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Home Ambiente

Legge Consuetudinaria

Jean Paul Vanoli by Jean Paul Vanoli
15/02/2022
in Ambiente
25 min read
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….essa è al di sopra di tutte le leggi Umane…..

E’ la legge Principale dalla quale TUTTE le Leggi Costituzionali dei vari paesi del mondo hanno tratto origine (forse….)….. ed i DIRITTI dell’Uomo ne sono la giusta conseguenza.
Quindi TUTTE le leggi dei vari paesi del mondo dovrebbero essere “sottomesse” (messe sotto) la Legge Consuetudinaria !
…..è cosi ? molte volte NO ! vedi: DIRITTI
Francese: Tradition établie
Tedesco: Ungeschriebenes Gesetz
Spagnolo: Derecho consuetudinario
Olandese: Gewoonterecht ongeschreven recht
Portoghese: Lei costumeira , Regra costumeira
Svedese: Oskriven Lag,  Sedvanerätt

La fede-fiducia in un’antica “Legge Consuetudinaria” che protegga l’individuo ed il suo possesso di diritti e libertà e che limiti la competenza dello Stato è sempre stato previsto negli stati europei dell’ovest ed in certi paesi musulmani e tribali.

GIUSNATURALISMO:
Affermazione dell’esistenza di un diritto naturale che preesiste alle istituzioni politiche e sociali.

DIRITTO
Nel lessico giuridico, è l’insieme delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico e/o che regolamentino una determinata disciplina, ma anche un sinonimo di potere o facoltà. Per estensione indica anche la scienza che studia le norme giuridiche e le fonti giuridiche.

DIRITTO ROMANO
si indica l’insieme delle norme che hanno costituito l’ordinamento giuridico romano per circa tredici secoli, dalla data convenzionale della Fondazione di Roma (753 a.C.) fino alla fine dell’Impero di Giustiniano (565 d.C.)

DIRITTO MARITTIMO – Legge dell’Ammiragliato (Admiral Law)
http://www.ilmioprimoministro.it/un-ex-giudice-espone-il-sistema-giuridico-la-vera-inquisizione/

La Bolla Papale del 1302 usa la metafora del Diritto Marittimo e dell’Ammiragliato (Bibbia) affermando che l’Unam Sanctam Ecclesiam e quindi la Prima e Unica Santa Chiesa è l’Arca di Noè, perché mentre tutto il mondo era sommerso dalle acque, l’unica cosa che si elevava al di sopra era l’Arca.

DIRITTO CANONICO
Il diritto canonico è costituito dall’insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che regolano l’attività dei fedeli e delle strutture ecclesiastiche nel mondo nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna.

Il DIRITTO nel Capitalismo
Nel capitalismo il profitto privato è lo scopo della produzione di merci grazie al denaro. Gli affari si gestiscono in famiglia: gli altri sono manodopera. Con la violenza e l’astuzia si sono creati i primi padroni, con le leggi si sono consolidati.

Diritto Internazionale = Consuetudine  +  Autogoverno:
Facoltà che consente a ciascun soggetto – individuo, istituzione, collettività territoriale – di regolare da sé i propri interessi. Nell’ordinamento italiano si fa riferimento al complesso dei poteri e delle funzioni degli enti territoriali diversi dallo Stato con il termineautonomie locali le quali debbono legiferare tenendo presente in primis la LEGGE CONSUETUDINARIA.
L’Autogoverno è un metodo educativo che richiede la partecipazione attiva anche dei ragazzi, sviluppando in loro il senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità sociale.
Ma per ora nel mondo assistiamo al contrario dell’Autogoverno il Malgoverno…ed i cittadini divengono “sudditi” dell’impero delDenaro….e dei prePotenti !

COMMON LAW
Sistema giuridico inglese (e dei paesi anglosassoni, in genere) sviluppatosi ad opera delle Corti regie di giustizia.La struttura giuridica elaborata dalle Corti è profondamente diversa da quella di tradizione romanistica di civil law [vedi].. Il common law si è sviluppata essenzialmente come diritto giurisprudenziale.

