Quando vi fermano per farvi un qualsiasi verbale…..(illegale) perché uscite di casa, in un presunto Lockdown, non firmate nessuna autocertificazione, …perché essa è un diritto ma non un dovere e questo supposto obbligo non compare nell’ultimo decreto DPCM Conte
Inoltre Non potete certificare NULLA sul vostro stato di salute, vedi legge sulle autocertificazioni 445/2000
Articolo 46 (R): Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Articolo 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico.
Quindi nessuna autocertificazione o modulistica prestampata proposta da un qualsiasi soggetto della polizia/carabinieri/guardia di finanza, polizia locale, esercito, che contiene dati sulla salute del soggetto fermato, può né deve essere firmata !….se viene proposta ed “imposta”…., trattasi di “istigazione a delinquere“, da parte di chi tende ad imporla….
414/2020 del vigente Codice Penale italiano: “chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione“. L’art. 115 del codice ci dice che l’istigazione a delinquere, se non è accolta e seguita dalla commissione del reato, porta alla non punibilità dell’istigato.
Inoltre vedi : art 2-10-13-16 Costituzione
In particolare la Costituzione sancisce all’art.13 che la “libertà personale è inviolabile” e che la stessa “può essere ristretta soltanto con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria”, che inoltre l’art.16 Cost. “tutela la libertà di circolazione e movimento che possono essere limitati solo con legge dello Stato” e non con atti amministrativi quali quali sono i Dpcm o le ordinanze dei ministri o gli atti della protezione civile o dei sindaci”.
NESSUNA limitazione può essere imposta se in contrasto con la Costituzione.
Nessun DPCM ne quelli regionali o sindacali, può abolire o calpestare la Costituzione, altrimenti sono automaticamente NULLI.
vedi: Livelli Gerarchici delle Leggi
L’unico stato di emergenza riconosciuto in Italia è quello dell’art. 78, cioè è lo stato di GUERRA, che deve essere pubblicato e sancito solo ed unicamente dal parlamento:
“Le Camere deliberano lo stato di guerra [cfr. art. 87 c. 9] e conferiscono al Governo i poteri necessari“.
Inoltre
….. NESSUN VIRUS/esozoma che sono materiale genetico, può esserci o circolare nell’aria, perché l’ossigeno in essa contenuto li ossida e la luce solare li disintegra in 1 secondo !
Vedi anche questo video che spiega meglio il tutto:
https://fb.watch/1PhPAfC0kC/
Per cui anche il gabinetto del Viminale, ha dovuto inviare una precisazione:
Dpcm 24 ottobre, nessuna multa per inviti e spostamenti: i chiarimenti del Viminale – 27 Ottobre 2020
Con una circolare ai prefetti il ministero dell’Interno chiarisce che le raccomandazioni contenute nel Dpcm non possono essere soggette a sanzioni.
Ecco come comportarsi nel caso di fermo e di ricihesta di trattamenti sanitari:
I “test salivari”, richiesto dalle FF.OO (Forze dell’Ordine), al pari dei tamponi nasali, richiedono la FIRMA del CONSENSO INFORMATO. Che può essere tranquillamente NEGATO !
In caso di fermo ecco come comportarsi:
Chi viene fermato dalle FF.OO. può rifiutarsi di farsi fare il prelievo con qualsiasi test diagnostico, se insistono sono liberi di fare il verbale, ma la persona fermata non deve firmare NULLA, NON può essere obbligata a firmare il verbale.
Non possono ritirare la patente senza giusta causa, perché possono ritirare la patente solo in flagrante di reato, altrimenti le FF.OO. devono dare i loro connotati e si denunciano per il reato di omissione e rifiuto in atti d’ufficio Art. 328 c.p.. Possibilmente fare il video dell’accaduto come prova delle vessazioni e richieste illecite.
Vedi: https://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-i/art13.html
– https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art328.html
– https://www.confirmo.it/it/il-nuovo-consenso-informato-della-legge-219-17/
– https://t.me/comitatofortitudo/18872
Le “raccomandazioni” inserite nel DPCM, NON valgono una multa.
