Sovranità Individuale – 5b
(Autodeterminazione in Autodichiarazione)
Ecco la descrizione del valore importante del LEGITTIMO RAPPRESENTANTE (anche Legale) (L.R. – LR)… che deve seguire o precedere la DICHIARAZIONE di SOVRANITA’ INDIVIDUALE …(oppure farla in contemporanea, assieme all’Esistenza in Vita)
..perché nei fatti….la L.R. – LR…. Essa, se formulata con le giuste parole, è nei fatti un living trust interno autodichiarato (da registrare facoltativamente nel Jersey ma e da NOTIFICARE nella nazione ove vivete ed agli altri enti internazionali indicati)
RICONOSCIUTA la VALIDITÀ del “TRUST INTERNO AUTODICHIARATO”, anche estero (comunque da registrare facoltativamente nel Jersey e NOTIFICARE nella nazione ove vivete) – Vedi QUI.
TRUST (cosa è ?)
Trust Sentenze ed indicazioni su di esso, come proteggersi da Terzi
NOTA FISCALE TRUST AUTODICHIARATO. Vedi sotto ed anche qui QUI.
Vedi qui l’applicazione della Legge in merito alla tassa sul Trust autodichiarati
NULLA la cartella dell’AGENZIA delle ENTRATE SpA – Uff. Riscossioni, se notificata al Trust – Maggio 2018
La notifica della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione direttamente a un trust è da considerarsi giuridicamente inesistente e/o radicalmente nulla in quanto il trust non è un soggetto fiscale e pertanto non può essere considerato quale generico soggetto passivo d’imposta. Questo il principio che emerge dalla sentenza 1365 depositata il 27 marzo dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (presidente Roggero – relatore Chiametti).
By Massimo Romeo – Tratto da: quotidianofisco.ilsole24ore.com
Qui stiamo parlando di Diritti Umani, vale a dire quelle situazioni giuridiche riconosciute come fondamentali della Persona umana e tali che neppure lo Stato può ostacolare nella loro realizzazione/applicazione.
Il documento: LEGITTIMO RAPPRESENTANTE (anche Legale) è di fatto un living trust estero, auto-dichiarato, non italiano seppur qui residente.
È un ente di alto scopo umanitario giuridicamente riconosciuto, vigente nella potestà giudiziale del Diritto internazionale.
Vi partecipa un solo individuo, l’essere umano, a cui è attribuita ed utilizzata la propria personalità anche e non solo giuridica, vale a dire la facoltà di esercitare in prima persona la capacità di agire anche e non solo giuridicamente, senza l’ausilio o l’ingerenza di intermediari, perché essa è riconosciuta nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (New York 16/12/66) ratificato dall’Italia con la legge 881 del 25/10/1977 (Parte terza – Art. 16
“Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica“.
Tale legge contiene norme che assicurano una diretta protezione concreta all’esercizio dei Diritti umani, imponendosi direttamente ai cittadini e agli organi dello Stato.
Quanto si trova segregato nel trust interno auto-dichiarato, (comunque da registrare facoltativamente nel Jersey ma e da NOTIFICARE nella nazione ove vivete) è conforme alla legge sui TRUST, in quanto il disponente (settlor “il proprietario dei beni” o delle idee…) i beni che ha iscritti alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA, con relativo COD: FISCALE, li attribuisce ad un curatore (trustee) che assume l’obbligo di amministrarli secondo quanto previsto dall’accordo indicato nel Trust e ciò nell’interesse del beneficiario individuato dallo stesso disponente.
Il LEGITTIMO RAPPRESENTANTE (anche Legale), quale trustee, amministra e dispone in modo esclusivo ed indivisibile, tutte le FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE stabilite artificiosamente a suo tempo dallo Stato, con il COGNOME e NOME dell’individuo ed appropriandosene, come amministrazione, senza il consenso del vero ed unico titolare …..l’Essere, la Persona stessa e quindi queste FINZIONI vengono e debbono essere sottratte all’amministrazione del governo/stato e segregate nel Trust estero del quale si è personalmente il Trustee.
Con le FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE che lo Stato si è illegalmente attribuito della proprietà del titolo e della sua amministrazione, ha anche attribuito, impropriamente, perché sono comunque intrinseche facoltà dell’individuo (all’AdN) e l’appartenenza a delimitate categorie, alla FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, alla stregua delle tradizionali “FINZIONI PRETORIE” del mondo, pregnato dalla cultura giuridica dei romani, come la “fictio civitatis“, quale attribuzione fittizia della cittadinanza romana allo straniero, con lo specifico fine di conferirgli legittimazione processuale…
– vedi: all’inizio della Pagina Introduzione, della Sovranità Individuale, la spiegazione particolareggiata di PERSONA GIURIDICA e di Persona fisica umana.
RIEPILOGANDO:
Il documento di LEGITTIMO RAPPRESENTANTE (anche Legale) (L.R. – LR), ma anche il Trust° estero precedentemente indicato in BOZZA da personalizzare, alla pagina 4 e 4b della sovranità individuale, sono quindi un “atto pubblico” che fa prova legale. È una autoDichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 Dpr. 455/2000 – D.P.R. 445/2000) in cui sono enunciati “stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato”.
Di tale atto, in Diritto civile, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile perché si possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).
De facto la L.R. realizzata in un Trust interno patrimoniale autodichiarato, che trasformate in TRUST° estero da registrare facoltativamente nel Jersey e da NOTIFICARE nella nazione ove vivete) così vincolando i beni al beneficiario.
La segregazione dei beni (inseriti in una L.R. autodichiarata), conseguente all’istituzione del trust interno autodichiarato resiste al pignoramento effettuato posteriormente, rendendoli NON SUSCETTIBILI di Ipoteca e/o PIGNORAMENTO da parte dei creditori personali del disponente o della sua FINZIONE PERSONA GIURIDICA, stato e banche compresi.
Quindi tutti i beni di coloro che partecipano al Trust, trustee compreso, non sono Pignorabili od ipotecabili.
(vedi sopra UCC )
Come creare il proprio Trust° estero, personale e famigliare, nel quale inserire i propri beni, e/o quelli della famiglia, i figli, e relative FINZIONI PESONE GIURIDICHE ecc., (vedi: Pag. 4 della Sovranità Individuale) da registrare facoltativamente nel Jersey e da NOTIFICARE nella nazione ove vivete.
Il tutto staccato ed inespugnabile dal $isTema SCHIAVISTA che imperante su tutta la Terra ! – vedi: Padroni del mondo
Definizione della parola: TRUST – Definizione della frase: Cestui que trust
Il Trust è uno strumento giuridico che, nell’interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo “posizioni giuridiche” basate su legami fiduciari.
Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere. I soggetti del Trust o, più correttamente, le “posizioni giuridiche”, sono generalmente tre:
– una è quella del Disponente (o settlor o grantor), cioè colui che promuove/istituisce il trust;
disponente [di-spo-nèn-te] (pl. -ti, part. pres. di dispórre) – A agg. Che dispone
– B s.m. e f. DIR Autore di una disposizione, spec. testamentaria
Il disponente intesta o inserisce i propri beni mobili / immobili al Trust ed affida all’amministratore la loro amministrazione, il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le “regole” del trust.
– la seconda è rappresentata Trustee, cioè dall’Amministratore/gestore (trustee).
– la terza è quella del Beneficiario (beneficiary), espressa o implicita.
Beneficiario: [be-ne-fi-cià-rio] agg., s. (pl. -ri)
– agg. dir. Che gode di un beneficio: ente b.
– s.m. (f. -ria) dir. Destinatario di beni o proventi assegnati con atto giuridico: il b. di un testamento
Posizione “eventuale” è quella del guardiano (protector). “Posizioni” e “soggetti” possono non coincidere.
Secondo la Legge sui TRUST del Jersey, lo stesso soggetto può assumere più di una posizione giuridica, in realtà solo con la sua FINZIONE/PERSONA GIURIDICA = uomo_di_paglia, vedi video: (uomo di paglia), come, ad esempio, nel “trust autodichiarato” estero, di alto valore umanitario (da registrare facoltativamente nel Jersey e da NOTIFCARE nella nazione ove vivete) in cui un soggetto è nel contempo, disponente per mezzo della propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA e Trustee (amministratore), ed anche usufruttuario/beneficiario, così come più soggetti possono rivestire una medesima posizione (trust con una pluralità di disponenti, di amministratori, ecc.).
Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le “regole” più idonee allo scopo: esse sono quelle elaborate/scelte dal disponente, nel quadro normativo di riferimento (Convenzione dell’Aja, leggi straniere sul Trust, leggi italiane).
Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti:
– separazione e protezione del patrimonio,
– intestazione all’amministratore (che non ne diventa proprietario vero e proprio),
– gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni. Gli effetti possono coincidere con lo scopo principale/finale per cui è stato costituito il trust.
– ed in quelli con scopi filantropici, le indicazioni inserite sul tema filosofico/religioso che vanno attuate e rispettate da parte di coloro ai quali viene Norificato come atto pubblico.