DIRITTO POSITIVO
Il diritto positivo (ius in civitate positum) è il diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale in undeterminato spazio di tempo, posto dall’autorità di uno Stato sovrano mediante norme giuridiche. Costituisce quindi l’insieme delle norme che costituiscono le leggi di una nazione/stato.

“Tenete d’occhio la Costituzione… perché vi sono importanti tutele…. In definitiva la tutela delle nostre Libertà NON dipende dai parlamenti e dai tribunali, dipende dall’amore del popolo per la Libertà.”
By Michael Kirby, Giudice dell’Alta Corte Australiana

In sintesi da questi vari Diritti Giurisprudenziali, sono nate le varie legislazioni nei vari stati del mondo che hanno preso un pò qui ed un pò là da questi vari Diritti, per formulare le legislazioni delle/nelle varie loro nazioni/stati.

Ciò significa che:
Vi sono ben precisi LIVELLI di validità ed applicazione Giuridica (ordine gerarchico di attuazione e di Legittimità) anche fra le LEGGI nel MONDO, cosi come fra le norme di un qualsiasi nazione/stato.
“Se le leggi parlamentari non sono collegate o derivano da una delle di diritto fondamentale o da una legge di diritto consuetudinario, allora non sono adeguate.  NON esiste legge fra voi ed i vostri diritti fondamentali”.
By Malcom McClure – Australia
Tutto ciò che non segue o rispetta questi livelli è ERRATO, e contro l’Uomo ed i suoi Diritti, e quindi si DEVE trasgredire, perché ordini/disposizioni NON legali ed incoerenti con ciò che indicano i vari livelli di importanza delle LEGGI (Norme), qui sotto ben chiaramente evidenziati:

1 – DIRITTI UNIVERSALI DELL’UOMO
Tali diritti presentano le seguenti peculiarità:
Sono dichiarati INVIOLABILI, nel senso che NON possono essere cancellati neppure dal legislatore costituzionale, né tantomeno essere compressi nel loro nucleo essenziale.
Questi Diritti, sono riconosciuti non soltanto al singolo, ma anche alle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (famiglia, scuola, impresa, comunità religiosa, associazioni laiche…..).

2 – Leggi Internazionali = COMMON LAW (alle quali l’Italia con la firma ed adesione si DEVE adeguare: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”, vedi: Art. 10 Costituzione valevole per i punti 1 e 2, e se vi è una Legge nazionale in contrasto o che calpesta quella internazionale, quest’ultima ha validità superiore come livello a quelle nazionali che si debbono “inchinare” a quelle Internazionali.

3 – COSTITUZIONI NAZIONALI (La Costituzione, garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ossia di quei diritti basilari che fanno direttamente capo all’essere umano e che coinvolgono tutte le principali esternazioni della sua personalità…..)
Nella Costituzione italiana i diritti umani sono riconosciuti e garantiti principalmente dall’articolo 2:
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. valevole per i punti 1 e 2
La disciplina dei diritti di libertà e le loro garanzie costituzionali sono la componente principale per la determinazione della “forma di regime” di un determinato Stato (distinzione fra Dittatura e Democrazia Libera, le dittature odierne, come quella italiana, sono FUORILEGGE).
Quindi lo stato ed il governo DEBBONO rispettare i Diritti Umani !

4 – LEGGI nazionali formulate dai parlamentari quali proposte di Legge, che debbono essere approvate o meno in Parlamento, per divenire vere e proprie LEGGI da osservare nella nazione.

5 – DECRETI PRESIDENZIALI
Il decreto del presidente della Repubblica (in sigla d.P.R., DPR o anche D.P.R.), nell’ ordinamento giuridico italiano è un atto giuridico emanato dal presidente della Repubblica Italiana.
(Il Presidente della Repubblica, non può emettere nessun Decreto Legge in contrasto/antitesi con le Leggi di livello superiore) – vedi punto 1, 2, 3

6 – DECRETI MINISTERIALI  in sigla DPCM o D.P.C.M.  (Presidente del Consiglio dei Ministri, non può emettere nessun Decreto Legge in contrasto/antitesi con le Leggi di livello superiore)
– vedi punto 1, 2, 3, 4

