Norme sulla Proprietà della Banca d’Italia
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 4083 – DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI e MANZI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1999
Norme sulla proprietà della Banca d’Italia e sui criteri di nomina del Consiglio superiore della Banca d’Italia
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RELAZIONE
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DISEGNO DI LEGGE
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Art. 1. (Capitale della Banca d’Italia)
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Art. 2. (Modalità di restituzione del capitale ai quotisti)
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Art. 3. (Amministrazione)
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Art. 4. (Nomina del governatore)
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Art. 5. (Modifiche dello statuto)
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ONOREVOLI SENATORI. – La costruzione dell’Unione europea, l’introduzione dell’Euro quale moneta comune tra i Paesi membri e la creazione di un Sistema europeo di banche centrali impongono di guardare con rinnovato interesse al ruolo ed ai compiti che la Banca d’Italia, in qualità di banca centrale del nostro Paese, dovrà svolgere.
Infatti, a partire dal 1º gennaio 1999 i Paesi che come l’Italia partecipano all’Unione economica e monetaria (UEM), hanno perso la sovranità monetaria che é stata trasferita, congiuntamente alla politica del cambio, alla Banca centrale europea (BCE) e al Sistema europeo delle banche centrali (SEBC).
L’integrazione della Banca d’Italia nell’ambito del Sistema europeo di banche centrali rende la stessa partecipe delle scelte relative alla determinazione ed all’attuazione della politica monetaria dell’Europa che, come obiettivo principale, persegue il mantenimento della stabilità dei prezzi.
A questo si aggiunga che, in considerazione della consolidata organizzazione e presenza territoriale, tutte le banche centrali nazionali saranno chiamate a svolgere importanti compiti di natura operativa al fine di realizzare l’obiettivo della stabilità dei prezzi e di esercitare la vigilanza sul sistema bancario.
Pertanto alla Banca d’Italia compete, su autorizzazione della Banca centrale europea, l’emissione di banconote in ambito nazionale.
Per comprendere l’importanza di tale funzione, occorre pensare al fatto che la regolazione dei flussi monetari é finalizzata a non lasciare inattive le risorse economiche per mancanza di mezzi monetari e a non far circolare moneta in quantità superiore alle reali necessità del sistema controllando cosí i fenomeni inflazionistici nel breve e soprattutto nel medio periodo.
L’assolvimento di questo compito porta prioritariamente all’obiettivo del mantenimento della stabilità del potere di acquisto della moneta e, fermo restando tale obiettivo, alla promozione dello sviluppo economico, all’attenuazione degli effetti economici congiunturali e alla massima occupazione delle forze di lavoro disponibili. Ovviamente, il contemporaneo perseguimento di questi obiettivi puó risultare contraddittorio, per cui é necessario adattare l’azione dell’istituto alle mutevoli prospettive dei fenomeni economici. É quindi evidente che il ruolo di fatto svolto dalla Banca d’Italia, anche al di là delle puntuali previsioni normative, riveste un’importanza primaria nello svolgimento dell’azione pubblica.
….News sulla Banca d’Italia:
L’ultimo grande furto ai danni degli ignari italiani: BANKITALIA: “Ciò che sta accadendo senza che nessuno lo sappia” – Gennaio 2014
Riportiamo quanto pubblicato nel profilo facebook dell’europarlamentare Marco Scurria, già noto al nostro blog per essersi più volte battuto per la proprietà della moneta. Invitiamo pubblicamente tutti alla divulgazione di questo articolo e di tutti gli altri presenti sulla rete (tra cui questo post di Lucio di Gaetano nel blog beppegrillo.it) che informano sulla vicenda della svendita di Bankitalia.
L’ultimo grande furto ai danni degli ignari italiani.
By Marco Scurria
Nei prossimi giorni la Camera dei Deputati è chiamata a dare il parere definitivo al Decreto Legge di Letta e Saccomanni emanato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 Novembre, proprio mentre le telecamere dei media di tutto lo Stivale erano concentrate sulla decadenza da Senatore della Repubblica di Silvio Berlusconi. Il DL va a modificare l’assetto dei proprietari della Banca Centrale Italiana, oggi in mano ai maggiori cartelli finanziari operanti nel Belpaese, tra cui Intesa San Paolo, Unicredit e Assicurazioni Generali.
