“CLASS ACTION” (Azione collettiva) in Italia…e’ ancora una UTOPIA ?, forse no
La descrizione del meccanismo che nel secolo scorso permise ai grossi capitali finanziari di impadronirsi
dell’intero sistema medico americano e non solo, attraverso il controllo dell’insegnamento universitario,
i Rockefeller amavano chiamarla “filantropia efficiente”, e’ qui in questa pagina, ben descritto.
Universo Intelligente + Universo Elettrico + SOVRANITA’ INDIVIDUALE (Dichiarazione)
“Noi medici siamo plagiati, fin dall’inizio, dagli insegnamenti universitari che ci vengono propinati da un manipolo di “professori” che hanno il solo interesse di lasciarci nell’ignoranza sulla vera origine delle malattie. Alcuni di noi, alla fine, raggiungono la consapevolezza e mettono in moto delle grosse energie
che provocano reazioni positive nel Tutto.”
Dott. Giuseppe De Pace (ortopedico ospedaliero)
I colossi farmaceutici fanno ammalare ogni anno milioni di persone
Un’azione collettiva (in lingua inglese class action), è un’azione legale condotta da uno o più soggetti che, membri di una determinata categoria di soggetti, chiedono che la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto avvenga con effetti ultra partes per tutti i componenti presenti e futuri della categoria.
La class action (o, più propriamente, “azione di classe”) è un particolare procedimento previsto dal Codice del Consumo. Quando un consumatore o utente ha già avviato una causa di risarcimento danni contro un terzo (ad esempio, contro il produttore di un bene difettoso, contro un’azienda che fornisce un certo servizio, ecc.), il meccanismo della class action consente a più consumatori o utenti, che si trovano in una situazione identica o similare a quella di tale persona, di aderire all’azione legale già iniziata, anche mediante l’appoggio fornito dalle associazioni consumeristiche.
Lo scopo principale della class action è di suddividere il “peso” ed il costo della causa legale fra i vari consumatori interessati, secondo il principio “l’unione fa la forza”.
La particolarità del modello statunitense di tutela dei consumatori si incentra soprattutto su due aspetti: la possibilità di ricorrere ad un’azione collettiva a fini risarcitori e quella di ottenere i cosiddetti danni punitivi. È un meccanismo processuale che consente di estendere i rimedi concessi a chi abbia agito in giudizio ed abbia ottenuto riconoscimento delle proprie pretese a tutti gli appartenenti alla medesima categoria di soggetti che non si siano attivati. È quindi ammesso al risarcimento anche chi agisce in giudizio dopo le sentenze concludono l’azione collettiva, ed è ammesso sia al risarcimento del danno che alla quantificazione dei danni punitivi.
L’azione collettiva nasce dall’esigenza di consentire, per ragioni di giustizia, di economia processuale e di certezza del diritto, a chi si trovi in una determinata situazione di beneficiare dei rimedi che altri, avendo agito in giudizio ed essendo risultati vittoriosi, possono esercitare nei confronti del convenuto. Nel modello anglosassone, singoli cittadini studi legali possono promuovere azioni collettive, e la legittimazione ad agire non è limitata a singolo soggetti istituzionali qualificati dalla legge, come le associazioni dei consumatori.
L’azione collettiva deve conciliarsi col diritto di difesa del singolo cittadino. Nel diritto statunitense il ricorrente deve essere informato del suo diritto di non aderire all’azione collettiva in tutte le fasi del procedimento, dall’avvio alla sentenza. Qualora il risarcimento risultasse penalizzante, il ricorrente conserva il diritto di rifiutare e intraprendere un’azione individuale. Diversamente, l’azione collettiva potrebbe essere strumentalizzata da ricorrenti che, promuovendo l’azione per primi in accordo alla controparte, accettano risarcimenti o transazioni di minimo importo, vincolanti anche per gli altri ricorrenti.
