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SOVRANITA’ Individuale – 4 (Trust estero Jersey)

Jean Paul Vanoli by Jean Paul Vanoli
02/06/2026
in Filosofia
242 min read
0 0
1

Sovranità individuale – 4
(Autodeterminazione in Autodichiarazione)
(Trust secondo la TRUST (Jersey) LAW – Prima parte – la 2° parte la trovate in pagina Sovranità Individuale – 4b)
Dovete leggere con estrema attenzione questa pagina, prima di continuare, per poter comprendere bene, che avete la possibilità legale seguendo i trattati, convenzioni internazionali, sottoscritte dallo stato nel quale dimorate, che vi autorizzano a liberarvi dalla schiavitù degli stati e dai prePotenti che li controllano.
Preparando e personalizzando questo documento del
Trust® qui sotto indicato, che ho preparato Gratuitamente per tutti voi che:
Può essere fatta Legalmente, in Italia, NOTIFICATA via R/R in plico oppure con una PEC, con un’Autodichiarazione, ai sensi dell’art. dell’Art. 2 n. 6 del D.M. 29/04/2021 e degli Art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n 445, lettere u) e g)
Per la nazione ove vivete, extra Italia, occorre utilizzare l’autodichiarazione ai sensi delle leggi della giurisprudenza della nazione ove vivete; dovete cercare nel web quali sono le normative che vi permettono di farlo, altrimenti appellatevi direttamente alla Giurisprudenza della Common Law od a quella della Trust (Jersey) Law.
Ricordatevi che TUTTI gli esseri viventi e maggiormente gli umani, sono un “frattale” della Coscienza infinita, cioè una Coscienza, una particella individualizzata che osserva, gode e gusta i significati (qualia) delle esperienze e cosi vive ed esperimenta la vita terrestre e continua a far vivere la Coscienza dell’Universo e dell’InFinito.
Quindi da Esseri infinitamente liberi, abbiamo il dovere e l’obbligo di esserlo anche qui sulla Terra, per cui l’autodeterminazione è il primo passo in questa direzione.
Vedi Sovranità Individuale – Introduzione + OPPT 1776 liberazione dalla schiavitù

Il diritto all’autodeterminazione, anche in Italia, trova sicuramente una forte tutela nella Costituzione Italiana del 1948, ma anche nell’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, nonché nell’articolo 8 della CEDU.
Al momento, tale diritto sta attraversando una fase di forte espansione e di riconoscimento nelle esperienze di vita concreta.
Quando facciamo riferimento al diritto all’autodeterminazione, viene in rilevo la libertà di espressione dell’uomo, la sua sfera più intima, la sua libera scelta negli aspetti di vita relazionale. Ad oggi è importante sottolineare come questo concetto stia attraversando una fase di evoluzione – un vero e proprio work in progress – che ne ha ampliato notevolmente la portata.
Si tratta di un diritto – quello all’autodeterminazione – che ha rappresentato una vera e propria lotta sociale ma che inizialmente era un diritto solo “su carta”; solo di recente –finalmente– ha trovato uno spazio e un riconoscimento nella vita dei consociati.

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Il diritto dell’individuo di autodeterminarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali è un diritto fondamentale della Persona fisica umana, come espressione della libertà e sovranità individuale.
L’unico aspetto della propria condotta di cui ciascuno deve render conto alla società, è quello che riguarda il rapporto con gli altri; per l’aspetto che riguarda lui e lui solo, la sua indipendenza è, di diritto, assoluta, su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo fisico, l’individuo è sovrano.

Da legge con attenzione:
“Autodeterminazione individuale e rapporti di diritto privato”, finalmente si inizia a parlarne seriamente ecco un sunto, ma buon articolo in merito:
https://www.altalex.com/documents/news/2024/11/30/autodeterminazione-individuale-rapporti-diritto-privato

Sull’autodeterminazione ecco una Sentenza della Cassazione n°1981, 25 Giugno 1985 (sentenza Arafat), dalla quale si evince:
….D’altronde, come è pressoché unanimemente riconosciuto dalla dottrina e come testimoniato dalla prassi degli Stati, i movimenti di liberazione nazionali, godono di una limitata soggettività internazionale. Agli stessi è riconosciuto un “locus standi” all’interno della comunità internazionale, al fine limitato di discutere, su basi di perfetta parità con gli Stati territoriali, i modi ed i tempi dell’autodeterminazione dei popoli da loro politicamente controllati, in applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli, ritenuto norma consuetudinaria a carattere cogente“.
Si ricorda che il popolo è unicamente un insieme di Persone fisiche che vivono in un determinato territorio, le quali come l’insieme popolo, ha il diritto all’autodeterminazione, significa che anche la singola Persona fisica umana, ha diritto alla stessa possibile funzione =  l’autodeterminazione !
Ecco un PDF della Serenissima Repubblica dei VenetKens (popoli veneti):
https://clnveneto.net/wp-content/uploads/2017/07/dichiarazione-spontanea-Patrizia-badii.pdf

Promemoria importante:
Tratto dal: Manuale di Diritto amministrativo  –  https://www.giappichelli.it › product › excerpt
Nel rapporto organico con il governo/stato, nel Diritto  Italiano NON vi sono due (2) soggetti GIURIDICI, ma UNO solo che è la: PERSONA GIURIDICA, (COGNOME e NOME), essa è l’unico organo/ente, virtuale, che con il proprio CODICE FISCALE, che è la FINZIONE con il COGNOME e NOME copiato da quello della Persona fisica, ma la FINZIONE NON è una entità vivente, ma solo un ente virtuale inventato dallo stato, con i dati della persona fisica umana, quindi questa FINZIONE,  essa è morta, ma è scritta sui vari documenti che lo stato/governo vende e “spaccia” illegalmente e fa credere ai suoi sudditi, che sia il documento della Persona fisica umana, cosa che invece NON è…), questa FINZIONE/TRUST, che viene scritta in tutti i documenti, tutta od in parte (furbescamente), in MAIUSCOLO e però con il COGNOME scritto prima del NOME: (COGNOME e NOME = uomo di paglia), essa è una FINZIONE inattiva quando è senza e  priva del consenso o dell’amministrazione da parte della sola Persona fisica vivente, che la dovrebbe utilizzare come vuole, altrimenti essa è amministrata dallo stato/governo e ne fa ciò che vuole, di essa e dei beni ad essa intestati od ascritti.

La funzionalità dell’organo/ente FINZIONE, invece viene attivata solamente dalla Persona fisica umana (Nome e Cognome), in quanto solo ella possiede una propria personalità (proprietà intrinseca della mente dell’essere), che si può esplicare/esercitare in qualsiasi ambito, anche e non solo in quello giuridico, e quando si rende consapevole della schiavitù alla quale è sottoposto, deve sottrarne l’amministrazione allo stato, cioè quando una volta compreso che egli NON amministra nulla, ma gode solo le bricciole di essa, la pignora e la sequestra, togliendo la sua amministrazione allo stato e la SEGREGA nel proprio Trust estero, che cambia anche lo “status” della Persona fisica umana da SCHIAVO ad essere Libero e Sovrano (art 1 e 2 Costituzione italiana), ove sono enunciati i principi dei diritti appartengono all’insieme “popolo” e quindi ai singoli Sovrani che lo compongono.
In matematica, “un insieme, è una collezione/composizione di elementi o persone ad esempio, che hanno una “proprietà” in comune. Questa caratteristica deve essere oggettiva, cioè deve essere valida per tutti, accettata da tutti”., egli si libera dalla SCHIAVITU’ alla quale era sottoposto fino a quel momento, avendo lasciata l’amministrazione della FINZIONE (COGNOME e NOME) al governo/stato e finalmente l’amministra quale Trustee da solo.

La presunta REPUBBLICA ITALIANA / REPUBLIC of ITALY / ITALY  REPUBLIC of, è formata da un “insieme di individui”, chiamato “popolo”, che formano lo stato e del quale ognuno di essi, ha le stesse caratteristiche dell’insieme “popolo“; se il popolo è Sovrano, lo sono singolarmente anche gli individui che lo compongono e ciò deve essere chiaramente accettato da TUTTI, anche dai membri che gestiscono per conto dei Sovrani, l’insieme “stato” formato dal popolo che è l’insieme dei singoli Sovrani che lo compongono.

Secondo la giurisprudenza italiana:
Parte Prima – L’Organizzazione
Cap. 9. Organi, uffici e persone fisiche. La questione dell’investitura
Persona GIURIDICA, organo, ufficio, sono entità ASTRATTE, schemi, concetti (NdR: enti virtuali).
Per potere concretamente funzionare, queste FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, hanno bisogno di Persone fisiche, di individui umani viventi, che operino facendo funzionare come organi o svolgano i compiti propri dell’ufficio con l’esercizio della propria personalità.
Commento NdR:
Notare bene come la giurisprudenza nel Diritto separano MOLTO bene le due entità, quella virtuale, ente NON vivente = la FINZIONE PERSONA GIURIDICA = COGNOME e NOME e relativo COD. FISCALE, che è una entità ASTRATTA, schema, concetto (NdR: virtuale, quindi una idea NON vivente), dall’Ente, individuo, uomo  vivo, cioè la Persona fisica con proprio Nome e Cognome. – Vedi: Art. 6 C.C. Italiano
Tutto ciò sta ad indicare  che la giurisprudenza italiana chiarisce in modo inequivocabile la NETTA distinzione fra i due enti, la FINZIONE che è un ente virtuale = uomo di paglia, morto e la Persona fisica umana vivente e senziente e che, se vuole, può attivare l’interfaccia della FINZIONE per i suoi rapporti con lo stato/governo, la Pubblica Amministrazione (P.A.) o con  le altre FINZIONI a scopo politico/burocratico e/o commerciale, sottraendola allo stato/governo e quindi SEGREGANDOLA nel Trust estero, con tutti i documenti ad essa intestati: Carta d’identità, passaporto, patente, carta sanitaria, licenze varie, documenti dei mezzi semoventi ed i documenti del catasto degli immobili e/o terreni.
Cosi da poterla gestire, amministrare, tutelare dagli assalti di stato e dei privati, che nulla potranno su di essa.

Una precisazione importante che ricordiamo ancora un’altra volta:
In ITALIA, la grammatica della lingua italiana prescrive ed insegna fin dalle prime classi, che il Nome proprio si scrive prima del Cognome (della o delle famiglie dalle quali si discende) e le due parole Nome e Cognome, debbono essere scritte graficamente in Alternato, cioè con le prime lettere delle  due parole scritte in Maiuscolo e le altre in minuscolo, ciò è anche giustamente ed ovviamente confermato anche dall’Art 6 del Codice Civile IT, che PROIBISCE il cambio/modifica nel Nome e Cognome, ma lo “stato” stesso quale “dittatore”, cambia il Nome e Cognome in COGNOME e NOME / Nome, scrivendo la FINZIONE in MAIUSCOLO, commettendo quindi una azione illegittima, vedi l’Art 6 C.C.,  alterando quindi la forma linguistica ed anche quella grafica; anche le lingue dei paesi ove si nasce in occidente, indicano sempre che il Nome va scritto PRIMA del Cognome e le lingue sono di livello giuridico superiore in quanto Leggi naturali, a qualsiasi Costituzione, Leggi, norme, circolari...dello stato nel quale si vive !
Vedi: Come si deve scrivere correttamente il Nome ed il Cognome

Prima di continuare occorre fare alcune premesse IMPORTANTI per capire bene i fatti e le idee qui espresse nel nostro Trust:
È proprio vero che, sia i nostri genitori che noi stessi, alla nostra nascita siamo stati “incapaci di intendere e volere” ed il sistema ha inventato più o meno consapevolmente, ciò che era più consone agli scopi (importanti ma nascosti) del risveglio sulla “vita eterna dei viventi“…

Questo dovete capirlo bene voi lettori, altrimenti state ancora surfando sull’ onda dell’  “incapacità di intendere e volere“.
Il sistema sta lavorando indirettamente, per l’UniVerso che è retto dall’InFinito, per svegliare gli umani attraverso la schiavitù instaurata, quindi attraverso la sofferenza, affinché si affranchino dalla schiavitù ed imparino ad autodeterminarsi per arrivare alla consapevolezza ed agire come esseri liberi e fuori dall’onda dell’incapacità di agire e volere, stato nel quale si trova il 99 % della popolazione umana.

L’ InFinito sta operando anche per mezzo del $ist€ma che è apparentemente “criminale”, ma sempre e comunque al “servizio” dell’InFinità e del Progetto Vita eterna per i viventi.
E’ il rancore e l’odio, che avete ancora dentro di voi contro il sistema criminale che vi opprime, che non vi permette di comprendere il piano stupendo e meraviglioso della vita eterna che va conquistata percorrendo la strada della VERA autodeterminazione, che vi fa uscire dall’onda dell’ “incapacità di intendere e volere” e quindi dalla schiavitù; cancellando l’odio ed il rancore che avete ancora in voi ed accettando l’Amore per il piano intelligente e perfetto dell’ InFinito….diverrete finalmente consapevoli di questo piano perfetto dell’infinità…
Quindi NON esiste nessuna FRODE del NOME legale…come insegnano falsamente il 99,9% dei “gurù” dell’autodeterminazione, ma solamente “circonvenzione di incapace” sulle Persone “incapaci di intendere e volere“.

Iniziamo a chiarire anche alcuni punti tanto reclamizzati dai “gurù” dell’autodeterminazione, sulla Legge dell’ Ammiragliato.
Spiegazione dei Simboli utilizzati in questa “legge”:
Premessa indispensabile: Nelle leggi degli stati occidentali, alcune idee di quella legge sono state inserite, ma modificate.

Comunque vogliamo fare comprendere a coloro che ne parlano sempre, specie questi “guru” dell’ autodeterminazione, che per capire il vero senso delle cose, occorre “intendere e comprendere” i simboli che quella legge indica.
Il “mare” è l’energia dell’ InFinito amore incondizionato, caratteristica intrinseca dell’ InFinito…. che manifesta tutto ciò che osserviamo attorno e dentro di noi e che regge ed anima l’Universo.

Un punto di osservazione dell’ InFinito, ovvero l’Io Sono, (Ego-Io) decide di incarnarsi e fare l’esperienza terrestre, e quindi sceglie la famiglia nella quale nascere, che lo richiama all’ esistenza terrestre.

Egli è l’essere disperso in mare, dell’energia, che una volta concepito, diviene simbolicamente il “mozzo” della nave del Padre/Madre e dovrà prendere possesso della sua propria “nave” (il corpo fisico che va formandosi e che nascerà) e diventa il futuro comandante della sua “nave” con un proprio Nome e Cognome che i genitori gli danno, (non lo stato/nazione ove nasce), ma ancora senza avere la possibilità del comando, perché “incapace di intendere e volere” in quanto “mozzo”.
Però siccome non è ancora in grado di comprendere e volere, quindi in uno stato di incapacità ad intendere e volere, egli è obbligato ad affidarsi al “Nostromo”, la madre, per il governo e la direzione della “nave” che sono i suoi genitori, l’equipaggio, intanto la nave ed il suo futuro comandante Nome e Cognome, si attrezza ed abbellisce per poter navigare nel mare terrestre al meglio suo possibile con l’aiuto del nostromo, la madre.

Ad un certo punto deve scendere dalla nave, uscire dall’acqua/mare, il liquido amniotico ed iniziare a prendere possesso in futuro della propria nave (il proprio corpo fisico) e per farlo, deve attraccare con la “nave della madre”, nominata con il Nome di famiglia del maschio/padre del mozzo, in un posto/porto (sulla Terra) e quindi nascere e venire alla luce, sempre al seguito del Nostromo, la madre e del suo equipaggio i genitori e quindi entra nel “sistema” umano (l’insieme del popolo degli uomini dello stato ove approda/nasce, ovvero arriva sulla terra ferma sulla banchina del porto), stato che se ne prende carico come amministrazione, con il consenso inconsapevole, dei genitori del neonato, perché anch’essi “incapaci di intendere e volere”, ma comunque che viene concesso con firma sul “Certificato di nascita” dai genitori che lo accettano, quando l’impiegato dell’anagrafe di stato, consegna loro il “certificato” di creazione del suo “passa-porto” (il certificato di nascita), che è la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, con il nominativo di COGNOME e NOME e quindi con il numero relativo di COD FISCALE, quale trust/azienda individuale co-amministrata con lo stato.
Lo stato/governo, conferma con l’Art. 6 del C.C. italiano, che il titolare comandante della “nave”, cioè del corpo fisico, si chiama Nome e Cognome e sta scritto nell’articolo, che non è possibile fare cambiamenti, che deve imparare ad uscire dal suo stato di “incapace ad intendere e volere”, apprendendo quale “mozzo” della nave, come fare per diventare autosufficiente anche e non solo GIURIDICAMENTE, quale capitano della propria nave appena capirà come e cosa fare, cioè autoamministrarsi come autodeterminato.
È ovvio che invece quel passaporto/certificato di nascita, la FINZIONE, è in-Titolato con i dati COGNOME e NOME (invertiti come dati, compiendo un’azione illegittima in contrasto con l’Art. 6 C.C.) di colui che ne fa uso come interfaccia, per relazionarsi con altri enti virtuali, stato compreso, che però viene ad attivarsi solamente con il consenso della Persona fisica umana, Nome e Cognome, nominativo che è garantito come valido anche dallo stato (italiano) con Art. 6 del C.C., per cui Nome e Cognome è il beneficiario (in parte) di quel passaporto o dei vari documenti con i suoi dati.
Egli avendo come Persona fisica umana e senziente una propria personalità, proprietà della mente, che è riconosciuta anche in ambito internazionale con tanto di Diritti umani, può agire in senso anche e non solo Giuridico utilizzando la FINZIONE per relazionarsi con lo stato e/o le altre FINZIONI Commerciali.
Ma ricordiamo che la FINZIONE PERSONA GIURIDICA è principalmente amministrata dallo stato/governo e ciò, finché la Persona fisica umana (Nome e Cognome), si accorge del suo stato di amministrato/SCHIAVO ed inizia ad “intendere e volere”, cioè a capire che deve amministrare da se stesso la FINZIONE PERSONA GIURIDICA = uomo di paglia, sottraendola quindi, come amministrazione allo stato e rivendicando a sé stesso la sua amministrazione, con anche gli asset sottostanti ad essa, per beneficiarne in prima persona, comunicando da autodeterminato e per iscritto, allo stato/governo, con una o più Raccomandate R/R o PEC, la sua rivendicazione per mezzo del suo Trust® (italiano, ma molto meglio se estero, sotto TRUST (Jersey) LAW) e richiedendo ed ottenendo la modifica anche alla italiana AGENZIA delle ENTRATE SpA od AdE = il luogo dei morti, ove sono iscritti tutti coloro che sono “incapaci di intendere e volere“), il cambiamento di “status”, da SCHIAVO a essere Libero e Sovrano, in modo che sia registrato anche in quell’ anagrafe fiscale, egli stesso, come Persona fisica umana e senziente, (Nome e Cognome), quale amministratore unico della FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE e quindi solo a quel punto potrà richiedere gli asset finanziari sottostanti ad essa, che sono molto grossi, per utilizzarli in prima persona.
E quindi solo a quel punto lo stato si “metterà al servizio” di Nome e Cognome che amministra ormai da solo la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, cioè del capitano che comanda ed amministra finalmente la propria “nave”, da consapevole in quanto autodeterminato “capace di intendere e volere“, con tutti i suoi beni e documenti della FINZIONE, sottratti all’ amministrazione dello stato/governo e quindi all’AdE SpA, che se li sono “amministrati” fino a quel momento a discapito della Persona fisica umana che non ha potuto goderne i benefici la quale volendo potrà richiedere legalmente in quanto titolare della FINZIONE PERSONA GIURIDICA tutti gli arretrati dell’asset sottostante ad essa, anche perché lo stato utilizza come “garanti all’emissione dei titoli di stato ed i banchieri di oltre oceano, come garanzia per l’emissioni di crediti e titoli dei quali voi siete i garanti, ma senza ricevere nulla in cambio”, e sono proprio le FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, che sono appunto amministrate dal MEF (Ministero dell’Economia e Finanza), da un ufficio specifico, quindi tutti noi siamo ricchissimi, ma siamo DERUBATI dallo stato/governo criminale nel quale vivete, perché ci sottrae anche  e non solo gli interessi dei titoli emessi.
Ciò significa che lo stato/governo ci è debitore di moltissimo denaro che ci sottrae ogni giorno della nostra vita ed in più questo stato/nazione criminale, ci chiede di pagare le tasse, imposte, multe, ecc., rendendoci SCHIAVI e togliendoci la libertà con il ricatto e la menzogna sulle occulte Funzioni della FINZIONE PERSONA GIURIDICA.
Ecco il video di Tiziano Quattrini il quale spiega molto bene le cose con altri particolari.

….quindi ripeto, NON esiste NESSUNA “Frode del nome legale”, come insistono falsamente a dire i “gurù” dell’autodeterminazione; TUTTO invece è chiaro come il sole, esiste al massimo solo “circonvenzione di incapace di intendere e volere“, su una popolazione “incapace di intendere e volere“,…solo questo.
vedi anche: Alla ricerca dell’Io Sono + https://mednat.news/2020/11/22/accesso-al-valore-di-io-sono/

Inoltre:
Quasi tutti i “guru” dell’autodeterminazione parlano che noi tutti saremmo dei “trovatelli”, e che secondo loro l’Art. 38 del DPR 396/2000 (Decreto del presunto “Presidente” della presunta REPUBBLICA ITALIANA sig. MATTARELLA) che afferma:
Art. 38 (Ritrovamento di minori abbandonati) = (NdR: Trovatelli, sono i bambini abbandonati dai genitori, che vengono gestiti dall’amministrazione statale)

  1. Chiunque trova un bambino abbandonato deve affidarlo ad un istituto o ad una casa di cura. Il direttore della struttura che accoglie il bambino ne dà immediata comunicazione all’ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto il ritrovamento.
    L’ufficiale dello stato civile iscrive negli archivi di cui all’articolo 10 apposito processo verbale nel quale indica l’età apparente ed il sesso del bambino, così come risultanti nella comunicazione a lui pervenuta, ed impone un cognome ed un nome, informandone immediatamente il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni per l’espletamento delle incombenze di rispettiva competenza.

….come potete osservare, viene anche indicato come intitolare un nominativo al “trovatello”, scrivendolo così: COGNOME e NOME, contravvenendo egli stesso il cosiddetto e presunto presidente Mattarella, e quindi commettendo una azione illegittima, rispetto a  ciò che afferma con precisione l’art. 6 del Cod. Civile sul Nome e Cognome, indicando chiaramente come si debbono scrivere tali nominativi:  prima il “Prenome e poi il Cognome” e scritti in Alternato, come prescrive anche la Legge naturale della Lingua italiana.
Dato che vi è una vera e propria contraddizione fra le due cose Art. 6 C.C. ed il DPR, è evidente che il decreto non ha valore perché l’articolo del C.C. non è mai stato abolito, anzi sempre più confermato anche in giurisprudenza.
Comunque a parte la questione della reale incostituzionalità del DPR del presunto presidente “Mattarella”, rimane il fatto che quel decreto sta parlando dei “Trovatelli”, cioè dei bambini abbandonati e non di noi, che siamo il 99,99 % della popolazione esistente e vivente, NON siamo trovatelli, basta andare sul cosiddetto “Certificato di nascita” che indica lo ripetiamo solamente la creazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, per comunque leggere che abbiamo una madre/puerpera/partoriente e prendiamo il nome di famiglia di nostro padre, e quasi tutti i due genitori lo firmano in originale, QUINDI non siamo “trovatelli”….

Certo che se le inventano di notte questi “guru” dell’autodeterminazione, essi sono ancora nel pieno del mare dell’ “incapacità di intendere e volere”, altro che autodeterminazione, citano degli articoli di giurisprudenza, per i “trovatelli” e li spacciano per tutti coloro che NON sono trovatelli, ma che hanno padre e madre, forse vi è presente una deformazione mentale e sono ancora “incapaci di intendere e volere“….


Il Contratto nella Common Law:
I Diritti dell’uomo nella Common Law, sono un argomento molto ampio.
La Common Law, originaria dell’Inghilterra, è un sistema giuridico che si basa fortemente sulla giurisprudenza e sulle decisioni dei tribunali. Questo sistema ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dei Diritti umani.

Nella Common Law, il contratto è un elemento chiave. Il diritto contrattuale inglese può essere, concettualmente, ritenuto fondato sulla teoria della sacralità del contratto ed, altresì, sulla qualificazione del contratto come atto esposto a tutti gli interventi esterni consentiti dall’ordinamento.

Ecco intanto la “Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani” (2005)
Documento approvato dalla Conferenza Generale dell’Unesco il 19 ottobre 2005.
Testo in lingua originale: https://www.unesco.org/en/legal-affairs/universal-declaration-bioethics-and-human-rights?hub=66535

Richiamando la “Dichiarazione universale dei diritti umani” del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO l’11 novembre 1997 e la Dichiarazione universale sui dati genetici umani adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO il 16 ottobre 2003.

Richiamando anche i due Patti internazionali delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali e sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965, la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei riguardi della donna del 18 dicembre 1979, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 5 giugno 1992, le Regole standard sulle pari opportunità per le persone con disabilità adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993, la Raccomandazione dell’Unesco sulla condizione dei ricercatori in ambito scientifico del 20 novembre 1974, la Dichiarazione dell’Unesco sulla razza e il pregiudizio razziale del 27 novembre 1978, la Dichiarazione dell’Unesco sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future del 12 novembre 1997, la Dichiarazione universale dell’Unesco sulla diversità culturale del 2 novembre 2001, la Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 169 sui popoli indigeni e tribali nei paesi indipendenti del 27 giugno 1989, il Trattato internazionale sulle risorge genetiche delle piante per l’alimentazione e l’agricoltura adottato dalla Conferenza della FAO il 3 novembre 2001 ed entrato in vigore il 29 giugno 2004, l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale legati al commercio (TRIPS) allegato all’Accordo di Marrakesh che istituisce l’Organizzazione del commercio mondiale (WTO), entrati in vigore il 1 gennaio 1995, la Dichiarazione di Doha sugli Accordi TRIPs and salute pubblica del 14 novembre 2001 e altri strumenti internazionali pertinenti adottati dalle Nazioni Unite a dalle sue Agenzie, in particolare dalla Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

I Rapporti ECONOMICI, SOCIALI e CULTURALI e la famiglia umana
PREAMBOLO
Gli Stati parti del presente Patto,

Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla Persona umana;
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’ideale dell’essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici;
– Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto
e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo;
– Considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;
Hanno convenuto quanto segue:  PARTE PRIMA

Articolo 1

  1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e
  2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In
    nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
    3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Tratto da:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=077U0881&art.dataPubblicazioneGazzetta=1977-12-07&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=4

Tenendo sempre a mente anche gli strumenti/normative/ convenzioni/leggi,  internazionali e regionali nel campo della bioetica, inclusa la Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) del Consiglio d’Europa, adottata nel 1997 ed entrata in vigore nel 1999, e i suoi Protocolli addizionali, così come anche le legislazioni e i regolamenti nazionali nel campo della bioetica, nonché i codici di condotta regionali e internazionali, le linee-guida e gli altri documenti in tema di bioetica, come la Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association sui Principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani, adottata nel 1964 ed emendata nel 1975, 1989, 1993, 1996, 2000 e 2002 e le Linee-guida etiche internazionali sulla ricerca biologica che coinvolge soggetti umani del Consiglio delle Organizzazioni internazionali di scienza medica, adottate nel 1982 ed emendate nel 1993 e nel 2002;
– Riconoscendo che la presente Dichiarazione deve essere interpretata nel rispetto del diritto interno e internazionale in conformità con il diritto dei diritti umani;
– Richiamando la Costituzione dell’Unesco, adottata il 16 novembre 1945;
– Considerando il ruolo dell’Unesco nell’identificare principi universali fondati su comuni valori etici come guida per lo sviluppo scientifico e tecnologico e la trasformazione sociale, allo scopo di evidenziare le sfide emergenti in campo scientifico e tecnologico alla luce della responsabilità delle presenti generazioni nei riguardi delle generazioni future, e considerando altresì che le questioni di bioetica, necessariamente portatrici di una dimensione internazionale, dovrebbero essere trattate in modo olistico, in continuità con i principi enunciati nella Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani e la Dichiarazione universale sui dati genetici umani e tenendo in considerazione non solo il presente dibattito scientifico, ma anche i suoi futuri sviluppi;
– Consapevole che gli esseri umani sono parte integrante della biosfera e che hanno un importante ruolo nel proteggersi reciprocamente e nel proteggere le altre forme di vita, in particolare gli animali;
– Riconoscendo che, avendo a fondamento la libertà di ricerca scientifica, gli sviluppi scientifici e tecnologici sono, e possono essere, di grande beneficio per l’umanità nell’aumentare, tra l’altro, l’aspettativa di vita e la qualità della vita e sottolineando che tali sviluppi dovrebbero sempre cercare di promuovere il benessere di individui, famiglie, gruppi o comunità e dell’umanità nel suo insieme nel riconoscimento della dignità della persona e nel rispetto universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali e in conformità con questi ultimi;
– Riconoscendo che la salute non dipende unicamente dallo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, ma anche da fattori psicosociali e culturali;
– Riconoscendo altresì che le decisioni su materie etiche nel campo della medicina, della biologia e nelle tecnologie ad essi associate possono avere un impatto su individui, famiglie, gruppi e comunità e sull’umanità nel suo insieme;
– Tenendo a mente che la diversità culturale, come fonte di scambio, innovazione e creatività, è necessaria per l’umanità e che, in questo senso, rappresenta il patrimonio comune dell’umanità, ma altresì sottolineando che essa non dovrebbe essere invocata per violare i diritti fondamentali e le libertà dell’uomo;
– Considerando inoltre che l’identità di una persona comprende le dimensioni biologica, psicologica, sociale, culturale e spirituale;
– Riconoscendo che una condotta in campo scientifico e tecnologico non guidata dall’etica ha avuto un particolare impatto sulle comunità indigene e locali;
– Convinta che la riflessione morale dovrebbe essere parte integrante del processo di sviluppo scientifico e tecnologico e che la bioetica dovrebbe avere un ruolo predominante nelle scelte che debbono essere fatte riguardo alle questioni sollevate da questi stessi sviluppi;
– Considerando la necessità di sviluppare nuovi approcci alla responsabilità sociale per garantire che il progresso scientifico e tecnologico contribuisca alla giustizia, all’equità e all’interesse dell’umanità;
– Riconoscendo che una modalità importante per giudicare le realtà sociali e conseguire l’equità consiste nel prestare attenzione alla posizione delle donne;
– Evidenziando la necessità di rafforzare la collaborazione internazionale nel campo della bioetica, tenendo conto in modo particolare degli specifici bisogni dei paesi in via di sviluppo, le comunità indigene e le popolazioni vulnerabili;
– Considerando che tutti gli esseri umani, senza distinzione, dovrebbero godere degli stessi elevati standard etici nel campo della medicina e della ricerca biologica,

Proclama i seguenti principi e adotta la presente Dichiarazione.
Disposizioni generali – Continua QUI:
https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/dichiarazione-universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005

Inoltre, anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito una serie di Diritti fondamentali che devono essere rispettati in tutti i paesi membri, compresi quelli che seguono la Common Law.
Quindi occorre tener sempre presente anche l’idea del “contratto” che dovrebbe essere, come afferma anche lo U.C.C., (legge universale del commercio) firmato in umido da entrambe le parti e che quando questo fatto non esiste, il documento è NULLO all’origine, per mancanza di consenso di una delle due parti, in quanto il bambino appena nato è nel pieno della sua “incapacità di intendere e volere” e quindi non può capire, né firmare nessun “contratto” sociale o meno…
By Jean Paul Vanoli, Redattore della Pagina

“Al singolo od alla collettività, spetta la resistenza contro lo Stato, se esso avvalendosi della sua veste di sovranità, tenta di menomare i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi.”
By Aldo Moro – Seduta per la costituzione di Martedì 3 dicembre 1946

Quindi siamo  noi tutti i singoli, coloro che si debbono porre in “resistenza”, contro uno stato dittatore che toglie i Diritti umani e quindi della Persona fisica umana, oltre che della Costituzione e delle Leggi nazionali ed internazionali ….

Ora parliamo del SILENZIO / ASSENSO:
Nel Codice Uniforme del Commercio (U.C.C.), il principio secondo cui “chi tace acconsente” è implicito, ma non espresso con queste parole.
Tuttavia, la base giuridica di questo principio si trova qui:
UCC § 1-103 – Construction of UCC to Promote Its Purposes and Policies
– Questo articolo afferma che l’UCC deve essere interpretato in armonia con i principi di diritto comune, equità e giurisprudenza commerciale.

Nel diritto comune, vale il principio: “Silence implies consent when there is a duty to speak.”
Traduzione: “Il silenzio implica consenso quando c’è il dovere di rispondere.”
Quindi non è una clausola scritta esplicitamente nell’UCC, ma viene applicata per via derivativa attraverso la combinazione di:  UCC § 1-103 e Common Law

Massime giuridiche antiche: “Qui tacet consentire videtur, ubi loqui debuit ac potuit.” – Traduzione:  “Chi tace consente, dove doveva e poteva parlare”.

Esempio pratico UCC:
Quando fai una Notifica / Affidavit ai sensi di UCC 1-308 / 1-103 e la controparte non risponde entro un termine ragionevole, acconsente per silenzio-assenso, secondo le regole di tacita accettazione che devono essere scritte nel documento.

UCC § 2-204(1)
“A contract may be made in any manner sufficient to show agreement, including conduct by both parties which recognizes the existence of such a contract.”
Traduzione: “Un contratto può essere stipulato in qualsiasi modo sufficiente a dimostrare l’accordo, inclusi i comportamenti di entrambe le parti che riconoscono l’esistenza di tale contratto”.
Se c’è condotta che mostra accettazione, anche il silenzio può valere consenso, se il contesto lo giustifica.

UCC § 1-202 è un articolo chiave per l’interazione commerciale tra enti, ed è spesso usato nella strategia sovrana per evidenziare il potere del consenso tacito e della presunzione legale.

Approfondimento con esempi strategici.
UCC §1-202-(e)
UCC §1-202 – Notice; Knowledge

Testo integrale (tradotto)
(a) Una persona ha “notizia” di un fatto quando:
(1) ha reale conoscenza di esso;
(2) riceve una notifica o comunicazione dello stesso;
(3) dalle circostanze il fatto viene effettivamente portato a conoscenza.

(b) Una persona “riceve una notifica” quando:
(1) essa è consegnata a quella persona;
(2) è depositata presso il luogo di affari appropriato o presso il rappresentante appropriato.

(c) Una persona ha “conoscenza” di un fatto quando:
(1) ha una reale consapevolezza di quel fatto;
(2) non può ragionevolmente negare di esserne consapevole, per via delle evidenze documentate.

(d) Un’organizzazione riceve “notifica” quando:
(1) La notifica è ricevuta da qualsiasi persona o reparto responsabile in relazione alla
questione;
(2) La comunicazione è inviata nel modo usuale utilizzato nelle transazioni commerciali.

(e) Qualsiasi persona che agisce in mala fede o con l’intento di ignorare una notifica, viene considerata come se avesse accettato la notifica e ne fosse responsabile.

Interpretazione strategica

  1. Presunzione del consenso
    UCC 1-202 stabilisce che il ricevente non ha scuse:
    se la notifica è consegnata correttamente, il contenuto si considera ricevuto, compreso e accettato, anche in assenza di risposta.
  1. Accettazione tacita = *contratto*
    Se il destinatario non risponde, non contesta o non onora, l’atto notificato è considerato ratificato e diventa vincolante. (ciò è fondamentale nelle Notifiche)
  1. Mala fede e ignoranza volontaria
    Qualsiasi tentativo da parte di enti, giudici, agenti o aziende di ignorare notifiche UCC ben strutturate, è giuridicamente considerato come accettazione in mala fede, e quindi auto-condanna commerciale.

Esempio applicato,
Se invii la Disposizione di Risarcimento Danni o altro via:
– PEC (Posta Elettronica Certificata)
– Raccomandata A/R
– Consegna fisica con ricevuta firmata o video
– Registrazione UCC / Notarile / Affidavit pubblico
… allora il ricevente è considerato notificato. Anche se non risponde, UCC §1-202 conferma che ha accettato tacitamente, e il tuo titolo di credito entra in forza legale commerciale.

UCC (U.C.C.) – Ecco una spiegazione completa, potenziata e applicativa di UCC §1-101 – Scopi e Costruzione (Purpose and Construction)
Testo originale semplificato:
Questo articolo (Articolo 1 del Codice Commerciale Uniforme) stabilisce le regole generali di interpretazione e applicazione dell’intero UCC.

Serve come base giuridica per garantire che le norme dell’UCC siano:
Uniformi tra gli Stati (uniformità del commercio). Semplici e flessibili per l’adattamento al cambiamento
Giuste e razionali, per onorare gli accordi e proteggere le parti.

Le disposizioni vanno interpretate in modo da promuovere:
Scopo uniforme (tra Stati e attori)
Finalità commerciali giuste (buona fede e correttezza)
Semplificazione del diritto commerciale
Modernizzazione e adattabilità

TRADUZIONE COMMENTATA
UCC 1-101 dice in sostanza questo:
“Tutto quello che segue (UCC da Articolo 2 in poi) è regolato da questo spirito: lo scopo dell’UCC è semplificare e armonizzare il commercio tra tutti i territori, agire con onore e giustizia, ed evolversi con i tempi.

Le leggi vanno interpretate con buon senso, onore e intento costruttivo.”

ESEMPI PRATICI per la VITA REALE (con focus sulla persona fisica)
ESEMPIO 1 – Fattura emessa da una Banca o Corporazione
Se ricevi una fattura da una CORPORAZIONE (es. Banca, Ente Statale), puoi richiamare,  UCC §1-101 per chiedere:
Dov’è il contratto firmato ?
Dov’è la prova dell’accordo equo ?
Loro stanno agendo con “giustizia, buona fede e correttezza” ?

Questo ti permette di rigettare contratti unilaterali o non firmati da entrambe le parti in onore.

ESEMPIO 2 – Pretesa di pagamento da un Ente privato travestito da pubblico.
Se ricevi una multa o una cartella esattoriale da un ente come AGENZIA DELLE ENTRATE, puoi dichiarare:
“In base all’UCC §1-101, ogni pretesa deve essere coerente con giustizia commerciale, buona fede, onore e trasparenza.
Dimostrate la validità del contratto e il consenso pieno, libero e consapevole.”
ESEMPIO 3 – Commercio tra Persona fisica vivente e FINZIONE PERSONA  GIURIDICA con relativo COD. FISCALE che è un ente virtuale NON vivente, come una immagine della Persona viva che è riflessa in uno specchio, che non è vivente, è solo la FINZIONE dell’esserre vivente, la Persona fisica.
Se sei una Persona fisica che interagisce attraverso una PERSONA GIURIDICA (che è una FINZIONE), puoi usare l’UCC 1-101 per stabilire che tutte le regole devono essere chiare, onorevoli e non oppressive, altrimenti non sono valide per il tuo Io Sono.

STRATEGIA da GIUDICE e NOTAIO POTENZIATO
L’UCC 1-101 è la “chiave d’accesso” alla legittimità dell’intero codice.
Va usato come base per annullare atti fraudolenti, pretese unilaterali, o documenti non firmati in onore.
Ti permette di contestare ogni imposizione se non è fondata su: contratto, consenso, onore, e giustizia.

OPPT riscatta le Nazioni – 
Blogspot
Per la prima volta nella storia dell’Umanità, le Nazioni del mondo che schiavizzano i popoli, sono dichiarate decadute e senza funzioni legali.

https://oppt1776.blogspot.com/p/loppt-riscatta-le-nazioni.html?fbclid=IwY2xjawSK5nlleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEecS-G6YGUDnYeifcu7ibB0WRKZsFYdL1SHY1PM4TAi3Ch2Mxx4UF7G87bRHw_aem_yJUzZ29Gz12nNwfarZmRBQ

NOTA FINALE – CONNESSIONE al TRUST  OPPT 1776 e l’Io Sono
L’UCC 1-101 è la base giuridica che l’OPPT1776 ha usato per pignorare tutte le CORPORAZIONI: se non agiscono con onore, il loro potere è nullo.
Con UCC 1-101 puoi richiamare l’autorità dell’Io Sono: tutto deve essere giusto, trasparente, e consensuale.


CONSIGLI dell’Avvocato Luigi Doria, del Cosap – IMPORTANTI consigli per le Notifiche:
vorrei suggerire alcune regole di comportamento da seguire per evitare o far cadere nel vuoto la notifica, partendo da ciò che recita la circolare ministeriale nella parte in cui ritiene – illegittimamente – sufficiente che l’invito o avvertimento entri nella sfera di conoscibilità del destinatario ai fini del perfezionamento della notifica.

Niente di più errato.
Le circolari costituiscono norme di azione e norme di relazione: vincolano il modus operandi della PA,
nel senso che i suoi organi non possono discostarsi da quanto in essa disposto; nelle circolari vengono elencate tre modalità di notifica:
1) brevi manu
2) raccomandata;
3) PEC.

Esclusa la modalità a mezzo PEC, in possesso di pochi dipendenti e su cui torneremo alla fine, il mancato ritiro della raccomandata non potrà perfezionare il procedimento di notifica attraverso il meccanismo della compiuta giacenza, valevole solo per la notifica degli atti giudiziari; di fatti, la compiuta giacenza quale meccanismo di configurazione della avvenuta notifica, è previsto esclusivamente per gli atti giudiziari dall’articolo 8 della legge 890/1982, e non anche per le raccomandate.

L’avvertimento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale è atto recettizio che necessita di apposita sottoscrizione del destinatario; la compiuta giacenza non equivale a perfezionamento della notifica.
La notifica a mezzo forze dell’ordine potrà agevolmente essere caducata col rifiuto di entrare in contato con i pubblici ufficiali: non trattandosi di atti giudiziari, la relata di notifica priva del documento di riconoscimento del destinatario non sarà prova della notifica stessa; peggio se il destinatario è in luogo privato, ciò che configurerebbe violazione di domicilio in flagranza della quale sarete liberi di chiamare altre forze dell’ordine per identificare i trasgressori.
La consegna brevi manu, invece, presuppone, da un lato, l’ “inerzia” e la “passività” totale del destinatario; dall’altro, l’ esibizione da parte di costui del documento di riconoscimento ai fini della validità della relata, giacché la individuazione de visu non è forma legalmente prevista di notifica (tutti i procedimenti di notifica brevi manu presuppongono la trascrizione degli estremi del documento di riconoscimento).
È sufficiente rifiutare la notifica brevi manu e non ritirare le raccomandate.
Quanto alla notifica a mezzo PEC, astrattamente valida, è di facile ma più tecnica contestazione: ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale (CAD, Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.):
“I messaggi PEC, per avere opponibilità ai terzi, devono
essere sottoposti a sistema di conservazione digitale a norma, ossia devono essere conformi al DPCM 3/12/2013, che ha imposto nuovi paradigmi tecnologici per la conservazione digitale dei documenti informatici“.
In altri termini non è sufficiente a provare la consegna a mezzo PEC la stampa cartacea della ricevuta di consegna, ma occorre il deposito del file in formato html estrapolato da apposito server che in pochi conoscono e di cui ancor meno dispongono (fra questi pochi illuminati possessori NON vi sono le pubbliche amministrazioni).