Ecco due esempi utili a tutti:
TRUST PERSONALE estero di alto valore umanitario (da registrare facoltativamente nel Jersey ma e da NOTIFICARE nella nazione ove vivete)
L’istituto del Trust, può essere utilizzato per le finalità più diverse, anche Filantropiche, filosofico/religiose, nell’interesse di un singolo, di una famiglia o di un’impresa, con riferimento anche alle successioni, alla cointestazione di immobili, alla pianificazione patrimoniale e fiscale, ovvero per il soddisfacimento degli interessi di un gruppo societario.
PRIMO PIANO
Con il Trust non si possono derogare leggi che tutelano:
– i minori e gli incapaci;
– gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio, la quota di legittima delle successioni mortis causa, il trasferimento di proprietà e le garanzie reali, la protezione dei creditori in casi di insolvibilità, la protezione dei terzi che agiscono in buona fede. Questi limiti permettono di superare le riserve avanzate da parte della dottrina in ordine all’applicabilità, anche in Italia, dell’istituto in esame.
PRASSI
Il TRUST a favore di un disabile si deve intendere come un trust “di scopo”, ossia privo di un beneficiario determinato. Secondo l’art. 73, comma 2, del TUIR (per il quale, “nei casi in cui i beneficiari del TRUST siano individuati, i redditi conseguiti dal TRUST sono imputati in ogni caso ai beneficiari”), i redditi conseguiti scontano l’IRES in capo al trustee (e non l’IRPEF in capo al beneficiario, per quanto riguarda l’Italia).
È quanto affermano le Entrate. (Risoluzione 278/E del 4 ottobre 2007)
La conversione in legge del decreto “milleproroghe” (d.l. 273/05) ha sancito definitivamente la legittimità del trust: in particolare, con l’inserimento, nel codice civile, dell’art. 2645ter sono state create le premesse affinché l’istituto trovi quel riconoscimento finora mancante.
Questo nuovo articolo, infatti, prevede che si possa stabilire, per atto pubblico, un vincolo di destinazione a carico dei beni mobili o immobili registrati allo scopo di proteggere “interessi meritevoli di tutela”.
Questo vincolo potrà avere durata non superiore a 90 anni, se riferito a enti o persone giuridiche, o durata non superiore alla vita della persona fisica beneficiaria se riferito a individui o a gruppi di individui.
Data la grande flessibilità e adattabilità dell’istituto del trust ai singoli casi concreti, si aprono ora prospettive molto interessanti nella gestione dei patti parasociali, nella risoluzione dei conflitti di interesse temporanei, nelle formulazione di garanzie ad operazioni finanziarie, nelle intestazioni fiduciarie in genere, nei passaggi generazionali di imprese, nella gestione di patrimoni ereditari, nella destinazione di alcuni beni ad enti no profit ecc.
Art. 2645-ter
(Trascrizione di atti di destinazione)
Gli atti risultanti da atto pubblico, con cui beni immobili o beni mobili inscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso.
I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’art. 2915, primo comma, c.c. solo per debiti con- tratti per tale scopo.
Commento By Valeria Gentili sulla legge in esame.
Costituzione – Atto istitutivo e parametri del Jersey trust.pdf – Google Drive (da registrare facoltativamente nel Jersey e NOTIFICARE nella nazione ove vivete)
Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust (2) ed al loro riconoscimento (resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992)
http://www.il-trust-in-italia.it/aja/ConvAjaItal%20testo.htm
TRUST
(forestierismo) (diritto) (economia) istituto tipico dei sistemi giuridici di common law, ma attivo anche nei paesi che hanno aderito alla specifica convenzione dell’Aja. Esso consiste in un patrimonio segregato, impignorabile se è costituito e registrato fuori dallo stato italiano, per la tutela degli interessi più vari, ben definibili all’interno del trust stesso, spesso di un beneficiario ed amministrato da un trustee, quasi sempre soggetto differente dal costitutore del Trust.
Tratto da: http://it.wiktionary.org/wiki/trust
Ecco un esempio di Trust (estero), SOLO per tutelare i Beni:
ATTO ISTITUTIVO del TRUST (JERSEY): “NOME del TRUST” (Bozza) da registrare facoltativamente nel Jersey e NOTIFICARE nella nazione ove vivete
Con la presente scrittura, da conservare agli atti del Notaio che autenticherà le firme, si conviene quanto appreso tra:
………………………., nato a ………………., il ………………… e residente in ………………….., via …………………………, 30, CF: …………………………………….., Libero Professionista, di seguito indicato come SETTLOR;
e
………………………….., nata a ……………… il …………….e residente in ………………, Largo …………………., CF:…………………, di seguito indicata come TRUSTEE.
PREMESSO:
– che il SETTLOR intende costituire in Italia un “Trust” al quale si applicano le disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla REPUBBLICA ITALIANA / REPUBLIC ITALY / REPUBLIC ITALY of suo alias, con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salvo disposizioni di maggiore favore.
– Che il SETTLOR trasferisce in questo momento al TRUSTEE appresso nominato, la somma di …………………., per mezzo di assegno bancario n…………tratto sulla banca di ……………
– Che il SETTLOR intende trasferirgli successivamente altri beni e mezzi.
Ciò premesso come parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
ART. 1
COSTITUZIONE ed ACCETTAZIONE
Il SETTLOR istituisce un Trust denominato “…………………………”.
Il Trust è irrevocabile ed ha la durata di ottanta anni.
TRUSTEE viene nominata …………………… che accetta tale nomina e le relative condizioni.
Trustees possono essere nominati solo soggetti residenti in Italia.
GUARDIANO viene nominata la dott.ssa ……………………………., che accetta tale nomina e le relative condizioni.
ART. 2
CONFERIMENTO
Allo scopo di dotare il Trust di idonei mezzi il SETTLOR sin d’ora conferisce allo stesso la somma iniziale di Euro ……………….. (……………….) che verrà utilizzata dal TRUSTEE per aprire un conto corrente bancario a nome del Trust presso la Banca ……………………………… – Filiale di ………………., con esonero da ogni responsabilità per la Banca stessa.
Potranno entrare nel patrimonio del Trust altri beni mobili, immobili e diritti in Italia o all’Estero che il SETTLOR stesso o altri, con il consenso del SETTLOR, se vivente, possano conferire al Trust.
Sono beni del Trust tali conferimenti, i frutti degli stessi ed ogni bene e diritto acquistato per mezzo di beni del Trust o pervenuto quale corrispettivo dell’alienazione dei beni del Trust.
Qualora beni immobili siano inclusi tra beni in Trust, il TRUSTEE può consentire a uno o più beneficiari o loro familiari di abitarvi e/o di utilizzarlo per altro uso, permanentemente o stagionalmente, a secondo della destinazione dell’immobile, a titolo di comodato precario.
Il denaro conferito in Trust, potrà essere investito, a discrezione del TRUSTEE, in titoli di Stato o comunque in forme di investimento che lo stesso riterrà opportune, previo parere del GUARDIANO.
I beni del Trust sono separati dal patrimonio personale del TRUSTEE, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali, non sono in alcun modo aggredibili né dai suoi creditori personali né dai creditori del SETTLOR.
ART. 3
SCOPO del TRUST
Scopo del Trust è assicurare a …………………, nata a ……………., il ………….. e …………………….. nato a …………………, il ………………, residenti entrambi in ……………………., ……………., una autonomia economico, patrimoniale e finanziaria agli stessi, vita natural durante.
Il TRUST viene istituito per assicurare il mantenimento di un eccellente tenore di vita mediante l’uso diretto ed i redditi eventualmente ricavati dall’impiego del patrimonio del TRUST.
Qualunque interessato anche moralmente, oltre al SETTLOR e al TRUSTEE, potrà agire ed intervenire perché sia dato adempimento allo scopo del Trust.
Quando il Trust avrà esaurito il suo scopo, per raggiungimento da parte dei beneficiari di una autonomia economica in grado di soddisfare lo scopo del TRUST, il Trustee sotto la supervisione del Guardiano provvederà all’assegnazione dei beni del TRUST. Il TRUSTEE dovrà disporre dei beni in favore dei BENEFICIARI.
ART. 4
BENEFICIARI
Il SETTLOR nomina sin d’ora quale Beneficiari dei beni del Trust ……………………., nata a ……………. il ………….. e …………………. nato a ……….., il ………….., residenti entrambi in ………………………………… .
La nomina e la revoca dei Beneficiari è riservata “ad libitum” al SETTLOR sin quando esso sia in vita e sia capace di intender e di volere.
I Beneficiarî non possono alienare alcun proprio diritto nel corso della Durata del Trust né in alcun altro modo disporne, né tali diritti entrano nella massa fallimentare in caso di fallimento o insolvenza di un Beneficiario né su di essi possono essere compiuti atti di esecuzione.
ART. 5
POTERI del TRUSTEE
Il TRUSTEE ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni del Trust.
Esso può comparire nella sua qualità di TRUSTEE dinanzi a Notai e a qualunque pubblica autorità senza che mai si possa eccepirgli mancanza o indeterminatezza di poteri.
L’ufficio di Trustee non è remunerato.
Il TRUSTEE potrà:
– delegare a professionisti e/o consulenti l’amministrazione dei beni del Trust;
– delegare a terzi il compimento di singole attività per un tempo determinato.