7 – DECRETI REGIONALI (Emanati dal Presidente di una Regione, che comunque non può emettere nessuna Legge in contrasto/antitesi con le Leggi di livello superiore) – vedi punto 1, 2, 3, 4, 5
Poi vi sono i vari DECRETI:
Nell’ordinamento giuridico italiano si possono distinguere i decreti aventi forza di legge, i decreti emanati dall’autorità amministrativa e i decreti del giudice. Possono essere atti aventi forza di legge (decreto legge), atti avente valore regolamentare (Decreto del Presidente della Repubblica) o atti emessi dall’autorità giudiziaria italiana (decreto del giudice).

8 – ORDINANZE SINDACALI (quelle dei Sindaci, che comunque non possono emettere nessuna Legge in contrasto/antitesi con le Leggi di livello superiore) – vedi punto 1, 2, 3, 4, 5, 6

NESSUNA di queste supposte Leggi/Norme, può annullare la Legge superiore dalla quale DEVE DIPENDERE.

9 – Referendum Popolari:
È un mezzo di democrazia diretta con il quale l’elettorato attivo manifesta, in maniera diretta e non coartabile né equivoca (quindi con un sì od un no, dovendo essere il quesito posto coerente ed omogeneo: vedasi sentenza della  Corte cost. 16/1978) la propria volontà di abrogare o mantenere una legge dello Stato.
Viene indicato comunemente come referendum abrogativo.
Viene escluso solo per alcune determinate materie, di cui all’art. 75 Cost

vedi: Conflitto di Interesse

INOLTRE per Vostra informazione:
NON ESISTE NESSUNA EPIDEMIA, perché i virus sono sostanze INERTI (nano particelle) che non INFETTANO, ma e passano dalle cosiddette “mascherine” tranquillamente ovunque (persino dai preservativi), i tamponi hanno 86% di falsi positivi, quindi sono depistanti, meglio gettare la monetina, che ne ha il 50%….
anche perché i virus li producete voi ogni giorno a Trilioni e di tutti i tipi !
Da leggere con attenzione: Cosa sono i Virus ?

Gli ammalamenti per una semplice influenza stagionale che si ripete OGNI anno ed inizia al solstizio d’Inverno e termina nell’equinozio di primavera, sono stati nel 2020, più o meno simili della media delle influenze stagionali degli ultimi 5 anni come quelle delle relative morti (deceduti sempre, per via di malattie pregresse malcurate in ospedale o per i Vaccini che hanno subito….in questo ultimo caso è stato conclamato e dimostrato in Lombardia (come in altre regioni) nelle provincie di LO,CR, MN,BG, BS, dove sono state propinate ed effettuate intense campagne vaccinali per il morbillo, meningite ed influenza, soprattutto agli anziani (specie quelli dei ricoveri per anziani dove la totalità dei ricoverati è stata vaccinata…..e ne sono morti il 98%….
Anno 2020: età media dei deceduti: oltre 75 anni)
EPIDEMIE INVENTATE: (supposta epidemia di covid19 come quelle della aviara, sars, suina, ebola, ecc.)

Articolo 25 COSTITUZIONE
– Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. (irretroattività)

I vari DECRETI CONTE de 2019/2020 NON sono UNA LEGGE ! – COS’È UN DECRETO MINISTERIALE

Un decreto ministeriale (D.M.), nell’ordinamento giuridico italiano, è un ATTO AMMINISTRATIVO emanato da un ministro nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero. Quando questo tipo di atto è emanato dal presidente del Consiglio dei ministri prende la denominazione di decreto del presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.).

Il decreto ministeriale non costituisce una fonte del diritto autonoma, bensì la veste formale spesso attribuita ad una fonte secondaria (regolamento), qualora essa venga emanata da un Ministro nell’ambito della competenza del suo dicastero. [1]

Attualmente, il potere regolamentare attribuito al Governo è disciplinato dall’art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400. Essa costituisce la fonte attributiva di detto potere che, sulla base del sistema delle fonti disciplinato dalla Costituzione, non può essere esercitato in difetto di una specifica attribuzione di rango primario (ossia di legge ordinaria) [1]…..