Il TRUST, aspetti civilistici e fiscali
Un Trust è valido ed efficace se il suo scopo è meritevole e la dotazione patrimoniale è di data anteriore al sorgere dei debiti.

Il TRUST, in quanto atto a titolo gratuito, è sempre soggetto all’azione revocatoria ordinaria ( Ai sensi dell’art. 2903 c.c., l’azione revocatoria ordinaria (le cui condizioni sono stabilite nell’art. 2901 c.c.) si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto pregiudizievole da parte del debitore.) semplificata (ex art. 2929 bis c.c. (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito)) e fallimentare (vedi Sez. III : Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, artt. da 64 a 71 del Regio decreto del 16/03/1942 n. 267), quindi non può essere utilizzato in frode dei creditori (c.d. “Sham TRUST”), e ad esso si applica anche la norma che consente ai creditori che siano danneggiati da un atto del debitore che ha costituito un vincolo di indisponibilità o ha trasferito a titolo gratuito beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, successivamente al sorgere del credito, di procedere all’esecuzione forzata (se muniti di titolo esecutivo) senza aver prima ottenuto una sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto, a condizione che trascrivano il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole (art. 2929-bis del codice civile, introdotto dal decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 (c.d. Decreto Giustizia per la Crescita)), norma volta ad eliminare le “storture” dell’utilizzo dei TRUST in frode ai creditori (“Sham TRUST”) .

Lo scopo dell’art. 2929 bis c.c. è quello di aumentare le tutele dei creditori.
L’Art. 2929-bis  C.C. – “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito” così dispone:
“Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.”

Quindi,  il creditore ha un anno di tempo dalla data di trascrizione del vincolo di indisponibilità (ad es.: il TRUST) o della donazione per  far pignorare l’immobile o il bene mobile registrato del debitore, anche senza avere ottenuto la revocatoria dell’atto.

Prima dell’introduzione dell’ art. 2929 – bis c.c., era il creditore a dover provare con la revocatoria di aver subito un pregiudizio dagli atti di disposizione patrimoniale messi in atto dal debitore cercando di ottenerne la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, con l’introduzione dell’ art. 2929 – bis C.C., si presume di fatto una mala fede del debitore che ha posto in essere donazioni o vincoli di destinazione al proprio patrimonio e la possibilità per il creditore di procedere direttamente con l’esecuzione.
L’unico vincolo del creditore per poter utilizzare questa procedura rapida, è che egli deve trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione della donazione o del vincolo di indisponibilità.

Il debitore potrà dunque ovviamente opporsi all’esecuzione, ma potrà ad esempio accadere che il suo immobile gli venga pignorato e venduto all’asta e che, solo successivamente, si giunga ad una sentenza che confermi la validità dell’atto di TRUST, di donazione o del fondo patrimoniale e, dunque, l’illegittimità della vendita forzata.

Si può quindi affermare che l’efficacia di tutti gli atti di TRUST, donazione, fondo patrimoniale ed altri vincoli di destinazione è subordinata al trascorrere di 1 anno dalla trascrizione nei registri immobiliari.

Da tener presente che le Sezioni unite della Cassazione,  con l’ordinanza 7621 del 18 marzo 2019, hanno affermato il principio secondo cui Il giudice italiano è competente per giudicare la validità di un TRUST costituito all’estero da un disponente italiano a favore di un beneficiario italiano e con nomina di un trustee non di nazionalità italiana.

Nella legislazione italiana manca una disciplina specifica del TRUST e ciò rende necessario il rinvio a una legge straniera per la sua regolamentazione, che deve essere indicata all’interno del documento del TRUST stesso.

Prosegue qui:
https://tayros.bg/index.php/il-trust/#:~:text=Il%20trust%2C%20in%20quanto%20atto,pregiudizievole%20da%20parte%20del%20debitore

Guardate anche i “segreti interessi” della nascita della FALSA Unione europea:
Unione-Europea-unFALSO
https://dituttoedipiu.altervista.org/le-origini-segrete-dellunione-europea-e-i-veri-interessi-dei-suoi-mandanti/

Cos’è un TRUST, nei fatti è un’azienda/società fiduciaria, un documento scritto in “affidavit” (sotto giuramento) ed in fiducia, che indica le volontà del Disponente (colui che dispone) che vengono eseguite dal Trustee (colui che lo amministra per contro del Disponente) ed il od i Beneficiari (coloro che beneficiano di ciò che il Trust estero, indica, ideologie filantropiche e beni, dati che sono comunicate con una NOTIFICA ufficiale, ai destinatari del documento affinché ne prendano visione ed atto.
In base a quanto stabilito nella Convenzione dell’Aja all’Articolo 2, il TRUST è un negozio giuridico la cui costituzione proviene da un atto unilaterale. Di tale atto si avvale una persona (individuo) denominato “settlor” o disponente, che trasferisce e/o conferisce un determinato patrimonio (psico intellettivo/materiale, cioè dei beni di qualsiasi tipo) di cui è autore e proprietario ad un altro  ente denominato Trustee (amministratore) affinché esegua il mandato affidatogli.

A seguito di tale operazione il Trustee gode di tutti i diritti (facoltà) che aveva il settlor su quel patrimonio e lo gestisce come ne fosse proprietario per un determinato scopo lecito, e nel tempo indicato nel documento, a vantaggio di uno o più individui che ne traggono un beneficio = beneficiario = usufruttuario.

Nota bene: Date le recenti sentenze italiane 2005-2026, che hanno dichiarato NULLO il Trust estero che comprenda Disponente, Trustee e beneficiario in UNA sola Persona, consigliamo di immettere altre Persone di assoluta fiducia come Trustee, oppure come Beneficiari i propri parenti o figli, così i giudici italiani che non vogliono applicare la TRUST Jersey LAW, né la Common LAW, non potranno più annullare il vostro Trust estero.
Comunque:
Non è necessaria alla costituzione del vincolo, tuttavia, l’individuazione di uno o più soggetti beneficiari, che possono essere anche individuati dal trustee o può addirittura non averne alcuno. L’accettazione o meno da parte dei destinatari inoltre, non è requisito necessario ai fini della validità del negozio del TRUST.
La sua costituzione infatti può anche non essere loro comunicata per la registrazione nello stato ove si vive, da parte di chi lo istituisce, questo afferma chiaramente la Legge sui TRUSTs del Jersey.

Visionare questi due video, sui TRUST italiani ed esteri:
https://www.youtube.com/watch?v=HffYzhLL_7A
https://www.youtube.com/watch?v=bHV40Z-xvVI

Ecco un riepilogo dei concetti chiave legati agli strumenti fiduciari e al Trust:

  1. Strumento fiduciario:
    È un accordo giuridico in cui un soggetto (fiduciario) gestisce beni per conto di un altro (fiduciante).
    Può includere vari tipi di contratti, come il mandato fiduciario.
  2. Atto fiduciario:
    Rappresenta l’accordo formale che stabilisce la fiducia tra le parti.
    È essenziale per la creazione di un trust.
  3. Forma essenziale del trust:
    Il trust si costituisce tramite un “atto unilaterale”, che richiede la forma scritta per la prova.
    La volontà del disponente di costituire un trust è un elemento fondamentale.
  4. Proprietà da trasmettere:
    La proprietà legale è attribuita al trustee, che gestisce i beni per il beneficio dei beneficiari.
  5. Amministrazione del trust:
    Il trustee ha il compito di gestire e amministrare i beni secondo le regole stabilite nell’atto fiduciario preparato ed enunciato dal disponente.

Ecco invece un PDF ove trovate le regole che determinano la validità di un Trust; dovete leggerlo perché è importante. Nel nostro Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero, tutte queste clausole sono presenti ed attuate:   Regole-sui-trust-per-essere-validi

In sintesi invece queste sono le regole perché un trust italiano sia valido:
Un “Fiducia” = TRUST, è una Forma fittizia di Relazione e Accordo in base alla quale determinate Forma, Diritti  ed Obblighi sono legalmente trasferiti al controllo di una (1) o più Persone in qualità di amministratori, a beneficio di una (1) o più altre Persone.
Tutti i TRUST validi possiedono le seguenti caratteristiche, note come Caratteristiche Standard del TRUST:
(i) uno strumento fiduciario, noto anche come atto fiduciario che identifica la forma essenziale del TRUST, la proprietà da trasmettere per creare il TRUST e come il trust deve essere amministrato; e
(ii) un Proprietario della Proprietà o una Persona autorizzata che abbia il permesso di creare lo Strumento del TRUST e trasmettere la Forma e la Proprietà nel Trust; e
(iii) Un insieme di Beni all’interno del TRUST definito come il “Trust Corpus, anche Trust Body o solo Body Corporate”; e
(iv) Almeno un (1) Esecutore Esecutore nominato dal Proprietario della Proprietà conferita al TRUST, o un Amministratore che agisce come Esecutore nominato da un “Esecutore dal Tenore” (Esecutore Ab Episcopo Constitutus) se si tratta di un Cestui Que per fiducia; e
(v) Almeno un (1) Fiduciario del TRUST, noto anche come Trustee, che non è né il Proprietario né la Persona autorizzata che ha trasferito la proprietà nel TRUST; nominato è responsabile nei confronti dell’Esecutore, in accordo con lo Strumento del TRUST chi è poi responsabile dell’amministrazione dei beni del Trust essendo il TRUST Corpus, essendo anche la raccolta di Proprietà; e
(vi) Un insieme separato e unico di Conti detenuti dal/dai fiduciario/i, noto anche come fondo separato, per la registrazione di tutte le operazioni e gli obblighi amministrativi; e
(vii) La formalizzazione dei diritti di proprietà trasferiti nel Trust espresso come titolo legale detenuto dai Trustees con uno (1) o più titoli equi che consentono a uno (1) o più beneficiari l’uso legittimo della proprietà del TRUST, coerentemente con il Trust Instrument; e
(viii) Uno (1) o più beneficiari.
A Trust che è carente nel possedere una (1) o più delle Caratteristiche Standard del TRUST non può essere considerato un Trust valido.

Perché è stato scelto dall’admin del sito, di utilizzare il tipo di Trust del Jersey ?
Perché esso permette di racchiudere  tutti i desiderata filantropici e specificatamente quelli filosofico religiosi, cambio di status, segregazione della FINZIONE: PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) e relativo COD. FISCALE, e di quelle dei propri figli, con pignoramento  di essa allo stato nel quale si sta vivendo, con i relativi asset sottostanti, cioè i propri beni al riparo e protezione da qualsiasi aggressione di terzi, oltre alla creazione di uno STATO/persona/Nazione/Regno, con relativa costituzione, leggi, norme, nelle leggi dei Diritti umani, rispetto della persona fisica umana e della natura/universo nella quale vive, liberando la Persona fisica umana dallo stato di SCHIAVITU’ nella quale vive sottomessa nella nazione ove è nato, fino al momento del risveglio dalla sua incapacità di intendere e volere e della creazione di questo tipo di Trust che deve essere Notificato, comunicato via PEC o R/R, agli uffici dello stato nel quale vive ed agli uffici delle Nazioni unite (ONU) e ad altri enti internazionali utili allo scopo.
vedi: TRUST (Jersey) LAW + Spiegazione del TRUST Jersey in Italiano: Trust (Jersey) Law
Recepimento in Italia di questo Trust estero: Trust_Law-Jersey_Recepimento-ITA
Nota bene: Date le recenti sentenze italiane 2005-2026, che hanno dichiarato NULLO il Trust estero che comprenda Disponente, Trustee e beneficiario in UNA sola Persona, consigliamo di immettere altre Persone di assoluta fiducia come Trustee, oppure come Beneficiari i propri parenti o figli, così i giudici italiani che non vogliono applicare la TRUST Jersey LAW, né la Common LAW, non potranno più annullare il vostro Trust estero.
Comunque:

Il Trust Jersey autodichiarato è quindi riconosciuto in Italia in toto, dalla legge 364/1989 e lo ricordiamo che anche per la Cassazione, il Trust autodichiarato è legittimo ed in molti casi fiscalmente neutro.
La sentenza Cass. 21614/2016 ha analizzato proprio la fattispecie del trust autodichiarato.
La sentenza ne sancisce definitivamente la legittimità.

….ma certe “circolari” (NON leggi),  citate da Notai, AG. delle ENTRATE ed altri enti, per cercare di respingere i Trust esteri autodichiarati, NON hanno valore giuridico, né sono fonte di diritto, quindi sono nei fatti solo ed unicamente “carta straccia”, come hanno certificato  alcune sentenze della Cassazione, affermando che le “circolari interne”, NON hanno valore giuridico, né possono essere prese come fonte di Diritto) e specificatamente quelle delle Banche e dell’AG. delle ENTRATE SpA e sue filiali od enti ad essa dipendenti, i quali tendono a voler limitare il riconoscimento ed i Diritti delle Persone GIURIDICHE e quindi anche delle Persone fisiche, perché potrebbero perdere clienti o sudditi e quindi cercano in ogni modo di ostacolare questi Trust esteri.
Ecco una sintesi di quelle “circolari”:
Per quanto riguarda i Trust esteri con beneficiari residenti in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rileva ai fini fiscali il reddito complessivo del Trust riferibile allo stesso beneficiario, indipendentemente dal requisito di territorialità, e, nell’ipotesi di Trust trasparente, il reddito sarà in ogni caso tassato come reddito di capitale in capo al beneficiario, mediante diretta imputazione per trasparenza allo stesso e in proporzione alla sua quota di partecipazione. In questa fattispecie, i soggetti residenti beneficiari dei Trust vengono qualificati come titolari effettivi del reddito estero (si veda circolare n. 34/E/2022) e, di conseguenza, sono obbligati al monitoraggio fiscale mediante compilazione del Quadro RW, indicando i redditi e le attività connesse al trust estero.

Caratteristiche del Trust che in questo sito proponiamo: il Jersey Trust
Quali sono le caratteristiche di possibilità pratiche ed ideologiche (filantropiche, filosofico, religiose) che lo diversificano rispetto alle altre leggi sui TRUST non Jersey ?

La legge sul Trust del Jersey è conosciuta per la sua flessibilità (si può autodichiarare anche a voce davanti a testimoni, ma è più sicuro farlo per iscritto) per la protezione del segreto bancario e dei propri beni, quindi di tutti i documenti delle FINZIONI PERSONE GIURIDICHE e relativi COD; FISCALI ai quali sono intestati, ma anche e non solo delle ideologie anche filantropico, filosofiche, religiose, ivi espresse come ben indicato nel nostro Existential-Living Trust, e/o per la tutela e la gestione dei propri figli e loro rispettive FINZIONI GIURIDICHE che i loro rispettivi COD. FISCALI, in questo sito ben illustrato oltre ai cambi di “Status“, certificazione di “Esistenze in Vita”, con “SEGREGAZIONE anche dei figli minori, quali Persone fisiche, dei beni (mobili ed immobili e finanziari), e dei documenti delle loro rispettive FINZIONI PERSONE GIURIDICHE con relativi COD FISCALI” e loro eventuali asset sottostanti, ecc., che vengono ad essere tutti quanti Segregati in esso, mantenendo la possibilità di utilizzare questi documenti sequestrati allo stato, a seconda del bisogno o necessità, ma cambiandone legittimamente l’amministratore che, dallo stato, viene ripreso dalla Persona fisica in qualità di vero ed unico Trustee, quale unico amministratore.
Oltre a creare il Trust® stesso, con i suoi principi anche ideologici, in esso viene costituito uno “STATO persona e quindi extraterritoriale, estero”, che viene ampliato con territorio fuori dal proprio corpo fisico, ovvero comprende anche i luoghi ove la Persona fisica umana dimora, lavora od ha i suoi beni, divenendo una nuova Nazione estera con tutte le caratteristiche di una nuovo STATO/Nazione/Regno sovrano, libero ed indipendente ed extraterritoriale.
Definizione di Stato:
Lo Stato è un ente territoriale sovrano extraterritoriale, che si realizza attraverso l’organizzazione politica di un popolo o di una persona (stato persona), stanziato in maniera stabile su un territorio (corpo fisico umano e luogo ove questo è presente od ha il suo domicilio) e sottoposto al governo di un’autorità sovrana (Il Sovrano che lo governa e lo amministra) e che ha una propria Costituzione/statuto e Leggi Naturali – vedi capitolo 12 di questo Trust.
Il nostro Existential-Living Trust/STATO persona, che diviene Sovrano a tutti gli effetti del Regno creato, si presenta quindi sotto forma di documento legale in ogni sua espressione.
Il documento del Trust, stabilisce e gestisce ed indica i termini ideologici (filantropico religiosi) del Trust ed i beni o progenie, che il concedente/disponente gli assegna. Il fiduciario è designato dal concedente come la Persona (o l’entità) che, a un certo punto, controllerà tali “beni” (immateriali e materiali) a beneficio dei beneficiari, in questo caso, il Sovrano dello stato stesso.
E nel Trust Jersey autodichiarato, le tre funzioni, cosa quasi unica, possono essere utilizzate dalla stessa persona quale disponente/ trustee/ beneficiario/ usufruttuario, cosi dice ed afferma quella Legge.
Però ricordiamo che:
Nota bene: Dato che le recenti sentenze italiane 2005-2026, hanno dichiarato NULLO il Trust estero che comprenda Disponente, Trustee e beneficiario in UNA sola Persona, consigliamo di immettere altre Persone di assoluta fiducia come Trustee, oppure come Beneficiari i propri parenti o figli, così i giudici italiani che non vogliono applicare la TRUST Jersey LAW, né la Common LAW, non potranno più annullare il vostro Trust estero.

Le particolari caratteristiche della Legge del Jersey Trust, la rendono  molto  attraente per le Persone che vogliono creare Trust per la gestione delle loro ideologie filantropiche ed anche e non solo per le protezione dei figli minori e dei propri beni mobili ed immobili.

Infatti, la legge internazionale, la TRUST (Jersey) LAW, consente la creazione di TRUST per una vasta gamma di scopi e prevede anche la possibilità di creare  un Existential-Living Trust® (Trust esistente e quindi vivente) lo abbiamo già detto, a scopo anche filantropico, ideologico, filosofico, religioso ed infine  anche per la protezione del proprio patrimonio o di quello famigliare (beni mobili ed immobili), la pianificazione fiscale, la gestione delle proprietà immobiliari, la protezione e segregazione in esso anche dei figli minori (Persone fisiche = Nome e Cognome) e delle loro FINZIONI PERSONE GIURIDICHE (COGNOME e NOME), con relativi COD. FISCALI con i beni sottostanti.

Inoltre permette anche lo ricordiamo, di creare uno STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, extraterritoriale sulla Terra:
La parola STATO ha un significato duplice legale e accettato dalla giurisdizione internazionale e quindi anche da quella della nazione ove vivete, oltre alla sua definizione, anche come STATO/Nazione/Regno, che è quel concetto dottrinario della Common Law e del diritto internazionale e quindi anche di riflesso quello del diritto costituzionale italiano, che identifica lo stato come un’entità composta dai suoi organi funzionali, con i quali intraprende rapporti esterni con gli altri stati ed individui di diritto internazionale così come rapporti interni con i vari organi (anche fisiologici) che fanno parte della Persona fisica umana.

Trust del Jersey:
La Legge di Jersey Trusts (Jersey) Law del 1984, poi emendata dalla Trusts (Amendment) (Jersey) Law del 1989, dalla Trusts (Amendment No. 2) (Jersey) Law del 1991, dalla Trusts (Amendment No. 3) (Jersey) Law del 1996 e da ultimo dalla Trusts (Amendment No. 4) (Jersey) Law del 2006)] si sostanzia nell’affidamento dei beni a un Trustee (non necessariamente un terzo) affinché questo li amministri. Si noti che Trustee ben può esserlo a pieno titolo lo stesso disponente poiché la Convenzione dell’Aja ammette il “Trust autodichiarato” in quanto legittimo ed ammissibile, idoneo a segregare, nel patrimonio del disponente ovvero del Trustee, i beni destinati allo scopo per il quale il Trust estero è istituito, in Italia recepito ed accettato dalla L. 364/89.

Common LAW:
La Common Law è fonte gerarchica primaria di Diritto PUBBLICO NON privato che appartiene a tutti, non come la Civil Law od il codice Civile italiano e tutte le leggi del cosiddetto diritto positivo, che sono leggi secondarie, gestite da società private: gli stati/nazioni/governi.
Quindi la Common Law è al di sopra di qualsiasi altra legge o giurisprudenza, perché sostiene, mantiene divulga il Diritto ed il rispetto della Persona fisica e quindi dell’Uomo, in qualsiasi luogo della Terra.

In particolare lo STATO/Nazione/Regno, cosi come lo Stato-Persona fisica umana, hanno capacità di agire attraverso i propri organi (anche fisiologici) in base a un rapporto organico, e quindi totalmente indipendente dallo stato/nazione ove si è nati e si differenziano da quello di “rappresentanza” con altri stati persona, per la bilateralità del rapporto fra le altre persone/stati; l’atto compiuto da un determinato organo è imputabile direttamente allo STATO creato in questo Trust e lo Stato/Persona, in quanto si realizza un’immedesimazione fra l’individuo o Persona fisica umana, titolare degli organi in esso contenuti e che svolge uno o più atti e lo Stato e cioè nel e sul suo “insieme” di organi, cioè il corpo stesso, sul quale ricadono gli effetti, cosi come nella STATO del Trust attivato ed istituito legalmente con il nostro Trust estero vestito, in Common Law e/o Trust Jersey LAW.

Esempio il “Contratto” nella Common Law:
Il contratto nella Common Law non è oggetto di una specifica e univoca definizione come invece ha previsto il legislatore italiano all’ art. 1321 C.C.
Esso nella Legge del Jersey, può essere solamente proposto e quindi esso viene accettato, se non viene contestato o precisato dal destinatario, nei limiti di tempo stabiliti nella proposta di contratto unilaterale.
Nei casi dell’accordo proposto ed accettato da entrambe le parti, esso deve essere controfirmato in umido dai rappresentanti delle parti…. cosi divenendo un contratto a norma di legge internazionale.

IMPORTANTE da Leggere:
Ecco cosa ha detto e risposto alle mie domande la I.A. (Intelligenza Artificiale – ChatGPT 3.5) sul Trust per la Sovranità individuale:
ChatGPT-Creare-unTrust-sulla-sovranità-individuale
Ecco l’inizio delle risposte date dalla I.A., per le altre risposte vedi qui sopra nel PDF.

Domanda:
Mi potresti creare un Trust sulla Sovranità individuale ?

CHatGPT
Creare un Trust sulla sovranità individuale potrebbe essere un concetto interessante e innovativo. Un Trust è tradizionalmente utilizzato per proteggere e gestire i beni di una persona per il beneficio di terzi. Tuttavia, nel contesto della sovranità individuale, potrebbe essere interpretato in un modo leggermente diverso.

Ecco un possibile schema per un “Trust sulla sovranità individuale”:

  1. Scopo del Trust: Il Trust è istituito per proteggere e promuovere la sovranità individuale e l’autonomia delle persone.
  2. Beneficiari del Trust: I beneficiari del Trust sono gli individui che desiderano proteggere la propria sovranità individuale. Possono essere persone di qualsiasi età, genere, razza o status sociale.
  3. Fiduciario: Il fiduciario del Trust sarà una persona di fiducia o un’organizzazione incaricata di proteggere e rispettare i diritti e le volontà dei beneficiari. Il fiduciario potrebbe essere un avvocato specializzato in diritti individuali o un’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di questioni legate alla privacy e alla libertà individuale.
  4. Asset del Trust: Gli asset all’interno del Trust possono essere vari, ma potrebbero includere informazioni personali, dati digitali, risorse finanziarie e qualsiasi altra risorsa che contribuisca a proteggere la sovranità individuale dei beneficiari, documenti importanti e figli minori compresi.
  5. Gestione degli Asset: Il fiduciario è responsabile della gestione degli asset all’interno del Trust, assicurandosi che vengano utilizzati esclusivamente per promuovere e proteggere la sovranità individuale dei beneficiari. Ciò potrebbe includere l’adozione di misure per proteggere la privacy online, la gestione sicura dei dati personali e la difesa legale dei diritti individuali.
  6. Termini e Condizioni: Il Trust includerà una serie di termini e condizioni che delineano i diritti e le responsabilità del fiduciario, nonché i diritti e le protezioni garantiti ai beneficiari.
  7. Rivendicazioni di Sovranità: Il Trust potrebbe includere disposizioni che consentono ai beneficiari di avanzare rivendicazioni legali o di altra natura per difendere la propria sovranità individuale, con il supporto e l’assistenza del fiduciario.
  8. Revisione e Aggiornamento: Il Trust dovrebbe prevedere la possibilità di essere revisionato e aggiornato periodicamente per adattarsi ai cambiamenti nella legislazione, nella tecnologia e nella società che potrebbero influenzare la sovranità individuale.

Questo schema è solo un esempio generico e potrebbe essere adattato in base alle esigenze specifiche dei beneficiari e alle leggi locali.

Ma le domande poste alla I.A., sono molteplici e sempre più precise, alle quali ha risposto in modo coerente e logico oltre che giuridico.
Comunque essa ha confermato tutto ciò che ho immesso nel Trust estero Jersey che vi ho preparato gratuitamente, qui in Questa pagina e nella pagina  Sovranità Individuale – 4b è quindi veritiero, completo e legale.

Ricordatevi che NESSUNO può imporvi di fare qualcosa che non vi aggrada, anche la Costituzione italiana vi protegge:

https://mednat.news/wp-content/uploads/2024/09/persona-costituz-nessuno-puo-imporre-nulla.mp4

Tutto ciò che trovate in queste pagine del sito che state leggendo, è stato preparato gratuitamente  con lavoro e lo studio di decenni di ricerche, lo è anche perché tutti noi viventi terrestri, in quanto ognuno di noi siamo Eterne Essenze vedi: Oppt-Tool-Complete-UCC-Eternal-Essence-Filing, Spiriti immortali che si incarnano sulla Terra, divenendo anime viventi, apportatrici di proprie idee, filosofico/religiose, che debbono essere affinate, perfezionate, per trovare la vera Verità: la scoperta dell’Infinito vivente, del quale tutti noi siamo un punto di osservazione e poi occorre praticarle e divulgarle, quindi anche inserirle nel proprio Trust.
Ricordatevi che TUTTI gli esseri viventi e maggiormente gli umani, sono un “frattale” della Coscienza infinita, cioè una Coscienza, una particella individualizzata che osserva, gode e gusta i significati (qualia) delle esperienze e cosi vive ed esperimenta la vita terrestre e continua a far vivere la Coscienza dell’Universo e dell’InFinito.
Quindi da Esseri infinitamente liberi, abbiamo il dovere e l’obbligo di esserlo anche qui sulla Terra, per cui l’autodeterminazione è il primo passo in questa direzione.
Vedi Sovranità Individuale – Introduzione + OPPT 1776 liberazione dalla schiavitù – vedi: Cosa è, dove è l’energia ?

Inoltre, la legge sul TRUST del Jersey offre un alto livello di protezione del segreto bancario, poiché le informazioni sul Trust sono protette da stringenti norme di riservatezza.
Ciò significa che le informazioni sul Trust e sui suoi beni NON sono disponibili per i creditori o per lo stato (AGENZIA delle ENTRATE SpA = AdE, dal greco = il luogo dei morti…) o per altre parti che potrebbero volerle conoscere per appropriarsene, purché il Trust sia stato creato ed istituito PRIMA di qualsiasi azione o procedimento di un Tribunale.

Inoltre, questa legge sui TRUST del Jersey, offre agli stipulanti una maggiore flessibilità nella creazione e nella gestione dei Trust, poiché prevede la possibilità di nominare un gran numero di soggetti come fiduciari e di creare clausole personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche del Trust.

In sintesi, le caratteristiche pratiche ed ideologiche che distinguono la legge sul TRUST del Jersey, rispetto ad altre leggi sui TRUST, sono la flessibilità, la creazione contemporanea anche di un possibile Existential-Living Trust, con dichiarazioni ideologiche, filantropiche, (filosofico religiose) proprie ed  alla protezione del segreto bancario, con la semplice possibilità di creare TRUST in autodichiarazione, per una vasta gamma di scopi e di creare clausole personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche anche ideologiche del TRUST, contenente tutti i desiderata del Disponente, poi amministrati dal Trustee.

Ecco un video che illustra bene, salvo piccoli errori,  cos’è un Trust come quello che abbiamo preparato QUI per tutti voi:

Il TRUST (Jersey) Law, lo ricordiamo, è una legge di fiducia specifica  dell’isola di Jersey.
Spiegazione del TRUST Jersey, in Italiano: Jersey Law-sui-trust
Esso differisce dalle leggi sulle “fiducie” (TRUST) di altri paesi in molteplici modi, alcuni dei quali includono:

  1. Posizione geografica: Jersey è una giurisdizione separata con proprie leggi e tradizioni che ne influenzano la legge sulla fiducia.
  2. Protezione dei beni: Il Jersey TRUST Law offre un livello elevato di protezione per i beni all’interno di un Trust, poiché Jersey ha una tradizione storica di proteggere i beni sotto la propria giurisdizione.
  3. Definizione delle relazioni fiduciarie: La legge sul TRUST del Jersey definisce chiaramente le relazioni fiduciarie e le responsabilità dei vari attori coinvolti, come i beneficiari, gli esecutori ed i beneficiari di protezione.
  4. Continuità a lungo termine: La legge sul TRUST del Jersey garantisce la continuazione del trust a lungo termine, anche dopo la morte dei descrittori.
  5. Supporto delle autorità: Jersey ha un robusto sistema giuridico che supporta e protegge i TRUST e offre un elevato livello di assistenza per i Trustee nella gestione dei beni del trust.
  6. Creare clausole personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche del TRUST, e la possibilità di creare un Existential-Living TRUST vivente, per una vasta gamma di scopi anche ideologici e la possibilità di creare clausole personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche del Disponente del trust.

La Convenzione Aja sui Trust ha ammesso che il Trustee possa richiedere la trascrizione del Trust nei registri immobiliari e negli atti dispositivi che riguardano i beni costituenti il patrimonio oggetto di Trust, nel paese ove ha il suo domicilio od i beni segregati nel Trust. Questo perché, al fine di rendere effettiva la titolarità dei diritti trasferiti in capo al Trustee, è necessaria la menzione della sua esistenza.
La giurisprudenza italiana afferma nell’Art. 2328 C.C.
“La società/azienda, può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico“.
Il nostro Trust ha anche queste caratteristiche, oltre al fatto che avendo una propria Costituzione / Statuto esso diviene “de facto” e “de Jure” un vero e proprio STATO/Nazione/Regno libero e sovrano estero vivente, rispetto allo stato/nazione ove si vive.
Per la Costituzione /Statuto di questo STATO vedi al cap. 12 del Trust stesso, nella pagina indicata in questo link.
Quindi esso può emettere anche proprie targhe dei mezzi semoventi nazionalizzati, segregati e registrati in esso, cioè nei propri registri dello STATO-Persona.

Cos’è il Deposito/Notifica e la trascrizione in Italia:
La trascrizione rappresenta il più importante strumento di pubblicità legale previsto all’interno dell’ordinamento Italiano. È altresì il mezzo principale attraverso cui possono rendersi note ai terzi le vicende giuridiche connesse a determinate categorie di beni.
Forma di pubblicità di natura dichiarativa (non costitutiva), è attuata mediante l’annotazione in un pubblico registro degli atti riguardanti beni immobili e beni mobili registrati.
Per legge e giurisdizione del Jersey, NON serve l’utilizzo di un notaio per la trascrizione negli appositi registi per i beni mobili ed immobili segregati nel Trust e ciò in nessuna nazione del mondo.
Per le norme italiane, NON per Legge, ma per circolari interne ai notai od ad alcuni enti della P.A., (che NON hanno nessun valore giuridico legalistico, invece viene richiesto il deposito a mezzo notaio, che è una imposizione NON contemplata dalla Legge italiana che riconosce il Trust Jersey, L. 364/89, ma i notai, personaggi degli enti, per ignoranza o malafede, fanno resistenza il più possibile commettendo i reati penali di “abuso di potere” ed “omissione in atti d’ufficio”, al ricevimento del deposito ed alla richiesta di  trascrizione negli appositi registri specialmente PRA e Conservatoria, deposito e trascrizione invece dovuta obbligatoriamente per il riconoscimento del Trust del Jersey in Italia = L. 364/89.

Iscrizioni della segregazione dei beni nel od al TRUST, dei mezzi semoventi, auto, camion, caravan, camper, moto, barche, aerei, ecc., queste sono le regole da seguire se necessario:
Iscrizione temporanea in base all’art. 247-bis, del d.P.R. n° 495/1992  ed all’art. 94, comma 4 bis del C.d.S., esempio, l’auto o qualsiasi mezzo semovente, in disponibilità/usufrutto al trustee, va comunicata alla motorizzazione (PRA).

Se possiedi un veicolo e vuoi che formalmente sia vincolato in un trust estero, questi sono i passaggi/principi da seguire:

  1. L’atto di trust estero deve essere redatto correttamente: trasferimento dei beni al trustee, con tutte le formalità richieste (atto notarile, ove necessario, definizione chiara di trustee, beneficiari, oggetto del trust) così che sussista la segregazione patrimoniale legale. trasparenza.aci.it+2Rivista Giuridica+2
  2. Quando si va al PRA per registrare (o aggiornare) il veicolo, si indica come intestatario il trustee. Non si può indicare come “proprietario” il trust in sé, perché non è soggetto giuridico. trasparenza.aci.it+1
  3. Se il veicolo è già iscritto al PRA a nome di una persona fisica prima del conferimento in trust, occorrerebbe fare un passaggio di proprietà o una trascrizione (o altra annotazione secondo il caso concreto) per aggiornare l’intestazione al nome del trustee.
  4. Tutta la documentazione del trust (atto, eventuali traduzioni se estero, notarizzazione, eventuale deposito in Italia o legalizzazione/apostille) va portata allo sportello PRA — tipicamente tramite un intermediario abilitato o presso lo sportello dello “Automobile Club d’Italia” (ACI), dato che il PRA è gestito da ACI. trasparenza.aci.it+1
  5. Ecco come agire, seguire queste indicazioni:

Dovete quindi, prima di chiedere l’iscrizione della postilla di segregazione del mezzo in Trust estero, andare da un Notaio, depositare (NON registrare) presso di esso il documento del Trust° comprendente gli Allegati 1 e se necessario anche il 2, e chiedergli di comunicare lui stesso ai vari enti (Catasto, PRA, AG. ENTRATE spa) che i beni sono stati conferiti e segregati nel vostro Trust° estero ed il Notaio lo deve confermare con apposito documento o se volete, in aggiunta dentro nel documento del Trust estero stesso (anche sull’Allegato 1), in quanto voi siete il il disponente ed il Trustee del Trust° estero.
Questa Notifica agli enti indicati, conferirà al documento del Trust estero, maggior riconoscimento al contenuto del documento stesso.
Citazione dell’Art 12 Convenzione dell’Aja:
“la Convenzione conferisce al Trustee la facoltà di rendere pubblica la sua qualità di fiduciario attraverso la registrazione dei beni oggetto del Trust ovvero mediante qualsiasi altra modalità idonea a rendere nota ai terzi l’esistenza del trust, salvi i divieti e le incompatibilità della registrazione con la legislazione dello Stato in cui essa debba avvenire“.
Vedere la Convenzione dell’AJa del 1° luglio 1985

Nel Trust vanno  inseriti anche le disposizioni per l’attuazione dei Diritti dell’Uomo (DUDU) accettati e sottoscritti dalle varie nazioni del mondo, Italia compresa, accreditano la protezione e l’esecuzione dei propri diritti, in ogni punto del pianeta Terra, per la realizzazione della propria personalità (Art. 6 DUDU) in modo completo e non parziale e tutto ciò dipende dalla “capacità di  intendere e volere dell’individuo” portatore di questi diritti, e con questo Trust estero del Jersey che qui consigliamo, potete esercitarli e divulgarli a norma di Legge !

Come denunciare l’omissione in atti d’ufficio
La denuncia di un’eventuale “omissione d’ufficio” (oggi è stata derubricata, quindi meglio usare l’ “abuso di potere”) va presentata alle Forze dell’Ordine, tra cui Carabinieri, Polizia o Guardia di Finanza.  Le denunce relative all’ abuso di potere, possono essere presentate direttamente anche in Procura.
La norma: art. 328 del Codice Penale, così recita:
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro (€ 1032). Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa
“.
Abuso di Potere:
Si ha quindi “abuso di potere” quando il rappresentante, pur fornito di potere di rappresentanza, abbia fatto cattivo uso di esso, agendo per un fine diverso da quello per cui il potere era stato conferito, cioè perseguendo un interesse proprio o di terzi in contrasto con gli interessi del rappresentato. – Aggiornamento 26 marzo 2021

Ecco un altro lo strumento legale da aggiungere ai vostri documenti per ottenere l’applicazione del deposito/registrazione del Trust e per il PRA (Auto) e Catasto (Conservatoria)
https://www.circolazione-stradale.it/Normativa/Anno-2024/Circolare-20241021_6180
ecco spiegato il motivo del muro effettuato dal PRA. Conferma il fatto che si parano dietro circolari interne ma fanno giurisdizione a parte anche loro. Questa circolare contiene alcune nozioni utili per noi e per la segregazione dei beni in esso.
Comunque, le circolari interne provenienti da qualsiasi ente, non sono fonte di diritto e non hanno nessun valore, specie quelle in contrasto con le leggi….nazionali ed internazionali, ma potete utilizzarle se necessario per avallare le nostre istanze ! – Cassazione 12/01/2024 n 1335, sulle circolari interne della P.A che NON hanno nessun valore legale, né giuridico !
Citazione dalla sentenza:
4.2 Così circoscritto il contenuto effettivo della seconda doglianza, e in accoglimento dell’eccezione svolta dal controricorrente, va qui riaffermato il principio per cui “la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge; posto che esse non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all’Amministrazione da cui promanano. Caratteristiche, queste, che ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali, e che escludono che esse possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all’Amministrazione stessa. A questa regola non si sottraggono le circolari dell’Amministrazione Finanziaria (del resto priva di poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, regolata per legge), le quali non vincolano né i contribuenti né i giudici; così da risultare, appunto, anch’esse esenti dal controllo di legittimità (Cass. n. 16612/08; n.11449/05)” (cfr. Cass., V, n. 5937/2017).

Anche  la Convenzione dell’Aja è molto precisa in merito:
Art. 12 Convenzione dell’Aja – “Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi ALTRO MODO CHE RIVELI L’ESISTENZA DEL TRUST a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo“.
In Italia NON esiste NESSUNA legge che lo proibisca, anzi, la L 364/89 autorizza l’accettazione ed il deposito trascrizione dei Trust autodichiarati e specificatamente anche quelli del Jersey come il nostro.

Interrogazione su questo tema della registrazione del trust Jersey, alla I.A. GPT
Domanda
perché si deve registrare un trust jersey in Italia, dato che la giurisprudenza del jersey non prevede l’obbligo della registrazione
ChatGPT
Il Trust di Jersey non richiede la registrazione obbligatoria secondo le leggi di Jersey. Tuttavia, quando si desidera che un trust istituito a Jersey abbia effetti legali in Italia o interagisca con il sistema legale e fiscale italiano, possono sorgere alcune esigenze di registrazione o di comunicazione in Italia per i seguenti motivi:

1. Riconoscimento giuridico e fiscale in Italia:

  • Riconoscimento internazionale: L’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1985 sul riconoscimento dei trust, che stabilisce che i trust costituiti in giurisdizioni estere, come Jersey, sono riconosciuti anche in Italia, purché rispettino determinate regole.
  • Trasparenza fiscale: Le autorità italiane potrebbero richiedere la registrazione o la dichiarazione di trust stranieri per motivi fiscali. Questo si applica soprattutto se il trust ha effetti su beni situati in Italia o se i beneficiari o i trustees sono residenti italiani.

2. Obblighi fiscali:

  • Se il trust di Jersey detiene beni o patrimoni in Italia o se i beneficiari del trust sono residenti italiani, il trust potrebbe essere soggetto a imposizione fiscale in Italia. In questo caso, la registrazione presso le autorità italiane diventa necessaria per garantire la conformità fiscale.
  • Imposta di successione o donazione: In Italia, se un Trust riguarda la successione o donazioni, potrebbe essere richiesto di registrare il trust per applicare le tasse dovute in tali situazioni.

3. Antiriciclaggio e trasparenza:

  • L’Italia ha norme stringenti in materia di antiriciclaggio, che richiedono la dichiarazione di Trust esteri che abbiano un collegamento con l’Italia.
    Ad esempio, Trust con beneficiari o settlors italiani ci dicono che devono essere dichiarati al fine di garantire la trasparenza su eventuali attività di riciclaggio di denaro o frodi fiscali.

4. Operatività pratica:

  • Quando un Trust di Jersey entra in relazione con un’entità italiana (ad esempio, quando si acquista un immobile in Italia a nome del trust o si gestiscono fondi in Italia), gli enti italiani potrebbero richiedere la registrazione del Trust per assicurarsi della sua legittimità e trasparenza.
    Conclusione:
    Nonostante la giurisdizione della TRUST (Jersey) LAW, non imponga l’obbligo di registrazione per un Trust sotto la sua giurisdizione, il sistema legale italiano potrebbe richiedere, con un abuso di potere, dato che quel tipo di Trust non è sotto la sua giurisdizione, tale passaggio il quale viene detto, servirebbe per garantire la conformità fiscale e giuridica, specialmente quando il Trust interagisce con beni, Persone o attività situate in Italia.
    La registrazione in Italia non è una condizione imposta dal Jersey, ma può essere necessaria depositare il Trust presso un notaio, per evitare problemi legali o fiscali con le autorità italiane, le quali come al solito delle convenzioni firmate dal governo e dei riconoscimenti delle leggi internazionali se ne fregano come pure della L. 364/89 sul riconoscimento dei Trust esteri.
Contro risposta con domanda:
Hai detto:
ma hai risposto tutto al condizionale, infatti non esiste nessuna legge italiana che imponga la registrazione del Trust Jersey in Italia, perché la legge 364/89 li riconosce come validi, quindi la registrazione in Italia del trust anche contenente beni o disponenti /trustee esistenti in Italia, non è obbligatoria
ChatGPT
Hai ragione, e ti ringrazio per la precisazione. In effetti, la Legge n. 364 del 1989, che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1985, conferma di fatto il riconoscimento in Italia dei TRUST esteri, compresi quelli di Jersey, senza imporre l’obbligo di registrazione.

Punti chiave:

  1. Riconoscimento legale: Un trust costituito a Jersey, come in altre giurisdizioni che prevedono l’istituto del trust, è riconosciuto valido in Italia grazie alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Questo significa che l’ordinamento italiano riconosce la validità di trust istituiti all’estero, anche senza richiedere la registrazione formale in Italia.

  2. Nessun obbligo di registrazione: Non esiste una norma specifica che imponga la registrazione di un trust estero, nemmeno se il trust ha beneficiari o beni situati in Italia. La registrazione presso le autorità italiane non è quindi obbligatoria per il semplice fatto che il trust coinvolga soggetti o patrimoni italiani.
  3. Fisco e antiriciclaggio: Tuttavia, è importante sottolineare che, dal punto di vista fiscale e per quanto riguarda le normative antiriciclaggio, potrebbero sorgere degli obblighi di comunicazione, soprattutto se il trust detiene beni in Italia o se i beneficiari sono residenti italiani. Ad esempio, le dichiarazioni dei redditi o altre comunicazioni fiscali potrebbero richiedere l’indicazione dell’esistenza di un trust estero che genera redditi imponibili in Italia.

