Tutte le richieste di dati ed informazioni, vanno fatte per iscritto ed inviate via PEC od R/R, alle autorità in-Sanitarie, ma DEBBONO essere preparate ed inviate sotto la legge detta FOIA, la quale spiega che le autorità sono OBBLIGATE a rispondere alle domande inviate sotto questa Legge, al cittadino che le richiede, pena il pagamento di una multa all’ente che non risponde di € 1.500.
Memoria di difesa di un sanitario altoatesino scritta e pubblicata dall’avvocato Renate Holzeisen.
https://100giornidaleoni.it/tv/difendere-i-cittadini-dal-sistema-avv-renate-holzeisen/
I nostri complimenti a Renate, eroe moderno, consigliamo vivamente a tutti la lettura. Siamo veramente curiosi di vedere cosa deciderà il giudice e siamo pronti con in mano la Costituzione Italiana e la lente d’ingrandimento, per leggere come argomenterà.
Guardate il video: (video CENSURATO da Youtube, perché non allineato al pensiero unico di Big Pharma…)
Per le varie Sentenze a favore dei NoVax, vedi: https://pattoverascienza.com/protezione-legale-dai-vaccini/
Compressione dei diritti fondamentali al tempo del Covid
https://www.studiocataldi.it/articoli/43894-compressione-dei-diritti-fondamentali-al-tempo-del-covid.asp#ixzz7LEnQw4sz
Arrivata la sentenza che annulla lo strumento del DPCM (QUALSIASI) per la compressione dei Diritti Costituzionalmente garantiti, che si possono comprimere solo con una legge e non con decreti….
Video del parlamentare italiano Vittorio Sgarbi, molto importante, censurato anche questo da Youtube…..
TRIBUNALE PENALE DI PISA, giudice Dott.ssa Lina Manuali, sentenza emessa l’8 novembre 2021, depositata in data 17 febbraio 2022, n. 1842/2021
La sentenza del Tribunale Penale di Pisa, affronta tutte le violazioni costituzionali del periodo della pandemia, inclusa la proroga dello stato di emergenza.
Avv. Roberto De Petro:
Altro sanitario reintegrato in Sardegna (Trib. Tempio Pausania). p.s.: non è il primo caso, vi è un precedente a Sassari.
https://www.unionesarda.it/news-sardegna/gallura/tempio-reintegrata-dottoressa-no-vax-e-il-primo-caso-nel-nord-sardegna-mma4006s
Restiamo in vigile attesa di nuovi Speranzosi strali contro la magistratura…Non mi stupirei invece delle invettive degli Ordini professionali, i quali, avendo fatto gli sceriffi con sommo zelo, adesso tremano e temono di essere condannati al risarcimento danni…
SENTENZA RIVOLUZIONARIA ! – NON VACCINARSI E’ LEGITTIMA DIFESA Allego le motivazioni della sentenza del Giudice di Pace di Lucca – che ha annullato l’avviso di addebito per mancata vaccinazione “Over50” di 100 euro – nella quale afferma due principi importanti:
1) la Corte Costituzionale non ha sentenziato sull’obbligo vaccinale per gli ultra 50enni, che appare peraltro di dubbia legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 32;
2) non vaccinarsi è causa di legittima difesa putativa e stato di necessità, a causa dei possibili effetti avversi, che lo Studio Fusi ha dimostrato essere presenti nella vaccinazione Anti Sars CoV-2, anche grazie a importanti studi scientifici
Ecco la Sentenza in PDF: Sentenza-GdP-Lucca- RG 1003-23
————————————————————————————————
Operatori sanitari NON vaccinati e sospesi, debbono essere pagati !
Sentenza:
https://www.eventiavversinews.it/doppia-pronuncia-a-favore-degli-operatori-sanitari-non-vaccinati-sospesi-in-caso-di-congedo-lazienda-sanitaria-e-condannata-alle-spese-giudiziarie-e-allindennita-arretrate/
e REINTEGRATI al lavoro:
https://visionetv.it/vittoria-e-definitivo-il-reintegro-al-lavoro-dellinfermiera-non-vaccinata-di-velletri/
Il dott. Salvatore Rainò, medico d’eccellenza, scrive e rimprovera il presidente dell’Ordine dei medici nazionale:
“Ancora una volta mi spetta intervenire per ridimensionare certi guizzi di autoritarismo, che non posso lasciar correre, pena rischiare una insopportabile sensazione di inettitudine da parte mia, dopo aver letto le ultime dichiarazioni del presidente dell’Ordine dei Medici Dr. Anelli che qui appresso riporto”:
“Per gli operatori sanitari vaccinarsi, specie per coloro che sono più esposti al rischio di contrarre il virus, non è solo un interesse per la salute personale ma anche un dovere deontologico per non diventare veicolo d’infezione”.
Lo ha detto Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, parlando con l’agenzia Dire.
La prima fase del piano di vaccinazione per la Covid interesserà gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e gli ospiti delle Rsa.
La vaccinazione avverrà su base volontaria anche per medici e infermieri che dovranno manifestare il proprio consenso o dissenso. “In generale sull’obbligatorietà o meno del vaccino siamo sulla stessa lunghezza d’onda del Comitato nazionale di bioetica: occorre cioè partire dalla volontarietà e ricorrere all’obbligo come extrema ratio” ha aggiunto Anelli.