Il TRUSTEE deve tenere i beni del Trust separati dai propri, in particolare:
– tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri pubblici o privati il TRUSTEE è tenuto a richiederne l’iscrizione o nella sua qualità di TRUSTEE o a nome del Trust o con qualunque altra modalità che riveli l’esistenza del Trust;
– i rapporti bancari istituiti dal TRUSTEE e tutti i contratti da lui stipulati dovranno essere intestati o al Trust o a lui medesimo.
Il TRUSTEE consegna annualmente al SETTLOR l’inventario dei beni del Trust, unitamente ad una relazione sull’amministrazione.
Ove il SETTLOR lo richieda, il TRUSTEE deve sottoporsi ad una verifica contabile e amministrativa, condotta da uno o più professionisti abilitati, nominato/i dal SETTLOR e compensato/i dal Trust.
Nell’esercizio della propria discrezionalità il TRUSTEE terrà conto dei desideri del SETTLOR, come manifestati verbalmente o per iscritto.
Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in questo atto, la discrezionalità del TRUSTEE rimane tuttavia piena.
Nel corso della Durata del Trust il Trustee può, per quanto riguarda beni immobili inclusi nel Fondo in trust, consentire ad uno o più Beneficiari, attuale, di averne il possesso o il godimento alle condizioni che il Trustee ritenga opportune, previo parere vincolante del GUARDIANO.
ART.6
SUCCESSIONE del TRUSTEE
A. Il TRUSTEE rimane nell’ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.
B. Esso può essere revocato in ogni tempo, per mezzo di atto scritto, dal SETTLOR, il quale disporrà per la nuova nomina. In caso di decesso del SETTLOR e di morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni del TRUSTEE, il TRUSTEE viene nominato dal GUARDIANO.
C. Le dimissioni del TRUSTEE hanno effetto 30 giorni dopo che lo stesso ne abbia dato comunicazione scritta al SETTLOR.
ART.7
LEGGE REGOLATRICE
Il Trust è regolato dalla Legge inglese.
I diritti, le obbligazioni e la responsabilità del TRUSTEE sono disciplinate cumulativamente dalla Legge inglese e dalla Legge italiana.
Per l’applicazione della Legge italiana il TRUSTEE è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti ai Beneficiari.
ART.8
FORMA degli ATTI
Tutti gli atti che regolamentano o siano modificativi del Trust devono rivestire la forma autentica o pubblica a pena di inefficacia.
ART.9
REDDITO del TRUST
Il reddito del Trust, assolto ogni costo relativo all’amministrazione dei beni del Trust ed ogni altro costo inerente il Trust e al raggiungimento dello scopo indicato all’art. 3 del presente atto, dovrà essere dal TRUSTEE mantenuto nel Trust.
ART.10
LUOGO DELL’AMMINISTRAZIONE DEL TRUST
Il luogo dell’amministrazione del Trust è fissato in …………….. , Piazza ……………..
Ogni atto, contabilità e documento del Trust dovrà essere custodito nel luogo dell’amministrazione.
ART.11
LIBRO degli EVENTI (EFFETTI VERSO i TERZI)
A. il TRUSTEE è obbligato a istituire, custodire ed aggiornare il “Libro degli eventi del Trust”, vidimato dal medesimo Notaio che autentica le sottoscrizioni di questa scrittura.
B. Il TRUSTEE registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare la memoria.
C. in ogni caso il TRUSTEE annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto per il quale la forma autentica sia prescritta in questa scrittura o del quale sia comunque opportuno pervenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.
D. Chiunque contragga con il TRUSTEE è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del “Libro degli eventi del Trust”.
ART.12
La CLAUSOLA CREDITIZIA
Lo scopo del Trust è anche quello che prevede anche di proteggere dall’eventualità che vengano confermate le voci ufficiali di esponenti di grande calibro del mondo della finanza internazionale (possiamo citare i virgolettati di almeno 20 punte di diamante di FMI, Bank of England, Fed…ecc., ecc) che affermano che il denaro di “proprietà” delle banche, lo è in modo assolutamente improprio ed anche e soprattutto contrario alla Costituzione (cioè illegale) perché creato dal NULLA, a debito, sulla base della nostra firma di garanzia e valore e su di esso non possono essere imposte tassazioni, che sarebbero altresì dovute dalle banche, come companies, poiché sono entità di diritto societario a carattere meramente privato.
ART.13
Il GUARDIANO
Il poteri del Guardiano sono fiduciari e non personali. E’ nominato dal SETTLOR e da questi revocato. In caso di morte del SETTLOR è nominato dai Beneficiari stessi o in ultima istanza dal TRUSTEE.
Il Guardiano:
1. può esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trust anche se non ne sia richiesto dal Trustee, oltre che per attività previste dal presente strumento;
2. ha diritto di agire in giudizio:
– per l’esecuzione del Trust e in caso di inadempimento delle obbligazioni del Trustee;
– in caso di violazione della legge regolatrice del Trust o della legge applicabile a uno specifico atto del Trustee.
Il Guardiano può ricevere un compenso per i suoi servizi, periodicamente convenuto, con il SETTLOR e successivamente con il TRUSTEE. Le spese sostenute dal GUARDIANO per l’adempimento delle sue funzioni sono a carico del TRUST.
Il Guardiano rimane nell’ufficio per il termine, o fino a dimissioni o, revoca o:
1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità;
2. se persona giuridica: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.
ART.14
MODIFICAZIONI di QUESTO STRUMENTO
Il SETTLOR e dopo la morte o sopravvenuta incapacità del SETTLOR il TRUSTEE, ottenuto il consenso del GUARDIANO, può modificare questo Strumento, tranne gli articoli intitolati
1. Scopo del Trust – art.3
2. Beneficiari – art. 4
Questo Strumento è stato redatto da…………………….., in cui sia il SETTLOR che il Notaro autenticante ripongono piena fiducia.
Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico del TRUST.
Data……………………….
Firme……………………..
SI CONSIGLIA DI REGISTRARLO, se lo si viole registrare, FUORI DALL’ITALIA (da registrare facoltativamente nel Jersey e NOTIFICARE nella nazione ove vivete)
—————————————————————————
Altra Bozza di TRUST
Nome e Cognome (Persona fisica umana)
Via……….Citta’…. n. civico, …Stato…..
Io sono (Nome e Cognome), Persona Fisica umana, in qualita’ di Sovrano Individuale – (dichiarato in appositi Documenti, inviati in varie occasioni ai vari Enti del “presunto stato/governo Italico”, il primo il (……..)
– Documento inviato in copia R/R al Presidente della Repubblica, Prefetto di ……, Sindaco di …………. e da loro ricevuta, ed essendo anche la:
Legittima/o Titolare, creditore e quindi beneficiario INDIVISIBILE, oltre che Legale Rappresentante ed amministratore UNICO/indivisibile, della FINZIONE PERSONA GIURIDICA (TRUST individuale):
“COGNOME e NOME, COD. FISC…….”, che amministro e tutelo, avendola SOTTRATTA all’amministrazione dello stato……., vedi il documento di Legale Rappresentante (L.R.) depositato da tempo, ai vari organi competenti del presunto stato/governo Italico: Protocollo n° …….. del …….., nel e del COMUNE di ……………………… (prov ….), depositato in copia il (…………..), alla PREFETTURA di ……………. ed al COMUNE di …………………………………….. ove per ora abito, Comunico:
il mio Nuovo e Proprio Status = Entità/Essenza immortale, Spirituale di Essere incarnato in Persona Fisica umana Terrestre (Nome e Cognomi), dotata di Personalità anche e non solo giuridica, sottoposta in Onore ed AmOr, SOLO ai Diritti naturali, Diritti dell’Uomo ed alla Common Law (Diritti internazionali) e non siamo (Nome e Cognome e propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA) sottoposti a nessuna giurisdizione nazionale del paese in cui per ora dimoro.
Per cui il Soggetto/Persona Fisica umana e la propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA, NON sono sottoposti alla Giurisdizione Italiana, per il cambio di Status attuato, indicato, precisato, dichiarato e inviato da tempo agli organi del presunto stato/governo: REPUBBLICA ITALIANA/REPUBLIC of ITALY, documento mai contestato da quando vi è stato notificato, per cui divenuto la mia/nostra Legge.
Oggetto: creazione di TRUST autodichiarato di alto valore e scopo:
DECRETO e DICHIARO quanto segue:
– la rivendicazione dell’istituto giuridico della ed in QUALITÀ LEGALE RAPPRESENTANTE del TRUST (Settlor di un Living Trust di alto scopo) e del DIRITTO sul TRUST di FINZIONE PERSONA GIURIDICA, in esso SEGREGATA, è quella di DETENERE la caratteristica di TUTORE, CURATORE anche NOTARILE e SIMILI (Italy, Articolo 46 lettera u D.P.R. 28.12.2000, n. 445), aziona, nella Giurisdizione del Diritto Internazionale, un TRUST AUTODICHIARATO, nel quale il Trustee disponente del Diritto sul Trust costituito, a seguito di Mandato/Accordo Privato, già concordato dalle parti, opererà per veder Riconosciuti, Tutelati, Garantiti, con l’usufrutto e i benefici all’Essenza/Essere incarnata in una Persona Fisica umana dal (Nome e Cognome), i DIRITTI inalienabili costituenti l’alto scopo del Trust.
