Sovranità Individuale – 3b
ACCORDO PRIVATO
(non è indispensabile farlo) fra Persona fisica umana (uomo naturale) e FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, meglio fare il vostro Trust estero vestito, di alto valore umanistico, sottoposto UNICAMENTE alla giurisprudenza internazionale, Common Law e Diritti dell’Uomo – INATTACCABILE legalmente.
http://www.studiorizzuto.it/trust.html
http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/65075/65659-Presentazione lezione 07.05.2014.pdf
http://www.lexgv.it/2-non-categorizzato/15-il-trust
SCRITTURA PRIVATA fra la PERSONA FISICA e la FINZIONE PERSONA GIURIDICA che si rappresenta:
IO SONO (Nome) della discendenza (Cognome), Essenza/Essere/Entità incarnata in una persona, con corpo fisico dotato di Spirito, carne, sangue, ossa (con tutti i diritti Riservati), quale uomo reale e naturale, abitante temporaneamente e per ora, nei pressi di COMUNE……………………., Italia, ….., prov:…. v……., (vedi anche allegata Autocertificazione di Esistenza in Vita del ……..) Sovrano dichiarato per iscritto NOTIFICATO alle autorità italiane il………….., Proprietario e Titolare e quindi amministratore UNICO, quale LEGITTIMO RAPPRESENTANTE (anche Legale = L.R.) autocertificato, Beneficiario unico ed indivisibile, consulente esclusivo del TRUST/FINZIONE, (COGNOME e NOME, con CODICE FISCALE) acquistato nella e dalla nazione ove vivete e facente parte, con la propria funzione di Personalità Giuridica, di qualsiasi altro tipo di funzione civile, commerciale, fiscale e finanziaria, necessarie, ecc., eccetto i debiti, vincoli, giudiziari e/o non, eventuali, passati, esistenti o futuri, quindi USUFRUTTUARIO UNICO ed INDIVISIBILE di qualsiasi bene (mobile od immobile) intestato alla FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, azienda fiduciaria (TRUST, ovvero azienda fiduciaria individuale), da me Amministrata e quindi Debitore del Beneficiario, (Nome e Cognome) uomo vivo, è qui sotto indicata:
(COGNOME e NOME in MAIUSCOLO) + COD. FISCALE n°………………………., con recapito presso (in certi casi potete mettere):
Casella Postale: n°….. – Posta di ……… Italia – od il vostro domicilio.
Il presente Accordo Privato e mutualmente concordato, entra in vigore alla data della firma di questa scrittura/Accordo Privato, tra la FINZIONE/PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME, COD. FISCALE), noto anche da ogni, qualsiasi e tutti i derivati e le variazioni nella grafia di detta FINZIONE/PERSONA GIURIDICA con l’unica eccezione di: “Nome Cognome”, di seguito congiuntamente e solidalmente Beneficiario, unico creditore della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA ” COGNOME e NOME”, COD. FISCALE, Amministrato e Debitore, dell’Essere/Ente/IO SONO, incarnato nella Persona fisica umana dotata di Spirito, carne, sangue, ossa, vivente e respirante, conosciuto con l’appellativo distintivo: Nome e Cognome, con tutte le sue “Grafie” scritturali, NON in MAIUSCOLO, di seguito “Titolare e quindi Amministratore Unico e Creditore indivisibile ” (vedi specifiche nell’intestazione).
DEFINIZIONI: Glossario dei Termini
Ai fini del presente Accordo Privato, le seguenti parole e termini esprimono il significato stabilito come segue,
ACCORDO PRIVATO
In questo Accordo Privato il termine “Accordo Privato” indica il presente scritto ed espresso come Accordo – datato il giorno della firma di questo accordo, tra il Amministratore e Creditore (vedi specifiche nell’intestazione) e la FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME), insieme a tutte le eventuali modifiche di e sostituzioni per questo Accordo Privato.
DENOMINAZIONE
In questo Accordo Privato con il termine “denominazione” si intende: un termine generale che introduce e specifica un termine particolare che può essere utilizzato per rivolgersi ad augurare, richiamare o fare appello ad un particolare Essere umano, persona vivente e respirante.
CONDOTTO
In questo Accordo Privato il termine “Condotto” indica un mezzo di trasmissione e distribuzione dell’energia e degli effetti/prodotto dal e del lavoro, come i beni e/o servizi, attraverso e con la FINZIONE/PERSONA GIURIDICA COGNOME e NOME”, conosciuto anche con qualsiasi e tutti i derivati e le variazioni nella grafia di detto nome, tranne: “Nome e Cognome”.
AMMINISTRATORE e CREDITORE (vedi specifiche nell’intestazione)
In questo Accordo Privato il termine “Amministratore e Creditore indica: “Nome Cognome”.
NOME e COGNOME
In questo Accordo Privato il termine “COGNOME e NOME” significa COGNOME e NOME ed indica solamente la “FINZIONE/PERSONA GIURIDICA artificiale, irreale, virtuale, NON vivo” cioè un’azienda fiduciaria, un TRUST, anche conosciuto con qualsiasi e tutti i derivati e le variazioni nella grafia di detto nome, (esempio: COGNOME e Nome, Nome e COGNOME) tranne: “Nome e Cognome” che individualizza l’uomo vivo e reale, come indicato e precisato nell’Art. 6 del Codice Civile, sul come si scrive il Nome e Cognome.
DERIVATO
In questo Accordo Privato la parola “derivato” significa proveniente da un altro; ottenuto da qualcosa che è superiore ad un subalterno; quello che non ha l’origine in se stesso, ma ottiene l’esistenza da qualcosa di precedente e di natura fondamentale o primaria; qualunque cosa che derivi da un’altra.
Ens legis
In questo Accordo Privato con il termine “ens legis” (dal Latino: essere legge) si intende: una “creatura” della legge; in realtà una FINZIONE artificiale, contrapposto a Essere/Persona naturale Umana con Spirito, carne, sangue ed ossa, come ad esempio lo può essere una società, od una azienda individuale come lo è il Trust autodichiarato (da NOTIFICARE nella nazione ove vivete), considerata derivante la propria esistenza interamente dalla Legge e NON dalla Natura.
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA
La locuzione “FINZIONE/PERSONA GIURIDICA” (o, secondo una vecchia terminologia, ente morale), in diritto, indica un complesso organizzato di persone e di beni al quale l’ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica facendo FINZIONE di un Soggetto di diritto.
In generale la “capacità giuridica” riconosciuta alla “FINZIONE/PERSONA GIURIDICA” è meno estesa di quella riconosciuta all’Essere umano in quanto individuo di diritto, ossia alla Persona fisica (uomo naturale), poiché la “FINZIONE GIURIDICA” non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra Persone fisiche in carne ed ossa.
La FINZIONE GIURIDICA è quindi quell’organismo unitario, caratterizzato da una singolarità e/o PLURALITÀ’ di FINZIONI o da un COMPLESSO di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto, la capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati per conto del Beneficiario in carne ed ossa, la Persona fisica.
Quindi in questo Accordo Privato con il termine “FINZIONE/PERSONA GIURIDICA” si intende un astratto, un’entità immaginaria giuridica, ens legis, come una società, anche di capitali, creata per costrutto di diritto e considerata legalmente come “FINZIONE”, titolare di determinati diritti e doveri simili ma non primari, per conto di un Essere/Persona umana, cioè l’Amministratore e Creditore (vedi specifiche nell’intestazione), che sulla base del ragionamento giuridico, è legalmente trattata come “FINZIONE di un Essere/Persona umana” allo scopo di condurre legalmente attività commerciali a beneficio e per conto di un Essere vivente biologico, una Persona fisica in carne ed ossa.
Fin dai tempi antichi, la legge dei vari stati del mondo, ha imposto diritti e preteso doveri, utilizzando una concettualizzazione aziendale, riconoscendo, cioè, le FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE come differenti dagli Esseri umani.
Le teorie per cui questa modalità di funzionamento legale si è sviluppata, è stata giustificata, qualificata e definita, sono oggetto di una biblioteca molto consistente e non sono state ancora ben definite.
Le radici storiche di una particolare società, le pressioni economiche, le nozioni filosofiche, tutto ha avuto la propria parte nella risposta della legge alla modalità con cui gli uomini portavano avanti i propri affari attraverso quello che oggi è il familiare dispositivo della società.
L’attribuzione legale di diritti e doveri di una FINZIONE/PERSONA GIURIDICA diversa da Uomo/Ente/Essere/Persona in carne, sangue, ossa e Spirito è necessariamente un processo metaforico. E non c’è nulla di peggio.
Senza dubbio, “le metafore nel diritto devono essere strettamente controllate.”
By Cardozo, J., in Berkey v Third Avenue R. Co. , 244 NY 84, 94.
“Tutti gli strumenti di pensiero devono essere strettamente controllati per non essere abusati e fallire nel loro servizio alla ragione.”
Vedere US v SCOPHONY CORP OF AMERICA , 333 US 795 ; 68 S. Ct. 855 ; 1948 Stati Uniti”.
