Sovranità Individuale – 4b
(Autodeterminazione in Autodichiarazione)
(Questa è la seconda parte del Documento del Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale – la prima parte è presente nella pagina precedente = Sovranità Individuale – 4)
8 – CONFERIMENTO e SEGREGAZIONE dei Beni mobili ed Immobili in questo Existential-Living Trust® estero nel proprio Corpus/Body, come indicato nella Costituzione di questo STATO/Nazione/Regno estero, libero e sovrano (vedi Cap. 12), nei Diritti dell’uomo e della Persona fisica, nello Statuto degli Apolidi art. 13 ed in terza istanza, la Trust (Jersey) Law.
Essendo Sovrano e lo Scrivente di questo Trust® estero, un individuo, Persona fisica od essere umano vivo e senziente, dal nominativo: (Nome proprio), figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie reali: (Cognomi dei genitori), nato APOLIDE e che vive in Apolidia dichiarata, anche e non solo con questo documento Trust® estero nella nazione del proprio domicilio, i suoi “beni” (mobili ed immobili), pur essendo stati registrati nella cosiddetta REPUBBLICA ITALIANA sono di proprietà dell’Apolide, come precisato in ALLODIO (proprietà: C O G N O M E, scritto così), e come ben indicato nell’Art. 13 dello statuto dell’Apolide, ciò significa che tutti i documenti che portano il mio indicativo, scritti cosi: COGNOME e NOME (o VOGNOME e Nome) e relativo “Atto di nascita” della Persona fisica umana, uomo vivo, indicato con Nome e Cognome e di tutti i documenti intestati alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA = uomo di paglia: Certificato di nascita, Passaporto, carta identità, patenti, carta sanitaria, ecc.) con la loro sottrazione e SEGREGAZIONE in questo Trust®/STATO/Nazione/Regno, libero, sovrano e quindi extraterritoriale, sono ormai unicamente sotto giurisdizione legale del mio STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, quindi extraterritoriale dal nominativo: (COGNOME e NOME).
Si richiede allo stato che ci ospita, al quale Notifico questo documento e nel quale per ora vivo, con questa notifica /DIFFIDA, di immettere nei propri archivi la “postilla” che “questi documenti sono stati pignorati, sottratti e segregati in questo stato estero (COGNOME e NOME), ed essi vengono CONFERITI, SEGREGATI e NAZIONALIZZATI fin dalle loro origini, in questo Trust®/STATO Nazione/Regno libero, sovrano estero, quindi extraterritoriale, quindi anche extraUE, come affermato chiaramente nello Statuto degli Apolidi (ed in Allodio), dal quale si evince che:
“Gli Stati contraenti concedono a ciascun apolide un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per quanto concerne l’acquisto della proprietà mobiliare ed immobiliare ed i diritti a ciò relativi, nonché i contratti di locazione e gli altri contratti concernenti la proprietà mobiliare ed immobiliare“.
Quindi la unica proprietà di un bene acquistato da un Apolide, NON è MAI del governo della nazione ove viene registrato, ma essi sono proprietà esclusiva dell’Apolide, in questo caso (Nome e Cognome) e quindi su di essi NON possono essere applicati, dal “governo della nazione” ove essi sono registrati: coercizioni, sanzioni, blocchi, fermi amministrativi, imposte sui mezzi semoventi e/o sugli immobili, ecc.
Ricordiamo anche, che gli stati che hanno firmato ed accettato e riconosciuto questo “Statuto degli Apolidi”, sono obbligati dalle loro stesse Leggi e Trattati, a rispettare i DIRITTI naturali e quindi i DIRITTI dell’Uomo (DUDU) e della Persona fisica umana, citati anche nelle modalità di trattamento degli Apolidi nelle nazioni nelle quali hanno il loro domicilio !
Quindi il Titolare (Nome proprio, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie reali: (Cognomi dei genitori) dei Beni mobili ed immobili ed in quanto Disponente ed amministratore unico ed indivisibile anche dei documenti della FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) con COD. FISCALE:…………………………, od uomo_di_paglia, Sequestra, PIGNORA, SEGREGA e NAZIONALIZZA tutti i Beni Mobili ed Immobili, di qualsiasi tipo, ascritti a questa FINZIONE, asset sottostanti inclusi, che vengono CONFERITI dal Disponente e dal Trustee (individui Apolidi in apolidia), in questo Existential-Living Trust® estero, assieme alla FINZIONE stessa con il suo CODICE FISCALE, che viene amministrata direttamente e solamente dal Trustee, in segregazione in questo Trust® estero, assieme a tutti i documenti ufficiali ad essa intestati, che sono anch’essi SEGREGATI in questo Trust® estero, senza pagamento di imposte:
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=31066
Essendo lo scrivente (Nome proprio) delle discendenze reali, de’ (Cognomi), un Sovrano, Ambasciatore unico dello STATO: (COGNOME e NOME), con recapito e/o domicilio presso l’Ambasciata dello stesso STATO, fa quindi parte quale Agente e facente parte del proprio Corpo Diplomatico (CD) dell’Ambasciata stessa ed ha quindi l’immunità diplomatica assoluta su se stesso ed i propri famigliari ed avendo segregato e nazionalizzato nello stesso nostro STATO di cui è Sovrano, i suoi beni mobili ed immobili, essi sono “impignorabili” ed al riparo da qualsiasi aggressione di terzi, stati (immunità fiscale), nazioni del mondo compresi, e quindi essi non possono essere bloccati, pignorati, multati, fermati, ecc., altrimenti il mittente/ordinante/esecutore materiale di tali misfatti, è perseguibile con penalità e risarcimenti indicati al Cap. 13 del nostro Trust® /STATO.
Tutto ciò è Confermato e dichiarato in Affidavit (giurato), da parte del Disponente (Nome proprio) delle discendenze/Dinastie reali: (Cognomi dei genitori), uomo vivo, anche per conto, quale Legale Rappresentante, della relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) con COD. FISCALE…………………….., od uomo_di_paglia, che amministro personalmente quale amministratore unico, in questo Existential-Living Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano estero e di alto scopo umanitario, in giurisdizione nella Propria Costituzione dello STATO (vedi Cap. 12) dei Diritti Naturali, dell’uomo e della Persona fisica umana: “il diritto alla vita, il diritto all’integrità personale e alla salute, il diritto alla riservatezza, all’onore e alla reputazione, il diritto al nome e alla propria identità” ed in terza istanza, in quella della TRUST (Jersey) LAW ed anche di tutti i TITOLI, ivi compresi depositi, conti correnti bancari e postali, cassette di sicurezza, autovetture, mezzi di trasporto terresti, marittimi ed aerei, e/o qualsiasi altro Titolo, mobiliare ed immobiliare ascritti alle posizioni giuridiche in TRUST denominato: (COGNOME e NOME) e/o (COGNOME Nome) ed il relativo COD. FISCALE della FINZIONE PERSONA GIURIDICA = quale TRUST italiano, ente e beni, tutti PIGNORATI e Conferiti, quindi SEGREGATI con i beni mobili ed immobili ad essa ascritti e registrati nelle Banche Dati di questo STATO/Nazione/Regno estero libero, sovrano quindi extraterritoriale, cioè nei propri Pubblici Registri Immobiliari (PRI) – PRS (Pubblico Registro mezzi Semoventi), nel presente Trust®/STATO/Nazione/Regno estero, TITOLI in amministrazione fiduciaria di (Nome proprio), de’ (Cognomi), quale Trustee, come meglio di seguito indicati e descritti in vedi:
L’Allegato 1 è da tenere all’esterno a questo Documento del Trust®)
Titolo:
Beni amministrati, secondo i voleri dei Disponenti, da parte del Trustee (Nome proprio, delle discendenze/Dinastie: Cognomi).
Allegato n° 1: dovete Fare Elenco dei Beni mobili ed immobili SEGREGATI in esso, dei Beni mobili ed immobili e Banche con conti correnti relativi (nel quale potete scrivere ed elencare con i loro rispettivi dati, di tutti i vostri beni) immobili, terreni, e mobili quali auto, moto, barche, aerei, conti correnti bancari, ecc., e facoltativamente, televisore, computer, tappeti, ed i documenti con relativi numeri di ognuno, riguardanti la FINZIONE, tipo passaporto, patenti, carta sanitaria, carta identità, ecc., intestati unicamente alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA.
Allegato n° 2, (potete segregare anche i vostri figli minorenni quali Persone fisiche umane, inserire il Nome proprio, delle discendenze: Cognomi, con le loro rispettive FINZIONI PERSONE GIURIDICHE (COGNOME e NOME) e relativi COD. FISCALI n°……….) e divenire loro Legali Rappresentanti L.R. (Trustee) sottraendo l’amministrazione degli stessi e delle loro FINZIONI PERSONE GIURIDICHE e COD. FISCALI allo stato nazione ove sono nati, in modo che nessuno neppure un giudice possa interferire su di essi senza il vostro consenso scritto, oppure potete usare il modulo che trovate alla fine e dopo il Trust® estero qui autodichiarato.
Questo periodo lessicale, una volta letto e compreso, non deve essere lasciato nel documento del Vostro Trust, ma va eliminato, esso serve solo per capire come compilare gli Allegati 1 e 2)
Tutto ciò che è, da parte del Disponente e dal Trustee, PIGNORATO e SEGREGATO, assieme ai suddetti documenti intestati alla FINZIONE (Carta Identità, Passaporto, Patente, carta Sanitaria, ecc. indicati e facenti parte del TRUST italiano), in questo Trust®/STATO/Nazione/Regno estero libero e sovrano, autodichiarato, con il relativo recapito aziendale della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, FINZIONE (Italiana) od uomo_di_paglia, che ho Sequestrato, PIGNORATO e che SOTTRAGGO, all’illegittimo Trustee (amministratore), cioè al presunto stato/governo: “REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of = REPUBBLICA ITALIANA” (vedi conferma della sua registrazione, nell’elenco delle Companies mondiali S.E.C. di WASHINGTON, D.C., registrata con la dicitura: “FOREIGN GOVERNMENTS” = Governo estero ovviamente della REPUBBLICA ITALIANA, con il Cik n° 0000052782, senza però indicare i membri del governo della REPUBBLICA ITALIANA, perché cambiano in continuazione), è ed ora questa FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) con relativo COD. FISCALE, UNICAMENTE amministrata da me stesso (Nome) e da quando sono nato, cioè significa che questa rivendicazione è RETROATTIVA dalla data della creazione del TRUST italiano, quale FINZIONE = uomo di paglia, successiva alla mia nascita di Persona fisica umana reale, regale, vivente e senziente è quindi ora e per sempre nelle mie mani, per cui DIFFIDO CHIUNQUE ad utilizzare quell’indicativo: (COGNOME e NOME oppure COGNOME e Nome od altra qualsiasi forma grafica esempio: Cognome e Nome, ecc.), di cui detengo l’ASSOLUTA ed ESCLUSIVA proprietà d’uso, e/o dei suoi pseudonimi, traduzioni del nome stesso, qui indicato, di ogni e tutti gli artefatti, compresi quelli creati “ex nihilo, ens legis”, dalla cosiddetta “REPUBLIC of ITALY/REPUBBLICA ITALIANA=ITALY REPUBLIC of“, in parvenza di REPUBBLICA, in realtà colonia e protettorato dei banchieri US – vedi anche come la mafia internazionale ha conquistato lo stato italiano:
https://www.thefreelibrary.com/Pact+with+the+Devil%3F+One+of+the+great+conspiracy+theories+of+the…-a0162302028
I Trade Mark di STATO: (COGNOME e NOME / Cognome e Nome, ecc.), nella sua forma grafica e specifica anche del Nominativo di questo Trust®/STATO/Nazione/Regno, estero, sono prodotti registrati (Copyright) in esclusiva da ed in questo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano extraterritoriale e, se utilizzati senza il nostro consenso scritto, ovunque e comunque iscritti in qualsiasi documento di terzi, registrati scritturalmente, in qualsiasi luogo o parte della Terra, da me Trustee non autorizzati per iscritto e quindi in palese violazione con dolo ed inganno, del granitico e non interpretabile Art. 6 del Codice Civile (IT) “diritto al Nome” e Art. 404 C.P. (IT), Vedi: DIRITTO_al_nome_nella-giurisprudenza-della-CEDU, e con “Furto di identità” quale reato come da Art. 624 CP (IT), è anche comprensivo dei beni, mobili ed immobili, e di tutti gli elementi immateriali ma idealistici, costituenti valore morale o proprietà intellettuale e materiale, riconosciuti, intestati o costituenti patrimonio afferito a (Nome) od alla assistita ed amministrata: FINZIONE PERSONA GIURIDICA con COD. FISCALE (vedi sopra), che qui viene SEGREGATA in perpetuo in questo Trust®/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, estero – (vedi: Allegato 1, con la descrizione dei beni mobili ed immobili ascritti alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA Italiana, esterno a questo documento),
DIFFIDANDO anche qualsiasi terzo al suo Utilizzo (Trade Mark con Copyright del nome di STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero: COGNOME e NOME) in qualsiasi documento ed in qualsiasi altra formulazione grafica, salvo mio consenso scritto, pena la denuncia con richiesta di risarcimento anche pecuniario (vedi Cap. 13, RIVALSA).
QUINDI DICHIARO e lo ripeto, di essere unico ed esclusivo titolare e quindi proprietario anche del mio Nome e Cognome, di Persona fisica, in qualsiasi forma sia scritto, che è anche un Trade Mark® (Copyright) registrato in questo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano estero.
Ciò significa che NESSUNO (Persona fisica e/o Ente GIURIDICO e non) può utilizzare il mio (Nome e Cognome) o quello del Trust®/STATO: (COGNOME e NOME), e/o in qualsiasi forma espressa, scritta, grafica, senza il nostro consenso espresso, e se per caso lo usasse, dovrà pagare a nostra discrezione delle Royalties, come indicato nel Cap. 13, “RIVALSA” di questo Documento del Trust®.
A titolo di “compenso”, la FINZIONE/PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, SEGREGATA nel Trust® estero sotto la Costituzione del proprio STATO/Nazione /Regno libero, sovrano ed extraterritoriale (vedi Cap. 12) i Diritti naturali, dell’Uomo e quelli della Persona fisica umana ed in terza istanza, nella TRUST (Jersey) LAW (Nominativo, vedi sopra), oltre, a delegare il suo UNICO TITOLARE: (Nome proprio), de’ (Cognomi dei genitori), quale Trustee e Usufruttuario, unico CREDITORE Indivisibile ed universale, anche alla propria tutela, con azione notarile e di difensore, essa perciò rimette TUTTI i beni intestati alla FINZIONE (mobili ed immobili, conti correnti bancari, ecc.), all’UNICO ed Indivisibile CREDITORE, amministratore (Nome proprio, delle discendenze Cognomi), il quale da Disponente e da Trustee, li ha anch’esso immessi/conferiti, PIGNORATI e SEGREGATI, assieme alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA dal nominativo: (COGNOME e NOME con il relativo COD FISCALE – vedi sopra = uomo di paglia), in questo Trust®/STATO estero.
SENTENZA (2013) di TRIBUNALE ITALIANO ufficio esecuzioni immobiliari di Reggio Emilia, nella quale il Trustee del Trust amministrato, ha fermato/bloccato il tentativo di “rapina” di immobile
Inoltre, sono NULLE le “cartelle” di tasse, imposte, ecc., inviate al Trust® od al Trustee quale ambasciatore, con immunità anche fiscale, dello STATO/Nazione/Regno libero,sovrano e quindi extraterritoriale.
Una notizia utile per coloro che desiderano AutoDeterminarsi veramente e completamente, documento ufficiale che ho appena ricevuto, da parte di un amico il quale ha preparato e Notificato il suo personale Trust®/STATO estero ai destinatari indicati, nazionali ed Internazionali, il Trust® estero del Jersey, ciopiato dal sito mednat.news ove ho inserito la bozza da personalizzare che ho realizzato dal 2013 anno nel quale lo scrivente ha dichiarato la propria sovranità individuale in un Trust® estero sotto giurisprudenza del Jersey.
Ecco il documento, che mi ha inviato, un amico che ha notificato il suo trust estero (copiato dalla mia bozza presente nel sito mednat.news alla voce Sovranità individuale alle pagine 4 e 4B), che è anche la sua carta di identità personale della Persona fisica umana e senziente, cosciente o uomo vivo, firmato da un Giudice di pace, il documento è quindi un atto pubblico, che conferma che egli è anche l’ambasciatore del suo STATO Persona:
Infatti fiscalmente Il TRUST (di qualsiasi tipo) non è “un soggetto giuridico dotato di propria personalità” (Cass. n. 25478/2015), che è esercitata dalla Persona fisica umana per conto ed in qualità di amministratore legale, quale Titolare della FINZIONE o PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) od uomo_di_paglia.
La CTP di Milano, con la sentenza n. 1365 del 27 marzo 2018, ha dichiarato inesistente la notifica di una cartella di pagamento direttamente comunicata al TRUST. Ecco il Link della Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano: https://www.soluzionialdebito.it/wp-content/uploads/2018/03/CTP-di-Milano-n.-1365-2018.pdf
Corte di Cassazione n. 21614 del 26/10/2016
Ctp Milano n. 5176/2017
Ctp Treviso n. 26/2018.
Con la sentenza del 26/10/2016 n. 21614 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della fattispecie del cd. “Trust® autodichiarato” ovvero del caso in cui il “soggetto” disponente ed il trustee vengono a coincidere nello stesso soggetto. La sentenza appare di particolare rilevanza in quanto ne sancisce la legittimità e fissa nuovi principi che rivedono precedenti orientamenti giurisprudenziali e quelli dell’amministrazione finanziaria.
La sentenza stabilisce infatti con riferimento alla tassazione richiesta, che al Trust autodichiarato non si applicano le imposte proporzionali dovute per i trasferimenti di beni e diritti, bensì quelle previste in maniera fissa.
L’affermazione di questo principio è particolarmente rilevante, sia in campo fiscale che in campo civilistico in quanto si pone, per sua stessa affermazione, in contrasto con una serie di nutrite interpretazioni giurisprudenziali, alcune delle quali avevano addirittura negato legittimità alla figura stessa del Trust® autodichiarato.
https://www.altalex.com/documents/news/2019/01/29/Trust-la-tassazione-va-decisa-caso-per-caso
In tutte le nazioni schiaviste, a chi è iscritto nelle loro liste anagrafiche con COGNOME e NOME, viene richiesto il pagamento delle varie tasse di possesso dei mezzi semoventi intestati alle FINZIONI PERSONE GIURIDICHE: la proprietà infatti è il dominio assoluto sopra un bene e certamente tale definizione esclude ogni obbligo comunque inteso; ma le nostre case, le nostre auto, moto e mezzi semoventi, finché resteranno iscritte nei “pubblici” registri, non saranno mai veramente nostre, non per il cosiddetto “Sistema”. Diversamente, non vi sarebbero istituti quali la possibilità dell’espropriazione per “pubblica” utilità.
Salvo il fatto di far aggiungere con apposita PEC, al PRA e alla Conservatoria beni immobiliari (Catasto) la seguente postilla: “questo bene è segregato nel Trust® (COGNOME e NOME) Stato estero, libero, sovrano ed extraterritoriale”.
Nella realtà noi dobbiamo, essendo parte del popolo/nazione degli Apolidi dichiarati e cittadini del mondo, sotto lo statuto degli apolidi (vedi particolarmente gli Art. 3, 5, 7, 8, 12,13, 14, 16, 23) e Governatori ed Ambasciatori (vedi sotto: **A) di uno STATO/Nazione/Regno libero e sovrano estero (si diventa Ambasciatori con il nostro Trust® estero, che trovate alla pagina 4 e 4b della Sovranità individuale), tutti i beni iscritti alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA vengono Pignorati e Sequestrati allo stato ove sono registrati e vengono NAZIONALIZZATI, Segregandoli contemporaneamente nel proprio Trust®/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano quindi extraterritoriale, che ha anche il proprio Statuto/Costituzione (vedi cap. 12 della pagina 4b della Sovranità individuale), e quindi con la segregazione e quindi Nazionalizzazione in esso dei beni, possiamo emettere le nuove Targhe proprie del nostro STATO a tutti i nostri mezzi semoventi.
Ecco come fare per essere sotto nella giurisprudenza internazionale e liberarsi dagli obblighi e presunte tasse sui mezzi semoventi, che erano o sono ancora registrati nel presunto stato schiavista ove vivo.
Trascrizione del TRUST nei Registri Immobiliari Italiani
vedi prima di tutto le Norme del Codice Civile It.:
https://www.codice-civile-online.it/codice-civile/articolo-2643-del-codice-civile
Inoltre:
L’atto con cui beni immobili vengono trasferiti dal disponente al trustee va trascritto nei registri immobiliari.
Art. 2 della Convenzione dell’Aja:
La Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai TRUST è stata ratificata dall’Italia con la legge 16 ottobre 1989 n. 364.
L’Italia ha “riconosciuto” come TRUST tutti “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico” (articolo 2, comma 1, Conv. Aja)
Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985
Convenzione relativa alla legge applicabile ai TRUST ed al loro riconoscimento
(resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
– considerando che il TRUST è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottato da altri paesi con alcune modifiche,
– hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile ai TRUST e di risolvere i problemi più importanti relativi al loro riconoscimento;
hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti disposizioni:
CAPITOLO I – Campo di applicazione
Art. 1
La presente Convenzione determina la legge applicabile ai TRUST e ne regola il riconoscimento.
Art. 2
Ai fini della presente Convenzione, per TRUST s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente (3) – con atto tra vivi o mortis causa- qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.
Il TRUST è caratterizzato dai seguenti elementi:
a. I beni in TRUST (4) costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
b. I beni in TRUST sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;
c. Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del TRUST e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.
Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un TRUST.
Art. 3
La Convenzione si applica ai soli TRUST istituiti volontariamente e provati per iscritto (5).
Art. 4
La Convenzione non si applica alle questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali dei beni sono trasferiti al trustee.
Art. 5
La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II, non preveda l’istituto del TRUST o la categoria di TRUST in questione.
Continua QUI: Aja convenzione sui TRUST
(Promemoria: Attenzione l’atto con cui beni immobili vengono trasferiti dal disponente al trustee va trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari (catasto), con apposita richiesta scritta inviata via PEC o Raccomandata con Ricevuta di Ritorno – R/R. – meglio a mezzo di un qualsiasi Notaio, perché le norme NON leggi italiane indicano che questo atto deve essere notificato agli enti da parte di un notaio – questo periodo lessicale va omesso dal documento del Trust® serve solo per il lettore compilatore del Trust).
Quasi sempre i Notai sono restii a fare questi documenti per PRA e Conservatorie immobiliari, per cui abbiamo studiato una possibile soluzione: una volta notificato il Trust® estero a tutti i destinatari, si va all’AdE, il luogo del Morti = AGENZIA delle ENTRATE SpA, e si chiede a mezzo il cod. ATECO U99.00.00 il COD FISCALE per ente estero, per poter operare in Italia.
Con quel nuovo COD FISCALE dell’ ente/Trust® estero, si va da un Notaio con il semplice allegato 1, quello che elenca i beni nel Trust, già compilato correttamente, dei propri beni segregati e si girano, come capitale dell’azienda estera che è il vostro Trust®: COGNOME e NOME, pagando il notaio come fosse una cessione per aumento di capitale in azienda estera.
Il bene non sarà più di vs. Proprietà, ma del Trust®, del quale però siete il trustee ed il Notaio presso il quale vi siete recati per l’atto di ricapitolazione di capitale aziendale, a quel punto farà lui la notifica al PRA e Conservatoria i quali saranno obbligati a fare la trascrizione del passaggio dei beni al Trust®.
Ricordate che se un Notaio si rifiuta di accettare in deposito o trascrizione di un Trust® estero, compie un REATO, quindi potete denunciarlo:
Gli Studi del CNN – Il Trust®: diritto interno e Convenzione de L’Aja. Ruolo e responsabilità del notaio. – Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale – e.library – Fondazione Italiana del Notariato (fondazionenotariato.it), la Legge italiana 364/89 accetta e riconosce i TRUST, anche quelli autodichiarati sotto TRUST (Jersey) LAW.
– TUTTO Questo periodo lessicale in corsivo, una volta letto e compreso, va eliminato dal testo del vostro Trust®)
Trascrizione a favore del TRUST – Iusletter
https://iusletter.com/oggi-sulla-stampa/trascrizione-a-favore-del-Trust/
Ecco una recente sentenza:
Tribunale, di Roma, giudice di pace, sentenza n° 6194/23 – RG 26811/21
Sentenza emanata per cessione di auto ad un “ente extraterritoriale” del quale l’attore è il Trustee, annotazione che il PRA di Roma, aveva rifiutato di trascriverne la proprietà.
Il giudice nella sentenza ordina al PRA di Roma, di trascrivere l’acquisto da parte del Trust® extraterritoriale della vettura, come richiesto al giudice da parte del Trustee dell’ente extraterritoriale.
La giurisprudenza di merito italiana, permette ed obbliga tale trascrizione ai sensi dell’Art. 12 della Convenzione dell’Aja, firmata e compresa come accordo internazionale superiore alla giurisprudenza nazionale, come ben acclarato dall’Art. 10 della Costituzione Italiana.
Con precisazioni negli articoli, 10, 11 e 117 della stessa Costituzione, impongono all’Italia di rispettare gli obblighi di Diritto Internazionale.
Lo scrivente ricorda che i beni intestati alla FINZIONE od uomo_di_paglia, sono di proprietà unica dell’Apolide che egli è, avendoli segregati e nazionalizzati, nel proprio Trust®/STATO e quindi sono stati sottratti allo stato nel quale erano stati iscritti.
Art. 12 Convenzione dell’Aja
– “Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella sua qualità di trustee od in qualsiasi altro modo che riveli l’esistenza del Trust®, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa“.
In Italia non vi è nessuna Legge che impedisca questo deposito e/o registrazione !
https://www.superando.it/files/2016/02/Trust®-convenzione-l-aja-luglio-1985.pdf
Idem per i beni mobili, occorre comunicare la segregazione dei beni anche al: PRA Registro automobilistico, navale, aeronautico, nello stato ove si vive, con apposita PEC che impone l’aggiunta della “postilla”, nei documenti riferentesi al bene:
“questo bene è segregato ed inserito quale capitale del Trust® (COGNOME e NOME), STATO estero, libero, sovrano ed extraterritoriale”.
(Promemoria per il lettore da non inserire nel teso del Trust®:
Infine, si fa presente che la trascrizione/modifica /aggiornamento, del Trust® come intestatario di autovetture nel Pubblico registro automobilistico, è legalmente possibile in qualsiasi altra nazione della Terra.
Tutti questi enti, sono OBBLIGATI, anche dalla legge della nazione ove si vive, a fare l’annotazione e la variazione, con una Postilla, della segregazione dei beni nei loro registri. con questa postilla:
“Mezzo/Bene conferito/inserito/segregato quale capitale aziendale nel Trust® estero: (COGNOME e NOME)“.
Vedi la recente sentenza del Tribunale di Roma sul tema (vedi qui sopra) che ha ordinato al PRA di fare l’annotazione/trascrizione della proprietà all’ente extraterritoriale, dell’auto acquistata o ceduta da esso.
vedi questo video sul Tema / PRA.
(ATTENZIONE questo Periodo lessicale è da omettere nel testo del vostro Trust®, serve solo per il lettore compilatore del Trust®:
Se dovessero non registrare quanto richiesto, potete per i mezzi semoventi, recarvi all’ACI, ente che tiene il registro dei mezzi mobili terrestri, e far annotare sul Libretto del mezzo: Auto, moto, barche, aerei, trattori, ecc., questa Postilla, in genere in Italia si immette in una pagina del documento “Libretto del mezzo”.
Questo periodo lessicale in corsivo, una volta letto e compreso, va eliminato dal testo del vostro Trust®).
E’ possibile anche effettuare la “perdita di possesso di un mezzo mobile”:
Vedi alcuni altri esempi:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid08cdCS7PxigmmFz1jLXyG4jAFvxuXDi35DGGxMnS8vDQiBkwCVZXsSrW8Y6eKHn35l&id=1305505258&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=230842456075045&id=1305505258
Il Tribunale di Ancona (con la sentenza n° 414/2018 del 29/1/2018) ha autorizzato un Trustee a resistere in giudizio, contro la domanda di accertamento di nullità del TRUST esperita da un terzo.
Si tratta di un provvedimento importante perché il Tribunale ha applicato la legge di Jersey, la quale consente al Trustee di chiedere direttive al giudice, che ha così emesso un provvedimento analogo a quello che avrebbe potuto emettere la Corte di Jersey: un segno che il TRUST ed i suoi meccanismi di funzionamento, iniziano ormai a costituire parte integrante del patrimonio culturale dei nostri giudici, era ora perché dal 1989, cioè da quando era stata emessa la Legge 364/89 sul riconoscimento dei TRUST, anche quelli del Jersey autodichiarati, sui quali i giudici prima, non accettavano di allinearsi a quanto prescrive quella legge.