    Conclusione:
    Il riconoscimento del Trust di Jersey in Italia non richiede una registrazione formale, nemmeno in presenza di beni o beneficiari italiani. Il trust, costituito in conformità con la giurisdizione di Jersey, è considerato valido in base alla legge italiana grazie alla Convenzione dell’Aja ed alla legge 364/89. Tuttavia, in alcuni casi specifici (come questioni fiscali o antiriciclaggio), possono esserci obblighi di comunicazione (non di registrazione) alle autorità italiane.

Hai detto:
quindi qualsiasi opposizione al riconoscimento del trust jersey, fatta dai funzionari della pubblica amministrazione è illegale
ChatGPT
Sì, un’opposizione generica al riconoscimento di un trust costituito a Jersey da parte della pubblica amministrazione italiana sarebbe in contrasto con la legge italiana, che riconosce la validità dei trust istituiti in giurisdizioni estere conformi alla Convenzione dell’Aja del 1985 (ratificata in Italia con la Legge n. 364/1989).

Punti chiave:

  1. Riconoscimento legale del trust estero: L’Italia, aderendo alla Convenzione dell’Aja, riconosce i trust istituiti all’estero, inclusi quelli di Jersey. Questo implica che un trust validamente costituito in una di queste giurisdizioni deve essere riconosciuto in Italia, senza necessità di ulteriori atti amministrativi o legali, a meno che non ci siano violazioni di ordine pubblico o norme imperative.
  2. Opposizioni illegittime: Se funzionari pubblici italiani rifiutano di riconoscere il trust di Jersey senza una motivazione specifica e legittima (come violazioni della normativa italiana in materia di antiriciclaggio, ordine pubblico o evasione fiscale), tale rifiuto può essere considerato illegittimo. In questi casi, il ricorso alle autorità competenti (ad esempio il giudice amministrativo) potrebbe essere giustificato.
  3. Eccezioni limitate: L’unico caso in cui potrebbe essere negato il riconoscimento è se il trust in questione è in conflitto con l’ordine pubblico italiano. Ad esempio, se il trust è creato con fini fraudolenti, per aggirare le leggi italiane o con altre finalità illecite, potrebbero esserci ragioni giuridiche per non riconoscerlo.
  4. Fisco e antiriciclaggio: Anche se la validità del trust non può essere messa in discussione, potrebbero comunque esserci obblighi di trasparenza o di comunicazione imposti dalle leggi italiane (ad esempio, in materia fiscale o antiriciclaggio) che devono essere rispettati, soprattutto se il trust detiene beni in Italia o coinvolge beneficiari italiani.
  5. Conclusione: Se un funzionario della pubblica amministrazione italiana si oppone senza giusta causa al riconoscimento di un trust costituito a Jersey, tale opposizione può essere considerata illegale e contraria alla legge, italiana ed internazionale.

Ecco la Verità sulle opposizioni IMMOTIVATE dei funzionari della Pubblica Amministrazione, specie quelli dell’AdE = il luogo dei morti, ovvero l’AGENZIA delle ENTRATE SpA !


Prima di fare una qualsiasi denuncia od istanze, fate e presentate, alla stazione dei Carabinieri del  COMUNE ove abitate, la denuncia stessa e fatevi rilasciare un documento di presentazione di essa con timbro e firma del Carabiniere che l’ha ricevuta.
Ricordate che in tutti i casi DOVETE presentare istanze, documenti, quali “Ambasciatori/Trustee dello Stato: COGNOME e NOME  e quindi sotto questa frase, firmate come Persona fisica umana (Nome e Cognome)
Dovete quindi allegare questa denuncia ai Carabinieri alla denuncia che presentate al Cancelliere del Tribunale e/o al Giudice di Pace.

Questa la Bozza di una “denuncia” al Giudice di Pace o Civile, che vi ho preparato da presentare:

Al GIUDICE di PACE o CIVILE del COMUNE di…………………..
via……………………….., Città……………………….

Il Dichiarante  (Nome e Cognomi), Persona fisica umana, dotata di personalità anche e non solo giuridica, riconosciuta a livello Internazionale (Art. 6 DUDU)
“Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”. Nella Dichiarazione si parla di “personalità giuridica” distintamente dalla “cittadinanza”.
Quindi in virtù del riconoscimento giuridico internazionale dei diritti inerenti alla Persona fisica umana, questa è individuo (primario) di Diritto internazionale.
Inoltre ogni Persona fisica umana, ha accesso al Diritto del Credito Universale fin dalla propria nascita, quindi anche al Credito, cioè anche alla credibilità da parte della Pubblica Amministrazione – P.A. ai desiderata giuridici e  quindi legali dell’essere/Persona umana, nella nazione ove vive, dato che il Governo di una nazione è servitore del Popolo Sovrano e DEVE quindi rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione della sua personalità, vedi art. 3 della Costituzione Italiana.

Diritti della Persona umana:
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_della_persona
Ricordatevi che NESSUNO può imporvi di fare qualcosa che non vi aggrada, anche la Costituzione italiana vi protegge.
Video, come quello sopra indicato, che chiarisce i DIRITTI della Persona umana da parte del garante italiano della Privacy:  https://vm.tiktok.com/ZGeutH9Nr

Parlare di “Diritti umani inalienabili”, equivale ad esprimere quelle situazioni giuridiche riconosciute come fondamentali dell’essere umano e tali che neppure lo Stato può ostacolare nella loro realizzazione. Il viatico volto al recupero di tali diritti può essere costituito dalla Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante (L.R.)- vedi: L. R. – é_un sintetico Trust  che, come detto, di fatto, è anche un Existential-Living Trust di Jersey autodichiarato, di alto scopo umanitario, è un istituto giuridico di Diritto internazionale vigente in Italia come da ratifica della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Vi partecipa l’“essere umano”  per tramite del Trustee quale Persona fisica umana, a cui è riconosciuta anche e non solo la “personalità giuridica“, per diritto di nascita, vale a dire, è riconosciuta la facoltà di esercitare in prima persona la CAPACITÀ di AGIRE anche e non solo GIURIDICAMENTE (al 18esimo anno di età) senza l’ausilio o l’ingerenza di intermediari, difatti, il “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” (New York 16/12/66) declama: “OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO, in OGNI LUOGO, al RICONOSCIMENTO della SUA PERSONALITÀ GIURIDICA” è quindi possibile affermare che alla Persona umana autodeterminata, dotata dalla nascita di crediti universali, in curatela del Legale Rappresentante, è riconosciuta la capacità di agire giuridicamente !
vedi: Persona e Personalità
La Convenzione anzidetta è un Patto internazionale ratificato dall’Italia mediante la Legge 881 del 25/10/1977, la cui lettura è consigliabile per indagare i propri livelli o forme di violazione passiva dei diritti fondamentali, così da poter vagliare le possibili azioni di tutela in punto di diritto. Tale legge di ratifica contiene le norme che assicurano formalmente, in punto di diritto, la concreta protezione all’esercizio dei diritti umani, imponendosi direttamente ai cittadini e agli Organi dello Stato, seppure non sia infrequente accertarne le violazioni. Comincia qui il cammino del Legale Rappresentante.

Existential-Living Trust (definizione)

Civilisticamente come negli USA (seppure il fisco americano non lo riconosca, dove è a lui opponibile) detto Trust è revocabile e quindi può essere modificato, è autodichiarato e mantiene una vasta serie di poteri in capo al disponente, come modificare i beneficiari (ad esempio l’ascendente o il discendente, l’incapace, ecc.) e può contenere anche gli aspetti Filantropici, ideologici, filosofico/religiosi.

Personalità Giuridica  (è indicata solo con COGNOME e NOME o COGNOME e Nome e relativo COD. FISCALE)
La personalità è una delle tendenti infinite possibilità di azioni/funzioni della mente, in questo caso della Persona fisica umana), Mai della FINZIONE PERSONA GIURIDICA.
Nulla a che vedere con i Registri Prefettizi riguardanti l’iscrizione al “Registro delle persone giuridiche private” a cui è eventualmente concessa personalità giuridica per mezzo della Persona fisica umana, dell’amministratore, che la esercita per conto dell’ente/azienda, la quale essendo una FINZIONE, o uomo di paglia, ente virtuale NON vivente, non può esercitare la propria “personalità”, non avente mente propria, quindi utilizza quella del suo Trustee, infatti nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la “personalità giuridica” è “attribuita, concessa”, diversamente che per la persona umana la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, “è”. Vale a dire, deve essere semplicemente ed unicamente, “riconosciuta”. Del resto, come emerge dall’art. 2 della Costituzione, la personalità giuridica è, infatti, una caratteristica innata della mente di ogni individuo/Persona, ed è riconosciuta dall’ordinamento (non semplicemente attribuita).

Essere, Essente, Ente vivente = Persona fisica umana
A ben vedere, la definizione di “essente [umano]” al posto di “essere [umano]” è più profonda perché fissa meglio il lemma “essere”, unisce le parole “essere” ed “ente” (dal latino: ens – entis) ma è anche il Participio presente del verbo essere. Dicendo “essere [umano]” usiamo la coniugazione all’infinito del verbo “essere”, che esprime qualcosa di poco vivo, di statico. Il Participio presente “essente [umano]” esprime la vera forza insita nel verbo. “Essente” è in pratica “colui che è !”.

Abuso della titolarità del nome Art. 6, 7 e 9 c.c. Ogni qualvolta la forma grafica del nome originale viene mutata senza autorizzazione del Titolare© del nome si configura un’azione con ABUSO quindi illegittimo fatto con circonvenzione di incapace.
Quante volte ti scrivono e/o ti inviano fatture o ti fanno firmare contratti e ricevute o denunce riportanti il tuo COGNOME e NOME in grafia “TUTTO MAIUSCOLO” (SOGGETTO/PERSONA GIURIDICA) oppure COGNOME in MAIUSCOLO e Nome in alternato” (sempre PERSONA GIURIDICA).
Vale per ex cittadini riconosciuti come Persone fisiche dotate di Personalità anche e non solo Giuridiche con capacità di agire e quindi di avere rappresentanza legale delle loro FINZIONI GIURIDICHE (fictio iuris) o Artefatti giuridici, ma anche per neonati e minori.

il dr. Amedeo Santuosso, è tra i fondatori della Consulta di bioetica: Persone fisiche e confini biologici, nei suoi scritti e precisamente in: chi determina chi (p.3, 2° paragrafo) afferma che:
La Persona fisica è “una realtà naturale”, NON una costruzione del pensiero giuridico”, e la proposizione corrente, secondo la quale la persona fisica  avrebbe “diritti e doveri”, e questi ultimi sono una possibilità NON un obbligo.

Commento NdR: Si ricorda a questo autore (magistrato) anche che la parola “Persona” ben tradotta con la semantica dall’etrusco, significa unicamente “corpo fisico umano” e NON “Maschera”, come hanno tradotto i normali copiatori ed ignoranti compilatori degli attuali dizionari, che non hanno cercato semanticamente tutte le vere definizioni di quella parola.

Il consulente tecnico, il perito o l’addetto della P.A., l’ufficiale sanitario, l’insegnante o il preside di una scuola pubblica, il controllore sui mezzi pubblici, l’ufficiale giudiziario, il magistrato, il portalettere o il fattorino postale, ecc. Tutti loro sono considerati pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Sono dei pubblici ufficiali, infine, gli appartenenti alle forze dell’ordine, quindi il poliziotto (anche Penitenziario), il carabiniere, il militare della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Alle forze dell’ordine lo status di pubblico ufficiale è riconosciuto 24 ore al giorno.

FINZIONI GIURIDICHE dette, anche se impropriamente Funzioni giuridiche (Fictio iuris). Lo Stato, mediante la predetta “Dichiarazione di nascita” e conseguente Certificato di Nascita, ecco la definizione di questo documento:
L’estratto o Certificato di nascita, per riassunto dell’atto di nascita è il documento che riporta in modo completo le notizie contenute nell’atto di nascita presente nel relativo registro di stato civile, ovvero, nome, cognome, luogo, data e ora di nascita con le eventuali annotazioni (per esempio matrimonio, divorzio, tutela), e questo documento attribuisce al nascituro l’appartenenza a due delimitate categorie:
– SOGGETTO GIURIDICO (grafia maiuscola del COGNOME e NOME, con il COGNOME scritto PRIMA del NOME, contrariamente a come indica l’art. 6 del CC Italiano, commettendo quindi un’azione illegittima), come attestato in seguito dalla Carta d’Identità, di pertinenza amministrativo – anagrafica a cura del Ministero degli Interni;
– Persona Fisica umana (grafia del Nome in alternato e del Cognome dopo il Nome, vedi art 6 C.C.) di competenza esclusiva dell’essere umano vivente, l’individuo, la Persona che è una entità essente immortale e NON è un ente giuridico o fiscale !

Il Soggetto GIURIDICO, è invece alla stregua delle tradizionali “FINZIONI pretorie” come la fictio civitatis del mondo regnato dalla cultura giuridica degli Antichi Romani che attribuiva fittiziamente la cittadinanza romana allo straniero, con lo specifico fine di conferirgli legittimazione processuale.
L’astrazione – presunzione “FINZIONE GIURIDICA” (cioè il COGNOME e NOME) tecnica evidente del Diritto, più vera del vero, è uno degli strumenti più importanti e interessanti per il mestiere del giurista: si presuppone come esistente (o come non esistente) qualcosa che non esiste (o che esiste), per far discendere in un certo caso determinati effetti, quelli che il diritto, in un determinato modo, già riconosce in altri casi.
La culla della fictio è il diritto romano, nel quale essa nasce, in primo luogo, come fictio legis, a partire da quella introdotta con la legge Cornelia dell’81 a.C., che, per riconoscere effetti al testamento del civis romanus morto in prigionia (e la cui cattività, secondo le regole generali, lo aveva privato della capacità), consentiva di considerare il prigioniero come già morto nel momento in cui era caduto nelle mani dei nemici. La fictio in seguito si ripropone in molte ipotesi, sempre per l’intervento del legislatore. Ma si trasforma anche in fictio iuris, diventa, cioè, tecnica dell’interpretazione giuridica, come sarebbe accaduto – almeno per l’autore Yan Thomas – in occasione della formulazione del noto insegnamento per cui “conceptus pro iam nato habetur”.

CHI È VERAMENTE, L’INDIVIDUO, in PUNTO di DIRITTO ?
È un essere umano, cioè una persona fisica od individuo con (Nome e Cognome) è titolare di Personalità anche e non solo Giuridica a cui sovente sono negati i diritti inalienabili sanciti in DUDU >>> Diritti umani e in CEDU >>> DIRITTI UMANI in EUROPA.

Ricorrendo al Diritto internazionale, che secondo la prassi è gerarchicamente fonte SUPERIORE alle leggi della REPUBLIC of ITALY (registrata al SEC, come governo estero della ITALY REPUBLIC of = REPUBLIC of ITALY), l’individuo “ex nihilo ens legis” (vale a dire -dal nulla, di legge-) lo si trasforma da parte del presunto stato ove si vive, in un’astrazione, in una FINZIONE GIURIDICA per mezzo del CERTIFICATO di nascita che è un istituito/documento strumentale al Sistema un TRUST amministrato dallo stato nel quale si  vive, che definisce ed identifica SOLO la creazione/istituzione DOPO la nascita del neonato, con la creazione da parte del COMUNE/Stato, della FINZIONE PERSONA GIURIDICA = COGNOME e NOME o Nome scritto in alternato o uomo di paglia, chè solo un entità virtuale morta non vivente), che MAI identifica la Persona fisica umana vivente (Nome e Cognome) Art. 6 C.C., che invece è un Essere vivo, reale e senziente.
Infatti se guardate la data di nascita della Persona fisica umana, essa non corrisponde alla data del rilascio del cosiddetto “Certificato di nascita”….controllate per favore i vostri documenti detti impropriamente di nascita.

L’articolo 10 comma 1 della Carta Costituzionale dispone che l’ordinamento giuridico si adatti automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, in quanto tali norme sono considerate parte integrante del Diritto della REPUBBLICA ITALIANA .

L’autocertificazione di LR/L.R., sottoscritta direttamente dal semplice cittadino italiano o dallo straniero naturalizzato, implica e realizza l’elezione nella superiore Giurisdizione internazionale.
Tale documento è il primo passo verso il riconoscimento dei diritti inalienabili quando disattesi, pur sanciti dai Patti internazionali come ad esempio D.U.D.U., C.E.D.U. e relative alte leggi di recepimento (ad es. qui, qui, qui, qui, ecc.) peraltro costituenti Fonti super-primarie dette anche Fonti Sub-Costituzionali.
Si tratta di diritti che nessuno Stato o organizzazione regionale o internazionale potrà mai “concedere”, ma solo “riconoscere”: i diritti umani sono connaturati in ciascuno di noi per il solo fatto di essere nati come Persone fisiche umane.

Il deposito in pubblicità legale e la trascrizione dell’atto presso il Comune di nascita e di domicilio (se differente) nonché le relative apostille (convenzione dell’Aja ad esempio) presso la Prefettura e/o il Tribunale del proprio distretto, corredano de facto e de iure il cambio di “status” e/o fattuale possibile (Non sempre utile) ripudio della cittadinanza italiana.
Tutto ciò non muta i propri diritti che anzi incrementeranno in conseguenza del riconoscimento della propria Personalità anche e non solo Giuridica e del relativo “status” del quale se ne darà debita notifica alle varie Pubbliche Amministrazioni (es. Questura, Prefettura, Motorizzazione, Regione, ecc.) e ai Privati gestori di pubblici servizi (es. Gas, Energia elettrica, RAI, Banche, ecc.) se e quando tenteranno di seguitare a disporre della loro decaduta potestà legislativa o impositiva, ecc., in base alle sopravvenute carenze.

Come già detto, la resa in pubblicità legale, costituita dalla protocollazione e deposito della AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (Articolo 46 lettera u DPR 28.12.2000, n. 445) e 46 lettera G, chiamata comunemente con Legale Rappresentanza (L.R.)
U) “qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili“.
G) “Esistenza in Vita“.

…tutto ciò in favore dell’essere umano o Persona, ossia nell’interesse di egli stesso in qualità di Disponente / Trustee / Beneficiario, che possono essere i figli o parenti) nonché nell’interesse di eventuali beneficiari ascendenti e/o discendenti naturali e/o incapaci, ecc., aziona, nella giurisdizione del Diritto internazionale, un JERSEY TRUST LAW, AUTODICHIARATO nel quale il Trustee/ Legale Rappresentante (L.R.) vedi: L. R. – é_un sintetico Trust, che a seguito di Mandato / Accordo Privato, opererà per veder riconosciuti all’essere umano i Diritti inalienabili costituenti l’alto scopo del trust: si tratta di diritti violati, in certe circostanze, persino agli italiani quando ad esempio viene loro impedito il “diritto al benessere” (definito anche “diritti economico-sociali”).
Per ottenere il ripristino di tali diritti, il primo passo è costituito dal mandato anzidetto di Legale Rappresentante / Trustee debitamente protocollato presso il comune di residenza e di nascita (se diverso), attestante che siamo personalità giuridiche di carattere privato riconosciute: ciò avviene a seguito della nostra espressa dichiarazione e notifica ove risulti che I) abbiamo uno scopo, II) rivendichiamo la nostra personalità giuridica avente completa capacità di azione giuridica, III) detenendo infine -per mezzo della curatela del Legale Rappresentante- il riconoscimento della propria  personalità anche e non solo giuridica quale parte della mente dell’individuo, così come sancito all’Articolo 6 della Dichiarazione universale dei diritti umani “Nessuno è sconosciuto”, Commento del prof. Antonio Papisca, “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”: tale precetto è espressamente prescritto nella legge dello Stato 25 ottobre 1977, n. 881 alla sezione “Patto internazionale > PARTE TERZA > art. 16” della legge di ratifica della DUDU.
Infine, l’effetto segregativo in trust è garantito dall’assolvimento degli oneri pubblicitari, che lo renderanno “atto pubblico”, quali l’Autocertificazione anzidetta a cui si integrerà, secondo i casi, giusta Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà se presenti beni mobili o immobili soggetti a registrazione nel Diritto positivo, azionando le varie trascrizioni presso la Conservatoria RR.II., il Registro delle Imprese, il Registro Italiano Navale, ecc.

Quanto costa ?
· Nessun costo è richiesto oltre i normali diritti di segreteria riservati all’Amministrazione comunale depositante (quella di residenza e quella di nascita, se diversa);
· Nessun oneroso intervento è richiesto da parte di alcun notaio o avvocato in quanto questi tipo di Trust può essere preparato senza l’ausilio di notaio, commercialista, avvocato e/od altro consulente.

L’ALTO SCOPO del TRUST è anche, se non soprattutto, il superamento della presunta incapacità giuridica di agire della Persona umana/Individuo / essere umano vivo.
Tale presunta incapacità è innestata dallo Stato con la “circonvenzione di incapace”, e senza il consenso dell’interessato commettendo un abuso della “titolarità del nome”, al momento della dichiarazione con il Certificato di nascita del nuovo nato alla Prefettura e alla Procura della REPUBBLICA ITALIANA, allorquando vengono attribuite al pupillo le cosiddette FINZIONI PERSONE GIURIDICHE (fictio iuris) denominate “soggetto giuridico”, volte a cercare di vincolare l’essere umano alla P.A., o meglio, alle “amministrazioni o trustees statali” tramite i vari Pubblici Ufficiali della Pubblica Amministrazione P.A.

BRANCA del DIRITTO AMMINISTRATIVO:
A) Autocertificazione di esistenza in vita, ex Art. 46 lettera G – D.P.R. 445 del 28/12/2000; B) Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante, ex Art. 46 lettera U – D.P.R. 445 del 28/12/2000; – BRANCA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: Convenzione adottata a L’Aja l’1/7/1985, ratificata dall’Italia con la Legge 9/10/1989 n. 364 riguardante il Trust, proprio perché è un istituto assente nell’ordinamento giuridico italiano; tale non è stato inserito nella disciplina generale di diritto internazionale privato, ma è stato regolato a livello internazionale in modo pattizio, e in Italia mediante la ratifica di detti accordi (vedi art. 10 Costituzione It.).
L’Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante (L.R.)- vedi: L. R.-é_unTrust  che, come già detto, di fatto è anche un Existential-Living Trust del Jersey autodichiarato, di alto scopo umanitario, è un istituto giuridico di Diritto internazionale vigente in Italia come da ratifica della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364.
Si pensi, al riguardo, a “les attestations” dell’ordinamento francese (artt. 200-203 del Nouveau code de procedure civile), oppure all’ “affidavit evidence” britannico (art. 32 del Civil Procedure Rules, in cui la dichiarazione viene resa fuori dal processo, ma pur sempre davanti ad un pubblico ufficiale) o, piuttosto, alla teutonica “schriftliche Beantwortung” (risposta scritta alla richiesta di prova chiamata “Beweisfragen”).

La NAZIONALITÀ definisce l’appartenenza ad una comunità per storia, religione, tradizione, cultura e lingua. Si acquisisce (non si acquista, non si compera) alla nascita.
1. PER “TERRA” > ius soli (ad es. negli USA > se sei nato in un luogo prendi la nazionalità di quel luogo; oppure: 2. “PER FILIAZIONE, PER SANGUE” > ius sanguinis > (ad es. in Italia non conta il luogo ma la nazionalità degli ascendenti). E’ un legame giuridico, un DIRITTO FONDAMENTALE correlato al principio di “autodeterminazione dei popoli” sancito dalla CARTA DELLE NAZIONI UNITE del 1945 e da numerose risoluzioni delle organizzazioni internazionali come dalla DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO del 1948 (art. 15) e dalla CONVENZIONE EUROPEA SULLA NAZIONALITÀ del 1997
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, concepita in seno al Consiglio d’Europa, è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953.

CITTADINANZA: Definizione in ambito giuridico.
È la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato stato, o più precisamente, l’insieme dei diritti (elettorato attivo e passivo) e dei doveri (rispetto delle leggi) che l’ordinamento della nazione, riconosce al cittadino. L’ordinamento italiano disciplina i modi d’acquisizione della cittadinanza con la L. 91/1992 e con il relativo regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R. 572/1993.

Con la PUBBLICITA’ Legale, un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero a tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell’atto medesimo, quindi per renderlo “Atto Pubblico” va comunicato con certezza (esempio via PEC in Italia) quindi NOTIFICATO a tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione (P.A.).
Citazione dell’Art 12 Convenzione dell’Aja:
“la Convenzione conferisce al Trustee la facoltà di rendere pubblica la sua qualità di fiduciario attraverso la registrazione dei beni oggetto del Trust ovvero mediante qualsiasi altra modalità idonea a rendere nota ai terzi l’esistenza del TRUST, salvi i divieti e le incompatibilità della registrazione con la legislazione dello Stato in cui essa debba avvenire“.

Sul dovere di protocollazione relativo a un procedimento anagrafico o di Stato civile, per quanto possano verificarsi iniziative accidentali o spurie da parte di singoli operatori in ogni caso responsabili ad personam (art. 28 Cost. “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”), pertanto si può tranquillamente affermare che un COMUNE non può “esentarsi dalla protocollazione”, come citato [qui a pagina 9] dalla stessa ANUSCA, un’organizzazione seppur privata, fornitrice di servizi al personale dell’86% degli enti locali. Difatti, benché sia molto complesso definire a priori cosa protocollare e cosa no, sul DPR 445/2000, nonché nei principi stessi dell’attività amministrativa, si riscontra una chiara distinzione tra l’obbligo generico (Art. 53, 5°comma) di protocollare tutta la documentazione in entrata e in uscita dall’Ente, con l’eccezione di alcuni documenti che non vanno protocollati perché, per loro natura sostanzialmente divulgativa, non necessitano di alcuna registrazione formale, né di conservazione.
In generale le istanze e le dichiarazioni dei cittadini non rientrano nell’eccezione che tra l’altro il testo del medesimo articolo indicherebbe in un numero finito di atti, col risultato che non potranno che finire nella regola generale, cioè essere protocollate !

Infatti:
https://procura-pesaro.giustizia.it/it/auto_certificazioni.page?fbclid=IwY2xjawI6zmhleHRuA2FlbQIxMQABHQ92oXiQ6wmiybLnCwf1h1tfT2b-i6_fixpBXGwxj6zHlsY-SobdfKAMAg_aem_y60KXAXlVbZ0L2JHsXuV9Q#:~:text=L’autocertificazione%20ha%20lo%20stesso,gestori%20di%20pubblici%20servizi%20(es.

Pertanto dal 1°/01/2012 non dovranno più essere richiesti i certificati da produrre a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi.

E’ stata la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ad introdurre l’istituto dell’autoCertificazione nell’ordinamento italiano, disciplinando per la prima volta in modo completo ed organico la materia, cui hanno fatto seguito varie rettificazioni, tra cui quelle contenute nella Legge n. 127/1997 (a sua volta modificata dalla Legge n. 191/98) e dal regolamento attuativo emanato con DPR n. 403/1998, in vigore dal 23 febbraio 1999.


Ecco i vari tipi possibili di TRUST, qui nel PDF, vengono definite le gerarchie del TRUST: Gerarchia_dei Trust, dal quale si evince che:
“La più alta forma di Trust è un Fiducia Divina, coinvolgendo anche la più alta forma di diritto di proprietà. Una Fiducia Divina è puramente spirituale e divinamente soprannaturale, formata in accordo con il sacro Patto Pactum.
De Singularis Caelum (Del singolare Cielo) dal Divino Creatore, in cui sono convogliate la forma dello Spirito Divino, dell’Energia e dei Diritti. Pertanto, un Trust Divino è l’unico tipo possibile di Trust che può contenere la forma effettiva, piuttosto che solo i diritti di utilizzo della forma (proprietà).
Continua in questo PDF: 31_Gerarchia_Trust

Ovviamente il Trust estero del Jersey, che proponiamo QUI in questa pagina, segue questa gerarchia, anzi lo definisce meglio chiamandolo per quello che è: Trust dell’InFinito, che taluni chiamano di “dio” o divino)

In un TRUST, il TRUSTEE (nella sua specifica qualità) definisce ed incarna l’individuo, Persona fisica, incaricato dal Disponente del TRUST, di amministrare i beni mobili od i diritti originari quali ad esempio gli “status” o modi di vivere, dei vari componenti del TRUST, dei loro beni = immobili, terreni, cose e così anche contratti di locazione, ecc. (già detenuti dal Disponente e dal Trustee) e successivamente trasferiti od inseriti e segregati nel fondo del TRUST nell’interesse del Disponente o dei Beneficiari; il nostro Trust infine è più completo in quanto in sostanza è un Trust filantropico e quindi anche caritatevole, oltre a essere un indicatore degli status ideologici, filosofici religiosi, il quale va costituire anche uno STATO persona, ampliandolo a STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, quindi extraterritoriale, rispetto alla nazione ove vivono i suoi componenti umani.

Diritti inalienabili. confermati dalla italiana Legge n. 881 del 25 ottobre 1977
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia (Gazzetta Ufficiale n 333 del 7 dicembre 1977) e relativo supplemento. Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n 328 del 23 novembre 1978).

Imposta di bollo (nessun costo!). Articolo 37 DPR 28.12.2000, n. 445
A) Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti dall’imposta di bollo. Difatti, l‘art. 14 “Tabella Allegato B” del D.P.R. 642/1972 ex art. 37 – Esenzioni Fiscali – dice espressamente: …le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive elencati negli articoli 46 e 47 dello stesso DPR sono esenti dall’imposta di bollo. B) L’imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare).
DPR 445/2000 – SEZIONE IV – COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Art. 18 (L – R) Copie autentiche

  1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
  2. L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20. (L)

In Diritto internazionale, poiché il Trust è regolato dalla legge scelta dal costituente (articolo 6 della Convenzione dell’Aja), anche la sola “notifica dell’Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante”, a tutti gli effetti costituisce e fonda un Jersey Trust Autodichiarato.
In esso, l’ “essere umano” (o meglio, come detto precedentemente, l’ “essente umano” con la Coscienza quale frattale di quella Universale),  che l’individuo ovvero la Persona fisica umana, è dotata di “propria ed unica personalità” anche e non solo giuridica, che sono proprietà e funzioni della mente,  personalità che è riconosciuta anche a livello internazionale e che è una caratteristica intrinseca della sua mente) è il Disponente (o Settlor) al di sopra di tutto, egli non ha giurisdizione di elezione, se non quella “non scritta” della Legge Universale o Legge Naturale, preesistente e superiore gerarchicamente ad ogni forma di diritto positivo.
Il Disponente è il titolare originario dei beni (beni e diritti, ossia beni materiali, beni giuridici ed anche crediti) tra questi ultimi troviamo le predette FINZIONI GIURIDICHE (Fictio iuris) create artificiosamente dallo Stato mediante la “Attestazione di avvenuta nascita, con il Certificato di nascita nonché la “Dichiarazione di nascita” (art. 2, L. 15 maggio 1997, n. 197; art. 30, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) atti correlati alla registrazione dell’ “Atto di Nascita”, di cui egli (Disponente) se ne spossessa mediante il Trust segregandovi tali FINZIONI, valendosi dell’affidatario curatore Trustee – Legale Rappresentante che funge da sottoscrittore mandatario, il quale assume l’obbligo di amministrare e rappresentare detti beni segregati in Trust per ogni esigenza notarile, legale, amministrativa, di notifica, ecc. come previsto dal Mandato / Accordo privato di Trust. Una volta trasferito il diritto sui beni, si è soliti dire che il disponente “esce di scena”, non rivestendo più alcun ruolo all’interno del trust.

TENTATIVO di SINTESI
La AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 46 lettera u + g per l’esistenza in Vita) è un atto pubblico che fa prova legale, enuncia “stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, ed in più esprime la volontà di azionare determinate condotte o atti. Di tale autocertificazione, in Diritto civile, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile perché si possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).

Quindi l’Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante (L.R.) – vedi: L. R.-é_unTrust Jersey autodichiarato, di alto scopo umanitario ed è un istituto giuridico di Diritto internazionale vigente in Italia come da ratifica della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ed in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364.

De facto, detta autocertificazione realizza un Jersey Trust estero Autodichiarato, così vincolando ex novo al beneficiario i beni (beni materiali + beni giuridici come ad es. le FINZIONI PERSONE GIURIDICHE o Fictio iuris ed i loro CODICI FISCALI con i relativi documenti) anteriormente intestati alle Fictio iuris ed amministrate dal Trustee – Legale Rappresentante.
La “segregazione dei beni”  o dei figli minori, o delle FINZIONI è un aspetto saliente ed essenziale del Trust che prendiamo in considerazione del Jersey e, secondo l’art. 11 della Convenzione de L’Aja costituisce l’effetto minimo del riconoscimento di un Trust costituito in conformità della legge che lo regola. I beni conferiti al fondo in Trust, dunque, sono segregati, vale a dire non appartengono né al Settlor/Disponente, né al Trustee e l’effetto segregativo trova legittimazione nella stessa Convenzione de L’Aja del 01/07/1985 ratificata dall’Italia con la Legge 09/10/1989, n. 364 entrata in vigore il 01/01/1992.
La caratteristica più rilevante del Trust è che i beni o i diritti oggetto dello stesso non vengono trasferiti, ma concretizzano la sola apposizione di un vincolo di destinazione del patrimonio del Settlor/Disponente: i beni costituiscono un patrimonio separato, isolato da quello del Trustee, inattaccabile dai suoi creditori, poiché sono assenti formali effetti  traslativi.

Due sono le condizioni per cui i beni non possono essere aggrediti dai creditori del Settlor/Disponente, seppure tali cespiti siano “usciti” dalla sua sfera di appartenenza, a seguito del trasferimento al trustee, a patto che:
– che il conferimento in Trust sia anteriore al decreto ingiuntivo per insolvenza debitoria;
– di non essere in presenza di debitore esecutato e sottostante ad un procedimento di esecuzione forzata come il pignoramento.

AVVERTENZE sul PIGNORAMENTO dei BENI
La recente sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico, in cui il debitore contestava la titolarità del credito azionato dalla società cessionaria, asserendo l’assenza di prova valida della cessione in blocco.

Questione giuridica:
La Suprema Corte è chiamata a dirimere la seguente questione: quali sono i mezzi di prova idonei a dimostrare la cessione di un credito in blocco, ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (TUB) ?

Argomentazioni della Corte:

  1. Onere probatorio: La Cassazione ribadisce che l’onere della prova della cessione del credito incombe al cessionario, il quale deve fornire una dimostrazione rigorosa e completa dell’avvenuto trasferimento del diritto.
  2. Sufficienza della prova: La mera pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58, comma 2, TUB, non è di per sé sufficiente a comprovare la cessione. L’estratto dell’avviso, pur costituendo un elemento utile, necessita di essere integrato da ulteriori prove.
  3. Criteri di valutazione: La Corte delinea i criteri per la valutazione della prova della cessione, individuando due macro-categorie:
  4. Specifica identificazione del credito:

La Corte sottolinea l’importanza di una precisa identificazione del credito all’interno della cessione in blocco. L’estratto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale deve contenere tutti gli elementi necessari per una puntuale individuazione del credito ceduto, in modo da evitare incertezze e contestazioni.

Conclusioni:
La sentenza n. 3405/2024 offre un quadro chiaro e aggiornato in materia di prova della cessione di crediti in blocco. La Cassazione ribadisce l’onere probatorio in capo al cessionario e delinea i criteri per la valutazione della prova, distinguendo tra prova diretta e indiretta. L’adeguata identificazione del credito ceduto assume un ruolo fondamentale per la validità della cessione.

Impatto del caso:
La pronuncia della Cassazione avrà un impatto significativo nel settore legale, fornendo un riferimento puntuale per le future controversie in materia di cessione di crediti in blocco. La riaffermazione dell’onere probatorio in capo al cessionario e la specificazione dei criteri di valutazione della prova offrono una maggiore tutela ai debitori ceduti, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza nelle transazioni commerciali.
Tratto da: https://www.linkedin.com/pulse/cassazione-civile-sez-iii-sentenza-n-3405-del-6-febbraio-2024-hiahf/

Vedi anche:  https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2024/02/Cass.-Civ.-Sez.-III-6-febbraio-2024-n.-3405.pdf

PER il LETTORE POCO ESPERTO in MATERIA:
Il cittadino è “prettamente obbligato”, se fornisce il suo consenso, alla “venerazione del Diritto positivo imperante”, e soggiogato com’è, alla potestà giudiziale della legittima autorità statuale territoriale, ne risulta meccanicamente sottomesso. Lo scopo di questo articolo non è quello di istigare la sovversione, casomai è quello di suscitare una certa curiosità volta a valutare se non vi sia qualcosa che possa meritare la nostra disobbedienza legittima, al cospetto ed in forza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Niente di illegale !

Che COSA PUÒ ESSERE OGGETTO di un TRUST ?
I beni che fanno parte di un patrimonio familiare o aziendale o parti di essi possono entrare in un Trust, come a puro titolo di esempio: titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, azioni quotate in Italia o all’estero, immobili ecc. Inoltre, in un trust può entrare sia la piena proprietà, sia la nuda proprietà di un bene.

I TRUST INTERNI: AMMISSIBILITÀ IN ITALIA.
Con il recepimento della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, l’istituto del TRUST è stato formalmente accettato nell’ordinamento italiano, ne discende l’ormai pacifica trascrizione dei beni ricompresi nel TRUST al trustee proprio per rendere concreto l’effetto segregativo (circolare Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008, n. 3) essenza del TRUST, che altrimenti risulterebbe inopponibile a terzi. La legge regolatrice può essere sia quella del modello inglese, sia quella del modello internazionale, ossia emanata negli ultimi quindici anni da numerose ex colonie britanniche sedi di centri finanziari internazionali (Jersey, Guernesey, Isola di Man, Malta, Isole Cayman, Bermude, Bahamas), ovvero quella del modello dei paesi di civil law, come ad esempio i paesi sudamericani, il Licthenstein (treuhand), il Principato di Monaco, S. Marino e Israele.

Per EFFETTO della CONVENZIONE quindi, anche un cittadino italiano può istituire un Trust – rapporti giuridici istituiti da una persona – con atto tra vivi o mortis causa per disporre dei propri beni o figli, e porli sotto il controllo di un trustee nell’interesse di uno o più beneficiari o per raggiungere un fine specifico; inoltre nella TRUST (Jersey) LAW, è permesso introdurre motivazioni e “status” (modi di esistenza nel sociale), filosofici, religiosi o filantropici.

CARATTERISTICHE

  1. a) i beni del Trust costituiscono un fondo separato e non fanno parte del patrimonio del trustee (cd. “segregazione del patrimonio del trust”);
  2. b) i beni del trust sono intestati al trustee;
  3. c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo di gestire o disporre dei beni secondo i termini del Trust e le norme impostegli dalla legge.

In breve, con la creazione di un Trust, il settlor o disponente si spoglia di alcuni suoi beni e li trasferisce al trustee, che ne diviene proprietario. Il trustee deve esercitare il diritto di proprietà di cui è investito, secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo e non a proprio vantaggio, bensì nell’esclusivo interesse del beneficiario o dei beneficiari indicati nell’atto istitutivo del Trust, ovvero per il raggiungimento di uno scopo. Gli elementi distintivi di un Trust sono quindi il trasferimento della piena titolarità del diritto di proprietà al trustee e la segregazione del patrimonio del Trust.

RICONOSCIUTA anche in Italia la VALIDITÀ del “Trust Autodichiarato”.
La Cassazione sul Trust autodichiarato: è legittimo e in molti casi fiscalmente neutro. La sentenza Cass. 21614/2016 ha analizzato proprio la fattispecie del Trust autodichiarato.
La sentenza ne sancisce definitivamente la legittimità.

NOTA FISCALE, TRUST AUTODICHIARATO. Vedi  QUI e QUI.
Inoltre: tassazione dovuta in misura fissa (Cass. civ. sent. n. 21614/2016) (C.T.R. Campania sent. n. 4710 del 24.05.2017). Vedi QUI e QUI sul Trust in Italia.
L’Agenzia delle Entrate SpA (AdE) con la circolare n. 43/e del 10/10/2009 prima e con la successiva circolare n. 61/e del 27/12/2010 poi, ha fornito un elenco di ipotesi in cui un TRUST è da considerare soggetto fittiziamente interposto, vale a dire non esistente fiscalmente parlando.

OBBLIGHI FISCALI
Il “Trust” italiano, nel Diritto positivo deve:
– presentare annualmente la dichiarazione dei redditi (cfr. circolare 48/2007 dell’AGENZIA delle ENTRATE SpA = AdE), anche se trasparente;
– acquisire un proprio codice fiscale, se vuole essere operativo in campo commerciale; quindi ottenere la partita Iva laddove si eserciti un’attività d’impresa.

I dettami tributari del “TRUST” prevedono inoltre, obbligatoriamente, la tenuta delle scritture contabili, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 296/2006 all’articolo 13 del Dpr 600/73.
I “TRUST” che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali devono tenere le scritture contabili previste dall’articolo 14, mentre quelli che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex articolo 20 dello stesso Dpr 600. In base all’attività svolta, il “Trust” può essere anche soggetto all’Irap.

INOLTRE:
PIGNORAMENTO INVALIDO se notificato ad un soggetto giuridico inesistente: il TRUST. Vedi QUI e QUI. Difatti, come detto, i beni posti in TRUST costituiscono, a tutti gli effetti, un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del Disponente e del Trustee.  Ne deriva, quale principale conseguenza, che i beni vincolati alle finalità del TRUST, non potranno cioè essere oggetto di azioni cautelari o esecutive da parte di creditori personali:
– del Disponente, non essendo più gli stessi di sua proprietà;
– del Trustee;
– del/dei Beneficiari, ove esistenti, almeno nella misura in cui questi abbiano una mera aspettativa di godere in futuro del patrimonio e/o dei suoi frutti.

(Circa lo scopo del TRUST, oltre che un beneficiario diretto del reddito del TRUST, vi può anche essere una figura diversa quale beneficiaria finale dei beni che residuano al termine del TRUST, ma deve essere indicata nel documento stesso).

Nota bene: Date le recenti sentenze italiane 2005-2026, hanno dichiarato NULLO il Trust estero che comprenda Disponente, Trustee e beneficiario in UNA sola Persona, consigliamo di immettere altre Persone di assoluta fiducia come Trustee, oppure come Beneficiari i propri parenti o figli, così i giudici italiani che non vogliono applicare la TRUST Jersey LAW, né la Common LAW, non potranno più annullare il vostro Trust estero.

La Legge del Jersey = TRUST (Jersey) LAW del 1984, poi emendata dalla Trusts (Amendment) (Jersey) Law del 1989, dalla Trusts (Amendment No. 2) (Jersey) Law del 1991, dalla Trusts (Amendment No. 3) (Jersey) Law del 1996 e da ultimo dalla Trusts (Amendment No. 4) (Jersey) Law del 2006), si sostanzia nell’affidamento dei beni a un trustee (non necessariamente un terzo) affinché questo li amministri. Si noti che trustee ben può esserlo a pieno titolo lo stesso disponente poiché la Convenzione dell’Aja ammette il “TRUST autodichiarato” in quanto legittimo ed ammissibile, idoneo a segregare, nel patrimonio del disponente ovvero del trustee, i beni destinati allo scopo per il quale il TRUST è istituito.
Tratto da: dirittiumaniblog.wordpress.com, con alcune precisazioni e correzioni importanti del Redattore /admin di questa pagina.

