Sovranità Individuale – 4b
(Autodeterminazione in Autodichiarazione, questa è la seconda parte del Documento del Trust/STATO – la prima parte è presente nella pagina precedente = Sovranità Individuale – 4)
8 – CONFERIMENTO e SEGREGAZIONE dei Beni mobili ed Immobili in questo Living Trust° estero nel proprio Corpus/Body, come indicato nella Costituzione di questo STATO/Regno libero e sovrano (vedi Cap. 12), i Diritti dell’uomo e della Persona fisica e terziariamente la Jersey Trust Law e nello Statuto degli Apolidi art. 13.
Spiegazione del Trust Jersey in Italiano: Jersey Law-sui-trust
Essendo Sovrano, il sottoscrittore di questo Trust estero un individuo, Persona fisica od essere umano vivo dal nominativo: (Nome, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie: Cognomi dei genitori), nato APOLIDE e che vive in Apolidia dichiarata, anche e non solo con questo documento Trust estero nella nazione del proprio domicilio, i suoi “beni” (mobili ed immobili), pur essendo stati registrati nella cosiddetta REPUBBLICA ITALIANA sono di proprietà dell’Apolide, come precisato in ALLODIO (proprietà: C O G N O M E, scritto così), e come ben indicato nell’Art 13 dello statuto dell’Apolide, essi vengono CONFERITI e SEGREGATI in questo Trust°/STATO Nazione/Regno libero, sovrano estero, quindi extraterritoriale, come affermato chiaramente nello Statuto degli Apolidi (ed in Allodio), vedi qui sopra, che:
“Gli Stati contraenti concedono a ciascun apolide un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per quanto concerne l’acquisto della proprietà mobiliare ed immobiliare ed i diritti a ciò relativi, nonché i contratti di locazione e gli altri contratti concernenti la proprietà mobiliare ed immobiliare“.
Quindi la unica proprietà di un bene acquistato da un Apolide, NON è MAI del governo della nazione, ma essi sono proprietà esclusiva dell’Apolide e quindi su di essi NON possono essere applicati dal “governo della nazione” ove essi sono registrati, coercizioni, sanzioni, blocchi, imposte sui mezzi semoventi e/ sugli immobili, ecc.
Ricordiamo anche, che gli stati che hanno firmato ed accettato e riconosciuto questo “Statuto degli Apolidi”, sono obbligati dalle loro stesse Leggi e Trattati, a rispettare i DIRITTI dell’Uomo (DUDU) e della Persona fisica umana, citati anche nel trattamento degli Apolidi nelle nazioni nelle quali hanno il loro domicilio !
Quindi il Titolare (Nome, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie: Cognomi dei genitori) dei Beni mobili ed immobili ed in quanto Disponente ed amministratore anche dei documenti della FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) con COD. FISCALE:…………………………, Sequestra, PIGNORA e SEGREGA tutti i Beni Mobili ed Immobili, di qualsiasi tipo, ascritti a questa FINZIONE, asset sottostanti inclusi, che vengono CONFERITI dal Disponente e dal Trustee (individui Apolidi in apolidia), in questo Living Trust° estero, assieme alla FINZIONE stessa con il suo CODICE FISCALE, che viene amministrata direttamente e solamente dal Trustee, in segregazione in questo Trust° estero.
Conferma dichiarata in Affidavit, da parte del Disponente (Nome, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie: Cognomi dei genitori), uomo vivo, anche per conto della relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) con COD. FISCALE…………………….., che amministro quale amministratore unico, in questo Living Trust°/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano e di alto scopo umanitario in giurisdizione nella Propria Costituzione dello STATO (vedi Cap. 12) dei Diritti Naturali, dell’uomo e della Persona fisica: il diritto alla vita, il diritto all’integrità personale e alla salute, il diritto alla riservatezza, all’onore e alla reputazione, il diritto al nome e alla propria identità, e terziariamente in quella della TRUST LAW del Jersey, ed anche di tutti i TITOLI, ivi compresi depositi, conti correnti bancari e postali, cassette di sicurezza, autovetture, mezzi di trasporto terresti, marittimi ed aerei, e/o qualsiasi altro Titolo, mobiliare ed immobiliare ascritti alle posizioni giuridiche in Trust°/STATO denominato: (COGNOME e NOME) e/o (COGNOME Nome), ed il relativo COD. FISCALE della FINZIONE PERSONA GIURIDICA = TRUST italiano, ente e beni, tutti PIGNORATI e Conferiti, quindi SEGREGATI con i beni mobili ed immobili ad essa ascritti e registrati nelle Banche Dati di questo STATO estero, cioè nei propri Pubblici Registri Immobiliari (PRI) – PRS (Pubblico Registro mezzi Semoventi), nel presente Trust° estero, TITOLI in amministrazione fiduciaria di (Nome proprio, delle discendenze Cognomi), quale Trustee, come meglio di seguito indicati e descritti in vedi:
Allegato 1 (Elenco dei Beni mobili ed immobili SEGREGATI in esso, od Allegato 2 per la SEGREGAZIONE anche dei figli minorenni dopo aver fatto e Notificata la Legale Rappresentanza -LR- totale e diretta, delle Persone fisiche dei figli e loro rispettive FINZIONI PERSONE GIURIDICHE e COD. FISCALI, documenti esterni a questo Documento del Trust)
Beni amministrati, secondo i voleri dei Disponenti, da parte del Trustee (Nome proprio, delle discendenze/Dinastie: Cognomi).
Tutto ciò che è, da parte del Disponente e dal Trustee, PIGNORATO e SEGREGATO in questo Trust/STATO estero autodichiarato, con il relativo recapito aziendale della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, FINZIONE (Italiana) che ho Sequestrato, PIGNORATO e che SOTTRAGGO, all’illegittimo Trustee (amministratore), cioè al presunto stato/governo: “REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of = REPUBBLICA ITALIANA” (vedi conferma della sua registrazione, nell’elenco delle Companies mondiali -SEC- registrata con la dicitura: “FOREIGN GOVERNMENTS” = Governo estero ovviamente Italiano, al S.E.C. – US – con il Cik n° 0000052782, senza però indicare i membri del governo, perché cambiano in continuazione), è ed ora questa FINZIONE PERSONA GIURIDICA (NOME e COGNOME) con relativo COD. FISCALE, UNICAMENTE amministrata da me stesso (Nome) e da quando sono nato, cioè significa che questa rivendicazione è RETROATTIVA dalla data della creazione del TRUST/FINZIONE, successiva alla mia nascita di Persona fisica umana reale e vivente, è quindi ora e per sempre in mie mani e quindi DIFFIDO CHIUNQUE ad utilizzare quell’indicativo: (COGNOME e NOME oppure COGNOME e Nome od altra qualsiasi forma grafica esempio: Cognome e Nome, ecc.), di cui detengo l’ASSOLUTA ed ESCLUSIVA proprietà d’uso, e/o dei suoi pseudonimi, traduzioni del nome stesso, qui indicato, di ogni e tutti gli artefatti, compresi quelli creati “ex nihilo, ens legis”, dalla cosiddetta “REPUBLIC OF ITALY/REPUBBLICA ITALIANA/ITALY REPUBLIC of“, parvenza di Repubblica in realtà colonia e protettorato dei banchieri US, vedi anche come la mafia ha conquistato lo stato italiano:
https://www.thefreelibrary.com/Pact+with+the+Devil%3F+One+of+the+great+conspiracy+theories+of+the…-a0162302028
I Trade Mark di Stato: (COGNOME e NOME / Cognome e Nome, ecc.), o qualsiasi altra forma grafica del Nominativo di questo Trust°, sono prodotti registrati (Copyright) in esclusiva da ed in questo STATO/Nazione/Regno libero, sovrano estero e se usati senza il nostro consenso scritto, ovunque e comunque iscritti in qualsiasi documento di terzi, registrati scritturalmente, in qualsiasi luogo o parte della Terra, da me Trustee non autorizzati per iscritto o verbalmente e quindi in palese violazione con dolo ed inganno, del granitico e non interpretabile Art. 6 del Codice Civile (IT) “diritto al Nome” e art 404 C.P. (IT), e con “Furto di identità” quale reato come da Art 624 CP (IT), è anche comprensivo dei beni, mobili ed immobili, e di tutti gli elementi immateriali ma idealistici, costituenti valore morale o proprietà intellettuale e materiale, riconosciuti, intestati, o costituenti patrimonio afferito a (Nome) od alla assistita ed amministrata: FINZIONE PERSONA GIURIDICA con COD. FISCALE (vedi sopra), che qui viene SEGREGATA in perpetuo in questo Trust°/STATO/ Nazione/Regno libero e sovrano, estero – (vedi: Allegato 1, con la descrizione dei beni mobili ed immobili ascritti alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA Italiana, esterno a questo documento).
DIFFIDANDO anche qualsiasi terzo al suo Utilizzo (Trade Mark con Copyright del nome di STATO/Nazione/Regno libero e sovrano: COGNOME e NOME) in qualsiasi documento ed in qualsiasi altra formulazione grafica, salvo mio consenso scritto, pena la denuncia con richiesta di risarcimento anche pecuniario (vedi Cap. 13, RIVALSA).
QUINDI DICHIARO e lo ripeto, di essere unico ed esclusivo titolare e quindi proprietario anche del mio Nome e Cognome in qualsiasi forma sia scritto, che è anche un Trade Mark° (Copyright) registrato in questo STATO estero.
Ciò significa che NESSUNO (Persona fisica e/o Ente GIURIDICO e non) può utilizzare il mio Nome e Cognome o quello del Trust/STATO COGNOME e NOME, e/o in qualsiasi forma espressa, scritta, grafica, senza il nostro consenso o silenzio assenso, e se per caso lo usasse, dovrà pagare a nostra discrezione delle Royalties, come indicato nel Cap. 13, “RIVALSA” di questo Documento del Trust°.
A titolo di “compenso”, la FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, SEGREGATA nel Trust° estero sotto la Costituzione dello STATO /regno libero e sovrano (vedi Cap. 12) i Diritti naturali, dell’Uomo e quelli della Persona fisica umana e terziariamente nella Trust Law Jersey (Nominativo, vedi sopra), oltre, a delegare il suo UNICO TITOLARE: (Nome proprio, delle discendenze Cognomi), quale Trustee e Usufruttuario, unico CREDITORE Indivisibile ed universale, anche alla propria tutela, con azione notarile e di difensore, essa perciò rimette TUTTI i beni intestati alla FINZIONE (mobili ed immobili, conti correnti bancari, ecc.), all’UNICO ed Indivisibile CREDITORE, amministratore (Nome proprio, delle discendenze Cognomi), il quale da Disponente, li ha anch’esso immessi/conferiti PIGNORATI e SEGREGATI, assieme alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA dal nominativo: (COGNOME e NOME con il relativo COD FISCALE – vedi sopra), in questo Trust°/STATO estero.
SENTENZA (2013) di TRIBUNALE ITALIANO ufficio esecuzioni immobiliari di Reggio Emilia, nella quale il Trustee del Trust amministrato, ha fermato/bloccato il tentativo di “rapina” di immobile
Inoltre, sono NULLE le cartelle di tasse, imposte, ecc., inviate al Trust:
Il TRUST non è “un soggetto giuridico dotato di propria personalità” (Cass. n. 25478/2015)
La CTP di Milano, con la sentenza n. 1365 del 27 marzo 2018, ha dichiarato inesistente la notifica di una cartella di pagamento direttamente comunicata al TRUST.
Corte di Cassazione n. 21614 del 26/10/2016
Ctp Milano n. 5176/2017
Ctp Treviso n. 26/2018.
Con la sentenza del 26.10.2016 n. 21614 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della fattispecie del cd. “Trust autodichiarato” ovvero del caso in cui il “soggetto” disponente ed il trustee vengono a coincidere nello stesso soggetto. La sentenza appare di particolare rilevanza in quanto ne sancisce la legittimità e fissa nuovi principi che rivedono precedenti orientamenti giurisprudenziali e dell’amministrazione finanziaria.
La sentenza stabilisce infatti con riferimento alla tassazione dovuta che al trust autodichiarato non si applicano le imposte proporzionali dovute per i trasferimenti di beni e diritti bensì quelle previste in maniera fissa. L’affermazione di questo principio è particolarmente rilevante sia in campo fiscale che in campo civilistico in quanto si pone, per sua stessa affermazione, in contrasto con una serie di nutrite interpretazioni giurisprudenziali, alcune delle quali avevano addirittura negato legittimità alla figura stessa del trust autodichiarato.
Vedi l’Allegato n° 1: fare elenco Beni mobili ed immobili e Banche con conti correnti relativi (nel quale potete fare elenco di tutti i vostri beni) immobili, terreni, auto, moto, barche, aerei, mobili, (e facoltativamente) televisore, computer, tappeti, ed i documenti con relativi numeri di ognuno, riguardanti la FINZIONE, tipo passaporto, patenti, carta sanitaria, carta identità, intestati unicamente alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA, ecc.
(Allegato n° 2), (potete segregare anche i vostri figli minorenni quali Persone fisiche umane, inserire il Nome proprio, delle discendenze: Cognomi, con le loro rispettive FINZIONI PERSONE GIURIDICHE (COGNOME e NOME) e relativi COD. FISCALI n°……….) e divenire loro Legali Rappresentanti L.R. (Trustee) sottraendo l’amministrazione degli stessi e delle loro FINZIONI PERSONE GIURIDICHE e COD. FISCALI allo stato nazione ove sono nati, in modo che nessuno neppure un giudice possa interferire su di essi senza il vostro consenso scritto, oppure potete usare il modulo che trovate alla fine e dopo il Trust estero qui autodichiarato.
Questo periodo lessicale, una volta letto e compreso, non deve essere lasciato nel documento del Vostro Trust, ma va eliminato)
Trascrizione del Trust nei Registri Immobiliari Italiani
L’atto con cui beni immobili vengono trasferiti dal disponente al trustee va trascritto nei registri immobiliari.
(L’atto con cui beni immobili vengono trasferiti dal disponente al trustee va trascritto nei registri immobiliari, con apposita richiesta scritta inviata via PE o Raccomandata con Ricevuta di Ritorno – R/R – questo periodo lessicale in corsivo, una volta letto e compreso, va eliminato dal testo del vostro Trust).
La giurisprudenza di merito italiana, permette ed obbliga tale trascrizione ai sensi dell’Art. 12 della Convenzione dell’Aja, firmata e compresa come accordo internazionale superiore alla giurisprudenza nazionale, come ben acclarato dall’Art. 10 della Costituzione Italiana.
Art. 12 – Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l’esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa.
https://www.superando.it/files/2016/02/trust-convenzione-l-aja-luglio-1985.pdf
Idem per i beni mobili, occorre comunicare la segregazione dei beni anche al: PRA Registro automobilistico, navale, aeronautico, nello stato ove si vive.
(Infine, si fa presente che la trascrizione/modifica /aggiornamento, del Trust come intestatario di autovetture nel Pubblico registro automobilistico, è legalmente possibile in qualsiasi altra nazione della Terra.
Tutti questi enti, sono OBBLIGATI, anche dalla legge della nazione ove si vive, a fare l’annotazione e la variazione, con una Postilla, della segregazione dei beni nei loro registri. con questa postilla:
“Mezzo conferito/inserito e segregato nel Trust estero: (COGNOME e NOME)“.
(Se dovessero non registrare quanto richiesto, potete per i mezzi semoventi, recarvi all’ACI, ente che tiene il registro dei mezzi mobili terrestri), e far annotare sul Libretto del mezzo: Auto, moto, barche, aerei, trattori, ecc., questa Postilla in genere in Italia si immette in una pagina del documento “Libretto del mezzo” – questo periodo lessicale in corsivo, una volta letto e compreso, va eliminato dal testo del vostro Trust).
