LIBERTA’ di CURA per le MEDICINE NATURALI
“Se non mettiamo la Libertà delle Cure mediche nella Costituzione, verrà il tempo in cui la medicina si organizzerà, piano piano e senza farsene accorgere, in una Dittatura nascosta. E il tentativo di limitare l’arte della medicina solo ad una classe di persone, e la negazione di uguali privilegi alle altre “arti”, rappresenterà la Baastiglia della scienza medica“.
(By Benjamin Rush, firmatario della Dichiarazione d’Indipendenza USA – 17 Sett 1787)
LIBERTA’ di CURA – Liberismo e vaccini (By A. Carbonelli)
– Tutela dei Diritti fondamentali (avv. A. Mastalia) + Supporto Legale per Danni dei Vaccini
Google, lunga mano, anzi socio di Big Pharma
Il dott. Mercola si unisce con il suo sito e relativi video, a Brighteon, i messaggi del potente video espongono la frode ed il racketering di Google
Il pioniere dell’informazione sanitaria online Dr. Joseph Mercola ha pubblicato alcuni video potenti, che aprono gli occhi, li trovate su Brighteon.com.
In un video, presentato oggi, il dottor Mercola espone l’oltraggiosa frode e il racket di Google, rivelando come Google sia ora solo un’estensione corrotta di Big Pharma.
Racketeering, frode, corruzione antitrust e altro ancora….. questo è ciò che Google rappresenta veramente oggi, mentre spinge farmaci pericolosi e tossici sui vostri figli (e censura i siti web di salute naturale).
Leggi la storia completa (e guarda il video) qui:
https://www.naturalnews.com/2019-11-10-mercola-video-google-racketeering-fraud-health-publishers.html
OTTIMA SENTENZA italiana, applicata per il parto in casa, ma valevole al 100% anche per l’obbligatorieta’ dei VacciniTOSSICI; questa sentenza e’ in NETTO in contrasto con tutte le leggi VACCINALI, anche se avallate dalla “corte costituzionale” collusa con BIG PHARMA….perche’ non ha applicato i principi che in questa sentenza sono stati GIUSTAMENTE applicati !
Visionate il video qui riportato
https://www.facebook.com/1983250075271479/posts/2178324532430698/
Codice di Norimberga, 1946
1. “Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale
Prima di accettare una decisione affermativa da parte del soggetto dell’esperimento lo si debba portare a conoscenza della natura, della durata (…) e di tutte le complicazioni e rischi che si possono aspettare e degli effetti sulla salute o la persona che gli possono derivare dal sottoporsi dell’esperimento”
Dichiarazione di Helsinki, 1964 (AMM, Associazione Medica Mondiale)
A 2. “E’ dovere del medico promuovere e salvaguardare la salute delle persone.
A 5. “Nella ricerca su soggetti umani, le considerazioni correlate con il benessere del soggetto umano devono avere la precedenza sugli interessi della scienza e della società”
A 7. “Nella pratica medica corrente e nella ricerca medica, la maggior parte delle procedure preventive (NdR: leggasi ancheVaccinazioni), diagnostiche e terapeutiche implicano rischi e aggravi”
C. 5 “Nel trattamento di un paziente, laddove non esistano comprovati metodi preventivi, diagnostici e terapeutici o questi siano inefficaci, il medico, con il consenso informato del paziente, deve essere libero di usare mezzi preventivi, diagnostici e terapeutici non provati o nuovi, se a giudizio del medico essi offrono speranza di salvare la vita, ristabilire la salute o alleviarela sofferenza”
L’art.5 della Dichiarazione di Helsinki 1964 (Assoc. Medica Mondiale), l’articolo 32 della Costituzione italiana e la legge 8 aprile 1998 n.94 sanciscono di fatto il sacrosanto diritto di ciascuno a farsi curare come ritiene giusto.
Costituzione della Repubblica Italiana, 1947/32
Il Diritto alla Salute è un diritto fondamentale, e’ riconosciuto dall’articolo 32.
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Tratto dalla sentenza di un giudice del Tribunale dell’Aquila (I) – 2013
A ben vedere infatti, l’art. 32 della Costituzione non può essere considerato come una monade ma va riletto e interpretato anche alla luce degli altri diritti e doveri scolpiti nella carta costituzionale quali l’obbligo di adempiere ai doveri di solidarietà, l’obbligo di rispettare la dignità della persona, l’obbligo di assicurare il pari trattamento a tutti gli individui e, soprattutto, il fondamentale obbligo di rispettare la libertà individuale e che si esplica anche nell’inviolabile diritto di scelta della cura da intraprendere.” “In particolare, quando la medicina ufficiale non proponga delle valide soluzioni o quando le stesse non sono ulteriormente percorribili, la Costituzione, cristallizzando la tutela del diritto alla salute in senso lato, assicura a ogni individuo la possibilità di intraprendere cure e terapie che, pur nell’incertezza del risultato, possano, anche temporaneamente, assicurare un’esistenza decorosa e libera – per quanto possibile – dalle sofferenze. A tutela del preminente bene della salute, dunque, anche il medico, nella sua scienza e coscienza, dovrà sentirsi libero di prescrivere al paziente quelle cure che egli ritenga maggiormente idonee a raggiungere un beneficio, sia esso la guarigione, sia esso la stabilizzazione della malattia intesa come non peggioramento.
Commento NdR: Il giudice con la sua sentenza ha deciso che il diritto alla scelta della cura è inviolabile.
OTTIMA SENTENZA italiana, applicata per il parto in casa, ma valevole al 100% anche per l’obbligatorieta’ dei VacciniTOSSICI; questa sentenza e’ in NETTO in contrasto con tutte le leggi VACCINALI, anche se avallate dalla “corte costituzionale” collusa con BIG PHARMA….perche’ non ha applicato i principi che in questa sentenza sono stati GIUSTAMENTE applicati !
Visionate il video qui riportato
https://www.facebook.com/1983250075271479/posts/2178324532430698/
vedi: Diritti Umani + LIBERTA’ + Liberta di Cura 2 + Liberta’ di Cura 3 + Liberta’ di Cura 4 + Conflitti di Interesse in Medicina+ Perche’ vaccinare ?
La maggior parte delle case farmaceutiche è stata fondata a meta-fine ottocento o primi del novecento. Inizialmente le nazioni trainanti in questo settore furono Svizzera, Germania ed Italia.
Nel novecento il concetto di scoperta scientifica si è fuso con quello di bene di consumo di massa, per cui la aziende farmaceutiche hanno imposto un nuovo modo di fare medicina pratica.
vedi anche: CNR e Corruzione + OMS + FDA + Universita’ in mano a Big Pharma + MINISTERO “SALUTE” informato sui Danni dei Vaccini + Medici una minaccia + Medici impreparati + Medicina ufficiale + Rapporto Flexner e Dichiarazione di Alma Ata +FARMACI e CONTROINDICAZIONI
Quale consulente di questo portale web, ho inviato questa mail alla Fnomceo.it, alla Corte Costituzionale Italiana ed altri enti a “tutela” della salute….si ma di quella dei fatturati di Big Pharma….
VACCINI TOSSICI
…intossicati per legge….il giorno della nascita vitamina K1, a 3 mesi 6 mesi, fino ai 12 anni…con i vaccini
Chi vaccina compie un atto CRIMINALE perché i tutti i Vaccini contengono tanti metalli tossici, ferro, nichel, cobalto, ed altri metalli sottoforma anche di nanoparticelle, ma ancora mercurio (thiomersal), tossina invalidante pur in dosi minori a prima, ma nei vaccini odierni vi e’ soprattutto l’ alluminio, che e’ presente anche nella Vitamina K1 propinata alla nascita, che generano danni cerebrali comeautismo ecc., oltre ad altre sostanze cancerogene come la formaldeide, proteine, es. caseina, (
La caseina rappresenta la principale causa di allergia alimentare. Questa forma di allergia è più frequente nei primi anni di vita, che e’ periodo delle vaccinazioni infantili (pediatriche) e tende poi a ridursi con l’età anche se può talvolta portare anche a gravi forme dishock anafilattico ed è una forma di allergia difficile da controllare, poiché il latte o la caseina stessa, è presente in moltissimi alimenti e soprattutto nei Vaccini che vengono inoculati nella microcircolazione sanguigna attraverso i muscoli, bypassando le normali ma principali difese immunitarie: pelle e mucose.
Anche lo zucchero, il lattosio anch’esso puo’ provocare disturbi anche seri, come la intolleranza al lattosio, una intolleranza alimentareche si trascina nell’età adulta.
Tutte queste sostanze tossiche vaccinali generano allergie, asma, malattie respiratorie e gastrointestinali, ecc…ed anche la morte nella culla (SIDS), non solo… ma anche le sostanze vaccinali ingegnerizzate in laboratorio (virus = sostanze geneticamente modificate = GM) per scopi occulti alla popolazione ed ai medici impreparati….clonazione di DNA umano….per generare degli automi…facilmente controllabili psichicamente….
Inoltre….
…. i vaccini sono propinati anche ai bambini per immunodeprimerli in modo da creare mantenere ed ampliare il mercato dei malati..
.. In piu’ i vaccini sono irradiati dal Cobalto 60 e la radioattivita‘ ottenuta con l’irradiazione, viene immessa nei corpicini dei bambini…e può danneggiarli anche quando sono grandi od adulti…
… Insomma vaccinare un bambino e’ un atto CRIMINALE gestito da uno “stato”, sanita’ collusa con le case farmaceutiche e conmedici in malafede !
Di tutto cio’ che affermiamo, abbiamo in mano tutte le prove, ricerche, studi pubblicati, scaricati anche dai data base medico-scientifici mondiali US !