Inoltre l’Art. 10 della Costituzione (Comma 1) afferma che: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del Diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Ed i TRUST sono riconosciuti a livello mondiale da sempre….
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9 – DISCONOSCENZA e RIGETTO da parte del Sovrano: (Nome Proprio), figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie reali: (Cognomi dei genitori), di qualsiasi Legame, Contratto, Obbligo, Sottomissione SCHIAVISTA, come quella attuata anche sulla FINZIONE PERSONA GIURIDICA (vedi sopra e relativo COD. FISCALE), da parte, dello “presunto stato” e/o dal parte delle sue rappresentanze, i vari funzionari “facenti funzione” della P.A., dalle entità politiche, forze militari o del cosiddetto Ordine, nel quale è stata od è ancora iscritta, ma non più amministrata dal presunto stato/governo, ma solo dalla Persona fisica umana stessa, che in questo documento fa anche OBIEZIONE di COSCIENZA, vedi Cap 3.
Io (Nome proprio) quale Apolide, che vive in apolidia, faccio “Obiezione di Coscienza ai governi” delle nazioni ove abito e qui lo Notifico per iscritto in Affidavit, nel e del mio Trust®/STATO estero, ai governi esistenti ove vivo.
– quindi si DINIEGA qualsiasi azione od atto, legge, statuto, norma, codice od altro, del Governo ove dimoro e/o di tutti i governi delle altre Nazioni ove potrei recarmi, od istituzioni, enti, corporazioni, società, aziende, associazioni ed altro, e/o dei loro rappresentanti, in quanto emessi SENZA il Mio Esplicito e Dichiarato Consenso, perché in netto contrasto anche e non solo con gli articoli 1 e 2 della Costituzione Italiana, quando anch’essa afferma e dichiara che: “la Sovranità appartiene al Popolo Sovrano” e quindi anche al singolo Sovrano che lo compone e ne fa parte integrante, concetto espresso anche e soprattutto dai Diritti naturali ed Umani e quindi quelli della Persona fisica.
Ricordiamo che il cosiddetto “popolo sovrano” è un insieme frattale composto dai “singoli frattali e quindi sovrani”, che lo compongono.
– RIGETTO anche qualsiasi disposizione di giurisprudenza dello stato in cui abito, nella quale è insito il concetto del Silenzio/Assenso: esempio: la donazione degli organi (espianto per legge degli organi dal mio corpo fisico, prelievo nascosto del DNA, placenta, cordone ombelicale, immagine del viso, della voce, ecc.), senza un mio consenso esplicitato per scritto.
– CONDUCO quale uomo vivo, la mia Esistenza nel PIENO RISPETTO degli altri Esseri Viventi, secondo il Loro ed il Mio Libero Arbitrio, compiendo ogni mia azione in modo Amorevole, Compassionevole ed Onorevole, nel pieno rispetto delle Leggi dell’UniVerso e di quelle Naturali della Natura stessa, che ogni Essere Vivente ha codificate in Sé stesso, il tutto con Amore e Rispetto.
– DIFENDO la mia Pacifica ed Amorevole Esistenza, con Sovranità, Giurisdizione, Indipendenza, Libertà, Rappresentanza ed Amministrazione, da CHIUNQUE tenti di VIOLARE i punti qui indicati in questa NOTIFICA, nei modi e tempi che ritengo più opportuni, con una difesa pari all’offesa ricevuta ed a mia discrezione.
– DICHIARO di Non accettare alcun CONTRATTO, ovvero effetto di alcun accordo/contratto (anche se accettato per il mio silenzio assenso che QUI diniego ed ANNULLO) stipulato tra voi, “presunto stato/governo ITALIA” (od altra nazione), “REPUBBLICA ITALIANA/ REPUBLIC of ITALY/ ITALY REPUBLIC of”, e/o dei suoi rappresentanti o facenti funzione di: COMUNI, PREFETTURE, TRIBUNALI, AG. delle ENTRATE SpA uff. Riscossioni, ecc., e qualsiasi terzo, avente ad oggetto o presupposto la mia Persona fisica umana o le relative posizioni della qui segregata: FINZIONE PERSONA GIURIDICA = uomo di paglia, di qualsiasi tipo, in base al precetto:
“Res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest” -“Ciò che è stato negoziato tra alcuni non nuoce e non giova ad altri“.
ANNULLO anche come ambasciatore di questo STATO, Nazione/Regno libero e sovrano estero, come inesistenti, qualsiasi contratto/accordo assunto in precedenza, con QUALSIASI ENTE, perché sottoscritti senza la mia consapevolezza di e su questi GRAVISSIMI FATTI = SCHIAVISMO, perpetrati su di me e/o sulla mia FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, pertanto questi contratti ormai NULLI, debbono se utili, essere rinegoziati alla luce di queste nuove mie disposizioni.
Una notizia utile per coloro che desiderano AutoDeterminarsi veramente e completamente, documento ufficiale che ho appena ricevuto, da parte di un amico il quale ha preparato e Notificato il suo personale Trust®/STATO estero ai destinatari indicati, nazionali ed Internazionali, il Trust® estero del Jersey, copiato dal sito mednat.news alla voce sovranità individuale nelle pagine 4 e 4b, ove ho inserito la bozza da personalizzare che ho realizzato dal 2013 anno nel quale lo scrivente ha dichiarato la propria Sovranità individuale in un Trust®/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, extraterritoriale, estero del Jersey.
Ecco il documento, che mi ha inviato, che è anche la sua carta di identità personale della Persona fisica o uomo vivo, firmato anche da un Giudice di pace, il documento è quindi un atto pubblico, che conferma che egli è anche l’ambasciatore del suo STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero:
(Questo periodo lessicale va omesso nel testo del Trust®: Vedi nella pagina 3 della Sovranità individuale, alla voce Contratti, le disposizioni e le NORME da tenere in considerazione sull’annullamento dei contratti; questo periodo lessicale, NON deve comparire nel testo del vostro Trust®, perché serve solo come informazione supplementare per voi, per cui cancellatelo).
Con questa mia dichiarazione-comunicazione NOTIFICATA quale uomo vivo, con questo Documento contenete l’istituzione di questo Trust® estero, oltre a DINIEGARE la giurisdizione esistente nello stato nel quale ho il mio attuale domicilio, salvo quelle leggi di esso che sono in armonia con la Legge dell’Amore ed il Rispetto dell’UniVerso, dei suoi abitanti, Natura e Diritti Naturali, Diritto/Legge della Terra = “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) ed i Diritti dell’Uomo, e quelli della Persona fisica umana, ed alla nostra Costituzione (vedi Cap. 12) compresi.
– RISTABILISCO autorevolmente il mio contatto DIRETTO e senza intermediari con l’InFinito, quale suo Punto di osservazione, rispettando ed insegnando le Leggi Universali, Naturali, dell’Etica applicandole nei miei comportamenti, nel NON nuocere e tutto ciò in ONORE e per il Bene degli Esseri Viventi, applicandomi con ardore sociale anche nella società umana ove per ora vivo, con la Legge dell’AmOr.
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10 – ISTITUZIONE, da parte del Sovrano Disponente: (Nome proprio), figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie reali: (Cognomi dei genitori) e la creazione, gestione di un Existential-Living Trust® estero vestito, di alto valore umanistico (sotto i Diritti naturali ed quelli dell’uomo e della Persona fisica umana, la nostra Costituzione interna, vedi Cap.12, e solo ed in terza istanza la TRUST (Jersey) LAW – quali uniche giurisdizioni riconosciute per questo Existential Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano estero, quindi extraterritoriale.
Anche la giurisprudenza italiana afferma nell’Art 2328 C.C.
“La società/azienda, può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico“.
Il nostro Trust® ha anche queste caratteristiche.
– Spiegazione del TRUST Jersey in Italiano: (TRUST (Jersey) LAW
L’ente identificato con dizione: (COGNOME e NOME), che è UNICAMENTE sottoposto alla Giurisprudenza internazionale, se conforme ai Diritti Naturali ed ai DIRITTI dell’Uomo, riconosciuti a livello internazionale: “DUDU” (Diritti Umani) ed ai Diritti della Persona fisica umana, alla fede religiosa sulla e per la Medicina dello Spirito/Spirituale e naturale, con identificazione dell’Io sono quale parte dell’InFinito, secondo la Common Law, in quanto anche la Costituzione italiana, ad essa sottoposta (Art. 10 Costituz.), indica l’AutoDeterminazione dei popoli e delle fedi religiose, nell’Art. 8, il quale recita: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
Ciò significa che questo Trust®/STATO/Nazione/Regno libero sovrano estero, è sottoposto alla propria Costituzione (vedi al Cap. 12 di questo Trust®, la quale contempla anche la nostra propria “fede religiosa”, come qui sopra indicato.
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/diritto_e_societa/Natura/sssgl_lostatodinatura.html e quindi un Libero STATO estero a tutti gli effetti, con propria Costituzione/Statuto (vedi Cap. 12), con recapito di questo Ente estero, presso il domicilio del Trustee.
Questo Existential Trust® estero, Non è un “soggetto” FISCALE, in nessuna nazione del mondo. – identificabile come STATO/Nazione/Regno libero e sovrano estero, in Italia è indicato con il Codice ATECO = U99.00.00, che identifica appunto le “Organizzazioni, Organismi esteri extraterritoriali”.
Questo Existential Trust®/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano estero, Possiede una sua propria Bandiera/Stemma/Stendardo, un Proprio Marchio/TRADE MARK (TM), con Copyright, una propria Banca e come dovuto, una propria Costituzione/Statuto con proprie Leggi in: Verità, Giustizia, Pace, Libertà. (vedi: Cap. 12)
– Disponenti: (Nome proprio), figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie reali: (Cognomi dei genitori) ed il co-disponente: FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) = uomo di paglia = FINZIONE amministrata dal Trustee (Nome proprio) alla quale sono ascritti tutti i beni, mobili, immobili e finanziari ad essa intestati (vedi Allegato 1, esterno al presente documento) e qui SEGREGATI nel Trust®/STATO estero stesso, beni tutti pagati dalla Persona fisica umana, individuo naturale preEsistente, nato preGiuridico e prePagato: (Nome proprio), delle discendenze dinastie reali: (Cognomi) uomo vivo, quale Trustee (amministratore ed ambasciatore del Trust®/STATO stesso, qui istituito è l’usufruttuario, che è la Persona fisica umana: (Nome proprio), individuo tutelato SOLO in Diritto Internazionale e come Beneficiari anche i propri figli; alla morte del Trustee, od alla sopraggiunta sua “incapacità ad intendere e volere” per malattia, l’amministrazione del Trust® passa al figlio/a maggiorenne od altro qui nominato:……………………..
Clausole di questo Trust®/STATO/Nazione/Regno estero, libero e sovrano:
– Il Trustee, può usufruire, acquistare, affittare, vendere, ipotecare, noleggiare, alienare, ecc., qualsiasi bene conferito/segregato nel Trust® estero qui indicato e secondo le disposizioni del Disponente:……………………………………..
– Beneficiario o beneficiari: i figli, la propria progenie, in parti uguali (o Terzi se indicato).
– Tempo di vita del Trust®: 99 anni (Novantanove anni), salvo rinnovo, se non chiuso.
Flee Clause:
Il nome “clausola di fuga” è una clausola di un atto fiduciario che, al verificarsi di un determinato evento, anche imprevedibile, determina le dimissioni automatiche dell’attuale Trustee ed il trasferimento del fondo e dei beni segregati nel Trust® e la sua amministrazione ad altro Trustee in giurisdizione, se necessario, anche diversa.
Irreversibility clause:
I TRUST irrevocabili non possono essere modificati, emendati o risolti senza il permesso dei beneficiari e del concedente (Disponente), o per ordine del tribunale, se il giudice ha la giurisdizione sul TRUST in oggetto, che è esclusivamente sotto la giurisdizione del proprio Stato e quindi non è sottoposto a nessun’altra giurisdizione al mondo, l’unica giurisdizione accettata è quella della propria Costituzione (vedi Cap. 12) dei Diritti naturali, dell’uomo e della Persona fisica e solo in terza istanza, sotto la Trust® (Jersey) LAW, se conforme alla Costituzione del nostro STATO/Nazione/Regno libero e sovrano.
Il concedente (Disponente) ed il Trustee, trasferiscono tutta la proprietà dei loro beni nel Trust® qui indicato, il quale rimuove legalmente tutti i loro precedenti diritti di proprietà sui beni e sul Trust® stesso.
I Trust® viventi (come questo) e testamentari, sono due tipi di Trust® irrevocabili.
Questo Trust®, qui nominato ed istituito, è quindi irrevocabile ed offre vantaggi di protezione fiscale in qualsiasi paese/nazione della Terra, che i Trust® revocabili non offrono, ciò vale anche per l’Ambasciatore/Trustee di questo Trust®/STATO/Nazione/Regno estero, libero, sovrano ed extraterritoriale.
Una notizia utile per coloro che desiderano AutoDeterminarsi veramente e completamente, documento ufficiale che ho appena ricevuto, da parte di un amico il quale ha preparato e Notificato il suo personale Trust®/STATO estero ai destinatari indicati, nazionali ed Internazionali, il Trust® estero del Jersey, copiato dal sito mednat.news ove ho inserito la bozza da personalizzare che ho realizzato dal 2013 anno nel quale lo scrivente ha dichiarato la propria sovranità individuale in un Trust® estero del Jersey.
Ecco il documento, che mi ha inviato, che è anche la sua carta di identità personale della Persona fisica o uomo vivo, firmato da un Giudice di pace, il documento è quindi un atto pubblico, che conferma che egli è anche l’ambasciatore del suo STATO Persona:
– Giurisprudenza solo ed unicamente Internazionale:
Leggi internazionali, se conformi ai Diritti Naturali, i Diritti dell’Uomo riconosciuti a livello internazionale: “DUDU” (Diritti Umani) ed i Diritti della Persona fisica umana.
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/diritto_e_societa/Natura/sssgl_lostatodinatura.html
…e sotto la Costituzione del Trust®/STATO, qui istituito (vedi Cap. 12), che è quindi ed unicamente sotto questa Giurisdizione nel proprio STATO/Nazione/Regno libero e sovrano estero, qui nominato ed istituito e solo in terza istanza sotto la TRUST (Jersey) LAW.
Altre giurisdizioni sono RIGETTATE.
Giurisprudenza internazionale e nazionale a conferma della istituzione di questo STATO/Nazione/Regno estero, libero e sovrano quindi extraterritoriale:
Vedi Risoluzione dell’ONU 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 di New York (US)
– Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;
– Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’ideale dell’essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici;
– Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo;
– Considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;
Hanno convenuto quanto segue: PARTE PRIMA
Articolo 1
1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
Recepito in Italia dalla Legge 881/77
Questa Legge si adegua al principio di Autodeterminazione per la Persona fisica umana, viva, cioè un individuo, uomo (maschio/femmina) e quella dei singoli che compongono i popoli i quali sono degli insiemi di frattali !
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11 – ISTITUZIONE da parte del Sovrano Disponente: (Nome proprio), figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie reali: (Cognomi dei genitori), di uno STATO estero indipendente, dello stesso Trust® dal Nominativo Identificativo di: (COGNOME e NOME) o qualsiasi altra grafia utilizzata, accettando solo ed unicamente di adeguarsi alle Leggi del proprio STATO/Nazione/Regno libero e sovrano estero, (vedi al Cap. 12 per la Costituzione/Statuto di questo STATO/Nazione/Regno Sovrano, Libero ed estero, quindi extraterritoriale), ed UNICAMENTE sotto GIURISDIZIONE “IUS NATURALIS” ovvero in Diritto di Natura o Naturale, nei Diritti dell’Uomo, nei DUDU = Diritti Umani quelli della Persona fisica umana, riconosciuti a livello anche Internazionale e nella Legge Naturale della Terra = Giusnaturalismo:
https://it.wikipedia.org/wiki/Giusnaturalismo#Giusnaturalismo_e_diritto_naturale
…..e solo in terza istanza sotto la TRUST (Jersey) LAW.
Questi sono i Diritti naturali della Persona fisica umana – (Francese):
https://jobo-etre-vivant-diverain.fr/proclamation-de-droits-et-termes-contractuels/ e le libertà fondamentali, come da Art. 1 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 dell’ 8 marzo 1999, ed anche i Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789
Vedi anche le varie convenzioni sottoscritte dalle nazioni del mondo sui Diritti dell’Uomo e molto altro:
https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=dichdiruomo
….e la Giurisprudenza Internazionale, ovviamente se conformi alle Leggi Naturali e solo in terza istanza come Trust® estero, sotto la Trust® (Jersey) LAW.
Tutti i Diritti umani e i Diritti dei Popoli e delle Nazioni, sono oggi riconosciuti anche dal Diritto internazionale.
La Carta delle Nazioni Unite stabilisce all’art. 1 che, il rispetto dei diritti umani e dell’autodeterminazione dei Popoli (individui od insiemi), costituisce uno dei fini principali delle Nazioni Unite.
Definizione della parola STATO:
“Si distingue da ogni altra specie di società umana per il fatto di esercitare nei riguardi dei consociati una illimitata autorità e di godere, correlativamente, di una assoluta indipendenza da ogni potestà esterna.
Lo Stato è un ente territoriale sovrano, che si realizza attraverso l’organizzazione politica di un popolo (gli apolidi), stanziato in maniera stabile su un territorio (luogo) e sottoposto al governo di un’autorità sovrana”.
Definizione della parola NAZIONE:
“La Nazione è un’unità etnico-culturale, costituita da un insieme di persone (appartenenti o meno a uno stesso Stato – gli apolidi) che hanno in comune razza, lingua, cultura, religione, tradizioni e costumi”.
Questo STATO/Nazione ed ENTE Morale, con personalità giuridica esercitata solamente ed unicamente dalla Persona fisica del Trustee, per conto di esso, è istituito a mezzo di un Trust® estero di alto valore umanistico, extraterritoriale, costituito in ottemperanza ai Consessi, Trattati, Patti, Convenzioni (vedi Legge 881/1977,- IT), Istanze Diplomatiche, Dichiarazioni, Crediti e Titoli dei Dichiaranti e degli Obblighi Giuridici Esistenti nel Diritto Internazionale, Accolti, Accreditati, Recepiti e Rilasciati in Italia (od altra nazione) anche dalla ed alla Pubblica Amministrazione (P.A.), competente TUTTA nella REPUBBLICA ITALIANA, GARANTE attraverso lo stato/Governo quale ESECUTORE, (Art. 11 e 12 della “Convenzione sulla legge applicabile ai TRUSTs e sul loro riconoscimento”, adottata all’Aja (Olanda) il 01/07/1985, Convenzione internazionale ratificata, con Art. 10 della Costituzione Italiana e con la Legge n. 364/89, IT )
– https://it.vlex.com/vid/ratifica-ed-esecuzione-patto-852582736,
E’ legittimo il Trust® autodichiarato anche in Italia: Sentenza del 26/10/2016 n. 21614 della Corte di Cassazione (IT)
vedi commenti alla Sentenza della Cassazione (IT):
http://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2016/11/SCannizzaro_Sent_21614_2016.pdf)
https://www.marcoporcari.it/studio-legale/tempi-duri-per-chi-tende-a-negare-dignita-in-italia-al-Trust-autodichiarato-cass-sez-tributaria-ordinanza-7-novembre-2018-15-gennaio-2019-n-734/
https://www.altalex.com/documents/news/2019/01/29/Trust®-la-tassazione-va-decisa-caso-per-caso
Questi “Trattati” internazionali, vengono accettati, riconosciuti e sottoscritti anche da questo Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale, purché siano in linea con i Diritti naturali sopra indicati.
Guardate cosa afferma la normativa italiana sul tema della extraterritorialità:
Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-00676 presentato da ALBERTI Ferdinando, testo di Venerdì 8 maggio 2015, seduta n. 423
C.7/00676 premesso che: sul territorio italiano sono presenti ordini di varia natura che godono dei privilegi della extraterritorialità. Il concetto di extraterritorialità trova la sua origine…
In questo Trust®/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano estero, sono stati effettuati: i Trasferimenti/ Conferimenti, da parte dei Disponenti ed anche quelli del Trustee e relativa Segregazione dei beni (tutti e qualsiasi) in questo Existential-Living Trust®, estero di alto scopo umanitario in giurisdizione indicata, con iscrizione ai Registri Pubblici del proprio STATO/Nazione/Regno Sovrano e Libero, di tutti i Beni Mobili, (autovetture, mezzi di trasporto terresti, marittimi ed aerei) ed Immobili (appartamento/i, terreno/i, ecc.), assieme ai TITOLI finanziari, ivi compresi depositi, conti correnti bancari e postali, e/o qualsivoglia ogni altri beni, ascritti alle posizioni giuridiche della FINZIONE PERSONA GIURIDICA e suo COD. FISCALE e di tutti i documenti ad essa ascritti, COD FISCALE COMPRESO (vedi sopra) con tutti i suoi Asset finanziari, sottostanti ad esso (Titoli e moneta/denaro), nella nazione ove vivo, oppure in qualsiasi altra Nazione, essi siano stati depositati anche da Terzi, che in questo Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero, vengono Pignorati e qui SEGREGATI.
Tutti i BENI e TITOLI sono in amministrazione fiduciaria da parte del Trustee: (Nome), delle discendenze Cognomi), quale usufruttuario, come meglio di seguito indicati e descritti in Allegato 1 (esterno a questo documento), che li ha segregati e conferiti assieme ai propri, in questo Trust® estero.
Con questo documento si accettano ed eseguono le Ratifiche indicate nel e del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati ed aperti alla firma a New York, ratificati il 16 e il 19 dicembre 1966. (GU Serie Generale n.333 del 07-12-1977 – Suppl. Ordinario) – Ratificato dall’Italia con legge 881/77 del 25 ottobre 1977, https://it.vlex.com/vid/ratifica-ed-esecuzione-patto-852582736
In questa legge di Ratifica, si dice espressamente che:
“Gli Stati parti del presente Patto, considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’ideale dell’essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici;
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo; considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto; hanno convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA Articolo 1
1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite“.
– DPR 445/2000 (IT) – In essa si parla di come formulare i documenti da presentare alla Pubblica Amministrazione, oppure di quelli che la P.A. deve fornire al cittadino.
I Diritti umani e i Diritti dei Popoli, sono oggi riconosciuti dal diritto internazionale e quindi anche da questo Trust®/ STATO/ Nazione/ Regno libero, sovrano ed extraterritoriale.
Con questo documento si ratificano dal nostro STATO/Nazione, anche tutte le convenzioni riconosciute universalmente inerenti i diritti umani, sociali e del singolo individuo.
Inoltre:
Questo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano estero, ha i propri “Pubblici Registri” (PRI) Immobiliari – PRS (semoventi), nei quali sono registrati i beni mobili ed immobili ascritti alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA = uomo di paglia, ivi sequestrata e registrata.
Giurisdizione indicata e/o certificata, per questo Existential Trust®/STATO, è la propria Costituzione (vedi Cap. 12), i Diritti Naturali, dell’Uomo e della Persona fisica, ed in terza istanza, la TRUST (Jersey) LAW (riconosciuta dalla Legge Italiana 364/89), documento che viene reso ora in “pubblicità”, come “Organizzazioni e organismi extraterritoriali” in Rappresentanza Estera, Cod. ATECO = U99.00.00, (IT), anche della FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE (Ente od Azienda fiduciaria/TRUST Italiano = uomo di paglia), e tutti i documenti ad essa ascritti è PIGNORATA, conferita e SEGREGATA perpetuamente in questo Existential-Living Trust®/STATO, denominato Ente e costituente questo STATO/Nazione/Regno libero, sovrano estero, operante temporaneamente in territorio Italico (ex art. 2 L. 605/1973) od in qualsiasi altra parte del pianeta Terra, è qui SEGREGATA nel qui presente Ente estero, denominato Existential-Living Trust®, costituente lo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano estero: (COGNOME e NOME) o qualsiasi altra forma grafica, Istituito anche a Tutela del Trustee, cioè della Persona fisica umana ed essere vivente, nato Libero quale apolide in apolidia ed Uguale in Dignità e Diritti, iscritto in STATO estero: (COGNOME e NOME) anche, se il Nome completo dello STATO può essere anche abbreviato in questa forma scritta: (COGNOME e N., o Cognome e Nome, oppure con il solo COGNOME, oppure con le semplici iniziali), e con la qualifica da parte del Disponente e Trustee, (Nome proprio) quale Sovrano, Ambasciatore, con immunità totale per sé, per i famigliari e beni, in assenza totale di tasse (fisco), anche quale Notaio di questo STATO estero.
Il presente Existential Trust®/STATO/Nazione/Regno, libero, sovrano, estero, è Istituito anche a Tutela della Persona fisica umana, uomo, individuo vivo od essere vivente: (Nome proprio) de’ (Cognomi), nato apolide in apolidia, quindi Libero ed Uguale in Dignità e Diritti, registrato come individuo umano in questo medesimo STATO ed usufruttuario dei beni dell’ Existential-Living Trust® stesso.
Questo Existential Trust®/STATO/Nazione/Regno sovrano, libero ed estero, è il territorio nel quale la mia Persona fisica umana diviene “cittadino ed abitante in esso”, rimanendo come Persona fisica, in “doppia cittadinanza” con quella dello stato ove ho vissuto e cittadino del proprio STATO ed unica residenza, nel proprio corpo fisico.
– vedi CONVENZIONE_sullo_STATUTO_degli_APOLIDI__del_1954
La “cittadinanza” della FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, segregata in questo Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano extraterritoriale e da me amministrata, quale suo Trustee, rimane della cittadinanza dello stato, nel quale è stata registrata.
Questo Trust® quindi è nei fatti, un vero e proprio STATO estero, una Nazione con propria BANDIERA, vessillo, stendardo, ecc., un TM (TRADE MARK, con Copyright, del proprio nominativo scritto anche in qualsiasi altra forma grafica), BANCA centrale (inserire il marchio della Banca) e con territorio virtuale e/o reale, inizialmente come recapito, nel domicilio/abitazione nel quale abito IO (Nome proprio), delle discendenze reali (Cognomi), uomo vivo ed apolide sulla Terra, quale Trustee, ha o potrà avere un suo altro recapito/territorio diverso in futuro; il suo territorio extraterritoriale, per ora oltre al corpo del Trustee, è anche il luogo/spazio ove egli abita/domicilio e quindi questo luogo essendo anche il recapito del Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano, sarà un luogo extraterritoriale (fra le sue mura perimetrali del luogo, locali, ove egli è presente) per sempre ed in ogni parte della Terra ove potrà avere il suo recapito/domicilio.
– vedi il riconoscimento dei TRUST da parte dello Stato Italiano come da Legge 364/89, art.1 (IT) e Sentenza della Cassazione:
E’ legittimo il TRUST autodichiarato anche in Italia, Sentenza del 26/10/2016 n. 21614 della Corte di Cassazione (IT)
Questo documento, con il quale si istituisce questo Trust®/STATO/Nazione/Regno sovrano libero ed estero, si riferisce agli articoli indicati anche nella Legge (IT) 881/1977, la quale definisce, indica ed attua il riconoscimento anche di altri stati, nazioni, popoli e relativi individui, cioè anche degli STATI/Persone fisiche umane reali, presenti nei Popoli della e sulla Terra.
Riconoscimenti fra gli Stati:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1977-12-07&atto.codiceRedazionale=077U0881, la quale definisce, indica ed attua il riconoscimento di stati, nazioni, popoli e relativi individui, cioè anche delle Persone fisiche umane, con il proprio STATO e “status”, presenti negli individui dei popoli della Terra, ai PATTI sottoscritti dagli stati registrati anche all’ONU, alla convenzione dell’Aja ed al SEC (American Securities Exchange Act 1934)
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=10
https://docs.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtX3Z2N0RrQ0xtMms/edit?pli=1
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge1977881.pdf
– Avendo il DIRITTO e Dovere, quale Sovrano/ Ambasciatore/ Notaio/ Trustee, di questo STATO/Trust®, la responsabilità di promuovere i Diritti umani e le Libertà fondamentali dell’insieme degli Esseri Umani, come da art. 1 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 dell’ 8 marzo 1999 e secondo anche la Legge IT 881/1977 (sopra citata), che insegno ed attuo il Rispetto assoluto in Onore sui Diritti naturali della Terra e quindi quelli dell’Uomo:
https://it.wikipedia.org/wiki/Giusnaturalismo#Giusnaturalismo_e_diritto_naturale, come da NOTIFICA inviata ai Diritti dell’Uomo di New York (USA), e ricordata con la Notifica di questo documento.
La FINZIONE PERSONA GIURIDICA (IT) (COGNOME e NOME) con il suo Cod. FISCALE, e tutti i relativi documenti ad essa ascritti, essendo segregata in questo Trust® estero, non sono più sotto il controllo od amministrazione dei membri facenti funzione, quali parti dell’ ente “governo” (Pubblica Amministrazione, P.A.) nello stato nel quale vive la Persona fisica umana (Nome proprio), delle discendenze reali: (Cognomi) o della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, che viene amministrata in prima persona dal Trustee.