I regolamenti emanati nella veste di decreti ministeriali non possono quindi derogare, quanto al contenuto, né alla Costituzione, né alle leggi ordinarie sovraordinate. Per identico motivo, le norme regolamentari non possono avere ad oggetto incriminazioni penali, stante la riserva assoluta di legge che vige in detta materia (Art. 25 della Costituzione) [1]…..

Il decreto ministeriale, quindi, è di solito generale e astratto, in quanto pone norme tecniche di dettaglio, o generiche ma relative ad uno specifico argomento, finalizzate all’attuazione di una data norma di legge.

…. È sempre prescritto dalla legge, che dopo aver delineato i principi fondamentali di una data materia (ad esempio, la classificazione delle strade), ne affida l’esatta definizione tecnica ed attuazione al ministro competente, che la effettua con proprio decreto. Sotto questo aspetto, il decreto ministeriale non va però confuso con il decreto legislativo, che è invece un atto avente forza di legge emanato dal Governo nel suo insieme a seguito di una legge di delega parlamentare.

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_ministeriale

Il D.P.C.M. fino a che non viene ratificato e convertito in legge dalle camere è pur sempre un DPCM.

Ciò che incide sulla valenza e applicabilità di un Decreto ministeriale emanato d’urgenza su questioni che rivestono materia di legge ordinaria, deve rispettare il dettato dell’Art. 77 della Costituzione, cioè deve essere presentato alle camere per l’approvazione il giorno stesso dell’emanazione, e le camere, anche a parlamento sciolto, si devono riunire entro 5 giorni per la discussione.

In ogni caso tutti gli atti di questo, come di quelli precedenti, il governo non ha alcuna legittimazione costituzionale.
La Corte costituzionale pronuncia n. 1/2014, di conseguenza tutti i provvedimenti emanati non hanno FORZA di LEGGE ma FORZA di AUTORITÀ.

– Forza di LEGGE: la esercita in autonomia un Pubblico Ufficiale, ma deve poi essere convalidata entro 48 ore da un Procuratore pena la decadenza

– Forza di AUTORITÀ: avviene in virtù di una legge esistente
Il decreto-legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della  Repubblica e immediatamente pubblicato sulla G.U (fatto). Il giorno stesso della pubblicazione deve  essere presentato alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono  entro 5 giorni: infatti la conversione del decreto-legge rientra tra i poteri delle Camere in regime di “prorogatio”. Presentato il decreto-legge, il Governo chiede al Parlamento di produrre la legge di  conversione, per cui il decreto-legge viene presentato come allegato di un disegno di legge.

…

I decreti-legge, se non convertiti in legge entro 60 giorni, perdono efficacia sin dall’inizio.
La perdita di  efficacia del decreto-legge è chiamata “decadenza”, che travolge tutti gli effetti prodotti dal decreto-legge.
Quando il decreto entra in vigore, esso è pienamente efficace e va applicato; ma se decade, tutto  ciò che si è compiuto in forza di esso è come se fosse stato compiuto senza una base legale. Tutti gli  effetti prodotti vanno eliminati perché costituiscono, una volta persa la base legale, degli illeciti.

– Articolo 77 Costituzione
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. …
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono  convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Il diritto di resistenza all’oppressione, a ordini ingiusti e ingiustizie è un diritto riconosciuto dalla giurisprudenza internazionale, dalla dottrina e da alcune dichiarazioni e costituzioni.

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La Costituzione  italiana non lo nomina ma la dottrina giuridica lo ritiene comunque tra i diritti implicitamente  protetti dagli articoli 2, 11, 52, 54, e da leggi ordinarie e militari.