Tratto in parte da it.wikipedia.org
vedi: CRIMINI dell’INDUSTRIA FARMACEUTICA – 1 + BIG PHARMA
Sindrome infiammatoria chiamata “Asia” scatenata dai vaccini !
ASIA_Sindrome infiammatoria-dai-vaccini-Riassunto.pdf
Tratto da: http://www.assis.it/wp-content/uploads/2014/12/ASIARiassunto.pdf
… ed e’ noto che… le infiammazioni sono foriere di qualsiasi tipo di sintomi, che i medici impreparati allopati chiamano erroneamente “malattie“…
COME si INVENTANO le MALATTIE (ovvero come i sintomi sono promossi a malattie) + Malattie Inventate
https://youtu.be/n8cDac_LZvY
La strategia della creazione di malati
Class action delle mie brame….
La Corte si e’ riunita ed ha emesso la sentenza dopo due ore di camera di consiglio: il gestore e’ condannato al risarcimento dei singoli addebiti non dovuti e 295 euro per i danni provocati col suo comportamento anti-contrattuale, avendo addebitato in bolletta importi non dovuti, reiterandoli nel tempo e mai rispondendo alle richieste di chiarimento piu’ volte giunte da parte degli utenti. La sentenza inoltre, avvisa il gestore che, per evitare in futuro azioni del genere, dovra’ modificare in modo piu’ esplicito e trasparente i propri contratti. La sentenza dovra’ essere pubblicata sulle prime pagine di 12 quotidiani nazionali. Infine la sentenza intima al gestore di cessare le pubblicita’ con lo sfruttamento improprio di immagini e frasi del Mahatma Gandhi, in quanto ingannevoli e fuorvianti oltre che offensive nei confronti di un personaggio storico, spirituale e politico che e’ vissuto in modo completamente diverso rispetto all’immagine di sfruttamento commerciale che il gestore ha voluto utilizzare.
La sentenza e’ operativa subito e il coordinatore dell’azione collettiva deve darne notizia, a spese del gestore condannato tramite le pubblicazioni di cui sopra, a tutti coloro che hanno contribuito alla denuncia collettiva, nonche’ a coloro che, vittime dei medesimi illeciti, non ne sono stati ancora informati, si’ che possano aggiungersi ai gia’ convenuti per beneficiare della sentenza.
Questo avremmo potuto chiedere diventasse realta’ se – credendo a Babbo Natale o alla Befana – avessimo scritto la letterina per queste feste.
E poi avremmo potuto chiedere i risarcimenti al Comune per le bollette non-chiare dell’acqua, per le rette del nonno alla residenza sanitaria assistenziale, al Fisco che sono 7 anni che ci deve rimborsare quanto ingiustamente ci aveva imposto di pagare pena il fermo amministrativo dell’auto, alla banca che ci ha fregato con quei prodotti finanziari e con quelle commissioni nascoste… etc etc… ma Babbo Natale e la Befana, anche per chi li usa nella propria vita, sono comunque soggetti alle regole di un mondo che c’e’.
Per cui non c’e’ Babbo Natale che tenga, l’Italia e’ questa! Per tutti, letterina o non letterina, calza o non calza, albero o non albero.
E’ quel Paese in cui lo scorso 19 dicembre il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, a chi gli chiedeva spiegazioni dell’ulteriore rinvio di sei mesi deciso il giorno prima in Consiglio dei ministri con il Dl milleproroghe all’avvio della class action previsto il 1 gennaio 2009, rispose: “Non credo che questo sia il momento per dividere, questo e’ il momento in cui ci si deve unire” (1). Che, tradotto dal politichese, significa qualcosa tipo: scordatevi la class action e, anche se dovesse un giorno esistere qualcosa del genere, tutti gli illeciti commessi prima del 1 luglio 2008 sono prescritti e, per il resto, sara’ di un blando, ma cosi’ blando che piu’ inutile non si poteva concepire. Una conferma che le regole del gioco non esistono e decide solo chi comanda: per la class action le prescrizioni degli illeciti sono considerate diverse da come prevede la legge, cosi’ come diverse sono state considerate le regole antitrust per la Cai-Alitalia-AirOne… solo per citare due esempi eclatanti e recenti.
