Sovranità Individuale – 3b
(Autodeterminazione in Autodichiarazione)
ACCORDO PRIVATO
(NON è indispensabile farlo) fra Persona fisica umana (uomo naturale od essere umano vivo = individuo) e FINZIONE PERSONA GIURIDICA o uomo_di_paglia, ma è meglio fare il vostro Trust° estero vestito, di alto valore umanistico, sottoposto UNICAMENTE ai Diritti naturali, e Diritti dell’Uomo ed in particolare ai Diritti della Persona fisica umana, e Leggi della Terra che sono Diritti Inalienabili quindi INATTACCABILI legalmente, alla Costituzione del Trust° estero (vedi pagina 4 e 4b al Cap.12 del Trust stesso) ed infine alla giurisprudenza internazionale, Common Law, ed in terza istanza alla Trust LAW del Jersey.
http://www.studiorizzuto.it/trust + http://www.lexgv.it/2-non-categorizzato/15-il-trust
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Bozza di: SCRITTURA PRIVATA fra la Persona fisica umana e la FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE, che si amministra:
Io Sono (Nome) delle discendenze (Cognomi dei genitori), Essenza/Essere/Entità incarnata in una Persona, con corpo fisico dotato di Spirito, carne, sangue, ossa (con tutti i diritti Riservati), quale uomo reale e naturale, abitante temporaneamente e per ora, nei pressi di COMUNE……………………., Italia, ….., prov:…. v……., (vedi anche allegata Autocertificazione di Esistenza in Vita del …….. e Legale Rappresentanza L.R,. del…….) Sovrano dichiarato per iscritto NOTIFICATO alle autorità italiane il………….., Proprietario e Titolare e quindi amministratore UNICO, quale LEGITTIMO RAPPRESENTANTE (anche Legale = L.R.) autocertificato, Beneficiario unico ed indivisibile, consulente esclusivo del TRUST Italiano = FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME), con CODICE FISCALE……………….., attribuito dallo stato nella e dalla nazione ove vivete e facente parte, con la propria funzione di Personalità Giuridica intrinseca, di qualsiasi altro tipo di funzione civile, commerciale, fiscale e finanziaria, necessarie, ecc., eccetto i debiti, vincoli, giudiziari e/o non, eventuali, passati, esistenti o futuri, quindi Usufruttuario/Beneficiario UNICO ed INDIVISIBILE di qualsiasi bene (mobile od immobile, od eventuali Asset sottostanti il COD. FISCALE) intestato alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA, = uomo_di_paglia, azienda fiduciaria (TRUST, ovvero azienda fiduciaria individuale), da e quindi Debitore del Beneficiario, (Nome e Cognome) uomo vivo, è qui sotto indicata:
(COGNOME e NOME in MAIUSCOLO) + COD. FISCALE n°………………………., con recapito presso (in certi casi potete mettere):
Casella Postale: n°….. – Posta di ……… Italia – od il vostro domicilio.
Il presente Accordo Privato e mutualmente concordato, entra in vigore alla data della firma di questa scrittura/Accordo Privato, tra la FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME, COD. FISCALE), noto anche da ogni, qualsiasi e tutti i derivati e le variazioni nella grafia di detta FINZIONE PERSONA GIURIDICA con l’unica eccezione di: “Nome Cognome”, di seguito congiuntamente e solidalmente Beneficiario, unico creditore della FINZIONE PERSONA GIURIDICA “(COGNOME e NOME)”, COD. FISCALE, Debitore, dell’Essere/Ente/Io Sono, incarnato sulla Terra nella Persona fisica umana dotata di Spirito, carne, sangue, ossa, vivente e respirante, conosciuto con l’appellativo distintivo: Nome e Cognome, con tutte le sue “Grafie” scritturali, NON in MAIUSCOLO, di seguito “Titolare Unico e Creditore indivisibile ” (vedi specifiche nell’intestazione).
DEFINIZIONI: Glossario dei Termini
Ai fini del presente Accordo Privato, le seguenti parole e termini esprimono il significato stabilito come segue,
ACCORDO PRIVATO
In questo Accordo Privato il termine “Accordo Privato” indica il presente scritto ed espresso come Accordo – datato il giorno della firma di questo accordo, tra il Amministratore e Creditore (vedi specifiche nell’intestazione) e la FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME), insieme a tutte le eventuali modifiche di e sostituzioni per questo Accordo Privato.
DENOMINAZIONE
In questo Accordo Privato con il termine “denominazione” si intende: un termine generale che introduce e specifica un termine particolare che può essere utilizzato per rivolgersi ad augurare, richiamare o fare appello ad un particolare Essere umano, persona vivente e respirante.
CONDOTTO
In questo Accordo Privato il termine “Condotto” indica un mezzo di trasmissione e distribuzione dell’energia e degli effetti/prodotto dal e del lavoro, come i beni e/o servizi, attraverso e con la FINZIONE PERSONA GIURIDICA COGNOME e NOME”, conosciuto anche con qualsiasi e tutti i derivati e le variazioni nella grafia di detto nome, tranne: “Nome e Cognome”.
AMMINISTRATORE e CREDITORE (vedi specifiche nell’intestazione)
In questo Accordo Privato il termine “Amministratore e Creditore indica: “Nome Cognome”.
