FAMIGLIA NATURALE, matrimonio e divorzio
(Definizione)
L’articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo afferma:
“Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”.
La Costituzione Italiana riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29).
Definizione delle parole:
Singolo = Single: persona che vive da solo o che convive con un’altra persona di qualsiasi sesso – può essere eterosessuale e/o omosessuale, transessuale, ecc.
Coppia: unione formata da due persone che si amano (di qualsiasi sesso)
Famiglia: una coppia che può procreare figli in modo naturale con la linea del sangue e cioò del proprio seme; una famiglia deve avere, per poter essere chiamata tale, almeno un proprio figlio nato dal concorso dei due (maschio + femmina) che compongono la coppia.
Unione famigliare: Coppia di Partners (di qualsiasi sesso e/o tipologia sessuale) che non può avere figli e che adotta dei bambini e/o effettua la fecondazione assistita in uno o per uno dei partner.
La Famiglia Naturale è solo quella che ha una propria prole derivante dai due componenti maschio e femmina, che la compongono; essa si definisce così da sempre, in quanto SOLO una coppia maschio-femmina può avere una sua progenie, mentre una coppia omosessuale, NON può avere progenie diretta, quindi essa non puo’ definirsi naturale e se non è naturale, è evidente che è innaturale, infatti se la famiglia naturale fosse stata fin dagli albori della nascita dell’umanità, una famiglia composta da omosessuali, oggi noi NON esisteremmo !
La famiglia Naturale se ha dei figli, è sempre composta da una madre che può partorire un figlio e da un padre che può inseminare l’ovulo femminile.
Quando hanno una prole, essi divengono genitori (da geni-generare).
La Famiglia naturale (Legge consuetudinaria) pre-esiste alla famiglia degli “sposati” (con rito civile e/o religioso), in quanto essa è stata istituita dagli individui (agli albori dell’umanità) che volevano avere una propria discendenza (linea consanguigna) e per fare ciò le femmine ed i maschi hanno imparato ad associarsi (unirsi) con legame il più duraturo possibile, assumendosi anche le rispettive responsabilità: generare i propri figli educandoli (trasfondendo in essi la propria conoscenza) e mantenendoli fino a quando essi non divenivano autosufficienti.
FAMIGLIA NATURALE
La famiglia naturale, quindi è quella composta da maschio e femmina, è il luogo più bello dove crescere e maturare i propri figli, è altresì vero che purtroppo ci sono famiglie non all’altezza del compito affidato, chi vuole privare il bambino di avere un papà e una mamma, senz’altro ha avuto delle famiglie non all’altezza o delle non famiglie.
Maschio e femmina con diversità così straordinarie e complementari con possibilità di unione che portano vita nella propria figliolanza.
Questa è la vera vita, che da milioni di anni si riproduce grazie a queste unioni naturali del maschio con la femmina.
Se sei per la vita e ami la tua famiglia naturale, non condividere la “teoria gender” perché dequalifica e non informa persino nella scuola, nel modo adatto i bambini, mettendo la famiglia naturale sullo stesso piano delle altre aggregazioni di coppia, perciò dequalifica la meravigliosa diversità tra maschio e femmina e la libertà della vera famiglia che genera propri figli per portarli ad una informazione di Amore, unione, partecipazione e di riproduzione del maschio e della femmina nello spazio futuro.
Definizione della parola MATRIMONIO:
La parola italiana matrimonio continua la voce latina matrimonium, formata dal genitivo singolare di mater (ovvero matris) unito al suffisso –monium, collegato, in maniera trasparente, al sostantivo munus ‘dovere, compito’.
Questa informazione è contenuta in gran parte dei dizionari storici o etimologici italiani, come il DEI, Dizionario Etimologico Italiano (a cura di Carlo Battisti e Giovanni Alessio, Firenze, Barbera, 1950-1957), il DELI, Dizionario etimologico della lingua italiana (a cura di Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli, Bologna, Zanichelli, 1983) e il GDLI, Grande Dizionario della Lingua Italiana (a cura di Salvatore Battaglia, Torino, UTET, 1961-2002) che specificano anche che il termine si è formato su influsso del preesistente patrimonium.