Nome e Cognome – vedi allegato “Estratto integrale Atto di Nascita”
In questo Accordo Privato il termine “Nome e Cognome” indica l’Essere vivente, l’uomo vivo e naturale, ovvero la Persona fisica umana senziente, conosciuto con l’appellativo distintivo di: “Nome, della discendenza, Cognome”, quale Essere umano, egli è una Persona fisica in carne ed ossa che vive e respira, dotato di Spirito personalizzato, Io Sono, ben Distinto dal costrutto legale ed artificiale, dalla ens legis, e quindi dalla “FINZIONE PERSONA GIURIDICA”, creata per costrutto di legge ed esistente solo su di un pezzo di carta o di plastica, con o senza chip.
Essere senziente e vivente
In questo Accordo Privato il termine “Essere/Essenza/Ente/Persona fisica umana senziente e vivente”, quale uomo naturale, è riferito esclusivamente all’uomo vivo con (Nome e Cognome) cioè all’Amministratore in toto, ed indivisibile e creditore del TRUST (IT) FINZIONE/PERSONA GIURIDICA = COGNOME e NOME (scritto tutto in MAIUSCOLO e relativo COD. FISCALE n° ………..), trattasi quindi di un Essere/Persona, uomo vivo che respira e pensa, è da distinguersi da un costrutto legale astratto come un’entità artificiale, chiamata “FINZIONE PERSONA GIURIDICA” (nei fatti un “pezzo di carta o di plastica, con o senza chip”), o società, di soggetti, anche di capitali, associazioni e simili.
Non obstante
In questo Accordo Privato con il termine “non obstante” significa: parole anticamente usate in atti pubblici e privati con l’intento di escludere, in anticipo, qualsiasi interpretazione diversa da certi scopi e oggetti dichiarati.
Quindi, come indicato anche nella Costituzione Italiana, ogni Uomo/Persona (maschio e/o femmina) è Sovrano, in quanto facente parte dell’insieme “Popolo Sovrano” (art. 1, Cost.), ed è quindi, in quanto SOVRANO, indipendente da tutte le Leggi, ad eccezione di quelle Naturali.
Egli NON è vincolato da alcuna istituzione creata da suoi simili, SENZA il suo esplicito e dichiarato consenso”.
vedi: CRUDEN v NEALE , 2 NC 338 (1796) 2 SE 70.
FIRMA: Vedere UCC § 3-401 (b), (quello che è considerato firma).
In Italia: Non esiste una definizione legale di firma, perché il codice civile Italiano si occupa solamente di disciplinare gli effetti giuridici di un documento sottoscritto.
Firmato: Vedere UCC § 1-201 (39) (quello che è considerato firmato).
Mezzo di trasmissione
In questo Accordo Privato il termine “mezzo di trasmissione” si riferisce a un condotto, ad esempio a COGNOME e NOME, quale FINZIONE/PERSONA GIURIDICA.
U.C.C.: In questo Accordo Privato con il termine “U.C.C. ” si intende “Uniform Commercial Code” (Codice Commerciale Uniforme, di diritto Nazionale ed Internazionale), firmato in umido dal Trustee, è un modello riconosciuto di legge in materia di contratti commerciali, dalle varie nazioni del mondo, Italia compresa.
Lo U.C.C. è una Legge Internazionale modello, che ha per oggetto un tema di competenza delle legislazioni degli Stati del mondo che hanno aderito/firmato (l’Italia e la Francia sono fra queste).
Una volta elaborato, è stato proposto alle assemblee parlamentari dei singoli Stati, e moltissimi Stati del mondo hanno recepito con proprio provvedimento legislativo lo UCC, facendolo diventare pertanto Legge dei contratti commerciali, applicabile anche nel proprio territorio e nei rapporti Commerciali Internazionali.
ACCORDO:
In considerazione del fatto che il Titolare Unico indivisibile e quindi Amministratore e Creditore (vedi specifiche nell’intestazione),
1 – costituisce la sorgente, l’origine, la sostanza, ed essendo cioè base di “rivendicazione preesistente” dalla quale compare la creazione artificiale della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, COGNOME e NOME e COD. FISCALE, base sulla quale COGNOME e NOME funziona come mezzo di trasmissione,interfaccia, ossia serve come un condotto, garantendo all’ Amministratore e Creditore (vedi specifiche nell’intestazione) la capacità di interagire, contrattare, acquistare, scambiare beni e servizi, commerciando con altre FINZIONI GIURIDICHE/artificiali.
2 – (Nome e Cognome), quale uomo vivo, costituisce la vera ed unica FONTE dei beni, attualmente intestati alla FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME), attraverso l’Esistenza senziente, l’esercizio di facoltà, creative con il lavoro e la fatica dell’ Amministratore e Creditore Unico ed indivisibile (vedi specifiche nell’intestazione), che hanno fornito e forniscono i fattori di costo sufficienti per sostenere qualsiasi contratto di sorta che COGNOME e NOME possa eseguire, od ha potuto eseguire in passato, ed in riferimento al quale COGNOME e NOME possa essere considerato stato, o è, vincolato;
3 – al fine di garantire la sicurezza del pagamento di tutte le somme ora dovute e ancora da pagare, e di quelle che potrebbero diventare dovute ed esigibili, da parte della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA COGNOME e NOME e COD FISCALE, a titolo oneroso, con la scrittura presente, Concorda e Conviene che COGNOME E NOME debba sottoscrivere l’impegno a:
– di funzionare e servire come mezzo di trasmissione a beneficio dell’ Amministratore e Creditore (vedi specifiche nell’intestazione), garantendo all’ Amministratore e Creditore, la capacità di impegnarsi in commercio con altre FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE, e di indennizzare, difendere e conservare integro il capitale e/o i beni e/o servizi dell’ Amministratore e Creditore perché solo da Egli acquistati e pagati (vedi specifiche nell’intestazione) da e contro ogni e qualsiasi responsabilità, reclami, richieste, ordini, citazioni, ordinanze, sentenze, fiscali e/o finanziarie, economiche, danni, costi, perdite, pignoramenti, imposte, depositi, cause, azioni legali, azioni fiscali, sanzioni, multe, interessi e spese di sorta, da parte di privati e/o dello stato (enti ad esso collegati), sia in assoluto che nel contingente, dovuti e/o che potrebbero diventare dovuti ed esistenti al presente e/o nascenti in futuro, comunque evidenziati, sofferti, sostenuti da, ed imposti alla FINZIONE/PERSONA GIURIDICA = COGNOME e NOME, e per qualsiasi motivo, scopo e causa di sorta, esonerando l’Amministratore da qualsiasi tipo di debito, ipoteca, vincolo, giudiziario e non, contratto e/o subito dai terzi privati (banche, finanziarie, ecc.) e/o dallo stato (ministero delle finanze, agenzie delle entrate spa – ufficio riscossioni), ecc.), anche in futuro dalla e sulla FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, COGNOME e NOME, in quanto NULLI ed INESISTENTI, in quanto gli enti citati sono stati PIGNORATI e DICHIARATI ANNULLATI ! (vedi UCC)
Tutti i Beni mobili, immobili, conti correnti, ecc, ascritti alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) sono da dichiararsi di proprietà e gestione di (Nome e Cognome) e da esso amministrati, quale unico Trustee anche del Trust estero con FINZIONE segregata in esso.
Firma Autenticata in COMUNE dove si abita: (Nome e Cognome), trustee del Trust estero: COGNOME e NOME della FINZIONE PERSONA GIURIDICA
Nota bene: NON serve iscriverlo ad U.C.C.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ESISTENZA in VITA per la Persona Fisica umana (maggiorenne): D.P.R. 445/2000
BOZZA sul come compilarlo – (questo documento serve per soggetti oltre i 18 anni, NON per i minorenni)
Questa e’ una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, ovvero una Autodichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000
Il sottoscritto/a (Nome) ………………………. della discendenza (Cognome) …………………….certifica e conferma, è nato/a in buona salute e completamente libero e ben formato, il….. alle ore del giorno……anno…..in v…………….paese…… ed è tutt’ora in Esistenza in Vita
Egli/Ella dimora stabilmente nel suo proprio corpo e ivi né ha stabilito la propria RESIDENZA fino al proprio Trapasso, ma ed occasionalmente, temporaneamente e per ora, può avere Domicilio in via……….. paese ……………Stato………
Questa ESSENZA od ENTE/ESSERE, che si è incarnata, possiede un corpo fatto di: carne, ossa, sangue, con Spirito ed energia, con dimora, domicilio, ovunque ove il suo Io Sono (Nome e Cognome) quale Persona umana, uomo vivo, si manifesta (è presente) nel e con il suo corpo fisico, nasce SENZA legami di debiti pregressi generati da terzi o dallo Stato ove è nata, né accetta il “silenzio assenso”, e può emettere dei titoli a suo nome di qualsiasi importo egli/ella riterrà necessario;
Il bond od i titoli che vengono emessi a suo nome anche se occultamente, da parte dello stato nel quale è nata e registrata, o di altri stati e/o di terzi,, viene/verrà incassato e gestito da parte di questa Essenza/Essere, ed Ella non potrà essere sottoposto/a, a NESSUN trattamento sanitario di qualsiasi tipo (es. vaccinazioni (sperimentali od presunte obbligatorie), TSO Identità Digitale, Mascherine, analisi, PCR, prelievo di DNA che è di esclusiva proprietà assoluta della Persona fisica umana, ecc.), senza un suo esplicito consenso scritto.