La specificazione arriva dal Viminale che con una circolare diretta alle forze dell’ordine chiarisce come non si possono sanzionare le violazioni sull’invito di “non conviventi” a casa come indicato nel Decreto. Allo stesso modo non è prevista una contravvenzione per l’inosservanza degli articoli relativi agli spostamenti “con mezzi di trasporto, pubblici o privati”.
Dpcm 24 ottobre, i chiarimenti del Viminale: gli spostamenti
“Nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come già in precedenti provvedimenti, si rinvengono alcune nuove previsioni di contenuto esortativo, formulate in termini di raccomandazione, le quali, benché non correlate a sanzioni, intendono sollecitare l’adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli” è la premessa del documento a firma del capo di gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi.
Proprio perché si tratta di un comportamento “ fortemente raccomandato”, non sarebbe contestabile con una multa la violazione dell’invito a non spostarsi rivolto dal Decreto alle “persone fisiche”, né la necessità di portare con sé l’autodichiarazione che indichino i motivi a giustificazione dello spostamento.
Viene però specificato: “Resta ferma, invece, la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale”.
Dpcm 24 ottobre, i chiarimenti del Viminale: il numero massimo di invitati
“Per quanto riguarda il ricevimento di ospiti presso la propria abitazione, il Dpcm rafforza la raccomandazione riferita al medesimo contesto contenuta nel precedente provvedimento presidenziale” si ricorda nella circolare del ministero dell’Interno.
Nel documento indirizzato ai prefetti di tutta Italia si fa riferimento alle “regole prudenziali” da osservare in questi contesti per scongiurare il più possibile l’ulteriore crescita dei contagi da Covid-19 ma, infine, “si ribadisce, a beneficio dell’attività degli organi accertatori, che le previsioni del d.P.C.M. esplicitate in forma di raccomandazione non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l’irrogazione di sanzioni.”
QUINDI:
TUTTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM (sono illegittimi costituzionalmente) perché Ledono e Calpestano i DIRITTI UMANI (art. 13) ai quali mi attengo SEMPRE e che sono al di sopra di qualsiasi Legge o Decreto, per livello Giurisprudenziale Internazionale e Costituzionale.
vedi anche e soprattutto i: Livelli Gerarchici delle Leggi
Quindi si ricordano i DIRITTI UMANI, lesi e calpestati in particolar modo lo Art. 13 il quale recita:
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Art. 54, 77, 78 e 138 della Costituzione, oltre ai DIRITTI dell’UOMO ( D.U.D.U.), Art. 2
IMPORTANTE
Vedi Livelli Gerarchici delle Leggi Umane:
https://mednat.news/giurisprudenza/
https://mednat.news/?s=livelli+gerarchici
Grande decisione del consiglio di stato italiano, che di fatto ANNULLA tutti i DL, DCPM, ecc., CHE HANNO CALPESTATO I DIRITTI COSTITUZIONALI, vedi video:
Consigli dell’Oms, Coronavirus:
“Se potete, uscite di casa per fare attività fisica”. Passeggiate e corse, se fatte con buon senso, sono un “presidio sanitario“….
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—20-march-2020
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In Caso di Fermo stradale:
Tutte le Forze dell’Ordine che applicano divieti in merito a provvedimenti cosiddetti “anti covid” sono in totale DISONORE !
Non si possono recepire provvedimenti, seppur emesse da Autorità, in palese contraddittorio con la Legge suprema dello Stato e con il Diritto Internazionale generalmente riconosciuto. Se ne ha il Diritto e il Dovere! Devono essere considerati “Nulli ab Origine”, prodromi alla eventuale sentenza di nullità dei Giudici Costituzionali.
I Provvedimenti emessi da quando è stato dichiarato lo stato d’emergenza, dai D.L. ai DPCM, le Ordinanze Regionali e Sindacali, sono provvedimenti in palese contraddittorio con la Legge (art 13, art 70, art 77, art 78 Costituzione) e non possono essere recepiti.
Tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine che applicano divieti in merito a tali provvedimenti anticostituzionali, sono in totale DISONORE, (hanno giurato solennemente di osservare, rispettare e fare osservare e rispettare la legge suprema dello Stato, la Costituzione) obbedendo a ordini illegittimi, derivanti da provvedimenti incostituzionali (=illegittimi).
In caso di sanzioni, si riserva di agire in via Legale dove verranno sottoposti all’attenzione del Magistrato l’abuso di potere e di autorità, e tutti i reati che il Magistrato voglia ipotizzare in tali comportamenti criminosi a carico del verbalizzante e si inviterà il Magistrato a sollevare la questione di legittimità davanti ai Giudici Costituzionali.
“Una norma è legale, se valida. È valida se legittima. È legittima se giusta.” (By Paolo Parisi)
IN CASO DI FERMO spiegate questo agli agenti:
“Rimettendomi alla legittima Autorita dell’agente che mi sottopone a un controllo di polizia giudiziaria, non è mia intenzione incorrere, dunque, fare alcuna resistenza a pubblico ufficiale.
Invito lo stesso a fornirmi rassicurazioni ufficiali in merito alla validità del modulo dallo stesso fornitomi poiché menziona due D.L non più vigenti (poiché convertiti in legge con modificazioni, risulterebbe, dunque invalido e in violazione delle leggi vigenti ) e rassicurazioni ufficiali in merito ai provvedimenti tutti, cosiddetti “anti covid”, che siano giustificati, legittimi, validi e legali, secondo l’Ordinamento Giuridico Italiano, che rispettino i dettami della legge suprema dello Stato, la Costituzione e il Diritto Internazionale generalmente riconosciuto.
Mi permetto di ricordare al pubblico ufficiale che egli ha effettuato un giuramento SOLENNE sulla Repubblica Italiana TUTTA, non sul solo Governo, non sulla sola volontà e atti in autonomia come i DPCM del Presidente del Consiglio, non sulle Ordinanze dei soli Presidenti di Giunta Regionale, non sulle
Ordinanze dei soli Sindaci) impegnandosi a osservare, rispettare e far osservare e rispettare la Costituzione, sopra tutti gli atti legali e amministrativi di fonti secondarie.
Ricordo altresì, al pubblico ufficiale che l’auto certificazione regolamentata dal DPR 445/2000 è una facoltà, non certo un obbligo, e che non è mia volontà esercitare tale facoltà.”
IN CASO DI VERBALE:
È diritto del sanzionato, sancito dalla legge, avere la possibilità di rendere una dichiarazione ove se non bastassero le tre/quattro righe apposite del verbale.
È dovere del pubblico ufficiale, sempre sancito dalla legge, fornire un foglio da allegare a verbale dove il sanzionato ha la possibilità di rendere la propria dichiarazione in maniera chiara e esaustiva.
- Quando l agente verbalizzante invita ad essere succinti e/o brevi commette una gravissima violazione della legge, in maniera arbitraria, perseguibile e punibile dal codice penale, come tutti gli abusi.
In questo caso non trova applicazione la riserva di giurisdizione del Giudice di Pace per le violazioni al Codice della Strada ex art. Art. 7 DLgs. 150/2011 unica via esperibile sono gli scritti difensivi al prefetto, il quale potrà emettere ordinanza ingiunzione (non nei 210 giorni CdS) ma nei 5 anni e, successivamente, avverso quelli si potrà impugnare davanti al GdP
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AUTODIFESA della LIBERTA’ di SPOSTAMENTO
Come reagire se la Polizia vi accusa di spostamento illegittimo ?
Anche se ad oggi sappiamo quanto vi sia di FALSO nella presunta ‘pandemia’, consiglio a tutti di essere prudenti, seguite il protocollo di Mednat.news
RICORDATEVI: l’autocertificazione è volontaria, non può essere imposta. Soprattutto nessuno può obbligarmi a firmare un modulo su cui vi sono dichiarazioni scritte da altri, (come recita anche l’art. 48 del dpr 445/2000). L’autocertificazione serve a sostituire vari tipi di certificati da presentare alla pubblica amministrazione, il cui elenco è all’interno dell’art. 46 del dpr. Stati di salute, incontri con positivi, motivi di spostamenti vari non sono contemplati in questo elenco.
