Diritti dell’Uomo: Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.…
Democrazia la vera: video
Eccezionale intervento di Davide Lovat, docente, laureato in scienze politiche con indirizzo storico, specializzato in filosofia del diritto.
In meno di due minuti insegna cos’è realmente la democrazia ai camerieri dei banchieri (i politici) !
Questa è una della fondamentali basi della Giustizia:
“Fictio iuris cessat, ubi veritas locum habere potest” è un principio che promuove l’equità e la giustizia nel sistema legale. Esso ci ricorda che le presunzioni legali non devono mai ostacolare l’accertamento della verità, garantendo così decisioni giuste e basate su fatti concreti.
Se tutta la manifestazione del e nell’UniVerso è regolato da leggi, come lo è, allora ci dovrebbero essere anche leggi che regolano i rapporti tra leggi riferentesi ai diversi ambiti della manifestazione.
Una matrice di correlazioni dove nessun elemento è separato da nessun altro.
Per avere un’idea di quanto questo sia vero, se vuoi verificarlo in modo scientifico, si consiglia di leggere il libro di David Bohm “UNIVERSO, MENTE, MATERIA”. E se invece vuoi vedere le cose da una prospettiva più spiritual-filosofica, leggi ciò che ha scritto Alan W. Watts nel suo testo “Il libro sui tabù che ci vietano la conoscenza di ciò che veramente siamo” molto chiaro ma altrettanto profondo.
Oppure: “Tutto è uno. L’ipotesi della scienza olografica” di Michael Talbot
Video del parlamentare Vittorio Sgarbi, molto importante:
però…CENSURATO ….
Diritto positivo
Etimologicamente la parola “positivo” riferito a legge, equivale a: “legge im-posta e sanzionata dal legislatore, in opposizione a quella Naturale”.
Forse sarebbe più corretto chiamarla legge impositiva poiché viene imposta !
Quest’altra parola: Imposta.. vedi l’imposta sul reddito delle persone da parte dello stato….chiarisce bene il concetto.
Il termine positivo non è più tanto “positivo”, come invece accade nel senso comune del linguaggio che viene giustamente recepito come im-positivo.
Il segno + viene appunto usato in matematica ed elettrotecnica per indicare il “positivo”, ovvero ciò che si aggiunge, si somma. Dunque per sommare qualcosa ci vogliono almeno due termini: uno – l’altro +.
E così il “diritto” si somma alla realtà, senza la quale non esisterebbe perché non potrebbe poggiarsi su di essa, come contra-opposto.
Il diritto im-positivo si esplica come: diritto civile, commerciale, penale, internazionale e nazionale, nelle sue varie formulazioni, ed in molto altro.
La linea di demarcazione tra la legge, il Diritto naturale e quello chiamato im-Positivo, come si constata esiste; la prima è descrittiva di un fatto o di insiemi di fatti riscontrabili e consuetudinari i DIRITTI naturali, che permettono di vivere in modo sano e piacevole sul pianeta Terra.
Il secondo è im-positivo (dogma), se è imposto e non riscontrabile nella Legge/diritto naturale, non quindi è riscontrabile in natura, perciò genera sempre sofferenza e dolore e non va osservato, il resto che è in armonia con il diritto naturale va messo in pratica.
Per continuare occorre fare una importante premessa:
È proprio assolutamente vero che, sia i nostri genitori che noi stessi, alla nostra nascita siamo stati incapaci di intendere e volere ed il sistema ha inventato ciò che era più consone agli scopi della vita eterna….
Questo tutti debbono capirlo altrimenti siete ancora nell’ onda dell’ incapacità di intendere e volere.
Il sistema sta lavorando per l’Universo, per svegliare gli umani attraverso la schiavitù instaurata, quindi attraverso la sofferenza, affinché si affranchino dalla schiavitù ed imparino ad autodeterminarsi per arrivare alla consapevolezza ed agire come esseri liberi.
L’ InFinito sta operando anche per mezzo del sistema che è apparentemente criminale ma sempre al servizio dell’infinità.
E’ il rancore e l’odio che avete voi lettori, ancora dentro di voi che non vi permette di comprendere il piano stupendo e meraviglioso della vita eterna che va conquistata percorrendo la strada della VERA autodeterminazione che vi fa uscire dall’onda dell’ incapacità di intendere e volere; cancellando l’odio ed il rancore che avete ancora in voi ed imparare ad accettare l’Amore per il piano intelligente e perfetto dell’InFinito….divenendo finalmente consapevoli del piano perfetto dell’infinità…
Quindi non esiste nessuna FRODE del nome legale, come insegnano falsamente i “guru” dell’ autodeterminazione…
Per facilitare la comprensione di questi concetti si consiglia di leggere:
questi scritti. La saggezza del dubbio, per parafrasare il titolo di un altro interessantissimo libro di Alan W. Watts. Metti il tuo sapere alla prova, verifica se è davvero un sapere o un indottrinamento.
In altre parole decidi di dare il tuo consenso solo alla conoscenza che sperimenti davvero e che fa stare bene e sereno. Quella reale e tangibile per te. Nega il tuo consenso a ogni credenza, discutila e metti in pratica solamente ciò che è in armonia con la Legge/diritto naturale che può darti piacere, ma nel rispetto della Natura e degli altri esseri viventi.
Persino un ex magistrato Carlo Palermo ha scritto un libro titolato:
La Bestia – https://amzn.to/2EaTWji, che ti consigliamo di leggere, per capire tutte le infiltrazioni del crimine organizzato negli stati del mondo.
Vedi il rifiuto di fornire copia dei contratti con Big Pharma, da parte dei vari governi del mondo UE compresa, alle autorità che li hanno chiesti.
L’ordine esecutivo di Trump contro la violazione dei diritti umani:
https://www.thelivingspirits.net/ordine-esecutivo-di-trump-contro-la-violazione-dei-diritti-umani-e-di-corruzione-in-usa-e-nel-mondo/
Common Law:
La Common Law è “fonte gerarchica primaria di Diritto PUBBLICO”, NON privato, che appartiene a tutti, non come la Civil Law od il codice Civile italiano e tutte le leggi del cosiddetto diritto positivo, che sono leggi secondarie, gestite da società private: gli stati/nazioni.
Quindi la Common Law è al di sopra di qualsiasi altra legge o giurisprudenza, perché sostiene, mantiene divulga il Diritto della Persona e quindi dell’Uomo, in qualsiasi luogo della Terra.
OBIEZIONE di COSCIENZA
A margine del quadro legislativo riguardante l’obiezione di coscienza, pare rilevante menzionare la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con sentenza numero 29469 del 4/12/2020, ha accolto il ricorso di una paziente testimone di Geova trasfusa contro la sua volontà.
La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita».
Con ciò, la Cassazione ha riconosciuto le ragioni della parte attrice secondo cui «il rifiuto delle emotrasfusioni espresso da un testimone di Geova non costituisce una mera autodeterminazione sanitaria, ma una vera e propria forma di obiezione di coscienza, radicata in ragioni religiose»; sì che «non si tratta solo di rispettare il corpo nella sua fisicità, ma la persona umana nella sua interezza, ossia nei suoi valori morali, etici, religiosi»: l’osmosi dei due principi costituzionali – quello di autodeterminazione circa il trattamento sanitario e quello alla libera professione della propria fede religiosa – non incontrerebbe quindi alcuna necessità di bilanciamento con principi di segno contrario (inclusa la tutela della salute e della stessa vita).
Per tutto quanto sopra esposto, la posizione propria dei sanitari di fronte alla recente imposizione in via di urgenza dell’obbligo di sottoporsi a un trattamento sanitario si inscrive nel quadro di una obiezione di coscienza legittima, perché del tutto coerente con i principi incardinati nell’ordinamento e ormai pienamente consolidati. Essa non potrà non essere riconosciuta anche dal diritto positivo, o attraverso un urgente intervento del Parlamento in sede di conversione in legge, o di caducazione in toto del decreto.
Le ragioni, di ordine morale o filosofico, leggittimatrici del diritto di sottrarsi al comando normativo appaiono invero inconfutabili. Se infatti l’obiezione prevista per la sperimentazione sugli animali fa leva sulla esigenza morale di non contribuire a ridurre questi a meri strumenti materiali, a maggior ragione tale esigenza vale per l’uomo, chiamato a mantenere in ogni caso la propria dignità di essere superiore moralmente razionale: la protesta degli operatori sanitari poggia quindi su ragioni inoppugnabili di difesa della dignità umana propria, e di chiunque sia indotto ad assumere un ruolo di cavia inconsapevole in ciò che si configura come un vero e proprio procedimento di sperimentazione di massa. Ridurre un qualunque essere umano ad oggetto di sperimentazione, travalicando la sua volontà libera, attuale e informata, significa reificarlo e segnare in tal modo un salto di qualità incommensurabile anche a fronte dell’uso delle cavie animali; tale da profanare quella bandiera della dignità umana che sventola da decenni in tutte le carte, interne e sovranazionali, dei diritti.
L’opposizione dei sanitari acquista così un valore che trascende la categoria, perché riguarda tutti e impone a tutti di ricordare cosa abbia potuto significare la sperimentazione sull’uomo nel tempo in cui era praticata, con il consenso politico, da un certo dottor Mengele di cui ultimamente si sente parlare sempre meno.
Del resto, è evidente come le prospettive aperte oggi dalla ricerca scientifica e l’avanzamento tecnologico incontrollato non possano che generare, sempre più, nuove occasioni di conflitto tra le normative di riferimento e incomprimibili esigenze morali.
Sì che, di fronte a inedite realtà giuridicamente rilevanti, si profilano e devono di necessità trovare riconoscimento anche nuove istanze oppositive coerenti con i principi fondamentalissimi radicati nella natura umana e, per questo, meritevoli continuativamente di presidiare il diritto.
By Elisabetta Frezza – Tratto da: https://www.renovatio21.com/prime-note-sullobiezione-di-coscienza-allobbligo-vaccinale/
MANTENERE in VITA un PARLAMENTO ELETTO in BASE ad una LEGGE INCOSTITUZIONALE, vuol dire che, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, TUTTO ciò che esso FARA’ sarà INVALIDO, perché quell’Organo è ANTICOSTITUZIONALE in quanto invalido !
Ecco quale è il programma di Distruzione dell’Umanità che è in atto e lo dicono apertamente (1995)
La manipolazione mentale è un crimine. Un atto di violenza.
Informazioni sulla specializzazione dei DOVERI legali dei medici vaccinatori:
Gli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 536-2014 dispongono che I medici sperimentatori e tutto il personale coinvolto nella sperimentazione clinica devono essere qualificati in termini di istruzione, formazione ed esperienza ad assolvere i propri compiti. Anche i siti in cui si svolge la sperimentazione devono essere opportunamente attrezzati.
Invito alla riflessione. – By @infonesh – 25/02/2023 – Sentenza della Consulta
Obbligo vaccinale è incostituzionale per i militari, non solo per il Covid: la sentenza della Consulta: n° 25 anno 2023
Nessun vaccino può essere imposto senza indicare “le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale”: la Corte Costituzionale si pronuncia sull’obbligo ai militari
L’obbligo vaccinale per i militari è incostituzionale: c’è la sentenza della Corte. L’imposizione di qualsivoglia terapia deve essere preceduta da una precisa indicazione delle “patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale”.
Obbligo vaccinale ai militare, incostituzionale non solo per il Covid
La Corte Costituzionale si è pronunciata oggi, 20 febbraio, in merito alla questione sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli: secondo l’articolo 206-bis del codice dell’ordinamento militare, infatti, i reparti della sanità militare possono imporre l’obbligo di vaccinazione al personale “impegnato in particolari condizioni operative in Italia o all’estero” anche se la profilassi non è stata ancora “previamente individuata in via legislativa”.
Stando alla sentenza, tale norma è incostituzionale. Nel testo si legge: “L’articolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un “determinato” trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 25 del 2023 (redattore Nicolò Zanon), ha ora definito il grado di precisione richiesto al legislatore e il significato dell’aggettivo “determinato”, quando si tratti dell’imposizione di un obbligo vaccinale”.
Obbligo vaccinale ai militari: la sentenza della Corte Costituzionale
In altre parole, l’obbligo è vincolato a una condizione da cui non può prescindere: deve essere fornita l’esatta indicazione delle “patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale”. Non essendo questa prassi rispettata dalla sanità militare, l’articolo del codice manca di allinearsi a quanto richiesto dalla Costituzione, ossia che il trattamento sanitario sia “determinato”.
Nel comunicato della Corte, poi, compare un’ulteriore precisazione di metodo: “La sentenza sottolinea che è proprio attraverso l’individuazione del trattamento vaccinale relativo alla patologia da contrastare” – si legge nella dichiarazione – che la legge può operare il bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva. Correlativamente, questa stessa indicazione è essenziale per consentire, alla Corte costituzionale, il sindacato di non irragionevolezza della scelta legislativa di imporre la vaccinazione”.
Tale provvedimento manterrà la sua validità “fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto”.
Tratto da: ilgiornaleditalia.it
SENTENZA del 12/07/2023: “I VACCINI NON POTEVANO ESSERE IMPOSTI alla POPOLAZIONE”.
ADESSO VOGLIAMO CHE SI ARRESTINO CONTE, SPERANZA, DRAGHI, BRUSAFERRO, SILERI, e TUTTI i MEDICI CHE HANNO DIFFUSO NOTIZIE FALSE e CAUSATO MORTI.
10 Agosto 2023
Editoriale del direttore Graziella Marchi – Nessuno ne parla ? Ne parliamo noi!
Questa è la Sentenza nr. 3860/23 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Iolanda Mondo, nr. RG 1682/2023 del 12 luglio 2023, che attesta la falsità di ogni organismo politico e medico italiano, contro i quali vanno presi immediati provvedimenti, di arresto imnediato per “strage”; ecco la Sentenza:
“I PREPARATI Anti-Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) NON POTEVANO ESSERE IMPOSTI AI CITTADINI [omiss]. Sebbene la Legge possa prevedere l’obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari, sono rarissimi, ed ancorati a precisi presupposti, i casi in cui l’Ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona (ad es., è il caso del T.S.O.), valendo da sempre il principio che gli accertamenti ed i trattamenti obbligatori debbano essere “accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. E ciò a conferma della consapevolezza del legislatore che l’obbligo sanitario costituisce pur sempre un’eccezione rispetto al principio, di cui è espressione l’art. 32 cost., della LIBERA DETERMINAZIONE dell’INDIVIDUO in MATERIA SANITARIA”.
Per i suesposti motivi, questo giudicante (il Giudice) RITIENE NON LEGITTIMA e NON CONFORME ai PRINCIPI GENERALI dell’ ORDINAMENTO e della COSTITUZIONE italiana, la NORMATIVA in MATERIA do OBBLIGO VACCINALE, che PERTANTO va DISAPPLICATA”.
Questo basta affinché la Commissione d’ Inchiesta, le Procure, le Forze dell’ Ordine, arrestino i responsabili, tra gli altri, in primis, quelli citati nel titolo dell’ articolo.
Tratto da: http://t.me/pu05z
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Come effettuare in modo regolare e che sia accettato dalle varie Procure, un Esposto e/o una Denuncia:
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La Corte di giustizia europea si è finalmente pronunciata il 27.1.2021 sul divieto delle vaccinazioni forzate.
Tutte le vaccinazioni forzate sono illegali di default. Il Consiglio d’Europa (da non confondere con l’UE), che comprende tutti gli stati europei tranne la Bielorussia, il Kosovo e il Vaticano, che è il padrino della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha deciso il 27.01.2021 nella sua risoluzione 2361/2021, tra le altre cose, che nessuno può essere vaccinato sotto pressione contro la sua volontà.
I 47 stati membri sono chiamati ad annunciare prima della vaccinazione che la vaccinazione non è obbligatoria e che le persone non vaccinate non possono essere discriminate.
La discriminazione in caso di rischi per la salute esistenti o se una “persona” non vuole essere vaccinata è anche esplicitamente vietata. I produttori di vaccini sono obbligati a pubblicare tutte le informazioni sulla sicurezza dei vaccini.
Con questa risoluzione, la più grande organizzazione europea per i diritti umani ha ora stabilito norme e obblighi ed elaborato linee guida di diritto internazionale che devono essere applicate da tutti i 47 stati membri, compresa l’UE come organizzazione.
La discriminazione, per esempio sul posto di lavoro o il divieto di viaggiare per i “non vaccinati”, sono quindi legalmente esclusi.
Dal 27 gennaio, non un solo politico ne ha parlato, e per una buona ragione. Vogliono che la gente dimentichi che non è obbligatorio e si faccia vaccinare “volontariamente”.
Agire contro la risoluzione 2361/2021 è chiaramente un crimine contro l’umanità e un procedimento penale internazionale sarà avviato contro ogni singolo politico, funzionario pubblico, medico e qualsiasi altro agente vicario che cerchi di imporre la “vaccinazione obbligatoria” contro la libera volontà di un essere umano (“persona protetta”). Una nota importante è che i crimini contro l’umanità non hanno un termine di prescrizione.
https://institut-trivium.org/verbot-von-zwangsimpfung/
Vaccini obbligatori MAI ! – vedi PDF
Vaccini_obbligo-NONesiste-IT
Compressione dei diritti fondamentali al tempo del Covid
https://www.studiocataldi.it/articoli/43894-compressione-dei-diritti-fondamentali-al-tempo-del-covid.asp#ixzz7LEnQw4sz
Arrivata la sentenza che annulla lo strumento del DPCM (QUALSIASI) per la compressione dei Diritti Costituzionalmente garantiti, che si possono comprimere solo con una legge e non con decreti….
TRIBUNALE PENALE DI PISA, giud. Dott.ssa Lina Manuali, sentenza emessa l’8 novembre 2021, depositata in data 17 febbraio 2022, n. 1842/2021
La sentenza del Tribunale Penale di Pisa, affronta tutte le violazioni costituzionali del periodo della pandemia, inclusa la proroga dello stato di emergenza:
https://www.labparlamento.it/wp-content/uploads/2022/02/LAB_SENTENZA-INTEGRALE-TRIBUNALE-PISA.pdf
Sentenza choc perchè GIUSTA, Finalmente il giudice conferma che quest periciolosi sieri genetici, spacciati per Vaccini sono sperimentali ed alterano il DNA umano
https://www.ilsussidiario.net/news/vaccini-sentenza-choc-tribunale-di-firenze-sono-sperimentali-e-alterano-dna/2373680/
RICORSI VINTI – SENTENZE TAR – TRIBUNALI in ITALIA (Alcuni) – Aggiornamento al 09/04/2023
Su oltre 10.000 circa magistrati/giudici con stipendio lordo in media, in Italia, pari a circa 138.000 euro all’anno, dati al 05/03/2023….., qualcuno si sta svegliano dalla loro “collusione” per non dire altro.. ed inizia a fare sentenze GIUSTE non seguendo le “linee guida” di Big Pharma:
Infatti: la LIBERTÀ di PAROLA e di AZIONE, è SALVA
GRANDIOSA SENTENZA dà uno schiaffo MORALE alla Corte Costituzionale facendo trionfare il vero spirito della Costituzione e la vera scienza !
Italia – Obbligo vaccinale, beffata la Corte Costituzionale che legiferò a favore. senza argomenti giuridici né scientifici.