Questa essenza potrà a suo insindacabile giudizio richiedere allo stato in cui vive, il risarcimento danni per la SCHIAVITU’ alla quale e’ stata sottoposta fino ad ora od in futuro….
Autocertificazione ai sensi del Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
– Autocertificazioni possibili e lecite, comprese le pene per chi si oppone (pubblici ufficiali)
Si diffida qualsiasi soggetto, anche pubblico ufficiale, a modificare una qualsiasi parte di questo documento autocertificato da parte di uno o dei due genitori.
Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. – D.P.R. 445/2000
– Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all’art. 46, o 47 a seconda del caso, D.P.R. 28-12-2000, n. 445.
– Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
– Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso. Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
P.S. Le informazioni contenute in questo documento, non hanno e non subiranno alcuna variazione, salvo quando e quanto dal soggetto stesso, verranno comunicate.
La risposta di conferma ed accettazione del documento, deve avvenire entro e non oltre 30 giorni, dalla ricevuta della stessa e non ricevendo risposta si riterranno da Voi accettati pienamente tutti i punti e quanto espresso in questo documento, per silenzio/assenso.
In caso di risposta da parte dell’Ente, essa dovrà essere effettuata SOLO in forma scritta con raccomandata R/R.
NON si accettano altre risposte, se non in questa forma: Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, indirizzata al domicilio temporaneo.
Oggi il……………a COMUNE di…….
Il sottoscritto (Nome) della discendenza (Cognome), abitante in …………………………. (Sovrano individuale dichiarato, e NOTIFICATO se lo si è fatto) Titolare unico, amministratore e creditore beneficiario indivisibile (vedi allegato) del Trust° estero inclusa e segregata la “FINZIONE/PERSONA GIURIDICA” denominata COGNOME e NOME con COD. FISCALE n ……
Firma leggibile (Nome e Cognome), Autenticata in COMUNE dove si abita o da un Notaio.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
IMPORTANTE da ricordare per TUTTI !
La FINZIONE/PERSONA GIURIDICA COGNOME e NOME e COD FISCALE = TRUST (azienda fiduciaria individuale) che dovrebbe essere amministrato dalla Persona fisica umana, e quindi tutti i vs documenti rilasciati dal presunto stato che a sua volta è un TRUST, una volta SOTTRATTA ad esso, con la giusta Legale Rappresentanza (quella che trovate qui in questa pagina) al presunto stato con la Sovranità Individuale (SI) + Esistenza in Vita (EV) + Legale Rappresentanza di essa (LR), la FINZIONE/PERSONA GIURIDICA + la Disposizione /creazione/ gestione per il proprio Trust° estero, si può utilizzare a vostra discrezione per tutti i “contatti” o contratti con il $ixt€ma, Tribunali compresi, idem per tutti i documenti ad essa intestati, che potrete continuare ad utilizzare, dato che li avete acquistati dallo stato ove avete il vostro domicilio !
Ricordatevelo che DOVETE ridivenire gli amministratori unici ed indivisibili di esso il vs Trust° = la FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, e ciò per ogni vostra necessità, e nei vari rapporti con il presunto stato che ve l’aveva sottratta con l’inganno ai vostri genitori.
Non fate l’errore di far cambiare il vs COGNOME e NOME, scritto in solo MAIUSCOLO all’anagrafe, con quello scritto in Maiuscolo minuscolo, cioè in Alternato (Nome e Cognome), perché cosi la vostra Persona Fisica umana verrà immessa SOTTO il sistema e resa schiava anch’essa, mentre lasciate il “COGNOME e NOME” scritto in MAIUSCOLO, cosi come è già e che come avete capito, rappresenta ed identifica SOLO la vostra FINZIONE/PERSONA GIURIDICA il vostro TRUST ed utilizzatela per ogni vostra esigenza dopo che l’avete SOTTRATTA con i documenti QUI indicati ed inviati alle presunte autorità statali: Pubblica Amministrazione (PA).
Vi ricordiamo anche che:
Al momento del “presunto contratto” (atto di nascita = FINZIONE/PERSONA GIURIDICA) lo stato italiano attribuisce ad ogni nascituro un Bond (Titolo obbligazionario) di circa 2 milioni e più di euro, (titolo non è ancora stato accertato/confermato con gli appositi documenti) crescente nel tempo, a seconda delle competenze acquisite il quale piuttosto di essere consegnato al diretto interessato perché è suo, al momento del raggiungimento della maggiore età, è mantenuto sottratto con un espediente dall’età di 10 anni, ma può essere richiesto con la propria RIVALSA, per il “diritto risarcitorio”, contenuta nel nostro documento del Trust° estero.
Quello che è CERTO è che, il presunto stato emette i “titoli di stato” per mezzo delle varie FINZIONI PERSONE GIURIDICHE iscritte all’anagrafe, per cui siete voi i titolari di quei titoli di stato, che vanno divisi per il totale degli iscritti all’anagrafe per conoscere la vostra quota personale, che comunque è molto ma molto alta, finanziariamente parlando, per cui siete straRicchi…..
Pertanto, il denaro creato per conto della vostra FINZIONE, che dovrebbe invece servire a voi per le spese di sopravvivenza quali, l’acquisto di una casa, auto, gestione famigliare, ecc. viene inserito in lotti e commercializzato a livello internazionale a insaputa dei diretti interessati, andando a far parte del Pil nazionale ed è il “presunto stato” che ne trae i benefici……
Ecco perché nulla bisogna pagare poi al presunto Stato Italia, in quanto ed inoltre è un presunto “stato”, nato con Violenza, Rapina, Truffa, Corruzione, e per di più è un “Protettorato/Colonia degli USA Inc.
vedi qui i FATTI della storia, ed anche perché la REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of (vedi conferma della sua registrazione), è un PROTETTORATO una colonia US e quindi una azienda in mano ai privati = company, infatti ciò e anche confermato dalla registrazione al SEC di cui abbiamo evidenziato e dimostrato con i riferimenti ed i links, proprio in queste pagine).
Come è possibile che i ministri del governo italiano debbano sempre piacere a paesi esteri.
Bene la risposta la trova nell’archivio dei beni culturali dove è presente un PDF, stampato dal Poligrafico della Zecca dello Stato.
Nero su bianco si legge di Cassibile e del fatto che dal 1943 chi comanda in Italia non è il popolo italico, bensì il potere anglo americano. FONTE:
http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Fonti/Fonti_XVI.pdf
vedi PDF già scaricato
Mai nessuno ha comandato in Italia, se non l’America e chi vuole veramente governare per il popolo italico dovrebbe denunciare la verità.
vedi: Il NUOVO PARADIGMA – PDF +
https://www.facebook.com/pages/Movimento-Sovrano/174775536012864?ref=hl
Per capire i grandi inganni:
http://ilnuovorinascimentoitaliano.blogspot.it/search/label/progetto gaia
https://drive.google.com/folderview?id=0B034_dPJNj8FbnUtUk93OUp4blk&usp=sharing
IMPORTANTE: come uscire dal $i$T€ma ? ecco come
vedi: Glossario per Sovranità Individuale + Il PARADIGMA dell’UOMO LIBERO !
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PROMEMORIA per TUTTI coloro che abitano in Italia:
TUTTO PUO’ ESSERE RIGETTATO, se in DISONORE, VISTA la SENTENZA Italiana del 27/01/2017 n. 2043 della Cassazione Civile, sez. III
La Suprema Corte afferma che un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella – formale e separata – titolarità di un trust, prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile, secondo il vigente ordinamento interno e, quindi, insanabilmente NULLA, per impossibilità di identificare un soggetto esecutato giuridicamente possibile, siccome inesistente e quindi insuscettibile tanto di essere titolare di diritti quanto di subire espropriazioni (cioè coattivi trasferimenti) dei medesimi.
È invalido il pignoramento eseguito nei confronti del TRUST anziché del Trustee e quindi per estensione sono NULLI tutti i procedimenti in disonore condotti nei confronti del Trust.
