La libertà religiosa – Liberta’ di manifestazione del pensiero
“La libertà religiosa non prende partito né per la fede, né per la miscredenza; ma in quella lotta senza tregua, che fra di loro si combatte da che l’uomo esiste e si combatterà forse finché l’uomo esista, essa si pone assolutamente in disparte. Non dico al di sopra. Poiché il suo intento non è così altro: non è, come per la fede, la salvezza ultramondana; non è, come per il libero pensiero, la verità scientifica. Il suo intento è subordinato invece a questi, ed è assai più modesto e del tutto pratico.
E sta in creare e mantenere nella società una condizione di cose tale, che ogni individuo possa perseguire e conseguire a sua posta quei due fini supremi, senza che gli altri uomini, o separati o raggruppati in associazioni o anche impersonati in quella suprema collettività che è lo Stato, gli possano mettere in ciò il più piccolo impedimento o arrecare per ciò il più tenue danno.
Emerge da tutto questo, che la libertà religiosa non è, come il libero pensiero, un concetto o un principio filosofico, non è neppure, come la libertà ecclesiastica, un concetto o un principio teologico; ma è un concetto o un principio essenzialmente giuridico.” (F. Ruffini, La libertà religiosa. Storia dell’idea, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1901, p. 5).
La libertà religiosa negli articoli 19 e 21 della Costituzione italiana
Il tema della libertà religiosa è vastissimo e di un’estrema complessità, potendo essere preso in considerazione dai più svariati punti di vista, quali quello teologico della libertà della fede, quello filosofico della libertà del pensiero, quello confessionale della libertà che una data confessione deve pretendere per sé e per i propri fedeli e, infine, quello politico della libertà che lo Stato deve lasciare ai propri cittadini in tema di credenze religiose.
Si suole addirittura ripetere che la libertà religiosa, giuridicamente intesa come «la libertà garantita dallo Stato ad ogni cittadino di scegliere e professare la propria credenza in fatto di religione», costituisce storicamente la prima libertà dei moderni. Espressione con la quale si intende dire che il complesso delle libertà facenti parte ormai del patrimonio comune dell’uomo contemporaneo si viene costituendo nel divenire della storia dalla rivendicazione progressiva della libertà religiosa e dal suo graduale riconoscimento.
Nonostante tale storico primato, la libertà religiosa continua oggi ad essere oggetto di un ampio dibattito teorico: non vi è dubbio, infatti, che il discorso su di essa sia caratterizzato, oggi più ancora che in passato, da ambiguità di fondo, sia per ciò che attiene al concetto stesso di tale libertà, sia per ciò che riguarda i suoi contenuti concreti. Basterebbe pensare in proposito al divario che tuttora esiste tra la concezione laica e quella cattolica della libertà religiosa, come pure basterebbe pensare alla radicale antinomia individuabile in materia fra le concezioni sottostanti agli ordinamenti delle forme contemporanee dello Stato (di democrazia pluralista o marxista, totalitario o autoritario).
Tesi di Laurea di Amedeo Pisanti – Tratto da tesinoline.it
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
La liberta’ religiosa in Europa
La libertà religiosa venne recisamente condannata nel 1864 da Pio IX nel “Sillabo” e un secolo dopo fu riconosciuta dal Concilio Vaticano II nella dichiarazione “Dignitatis humanae” del 1965.
Dal punto di vista storico la libertà religiosa nasce come rivendicazione del diritto dei credenti di poter professare liberamente la propria fede religiosa, con esclusione di qualsivoglia impedimento proveniente dall’esterno; quindi la libertà religiosa ha una valenza propriamente giuridica. Ma la libertà religiosa può essere oggetto di valutazione anche in altri ambiti come quello filosofico e teologico, dove i caratteri salienti sono il rapporto tra verità ed errore e la doverosità o meno di aderire alla verità una volta che sia stata conosciuta.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
La Costituzione italiana, all’art. 19, riconosce in modo ampio la libertà di religione.