Continua QUI: Banca Italia
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Nonostante l’evidente interesse pubblico e nazionale del ruolo della Banca d’Italia, essa ha conservato per molti aspetti l’originaria struttura societaria privatistica, specie con riferimento al proprio capitale.
La disciplina vigente sull’ordinamento della Banca d’Italia é ancora oggi contenuta in fonti normative precedenti rispetto alla Costituzione della Repubblica italiana.
I principali testi che regolano la materia sono:
1) l’articolo 1 del testo unico di legge sugli Istituti d’emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, il quale, nel testo originario, attribuiva la competenza ad emettere biglietti di banca o altri titoli equivalenti – oltre che al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia – alla Banca d’Italia, “con capitale nominale di 240 milioni, diviso in 300 mila azioni nominative di lire 800 ciascuna”. Va ricordato che sarà solo con il regio decreto 6 maggio 1926, n. 812, che il servizio di emissione dei titoli di banca verrà unificato;
2) l’articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, che ha introdotto la qualifica di “istituto di diritto pubblico” per la Banca d’Italia. Lo stesso articolo ha modificato la disciplina relativa al capitale, disponendo che il capitale della Banca d’Italia fosse di trecento milioni di lire e che fosse rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna, interamente versate. Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo dell’istituto di emissione, il terzo comma dell’articolo in esame prevede che le quote di partecipazione al capitale siano nominative e possano appartenere solamente a:
casse al risparmio;
istituti di credito e banche di diritto pubblico;
istituti di previdenza;
istituti di assicurazione;
3) gli articoli 1 e 3 dello statuto della Banca d’Italia, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che costituiscono la normativa vigente, per cui vengono riportati per intero.
L’articolo 1 recita: “La Banca d’Italia é un istituto di diritto pubblico, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Essa esercita funzioni bancarie, puó emettere titoli al portatore e quale unico istituto di emissione, emette biglietti nei limiti e con le norme stabilite dalla legge.
Nel suo nuovo ordinamento la Banca d’Italia riassume tutte indistintamente le attività, i diritti, i privilegi e le passività, gli obblighi e gli impegni dell’Istituto creato con la legge 10 agosto 1893, n. 449″.
L’articolo 3 dello statuto, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1992), prevede a sua volta che: “Il capitale della Banca d’Italia é di 300 milioni di lire rappresentato da quote di partecipazione di lire mille ciascuna.
Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:
a) casse di risparmio;
b) istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;
c) società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
d) istituti di previdenza;
e) istituti di assicurazione.
Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca d’Italia da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici”.
Da ultimo l’articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461) ha incluso le fondazioni bancarie, i cui statuti sono stati adeguati ai sensi dell’articolo 28, comma 1, tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d’Italia a condizione che:
- a) abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
b) operino secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;
c) prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei settori rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall’Autorità di vigilanza ai sensi dall’articolo 10.
In termini riassuntivi, le quote di partecipazione al capitale della banca possono appartenere – oltre che a casse di risparmio, a istituti di diritto pubblico e banche di interesse nazionale, a istituti di previdenza e a istituti di assicurazione – anche a società per azioni esercenti attività bancaria, risultanti dalle operazioni di trasformazione delle casse di risparmio e degli istituti di credito di diritto pubblico di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio, ovvero alle fondazioni bancarie.
Occorre a questo proposito sottolineare che le fondazioni hanno natura eminentemente privatistica cosí come stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo laddove vengono definite “persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale”.
Ai partecipanti viene distribuito un dividendo – non superiore al 6 per cento del capitale nominale – sugli utili prodotti dall’istituto, dopo l’accantonamento al fondo di riserva ordinaria di una quota massima del 20 per cento. Col residuo possono essere costituite eventuali riserve straordinarie, nel limite del 20 per cento degli utili complessivi. Ai partecipanti puó essere distribuito, ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4 per cento del capitale. La restante somma é devoluta allo Stato (articolo 54 dello Statuto).