Occorre fare particolare richiamo ed attenzione ai seguenti articoli-PATTI-TRATTATI nazionali ed internazionali a cui la REPUBBLICA ITALIANA/REPUBLIC of ITALY/ ITALY REPUBLIC of, è FIRMATARIA (vedi conferma della sua registrazione nella banca dati delle Companies mondiali come “Governo estero” della REPUBBLICA ITALIANA, al punto 5, con il codice d’iscrizione SEC: 00000052782)
vedi Legge 881/1977: https://it.vlex.com/vid/ratifica-ed-esecuzione-patto-852582736
– Art. 2, 3, 10 , 32 e 34 della Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA;
…vedi quanto definito in Diritto Positivo nella COSTITUZIONE ITALIANA art. n° 10: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
PATTI sottoscritti dagli stati registrati all’ONU per tutti i Diritti dell’Uomo:
https://docs.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtX3Z2N0RrQ0xtMms/edit?pli=1
– Legge 25/10/77 n° 881:
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge1977881.pdf
L’Italia ha sottoscritto negli anni ’90, assieme ad altre nazioni, il riconoscimento completo di tutte le Common Law, di Diritto anglosassone – Lo stesso PDF della camera.it
Diritti della Persona fisica umana
Di detti trattati internazionali ratificati, (convenzione dell’Aja compresa), si dispone legittimamente lo “jus causae” che sancisce chiaramente la giurisdizione internazionale della presente Costituzione di questo Trust®/STATO estero (vedi Cap.12), ai Diritti naturali ed umani e solo successivamente TRUST (Jersey) LAW, preservando la Persona fisica umana, reale e vivente, quale uomo vivo Naturale e Libero (Nome proprio), Ambasciatore, Trustee, notaio, usufruttuario di STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero, identificato con il Trust®: (COGNOME e NOME), che essi sono Enti estranei a tutti gli ordinamenti giuridici esistenti sulla Terra, che non siano conformi alla nostra Costituzione interna (vedi: Cap. 12) e quindi vengono accettati, utilizzati, divulgati, solo ed esclusivamente se sono in linea con i Diritti naturali, dell’uomo e con la nostra Costituzione.
Questo Trust®/STATO/Nazione/Regno libero sovrano extraterritoriale, è riconosciuto fiscalmente con l’italiano Codice ATECO: U99.00.00 (Organizzazioni ed organismi extraterritoriali)
– STATO/Ente/nazione in Trust® (COGNOME e NOME) o qualsiasi altra grafia e per: “Motu Proprio”, che tradotta letteralmente significa “di propria iniziativa”), la quale indica un documento, una nomina o in generale una decisione presa di “propria iniziativa” da chi ne ha il potere o la facoltà, ha creato con proprio potere e facoltà irrinunciabili, questo Ente, Trust®/STATO extraterritoriale.
Per antonomasia si intende un documento (decisione scritta) del Sovrano di questo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano estero, che non è stato proposto da alcun altro organismo.
Secondo il Codice del Diritto di questo STATO infatti, il Sovrano è dotato di tutti i poteri per esercitare sovranità immediata su tutto lo STATO e sul Territorio ove egli ha un proprio domicilio sulla faccia della Terra.
Il Sovrano/ambasciatore/notaio e Trustee di esso, agisce altresì a nome e per conto dello STATO stesso, nell’accettare e ratificare le numerose convenzioni internazionali per la salvaguardia dei Diritti e Leggi Naturali, Diritto/Legge della Terra = “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) ai Diritti dell’Uomo, e quelli della Persona fisica umana e le Giurisprudenze Internazionali, se conformi alle Leggi Naturali. ed afferma che tali accordi costituiscono mezzi di effettivo contrasto delle attività criminose che minacciano la dignità umana, il bene comune e la pace sul Pianeta Terra, ove questo STATO Vivente è presente, nei luoghi, territori ove esso ha i suoi domicili.
Per ottemperare a ciò si è provveduto a dare attuazione e recepire oltre che a condividere e pubblicare, nel nostro STATO/Nazione/Regno sovrano e libero extraterritoriale, oltre alla propria Costituzione e Leggi – vedi: Cap. 12, ma ed anche alle previsioni contenute nelle varie:
– Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata e transnazionale, nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope
– nella Convenzione internazionale del 1999 e qualsiasi altro farmaco di sintesi VACCINI COMPRESI, ed anche per la eliminazione del finanziamento del terrorismo e della guerra di qualsiasi tipo.
Accettiamo e ratifichiamo quale STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, la Convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene, o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; la Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo ed i suoi Protocolli facoltativi del 2000; le convenzioni di Ginevra del 1949 contro i crimini di guerra e contro la guerra in sé, ecc.
Un titolo a parte è stato anche dedicato ai delitti contro l’umanità (esempio i Vaccini ed i loro Gravi Danni), tra cui il genocidio attuato dagli altri stati del mondo con i Vaccini a mRna per e con la falsa pandemia covid 19 (anni 2019-2020-2021-2022 ed oltre), e gli altri crimini sul calpestio dei Diritti Umani alle Persone fisiche umane ed alle loro rispettive FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, previsti anche dal diritto internazionale consuetudinario, sulla falsariga delle disposizioni della Corte penale internazionale del 1998 e con le previsioni contenute nella Convenzione delle nazioni Unite del 2003 contro la corruzione e tutto ciò che va contro le libertà di pensiero ed espressione degli umani, (Art 19) purché non siano in contrasto con la nostra Costituzione – Cap. 12 – ai Diritti e Leggi Naturali, Diritto/Legge della Terra, Diritti dell’Uomo, della Persona fisica umana e le Giurisprudenze Internazionali, se conformi alle Leggi Naturali.
Art 19 – Dei Diritti Umani:
“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere“.
I Diritti umani e i Diritti dei Popoli, sono oggi riconosciuti dal diritto internazionale.
La Carta delle Nazioni Unite stabilisce all’art. 1 che il rispetto dei diritti umani e dell’autodeterminazione dei Popoli (individui od insiemi) costituisce uno dei fini principali delle Nazioni Unite. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del l948 specifica una prima lista di “Diritti Umani” e ne raccomanda il rispetto, vedi anche Diritti della Persona fisica umana
Questi Trattati, Convenzioni internazionali, vengono accettati, riconosciuti e sottoscritti da questo Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano estero quindi extraterritoriale.
– vedi anche il riconoscimento dei Trust® da parte dello Stato Italiano come da Legge 364/89, art.1 (IT) e Sentenza Cassazione, vedi sopra.
Questo documento con il quale si istituisce questo Existential-Living Trust®/STATO/Nazione /Regno Sovrano Libero ed estero, si riferisce agli articoli indicati anche nella Legge (IT) 881/1977
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1977-12-07&atto.codiceRedazionale=077U0881, la quale definisce, indica ed attua il riconoscimento di stati, nazioni, popoli e relativi individui, cioè anche delle Persone fisiche umane reali, quali STATI persona, presenti in tutti i Popoli della Terra.
– Occorre fare particolare richiamo ed attenzione ai seguenti articoli-PATTI-TRATTATI nazionali ed internazionali a cui la REPUBBLICA ITALIANA / ITALY REPUBLIC of, che ne è dichiarante e FIRMATARIA:
– Art. 2, 3, 10 , 32 e 34 della Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA;
…vedi quanto definito in Diritto Positivo nella COSTITUZIONE ITALIANA art. n° 10: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
– PATTI sottoscritti dagli stati registrati all’ONU per tutti i Diritti dell’Uomo:
https://docs.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtX3Z2N0RrQ0xtMms/edit?pli=1
– Legge 25/10/77 n° 881:
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge1977881.pdf
L’Italia ha sottoscritto negli anni ’90, assieme ad altre nazioni, il riconoscimento completo e superiori come livello alla giurisprudenza interna, di tutte le Common Law, di Diritto anglosassone – Lo stesso PDF della camera.it
Di detti trattati internazionali ratificati, (convenzione dell’Aja compresa), si dispone legittimamente lo “jus causae” che sancisce chiaramente in terza istanza, la unica giurisdizione internazionale della = Trust® (Jersey) LAW, preservando sotto Common Law ed i Diritti umani, anche la Persona fisica umana, reale e vivente, quale uomo vivo e naturale, Libero il Sovrano: (Nome proprio), ambasciatore, Trustee, Notaio ed usufruttuario di STATO/Nazione/Regno libero sovrano ed estero, identificato con il nominativo del Trust®: (COGNOME e NOME) o qualsiasi altra formulazione grafica), che essi sono Enti estranei a tutti gli ordinamenti giuridici esistenti sulla Terra, che non sono conformi alla nostra Costituzione interna (vedi punto Cap. 12).
Questo Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano, estero è riconosciuto fiscalmente in Italia con l’italiano Codice ATECO: U99.00.00 (Organizzazioni ed Organismi internazionali ed extraterritoriali), lo ripetiamo dalla Legge Italiana 364/1989.
IMPORTANTE da ricordare e segnalare:
Le ambasciate e gli ambasciatori godono di una serie di protezioni e diritti stabiliti da leggi internazionali, principalmente attraverso la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. Ecco un riepilogo dei principali diritti e protezioni:
Protezioni e Diritti delle Ambasciate e degli Ambasciatori
- Inviolabilità dei locali: I locali delle ambasciate sono inviolabili. Gli agenti delle autorità locali non possono entrare senza il consenso del capo della missione.
- Immunità diplomatica: Gli ambasciatori e il personale diplomatico godono di immunità da giurisdizione civile e penale nel paese ospitante, eccetto in casi specifici come le azioni civili relative a beni privati.
- Protezione dei familiari: I familiari degli ambasciatori e del personale diplomatico godono di protezioni simili, inclusa l’immunità diplomatica, a condizione che siano membri della missione.
- Diritti di comunicazione: Le ambasciate hanno il diritto di comunicare liberamente con il governo del proprio paese e di ricevere comunicazioni senza interferenze.
- Esenzione fiscale: I dipendenti delle ambasciate e i loro familiari possono beneficiare di esenzioni fiscali su stipendi e altri compensi, a condizione che siano stabilite da accordi bilaterali.
Il Trust®/STATO/Nazione/Regno sovrano e libero ESTERO, come il Trust®, qui menzionato, in quanto Ente extraterritoriale (Fuori EU) di alto valore Umanitario, filantropico (filosofico/religioso) ha esenzione fiscale, in base l’art. 49 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 e rubricato come “Esenzione fiscale” ai capitoli 49 e 50, prevede che le Ambasciate, gli Ambasciatori ed i relativi funzionari, impiegati consolari, ed i membri delle rispettive famiglie, sono esenti da ogni imposta e tasse, e quindi, anche dalle imposte sui redditi percepiti per l’attività consolare svolta nel paese ove abitano.
Leggi Internazionali Rilevanti
- Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961): Stabilisce le norme fondamentali per le relazioni diplomatiche tra gli Stati, inclusi i diritti e le responsabilità delle missioni diplomatiche.
- Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (1963): Regola le relazioni consolari e i diritti dei funzionari consolari.
- Leggi nazionali (IT): Ogni paese può avere leggi specifiche che integrano le disposizioni internazionali, come il CCNL del 06/04/2023 in Italia, che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle ambasciate.
-
Ci sono diverse disposizioni, leggi e regolamenti che integrano le garanzie diplomatiche e che si applicano agli agenti diplomatici e alle loro famiglie. Ecco un elenco di alcune delle più rilevanti:
- Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961): Oltre ai diritti già menzionati, stabilisce anche norme relative alla protezione dei documenti e degli archivi diplomatici.
- Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (1963): Regola i diritti e i doveri dei funzionari consolari, inclusa l’immunità per le loro funzioni ufficiali.
- Leggi nazionali: Ogni Stato può avere leggi specifiche che integrano le norme internazionali. Ad esempio:
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394: Regolamento che stabilisce norme per il rilascio di visti di ingresso e transito.
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211: Modifiche ai regolamenti precedenti riguardanti le missioni diplomatiche.
-
Normative sul diritto del lavoro: In alcuni paesi, esistono leggi specifiche
- Queste norme sono essenziali per garantire che le ambasciate possano operare in sicurezza e senza interferenze, permettendo così una diplomazia efficace.
Questo STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale, ha i suoi cittadini ed i suoi confini territoriali, che sono quelli al di fuori dei limiti territoriali/spazi dell’ambasciata ove opera, vive, il Sovrano ed i suoi figli, dipendenti, cose, mobili od immobili.
Le Nazioni Unite (ONU) vengono informate con questo Documento, direttamente dal Sovrano, Ambasciatore/Trustee, Notaio di questo STATO/Nazione/regno libero e sovrano, con l’invio ad esse (alla direzione di New York ed alla filiale europea), che questo STATO è qui dichiarato in AFFIDAVIT: esistente, vivente anche semovente, estero ed extraterritoriale sulla faccia della Terra con relative ambasciate in qualsiasi paese del mondo ove il Sovrano, ambasciatore, ritiene di presenziare, lavorare o vivere.
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Questo periodo lessicale non deve comparire nel testo del Trust®, salvo che possiate mettere un link dove si parla del territorio dello stato, della posizione del vostro territorio/stato quando lo avete inserito in Google Maps
Promemoria per colui che istituisce con questo Trust® estero anche uno STATO:
E’ possibile iscrivere il territorio dello STATO: Apparamento (in affitto o proprietà) cioè del luogo dove si abita o si lavora od un terreno, indicando la posizione del territorio su Google Maps, ecco come fare:
Aggiungete a Google Maps il luogo del territorio dello STATO/Nazione/regno istituito dal disponente/trustee del Trust® estero, come fare, vedi qui:
https://www.aranzulla.it/come-aggiungere-un-luogo-su-google-maps-1355412.html
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12 – CARTA COSTITUZIONALE del POPOLO UNIVERSALE SOVRANO della TERRA, ovvero lo STATUTO del Trust® estero/STATO/Nazione, Regno sovrano e libero, quindi extraterritoriale, emanato dal Sovrano Disponente: (Nome, proprio) figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie (Cognomi dei genitori):
Tutti gli umani debbono attivarsi per incarnare le Leggi Cosmiche basate sulla legge universale dell’Amore anche caritatevole e della Conoscenza.
La Legge Naturale fa sorgere la consueta Legge Popolare o Legge Consuetudinaria, la quale inizia con la legge ed il diritto alla Conoscenza anche delle Leggi che mantengono in funzione l’UniVerso stesso che è basato sulla legge dell’Amor.
Grazie a queste Leggi naturali, che hanno lo scopo di proteggere la libertà e la sovranità inerenti ai maschi (Don) e femmine (Donne) in una comunità, mantenendo l’uguaglianza e la pace di essa per mezzo di consuetudini di pace consolidate, che ci permettono di vivere bene la nostra vita anche sociale sul pianeta Terra.
Quindi, Noi sottoscriventi, ci dichiariamo ESSERI Spirituali incarnati in Persone fisiche umane, reali (siamo quindi Enti/Esseri = anime viventi) in questa dimensione terrestre, con Corpi fisici (maschi o femmine) fatti di: carne, ossa e sangue con Spirito ed energia (plasma), nati prePagati e preGiuridici quali Apolidi, viventi in apolidia e con dimora, chiamata impropriamente “residenza” (in realtà solo domicili temporanei, perché la “residenza” l’abbiamo solo esclusivamente ed unicamente nel nostro corpo, dalla nascita alla morte), ovunque ove Io Sono e quindi NOI SIAMO e ci manifestiamo con i nostri corpi, siamo “de Jure” e “de Facto” Persone fisiche ed ognuno con il proprio Nome e Cognome per essere distinguibili dagli altri “Io Sono”.
Siamo quindi tutti Sovrani Liberi Indipendenti, iscritti nel nostro stato estero Trust®/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, con la qualità e la carica di “Sovrano” ed Ambasciatore nel e del proprio STATO/Nazione/Regno sovrano, libero ed estero quindi extraterritoriale, non riconoscenti autorità superiori, tipo: stati, governi, nazioni, giurisprudenze, ecc., se questi non riconoscono i termini del nostro Statuto/Costituzione (vedi qui in questo Cap. 12) basato come scopo, filantropico, caritatevole, filosofico anche religioso e per la protezione e tutela sul e dell’Uomo ed anche sul Suo Valore (valore Umano anche e non solo finanziario), che qui vengono enunciati solennemente e con Verità assoluta, con i seguenti Articoli:
Vedi anche questo PDF: Parte-della_COSTITUZIONE-del -TRUST
Art. 1 – Ci dichiariamo membri del Popolo Universalmente Sovrano degli Esseri Spirituali incarnati nelle Persone fisiche umane reali, uomini vivi, facenti parte dell’insieme Umano Popolo di Madre Terra (UPMT), cioè degli aborigeni, quali primi creatori, che hanno fede, fiducia quale propria filosofia religiosa basata sull’amore per sé, per gli altri, applicandosi in modo caritatevole sia per gli esseri viventi che per la Natura e l’UniVerso, e l’InFinito composto dagli infiniti Io Sono, quali osservatori dal proprio punto di vista, dell’InFinito stesso, avendo rispetto ed amore per l’UniVerso, la Natura, gli animali e gli altri esseri umani.
Art. 2 – Il Popolo Sovrano degli uomini vivi, non ha confini geografici ed abbraccia ogni area, luogo, posto, raggiunta e/o raggiungibile dall’uomo (femmina, maschio) nell’UniVerso.
Art. 3 – Esso non riconosce alcuna autorità superiore o paritetica dato che essa abbraccia tutto il genere umano (Uomo), perché basato unicamente sull’Uomo e sul suo Valore.
Art. 4 – Tutti gli esseri umani nati vivi sono e restano liberi, eguali in dignità tra loro, con pari diritti, esenti da ogni vincolo ed obbligazione o debito e/o soggezione contratta o imposta da altro “soggetto”, quale esso sia. Essi sono dotati di mente, ragione, personalità e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.”
Art. 5 – Dichiariamo illegittimo e contrario ai Diritti naturali ed inalienabili sanciti anche e non solo nei Diritti dell’uomo, ogni tentativo e pretesa di imporre ai siffatti, vincoli, obbligazioni, debiti, soggezioni, sottomissioni, sudditanze, quali soggetti e non individui; in questo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, si pratica solo la donazione della propria decima (10%) del proprio utile di esercizio, per sovvenzionare i beni e servizi comuni che possono nascere o per aiutare gli altri che hanno bisogno.
Il Popolo Sovrano riconosce gli “status” ed il “valore” delle proprie Persone fisiche umane (uomini, maschi e femmine, vivi) che si iscrivono e risiedono nel proprio STATO/Nazione/Regno/Trust® libero, sovrano ed estero che difende in modo legalistico i suoi membri da pretese di terzi e determina le modalità (cambio di Status vedi Cap. 5), per il convivere e per aderire ad esso, nella Legge dell’Amore e rispetto in Verità, Giustizia, Pace e Libertà, che sono anche i valori Umani, cioè i Diritti naturali dell’Uomo.
Art. 6 – Il Popolo universale Sovrano ha come ragione di essere la difesa dei valori vedi l’Art. 5, nonché l’attuazione dei Diritti naturali = “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) e quindi si richiama ai diritti universali inalienabili dell’Uomo, che i “presunti stati”, attualmente esistenti sulla Terra, non tutelano ma violano e compromettono anche in modo surrettizio, riducendo infine i Popoli della Terra in stato di totale SCHIAVITU’, in tutti i settori della Vita.
Questa costituzione ripudia la guerra e la violenza fra gli uomini.
Le leggi naturali (diritti e doveri) sono poche ma fondamentali:
a) Quando nasci: Vai e sopravvivi, con il minor danno per te, gli altri e la natura.
b) Quando vivi cerca di amare e rispettare la Natura nostra madre, in quanto da ella e per mezzo di ella sopravviviamo sul pianeta Terra.
c) Impara ad amare te stesso, gli altri e la natura nel miglior modo possibile.
d) non esprimere giudizi di condanna, negativa, se non sei certo di ciò che affermi ! e riconosci il tuo prossimo quando egli applica l’amore per sé, gli altri e la Natura.
e) Rispetta i beni altrui e non cercare di appropriarti di ciò che non è tuo in modo acclarato e certo.
f) Non rendere mai nessun altro essere vivente, tuo schiavo o sottomesso, suddito.
g) Lavora il tempo che serve per essere autosufficiente nella tua vita per non dipendere dagli altri.
h) Cerca di formare una famiglia se la puoi mantenere ed avere dei figli tuoi, accudendola anche nell’amore.
i) impara molto bene la lingua del paese ove abiti, per evitare di parlare in modo anomalo; ricorda che la lingua della nazione nella quale hai un tuo domicilio, è parte integrante della Legge naturale, in quanto essa proviene da un lontano passato e dalla consuetudine del popolo, ancor prima della costituzione della nazione stessa.
Ecco le Leggi naturali degli Indiani pellerossa d’America:
https://www.youtube.com/shorts/yBpaMX2OMos?feature=share
Art. 7 – Il Popolo Sovrano aderisce ed insegna a tutti i Diritti Naturali dell’Uomo, sanciti ed enunciati in parte anche dalla Carta dei Diritti dell’Uomo già esistente e promulgata anche all’ONU e quelle proclamate nei vari paesi del mondo, purché siano in armonia con le leggi del Diritti NATURALI fondamentali: Amore, Verità, Giustizia, Pace, Libertà ed ai presenti articoli di questa Carta.
Diritti della Persona fisica umana:
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_della_persona
Video che chiarisce i DIRITTI della Persona fisica umana da parte del garante italiano della Privacy: https://vm.tiktok.com/ZGeutH9Nr
Ecco le leggi egiziane di Maat: Le Leggi di Maat
vedi i Diritti dell’Uomo.htm e la ../convenzione_diritti.htm
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/diritto_e_societa/Natura/sssgl_lostatodinatura.html
https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
Art. 8 – Si identificano lo “STATUS” di Entità preGiuridica e soprattutto il suo “STATUS” di individuo in Diritto Internazionale dell’Essere Persona fisica umana reale, essere vivente, identificato in ruolo di (Nome proprio, delle discendenze/dinastie reali: Cognomi), quale STATO persona, assieme al Trust®/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano estero: (COGNOME e NOME), che si amministra nel rispetto ed attuazione dei seguenti vari articoli della presente Costituzione e riconosce solo i trattati internazionali e le leggi del “diritto positivo” che sono in armonia ed in linea con i Diritti Naturali e quelli dell’Uomo, anche riconosciuti da tutte le Nazioni della Terra, qui citati ad esempio:
– DICHIARAZIONE UNIVERSALE dei DIRITTI UMANI (Parigi 10 Dicembre 1948); – Art. 13 e 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;
– CONVENZIONE di GINEVRA con attenzione per la IV a (12 Agosto 1949);
– Art. 2, 4 e 5 della Convenzione di Oviedo del 1977;
– Art. 4 Carta Europea dei Diritti del Malato di Bruxelles;
– CONVENZIONE EUROPEA per la SALVAGUARDIA dei DIRITTI dell’UOMO e delle LIBERTÀ FONDAMENTALI (Trattati di Roma, 4/11/1950);
– Art. 9 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950;
– LEGGE n° 848/1955 (ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 04/11/1950 e del protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20/03/1952;
– LEGGE n°881/1977 (Ratifica del PATTO INTERNAZIONALE del 1966, New York), pubblicato nel supplemento della G.U. n° 333 del 07/12/1977;
– CARTA dei DIRITTI FONDAMENTALI dell’UNIONE EUROPEA (Carta di Nizza, 7 Dicembre 2000-2007);
– Art. II-63, II-81 e II-84 della Costituzione dell’Unione Europea;
– Art. 3, 10, 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
– CARTA EUROPEA dei DIRITTI UMANI nella CITTÀ (Venezia, Dicembre 2002);
– Art. 2 Primo protocollo aggiuntivo del 20/03/1982 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950;
– Convenzione sulla legge applicabile ai TRUSTs e sul loro riconoscimento”, adottata a L’Aja l’1/7/1985, ratificata con la Legge 9/10/1989 n. 364 (IT);
– Art. 4 e 5 della Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell’educazione adottata dalla 11° Conferenza Generale dell’UNESCO a Parigi;
– Art. 4, 5 e 13 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, sociali, culturali del 19/12/1966;
Art. 9 – Secondo il Codice del Diritto di questo STATO, infatti, il Sovrano di esso, è dotato di tutti i poteri per esercitare sovranità immediata su tutto lo STATO e sul Territorio ove egli ha un proprio domicilio o recapito sulla faccia della Terra.
(Questo periodo lessicale non deve comparire nel testo del Trust®, salvo che possiate mettere un link dove si parla del territorio dello stato, della posizione del vostro territorio/stato quando lo avete inserito in Google Maps)
Il Sovrano/ambasciatore/notaio di esso, agisce in totale immunità diplomatica anche fiscale ed altresì a nome e per conto dello STATO stesso, nell’accettare e ratificare le numerose convenzioni internazionali per la salvaguardia dei Diritti e Leggi Naturali, Diritto/Legge della Terra = “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) ai Diritti dell’Uomo e quelli della Persona fisica umana e le Giurisprudenze Internazionali, se conformi alle Leggi Naturali, ed afferma che tali accordi costituiscono mezzi di effettivo contrasto delle attività criminose delle varie nazioni/Stati, che minacciano la dignità umana, il bene comune e la pace sul Pianeta Terra, ove questo Stato Vivente è presente, nei luoghi, territori ove esso ha i suoi recapiti o domicilì.
Tutti questi Trattati vengono accettati, riconosciuti e sottoscritti, da questo Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale.
Questa DICHIARAZIONE NOTIFICATA in AFFIDAVIT, è inoltrata ufficialmente, non solo come Sovrano/Notaio dello STATO qui istituito e Trustee del Trust® estero, ma anche per motivi personali del Trustee: (Nome proprio) e per gli evidenziati motivi della reiterata MANCATA vostra applicazione (quali e come presunti stati e governi della Terra) dei Diritti naturali ed umani e dei Trattati, Convenzioni, Leggi, Norme etiche, qui sopra elencate, e ciò da sempre, cioè da quando esistono gli stati e le nazioni che SCHIAVIZZANO gli Umani e la Natura del Pianeta.
Chiunque partecipa come persona fisica od ente a perpetuare questa Schiavitù su gli esseri umani, viene “scomunicato” secondo gli antichi ordinamenti e codici sull’Onore.
Esempio di come elaborare la Costituzione di uno Stato persona:
Bozza per la Costituzione dello STATO persona
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13 – RIVALSA anche per RISARCIMENTO
– vedi: Accesso al Valore di Io Sono Persona fisica umana, quale Sovrano nel sito: https://mednat.news
Perché questa possibile azione risarcitoria è applicabile agli SCHIAVISTI ?…
Sintesi dichiarata da parte del Sovrano Disponente:
(Nome proprio), figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie regali: (Cognomi dei genitori): la realtà è, che questo “presunto stato” nel quale dimoriamo o siamo nati, è un vero e proprio TRUST (ente virtuale NON reale costituito per mezzo della violenza ed inganno per cui NON “de Jure”), ci ha IMBROGLIATO /FREGATO /RAGGIRATO con il “CERTIFICATO di NASCITA” = FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE perché a TUTTI gli EFFETTI SONO stato fino ad ora, UNO SCHIAVO “ceduto” dai miei genitori, quando essi hanno firmato inconsapevolmente il Certificato di nascita e non sono stati informati a cosa serviva, cioè a far amministrare la FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, direttamente ed esclusivamente dallo stato, sottraendola ai genitori fino al 18°esimo anno di età ed al sottoscritto dalla maggiore età, per mancanza di “consenso informato” che doveva essere fatto), e quindi “donati” come amministrazione al presunto stato/governo in cui si nasce = Vedi QUI la PROVA nel Certificato di nascita, con la creazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA e suo COD. FISCALE nel Registro Anagrafico e fiscale Italiano, il tutto attuando illegalmente un Furto, con sottrazione di identità, e quindi voi destinatari siete da me informati con questo documento, delle mie prese di coscienza e di consapevolezza sui Vostri CRIMINI, attuati nei confronti della Razza Umana, certificati e pubblicati anche in U.C.C., e quindi vi invito a cambiare sistema da SCHIAVISTI, passando ed attuando la Legge dell’AmOr e del Rispetto degli Umani e della Natura stessa.
QUINDI:
Questa Essenza incarnata (Nome proprio, delle discendenze Cognomi), uomo vivo, potrà a suo insindacabile giudizio, richiedere al “presunto stato/governo” in cui vive od a qualsiasi altro ente, il RISARCIMENTO DANNI per la SCHIAVITU’ subita, (vedi: Premessa_x_Garanzia-FS per il Diritto Risarcitorio), alla quale è stata sottoposta Ella (Nome e Cognome) o verso la FINZIONE con il suo COGNOME e NOME e/o COGNOME e Nome, fino ad ora od in futuro, secondo le tariffe qui indicate e Depositate presso i Destinatari di questa Notifica in AFFIDAVIT.