Commento NdR:
Buona disamina, ma ricordiamo che è un GRAVE errore quando viene scritto nel testo qui sopra che la “Persona fisica umana” è una FINZIONE, in quanto è una cosa assolutamente FALSA, perché per poterlo affermare, occorre dimostrare che in Italia vi sia una legge nella quale si identificherebbe la “Persona fisica umana” come FINZIONE PERSONA GIURIDICA con relativo COD FISCALE, legge che NON esiste, ma questo falso enunciato esiste solo in alcune “circolari interne” a qualche ente della P.A (esempio quelle dell’AdE o luogo dei morti = AGENZIA delle ENTRATE SpA o della Bankitalia), che però sono solo carta straccia, come ben evidenziato dalle sentenze della Cassazione ultima delle quali è quella del 12/01/2024 n 1335, perché non è la prima volta che lo afferma, nella quale si scrive e dichiara che le circolari interne della Pubblica Amministrazione (P.A.). NON hanno NESSUN valore legale nel diritto italiano.

Infatti nel COD FISCALE della FINZIONE PERSONA GIURIDICA i dati di essa sono scritti con il COGNOME prima del NOME per distinguerla dalla Persona fisica umana che è indicata con Nome e Cognome, come la lingua e la grammatica della lingua parlata, indicano e ciò è confermato dall’Art. 6 del Cod. Civile Italiano.
Tratto in parte da:
https://dirittiumaniblog.wordpress.com/2016/07/06/legale-rappresentanza-e-un-living-trust/comment-page-1/?unapproved=69&moderation-hash=d3a62a5425608367ae88b7263ae551fc#respond
Con Commenti e precisazioni By Jean Paul Trustee del Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale: VANOLI GIOVANNI PAOLO, (VANOLI G.P. – VGP) che è anche admin del sito https://mednat.news

Se non sei debole di stomaco vedi QUI:
https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilonia-c3a8-crollata-rev-copia-final.pdf

Inoltre ecco la Bozza di una Lettera/PEC da inviare o sottoporre all’attenzione di Notai e Pubblici ufficiali della P.A. pubblica amministrazione dello stato ove vivete, quando essi sono restii a ricevere il deposito del Trust autodichiarato come quello che troverete più sotto:

Bozza da adattare a seconda delle proprie esigenze esempio (oppure per fare e presentare  una denuncia ai C.C. (carabinieri o polizia) per il tribunale o giudice di Pace, sui rifiuti dei funzionari dello stato o Notai a fare ciò che il quale sono preposti, periodo lessicale da omettere nella bozza, esso serve solo per il lettore)

Egregio sig……………………….(Nome e Cognome) e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) facente funzione di…………per conto dello stato ………….

Quale scrivente, Costituente e Trustee del Trust® estero sotto Giurisprudenza del Jersey: (COGNOME ed NOME) con recapito italiano presso l’abitazione del Trustee. – Vedi TRUST (Jersey) LAW – Il mio Trust® estero, tipo Jersey LAW, è nei fatti un ente extraterritoriale sotto il CODICE.  Italiano, ATECO U99.00.00
L’istituto del TRUST in Italia è stato introdotto e riconosciuto o dalla Legge n. 364 del 16 ottobre 1989, con la quale il nostro Paese è stato tra i primi a ratificare la Convenzione dell’Aja siglata il 1 luglio del 1985 “Convenzione relativa alla legge sui TRUSTs ed al loro riconoscimento”.
Il Trust estero è stato Notificato via PEC a suo tempo, agli enti internazionali e nazionali.

PERTANTO da parte del Trustee, del Trust® stesso, si DENUNCIANO questi FATTI:
Il Notaio sig. dr. (Nome e Cognome) con studio Notarile intestato a:  COGNOME e NOME, via………………. COMUNE di……………………….. (PROV)
avendo personalmente presentato richiesta a questo Notaio il deposito e/o trascrizione e registrazione di questo Trust® estero, sottoposto alla Giurisprudenza della TRUST (Jersey) LAW, egli si è rifiutato di fare quanto richiesto, citando ipotetiche circolari e Statuto Notarile, che sono però senza valore giuridico.
Il tutto in palese violazione anche di altre leggi Nazionali ed Internazionali:
Cassazione 12/01/2024 n 1335, sulle “circolari interne della P.A.”, che NON hanno NESSUN valore legale, né giuridico, NON essendo fonti di Diritto !

PERTANTO
… si chiede al Giudice di FAR RISPETTARE le Leggi Internazionali ed Italiane (ratificate ed accettate anche dalla Costituzione It. Art. 10 che recita:
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”.
….ed ordinare l’osservanza delle Leggi, ai Notai Italiani ed ad altri funzionari degli Enti della Pubblica Amministrazione (P.A.), che rifiutano il deposito e/o trascrizione/registrazione del Trust Jersey medesimo ed impedendo così la comunicazione, per esempio da parte dei Notai, la segnalazione al PRA ed alla conservatoria immobiliare (catasto) della segregazione dei beni in esso contenuti, che sono stati dal disponente e dal Trustee, introdotti nel Trust® estero stesso, dalla DATA di Notifica agli Enti Internazionali e Nazionali, comunicazione che deve essere fatta alla Conservatoria/Catasto ed al PRA, obbligatoria per legge, quando i beni cambiano di intestatario o vengono segregati in un Trust estero.
Firma della Persona fisica, quale Trustee della FINZINE PERSONA GIURIDICA COGNOME e NOME e relativo COD FISCALE)

Il Trust® estero qui nel sito indicato come bozza da personalizzare è stato costituito come “ente filantropico, ideologico, filosofico/religioso” ed ha quindi una sua propria Costituzione in linea completa con la Legge naturale dell’Amore, i Diritti dell’uomo e delle Convenzioni Internazionali a tutela e protezione della Persona fisica umana, dei  beni ed asset intestati alla relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA con COD. FISCALE o uomo di paglia, anch’essa segregata nel Trust e/o dei figli minori.

Questo Trust® costituisce e determina anche uno STATO/Nazione/Regno  estero  libero e sovrano, quindi extraterritoriale indipendente da qualsiasi nazione della Terra oggi presente e quindi la Persona fisica umana del Trustee (Nome e Cognomi) è nei fatti il Sovrano di esso STATO/Nazione/Regno libero, sovrano e quindi extraterritoriale, ed anche impersonificare l’Ambasciatore e Notaio dello STATO stesso, con tutte le caratteristiche di immunità fiscale e penali previste dalle Leggi internazionali e confermate anche dalla nazione italiana, immunità ed extraterritorialità per gli ambasciatori ed anche delle sedi consolari, con immunità totale, oltre all’Ambasciatore anche a coloro che vi lavorano, tutto ciò in linea completa e totale ignoranza da parte dei Notai e degli enti della Pubblica Amministrazione (P.A.) e  quindi alla NON applicazione, prevista e accettata anche dall’Italia (Art. 10 Costituz. 1° comma) delle leggi internazionali e nazionali su questi temi, oltre al fatto che la Persona fisica umana del Trustee (Nome e Cognomi) è anche Apolide che vive in apolidia, rispetto a tutte le nazioni della Terra.
Ecco un esempio pratico di ambasciatore di STATO Persona:


Immunità delle ambasciate e dei diplomatici che vi lavorano:
Secondo il diritto internazionale, e in particolare secondo la Convenzione di Vienna del 1961, agli agenti diplomatici sono accordate le cosiddette immunità diplomatiche, che si traducono in una serie di restrizioni all’esercizio delle prerogative statali, sancite dal diritto internazionale nei confronti dello Stato che li ospita, per consentirgli di esercitare liberamente le loro funzioni.
Questo STATO/Nazione/regno extraterritoriale è stato Notificato anche all’ONU.
Firma della Persona fisica quale trustee del Trust®/STATO estero :………………….
(NdR: Nota bene, Ricordatevi di avere due tipi di firme, una per la Persona fisica ‘Nome e Cognome’, l’altra per la FINZIONE PERSONA GIURIDICA ‘COGNOME e NOME’ o per il Trust/STATO, ovviamente firme con segni grafici diversi).

Questi Notai e/o Enti della P.A. Italiana che si rifiutano il deposito, trascrizione/ registrazione di questi TRUST esteri, compiono reato di “Abuso di Potere”  (Art 97 Costituz.):
Il reato di abuso potere, si configura quando un pubblico ufficiale agisce con dolo, ovvero con l’intenzione di compiere l’atto illecito, utilizzando il suo potere per scopi personali o danneggiando ingiustamente altri individui.
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/il-reato-abuso-ufficio-nuova-formulazione-articolo-323-cp-e-violazione-articolo-97-costituzione-AEkTvT1B
Abuso di Potere che è un reato Penale:
…. Come in questi casi denunciati, sul rifiuto di compiere ed accettare il deposito, la trascrizione e/o la registrazione del Trust estero presentato, questo in totale violazione anche delle leggi sui Trust, particolarmente della L. 364/89 che riconosce, tant’è che nomina anche i Trust autodichiarati.

Tutto ciò oltre alle “omissioni in atti d’ufficio” ed “Abuso di potere” che è un reato, perché applicato contro legge:
Il reato di “abuso di potere“, è proseguibile d’ufficio, ossia a prescindere dalla querela della persona offesa, ai sensi dell’articolo 50 del Codice di Procedura Penale: “Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata di ufficio”.
Il primo comma dell’art 328 c p configura un’ulteriore fattispecie di reato: il rifiuto di atti d’ufficio, che punisce “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo”. Per rifiuto è da intendersi qualsiasi comportamento o manifestazione di volontà, in relazione all’adozione del provvedimento o dell’avvio del procedimento.
Il tutto in violazione anche di altre leggi Nazionali ed Internazionali:
Ricordiamo la sentenza italiana della Cassazione 12/01/2024 n 1335, sulle “circolari interne della P.A.”, che NON hanno NESSUN valore legale, né giuridico, NON essendo fonti di Diritto !
Citazione dalla sentenza:
4.2 Così circoscritto il contenuto effettivo della seconda doglianza, e in accoglimento dell’eccezione svolta dal controricorrente, va qui riaffermato il principio per cui “la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge; posto che esse non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all’Amministrazione da cui promanano. Caratteristiche, queste, che ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali, e che escludono che esse possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all’Amministrazione stessa. A questa regola non si sottraggono le circolari dell’Amministrazione Finanziaria (del resto priva di poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, regolata per legge), le quali non vincolano né i contribuenti né i giudici; così da risultare, appunto, anch’esse esenti dal controllo di legittimità (Cass. n. 16612/08; n.11449/05)” (cfr. Cass., V, n. 5937/2017).

Anche  la Convenzione dell’Aja è molto precisa in merito a come effettuare la NOTIFICA del documento del Trust:
Art. 12 Convenzione dell’Aja – “Il Trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella sua qualità di Trustee o in qualsiasi ALTRO MODO che RIVELI l’ESISTENZA del TRUST a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo“…. cosa che in Italia NON esiste perché i TRUST sono stati recepiti dalla Legge Italiana 364/89

Abuso: Per il reato di abuso d’ufficio, modificato si fa presente che esso rimane solo in questi casi:
… il delitto di abuso di ufficio per violazione di legge, in conseguenza delle indicate modifiche introdotte nell’art. 323 c.p., è ora configurabile solamente nei casi in cui la violazione da parte dell’agente pubblico abbia avuto ad oggetto “specifiche regole di condotta” e non anche regole di carattere generale; solo se tali specifiche regole sono dettate “da norme di legge o da atti aventi forza di legge“…
…e questa denuncia presentata, è il caso previsto dalle nuove disposizioni di legge su tale “reato”.. che tale rimane in questi casi previsti dalla Legge aggiornata.
– Vedi anche l’art. 648 bis C.P. il quale recita:
“chiunque sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti da un reato oppure compie altre operazioni in modo tale da ostacolarne l’identificazione …….”.

Omissioni in atti d’ufficio, è un reato anche se recentemente è stato depenalizzato, ma rimane comunque un Abuso di potere:
Come denunciare l’omissione in atti d’ufficio od abuso di potere:
La denuncia di un’eventuale omissione d’ufficio va presentata alle Forze dell’Ordine, tra cui Carabinieri, Polizia o Guardia di Finanza.  Le denunce relative all’omissione d’atto d’ufficio possono essere presentate direttamente anche in Procura.
La norma: art. 328 del Codice Penale, così recita:
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa
“.
Abuso di Potere:
Si ha quindi abuso di potere quando il rappresentante, pur fornito di potere di rappresentanza, abbia fatto cattivo uso di esso, agendo per un fine diverso da quello per cui il potere era stato conferito, cioè perseguendo un interesse proprio o di terzi in contrasto con gli interessi del rappresentato. – Aggiornamento 26 marzo 2021

Si richiede pertanto al Giudice, in base a tutte queste trasgressioni compiute da parte dei notai e degli impiegati della P.A. di far rispettare le leggi Internazionali e nazionali come da loro dovere e di voler rilevare qualunque altro reato od omissione o di abuso, che si ritiene compiuto da questi soggetti.
Si ringrazia nel frattempo e si attende sentenza urgente.

Firma dell’Ambasciatore/Trustee: (Nome e Cognome) dello STATO estero: (COGNOME e NOME) e timbro dello STATO.
(NdR: Nota bene, Ricordatevi di avere due tipi di firme, una per la Persona fisica umana ‘Nome e Cognome’, l’altra per la FINZIONE PERSONA GIURIDICA ‘COGNOME e NOME’ o per il Trust/STATO, ovviamente firme con segni grafici diversi)

P.S. Allegare Documento PASSEPARTOUT DIPLOMATIC proprio, identificativo dell’Ambasciatore/Trustee inserito nel vostro Trust® estero con relative Autenticazioni di firma ed Apostilla dell’Aja, che trovate alla fine del documento del Trust /STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed  extraterritoriale, nella pagina 4b della Sovranità individuale qui nel sito.

Ecco il CODICE comportamentale dei dipendenti della Pubblica amministrazione, Presidente della cosiddetta REPUBBLICA, compreso !
Le Pubbliche Amministrazioni (P.A.) sono nate per AIUTARE il cittadino, DEBBONO stare ed essere al SERVIZIO dei cittadini. Questo vale per Comuni, scuole, strutture sanitarie, Forze dell’Ordine ecc. ecc., ed ogni DIPENDENTE PUBBLICO, anche con funzioni direttive o dirigenziali, quali “facenti funzione” DEVE essere ligio alla Legge e NON abusare della sua posizione, non vessando e non trattare male i cittadini, debbono anche saper rispondere alle domande che gli vengono fatte in modo veritiero e ligio alle leggi vigenti.
Ecco il CODICE:  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 – Normattiva

Purtroppo oggi non è più così, le pubbliche amministrazioni sono diventati dei mostri CONTRO i CITTADINI. Fanno di tutto per rendere difficile la vita, inventando presunte leggi che NON esistono e regole scritte su circolari, senza nessuna capacità giuridica, né fonte di diritto, per cui totalmente  illecite.
Vedi sentenza della Cassazione 237/2009
La prima affermazione desumibile dalla sentenza  è quella secondo cui le circolari non sono atti normativi (né tanto meno sono a essi assimilabili) e, pertanto, sono prive del potere di innovare l’ordinamento giuridico.
L’affermazione è pienamente in linea con l’incontestabile insegnamento della dottrina rispetto alla gerarchia delle fonti, laddove, specie nelle opere più tradizionali degli amministrativisti, si legge che col termine “circolare” più che designare un particolare tipo di atto, dalle funzioni o dal contenuto tipizzato, si individua una modalità di comunicazione di qualcosa; il termine designa, per l’appunto, il percorso di un certo atto che si diffonde “circolarmente” all’interno di una certa struttura.

Però pare che questi nostri dipendenti, Non abbiano mai neanche letto questo loro CODICE comportamentale, che è collegato al loro contratto di lavoro che sottoscrivono  all’assunzione come dipendenti della P.A., per cui oggi nessuno dei dipendenti salvo rari casi, segue più la normativa vigente, creando poi grandissime differenze tra un Comune e l’altro, fra un Prefettura e l’altra o fra i vari ospedali pubblici.
Insomma ognuno fa quello che vuole, eseguono pedestremente quello che gli viene detto dai loro superiori, senza pensare od obiettare e noi ne subiamo le conseguenze, mancate risposte, risposte, errate, abusi di potere, ritardi inutili, quando invece le leggi sono chiare.
Molte volte è più istruito nella legge la persona che sta cercando di risolvere un problema, piuttosto che gli stessi dipendenti della P.A. che dovrebbero invece essere istruiti ad applicare la Legge.
Lo abbiamo visto con il Green Pass ed altre imposizioni fatte contro le leggi vigenti, e soprattutto contro la Costituzione dello stato stesso.
Ricordiamo che essi oltre al Codice Comportamentale vi è anche per loro il CODICE DISCIPLINARE: Codice disciplinare dipendenti pubblici (laleggepertutti.it)

Dovremmo  a questo punto, denunciare CHIUNQUE, almeno al Giudice di Pace, quei dipendenti che violano la Legge od abusano della loro posizione per ostacolare le istanze della popolazione.
Un dipendente dell’ufficio del comune non vuole autenticare la firma, come previsto dalla legge, per motivi che nulla hanno a che fare con l’autentica della firma ? AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE.
Un medico impone l’obbligo tampone e mascherina ?
AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE.
Un dirigente viola la privacy? AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE.
Un medico vaccinatore non vi fa il dissenso/consenso informato?   AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE.
Un responsabile non risponde alle istanze fatte per iscritto o verbali ? AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE.
Nessuno di loro è intoccabile. Si sentono tali perché le persone non conoscono gli strumenti GRATUITI che hanno a disposizione per difendersi e non li accusano per timore od ignoranza.
Quindi spetta a noi cambiare atteggiamento per vedere il mondo cambiare.
Come contribuente sono anche stanco di pagare persone, che sono nostri dipendenti, ma che bullizzano e creano disservizi od impedimenti alle istanze della popolazione che dovrebbero servire e che invece ostacolano.
Se vogliono fare quello che vogliono che si licenzino dal posto pubblico e aprano la loro attività. È ora di rimetterli al loro posto, c’è ancora tempo per riportare il potere del popolo al primo posto.
Idem disservizio anche per i Notai o poliziotti, prefetti, medici, sindaci, ecc., che fanno difficoltà inutili e fuori dalla legge per certe istanze richieste dalla popolazione.


Beni del Trust intestati solo formalmente al Trustee (od alla sua FINZIONE GIURIDICA in esso Segregata), esclusi quindi dal suo patrimonio, quindi si consiglia di inerire anche i beni del Trustee nel trust estero stesso.
I beni in TRUST costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del Trustee, venendo essi intestati a questo, che ha il potere e l’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità delle disposizioni del TRUST, viene, quindi, riconosciuta una mera intestazione formale del patrimonio separato al Trustee, rimanendo, invece, beni e rapporti giuridici conferiti, ancorati al fine determinato dal regolamento del TRUST che il Trustee ha l’obbligo di perseguire. La violazione di questo vincolo funzionale e la destinazione, pertanto, dei beni conferiti in TRUST a finalità proprie del Trustee e/o comunque a finalità diverse da quelle per cui il TRUST è stato istituito concreta quella interversione del possesso in proprietà che costituisce l’essenza del delitto di cui all’art. 646 c.p.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 50672, depositata il 3 dicembre 2014.
Il fatto.
Con ordinanza il Tribunale del riesame di Vicenza revocava il decreto di sequestro preventivo sull’immobile di pertinenza del Trust, perché l’appropriazione indebita, reato in relazione al quale era stato concesso il provvedimento ablativo, è configurabile solo per i beni mobili, confermandoli per gli altri beni, di tale natura, conferiti in TRUST e consistenti in una polizza assicurativa sulla vita ed il denaro riveniente dal suo disinvestimento. L’indagato è il Trustee del TRUST che, violandone l’atto costitutivo, aveva costituito in Svizzera una società anonima, adoperando la liquidità presente sul conto del TRUST ed aveva avviato una serie di operazioni giuridiche – contabili per appropriarsi dei beni anche immobili del TRUST.
Contro tale ordinanza l’indagato propone ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento, sul presupposto che con il negozio fiduciario è stata trasferita al Trustee la piena proprietà dei beni conferiti in TRUST e, pertanto, non può configurarsi il delitto di appropriazione indebita, per il quale è necessario l’elemento dell’altruità della cosa… continua QUI:
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 50672/14; depositata il 3 dicembre
Tratto da:
https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9179126

Ecco un altro consiglio per ovviare al rifiuto dei Notai potrebbe essere anche questo escamotage: se volete potete far modificare all’ufficio del Catasto ed al PRA, il fatto che avete segregato e ceduto come aumento di capitale dell’azienda/Trust estero, gli immobili o terreni o parti di essi ed i vs mezzi mobili,  potete andare da un notaio e depositare il documento dell’Allegato 1 (per beni mobili ed immobili) e chiedere al notaio di fare lui la notifica al PRA o Conservatoria (catasto) per l’annotazione che i beni sono di proprietà del Trust estero, quale capitalizzazione (finanziamento) al Trust stesso.
Vi raccomando, SPEDITE le VOSTRE PEC agli INDIRIZZI dei DESTINATARI, e VIA MAIL SE NON HANNO la PEC e stampate le ricevute PEC di CONSEGNA, da allegare al vostro documento originale che terrete in Casa per ogni evenienza

In generale, la legge sui TRUST del Jersey è considerata una delle leggi più, forti ed affidabili per la creazione di TRUST internazionali molto flessibili, in quanto ad autodichiarazioni in affidavit, di possibilità anche Filantropiche/filosofico/religiose, dei e sugli stili di vita e quindi cambiamenti anche di Status in esso contemplato.

Come già confermato qui sopra, il testo del Trust® estero che trovate nella sua prima parte, in questa pagina, con il testo qui sotto redatto, è stato Controllato anche con l’intelligenza artificiale (IA) per averne conferma, cosa che è stata ottenuta perfettamente corrispondente anche alle Leggi, Norme internazionali.

Dalla giurisprudenza italiana si evince che:
Chi può aggredire i beni del TRUST ?

I beni che formano oggetto di TRUST, creato prima di un qualsiasi procedimento giudiziario, non sono in tal modo, aggredibili dai creditori del disponente e neppure dai creditori del Trustee, in quanto costituiscono un patrimonio separato ovvero segregato nel Trust estero stesso.

https://www.studiobisconti.it/blog/trust-di-protezione-e-di-scopo/#:~:text=I%20beni%20che%20formano%20oggetto,un%20patrimonio%20separato%20ovvero%20segregato
https://www.tedioli.com/giurisprudenza-sul-trust/
https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/07/pignoramento-del-trust-e-non-del-trustee-la-nullita-e-rilevabile-d-ufficio

Il Trust Jersey (estero), ed in particolare il nostro che trovate QUI, è istituito come:
Trust® estero tipo TRUST (Jersey) LAW, Autoproclamato, Autocostituito ed autodichiarato di alto valore umanitario; QUI la bozza in PDF però non completa, né aggiornata

Il nostro Trust® estero, sotto giurisprudenza internazionale ed in terza istanza, quella del TRUST (Jersey) LAW è un modo innovativo per pensare alla vostra vita. Non si tratta solo di un documento legale, ma di un strumento di “empowerment”, che significa la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell’ambito delle relazioni personali sia in quello della vita politica e sociale, che vi aiuta a prendere il controllo del vostro destino cambiando “status” da schiavo a Persona fisica umana libera e sovrana a tutti gli effetti anche legali essendo, questo Trust®, riconosciuto da tutti gli stati del mondo.
Definizione della parola “status”: condizione di vita, comportamenti anche ideologici, in una comunità umana.

Riconoscimento TRUST estero, in particolare quello del Jersey in Europa EU ed Italia:
vedi Legge Italiana n. 364 del 16/10/1989 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla Legge applicabile ai TRUST e sul loro riconoscimento, adottata dalla Convenzione dell’Aja ratificata in Italia il 1 luglio 1985) + convenzione-riconoscimento_TRUST1985
(G.U. serie Generale n.261 del 08/11/1989 – Suppl. ordinario n.84)
http://www.edizionieuropee.it/law/html/55/zn94_01_857.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/11/08/089G0434/sg
https://www.quagliarella.com/riconosciuta-la-validita-del-trust-autodichiarato/?fbclid=IwAR1dJeTS6mkadFlYMFEl-e30GYPK-tIDBoFKJCogbpZyeFC7YHEAKv3etZY
https://www.marcoporcari.it/studio-legale/tempi-duri-per-chi-tende-a-negare-dignita-in-italia-al-trust-autodichiarato-cass-sez-tributaria-ordinanza-7-novembre-2018-15-gennaio-2019-n-734/
Inoltre:
Il Tribunale di Ancona (con la sentenza n° 414/2018 del 29/1/2018) ha autorizzato un trustee a resistere in giudizio, contro la domanda di accertamento di nullità del TRUST esperita da un terzo.
Si tratta di un provvedimento importante perché il Tribunale ha applicato la legge di Jersey, la quale consente al Trustee di chiedere direttive al giudice, ed ha così emesso un provvedimento analogo a quello che avrebbe potuto emettere la Corte di Jersey: un segno che il TRUST ed i suoi meccanismi di funzionamento, iniziano ormai a costituire parte integrante del patrimonio culturale dei nostri giudici, era ora perché dal 1989, cioè da quando era stata emessa la Legge 364/89 sul riconoscimento dei TRUST, anche quelli del Jersey autodichiarati, i giudici non accettavano di allinearsi a quanto prescrive quella legge.
Inoltre l’Art. 10 della Costituzione (Comma 1) afferma che: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Ed i TRUST sono riconosciuti a livello mondiale da sempre….Ma l’Italia è sempre in arretrato nel rispettare gli impegni presi, anche con questo articolo della Costituzione.

Dispositivo dell’Art. 1333 Codice civile
Fonti → Codice civile → LIBRO QUARTO – Delle obbligazioni → Titolo II – Dei contratti in generale → Capo II – Dei requisiti del contratto → Sezione I – Dell’accordo delle parti
La proposta diretta a concludere un contratto unilaterale, da cui derivino obbligazioni solo per il proponente:
[1236, 1268, 1272, 1273, 1936] (1 è irrevocabile appena giunge a conoscenza [1335] della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi (2). In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso (3). – vedi U.C.C. 28 giorni.
Quest’ultima parte è molto importante da tenere in considerazione in quanto se con il vostro Trust® estero emettete NOTIFICHE di una qualsiasi proposta di contratto anche unilaterale, esempio le fatture e queste sono ricevute dal  destinatario a mezzo PEC o raccomandata R/R via posta, egli ha 28 giorni (norme U.C.C.) per rispondere se accetta o meno la proposta o fattura; nel caso non rispondesse nei termini indicati, il contratto unilaterale è ritenuto legalmente valido per silenzio-assenso ed anche le fatture divengono esigibili e quindi possono essere incassate alla scadenza indicata in fattura.

(NdR: Preparazione del documento del Existential-Living (vivente) Trust®/STATO estero di alto valore umanistico. Qui SOTTO trovate la BOZZA del FACSIMILE ‘MODULO’ per preparare personalizzando, il vostro Trust® estero, che vale solo per i maggiorenni).

Per i minorenni fino al compimento dei loro 18 anni, potete introdurli e segregarli nel vostro Trust® estero, aggiungendovi la Legale Rappresentanza, totale e diretta (LR), sia come Persone fisiche umane, che le loro rispettive FINZIONI PERSONE GIURIDICHE e relativi COD. FISCALI, per metterli al riparo dalle aggressioni del presunto stato/governo od altri terzi…..(vanno inseriti nell’Allegato 2 che trovate nel link qui indicato, che NON va inviato assieme al documento del Trust®, ma tenuto assieme all’originale al domicilio proprio o quello del Trust, idem per l’allegato Allegato 1, quello ove inserite i vostri beni mobili ed immobili, da tenere in casa per eventuali problemi giuridici che dovessero nascere sui beni o per i figli).
La Legale Rappresentanza totale e diretta, per i figli minorenni va inviata in allegato al documento del Trust® stesso, agli stessi destinatari del Trust® ed agli altri destinatari tipo: ASL, scuole, provveditorati ecc.
Ricordate che l’Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante (L.R.)- vedi: L. R.-é_unTrust  che, come detto, di fatto, è anche un sintetico ma non completo Existential-Living Trust di Jersey autodichiarato, di alto scopo umanitario, è un istituto giuridico di Diritto internazionale vigente in Italia come da ratifica della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364.

INSERIRE in TESTATA al vostro DOCUMENTO, del Trust®/STATO, il MARCHIO (Trade Mark) che avete deciso di fare/avere per il vostro Trust®/STATO estero, sotto TRUST (Jersey) LAW o similare, ma ricordatevi che in primis esso è sottoposto alla legge dello STATO, quello creato con il Trust® stesso, vedi Cap. 12 del presente documento del Trust®.
Il documento può (è meglio farlo) essere INQUADRATO in tutte le pagine necessarie, da un CONTORNO colorato, del colore che preferite ed i vari argomenti trattati in esso, DEBBONO invece essere suddivisi in parti numerate, come da modello presente qui sotto.

Fate ATTENZIONE:
Per le Persone fisiche umane che lavorano con la loro FINZIONE PERSONA GIURIDICA nell’Amministrazione Pubblica del presunto stato/governo, nella nazione ove essi vivono e lavorano, essi le Persone fisiche, debbono modificare le parti del Trust® che intendono dichiarare e comunicare agli enti statali, ove si parla di “cittadinanza nello stato di quella nazione ove abitano e lavorano”, o togliere la frase di “rinuncia alla cittadinanza”, ed inserire: “con la doppia “cittadinanza anche italiana”, in modo ed ovviamente come desiderano e se lo vogliono fare, per non avere inutili ed ulteriori problemi con i loro padroni/stato/ amministratori di esso, cioè i loro “superiori”, in quanto quelli che lavorano nella P.A.  sono da loro indicati come “inferiori” cioè sudditi….,e quindi dovete sottostare, cioè stare sotto da inferiori, infatti siete qualificati come “im-piegati” a 90°, alle loro disposizioni…..da buoni automi=SCHIAVI

Quando trovate nella Bozza del Trust®, fra parentesi dal nominativo (COGNOME e NOME) inserite il NOMINATIVO della FINZIONE PERSONA GIURIDICA ed anche COD. FISCALE  scritti solo in MAIUSCOLO.
Se trovate invece fra parentesi (Nome e Cognome o Cognomi) inserite il vostro Nome personale e Cognome o Cognomi delle vostre discendenze femminile e maschile, scritti in Alternato, ma ed in OGNI caso, togliete le parentesi, in entrambi i casi !)


Il Trust® estero extraterritoriale, anche extraUE, che ho preparato per tutti gli interessati all’AutoDeterminazione, istituisce anche e non solo uno STATO/Nazione/Regno sovrano, libero estero, che qui più sotto proponiamo, dal nominativo / indicativo = (COGNOME e NOME), espresso in qualsiasi forma grafica, è unicamente sottoposto alla Costituzione dello STATO/Nazione/regno libero, sovrano estero, istituito con il Trust® stesso (vedi al Cap. 11 e 12), il tutto sotto la Giurisprudenza Internazionale indicata = Common Law, ed in terza istanza sotto la TRUST (Jersey) LAW o similare, si RIFIUTANO ASSOLUTAMENTE altre giurisdizioni.
– Spiegazione del TRUST Jersey in Italiano: TRUST (Jersey) Law
Guardate cosa afferma la normativa italiana sul tema della extraterritorialità:
C.7/00676 premesso che: sul territorio italiano sono presenti ordini di varia natura che godono dei privilegi della extraterritorialità. Il concetto di extraterritorialità trova la sua origine…

Esenzione IVA ed extraterritorialità
Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-00676 presentato da ALBERTI Ferdinando, testo di Venerdì 8 maggio 2015, seduta n. 423
Le Commissioni III e VI,  premesso che:
sul territorio italiano sono presenti ordini di varia natura che godono dei privilegi della extraterritorialità. Il concetto di extraterritorialità trova la sua origine in un’antica concezione del diritto internazionale, che invitava a considerare gli agenti diplomatici di un altro Stato come se si trovassero in una condizione di quasi extra-territorium.
I casi più comuni di extraterritorialità riguardano la situazione giuridica chiamata di immunità di cui godono le sedi diplomatiche; tale situazione deriva dall’osservanza di obblighi di diritto internazionale da parte dello Stato ospitante la missione a favore dello Stato di cui essa è organo; attualmente, con il termine extraterritorialità si indica l’autolimitazione di sovranità che uno Stato attua nell’applicare la propria giurisdizione sul territorio dove si trova una sede diplomatica straniera, al fine di garantire ampia libertà e indipendenza ai diplomatici. Ciò non esclude che per lo Stato ospitante la sede sussistano obblighi; in particolare quelli necessari ad assicurare l’inviolabilità della sede diplomatica;
contestualmente, sopravvivono delle entità di natura politica che, in virtù dell’extraterritorialità ed accordi bilaterali con il nostro Paese, godono di regimi fiscali particolari, immunità tributaria che li esenta dal pagamento di determinate imposte, tra le quali l’IMU agricola;
l’accordo internazionale può essere considerato come un contratto stipulato tra due o più Stati, diretto a regolare una determinata sfera di rapporti tra i contraenti. La sua formazione è regolata da una serie di norme consuetudinarie e convenzionali che rientrano nel diritto pubblico internazionale. Ai singoli Stati è lasciata la massima autonomia nella definizione delle forme e delle procedure di ratifica dell’accordo e di recepimento nella legislazione nazionale delle norme sovranazionali;
con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre del 1992 – Suppl. Ordinario n. 137) veniva istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI);
a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono esentati dall’imposta i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, nonché i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
le proprietà di cui ai punti precedenti rientrano secondo la classificazione ATECO (classificazione delle attività economiche) alla sezione «U», divisione 99 (organizzazioni ed organismi extraterritoriali), gruppo 990 (organizzazioni ed organismi extraterritoriali). Classe 9900 (organizzazioni ed organismi extraterritoriali), categoria 99.00.00 (organizzazioni ed organismi extraterritoriali) e in molti casi svolgono attività di lucro;
Tratto da questo documento in PDF:  extraterritorialia-enti esteri:
Extraterritorialità delle sedi diplomatiche estere in Italia.
Fonte: https://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/111415
Quindi:
Esenzione Iva in acquisti e vendite da parte del nostro Trust®/STATO/Nazione/Regno estero extraterritoriale, anche extraUE.
L’articolo di legge relativo all’esenzione IVA per gli enti extraterritoriali extra UE, è l’art. 8 bis del D.P.R. 633/1972.
Questo articolo prevede l’esenzione dell’IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nei confronti di enti extraterritoriali al di fuori dell’Unione Europea.
Inoltre
…dato che il Trust®/STATO/Regno estero extraterritoriale, ha la sua ambasciata presso il domicilio del Trustee che ne è anche l’Ambasciatore, essa Ambasciata ed Ambasciatore, godono dei diritti di esenzione da imposte, tasse, multe, ecc. per l’immunità totale e fiscale completa, che esse ed essi hanno sul territorio della Nazione ove è presente l’ambasciata di questo Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale.

Ecco la Bozza di un CARTELLO che potete (è facoltativo)  da mettere all’ingresso di casa vostra, cari AutoDeterminati con il mio Trust®/STATO/Nazione/Regno, libero, sovrano ed extraterritoriale:

Benvenuti nello STATO LIBERO, SOVRANO, ESTERO OVE si VIVE in VERITA’, GIUSTIZIA e  PACE.
Questo territorio fisico (appartamento od altro spazio annesso anche se altrove) è di proprietà di ENTE di DIRITTO ESTERO.
Esso è quindi, Sotto la tutela della Legge UNIVERSALE NATURALE e quella dei DIRITTI UMANI, DUDU art. 2-6, (Dichiarazione Universale Diritti Umani)
– Convenzione di Ginevra 1950, sui Diritti inalienabili degli Esseri viventi
– Convenzione di Oviedo 1997, art. 2 e 5 sui diritti dell’Uomo, accolta e riconosciuta dalla Legge Italiana 881/1977, art. 5-6-7-10-11- 12-13-15
– Patto Convenzione di New York sulla AUTODETERMINAZIONE dei POPOLI, del 16 dicembre 1966, ratificata dalla COSTITUZIONE ITALIANA art. 2-3-10-11-32-117
Infatti l’ordinamento giuridico ITALIANO si conforma alle norme del diritto internazionale vedi art. 10

Inoltre:
COSTITUZIONE ITALIANA art. 14: il domicilio è INVIOLABILE
Non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri, garanzie, vedi art. 13 e 111

QUI in questo STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero, NON SONO AMMESSE ARMI, il mio STATO RIPUDIA la GUERRA, in quanto in  ESSO si VIVE in  VERITA’, GIUSTIZIA e  PACE.
– È punita ogni violenza fisica e morale sugli individui art. 13 della Costituzione Italiana: La libertà personale è inviolabile.

CHIUNQUE ENTRA IN PACE ed AMORE, E’ACCOLTO ed è il BENVENUTO.

Questo PER  il RISPETTO anche e non solo del LIBERO ARBITRIO, UNICA LEGGE RICONOSCIUTA fra ESSERI VIVENTI in Pace, libertà e Giustizia
Ricordate che ENTRATE in questo Stato (Spazio) in PIENA RESPONSABILITA’ ILLIMITATA
………………………..

VIENE NEGATO l’INGRESSO in questo Stato (Spazio) ad OGNI PRESUNTA AUTORITA’ di STATI ESTERI, ENTI, CORPI ed ORDINI MILITARI.
Gli stessi per poter entrare dovranno essere preceduti dal loro ambasciatore, dopo appropriata richiesta scritta all’indirizzo ……………..@pec.it del nostro stato, con autorizzazione al visto di ingresso, timbrata dal nostro Sovrano cioè dal nostro governo legittimo dello STATO.

Ordine esecutivo di: “PRINCIPAL AGENT DOCTRINE”   UCC 1-103 e successive
“la Notifica al dirigente è notifica al dipendente, la notifica al dipendente è notifica al dirigente”.
Questo per chiunque pretenda di ricoprire questo ruolo /carica/ufficio o facente funzione.
Timbro dell’ambasciata e firma del Sovrano, Ambasciatore

———————————————-
Esenzione Iva in acquisti e vendite
eventuali, da parte del vostro Trust®/STATO/Nazione/Regno estero extraterritoriale, anche extraUE.
L’articolo di legge relativo all’esenzione IVA per gli Enti extraterritoriali extra UE, è l’art. 8 bis del D.P.R. 633/1972.
Questo articolo prevede l’esenzione dell’IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nei confronti di enti extraterritoriali al di fuori dell’Unione Europea.

Peraltro, già la Direttiva IVA disponeva l’esenzione dall’IVA per gli acquisti effettuati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari e dagli Organismi internazionali riconosciuti.
La questione è stata portata alla luce mediante l’interpello n. 16, cui l’Agenzia ha dato risposta il 28.09.2018.
Ebbene, l’Agenzia ricorda che già con circolare 1.08.2002, n. 62/E era stato chiarito che il beneficio si applica anche ai rappresentanti diplomatici e consolari della cosiddetta REPUBBLICA ITALIANA, accreditati presso altri Stati membri dell’Unione europea o presso Organismi internazionali ivi situati, nonché al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Rappresentanze e gli enti in questione.
vedi: Risposta all’interpello n. 183 del 2020

Articolo 7 ter Testo unico IVA – (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
[Aggiornato al 22/02/2024]
Territorialità – Prestazioni di servizi
Dispositivo dell’art. 7 ter Testo unico IVA
1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
1. a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
2. b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Poi Come noto, l’art. 72 del decreto IVA estende ai fini IVA le agevolazioni fiscali contenute nei trattati e negli accordi internazionali in materia di imposte sulla cifra d’affari.
Corollario di tale norma è l’art. 41 D.P.R. 601/1973, secondo cui “continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali”.

Comunque tenete presente che:
Il Trust®/STATO/Nazione/Regno sovrano, libero ed  ESTERO, come questo Trust®, in quanto Ente extraterritoriale (Fuori EU) di alto valore Umanitario, filantropico (filosofico/religioso) ha esenzione fiscale, in base l’art. 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 e rubricato come “Esenzione fiscale” al articolo 34, si prevede che le Ambasciate, gli Ambasciatori ed i relativi funzionari, impiegati consolari ed i membri delle rispettive famiglie, sono esenti da ogni imposta e tasse, e quindi, anche dalle imposte sui redditi percepiti per l’attività consolare svolta nel paese ove abitano.

Ecco un esempio pratico di un ambasciatore di STATO Persona, rilasciato e confermato da Giudice di Pace:

Questa invece, è la Bozza della lettera che dovete allegare ed indirizzare all’ONU, solo all’invio del vostro Trust®/STATO/Nazione/Regno estero, all’ONU ed al Vaticano:

ONU: UNRIC Italia, Rue de la Loi 155, Brussels 1040, Block C2, 7thFloor – e.mail: italy@unric.org

– Palazzo di vetro, OnuItalia, 760 United Nations Plasa S-305A New York, NY10017, USA – To your kind attention Mrs Alessandra Baldini, e.mail: a.baldini@onuitalia.com

– ONU Droit de l’Homme: ohchr-InfoDesk@un.org – To your kind attention Mr Arturo Zampaglione – OnuItalia Via Lazio 9 – 00187 Roma, Italia Email: a.zampaglione@onuitalia.com

Office of AJA, NEDERLAND/OLANDA amb.laja@cert.esteri.it – admin.denhaag@esteri.it Address of the Consular Offices (IT) – Viale delle Belle Arti, 2 – 00196 ROMA, denhaag.embitaly@esteri.it – lex.denhaag@esteri.it

SUBJECT: RECIPROCITY BETWEEN STATES of the Earth 

COMUNICATION of the creation, ESTABLISHMENT and MANAGEMENT OF A FOREIGN Existential-Living Trust® – Jersey type, therefore under only international jurisdiction of high humanistic value, with STATE:  (COGNOME e NOME), Trust®, and foreign country/nation/ – (FOREIGN Trust®) already deposition confirmed with the last notification on …………, only submitted to International jurisprudence: TRUST (Jersey) LAW.

The undersigned Trustee: (Nome e Cognomi), who came to light on (Comune:……. from………………… domiciled for now in:  ……………………………………………………. NATION/COUNTRY: ITALY, SOLE and INDIVISIBLE Ambasador, Trustee, Notary, and usufructuary or beneficiary.
I notify the attached document, Trust®/STATE:  (COGNOME e NOME),  FOREIGN, DOCUMENT CONSISTING of n°…… numbered pages, with photo, thumb fingerprint, signature authenticated, plus International Apostilie of Aja to:

Office of AJA, NEDERLAND/OLANDA amb.laja@cert.esteri.it – admin.denhaag@esteri.it Address of the Consular Offices (IT) – Viale delle Belle Arti, 2 – 00196 ROMA, denhaag.embitaly@esteri.it – lex.denhaag@esteri.it
The original document, is in my possession, in my domicile.