E’ bene che chiunque abbia chiaro questo concetto: se in Italia non ci sara’ una class action di stile americano (2), i banditi delle istituzioni, delle aziende private o para-private, nonche’ delle banche, l’avranno sempre vinta e continueranno a rubare ai loro clienti. Il furto di piccoli importi in contesti di centinaia di migliaia di clienti, sono all’ordine del giorno. Importi per i quali quasi sempre il singolo non ha tempo e denaro da investire per cercare di avere giustizia: anche se ci sono singole sentenze precedenti che sicuramente aiuterebbero ad una pronuncia positiva del giudice, si tratta pur sempre di affrontare una causa giudiziaria, perche’ i vari tentativi di conciliazione prima di andare in causa vera e propria servono solo nei casi in cui il presunto inadempiente si vergogna di se stesso e fa l’elemosina al derubato… avete mai visto un ladro che si vergogna?
Quel che piu’ ci irrita, in questa situazione, e’ che per cercare di farsi meno male c’e’ sempre piu’ bisogno di associazioni come la nostra (3). Questo non ci piace, perche’ e’ come se, per attenuare un dolore fisico, si fosse costretti per tutta la vita a prendere un farmaco. Chiaro, il disagio ?
(1) http://www.aduc.it/dyn/comunicati/comu_mostra.php?id=244185
(2) come quella, per esempio, del disegno di legge che per noi ha presentato la senatrice Donatella Poretti:
http://www.aduc.it/dyn/parlamento/arti.php?id=218574
(3) diciamo e specifichiamo “come la nostra”, perche’ per capire come sono la maggior parte delle altre associazioni, valga questo ultimo episodio:
http://www.aduc.it/dyn/comunicati/comu_mostra.php?id=244465
By Vincenzo Donvito – Tratto da: aduc.it
Parlamentari pagati dalle Lobbies ? – Roma Ott. 2013
L’intervista a un assistente di un Senatore che svelerebbe i traffici illeciti tra parlamentari e Lobbies.
Video dell’intervista:
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/390060/roma-parlamentari-pagati-dalle-lobbies.html
Informatore dei CDC CONFESSA la FRODE e le FALSIFICAZIONI sugli studi della correlazione VACCINO=AUTISMO
Legami segreti tra organizzazioni di pazienti e compagnie farmaceutiche:
Fonte: Inchiesta del Philadelphia Inquirer, il quotidiano statunitense The Philadelphia Inquirer ha pubblicato un’inchiesta sui legami quasi mai dichiarati di sei organizzazioni non-profit, che affermano di agire nell’interesse dei pazienti di altrettante malattie, e le compagnie farmaceutiche.
Le sei organizzazioni, che lo scorso anno hanno ricevuto complessivamente 29 milioni di dollari in donazioni dalle industrie farmaceutiche. +Comparaggio farmaceutico
Visionate questo video, parla un’informatore farmaceutico, sul Business dei Farmaci e Vaccini
http://ildocumento.it/farmaci/il-business-farmaceutico-current.html
FINALMENTE !
CACCIA al TESORO FINALE: TROVA e RICHIEDI anche TU il TUO VALORE (vedi qui, cosa fare)
La CLASS ACTION PENALE OPPT PARTE da BRESCIA (I) – 07/10/2015
– LIBERI dalla SCHIAVITU’ – PERCHE ? A QUALE SCOPO ?
PREMESSO CHE
…troppe volte carpita ai singoli individui come ad interi popoli, “la Buona Fede”, viene carpita al popolo americano che viene defraudato di diritti sin dalla dichiarazione di indipendenza; questo popolo non ha mai avuto cognizione che quella che ancora oggi considerano la loro nazione era stata, ed è tutt’ora, fondata sotto l’amministrazione di organizzazioni commerciali di gestione di trust, di cui la più famosa era, al periodo, la Virginia Company.
