Sovranità individuale – 5
(Autodeterminazione in Autodichiarazione) – (Continua da: Sovranità individuale 4b)
BOZZA / MODULO, per la:
Legale Rappresentanza (LR) per i propri FIGLI (minorenni) – Con Foto del minore (bozza dell’Allegato 2, del Trust estero, da personalizzare)
AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (L.R.) di Persone fisiche umane (minori di 18 anni) e PERSONE GIURIDICHE, di custode, di curatore, difensore e simili (Art. 46, lettera u) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
NOTIFICA n° del. ………. (Allegato 2 al Trust estero: COGNOME e NOME)
Io sono (Nome e Cognome, scritto così in alternato), Persona fisica umana, individuo di Diritto Internazionale con Personalità Giuridica riconosciuta (art. 6 D.U.D.U.), in funzione di ciò, lo/la scrivente, nato il ……………, in ………..domiciliato per ora in via ………….., città…….. (Vedi: mia Autocertificazione di “Legale Rappresentante” protocollo n°…..- oppure quello del TRUST° estero del…... , se li avete già notificati, altrimenti DOVETE togliere questo periodo lessicale), consapevole che in caso di dichiarazione mendace, sarà punito/a ai sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento, eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R.445/2000),
PREMESSO che
il presente atto è reso necessario in quanto io (Nome e Cognome) genitore, non sono MAI menzionato come Padre/Madre naturale e quindi genitore di (Nome e Cognome) mio figlio/a/i nei modelli pre-stampati dei registri anagrafici relativi alla formazione del “Certificato di Nascita“.
DICHIARA di
1 – Essere la Madre naturale dell’Essere/Io sono, incarnato in Persona fisica umana, di nome (Nome e Cognome), del proprio figlio/a) nata/o in (nome CITTA’) il …………,, con domicilio nei pressi di (citare la città) via ……………………………….
Essere il Padre naturale dell’Essere/Io sono, incarnato in Persona fisica umana, di nome (Nome e Cognome), del proprio figlio/a) nata/o in (nome CITTA’) il …………,, con domicilio nei pressi di (nome CITTA’) via ………….
2 – Detenere la potestà genitoriale per diritto naturale e quindi la tutela, dell’Essere incarnato nella Persona fisica umana, individuo nato Libero e preGiuridico, di Diritto internazionale, di nome (Nome e Cognome), figlio venuto alla luce in (nome città) il giorno …………. alle ore:………..dal sottoscritto Padre (Nome e Cognome) e partorito dalla madre (Nome e Cognome), con domicilio nei pressi di…….. (nome CITTA’)
3 – Detenere quindi, in veste di Padre/Madre naturali, quale Trustee (Amministratore – Tutelante – Difensore), la qualità di Legale Rappresentante della seguente Persona fisica umana, (figli/o/a) (Nome e Cognome), nato/i in (nome CITTA’) il……….. domiciliato/i a (nome CITTA’) in via……………….n°….., di nazionalità (italica oppure altro)
4 – Detenere anche la qualità di Legale Rappresentante (Trustee) dei rapporti giuridici, definiti come FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, (COGNOME E NOME) con relativo COD. FISCALE, già creato e registrato in anagrafe Comunale nel paese ove dimoro, sotto i nomi così espressi dei miei Figli/o/a nella FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME) o (COGNOME e Nome) FINZIONE creata all’anagrafe da parte del COMUNE di………….. (nome città) il ………….. con recapito nei pressi del mio/nostro domicilio.
La Persona fisica e la FINZIONE PERSONA GIURIDICA: sono PIGNORATE e SEGREGATE in questo Trust estero (se lo avete già notificato, altrimenti omettete questo periodo lessicale).
Diffido chiunque, autorità statali comprese, ad utilizzare per i miei figli naturali, qualsiasi definizione commerciale dei loro Nomi e Cognomi, quali Persone fisiche, come tipo: oggetti, pacchi, beni, per il commercio, ecc.
Inoltre con questa mia autocertificazione, comunico e ripeto che:
Detengo quindi la qualità di Legale Rappresentanza (L.R.), a TUTELA della Persona fisica (Nome e Cognome elencare i vari loro Nomi e Cognomi) ed anche della sua/loro FINZIONE/PERSONA GIURIDICA così espressa: (COGNOME e NOME) ovvero (COGNOME e Nome) e COD FISCALE………………. di mio figli/o/a e sono quindi anche l’AMMINISTRATORE (Trustee), Difensore, Tutelante e quindi di essere il BENEFICIARIO/Usufruttuario di ESSA/E e/o dei beni mobili od immobili ad esso/a intestati ed i documenti identificativi ad essa/e riferenti, e/o dei suoi/loro relativi codici espressi in stringhe alfanumeriche, espresse e/o in banda magnetica e/o microchip e/o ogni loro possibile utilizzo in combinazione e grafia, per esteso e/o per segmenti di essi.
Per cui ripeto:
DISCONOSCO qualsiasi azione di terzi (anche dello governo/stato/nazione, nel quale dimoriamo compreso) fatte sulle Persone fisiche umane (Nome e Cognome) e sulle relative FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE dei miei figli/o/a (COGNOME e NOME, con COD. FISCALE n°….= TRUST Italiano), effettuate senza il mio CONSENSO scritto, ed anche qualsiasi azione da parte del presunto stato/governo e/o enti dello stesso od incaricati da esso, e/o bancari e/o finanziari, sanitari, ecc.:
La Persona fisica umana e/o la sua FINZIONE di mio/a figlio/a, che tutelo ed amministro, NON può neppure essere sottoposta a NESSUN Trattamento sanitario: farmacologico, tipo TSO, Obbligo vaccinale o sperimentale di qualsiasi tipo od altra tipologia detta “sanitaria”, tipo tamponi, PCR, prelievo di DNA, o custodia dello stesso in banche dati, trapianto od espianto di organi, ecc. Identità digitale, il tutto senza il mio consenso scritto.
ed altresì
5 – SOTTRAGGO la presunta Amministrazione e presunta PROPRIETA’ di detta FINZIONE PERSONA GIURIDICA – vedi punto 3 e 4 – (del mio/miei figlio/i), alla REPUBLIC of ITALY / REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa è in quanto sono da sempre l’Amministratore, Beneficiario oltre che unico ed indivisibile CREDITORE, della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA dei miei figli (COGNOME e NOME), ed affinché sia chiaro, ripeto che:
SOTTRAGGO la FINZIONE PERSONA GIURIDICA dei miei figli/o/a (COGNOME e NOME – vedi sopra) con il loro rispettivi CODICI FISCALI, e li SEGREGO nel mio Trust estero (se lo avete NOTIFICATO, nell’Allegato 2 a chi serve notificarlo, tipo ASL, Scuola…) al presunto stato/governo nel quale dimoro, e ciò dal giorno della sua/loro nascita o della trascrizione nel paese ove ho il mio domicilio e l’amministro personalmente escludendo governo/stato dalla sua amministrazione.
Dichiaro inoltre, in merito a questo eventuale abuso, di essere totalmente contrario/a all’iscrizione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, “ex nihilo” in capo a mio/nostro figlio/a ed a detta ascrizione, eventualmente, salvo mio assenso scritto.
NEGO QUI il mio consenso, per qualsiasi uso per iscrizione, trascrizione, registrazione ecc., in banche dati di qualsiasi genere, senza il mio consenso scritto.
6 – di Non accettare alcun CONTRATTO, ovvero effetto di alcun accordo/contratto (anche se accettato per il mio silenzio assenso che qui diniego ed annullo) stipulato tra voi, presunto stato/governo “ITALIA” (od altra nazione), azienda: REPUBLIC of ITALY / REPUBBLICA ITALIANA / ITALY REPUBLIC of, esempio: COMUNE di ……………. e qualsiasi terzo, avente ad oggetto o presupposto la sua Persona fisica umana o sulla sua FINZIONE o posizioni giuridiche di qualsiasi tipo, in base al precetto “Res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest“: “Ciò che è stato negoziato tra alcuni non nuoce e non giova ad altri“.
7- Inoltre Faccio quindi particolare richiamo ai seguenti articoli-PATTI-TRATTATI nazionali ed internazionali a cui REPUBLIC of ITALY, è FIRMATARIA con il codice d’iscrizione SEC: 00000052782 = ITALY REPUBLIC of.
– Art. 2, 3, 10, 32 e 34 della Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA;
– Art. II-63, II-81 e II-84 della Costituzione dell’Unione Europea;
– Art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;
– Art. 3, 10, 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
– Art. 4, 5 e 13 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, sociali, culturali del 19/12/1966;
– Art. 4 e 5 della Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell’educazione adottata dalla 11° Conferenza Generale dell’UNESCO a Parigi;
– Art. 9 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950;
– Art. 2 Primo protocollo aggiuntivo del 20/03/1982 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950;
– Art. 2, 4 e 5 della Convenzione di Oviedo del 1977;
– Art. 4 Carta Europea dei Diritti del Malato di Bruxelles;
8 – La presente dichiarazione viene resa relativamente ai punti di cui ai numeri (1), (2), (3), (4), (5), (6) (7) e (8).
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizzo la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La presente viene pubblicizzata e consegnata all’Ufficio Protocollo del COMUNE di ………, con inoltro per pubblicità e conoscenza all’Ufficio Anagrafe e all’Ufficio di Stato Civile dello stesso, in ottemperanza dell’Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nota bene:
Rendo altresì noto a coloro che lavorano negli uffici municipali, regionali e statali e di qualsiasi altra istituzione che se non accettassero, protocollassero e non registrassero e mantenessero in deposito ufficialmente queste autocertificazioni, è possibile da parte dell’autore delle proprie istanze, sporgere denuncia legale contro il personale che rifiuta di accettare e registrare ufficialmente questi documenti.
– Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) o di atto di notorietà da parte della Pubblica Amministrazione rese a norma delle disposizioni di cui agli art. 46, o 47 a seconda del caso, e art. 74 comma 1 del D.P.R. 445/2000
(CITTA’) data ………….
il Padre dichiarante – la Madre dichiarante
Firma leggibile (Nome e Cognome), (Autenticata in COMUNE dove si abita, meglio scriverla con colore BLU e timbro facoltativo della vs impronta digitale in ROSSO, ed obbligatoriamente invece la FOTO a colori dei minori, con allegato “Certificato di Nascita” della loro FINZIONE.
