ARTICOLO I-17
Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento
L’Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:
a) tutela e miglioramento della salute umana,
b) industria,
c) cultura,
d) turismo,
e) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,
f) protezione civile,
g) cooperazione amministrativa.
ARTICOLO II-92
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
ARTICOLO II-95
Protezione della salute
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
ARTICOLO III-117
Nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
ARTICOLO III-154
L’articolo III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione‚ all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica‚ di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza‚ di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali‚ di protezione del patrimonio artistico‚ storico o archeologico nazionale‚ o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia‚ tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria‚ né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
ARTICOLO III-172
1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente‚ si applica il presente articolo per la realizzazione degli obiettivi dell’articolo III-130. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali‚ a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano di conseguire tale obiettivo.
4. Allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo III–154 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la motivazione.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione europea con cui approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo è prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l’opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l’opportunità di proporre misure appropriate.
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
10. Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all’articolo III-154, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione.
ARTICOLO III-210
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all’articolo III-209, l’Unione sostiene e completa l’azione degli Stati membri nei seguenti settori:
a) miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori,
b) condizioni di lavoro,
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
e) informazione e consultazione dei lavoratori,
f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,
g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell’Unione,
h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l’articolo III-283,
i) parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, j) lotta contro l’esclusione sociale,
k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c).
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea può stabilire le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
In tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o legge quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
Il Consiglio può adottare, su proposta della Commissione, una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i regolamenti o decisioni europei adottati conformemente all’articolo III-212.
In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui la legge quadro europea deve essere recepita e alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere messo in atto, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione.
5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo:
a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente l’equilibrio finanziario dello stesso,
b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la Costituzione, che prevedano una maggiore protezione.
6. Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero, né al diritto di serrata.
ARTICOLO III-233
1. La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
a) salvaguardia‚ tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente;
b) protezione della salute umana;
c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.
2. La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela‚ tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva‚ sul principio della correzione‚ in via prioritaria alla fonte‚ dei danni causati all’ambiente e sul principio “chi inquina paga”.
In tale contesto‚ le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano‚ nei casi opportuni‚ una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere‚ per motivi ambientali di natura non economica‚ disposizioni provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione.
3. Nel predisporre la politica in materia ambientale l’Unione tiene conto:
a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;
b) delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni dell’Unione;
c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di azione;
d) dello sviluppo socioeconomico dell’Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle singole regioni.
4. Nel quadro delle rispettive competenze‚ l’Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione dell’Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
ARTICOLO III-235
1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l’Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
2. L’Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
a) misure adottate a norma dell’articolo III-172 nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno,
b) misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.
3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
4. Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.
SANITÀ PUBBLICA
ARTICOLO III-278
1. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e azioni dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
L’azione dell’Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende inoltre:
a) la lotta contro i grandi flagelli – favorendo la ricerca su cause, propagazione e prevenzione – l’informazione e l’educazione in materia sanitaria;
b) la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
L’Unione completa l’azione degli Stati membri, comprese l’informazione e la prevenzione, volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall’uso di stupefacenti.
2. L’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, se necessario, ne appoggia l’azione. Essa incoraggia in particolare la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.
Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche e i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.
Il Parlamento europeo è pienamente informato.
3. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
4. In deroga all’articolo I-12, paragrafo 5 e all’articolo I-17, lettera a) e in conformità dell’articolo I-14, paragrafo 2, lettera k), la legge o legge quadro europea contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, stabilendo le seguenti misure per affrontare i problemi comuni di sicurezza:
a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose;
b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica;
c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico;
d) misure concernenti la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
5. La legge o legge quadro europea può anche stabilire misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all’abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
6. Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni.
7. L’azione dell’Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e l’assegnazione delle risorse loro destinate.
Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l’impiego medico di organi e sangue.
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LEGGI ITALIANE
TUTTI hanno DIRITTO di MANIFESTARE LIBERAMENTE il PROPRIO PENSIERO con la PAROLA, lo SCRITTO ed OGNI ALTRO MEZZO di DIFFUSIONE ecc.
(Art. 21 della Costituzione Italiana)
TUTTI hanno DIRITTO di PROFESSARE LIBERAMENTE la PROPRIA FEDE RELIGIOSA in QUALSIASI FORMA, INDIVIDUALE od ASSOCIATA, di FARNE PROPAGANDA e di ESERCITARNE in PRIVATO ed in PUBBLICO il CULTO (LA PRATICA), PURCHE‘ NON SI TRATTI di RITI CONTRARI al BUON COSTUME.