TRUST (cosa è ?) + Trust Sentenze ed indicazioni su di esso
NOMINATIVO del TRUST autodichiarato (Living Trust di alto scopo) è:
COGNOME e NOME
e viene denominato in questo documento con la parola TRUST, ed è qui di seguito espresso, nelle sue varie forme grafiche ed elettroniche: COGNOME e NOME, COGNOME e Nome, NOME Cognome, e/o dei documenti identificativi a esso riferentesi compresi i suoi relativi codici, espressi in stringhe alfanumeriche, ovvero espressi in banda magnetica e/o ogni loro possibile utilizzo in combinazione, per esteso e/o per segmenti di essi”, Trust creato alla mia nascita ed alla mia iscrizione nelle liste anagrafiche italiane, con recapito odierno in ………………………………………..via………… presso il domicilio del Trustee.
Questo per avvalorare e confermare la protezione attraverso valenza – per mezzo della curatela/tutela del Trustee (amministratore) del DIRITTO sul TRUST COGNOME e NOME®, da parte di Nome e Cognome:
– della Titolarità, curatela ed amministrazione sulla propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA (registrata nello stato in cui vivo), denominata: COGNOME e NOME, COD FISCALE ……., inserita nel Trust, in forza della mia Personalità Giuridica, intrinseca alla mente della mia Persona Fisica umana (Nome e Cognome), quale individuo sulla Terra, contenuta anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani:
Articolo 6: “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”).
Tale precetto è indicato anche nella legge dello Stato Italiano, 25 ottobre 1977, n. 881 alla sezione “Patto internazionale “PARTE TERZA” art. 16” della legge di ratifica della DUDU e della Convenzione di Roma, n. 5 del 1950 Legge 4 agosto 1955, n. 848:
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952”.
L’ALTO SCOPO del TRUST, è dunque il superamento della presunta incapacità giuridica di agire del soggetto o cittadino, ovvero di Essere incarnato ed identificabile nella Persona Fisica umana, dal nome proprio (Nome e Cognome).
L’incapacità della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, di tutelare i beni (qualsiasi) pagati da: (Nome e Cognome), pur avendo ad essa ascritti i vari beni mobili ed immobili, conti correnti, ecc., se ancora amministrata dal presunto stato/governo nel quale si vive, è stata innestata da esso, “stato”, con frode (abuso della titolarità ed esclusività dell’uso del Nome e Cognome del Vero titolare – vedi sopra) poi successivamente da esso stato scritti nella nuova forma: COGNOME e NOME in MAIUSCOLO: (COGNOME e NOME) (per differenziare l’azienda, il TRUST, dalla Persona fisica umana Nome e Cognome, nei vari documenti amministrati abusivamente dal presunto stato/governo stesso, con frode, inganno e quindi truffa, crimini reiterati fino alla data della SOTTRAZIONE dell’amministrazione infedele e bugiarda, da parte del presunto “stato” italiano e ciò fin dalla mia nascita (data di nascita……………), senza neppure informare di ciò i miei genitori, crimine perpetrato e reiterato anche in Italia, al compimento del 18esimo anno di età, vale a dire reiterato senza il consenso informato disatteso da parte del presunto stato, all’interessato al 18esimo anno di età e quindi da questi accettato per ignoranza sul silenzio/assenso = consenso e ciò fin dal momento della firma dei miei genitori sul “certificato di nascita” del nuovo nato alla nascita, nato Libero da qualsiasi vincolo, ma reso poi SCHIAVO alla firma di detto certificato da parte dei miei genitori al e nel COMUNE di nascita, poi registrato in Italia all’anagrafe ed in copia alla Prefettura, nonché alla Procura della Repubblica, allorquando vengono attribuite al nuovo nato o registrato, le cosiddette FINZIONI PERSONE GIURIDICHE (aziende individuali private, con relativo CODICE FISCALE) denominate a volte con furbizia nella giurisprudenza italiana: “soggetto giuridico e/o persona fisica”, volte a tentare di vincolare l’Essenza incarnata, nella fatti specie la Persona fisica umana, in modo fraudolento e disinformante, alla Pubblica Amministrazione del presunto stato/governo, o, meglio, alle “amministrazioni o trustees statali, in realtà aziende private”, tramite i vari “Pubblici Ufficiali”, come gli ENTI tipo: AG. ENTRATE, COMUNI, Forze Armate, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e simili, compresi il personale che lavora in questi “ENTI”, cioè i tecnici o gli addetti della P.A., gli ufficiali sanitari, insegnanti delle scuole, il controllore sui mezzi pubblici, l’ufficiale giudiziario, ecc.
Parlare di “Diritti umani inalienabili“, equivale ad esprimere quelle situazioni giuridiche riconosciute come fondamentali dell’Essenza incarnata nella Persona fisica umana (vedi sopra) e tali che neppure lo Stato può ostacolare nella loro realizzazione.
Il viatico volto al recupero di tali Diritti è costituito dalla Autocertificazione da parte del Trustee garante del Diritto sul Trust sul Disponente (la FINZIONE PERSONA GIURIDICA), come detto, di fatto:
– Questo TRUST è un Living Trust autodichiarato, di alto scopo umanitario e quindi protettivo; esso è un istituto giuridico di Diritto internazionale vigente anche in Italia, come da ratifica della Convenzione de L’Aja dell’1 luglio 1985, in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364.
Vi partecipa la “Essenza incarnata in una Persona fisica umana “Nome e Cognome” a cui è riconosciuta, la “personalità giuridica“ per diritto di nascita, che agisce per tramite della funzione di Trustee, quale amministratore del TRUST autodichiarato: COGNOME e NOME®, vale a dire che gli è riconosciuta la facoltà di esercitare in prima persona, quale: Nome e Cognome, la CAPACITÀ’ di AGIRE GIURIDICAMENTE autonomamente anche senza l’ausilio o l’ingerenza di intermediari (avvocati, notai, giudici, ecc.), per conto delle FINZIONI PERSONE GIURIDICHE con il suo Nome e Cognome, e costituito anche a salvaguardia e tutela della FINZIONE PERSONA GIURIDICA immessa, con tutti i beni ad essa ascritti nel TRUST di cui sopra.
Il “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” (New York 16/12/66) infatti declama:
“OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO, IN OGNI LUOGO, AL RICONOSCIMENTO DELLA SUA PERSONALITÀ GIURIDICA”.
È così possibile affermare che alla Persona fisica umana autodeterminata Nome e Cognome, dotata dalla nascita di crediti universali, in curatela del Disponente: la FINZIONE ed i beni mobili ed immobili ad essa ascritti, è riconosciuta la capacità di agire giuridicamente anche in questo caso, per tutelare il Diritto ed i Diritti sul e del TRUST.
Tale Patto internazionale è stato ratificato dall’Italia con la Legge 881 del 25/10/1977 ed è attuato con l’art 10 della Costituzione.
In Diritto internazionale, l’Autocertificazione della qualità di Amministratore del Diritto sul Trust a tutti gli effetti è un Trust Autodichiarato di alto valore etico).
In essa, la “Essenza incarnata, ”ovvero la Persona Fisica umana, è l’Individuo – Trustee al di sopra di tutto, non ha giurisdizione di elezione, se non quella “non scritta” della Legge Universale dell’AmOr e dell’Onore, preesistente ad ogni forma di diritto positivo.
Il Disponente = FINZIONE è l’intestatario dei beni materiali (mobili ed immobili), ma non è esso che li ha pagati, in quanto acquistati e frutto del sudore lavorativo della Persona fisica umana Nome e Cognome e quindi anche dei beni giuridici, beni di fatto intestati alla predetta FINZIONE PERSONA GIURIDICA, di cui è titolare e proprietario avendo l’esclusiva del Nome e Cognome scritto in tutte le sue forme anche di FINZIONE oltre che UNICO beneficiario di essa: COGNOME e NOME (vedi sopra), stabilite artificiosamente dal presunto stato/governo nel quale si vive, mediante la “Dichiarazione/certificato di nascita”.
Nel Trust° estero autodichiarato, essa, la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, quale Disponente, si spossessa dei beni materiali e giuridici e li attribuisce nel Trust° e sono quindi amministrati dal curatore: “Trustee”
– amministratore del Diritto sul Trust, che assume anche l’obbligo di amministrare e rappresentare (quale Trustee) detti beni segregati nel Trust per ogni esigenza notarile, legale, amministrativa, di notifica, fiscale, ecc. come previsto dal Mandato/Accordo privato del Trust.
Tutti i beni potranno essere eventualmente, dietro richiesta di acquisto di terzi, venduti da parte del Trustee, in qualsiasi momento dell’esistenza del Trust.
Il Trustee ha anche possibilità di usufrutto di qualsiasi bene esistente nel Trust, quale remunerazione sempre dovuta al Trustee.
L’AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di Trustee del DIRITTO sul TRUST (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 46, o 47 a seconda del caso) è un “atto pubblico” che fa prova legale, enuncia stati (Status), qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato ed in più esprime la volontà di azionare determinate condotte o atti.
Di tale autocertificazione, in Diritto civile, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile affinché si possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).