E’ possibile anche effettuare la “perdita di possesso di un mezzo mobile”:
Vedi alcuni altri esempi:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid08cdCS7PxigmmFz1jLXyG4jAFvxuXDi35DGGxMnS8vDQiBkwCVZXsSrW8Y6eKHn35l&id=1305505258&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=230842456075045&id=1305505258
Il Tribunale di Ancona (con la sentenza n° 414/2018 del 29/1/2018) ha autorizzato un trustee a resistere in giudizio, contro la domanda di accertamento di nullità del Trust esperita da un terzo.
Si tratta di un provvedimento importante perché il Tribunale ha applicato la legge di Jersey, la quale consente al trustee di chiedere direttive al giudice, ed ha così emesso un provvedimento analogo a quello che avrebbe potuto emettere la Corte di Jersey: un segno che il Trust ed i suoi meccanismi di funzionamento, iniziano ormai a costituire parte integrante del patrimonio culturale dei nostri giudici, era ora perché dal 1989, cioè da quando era stata emessa la Legge 364/89 sul riconoscimento dei Trust, anche quelli del Jersey autodichiarati, i giudici non accettavano di allinearsi a quanto prescrive quella legge.
Inoltre l’Art. 10 della Costituzione (Comma 1) afferma che: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Ed i Trust sono riconosciuti a livello mondiale da sempre….
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9 – DISCONOSCENZA, RIGETTO da parte del Sovrano: (Nome, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie: Cognomi dei genitori), di qualsiasi Legame, Contratto, Obbligo, Sottomissione SCHIAVISTA, come quella attuata anche sulla FINZIONE PERSONA GIURIDICA (vedi sopra e relativo COD. FISCALE), da parte dello “presunto stato” e/o dal parte delle sue rappresentanze politiche, forze militari o del cosiddetto Ordine, nel quale è stata od è ancora iscritta, ma non più amministrata dal presunto stato/governo, ma solo dalla Persona fisica umana stessa, che in questo documento fa anche OBIEZIONE di COSCIENZA, vedi Cap 3.
Noi quali Apolidi, che viviamo in apolidia, facciamo “Obiezione di Coscienza ai governi” delle nazioni ove abitiamo e qui lo Notifichiamo per iscritto in Affidavit, nel nostro Trust estero ai governi esistenti ove viviamo.
– quindi si DINIEGA qualsiasi azione od atto, legge, statuto, norma, codice od altro, del Governo ove dimoro e/o di tutte i governi delle altre Nazioni ove potrei recarmi, istituzioni, enti, corporazioni, società, aziende, associazioni ed altro, e/o dei loro rappresentanti, in quanto emessi SENZA il Mio Esplicito e Dichiarato Consenso, in quanto in netto contrasto anche e non solo con gli articoli 1 e 2 della Costituzione Italiana, quando afferma e dichiara che: “la Sovranità appartiene al Popolo Sovrano” e quindi anche al singolo Sovrano che lo compone e ne fa parte integrante, concetto espresso anche e soprattutto dai Diritti naturali ed Umani e quindi quelli della Persona fisica.
– RIGETTO anche qualsiasi disposizione di giurisprudenza dello stato in cui abito, nella quale è insito il concetto del Silenzio/Assenso: esempio: la donazione degli organi (espianto per legge degli organi dal mio corpo fisico, prelievo nascosto del DNA), senza un mio consenso esplicitato scritto.
– CONDUCO quale uomo vivo, la mia Esistenza nel PIENO RISPETTO degli altri Esseri Viventi, secondo il Loro ed il Mio Libero Arbitrio, compiendo ogni mia azione in modo Amorevole, Compassionevole ed Onorevole, nel pieno rispetto delle Leggi dell’UniVerso e di quelle Naturali della Natura stessa, che ogni Essere Vivente ha codificate in Sé stesso: con Amore e Rispetto.
– DIFENDO la mia Pacifica ed Amorevole Esistenza, con Sovranità, Giurisdizione, Indipendenza, Libertà, Rappresentanza ed Amministrazione, da CHIUNQUE tenti di VIOLARE i punti qui indicati in questa NOTIFICA, nei modi e tempi che ritengo più opportuni, con una difesa pari all’offesa ricevuta ed a mia discrezione.
– DICHIARO di Non accettare alcun CONTRATTO, ovvero effetto di alcun accordo/contratto (anche se accettato per il mio silenzio assenso che QUI diniego ed ANNULLO) stipulato tra voi, “presunto stato/governo ITALIA” (od altra nazione), “REPUBBLICA ITALIANA/ REPUBLIC of ITALY/ ITALY REPUBLIC of”, e/o dei suoi rappresentanti: COMUNI, PREFETTURE, TRIBUNALI, AG. delle ENTRATE SpA uff. Riscossioni, ecc., e qualsiasi terzo, avente ad oggetto o presupposto la mia Persona o le relative posizioni della qui segregata: FINZIONE PERSONA GIURIDICA di qualsiasi tipo, in base al precetto:
“Res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest“: “Ciò che è stato negoziato tra alcuni non nuoce e non giova ad altri“.
ANNULLO quindi come inesistenti, qualsiasi contratto/accordo assunto un precedenza, con QUALSIASI ENTE, perché sottoscritti senza la consapevolezza di questi GRAVISSIMI FATTI = SCHIAVISMO, perpetrati su di me e/o sulla mia FINZIONE PERSONA GIURIDICA, pertanto questi contratti ormai NULLI, debbono se utili, essere rinegoziati alla luce di queste nuove mie disposizioni.
(Vedi nella pagina 3b della Sovranità individuale, alla voce Contratti, le disposizioni e le NORME da tenere in considerazione sull’annullamento dei contratti; questo periodo lessicale, NON deve comparire nel testo del vostro Trust, perché serve solo come informazione supplementare per voi, per cui cancellatelo)
Con questa mia dichiarazione-comunicazione NOTIFICATA quale uomo vivo, con questo Documento contenete l’istituzione di questo Trust° estero, oltre a DINIEGARE la giurisdizione esistente nello stato nel quale ho il mio attuale domicilio, salvo quelle leggi di esso che sono in armonia con la Legge dell’Amore ed il Rispetto dell’UniVerso, dei suoi abitanti, Natura e Diritti Naturali, Diritto/Legge della Terra = “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) ed i Diritti dell’Uomo, e quelli della Persona fisica umana, ed alla nostra Costituzione (vedi Cap. 12) compresi….
– RISTABILISCO autorevolmente il mio contatto DIRETTO e senza intermediari con l’InFinito, quale suo Punto di osservazione, rispettando ed insegnando le Leggi Universali, Naturali, dell’Etica applicandole dei miei comportamenti, nel NON nuocere e tutto ciò in ONORE e per il Bene degli Esseri Viventi, applicandomi con ardore sociale anche nella società umana ove per ora vivo, con la Legge dell’AmOr.
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10 – ISTITUZIONE, da parte del Sovrano: (Nome, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie: Cognomi dei genitori), e la creazione, gestione di un Living Trust° (Trust vivente) estero vestito, di alto valore umanistico (sotto i Diritti naturali ed quelli dell’uomo, e della Persona fisica, la nostra Costituzione, vedi Cap.12, e solo terziariamente TRUST Law del Jersey – quali uniche giurisdizioni riconosciute per questo Trust°/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano estero.
– Spiegazione del Trust Jersey in Italiano: Jersey Law-sui-trust, ente identificato con dizione: (COGNOME e NOME), che è UNICAMENTE sottoposto alla Giurisprudenza internazionale, se conforme ai Diritti Naturali ed ai DIRITTI dell’Uomo, riconosciuti a livello internazionale: “DUDU” (Diritti Umani), ed i Diritti della Persona fisica umana, con la fede religiosa sulla e per la Medicina dello Spirito/Spirituale e naturale, con identificazione dell’Io sono quale parte dell’InFinito.. secondo la Common Law in quanto anche la Costituzione italiana, ad essa sottoposta (Art. 10 Costituz.), indica l’AutoDeterminazione dei popoli e delle fedi religiose, nell’Art. 8, il quale recita: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
Ciò significa che questo Trust°/STATO/Nazione/Regno libero sovrano è sottoposto alla propria Costituzione (vedi al Cap. 12 di questo Trust°, la quale contempla anche la nostra propria “fede religiosa”, come qui sopra indicato.
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/diritto_e_societa/Natura/sssgl_lostatodinatura.html e quindi un Libero STATO estero a tutti gli effetti, con propria Costituzione/Statuto (vedi Cap. 12), con recapito di questo Ente estero, presso il domicilio del Trustee.
Questo Living Trust° estero, Non è un “soggetto” FISCALE, in nessuna nazione del mondo. – identificabile come stato/nazione/regno libero; in Italia ed indicato con il Codice ATECO = U99.00.00, che identifica le Organizzazioni, Organismi esteri extraterritoriali.
Questo Trust°/STATO/Nazione/regno libero e sovrano estero, Possiede una sua Bandiera/Stemma/Stendardo, un Proprio Marchio/TRADE MARK (TM), con Copyright, una propria Banca e come dovuto, una propria Costituzione/Statuto con proprie Leggi in: Verità, Giustizia, Pace, Libertà. (vedi: Cap. 12)
– Disponenti: (Nome, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie: Cognomi dei genitori) ed il co-disponente: FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME – FINZIONE amministrata dal Trustee (Nome) alla quale sono ascritti tutti i beni, mobili, immobili e finanziari ad essa intestati (vedi Allegato 1) e qui SEGREGATI nel Trust/STATO estero stesso, beni tutti pagati dalla Persona fisica umana, individuo naturale preEsistente, nato preGiuridico e prePagato: (Nome proprio, delle discendenze Cognomi) uomo vivo, quale Trustee (amministratore del Trust° stesso, qui istituito e l’usufruttuario è la Persona fisica umana: (Nome proprio), che è un individuo tutelato SOLO in Diritto Internazionale e come Beneficiari i propri figli; alla morte del Trustee, l’amministrazione del Trust° passa al figlio/a maggiorenne od altro nominato.
Clausole di questo Trust°/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano estero:
Il Trustee, può usufruire, acquistare, affittare, vendere, ipotecare, noleggiare, alienare, ecc., qualsiasi bene conferito/segregato nel Trust° estero qui indicato.
– Beneficiario o beneficiari: i figli, la propria progenie, in parti uguali (o Terzi se indicato).
Tempo di vita del Trust°: 99 anni (Novantanove anni), salvo rinnovo, se non chiuso.
– Flee Clause:
Il nome “clausola di fuga” è una clausola di un atto fiduciario che, al verificarsi di un determinato evento, anche imprevedibile, determina le dimissioni automatiche dell’attuale Trustee ed il trasferimento del fondo e dei beni segregati nel Trust° e la sua amministrazione ad altro Trustee in giurisdizione, se necessario, anche diversa.
– Irreversibility clause:
I TRUST irrevocabili non possono essere modificati, emendati o risolti senza il permesso dei beneficiari, del concedente (disponente) o per ordine del tribunale, se il giudice ha la giurisdizione sul Trust° in oggetto, che è esclusivamente sotto la giurisdizione del proprio Stato e quindi non è sottoposto a nessun’altra giurisdizione al mondo, l’unica giurisdizione accettata, è quella della propria Costituzione (vedi Cap. 12) dei Diritti naturali, dell’uomo e della Persona fisica e solo terziariamente sotto la Jersey TRUST LAW, se conforme alla Costituzione del nostro STATO/Regno libero e sovrano.
Il concedente (disponente/i) ed il Trustee, trasferiscono tutta la proprietà dei loro beni nel Trust° qui indicato, il quale rimuove legalmente tutti i loro precedenti diritti di proprietà sui beni e sul Trust° stesso.
I Trust viventi (come questo) e testamentari, sono due tipi di trust irrevocabili.
Questo Trust, qui nominato ed istituito, è quindi irrevocabile ed offre vantaggi di protezione fiscale in qualsiasi paese/nazione della Terra, che i TRUST revocabili non offrono.
– Giurisprudenza solo ed unicamente Internazionale:
Leggi internazionali, se conformi ai Diritti Naturali, i Diritti dell’Uomo riconosciuti a livello internazionale: “DUDU” (Diritti Umani) ed i Diritti della Persona fisica umana.
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/diritto_e_societa/Natura/sssgl_lostatodinatura.html
…e sotto la Costituzione del Trust°/STATO, qui istituito (vedi Cap. 12), che è quindi ed unicamente sotto questa Giurisdizione nel proprio STATO/Regno libero e sovrano, qui nominato ed istituito, e solo terziariamente sotto la TRUST LAW del Jersey.
Altre giurisdizioni sono rigettate.
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11 – ISTITUZIONE da parte del Sovrano: (Nome, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie: Cognomi dei genitori), di uno STATO estero indipendente dello stesso Trust° dal Nominativo Identificativo di: (COGNOME e NOME) o qualsiasi altra grafia utilizzata, accettando solo ed unicamente di adeguarsi alle Leggi del proprio STATO/Nazione/Regno Sovrano Libero estero), accettando solo ed unicamente di adeguarsi alle Leggi del proprio STATO (vedi Cap. 12 per la Costituzione/Statuto di questo STATO/Nazione/Regno Sovrano Libero estero), e quindi UNICAMENTE sotto GIURISDIZIONE “IUS NATURALIS” ovvero in Diritto di Natura o Naturale, nei Diritti dell’Uomo, nei DUDU = Diritti Umani quelli della Persona fisica umana, riconosciuti a livello anche Internazionale e nella Legge Naturale della Terra = Giusnaturalismo:
https://it.wikipedia.org/wiki/Giusnaturalismo#Giusnaturalismo_e_diritto_naturale
Diritti naturali della Persona fisica umana – (Francese):
https://jobo-etre-vivant-diverain.fr/proclamation-de-droits-et-termes-contractuels/ e le libertà fondamentali, come da Art. 1 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 dell’ 8 marzo 1999, Giurisprudenza Internazionale, se conformi alle Leggi Naturali e solo terziariamente come Trust° estero, sotto la TRUST LAW del Jersey.
Tutti i Diritti umani e i Diritti dei Popoli e delle Nazioni, sono oggi riconosciuti anche dal Diritto internazionale.
La Carta delle Nazioni Unite stabilisce all’art. 1 che il rispetto dei diritti umani e dell’autodeterminazione dei Popoli (individui od insiemi) costituisce uno dei fini principali delle Nazioni Unite.
Vedi, l’Ordine esecutivo di Trump contro la violazione dei diritti umani del 2017.
https://www.thelivingspirits.net/ordine-esecutivo-di-trump-contro-la-violazione-dei-diritti-umani-e-di-corruzione-in-usa-e-nel-mondo/
Questo STATO od ENTE Morale, con personalità giuridica, è un Trust° estero di alto valore umanistico, extraterritoriale, costituito in ottemperanza ai Consessi, Trattati, Patti, Convenzioni (vedi Legge 881/1977,- IT), Istanze Diplomatiche, Dichiarazioni, Crediti e Titoli dei Dichiaranti e degli Obblighi Giuridici Esistenti nel Diritto Internazionale, Accolti, Accreditati, Recepiti e Rilasciati in Italia (od altra nazione) anche dalla ed alla Pubblica Amministrazione (P.A.), competente TUTTA della REPUBBLICA ITALIANA GARANTE attraverso lo Stato ESECUTORE, (Art. 11 e 12 della “Convenzione sulla legge applicabile ai TRUSTs e sul loro riconoscimento”, adottata a l’Aja (Olanda) lo 01/07/1985, Convenzione internazionale ratificata, con Art. 10 della Costituzione Italiana e con la Legge n. 364/89, IT )
– https://it.vlex.com/vid/ratifica-ed-esecuzione-patto-852582736,
E’ legittimo il Trust autodichiarato anche in Italia, Sentenza del 26/10/2016 n. 21614 della Corte di Cassazione (IT) – vedi Sentenza Cassazione (IT):
http://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2016/11/SCannizzaro_Sent_21614_2016.pdf)
https://www.marcoporcari.it/studio-legale/tempi-duri-per-chi-tende-a-negare-dignita-in-italia-al-trust-autodichiarato-cass-sez-tributaria-ordinanza-7-novembre-2018-15-gennaio-2019-n-734/
Questi “Trattati” internazionali, vengono accettati, riconosciuti e sottoscritti anche da questo Trust°/STATO/Nazione/regno libero, sovrano ed extraterritoriale purché siano in linea con i Diritti naturali sopra indicati.