Il contenuto di questo testo, e’ la sintesi della QUERELA che stiamo presentando in tribunale (2017) contro i dirigenti della in-sanità italiana !
https://youtu.be/kBCsBuGi6kY
I nuovi Vaccini sono propinati per ottenere la clonazione del DNA umano in modo da poter controllare sempre meglio psichicamente la popolazione….perche’ diverranno automi….
vedi anche: Conflitto di Interesse + Conflitti di interesse PDF – 1 + Conflitti di interesse PDF – 2 + Conflitti di Interesse, denuncia del Governo Ii – PDF + CDC – 1 + CDC – 2 + FDA + Conflitti di Interesse, business farmaci e vaccini + Conflitti di interesse dell’AIFA
vedi anche: ISS + Ministero della salute + EMA + Consenso Informato + I medici sono una minaccia
DIRITTO all’INFORMAZIONE – Consenso Informato
La capacita’ di comunicare e diffondere informazioni e conoscenze e’ un bene dell’umanita’ ed e’ quindi INALIENABILE.La libera produzione e circolazione delle informazioni, la capacita’ e la possibilita’ del cittadino di divenire protagonista attivo e non solo passivo dello scambio comunicativo, la ricchezza e la pluralita’ delle fonti, costituiscono valori fondamentali di democrazia avanzata e sono condizioni per il progresso civile di un paese.
Il Cittadino ha il Diritto ed il Dovere di conservare la salute fisica e psichica. Lo Stato, deve pero’ garantire al cittadino il Diritto alla Salute, non può tenere conto soltanto della componente fisica delle malattie e dell’eventuale efficacia organica dei trattamenti, bensì anche degli aspetti psichici-spirituali del soggetto.
L’art. 32 della Costituzione deve essere letto anche in relazione all’articolo 13 della Costituzione, il quale recita: “La libertà personale e inviolabile”).
Ciò significa che il malato ha il diritto di curarsi come desidera, spetta quindi al malato decidere a quale cura o terapia sottoporsi per i suoi problemi – nessuno (neppure il medico) può sindacare o contrastare le decisioni del malato.
Il malato ha Diritto di scegliere la terapia, ha quindi piena Libertà di Cura; e’ libero di decidere e di scegliere il modo in cui curarsi, nel senso che può optare per una terapia ufficiale o per una considerata dalla medicina ufficiale, oggi imperante, “alternativa”.
”La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo” (Cost. art.32), salvaguarda quindi il principio del pluralismo scientifico e garantisce la libertà di scelta terapeutica da parte del cittadino e la qualificazione professionale degli operatori sanitari, valorizzando in particolar modo l’autonomia del medico nelle scelte terapeutiche.
vedi: Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. 301, 8 febbraio 2001.
Inoltre la risoluzione del Parlamento Europeo (EU) del maggio 1997 garantisce ai cittadini la più ampia libertà possibile di “Scelta Terapeutica”, assicurando loro anche più elevato livello di sicurezza e l’informazione più corretta sull’innocuità, la qualità, l’efficacia di tutte le medicine-terapie utilizzate, anche quelle ufficiali.
Il comma 5 lett. C della Dichiarazione di Helsinki adottata dall’Associazione Medica Mondiale (vedi sotto: AMM) sancisce che: “Nel trattamento di un paziente, laddove non esistano comprovati metodi preventivi, diagnostici e terapeutici o questi siano stati inefficaci, il medico, con il consenso informato del paziente, deve essere libero di usare mezzi preventivi, diagnostici e terapeutici non provati o nuovi, se a giudizio del medico essi offrono speranza di salvare la vita, ristabilire la salute o alleviare la sofferenza. Laddove possibile, tali mezzi dovrebbero essere fatti oggetto di una ricerca designata per valutare la loro sicurezza ed efficacia. In tutti i casi, le nuove informazioni devono essere registrate e, dove opportuno, pubblicate.”
Questo “Dovrebbe” essere lo stato delle cose……ma in pratica cio’ NON avviene, la “sanita ufficiale” NON permette, negli ospedali la Liberta’ di Cura, ne’ istruisce i medici su tutte le possibili tecniche sanitarie, ben note alla Medicina Naturale.
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“Crediamo nella libertà di scelta”, “non si può costringere un ammalato a curarsi contro le sua volontà”, “sacra è la vita e sacra l’autodeterminazione”. Sono alcune delle frasi dei cinquanta mila cittadini che, in questi giorni, hanno aderito all’appello per il diritto alla libertà di cura- www.appellotestamentobiologico.it
Sono voci che rappresentano il Paese (Italy) e che vanno considerate nel momento in cui il Parlamento si avvia a fissare, per legge, alcune regole che riguardano la fine della vita. Il mio convincimento è che vada garantito sempre e comunque il diritto alla libertà di cura come previsto dalla Costituzione, un diritto che esiste in teoria per tutti, ma che non può essere esercitato da chi ha perso l’integrità intellettiva e con essa la capacità di esprimere le proprie volontà.
OBIEZIONE di COSCIENZA – vedi: Legge Consuetudinaria + Storia della Obiezione di Coscienza
La parola “obiezione” deriva dal latino “obicere”, che significa contrapposizione, rifiuto; l’obiezione di coscienza è infatti il rifiuto di obbedienza ad una legge o ad un comando dell’autorità perché considerato in contrasto con i principi e le convinzioni personali radicati nella propria coscienza.
L’obiezione di coscienza quindi può essere in generale definita come la pretesa di chi rifiuta in nome della propria coscienza di obbedire ad un precetto giuridico, alla cui osservanza è tenuto in quanto destinatario delle norme di un determinato ordinamento giuridico.
L’obiettore di coscienza, nel caso dei vaccini, è dunque un cittadino che, dovendo vaccinarsi e/o vaccinare i propri figli, contrappone il proprio rifiuto all’uso di tali profilassi in-sanitarie ed attività ad esse collegate.
Come esiste liberta nell’obiezione di coscienza per l’aborto, per le armi, ecc., cosi DEVE esiste anche per il rifiuto alle vaccinazioni.
Sindrome infiammatoria chiamata “Asia” scatenata dai vaccini !
ASIA_Sindrome infiammatoria-dai-vaccini-Riassunto.pdf
Tratto da: http://www.assis.it/wp-content/uploads/2014/12/ASIARiassunto.pdf
… ed e’ noto che… le infiammazioni sono foriere di qualsiasi tipo di sintomi, che i medici impreparati allopati chiamano erroneamente “malattie“….
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Principio della Libertà Terapeutica del medico in Italia
(Italy) – La Cassazione (sent. n.301/2001, sezione IV, depositata il 25 gennaio 2005), ribadisce il principio della libertà terapeutica del medico, secondo quanto stabilito.
“E’ corretto valorizzare l’autonomia del medico nelle scelte terapeutiche, perché l’arte medica, mancando per sua natura di protocolli scientifici a base matematica, spesso prospetta diverse pratiche o soluzioni che l’esperienza ha efficaci, da scegliere con attenta valutazione di una quantità di varianti che solo il medico può apprezzare.
Tale valore di libertà nelle scelte terapeutiche non può essere avventata né fondata su semplici esperienze personali. Una volta effettuata la scelta, il medico deve restare vigile osservatore dell’evolversi della situazione, in modo da poter intervenire immediatamente in caso di urgenza, qualora capisca che la scelta fatta non era quella appropriata. Quanto tutto ciò sia stato realizzato, il medico non può rispondere di un eventuale insuccesso.
Il giudice, per valutare la correttezza della scelta terapeutica operata dal medico e l’eventuale imperizia del suo operato, deve operare un giudizio “ex ante”, collocandosi cioè mentalmente nel momento in cui il medico viene chiamato a operare la scelta e considerando anche la consistenza scientifica di questa.”
Nella realta’ giornaliera in Italia i medici che seguono il giuramento fatto di “Curare secondo Scienza e Coscienza”…sono sottoposti dall’ordine dei medici a: richiami, ammonizioni ed anche radiazioni…..sempre motivati dal fatto che quei medici “non seguono i protocollo ufficiali”…..che di fatto sono veri e propri Dogmi farmaceutici….di cui l’80-90 % non comprovati e dimostrati dai risultai !! – vedi: Ricercatori osteggiati
Continuano purtroppo in Italia gli attacchi mediatici vergognosi, e non solo, ai Medici che seguono in Scienza e Coscienza (e per il Bene delle persone sofferenti) non seguendo i dogmi della scienza medica ortodossa.
Dogmi che sono stati imposti dall’establishment corporativo delle multinazionali del farmaco che controllano le istituzioni e lebaronie universitarie.
Oggi per Decreto legislativo un medico NON può “curare”, pena sanzioni, es. il cancro con metodi diversi da quelli ufficiali: chemioterapia, radioterapia e chirurgia !
E questo nonostante i dati epidemiologici delle cure ufficiali dicano che a 5 anni dal trattamento la sopravvivenza è del 2,3% – 2,5% –www.pubmed.gov autore Morgan pubblicato su “A Clinical Oncology”.
Studio multicentrico eseguito negli Stati Uniti e Australia su 225.000 persone seguite per 14 anni nei 22 casi di tumore più frequenti).
Nel 1978, l’Office of Technology Asessment (l’organismo del Congresso Americano per la valutazione e l’approvazione delle tecnologie), ha pubblicato un importante studio sulla medicina scientifica, le cui conclusioni sono che dall’80 al 90% delle terapie e dei protocolli utilizzati in medicina, non erano provati da studi clinici controllati, cioè venivano ampiamente utilizzati pur non essendo dimostrati scientificamente.
Nel 1985 la National Academy of Science riprende lo studio e giunge alle stesse conclusioni (notizia riportata da G. Lanctot nel libro “La mafia della Sanità”, Macro edizioni).