Capita però di incappare in qualche poliziotto fanatico o vessatore che vi contesti infondatamente e abusivamente il reato punito dall’art. 650 CP per inosservanza di disposizione dell’autorità con spostamento vietato dal DPCM, DL, ecc, mentre voi vi spostavate in modo giustificato ricordando che tutti i Decreti, sono illegittimi), quindi che il presunto reato non sussiste, e che non vi conviene quindi accettare di firmare un eventuale verbale in cui vi riconoscete colpevoli di esso accettando di pagareun’ammenda, anche perché vi sporchereste la fedina penale.
Potete semplicemente non far nulla, aspettando di vedere se il PM procederà contro di voi richiedendo al GIP l’emissione di un decreto penale di condanna. Se lo riceverete, potete opporvi ad esso depositando nella cancelleria del GIP (oppure presso la segreteria del pubblico ministero), entro 15 giorni dalla notifica, l’atto di opposizione.
Potete firmarlo e depositarlo anche senza avvocato. L’avvocato vi servirà se e quando si terrà il processo.
Ovviamente non garantisco che l’opposizione verrà accolta.
Vedere per i documenti Legali contro questa dittatura in-snitaria:
https://mednat.news/?s=protezione
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OGGETTO: diffida ad attuare le misure lesive della libertà personale disposte con la legislazione in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Compito delle Forze dell’Ordine non è la cieca esecuzione di quanto possa disporre un Governo in carica, ma è quello, ben più ampio ed importante, di essere fedeli alla Repubblica italiana osservandone la Costituzione e le leggi.
Le Forze dell’Ordine pertanto devono rappresentare un baluardo di legalità anche di fronte ad eventuali violazioni delle stesse Istituzioni.
Il nostro ordinamento costituzionale non prevede la possibilità di conferire poteri speciali al Governo al di fuori del caso in cui sia dichiarato lo stato di guerra. Parimenti esistono diritti, come la libertà personale di cui all’art. 13 Cost., che risultano essere inviolabili. Specificatamente non è ammessa alcuna forma di detenzione, né di qualsiasi altra restrizione della libertà se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e comunque nei soli casi e modi previsti dalla legge. La libertà personale non va mai confusa con quella di circolazione di cui all’art. 16 Cost.
Qualsivoglia forma di detenzione domiciliare pertanto, ancorché limitata a determinate fasce orarie, è pacificamente illecita e gli eventuali provvedimenti amministrativi che disponessero il contrario dovrebbero essere da voi non solo disapplicati, ma addirittura dovrebbero dare luogo all’apertura di indagini nei confronti di chi li ha emessi, con obbligo sempre da parte Vostra di segnalare alla Magistratura il fatto come notizia di reato.
Nello specifico sono formalmente a diffidarVi a dare esecuzione a provvedimenti che impongano oggi o imponessero in futuro misure lesive della libertà personale, quali la detenzione domiciliare (cd. lockdown), la chiusura delle attività commerciali e professionali o l’imposizione delle mascherine anche chirurgiche, riservandomi ogni eventuale azione legale nei Vostri diretti confronti nel caso in cui doveste procedere comunque all’esecuzione di azioni incostituzionali e pertanto in violazione dei Vostri doveri d’ufficio.
“Il “Diritto di resistenza nella Costituzione italiana“
Il diritto di resistenza è sostanzialmente (e implicitamente) accolto dalla nostra Costituzione, in quanto rappresenta una estrinsecazione del principio della Sovranità Popolare, sancita dall’Art. 1 e 2 della Costituzione e che quindi informa tutto il nostro Ordinamento giuridico.
La sovranità è esercitata in modo diretto attraverso i fondamentali diritti di libertà, garantiti espressamente dalla Costituzione, e in modo indiretto attraverso lo Stato-apparato (la Pubblica Amministrazione), la cui attività non può comunque essere in contrasto con la sovranità popolare. Pertanto, quando lo Stato esprime una volontà contraria a quella del popolo, spetta a questo (e quindi ai cittadini, singolarmente o collettivamente) riappropriarsi della sovranità per ripristinare la legalità (per esempio difendere le Istituzioni democratiche).
