DIRITTO all’INFORMAZIONE
La capacità di comunicare e diffondere informazioni e conoscenze è un bene dell’Umanità ed è quindi INALIENABILE.
La libertà di manifestazione del pensiero prevista dall’art. 21 della Costituzione italiana.
La libera produzione e circolazione delle informazioni, la capacità e la possibilità dell’Essere Umano NON suddito, ma Ani+Ma Sovrana, di divenire protagonista attivo e non passivo dello scambio comunicativo; la ricchezza e la pluralità delle fonti, (libertà di pensiero e di stampa) costituiscono valori fondamentali di una democrazia avanzata e sono condizioni per il progresso civile di una qualsiasi popolazione del mondo.
Ecco perché è nato il sito mednat.news: per divulgare in-form-azione (ciò che si sta formando) ed il Senso, significato dell’Esistenza !
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“Il medico che ha a che fare con gli uomini liberi – diversamente dal medico degli schiavi – deve convincere il suo paziente a sottomettersi alla cura, e ragionare con lui per mezzo di argomenti razionali, cioè persuaderlo, non minacciarlo soltanto“
By Platone, filosofo greco – affermazione molto attuale !
Il diritto all’informazione – alcuni studiosi preferiscono utilizzare la locuzione libertà di informazione – rileva sotto due o tre diversi aspetti: come libertà di informare e come diritto ad essere informati, oppure (secondo Lavagna) come diritto di informare, cioè di trasmettere notizie agli altri, come diritto di informarsi, cioè di attingere informazioni da più fonti, e come diritto di essere informati. Mentre è pacifico che il primo aspetto rientri nella più generale libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost., più problematico appare il legame con il testo costituzionale nel caso del secondo e del terzo aspetto. A differenza di altri testi costituzionali (art. 5 Legge fondamentale Germania 1949; art. 20-D Cost. Spagna 1978) e di quanto previsto da dichiarazioni internazionali e/o sovranazionali dei diritti (art. 19 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948; art. 10 CEDU; art. 19 Patto internazionale sui diritti civili e politici 1966; art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.), la Costituzione italiana non prevede espressamente un diritto all’informazione.
“Chi non grida la verità, quando la sa, si fa complice dei falsari e degli imbroglioni” – By Charles Peguy
“Potrete ingannare tutti per un pò, potrete ingannare qualcuno per sempre, ma NON potrete ingannare TUTTI per sempre”
– By Abramo Lincoln
“Giornalismo è diffondere quello che qualcuno non vuole che si sappia, il resto è propaganda” – By Horacio Verbitsky
“Se un uomo non sa rischiare per le sue idee, vuol dire o che le sue idee non valgono nulla o che non vale nulla lui” – By Ezra Pound
“Se non mettiamo la Libertà delle Cure mediche nella Costituzione, verrà il tempo in cui la medicina si organizzerà, piano piano e senza farsene accorgere, in una Dittatura nascosta. Ed il tentativo di limitare l’arte della medicina solo ad una classe di persone, e la negazione di uguali privilegi alle altre “arti”, rappresenterà la Bastiglia della scienza medica“.
– By Benjamin Rush, firmatario della Dichiarazione d’Indipendenza USA – 17 Set. 1787
……Infatti ciò è puntualmente avvenuto:
“Noi medici siamo plagiati, fin dall’inizio, dagli insegnamenti universitari che ci vengono propinati da un manipolo di “professori“, che hanno il solo interesse di lasciarci nell’ignoranza sulla vera origine delle malattie. Alcuni di noi, alla fine, raggiungono la consapevolezza e mettono in moto delle grosse energie che provocano reazioni positive nel Tutto.”