In questo Trust° estero/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, sono stati effettuati: i Trasferimenti/ Conferimenti, da parte dei Disponenti, ed eventualmente anche quelli del Trustee e relativa Segregazione dei beni (tutti e qualsiasi) in questo Living (vivente) Trust° estero di alto scopo umanitario in giurisdizione indicata, con iscrizione ai propri Registri Pubblici del proprio STATO/Nazione/Regno Sovrano e Libero, di tutti i Beni Mobili, (autovetture, mezzi di trasporto terresti, marittimi ed aerei) ed Immobili, assieme ai TITOLI finanziari, ivi compresi depositi, conti correnti bancari e postali, e/o qualsivoglia ogni altri beni, ascritti alle posizioni giuridiche della FINZIONE PERSONA GIURIDICA e suo COD. FISCALE, (vedi sopra) con tutti i suoi Asset finanziari, sottostanti ad esso (Titoli e moneta/denaro) nella nazione ove vivo oppure in qualsiasi altra Nazioni essi sono stati depositati anche da Terzi, che in questo Trust°/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero, vengono Pignorati e SEGREGATI.
Tutti i BENI e TITOLI sono in amministrazione fiduciaria da parte del Trustee: (Nome delle discendenze Cognomi), quale usufruttuario, come meglio di seguito indicati e descritti in Allegato 1 (esterno a questo documento).
– Beni mobili: autovetture, mezzi di trasporto terresti, marittimi ed aerei ed Immobili, TITOLI finanziari, ivi compresi depositi, conti correnti bancari e postali, e/o qualsivoglia ogni altri beni, ascritti alle posizioni giuridiche della FINZIONE (vedi sopra) in questo Trust°/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano.
Tutti i BENI e TITOLI sono in amministrazione fiduciaria da parte del Trustee: (Nome e Cognome), come meglio di seguito indicati e descritti in Allegato 1 (esterno a questo documento).
Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966. (GU Serie Generale n.333 del 07-12-1977 – Suppl. Ordinario)
Ratificato dall’Italia con legge 881/77 del 25 ottobre 1977.
https://it.vlex.com/vid/ratifica-ed-esecuzione-patto-852582736
In questa legge di Ratifica, si dice espressamente che:
“Gli Stati parti del presente Patto, considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’ideale dell’essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici;
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo; considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto; hanno convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA Articolo 1
1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite“.
– DPR 445/2000 (IT) – In essa si parla di come formulare i documenti da presentare alla Pubblica Amministrazione, oppure di quelli che la P.A. deve fornire al cittadino.
I Diritti umani e i Diritti dei Popoli, sono oggi riconosciuti dal diritto internazionale e quindi anche da questo Trust°/ STATO/ Nazione/ Regno libero, sovrano ed extraterritoriale.
Inoltre:
Questo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano ha i propri “Pubblici Registri” (PRI) Immobiliari – PRS (semoventi), nei quali sono registrati i beni mobili ed immobili ascritti alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA ivi sequestrata e registrata.
Giurisdizione indicata e/o certificata, per questo Living Trust°/STATO, nazione, regno sovrano e libero, è la propria Costituzione, i Diritti Naturali, dell’Uomo e della Persona fisica, e terziariamente la Jersey Trust Law (riconosciuta dalla Legge Italiana 364/89), documento che viene reso ora in “pubblicità”, come “Organizzazioni e organismi extraterritoriali” in Rappresentanza Estera, Cod. ATECO = U99.00.00, anche della FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE (Ente od Azienda fiduciaria/TRUST IT.), PIGNORATA ed ivi conferita e SEGREGATA perpetuamente in questo Living Trust°/STATO, denominato Ente e costituente questo STATO/Nazione/Regno estero, operante temporaneamente in territorio Italico (ex art. 2 L. 605/1973) od in qualsiasi altra parte del pianeta Terra, è qui SEGREGATA nel qui presente Ente estero, denominato Trust°, costituente lo STATO/Nazione/Regno: (COGNOME e NOME), o qualsiasi altra forma grafica, Istituito anche a Tutela del Trustee, cioè della Persona fisica umana ed essere vivente, nato Libero quale apolide in apolidia ed Uguale in Dignità e Diritti, iscritto in STATO: (COGNOME e NOME) anche se il Nome completo dello STATO, può essere anche abbreviato in questa forma scritta: (COGNOME e N., o Cognome e Nome, oppure con il solo COGNOME), e con la qualifica da parte del Disponente e Trustee, di: Sovrano, Ambasciatore, Notaio di questo STATO. estero.
Il presente Living Trust°/STATO estero, è Istituito anche a Tutela della Persona fisica umana, uomo vivo ed essere vivente: (Nome e Cognomi), nato apolide in apolidia, quindi Libero ed Uguale in Dignità e Diritti, registrato come individuo umano in questo medesimo STATO ed usufruttuario dei beni del Living Trust° stesso.
Questo Trust°/STATO/Nazione/Regno sovrano, libero ed estero, è il territorio nel quale la mia Persona fisica umana diviene “cittadino ed abitante in esso”, rinunciando come Persona fisica umana, alla cittadinanza dello stato ove ero precedentemente registrato, divenendo in pratica un apolide in apolidia, ma cittadino del proprio STATO. (Nota bene: nel caso di lavoratori per conto del presunto stato/governo o pubblica amministrazione si deve omettere la frase da: rinunciando……fino… apolidia, ma cittadino del proprio stato)
– vedi CONVENZIONE_sullo_STATUTO_degli_APOLIDI__del_1954
Questo Trust° quindi è nei fatti, un vero e proprio STATO estero, con propria BANDIERA, vessillo, stendardo, ecc., un TM (TRADE MARK, con Copyright, del proprio nominativo scritto anche in qualsiasi altra forma grafica), BANCA centrale (inserire il marchio della Banca) e con territorio virtuale e/o reale, inizialmente come recapito, nel domicilio/abitazione nel quale abito IO (Nome proprio, delle discendenze Cognomi), uomo vivo ed apolide sulla Terra, quale Trustee, ha od avrà un suo altro recapito/territorio diverso in futuro; il suo territorio extraterritoriale, per ora oltre al corpo del Trustee, è anche il luogo/spazio ove egli abita/domicilio, e quindi questo luogo essendo anche il recapito del Trust° sarà un luogo extraterritoriale (fra le sue mura perimetrali) per sempre ed in ogni parte della Terra ove avrà il suo recapito/domicilio.
– vedi il riconoscimento dei TRUST da parte dello Stato Italiano come da Legge 364/89, art.1 (IT) e Sentenza Cassazione (vedi sopra)
Questo documento con il quale si istituisce questo Trust°/STATO/ Nazione/Regno Sovrano Libero ed estero, si riferisce anche gli articoli indicati anche nella Legge (IT) 881/1977, la quale definisce, indica ed attua il riconoscimento anche di altri stati, nazioni, popoli e relativi individui, cioè anche degli STATI/Persone fisiche umane reali, presenti nei Popoli della e sulla Terra.
Riconoscimenti fra gli Stati:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1977-12-07&atto.codiceRedazionale=077U0881, la quale definisce, indica ed attua il riconoscimento di stati, nazioni, popoli e relativi individui, cioè anche delle Persone fisiche umane, con il proprio STATO e “status”, presenti negli individui dei popoli della Terra, ai PATTI sottoscritti dagli stati registrati anche all’ONU, alla convenzione dell’Aja ed al SEC (American Securities Exchange Act 1934)
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=10
https://docs.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtX3Z2N0RrQ0xtMms/edit?pli=1
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge1977881.pdf
– Avendo il DIRITTO e Dovere, quale Sovrano/ Ambasciatore/ Notaio/ Trustee, di questo STATO/Trust°, la responsabilità di promuovere i Diritti umani e le Libertà fondamentali dell’insieme degli Esseri Umani, come da art. 1 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 dell’ 8 marzo 1999 e secondo anche la Legge IT 881/1977 (sopra citata), che insegno ed attuo il Rispetto assoluto on Onore sui Diritti naturali della Terra e quindi quelli dell’Uomo:
https://it.wikipedia.org/wiki/Giusnaturalismo#Giusnaturalismo_e_diritto_naturale, come da NOTIFICA inviata ai Diritti dell’Uomo di New York (USA), e ricordata con la Notifica di questo documento.
La FINZIONE PERSONA GIURIDICA (IT) (COGNOME e NOME) con il suo Cod. FISCALE, essendo segregata in questo Trust° estero, non è più sotto il controllo od amministrazione dello stato nel quale vive la Persona fisica umana (Nome proprio, delle discendenze Cognomi) o della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, che viene amministrata in prima persona dal Trustee.
Con l’Istituzione di questo STATO/Nazione/regno ed il trasferimento e segregazione in questo Living (vivente) Trust° estero di alto scopo umanitario in giurisdizione internazionale, di tutti i Beni dei Disponenti e del Trustee, questi vengono iscritti ai e nei Registri Pubblici di questo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano.
Vedi anche: Patto internazionale relativo ai Diritti Economici, Sociali e Culturali ed al Patto internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, ratificati dallo Stato italiano:
vedi Legge 881/1977:
https://it.vlex.com/vid/ratifica-ed-esecuzione-patto-852582736
Occorre fare particolare richiamo ed attenzione ai seguenti articoli-PATTI-TRATTATI nazionali ed internazionali a cui la REPUBBLICA ITALIANA/REPUBLIC of ITALY/ ITALY REPUBLIC of, è FIRMATARIA (vedi conferma della sua registrazione nella banca dati delle Companies mondiali come “Governo estero”, al punto 5, con il codice d’iscrizione SEC: 00000052782)
– Art. 2, 3, 10 , 32 e 34 della Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA;
…vedi quanto definito in Diritto Positivo nella COSTITUZIONE ITALIANA art. n° 10:
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
PATTI sottoscritti dagli stati registrati all’ONU per tutti i Diritti dell’Uomo:
https://docs.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtX3Z2N0RrQ0xtMms/edit?pli=1
– Legge 25/10/77 n° 881:
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge1977881.pdf
L’Italia ha sottoscritto negli anni ’90, assieme ad altre nazioni, il riconoscimento completo di tutte le Common Law, di Diritto anglosassone – Lo stesso PDF della camera.it
Diritti della Persona fisica umana
Di detti trattati internazionali ratificati, (convenzione dell’Aja compresa), si dispone legittimamente lo “jus causae” che sancisce chiaramente la giurisdizione internazionale della presente Costituzione di questo STATO (vedi Cap.12) ai Diritti naturali ed umani e solo successivamente Trust LAW Jersey, preservando la Persona fisica umana, reale e vivente, quale uomo vivo Naturale e Libero (Nome proprio), Trustee, usufruttario di STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero, identificato con il Trust° (COGNOME e NOME) che essi sono Enti estranei a tutti gli ordinamenti giuridici esistenti sulla Terra e non conformi alla nostra Costituzione interna (vedi punto Cap. 12) e quindi vengono accettati utilizzati, divulgati, solo ed esclusivamente se sono in linea con i Diritti naturali, dell’uomo e con la nostra Costituzione.
Questo Trust°/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, è riconosciuto fiscalmente anche in Italia con il Codice ATECO: U99.00.00 (Organizzazioni ed organismi extraterritoriali)
– STATO/Ente/nazione in Trust (COGNOME e NOME) o qualsiasi altra grafia, tipo COGNOME e Nome, Cognome e Nome, Cognome N. ecc., e per: “Motu Proprio”, definizione: è una locuzione latina (tradotta letteralmente significa “di propria iniziativa”) che indica un documento, una nomina o in generale una decisione presa di “propria iniziativa” da chi ne ha il potere o la facoltà, ha creato con proprio potere e facoltà irrinunciabili, questo Ente estero Trust°/STATO.
Per antonomasia si intende un documento (decisione) del Sovrano di questo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, che non è stato proposto da alcun altro organismo
Secondo il Codice del Diritto di questo STATO, infatti il Sovrano è dotato di tutti i poteri per esercitare sovranità immediata su tutto lo STATO e sul Territorio ove egli ha un proprio domicilio sulla faccia della Terra.
Il Sovrano/ambasciatore/notaio di esso, agisce altresì a nome e per conto dello STATO stesso, nell’accettare e ratificare le numerose convenzioni internazionali per la salvaguardia dei Diritti e Leggi Naturali, Diritto/Legge della Terra = “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) ai Diritti dell’Uomo, e quelli della Persona fisica umana e le Giurisprudenze Internazionali, se conformi alle Leggi Naturali. ed afferma che tali accordi costituiscono mezzi di effettivo contrasto delle attività criminose che minacciano la dignità umana, il bene comune e la pace sul Pianeta Terra, ove questo Stato Vivente è presente, nei luoghi, territori ove esso ha i suoi domicilìi.
Per ottemperare a ciò si è provveduto a dare attuazione e recepire oltre che a condividere e pubblicare, nel nostro STATO /Nazione/Regno sovrano e libero extraterritoriale, oltre alla propria Costituzione – vedi: Cap. 12, ed anche alle previsioni contenute nelle varie:
– Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata e transnazionale, nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope,
– nella Convenzione internazionale del 1999 e qualsiasi altro farmaco di sintesi VACCINI COMPRESI, ed anche per la eliminazione del finanziamento del terrorismo e della guerra di qualsiasi tipo.
Accettiamo e ratifichiamo quale STATO/Nazione/Regno libero e sovrano, la Convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene, o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; la Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo ed i suoi Protocolli facoltativi del 2000; le convenzioni di Ginevra del 1949 contro i crimini di guerra e contro la guerra in sé, ecc.
Un titolo a parte è stato anche dedicato ai delitti contro l’umanità (esempio i Vaccini ed i loro Gravi Danni), tra cui il genocidio attuato dagli altri stati del mondo con i Vaccini a mRna per e con la falsa pandemia covid 19 (anni 2019-2020-2021-2022 ed oltre), e gli altri crimini sul calpestio dei Diritti Umani alle Persone fisiche umane ed alle loro rispettive FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, previsti anche dal diritto internazionale consuetudinario, sulla falsariga delle disposizioni della Corte penale internazionale del 1998 e con le previsioni contenute nella Convenzione delle nazioni Unite del 2003 contro la corruzione e tutto ciò che va contro le libertà di pensiero ed espressione degli umani, (Art 19) purché non siano in contrasto con la nostra Costituzione – Cap. 12 – ai Diritti e Leggi Naturali, Diritto/Legge della Terra, Diritti dell’Uomo, della Persona fisica umana e le Giurisprudenze Internazionali, se conformi alle Leggi Naturali.
Art 19 Dei Diritti Umani:
“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere“.
I Diritti umani e i Diritti dei Popoli, sono oggi riconosciuti dal diritto internazionale.
