Vaccino Covid19, (Pfizer & ModeRna)
NON è un Vaccino, è un dispositivo sanitario per modificare il DNA….
Sieri Genici sperimentali: Serve la prescrizione medica
Anche la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, come AIFA, confermano che ci vuole la ricetta RRL
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2021/03/COMUNICAZIONE-N-60-2021.pdf
Questo documento è datato 24-03-2021. Se lo leggete tutto, capirete perché, dopo soli otto giorni, il Governo ha emesso il DL 44 con lo scudo penale per i medici vaccinatori.
Lo stato dittatore, ci ha tolto ogni diritto civile, attraverso le limitazioni ai servizi con il criminale marchio verde dettato da Big Pharma, per costringere alla Vaccinazione con il TOSSICO sieto genetico. Quindi, abbiamo ancora il “dovere” di pagare le tasse, visto che i contributi si pagano in cambio di servizi dello stato?
SPERIMENTAZIONE UMANA…..
https://it.wikipedia.org/wiki/Sperimentazione_umana
(Con la sperimentazione del Vaccino per il supposto ed inesistente virus Covid19, gli esseri umani sono utilizzati quali cavie per la sperimentazione umana, proibita dalla Legge nazionale ed internazionale su soggetti non consenzienti …. se essi non sono stati edotti ed informati (consenso informato) sui possibili danni derivanti, accettando la sperimentazione, dato che il od i vaccini sono stati prodotti senza nessuna garanzia di innocuità.
Codice di Norimberga:
Il Codice di Norimberga nasce dalle carte del processo che si è svolto al termine della seconda guerra mondiale nell’omologa città tedesca, contro i medici nazisti che avevano perpetrato torture e sperimentazioni contro innocenti nei campi di sterminio come Auschwitz e Birkenau.
https://www.treccani.it/enciclopedia/codice-di-norimberga_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/
Il primo criterio, che è anche il più importante, stabilisce che il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò implicava, nelle parole dei giudici, che «la persona coinvolta dovrebbe avere la capacità legale di dare il consenso, e dovrebbe quindi esercitare un libero potere di scelta, senza l’intervento di qualsiasi elemento di forzatura, frode, inganno, costrizione, esagerazione o altra ulteriore forma di obbligo o coercizione; dovrebbe avere, inoltre, sufficiente conoscenza e comprensione dell’argomento in questione tale da metterlo in condizione di prendere una decisione consapevole e saggia». Il dovere e la responsabilità di garantire le condizioni che rendono valido il consenso spettavano direttamente a chi conduceva l’esperimento. Il fatto che nel codice non si faccia esplicitamente riferimento ai fatti emersi nel dibattimento contro i medici nazisti, ha privato di forza giuridica il documento, che ha comunque ispirato diverse leggi nazionali e documenti internazionali volti a prevenire abusi della sperimentazione umana e a promuovere la dottrina del consenso informato.
1. Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. (Chiaro?)
- L’esperimento dovrebbe essere tale da produrre risultati fruttuosi per il bene della società, non procurabili con altri metodi o mezzi di studio, e non casuali e inutili in natura.
- L’esperimento dovrebbe essere progettato e basato sui risultati della sperimentazione animale e sulla conoscenza della storia naturale della malattia o di un altro problema in esame, che i risultati previsti giustifichino l’esecuzione dell’esperimento.
- L’esperimento dovrebbe essere condotto in modo da evitare tutte le sofferenze e le lesioni fisiche e mentali non necessarie.
- Nessun esperimento dovrebbe essere condotto laddove vi sia una ragione a priori di credere che si verificherà la morte o lesioni invalidanti; tranne, forse, in quegli esperimenti in cui anche i medici sperimentali servono come soggetti.
- Il grado di rischio da assumere non dovrebbe mai superare quello determinato dall’importanza umanitaria del problema da risolvere con l’esperimento.
- Devono essere fatti preparativi adeguati e devono essere fornite strutture adeguate per proteggere il soggetto sperimentale da possibilità anche remote di lesioni, invalidità o morte.
- L’esperimento deve essere condotto solo da persone scientificamente qualificate. Il più alto grado di abilità e cura dovrebbe essere richiesto in tutte le fasi dell’esperimento di coloro che conducono o si impegnano nell’esperimento.
- Durante il corso dell’esperimento il soggetto umano dovrebbe essere libero di portare a termine l’esperimento se ha raggiunto lo stato fisico o mentale in cui la continuazione dell’esperimento gli sembra impossibile.