Essa viene intesa come libertà di fede religiosa per evidenziare il diritto di ogni individuo di professare la propria fede e di farne propaganda. La libertà di religione viene intesa inoltre come libertà di pratica religiosa, perchè comporta il diritto di esercitarne in privato o in pubblico il culto, cioè di svolgere e di prendere parte a preghiere e riti religiosi. Questa seconda libertà trova un unico limite: non deve trattarsi di riti religiosi contrari al buon costume.
La disciplina della libertà religiosa è collegata a diversi altri principi costituzionali: innanzitutto il principio di eguaglianza che vieta qualunque discriminazione tra gli individui a causa della religione professata.
Nel primo comma dell’art.8 della Costituzione si afferma infatti che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”.
L’articolo 7 inoltre detta una particolare disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Pertanto gli articoli 7 e 8 vanno considerati nel loro insieme come la regola fondamentale del sistema di relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose.
Lo Stato, per regolare le relazioni con le varie confessioni religiose, legifera non direttamente e unilateralmente, ma attraverso patti e convenzioni .
I rapporti con la Chiesa cattolica, sono basati sul sistema dei Patti Lateranensi stipulati nel 1929, mentre i rapporti con le confessioni diverse da quella cattolica, sono regolati da leggi dello Stato emanate sulla base di una previa intesa con le rappresentanze delle varie confessioni ormai presenti nel nostro paese, come è stabilito nell’articolo 8.
L’Accordo di revisione del Concordato, concluso dall’Italia e dalla Santa Sede nel 1984, ha eliminato il principio della religione cattolica come religione di Stato, rafforzando così nel nostro ordinamento il principio di laicità: questo principio deve essere inteso non con indifferenza verso il fenomeno religioso ma come eguale distanza nei confronti di tutte le confessioni religiose.
L’importanza che lo Stato, rimanendo laico, riconosce al fenomeno religioso è dimostrata anche da varie leggi, come quelle che assicurano agevolazioni fiscali agli enti religiosi e consentono ai contribuenti di versare a tali enti una parte delle proprie imposte sui redditi.
Stato e Chiesa Cattolica devono essere indipendenti e autonomi infatti sono posti sullo stesso piano.
Viene, così, sancito l’importante principio della separazione dei rispettivi ordinamenti e della rispettiva indipendenza.
Viene riconosciuta, inoltre, la piena autonomia delle confessioni diverse dalla religione cattolica e il loro diritto di organizzarsi adottando liberamente propri statuti, che non devono essere in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
La nostra Costituzione, garantisce anche la libertà di non professare alcuna fede, di non essere oggetto di propaganda religiosa e di non essere obbligato a partecipare a pratiche di culto, e di poter modificare la propria appartenenza a una determinata confessione religiosa.
A tal proposito va ribadito che i principi di libertà dei diritti della persona non possono essere violati nel nome di alcuna religione.
L’art. 20, poi, disciplina le associazioni o le istituzioni con finalità religiose o di culto, affermando che la legge non può imporre limitazioni in ragione delle loro finalità, né può disporre imposizioni fiscali per la loro costituzione e il loro funzionamento.
In definitiva la libertà religiosa non deve essere ostacolata da interventi pubblici indirizzati a rendere difficoltosa la pratica del culto.
Una evidente rilevanza per la libertà religiosa presentano, infine, anche le disposizioni costituzionali in tema di libertà di riunione articolo 17, di libertà di associazione articolo 18 e di libertà di manifestazione del pensiero articolo 21.
Il principio stabilito dall’articolo 8 – ossia, quello della eguale libertà di tutte le confessioni religiose – rappresenta uno dei pilastri dell’ordinamento giuridico italiano che si basa sul sistema del pluralismo delle confessioni religiose e sulla libertà religiosa, individuale e collettiva. E come è affermato anche nella carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione dell’aprile 2007 “l’Italia favorisce il dialogo interreligioso e interculturale per far crescere il rispetto della dignità umana e contribuire al superamento di pregiudizi e intolleranza.
Tratto da: initalia.rai.it
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Concetto di “libertà religiosa” in Italia, negli articoli Costituzionali: art.19 Cost. e art.8,1°c. (pensiero cattolico)
Art.19: tra i diritti e doveri dei cittadini troviamo la libertà religiosa, come diritto individuale, anche se può esprimersi in forma associativa.