La situazione del capitale della Banca centrale é stata oggetto di piú atti di sindacato ispettivo, a cominciare dalla interpellanza 2-00016 a firma dell’onorevole Nesi, a cui il Governo ha risposto nella seduta dell’Assemblea della Camera dei deputati del 27 giugno 1996. Si ricordano, inoltre, le analoghe iniziative di sindacato ispettivo dell’onorevole Giorgetti (interrogazione a risposta orale 3-00501), dell’onorevole Martinelli (interrogazione a risposta scritta 4-04001) e del senatore Wilde (interrogazione a risposta scritta 4-01918), a cui il Governo ha sempre fornito una risposta pressochè identica a quella esposta nella ricordata seduta del 27 giugno 1996. In quell’occasione, il rappresentante del Ministero del tesoro, rifacendosi ai dati forniti in occasione della relazione del Governatore presentata il 31 maggio 1996 all’assemblea dei partecipanti, ha chiarito che il capitale della Banca era ripartito fra 94 azionisti, 87 dei quali con diritto di voto.
Tra i soci con diritto di voto, rientravano a quella data 79 società bancarie (84,5 per cento del capitale sociale), un istituto di previdenza (5 per cento del capitale sociale) e 7 istituti di assicurazione (10,5 per cento del capitale sociale).
Fra i predetti partecipanti al capitale, a parte il caso della Cassa di risparmio di San Marino che comunque non aveva diritto di voto, undici società bancarie ed assicurative risultavano in prevalenza private e ad esse faceva capo il 15,89 per cento del capitale della Banca, trasformato in quote con diritto di voto (17,84 per cento).
Il rappresentante del Tesoro, nella stessa occasione, aggiunse che “l’autonomia dell’istituto, nello svolgimento delle funzioni pubbliche assegnategli dalla legge, non discende dall’appartenenza del capitale della Banca all’area pubblica ovvero privata, ancorchè la prevalenza pubblicistica venga conservata dall’articolo 3 prima richiamato. Essa é, invece, assicurata dalla ripartizione dei poteri tra gli organi amministrativi e direttivi dell’ente. Ai primi, espressione dell’assemblea dei partecipanti al suo capitale, l’ordinamento affida l’amministrazione e la gestione dell’ente, mentre riserva ai secondi i poteri per l’esercizio delle funzioni istituzionali di emissione, di governo della moneta e di vigilanza sul sistema finanziario”.
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Già in sede di replica, segnalammo che, quale che sia il capitale della Banca d’Italia la sua proprietà non é mai indifferente rispetto all’azione della Banca e all’interesse generale del Paese.
Del resto, se l’autonomia dell’istituto non fosse legata all’assetto proprietario del suo capitale, non avrebbero senso le previsioni del suo statuto volte a mantenere in mano pubblica la maggioranza delle quote del capitale.
Non a caso, la disciplina dei maggiori Paesi stranieri é univoca nel senso di mantenere in capo al soggetto pubblico il controllo del capitale delle banche centrali.
In Francia, la legge 4 agosto 1993, n. 980, precisa all’articolo 6 che la Banca di Francia é un’istituzione il cui capitale appartiene allo Stato. In Gran Bretagna, il Bank of England Act del 1946, che non é stato mai modificato, stabilisce che l’intero ammontare in azioni del capitale della Banca d’Inghilterra viene trasferito, libero da ogni peso, ad un soggetto nominato dal Tesoro inglese, per essere detenuto dalla stessa persona per conto del Tesoro. In Germania, lo statuto della Deutsche Bundesbank del 26 luglio 1957 stabilisce che la Bundesbank é una persona giuridica federale di diritto pubblico e il suo capitale appartiene allo Stato federale. Anche negli Stati Uniti, la Federal Reserve, pur avendo uno statuto atipico ed essendo di proprietà delle banche federali, puó essere considerata, sulla base del combinato disposto delle leggi che regolano la materia, una vera e propria banca pubblica.