De facto, detta autocertificazione realizza un Trust Autodichiarato estero, vincolando/segregando così i beni (intestati alle FICTION IURISB) del Disponente FINZIONE (beni materiali + beni giuridici, come ad es. le FINZIONI PERSONE GIURIDICHE ed i beni mobili, bancari, finanziari autosemoventi, ed immobili ad esse ascritti).
Il sig. Nome e Cognome dichiara ed assume la funzione di Trustee.
I Beneficiari sono (…….oppure i figli del Trustee del Trust autodichiarato), salvo diverse indicazioni inserite nel Trust stesso, ognuno a seconda del tipo di bene ascritto al Trust.
Il Trustee potrà usufruire dell’utilizzo anche dei beni ascritti al Trust, ed eventualmente modificare le regole/norme ed i beni o FINZIONI del trust stesso, in ogni momento, se in accordo con i desiderata del Disponente.
I figli del Trustee sono per ora:
Nome e Cognome, nata/o il ………………; FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME E NOME con CoD.FISC……)………… e le loro FINZIONI sono immesse a loro tutela nel Trust stesso.
In questo Trust autodichiarato, io Nome e Cognome IMMETTO: la FINZIONE PERSONA GIURIDICA: COGNOME e NOME®, che ormai amministro direttamente, avendola SOTTRATTA da tempo all’amministrazione del presunto stato/governo, con appositi documenti di Sovranità, Esistenza in Vita e Legale Rappresentante sopra indicati, con tutti i beni ad essa intestati, ma acquistati e pagati dal sottoscritto/a Nome e Cognome:
Questi i Beni mobili intestati alla:
FINZIONE PERSONA GIURIDICA: COGNOME e NOME, COD. FISC.: ………………………………… sono conferiti dal Disponente, nel Trust® Autodichiarato di cui è Trustee il sig. Nome e Cognome
(Elencare tutti i beni mobili ed immobili da tutelare)
La “SEGREGAZIONE dei beni” è aspetto saliente ed essenziale del TRUST in essere e, secondo l’art. 11 della Convenzione de L’Aja, costituisce l’effetto minimo del riconoscimento di un TRUST costituito in conformità alla Legge che lo regola: Common Law e Diritti e Leggi della terra, caratteristiche intrinseche e quelli dei Diritti Umani.
I beni conferiti al fondo, dunque, sono segregati, vale a dire che non appartengono, né al Settlor/Disponente/FINZIONE PERSONA GIURIDICA, né al Trustee, né a terzi, stato compreso e che l’effetto segregativo trova legittimazione nella stessa Convenzione de L’Aja dell’01/07/1985 ratificata dall’Italia con la Legge 09/10/1989, n. 364 entrata in vigore il 01/01/1992.
La caratteristica più rilevante del Trust° è che i beni od i diritti, oggetto dello stesso non vengono trasferiti, ma concretizzano la sola apposizione di un vincolo di SEGREGAZIONE e destinazione del patrimonio del Settlor/Disponente:
i beni costituiscono un patrimonio separato, isolato da quello del Trustee, inattaccabile dai suoi creditori di qualsiasi tipo statali e/o non, poiché sono assenti formali, ad effetti traslativi, in quanto anche il Trust NON è un soggetto/ente fiscale.
Si noti che il Trustee ben potrebbe essere a pieno titolo anche eventualmente Disponente, poiché la Convenzione dell’Aja ammette il “Trust autodichiarato” estero, in quanto legittimo ed ammissibile, idoneo a segregare, il patrimonio di colui che li ha acquistati ed ascritti al Disponente, e/o quelli del Trustee, i beni destinati allo scopo per il quale il Trust è istituito, la protezione, tutela e garanzia di essi, da qualsiasi tipo di azione nei confronti dei beni segregati in esso.
[Nota 1]: È stata la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ad introdurre l’istituto dell’autocertificazione nell’ordinamento italiano, disciplinando per la prima volta in modo completo ed organico la materia, cui hanno fatto seguito varie rettificazioni, tra cui quelle contenute nella Legge n. 127/1997 (a sua volta modificata dalla Legge n. 191/98) e dal regolamento attuativo emanato con D.P.R. n. 403/1998, in vigore dal 23 febbraio 1999.]
[Nota 2]: Diritti inalienabili
Legge n. 881 del 25 ottobre 1977 Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia (Gazzetta Ufficiale n. 333 del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n. 328 del 23 novembre 1978).]
[Nota 3]: Abuso della titolarità del nome Artt. 6, 7 e 9 c.c.:
Ogni qualvolta la forma grafica del nome originale viene mutata, senza autorizzazione del Titolare® del nome, Nome e Cognome, si configura reato di ABUSO es.:
COGNOME e NOME in grafia “TUTTO MAIUSCOLO”, oppure nome proprio in “Alternato” e cognome “MAIUSCOLO”, o viceversa che sono sempre e comunque FINZIONI PERSONE GIURIDICHE.
[Nota 4]: Personalità Giuridica
Nulla a che vedere con i Registri Prefettizi riguardanti l’iscrizione al Registro delle “persone” giuridiche private a cui è eventualmente concessa “personalità giuridica”; infatti, nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli Stati, la “personalità giuridica” è “attribuita, concessa”, SOLO al loro amministratore mentre, per quanto riguarda la Persona fisica umana, la cui soggettività giuridica è preesiste al diritto positivo, la “personalità giuridica” è semplicemente “riconosciuta” in quanto intrinseca all’Essere Vivente quale Persona fisica umana e non esistente al di fuori di essa, quindi essa è inesistente nell’ente FINZIONE stesso, se non nell’esercizio di detta funzione attraverso il proprio Trustee/amministratore dell’Ente.
[Nota 5]: FINZIONI PERSONE GIURIDICHE
Lo Stato, mediante la predetta “Dichiarazione/certificato di nascita”, e conseguente Atto di Nascita, attribuisce al nascituro l’appartenenza a due delimitate categorie:
– FINZIONE PERSONA GIURIDICA (grafia MAIUSCOLO del COGNOME e NOME o di solo uno delle due parole) come attestato in seguito dalla Carta d’Identità, Passaporto, Patente di Guida, Carta Sanitaria, ecc. di pertinenza amministrativo – anagrafica a cura del Ministero degli Interni, della Procura o Tribunale e del Ministero della Giustizia, tutti documenti identificativi della FINZIONE e non della Persona Fisica umana, alla quale è stata sottratta con la frode ed il furto di identità dell’amministrazione di detta FINZIONE fino a quando la Persona fisica umana non la SOTTRAE al presunto stato/governo che l’aveva ridotto in stato di SCHIAVITU’.
– Persona fisica umana (grafia in alternato, Maiuscolo/minuscolo del Nome e Cognome) di unica proprietà ed amministrazione dell’Essere (IO SONO) incarnato nella Persona Fisica umana.
Ciò alla stregua delle tradizionali “FINZIONI PRETORIE” come la FICTIO CIVITADIS, del mondo governato dalla cultura giuridica degli Antichi Romani che attribuiva FITTIZIAMENTE la cittadinanza romana allo straniero, con lo specifico fine di conferirgli legittimazione processuale con l’amministrazione dello stato su di esso.
Anche oggi, esse FINZIONI sono amministrate illegalmente dal presunto stato nel quale si vive, fino a quando il Titolare del nome non SOTTRAE l’amministrazione della propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA, al presunto stato/governo, con apposito, preciso ed oculato documento di Legale Rappresentanza L.R.
Da quanto sopra esposto, IO SONO (Nome e Cognome), eterna Essenza, originale, manifestata come appellativo Sovrano: “Essenza dello Spirito infinito”, incarnato in una Persona Fisica umana, identificata con il solo Nome e Cognome: (Nome e Cognome), quale “Trustee” del “Trust°: COGNOME® e NOME”, il giorno ……………………., con domicilio in…………………………………………… , e tuttora vivente, Legale Rappresentanza, L.R. dichiarata il ……………, protocollo n°…………..(COMUNE di………………………… (prov…….), quale proprietario dei beni ascritti alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA (coDisponente),e quale Trustee del Diritto sul Trust, nella funzione di Amministratore Fiduciario con Personalità Giuridica con capacità di agire (art. 16 Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici PARTE TERZA delle Legge 881/1977), debitamente COMPIUTO, eseguita, notificata e perfezionata, comprensiva della data odierna (tutte le dette registrazioni e Valori, debitamente prodotti, emessi, depositati, domiciliati, confermati, riconfermati, ratificati, verificati e notificati, “nunc pro tunc, praeterea preterea“, tutti rideterminati e incorporati in pieno riferimento come stabilito pienamente, senza pregiudizio, in questo momento, agisce NEL FARE e debitamente creare, emettere, confermare, verificare, riconfermare, ratificare e notificare questa NOTIFICA dichiara che è VERA, accurata, corretta, e che l’IO SONO Nome e Cognome è consapevole e competente nel dichiarare quanto segue:
Visto i punti del documento del 16/01/2018, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell’ATTO di NOTORIETÀ ed ESISTENZA in VITA e LEGALE RAPPRESENTANZA e conseguente amministrazione di FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, di tutore, di curatore e simili (Art. 46 – lettera u, o 47 a seconda del caso) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che recita: “qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili” ovvero “aver rivendicato e detenere la qualità e Titolarità unica ed esclusiva di Disponente del Diritto sul Trust, Amministratore del Trust° stesso (vedi sopra), secondo il principio per cui, non essendo il Trust un ente dotato di personalità giuridica, ma solo un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente, il Trustee, è l’ unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non solo quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del Diritto.