Ricordiamo, l’art. 4 del DLL n. 288 del 1944, che legittima la resistenza attiva (non solo passiva) a un pubblico ufficiale o ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora queste funzioni pubbliche siano esercitate in modo arbitrario. Ricordiamo anche l’art. 51 del Codice penale che esclude la punibilità dei fatti compiuti nello “esercizio di un dovere” o nello “adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità” e l’art.650 del Codice Penale, che legittima la disobbedienza contro provvedimenti non “legalmente dati” dall’Autorità, cioè emanati arbitrariamente e quindi illegittimi.
Le norme che vincolano l’uso della mascherina (i vari DPCM e Ordinanze Regionali e Sindacali) sono atti di carattere amministrativo non aventi forza di Legge e non possono derogare e/o sospendere leggi di Stato vigenti e precedenti, la Costituzione le Leggi Internazionali ed i Diritti dell’uomo, Leggi di livello superiore ai vari DPCM e DL.
– Lo stesso decretare è incostituzionale, dunque illegittimo, ribadito da una recente sentenza di un Giudice di Frosinone, vedi:
sentenza_giudice-dipace_frosinoneLuglio2020, e ancor prima dalla dichiarazione annuale della Consulta (i Giudici Ermellini, Corte Costituzionale);
fare ricorso contro di esse con sentenza che le annulla, del giudice del tribunale di Frosinone e della condanna del Italia da parte del Consiglio di Europa (Diritti dell’Uomo) di Strasburgo: https://youtu.be/CGQ33F7fC7M
https://www.agi.it/cronaca/news/2020-11-02/covid-flash-mob-libert-espressione-10153768/
Vedi QUI, la Sentenza del giudice di Frosinone, che ha annullato una multa comminata in funzione dei DPCM Illegittimi emanati:
https://mednat.news/mascherine-inutili-bufala/
http://www.studiomassafra.com/news-e-giurisprudenza/ricorsocollettivoaltarlazioavversoildpcm03112020inrelazioneallobbligodiindossarelemascherineancheallapertoallachiusuradelleattivitaalcoprifuocoeallegeneralimisuresproporzionaterispettoallemergenzainvocataalorogiustificazione
Questo studio si occupa anche dei Tamponi, ed altro….
Promemoria:
“È vietato comparire mascherato in luogo pubblico”….
Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza TULPS RD 773/1931 – Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Gazz. Uff., 26 giugno 1931, n. 146) – vedi art 85 del TULPS, TUTT’ORA IN VIGORE E MAI ABOLITO….
anzi aggiornato ed in linea con la Legge 22 maggio 1975 n. 152, sono state introdotte nuove disposizioni a tutela dell’ ordine pubblico, aggiornate ed in linea con la Legge 533 dell’8 agosto 1977 e infine dall’art. 10, comma 4-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144 …
Quindi, i tentativi di imposizione forzata della mascherina tramite DPCM (norme di secondo livello) oppure ordinanze regionali (norme amministrative) non contraddicono solo il decreto-legge 125/2020, l’articolo 85 del TULPS e la legge 152/1975, ma anche la legge 848/1955, la legge 881/1977 e la legge 145/2001 (tutte norme di primo livello).
https://www.jedanews.com/autocertificazione-quando-e-dove-bisogna-esibire-il-modulo-da-scaricare/
ATTENZIONE:
Se si nota anche tutte le misure “precauzionali” emesse per dentrare nei supermarket oppure per praticare gli sport in regime di asserito presunto contagio da virus Covid, mirano a far utilizzare il più possibile anche il gel igienizzante cioè quello alcolico, che creano dei residui di alcool in gola e nel naso perché inavvertitamente il soggetto si porta le mani alla bocca o al naso determinando due deleteri effetti, che vengono a flasare i risultati del tampone se viene sottoposto a quella infausta tecnica NON diagnostica:
1) l’alcool impregna il tampone in nylon determinando la positività del soggetto al presunto Covid
2) l’alcool corrode la mucosa della gola, richiamando dall’ intestino il verme Ankilostoma perche è richiamato dalle parti dove si è verificata una corrosione, perché nell’ambiente umido della degenerazione cellulare la larva vive meglio.