Questo significa che la maggior parte delle terapie mediche sono potenzialmente inutili o dannose.
È da notare che la fonte di tali statistiche è un organismo ufficiale del governo degli Stati Uniti d’America, paese dove le multinazionali farmaceutiche sono potentissime (tanto da piazzare un loro esponente, Bush padre, presidente dell’azienda farmaceutica Lilly, ed il figlio alla presidenza della nazione).
Altro esempio: In Italia nel 1991 la vaccinazione per l’epatite B è divenuta obbligatoria non perché utile o benefica, ma perché la casa produttrice del vaccino (SKB) ha pagato all’ora ministro della sanità De Lorenzo una tangente di 300.000 euri (600 milioni di lire); dopo la condanna al carcere del ex ministro, la somministrazione di tale vaccino a tutti i neonati è rimasta obbligatoria…chissa’ perche’…?….la forza di Big Pharma
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In Olanda la Cura e’ libera !
Si, avete letto bene. Chiunque abbia voglia di dare consigli ad altri per curarli, o chi abbia un qualche metodo non invasivo di terapia, in Olanda può stare tranquillo.
Non verrà messo in prigione.
Non è il Far West, comunque, perchè delle regole ci sono.
Non potreste per esempio andare in Olanda e chiamarvi medico o dentista, senza aver studiato, perchè alcune professioni sanitarie sono protette.
Non potreste neanche praticare iniezioni, incisioni o defibrillazioni cardiache perchè le pratiche invasive o comunque delicate sono riservate ai medici.
Ma avreste tutta la libertà di imparare un’arte curativa e praticarla! Questo è quanto dice la legge quadro sulle professioni sanitarie, che dal 1994 è in vigore in Olanda.
Qui da noi, invece, si fa a gara per incorporare nella medicina “ufficiale” tutte le pratiche più appetitose.
Ci sono varie proposte di legge che vogliono proprio questo: curare una qualsiasi malattia sarà sempre un diritto esclusivo del medico, o almeno per curare gli altri bisogna comunque aver eseguito almeno tre anni di studio ed essere iscritti ad un albo e quindi attenersi strettamente a quello che l’iscrizione a questo albo impone.
Quindi una persona che conosce l’arte del curare con terapie naturali o ha il dono di guarire una persona con le mani o dovrà seguire comunque un corso di studi e in seguito iscriversi all’albo dei naturopati, omeopati, pranoterapeuti, agopuntori ecc.
C’è chi sostiene che è tutta una messinscena per far fuori una concorrenza scomoda o comunque di imbrigliarla e tenerla sotto la propria “giurisdizione” o all’occasione “far fuori” i personaggi scomodi screditandoli, dandogli del pazzo o meglio ancora mettendoli in prigione.
Noi non commentiamo.
Ci chiediamo solo perché da noi nessun parlamentare italiano ha pensato di adottare quel “modello olandese”!
Tratto da: http://www.newmediaexplorer.org/rinaldo_lampis/2007/10/12/in_olanda_la_cura_e_libera.htm
ITALIA 2012: Regione TOSCANA – OSPEDALE di PITIGLIANO (GROSSETO)
Oltre a cure “ufficiali”, ai pazienti vengono infatti proposte terapie integrative, come omeopatia, agopuntura e fitoterapia, in linea con quanto previsto dalle legge regionale n. 9 del 2007, che sancisce e riconosce la libertà di scelta terapeutica del paziente.
A questo indirizzo si trovano le informazioni che la Regione Toscana fornisce ai cittadini sulla prestazione di servizi di Medicine Complementari.
http://www.regione.toscana.it/-/ambulatori-di-medicine-complementari
http://www.regione.toscana.it/salute/medicinecomplementari/index.html
Veneto: Proposta di legge Liberta di cura PDF + Riforma Sanitaria
vedi anche: Liberta di cura: obiezione di coscienza PDF + Liberta di cura: storia della obiezione di coscienza PDF
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Associazione Medica Mondiale (AMM) – Dichiarazione di Helsinki
Principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani.
Adottata dalla 18a Assemblea Generale dall’AMM a Helsinki, Finlandia, nel giugno 1964 ed emendata dalla 29a Assemblea Generale a Tokyo, Giappone, nell’ottobre 1975, dalla 35a Assemblea Generale a Venezia, Italia, nell’ottobre 1983, dalla 41a Assemblea Generale a Hong Kong, nel settembre 1989, dalla 48a Assemblea Generale a Somerset West, Repubblica del Sud Africa, nell’ottobre 1996 e dalla 52a Assemblea Generale a Edimburgo, Scozia, nell’ottobre 2000.
- Introduzione
- L’Associazione Medica Mondiale ha elaborato la Dichiarazione di Helsinki come dichiarazione di principi etici che forniscano una guida per i medici e per gli altri partecipanti ad una ricerca medica che coinvolge soggetti umani. La ricerca medica che coinvolge soggetti umani include la ricerca su materiale umano identificabile o su altri dati identificabili.
- E’ dovere del medico promuovere e salvaguardare la salute delle persone. Le sue conoscenze e la sua coscienza sono finalizzate al compimento di questo dovere.
- La Dichiarazione di Ginevra dell’Associazione Medica Mondiale impegna il medico con le parole “La salute del mio paziente sarà la mia preoccupazione principale”, e il Codice Internazionale di Etica Medica dichiara che “Un medico dovrà agire solo nell’interesse del paziente quando fornisca una cura medica che possa avere l’effetto di indebolire lo stato fisico e mentale del paziente”.
- Il progresso medico è fondato sulla ricerca la quale a sua volta si deve basare in qualche misura su una sperimentazione che coinvolga soggetti umani.
- Nella ricerca su soggetti umani, le considerazioni correlate con il benessere del soggetto umano devono avere la precedenza sugli interessi della scienza e della società.
- Lo scopo primario della ricerca medica che coinvolga soggetti umani è quello di migliorare le procedure preventive, diagnostiche e terapeutiche e di comprendere l’eziologia e la patogenesi della malattia. Anche i più comprovati metodi preventivi, diagnostici e terapeutici devono continuamente essere messi in discussione mediante la ricerca sulla loro efficacia, efficienza, accessibilità e qualità.
- Nella pratica medica corrente e nella ricerca medica, la maggior parte delle procedure preventive, diagnostiche e terapeutiche implicano rischi ed aggravi.
- La ricerca medica è sottoposta agli standard etici che promuovono il rispetto per tutti gli esseri umani e proteggono la loro salute e i loro diritti. Alcuni soggetti di ricerca sono vulnerabili e richiedono una speciale protezione. Devono essere riconosciuti le particolari necessità di coloro che sono economicamente e medicalmente svantaggiati. Una speciale attenzione è pure richiesta per coloro che non possono dare o che rifiutano il consenso personale, per coloro che possono essere esposti a dare il consenso sotto costrizione, per coloro che non beneficeranno personalmente dalla ricerca e per coloro per i quali la ricerca è associata alla cura.
- I ricercatori devono essere al corrente dei requisiti etici, giuridici e regolatori della ricerca sui soggetti umani, sia i requisiti nazionali sia quelli internazionali, ove applicabili. Nessun requisito nazionale di natura etica, giuridica o regolatoria deve poter ridurre o eliminare alcuna delle protezioni per i soggetti umani esposte in questa Dichiarazione.
B. Principi basilari per tutta la ricerca medica
- Nella ricerca medica è dovere del medico proteggere la vita, la salute, la riservatezza e la dignità del soggetto umano.
- La ricerca medica che coinvolge soggetti umani deve essere conforme ai principi scientifici universalmente accettati e deve essere basata su una approfondita conoscenza della letteratura scientifica, di altre rilevanti fonti di informazione, e su un’adeguata sperimentazione in laboratorio e, ove appropriato, sull’animale.
- Un’appropriata cautela deve essere posta nella conduzione di ricerche che possano incidere sull’ambiente, e deve essere rispettato il benessere degli animali utilizzati per la ricerca.
- Il disegno e l’esecuzione di ogni procedura sperimentale che coinvolga soggetti umani devono essere chiaramente descritti in un protocollo di sperimentazione. Tale protocollo deve essere sottoposto ad esame, commenti, orientamenti e, dove previsto, all’approvazione da parte di un comitato etico di revisione appositamente istituito, che deve essere indipendente dal ricercatore, dallo sponsor e da qualsiasi altro tipo di indebita influenza. Questo comitato indipendente deve essere conforme alle leggi ed ai regolamenti della nazione in cui la sperimentazione è condotta. Il comitato ha titolo per monitorare i trial in corso. Il ricercatore ha l’obbligo di fornire le informazioni di monitoraggio al comitato, specialmente quelle relative agli eventi avversi seri. Il ricercatore deve anche sottoporre al comitato, per la revisione, le informazioni relative a finanziamento, sponsor, appartenenze a istituzione, altri potenziali conflitti di interesse e incentivi per i soggetti di sperimentazione.
- Il protocollo di ricerca deve sempre contenere una esposizione delle considerazioni etiche implicate e deve recare l’indicazione di conformità con i principi enunciati nella presente Dichiarazione.
- La ricerca biomedica che coinvolge soggetti umani deve essere condotta solo da persone scientificamente qualificate e sotto la supervisione di un medico competente sul piano clinico. La responsabilità nei confronti del soggetto umano deve sempre ricadere sul personale medico qualificato e mai sul soggetto della ricerca, anche se questi ha dato il proprio consenso.
