Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (fu adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948)
I trenta articoli di cui si compone sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona.
Vi si proclama il diritto alla vita, alla libertà e sicurezza individuali, ad un trattamento di uguaglianza dinanzi alla legge, senza discriminazioni di sorta, ad un processo imparziale e pubblico, ad essere ritenuti innocenti fino a prova contraria, alla libertà di movimento, pensiero, coscienza e fede, alla libertà di opinione, di espressione e di associazione. Vi si proclama inoltre che
nessuno può essere fatto schiavo o sottoposto a torture o a trattamento o punizioni crudeli, disumani o degradanti e che nessuno dovrà essere arbitrariamente arrestato, incarcerato o esiliato.
Vi si sancisce anche che tutti hanno diritto ad avere una nazionalità, a contrarre matrimonio, a possedere dei beni. a prendere parte al governo del proprio paese, a lavorare, a ricevere un giusto compenso per il lavoro prestato, a godere del riposo, a fruire di tempo libero e di adeguate condizioni di vita e a ricevere un’istruzione. Si contempla inoltre il diritto di chiunque a costituire un sindacato o ad aderirvi e a richiedere asilo in caso di persecuzione.
Molti paesi hanno compendiato i termini della Dichiarazione entro la propria costituzione. Si tratta di una dichiarazione di principi con un appello rivolto all’individuo singolo e ad ogni organizzazione sociale al fine di promuovere e garantire il rispetto per le libertà e i diritti che vi si definiscono. Gli stati membri delle Nazioni Unite non furono tenuti a ratificarla (la dichiarazione non essendo di per sé vincolante), sebbene l’appartenenza alle Nazioni Unite venga di norma considerata un’accettazione implicita dei principi della Dichiarazione.
Va sottolineato che in base alla Carta delle Nazioni Unite gli stati membri s’impegnano ad intervenire individualmente o congiuntamente, per promuovere il rispetto universale e l’osservanza dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali . Questo è un obbligo di carattere legale. La dichiarazione rappresenta un’indicazione autorevole di che cosa siano i diritti umani e le libertà fondamentali.
CONVENZIONE dei DIRITTI dell’UOMO
10 dicembre 1948 – Assemblea Generale dell’ONU – vedi anche: Diritti dell’Uomo
Preambolo
- Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, i loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.
- Considerato che il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti dell’uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo.
- Considerato che è indispensabile che i diritti dell’uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
- Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
- Considerato che i popoli Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà.
- Considerato che gli stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
- Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni.
L’assemblea generale proclama:
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale ed internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Art. 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, d’opinione politica o di altro genere, d’origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Art. 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alle libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Art. 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Art. 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudele, inumani o degradanti.
Art. 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Art. 7
Tutti sono uguali dinanzi alla legge, e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un’eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un’eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione, come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Art. 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Art. 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Art. 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad un’equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché‚ della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Art. 11
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od ommissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisce reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quell’applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Art. 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Art. 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Art. 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Art. 15
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Art. 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Art. 17
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Art. 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
Art. 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Art. 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.
Art. 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento dell’autorità di governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Art. 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
in Pratica succede questo: BIG PHARMA + Rapporto Flexner e Dichiarazione di Alma Ata
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CONVENZIONE EUROPEA per la SALVAGUARDIA dei DIRITTI dell’UOMO e delle LIBERTA’ FONDAMENTALI
Firmata a Roma il 4 novembre 1950
Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa;
Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali;
Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste Libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell’Uomo a cui essi si appellano;
Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale.
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo.
Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.
TITOLO I
Diritti e libertà
Articolo 2 – Diritto alla vita
- Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.
- La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
- per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
- per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
- per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
Articolo 3 – Divieto della tortura.
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 4 – Divieto di schiavitù e del lavoro forzato.
- Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
- Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
- Non è considerato lavoro forzato o obbligatorio” ai sensi di questo articolo:
- ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata;
- ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici.
Articolo 5 – Diritto alla libertà ed alla sicurezza.
- Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:
- se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
- se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;
- se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.
- Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
- Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza.
- Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
- Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad une delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.
Articolo 6 – Diritto ad un processo equo.
- Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta.
La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia. - Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
- In particolare, ogni accusato ha diritto a :
- essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
- disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all’udienza.
Articolo 7 – Nessuna pena senza legge.
- Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
- Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.
- Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
- Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
- Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
- La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.