Il verme Ankilostoma ha inoltre una testa che secerne una sostanza alcolica, per rovinare il tessuto della mucosa ove esso ama sopravvivere, contribuendo anch’esso a determinare la positività al tampone dell’asserito Covid
Confermato da più parti che la positività al Covid è risultata soprattutto dopo aver fatto uso di alcool, che poi si impregna sul tampone in nylon, senza corroderlo essendo il nylon resistente all’alcool.
Se una persona che ha fatto uso di alcool, per esempio igienizzando locali con gel alcolico senza apposita mascherina protettiva per esso, oppure avesse bevuto un bicchiere di vino od alcool, risultato poi positivo al tampone in nylon, fosse subito riesaminato con tampone non in nylon, si noterebbe subito che il tampone ne verrebbe corroso, ma un virus, non corrode, il verme Ankilostoma si.
La truffa sui tamponi è quindi stata servita su un piatto d’oro e d’argento.
Pertanto Tutte le multe emesse sono nulle, per MANCANZA al momento del fermo, di ultra- microscopio con ultra-filtrazione, in grado di effettuare le rilevazioni immediate della presenza dell’asserito virus nell’aria e nel luogo della presunta multa, del pari il velox rileva l’infrazione commessa.
Si rende pertanto necessario e si chiede che questo Prefetto e questo Sindaco revochino o sospendano l’efficacia della multa, di cui al verbale pretestualmente communato, per i motivi sopra addotti.
FACsimile da copiare e personalizzare da far sottoscrivere o consegnare a colui che vi effettua un fermo: Perché non indosso la mascherina
Agente:
Perché non porta la mascherina ?
Salve, Agente !
Perché NON C’È nessuna Legge che preveda l’obbligo di mettere una mascherina….e per il fatto che biologicamente i virsu non possono volare in aria, perché tutto il materiale genetico di cui sono composti, a contatto con l’ossigeno dell’aria si ossida e con i raggi solari (UV) si disintegra; quindi la mascherina NON serve proprio a nulla, anzi ad impedirci di respirare bene l’aria, perché reimmette l’anidride carbonica ed i batteri nelle vie respiratorie ammalandoci.
Ma c’è un Decreto, e in caso di epidemia….
….ma non siamo in stato di epidemia, i veri dati ISS, lo confermano stiamo passando una normale influenza stagionale
Scusi Agente,
A quale Legge stà facendo Riferimento ?
La Informo, che essendo Lei un Pubblico Ufficiale, E più precisamente un Agente di Pubblica Sicurezza durante l’Esercizio delle sue Funzioni, PUÒ Agire o in Forza di Legge, oppure in Forza di Autorità.
SE Agisce in Forza di Legge, Deve citare la Legge alla quale sta facendo Riferimento,
E come le ho già detto, NON È stata Approvata (E non per “caso”),
Nessuna Legge che preveda l’obbligo di mettere una mascherina.
In Assenza di Legge, può Agire in Forza di Autorità, MA Deve compilare un “Ordine Scritto”, con:
Cognome, Nome, Grado e Numero di Matricola, Dove Lei si assume Personalmente la Responsabilità di CIÒ che ha Ordinato, e delle relative Conseguenze .
I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM),
Sono Atti Amministrativi Provvisori che NON hanno Forza di Legge,e in ogni caso, se non vengono Convertiti in Legge entro 60 giorni, Decadono (E, “inspiegabilmente”, Nessuno dei Numerosi DPCM Emanati dal sign. Giuseppe Conte,è stato convertito in Legge !!!!).
Contravverrei alla legge n. 155 del 2005 (ex legge 152 del 1975), e art. 85 Tulps, che mi obbliga a rendermi riconoscibile in luogo pubblico.