NOME e COGNOME
In questo Accordo Privato il termine “(COGNOME e NOME)” significa (COGNOME e NOME) ed indica solamente la “FINZIONE PERSONA GIURIDICA artificiale, irreale, virtuale, NON vivente” = uomo_di_paglia, cioè un’azienda fiduciaria, un TRUST, anche conosciuto con qualsiasi e tutti i derivati e le variazioni nella grafia di detto nome, (esempio: COGNOME e Nome, Nome e COGNOME) tranne: “Nome e Cognome” che individualizza l’uomo vivo e reale, come indicato e precisato nell’Art. 6 del Codice Civile, sul come si scrive il Nome e Cognome.
DERIVATO
In questo Accordo Privato la parola “derivato” significa proveniente da un altro; ottenuto da qualcosa che è superiore ad un subalterno; quello che non ha l’origine in se stesso, ma ottiene l’esistenza da qualcosa di precedente e di natura fondamentale o primaria; qualunque cosa che derivi da un’altra.
Ens legis
In questo Accordo Privato con il termine “ens legis” (dal Latino: essere legge) si intende: una “creatura” della legge; in realtà una FINZIONE artificiale, contrapposto a Essere/Persona naturale Umana con Spirito, carne, sangue ed ossa, come ad esempio lo può essere una società, od una azienda individuale come lo è il Trust autodichiarato (da NOTIFICARE nella nazione ove vivete), considerata derivante la propria esistenza interamente dalla Legge e NON dalla Natura.
FINZIONE PERSONA GIURIDICA = uomo_di_paglia
La locuzione “FINZIONE PERSONA GIURIDICA” (o, secondo una vecchia terminologia, ente morale), in diritto, indica un complesso organizzato di persone e di beni al quale l’ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica facendo FINZIONE di un Soggetto di diritto.
In generale la “capacità giuridica” riconosciuta alla “FINZIONE PERSONA GIURIDICA” è meno estesa di quella riconosciuta all’Essere umano in quanto individuo di diritto, ossia alla Persona fisica (uomo naturale), poiché la “FINZIONE GIURIDICA” non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra Persone fisiche in carne ed ossa.
La FINZIONE GIURIDICA è quindi quell’organismo unitario, caratterizzato da una singolarità e/o PLURALITÀ’ di FINZIONI o da un COMPLESSO di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto, la capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati per conto del Beneficiario in carne ed ossa, la Persona fisica.
Quindi in questo Accordo Privato con il termine “FINZIONE PERSONA GIURIDICA” si intende un astratto, un’entità immaginaria giuridica, ens legis, come una società, anche di capitali, creata per costrutto di diritto e considerata legalmente come “FINZIONE”, titolare di determinati diritti e doveri simili ma non primari, per conto di un Essere/Persona umana, cioè l’Amministratore e Creditore (vedi specifiche nell’intestazione), che sulla base del ragionamento giuridico, è legalmente trattata come “FINZIONE di un Essere/Persona umana” allo scopo di condurre legalmente attività commerciali a beneficio e per conto di un Essere vivente biologico, una Persona fisica in carne ed ossa.
Fin dai tempi antichi, la legge dei vari stati del mondo, ha imposto diritti e preteso doveri, utilizzando una concettualizzazione aziendale, riconoscendo, cioè, le FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE come differenti dagli Esseri umani.
Le teorie per cui questa modalità di funzionamento legale si è sviluppata, è stata giustificata, qualificata e definita, sono oggetto di una biblioteca molto consistente e non sono state ancora ben definite.
Le radici storiche di una particolare società, le pressioni economiche, le nozioni filosofiche, tutto ha avuto la propria parte nella risposta della legge alla modalità con cui gli uomini portavano avanti i propri affari attraverso quello che oggi è il familiare dispositivo della società.
L’attribuzione legale di diritti e doveri di una FINZIONE PERSONA GIURIDICA diversa da Uomo/Ente/Essere/Persona fisica umana in carne, sangue, ossa e Spirito è necessariamente un processo metaforico. E non c’è nulla di peggio.
Senza dubbio, “le metafore nel diritto devono essere strettamente controllate.”
By Cardozo, J., in Berkey v Third Avenue R. Co. , 244 NY 84, 94.
“Tutti gli strumenti di pensiero devono essere strettamente controllati per non essere abusati e fallire nel loro servizio alla ragione.”
Vedere US v SCOPHONY CORP OF AMERICA , 333 US 795 ; 68 S. Ct. 855 ; 1948 Stati Uniti”.
Nome e Cognome – vedi allegato “Estratto integrale Atto di Nascita”
In questo Accordo Privato il termine “Nome e Cognome” indica l’Essere vivente, l’uomo vivo e naturale, ovvero la Persona fisica umana senziente, conosciuto con l’appellativo distintivo di: “Nome, delle discendenze, Cognome o Cognomi dei genitori”, quale Essere umano, egli è una Persona fisica in carne ed ossa che vive e respira, dotato di Spirito personalizzato, Io Sono, ben Distinto dal costrutto legale ed artificiale, dalla ens legis, e quindi dalla “FINZIONE PERSONA GIURIDICA”, creata per costrutto di legge ed esistente solo su di un pezzo di carta o di plastica, con o senza chip.