Il quale poi ha concluso: “Lancio un appello a tutti i colleghi, in qualità di presidente della Federazione degli Ordini dei medici, a vaccinarsi, soprattutto ai più esposti”….
“Io non sono un inetto, sono un Medico di valore e intendo svolgere sino in fondo il dovere che il Dr. Anelli, evidentemente, non sta svolgendo.
Le Forche Caudine del dovere personale di vaccinarsi, nell’intendimento di assolvere anche un compito verso la comunità, vantato essere un dovere deontologico, per non diventare veicolo di infezione, ancora una volta, a fronte delle MISTERIOSE forzature a non voler riconoscere le informazioni scientifiche della Vacuità del Tampone, della situazione di inutilità della presunta risposta immunologica al VIRUS implacabile, suscitano ancora una volta una dovuta ribellione nel mio animo e nella mia figura di Medico, Pubblico ufficiale, Uomo e Cittadino. Così come paventare, come estrema ratio, una vera e propria minaccia di vaccinazione coatta, sempre a fronte di fatti semplicemente scientifici ed etici, che negano tale indicazione, risveglia il mio più vivo sdegno per questo individuo che continua a tradire il suo compito di Medico e influenza sempre più pesantemente il libero discernimento scientifico della figura sacra del Medico.
D’ora in poi, Ti darò del Tu, PERCHE’ SIAMO COLLEGHI.
Non convinci più con il tuo asservimento a logiche politiche di occulta natura, che sempre più paiono evidenti e sono smascherate, nell’evoluzione dello scenario internazionale di stile “Campo di concentramento”.
Collega Anelli, non puoi avere di che vantarti.
Caro Dr. Anelli, hai superato ogni limite e devi essere fermato, perché la tua avanzata corrisponde ad una grottesca retrocessione di qualunque dignità del Medico. Non hai nemmeno avuto il coraggio di affrontarmi, pur avendomi convocato ripetutamente, per poi venire meno ai tuoi doveri, che prima di tutto ti obbligano al rispetto della vera deontologia, per cui non avresti mai dovuto disturbarmi con le insensate motivazioni che sono un affronto alla Scienza, alla Medicina, all’Etica, e alla mia pregiatissima figura, della quale posso solo vantarmi.
Caro Collega, il tuo affronto nel lanciare un appello ai Medici, intimorendoli ancor più di quanto tu abbia già fatto, non ha una giustificazione scientifica, perché continui a non voler capire che l’infettività del Virus è tutt’altro che dimostrata. Anzi è dimostrato il contrario, come diverse evidenze ormai sempre più palesi hanno permesso chiaramente di comprendere.
Abbiamo bisogno di Medici che usano la loro preparazione e non si piegano a condizionamenti sciatti che hanno superato tutti i limiti.
Qui, è arrivato il momento di spiegare perché tutte le persone che non si ammalano di COVID, come dite voi, possono permettersi di rimanere sani. E quando si vorrà affrontare tale argomento, cosa che io già abbondantemente fatto, la figura che incarni, sotto mentite spoglie di chi dovrebbe rappresentare l’anima collettiva dei MEDICI, farà una brutta fine.
V E D R A I !
La mia perseguibilità, sotto qualunque titolo, è ormai giunta ad esaurirsi, a causa della tua reiterazione in comportamenti che di deontologico non hanno nulla. Avessi almeno fornito un cenno in relazione al gravissimo vuoto assistenziale, che tolleri, e implicitamente incoraggi e avalli, per cui i Medici non visitano più nessuno, compiendo ineluttabili vuoti omissivi nei confronti della popolazione.
Il tuo dovere, Collega, è ben altro, in quanto avresti dovuto promuovere una disamina immunologica ed epidemiologica, che invece hai disatteso, con conseguenze pazzesche.
Meriti l’arresto immediato, tale è il danno che stai perpetuando. Mai, la classe medica è scesa a tali così infimi livelli. E smettila di approfittare delle morti dei Medici che sono venuti a mancare.
Facciamo così: forniscimi i dossier di tutti i Colleghi deceduti, che sono pronto ad esaminarli uno ad uno ….e vediamo chi è morto per infezione virale. Il presente Documento, che viene presentato alle Istituzioni, ancora una volta, serva da esempio e muovano, finalmente le azioni degne di una società civile e progredita, che tu hai offeso e che continui a soggiogare, approfittando di un ruolo che avresti dovuto servire e non utilizzare per scopi che presto dovrai dimostrare “.
Nobil Homo: Dr. Salvatore Rainò
Ufficiale Medico Dirigente di Servizio Sanitario in congedo – 13° Battaglione Logistico di Manovra
(Encomio Solenne, per il senso di altruismo e il cosciente sprezzo del pericolo)
Medico Chirurgo – Specialista in Allergologia ed Immunologia Clinica – Specialista in Medicina Interna – Omeopata Unicista Hahnemanniano LUIMO – Ricercatore bioenergetico
RIVOLUZIONARIA SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI TREVISO:
ABROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DAL 15 DICEMBRE 2021
Abbiamo richiesto 15.000 euro per le ignobili sofferenze patite e devono essere pagati da questo governo canaglia. Non è,comunque,tempo di festeggiamenti: occorre traguardare gli altri insegnanti, il personale docente e tutti i cittadini discriminati verso questo risultato,anzi,questo risultato è ancora poco.