Ne consegue che esso ente/FINZIONE non è litisconsorte necessario, in quanto l’effetto proprio del Trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto anche fiscale, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Corte di Cassazione sentenze n. 3456 del 20.02.2015, n. 10105/2014, n. 28363/2011, n. 2043 27/01/2017).
– IO SONO Nome e Cognome, essendo colei che ha pagato per conto della propria FINZIONE tutti i beni ad essa ascritti, accetto di divenire e svolgere anche la funzione di Trustee, per proteggere, tutelare, ed amministrare il TRUST autocostituito, e conferisco anche i miei beni da me acquistati ed ascritti alla FINZIONE, TUTTI quanti: mobili ed immobili esistenti sulla Terra, all’interno di questo Trust.
QUINDI DICHIARO anche di DETENERE la QUALITÀ di TITOLARE UNICO ed ESCLUSIVO che conferisco al Trust:
– del nome Nome e Cognome …………………. espresso e/o scritto in tutti i caratteri e tutte le sue forme anche MAIUSCOLE,
– essere titolare, proprietario ed amministratore UNICO anche del Codice Fiscale …………………….. della propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA che conferisco e SEGREGO nel Trust;
L’utilizzo dei succitati nomi e/o codici alfanumerici può avvenire SOLO ed ESCLUSIVAMENTE previo autorizzazione scritta del Trustee.
L’utilizzo improprio senza il consenso scritto del Trustee comporterà un giusto risarcimento danni a carico dei trasgressori per il detrimento ed abuso subito.
– Vedi la RIVALSA presente nel proprio Trust° Jersey (COGNOME e NOME) del sottoscritto Trustee (Nome e Cognome).
Il presente atto ANNULLA tutti gli eventuali consensi al trattamento dei dati personali firmati in data antecedente alla data del presente atto privato sottoscritto.
– Il presente Trust (vedi sopra) è anche retroattivo fino alla mia nascita in Italia dalla data della trascrizione del mio nome Nome e Cognome e della FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME), negli Elenchi/Data Base dell’anagrafe Italiana fiscale o non.
Io Sono, eterna Essenza, resa completamente incarnata, manifestata come appellativo Sovrano individuale, di “scienza dello Spirito Infinito” con (Nome e Cognome), l’originale depositaria e fonte del Valore dell’eterna Essenza, quale reale Persona Fisica umana, debitamente fa, dichiara, rilascia, riconferma, convalida, verifica e avvisa, con l’azione di firma cosciente debitamente apposta in umido (secondo norme UCC), che questo COSCIENTE INTENTO e PAROLA dell’Io Sono definite NOTIFICA, assieme e con le precedenti già presentate e protocollate sono ORIGINALI assieme agli annessi documenti dati in DEPOSITO e GARANZIA al COMUNE ove ho il mio domicilio, e dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. N° 196 del 30/06/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e sono la Legge che emano e che dispongo quale nuova tipologia di Status nel quale mi riconosco:
DICHIARAZIONE SOVRANITA’ INDIVIDUALE, quella SOSTITUTIVA dell’ATTO di NOTORIETÀ e ESISTENZA IN VITA, “nunc pro tunc, praeterea preterea“, e relative LEGALE RAPPRESENTANZA di FINZIONI E PERSONE GIURIDICHE, nonché le specifiche e coscienti dichiarazioni rese al loro interno sono veritiere, accurate e complete con piena responsabilità e sincerità dell’Io Sono che le sottoscrive con la Propria Persona Fisica umana, uomo naturale = essere umano: (Nome e Cognome)
Questo documento è stato stillato e firmato in via privata nel …………………………. e depositato nello stato del….. il……
La sottoscritta, Titolare esclusivo, amministratrice e creditrice beneficiaria indivisibile ed unica della: “FINZIONE/PERSONA GIURIDICA” (vedi sopra).
Firma (Nome e Cognome in Blu), certificata od Autenticata in COMUNE dove si abita, e se si vuole anche impronta digitale in rosso
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PROMEMORIA per TUTTI coloro che abitano in Italia:
RIGETTO
TUTTO PUO ESSERE RIGETTATO, se in DISONORE, VISTA la SENTENZA Italiana del 27/01/2017 n. 2043 della Cassazione Civile, sez. III
La Suprema Corte afferma che un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella – formale e separata – titolarità di un trust, prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile, secondo il vigente ordinamento interno e, quindi, insanabilmente NULLA, per impossibilità di identificare un soggetto esecutato giuridicamente possibile, siccome inesistente e quindi insuscettibile tanto di essere titolare di diritti quanto di subire espropriazioni (cioè coattivi trasferimenti) dei medesimi.
È invalido il pignoramento eseguito nei confronti del TRUST anziché del TRUSTEE e quindi per estensione sono NULLI i procedimenti in disonore condotti nei confronti del TRUST.
vedi qui altre INFO sul tema:
http://assistingvessels.wordpress.com/trusts/
meglio, ancora anche QUI:
Per altre info sul tema, Sovranità Individuale eTrust estero famigliare in Pagina 4 (da inviare ma con facoltà o meno di registrare nel Jersey e NOTIFICARE nella nazione ove vivete):
https://tools.google.com/dlpage/drive/?hl=it
https://drive.google.com/folderview?id=0B9PEriRP9nMtWFI0WmZMdjMzZ3M&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B8j6i7ZXCFbhWXdyREtUNWNIc0k&usp=sharing
Affidavit:
https://drive.google.com/folderview?id=0B8j6i7ZXCFbhNkFSeEFIdkcwWEk&usp=sharing&tid=0B8j6i7ZXCFbhWXdyREtUNWNIc0k
Sovranita’ Individuale di IO SONO
https://drive.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtVFk2dWJmbko2MzA/edit?usp=sharing
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Quando vi recate in Tribunale, oppure andate in caserma e/o siete fermati dai Carabinieri, Polizia, Vigili, Guardia di Finanza ecc.,
DOVETE registrare ciò che accade con il vs cellulare, meglio se video e non solo sonoro
– Per la propria sicurezza e per documentare ciò che accade, anche in un procedimento in Tribunale, è possibile registrare video e audio, secondo:
Art. 234 codice di procedura penale – Prova documentale – Brocardi.it
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-ii/capo-vii/art234.html
….e tenete a disposizione la vostra Dichiarazione di Sovranità e l’autocertificazione di Legittimo Rappresentante (legale L.R.) della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, dichiarata nel vostro Trust° estero del Jersey, che avete protocollato nel COMUNE ove abitate ed al quale richiedete una copia autenticata della vs autocertificazione, con timbro del COMUNE,
Se siete in aula del Tribunale, presentatele ufficialmente, dichiarando ciò che state facendo e consegnate i documenti direttamente nelle mani del Giudice, nell’aula e davanti a testimoni ai quali dite di essere testimoni della consegna di detti documenti, e chiedendo che la consegna al Giudice di quei documenti sia anche registrata nel verbale dell’udienza, visto che il cancelliere è obbligato a redigere e registrare per iscritto, tutto ciò che viene detto nell’aula.
Questa la Legge Italiana che vi autorizza alla registrazione dei fatti e dei colloqui – Avvisateli, se lo volete, che state registrando.
REGISTRAZIONE Video e/o sonori, per la propria sicurezza:
Dispositivo dell’art. 234 Codice di Procedura Penale
Fonti → Codice di Procedura Penale → LIBRO TERZO – Prove → Titolo II – Mezzi di prova (Artt. 194-243) → Capo VII – Documenti
1. È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (2).
Per la Corte di Cassazione la registrazione delle conversazioni è legittima. Lo dicono alcune sentenze tra cui: la n. 7239 dell’ 8 giugno 1999 e la n. 36747 del 24 settembre 2003. Quest’ultima in particolare stabilisce che «le registrazioni di colloqui anche all’insaputa dell’interessato sono perfettamente lecite ed equivalgano ad una presa di appunti scritti; non solo, la cosiddetta “registrazione fonica” costituisce valido elemento di prova davanti al giudice».
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 31342 del 16 marzo 2011 la registrazione fonica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipi al colloquio medesimo è prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell’altro soggetto che ha preso parte alla conversazione.
Inoltre, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 18908 del 13 maggio 2011 è legale registrare una conversazione tra presenti perché chi dialoga ”accetta il rischio” di essere registrato; tuttavia la diffusione della registrazione costituisce violazione della privacy se è fatta per scopi diversi ”dalla tutela di un diritto proprio o altrui”.
Fuori dalla necessità di tutelare “un diritto proprio o altrui”, invece, la semplice registrazione di una conversazione non è reato se è effettuata per fini personali, in questo caso non c’è bisogno del consenso dell’interlocutore purché la registrazione venga custodita e non si proceda alla sua “comunicazione o diffusione”. Invece per poter diffondere a terzi la registrazione, quando ciò non sia necessario alla tutela di un diritto, è indispensabile il consenso dell’interlocutore per non incorrere nel reato di trattamento illecito dei dati personali (Dlgs 196/2003)
Dunque la registrazione (anche segreta) non costituisce reato se, e solo se, a farla è chi partecipa o assiste alla conversazione, mentre non è uno strumento utilizzabile da terzi che, invece, non possono captare conversazioni altrui.
