ELIMINAZIONE effetti bioelettrici delle AMALGAMI e Protesi DENTALI
PROTESI SALUBRI
Il Thiomersal dei vaccini produce danni anche gravi
Metalli tossici
Danni al sistema enzimatico da Vaccini e metalli
By Giusy Arcidiacono (CT) – arcidiaconogiusy@hotmail.com – Perito Commerciale – chimico
Sindrome della permeabilita’ intestinale ed autismo
Metalli tossici dei vaccini = Autismo vedi: PDF – dott. M. Proietti
Il Thimerosal dei vaccini distrugge e/o altera la flora intestinale essendo una sostanza altamente tossica
Grande Vittoria degli Odontotecnici Spagnoli
La Corte di Cassazione di Madrid ha sentenziato in via definitiva che essendo gli odontotecnici una professione con pari diritti a quella degli odontoiatri ha la facoltà di fatturare direttamente al paziente ed il paziente, a sua volta, deve essere messo in grado dall’odontoiatra di scegliere a quale laboratorio rivolgersi per farsi fare la protesi prescritta, attestando così la piena indipendenza dell’odontotecnico rispetto all’odontoiatra.
Questo è il risultato finale di una battaglia legale partita nel 2006, da quando cioè il Dipartimento della Famiglia e degli Affari Sociali di Madrid aveva decretato che per la concessione di aiuti economici per le protesi di persone anziane disagiate, coloro che ne volevano beneficiare dovevano presentare la fattura per la protesi emessa dall’odontoiatra o dalla clinica dentale.
Poiché, in Spagna, la legge vieta al dentista di fatturare al paziente la protesi che acquista dall’odontotecnico, il Collegio degli Odontotecnici di Madrid si era opposto a questo ordine sollecitando che fosse direttamente il paziente e non il dentista a presentare la fattura emessa dal laboratorio e vincendo la causa.
Il Dipartimento della Famiglia e degli Affari Sociali di Madrid ha fatto ricorso al Tribunale Supremo contro la Sentenza di Primo Grado, ma il Tribunale Supremo ancora una volta ha dato ragione al Collegio degli Odontotecnici motivando la sentenza con il fatto che essendo gli odontotecnici una professione sanitaria in base ad una legge del 1986, secondo il Decreto sui Prodotti Medicali, in quanto appunto professione sanitaria, l’odontotecnico deve avere pari diritti di fronte alla legge rispetto all’odontoiatra e deve avere completa capacità, responsabilità e autonomia imprenditoriale e quindi deve avere il diritto di emettere le proprie fatture senza essere subordinato ad un’altra professione sanitaria o ad altri soggetti.
Inoltre la Corte Suprema ha riconosciuto che il decreto del Dipartimento della Famiglia e degli Affari Sociali di Madrid violava anche il diritto del paziente di essere informato e di poter entrare in possesso della documentazione clinica che lo riguarda e, recita la sentenza, “…come principio base tutte le azioni nell’ambito della sanità, richiedono in linea generale il consenso del paziente, o il paziente deve essere messo nelle condizioni di poter decidere liberamente fra le opzioni cliniche disponibili, dopo aver ricevuto le informazioni adeguate. L’articolo 3 del medesimo decreto regola il concetto di “libera elezione” coma la facoltà del paziente di optare liberamente e volontariamente fra due o più alternative terapeutiche e fra diversi professionisti o centri di assistenza.”
Questa sentenza stabilisce quindi due cose:
1 – Il laboratorio deve fatturare direttamente al paziente
2 – Il paziente deve essere messo in condizioni di scegliere fra più laboratori e più opportunità riabilitative.
Nell’esprimere la loro profonda soddisfazione per l’esito del procedimento le AAOO spagnole hanno sottolineato come questa sentenza garantisce la tutela degli utilizzatori delle protesi, concedendo a loro il diritto di eleggere liberamente il proprio laboratorio odontotecnico, così come accade per gli audiometristi, i podologi e gli ortopedici che, una volta ricevuta la prescrizione, possono rivolgersi al professionista prescelto e come accade per le farmacie dove il paziente, una volta ricevuta la prescrizione può scegliere liberamente a quale farmacia rivolgersi per acquistare i medicinali.
Commento NdR: ben vengano queste nuove Leggi negli Stati della Comunita’ Europea, ma occorre che anche gli altri stati si adeguino, in special modo l’Italia…che per ora e’ rimasta sempre sorda a tutti i richiami a favore del pubblico che usufruisce dei servizi dentistici e che paga molto salato le parcelle ai dentisti, mentre agli odontotecnici rimangono le bricciole…!
….che per caso i medici dentisti (e l’ordine dei medici ne e’ consapevole) non vogliano perdere il loro “potere” finanziario….??..lasciamo ai lettori, l’ardua sentenza.
MENTRE IN ITALIA COSA SUCCEDE ?
Gli odontotecnici di Trieste chiedono dignità e chiarezza per la categoria – 06/10/2008
Dignità e chiarezza per la Moderna Odontotecnica a tutela del paziente-consumatore
Con la presente nota esplicativa ci pregiamo segnalarVi le problematiche della categoria odontotecnici la cui attività professionale è ancora oggi regolamentata dall’obsoleto Regio Decreto n. 1334 del 1928.
La Confartigianato di Trieste – Fe.Na.Od.I. si permette far presente che l’attività odontotecnica, in base alle Leggi n. 42/1999 e n. 43/2006 rientra a pieno titolo nelle professioni tecnico sanitarie e, in osservanza alla Direttiva CEE 93/42 n. 46, la Legge dd. 24/02/1997 n. 46 stabilisce che l’odontotecnico diplomato, su prescrizione del medico odontoiatra, in esclusiva costruisce il Dispositivo Medico su Misura con l’obbligo di rilasciare il Certificato di Conformità riportante la descrizione dei materiali e procedimenti di lavorazione usati, garantendo così al paziente-consumatore la qualità del prodotto nonché la precisione, la funzionalità e l’estetica della protesi dentaria che ha costruito.
La scrivente Associazione, a tutela dei suoi iscritti, con questa lettera informativa intende fare chiarezza sul fenomeno che in questi ultimi tempi, tanto a livello nazionale quanto in ambito locale, viene definito esercizio abusivo della professione odontoiatrica coinvolgendo genericamente l’attività dell’odontotecnico.
Gli odontotecnici che quotidianamente prestano la loro opera negli studi dei loro clienti odontoiatri sono la maggioranza, come lo è la maggioranza degli odontoiatri che negli studi dentistici si avvalgono della professionalità dell’odontotecnico diplomato.
Odontotecnici ed odontoiatri sono consapevoli che attualmente ciò è illegale, ma sanno che la collaborazione odontotecnica in campo protesico è quanto mai utile per non dire necessaria per esaudire le richieste ed aspettative dei pazienti che così ne traggono vantaggio.
Tali pratiche sono definite illegali dall’anacronistico ed oggi repressivo R.D. del 1928, una legge che la categoria degli odontotecnici oramai da più decenni a livello istituzionale cerca di far cambiare per legalizzare la quotidiana collaborazione e sinergia di lavoro nel campo tecnico protesico esistente nell’ambulatorio dentistico tra l’odontoiatra e l’odontotecnico, che da sempre si attua, tanto da potersi definire consuetudine.
Per dare trasparenza alla succitata collaborazione, in forza al Decreto Legislativo 502/92 nel 2000 nuovamente si avviò il confronto con il Ministero della Salute per disciplinare adeguatamente l’attività professionale odontotecnica. Nel 2001, con la supervisione del Ministro alla Salute prof. Veronesi venne stilato il Nuovo Profilo Professionale Odontotecnico (allegato) il quale ebbe l’approvazione del Consiglio Superiore della Sanità con il parere favorevole anche della parte sindacale medico odontoiatrica.
Purtroppo il Consiglio di Stato a seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 rinviò il Regolamento al Ministero della Salute.
In adempimento alla Legge 43/2006 riguardante il riordino delle professioni tecnico sanitarie, in data 11 luglio 2007 il Consiglio Superiore della Sanità riesaminò la problematica del Profilo Odontotecnici ma, inaspettatamente, in quella sede le maggiori rappresentanze sindacali medico-odontoiatriche espressero netta contrarietà all’approvazione del Profilo Odontotecnico già approvato e concordato nel 2001 – precludendo così ogni possibilità al tecnico sanitario odontotecnico di verificare nel cavo orale del paziente, su richiesta ed in presenza dell’ odontoiatra, la funzionalità ed estetica della protesi che ha costruito.
Come interpretare il cambio di atteggiamento delle rappresentanze sindacali medico odontoiatriche ????
Il punto sostanziale è di aggiornare l’obsoleto Regolamento del 1928, legalizzando il Profilo Odontotecnico emanato nel 2001 e di conseguenza la collaborazione di lavoro che viene svolta quotidianamente nello studio medico tra l’odontoiatra e l’odontotecnico.
Collaborazione questa acquisita e legalizzata dalle altre professioni tecnico sanitarie artigiane quali l’ottico, l’ortopedico, l’audiometrista, ecc.. i quali, su prescrizione medica, costruiscono i Dispositivi Medici su Misura, li applicano e ne controllano la funzionalità e congruità sul paziente.