- Durante il corso dell’esperimento lo scienziato responsabile deve essere pronto a terminare l’esperimento in qualsiasi fase, se ha probabili motivi per credere, nell’esercizio della buona fede, della capacità superiore e dell’attento giudizio che gli sono richiesti, che è probabile che la continuazione dell’esperimento provochi lesioni, invalidità o morte al soggetto sperimentale.
Il Codice di Norimberga è il documento più importante nella storia dell’etica della ricerca medica.
Esiste tuttavia un documento altrettanto importante, successivo al “Codice di Norimberga” che regola e inquadra meglio quella che dovrebbe essere l’etica medica alla base della ricerca e del miglioramento della condizione umana, La dichiarazione di Helsinki.
Attenzione:
https://www.aifa.gov.it/-/pubblicata-la-revisione-della-dichiarazione-di-helsinki-sulla-sperimentazione-umana
La Dichiarazione di Helsinki fu adottata originariamente nel giugno del 1964, fu sviluppata dalla Associazione Medica Mondiale (AMM o WMA), come un insieme di principi etici riguardanti tutta la comunità medica, per ciò che concerne la sperimentazione umana. È quindi considerata la pietra angolare dell’etica della ricerca umana, sebbene non possegga strumenti di impegno legale nella legislatura internazionale.
ATTENZIONE, l’amico Leonardo Santi ci scrive:
Da questo documento ufficiale leggiamo che EMA autorizza la commercializzare “COMIRNATY” (il nuovo vaccino CODIV) a patto che a Dicembre 2023 le venga confermata l’efficacia e la sicurezza del suddetto vaccino.
ALTRIMENTI … a gennaio 2024 non lo si potrà più vendere !
Mentre ad Aprile 2021, daranno informazioni aggiuntive sui nuovi eccipienti inseriti per la prima volta in un vaccino, ALC-0315 come componente primario e ALC-0159 come secondario.
Il primo è un lipido sintetico cationico, usato come veicolo di trasporto per l’RNA attraverso la membrana cellulare all’interno della cellula, mentre il secondo interagisce fortemente con l’acqua impedendo l’aggregazione (grumi) e la coalescenza (fusione), delle nanoparticelle.
Bene, ma non benissimo.
Il consiglio d’amministrazione della Pfizer sta ridendo da settimane.
https://www.ema.europa.eu/…/comirnaty-epar-product…
Astrazeneca – Bugiardino del supposto “Vaccino”:
COVID-19 Vaccine AstraZeneca
Astrazeneca, SOSPESO Vaccino per i danni provocati….
Descrizione del supposto “Vaccino Russo Sputnik V”:
https://quifinanza.it/innovazione/video/coronavirus-vaccino-russo-sputnik-v-tputin/436961/
Bugiardino del supposto “Vaccino ModeRna”:
Vacc_moderna_footer_005438_049283_FI_AIFA
Bugiardino del supposto “Vaccino Pfizer”:
Pfizer_vacc-comirnaty-epar-product-information_it
Bugiardino del supposto “vaccino” JOHNSON & JOHNSON
https://www.brighteon.com/186eb1f4-4078-4f47-a544-b6c2cc428abc
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La Dichiarazione di Helsinki
I principi fondamentali sono:
– rispetto dell’individuo (articolo 8), diritto di autodeterminazione ed il loro diritto ad ottenere una decisione dopo adeguata spiegazione (articoli 20, 21 e 22) per quanto riguarda la partecipazione alla ricerca, sia inizialmente che durante il corso della ricerca stessa.
– dovere del ricercatore di salvaguardare la salute del paziente (articoli 2, 3 e 10) o del volontario (articoli 16, 18), sottolineatura sempre la necessità della ricerca (articolo 6) precedenza sempre del benessere del soggetto sugli interessi della società (articolo 5), le considerazioni etiche devono essere sempre prioritarie rispetto alle leggi o regolamenti (articolo 9).
– riconoscere che una crescente vulnerabilità dell’individuo e di gruppi obbliga a una speciale vigilanza (articolo 8).
riconoscere che quando il soggetto partecipante alla ricerca è incompetente, incapace fisicamente o mentalmente di dare un consenso informato, o è minore (articoli 23 o 24), il permesso dovrebbe essere considerato per consenso surrogato da una persona che agisce per il miglior interesse del soggetto. Nel qual caso il loro assenso deve ancora essere ottenuto in tutti i modi possibili (articolo 25).
Principi Operazionali
Le ricerche dovrebbero:
– essere basate su una conoscenza approfondita del background scientifico (articolo 11),
– essere basate su un’attenta valutazione di rischi e benefici (articolo 16 e 17),
– avere una ragionevole probabilità di beneficio a vantaggio della popolazione studiata (articolo 19) * essere condotta da investigatori adeguatamente addestrati (articolo 15) utilizzando protocolli approvati, soggetti ad esame etico indipendente di supervisione e da un comitato correttamente convocato (articolo 13).