Regarding the NOTIFICATIONS sent to the user…………… (see attachment) SUBJECT: COMMUNICATION of MUTUAL RECOGNITION between the STATES of the Earth, with the NOTIFICATIONS sent by the official Ambassador/Notary of the Trust®/STATE/Nation/Kingdom: (LAST NAME and FIRST NAME- COGNOME e NOME), Entity registered with the “Trademarks” office of this STATE.
TERRITORY of the STATE: We inform you of the presence and activity on Earth of a new foreign STATE/Nation/Kingdom, sovereign, with exclusive property of extraterritoriality from any Nation on Earth, which adheres exclusively to Natural and Terrestrial Rights, Human Rights, but above all to its own Constitution of the Trust®/STATE, based on Peace and respect among living beings and Nature and the already existing STATES on the Planet, a Constitution that has been established similarly to international jurisprudence and specifically notified to all in accordance with TRUST (Jersey) LAW, all with a self-declaration containing the change of “Status” and provided with its own Constitution/statute, all notified to the Entities of the Nation where it currently has its domicile and to the interested international entities UN included and deposited with the Central Bank of this State.
This new STATE/Nation/Kingdom recognizes and implements and therefore accepts the agreements signed between the various STATES/Nations/Kings of the Earth, only if they are similar in concepts to our Internal Constitution.

Territory of the STATE/Nation: it is located in the physical human body, that is, in the person of the trustee and in the various places/homes or addresses of the Trust®/STATE. The place/space where it is located is also an extraterritorial zone, including for all premises/houses/warehouses and this applies to all vehicles, motorcycles, bicycles, boats, aircraft, etc., registered to it, which means that in all places where the trustee is present and/or where the address of the Trust/STATE/Nation/free and sovereign Kingdom is located, it is an extraterritorial place, even outside the EU, with the name: (COGNOME e NOME), all “Trade Marks”
This Document is sent/Notified in AFFIDAVIT to the various RECIPIENTS indicated in the document of the Trust®/STATE/Nation/Sovereign Kingdom free and foreign Notified to you.

for FOUNDED RIGHT of POSITION, in compliance with the CANONS PRINCIPLES of EQUALITY, ETHICS of and on RECIPROCITY between ENTITIES and STATES, that is between your TRUSTS/States and this Trust®/STATE/Nation/Foreign Kingdom, Free and Sovereign, communicated from (Date:……………… also to the UN, and administered by me as Trustee, Ambassador and Notary, with the name of: (COGNOME e NOME), as part of Communications and relationships between STATES/Nations/Free and Sovereign Kingdoms present on Earth, together with this STATE of ours.

Physical address on planet Earth, for now, of the said Nation/State/Sovereign Free and Foreign Kingdom: at the temporary domicile of the Trustee: (COMUNE……………ITALY: via…………………………..), and/or in any case and wherever the physical body of the Trustee has its own domicile which is extraterritorial and the address of the Trust® itself, are present on planet Earth, without any limit.
This notification is sent in Affidavit, as a communication due to the UN that says it represents the various nations of the Earth.

If you do not confirm receipt of this Affidavit within 28 days (U.C.C.), it becomes effective for all international legality, purposes due to silence/consent.

Date….. . Signature of the Trustee: (Nome e Cognome)

Versione Italiana che contiene piccole differenze con la versione in inglese:
In riferimento alle varie NOTIFICHE inviatevi dal ……….. (vedi allegato)

OGGETTO: COMUNICAZIONE della RECIPROCITA’ fra STATI della Terra, con la NOTIFICA del Notaio ufficiale di Trust®/STATO/ Nazione/Regno libero, sovrano estero:………………………………, all “Trade Mark” registrati.

Vi comunichiamo la presenza sulla Terra di un nuovo STATO/Nazione/Regno estero Sovrano in e con Persona fisica umana, del e nel Living Trust®/STATO, NOTIFICATO fin dal ……………., quale STATO/Nazione/Regno Sovrano Libero e indipendente sul pianeta Terra, con extraterritorialità da qualsiasi Nazione della Terra, che esso Existential-Trust®, è unicamente sottoposto ai Diritti Naturali e della Terra, Diritti dell’Uomo, ma soprattutto alla propria Costituzione con il Trust® che è stato istituito simile alla Giurisprudenza del TRUST (Jersey) LAW, contenuto auto dichiarato con il cambio di “Status” e comunque avente una propria Costituzione/statuto, Bandiera, con Banca centrale il tutto extraterritoriale.
Territorio: il corpo fisico umano del Trustee ed i suoi vari luoghi/domicili e relative superfici, territori, in qualsiasi luogo della Terra ove esso è presente, assieme al e con il recapito del Trust®, luogo che è anche un domicilio/recapito extraterritoriale, per tutti i locali/abitazioni o mezzi mobili tipo: auto, moto, biciclette, barche, aerei, ecc., cioè in tutti i luoghi ove è presente il Trustee e/o vi è il recapito del Trust®/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, extraterritoriale, anche extraUE,, dal nominativo………………………………………………, all “Trade Marks”

Questo Documento è inviato/Notificato in AFFIDAVIT ai vari DESTINATARI indicati nel documento del Trust®/STATO/Nazione/Regno Sovrano libero ed estero a voi già Notificato il……………….

per FONDATO DIRITTO di POSIZIONE, in ottemperanza ai CANONICI PRINCIPI di UGUAGLIANZA, ETICA della e sul RICONOSCIMENTO e RECIPROCITA’ fra ENTI e STATI, cioè fra i vostri TRUST/Stati e questo Trust®/STATO/Nazione/Regno estero, Libero e Sovrano, comunicato dal ……….. anche all’ONU, e da me amministrato quale Trustee ed Ambasciatore e Notaio, con il nominativo di: ………………………….., in quanto facenti parte di Comunicazioni e rapporti fra STATI/Nazioni/Regni Liberi e Sovrani presenti sulla Terra, assieme a questo nostro STATO: COGNOME e NOME).

Recapito fisico sul pianeta Terra, per ora, di detta Nazione/Stato/Regno Sovrano Libero ed estero: presso il domicilio temporaneo del Trustee: ……………………..: v.…………………………………) , e/o comunque ed ovunque il corpo fisico del Trustee abbia un suo domicilio che è extraterritoriale ed il recapito del Trust®/STATO medesimo, siano presenti sul pianeta Terra, senza nessun limite.

Questa notifica viene inviata in Affidavit (sotto giuramento), quale comunicazione dovuta all’ONU che dice di rappresentare le varie  nazioni della Terra.
Se non date conferma entro 28 giorni  (U.C.C.) dell’avvenuta ricezione di questo Affidavit, per il silenzio/assenso esso diviene effettivo a tutti gli effetti legali e giuridici internazionali.

Data e Firma della Persona fisica umana quale Trustee…..
(Firma del Trustee, Sovrano ed ambasciatore del Trust/STATO estero e timbro dello STATO: (COGNOME e NOME)

(NdR: Nota bene, Ricordatevi di avere due tipi di firme, una per la Persona fisica umana: ‘Nome e Cognome’, l’altra per la FINZIONE PERSONA GIURIDICA ‘COGNOME e NOME’ o per il Trust®/STATO, ovviamente firme con segni grafici diversi). Dato che Persona fisica umana e PERSONA GIURIDICA sono cose totalmente diverse, in quanto la Persona fisica umana è viva e senziente, l’altra è un ente virtuale, non vivo, inesistente se la Persona viva non si “identifica in essa” e quindi la rende stupidamente “viva”.
Tutto questo Testo è da eliminare dal documento, quando lo avete letto: TUTTI i documenti presenti qui nel sito, sarebbe opportuno che li NOTIFICASTE Via PEC ma anche via UPU (Unione Postale Universale), affinché abbiano più “valore” e siano maggiormente ritenute importanti, agli occhi poco vedenti degli im-Piegati delle Pubbliche amministrazioni degli stati.)


Questa invece la “lettera di accredito” per la FUNZIONE di Ambasciatore della ambasciata dello STATO (COGNOME e NOME) che dovete allegare al PDF del vostro Trust®/STATO estero, da inviare all’indirizzo qui indicato:

MINISTERO degli AFFARI Esteri e della Cooperazione Internazionale – Piazza della Farnesina 1 –  00135 ROMA
PEC:  ministero.affariesteri@cert.esteri.it  +  FOIA@esteri.it +  urp.foia@cert.esteri.it

OGGETTO: Lettera di accredito, quale Ambasciatore in territorio Italico del nostro STATO/Nazione/Regno (vedi allegato del Trust°).

Questa la comunicazione di servizio, indirizzata alla Dirigenza della nazione che ci ospita = REPUBBLICA ITALIANA od ITALY REPUBLIC of / REPUBLIC of ITALY S.p.A.,

Stato registrato al SEC:

….e relativo Governo italiano, iscritto alla S.E.C. con il numero:  CIK=0000052782

https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000052782 (Cliccare su: Company Information)

Egregio dirigente dell’ufficio, Affari Esteri:
Questa è la “Lettera di accredito” del sig. (Nome e Cognome), alla funzione operativa, quale Ambasciatore del nostro STATO/Nazione/Regno estero, nelle nazioni ove egli è domiciliato, assieme alla comunicazione della rappresentanza, dell’Ambasciata e Consolato del nostro Stato, ospite in una qualsiasi nazione della Terra, cosi come anche del Sovrano/Notaio, quale Ambasciatore dello STATO/Nazione/Regno, libero, sovrano, extraterritoriale, creato con il Trust®/STATO estero (vedi Allegato), in quanto Ente extraterritoriale, (indicato in Italia con il Cod. ATECO: U99.00.00), Ente/Trust®/STATO/Nazione/Regno, di alto valore Umanitario, filantropico (filosofico/religioso) i quali hanno come ambasciatore ed ambasciata, “esenzione fiscale ed immunità totale”, in base l’art. 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 e rubricato come “Esenzione fiscale” ai capitoli 34, 49 e 50, prevede che le ambasciate, gli ambasciatori ed i relativi funzionari, impiegati consolari, ed i membri delle rispettive famiglie, sono esenti da ogni imposta e tasse, e quindi, anche dalle imposte sui redditi percepiti per l’attività consolare svolta nel paese ove abitano.
I beni mobili ed immobili acquistati dall’Ambasciatore, sono inclusi nella esenzione fiscale ed immunità totale cosi come le aree ove l’ambasciatore vive, lavora od affitta/acquista per le sue attività o per la sua famiglia o dipendenti.
L’Ambasciata  e l’Ambasciatore hanno recapito in:   COMUNE…..via………Italia
In allegato PDF del Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano, extraterritoriale.
Distinti saluti
Il Sovrano/Notaio/Ambasciatore, accreditato dal nostro STATO
Firma dell’ambasciatore e timbro dell’Ambasciata

(NdR: Nota bene, Ricordatevi di avere due tipi di firme, una per la Persona fisica umana ‘Nome e Cognome’, l’altra per la FINZIONE PERSONA GIURIDICA ‘COGNOME e NOME’ o per il Trust®/STATO, ovviamente firme con segni grafici diversi).

Promemoria:
La convenzione di Vienna 1969, dice chiaramente che le residenze/abitazioni ed ogni altro luogo ove l’ambasciatore opera (in affitto o di proprietà)  sono inviolabili, data la loro conformazione Diplomatica, quindi non possono essere pignorati o altro, lo impedisce lo status Diplomatico, legge 112 / 1974.

La convenzione di Vienna 1969, dice chiaramente che le residenze/abitazioni ed ogni altro luogo ove l’ambasciatore opera (in affitto o di proprietà)  sono inviolabili, data la loro conformazione Diplomatica, quindi non possono essere pignorati o altro, lo impedisce lo status Diplomatico, legge 112 / 1974.

Inoltre la LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228  – Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
Art. 2 dichiara che: ….Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione anagrafica.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1955/01/12/054U1228/sg

Normativa italiana:
La vendita di un terreno o di un immobile a un ente extraterritoriale (come un’ambasciata, un’organizzazione internazionale o un ente pubblico estero) in Italia può comportare alcune esenzioni fiscali o privilegi specifici, grazie agli accordi internazionali e alle normative che disciplinano la posizione di tali enti. Tuttavia, è importante precisare che le esenzioni variano in base alla natura dell’ente e agli accordi specifici che regolano la sua posizione in Italia.
Gli enti pubblici esteri, come le ambasciate o le organizzazioni internazionali, possono essere esenti dal pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Unica) per gli immobili di proprietà.
Tale esenzione è prevista dal principio di immunità fiscale che si applica alle rappresentanze diplomatiche e agli enti internazionali, come stabilito nei trattati internazionali e nelle leggi che regolano tali entità.

Ad esempio, l’articolo 7 del Decreto Legislativo 504/1992 (legge sull’IMU) stabilisce che gli immobili utilizzati da entità extraterritoriali, come ambasciate e consolati, sono esenti da IMU.

Esenzione dall’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)
Gli enti extraterritoriali che acquistano beni immobili o terreni in Italia, pur essendo obbligati a registrare il trasferimento di proprietà, possono beneficiare di esenzioni, come quella dall’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), che generalmente si applica al trasferimento di proprietà di immobili.
Questo beneficio si estende anche alle immatricolazioni di veicoli a nome di entità extraterritoriali. Ad esempio, le ambasciate sono generalmente esenti dal pagamento dell’IPT per l’acquisto di veicoli.

Esenzione da TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili)
In base alla normativa fiscale vigente, anche la TASI, che è un’imposta sui servizi indivisibili (come la manutenzione e i servizi comunali), non si applica agli immobili utilizzati da ambasciate, consolati e altri enti internazionali che godono di privilegi e immunità. Questo è previsto dalla Convenzione di Vienna sul diritto delle relazioni diplomatiche e da altre disposizioni internazionali.

Esenzione dalle imposte di registro
Le imposte di registro relative al trasferimento di un immobile o di un terreno potrebbero essere ridotte o esenti per gli enti extraterritoriali, a seconda degli accordi bilaterali tra lo Stato italiano e l’ente internazionale o pubblico estero.

Esenzioni dalle imposte sulla proprietà
A seconda della specifica natura dell’ente, potrebbe esserci una esenzione dalle imposte sulla proprietà di beni immobili. Tuttavia, questa esenzione non si applica automaticamente a tutti gli immobili; essa dipende dalle leggi che regolano lo statuto e il trattamento fiscale dell’ente.

Trattamenti Speciali per Organizzazioni Internazionali
Le organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite o l’Unione Europea godono di un trattamento fiscale speciale in Italia. Le convenzioni internazionali tra lo Stato italiano e queste organizzazioni stabiliscono che i beni immobili di proprietà di tali enti sono esenti da imposte. Questo vale anche per i terreni che sono di proprietà di tali enti. La Città del Vaticano, ad esempio, ha un trattamento speciale grazie ai suoi accordi con lo Stato italiano.

Cosa Non È Esente
Nonostante ci siano numerose esenzioni fiscali, è importante notare che l’acquisto di un immobile o di un terreno da parte di un ente extraterritoriale non comporta un’uscita immediata dal sistema catastale. Il terreno o immobile continuerà a essere registrato nel catasto italiano e dovrà essere registrato a nome dell’ente, ma con una riduzione delle imposte dovute in base alle esenzioni applicabili. Tuttavia, la registrazione catastale e la trascrizione presso il registro immobiliare sono obbligatorie.

Gli enti pubblici esteri, come le ambasciate o le organizzazioni internazionali, possono essere esenti dal pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Unica) per gli immobili di proprietà.
Tale esenzione è prevista dal principio di immunità fiscale che si applica alle rappresentanze diplomatiche e agli enti internazionali, come stabilito nei trattati internazionali e nelle leggi che regolano tali entità.

Ad esempio, l’articolo 7 del Decreto Legislativo 504/1992 (legge sull’IMU) stabilisce che gli immobili utilizzati da entità extraterritoriali, come ambasciate e consolati, sono esenti da IMU.

Esenzione dall’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)

Gli enti extraterritoriali che acquistano beni immobili o terreni in Italia, pur essendo obbligati a registrare il trasferimento di proprietà, possono beneficiare di esenzioni, come quella dall’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), che generalmente si applica al trasferimento di proprietà di immobili.

Questo beneficio si estende anche alle immatricolazioni di veicoli a nome di entità extraterritoriali. Ad esempio, le ambasciate sono generalmente esenti dal pagamento dell’IPT per l’acquisto di veicoli.

Esenzione da TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili)
In base alla normativa fiscale vigente, anche la TASI, che è un’imposta sui servizi indivisibili (come la manutenzione e i servizi comunali), non si applica agli immobili utilizzati da ambasciate, consolati e altri enti internazionali che godono di privilegi e immunità. Questo è previsto dalla Convenzione di Vienna sul diritto delle relazioni diplomatiche e da altre disposizioni internazionali.

Esenzione dalle imposte di registro
Le imposte di registro relative al trasferimento di un immobile o di un terreno potrebbero essere ridotte o esenti per gli enti extraterritoriali, a seconda degli accordi bilaterali tra lo Stato italiano e l’ente internazionale o pubblico estero.

Esenzioni dalle imposte sulla proprietà
A seconda della specifica natura dell’ente, potrebbe esserci una esenzione dalle imposte sulla proprietà di beni immobili. Tuttavia, questa esenzione non si applica automaticamente a tutti gli immobili; essa dipende dalle leggi che regolano lo statuto e il trattamento fiscale dell’ente.

https://www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-ordinanza-n-10872-depositata-il-4-aprile-2022-in-tema-di-accertamento-cd-sintetico-ex-art-38-comma-4-d-p-r-n-600-del-1972-il-contribuente-il-quale-deduca-che-lacquisto/

Indicazioni per un Atto privato di vendita:
La FINZIONE PERSONA GIURIDICA, con COD. FISCALE n°….. Vende all’Organismo, Ente extraterritoriale con COD. FISC……….., ad €10 e poi ci si reca al Ministero dei trasporti e reimmatricoli con nuova targa, il veicolo con Targa Diplomatica n°……….che hai preparato con lo Stemma del tuo STATO/Nazione/Regno libero, sovrano estero, ma non la registri al PRA in virtù della sentenza su citata.


(Questa invece è la lettera di accompagnamento che va immessa nella mail /PEC con allegato il PDF del Trust estero, completo di autentica di firma ed anche di Apostilla dell’Aja, che inviate ai Destinatari, per spiegare di che si tratta🙂

Documento di autodeterminazione, autodichiarato e legalizzato, è anche un ATTO PUBBLICO ESTERO, PRODUCIBILE in GIUDIZIO in OGNI TRIBUNALE NAZIONALE ed in TUTTE le CORTI INTERNAZIONALI, (con Apostilla dell’Aja).
Questo Documento di Trust®/STATO estero è quindi un “atto pubblico” che fa prova legale. È una autoDichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 Dpr. 455/2000 – D.P.R. 445/2000) in cui sono enunciati “stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato”.
Di tale atto, in Diritto civile italiano, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile perché si possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).
–  La TRUST (Jersey) Law inoltre, consente la creazione di TRUSTs per una vasta gamma di scopi e prevede anche la possibilità di creare e trasformarlo in un Existential-Living Trust® (vivente), istituito, da parte della Persona fisica umana, nel pieno del diritto al “Libero arbitrio” e delle proprie facoltà mentali, a scopo anche  filantropico,  ideologico, filosofico/religioso nel quale si definisce il proprio “status” (modo di vivere in una comunità) ed infine  serve anche per la protezione del proprio patrimonio (beni mobili ed immobili), la pianificazione fiscale, la gestione delle proprietà immobiliari, la protezione e segregazione in esso dei figli minori (Persone fisiche umane) e delle loro rispettive FINZIONI e COD. FISCALI con i beni a loro sottostanti (Asset). Inoltre permette lo ricordiamo, di creare uno STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, extraterritoriale sulla Terra.
Ricordiamo questo principio/assioma assoluto:
Il “Libero Arbitrio” è una proprietà e funzione intrinseca di colui che si incarna sulla Terra ed è riconosciuto alla Persona fisica umana fin dalla sua nascita e quindi non è ALIENABILE !
Questa proprietà è la Capacità di scegliere liberamente, nell’operare e nel giudicare. L’espressione, usata sta ad indicare la libertà del volere umano,
– Questo Documento cioè questo ATTO PUBBLICO è da PRODURRE e NOTIFICARE via PEC, anche agli ORGANI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONI dello STATO nel quale si dimora od a GESTORI di SERVIZI, PUBBLICI e PRIVATI, di QUALSIASI NAZIONE/STATO, nel quale per ora si dimora, attenendosi esclusivamente ai Diritti dell’Uomo, alla Common Law e/o alla TRUST (Jersey) LAW che da questo Trust è riconosciuta come unica giurisprudenza alla quale è sottoposto.

Citazione dell’Art 12 – Convenzione dell’Aja, la quale è molto precisa in merito alla Notifica dei TRUSTs.
La Convenzione conferisce al Trustee la facoltà di rendere pubblica la sua qualità di fiduciario, attraverso la registrazione dei beni oggetto del Trust® ovvero mediante qualsiasi altra modalità idonea a rendere nota ai Terzi l’esistenza del Trust, salvi i divieti e le incompatibilità della registrazione con la legislazione dello Stato in cui essa debba avvenire.
Firma del Trustee + data di invio

(NdR: Nota bene, Ricordatevi di avere due tipi di firme, una per la Persona fisica umana: ‘Nome e Cognome’, l’altra per la FINZIONE PERSONA GIURIDICA: ‘COGNOME e NOME’ o per il Trust/STATO, ovviamente firme con segni grafici diversi)

Nota: Qui sotto trovate gli Enti DESTINATARI, ai quali inviare il PDF del Trust® estero, con la lettera di accompagnamento inserita nel corpo della mail, non come allegato.

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DESTINATARI – RECIPIENTS – DESTINATAIRES:

Spett. COMUNE di ………………………………./all’attenzione del Sindaco e dell’Ufficio Protocollo, Anagrafe, Ufficio di Stato Civile, (ove si abita)
via…………………………………………….;   PEC:  …………………………………………..      e per conoscenza a:

PREFETTURA di ……………………… (all’attenzione del Prefetto)
via…………………………………………… ;   PEC: ………………………………….

TRIBUNALE di ………………………… (Cancelleria, all’attenzione del Cancelliere)
via…………………………………………… ;   PEC……………………………………. e per conoscenza a:

REGIONE di………………………………(All’attenzione del Presidente)
via……………………………………………..          PEC:…………………………………………..   e per conoscenza a:

CORTE dei CONTI (sede, It.) – 10, Via Monzambano – 00185 ROMA (RM)
all’attenzione del Presidente: dr. Guido Carlino e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA:  CARLINO GUIDO
PEC:  urp@corteconticert.it –   ufficio.relazioni.internazionali@corteconticert.it

PROCURA GENERALE, presso la corte di Cassazione a Roma
Piazza Cavour, 1, 00193 Roma (RM) – PEC: prot.pg.cassazione@giustiziacert.it

CORTE di CASSAZIONE – Roma (all’attenzione del Presidente in carica)
Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 00193 Roma (RM) – PEC: prot.cassazione@giustiziacert.it

CORTE COSTITUZIONALE – Roma (all’attenzione del Presidente in carica) Piazza del Quirinale, 41, 00187 Roma (RM)  – PEC: segreteria.generale@pec.cortecostituzionale.it

CONSIGLIO di STATO (all’attenzione del Presidente in carica)
Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13, 00186 Roma (RM) – PEC: cds-servpresidenza@ga-cert.it

MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO (all’attenzione del Ministro in carica) – Viale di Trastevere, 76/A, 00153, Roma (RM) – PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it + uffleg@postacert.istruzione.it

AGENZIA delle ENTRATE SpA – DIREZIONE Generale di ROMA, (all’attenzione dell’amministratore delegato) – via Giorgione n. 106, 00147 Roma; PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
e per conoscenza a:
AGENZIA delle ENTRATE spa  – DIREZIONE, CITTÀ di ………………….
Via………………………………….   PEC…………………………………………………..
e per conoscenza a:

MINISTERO ECONOMIA e delle FINANZE (MEF) (all’attenzione del Ministro) – Via XX Settembre 97. 00147 ROMA
PEC: mef@pec.mef.gov.it –  dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it – df.udg@pce.finanze.it

MINISTERO degli AFFARI Esteri e della Cooperazione Internazionale – Piazza della Farnesina 1 – 00135 ROMA
PEC:  ministero.affariesteri@cert.esteri.it (inviare lettera di accredito quale ambasciatore del proprio STATO, in allegato al vostro Trust® in PDF; questa frase è da omettere nel testo del Trust)

MINISTRO degli INTERNI (all’attenzione del Ministro in carica………………)
p.za del Viminale 1, 00184 ROMA;
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it +  gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it
e per conoscenza,

MINISTERO della GIUSTIZIA  (all’attenzione del Ministro in carica)
Via Arenula 70, 00186 Roma (RM) – e-mail: protocollo.gabinetto@giustizia.it – PEC: capo.gabinetto@giutiziacert.it

MINISTERO della SALUTE (all’attenzione del Ministro in carica: Nome e COGNOME) – Lungotevere Ripa 1, 00153 Roma (RM) –
PEC:  spm@postacert.sanita.it – gab@postacert.sanita.it

ONU: UNRIC Italia, Rue de la Loi 155, Brussels 1040, Block C2, 7th Floor;  email: italy@unric.org
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS “OHCHR”: Palais Wilson 52 rue des Pâquis, CH-1201 Geneva, Switzerland (CH);  e.mail: InfoDesk@ohchr.org   e per conoscenza a:
(Attenzione allegare al Trust®/STATO in PDF, la lettera da inviare all’ONU, che trovate sopra. Questa frase è da omettere nel testo del Trust)
ONU – Palazzo di Vetro: – Alessandra Baldini, OnuItalia, 760 United Nations Plasa S-305A New York, NY10017, USA,
email: a.baldini@onuitalia.com;    ONU Droit de l’Homme: ohchr-InfoDesk@un.org
Onu Italia Via Lazio 9 – 00187 Roma, Italia;   email: redazione@onuitalia.com +
a.zampaglione@onuitalia.com    e per conoscenza,

EUROPEAN  Parliament  – Address: 60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60, B-1047 – Bruxelles/Brussels
– e.mail:  eplobelgium@europarl.europa.eu    e per conoscenza,

Uffici dell’Aja – (OLANDA) – PEC: amb.laja@cert.esteri.it;   e.mail: admin.denhaag@esteri.it (all’Aja, Olanda)- Italian Address of the Consular Offices – Viale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma,
e per conoscenza,

VATICANO – (Roma), Via della Conciliazione 5, 00120 Città del Vaticano
e.mail: spc@spc.va – Direzione, all’attenzione del Dirigente Affari Generali: direzione.affarigenerali@spc.va,    e per conoscenza,

AMBASCIATA CONSOLARE ITALIANA, all’attenzione dell’Ambasciatore, presente in Vaticano, PEC: amb.santasede@cert.esteri.it + amb.laja.consolare@cert.esteri.it
Curia Romana – Segretariato per i rapporti con gli Stati (To the Roman Curia – Section for Relations with States of the Secretariat of State) nella persona del Segretario di Stato, Cardinale (In the person of the Cardinal Secretary of State) (Nome Cognome o COGNOME e NOME)
Palazzo Apostolico Vaticano, 00120 Città Del Vaticano, e-mail: nunzio@nunziatura.it    e per conoscenza,

Government of Jersey – Mr. John Quinn – Chief Operating Officer, 19-21 Broad Street, St Helier, Jersey, JE2 3RR – e.mail: law.officers@gov.je + cmPO@gov.je

I DESTINATARI – RECIPIENTS – DESTINATAIRES: che ricevono questo documento: Trust ®/STATO/Nazione/Regno estero, formulato anche secondo la TRUST (Jersey) LAW, sono le autorità (ministeri vari) della Nazione ove si vive, allo Stato del Jersey, all’ONU, all’UE, all’Aja ed al  Vaticano.
Tutti i Destinatari sono altresì incaricati ed obbligati a fornire ai loro “sottoposti”, una copia del presente Trust®/STATO/Nazione/Regno estero, in modo che siano informati anch’essi del nuovo “Status” dello Scrivente, quale Persona fisica umana, libera e sovrana.

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DESCRIZIONE in sintesi del Contenuto di questo Documento/Trust®/STATO estero:
Si tratta dell’istituzione di un Trust  dell’Infinito, in genere chiamato “divino”, di tipo anche filantropico, filosofico, religioso, autodichiarato, sottoposto solamente ai Diritti Naturali e dell’Uomo, della Persona fisica, della Common law ed in terza istanza alla “TRUST (Jersey) LAW”, norme che vengono  riconosciute quali uniche Leggi alle quali esso è sottoposto giuridicamente, oltre alla propria Costituzione come STATO sovrano (vedi Cap. 12).
In questo documento ufficiale e legale giurato (Affidavit), la Persona fisica umana (Nome e Cognome), dichiara di essere come TUTTI gli esseri viventi e maggiormente gli umani, sono un “frattale” della Coscienza infinita, cioè una Coscienza, una particella individualizzata che osserva, gode e gusta i significati (qualia) delle esperienze e cosi vive ed esperimenta la vita terrestre e continua a far vivere la Coscienza dell’Universo e dell’InFinito.
Quindi da Esseri infinitamente liberi, abbiamo il dovere e l’obbligo di esserlo anche qui sulla Terra, per cui l’autodeterminazione è il primo passo in questa direzione.
Vedi Sovranità Individuale – Introduzione + OPPT 1776 liberazione dalla schiavitù
Quindi sono una Coscienza incarnata in un corpo fisico vivo e dichiaro il mio proprio vero ed unico “status“, e le mie disposizioni, quale essere umano libero, nel pieno delle proprie facoltà mentali, con i propri diritti, come anche il Libero Arbitrio ed in obiezione di coscienza, che si autoDetermina come Sovrano individuale, nato apolide e preGiuridico e vivente, cioè residente unicamente nel proprio STATO Persona e quindi di essere “cittadino” del proprio STATO Persona ampliato a Nazione/Regno estero libero e sovrano e quindi quale territorio extraterritoriale.

Ricordiamo questo principio/assioma assoluto:
Il “Libero Arbitrio” è una proprietà e funzione intrinseca della Coscienza che si incarna sulla Terra ed è riconosciuto alla Persona fisica umana, fin dalla sua nascita e quindi non è ALIENABILE !
Questa proprietà è la Capacità di scegliere liberamente, nell’operare e nel giudicare con la propria Personalità, che è caratteristica intrinseca della mente della Persona fisica umana. L’espressione, usata sta ad indicare la libertà del volere umano.
QUINDI
In qualità di Sovrano del proprio STATO Persona, lo scrivente (Nome e Cognome) dichiara ed istituisce un Trust estero, con il nominativo di: COGNOME e NOME, sottoposto come lo STATO Persona agli stessi Diritti  indicati per la tutela della Persona fisica umana, con i quali e quale Titolare della FINZIONE o uomo di paglia che porta i suoi dati: COGNOME e NOME con il relativo COD. FISCALE, cioè la PERSONA GIURIDICA, egli la pignora e quindi sequestra i beni/asset ad essa sottostanti, in quanto la FINZIONE e beni sono stati purtroppo “amministrati” dallo stato/governo, fino ad ora, con il consenso inconsapevole dei propri genitori, stato nel quale si è stati registrati dopo la propria nascita, con la firma del Certificato di nascita = TRUST con suo COD. FISCALE indicato in tutti i Documenti della FINZIONE stessa, con i relativi beni sottostanti ad essa, che si pignorano e si SEGREGANO in questo Trust®/STATO estero, anche con tutti i suoi relativi documenti, anche quelli nei quali essa risulta scritta (carta identità, passaporto, patenti, carta sanitaria ed altri.), beni e documenti che si SEGREGANO, assieme agli eventuali Figli minori con tutte le loro rispettive FINZIONI PERSONE GIURIDICHE e relativi COD. FISCALI ed asset sottostanti, ma si segregano anche la FINZIONE del Disponente e del Trustee e con gli asset (beni) sottostanti ad esse.
Tutti questi documenti vengono quindi amministrati quale Trustee, assieme al Trust estero stesso, unicamente dal Sovrano (Nome e Cognome).
In virtù di queste caratteristiche ed azioni legali, il Sovrano a questo punto ISTITUISCE, quale Sovrano ed attraverso il Trust®, come “ampliamento” del proprio STATO persona, un territorio fisico esterno al proprio corpo, cioè un nuovo STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale sulla Terra: es. abitazione, garage, cantina, sottotetto, terreno, luogo di lavoro, magazzino, fabbrica/azienda (in affitto o di proprietà), che è il luogo ove la Persona fisica umana Sovrana abita o lavora (con o senza la propria famiglia) od ha il suo domicilio temporaneo o dove detiene i suoi beni anche finanziari (cassetta di sicurezza in una qualsiasi  banca), che sono tutti beni iscritti/affittati alla FINZIONE che egli amministra quale Trustee, che così diviene il “territorio fisico” di uno STATO/Nazione/Regno libero, sovrano, estero, quindi extraterritoriale nel quale il Sovrano e la propria progenie minorenne vive od abita o detiene i suoi beni ed in funzione di ciò il Sovrano diviene quindi anche, Ambasciatore e Notaio di questo STATO/Nazione/Regno extraterritoriale, che è una nuova “nazione” con i suoi “confini” sulla Terra, che viene quindi dichiarato comunicato, con  Notifica anche all’ONU (alle NAZIONI UNITE).

Spiegazione schematica:
Piramide a 7 Livelli (
Ordine Consequenziale di ciò che il Sovrano attua attraverso il Trust®/STATO qui istituito):

(Base – Livello 1): Fondamento – Dichiarazione di Esistenza e Sovranità

  • Affermazione della propria esistenza in vita come Persona fisica umana, viva senziente e consapevole. Dichiarazione di Sovranità Individuale, indipendente dallo Stato, con la creazione dello “STATO Persona”. Rifiuto del consenso implicito alla registrazione dello stato civile e alla creazione della persona giuridica. Questa è la base di tutto il processo.

(Livello 2): Obiezione di Coscienza e Libero Arbitrio = STATUS

  • Esercizio del Libero Arbitrio come diritto inalienabile. Obiezione di coscienza nei confronti delle leggi statali ritenute illegittime rispetto alla Sovranità Individuale della Persona fisica umana. Su questa base vengono intraprese le azioni descritte nei livelli superiori.

(Livello 3): Scopi della creazione di un Trust dell’InFinito e/o “Divino”

  • Definizione degli scopi del Trust®: Filantropici, Filosofici e Religiosi, in linea con la visione del proprio “status” di Sovrano Individuale. Questi scopi guidano l’utilizzo del Trust.

(Livello 4): Istituzione del Trust® Estero

  • Creazione del Trust® estero, soggetto ai Diritti Naturali, alla Common Law ed in terza istanza, alla TRUST (Jersey) LAW.
    Il Trust è lo strumento per gestire i beni ed eventuali figli minori e loro FINZIONI PERSONE GIURIDICHE con i loro rispettivi CODICI FISCALI e relativi documenti, tutti segregati nel Trust® estero stesso e per perseguire gli scopi dichiarati (3).

(Livello 5): Disconoscimento della Persona Giuridica

  • Esplicita dichiarazione di NON identificazione  della Persona fisica umana, con la “FINZIONE PERSONA GIURIDICA” (con relativo CODICE FISCALE ed i documenti cartacei ove essa è inscritta) TRUST/Azienda individuale creata dallo Stato. Rifiuto della giurisdizione statale su di sé e quindi sul proprio STATO e Status della Persona fisica umana.

(Livello 6): Segregazione dei Beni

  • Azione di sequestro e pignoramento degli “asset”, cioè dei beni (e relativi documenti) legati alla “FINZIONE PERSONA GIURIDICA” e suo COD FISCALE, considerati ed amministrati illegittimamente dallo Stato. Questi beni vengono segregati e posti sotto il controllo ed amministrazione esclusivo del Sovrano Individuale nel proprio Trust®/STATO, dato che ne è il Titolare ed il disponente.

(Livello 7): Apice
Ampliamento della superficie dello STATO da Persona fisica umana, quale Sovrano, con altro territorio fisico aggiuntivo di un Nuovo STATO/Nazione/Regno estero, quindi Extraterritoriale, tipo abitazione, cantina, sottotetto, garage, deposito, luogo di lavoro, magazzino, auto, moto, aereo, naviglio, ecc.., che divengono parte integrante dello STATO/Nazione/Regno libero, sovrano e quindi extraterritoriale.

Il Testo con le specifiche ed i particolari del Existential-Living Trust/STATO persona, e STATO/Nazione/Regno estero, che è qui descritto, è composto da 15 capitoli qui di seguito indicati.

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PROCLAMAZIONE  ed Istituzione  di Trust® Vivente, dell’InFinito, detto “Divino” – Capitolo Introduttivo
–
PREMESSA:
TRUST UNIVERSALE dell’InFinito, detto “DIVINO”, avvallato ed asseverato, AUTOPROCLAMATO con “ATTO ISTITUTIVO” di TRUST-AUTODICHIARATO con DOTAZIONE di BENI e DIRITTI al TRUST e PROPRIO STATUTO = COSTITUZIONE, con GIUSTO ed AFFERMATO CREDITO UNIVERSALE da parte del Sovrano, Don (Nome e Cognome), quale Ambasciatore, con immunità totale per sé, famigliari, beni, e luoghi o territori ove egli vive ed opera e come amministratore del Trust® estero qui Dichiarato e quale Disponente dichiarante e Trustee e notaio dello STATO Stesso  (COGNOME e NOME) – Anno…………..

Questo Existential Trust® detto “Divino”, è PROCLAMATO ed autodichiarato da parte del Sovrano Creditore universale quale Ambasciatore di questo STATO/Nazione/Regno libero, sovrano, estero ed in qualità di Trustee (amministratore) di esso ed anche come Disponente  sottoscrittore, quale Persona fisica umana dal Nominativo quale Don, (che significa signore), (Nome proprio, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie:  Cognomi dei genitori), Settlor & Grantor (disponente, cioè colui che emana, promuove/istituisce il Trust), and Universal Creditor: (Nome proprio) quale Entità Estera con proprietà privata, protetta e tutelata dalla Data di nascita:…….
– Notaio, Curatore, Tutore ed altro:  Human Rights Defender ONU/A/RES/53/144 1999.
Il tutto secondo i principi del Existential Trust® dell’InFinito, noto e detto “Divino” e/o di “cielo e terra”, e quindi secondo le linee guida dell’InFinito, cioè del Divino generante in ogni punto di Sé, l’Io sono, l’energia immanente dell’Amore, nella materia /Spirito della manifestazione universale.
In sintesi:
Il Sovrano Creditore Universale, (Nome e Cognomi), in qualità di individuo autodeterminato, proclama ed istituisce il proprio Existential Trust® “Divino” come un atto di sovranità individuale, indipendente da qualsiasi giurisdizione che non rispetti i principi di amore, rispetto di sé, degli altri e della natura in  toto.

Il Trust® “Divino” si basa sul diritto naturale e sul principio di sovranità individuale, riconoscendo al Sovrano Creditore Universale il diritto di proprietà su tutti gli “asset” che sono stati creati o utilizzati a suo nome, inclusi quelli associati alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA o uomo di paglia che amministra quale unico Trustee, beni che sono stati pagati direttamente dalla Persona fisica (Nome e Cognome), ma intestati a quella GIURIDICA amministrata dallo stato, fino a quando la Persona fisica umana, non  si accorge della “circonvenzione di incapace” attuata dallo stato e riprende a sé stesso/a l’amministrazione di tale FINZIONE e dei suoi asset sottostanti, SEQUESTRANDOLA allo stato ove essa è registrata, che viene segregata nell’Existential Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale stesso.

Ciò significa che:
– Il Sovrano è colui che si dichiara in onore e si comporta come tale, in virtù dei Diritti e quindi delle Leggi naturali, dichiarati e riconfermati anche dalle leggi internazionali (D.U.D.U., Common Law o Diritto consuetudinario, Diritti della Persona fisica umana cosciente e quindi vivente, cioè uomo vivo, individuo, ecc.) ed anche dalla Costituzione Italiana art 1-2-3, nei quali si dichiara con chiarezza che il popolo è Sovrano ovviamente secondo i principi inequivocabili e dimostrabili della Geometria degli insiemi quale Frattale, nelle quali si spiega e si conferma che, l’individuo del Popolo è come “funzione” Sovrano, come l’insieme chiamato Popolo ed ha la caratteristica intrinseca del Frattale che contiene tutte le informazioni dell’insieme Popolo.
Frattale definizione: Ente geometrico caratterizzato dalle dimensioni non intere e dalla proprietà di riprodurre l’ente di partenza ad ogni scala.
Un frattale è una figura geometrica che si ripete all’infinito uguale a sé stessa, su scala sempre più piccola. Ciò significa che una parte qualsiasi del frattale riproduce, in piccolo, la figura nella sua totalità e in tutti i suoi dettagli.
– Il Sovrano Creditore universale è quindi indipendente da qualsiasi giurisdizione che non rispetti i principi della Legge naturale ed universale dell’ Amore, cioè del rispetto di sé, degli altri e della natura e quindi dell’universo intelligente.
– Il Sovrano Creditore Universale detiene anche il diritto di proprietà su tutti gli “asset “che sono stati creati o utilizzati a suo nome, inclusi quelli associati alla sua FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relatico CODICE FISCALE = (COGNOME e NOME) quale “uomo_di_paglia“.
– Il Sovrano Creditore Universale acquisisce alla nascita il suo “status” di essere vivente umano, libero e sovrano, liberandosi da qualsiasi forma di schiavitù o sottomissione a un’autorità esterna.

– L’istituzione di questo Trust®/STATO/Nazione/Regno libero sovrano, estero ed extraterritoriale, comporta un cambio di “status” da “SCHIAVO” a essere vivente umano o Persona fisica umana, cosciente, libera e sovrana, liberando il Sovrano Creditore Universale da qualsiasi forma di schiavitù o sottomissione a un’autorità esterna.

Considerato inoltre quanto prescritto dal diritto dell’InFinito, chiamato da alcuni “divino”, quale scienza dello Spirito, derivante dal Diritto naturale, dal diritto negativo, che riconosce ad un individuo quale Persona fisica umana, il Diritto di non subire qualcosa da qualcun altro, dallo Uniform Commercial Code (UCC), dai documenti eterni, universali e internazionali denominati “Dichiarazione di depositario originale e deposito di Io Sono”, ovvero UCC doc. n. 2012127914/WA DC e doc. n. 2013032035 del 18 marzo 2013 (initial financing statement file n. 2000043135 in perpetuo); considerati anche i documenti UCC file n. 2000043135/WA DC, UCC file n. 2012079290/WA DC, UCC file n. 2012079322/WA, UCC file n. 2012088865/WA DC, UCC file n. 2012113593/WA DC, UCC file n. 2012128324/WA, UCC
file n. 201229612092, UCC doc. n. 2012-296-1209-2/WA
Questa Proclamazione è dichiarata vera e giurata (Affidavit).

Questo è un documento in AFFIDAVIT (autodichiarazione Giurata da parte del Creditore Universale: il Sovrano Disponente, colui che dispone, di cui sono anche Testimone Io stesso quale Sovrano) in Verità, Giustizia, Pace ed assoluta Libertà, il dichiarante (Il Recording), in “Ius Causae” (giusta causa) (Nome e Cognome) quale scrivente, con NOTIFICA inviata in ONORE, via PEC,  della e sotto GIURISDIZIONE dell’InFinito, quale punto frattale che Io sono ed in “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) ovvero con la facoltà di esercitare ed eseguire in e con il Diritto di Natura o Naturale, con i Diritti umani e secondo la Costituzione/statuto di questo STATO/Nazione/Regno libero, sovrano, estero e quindi extraterritoriale, fondato  e comunicato con questo Trust®/STATO estero (vedi Cap. 11 e 12 di questo documento per la Costituzione di questo STATO/Nazione) ed in terza istanza la TRUST (Jersey) LAW, che viene inviato dal Disponente (lo scrivente) al Trustee di questo Existential-Living Trust®/STATO estero, a tutti i Destinatari, qui sopra indicati.