Articolo 10 – Libertà di espressione.
- Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
- L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
Articolo 11 – Libertà di riunione e di associazione.
- Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
- L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.
Articolo 12 – Diritto al matrimonio.
Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.
Articolo 13 – Diritto ad un ricorso effettivo.
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.
Articolo 14 – Divieto di discriminazione.
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
Articolo 15 – Deroga in caso di stato di urgenza.
- In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
- La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
- Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.
Articolo 16 – Restrizioni all’attività politica degli stranieri.
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come un divieto per le Alte Parti Contraenti di porre restrizioni all’attività politica degli stranieri.
Articolo 17 – Divieto dell’abuso del diritto.
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.
Articolo 18 – Restrizione dell’uso di restrizioni ai diritti.
Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.
TITOLO II
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Articolo 19 – Istituzione della Corte
Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell’Uomo, di seguito denominata “la Corte”. Essa funziona in maniera permanente,
Articolo 20 – Numero di giudici
La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti Contraenti.
Articolo 21 – Condizioni per l’esercizio delle funzioni
- I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giurisconsulti di riconosciuta competenza.
- I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
- Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno; ogni problema che sorga nell’applicazione di questo paragrafo è deciso dalla Corte.
Articolo 22 – Elezione dei giudici
- I giudici sono eletti dall’Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte Contraente.
- La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alti Parti Contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.
Articolo 23 – Durata del mandato
1.I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.
- I giudici il cui mandato scade al termine dei periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa, immediatamente dopo la loro elezione.
- Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l’Assemblea parlamentare puó, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.
4.Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l’Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’elezione.
5.Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.
6.Il mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l’età di 70 anni.
7.I giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano ricoperti. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.
Articolo 24 – Revoca
Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che ha cessato di rispondere ai requisiti richiesti.
Articolo 25 – Ufficio di cancelleria e referendari
La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte, Essa è assistita da referendari.
Articolo 26 – Assemblea plenaria della Corte
La Corte riunita in Assemblea plenaria
- elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
b. costituisce Camere per un periodo determinato;
c. elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
d. adotta il regolamento della Corte; e - elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.
Articolo 27 – Comitati, Camere e Grande Camera
1.Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.
2.Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.
3.Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente dalla Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità con il regolamento della Corte, Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell’articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede a titolo dello Stato parte interessato.
Articolo 28 – Dichiarazioni di irricevibilità da parte dei comitati
Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza un esame complementare. La decisione è definitiva.
Articolo 29 – Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito.
1.Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell’articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla irricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell’articolo 34.
2.Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell’articolo 33.
3.Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità é adottata separatamente.
Articolo 30 – Dichiarazione d’incompetenza a favore della Grande Camera.
Se la questione oggetto del ricorso all’esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.
Articolo 31 – Competenze della Grande Camera
La Grande Camera
- si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 33 o dell’articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell’articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell’articolo 43; e
- esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell’articolo 47.
Articolo 32 – Competenza della Corte
1.La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.
2.In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, é la Corte che decide.
Articolo 33 – Ricorsi interstatali.
Ogni Alta Parte Contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un’altra Alta Parte Contraente.
Articolo 34 – Ricorsi individuali.
La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli.
Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’effettivo esercizio efficace di tale diritto.
Articolo 35 – Condizioni di ricevibilità.
1.La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, qual’è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2.La Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell’articolo 34, se:
- è anonimo; oppure
- è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.
3.La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all’articolo 34 quand’essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.
4.La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione dei presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.
Articolo 36 – Intervento di terzi
- Per qualsiasi questione all’esame di una Camera e o della Grande Camera, un’Alta Parte Contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
2.Nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per !scritto o a partecipare alle udienze.
Articolo 37 – Cancellazione
- In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:
- che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
- che la controversia è stata risolta; oppure
- che non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, proseguire l’esame del ricorso.
Tuttavia la Corte prosegue l’esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
- La Corte può decidere una nuova iscrizione al ruolo di un ricorso quando ritenga che ciò é giustificato dalle circostanze.
Articolo 38 – Esame in contraddittorio dei caso e procedura di regolamento amichevole
1.Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte
- procede all’esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, ad un’inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie ai fini della sua efficace conduzione;
- si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad un regolamento amichevole della controversia sulla base del rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
- La procedura descritta al paragrafo 1. b è riservata.