La Carta delle Nazioni Unite stabilisce all’art. 1 che il rispetto dei diritti umani e dell’autodeterminazione dei Popoli (individui od insiemi) costituisce uno dei fini principali delle Nazioni Unite. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del l948 specifica una prima lista di “Diritti Umani” e ne raccomanda il rispetto, vedi anche Diritti della Persona fisica umana
Questi Trattati, Convenzioni internazionali, vengono accettati, riconosciuti e sottoscritti da questo Trust°/STATO/Nazione/regno libero, sovrano ed extraterritoriale.
Questo Trust° è nei fatti quindi, un vero e proprio Stato/Nazione/Regno estero, STATO libero e sovrano, quindi extraterritoriale, con propria BANDIERA (vedi intestazione), TM (TRADE MARK, con Copyright), ed una BANCA etica centrale, dello STATO/ Nazione/Ente/Regno, con territorio virtuale e reale, inizialmente come recapito, nel domicilio nel quale abita temporaneamente il Trustee: (Nome) delle discendenze (Cognomi) od avrà in futuro un suo altro domicilio, recapito/territorio, diverso.
– vedi anche il riconoscimento dei TRUST da parte dello Stato Italiano come da Legge 364/89, art.1 (IT) e Sentenza Cassazione, vedi sopra.
Questo documento con il quale si istituisce questo Living Trust°/STATO/Nazione /Regno Sovrano Libero ed estero, si riferisce agli articoli indicati anche nella Legge (IT) 881/1977
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1977-12-07&atto.codiceRedazionale=077U0881, la quale definisce, indica ed attua il riconoscimento di stati, nazioni, popoli e relativi individui, cioè anche delle Persone fisiche umane reali, quali STATI persona, presenti in tutti i Popoli della Terra.
– Occorre fare particolare richiamo ed attenzione ai seguenti articoli-PATTI-TRATTATI nazionali ed internazionali a cui la REPUBBLICA ITALIANA / ITALY REPUBLIC of, che ne è dichiarante e FIRMATARIA:
– Art. 2, 3, 10 , 32 e 34 della Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA;
…vedi quanto definito in Diritto Positivo nella COSTITUZIONE ITALIANA art. n° 10: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
– PATTI sottoscritti dagli stati registrati all’ONU per tutti i Diritti dell’Uomo:
https://docs.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtX3Z2N0RrQ0xtMms/edit?pli=1
– Legge 25/10/77 n° 881:
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge1977881.pdf
L’Italia ha sottoscritto negli anni ’90, assieme ad altre nazioni, il riconoscimento completo e superiori come livello alla giurisprudenza interna, di tutte le Common Law, di Diritto anglosassone – Lo stesso PDF della camera.it
Di detti trattati internazionali ratificati, (convenzione dell’Aja compresa), si dispone legittimamente lo “jus causae” che sancisce chiaramente in terza istanza, la unica giurisdizione internazionale della = Trust LAW Jersey, preservando sotto Common Law ed i Diritti umani, anche la Persona fisica umana, reale e vivente, quale uomo vivo e Naturale, Libero il Sovrano: (nome proprio), Trustee ed usufruttuario di STATO/Nazione/Regno sovrano ed estero, identificato con il nominativo del Trust°: (COGNOME e NOME) o qualsiasi altra formulazione grafica), che essi sono Enti estranei a tutti gli ordinamenti giuridici esistenti sulla Terra e non conformi alla nostra Costituzione interna (vedi punto Cap. 12).
Questo Trust°/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano estero è riconosciuto fiscalmente in Italia con Codice ATECO: U99.00.00 (Organizzazioni ed Organismi internazionali ed extraterritoriali)
Le Nazioni Unite (ONU) vengono informate con questo Documento, direttamente dal Sovrano e Trustee/Notaio di questo STATO, con l’invio ad esse (alla direzione di New York ed alla filiale europea), che esso STATO è qui dichiarato in AFFIDAVIT: esistente, vivente, semovente, estero ed extraterritoriale sulla faccia della Terra.
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12 – CARTA COSTITUZIONALE del POPOLO UNIVERSALE SOVRANO della TERRA, ovvero lo STATUTO del Trust° estero/STATO/Nazione, Regno sovrano e libero emanato dal Sovrano: (Nome, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie: Cognomi dei genitori):
Noi sottoscritti, ci dichiariamo ESSERI Spirituali incarnati in Persone fisiche umane, reali (siamo quindi Enti/Esseri = anime viventi) in questa dimensione terrestre, con Corpi fisici (maschio o femmina) fatti di: carne, ossa e sangue con Spirito ed energia, nati quali Apolidi e viventi in apolidia e con dimora, chiamata impropriamente “residenza” (in realtà solo domiciliì temporanei, perché la “residenza” l’abbiamo solo ed unicamente nel nostro corpo, dalla nascita alla morte), ovunque ove Io Sono e quindi NOI SIAMO e ci manifestiamo con i nostri corpi, siamo “de Jure” e “de Facto”, ed ognuno con il proprio Nome e Cognome per essere distinguibili dagli altri “Io Sono”.
Siamo quindi tutti Sovrani Liberi Indipendenti, iscritti nel nostro stato estero Trust°/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano con la qualità e la carica di “Sovrano” ed ambasciatore nel e del proprio STATO/Nazione/Regno sovrano, libero, estero ed extraterritoriale, non riconoscenti autorità superiori, tipo: stati, governi, nazioni, giurisprudenze, ecc., se questi non riconoscono i termini del nostro Statuto/Costituzione basata sull’Uomo e sul Suo Valore (valore Umano anche e non solo finanziario) che qui vengono enunciati solennemente e con Verità assoluta, con i seguenti Articoli:
Vedi anche questo PDF: Parte-della_COSTITUZIONE-del -trust
Art. 1 – Ci dichiariamo membri del Popolo Universalmente Sovrano degli Esseri Spirituali Incarnati, nelle Persone fisiche umane reali, uomini vivi, facenti parte dell’Umano Popolo di Madre Terra (UPMT), quali primi creatori, che hanno fede, fiducia quale propria religione, solo nell’InFinito quali Io Sono, quali osservatori dal proprio punto di vista, dell’InFinito stesso, avendo rispetto per l’UniVerso, la Natura, gli animali e gli altri esseri umani.
Art. 2 – Il Popolo Sovrano degli uomini vivi, non ha confini geografici ed abbraccia ogni area, luogo, posto, raggiunta e/o raggiungibile dall’uomo (femmina, maschio) nell’UniVerso.
Art. 3 – Esso non riconosce alcuna autorità superiore o paritetica dato che essa abbraccia tutto il genere umano (Uomo), perché basato unicamente sull’Uomo e sul suo Valore.
Art. 4 – Tutti gli esseri umani nati vivi sono e restano liberi, eguali in dignità tra loro, con pari diritti, esenti da ogni vincolo e obbligazione o debito e soggezione contratta o imposta da altro “soggetto”, quale che esso sia. Essi sono dotati di mente, ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.”
Art. 5 – Dichiariamo illegittimo e contrario ai Diritti naturali ed inalienabili dell’uomo, ogni tentativo e pretesa di imporre agli siffatti, vincoli, obbligazioni, debiti, soggezioni, sottomissioni, sudditanze, quali soggetti e non individui, in questo STATO si pratica solo la donazione della propria decima per sovvenzionare i beni e servizi comuni che possono nascere.
Il Popolo Sovrano riconosce gli “status” ed il “valore” delle proprie Persone fisiche umane (uomini, maschi e femmine, vivi) che si iscrivono nel proprio STATO/Trust°/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero che difende in modo legalistico i suoi membri da pretese di terzi e determina le modalità (cambio di Status vedi Cap. 5) per il convivere e per aderire ad essa, nella Legge dell’Amore e rispetto in Verità, Giustizia e Pace, Libertà che sono anche i valori Umani, cioè dell’Uomo.
Art. 6 – Il Popolo universale Sovrano ha come ragione di essere la difesa suddetta, nonché l’attuazione dei Diritti naturali = “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) e quindi ai diritti universali inalienabili dell’Uomo, che i “presunti stati” attualmente esistenti sulla Terra, non tutelano ma violano e compromettono anche in modo surrettizio, riducendo infine i Popoli della Terra in stato di totale SCHIAVITU’, in tutti i settori della Vita.
Le leggi naturali (diritti e doveri) sono poche ma fondamentali:
a) Quando nasci: Vai e sopravvivi, con il minor danno per te, gli altri e la natura.
b) Quando vivi cerca di amare e rispettare la Natura nostra madre, in quanto da ella e per mezzo di ella sopravviviamo sul pianeta Terra.
c) Impara ad amare te stesso, gli altri, e la natura nel miglior modo possibile.
d) non esprimere giudizi di condanna, negativa, se non sei certo di ciò che affermi ! e riconosci il tuo prossimo quando egli applica l’amore per sé, gli altri e la Natura.
e) Rispetta i beni altrui e non cercare di appropriarti di ciò che non è tuo in modo acclarato e certo.
f) Non rendere mai nessun altro essere vivente, tuo schiavo o sottomesso, suddito.
g) Lavora il tempo che serve per essere autosufficiente nella tua vita per non dipendere dagli altri.
h) Cerca di formare una famiglia se la puoi mantenere ed avere dei figli tuoi, accudendola anche nell’amore.
i) impara molto bene la lingua del paese ove abiti, per evitare di parlare in modo anomalo; ricorda che la lingua della nazione nella quale hai un tuo domicilio, è parte integrante della Legge naturale, in quanto essa proviene da un lontano passato e dalla consuetudine del popolo, ancor prima della costituzione della nazione stessa.
Ecco le Leggi naturali degli Indiani pellerossa d’America:
https://www.youtube.com/shorts/yBpaMX2OMos?feature=share
Art. 7 – Il Popolo Sovrano aderisce ed insegna a tutti i Diritti Naturali dell’Uomo, sanciti ed enunciati in parte anche dalla Carta dei Diritti dell’Uomo già esistente e promulgata anche all’ONU, e quelle proclamate nei vari paesi del mondo, purché siano in armonia con le leggi del Diritti NATURALI fondamentali: Amore, Verità, Giustizia, Pace, Libertà ed ai presenti articoli di questa Carta.
vedi i Diritti dell’Uomo.htm e la ../convenzione_diritti.htm
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/diritto_e_societa/Natura/sssgl_lostatodinatura.html
https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
Art. 8 – Si identificano lo “STATUS” di Entità preGiuridica e soprattutto il suo “STATUS” di individuo in Diritto Internazionale dell’Essere Persona umana reale, essere vivente, identificato in ruolo di (Nome proprio, delle discendenze Cognomi), quale STATO persona, assieme al Trust° /STATO/nazione/Regno libero e sovrano (COGNOME e NOME), che si amministra, nel rispetto ed attuazione dei seguenti vari articoli della presente Costituzione e riconosce solo i trattati internazionali e le leggi del “diritto positivo” che sono in armonia ed in linea con i Diritti Naturali e quelli dell’Uomo, anche riconosciuti da tutte le Nazioni della Terra, qui citati ad esempio:
– DICHIARAZIONE UNIVERSALE dei DIRITTI UMANI (Parigi 10 Dicembre 1948); – Art. 13 e 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;
– CONVENZIONE di GINEVRA con attenzione per la IVa (12 Agosto 1949);
– Art. 2, 4 e 5 della Convenzione di Oviedo del 1977;
– Art. 4 Carta Europea dei Diritti del Malato di Bruxelles;
– CONVENZIONE EUROPEA per la SALVAGUARDIA dei DIRITTI dell’UOMO e delle LIBERTÀ FONDAMENTALI (Trattati di Roma, 4/11/1950);
– Art. 9 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950;
– LEGGE n° 848/1955 (ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 04/11/1950 e del protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20/03/1952;
– LEGGE n°881/1977 (Ratifica del PATTO INTERNAZIONALE del 1966, New York), pubblicato nel supplemento della G.U. n° 333 del 07/12/1977;
– CARTA dei DIRITTI FONDAMENTALI dell’UNIONE EUROPEA (Carta di Nizza, 7 Dicembre 2000-2007);
– Art. II-63, II-81 e II-84 della Costituzione dell’Unione Europea;
– Art. 3, 10, 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
– CARTA EUROPEA dei DIRITTI UMANI nella CITTÀ (Venezia, Dicembre 2002);
– Art. 2 Primo protocollo aggiuntivo del 20/03/1982 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950;
– Convenzione sulla legge applicabile ai TRUSTs e sul loro riconoscimento”, adottata a L’Aja l’1/7/1985, ratificata con la Legge 9/10/1989 n. 364 (IT);
– Art. 4 e 5 della Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell’educazione adottata dalla 11° Conferenza Generale dell’UNESCO a Parigi;
– Art. 4, 5 e 13 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, sociali, culturali del 19/12/1966;
Art. 7 – Secondo il Codice del Diritto di questo Stato, infatti, il Sovrano di esso, è dotato di tutti i poteri per esercitare sovranità immediata su tutto lo STATO e sul Territorio ove egli ha un proprio domicilio o recapito sulla faccia della Terra.
Il Sovrano/ambasciatore/notaio di esso, agisce altresì a nome e per conto dello STATO stesso, nell’accettare e ratificare le numerose convenzioni internazionali per la salvaguardia dei Diritti e Leggi Naturali, Diritto/Legge della Terra = “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) ai Diritti dell’Uomo, e quelli della Persona fisica umana e le Giurisprudenze Internazionali, se conformi alle Leggi Naturali. ed afferma che tali accordi costituiscono mezzi di effettivo contrasto delle attività criminose delle varie nazioni/Stati, che minacciano la dignità umana, il bene comune e la pace sul Pianeta Terra, ove questo Stato Vivente è presente, nei luoghi, territori ove esso ha i suoi recapiti o domicilìi.
Tutti questi Trattati vengono accettati, riconosciuti e sottoscritti, da questo Trust°/STATO/Nazione/regno libero, sovrano ed extraterritoriale.
Questa DICHIARAZIONE NOTIFICATA in AFFIDAVIT, è inoltrata ufficialmente, non solo come Sovrano/Notaio dello STATO qui istituito e Trustee del Trust° estero, ma anche per motivi personali del Trustee e per gli evidenziati motivi della reiterata MANCATA vostra applicazione (quali e come presunti stati e governi della Terra) dei Diritti naturali ed umani, e dei Trattati, Convenzioni, Leggi, Norme etiche, qui sopra elencate, e ciò da sempre, cioè da quando esistono gli stati e le nazioni che SCHIAVIZZANO gli Umani e la Natura del Pianeta.
Chiunque partecipa come persona fisica od ente a perpetuare questa Schiavitù su gli esseri umani, viene “scomunicato” secondo gli antichi ordinamenti e codici sull’Onore.
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13 – RIVALSA anche per RISARCIMENTO
– vedi: Accesso al Valore di Io Sono Persona fisica umana nei siti: https://pattoverascienza.com o https://mednat.news
Perché questa possibile azione risarcitoria dagli SCHIAVISTI ?…
Sintesi dichiarata da parte del Sovrano: (Nome, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie: Cognomi dei genitori) ….la realtà è che questo “presunto stato”, ” nel quale dimoriamo o siamo nati è un vero e proprio Trust (ente virtuale NON reale costituito per mezzo della violenza, inganno, e la truffa, ecc.), ci ha IMBROGLIATO /FREGATO /TRUFFATO con il “CERTIFICATO di NASCITA” = FINZIONE PERSONA GIURIDICA, a TUTTI gli EFFETTI SONO STATO fino ad ora, UNO SCHIAVO “ceduto” dai miei genitori, quando essi hanno firmato inconsapevolmente il Certificato di nascita e non sono stati informati a cosa serviva, cioè a far amministrare la FINZIONE PERSONA GIURIDICA direttamente ed esclusivamente dallo stato, sottraendola ai genitori fino al 18°esimo anno di età ed al sottoscritto dalla maggiore età,….per mancanza di “consenso informato“), e “donati” come amministrazione al presunto Stato/governo in cui si nasce = Vedi QUI la PROVA nel Certificato di nascita, con la creazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA nel Registro Anagrafico Italiano, il tutto attuando illegalmente un Furto, con sottrazione di identità, e siete da me informati con questo documento, delle mie prese di coscienza e di consapevolezza sui Vostri CRIMINI, nei confronti della Razza Umana, certificati e pubblicati anche in U.C.C., e quindi vi invito a cambiare sistema da SCHIAVISTI, passando ed attuando la Legge dell’AmOr e del Rispetto degli Umani e della Natura.