PROMEMORIA e RIEPILOGO:
PERSONA GIURIDICA = FINZIONE (definizione da non immettere nel documento, ma da imparare a memoria per voi, utilizzate queste parole anche quando siete con dipendenti della Pubblica Amministrazione = PA e AG. delle ENTRATE SpA – AdE)
Il $ixT€ma in particolare o stato ove si vive, riesce a rubare, gestire, governare e quindi amministrare, la tua obbligazione prepagata = cioè la tua FINZIONE/PERSONA GIURIDICA che ci ha propinato e sottratto DOPO la nascita e senza il tuo consenso, né di quello dei tuoi genitori che sono stati IMBROGLIATI perché non sono stati informati di cosa serviva il “Certificato di nascita”, esso, lo stato se ne è appropriato e di cui è un FINTO proprietario ed illegittimo Trustee/amministratore, fino a quando non ne reclami la proprietà e l’amministrazione con gli appositi documenti del proprio Trust°, essa è la Tua e solo la Tua, altrimenti chiamata dal sistema, per far confondere le idee e far identificare la Persona Fisica umana con essa, la falsamente detta: “PERSONA GIURIDICA” = cioe’ il tuo COGNOME e NOME, scritto in MAIUSCOLO, nel certificato di nascita, nella carta di identità’, passaporto, patente di guida, carta o tessera sanitaria, ecc., e siccome quella FINZIONE/PERSONA GIURIDICA è un ente aziendale che ha il tuo Nome e Cognome, quale uomo vivo, quindi ne sei tu il legittimo titolare, proprietario e dovresti esserne anche il Legale Rappresentante, la FINZIONE ha anche un relativo CODICE FISCALE, è nei fatti un’azienda fiduciaria, ma quello NON sei Tu, in quanto essa è un Ente virtuale NON vivente e quindi NON reale, che non è fatto come te con un fisico fatto di Spirito, carne e sangue e quindi NON ti devi identificare in essa che è un OGGETTO virtuale, anche se ha il tuo COGNOME e NOME !… nei fatti lo ripetiamo la FINZIONE, è un’azienda fiduciaria = un TRUST (la FINZIONE/PERSONA GIURIDICA) che ti è stato RUBATO, con un furto di identità, sottratto alla tua nascita, con la firma da parte dei tuoi genitori del “certificato di nascita“, che non sono stati informati dei fatti e conseguenze…) dal presunto stato (REPUBLIC of ITALY, vedi conferma della sua registrazione) e quindi essa è in mano e sotto l’amministrazione quale illegittimo Trustee, del presunto stato nel quale abiti ed in Italia, dell’AGENZIA delle ENTRATE (AdE), BANCHE, FINANZIARIE, ecc. e di tutti gli enti polizieschi…., (fino a quando l’Individuo titolare vero ed UNICO Trustee e Beneficiario, la Persona fisica umana reale, ovvero l’uomo naturale, non SOTTRAE a questi enti ed al presunto stato, con la vera titolarità peropria, l’amministrazione/Trustee illegittima dello stato, di questa FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, con gli appositi documenti del Trust° estero qui publicizzato) perché il presunto stato – vedi come si è formata l’Italia = REPUBLIC of ITALY, regioni, comuni, ministeri e governo sono Protettorato e colonie degli USA Inc. – iscritte al S.E.C. data base delle Companies mondiali, vedi:
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782,
è sempre e comunque in mano ai Banchieri mondiali proprietari anche del FMI e delle Banche di cui dispongono i capitali azionari e la direzione delle stesse)…
Infatti la nostra tessera sanitaria Italiana, riporta anche codici militari americani (PENTAGONO), aeronautici per le merci (IATA) e codici bancari dell’Associazione Bancari Americani (ABA)?
Semplice perche la REPUBLIC OF ITALY/ITALY REPUBLIC of della supposta REPUBBLICA ITALIANA è una colonia/Protettorato degli USA Inc.…., e noi siamo dichiarati come “merci”, cioè ….cose, non come Persone fisiche umane….infatti tutti i certificati, documenti, tessera sanitaria compresa, cioè le FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, sono anche utilizzate per emettere i “titoli di stato” della REPUBBLICA ITALIANA, registrata con ITALY REPUBLIC of = REPUBLIC of ITALY, al S.E.C. WASHINGTON D.C., US, come “governo straniero” (Cik 52782), assieme alle Companies (aziende private) ivi registrate.
Inoltre con i nostri documenti, essendo in mano alla ABA (ass. Banchieri Americana) come comprova la tessera sanitaria, essi i banchieri emettono titoli finanziari, quanto e come pare a loro ed incassano anche gli interessi quando li immettono sulle piattaforme finanziarie…e tutto nascondendoci questi FATTI !
Qui sono evidenziati e dimostrati tutti i particolari di questa truffa CRIMINALE
Notizia importante:
AGENZIA delle ENTRATE Spa – CARTELLE NULLE
Sapete perché, oltre a tutto il resto, le cartelle sono facilmente illegali ?
Perché nel riepilogo vengono sommati dei NUMERI che vengono poi quantificati magicamente in EURO !
Ma, mancando l’unità di VALORE a fianco ad ogni numero (che deve essere motivato), la loro pretesa è riconducibile (vedi: Codice Penale- Libro II – Dei delitti in particolare – TITOLO XIII – Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone), al reato di estorsione sanzionato dagli art. 624-625-629 del codice penale italiano.
LIVING Trust: Cos’è un fondo fiduciario vivente ?
Un fondo fiduciario vivente è un documento legale creato da voi durante la vostra vita.
Proprio come un testamento, un fondo fiduciario vivente indica esattamente quali sono i vostri desideri riguardo al vostro patrimonio, ai vostri familiari a carico e ai vostri eredi. La grande differenza è che un testamento diventa effettivo solo dopo la vostra morte e il vostro testamento è stato registrato.
Un contratto fiduciario in vita aggira il costoso e lungo processo di successione, consentendo al vostro successore fiduciario (che svolge sostanzialmente lo stesso ruolo di esecutore testamentario) di eseguire le vostre istruzioni come documentato nel vostro contratto fiduciario in vita al momento della vostra morte, e anche se non siete in grado di gestire i vostri affari finanziari, sanitari e legali a causa di incapacità.
I fondi fiduciari viventi sono disponibili presso gli avvocati che si occupano di pianificazione successoria, i software di pronto uso e le risorse online, come Nolo.
Un Trust vivente è il più appropriato per gli individui che hanno circostanze finanziarie o personali complesse, come ad esempio beni consistenti, una famiglia mista, interessi commerciali stretti o proprietà in altri stati.
Un fondo fiduciario vivente può anche essere uno strumento molto efficace per un individuo non sposato, indipendentemente dalla situazione finanziaria, presumendo che i desideri dell’individuo non possano essere soddisfatti utilizzando le designazioni dei beneficiari e l’opzione di titolazione dei diritti di sopravvivenza e le procure.
TRUST (cosa è ?)
La parola TRUST è inglese e significa letteralmente “fiducia” ma nella sostanza il TRUST è un contratto con cui un soggetto disponente (Settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni ad un soggetto fiduciario (Trustee).
Quest’ultimo dispone e amministra i diritti reali ed i bene in esso segregati ed acquisiti per uno scopo predeterminato o nell’interesse di un beneficiario titolare di un diritto personale. A lui potranno trasferirsi in piena proprietà i beni alla fine della durata del TRUST.
Cosa vuol dire?
Il TRUST è un istituto complesso e multiforme che si adatta bene alle varie particolarità del caso ed alle volontà ed esigenze personali del singolo disponente. Possiamo dire che non esiste un vero e proprio tipo di TRUST, non esiste un rigido ed unitario modello di TRUST, ma tanti possibili schemi che possono essere creati.
Ognuno di essi può avere caratteristiche del tutto diverse dagli altri in vista di una finalità ultima da raggiungere.
La legge che regolamenta un TRUST, non può essere quella italiana, che non comprende questo contratto, ma una legge straniera che la annovera normalmente.
La SEGREGAZIONE o separazione nei trust
La caratteristica principale del trust è la SEGREGAZIONE (separazione) del patrimonio (beni mobili ed immobili, od enti virtuali o non e di quanto inserito/segregato in esso) in quanto produce l’effetto di segregare il patrimonio conferito da tutti gli attori della vicenda.
I beni o diritti in TRUST sono di proprietà del Trustee (non più del disponente), il quale però non può farci quello che vuole, ma è gravato dall’obbligo di amministrarli nell’interesse altrui.
Il Trustee normalmente, non può avvantaggiarsi personalmente dall’essere proprietario dei beni in TRUST, non può benificiare dei suoi frutti, né godere dei beni stessi, è tenuto solo ad utilizzarli (gestirli, venderli, permutarli, ecc., salvo diverse disposizioni entrocontenute nell’atto dello stesso TRUST, es. usufrutto ed utilizzo dei beni), questo nell’interesse dei beneficiari, secondo le disposizioni e con i limiti impartiti dal Disponente nell’atto costitutivo o in un successivo atto.
vedi:
http://www.studiorizzuto.it/trust.html
http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/65075/65659-Presentazione lezione 07.05.2014.pdf
http://www.lexgv.it/2-non-categorizzato/15-il-trust
Trust Sentenze ed indicazioni su di esso, come proteggersi da Terzi
Con il vostro Trust sotto Giurisprudenza Trust Law del Jersey, siete al riparo di tutto e potete anche uscire dalla “cittadinanza italiana”, rinunciandovi e dichiarandolo nel documento del Trust stesso (Apolidia, o individuo dello Trust/Stato/Nazione/Regno, e ciò può essere fatto legalmente dato che:
I “cittadini” italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana purché si trasferiscano, o abbiano trasferito, la propria “residenza” all’estero e siano titolari di un’altra o di altre cittadinanze (L. 91/1992, art. 11).
Disciplinato dalla Legge 91/1992 Art. 3 e 11
La legge prevede la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del cittadino italiano in possesso della cittadinanza di un altro Paese e che risieda o stabilisca la propria residenza all’estero.
L’interessato deve presentare istanza di rinuncia all’autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza perché l’acquisto volontario di una cittadinanza straniera e il trasferimento della residenza all’estero non producono la perdita automatica della cittadinanza italiana, salvo in forza di accordi internazionali. Può rinunciare alla cittadinanza anche il figlio minore di cittadini stranieri che hanno acquistato la cittadinanza italiana e che al compimento del diciottesimo anno, in possesso di altra cittadinanza, dichiari espressamente all’Ufficiale di stato civile o al console di voler rinunciare alla cittadinanza italiana.