- Ogni progetto di ricerca medica che coinvolga soggetti umani deve essere preceduto da un’attenta valutazione dei rischi e degli aggravi prevedibili in rapporto ai benefici attesi per il soggetto stesso o per altri. Ciò non preclude la partecipazione di volontari sani ad una ricerca medica. Il disegno di tutti gli studi deve essere pubblicamente disponibile.
- I medici devono astenersi dall’intraprendere progetti di ricerca che coinvolgano soggetti umani a meno che non siano sicuri che i rischi implicati siano stati adeguatamente valutati e possano essere controllati in modo soddisfacente. I medici devono interrompere ogni ricerca se i rischi si presentano superiori ai potenziali benefici o se si è raggiunta già una prova definitiva di risultati positivi e benefici.
- La ricerca medica che coinvolga soggetti umani deve essere condotta solo se l’importanza dell’obiettivo prevalga sui i rischi e gli aggravi connessi per il soggetto. Ciò è particolarmente importante quando i soggetti umani siano volontari sani.
- La ricerca medica è giustificata solo se vi è una ragionevole probabilità che le popolazioni in cui la ricerca è condotta possano beneficiare dei risultati della ricerca.
- I soggetti devono essere volontari e partecipare informati al progetto di ricerca.
- Il diritto dei soggetti di sperimentazione alla salvaguardia della loro integrità deve essere sempre rispettato. Deve essere adottata ogni precauzione per rispettare la privacy del soggetto, la riservatezza sulle informazioni relative al paziente e per minimizzare l’impatto dello studio sulla integrità fisica e mentale del soggetto e sulla sua personalità.
- In ogni ricerca su esseri umani ciascun potenziale soggetto deve essere adeguatamente informato degli scopi, dei metodi, delle fonti di finanziamento, di ogni possibile conflitto di interessi, della appartenenza istituzionale del ricercatore, dei benefici previsti e dei rischi potenziali connessi allo studio, nonché dei fastidi che esso potrebbe comportare. Il soggetto deve essere informato del diritto di astenersi dal partecipare allo studio o della possibilità di ritirare il consenso alla partecipazione in qualsiasi momento senza ritorsioni. Solo dopo essersi assicurato che il soggetto abbia compreso le informazioni, il medico deve ottenere dal soggetto il consenso informato, liberamente espresso, preferibilmente in forma scritta. Se il consenso non può essere ottenuto per iscritto, deve essere formalmente documentato e testimoniato un consenso non scritto.
- Nell’ottenere il consenso informato al progetto di ricerca, il medico deve essere particolarmente attento quando il soggetto si trovi in una condizione di dipendenza nei suoi confronti o possa sentirsi costretto a dare il consenso. In questo caso il consenso informato deve essere ottenuto da un altro medico che conosca bene la ricerca ma non sia coinvolto in essa e che sia completamente indipendente nella relazione col soggetto.
- Per un soggetto di ricerca che sia legalmente, fisicamente o mentalmente incapace di dare il consenso, o per un minore legalmente incapace, il ricercatore deve ottenere il consenso informato dal tutore legale, in accordo con la legislazione specifica. Questi gruppi di soggetti non devono essere inclusi in una ricerca a meno che la ricerca stessa non sia necessaria per promuovere la salute della popolazione rappresentata e tale ricerca non possa essere invece attuata su persone legalmente capaci.
- Quando un soggetto giudicato legalmente incapace, come un minore, sia capace di dare un assenso alla decisione di partecipare in una ricerca, lo sperimentatore deve ottenere tale assenso in aggiunta a quello del tutore legale.
- La ricerca su individui dai quali non sia possibile ottenere un consenso, incluso quello rappresentato o anticipato, deve essere attuata solo se la condizione fisica o mentale che impedisce di ottenere il consenso è una caratteristica necessaria della popolazione in studio. Le ragioni specifiche per coinvolgere soggetti di ricerca che si trovino in condizioni tali da renderli incapaci di dare un consenso informato devono essere dichiarate nel protocollo di sperimentazione per l’esame e l’approvazione da parte del comitato di revisione. Il protocollo deve dichiarare che il consenso a rimanere nella ricerca sarà ottenuto non appena possibile da parte dello stesso soggetto o da un rappresentante legalmente autorizzato.
- Sia gli autori sia gli editori hanno obbligazioni etiche. Nella pubblicazione dei risultati della ricerca gli sperimentatori sono obbligati a salvaguardare l’accuratezza dei risultati. Sia i risultati negativi sia quelli positivi devono essere pubblicati o resi in qualche modo pubblicamente disponibili. Le fonti del finanziamento, l’appartenenza istituzionale ed ogni possibile conflitto di interessi devono essere dichiarati nella pubblicazione. Relazioni di sperimentazioni non conformi con i principi fissati in questa Dichiarazione non devono essere accettati per la pubblicazione.
C. Principi aggiuntivi per la ricerca medica associata alle cure mediche
- Il medico può associare la ricerca medica con le cure mediche solo con il limite che la ricerca sia giustificata da un potenziale valore preventivo, diagnostico o terapeutico. Quando la ricerca medica è associata con le cure mediche si applicano degli standard addizionali per proteggere i pazienti che sono soggetti di ricerca.
- I benefici, i rischi, gli aggravi e l’efficacia di un nuovo metodo devono essere valutati in confronto con quelli dei migliori metodi preventivi, diagnostici e terapeutici attualmente in uso. Ciò non esclude l’impiego di placebo, o l’assenza di trattamento, negli studi dove non esistono metodi comprovati di prevenzione, diagnosi o terapia.
- A conclusione dello studio, ad ogni paziente entrato nello studio deve essere assicurato l’accesso ai migliori metodi preventivi, diagnostici e terapeutici di comprovata efficacia identificati dallo studio.
- Il medico deve informare pienamente il paziente di quali aspetti della cura sono correlati con la ricerca. Il rifiuto di un paziente a partecipare in uno studio non deve mai interferire con la relazione medico-paziente.
- Nel trattamento di un paziente, laddove non esistano comprovati metodi preventivi, diagnostici e terapeutici o questi siano stati inefficaci, il medico, con il consenso informato del paziente, deve essere libero di usare mezzi preventivi, diagnostici e terapeutici non provati o nuovi, se a giudizio del medico essi offrono speranza di salvare la vita, ristabilire la salute o alleviare la sofferenza. Laddove possibile, tali mezzi dovrebbero essere fatti oggetto di una ricerca disegnata per valutare la loro sicurezza ed efficacia. In tutti i casi, le nuove informazioni devono essere registrate e, dove opportuno, pubblicate. Tutte le altre linee-guida di questa Dichiarazione devono essere seguite.
Traduzione By Antonio G. Spagnolo – Direttore dell’Istituto di Bioetica – Facoltà di Medicina and Chirurgia “A. Gemelli”, Università Cattolica del S. Cuore, Roma
Tratto da: aix-scientifics.de/it/_helsinki2004.html
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Libera circolazione dei pazienti nell’Unione Europea
Sarà più facile ottenere l’autorizzazione a curarsi all’estero, sarà automatico il rimborso in patria e si potrà disporre di prescrizione unica valida per tutti i paesi dell’Unione. Queste le principali novità della proposta di direttiva che la Commissione europea presenterà domani. Con l’obiettivo di spazzare via i tanti ostacoli e la burocrazia che finora hanno reso difficile la mobilità dei pazienti. La proposta recepirebbe in sostanza le tante sentenze firmate dalla Corte di Giustizia del Lussemburgo, che più volte ha sancito il diritto di curarsi all’estero. Ad anticipare la bozza in discussione è Help Consumatori, l’agenzia online dei consumi.
Le regole messe a punto da Bruxelles prevedono innanzitutto che per le prestazioni al di fuori dell’ospedale non sia necessaria alcuna autorizzazione. Che invece dovrà essere richiesta alla propria ASL in caso di cure ospedaliere.
La direttiva mette inoltre le basi per una ricetta europea: le prescrizioni di un medico potranno essere utilizzate in tutta l’Unione, per consentire a tutti i cittadini di acquistare ovunque il farmaco di cui hanno bisogno.
La novità sta nel fatto che l’autorizzazione non potrà essere rifiutata se il ricovero in un altro paese è più “appropriato” e se i “benefici attesi” per la salute superano “le conseguenze negative”. Ma la proposta di Bruxelles non si limita a questi casi di necessità. Stando alla bozza, basta semplicemente il criterio della “preferenza soggettiva” o del “minore costo” per garantire al cittadino europeo il diritto di scegliere un altro Stato per farsi curare rispetto a quello nel quale abitualmente risiede.
Consiglio NdR: andate in Olanda se volete avere la Liberta’ di Cura !
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Malattia e libertà di scelta terapeutica
Oggi in Italia esiste la libertà di scelta terapeutica ?
Una persona è libera di intraprendere una strada terapeutica piuttosto che un’altra, e soprattutto un medico, in scienza e coscienza può – per aiutare il suo assistito – decidere la cura migliore, anche se non riconosciuta e se va contro gli interessi delle lobbies del farmaco?
La risposta a tutte queste domande purtroppo è NO !
A cosa serve allora riempirsi la bocca di belle parole come: libertà, costituzione, diritti, se e quando una persona malata di tumore, per esempio, può solamente ‘scegliere’ tra chemioterapia, radioterapia e chirurgia ?
Un medico del terzo millennio, nonostante il giuramento di Ippocrate (che recita, “primo non nuocere”:
la chemio è non è un veleno mortale ?) e nonostante la Dichiarazione di Helsinki del 1964 (dell’Associazione medici mondiale), NONpuò scegliere una strada terapeutica, ma DEVE sottostare ai protocolli ufficiali, (NdR: tralasciando la parte del giuramento di Ippocrateche afferma, “…secondo scienza, cioe’ tutta la scienza medica quindi anche quella Naturale, e Coscienza.