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In Italia, come stabilito nel 1936, le casse di risparmio hanno sino a poco tempo fa posseduto la maggioranza del capitale della Banca d’Italia. Questo é, tra l’altro, il motivo per cui, dopo la relazione annuale del Governatore del 31 maggio, prende la parola il presidente dell’associazione nazionale delle casse di risparmio.
Ma ció aveva ragione di esistere quando le casse di risparmio erano pubbliche. Adesso non é piú cosí: nella tabella dove sono elencate le quote di partecipazione al capitale, non si parla piú delle casse di risparmio.
Nella tabella, da qualche anno si legge infatti che il capitale di maggioranza della Banca appartiene a società per azioni esercenti attività bancaria, a seguito delle operazioni di trasformazione delle casse di risparmio e degli istituti di credito di diritto pubblico di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 356 del 1990, ossia a seguito della privatizzazione di tali istituti.
Se é vero che l’articolo 3 dello statuto stabilisce che in ogni modo per la maggioranza del capitale della Banca d’Italia debba essere assicurata la partecipazione di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia a sua volta posseduta da enti pubblici, cosa accadrà quando tutto il sistema delle casse di risparmio sarà diventato privato ? Che valore avrà la norma statutaria dinanzi alla trasformazione in società per azioni degli operatori finanziari, assicurativi e di previdenza ? Inoltre, quali conseguenze avranno sugli assetti proprietari della Banca d’Italia i processi di fusione, di trasformazione attualmente in atto nel sistema bancario italiano ed europeo?
La necessità di salvaguardare l’autonomia della banca centrale porta quindi alla conclusione che sia necessario fissare per legge il principio per cui il capitale della Banca d’Italia deve essere integralmente pubblico, come già previsto in Germania, in Francia e in Inghilterra.
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Il presente disegno di legge all’articolo 1 attribuisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la titolarità dell’intero capitale della Banca d’Italia, prevedendo altresí la incedibilità delle quote di partecipazione.
L’articolo 2 delega il Governo ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, un decreto attuativo avente ad oggetto le modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia. Le quote devono essere rimborsate avendo riguardo al valore nominale delle stesse ed alla media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.
L’articolo 3 contiene le disposizioni relative alla nuova composizione del Consiglio superiore della Banca.
I consiglieri, debbono essere eletti in numero di tredici, di cui dodici dal Parlamento in seduta comune ed uno dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza e devono avere maturato un’esperienza complessiva non inferiore a venti anni in materia monetaria, finanziaria e del credito.
Le norme riguardanti la nomina del Consiglio superiore sono estremamente solenni e rigide.
Solenni perché prevedono una modalità di elezione quale il Parlamento in seduta comune che rende l’idea dell’estrema importanza delle nomine stesse (fatto eccezionale nella legislazione delle istituzioni del Paese).
Rigide perché limitano la scelta a persone che per età e per storia professionale abbiano maturato un’esperienza di alto livello.
Viene poi istituita una Commissione bicamerale avente compiti di vigilanza sull’attività del Consiglio.
Il governatore é tenuto a relazionare la Commissione sull’operato e sulle attività svolte dal Consiglio almeno una volta ogni sei mesi.
L’articolo 4 richiama le disposizioni di nomina e revoca del governatore contenute nell’articolo 19 dello statuto della Banca d’Italia e le mantiene invariate. In tal modo si intende ereditare l’attuale sistema in grado di garantire la piena indipendenza del Governatore come previsto dai trattati comunitari.