Dunque matrimonio, rispetto ad altri termini che vengono correntemente impiegati con significato affine, pone, almeno in origine, maggiore enfasi sulla finalità procreativa dell’unione:
l’etimologia stessa fa riferimento al “compito di madre” più che a quello di moglie, ritenendo quasi che la completa realizzazione dell’unione tra un uomo e una donna avvenga con l’atto della procreazione, con il divenire madre della donna che genera, all’interno del vincolo matrimoniale, i figli legittimi.
È ciò che dice chiaramente, fin dalla prima edizione, il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612), dove alla voce matrimonio è riportata una citazione tratta dal Volgarizzamento della somma Pisanella detta Maestruzza: “Matrimonio è una congiunzione dell’uomo e della donna, la quale ritiene una usanza di vita, la quale dividere non si può. E perchè nel matrimonio apparisce più l’uficio d’esso nella madre, che nel padre, perciò è determinato più dalla madre, che dal padre. Matrimonio, tanto è a dire, come uficio di madre“.
Una citazione ancora più antica, dal libro XIX dei Contra Faustum Manichaeum libri XXXIII di sant’Agostino (354-430) e riportata dal Thesaurus Linguae Latinae recita: «Matrimonium quippe ex hoc appellatum est, quod non ob aliud debeat femina nubere, quam ut mater fiat», ovvero ‘il matrimonio è senza dubbio chiamato così perché la donna si deve sposare non per altro motivo che per diventare madre’.
vedi: Matrimonio si o no ? + Circoncisione + Omosessualita’ &C.
DIVORZIO
Fino all’emanazione della “Legge sul Divorzio” (legge n. 898/1970, detta anche “Legge Fortuna-Baslini”), non erano previste cause di scioglimento del matrimonio diverse dalla morte di uno dei coniugi: prima dell’avvento della Legge sul Divorzio, il matrimonio era quindi considerato legalmente indissolubile.
La Legge sul Divorzio fino ad ora 2014, prevede i casi in cui è consentito il divorzio; il caso di gran lunga prevalente è dato dalla separazione legale dei coniugi che dura senza interruzioni da almeno 3 anni (salvo nuove disposizioni).
Il procedimento di divorzio può essere contenzioso o a domanda congiunta e, una volta pronunciato, ha effetti sul piano civile, patrimoniale, successorio e sull’affidamento degli eventuali figli.
Nel caso di matrimonio civile (ossia di matrimonio contratto in Comune davanti all’Ufficiale dello Stato Civile), il divorzio è lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, pronunciato con sentenza da parte del Tribunale competente.
In caso di matrimonio concordatario (ossia quando il matrimonio è stato celebrato in Chiesa e poi regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune), si parla più propriamente di “cessazione degli effetti civili” del matrimonio stesso: permangono infatti gli effetti sul piano del sacramento religioso (a meno che non si ottenga una pronuncia di annullamento o di nullità da parte del Tribunale Ecclesiastico Regionale o della Sacra Rota).
Casi di divorzio
Prima di pronunciare la sentenza di divorzio, il Tribunale deve sempre tentare la riconciliazione e accertare che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita (art. 1 della Legge sul Divorzio):
in altre parole, prima di pronunciare il divorzio il Giudice deve sincerarsi che la frattura nei rapporti fra marito e moglie non possa essere in alcun modo ricomposta.
Oltre a ciò, il Giudice deve controllare la sussistenza di almeno uno dei presupposti tassativamente previsti dalla legge.
In estrema sintesi, i casi di divorzio sono i seguenti:
– i coniugi sono separati legalmente e, al tempo della presentazione della domanda di divorzio, lo stato di separazione dura ininterrottamente da almeno 3 anni (tale termine di 3 anni decorre dal giorno della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione);
– uno dei coniugi ha commesso un reato di particolare gravità (ad esempio è stato condannato con sentenza definitiva all’ergastolo o a una pena superiore a 15 anni di reclusione) oppure – a prescindere dalla durata della pena – è stato condannato per incesto, delitti contro la libertà sessuale, prostituzione, omicidio volontario o tentato di un figlio, tentato omicidio del coniuge, lesioni aggravate, maltrattamenti, ecc.;
– uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del vincolo matrimoniale o ha contratto all’estero un nuovo matrimonio;
– il matrimonio non è stato consumato;
– è stato dichiarato giudizialmente il cambio di sesso di uno dei coniugi.
Divorzio giudiziale
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere richiesto da uno dei coniugi, anche se l’altro coniuge non è d’accordo.