Essere senziente e vivente
In questo Accordo Privato il termine “Essere/Essenza/Ente/Persona fisica umana senziente e vivente”, quale uomo naturale, è riferito esclusivamente all’uomo vivo con (Nome e Cognome, scritto in Alternato) cioè al proprietario in toto del Titolo, oltre ad essere l’indivisibile creditore del TRUST (IT) FINZIONE PERSONA GIURIDICA = (COGNOME e NOME e relativo COD. FISCALE n° ………..) = uomo_di_paglia
Trattasi quindi di accordo fra un Essere/Persona fisica umana, che respira e pensa, che è da distinguersi da un costrutto legale astratto come un’entità artificiale, chiamata “FINZIONE PERSONA GIURIDICA”: (COGNOME e NOME e COD. FISCALE) (nei fatti un “pezzo di carta o di plastica, con o senza chip”), o società, di soggetti, anche di capitali, associazioni e simili.
Non obstante
In questo Accordo Privato con il termine “non obstante” significa: parole anticamente usate in atti pubblici e privati con l’intento di escludere, in anticipo, qualsiasi interpretazione diversa da certi scopi e oggetti dichiarati.
Quindi, come indicato anche nella Costituzione Italiana, ogni Uomo/Persona fisica (maschio e/o femmina) è Sovrano, in quanto facente parte dell’insieme “Popolo Sovrano” (art. 1 e 2, Cost.), ed è quindi, in quanto SOVRANO, indipendente da tutte le Leggi, ad eccezione di quelle Naturali.
Egli NON è vincolato da alcuna istituzione creata da suoi simili, SENZA il suo esplicito e dichiarato consenso”.
vedi: CRUDEN v NEALE , 2 NC 338 (1796) 2 SE 70.
FIRMA: Vedere UCC § 3-401 (b), (quello che è considerato firma).
In Italia: Non esiste una definizione legale di firma, perché il codice civile Italiano si occupa solamente di disciplinare gli effetti giuridici di un documento sottoscritto.
Firmato: Vedere UCC § 1-201 (39) (quello che è considerato firmato).
Mezzo di trasmissione
In questo Accordo Privato il termine “mezzo di trasmissione” si riferisce a un condotto, ad esempio a COGNOME e NOME, quale FINZIONE PERSONA GIURIDICA.
U.C.C.: In questo Accordo Privato con il termine “U.C.C.” si intende “Uniform Commercial Code” (Codice Commerciale Uniforme, di diritto Nazionale ed Internazionale – Normative sui contratti), firmato in umido dal Trustee, è un modello riconosciuto di legge internazionale in materia di contratti commerciali, dalle varie nazioni del mondo, Italia compresa.
Vedi il PDF: UCC-ITA (Uniform Commercial Code)
ecco una estrapolazione delle norme sui contratti fra enti o persone fisiche:
§2-106. Definizioni: “Contratto”; “Accordo”; “Contratto di vendita”; “Vendita”; “Vendita attuale”; “Conformità” al contratto; “Rescissione”; “Annullamento”.
§ 2-107. Beni da separare dalla proprietà immobiliare: Registrazione.
PARTE 2. FORMA, FORMAZIONE E RIADATTAMENTO DEL CONTRATTO
§ 2-201. Requisiti formali; statuto delle frodi.
§ 2-202. Espressione scritta finale: Prove parolistiche o estrinseche.
§ 2-203. Sigilli inoperanti.
§ 2-204. Formazione in generale.
§ 2-205. Offerte di lavoro.
§ 2-206. Offerta e accettazione nella formazione del contratto
Lo U.C.C. è quindi una Legge Internazionale modello, universalmente accettata, che ha per oggetto un tema di competenza delle legislazioni degli Stati del mondo che hanno aderito/firmato (l’Italia e la Francia sono fra queste = art.10 Costituzione Italiana).
Una volta elaborato, è stato proposto alle assemblee parlamentari dei singoli Stati, e moltissimi Stati del mondo hanno recepito con proprio provvedimento legislativo lo UCC, facendolo diventare pertanto Legge dei contratti commerciali, applicabile anche nel proprio territorio e nei rapporti Commerciali Internazionali.
ACCORDO:
In considerazione del fatto che il Titolare Unico indivisibile e quindi Amministratore e Creditore (Nome e Cognome) e che:
1 – costituisce la sorgente, l’origine, la sostanza, ed essendo cioè base di “rivendicazione preEsistente”, dalla quale compare la creazione artificiale della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, COGNOME e NOME e COD. FISCALE, base sulla quale COGNOME e NOME = uomo_di_paglia, funziona come mezzo di trasmissione, interfaccia, ossia serve come un condotto, garantendo all’ Amministratore e Creditore (vedi specifiche nell’intestazione) la capacità di interagire, contrattare, acquistare, scambiare beni e servizi, commerciando con altre FINZIONI GIURIDICHE/artificiali.