E’ di tutta evidenza che il mancato adeguamento del Profilo Professionale Odontotecnico a quello delle altre professioni tecnico sanitarie, trasforma interventi utili e necessari al paziente–consumatore non solo in illeciti, ma in un servizio che va contro gli interessi stessi del paziente ed a sua volta diventa reato sia per l’odontotecnico che per l’odontoiatra.
Vogliamo in ultimo rafforzare il concetto di consuetudine espresso in precedenza riguardo la sinergia di lavoro tra l’odontoiatra e l’odontotecnico, allegandoVi il bando di concorso per le forniture di protesi dentarie ed apparecchi ortodontici emanato dall’Azienda Ospedaliera di Trieste, nel quale uno dei requisiti cita: “ di garantire la presenza di un proprio odontotecnico diplomato nelle fasi di svolgimento del piano di lavoro finalizzato all’applicazione dell’apparecchiatura, qualora lo specialista lo ritenga utile e solo in caso di sua esplicita richiesta”.
Riferendosi ai contenuti e limiti del Profilo Professionale Odontotecnico emanato nel 2001, la richiesta nazionale che la Confartigianato – Fe.Na.Od.I. porta avanti, è per dare trasparenza legale all’attività che l’odontotecnico svolge in sinergia con l’odontoiatra in funzione di ottimizzare la doverosa precisione, funzionalità ed estetica delle protesi dentarie che il tecnico sanitario artigiano odontotecnico costruisce a favore dei pazienti-consumatori.
Nel ringraziarVi per l’attenzione che Vorrete porre alla presente, rimaniamo a Vostra disposizione per un colloquio ed ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Dario Bruni, Presidente Confartigianato Trieste
Enrico Eva, Segretario Generale
Giordano Feresin, Responsabile Direttivo Odontotecnici
vedi: Storia dell’odontotecnica
video sugli Odontotecnici: http://www.youtube.com/watch?v=RifpA3hNufc&feature=player_embedded#
Siccome sappiamo che la maggior parte dei sintomi patologici sono causate da sostanze chimiche tossiche assunte in vario modo ad es.: ambientali, cibi intossicati, vaccini, farmaci, radiazioni) che agiscono a livello endocrino e enzimatico abbassando la totalità delle difese immunitarie, non dimentichiamoci che i più insensibili, ipocriti, arroganti, presuntuosi del non riconoscere le famose malattie dette rare, sono del settore medico, odontoiatrico, odontotecnico, per loro esiste solo il grande interesse economico e/o diclasse=casta; a loro consiglierei di vedere i vari filmati tipo:
Intervista su Tva Vicenza, Andrea Bezze Fibromialgia,Elena Cimenti Mcs – Apr. 2013
https://www.facebook.com/photo.php?v=454491871229605
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Ecco quale è la situazione attuale nel Dentale……………. = anarchia e collusione, tutto contro la salute.
Dov’è che si creano una parte dei malati ?
Nell’era del terzo millennio, viviamo in una ignoranza professionale intellettuale produttiva clinica e tecnica da far paura.
Persone che manipolano altre persone, persone che manipolano materie, persone che manipolano la chimica, tutto senza cognizioni, senza conoscenza di base, è allucinante come si possa andare avanti continuando a danneggiare il prossimo senza che le istituzioni intervengano prendendo le dovute azioni e precauzioni.
Dove è finita l’etica e la tutela della vita ?
Nel dentale è una pazzia vera, tutti vogliono essere i primi, essere presuntuosi nel esporre i propri manufatti, senza conoscere e considerare il proprio operato e i materiali utilizzati.
Anche se la Direttiva EU 93/42 oggi 207/47 impone unn tipo si attenzione, un tipo di comportamento e vincola gli operatori a tutelare la salute del Paziente Consumatore, gli operatori odontoiatri e odontotecnici e in primo luogo le aziende produttrici dei detti materiali, continuano ed eludere la legge, il tutto passando per le mani corrotte dalla Sanità in primis per la marchiatura CE, per i centri di ricerca in ambito universitario, C.N.R. per tutti i vari centri di convalidazione e applicazione del famoso marchio CE.
Io propongo un metodo di nuova sperimentazione ed uno per il senso di responsabilità primaria, per tutta la veridicità del proprio operato in questione.
Purtroppo, la situazione attuale di collusione ed elusione, non fa altro che favorire non solo una anarchia a discapito della salute umana ma, un modus operandi di un sistema consumistico di basso livello, di bassa qualità, con tutte le conseguenze che ne conseguono.
By Rosario Muto (Odontotecnico) – C.T.U. Consulente Tecnico Esperto, iscritto presso l’Albo della Camera di Commercio e del Tribunale di Prato.
Le “schede di sicurezza” dei materiali dentari, sono quasi tutte FASULLE…
vedi ad esempio:
Bredent (Brealloy 270 – Bio HPP scheda di “sicurezza” tratta dal loro sito, che strano a dirsi da quando abbiamo citato l’azienda nel nostro sito, e’ scomparsa….)
ma cio’ vale anche per QUALSIASI altro materiale e di qualisasi ditta…!
vedi anche: Schede dei materiali ceramici tossici
Un elenco completo di scheda di sicurezza (Material Safety Data Sheets) è disponibile qui:
http://avogadro.chem.iastate.edu/MSDS/.
IMPORTANTE: DENTI DEVITALIZZATI e CANCRO
Collegamento scioccante: il 97% di tutti i pazienti oncologici terminali, aveva fatto in precedenza una procedura dentale (denti devitalizzati)
vedere su:
http://humansarefree.com/2014/02/shocking-connection-97-of-all-terminal.html?m=0#sthash.YzBWXGrm.dpuf
Il Titanio, il Cromo Cobalto e la Zirconia sono tossici per la salute…….un report mondiale
http://www.mediavida.com/foro/off-topic/titanio-peligro-para-la-salud-533911/2
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Ipocrisie ed ambiguita’ sulla poltrona del dentista– Italy, Prato, mercoledì 01 febbraio 2006
vedi: Materiali Dentari e denti tossici
MINERALOGRAMMA = test per conoscere il livello ed il tipo di intossicazioni da minerali e metalli tossici
Qualche giorno fa sul messaggero di Roma, il presidente della commissione Odontoiatrica dell’ordine dei medici ha dichiarato che in Italia 15.000 odontotecnici sono abusivi, tale affermazione piuttosto grave e diffamante e pertanto in corso di eventuale controquerela presso la procura di……………
Premessa:
l’Odontoiatra (dentista) e’ colui che svolge come attivita’, mansioni mediche e chirurgiche secondo la legge, e non si sa come abilitato ad esercitare anche prestazioni di applicazione protesiche riabilitative;
L’Odontotecnico invece e’ colui che e’ abilitato a svolgere attivita’ imprenditoriale artigianale di costruzioni protesiche riabilitative sanitarie, con grande conoscenza dei materiali e della meccanica di assemblaggio, secondo il proprio percorso formativo scolastico a tutti gli effetti di legge, e con una propria esperienza acquisita negli anni di lavoro e corsi privati professionali, ultimamente imposti anche obbligatoriamente, secondo il percorso ECM (Educazione Continua in Medicina), pur non essendo dimostrata l’effettiva competenza, per coloro che non esercitano per conto di strutture di pubblica sanita’. (1)
Il Fatto…
Dal lontano 1928 a oggi il 99% degli studi dentistici regolarmente avviati, ha sempre preteso, in diverse misure, la presenza e l’assistenza pratica nel proprio studio dell’odontotecnico, per sopperire ad una serie di carenze a livello professionale nel preparare la bocca a ricevere una protesi, a svilupparne un progetto riabilitativo e a seguire le fasi di prova necessarie fino alla applicazione definitiva. Ed anche per un’effettiva impossibilita’ a trasferire tutte le informazioni necessarie per ultimare la protesi, secondo le esigenze del paziente, che oggi non si limitano piu’ ad una mera funzionalita’, ma sempre piu’ tese vero una piena soddisfazione estetica, che nella nostra realta’ sociale, di uomini e donne del terzo millennio e’ sempre piu’ indispensabile. (2)
Il tutto sempre nei termini di prestazioni gratuite (essendo svolte illecitamente) e se possibile, al prezzo piu’ basso del mercato.