Il procedimento cd. in contenzioso (per la mancanza di accordo dei coniugi) si svolge innanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui il secondo coniuge ha la propria residenza o il proprio domicilio; nel caso in cui il secondo coniuge sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda di divorzio si presenta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del coniuge richiedente.
Nel ricorso si deve aver cura di indicare l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.
Se il coniuge richiedente è residente all’estero, è competente qualunque Tribunale.
Ciascun coniuge deve essere assistito da proprio difensore.
Come previsto dalla Legge sul Divorzio, alla prima udienza il Presidente del Tribunale tenta la conciliazione e accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita. Il Presidente emana quindi un’ordinanza con i provvedimenti temporanei e urgenti necessari per regolamentare gli aspetti patrimoniali e che interessano i figli nella pendenza del procedimento. Il Presidente nomina un Giudice Istruttore e fissa la data della relativa udienza innanzi a quest’ultimo. Il procedimento prosegue poi come un processo ordinario, con la fissazione di altre udienze. Se il procedimento comporta una lunga fase istruttoria, vale a dire un lungo periodo di acquisizione delle prove (testimoni, perizie, ecc.), il Tribunale emana una sentenza provvisoria, che intanto consenta ai coniugi di riottenere lo stato libero.
Divorzio a domanda congiunta
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere richiesto da entrambi i coniugi. Come nel divorzio in contenzioso, anche in questo caso le parti devono stare in giudizio assistiti da un difensore, che può essere unico per entrambi.
Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale in camera di consiglio, ossia con una procedura molto più snella del divorzio in contenzioso.
In questo caso tutto si esaurisce in una sola udienza innanzi al Tribunale in camera di consiglio: l’udienza è fissata dal Presidente del Tribunale dopo aver letto il ricorso. All’udienza il Tribunale tenta la conciliazione e accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita. Quindi il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio ed emette la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale (o di cessazione degli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario).
L’iter del divorzio a domanda congiunta è quindi più veloce e più semplice dell’iter del divorzio giudiziale.
L’annotazione della sentenza di divorzio nel registro di stato civile
Sia che venga emessa al termine di un procedimento in contenzioso, sia che venga emessa alla fine di un procedimento “a domanda congiunta”, la sentenza di divorzio viene trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile per l’annotazione nel Registro dello Stato Civile del luogo in cui fu trascritto il matrimonio.
Effetti del divorzio
La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti:
– in caso di matrimonio civile, si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale; in caso di matrimonio religioso, si verifica la cessazione degli effetti civili (permane, invece, il vincolo indissolubile sul piano del sacramento religioso);
– la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio dopo il matrimonio (ma può mantenerlo se ne fa espressa richiesta e il Giudice riconosce la sussistenza di un interesse della donna o dei figli meritevole di tutela);
– fintantoché il coniuge economicamente meno abbiente non passi a nuove nozze, il Giudice può disporre che l’altro coniuge sia tenuto a corrispondere un assegno periodico (detto “assegno divorzile”): l’importo è quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio (modificazione delle condizioni di divorzio);
– viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà;
– i figli minorenni vengono affidati a uno dei coniugi, con obbligo per l’altro di versare un assegno di mantenimento della prole, o a entrambi congiuntamente (cd. “affidamento condiviso”), nel rispetto di quanto previsto anche dagli artt. da 337-bis a 337-octies cod. civ. (così come introdotti dal D.Lgs. 154/2013 in materia di filiazione);
– ciascuno dei coniugi perde i diritti successori nei confronti dell’altro;
– se la sentenza di divorzio aveva a suo tempo riconosciuto a un coniuge il diritto all’assegno di mantenimento, tale coniuge ha diritto anche alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto (o a una sua quota), a condizione che nel frattempo il coniuge superstite non si sia risposato.
In ogni caso, se uno dei coniugi matura il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) prima che sia pronunciata la sentenza di divorzio, l’altro coniuge ha diritto a una parte di tale importo.
Tratto da: dirittierisposte.it
vedi anche (English):
http://salaw.com/our-services/family/divorce-solicitors/divorce-questions
La famiglia cosi come e’ intesa nel mondo occidentale e’una invenzione dei religiosi
In questo articolo voglio parlare di una delle sicurezze su cui si basa la vita dell’essere umano e che sembra essere la causa di tante gioie ma soprattutto di tante sofferenze: la famiglia.