Articolo 39 – Conclusione di un regolamento amichevole
In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
Articolo 40 – Udienza pubblica e accesso ai documenti
- L’udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2.I documenti depositati presso l’ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.
Articolo 41 – Equa soddisfazione
Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.
Articolo 42 – Sentenze delle Camere
Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformità con le disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 2.
Articolo 43 – Rinvio dinnanzi alla Grande Camera
1.Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
2.Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e anche una grave questione di carattere generale.
3.Se il Collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con una sentenza.
Articolo 44 – Sentenze definitive
- La sentenza della Grande Camera è definitiva.
- La sentenza di una Camera diviene definitiva
- quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
- tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
- se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l’articolo 43.
- La sentenza definitiva è pubblicata.
Articolo 45 – Motivazione delle sentenze e delle decisioni
1.Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
- Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l’esposizione della sua opinione individuale.
Articolo 46 – Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
- Le alte Parti Contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.
- La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione.
Articolo 47 – Pareri consultivi
- La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all’interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.
2.Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover giudicare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3.La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio al Comitato.
Articolo 48 – Competenza consultiva della Corte
La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza secondo l’articolo 47.
Articolo 49 – Motivazione dei pareri consultivi
- Il parere della Corte è motivato.
- Se il parere non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi ;l’esposizione della sua opinione individuale.
- Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.
Articolo 50 – Spese di funzionamento della Corte
Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d’Europa.
Articolo 51 – Privilegi ed immunità dei giudici
I giudici beneficiano, durante l’esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previste all’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e negli accordi conclusi in base a questo articolo.
TITOLO III
Disposizioni varie
Articolo 52 – Indagini del Segretario Generale.
Ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l’effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 53 – Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell’Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.
Articolo 54 – Poteri del Comitato dei Ministri.
Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizi ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.
Articolo 55 – Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle controversie.
Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni che esistono fra di loro allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o dell’applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamentazione diversa da quelle previste da detta Convenzione.
Articolo 56 – Applicazione territoriale
- Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali
- La Convenzione si applicherà nel territorio o nei territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto tale notifica.
- Nei suddetti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
- Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati come previsto dall’articolo 34 della Convenzione.
Articolo 57 – Riserva.
- Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai termini del presente articolo.
- Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.
Articolo 58 – Denuncia
- Un’Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.
- Tale denuncia non può avere l’effetto di svincolare l’Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.
- Con la medesima riserva cessa d’esser Parte alla presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d’essere Membro del Consiglio d’Europa.
- La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all’articolo 56.
Articolo 59 – Firma e ratifica.
- La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
- La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
- Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento dei deposito dello strumento di ratifica.
- Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d’Europa l’entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.
Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i firmatari.
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Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20 marzo 1952
IV Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963
VI Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983
VII Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (ricerca).
Carta dei diritti fondamentali (testo degli articoli, analisi introduttiva).
Nota di sintesi della Carta dei diritti, a cura del Servizio Studi del senato della Repubblica.
Comparazione ed analisi delle Fonti della Carta
Tratto da: http://www.studiperlapace.it/documentazione/europconv.html
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Dichiarazione universale – Articolo 20 – Diritto alla partecipazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione
Perché siano legittime ed abbiano quindi diritto ad essere garantite dalla legge, riunioni e associazioni devono essere “pacifiche”, quanto a scopi e quanto a mezzi e modalità di operare. Ritroviamo questo aggettivo nel testo della Dichiarazione delle Nazioni Unite “sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti” (1998), in particolare nell’articolo 12: “Tutti hanno diritto, individualmente e in associazione con altri, di partecipare ad attività pacifiche contro le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali” (corsivo aggiunto).
L’Articolo 1 di questa Magna Charta dei difensori dei diritti umani proclama che la promozione e la realizzazione dei diritti umani può avvenire sia individualmente sia “in associazione con altri”.
Il successivo Articolo 5 è di particolare importanza per il ruolo che le formazioni organizzate di società civile possono svolgere nello spazio glocale, che comincia nella città e nel villaggio e si estende fino alle grandi istituzioni multilaterali:
“Allo scopo di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, tutti hanno il diritto, individualmente e in associazione con altri, a livello nazionale e internazionale: a) di riunione e assemblea pacifica; b) di formare, aderire e partecipare ad organizzazioni non governative, associazioni o gruppi; c) di comunicare con organizzazioni non governative o intergovernative”.
Si è dunque legittimati a formare organizzazioni non soltanto a struttura e raggio di operatività locali o nazionali, ma anche internazionali o, più precisamente, transnazionali.