Quando dico che un medico NON può scegliere intendo dire che se non si adegua, non si piega ai dettami della medicina ortodossa (al paradigma vigente) rischia prima di tutto la professione (radiazione dall’albo professionale) e poi anche la galera ! Sono numerosi i medici nel mondo, che hanno toccato con mano la pesante scure dell’inquisizione sanitaria moderna, che è passata dalla croce con gli abiti neri, al caduceo con il camice bianco !
Personaggi come Geerd Ryke Hamer (radiato e incarcerato), Tullio Simoncini (radiato), Liborio Bonifacio, Aldo Alessiani, Rudolf Breuss, Luigi Di Bella, Gianfranco Valsé Pantellini, Romano Zago, Giuseppe Zora (radiato), Giuseppe Nacci (ammonito) il ricercatore Giuseppe Puccio e moltissimi altri, hanno avuto il coraggio o l’incoscienza di mettere davanti agli interessi economici, la salute delle persone.
Cosa questa estremamente pericolosa per l’establishment medico-scientifico, che mette invece il dio-denaro dinnanzi ai pellegrini-malati.
L’ultimo in termini di tempo è il dottor Paolo Rossaro di Padova, indagato addirittura per “omicidio colposo”, perché avrebbe utilizzato metodologie non convenzionali, oltre a quelle ufficiali, in cure oncologiche e nonostante il paziente purtroppo deceduto (uno su migliaia di casi) avesse firmato il consenso informato (quindi era pienamente consapevole)!
Sarebbe molto interessante se tale metro di giudizio, usato indiscriminatamente nei confronti del dottor Rossaro, venisse adoperato anche per tutte le centinaia di migliaia di morti ogni anno in Italia: tutti gli oncologi finirebbero in galera !
Oggi se una persona muore dopo (o a causa della) chemioterapia è tutto ok, ma se muore perché non ha voluto farla (in libertà di coscienza) non va bene e bisogna indagare il medico che ha attuato altre terapie….
L’attuale paradigma nel caso del cancro, anche se si può estendere a tutta la medicina allopatica, impone come cura: la chemioterapia, la radioterapia e la chirurgia. Null’altro.
Si potrebbe pensare a questo punto che i risultati di queste terapie siano così straordinari, da imporli per legge ! Ma non è così: basta leggere i dati sulla mortalità per tumore – previa cura ufficiale ovviamente – per comprendere che queste terapie sono un fallimento su tutta la linea: centinaia di migliaia di persone ogni anno in Italia muoiono nonostante i protocolli “scientifici” e nonostante le belle e incoraggianti parole dei luminari della scienza (gli stessi che poi fatturano nello loro cliniche private migliaia di euro per una visita e una pseudo-cura).
D’altronde è risaputo che la guerra al cancro iniziata da Nixon negli anni ’70, e che ha prosciugato investimenti per centinaia di miliardi di dollari, è un fallimento globale su tutta la linea !
By A.M. da It.salute
(Italy) – Obiezione di coscienza, per Suprema Corte assistenza obbligatoria dopo Ivg (Interruzione volontaria della gravidanza)
Il medico obiettore di coscienza non può rifiutarsi di assistere la donna dopo l’aborto. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione che ha condannato a un anno di carcere, per omissione di atti di ufficio, una dottoressa di un presidio ospedaliero di Pordenone. L’obiezione – ha argomentato, infatti, la Suprema Corte – non può riferirsi alle cure antecedenti e conseguenti l’interruzione volontaria di gravidanza: in alter parole, l’obiettore può astenersi dal praticare l’intervento, ma non può in nessun caso negare l’assistenza alla paziente in imminente pericolo nelle fasi post-operatorie.
Appare, dunque, ancora complessa l’applicazione della Legge 194 che mira a contemperare il diritto alla vita e alla salute fisica e psichica della donna, con la tutela dei diritti del concepito e il diritto all’obiezione di coscienza. Del resto, è cronaca recente che, a soli due mesi dal potenziamento dei consultori pugliesi, si è avuta l’obiezione “in massa” dell’équipe di ginecologia e ostetricia del San Paolo di Bari, ultima struttura pubblica dove era possibile accedere all’Ivg nel capoluogo.
«È ipotesi fantascientifica pensare di poter organizzare un servizio di Ivg concentrando il personale non obiettore in uno, o al massimo due ospedali per Asl, magari promuovendo anche l’adozione della Ru-486 e mettendo queste strutture in collegamento con i consultori?» chiede Marida Leuzzi, dell’Associazione “Un desiderio in Comune”, all’assessore alla Salute, Elena Gentile. Situazione di emergenza anche in Liguria, nei cui ospedali quasi tre ginecologi su quattro si rifiutano di praticare l’Ivg.
E il ricorso all’obiezione di coscienza è sempre più diffuso anche tra anestesisti e personale non medico, pregiudicando l’accesso al servizio da parte delle pazienti. Di qui la richiesta avanzata da Sel (Sinistra, Ecologia e Libertà) alla giunta regionale di garantire la presenza di almeno il 50% di personale non obiettore nelle strutture sanitarie liguri, consultori compresi, di costituire una commissione di controllo e verifica, e di concedere ai medici la possibilità di eseguire gli interventi anche in strutture private autorizzate dalla Regione.
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MEDICINA ALTERNATIVA: L’ESPERTO, USATA dal 23% degli ITALIANI con RISPARMI al SSN per € 40 Milioni all’anno
Roma, 15 Gen. 2009 (Adnkronos Salute) – Omeopatia, fitoterapia, agopuntura.
Sono solo alcune delle medicine alternative scelte nel 2008 da oltre il 23% degli italiani, secondo dati Censis.
Una fetta importante di cittadini che, convinti dell’efficacia delle cure non convenzionali (MNC), le utilizzano nonostante debbano pagarle di tasca propria. “Proprio perché sia le terapie che le visite non sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale e dunque non gravano sui bilanci pubblici, si stima che ciò possa far risparmiare al SSN, in termini di ricoveri e altre prestazioni evitate, ben 40 milioni di euro, come risulta da dati di Omeoimprese”.
Ad affermarlo è lo psichiatra e psicoterapeuta Paolo Roberti di Sarsina, esperto per le medicine non convenzionali del Consiglio Superiore di Sanità, co-direttore del Corso di Alta Formazione in “Sociologia della salute e medicine non convenzionali” dell’Università di Bologna, fondatore e coordinatore del Comitato per le MNC in Italia.
“Secondo l’Ispo – fa notare l’esperto all’ADNKRONOS SALUTE – ormai il 65% della popolazione ha dimestichezza col termine medicine non convenzionali e le conosce; per il Censis poco meno del 50% le considera utili, più del 70% vorrebbe che fossero rimborsate dal SSN.
Per quanto riguarda gli operatori, sono circa 12.000 i medici e i veterinari che fanno parte delle 25 associazioni e società scientifiche che compongono il Comitato per le MNC in Italia, che rappresenta tutte le MNC riconosciute dalla Federazione dei medici (FNOMCeO) e dalla Federazione dei veterinari (FNOVI).
Ed è fondamentale sottolineare che molti sono i “camici bianchi” che hanno completato un iter formativo pluriennale postlaurea a profilo definito per acquisire competenze in una o più delle MNC riconosciute come di esclusiva competenza del medico e dell’odontoiatra, e cioè: agopuntura, fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, medicina omeopatica, medicina tradizionale cinese, omotossicologia-medicina fisiologica di regolazione, osteopatia e chiropratica”.
Eppure, ancora c’è ancora molto scetticismo nei confronti delle cure alternative: ingiustificato, secondo l’esperto, dato che “i medicinali omeopatici e antroposofici si trovano esclusivamente in farmacia e sono presenti nella quasi totalità dei presìdi italiani: la spesa per le cure con medicinali omeopatici nel 2007 in Italia è stata di circa 300 milioni di euro.
Nel nostro Paese operano nel settore omeopatico circa 30 aziende che impiegano oltre 1.200 dipendenti e l’Italia è il terzo mercato europeo dopo Francia e Germania. Il settore continua a crescere, con una media del 6-7% annuo nell’ultimo decennio”. “L’Organizzazione Mondiale della Sanità – continua Roberti di Sarsina, autore con Costantino Cipolla del nuovo volume “Le peculiarità sociali delle medicine non convenzionali” (FrancoAngeli edizioni), scritto per fare chiarezza sulle questioni normative, scientifiche e sociali che investono le discipline e le pratiche mediche non convenzionali nel loro rapporto con la società moderna occidentale – l’8 novembre 2008, in occasione del Congresso Mondiale sulla Medicina Tradizionale tenutosi a Pechino, ha emanato la Dichiarazione di Pechino sulla Medicina Tradizionale in cui si richiede, tra l’altro, la necessità di azione e cooperazione da parte della comunità internazionale, dei governi, nonché dei professionisti e degli operatori sanitari, per assicurare un utilizzo corretto della medicina tradizionale come componente significativa per la salute di tutti i popoli, in conformità con le leggi dei singoli paesi.
Le istituzioni italiane non hanno finora voluto né sono state capaci di mettersi al passo con questa realtà sociale ampiamente diffusa, disattendendo anche la Risoluzione sulle Medicine Non Convenzionali emanata sia del Parlamento Europeo (1997) che del Consiglio d’Europa (1999), né adottando il Piano strategico sulle Medicine Tradizionali, Complementari e Alternative dell’OMS (2002)”.
“Le MNC – prosegue l’esperto – sono state incluse nel Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo dell’Unione Europea emanato dal Parlamento Europeo.