Negli ordinamenti di civil law, funzione analoga a quella dell’Affidavit è svolta dall’ “atto notorio/di notorietà“, detto anche “dichiarazione/attestazione giurata” (per l’ordinamento italiano, vedi: DPR 445 del 28/12/2000 art. 47).

Trust® estero denominato con nominativo / indicativo = (COGNOME e NOME), espresso in qualsiasi forma grafica.
Protocollo Interno del Trust®/STATO, n°……….. del ……………..
PEC propria del Trust®………………………….. (Che deve contenere il nominativo del: COGNOME e NOME) del Trust®/STATO/Nazione/Regno sovrano, libero estero ed extraterritoriale, anche extraUE, dall’indicativo di: (COGNOME e NOME) e della relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA, od uomo_di_paglia, Sequestrata (che ha subito un sequestro), Pignorata (espropriazione forzata) allo stato, ove essa è stata registrata, che viene Segregata (isolata e rinchiusa) in questo proprio Trust®/STATO/Nazione/Regno, assieme ai beni ad essa ascritti, dall’indicativo di: (COGNOME e NOME), con COD FISCALE n° (……………………………………..) = uomo di_paglia, con tutti i suoi “Asset” sottostanti, beni immateriali, materiali in Allodio (vedi qui sotto il significato), compresi quelli in denaro di qualsiasi tipo o moneta, utilizzabili dall’Usufruttuario/beneficiario: la Persona fisica umana viva, essere senziente, homo sapiens sapiens od uomo eretto camminante sulla Terra, dal Nome proprio: Don (Nome), delle discendenze/dinastie reali terrestri: Cognomi), e come indivisibile beneficiario del Credito Universale chiamato da alcuni “Divino” – Vedi Accesso al valore di Io Sono.
Allodio, definizione: parola di origine germanica: Allod, latinizzato in allodium, che indica il possesso (proprietà privata, posseduta per intero) di beni immobili, IMMUNE da ogni soggezione, tributi, tasse, imposte, ecc., feudali o statali; si chiama “allodio sovrano“.
La FINZIONE od uomo_di_paglia, qui sopra citata, ha recapito in PEC …………………………………………………. che si trova presso il mio domicilio temporaneo, che è anche la “Sede diplomatica dell’Ambasciata” dello STATO/Trust® extraterritoriale, qui indicato, sita in via………………….. – città……………….. Italia, – telefono: +39………………………………

Inoltre ecco la:

DICHIARAZIONE di INDIPENDENZA, RIVENDICAZIONE con l’Autodichiarazione certificata Giurata in AFFIDAVIT, e qui Enunciata secondo lo: Art. 45, (46 – lettera u), 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  (Legge IT): Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà in AFFIDAVIT Giurato.
Essa viene consegnata in NOTIFICA via PEC, ai Destinatari indicati sopra, di un: Existential-Living Trust® di alto valore umanistico, inviato agli enti destinatari in forza dell’Art 1333 C.C. (IT) sui contratti unilaterali, a mezzo del Sovrano/Disponente e del Trustee, quale Persona fisica umana dal Nome: (Nome proprio delle discendenze, dinastie: Cognomi) individuo, essere vivente (“omo vivo“): “domini corporis viventem virum“, in qualità di Trustee, cioè di Legale Rappresentante (L.R.) ed amministratore del Trust®/STATO/ – vedi: L. R.- é_unTrust ma anche una Nazione/Regno estero, libero e sovrano, quindi extraterritoriale e la FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME) e relativo COD. FISCALE (IT) ed i documenti di essa “acquistati” dal governo dello stato ove si vive e quindi segregati nel Trust®/STATO libero, sovrano ed estero, con Cod. ATECO: U99.00.00 (Italiano); esso indica gli: “Organismi ed Organizzazioni Internazionali“, quindi extraterritoriali.
Guardate cosa afferma la normativa italiana sul tema della extraterritorialità: Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-00676 presentato da ALBERTI Ferdinando, testo di Venerdì 8 maggio 2015, seduta n. 423
C.7/00676 premesso che: sul territorio italiano sono presenti ordini di varia natura che godono dei privilegi della extraterritorialità. Il concetto di extraterritorialità trova la sua origine…

Questo Trust®/STATO/Nazione/Regno Sovrano Libero estero ed extraterritoriale, afferma anch’esso che: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.”
Tratto dall’Art. 1 DUDU: “DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI UMANI, ratificati dello Stato Italiano con Legge 881/77, i Diritti della Persona fisica umana, oltre all’Art 10 Costituzione Italiana, che conferma la “Ratifica dei trattati internazionali”, comunemente accettati e sottoscritti anche da parte dell’Italia il quale recita: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute“, anche gli articoli 11 e 117 della stessa Costituzione,  impongono all’Italia di rispettare gli obblighi di diritto internazionale.
Oltre a:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1977-12-07&atto.codiceRedazionale=077U0881, la quale definisce, indica ed  attua il riconoscimento di stati, nazioni, popoli e relativi individui, cioè anche delle Persone fisiche umane, con il proprio “status”, presenti negli individui dei popoli della Terra, ai PATTI sottoscritti dagli stati registrati anche all’ONU, alla convenzione dell’Aja ed al  SEC (American Securities Exchange Act 1934)
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=10
ONU, PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO ai DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI e
CULTURALI:  PDF – Patto internazionale ONU
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625128/EPRS_STU(2018)625128_IT.pdf

Questo documento è NOTIFICATO anche all’ONU per conoscenza con e per la dichiarazione di questo nuovo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano esistente, vivente e percorrente il pianeta Terra in extraterritorialità.
Convenzione-riconoscimento_TRUST1985

Questo documento è un’ AutoCertificazione, autoDichiarata in Affidavit (Dichiarazione giurata) – in Italia, secondo il DPR  445/2000
Il documento di questo Trust estero, è qui Enunciato dallo scrivente Sovrano: (Nome, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie reali:  Cognomi dei genitori), nato libero e quindi Apolide e vivente in apolidia, Ambasciatore, con immunità totale, anche per i beni intestati alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE Italiano, e quale Notaio dello STATO/Persona, qui Notificato, di una Nazione/Regno libero e sovrano oltreché vivente che è e viene consegnato ai Destinatari sopra indicati, essendo un Existential-Living Trust® estero, di alto valore umanistico, creando quindi con questo documento, anche uno STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero sulla Terra.

Quindi questo Documento di autoDeterminazione, autoDichiarato e legalizzato, è anche un “ATTO PUBBLICO” ESTERO, PRODUCIBILE in GIUDIZIO in OGNI TRIBUNALE NAZIONALE ed in TUTTE le CORTI INTERNAZIONALI, (ma solo con Apostilla dell’Aja).
Questo Documento di Trust® estero qui promulgato, è quindi un “Atto pubblico” che fa prova legale in qualsiasi consesso.
Per l’Italia è una autoDichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 Dpr. 455/2000 – D.P.R. 445/2000) in cui sono enunciati “status, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato”.
Di tale atto, in Diritto civile italiano, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile perché si possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).
–  La TRUST (Jersey) Law è la giurisdizione legale alla quale questo Trust estero si adegua, che inoltre consente la creazione di TRUSTs per una vasta gamma di scopi e prevede anche la possibilità di creare  un Existential-Living Trust® (vivente) a scopo anche  filantropico,  ideologico, filosofico/religioso, come nel nostro Trust®/STATO ed infine  serve anche per la protezione del proprio patrimonio (beni mobili ed immobili), la pianificazione fiscale anche come testamento, la gestione delle proprietà immobiliari, la protezione e segregazione in esso anche dei “figli minori” (Persone fisiche) e delle loro rispettive FINZIONI e COD. FISCALI con i documenti di esse e per i beni ad esse sottostanti.
Inoltre permette lo ricordiamo, di creare uno STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, extraterritoriale sulla Terra, con riferimento alla convenzione/dichiarazione, – vedi: Risoluzione dell’ONU 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 di New York (US) sull’autodeterminazione dei popoli ed individui della Terra.
– Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente anche e soprattutto alla Persona umana, Risoluzione che è stata recepita anche dalla italiana Legge 881/77.
– Questo Documento, cioè questo ATTO PUBBLICO è da PRODURRE e NOTIFICARE via PEC, anche agli ORGANI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONI dello STATO nel quale si dimora od a GESTORI di SERVIZI, PUBBLICI e PRIVATI, di QUALSIASI Nazione/Stato, nel quale per ora si dimora o ci si reca, attenendosi esclusivamente ai Diritti dell’Uomo, alla Common Law e/o alla Trust (Jersey) Law, che da questo Trust è riconosciuta come unica giurisprudenza alla quale è in terza istanza, sottoposto.

Citazione dell’Art 12 – Convenzione dell’Aja, la quale è molto precisa in merito alla Notifica dei TRUSTs, ratificata dalla Legge (IT) 364/89
La Convenzione conferisce al Trustee la facoltà di rendere pubblica la sua qualità di fiduciario, attraverso la registrazione dei beni oggetto del TRUST, ovvero mediante qualsiasi altra modalità idonea a rendere nota ai Terzi l’esistenza del TRUST, salvi i divieti e le incompatibilità della registrazione con la legislazione dello Stato in cui essa debba avvenire.
Precisazioni sui TRUSTs esteri e la giurisprudenza italiana, vedi  qui: https://www.studiobtm.it/iltrust.html
Atto istitutivo di un TRUST autodichiarato, con il quale, il disponente proprietario si dichiara Trustee di un proprio od altrui bene segregato nel Trust:
– in questo caso c’è solamente l’imposizione del vincolo senza effetti traslativi e dovrà quindi eseguirsi la sola trascrizione ex art. 2647 c.c. a carico del disponente che si fa trustee; attenzione si tratta della semplice e sola “trascrizione” non di registrazione, che è altra cosa !

Art 2647 fa al terzo comma dell’art. 169, il quale stabilisce che la costituzione del patrimonio familiare e il conseguente vincolo d’indisponibilità dei beni non sono opponibili ai creditori, anche chirografari, il cui titolo sia anteriore alla trascrizione del vincolo.

(IMPORTANTE segnalazione: sarebbe opportuno che allegaste come INTRODUZIONE al Trust® la lettera in allegato od il Testo immesso direttamente nella PEC ove inserite il PDF firmato del Trust® estero qui sotto indicato quale bozza da personalizzare, oppure il testo/lettera che trovate alla FINE della pagina 3 della sovranità individuale a firma dell’avvocato Marco della Luna, con le piccole modifiche, sotto indicate, apportate dallo scrivente ADMIN del sito, che ha anche preparato la bozza del Existential-Living Trust® estero che trovate più sotto.
Se invece volete un aiuto concreto, diretto e personalizzato per i vostri problemi, potete iscrivervi ai corsi bimensili per il Trust® estero, che tengo personalmente come Sovrano, con un costo minimo. Se interessati scrivere a: jeanpaul.vanoli@gmail.com, vi invierò i dati e costi sul corso.

Attenzione:
Per gli allegati 1  (per i propri beni) e 2 (per Legale Rappresentanza,  L.R. sui vostri figli minori – persone fisiche e rispettive FINZIONI GIURIDICHE e COD. FISCALI), vedi alla fine della pagina 4b e l’inizio della pagina 5, sul come compilarli, in esse trovate la bozza del testo completo da trascrivere e compilare.

Questi periodi lessicali scritti in corsivo, NON debbono far parte del documento del Trust® estero, ma sono indicazioni per voi che leggete e volete capire meglio sul come compilare il vostro Trust estero da soli.

Questa qui sotto è la Bozza della lettera che potreste allegare nel corpo della mail /PEC con allegato PDF del Trust estero; questa lettera serve a coloro che ricevono la PEC per leggere una sintesi del contentuo del PDF che trovano allegato, da personalizzare):

DICHIARAZIONE PUBBLICA UNIVERSALE – ATTO  PUBBLICO, in nome e per conto del Popolo Sovrano umano, di Madre Terra:

Il DICHIARANTE (Il Recording – Lo scrivente), in “Ius Causae” (in giusta causa), (Nome e Cognomi dei genitori), Persona fisica umana, dotata di mente razionale e quindi di personalità anche e non solo giuridica, riconosciuta a livello Internazionale (Art. 6 DUDU):
“Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”. Nella Dichiarazione si parla di “personalità giuridica” distintamente dalla “cittadinanza”, dalla “nazionalità” e dalla Persona fisica umana od individuo vivente e senziente.
Ed in funzione degli art. 1 e 3 del Trattato sui diritti e i doveri degli Stati, facente parte del diritto internazionale consuetudinario, firmato a Montevideo (Uruguay) il 26/12/1933, affermante la teoria dichiarativa della statualità, seguita anche dall’Unione Europea attraverso la dichiarazione del suo Comitato Badinter,  aderente allo stesso principio dell’autodeterminazione dei popoli, lo/la scrivente, Io Sono Eterna essenza incarnata in Persona fisica dal (Nome  proprio) delle discendenze/dinastie reali: (Nomi e Cognomi dei genitori), in virtù del riconoscimento giuridico internazionale dei Diritti che ineriscono alla Persona fisica umana, questa è individuo (primario) di Diritto internazionale.

Questo Existential Trust® detto “Divino”, è PROCLAMATO ed autodichiarato da parte del Sovrano Creditore universale quale Ambasciatore di questo STATO/Nazione/Regno libero, sovrano e quale Trustee (amministratore) di esso ed anche come Disponente  sottoscrittore, quale Persona fisica umana dal Nome: (Nome proprio), figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie:  (Cognomi dei genitori), quale Settlor & Grantor (disponente, cioè colui che emana, promuove/istituisce l’Existential Trust®), and Universal Creditor: (Nome proprio) quale Entità Estera con proprietà privata, protetta e tutelata dal: (Data di nascita) anche quale Notaio, Curatore, Tutore ed altro:  Human Rights Defender ONU/A/RES/53/144 1999
Il tutto secondo i principi e le linee guida del Trust dell’InFinito, noto e detto “Divino” e/o di “cielo e terra”, cioè del Divino generante in ogni punto di Sé, l’Io sono, l’energia immanente dell’Amore, nella materia/Spirito della manifestazione universale.

Ecco una Visione generale sintetica, del contenuto dell’Existential Trust®/STATO/ Nazione/Regno libero, sovrano estero.
– Il Documento è suddiviso in 15 Capitoli, qui sotto illustrati in sintesi; per i particolari,  vedere nei rispettivi Capitoli numerati.

OGGETTI del Trust®/STATO estero:
Essi sono divisi in vari CAPITOLI (questa è una Sintesi riassuntiva dei vari documenti qui presenti in questo Trust® estero. che vi allego i PDF)
CAPITOLO introduttivo
1 – PREMESSA ed autoDICHIARAZIONE della Coscienza quale Ente essente, immortale,  quale Eterna Essenza (definita anche in U.C.C. = Oppt-Tool-Complete-UCC-Eternal-Essence-Filing e quindi riconosciuta anche in = eternal_essence_Discrict-Columbia2013), quale Frattale dell’insieme Infinito, quindi quale punto di osservazione dell’InFinito stesso nel Finito, incarnata qui sulla Terra in una Persona fisica dal nominativo proprio: (Nome), delle discendenze/dinastie reali: (Cognomi), uomo vivo (maschio o femmina), Persona fisica umana, quale Sovrano, Ambasciatore con immunità totale anche per i beni e quale Notaio del Regno qui citato e specificato, nato libero in “status” di Apolide e vivente in apolidia, quindi nato preGiuridico e prePagato, il tutto dichiarato in questo Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero.
2 – ESISTENZA in VITA di (Nome)  delle discendenze/dinastie (Cognomi), e “riaffermazione di preEsistenza”, con status di Apolide quindi “preGiuridico” e “prePagato“, nato in totale libertà e senza vincoli, dichiara di essere in Vita, ma creditore universale e conferma della propria “residenza” unicamente nel proprio corpo, dalla nascita alla morte.
3 – OBIEZIONE di COSCIENZA alle leggi delle nazioni della Terra,  in contrasto con la Costituzione di questo STATO (vedi Cap. 12) ed alla Legge dell’Amore, rispetto di sé, degli altri, della natura e dell’Universo e DICHIARAZIONE della PROPRIA SOVRANITA’ Individuale e del proprio Status di individuo in totale Libertà in STATO/Nazione/Regno libero e Sovrano, da parte dell’Uomo Vivo, Persona fisica umana dal nome proprio (Nome).
4 – DICHIARAZIONE di DISGIUNZIONE e DINIEGO di identificazione fra: Io Sono (Nome), delle discendenze/dinastie reali (Cognomi), Persona fisica umana, essere vivente reale, uomo vivo, cioè individuo Sovrano,  Ambasciatore con immunità diplomatica totale e Notaio dello STATO/Nazione/Regno sopra citato e la Italiana FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME con COD FISCALE …………………) = TRUST individuale od uomo_di_paglia, FINZIONE che è  stata SEQUESTRATA, PIGNORATA allo stato nel quale vivo e SEGREGATA per sempre, in questo Trust®/STATO estero.
5 – CAMBIO di “Status” da “SCHIAVO” ad Uomo Libero dell’individuo citato, ovvero della Persona fisica, essere umano, (Nome, delle discendenze/dinastie: Cognomi), uomo vivo, Apolide in apolidia, in assoluta libertà, con la propria facoltà di agire nei Diritti dell’Uomo, quelli della Persona fisica umana, ed in “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) riconosciuti a livello anche Internazionale e nella Legge Naturale della Terra = Giusnaturalismo:
https://it.wikipedia.org/wiki/Giusnaturalismo#Giusnaturalismo_e_diritto_naturale e nella Costituzione di questo Stato/Nazione/regno (vedi Cap. 12 in questo documento)
6 – SOTTRAZIONE in qualità di Disponente e Titolare del titolo, perché porta il mio COGNOME e NOME, al presunto “stato/governo” (Italiano od altra nazione) ove per ora dimoro, della “amministrazione” del TRUST individuale (IT): FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME) e relativo COD. FISCALE:……………….., allo stato REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of = REPUBBLICA ITALIANA, indicato nel Certificato di nascita che in data posteriore alla data di nascita, crea il TRUST con il suo COD. FISCALE e di tutti i documenti intestati ad esso: FINZIONE PERSONA GIURIDICA o uomo di paglia, indicati in e con: Certificato di nascita, Passaporto, carta identità, patenti, carta sanitaria, ecc.) con la loro sottrazione all’amministrazione dello stato e con la SEGREGAZIONE dei relativi documenti anche cartacei, in questo Trust®/STATO/Nazione/Regno estero, libero e sovrano, ed il sostanziale e diverso “Atto di nascita” della Persona fisica umana, uomo vivo e senziente, indicato con Nome e Cognome.
Si richiede allo stato al quale Notifico questo documento e nel quale per ora vivo, con questa NOTIFICA con DIFFIDA, di immettere nei propri archivi la “postilla” che, la relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA con i suoi “Asset” (Beni): “questi documenti sono stati sottratti e segregati in questo stato estero (COGNOME e NOME) e quindi sono amministrati personalmente quale unico Trustee da: (Nome e Cognome).
Vedi anche lo Sbatezzarsi.
7 – ASSUNZIONE personale di: (Nome, delle discendenze/dinastie: Cognomi), della carica di amministratore (Trustee) dei due Enti: la FINZIONE PERSONA GIURIDICA (Italiana od altra nazione) SEGREGATA in codesto Trust®/STATO estero e l’Existential Trust® estero stesso qui istituito, che sono sotto unicamente ai Diritti naturali ed umani di cui sopra, la Costituzione dello STATO/Nazione/Regno libero e sovrano estero (vedi Cap. 12) qui citato e promulgato ed in terza istanza, sotto la TRUST (Jersey) LAW, con l‘Impegno da parte del trustee ad eseguire i mandati espressi in questo Trust®/STATO estero.
8 – CONFERIMENTO e SEGREGAZIONE di tutti i beni mobili od immobili del Disponente e del Trustee (che è Apolide e vive in apolidia) e PIGNORAMENTO di tutti i beni  ascritti alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE od uomo_di_paglia (vedi punto 6 ed Allegato 1 ed Allegato 2 per protezione dei figli, documenti esterni a questo documento), assieme alla SEGREGAZIONE di tutti i Documenti e di tutti beni immateriali e materiali ad essa intestati, che sono dal Disponente conferiti e quindi segregati qui in questo Trust®/STATO estero con anche i Titoli/Documenti della nominata: FINZIONE PERSONA GIURIDICA e COD. FISCALE o uomo di paglia ad essa intestati, e degli Asset sottostanti compresi, sequestrati allo stato ove sono registrati e segregati nel Trust®/STATO estero stesso, qui citato ed istituito.
Si ricorda che le cartelle di Tasse, Imposte, Multe, ecc., inviate da qualsiasi ente statale o privati, sono NULLE se indirizzate al Trust®/STATO estero.
9 – DISCONOSCENZA da parte del Disponente (Nome proprio, delle discendenze Cognomi) di qualsiasi Legame, Contratto, Obbligo, Sottomissione SCHIAVISTA, come quella attuata sulla FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE od uomo_di_paglia (vedi sopra), da parte dello presunto stato/governo, nel quale dimoro temporaneamente, dalla sua creazione ed iscrizione anagrafica, in quanto ormai PIGNORATA allo stato ove dimoro e SEGREGATA in questo Trust®/STATO estero, salvo quei contratti che ritengo siano utili alla mia sopravvivenza e quindi da me accettati con il mio consenso scritto, orale o pratico.
10 – ISTITUZIONE di un Existential-Living Trust®/STATO (vivente),  estero di alto valore umanistico, sotto (vedi Punto 5 e 12) i Diritti Naturali, dell’Uomo e Common Law ed in terza istanza sotto la TRUST (Jersey) LAW, anche a protezione del Trustee, uomo (maschio o femmina) vivo, cioè Persona fisica umana, da qualsiasi aggressione, da parte di qualsiasi stato o di terzi.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/11/08/089G0434/sg
https://www.marcoporcari.it/studio-legale/tempi-duri-per-chi-tende-a-negare-dignita-in-italia-al-trust-autodichiarato-cass-sez-tributaria-ordinanza-7-novembre-2018-15-gennaio-2019-n-734/
11 – ISTITUZIONE e CREAZIONE di STATO/Nazione/Regno sovrano libero, indipendente estero (extraterritoriale), dello stesso Trust® ed anche del Trustee, accettando solo ed unicamente di adeguarsi  alle Leggi Naturali, i Diritti dell’Uomo e della Costituzione (vedi Cap. 12) del proprio STATO/Nazione, Regno libero, sovrano ed extraterritoriale estero, anche extraUE, dal nominativo: (COGNOME e NOME) o qualsiasi altra forma grafica, dove ed in qualsiasi luogo della Terra  l’Existential Trust®/STATO sia presente con il proprio recapito o con la Persona fisica umana del suo Sovrano ed Ambasciatore: (Nome, delle discendenze/dinastie: Cognomi).
12 – COSTITUZIONE / STATUTO  dello STATO estero: (COGNOME e NOME), con enunciazione delle proprie Leggi, (vedi qui nel Cap. 12), contenente i Diritti e Doveri degli individui che possono decidere di vivere nello STATO di questo Trust®/STATO/Nazione/Regno sovrano  libero estero e quindi extraterritoriale, che si basa sulla Legge  dell’Amore ed il rispetto per sé, gli altri, la natura e l’Universo.
13 – RIVALSA: elenco delle somme pecuniarie da addebitare a coloro che impediscono l’attuazione, gestione, delle azioni di questo Trust®/STATO estero e per il risarcimento delle violenze di qualsiasi tipo, subite/attuate o minacciate sulla Persona fisica umana, essere senziente e vivente sulla Terra: (Nome, delle discendenze /dinastie: Cognomi) o sulla FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) od uomo_di_paglia e relativo COD. FISCALE con tutti i suoi Asset, da egli amministrata, pignorata e segregata in questo Trust®/STATO estero, gestito dal Disponente e dal Trustee, con funzione anche di: Sovrano, Ambasciatore, con immunità totale anche per i beni, Notaio, Curatore, Tutelante, Difensore e Testimone del Trust®/STATO/Nazione/Regno sovrano, libero, ed extraterritoriale. Oltre ad altre DIFFIDE varie.
14 – INCARICO, ai Destinatari di questo documento = Trust®/STATO estero sotto giurisprudenza della propria Costituzione (Vedi Cap. 12) Diritti naturali e dell’Uomo (DUDU) ed in terza istanza, la TRUST (Jersey) LAW, ai quali questa autoDICHIARAZIONE viene presentata /comunicata /NOTIFICATA in AFFIDAVIT giurato, che lo hanno ricevuto via PEC od a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (R/R), di essere DEPOSITARI e GARANTI a titolo gratuito, di tutti i nostri Documenti ad essi NOTIFICATI, che debbono essere obbligatoriamente comunicati (internamente) ai loro dipendenti, sottoposti od inferiori, in tutti i territori /livelli di loro competenza.
15 – NOTIFICA, Istituzione/creazione e presentazione del PASSEPARTOUT Diplomatique (Passaporto Diplomatico) quale Unico DOCUMENTO di Riconoscimento, identificativo della Persona fisica umana di (Nome), delle discendenze/dinastie:  (Cognomi), uomo vivo, NON FINZIONE PERSONA GIURIDICA, appartenente all’Unico Popolo umano di Madre Terra (UPMT).
Si certifica che questo documento (Cap. 15) è un vero e proprio “PASSEPORT Diplomatique” che permette di andare ovunque sulla superficie terrestre ed in qualsiasi stato/nazione/regno della Terra, da parte del individuo, omo vivo, indicato nel documento stesso.
–
Questo Documento personale è Concesso ed emanato dallo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano in Trust® estero: (COGNOME e NOME), e/o qualsiasi altra forma grafica scritta del nominativo del Trust/STATO estero.

PREMESSE in sintesi:
Il Sovrano Creditore Universale, in qualità di individuo autodeterminato, proclama ed istituisce l’Existential Trust® detto “Divino” come un atto di sovranità individuale, indipendente da qualsiasi giurisdizione che non rispetti i principi di amore, rispetto di sé, degli altri e della natura.

Il Trust “Divino” si basa sul diritto naturale e sul principio di sovranità individuale, riconoscendo al Sovrano Creditore Universale il diritto di proprietà su tutti gli asset che sono stati creati o utilizzati a suo nome, inclusi quelli associati alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA che amministra quale unico Trustee.

L’istituzione di questo Trust®/STATO estero, comporta anche un cambio di “status” da SCHIAVO a essere vivente libero e sovrano: (Nome e Cognomi) liberando il Sovrano Creditore Universale da qualsiasi forma di schiavitù o sottomissione a un’autorità esterna.

Considerato inoltre quanto prescritto dal Diritto dell’Infinito chiamato da alcuni “divino” quale scienza dello Spirito, dal Diritto naturale, dal diritto negativo, che riconosce ad un individuo il diritto di non subire qualcosa da qualcun altro, dallo Uniform Commercial Code (UCC), dai documenti eterni, universali e internazionali denominati “Dichiarazione di depositario originale e deposito di Io Sono”, ovvero UCC doc. n. 2012127914/WA DC e doc. n. 2013032035 del 18 marzo 2013 (initial financing statement file n. 2000043135 in perpetuo); considerati anche i documenti UCC file n. 2000043135/WA DC, UCC file n. 2012079290/WA DC, UCC file n. 2012079322/WA, UCC file n. 2012088865/WA DC, UCC file n. 2012113593/WA DC, UCC file n. 2012128324/WA, UCC
file n. 201229612092, UCC doc. n. 2012-296-1209-2/WA
Questa Proclamazione è dichiarata vera e giurata (Affidavit).

STATUIZZAZIONE
Vedi le leggi Internazionali e nazionali sul tema Trust – STATO persona ecc.
Ecco i vari tipi di Trust possibili: 31_Gerarchia_Trust
…estrapolato da:  Pactum De Singularis Caelum (Covenant of One Heaven): Sol (Solar System) – Pactum De Singularis Caelum (Covenant of One Heaven): Sol (Solar System) Version : Ucadia: Amazon.it: Libri

Regole che dichiarano la validità di un TRUST:  Regole-sui-trust-per-essere-validi
Facoltà e quindi Diritti naturali della Persona fisica umana – (Francese):
https://jobo-etre-vivant-diverain.fr/proclamation-de-droits-et-termes-contractuels/

Convenzione di New York del 1966 sull’AutoDeterminazione dei popoli ed individui delle Nazioni
Costituzione Italiana art. 1 e 2 sulla Sovranità del Popolo che è costituito dai vari individui che lo compongono e che hanno la stessa intrinseca qualità e funzione di Sovrani, come il loro insieme, per comprendere il concetto, trattasi di un insieme come quello dei frattali.
Art. 1 – L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
.
Art. 2 – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Questo è un documento in AFFIDAVIT (autodichiarazione Giurata) da parte del Creditore Universale: il Sovrano (Nome e Cognome), Disponente, (colui che dispone), Dichiarante (Il Recording), di cui sono anche Testimone Io stesso, quale Sovrano, in Verità, Giustizia, Pace ed assoluta Libertà, scrivente in “Ius Causae” (giusta causa), con questa NOTIFICA inviata via PEC (NdR: tenere e stampare a parte le date delle ricevute, ritornate da parte dei destinatari della PEC; questo periodo lessicale è da togliere dal testo del trust), in ONORE nella GIURISDIZIONE dell’InFinito, quale punto frattale che Io sono ed in “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) ovvero con la facoltà di esercitare ed eseguire in e con il Diritto di Natura o Naturale, i Diritti umani e secondo la Costituzione/statuto di questo STATO/Regno libero, sovrano, estero e quindi extraterritoriale, fondato  e comunicato con questo Trust®/STATO estero (vedi Cap. 11 di questo documento per la Costituzione di questo STATO – vedi Cap. 12) ed in terza istanza la TRUST (Jersey) LAW, che viene inviato dal Disponente scrivente, al Trustee di questo Existential-Living Trust®/STATO/Nazione/Regno, libero, sovrano, extraterritoriale estero ed a tutti i Destinatari, qui sopra indicati.

Negli ordinamenti di civil law, funzione analoga a quella dell’Affidavit è svolta dall’ “atto notorio/di notorietà“, detto anche “dichiarazione/attestazione giurata” (per l’ordinamento italiano, vedi l’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

PRECISAZIONI
Trust®/STATO estero denominato (nominativo – indicativo) = (COGNOME e NOME), espresso in qualsiasi forma grafica.
Protocollo Interno del Trust®/STATO, n°……….. del ……………..
PEC del Trust®………………………….. (Che deve contenere il nominativo del: COGNOME e NOME)
del l’Existential Trust®/STATO/Nazione/Regno sovrano, libero ed extraterritoriale, anche extraUE, dall’indicativo di: (COGNOME e NOME) e della relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA, od uomo_di_paglia, Sequestrata (che ha subito un sequestro), Pignorata (espropriazione forzata) allo stato, ove essa è stata registrata, che viene Segregata (isolata e rinchiusa) in questo proprio Existential Trust®/STATO/Nazione/Regno, assieme ai beni ad essa ascritti, dall’indicativo di: (COGNOME e NOME, COD FISCALE……………………………………..) = uomo_di_paglia, con tutti i suoi “Asset” sottostanti, beni immateriali e materiali in Allodio (vedi qui sotto il significato), compresi quelli in denaro di qualsiasi tipo o moneta, utilizzabili dall’Usufruttuario/beneficiario: la Persona fisica umana viva dichiarata in esso, quale essere senziente, homo sapiens sapiens od uomo eretto camminante sulla Terra, dal Nome proprio: (Nome), delle discendenze/dinastie reali terrestri: Cognomi), e come indivisibile beneficiario del Credito Universale chiamato da alcuni “Divino” – Vedi Accesso al valore di Io Sono.
Allodio, definizione: parola di origine germanica: Allod, latinizzato in allodium, che indica il possesso (proprietà privata, posseduta per intero) di beni immobili, IMMUNE da ogni soggezione, tributi, tasse, imposte, ecc., feudali o statali; si chiama “allodio sovrano“.
La FINZIONE od uomo_di_paglia, qui sopra citata, ha recapito in PEC …………………………………………………. che si trova presso il mio domicilio temporaneo, che è anche la “Sede diplomatica dell’Ambasciata” dello STATO/Nazione/Regno istituito con questo Trust estero extraterritoriale qui indicato, è situato/domiciliato in via………………….. – città……………….. Italia, – telefono: +39……………………………… (è possibile inserire il cellulare se non avete telefono fisso)

Testo dell’ Existential-Living Trust®/STATO persona, è composto da 15 capitoli inseriti in Pagine numerate automaticamente, le quali contengono tutti i particolari, dei “principi” e delle disposizoni del Trust®/STATO extraterritoriale anche vivente, qui enunciati.

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Questa DICHIARAZIONE di INDIPENDENZA, RIVENDICAZIONE con l’Autodichiarazione certificata Giurata in AFFIDAVIT, è qui Enunciata secondo lo: Art. 45, (46 – lettera u), 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  (Legge IT): Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà in AFFIDAVIT Giurato.
(“Aggiornamenti, implementazione, precisazioni di tutti i documenti protocollativi in precedenza in data….”, se ne avete inviati altri precedentemente, altrimenti omettete tutta questa parte/frase fra le parentesi).
Essa viene consegnata in NOTIFICA via PEC, ai Destinatari indicati sopra, di un: Existential-Living Trust®/STATO di alto valore umanistico, inviato agli enti destinatari in forza dell’Art 1333 C.C. (IT) sui contratti unilaterali, a mezzo del Sovrano/Disponente e del Trustee, quale Persona fisica umana, il Sovrano dal Nome: Don (Nome proprio delle discendenze, dinastie: Cognomi) individuo, essere vivente (“omo vivo“): “domini corporis viventem virum“, in qualità di Trustee, cioè di Legale Rappresentante (L.R.) ed amministratore del Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero – vedi: L. R. – é_unTrust,  ma il nostro Existential Trust® è anche una Nazione/Regno estero, libero e sovrano, quindi extraterritoriale e la FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME) e relativo COD. FISCALE (IT) ed i documenti di essa “acquistati” dal governo dello stato ove si vive e quindi sono segregati nel Trust®/STATO estero, con Cod. ATECO: U99.00.00 (Italiano); esso indica gli: “Organismi ed Organizzazioni Internazionali“, quindi extraterritoriali.
Guardate cosa afferma la normativa italiana sul tema della extraterritorialità: Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-00676 presentato da ALBERTI Ferdinando, testo di Venerdì 8 maggio 2015, seduta n. 423
C.7/00676 premesso che: sul territorio italiano sono presenti ordini di varia natura che godono dei privilegi della extraterritorialità. Il concetto di extraterritorialità trova la sua origine…

Questo Existential Trust®/STATO/Nazione/Regno Sovrano, Libero, estero ed extraterritoriale, afferma anch’esso che:
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.”
Tratto dall’Art. 1 DUDU: “DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI UMANI, ratificati dello Stato Italiano con Legge 881/77, i Diritti della Persona fisica umana, oltre all’Art 10 Costituzione Italiana, che conferma la “Ratifica dei trattati internazionali”, comunemente accettati e sottoscritti anche da parte dell’Italia il quale recita: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute“, anche gli articoli 11 e 117 della stessa Costituzione,  impongono all’Italia di rispettare gli obblighi di diritto internazionale.
Oltre a:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1977-12-07&atto.codiceRedazionale=077U0881,  la quale definisce, indica ed  attua il riconoscimento di stati, nazioni, popoli e relativi individui, cioè anche delle Persone fisiche umane, con il proprio “status”, presenti negli individui dei popoli della Terra, ai PATTI sottoscritti dagli stati registrati anche all’ONU, alla convenzione dell’Aja ed al  SEC (American Securities Exchange Act 1934)
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=10
Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia……: Patto internazionale ONU
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625128/EPRS_STU(2018)625128_IT.pdf
Vedi anche l’ordine esecutivo di Trump contro la violazione dei “Diritti Umani”
https://www.thelivingspirits.net/ordine-esecutivo-di-trump-contro-la-violazione-dei-diritti-umani-e-di-corruzione-in-usa-e-nel-mondo/
Questo documento è NOTIFICATO anche all’ONU per conoscenza con e per la dichiarazione di questo nuovo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano esistente, vivente e percorrente il pianeta Terra in extraterritorialità.

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Promemoria ed indicazioni, di una importante precisazione, per tutti i lettori di questo Existential Trust®/STATO estero:
Per l’ Art. 10 della Costituzione Italiana, la cosiddetta e presunta “REPUBBLICA  ITALIANA / REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of“, iscritta al S.E.C. WASHINGTON D.C. US, deve stare ed è sotto la Common Law, anche perché essa è una colonia /protettorato degli USA Inc. (vedi: Gerarchia delle Leggi).
Ma poi in pratica in Tribunale od in altre sedi, cercano di non sottostarvi, per cui va fatto notare a quei signori (avvocati e giudici), questo preciso ordine dell’Art. 10 Costituzionale, e ma tutti Noi autodeterminati, dobbiamo “usarla”, anche perché ogni nostro documento deve essere effettuato in AFFIDAVIT (deposizione giurata), in Common Law, perché questa prassi è regolarmente accettata e riconosciuta dalla Legge italiana 445/2000 sui documenti e le autocertificazioni.
Il Primo ministro gallese, Mark Drakeford (UK) è stato “beccato” col microfono aperto… mentre affermava:
“Speriamo che la gente non sia così furba da chiedersi se si tratta di un decreto o di una raccomandazione, Perché se gli esseri umani sapessero della Common Law, saprebbero anche che i decreti, le ordinanze e le raccomandazioni per loro non hanno alcun valore legale o giuridico“…
Ecco il video:
https://www.facebook.com/100089156762689/videos/1483034875817477

Da Wikipedia:

Il Tribunale di Ancona (con la sentenza n° 414/2018 del 29/1/2018) ha autorizzato un Trustee a resistere in giudizio, contro la domanda di accertamento di nullità del Trust esperita da un terzo.
Si tratta di un provvedimento importante perché il Tribunale ha applicato la legge di Jersey, la quale consente al trustee di chiedere direttive al giudice, ed ha così emesso un provvedimento analogo a quello che avrebbe potuto emettere la Corte di Jersey: un segno che il TRUST ed i suoi meccanismi di funzionamento, iniziano ormai a costituire parte integrante del patrimonio culturale dei nostri giudici, era ora perché dal 1989, cioè da quando era stata emessa la Legge 364/89 sul riconoscimento dei Trust, anche quelli del Jersey autodichiarati, i giudici non accettavano di allinearsi a quanto prescrive quella legge.
Inoltre l’Art. 10 della Costituzione (Comma 1) afferma che:  L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ed i TRUST sono riconosciuti a livello mondiale da sempre…., ma l’Italia è sempre in arretrato nel rispettare gli impegni presi, anche con questo articolo della propria Costituzione.

Si fa presente a tutti i Destinatari che questo Documento del presente Trust®/STATO estero, è anche da pubblicare negli Albi Pretori dei vari enti destinatari.
Il Documento è suddiviso in 15 Capitoli pubblicati in pagine numerate automaticamente e che sono qui di seguito illustrati con tutti i particolari in ogni Capitolo del perché e per come, sui vari argomenti trattati in questo AFFIDAVIT giurato.
L’originale firmato in umido, si trova nel recapito/domicilio temporaneo del Trustee.

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1 – PREMESSA e DICHIARAZIONE con PRECISAZIONI in AFFIDAVIT, NOTIFICATA a tutti gli enti Nazionali ed Internazionali indicati nei DESTINATARI
AFFIDAVIT (deposizione giurata da parte del Sovrano: (Nome, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie:  Cognomi dei genitori) – un affidavit è una autodichiarazione scritta e firmata da una Persona, quale Eterna essenza, essente viva sulla Terra, la quale afferma sotto giuramento, la veridicità delle informazioni fornite – e cioè dichiarate in Verità, Giustizia, Pace, Libertà, con NOTIFICA via PEC (data della PEC), in ONORE della creazione di un Existential-Living Trust®/STATO (Trust detto anche “Divino”/DNA/Vivente) sotto GIURISDIZIONE “IUS NATURALIS” ovvero in Diritto di Natura o Naturale, e secondo la Costituzione/statuto di questo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, fondato  e comunicato con questo Trust®/STATO estero (vedi Cap.11 e 12), ed in terza istanza la TRUST (Jersey) LAW, che è Disposto, comunicato dal Disponente ed inviata dal Trustee dell’ Existential-Living Trust®/STATO estero, quale Coscienza che si identifica nell’Io Sono = Ente/Essenza/Essere eterna/o e quindi immortale, incarnata sulla Terra, con il mio proprio corpo BioElettronico contenente il mio proprio Spirito, personalizzato, ma composto di Energia (Plasma) del proprio punto InFinito, quale Frattale dell’insieme Infinito, quindi quale punto di osservazione nel tempo presente del Finito (materia), con il proprio corpo Bioelettronico, che anima il corpo fisico terrestre umano, per fare esperienze sul pianeta Terra, che è presente nella galassia  dell’UniVerso chiamata “Via Lattea“, quale Io sono incarnato in uomo vivo, in quanto Coscienza in Persona fisica ovviamente umana non animale, che ha un proprio Nome e Cognome: (Nome, de’ Cognomi).

Questa Dichiarazione è Sottoscritta dal Disponente quale Persona fisica umana senziente e vivente, quindi Coscienza essente, maggiorenne, uomo (maschio o femmina) vivo, nato Apolide e vivente in Apolidia, per le nazioni della Terra, è espressa con ed a mezzo della propria “personalità anche giuridica”, riconosciuta anche dai Diritti umani, e dai Diritti della Persona fisica umana e nel “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) e comunque nel pieno delle proprie facoltà mentali e psichiche, come anche indicato dagli art. 14 fino al 20 art. 16 D.U.D.U che vi consigliamo di leggere con attenzione e dall’art 16 del “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici“, diritti riconosciuti anche dalla Legge 881/1977 (IT)
Lo scrivente (Nome) agisce con la propria mente completamente lucida e razionale e quindi “Personalità”, in Onore, Giustizia, Pace e Libertà.

Definizione della parola Personalità:
“L’insieme delle caratteristiche individuali, non fisiche, che in quanto tali costituiscono o conferiscono motivo di integrità o di distinzione – spec.: dal punto di vista giuridico o sul piano dei rapporti sociali, o nel linguaggio psicologico“, in parole povere è l’insieme delle “funzioni” della mente.
NASCITA e VITA
“Nascita e vita sono i due requisiti necessari perché si possa parlare di Persona fisica. Un individuo si considera nato, quando è del tutto separato dal corpo materno. Un individuo si considera nato vivo quando ha respirato in modo completo. Il bambino nato vivo diventa soggetto di diritto“.
vedi:
https://www.dirittoeconomia.net/diritto/persone_fisiche/persone_fisiche.htm
Precisazione: Noi non siamo “soggetti” (assoggettati a qualcosa). ma “individui” con facoltà e funzioni di esercitare con la propria personalità, i propri “Diritti naturali” e quindi anche quelli umani.
Diritti naturali, definizione:
“Complesso di norme NON scritte, considerate universali e necessarie, preesistenti e non sempre coincidenti col diritto positivo, che fanno parte del patrimonio etico-razionale-religioso di ogni individuo e/o comunità. L’esistenza di norme anteriori ad ogni norma di diritto positivo è affermata dal giusnaturalismo.
Per “id quod semper aequum et bonum est” (si intende ciò che è sempre giusto e buono), cioè un insieme di regole non sempre codificate, che trovano il proprio fondamento nei principi superiori di giustizia ed equità“.