– il protocollo dovrebbe mirare ai problemi etici e segnalare che esso è in aderenza alla Dichiarazione (articolo 14).
– gli studi dovrebbero essere interrotti se le informazioni disponibili segnalano che le considerazioni originali non sono più soddisfatte (articolo 17).
– le informazioni riguardo allo studio dovrebbero essere disponibili pubblicamente (articolo 16). Etiche pubblicazioni si estendono alla pubblicazione dei risultati e alla considerazione di qualsiasi potenziale conflitto di interessi (articolo 27)
– le indagini sperimentali dovrebbero essere confrontate con i migliori metodi, ma in determinate circostanze può essere utilizzato un braccio con placebo o con nessun trattamento (articolo 29).
Dopo il completamento dello studio, gli interessi del soggetto dovrebbe essere parte della valutazione etica globale, compresa l’assicurazione all’accesso alle migliori cure provate (articolo 30).
– ove possibile, metodi non provati, devono essere verificati nel contesto della ricerca in cui non vi è ragionevole convinzione di possibili benefici (articolo 32).
Ciò che è chiaro è che nessun giornalista oserà porre loro domande che potrebbero mettere in discussione tutto ciò. Hanno spazzato via circa il 33% dell’economia mondiale e intendono fare ancora di più come Gates ha detto all’Economist che questa pandemia senza senso ora prenderà milioni di vite e non si fermerà prima della fine del 2021 quando cercheranno di raggiungere il loro Green New Deal.
La domanda che resta aperta, ma che prima o poi avrà risposta è : “qualcuno si sta macchiando di crimini contro l’umanità ?”
Qui sotto troverete una serie di articoli su Bill Gates. Date un’occhiata, scaricate i documenti, leggete le dichiarazioni.
E’ importante, stanno decidendo di noi, del nostro futuro e di quello dei nostri figli.
Bill Gates Prevede 700.000 reazioni avverse alla Vaccinazione per Coronavirus.
L’esperimento “Italia” di Bill Gates. Un popolo usato come cavia
Bill Gates: “l’ultimo ostacolo” alla distribuzione di un vaccino Covid-19 sarà di convincere le persone a prenderlo
Bill Gates Ha Lavorato Con Epstein Su Un Progetto Che Coinvolge Bambini Nei Paesi In Via Di Sviluppo
Bill Gates: “disinformazione e teorie del complotto, una pazzia. L’80% della popolazione mondiale dovrà vaccinarsi.”
Video. Bill Gates annuncia la fase 2 della pandemia. Un attacco Bio-Terroristico senza precedenti.
Conte e quei 140 Milioni per Bill Gates. Finanziamo il “Quantum Dot” – ID2020?
Coronavirus, Contri(Iulm) ad affaritaliani: “Errori non casuali. L’ombra del deep state”
AstraZeneca raddoppia la capacità di produzione del vaccino Covid-19 a 2 miliardi di dosi
L’altra faccia della pandemia: in due mesi il patrimonio dei miliardari Usa è cresciuto del 15%
RISARCIMENTO dei DANNI al soggetto sottoposto alla sperimentazione:
Di specifico interesse è l’articolo 76 del regolamento (UE) n. 536/2014.
Il paragrafo 1 recita: “Gli Stati membri garantiscono l’esistenza di sistemi di risarcimento dei danni subiti da un soggetto a causa della partecipazione a una sperimentazione clinica condotta nel loro territorio sotto forma di assicurazione, garanzia o di meccanismi analoghi che siano equivalenti, quanto a finalità, e commisurati alla natura e portata del rischio.”