2 – (Nome e Cognome), Persona fisica umana, quale uomo vivo, costituisce la vera ed unica FONTE dei beni, attualmente intestati alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME), attraverso l’Esistenza senziente, l’esercizio di facoltà, creative con il lavoro e la fatica dell’ Amministratore e Creditore Unico ed indivisibile (vedi specifiche nell’intestazione), che hanno fornito e forniscono i fattori di costo sufficienti per sostenere qualsiasi contratto di sorta che COGNOME e NOME possa eseguire, od ha potuto eseguire in passato, ed in riferimento al quale COGNOME e NOME possa essere considerato stato, o è, vincolato;
3 – al fine di garantire la sicurezza del pagamento di tutte le somme ora dovute e ancora da pagare, e di quelle che potrebbero diventare dovute ed esigibili, da parte della FINZIONE PERSONA GIURIDICA: COGNOME e NOME e COD FISCALE, a titolo oneroso, con la scrittura presente, Concorda e Conviene che COGNOME e NOME debba sottoscrivere l’impegno a:
– di funzionare e servire come mezzo di trasmissione a beneficio dell’ TItolare/Disponente/Beneficiario e quindi Creditore unico (vedi specifiche nell’intestazione di Nome e Cognome), garantendo all’ Amministratore ed il Credito, con la capacità di impegnarsi in commercio con altre FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, e di indennizzare, difendere e conservare integro il capitale e/o i beni e/o servizi dell’ Amministratore e Creditore (Nome e Cognome) perché solo da Egli acquistati e pagati da e contro ogni e qualsiasi responsabilità, reclami, richieste, ordini, citazioni, ordinanze, sentenze, fiscali e/o finanziarie, economiche, danni, costi, perdite, pignoramenti, imposte, depositi, cause, azioni legali, azioni fiscali, sanzioni, multe, interessi e spese di sorta, da parte di privati e/o dello stato (enti ad esso collegati), sia in assoluto che nel contingente, dovuti e/o che potrebbero diventare dovuti ed esistenti al presente e/o nascenti in futuro, comunque evidenziati, sofferti, sostenuti da, ed imposti alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA = COGNOME e NOME, e per qualsiasi motivo, scopo e causa di sorta, esonerando l’Amministratore da qualsiasi tipo di debito, ipoteca, vincolo, giudiziario e non, contratto e/o subito dai terzi privati (banche, finanziarie, ecc.) e/o dallo stato (Ministero delle Finanze, AGENZIA delle ENTRATE SpA – ufficio riscossioni = aziende private), ecc.), anche in futuro dalla e sulla FINZIONE PERSONA GIURIDICA, COGNOME e NOME, in quanto NULLI ed INESISTENTI, in quanto gli enti citati sono stati PIGNORATI e DICHIARATI SEGREGATI nel Trust°estero ! (vedi anche UCC)
Tutti i Beni mobili, immobili, conti correnti, ecc, ascritti alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) sono da dichiararsi di proprietà di (Nome e Cognome che né è anche l’Usufruttuario ed il Beneficiario assieme alla propria progenie) e da esso amministrati, quale unico Trustee anche del Trust estero con FINZIONE e COD. FISCALE = uomo_di_paglia, segregati in esso.
Il Trustee del Trust estero: COGNOME e NOME e della FINZIONE PERSONA GIURIDICA
Firma Autenticata in COMUNE dove si abita di: (Nome e Cognome)
(Nota bene: questo contratto/accordo, NON serve iscriverlo in U.C.C. si tiene assieme ai documenti del trust al proprio recapito)
NORME utili da tenere in considerazione per l’annullamento dei contratti come indicato nel Capitolo 9 della pagina 4b della Sovranità individuale (Trust Jersey estero)
Vi sono alcune regole che le Persone fisiche umane, che si stanno rendendo consapevoli, e stanno determinando di autodichiararsi Sovrani individuali, devono seguire in modo da non violare dei principio di diritto comune e non disonorare i loro contratti esistenti sia quelli firmati che quelli accettati per silenzio assenso:
1 – Avvisare che stai rompendo od annullando i tuoi contratti
2 – Spiegare perché stai rompendo od annullando i tuoi contratti
3 – Dimostrare la validità delle tue ragioni per rompere od annullare i tuoi contratti
Per fare questo è necessario comprendere di utilizzare alcuni articoli del diritto contrattuale, così come sono scritti nelle leggi anche italiane, o qualsiasi altra legge riconosciuta e accettata dal “governo” italiano.
Senza la conoscenza di queste leggi non sarai in grado di rimuovere te stesso dai tuoi contratti in modo legale, lecitamente ed in onore.
Nel Trust° estero che trovate alle pagine della Sovranità individuale alle pagine 4 e 4b, tutto ciò è già applicato e quindi inserito.
1. Parti Competenti al Contratto
– Le parti di un contratto dovrebbero essere competenti, essere maggiorenni/consenzienti, sane di mente, e non interdetti dal contrarre, da alcuna legge a cui sono soggetti. Perché potrebbe essere annullato e dovuto a un difetto di capacità intellettiva.
– alla minoranza, alla follia, all’idiozia, all’ubriachezza o allo status. Lo status delle parti dovrebbe essere diverso non dello stesso tipo, fra PERSONA GIURIDICA artificiale (FINZIONE), ed i Don (maschile di Donna) o Donna viventi, per la divisione/ineguaglianza fra due o più enti fisici e virtuali, ma mai una identità di questi due tipi.
2. Consenso libero e genuino
Il consenso delle parti dell’accordo deve essere libero e genuino. Il consenso delle parti dovrebbe non essere ottenuto mediante falsa dichiarazione, frode, influenza indebita, coercizione o errore. Se il consenso è ottenuto da uno qualsiasi di questi difetti, allora il contratto non è valido.