TESTO della Direttiva/normativa relativo alla protezione delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BOZZE di presentazione del documento del Trust° estero, (da presentare, se necessita, in Tribunale od in qualsiasi altra sede necessaria per qualsiasi altro caso/procedimento)
Al sig. giudice (Nome e Cognome) e
relativa FINZIONE GIURIDICA (COGNOME e NOME)
Del Tribunale di ……………………
IN RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO: …….. …. e
per sua Informazione
Lo/la scrivente (Nome e Cognome), Trustee del Trust° estero (COGNOME e NOME), (sotto Giurisprudenza solo Internazionale, Diritti dell’Uomo, quelli della Persona fisica umana, e specificatamente la TRUST LAW del Jersey, nel quale sono inserite e segregate la FINZIONE PERSONA GIURIDICA con COD. FISCALE N°….e relativi mobili ed immobili ad essa ascritti, come da dichiarazione Protocollata n°:……………… del ………………….. nel COMUNE di ………….., e della PREFETTURA di ……………AGENZIA delle ENTRATE Spa, ed altri destinatari anche esteri.
prot. N°………….. che contempla la RETROATTIVITA’ della sua amministrazione, sin dal giorno della sua creazione/registrazione nel COMUNE all’anagrafico, da parte del Trustee (Nome e Cognome, Persona fisica umana) e successivamente con la costituzione del Trust° (FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME) comunicata via PEC anche al COMUNE ove ho il mio domicilio, e contenenti tutte le disposizioni inserite nella dichiarazione di cui sopra, le ricordo che tutto quello che viene richiesto ad un Trust° estero vestito, deve essere posto UNICAMENTE sotto giurisdizione internazionale = Jersey TRUST LAW, e/o dei Diritti dell’Uomo.
Distinti saluti.
Nome e cognome – Data ……– (COMUNE ove si abita)
Il trustee (Nome e Cognome) per conto del Trust° estero: (COGNOME e NOME)
Allego fotocopia del Passaporto. – COMUNE di:…………. il …………………
Firma:……………..
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BOZZA di lettera di presentazione del proprio Trust estero
Spett: COMUNE di…………… e
PREFETTURA di…………e
TRIBUNALE di…………….(Cancelleria) e
AGENZIA delle ENTRATE SpA di…………..
NOTIFICA n°….. del…………. COMUNE di…………..(recapito del TRUST, se è presso il vostro domicilio)
COMUNICAZIONE di avvenuta CREAZIONE, ISTITUZIONE e GESTIONE di Living Trust° estero – del Jersey, quindi sotto Giurisdizione UNICAMENTE Internazionale (specificatamente TRUST LAW del Jersey), di Alto valore umanistico, dal (NOME), e Stato estero: COGNOME° ……………), già depositato il…..
Nella Persona fisica umana, (Nome e Cognome) quale Trustee/amministratore del Trust° stesso,
NOTIFICO che:
Come da Dichiarazione del………………………… ripetuta il……….
Il NOME LEGALE, cioè la FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) con il relativo COD. FISCALE……quale NEGOZIO GIURIDICO, con tutti i documenti (Passaporto, Carta di Identità, Patente, carta Sanitaria, ecc., ad essa intestati, che ho acquistato, pagando, dallo stato nel quale attualmente Vivo) è stata SOTTRATTA Legalmente con il Documento della Legale Rappresentanza = LR, contenuta nel Trust°estero stesso), al presunto stato/governo nel quale Vivo, e indi SEGREGATA con tutti documenti ed i beni, mobili ed immobili ad essa ascritti, nel Trust° estero autocertificato ed autodichiarato del Jersey con il nominativo di: (COGNOME e NOME), con i GIUSTI e CORRETTI documenti Legali protocollati il ……………..presso il COMUNE …………………….ove ho il domicilio:…………….. e per conoscenza inviata allo stato REPUBLIC OF ITALY=REPUBBLICA ITALIANA ed
a mezzo la Prefettura di……………
Comunico che:
– Questo Living Trust° estero (tipo Jersey) di alto valore umanitario, è sottoposto come indicato nelle disposizioni del Trust°, esso stesso Stato Sovrano, UNICAMENTE alla Giurisprudenza Internazionale, Jersy TRUST Law e Diritti dell’Uomo, nel quale sono SEGREGATI documenti e beni (vedi sopra).
E, secondo il detto latino: “par in parem non habet imperium”, significa che:
nel diritto pubblico internazionale, il principio secondo cui, un potere sovrano non può esercitare la giurisdizione su un altro potere sovrano, è alla base dell’atto di dottrina dello Stato e dell’immunità sovrana.
vedi: https://www.oxfordrefence.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100306400
– Tutto ciò è legalmente possibile in quanto sono il Titolare di questa FINZIONE ed il relativo amministratore di essa (Trustee), fin dalla mia iscrizione all’anagrafe del presunto stato/governo nel quale dimoro, quindi è retroattiva fin dalla creazione del TRUST (IT) stesso = FINZIONE PERSONA GIURIDICA.
– Recapito del Trust° estero. presso il domicilio del Trustee via….………………n°… COMUNE di………….
PEC del Trust°:……………………………..
Il Trustee del Trust° estero, qui descritto, è la Persona fisica umana: (Nome e Cognome), che è un essere vivente, quindi reale, cioè un Individuo tutelato SOLO in Diritto Naturale, Diritti dell’Uomo, quelli della Persona fisica umana e la Giurisprudenza Internazionale in terza istanza la Trust LAW del Jersey.
In quanto Trustee del Trust° estero di cui sopra, con questa NOTIFICA si comunica al presunto stato/governo nel quale per ora dimoro (REPUBLIC OF ITALY=REPUBBLICA ITALIANA), che:
il Trust° stesso, nei fatti è un vero e proprio “stato estero” a sé stante vivente, fuori dalla giurisdizione della nazione nella quale dimoro per ora.
Inoltre
il Trust° estero, vi ricordo, che esso NON è un soggetto fiscale, chiamato a pagare qualsiasi tassa, imposta, multa, balzello, ecc., perché è solo un insieme di beni ivi segregati, e che gli individui Persone fisiche umane e relative loro FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, si sono spossessate dei loro beni SEGREGANDOLI nel Trust° estero di cui sopra.
– vedi Legge Italiana n. 364 del 16/10/1989
P.S. leggi italiane su: STATO ESTERO
Immunità dalla giurisdizione – Art. 10 Costituzione
E’ principio del diritto internazionale consuetudinario, al quale l’ordinamento italiano si conforma in virtù dell’art. 10 Costituzione, l’esenzione degli stati esteri dalla giurisdizione civile. Essa concerne gli atti “Jure imperii”, cioè quegli atti attraverso i quali si esplica l’esercizio delle funzioni pubbliche statali, vietando apprezzamenti, indagini o statizzazioni che possano incidere od interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero, che siano espressione dei suoi poteri sovrani.
Italy: Legge 16 ottobre 1989, n. 364:
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai TRUSTs e sul loro riconoscimento, adottata da L’Aja il 1° luglio 1985. (Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai TRUSTs e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’art. 30 della convenzione stessa.
Convenzione 1 luglio 1985
Convenzione relativa alla legge sui TRUSTs ed al loro riconoscimento
Preambolo
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che il TRUST è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottata da altri paesi con alcune modifiche, hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al TRUST e di risolvere i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento; hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti disposizioni……..
Continua in: PDF della Convenzione
Il Trustee, amministratore fiduciario del Trust° estero (COGNOME e NOME) – Individuo tutelato SOLO in Diritto Internazionale:
(Nome e Cognome)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PROMEMORIA per TUTTI coloro che abitano in Italia:
TUTTO PUO ESSERE RIGETTATO, se in DISONORE, VISTA la SENTENZA Italiana del 27/01/2017 n. 2043 della Cassazione Civile, sez. III
La Suprema Corte afferma che un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella – formale e separata – titolarità di un Trust, prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile, secondo il vigente ordinamento interno e, quindi, insanabilmente NULLA, per impossibilità di identificare un soggetto esecutato giuridicamente possibile, siccome inesistente e quindi insuscettibile tanto di essere titolare di diritti quanto di subire espropriazioni (cioè coattivi trasferimenti) dei medesimi.
È invalido il pignoramento eseguito nei confronti del TRUST anziché del TRUSTEE e quindi per estensione sono NULLI i procedimenti in disonore condotti nei confronti del TRUST.
RIGETTO per Proposte di Contratto: vedi i PDF delle bozze dei documenti e come fare ed impostare il tutto vedi: http://www.tribunalepopolare.org/
IMPORTANTE da Ricordare
Una volta che avete fatto i documenti legali qui sopra indicati, voi avete cambiato STATUS e siete SOLO sotto la Giurisdizione Internazionale (specificatamente la TRUST LAW del Jersey) e NON più sotto la giurisdizione dello stato nel quale abitate !
STATUS, definizione: s.m. lat.; in it. s.m. inv.
Posizione e situazione giuridica o sociale di una persona. Legge: la posizione di una persona di fronte alla legge.
La posizione di un individuo in relazione ad un altro o ad altri, in particolare per quanto riguarda la posizione sociale o professionale.
Altra possibilità:
Dal momento che siamo sotto altra giurisdizione, ne viene fatta notifica a tutte le istituzioni della nazione nel quale abitate.
Tutta la documentazione comprovante l’iter è inviata da ciascuno di noi individualmente. sia via PEC che cartaceo a: Ministero degli Interni, Ministero Economia e Finanza, Agenzia delle Entrate, Carabinieri, Polizia, Polizie Locali, COMUNE di residenza, Tribunale di competenza, Prefettura, ecc., soprattutto a quelle realtà con cui ciascuno sa di interfacciarsi, ecc…
Inoltre la Notifica del Trust estero, è inviata per conoscenza anche alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, all’Ambasciata Italiana in USA e se volete anche agli Agents della Corporation, come Lorenzo Corte all’ufficio di Londra, della REPUBLIC OF ITALY, sede Legale del presunto stato Italia, è a LONDRA (UK):
C/O WHITE and CASE LLP 5 Old Broad treet LONDON X0 EC2N 1DW, ed all’ONU quale nuova nazione terrestre.
Questo è tutto fatto in trasparenza e quindi è un atto legale, e per chi proprio non ci arriva a comprenderlo, viene mandata una prima NOTIFICA “NIDRI”, e se non rispettata viene emessa fattura per l’utilizzo del nostro TM Trade Mark, Marchio Commerciale, per il tempo impiegato per informare quel soggetto.