Ecco la sentenza e come hanno fatto.
Arriva un’altra mazzata all’era Covid. Quella degli obblighi e delle imposizioni, della sospensione della democrazia, delle multe e dei Green pass. La Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, la dottoressa Iolanda Mondo, con la sentenza nr. 3860/23 nr. RG 1682/2023 del 12 luglio 2023 ha di fatto “beffato” il verdetto della Corte Costituzionale che solo poco tempo fa aveva – di fatto – approvato in termini giuridici l’obbligo vaccinale voluto da Conte e Speranza prima, e da Draghi poi. A seguito di una causa civile proposta da un cittadino over 50 contro il Ministero della Salute, che gli irrogava la ormai nota sanzione amministrativa di Euro 100,00 per inosservanza dell’obbligo vaccinale, la giudice Mondo scrive: “Questo giudicante ritiene non legittima e non conforme ai Principi Generali dell’Ordinamento e della Costituzione la normativa in materia di obbligo vaccinale, che pertanto va disapplicata”.
Sulla stessa linea della giudice Susanna Zanda, del Tribunale Civile di Firenze, la Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere ha presentato un rilievo giudiziario “dirompente”, come commenta Carlo Domenico Cristofori su Gospanews. Questa sentenza è infatti importantissima perché è una delle prime dopo il parere favorevole all’obbligo vaccinale della Corte Costituzionale. Con una “acuta acrobazia logica e giurisprudenziale” il testo ha di fatto beffato il verdetto della Consulta. Ma vediamo cosa scrive la giudice Iolanda Mondo: “Al di là delle pronunce del Consiglio d’Europa che ha avuto occasione di occuparsi della tematica della vaccinazione Covid (con la Risoluzione 2361 del 2021) e di decisioni, invece, contrarie, a parere di questo giudice, appaiono decisive le circostanze, ormai conclamate, che il non vaccinato – a prescindere dalle decisioni relative all’età – non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto ai soggetti vaccinati provvisti di green pass, perché l’idoneità dei vaccini (quale strumento di prevenzione del contagio), non solo non è pari o vicina al 100 % ma si è di fatto rivelata prossima allo zero (Trib. Napoli marzo 2023)”.
Scrive ancora la Giudice di Pace Iolanda Mondo: “D’altra parte i preparati antiCovid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini”. Nelle conclusioni finali, la giudice paragona l’obbligo vaccinale voluto dal governo italiano al TSO (il Trattamento Sanitario Obbligatorio di applicazione in campo psichiatrico): “Sebbene la legge possa prevedere l’obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari, sono rarissimi, ed ancorati a precisi presupposti, i casi in cui l’ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona (ad es., è il caso del TSO), valendo da sempre il principio che gli accertamenti ed i trattamenti obbligatori debbano essere ‘accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato’”.
Sentenza del Giudice di Fano:
“I vaccini covid non sono idonei ad impedire ai soggetti di essere contagiati e nemmeno di contagiare a propria volta, quindi non appaiono strumenti di prevenzione, rivelandosi percentualmente idonei in misura di fatto, prossima allo ZERO”! e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente !
Questa è la strada giusta che tutti i giudici che agiscono nel rispetto della persona umana (art. 32) devono seguire per inibire la deriva elitaria della Consulta.
FANO (PU)
GRANDIOSA SENTENZA dà uno schiaffo MORALE alla Corte Costituzionale facendo trionfare il vero spirito della Costituzione e la vera scienza !
Giudice di Fano: “I vaccini covid non sono idonei ad impedire ai soggetti di essere contagiati e nemmeno di contagiare a propria volta, quindi non appaiono strumenti di prevenzione, rivelandosi percentualmente idonei in misura di fatto, prossima allo ZERO”! e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente !
Questa è la strada giusta che tutti i giudici che agiscono nel rispetto della persona umana (art. 32) devono seguire per inibire la deriva elitaria della Consulta.
Sentenza di Pesaro:
PADOVA – Con la sentenza del 28 aprile 2022, il Tribunale di Padova, con il Giudice Dott. Roberto Beghini, ha accolto il ricorso di un’operatrice sanitaria dell’azienda Ulss n.6 Euganea, sospesa per non essersi sottoposta a vaccinazione covid19.
Il Tribunale evidenzia l’irragionevolezza dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e l’inutilità a prevenire il contagio definendo la garanzia del vaccino “pari a zero”.
Si legge nella sentenza:
“l’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti: e qui risiede l’irragionevolezza della norma ai sensi dell’art. 3 Cost.. Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri. Può dunque notoriamente accadere, ed effettivamente accade, come conferma l’esperienza quotidiana, che una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o meno che siano). Come emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute nonostante l’avvio della campagna vaccinale, il numero di contagi più elevato in assoluto dall’inizio della pandemia, pari a + 220.532, è stato registrato l’11.01.2022”
Ed aggiunge che:
“La persona vaccinata, che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente infettare gli altri: la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, è pari a zero. Invece la persona che, pur non vaccinata, si sia sottoposta al tampone, può ragionevolmente considerarsi non infetta per un limitato periodo di tempo. In tal caso, la garanzia che ella non abbia contratto il virus, non è assoluta, ma è certamente superiore a zero. Nessun dubbio che il tampone accerti l’inesistenza della malattia solo alla data in cui viene effettuato; ma ciò costituisce un dato comune a tutti gli accertamenti diagnostici e tale è il motivo per cui esso deve essere ripetuto periodicamente. La garanzia fornita dal tampone, ripetesi, è senz’altro relativa; ma quella data dal vaccino è pari a zero. Quanto allo “stress” delle strutture sanitarie, è notorio che il tampone viene effettuato anche dalle farmacie e che il costo è sostenuto dal privato”.
Inoltre, il Tribunale di Padova si sofferma anche sull’irragionevolezza e la sproporzionalità dell’obbligo vaccinale, indotto anche con il ricatto della perdita del lavoro, infatti aggiunge queste altre considerazioni:
“la normativa italiana che sospende drasticamente dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intenda vaccinarsi, sembra violare anche il principio di proporzionalità sancito dall’art. 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, secondo cui “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta (tra cui il diritto di lavorare di cui all’art. 15 della stessa Carta, ndr) devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui” (v. anche l’art. 5 del Trattato sull’Unione europea e protocollo n. 2, versione consolidata come modificata dall’articolo 1 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificata dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, in G.U. n. 185 del 8-8-2008 – suppl. ordinario n. 188). Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione, il rispetto del principio di proporzionalità presuppone l’adempimento di tre condizioni cumulative: attitudine, necessità e proporzionalità in senso stretto. Per attitudine, si intende l’idoneità della misura a perseguire la finalità prefissata. La condizione di necessità esige che la misura presa costituisca l’opzione arrecante il minor pregiudizio possibile agli interessi in causa. Infine, il sacrificio imposto dalla stessa deve poter essere ragionevolmente esigibile (v. ad esempio CGUE sez. grande, 8.03.2022, in C-205/20; sez. I, 21 luglio 2011, in C- 2/10; sez. VI, 16 gennaio 2003 in C-12/00; e sez. VI, 16 gennaio 2003 in C-14/00). Nella specie, la disciplina italiana, che sospende drasticamente dal lavoro e dall’intera retribuzione il lavoratore che non intende vaccinarsi, senza prevedere alcuna soluzione alternativa o intermedia, sembra violare il principio di proporzionalità sotto tutti e tre i profili, perché, come visto, non è necessaria né raggiunge lo scopo di evitare il contagio, ed impone al lavoratore un sacrificio all’evidenza completamente insostenibile, privandolo integralmente e drasticamente dell’unico mezzo che consente a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
Ecco testo integrale della sentenza:
Tribunale-Padova-Sez.-Lavoro-28.4.22
FORLI – 05/04/2023, il Tribunale di Forlì ha assolto con formula piena Leonardo Facco difeso dall’avvocato Alessandro Fusillo dalle accuse di istigazione a disobbedire alle norme di ordine pubblico che gli erano state rivolte. La decisione è una conferma del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero e sconfessa l’inutile e vessatoria persecuzione poliziesca del mondo del dissenso.
vedi video:
https://rumble.com/v2gilyw-forl-05.04.2023-leonardo-facco-ed-alessandro-fusillo.html
DPCM Conte illegittimi: il Tribunale di Firenze accoglie il ricorso del leader fiorentino del movimento #IoApro – By Avv. Lorenzo Nannelli
Altra sentenza davvero importante quella pubblicata il 09.06.23 da parte del Tribunale di Firenze (Dott.ssa Anselmo) che ha accolto il ricorso di Mohemed El Hawi, gestore di un esercizio di ristorazione a Firenze, che decideva di aprire al pubblico il proprio locale nonostante i divieti governativi del DPCM 03.11.2020 vendendo alle 22,25 “n. 1 pizza a persona separatamente identificata”.
Per tale grave violazione il ricorrente veniva sanzionato a pagare € 812,25 di multa nonché alla chiusura per giorni 30 dell’attività.
Il ricorso patrocinato dall’Avvocato fiorentino Lorenzo Nannelli veniva accolto dal Tribunale di Firenze con una motivazione che costituisce una “illuminante chiave interpretativa” del percorso giustificativo e dell’iter logico seguito dall’amministrazione nella valutazione della supposta illegittimità del provvedimento, ed il conseguente dovere del giudice civile di disapplicarlo in caso di accertamento.
Nel rinviare al commento integrale pubblicato su studiocataldi.it https://www.studiocataldi.it/articoli/45938-dpcm-conte-illegittimi-i-ristoranti-non-andavano-chiusi.asp, l’attestazione dell’avvenuto rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza deve essere misurata in concreto in base al livello di rischio che, nello specifico del caso trattato dal Tribunale di Firenze, troverebbe giustificazione nelle indicazioni fornite dal CTS alla seduta del 3.12.2020 dal quale non emergevano affatto specifiche indicazioni sulla gravità ed incidenza della diffusione del virus tali da rendere congrue, proporzionate ed adeguate le misure adottate.
Le gravi misure adottate, comportando la compressione di diritti costituzionalmente garantiti, necessitavano di un adeguato impianto giustificativo, soprattutto nel momento in cui le decisioni adottate dal DPCM del 3 dicembre 2020 determinavano una modifica delle disposizioni precedentemente adottate, che consentivano senza limitazioni di orario e di luogo lo svolgimento dell’attività di ristorazione, non differenziando ad esempio il ristorante dalle aree di servizio.
In tal caso, la precisa differenziazione, all’interno delle disposizioni richiamate, tra le attività consentite e non consentite, nonché l’identificazione della fascia oraria consentita per lo svolgimento dell’attività di ristorazione, si traduceva in una precisa scelta da parte dell’Amministrazione che avrebbe dovuto essere supportata da dati scientifici precisi, nonché da spiegazioni tecniche in relazione al maggior rischio di diffusione del contagio nelle attività e negli orari non consentiti.
Nessuna indicazione è stata fornita sul punto, se non tramite generici riferimenti “all’evolversi della situazione epidemiologica” ed “alla congruità delle misure adottate”.
In altri termini, la specificità delle misure adottate non si rivela congrua e logica rispetto alla genericità dei presupposti addotti, privi di specifiche indicazioni di rischio, sia dal punto di vista sanitario che tecnico.
Ne conseguiva l’illegittimità del DPCM, sia che lo si intenda assimilare alla tipologia dell’ordinanza contingibile ed urgente, sia che lo si voglia piuttosto assimilare alla tipologia dell’atto amministrativo necessitato, non risultando esplicitato, neanche tramite l’istituto della motivazione per relationem, i presupposti di fatto, nonché le ragioni tecnico-scientifiche poste a fondamento dell’adozione delle misure prescelte.
Misure sproporzionate ed inadeguate che devono essere disapplicate da parte del giudice ordinario nell’esercizio del potere derivante dall’art.5 della legge n.2248 del 1865 Allegato E).
SENTENZE VINTE. TAR/TRIBUNALE ITALIA.
AGGIORNAMENTO – 03/08/’23
*TAR MILANO: AUTOCERTIFICAZIONE ILLECITA
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/6873
*TRIBUNALE BERGAMO: DIRITTO SANITARIO
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/6875
*TRIBUNALE DI CAMERINO:
“COPRIFUOCO ILLECITO”
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/7304
*VARIE CAUSE VINTE.
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/9732
*TAR LAZIO:
VACCINO COVID19 NON OBBLIGATORIO
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/10864
*TRIBUNALE DI PISA:
DPCM DEL 8/03/’20 NULLO! PERCHÉ AMMINISTRATIVO E NON LEGISLATIVO
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/16388
*TRIBUNALE DI PISTOIA:
VINTA LA CAUSA IL GENITORE CHE SI È OPPOSTO AI VACCINI ANTICOVID19
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/16783
*TRIBUNALE FIRENZE: SEZIONE LAVORO; ILLEGITTIME LE RESTRIZIONI COVID
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/16849
*TRIBUNALE DI BRESSANONE:
DPCM ILLEGITTIMI
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/16865
*TRIBUNALE PIACENZA:
LOCKDOWN GOVERNO CONTE; CALPESTATI I DIRITTI UMANI
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/19400
*TRIBUNALE TORINO:
ILLEGITTIMA LA SOSPENSIONE DAL LAVORO
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/19409
*TRIBUNALE PERUGIA:
REINTEGRARE AL LAVORO.
RISARCIMENTO DANNI
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/19456
*TRIBUNALE IVREA:
ASL PAGA RISARCIMENTO DANNI. L’INTEGRAZIONE AL LAVORO
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/19586
*TAR LOMBARDIA: BLOCCA SOSPENSIONE DAL LAVORO DI UN MEDICO. RISARCIMENTO DANNI
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/19636
*TRIBUNALE DI FIRENZE:
” I VACCINI ANTICOVID19 CAMBIANO IL DNA”
DISCRIMINATORIA LA RICHIESTA DI ESSERE VACCINATI
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/19678
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/19676
*TRIBUNALE DI SIENA, ORD. 328 DEL 20/08/’22: OBBLIGA L’ASL DI TOSCANA ALLA REINTEGRAZIONE DEI DUE SANITARI
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/20116
*TRIBUNALE DI BRESCIA. PROV. DEL 22/08/’22: “L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE È INCOSTITUZIONALE”
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/20097
*TRIBUNALE DI TARANTO. REINTEGRO AL LAVORO DELLA SANITARIA E L’OBBLIGO PER L’ASL AL PAGAMENTO DEI 12 MESI
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/20609
*TRIBUNALE DI SASSARI. REINTEGRO AL LAVORO DELLA DR.SSA NON VACCINATA. L’ORDINE DEI MEDICI OBBLIGATI A PAGARE €19.000
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/21485
*TRIBUNALE DEL LAVORO AQUILA.
ILLEGITTIMA LA SOSPENSIONE DAL LAVORO.
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/21863
*PALERMO/GIUDICE DI PACE. MASCHERINE E DISTANZIAMENTI
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/22710
*TRIBUNALE DI MILANO: ASSOLTO 38-ENNE. ILLEGITTIMO LIMITARE LA LIBERTÀ PERSONALE”
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/23181
*GDP PALERMO 15/05/’21 ACCOGLIMENTO RICORSO MASCHERINA
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/23183
*TRIBUNALE FIRENZE: L’OBBLIGO VACCINALE COVID VÌOLA LA COSTITUZIONE, e la CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/23271
*IL TAR DEL FVG CONDANNA L’UNIVERSITÀ DI UDINE PER LA SOSPENSIONE DI UN DOCENTE NON VACCINATO
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/23481
*DR. ROBERTO GAVA: 31/01/’23
RADIAZIONE ANNULLATA
https://t.me/MKAYOUTUBERS/23894
*3 SENTENZE:
L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE È INCOSTITUZIONALE
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/24707 https://t.me/MIKAYOUTUBERS/24709
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/24708
*SANITÀ MILITARE NESSUN OBBLIGO DEL VACCINO
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/24939
*15 ANNI CONTRO IL VACCINO
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/24940
*SENTENZA DEL TRIBUNALE MITARE NAPOLI 10/03/23
MILITARE SENZA GREENPASS
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/25414
*SALTANO LE MULTE OVER 50 ANNI
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/25599
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/25661?single
*ORDINANZA CAUTELARE DEGLI PSICOLOGI.
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE 27/03/’23.
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/25758
*SENTENZA DEL 02/05/’23 GIUDICE DI PACE CHIAVARI:
LAVORO; GREEN PASS E VACCINAZIONE NON COMPATIBILE CON I DIRITTI UMANI
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/26691
*SENTEZA-OVER-50-GDP-MONZA 01/06/’23
ANNULLAMENTO SANZIONE OVER50 PER VIOLAZIONE DELLA CARTA EU DEI DIRITTI DELL’UOMO. VIOLAZIONE ART.32
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/28101
*SENTENZA DEL 28/07/’23. GIUDICE DI FANO CONDANNA L’AGENZIA delle ENTRATE (AdE): “VACCINI NON COMPATIBILI CON L’ART. 32”
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/28390?single
– TRIBUNALE DI FIRENZE: “I VACCINI ANTICOVID19 CAMBIANO il DNA”, DISCRIMINATORIA la RICHIESTA di ESSERE VACCINATI
https://notizie.virgilio.it/giudice-da-ragione-alla-psicologa-no-vax-sospesa-e-punta-il-dito-contro-il-vaccino-anti-covid-altera-il-dna-1535907
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/19678
https://t.me/MIKAYOUTUBERS/19676
Il Giudice “Ercole”
Un altro colpo alla disciplina “emergenziale” ovvero alla dittatura in-santaria !
By Avv. Rosa Carnevale di Avvocati Liberi
Un altro Giudice, questa volta di Pace, accogliendo un ricorso proposto avverso una ordinanza ingiunzione irrogata nei confronti della Ricorrente per non avere, quest’ultima, indossato il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto in violazione degli artt. 12 c. 2 del d.l. 103/2021, art. 1 c. 1 DPCM 02/032021 e art. 4 del d.l. 221/2021, ha ritenuto illegittima la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 dichiarativa dello stato di emergenza per assenza dei presupposti previsti dal d.lsg 1/2018.
Ne fa conseguire – scrivendolo in grassetto – la illegittimità di tutti i successivi provvedimenti.
Ritiene, pertanto, che in Italia, attraverso la disciplina emergenziale, sia stata perpetrata una “compressione dei diritti fondamentali avuto riguardo ai diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.), alla pari dignità sociale (art. 3), alla libertà personale (art. 13 Cost.), alla libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19), al diritto alla scuola (art. 34 Cost.), al diritto al lavoro (art. 36 Cost), al diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.)”.
Un altro plauso alla Magistratura onoraria –e forse anche per questo indipendente- che con l’accoglimento di numerosi ricorsi sta tutelando, attraverso decisioni giuridiche -correttive più che applicative della legge-, i diritti fondamentali dell’uomo, non solo all’interno dello Stato, ma anche contro lo Stato, così riconoscendo il diritto alla resistenza insito in ogni principio fondamentale.