Infatti l’odontotecnico, pur trovandosi a svolgere una serie di consulenze, talvolta nella misura del 50% della giornata lavorativa, non puo’ emettere una regolare fattura per queste prestazioni, in quanto non abilitato a svolgerle, e se anche questo fosse possibile, risulterebbe inattuabile data la consuetudine, a svolgere queste mansioni a livello gratuito. (3)
In generale, all’odontotecnico viene corrisposta soltanto una remunerazione relativa al numero di denti artificiali (elementi protesici), effettivamente applicati dal dentista, per cui se il dentista sbaglia un impronta, ad esempio, ed il lavoro e’ da rifare, nel 99% dei casi per non rovinare la relazione professionale, l’odontotecnico si assume anche questo onere. (4)
Attualmente non esiste legge che obblighi il medico a conoscere oggettivamente la composizione chimica dei materiali e delle loro applicazioni (di solito non leggono neanche le indicazioni contenute al loro interno), ne tanto meno a conoscere il percorso di realizzazione di una protesi. (5)
Oggettivamente non hanno alcuna cognizione tecnico-protesica (giustamente perche’ non e’ il loro mestiere), così si avvalgono dei consigli dei loro informatori sanitari, i classici rappresentanti commerciali, ancora piu’ carenti di conoscenza, e quasi sempre propensi a far “sperimentare” nuove sistematiche, sì, sperimentare, infatti quasi nessuna azienda effettua seri test clinici sui prodotti immessi in commercio. Con il risultato che il l’odontotecnico e’ costretto ad investire dei soldi, per essere competitivo, in sistematiche “nuove”, di cui lui e’ il solo responsabile, i costi ed i rischi del quale, nel caso d’insuccesso (come si verifica quasi sempre), ricadono solo su di lui. (6)
Infine, i medici dentisti e odontoiatri, proprio fieri della loro onnipotenza, demandano alle volte operazioni cruente e non, ad un personale non specializzato (le cosiddette “assistenti”), senza ne’ un corso professionale di base, ne’ una minima specializzazione. (7)
La nostra impressione, se e’ vero che a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina, che a loro interessa soltanto il grande business, salvando la pace di Ippocrate. (8)
A questo punto voglio cogliere l’attenzione di tutti voi dalle pubbliche istituzioni ai privati cittadini, ignari di codesta situazione. Secondo voi “chi e’ il vero abusivo ?” (9)
Se offendono di abusivismo una categoria professionale, che con capacita’ e fantasia, riesce a risolvere tutti i problemi derivanti dalla loro incompetenza tecnico-protesica, e che come dei servi fedeli cercano solo di farli arricchire, mi sembra francamente eccessivo volerli anche sottoporre alla pubblica gogna. Se cosi non fosse, la protesi se la farebbero da soli ! (10)
RIDATECI La NOSTRA IDENTITA‘ ! (11)
La NOSTRA DIGNITA’ PROFESSIONALE ODONTOTECNICA (12) vedi: http://www.youtube.com/watch?v=ctTRd5OueTQ
NON VOGLIAMO PIU’ ESSERE COMPLICI della MALASANITA’ (13)
Per il bene di tutti forse non e’ meglio dare a Cesare quel che e’ di Cesare ? (14)
Per beneficio del consumatore, fermo restando che gli odontotecnici non vogliono prevaricare la professionalita’ e la competenza dei medici dentisti e o odontoiatri, non sarebbe meglio istituire un albo professionale odontotecnico e far risparmiare i pazienti, facendogli pagare la protesi direttamente all’odontotecnico. (15)
Riconoscendo inoltre il diritto e la competenza a questi ultimi, per effettuare come professionisti regolarmente retribuiti, tutte le registrazioni necessarie all’applicazione della protesi ?
A mio avviso, dietro tanto astio e aggressivita’, si cela, quello che ormai e’ divenuto “il segreto di Pulcinella”.
Commento NdR: la “diatriba” fra Dentisti ed Odontotecnici e’ nota da tempo ed e’ evidente che “risuona” anche in questo scritto…
16 – Per quale motivo la grande lobby odontoiatrica non vuole che gli odontotecnici si rivelino per quello che sono, cioe’ dei seri professionisti ? (16)
Come potrebbero i dentisti giustificare le loro parcelle favolose, senza addossare la responsabilita’ alla protesi ?
vedi: Dentisti cari o Costosi ?
17 – Ma come ho detto, questo e’ il segreto di pulcinella, infatti ormai sono sempre piu’ le persone che sanno che non sono i costi di laboratorio a gonfiare i preventivi, infatti nella maggior parte dei casi, questi incidono, nella migliore ipotesi per un quarto del costo finale fino ad un decimo dello stesso. (20)
18 – Per questo motivo, nessun Odontoiatra vi mostrera’ mai la fattura della protesi acquistata dall’odontotecnico. (18)
19 – Provateci, vi sara’ data la seguente risposta: “devo domandarlo alla segretaria, gliela faro’ avere… l’ho gia’ inviata al commercialista non so se sara’ possibile estrapolarne una copia… non posso fargliela vedere perche’ potrebbe darle un idea errata, sarebbe difficile spiegarle l’evoluzione dei costi… bla..bla…balle ! (19)
Il mercato deve restare libero e gli odontotecnici schiavi, questa e’ la verita’. Stanno distruggendo la nostra professione. (20)
Infatti nessuno o pochi ormai vogliono fare questo mestiere, per loro poco male, quando andremo in pensione noi, ormai gia’ da tempo le faranno i cinesi, le protesi. Ma non vi illudete di risparmiare, l’unica cosa che cala e calera’ sempre piu’ e’ solo la qualita’ di cio’ che acquistate. (21)
By Rosario Muto, Odontotecnico – C.T.U., Perito Trib. 893, Prato riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia – Esperto Consulente abilitato nella conoscenza e uso di materiali Bio-Compatibili Odontoprotesici.
Commenti di un dentista il dott. Zeno Pagliai – Roma; ogni numero si riferisce allo stesso numero del paragrafo nell’articolo qui sopra.
1 – Ogni Odontoiatra e’ abilitato per legge anche in protesi dentaria. Ha la responsabilita’ di quello che mette in bocca e dunque deve controllare tutte le protesi che l’odontotecnico gli invia debbano essere eseguite a regola d’arte, altrimenti le rifiuta.
Tutti gli odontoiatri sono obbligati per legge a frequentare gli ECM (corsi di aggiornamento obbligatori) che siano odontoiatri privati o dipendenti ospedalieri.
2 – Nel 1928 si penso’ che fosse sarebbe stato meglio mettere ordine nel campo dentale perche’ fino a quell’ epoca “cavavano i denti” i calzolai, i barbieri e quelli che allora si chiamavano “meccanici dentisti”. Chi in quell’ epoca esercitava la professione di dentista fu sanato e cioe’ abilitato per legge a continuare, ma dopo quella data solamente i laureati in medicina e gli specialisti in odontoiatria furono abilitati a fare i dentisti.
3 – A parte i prestanome che vanno a mettere la targa sulla porta dello studio di un odontotecnico abusivo e dunque sono ambedue fuorilegge, nessuno ha bisogno dell’assistenza di un tecnico in studio.
4 – Se il dentista sbaglia un’ impronta il tecnico DEVE rifiutare di fare il lavoro, se lo fa egualmente e’ gravemente colpevole come lo e’ il dentista che lo inserisce.
5 – Tutti i dentisti hanno nei loro studi TUTTE le schede si sicurezza di tutti i materiali e sono obbligati non solo ad averle ma anche a impostarle ai pazienti qual’ora le vogliano vedere.
6 – L’ odontotecnico con il suo diploma ha scarsissime cognizioni tecnico scientifiche e lo dico con cognizione di causa perche’ anche io a suo tempo ero un odontotecnico e so bene quel che dico. Il responsabile nei confronti del paziente e’ esclusivamente il dentista che deve rifiutare l’applicazione di una protesi malfatta da un odontotecnico. Se i materiali protesici fossero dannosi la colpa sarebbe da attribuire solamente agli odontotecnici che le fanno cercando di risparmiare fregando il dentista e il paziente.
Commento NdR: cio’ che afferma questo dentista NON e’ esatto ed e’ incompleto, in quanto tutti i materiali dentari NON sono testati ne’ controllati dagli enti preposti e tutelanti dello Stato, Nas, oppure dal CNR; ecc., prima dei essere messi in commercio, ma sono immessi per mezzo di una autocertificazione dei produttori stessi…..
vedi come esempio, la scheda di sicurezza del Titanio
Quando le aziende produttrici NON si assumono le responsabilita’ dei materiali, una scheda di sicurezza assolutamente falsa, non veritiera, chi e’ che si assume le responsabilita’, l’Odontotecnico od il DENTISTA ?
La cosa bella, eclatante e’ proprio questa dichiarazione:….autocertificata…e non controllata da nessuno !
16 Altre informazioni
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
NdR: questo per sollevarsi da responsabilita’ di richieste di risarcimendo per danni da protesi e materiali dentari….
http://www.wieland-dental.de/uploads/tx_pxwldownloads/wdent_sd305_IT.pdf
Quindi le vere responsabilita’ sono quelle del produttore del prodotto e dello Stato che NON controlla NULLA !
I dentisti pero’ devono dire la verita’ sui prodotti che immettono in bocca ai loro pazienti per via del consenso informato obbligatorio per legge, e quindi debbono informarsi bene e sufficientemente NON dagli informatori, e cioe’ dai rappresentanti delle case produttrici che raccontano la LORO versione dei fatti per vendere i loro prodotti…., ma debbono per legge fare le debite ricerche per conoscere la Verita’ sui prodotti che immettono in bocca ai loro pazienti ! percio’ la responsabilita’ e’ sopra tutto dei delle Case produttrici, dello Stato e dei Dentisti in primis e successivamente degli Odontotecnici che utilizzano purtroppo, in certi casi, materiali scadenti e quindi ancora meno sicuri di quelli detti piu’ “nobili”.
7 – Niente di piu’ falso ! Le igieniste sono legalmente abilitate a svolgere moltissime mansioni che il dentista delega loro volentieri.
8 – Lasciamo stare Ippocrate perche’ ai soldi caso mai ci pensano anche gli odontotecnici, anche non ci riescono un gran che’ a farli e allora vomitano rabbia ! Non ci risulta che costoro siano dei benefattori dell’ umanita’.
9 – Il vero abusivo e’ colui che mette le mani n bocca e non sia abilitato regolarmente con un corso universitario di 5 anni come la laurea in odontoiatria impone. L’odontotecnico abilitato non ha la laurea in odontoiatria ed allora puo’ divenire un abusivo.