Amnesty International è la tipica organizzazione non governativa transnazionale.
Di strutture organizzative, liberamente e spontaneamente create in ambienti che oggi chiamiamo di società civile globale, c’è traccia già nella Carta delle Nazioni Unite (1945).
L’Articolo 71 dispone infatti che “il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrano nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con lo Stato membro delle Nazioni Unite interessato”.
E’ utile ricordare che, sulla base di questa disposizione, si è sviluppata una formale prassi di “status consultivo” di cui le organizzazioni non governative, ONG, possono avvalersi al fine di partecipare, in veste appunto consultiva, ai processi di presa delle decisioni alle Nazioni Unite e in altre organizzazioni intergovernative.
Perché possano ottenere questo “status”, le ONG devono perseguire fini compatibili con quelli delle Nazioni Unite e avere una struttura democratica. Le ONG alle Nazioni Unite sono oltre 3.500 delle circa 50.000 censite nell’Annuario dell’Unione delle Associazioni Internazionali, UAI. Circa 400 sono quelle presso il Consiglio d’Europa. Le ONG sono anche all’UNESCO, alla FAO, all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nell’Unione Europea non esiste il regime dello “status consultivo”, ma le ONG, talora chiamate anche ‘organizzazioni di società civile’, OSC, possono far parte dei numerosi “Comitati consultivi” della Commissione e del Consiglio e partecipare al cosiddetto “dialogo civile” nonché ricevere contributi finanziari nel quadro di specifici programmi europei. In particolare, nell’UE sono attive reti europee di società civile che hanno preso la forma di “piattaforme europee”: Piattaforma delle ONG sociali europee, Forum europeo della disabilità, Lobby europea delle donne, Network europeo contro la povertà, Confederazione delle ONG europee per l’aiuto e lo sviluppo, Green Ten, e molte altre.
Come per altri Articoli della Dichiarazione universale, anche per l’Articolo 20 il Patto internazionale sui diritti civili e politici precisa e integra il contenuto. Stabilisce infatti il suo Articolo 22 che il diritto alla libertà di associazione “include il diritto di costituire sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi”. Prevede inoltre che la legge interna degli stati possa porre restrizioni all’esercizio di tale diritto, in particolare se i soggetti sono “membri delle forze armate e della polizia”.
Le riunioni possono consistere anche in manifestazioni di carattere anomico, ma nonviolento, nel senso di andare oltre, ma non contro, la legge: tali sono, per esempio, i sit-in, le marce, i cortei, i digiuni.
Le organizzazioni non governative e, più in generale, le associazioni a fini di solidarietà, svolgono un ruolo importante anche per quanto riguarda la preparazione di documenti giuridici internazionali, partecipando attivamente, con proposte, alle attività degli appositi “Gruppi di lavoro” formati dagli stati. Si ricorda, fra i tanti esempi, quello del ruolo svolto all’ONU da “Save the Children” e da Amnesty International per la elaborazione del testo della Convenzione internazionale sui diritti dei bambini, o dalle associazioni delle persone con disabilità (tra le quali, molto attiva, la FISH) per la più recente Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità. Le ONG, per rendere ancora più efficace il lavoro di solidarietà e liberazione umana, sempre più si coordinano all’interno di reti (networks) o di piattaforme: tra le tante, si segnalano la rete delle ONG che hanno promosso la Convenzione internazionale per l’interdizione delle mine antipersona e ne sorvegliano l’applicazione, la rete di ONG che hanno “campagnato” per la creazione della Corte penale internazionale e sorvegliano l’applicazione della Convenzione internazionale che ne contiene lo Statuto. Ancora: numerose ONG stanno seguendo l’iter di approvazione finale dei “Principi-guida su diritti umani e povertà estrema: i diritti del Povero”, documento preparato dal Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite. Le ONG presentano ai pertinenti Comitati diritti umani delle Nazioni Unite contro-rapporti rispetto ai rapporti che gli stati sono giuridicamente obbligati a sottoporre ogni quattro o cinque anni all’esame di detti Comitati.
La fertile galassia dell’associazionismo transnazionale non profit è in continuo sviluppo e sempre più consapevolmente si riconosce nel Diritto internazionale dei diritti umani e ne rivendica l’applicazione in sede nazionale e internazionale. Gli operatori delle ONG, in particolare di quelle che si caratterizzano per spirito di volontariato, sono i genuini pionieri della cittadinanza universale.