Commento NdR: GIUSTISSIMO !
quindi applichiamo la Costituzione e le leggi Internazionali alle quali essa è sottomessa e TUTTE le leggi internazionali sono sottoposte ai DIRITTI dell’UOMO ed in particolare, per i “fermi stradali” dell’anno 2020 (Schiavitù totale per imprigionamento della popolazione di uno stato in “quarantena-sessantena” fasulla e quindi criminale) per la “supposta epidemia del virus Covid19” –  leggere art 13 Diritti Universali dell’Uomo (DUDU)

Costituzione Italiana: Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato (forze armate, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali, ecc.), e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Commento NdR: questo articolo come altri della Costituzione Italiana sono da sempre trasgrediti e disattesi proprio da coloro che lo rappresentano, specie nella Sanità, Finanza, tutela, commercio, agricoltura, ecc.
Per cui invitiamo i cittadini di questi stati trasgressori, compresi i loro rappresentanti e dirigenti, a DENUNCIARE all’autorità giudiziaria tutti questi farabutti che trasgrediscono la Costituzione; verrà il momento, il tempo comunque nel quale il Popolo Sovrano, si solleverà ed arresterà tutti questi “soggetti” che compiono questi misfatti, sulla pelle del Popolo reso suddito… !

L’origine dei Principi sui diritti umani

I diritti umani sono universali e sono riconosciuti a tutti gli esseri umani indistintamente.
L’origine dei Princìpi è nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
L’obiettivo di essa  era quello di stabilire uno standard minimo internazionale per la protezione dei diritti e delle libertà individuali.
La natura di queste disposizioni fondamentali è tale che esse sono oggi largamente considerate come la base del diritto internazionale. In particolare i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo vengono considerati come Leggeconsuetudinaria internazionale, vale a dire che non è richiesta la firma né la ratifica da parte dei singoli Stati perché esse vengano riconosciute come norme legali.

La Dichiarazione Universale sui Diritti dell’Uomo è una pietra miliare ed è stata tradotta in più di 3000 lingue e dialetti. Per quanto alcuni dei suoi principi non siano applicabili direttamente al mondo del business (?), la consistenza con la dichiarazione è ritenuta tuttavia importante da quasi tutte le nazioni del mondo .

http://www.filodiritto.com/diritto/pubblico/internazionale/fontidirinternazionalerotondi.htm#1

Fonti del Diritto :
http://www.giuffre.it/age_files/dir_tutti/archivio/bobbio_0204.html
http://www.normeinrete.it/abc/html/02-001.htm
http://www.ambientediritto.it/dottrina/dottrina 2003/fonti del diritto.htm
http://www.studiamo.it/dispense/diritto-internazionale.htm
http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=6180
http://ricerca.studenti.it/mdr/?testo=diritto&index=default&tipo=1
http://ricerca.studenti.it/risorse/r/sdf8/8eb36657/Le+fonti+del+diritto/
http://www.isit100.fe.it/aprogetto/itc/9899/iper5d/gruppo1/cap2/introfonti.htm
http://www.globalizzazione2000.it/fontidiritto.htm

La COSTITUZIONE ITALIANA – In quanto “fonte di giustizia” il suo potere è però, è subordinato alla legge Internazionale che nella costituzione è sempre riconosciuta come superiore di livello (Common Law) la quale deve essere sempre sottoposta aiDIRITTI UMANI e questa alla Legge Consuetudinaria !

La COSTITUZIONE FASTIDIOSA – By Rodolfo Roselli, intervento su Radio Gamma 5 del  09/01/2008

In ogni nazione le regole politiche del gioco sono dettate da una Costituzione, un documento che riflette lo scenario nel quale è nata e poi  si è evoluta la nazione con  ottimizzazioni, utili per aumentarne l’efficienza nei confronti dei nuovi problemi.

Ma proprio perché detta le regole del gioco, tutti devono essere consapevoli di accettarle, e tutti  dovrebbero essere eventualmente disposti a modificarle.

La nostra Costituzione, nata nel dopoguerra, risente della preoccupazione di non lasciare spazio a rinnovati tentativi dittatoriali,  a nostalgie di cercare l’uomo forte e pertanto pone al centro dello stato un sovrano, costituito dal popolo, e la sua rappresentanza logica e legale che è il Parlamento.

Con questa logica, è il sovrano che designa i suoi rappresentanti, è il sovrano che ha il diritto di controllarli costantemente.
Questa logica giustifica l’esistenza dei due rami del Parlamento, l’uno che esercita un controllo sull’altro, giustifica i poteri del Presidente della Repubblica, garante di tutti gli italiani, e del Presidente del Consiglio controllato dal Quirinale e dal Parlamento, capo di un esecutivo che dovrebbe rendere conto dei suoi atti in ogni istante. Quindi strumenti leciti per l’esercizio del potere del popolo sovrano.