L’articolo 5 infine dispone che l’adeguamento dello statuto della Banca sia deliberato dal nuovo Consiglio entro tre mesi dal suo insediamento ed approvato con decreto del Presidente
vedi anche: Banca Italia
IMPORTANTE
La Banca d’Inghilterra conferma attraverso il documento (dettagliatissimo in lingua originale) raggiungibile al link sottostante, la creazione di denaro dal NULLA attraverso la riserva frazionaria e il signoraggio bancario in mano a banche private e autorizzate dalle banche centrali anch’esse di proprietà delle suddette banche in percentuale più o meno variabile:”
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q102.pdf
In più, quest’altro link come ulteriore, robusta conferma:
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/18/truth-money-iou-bank-of-england-austerity
AVVISATE TUTTA LA POPOLAZIONE CON QUESTO VIDEO, FATELO GIRARE ALL’INFINITO !!
Che sappiate o meno che cosa sia, il Fondo di Redenzione Europeo (E.R.F.) ci rovinerà la vita per i prossimi 20 anni !!
vedi e’ IMPORTANTE:
http://attivo.tv/player/documentari/i-media-stanno-censurando-allintera-popolazione-un-nuovo-trattato-europeo-sconvolgente.html#sthash.4QWK6rLY.dpuf
EURO FALSO: TUTTI I DEBITI CONTRATTI CON LE BANCHE SONO ANNULLABILI !
Nel contrato non è scritto chi è il proprietario della moneta….quindi: chi è il creditore ? chi il debitore ?…e per cui TUTTI i debiti sono nulli “tutti i debiti contratti con le banche sono infatti annullabili”.
“Il sillogismo è semplice: siccome le banche evitano di iscrivere in contabilità, a patrimonio netto, la quota annuale di denaro virtuale che creano dal nulla, è evidente che lo considerano esse stesse “denaro falso“.
I debiti contratti con denaro falso ovviamente non sono giuridicamente validi.”
Ecco quindi che, se non tutti in generale, almeno quei debiti che implicano come creditore o controparte una banca, devono essere considerati nulli dalla nascita !
In sostanza, parafrasando, se il denaro non risulta “battezzato” contabilmente alla nascita certificandone l’origine, non può godere dei diritti civili.
Tratto dal testo dell’economista Nino Galloni, IL FUTURO DELLA BANCA, da dove si impara che la contabilità bancaria attuale è completamente falsa.
INOLTRE
Interrogazione UE con richiesta di risposta scritta E-000302/2012 alla Commissione Articolo 117 del regolamento
Marco Scurria (PPE)
Oggetto: Natura giuridica della proprietà dell’euro
In risposta ad un’interrogazione scritta sul medesimo tema presentata dall’on. Borghezio fornita il 16 giugno 2011, la Commissione informa il collega che “al momento dell’emissione, le banconote in euro appartengono all’Eurosistema e che, una volta emesse, sia le banconote che le monete in euro appartengono al titolare del conto su cui sono addebitate in conseguenza”.
Può la Commissione chiarire quale sia la base giuridica su cui si basa questa affermazione ?
Risposta: Olli Rehn non fa altro che ribadire che dopo l’emissione, ossia dopo la creazione fisica delle banconote o più verosimilmente dell’apparizione in video delle cifre sui terminali dell’Eurosistema (totalmente a costo zero, se si esclude l’energia elettrica che mantiene accesi i computers…) la proprietà dei valori nominali appartiene al nuovo proprietario.
….e se uno e’ proprietario del denaro, non puo’ essere contemporaneamente debitore, dato che il denaro precedentemente all’emissione nei fatti apparteneva al NULLA…..e non alla banca ! e quindi e’ al NULLA che semmai va reso….
Le banche non prestano denaro, vendono debiti…!
il denaro che inseriscono nei conti correnti dei loro “clienti” e’ creato dalla vostra firma, quindi e’ vostro, infatti quel denaro non e’ nel bilancio della banca precedentemente alla vs firma….perche’ e’ vostro e non della banca, esso e’ creato per voi dalla banca proprio dal NULLA !…..non e’ suo !
……quindi NON dovete NULLA alla banca, ne’ capitale, ne’ interessi !
Il documento che vi fanno firmare e’ una TRUFFA !
…fatevi furbi sono dei CRIMINALI TRUFFATORI assieme allo…. stato mafioso che li protegge….sulla pelle dei sudditi SCHIAVI !