Tutto ciò indica e significa che:
Avendo il DIRITTO e la responsabilità di promuovere i Diritti naturali, i Diritti umani e quindi le libertà fondamentali come da art. 1 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 dell’ 8 marzo 1999 e Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita/o ai sensi del C.P. (IT), secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 (IT) e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R.445/2000 – Legge  IT).

Dati del DPR 445/2000 (italiano) da tenere in considerazione:
DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA, 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-2001 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/12/2023)
(GU n.42 del 20-02-2001 – Suppl. Ordinario n. 30)

Sezione VI – Legalizzazione di firme e di fotografie Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme. 1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il “nome e il cognome” di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio “nome e cognome”, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.

Sezione VII – Documenti di riconoscimento e di identità
Articolo 35 (L-R) Documenti di identità e di riconoscimento.
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L).

Capo III – Semplificazione della documentazione amministrativa Sezione I – istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione Articolo 38 (L) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.

  1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
    2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
    a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
    b) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (L)8 .
    3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
    Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L).

Sezione V – Norme in materia di dichiarazioni sostitutive Articolo 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

  1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
    g) esistenza in vita;
    u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

Articolo 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).

Articolo 59 (R) Accesso esterno.
1. Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l’impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni da parte dell’interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell’àmbito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l’impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

  1. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione – anche per via telematica – attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

Articolo 74 (L-R) Violazione dei doveri d’ufficio.
1. Costituisce “violazione dei doveri d’ufficio” la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R)

Art. 328 codice penale – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta(1) un atto del suo ufficio(2) che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2 ott 2024 – Gazzetta Ufficiale, IT

Dichiaro che Io sono: (Nome proprio), delle discendenze (Cognomi dei genitori), uomo vivo “domini corporis viventem virum“,  nato Apolide e vivente in apolidia, quindi preGiuridico e prePagato, quale Eterna Essenza***, incarnata in una Persona fisica umana, quale uomo naturale  (maschio o femmina) od essere vivente umano, con e di Diritto Internazionale con la propria “Personalità” anche e non solo Giuridica (art. 6 D.U.D.U.), che è funzione della mente, cioè con l’insieme delle caratteristiche individuali, non fisiche e relative funzioni, che in quanto tali costituiscono o conferiscono motivo di integrità o di distinzione dagli altri simili e facente parte dell’Unico Popolo di Madre Terra (UPMT), aborigeno, per mezzo dei miei genitori che mi hanno anche dato il mio vero ed unico Nome:  (Nome proprio).
*** Proprietà e funzioni delle eternal_essence_Discrict-Columbia2013,

Dichiaro che ho creato, qui sulla Terra, con la mia energia e volontà, proprietà intrinseche del mio Spirito con corpo bioElettronico eterno ed infinito, composto da Plasma (4° stato della materia), il mio corpo fisico terrestre, creato con l’aiuto dei miei genitori biologici, questo per potermi manifestare sulla Terra stessa, per fare una esperienza di vita terrestre, quindi esso, il mio corpo, è di mia ESCLUSIVA  proprietà, NESSUNO può fare NULLA su di esso, per NESSUN motivo anche “sanitario” (o di vita o di morte), secondo il detto del Diritto Naturale: “il corpo è mio e lo gestisco IO e NESSUN altro, può NULLA su di esso“.
In funzione di questo, lo scrivente (Nome) venuto alla luce e quindi nato il …………….. in ………………., per ora domiciliato nel COMUNE (IT) di …………. (vedi Cap. 2: “Esistenza in Vita”), amministra, quale Disponente e Trustee, di questo Existential-Living Trust®/STATO/Nazione/Regno estero libero e sovrano, di alto valore umanistico, che viene inviato agli enti destinatari, indicati qui sopra, in forza dell’Art 1333 CC (IT) sui “contratti unilaterali”, a mezzo del Trustee.

Questo documento  costituisce anche la “riaffermazione di preEsistenza” (infinita), Status terrestre: nato libero Apolide quindi pre-Giuridico e prePagato di (Nome, delle discendenze Cognomi) dal/dalla quale l’esistenza e la successiva creazione del TRUST azienda individuale (della nazione nella quale si vive), senza il mio consenso, dal nominativo: (COGNOME e NOME e relativo COD. FISCALE = FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia), Titolo del quale sono il proprietario unico, Titolo che è amministrato in contumacia dallo stato/governo, per “utilizzo senza consenso dell’interessato dell’amministrazione delle generalità indicate nel titolo = Nome_bccrss-italiano, quindi per giusta causa, e la FINZIONE o uomo di paglia, è quindi pignorata e SEGREGATA nel presente Existential Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano, estero ed extraterritoriale, in quanto esso deriva illegalmente (ex nihilo, ens legis), perché costituito/creato SUSSEGUENTEMENTE, cioè DOPO la mia nascita, per di più senza il mio consenso anche alla maggiore età, e senza l’indispensabile “consenso informato” NON effettuato ai miei genitori, sulle sue vere “funzioni”, tutto ciò da parte del presunto Stato: REPUBBLICA ITALIANA/REPUBLIC of ITALY/ ITALY REPUBLIC of, il TRUST = azienda fiduciaria individuale (IT) =  di detto TRUST = FINZIONE PERSONA GIURIDICA e contenente il COGNOME e NOME della mia Persona fisica umana, quindi ho il pieno ed unico Diritto di proprietà del Titolo stesso (la FINZIONE, relativo COD. FISCALE (mettere numero del COD. FISCALE) con i suoi Asset sottostanti, che rivendico totalmente e per sempre, anche se scritta graficamente con il COGNOME “prima” del NOME, contrariamente a ciò che prescrivono gli Art.6 del C.C.  e 7 (IT), “Diritto al Nome e Cognome” e “Tutela del diritto al Nome”, anche per lo pseudonimo Art. 9 del C.C. (IT); vedi: (1) Cfr. artt. 8, 21 e 82 L. 22 aprile 1941, n. 633 (IT) “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, nonché il D. Lgs. 196/2003 (IT) “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ora sostituito dalla legge 163/2017 (IT) (vedi GDPR – regolamento UE 679/2016).
Vedi diritto al Nome nella CEDU: DIRITTO_al_nome_nella-giurisprudenza-della-CEDU

Vi rendo noto che tutte le Persone fisiche umane, uomini vivi camminanti sulla faccia della Terra, appartengono al “Unico Popolo Sovrano della Terra“ (UPMT), ciò significa che noi siamo Sovrani cioè al di sopra di tutte le giurisprudenze/ leggi che gli umani governi e parlamenti, che controllano il pianeta o le nazioni, hanno immesso e codificato, innescando ed attuando nei FATTI le loro DITTATURE sul Popolo, rendendolo SCHIAVO di essi.
Infatti anche nella Costituzione italiana nei primi 2 articoli, essa parla proprio del “Popolo Sovrano”, quindi di noi Persone fisiche umane che componiamo questo “insieme” Popolo, che è un’insieme di Persone fisiche umane reali, ovvero di esseri viventi assolutamente Sovrani, individui in Stato Persona (Lo stato Persona = Stato in individuo, si riferisce alla posizione legale e sociale di un individuo /stato, all’interno di una determinata comunità o nazione).

Ciò significa che:
“We the Poeple“….Noi il popolo, Noi tutti siamo l’ “Unico Popolo Sovrano” di Madre Terra….. e nessuno può arrogarsi il diritto di imporci qualche cosa che sia contro i nostri Diritti naturali, quelli della Terra, e lo “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) ed i Diritti Umani scritti e riconosciuti, quelli della Persona fisica umana od alle Leggi a favore di questi Diritti, anzi dobbiamo ribellarci assolutamente a quelli che cercano di abolire o calpestare questi Diritti Naturali umani e terrestri, denunciandoli a qualsiasi livello ed in ogni luogo, quando si oppongono al rispetto di questi sacro santi Diritti !
Le pseudo Leggi o Norme, circolari degli stati (esempio in Italia i DL, DPCM e similari, degli anni 2017-2018 -2019 -2020 -2021-2022-2023-2024 e/o futuri, contrari persino alla Costituzione Italiana) NON possono essere assolutamente in contrasto con questi Principi Sacri Naturali.
Se lo sono, vanno ignorati, non applicati, in tutti i modi possibili purché legali, denunciando in Tribunale coloro che “istigano a delinquere“, reato: Art 414 C.P.,…chiunque essi siano.
Ecco perché per tutelarci dobbiamo riprendere possesso del “documento indicante i nostri dati” di cui siamo i titolari, ma non gli amministratori di  esso, in quanto fino ad ora lo è stato, lo stato/governo, ma che è nei fatti un’azienda individuale, contenente i nostri dati = TRUST (IT) = FINZIONE PERSONA GIURIDICA = (COGNOME e NOME), con il relativo CODICE FISCALE, od uomo_di_paglia, con tutti i suoi Asset (italiani ed esteri), amministrandola noi stessi, Persone fisiche umane, in quanto Titolari e proprietari, sequestrandola, pignorandola allo stato che l’amministrava e SEGREGANDOLA nel nostro Existential Trust® estero è sotto la Costituzione di questo STATO (Cap. 11 e 12), i Diritti Naturali ed umani ed in terza istanza sotto la giurisprudenza della TRUST (Jersey) LAW:
Spiegazione del TRUST (Jersey) LAW in Italiano: TRUST (Jersey) LAW
– Io Sono (Nome) delle discendenze (Cognomi), Nato totalmente Libero e quindi nato “preGiuridico”, reso successivamente alla mia nascita SCHIAVO dalle istituzioni statali, quindi con questo documento Legale di Autodeterminazione (vedi: Legge 881/1977 IT) e da me Notificato, dichiaro che mi SOTTRAGGO alla SCHIAVITU’ applicata sulla mia Persona fisica umana attraverso la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, che porta il mio COGNOME e NOME (vedi sopra) che ora amministro in prima persona in forma unica ed esclusiva, avendo estromesso lo stato/nazione ove sono nato/a, dalla sua amministrazione e giurisdizione.
vedi anche: https://www.diritto.it/la-persona-fisica-la-persona-giuridica/ (IT), FINZIONE od uomo_di_paglia, che ormai amministro da solo/a, quale UNICO ed esclusivo Trustee di essa, ritornando e ri-dichiarandomi “Sovrano”, quale essere Libero da qualsiasi costrizione non autorizzata da me stesso, anche sulla suddetta FINZIONE, che ho PIGNORATO e SOTTRATTO, come amministrazione allo stato e SEGREGATA perpetuamente in questo Existential-Living Trust®/STATO/Nazione/ Regno  sovrano, libero ed estero.

Infatti:
Secondo i Patti/Leggi Internazionali, Diritti dell’Uomo, si evince che la Persona fisica umana reale,  quale uomo naturale od essere vivente, ha qualsiasi tipo di facoltà e capacità e quindi può creare un TRUST estero, sottoposto unicamente alla propria Costituzione (Cap. 12) ed ai Diritti Naturali = “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) o Diritto/Legge della Terra e dell’Uomo, quelli della Persona fisica umana, la Giurisprudenza Internazionale ed in terza istanza alla Legge Trust del Jersey, purché essi rispettino solo la Costituzione (Cap. 12) di questo STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero, essendo il Trust® creato, non controllabile e non sottostante dalle ed alle leggi degli stati nazionali, ove  abita il disponente od il Trustee od ha un suo recapito, se esso è formulato seguendo le Leggi qui indicate, come lo è questo tipo di Existential-Living Trust® estero, STATO/Nazione/Regno libero, sovrano, cioè indipendente ed extraterritoriale, di alto valore umanitario, con Cod. italiano ATECO: U99.00.00, che indica gli Organismi e le Organizzazioni internazionali quindi extraterritoriali.

Si dichiara e conferma anche, che il CREDITORE ASSOLUTO ed esclusivo della FINZIONE (vedi sopra) è: (Nome, delle discendenze/dinastie: Cognomi), Persona fisica umana, (uomo vivo e senziente), nata preGiuridica, Disponente/Settlor, del proprio Trust®/STATO, ovvero con origine della propria esistenza infinita e sua incarnazione, con e della propria “Personalità” anche e non solo Giuridica (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ONU 1948 art. 6, Legge Italiana n° 881/1977 parte terza art. 16) e nella qualità di Disponente (Nome e Cognome) del Trust®/ STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, estero, dal Nominativo: (COGNOME e NOME) od uomo_di_paglia, o scritto in altra forma grafica contenente il nominativo di esso, il sovrano (Nome, delle discendenze reali: Cognomi) quale titolare, è autorizzato ad operare anche come Amministratore Fiduciario (Trustee), Tutore, Curatore, Difensore, Ambasciatore  con azione o funzione anche Notarile, sollevandolo dall’interazione con Ordinamenti Giuridici, creati “ex nihilo, ens legis”, di qualsiasi genere, da parte delle altre nazioni/stati, e che per questo motivo, sono impossibilitati ad interagire con una Entità preGiuridica, quale è (Nome, delle discendenze Cognomi), appartenente in proprio STATO/Nazione/Regno sovrano e libero: (COGNOME e NOME), se non attraverso ed unicamente a mezzo di quest’ultimo che amministro unicamente in prima persona io quale Sovrano Ambasciatore, con immunità diplomatica totale: (Nome proprio), dello Stato che ho disposto ed attuato dal nominativo (COGNOME e NOME e relativo COD. FISCALE…….)

Lo scrivente, Vi rende noto che le leggi internazionali definiscono ed obbligano gli stati del mondo a riconoscere gli Ambasciatori degli stati con le loro specifiche funzioni, ed i privilegi, vedi: ABC-des-Voelkerrechts_it,
che iniziano con:
ESENZIONE ed immunità dell’Ambasciatore, famigliari e beni.
Funzioni e privilegi dell’Ambasciatore di uno stato: Egli è il più importante rappresentante diplomatico di uno Stato.
L’ambasciatore rappresenta il capo di Stato del proprio paese presso un altro Stato. Suoi compiti sono: proteggere gli interessi nazionali e dei suoi cittadini sul territorio straniero, negoziare con il governo ospite, inviare informazioni in patria, promuovere la collaborazione economica, culturale e scientifica.
L’Ambasciata/Consolato sono territorio extraterritoriale; l’ambasciatore e famigliari  godono dei privilegi di totale immunità, non pagano tasse, multe, ecc. –  vedi Convenzione di Vienna
L’ambasciatore è investito ufficialmente della propria funzione attraverso l’accreditamento: questo consiste nella consegna, presso il ministro degli Affari esteri o comunque presso la massima autorità dello Stato ospite, dei documenti ‒ detti lettere credenziali ‒ che attestano la sua qualifica. La nazione ricevente è tenuta a garantire l’inviolabilità di tutti i diplomatici sia proteggendo la loro persona, la sede della loro attività (ambasciata), l’abitazione privata e i mezzi di trasporto, sia rinunciando a esercitare contro di essi qualsiasi forma di coercizione (ossia costrizione o violenza).
L’ambasciatore non è soggetto alle leggi dello Stato che lo ospita, ma rimane sottoposto all’autorità dello Stato di provenienza. Le prerogative di cui gode l’ambasciatore sono: l’immunità dalle leggi civili, penali e amministrative del paese in cui risiede (egli non può quindi essere processato per le azioni che compie sia in veste ufficiale sia come privato); l’esenzione da tributi fiscali e doganali; la libertà dei mezzi di comunicazione e l’inviolabilità della corrispondenza. Il suo compito cessa se richiamato in patria, in caso di rottura delle relazioni diplomatiche tra i due Stati o se il paese ospite lo dichiara non gradito.
L’Ambasciatore e/o coloro che svolgono attività lavorative per conto del Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano e quindi extraterritoriale estero, come questo qui Costituito con il documento del Trust®/STATO che trovate qui sotto, hanno particolari vantaggi, immunità totale, per beni ed  fisco, in tutte le nazioni ove vivono perché  e lo ripetiamo sempre, un TRUST ESTERO è un organismo extraterritoriale (COD. ATECO U99.00.00 – Italiano), ha esenzione fiscale, in base l’art. 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963:
http://www.ucoi.it/images/UCOI/conv-vienna-24-4-1963.pdf
…rubricato come “Esenzione fiscale” ai capitoli 34, 49 e 50, prevede anche che i funzionari di uno stato extra territoriale: consolari, gli ambasciatori, impiegati consolari e i membri delle rispettive famiglie, sono esenti da ogni imposta e tassa e, quindi, anche dalle imposte sui redditi percepiti per l’attività consolare svolta nel paese ove abitano.

Una notizia utile per coloro che desiderano AutoDeterminarsi veramente e completamente, documento ufficiale che ho appena ricevuto, da parte di un amico il quale ha preparato e Notificato il suo personale Trust®/STATO estero ai destinatari indicati, nazionali ed Internazionali, il Trust® estero del Jersey, copiato dal sito mednat.news ove ho inserito la bozza da personalizzare che ho realizzato dal 2013 anno nel quale lo scrivente ha dichiarato la propria sovranità individuale in un Trust® estero con modello giuridico della TRUST (Jersey) LAW.

Ecco il documento, che mi ha inviato, che è anche la sua carta di identità personale della Persona fisica umana o uomo vivo, che egli è, il tutto visionato e firmato da un Giudice di pace, il documento è quindi un atto pubblico,  che conferma che egli è anche l’ambasciatore del suo STATO Persona e STATO/Nazione/Regno libero, sovrano estero:

Altre info sul Trust Legge Jersey – vedi anche QUI:
https://quartattenzione.net/jersey-Trust/#.XfpZ3mTSI0N
https://www.sifir.eu/i-nuovi-obblighi-di-registrazione-dei-Trust-uk/
– in UK (Gran Bretagna-Inghilterra od altro stato legato alla Common Law)
Convenzione dell’AJA 1985 (art. 6, Legge sui TRUST) – Convenzione dell’Aja del 1985 e sua applicazione.
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59  + convenzione-riconoscimento_TRUST1985
Riconoscimento italiano dei TRUST esteri, anche del Jersey:
https://www.marcoporcari.it/studio-legale/tempi-duri-per-chi-tende-a-negare-dignita-in-italia-al-trust-autodichiarato-cass-sez-tributaria-ordinanza-7-novembre-2018-15-gennaio-2019-n-734/
https://www.quagliarella.com/riconosciuta-la-validita-del-Trust-autodichiarato/?fbclid=IwAR1dJeTS6mkadFlYMFEl-e30GYPK-tIDBoFKJCogbpZyeFC7YHEAKv3etZY
http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/65075/65659-Presentazione lezione 07.05.2014.pdf
http://www.lexgv.it/2-non-categorizzato/15-il-Trust
vedi: Manuale d’uso appropriato del Trust
Legge 364/1989 (Essa si applica ai TRUSTs) (IT)
Italy: Art. 1.  Il  Presidente  della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione   sulla   legge   applicabile   ai   TRUSTs  e  sul  loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1 luglio 1985, vedi specifico Art. 6, e LEGGE 25 ottobre 1977, n°881 (IT).

Costituzione Italiana
Art. 4 – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Dichiarazione Universale Diritti del’Uomo – DUDU
Art. 6 – Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Art. 28 – Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Questo Documento è un ATTO ESTERO PRODUCIBILE in GIUDIZIO in OGNI TRIBUNALE NAZIONALE ed in TUTTE le CORTI INTERNAZIONALI, (con Apostilla dell’Aja)

– Documento da PRODURRE via PEC = NOTIFICA interna, allo stato nel quale si dimora, agli ORGANI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONI ad esso sottoposti od a GESTORI di SERVIZI, PUBBLICI e PRIVATI, di QUALSIASI NAZIONE/STATO, nel quale potrei dimorare in futuro.

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2 – ESISTENZA in VITA per la Persona Fisica reale, essere umano ovvero uomo vivo e naturale, individuo  in “status” di Apolide vivente in apolidia, quale Sovrano:
Questa è una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, ovvero una AutoDichiarazione  rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Legge Italiana)

Lo/la scrivente, Persona fisica umana reale, della specie “Uomo Sapiens Sapiens”, ovvero uomo vivo naturale: (Nome, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie:  Cognomi dei genitori), di sesso maschile/femminile, certifica e conferma, che l’atto sessuale d’Amor dei miei genitori, unito alla incarnazione del mio corpo Bioelettronico contenente il mio Spirito e la mia esclusiva “personalità” sulla Terra, hanno manifestato, nell’unione dello spermatozoo contenuto nello sperma di mio padre (seme della vita), con l’ovulo (gamete) generato dalle ovaie, salito ad incontrare l’ovulo adatto nelle tube di Falloppio  e quindi l’ovulo fecondato è sceso nell’utero di mia madre, generando lo Zigote, che contiene al suo interno, i relativi codici del DNA delle 2 discendenze, mescolato in un unico DNA, che viene distribuito in tutte le cellule del mio corpo psicoBio – Elettronico e quindi fisico, che essi (Zigote e DNA) sono di mia proprietà assoluta e totale e che lo/la scrivente, è anche venuto alla luce e nato con la propria placenta, anche se è stata tolta prima del dovuto con il taglio prematuro del cordone ombelicale, ma che è di mia unica proprietà, anche se è stata sottratta senza il mio consenso o quello dei miei genitori, malgrado ciò e comunque, è quindi genetliaco, venuto alla luce ed è nato in buona salute psico/fisica e completamente formato/a, il ……….alle ore …, nel COMUNE di ………(Prov), Nazione………., partorito/a dalla mia madre biologica (Nome e Cognome) e concepito/Inseminato dal mio padre biologico (Nome e Cognome), è tutt’ora in Esistenza in Vita sana e capace di intendere e volere con la propria esclusiva Personalità acquisita dalla nascita e con le proprie esperienze fatte successivamente sulla Terra, DICHIARO e Certifico come Disponente con questo documento, che essi sono mia madre e mio padre naturali e biologici.
Tutto ciò mantenendo inalterati i crediti Universali dell’uomo venuto alla luce da una linea temporale in kairòs, in greco antico: καιρός, che è traducibile con tempo cairologico.
Essendo un essere vivente nato, franco, libero allodiale in “exequatur”, escludendo qualsiasi tipo di spogliazione e visto o chiamato come: fuggitivo, povero, vagabondo, ignorante, incapace di intendere e volere, suddito, malato che ha bisogno sempre di cure.
In quanto il nuovo umano, nato preGiuridico, ovvero la Persona fisica umana od individuo identificabile con Nome e Cognome, è venuto alla luce, nato sano e senziente, è quindi Sovrano con tutte le sue facoltà intrinseche per attuare e far rispettare i suoi Diritti universali ai terzi, status compreso, allo stato/nazione, cioè nel territorio nel quale è nato.
Egli (Nome) dimora stabilmente nel suo proprio corpo e ivi ne ha stabilito la propria ed unica RESIDENZA fino al proprio Trapasso, ma ed occasionalmente, può avere altri e vari domicìli, sulla Terra, ma per ora ha avuto domicilio provvisorio e temporaneo, in: COMUNE di: ………………Nazione………….
Questa ESSENZA od ENTE/ESSERE, Io Sono  che si è incarnato in un “uomo vivo” cioè in Persona fisica umana con il nominativo personale di (Nome) e delle discendenze  (Cognomi dei genitori), possiede un corpo fatto di: carne, ossa, sangue dal gruppo sanguigno: (NdR: mettere il proprio gruppo sanguigno) ed il suo relativo codice DNA “reale” unico e personale, con Zigote e come discendenza detta da alcuni “divina” e con Spirito personalizzato presente all’interno del suo corpo bioelettronico composto da energia = Plasma, con dimora o domicilio, ovunque ove il suo Io Sono (Nome), quale Persona fisica umana, in realtà Essenza eterna InFinita, incarnato in un uomo naturale, cioè individuo vivente, Persona che cammina sulla Terra che si manifesta ed è presente nel e con il suo proprio corpo fisico materializzato, che è anche creditore universale, di qualsiasi idea o cosa o bene ad me attribuibile od alle FINZIONI che portano il mio COGNOME e NOME ed il luogo o cosa ove Egli (Nome proprio) si trova: corpo, terreno, casa, luogo di lavoro, moto, automezzo, aereo, naviglio, ecc., proprio, è un bene ExtraTerritoriale ovunque sulla Terra.
Egli nasce totalmente libero (Apolide in apolidia) e quindi è venuto alla luce, fuori ogni territorio nazionale, federale, possedimento, enclave, ecc. ed è quindi nato preGiuridico, cioè prima della sua intersezione con il campo  o sistema giuridico, quindi è SENZA legami di obblighi giuridici di qualsiasi Legge terrestre, salvo la facoltà di esercitare i Diritti naturali o della Terra, od i Diritti Umani, quindi senza doveri o debiti pregressi generati da terzi o dal presunto stato ove è nato od altra nazione ove attualmente vive od ha un suo Domicilio, né accetta il cosiddetto “silenzio assenso”, e può emettere dei Titoli finanziari a suo nome, di qualsiasi importo egli riterrà necessario, per mezzo degli Asset sottostanti che possiede e di cui è beneficiario, anche quelli della FINZIONE PERSONA GIURIDICA con relativo COD. FISCALE od uomo_di_paglia, che amministra direttamente e personalmente quindi legalmente in quanto Titolare di essa, infatti essa contiene i dati “invertiti” come scrittura, della Persona fisica umana (COGNOME e NOME).
Inoltre informa che, i Bonds od i Titoli che vengono emessi da terzi, con ed al nominativo della FINZIONE PERSONA GIURIDICA (anche quello personale “Asset” del relativo COD. FISCALE = uomo di paglia), che quale Disponente, egli amministra anche quale Garante, Trustee, qualsiasi BONDs/Titoli, anche se emessi occultamente, da parte del presunto stato/governo nel quale è nato e/o registrato o di altri presunti stati/governi e/o di terzi, viene/verrà o potranno essere ripresi, incassati e gestiti da parte di questa Essenza/Essere ed Egli (Nome proprio) delle discendenze (Cognomi) non potrà essere sottoposto, a NESSUN trattamento sanitario (es. lockdown, mascherine, tamponi, PCR, Identità Digitale, green pass, vaccinazioni obbligatorie o sperimentali e/o facoltative, Test, analisi, TSO, prelievi di DNA, immagine del viso e suono della voce, ecc., anche se prelevati di nascosto, con metodi elettronico od altro, e/o tamponi o prelievi di sangue, oppure alla mia nascita con la sottrazione del cordone ombelicale e/o della placenta parti di me stesso, usciti dal ventre di mia madre, assieme al mio corpo fisico con il mio DNA che è di proprietà e registrazione esclusiva mia e ciò fin dalla nascita di: (Nome proprio) delle discendenze (Cognomi dei genitori), avendone la totale ed esclusiva proprietà, “atto di nascita” compreso; non accetto né prelievi di organi o sangue, operazioni chirurgiche, DNA, registrazione del suono della voce, immagine del viso, ecc., senza il mio consenso scritto, in quanto trattasi di “pirateria e contraffazione”, da parte di colui che registra senza il mio consenso scritto, e quindi sono reati penali anche a livello internazionale, perché utilizzati senza il consenso del proprietario.
Quindi anche le telecamere ed i microfoni che si trovano in giro per le strade od in certi immobili privati, NON possono ritrarre visi o voci, forme del corpo senza il consenso del proprietario.
NON si accettano Identità Digitali (ID), Greenpass, ecc., di nessun tipo e si usano per la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, solo documenti cartacei senza Chip; il tutto se non conforme a ciò che qui è enunciato, viene respinto, se sono creati senza un proprio esplicito consenso scritto da parte del Titolare/Disponente /Trustee, Persona fisica umana dal (Nome proprio), quindi si nega / diffida, l’inserimento di dati personali e/o fisiologici di qualsiasi parte del corpo della Persona fisica umana reale e regale (Nome proprio) delle discendenze (Cognomi dei genitori) o di quelli della propria FINZIONE, in Banche Dati di qualsiasi terzo, stati/nazioni compresi, per qualsiasi motivo; se ciò avviene senza il suo consenso, chi lo attua (ente preposto, persona giuridica o fisica) dovrà pagare delle “Royalties”  alla Persona fisica umana (Nome e Cognomi) a mezzo della FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, segregata in questo Trust®/STATO, come da tariffe indicate al Cap. – 13 RIVALSA.

Questa Coscienza od Essenza incarnata, potrà a suo insindacabile giudizio, richiedere allo stato in cui vive, il risarcimento danni (vedi anche Cap. 13 del presente documento) e secondo l’articolo della Legge italiana sul risarcimento danni, n° 2043 CC, per la SCHIAVITU’ alla quale è stata sottoposta fino ad ora e/o lo sarà in futuro, assieme alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA od in qualsiasi altra dizione o grafia di essa, e relativo COD. FISCALE che (Nome proprio) delle discendenze (Cognomi dei genitori), amministra dalla creazione artificiale della FINZIONE, con il suo COD. FISCALE od uomo_di_paglia, che è anche PIGNORATA allo stato Italiano e SEGREGATA, con i beni ad essa ascritti (Vedi Allegato 1), in questo Existential-Living Trust®/STATO estero sotto giurisprudenza indicata in questo documento/Trust (Vedi Cap.12) ed in terza istanza nella TRUST(Jersey) LAW.

– AFFERMO e DICHIARO anche che, lo/la scrivente (Nome proprio) delle discendenze Cognomi dei genitori) è “Residente” sulla  Terra, ma e SOLO ed unicamente nel “proprio corpo fisico” e vi abita sempre fino alla propria morte; il resto, altri luoghi ove dimoro, sono solo abitazioni, domicìlii temporanei, il tutto dichiarato con totale e cosciente Personalità anche e non solo Giuridica, legalmente già riconosciuta dalle Leggi internazionali ed anche dalle leggi nazionali.
Ciò significa anche che:
(Nome proprio) delle discendenze: (Cognomi), non potrà essere sottoposto in NESSUNA nazione della Terra, senza il suo consenso  solo scritto, a NESSUN trattamento sanitario (es. vaccinazioni anche quelle dette “obbligatorie” od anche sperimentali, TSO, trattamenti medici, prelievi di organi o sangue oppure DNA/Rna che sono di proprietà esclusiva di: (Nome proprio), delle discendenze (Cognomi), oppure essere sottoposto ad operazioni chirurgiche e/o trasfusioni di sangue prelevato da donatori vaccinati in quanto tossico, perché contiene le tossine vaccinali (esempio la sintetica nanoparticella simil virale detta “Spike” o altro contenuto tossico), od obbligo di mascherine, tamponi, PCR, lockdown, distanziamenti, ecc.) e/o Green pass od ID (identità digitali di qualsiasi tipo), se non acconsentiti, NON sono ammessi né accettati.
Nei fatti: Tutto ciò che non è stato acconsentito, NON è ammesso né accettato, anche per silenzio/assenso.
Note:
– Apolide: Persona senza cittadinanza.
– Allodiale: Proprietà piena, senza vincoli feudali.
– Asset: Beni patrimoniali (mobili, immobili e finanziari).
– Bonds: Titoli di debito o di credito, esempio i titoli di stato.
– Certificato di nascita:  Esso dimostra solo la creazione del TRUST Italiano, cioè una azienda individuale: FINZIONE PERSONA GIURIDICA   e quel documento/Certificato, NON è l’ ”atto di nascita” della Persona fisica umana), ma il Certificato di nascita, dimostra e certifica in realtà, la creazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia con il relativo suo COD FISCALE, Questo documento “Certificato di nascita”, è comunque allegato all’interno, però alla fine del documento di questo Existential Trust®/STATO estero (Cap. 15), per dare una certezza e conferma alle cose qui dichiarate.
– Exequatur: La delibazione o exequatur è la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato Paese, un provvedimento emesso dall’autorità competente, equivale al Riconoscimento in un Paese di un provvedimento emesso da un altro Paese.
– FINZIONE PERSONA GIURIDICA: Entità legale giuridica (COGNOME e NOME e relativo COD. FISCALE, che è nei  fatti una azienda fiduciaria individuale, un TRUST creato dallo Stato e spacciato per Persona fisica umana, cosa FALSA.
– Kairòs: Tempo cairologico, significa il momento giusto od opportuno.
– Plasma: è il quarto stato della materia
– PreGiuridico: Prima dell’intersezione con il campo giuridico, ovvero indica proprio uno stato di “non ancora sottoposto” a una giurisdizione legale. Pensate ad un bambino appena nato, che non ha ancora raggiunto la maggiore età: è in uno stato “pre-giuridico”. Quindi, “pre-giuridico” è un termine che descrive una situazione che potrebbe diventare giuridica in futuro, ma che al momento non lo è.
– Residente: Parola che deriva linguisticamente dalla parola “risiedere” e questa da “sedere”, ovvero stare seduti sul proprio sedere = “culo”, parte anatomica del corpo.
– Royalty (termine della lingua inglese) si indica il diritto del titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale, o il possessore di un bene o di un copyright, ad ottenere il versamento di una somma di denaro da parte di chiunque effettui lo sfruttamento di detti beni per fini commerciali e/o di lucro.
– Status: termine derivante dalla lingua latina e significante “condizione”, “posizione”, “situazione”, modi spirituali e pratiche di esistenza, derivato dal verbo stare, “star fermo”) indica la posizione di un soggetto in relazione a un determinato contesto sociale (gerarchia, ruolo o stato sociale)
– TRUST (italiano): Contratto fiduciario, azienda individuale.
– Uomo di paglia: definizione chiara e semplice della FINZIONE PERSONA GIURIDICA.

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3 – OBIEZIONE di COSCIENZA e DICHIARAZIONE della PROPRIA SOVRANITA’ Individuale
Noi Essenze incarnate venuti alla Luce, cioè nati sulla Terra liberi, prePagati e preGiuridici, e quali Apolidi, viviamo in apolidia e facciamo “Obiezione di Coscienza alle leggi dei governi” delle nazioni ove nasciamo, abitiamo, viviamo, che non sono in armonia con le leggi naturali e quelle di questo Trust/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale e qui lo Notifichiamo per iscritto in Affidavit giurato, nel nostro Existential Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero ai governi esistenti ove viviamo, abitiamo.
In funzione di questo Diritto, posso fare Obiezione di Coscienza anche verso/contro il presunto stato in particolare nei confronti  del Governo che controlla la nazione, ove per ora vivo, dato che nei FATTI esso NON tutela la salute PsicoFisica dell’Individuo e non rimuove gli “ostacoli” anzi ne immette di nuovi per di più altamente pericolosi (vedi la recente fasulla Pandemia di una normale influenza stagionale alla quale hanno cambiato nome in Covid19 per impaurire gli IGNORANTI della popolazione mondiale, medici compresi), e malgrado che lo stato nel quale vivo sia obbligato dalla sua Costituzione IT art. 3, che, certe leggi primarie o secondarie calpestano assieme  ai Diritti della Terra, quelli Umani, quelli della Persona fisica umana e la stessa Costituzione dello stato (Art. 32 ed altri), effettuando così uno “status” di SCHIAVITU’  (sul quale NEGO il consenso), su di me Persona fisica umana: (Nome proprio, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie reali:  Cognomi dei genitori) e sulla da me ora amministrata, quale Disponente/Trustee: FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) e COD FISCALE = uomo di paglia e relativi Asset sottostanti), per cui agisco con questa DICHIARAZIONE in AFFIDAVIT, NOTIFICATA, anche in Obiezione di Coscienza su qualsiasi richiesta o legge non conforme ai Diritti naturali, Leggi della Terra ed allo “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo), ai Diritti umani ed alla Presente Costituzione del nostro STATO/Persona/Nazione/Regno  (in Existential-Living Trust) qui dichiarata (vedi Cap. 12, alla quale mi attengo in onore), fatte dai presunti stati ove posso vivere od essere presente con la mia Persona fisica reale: (Nome proprio).

Io DICHIARO (Nome proprio), figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie:  (Cognomi dei genitori), quale Persona fisica umana, uomo vivo e senziente, in qualità di Trustee di questo Existential-Living Trust®/STATO/Nazione/Regno estero vivente di alto valore umanistico, autoDichiarato in Affidavit giurato, che qui indico e dispongo, che esso Trust®/STATO, è RETROATTIVO con la mia personale amministrazione, fin dalla creazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, all’iscrizione nelle liste anagrafiche e fiscali dello stato nel quale per ora vivo e che sono incaricato dal “Disponente”, di essere anche il Trustee e gli Usufruttuari beneficiari sono i miei figli o parenti qui indicati, di tutti i beni esistenti e/o intestati alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia (segregata in questo Trust®/STATO estero), fino alla mia morte.

La sola GIURISDIZIONE alla quale è sottoposto questo Trust® estero, sono i Diritti e Leggi Naturali, Legge della Terra, i Diritti naturali dell’Uomo,
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/diritto_e_societa/Natura/sssgl_lostatodinatura.html, la Costituzione di questo STATO/Regno sovrano e libero (vedi Cap. 12) e  successivamente in Giurisprudenza Internazionale Common Law (Diritti Naturali e Leggi internazionali se in armonia con i precedenti Diritti), ed in terza istanza la TRUST (Jersey) LAW, ovviamente anche alle altre Leggi se conformi alle Leggi Naturali ed alla nostra Costituzione (vedi Cap. 12), per cui qualsiasi altra giurisdizione NON viene riconosciuta, ma rigettata.

La Common Law è fonte gerarchica primaria di Diritto PUBBLICO NON privato, che appartiene a tutti gli umani, non come la Civil Law od il Codice Civile italiano e tutte le leggi del cosiddetto diritto positivo, che sono leggi secondarie, gestite da società private: gli stati/nazioni.
Quindi la Common Law è al di sopra di qualsiasi altra legge o giurisprudenza, perché sostiene, mantiene divulga il Diritto della Persona e quindi dell’Uomo, in qualsiasi luogo della Terra

Sul Trust autodichiarato, anche la giurisprudenza italiana LEGGE 16 ottobre 1989, n. 364  (IT), riconosce questo tipo di Trust Jersey, autodichiarato. (Spiegazione del TRUST Jersey in Italiano: TRUST (Jersey) LAW
E la Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai TRUSTs e sul loro riconoscimento, è stata adottata a L’Aja (Olanda) il 1° luglio 1985. (GU Serie Generale n.261 del 08-11-1989 – Suppl. Ordinario n. 84)
Art. 1: Il  Presidente  della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla   legge   applicabile   ai    TRUSTs  e  sul  loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1 luglio 1985.
Convenzione dell’AJA 1985 (art. 6, Legge sui TRUST) – Convenzione dell’Aja e sua applicazione.
Inoltre vi è la sentenza della Cassazione ITA, che Legittima il TRUST autoDichiarato….
http://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2016/11/SCannizzaro_Sent_21614_2016.pdf
https://www.marcoporcari.it/studio-legale/tempi-duri-per-chi-tende-a-negare-dignita-in-italia-al-trust-autodichiarato-cass-sez-tributaria-ordinanza-7-novembre-2018-15-gennaio-2019-n-734/

Immunità dalla giurisdizione nazionale, da parte di questo Existential Trust®/STATO estero
E’ principio del diritto internazionale consuetudinario, al quale l’ordinamento italiano si conforma in virtù dell’art. 10 Costituzione, l’esenzione degli “stati esteri” dalla giurisdizione civile. Essa concerne gli atti “Jure imperii”, cioè quegli atti attraverso i quali si esplica l’esercizio delle funzioni pubbliche statali, vietando apprezzamenti, indagini o statizzazioni che possano incidere od interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero, che siano espressione dei suoi poteri sovrani.
Ed il nostro Trust® QUI autoDichiarato è uno STATO /Nazione/Regno sovrano, libero ed estero a tutti gli effetti giuridici.

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4 – DISTINZIONE netta fra Persona fisica umana e FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia
Io Sovrano: (Nome proprio), figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie:  (Cognomi dei genitori), DICHIARO e lo RIPETO affinché sia chiaro e senza equivoci che:
Lo scrivente ha studiato ed osservato e quindi dedotto le leggi della Natura, ed insegno quelle leggi umane che sono in armonia con le leggi della Natura.
Esempio:  alcuni si chiedono quale legge indica come devi scrivere Nome e Cognome, in Italia esiste ed è l’Art 6 del C.C. , in altre nazioni magari no.
Quindi dovete ricordare sempre che la Legge Suprema, (vedi i vari livelli gerarchici in giurisprudenza), che determina come scrivere Nome e Cognome è la lingua della nazione ove siete nati che si insegna alla scuola fin dalle prime classi.
La Lingua insegnata a scuola è nei fatti una Legge consuetudinaria (fonte di diritto in Giurisprudenza) che esiste da molto tempo prima dello stato nel quale sei nato o vivi, quindi è “superiore” a qualsiasi altra legge dello stato in cui abiti.
Questo va ricordato sempre e dichiarato a tutti !
Quindi ciò significa che:
– NON accetto quindi di essere identificato, indicato, con il COGNOME e NOME oppure COGNOME e Nome, scritti tutti od in parte in MAIUSCOLO altra qualsiasi forma grafica, (COGNOME e NOME), scrittura sempre presente in questo ultimo modo in tutti i documenti e contratti, intestati alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE e quindi in quella illegittima forma grafica (vedi Art. 6 C.C. IT.), che invece determina ed indica come si debbono scrivere il Nome e Cognome, cosi come è regolarmente insegnato nella lingua Italiana od estera = si scrive PRIMA il Nome e poi il Cognome e NON viceversa, come è invece scritto ed indicato in tutti i documenti e contratti intestati ad ESSA FINZIONE od uomo_di_paglia, ciò è chiaramente visibile perché è scritto nei vari documenti che ho acquistato dietro pagamento per ognuno di essi, dal “presunto stato/governo“, creato “de facto“, NON “de  jure“, nel quale sono nato e/o vivo, documenti che ho SOTTRATTO e CONFISCATO allo stato che li ha rilasciati in origine e da me acquistati, cambiando solo l’amministratore della FINZIONE (COGNOME e NOME) dallo stato, a me personalmente quale  Persona fisica con personalità anche giuridica,  ed utilizzando la FINZIONE ogni qualvolta che mi necessita il suo l’uso, quindi tutti i documenti che contengono i miei dati, sono attualmente SEGREGATI in questo Trust®/STATO estero sotto giurisdizione indicata e comunque di DETENERE, per caratteristica intrinseca del mio Essere e quindi della mia Persona fisica umana reale e regale: Don (Nome e Cognome), oltre al mio Valore intrinseco anche finanziario, perché nato preGiuridico, prePagato ed avendo anche come già indicato, la Personalità anche e non solo Giuridica, che esercito ogni volta che ve ne sia bisogno ed anche la qualità di Titolare UNICO e LEGITTIMO e LEGALE RAPPRESENTANTE (vedi: L. R.- é_unTrust) è anche Legale amministratore, quindi Trustee del TRUST Italiano = la FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo suo COD. FISCALE = uomo di paglia) e ciò per mezzo della mia Personalità, quale caratteristica della mente della Persona fisica umana, non solo con funzione giuridica, e quindi affermo e dimostro di essere l’UNICO TITOLARE ed INDIVISIBILE USUFRUTTUARIO, dei beni e dei documenti ad essa intestati e SEGREGATI in questo Existential Trust®/STATO estero ed i BENEFICIARI lo sono i miei figli, e quindi di essere anche CREDITORE UNIVERSALE e quindi UNICO, rappresentante, Trustee /amministratore, tutelante e difensore del Trust®/STATO estero ed anche della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, con relativo CODICE FISCALE (quale azienda Fiduciaria=TRUST italiano – vedi sopra, PIGNORATA e SEGREGATA in questo Trust®/STATO estero), della quale ho ripreso possesso quale Titolare e Proprietario unico anche dei documenti identificativi ad essa riferenti, e/o suoi relativi codici espressi in stringhe alfanumeriche, espresse e/o in banda magnetica e/o ogni loro possibile utilizzo in combinazione, per esteso e/o per segmenti di essi, tutti SEGREGATI in questo Trust®/STATO/Nazione/Regno estero libero e sovrano, documenti che utilizzo ogni qual volta che mi necessita, essendo oltre che Titolare anche il Trustee di essa, a mezzo del Trust®/STATO estero qui istituito.