Militare della Guardia di Finanza sospeso da servizio e stipendio perché non vaccinato, il Tar annulla il provvedimento
https://www.forzearmate.eu/2022/01/24/militare-della-guardia-di-finanza-sospeso-da-servizio-e-stipendio-perche-non-vaccinato-il-tar-annulla-il-provvedimento/
———————————————————————————————————————–
SCHEMA sintetico e non completo, sul come agire contro ORDINE dei MEDICI da parte dei medici “richiamati”:
1) Attentati contro i diritti politici e lavorativi del cittadino e dei diritti dell’UOMO (DUDU)
Lavoro = Diritto costituzionale:
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Alla persona che presta il lavoro la Repubblica italiana riconosce e garantisce diritti inviolabili, anche e soprattutto nella dimensione lavorativa (art. 2 Cost.). Il lavoro è considerato valore fondativo della Repubblica (art. 1 Cost.), nonché status attraverso il quale si realizza la partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, co. 2 Cost.).
La carta costituzionale riconosce inoltre nel lavoro un «diritto», da un lato, e un «dovere», dall’altro; la Repubblica si impegna, infatti, a promuovere le condizioni di effettività del “diritto al lavoro”, che riconosce a tutti i cittadini (art. 4, co. 1, Cost.), ma al contempo, cristallizza il lavoro come un «dovere», di scegliere e svolgere un’attività o una funzione, concorrendo così al progresso materiale e spirituale della società secondo le proprie possibilità (art. 4, 2° co., Cost.).
La Costituzione contiene altresì un gruppo di norme dei rapporti economici, collocate nel titolo III, concernenti la disciplina di interessi ed esigenze dei lavoratori ritenuti di particolare rilevanza. L’art. 35 attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, di curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, di promuovere gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
L’art. 36 stabilisce una norma di importanza fondamentale nella disciplina lavoristica in genere, fissando i principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, e riconosce altresì al lavoratore il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite.
L’art. 37 accorda alle lavoratrici gli stessi diritti dei lavoratori dell’altro sesso – sottolineando anche l’esigenza di far sì che possano attendere alle funzioni famigliari, di mogli e di madri – e rinvia alla legge la fissazione dell’età minima per il lavoro salariato, nonché il compito di tutelare «il lavoro dei minori con speciali norme e garantire ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione».
L’art. 38 concerne gli istituti e i diritti all’assistenza e alla previdenza dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi e in particolare dei lavoratori colpiti da eventi che fanno cessare la possibilità di svolgere attività retribuita. Di importanza particolare in materia lavoristica e ancor più sindacale, sono gli art. 39 e 40, che fissano i principi della libertà sindacale e del diritto allo sciopero.
La disposizione sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende (art. 46) è di fatto rimasta sulla carta, non essendo state mai emanate le leggi che avrebbero dovuto stabilire «i modi» e «i limiti» di tale partecipazione, fatta eccezione per alcuni diritti sindacali in materia di informazione e consultazione (per es., per il trasferimento di azienda e per il licenziamento collettivo), riconosciuti però ai sindacati e non ai lavoratori (come prescrive la norma costituzionale).
Art. 19. Costituz.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Il medico “richiamato” ha fede/fiducia nella Medicina Naturale, quindi non solo la può professare ma anche farne propaganda….
2) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.);
3) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331c.p.);
4) Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.);
5) Pubblica intimidazione (art. 421 c.p.);
6) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
7) Falsità materiale commessa da pubb. Uff. in certificati o autoriz.amministr. (art. 477 c.p.);
Tutti gli iscritti presidente compreso dell’ordine sono nell’ esercizio delle loro funzioni, Pubblici ufficiali
8) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
9) Falsità ideologica commessa dal pubb. Uff. in certificati o in autoriz. Ammin. (art. 480c.p.);
Tutti gli iscritti presidente compreso dell’ordine sono nell’ esercizio delle loro funzioni, Pubblici ufficiali
10) Diffamazione di Istituzioni di Stato estero (Art. 595 c.p.);
11) Danno erariale
12) Procurato allarme presso l’autorità. Art. 658.
13) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
14) Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
TEMPO di COMMISSIONE: Reati in corso di esecuzione;
LUOGO di COMMISSIONE: Territorio nazionale
PERSONE OFFESE:
i Cittadini medici della Repubblica italiana, ed alcune sigle sindacali e professionali dei Medici e sanitari in generale
RICHIESTA di RISARCIMENTO…….per l’immagine, e stress psicofisico indotto, ai medici richiamati, la richiesta fatela alle persone fisiche e loro FINZIONI PERSONE GIURIDICHE dei vari dirigenti dell’ordine dei medici e degli odontoiatri, nazionali e provinciali….
O ti vaccini o ti licenzio è reato di estorsione.
Art. 629 c.p.: Da 5 a 10 anni di carcere.
Tenetelo bene in mente.
DEFINIZIONE del TERMINE “EPIDEMIA”….
– vedi qui: https://mednat.news/epidemie.htm
Introduzione a “Dissenso in Medicina”
Il motore della scienza è la verifica e l’esame critico delle conoscenze disponibili.