Si deve utilizzare questa procedura, per dimostrare il difetto di giurisdizione anche in tribunale.
Lo scopo è arrivare al riconoscimento definitivo del nostro Status e per aprire la strada a tutti coloro che vogliono cambiare giurisdizione e uscire dalla Corporation = REPUBLIC OF ITAY. Se non si fermano, occorre proseguire con la Corte dell’Aja e simili…
Alcuni casi/individui che hanno seguito questa procedura, non hanno ricevuto più il bollo auto, risulta e ti inviano un doc. nel quale sta scritto: “Il Pagamento non è dovuto”
Per chi invece intima di pagare si utilizza la NIDRI, una sorta di NAC più evoluta. (oppure si paga in euro scritturali vedi QUI)
Inoltre abbiamo anche i nostri documenti di riconoscimento e la bandiera (facoltativa l’esposizione) da esporre fuori di casa ed un cartello indicante la Nazione/Trust (COGNOME e NOME) contenente questa dichiarazione:
“Not Traspassing”, = “Divieto di Accesso”, territorio extraterritoriale, occorre il visto dell’ambasciatore di questa Nazione per entrare, visto verbale o scritto.
Telefonare per informazioni all’ufficio dell’Ambasciatore:…………..
Inoltre possiamo fare le nostre ricevute con il nostro timbro del Trust°.
Appena sarà dimostrato il difetto di giurisdizione, avranno la strada pienamente spianata. Perché significa essere riconosciuti come un altra Nazione.
Per ulteriori informazioni vedi anche QUI:
http://www.cvacnationitalia.net
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Se volete uscire dalla SCHIAVITU’ iniziate a protocollare presso il COMUNE ove avete il vostro domicilio + PREFETTURA + Enti statali fiscali, necessari, questo documento (LR) autocertificato, preparatelo e DOPO avere proclamato e NOTIFICATO per iscritto il vostro Trust° estero che contiene la vostra sarete finalmente molto più liberi di prima
IMPORTANTE:
La vostra LR, senza la dichiarazione di Sovranità Individuale (la bozza la trovate qui alla pagina 4 della sovranità individuale, nel Trust estero) può essere, specie se mal formulata come quelle che trovate in certi gruppi di Facebook, messa in un cassetto oppure contestata, se poi la LR viene portata davanti ad un giudice, al 99,9% egli la ricusa come non valevole, proprio perché manca il patto precedente con lo stato = Dichiarazione di Sovranità individuale – 4 che sancisce che la Persona fisica umana, quale unico Titolare, che amministra la FINZIONE PERSONA GIURIDICA e quindi diviene unico Beneficiario, sottraendo la proprietà della FINZIONE allo stato e rifiuta e non accetta la giurisdizione italiana, perché Egli si richiama alla Giurisdizione superiore, la propria, cioè al Diritto Naturale (anche le leggi sui Diritti dell’Uomo e quelli della Persona fisica umana) e/o la Common Law, specificatamente la TRUST LAW del Jersey.
Per dare ulteriore valore ai vostri documenti aggiungete l’Apostilla: Registrato all’AIA
Ricordate che:
“Al momento del contratto (atto di nascita = FINZIONE PERSONA GIURIDICA) lo stato italiano attribuisce ad ogni nascituro un Bond (Titolo obbligazionario) di circa 2 milioni di euro, crescente nel tempo, a seconda delle competenze acquisite che piuttosto che essere consegnato al diretto interessato, al momento del raggiungimento della maggiore età, è sottratto con un espediente all’età di 10 anni.
Pertanto, il denaro che dovrebbe servire per le spese di sopravvivenza quali, l’acquisto di una casa, ecc. viene inserito in lotti e commercializzato a livello internazionale a insaputa dei diretti interessati, andando a far parte del Pil nazionale”.
Ecco perché nulla bisogna pagare poi al presunto stato/governo ITALICO, in quanto è uno stato nato con Violenza, Rapina, Truffa, meglio dire “circonvenzione di incapace”, Corruzione, quindi è un’azienda privata:
vedi qui i FATTI della storia, ed anche perché la REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of (vedi conferma della sua registrazione), è una colonia/protettorato US e quindi trattata come una azienda in mano ai privatI = company, infatti ciò e anche confermato dalla registrazione al SEC di cui abbiamo evidenziato e dimostrato con i riferimenti ed i links, proprio in queste pagine della Sovranita individuale).
Come è possibile che i ministri del governo italiano debbano sempre piacere a paesi esteri.
Bene la risposta la trova nell’archivio dei beni culturali dove è presente un PDF, stampato dal Poligrafico della Zecca dello Stato.
Nero su bianco si legge di Cassibile e del fatto che dal 1943 chi comanda in Italia non è il popolo italico, bensì il potere anglo americano. FONTE:
http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Fonti/Fonti_XVI.pdf
vedi PDF già scaricato
Mai nessuno ha comandato in Italia, se non l’America e chi vuole veramente governare per il popolo italico dovrebbe denunciare la verità.
Come lo sono anche gli US (United States of America Inc.) = azienda privata = Corporation
Dall’anno 2019-2020 il Presidente degli Stati Uniti Trump, ha cancellato la USA Inc. (United States Of America Inc.) e ripristinato gli “USA=Stati Uniti d’America” di cui è il Trustee……
https://telegra.ph/Gli-Stati-Uniti-dAmerica-sono-tornati-alla-Repubblica-Costituzionale—Quali-saranno-i-risvolti-epocali-per-lItalia-e-per-il-mon-10-10
Ecco il documento ufficiale della cancellata: USA Inc. (United States of America Inc.)
UNA NOTA NON DA POCO: l’indirizzo postale della REPUBBLICA ITALIANA – REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa era e cosa e’), era una volta in Italia. Ora invece è nella City di Londra (UK), quindi se vogliamo scrivere alla REPUBLIC of ITALY/ ITALY REPUBLIC of (vedi conferma della sua registrazione) dobbiamo se vogliamo mandare la lettera a Londra…..all’ufficio legale della REPUBLIC of ITALY
(NdR: questo articolista purtroppo non sa che l’Italia ha sottoscritto negli anni ’90, assieme ad altre nazioni, il riconoscimento completo di tutte Le Common Law, di Diritto anglosassone, per cui questo articolo va rivisto completamente)
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge1977881.pdf
Lo stesso PDF della camera.it, ma interno al nostro portale
Da ricordare:
L’Assemblea Costituente della REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa è, composta di 556 deputati, fu eletta il 2 giugno 1946 e si riunì in prima seduta il 25 giugno nel palazzo Montecitorio. L’Assemblea continuò i suoi lavori fino al 31 gennaio 1948.
vedi: Costituente Art. 50
“Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate. Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino“.
Tratto da:
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=/altre_sezionism/304/8964/documentotesto.asp?
Far girare…
Vedi qui: negli USA è nata la Vera rivoluzione di coloro che attuano la Sovranità individuale e non solo….,
IL TREDICESIMO EMENDAMENTO RITORNA DOPO 142 ANNI
Questa è una vera notizia bomba, anche se tutti i media mainstream che l’hanno trattata hanno fornito una mezza verità.
Dicono infatti “Adesso finalmente è ufficiale: la schiavitù stata abolita definitivamente negli U.S.”
NON E’ COSI’
La schiavitù è stata abolita immediatamente dopo la fine della Guerra di Secessione e ratificata da tutti gli Stati dell’Unione.
Il ripristino del testo originale del 13° Emendamento reintegra un concetto basilare che era stato del tutto cancellato:
SIAMO ESSERI “DIVINI” cioè immortali, manifestazioni dell’InFinito, DOTATI di LIBERO ARBITRIO ASSOLUTO e MAI SOTTOPOSTI ad ALCUNA GERARCHIA.
– vedi anche: SBATEZZATEVI (fatelo se siete stati battezzati in qualche religione cristiana o non)
Vedi queste pagine preparate da un avvocato italiano
– http://dottdemetriopriolo.simplesite.com/
Perché dichiararsi Sovrani ? – By avv. Demetrio Priolo
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Care ESSENZE INCARNATE
Come possono obbligare un Essere umano ad attenersi alle “loro leggi” ? (quelle del $ixT€ma).
Pensaci bene, come possono ordinare ad un Essere umano di fare questo o quello ? ….solo un padrone può ordinare, ma se esiste un padrone esiste uno schiavo e questo non lo potevano fare alla luce del sole.
Il $ixT€ma riesce a governare la tua obbligazione (la tua FINZIONE PERSONA GIURIDICA = UOMO DI PAGLIA, cioè il tuo COGNOME e NOME, scritto in STAMPATELLO, nel Certificato di Nascita, carta di identità, passaporto, ecc.), solo se ti identifichi in esso, ma in realtà quello non sei Tu.
– vedi: IO SONO
– vedi: all’inizio della Pagina 1 della Sovranità individuale, la spiegazione particolareggiata di PERSONA GIURIDICA e/o Persona fisica umana.
Ti hanno fatto credere di essere quel COGNOME e NOME, il loro gioco è stato quello di far identificare l’essere umano in questa obbligazione-FINZIONE GIURIDICA e FISCALE, attraverso manipolazioni millenarie.
Inconsciamente oggi diventi quel “pezzo di carta” e vieni gestito attraverso le loro regole commerciali finanziarie e tu attraverso lavaggi di testa, che partono sin dalla tua nascita, ti trovi confuso, perduto.
La tua identità di Divina Essenza incarnata viene completamente annullata diventando uno SCHIAVO accondiscendente una merce che con il tempo diventerà deperibile.
Tu sei un valore è immenso, un valore inquantificabile, e sono riusciti a imprigionarti in un pezzo di carta.
Ora sta a te scegliere, chi essere.
Con amore, By Raffaele Gavuglio
https://www.facebook.com/raffaele.gavuglio?fref=ts
(US): Inoltre, registrandosi (firmando allo stato il Certificato di nascita, da parte dei propri genitori) la vostra proprietà biologica (il corpo ed i corpi dei vostri figli), e con la creazione di un Certificato di nascita (“FINZIONE PERSONA GIURIDICA con CID. FISCALE = TRUST = azienda individuale” Italiana, che è anche uno strumento di sicurezza finanziaria che rappresenta la prova del consenso dei genitori nella firma sul minore) si acconsente così di diventare presunta proprietà, ma sicura amministrazione da parte dello stato, sia di voi sia dei vostri figli.