Inoltre le banche evadono enormemente il fisco perche’ immettono le cifre del denaro che hanno emesso dal NULLA nei loro bilanci come “debito” e non come credito, come dovrebbe essere, ed in questo modo non pagano le tasse sui capitali che sottraggono con l’inganno a chi ha firmato quel fatidico modulo, sulla cui firma hanno creato dal NULLA il denaro per il loro cliente che in realta’ e’ suo REGALATO dal NULLA.
QUINDI Sono anche dei LADRI ! ed EVASORI mostruosi ! e non pagano neppure I’VA sul servizio fatto….
Creazione del denaro dal nulla:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521914001070
GUERRA al CONTANTE
DOVE STA SCRITTO CHE DOBBIAMO PER FORZA AVERE UN CONTO IN BANCA ?
Sei un lavoratore dipendente ? Sei un pensionato ? Hai una piccola impresa individuale ?
Per poter lavorare, e quindi vivere, devi per forza avere un conto in banca, altrimenti è impossibile avere lo stipendio. Lo Stato ha infatti abolito da anni il contante per l’accredito dello stipendio. Il problema è che tutto ciò è ILLEGALE.
– Art. 1277 Codice Civile
“I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”
– Art 693 Codice Penale
“Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro”
Le leggi dello Stato italiano sono chiare: i pagamenti si effettuano con la MONETA A CORSO LEGALE e nessuno può rifiutarsi di ricevere la MONETA A CORSO LEGALE.
Ma cos’è la MONETA A CORSO LEGALE ?
Ce lo dice la Banca d’Italia:
“L’unica forma di moneta legale è la moneta CONTANTE emessa da una banca centrale – per l’euro la Banca Centrale Europea (BCE)”
Quindi la questione è molto chiara: l’unica moneta a corso legale è il CONTANTE e nessuno può rifiutarsi di ricevere denaro CONTANTE per i pagamenti.
Cos’è quindi la MONETA ELETTRONICA che lo Stato ci obbliga ad utilizzare ?
Leggiamo sempre dalla Banca d’Italia:
“La moneta scritturale bancaria [ovvero la moneta elettronica] è una forma di MONETA PRIVATA”.
(NdR: quindi qualsiasi privato la puo’ utilizzare….)
La moneta elettronica non è moneta a corso legale, è una moneta privata che porta LUCRO alle banche.
Come fa lo Stato ad abolire o limitare l’utilizzo del CONTANTE che è l’unica MONETA A CORSO LEGALE e costringere il cittadino ad utilizzare una moneta privata che per definizione porta lucro alle banche attraverso interessi e commissioni ?
Come ci siamo ridotti così ? La decennale propaganda mistificatoria contro il CONTANTE è stata portata avanti con grande forza dal circuito bancario e dai suoi camerieri (giornalisti, politici, boiardi di stato etc).
Quella dell’evasione fiscale è soltanto una scusa (la vera evasione la abbiamo proprio con la moneta elettronica e con le Banche che evadono 550 miliardi l’anno solo in Italia….), l’obbiettivo è quello di renderci ancora più schiavi controllando il nostro portafoglio, tracciando ogni spesa che facciamo e prelevando direttamente i soldi quando lo Stato ritiene di farlo. Le banche brindano e banchettano grazie ad una classe politica collusa e incapace.
Ma le leggi rimangono, e sfido i politicanti a modificare la definizione di MONETA A CORSO LEGALE. Il vero problema che abbiamo è quello dell’informazione: facciamo sapere a tutti come stanno realmente le cose, le persone devono capire come ci stanno togliendo ogni libertà.
Come disse Henry Ford: “È un bene che il popolo non comprenda il funzionamento del nostro sistema bancario e monetario, perché se accadesse credo che scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina.” È nostro dovere informare.