3. Divulgazione completa
Quando si negozia un contratto, la divulgazione completa è l’atto di fornire tutte le informazioni materiali o di comunicarle “tutta la verità”, su qualsiasi questione che possa influenzare il processo decisionale dell’altra parte o delle parti prima che decidano di stipulare un contratto.
4. Sufficiente considerazione reciproca
Il corrispettivo è qualcosa di valore posseduto dalle parti che viene portato al tavolo del contratto.
Questo qualcosa di valore viene contrattato e dato in cambio di una promessa o di una prestazione.
le parti devono ricevere ciascuna un vantaggio e ciascuna subire un danno. Per essere esecutivo, un contratto deve avere sufficiente considerazione. Un contratto è inapplicabile se ha un corrispettivo insufficiente o ineguale senza accordo.
5. Certezza dei termini
I termini e le condizioni del contratto devono essere completamente divulgati e concordati e devono essere certi e fisso, cioè non variabile come con i tassi di interesse.
6. Incontro delle menti
Un incontro delle menti ‘consensus ad idem‘, avviene tra le parti quando si riconoscono
altri, comprendere i loro obblighi reciproci e concordare. Questo incontro di menti può avvenire solo tra, Maschio = Don e femmina = Donna o quando questi “agiscono” per conto, quindi come amministratori della PERSONA GIURIDICA con altra PERSONA GIURIDICA = uomo_di_paglia.
Una società e un’altra società possono stipulare contratto a titolo di “alloggio”, ed un essere senziente e un altro essere senziente possono stipulare un contratto direttamente, ma solo con il proprio amministratore/trustee che si asssume la responsabilità in quanto Persona fisica umana, ma una società ed un essere senziente insieme, non possono stipulare un contratto in quanto non hanno lo stesso “status”.
7. Firme o autografi
I contratti scritti tra PERSONE GIURIDICHE artificiali, devono recare le firme a inchiostro umido delle parti a mezzo dei propri amministratori/Trustee, con rispettivamente COGNOME e NOME e Nome Cognome della Persona fisica, leggibili, questo perché una firma a inchiostro bagnato è una “sistemazione” di un Don/Donna vivente, in quanto amministratori di esse, dichiarata o meno, oppure scritto; i contratti tra esseri senzienti devono recare gli autografi a inchiostro umido delle parti e/o viventi, con identificazione come un’impronta digitale se si vuole essere più precisi. Lo stato di vita è riconosciuto da un’impronta digitale, o più spesso da un dichiarazione inequivocabile con l’autografo, come prova della propria esistenza in vita.
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ESISTENZA in VITA per la Persona Fisica umana (maggiorenne): D.P.R. 445/2000
BOZZA sul come compilarlo e personalizzarlo
(questo documento serve per soggetti oltre i 18 anni, NON per i minorenni)
Questa è una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, ovvero una Autodichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000
Lo/la scrivente (Nome) ………………………. della discendenza (Cognome) …………………….certifica e conferma, è nato/a in buona salute e completamente libero e ben formato, il….. alle ore del giorno……anno…..in v…………….paese…… ed è tutt’ora in Esistenza in Vita
Egli/Ella dimora stabilmente nel suo proprio corpo e ivi né ha stabilito la propria RESIDENZA fino al proprio Trapasso, ma ed occasionalmente, temporaneamente e per ora, può avere Domicilio in via……….. paese ……………Stato………
Questa ESSENZA od ENTE/ESSERE, che si è incarnata, possiede un corpo fatto di: carne, ossa, sangue, con Spirito ed energia, con dimora, domicilio, ovunque ove il suo Io Sono (Nome e Cognome) quale Persona umana, uomo vivo, si manifesta (è presente) nel e con il suo corpo fisico, nasce SENZA legami di debiti pregressi generati da terzi o dallo Stato ove è nata, né accetta il “silenzio assenso”, e può emettere dei titoli a suo nome di qualsiasi importo egli/ella riterrà necessario;
Il bond od i titoli che vengono emessi a suo nome anche se occultamente, da parte dello stato nel quale è nata e registrata, o di altri stati e/o di terzi,, viene/verrà incassato e gestito da parte di questa Essenza/Essere, ed Ella non potrà essere sottoposto/a, a NESSUN trattamento sanitario di qualsiasi tipo (es. vaccinazioni (sperimentali od presunte obbligatorie), TSO Identità Digitale, Mascherine, tamponi, analisi, PCR, prelievo di DNA o della propria placenta e/o cordone ombelicale, che sono di esclusiva proprietà assoluta della Persona fisica umana, oppure di Identificazione visiva, sonora, ecc.), senza un suo esplicito consenso scritto.
Questa essenza potrà a suo insindacabile giudizio richiedere allo stato in cui vive, il risarcimento danni per la SCHIAVITU’ alla quale è stata sottoposta fino ad ora od in futuro….
Autocertificazione ai sensi del Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
– Autocertificazioni possibili e lecite, comprese le pene per chi si oppone (pubblici ufficiali)
Si diffida qualsiasi soggetto, anche pubblico ufficiale, a modificare una qualsiasi parte di questo documento autocertificato da parte di uno o dei due genitori.
Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. – D.P.R. 445/2000
– Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all’art. 46, o 47 a seconda del caso, D.P.R. 28-12-2000, n. 445.
– Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
– Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso. Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
P.S. Le informazioni contenute in questo documento, non hanno e non subiranno alcuna variazione, salvo quando e quanto dal soggetto stesso, verranno comunicate.