Daremo il nostro piccolo contributo su alcuni argomenti
A dispetto di quel che si pensa comunemente, nella medicina attuale prevale sempre di più “il pensiero unico”, una versione della verità scientifica che viene presentata in esclusiva dalle Autorità Sanitarie (nazionali ed internazionali). Il resto, tutto quello che non si conforma ad essa, viene fatto passare per spazzatura. La ricerca scientifica in tutto il mondo viene fortemente condizionata.
I fondi per la ricerca arrivano quasi esclusivamente laddove vi è il consenso. Spesso vengono negati se vi sono teorie o dati in competizione. Tutto ciò lo aveva ben presente lo stesso padre fondatore della Medicina Basata sull’Evidenza, David Sackett, il quale propose dei drastici correttivi. Inascoltato.
Lo scopo di Dissenso in Medicina
Lo scopo che mi prefiggo è quello di dare un piccolo contributo (di tipo divulgativo) ad un qualche progresso rilevante. Il progresso scientifico deriva dalla continua verifica (o falsificazione) dei dati e delle conoscenze attuali. Spesso teorie più “forti” nascono dal confronto e dal contrasto tra quelle in competizione. In realtà frequentemente le teorie più “deboli” sono quelle dominanti, per motivi extra scientifici. Il “pensiero unico” in medicina ha a disposizione poderosi mezzi, leciti ed illeciti, per influenzare l’opinione pubblica. E le arti del marketing efficace sono state teorizzate, affinate e sviluppate. Tutto viene facilitato dalla censura sempre più pesante a cui si adeguano i principali mezzi di informazione e dall’atteggiamento remissivo ed acritico della stragrande maggioranza.
La soluzione migliore
Come in altri campi dello scibile umano, chi voglia capire bene dovrebbe disfarsi dei pregiudizi, ed essere disposto a valutare gli argomenti (ragionamenti corretti sulla base di dati certi) direttamente, con il proprio giudizio.
Qui ne presenterò alcuni fornendo gli elementi per poter giudicare da sé. Il confronto con tesi opposte aiuta enormemente.
Aggiungerò via via nuovi interventi presentandoli in una forma ben documentata.
Storia del sito: https://www.dissensomedico.it/
Il sito di senso medico fu creato nel 2008. Da allora molto materiale è stato raccolto su diversi temi controversi di cui mi sono occupato. Ci sono stati periodi di interruzione per il motivo, semplice, che lo scopo principale che mi ero prefissato nel campo dell’AIDS non era stato raggiunto. Anzi, gli sforzi fatti per tanti anni sul terreno dell’informazione (fin dal 1990 !),
vedi anche:
www.dissensomedico.it/files/Benvenuti-in-dissensomedico_2008_2011.pdf
By dott. Fabio Franchi (medico)
Promemoria: Il TAR delle Marche (I) ha annullato il decreto della Regione che obbligava alla vaccinazione il personale sanitario della regione.
– vedi PDF del documento:
Sentenza-TAR-MARCHE_annullato-obbligo_Vaccinazione_deiSanitari_2020
———————————————————————————————————————-
Parte la CAMPAGNA di R2020 per tutelare i professionisti e i cittadini che nei prossimi mesi saranno usati come CAVIE nella sperimentazione del VACCINO ANTI COVID.
Personale sanitario, medici e professionisti, militari e forza dell’ordine, anziani e studenti… gli italiani sono stati svenduti da questo governo alle lobby farmaceutiche che stanno usando il nostro Paese come laboratorio e come mercato. NON POSSIAMO PERMETTERLO!
Per questo la commissione legale di R2020 ha elaborato una lettera, con la quale ogni dipendente può rispondere alla propria Direzione (personalizzandola come preferisce) per ribadire che:
- l’adesione alla campagna vaccinale sars-cov-2 è volontaria e NON obbligatoria;
- per poter eventualmente partecipare in modo pienamente consapevole e responsabile, sono necessarie maggiori informazione da parte della ASL per garantire la piena sicurezza della pratica vaccinale covid-19.
QUI i SANITARI (medici, infermieri, impiegati…)
trovano il modello della LETTERA da INVIARE alla propria ASL qualora questa abbia iniziato la CAMPAGNA DI VACCINAZIONE.
Nei prossimi giorni pubblicheremo la documentazione per opporsi anche per gli altri professionisti coinvolti nella sperimentazione.
—————————————————————————————————————–
A TUTTI i MEDICI ed INFERMIERI d’ITALIA
Questa lettera, modello qui sotto indicata, la scrissi mesi fa, a beneficio di tutti.
Come contributo per tutti i medici ed infermieri d’Italia, ed operatori socio-sanitari.
Riguardo alle continue minacce che sempre più operatori sanitari ricevono.o stanno ricevendo, se esercitano il principio consensualistico e non sottostanno alla dittatura del tampone rino-faringeo – che già presenta come test diagnostico degli aspetti tecnici di criticità ed inaffidabilità nella risposta, di falsi positivi e falsi negativi – ci sono aspetti giuridici e bioetici di non poco conto, che riguardano la legalità e le garanzie costituzionali e di rispetto dell’ordinamento giuridico vigente, oltre che di rispetto dei diritti soggettivi e fondamentali comunitari UE.