– By dott. Giuseppe De Pace – medico ortopedico ospedaliero
Molti studiosi – è il caso, ad esempio, di C. Mortati – hanno ricondotto il diritto di essere informati (sia come diritto di ricevere informazioni che come diritto di ricercarle) all’art. 21 Cost., sulla base anche di una costante giurisprudenza costituzionale, che ha considerato questo diritto un «risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero». D’altra parte, proprio in virtù del collegamento con l’art. 21 Cost. e facendo proprie le tesi espresse dalla stessa Corte costituzionale, alcuni autori (ad esempio, Paladin) hanno parlato di un mero interesse all’informazione e non di un vero e proprio diritto azionabile in sede giudiziaria. Altri studiosi – è il caso, invece, di C. Esposito – hanno negato l’automatico collegamento tra diritto all’informazione e libertà di manifestazione del pensiero. Alcuni autori, infine, hanno configurato il diritto all’informazione come una conseguenza del principio democratico, poiché un regime democratico (Democrazia) necessita sempre di una pubblica opinione vigile e informata (Comunicazione politica): questa esigenza generale di pubblicità, che si specificherebbe ulteriormente nel principio dell’accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni (l. n. 349/1986; l. n. 142/1990; d.lgs. 267/2000; l. n. 15/2005), trova un limite nella tutela del segreto.
Tra le varie forme di segreto, il più importante è sicuramente il c.d. segreto di Stato, recentemente ridisciplinato con la l. n. 124/2007, che ha sostituito la precedente l. n. 801/1977. L’apposizione del segreto di Stato deve avere una giustificazione costituzionale, nel senso che deve essere fondata sulla tutela di interessi costituzionalmente protetti (la l. n. 124/2007 si riferisce appunto alla diffusione di qualunque cosa che possa recare «danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato»). In ogni caso, l’apposizione del segreto di Stato non può riguardare «fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale» (l. n. 124/2007), laddove la l. n. 801/1977, riprendendo le affermazioni della giurisprudenza costituzionale, si riferiva esclusivamente ai «fatti eversivi dell’ordine costituzionale».
“L‘industria farmaceutica è grande e potente come l’industria delle armi. Con la differenza che la guerra finisce, la malattia no, fino a quando c’è qualcuno che la tiene in vita” – By Hans Ruesch
“La scienza medica è un’impresa industriale (medici, ospedali, laboratori farmaceutici) gestita e controllata da produttori che incoraggiano la diffusione di procedimenti d’avanguardia costosi e complicati, e riducono così il malato e i suoi familiari allo stato di docili clienti” – By Ivan Illich
“Il modello di business dell’industria farmaceutica è basato proprio sull’allargamento della sfera delle malattie: il marketing creativo serve ad ampliare il bacino di clienti, convincendo chi è probabilmente sano a ritenersi almeno moderatamente malato”
– By Allen Frances, medico psichiatra
“La medicina, in questo secolo, ha fatto enormi progressi. Pensate a quante nuove malattie ha saputo inventare“.
– By Enzo Jannacci – Medico-Cantante-Compositore
Un peculiare aspetto del diritto all’informazione è il c.d. diritto di cronaca (o ius narrandi), cioè il diritto di raccontare ciò che avviene, con un eventuale commento. Esso incontra, oltre al già citato limite del segreto, anche i limiti rappresentati dalla tutela dell’onore (a protezione del quale è stato previsto l’istituto della rettifica), della riservatezza, del buon costume e, secondo alcuni studiosi, anche dello stesso ordine pubblico. Un’ulteriore limitazione al diritto di cronaca è quella contenuta nella c.d. par condicio (Comunicazione politica): non vi è dubbio, infatti, che la normativa vigente, nel prevedere l’obbligo di assicurare la parità di condizioni tra le forze politiche in occasione delle elezioni, finisca con l’incidere anche sulla stessa libertà di informare.
Tratto da: Treccani.it
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Il diritto all’informazione, seppur non espressamente menzionato dalla Carta costituzionale repubblicana, è strettamente legato alla libertà di manifestazione del pensiero prevista dall’art. 21 della Costituzione italiana.
Il diritto all’informazione è un diritto sociale relativamente recente tant’è che, nell’ordinamento italiano, solo dal 1994 si ha una definizione data dalla giurisprudenza della Corte costituzionale della Repubblica Italiana, su cui, peraltro, tuttora si discute. La Corte, con la sentenza 7 dicembre 1994 n° 420, dichiarò, infatti, che è necessario “garantire il massimo di pluralismo esterno al fine di soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all’informazione”, che, quindi, si pone come uno dei diritti fondamentali della società moderna.
In sostanza, il diritto all’informazione si configura come una conseguenza del principio democratico, poiché un regime democratico necessita sempre di una pubblica opinione vigile e informata.