Vedi per vostra informazone, la dichiarazione/ordine esecutivo, firmato dal presidente Trump nel 2020 indicante il Fallimento per Bancarotta della US Inc. ed accettazione del risarcimento dovuto agli SCHIAVI
Vedi: Accesso al valore di Io Sono in quanto Persona fisica nata prePagata riscoperto e denunciato pubblicamente in U.C.C. (Uniform Commercial Code – WASHINGTON D.C.) dal Trust OPPT 1776
Tariffario da applicare alla bisogna (data della PEC di invio del presente documento), salvo aggiornamenti futuri, che vi verranno segnalati:
a – per ogni giorno o frazione di esso, per il tempo passato a rispondere per iscritto a qualsiasi ente, stato, azienda, ecc. da parte di Io Sono (Nome proprio, delle discendenze reali (Cognomi dei genitori), e/o da parte del mio Amministrato il Trust®/STATO/Nazione/Regno estero, di cui sono il Sovrano, Disponente e Trustee, denominato: (COGNOME e NOME), la tariffa minima applicataVi sarà di € 5.000 (cinquemila, giornalieri da 1h a 24 ore), da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me indicato.
b – per ogni mese di blocco, trattenimento, anche e/o solo ipotecario o fermo amministrativo, su qualsiasi bene intestato alla mia FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia (vedi sopra), senza il mio consenso, dei miei beni (mobili ed immobili) o finanziari (denaro, depositato in Banca, Poste italiane, Finanziarie, Dividendi, ecc.), a partire dalla vostra prima Notifica di tale nota di blocco, il costo è di € 50.000 (cinquantamila) al mese od altro corrispondente valore da me scelto, da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me (Nome proprio) indicato.
Questo punto vale anche come risarcimento delle royalties, inerenti l’utilizzo improprio e senza nostro consenso, del nominativo del Trust®/STATO: (COGNOME e NOME) o qualsiasi altra forma grafica utilizzata, (che è un Trade Mark®, Copyright registrato) o della FINZIONE PERSONA GIURIDICA ivi SEGREGATA in modo perpetuo.
c – per ogni violazione della mia privacy, l’utilizzo dei miei dati personali e l’intercettazione telefonica o indagini su di me, senza il mio consenso, il costo è di € 400.000 (quattrocentomila) o altro corrispondente valore da me scelto, da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me indicato
d – in caso di distruzione, sottrazione, esproprio, furto o appropriazione delle mie proprietà (od intestate alla FINZIONE/PERSONA GIURIDICA – vedi sopra) e per ogni proprietà distrutta e/o sottratta, espropriata, ipotecata, rubata, ricattata, confiscata, sequestrata, contro la mia volontà, il costo è € 6.000.000 (sei milioni) di euro all’anno di sequestro, pignoramento, ipoteca e similari, ecc., od altro valore corrispondente da me scelto, da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me indicato
e – per ogni azione, atto o documento fatto/scritto/firmato/citato in mio nome od “in nome del mio amministrato “per conto di…….”o “nelle veci di…” o altro utilizzo della mia Sovranità e/o sul mio (Nome proprio), delle discendenze reali: (Cognomi dei genitori) o su quello del Trust® estero (COGNOME e NOME), senza il mio consenso, il costo/rivalsa è il pagamento delle Royalties indicate al punto “b”), da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me indicato.
f – per ogni minuto che sia stato detenuto o sotto interrogatorio, contro la mia volontà (anche se sono incosciente), il costo è di € 10.000.000 (diecimilioni) di euro o altro valore corrispondente da me scelto, da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me indicato.
g – in caso di avvelenamento: chimico, radioattivo, cibi contaminati, acque ed aria contaminate, sostanze tossiche, farmaci, Vaccini, e/o di qualsiasi altra natura, il costo è di € 20.000.000 (ventimilioni) di euro o altro valore corrispondente da me scelto, da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me indicato.
h – in caso di ferite di vario genere, il costo è di € 30.000.000 (trentamilioni) di euro o altro valore corrispondente da me scelto, per ogni ferita subita, da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me indicato
i – In caso di morte/uccisione/assassinio/suicidato…., della mia Persona Fisica, il risarcimento di € 500.000.000 (cinquecento milioni), è dovuto ai miei figli eredi, ripartiti in parti uguali, da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, in qualsiasi luogo della Terra da loro indicato.
l – I pagamenti devono essere effettuati in Euro o qualsiasi altra moneta con sottostanti “asset” aurei, per il risarcimento per la schiavitù subita dalla mia Persona fisica umana e/o dalla FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE od uomo_di_paglia, che amministro personalmente e di cui sono l’unico Trustee ed Ambasciatore.
Gli importi verranno da noi determinati all’atto del risarcimento secondo queste tariffe.
Nel caso si incoscienza del Disponente o del Trustee e/o della morte di uno di essi, saranno i Beneficiari, qui nominati in questo documento od il nuovo trustee a chiedere il risarcimento danni, come da queste tariffe, a coloro che ne hanno cagionato l’ammalamento con incoscienza o la morte di uno dei due nominativi qui citati.
(Nota bene: Importante da ricordare, ma da NON inserire nel documento del Trust®, quindi eliminatelo una volta che lo avete memorizzato o copiato da altra parte:
Per emettere FATTURE / sempre International Invoice, a terzi (qualsiasi), solo se avete notificato il vostro Trust® estero, ecco una delle possibili bozze sul come compilarla: NDD-Bozza da scaricare, è un formato Exel, oppure questa in formato Word, Invoice/fattura: INTESTAZIONE CARTA INTESTATA del Trust®
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14 – INCARICO da parte del Sovrano Disponente ed Ordinante: (Nome proprio, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie reali: (Cognomi dei genitori), quale primo creatore dell’uomo vivo, ovvero della Persona fisica umana, a TUTTI i Destinatari e riceventi di questo documento = Existential Trust®/STATO estero:
Premessa: “La Notifica al Principale/dirigente è notifica all’agente/impiegato, notifica all’agente/impiegato è notifica al Principale dirigente”.
Corpo dell’incarico:
La presente autodichiarazione in AFFIDAVIT giurato, NOTIFICA contenente l’autocertificazione di (Nome proprio) su: Sovranità Individuale, Esistenza in vita, Cambio di “Status“, quale unica Legale Rappresentanza (L.R.) totale e diretta della FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) con relativo COD. FISCALE……….., e relativi Asset sottostanti e di quelli universali detti “divini” derivanti dalla Persona fisica od essere umano vivente, ecc., con la SOTTRAZIONE di detta FINZIONE, al presunto stato nel quale vivo e con la ripresa personale della sua amministrazione del TRUST italiano (FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia), che viene anche SEGREGATA in questo Existential-Living Trust® estero vestito, di alto valore Umanistico, con TUTTI i suoi Asset sottostanti, in questo Existential Trust® che è anche uno STATO/Nazione/Regno libero, sovrano, indipendente, estero, quindi extraterritoriale, ciò a TUTTI gli effetti, anche e non solo giuridici, viene inviata e Notificata ai Destinatari indicati all’inizio del presente documento ed è evidenziata, lo ripetiamo ancora affinché sia CHIARO, dalla reiterata mancata vostra applicazione dei: Diritto/Legge della Terra = “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) ai Diritti della Persona fisica umana, alla DICHIARAZIONE UNIVERSALE dei DIRITTI dell’UOMO e delle LIBERTA FONDAMENTALI (Trattato di Roma 04/11/1950) delle LEGGE 881/77 (Ratifica del Patto internazionale del 1966 NY), della CONVENZIONE di OVIEDO (1997), della CARTA dei DIRITTI FONDAMENTALI dell’UNIONE EUROPEA (carta di Nizza, Francia, 07/12/200-2007), CARTA dei DIRITTI UMANI della CITTA’ (Venezia, Italy, Dic/2002).
Al fine di preservare l’integrità dell’obiettivo di scopo prefisso nei termini enunciati nel presente Atto/Trust®/STATO estero, lo Scrivente dichiara che è fatto OBBLIGO ai Destinatari ed a chiunque li legge, di osservarli e farli osservare e di recapitarlo a propri Enti/uffici/persone sottoposti, di qualsiasi livello e di TENERLI in Deposito e Garanzia legale a nostra disposizione.
Infatti questa Autocertificazione Autodichiarata, viene inviata e Notificata, relativamente a tutti i punti anche filantropico Religiosi e legalistici (vedi: Cap. 12) espressi nel presente documento, ai sensi dell’italiano Decreto Legislativo n. 196/2003, con il quale si autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso.
Vi informiamo altresì che questo Trust®/STATO estero, verrà in futuro Aggiornato nelle sue varie PARTI e re-inviato e QUINDI ri-NOTIFICATO ai destinatari di questo documento, man mano che vi saranno aggiornamenti e/o variazioni, questo per pro memoria a tutti voi che lo ricevete.
Per vostra informazione questo documento è una “Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà” (DSAN):
Si DIFFIDA quindi qualsiasi soggetto, anche pubblico ufficiale dello stato ove vivo, a modificare, rifiutare o non accettare, una qualsiasi parte di questo documento autocertificato e dichiarato in AFFIDAVIT giurato.
Questo documento è un’Autocertificazione italiana ai sensi del Art. 74 D.P.R. 445/2000 (IT).
Costituisce violazione dei doveri d’ufficio, la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (Autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all’art. 46, o 47 a seconda del caso, D.P.R. 28-12-2000, n. 445 (IT).
– Ai sensi del decreto legislativo Italiano n. 196/2003 si autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso.
– Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (IT).
– Il presente documento viene NOTIFICATO, in Italia dallo STATO/Nazione/Regno sovrano e libero qui istituito, anche all’Ufficio Protocollo del COMUNE di …………………………………….. (IT), con inoltro per “pubblicità” e conoscenza, all’Ufficio Anagrafe e all’Ufficio di Stato Civile dello stesso, in ottemperanza dell’Art. 74 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 (IT), oltre agli altri Destinatari indicati all’inizio di questo documento.
Inoltre,
INCARICO il COMUNE Italiano (od estero) ove ho il domicilio temporaneo, da parte e quale Trustee (Nome proprio), delle discendenze (Cognomi dei genitori) e/o da parte del nominativo del Existential Trust®/STATO: (COGNOME e NOME), ove questa AUTODICHIARAZIONE viene presentata/comunicata Notificata in AFFIDAVIT ed anche alla PREFETTURA Italiana alla quale è stata inviata in copia, all’Ambasciata italiana in Città del Vaticano e Vaticano medesimo ed a tutti gli altri Destinatari indicati all’inizio del documento che lo hanno ricevuto, di essere DEPOSITARI e GARANTI a titolo gratuito, di tutti i Documenti ad essi inoltrati, tenendoli a mia disposizione ogni qual volta io li richieda, con “accesso agli atti” (Modello per richiedere accesso agli Atti), senza dover pagare da parte mia, nessuna cifra per il ritiro della “copia conforme all’originale”, ed anche di comunicare agli uffici con i quali sono collegati/sottoposti, di ogni ordine e grado, di tutti i settori del presunto stato/governo, uffici fiscali e non, la presente autodichiarazione in AFFIDAVIT. (vedi nella Legge del link qui sopra: Comunicazione interna).
– Non si accettano disposizioni diverse da quelle qui indicate.
Il silenzio/assenso da parte vostra, indica l’accettazione di tutto il documento qui NOTIFICATO.
Si richiede anche ai vari Destinatari di comunicarci il numero di Protocollo della presente Notifica, timbrato e firmato in forma leggibile dal protocollista.
– Il Destinatario ricevente di questo documento in Affidavit, Dichiara inoltre di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 dell’italiano D. Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Art. 54 della Costituzione Italiana:
“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il DOVERE di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.
E quindi ogni Destinatario o relativo “facente funzione” dello stato/governo ove vivo e che è stato informato con questo AFFIDAVIT giurato e Notificato via PEC, si assume responsabilità illimitata in tutte le sue azioni attuate, che potrebbe effettuare contro questo Trust®/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano: (COGNOME e NOME).
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle Persone fisiche vive con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
CELEX_32016R0679_IT_Protezone-datiPersonali – PDF
“La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale.
L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) e l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”): “stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
– Questo Documento che è quindi Notificato e Depositato in “pubblicità”, è da pubblicare negli Albi Pretori dei vari enti Destinatari ed è Pubblicamente Notificato e Depositato e protocollato presso i vari DESTINATARI indicati, anche per:
– FONDATO DIRITTO di POSIZIONE, (Le situazioni di vantaggio costituiscono esercizio di libertà o di discrezionalità – Diritto soggettivo), in ottemperanza ai CANONICI PRINCIPI di SUSSIDIARIETA’, UGUAGLIANZA ed ETICA della RECIPROCITA’ fra ENTI e STATI, cioè fra i vostri TRUST/Stati (in questo caso REPUBBLICA ITALIANA/ITALY REPUBLIC of, iscritta al SEC-US) e questo Trust® STATO/Nazione/Regno estero, Libero, sovrano, quindi extraterritoriale che è stato Comunicato/Notificato anche all’ONU (Organizzazione Nazioni Unite), quale altro STATO/Nazione/Regno sulla Terra, che è da me Ambasciatore/Trustee, amministrato e governato quale sovrano, con il nominativo di: (COGNOME e NOME) o qualsiasi altra forma di grafia, in quanto facenti parte di Comunicazioni e rapporti fra STATI/Nazioni/Regni liberi e sovrani, vedi: Legge 881/1977 (IT).
– Il presente documento Autodichiarato in AFFIDAVIT giurato, è firmato in umido sull’originale in mio possesso e di conseguenza il consenso all’utilizzo della firma da parte di terzi, è qui NEGATO dal Sovrano Titolare/ Disponente/Trustee: (Nome proprio), da sempre, ora ed in perpetuo, in quanto tutti i Diritti sul COGNOME e NOME (nominativo dello STATO/Nazione/Regno, così come sul Nome e Cognome (Nome proprio), delle discendenze regali (Cognomi dei genitori), uomo vivo, sono riservati, registrati e segregati in questo Existential Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano, ed extraterritoriale e per tale inconfutabile origine, in quanto sono registrati, come Trade Mark®, Copyright, nello e dello Stato stesso qui istituito.
Ciò significa che senza il nostro consenso scritto, NESSUNO può utilizzare tali indicativi/nominativi qui indicati, senza pagare le royalties di risarcimento (vedi Cap. 13).
Per chiedere il consenso all’utilizzo, scrivere a: (mettere la PEC dello STATO)
Inoltre:
– il Trustee (Nome) possiede anche “STATUS” Giuridico superiore e/o paritario ed in ogni ed in tutti i casi, estraneo ad Ordinamenti Giuridici di ogni ordine, origine e valore esistenti nella nazione ove ha per il suo domicilio temporaneo od in altra nazione ove si reca sulla Terra ed è tutelato anche dalle leggi di questo Trust®/STATO/Nazione/Regno sovrano, estero libero ed extraterritoriale.
– Con il ricevimento di questa NOTIFICA, inviata e consegnata via PEC, si afferma e conferma anche con il silenzio/assenso da parte dei Destinatari, di essere stati informati, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Tutte le Persone facenti funzione, indicate dagli e negli enti Destinatari, che ricevono questa NOTIFICA, si assumono responsabilità lLLIMITATE, per la negligenza o malafede, attuata in contrasto e/o se non attuano le disposizioni di questo documento Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale.
Vi informiamo altresì che questo documento del Trust®/STATO estero, verrà in futuro Aggiornato nelle sue varie PARTI e re-inviato e QUINDI ri-NOTIFICATO ai destinatari di questo documento, man mano che vi saranno aggiornamenti e/o variazioni al presente Trust®/STATO.
– Con questa PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure con posta Racc. R/R di notifica, il Proponente, qui indicato come Titolare/ Disponente/ Trustee del Trust®/STATO estero medesimo, ha debitamente informato il Rispondente/ Destinatario, di prendere atto del contenuto e disciplinarsi di conseguenza in merito a quanto comunicato, disposto e sentenziato.
Il Rispondente /Destinatario, è ora informato sulla NULLITA’ delle sue possibili pretese e/o presunta carica, qualora scelga di agire contro il Trust®/STATO/Nazione/Regno o contro il suo Trustee, che agisca in dolo e fuori dalla legge (infatti qui, con questo documento, si rigettano tutte le offerte di contratto di qualsiasi tipo, in palese disonore e negazione del consenso ai procedimenti = senza pregiudizio UCC 1-308), verrà portato in Tribunale, per rispondere del suo reato.
– Le informazioni contenute in questo documento, non hanno e non subiranno alcuna variazione, salvo quanto e quando successivamente verranno comunicate dal Sovrano, Disponente e/o Trustee stesso, documento aggiornato, sostituirà tutti i documenti Notificati in precedenza.
– La risposta di conferma ed accettazione del documento, deve avvenire entro e non oltre i giorni indicati da UCC = Uniform Commercial Code, (28 giorni) dalla ricevuta della stessa e non ricevendo risposta su quanto inserito e dichiarato in questo documento: Existential Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale, si riterranno da Voi accettati pienamente tutti i punti e quanto espresso in questo documento, per “silenzio/assenso”.
NON si accettano da parte vostra “silenzi” che negano il “silenzio/assenso”, in quanto la negazione all’accettazione di questo documento ufficiale Notificatovi, DEVE essere dichiarata per iscritto entro massimo, vedi UCC = 28 giorni.
Quindi trascorsi i quali senza risposta, questo documento è da Voi completamente accettato in ogni sua disposizione Autodichiarata in AFFIDAVIT, ai destinatari indicati all’inizio del documento del Trust®/STATO.
In caso di risposta da parte dell’Ente, essa dovrà essere effettuata SOLO in forma scritta con raccomandata R/R. NON si accettano altre risposte, se non in questa forma:
Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (R/R) o via UPU ed indirizzata al domicilio temporaneo del Trust®/STATO estero o domicilio del Trustee indicati nel presente documento.
– Il presente documento è Esente da imposta di bollo (allegato-B-DPR-642-1972/ ex art. 14, ex art. 37 DPR-445-2000, ITA)
‘Fictio iuris cessat, ubi Veritas locum habere potest’ (Una presunzione cessa, quando la verità può aver luogo).
‘Ea quae sunt sicut sunt’ (Le cose sono così come sono).
Questo Documento autocertificato oggi NOTIFICATO in AFFIDAVIT, precisa, amplia ed aggiorna e quindi sostituisce TUTTI i documenti eventualmente inviativi in precedenza.
Quindi Voi destinatari, avete 28 giorni per fare obiezione (U.C.C.) dalla data dell’invio di questo Trust® ai vari Destinatari in questo documento indicati, senza una vostra contestazione, per la vostra Legge Italiana del “silenzio/assenso”, art 20, L. 241/90 (come da modifica dell’articolo 2, comma 6 ter. del D.L. 35/2005 convertito in Legge n° 80/2005) DICHIARO essere Legalmente e Giuridicamente valevole ogni punto di questo documento a voi Notificato, con tutti i particolari espressi ed istituiti in essi.
Promemoria:
Per vostra informazione: “La Notifica al Principale/dirigente è notifica all’agente/impiegato, notifica all’agente/impiegato, è notifica al Principale dirigente”.
“Senza pregiudizio UCC § 1-308 – Principal Doctrine UCC § 1-103”
N.B. la copia inviataVi, è conforme all’originale in mio possesso.
COMUNE di…………….(IT) – il (Anno, mese, giorno)
Il dichiarante (Il Recording), in “Ius Causae” (giusta causa): Nome e Cognome)
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15 – DIPLOMATIC PASSEPARTOUT – UNIVERSAL PASS – PASSPORT DIPLOMATIQUE – dell’Existential Trust®/STATO/Nazione/Regno, libero, Sovrano ed Extraterritoriale per la Persona fisica qui indicata e le merci che spedisce/trasporta, che sono sotto protezione ed immunità diplomatica.
World Diplomatic Passeport/Passepartout – Passaporto/Passepartout Diplomatico -Passeport/Passepartout Diplomatique – Pasaporte/Passepartout Diplomático – Diplomatenpass Passepartout – Diplomaattipassi/Passepartout – Διπλωματικό διαβατήριο – Дипломатический паспорт – 外交护照 / 外交官用パスポ
Emesso da: STATO/Nazione/Regno, libero, sovrano, estero extraterritoriale:
Nominativo: (COGNOME e NOME)
COD. ATECO (IT): U99.00.00 (indica Organismi e Organizzazioni estere ed extraterritoriali)
Consegnato a mano alla Persona fisica: (Nome e Cognome)
ATTENZIONE:
- Richiesta di Passaggio:
Il segretario Ambasciatore e Notaio di STATO, nel nome di Sua Maestà, il Sovrano (Nome proprio), richiede che il titolare del presente PASSEPARTOUT (Passeport Diplomatique) o UNIVERSAL PASS, (Nome e Cognome), venga lasciato passare liberamente in qualsiasi Dogana o territorio del Pianeta, con assistenza e protezione totale, se necessario, quale Ambasciatore di questo STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale, con le merci che spedisce/trasporta che sono sotto protezione ed immunità diplomatica.. - Documento Identificativo:
Questo STATO rilascia il presente DOCUMENTO IDENTIFICATIVO in AFFIDAVIT, che è il VERO ed UNICO documento Diplomatico per identificare esclusivamente la Persona fisica umana, (Nome e Cognome), nato e venuto alla luce quale Apolide e vivente, “omo vivo” facente parte dell’Umano ed Unico Popolo di Madre Terra (UPMT), che è aborigeno ed anche “cittadino” del proprio STATO/Nazione/Regno, qui indicato, che è Tutelato dai Diritti Naturali e quelli dell’uomo anche a livello Internazionale.
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- Dettagli sulla Persona fisica qui indicata con (Nome e Cognome)
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- Data di nascita: (Anno/mese/giorno)
- Luogo di nascita: (COMUNE, Prov., Nazione)
- Sesso: maschile/femminile
- Altezza: cm……
- Colore delle iridi, occhi: …..
- Domicilio temporaneo: via (indirizzo) nel COMUNE di (Prov.), (Nazione)
-
- Validità del Documento:
Questo documento è rilasciato al titolare (Nome e Cognome) con il n° (Nota bene: creare qui un numero alfanumerico complesso) e ha validità di 15 anni dalla data di emissione: (Anno/mese/giorno). - Registrazione:
Il Passepartout/Passport diplomatique od Universal Pass, è registrato e depositato all’interno del Trust®/STATO/Nazione/Regno libero con recapito temporaneo presso il domicilio del Trustee e consegnato a mano al portatore qui indicato come individuo o Persona fisica umana.
(Nota: L’indirizzo della propria abitazione è facoltativo e può essere sostituito con una Casella Postale o l’indirizzo di un notaio.)
Riconoscimento dei Diritti:
- Questo documento è riconosciuto dalla Common Law Court, che afferma i Diritti dell’UOMO:
-
- Art. 6: Ogni individuo ha diritto al riconoscimento della sua personalità giuridica.
- Art. 13: Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e residenza.
- Art. 15: Nessun individuo può essere privato arbitrariamente della sua cittadinanza.
DuDu: https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn
Utilizzo del Documento:
- Il PASSEPARTOUT DIPLOMATIQUE è valido per tutti gli effetti giuridici e consolari, da esibire (ma non consegnare) in ogni occasione necessaria per identificazione e sicurezza.
- È stato Notificato in AFFIDAVIT a tutti gli enti italiani ed esteri, inclusi quelli qualificati, ONU compresa, con allegata APOSTILLA dell’Aja, Olanda, secondo la Convenzione del 05/10/1961.
Certificazione della Funzione:
- Questo documento certifica anche la funzione ed il titolo di Ambasciatore di (Nome e Cognome) e corrisponde al SOLO Riconoscimento della Persona fisica umana.
- Si sintetizzano e dichiarano lo status e le funzioni del firmatario e del Trustee del Trust®/STATO.
Dichiarazione e Firma del Notaio dello STATO:
Il dichiarante (Il Recording, lo scrivente), in “Ius Causae” (giusta causa), (Nome e Cognome), quale Disponente/Trustee, Ambasciatore ufficiale di questo Trust®/STATO/Nazione/Regno, libero, sovrano, ed estero: (COGNOME e NOME),
(ricordarsi di far autenticare la Firma)
Senza pregiudizio: UCC § 1-308 – Principal Doctrine UCC § 1-103
(NdR: Nota bene, Ricordatevi di avere due tipi di firme, una per la Persona fisica ‘Nome e Cognome’, l’altra per la FINZIONE PERSONA GIURIDICA: ‘COGNOME e NOME’ o per il Trust®/STATO, ovviamente firme con segni grafici diversi)
DICHIARAZIONE autocertificata di CONFORMITA’ all’ORIGINALE (di questo Trust®/Nazione/Regno, libero, sovrano ed extraterritoriale) e della COPIA inviatavi dei DOCUMENTI di esso in allegato PDF, il cui originale è depositato e registrato presso il domicilio dello STATO ove vive e lavora l’Ambasciatore.
L’Originale con firma in umido, di questo documento, è in possesso del Disponente, del Trustee e dello STATO stesso, al recapito indicato.
Inserire qui: FOTO formato tessera, a colori | Inserire qui la Firma in colore Blu o Viola |
Inserire qui l’Impronta digitale in rosso che è facoltativa, oppure mettere il marchio |
(Inserite QUI in questo posto, sotto lo spazio dei 3 riquadri del documento qui sopra indicati, l’Autentica della firma fatta in COMUNE, Notaio**, o TRIBUNALE/PROCURA, con il vs (Nome e Cognome) scritto unicamente in questa forma: (Nome e Cognome, in alternato) – MAI in STAMPATELLO
Poi scannerizzatela e tenetela per ulteriori documenti da inviare a Terzi con la firma autenticata, infine con il documento con firma autenticata, andate alla Prefettura per far inserire l’Apostilla dell’Aja – l’ Apostilla va scannerizzata e immessa alla fine del documento identificativo della Persona Fisica umana che portate con voi, sotto e dopo l’autentica delle firma).
Potete inviare tutto anche con la vostra firma digitale certificata
– Notaio**, fate attenzione perché molti notai NON conoscono il Trust® Jersey e quindi faranno opposizione alla firma per l’autentica, perché sono molto ignoranti sul tema specifico.
Ricordate che se un notaio si rifiuta di accettare in deposito o trascrizione di un Trust® estero, compie un REATO:
Gli Studi del CNN – Il TRUST: diritto interno e Convenzione de L’Aja. Ruolo e responsabilità del notaio. – Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale – e.library – Fondazione Italiana del Notariato (fondazionenotariato.it)
Quindi vi suggerisco di trovarne uno o competente o di manica larga, oppure ecco un suggerimento per un escamotage: fate fare la firma solo sull’Allegato 1, quello dei beni, stampandolo a parte dal Trust® estero (sempre riquadrato come il documento del Trust®) e fate fare l’ autentica presentando solo quel foglio e NON tutto il Trust®, cosi facendo bypasserete le loro obiezioni frutto di ignoranza sul tema dei Trusts Jersey.
Questo periodo lessicale, non deve comparire nel testo del Trust®, ma deve essere solo utile per voi lettori affinché sappiate come comportarvi, perciò cancellatelo).
(Fine de documento del Trust®/STATO estero, extraterritoriale, da eliminare dal testo del Trust®/documento).
Una notizia utile per coloro che desiderano AutoDeterminarsi veramente e completamente, documento ufficiale che ho appena ricevuto, da parte di un amico il quale ha preparato e Notificato il suo personale Trust®/STATO estero ai destinatari indicati, nazionali ed Internazionali, il Trust® estero del Jersey, copiato dal sito mednat.news ove ho inserito la bozza da personalizzare che ho realizzato dal 2013, anno nel quale lo scrivente ha dichiarato la propria sovranità individuale in un Trust® estero del Jersey.
Ecco il documento, che mi ha inviato, che è anche la sua carta di identità personale della Persona fisica o uomo vivo, firmato ed apostillato da un Giudice di pace, il documento è quindi un atto pubblico, che conferma che egli è anche l’ambasciatore del suo STATO Persona:
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Per chi è interessato a crearsi un ” PASSEPARTOUT/passaporto in formato standard dei passaporti”, può utilizzare oltre alla lingua italiana del Passaporto diplomatico che si trova al Cap. 15 QUI sopra in italiano, anche la sua traduzione in lingua inglese, francese, spagnolo, ecc.:
Stiamo facendo fare un preventivo ad un tipografo per farci preparare il nostro passaporto nel formato standard classico, vi faremo sapere il costo di tale servizio.
PASSEPARTOUT DIPLOMATIQUE, World Passeport/Passepartout Mondial – Passaporto Diplomatico /Passeport Diplomatique/ Дипломатический паспорт/ Pasaporte diplomático/ 外交护照 / 外交官用パスポー/ Diplomatic Passport, del Existential-Living Trust® and therefore of the STATE – i.e. of the foreign and extraterritorial sovereign Free State/Realm, indicated herein, with call sign: (SURNAME and NAME) – COD. ATECO (IT) = U99.00.00 indicating Foreign and Extraterritorial Bodies and Organisations, and hand delivered to: (Name and Surname).