La risposta di conferma ed accettazione del documento, deve avvenire entro e non oltre 30 giorni, dalla ricevuta della stessa e non ricevendo risposta si riterranno da Voi accettati pienamente tutti i punti e quanto espresso in questo documento, per silenzio/assenso.
In caso di risposta da parte dell’Ente, essa dovrà essere effettuata SOLO in forma scritta con raccomandata R/R.
NON si accettano altre risposte, se non in questa forma: Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, indirizzata al domicilio temporaneo.
Oggi il……………a COMUNE di…….
Lo/la scrivente (Nome) della discendenza (Cognome), abitante in …………………………. (Sovrano individuale dichiarato, e NOTIFICATO se lo si è fatto) Titolare unico, amministratore e creditore beneficiario indivisibile (vedi allegato 1) del Trust° estero inclusa e segregata la “FINZIONE PERSONA GIURIDICA” denominata COGNOME e NOME con relativo COD. FISCALE n ……
Firma leggibile di (Nome e Cognome), Autenticata in COMUNE dove si abita o da un Notaio.
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Non fate l’errore di far cambiare successivamente al Certificato di nascita della FINZIONE il vs COGNOME e NOME, scritto in MAIUSCOLO all’anagrafe, con quello scritto in Maiuscolo minuscolo, cioè in Alternato (Nome e Cognome), perché cosi la vostra Persona Fisica umana verrà immessa SOTTO il sistema e resa schiava anch’essa, mentre lasciate il “COGNOME e NOME” scritto in MAIUSCOLO, cosi come è già e che come avete capito, rappresenta ed identifica SOLO la vostra FINZIONE PERSONA GIURIDICA = uomo_di_paglia, il vostro TRUST ed utilizzatela per ogni vostra esigenza dopo che l’avete SOTTRATTA e SEGREGATA con tutti i suoi documenti, ed avete inviato il documento del vostro Trust° estero, alle presunte autorità statali: Pubblica Amministrazione (PA) ed ai destinatari esteri indicati ne documento stesso, che va NOTIFICATO via PEC.
Ecco perché nulla bisogna pagare poi allo stato Italia, in quanto ed inoltre esso è un presunto “stato”, nato con Violenza, Rapina, Truffa, Corruzione, e per di più è un “Protettorato/Colonia degli USA Inc.
vedi qui i FATTI della storia, ed anche perché la REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of (vedi conferma della sua registrazione), è un PROTETTORATO una colonia US e quindi una azienda in mano ai privati = company, infatti ciò e anche confermato dalla registrazione al SEC di cui abbiamo evidenziato e dimostrato con i riferimenti ed i links, proprio in queste pagine).
Come è possibile che i ministri del governo italiano debbano sempre “piacere” a paesi esteri in particolare gli UK-USA Inc….
Bene la risposta la trova nell’archivio dei beni culturali dove è presente un PDF, stampato dal Poligrafico della Zecca dello Stato.
Nero su bianco si legge di Cassibile e del fatto che dal 1943 chi comanda in Italia non è il popolo italico, bensì il potere anglo americano. FONTE:
http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Fonti/Fonti_XVI.pdf
vedi PDF già scaricato
Mai nessuno ha comandato in Italia, se non l’America e chi vuole veramente governare per il popolo italico dovrebbe denunciare la verità.
vedi: Il NUOVO PARADIGMA – PDF +
https://www.facebook.com/pages/Movimento-Sovrano/174775536012864?ref=hl
Per capire i grandi inganni:
http://ilnuovorinascimentoitaliano.blogspot.it/search/label/progetto gaia
https://drive.google.com/folderview?id=0B034_dPJNj8FbnUtUk93OUp4blk&usp=sharing
IMPORTANTE: come uscire dal $i$T€ma ? ecco come, il come lo trovate alle pagine 4 e 4b della Sovranità individuale.
vedi: Glossario per Sovranità Individuale + Il PARADIGMA dell’UOMO LIBERO !
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PROMEMORIA per TUTTI coloro che abitano in Italia:
TUTTO PUO’ ESSERE RIGETTATO, se in DISONORE, VISTA la SENTENZA Italiana del 27/01/2017 n. 2043 della Cassazione Civile, sez. III
La Suprema Corte afferma che un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella – formale e separata – titolarità di un Trust, specie se estero, prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile, secondo il vigente ordinamento interno e, quindi, insanabilmente NULLA, per impossibilità di identificare un soggetto esecutato giuridicamente possibile, siccome inesistente e quindi insuscettibile tanto di essere titolare di diritti anche intrinseci, quanto di subire espropriazioni (cioè coattivi trasferimenti) dei medesimi.
È invalido il pignoramento eseguito nei confronti del TRUST anziché del Trustee e quindi per estensione sono NULLI tutti i procedimenti in disonore condotti nei confronti del Trust°, specialmente se estero.