Lo Stato crea quindi prima la FINZIONE GIURIDICA di un bambino, che diviene operante con la firma dei genitori sul certificato di nascita, al quale è dato un “valore commerciale” e finanziario.
Se si dispone di un Certificato di Nascita vecchio-stile, guarda sul retro di essa, per vedere 3 punti di interesse.
1) Un numero di 6-10 cifre che non avete mai usato nella vostra vita.
2) Le parole “Ricavi ricevimento” sul lato sinistro di questo numero.
3) le parole “per proprie finalità Solo” sul lato destro del numero.
Per inciso, prima del 1900, chi è abituato a scrivere l’evidenza di una nascita nella loro famiglia.
Questa prima persona legale legato a voi, è conosciuta come un “CITTADINO NAZIONALE” che poi diventa sinonimo di essere un “Dipendente governativo”, quando si invia (cedere) una domanda (a mendicare) per la registrazione (a segno su i tuoi diritti) per diventare un peccatore (con la firma per la lotta chiamato assicurazioni sociali o di sicurezza sociale).
Verrà visualizzato il tuo Employee ID # (noto anche come SIN #), che crea un’altra persona chiamata “CONTRIBUENTE” fiscale.
Questo significa che l’utente accetta la legge sull’imposta sul reddito, e ora ti fa debitore dell’imposta sul reddito, in cambio dei “benefici” di essere un dipendente del governo.
Tratto da:
http://www.thepowerhour.com/news4/strawman_scarecrow.htm
Ricorda cara ESSENZA IMMORTALE Incarnata in una Persona fisica umana reale ed identificabile con Nome e Cognome (un atto di personificazione, come l’assunzione di una forma umana da parte di un essere spirituale, eterno) che:
Il Sovrano è l’Io Sono, che risiede sempre ed esclusivamente nel suo corpo, la Persona fisica umana, ovvero uomo naturale od essere umano che è l’Io Sono che la crea, con il concorso dei propri genitori, per manifestarsi nella dimensione, nel nostro caso Terrestre e quindi distinguersi dagli altri Io Sono, con il suo Nome e Cognome, per tutta la sua vita sulla Terra.
Quando necessita, con il suo corpo, può avere un domicilio in un bene suo o di terzi…ma il domicilio non è la residenza ! infatti la parola domicilio ha nel suo etimo la radice “dom” = casa e deriva dal latino domus = casa –
vedi: http://www.etimo.it/?term=domicilio
Significato della parola “Residenza = stare dentro un qualcosa, in modo abituale e non sporadico = cioè il proprio corpo infatti esso è l’involucro ove l’Io Sono rimane, risiede in ogni istante e per tutta la sua vita terrestre !
La parola Residenza deriva dalla parola risiedere e questa da sedere, che significa stare seduti ma anche e soprattutto indica la parte anatomica del corpo umano = il culo, infatti tutti gli umani incarnati sulla Terra risiedono e stanno seduti sul proprio sedere = culo, dalla nascita alla morte.
Quindi gli umani risiedono solamente ed unicamente nel proprio corpo !
Al contrario il domicilio è un luogo ove l’Io Sono, con il suo corpo, può andare di tanto in tanto e può variare poco o tanto, come luogo, nella propria vita terrestre….
Il $i$t€ma finanziario, religioso e politico, utilizza scientemente termini impropri, proprio per impedire che gli Esseri Viventi, cioè le Essenze Incarnate che non conoscono chi sono, credano con quelle parole utilizzate razionalmente in modo improprio, che essi sono “mortali”, morti spiritualmente….
Questi, per ora “padroni del mondo“, sono dei veri e propri CRIMINALI !
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
GIUSTIZIA e Legalità
Giustizia e legalità sono due cose diverse, molto diverse…
La parola Giustizia, è una parola molto complessa, deriva da GIUSTO.
La giustizia esiste da migliaia di anni, anche se nel corso degli anni ha subito una grande trasformazione.
Ma la GESTIONE della Giustizia è sempre stata corrotta o ingiusta !
Arrivando ai giorni nostri, forse molto di quello che facciamo, la maggior parte delle volte, non si può chiamare nemmeno GIUSTIZIA !
Cosa è giusto e cosa non lo è ? La giustizia è sempre legalità ?
Le leggi cambiano nel tempo e non sempre le possiamo considerare giuste. Durante il fascismo erano legali le leggi razziali contro gli ebrei, ma non per questo erano giuste. Ciò dimostra che giustizia e legalità a volte sono molto lontane l’una dall’altra.
Le leggi non cambiano solo nel tempo, anche a seconda del luogo: in alcuni paesi musulmani le donne devono portare il velo e non possono girare per strada senza che un uomo le accompagni. A me questo sembra ingiusto, ma a molte donne musulmane no, per loro sarebbe assurdo non farlo.
Rubare è illegale, ma se chi ruba sta morendo di fame, è davvero ingiusto ? Per noi che viviamo agiatamente è facile scandalizzarci per i piccoli furti dei poveri e diseredati. Ma quanti di noi preferirebbero affamare la propria famiglia, per non rubare un pezzo di pane ?
Il concetto di giustizia cambia quindi nel tempo, a seconda del luogo, delle persone e delle situazioni. Legalità e illegalità, giustizia e ingiustizia, sono temi che appartengono ad ogni epoca e cambiano con il cambiare della società.
By Michelle Coleman 3^G Guinizelli – Carracci
La legalità comprende l’insieme di tutte le azioni che all’interno del nostro stato si possono fare, che quindi, rispettano le leggi. Essa deve essere rispettata altrimenti si potrebbe aprire un caso penale/civile per l’azione scorretta. La legalità con il passare del tempo, come la giustizia, è cambiata. Per esempio: all’inizio del novecento le donne non potevano votare mentre ora possono. La giustizia è la legalità nel pensiero individuale, è quello che noi giudichiamo giusto o sbagliato.
By Lorenzo Rubino
– Tratto da: progettocolomboregoliamoci.blogspot.it
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Avvocati, Giudici e la Colonia US divenuta Azienda PRIVATA “REPUBLIC OF ITALY” è in mano ai BANCHIERI & C…. – vedi QUI e QUI, ma anche attraverso il BAR Association – per i particolari ed i documenti che lo comprovano :
Gli avvocati GIURANO davanti al Consiglio dell’Ordine della loro provincia per poter esercitare…, PECCATO che il loro ordine cosi come tutti gli altri ordini, SIA una SOCIETA’ a CAPITALE PRIVATO e UNICA RAPPRESENTANTE per l’ITALIA del “BAR ASSOCIATION” !!….e forse non lo sanno neppure….! – https://www.ibanet.org/
– Il the National Bar Council of Italy (conosciuto come Consiglio Nazionale Forense, o ‘CNF’), the public institution that represents lawyers in Italy – https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_Nazionale_Forense + https://www.coe.int/es/web/help-country/-/inaugurazione-della-nuova-sede-del-cnf-a-bruxelles – Sottoscritto il 31 maggio 2016 una un “Memorandum of Cooperation” tra CNF e American Bar Association. “Memorandum of Cooperation” …..
BAR ed UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011A0405(01)
The Bar (significa Sbarra) si riferisce alla “sbarra/barra”, che nei tribunali separa il luogo riservato ai giudici da quello dove stanno gli imputati o le parti; luogo/spazio ove vengono messi coloro che debbono essere interrogati dai giudici e più generalmente alla professione legale.
Per assimilazione si può riferire ad un ramo o divisione della professione: come, per esempio gli avvocati specializzati nel deposito di una querela per danni in una causa civile.
Assieme a bench (panchina), bar (sbarra) può differenziare anche gli avvocati che rappresentano i clienti (the bar), dai giudici o membri della magistratura (the bench). In questo senso, il bar difende e il bench giudica. Tuttavia, i giudici comunemente rimangono membri del bar e gli avvocati sono comunemente detti ufficiali della corte. La frase bench and bar indica giudici ed avvocati collettivamente
Quindi, Tutti gli avvocati dell’europa e del mondo, italiani compresi, che sono iscritti ai vari ordini provinciali di Milano, Roma, ecc., sono MEMBRI del “BAR ASSOCIATION”
COME lo SONO i GIUDICI, che sono anch’essi membri del BAR / Bench….
SONO, di FATTO, AGENTI, rappresentanti di CORPORATIONS PRIVATE !!
NOI NON RICONOSCIAMO UNA GIUSTIZIA AMMINISTRATA da SOCIETA’ a CAPITALE PRIVATO al SERVIZIO di CASSA di UNO STATO CHE di FATTO e CON le PROVE dimostrative, è UNA CORPORATION a CAPITALE PRIVATO, CHE GIURA FEDELTA’ all’’ORDINAMENTO del COLUMBIA DISTRICT. …..QUESTA è GIUSTIZIA ??, QUESTO SAREBBE UNO STATO di DIRITTO ?
Quindi TUTTI gli AVVOCATI ed i MAGISTRATI del MONDO, APPARTENGONO a QUESTA MEGA-ASSOCIAZIONE … una CORPORATION PRIVATA !!
Cosa ci stiamo a fare NOI in un “sistema” così odiosamente BUGIARDO, quindi criminale ??
….a CHI APPARTIENE ?? (NdR: ai Banchieri del Mondo)
….ABBIAMO FIRMATO CONTRATTI CON QUESTA GENTE ?? (NdR: nessuno ha firmato nessun contratto, neppure con lo stato, ma agiscono così perché noi Tacciamo = silenzio/assenso)
QUESTI FANNO SOLO PROFITTO…COME TUTTE le SOCIETA’ a CAPITALE PRIVATO del MONDO….e la MERCE SIAMO NOI !…SVEGLIAMOCI !
GUARDATE che BEI CORSI ORGANIZZANO in COMUNIONE CON i PIRATI TOGATI delle CORPORATIONS
http://www.consiglionazionaleforense.it/…/studi-e-ricerche/… (Sito chiuso od in riparazione ?)
TERZULTIMO LINK !!! ORDINE DEGLI AVVOCATI di MILANO !!
http://www.ordineavvocatimilano.it/index.php?pgn=articolo… (Sito chiuso od in riparazione ?)