ATTENTION:
– The Secretary and Notary of State, in the Name of His Majesty, the Sovereign, (Name) requests and demands from the interested parties, in any Customs or territory of the Planet, to let the holder, of this PASSEPARTOUT (Passeport Diplomatique) or UNIVERSAL PASS, pass freely, naturl human Person (Name and Surname), as Ambassador of the STATE itself, providing full assistance and protection, in case they are needed.
– Therefore this STATE, issues this IDENTIFYING DOCUMENT in AFFIDAVIT, which to all intents and purposes, is the TRUE and UNIQUE Diplomatic document that identifies, ONLY the human physical Person, homo vivo, (Name and Surname) walking on Earth, born stateless and living in statelessness, in his own Trust®/State Person and being part of the Human and Only People of Mother Earth (UPMT) of male/female sex, (see photo), as Eternal Essence, from his own Name and Surname), living as temporary domicile, in the MUNICIPALITY of: ……………., Street…………….(Country) and came into being/born on ……………….. at ………………….. (Country: ….).
– This personal document is issued and delivered to (Nome and Surname) to the holder under the number……….. (create your own complex alphanumeric number), it is valid for
15 years, from the year:…………………, it is also registered and deposited within the Trust®/STATE/NATION/Foreign Sovereign Free Kingdom: (SURNAME and NAME) or other graphic form, with temporary address, at the domicile of the Trustee.
– This personal Document/Passepartout or “Diplomatic Passport”, recognised also and not only by the Common Law Court, which confirms according to the Rights of Man, the following: “All living human beings, female and male are equal, as belonging to the Human species“….
see: RIGHTS OF THE LIVING HUMAN
https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn
Article 6 – Everyone has the right, in every place, to the recognition of his or her legal personality.
Article 13 – Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of every state.
– Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his own country.
Article 15 – No individual shall be arbitrarily deprived of his or her citizenship, nor of the right to change citizenship.
– This personal document: “PASSEPARTOUT DIPLOMATIQUE” identification (Passeport Diplomatic), is valid a/and for all Legal, Consular, border crossing effects of the various nations of the Earth and of any kind: National and International, to be exhibited, but not handed over, on any occasion necessary, for one’s own identification and relative security and has been NOTIFIED in AFFIDAVIT (true and sworn) in DEPOSIT and GUARANTEE to all the Italian and foreign entities indicated in the recipients of the Existential-Living Trust®/STATE/Nation in being and to the various qualified foreign entities, including the UN, with attached APOSTILE of The Hague, Holland): Convention of 05/10/1961, of which (Nom of the Nation where on live) was signatory for acceptance, for the recognition of this Document, also in the Nations signatory to the said Convention, from which it follows that: “The Hague Convention that removes the requirement for legalisation of foreign public documents is an international agreement concluded in The Hague, Netherlands, in 1961.
This agreement removes the requirement for further legalisation of documents for use between nations”.
This personal DIPLOMATIC document, also certifies the Function and Title of “Ambassador” of (Name and Surnames) of this free and sovereign STATE/Nation/Realm and it corresponds we repeat, to the “ONLY Recognition of the Human Physical Person”.
This document summarizes and declares the “status and functions” of the undersigned signatory, and therefore of the trustee of the Trust®/STATE/Nation; for specific details please refer to the document of the Existential Trust itself, attached hereto.
The Declarant (The Recording), in “Ius Causae” (Just Cause):
– Herein below is the Signature of the Official Notary Public of the sovereign and free STATE/Nation/Realty: (SURNAME and NAME) whom I administer as Dispositor/Trustee and Ambassador of this Trust®/STATE.
– Without prejudice UCC § 1-308 – Principal Doctrine UCC § 1-103
Self-certified DECLARATION OF CONFORMITY to the ORIGINAL and COPY OF DOCUMENTS. The wet-signed Original of this document is in the possession of the Dispositor, the Trustee and the STATE itself, at the address indicated.
Insert your passport-sized color photo here |
Insert your signature here in blue or purple |
Enter your fingerprint in red here,which is optionale, or your state’s marck |
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PASSEPARTOUT DIPLOMATIQUE, World Passeport/Passepartout Mondial – Passaporto Diplomatico /Passeport Diplomatique/ Дипломатический паспорт/ Pasaporte diplomático/ 外交护照 / 外交官用パスポ – / Diplomatic Passport, du Existentiel-Living Trust® et donc de l’ÉTAT/Nation/Royaume Libre, souverain étranger et extraterritorial avec (PRENOM et NOM) – COD. ATECO (IT) = U99.00.00 qui indique les organismes et organisations étrangers et extraterritoriaux et livré en main propre.
ATTENTION:
Le secrétaire Ambassadeurs et notaire d’État, au Nom de Sa Majesté le Souverain (Nom), demande et exige de la part des intéressés, dans toutes Douanes ou territoire de la Planète, de permettre au titulaire du présent PASSEPARTOUT (Passeport Diplomatique) ou PASS UNIVERSEL (Nom et Prénom) de passer librement, en tant qu’Ambassadeur de l’ÉTAT lui-même, en apportant une assistance et une protection totale, si nécessaire.
Par conséquent, cet ÉTAT délivre ce DOCUMENT D’IDENTIFICATION sous AFFIDAVIT, qui à toutes fins utiles, est le VRAI et SEUL document diplomatique qui identifie, UNIQUEMENT la Personne humaine physique, (Nom et Prénom), homo vivo, marchant sur la Terre, née apatride et vivant en apatridie, en propre Trust®/ÉTAT Personne et faisant partie du Peuple Humain et Unique de la Terre Mère (PHUT) de sexe masculin/féminin, (voir photo), comme Essence Éternelle, de (Nom et Prénom), habitant à titre de domicile temporaire, dans la VILLE de :……………. Rue…………………(Nation) est venu à la Lumière/né le ……………….. à ………………….. (Nation :….).
– Ce document personnel est délivré, au titulaire (Nom et Prénom) avec le numéro……….. (créez votre propre numéro alphanumérique complexe), il est valable: 15 ans, à compter de l’année :……………………, il est également enregistré et déposé au sein du Trust®/ÉTAT/Nation/Royaume libre et souverain: (PRENOM et NOM) ou autre forme graphique, avec remise provisoire, au domicile du Souverain/Notaire (il est facultatif de saisir l’adresse de votre domicile – ou d’une boîte postale que vous louez, ou d’un notaire de l’état où vous résidez ou chez un notaire externe, si vous êtes d’accord avec lui, pour le dépôt de l’ETAT/Trust® document).
– Ce Passepartout personnel ou “Passeport Diplomatique”, est reconnu aussi et pas seulement par la Common Law Court, le Tribunal des Droit Commun, qui confirme selon les Droits de l’HOMME, ce qui suit: “Tous les êtres humains vivants, féminins et masculins, sont égaux, car ils appartiennent à l’espèce humaine“…
Voir: DROITS de l’HOMME VIVANT (Omo vivo)
https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn
Article 6 – Toute personne a droit, partout, à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Article 13 – Toute personne a droit à la liberté de circulation et de séjour à l’intérieur des frontières de chaque Etat.
– Toute personne a le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien, et d’y retourner.
Article 15 – Nul ne peut être arbitrairement privé de sa citoyenneté, ni du droit de changer de citoyenneté.
– Ce document personnel: ”PASSEPARTOUT DIPLOMATIQUE”, (Passeport Diplomatique) est valable à tout fins légales, consulaires, de passage des frontières des différentes nations de la Terre et de tout type: National et International, à exhiber, mais non à délivrer, en toute occasion nécessaire, à sa propre identification et à sa relative sécurité et a été NOTIFIÉ sous AFFIDAVIT (véridique et assermenté) en DÉPÔT et GARANTIE à tous les organismes italiens et étrangers indiqués dans les destinataires du Trust® Vivant/ÉTAT/Nation en existence et aux différents organismes étrangers qualifiés, y compris l’ONU, avec APOSTILLE de La Haye, Hollande): Convention du 10/05/1961, dont la…. (Nation) a été signataire pour l’acceptation, pour la reconnaissance de ce document, également dans les nations signataires de ladite Convention, d’où il ressort que : “La Convention de La Haye supprimant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers est un accord international conclu à La Haye, aux Pays-Bas, en 1961. Cet accord supprime l’exigence de légalisations supplémentaires des documents à utiliser entre les nations.”
– Ce document DIPLOMATIQUE personnel certifie également la Fonction et le Titre d’ “Ambassadeur” de (Nom et Prénom), de cet ÉTAT/Nation/Royaume libre et souverain et il correspond, nous le répétons, au “UNIQUEMENT Reconnaissance de la Personne physique humaine”.
Ce document résume et déclare le « statut et les fonctions » du signataire soussigné, et donc du fiduciaire du Trust®/ÉTAT/Nation; pour des détails spécifiques, veuillez vous référer au document du Existentiel Trust® même, ci-joint.
Le déclarant (The Recording), dans “Ius Causae” (juste motif) :
– Ci-dessous se trouve la signature du notaire officiel de l’ÉTAT/Nation/Royaume souverain et libre: (PRENOM et NOM) que j’administre en tant que constituant/fiduciaire et ambassadeur de ce Trust®/ÉTAT.
– Sans préjudice du UCC § 1-308 – Doctrine principale UCC § 1-103
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ autocertifiée à l’ORIGINAL et à la COPIE DES DOCUMENTS.
L’original de ce document, signé par voie humide, est en possession du déposant, du fiduciaire et de l’ÉTAT lui-même, à l’adresse indiquée.
insérez ici vostre photo couleur au format passeport |
Insérez ici votre signature en couleur bleu ou en violet |
Insérez ici votre empreinte digitale, ce qui est facultatif, ou apposez votre tampon d’éta. |
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PASSEPARTOUT DIPLOMATIQUE, World Passeport/Passepartout Mondial – Passaporto Diplomatico /Passeport Diplomatique/ Дипломатический паспорт/ Pasaporte diplomático/ 外交护照 / 外交官用パスポー/ Diplomatic Passport, del Existencial-Living Trust® y por tanto del ESTADO – es decir, del ESTADO/Nación/Reino Libre, soberano extranjero y extraterritorial, aquí indicado, con nombre: (APELLIDO y NOMBRE) – BACALAO ATECO (IT) = U99.00.00 que indica organismos y organizaciones extranjeras y extraterritoriales y entregado en mano a: (Nombre y Apellido).
ATENCIÓN:
El secretario y notario de Estado, en nombre de Su Majestad el Soberano (Nombre), solicita y exige a los interesados, en cualquier Aduana o territorio del Planeta, que se permita al titular del presente PASSEPARTOUT (Pasaporte Diplomático) o PASE UNIVERSAL, Persona humana natural, (Nombre y Apellido), a Pasar libremente, como Embajador del propio ESTADO, brindándole total asistencia y protección, si fuera necesario.
Por lo tanto este ESTADO, Emite el presente DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN en DECLARACIÓN JURADA, que para todos los efectos, es el VERDADERO y ÚNICO documento Diplomático que identifica, SÓLO a la Persona física humana, (Nombre y Apellido), viviendo homo, caminando sobre la Tierra, nacida Apátrida y viviendo en apatridia, en Fideicomiso propio°/ESTADO Persona y parte del Pueblo Humano y Único de la Madre Tierra (UPMT) de sexo masculino/femenino, (ver foto), como esencia Eterna, a partir del (Nombre, y Apellido), habitante como domicilio temporal, en Calle………en el MUNICIPIO de:………………. y vino a la Luz/nacido el ……………….. en ……………….. (Nación:….).
Este documento personal Passepartout o “Diplomatic Passport”, se expide y entrega al titular con el número………….. (crea tu propio número alfanumérico complejo), tiene validez: 15 años, a partir del año:……………………, también se encuentra registrado y depositado dentro del Fideicomiso Libre Soberano Extranjero°/ESTADO/Nación/Reino: (APELLIDO y NOMBRE), con entrega temporal, en el domicilio del Fiduciario.
– Este Passepartout personal o “Pasaporte Diplomático”, es reconocido también y no sólo por el Common Law Court, que confirma según los Derechos HUMANOS lo siguiente: “Todos los seres humanos vivientes, mujeres y hombres, son iguales, ya que pertenecen a la especie humana“… – ver: DERECOS IRITTI de los HUMANOS (Omo vivo)
https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn
Art. 6 – Todo individuo tiene derecho, en todo lugar, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Art. 13 – Toda persona tiene derecho a la libertad de circulación y de residencia dentro de las fronteras de cada Estado.
– Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, y a regresar a su propio país.
Art. 15 – Ningún individuo puede ser privado arbitrariamente de su ciudadanía, ni del derecho a cambiar de ciudadanía.
– Este documento personal: identificación “PASSEPARTOUT DIPLOMATIQUE” (Pasaporte Diplomático), es válido para todos los efectos legales, consulares, de cruce de fronteras de las diversas naciones de la Tierra y de cualquier tipo: Nacional e Internacional, para ser exhibido, pero no entregado, en cada ocasión necesaria, a su propia identificación y relativa seguridad y ha sido NOTIFICADO en DECLARACIÓN JURADA (fiel y jurada) en DEPÓSITO y GARANTÍA a todas las entidades italianas y extranjeras indicadas en los destinatarios del Fideicomiso Vital°/ESTADO existentes y a los distintos organismos extranjeros cualificados, incluida la ONU, con APOSTILLA de La Haya adjunta, Holanda): Convención del 10/05/1961, del cual Italia fue signataria para su aceptación, para el reconocimiento de este Documento, también en las naciones signatarias de dicho Convenio, de la cual se puede deducir que:
“La Convención de La Haya que elimina el requisito de legalización de documentos públicos extranjeros es un acuerdo internacional celebrado en La Haya, Países Bajos, en 1961. Este acuerdo elimina el requisito de legalización adicional de documentos que se utilizarán entre naciones“.
Este documento DIPLOMÁTICO personal acredita también la Función y Título de “Embajador” de (Nombre y Apellido), de este ESTADO/Nación/Reino libre y soberano y corresponde, repetimos, al SÓLO Reconocimiento de la Persona física humana”.
Este documento resume e declara o “estado e funcións” do asinante e, polo tanto, do administrador do Trust® / STATE / Nation; para detalles específicos, consulte o propio documento do Existencial Trust®, adxunto a aquí.
El declarante (La Grabación), en “Ius Causae” (causa justa):
– A continuación figura la firma del Notario oficial del ESTADO/Nación/Reino soberano y libre: (APELLIDO y NOMBRE) que administro como Fideicomitente/Fiduciario y Embajador de este Trust®/ESTADO.
– Sin perjuicio UCC § 1-308 – Doctrina Principal UCC § 1-103
DECLARACIÓN AUTO CERTIFICADA DE CONFORMIDAD al ORIGINAL y COPIA DE DOCUMENTOS.
El Original firmado en papel mojado del presente documento obra en poder del Dispositor, del Fiduciario y del propio ESTADO, en la dirección indicada.
Inserte aqui una fotografia en color tamano pasaporte |
Firma en color azul o morado |
ingrese su huella digitl o sello estatal aqui |
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PASSEPARTOUT DIPLOMATIQUE, World Passeport/Passepartout Mondial – Passaporto Diplomatico /Passeport Diplomatique/ Дипломатический паспорт/ Pasaporte diplomático/ 外交护照 / 外交官用パスポ /
Diplomatischer Reisepass des Existenziel Trust®, ausgestellt vom FREIEN, SOUVERÄNEN, AUSLÄNDISCHEN UND EXTRATERRITORIALEN STAAT/Nation/Königreich, mit dem Namen: (NACHNAME und VORNAME) – COD. ATECO (IT) = U99.00.00, der ausländische und extraterritoriale Organisationen und Institutionen angibt, und persönlich ausgehändigt an: (Name und Vorname).
ACHTUNG:
Der Botschaftssekretär und Notar des STAATES, im Namen Seiner Majestät, des Souveräns (Eigenname), bittet und fordert die beteiligten Parteien in jedem Zollgebiet oder Territorium des Planeten, den Inhaber dieses PASSEPARTOUT (Diplomatischer Reisepass) oder UNIVERSAL PASS, natürliche Person, (Name und Vorname), als Botschafter des selben STAATES, frei passieren zu lassen, wobei im Bedarfsfall volle Unterstützung und Schutz gewährt werden soll.
Daher stellt dieser STAAT dieses IDENTIFIZIERUNGSDOKUMENT in einem AFFIDAVIT aus, das in jeder Hinsicht das ECHTE und EINZIGE diplomatische Dokument ist, das ausschließlich die natürliche Person, (Name und Vorname), homo vivo, der auf der Erde wandelt, staatenlos geboren wurde und in Staatenlosigkeit lebt, in seinem eigenen Trust®/STAAT Person und Teil des Menschlichen und Einzigen Volkes von Mutter Erde (UPMT) des männlichen/weiblichen Geschlechts identifiziert (siehe Foto), als Ewige Essenz und somit natürliche Person aus (Name und Vorname), die das Licht erblickt hat/geboren wurde………….. am ……………….. (Prov.), (Nation:….) wohnhaft als vorübergehender Wohnsitz, via……………………. in der GEMEINDE von:……………. (Prov.), (Nation).
Dieses persönliche Dokument wird dem Inhaber (Name und Vorname) mit der Nr……….. (Hinweis: Erstellen Sie Ihre eigene komplexe alphanumerische Nummer) ausgestellt, herausgegeben und übergeben, und ist gültig für: 15 Jahre, ab dem Jahr (Tag/Monat/Jahr). Dieses persönliche Dokument, Passepartout oder „Diplomatischer Reisepass“, ist auch innerhalb des Trust®/STAAT/Nation/Königreichs, dem freien, souveränen, ausländischen Staat: (NACHNAME und VORNAME) oder einer anderen grafischen Form, mit vorübergehender Zustellung, am Wohnsitz des Treuhänders registriert und hinterlegt. (Hinweis: Dieser Wortlaut ist im Dokument Ihres Trusts zu streichen, da es optional ist, die Adresse Ihres Wohnsitzes anzugeben – oder Sie können ein Postfach einfügen, das Sie mieten, oder das eines Notars des Staates, in dem Sie wohnen, oder eines ausländischen Notars, wenn Sie sich mit diesen über die Hinterlegung des Dokuments des STAAT/Trusts einigen).
Das Passepartout oder „Diplomatischer Reisepass“ wird auch und nicht nur von der Common Law Court anerkannt, die gemäß den Menschenrechten Folgendes bestätigt: „Alle lebenden menschlichen Wesen, Frauen und Männer, sind gleich, da sie zur menschlichen Spezies gehören“. Siehe: RECHTE DES LEBENDIGEN MENSCHEN (Homo vivo) https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn Art. 6 – Jede Person hat überall das Recht, ihre Rechtspersönlichkeit anerkannt zu werden. Art. 13 – Jede Person hat das Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt innerhalb der Grenzen jedes Staates.
Jede Person hat das Recht, jedes Land, einschließlich ihres eigenen, zu verlassen und in ihr eigenes Land zurückzukehren. Art. 15 – Niemand darf willkürlich seiner Staatsbürgerschaft oder seines Rechts, die Staatsbürgerschaft zu wechseln, beraubt werden.
Dieses persönliche Dokument: „DIPLOMATISCHER PASSEPARTOUT“ (Diplomatischer Reisepass), ist in jeder Hinsicht für alle rechtlichen, konsularischen Zwecke, für den Grenzübertritt in verschiedenen Nationen der Erde und aller Art: National und International, gültig, das bei jeder notwendigen Gelegenheit zur Identifizierung und Sicherheit vorzulegen, aber nicht auszuhändigen ist, und wurde in einem AFFIDAVIT (wahr und vereidigt) zur HINTERLEGUNG und GARANTIE an alle in den Empfängern des bestehenden Existenziel-Living Trust®/STAAT genannten italienischen und ausländischen Stellen sowie an verschiedene qualifizierte ausländische Stellen, einschließlich der UNO, mit beigefügter Apostille von Den Haag, Niederlande: Übereinkommen vom 05.10.1961, das Italien zur Annahme unterzeichnet hat, dient der Anerkennung dieses Dokuments auch in den Unterzeichnerstaaten dieses Übereinkommens, aus dem hervorgeht, dass: “Das Haager Übereinkommen zur Befreiung von der Legalisierung öffentlicher Urkunden ausländischer Staaten ist ein internationales Abkommen, das 1961 in Den Haag, Niederlande, geschlossen wurde. Dieses Abkommen hebt die Notwendigkeit weiterer Legalisierungen von Dokumenten auf, die zwischen den Nationen verwendet werden sollen.”
Dieses persönliche DIPLOMATISCHE Dokument bescheinigt auch die Funktion und den Titel des „Botschafters“ von (Name und Vorname) dieses STAAT/Nation/Königreichs, das frei und souverän ist, und dieses Dokument entspricht der „EINZIGEN Anerkennung der natürlichen Person“.
Der Erklärende (der Recording, der Schreiber), in “Ius Causae” (gerechter Grund).
Unten die Unterschrift des Notars (Name und Vorname), Beamter des STAAT/Nation/Königreichs, der frei und souverän ist: (NACHNAME und VORNAME), der ich als Verfügender/Treuhänder, Botschafter dieses Trust®/STAAT verwalte.
Ohne Vorbehalt UCC § 1-308 – Principal Doctrine UCC § 1-103
Dieses Dokument fasst den “Status und die Funktionen” des unterzeichnenden Unterzeichners und damit des Treuhänders des Trusts®/Staates/der Nation zusammen und deklariert diese; Für spezifische Einzelheiten verweisen wir auf das Dokument des Existential Trust selbst, das diesem beigefügt ist.
(Anmerkung: Beachten Sie, dass Sie zwei Arten von Unterschriften haben, eine für die natürliche Person ‘Name und Vorname’, die andere für die FIKTION JURISTISCHE PERSON ‘NACHNAME und VORNAME’ oder für den Trust®/STAAT, natürlich Unterschriften mit unterschiedlichen grafischen Zeichen)
SELBSTBESTÄTIGTE ERKLÄRUNG DER ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM ORIGINAL und der KOPIE DER DOKUMENTE.
Das Original mit eigenhändiger Unterschrift dieses Dokuments befindet sich im Besitz des Verfügenden, des Treuhänders und des STAATES selbst, an der angegebenen Zustelladresse.
Hier einfügen:
FOTO Passbild, farbig Hier die Unterschrift in blauer oder violetter Farbe einfügen Hier den Fingerabdruck in Rot einfügen, der optional ist, oder das Markenzeichen anbringen.
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Colore dell’inchiostro per la firma in umido dei documenti ufficiali, questa la consuetudine, che però NON è obbligatorio:
Viola = reale (dinastia)
Rosso = uomo o donna in vita
Blu = firma commerciale
Nero = essere morto, uomo di paglia.
Siate Difensori dei DIRITTI UMANI
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/summaries/italian.pdf
Diventa anche tu un Difensore dei Diritti umani affinché le Leggi naturali siano applicate: https://srdefenders.org/
Promemoria per tutti i Trustee/autodeterminati:
Ricordatevi sempre che essere Sovrani significa essere capaci di aiutare gli altri a capire il nostro punto di vista, anche con i Giudici e quelli della P.A., utilizzando se lo avete compilato, il vostro od il nostro Trust® estero, spiegandolo e parlandone in modo educato, non prepotente, in modo da lasciare negli interlocutori un messaggio di amore, decisione, chiarezza e Verità.
Inoltre, occorre “addomesticare” il sistema utilizzando le leggi del diritto positivo, in modo che i facenti funzione del sistema nella Pubblica Amministrazione, “caschino” dentro nella rete legale e giuridica che gli creiamo. Studiamo bene tutte le leggi specie quelle internazionali di livello superiore a quelle nostrane ed utilizziamole per far valere i nostri Diritti sancini anche e non solo dalle Convenzioni e Leggi internazionali, tipo la Common Law ed i Diritti Umani ecc. !
Ricordiamo l’art. 10 della Costituzione italiana il quale recita così:
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute…..
…quindi significa che le norme del diritto internazionali sono di livello SUPERIORE alla giurisprudenza e persino alla Costituzione italiana.
Facciamo quindi valere i nostri diritti in ogni luogo con queste sacre Leggi sui Diritti umani !
Iniziate ad interessarvi alle leggi di rango superiore..” = trattati internazionali e regolamenti europei, perché sono gli unici ad avere valenza giuridica superiore rispetto alle leggi private nazionali.
Un esempio di Sovrano che ha aiutato una persona con il diritto internazionale:
Per un reddito di cittadinanza nel periodo 2020, una suora extracomunitaria argentina, firmò la condizione necessaria di essere residente da almeno 10 anni in Italia…
In realtà la suora soggiornava a conti fatti da 9 anni e qualche mese più alcuni mesi di ospitalità…
l’INPS inizialmente le ha erogato l’assegno, però poi le ha fatto causa penale per falso…
In poche parole da studi e indagini condotte scopro che un regolamento europeo annulla di fatto la condizione necessaria dei 10 anni…per ottenere sostentamento alla vita.
E che l’Italia paga salate sanzioni ogni anno per non averla recepita.
Abbiamo con l’ avvocato presentato la nuova deposizione di difesa basata sul regolamento europeo..
Conclusione: La suora assolta perché “il fatto non sussiste”
..una legge ( regolamento internazionale ) superiore…. annulla una legge interna nazionale….
Fate tesoro di questo…sto aspettando copia della sentenza che fa precedente….
Cercate di ottenere l’Applicazione dei diritti internazionali in un tribunale statutario interno….per la difesa dei Diritti umani.
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Autentica della firma su di un documento, chi la può fare ?:
https://www.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1775
(Quando dovete andare in COMUNE per l’autentica della firma, scorporate il cap. 15 fino alla fine del documento e recatevi solo con questa parte del Trust® estero che NON portate con voi in COMUNE, perché glielo invierete DOPO quando spedirete a tutti il vostro Trust® estero. Questa tecnica vi permetterà di non avere difficoltà all’autentica della firma ed in Prefettura per l’Apostilla dell’AJa, alla quale porterete solo quel documento (Cap – 15) con autentica della firma del COMUNE, e gli direte che dovete recarvi all’estero e portare con voi quel documento autentificato in firma, dandogli il nominativo di una nazione qualsiasi, se ve la chiedono.
Se un COMUNE fa difficoltà contro la Legge, sull’autentica delle firme, CAMBIATE COMUNE più volte, prima di denunciarne uno ai Carabinieri !
Di questo vostro documento di identificazione personale di Persona fisica umana chiamato “PASSPARTOUT”, potete se vi interessa, estrapolarlo completo o solo in una sintesi e fare un documento formato passaporto o carta di identità, ovviamente con il marchio del vostro STATO/REGNO. Con questo Trust® estero, se volete commerciare o produrre beni o servizi, con esso per e risparmiare Iva e tasse, potete farlo, ma dovete qui in Italia recarvi presso la AGENZIA delle ENTRATE SpA (AdE) per farvi dare il COD. FISCALE per gli ATECO, cioè per gli “Organismi ed Organizzazioni extraterritoriali ed Internazionali = U99.00.00”
Leggete QUI la Convenzione dell’Aja per i Trust®, perché è importante che conosciate quali sono le normative di Legge internazionale, riconosciute dall’Italia: Aja convenzione sui Trust®, vi serve quando andate in COMUNE oppure meglio ancora, all’AGENZIA delle ENTRATE SpA, per ottenere il CODICE ATECO U99.00.00 = Codice fiscale per gli organismi ed enti extraterritoriali, esteri.
Autentica della firma:
L’autentica di firma consiste nella constatazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma apposta su un atto corrisponde a quella persona. L’autentica si limita quindi ad attestare la corrispondenza della persona e la data di apposizione delle firme, ma non la veridicità del contenuto del documento.
– Tutto questo periodo lessicale, non deve comparire nel testo del Trust®, ma deve essere solo utile per voi lettori affinché sappiate come comportarvi, perciò non introducetelo).
Ricezione fatture extra EU
Giurisprudenza Italiana vedi: art. 17, co. 2 del DPR n. 633/72
Ricordandovi che per la fattura estera che emetterete senza IVA, dovrete suggerire al destinatario della fattura di inserire nella sua autofattura, che dovrà fare per la sua contabilità interna questa dicitura: “autofatturazione” di cui all’articolo 21, comma 6-ter del DPR n 633/72
Per emettere FATTURE / sempre International Invoice, a terzi (qualsiasi), solo se avete notificato il vostro Trust® estero, ecco una delle possibili bozze sul come compilarla: NDD-Bozza da scaricare, è un formato Exel.
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IMPORTANTE: (Allegare qui di seguito il certificato di nascita/creazione della vostra FINZIONE PERSONA GIURIDICA richiesta nel COMUNE ove si vive oppure a quello ove si è nati, nella pagina successiva a questa, e nell’ultima pagina far mettere aggiungere il timbro dell’Apostilla dell’Aja che potete far fare in Prefettura od in Tribunale, in Cancelleria. Questo periodo lessicale, non deve comparire nel testo del Trust®, ma deve essere solo utile per voi lettori affinché sappiate come comportarvi, perciò cancellatelo).
Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’ Aia del 5 ottobre 1961 concernente l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la legalizzazione di atti e documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita dall’ apposizione della “postilla” (o Apostille); questa apostilla CERTIFICA che si tratta di un “Atto Pubblico” a tutti gli effetti !.
Chi proviene da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento (autorità estera competente è indicata nell’atto di adesione alla Convenzione stessa, solitamente si tratta del Ministero degli Esteri). Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.
Elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L’Aja e delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato: http://www.hcch.net/.
L’istituto della legalizzazione di documenti (Sezione VI del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa) ha la funzione di attribuire validità al documento secondo la legge italiana allo scopo di verificare che l’atto sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese straniero in cui è stato formato, e che sia stato rilasciato da parte dell’ufficio competente.
(RICORDARSI DI BORDARE TUTTO IL DOCUMENTO CON UNA CORNICE IN TUTTE LE SUE PAGINE:
SOLO A QUESTO PUNTO QUANDO TUTTO E’ STATO COMPLETATO ed eventualmente se lo volete il SIGILLO del Notaio dello vostro STATO/Nazione/Regno Sovrano, sigillo che dovete crearvi/inventarvi
Potete trasformare il vostro documento per la Persona fisica umana che avete QUI sopra che ho preparato alla fine di questo Trust®/STATO, nel formato simile ai passaporti o carte di identità della nazione ove abitate.
Questo periodo lessicale, non deve comparire nel testo del Trust®, ma deve essere solo utile per voi lettori affinché sappiate come comportarvi).
INFORMAZIONI UTILI
L’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che, in alcuni casi specifici, il soggetto che possiede l’originale, partendo da una fotocopia dello stesso, può procedere autonomamente alla creazione di una copia conforme all’originale tramite un’autocertificazione.
Questa è la Dicitura che DEVE comparire alla fine del documento per la creazione di copia conforme, sulla pagina finale del documento del Trust® estero.
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DICHIARAZIONE autocertificata di CONFORMITA’ all’ORIGINALE della COPIA di DOCUMENTI
– da riprodurre in calce all’ultima pagina della copia del documento/titolo/atto di cui si attesta la conformità all’originale (Art. 21, Legge 5 ottobre 2011 n. 159)
Il/ sottoscritto/a ……………………………………………………………………
nato/a …………………………………………………….
il …………………………… domicilio a……………………………………………………..
in via………………………………………………………………………………………………
consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci ovvero forma atti documenti falsi, ovvero ne fa uso, è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/20ll e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n. 159/2011, sotto la propria responsabilità,
dichiara che la copia del presente documento/titolo/atto: Trust® estero tipo Jersey dal nominativo (COGNOME e NOME) e rilasciato/a da me stesso, riprodotto per intero, da pag. …… a pag. …… e quindi composto da n ……. fogli, è conforme all’originale conservato dal sottoscritto.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 8 della Legge 23 maggio 1995 n.70, di essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
……………………………………………………. (luogo, data)
FIRMA del DICHIARANTE (anche a margine di ogni pagina intermedia)
Il documento con questa Postilla, può essere depositato presso il COMUNE che ne deve rilasciare ricevuta di conformità.
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INFORMAZIONI UTILI ed IMPORTANTI
Se non volete usare per viaggiare all’estero il vostro documento, qui sopra indicato, potete se volete, acquistare il PASSAPORTO MONDIALE: Garry Davis World Citizen attraversa confine con passaporto mondiale.
Nel 1948, Garry Davis ha ispirato le Nazioni Unite a creare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, firmata da ogni nazione aderente all’ONU.
..Il mondo del Governo Cittadino del mondo si basano su questi diritti.
Albert Einstein era un cittadino del mondo insieme ad un milione di altre persone in tutto il mondo.
160 nazioni hanno accettato il Passaporto mondo – compresi i luoghi come l’Ecuador.
Per saperne di più di essere un cittadino sovrano del mondo sul prossimo,
il sito:
http://www.worldservice.org/visas.html?s=1
https://youtu.be/nQ8bwQ2VXqU
Passaporto MONDIALE 2014 World Citizen con diritto di viaggiare
Come utilizzare il passaporto mondiale.
https://www.youtube.com/watch?v=b65l7k4B2ck
Promemoria: se volete far modificare all’ufficio del Catasto ed al PRA, il fatto che avete segregato e ceduto come aumento di capitale dell’azienda/Trust® estero, gli immobili o terreni o parti di essi ed i vs mezzi mobili, potete andare da un notaio e depositare il documento dell’Allegato 1 (per beni mobili ed immobili) e chiedere al notaio di fare lui la notifica al PRA o Conservatoria (catasto) per l’annotazione che i beni sono di proprietà del Trust® estero, quale capitalizzazione al Trust®.
Vedi la recente sentenza del Tribunale di Roma che obbliga il PRA alla trascrizione del mezzo in proprietà all’ente extraterritoriale.
Vi raccomando, SPEDITE le VOSTRE PEC agli INDIRIZZI dei DESTINATARI, come plico postale R/R, cioè senza busta e VIA eMAIL, SE NON HANNO la PEC e stampate le ricevute PEC di CONSEGNA o della R/R via posta, da allegare al vostro documento originale, che terrete in Casa per ogni evenienza.
News utili da conoscere:
Sappiate che la “Firma” e la forma grafica di essa, hanno un enorme valore:
Firmare in calce ed in umido significa in primis, assumersi le proprie responsabilità personali illimitate, quindi devi firmare di Persona in corsivo e come forma scriverlo in Alternato con penna in umido, con il Nome proprio e Cognome della discendenza …, significa che non devi scriverlo in lettere MAIUSCOLE come fa il sistema, con la “circonvenzione di incapace” ed “appropriazione indebita” sulla tua FINZIONE PERSONA GIURIDICA, che porta il tuo COGNOME e NOME, della quale tu sei l’unico Titolare, ma che è Amministrata dallo stato fin dalla sua creazione e registrazione fatta DOPO la tua nascita in COMUNE, ove i tuoi genitori ti hanno registrato inconsapevolmente su questi fatti (NdR: guardate l’ora della vostra nascita e quella del documento di registrazione e vedrete la differenza delle date, dato che sono due documenti diversi, il primo l’Atto di nascita contiene il vostro Nome e Cognome ed il Certificato di nascita invece contiene il vostro COGNOME e NOME) quindi essa, la FINZIONE è, secondo il governo dello stato ove vivi, il Debitore…visto che il tuo Nome e Cognome è stato utilizzato senza il tuo consenso …ed hanno invertito il COGNOME rispetto al Nome, per creare la FINZIONE e distinguerla dalla Persona fisica umana, che si scrive come insegna la grammatica italiana confermata dall’Art.6 del Cod. Civile.
Con la TUA FIRMA se fatta su un qualsiasi documento del sistema, gli fornisci il tuo “consenso” e quindi questo fatto implica che hai consentito ad esso di VIOLARE i TUOI DIRITTI UMANI ..VIOLAZIONE della PRIVACY e quant’altro; ..con quella firma HAI DATO IL TUO CONSENSO per poter FARE SPECULAZIONI sulla FINZIONE PERSONA GIURIDICA …SOGGETTO FITTIZIO e VIRTUALE, non vivente…per cui prima di firmare stai molto attento, e semmai firma non con la tua vera firma, ma con quella della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, che ti puoi inventare, oppure meglio ancora, firma come: Legale Rappresentante della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, segue firma della Persona fisica umana.
ATTO di Nascita definizione:
L’Atto di nascita rilasciato dall’ospedale ove sei nato, è un documento che, rispetto al Certificato di nascita, contiene alcuni dati in più: oltre a Nome, Cognome, data e luogo di nascita sono inseriti anche l’ora di nascita, i nominativi Nomi e Cognomi dei genitori.
L’Atto di nascita, a differenza del Certificato, può essere richiesto solo dai genitori oppure, se si tratta di un maggiorenne, dal diretto interessato. Può essere richiesto solo presso l’ufficio di stato civile nel quale è stata presentata la dichiarazione di nascita.
Certificato di Nascita definizione:
il Certificato di nascita contiene e certifica il COGNOME ed il NOME, la data ed il luogo di nascita ed altri dati. Si può ottenere: sia nel COMUNE di nascita che nel Comune di residenza al momento della nascita.
Nota Bene: Essa è la dimostrazione e la certificazione della “creazione” del TRUST, ovvero della FINZIONE PERSONA GIURIDICA con il relativo COD. FISCALE.
Qui di seguito, a titolo esemplificativo, vi indichiamo alcune società, corporazioni, che agiscono in Diritto privato internazionale:
- COMMISSIONE EUROPEA (EUROPEAN COMMISSION), Rue de la Loi 200, Internal Mail Reference 1049, 1040 Bruxelles (Etterbeek) con assegnato il D-U-N-S® Registered™ 400037044;
- REPUBLIC OF ITALY, press il Consolato italiano negli USA, 690 Park Avenue – New York – USA – con assegnato il D-U-N-S® Registered™ 959757360 (#:0000052782 – SEC di Washington);
- REPUBBLICA ITALIANA, Piazza Giuseppe Verdi 8, 00198 Roma, con assegnato il D-U-N-S® Registered™ 655149347;
- SEGRETARIATO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Via della Dataria 96, 00187 con assegnato il D-U-N-S® Registered™ 655149347;
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Piazza Colonna 370, 00187 Roma con assegnato il D-U-N-S® Registered™ 513833124
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Via XX Settembre 97, 00187 Roma con assegnato il D-U-N-S® Registered™ 517244914
Qualsiasi ulteriore comunicazione, laddove preventivamente autorizzata dal Proponente, deve riportare protocollo, data e nome completo con la sottoscrizione olografa, in modo che sia possibile verificare l’ufficialità dell’incarico e l’attività materiale di valutazione proveniente effettivamente da colui/lei a cui è attribuito il mandato.
Chi dovesse rispondere lo fa sotto la propria personale piena responsabilità amministrativa, civile, penale e commerciale di spergiuro e frode. Quindi, direttamente responsabile congiuntamente e disgiuntamente con l’istituto, superiori e/o subalterni e/o ente e altro, per il quale lavora.
Inoltre, l’eventuale Vostra risposta alla presente, preventivamente autorizzata, dovesse essere intestata e/o indirizzata soggetto giuridico internazionale ovvero al Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero: COGNOME e NOME/ COGNOME e Nome / Cognome e Nome, essa non sarà presa in considerazione né considerata valida in termini legali e, come conseguenza, senza rimedio tempestivo nei termini previsti, il procedimento di cui all’oggetto s’intenderà senz’altro decretato di diritto.
Infine, qualora il Rispondente cessa o desiste dal condurre qualsiasi ed ogni azione a danno del Proponente, le azioni portate avanti sul patrimonio del Rispondente Trust®, sono evitate.
Qualora il Rispondente sceglie di continuare ad interagire col Proponente, privatamente e/o individualmente o per mezzo di terze parti, senza il preventivo consenso, a partire dalla data di ricevimento della presente “Proposta Unilaterale di Contratto” (artt. 1324, 1334, 1335 c.c.), accetta i “Termini e Condizioni” del Proponente che sono qui di seguito comunicati e stabiliti con chiarezza, rendendo la presente Titolo di Credito immediatamente esigibile sia in diritto positivo sia in UCC.
Nel caso in cui il Rispondente non onora l’eventuale pagamento del debito emerso da comportamenti elencati sotto, ai sensi dell’ordine pubblico UCC 1-305, il Proponente procede sia alla segnalazione del disonore sia alla registrazione del “Lien Commercial” presso l’UCC, con conseguente ipoteca sul patrimonio del Rispondente, accompagnata da formale denuncia alle autorità competenti, nonché alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Definizione di “Lien Commercial”:
E’ un pegno che si riferisce a un avviso allegato alle attività utilizzate come garanzia per eventuali debiti potenziali. Ciò si verifica quando un imprenditore prende in prestito denaro da un prestatore. Il creditore manterrà il pegno di proprietà fino a quando il debito non sarà stato pagato per intero.
Analogamente al finanziamento dell’acquisto di un nuovo veicolo, se l’imprenditore è inadempiente sul prestito, il pegno consente al creditore di vendere la proprietà sottostante per recuperare i fondi che sono stati presi in prestito.
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SCHEMA di ATTUAZIONE/PREPARAZIONE del documento del Trust®:
1 – Copiare il documento da questa pagina ed immettetelo in un programma Word SENZA PERDERE i LINKS indicati nel sito, indi modificare e personalizzare il documento su Word (+ l’ Allegato 1 o 2 a seconda delle necessità proprie, da tenere staccato in casa propria e da non inviare ai destinatari del Trust®, in quanto serve solo in caso di diatriba/giudizio in Tribunale, oppure per il PRA (Registro automezzi ove hanno l’OBBLIGO di fare l’annotazione “Veicolo di altro stato/Trust® extraterritoriale”, e NON possono rifiutarsi e se lo fanno potete denunciarli come Persone fisiche e come loro FINZIONI, ovviamente i dirigenti) o per la Conservatoria del Registro Immobiliare – Catasto, che hanno l’OBBLIGO di fare l’annotazione “Immobile segregato in Trust®/STATO estero extraterritoriale“, e NON possono rifiutarsi e se lo fanno potete denunciarli per “abuso di potere“, come Persone fisiche umane e come loro FINZIONI (COGNOME e NOME), ovviamente i dirigenti).
2 – Chiedere “Certificato di nascita integrale” al COMUNE di nascita o di domicilio, verificando che i Nomi e Cognomi siano scritti nella forma grafica dovuta, a seconda se si tratta di Persona fisica umana (Nome e Cognome) o FINZIONE GIURIDICA (COGNOME e NOME).
3 – Autentica della firma sulla parte del documento di identificazione della persona fisica umana, inserita nel documento del Trust® stesso, presso un COMUNE, Tribunale (cancelleria) o Notaio.
4 – Presentare documento completo in Prefettura per avere l’Apostilla dell’Aja.
L’INSERIMENTO dell’Apostilla dell’Aja, serve per il riconoscimento di questo Documento in TUTTE le Nazioni firmatarie di detta Convenzione. Essa conferma l’autorizzazione all’uso dei documenti contenenti questa Apostilla in tutte le nazioni firmatarie della Convenzione del 05/10/1961, di cui l’Italia è stata firmataria per accettazione, dalla quale si evince che:
“La convenzione dell’Aia che rimuove il requisito della legalizzazione di atti pubblici stranieri è un accordo internazionale concluso in l’Aia, Paesi Bassi, nel 1961. Questo accordo rimuove il requisito per ulteriori legalizzazioni di documenti da utilizzare tra le nazioni“.
5 – Una volta ottenuto tutto quanto sopra citato, inserite il tutto il documento del Trust® compilato, nella mail senza la firma, che deve comparire solo nel PDF allegato in un unico PDF del Trust® compilato, e speditelo a tutti i destinatari indicati all’inizio del documento del Trust®, via PEC, come allegato il Doc del Trust® in PDF contenente la vs firma autografa di Nome e Cognome.
Solo cosi l’allegato avrà valore legale:
https://blog.ardesia.it/gli-allegati-delle-pec-sono-legalmente-validi
6 – Preparazione della propria carta d’identità della Persona fisica con allegato certificato di nascita della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, estrapolando/copiando i dati dal Trust® stesso, della parte indicante “DOCUMENTO IDENTIFICATIVO della Persona fisica umana”, aggiungendo la scannerizzazione dell’Autentica della firma e di quella dell’Apostilla dell’Aja + scannerizzazione anche del certificato di nascita, facendone un documento a parte che terrete nel vostro borsello o borsa, come vostra personale Carta di Identità, che potete utilizzare se lo volete al posto della Carta di Identità della FINZIONE segregata nel Trust® estero.
7 – Se volete potete successivamente, richiedere con “accesso agli atti”, nel COMUNE ove avete protocollato il Trust®, una copia autenticata dal COMUNE stesso, del documento de vostro Trust® e fatevela firmare in ogni pagina con timbro del COMUNE e firma dell’ufficiale che ve la consegna, perché vi serve per atti notarili anche all’estero.
Fatelo seguendo le linee guida del FOIA:
https://foia.gov.it/normativa/cose-il-foia
LEGALIZZAZIONE/ AUTENTICA della FIRMA:
Dovete, con la Legge sull’autentica della firma in mano, riuscire a farvela autenticare….soprattutto perché i funzionari della P.A. quando vedranno sul vostro documento del Trust®, il timbro di un COMUNE sotto la firma, capiranno meglio la validità del documento….
Se fate autenticare la firma SOLO sulla pagina dell’Allegato 1 forse è meglio, per bypassare l’ignoranza dei pubblici ufficiali della P.A.
Visonate questo video anche se un pò lungo ma ne vale la pena.
Come potete vedere in questo interessante video, anche se come sempre ho detto, quando parlate con questi funzionari ignoranti della legge sulla autentica di firma, cercate di farvela fare nel caso del mio Trust® estero Jersey, solo sull’ Allegato 1 e con la pagina contenente solo il cap. 15 e non sul testo completo del Trust®.
Poi siate decisi e dite che, se non ottemperano alla autentica li denuncerete per “abuso d’ufficio” e per “non applicazione della legge sulle autentiche di firma” – art. 1 della Legge 482/1999 – leggetevela e vedrete che non si parla di documenti da approvare, ma solo di autentica della firma e basta, per di più fatevela fare con scritto da loro nell’ autentica il Nome e Cognome e non COGNOME e NOME come fanno quasi sempre e che sia scritto come è scritta la firma in Alternato.
Chi può autenticare la tua firma
In generale, i soggetti abilitati ad autenticare la tua firma sono:
– il Sindaco, presso l’ufficio anagrafe di un qualsiasi COMUNE presente sul territorio nazionale;
– un funzionario, che sia stato incaricato dal Sindaco di un COMUNE e che sia competente nel ricevere la documentazione presentata;
– un notaio del territorio nazionale;
– un cancelliere presso la cancelleria dei tribunali;
– un segretario comunale di un QUALSIASI COMUNE del territorio nazionale.)
Legge dello Stato 04/01/1968 n. 15, perfezionata dal DPR 2 (Legalizzazione di firme).
– La legalizzazione di firme è l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa.
Nelle legalizzazioni devono essere indicati il Nome e il Cognome di colui la cui firma si legalizza.
Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio Nome e Cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. 08/12/2000 n. 445 – vedi: (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).
(Ecco qui sotto la Bozza della Lettera di presentazione al personale dell’ufficio autentica delle firme del vostro o di qualsiasi altro COMUNE, da consegnare prima della firma, ricordatevi di dire in COMUNE per “autentica di firma”, che questo documento deve essere fornito all’estero a terzi, da NON INSERIRE nel documento del Trust®, ma farne una lettera a parte da consegnare alla persona che effettua la autentica della firma)
AUTENTICA di FIRMA del FUNZIONARIO INCARICATO dal SINDACO
Cosa è
Le autentiche di firma servono a comprovare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del Pubblico Ufficiale.
I documenti di cui autenticare la firma devono essere scritti in lingua italiana, essendo questa la lingua ufficiale, ai sensi dell’art. 1 della Legge 482/1999.
L’eventuale documento presentato in lingua straniera, pertanto, deve essere corredato da idonea traduzione.
Sono abilitati ad autenticare la firma: il notaio, il cancelliere, il segretario comunale e il funzionario incaricato dal Sindaco, a seconda del tipo di dichiarazione
Bozza della lettera da consegnare a mano o via PEC, PRIMA dell’autentica della firma”:
Alla Conoscenza dell’ UFFICIO ANAGRAFE ed UFFICIO PROTOCOLLO
OGGETTO: AUTENTICA di FIRMA
Normativa ufficiale per i Comuni:
“L’autenticazione di firma può essere effettuata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ulteriori norme speciali, per:
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerenti fatti, stati, qualità dei quali il richiedente è a diretta conoscenza o istanze rivolte a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi
– passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli), ai sensi dell’art. 7 della Legge 248/2006
Questa è la Normativa vigente – art. 1 della Legge 482/1999, quindi:
Vi ricordo e preciso che, se compare il mio Nome e Cognome, in detto documento da autenticare, come firma, esso DEVE essere scritto Solo ed Unicamente nella forma grafica scritta, come ben evidenziato nella mia firma inserita nel documento stesso e che firmo davanti a Lei, e cioè cosi: Nome e Cognome, come appunto vanno scritti “Nome e Cognome” così come si scrive in Italiano, prima il Nome e poi il Cognome (vedi: Art 6 C.C.) e nelle varie lingue del mondo e cioè Maiuscolo solo la prima lettera delle due parole e le altre lettere in minuscolo.
La legge sull’autentica di firma lo conferma:
“I documenti di cui autenticare la firma devono essere scritti in lingua italiana, essendo questa la lingua ufficiale, ai sensi dell’art. 1 della Legge 482/1999“, perché la lingua ufficiale della cosiddetta REPUBBLICA ITALIANA è l’italiano:
Quindi ciò significa che ogni altra “forma scritturale di grafia” NON scritta in tale modo, viene rifiutata e rigettata.
Perciò, siccome è necessario indicare il mio Nome e Cognome, scrivetelo così come ho firmato e quindi come richiesto anche dalla Legge Italiana e dall’articolo 6 del C.C.
Vi ringrazio dell’attenzione e spero di ritirare il documento come richiesto dal/la sottoscritto/a ed anche dalla legislazione internazionale.
Firma con (Nome e Cognome)
(Se per caso questi impiegati della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE non ottemperassero alle loro Funzioni, da voi richieste secondo la Legge Italiana, DENUNCIATELI usando questa BOZZA da personalizzare, fatevi se potete far scrivere per iscritto le dichiarazioni dell’impiegato che nega di fare ciò che per Legge chiedete loro di attuare, oppure registrate con video o sonoro le sue dichiarazioni od il colloquio completo).
Ricordatevi che quando entrate in contatto con i funzionari della Pubblica Amministrazione voi potete registrare un video con il vostro cellulare, questo per la vostra sicurezza e documentazione dei fatti che avvengono nei colloqui:
QUINDI E’ possibile videoregistrare/filmare qualsiasi avvenimento sul fermo stradale od altro similare, colloqui in ufficio con personale della P.A., il tutto per la vostra sicurezza e per documentare ciò che accade
– vedi art. 234 Cod. Penale (Prova documentale):
”È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”(1).
BOZZA del Verbale Denuncia/Querela da compilare e presentare ai Carabinieri della zona ove abitate od in Procura nel Tribunale di competenza.
A questa lettera di presentazione deve essere allegata la “descrizione dei fatti e le ipotesi di reato” Intestata alla Persona fisica umana (Nome e Cognome) e PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME), facente Funzione di impiegata/o nella AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, quale lavorante presso l’Ufficio del COMUNE/PREFETTURA/TRIBUNALE…ecc., via………………città…… Italia.
Se non avete il nome e Cognome delle persone che hanno rifiutato di fare il loro dovere e che state denunciando, scrivete cosi:
persone e personale da identificare con le indagini che verranno attuate negli uffici qui indicati.
Verbale di denuncia/querela presentata il……. in forma scritta dal, Sig. ………………. (Nome e Cognome), quale Persona fisica umana, nella veste di Sovrano, Ambasciatore di STATO, quale Trustee/amministratore unico del Trust®/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano ed estero: (COGNOME e NOME) STATO estero ed extraterritoriale, Cod. ATECO U99.00.00, (se avete il COD. FISCALE di ente extraterritoriale immettetelo qui), nel quale è segregata la FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) con COD: FISCALE N°…………………… od uomo_di_paglia, che amministro quale Trustee, con recapito in PEC ………. che si trova presso il mio domicilio che è la Sede diplomatica dell’Ambasciata” dello STATO/Trust® estero qui indicato, in via…………………………città…………………. – telefono………………..
Lo scrivente, Presenta questa denuncia/querela ad ogni effetto di legge italiana ed internazionale (Common Law) che è composta da fogli/pagine n°…… e relativi allegati (Documento identificativo personale dell’Ambasciatore/Trustee), rilasciato dallo STATO qui sopra indicato, nei confronti di tutti coloro che saranno ritenuti responsabili per tutte le “ipotesi di reato” che l’Autorità Giudiziaria italiana ed internazionale ravviserà nei fatti esposti, chiedendone espressamente la punizione.
Questa Persona fisica umana (nome e Cognome) e PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME), facente Funzione di impiegata/o nella AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, quale impiegato lavorante presso l’Ufficio del COMUNE/PREFETTURA/TRIBUNALE…ecc., via………………città…… Italia,
è qui Denunciato e Querelato per i Reati indicati nell’allegato.
Questo atto è enunciato, ratificato e sottoscritto dal Proponente Ambasciatore di STATO/Trustee dello STATO qui sopra indicato.
Letto approvato e sottoscritto
Firma del Notaio dello STATO (Nome e Cognome)
(Nell’allegato da presentare alla denuncia/querela, ricordarsi di introdurre oltre ai “reati contestati” alla Persona fisica umana e PERSONA GIURIDICA del facente funzione della Pubblica Amministrazione dello stato (P.A.), anche il reato di: Premeditazione o Dolo, Reato Continuato e Permanente ed anche: Recidiva reiterata)
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PEC e Firma digitale
Possedere una casella PEC non equivale a possedere anche la Firma Digitale e viceversa. PEC e Firma Digitale non sono assolutamente la stessa cosa in quanto la PEC è uno strumento di invio, mentre la Firma Digitale è uno strumento per dare autenticità a documenti informatici.
La PEC è uno strumento informatico per inviare comunicazioni via e-mail ed equivale alla versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’invio di una PEC comporta infatti la generazione di due ricevute (Accettazione – Consegna) le quali attestano legalmente la spedizione e la consegna dell’e-mail. Esattamente come fa la raccomandata con ricevuta di ritorno (R/R).
La PEC va utilizzata per inviare tutti quei documenti per i quali è necessario o auspicabile una prova di invio e una conferma di ricezione.
Ogni qualvolta si invia una PEC si generano pacchetti dati con determinate informazioni, essenziali per attestare l’avvenuta spedizione e consegna. Tali informazioni vengono così certificate e acquisiscono validità legale.
Ad esempio, la data e l’ora relativi a una comunicazione inviata tramite PEC possono essere impugnate in caso di controversia legale, a prescindere se il destinatario abbia letto o meno l’e-mail.
La PEC è obbligatoria solamente in Italia, per il momento, ma i suoi vantaggi in termini di sicurezza stanno spingendo anche altri Paesi ad adeguare questo sistema con gli standard della Comunità Europea.
La validità legale della PEC si riferisce in sintesi alla consegna di una determinata trasmissione telematica.
FIRMA digitale
La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica basato su un sistema di chiavi e algoritmi informatici. Nella pratica, è l’esatto equivalente della firma autografa.
Semplificando il concetto, si può dire che la firma digitale sia un codice univoco che viene associato a un documento informatico per conferirgli validità legale.
Quando si appone una firma digitale su un documento lo si rende quindi autentico, integro e non ripudiabile.
Un tempo vi era la firma. La firma autografa, si intende. L’unico elemento che attestava l’autenticità di un documento. In realtà in tempi remoti vi era pure il sigillo, ma questa è un’altra storia.
Diciamo quindi che con la dematerializzazione dei documenti la firma autografa è divenuta inapplicabile e si è dovuti ricorrere a un altro sistema per garantire l’autenticità di un documento.
La firma digitale, in quanto sostituta della firma autografa, serve ogni qualvolta si ha la necessità di autenticare un documento informatico.
La firma digitale può essere utilizzata per dare il massimo del valore legale a un documento informatico, come un PDF.
Ad esempio, si può apporre la firma digitale su contratti, moduli, autorizzazioni, accettazioni di acquisto, per firmare bilanci, documenti fiscali, sottoscrizioni, accordi e via dicendo.
La validità legale della firma digitale si riferisce quindi all’autenticità di un documento.
Sintesi:
Infine, la firma digitale entra in gioco anche quando si parla di conservazione sostitutiva a norma dei documenti digitali.
La domanda che può sorgere è: essendo PEC e firma digitale due cose applicate secondo distinte modalità e con scopi differenti, posso utilizzarle anche insieme?
La risposta è sì. Anzi, non solo è possibile ma talvolta è anche auspicabile.
Una PEC, da sola, certifica l’invio e la consegna di una comunicazione ma non conferisce validità legale, ad esempio, a un allegato. E neppure garantisce la paternità di un documento.
La firma digitale, dal canto suo, rende un documento valido legalmente ma non si ha alcuna certezza che questo arrivi a destinazione con una semplice e-mail.
Quindi:
con la firma digitale si autentica un documento, con la PEC si certifica l’invio di quel documento.
Le finalità di PEC e firma digitale sono quindi differenti, ma nulla toglie che è possibile avvalersi di entrambe per garantire l’efficacia probatoria del documento, la provenienza di questo da parte di un individuo determinato, l’integrità del suo contenuto e, soprattutto, la volontarietà dell’invio.