QUINDI:
Questa Essenza incarnata (Nome proprio, delle discendenze Cognomi), uomo vivo, potrà a suo insindacabile giudizio, richiedere al “presunto stato/governo” in cui vive, od a qualsiasi altro ente, il RISARCIMENTO DANNI per la SCHIAVITU’ subita, vedi: Premessa_x_Garanzia-FS (per il Diritto Risarcitorio), alla quale è stata sottoposta Ella o la FINZIONE con il suo COGNOME e NOME e/o COGNOME e Nome, fino ad ora od in futuro…., secondo le tariffe qui indicate e Depositate da anni presso i Destinatari di questa Notifica/AFFIDAVIT.
Vedi la dichiarazione/ordine esecutivo, firmato dal presidente Trump nel 2020 indicante il Fallimento per Bancarotta della US: Inc. ed accettazione del risarcimento dovuto agli SCHIAVI
Vedi: Accesso al valore di Io Sono Persona fisica nata prePagata riscoperto e denunciato pubblicamente in U.C.C. (Uniform Commercial Code – WASHINGTON D.C.) dal TRUST OPPT 1776
Tariffario da applicare alla bisogna, data della PEC di invio del presente documento, salvo aggiornamenti futuri, che vi verranno segnalati:
a – per ogni giorno o frazione di esso, passata a rispondere a qualsiasi ente, stato, azienda, ecc. da parte di Io Sono (Nome), delle discendenze (Cognomi dei genitori), ed il mio Amministrato Trust° estero, di cui sono il Disponente e Trustee, denominato: (COGNOME e NOME), la tariffa minima applicataVi sarà di € 5000 (cinquemila, giornalieri da 1h a 24 ore), da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me indicato.
b – per ogni mese di trattenimento, anche e/o solo ipotecario o fermo amministrativo, su qualsiasi bene intestato alla mia FINZIONE PERSONA GIURIDICA (vedi sopra), senza il mio consenso, dei miei beni (mobili ed immobili) o finanziari (denaro, depositato in Banca, Poste italiane, Finanziarie, ecc.), dividendi, a partire da un minimo di 30 giorni (gg), dalla notifica di tale nota, il costo è di € 50.000 (cinquantamila) al mese od altro corrispondente valore da me scelto, da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me (Nome) indicato.
Questo punto vale anche come risarcimento delle royalties, inerenti l’utilizzo improprio e senza nostro consenso, del nominativo del Trust°/STATO (COGNOME e NOME) o qualsiasi altra forma grafica utilizzata, (che è un Trade Mark°, Copyright registrato) o della FINZIONE PERSONA GIURIDICA ivi SEGREGATA in modo perpetuo.
c – per ogni violazione della mia privacy, l’utilizzo dei miei dati personali, e l’intercettazione telefonica o indagini su di me, senza il mio consenso, il costo è di € 400.000 (quattrocentomila) o altro corrispondente valore da me scelto, da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me indicato
d – in caso di distruzione, sottrazione, esproprio, furto o appropriazione delle mie proprietà (od intestate alla FINZIONE/PERSONA GIURIDICA – vedi sopra) e per ogni proprietà distrutta e/o sottratta, espropriata, ipotecata, rubata, ricattata, confiscata, sequestrata, contro la mia volontà, il costo è € 6.000.000 (seimilioni) di euro all’anno di sequestro, pignoramento, ipoteca e similari, ecc., od altro valore corrispondente da me scelto, da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me indicato
e – per ogni azione, atto o documento fatto/scritto/firmato/citato in mio nome o “in nome del mio amministrato “per conto di…….”o “nelle veci di…” o altro utilizzo della mia Sovranità e/o sul mio (Nome) delle discendenze (Cognomi dei genitori) o su quello del Trust° estero (COGNOME e NOME), senza il mio consenso, il costo/rivalsa è il pagamento delle Royalties indicate al punto “b”), da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me indicato
f – per ogni minuto che sia stato detenuto o sotto interrogatorio, contro la mia volontà (anche se sono incosciente), il costo è di € 10.000.000 (diecimilioni) di euro o altro valore corrispondente da me scelto, da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me indicato
g – in caso di avvelenamento: chimico, radioattivo, cibi contaminati, acque ed aria contaminate, farmaci, vaccini, e/o di qualsiasi altra natura, il costo è di € 20.000.000 (ventimilioni) di euro o altro valore corrispondente da me scelto, da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me indicato.
h – in caso di ferite di vario genere, il costo è di € 30.000.000 (trentamilioni) di euro o altro valore corrispondente da me scelto, per ogni ferita subita, da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, a mia richiesta ed in qualsiasi luogo della Terra da Me indicato
i – In caso di morte/uccisione/assassinio/suicidato…., della mia Persona Fisica, il risarcimento di € 500.000.000 (cinquecento milioni), è dovuto ai miei figli eredi, ripartiti in parti uguali, da pagarsi immediatamente ed in contanti garantiti da Oro, in qualsiasi luogo della Terra da loro indicato.
l – I pagamenti devono essere effettuato in Euros o qualsiasi altra moneta con “asset” aurei, per il risarcimento per la schiavitù subita dalla mia Persona fisica umana e dalla FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE, che amministro e di cui sono l’unico Trustee.
Gli importi verranno da noi determinati all’atto del risarcimento secondo queste tariffe od altro
Nel caso si incoscienza del Disponente o del Trustee e/o della morte di uno di essi, saranno i Beneficiari, qui nominati in questo documento, a chiedere il risarcimento danni, come da queste tariffe, a coloro che ne hanno cagionato l’ammalamento con incoscienza o la morte di uno dei due nominativi qui citati.
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14 – INCARICO da parte del Sovrano: (Nome, figlio di …….. e ……, delle discendenze/Dinastie: Cognomi dei genitori), quale primo creatore, dell’uomo vivo, ovvero della Persona fisica umana, disponente ed ordinante, a TUTTI i Destinatari e riceventi di questo documento = Trust°/STATO estero:
– Spiegazione del Trust Jersey in Italiano: Jersey Law-sui-trust
Recepito dalla Giurisprudenza italiana con:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/11/08/089G0434/sg
Promemoria:
“La Notifica al Principale è notifica all’agente/impiegato, notifica all’agente/impiegato è notifica al Principale dirigente”.
La presente autodichiarazione in AFFIDAVIT giurato, NOTIFICA contenente l’autocertificazione di (Nome) su: Sovranità Individuale, Esistenza in vita, Cambio di “status”, Legale Rappresentanza totale e diretta della FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE, e relativi Asset sottostanti e di quelli universali detti “divini”, ecc., con la sua sottrazione al presunto stato nel quale vivo e con la ripresa dell’amministrazione del proprio TRUST italiano (FINZIONE PERSONA GIURIDICA), che viene Segregata in questo Living Trust° estero vestito, di alto valore Umanistico, che è uno STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed indipendente estero, a tutti gli effetti anche giuridici, viene inviata e Notificata ai Destinatari indicati all’inizio del presente documento, ed è evidenziata, lo ripetiamo ancora affinché sia CHIARO, dalla reiterata mancata vostra applicazione dei: Diritto/Legge della Terra = “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) ai Diritti della Persona fisica umana, alla DICHIARAZIONE UNIVERSALE dei DIRITTI dell’UOMO e delle LIBERTA FONDAMENTALI (Trattato di Roma 04/11/1950) delle LEGGE 881/77 (Ratifica del Patto internazionale del 1966 NY), della CONVENZIONE di OVIEDO (1997), della CARTA dei DIRITTI FONDAMENTALI dell’UNIONE EUROPEA (carta di Nizza, Francia, 07/12/200-2007), CARTA dei DIRITTI UMANI della CITTA’ (Venezia, Italy, Dic/2002).
Al fine di preservare l’integrità dell’obiettivo di scopo prefisso nei termini enunciati nel presente Atto/Trust° estero, lo Scrivente dichiara che è fatto obbligo ai Destinatari ed a chiunque li legge, di osservarli e farli osservare e di recapitarla a propri Enti/uffici/persone sottoposti, di qualsiasi livello.
Questa Autocertificazione viene inviata e Notificata, relativamente a tutti i punti espressi nella presente, ai sensi dell’italiano Decreto Legislativo n. 196/2003 il quale autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
– Autocertificazioni possibili e lecite, comprese le pene per chi si oppone (pubblici ufficiali)
Si diffida qualsiasi soggetto, anche pubblico ufficiale dello stato ove vivo, a modificare una qualsiasi parte di questo documento autocertificato e dichiarato in AFFIDAVIT giurato…..
Autocertificazione italiana ai sensi del Art. 74 D.P.R. 445/2000 (IT)
– Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all’art. 46, o 47 a seconda del caso, D.P.R. 28-12-2000, n. 445 (IT).
– Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso. Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (IT)
– Il presente documento viene NOTIFICATO in Italia dallo STATO/nazione/regno sovrano e libero, anche all’Ufficio Protocollo del COMUNE di …………………………………….. (IT), con inoltro per “pubblicità” e conoscenza all’Ufficio Anagrafe e all’Ufficio di Stato Civile dello stesso, in ottemperanza dell’Art. 74 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 (IT), oltre agli altri Destinatari indicati all’inizio di questo documento.
Inoltre,
INCARICO il COMUNE Italiano od estero ove ho il domicilio temporaneo, da parte e quale Trustee (Nome proprio) delle discendenze (Cognomi dei genitori) e/o quello del Trust°, ove questa AUTODICHIARAZIONE viene presentata/comunicata Notificata in AFFIDAVIT, ed anche alla PREFETTURA Italiana alla quale è stata inviata in copia, all’Ambasciata italiana in Città del Vaticano e Vaticano medesimo, ed anche a tutti i Destinatari indicati all’inizio del documento che lo hanno ricevuto, si incaricano altresì anch’essi, di essere DEPOSITARI e GARANTI a titolo gratuito, di tutti i miei Documenti ad essi inoltrati, tenendoli a mia disposizione ogni qual volta io li richieda con “accesso agli atti” (Modello per richiedere accesso agli Atti), senza dover pagare da parte mia, nessuna cifra per il ritiro della “copia conforme all’originale” e di comunicare agli uffici con i quali sono collegati/sottoposti, di ogni ordine e grado, di tutti i settori del presunto stato/governo, uffici fiscali e non, la presente autodichiarazione in AFFIDAVIT. (vedi nella legge del link qui sopra: Comunicazione interna).
– Non si accettano disposizioni diverse da quelle qui indicate.
Il silenzio assenso da parte vostra, indica l’accettazione di tutto il documento qui NOTIFICATO.
Si richiede anche ai vari Destinatari di comunicarci il numero di Protocollo della presente Notifica, timbrato e firmato in forma leggibile dal protocollatore.
– Il Destinatario di questo documenti in Affidavit, Dichiara inoltre di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 dell’italiano D. Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Art. 54 della Costituzione Italiana:
“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il DOVERE di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
CELEX_32016R0679_IT_Protezone-datiPersonali – PDF
“La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale.
L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) e l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”): “stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
– Questo Documento che è quindi Notificato e Depositato in “pubblicità” da pubblicare negli Albi Pretori dei vari enti Destinatari ed è Pubblicamente Notificato e Depositato e protocollato presso i vari DESTINATARI indicati, anche per:
– FONDATO DIRITTO di POSIZIONE, (Le situazioni di vantaggio costituiscono esercizio di libertà o di discrezionalità – Diritto soggettivo), in ottemperanza ai CANONICI PRINCIPI di SUSSIDIARIETA’, UGUAGLIANZA ed ETICA della RECIPROCITA’ fra ENTI e STATI, cioè fra i vostri TRUST/Stati (in questo caso l’Italia) e questo Trust° STATO/Nazione, Regno estero, Libero e sovrano ed è stato comunicato /Notificato anche all’ONU (Organizzazione Nazioni Unite), quale altra nazione vivente sulla Terra, che è da me amministrato con il nominativo di: (COGNOME e NOME) o qualsiasi altra forma di grafia, in quanto facenti parte di Comunicazioni e rapporti fra STATI/Nazioni/Regni liberi e sovrani, vedi: Legge 881/1977 (IT).
– Il presente documento autodichiarato in AFFDAVIT giurato, è firmato in umido sull’originale in mio possesso, e di conseguenza il consenso all’utilizzo della firma da parte di terzi, è qui NEGATO dal Titolare/ Disponente/Trustee: (Nome), da sempre ora ed in perpetuo, in quanto tutti i diritti sul COGNOME e NOME, cosi come sul Nome e Cognome (Nome proprio), delle discendenze (Cognomi dei genitori), uomo vivo, sono riservati, registrati e segregati in questo Trust/STATO, Nazione, Regno e per tale inconfutabile origine, in quanto sono registrati, come Trade Mark°, Copyright, nello e dello Stato stesso.
Ciò significa che senza il nostro consenso NESSUNO può utilizzare tali indicativi/nominativi qui indicati, senza pagare le royalties di risarcimento (vedi Cap. 13), per chiedere il consenso all’utilizzo, scrivere a: (mettere una propria mail di riferimento)
Inoltre:
– il Trustee (Nome) possiede anche “STATUS”, pre-Giuridico e Giuridico superiore e/o paritario e in ogni ed in tutti i casi, estraneo ad Ordinamenti Giuridici di ogni ordine, origine e valore esistenti nella nazione ove ha il suo domicilio temporaneo od in altra nazione ove si reca sulla Terra, ed è tutelato anche dalle leggi di questo Trust°/STATO.
– Con il ricevimento di questa NOTIFICA inviata e consegnata via PEC, Si afferma e conferma da parte dei Destinatari, di essere stati informati, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
– Con questa PEC – Posta Elettronica Certificata – oppure con posta racc. R/R di notifica, il Proponente, qui indicato come Titolare/Disponente/Trustee del Trust medesimo, ha debitamente informato il Rispondente/ Destinatario, di prenderne atto del contenuto e disciplinarsi di conseguenza in merito a quanto comunicato, disposto e sentenziato.
Il Rispondente /Destinatario, è ora informato sulla nullità delle sue possibili pretese e/o presunta carica, qualora scelga di agire contro il Trust od il Trustee, agisce in dolo e fuori dalla legge (infatti qui, con questo documento, si rigettano di tutte le offerte di contratto di qualsiasi tipo, in palese disonore e negazione del consenso ai procedimenti = senza pregiudizio UCC 1-308).
– Le informazioni contenute in questo documento, non hanno e non subiranno alcuna variazione, salvo quando e quanto dal Disponente/Trustee stesso, verranno comunicate successivamente le quali sostituiranno i documenti Notificati in precedenza.
– La risposta di conferma ed accettazione del documento, deve avvenire entro e non oltre i giorni indicati da UCC = Uniform Commercial Code, (28 giorni) dalla ricevuta della stessa e non ricevendo risposta, quanto inserito e dichiarato in questo documento/Trust° estero e STATO/nazione extraterritoriale, si riterranno da Voi accettati pienamente tutti i punti e quanto espresso in questo documento, per silenzio/assenso.