Alcuni sostengono che questa Costituzione va cambiata perché inefficiente, ma anche ammettendo che perfezionamenti siano possibili, l’inefficienza della Costituzione non risiede nella sua struttura, ma nell’uso distorto che se ne è fatto.

L’opinione pubblica sembra indifferente a questi cambiamenti perché non è stata mai incoraggiata a sostenere le istituzioni.
Le istituzioni hanno raccontato e descritto se stesse con linguaggi  a volte incomprensibili senza preoccuparsi minimamente di coinvolgere i cittadini nei rapporti politici e istituzionali, considerando il loro apporto irrilevante.

E’ mancata una informazione libera da condizionamenti editoriali, sono mancate strutture elettive, originate dai cittadini capaci di anticipare, guidare e non seguire le scelte.

La Costituzione è stata tradotta, nelle leggi applicative, con il linguaggio ideologico delle forze politiche egemoni ed ha impedito sistematici  rapporti tra cittadini e istituzioni.

Ma dietro chi vorrebbe cambiare la Costituzione vi sono coloro che intendono salvaguardare quei poteri forti che tengono in mano l’amministrazione pubblica, che stabiliscono le leggi, che decidono la distribuzione della ricchezza. Dietro una facciata istituzionale ,si nasconde qualche cosa che non osa appalesarsi, qualcosa che desterebbe vergogna per gli interessi occulti e pericolosi., di chi dovrebbe combattere la criminalità organizzata, e invece traffica con essa..

Ma un altro potere forte che inconsapevolmente minaccia continuamente la Costituzione è quello di molti cittadini che, pur resi edotti dai mezzi d’informazione, pur sapendo perfettamente  che un politico ha comperato giudici e finanzieri, continuano a votarlo.
Un potere forte diffuso, frammentato, che nasce dall’ignoranza e dalla voglia egoistica di mantenere i propri privilegi contro l’interesse degli altri, anche quando si tratta di vantaggi piccoli e diffusi come quelli di una categoria sociale e di una professione.

A tutte queste persone non interessa rispettare le regole del gioco, perché se ne sono già costruite di proprie a loro misura, e anzi se le loro regole potessero essere codificate e da illecite diventare legali, sarebbe forse questa l’unica motivazione che li spingerebbe a chiedere la modifica di questa Costituzione, così ingombrante e fastidiosa.

Le regole del gioco dovevano essere accettate e applicate da tutti per creare una nuova cultura politica  che spazzasse via definitivamente il vecchio ordine politico antecedente al 1948. Invece i leader e i partiti hanno condizionato la Carta Costituzionale, silenziosamente riscrivendola, per riportarla al vecchio ordine politico, comodo per gestire il potere, scomodo per coloro che attendevano l’applicazione  della democrazia.

Che tutto questo sia avvenuto non solo ce lo fornisce proprio la critica che questa Costituzione non funziona, ma che i problemi di oggi più rilevanti non hanno niente a che fare con i principi costituzionali. I problemi urgenti che oggi si pongono sono la riduzione dei costi della politica, perché da missione civile e temporanea del singolo, secondo lo spirito costituzionale, è diventata carriera e tradizione di casta, con tutti gli artifici per mantenerla, difenderla, e renderla economicamente altamente remunerativa.

La mancanza di rigore nell’etica politica e la conseguente selvaggia commistione tra politica e affari,contro il dettato costituzionale che destina le risorse di tutti a tutti.

La tendenza a piegare la Costituzione alle necessità delle parti, invece che alle necessità del popolo, con riforme imposte a colpi di maggioranza.

Dunque non è la Costituzione che genera inefficienza, ma sono le forze politiche che inquinando la Costituzione ,per mantenere saldamente il potere senza dare alcuna possibilità di ricambio, hanno trasformato le strutture di controllo in semplici duplicati che applicando il principio dei controllori che controllano se stessi , le fanno apparire come inutili e anzi dannose. Oggi il difficile problema che si pone è ritornare alle origini costituzionali.