IMPORTANTE da ricordare:
se avete difficoltà per la registrazione della firma malgrado che avete eseguito tutte le cose da fare secondo Legge in questo caso Italiana, vi consiglio di fare in questo modo:
Estraete /estrapolate, la parte che riguarda:
“15 – PASSEPARTOUT DIPLOMATIQUE” fino alla fine del documento, in un altro documento Word o PDF; ed andate solo con esso (senza il documento del Trust®) in COMUNE a farvi fare l’autentica su quel documento, quando l’avete ricevuta la scannerizzate e la immettete all’interno del documento del Trust® e la utilizzate ogni qual volta avete bisogno.
NESSUNO potrà dirvi nulla o negare su questo ultimo documento, l’autentica di firma.
Per le RACCOMANDATE che ricevete, scrivete cosi sull’avviso di ricevimento:
“Ritiro la busta, quale disponente e Trustee del Trust® (COGNOME e NOME).
Mettere firma del solo COGNOME (fatela magari in MAIUSCOLO, come è intestato sulla busta).
Ricordate che: per ogni documento che ricevete (imposte, multe, tasse, ecc.) dovete richiedere all’ente emettitore di quel documento, con la prassi legale di “accesso agli atti“, la “copia conforme all’originale“, per controllare ad esempio, che gli importi richiesti dal mandante, siano identici a quelli inseriti nel documento che avete ricevuto dall’emettitore della cartella, una volta ricevuta la copia conforme, controllate se sui due documenti (copia conforme e documento ricevuto del quale avete chiesto la copia conforme), le cifre indicate (importi) sono UGUALI. Se non lo fossero quel documento è stato falsificato !
Chiedete ad esempio, con “accesso agli atti”, es. per una multa con Velox, i dati FOIA delle certificazione/omologazioni dello strumento Velox con il quale è stata fatta la foto, ovviamente richiedete “copia conforme” del documento di omologazione, richiesta che potete fare a chiunque.
Questo va fatto per qualsiasi documento che ricevete.
Fatelo seguendo le linee guida del FOIA:
https://foia.gov.it/normativa/cose-il-foia
Per fare o rinnovare la Carta di Identità della FINZIONE PERSONA GIURIDICA e le volete in Carta semplice e senza Chip che è presente in quella elettronica:
Portate 2 foto formato tessera
Al COMUNE per rinnovo carta identità (FINZIONE o uomo di paglia) negate il consenso all’utilizzo dei dati biometrici (quali impronte digitali) o altri dati sensibili alla pari di quelli sanitari, chiedere di avere la Carta Identità Cartacea, se il funzionario si rifiuta, fare riferimento all’art.7 del GDPR 2016/679, e quindi chiedere il Nome e Cognome dell’agente P.U., e che metta per iscritto le motivazioni del suo “rifiuto” (illegale) nel procedere alla pratica per concedere la C.I. Cartacea.
Se non lo fa, chiamate i Carabinieri, Polizia di Stato e fate fare un verbale nel quale risulti che si è opposto alla vostra richiesta di quella cartacea.
Promemoria per Voi:
Quando avete inviato la PEC o la R/R od a mano, all’ufficio Protocollo del COMUNE ove abitate ed in copia alla PREFETTURA dalla quale il COMUNE dipende, dopo 7 giorni, dovete andare in COMUNE e chiedere un ACCESSO agli ATTI (Modello per richiedere accesso agli Atti) e richiedere la copia firmata e timbrata in ogni sua pagina del documento che avete protocollato. Quella la tenete sempre con voi per ogni esigenza, ma Fatelo seguendo le linee guida del legge del FOIA:
https://foia.gov.it/normativa/cose-il-foia
Ricordatevi che:
E’ bene ed utile fare ed allegare in fondo al documento del Trust®:
– Apostille Convenzione dell’Aja presso la PREFETTURA di ……….. atto pubblico n. ….. del …….,
– Apostille Convenzione dell’Aja PROCURA di …….. atto pubblico n……. del ……
https://www.laleggepertutti.it/285513_accesso-agli-atti-normativa-aggiornata
Lettera da presentare al Prefetto, per ottenere l’Apostilla dell’AJa
Al sig……………. Prefetto della provincia di …..
data ……………..
Dato che mi devo recare all’estero con il mio passaporto in diverse nazioni, e devo avere con me il documento “amministrativo” Apostillato, secondo la vostra richiesta di fare richiesta scritta, per l’Apostilla da aggiungere, Le allego questo documento per apporvi il timbro dell’Aja secondo la convenzione del 05 ottobre 1961, affinché il documento di questo Trust® sia riconosciuto ed applicabile in Tutte le nazioni firmatarie, della convenzione, ove mi potrò recare.
Quest’Apostilla è una certificazione sul piano internazionale, come ben indicato nella Legge stessa, senza che debba ogni volta, in ogni nazione ove mi reco, andare da un notaio per la legalizzazione.
In allegato, Le mando le normative sull’Apostilla dell’Aja del 05 ottobre 1961 e la lista ufficiale dei paesi che hanno aderito a quest’Apostilla.
Siccome gli impiegati della P.A. sono abituati erroneamente a scrivere prima i COGNOMI e poi i NOMI e facilmente in parte od interamente in stampatello, ricordate loro che il Nome e Cognome della Persona fisica umana si firmano e si scrivono come prescrive la grammatica della lingua italiana: prima il Nome e poi il Cognome, vedi la conferma nell’ Art. 6 del C.C. e scritte in Alternato e NON tutto in maiuscolo, cosi come prescrive la lingua italiana che hanno insegnato alla scuola ed imparato si spera, anche agli impiegati dello stato.
Nella Apostilla che timbrate o stampate sul documento da Apostillare, “il mio Nome e Cognome DEVE comparire come indicato nella forma grafica della mia firma, cioè: Nome e Cognome, vanno scritti con prima il “Nome e poi il Cognome” così come si scrive in Italiano, prima il Nome e poi il Cognome (vedi: Art 6 C.C.) e ciò anche nelle varie lingue del mondo ed anche Maiuscolo solo la prima lettera delle due parole e le altre lettere in minuscolo”.
La legge sull’autentica di firma lo conferma:
“I documenti di cui autenticare la firma devono essere scritti in lingua italiana, essendo questa la lingua ufficiale, ai sensi dell’art. 1 della Legge 482/1999“.
Quindi ciò significa che ogni altra “forma scritturale di grafia” NON scritta in tale modo, viene rifiutata e rigettata.
Perciò, siccome è necessario indicare il mio Nome e Cognome, nell’Apostilla, scrivetelo così come avete firmato e quindi come richiesto anche dalla Legge Italiana.
Vi ringrazio dell’attenzione e spero di ritirare il documento come richiesto dal/la sottoscritto/a ed anche dalla legislazione internazionale.
Vi chiedo anche un appuntamento per poter successivamente ritirare il documento munito del timbro dell’Aia 5 ottobre 1961.
Distinti saluti (firmare con Nome e Cognome)
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Promemoria:
In Italia, la legalizzazione o apostilla dell’Aja, la quale certifica che trattasi di “Atto Pubblico”, è di competenza della PREFETTURA U.T.G. (in qualsiasi provincia IT.), mentre per atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della PROCURA della REPUBBLICA.
L’Apostilla è una certificazione che convalida, con pieno valore giuridico, sul piano internazionale l’autenticità di qualsivoglia atto pubblico, e in particolare di un atto notarile. 13 gen 2018
https://www.mediazionelinguistica.org/apostille-convenzione-aia/
ATTENZIONE:
Se volete utilizzare il vostro Trust® estero (tipo Jersey) anche per lavorare in Italia, per le vostre attività commerciali e/o di produzione, potete e dovete richiedere all’AGENZIA delle ENTRATE SPA, per ottenere l’attribuzione del numero di CODICE FISCALE per le aziende organizzazioni, organismi esteri, Codice ATECO: U99.00.00 (indica gli Organismi e le Organizzazioni extraterritoriali /estere).
Attribuzione del numero di codice fiscale – In vigore dal 04/12/1976
Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 02/11/1976 n. 784 Articolo 1
Nota: Contiene errata-corrige di cui alla GU n. 335 del 20.12.76.
Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui al successivo art. 6 è tenuto a richiederne l’attribuzione a norma dell’art. 4.
Il numero di codice fiscale può essere attribuito d’ufficio ai soggetti per i quali l’amministrazione finanziaria dispone dei necessari elementi di identificazione.
L’amministrazione finanziaria può assegnare, sia nel caso di attribuzione a domanda che di ufficio, un numero di codice fiscale provvisorio da valere a tutti gli effetti del presente decreto. Nel caso di attribuzione d’ufficio del numero di codice fiscale provvisorio, il soggetto interessato è tenuto a chiedere l’attribuzione del numero di codice fiscale definitivo a norma dell’art. 4 entro sei mesi dalla data di emissione del numero di codice fiscale provvisorio.
Cosi potrete fatturare senza IVA ed incassare le fatture dei vostri fornitori senza IVA ed in più potrete acquistare prodotti senza IVA, né imposte per: benzina ed autostrade, Luce e gas comprese ed altro ancora.
Una volta ottenuto il COD FISCALE del Trust® estero, andate da un notaio della nazione nella quale vivete e cedete i beni quale forma di capitalizzazione del Trust®, dato che esso è un’azienda a tutti gli effetti. Cosi potrete anche chiedere al notaio di notificare lui direttamente alla Conservatoria dei registi immobiliari ed al PRA, la cessione dei beni al Trust® estero, quale capitale finanziario dello stesso.
Da quel momento non sarete più i proprietari ma gli usufruttuari o beneficiari, dei beni che rimarranno di proprietà all’azienda Trust®/STATO estero fino a quando deciderete Voi.
Definizione di Notaio:
Il notaio o nella antica dizione tuttora talvolta usata, notaro (dal latino notare ossia “annotare”, “prender nota”), è il pubblico ufficiale al quale è affidata la funzione di garantire la validità dei contratti, degli atti giuridici civili e dei negozi giuridici, attribuendo pubblica fede agli atti e sottoscrizioni apposte alla sua presenza. Gli atti sottoscritti dal notaio fanno piena prova legale fino a querela di falso. Nell’ordinamento giuridico italiano la funzione notarile è attribuita al notaio ed al segretario comunale
Inoltre:
Il TRUST italiano, autodichiarato, non è “un soggetto giuridico dotato di propria personalità” (Cass. n. 25478/2015), infatti è una FINZIONE PERSONA GIURIDICA e NON una Persona fisica viva, la quale ha per proprietà intrinseca la propria ed unica “personalità”.
La CTP di Milano, con la sentenza n. 1365 del 27 marzo 2018, ha dichiarato inesistente la notifica di una cartella di pagamento direttamente comunicata al TRUST.
Corte di Cassazione n. 21614 del 26/10/2016
Ctp Milano n. 5176/2017;
Ctp Treviso n. 26/2018.
Se per caso l’AGENZIA delle ENTRATE SpA si rifiutasse di fornire il COD. FISCALE per ente estero e vi invia una lettera rispondendo ad un Trustee di ente estero, sul perché del diniego, potete rispondere come vi viene indicato qui:
Egregi signori della AGENZIA delle ENTRATE SpA:
PEC………………
è evidente che NON avete letto NULLA del testo del Trust® ESTERO sotto giurisprudenza del TRUST (Jersey) LAW, non sotto giurisprudenza italiana. perché se l’aveste letto, avreste visto che è un Trust® estero autodichiarato, ben riconosciuto in Italia dalla legge 364/89 sui TRUST autodichiarati italiani od esteri.
In esso vi è il Disponente ivi nominato, che ha creato il Trust® di alto valore umanistico, filantropico, filosofico-religioso.
Vi è il Trustee, ivi nominato quale amministratore del Trust® stesso.
Vi sono anche i Beneficiari ivi nominati.
Evidentemente NON conoscete la legge italiana, sopra citata, che riconosce anche i TRUST del Jersey, legge che vi preghiamo di leggere.
Per la legge del Jersey, non serve la registrazione di esso in altra nazione, basta utilizzare la giurisprudenza indicata nel Trust® stesso che è la TRUST (Jersey) LAW.
Per cui siccome dobbiamo operare con il Trust® estero sul territorio italico, per la vostra legge voi siete obbligati a fornire il relativo COD. FISCALE per gli Enti esteri od Organizzazioni internazionali con il COD. ATECO: U.99.00.00, operanti in Italia, come il nostro Trust®.
Precisazione:
Con vostro lettera-risposta di diniego di attribuzione di COD. FISCALE per ente estero, protocollo n. …… del ………. sono stati elencati come “carenti” gli elementi che “disponente”, “trustee”, patrimonio e/o proventi” e “beneficiari” che invece risultano riportati chiaramente nel Trust® estero autodichiarato, sotto la TRUST (Jersey) LAW, denominato (COGNOME e NOME), che vi era stato inviato come AFFIDAVIT via PEC in data …………….. e che è rimasto INCONFUTATO da parte Vostra, nei termini di Legge (28 giorni, U.C.C.), quindi accettato per silenzio/assenso.
Gli elementi che dichiarate “carenti” vengono qui riepilogati per Vostra maggiore comprensione:
– Disponente = (Nome e Cognome) – Persona fisica umana -ed il co-disponente (NOME e COGNOME) vedi cap. 3 e 5 e 10 del Trust®
– Trustee = (Nome e Cognome) – Persona fisica umana – vedi cap.3 e 5 del Trust®
– Patrimonio = vedi beni e documenti in Allegato n. 1 apostillato dall’Aja e cap.8 del Trust®
– Beneficiari = Indicati e nominati. vedi nel Trust®
Si invita legalmente e legittimamente all’attribuzione del CODICE FISCALE come ENTE EXTRATERRITORIALE (codice ATECO 99.00.00) come richiesto già nella prima istanza, entro il termine di giorni 7 dalla presente.
Il codice fiscale dovrà essere notificato via PEC direttamente alla scrivente.
Vi ricordiamo che:
Gli impiegati della Pubblica Amministrazione (PA) sono direttamente responsabili di qualsiasi opposizione anche alla legittima richiesta di attribuzione del COD FISCALE per ente estero operante il Italia, per la legge italiana, il tutto in solido per l’Ente per il quale essi lavorano.
Vedi art. 28 della Costituzione: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici, e
https://www.diritto.it/la-responsabilita-dei-pubblici-dipendenti-ed-il-potere-disciplinare-cenni-alle-recenti-riforme-normative/
In caso di Vostra opposizione sarà emessa FATTURA come RISARCIMENTO secondo il tariffario elencato nel cap. 13 “RIVALSA per risarcimento” e relativa denuncia alle autorità giudiziarie del personale che si è opposto alla legittima richiesta.
Distinti saluti
(Nome e Cognome)
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Ricordatevi anche che dopo 7 giorni dalla “Notifica del vostro Trust® estero” dovete o potete andare o scrivere in COMUNE per ottenere “l’Accesso agli atti” del Vostro Trust®, (Modello per richiedere accesso agli Atti – vedi Legge su: FOIA) con numero di protocollo della Notifica e la data di essa, e richiedere “copia conforme all’originale, timbrata e firmata in ogni pagina del documento, dal COMUNE stesso.
Quando fate richieste a qualsiasi ente, fatele seguendo le linee guida della Legge del FOIA:
https://foia.gov.it/normativa/cose-il-foia
Come accedere agli atti amministrativi
Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):
accesso informale
Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.
Accesso formale
Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale – compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente – inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione.
In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2). E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi.
Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale ? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione dell’amministrazione.
Nei confronto di chi può essere esercitato il diritto di accesso
Il diritto di accesso si esercita nei confronti di:
– amministrazioni dello Stato;
Autocertificazione (Art.18 con modifiche e integrazioni)
Grande importanza viene data anche all’autocertificazione: è infatti previsto che – nel caso in cui l’interessato lo dichiari – fatti, status e qualità attestati in documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni, debbano venire acquisiti d’ufficio presso le amministrazioni depositarie.
La dichiarazione dell’interessato è richiesta solo per l’acquisizione di elementi necessari per la ricerca dei documenti.
Fonte:
http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/comunicare-e-informare/comunicazione-esterna/accesso-agli-atti-legge-24190/
Continua QUI per: BOZZA / MODULO, per la:
Legale Rappresentanza (LR) totale e diretta per i propri FIGLI (minorenni) – Con Foto del minore (bozza)
Idem per:
BOZZE di presentazione del Trust® estero od altro, (da presentare, se necessita, in Tribunale od in qualsiasi altra sede necessaria per qualsiasi altro caso/procedimento)
PROMEMORIA importante:
Dovreste prepararvi un Timbro di STATO/Nazione/regno libero e sovrano estero, che dovete immettere di fianco alle vostre firme su tutti i documenti che fate e dovrebbe essere cosi impostato:
Ambasciata italiana di STATO extraterritoriale – l’ambasciatore/notaio/trustee (Nome e Cognome) dello STATO: COGNOME e NOME
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BOZZA per la preparazione dell’Allegato 1 per i propri beni mobili ed immobili:
(Intestazione del Trust®/STATO estero = COGNOME e NOME, mettere il proprio marchio)
Trust® unicamente sottoposto alla Giurisprudenza internazionale: TRUST (Jersey) LAW
Spiegazione del TRUST Jersey in Italiano: TRUST (Jersey) Law
La cessione dei beni al nostro Trust®, viene effettuata come finanziamento e capitalizzazione del Trust® estero, affinché possa operare commercialmente sui mercati mondiali.
Allegato 1
(Fare elenco, a parte da questo documento, dei Beni mobili ed immobili e Banche con conti correnti relativi (nel quale potete fare elenco di tutti i vostri beni) immobili, terreni, auto, moto, barche, aerei, mobili, e facoltativamente, televisore, computer, tappeti, ed i documenti con relativi numeri di ognuno, riguardanti la FINZIONE, tipo passaporto, patenti, carta sanitaria, carta identità, intestati unicamente alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA = uomo di paglia, ecc.
Se volete far modificare all’ufficio del Catasto ed al PRA, il fatto che avete segregato gli immobili o terreni ed i vs messi mobili, o parti di essi potete andare da un notaio italiano e depositare il documento dell’Allegato 1 (per beni mobili ed immobili) e poi con la copia spedire via PEC richiedendo l’immediato inserimento di una postilla che confermi l’avvenuta segregazione nel bene nel Trust®/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano e quindi extraterritoriale (COGNOME e NOME), altrimenti cercheranno di non aggiungere quella postilla, anche se dovrebbero per Legge internazionale farlo.
Vedi sopra la recente Sentenza del Tribunale di Roma che ha ordinato al PRA la trascrizione della proprietà ad un ente extraterritoriale come richiesto dall’attore, Tiziano Quattrini.
Potete far autenticare la vostra firma solo sull’allegato 1, senza presentare tutto il Trust® per intero, questo per non provocare reazioni negative a questi IGNORANTI della Pubblica Amministrazione o Notai del sistema. Qualsiasi COMUNE deve autenticare la vostra firma e per legge NON può negarla.
Per Allegato 2, vedi QUI la la bozza del documento da preparare per divenire i Legali Rappresentanti dei vostri figli minorenni
Fate molta attenzione a queste indicazioni
SCHEMA di ATTUAZIONE/PREPARAZIONE del documento del Trust®:
1 – Copiare il documento da questa pagina ed immettetelo in un programma Word SENZA PERDERE i LINKS indicati nel sito, indi modificare e personalizzare il documento su Word (+ l’ Allegato 1 o 2 a seconda delle necessità proprie, da tenere staccato in casa propria e da non inviare ai destinatari del Trust®, in quanto serve solo in caso di diatriba/giudizio in Tribunale, oppure per il PRA (Registro automezzi ove hanno l’OBBLIGO di fare l’annotazione “Veicolo di altro STATO/Nazione/Regno/Trust® extraterritoriale”, e NON possono rifiutarsi e se lo fanno potete denunciarli come Persone fisiche e come loro FINZIONI, ovviamente i dirigenti) o per la Conservatoria del Registro Immobiliare – Catasto, che hanno l’OBBLIGO di fare l’annotazione “Immobile e tennero sottostante extraterritoriale” e NON possono rifiutarsi e se lo fanno potete denunciarli come Persone fisiche e come loro FINZIONI, ovviamente i dirigenti).
– Autentica della firma sulla parte del documento di identificazione della persona fisica umana, inserita nel documento del Trust® stesso, presso un COMUNE, Tribunale (cancelleria) o Notaio. Questo lungo periodo lessicale scritto in corsivo va eliminato perché serve solo per descrivere le modalità di attuazione del documento chiamato Allegato 1).
Occorre premunirsi prima di andare dal Notaio, di COD. FISCALE per Ente Extraterritoriale estero, all’AdE = AGENZIA delle ENTRATE SpA.
Ecco la Procedura:
Modello AdE per ottenimento C.F.:
Modello AA5_6_AA5_mod (1)_240305_131953 (2) scaricate l’originale dall’AdE e compilatelo cosi come indicato in questo documento PDF.
- bisogna recarsi allo sportello dell’AdE dove ti rilascino il biglietto per le operazioni che si vogliono eseguire, se vi dicono che bisogna prenotare telefonicamente, non battere ciglio e andare via e prenotare telefonicamente;
- Se vi dicono di aspettare, andare muniti di copia intero Trust®, copia documento identità, codice fiscale e il modello AdE AA5/6 compilato (non compilare solo ultima pagina sezione data, poiché li andrà inserita la data in cui consegnate allo sportello i documenti;
- Quando chiederanno di esibire lo statuto, dovete consegnare il Trust®;
- Quando chiederanno che cosa è, voi rispondete è un Ente “no profit” ma anche religioso;
- Se vi dicono non è registrato, voi rispondete guardi l’ultima pagina, se nuovamente rispondono manca la registrazione a questo ufficio registri, rispondete: mi dia il versamento da eseguire per registrarlo sempre allo sportello con il quale state parlando (€. 168,00 circa), diversamente se non dicono nulla, stare in silenzio e attendete la stampa del nuovo codice fiscale.
Solo così si riesce ad ottenere in giornata ad ottenere il C. F. Extraterritoriali.
Questo è l’atteggiamento e la procedura da eseguire e lo fanno a chiunque, salvo quelli che vanno li con arroganza.
Questo è un esempio di cosa vi rilasciano:
CERTIFICATO-FISCALE
Fase successiva, occorre il deposito del Trust® intero presso Notaio, con il COD FISCALE del Trust®. Far timbrare e firmare dal notaio almeno l’ultima pagina del Trust®, se possibile tutte le pagine.
Ottenuto il codice fiscale, recarsi dal notaio e chiedere, che venga eseguita la segnalazione agli enti PRA (Auto e mezzi) + Conservatoria (Catasto) per la segregazione dei beni mobili e immobili al Trust® estero, l’atto notarile allegato al Trust® estero, verrà inviato dal notaio all’ufficio registri, Conservatoria (catasto) ed al PRA. (quindi la segregazione dei beni sarà trascritta).
Ricordate che dovete ricordare al Notaio se necessario che su questo Trust® estero del Jersey vige la giurisprudenza del Jersey Trust®, e che la Legge italiana 364/89 li ha riconosciuti in particolare il TRUST Jersey autodichiarato.
https://www.treccani.it/enciclopedia/esenzione-degli-stati-dalla-giurisdizione-interna/
“Il diritto internazionale impone a tutti gli Stati di astenersi dall’esercizio della propria giurisdizione nei confronti degli altri Stati. Tale obbligo, di natura consuetudinaria e connaturato alla struttura paritaria della comunità internazionale.“
Vedi art. 12 della Convenzione dell’Aja:
Qualora il trustee intenda iscrivere beni, mobili o immobili, o titoli di proprietà degli stessi, ha diritto, nella misura in cui ciò non sia vietato o contrario alla legge dello Stato in cui si richiede l’iscrizione, di farlo in la sua qualità di trustee o in altro modo che l’esistenza del proprio Trust® sia rivelata.
IMPORTANTE:
Le circolari o disposizioni interne della P.A. non hanno nessun valore giuridico:
http://www.ildirittoamministrativo.it/archivio/allegati/OSSERVATORIO%20AMMINISTRATIVO%20AL%2031%20OTTOBRE%202010%20A%20CURA%20DI%20MARIANNA%20CAPIZZI.pdf
vedi sentenza anche della Cassazione n. 5137/2014
Circolari e risoluzioni NON sono fonti del Diritto !
Sentenza della Corte di Cassazione sul valore nullo delle circolari e risoluzioni ministeriali in materia giuridica.
La Suprema Corte chiarisce che l’interpretazione della normativa, contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici e, cosa più importante, non costituisce fonte del diritto.
…e ciò ed inoltre in funzione anche di altre sentenze:
– Tribunale di Milano del 26 maggio 2016, Tribunale di Monza del 17 gennaio 2017, Tribunale di Bologna del 24 febbraio 2017 e Tribunale di Treviso del 17 maggio 2017, nonché della ordinanza della Cassazione Tributaria n.1131 del 2019 e della sentenza della Commissione Tributa- ria Regionale del Veneto n.244/3 del 2 luglio 2020 ed infine sentenza della Cassazione Civile Sez. Trib. n.29507 del 24 dicembre 2020.
mi raccomando richiedete al notaio l’invio da parte sua della comunicazione della modifica per la segregazione dei beni nel Trust® estero, alla Conservatoria del Registro Immobiliare (Catasto), per far aggiungere la postilla ove è registrato l’immobile/terreno: bene segregato nel Trust® estero: (COGNOME e NOME)
Stessa richiesta al Notaio per il Pubblico Registro Automezzi (PRA).
IMPORTANTE:
Vi ricordo che potrebbe essere utile fare una sintesi del Trust® stesso da parte vostra, per ridurre l’impatto con le persone che lavorano nel sistema criminale (notai, AdE, COMUNI) che alle volte arricciano il naso per il contenuto troppo diretto contro le istituzioni che loro servono.
Per cui siete autorizzati ad eliminare la prima volta ciò che desiderate eliminare per ottenere gli scopi del deposito presso notaio ed AdE ecc., facendo una sintesi in certi capitoli.
Nel secondo anno fate l’aggiornamento e lo ri-NOTIFICATE e cosi li FREGHIAMO !
Segnalazione, a cura dell’Avv. Danilo Mongiovì
Una delle caratteristiche del nostro sistema di diritto, più difficili da digerire per chi ha spirito liberale, è la riserva ad una ristrettissima categoria professionale, del potere di certificare l’autenticità delle firme apposte alle scritture private.
Tradotto in italiano: nel nostro paese se vuoi acquistare un bene immobile devi necessariamente rivolgerti ad un notaio, e sopportarne i relativi, ingenti, costi.
Più specificatamente (e tecnicamente) la scrittura privata avente ad oggetto il trasferimento della proprietà su beni immobili può essere validamente redatta dalle parti personalmente (senza l’intervento di alcun professionista).
Tuttavia, affinché tale scrittura privata possa essere trascritta nei registri immobiliari è necessario che sia autenticata. Cioè che sia certificato che le sottoscrizioni apposte alla scrittura siano effettivamente quelle delle parti.
Tale autenticazione può essere operata (trattandosi di atto tra privati) solo ed esclusivamente da un notaio.
Da sempre, un certo numero di interpreti ha tentato di aggirare questo vero e proprio privilegio.
Di seguito si propone una procedura certamente idonea ad evitare il costoso intervento del notaio.
Ed infatti, recita l’art. 2657 codice civile:
“Titolo per la trascrizione.
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.
Quindi, a ben vedere, la trascrizione può essere eseguita non solo in forza di sentenza, atto pubblico e scrittura privata con sottoscrizione autenticata, ma anche in forza di scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente.
Vediamo quindi cosa è l’accertamento giudiziale della sottoscrizione.
In generale tale istituto è utilizzato quando, nel corso di un giudizio, una delle parti disconosce la propria firma. (art. 214 e ss del codice di procedura civile).
In tal caso, infatti, la controparte che intenda avvalersi della scrittura disconosciuta dovrà proporre istanza di verificazione. Cioè dovrà proporre tutti gli opportuni mezzi di prova (in genere una perizia grafologica) per dimostrare che invece quella sottoscrizione è effettivamente stata apposta dall’avversario.
Ora, a norma del secondo comma dell’art. 216 c.p.c.
“L’istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell’attore”
Questo significa che la verificazione della sottoscrizione può essere proposta anche se non c’è un giudizio in corso, nel quale essa è stata disconosciuta, se la parte che tale verificazione richiede dimostra di averne interesse.
Bene, in un contratto di compravendita di bene immobile, il soggetto che, tipicamente, ha interesse alla trascrizione è l’acquirente.
Pertanto, quando due soggetti intendono concludere un contratto di trasferimento di bene immobile, piuttosto che rivolgersi al notaio, potrebbero redigere l’atto da sè, oppure avvalendosi di un avvocato (che costa certamente meno di un notaio) e poi semplicemente accordarsi nel senso che l’acquirente proporrà istanza di verificazione della sottoscrizione ed il venditore la riconoscerà dinanzi al giudice.