Art.8: libertà religiosa collettiva delle confessioni.
Quindi ci sono due dimensioni della libertà religiosa: individuale e collettiva. Sono due diritti connessi.
Art.19: non è un diritto dei cittadini, ma della persona umana, che riguarda la professione della fede religiosa.
L’adesione alla fede religiosa parte da un principio di coscienza, cioè libertà di seguire in coscienza quei principi religiosi che si ritiene preferibili e libertà da condizionamenti esterni, anche se ognuno di noi è condizionato, e lo stesso art.19 lo conferma tutelando il diritto alla professione religiosa. Il diritto di formarsi un convincimento è un diritto reale.
(NdR: Il problema si pone nei confronti di tutte le organizzazioni religiose, accusate di approfittare dei soggetti deboli facilmente influenzabili, cercando di inculcare loro convincimenti religiosi; è una forma di violenza personale, quando per di più si creano appositamente degli scritti, inventati e/o manipolati come è stato fatto ad esempio, nel Cristianesimo).
Viene in considerazione il caso dell’obiezione di coscienza. Il convincimento in coscienza è tutelato dalla legge positiva e si produce una contrapposizione tra la legge statale, a cui i cittadini sono tenuti in quanto cittadini, e i convincimenti religiosi in base alla legge interiore (es.: servizio militare).
La legislazione tiene conto di questi principi di coscienza importanti e per questo legittima l’obiezione di coscienza per motivi religiosi e di coscienza, concedendo ad un soggetto l’esenzione da comportamenti imposti dallo Stato. Pertanto, un soggetto può far proprio un convincimento religioso che ritiene preferibile e lo Stato non va a sindacare la qualità della fede religiosa.
Nella libertà del soggetto rientra il diritto a non aderire a nessuna fede religiosa. C’è un certo “favor religionis”, per cui la religione, gode nella Costituzione Italiana di un certo favore, ma non c’è prevalenza della religione cattolica su altre credenze.
La libertà di ateismo è ugualmente tutelata, cosi come deve essere tutelata la libertà religiosa. Però, può avere una tutela più specifica.
Il “favor religionis” non si attua come preferenza di una religione nella Cost. rispetto all’ateismo; c’è un grado di libertà diversa, ma certe libertà richiedono una maggiore tutela. Per esplicarsi al meglio, la religione ha bisogno di riunione. Rispetto alla libertà di riunirsi di tutti i cittadini, la religione può essere circondata da una normativa più attenta.
Un soggetto è libero di cambiare religione, può passare da una Chiesa ad un’altra; ciò rientra nella facoltà di professare una propria fede religiosa. Ma cambiare religione significa anche subire conseguenze sfavorevoli a livello civile in quella rete di interessi al di fuori della religione.
“Professare” significa dichiarare pubblicamente la propria religione senza nessun condizionamento. La Corte Costituzionale dichiarò illegittima l’apertura a Chiese appartenenti a confessioni non cattoliche.
La religione tende ad avere una dimensione comunitaria: la libertà religiosa copre la libertà di propaganda della religione. Il proselitismo è un aspetto tipico della religione: chi possiede una verità religiosa cerca di convincere gli altri.
Ma non tutte le religioni tendono al proselitismo: ad es. nella religione ebraica l’appartenenza avviene o per adesione spontanea o per discendenza. Invece nel cristianesimo è importante che tutti si avvicinino alla verità religiosa che professa. Comunque, il cristianesimo oggi è divenuto meno aggressivo. Nel nostro ordinamento giuridico il proselitismo è lecito. In Grecia, invece, il proselitismo non è lecito, perché vige il principio della religione di Stato.