Già appena dopo la guerra di indipendenza, chi rappresento’ il popolo americano formalizzo’ un governo civile nazionale costituito alla stessa stregua di una società commerciale.
I diversi Stati sono stati poi progressivamente incorporati, tramite contratti, con un Trust Management Organization denominato “Stati Uniti” atto a fornire sia rappresentanza internazionale per la stipula di servizi pubblici in comune………….
Il governo civile americano basato sulle sovranità individuali e organiche dei singoli Stati è riconosciuto come “la Repubblica.”, di cui un più recente Trust Management Organization denominato “the United States of America, Inc.” ha ammesso chiaramente il suo status di mero rappresentante della ‘Repubblica’ quando ha diffuso il Giuramento di Fedeltà:
“…..and to the Republic for which it stands.”
La Repubblica in origine ha funzionato nel commercio internazionale tramite la predetta Agenzia di Trust commerciale incorporato. Questo Trust Management Organization era conosciuto semplicemente come “United States”, ed era registrato a Londra.
Di questo Trust Management Organization, George Washington ne è stato l’undicesimo Presidente. Il predetto Trust Management Organization preesisteva comunque alla Guerra di Indipendenza.
Di conseguenza in America sono sempre esistiti due governi, ‘La Repubblica’ che è il governo civile del Popolo Americano, ed un Trust Management Organization che è incaricato di fornire diciannove servizi per gli Stati Sovrani, la maggior parte dei quali sono riferiti al commercio internazionale.
Riepilogando:
La Repubblica degli Stati membri che ha stipulato il contratto azionario originale conosciuto come “La Costituzione degli Stati Uniti d’America” era rappresentata dall’iniziale Trust Management Organization denominato “Stati Uniti”, 1789-1863, fino a quando ne fu dichiarato il fallimento a causa della spesa della Guerra Civile…..La meccanica contrattuale e commerciale su cui sin dalle origini si era basata la Corporation “Stati uniti d’America”, tra le altre iniziative, negli anni ’40, portò, per migliorare la legge delle vendite integrandola con il diritto dei contratti, a dare incarico per la creazione di un Codice Uniforme per il Commercio, l’Uniform Commercial Code (UCC), pubblicato infine nel 1952, ed adottato in tutti gli stati americani e per il commercio internazionale, se non diversamente pattuito nei contratti.
Uniform Commercial Code (“UCC”) impone un obbligo di buona fede nello svolgimento di tutti i contratti e gli obblighi contemplati dal UCC. Questo dovere di buona fede può sottilmente, o drammaticamente, incidere sui diritti di contrarre tra le parti e gli altri.
In estrema sintesi, in contraltare alla ‘buonafede’, se si osserva la ‘malafede’ di chi ha pianificato buona parte della storia tutta commerciale americana, si potrebbe dire che:
L’UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC),quindi, in un contesto completamente commerciale, come dimostratosi quello della Corporation United States of America, Incorpored, che sovrasta e sostituisce quello sociale e di vita civile, ha tutte le caratteristiche per presentarsi come la legge più adatta, tramite le sue meccaniche di offerta e di contratti unilaterali, nel consentire a qualsiasi altra struttura privata che si presentasse come pseudo ente pubblico, di vincolare cittadini inconsapevoli ed imprese private a contratti obbliganti ed onerosi, e l’argomento che segue è centrale nella frode che le corporations-stati e le strutture finanziarie hanno ordito contro il genere umano:
“Quando nasciamo veniamo registrati all’anagrafe e viene creato il codice fiscale dall’Agenzia delle Entrate. Al momento della registrazione viene creata un’altra entità fittizia, definita in americano strawman, ovvero “uomo di paglia”, e a questa entità legano un bond, ovvero un titolo di Stato (che attualmente sembra si aggiri intorno ai due milioni di dollari) che viene quotato in Borsa. La cosa bizzarra è che tutte le leggi dello Stato, siano esse civili o penali , ricadono solo ed esclusivamente sullo strawman e non sull’Essere Umano in carne, ossa e sangue.”