Se inoltre consideriamo che almeno quattro milioni di italiani cercano informazioni sulla salute in Internet e che, nel giro di tre anni, le persone che usano il web come principale fonte di notizie mediche sono passate dal 2,8% al 13% del totale, è fondamentale garantire al cittadino professionisti competenti e debitamente registrati in appositi albi.
Va quindi riconosciuta la “doppia libertà” di scelta terapeutica del singolo e di cura da parte dei medici, adempiendo compiutamente allo spirito dell’art. 32 della Costituzione. E’ quindi urgente e indifferibile l’intervento legislativo del Parlamento, al fine dell’approvazione, dopo venti anni di attesa, di una legge quadro nazionale sulle MNC”.
L’ Art 32 della Costituzione Italiana recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dello individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso (NdR: neppure nel caso dei Vaccini) violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
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Cure palliative, diritto negato a 9 bambini su 10
Un diritto che sulla carta i piccoli malati italiani hanno già. Un diritto che, però, resta sulla carta per il 90% di loro. “Il paziente pediatrico per molto tempo è stato escluso dalla medicina palliativa e, tuttora in Italia, gli interventi rivolti al bambino sono limitati ad esperienze isolate: non più di tre, quattro centri”. A richiamare l’attenzione su questa carenza dell’assistenza sanitaria italiana (le cure contro il dolore dei bambini colpiti da malattie inguaribili) è la Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio: “I bambini italiani con malattie inguaribili continuano a vivere per lunghi periodi e morire in ospedale”, dice la presidente, Silvia Lefebvre D’Ovidio.
Ben il 90% di loro, spiega, non vede riconosciuto il proprio diritto alle cure palliative e, quindi, ad una adeguata qualità della vita.
In Italia sono circa 12 mila i casi di bambini con malattie inguaribili e terminali.
Ogni anno muoiono in 1.200. Per questo la Fondazione e il ministero della Salute hanno sottoscritto oggi un protocollo d’intesa. Obiettivo del protocollo – che Livia Turco ha definito “un impegno significativo, con importanti ricadute concrete” – è “il sostegno alla realizzazione di un programma nazionale di cure palliative”.
La firma del protocollo, ha sottolineato Turco, “si inserisce in un quadro di attività del ministero della Salute che hanno visto di recente la ratifica, in conferenza Stato-Regioni, di un accordo per superare le disomogeneità territoriali della rete, per garantire team multidisciplinari per la presa in carico dei pazienti, per privilegiare le cure a domicilio”.
Col protocollo, il ministero si impegna a coinvolgere la Fondazione nell’attività di rafforzamento della rete di cure palliative e al varo di un Osservatorio nazionale sui servizi offerti dal Ssn. La Fondazione metterà le proprie competenze a disposizione del personale sanitario attraverso corsi di formazione.
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Approvata proposta di legge su medicina complementare – Reg. TOSCANA
Finalmente una proposta di legge che regola l’esercizio delle medicine complementari da parte di medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari. L’ha votata alla unanimita’ il Consiglio regionale toscano. La legge garantisce il principio della liberta’ di scelta terapeutica del paziente e la liberta’ di cura del medico sotto stretto controllo scientifico e punta a tutelare l’esercizio dellemedicine complementari.
La legge stabilisce che gli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, veterinari e farmacisti istituiscano elenchi dei professionisti che esercitano le medicine complementari e rilascino specifiche certificazioni sui requisiti.
Soddisfatto Fabio Roggiolani, dei Verdi, primo firmatario della legge: ”La Toscana afferma il suo primato per l’utilizzo delle medicine. Questa legge puo’ fare da apripista”.
Dal 2002 sono stati riconosciuti in Toscana tre centri di riferimento che erogano prestazioni delle medicine complementari piu’ utilizzate: medicina cinese e agopuntura a Firenze, omeopatia a Lucca e fitoterapia ad Empoli.
La legge sulle medicine complementari consente ai cittadini toscani di avvalersi in maniera integrata di tutte le conoscenze mediche a disposizione dell’umanita’.
La legge ha trovato il consenso di tutto il consiglio regionale. “Con questa proposta di legge, ha detto Fossati dei Ds, si sono superate le differenze politiche”.
Piu’ del 20% dei cittadini italiani fanno riferimento alla medicina alternativa.
Mercoledì, 14 febbraio 2007
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Tecnico Terapeuta Naturopata assolta da Tribunale – tratto dalla sentenza:
……Nella fattispecie l’imputata si era autoqualificata come “consulente scientifico” e non come medico.
Tutti i “pazienti” erano a conoscenza del fatto che l’imputata non era medico.
Una ispezione condotta nello “studio” della “consulente scientifica” portò alla scoperta – come unico strumento “diagnostico” – di un iridoscopio. La “consulente”, dopo un colloquio con il paziente e la lettura dell’iride si limitava a consigliare preparati omeopatici che i pazienti acquistavano in farmacia.
I prodotti omeopatici prescritti sono liberamente acquistabili in farmacia senza prescrizione medica, inoltre la Letteratura scientifica della medicina ufficiale non tiene conto della efficacia di tali preparati che sono dalla medicina allopatica, paragonati ad un “placebo di lusso”.
Lo stesso iridoscopio non appartiene alla categoria degli strumenti medici riconosciuti.
Il tribunale, in sostanza, ha mandato assolta l’imputata perchè: “Nessun compimento di atto medico è riconoscibile infatti nell’attività svolta dalla (Omissis), non avendo la stessa nel corso delle proprie consulenze mai ispezionato il corpo dei propri “clienti”, ne tanto meno usato strumenti invasivi o altri mezzi idonei ad effettuare analisi o misurazioni cliniche, né emesso diagnosi o prognosi”.
In altri termini: non esiste reato di esercizio abusivo della professione medica perchè le pratiche summenzionate di “medicina alternativa” non sono riconosciute come tecniche mediche (anno 2000).
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Il Parlamento Europeo chiede il riconoscimento.
Un commento sul “Rapporto Lannoye” che chiede la libertà di cura per alcune metodiche diverse dalla medicina ufficiale e che il Parlamento Europeo ha adottato in forma di risoluzione.
· Relazione sullo Statuto delle Medicine Non Convenzionali
· Il Consiglio d’Europa ha approvato una Risoluzione invitando gli stati membri a regolarizzare lo status delle terapie alternative o non convenzionali.
By On. Paul Lannoye
Altre proposte di legge che vogliono “integrare” le cure naturali con il sistema vigente:
· Proposta del deputato dei Verdi sig. Galletti vuole permettere ai medici di usare altre forme di cura………ma i medici non debbono avere un permesso, essi devono utilizzare, per il benessere dei malati, tutte le tecniche sanitarie, e quindi anche e sopra tutto le Medicine Naturali.
· Proposta dell’associazione di B. Passagrilli, l’MC4, che propone il riconoscimento di alcune discipline, riservando però al medico alcune delle cure…
Proposta per una legge veramente “Liberatrice” dalla dittatura sanitaria attuale
· Il modello olandese – Riconoscere la Libertà di curare
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PROPOSTA: LIBERTÀ di CURARE e CURARSI
La presente proposta parte da una volontà manifesta di ampie parti della popolazione italiana, di assicurarsi il diritto all’autodeterminazione in materia di prevenzione e cura, in materia di Salute.
Il monopolio medico sancito per legge – vedi divieto dell’esercizio della professione medica senza la prescritta autorizzazione – è di fatti superato per due ragioni:
E’ venuta meno la fiducia della gente in una professione che non ha saputo trasformarsi per inglobare nuove tecniche non invasive, e che è percepita ormai come inefficiente e serva delle prescrizioni delle multinazionali del farmaco, con la colpa, almeno in parte, della crescita smisurata delle spese sanitarie.
Si è vista e si vede tuttora in corso una grande trasformazione del pubblico stesso da gregge da tutelare e proteggere a soggetti maturi, in grado di apprendere informazioni sul proprio stato di salute e di scegliere in autonomia la strada da seguire ed il professionista da interpellare, e molte volte il professionista non è più il medico di famiglia, quello convenzionale, ma uno di quei soggetti che praticano quello che il Parlamento Europeo ha chiamate le “medicine non convenzionali”.
Alcune delle discipline – un elenco delle quali sarebbe in ogni caso limitativo – hanno ottenuto un riconoscimento in qualcuno dei stati membri. Alcune hanno elaborato delle proposte di legge per il loro riconoscimento in Italia ed esiste perfino una proposta a firma dei deputati Galletti, Procacci ed altri, intitolata “disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali”, la quale nomina sette indirizzi distinti di terapia e probabilmente nega l’esistenza di altrettanti.
Pare però che il problema non è più quello del “riconoscimento” di una o dell’altra corrente di pensiero e pratica medica alternativa o complementare. Siamo già passati oltre quel punto dove, con il riconoscimento e l’inglobare, come propongono Galletti e Procacci, di alcune delle meglio articolate correnti ne “la medicina” – quella ufficiale – si potrebbe rimettere il tappo alla situazione e continuare come se niente fosse.
Bisognerà avere il coraggio di voltare pagina.
Anche la Germania, finora considerata quasi un modello per quanto riguarda la medicina “alternativa”, sente il peso di una regolamentazione non più al passo con i tempi.
La legge degli “Heilpraktiker“, i praticanti delle cure non-mediche autorizzati dallo stato, risale al 1939. Quella legge istituì una eccezione al divieto dell’esercizio della professione medica per i non medici, istituendo un permesso delle autorità. Il permesso non è facile da ottenere e necessita di uno studio approfondito, generalmente di due anni, per soddisfare le autorità che il futuro Heilpraktiker non sia fonte di pericolo per la salute dei suoi pazienti.
Si badi che quello studio non è sulle tecniche terapeutiche da applicare bensì solamente su concetti di base della medicina e sui limiti ai quali è sottoposto l’operato del terapeuta.