10 – Le protesi le fanno gli odontotecnici. Ad ognuno il suo lavoro. Se gli odontotecnici mettono le mani in bocca vuol dire che come odontotecnici non valgono nulla e nessun dentista si sogna di dargli lavoro.
11 – Ma chi ve l’ ha mai tolta siete voi che l’avete calpestata violando la legge ! L’ identita’ degli odontotecnici e ben confinata nelle leggi vigenti e chi non le rispetta e’ un fuorilegge.
Recentissimamente si e’ bocciata definitivamente la proposta di legge di creare l’odontoprotesista perche’ ritenuta una figura perfettamente inutile e per questo motivo gli odontotecnici con velleita’ da cardiochirurghi si sono dovuti mettere la coda tra le gambe e stare zitti !
12 – La dignita’ un odontotecnico se la deve guadagnare facendo il suo dovere, non violando la legge o sputando anche nel piatto dove dovrebbe mangiare.
13 – Gli odontotecnici non sono complici della malasanita’ nella misura in cui sappiano lavorare bene e con onesta’, altrimenti anche loro sono correi.
14 – “Cesare” ha la laurea in odontoiatria e protesi dentaria….. l’odontotecnico no, ha solo un diploma di 4 anni che lo abilita a fabbricare protesi a nome e per conto del laureato in odontoiatria.
15 – Balle ! perche’ chiunque abbia uno studio odontoiatrico ne deve sostenere le spese e che sia un dentista vero od un abusivo le spese sono sempre quelle.
16 – Gli odontotecnici seri non sono professionisti, forse e’ piu’ corretto definirli come la legge stabilisce e cioe’: artigiani ! i professionisti sono i medici ed i dentisti.
17 – Anche questa e’ una balla. Non e’ il costo della protesi che fa le tariffe, ma i costi di gestione di tutto lo studio. Si sa che un solo dente dente per una dentiera costa all’odontotecnico un Euro ma l’odontotecnico non se lo fa mica pagare un euro.
La polvere di ceramica per fare i ponti, costa pochissimi Euro alla confezione e con una confezione, di corone in ceramica se ne fanno parecchie, ma l’odontotecnico una corona se la fa pagare 250 Euro e in un giorno, se sa lavorare ed e’ bravo, ne puo’ fare moltissime, ma siccome molti non sono bravi cosa fanno ? gli abusivi naturalmente.
18 – Della fattura dell’odontotecnico al paziente non gliene importa nulla perche’ quello che paga non e’ il solo il lavoro dell’odontotecnico ma tutto il resto che non e’ poco.
19 – Se un paziente mi chiedesse per legge la fattura dell’ odontotecnico poi glie farei un’ altra separata per le spese di gestione dello studio che sarebbe molto piu’ alta di quella dell’ odontotecnico !
20 – Gli odontotecnici sono rimasti al 1928 ! un po’ indietro, in una storia che a quelli attuali non compete piu’.
Gli odontotecnici non hanno ancora capito che siamo in un regime di libero mercato e la legge della domanda e’ dell’offerta e ferrea. Se non ci fosse piu’ nessun odontotecnico spiantato a venire quotidianamente a bussare alla porta dei nostri studi per offrirci corone in ceramica a 90 euro e anche meno, i dentisti le dovrebbero pagare semplicemente di piu’.
21 – Che siano pochi oggi a voler fare gli odontotecnici e’ vero, ma per il solo motivo che e’ un mestiere molto difficile che richiede sacrifici per imparare e siccome di fare sacrifici non ne ha voglia piu’ nessuno quei pochi odontotecnici che non sapendo lavorare rimarrebbero senza lavoro cosa fanno ? si mettono a fare gli abusivi con gravissimo danno per i pazienti ignari, perche’ costoro si guardano bene dal dire che non solo dottori in Odontoiatria.
Ma la pacchia sta per finire perche’ si sta stringendo il cappio intorno al collo dei prestanome e degli abusivi anche con le cui figuracce “Striscia la notizia” ci delizia spesso !
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Noi Odontotecnici siamo vincolati a questa legge, come fa il dentista a dire che le responsabilita sono solo dei medici ?
Quando gli unici abilitati a costruire le protesi siamo noi odontotecnici.
Il medico non conosce niente ne’ della realizzazione della protesi, ne’ dei protocolli operativi, ne’ dei materiali, questo per legge. Spetta solo agli odontotecnici, e solo all’odontotecnico iscritto alla Camera di Commercio e al registro sanitario degli odontotecnici spetta la costruzione del dispositivo protesico.
Gazzetta ufficiale L 169 delle comunità europee, 6° anno – 12 luglio 1993
Edizione in lingua italiana – Legislazione
Sommario
– Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
– II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
* Direttiva 93 / 42 / CEE. del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Allegato 1
I REQUISITI ESSENZIALI
- I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli utilizzatori ed eventualmente di terzi quando siano utilizzati alle condizioni e per i fini previsti, fermo restando che gli eventuali rischi debbono essere di livello accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al paziente, e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.
- Le soluzioni adottate dal fabbricante per la progettazione e la costruzione dei dispositivi devono attenersi a principi di rispetto della sicurezza, tenendo conto dello stato di progresso tecnologico generalmente conosciuto.
Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti principi, nell’ordine indicato:
– eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile ( integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione del dispositivo);
– se del caso adottare le opportune misure nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati eventualmente mediante segnali di allarme;
– informare gli utilizzatori dei rischi residui dei rischi dovuti a un difetto delle misure di protezione adottate.
- I dispositivi devono fornire le prestazioni loro assegnate dal fabbricante ed essere progettati, fabbricati e condizionati in modo tale da poter espletare una o più delle funzioni di cui all’articolo1, paragrafo 2, lettera a), quali specificate dal fabbricante.
- Le caratteristiche e le prestazioni descritte ai punti 1, 2 e 3 non devono essere alterate in modo tale da compromettere lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti ed eventualmente di terzi durante la durata di vita dei dispositivi indicata dal fabbricante, allorché questi sono sottoposti alle sollecitazioni che possono verificarsi in condizioni normali di utilizzazione.
- I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e imballati in modo tale che le loro caratteristche e le loro prestazioni, in considerazione dell’utilizzazione prevista, non vengano alterate durante la conservazione ed il trasporto, tenuto conto delle istruzioni e informazioni fornite dal fabbricante.
- Qualsiasi effetto collaterale o comunque negativo deve costituire un rischio accettabile rispetto alle prestazioni previste.
Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee
- REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE
- Caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche
7.1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da garantire le caratteristiche e le prestazioni previste alla parte I « Requisiti generali » .
Si dovrà considerare con particolare attenzione:
– la scelta dei materiali utilizzati, in particolare da un punto di vista della tossicità ed eventualmente
– dell’infiammabilità;
– la compatibilità reciproca tra materiali utilizzati e tessuti, cellule e fluidi corporei tenendo conto della destinazione del dispositivo.
7.2. I dispositivi devono essere, fabbricati e condizionati in modo tale da minimizzare i rischi che presentano i contaminanti e i residui per il personale incaricato del trasporto, della conservazione e dell’utilizzazione, nonché per i pazienti, in funzione della destinazione del prodotto. Occorre prestare un’attenzione particolare ai tessuti esposti e alla durata e alla frequenza dell’esposizione.
7.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere utilizzati con sicurezza con tutti i materiali, sostanze e gas con i quali entrano in contatto, durante la normale utilizzazione o durante la normale manutenzione; se i dispositivi sono destinati a somministrare
specialità medicinali, devono essere progettati e fabbricati in modo tale da essere compatibili con le specialità medicinali in questione, conformemente alle disposizioni e restrizioni che disciplinano tali prodotti, e in modo che le loro prestazioni siano mantenute in conformità all’uso a cui sono destinati.
7.4. Se un dispositivo comprende come parte integrante una sostanza la quale, se utilizzata separatamente, può essere considerata una specialità medicinale, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 65/65 CEE, e può agire sul corpo umano in modo accessorio all’azione del dispositivo, è necessario verificare la sicurezza, la quantità e l’utilità, tenendo conto della destinazione del dispositivo, in analogia con i metodi opportuni previsti dalla direttiva 75/318/CEE.
7.5. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da ridurre al minimo i rischi derivati dalle sostanze che possono sfuggire dal dispositivo.
7.6. I dispositivi debbono essere progettati e fabbricati in modo tale da ridurre, nella misura del possibile, i rischi derivati dall’involontaria penetrazione di sostanze nel dispositivo stesso, tenendo conto di quest’ultimo e delle caratteristiche dell’ambiente in cui se ne prevede l’utilizzazione.
- Infezioni e contaminazione microbica
8.1. I dispositivi e i relativi processi di fabbricazione devono essere progettati in modo tale da eliminare o ridurre il più possibile i rischi d’infezione per il paziente, per l’utilizzatore e per i terzi. La progettazione deve consentire un’agevole manipolazione e, se necessario, minimizzare i rischi di contaminazione del dispositivo da parte del paziente o viceversa durante l’utilizzazione.
8.2. I tessuti di origine animale devono provenire da animali sottoposti a controlli veterinari e a sorveglianza adeguati all’uso previsto per i tessuti.
Gli organismi notificati conservano le informazioni relative all’origine geografica degli animali.