Ovviamente il documento del Trust va inviato via PEC od R/R, all’ambasciata Italiana a Roma in Vaticano, cosi da informare l’ambasciatore italiano che avete acquisito cittadinanza nel vostro stato/trust.
Pignoramento beni segregati in un living Trust° ?
In Italia per gli impiegati della AGENZIA delle ENTRATE SpA (AdE) – Servizio Riscossioni = AdER, ed altri della Pubblica Amministrazione (PA), tutti i TRUST sono patrimoniali e quindi commerciali…
Il Trustee (amministratore) non potendo prelevare del denaro dal Trust Estero, perché in esso non è concepita la possibilità di disgregare il patrimonio monetario e quindi di fare pagamenti di tasse, imposte, multe, balzelli, ecc., in altri Stati, se non nel proprio del Trust stesso.. a questo punto il Trustee non paga e non può pagare… l’AdER su quali beni si rivale, cioè chi multerebbe ?
Il TRUST ? Non può, perché è solo un insieme di beni, allora cerca di rivalersi sul Trustee e/o sui suoi beni, che però si è spossessato dei suoi beni, segregandoli nel Trust° stesso e quindi, non possedendo più nessun tipo di beni, il presunto stato Italiano la ITALY REPUBLIC of = REPUBLIC of ITALY, e la sua PA, nulla può incassare….
Se avete creato il vostro Living Trust° estero, di alto valore umanistico, sotto unicamente TRUST LAW del Jersey), Common Law e Diritti dell’Uomo, siete al sicuro legalmente e segregando in esso i vostri beni mobili ed immobili, ed i vostri figli ed il presunto stato e l’AGENZIA delle ENTRATE SpA, nulla potrà sui vostri beni.
Se non l’avete ancora fatto:
Pagate l’AGENZIA delle ENTRATE – Agenzia Riscossioni, con Euro scritturali ! e fatelo, specie se siete sovrani, QUI:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/Pagamento+delle+imposte+estero+mediante+bonifico/
Coordinate+da+utilizzare+per+il+bonifico+estero/?page=modpagint
Con questo tipo di pagamento, sia che sia accettato o meno, avrete più tempo per formulare altre iniziative per la vostra protezione legale, per creare il vostro Trust estero sotto Trust Law Jersey.
Da registrare (facoltativamente) nel Jersey e solo da NOTIFICARE (NON registrare) nella nazione ove vivete.
Ecco quanto è scritto nella TRUST LAW del Jersey:
Tratto dal doc.: “TRUSTS (JERSEY) LAW 1984” – che trovate qui:
https://www.jerseylaw.je/laws/current/PDFs/13.875.pdf
pag. 9
2 Esistenza di un Trust
Un Trust esiste quando una persona (nota come trustee) detiene o ha conferito nella persona o si ritiene che detenga o abbia conferito alla persona proprietà (di cui la persona non è il proprietario per diritto della persona)
(a) a beneficio di qualsiasi soggetto (noto come beneficiario) ancora accertato o esistente;
(b) per qualsiasi scopo che non sia a beneficio esclusivo del fiduciario; o
(c) per il beneficio di cui al sottoparagrafo (a) e anche per qualsiasi scopo menzionato nel sottoparagrafo (b).
3 Riconoscimento di un trust dalla legge di Jersey
Fatta salva questa legge, un trust è riconosciuto dalla legge di Jersey come valido ed esecutivo.
pag. 10
5 Competenza del tribunale
Il tribunale è competente se:
(a) il trust è un trust Jersey;
(b) un fiduciario di un trust estero è residente a Jersey;
(c) qualsiasi proprietà fiduciaria di un trust estero sia situata a Jersey; o
(d) l’amministrazione di qualsiasi proprietà in trust di un trust estero sia svolta a Jersey.(Modificato)
PARTE 2
DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE A JERSEY TRUST
7 Creazione di un trust
(1) Fatto salvo il paragrafo (3), un trust può nascere in qualsiasi modo.
(2) Fatta salva la generalità del paragrafo (1), un trust può nascere per dichiarazione orale, o per atto scritto (compreso un testamento o codicillo) o nascere per condotta.
(3) Un fondo comune può essere creato solo mediante uno strumento scritto.
Quindi ecco come si prepara un Trust Jersey autodichiarato, che può contenere tutte le info su status, ideologie, disposizioni, desiderata, pratiche e beni del disponente e del trustee che si adegua ad esse.
vedi: Manuale d’uso appropriato del trust
Altre info sul tema:
https://www.facebook.com/groups/notificadicortesia/permalink/400471416760508/
https://drive.google.com/folderview?id=0B9PEriRP9nMtWFI0WmZMdjMzZ3M&usp=sharing
https://tools.google.com/dlpage/drive/?hl=it
https://drive.google.com/folderview?id=0B8j6i7ZXCFbhWXdyREtUNWNIc0k&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B8j6i7ZXCFbhNkFSeEFIdkcwWEk&usp=sharing&tid=0B8j6i7ZXCFbhWXdyREtUNWNIc0k
https://www.facebook.com/notes/valeria-gentili/io-%CF%86/647149635364291
https://drive.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtVFk2dWJmbko2MzA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B034_dPJNj8FbnUtUk93OUp4blk&usp=sharing
Per vostra informazione
Il TRUST secondo il DIRITTO CANONICO – Articolo 189 – TRUST
Canon 4585 (collegamento)
Tutti i TRUST, Enclosure e altri dispositivi legali di una simile funzione, ma nome diverso posseduto, controllato, amministrato o detenuto da Religioni e Culti che sono stati costituiti prima del 2006 sono con la presente cessati, con tutte le proprietà e beni restituiti alla Society of One Heaven a meno che tali beni e beni non siano conformi al Patto sacro Pactum De Singularis Caelum .
Canon 4586 (collegamento) – In accordo con il Ritus Probatum promulgato su Ucadia
Tempo E8: Y3210: A35: S3: M12: D4 [12 giugno 2011] a tutti e tre i Papi del Culto Romano riguardanti il Trust di nome Romanus Pontifex, questo trust è stato legalmente e completamente, sciolto, terminato e ridistribuito in conformità con il più Patto sacro De Singularis Caelum. Pertanto, anche l’ufficio del Romano Pontefice associato al Trust è stato sciolto.
Canon 4587 (collegamento)
Come la fiducia Romanus Pontifex è stato legittimamente sciolta, a qualsiasi diritto sul beni immobili incluso ma non limitato alla terra, mare, aria, uomo, donna e l’altro più alto fine vita sono stati anche disciolto.
Pertanto, qualsiasi Trust, strumento, atto, sistema fondato su tali presunzioni sono anche nulli.
Canon 4588 (collegamento)
In conformità con il Ritus Probatum Regnum promulgato su Ucadia Time E8: Y3210: A48: S4: M17: D3 [15 agosto 2011] a tutti e tre i Papi del Culto Romano riguardanti il Trust denominato Aterni Regis, questa fiducia è stata legalmente e completamente, sciolto, terminato e ridistribuito in conformità con il più sacro Patto di Singularis Caelum.
Pertanto, anche l’ufficio del Romano Pontefice associato al Trust è stato sciolto.
Canon 4589 (collegamento)
Poiché il Trust Aterni Regis è stato sciolto legalmente, anche tutte le rivendicazioni su proprietà reali e personali, incluse ma non limitate a terra, mare, aria, uomini, donne e altre forme di vita superiore, sono state sciolte.
Pertanto, qualsiasi trust, strumento, atto, sistema fondato su tali presunzioni sono anche nulli.
Canon 4590 (collegamento)
In accordo con il Ritus Verum noto anche come “The 144 Truths” promulgato su Ucadia Time E8: Y3210: A63: S4: M6: D5 [31st Ottobre 2011] a tutte le persone in tutto il mondo riguardanti il Trust noto come Convocazione e tutte le precedenti corrispondenze e scrive, questa fiducia e tutti i trust rivendicati dal Culto Romano e dalla nobiltà veneziana sono stati legittimamente e completamente, sciolti con tutte le proprietà e i diritti trasmessi alla Società del Cielo Unico.
PROMEMORIA
Ricordate che dovete SOTTRARRE allo stato, l’amministrazione delle FINZIONI PERSONE GIURIDICHE che hanno il COD. FISCALE, sia vostre, che quelle dei vs figli !…. ed assumere voi stessi l’amministrazione delle Persone fisiche umane e delle FINZIONI PERSONE GIURIDICHE dei vostri figli minori !
– vedi pag 4 della Sovranità Individuale.
Solamente così sarete LEGALMENTE al riparo di qualsiasi azione fatte dal CRIMINALE stato e dei loro accoliti, per qualsiasi problema….ma non sarete al riparo dalle violenza fisica fatta su di voi che lo stato attraverso, vigili, polizia, carabinieri, GdF, Eurogenfor, ecc…. può effettuare, ma potrete denunciare quei soggetti che si sono prestati alla violenza e chiedere anche a loro i danni subiti !