Sempre più chiaro e marcato in senso politico è il ruolo svolto da “coordinamenti” quali la Tavola della Pace, che promuove e organizza la Marcia della pace Perugia-Assisi e, a partire dal 1995, le sessioni biennali dell’Assemblea dell’ONU dei Popoli, di altissima visibilità e rappresentatività internazionale. Vanto dell’Italia democratica in sede internazionale è anche il ‘Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani”, associazione formata da oltre 700 tra Comuni, Province e Regioni, che rappresentano più della metà della popolazione della Repubblica Italiana. Essi sono, primariamente, “Organi della società”, dunque sono tra i soggetti presi in considerazione della Magna Charta dei difensori dei diritti umani. Come tali, sono gli alleati naturali delle formazioni organizzate di società civile.
E’ appena il caso di sottolineare che l’associazionsimo è linfa vitale della democrazia, soprattutto della democrazia partecipativa. L’Italia è ricca di associazionismo e di volontariato e i suoi governanti dovrebbero esserne consapevoli, anche per rappresentare in sede internazionale il volto pulito e creativo del Paese.
Infine, una competente e responsabile educazione civica, a cominciare da quella impartita nelle scuole, deve motivare i giovani a far parte attiva di organizzazioni non governative e di gruppi di volontariato. Presso ogni scuola dovrebbe figurare l’elenco delle associazioni e dei gruppi di volontariato, che i rispettivi Comuni e Regioni tengono aggiornato. Gli insegnanti-educatori non esitino a invogliare i giovani ad esercitare responsabilità sociale nella forma del servizio al bene comune e ai gruppi più vulnerabili. Questo non è ‘fare propaganda’, ma “indicare percorsi d’azione” quale componente essenziale del programma educativo. Certamente, come dice l’articolo 20 della Dichiarazione universale, ‘nessuno può essere costretto a far parte di una associazione”: l’educatore infatti elucida valori, aiuta a interiorizzarli, indica percorsi per la loro incarnazione. Ai giovani e alle loro famiglie tirarne le somme, in tutta libertà.
E il servizio civile ? Spesso non è una ‘parentesi’, ma l’occasione per scoprire una vocazione, anche professionale. Che si vergognino quei governanti che lesinano i fondi per lo sviluppo di questa palestra di autentico civismo e solidarietà.
BY Antonio Papisca Aggiornato il: 16.07.2009 – Tratto da: https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/articolo-20-diritto-alla-partecipazione
Conferenza dell’AHRI di Bilbao: adottata la dichiarazione sui Difensori dei Diritti Umani
L’obiettivo principale di questa dichiarazione è sottolineare il ruolo cruciale svolto dai Difensori dei Diritti Umani (HRDs) nel difendere i diritti umani nelle società democratiche. L’AHRI sottolinea la legittimità del loro lavoro, specialmente alla luce delle condizioni in deterioramento per gli HRDs in molte parti del mondo.
La dichiarazione evidenzia l’importanza della Dichiarazione di promuovere i diritti umani per tutti. Questi diritti includono la libertà di riunione, associazione, opinione ed espressione, così come il diritto di accedere agli organismi internazionali, un rimedio efficace, finanziamenti per il loro lavoro e protezione.
Convenzioni e Normative Internazionali:
Carta delle Nazioni Unite (1945)
Commento NdR:
Questi Convenzioni ed i loro articoli come altri della Costituzione Italiana, sono da sempre trasgrediti e disattesi proprio da coloro che lo rappresentano, specie nella Sanità, Finanza, tutela, commercio, agricoltura, ecc.
Per cui invitiamo i cittadini di questi stati trasgressori, compresi i loro rappresentanti e dirigenti, a DENUNCIARE all’autorita’ giudiziaria tutti questi farabutti che trasgrediscono la Costituzione; verra’ il momento, il tempo comunque nel quale il Popolo Sovrano, si sollevera’ ed arrestera’ tutti questi “soggetti” che compiono questi misfatti, sulla pelle del Popolo reso suddito… !
Questo perche’ il presunto stato italiano, e’ un’azienda privata in mano ai mafiosi Banchieri…
vedi: Republic of italy colonia US in mano ai Banchieri – fin dalla sua fondazione nel 1800…
vedi: Garibaldi, Cavour, i Savoia e relativi debiti, i mafiosi ed i banchieri inglesi