Un problema molto difficile, che si evidenzia con i timidi tentativi di fronteggiare l’antipolitica  proponendo ad esempio oggi, tagli dei ministeri, ma tuttavia da attuare nella prossima legislatura, cioè tra tre anni, ma la legge di riforma in proposito, mai attuata, esisteva fin  dal 1999.

Tentativi di riforme costituzionali, tutti miseramente falliti, come la riforma della destra, bocciata sonoramente dal referendum del 2006, o come la riforma del titolo V della Costituzione, votata dal centrosinistra , poi non attuata dalla nuova maggioranza di centrodestra e che ha creato un continuo contenzioso Stato Regioni, cioè proprio quei motivi di continua inefficienza che si addebitano per comodità alla Costituzione.

Cose di questo genere difficilmente avvengono nelle altre democrazie liberali come negli Stati Uniti, in Germania etc. perché in quei paesi ogni riforma costituzionale deve essere approvata con maggioranze qualificate dei 2/3 o dei 3/5 per evitare riforme di parte.

Questo è un principio cardine  delle costituzioni liberali e democratiche, secondo cui chi vince le elezioni ha diritto di governare ed attuare il suo programma, ma la Costituzione che definisce i diritti di libertà e le regole democratiche non può essere alla mercè della maggioranza del momento, perché deve garantire tutti, minoranze incluse, anche perché si correrebbe il rischio  che, al cambio di maggioranza, ognuno possa farsi le regole che crede.

E’ poi difficile trovare nella Costituzione una regola che sostenga la necessità del bipolarismo, frutto della fantasia e della convenienza dei maggiori schieramenti che, scambiandosi periodicamente i ruoli  ed i reciproci vantaggi, trasformano una democrazia in una oligarchia. Nessuna regola costituzionale afferma che chi vince ha diritto di appropriarsi di tutto dalla pubblica amministrazione, all’economia, dall’informazione, agli organi di controllo delle istituzioni e della magistratura.

Questo non vuol dire che non sia possibile l’ammodernamento delle nostre istituzioni, e ce lo dimostrano  le molteplici esperienze delle grandi democrazie, come la Gran Bretagna, la Germania, la Svezia , la Spagna, e quest’ultima con una Costituzione simile alla nostra.

Queste, hanno dimostrato di saper costruire soluzioni innovative, che migliorano le istituzioni e non travolgono i principi costituzionali.

Abbiamo tutti potuto constatare quali danni di inefficienza ha portato una cattiva legge elettorale, mentre la nuova, pur avendo validi e sperimentati  modelli europei non riesce a decollare non per ragioni costituzionali, ma per ragioni di calcoli partitici. Si arriva così all’assurdità che le scelte popolari non sono funzioni di un sentimento diffuso ma da un semplice algoritmo elettorale.

E’ quindi indispensabile e urgente evitare di addossare  alla Costituzione le colpe dei partiti, dei sistemi elettorali, dei regolamenti parlamentari, tradurre in leggi, i principi contenuti nella Costituzione, facendo partecipare il popolo sovrano alle decisioni e ai controlli dei quali ha diritto.

Fin dal 27.12.1947, quando fu promulgata la Costituzione, si cominciò a violare l’art.1, considerando la sovranità popolare una parola vuota di significato, in quanto le masse popolari erano considerate immature.

E infatti, nonostante fosse presente nella Costituzione lo strumento referendario, cioè il principale istituto di democrazia diretta, questo fu praticamente ignorato per 22 anni, perché non fu mai varato il relativo decreto attuativo.

Palmiro Togliatti, leader del PCI, fu il principale oppositore, e tentò in ogni modo di non introdurre il referendum nella Costituzione. Solo Einaudi  per i liberali e Aldo Moro per i democristiani, e anche i repubblicani, accettarono la sua introduzione ma a patto che non fosse resa subito efficace, sostenendo fosse uno strumento costoso e fastidioso per il  pubblico.