PROMEMORIA e RIEPILOGO:
PERSONA GIURIDICA = FINZIONE (definizione da non immettere nel documento, ma da imparare a memoria per voi, utilizzate queste parole anche quando siete con dipendenti della Pubblica Amministrazione = P.A. e AG. delle ENTRATE SpA = AdE = il luogo dei morti…)
Il $ixT€ma in particolare o stato ove si vive, riesce a rubare, gestire, governare e quindi amministrare, la tua obbligazione prepagata = cioè la tua FINZIONE PERSONA GIURIDICA o uomo_di_paglia, che ci ha propinato e sottratto DOPO la nascita e senza il tuo consenso, né di quello dei tuoi genitori che sono stati IMBROGLIATI perché non sono stati informati di cosa serviva il “Certificato di nascita”, esso, lo stato se ne è appropriato e di cui è un FINTO proprietario ed illegittimo Trustee/amministratore, fino a quando non ne reclami la proprietà e l’amministrazione con gli appositi documenti del proprio Trust°, essa è la Tua e solo la Tua, altrimenti chiamata dal $i$t€ma, per far confondere le idee e far identificare la Persona Fisica umana con essa, la falsamente detta: “PERSONA GIURIDICA” = cioe’ il tuo COGNOME e NOME, scritto in MAIUSCOLO, nel certificato di nascita, nella carta di identità’, passaporto, patente di guida, carta o tessera sanitaria, ecc., e siccome quella FINZIONE PERSONA GIURIDICA è un ente aziendale che ha il tuo Nome e Cognome, quale uomo vivo, quindi ne sei tu il legittimo titolare, proprietario e dovresti esserne anche il Legale Rappresentante (vedi cosa è: L. R.- é_unTrust), la FINZIONE o uomo_di_paglia, ha anche un relativo CODICE FISCALE, è nei fatti un’azienda fiduciaria, ma quello NON sei Tu, in quanto essa è un Ente virtuale NON vivente e quindi NON reale, che non è fatto come te con un fisico fatto di Spirito, carne e sangue e quindi NON ti devi identificare in essa che è un OGGETTO virtuale, anche se ha il tuo COGNOME e NOME !… nei fatti lo ripetiamo la FINZIONE, è un’azienda fiduciaria = un TRUST (la FINZIONE PERSONA GIURIDICA) che ti è stato RUBATO, con un furto di identità, sottratto alla tua nascita, con la firma da parte dei tuoi genitori del “certificato di nascita“, che non sono stati informati dei fatti e conseguenze…) dal presunto stato/governo (REPUBLIC of ITALY, vedi conferma della sua registrazione) e quindi essa è in mano e sotto l’amministrazione quale illegittimo Trustee, del presunto stato nel quale abiti ed in Italia, dell’AGENZIA delle ENTRATE SpA (AdE), BANCHE, FINANZIARIE, ecc. e di tutti gli enti polizieschi…., (fino a quando l’Individuo titolare vero ed UNICO Trustee e Beneficiario, la Persona fisica umana reale, ovvero l’uomo naturale, non SOTTRAE a questi enti ed al presunto stato, con la vera titolarità propria, l’amministrazione/Trustee illegittima dello stato, di questa FINZIONE PERSONA GIURIDICA, con gli appositi documenti del Trust° estero qui pubblicizzato) perché il presunto stato/governo – vedi come si è formata l’Italia = REPUBLIC of ITALY, regioni, comuni, ministeri e governo sono Protettorato e colonie degli USA Inc. – iscritte al S.E.C. data base delle Companies mondiali, vedi:
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782,
….è sempre e comunque la REPUBBLICA ITALIANA che è una Colonia/Protettorato degli USA Inc. e quindi in mano ai Banchieri mondiali proprietari anche del FMI e delle Banche di cui dispongono i capitali azionari e la direzione delle stesse)…
Infatti la nostra tessera sanitaria Italiana, riporta anche codici militari americani (PENTAGONO), aeronautici per le merci (IATA) e codici bancari dell’Associazione Bancari Americani (ABA) ?
vedi qui sotto….
Semplice perché la REPUBLIC OF ITALY/ITALY REPUBLIC of della supposta REPUBBLICA ITALIANA è una Colonia/Protettorato degli USA Inc.…., e noi siamo dichiarati come “merci”, cioè ….cose, non come Persone fisiche umane….infatti tutti i certificati, documenti, tessera sanitaria compresa, cioè le FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, sono anche utilizzate per emettere i “titoli di stato” della REPUBBLICA ITALIANA, registrata con REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of, al S.E.C. WASHINGTON D.C., US, come “governo straniero” (numero di iscrizione = 52782), assieme alle Companies (aziende private) ivi registrate.
Inoltre con i nostri documenti, essendo in mano alla ABA (ass. Banchieri Americana) come comprova la tessera sanitaria, essi i banchieri emettono titoli finanziari, quanto e come pare a loro ed incassano anche gli interessi quando li immettono sulle piattaforme finanziarie…e tutto nascondendoci questi FATTI !
Qui e ve lo riproponiamo, sono evidenziati e dimostrati tutti i particolari di questa truffa CRIMINALE
Notizia importante:
AGENZIA delle ENTRATE Spa – CARTELLE NULLE se intestate ad un Trust…ed altro….
Sapete perché, oltre a tutto il resto, le cartelle sono facilmente illegali ?
Perché nel riepilogo vengono sommati dei NUMERI che vengono poi quantificati magicamente in EURO !
Ma, mancando l’unità di VALORE a fianco ad ogni numero (che deve essere motivato), la loro pretesa è riconducibile (vedi: Codice Penale- Libro II – Dei delitti in particolare – TITOLO XIII – Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone), al reato di estorsione sanzionato dagli art. 624 = Furto – 625 = Aggravanti –629 = Estorsione, del Codice Penale italiano.