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Guardate questa sentenza della Cassazione:
Cassazione_Autismo da_Vaccini
NOVITA’ GIURIDICHE: ARRIVA L’ILLECITO COSTITUZIONALE
La Cassazione apre ai risarcimenti per gli atti illegittimi dello Stato (inclusi quelli anti-Covid)
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno emesso un’ordinanza che, con il linguaggio dei giuristi di common law, potrebbe dirsi landmark: ossia, destinata a ridisegnare lo scenario giuridico di riferimento. Difatti, le Sezioni Unite hanno ammesso la proponibilità di una domanda per il risarcimento dei danni ex art 2043 c.c. cagionati dall’esercizio “illegittimo” della potestà legislativa.
Ora anche l’adozione di un atto normativo che risulti illegittimo, in quanto confliggente con fonti superiori o anche solo con principi generali, e che abbia cagionato un danno a un soggetto, può essere fonte di obbligazione risarcitoria.
Ovviamente, il caso della gestione della pandemia è il più facile da immaginare, vista la sua attualità, ma la lista di esempi è virtualmente illimitata, potendo coprire qualsiasi legge, con qualsiasi oggetto. È scontato che in molti, armati del novello principio di diritto secondo cui King can do wrong, vorranno quindi comparire di fronte al giudice ordinario e, senza nemmeno porsi la questione dell’impugnabilità di un determinato atto, affermare di essere stati lesi in un proprio diritto fondamentale dall’esercizio “illegittimo” del potere pubblico, richiedendo il conseguente risarcimento del danno.
Ciò indurrà la giurisdizione ordinaria a tentare di contenere il flusso di controversie, probabilmente individuando parametri rigorosi in punto di colpa del legislatore e di danno asserito: ma, pur scontando questi limiti, è indubbio che quella dell’“illecito costituzionale” sia una novità dirompente.
RICORSO A MULTA PER OBBLIGO DI RESTARE RECLUSI IN CASA: SENTENZA DI ASSOLUZIONE DEL 22 LUGLIO 2022
“La limitazione ai diritti fondamentali (costituzionalmente garantiti) verificatosi nel periodo di emergenza sanitaria, è derivata non dalla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 in quanto tale, ma dall’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi (DPCM) per il tramite dei quali (in ragione dell’esistenza di un’emergenza sanitaria), è stata compressa – ed in alcuni casi finanche abolita – parte delle libertà fondamentali concesse al singolo individuo, accordategli sia della Carta Costituzionale che dalle Convenzioni Internazionali. Vennero compresse la libertà di circolazione, la libertà di riunione, la libertà religiosa, il diritto/dovere all’istruzione, la libertà di iniziativa economica, l’inviolabilità del domicilio, la libertà personale al movimento.
Neanche una legge (o un atto normativo avente Forza di legge come il decreto-legge) potrebbe giammai prevedere (in via generale e astratta) l’obbligo della permanenza domiciliare disposta nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini […]”, considerato che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva (di legge e di giurisdizione), figuriamoci un DPCM.”.
https://sindacatodazione.com/2022/07/23/giudice-di-piacenza-calpestati-i-diritti-costituzionali/
Sentenza di Reggio Emilia del 27/01/2021 Su “fasla” autodichiarazione” = NON è reato, perché DPCM è Incostituzionale
Sentenza_ReggioEmilia2021
Estero:
Sentenza di tribunale di Montevideo in Uruguay, nella quale si evidenzia che non avendo dimostrato i veri contunuti dei sieri genetici spacciati per Vaccini mRna ed altri, si sospendono le vaccinazioni ai minori di 13 ani.
Il giudice Recarey ha deciso di sospendere la vaccinazione anticovid per i bambini; MSP presenterà ricorso contro la sentenza
“In Uruguay non ci sono morti per vaccinazione”, ha evidenziato il ministro della Salute Daniel Salinas tra le spiegazioni che ha dato a 18 domande poste dal magistrato.
Il giudice Alejandro Recarey ha stabilito questo giovedì a mezzogiorno la sospensione “immediata” della vaccinazione anticovid dei bambini ” sotto i 13 anni di età” sotto “l’avvertimento di disprezzo” altrimenti.
Il provvedimento è avvenuto dopo due udienze tra ieri e oggi sull’azione amparo depositata venerdì dall’avvocato Maximiliano Dentone.
Il Ministero della Salute Pubblica (Msp) presenterà ricorso contro la sentenza.
Recarey ha attivato tale delibera fino a quando “tutti i contratti per l’acquisto di tali vaccini non saranno pubblicati integralmente (…)”; viene comunicata “la composizione delle sostanze da inoculare” e “si predispone un testo – da fornire ai responsabili dei minori – che informi in modo completo e chiaro” diversi punti.
Questo testo dovrebbe includere “la composizione delle sostanze iniettabili (tutti gli elementi che contengono, di qualunque natura essi siano); “i benefici che comporta il vaccino”, “i rischi che esso comporta. con i dettagli della sua natura, probabilità, entità e, se possibile, tempo di accadimento”, nonché “chiarire che la sostanza ha solo un’autorizzazione urgente e non definitiva, spiegando in termini semplici che differenza fanno queste due tipologie di autorizzazioni. in particolare al fine della ponderazione privata dei predetti rischi”, che “gli effetti negativi già rilevati sono dettagliati, nella loro interezza. aggiornando periodicamente la presente informativa”, e che “i controlli cui lo Stato è obbligato dall’art. 2 inc. 5 della legge 9.202”.
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Notizie dalla Svizzera: Sentenza della Corte Suprema USA
Quasi nessuno ha notato che Robert F. Kennedy Jr. ha vinto la causa contro tutti i lobbisti farmaceutici. I vaccini Covid non sono vaccini. Nella sentenza la Cassazione conferma che il danno causato dalle terapie geniche mRNA Covid è irreparabile. Poiché la Corte Suprema è la più alta corte degli Stati Uniti, non ci sono ulteriori ricorsi e gli appelli sono stati esauriti. Robert F. Kennedy ha sottolineato in una prima affermazione che questo è stato un successo possibile solo grazie alla cooperazione internazionale di un gran numero di avvocati e scienziati. Naturalmente, questa sentenza apre qualcosa a livello internazionale, soprattutto qui in Svizzera, questa sentenza dovrebbe fare scalpore, perché la Svizzera ha una posizione speciale qui con la sua costituzione federale. Da un lato, il Codice di Norimberga nella costituzione con l’articolo 118b e l’uso improprio dell’ingegneria genetica nell’uomo sono vietati in Svizzera, secondo l’articolo 119 della Costituzione federale. A ciò si aggiunge l’articolo 230bis del codice penale, … Pertanto, gli autori rischiano fino a 10 anni di reclusione. Ma questa sentenza dovrebbe anche far prendere atto al resto del mondo, perché il Codice di Norimberga è valido a livello internazionale ed è anche incluso nell’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Nel caso di accuse penali, la dichiarazione deve includere un riferimento allo scandalo Contergan per dare particolare peso all’importanza di questa accusa. La politica si trova quindi ad affrontare un caldo autunno.
Fonte:
https://boersenwolf.blogspot.com/2022/08/supreme-court-urteil-bestatigt-covid.html nessun media ne parla, né in Svizzera né in Europa. Sta a noi spargere la voce.
Alcune considerazioni sulla Costituzione Italiana:
1) Articolo 1
L’Italia è una Repubblica democratica [ il termine “Repubblica democratica” indica un attributo]
2) Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo [un attributo- vedi art. 1- non può essere garante di alcunché quindi: cos’è o chi è la Repubblica?] ——–3) E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale [vale la considerazione fatta per il punto 2] ———-
4) Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro [vale la considerazione fatta per il punto 2] ————- 5) La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento … [vale la considerazione fatta per il punto 2] ———- 6)
Articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [vale la considerazione fatta per il punto 2] ———– 7)
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. [vale la considerazione fatta per il punto 2] ———–8)
Articolo 9 La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. [Gli uffici di stato civile sono sotto lo Stato. Un caso?] ———– 9)
Articolo 10
… Lo straniero,…. ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.[Qual è il territorio della Repubblica? Qual è il territorio dello Stato? Qual è il territorio dell’Italia? ] ———–10)
Articolo 11
L’Italia [cos’è quindi l’Italia?] ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati [cosa sono gli altri “Stati”?], alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni [cosa sono o chi sono le Nazioni?] ————- 11)
Articolo 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano… [le frange dorate non sono contemplate.
Perchè le bandiere le hanno ? Cosa significa ? è vilipendio alla Costituzione ? Anche da parte del Pres.d.Rep.] …. Mi fermo qui…
By Anna Zamagna
Osservatorio Internazionale dei Diritti Umani Nazione Italica – Organizzazione di beneficenza
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PERCHE’ la SOVRANITA’ ?
(vedi tutti i particolari sul sito https://mednat.news alla voce “Sovranita Individuale”)
Avv. Demetrio Priolo – (Sovrano dichiarato)
Gli ordinamenti sociali per come li conosciamo, siano essi giuridici, politici, economici o religiosi, presuppongono che i consociati non siano in grado di badare da soli ai propri interessi e non siano sempre responsabili delle proprie azioni, e di conseguenza gli ordinamenti si pongono come strutture correttive, rimedi per l’incapacità degli uomini, e si sostituiscono ad essi nella gestione dei loro affari, fornendo modelli comportamentali e culturali preconfezionati, atti peraltro non a favorire un’evoluzione, bensì a mantenere lo status quo.
L’individuo sovrano è invece responsabile di se stesso e capace di autodeterminarsi.
Ciò, a livello giuridico, significa che se il bambino è il cittadino (assoggettato al potere dello Stato – come il filius familias è sotto la potestà del pater), l’adulto è il sovrano.
Per spiegare meglio questo concetto, mi affido alle parole di Osho, mistico e maestro orientale. Di solito nella mente persistono schemi di comportamento infantili che condizionano la nostra vita: molto di rado si cresce e si matura veramente. Il bambino resta presente dentro di noi e solo se riusciamo a dirgli addio acquisiamo la piena responsabilità della nostra esistenza [è il concetto di bambino interiore della tradizione orientale].
C’è un motivo fondamentale che rende tutto ciò inevitabile: ogni bambino, fin dalla primissima infanzia, impara che si deve solo chiedere, e tutte le richieste devono essere appagate. E di fatto lo sono, altrimenti il bambino non sopravviverebbe. Il bambino non ha responsabilità, non deve dare nulla: prende semplicemente, e proprio per questo, si instaura un modello estremamente sbagliato dal punto di vista esistenziale. Il bambino prende, ottiene, e il problema di dare non si pone neppure; pertanto diventa un vero manipolatore, un piccolo politicante: sa come sedurre la madre e il padre.
Dal punto di vista fisico noi cresciamo, ma psicologicamente restiamo immaturi e irresponsabili [complici modelli sbagliati atti a mantenere lo status quo – e ora sappiamo perché]. Pertanto, tendenzialmente ci si finge adulti, ma pochi lo sono per davvero, quasi nessuno lo sarebbe in verità. Questo è uno dei problemi fondamentali: dietro la superficie, la stragrande maggioranza di noi non è matura, non è responsabile; si cresce solo a livello epidermico, ma gratta un pochino e appare il bambino che fa le bizze.
La prima regola è dunque la responsabilità, e per conseguirla si deve abbandonare il bambino interiore nei propri rapporti sociali. Per farlo, è necessario uscire dalla dimensione dell’avere, dominata dagli istinti della sopravvivenza e della sopraffazione, e dal bisogno continuo di possedere e di prendere, e accumulare, crescere, soltanto all’esterno, esteriormente, con titoli di studio, beni, vestiti firmati, tecnologia e consumismo.
Come può un essere umano trascorrere la propria vita quasi rifiutando di confrontarsi, in modo assai infantile peraltro (e ci risiamo), con temi quali ad esempio la morte, e giungere infine impreparato al grande salto? Come può una società civile del terzo millennio dare ancora spazio e attenzione a pratiche da trogloditi quali il razzismo o l’omofobia, senza favorire il vivi e lascia vivere, unico precetto capace di garantire una vera pace?
Analogamente, in uno Stato di Diritto qual è l’Italia, il cittadino dovrebbe conoscere perfettamente i propri diritti e come farli valere, e dovrebbe conoscere pure il diritto oggettivo; invece, questa materia – che costituisce insieme fondamento e arma del potere del popolo – è divenuta esclusivo appannaggio di avvocati, notai, giudici, corti e tribunali.
La seconda regola è dunque l’informazione, anzitutto sui temi del libro che state leggendo. Informatevi e studiate il diritto. In particolare il biodiritto, il diritto comparato, il diritto romano, il diritto internazionale privato, il diritto marittimo e la filosofia del diritto. Ritornate sui libri a studiare !
Un piccolo vademecum con l’analisi dei principali istituti costituzionali violati dall'”emergenza”:
http://www.eusebismo.org/articoli/la-costituzione-questa-sconosciuta
Vedi il PDF dell’avvocato Demetrio Priolo su: perché La sovranità individuale ? Priolo_demetrio_avv-perche_sovranita
Vedi anche: Sovranità individuale e proprio Trust estero, QUI:
https://mednat.news – nel Cerca parole digitate: Sovranità Individuale
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Sindacati dei carabinieri:
“Abbiamo giurato sulla Costituzione, questo green pass viola almeno 10 articoli”
https://notizieindipendenti.it/sindacati-dei-carabinieri-abbiamo-giurato-sulla-costituzione-questo-green-pass-viola-almeno-10-articoli
Diritto e DL, DPCM, Green pass, Vaccini, mascherine, tamponi, PCR, ecc.
Giurisprudènza s. f. [dal lat. iurisprudentia, der. di iurisprudens: v. la voce prec.]. – soprattutto nelle espressioni facoltà di g., facoltà di studio universitario, da cui si ottiene la laurea in giurisprudenza.
Lo svolgimento del diritto, e l’insieme delle leggi, delle istituzioni giuridiche, di un popolo, di una società storica: la g. romana; la g. dell’età di mezzo; la g. italiana dell’età moderna. 2. a. In senso più tecnico, l’insieme delle pronunce, cioè delle sentenze e decisioni degli organi giurisdizionali di uno stato su questioni determinate; secondo la natura di tali organi e la materia che giudicano, si distingue una g. costituzionale, civile, penale, commerciale, finanziaria, agraria, ecclesiastica, di diritto pubblico, di diritto internazionale, ecc.; talora con riferimento indiretto agli organi che hanno emesso le decisioni: quale è il pensiero della g. su questa materia?; la g. dominante è nel senso che …, e sim. b. Anche, l’interpretazione della legge che è contenuta ed espressa nelle sentenze: la g. della Cassazione, della Corte d’appello.
La Giurisprudenza (termine derivante dalla lingua latina iurisprudentia, deriv. di iurisprudens, cioè prudens iuris: esperto del diritto, o scienze giuridiche) è la scienza che studia il diritto e la sua interpretazione. In senso ampio, la conoscenza e la scienza del diritto, con riferimento originario al diritto romano, esteso poi anche al mondo moderno.
In senso più ristretto e tecnico, il termine indica l’insieme delle sentenze e delle decisioni attraverso cui gli organi giudicanti di uno Stato interpretano le leggi applicandole ai casi concreti che si presentano loro.[1]
Alla giurisprudenza si affianca normalmente la dottrina, intesa quale attività di studio scientifico ed elaborazione intellettuale del diritto. In alcuni sistemi giuridici, come in quelli di common law, la giurisprudenza, intesa, in questo caso, come complesso delle decisioni giudiziarie, rientra tra le fonti del diritto.
Già nel diritto romano era in vigore il principio scire leges non est verba earum tenere sed vim ac potestatem; del resto la iurisprudentia era per i romani la scienza del diritto, in origine monopolio del collegio sacerdotale dei pontefici, cui competeva la determinazione delle norme di diritto (ius): la loro opera, che si pronunciava su casi concreti, formalmente appariva ricognitiva dello ius, ma in realtà creava ius, procedendo alla sua determinazione non solo sulla base degli usi tradizionali (mores maiorum), ma anche di valutazioni in via equitativa, che portavano ad adeguare la norma di volta in volta alle esigenze. Si assisteva così a una interpretazione continuamente evolutiva per opera della giurisprudenza dei pontifex, che si arricchì poi man mano di nuovi istituti, mantenendosi nel solco degli istituti tradizionali.
Il monopolio pontificale della giurisprudenza dura sino al III secolo a.C., lasciando luogo ad analoga attività di interpretazione da parte della giurisprudenza laica, aperta a chiunque abbia acquisito prestigio per la propria personale competenza nella materia. Si noti che, non esistendo fonti scritte di diritto, l’attività del collegio sacerdotale dava adito a gravi e probabilmente fondati dubbi di arbitrarietà, in special modo quando una vertenza vedeva contrapposti un patrizio (nobile) e un plebeo. Per tale ragione si è giunse alla stesura delle “Leggi delle XII tavole” e al successivo sviluppo del diritto romano classico fino alla codificazione ad opera dell’Imperatore Giustiniano mediante il Corpus iuris civilis anche per tale motivo si ritiene che la tradizione del diritto nell’antica Roma è dunque alla base del moderno sistema legale di civil law vigente in Europa e in via di introduzione anche in Cina.
Medioevo
L’evoluzione giuridica in Europa ha le sue radici proprio nella penisola italiana; i glossatori, quali Pepone, Irnerio e Graziano, furono i primi eruditi a lavorare sugli antichi Codici del diritto romano, guidandone la transizione durante tutto il medioevo. A Cino da Pistoia, Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi si deve poi la formazione della nuova scuola di interpretazione delle fonti romane, detta dei commentatori: questi superarono il metodo della glossa per rendere lo stile più libero di confrontarsi con i testi giuridici giustinianei, non fermandosi al significato letterale delle parole ma interpretandone il senso in modo più estensivo, soprattutto al fine di adattare lo spirito delle regole romanistiche alle nuove esistenze di regolazione economica e sociale del tempo[2].
Età moderna
In età moderna contributo significativo fu dato all’inizio del XIX secolo dal codice civile napoleonico, che influenzò la tradizione giuridica nella penisola italiana.[3] Dopo l’unità d’Italia la regolazione dei rapporti privati dei cittadini nella loro vita quotidiana, del commercio, del processo civile, del processo penale, fu prevista nel codice civile e nel codice di commercio insieme al codice di procedura penale e nel codice penale (in quest’ultimo caso prima il codice sardo del 1859, poi quello varato dal Ministro Zanardelli nel 1889 e poi quello riformato dal Ministro Rocco nel 1930).[4] Sul piano del contributo politico al rafforzamento dell’Italia, il ruolo dei giuristi italiani “appare il nerbo e la dimensione caratteristici del nuovo Stato, con i giuristi né impassibili né estranei, ma anzi coinvolti nella comune edificazione e impegnatissimi in una adeguata cementazione della costruenda struttura”.[3]
Vedi QUI: http://demetriopriolo.altervista.org/
– Diritto civile (2)
– Diritto commerciale (3)
– Diritto comparato (4)
– Diritto costituzionale (5)
– Diritto penale (6)
– Diritto privato (7)
– Diritto pubblico (6)
– Diritto romano (3)
– Filosofia del diritto (7)
– Storia giuridica (6)
Contatto: demetriopriolo117@gmail.com
IMPORTANTE
Vedi Livelli Gerarchici delle Leggi Umane:
https://pattoverascienza.com/giurisprudenza/
https://pattoverascienza.com/?s=livelli+gerarchici
Costituzione Italiana, art. 1, 2, 4, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 52, 54, 76, 77, 78, 117, 120;
– Diritto penale: Corte di Cassazione, sentenza 7988, depenalizzazione mancato rispetto norme per il Covid;
– Cod.Penale: art 283, 323, 328, 414, 438, 452, 476, 479, 483, 600, 605, 608, 609, 640, 651, 661;
– Codice di condotta appartenenti FF.OO., approvato da Assemblea generale Onu nel 1979;
– Sentenza tribunale di Milano, 20/1940 falsa autodichiarazione non è reato;
– Sentenza GdP Frosinone n. 516 del 29/07/2020 stato di emergenza non esiste;
– Codice della strada, DL n. 285, art. 192 obblighi verso funzionari ed agenti;
– Legge n. 689/1981 principio di legalità;
– Legge 22 maggio 1975 n. 152, sono state introdotte nuove disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, aggiornate con la legge 533 dell’8 agosto 1977 e infine dall’art. 10, comma 4-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155. TU leggi Pubblica sicurezza art. 4, 85;
“Divieto di comparire in pubblico mascherati”, Tutto parte da qui:
Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art 85)
– Codice procedura penale, art. 234;
– Sentenza tribunale Reggio Emilia n. 54, 27/01/2021 obbligo permanenza domiciliare equivale a restrizione della libertà personale;
– Legge n. 152 del 22 maggio 1975, disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, art. 4, 5.