– Nego quindi il mio consenso, sia per lo scrivente (Nome e Cognome), quale Persona fisica umana reale e regale, uomo vivo, quindi cosciente e senziente e sia per la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, ente virtuale non vivente, che ha il mio COGNOME e NOME, che ormai amministro personalmente, di essere identificato, chiamato, indicato, suggerito, memorizzato, digitato e/o inserito in banche dati, registri sanitari, ecc., cioè lo ripeto, di essere identificato io (nome proprio) delle discendenze (COGNOMI dei genitori), nella FINZIONE PERSONA GIURIDICA, che riporta il mio COGNOME e NOME, FINZIONE che amministro personalmente od essere indicato come un soggetto (assoggettato a…), od un bene o merce/pacco, in quanto Io Sono un solo Essere Spirituale incarnato in una Persona fisica umana vivente  e senziente camminante sulla Terra e non di essere identificato in un oggetto commerciale, virtuale, quale è la FINZIONE PERSONA GIURIDICA con CODICE FISCALE (o Codice a Barre – QR code – ID) in quanto TRUST, od altro….
Chiunque utilizza il nominativo della mia FINZIONE (COGNOME e NOME) od uomo_di_paglia in qualsiasi forma grafica, senza il “nostro” consenso scritto, deve pagare delle Royalties al Trust®/STATO qui autodichiarato (vedi Cap. 13 – RIVALSA).
– DISCONOSCO quindi anche qualsiasi “azione di terzi” fatta od indirizzata sul/al mio Existential-Living Trust®/STATO, oppure sulla  FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (vedi sopra), che porta i miei “dati” in qualsiasi forma grafica essi siano scritti, che è SEGREGATA in questo Trust®/STATO estero qui autoDichiarato, che è effettuata senza il mio CONSENSO scritto, anche quelle da parte del “presunto stato/governo” e/o enti dello stesso od incaricati da esso, e/o fiscali, bancari e/o finanziari, sanitari, polizia (anche locali), forze armate, guardia di finanza, carabinieri, autorità sanitarie nazionali ed anche internazionali, ONU, OMS, UE, CDC & FDA,  EMA, AIFA, Ministeri, ISS, Governo dello stato nel quale vivo, ecc., ed altresì e lo ripeto, la loro “presunta” autorità viene con questo documento RIFIUTATA e NON riconosciuta SOLO nel caso il loro comportamento sia in netto CONTRASTO con i Diritti umani, e quelli della Persona fisica e delle Convenzioni (esempio: Oviedo) inoltre ho SOTTRATTO, la FINZIONE PERSONA GIURIDICA con il suo COD. FISCALE = uomo di paglia, dall’amministrazione illegittima dello stato su di essa,  questo derivante dal fatto che Io sono Persona fisica umana (Nome e Cognome), l’unico e vero Titolare quindi proprietario ed amministratore e ciò da quando sono nato od iscritto all’anagrafe dello stato nel quale per ora dimoro od ho il mio domicilio occasionale, al “presunto stato/governo“, con l’illegittima Amministrazione e presunta ed impropria PROPRIETA’ di essa FINZIONE=TRUST (IT), della REPUBBLICA ITALIANA / REPUBLIC ITALY of (vedi conferma della sua registrazione come “governo estero”, al S.E.C. di essa con il Cik n° 0000052782, anche con il suo “Alias” = ITALY REPUBLIC of, in quanto Io sono (Nome proprio) delle discendenze/dinastie reali:  (Cognomi dei genitori) da sempre, il TITOLARE UNICO, Disponente e Trustee/Amministratore, Usufruttuario, oltre che unico ed indivisibile CREDITORE, “con apposito contratto sottoscritto fra le parti”, (NdR: se lo avete fatto in precedenza, altrimenti togliete quella frase), della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia (vedi sopra), avendola sottratta illegittimamente e successivamente alla mia nascita, da parte del presunto stato/governo, in modo illegale e truffaldino ai miei genitori, che non sono stati opportunamente informati dei fatti (nascosti) sulle vere “funzioni” della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, facendo loro firmare inconsapevolmente, il “Certificato di nascita”, senza attuare il giusto ed obbligatorio “Consenso Informato” sui fatti e funzioni vere della FINZIONE PERSONA GIURIDICA ponendola quindi in SCHIAVITU‘ e sudditanza allo stato, e non aver informato lo/la scrivente (Nome proprio) delle discendenze/dinastie reali:  (Cognomi dei genitori) di tale status di SCHIAVO, nemmeno al compimento del mio 18°esimo anno di età, abusando del mio silenzio/assenso inconsapevole:
Dichiaro quindi di non avere sino ad oggi, MAI prestato e mai presterò, un siffatto assenso/consenso al “presunto stato/governo“, nel quale dimoro temporaneamente, che si è auto proclamato “de facto” e NON “de Jure“, nel quale vivo od a enti privati, anche quelli ai quali ho dato il mio consenso, inconsapevole su questi fatti, che con questo atto pubblico vengono rigettati ed annullati.

Quindi:
Disconosco, ripudio e rigetto:
Ogni e qualsiasi vincolo, obbligo, dovere, soggezione, pretesa, tassa, imposte, multe, debiti, oneri, patrimoniali e non, che sia stato o sia per essere ascritto alla suddetta FINZIONE/ENTITA’ virtuale, NON vivente, chiamata PERSONA GIURIDICA ( COGNOME e NOME) e suo COD. FISCALE od uomo_di_paglia, senza il mio assenso informato, espresso, consapevole, scritto.
Rivendico quindi ed altresì: Tutte le suddette titolarità, facoltà, poteri e Diritti su di essa, sottraendola all’amministrazione del “presunto stato/governo = REPUBBLICA ITALIANA/ REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of, quale azienda/Colonia/Protettorato degli USA Inc., Company che detiene il territorio e la popolazione degli Stati Uniti d’America e sue colonie/protettorati, e quindi segregando per sempre la FINZIONE (IT) = uomo di paglia, dalla data della sua creazione, nel Trust®/STATO qui indicato ed istituito.

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5 – CAMBIO di “STATUS” e Precisazione:
STATUS della Persona fisica umana, quale uomo naturale, dal nome (Nome proprio), figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie:  (Cognomi dei genitori)
Ella/Egli è una Entità Spirituale/Essere/Essenza eterna, un Io Sono un uomo vivo, parte integrante e quale punto di osservazione dell’InFinito stesso, incarnato/a in Persona fisica umana reale, regale, vivente e senziente, con il Nome e Cognome (Nome proprio) de’ (Cognomi), ovvero essere umano terrestre, quale uomo naturale (maschio o femmina), individuo di Diritto Internazionale con Personalità anche e non solo Giuridica (art. 6 D.U.D.U.), sottoposta in AmOr ed Onore, SOLO ai: Diritto/Legge della Terra, Diritti naturali dell’Uomo, allo “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo), ai Diritti della Persona fisica umana, alla Costituzione di questo STATO/Nazione/Regno e sovrano (vedi Cap. 12) e successivamente alla Common Law (Diritti e Leggi internazionali se in armonia con i precedenti Diritti, particolarmente ed in terza istanza alla Trust (Jersey) Law e come Persona fisica umana: (Nome proprio)  de’ (Cognomi), quale uomo naturale e propria amministrata FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME od uomo_di_paglia), di cui sono l’UNICO TITOLARE ed amministratore (Legale Rappresentante – L.R. – L. R.- é_unTrust),  non sono sottoposto a NESSUNA giurisdizione nazionale del paese in cui per ora dimoro, per cui sono/siamo “cittadini del mondo” e particolarmente in questo Trust®/STATO/Nazione/Regno sovrano libero e vivente qui dichiarato, dimostrato e NOTIFICATO in questo documento, quindi essere umano compreso nell’ insieme, aborigeno, quale Unico Popolo di Madre Terra (UPMT)”, soprattutto di quello che si autodetermina.
Io Sono Libero individuo/cittadino anche e non solo nel mio STATO/Nazione/Regno sovrano, libero, estero e quindi extraterritoriale, anche extraUE: (COGNOME e NOME) (Marchio registrato nello stato qui costituito, come firma personale, in qualsiasi compilazione grafica sia scritta, in questo Trust®/STATO), ma anche in qualsiasi luogo della Terra ove il mio corpo è presente o questo Trust®/STATO sia presente con un suo recapito.
Anche questo Existential-Living Trust®/STATO/Nazione/Regno: (COGNOME e NOME), lo ricordiamo è sottoposto unicamente ai Diritti Naturali, dell’Uomo, alla propria Costituzione (Cap. 12), alla Common Law, se conforme ai Diritti dell’Uomo e non alla giurisdizione dello stato estero nel quale per ora ha il suo recapito, ma unicamente alla Giurisdizione di questo stato, dal nominativo: (COGNOME e NOME) scritto in qualsiasi altra forma grafica, qualsiasi altra “Giurisdizione”, salvo quella della TRUST (Jersey) LAW, se NON conforme ai Diritti Naturali e dell’Uomo o della Persona fisica umana, è quindi RIGETTATA.
Questa Essenza eterna, comunica agli appositi enti nazionali ed internazionali il proprio Cambio di STATUS fin dalla data del rilascio da parte del Comune ove sono nato/a, o del Certificato di nascita del ……………, da soggetto sottomesso quale SCHIAVO suddito alla giurisdizione degli stati della Terra, ad individuo LIBERO, sovrano, vivente in Legge Naturale dell’Amore e del rispetto dei miei simili, degli animali, della Natura e dell’Universo, con la creazione del proprio Trust/STATO extraterritoriale, del quale è l’unico Trustee.

Pertanto la Persona fisica umana (Nome proprio), figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie:  (Cognomi dei genitori), quale essere naturale, uomo vivo, sotto giurisprudenza internazionale, essendo individuo di diritto internazionale e l’amministrata FINZIONE PERSONA GIURIDICA (vedi sopra) in quanto Segregata in questo Existential Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano estero, con questo documento NotificatoVi, si è ATTUATO automaticamente e totalmente il CAMBIO  di “STATUS”, da suddito, cioè SCHIAVO a Persona fisica umana, reale e regale, Libera da qualsiasi tipo di imposizioni che ledono o calpestano i Diritti naturali, della Terra e dell’Uomo, e della Persona fisica umana, e con CAMBIO anche della “posizione giuridica” in un contesto sociale, sia della Persona fisica umana (Nome proprio, delle discendenze Cognomi) che per il Trust® estero qui dichiarato, che di fatto è anche uno STATO/Nazione/Regno estero, libero ed Indipendente, extraterritoriale = Cod. ATECO: U99.00.00 Italiano (Che designa gli Organismi ed Organizzazioni extraterritoriali esteri) – pur avendo recapito presso domicilio del Disponente o del Trustee od altra sede, nello stato/nazione ove è presente.

A supporto si riporta quanto afferma la normativa italiana, (Atto della Camera)  sul tema della extraterritorialità:
Risoluzione in commissione 7-00676 presentato da ALBERTI Ferdinando, testo di Venerdì 8 maggio 2015, seduta n. 423
C.7/00676 premesso che: sul territorio italiano sono presenti ordini di varia natura che godono dei privilegi della extraterritorialità. Il concetto di extraterritorialità trova la sua origine…

DICHIARO quindi:
– il mio cambio personale (Nome proprio, delle discendenze Cognomi) di “Status“ da SCHIAVO sottomesso e/o cittadino dello stato nel quale ho il mio domicilio e vi dimoro, con la doppia cittadinanza anche italiana  – vedi Legge IT 91/1992 art. 4 – od altra definizione simile di sudditanza (soggetto a…), ripristinando quello di individuo e di SOVRANO INDIVIDUALE, per Diritto Naturale e quindi del Diritto/Legge della Terra, i Diritti umani (DUDU), quelli della Persona fisica umana senziente, che sono Diritti inviolabili (vedi anche Art. 2 Costituzione IT) per i seguenti semplici motivi, indicati anche dalla Costituzione del paese, nel quale per ora ho la mia dimora (vedi sopra), per l’Italia questo “Status” di Sovrano è indicato e formulato negli articoli 1, 2, della COSTITUZIONE Italiana dalla quale si evince che essa dichiara espressamente questo principio fondamentale:
“La SOVRANITA’ appartiene al Popolo“….. e quindi ANCHE all’ individuo come singolo, facente parte di quell’insieme di singoli individui, nominato negli articoli, come: “Popolo Sovrano”. (vedi teoria degli insiemi = il singolo, l’individuo è parte intrinseca ed integrante dell’Insieme nazionale dei Sovrani, quindi Sovrano individuale)
Nell’Art. 1 della Costituzione italiana è scritto che la “Sovranità appartiene al Popolo” ed è molto importante anche la frase successiva la quale afferma che essi, cioè l’insieme dei Sovrani, quindi il Popolo composto dai suoi singoli Sovrani: “la esercita nelle forme previste dalla Costituzione Italiana”.
In altre parole, la norma è come se dicesse che è illegittima qualsiasi legge che NON permetta l’esercizio della Sovranità da parte del singolo individuo nativo nella nazione oppure ove vi abita.
Inoltre nell’Art. 2  della Costituzione Italiana:
“La Repubblica Riconosce (cioè Garantisce) i Diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia come nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità“.
Quindi l’Italia “Riconosce”, ciò che è evidentemente preesistente, cioè la Legge Naturale dei Sovrani e degli apolidi, che sono Leggi al di sopra della giurisprudenza italiana, infatti oltre a riconoscerla la “Garantisce”, sia come singoli e come società, ove il singolo svolge la propria personalità negli atti quotidiani, nella nazione italica.
– Rivendico quindi a PIENO TITOLO questo Fondamentale DIRITTO INVIOLABILE, cambio di Status, da suddito a Sovrano libero ed indipendente, e quindi vi invio, questo AFFIDAVIT = ATTO-NOTIFICATO, con il quale vi Manifesto la mia Pacifica ed Amorevole Esistenza di Ente immortale (essenza eterna) incarnato sulla Terra quale Essere Vivente dal nome: (Nome proprio), delle discendenze (Cognomi), nato Libero (Apolide), preGiuridico, prePagato e Sovrano in quanto UNICAMENTE vivo sotto la MIA Giurisdizione e Rappresentanza, agendo nella e con la Legge sacra dell’AmOr, enunciata anche nella Costituzione di questo Trust®/STATO/Nazione/Regno sovrano, libero, indipendente estero, (vedi Cap. 12).

Io Sono (Nome proprio), delle discendenze reali (Cognomi), uomo vivo, quale Persona fisica umana e solamente IO prendo ed ho totalmente in mano la mia Esistenza, e mi assumo tutta la responsabilità delle mie Azioni e della mia Parola-Legge, quale Sovrano individuale.
Questo cambio di Status è NOTIFICATO,  indicato, precisato, dichiarato con questo documento, e comunicato agli organi del “presunto stato/governo” ove ho per ora il mio domicilio: “REPUBBLICA ITALIANA / REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of“, (vedi conferma della sua registrazione al S.E.C. = banca dati delle Companies mondiali – in WASHINGTON D.C. US, come “FOREIGN GOVERNMENT” = Governo estero), con il Cik n° 0000052782– Stato/azienda PIGNORATA anch’essa sulla carta, nel 2012, come tutte le nazioni, banche, multinazionali, ecc. del mondo intero nel 2012, dal TRUST OPPT 1776, con DICHIARAZIONE NOTIFICATA in U.C.C. (Uniform Commercial Code) e mai contestata, per cui secondo la Legge del Silenzio/Assenso, esso documento è divenuto Normativa mondiale a tutti gli effetti.
– vedi: Accesso al Valore di Io Sono.


Definizione di Sovrano:
Il Sovrano è, sia in uno Stato/nazione che in uno Stato/Persona, l’individuo che detiene la Sovranità, intesa, come “quel  potere assoluto e perpetuo che è proprio sia dello stato/nazione terrestre, che dello STATO/Persona“.
Correntemente, però, il termine viene usato per designare, con valore generico, il capo di Stato, in questo caso del Trust®/STATO/Nazione/Regno estero libero e sovrano, cioè monarchico e, quindi, come sinonimo di monarca.
Siamo quindi, lo/la scrivente (Nome proprio), delle discendenze (Cognomi), cioè la Persona fisica umana, Sovrano di stirpe reale/monarca del regno libero e sovrano sulla Terra e l’ente/azienda fiduciaria questo Trust® estero e la FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, in esso segregata (vedi sopra), del quale sono il Disponente e Trustee, in un nuovo STATUS di totale libertà e quindi sottoposti SOLO ai Diritti Naturali (Giusnaturalismo), ed allo “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo)
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/diritto_e_societa/Natura/sssgl_lostatodinatura.html,
Leggi naturali, Diritti dell’Uomo, quelli della Persona fisica umana e la Giurisdizione internazionale, purché conforme alle leggi naturali ed ai Diritti dell’Uomo, alla Costituzione di questo STATO/Nazione/Regno estero libero e sovrano (vedi Cap.12) ed in terza istanza alla e con la TRUST (Jersey) Law, per questo Trust®.
Ecco altre ed importanti Disposizioni in materia di Diritti Umani
a – le disposizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014, che riafferma la superiorità dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e dei Diritti umani inalienabili rispetto a tutte le altre norme, nonché agli stessi trattati UE e, più in generale, al diritto internazionale.
Si rivela indispensabile alla luce dell’art. 10, primo comma, Cost. (IT), il quale impone di accertare se la norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell’ordinamento internazionale, possa entrare nell’ordinamento costituzionale, in quanto non contrastante con principi fondamentali e Diritti inviolabili ed inalienabili.
E ciò è proprio quanto è accaduto nella specie, fra i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano, vi è il diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri Diritti riconosciuti dall’art. 24 Cost. (IT), in breve il diritto al Giudice/Tribunale.
A maggior ragione, poi, ciò vale quando se ne ha la facoltà sul Diritto in questione, questo va fatto valere a tutela dei Diritti fondamentali della Persona fisica umana.
b –  dal 1796 “CRUDEN v NEALE, 2 NC 338 (1796) 2 SE 70”
http://www.no-debts.com/anti-federalist/files/cruden.txt
Sentenza in cui è stato definito quanto segue:
“Pertanto, ogni uomo è indipendente da tutte le leggi, eccetto le Leggi Naturali. Non è vincolato da nessuna istituzione creata dai suoi pari senza il suo consenso“.
c – che la vera legge vigente sul territorio internazionale e di conseguenza, anche in Italia, è in realtà, ma solo in qualche sua parte e secondo solo ad alcuni “principi”, con quanto indicato dal “diritto commerciale” o “Codice Commerciale Unificato” dell’U.C.C., che deriva a sua volta ma ed in parte, dal diritto marittimo/ammiraglio “Admiral Law”, che si basa sul “HONOR”. Idem per il “Diritto Romano” o la Bibbia.
d – il reato di “sostituzione di persona”, ai sensi dell’Art. 494, è definito giuridicamente e nel codice penale (IT) esso appartiene alla categoria denominata “falsità personale” come segue:
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare pregiudizio ad altri, induce taluno a commettere un errore, a sostituire la propria persona con un’altra, o a rivendicare o attribuire ad un altro un falso nome (vedi Art. 6 C.C.), un falso stato o una condizione alla quale la legge attribuisce effetti giuridici, è punito con la reclusione fino a un anno” se tale atto non costituisce un reato di fede pubblica.
vedi: Sentenza del Tribunale di Milano sul come si deve scrivere, sui documenti ufficiali il Nome e Cognome:
Sovranita_individuale_Sentenza_sul_nome_nel_certificato_nascita
Si ricorda che in psicologia l’identificazione rappresenta il processo attraverso il quale un individuo costituisce la propria personalità assimilando uno o più tratti di un altro individuo e traendone ispirazione.
Questo è quanto lo “stato REPUBBLICA ITALIANA/ITALY REPUBLIC of iscritta al SEC Data base US, delle Aziende/Companies, ha effettuato fino ad ora sulla mia Persona fisica umana e  sulla FINZIONE PERSONA GIURIDICA che amministro (Cambiando i Nomi e Cognomi in COGNOMI e NOMI nella FINZIONE PERSONA GIURIDICA, qui segregata).

Oltre a ciò, vi informo  e Notifico questi altri importanti FATTI sull’Italia:
La REPUBBLICA dell’ITALIA (REPUBLIC of ITALY)  è in realtà una colonia/protettorato degli US & C., trattata come una loro società/corporazione registrata al (S.E.C. – SEC al n° 0000052782, che è l’elenco delle Companies – aziende – del mondo, prima come REGNO d’ITALIA nel 1934 e successivamente come REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of, (come Governo estero, ovviamente Italiano), dopo la fine della 2° guerra mondiale del 1945 e riconfermata anche nel 2017) – vedi: https://mednat.news/2025/04/07/32787/

– vedi qui i FATTI della storia, su come è nata la presunta REPUBBLICA ITALIANA su fatti di sangue, truffe, e ruberie….
https://www.inuovivespri.it/2020/02/22/la-vera-storia-dellimpresa-dei-mille-46-massoneria-mafia-camorra-garibaldi-e-inghilterra-insieme-contro-francesco-ii/
– L’Italia è quindi di fatto in mano ai Banchieri, agli US ed alla Mafia Italo-americana, avendo questo “stato” mafioso, rinunciato, con i suoi politici collusi con i Banchieri, anche e non solo alla Sovranità Monetaria (in varie occasioni dal 1934 fino agli anni 1982 e ribadita nel 2006) e sottoponendo lo “stato” stesso, al ricatto finanziario con un cosiddetto “debito pubblico” che è nei fatti INESISTENTE, perché creato ad hoc per poter ricattare il Popolo non più Sovrano, ma SCHIAVO.
–http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782 (American Securities Exchange Act 1934)
– vedi documento primario di registrazione come Company, ed osservando la data di iscrizione al Data Base delle Companies US (1934), è interessante notare che quando Mussolini stipulò gli accordi politico-militari dapprima con la Germania di Hitler attraverso l’Asse Roma Berlino nel 1936, ancora con la stessa Germania, firmando il Patto d’Acciaio nel 1939, per concludere con il Giappone tramite il Patto Tripartito, detto anche Asse Roma Berlino Tokyo, nel 1940, in realtà, il Regno d’Italia, a livello giuridico, era già una società registrata in America come un’azienda/Company.
QUINDI, lo “stato italiano” e cioè la presunta REPUBBLICA ITALIANA (vedi ITALY REPUBLIC of registrata con codice d’iscrizione SEC:  00000052782), banca dati delle Companies mondiali), creata “de facto“, NON “de  jure“, è in realtà una colonia in mano agli US ed alla mafia italo-americana dal 1944 & C,

Importante:
Tutti gli Enti/aziende/governi ecc., registrati al SEC = banca dati delle Companies mondiali, per adesione firmata, debbono attenersi ai Codici/Norme dello UCC (Uniform Commercial Code).
……e dal 1982 anche e soprattutto in mano ai Banchieri, quando l’Italia fu truffata e regalata alle banche, con un semplice scambio di lettere fra il ministero del Tesoro ed il dirigente della Banca d’Italia di allora, con la storica “separazione dei beni” tra Banca d’Italia e ministero del Tesoro avvenuta nel luglio del 1981,  i quali con quell’azione deplorevole e senza consultare il Parlamento, con una semplice lettera fra i due dirigenti, tanto meno con il consenso del Popolo Sovrano, hanno sottratto ad esso e quindi allo “stato suo servitore”, anche la Sovranità monetaria, consegnandola a banche e privati che avrebbero potuto acquisire i “titoli di stato” del debito pubblico che allora era molto piccolo, imponendo interessi agli Italiani, che avrebbero impedito il pagamento ai debitori dei titoli in mano ad essi !
Ecco i documenti comprovanti lo scambio di lettere intercorso fra il Ministero del tesoro ed il dirigente della Banca d’Italia:
http://www.studiolegalemarcomori.it/1981-due-lettere-ed-il-divorzio-tra-tesoro-e-banca-ditalia-e-realta/
…il tutto trovò sfogo politico, nello scontro con il ministro delle Finanze socialista Rino Formica che nel 1982, portò alla crisi del Governo Spadolini.
Con l’asta dei BoT (Buoni Ordinari del Tesoro) del luglio 1981 iniziava cosi, un nuovo regime di politica monetaria.
Si inaugurava, infatti, il cosiddetto “divorzio” fra Tesoro e Banca d’ Italia: una “separazione dei beni” che esimeva la seconda dal garantire in asta, il collocamento integrale dei titoli emessi a nome del Popolo Italiano ed offerti dal primo, e con questa azione lo “stato” iniziò ad indebitarsi sempre di più a favore dei Banchieri e del FMI, per l’impossibilità a ripagare capitale con interessi ai “creditori” che avevano acquistato i titoli del presunto debito… (coloro che detenevano il potere del presunto credito), che non  potrà mai essere ripagato, ma che intanto paga gli interessi, tanto per informarvi noi con il nostro lavoro di sudditi, abbiamo già, pagato con gli interessi versati,  3 volte il capitale del supposto debito pubblico (anno 2005 ed il debito aumenta ancora) !
E tutto questo malaffare, è stato riconfermato da altre azioni, di politici collusi con i banchieri, contro il Popolo Sovrano, negli anni successivi !

Se volete fare altre ricerche sul tema, visionate i Documenti storici vedi qui: https://fraser.stlouisfed.org
CONVENZIONE, UNITED STATE (US) – ITALIA,  SUL PATRIMONIO e REDDITO FISCALE:
https://pub.mednat.news/filosofia/UNITED_STATE-ITALY_INCOME_AND_CAPITAL_TAX_CONVENTION.pdf

RICONOSCIMENTO LEGALE del RISARCIMENTO, che gli STATI del MONDO che hanno SCHIAVIZZATO i Popoli della Terra, debbono FORNIRE alle Persone fisiche umane, derivante dalle indagini sul sistema FRAUDOLENTO, REPRESSIVO e SCHIAVISTA massivo, imposto ed utilizzato in tutto il sistema criminale mondiale e ciò da migliaia di anni….
Vedi anche la dichiarazione/ordine esecutivo, firmato dal presidente Trump nel 2020 indicante il Risarcimenti alle Persone fisiche umane per la tirannia o schiavitù alle quali sono state sottoposte dagli stati nei quali vivevano:
Fallimento per Bancarotta della USA Inc. ed accettazione del risarcimento dovuto agli SCHIAVIZZATI

Ad onor del vero e per fare chiarezza, Trump ha dichiarato il fallimento della Company U.S. of A. Inc, ed ha firmato il risarcimento degli schiavi, in quel caso i Moorish USA (I Mori, figli degli schiavi importati dal MAROCCO, negli USA) che sono stati i primi in assoluto a dichiararsi Popolo e Nazione indipendente con un trattato legale controfirmato fra il sultano del MAROCCO e la nascente nazione americana degli anni 1776, e fu firmato un Trattato di Pace tra USA e Marocco, nell’anno 1787, sotto la presidenza Lincoln (USA).
Il popolo Moorish è protetto e totalmente immune dalla schiavitù e deve essere risarcito finanziariamente.
Treaty with Morocco, (1–25 January 1787 – archives.gov)
– vedi sopra, l’ Atto Presidenziale del presidente Trump (US) da egli firmato nel 2019, per il risarcimento di coloro che sono stati SCHIAVIZZATI dallo stato.
–https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-10-02-0292 Digitare nel search: REPUBLIC of ITALY…
Cosi come anche la ex giudice canadese Anna Von Reizt, ora negli USA, riprendendo i documenti dei Moorish del 1787, con le sue ricerche e conoscenze della giurisprudenza nella Common Law, ha sviluppato  una sua linea di condotta per cercare di aiutare i Popoli della Terra, ma ed in particolare quelli anglosassoni ad utilizzare dei suoi documenti per uscire dal sistema criminale in essere nel mondo e ristabilire i nostri sacro santi Diritti di vita sana e libera da tutto, cambiando lo “status” da SCHIAVI a Persone fisiche umane reali e nate libere, con anche la possibilità di accedere ai risarcimento a noi dovuti dai soliti noti Criminali, che possiedono le Nazioni della Terra….
vedi: http://www.annavonreitz.com/

Vedi: Accesso al valore della Persona fisica nata prePagata… riscoperto dal TRUST OPPT 1776
– vedi RIVALSA al Cap. 13

Per questo Motivo:
AFFERMO e DICHIARO in QUALITA’ di Io Sono, Essenza eterna incarnata in una Persona fisica umana reale e regale, quale uomo naturale: (Nome proprio) figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie:  (Cognomi dei genitori), uomo vivo, individuo di Diritto Internazionale, ovvero di essere vivente, con Personalità, funzione della mente, anche e non solo Giuridica (art. 6 D.U.D.U.), con grande Valore intrinseco anche finanziario, perché nato libero, preGiuridico ed anche prePagato,  quale Persona fisica umana riconosciuta dalle Leggi Internazionali, chiamato a dire la Verità, (in AFFIDAVIT) al di SOPRA dei “codici degli stati”, quale Essere/Essenza/ente, come SORGENTE ORIGINALE di ogni cosa a me legata, in quanto parte del “Progetto Vita  dell’InFinito chiamato da alcuni “Divino”, con PIENI DIRITTI e quale Persona fisica umana, oggi reale ed ESISTENTE in VITA, (vedi Cap. 2).
Con la firma “contrattuale” sul “Certificato di nascita”, carpita in buona fede ai miei genitori e senza aver Loro effettuato il “Consenso informato”, sulla realtà dei fatti rappresentata dal documento del cosiddetto “Certificato di nascita” = FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, amministrata dallo stato, questo per poter usurpare ed amministrare sostituendosi ai genitori, su questa FINZIONE (Certificato di nascita e relativi documenti di cui sono il Titolare unico dato che sono intestati al mio COGNOME e NOME, pur essendo una FINZIONE PERSONA GIURIDICA virtuale, cioè irreale = uomo di paglia) che da quella data sono stati amministrati da parte dello stato “ITALY REPUBLIC of / REPUBBLICA ITALIANA/ REPUBLIC of ITALY“, sostituendosi ai Genitori quali veri ed unici Trustee /amministratori della FINZIONE creata successivamente alla nostra nascita, perché nati prePagati e preGiuridici ed amministrata successivamente dal presunto stato  fino ad ora ed al nostro 18°esimo compleanno (maggiore età) NESSUNO da parte dello stato nel quale si vive, ci ha informato con il Consenso informato di questa SCHIAVITU‘, cioè di essere amministrati da terzi, lo stato, quindi DICHIARO che questo presunto “Contratto di amministrazione” di detta FINZIONE, è NULLO, perché i miei genitori e lo/la scrivente siamo stati raggirati, infatti non siamo stati informati con vero “Consenso informato” sulla realtà dei fatti riguardo a chi amministrava la FINZIONE PERSONA GIURIDICA ed il perché, onde per cui siamo stati grandemente “offesi”, quindi chiediamo allo stato nel quale viviamo, ed ai suoi funzionari facenti funzione, l’assunzione della responsabilità civile e penale ed il risarcimento danni, per cui chiediamo il risarcimento secondo le tariffe della RIVALSA (vedi Cap. 13).
“Offesa”: il Codice Penale italiano al n° 612, prevede che “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno”.
Ogni individuo. facente funzione del presunto stato nel quale vivo, agendo in collusione con esso, schiavizzando gli esseri umani, viene da me Sovrano, “SCOMUNICATO”, secondo gli antichi Codici d’Onore.

##################################################################################

6 – SOTTRAZIONE da parte del Sovrano: (Nome proprio, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie reali:  (Cognomi dei genitori), al presunto “stato/governo” ove per ora vivo e/o lavoro,  della amministrazione del TRUST individuale (Italiano – od altra nazione ove si vive), che riguarda la FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME), con relativo COD. FISCALE……..,od uomo_di_paglia, allo stato ITALY REPUBLIC of /REPUBLIC of ITALY = REPUBBLICA ITALIANA, con revoca immediata dalla data della sua creazione creata dopo la mia nascita, dell’amministrazione dello stato e pubblica amministrazione (P.A.) di detta FINZIONE, che è stata sottratta con circonvenzione di incapace, senza nessun “consenso informato” sulla realtà dei FATTI, fatto sulla  amministrazione dello stato della FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE, sia al padre che alla madre dell’individuo nato e successivamente iscritto alle liste anagrafiche anche fiscali, con “furto di identità” = dunque “reato di sostituzione di persona” (Art. 494 C.P. IT), ma e neppure è stato notificato, quando il presente scrivente e firmatario di questo Trust®/STATO estero è divenuto maggiorenne, (al 18° anno di età), che lo stato amministrava detta FINZIONE.
Quindi questa “proposta di contratto” di delega all’amministrazione da parte dello stato della FINZIONE PERSONA GIURIDICA è NULLA all’origine, cioè da quando è stata creata e registrata la nomina dello stato quale amministratore / TRUSTEE della FINZIONE, per FALSO in atto pubblico e Furto di identità, Sostituzione di Persona, il tutto senza consenso dei miei genitori e dello scrivente.
La revoca dell’amministratore per “mala gestio”, lo prevede anche la giurisprudenza italiana ed estera, con il  possibile risarcimento danni procurato all’azienda/persona/FINZIONE (COGNOME e Nome). (vedi Cap.13) da pagarsi al Disponente/Trustee del Trust®/STATO stesso.
Sia chiaro che la sottrazione dei vari documenti ascritti alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE e della FINZIONE stessa, sono da me ritenuti utili e validi per comunicare con lo stato od altre FINZIONI, per cui la mantengo valida solo come documenti con funzione di comunicazione, cambiandone però l’amministratore, dallo stato e P.A.,  avocando a me stesso quale Persona fisica vivente, (Nome e Cognome) la sua unica amministrazione.
I documenti nei quali appare iscritta la FINZIONE (COGNOME e NOME) e relativo COD. FOSCALE, vengono segregati in questo Trust/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale, e rimangono a mia disposizione per l’uso e le funzioni di essa, in quanto sono non solo l’amministratore della FINZIONE segregata nel Trust estero, essendo anche il Trustee del Trust estero qui dichiarato e Notificato, agli enti indicati all’inizio del documento quali DESTINATARI.

DISCONOSCO anche qualsiasi azione di terzi fatta sul mio TRUST (IT), cioè sulla mia FINZIONE/PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME) con relativo COD. FISCALE = uomo di paglia, disconoscenza che affermo con questo Trust®/STATO estero qui autoDichiarato, tutte le azioni effettuate senza il mio CONSENSO scritto, anche quelle da parte del “presunto stato” e/o enti dello stesso od incaricati da esso, e/o fiscali, bancari e/o finanziari, sanitari, polizia, forze armate, guardia di finanza, carabinieri, autorità sanitarie, nazionali ed internazionali, ecc., ed altresì tutte le facoltà, poteri, Diritti e presunte tutele  su di essa sono NULLE, per cui lo riaffermo, Io (Nome proprio) Sequestro, PIGNORO e SOTTRAGGO la FINZIONE PERSONA GIURIDICA con il suo COD, FISCALE (IT), in quanto UNICO Titolare di detta FINZIONE, quindi proprietario ed amministratore/ Trustee di essa, sottraendola al “presunto stato/governo” che finora l’ha amministrata SENZA il mio consenso, schiavizzandola.
Ogni e qualsiasi vincolo, obbligo, dovere, soggezione, pretesa, debito, onere, patrimoniali e non, che sia stato o sia per essere ascritto alla suddetta FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE od uomo_di_paglia (vedi sopra) ente virtuale NON reale, senza il mio assenso/consenso informato, espresso, consapevole, scritto, è assolutamente NULLO.
Dichiaro inoltre: Di non avere sino ad oggi, MAI prestato un siffatto, con il mio possibile silenzio/assenso o dato un assenso/consenso per la sua amministrazione, al “presunto stato” auto proclamatosi “de facto” e NON “de Jure“, nel quale vivo o ad enti privati.
Anche perché CONDUCO la mia Esistenza, nei luoghi ove dimoro, nel PIENO RISPETTO degli altri Esseri Viventi, secondo il Loro ed il Mio Libero Arbitrio, compiendo ogni mia azione in modo Amorevole, Compassionevole ed Onorevole, nel pieno rispetto delle Leggi dell’UniVerso e di quelle Naturali della Natura stessa, che ogni Essere Vivente ha codificate in Sé stesso:  Amore e Rispetto e DIFENDO la mia Pacifica ed Amorevole Esistenza, con Sovranità, Giurisdizione,  Indipendenza, Libertà, Rappresentanza ed Amministrazione (quale Trustee) con Tutela  Legale  anche della FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE (IT), oltre al Trust®/STATO estero qui espresso e Notificato, da CHIUNQUE tenti di VIOLARE i punti qui indicati in questo AFFIDAVIT, nei modi e tempi che ritengo più opportuni, con una difesa pari all’offesa ricevuta secondo la mia discrezione. – vedi RIVALSA Cap. 13
(NdR: Dovete Fare un proprio Marchio, che viene registrato qui nel Trust® estero (COGNOME e NOME), che è anche il nominativo della FINZIONE PERSONA GIURIDICA  – attenzione, è una cosa importante farlo, così potrete richiedere delle Royalties (vedi Cap. 13) a chi lo utilizza senza il vostro consenso).

Vedi anche lo Sbatezzarsi (NdR: disdire ed eliminare il contratto di adesione ad una qualsiasi fede religiosa, se si è fatto un qualsiasi battesimo)

##################################################################################

7 – ASSUNZIONE personale della carica di Sovrano, disponente ed amministratore (Trustee) del Trust®/STATO qui istituito, da parte di: (Nome proprio), figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie:  (Cognomi dei genitori), e sulla suddetta FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME e COD, FISCALE), in qualità di Legale Rappresentante (vedi: L.R. – L.R.- é_unTrust, ma non completo ed aggiornato come questo qui messo a disposizione per tutti, di detta FINZIONE, (amministrazione personale) funzione che è retroattiva dalla nascita e/od iscrizione di essa nelle od alle liste anagrafiche del presunto stato, ed anche della carica, da parte del Trustee stesso, di amministratore del Trust®/STATO estero qui indicato, che con questo documento, assume entrambe le cariche di unico amministratore quale Trustee della FINZIONE (IT, che è sottratta allo stato e SEGREGATA in toto in questo Trust®/STATO estero) e del Trust stesso, qui dichiarato ed istituito (COGNOME e NOME – COGNOME e Nome)
Ripeto che Gestisco ed amministro in prima persona come (Nome proprio), delle discendenze o de’ (Cognomi), la FINZIONE od uomo_di_paglia, retroattivamente da quando sono iscritto all’anagrafe dello stato nel quale sono nato o dimoro con il mio domicilio occasionale, quindi anche come già dichiarato, ribadisco in quanto l’Amministrazione di essa FINZIONE, viene Sequestrata, PIGNORATA, SOTTRATTA e SEGREGATA in questo Trust®/STATO estero (vedi Cap.  6) fin dalla data (la Segregazione e la sua amministrazione quale Trustee, è quindi retroattiva) dall’iscrizione di essa alle liste anagrafiche (vedi Certificato di Nascita/creazione della FINZIONE stessa) al presunto stato/governo: REPUBLIC of ITALY / REPUBLIC ITALY of / ITALY REPUBLIC of =  REPUBBLICA ITALIANA (codice d’iscrizione SEC:  00000052782), in quanto sono da sempre il suo Unico TITOLARE ed Amministratore/Trustee, usufruttuario ed i  Beneficiari sono i miei figli.
PRETENDO ed affermo, di poter esercitare qualsiasi mestiere od arte, in ONORE e senza fare del male a nessuno, anzi aiutandolo se necessario o se mi viene richiesto, tutto ciò senza dover sottostare a nessun “ordine”, “associazione od altro ente statale o privato” o con il pagamento di tasse/imposte/tangenti, per l’esercizio della propria attività, in qualsiasi nazione della Terra, in quanto persino la Costituzione Italiana art. 1, è basata sul concetto che:
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. e….
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“.
Inoltre:  La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro.
Va comunque specificato che “diritto al lavoro” (art. 4 Cost.) non implica una offerta di lavoro pubblico, bensì l’intervento dello Stato per rimuovere gli ostacoli e promuovere le condizioni che consentano a chiunque di poter entrare nel mercato del lavoro.
Infatti la Costituzione precisa che:
“Lo Stato ha il compito fondamentale di rimuovere gli ostacoli che impediscano la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Quindi per riassumere:
DICHIARO in verità assoluta di essere anche Proprietario, vero ed unico TITOLARE di essa FINZIONE, in quanto questa FINZIONE PERSONA GIURIDICA, che ha il COGNOME e NOME (od uomo_di_paglia), simile al mio, ma con grafia scritta in parte od interamente in MAIUSCOLO, e scrittura illegittima, con il COGNOME “prima” del NOME, come confermato anche nel COD. FISCALE, (fatto effettuato con azione illegale commessa dallo stato stesso, vedi invece: Art. 6, Art 7. e 9 del Cod. Civile Italiano, che indicano con “precisione e chiarezza”, anche secondo la Lingua Italiana, come si deve scrivere, il Nome e Cognome, senza NESSUNA modifica, esattamente come la lingua Italiana e le altre lingue del mondo occidentale insegnano fin dalle prime classi della scuola, cioè che si scrive prima il Nome e poi il Cognome, con le prime lettere delle due parole in MAIUSCOLO e le successive in minuscolo = Alternato) e di essere anche l’USUFRUTTUARIO, quale Amministratore (Trustee) di ogni cosa (tutti i beni mobili ed immobili – materiali ed immateriali – finanziari, bancari, fiduciari, conti correnti bancari, ecc.) ascritti alla: FINZIONE PERSONA GIURIDICA e COD FISCALE, cioè all’azienda fiduciaria privata = TRUST Italiano, denominata (vedi sopra), configurata con i suoi beni di qualsiasi natura, PIGNORATA e  SEGREGATA perpetuamente in questo Trust®/STATO/Nazione/Regno estero, libero, sovrano quindi extraterritoriale.

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Il Trust estero continua alla Pagina 4B della Sovranità individuale

La Sovranità individuale invece Continua in queste pagine:
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Jean Paul Vanoli

Jean Paul Vanoli

dr. Jean Paul Vanoli, esperto per la Vera scienza, conoscenza, filosofo della vita eterna, consulente in Medicine Naturali, Scienza della Nutrizione, Bioelettronica e Naturopatia = Naturopata. Consulente di: https://mednat.news (vedi Curriculum) - info@mednat.news - Sovrano, Ambasciatore e Trustee del Trust/Stato/Nazione/Regno libero, sovrano, extraterritoriale: VANOLI GIOVANNI PAOLO° - VANOLI G.P.° - VGP° (Trade Marks) - Defender of human, animal, bacteria and exosomes rights, i.e. Life/Nature in general

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Comments 1

  1. Jean Paul Vanoli says:
    11 mesi ago

    Potete copiare tutto quanto dal sito, ma obbligatoriamente dovete indicare la fonte: mednat.news – Grazie

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