Limiti al diritto della libertà religiosa:
– limite del buon costume (art.19: “purché non si tratti di riti contrari al buon costume”): si fa riferimento ai valori morali accettati dalla comunità. Qui è omesso il limite dell’ordine pubblico, perché poteva prestarsi ad abusi ed eccessi. Il fatto che una religione preveda la poligamia è contrario al buon costume, ma finché la contrarietà al buon costume è a livello teorico, si rimane nella libertà di pensiero; quando, invece, si esplica in un rituale, scatta l’art.19 (un es. è la prostituzione sacra: per aderire a tale professione religiosa c’è un comportamento effettivo che contrasta con il buon costume).
Nello Stato in cui viviamo i diritti di libertà sono sorti come diritti in senso negativo, per cui i soggetti non devono subire preclusioni nell’esercitare un certo diritto e lo Stato li deve tutelare da attentati esterni (Stato gendarme). Poi si è affermato lo Stato sociale. Proclamare diritti di libertà può non essere sufficiente se non si creano le condizioni per favorire tali diritti (proclamare il “diritto ad andare in vacanza” è inutile se i soggetti non hanno le condizioni economiche che possano consentirlo). Ciò porta ad un potenziamento dei diritti di libertà.
Lo Stato si deve occupare dello sviluppo di tali diritti di libertà. Sentenza della Corte Costituzionale in materia urbanistica: lo Stato dà contributi per la costruzione di edifici di culto, perché attraverso la Chiesa può esplicare la sua libertà religiosa.
Lo Stato sociale si occupa di esigenze di vita che soddisfano interessi culturali e spirituali.
C’era discriminazione tra confessioni che avevano stipulato con lo Stato intesa e che da questo erano sovvenzionate e confessioni che non avevano stipulato intesa con lo Stato e non erano sovvenzionate. I testimoni di Geova hanno sollevato questione di legittimità e la Corte Costituzionale ha accolto l’eccezione, censurando tale discriminazione. Lo Stato interviene per agevolare i diritti di libertà.
La religione cattolica fa (NdR: purtroppo) parte della storia italiana e la scuola italiana è predisposta a far conoscere alle nuove generazioni i principi religiosi…. cattolici. In particolari ambienti – carceri, ospedali, forze armate – la libertà religiosa (NdR: per i cattolici trova condizionamenti eccezionali, ma la religione è una libertà della persona umana e se non si danno disposizioni particolari tale libertà religiosa non potrà esplicarsi.
Nasce l’esigenza di un servizio religioso nelle carceri, si creano cappelle, si emanano disposizioni positive per consentire ai carcerati di esplicare tale libertà. Negli ospedali si garantisce assistenza medica e spirituale. Ma c’è differenza tra la religione cattolica e le altre religioni (??). Il trattamento deve essere commisurato all’impatto che la religione può avere (NdR: e chi lo dice )
La stessa Corte Costituzionale ha dichiarato che i contenuti devono essere commisurati alla rilevanza della confessione religiosa (NdR: perche’ i padri costituenti e’ stata promulgata da soggetti che avevano una certa riverenza verso di essa…): l’attribuzione dei contributi deve tener conto della rilevanza sociale della religione. L’attribuzione dei contributi non sarà uguale per tutte le religioni: la religione cattolica avrà contributi maggiori (NdR: cosi determinando quindi disparita’ fra i vari pensieri religiosi, cio’ determina nel sociale una piu’ o meno intensa discriminazione, nella sua attuazione !).
Lo Stato non interviene con intenti confessionistici (lo Stato confessionale considera la religione un valore proprio), ma interviene perché reputa la religione un’esigenza sociale e consente al cittadino di esplicare le proprie dimensioni spirituali.
Tratto da: skuola.tiscali.it
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Liberta’ religiosa e quindi di PENSIERO, anche in EUROPA è in PERICOLO
EMT 41 – 329 – Lettera dell’ex Segretario di Stato USA
La preoccupazione circa le varie proposte europee tendenti a restringere la libertà di religione continua, al punto che tali tentativi sono stati presi seriamente in considerazione dall’amministrazione degli Stati Uniti.In una lettera del 2 gennaio scorso firmata da Madeleine Albright, allora Segretario di Stato, indirizzata a Joseph Grieboski dell’Istituto di religione e politica pubblicata a Washington, l’amministrazione USA commenta le imminenti disposizioni francesi e nota che “la legislazione proposta fa parte di una preoccupante tendenza nell’Europa Occidentale, dove alcuni Stati hanno adottato o stanno pensando di adottare, normative e politiche discriminatorie che tendono a censurare legittime espressioni di fedi religiose associandole erroneamente a “sette” e a “culti” pericolosi. Tali leggi e politiche costituiscono un pericolo per la libertà di religione”.