– Diritto civile & pubblico: Carta di Nizza, 7 dicembre 2000;
– DPR Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 1, 37, 38, 43, 46, 47, 49, 58, 64, 76;
– Sentenza tribunale di Roma TAR n. 45986/2020 DPCM illegittimi, ruolo del CTS;
– Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del SSN, art. 1, 4, 5, 11, 13, 33;
– Corte di Cassazione, sentenza n. 6895 su ordinanze comunali di chiusura esercizi commerciali.
Diritto e Dpcm, DL, ecc.
http://www.europeanconsumers.it/2020/12/22/la-sperimentazione-di-massa-del-vaccino-covid-19-viola-le-normative-internazionali-sui-diritti-inalienabili-della-salute-e-della-liberta/
Qui spieghiamo il perché questi decreti/leggi (DPCM, DL, ecc., non dovrebbero essere attuati per la loro difficile comprensione. Le norme devono essere comprensibili a tutti ed avere queste caratteristiche:
La redazione degli atti giuridici deve essere:
– chiara, facilmente comprensibile, priva di equivoci;
– semplice, concisa, esente da elementi superflui;
– precisa, che non lascia dubbi nella mente del lettore.
Tale regola ispirata al buon senso è espressione di principi generali del diritto quali:
– l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, nel senso che la legge deve essere accessibile e comprensibile per tutti;
– la certezza del diritto, in quanto l’applicazione della legge deve essere prevedibile.
L’applicazione di tale regola persegue un duplice scopo: da un lato, rendere più comprensibili gli atti; dall’altro, prevenire le controversie derivanti dalla scarsa qualità redazionale dei testi.
Le esigenze della semplicità e della precisione possono essere confliggenti. Spesso la semplificazione va a scapito della precisione e viceversa. Nella pratica si tratta di trovare un punto di equilibrio in modo da garantire la massima precisione della norma senza tuttavia comprometterne la comprensibilità.
Tale punto di equilibrio può variare a seconda dei destinatari della norma (cfr. orientamento 3).
L’estensore deve mirare a ricondurre la volontà del legislatore a concetti semplici onde poterla poi esprimere in modo semplice, usando per quanto possibile i termini del linguaggio corrente.
All’occorrenza privilegerà la chiarezza dell’enunciato rispetto alla bellezza dello stile. Eviterà ad esempio l’uso di sinonimi o di costrutti diversi per esprimere una stessa idea.
La correttezza grammaticale e l’osservanza delle regole di punteggiatura facilitano la comprensione del testo sia nella lingua in cui il testo è redatto sia nelle altre versioni (cfr.orientamento 5).
Essendo i regolamenti direttamente applicabili e integralmente obbligatori, le loro norme devono essere redatte in modo tale che i destinatari non abbiano dubbi circa i diritti e gli obblighi da essi stabiliti….
Deve essere curata l’omogeneità del testo.
I diritti e gli obblighi devono essere tra loro concordanti e non contraddittori.
In particolare è necessario evitare sovrapposizioni e contraddizioni con altri atti che disciplinano la stessa materia.
È inoltre necessario escludere ogni dubbio sull’applicazione concorrente di altri atti.
Ogni frase dovrebbe esprimere una sola idea, mentre l’articolo, se è composto da più frasi, deve raggruppare varie idee logicamente connesse tra loro. Il testo deve essere suddiviso in partizioni di agevole lettura (cfr. tabella relativa all’orientamento 15) corrispondenti alla progressiva trattazione dell’argomento, in quanto un testo troppo compatto provoca una reazione di rigetto sia visivo che intellettuale.
Tali suddivisioni non devono tuttavia determinare un artificiale e ingiustificato smembramento delle frasi.
L’uso delle abbreviazioni deve essere commisurato alle cognizioni dei potenziali destinatari. Le abbreviazioni devono essere note a questi ultimi o il loro significato deve essere chiaramente indicato alla prima occorrenza, ad esempio «Banca centrale europea (BCE)»; «numero internazionale di conto bancario (IBAN)».
In primo luogo, il testo originale deve essere particolarmente semplice, chiaro e diretto, in quanto qualsiasi complessità eccessiva e qualsiasi ambiguità anche lieve possono causare imprecisioni, approssimazioni o veri e propri errori di traduzione in una o più d’una delle altre lingue dell’Unione.
Tratto da:
https://eur-lex.europa.eu/content/techleg/IT-guida-pratica-alla-redazione-di-testi-legislativi.pdf
Anche le leggi votate dal parlamento non possono andare contro la Costituzione, se lo fanno DEBBONO essere disattese !
La “emergenza sanitaria” NON è mai esistita, DATO CHE come ben dimostrato:
– Non esiste nessun virus nell’aria e non sono infettivi:
https://pattoverascienza.com/?s=cosa+sono+i+virus
– Non esiste nessuna possibilità di contagio:
https://pattoverascienza.com/?s=contagio
– Le epidemie sono tutte inventate:
https://pattoverascienza.com/?s=epidemie
Conclusione: NON esiste NESSUN stato di Emergenza, più sono una “questui politico/finanziaria” dettata dai prePotenti della Terra, per costringere ai Vaccini, per ammalare e sterilizzare gli automi e depopolare il pianeta ed imporre la SCHIAVITÙ mentale e la psicodipendenza senza nessuna LIBERTA’, alla popolazione mondiale.
TUTTO ILLEGALE: Recente sentenza EU
Legge 211 del 15/06/2021 poi rettificata il 05/07/2021: non ci deve essere nessuna discriminazione!
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953R(01)&from=EN
Leggete attentamente QUI sopra !
E’ dal primo giorno che lo dico…5 profili eliminati… per fortuna questa grandissima donna, Valentina…condividere ma soprattutto salvare..
Stanno semplicemente seguendo un agenda dove è tutto programmato.
La DIMOSTRAZIONE DOCUMENTALE con PROVE DETTAGLIATE che la “PSICOPANDEMIA di INFLUENZA stagionale RINOMINATA Covid19 con presunto PATOGENO NON ISOLATO”, ERA stata PIANIFICATA ATTENTAMENTE da ANNI per FINI TERRORISTICI a DANNO del POPOLO della Terra !
Sta a noi rompere il giochino – Ascoltate tutto il video fino alla fine.
Seconda parte
https://www.facebook.com/massimo.serapioni.1/posts/112600067651765
ATTENZIONE AL DL 52/2021
All’ art. 9 (legge sul green pass) è stato aggiunto un comma 9, il quale recita:
«9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi OVE COMPATIBILI con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»
Pertanto, ai sensi del Regolamento UE 953/21, paragrafo 36 in particolare, il green pass previsto dal DL 52 è illegittimo per violazione della norma sovranazionale, richiamata nel decreto legge medesimo.
I ristoratori e chiunque sia chiamato a fare controlli deve semplicemente ignorare la norma italiana e nel caso di controlli deve fare riferimento all’art. 9 comma 9 DL 52/21 che rimanda al Regolamento UE 953/21, che vieta di fare discriminazioni di qualunque tipo.
Praticamente è una magia, il green pass c’è ma non si vede
“È necessario che tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione”
“Misure unilaterali atte a limitare la diffusione del SARS-CoV-2 potrebbero causare perturbazioni significative dell’esercizio del diritto di libera circolazione e ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno, compreso il settore del turismo, in quanto le autorità nazionali e i servizi di trasporto di passeggeri, quali linee aeree, treni, pullman e traghetti, potrebbero trovarsi di fronte a una vasta gamma di formati diversi di documenti attestanti non solo la vaccinazione anti COVID-19 dei titolari del certificato, ma anche i risultati dei loro test e la guarigione.”
“Il presente regolamento è inteso a facilitare l’applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica. Esso non dovrebbe essere inteso come un’agevolazione o un incentivo all’adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19, visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell’Unione.”
“Il rilascio di certificati a norma del presente regolamento non dovrebbe dar luogo a una discriminazione sulla base del possesso di una categoria specifica di certificato.”
“Gli accordi sulla libera circolazione delle persone conclusi dall’Unione e dagli Stati membri, da una parte, e alcuni paesi terzi, dall’altra, prevedono la possibilità di limitare la libera circolazione per motivi di salute pubblica in modo non discriminatorio. Qualora un accordo di questo tipo non contenga un meccanismo di integrazione degli atti giuridici dell’Unione, è opportuno che i certificati COVID-19 rilasciati ai beneficiari di tale accordo siano accettati alle condizioni previste dal presente regolamento.”
Nessuno è obbligato a dimostrare il proprio stato di salute, se non per decisione motivata di un giudice, o essere ispezionato nemmeno con la misurazione della temperatura.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0953
Il Consiglio d’Europa (da non confondere con l’UE), a cui appartengono tutti gli stati europei tranne la Bielorussia, il Kosovo e il Vaticano e che è lo sponsor della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha deciso il 27.01.2021 nella sua risoluzione 2361/2021, tra le altre cose, che nessuno può essere vaccinato contro la sua volontà, sotto pressione….Con questa risoluzione, la più importante organizzazione per i diritti umani in Europa ha ora stabilito standard e obblighi, nonché creato linee guida secondo il diritto internazionale, che devono essere applicate dai 47 stati membri, compresa l’UE come organizzazione.
La discriminazione, per esempio sul posto di lavoro o il divieto di viaggiare per le persone non vaccinate, sono quindi legalmente esclusi…..
“…. in forza dell’art. 43 del decreto. legislativo n. 286/1998, è considerato discriminatorio ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza, l’origine o le convinzioni.
In particolare la norma precisa che per essere definito discriminatorio, il comportamento deve avere lo scopo di distruggere o compromettere, il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica……
Inoltre l’art. 187 del regolamento del Tulps recita: “Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.
ITALIA VERSO LA LIBERTÀ ! ADESSO CARI ITALIANI A FARE VALERE I VOSTRI DIRITTI, !!!
Ecco la notizia che nessun TG darà mai:
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha condannato l’operato di Conte, ribadito la piena vigenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in Italia e sancito la propria giurisdizione anche sul suolo italico in seguito ai gravissimi abusi perpetrati dal Governo nel 2020.
Quindi, i tentativi di imposizione forzata della mascherina tramite DPCM (norme di secondo livello) oppure ordinanze regionali (norme amministrative) non contraddicono solo il decreto-legge 125/2020, l’articolo 85 del TULPS e la legge 152/1975, ma anche la legge 848/1955, la legge 881/1977 e la legge 145/2001 (tutte norme di primo livello).
Buona libertà a tutti !
Ecco il giurista Ugo Mattei che spiega velocemente l’accaduto:
https://youtu.be/mOlGmWl8XAQ
29 novembre 2021
DENUNCIAMO GLI AGENTI DELLE FF.OO. CHE MULTANO CHI NON INDOSSA LA MASCHERINA
By Roberto Nuzzo
Primo video:
https://rumble.com/vjseal-esposto-contro-agenti-agenti-di-polizia-che-fanno-verbali-per-la-mascherina.html
Secondo video:
ISTANZA APPELLO PREFETTURE QUESTURE DISAPPLICAZIONE NORMATIVA NAZIONALE IN CONTRASTO CON DIRITTO EUROCOMUNITARIO
“….Si sottolinea inoltre ai sensi dell’art. 393-bis c.p. (Codice penale) la causa di non punibilità quando si resiste agli atti arbitrari dei Pubblici Ufficiali che eccedono i limiti delle proprie attribuzioni e/o i più elementari doveri di correttezza e civiltà, su cui la Corte di Cassazione si è già pronunciata.
In ultima analisi, per i funzionari pubblici disapplicare i decreti legge discriminatori varati dal Governo Draghi che stanno rompendo il patto fondativo fra Stato e cittadini, discriminando la popolazione italiana in cittadini di serie A e B su profilo sanitario e venendo così meno al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., è un diritto-dovere: essi sono illegittimi ed illegali perché contrastanti con normativa eurounitaria sovraordinata che l’Italia ha l’obbligo di rispettare (come da vincolo giuridico sancito anche nella Costituzione all’art. 117). “
———————————————————————————————————————-
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani:
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZIONE_diritti_umani_4lingue.pdf
LEGGI di RATIFICA della CONVENZIONE dei DIRITTI dell’UOMO
Legge 848/1955:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1955/09/24/055U0848/sg
Legge 145/2001:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-04-24&atto.codiceRedazionale=001G0201&elenco30giorni=false
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Vienna_sul_diritto_dei_trattati
La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati è un trattato internazionale riguardante il diritto internazionale consuetudinario (o non scritto), in particolare riguardo ai trattati tra Stati.
Il trattato è stato adottato il 22 maggio 1969 e aperto alla firma il 23 maggio. La Convenzione è entrata in vigore il 27 gennaio 1980. A gennaio 2013 il trattato vincola 116 Stati.
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Vienna_sul_diritto_dei_trattati_tra_Stati_e_organizzazioni_internazionali_o_tra_organizzazioni_internazionali————————————————————————————————-
RIFIUTARE l’ACCESSO in un PUBBLICO ESERCIZIO ad una PERSONA PRIVA del “GREEN PASS” È un COMPORTAMENTO ASSOLUTAMENTE ILLEGALE, da denunciare penalmente.
Se la persona cui viene impedito l’accesso presenta una formale denuncia l’esercente denunciato potrebbe andare incontro alla chiusura del locale e alla sospensione della licenza, o, in caso di recidiva al suo ritiro, dal momento che potrebbe essere ritenuto responsabile del reato di violenza privata ex art.610 cod.pen. (Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339) e/o minaccia (art.612 cod.pen.) nel caso in cui l’accesso al locale sia impedito con la forza, la minaccia o la coercizione.
Ecco la bozza del documento: “PASS Costituzionale” che potete farvi ed inviare al Ministero dell’ Interno, via PEC:
MINISTERO dell’ INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza
Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma – Centralino (+39) 06.4651
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it
all’attenzione del Ministro in carica
LASCIAPASSARE – FREE PASS
NOTIFICA n° ….. del ………. – AUTOCERTIFICAZIONE – L. 455 / 2000
Il sottoscritto (Nome e Cognome) – Nato a …….(Provincia) il ………….. – domiciliato in (COMUNE del proprio domicilio, Italy, v…………..,
DICHIARO, comunicandolo come Persona fisica umana, con personalità giuridica riconosciuta anche a livello internazionale:
– di essere a conoscenza che i diritti umani e civili appartengono a tutte le persone senza distinzione e così la loro dignità umana ed il pieno sviluppo della persona umana, che sono tutelati dall’Art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana.
– Che in ottemperanza agli artt. 1-3-21-52 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea (CDFUE, già Carta di Nizza) – di rango paracostituzionale e normativa vigente dall’anno 2009 sin dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e vincolante giuridicamente per tutti i Paesi UE (Italia compresa, art. 117, Titolo V Cost. ) – nessun persona fisica umana può essere discriminata per proprie convinzioni personali, né la sua dignità offesa né il suo consenso o dissenso esercitato in ambito sanitario può essere estorto o essere cagione di alcun pregiudizio, poiché la CDFUE all’art. 21 stabilisce il seguente principio:
Articolo 21 – Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
2. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Tutto ciò anche in rispetto dell’articolo 3 della Costituzione italiana che garantisce a tutto il popolo sovrano, pari dignità sociale ed uguaglianza di fronte alle legge a prescindere dalle proprie “condizioni personali e sociali”, ed in combinato disposto con i suoi articoli 2-13 e ultimo comma articolo 32, in analogia a quanto già disposto dal Regolamento UE n. 953/2021 che ricorda di non discriminare coloro che hanno ricevuto una o più dosi di “vaccino” per la COVID-19, coloro che per vari motivi non hanno potuto riceverlo ed anche coloro che sono obiettori avendo scelto di non sottoporsi per convinzione personale (diritto tutelato dagli artt. 3-21 CDFUE).
DICHIARO QUINDI:
– di essere libero di circolare liberamente sull’intero territorio Italiano, ove per ora abito, senza obbligo di nessuna mascherina (totalmente inutile per i virus) senza tamponi per il fatto che sono inattendibili al 95%, e senza obbligo di un qualsiasi documento limitante la circolazione per qualsiasi motivo (art. 16 della Costituzione Italiana)
– di esprimere liberamente il proprio pensiero in qualunque modalità (art. 21 della Costituzione Italiana)
– di non essere obbligato, ad alcun ed in nessun caso, ad un qualsiasi trattamento sanitario, senza il mio consenso scritto (art. 32 della Costituzione Italiana)
– di poter istruire adeguatamente i miei figli e nipoti in qualsiasi modo, parentale, homeschooling, scuola pubblica, ecc. e tutto senza nessuna restrizione (art. 30 e 34 della Costituzione Italiana)
– di poter esercitare qualsiasi mestiere o lavoro, senza nessun permesso o vincolo di iscrizione ad un qualsiasi “ordine professionale” (art. 4 Costituzione Italiana)
– inoltre DIFFIDO chiunque nella Pubblica Amministrazione Italiana (PA) che non applichi e faccia rispettare i Diritti Umani anche in virtù del diritto-dovere del funzionario pubblico che DEVE astenersi dal pregiudicare i diritti del Popolo sovrano (art.1 Costituzione Italiana) ed in ottemperanza alla CDFUE in combinato disposto con l’art. 28 Costituzione Italiana, il quale recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
E’ vostro DOVERE comunicare questo LASCIA PASSARE COSTITUZIONALE a tutti i livelli (PA) a Voi sottoposti.