Vede, Agente, I Decreti (DPCM), Devono Osservare e Rispettare in OGNI caso,
- le Leggi in vigore,
- la COSTITUZIONE ITALIANA,
- e i TRATTATI INTERNAZIONALI.
SE non viene Dichiarato e Pubblicato in Gazzetta Ufficiale uno “stato di GUERRA”,
La COSTITUZIONE ITALIANA, ART.78, NON PUÒ ESSERE SOSPESA in NESSUN CASO di EMERGENZA, NEMMENO EMERGENZA SANITARIA !
Tradotto in Italiano semplice e Chiaro, Agente,
Significa che i Decreti NON POSSONO VIOLARE Nessun Articolo della COSTITUZIONE e Nessun Articolo di Legge, Anche nel caso ci fosse una Reale Epidemia ed Emergenza Sanitaria.
Tutti i Decreti (DPCM), relativi al cosiddetto «SARS CoV-2», Sono pertanto Atti ILLEGITTIMI che NON possono essere Attuati, così come le misure Restrittive in Essi contenute, Perché Emanati in Violazione :
-delle Leggi,
-della COSTITUZIONE ITALIANA,
-dei TRATTATI INTERNAZIONALI,
-in Assenza di Emergenza Sanitaria,
-in Assenza di epidemie.
(Grafici e Dati Ufficiali di Mortalità ISTAT e Istituto Superiore di Sanità dei primi 6 mesi del 2020,
Confermano che NON c’è mai stata e NON c’è nessuna epidemia).
I 20 Mila Morti in Meno nel Primo Trimestre di quest’anno, Rispetto al Primo trimestre 2019,
Confermano GIÀ dal 1 aprile 2020, che NON C’È Nessuna epidemia !
Certo, le migliaia di Morti a Marzo di quest’anno, nelle Province di Bergamo e Brescia, ci sono stati, è vero, MA qual’è stata la VERA causa delle Morti ?
Questa è la domanda Corretta !
Per le vaccinazioni che hanno propinato loro e per la malasanità di cure inadatte che li hanno uccisi, per i medici impreparati del Servizio Sanitario nazionale !
I Reati che si Ravvisano a Carico delle Autorità Coinvolte, E dei Pubblici Ufficiali, delle Forze dell’ordine o Agenti di Pubblica Sicurezza in “Concorso di Reato”, vanno dal:
– Procurato Allarme Art.658 cpp.
– Truffa Aggravata Art. 640 cpp.
– Abuso di Autorità Art. 608 cpp.
– Violenza Privata Art. 610 cpp.
E Tutti i Reati che si potranno in seguito Ravvisare.
INOLTRE, Vengono VIOLATI i seguenti Articoli:
– Art. 1-2-4-10-13-16-32-41-54-78 della COSTITUZIONE ITALIANA.
– Art. 5 del TRATTATO INTERNAZIONALE DI OVIEDO.
– Art. 3 della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI.
Pertanto Agente,
Se Lei Procede a Verbale nei miei confronti, Perché NON metto la “mascherina” in Assenza di epidemia e in Assenza di SINTOMI, Deve Sapere che NON sta agendo in Forza di Legge, MA in Forza di un Decreto INCOSTITUZIONALE ed ILLEGITTIMO
Pertanto sarò costretto mio malgrado, a Procedere a Denuncia nei Suoi confronti, Per il Concorso nei Reati Penali che le ho evidenziato prima, E a questo proposito, La invito Gentilmente a fornirmi i Suoi Dati Identificativi, Come È Suo Preciso Dovere in quanto Pubblico Ufficiale.
PS. Agente, Le faccio Osservare che È mia abitudine andarmi a Documentare SERIAMENTE Prima di Agire
Continua QUI: Protezione dal sistema in-Sanitario
Vedere per i documenti Legali contro questa dittatura in-snitaria:
https://pattoverascienza.com/?s=protezione
L’avvocato marco Della Luna, rilascia questo documento che potete utilizzare per qualsiasi ofrma di fermo…:
https://www.databaseitalia.it/marco-della-luna-per-la-difesa-della-liberta-di-circolazione-cosa-far-verbalizzare-se-vi-fermano/