“La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei», dice la Cassazione, “entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre”.
La Corte di Cassazione ha recentemente riaffermato, con sentenza n. 29320 del 2012, che le registrazioni audio di dialoghi poste in essere da persona partecipante alla discussione possono essere utilizzati a fini processuali sebbene catturate di nascosto.
Vietate sono invece quelle effettuate da un soggetto assente che ha lasciato il dispositivo audio attivo per registrare conversazione di terzi.
Questo secondo caso si configura come ”intercettazione”, la quale deve sottostare a tutti gli oneri procedimentali richiesti dalla legge.
La registrazione del colloquio per la Corte di Cassazione è un ottimo strumento di difesa. Può rappresentare un’ utile prova di prepotenze, minacce, insulti e ricatti subiti.
http://www.papaseparatiliguria.it/?p=6945
CASSAZIONE PENALE.
AUDIO E VIDEO REGISTRAZIONI SONO UTILIZZABILI COME PROVE NEL PROCESSO – 06 Febbraio 2017
Nessun dubbio: le video e audio registrazioni sono lecite e utilizzabili come prove documentali nel processo
Spesso sorge l’interrogativo se sia conforme al diritto, oppure vietato, registrare – o videoregistrare – una conversazione tra presenti anche all’insaputa dell’altro partecipante al fine poi di fare uso della video-registrazione in un giudizio come prova.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 5241/17; depositata il 3 febbraio)
Posso registrare con il mio telefonino una telefonata (sia in uscita che in entrata) ?
Posso fare una ripresa video o foto di fatti o persone da utilizzare in giudizio ? La risposta è chiara: assolutamente SI !
Lo conferma la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 3 febbraio 2017, n. 5241 dove chiarisce che non vi è alcun limite al fatto che un soggetto registri, magari tramite il proprio smartphone, una conversazione con un altra persona senza necessità che quest’ultima debba essere preventivamente informata.
Video del rapporto sessuale. Nel caso di specie la Suprema Corte, nel decidere di un ricorso “de libertate” proposto da un agente di polizia indagato per aver indotto indebitamente una prostituta ad avere due rapporti sessuali, ha esaminato la questione della prova dei fatti contestati.
Ebbene, nel fascicolo era presente una video-registrazione fatta dallo stesso indagato del rapporto tra lo stesso e la persona offesa (anzi, con due persone offese).
Ecco allora che la Corte di Cassazione ritiene necessario svolgere alcune considerazioni proprio sull’uso delle registrazioni video e sonore nei casi di violenza sessuale affermando principi validi, però, nella generalità dei casi.
Il principio espresso – anche sulla scorta di consolidata giurisprudenza – è che «le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da una persona autorizzata ad assistervi … costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico».
Anche perché, ricordano i giudici, «la persona che registra (o, come nel nostro caso, che viene filmata dallo stesso autore del fatto) … è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso, anche se la registrazione fosse avvenuta su consiglio o incarico della Polizia Giudiziaria».
Del resto la Suprema Corte riconosce espressamente una circostanza incontestabile : «le moderne tecniche di registrazione [sono] alla portata di tutti, per l’uso massiccio dei telefonini smart, che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e l’uso di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione inconfutabile ed oggettiva del contenuto di colloqui e/o telefonate [nel caso di specie] tra il violentatore e la vittima».
Non sono intercettazioni. Del resto «le registrazioni di conversazioni – e di video – tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 c.p.p. in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono, come sopra visto, n una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni».
Principio valido anche nel processo civile. Ovviamente, quanto affermato in sede penale dalla Suprema Corte vale anche nel processo civile dove le video-registrazioni sono prove documentali che, generalmente, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche).
E la privacy? Infine, e per completezza, resta da superare un’ulteriore obiezione solitamente mossa alle video-registrazioni all’insaputa ( o anche no) dell’altra parte: non puoi registrare senza il mio consenso perché violeresti la mia privacy.
Senonché l’obiezione non coglie nel segno almeno in tutte le ipotesi in cui la documentazione così ottenuta venga effettivamente utilizzata per tutela dei propri diritti (ovviamente la conclusione sarà diversa se quei video fossero diffusi!).
By Fabio Valerini – Assegnista di ricerca in diritto processuale civile
Tratto da: http://www.anvu.it/cassazione-penale-audio-video-registrazioni-utilizzabili-prove-nel-processo
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
AUTODIFESA IN TRIBUNALE
Ecco come autodifendersi anche in Tribunale: L. 25 ottobre 1977, n. 881
Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966.
Articolo 14
– d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta: nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l’interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore di ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;
Articolo 16
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua “personalità giuridica”.
Anche la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 6 (c) recita:
(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
Diritto all’Autodifesa, senza avvocati, è sancito oltre che dai Diritti dell’Uomo anche dalla Costituzione Italiana:
Articolo 24 Costituzione
Tutti possono agire in giudizio, per la tutela dei propri Diritti e interessi legittimi [cfr. art.113].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Quindi tale Diritto può essere esercitato sia personalmente (autodifesa) sia per mezzo del difensore (difesa tecnica).
Esempio di autodifesa è il diritto spettante sia all’indagato, sia alla persona offesa, di ricevere personalmente notizia del procedimento penale in corso attraverso l’informazione di garanzia.
Pero’ nell’ordinamento Italiano questo Diritto all’autodifesa sancito anche nella Costituzione Italiana, NON è concesso !
L’autodifesa in quell’ordinamento è concessa soltanto nei ricorsi dal giudice di pace, per cifre di valore non superiore ai 1.100 euro o quando il giudice, su richiesta dell’interessato, lo autorizzi in considerazione della natura ed entità della causa. Negli altri casi le parti devono essere assistite e difese da un avvocato.
Un avvocato però può assistere se stesso, ma nel penale non gli è concesso.
L’Autodifesa nella Common Law
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI civili, sono SEMPRE ILLEGALI ! – Fate bene Attenzione:
Giudice messo con le spalle al muro….Con la Legge sui TRUST
In un procedimento giudiziario, il giudice riveste illegalmente le 3 funzioni: Disponete del procedimento, Trustee in esso e Beneficiario perché incassa per conto terzi, se sentenzia a sfavore del cosiddetto “imputato”….
E quindi è in disonore…
È possibile entrare da parte del cosiddetto “imputato”, per togliere dal disonore il giudice, dire e suggerire per 3 volte al giudice che l’imputato sia il trustee del procedimento/trust e quindi pilotare la cosa.
Inoltre nei procedimenti commerciali il trustee deve essere retribuito e quindi è possibile dire, ed affermare, facendolo registrare dal cancelliere, che il trustee sarà compensato magari con la cifra molto superiore a quella discussa nel procedimento….
Utilizzate queste possibilità in Onore, Rispetto ed AmOr oltre agli articoli di Legge e relativi Documenti (Sovranita’ + L.R., Legale Rappresentante di FINZIONE/PERSONA GIURIDICA) per poterlo fare legalmente:
Se volete uscire dalla Schiavitù iniziate a protocollare, dopo la dichiarazione di Sovranità Individuale e l’autocertificazione di Esistenza in Vita, il doc. di LEGITTIMO TITOLARE ed RAPPRESENTANTE (anche Legale) e quindi UNICO Beneficiario, della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA che avete trasformato in Trust° estero e protocollato, presso il COMUNE e la Prefettura (della zona), ove avete il vs domicilio..
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Un Sovrano in azione:
Contatto Sai FB: https://www.facebook.com/saibabavertum
Gruppo FB per informazioni sulla “Frode del Nome”:
https://www.facebook.com/groups/1523534761236992/
video su e con Sai:
https://www.youtube.com/channel/UChG_EqY_a9zWvorkyU4Tabw
Precedenti interviste con Sai:
Podcast Senza Filtro Ep.12 con Sai: https://www.youtube.com/watch?v=shjDdYgteY8
Podcast Sentieri di Vita Ep. 65 con Sai: https://youtu.be/EZ0zr-TWvAQ
SOVRANO (USA) incontra la POLIZIA = Confronto
SOVRANITA’ INDIVIDUALE APPLICATA in TRIBUNALE a MILANO (I) – 2014
SOVRANITA’ INDIVIDUALE APPLICATA in TRIBUNALE a UDINE (I) – 2014
SOVRANITA’ INDIVIDUALE APPLICATA IN TRIBUNALE a POZZUOLI (NA), Italy – 2014
Guardate con ATTENZIONE, nel VIDEO qui sotto, e state attenti a ciò che accade nell’aula e con il giudice:
Ecco cosa dice il Sovrano individuale che si è presentato in Tribunale affermando: Io Sono Kay:
..Se resti in Onore e ti identifichi come Essenza cioè Essere vivente, cioe’ anima con Spirito e sangue che scorre nelle vene (corpo) e quindi “NON nella tua persona come FINZIONE/PERSONA GIURIDICA” (di cui sei Titolare Unico e quindi beneficiario creditore oltre che amministratore) i tribunali “de facto” e NON “de jure” non possono NULLA contro la Tua Persona Fisica umana. Violerebbero le loro leggi, cadendo nello spergiuro.