Una volta accertata la sottoscrizione, la scrittura privata sarà trascrivibile come qualsiasi altro atto di notaio.
Va da sè che andrà trascritta già la domanda di verificazione, al fine di “prenotare” l’effetto della trascrizione della futura sentenza con la quale la sottoscrizione verrà accertata.
Non c’è alcun dubbio che questa procedura possa “funzionare”.
Tuttavia, ritengo che difficilmente essa possa essere utilizzata sistematicamente dagli avvocati per aggirare il privilegio che il nostro ordinamento assegna ai notai.
Ed infatti, l’istanza di verificazione dà il via ad un vero e proprio processo, che ha comunque i suoi costi e i suoi tempi.
Difficilmente il cliente medio accetterà una tale soluzione, preferendo comunque rivolgersi al notaio.
Al riguardo, però, devo segnalare che a parere di alcuni potrebbe essere utilizzato il recente strumento del rito sommario di cognizione sicuramente più veloce del rito ordinario.
tratto da:
http://www.studiolegalemongiovi.it/diritto_civile/compravendita_immobiliare_notaio_non_necessario.html
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Ecco la bozza del testo che dovete compilare per il vs Allegato 1:
CONFERIMENTO e SEGREGAZIONE dei Beni mobili ed Immobili nel Trust® estero: (COGNOME e NOME) come indicato nella Jersey Trust® Law e nello Statuto degli Apolidi art. 13.
Essi vengono ceduti al Trust® estero, quale azienda fiduciaria, per un aumento di capitale del Trust® stesso, che è a tutti gli effetti una società, per poter se necessario operare commercialmente sul mercato mondiale.
Essendo lo scrivente di questo Trust® estero un individuo, un essere umano, (Nome e Cognome) nato Apolide e che vive in Apolidia dichiarata, anche e non solo con questo documento Trust® estero, nella nazione del proprio domicilio, che i suoi “beni” (mobili ed immobili), di cui è UNICO Proprietario quale Apolide, pur essendo i beni registrati nella REPUBBLICA ITALIANA (od in altra nazione) sono di proprietà dell’Apolide come ben indicato nell’Art. 13 dello Statuto dell’Apolide, (Titolarità e Proprietà mobiliare ed immobiliare, della Persona Apolide) il quale afferma chiaramente che:
“Gli Stati contraenti concedono a ciascun apolide un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per quanto concerne l’acquisto della proprietà mobiliare ed immobiliare ed i diritti a ciò relativi, nonché i contratti di locazione e gli altri contratti concernenti la proprietà mobiliare ed immobiliare“.
Quindi la unica proprietà di un bene acquistato da un Apolide, NON è MAI del governo della nazione, ma essi sono proprietà esclusiva dell’Apolide e quindi su di essi NON possono essere applicati dal “governo della nazione” ove essi sono registrati, coercizioni, sanzioni, blocchi, fermi amministrativi, imposte sui mezzi semoventi e/o sugli immobili, ecc.
Ricordiamo anche, che gli stati che hanno firmato ed accettato e riconosciuto questo “Statuto degli Apolidi”, sono obbligati a rispettare i DIRITTI dell’Uomo (DUDU) quelli della Persona fisica umana, nel trattamento degli Apolidi nelle nazioni nelle quali hanno il loro domicilio !
Quindi (Nome e Cognomi) Titolare dei Beni mobili ed immobili ed in quanto amministratore dei documenti della FINZIONE PERSONA GIURIDICA con COD. FISCALE ……………….. od uomo_di_paglia, PIGNORA e SEGREGA tutti i Beni Mobili ed Immobili ascritti alla FINZIONE, che vengono CONFERITI dal Disponente e dal Trustee (individui Apolidi in apolidia), in questo Existential-Living Trust® estero, assieme alla FINZIONE stessa con il suo CODICE FISCALE, che viene amministrata direttamente e solamente dal Trustee.
(Fare qui: Elenco dei beni intestati alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) segregata anch’essa in questo Existential Trust® del Jersey: (COGNOME e NOME), ma di “unica Proprietà del disponente/trustee” in quanto nato Apolide e vivente in Apolidia, che li segrega in questo Trust® estero.
I beni che sono SEGREGATI in questo Trust® estero Jersey – COD ATECO: U99.00.00, sono questi:
1 – ………………………….
2 – ………………………….
(Elencare qui tutti i beni che volete segregare…….numerandoli in ordine progressivo)
(inserire anche qui sotto la firma, con sotto l’autentica della firma, che avrete scannerizzato e tenuta da parte per ogni evenienza) |
(Se avrete in futuro delle variazioni da fare per vendita/acquisto di beni mobili ed immobili, cancellate od aggiungete qui nella paginetta dell’allegato 1, badando a compilarlo per avere degli spazi per le correzioni, e tenetevelo a casa propria assieme all’originale del Trust® completo.
questo Allegato 1 può essere fatto e consegnato in copia in tribunale, non va inviato a nessuno, ma potete se lo volete, depositarlo presso un Notaio italiano od estero.
In questo Allegato 1, dovete inserire l’elenco dei documenti della FINZIONE PERSONA GIURIDICA allegando questa lettera, se non andate dal Notaio per il deposito del Trust® e volete farlo da soli, ma con più difficoltà:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445.
(articolo 9, comma 6 del bando)
Lo scrivente (Nome e Cognome) ……………………………………………………………………………………,
nato il …………………., a ……………………………………….. (Pr. ……………),
e domiciliato a ……………………………………………………………….. (Pr. …………),
in via ………………………………………………………………………………………..,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della REPUBBLICA ITALIANA del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni (1), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA: che i certificati/referti della FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia:
(COGNOME …………..e NOME)………………
(1) di seguito qui elencati, allegati in copia alla presente dichiarazione:
Passaporto: …………………………………………………………………………………………….
C. Identità:…………………………………………………………………………………………………………..
Patente:…………………………………………………………………………………………
Carta Sanitaria:……………………………………………………………………………………………………
sono stati sequestrati, conferiti e segregati in originale nel Trust® e nazionalizzati nello STATO estero qui indicato nel Trust® stesso, assieme ai beni mobili ed immobili ad essi sottostanti.
Siti in via: ………………………………………………………, (luogo e data……………..)
(1) riportare gli estremi del documento esibito al momento della consegna della documentazione
Articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
Articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”;
In funzione dell’Art. 12 Convenzione dell’Aja
– Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella sua qualità di trustee o “in qualsiasi ALTRO MODO CHE RIVELI L’ESISTENZA DEL Trust®” a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo.
Si ricorda che in Italia NON vi è NESSUNA legge che lo impedisca.
Quindi in funzione dell’articolo 12 della Convenzione dell’Aja, firmata anche dall’Italia e per la L. 364 / 89 che recepisce i TRUST esteri autodichiarati, Jersey compreso e per il fatto che siete stati già informati dal……. che i beni (vedi allegato) intestati alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA:………….con COD FISCALE……erano stati a suo tempo segregati nel Trust® /Jersey (COGNOME e NOME) che vi ho Notificato il………….. vi intimo di registrare nei vostri data base, l’avvenuto cambiamento dalla data della Notifica del Trust® estero, con una postilla indicante che i beni sono stati segregati dal…….nel Trust® estero: COGNOME e NOME, il tutto entro 8 gg dalla presente Notifica, pena la denuncia da parte del Trustee, per “omissioni in atti d’ufficio” od “abuso di potere”, con relative richieste di risarcimento danni.
Firma leggibile del Trustee (Nome e Cognome) del Trust®/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano e quindi extraterritoriale: (COGNOME e NOME)
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Infine ecco dati precisi sulle cosiddette “Circolari” interne all’amministrazione pubblica che citano moltissimi funzionari della medesima:
Le CIRCOLARI, NON hanno assolutamente VALORE di LEGGE. Un PUBBLICO SERVIZIO NON PUÒ ESSERE NEGATO in FORZA di UNA CIRCOLARE INTERNA ! che sia chiaro tutto ciò.
vedi Cassazione del 12/01/2024 n° 1335
Per NESSUNA RAGIONE VALE come LEGGE, se per esempio cercano di costringervi al TAMPONE in un PRONTO SOCCORSO, CHIAMATE POLIZIA o CARABINIERI oppure il vostro avvocato, e DENUNCIATE, le persone che vi hanno chiesto ciò.
FILMATE con video o registrate il sonoro, sempre, è una PROVA ed é legittimo farlo, per la propria difesa.
REGISTRARE AUDIO e VIDEO di NASCOSTO è LEGALE ?
La risposta è SI secondo la Cassazione le registrazioni audio delle conversazioni possono essere accolte in tribunale.
Lo dicono le sentenze numero 7239 del 1999 e la numero 36747 del 24 settembre 2003. Quest’ultima, in particolare sancisce che: le registrazioni di colloqui, riunioni, anche fatte “di nascosto”, sono perfettamente lecite ed hanno lo stesso valore di una nota scritta; peraltro, la cosiddetta “registrazione audio” rappresenta un valido elemento di prova davanti al giudice.
CIRCOLARE NON É FONTE del DIRITTO
“Il valore della circolare interna alla pubblica amministrazione quando questa sembra affermare il contrario della legge: cosa rileva nei confronti del cittadino ?
Quante volte ci è capitato di recarci in un ufficio della pubblica amministrazione (VALE ANCHE per gli OSPEDALI) per difendere un nostro diritto sancito dalla legge e di trovare un funzionario che, nel respingere le nostre richieste, si è trincerato dietro la consueta circolare: circolare che – a suo dire – affermerebbe l’esatto contrario di ciò che sosteniamo. Noi siamo sicuri delle nostre ragioni (paghiamo le tasse e la Costituzione è esplicita)
Come dobbiamo comportarci in questi casi ?
Può una circolare dire qualcosa di diverso dalla legge o reinterpretarla in un senso che il legislatore neanche immaginava ?
Ed in questo caso,
COSA CONTA di PIÙ: La CIRCOLARE o la LEGGE ?
La risposta è facilmente desumibile dai principi generali della nostra Costituzione, che non indicano le circolari come “fonti del diritto”, ossia come atti vincolanti per i cittadini (e per i pubblici dipendenti)
Tuttavia, a scanso di equivoci, è intervenuta di recente una sentenza della Cassazione del 12/01/2024 n° 1335, che afferma – finalmente in modo chiaro – la prevalenza della legge su qualsiasi circolare interna.
Per cui, qualora un funzionario della pubblica amministrazione (od in OSPEDALE-Pronto soccorso) dovesse opporvi l’esistenza di una circolare impostagli dai suoi “superiori”, che sembra contraddire la legge e che gli “lega le mani”, potrete fargli leggere questa sentenza e obbligarlo a rispettare il testo della normativa.
La COSTITUZIONE É SOPRA TUTTE le LEGGI e le Circolari NON possono contraddire Costituzione e Leggi !
Vediamo, più nel dettaglio, cosa dice la Cassazione.
La questione si riferisce a una contesa sorta con l’Agenzia delle entrate, uno degli organi certamente più produttivi di circolari interne, circolari che spesso vengono assunte anche dagli stessi giudici come elementi interpretativi delle norme di legge. Eppure non può essere così.
E’ legittimo il TRUST autodichiarato anche in Italia, Sentenza del 26/10/2016 n. 21614 della Corte di Cassazione (IT)
A differenza della Legge, che si rivolge a tutti i cittadini, la circolare è diretta solo ai dipendenti dell’amministrazione interessata ed è volta a spiegare loro una normativa, indicando come comportarsi operativamente nei rapporti con il cittadino e con gli altri uffici, ma il tutto nella cornice voluta dal legislatore. Insomma, si tratta di istruzioni per l’uso. La circolare spiega e applica, ma non contraddice mai.
Secondo la sentenza della Cassazione (n. 6185 del 10.3.2017 + n°1335 del 12/01/2024), le circolari, anche se si tratta di circolari dell’Agenzia delle Entrate SpA (AdE) non prevalgono mai sulla Legge.
(sarebbe, altrimenti, come attribuire all’amministrazione lo stesso potere del Parlamento, pur non essendo espressione del voto degli elettori).
La Suprema Corte interviene a ristabilire l’equilibrio, ricordando che anche le sentenze devono essere emesse dai giudici sulla base delle norme di legge e della loro interpretazione, non sulla base delle circolari o delle istruzioni rilasciate dai ministeri.
I tribunali non possono emettere sentenze basate su circolari se ad esse non corrisponde alcuna norma di legge a sancire un obbligo per il cittadino o il contribuente.
Insomma, la raccomandazione è chiara: per affermare l’esistenza di un diritto o di un obbligo per i cittadini non bisogna avere a riferimento le circolari, ma unicamente le norme di legge, i decreti legge o i decreti legislativi, eventualmente i decreti ministeriali di attuazione delle leggi”.
Fonte
https://www.laleggepertutti.it/155878_cosa-conta-di-piu-la-circolare-o-la-legge
Ecco lo strumento legale da aggiungere ai vostri documenti per ottenere l’applicazione del deposito e/o registrazione del vostro Trust® e per il PRA e Catasto (Conservatoria)
Cassazione 12/01/2024 n 1335, sulle circolari interne della P.A che NON hanno nessun valore legale né giuridico !
Citazione dalla sentenza:
“4.2 Così circoscritto il contenuto effettivo della seconda doglianza, e in accoglimento dell’eccezione svolta dal controricorrente, va qui riaffermato il principio per cui “la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge; posto che esse non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all’Amministrazione da cui promanano. Caratteristiche, queste, che ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali, e che escludono che esse possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all’Amministrazione stessa. A questa regola non si sottraggono le circolari dell’Amministrazione Finanziaria (del resto priva di poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, regolata per legge), le quali non vincolano né i contribuenti né i giudici; così da risultare, appunto, anch’esse esenti dal controllo di legittimità”. (Cass. n. 16612/08; n.11449/05)” (cfr. Cass., V, n. 5937/2017).
Precisazione per gli acquisti di mezzi semoventi (Auto, moto, barche, aerei, ecc.):
Vorrei ricordare che noi compriamo e paghiamo con il nostro denaro, come Persone fisiche un Veicolo o dal produttore o dal suo concessionario e quindi siamo proprietari del numero del mezzo del telaio e del motore, stampato all’interno del motore o sulla carrozzeria in apposti posti un pò nascosti.
Poi successivamente acquistiamo la targa dallo stato, per mezzo del venditore, che le consegna a chi ci ha venduto il mezzo, quindi questo altro fatto è la certezza che gli acquisti sono due. E uno susseguente all’altro.
Quindi è la nostra Persona fisica umana nata Apolide, quindi preGiuridica, che acquista da due enti diversi, però il primo avendoci venduto il mezzo, (produttore o concessionario) non può mai rivalersi su di esso, perché il mezzo ce lo ha venduto quindi non è più suo, mentre il secondo lo stato, che ci ha “venduto” (in realtà è falso perché spaccia un “leasing” imbrogliandoci, perché in realtà ce lo vendono, infatti la targa è un pezzo di metallo sul quale è stato inserito dallo stato una specie di algoritmo, che esso stato gestirebbe ed amministrerebbe, quest’ ultimo pretende per tutta la durata di vita della targa di poter disporre anche del mezzo, ma ciò è un FALSO perché trattasi di Reato penale, mentre in realtà sta compiendo un Sequestro di bene non suo.
Questo va tenuto assolutamente in considerazione in un Tribunale sul o per il “fermo amministrativo”, perché questa è una azione illegale in quanto è Reato penale, perché lo stato non ha nessun potere sul mezzo, ma al massimo sulla targa, ed anche qui è tutto da discutere sulle modalità di “vendita” del leasing….
Quindi tribunale o meno, possiamo eliminare la targa dello stato ed inserivi al suo posto la targa degli Apolidi, oppure meglio ancora, una targa che create voi con lo STATO che avete istituito con il vostro Trust®/STATO/Nazione/regno libero, sovrano ed estero:
Esempio di targa per APOLIDE (mettere data di nascita – giorno, mese, anno) ed il tutto va comunicato al ministero dell’interno alla regione ove si abita ed all’ACI.
Per l’Assicurazione:
I veicoli immatricolati all’estero NON abbisognano di assicurazione obbligatoria, ma comunque meglio se continuate con i vostro attuale assicuratore, al quale dovete solo chiedere di spostare l’assicurazione dalla vettura alla Persona fisica umana (Apolide): (Nome e Cognome)
Ricordatevi che i mezzi degli apolidi, non possono essere tassati, imposti, multati, né è possibile su di essi effettuare un “fermo auto”, ecc.
Importante sentenza della Cassazione n° 4811/2024 afferma che puoi reimmatricolare la vettura con “fermo amministrativo” per debiti, in altro paese della UE e puoi circolare anche in Italia liberamente.
Vedi anche la risposta dell’AdE (AG delle ENTRATE SpA) sulla questione della registrazione del Trust® in Italia che è facoltativa ma non necessaria, secondo la giurisprudenza internazionale Common Law e Trust® (Jersey) Law, che sono citate nel Trust® stesso, quali uniche giurisdizioni accettate. e riconosciute per il Trust® estero stesso.
Fate attenzione a questa sentenza:
La cosiddetta polizia ha ritirato da tempo la targa e la patente del proprietario perché non poteva pagare l’assicurazione e guidava troppo veloce.
La settimana scorsa novembre 2024, è stato arrestato dalla polizia con la targa contenente il numero autocostruito con il testo seguente: Traveler UCC § 9-109 (1) & UCC § 1-308 e fermato EXEMPT ad ogni angolo, l’automobilista ha chiesto alla polizia di informarsi per un procuratore.
Dopo un’ora i 4 agenti sono riusciti a raggiungere un procuratore che ha dato loro l’ordine di NON fermare questa persona dal continuare a guidare.
Gli agenti si sono scusati e gli è stato permesso di proseguire. La questione è stata risolta. Entrambi i codici UCC § 9-109 (1) e UCC § 1-308 confermano che è assicurato automaticamente e che si trova in una giurisdizione superiore al GG invalido.
Fatelo anche Voi se volete !
Esenzione Iva in acquisti e vendite da parte del vostro Trust®/STATO/Nazione/Regno estero extraterritoriale, anche extraUE.
L’articolo di legge relativo all’esenzione IVA per gli enti extraterritoriali extra UE, è l’art. 8 bis del D.P.R. 633/1972.
Questo articolo prevede l’esenzione dell’IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nei confronti di enti extraterritoriali al di fuori dell’Unione Europea.
Peraltro, già la Direttiva IVA disponeva l’esenzione dall’IVA per gli acquisti effettuati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari, quindi anche gli ambasciatori e loro famigliari e dagli Organismi internazionali riconosciuti.
La questione è stata portata alla luce mediante l’interpello n. 16, cui l’Agenzia ha dato risposta il 28.09.2018.
Ebbene, l’Agenzia ricorda che già con circolare 1.08.2002, n. 62/E era stato chiarito che il beneficio si applica anche ai rappresentanti diplomatici e consolari della REPUBBLICA ITALIANA, accreditati presso altri Stati membri dell’Unione europea o presso Organismi internazionali ivi situati, nonché al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Rappresentanze e gli enti in questione.
vedi: Risposta all’interpello n. 183 del 2020
Articolo 7 ter Testo unico IVA – (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) – [Aggiornato al 22/02/2024]
Territorialità – Prestazioni di servizi
Dispositivo dell’art. 7 ter Testo unico IVA
1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
1. a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
2. b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Poi Come noto, l’art. 72 del decreto IVA estende ai fini IVA le agevolazioni fiscali contenute nei trattati e negli accordi internazionali in materia di imposte sulla cifra d’affari.
Corollario di tale norma è l’art. 41 D.P.R. 601/1973, secondo cui “continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali”.
Inoltre
…dato che Trust®/STATO/Nazione/Regno estero libero ed extraterritoriale (come quelleo che è indicato e suggerito QUI nel sito), ha la sua ambasciata presso il domicilio del Trustee che ne è anche l’ambasciatore, essa ambasciata ed ambasciatore e famigliari, godono dei diritti di esenzione da imposte, tasse, multe, ecc. per l’immunità che esse ed essi hanno sul territorio della Nazione ove è presente l’ambasciata di questo Trust® /STATO.
Se ci fossero difficoltà avvaletevi di questo articolo per le vostre compra/vendite e presentate questa lettera indicata qui sotto:
Bozza per esenzione IVA + tasse ed Imposte (qualsiasi):
Consolato dello STATO (COGNOME e NOME) con ambasciata in ITALIA via……….COMUNE di…..
Dichiarazione (quale Recording, colui che registra), del Trustee/legale rappresentante ed Ambasciatore (Nome e Cognome) dello STATO/Trust®, (COGNOME e NOME)
Da PRODURRE agli ORGANI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE od a GESTORI di SERVIZI PUBBLICI e PRIVATI
ATTO ESTERO PRODUCIBILE in GIUDIZIO
Prot. Interno: ……………. – del ……………
OGGETTO: ESONERO TOTALE sul pagamento dell’IVA, del sostituto d’imposta, del pagamento di qualsiasi tipo di imposte, per i Consolati ed ambasciatori di STATI esteri.’esenzione fiscale dei dipendenti di ambasciate e consolati secondo la normativa internazionale: Convenzione di Vienna.1961
Tra le disposizioni che fanno eccezione al principio generale di imposizione dei redditi prodotti in Italia troviamo l’art. 49 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, rubricato “Esenzione fiscale”, il quale prevede che i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri delle rispettive famiglie sono esenti da ogni imposta e tassa e, quindi, anche dalle imposte sui redditi percepiti per l’attività consolare svolta. Detta esenzione, d’altra parte, non opera per i soggetti che abbiano acquisito la cittadinanza italiana.
Esenzione “fuori campo Iva” *non negoziabile* – UCC 1-308 – 1-103 – Esente imposte UCC Doc# 2012127914
– ART 7 DPR n.633 del 26.10.1972 – Art 72 comma 7 – ART 8-41 del DL 331 del 1993 – ART 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72
Lo/la scrivente (Nome) delle discendenze (Cognomi), in qualità di Ambasciatore di STATO, Trustee, Amministratore, Legale rappresentante del Trust®/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano quindi extraterritoriale (COGNOME e NOME), che è un individuo Riconosciuto dal diritto Internazionale e successivamente con Atto Jersey Trust, con firma autenticata e Apostilla dell’ Aja del ……… (vedi allegato) e ai sensi dell’art. 1326/1398/1399 C.C con estinzione/Ratifica del contratto nel quale è registrato il Trust® e avendo quindi acquisito lo “Status” di soggetto di diritto Internazionale, in qualità di Sovrano ed Ambasciatore di statoSTATO/Nzione/Regno estero, libero e sovrano, extraterritoriale, (anche extraUE), RICHIEDE ed applica attraverso questo documento legale, l’esonero totale di Iva e imposte dirette e indirette, secondo quanto prescritto dalle normative estere ed italiane per gli ambasciatori e consolati.
Esenzione fiscale dei dipendenti di ambasciate e consolati: controlli dell’Agenzia delle Entrate (itaxa.it):
Art. 49 convenzione di Vienna
https://www.ucoi.it/images/UCOI/conv-vienna-24-4-1963.pdf
DIPLOMATIC PASSPORT/PASSEPARTOUT, dell’Existential Trust®/STATO/Nazione/Regno
World Diplomatic Passeport/Passepartout – Passaporto/Passepartout Diplomatico -Passeport/Passepartout Diplomatique – Pasaporte/Passepartout Diplomático – Diplomatenpass Passepartout – Diplomaattipassi/Passepartout – Διπλωματικό διαβατήριο – Дипломатический паспорт – 外交护照 / 外交官用パスポ
Emesso da: STATO/Nazione/Regno, libero, sovrano, estero extraterritoriale:
Nominativo: (COGNOME e NOME)
COD. ATECO (IT): U99.00.00 (indica Organismi e Organizzazioni estere ed extraterritoriali)
Consegnato a mano alla Persona fisica: (Nome e Cognome)
ATTENZIONE:
- Richiesta di Passaggio:
Il segretario Ambasciatore e Notaio di STATO, nel nome di Sua Maestà, il Sovrano (Nome proprio), richiede che il titolare del presente PASSEPARTOUT (Passeport Diplomatique) o UNIVERSAL PASS, (Nome e Cognome), venga lasciato passare liberamente in qualsiasi Dogana o territorio del Pianeta, con assistenza e protezione totale, se necessario, quale Ambasciatore di questo STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale. - Documento Identificativo:
Questo STATO rilascia il presente DOCUMENTO IDENTIFICATIVO in AFFIDAVIT, che è il VERO ed UNICO documento Diplomatico per identificare esclusivamente la Persona fisica umana, (Nome e Cognome), nato e venuto alla luce quale Apolide e vivente, “omo vivo” facente parte dell’Umano ed Unico Popolo di Madre Terra (UPMT), quale aborigeno ed anche cittadino del proprio STATO/Nazione/Regno, qui indicato, Tutelato dai Diritti Naturali e quelli dell’uomo a livello Internazionale.
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- Dettagli sulla Persona fisica qui indicata con (Nome e Cognome)
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- Data di nascita: (Anno/mese/giorno)
- Luogo di nascita: (COMUNE, Prov., Nazione)
- Sesso: maschile/femminile
- Altezza: cm……
- Colore delle iridi, occhi: …..
- Domicilio temporaneo: via (indirizzo) nel COMUNE di (Prov.), (Nazione)
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- Validità del Documento:
Questo documento è rilasciato al titolare (Nome e Cognome) con il n° (Nota bene: creare qui un numero alfanumerico complesso) e ha validità di 15 anni dalla data di emissione: (Anno/mese/giorno). - Registrazione:
Il Passepartout/Passport diplomatique od Universal Pass, è registrato e depositato all’interno del Trust®/STATO/Nazione/Regno libero con recapito temporaneo presso il domicilio del Trustee e consegnato a mano al portatore qui indicato come individuo o Persona fisica umana.
(Nota: L’indirizzo della propria abitazione è facoltativo e può essere sostituito con una Casella Postale o l’indirizzo di un notaio.)
Riconoscimento dei Diritti:
- Questo documento è riconosciuto dalla Common Law Court, che afferma i Diritti dell’UOMO:
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- Art. 6: Ogni individuo ha diritto al riconoscimento della sua personalità giuridica.
- Art. 13: Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e residenza.
- Art. 15: Nessun individuo può essere privato arbitrariamente della sua cittadinanza.
DuDu: https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn
Utilizzo del Documento:
- Il PASSEPARTOUT DIPLOMATIQUE è valido per tutti gli effetti giuridici e consolari, da esibire (ma non consegnare) in ogni occasione necessaria per identificazione e sicurezza.
- È stato Notificato in AFFIDAVIT a tutti gli enti italiani ed esteri, inclusi quelli qualificati, ONU compresa, con allegata APOSTILLA dell’Aja, Olanda, secondo la Convenzione del 05/10/1961.
Certificazione della Funzione:
- Questo documento certifica anche la funzione ed il titolo di Ambasciatore di (Nome e Cognome) e corrisponde al SOLO Riconoscimento della Persona fisica umana.
- Si sintetizzano e dichiarano lo status e le funzioni del firmatario e del Trustee del Trust®/STATO.
Dichiarazione e Firma del Notaio dello STATO:
Il dichiarante (Il Recording, lo scrivente), in “Ius Causae” (giusta causa), (Nome e Cognome), quale Disponente/Trustee, Ambasciatore ufficiale di questo Trust®/STATO/Nazione/Regno, libero, sovrano, ed estero: (COGNOME e NOME), (Firma autenticata)
Senza pregiudizio: UCC § 1-308 – Principal Doctrine UCC § 1-103
Inserire qui: FOTO formato tessera, a colori | Inserire qui la Firma in colore Blu | Inserire qui l’Impronta digitale in rosso che è facoltativa, oppure mettere il marchio |
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Promemoria:
LEGGI COSMICHE IMMUTABILI od EVOLUTIVE ?
https://mednat.news/2020/11/03/leggi-cosmiche-della-natura/
– vedi: Le 10 Parole = Sephirot
DIRITTI UMANI (purtroppo traditi da tutte le nazioni del mondo)
LEGGE 112/1974 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969. – (G.U. 30 aprile 1974, n. 111, S.O.)
Art. 1: Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul diritto dei trattati.
Art. 2: Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell’articolo 84 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Prosegue QUI: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112
Siate Difensori dei DIRITTI UMANI
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/summaries/italian.pdf
Diventa anche tu un Difensore dei Diritti umani affinché le Leggi naturali siano applicate: https://srdefenders.org/
La Sovranità individuale Continua in queste pagine:
https://mednat.news/?s=sovranita+individuale
Sovranità Individuale (Introduzione/b) – 1 + 1b + Sovranità Individuale – 2 + 2b + Sovranità Individuale – 3 + 3b + Sovranità Individuale/Trust estero Jersey – 4 + 4b + Sovranità Individuale – 5 + 5b + Sovranità Individuale – 6 + 6b + Sovranità individuale – 7 + 7b + Stato-Persona