NON si accettano da parte vostra “silenzi” che negano il silenzio/assenso, in quanto la negazione all’accettazione di questo documento ufficiale Notificatovi, DEVE essere dichiarata per iscritto entro massimo, vedi UCC = 28 giorni.
Quindi trascorsi i quali senza risposta, questo documento è da Voi completamente accettato in ogni sua disposizione autodichiarata in AFFIDAVIT, ai destinatari sopra indicati.
In caso di risposta da parte dell’Ente, essa dovrà essere effettuata SOLO in forma scritta con raccomandata R/R. NON si accettano altre risposte, se non in questa forma:
Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (R/R), indirizzata al domicilio temporaneo del Trust° estero o domicilio del Trustee indicati nel presente documento.
– Il presente documento è Esente da imposta di bollo (allegato-B-DPR-642-1972/ ex art. 14, ex art. 37 DPR-445-2000, ITA)
‘Fictio iuris cessat, ubi Veritas locum habere potest’
(Una presunzione cessa, quando la verità può aver luogo).
‘Ea quae sunt sicut sunt’ (Le cose sono così come sono).
Questo Documento autocertificato oggi NOTIFICATO in AFFIDAVIT, precisa, amplia ed aggiorna e quindi sostituisce TUTTI i documenti eventualmente inviativi in precedenza.
Voi avete 28 giorni per fare obiezione (U.C.C.) dalla data dell’invio dei questo Trust ai vari Destinatari in questo documento indicati, senza una vostra contestazione, per la vostra Legge Italiana del silenzio/assenso, art 20, L.241/90 (come da modifica dell’articolo 2, comma 6 ter. del D.L. 35/2005 convertito in Legge n° 80/2005) DICHIARO essere Legalmente e Giuridicamente valevole ogni punto di questo documento a voi Notificato, con tutti i particolari espressi ed istituiti in essi.
Promemoria:
Questo documento è stato redatto qui ed ora, ma potrebbe avere aggiornamenti in Futuro, che Vi verranno Notificati e Protocollati.
Per vostra informazione:
“La Notifica al Principale è notifica all’agente/impiegato, notifica all’agente/impiegato, è notifica al Principale dirigente”.
“Senza pregiudizio UCC § 1-308 – Principal Doctrine UCC § 1-103”
N.B. la copia inviataVi, è conforme all’originale in mio possesso.
COMUNE di…………….(IT) – il (Anno, mese, giorno) ……………………………..
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15 – PASSEPARTOUT DIPLOMATIQUE, World Passeport/Passepartout Mondial – Passaporto Diplomatico /Passeport Diplomatique/ Дипломатический паспорт/ Pasaporte diplomático/ 外交护照 / 外交官用パスポート/ Diplomatic Passport, del Living Trust° e quindi dello STATO Persona – https://it.wikipedia.org/wiki/Stato-persona – cioè dello STATO / Nazione / Regno Libero, Sovrano estero ed extraterritoriale, qui indicato, con nominativo: (COGNOME e NOME) – COD. ATECO (IT) = U99.00.00 che indica gli Organismi ed Organizzazioni estere ed extraterritoriali.
ATTENZIONE:
Il segretario e notaio di Stato, nel Nome di Sua Maestà, il Sovrano, chiede e pretende dalle parti interessate di lasciar passare liberamente il titolare, del presente PASSEPARTOUT (Passeport Diplomatique) od UNIVERSAL PASS, fornendo l’assistenza e protezione nel caso siano necessarie.
Quindi questo STATO, Rilascia il presente DOCUMENTO IDENTIFICATIVO in AFFIDAVIT, ed a tutti gli effetti, è il VERO ed UNICO documento Diplomatico che identifica, SOLAMENTE la Persona fisica umana, omo vivo, che cammina sulla Terra, nato Apolide e vivente in apolidia, nel proprio Trust°/STATO Persona e facente parte dell’Umano ed Unico Popolo di Madre Terra (UPMT) di sesso maschile/femminile, (vedi foto) dal Nome proprio (Nome), delle discendenze (Cognome dei genitori), abitante come domicilio temporaneo, nel COMUNE di:……………. ed è venuto alla Luce/nato il ……………….. a ………………….. (Nazione:….).
Questo documento è emanato, rilasciato e consegnato al titolare con il n°…… (create un vostro numero alfanumerico complesso), ha validità:
15 anni, dall’anno:…………………, esso è anche registrato e depositato all’interno del Trust°/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano: (COGNOME e NOME) od altra forma grafica (quale “Trade Mark o marchio aziendale”, con Copyright, registrato), con recapito temporaneo, presso il domicilio del Trustee. (è facoltativo mettere indirizzo della propria abitazione – oppure una casella postale che affittate, od un notaio dello stato ove abitate o presso notaio esterno, se vi accordate con Lui).
– Questo Documento/Passepartout o “Diplomatic Passport”, riconosciuto anche e non solo dalla Common Law Court, che conferma secondo i Diritti dell’UOMO, quanto segue: “Tutti gli esseri viventi umani, femmine e maschi sono uguali, in quanto appartenenti alla specie Umana”…
DIRITTI dell’UOMO VIVO (Omo vivo)
https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn
Art. 6 – Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Art. 13 – Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
– Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Art. 15 – Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
– Questo documento: “PASSEPARTOUT DIPLOMATIQUE” identificativo (Passeport Diplomatic), è valevole a/e per tutti gli effetti Giuridici, Consolari, di passaggio a frontiere delle varie nazioni della Terra e di qualsiasi tipo: Nazionali ed Internazionali, da esibire, ma non consegnare, in ogni occasione necessaria, alla propria identificazione e relativa sicurezza ed è stato NOTIFICATO in AFFIDAVIT (vero e giurato) in DEPOSITO e GARANZIA a tutti gli enti italiani ed esteri indicati nei destinatari del Living Trust°/STATO in essere ed ai vari Enti esteri qualificati, ONU compresa, con allegata APOSTILLA dell’Aja, Olanda): Convenzione del 05/10/1961, di cui l’Italia è stata firmataria per accettazione, per il riconoscimento di questo Documento, anche nelle Nazioni firmatarie di detta Convenzione, dalla quale si evince che:
“La convenzione dell’Aia che rimuove il requisito della legalizzazione di atti pubblici stranieri è un accordo internazionale concluso in l’Aia, Paesi Bassi, nel 1961. Questo accordo rimuove il requisito per ulteriori legalizzazioni di documenti da utilizzare tra le nazioni“.
Questo documento DIPLOMATICO, certifica anche la Funzione ed il Titolo di “Ambasciatore” di (Nome) dalle discendenze (Cognomi dei genitori) di questo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano ed esso corrisponde lo ripetiamo, al “SOLO Riconoscimento della Persona fisica umana”.
– Qui sotto la Firma del Notaio ufficiale dello STATO/Nazione/Regno sovrano e libero: (COGNOME e NOME) che amministro quale Disponente/Trustee ed Ambasciatore di questo Trust°/STATO.
– Senza pregiudizio UCC § 1-308 – Principal Doctrine UCC § 1-103
Inserire qui: FOTO formato tessera, a colori | Inserire qui la Firma in colore Blu | Inserire qui l’Impronta digitale in rosso che è facoltativa, oppure mettere il marchio |
(Inserite QUI in questo posto, sotto lo spazio dei 3 riquadri del documento qui sopra indicati, l’Autentica della firma fatta in COMUNE, Notaio, o TRIBUNALE/PROCURA, con il vs (Nome e Cognome) scritto unicamente in questa forma: (Nome e Cognome, in alternato) – MAI in STAMPATELLO
Poi scannerizzatela e tenetela per ulteriori documenti da inviare a Terzi con la firma autenticata, infine con il documento con firma autenticata, andate alla Prefettura per far inserire l’Apostilla dell’Aja – l’ Apostilla va scannerizzata e immessa alla fine del documento identificativo della Persona Fisica che portate con voi, sotto e dopo l’autentica delle firma).
Colore dell’inchiostro per la firma in umido dei documenti ufficiali, questa la consuetudine, che però NON è obbligatoria:
Viola = reale (dinastia)
Rosso = uomo o donna in vita
Blu = firma commerciale
Nero = essere morto, uomo di paglia.
Di questo vostro documento di identificazione personale (PASSPARTOUT), potete se vi interessa, estrapolarlo completo o solo in una sintesi e fare un documento formato passaporto o carta di indentità, ovviamente con il marchio del vostro STATO/REGNO.
Con questo trust estero, se volete commerciare o produrre beni o servizi, con esso per erisparmiare Iva e tasse, potete farlo, ma dovete qui in Italia recarvi presso la AGENZIA delle ENTRATE (AdE) per farvi dare il COD: FISCALE ADECO, degli organism ed oganizzazioni extraterritoriali ed Internazionali = U99:00.00
Ricezione fatture extra EU
Giurisprudenza Italiana vedi: art. 17, co. 2 del DPR n. 633/72
Ricordandovi che per la fattura estera che emetterete senza IVA, dovrete suggerire al destinatario della fattura di inserire nella sua autofattura, che dovra fare per la sua contabilità interna questa dicitura:
“autofatturazione” di cui all’articolo 21, comma 6-ter del DPR n 633/72
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IMPORTANTE: Allegare qui di seguito il certificato di nascita/creazione della vostra FINZIONE PERSONA GIURIDICA richiesta nel COMUNE ove si vive oppure a quello ove si è nati, nella pagina successiva a questa, e nell’ultima pagina far mettere aggiungere il timbro dell’Apostilla dell’Aja che potete far fare in Prefettura od in Tribunale, in Cancelleria.
RICORDARSI DI BORDARE TUTTO IL DOCUMENTO CON UNA CORNICE IN TUTTE LE SUE PAGINE: SOLO A QUESTO PUNTO QUANDO TUTTO E’ STATO COMPLETATO ed eventualmente se lo volete il SIGILLO del Notaio dello vostro STATO/Nazione/Regno Sovrano, sigillo che dovete crearvi/inventarvi Potete trasformare il vostro documento per la Persona fisica che avete QUI sopra che ho preparato alla fine di questo Trust/STATO, nel formato simile ai passaporti o carte di identita della nazione ove abitate. |
DICHIARAZIONE autocertificata di CONFORMITA’ all’ORIGINALE e della COPIA di DOCUMENTI. L’Originale con firma in umido, di questo documento è in possesso del Disponente e del Trustee, al recapito indicato.
Fine de documento del Trust°/STATO estero, extraterritoriale.
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INFORMAZIONI UTILI
L’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che, in alcuni casi specifici, il soggetto che possiede l’originale, partendo da una fotocopia dello stesso, può procedere autonomamente alla creazione di una copia conforme all’originale tramite un’autocertificazione.
Questa è la Dicitura che DEVE comparire alla fine del documento per la creazione di copia conforme, sulla pagina finale del documento del Trust estero.
DICHIARAZIONE autocertificata di CONFORMITA’ all’ORIGINALE della COPIA di DOCUMENTI
– da riprodurre in calce all’ultima pagina della copia del documento/titolo/atto di cui si attesta la conformità all’originale (Art. 21, Legge 5 ottobre 2011 n. 159)
Il/ sottoscritto/a ……………………………………………………………………
nato/a …………………………………………………….
il …………………………… domicilio a……………………………………………………..
in via………………………………………………………………………………………………
consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci ovvero forma atti documenti falsi, ovvero ne fa uso, è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/20ll e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n. 159/2011, sotto la propria responsabilità,
dichiara che la copia del presente documento/titolo/atto: Trust estero tipo Jersey dal nominativo (COGNOME e NOME) e rilasciato/a da me stesso, riprodotto per intero, da pag. …… a pag. …… e quindi composto da n ……. fogli, è conforme all’originale conservato dal sottoscritto.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 8 della Legge 23 maggio 1995 n.70, di essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
……………………………………………………. (luogo, data)
FIRMA DEL DICHIARANTE (anche a margine di ogni pagina intermedia)
Il documento con questa Postilla, può essere depositato presso il COMUNE che ne deve rilasciare ricevuta di conformità.
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INFORMAZIONI UTILI ed IMPORTANTI
Se non volete usare per viaggiare all’estero il vostro documento, qui sopra indicato, potete se volete, acquistare il PASSAPORTO MONDIALE:
Garry Davis World Citizen attraversa confine con passaporto mondiale.
Nel 1948, Garry Davis ha ispirato le Nazioni Unite a creare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, firmata da ogni nazione aderente all’ONU.
..Il mondo del Governo Cittadino del mondo si basano su questi diritti.
Albert Einstein era un cittadino del mondo insieme ad un milione di altre persone in tutto il mondo.
160 nazioni hanno accettato il Passaporto mondo – compresi i luoghi come l’Ecuador.
Per saperne di più di essere un cittadino sovrano del mondo sul prossimo,
il sito:
http://www.worldservice.org/visas.html?s=1
https://youtu.be/nQ8bwQ2VXqU
Passaporto MONDIALE 2014 World Citizen con diritto di viaggiare
Come utilizzare il passaporto mondiale.
https://www.youtube.com/watch?v=b65l7k4B2ck
Promemoria: se volete far modificare all’ufficio del Catasto ed al PRA, il fatto che avete segregato gli immobili o terreni ed i vs messi mobili, o parti di essi potete andare da un notaio italiano e depositare il documento dell’Allegato 1 (per beni mobili ed immobili) e poi con la copia spedire via PEC richiedendo l’immediato inserimento di una postilla che confermi l’avvenuta segregazione nel bene nel Trust/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano e quindi extraterritoriale (COGNOME e NOME), altrimenti cercheranno di non aggiungere quella postilla, anche se dovrebbero per Legge internazionale farlo.
(Vi raccomando, SPEDITE le VOSTRE PEC agli INDIRIZZI dei DESTINATARI, e VIA MAIL SE NON HANNO la PEC e stampate le ricevute PEC di CONSEGNA, da allegare al vostro documento originale che terrete in Casa per ogni evenienza)
News utili da conoscere:
Sappiate che la “Firma” ed il formare hanno un enorme valore:
Firmare in calce ed in umido significa assumersi le proprie responsabilità personali illimitate, quindi devi firmare di Persona in corsivo con penna in umido, con Nome proprio … significa che non devi scriverlo in lettere maiuscole come fa il sistema, con frode inganno truffa sulla tua FINZIONE PERSONA GIURIDICA, che porta il tuo COGNOME e NOME che è Amministrato dallo stato e quindi è Debitore…visto che il tuo Nome e Cognome ti è stato RUBATO …ed hanno invertito il Cognome rispetto al Nome, per creare la FINZIONE e distinguerla dalla Persona fisica umana, vedi Art.6 del Cod. Civile.
Con la TUA FIRMA se fatta su un qualsiasi documento del sistema, gli fornisci il tuo consenso e quindi implica che hai consentito ad esso di VIOLARE i TUOI DIRITTI UMANI ..VIOLAZIONE della PRIVACY e quant’altro ..con quella firma, HAI DATO IL TUO CONSENSO per poter FARE SPECULAZIONI sulla FINZIONE PERSONA GIURIDICA …SOGGETTO FITTIZIO e VIRTUALE, …per cui prima di firmare stai molto attento, e semmai firma non con la tua vera firma, ma con quella della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, oppure meglio ancora, firma come Legale Rappresentante della FINZIONE PERSONA GIURIDICA.