SIAMO AMMINISTRATI DA UNA GIUSTIZIA PRIVATA !! E C’è ANCHE l’ABA – “AMERICAN BAR ASSOCIATION” (fondata nel 1870) – La MADRE di TUTTE le TRUFFE ai DANNI dell’UMANITA’
Fino a quando non DICHIAREREMO per ISCRITTO la NULLITA’ del nostro silenzio/assenso, con il nostro CAMBIO di STATUS da QUESTO SISTEMA, che si VENDE COME “REPUBBLICA COSTITUZIONALE di UNO STATO SOVRANO” in realtà esso è privato,….NOI STIAMO ACCONSENTENDO e TACENDO…
…E’ infatti sul SILENZIO/ASSENSO che SI BASA TUTTA questa ENORME, PLANETARIA, SCHIFOSISSIMA TRUFFA SECOLARE….
…Vi RENDETE CONTO che gli ISCRITTI al “BAR” SONO i SOLI a POTER AMMINISTRARE la LEGGE del COMMERCIO CHE è l’UNICA che ci “MANEGGIA” l’ESISTENZA ??
…Vi rendete conto che TUTTO è SOLO COMMERCIO di BENI, con o senza gambe ?
…Vi rendete conto che noi siamo dichiarati TRUST (Certificato di nascita) di BENI CEDUTI dai nostri genitori inconsapevolmente, perché incapaci di intendere e volere e nessuno da parte dello stato ha loro spiegato di che si tratta….del CONSENSO all’amministrazione del COGNOME e NOME/Nome con il COD. FISCALE, allo STATO e ciò dalla DATA del “Certificato di nascita” (non dalla data di nascita della Persona fisica umana) e dopo 7 ANNI VENIAMO DICHIARATI MORTI, perché NESSUNO reclama per iscritto e verbalmente, la propria INNEGABILE ed INCONFUTABILE condizione di ESSERE VIVENTE o PERSONA FISICA UMANA, SU QUESTA TERRA, nata/o libero, preGiuridico e prePagato !….
…Vi RENDETE CONTO che NOI, siamo trattati come “SOGGETTI GIURIDICI” = UOMO DI PAGLIA, SCRITTI a LETTERE MAIUSCOLE, con il COGNOME scritto prima del NOME, contrariamente a ciò che prescrive l’art 6 CC; la SOLA COSA CHE RESTA è QUESTA e ….FINO alla NOSTRA MORTE se non ci svegliamo dal nostro sonno di “incapaci ad intendere e volere” dichiarando le nostre volontà con il nostro Trust estero NOTIFICATO (come atto pubblico) a tutti i destinatari della Pubblica amministrazione a livello nazionale che internazionale, che sono indicati nel nostro Trust estero
By Valeria Gentili con precisazioni del redattore della pagina
Come è possibile che i ministri del governo italiano debbano sempre piacere a paesi esteri.
Bene la risposta la trova nell’archivio dei beni culturali dove è presente un PDF, stampato dal Poligrafico della Zecca dello Stato.
Nero su bianco si legge di Cassibile e del fatto che dal 1943 chi comanda in Italia non è il popolo italico, bensì il potere anglo americano. FONTE:
http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Fonti/Fonti_XVI.pdf
vedi PDF gia’ scaricato
Mai nessuno ha comandato in Italia, se non l’America e chi vuole veramente governare per il popolo italico dovrebbe denunciare la verità.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ecco come autodifendersi anche in Tribunale: L. 25 ottobre 1977, n. 881
Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966.
Articolo 14
– d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta: nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l’interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore di ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;
Articolo 16
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.
Utilizzate questo documento per poterlo fare legalmente:
Se volete uscire dalla SCHIAVITU’ iniziate a Protocollare presso il COMUNE ove avete il vostro domicilio + Prefettura + Enti statali necessari, fiscali, ecc., questo documento (L.R.) autocertificato, DOPO avere proclamato per iscritto la vostra Sovranità Individuale + la L.R. = Legittimo Rappresentante (legale) della FINZIONE PERSONA GIURIDICA (L.R.) che trovate qui in questo sito alla pagina 3 o 4 e 4b della Sovranità individuale.
La vostra L.R., senza la dichiarazione di Sovranità Individuale, può essere, specie se mal formulata come quelle che trovate in certi gruppi di Facebook, messa in un cassetto oppure contestata, se poi la LR viene portata davanti ad un giudice, al 99,9% egli la ricusa come non valevole, proprio perché manca il patto precedente con lo stato = Dichiarazione di Sovranità individuale che sancisce che è la Persona fisica umana, quale unico Titolare, che amministra da solo la FINZIONE PERSONA GIURIDICA e quindi diviene unico Usufruttuario/Beneficiario, sottraendo la proprietà della FINZIONE allo stato e rifiuta e non accetta la giurisdizione italiana, perche Egli si richiama alla Giurisdizione superiore la propria, cioè al Diritto Naturale (leggi sui diritti dell’Uomo e quelli della Persona fisica umana), la Trust Law del Jersey e/o la Common Law.
Per dare ulteriore valore ai vostri documenti aggiungete la postilla: Registrato all’AIA
Tenete presente che è MOLTO meglio SEGREGARE la FINZIONE ed i beni ad essa ascritti, nel vostro TRUST estero vivente come qui indicato a pag. 4 e 4b della Sovranità Individuale.
IMPORTANTI DOCUMENTI:
UNA NUOVA ERA, il tuo LASCIAPASSARE mondiale (il PASSEPARTOUT) – 23/04/2013
Ciao Fratello Caro,
Ci siamo, ecco il momento fatidico. Quello che in più occasioni ti abbiamo promesso. Il Bivio, lo Spartiacque, l’Unicum. Pillola Rossa o Pillola Blu.
A te la scelta.
Con ciò che trovi qui puoi letteralmente chiamarti fuori dalla schiavitù del debito (vedi anche la Truffa del Debito pubblico), la condizione gravosa ed angosciante che ora ti trovi a vivere, e che apparentemente ti sembra senza via d’uscita.
Ma se hai l’abitudine a vedere risolti i tuoi problemi da altri, devi sapere che in questo caso è diverso, sei tu a doverti mettere in gioco.
Se credi infatti che in qualche modo i problemi possono risolversi da soli, oppure se ti piace pensare che, come nei film, arriva la cavalleria a sgominare il tuo nemico, o addirittura se stai aspettando un salvatore, un leader carismatico, un messia che fa il lavoro al posto tuo, ebbene sappi che nell’UniVerso, la Legge è diversa da così.
Pensi che la via che qui ti viene proposta è gratuita, comoda, automatica ? Allora ti sbagli: se cerchi garanzie, fatti un tostapane (due anni tutto compreso !) Se poi cerchi bacchette magiche per cancellare le tue scelte passate, rivolgiti alla fata turchina !
Qui agisci sotto la tua totale responsabilità, come protagonista della tua vita.
Sì, questa cosa è diversa da tutto ciò che trovi nel modello di vita che il sistema ti propone senza sosta attraverso i suoi media di massa, quel modello che ormai da molti è conosciuto col nome di “Matrix”.
In quel modello sono altri, che tu probabilmente ignori e che ti è impossibile conoscere, che nascostamente ti suggeriscono di continuo, ciò che devi fare, e tu acconsenti a farlo, spesso senza accorgertene.
Comportandoti quindi come un infante, che per vivere ha bisogno di un tutore, di una guida, perché ignora come condurre da sé la sua vita.
Qui invece, quando vuoi davvero chiamarti fuori dalle situazioni gravose che vivi – e puoi farlo, puoi davvero farlo – devi imparare a prendere il timone della tua esistenza ed essere consapevole che dal momento in cui imbocchi questa strada devi contare sulle tue risorse, sulla tua capacità di giudizio, sulla tua saggezza nel prendere di volta in volta la decisione giusta.
Chiamarsi fuori significa affermare con tutto il proprio Essere “la mia infanzia è finita, i miei tutori hanno terminato il loro compito, ora la responsabilità della mia vita è interamente nelle mie mani”.
Quando scegli questa strada evita quindi di farlo con leggerezza perché da quel momento devi farti ONORE dinanzi all’Universo in ogni istante.
E ora fai bene attenzione a ciò che stai per leggere.
Se dunque:
A – Tu patisci una situazione di difficoltà a causa di prestiti, mutui, situazioni creditizie varie, con intimazioni di vario genere provenienti da Banche, istituzioni statali o finanziarie e soggetti similari.
B – Un tuo familiare, un amico o un conoscente si trova vessato da debiti che per l’affanno indotto dall’attuale crisi non sa più come gestire.
(Come avrai di certo osservato, praticamente quasi ogni individuo adulto del mondo occidentale ricade nei due casi sopra descritti, quindi l’applicabilità di una conoscenza come quella che puoi trovare qui è piuttosto ampia.)
Ebbene, il contenuto di questo post può cambiare decisamente in meglio la tua vita.
E può cambiare anche quella di un tuo familiare, amico o conoscente: tu puoi consentirgli di migliorare o risolvere la sua situazione e per questo ti serba eterna gratitudine quando gli giri queste informazioni.
Indipendentemente da tutto, probabilmente senza saperlo, tra coloro che conosci ci sono moltissime persone che ne hanno bisogno senza che tu lo sai; per questo ti chiediamo di condividere queste informazioni comunque attraverso i canali che ritieni più opportuni, anche a persone estranee all’uso di internet.
Perché le informazioni qui contenute possono migliorare o risolvere una situazione debitoria ?
Perché possono aiutarti, o aiutare i tuoi cari, a comprendere meglio quali sono i Diritti che secondo la legge che noi abbiamo, ma della quale evitiamo di usare perché nella maggior parte dei casi ignoriamo di averli, visto che per rendere possibile il funzionamento della società nella modalità attuale, generalmente queste conoscenze vengono trattenute nelle mani di pochi.
Ma ora veniamo al dunque, le difficoltà in cui versiamo ci fanno urgenza.
Il contenuto di questo post consiste quindi in:
– Una nota di testo introduttivo, che stai leggendo ora, con cui viene inquadrato l’argomento.
– Un video esplicativo con istruzioni pratiche passo passo e considerazioni aggiuntive, per confortarti riguardo a come gestire eventuali incognite.
– Un video che ti illustra le fondamentali premesse che ti sono necessarie per far sì che l’azione che decidi di fare – quando scegli la pillola rossa – diventa l’inizio di un cammino al termine del quale il timone della tua vita è saldamente in mano tua.
– Un modello di documento da scaricare denominato Notifica che va completato con i tuoi dati e inviato ai tuoi creditori a mezzo raccomandata a plico, con ricevuta di ritorno.