Vi suggerisco di impugnare d’urgenza in gruppo, con un unico atto deposito collettivo, presso il Tribunale del Lavoro, ex art. 700 cpc, ricorso d’urgenza
Dando mandato ad un legale di fiducia, che procedura’ ad una diffida al datore di lavoro, presso il Tribunale del lavoro competente a livello territoriale.
Non abbiate paura. Unitevi, in gruppo. Insieme.
By Luca Scantamburlo – 17 novembre 2020
Ecco la Bozza:
Tutte le richieste di dati ed informazioni, vanno fatte per iscritto ed inviate via PEC od R/R, alle autorità in-Sanitarie, ma DEBBONO essere preparate ed inviate sotto la legge detta FOIA, la quale spiega che le autorità sono OBBLIGATE a rispondere alle domande inviate sotto questa Legge, al cittadino che le richiede, pena il pagamento di una multa all’ente che non risponde di € 1.500.
Diffida, utile in ambito sanitario, scolastico e lavorativo
Spett.le Ufficio ASL, via………città……..- Egregio Dott…..
E sig. Sindaco del COMUNE di:
In base a quanto previsto dagli artt. 2,3, 13, 117 ed ultimo comma art. 32 della Costituzione, e dall’ art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE, Carta di Nizza, vincolante giuridicamente per l’Italia dall’anno 2009, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona), Le ricordo che i cittadini italiani ed europei godono della tutela del principio consensualistico in ambito medico e terapeutico (più in generale nell’ambito delle applicazioni della biologia e medicina).
Imporre un trattamento sanitario obbligatorio o farlo credere tale quando non lo è – evocando anche un pregiudizio all’esercizio di propri diritti soggettivi o propri interessi legittimi qualora una persona esprima un legittimo dissenso al trattamento sanitario invasivo a cui si è invitati (terapeutico o diagnostico ) – è potenzialmente lesivo dei propri plurimi diritti soggettivi (diritto al rispetto della dignità umana, diritto al lavoro, diritto alla formazione scolastica ed universitaria e professionale più in generale) e di eventuali interessi legittimi.
Pertanto, La invito a desistere dal rivolgermi questo invito perentorio affinché io mi sottoponga al tampone naso-faringeo, che può solo essere considerato fortemente raccomandato, allo stato attuale, od a qualsiasi altro presunto trattamento sanitario, rt/PCR, mascherine, analisi del sangue, ecc.
Il tampone è, fra l’altro, un test molecolare su raccolta campione biologico naso-faringeo, avente rischi connessi ad un test di biologia molecolare scarso nell’affidabilità (numerosi i falsi positivi e negativi attorno al 85%), e dal profilo di rischio invasivo e di danno non irrilevante, che dipende anche dalla perizia dell’operatore oltre che da altri fattori connessi al test stesso. Per di più essendo un trattamento sanitario deve essere eseguito da un medico otorinolaringoiatra.
Vale comunque e sempre il principio consensualistico in capo al paziente, a maggior ragione quando un trattamento sanitario o terapeutico o diagnostico – invasivo e con un suo profilo di rischio – viene praticato su un soggetto sano.
Anche qualora ci fosse una supposta obbligatorietà, secondo normativa di rango primario (che attualmente non c’è in Italia, la quale insegna in giurisprudenza e dovrebbe praticare ed eseguire i Livelli Gerarchici delle LEGGI…) di sottoporsi a tale trattamento di accertamento biologico molecolare, si tenga presente che ciò non presuppone la deroga al principio consensualistico o personalistico regolamentato dagli articoli sopra citati.
In ogni caso, fermo restando tale principio che vale anche in caso di obbligatorietà.
art. 32 Costituzione:……. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in NESSUN caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
CHIEDO
1) il rispetto del principio consensualistico, libero ed informato (art 32 Costituzione), e dunque l’astenersi di richieste perentorie di trattamenti sanitari o accertamenti sanitari pregiudizievoli e discriminatori per l’accesso al mio posto di lavoro o a…….. ;
2) che mi venga fornita la eventuale normativa legislativa di rango primario (se esistente) – non sublegislativa, come DPCM, meri atti amministrativi, ordinanze “extra ordinem” soggette a scadenza nel contesto emergenziale – che disciplina l’obbligatorietà di sottoporsi al tampone naso-faringeo per poter svolgere la mia mansione, e di poter consultare eventualmente la documentazione dalla quale si evince che se un soggetto sceglie di non sottoporsi a trattamenti sanitari invasivi, non può eseguire mansioni di tirocinio presso la vostra struttura.
I trattamenti sanitari obbligatori sono infatti disposti per legge, ed esiste riserva di legge rinforzata secondo Costituzione (“se non per disposizione di legge”). L’ultimo comma art. 32 esprime il rinforzo alla riserva: il rispetto della persona umana, cioè la dignità umana, che nessuna legge può calpestare ed oltraggiare.
Mi sembra doveroso, ricordarle che come stabilito dall’art. 35 del Codice di Deontologia medica, è un Suo dovere rispettare il mio dissenso.
E’ comunque mia facoltà adire la Autorità giudiziaria, in quanto verrebbe violato un mio diritto soggettivo ed eventuale interesse legittimo, qualora la autorità sanitaria continuasse ad insistere perché mi sottoponga al tampone senza rispetto del consenso libero ed informato, che tutela la integrità psicofisica dei cittadini italiani ed europei.