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=37056
TUTELA dei soggetti della SPERIMENTAZIONE
Articolo 3 – Tutela dei soggetti della sperimentazione clinica (Decreto legislativo n° 211, 24 giugno 2003)
- La sperimentazione clinica può essere intrapresa esclusivamente a condizione che:
- a) i rischi e gli inconvenienti prevedibili siano stati soppesati rispetto al vantaggio per il soggetto incluso nella sperimentazione e per altri pazienti attuali e futuri. Una sperimentazione clinica può essere avviata nel singolo centro solo se il comitato etico e, ove previsto, le autorità competenti sono giunti alla conclusione che i benefici previsti, terapeutici e in materia di sanità pubblica, giustificano i rischi e può essere proseguita solo se il rispetto di tale requisito è costantemente verificato;
- b) il soggetto che partecipa alla sperimentazione, o il suo rappresentante legale se il soggetto non è in grado di fornire il consenso informato, abbia avuto la possibilità, in un colloquio preliminare con uno degli sperimentatori, di comprendere gli obiettivi, i rischi e gli inconvenienti della sperimentazione, le condizioni in cui sarà realizzata, e inoltre sia stato informato del suo diritto di ritirarsi dalla sperimentazione in qualsiasi momento;
- c) sia rispettato il diritto all’integrità fisica e mentale dei soggetti e alla riservatezza, come pure alla protezione dei dati che li riguardano secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
(modificata dall’articolo 34, lettera a), del decreto legislativo 200/07 – ndr) - d) il soggetto che partecipa alla sperimentazione o, qualora la persona non sia in grado di fornire il proprio consenso informato, il suo rappresentante legale, abbia dato il suo consenso dopo essere stato informato della natura, dell’importanza, della portata e dei rischi della sperimentazione clinica. Se l’interessato non è in grado di scrivere, può in via eccezionale, fornire un consenso orale alla presenza di almeno un testimone, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
- e) il soggetto possa rinunciare a partecipare alla sperimentazione clinica in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio, revocando il proprio consenso informato;
- f) il promotore della sperimentazione provvede alla copertura assicurativa relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall’attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e dei promotori della sperimentazione;
- g) il centro di sperimentazione indichi ai soggetti in sperimentazione, o ai loro rappresentanti legali, una persona di riferimento dalla quale sia possibile avere ulteriori informazioni.
(modificata dall’articolo 34, lettera b), del decreto legislativo 200/07 – ndr) - Le cure mediche prestate ai soggetti e le decisioni di carattere clinico adottate nei loro confronti sono di competenza di un medico adeguatamente qualificato oppure, eventualmente, di un odontoiatra qualificato.
- Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono stabiliti i requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche di cui al presente decreto legislativo. Nelle more dell’emanazione di detto decreto, il promotore della sperimentazione è comunque tenuto agli obblighi di cui alla lettera f) del comma 1.
- Nel caso in cui il promotore della sperimentazione sia soggetto pubblico, alle spese per l’assicurazione di cui al comma 1, lettera f), si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio ad essi assegnati.
INVECE, ECCO COSA ACCADE in ITALIA, nel dicembre del 2019, per ammissione degli enti collusi con BIG PHARMA:
Lo HANNO MESSO NERO su BIANCO: NON SANNO NULLA del VACCINO che ci STANNO INIETTANDO ! – AMODEO
– Radio Radio TV
– https://www.youtube.com/watch?v=hJIQG0QNaL0
Sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) vi è una sezione dedicata alle domande e risposte frequenti sul vaccino per il (NdR cosiddetto inesistente) Covid-19, quello che hanno appena iniziato dal 27/12/2020 ad iniettare agli italiani,
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/12/19G00059/sg
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali (NdR: ed italiane) in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall’ articolo 117 della Costituzione, nonché nel rispetto degli standard internazionali per l’etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki dell’Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive revisioni;
- f) fatta salva la garanzia del mantenimento di standard qualitativi elevati, semplificazione delle procedure per l’utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attivita’ diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto, previa prestazione del consenso informato da parte del paziente sull’uso del materiale biologico che lo riguarda direttamente;
- d) individuazione delle modalita’ idonee a tutelare l’indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l’assenza di conflitti d’interesse;
7) la definizione delle procedure per la verifica dell’indipendenza dello sperimentatore;
3) previsione della sospensione dell’attività dei comitati etici territoriali che non rispettano i termini e le procedure previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e le norme sulla trasparenza e sull’assenza di conflitti d’interesse previste dalla presente legge, nonché di meccanismi sanzionatori;
- o) sperimentazione clinica: qualsiasi studio sull’essere umano finalizzato a scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici o altri effetti farmacodinamici di uno o più medicinali sperimentali, o ad individuare qualsiasi reazione avversa ad uno o più medicinali sperimentali, o a studiarne l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’eliminazione, con l’obiettivo di accertarne la sicurezza o l’efficacia, nonché altri elementi di carattere scientifico e non, effettuata in un unico centro o in più centri, in Italia o anche in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi;
- Le cure mediche prestate ai soggetti in sperimentazione e le decisioni di natura medica prese nel loro interesse ricadono sempre sotto la responsabilità di un medico qualificato o, se del caso, di un odontoiatra qualificato.
Però malgrado tutte queste “precauzioni” di Legge, NULLA ha seguito questi Iter qui in Italia:
Lo HANNO MESSO NERO su BIANCO: NON SANNO NULLA del VACCINO che ci STANNO INIETTANDO !