Dunque con questo documento Legale, si rivendica – anche se sprovvisti di Green Pass – il PROPRIO LEGITTIMO DIRITTO FONDAMENTALE E LA PROPRIA LIBERTÀ, senza subire pregiudizio alcuno e senza subire sanzioni amministrative o discriminazioni, di usufruire anche di:
1. INGRESSO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO (PISCINE, MUSEI, BIBLIOTECHE, PALESTRE, ecc.)
2. UTILIZZO DEI TRASPORTI PUBBLICI, ANCHE A LUNGA PERCORRENZA, senza mascherina o test vari.
3. FREQUENTAZIONE DI TUTTE LE SCUOLE ED UNIVERSITÀ ED ACCESSO AGLI ESAMI ED AI CONCORSI e qualsiasi altro Luogo ove venga “richiesto” il Green Pass che è illegittimo perché antiCostituzionale.
data: …………………
Firma con Nome e Cognome della Persona fisica umana
vedi allegato PDF con doc. di identità della FINZIONE PERSONA GIURIDICA:
(COGNOME e NOME)
Questo documento è inviato per conoscenza a:
PEC alla Staz. dei Carabinieri di COMUNE del proprio domicilio ), alla sede di ROMA dei Comando dei Carabinieri Italiani (PEC: carabinieri@pec.carabinieri.it), PEC al sindaco e polizia locale del (COMUNE di domicilio), PEC al prefetto dal quale dipende il COMUNE del domicilio.
—————————————————————————————————-
Diffidate i datori di lavoro, senza avvocati:
A TUTTI COLORO I QUALI TEMONO DI NON POTER LAVORARE DAL 15 OTTOBRE, LEGGETE COME POTERVI TUTELARE
Lavoro e Green-Pass…
Nel caso in cui venga affisso in bacheca Aziendale un Comunicato generico, che fa Riferimento al rapporto Lavoro/Green-Pass, si procede direttamente con una Comunicazione e DIFFIDA Scritta all’Azienda, mediante Raccomandata A/R o PEC.
“Faccio seguito a quanto letto nel Comunicato Aziendale affisso in bacheca, datato il ……, dove è riportato quanto segue:
A tutto il Personale.
Vi informiamo, come previsto dalla normativa vigente, che a partire dal 15 ottobre 2021, NON sarà possibile accedere ai luoghi di Lavoro, se non in possesso del Green-Pass ….
Io Sottoscritto… informo il Direttore e il Capo del Personale di questa Azienda, che nel Comunicato in oggetto, NON vengono specificate le normative alle quali si sta facendo Riferimento, e che porre come Condizione la possibilità di poter svolgere la propria Mansione Lavorativa, al possesso di un cosiddetto Green-Pass, è una forma di Ricatto che si Configura nel Reato Penale di Estorsione, Art. 629 c.p.p. e in ogni caso in Violazione degli Articoli 1 e 4 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Informo inoltre le SSVV,
– di essere a conoscenza che i diritti umani e civili appartengono a tutte le persone senza distinzione e così la loro dignità umana ed il pieno sviluppo della persona umana, che sono tutelati dall’Art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana.
– Che in ottemperanza agli artt. 1-3-21-52 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea (CDFUE, già Carta di Nizza) – di rango paracostituzionale e normativa vigente dall’anno 2009 sin dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e vincolante giuridicamente per tutti i Paesi UE (Italia compresa, art. 117, Titolo V Cost. ) – nessun persona fisica umana può essere discriminata per proprie convinzioni personali, né la sua dignità offesa né il suo consenso o dissenso esercitato in ambito sanitario può essere estorto o essere cagione di alcun pregiudizio, poiché la CDFUE all’art. 21 stabilisce il seguente principio:
Articolo 21 – Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
2. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Tutto ciò anche in rispetto dell’articolo 3 della Costituzione italiana che garantisce a tutto il popolo sovrano, pari dignità sociale ed uguaglianza di fronte alle legge a prescindere dalle proprie “condizioni personali e sociali”, ed in combinato disposto con i suoi articoli 2-13 e ultimo comma articolo 32, in analogia a quanto già disposto dal Regolamento UE n. 953/2021 che ricorda di non discriminare coloro che hanno ricevuto una o più dosi di “vaccino” per la COVID-19, coloro che per vari motivi non hanno potuto riceverlo ed anche coloro che sono obiettori avendo scelto di non sottoporsi per convinzione personale (diritto tutelato dagli artt. 3-21 CDFUE).
E vi ricordo specificatamente che il Consiglio d’Europa ha Emanato la Legge 2361/2021 e la Legge 953/2021 Art. 36, Pubblicate in Gazzetta Ufficiale Europea, Leggi che Tutti gli Stati membri, e quindi anche l’Italia, SONO tenuti ad Osservare, a Rispettare e ad Attuare, le Leggi in oggetto, in Maniera Chiara ed inequivocabile, danno le seguenti Disposizioni:
1) Gli Stati membri, NON possono rendere obbligatoria, anche indirettamente, la “vaccinazione”, stabilendo altresì che Nessuno a livello politico, sociale o in altra forma, può fare “pressioni” perché le Persone si “vaccinino”.
2) È Vietata la Discriminazione diretta o indiretta, nei confronti delle Persone che hanno Deciso di NON sottoporsi alle “vaccinazioni”.
Ricordo infine alle SSVV, che il cosiddetto Green-Pass, si ottiene mediante “vaccinazioni”, che sono in Fase Attuativa di Sperimentazione, e quindi secondo il Nostro Ordinamento Giuridico e Costituzionale, NON possono essere imposte per obbligo di Legge e comunque sono Farmaci Sperimentali che NON Garantiscono Né l’Efficacia, Né la Sicurezza, oppure in alternativa si ottiene mediante un Test RT-PCR-Tampone, che come dichiarato pubblicamente dallo stesso inventore del metodo, il Premio Nobel Kary Mullis, e Confermato da OMS, CDC, EMA, è un metodo NON IDONEO ai fini Diagnostici, quindi è inattendibile e per di più con il costo a carico del lavoratore…..per cui oggi, per lavorare si deve pagare, altri articoli di legge calpestati….
Per Questi Motivi,
Attendo Vostro Riscontro Scritto, mediante Raccomandata A/R o PEC, considerando Legalmente Nullo qualsiasi Atto o Verbale emesso dalla vostra azienda.
In Assenza di Risposta, intenderò il “Tacito Consenso ed Accettazione da parte Vostra”, di quanto Dichiarato nella mia Comunicazione, Pertanto, proseguirò Normalmente nel Regolare Svolgimento delle Mie Mansioni Lavorative, come da contratto di lavoro.
GREEN PASS & ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E PROCEDURALE
Il prof. Beniamino Deidda direttore della Scuola Superiore di Magistratura: In questo Paese tutti ignorano la legge. “O ti vaccinano o ti licenziano” è un reato di estorsione ai sensi dell’articolo 629 CODICE PENALE.
Il corpo umano e la Salute Personale NON SONO SACRIFICABILI per la Tutela della Salute PUBBLICA.
C’è una sentenza al riguardo: Corte Costituzionale – Sentenza 308/1990: “Non è ammesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio della collettività”.
Ciò significa che il diritto individuale alla salute è sempre salvo, anche a fronte della interesse collettivo GENERALE.
Norimberga 1945:
“La somministrazione di farmaci (NdR: i vaccini lo sono) contro la volontà del soggetto è un crimine contro l’umanità“.
Oviedo 2000:
“Un trattamento sanitario (come il vaccino) può essere praticato solo se l’interessato ha dato il suo consenso libero e informato“.
Art. 32 della Costituzione:
“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento medico se non per disposizione di legge. La legge non può comunque violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Tribunale di Roma, sez. 6 civile, con ordinanza n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020 dichiara:
– ILLEGITIMI TUTTI I DPCM dal 31-01-2020;
– illegittimo di metodo e I merito tale stato di emergenza;
– nulli TUTTI gli atti da essi derivanti!.
Il green PASS in Gazzetta ufficiale n.171 del 19 luglio 2021.
Si rappresenta che il decreto legge del 18 maggio 2021 n.65, istitutivo tra l’altro del green pass per le cerimonie civili, non è stato convertito in legge nei termini previsti. In questi casi il decreto legge decade con efficacia retroattiva.
Si sappia che la legge proibisce che vengano rinnovate le norme di un DL non convertito.
Questo, infatti, ce lo spiega molto chiaramente la Legge 400/88.
La LEGGE NON C’È e NON POSSONO ATTUARE NESSUNA SANZIONE
CONCLUSIONE:
Mentono finché possono, ma la verità sta emergendo ed il popolo è sempre più consapevole di questo…
NUOVA SENTENZA DICHIARA ILLEGITTIMI I DPCM:
A QUANDO le SCUSE dei vari governi istigatori a delinquere ?
Il giudice di pace di Piacenza ha accolto il ricorso di una cittadina e dichiarato i Dpcm, nonché lo Stato d’emergenza illegittimi. Il potere di rinchiudere per mesi in casa gli italiani non spettava al Consiglio dei Ministri, né a nessun’altra istituzione, perché rappresenta un’inaccettabile violazione delle libertà personali.
https://go.byoblu.com/SentenzaPiacenza
TRIBUNALE PIACENZA:
LOCKDOWN GOVERNO CONTE – CALPESTATI I DIRITTI UMANI: https://t.me/MIKAYOUTUBERS/19400
Fatevi il vostro Lasciapassare Costituzionale:
Lasciapassare_Green-pass – ecco il modilo/bozza da stampare, copletare con i vostri dati da portare con voi e da esibire, quando ve lo chiedono…..
ricordatevi che Polizia, carabinieri, ecc. NON possono chiedervi il Greenpass né le vs. generalità salvo quando siete in forntiera italiana, al passaggio, nel territorio a loro no è consentito fare la richiesta.
DIFFIDA ed altro al Green pass:
Autodichiarazione ex artt. 46, 47, 48 D.P.R. 445/2000
Documento Sostitutivo al Green Pass con DIFFIDA di esso
(Valido ad ogni effetto di Legge)
Nome ………………………..Cognome …………………….Nato a …………………….
il ……./……/……………..Domiciliato in ……………Via …………………….n. …………….
– Visto l’art. 10 della Costituzione Italiana, secondo cui “L’Ordinamento Giuridico si conforma alle norme del Diritto
Internazionale” e dunque al Regolamento e Statuto dell’Unione Europea;
– Vista la Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa, nella quale è stato dichiarato che nessuno può essere
discriminato, in nessun caso, in base al possesso o meno di Certificato di Vaccinazione;
– Visto l’art. 36 del Regolamento 953/2021, in base al quale “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di
persone che […] hanno scelto di non essere vaccinate” e quindi non sono munite di Green Pass;
– Visto l’art. 4 del D.L. 23 Luglio 2021, che modifica il D.L. n. 52 del 22 Aprile 2021, all’art. 9, comma 9, dichiarando che
“Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i Regolamenti (UE) 953/2021 e
954/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021” rendendole dunque dal 12/08/2021 inapplicabili;
Con il presente Documento si prende atto di quanto segue
Ai sensi dei seguenti artt. del D.P.R. 445/2000:
– art. 38, la presente autocertificazione viene corredata del documento di identità ovvero presentata brevi manu al ricevente;
– art. 46, lett. d), “Godimento dei diritti civili e politici”, il sottoscritto dichiarante gode dei medesimi diritti civili di chi è
munito di Green Pass secondo le recenti norme D.L. n. 52/2021, DL n. 105/2021 e DL n. 111/2021;
– art. 48, il presente documento di autocertificazione sostituisce al solo scopo di esercitare, in modo paritetico, indiscriminato
e garantito dalla Costituzione Italiana, oltre che dalle Leggi Europee, gli stessi identici diritti esercitabili con il Green
Pass, ovvero di libero ingresso in ogni locale e/o ambiente, mezzo di trasporto, istituto scolastico, ospedale o clinica, luogo
di lavoro, museo o luogo di cultura, come previsto dai Decreti Legge sopra riportati;
[Si ricorda alle FF.OO. che da quasi 2 anni, il Governo ha fatto sì che l’uso delle Autocertificazioni diventasse Consuetudine]
– art. 187 T.U.L.P.S., “Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale [cliente in stato di ebbrezza], gli
esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”,
la violazione è punita con sanzione da € 516,00 a € 3.096,00;
– art. 393bis C. P., il quale permette la“Resistenza agli Atti Arbitrari dei Pubblici Ufficiali”, ed essendo il D.L. 23 Luglio
2021 in contrasto con il Regolamento EU 953/2021, poiché quest’ultimo gerarchicamente superiore, l’atto di impedire
l’accesso a vari luoghi e di sanzionare la mancanza di possesso del Green Pass, diventa un atto arbitrario;
– art. 28 Costituzione, “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo
le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”;
– L. 382/1978; D.P.R. 545/1986; Art. 1349 C.O.M., anche il Militare a cui è impartito un ordine contra legem “ha il dovere
di non eseguire l’ordine ed informare al più presto i superiori”;
– artt. 13-16 Costituzione & Trattati Internazionali, “La libertà personale e di circolazione è inviolabile”;
– art. 32 Costituzione & L. 219/2017, “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, dunque
l’obbligo di Green Pass che prevede il “vaccino” o il tampone è anch’esso incostituzionale, illegittimo dunque illegale.
– art. 21 L. 183/2010, “Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle
amm.ni pubbliche […] garantendo l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica”
– artt. 7 & 9 D.U.D.U. ratificati dalla L. 848/1955, “Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione” &
“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione […], incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione”
– art. 21 Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, “è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata […] sulle
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura”
– l’obbligo d’utilizzo del Green Pass vìola inoltre, per ciò che concerne il Consenso al Trattamento dei Dati Personali, il
Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy nei considerando n° 32-33-42-43-50-54-161 & negli artt. 4-6-7-9.
il Sottoscritto Autocertifica
Il proprio Diritto d’Ingresso in ogni luogo, Diritto di utilizzo di tutti i Trasporti Pubblici,
Diritto di Frequenza di tutti gli Istituti Scolastici, ove sia previsto il possesso del Green Pass.
ed in qualsiasi altra situazione ove sia richiesto tale illegale documento.
Luogo e Da……………………………….., Data………./……/……..
Firma ……………
Ai sensi dell’art. 10 della L. n. 675 del 31 dicembre 1996, si consente nei limiti imposti dal Garante della Privacy il trattamento dei dati ed ai sensi della stessa Legge se ne rivendica la tutela in ogni ambito e situazione in cui il presente documento verrà utilizzato.
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SENTENZA del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA (I):
I DPCM sono carta da “gabinetto” – RE il 27/01/2021
Sentenza_Reggio_Emilia_gen2021 – PDF
Ennesima sentenza che dimostra come il governo italiano sia un covo di pericolosi squinternati. Ecco la notizia.
Il 13 marzo del 2020 i carabinieri fermano fuori casa due persone che presentano una autocertificazione “fasulla”. Dicono di essere usciti per fare delle analisi in ospedale, ma non è così.
I militari invece di cacciare e scovare i veri criminali i politici ladri, come gli assassini (morti nella culla) ed i pedofili (preti e non), indagano se la donna ha realmente fatto tappa in ospedale. Complimenti ai “carabbbinieri” !
La coppia viene denunciata e va sotto processo in Tribunale.
Pochi giorni fa il Tribunale di Reggio Emilia li ha assolti “perché il fatto non costituisce reato”, in quanto i vari DL, DPCM ecc., sono contro la Costituzione…..
Avete letto attentamente, voi care pecore, per di più con l’anello al naso ?
Il giudice sancisce l’illegittimità del DPCM, perché un ridicolo decreto del “presidente del consiglio dei ministri”, per di più avvocato, non può imporre l’obbligo di permanenza domiciliare neppure in presenza di un’emergenza sanitaria ! Capito !
Se non vi svegliate quanto prima dall’anestesia encefalica facendo valere i vostri diritti inviolabili, vi meritate simili pseudo ed ignoranti governanti.
Promemoria e precisazione:
Il passaggio più importante, benché ovvio sulla base dell’art. 13 cost, della sentenza n. 54/2021 del Tribunale di Reggio Emilia è che la libertà personale non si può comprimere “NEMMENO CON LEGGE”.
Cosa che il governo precedente e anche questo, ben sanno.
Per tale ragione i DL via via emanati rimandano sempre ai DPCM per le misure liberticide in concreto applicate. Sono delle specie di cornici, anche l’ultimo di Draghi ha questa caratteristica.
Con questo trucco CRIMINALE si evita che il merito delle misure finisca all’attenzione della Corte Costituzionale con effetti erga omnes. Usando i DPCM invece gli effetti delle vittorie processuali valgono solo per il singolo cittadino e per il singolo caso e anche ricorrendo al TAR basta un DPCM successivo (entro i termini della conversione in Legge da parte del parlamento….) per dribblare l’eventuale ordinanza o sentenza negativa emessa.
Qui il video commento alla sentenza:
By un Avvocato – Tratto dal Web
Intanto basterebbe in Italia invocare l’articolo 605 del Codice Penale, che punisce la privazione delle libertà personali, sequestro di persona, inoltre inizia ad esserci giurisprudenza, se continuiamo ad accettare tutto quanto dipende soltanto da noi, alla fine si avvince che la maggioranza sono delle pecore con l’anello al naso…. !
vedi: https://youtu.be/fBBdtPecHB0
Lettera denuncia, DIFFIDA_alle_Autorita per “incitamento a delinquere” ed altro…
Vademecum_LeggiTutelaDiritti
Leggi ed articoli di legge da utilizzare per la tutela contro la violazione dei propri diritti in periodo di presunta emergenza sanitaria, come le attuali epidemie/pandemie inventate.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea o Carta di Nizza (che è vincolante per le istituzioni europee) scrive espressamente di consenso LIBERO e informato nell’ambito della medicina della persona interessata e vieta discriminazioni anche per convinzioni personali.
Quindi possono martellare all’infinito… ma è palese che passaporti e patentini vaccinali non sono legalmente attuabili.
Per fare ricorso contro le multe senza avvocati:
ttps://www.studiocataldi.it/amp/news.asp?id=22676-multe-ricorsi-gratis-e-senza-avvocato-con-l-aiuto-del-ministero&__twitter_impression=true&s=09
Grande decisione del consiglio di stato italiano, che di fatto ANNULLA tutti i DL, DCPM, ecc., CHE HANNO CALPESTATO I DIRITTI COSTITUZIONALI, vedi video:
PUBBLICHIAMO le SENTENZE che GIORNALI e TV NON DICONO per PAURA !
GAZZETTA UFFICIALE !
In base all’ Art.414 del c. p. Leggi 155/2005 e 152/1975 e dell’ art. 85:
Non si impone l’ uso di dispositivi medici per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) né all’aperto, né presso Enti o esercizi e/o luoghi pubblici.
Considerato che lo stato di emergenza è stato “ANNULLATO” retroattivamente il giorno 16 dicembre del 2020;
IL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE 6° CIVILE, NELL’ORDINANZA N°45986/2020:
DICHIARA:
– ILLEGITTIMI TUTTI i DPCM, a partire dal 31-01-2020,
– ILLEGITTIMO lo STATO di EMERGENZA nel metodo e nel merito
– NULLIFICABILI TUTTI gli ATTI da essi scaturiti !
A seguito delle udienze, concesse presso la CAMERA DEI DEPUTATI, ad Avvocati e Medici, il Dr. Pasquale Bacco, specialista in esami autoptici, ha eseguito accurate, minuziose e corrette indagini a riguardo; si è evinto ed è emerso che:
UFFICIALMENTE:
– NON SONO STATI REGISTRATI DECESSI ATTRIBUIBILI AL VIRUS SARS-COV2, CONOSCIUTO COME COVID -19.