(Art. 19 della Costituzione Italiana)
La Repubblica TUTELA la SALUTE come FONDAMENTALE DIRITTO dell’INDIVIDUO e interesse della Collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge.
LA LEGGE NON PUO’ IN NESSUN CASO (neanche nel caso delle leggi vaccinali) VIOLARE I LIMITI IMPOSTI dal RISPETTO della PERSONA UMANA.
(Art. 32 della Costituzione Italiana).
La TUTELA della SALUTE FISICA e PSICHICA deve avvenire nel RISPETTO della dignità e della LIBERTA’ della PERSONA UMANA.
(Legge 23/12/78 n. 833 – Titoli I, capo I, “I Principi”)
TUTTI i Cittadini (anche quelli non vaccinati) sono uguali davanti alla Legge… E’ COMPITO della Repubblica RIMUOVERE gli OSTACOLI di ordine economico e sociale che, LIMITANDO di fatto la LIBERTA’ e l’UGUAGLIANZA dei Cittadini, IMPEDISCONO il PIENO SVILUPPO della PERSONA UMANA……
Art. 3 della Costituzione Italiana)
La scuola è APERTA a TUTTI (non solo ai vaccinati). L’istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è OBBLIGATORIA e gratuita…
(Art. 34 della Costituzione Italiana)
Infatti, giustamente, tutti i bambini sieropositivi o malati di Aids sono ammessi alla frequenza regolare della scuola, mentre i bambini SANI ma non vaccinati sono allontanati dalla scuola dell’obbligo…
Ecco la “giustizia democratica” dello Stato Italiano; questo è semplicemente vergognoso e discriminatorio. Ai bambini SANI ma non vaccinati, si impedisce di ottenere il pieno sviluppo della loro personalità e l’art. 3 della Costituzione che prevede …l’uguaglianza dei cittadini rispetto alle leggi e …l’obbligo dello stato a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza del cittadino davanti alla legge, viene calpestato.
Ecco come viene applicata nei fatti la Dittatura Sanitaria, in Italia.
Un grande pensatore ha detto: ” Nella vita è meglio essere nessuno e fare qualcosa, che essere qualcuno e fare niente” ….sembra proprio quello che sono oggi i nostri politici !!
Ministero della “salute” IT + EMEA = EU, informati sui Gravi Danni dei Vaccini…stanno zitti
“Se non mettiamo la Libertà delle Cure mediche nella Costituzione, verrà il tempo in cui la medicina si organizzerà, piano piano e senza farsene accorgere, in una Dittatura nascosta. E il tentativo di limitare l’arte della medicina solo ad una classe di persone, e la negazione di uguali privilegi alle altre “arti”, rappresenterà la Bastiglia della scienza medica“.
(By Benjamin Rush, firmatario della Dichiarazione d’Indipendenza USA – 17 Sett 1787)
Rapporto Flexner e Dichiarazione di Alma Ata = Sindacato Rockefeller = Dittatura sanitaria
FARMACI e CONTROINDICAZIONI
La descrizione del meccanismo che nel secolo scorso permise ai grossi capitali finanziari di impadronirsi dell’intero sistema medico americano e non solo, attraverso il controllo dell’insegnamento universitario, i Rockefeller amavano chiamarla “filantropia efficiente”, e’ qui in questa pagina, ben descritto.
I dittatori nascosti (clandestini) della medicina, d’altra parte li conosciamo molto bene…..; che vestano gli abiti dei “baroni” e degli “scienziati”, che si mimetizzano nelle “lobbies accademiche” od operino nelle multinazionali del farmaci, sono loro quelli che “contano” e “governano” la medicina ufficiale.
Alle menti aperte e liberali il compito di reagire a questa marea montante di intolleranza anti-scientifica, prima che questi nuovi tiranniarrivino ad insegnarci perfino cosa e’ giusto e non e’ giusto pensare…! 220 anni dopo, questa situazione di dittatura sanitaria si e’ realizzata e TU caro lettore cosa fai per contrastarla ??
Universo Intelligente + Universo Elettrico + SOVRANITA’ INDIVIDUALE (Dichiarazione)
Fine della ns Democrazia
vedi articoli riguardanti la Salute: LEGGI Italiane in materia di SALUTE + Costituzione Italiana + Legge Consuetudinaria
Costituzione Europea