Cordialmente, con osservanza
FIRMA (Nome e Cognome)
Tratto da un post di Luca Scantamburlo, con modifiche del Redattore della pagina
Potete trovare altri documenti utili QUI
COMUNICAZIONE di SERVIZIO a TUTTI i COLLEGHI (Avvocati e Medici) ITALIANI
Fin da ora, in merito alle volontà manifestate da alcuni sconsiderati soggetti, sulla obbligatorietà di trattamenti sperimentali imposti surrettiziamente alla cittadinanza, devo informare tutti i colleghi avvocati italiani che già alcune Corti d’appello penali EUROPEE (es. di LISBONA) hanno utilizzato l’articolo 6 della dichiarazione dell’UNESCO come base giuridica per scardinare i trattamenti sanitari imposti senza consenso e così ogni avvocato italiano, se richiesto dai cittadini, dovrà difendere il cliente, eccependo davanti alla giurisdizione questo articolo della dichiarazione Unesco e citando le sentenze che all’uopo forniremo se necessarie. Si vince uniti.
«Articolo 6 – Consenso
- Qualsiasi intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere attuato solo con il consenso preventivo, libero e informato dell’interessato, basato su informazioni sufficienti. In tal caso, il consenso dovrebbe essere espresso e la persona interessata può revocarlo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo senza alcuno svantaggio o pregiudizio per l’interessato. “
http://www.eusebismo.org/articoli/22-11-2020-una-sentenza-storica
———————————————————————————————————————
Diverse ASL e aziende ospedaliere hanno iniziato nel mese di dicembre 2020 ad inviare ai propri dipendenti ed a tutto il personale sanitario una lettera “informativa” sull’avvio della prossima campagna vaccinale sul sars-cov-2.
Le direzioni aziendali comunicano ai dipendenti la necessità di redigere un “elenco di operatori che desiderano vaccinarsi” nelle due dosi previste in distribuzione nelle prossime settimane, chiedendo ufficialmente di comunicare il proprio nome. Non sappiamo ancora se questa lettera sia una semplice richiesta di informazione distribuita ai dipendenti oppure, più probabilmente, se sia una forma di pressione della direzione aziendale sui professionisti che non hanno intenzione di aderire alla campagna vaccinale.
In tal caso, la commissione legale R2020 ha elaborato una lettera, con la quale ogni dipendente può rispondere alla propria Direzione (personalizzandola come preferisce) per ribadire che:
l’adesione alla campagna vaccinale sars-cov-2 è volontaria e NON obbligatoria.
È importante ricordare che, ad oggi, non esiste alcuna disposizione di legge che obblighi alla vaccinazione, sia essa antinfluenzale o per il covid, pertanto la scelta di aderire a qualsivoglia campagna di vaccinazione è esclusivamente frutto di scelte individuali, libera da imposizioni o da atti diversi dalle disposizioni di legge da parte di Enti o soggetti non legittimati. L’art. 32 della Costituzione, le leggi internazionali e, in particolare, la Convenzione di Oviedo affermano che “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”;
per poter eventualmente partecipare in modo pienamente consapevole e responsabile, sono necessarie maggiori informazione da parte della ASL per garantire la piena sicurezza della pratica vaccinale covid-19
Alla luce delle recenti pubblicazioni della FDA americana, l’equivalente USA dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) europea, sul fascicolo consegnato dalla Pfizer per l’ottenimento dell’autorizzazione di urgenza, nonché le novità emerse in Gran Bretagna a seguito dell’avvio della campagna vaccinale, è ormai chiaro che, in prima analisi, i dati in possesso delle Autorità sono di parte, in quanto fanno riferimento esclusivamente a quanto dichiarato dalla casa farmaceutica, e riguardano un periodo compreso tra il 29 aprile 2020, fino al 14 novembre 2020. Secondo il trial clinico[1], a cui questi risultati farebbero riferimento, la data di completamento primaria è stimata al 1° agosto 2021 mentre il termine è previsto al 29 gennaio 2023, quindi le valutazioni finora annotate dai ricercatori hanno preso in esame solo 8 mesi di 34 previsti e riguardano solamente circa 38.000 partecipanti (su 43.252) con follow-up mediano di 2 mesi. Pertanto sono dati molto preliminari e del tutto incompleti.
Leggendo il paragrafo relativo agli eventi avversi ed effetti collaterali pubblicati dalla FDA[2], si legge come le reazioni avverse sollecitate più comuni siano si quelle comuni come le reazioni al sito di iniezione (84,1%), affaticamento (62,9%), mal di testa (55,1%), dolore muscolare (38,3%), brividi (31,9%), dolore articolare (23,6%), febbre (14,2 %) e che le reazioni avverse gravi si sono verificate solo nel 4,6% dei partecipanti, e più frequenti dopo la dose 2 che dopo la dose 1, ma tra gli eventi avversi si è registrato uno squilibrio numerico di quattro casi di paralisi di Bell nel gruppo vaccino rispetto a nessun caso nel gruppo placebo, che data la fase preliminare, meritano un successivo approfondimento.
In UK, a seguito delle prime vaccinazioni, la MHRA, la corrispondente autorità britannica del farmaco, ha consigliato a chiunque abbia una storia di reazioni allergiche “significative” di non sottoporsi al vaccino[3], in quanto due membri del personale del NHS hanno subito una reazione anafilattoide.