I mutui bancari sono una FRODE: come difendersi ?
http://marcodellaluna.info/sito/2015/07/26/i-mutui-bancari-sono-una-truffa-come-difendersi/
Guardate cosa afferma il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea – BCE – (Tratto dal sito ufficiale www.ecb.int) nel loro documento: “Decisione della Banca Centrale Europea del 6 dicembre 2001 relativo all’emissione delle banconote in euro”, al comma 3: “L’emissione delle banconote in euro non necessita di essere soggetta a limiti quantitativi o di altro tipo, visto che la immissione in circolazione di banconote è un processo indotto dalla domanda.”
Tratto da: http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Commento NdR: L’Eurosistema e’ nei fatti di proprieta’ di PRIVATI cosi come le varie Banche Centrali Nazionali dei paesi aderenti alla UE, quindi tutto il sistema bancario europeo e’ in mano ai privati cosi pure come l’emissione della moneta (denaro)
Ricordiamo a tutti che le Banche facendo sorgere dal “nulla” (che non esiste, per proprieta’ intrinseca) il denaro, esse lo “prendono” dal TUTTO presente ed esistente SOLO ed UNICAMENTE nell’INFINITO, e ce lo accreditano nel nostro conto corrente di cui siamo proprietari e non debitori;, se noi chiediamo ad esse di darci un credito, quindi trattasi di DONAZIONE dell’Infinito a tutti noi, che le Banche ci RUBANO e ci chiedono pure gli interessi, I banchieri e le banche, sono dei veri e propri CRIMINALI, protetti dalle leggi inique degli “stati” (a loro volta aziende private) loro servi, perche’ i Banchieri immettono, sponsorizzano o pagano, i “loro” uomini politici e non, nei posti chiave degli stati, per ottenere cio’ che vogliono… da questi ultimi, alla faccia del popolo che rimane in TOTALEschiavitu‘ !
Quindi:
Cari amici e lettori, dovete rendervi conto che quando andate a chiedere un “prestito” ad una banca…voi subite un FURTO da parte della banca, perche l’emissione del denaro viene effettuata dal NULLA (che e’ di proprieta’ dell’INFINITO), sul vostro NOME e COGNOME; la banca non lo emette/accredita sul suo proprio conto corrente e poi gira la cifra a Voi con un bonifico dal proprio conto, ma lo accredita direttamente sul Vs conto corrente, e quindi siete voi gli UNICI proprietari del denaro, cosi come ha confermato recentemente anche la UE, in una risposta ad una interrogazione fatta su: chi e’ il proprietario del denaro..?
Se il denaro viene emesso sul vs NOME e COGNOME, significa semplicemente che e’ VOSTRO e NON della banca, e siccome viene emesso dal NULLA (di proprieta’ dell’INFINITO e non della banca), quindi e’ a credito NON a debito ….. la banca non ha NESSUN titolo, ne’ diritto, per chiedervi di restituire il capitale, che non e’ mai stato suo, ne’ tanto meno di richiedere degli interessi su di un capitale che nei FATTI e’ SOLO VOSTRO all’atto della emissione fatta per mezzo del vostro NOME e COGNOME, infatti non puo’ mai dimostrare di aver avuta la proprieta’ del denaro che e’ stato emesso sul vs conto corrente !
Inoltre le leggi italiane e quelle dei vari paesi occidentali, sui “prestiti”, confermano che: se un soggetto non e’ proprietario di un bene non puo’ prestare nulla, anzi se viene attuato, diviene un’atto illegale.
Qui siamo alla totale follia illogica bancaria, per tentare di legalizzare un FURTO !
In piu’ le banche, una volta sottratto il VOSTRO denaro, con la vostra firma, su di un modulo prestampato e senza la firma dell’amministratore della banca …. essa lo immette nel proprio bilancio, nei debiti, e non nei crediti, come sarebbe se fosse tutto regolare oltre ad essere logico amministrativamente, (cosa che non e’, commettendo un falso in bilancio) ma e cosi, non solo non paga neppure l’iva sul servizio, ma non paga neppure le tasse allo stato…perche’ trattasi di un “debito”….ecco perche’ le banche dichiarano sempre un bilancio facilmente in passivo od a zero….