Qui di seguito, a titolo esemplificativo, vi indichiamo alcune società, corporazioni, che agiscono in Diritto privato internazionale:
- COMMISSIONE EUROPEA (EUROPEAN COMMISSION), Rue de la Loi 200, Internal Mail Reference 1049, 1040 Bruxelles (Etterbeek) con assegnato il D-U-N-S® Registered™ 400037044;
- REPUBLIC OF ITALY, press il Consolato italiano negli USA, 690 Park Avenue – New York – USA – con assegnato il D-U-N-S® Registered™ 959757360 (#:0000052782 – SEC di Washington);
- REPUBBLICA ITALIANA, Piazza Giuseppe Verdi 8, 00198 Roma, con assegnato il D-U-N-S® Registered™ 655149347;
- SEGRETARIATO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Via della Dataria 96, 00187 con assegnato il D-U-N-S® Registered™ 655149347;
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Piazza Colonna 370, 00187 Roma con assegnato il D-U-N-S® Registered™ 513833124
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Via XX Settembre 97, 00187 Roma con assegnato il D-U-N-S® Registered™ 517244914
Qualsiasi ulteriore comunicazione, laddove preventivamente autorizzata dal Proponente, deve riportare protocollo, data e nome completo con la sottoscrizione olografa, in modo che sia possibile verificare l’ufficialità dell’incarico e l’attività materiale di valutazione proveniente effettivamente da colui/lei a cui è attribuito il mandato.
Chi dovesse rispondere lo fa sotto la propria personale piena responsabilità amministrativa, civile, penale e commerciale di spergiuro e frode. Quindi, direttamente responsabile congiuntamente e disgiuntamente con l’istituto, superiori e/o subalterni e/o ente e altro, per il quale lavora.
Inoltre, l’eventuale Vostra risposta alla presente, preventivamente autorizzata, dovesse essere intestata e/o indirizzata soggetto giuridico internazionale ovvero al Trust°/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed estero: COGNOME e NOME/ COGNOME e Nome / Cognome e Nome, essa non sarà presa in considerazione né considerata valida in termini legali e, come conseguenza, senza rimedio tempestivo nei termini previsti, il procedimento di cui all’oggetto s’intenderà senz’altro decretato di diritto.
Infine, qualora il Rispondente cessa o desiste dal condurre qualsiasi ed ogni azione a danno del Proponente, le azioni portate avanti sul patrimonio del Rispondente Trust°, sono evitate.
Qualora il Rispondente sceglie di continuare ad interagire col Proponente, privatamente e/o individualmente o per mezzo di terze parti, senza il preventivo consenso, a partire dalla data di ricevimento della presente “Proposta Unilaterale di Contratto” (artt. 1324, 1334, 1335 c.c.), accetta i “Termini e Condizioni” del Proponente che sono qui di seguito comunicati e stabiliti con chiarezza, rendendo la presente Titolo di Credito immediatamente esigibile sia in diritto positivo sia in UCC.
Nel caso in cui il Rispondente non onora l’eventuale pagamento del debito emerso da comportamenti elencati sotto, ai sensi dell’ordine pubblico UCC 1-305, il Proponente procede sia alla segnalazione del disonore sia alla registrazione del “Lien Commercial” presso l’UCC, con conseguente ipoteca sul patrimonio del Rispondente, accompagnata da formale denuncia alle autorità competenti, nonché alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Definizione di “Lien Commercial”:
E’ un pegno che si riferisce a un avviso allegato alle attività utilizzate come garanzia per eventuali debiti potenziali. Ciò si verifica quando un imprenditore prende in prestito denaro da un prestatore. Il creditore manterrà il pegno di proprietà fino a quando il debito non sarà stato pagato per intero.
Analogamente al finanziamento dell’acquisto di un nuovo veicolo, se l’imprenditore è inadempiente sul prestito, il pegno consente al creditore di vendere la proprietà sottostante per recuperare i fondi che sono stati presi in prestito.
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SCHEMA di ATTUAZIONE/PREPARAZIONE del documento del Trust:
1 – Copiare il documento da questa pagina ed immettetelo in un programma Word SENZA PERDERE i LINKS indicati nel sito, indi modificare e personalizzare il documento su Word (+ l’ Allegato 1 o 2 a seconda delle necessità proprie, da tenere staccato in casa propria e da non inviare ai destinatari del Trust, in quanto serve solo in caso di diatriba/giudizio in Tribunale, oppure per il PRA (Registro automezzi ove hanno l’OBBLIGO di fare l’annotazione “Veicolo di altro stato/trust extraterritoriale”, e NON possono rifiutarsi e se lo fanno potete denunciarli come Persone fisiche e come loro FINZIONI, ovviamente i dirigenti) o per la Conservatoria del Registro Immobiliare – Catasto, che hanno l’OBBLIGO di fare l’annotazione “Immobile e tennero sottostante extraterritoriale”, e NON possono rifiutarsi e se lo fanno potete denunciarli come Persone fisiche e come loro FINZIONI, ovviamente i dirigenti).
2 – Chiedere “certificato di nascita integrale” al COMUNE di nascita o di domicilio, verificando che i nomi e cognomi siano scritti nella forma dovuta a seconda se si tratta di persona fisica o FINZIONE
3 – Autentica della firma sulla parte del documento di identificazione della persona fisica, inserita nel documento del Trust stesso, presso un COMUNE, Tribunale (cancelleria) o Notaio.
4 – Presentare documento completo in Prefettura per avere l’Apostilla dell’Aja.
L’INSERIMENTO dell’Apostilla dell’Aja, serve per il riconoscimento di questo Documento in TUTTE le Nazioni firmatarie di detta Convenzione. Essa conferma l’autorizzazione all’uso dei documenti contenenti questa Apostilla in tutte le nazioni firmatarie della Convenzione del 05/10/1961, di cui l’Italia è stata firmataria per accettazione, dalla quale si evince che:
“La convenzione dell’Aia che rimuove il requisito della legalizzazione di atti pubblici stranieri è un accordo internazionale concluso in l’Aia, Paesi Bassi, nel 1961. Questo accordo rimuove il requisito per ulteriori legalizzazioni di documenti da utilizzare tra le nazioni”.
5 – Una volta ottenuto tutto quanto sopra citato, inserite il tutto il documento del Trust compilato, nella mail senza la firma, che deve comparire solo nel PDF allegato in un unico PDF del Trust° compilato, e speditelo a tutti i destinatari indicati all’inizio del documento del Trust°, via PEC, come allegato il Doc del Trust° in PDF contenente la vs firma autografa di Nome e Cognome.
Solo cosi l’allegato avrà valore legale:
https://blog.ardesia.it/gli-allegati-delle-pec-sono-legalmente-validi
6 – Preparazione della propria carta d’identità della Persona fisica con allegato certificato di nascita della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, estrapolando/copiando i dati dal Trust stesso, della parte indicante “DOCUMENTO IDENTIFICATIVO della Persona fisica umana”, aggiungendo la scannerizzazione dell’Autentica della firma e di quella dell’Apostilla dell’Aja + scannerizzazione anche del certificato di nascita, facendone un documento a parte che terrete nel vostro borsello o borsa, come vostra personale Carta di Identità, che potete utilizzare se lo volete al posto della Carta di Identità della FINZIONE segregata nel Trust° estero.
7 – Se volete potete successivamente, richiedere con “accesso agli atti”, nel COMUNE ove avete protocollato il Trust, una copia autenticata dal COMUNE stesso, del documento de vostro Trust° e fatevela firmare in ogni pagina con timbro del COMUNE e firma dell’ufficiale che ve la consegna, perche vi serve per atti notarili anche all’estero.
LEGALIZZAZIONE della FIRMA:
Dovete, con la Legge sull’autentica della firma in mano, riuscire a farvela autenticare….soprattutto perché i funzionari della P.A. quando vedranno sul vostro documento del Trust°, il timbro di un COMUNE sotto la firma, capiranno meglio la validità del documento….
Chi può autenticare la tua firma
In generale, i soggetti abilitati ad autenticare la tua firma sono:
– il Sindaco, presso l’ufficio anagrafe di un qualsiasi COMUNE presente sul territorio nazionale;
– un funzionario, che sia stato incaricato dal Sindaco di un COMUNE e che sia competente nel ricevere la documentazione presentata;
– un notaio del territorio nazionale;
– un cancelliere presso la cancelleria dei tribunali;
– un segretario comunale di un QUALSIASI COMUNE del territorio nazionale.)
Legge dello Stato 04/01/1968 n. 15, perfezionata dal DPR 2 (Legalizzazione di firme).
– La legalizzazione di firme è l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa.
Nelle legalizzazioni devono essere indicati il Nome e il Cognome di colui la cui firma si legalizza.
Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio Nome e Cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. 08/12/2000 n. 445 – vedi: (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).
(Ecco qui sotto la Bozza della Lettera di presentazione al personale dell’ufficio autentica delle firme del vostro o di qualsiasi altro COMUNE, da consegnare prima della firma, ricordatevi di dire in COMUNE per “autentica di firma”, che questo documento deve essere fornito all’estero a terzi, da NON INSERIRE nel documento del Trust, ma farne una lettera a parte da consegnare alla persona che effettua la autentica della firma)
AUTENTICA di FIRMA del FUNZIONARIO INCARICATO dal SINDACO
Cosa è
Le autentiche di firma servono a comprovare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del Pubblico Ufficiale.
I documenti di cui autenticare la firma devono essere scritti in lingua italiana, essendo questa la lingua ufficiale, ai sensi dell’art. 1 della Legge 482/1999.
L’eventuale documento presentato in lingua straniera, pertanto, deve essere corredato da idonea traduzione.
Sono abilitati ad autenticare la firma: il notaio, il cancelliere, il segretario comunale e il funzionario incaricato dal Sindaco, a seconda del tipo di dichiarazione
Bozza della lettera da consegnare a mano o via PEC, PRIMA dell’autentica della firma”:
Alla Conoscenza dell’ UFFICIO ANAGRAFE ed UFFICIO PROTOCOLLO
OGGETTO: AUTENTICA di FIRMA
Normativa ufficiale per i Comuni:
“L’autenticazione di firma può essere effettuata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ulteriori norme speciali, per:
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerenti fatti, stati, qualità dei quali il richiedente è a diretta conoscenza o istanze rivolte a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi
– passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli), ai sensi dell’art. 7 della Legge 248/2006
Questa è la Normativa vigente, quindi:
Vi ricordo e preciso che, se compare il mio Nome e Cognome, in detto documento da autenticare, come firma, esso DEVE essere scritto Solo ed Unicamente nella forma grafica scritta, come ben evidenziato nella mia firma inserita nel documento stesso e che firmo davanti a Lei, e cioè cosi: Nome e Cognome, come appunto vanno scritti “Nome e Cognome” così come si scrive in Italiano, prima il Nome e poi il Cognome (vedi: Art 6 C.C.) e nelle varie lingue del mondo e cioè Maiuscolo solo la prima lettera delle due parole e le altre lettere in minuscolo.
La legge sull’autentica di firma lo conferma:
“I documenti di cui autenticare la firma devono essere scritti in lingua italiana, essendo questa la lingua ufficiale, ai sensi dell’art. 1 della Legge 482/1999“.
Quindi ciò significa che ogni altra “forma scritturale di grafia” NON scritta in tale modo, viene rifiutata e rigettata.
Perciò, siccome è necessario indicare il mio Nome e Cognome, scrivetelo così come ho firmato e quindi come richiesto anche dalla Legge Italiana.
Vi ringrazio dell’attenzione e spero di ritirare il documento come richiesto dal/la sottoscritto/a ed anche dalla legislazione internazionale.
Firma con (Nome e Cognome)
Se per caso questi impiegati della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE non ottemperassero alle loro Funzioni, da voi richieste secondo la Legge Italiana, DENUNCIATELI usando questa BOZZA da personalizzare:
BOZZA del Verbale Denuncia/Querela da compilare e presentare ai Carabinieri della zona ove abitate od in Procura nel Tribunale di competenza.
A questa lettera di presentazione deve essere allegata la “descrizione dei fatti e le ipotesi di reato” Intestata alla Persona fisica (nome e Cognome) e PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME), facente Funzione di impiegata/o nella AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, quale lavorante presso l’Ufficio del COMUNE/PREFETTURA/TRIBUNALE…ecc., via………………città…… Italia.
Se non avete il nome e Cognome delle persone che hanno rifiutato di fare il loro dovere e che state denunciando, scrivete cosi:
persone e personale da identificare con le indagini che verranno attuate negli uffici qui indicati.
Verbale di denuncia/querela presentata il……. in forma scritta dal, Sig. ………………. (Nome e Cognome), quale Persona fisica, nella veste di Sovrano, Ambasciatore di STATO, quale Trustee/amministratore unico del Trust estero/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano : (COGNOME e NOME) STATO estero ed extraterritoriale Cod. ATECO U99.00.00, (se avete il COD. FISCALE di ente extraterritoriale immettetelo qui), nel quale è segregata la FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) con COD: FISCALE N°…………………… che amministro quale Trustee, con recapito in PEC ………. che si trova presso il mio domicilio che è la Sede diplomatica dell’Ambasciata” dello STATO/Trust estero qui indicato, in via…………………………città…………………. – telefono………………..
Il sottoscritto Presenta questa denuncia/querela ad ogni effetto di legge italiana ed internazionale (Common Law) che è composta da fogli/pagine n°…… e relativi allegati (Documento identificativo personale dell’Ambasciatore/Trustee), rilasciato dallo Stato qui sopra indicato, nei confronti di tutti coloro che saranno ritenuti responsabili per tutte le “ipotesi di reato” che l’Autorità Giudiziaria italiana ed internazionale ravviserà nei fatti esposti, chiedendone espressamente la punizione.
Questa Persona fisica (nome e Cognome) e PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME), facente Funzione di impiegata/o nella AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, quale impiegato lavorante presso l’Ufficio del COMUNE/PREFETTURA/TRIBUNALE…ecc., via………………città…… Italia,
è qui Denunciato e Querelato per i Reati indicati nell’allegato.
Questo atto è enunciato, ratificato e sottoscritto dal Proponente Ambasciatore di STATO/Trustee dello Stato qui sopra indicato.
Letto approvato e sottoscritto
Firma del Notaio dello STATO (Nome e Cognome)
(Nell’allegato da presentare alla denuncia/querela, ricordarsi di introdurre oltre ai £reati contestati” alla Persona fisica e PERSONA GIURIDICA del facente funzione, anche il reato di: Premeditazione o Dolo, Reato Continuato e Permanente ed anche: Recidiva reiterata)
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PEC e Firma digitale
Possedere una casella PEC non equivale a possedere anche la Firma Digitale e viceversa. PEC e Firma Digitale non sono assolutamente la stessa cosa in quanto la PEC è uno strumento di invio, mentre la Firma Digitale è uno strumento per dare autenticità a documenti informatici.
La PEC è uno strumento informatico per inviare comunicazioni via e-mail ed equivale alla versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’invio di una PEC comporta infatti la generazione di due ricevute (Accettazione – Consegna) le quali attestano legalmente la spedizione e la consegna dell’e-mail. Esattamente come fa la raccomandata con ricevuta di ritorno (R/R).
La PEC va utilizzata per inviare tutti quei documenti per i quali è necessario o auspicabile una prova di invio e una conferma di ricezione.
Ogni qualvolta si invia una PEC si generano pacchetti dati con determinate informazioni, essenziali per attestare l’avvenuta spedizione e consegna. Tali informazioni vengono così certificate e acquisiscono validità legale.
Ad esempio, la data e l’ora relativi a una comunicazione inviata tramite PEC possono essere impugnate in caso di controversia legale, a prescindere se il destinatario abbia letto o meno l’e-mail.
La PEC è obbligatoria solamente in Italia, per il momento, ma i suoi vantaggi in termini di sicurezza stanno spingendo anche altri Paesi ad adeguare questo sistema con gli standard della Comunità Europea.
La validità legale della PEC si riferisce in sintesi alla consegna di una determinata trasmissione telematica.