La trasformazione, conservazione, prova e manipolazione di tessuti, cellule e sostanze di orogine animale devono essere eseguite in modo da garantire sicurezza ottimale. In particolare si deve provvedere alla sicurezza per quanto riguarda virus e altri agenti trasferibili mediante applicazione di metodi convalidati di eliminazione o inattivazione virale nel corso del processo di fabbricazione.
8.3. I dispositivi forniti allo stato sterile devono essere progettati, fabbricati e imballati in una confezione monouso e/o secondo procedure appropriate in modo tale che essi siano sterili al momento dell’immissione sul mercato e che mantengono tale qualità alle condizioni previste di immagazzinamento e di trasporto fino a quando non sia stato aperto o danneggiato l’involucro che ne garantisce la sterilità.
8.4. I dispositivi forniti allo stato sterile devono essere fabbricati e sterilizzati con un metodo convalidato e appropriato.
8.5. I dispositivi, destinati ad essere sterilizzati devono essere fabbricati in conduzioni ( ad esempio ambientali ) adeguatamente controllate.
8.6. I sistemi d’imballaggio per dispositivi non sterili devono essere tali da conservare il prodotto senza deteriorarne il livello di pulizia previsto e, se sono destinati ad essere sterilizzati prima dell’utilizzazione, da minimizzare i rischi di contaminazione microbica; il sistema di imballaggio deve essere adeguato tenuto conto del metodo di sterilizzazione indicato dal fabbricante.
8.7. L’imballaggio e/o l’etichettatura del dispositivo deve consentire la differenziazione tra prodotti identici o simili venduti sia in forma sterile che non sterile.
- Caratteristiche relative alla fabbricazione e all’ambiente
9.1. Se un dispositivo è destinato ad essere utilizzato insieme ad altri dispositivi o impianti, l’insieme risultante, compreso il sistema di connessione deve essere sicuro e non deve nuocere alla prestazioni previste per i singoli dispositivi.
Ogni eventuale restrizione di utilizzazione deve figurare sull’etichetta o nelle istruzioni per l’uso.
9.2. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo da eliminare o minimizzare nella misura del possibile:
– i rischi di lesioni causate dalle loro caratteristiche fisiche, compresi il rapporto volume/pressione, dimensioni ed eventualmente le caratteristiche ergonomiche;
– i rischi connessi con condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, in particolare i rischi connessi con i campi magnetici e con le influenze elettriche esterne, con le scariche elettrostatiche, con la pressione o la temperatura, o con le variazioni di pressione e di accelerazione;
– i rischi d’interferenza reciproca connessi con la presenza simultanea di un altro dispositivo, se questo è normalmente utilizzato in determinate indagini o trattamenti;
– i rischi possono derivare, laddove la manutenzione o la taratura non siano possibili ( come nei dispositivi impiantabili ), dall’invecchiamento dei materiali utilizzati o dal deterioramento della precisione di un determinato meccanismo di misura o di controllo.Etc.
- Informazioni fornite dal fabbricante
13.1. Ogni dispositivo deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantire un’utilizzazione sicura e per consentire di identificare il fabbricante, tenendo conto della formazione e delle conoscenze degli utilizzatori potenziali.
Le informazioni sono costituite dalle indicazioni riportate sull’etichetta e dalle indicazioni contenute nelle istruzioni per l’uso.
Le informazioni necessarie per garantire un’utilizzazione sicura del dispositivo devono figurare, se possibile e opportuno, sul dispositivo stesso e/o sull’imballaggio unitario od eventualmente, sull’imballaggio commerciale. Se l’imballaggio unitario non è fattibile, le istruzioni devono figurare su un foglio illustrativo che accompagna uno o più dispositivo:
Tutti i dispositivi devono contenere nell’imballaggio le istruzioni per l’uso. In via eccezionale tali istruzioni non sono necessarie per i dispositivi appartenenti alla classi I e IIa, qualora sia possibile garantire un’utilizzazione sicura senza dette istruzioni.
13.2. Se del caso, le informazioni vanni requisiti essenziali debba essere basata su dati clinici, come nella fattispecie di cui al punto 6 della parte I, i relativi dati devono essere determinati in conformità dell’allegato X.
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ALLEGATO VIII DICHIARAZIONE RELATIVA AI DISPOSITIVI PER DESTINAZIONI PARTICOLARI
- Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità redige per i dispositivi su misura o per i dispositivi destinati ad indagini cliniche una dichiarazione che contiene gli elementi elencati al punto 2.
- La dichiarazione contiene le indicazioni seguenti:
2.1. Per i dispositivi su misura:
– i dati che consentono d’identificare il dispositivo in questione;
– la dichiarazione che il dispositivo in questione è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per un determinato paziente, con il nome del paziente;
– il nome del medico o della persona autorizzata che ha prescritto il dispositivo e, se del caso, il nome dell’istituto ospedaliero;
– le caratteristiche specifiche del dispositivo di cui alla prescrizione medica;
– la dichiarazione che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali enunciati nell’allegato I e, se del caso, l’indicazione dei requisiti essenziali che non sono stati interamente rispettati, con debita motivazione.
2.2. Per i dispositivi destinati alle indagini cliniche specifiche all’allegato X:
– i dati che consentono di identificare il dispositivo;
– il piano delle indagini, comprendente in particolare l’obbiettivo, la motivazione scientifica, tecnica o medica, la portata e il numero dei dispositivi;
– il parere del comitato etico, nonché l’indicazione degli aspetti che hanno formato oggetto di parere;
– il nome del medico o della persona autorizzata, nonché dell’istituto incaricato delle indagini;
– il luogo, la data d’inizio e la durata delle indagini;
– l’indicazione che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali, ad eccezione degli aspetti che formano oggetto delle indagini e, che per questi ultimi, sono state prese tutte le precauzioni necessarie per proteggere la salute e la sicurezza del paziente.
- Il fabbricante s’impegna inoltre a tenere a disposizione delle autorità nazionali competenti i documenti seguenti:
3.1. Per i dispositivi su misura, la documentazione che consente di esaminare la progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del prodotto, comprese la prestazioni previste, in modo da consentire la valutazione della conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva.
3.2. Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche la documentazione deve contenere:
– una descrizione generale del prodotto;
– gli schemi di progettazione, i metodi di fabbricazione, in particolare di sterilizzazione, gli schemi delle parti, pezzi, circuiti, ecc.;
– le descrizioni e le spiegazioni necessarie per capire gli schemi summensionati e il funzionamento del prodotto;
– i risultati dell’analisi dei rischi e l’elenco delle norme specificate all’articolo 5, applicate interamente o in parte, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva quando non siano state applicate le norme specificate all’articolo 5;
– i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli e delle prove tecniche svolte, ecc.
Il fabbricante prende le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione indicata al primo capoverso del punto 3.1.
Il fabbricante autorizza la valutazione o , ove necessario, la revisione dell’efficacia delle misure prese.
- Le informazioni contenute nelle dichiarazioni previste dal presente allegato devono essere conservate per un periodo di almeno cinque anni.
Commento NdR: Occorre quindi cambiare le Leggi che sono sempre a favore della categoria dell’industria e dei medici e non a favore sia dell’odontotecnico, sia dell’utente finale il cittadino, che si avvale dei loro servizi !
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Arroganza, prepotenza, esuberanza e attacco ai fondamenti costituzionali della libertà da parte di un odontotecnico-abusivo -) successivo odontoiatra !
Un articolo pubblicato da un collega odontotecnico, stanco di vedere la propria categoria succube e di essere attaccato da un individuo Presidente Nazionale Commissione Albo Odontoiatri, forse ex odontotecnico” ?
Caro Dott……. cosa ha fatto nel periodo in cui lei dice di essere stato odontotecnico ?
Ha mai realizzato protesi: fisse, mobili…….. oppure le ha solo applicate in bocca ?
Ma mi dica mai, quelli che applicano i piercing ai genitali, sia maschili che femminili, sono dei medici o semplici operatori di body piercing ?
Chi realizza un’opera d’arte e copia un nudo di una bella donna, cosa fa, è un ……come lo possiamo definire ?
Noi pensiamo che bisogna modificare la testa di chi esce dall’ambito universitario perché sono più stronzi degli stronzi………………………………….
Oggi odontoiatra, lei, essendo la categoria fortemente impreparata in ambito della scienza quantistica, conoscenza dei materiali non solo da studio e figuriamoci quelli da odontotecnica, non le sembra essere molto arrogante, prepotente e addirittura invadente (come del resto delle intera categoria), oppressori dei diritti costituzionali?
Il suo modo di fare ha solo un unico pensiero il proprio tornaconto, non certo la tutela della salute del Consumatore.
Il problema dell’abusivismo esiste solo in Italia, solo nel paese dei bunga bunga magna magna, negli altri paesi esiste una intelligente collaborazione a favore della salute del prossimo.
Caro dottore, l’era della prepotenza e della esuberanza è finita, l’informazione, la trasparenza ha fatto grande l’uomo, mentre la demagogia e l’oppressione ha giocato al boomerang.
La FORMAZIONE DIDATTICA
I cambiamenti della formazione didattica dell’odontotecnico del terzo millennio
By Francesco Scuotto
Un tema che ricorre ultimamente, tra i dibattiti del settore odontotecnico, riguarda la sua formazione professionale.
