Regolamento (CEE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003
CAPO II ALIMENTI GENETICAMENTE MODIFICATI
Sezione 2 Etichettatura – Articolo 12 – Campo d’applicazione1.
La presente sezione si applica agli alimenti destinati in quanto tali al consumatore finale o ai fornitori di alimenti per collettività nella Comunità e che:
-
a) contengono o sono costituiti da OGM
-
b) sono prodotti a partire da o contengono ingredienti prodotti a partire da OGM.
2. La presente sezione non si applica agli alimenti che contengono materiale che contiene, è costituito o prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 % degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.
3. Per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.
4. Possono essere stabilite appropriate soglie inferiori, secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti a partire da OGM o per tenere conto dei progressi scientifici e tecnologici.
CAPO III MANGIMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Sezione 2 Etichettatura – Articolo 24 – Campo di applicazione1.
La presente sezione si applica ai mangimi di cui all’articolo 15, paragrafo 1.
2. La presente sezione non si applica ai mangimi che contengono materiali che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da OGM presenti in una proporzione non superiore allo 0,9 % per mangime e per ciascun mangime di cui esso è composto, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.
3. Per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.
4. Possono essere stabilite appropriate soglie inferiori, secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti a partire da OGM o per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici.
vedi: Tracciabilita’ dei Cibi