FIRMA digitale
La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica basato su un sistema di chiavi e algoritmi informatici. Nella pratica, è l’esatto equivalente della firma autografa.
Semplificando il concetto, si può dire che la firma digitale sia un codice univoco che viene associato a un documento informatico per conferirgli validità legale.
Quando si appone una firma digitale su un documento lo si rende quindi autentico, integro e non ripudiabile.
Un tempo vi era la firma. La firma autografa, si intende. L’unico elemento che attestava l’autenticità di un documento. In realtà in tempi remoti vi era pure il sigillo, ma questa è un’altra storia.
Diciamo quindi che con la dematerializzazione dei documenti la firma autografa è divenuta inapplicabile e si è dovuti ricorrere a un altro sistema per garantire l’autenticità di un documento.
La firma digitale, in quanto sostituta della firma autografa, serve ogni qualvolta si ha la necessità di autenticare un documento informatico.
La firma digitale può essere utilizzata per dare il massimo del valore legale a un documento informatico, come un PDF.
Ad esempio, si può apporre la firma digitale su contratti, moduli, autorizzazioni, accettazioni di acquisto, per firmare bilanci, documenti fiscali, sottoscrizioni, accordi e via dicendo.
La validità legale della firma digitale si riferisce quindi all’autenticità di un documento.
Sintesi:
Infine, la firma digitale entra in gioco anche quando si parla di conservazione sostitutiva a norma dei documenti digitali.
La domanda che può sorgere è: essendo PEC e firma digitale due cose applicate secondo distinte modalità e con scopi differenti, posso utilizzarle anche insieme?
La risposta è sì. Anzi, non solo è possibile ma talvolta è anche auspicabile.
Una PEC, da sola, certifica l’invio e la consegna di una comunicazione ma non conferisce validità legale, ad esempio, a un allegato. E neppure garantisce la paternità di un documento.
La firma digitale, dal canto suo, rende un documento valido legalmente ma non si ha alcuna certezza che questo arrivi a destinazione con una semplice e-mail.
Quindi:
con la firma digitale si autentica un documento, con la PEC si certifica l’invio di quel documento.
Le finalità di PEC e firma digitale sono quindi differenti, ma nulla toglie che è possibile avvalersi di entrambe per garantire l’efficacia probatoria del documento, la provenienza di questo da parte di un individuo determinato, l’integrità del suo contenuto e, soprattutto, la volontarietà dell’invio.
IMPORTANTE da ricordare:
se avete difficoltà per la registrazione della firma malgrado che avete eseguito tutte le cose da fare secondo Legge in questo caso Italiana, vi consiglio di fare in questo modo:
Estraete /estrapolate, la parte che riguarda:
“15 – PASSEPARTOUT DIPLOMATIQUE” fino alla fine del documento, in un altro documento Word o PDF; ed andate solo con esso in COMUNE a farvi fare l’autentica su quel documento, quando l’avete ricevuta la scannerizzate e la immettete all’interno del documento del Trust e la utilizzate ogni qual volta avete bisogno.
NESSUNO potrà dirvi nulla o negare su questo ultimo documento, l’autentica di firma.
Per le RACCOMANDATE che ricevete, scrivete cosi sull’avviso di ricevimento:
“Ritiro la busta, quale disponente del TRUST (COGNOME e NOME).
Mettere firma del solo COGNOME (fatela magari in MAIUSCOLO, come è intestato sulla busta).
Ricordate che: per ogni documento che ricevete (imposte, multe, tasse, ecc.) dovete richiedere all’ente emettitore di quel documento, con la prassi legale di “accesso agli atti“, la “copia conforme all’originale“, per controllare ad esempio, che gli importi richiesti dal mandante, siano identici a quelli inseriti nel documento che avete ricevuto dall’emettitore della cartella, una volta ricevuta la copia conforme, controllate se sui due documenti (copia conforme e documento ricevuto del quale avete chiesto la copia conforme), le cifre indicate (importi) sono UGUALI. Se non lo fossero quel documento è stato falsificato !
Chiedete ad esempio, con “accesso agli atti”, es. per una multa con Velox, i dati FOIA delle certificazione/omogolazioni dello strumento Velox con il quale è stata fatta la foto, ovviamente richiedete “copia conforme” del documento di omogolazione, ricihesta che potete fare a chiunque.
Questo va fatto per qualsiasi documento che ricevete.
Per fare o rinnovare la Carta di Identità della FINZIONE PERSONA GIURIDICA e le volete in Carta semplice e senza Chip che è presente in quella elettronica:
Portate 2 foto formato tessera
Al COMUNE per rinnovo carta identità (FINZIONR) negate il consenso all’utilizzo dei dati biometrici (quali impronte digitali) o altri dati sensibili alla pari di quelli sanitari, chiedere di avere la Carta Identità Cartacea, se il funzionario si rifiuta, fare riferimento all’art.7 del GDPR 2016/679, e quindi chiedere il nome e cognome dell’agente P.U., e che metta per iscritto le motivazioni del suo rifiuto nel procedere alla pratica per concedere la C.I. Cartacea.
Se non lo fa, chiamate i Carabinieri, Polizia di Stato e fate fare un verbale nel quale risulti che si è opposto alla vostra richiesta.
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Promemoria per Voi:
Quando avete inviato la PEC o la R/R od a mano, all’ufficio Protocollo del COMUNE ove abitate ed in copia alla PREFETTURA dalla quale il COMUNE dipende, dopo 7 giorni, dovete andare in COMUNE e chiedere un ACCESSO agli ATTI (Modello per richiedere accesso agli Atti) e richiedere la copia firmata e timbrata in ogni sua pagina del documento che avete protocollato. Quella la tenete sempre con voi per ogni esigenza.
E’ bene ed utile fare ed allegare in fondo al documento del Trust:
– Apostille Convenzione dell’Aja presso la PREFETTURA di ……….. atto pubblico n. ….. del …….,
– Apostille Convenzione dell’Aja PROCURA di …….. atto pubblico n……. del ……
https://www.laleggepertutti.it/285513_accesso-agli-atti-normativa-aggiornata
Lettera da presentare al Prefetto, per ottenere l’Apostilla dell’AJa
Al sig……………. Prefetto della provincia di …..
data ……………..
Dato che mi devo recare all’estero con il mio passaporto in diverse nazioni, e devo avere con me il documento “amministrativo” Apostillato, secondo la vostra richiesta di fare richiesta scritta, per l’Apostilla da aggiungere, Le allego questo documento per apporvi il timbro dell’Aja secondo la convenzione del 05 ottobre 1961, affinché il documento di questo Trust° sia riconosciuto ed applicabile in Tutte le nazioni firmatarie, della convenzione, ove mi potrò recare.
Quest’Apostilla è una certificazione sul piano internazionale, come ben indicato nella Legge stessa, senza che debba ogni volta, in ogni nazione ove mi reco, andare da un notaio per la legalizzazione.
In allegato Le mando le normative sull’Apostilla dell’Aia del 05 ottobre 1961 e la lista ufficiale dei paesi che hanno aderito a quest’Apostilla.
Nella Apostilla che timbrate o stampate sul documento da Apostillare, il mio Nome e Cognome DEVE comparire come indicatgo nella mia forma la firma, cioè:
Nome e Cognome, vanno scritti prima il “Nome e poi il Cognome” così come si scrive in Italiano, prima il Nome e poi il Cognome (vedi: Art 6 C.C.) e nelle varie lingue del mondo ed anche Maiuscolo solo la prima lettera delle due parole e le altre lettere in minuscolo.
La legge sull’autentica di firma lo conferma:
“I documenti di cui autenticare la firma devono essere scritti in lingua italiana, essendo questa la lingua ufficiale, ai sensi dell’art. 1 della Legge 482/1999“.
Quindi ciò significa che ogni altra “forma scritturale di grafia” NON scritta in tale modo, viene rifiutata e rigettata.
Perciò, siccome è necessario indicare il mio Nome e Cognome, nll’Apostilla, scrivetelo così come ho firmato e quindi come richiesto anche dalla Legge Italiana.
Vi ringrazio dell’attenzione e spero di ritirare il documento come richiesto dal/la sottoscritto/a ed anche dalla legislazione internazionale.
Vi chiedo anche un appuntamento per poter successivamente ritirare il documento munito del timbro dell’Aia 5 ottobre 1961.
Distinti saluti (firmare con Nome e Cognome)
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Promemoria:
In Italia, la legalizzazione o apostille è di competenza della PREFETTURA U.T.G. (in qualsiasi provincia IT.), mentre per atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della PROCURA della REPUBBLICA.
L’Apostilla è una certificazione che convalida, con pieno valore giuridico, sul piano internazionale l’autenticità di qualsivoglia atto pubblico, e in particolare di un atto notarile. 13 gen 2018
https://www.mediazionelinguistica.org/apostille-convenzione-aia/
ATTENZIONE:
Se volete utilizzare il vostro Trust estero (tipo Jersey) anche per lavorare in Italia, per le vostre attività commerciali e/o di produzione, potete e dovete richiedere all’AGENZIA delle ENTRATE SPA, per ottenere l’attribuzione del numero di CODICE FISCALE per le aziende organizzazioni, organismi esteri, Codice ATECO: U99.00.00 (indica gli Organismi e le Organizzazioni extraterritoriali /estere).
Cosi potrete fatturare senza IVA ed incassare le fatture dei vostri fornitori senza IVA ed in più potrete acquistare prodotti senza IVA, né imposte per: benzina ed autostrade, Luce e gas comprese ed altro ancora.
Inoltre:
Il TRUST italiano, autodichiarato, non è “un soggetto giuridico dotato di propria personalità” (Cass. n. 25478/2015)
La CTP di Milano, con la sentenza n. 1365 del 27 marzo 2018, ha dichiarato inesistente la notifica di una cartella di pagamento direttamente comunicata al Trust.
Corte di Cassazione n. 21614 del 26/10/2016
Ctp Milano n. 5176/2017;
Ctp Treviso n. 26/2018.
Ricordatevi anche che dopo 7 giorni dalla “Notifica del vostro Trust estero” dovete o potete andare o scrivere in COMUNE per ottenere “l’Accesso agli atti” del Vostro Trust, (Modello per richiedere accesso agli Atti) con numero di protocollo della Notifica e la data di essa, e richiedere “copia conforme all’originale, timbrata e firmata in ogni pagina del documento, dal COMUNE stesso.
Come accedere agli atti amministrativi
Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):
accesso informale
Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.
Accesso formale
Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale – compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente – inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione.
In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2).E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi.
Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale ? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione dell’amministrazione.
Nei confronto di chi può essere esercitato il diritto di accesso
Il diritto di accesso si esercita nei confronti di:
– amministrazioni dello Stato;
Autocertificazione (Art.18 con modifiche e integrazioni)
Grande importanza viene data anche all’autocertificazione: è infatti previsto che – nel caso in cui l’interessato lo dichiari – fatti, stati e qualità attestati in documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni, debbano venire acquisiti d’ufficio presso le amministrazioni depositarie.
La dichiarazione dell’interessato è richiesta solo per l’acquisizione di elementi necessari per la ricerca dei documenti.
Fonte:
http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/comunicare-e-informare/comunicazione-esterna/accesso-agli-atti-legge-24190/
Continua QUI per: BOZZA / MODULO, per la:
Legale Rappresentanza (LR) totale e diretta per i propri FIGLI (minorenni) – Con Foto del minore (bozza)
Idem per:
BOZZE di presentazione del Trust, (da presentare, se necessita, in Tribunale od in qualsiasi altra sede necessaria per qualsiasi altro caso/procedimento)
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BOZZA per la preparazione dell’Allegato 1 per i propri beni mobili ed immobili:
(Intestazione del Trust estero = COGNOME e NOME, mettere il proprio marchio)
Trust unicamente sottoposto alla Giurisprudenza internazionale: Trust LAW del Jersey
Spiegazione del Trust Jersey in Italiano: Jersey Law-sui-trust
Allegato 1
CONFERIMENTO e SEGREGAZIONE dei Beni mobili ed Immobili in questo Living Trust° estero come indicato nella Jersey Trust Law e nello Statuto degli Apolidi art. 13.
Essendo il sottoscrittore di questo Trust estero un individuo, un essere umano, (Nome e Cognome) nato Apolide e che vive in Apolidia dichiarata, anche e non solo con questo documento Trust estero, nella nazione del proprio domicilio, che i suoi “beni” (mobili ed immobili), di cui è UNICO Proprietario quale Apolide, pur essendo i beni registrati nella REPUBBLICA ITALIANA (od in altra nazione) sono di proprietà dell’Apolide come ben indicato nell’Art. 13 dello Statuto dell’Apolide, (Titolarità e Proprietà mobiliare ed immobiliare, della Persona Apolide) il quale afferma chiaramente che:
“Gli Stati contraenti concedono a ciascun apolide un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per quanto concerne l’acquisto della proprietà mobiliare ed immobiliare ed i diritti a ciò relativi, nonché i contratti di locazione e gli altri contratti concernenti la proprietà mobiliare ed immobiliare“.
Quindi la unica proprietà di un bene acquistato da un Apolide, NON è MAI del governo della nazione, ma essi sono proprietà esclusiva dell’Apolide e quindi su di essi NON possono essere applicati dal “governo della nazione” ove essi sono registrati, coercizioni, sanzioni, blocchi, imposte sui mezzi semoventi e/ sugli immobili, ecc.
Ricordiamo anche, che gli stati che hanno firmato ed accettato e riconosciuto questo “Statuto degli Apolidi”, sono obbligati a rispettare i DIRITTI dell’Uomo (DUDU) quelli della Persona fisica umana, nel trattamento degli Apolidi nelle nazioni nelle quali hanno il loro domicilio !
Quindi il Titolare dei Beni mobili ed immobili ed in quanto amministratore dei documenti (Nome e Cognome) della FINZIONE PERSONA GIURIDICA con COD. FISCALE (………………..), PIGNORA e SEGREGA tutti i Beni Mobili ed Immobili ascritti alla FINZIONE, che vengono CONFERITI dal Disponente e dal Trustee (individui Apolidi in apolidia), in questo Living Trust° estero, assieme alla FINZIONE stessa con il suo CODICE FISCALE, che viene amministrata direttamente e solamente dal Trustee.
Elenco dei beni intestati alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) segregata anch’essa in questo Trust del Jersey: (COGNOME e NOME), ma di “unica Proprietà del disponente/trustee” in quanto nato Apolide e vivente in Apolidia, che li segrega in questo Trust estero.
I beni che sono SEGREGATI in questo Trust° estero Jersey – COD ATECO: U99.00.00, sono questi:
1 – ………………………….
2 – ………………………….
(Elencare qui tutti i beni che volete segregare…….numerandoli in ordine progressivo)
(inserire anche qui sotto la firma, con sotto l’autentica della firma, che avrete scannerizzato e tenuta da parte per ogni evenienza) |
(Se avrete in futuro delle variazioni da fare per vendita/acquisto di beni mobili ed immobili, cancellate od aggiungete qui nella paginetta dell’allegato 1, badando a compilarlo per avere degli spazi per le correzioni, e tenetevelo a casa propria assieme all’originale del Trust completo.
questo Allegato 1 può essere fatto e consegnato in copia in tribunale, non va inviato a nessuno, ma potete se lo volete, depositarlo presso un Notaio italiano od estero.
Continua qui: Trust Tipo Jersey, seconda parte – 2
Sovranità Individuale (Introduz.) + Sovranità Individuale – 1 + Sovranità Individuale – 2 + Sovranità Individuale – 3 + Sovranità Individuale – 4 e 4b (trust) + Sovranità Individuale – 5 + Sovranità Individuale – 6 + Sovranità individuale – 7 + Documenti sulla Sovranità