Le autorità sanitarie tedesche mancano di personale qualificato a sufficienza. Non riescono ad assicurare lo smaltimento delle domande di esami senza che siano necessari tempi di attesa anche lunghi.
D’altra parte si è accorti che esistono delle forme di cura che ben poco hanno a che fare con la medicina in senso tradizionale, come per esempio le cure spirituali, la pranoterapia ecc., che non richiederebbero una preparazione da Heilpraktiker.
Per quelle forme di cura infatti, lo studio imposto dalla legge non solo non apporta nessun elemento utile al fine della formazione del terapeuta, ma impone uno spreco di tempo non giustificabile sotto l’aspetto della tutela della salute del paziente.
Così la Federazione per le Cure Spirituali (DGH – Dachverband Geistiges Heilen e.V., Schönbrunn) ha fatto la proposta di esentare le cure spirituali dall’obbligo del permesso statale.
Una innovazione significativa e forse degna di studio approfondito per la sua applicabilità in Italia invece, viene dall’Olanda con una legge approvata il 9 novembre 1993, la “legge per la riforma delle professioni della salute”.
Ritengo utile riportare la legge olandese qui in modo più dettagliato, perché con essa viene introdotto un nuovo concetto e viene infatti percorsa una strada che al contempo assicura la qualità delle prestazioni sanitarie, tutela la salute e l’incolumità del cittadino malato e permette la più ampia scelta in materia di metodologie di cura.
La nuova legge olandese è una legge quadro da essere completata con decreti specifici e sostituisce tutte e dodici le norme legislative preesistenti sulle professioni sanitarie.
La nuova norma fa un passo significativo nell’abbandonare il vecchio divieto dell’esercizio della professione medica senza autorizzazione, aprendo così il campo delle cure e della salute a tutti, specialmente a tutte le professionalità che sono cresciute nel campo della medicina alternativa. All’utente viene data la possibilità di scegliere liberamente, a quale terapeuta rivolgersi.
Per prevenire, dall’altro canto, rischi inaccettabili per la salute derivanti da incompetenza professionale, certe procedure vengono escluse in modo specifico, cioè vengono riservate a determinate figure professionali. Inoltre viene introdotto il divieto di agire in modo da arrecare danni alla salute di una persona.
Qui segue una breve rassegna delle singole disposizioni della nuova legge olandese:
1) Qualità:
La legge crea le precondizioni per lo sviluppo e il monitoraggio di standard di qualità nella sanità individuale. Se necessario, si potrà intervenire con decreti per dare altre regole a certi aspetti qualitativi come l’aggiornamento professionale, ecc.
2) Protezione dei titoli:
La scomparsa del divieto dell’esercizio della professione medica senza autorizzazione significa la fine del sistema delle professioni protette. L’esercizio delle funzioni mediche non è più ristretto a certi professionisti medici. La nuova legge introduce un sistema di protezione dei titoli di un numero limitato di professioni. La protezione dei titoli può avvenire per legge o per decreto ministeriale.
La differenza principale è che l’albo delle professioni solo nel primo caso viene istituito e mantenuto dal governo.
La legge stessa individua otto professioni a titolo protetto che hanno dei regolamenti per quanto riguarda i corsi di studio e le competenze professionali. Le funzioni ristrette (vedi sotto) ricadono in una o nell’altra di queste otto professioni. Si tratta delle seguenti professioni:
– medico;
– dentista;
– chimico farmaceutico;
– psicologo clinico;
– psicoterapeuta;
– fisioterapeuta;
– ostetrica;
– infermiera;
3) Registrazione:
Sono stati istituiti registri ufficiali per quelle otto professioni. Può esercitare solamente chi è iscritto nel relativo registro.
La registrazione non è automatica. Necessita di domanda e del pagamento di una tassa. E’ previsto anche un limite temporale dell’iscrizione con la necessità di ripresentare la domanda e una conseguente valutazione della competenza professionale. Il registro è aperto al pubblico, cioè può essere ispezionato sia dalla persona stessa che dal pubblico in generale.
La registrazione delle altre professioni è volontaria ed è previsto che sia applicata soprattutto a professioni paramediche, come per esempio logopedista, igienista dentale e dietologa. I decreti applicabili a quel tipo di professione detteranno regole di studio e daranno una definizione dell’area di competenza. La legislazione proteggerà l’uso del relativo titolo. Il governo non istituirà però un registro, che potrà invece essere istituito dalle società professionali.
4) Specializzazioni:
Nel corso degli anni si sono sviluppate delle specializzazioni che non avevano finora delle regole individuali. La nuova legge permette di dare dei regolamenti a queste specializzazioni, proteggendone il titolo ed assicurando la competenza degli operatori.
5) Le procedure riservate:
Il principio di base della nuova legislazione è che l’esercizio della medicina è aperto a tutti. Ma la legge fa certe eccezioni a questa regola. Alcune procedure possono essere messe in atto solo da professionisti autorizzati per legge. Queste sono le procedure che comportano un alto grado di rischio per il paziente se utilizzate da persone non esperte.
E’ un fatto penale l’utilizzo di queste procedure senza la dovuta autorizzazione. Si tratta di:
– procedure chirurgiche;
– procedure ostetriche;
– utilizzo di cateteri ed endoscopie;
– punture ed iniezioni;
– anestesia generale;
– procedure che richiedono l’impiego di sostanze radioattive e delle radiazioni ionizzanti;
– cardioversione;
– defibrillazione;
– terapia elettroconvulsiva;
– litotripsia;
– inseminazione artificiale.
Le procedure riservate possono essere utilizzate da due gruppi di persone: quelle che hanno l’autorizzazione diretta e quelle che possono utilizzare una procedura su ordine di un professionista autorizzato. Autorizzazione diretta è data dalla legge ai medici, ai dentisti ed alle ostetriche, specificando per ogni professione quali sono le procedure ammesse. Sono state stabilite anche delle regole sotto le quali un professionista non autorizzato può utilizzare delle procedure ristrette, su ordine sempre di un professionista autorizzato.
6) Codice Disciplinare:
Le professioni regolamentate per legge avranno un loro codice disciplinare; le leggi civili e penali non contengono strumenti adatti a questo scopo. La revisione dei vecchi codici disciplinari è diretta verso una maggiore apertura al pubblico delle procedure.
Le misure disciplinari sono graduate e vanno dal semplice avvertimento alla radiazione del nominativo dal registro.
Le persone radiate per ragioni disciplinari non possono essere riammesse.
Chiaramente, ho potuto descrivere questa nuova legislazione solamente a grandi linee. La pubblicazione informativa del Ministero della Sanità olandese, sulla quale mi sono basato per questi cenni, è comunque disponibile a chi ne fa richiesta, anche via fax.
Certamente, non ho la possibilità di proporre una seria riforma delle leggi sanitarie italiane sul modello olandese.
Questo sarebbe un lavoro per una commissione da istituire. Credo però che sia indispensabile adottare un nuovo approccio su questo complesso problema anche qui in Italia. Occorre essere coraggiosi nel ribaltare vecchie logiche e vedere la situazione in un’ottica nuova.
Per questa ragione riproporrò la bozza di proposta elaborata nel mese di marzo di quest’anno, con modifiche per tenere conto dei molti commenti che ho ricevuto dalle varie associazioni, scuole e da individui, così come della recente legislazione olandese, che credo abbia colto l’importanza dei cambiamenti in atto ed abbia dato una risposta moderna, al passo con i tempi, al problema della libertà di scelta.
A scanso di equivoci ripeto ancora una volta che sarebbe preferibile impostare il lavoro in Italia in modo simile a quello della legislazione olandese, cioè con una revisione delle leggi sanitarie esistenti.
Bozza revisionata Settembre 1998 – Proposta di Legge:
Libertà di scelta terapeutica
Articolo 1
La Repubblica italiana riconosce il principio della libertà delle scelte terapeutiche adottate dal singolo cittadino.
Articolo 2
Il medico è libero di adottare, nell’interesse della salute dei suoi pazienti, le terapie a suo giudizio più efficaci.
Articolo 3
Chiunque è libero di esercitare l’attività terapeutica, con l’eccezione delle procedure riservate ai medici elencate nel seguente articolo.
Articolo 4
E’ riservata al medico l’autonoma attuazione delle seguenti procedure:
a) le procedure chirurgiche;
b) le procedure ostetriche;
c) l’utilizzo di cateteri e l’endoscopia;
d) punture ed iniezioni, con l’eccezione dell’agopuntura, che può essere esercitata dagli agopuntori non medici.
e) l’anestesia generale;
f ) le procedure che richiedono l’impiego di sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti;
g) la cardioversione;
h) la defibrillazione;
i) la terapia elettroconvulsiva;
l) la litotripsia;
m) l’inseminazione artificiale.
Le procedure di cui alla lettera b) possono essere attuate autonomamente anche dalle ostetriche.
Il medico può, sotto la sua responsabilità, delegare del personale non medico, ad eseguire delle procedure riservate per le quali la persona è qualificata.
Articolo 5
Gli indirizzi diagnostici e/o terapeutici non convenzionali, possono istituire liberamente le loro società professionali, con lo scopo di dare regole uniformi ai loro programmi di insegnamento, eventuali diplomi di abilitazione e codice deontologico.
Articolo 6
Al solo scopo della protezione del titolo professionale, le società o associazioni rappresentative dei singoli indirizzi diagnostici e/o terapeutici non convenzionali possono fare richiesta del riconoscimento ministeriale.
Articolo 7
Il Ministro della Sanità accerterà la presenza dei seguenti requisiti minimi organizzativi a garanzia della stabilità nel tempo dell’organizzazione di cui all’art. 6.