Con questo kit puoi ottenere molto, molto di più di quanto ti appare ad un primo colpo d’occhio. Tuttavia, come è bene fare sempre nella vita, meglio per te evitare di credere ciecamente a ciò che ti vien detto: comportati quindi così anche in questo caso, te lo suggeriamo noi stessi.
Verifica, studiando per comprendere più profondamente che puoi il documento che qui scarichi, usalo solo dopo averlo compreso, e forma la tua opinione solo dopo aver osservato i fatti che seguono all’invio.
Quando la soluzione della tua vertenza è positiva così come ti è stato qui prospettato, e mettendoti la mano sul cuore ritieni che questa conoscenza è per te di valore, in totale libertà puoi fare una donazione all’apposito pulsante sul sito.
In ogni caso preparati a dover cambiare la visione del mondo che hai in questo momento: nel senso che probabilmente attraverso l’azione che fai con ciò che qui trovi puoi comprendere che la realtà è diversa da come appare.
Dopo aver inviato la Notifica (vedi sotto)
Una volta inviata la vostra notifica, i vostri creditori probabilmente si rivolgono a voi in modo difforme da quanto legittimamente chiedete: molto spesso infatti, coloro che vogliono recuperare il debito/credito, letteralmente vessano la persona con continue chiamate telefoniche, e-mail, sms, ecc..
Per bloccarli, come dei dischi rotti è bene dire loro: “Se ha qualcosa da chiedermi lo deve fare solo tramite A/R da inviare a…“.
Poi aggiungere, “se continuate a chiamarmi/inviarmi e-mail, ecc…, sappiate che state violando la legge 196 (legge sulla privacy) con tutto quello che consegue“.
In questo modo, la nostra privacy è protetta, e le loro vessazioni cessate.
Ricordatevi di negargli il consenso all’utilizzo, mantenimento e trattamento dei vostri dati sensibili.
Riferimenti: www.comenonpagare.com
Il sito di Antonino Fabio Ciaccio, Toni per gli amici, autore e speaker radiofonico, che ha condiviso la sua esperienza diretta con le prime versioni della NAC, quando ancora non era nota con questo nome. Sul suo sito la finestra dei commenti raccoglie le esperienze degli utenti della NAC.
https://agribioshop.it/products/cancella-tutti-i-debiti-in-12-mesi-antonio-fabio-ciaccio-elena-grillo?srsltid=AfmBOoqyepPRhtQSfGYOBxPEOag0hCMqI6BeoaTD2LGVoh4RMYXYQNAv
Il sito di Sandro di Gaia, Sovrano, Ambasciatore di Pace, che ha notificato la sua dichiarazione di Sovranità individuale già nel 2007 – https://it.scribd.com/doc/212486153/Movimento-Sovrano-Di-Gaia-Rigettata
A lui si deve in particolar modo la forma attuale che ha la N.A.C. ed il nome stesso, che significa Notifica di Accettazione Condizionata (del presunto debito).
Il concetto di NOTIFICA assume infatti, all’interno dei meccanismi reconditi di sistema, una valenza così fondante da assumere connotati metafisici, ed è giusto che per un documento di questa importanza venga ad esso reso onore.
Inoltre secondo La Legge naturale dice che alla Notifica ricevuta si è tenuti a rispondere, se si vuole rimanere in onore, mentre così non è per una normale lettera.
http://nuovoparadigma.org/
Il sito coordinato da Francesca Colella per i temi legati alla Sovranità, all’economia secondo il Nuovo Paradigma. Qui trovi il reportage di 18 sperimentazioni relative alle N.A.C.
Di seguito al riquadro del video troverai la documentazione da scaricare in formato word.
Nel caso tu che leggi sei di nazionalità straniera, puoi tradurre o far tradurre le N.A.C. nella lingua della tua nazione ed usarla con gli eventuali adattamenti (il cuore concettuale non differisce di molto da paese a paese) interfacciandoti con i link indicati.
E ora, con un augurio di vita più serena e luminosa, ti salutiamo e ti auguriamo buona visione e buona… azione.
By Jervé, Toni, Sandro, Francesco
La scelta, di usare la NAC, (Meglio la NCD), lo ricordiamo ancora, è basata sul Libero Arbitrio.
vedi: https://freedom.extrapedia.org/db/demetrio_cristiano_nato_priolo
PROMEMORIA
Potete anche fare una Legale Rappresentanza (L.R.- LR), MOLTO meglio fare direttamente il nostro Trust estero, per i PROTEGGERE i vostri figli dalle aggressioni del presunto stato/governo ove vivete, e/o dagli Enti della Pubblica Amministrazione (PA) e/o enti privati, solo se essi non hanno ancora compiuto il 18esimo anno di età con le stesse modalità della vostra, immettendo però al suo interno, al contrario della vostra, il Nome e Cognome della Persona Fisica (Il Nome e Cognome scritto in Alternato) + la FINZIONE/PERSONA GIURIDICA = COGNOME E NOME (scritto in MAIUSCOLO) con il COD. FISCALE dei vostri figli, in modo che siate solo VOI ad amministrare e proteggere e tutelare per ogni cosa, i vostri figli, anche per le cure sanitarie del presunto stato/governo, e/o per non fare i pericolosi Vaccini !
Se negli uffici municipali, regionali, statali, (Istituzioni) non accettano i documenti che presentate loro per il deposito e/o registrazione, tenete presente che potete sporgere DENUNCIA legale CONTRO il personale che RIFIUTA di accettare in DEPOSITO e/o REGISTRARE i vostri documenti:
– legale, del personale che lavora per le Istituzioni, per violazione dei doveri d’ufficio, art. 74 DPR 445/2000, comma 1 dell’art. 74: “Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico”.
Dopo aver presentato e protocollato questi documenti, nel COMUNE ove avete il vostro domicilio, richiede in COMUNE la “copia conforme” dei documenti depositati che potete utilizzare per qualsiasi cosa si rendano necessari.
Questo documento (autocertificazione) va protocollato nel COMUNE ove si abita ed inviato in plico R/R, anche alla Prefettura dalla quale dipende il COMUNE ed agli altri DESTINATARI indicati nel Trust estero che proponiamo.
TRUST (cosa è ?)
Il trust, istituto che nella tradizione giuridica ha origini remote, ha trovato legittimazione in Italia di recente. Infatti, i trust sono stati riconosciuti nel nostro ordinamento solo a seguito della ratifica della convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985, intervenuta con la legge 16 ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore a far data dal 1º gennaio 1992.
– Vedi una bozza di un TRUST autodichiarato
– qui nel sito, invece alla pagina 4 della Sovranità individuale, trovate la nostra Bozza del Living Trust estero, autodichiarato.
Trust Sentenze ed indicazioni su di esso, come proteggersi da Terzi
La legge di Jersey sul trust: Jersey nel modello internazionale dei trust
Questi sono documenti da inviare via PEC per un deposito di essi, anche al governo del Jersey e da registrare facoltativamente nel Jersey, ma e da NOTIFICARE soprattutto nella nazione ove vivete; secondo la legge del Jersey basta notificarlo al governo del Jersey e non è obbligatorio registrarlo altrove, anche se alcuni dipendenti della pubblica amministrazione dello stato/governo italiano, lo richiedono spesso illegittimamente, perché non sanno e non conoscono che la giurisprudenza di quel Trust è solamente quelle indicata nel documento, cioè quella della Trust LAW del Jersey, perché come ivi indicato, le altre giurisprudenze sono rigettate.
vedi: Manuale d’uso appropriato del trust
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ATTENZIONE:
Se negli uffici municipali, regionali, statali, (Istituzioni) non accettano i vostri documenti, tenete presente che potete sporgere DENUNCIA legale CONTRO il personale che RIFIUTA di ACCETTARE come validi e/o REGISTRARE i vostri documenti:
Denuncia legale, del personale che lavora per le Istituzioni, per violazione dei doveri d’ufficio,
promemoria, vedi: art. 74 DPR 445/2000, comma 1 dell’art. 74:
1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
Dopo aver presentato e protocollato questi documenti, nel COMUNE ove avete il vostro domicilio, richiede in COMUNE la copia conforme dei documenti depositati che potete utilizzare per qualsiasi cosa si rendano necessari.
Questo documento (autocertificazione e/o Trust estero) va protocollato nel COMUNE ove si abita ed inviato in plico R/R, alla Prefettura dalla quale dipende il COMUNE ed a tutti i destinatari indicati nel Trust estero stesso.
Quindi per chi si è autocertificato solamente come LEGITTIMO RAPPRESENTANTE (anche Legale) (LR) e curatore della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, con relativo COD. FISCALE che comprende il COGNOME e NOME (Nome), con questo documento L.R. (LR), previsto ed indicato dal DPR 445/2000 (u) con quale si rivendica la funzione di amministratore al posto dello stato, perché si detiene la qualità di Titolare e Beneficiario unico, esclusivo e CREDITORE INDIVISIBILE di detta FINZIONE.
Tutto ciò è fatto e preparato sulle basi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, ratificata in Italia nel 1977 tramite la Legge 881.
Questa autocertificazione consente di far valere i Diritti dell’Essere Umano (Nome e Cognome scritto in alternato, con il Nome prima del Cognome), quelli della Persona fisica umana, stabiliti per convenzione anche internazionale.
CONSIGLIO: però meglio è utilizzare il nostro Trust estero, che molto più completo ed articolato, con anche il cambio di “Status” della Persona/individuo e perché esso contiene molto altro ancora.
SAPPIATE CHE: l’Art. 28 della Costituzione afferma che: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [cfr. art. 97 c. 2]
Denuncia legale, del personale che lavora per le Istituzioni, per violazione dei doveri d’ufficio, art. 74 DPR 445/2000, comma 1 dell’art. 74:
1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
CODICE PENALE – Dispositivo dell’art. 328
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta (1) un atto del suo ufficio (2) che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (3).
CODICE PENALE – Art. 328 – 2° comma
Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio è per legge obbligato, entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse, a compiere l’atto del suo ufficio, ed esporre le ragioni dell’eventuale ritardo nel riscontro.
CODICE PENALE – Art. 357-358-359
A quanto sopra è obbligato il pubblico ufficiale, la persona incaricata di pubblico servizio e/o la persona esercente servizi di pubblica necessità.