Può, quindi, affermarsi che il diritto all’informazione e il dovere di darla sono l’essenza della democrazia: i cittadini devono sapere per poter decidere (come ebbe a dichiarare Luigi Einaudi).
Se questo è vero, se, cioè, è vero che i cittadini hanno diritto ad essere informati e se è vero che la libera informazione è – come afferma la Corte Europea dei diritti dell’uomo – il vero “cane da guardia” della democrazia e delle istituzioni, e se è vero, ancora, che la democrazia richiede imprescindibilmente una partecipazione “cosciente” dei cittadini, allora il presupposto essenziale della democrazia è l’informazione e, cioè, la conoscenza dei fatti e delle situazioni politiche, onde consentire ai cittadini di formulare critiche e censure nei confronti di tutti coloro cui sono affidate pubbliche funzioni che devono essere adempiute “con disciplina e onore” secondo il dettato costituzionale sancito dall’art. 54 della Carta.
E, poiché, la cronaca è narrazione di fatti rivolta alla collettività, se ne deduce che la sua funzione è quella di informare la collettività.
Quella collettività il cui ruolo, nella società democratica, è inequivocabilmente delineato dall’art. 1 Cost., laddove dice che “La sovranità appartiene al popolo”. Ed è proprio questa attribuzione di sovranità a connotare ulteriormente la funzione della cronaca.
La collettività, infatti, delega periodicamente la gestione della “cosa pubblica” (res publica) ai suoi rappresentanti eletti in Parlamento. E la delega deve avvenire con piena cognizione di causa. La collettività deve avere un quadro dettagliato sia di ciò che accade nel Paese, sia delle persone alle quali delega l’esercizio della sovranità. Ma, non disponendo di mezzi idonei, ecco che gli organi di informazione si incaricano di puntare i riflettori su quegli aspetti la cui valutazione determina la scelta del delegato. Di qui l’insostituibile funzione della cronaca: la raccolta di informazioni e la loro diffusione, in virtù del rapporto privilegiato che gli organi di informazione vantano con la realtà, allo scopo di consentire al popolo un corretto e consapevole esercizio di quella sovranità che l’art. 1 Cost. gli attribuisce.
Conclusivamente, sotto questo aspetto si può dire che la collettività vanta un vero e proprio diritto all’informazione: o perché è funzionale all’esercizio di quella sovranità che per Costituzione le appartiene, o perché ne favorisce la crescita in termini culturali e intellettuali.
Spetta, quindi, a tutti i cittadini, e in particolare ai giornalisti, il diritto-dovere di far conoscere, criticare e analizzare liberamente i comportamenti degli uomini pubblici, che devono essere trasparenti e sottoposti al massimo controllo democratico, perché la democrazia si nutre di controlli che devono essere effettivi e non meramente apparenti. C’è un controllo sociale che si esercita attraverso una informazione incisiva rispetto al potere, purché libera e pluralista. Ne consegue che, se la notizia riguarda un cittadino cui sono state affidate funzioni pubbliche da adempiere, come si è già detto, “con onore”, essa deve essere pubblicata. Naturalmente è necessario, per non ledere altri diritti, come quello all’onore e alla reputazione delle persone, rispettare i limiti consueti: veridicità, interesse pubblico, continenza cioè modalità espositive corrette e non subdole. E, in proposito, non sembra superfluo rendere più rigoroso il codice deontologico dei giornalisti per evitare abusi che pur si sono verificati soprattutto in presenza di campagne diffamatorie finalizzate a colpire pubblici personaggi (c.d. macchina del fango), ed è necessario mantenere ferme le attuali tutele che l’ordinamento giuridico appresta ai soggetti la cui reputazione sia stata gravemente lesa. Ma il diritto di cercare, di diffondere e di ricevere le informazioni è fondamentale per la sussistenza di una democrazia.
By Antonio Esposito
*già Presidente della II sezione penale della Corte di Cassazione
Tratto da: artocolo21.org
vedi anche: Aziende farmaceutiche e pubblicazioni scientifiche; corruzione e giro d’interesse ?…SI !
+ Corruzione per i Vaccini e farmaci