A tutto ciò si aggiungono gli effetti collaterali dei vaccini di uso comune, quali cefalea, febbricole e artromilagie, oltre ad altri possibili rischi, ammessi dagli stessi governi che stanno spingendo per la sperimentazione, tra i quali quello italiano, per voce dello stesso Ministro Speranza che, rivolgendosi al Senato, il 2 dicembre 2020, ha affermato che AIFA raccoglierà tutti i dati della Farmacovigilanza elaborando studi indipendenti (tardivi!) e quello inglese che in ottobre, tramite l’MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) ha organizzato un TED per la ricerca urgente di uno strumento software di intelligenza artificiale (AI) per elaborare l’elevato volume previsto di reazioni avverse al farmaco (ADR) del vaccino Covid-19 e garantire che nessun dettaglio dal testo di reazione delle reazioni avverse venisse perso[4]. Infatti il Regno Unito ha previsto di utilizzare l’IA per elaborare le reazioni avverse ai vaccini Covid[5].
Di conseguenza, è “abbastanza” chiaro che al momento non esistono sufficienti prove scientifiche, se non di parte, per rendere sicura la somministrazione del farmaco.
Pertanto, con questa lettera, si chiedono maggiori informazioni in merito ai rischi a cui la nota fa riferimento, nell’attesa di poter leggere studi scientifici più accurati ed indipendenti in merito alle reazioni avverse di tale farmaco e si ricorda all’Asl di competenza che la mancata o incompleta informazione sul tema si lega inevitabilmente alla responsabilità civile e penale della stessa, come datore di lavoro, delle conseguenze della vaccinazione in ambito lavorativo rispetto a chi decide di aderire alla campagna in oggetto.
SCARICA la LETTERA da INVIARE QUI
Per ogni informazione o supporto contattare:
[1]
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=vaccine&cond=covid-19&draw=3
[2] https://www.fda.gov/media/144245/download
[3]
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9034115/Allergy-risk-Pfizer-jab-TWO-patients-fall-ill-V-Day-rollout.html
[5] UK plans to use AI to process adverse reactions to Covid vaccines
Infermiera collassa/muore in diretta TV subito dopo essersi vaccinata per il Covid19……
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=166287281903301&id=106111954344 (speriamo che FB non lo censuri)
—————————————————————————————————————-
Promemoria per le forze dell’ “Ordine” e Militari:
L’art. 575, co. 1, r.m., che riproduce l’art. 2, l. n. 382/1978 prescrive che i militari prestano giuramento con la seguente formula.
Ricordate il vostro giuramento, che è avvenuto in forma solenne, alla presenza della Bandiera e del vostro Comandante.
QUINDI:
COMUNICATO STAMPA SINDACATO DI POLIZIA – S.U.P.U
Cari OPERATORI di POLIZIA visto l’ art. 28 della costituzione della repubblica italiana, con la vostra azione di verbalizzare e contestare il mancato uso della mascherina, voi potreste essere perseguiti individualmente sia penalmente e civilmente e condannati a risarcimento dei danni fino a 15.000 euro più spese legali per il processo.
A conferma di quanto detto esistono già sentenze di giudici di pace che hanno annnullato i vostri verbali (sentenza del 29.07.2020 del giudice di pace di Frosinone)
Leggete ogni singola riga.
http://www.sindacatosupu.it/volantino-a-tutela-degli-operatori-di-polizia-e-dei-militari/
Gli operatori di polizia e i militari debbono conoscere le sottonotate leggi e decreti, al fine di evitare di violare l’art. 28 della Costituzione che sancisce: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
– istigazione a commettere delitti, art. 414 del cpp: ”chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione, fino a un anno di carcere oppure con la multa di 206,00 euro se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni”;
– procurato allarme art. 658;
– abuso di autorità art. 608 cpp;
– attentato ai diritti politici del cittadino art. 294 cpp.
🔗Sindacato S.U.P.U
Per il cosiddetto Green Pass fate attenzione a chiunque ve lo chiede anche in uniforme:
…preavvisate che in caso di “violenza” verbale o fisica sul mio corpo ho diritto di esercitare l’autodifesa sul posto.
E’ quindi anche possibile videoregistrare/filmare qualsiasi avvenimento sul fermo stradale od altro similare, il tutto per la vostra sicurezza – vedi art. 234 Cod. Penale (Prova documentale)
———————————————————————————————————
Per chi volesse un ASSAGGIO delle LEGGI, CODICI, TRATTATI sui DIRITTI UMANI !
QUESTO per DIMOSTRARVI che NON POSSONO FARE quello che VOGLIONO !
Ciò che stanno compiendo E’ UN CRIMINE VERO E PROPRIO!
PARTIAMO dalla BASE, la COSTITUZIONE ITALIANA !
Art. 32 COSTITUZIONE ITALIANA
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
(Per disposizioni di LEGGE, qui parliamo di atti amministrativi, ovvero, DPCM ed ORDINANZE, tipo quelle dello sceriffo DE LUCA che sono, LETTERALMENTE quindi, CARTA STRACCIA)
MUSERUOLE:
Legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico», all’articolo 5, dispone che «È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Il divieto si applica anche agli indumenti. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza».