“Ogni decesso si è verificato per complicanze relative a patologie pregresse e trattamenti sanitari impropri, aggressivi e tossici forniti con protocolli errati ed obbligati dall’Ordine dei medici, colluso con le case farmaceutiche al fine di condurre una vaccinazione di massa, meglio conosciuta come terapia genica sperimentale”.
INOLTRE:
LA SENTENZA 308/1990, CORTE COSTITUZIONALE:
Cita quanto segue:
“Non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo“
ALTRI MOTIVI di ILLECITO, RELATIVI ai DISPOSITIVI MEDICI per la PROTEZIONE delle VIE RESPIRATORIE (Mascherina chirurgica):
– PROCURATO ALLARME: Art.658 del codice penale
– TRUFFA AGGRAVATA: Art.640 del codice penale
– ABUSO di AUTORITA’: Art. 608 del codice penale
– VIOLENZA PRIVATA: Art. 610 del codice penale
– VIOLAZIONE della COSTITUZIONE ITALIANA:
Art. 1,2,4,10,13,16,25,32,41,54,78,120
– VIOLAZIONE della CONVENZIONE DI OVIEDO: Art. 5
– VIOLAZIONE della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI: Art.3
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Ecco il diagramma di come è composto lo “stato” Italiano = REPUBLIC OF ITALY registrato al SEC (US) assieme ed equiparato alle “companies” mondiali…
COMUNICAZIONE di SERVIZIO a TUTTI i COLLEGHI (Avvocati e Medici) ITALIANI
Fin da ora, in merito alle volontà manifestate da alcuni sconsiderati soggetti, sulla obbligatorietà di trattamenti sperimentali imposti surrettiziamente alla cittadinanza, devo informare tutti i colleghi avvocati italiani che già alcune Corti d’appello penali EUROPEE (es. di LISBONA) hanno utilizzato l’articolo 6 della dichiarazione dell’UNESCO come base giuridica per scardinare i trattamenti sanitari imposti senza consenso e così ogni avvocato italiano, se richiesto dai cittadini, dovrà difendere il cliente, eccependo davanti alla giurisdizione questo articolo della dichiarazione Unesco e citando le sentenze che all’uopo forniremo se necessarie. Si vince uniti.
«Articolo 6 – Consenso
- Qualsiasi intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere attuato solo con il consenso preventivo, libero e informato dell’interessato, basato su informazioni sufficienti. In tal caso, il consenso dovrebbe essere espresso e la persona interessata può revocarlo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo senza alcuno svantaggio o pregiudizio per l’interessato. “
http://www.eusebismo.org/articoli/22-11-2020-una-sentenza-storica
FINALMENTE QUALCUNO si SVEGLIA e DIFENDE i SUOI CITTADINI LAVORATORI da una DITTATURA ILLOGICA ed IRRESPONSABILE !
– Borgosesia, 07/Dic/ 2020
– Lo ha annunciato in mattinata, e nel pomeriggio del 7 dicembre il Sindaco di Borgosesia, On. Paolo Tiramani invia alla Presidenza del Consiglio una istanza di annullamento/revoca in autotutela del D.P.C.M. del 3 dicembre, quello che prevede divieti di circolazione nelle ore notturne e l’obbligo a rimanere in casa nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno.
“In questi giorni, in qualità di Sindaco di Borgosesia, ho ricevute ripetute segnalazioni da parte di miei cittadini, che lamentano una vera e propria mortificazione sociale a causa di tale provvedimento. Ho dunque richiesto la collaborazione dell’avvocato vercellese Alberto Villarboito, per individuare la corretta forma giuridica con la quale spiegare al Governo, ed al Presidente del Consiglio in particolare, le motivazioni oggettive per le quali tale decreto non solo è vessatorio, ma anche antigiuridico, inopportuno ed illegittimo”.
E’ stato così prodotto un documento articolato su tre pagine, che analizza nel dettaglio i punti chiave del Dpcm, nei quali viene prescritto il divieto di circolazione nelle ore notturne e a Natale e Capodanno oltre che l’apertura delle attività di ristorazione dalle 5 del mattino alle 18: tutte prescrizioni che, specifica l’istanza presentata da Paolo Tiramani, vanno contro diritti previsti dalla Costituzione e causano danni oggettivi alla popolazione.
“Non ci sono motivazioni giuridiche né scientifiche alla base del divieto di libera circolazione, in netto contrasto a quanto previsto all’art. 16 della Costituzione Italiana – spiega Tiramani – non risponde a esigenze sanitarie, né politico-amministrative, e nemmeno al principio di buon andamento sancito dall’art. 97 della Costituzione. Non rispetta il principio di proporzionalità, che prevede che gli atti amministrativi non vadano oltre quanto opportuno per raggiungere lo scopo necessario e addirittura viola l’art. 13 della Costituzione laddove, vietando lo spostamento aldifuori della propria abitazione nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno, configura una restrizione della libertà personale che non può essere adottata se non con atto motivato dall’autorità giudiziaria”… per il resto dell’articolo, vedi:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10207849230545415&id=1734957793
“La nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello dell’art. 48 della Costituzione di Weimar o dell’art. 16 della Costituzione francese, dell’art. 116 della Costituzione spagnola o dell’art. 48 della Costituzione ungherese. Si tratta di una scelta consapevole.
Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell’assetto dei poteri.
La Costituzione, peraltro, non è insensibile al variare delle contingenze, all’eventualità che dirompano situazioni di emergenza, di crisi, o di straordinaria necessità e urgenza, come recita l’art. 77 Cost., in materia di decreti-legge.
La Repubblica ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi – dagli anni della lotta armata a quelli della più recente crisi economica e finanziaria – che sono stati affrontati senza mai sospendere l’ordine costituzionale, ma ravvisando all’interno di esso quegli strumenti che permettessero di modulare i principi costituzionali in base alle specificità della contingenza: necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità sono i criteri con cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, in ogni tempo deve attuarsi la tutela «sistemica e non frazionata»
dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dei relativi limiti.”
Fonte:
’ATTIVITA’ DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL 2019
Marta Cartabia – Presidente della Corte costituzionale, 28 aprile 2020 – Palazzo della Consulta, Roma (I)
Consigli di un avvocato:
Bongiorno a tutti, fornisco parere per tutti i lavoratori:
si rileva che alla luce dell’attuale panorama normativo, non esiste alcuna norma che preveda la facoltà o il dovere del datore di lavoro di imporre, a pena di vietarne l’accesso sul luogo di lavoro, ai propri dipendenti i vaccini o i test covid.
Corre invece l’obbligo di segnalare all’attenzione del Suo datore di lavoro che lo stesso non può ignorare l’esistenza nell’ordinamento dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, il quale vieta gli “accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”.
Tale norma di rango legislativo nega ogni possibilità di accertamento e, quindi, attualmente anche la possibilità di procedere chiedere i test o i vaccini o altre terapie ai dipendenti.
In particolare, il vaccino, in base alla normativa vigente, non può essere richiesto dal datore di lavoro ai lavoratori per ragioni di sicurezza sul lavoro ai sensi della legge n.81/2008 perchè trattasi di prodotto di cui non sono sicuri gli effetti e perchè l’Agenzia Europea del Farmaco ha autorizzato solo con riserva la sua immissione in commercio: si tratta cioè di farmaco sperimentale di cui non sono noti ancora gli effetti e che può essere nocivo non solo a chi lo assume ma anche agli altri dipendenti di prossimità.
Si rappresenta che è sufficiente ai fini del rispetto dell’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro la mera applicazione dei Protocolli ad oggi disponibili e/o delle loro successive modifiche ed integrazioni ovvero:
– dover fornire ai lavoratori una informazione adeguata sulle misure necessarie per arginare il rischio di diffusione del COVID-19, lo stesso deve anche adoperarsi affinché sul luogo di lavoro venga rispettata la distanza interpersonale di un metro; per garantire la corretta areazione dei locali; fornire mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) ai lavoratori che operino in spazi comuni.
– L’azienda è poi tenuta ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; ad adoperarsi al fine di ridurre il più possibile le occasioni di contatto tra fornitori/visitatori esterni ed il personale dare disposizioni affinché i lavoratori, prima dell’accesso, vengano sottoposti al controllo della temperatura corporea e vietare l’accesso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°.
Viceversa, il datore di lavoro NON PUO’ imporre, ad libitum, ulteriori trattamenti sanitari invasivi periodici o saltuari, né può prescriverli alcuna norma avente rango inferiore alla legge, come prevede l’art. 32 della Costituzione.
Infine, si rileva che in base all’art. 28 del regolamento dell’Unione Europea n.536/2014 nessuna ritorsione, sanzione, conseguenza di qualsiasi genere può essere comminata al lavoratore che non presta il consenso ad un trattamento vaccinale tutt’ora solo autorizzato al commercio con riserva nella Unione Europea.
Alla luce dell’attuale panorama normativo, perciò non esiste alcuna norma che preveda la facoltà del datore di lavoro di imporre, a pena di vietarne l’accesso sul luogo di lavoro, ai propri dipendenti i predetti vaccini, si rappresenta che tale prescrizione presenta anche dei connotati di rilevanza penale a carico del datore di lavoro che invece violi tale normativa prescrivendo un onere che non è legale.
Fatti che devono essere sottolineati, avvertendo il datore di lavoro che il comportamento prescritto indebito è allo stato un tentativo di reato che può trasformarsi in reato doloso compiuto, nella forma che l’Autorità giudiziaria potrà ravvisare a carico del soggetto che lo ha disposto.
Perciò, può esibire questa nota al suo datore di lavoro e negare il consenso al vaccino. Qualora vi fossero delle conseguenze denunci il datore di lavoro alla Procura Della Repubblica.
By avv. Francesco Scifo
INOLTRE:
Lo “IUS RESISTENTIAE di ITALIANI ed ITALIANE CHE RESISTONO…..
I ristoratori, o esercenti di bar ed osterie, e titolari di palestre, che stanno osservando le regole di contenimento della epidemia “pandemia” di questa sindrome similinfluenzale (Covid-19), ma che rifiutano di chiudere la loro attività (che da’ loro il pane, e dunque rifiutano di sottostare ad un provvedimento che mina la loro sopravvivenza)
hanno trovato una strada di disobbedienza civile che deve fare riflettere le Autorità di Governo.
Sono persone oneste che con il sudore della loro fronte, realizzano se stesse, promuovono il lavoro ed il progresso spirituale e materiale della società tutta.
Si muovono dunque nel solco dello ius resistentiae argomentato magistralmente dal ricercatore storico Giorgio Giannini, da me citato e di cui diedi lettura di un suo saggio, mesi fa.
Il prof. Giuliano Amato – già Presidente del Consiglio ed oggi giudice della Corte Costituzionale – in un suo lavoro giovanile di scienze giuridiche scrisse nel 1962, in “La sovranità popolare nell’ordinamento italiano”, che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva” compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione”, allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva, purché non violenta. Afferma inoltre: ” […] ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio […] il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti”
Lo “ius resistentiae”, il diritto naturale ed il rispetto del patto fondativo fra popolo (sovrano) e le Istituzioni, lo Stato, che si trova nella legge fondamentale dello Stato, al vertice nella gerarchia delle fonti:
la Costituzione della Repubblica italiana.
By Luca Scantamburlo – 28 ottobre 2020
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Per quel che riguarda il DL 52/2021 e che porta il “greenpass” ad essere sdoganato con il DL 105/2021, va ricordato che già a suo tempo il Garante aveva rivelato che “la disciplina della certificazione verde delineata dal decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52, risulta pertanto non proporzionata rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito, in quanto non individua puntualmente le finalità per le quali si intende utilizzare la certificazione verde e, in ossequio ai principi di privacy by design e by default, le misure adeguate per garantire la protezione dei dati, anche appartenenti a categorie particolari, in ogni fase del trattamento, e un trattamento corretto e trasparente nei confronti degli interessati”.
Inoltre il DL 52/2021 è stato modificato con l’art.9bis per merito dell’Art.3 del DL 105/2021 ma il #greenpass resta vincolato dal comma 9 dell’Art.9 del DL 52/2021 che recita “Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.”
Quest’ultimo specifica che “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953R(01)&from=EN
Va ricordato che “la raccomandazione (UE) 2020/1475 (2), ha introdotto un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19.” Questa, al punto 10 prevede che “Nell’adottare e applicare restrizioni alla libera circolazione, gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi del diritto dell’UE, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione.”
IMPORTANTE Sentenza– Il tecnico di laboratorio non vaccinato non deve essere sospeso. Condannata al risarcimento l’Azienda Ospedaliera di Perugia. Sentenza del 15 luglio 2022
– https://www.eventiavversinews.it/importante-il-tecnico-di-laboratorio-non-vaccinato-non-deve-essere-sospeso-condannata-al-risarcimento-lazienda-ospedaliera-di-perugia-sentenza-del-15-luglio-2022-il-testo-integrale/
Inoltre nei Principi Generali, sono inseriti Criteri Comuni di cui tenere conto
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1475&from=ITIl dr. Scoglio spiega tutte le falsità del Green pass è un’atto DITTATORIALE:
https://rumble.com/embed/vilak9/?pub=4
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I nostri Doveri:
Dobbiamo darci una ultima occasione È universalmente riconosciuto che ci sono dei Beni Giuridici che appartengono alla Comunità Internazionale, e degli Interessi che vanno al di là dei confini dell’ordinamento di ogni Stato e di ogni Popolo singolarmente considerati. Questi Beni Giuridici e questi Interessi sono, infine, tutti espressione, per derivazione, del principio universale di Giustizia che trova la propria fonte nel Diritto Naturale e, infine, nello Jus Gentium.
Tra essi, tutti quelli che sono comunemente chiamati “diritti fondamentali dell’uomo”.In questo contesto, il principio della preminenza del Diritto sulla Forza – e soprattutto sull’impiego arrogante della Forza (ybris) e dei suoi strumenti (non solo militari, ma ivi comprese l’economia e la moneta), che da troppo tempo si è e si sono esercitati sui Popoli del mondo, sulle loro economie, i loro Stati, i loro territori e i loro confini – si leva oggi come un grido, reclamando il suo posto nella gerarchia del corretto uso del potere, dei valori e dei principi universali.In questa gerarchia, è il Diritto che utilizza l’economia per la realizzazione dei fini giuridici sui quali esso si fonda; e questi fini trovano la loro legittimazione esclusivamente negli elementi che costituiscono l’espressione del principio universale di Giustizia prima richiamato, che ha al suo centro l’Uomo, sia come espressione della sua dimensione Spirituale che del suo essere Materiale.Ciò detto, è divenuto sfacciatamente evidente che si è gestito ogni genere di risorse (anche e, in certi casi, soprattutto economiche e finanziarie) in modo tale che il risultato sia, ed è, l’indebitamento crescente e senza fine degli Stati, la distruzione della loro economia, la riduzione in stato di povertà e di indigenza di un numero crescente e senza fine di cittadini e di Popoli. E, infine, la distruzione di Stati, Popoli, civiltà, anche con effetti non secondari, come le tragedie delle crisi economiche studiate a tavolino e delle emigrazioni di massa forzate, le cui ripercussioni devastanti si potranno veramente valutare soltanto negli anni a venire (in particolare per queste ultime, sia per le regioni di partenza e sia per quelle di arrivo).Sotto il vessillo blasfemo della parola “libertà”, abilmente piegata nelle sue declinazioni più estensive, trascinati quasi in una sorta di ipnosi massiva al motto di parole d’ordine come “progresso”, “cambiamento” compulsivo, “libero scambio” e “riforme”, travolti da una psicosi collettiva, si è costruito un immane inganno, che ha travolto ogni livello di vita: umana, economica, politica, divorando anche quel che resta della dimensione spirituale. Ci si è arrivati con gli artigli dell’economia, dagli embarghi ai fasulli “piani di sviluppo” (progetti fallimentari preordinati all’indebitamento, senza soluzione, di interi popoli e territori), alla trappola di una moneta imposta dall’esterno (sia d’ “ancoraggio” che d’”impiego”: peso argentino-dollaro, franco CFA, sino all’euro). E laddove questo non bastava si è intervenuti con le armi: gli ultimi devastanti conflitti armati, abilmente mascherati sotto la voce “lotta al terrorismo”, sono riusciti a distruggere anche quello che il tempo e la storia, in millenni, non avevano osato (Palmira, mercato di Aleppo, reperti in Iraq…).Per puro, folle profitto e potere fini a sé stessi, si sono sacrificati valori umani essenziali: quasi come in una sceneggiatura dal sapore drammatico, mentre si proclamavano diritti umani fondamentali e imprescindibili, e mentre se ne cristallizzavano e codificavano i cardini in documenti sottoscritti in atmosfere e contesti magnificenti, dietro le quinte si affilavano le armi più sofisticate per devastare la vita di milioni di esseri umani.Liriche imponenti hanno costellato in musica i palcoscenici dell’ultimo scorcio dello scorso secolo: qualunque risveglio degli spiriti è stato abilmente ammansito, plasmato, dirottato e, infine, travolto o soffocato, sino alla compressione dell’essere umano allo status di macchina. Ma l’uomo è oltre questo: è prima di tutto “essere”, e poi anche (ma non solo) “umano”. Intere generazioni sono andate perdute: quale immenso capitale sprecato, quanti talenti perduti, quanta bellezza distrutta !
Qualcuno, in tutto questo, avrà avanzato la pretesa di essere “come Dio”: ma Dio non distrugge, crea. Qui si è solo distrutto, continuativamente, inesorabilmente: non si è creato nulla, solo un’immensa devastazione.
Quale immane follia ha portato le nostre Genti a buttare al macero l’enorme bagaglio culturale frutto dell’elaborazione filosofica, giuridica e politica della cultura classica, semitica, cristiana e medievale? A tali radici noi dobbiamo i fondamenti della nostra scienza, del nostro umanitarismo, del nostro liberalismo e della nostra fede nella dignità e nella libertà umana.Per dirla con Ionesco “Le roi se meurt”… Cosa ci impedisce di darci ancora un’occasione ? O troveremo la nostra Salamina o, a breve, sarà la dissoluzione anche per chi, con tracotante temerarietà, gioca ancora ad “essere Dio”.
By Avv. Paola Musu – Tratto da: sadefenza.org
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Art. 25 Costituzione (IT)
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [cfr. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. … Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge
Art. 120 Costituzione italiana
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [cfr. art.16 c.1], né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Legge 689/1981 per i verbali o sanzioni amministrative
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
(ASI) “L’ultimo atto fatto dal Governo Conte non è un DPCM ma un DL (Decreto legge 2 dicembre 2020 n° 158), oltretutto senza sanzioni, il quale introduce la normativa per contrastare gli spostamenti tra regioni diverse per la tutela dei rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19, un atto questo che ha come norma primaria lo “stato di necessità”.