Nella sua lettera, la Albright afferma che alcuni Paesi hanno predisposto liste di ipotetiche “sette”, ma la maggior parte delle denominazioni segnalate sono membri costruttivi e benefici della comunità.
“La stragrande maggioranza di questi gruppi religiosi sono membri responsabili della società civile che danno un contributo positivo alle comunità nelle quali vivono e adorano – ha affermato.
Ci preoccupa il fatto che tali normative e iniziative politiche che censurano questi gruppi religiosi contravvengano in pratica alle norme internazionali ed europee sulla libertà religiosa”.
vedi: Inquisizione religiosa + Persecuzioni contro Pagani e Gentili + RELIGIONI MONOTEISTE – CIVILTA’ con punti di vista opposti
Considerazione importante:
Ad un attento osservatore indipendente, non é difficile capire che il “male” non é soltanto nei libri detti “sacri”, cioe’ nella: Bibbia, Talmud, Corano o persino in “Mein Kampf”, ecc., ma e soprattutto nell’uso che il lettore degli stessi potrebbe fare. Se chi li legge ha una mente/personalita’, debole, insicura, cioe’ bambinesca, magari anche fuorviata da altri “maestri” che però hanno “credi” molto più radicali ed utilitaristici che sfruttano i “credenti” (azione normalmente tipica dei preti, pastori, rabbini, imam, guru, stregoni, ecc.), il risultato sara’ sicuramente impostato nella direzione della violenza verso chi non la pensa come loro.
Infatti come disse Giordano Bruno: …”le religioni sono l’OPPIO dei popoli” !
Comunque sia, Tutte le religioni sono state inventate e propinate ad arte alla ignara popolazione, dei vari prePotenti della Terra, che hanno fino ad oggi dominato, controllato e gestito gli umani, come nel corso delle centinaia di migliaia di anni sul Pianeta Terra, infatti riflettete: “Se parli con Dio, dicono che stai pregando, ma se dici che Dio parla con te, Ti ricoverano in psichiatria”…..
LIBERTA’ RELIGIOSA ? – LIBERTA di RELIGIONE ?
From: “Scienza per l’uomo” – scienzaperluomo@yahoo.it
Newsgroups: it.cultura.religioni – Sent: Thursday, April 06, 2006 12:49 PM
Subject: Testimonianza dell’afgano convertito
Testimonianza dell’afgano convertito – By Fausto Biloslavo
Due sole udienze e Abdul Rahman è stato condannato a morte, per aver abbandonato l’Islam. Solo dopo la Corte suprema è intervenuta annullando il processo e aprendo la strada alla sua scarcerazione. Il Giornale è in possesso del video del processo in cui il procuratore chiede la pena di morte per l’apostata, che si difende a spada tratta ribadendo di essere un credente, seppure in Gesù Cristo, mentre il giudice mostra come prova della colpevolezza la Bibbia che gli hanno trovato in casa. «Lo confesso, sono un cristiano, ma non un apostata sostiene Rahman in tribunale . È vero, mi sono convertito dall’Islam arrendendomi a Dio. Credo in Giovanni, nello Spirito Santo e in Gesù». Quarantun anni, magro, capelli a spazzola e volto scavato, il cristiano afghano si difende da solo.
Il giudice Ansarullah Maoulawizadah non gli permette di sedersi, e attacca subito chiedendogli: «Sei nato nella casa di un musulmano. Tuo padre ti ha denunciato, ma perché ti sei convertito ?». Rahman risponde difendendo il cristianesimo: «Signor giudice, non si tratta di una cattiva religione. Ho fatto la mia scelta grazie alla benevolenza di Dio. Penso che tutti devono poter scegliere. Rispetto chiunque abbia una fede. Credo in Gesù e nella libertà di religione». A questo punto denuncia «maltrattamenti, pestaggi e insulti da parte del procuratore».