Consultare i seguenti documenti per approfondire:
1. Ordine Esecutivo 13037 datato 4 Marzo 1997 “L’ESSERE UMANO definito come CAPITALE”
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-1997-03-10/pdf/WCPD-1997-03-10-Pg277.pdf
http://i-uv.com/wp-content/uploads/2014/03/Exe-Order-No.-13037-UCC-that-humans-are-capital.pdf
2. UCC Doc # 0000000181425776 depositato 12 agosto 2011 che fa riferimento a cittadini degli
Stati Uniti come patrimonio immobiliare: “(Omissis) … VERI UOMINI CON BRACCIA E GAMBE”.
Prestare attenzione particolare alla somma di $14,3 Quadrilioni, (14,3 milioni di miliardi di miliardi) registrata in transazione tra la la Federal Reserve System e gli Stati Uniti – Dipartimento del Tesoro, anno 1789
3. UCC Doc # 2001059388 evidenzia il modello della Federal Reserve Bank di New York utilizzato per rendere certi i fondi collaterali in tutto il Mondo, compresi i relativi certificati di assicurazione, ivi comprese le polizze, i beni e i nascituri, definiti “CUCCIOLI di ANIMALE”…….
Specchietto riassuntivo con riferimenti legislativi a questo link: http://www.scribd.com/doc/144661673/Ucc-Collateral-Westpac
Avvocati Londinesi costituiscono e registrano “The One peolpe ‘s pubblic trust” presso il Country Clerk di Washington, identificandosi come amministratori di un Trust.
– i trustess rendono beneficiari del trust OPPT non solo il popolo americano ma ogni individuo del pianeta, la Federal Reserve bank of Usa e tutte le banche ad essa direttamente o indirettamente collegate ivi comprese le banche vengono pignorate dal predetto fondo, così come la società per azioni Repubblica Italiana , l’atto è registrato presso il pubblico registro internazionale del Washington District of Columbia, Washington USA , di questa iniziativa viene data pubblica notizia nel dicembre dell’anno 2012.
Tramite le normative internazionali – dell’UCC – utilizzate dai vari stati del mondo per regolamentare i loro rapporti commerciali e bancari , i tre avvocati hanno ricostituito un Trust con le predette regole e con le motivazioni di cui sopra che non sono state confutate, oggi hanno valore perfettamente legale …………….
L’Italia è una corporation aderente alla Securities Exchange Commission di Washington.
Ma torniamo a fare un passo indietro. Era il lontano 1934 quando il Presidente degli USA Franklin Delano Roosevelt, dopo la crisi finanziaria del 1929, fondò la Securities and Exchange Commission (Commissione per i Titoli e gli Scambi), l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori. Questa agenzia, esistente a tutt’oggi, è analoga all’Italiana Consob che tutti conoscono.
Molti Stati (ad oggi quasi 200) si trasformarono, seguendo l’esempio delle stesse Corporations United States Inc, in corporations private iscritte alla S.E.C. e proprio l’Italia fu uno dei primi Stati ad associarvisi.
Se si entra nel sito della S.E.C. è possibile osservare i numeri di registrazione della Società REPUBLIC OF ITALY e scaricare anche tutti i suoi report annuali.
Osservando la data di iscrizione alla S.E.C. (Security and Excange Commission) nel 1934, è interessante notare che quando Mussolini stipulò gli accordi politico-militari dapprima con la Germania di Hitler attraverso l’Asse Roma Berlino nel 1936, ancora con la stessa Germania, firmando il Patto d’Acciaio nel 1939, per concludere con il Giappone tramite il Patto Tripartito, detto anche Asse Roma Berlino Tokyo, nel 1940, in realtà, il Regno d’Italia, a livello giuridico, era già una società registrata in America).