Sono state fatte delle trasformazioni rispetto ai vecchi atti, in quanto perché non essendo un DPCM ma bensì un decreto legge, come tutti i decreti legge ha l’obbligo di superare il parere della Corte Costituzionale detta anche Consulta. Per chi no lo sapesse la Corte costituzionale, nell’ordinamento italiano, è un organo di garanzia costituzionale cui è demandato il compito di verificare la conformità a Costituzione delle leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge (controllo di legittimità costituzionale); a dirimere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le Regioni stesse; a giudicare sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica; a verificare l’ammissibilità dei referendum abrogativi. Pertanto tornando all’ultimo decreto legge di Conte, se la Corte costituzionale avesse ravvisato la mancanza dei presupposti Costituzionali avrebbe respinto al mittente la legge e l’avrebbe resa nulla.
Il Governo ha dovuto strutturare un atto avente una forma tale da non essere ricusato, e per evitare ciò in questo nuovo decreto ha introdotto un cavillo, che se da una parte ha permesso di superare il parere della Consulta, dall’altra permette agli italiani di potersi spostare dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021; questo diversamente da quanto Conte ci ha voluto far credere con lo spauracchio del TSO verso tutti gli italiani. Nel decreto si legge infatti che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra regioni diverse, ma con una eccezione ossia ad eccezione degli spostamenti giustificati da “situazione di necessità“.
Il termine necessità dal latino necessitas – artis, derivazione di necesse, rappresenta l’essere necessario, ovvero una condizione di ciò che è necessario, termine che ha un valore ampio ed assoluto.
Una necessità non è solo oggettiva: “andare in farmacia, andare a fare la spesa, andare in tabaccheria, ecc.” ma può essere anche soggettiva, questo vuol dire che io in caso di necessità posso fare quello che ritengo necessario per la mia persona. Entrando ancor più nello specifico vuol dire che se io ho la necessità di andare da un mio familiare io ci vado; se ho la necessità di vedere la persona che amo io lo posso fare; se io ho la necessità di spostarmi in altra regione per rigenerare la mia salute io ci vado; se io esco alle 11 di sera perché lo ritengo necessario per la mia salute, io lo faccio, perché per la mia persona è uno stato di necessità!
Tali “necessità” se specificate avrebbero violato i principi costituzionali e la Consulta avrebbe ricusato l’atto essendo questo un decreto legge e non un DPCM e quanto tale deve essere rispettoso dei principi costituzionali. Pertanto è lo stesso decreto legge che ci dice che per necessità ci possiamo spostare.
Invitiamo quindi tutti gli Italiani che hanno una situazione di necessità a spostarsi liberamente dal 21 dicembre al 6 gennaio, esibendo alle forze dell’ordine il decreto legge che contiene il cavillo, decreto legge oltretutto privo di sanzioni.”
Lo dichiara il Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore (MIC)
By Mauro Tiboni
ATTENZIONE:
I DPCM SONO ILLEGITTIMI:
Il TRIBUNALE di ROMA SBUGIARDA: CONTE
Secondo un’ordinanza del Tribunale di Roma le restrizioni che il Governo ha introdotto attraverso l’utilizzo dei DPCM non sono legittime perché trattasi di atti amministrativi che non possono interferire con diritti costituzionali. #Byoblu24
https://go.byoblu.com/ConteDPCM
Ottima sentenza del TAR Lazio !
Bocciati i protocolli CoViD-19 del Ministero, e sospende le linee guida che i medici dovevano seguire rispetto ai pazienti CoViD-19.
Le disposizioni sulla folle “vigilante attesa” e sull’impossibilità dei medici di somministrare farmaci (utili !) sono state annullate da questa sentenza.
Il governo aveva infatti vietato l’uso di farmaci utilissimi per il CoViD-19 (speriamo che i responsabili siano processati) che alcuni medici intellettualmente onesti, e quindi disobbedienti al protocollo, hanno da subito usato con successo, salvando così tutti i loro pazienti, come abbiamo più volte ricordato.
Finalmente il TAR sentenzia anche che ogni medico è Libero di Scegliere i farmaci che reputa più adatti, e Libero di Scegliere la cura che ritiene più opportuna.
Finalmente il TAR sentenzia che non si devono lasciare i malati a casa in attesa di peggioramento (anche chi ha deciso ciò speriamo sia processato), ma i medici devono curarli subito, a maggior ragione se esistono dei farmaci specifici.
È stato anche accolto il ricorso presentato dai medici Fabrizio Salvucci, Giuseppe Giorgio Stramezzi, Riccardo Szumsky e Luca Poretti contro la nota AIFA del 9 dicembre 2020 a proposito dei “principi di gestione dei casi CoViD -19 nel setting domiciliare”.
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, si legge nella sentenza, ha pronunciato la presente ordinanza per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota AIFA del 9 dicembre 2020 (…) nella parte in cui nei primi giorni di malattia da SARS-CoV-2 prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da CoViD-19.”
Cambiano completamente le carte in tavola:
i medici che da un anno si occupano con grande coraggio ed onestà intellettuale dei pazienti CoViD-19, andando casa per casa, ora non potranno più essere ignorati.
Ancora una volta un riconoscimento ufficiale:
le indicazioni e i farmaci consigliati dai ‘nostri’ medici, sono state ufficialmente apprezzate al di sopra dei protocolli ministeriali;
non avevamo dubbi, come non li abbiamo per tutto ciò che diffondiamo con accurata selezione e Coscienza, e ci fa piacere quando anche il pachidermico sistema convenzionale/ufficiale riconosce ciò.
Chiaramente non può riconoscerlo spesso, altrimenti vorrebbe dire che ‘noi altri’ non saremmo così avanti…
pionieri “per Natura” della Realtà Parallela Evoluzionaria 😉
In questo video di 24 minuti si ricorda anche il pericolo del paracetamolo (principio attivo contenuto anche nella Tachipirina) guardalo su internet
oppure su Facebook
Link da copiare per condividere questo post con le persone che conosci: https://t.me/Evoluzionari/420
Altra sentenza storica in Emilia Romagna: i DL e DPCM sono ileggittimi ed illegali, non sottostate a quei pezzi di carta….
Altra sentenza storica: REGGIO EMILIA (I) – 11 marzo 2021
– A partire da quello dell’8 marzo 2020, tutti i Dpcm del Governo per contenere la pandemia e le limitazioni agli spostamenti in essi contenuti sono “illegittimi per violazione della legge Costituzionale”.
Lo afferma Dario De Luca, Gup del tribunale di Reggio Emilia, nelle motivazioni di una sentenza depositate il 27 gennaio e visionate dalla ‘Dire’.
Il caso esaminato risale invece al 13 marzo dell’anno scorso quando, nel pieno della prima ondata del Covid, una coppia della provincia di Reggio sorpresa fuori casa dai Carabinieri fornisce ai militari un’autocertificazione non veritiera. La donna aveva riferito di essersi dovuta recare in ospedale a Correggio per delle analisi e che l’uomo l’aveva accompagnata. Una verifica dell’Arma aveva però appurato che non c’era stato alcun accesso alla struttura sanitaria e per i due era scattata la denuncia. Il giudice De Luca li ha assolti entrambi dichiarando “il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato”.
Nella motivazione, scritta in punta di diritto, si sottolinea in premessa che il Dpcm “stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare“. Tuttavia, prosegue la sentenza, “nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio (o in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal giudice, nella ricorrenza di rigidi presupposti di legge) e in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa”.
Inoltre, “sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale“. Ed è a questo punto che il giudice reggiano chiama in causa l’articolo 13 della Costituzione, secondo cui le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su “atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Da questo principio il Gup desume due corollari. Il primo “è che un Dpcm non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge”. Il secondo corollario è invece quello secondo il quale “neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l’articolo 13 della Costituzione postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto”. In terzo luogo, “poiché trattasi di un Dpcm, cioè di un atto amministrativo, il giudice ordinario non deve rimettere la questione dì legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo”.
Infine, motiva ancora la sentenza, “non può neppure condividersi l’estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformità a Costituzione dell’obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il Dpcm sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione secondo l’articolo 16 della Costituzione e non della libertà personale”. Infatti, “come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare“. Quando invece “il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone, allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale”.
In conclusione, sentenzia De Luca, “deve affermarsi la illegittimità del Dpcm indicato per violazione dell’articolo 13 della Costituzione con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale Dpcm”. I due imputati sono quindi stati assolti con formula piena perché “costretti a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima.
e ne sono uscite molte altre, utilizzatele !
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LA CASSAZIONE STATUISCE CHE NON SI PUO’ CONTESTARE IL REATO DI CUI ALL’ART. 650 CP
ED ALLORA TUTTI I NEGOZI E LE IMPRESE POSSONO APRIRE LE SARACINESCHE
Per sintesi:
nessun titolare di azienda può essere punito penalmente se apre, mentre le multe, come recentemente statuito dal Tribunale (sezione penale) di Reggio Emilia sono illegittime. Quindi l’iniziativa #ioapro è lecita sotto tutti i profili.
La battaglia per la apertura delle imprese ha messo a segno un risultato rilevantissimo. La sentenza della Cassazione, Sezione Quarta Penale, n. 7988 del 01.03.2021, pubblicata nei giorni scorsi, ha confermato quanto sostenuto dal Collegio di Difesa del movimento #ioapro ossia che “La disposizione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4, – che qualificava “reato” punibile ai sensi dell’art. 650 c.p., il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 – è stata sostituita dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4, comma 1, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento”.
La Cassazione ha scelto di aderire al contenuto delle difese svolte dal Collegio di Difesa del movimento #ioapro in linea, altresì, con il provvedimento seppure sintetico del P.M., Dott.ssa Claudia Natalini, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena – che aveva rilevato come “il legislatore ha volutamente sottratto le violazioni della normativa antiCOVID al campo del diritto penale, in particolare sancendo espressamente la non applicabilità dell’art. 650 c.p. (vedi D.L. 19/2020) il che, se da un lato appare giustificabile per verosimili ragioni di “pace sociale” o comunque per evitare una “esplosione incontrollata” di notizie di reato, dall’altro inibisce all’Autorità Pubblica la possibilità di reprimere il protrarsi di condotte illecite con strumenti più incisivi (quali appunto il sequestro preventivo)”.
Se alle violazioni dei DPCM non si può applicare l’art. 650 c.p., non si può poi cercare di punire le medesime condotte censurate come semplici illeciti amministrativi, attraverso il mancato rispetto di una Ordinanza Sindacale o del Questore del tutto illegittime ed emesse in carenza di potere, oltre che basate sempre e solo esclusivamente sui DPCM.
Per sintesi:
nessun titolare di azienda può essere punito penalmente se apre, mentre le multe, come recentemente statuito dal Tribunale (sezione penale) di Reggio Emilia sono illegittime. Quindi l’iniziativa #ioapro è lecita sotto tutti i profili.
Diventa lecito, ulteriormente, quello che stiamo facendo: vale a dire “far aprire”, questa volta il portafoglio, a Prefetti e Sindaci che hanno malamente utilizzato il loro potere.
#ioapro
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Resistere alla Dittatura e Difendere la Costituzione è un Dovere dei Popoli e delle Forze dell’Ordine (By Giuseppe Altieri, Agroecologo)
CONTE FA a PEZZI il SISTEMA/GERARCHIA delle FONTI (Leggi) e la FORMA di GOVERNO…e MATTARELLA TACE – Dic. 2020
La Costituzione italiana, diversamente da quella di altri ordinamenti, non contiene una disposizione sullo stato di emergenza ad eccezione della dichiarazione di guerra ex art. 78. Volutamente i costituenti decisero di non disciplinare questa situazione per il pericolo di derive autoritarie. Pertanto, l’unico strumento è il decreto-legge, un atto avente forza di legge del Governo della Repubblica adottato, «sotto la propria responsabilità», in presenza di tre presupposti giustificativi: straordinarietà, urgenza e necessità. La particolarità della natura della fonte richiede, dunque, che le norme in esso contenute siano specifiche, omogenee, ma soprattutto immediatamente applicabili. La Corte costituzionale, con la storica sentenza n. 22/2012, ha precisato come questi requisiti, pur non essendo espressamente previsti dal Testo fondamentale del 1948, siano inclusi nelle ragioni che legittimano il ricorso alla decretazione legislativa d’urgenza. Che senso ha, infatti, servirsi di «provvedimenti provvisori con forza di legge» (i decreti-leggi, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni, decadono con effetto retroattivo), se poi la loro attuazione avviene a distanza (più o meno breve) di tempo rispetto alla data di entrata in vigore? Pertanto, non è convincente, per almeno due ragioni, la tesi secondo la quale i decreti-legge hanno lo scopo di definire un quadro generale contenente le diverse misure di contenimento modulabili, a secondo dell’andamento della curva epidemiologica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (i noti DPCM). In primo luogo, perché sarebbero atti formalmente amministrativi, privi peraltro di qualunque controllo preventivo di legittimità, ad incidere direttamente su diritti costituzionalmente tutelati; in secondo luogo, perché, anche ammesso che non tutte le disposizioni del decreto-legge possiedano il requisito della immediata applicabilità, la loro «efficacia differita» può avvenire, come ha precisato il giudice costituzionale, solo per qualche aspetto e non certamente per gran parte di esse (così le sentenze n. 17/2017 e n. 171/2017).
In una forma di governo parlamentare, quale quella delineata dalla Parte II della Costituzione, ove il Parlamento assume un ruolo centrale specialmente nel rapporto con il Governo avendo il compito di accordarne la fiducia, la marginalizzazione delle due Camere, che vengono semplicemente informate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato sul contenuto dei DPCM, limitandosi ad esprimere, con apposite risoluzioni, meri atti di indirizzo, non può che suscitare forti perplessità che inducono a ipotizzare una lenta, ma inesorabile modifica «carsica» del rapporto governati/governati in assenza di formali revisioni costituzionali.
A tutto questo si aggiunga il grande assente della partita: il Presidente della Repubblica.
Egli ha il compito di emanare i decreti-leggi e di esercitare, in questa occasione, un controllo di «intensità almeno pari» (sentenza n. 406/1989 Corte cost.) a quello che avviene per la promulgazione di una legge. Tuttavia, quale indipendenza può avere dal Parlamento, dalle coalizioni di partiti e dalla «rappresentanza d’interessi» un Presidente che di quel «teatro» è l’espressione o la conseguenza?
Come scriveva acutamente il grande giurista tedesco Carl Schmitt (1888-1985): «è di notevole importanza che tanto l’indipendenza dell’impiegato professionale quanto l’indipendenza del deputato parlamentare ed infine anche la posizione del Capo dello Stato, protetta con speciali privilegi e con una destituzione aggravata, sia strettamente legata con la rappresentazione della totalità dell’unità politica».
Un’ occasione, una volta cessata la pandemia, per rivedere seriamente e con coraggio la forma di governo in senso presidenziale al fine di riformare tutti quegli organi «anfibologici» e fintamente «neutri» come la attuale Presidenza della Repubblica.
Prof. Avv. Augusto Sinagra – (Università «La Sapienza» di Roma)
Prof. Daniele Trabucco – (Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF).
Per vostra informazione:
NESSUN sindaco dei quasi 10.000 COMUNI italiani NON ha MAI dichiarato lo “Stato di emergenza” nel proprio territori come previsto ed ordianto dalla Legge, quindi lo stato di Emergenza NON esiste ! ….Ecco la prova scritta:
Oggi i popoli sono divenuti superflui perché i metodi di produzione del potere e della ricchezza si sono accentrati nel controllo di poche grandi famiglie dinastiche – un’oligarchia che decide a porte chiuse sopra quanto rimane delle istituzioni delle democrazie formali nazionali – e non necessitano delle masse di lavoratori, consumatori, combattenti di cui necessitava il capitalismo industriale produttivo. Conseguentemente, cittadini e lavoratori hanno perso la capacità di negoziare e stanno perdendo reddito, diritti, sicurezze, voglia di far figli. «Oligarchia per popoli superflui» è un libro che tutti dovrebbero leggere, soprattutto in ambito universitario, affinché possa concretizzarsi un auspicato sgretolamento di quegli obsoleti paradigmi che ingabbiano l’evoluzione della cultura, dell’informazione e della Conoscenza e si venga a creare, fra gli studenti di oggi (padri di famiglia e lavoratori del domani) una nuova consapevolezza riguardo al ruolo non del semplice cittadino (troppo spesso inteso come un numero o come il mero ingranaggio di una macchina), ma dell’essere umano nella propria integralità, per l’edificazione di un nuovo Umanesimo e di un nuovo Rinascimento.
By avv. Marco Della Luna: Oligarchia per popoli superflui – L’ingegneria sociale della decrescita infelice
http://www.auroraboreale-edizioni.com/?product=oligarchia-per-popoli-superflui-marco-della-luna
A pag. 300 l’autore già nel 2010 preconizzava il ricorso a false pandemie montate dai governi e dall’OMS per imporre vaccinazioni di massa con prodotti nocivi in funzione di ridurre la popolazione terrestre.
CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI
La chiusura è valida solo se disposta dal prefetto non da dei vigili o poliziotti
La chiusura può essere disposta per:
– violazione delle norme igieniche
– disturbo alla quiete pubblica
– spaccio di droga o prostituzione nel locale
Tutte le altre motivazioni amministrative non costituiscono valido motivo di chiusura o ritiro della licenza, semmai abuso da parte delle Forze del dis-Ordine
https://pattoverascienza.com/mascherine-inutili-bufala/
ESISTE IL FAMOSO OBBLIGO DELLA MASCHERINA ?Nel DL 17 marzo 2020, n. 18 il Governo autorizzava l’uso di mascherine senza marchio CE per i lavoratori.
Le categorie alle quali è richiesto l’uso di DPI sono definite già da tempo e le protezioni richieste per ciascuna classe sono indicate nell’allegato 5 del D. Lgs. 81/2008, che trovate qui:
https://www.bosettiegatti.eu/…/norme/statali/2008_0081.htmil DPCM (che non è legge) 26 aprile 2020, parlava di possibilità di imporre l’uso di “mascherine” e/o guanti agli esercizi commerciali (e SOLO a quelli, cioè ai dipendenti, NON ai clienti), “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento” (e SOLO in quel caso). Lo trovate qui:
https://www.gazzettaufficiale.it/…/2020/04/27/20A02352/sgInfine, il 19 maggio esce il DL 34/2020, che, per inciso, recava “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica” (notate come non c’entri proprio nulla con la popolazione circolante?). All’articolo 66 troviamo la seguente modifica all’art. 16 del DL 18: le parole «per i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: “per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,”;
https://www.gazzettaufficiale.it/…/2020/07/18/20A03914/sgMa non è finita qui! Il DL 34 viene convertito in legge 77/2020 del 17 luglio.