La Sovranità individuale, Esistenza in vita, Legale Rappresentanza (L.R.) e segregazione della propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA e quella dei propri Beni (anche figli minori) in esso ed altro ancora, nel Proprio Trust° estero, sono in esso definite ed indicate ed inoltre molto ben illustrate nella successiva Pagina la 4. Tutto è incluso in esso.
TESTO della Direttiva/normativa relativo alla protezione delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Ricordatevi: se dovete autenticare le vs firme sui vostri documenti, andate in COMUNE ove abitate, costa meno (€16,50) che dal notaio, oppure in un altro COMUNE, ma della PROVINCIA ove avete il domicilio legale
Se dovete/volete fare l’Apostilla dell’Aja, in PREFETTURA, alcune prefetture affermano che accettano SOLO le autentiche che provengono da Notai oppure dai COMUNI della provincia gestita dalla PREFETTURA della provincia, altrimenti non ve la fanno….(vedi ora il punto qui sopra Nota Bene, che annulla questa necessità) anche se sarebbero obbligati a farlo, perché non vi sono disposizioni di legge sul fatto che la PREFETTURA possa rifiutarsi per una autenticazione effettuata in un COMUNE fuori dalla provincia gestita dalla stessa; comunque per evitare storie inutili con i funzionari….., seguite queste semplici indicazioni.
Apostille Prefettura
Si apostillano in Prefettura i documenti rilasciati dai Comuni italiani, dalle Camere di Commercio, dalle Università pubbliche, dalle Scuole, dai Ministeri. In generale, si può affermare che gli atti non emessi da autorità giudiziarie sono apostillati in Prefettura, mentre per gli atti giuridici è competente la Procura della Repubblica .
A titolo esemplificativo e non esaustivo, in Prefettura si appone la Apostille sui seguenti documenti:
– Certificati emessi dal Comune
– Visure Camerali munite di firma olografa, rilasciate dalla Camera di Commercio
– Certificati di Laurea emessi dalle Università con firma del responsabile
– Pagelle rilasciate da scuole pubbliche italiane (previa copia conforme all’originale).
– Certificati emessi da un Ministero italiano.
Affinché la Prefettura italiana possa procedere con l’apostillazione del documento è imprescindibile pertanto che sull’atto risulti la firma olografa (firma apposta su carta e non elettronica) e che a firmare l’atto sia stato un funzionario pubblico con firma depositata.
Territorialità
Inoltre, c’è un vincolo territoriale: è importante che ad apostillare un documento sia l’Ufficio Territoriale del Governo e cioè la Prefettura presente nello stesso territorio in cui è presente l’ente che ha rilasciato i documenti.
Ad esempio, su un certificato di nascita rilasciato dal Comune di Roma, la Prefettura di Milano non può apporre l’Apostilla; deve essere per forza la Prefettura di Roma ad applicarla perché è solo lì che la firma è riconosciuta.
Cosa si fa se il certificato è rilasciato in una città lontana da dove si vive e non è comoda la Prefettura di quella città ?
In quel caso, si può procedere a fare una copia conforme all’originale nella città dove si vive (in Comune o da un Notaio) e poi portare la copia presso la Prefettura locale (Ufficio Territoriale del Governo) per la Apostilla.
Apostille Procura della Repubblica presso il Tribunale
Per alcune tipologie di atti non è competente il Prefetto o l’Ufficio Territoriale del Governo, ma la Procura della Repubblica presso il Tribunale della città o della provincia in cui il certificato è rilasciato.
La Procura della Repubblica è competente per apostillare i seguenti documenti:
– Certificato del casellario
– Certificato carichi pendenti
– Atti sottoscritti da un funzionario del Tribunale
– Atti notarili
– Traduzioni asseverate
https://www.tecnitrad.it/apostille/
Promemoria:
Fate una letterina (vedi al Bozza qui sotto) di accompagnamento che consegnate al funzionario/impiegato della PREFETTURA:
Vi ricordo e preciso che, se compare il mio Nome e Cognome, in detto documento da autenticare (autentica di firma od Apostilla), esso DEVE essere scritto Solo ed Unicamente nella forma grafica scritta come ben evidenziato nella firma inserita nel documento stesso o che firmo davanti a lei, e cioè cosi: Nome e Cognome, come appunto vanno scritti Nome e Cognome in Italiano e nelle varie lingue del mondo e cioè Maiuscolo solo la prima lettera delle parole e le altre lettere in minuscolo.
Ogni altra forma scritturale di grafia non scritta il tale modo, vien rifiutata e rigettata.
Perciò se è necessario indicare il mio Nome e Cognome scrivetelo come richiesto
Vi ringrazio dell’attenzione e spero di ritirare il documento come richiesto dal sottoscritto ed anche dalla legislazione internazionale.
Firma: (Nome e Cognome)
ATTENZIONE
Autentica di firma in Comune
Dispositivo: Art. 2703 del Codice Civile: “L’autenticazione (della firma) consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”.
Vedere la Legge sull’autentica di Firma;
..essa afferma che l’autentica della firma autentica solo ed unicamente la Firma e quindi la forma grafica di essa, ma NON autentica il contenuto del documento ove è apposta la Firma e questa DEVE essere confermata con un Timbro od un allegato nel quale il vostro Nome e Cognome DEVE essere scritto e riportato esclusivamente nella forma grafica disegnata (Firma) sul documento cioè come si scrive in italiano il proprio Nome e Cognome, cioè in alternato Maiuscolo le prime lettere delle due parole, se l’autentica non riporta la forma grafica esatta della vostra Firma essa NON ha valore legale.
Fate attenzione che in molti COMUNI i loro impiegati fanno i finti tonti sull’autentica della Firma, dicendovi che non autenticano il contenuto del documento, ma la legge è chiara, si tratta di sola autentica di Firma e basta e non dell’autentica del contenuto del documento.
Questo perché hanno ricevuto circolari dal ministero: vedi una di queste in PDF
Comunque ricordatevi: l’Autentica delle Firma non è obbligatoria per le Autocertificazioni, basta accludere un documento di identità della FINZIONE PERSONA GIURIDICA della quale siete i Trustee/amministratori.
Fonti → Codice Civile → LIBRO SESTO – Della tutela dei diritti → Titolo II – Delle prove → Capo II – Della prova documentale → Sezione II – Della scrittura privata
Per vostra informazione questo dice la LEGGE sulle autentiche di firma:
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.
L’Ufficiale di Anagrafe non ha competenza in merito al contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che rimangono in capo al dichiarante e si limita ad autenticare la sottoscrizione verificando che il contenuto del testo riguardi stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato.
L’autentica di firma è un’attestazione che viene resa da un pubblico ufficiale e che testimonia che la sottoscrizione in calce ad un qualsiasi documento (ovvero la firma del documento stesso) è stata apposta in sua presenza dopo averne accertato l’identità della persona che ha sottoscritto il documento.
Per autenticare la firma solo se ancora prescritta occorre presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido. L’autenticazione della firma avviene davanti al segretario comunale o altro dipendente incaricato a ricevere la documentazione, che attesti che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell’identità della persona che sottoscrive il documento.
Autentica notarile ed amministrativa
Bisogna sapere che esistono due tipi di autentiche di firma: una detta notarile ed una amministrativa. Esistono quindi due tipi di autentiche che cambiano in base al soggetto che le compie: a seconda dunque che sia un notaio o un Sindaco o un cancelliere o un segretario comunale si avrà un’autentica con un nome diverso. Per l’autentica notarile o amministrativa, comunque, va detto che la funzione è la stessa: autenticare che la firma apposta in calce ad un documento (il cui tipo deve essere uno di quelli visti in precedenza) sia autentica dopo averne debitamente verificato l’identità da parte di chi rilascia l’autenticazione.
L’autentica della firma va richiesta al Comune in cui si trova la persona che deve firmare, anche se diverso da quello di residenza.
È possibile fare autenticare la propria firma presso ogni Comune: il sottoscrittore apporrà la propria firma sul documento davanti a un dipendente incaricato dal Sindaco, il quale, a sua volta, apporrà un timbro che ne attesta l’autenticità.
Il dipendente del comune che rifiuta di farlo, può essere denunciato per omissioni in atti d’ufficio e per abuso di potere…
Fare APOSTILLE (Apostilla) dell’AJA sul proprio documento, in Prefettura od in Tribunale.
Elenco delle nazioni del mondo che vi hanno aderito – PDF
Apostille: “E’ in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione. Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l’Apostille.
L’Apostille non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude.
Per consultare l’elenco degli Stati aderenti e le autorità competenti a rilasciare l’Apostille”:
https://www.miur.gov.it
Apostille:
In Italia la legalizzazione dei documenti spetta, generalmente, alla Prefettura.
Solo i documenti firmati dai notai, dai funzionari di Cancelleria e dagli ufficiali giudiziari non sono legalizzati dalla Prefettura, ma da un altro organo: la Procura della Repubblica.
La legalizzazione e l’ Apostille di per sé non hanno scadenza
– I documenti che vengono fatti o che devono avere validità in uno dei Paesi della Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 05/10/1961), devono avere l’Apostilla.
– L’Apostilla sostituisce la legalizzazione.
– L’Apostilla è un’annotazione, con un timbro specifico, messa sul documento originale
Chi proviene da uno degli Stati della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, deve andare dall’autorità interna competente, scelta da ogni Paese aderente, e farsi mettere l’apostille.