Lo scorso 25 settembre, presso l’Istituto “Casanova” in Napoli, nella sala Concistoro, si è svolta una tavola rotonda su percorso formativo dell’odontotecnico del III millennio, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni e i rappresentanti degli Odontoiatri e degli Odontotecnici, tra il cui il sottoscritto, in qualità di vice presidente Nazionale dell’ANTLO.
L’apertura dei lavori ha avuto luogo con il saluto della Dirigente scolastica Prof.ssa Luciana Mascia, a cui hanno fatto seguito gli interventi dei rappresentanti degli Odontoiatri.
Riflettendo su come è andata la tavola rotonda, desidero manifestare il mio profondo rammarico nell’ascoltare l’opinione emersa, durante la conferenza, del Dott. Giuseppe Renzo, Presidente Nazionale Commissione Albo Odontoiatri, “ex odontotecnico”, il quale ritiene non necessaria la realizzazione di una nuova professione quale “l’odontotecnica”, e la presenza di una maggiore specializzazione formativa dell’odontotecnico, sottolineando che tale cambiamento porterebbe solo confusione nell’utenza. Lo stesso ha continuato con l’asserire, orgogliosamente, di aver bocciato la proposta sulla realizzazione e la nascita della nuova categoria professionale, fatta alla Conferenza Stato/Regioni nella commissione della Regione Puglia. A tal proposito, mi chiedo il motivo per cui un odontoiatra si arroga il diritto di decidere per Noi Odontotecnici, forse non sa che anche noi possediamo la capacità di intendere e di volere e, soprattutto, di scegliere liberamente, e il desiderio di adempiere a quanto dettato dall’articolo 4 della Costituzione Italiana: “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (Principi Fondamentali – Costituzione Italiana).
Per fortuna non tutti gli odontoiatri la pensano così, infatti il Professore Sandro Rengo ha precisato che il problema dell’abusivismo è una questione che va valutata orizzontalmente senza colpevolizzare verticalmente solo una parte, ossia “gli odontotecnici”.
Dopo questi interventi, la conferenza è continuata con l’esposizione della collega Simonelli, offesa e umiliata in quanto Odontotecnico, ed infine con mio intervento, nel quale, profondamente adirato, ho ribadito che l’odontotecnico in Italia vuole fortissimamente modificare il suo profilo ma, purtroppo, è vincolato al regio decreto del 1928. Del resto, ci tengo a precisare che nel protocollo di intesa firmato tra gli odontotecnici e gli odontoiatri è presente la norma che specifica che l’odontotecnico ha la possibilità di vedere il proprio manufatto protesico in bocca al paziente, manufatto inserito nella bocca del paziente esclusivamente dall’odontoiatra, e che tutti i controlli tecnici vanno effettuati categoricamente in presenza dell’odontoiatra. Dunque, non penso che vedere equivalga a visitare!
Diversamente, basterebbe assistere ad una visita medica per essere definiti medici ed essere, poi definiti degli abusivi ? Un opinione questa che fa sorridere, ma che fa anche pensare alle forti critiche che per anni sono state rivolte agli odontotecnici riguardo al problema dell’abusivismo, maggiormente derivato da odontoiatri, senza un titolo di studio per poter esercitare tale professione.
La mia visione vuole enfatizzare anche un altro aspetto sull’inconciliabilità nell’associare la figura dell’odontotecnico al ramo delle bio-tecnologie, in quanto, in riferimento alla legislazione in materia sanitaria, l’odontotecnico ha l’obbligo dell’Educazione Continua in Medicina, è il settore sanitario il giusto afferente.
Pertanto, la mia opinione rispecchia una proposta già avviata nel 2007 dall’ANTLO presso il Ministero del Lavoro, della Sanità e delle Politiche Sociali e il ministero della Pubblica Istruzione. Il progetto promuoveva l’istituzione di una formazione professionale presso gli istituti professionali e di un percorso universitario triennale, in modo da dare maggiori competenze all’odontotecnico al fine di realizzare i propri manufatti protesici su commissione dell’odontoiatra, restando nel suo laboratorio.
Dopo questo acceso dibattito, che ha accompagnato la sezione mattutina della conferenza, i lavori sono ripresi con toni tranquilli e “chiarificatori”, arrivando alla conclusione che la formazione dell’odontotecnico deve essere categoricamente affidata agli istituti professionali.
Concludo, riportando la mia piena approvazione per avviare una riqualificazione della figura professionale odontotecnica, partendo da un percorso formativo negli Istituti Professionali di Scuola Superiore, fino ad arrivare ad un corso universitario per migliorare le proprie abilità e competenze, in quanto viviamo nell’era della continua innovazione, del perenne cambiamento dove l’impresa per sopravvivere deve, anch’essa, evolvere grazie alla sua forza imprenditoriale. Una forza che è presente nella conoscenza, una risorsa immateriale presente in ognuno di noi con la quale riusciamo a mostrare al mercato il nostro valore aggiunto. Quindi, perché fossilizzarci e non crescere apportando benefici alla Nostra categoria ?
Ecco, questa è la domanda sulla quale vorrei che ognuno riflettesse.
Tratto dalla rivista odontotecnica ANTLO
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BOTTA e RISPOSTA fra un DENTISTA ed un ODONTOTECNICO
Premessa:
l’Odontoiatra (dentista) è colui che svolge come attività, mansioni mediche e chirurgiche secondo la legge, e non si sa come abilitato ad esercitare anche prestazioni di applicazione protesiche riabilitative;
Odontotecnico:
Giusto detto: in quanto non avendo fatto un corso pratico scolastico, ne esercitato un corso formativo pratico annuale presso un vero laboratorio odontotecnico, ne corso formativo pratico annuale presso un vero studio odontoiatrico protesico, effettivamente non si sa come abilitato ad esercitare anche prestazioni di applicazione protesiche riabilitative;
L’attività imprenditoriale professionale artigianale di costruzioni protesiche riabilitative sanitarie è solo Odontotecnica, con grande conoscenza dei materiali e della meccanica di assemblaggio, secondo il proprio percorso formativo scolastico a tutti gli effetti di legge, e con una propria esperienza acquisita negli anni di lavoro e corsi privati professionali, ultimamente imposti anche obbligatoriamente, secondo il percorso ECM (Educazione Continua in Medicina), pur non essendo dimostrata l’effettiva competenza, per coloro che non esercitano per conto di strutture di pubblica sanità.
Dentista:
Ogni odontoiatra è abilitato per legge anche in protesi dentaria. Ha la responsabilità di quello che mette in bocca e dunque deve controllare tutte le protesi che l’odontotecnico gli invia debbano essere eseguite a regola d’arte, altrimenti le rifiuta.
Tutti gli odontoiatri sono obbligati per legge a frequentare gli ECM (corsi di aggiornamento obbligatori) che siano odontoiatri privati o dipendenti ospedalieri.
Odontotecnico
Si è vero, ma il problema è che loro, non essendo esperti nella costruzione della protesi, non possono avere nessun riscontro e quindi non possono esercitare la competenza e l’arroganza di rifiutare.
Essendo loro, solo dei teorici, automaticamente senza nessun rispetto intellettuale, di tutela verso chi ne deve usufruire protesicamente, loro demandano in modo abusivo la maggior parte delle pratiche alle assistenti da studio che a loro volta esercitano senza nessun titolo di studio.
Odontotecnico
Il Fatto…
Dal lontano 1928 a oggi il 99% degli studi dentistici regolarmente avviati, ha sempre preteso, in diverse misure, la presenza e l’assistenza pratica nel proprio studio dell’odontotecnico, per sopperire ad una serie di carenze a livello professionale nel preparare la bocca a ricevere una protesi, a svilupparne un progetto riabilitativo e a seguire le fasi di prova necessarie fino alla applicazione definitiva. Ed anche per un’effettiva impossibilità, a trasferire tutte le informazioni necessarie per ultimare la protesi, secondo le esigenze del paziente, che oggi non si limitano più ad una mera funzionalità, ma sempre più tese vero una piena soddisfazione estetica, che nella nostra realtà sociale, di uomini e donne del terzo millennio è sempre più indispensabile.
Dentista
Nel 1928 si pensò che fosse sarebbe stato meglio mettere ordine nel campo dentale perchè fino a quell’ epoca “cavavano i denti” i calzolai, i barbieri e quelli che allora si chiamavano “meccanici dentisti”.
Chi in quell’ epoca esercitava la professione di dentista fu sanato e cioè abilitato per legge a continuare, ma dopo quella data solamente i laureati in medicina e gli specialisti in odontiatria furono abilitati a fare i dentisti.
Odontotecnico
Comunque rimase e ancora oggi rimane ancora il fatto che se l’odontotecnico non interviene in alcune attività protesiche nello studio (richieste prepotentemente e gratuitamente), il medico non riesce a risolvere, si perde in un bicchiere d’acqua.
Odontotecnico
Il tutto sempre nei termini di prestazioni gratuite (essendo svolte illecitamente) e se possibile, al prezzo più basso del mercato.
Infatti l’odontotecnico, pur trovandosi a svolgere una serie di consulenze, talvolta nella misura del 50% della giornata lavorativa, non può emettere una regolare fattura per queste prestazioni, in quanto non abilitato a svolgerle, e se anche questo fosse possibile, risulterebbe inattuabile data la consuetudine, a svolgere queste mansioni a livello gratuito.