Non solo durante gli interrogatori, ma anche nel centro di detenzione di Kabul sarebbe stato minacciato e preso a schiaffi per la sua scelta di fede. Indica anche le guardie facendo dei cenni con il capo.
Il giudice taglia corto e chiede all’imputato di raccontare la storia della sua conversione, che è avvenuta a Peshawar, in Pakistan, il giorno di Pasqua di 16 anni fa grazie a Interlet, un’organizzazione non governativa per cui lavorava, diretta da un americano. Gli fa presente che è stato denunciato non solo da suo padre, ma da tutta la famiglia, compresa la moglie e le figlie. «Sono vittima di un complotto sostiene -. Una volta mia madre ha addirittura bruciato la Bibbia, spinta dall’odio».
Il giudice gli mostra la Bibbia sequestrata chiedendogli di cosa si tratta, e Rahman risponde orgoglioso: «È il libro sacro in cui credo».
Allora il magistrato replica: «Questo vuol dire che non credi nel Corano ?», cercando di farlo cadere nella trappola dell’apostasia. Lui se ne rende conto e risponde: «Non ho nulla contro l’Islam. Sto solo dicendo che prima ero musulmano e ora sono cristiano». Interviene il procuratore, Wasih Khan, un ometto vestito di grigio con la camicia bianca senza cravatta e la barba spruzzata d’argento. Spiega il fondamento dell’accusa, ovvero il fatto che Abdul Rahman creda nel Taslis (il Padre, il Figlio e lo Spirito santo) e che abbia «partecipato a cerimonie religiose del cristianesimo diventando apostata». Il procuratore invita più volte Rahman a pentirsi e a tornare ad abbracciare l’Islam. «Purtroppo non ha mostrato timore e non ha voluto accettare la realtà rimanendo un eretico spiega il pubblico accusatore . Per questo motivo deve essere punito secondo la legge islamica».
Questo è il momento più grave, in cui il pubblico ministero si appella a una shura del Corano e cita le parole del profeta Maometto secondo il quale «chi si converte deve essere ucciso». Secondo Wasih Khan, «la punizione per il tradimento è la pena di morte, e un apostata è un traditore che insulta Allah e il suo Profeta violando la legge di 1,6 miliardi di musulmani nel mondo». Citando alcuni articoli della Costituzione afghana, il procuratore rincara la dose parificando l’apostasia a «un cancro che divora il credente, soprattutto nella società afghana, che va estirpato».
Per estirparlo il procuratore non ha dubbi sul da farsi: «Nel rispetto dei versi del Corano e della Costituzione dell’Afghanistan chiedo che la Corte sentenzi la più dura forma di punizione, la pena di morte».
Rahman si difende con coraggio: «Accetto la decisione della Corte, anche se dovesse essere la sentenza capitale, ma non sono un infedele, sono un cristiano». L’imputato coinvolge anche alcuni esponenti in vista del nuovo potere afghano spiegando di aver deciso di tornare dalla Germania, dove viveva in esilio, dopo aver ascoltato alla radio l’appello del presidente Hamid Karzai rivolto ai rifugiati. «Gente come Yahya Massoud (numero due dell’ambasciata afghana in Svizzera, nda) fratello di Ahmad Shah (il famoso comandante anti-talebano ucciso da Al Qaida due giorni prima l’11 settembre, nda) e il viceministro degli Esteri, Haider Reza (appena nominato ministro del Commercio e dell’Industria, nda), sono credenti come me e figure di spicco» sostiene Rahman. L’udienza in cui è stata chiesta la condanna a morte è del 16 marzo.
Pochi giorni dopo Rahman è di nuovo in aula. Il giudice Maoulawizadah lo invita a rinnegare il cristianesimo e Rahman rifiuta ancora. Allora il giudice emette la sentenza: «Se non si pente della sua conversione non resta che punirlo con la morte».
Articolo reperito su Usenet: Ha collaborato Bahram Rahman.