Gli Stati che aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 1985 e sua applicazione, sostituiscono la legalizzazione degli atti che rientrano nel suo ambito di applicazione e che devono essere prodotti sul suo territorio, con l’apposizione della c.d. Apostilla. Quest’ultima consiste in un’annotazione, rigidamente conforme al modello allegato alla Convenzione, che va apposta sull’originale del certificato straniero da parte dell’Autorità estera indicata come competente dalla legge di ratifica della Convenzione.
Di conseguenza, se un cittadino straniero di un Paese che ha aderito alla Convenzione dell’Aja deve far valere in Italia un certificato (es. certificato di nascita), potrà recarsi presso l’Autorità competente nel proprio Stato, designata dall’atto di adesione alla Convenzione, per ottenere l’Apostilla.
Il documento apostillato viene riconosciuto in Italia in quanto anche l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja e dunque, in base alla legge italiana, quel documento deve essere ritenuto valido.
L’Apostille, come la legalizzazione, ha la funzione di attestare la veridicità della sottoscrizione e della qualifica legale del pubblico ufficiale straniero che ha rilasciato il documento, nonché l’autenticità del sigillo o del timbro apposto sull’atto.
La Convenzione dell’Aja del 1985 e sua applicazione agli atti pubblici stranieri, tra i quali rientrano, ad esempio: i documenti rilasciati da un’autorità o da un funzionario dipendente da un’Amministrazione del Paese estero, i documenti amministrativi, gli atti notarili e le dichiarazioni ufficiali indicanti la registrazione, il visto di data certa e l’autenticazione di firma apposti su atti privati.
L’Apostille permette quindi di evitare la legalizzazione di documenti di vario genere, che di frequente riguardano i rapporti di parentela ed i legami familiari, ma può essere apposta esclusivamente su documenti predisposti all’estero, da Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja. Invece i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall’Autorità consolare dei medesimi Paesi, sono soggetti alla procedura di legalizzazione presso la Prefettura competente.
E’ possibile verificare le Autorità dei Paesi firmatari la Convenzione dell’Aja competenti al rilascio delle Apostille collegandosi al sito internet qui linkato.
Il timbro obbligatorio che sostituisce la legalizzazione – vedi QUI il modello del timbro Apostille – PDF
Sarebbe più opportuno avere una postilla anche da parte di un ente Extra EU.
Per dare ulteriore valore ai vostri documenti potete se volete, aggiungere la postilla:
Registrato all’AJA (ed inviategli una copia apostillata) copia, ma essa vale solo per i paesi firmatari di detta convenzione: UE/AIA
La postilla registrata in un qualsiasi paese aderente alla UE, è accettata anche come reciprocità, fra tutti gli aderenti/firmatari, alla e della Convenzione dell’Aja del 1985.
L’ufficio dell’Aja richiede scrivendogli cosi:
….Si invita codesto spettabile Ente (il mittente, il vostro Trust° estero) ad inviare il tutto per competenza alla AMBASCIATA CONSOLARE ITALIANA, usare la seguente PEC: amb.laja.consolare@cert.esteri.it (esclusivamente per PEC, Posta Elettronica Certificata), ove il Console nel rispetto del diritto internazionale è superiore al magistrato o presidente di qualsiasi tribunale, e prenderà in consegna i vostri documenti Apostillati in Prefettura e li invierà ufficialmente ai loro uffici competenti, se compie correttamente il suo dovere….
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
MODALITA’ per le spedizioni dei vostri documenti:
– con Normale Raccomandata con ricevuta di Ritorno (R/R)
– oppure attraverso la UPU (Universal Postal Union)
– Con le vostre PEC: inserite all’interno della stessa mail, le lettere che inviate ed aggiungete come allegato, la stessa lettera firmata, ma in PDF come allegati e lo stesso testo senza la firma, anche nella parte del testo normale della mail, aggiungete l’oggetto e inviate la PEC.
Se la spedite via R/R postale, dovete inviarla senza busta in forma di Plico attraverso UNEP !
Nota bene: se decidete di Spedire il documento completo del Trust estero, via PEC + e.mail (ove indicato), o via Posta preparatelo in Plico R/R, cosi avrete la ricevuta del ricevimento da parte del destinatario, ma cosi si perdono tutti i links indicati nel Documento del Trust estero, che rimangono se spedite via PEC.
Se la spedite via posta che esso, plico, sia inviato a mezzo dei Messi Ufficiale (UNEP) del tribunale di……..pagando la cifra richiesta per la consegna ai destinatari, cosi i vs documenti divengono documenti Ufficiali….
Inviarne copia con lettera di presentazione anche all’ambasciata dello stato nel quale si vive che in genere è nella capitale dello stato stesso, come indicato in testa fra i destinatari.
IMPORTANTE, sul come fare per inviare documenti via R/R o PEC oppure via UNEP
https://www.studiocataldi.it/articoli/30949-atti-giudiziari-e-raccomandate-i-nuovi-moduli.asp
http://www.forumpa.it/pa-digitale/documenti-il-futuro-europeo-della-pec-necessarie-nuove-regole-tecniche
I servizi elettronici di recapito certificato hanno comunque degli effetti giuridici a livello degli Stati membri della UE in conformità all’articolo 43 dell’eIDAS.
Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
I dati inviati e ricevuti mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate nel servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Quando volete certificare i vostri documenti affinché divengano ATTI PUBBLICI ed abbiano ancora più valore anche in giudizio, dovete utilizzare questo Iter:
Nei vostri documenti inserite questa frase: “questo documento deve essere esposto nell’ ‘Albo Pretorio on line’ nel sito) del COMUNE” (ove viene protocollato e registrato), in quanto ha una valenza giuridica e di visibilità migliore che il cartaceo.
Spedite i vostri documenti firmati timbrati ed apostillati, a mezzo UNEP:
Preparate il Plico od i vari plichi da spedire con i vari destinatari e recatevi all’Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (in sigla, UNEP) che è l’ufficio presente presso i Tribunali e le Corti italiane all’interno del quale prestano servizio, tra gli altri, anche gli Ufficiali Giudiziari (noti anche come messi notificatori), i quali li consegneranno ufficialmente come “atti pubblici”, ai vari destinatari.
Così i vostri documenti divengono pubblici e dovrebbero anche essere, se lo indicate dentro i documenti, pubblicati a tutti gli effetti, nell’albo del Comune.
Una precisazione, messi notificatori e ufficiali giudiziari non sono la stessa cosa.
I primi possono solo notificare (anche un vigile può essere un messo notificatore), mentre i secondi, oltre a svolgere le funzioni del messo notificatore, si occupano di tutto il resto dell’iter, comprese le esecuzioni forzate.
SAPPIATE CHE l’Art. 28 della Costituzione: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [cfr. art. 97 c. 2]
Denuncia legale, del personale che lavora per le Istituzioni, per violazione dei doveri d’ufficio, Art. 74 DPR 445/2000, comma 1:
1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
CODICE PENALE – Dispositivo dell’art. 328
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta (1) un atto del suo ufficio (2) che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (3).
CODICE PENALE – Art. 328 – 2° comma
Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio è per legge obbligato, entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse, a compiere l’atto del suo ufficio, ed esporre le ragioni dell’eventuale ritardo nel riscontro.
CODICE PENALE – Art. 357-358-359
A quanto sopra è obbligato il pubblico ufficiale, la persona incaricata di pubblico servizio e/o la persona esercente servizi di pubblica necessità.
CODICE PENALE – Art. da 476 a 493bis
Note
(1) Il comma primo disciplina il reato di rifiuto di atti urgenti, la cui rilevanza è limitata a tassative ragioni d’urgenza di compiere l’atto tra cui rientrano ad esempio i sequestri obbligatori amministrativi, la confisca amministrativa, gli ordini di distruzione degli immobili abusivi, gli ordini di scioglimento delle manifestazioni vietate, la sospensione e la revoca della patente di guida, gli ordini di non circolare su determinate strade.
Questo dunque si consuma quando l’inerzia ha compromesso l’adozione efficace dell’atto urgente. In merito all’urgenza parte della dottrina ritiene che occorra distinguere tra termine perentorio in cui si ha una vera e propria omissione e termine ordinatorio in cui si avrebbe mero ritardo, in quanto l’atto può essere ancora compiuto e può esplicare i suoi effetti tipici.
(2) Rilevano solo gli atti esterni e quelli a rilevanza esterna, non invece gli atti interni cosiddetti organizzativi.
(3) Il comma secondo punisce invece la condotta di omissione non motivata di atti richiesti. Questa ovviamente non si realizza qualora il procedimento si sia concluso senza adozione espressa dell’atto in virtù del silenzio-assenso, previsto all’art. 20, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241. Dunque perché vi sia omissione è necessario il ricorrere di tre requisiti: la richiesta formale dell’interessato, il mancato compimento dell’atto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (termine previsto dalle norme amministrative) e la mancata esposizione dell’interessato, nello stesso termine, delle ragioni del ritardo.