CODICE PENALE – Art. da 476 a 493bis
Note
(1) Il comma primo disciplina il reato di rifiuto di atti urgenti, la cui rilevanza è limitata a tassative ragioni d’urgenza di compiere l’atto tra cui rientrano ad esempio i sequestri obbligatori amministrativi, la confisca amministrativa, gli ordini di distruzione degli immobili abusivi, gli ordini di scioglimento delle manifestazioni vietate, la sospensione e la revoca della patente di guida, gli ordini di non circolare su determinate strade.
Questo dunque si consuma quando l’inerzia ha compromesso l’adozione efficace dell’atto urgente. In merito all’urgenza parte della dottrina ritiene che occorra distinguere tra termine perentorio in cui si ha una vera e propria omissione e termine ordinatorio in cui si avrebbe mero ritardo, in quanto l’atto può essere ancora compiuto e può esplicare i suoi effetti tipici.
(2) Rilevano solo gli atti esterni e quelli a rilevanza esterna, non invece gli atti interni cosiddetti organizzativi.
(3) Il comma secondo punisce invece la condotta di omissione non motivata di atti richiesti. Questa ovviamente non si realizza qualora il procedimento si sia concluso senza adozione espressa dell’atto in virtù del silenzio-assenso, previsto all’art. 20, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241.
Dunque perché vi sia omissione è necessario il ricorrere di tre requisiti: la richiesta formale dell’interessato, il mancato compimento dell’atto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (termine previsto dalle norme amministrative) e la mancata esposizione dell’interessato, nello stesso termine, delle ragioni del ritardo.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
AVVISO IMPORTANTE:
Sempre più spesso pare che le Poste italiane evitino di incontrare i destinatari delle notifiche inviate dalla Pubblica Amministrazione (PA), e quindi fingono di non averli trovati (o li inviano nei periodi di ferie, natale, luglio agosto, e fanno decorrere i termini delle notifiche inviandole direttamente ai comuni per l’esposizione all’albo nel COMUNE ove abitate.
Tale procedura è illegale perché nessuno di voi ha dato il consenso al COMUNE ove avete il vs domicilio, di agire a nome e per conto dei destinatari, cioè di voi stessi.
Il fatto di non disporre dell’atto, al momento della loro eventuale illegale notifica, non consente all’avente diritto, di rigettarlo come “negazione di offerta di contratto” che secondo la norma UCC 1-308 può essere rifiutata dal destinatario.
Solo in tale modo, ovvero rigettando ogni forma di contratto e negandone il consenso, tutta la procedura è nulla.
Noi siamo persone umane e non FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, ricordiamocelo e solo noi disponiamo di noi stessi.
Chiedete anche e sempre un documento e identificate colui che tenta di notificarVi qualunque cosa, anche il postino.
Altri dati che possono essere utili:
Italia: “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione. Dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle Pa sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati”.
Tratto da:
https://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/la-decertificazione
RIGETTO per Proposte di Contratto: vedi i PDF delle bozze dei documenti e come fare ed impostare il tutto:
http://www.tribunalepopolare.org/?fbclid=IwAR0IPu0ZWOkPSLHCF5jgYmq1Ot989fvJ3uQbNUreO1ETw3uKjJUI-IvawDA
è possibile anche fare dei RIGETTI legali a qualsiasi richiesta iniqua che lede i Diritti Inalienabili – vedi anche Leggi della Terra e quelli della Persona fisica umana, e
RIGETTO-NOTIFICHE-Pignoramenti-MOBILIARI-e-IMMOBILIARI-2015.pdf
Potete utilizzare oltre alle R/R (Raccomandate cn ricevuta di ritorno) e PEC (Posta Elettronica Certificata) anche l’UPU, https://www.upu.int/en/universal-postal-union
Fondata nel 1874, l’Unione postale universale (UPU), con sede nella capitale svizzera Berna, è la seconda più antica organizzazione internazionale al mondo.
Con i suoi 192 paesi membri (tutti gli aderenti alla convenzione dell’Aja), l’UPU è il principale forum di cooperazione tra gli attori del settore postale. Aiuta a garantire una rete veramente universale di prodotti e servizi aggiornati.
In questo modo, l’organizzazione svolge un ruolo consultivo, di mediazione e di collegamento e fornisce assistenza tecnica ove necessario. Stabilisce le regole per gli scambi postali internazionali e formula raccomandazioni per stimolare la crescita dei volumi di posta, pacchi e servizi finanziari e migliorare la qualità del servizio per i clienti.
————————————————————————————————————
AGENZIA delle ENTRATE SpA (Ag. Riscossioni tasse ed imposte, CHE è UNA AZIENDA PRIVATA SpA):
CARTELLE NULLE – Sapete perché, oltre a tutto il resto, le cartelle di EQUI-LADRIA/AdE o luogo dei morti), sono illegali !
Perché sono inviate alle PERSONE GIURIDICHE cioè alle FINZIONI (COGNOME e NOME (Nome) e mai alle Persone fisiche/individui, controllate le cartelle delle tasse e lo vedrete con i vostri occhi.
INOLTRE anche perché nel riepilogo vengono sommati dei NUMERI che vengono quantificati magicamente in EURO diventando “contraffazione” dei numeri originari !
E, mancando l’unità di VALORE a fianco ad ogni numero (che deve essere motivato), la loro pretesa è riconducibile (Codice Penale- Libro II – Dei delitti in particolare – TITOLO XIII – Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone) al reato di estorsione sanzionato dagli art. 624-625-629 del codice penale italiano.
a) con la “CARTELLA DI PAGAMENTO”, viene omessa la consegna, (pertanto è inesistente), la copia della procura scritta e firmata, rivestita della stessa forma del contratto che il rappresentante ha il compito di concludere, del PRESUNTO CREDITORE con la quale lo stesso chiede all’Agente della Riscossione di intimare alla presunta “controparte” l’adempimento di un contratto tra lui e la “presunta controparte;
b) l’intimazione ad adempiere è priva della firma di sottoscrizione del pretendente;
c) i numeri corrispondenti agli Oneri di riscossione entro e oltre le scadenze, come pure gli Importi a ruolo, sono privi dei simboli previsti dalla normativa vigente indicante l’unità di misura di valore dell’euro. Tali numeri diventano “magicamente” euro nel totale diventando così “contraffazione” dei numeri originari;
d) il bollettino postale allegato con C/C intestato ad AGENZIA ENTRATE spa rende falsa l’affermazione scritta nella prima facciata “poiché l’Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti”;
e) la richiesta del pagamento della medesima somma da parte di un ulteriore e presunto creditore, FINZIONE PERSONA GIURIDICA nella persona fisica dell’Agente della Riscossione (senza la presentazione di alcun contratto regolare), alla “vostra” FINZIONE PERSONA GIURIDICA, nella “veste impropria” della vostra “Persona Fisica umana”, pare essere riconducibile agli articoli del Codice Penale- Libro II – Dei delitti in particolare – TITOLO XIII – Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone) e quindi al “reato di estorsione” sanzionato dagli art. 624-625-629 del Codice Penale italiano è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell’articolo 628.
Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell’articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.
Tratto da: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art629.html
La Cassazione ha annullato i pignoramenti dell’AGENZIA delle ENTRATE SpA / Equitalia:
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26519 del 9 novembre 2017, ha affermato un importantissimo principio di Diritto, stabilendo che è nullo il pignoramento esattoriale di crediti ex art. 72 – bis se attivato da Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) senza indicare il dettaglio dei crediti.
Promemoria:
https://www.altalex.com/documents/news/2017/11/14/equitalia
Gli atti del concessionario della riscossione non godono di fede privilegiata e dunque il contribuente può contestarli senza dover proporre querela di falso.
Ciò è quanto sancito di recente dalla Suprema Corte che, a seguito della contestazione di un contribuente in merito al contenuto di un pignoramento di Equitalia, ha dichiarato “l’atto di pignoramento presso terzi, … in tema di esecuzione esattoriale ha la natura di atto esecutivo e quindi di atto processuale di parte. La fidefacienza di cui all’art.2700 Cod. Civ. è riservata ai soli atti pubblici, sicché si rivela infondata l’affermazione secondo cui il pignoramento eseguito dall’agente della riscossione fa piena fede fino a querela di falso dell’attività compiuta per la sua redazione..” (sentenza n.26519 della Corte di Cassazione, sezione III°, depositata il 9 novembre 2017; Presidente Dott.ssa Roberta Vivaldi, Relatore Dott. Cosimo D’Arrigo).
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Notifica da inviare ad: Enti statali, aziende, avvocati se necessario, ecc.
NOTIFICA – Protocollo n. ……………
Citta’ del domicilio………………Data…………
Spett:…….
via…………..citta’………..
Data………..
nel pieno dei miei Diritti intrinseci come soggetto di diritto internazionale quale Persona Fisica umana, in carne ed ossa, dotata di Spirito: (Nome e Cognome), protetto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, riconosciuti dal Trattato di Roma (1950), riconosciuti dalla legge 881/77 e dall’articolo 10 della costituzione italiana, cosi come quelli della Persona fisica umana, non potevo essere considerato sotto la giurisdizione di qualsivoglia giudice, essendo ciò in contrasto con le libertà fondamentali dell’Essere vivente; il giudice di pace o non, avrebbe dovuto documentarsi sul tema ed esprimere prima un giudizio nel merito;
- b) il procedimento era basato sulla violazione della privacy ed uso non autorizzato dei miei dati, pertanto la (commissione tributaria od altra commissione, ente, o società….) alla quale si faceva rimando era del tutto incompetente;
- c) era da me prevedibile un rifiuto da parte dell’autorità giudicante di voler entrare nel merito della questione, questo per un evidente conflitto di interessi in quanto tale autorità non è altro che parte della corporazione REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa è, partita iva 06363391001 e codice di iscrizione alla Borsa di New York cik 52782, su cui era basato il rifiuto di riconoscere qualsiasi obbligo contributivo da parte mia, Essere vivente, essenza libera e sovrana;
dal vocabolario:
– contribuente soggetto tenuto a pagare le imposte e i tributi stabiliti per legge;
– soggetto chi si trova nella condizione di dover subire un’autorità o un predominio o di sottostare a un obbligo;
ne consegue che un essere umano vivente, tutelato dai trattati internazionali, non può cedere alcuna sovranità a enti, corporazioni od altro;
mi dichiaro ben disposto a pagare qualsivoglia importo da Voi richiesto, a patto che dimostriate di esserne nel pieno diritto, e senza ostacolare il godimento dei miei stessi diritti fondamentali, sopra espressi e se esiste un contratto fra lo/la scrivente ed il vostro ente firmato in umido da entrambe le parti.