Questo articolo è stato modificato in senso più restrittivo e consono alla «ratio» di tutela dell’ordine pubblico: infatti, il secondo comma, modificato prima dall’articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e poi dall’articolo 10, comma 4-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale».
TAMPONI e MISURAZIONE FEBBRE:
Art. 245 C.P.P.
- Prima di procedere all’ispezione personale(1) l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.
- L’ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto(2).
- L’ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l’autorità giudiziaria può astenersi dall’assistere alle operazioni.
Note
(1) Trattasi di una perlustrazione avente ad oggetto il corpo umano, ai fini, ad esempio, dell’individuazione di segni particolari, come ferite o tatuaggi.
(2) Le ispezioni sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta e quelli in cui le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria ex art. 79 disp. att. del presente codice.
VACCINI e CURE SPERIMENTALI
CODICE di NORIMBERGA (1946)
- Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona in questione deve avere capacità legale di dare consenso, deve essere in grado di esercitare il libero arbitrio senza l’intervento di alcun elemento coercitivo, inganno, costrizione, falsità o altre forme di imposizione o violenza; deve avere sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi della situazione in cui è coinvolto, tali da metterlo in posizione di prendere una decisione cosciente e illuminata.
Quest’ultima condizione richiede che prima di accettare una decisione affermativa da parte del soggetto dell’esperimento lo si debba portare a conoscenza della natura, della durata e dello scopo dell’esperimento stesso; del metodo e dei mezzi con i quali sarà condotto; di tutte le complicazioni e rischi che si possono aspettare e degli effetti sulla salute o la persona che gli possono derivare dal sottoporsi dell’esperimento. Il dovere e la… responsabilità di constatare la validità del consenso pesano su chiunque inizia, dirige o è implicato nell’esperimento. E’ un dovere e una responsabilità che possono essere impunemente delegati ad altri.
- L’esperimento dovrà essere tale da fornire risultati utili al bene della società, e non altrimenti ricavabili con mezzi o metodi di studio; la natura dell’esperimento non dovrà essere né è casuale né senza scopo.
- L’esperimento dovrà essere impostato e basato sui risultati della sperimentazioni su animali e sulla conoscenza della storia naturale del morbo o di altri problemi allo studio, cosicché risultati antecedenti giustifichino lo svolgersi dell’esperimento.
- L’esperimento dovrà essere condotto in modo tale da evitare ogni sofferenza o lesione fisica o mentale che non sia necessaria.
- Non si dovranno condurre esperimenti ove vi sia già a priori ragione di credere che possa sopravvenire la morte o un’infermità invalidante, eccetto forse quegli esperimenti in cui il medico sperimentatore si presta come soggetto.2.
- Il grado di rischio da correre non dovrà oltrepassare quello determinato dalla rilevanza umanitaria del problema che l’esperimento dovrebbe risolvere.
- Si dovrà effettuare una preparazione particolare, e particolari attenzioni dovranno essere usate al fine di mettere al riparo il soggetto dell’esperimento da possibilità anche remote di lesione, invalidità o morte.
- L’esperimento dovrà essere condotto solo da persone scientificamente qualificate.
Sarà richiesto il più alto grado di capacità e attenzione in tutte le fasi dell’esperimento a coloro che lo conducono o vi sono comunque coinvolti.
- Nel corso dell’esperimento il soggetto umano dovrà avere la libera facoltà di porre fine ad esso se ha raggiunto uno stato fisico o mentale per cui gli sembra impossibile continuarlo.
- Durante l’esperimento lo scienziato responsabile deve essere pronto a interromperlo in qualunque momento se è indotto a credere in buona fede , dopo una ponderata riflessione con tutte le sue facoltà, che la continuazione dell’esperimento comporterebbe probabilmente lesioni, invalidità o morte per il soggetto umano.
TRATTATO di OVIEDO
http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/64028/44136-Convenzione%20di%20Oviedo.pdf
VIOLENZA sui MINORI
Per violenza e abuso all’infanzia s’intende “ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale” (art. 19 CRC).
Anche l’OMS fornisce una definizione di violenza e abuso all’infanzia, identificandola quale “uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o effettivo, sui bambini da parte di un individuo o di un gruppo, che abbia conseguenze o grandi probabilità di avere conseguenze dannose, potenziali o effettive, sulla salute, la vita, lo sviluppo o la dignità dei bambini” (“World Report on Violence and Health” 2002).
La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 (ratificata dall’Italia con la legge n. 176/91) riconosce ad ogni bambino e adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza (cfr.articoli 19, 32 e 34).
La Convenzione stabilisce (art. 19) che il fanciullo, ossia ogni essere umano avente un età inferiore a 18 anni (art. 1), deve essere tutelato contro ogni forma di violenza, perpetrata nei suoi confronti da parte di chi dovrebbe averne cura (genitore/i, tutore/i, altra persona che ne abbia affidamento).
La Convenzione richiede l’impegno da parte degli Stati al fine di proteggere il fanciullo dallo sfruttamento per fini pornografici e dal coinvolgimento in attività sessuali illegali (articolo 34).
La Convenzione introduce, inoltre, una norma di ampia portata al fine di tutelare i bambini e gli adolescenti contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto (art. 36 CRC), non meglio specificato, o specificabile a priori, all’interno della stessa.