Essa non è altro che l’unione di due o più persone che scelgono di vivere insieme per portare avanti un progetto comune e condividere qualcosa.
L’essere umano è senza dubbio un essere sociale e, come la storia tramanda, ha sempre sentito il bisogno di comunicare e relazionarsi con altri esseri umani, formando già dai primi tempi della sua comparsa, gruppi, tribù, villaggi che si sono sempre più estesi, divenendo città, nazioni e continenti.
Non c’è nulla di poco funzionale nella famiglia che conosciamo, ognuno ha un ruolo e, in relazione ad esso, può evolversi e vivere serenamente.
La cosa che fa pensare, però, è che prima dell’istituzione del matrimonio il termine “famiglia” non esisteva ma esisteva il termine “comune”.
Il termine “famiglia”, infatti, deriva dal latino (familia) e significa “gruppo di SERVI e SCHIAVI patrimonio del capo della gens”.
Prima dell’avvento della religione, quindi, la famiglia come la conosciamo noi non esisteva !
La religione ha “preso” una struttura su cui si basava la vita dell’uomo e l’ha utilizzata e gestita per controllarci e renderci, come la parola stessa dice: “SCHIAVI”.
Così è stato deciso cosa fosse più giusto per la donna e cosa per l’uomo, i loro diritti e i loro doveri.
Le persone che ne facevano parte non erano più individui liberi, che collaboravano per un unico fine, ma si identificavano con il termine “marito” e “moglie”. Il loro rapporto era indissolubile, nonostante riguardasse due esseri che sono in continuo mutamento.
Così è stato installato il “programma del possesso” e con esso, si sono generate repressioni, gelosie, tradimenti e malattie causate dallo stress di questo tipo di rapporti.
È stata costruita una gabbia dorata per ogni gruppo di individui e, la cosa peggiore, è che ci siamo convinti che fosse la cosa migliore per noi.
Osho scrive: “La sua struttura di base è la possessività – il marito possiede la moglie ed entrambi possiedono i bambini – e nel momento in cui possiedi un essere umano ti sei preso la sua dignità, la sua libertà, la sua stessa umanità. Hai portato via tutto ciò che è bello e gli hai solo dato del le manette; forse fatte in oro – belle gabbie al posto delle sue ali – ma quelle gabbie dorate non gli possono dare il cielo e la libertà del cielo.”
Quando si viveva nei villaggi, ogni gruppo di conviventi collaborava per il bene del villaggio, invece la famiglia tende ad isolarci dalle altre.
Ognuno pensa per sé e lo stesso ragionamento avviene tra le nazioni. Così nascono le guerre…
Potremo essere felici e liberi solo quando sradicheremo questa struttura. Le persone continueranno a vivere insieme ma con l’obiettivo comune della condivisione. Ognuno avrà il suo ruolo ma rispetterà la libertà dell’altro. Ognuno sarà felice della felicità dell’altro, in qualunque caso e condizione. Anche i figli non saranno “beni da possedere”.
Osho scrive: “Solo una cosa puoi fare, e questo è condividere la tua vita. Racconta loro che sei stato condizionato dai tuoi genitori, che hai vissuto entro certi limiti, certi ideali, e a causa di questi limiti e ideali ti sei lasciato sfuggire completamente la vita, e non vuoi distruggere la vita dei tuoi figli. Tu vuoi che siano totalmente liberi – liberi da te, perché per loro tu rappresenti l’intero passato.”
– Ma io sono un genitore, amo i miei figli, come posso lasciarli andare ?
“Un padre, una madre, devono avere un enorme coraggio per dire ai figli: Dovete essere liberi da noi. Non ubbiditeci, fate affidamento solo sulla vostra intelligenza. Anche se doveste andare fuori strada, sarà sempre molto meglio che vivere nel “giusto” e rimanere schiavi per sempre. È molto meglio commettere errori da soli e imparare grazie ad essi, piuttosto che non commettere errori e seguire qualcun altro; in questo modo imparerete solo a imitare, e questo è veleno, nient’altro che veleno.”
Non è facile cambiare qualcosa che ci viene tramandato da secoli e secoli, ma di certo non è impossibile !
Iniziamo cambiando i nostri pensieri e, pian piano, anche la nostra realtà cambierà !
By Lucrezia – Tratto da: blog.saltoquantico.org