Proprio dai comunisti invece ci si sarebbe atteso un sostegno, dato che  teorizzavano l’uso del referendum  sia come strumento di democrazia che come forma di controllo popolare, ma evidentemente la strategia di Togliatti era diversa, tanto che ,anche dopo la presenza del referendum nella Costituzione, l’osteggiò in tutti modi possibili per renderlo poco efficace e difficilissimo da attuare.

Analoga opposizione, dunque, di ebbe da parte di Terracini contro il referendum propositivo, perché avrebbe alterato gli equilibri interni dei partiti, e non fu accettato neppure come strumento di mediazione, affidato al popolo per dirimere eventuali contrasti legislativi tra esecutivo e Parlamento.

Anche sul numero di firme per l’ammissibilità vi fu la forte opposizione di Togliatti, che giudicava le 500.000 firme troppo esigue, contestò anche l’introduzione di un eventuale referendum sospensivo di determinate leggi, perché temeva che un ampio movimento popolare togliesse potere ai partiti.

Per tutte queste ragioni si arrivò ad approvare il solo referendum abrogativo, solo perché era quello con tasso di rischio minore per i partiti, e tuttavia furono imposti confini talmente ristretti, nella speranza di creare  le condizioni per convincere  a non ricorrervi mai.

E’ dunque evidente quanto l’unico strumento che avrebbe potuto attuare l’art.1 della Costituzione fu boicottato e svuotato dai partiti che temevano il giudizio popolare e da quel momento mai reso funzionante.

Tuttavia, nel 1970, dopo 22 anni, questo strumento fu finalmente attuato, solo per attuare un semplice baratto tra l’approvazione della legge sul divorzio, voluta dalla sinistra e osteggiata dal Vaticano, e l’approvazione del regolamento attuativo del referendum, voluto dal Vaticano che sperava con questo, di annullare la legge sul divorzio.

Ma solo troppo tardi i partiti si accorsero che, il cosiddetto “popolo immaturo” ,da quel momento ricorse per ben 465 volte al referendum.

Di questi, solo 130 superarono lo sbarramento  delle 500.000 firme, e di questi, solo 66 superarono il vagli della Corte Costituzionale, e solo per 59  furono celebrate le votazioni referendarie, le indicazioni delle quali furono spesso poi ignorate, come per il referendum sul finanziamento dei partiti

Come si vede gli ostacoli frapposti hanno sempre funzionato bene.

Ma anche il trucco del quorum, ha esercitato un’azione bloccante della volontà popolare, perché negli ultimi 10 anni nessuna consultazione è risultata valida, in quanto non ha raggiunto il quorum della metà + 1 degli aventi diritto al voto, attraverso l’utilizzo da parte dei partiti dell’arma dell’astensionismo, cioè l’incitazione, per i cittadini, a rinunciare al loro diritto di decidere.

Anche le leggi elettorali, e si capisce perché,, erano state sottratte al giudizio di un referendum, analogamente alle leggi tributarie, ma  in questo caso, fortunatamente per un errore  banale di trascrizione, risultarono poi ammesse. E a causa di questo benefico sbaglio si poterono votare i referendum elettorali che introdussero il maggioritario in Italia.

Da quanto sopra si conclude quanto i partiti siano stati sempre ostili all’applicazione della Costituzione, e non solo per l’art.1, proprio perché, anche se a parole favorevoli alla democrazia, di fatto hanno sempre temuto il giudizio del popolo sovrano.

Per loro la Costituzione democratica, deve diventare una Costituzione partitica, e le riforme invocate  hanno solo questo scopo, alla faccia del popolo “Sovrano“.

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dr. Jean Paul Vanoli, esperto per la Vera scienza, conoscenza, filosofo della vita eterna, consulente in Medicine Naturali, Scienza della Nutrizione, Bioelettronica e Naturopatia. Consulente di: https://mednat.news (vedi Curriculum) - info@mednat.news - Sovrano, Ambasciatore e Trustee del Trust/Stato/Nazione/Regno libero, sovrano, extraterritoriale: VANOLI GIOVANNI PAOLO° - VANOLI G.P.° - VGP° (Trade Marks) - Defender of human, animal, bacteria and virus/exosomes rights, i.e. Life/Nature in general

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