Sono consapevole del fatto che in un tribunale non si applica un procedimento basato su leggi che dovrebbero garantire un’equa esistenza, ma avviene un vero e proprio atto amministrativo, ne concludo che il procedimento da me richiesto non è entrato nel merito dei miei diritti di essere umano, quale Persona fisica umana, sotto la tutela dei trattati sopraesposti e pertanto nel caso fosse stata emessa in mia presenza, la sentenza si sarebbe potuto configurare il reato di cui all’articolo 380 comma 2d del c.p.p. e successivo articolo 600 del c.p.
Pertanto Vi invito a rivedere la Vostra posizione in considerazione del fatto che lo/la scrivente (Nome e Cognome)i essendo beneficiario del Trust (COGNOME e NOME – COD. FISC ………………………….= FINZIONE/PERSONA GIURIDICA), di cui è unico amministratore (Nome e Cognome), posso essere considerato il solo creditore dei supposti debiti del Trust (COGNOME e NOME), a meno che non sia stato siglato un Contratto scritto e firmato tra le parti (COGNOME e NOME e COD. FISC.) e (COGNOME e NOME della SOCIETA’ – STUDIO AVV. – ENTE STATALE, ecc.), che al momento non mi risulta esistente.
Tale Trust, (da notificare e/o registrare se volete nel Jersey e da NOTIFICARE nella nazione ove vivete) di cui Vi allego copia, chiarisce senza ombra di dubbio il legame tra l’oggetto del Trust (COGNOME e NOME) (debitore), il suo amministratore (Nome e Cognome) (creditore) ed il solo beneficiario possibile l’essere vivente, la Persona fisica umana (Nome e Cognome).
Tale Trust sostituisce ed integra quello precedentemente creato con il Certificato di nascita, dalla corporazione REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa è):
.. in quanto quest’ultimo (il Certificato di nascita è fraudolento e con evidenti vizi di forma, ad esempio il “furto di identità “, senza consenso, cioè autorizzazione scritta da parte mia.
Come ben sapete il Trust è un contratto valido a tutti gli effetti, redatto anche in forma privata, non contemplato dal codice civile ma riconosciuto in Italia dalla legge 364 del 1989 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1985 e sua applicazione.
Pertanto se il vecchio fraudolento trust riconosceva nella corporazione/ colonia/protettorato della USA Inc. = REPUBBLICA ITALIANA l’amministratore del TRUST italiano (COGNOME e NOME e COD. FISCALE………) ora questa funzione, la sua amministrazione viene esercitata unicamente e solo da (Nome e Cognome).
Pertanto ogni debito possa essere imputato alla FINZIONE (COGNOME e NOME e COD. FISCALE………) e/o che possiate pretendere, dovrà in ogni caso essere riconosciuto e pagato all’unico vero ed unico beneficiario, vale a dire lo/la scrivente.
Pertanto ogni pretesa di tassa, imposta di registro, o quant’altro dovesse essere richiesto, sarebbe illegale e perseguibile.
Nel trust sopramenzionato potrebbe ravvisarsi una forma di trust interno, tuttavia essendo il beneficiario un essere vivente, ne risulta evidente la giurisdizionalità internazionale essendo quest’ultimo solo tutelato dai trattati internazionali e dai Diritti dell’Uomo.
Patto di rispetto dei Diritti inalienabili dell’Uomo (esempio) – Diritti della Persona fisica umana
http://www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html
Quando una “legge” diventa ingiustizia e causa attacchi ai Diritti inalienabili dell’Uomo, difendersi e resistere è un dovere verso se stessi, gli altri e verso la “legge” stessa.
Vogliamo TUTTI un mondo migliore e possiamo sicuramente iniziare a cambiare Noi stessi;
Solo Uniti nella Verità e nell’azione/applicazione sociale, potremo realizzare un mondo libero dall’abuso, e la SCHIAVITU’, insinuandovi una potente “nuova consuetudine”: il rispetto del Diritto Naturale dell’Uomo, degli animali e della Natura intera.
In fede
Firma leggibile (Nome e Cognome), Autenticata in COMUNE dove si abita
Fonte: By G. Tronconi, con variazioni del Redattore della pagina, Admin del sito.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Conclusioni
Il presente Accordo Privato è continuativo e si perpetua in effetti fino alla morte, vale a dire la cessazione definitiva di tutte le funzioni vitali e facoltà dell’Amministratore e Creditore (vedi specifiche nell’intestazione).
Il presente accordo privato è datato: …………….
Amministrato e Debitore: COGNOME e NOME (Firma in MAIUSCOLO)
L’Amministratore e Creditore (vedi specifiche nell’intestazione) accetta la firma in MAIUSCOLO della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA: COGNOME e NOME in accordo con UCC § § 1-201 (39), 3-401 (b).
Lo/la scrivente, Nome della discendenza Cognome, abitante in …………………………. (Sovrano individuale dichiarato, vedi allegato, se lo si e’) Titolare unico, amministratore e creditore beneficiario indivisibile (vedi allegato) della “FINZIONE/PERSONA GIURIDICA” denominata COGNOME e NOME con COD. FISCALE n ……
Firma leggibile (Nome e Cognome), Autenticata in COMUNE dove si abita – Tutti i diritti Riservati°
….da Registrare (se volete, perché è facoltativo – consiglio meglio andare in Posta e farsi fare la “data Certa” e tenerlo in casa propria) con una Notifica Protocollata nel COMUNE del vs. domicilio ed alla Cancelleria del Tribunale di competenza (zona ove si abita)
Se volete uscire dalla SCHIAVITU’ iniziate a protocollare presso il COMUNE ove avete il vostro domicilio + Prefettura + Enti statali necessari, questo documento (LR) autocertificato, DOPO avere proclamato e NOTIFICATO via PEC per iscritto, la vostra Sovranità Individuale + LEGITTIMO RAPPRESENTANTE (anche Legale) della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (L.R. – LR) che trovate sotto, in questa pagina, meglio se la trasformate in un TRUST estero, vedi in pagina 4 e 4b della Sovranità Individuale.
La vostra LR – L.R., senza la dichiarazione di Sovranità Individuale può essere, specie se mal formulata, come quelle che trovate in certi gruppi di Facebook, messa in un cassetto oppure contestata, se poi la L.R. viene portata davanti ad un giudice, al 99,9% egli la ricusa come non valevole (vizio di forma), proprio perché manca il patto precedente con lo stato = Dichiarazione di Sovranità individuale che sancisce che la Persona Fisica umana (Stato Persona) quale titolare unico della FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE, e quale LEGITTIMO RAPPRESENTANTE (anche Legale), amministratore e unico ed indivisibile Beneficiario, SOTTRAE quale titolare unico, la presunta ed illegittima proprietà e l’amministrazione della FINZIONE allo stato e rifiuta, non accettando la giurisdizione italiana, perche Egli si richiama alla Giurisdizione superiore la propria e/o le leggi internazionali sui diritti dell’Uomo, della Persona fisica umana, ed anche la Common Law.
Per dare ulteriore valore ai vostri documenti aggiungete la postilla: Registrato all’AIA e registratelo presso i loro uffici delegati.
POTETE anche, al posto dell’utilizzo della Autocertificazione, vedi art. 46 – lettera u, o 47 a seconda del caso del DPR 28/12/2000 n° 445, utilizzare:
Atto SOSTITUTIVO di NOTORIETA’, INVECE della autocertificazione come L.R., LEGITTIMO RAPPRESENTANTE (anche Legale), cosi come quella INDICATA QUI nel TRUST estero (Pag 4 della Sovranità Individuale), contenente anche l’autocertificazione dell’ESISTENZA in VITA.
L’atto sostitutivo di Notorietà, è l’apposita dichiarazione, prevista dal DPR 445/2000, che deve essere utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono per comprovare stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell’interessato.
La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d’ufficio.
Cosa si può dichiarare
Si può usare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare, a titolo definitivo:
– stati, fatti e qualità personali, a diretta conoscenza dell’interessato, non compresi nell’elenco dei casi in cui si può ricorrere all’autocertificazione;
– stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta.
La dichiarazione può riguardare anche la conformità all’originale della copia di:
– atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione
– pubblicazioni
– titoli di studio o di servizio
– documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Chi può dichiarare
– cittadini italiani e dell’Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione europea;
– cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall’amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.
Casi particolari – minori, interdetti, inabilitati:
– MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
– INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
– INABILITATI e MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l’interessato con l’assistenza del curatore;
– CHI NON SA o NON può FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale
– CHI SI TROVA in CONDIZIONI di TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Come si presenta
La dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure si trasmette, allegando copia di un documento di identità del dichiarante, via posta, fax o e-mail; in quest’ultimo caso è necessaria la firma digitale o PEC.
Se la dichiarazione è da presentare alle pubbliche amministrazioni ai fini della riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) o ai privati che lo consentono, la firma deve essere autenticata.
Validità
– Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Modulistica
MODULO PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI UNA COPIA DI DOCUMENTO
Normativa di riferimento
– L. n. 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012”).
– D.P.R. 445/2000 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”.
– Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 “Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative”.
– Circ. del Ministero dell’interno del 2 febbraio 1999 “Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”.
– D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”.
– L. n. 127 del 15 maggio 1997 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”.
– L. n. del 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti”.
IMPORTANTE:
SBATEZZATEVI (fatelo se siete stati battezzati in qualche religione cristiana o non, scrivete cosi come suggerito, nel caso della chiesa cattolica, al Parroco della città ove siete nati)
Guardate anche i “segreti interessi” della nascita della FALSA Unione europea:
Unione-Europea-unFALSO
https://dituttoedipiu.altervista.org/le-origini-segrete-dellunione-europea-e-i-veri-interessi-dei-suoi-mandanti/
La Sovranità individuale Continua in queste pagine:
https://mednat.news/?s=sovranita+individuale
Sovranità Individuale (Introduzione/b) – 1 + 1b + Sovranità Individuale – 2 + 2b + Sovranità Individuale – 3 + 3b + Sovranità Individuale/Trust estero Jersey – 4 + 4b + Sovranità Individuale – 5 + 5b + Sovranità Individuale – 6 + 6b + Sovranità individuale – 7 + 7b + Documenti sulla Sovranità