Dentista
A parte i prestanome che vanno a mettere la targa sulla porta dello studio di un odontotecnico abusivo e dunque sono ambedue fuorilegge , nessuno ha bisogno dell’assistenza di un tecnico in studio. Io personalmente me ne frego altamente !
Odontotecnico
Se esiste l’abusivo, il merito è della immeritevole logica medica, non è pensabile che l’odontotecnico lavori solo per soddisfare tutte le esigenze arroganti e prepotenti di una classe senza dignità, scrupoli e solo per l’arroganza di arricchirsi economicamente.
Di lei, gli odontotecnici non glie ne frega più di zero.
Odontotecnico
In generale, all’odontotecnico viene corrisposta soltanto una remunerazione relativa al numero di denti artificiali (elementi protesici), effettivamente applicati dal dentista, per cui se il dentista sbaglia un impronta, ad esempio, ed il lavoro è da rifare, nel 99% dei casi per non rovinare la relazione professionale, l’odontotecnico si assume anche questo onere.
Dentista
Se il dentista sbaglia un’ impronta il tecnico DEVE rifiutare di fare il lavoro, se lo fa egualmente è gravemente colpevole come lo è il dentista che lo inserisce.
Odontotecnico
Infatti la realtà è proprio questa, l’arroganza e l’incompetenza generale permette proprio questo, purtroppo si vive in una arroganza e prepotenza a discapito della dignità e della salute del prossimo.
Caro, si è dato e ha dato una bella zappa sui piedi alla propria categoria.
Odontotecnico
Attualmente non esiste legge che obblighi il medico a conoscere oggettivamente la composizione chimica dei materiali e delle loro applicazioni (di solito non leggono neanche le indicazioni contenute al loro interno), ne tanto meno a conoscere il percorso di realizzazione di una protesi.
Dentista
Tutti i dentisti hanno nei loro studi TUTTE le schede si sicurezza di tutti i materiali e sono obbligati non solo ad averle ma anche a mostrarle ai pazienti qual’ora le vogliano vedere.
Odontotecnico
”Anche se”, ripeto, anche se, la maggior parte dei dentisti conserva le schede tecniche e di sicurezza dei materiali, nessuno le legge e non solo, nessuno le valuta e non solo, come di consueto fare dalle aziende produttrici, sul “bugiardino” applicano descrizioni che non portano da nessuna parte, ogni riga è in pieno contrasto l’uno all’altro.
Odontotecnico
Oggettivamente non hanno alcuna cognizione tecnico-protesica (giustamente perché non è il loro mestiere), così si avvalgono dei consigli dei loro informatori sanitari, i classici rappresentanti commerciali, ancora più carenti di conoscenza, e quasi sempre propensi a far “sperimentare” nuove sistematiche, sì, sperimentare, infatti quasi nessuna azienda effettua seri test clinici sui prodotti immessi in commercio.
Con il risultato che il l’odontotecnico è costretto ad investire dei soldi, per essere competitivo, in sistematiche “nuove”, di cui lui è il solo responsabile, i costi ed i rischi del quale, nel caso d’insuccesso (come si verifica quasi sempre), ricadono solo su di lui.
Dentista
L’ odontecnico con il suo diploma ha scarsissime cognizioni tecnico scientifiche e lo dico con cognizione di causa perchè anche io a suo tempo ero un odontotecnico e so bene quel che dico. Il responsabile nei confronti del paziente è esclusivamente il dentista che deve rifiutare l’ applicazione di una protesi malfatta da un odontotecnico. Se i materiali protesici fossero dannosi la colpa sarebbe da attribuire solamente agli odontotecnici che le fanno cercando di risparmiare fregando il dentista e il paziente.
Odontotecnico
Bene, vedi caro, (al di la della discutibile preparazione come odontotecnico), anche tu, proprio per una impossibile rapporto professionale odontotecnico Medico sei passato ( non si sa come) dalla parte arrogante e presuntuosa attività medica.
Ti sbagli, la maggior parte degli Odontotecnici ha una buona preparazione tecnica scientifica e psicologica verso l’arrogante medico, se ciò non fosse, non potrebbe gestire un laboratorio, con tutte le incombenze che ne derivano e la gestione della propria famiglia.
E’ logico che il responsabile debba essere il medico, ma a riguardo del protocollo di costruzione e dei materiali, anche se sottoposto a pressione della cosiddetta prescrizione medica, rimane sempre accollata alla competenza di chi costruisce il dispositivo odontoprotesico.
Non dimentichiamo che il materiale scelto nella costruzione dei dispositivi viene sempre indicato prepotentemente nella prescrizione medica, pur sapendo (allo stato dell’arte la tossicità) questo viene richiesto per risparmiare sul costo finale della protesi.
Chi frega il paziente è il medico non è l’Odontotecnico, come anche a livello fiscale, chi decide l’illecito fiscale lo decide sempre il medico !!
Odontotecnico
Infine, i medici dentisti e odontoiatri, proprio fieri della loro onnipotenza, demandano operazioni cruente e non, ad un personale non specializzato (le cosiddette “assistenti”), senza ne un corso professionale di base, ne una minima specializzazione.
Dentista
Niente di più falso ! Le igieniste sono legalmente abilitate a svolgere moltissime mansioni che il dentista delega loro volentieri.
Odontotecnico
Facciamo allora una verifica, controlliamo tutte le assistenti, verifichiamo il loro diploma universitario e il loro tipo di contratto d’assunzione.
Questi sono tanto avidi che venderebbero anche la loro mamma per sputtanarsi il loro denaro rubato!
Cmq le assistenti, anche se abilitate, le loro mansioni sono comunque ristrette a poche cose, certamente a non lavorare senza la presenza del medico, a non cementare protesi, a prendere impronte etc.
Odontotecnico
La nostra impressione, se è vero che a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina, che a loro interessa soltanto il grande business, salvando la pace di Ippocrate.
Dentista
Lasciamo stare Ippocrate perchè ai soldi caso mai ci pensano anche gli odontotecnici, anche non ci riescono un granché a farli e allora vomitano rabbia ! Non ci risulta che costoro siano dei benefattori dell’ umanità.
Odontotecnico
Si è giusto, ma pagare un dente a €. 40,00 o a €. 100,00 per poi venderlo a €. 1000,00 c’è una bella differenza, questo significa sfruttare l’Odontotecnico e truffare il Consumatore !!
Odontotecnico
A questo punto voglio cogliere l’attenzione di tutti voi dalle pubbliche istituzioni ai privati cittadini, ignari di codesta situazione. Secondo voi “chi è il vero abusivo ?”
Dentista
Il vero abusivo è colui che mette le mani n bocca e non sia abilitato regolarmente con un corso universitario di 5 anni come la laurea in odontoiatria impone. L’odontecnico abilitato non è, ed allora può divenire un abusivo.
Odontotecnico
Caro tu cerchi, i tuoi colleghi cercano di arraffare più non posso…
Odontotecnico
Se offendono di abusivismo una categoria professionale, che con capacità e fantasia, riesce a risolvere tutti i problemi derivanti dalla loro incompetenza tecnico-protesica, e che come dei servi fedeli cercano solo di farli arricchire, mi sembra francamente eccessivo volerli anche sottoporre alla pubblica gogna. Se cosi non fosse, la protesi se la farebbero da soli !
Dentista
Le protesi le fanno gli odontotecnici. A ognuno il suo lavoro. Se gli odontotecnici vanno a mettere le mani in bocca vuol dire che come odontotecnici non valgono nulla e nessun dentista si sogna di dargli lavoro.
Odontotecnico
Se l’odontotecnico va nello studio odontoiatrico (costretto e altro) lo fa per diversi motivi, il primo è per ottimizzare al meglio il dispositivo stesso (i medici sono incauti e sinistrorsi), il secondo motivo è perché incompetenti nel rilevare tutta una serie di informazioni utili alla realizzazione del dispositivo odontoprotesico
Odontotecnico
– RIDATECI La NOSTRA IDENTITA’ !
Dentista
Ma chi ve l’ ha mai tolta siete voi che l’ avete calpestata violando la legge !
L’ identita’ degli odontotecnici e ben confinata nelle leggi vigenti e chi non le rispetta è un fuorilegge.
Odontotecnico
I medici sono solo incompetenti, per arroganza e poi per prepotenza, prima ti sfruttano e poi ti rendono complici dei loro malfatti.
Dentista
Recentissimamente si è bocciata definitivamente la proposta di legge di creare l’ odontoprotesista perchè ritenuta una figura perfettamente inutile e per questo motivo gli odontotecnici con velleità da cardiochirurghi si sono dovuti mettere la coda tra le gambe e zitti !
Odontotecnico
Il problema della bocciatura della nuova legge è solo un raggiro, è solo una beffa, è solo una serie di indegne subdole a discapito della tutela come al solito della Salute prossimo
Odontotecnico
– La NOSTRA DIGNITA’ PROFESSIONALE ODONTOTECNICA
Dentista
La dignità un odontotecnico se la deve guadagnare facendo il suo dovere, non violando la legge o sputando anche nel piatto dove dovrebbe mangiare.
Odontotecnico
L’Odontotecnico è molto più serio di voi medici, è molto più dignitoso di voi medici, il suo lavoro lo sa fare, solo che nel incontrare personaggi indegni come voi medici, al primo ricatto o altre situazioni indegne, dovrebbe mandarli a calci nel sedere.