MAI accettare i loro verdetti o farsi intimorire: opporsi sempre e ricorrere in appello. Ora è solo questione di tempo. Il re è nudo perché prima …ha abbandonato la nave…
Ecco un video che indica un chiaro esempio di Giusto comportamento da tenersi in una aula di Tribunale:
fate attenzione al comportamento del giudice, prima di lasciare l’aula. si inchina davanti all’Essere vivente che si è dichiarato Sovrano….alla fine è bene dichiarare davanti ai testimoni presenti in aula, che: “il giudice ha abbandonato l’aula”….(“cioè il comandante abbandona la nave”… è molto chiaro il rifermento al Diritto Marittimo) = Caso chiuso con: “Causa e pregiudizio”.
Come mai ciò succede ? è semplice, perché il giudice ha compreso e sa che non può trattare ne’ giudicare al di fuori della sua propria giurisdizione (competenza), in quanto l’Essere che si è dichiarato Sovrano è al di sopra ed al di fuori della giurisdizione del giudice che stava tentando di giudicarlo….e riconoscendo tale diritto si è inchinato davanti al Sovrano.
Cittadino ARRESTA in fragranza di reato un Giudice, in Tribunale a Firenze (I) – 10/03/2015 – (Video CENSURATO)
ARRESTO in fragranza di Reato del giudice, in Italia, CHE PERO’ è stato impedito dai poliziotti presenti !
Privato cittadino può procedere all’ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO, per cui è previsto l’arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria. – vedi: Codice Penale, art. 476 c.p.p.
L’arresto in flagranza è obbligatorio nei casi previsti dall’art. 380 c.p.p..
In particolare l’arresto va eseguito obbligatoriamente:
– nei confronti di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, tentato o consumato, per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni;
– nei confronti di chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti non colposi, consumati o tentati, specificatamente elencati dall’art. 380, comma 2 c.p.p..
L’arresto obbligatorio in flagranza è disciplinato dall’art 380 C.P.P.
Arresto in flagranza eseguito da privati
In particolare, nelle ipotesi di arresto in flagranza di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (ai sensi degli artt. 380 e seguenti del codice di procedura penale italiano) e limitatamente ai casi in cui il delitto sia perseguibile d’ufficio, l’art. 383 del codice di procedura penale stabilisce che:
” 1. Nei casi previsti dall’art. 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia. »
Arresto obbligatorio nelle ipotesi di delitti perseguibili a querela
Ai sensi del comma 3 dell’art. 380 c.p.p., nelle ipotesi di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza obbligatorio può essere eseguito solo se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Tuttavia, se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.
L’art. 383 del codice di procedura penale, al comma 1 prevede che gli individui privati abbiano la facoltà , e non l’obbligo, di procedere all’arresto in flagranza esclusivamente nei casi di arresto obbligatorio previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale e purché si tratti di delitti perseguibili d’ufficio.
La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia (ex art. 383 comma 2).
Il pubblico ministero non può disporre l’arresto in flagranza se non nelle ipotesi di reati commessi nel corso dell’udienza, a norma dell’articolo 476 comma 1 del codice di procedura penale (si pensi ad esempio, al caso del padre della donna stuprata che nel corso dell’udienza tira fuori una pistola e uccide l’imputato presunto stupratore) e quando agisce uti privatus, cioè come privato cittadino, nei casi e nei modi stabiliti dal richiamato articolo 383 del codice di procedura penale.
I presupposti sono:
Stato di flagranza di reato, (ex art. 382 c.p.p.).
Commissione dei delitti previsti dagli articoli 380 comma 2 (arresto obbligatorio) e 381 comma 2 (arresto facoltativo) del codice di procedura penale.
Nelle sole ipotesi di arresto facoltativo, sussistenza delle condizioni delle quali al comma 4 dell’articolo 381 del codice di procedura penale.
Sia nell’arresto obbligatorio sia in quello facoltativo, proposizione della querela, nelle ipotesi di delitti perseguibili a querela (ex artt. 380, comma 3 e 381, comma 3 c.p.p.).
Si ha flagranza di reato quando il soggetto è sorpreso nell’atto di commettere il delitto (o mentre lo compie e immediatamente dopo).
Allo stesso modo, è in flagranza (o quasi flagranza) colui che viene catturato dall’autorità di polizia o dalla persona offesa dal reato o da altri al termine dell’inseguimento (è necessario che l’attività di inseguimento sia continua dal momento della commissione del fatto), oppure viene sorpreso con cose o tracce dalle quali L’art. 383 del codice di procedura penale, al comma 1 prevede che gli individui privati abbiano la facoltà , e non l’obbligo, di procedere all’arresto in flagranza esclusivamente nei casi di arresto obbligatorio previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale e purché si tratti di delitti perseguibili d’ufficio.
La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia (ex art. 383 comma 2).
Il pubblico ministero non può disporre l’arresto in flagranza se non nelle ipotesi di reati commessi nel corso dell’udienza, a norma dell’articolo 476 comma 1 del codice di procedura penale (si pensi ad esempio, al caso del padre della donna stuprata che nel corso dell’udienza tira fuori una pistola e uccide l’imputato presunto stupratore) e quando agisce uti privatus, cioè come privato cittadino, nei casi e nei modi stabiliti dal richiamato articolo 383 del codice di procedura penale.
I presupposti sono:
Stato di flagranza di reato, (ex art. 382 c.p.p.).
Commissione dei delitti previsti dagli articoli 380 comma 2 (arresto obbligatorio) e 381 comma 2 (arresto facoltativo) del codice di procedura penale.
Nelle sole ipotesi di arresto facoltativo, sussistenza delle condizioni delle quali al comma 4 dell’articolo 381 del codice di procedura penale.
Sia nell’arresto obbligatorio sia in quello facoltativo, proposizione della querela, nelle ipotesi di delitti perseguibili a querela (ex artt. 380, comma 3 e 381, comma 3 c.p.p.).
Si ha flagranza di reato quando il soggetto è sorpreso nell’atto di commettere il delitto (o mentre lo compie e immediatamente dopo).
Allo stesso modo, è in flagranza (o quasi flagranza) colui che viene catturato dall’autorità di polizia o dalla persona offesa dal reato o da altri al termine dell’inseguimento (è necessario che l’attività di inseguimento sia continua dal momento della commissione del fatto), oppure viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
L’arresto in flagranza è eseguito nei confronti di chiunque è colto in stato di flagranza di reato.
In proposito:
L’art. 382, comma 1 del codice di procedura penale, stabilisce che è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato (cosiddetta flagranza propria) oppure chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone oppure è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (cosiddetta quasi flagranza).
L’art. 382 comma 2 del codice di procedura penale stabilisce che nel reato permanente (come ad esempio nel sequestro di persona) lo stato di flagranza dura sino a quando non è cessata la permanenza.
Le tipologie sono:
Arresto obbligatorio
L’arresto in flagranza è obbligatorio nei casi previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale. pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
Arresto in flagranza eseguito da privati
In particolare, nelle ipotesi di arresto in flagranza di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (ai sensi degli artt. 380 e seguenti del c.p.p.) e limitatamente ai casi nei quali il delitto sia perseguibile d’ufficio a norma dell’art. 383 del codice di procedura penale.
Arresto obbligatorio nelle ipotesi di delitti perseguibili a querela
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 380 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza obbligatorio può essere eseguito esclusivamente se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo.
Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.
Arresto facoltativo
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto facoltativo se:
La misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità sociale del soggetto desunta dalle circostanze del fatto o dalla sua personalità.
Se si procede per un delitto consumato o tentato per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni o di un delitto colposo per il quale è prevista una pena superiore nel massimo ai 5 anni di reclusione.
Anche in questo caso se il delitto è perseguibile a querela si procede all’arresto solo se il querelante la propone, anche se è resa oralmente.
L’arresto o il fermo non è consentito quando tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto:
Nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima.
In presenza di una causa di non punibilità.
Le personalità immuni all’arresto sono:
Il Sommo Pontefice.
Il Presidente della Repubblica.
(Esclusivamente nell’ambito di atti espletati nell’esercizio delle sue funzioni e se responsabile dei reati di Alto tradimento e di attentato alla Costituzione, come cittadino non ha immunità).
I Cardinali quando la sede papale è vacante.
I Capi e Ministri di Stati esteri in visita all’Italia.
I Diplomatici accreditati dalla REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa è e dallo Stato pontificio).
Gli Agenti consolari.
I Componenti del Consiglio d’Europa.
La Sovranità individuale Continua in queste pagine:
https://mednat.news/?s=sovranita+individuale
Sovranità Individuale (Introduzione/b) – 1 + 1b + Sovranità Individuale – 2 + 2b + Sovranità Individuale – 3 + 3b + Sovranità Individuale/Trust estero Jersey – 4 + 4b + Sovranità Individuale – 5 + 5b + Sovranità Individuale – 6 + 6b + Sovranità individuale – 7 + 7b + Documenti sulla Sovranità
Vedi anche: Stato-Persona