A – l’esistenza di un codice deontologico della professione;
B – l’esistenza di un programma strutturato di insegnamento della materia;
C – l’esistenza di almeno una scuola e/o un istituto di formazione sul territorio nazionale;
D – la presenza di un elenco dei terapeuti operanti in Italia riconosciuti dalla società professionale.
Alla comunicazione della società professionale che espone la presenza dei requisiti di cui sopra, il Ministro risponderà entro 90 giorni con comunicazione affermativa, con una richiesta di integrazione dei dati o con un diniego, che deve recare motivazione specifica.
La assenza di risposta entro 90 giorni dalla data della comunicazione, così come il diniego ministeriale possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Nel caso di risposta positiva del Ministro o di decisione affermativa della magistratura amministrativa, il titolo professionale per il quale è stato chiesto la protezione, verrà iscritto in un elenco da aggiornare all’occorrenza, e che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministro della sanità.
Articolo 8
E’ fatto divieto di utilizzare un titolo protetto a chiunque non abbia ottenuto l’autorizzazione della società professionale.
Articolo 9
Il Ministro della Sanità crea le premesse per assicurare la disponibilità sul mercato nazionale dei medicinali e dei presidi necessari per l’esercizio delle terapie non convenzionali. I medicinali necessari alle terapie non convenzionali vengono registrati con procedura semplificata da stabilire con decreto ministeriale. Al fine della definizione della procedura da adottare per la registrazione ed al fine di non ostacolare la disponibilità dei medicinali, il Ministro della Sanità formerà una commissione per ciascun indirizzo terapeutico che ha necessità di medicinali specifici.
Detta commissione sarà composta da un pari numero di esperti dello specifico indirizzo terapeutico e di esperti nel controllo e la registrazione dei medicinali e dovrà proporre una procedura che soddisfi sia l’esigenza della disponibilità che l’esigenza della qualità ed innocuità di detti medicinali.
La procedura non dovrà valutare in nessun caso la efficacia dei medicinali da registrare.
Articolo 10
I medicinali così registrati dovranno essere inclusi nella farmacopea in una sezione apposita per ciascun indirizzo di terapia.
Articolo 11
Chiunque, non avendo conseguito il relativo diploma, utilizzi il titolo professionale di uno degli indirizzi di diagnosi e/o terapia non convenzionale protetti ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire un milione a sei milioni.
By La Leva di Archimede
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Diritto alla Scelta Terapeutica
Quanti in Italia sanno che il Tribunale di Bolzano ha sancito che ogni cittadino può consigliare ad altri qualsiasi prodotto omeopatico senza violare la legge ?
Il ragionamento è semplice.
Se al prodotto omeopatico non si riconosce la qualità di farmaco (paragonandolo all’acqua fresca), non si può neanche accusare una persona che lo consiglia di esercizio abusivo della professione medica. E’ il caso di dire che anche per l’Ordine dei Medici vale il vecchio detto che non si può avere la botte piena e il marito ubriaco… rl
Dalla rivista “essenzialmente energia”:
Il Tribunale di Bolzano – Sezione Penale – in persona del giudice: Dott. Claudio Gottardi alla pubblica udienza del 11.01.2005 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale n. 1125/04 DIB. contro (Omissis), imputata del delitto dall’art. 348 c.p. per avere, eseguendo visite mediche, emettendo diagnosi ed effettuando terapie a base di prescrizioni di medicinali omeopatici, esercitato abusivamente la professione medica, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale.
Accertato in Bolzano il 12.12.2001.
A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che la (Omissis) era priva di qualsivoglia titolo medico… essa era peraltro in possesso di un diploma di medicina biologica ottenuto negli U.S.A., del quale non aveva peraltro mai richiesto l’equipollenza ai sensi della normativa italiana e di attestati relativi alla partecipazione a numerosi seminari di omeopatia.
Dall’analisi del contenuto delle dichiarazioni testimoniali, tutte concordi sui punti salienti del fatto, emerge come fosse noto a tutti i clienti la circostanza che la (Omissis) non era medico, non essendosi peraltro la stessa mai qualificata come tale…
L’attività della (Omissis) iniziava con un colloquio, vertente sulle abitudini di vita dei clienti, proseguiva con la lettura dell’iride tramite uno speciale strumento e si concludeva con la somministrazione di una serie di consigli, relativi al modo migliore di regolare la propria vita e all’assunzione di prodotti omeopatici, acquistabili in farmacia o erboristeria.
Il suo intervento non era peraltro alternativo alla medicina “ufficiale” e nemmeno invasivo di diagnosi effettuate dai medici personali dei suoi assistiti.
G.B., medico omeopata, ha riferito in ordine all’attività esercitata in concreto
dall’imputata, definita quale attività “atipica”, rivolta alle persone che soffrono di disagi non qualificabili quali vere e proprie patologie, e in ordine all’orientamento della comunità medica internazionale, prevalentemente indirizzato a negare dignità scientifica alla disciplina della “medicina omeopatica“.
…Orbene mancando qualsivoglia definizione legislativa dell’attività “omeopatica” non è possibile qualificare la stessa come pratica terapeutica “non convenzionale”, facendola confluire nell’alveo dell’esercizio dell’attività medica, per la quale è quindi richiesta l’iscrizione all’albo professionale.
Soccorre a tal fine l’insegnamento costante della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 22528/2003), la quale, nel definire le pratiche terapeutiche “non convenzionali”, ne delinea i caratteri che le qualificano come attività medica: una diagnosi di un’alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente, l’individuazione dei rimedi, la somministrazione degli stessi da parte del medico.
…Proprio partendo da tali premesse, va desunto che l’attività omeopata integri gli estremi del reato d’esercizio abusivo della professione medica unicamente nell’eventualità in cui essa si sostanzi nella diagnosi di una malattia, ovvero nella commercializzazione di prodotti o preparati medici, comunque perseguenti finalità terapeutiche.
Orbene i detti tratti salienti dell’attività medica… sono del tutto mancanti nell’attività professionale posta in essere dall’imputata.
Nessun compimento di atto medico è riconoscibile infatti nell’attività svolta dalla (Omissis), non avendo la stessa nel corso delle proprie consulenze mai ispezionato il corpo dei propri “clienti”, né tanto meno usato strumenti invasivi o altri mezzi idonei ad effettuare analisi o misurazioni cliniche, né emesso diagnosi o prognosi.
Alle stesse conclusioni si deve giungere… in ordine all’eventuale invasione da parte dell’imputata delle competenze riservate alle scienze della psiche umana: come l’assenza di una malattia fisica distingue l’attività de quo da quella del medico, egualmente l’assenza di una malattia psichica la distingue dall’attività dello psicologo o dello psicoterapeuta.
Orbene, accertato che l’imputata non ha posto in essere atti tipici dell’attività medica occorre ora stabilire se i prodotti “omeopatici” dalla stessa consigliati (Natrium Muriaticum CH200 Coffea Cruda CH100 e lievito di birra) siano o meno considerati dal legislatore quali prodotti medicinali e in caso di risposta positiva se gli stessi, se somministrati da soggetto non qualificato, possano produrre danni alla salute.
Al primo quesito bisogna dare risposta negativa, poiché nessuna norma di diritto positivo regola, nel nostro ordinamento, la medicina omeopatica e perché i prodotti consigliati dalla (Omissis) sono liberamente in vendita, non occorrendo la presentazione di ricetta medica.
Anche a voler assimilare poi il prodotto omeopatico ad un prodotto medicinale non bisogna sottacere come la letteratura scientifica sia divisa sull’efficacia dei rimedi omeopatici, tant’è che l’orientamento dominante li considera alla stregua di non farmaci avuto riguardo alla quasi totale assenza di principi attivi.
Questo dimostrerebbe, d’altro canto, come il rimedio omeopatico opererebbe quale “placebo di lusso” in forza di una fortissima potenzialità suggestiva basata sulla sua diffusione internazionale e sull’apparente fondamento scientifico.
Se il farmaco è un medicinale formato da molecole misurabili, le cui proprietà farmacologiche sono valutate con metodo scientifico da una previa sperimentazione, al contrario il prodotto omeopatico ha la caratteristica di non avere molecola al di sopra della nona CH, ed essendo somministrato ad alta diluizione può produrre un effetto regolatore solo sul piano emozionale, perché non se ne conosce il meccanismo d’azione, ma non su quello biologico.
… L’evoluzione scientifica e tecnologica determinano sovente la possibilità che nuove attività professionali non riescano ad essere incasellate nelle professioni ufficialmente consolidate, ma ciò non può essere motivo per una dilatazione degli ambiti delle categorie professionali riconosciute, fino a comprendere nella riserva loro spettante, attività solo analoghe, complementari, parallele o ausiliarie rispetto alle professioni protette.
Fatta questa necessaria distinzione e non essendo stata data prova al di là di ogni ragionevole dubbio, che la (Omissis) abbia posto in essere atti tipici propri dell’attività medica, bisogna concludere nel senso che la sua attività professionale da definirsi rispetto all’ordinamento “atipica” , è tutelata e protetta dalla previsione di cui all’art. 41 Cost.
Per tali ragioni l’imputata deve essere assolta, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato ad essa ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Visto l’art. 530, comma 2 c.p.p. ASSOLVE (Omissis) dal reato a lei in rubrica ascritto perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Bolzano l’11 gennaio 2005. –
Tratto da: www.essen.it
Nel 2007 questa sentenza e’ stata annullata dalla Cassazione….e la dittatura sanitaria prosegue…
Riconoscimento di Medicine non Convenzionali
Proposta di legge per le terapie non Convenzionali
Chiesto a UE riconoscimento di Medicine Naturali