Odontotecnico
– NON VOGLIAMO PIU’ ESSERE COMPLICI della MALASANITA’
Dentista
Gli odontotecnici non sono complici della malasanità nella misura in cui sappiano lavorare bene e con onestà, altrimenti anche loro sono correi.
Odontotecnico
Nel momento che in una prescrizione viene richiesto un materiale non idoneo o altre richieste illogiche, l’Odontotecnico se l’accetta (sempre perché diversamente non lavorerebbe più), diventa complice dei malfatti sanitari.
Odontotecnico
Per il bene di tutti forse non è meglio dare a Cesare quel che è di Cesare ?
Dentista
“Cesare” ha la laurea in odontoiatria e protesi dentaria….. l’ odontotecnico no ! ha solo un diploma di 4 anni che lo abilita a fabbricare protesi a nome e per conto del laureato in odontoiatria.
Odontotecnico
No caro ! Cesare è Cesare come il medico è medico e l’odontotecnico è l’odontotecnico, a ogn’uno il suo, l’arroganza non serve, l’arroganza serve solo a essere battuto fuori, l’arrogante è indegno, nessuno è il servo di un altro.
Ti sei dato proprio la zappa sui piedi caro !
Odontotecnico
Per beneficio del consumatore, fermo restando che gli odontotecnici non vogliono prevaricare la professionalità e la competenza dei medici dentisti e o odontoiatri, non sarebbe meglio istituire un albo professionale odontotecnico e far risparmiare i pazienti, facendogli pagare la protesi direttamente all’odontotecnico.
Dentista
Balle ! perchè chiunque abbia uno studio odontoiatrico ne deve sostenere le spese e che sia un dentista vero o un abusivo le spese sono sempre quelle.
Odontotecnico
No caro, l’Odontotecnico non vede il motivo per cui, con tutta la gestione del laboratorio deve dare al medico la possibilità di decuplicare il guadagno, comprare un prodotto scarso ad un costo adeguato e rivenderlo ad un costo esorbitante, eccessivo.
Odontotecnico
Riconoscendo inoltre il diritto e la competenza a questi ultimi, per effettuare come professionisti regolarmente retribuiti, tutte le registrazioni necessarie all’applicazione della protesi ?
A mio avviso, dietro tanto astio e aggressività, si cela, quello che ormai è divenuto ” il segreto di Pulcinella”.
Dentista
L’ astio trabocca dalle parole di certi soggetti e dipende probabilmente dal fatto che non siano riusciti a conquistare una laurea in odontoiatria come bramavano e con un semplicissimo diploma di odontotecnico vorrebbe fare quel che la legge vieta loro molto espressamente.
Odontotecnico
No caro, molti Odontotecnici per non sottostare alle infamanti regole schifose, hanno deciso di fare altri lavori, il sottoscritto Odt. C.T.U. del Tribunale ha deciso di dedicarsi alla ricerca dei biomateriali e alla trasparenza di tutta una serie di fatti in campo Odontoprotesico a tutela della Salute del Consumatore
Odontotecnico
Per quale motivo la grande lobby odontoiatrica non vuole che gli odontotecnici si rivelino per quello che sono, cioè dei seri professionisti ?
Dentista
Gli odontotecnici seri non sono professionisti, forse è più corretto definirli come la legge stabilisce e cioè: artigiani ! i professionisti sono i medici e i dentisti.
Odontotecnico
L’Odontotecnico esercita una professione sanitaria, del resto come qualsiasi altra attività, la tua mentalità è al quanto obsoleta.
Odontotecnico
Come potrebbero i dentisti giustificare le loro parcelle favolose, senza addossare la responsabilità alla protesi ?
Dentista
Frase incomprensibile dettata dall’ invidia nei confronti di chi è riuscito a percorrere una strada più redditizia.
Odontotecnico
E ancora, no caro, la vostra è solo arroganza e prepotenza, ormai questo è assodato.
Caro, un odontotecnico bravo, in una giornata di lavoro piena, senza le continue rotture dei co..ni, da parte medica, con la giusta collaborazione, riuscirebbe a guadagnare…, solo che è costretto a perdere tempo nello studio degli incompetenti medici.
Odontotecnico
Ma come ho detto, questo è il segreto di pulcinella, infatti oramai sono sempre più le persone che sanno che non sono i costi di laboratorio a gonfiare i preventivi, infatti nella maggior parte dei casi, questi incidono, nella migliore ipotesi per un quarto del costo finale fino ad un decimo dello stesso.
Dentista
Anche questa è una balla. Non è il costo della protesi che fa le tariffe, ma i costi di gestione di tutto lo studio. Si sa che un solo dente dente per una dentiera costa all’ odontotecnico solo Euro ma l’ odontotecnico non se lo fa mica pagare un euro.
La polvere di ceramica per fare i ponti, costa pochissimi Euro alla confezione e con una confezione, di corone in ceramica se ne fanno parecchie, ma l’ odontotecnico una corona se la fa pagare 250 Euro e in un giorno, se sa lavorare ed è bravo, ne può fare moltissime, ma siccome molti non sono bravi cosa fanno ? gli abusivi naturalmente !
Odontotecnico
No caro, la maggioranza dei medici, oggi, richiede mediamente una corona in cromo-cobalto tossico al costo di circa e meno di €.100,00.
Odontotecnico
Per questo motivo, nessun Odontoiatra vi mostrerà mai la fattura della protesi acquistata dall’odontotecnico.
Dentista
Della fattura dell’ odontotecnico al paziente non gliene importa nulla perchè quello che paga non è il solo il lavoro dell’ odontotecnico ma tutto il resto che non è poco.
Odontotecnico
Ma perché il tempo ed il lavoro dell’odontotecnico e ancora la gestione del proprio laboratorio è tutto gratuito? Per quale motivo voi moltiplicate per 10? Non vi basta rapportarlo per 2 ?
Odontotecnico
Provateci, vi sarà data la seguente risposta: “devo domandarlo alla segretaria, gliela farò avere… l’ho già inviata al commercialista non so se sarà possibile estrapolarne una copia… non posso fargliela vedere perché potrebbe darle un idea errata, sarebbe difficile spiegarle l’evoluzione dei costi… bla..bla…balle che sarebbe ……
Dentista
Se un paziente mi chiedesse per legge la fattura dell’ odontotecnico poi glie farei un’ altra separata per le spese di gestione dello studio che sarebbe molto più alta di quella dell’ odontotecnico !
Odontotecnico
Prima di tutto la cosa risulterebbe più onesta, ma chi siete i padreterni dell’ umanità ?
Odontotecnico
Il mercato deve restare libero e gli odontotecnici schiavi, questa è la verità. Stanno distruggendo la nostra professione.
Dentista
Gli odontotecnici sono rimasti al 1928 ! un po’ indietro, in una storia che a quelli attuali non compete più.
Odontotecnico
No siete voi che siete dei ladri.
Dentista
Gli odontecnici non hanno ancora capito che siamo in un regime di libero mercato e la legge della domanda è dell’offerta e ferrea. Se non ci fosse più nessun odontotecnico spiantato a venire quotidianamente a bussare alla porta dei nostri studi per offrirci corone in ceramica a 90 euro e anche meno, i dentisti le dovrebbero pagare semplicemente di più.
Odontotecnico
A breve questo modo di pensare e di fare vi rimarrà solo un ricordo perché la gente si è stancata, non ha più economia e voi senza la protesi chiuderete gli studi, altro che passato e presente.
Odontotecnico
Infatti nessuno o pochi ormai vogliono fare questo mestiere, per loro poco male, quando andremo in pensione noi, ormai già da tempo le faranno i cinesi, le protesi. Ma non vi illudete di risparmiare, l’unica cosa che cala e calerà sempre più è solo la qualità di ciò che acquistate.
Dentista
Che siano pochi oggi a voler fare gli odontotecnici è vero, ma per il solo motivo che è un mestiere molto difficile che richiede sacrifici per imparare e siccome di fare sacrifici non ne ha voglia più nessuno quei pochi odontotecnici che non sapendo lavorare rimarrebbero senza lavoro cosa
fanno ?
Odontotecnico
No, il problema è che, nonostante i sacrifici, gli odontotecnici non vedono altro che una categoria che fa solo schifo, una categoria che invece di andare avanti professionalmente indietreggia, e mira solo al denaro.
Dentista
si mettono a fare gli abusivi con gravissimo danno per i pazienti ignari, perchè costoro si guardano bene dal dire che non solo dottori, i furbacchioni si firmano anche con: Odt. davanti al nome per simulare il titolo di Odontoiatra.
Odontotecnico
Chi veramente rovina la salute del Consumatore sono solo quel tipo di medici, che sono incompetenti in protesi, senza parlare di altro ? Caro vecchio, il termine Odt. Sai cosa significa, “Odonto-tecnico”, sai cosa significa Odonto ?
Dentista
Ma la pacchia sta per finire perchè si sta stringendo il cappio intorno al collo dei prestanome e degli abusivi con le cui figuracce “Striscia la notizia” ci delizia spesso !
Odontotecnico
Non parliamo poi di “striscia la notizia” sono solo di parte, l’arroganza e la prepotenza ha “comprato” anche loro, prima o poi pagheranno, le bugie vengono sempre a galla.
Odontotecnico: Rosario Muto C.T.U. – Perito Trib. 893, Prato
Dentista: dott. Zeno Pagliai – Roma