Purtroppo però, “per motivi di massima urgenza” viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale “senza note”, ovvero praticamente solo in forma di allegati, che ne rendono più difficile la lettura.
https://www.gazzettaufficiale.it/…/2020/07/18/20G00095/sg
Finalmente, nel SUPPLEMENTO ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2020 (ditemi se non è chiara la mia frase precedente) esce il “testo coordinato” della legge 77. E qui, cercando faticosamente l’art. 66, possiamo leggere i riferimenti normativi che ci confermano che I LAVORATORI DI CUI AL D. LGS. (cioè quelli E SOLO QUELLI che per leggi già in vigore molto anni prima dell’emergenza, erano obbligati a usare delle protezioni) sono meno protetti perché non è più fatto obbligo al datore di lavoro di fornire mascherine a marchio CE, ma d’ora in avanti andrà bene qualunque schifezza prodotta secondo la regolamentazione “in deroga”. (E conosciamo bene gli scandali che ci sono stati in relazione ai materiali e sostanze chimiche usate!)
https://www.gazzettaufficiale.it/…/07/29/189/so/26/sg/pdf
A questo punto i giornali hanno bene instillato nella popolazione la convinzione che vi sia un qualunque obbligo non già preesistente e i politici vari rilasciano dirette Facebook e dichiarazioni che, lungi dal chiarire l’equivoco, sbandierano ai quattro venti che “è obbligatoria” una cosa mai vista in nessun atto normativo.Dopodiché, passa qualche mese e arriviamo al DL 7 ottobre 2020, n. 125 (come crescono i numeri!!), quello in cui il legislatore fa un po’ il gioco delle 3 carte e, modificando commi e lettere un po’ alla rinfusa, istituisce l’obbligo di avere con sé un non meglio specificato “dispositivo di protezione delle vie respiratorie” (cioè NON un DPI né, tantomeno, una mascherina… praticamente a livello legale va bene una sciarpa!) e (e qui attenzione!) PREVEDE LA POSSIBILITÀ di renderne obbligatorio l’uso in situazioni specifiche: ovvero quando non sia garantita la condizione di “isolamento” dalle persone non conviventi.
https://www.gazzettaufficiale.it/…/2020/10/07/20G00144/sg
Ragionandoci un momento, in cosa consista questo isolamento ce lo dice non una legge, bensì l’ALLEGATO 1 al DPCM del 4 marzo: “Misure igienico-sanitarie” alla lettera d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.
https://www.gazzettaufficiale.it/…/2020/03/04/20A01475/sg
Non entrerò nei dettagli di illegittimità del successivo DPCM che SEMBREREBBE istituire l’obbligo di indossare lo straccetto più o meno ovunque, ma vi ricordo che, essendo un DPCM un mero regolamento, non ha alcun effetto sui cittadini a meno che un Sindaco non lo recepisca in ordinanza contingibile e urgente.
ADESSO VI CONFERMO CHE NON ESISTE, NÉ È MAI ESISTITO, ALCUN OBBLIGO DI UTILIZZO DEL SUMMENZIONATO STRACCETTO (mascherine).
Io userò questa documentazione per fare istanza di revoca in autotutela della ordinanza illegittimamente emessa dal Sindaco di Palombara Sabina (che è pure avvocato e quindi lascio a voi il giudizio su quanto sia scaltro) con la quale ha finto di imporcene l’uso per entrare, da clienti, nei negozi.
Voi fatene l’uso che ritenete più opportuno, non chiedo copyright
L’ordinanza in questione, n. 32, è comunque inefficace grazie al DL 25 marzo, come ho già spiegato qui:
https://www.facebook.com/726368184/posts/10159000269953185?d=n&sfns=mo
Quello appena raccontato è uno dei trucchetti di maggior successo di questo Governo, perché i DPCM li citano e leggono molti, i DL in pochi e le conversioni in legge, dando per scontato siano uguali ai DL… praticamente nessuno!
P.S.: Se qualcuno mi trova un qualunque atto avente forza di legge che prevede il rispetto di questa misura igienica, me lo facesse sapere !
By Laura Carosi
Bibliografia utile:
https://www.databaseitalia.it/pubblicazioni-scientifiche-sulla-mascherina-tutti-i-link-ad-uso-di-ricerca-personale/
PROMEMORIA
Un Locale Aperto al Pubblico E’ OBBLIGATO a far ENTRARE TUTTI
Purtroppo ci sono FALSE CREDENZE anche da parte degli agenti della Polizia, anche quella Locale, da parte dei Carabinieri e Guardia di finanza….., ed anche quelle sui locali FREECHILD (ingresso libero ai bambini)
….ecco cosa dice la Legge:
Regolamento per l’esecuzione del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) all’art. 187 (P.S.) sancisce che:
“Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo“.
Quindi si può entrare anche senza mascherina….
ed
Escluso quindi anche il caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente (Art 689 c.p.) ed il caso di somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza (Art 691 c.p.), nessun esercente può rifiutarsi di servire un cliente senza un motivo legittimo.
Le sanzioni per il rifiuto della prestazione
La violazione dell’art 187 potrebbe portare non pochi guai all’esercente che si rifiuti di effettuare la prestazione: l’art. 221 bis del TULPS al primo comma prevede che:
“Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico […] sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3098,00”.
È legale vietare l’ingresso ai bambini ?
In definitiva, pur non essendo presente una giurisprudenza affermata nel caso specifico, si può affermare che non è legale vietare l’ingresso in esercizi pubblici alle famiglie con bambini che potrebbero ben pensare di contattare le forze dell’ordine per far valere i propri diritti.
….fatelo leggere a chi vi ferma ed ai negozianti/ supermercati, ecc……
Chiusura/Sequestro dei Locali Commerciali ? NON è possibile !
Sentenza del Tribunale della Libertà, di dissequestro:
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AUSTRIA – Presentata DENUNCIA PENALE DI 330 PAGINE CONTRO L’INTERO GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO, TUTTI I DEPUTATI E IL PRESIDENTE FEDERALE
Intera denuncia (330 pagine) con prove/allegati:
https://www.dropbox.com/s/ojsqq21kkpmocy7/Strafanzeige_KP24_Regierung_Anlagen.pdf?dl=0
Riconoscimento per l’inserimento della denuncia penale:
https://www.dropbox.com/s/eaxsrwl2hyz6uk3/EB589250Y946@efa.justiz.gv.at.pdf?dl=0
I documenti sono liberi di essere utilizzati ulteriormente senza richiesta. Le prove sono state utilizzate per l’accusa tramite la Fondazione del Comitato Corona (Stiftung Corona Ausschuss – Ra. Fuellmich), Anwälte für Aufklärung e ricerche raccolte negli ultimi 9 mesi. 190 dichiarazioni giurate.
DasGroßeErwachen2021
DENUNCIA (italiana) per falsità scientifiche
IO Sottoscritto/a….nato/ a….il….
e Residente/Domiciliato a….in Via….
Dichiaro e AutoCertifico quanto di seguito Riportato.
Sono andato/a Personalmente a Verificare (come era mio Preciso Dovere fare), l’Aspetto Medico Scientifico e l’Aspetto Legale, per ciò che Riguarda il cosiddetto «Covid».
-A Livello Medico Scientifico, Ci sono 2 Riscontri:
1) I Grafici e i Dati Ufficiali di Mortalità ISTAT, Istituto Superiore di Sanità ed European CDC, Confermano che in Italia NON C’È MAI STATA E NON C’È NESSUNA epidemia in corso.
Si Rileva un picco di Mortalità nel mese di marzo 2020, su Soggetti di età media di 81 anni, vaccinati, con una media di 3 patologie pregresse, in una Precisa Zona dell’Italia, e trattati con Terapie Errate.
NULLA che si avvicini Nemmeno Lontanamente ad un’epidemia.
Si Rileva inoltre, come Tutte le comuni Patologie SIANO state cancellate “misteriosamente” e Sostituite con il Termine «Covid».
2) In NESSUN Laboratorio al Mondo È stato isolato per intero, il cosiddetto “virus SARS-COV-2”,
Né È stato Pubblicato il Relativo Studio Scientifico VALIDATO.
Quindi abbiamo di Fatto una FINTA epidemia che sarebbe provocata da un “virus” che NON ESISTE, e Rilevato con un Test “Tampone” INATTENDIBILE cosiccome il successivo test PCR anch’esso inattendibile anzi pericoloso per fornisce falsi positivi o negativi….!
-A Livello Legale si Evidenzia che:
È vero che i DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono previsti dalla COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
MA non possono in Nessun caso Violare la COSTITUZIONE Stessa, ed in Nessun caso di Emergenza, NEMMENO Emergenza Sanitaria.
Solo in caso di GUERRA (Art.78).
Tutti i DPCM del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte &C., INVECE,
Sono Emanati in Violazione di:
– Legge 152/1975 e 155/2005,
– Art. 1-2-4-10-13-16-32-41-54-78 della COSTITUZIONE ITALIANA,
– Art. 5 del Trattato INTERNAZIONALE DI OVIEDO,
– Art. 1 del Codice di NORIMBERGA,
– Art.3 della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI.
Ciò Significa che questi Decreti DPCM, Oltre ad essere Atti Amministrativi Provvisori, sono anche Atti ILLEGITTIMI,
E quindi NON possono essere Applicati, così come TUTTE le misure Restrittive in essi contenute.
PERTANTO, Gli Agenti di Pubblica Sicurezza
Che interverranno nel tentativo di Applicare le misure Restrittive riportate su questo ultimo DPCM,
NON potranno Agire in Forza di Legge, poiché il DPCM oltre ad essere un Decreto e NON avendo quindi Forza di Legge,
È anche ILLEGITTIMO, perché Emanato in VIOLAZIONE di Tutti gli Articoli sopra Evidenziati.
Gli Agenti di Pubblica Sicurezza, Avranno Facoltà di Agire in Forza di Autorità. Dovranno PERÒ Compilare un Ordine Scritto e Firmato, con Cognome, Nome, Grado, Matricola e Motivazioni,
Dove si Assumeranno Personalmente la Responsabilità dell’Ordine dato e delle Relative Conseguenze.
Gli Agenti di Pubblica Sicurezza Saranno però Passibili di Denuncia per i Seguenti Reati Penali:
1) Concorso in Procurato Allarme, Art. 658 c.p.
2) Concorso in Truffa Aggravata, Art. 640 c.p.
3) Violenza Privata Art. 610 c.p.
4) Abuso di Autorità Art. 608 c.p.
E di Tutti i Reati che si potranno in seguito Ravvisare.
Nota : IL D.P.R. 445/2000 all’Art. 49,
Dispone che NON È ammessa l’AutoCertificazione di uno Stato di Salute, che dovrà quindi essere Attestata in ogni caso, da un Certificato Medico.
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Le Leggi viste e considerate da Valentina della famiglia Fusco che vive in Apolidia – Video da ascolatre con attenzione, vi sono molti spunti interessanti da cogliere ed usufruire:
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=139 –
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=192 – Articolo 1: la libertà di scelta; non siamo in dittatura;
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=464 – Articolo 2: la priorità dell’individuo; formazione sociale
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=550 – Articolo 3: gli individui hanno pari dignità, senza distinzioni di carattere geopolitico (riferimenti al passaporto)https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=738 – Articolo 4: diritto al lavoro; non può essere precluso dall’emissione di un documento da parte di un ente
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=827 – Articolo 5: i servizi devono dipendere dallo stato; i dislocamenti amministrativi dipendono dallo stato; prima la persona poi l’ente
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=955 – Articolo 6: Minoranze linguistiche
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=968 – Articolo 7: Stato e chiesa sono indipendenti e sovrani
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=1075 – Articolo 8: Tutte le religioni sono egualmente libere davanti alla legge
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=1146 – Articolo 9: La repubblica promuove arte, cultura e scienza. Anche l’individuo può farlo
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=1221 – Articolo 10: Diritto internazionale; diritto di asilo; implicazioni con l’apolidia (e col codice fiscale)
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=1345 – Articolo 11: L’Italia ripudia la guerra
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=1397 – Articolo 12: La bandiera italiana
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=1475 – Articolo 13: La libertà personale è inviolabile
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=1617 – Articolo 14: Il domicilio è inviolabilehttps://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=1787 – Articolo 15: La libertà e la riservatezza della comunicazione sono inviolabili (riferimento avviso di giacenza e consegna atto aperto da parte di polizia)
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=1839 – Articolo 16: Libera circolazione sul territorio (riferimento a “lock down” e passaporto)
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=2002 – Articolo 17: Libertà di aggregazione
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=2153 – Articolo 18: Libertà di associazione
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=2236 – Articolo 19: Libertà di religione
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=2276 – Articolo 20: Attività ecclesiastiche e denaro
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=2322 – Articolo 21: Libertà di pensiero e di manifestarlo; libertà di stampa -> richiesta accesso elenco finanziatori testate giornalistiche
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=2539 – Articolo 22: Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, cittadinanza e nome (implicazioni con la denuncia)
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=2607 – Articolo 23: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=2620 – Articolo 24: Tutti possono agire in giudizio, la difesa è diritto inviolabile (diritto a difesa legale autonoma)
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=2714 – Articolo 25: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=2759 – Articolo 26: L’estradizione non è permessa per reati politici
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=2781 – Articolo 27: La responsabilità penale è personale
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=2872 – Articolo 28: Funzionari, dipendenti statali e enti pubblici sono direttamente responsabili degli illeciti commessi; essendo gli enti privati, si deve coinvolgere una persona fisica
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=2961 – Articolo 29: La famiglia, società naturale e il matrimonio (c’è obbligo di sposarsi in comune o in chiesa?)
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=3008 – Articolo 30: Doveri dei genitori verso i figli, anche nati fuori del matrimonio (riferimento legge anagrafe)
https://youtu.be/KpsFKzpDAmk?t=3075 – Articolo 31:
La repubblica, agevola economicamente la formazione della famiglia, protegge la maternità, infanzia e gioventù (vale per tutti i cittadini, non solo quelli italiani)Domande
https://youtu.be/Eyr603kASlg?t=298 – L’IMPS risponde
https://youtu.be/Eyr603kASlg?t=478 – Differenze tra cittadino su suolo italico e italiano (e implicazioni riguardo studi, lavoro, ecc)
https://youtu.be/Eyr603kASlg?t=1077 – Tamponi, che fare; importanza della denuncia per inganno
https://youtu.be/Eyr603kASlg?t=1693 – Qrcode bollette e identità digitale
https://youtu.be/Eyr603kASlg?t=2368 – Token, messaggistica di conferma bonifico, pin; differenza tra successione e donazione; recinzione
https://youtu.be/Eyr603kASlg?t=2984 – La firma
https://youtu.be/Eyr603kASlg?t=3329 – Perché in minuscolo
https://youtu.be/Eyr603kASlg?t=3743 – Altro chiarimento sul perché della denuncia
https://youtu.be/Eyr603kASlg?t=3825 – Per chi ha dato mandato ad avvocato
https://youtu.be/Eyr603kASlg?t=3946 – La successione, implicazioni
https://youtu.be/Eyr603kASlg?t=4103 – Autocertificazione stato di salute
https://youtu.be/Eyr603kASlg?t=4296 – Come dovrebbe essere un ospedale
https://youtu.be/Eyr603kASlg?t=5267 – I diritti sono di tutti: legge 104 ecc
https://youtu.be/Eyr603kASlg?t=5994 – Ri-contrattazione lavoro
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=99 – cittadino su suolo italico con coniuge cittadino italiano: che fare con la casa?
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=161 – fuori Europa con doc autoprodotti
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=279 – dubbi sulla pensione
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=359 – carte di credito e pagamenti
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=418 – sintesi delle azioni da fare; catasto condominio (catastrofe), un pò di tutto
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=675 – bonus: rigettare anche se percepito
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=794 – che fine ha fatto il cartaceo; cosa fare in caso di problemi di rifiuto del rigetto
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=1053 – tessera sanitaria e identità digitale
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=1321 – gli albi professionali
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=1626 – obbligo pagamenti tracciabili per lavoro
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=2135 – in caso di problemi giuridici: l’avvocato
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=2208 – gli ordini professionali sanitari; ricusazione del medico e dialogo con enti
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=2581 – banca e documenti
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=2991 – i miti sulla costituzione e S.E.C (USA).
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=3560 – altri dubbi su ri-contrattazione sanitari
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=3803 – marina e cittadinanza
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=4022 – dopo le elezioni, la risposta dell’INPS, conseguenza di altre azioni
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=4093 – altre precisazioni sulla dichiarazione di genitorialità e codice fiscale
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=4214 – bimbi al pronto soccorso
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=4249 – aneddoto su obbligo di mascherarsi
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=4517 – dubbi ri-contrattazione insegnante
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=4902 – rigetto per residenti all’estero
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=5151 – rigetto p. iva, società di persone giuridiche
https://youtu.be/OxAInyZegPg?t=5312 – passaggio di possesso auto
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=408 – Legge n°879 del 25 ottobre 1977- accordo sui brevetti; questa legge rende indipendenti dalle associazioni
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=488 – Legge n°880 del 25 ottobre 1977- convenzioni internazionali sul sequestro navi e abbordaggio
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=596 – Legge n°881 del 25 ottobre 1977 con protocollo facoltativo: la legge non obbliga
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=674 – Legge n°882 del 7 novembre 1977 sul fondo monetario internazionale
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=810 – Legge n°883 del 7 novembre 1977 accordo internazionale sull’energia > possiamo essere indipendenti sullo stesso suolo
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=896 – Cosa c’entra il discorso sulle navi?
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=979 – Perché non serve una nuova moneta?
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=1204 – Inizio lettura 881: patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=1329 – Libertà di culto e implicazioni: libertà di economia, diritti civili e politici
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=1495 – Tutti i popoli hanno diritto all’autodeterminazione (non solo quelli che sono registrati geopoliticamente)
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=1574 – In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=1605 – Paesi non autonomi
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=1681 – Origine della definizione “cittadino su suolo italico”
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=1999 – Lo Stato potrà assoggettare i cittadini esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge e che non violino i diritti umani
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=2308 – Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell’uomo
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=2649 – Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro e devono garantire tale diritto (indipendentemente dall’essere registrato ad un ordine o ente).
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=2710 – Un popolo può mettere in atto un sistema scolastico indipendente
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=3045 – Esempio di contratto di lavoro
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=3150 – Sindacati, sciopero;
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=3409 – La famiglia nucleo della società; il matrimonio è un patto tra due persone, non serve la firma di un terzo
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=3511 – Chiarimenti sul diritto di sciopero
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=3837 – La maternità
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=3837 – Lavoro minorile; maggiorenne, minorenne
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=4374 – Importante esempio sulla necessità di conoscere le leggi
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=4640 – Istruzione
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=4922 – Genitore, tutore
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=5016 – Italia gestita da enti privati, non ente privato
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=5276 – Come si esegue una ricerca in ambito legale
https://youtu.be/Q_VCiSa3J8s?t=5497 – Pubblica amministrazione
E per finire anno 2022 la “Corte Pro(Co)stituzionale” ha decretato che i vaccini debbono essere obbligatori per le categore indicate….e non si è nemmeno AGGIORNATA sulle enormi indicazioni e pubblicazioni scientifiche che certificano e dimostrano i GRAVI danni dei Vaccini “morti improvvise” (SIDS e SADS) comprese in aumento esponenziale !
Le disposizioni delineate nell’ordine esecutivo 13818 non si applicano solo ai pedofili e ai trafficanti di esseri umani, ma si applicano anche a TUTTI coloro che sono coinvolti nella bufala COVID-19 e nei conseguenti crimini contro l’umanità che coinvolgono i “Vaccini: Esatto – dai dirigenti di Big Pharma, agli amministratori ospedalieri, ai consigli scolastici, Il CDC, la FDA, i media, i governatori, i sindaci, i consiglieri comunali – TUTTI LORO sono complici di questo ordine esecutivo
Quanto è profondo l’Ordine Esecutivo 13818 ?
Quali infermieri e medici saranno colpiti dai crimini contro l’umanità con i vaccini ?