Ma anche nell’immediato dopo guerra, esattamente il 15 Dicembre del 1947, burocrati del nuovo stato, ancor prima della promulgazione della Costituzione Italiana erano già in America per cambiare il nome della corporation “KINGDOM OF ITALY” in “REPUBLIC OF ITALY”, registrando a nome della nuova Corporation italica $ 131.971.700 in Bond.
QUINDI
Questo comporta che essendo l’Italia come altri stati in Europa sono società, tutte le richieste di pagamento, come ad esempio le tasse (casa, automobile, sevizi vari), i verbali, le cartelle esattoriali inviate dalla Società Italia o da altre società che ad essa sottostanno (in pratica i vari Ministeri), dal punto di vista prettamente giuridico sono dei contratti. E, in generale, affinché un contratto sia valido necessita di due figure: un Proponente, colui che propone il contratto, e un Rispondente, colui che può accettare o rifiutare il contratto. La validità di un contratto scritto è data dalla firma in umido del Proponente. Il Rispondente può accettare il contratto firmandolo a sua volta in umido o può accettarlo per silenzio assenso dove previsto. Quest’ultimo caso, che riguarda il contratto unilaterale e, cioè, il contratto con obbligazioni a carico del solo Proponente………..
Ecco che si comprende facilmente che nei confronti di tutte le richieste di pagamento pervenute dalla Società Italia (e anche dalle Banche) i cittadini sono i Rispondenti.
Tutte le aziende e gli Stati che sono iscritti per autocontrollo alla S.E.C. sottostanno alle leggi dell’UCC.
Ecco che, quindi, anche l’Italia ed i suoi cittadini devono sottostare alle leggi dell’UCC.
La predetta affermazione è confermata anche dal seguente documento:
Registration Statement No. 333-152589 del 09 aprile 2013 a firma dell’Ambasciatore italiano Claudio Bisogniero , presente al link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/emissioni_sui_mercati_internazionali/Prospectus_Global_2013.PDF
Ecco come viene replicata (è uno dei tanti testi) la subalternita’ giurisdizionale italiana (civile e commerciale) rispetto agli organi giudicanti, S.E.C. compresa, americani, estratto dalle pagine 1 e 2:
“…… Italy will irrevocably submit to the jurisdiction of the Federal and State courts in The City of New York and will irrevocably waive any immunity from the jurisdiction of such courts , to the extent permitted by Italian law, but not execution, attachment or process in the nature thereof. Italy will waive any objection to venue, in connection with any action arising out of or based upon the debt securities or the warrants brought by any holder of debt securities or warrants. Italy reserves the right to plead sovereign immunity under the United States Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 with respect to actions brought against it under United States Federal securities laws or any state securities laws. In the absence of a waiver of immunity by Italy with respect to these actions, it would not be possible to obtain a United States judgment in such an action against Italy unless a court were to determine that Italy is not entitled under the Immunities Act to sovereign immunity with respect to such action. Enforceability in Italy of final judgments of U.S. courts obtained in actions based on the civil liability provisions of the U.S. federal securities laws is subject, among other things, to the absence of a conflicting final judgment by an Italian court or of a previously instituted action pending in Italy among the same parties and arising from the same facts and circumstances and to the Italian courts’ determination that the U.S. courts had jurisdiction, that process was appropriately served on the defendant, and that enforcement would not violate Italian public policy.
In general, the enforceability in Italy of final judgments of U.S. courts obtained would not require retrial in Italy. In origin all actions brought before Italian courts, there is doubt as to the enforceability of liabilities based on the U.S. federal securities laws. The Italian courts may enter and enforce judgments in foreign currencies. “
La predetta dichiarazione dell’ambasciatore Claudio Bisognero è ulteriormente confermata dall’art. 10 comma 1 e 2 del D.Lgs. 170/2004 e D.Lgs. 24.03.2011 n.48.
RICHIESTA
CHE i COLPEVOLI VENGANO SANZIONATI e che le NOSTRE SOMME di DENARO SIANO a NOI, ETERNE ESSENZE, RESTITUITE e che la SCHIAVITU’ UMANA SIA FINITA per SEMPRE !