– AMODEO – Radio Radio TV
Sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) vi è una sezione dedicata alle domande e risposte frequenti sul vaccino per il (NdR cosiddetto inesistente) Covid-19, quello che hanno appena iniziato dal 27/12/2020 ad iniettare agli italiani, Mi sono reso conto dalle parole dell’Aifa, che del Vaccino che ci vogliono somministrare non conoscono praticamente nulla.
La prima cosa che chiariscono è che gli studi sui vaccini anti-Covid sono iniziati la scorsa primavera: in pratica qualche mese fa, quindi non c’è stato il tempo materiale per studiarne la reazione o le #controindicazioni.
Ma questo lo chiariscono anche loro nelle successive risposte.
Sul sito parlano di “semplici misure che hanno portato a risparmiare anni sui tempi di approvazione“. Quindi o eravamo criminali prima, che perdevamo tempo nell’approvare vaccini non usando queste semplici misure, o siamo criminali ora perché le misure necessarie per approvarlo non sono poi così semplici.
Domanda sul sito: quanto dura la protezione indotta dal vaccino ?
Non lo sanno.
Rispondono infatti: “La durata della protezione non è ancora definita“.
Le persone vaccinate posso comunque trasmettere l’infezione ?
Non sanno neanche questo.
Infatti rispondono che “è necessario più tempo per ottenere dati significativi per dimostrare se i vaccinati si possono infettare in modo asintomatico e contagiare altre persone“, e continuano, “i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono quindi continuare ad adottare le misure di protezione anti-Covid“.
Tutti coloro che inneggiavano al vaccino per togliersi le mascherine e annullare il distanziamento sono quindi degli illusi: lo stesso Ministro della Salute Speranza ha parlato di possibile lockdown anche con il vaccino.
All’Aifa non sanno neppure se chi esegue la prima dose con uno dei vaccini disponibili può fare la seconda con un altro vaccino.
La risposta è: “Non ci sono ancora dati sull’intercambiabilità tra diversi vaccini“.
Quali reazioni avverse sono state osservate?
Si parla in questo paragrafo di quelle meno gravi, ma l’occhio non può che cadere sulla frase “paralisi facciale periferica acuta, che si è verificata raramente“.
Benissimo, raramente. Quindi quante volte si è verificata ?
La risposta è agghiacciante: “Una persona su mille“.
Nel mio quartiere ci sono 100mila abitanti.
In sostanza dopo che si saranno vaccinati tutti è possibile che ne veda almeno 100 con una paralisi facciale acuta ?
Ma scherziamo?
Per il resto delle controindicazioni dobbiamo invece attendere, perché scrivono che “raccoglieranno e valuteranno ogni segnalazione così da poter definire il tipo di profilo di rischio legato alla vaccinazione“: quindi non chiedetegli più nulla, perché, a come dicono, devono ancora valutare. Chiaro ?
Le donne in gravidanza o in allattamento possono vaccinarsi ?
E che ne possono sapere loro ? Ovviamente non sanno neanche questo.
Risposta: “I dati sull’uso del vaccino durante la gravidanza sono tuttora molto limitati“.
Quindi meglio non farlo ?
E qui arriva il colpo di genio dell’Aifa, che risponde:
“L’uso del vaccino durante la gravidanza e l’allattamento avrebbe essere deciso in stretta consultazione con un operatore sanitario dopo aver considerato benefici e rischi“.
Gli scienziati di tutto il mondo ancora non hanno trovato la risposta, ma vedrai che un semplice operatore sanitario del tuo quartiere sarà in grado di dartela.
Le persone con una documentata immunodeficienza o con malattie autoimmuni possono vaccinarsi ?
E basta con queste domande difficili: vi hanno già spiegato che ne sanno veramente poco! Perché metterli in difficoltà con queste domande ?
La risposta è:
“Non sono ancora disponibili dati sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino Covid-19 nelle persone con malattie autoimmuni, che sono comunque state incluse nelle sperimentazioni iniziali“.
TUTTI i Vaccini modificano il DNA e quelli dal 2019/2020 sono specificatamente preparati, che fra parentesi, non è un vaccino ma un dispositivo nanotecnologico, per l’alterazione del nostri DNA/mRna quindi PATOGENO anche nel tempo…di cui si sta facendo esperimentazione sulla pelle degli umani in tante nazioni del mondo…..
Come vedete tutto è basato su questa “scienza fasulla ed incompetente” e voi dovreste vaccinarvi ?, se siete pazzi li farete, altrimenti vi opporrete !
Per vostra informazione, leggete questo PDF:
http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci-dem/nuocontri_3/covid-vac.pdf