Promemoria:
vedi:
– Nome, Prenome, Cognome – PDF
– Sentenza Italiana sul come scrivere il Nome ed il Cognome, distinguendo la persona fisica dalla FINZIONE GIURIDICA
– Sentenza, Bambina nata senza debito
– Denuncia di nascita dello stato
– FINZIONE GIURIDICA è il Certificato di nascita
– Sentenza nome e cognome NON in maiuscolo
DIRITTI e NOZIONI sui TRUST
Ricorrendo al Diritto internazionale, che secondo la prassi è gerarchicamente fonte superiore alle leggi della Repubblica Italiana(ved. nota qui sotto B) l’individuo “ex nihilo ens legis” (vale a dire -dal nulla, di legge-) trasformato in un’astrazione, una FINZIONE PERSONA GIURIDICA per mezzo del Certificato di nascita istituito strumentale al Sistema, in quanto l’amministra totalmente esso.
Nota B: L’articolo 10 comma 1 della Carta Costituzionale dispone che l’ordinamento giuridico si adatti automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, in quanto tali norme sono considerate parte integrante del diritto della Repubblica.
SINTESI
– L’AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 46 lettera u) è un atto pubblico che fa prova legale, enuncia “stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, ed in più esprime la volontà di azionare determinate condotte o atti. Di tale autocertificazione, in Diritto civile, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile perché si possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).
– De facto, detta autocertificazione realizza se inserita in un Jersey Trust Autodichiarato così vincolando ex novo al beneficiario i beni (beni materiali + beni giuridici come ad es. le FINZIONI PERSONE GIURIDICHE o Fictio iuris) anteriormente intestati alle fictio iuris ed amministrate se sottratte allo stato ed inserite nel Truste Jersey, dal Trustee – Legale Rappresentante.
La “segregazione dei beni” è aspetto saliente ed essenziale del Trust e, secondo l’art. 11 della Convenzione de L’Aja costituisce l’effetto minimo del riconoscimento di un Trust costituito in conformità della legge che lo regola, in questo caso la Trust Law del Jersey.
I beni conferiti al fondo in Trust, dunque, sono SEGREGATI, vale a dire non appartengono più, né al Settlor/Disponente, né al Trustee e l’effetto segregativo trova legittimazione nella stessa Convenzione de L’Aja del 01/07/1985 ratificata dall’Italia con la Legge 09/10/1989, n. 364 entrata in vigore il 01/01/1992.
La caratteristica più rilevante del Trust è che i beni o i diritti oggetto dello stesso non vengono trasferiti, ma concretizzano la sola apposizione di un vincolo di destinazione del patrimonio del Settlor/Disponente: i beni costituiscono un patrimonio separato, isolato da quello del Trustee, inattaccabile dai suoi creditori, poiché sono assenti formali effetti traslativi.
Due sono le condizioni per cui i beni non possono essere aggrediti dai creditori del Settlor/Disponente, seppure tali cespiti siano “usciti” dalla sua sfera di appartenenza, a seguito del trasferimento al trustee:
– che il conferimento in trust sia ben anteriore al decreto ingiuntivo per insolvenza debitoria;
– di non essere in presenza di debitore esecutato e sottostante ad un procedimento di esecuzione forzata come il pignoramento.
AVVERTENZE per il Lettore poco esperto in materia
Il “cittadino” è prettamente obbligato alla “venerazione del Diritto positivo imperante”, soggiogato com’è alla potestà giudiziale della legittima autorità statuale territoriale indicata nel Trust stesso, ne risulta meccanicamente sottomesso.
Lo scopo di questo articolo non è quello di istigare la sovversione, casomai è quello di suscitare una certa curiosità volta a valutare se non vi sia qualcosa che possa meritare la nostra disobbedienza legittima, al cospetto ed in forza della Dichiarazione Universale dei Diritti Naturali e di quelli dell’Uomo.
Quindi NULLA di illegale, anzi in forza di Legge !
Che COSA PUÒ ESSERE OGGETTO di un TRUST ?
I beni che fanno parte di un patrimonio familiare o aziendale o parti di essi possono entrare in un TRUST, come a puro titolo di esempio: titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, azioni quotate in Italia o all’estero, immobili, terreni, auto, barche, aerei, macchinari, ecc.
Inoltre, in un Trust può entrare sia la piena proprietà, sia la nuda proprietà di un bene.
I TRUST INTERNI: AMMISSIBILITÀ in ITALIA.
Con il recepimento della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, l’istituto del TRUST è stato formalmente accettato nell’ordinamento italiano, ne discende l’ormai pacifica trascrizione dei beni ricompresi nel TRUST al trustee proprio per rendere concreto l’effetto SEGREGATIVO (circolare Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008, n. 3) essenza del TRUST, che altrimenti risulterebbe inopponibile a terzi.
La legge regolatrice può essere, sia quella del modello inglese, sia quella del modello internazionale, ossia emanata negli ultimi quindici anni da numerose ex colonie britanniche sedi di centri finanziari internazionali (Jersey, Guernesey, Isola di Man, Malta, Isole Cayman, Bermude, Bahamas), ovvero quella del modello dei paesi di civil law, come ad esempio i paesi sudamericani, il Licthenstein (treuhand), il Principato di Monaco, S. Marino e Israele.
Una volta che avete preparato il vostro Trust° estero, DOVETE, se avete inserito in esso i vostri beni mobili ed immobili, (con Allegato1, od i vostri figli nell’Allegato 2, come indicato nel Trust° estero stesso), oltre alla vostra FINZIONE PERSONA GIURIDICA con relativo COD. FISCALE n°………, comunicare al PRA (Pubblico Registro Automobilistico, Nautico, Aereo) ed alla Conservatoria del Registro Immobiliare, cioè il Catasto (per Terreni ed Immobili), che il bene è stato disposto, conferito e segregato nel Trust° estero (COGNOME e NOME). Gli enti statali per Legge DEBBONO obbligatoriamente aggiungere una postilla nel loro data base: bene segregato nel Trust estero (COGNOME e NOME), notificato il…..
Inviate al PRA, Conservatoria del Registro Immobiliare, cioè il Catasto, (o per acquisti o vendite da Notaio) solo la prima/seconda pagina del vostro Trust quella che termina con:
– Questo Documento è da pubblicare negli Albi Pretori dei vari enti destinatari,
…..aggiungendovi una lettera di accompagnamento con la quale chiedete di variare il nominativo del conferimento del bene (del quale dovete indicare tutti i dati, come da Allegato 1) dalla FINZIONE PERSONA GIURIDICA al nuovo nominativo del Trust° estero (sotto Trust Law, Jersey).
Se non rispondono entro 8 giorni dalla vostra richiesta della annotazione del conferimento e segregazione nel Trust dei beni in esso, dovete andare da un Notaio, depositare presso di esso il documento del Trust° comprendente gli Allegati 1 e se necessario anche il 2, e chiedergli di comunicare lui stesso ai vari enti (Catasto, PRA, AG. ENTRATE spa) che i beni sono stati conferiti e segregati nel vostro Trust° estero ed il Notaio lo deve confermare con apposito documento o se volete, in aggiunta dentro nel documento del Trust stesso (anche sull’Allegato 1), in quanto voi siete il Trustee del Trust° estero.
Questa Notifica agli enti indicati, conferirà al documento del Trust estero, maggior riconoscimento al contenuto del documento stesso.
IMPORTANTE e per vostra informazione:
Leggete l’Art. 10 della Costituzione:
http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
Riconoscimento dei Trattati e delle Convenzioni fra gli stati del mondo, come debbono essere recepiti
vedi: Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969, Approvata dall’Assemblea federale il 15 dicembre 1989 .
– Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 7 maggio 1990, Entrata in vigore per la Svizzera il 6 giugno 1990
Ecco il Riconoscimento dello stato Italiano per il Trust estero:
Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L’Aja il 1° luglio 1985 – PDF
(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottata da altri paesi con alcune modifiche, hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di risolvere i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento; hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti disposizioni: vedi PDF sopra indicato.
– https://www.quagliarella.com/riconosciuta-la-validita-del-trust-autodichiarato/?fbclid=IwAR1dJeTS6mkadFlYMFEl-e30GYPK-tIDBoFKJCogbpZyeFC7YHEAKv3etZY
In sintesi:
– riconosce legittima la scelta della Legge di Jersey come legge regolatrice di un trust autodichiarato;
– dichiara che la segregazione dei beni conseguente all’istituto del Trust interno autodichiarato resiste al pignoramento effettuato posteriormente.
La segregazione dei beni li rende non suscettibili di pignoramento da parte dei creditori personali del disponente – trustee, che ha istituito il trust. Nel caso in concreto un creditore del disponente trustee aveva pignorato i beni del TRUST dopo la sua istituzione, quindi è nullo il pignoramento.
Qualche info sui TRUSTs Italiani: https://it.wikipedia.org/wiki/Trust
https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/17/il-trust-e-la-tutela-del-patrimonio-familiare
https://www.notaio-busani.it/it-IT/legge-trust-Italia-notaio.aspx
https://www.magistraturaindipendente.it/listituto-del-trust-e-la-legge-denominata-dopo-di-noi.htm
Continua da e per in: Sovranità Individuale – Introduzione + Sovranità Individuale – 1 + Sovranità Individuale – 2 + Sovranità Individuale – 3 + Sovranità Individuale – 4 + Sovranità Individuale – 5 + Sovranità Individuale – 6 + Sovranità individuale – 7 + Documenti sulla Sovranità