LIVING Trust: Cos’è un fondo fiduciario vivente ?
Un fondo fiduciario vivente è un documento legale creato da voi durante la vostra vita.
Proprio come un testamento, un fondo fiduciario vivente indica esattamente quali sono i vostri desideri riguardo al vostro patrimonio, ai vostri familiari a carico e ai vostri eredi. La grande differenza è che un testamento diventa effettivo solo dopo la vostra morte e il vostro testamento è stato registrato.
Un contratto fiduciario in vita aggira il costoso e lungo processo di successione, consentendo al vostro successore fiduciario (che svolge sostanzialmente lo stesso ruolo di esecutore testamentario) di eseguire le vostre istruzioni come documentato nel vostro contratto fiduciario in vita al momento della vostra morte, e anche se non siete in grado di gestire i vostri affari finanziari, sanitari e legali a causa di incapacità.
I fondi fiduciari viventi sono disponibili presso gli avvocati che si occupano di pianificazione successoria, i software di pronto uso e le risorse online, come Nolo.
Un Trust vivente è il più appropriato per gli individui che hanno circostanze finanziarie o personali complesse, come ad esempio beni consistenti, una famiglia mista, interessi commerciali stretti o proprietà in altri stati.
Un fondo fiduciario vivente può anche essere uno strumento molto efficace per un individuo non sposato, indipendentemente dalla situazione finanziaria, presumendo che i desideri dell’individuo non possano essere soddisfatti utilizzando le designazioni dei beneficiari e l’opzione di titolazione dei diritti di sopravvivenza e le procure.
TRUST (cosa è ?)
La parola TRUST è inglese e significa letteralmente “fiducia” ma nella sostanza il TRUST è un contratto con cui un soggetto disponente (Settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni ad un soggetto fiduciario (Trustee).
Quest’ultimo dispone e amministra i diritti reali ed i bene in esso segregati ed acquisiti per uno scopo predeterminato o nell’interesse di un beneficiario titolare di un diritto personale. A lui potranno trasferirsi in piena proprietà i beni alla fine della durata del TRUST.
Cosa vuol dire?
Il TRUST è un istituto complesso e multiforme che si adatta bene alle varie particolarità del caso ed alle volontà ed esigenze personali del singolo disponente. Possiamo dire che non esiste un vero e proprio tipo di TRUST, non esiste un rigido ed unitario modello di TRUST, ma tanti possibili schemi che possono essere creati.
Ognuno di essi può avere caratteristiche del tutto diverse dagli altri in vista di una finalità ultima da raggiungere.
La legge che regolamenta un TRUST, non può essere quella italiana, che non comprende questo contratto, ma una legge straniera che la annovera normalmente.
La SEGREGAZIONE o separazione nei trust
La caratteristica principale del trust è la SEGREGAZIONE (separazione) del patrimonio (beni mobili ed immobili, od enti virtuali o non e di quanto inserito/segregato in esso) in quanto produce l’effetto di segregare il patrimonio conferito da tutti gli attori della vicenda.
I beni o diritti in TRUST sono di proprietà del Trustee (non più del disponente), il quale però non può farci quello che vuole, ma è gravato dall’obbligo di amministrarli nell’interesse altrui.
Il Trustee normalmente, non può avvantaggiarsi personalmente dall’essere proprietario dei beni in TRUST, non può benificiare dei suoi frutti, né godere dei beni stessi, è tenuto solo ad utilizzarli (gestirli, venderli, permutarli, ecc., salvo diverse disposizioni entrocontenute nell’atto dello stesso TRUST, es. usufrutto ed utilizzo dei beni), questo nell’interesse dei beneficiari, secondo le disposizioni e con i limiti impartiti dal Disponente nell’atto costitutivo o in un successivo atto.
vedi:
http://www.studiorizzuto.it/trust.html
http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/65075/65659-Presentazione lezione 07.05.2014.pdf
http://www.lexgv.it/2-non-categorizzato/15-il-trust
Trust Sentenze ed indicazioni su di esso, come proteggersi da Terzi
Con il vostro Trust estero siete al riparo di tutto e potete se volete, anche uscire dalla “cittadinanza italiana”, rinunciandovi e dichiarandolo nel documento del Trust stesso (Apolidia, o individuo del Trust°/STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale, e ciò può essere fatto legalmente dato che:
“I ‘cittadini’ italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana purché si trasferiscano, o abbiano trasferito, la propria ‘residenza’ all’estero e siano titolari di un’altra o di altre cittadinanze” (L. 91/1992, art. 11).
Disciplinato dalla Legge 91/1992 Art. 3 e 11
La legge prevede la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del cittadino italiano in possesso della cittadinanza di un altro Paese e che risieda o stabilisca la propria residenza all’estero.
L’interessato deve presentare istanza di rinuncia all’autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza perché l’acquisizione volontaria di una cittadinanza straniera e il trasferimento della residenza all’estero non producono la perdita automatica della cittadinanza italiana, salvo in forza di accordi internazionali.
Può rinunciare alla cittadinanza anche il figlio minore di cittadini stranieri che hanno acquistato la cittadinanza italiana e che al compimento del diciottesimo anno, in possesso di altra cittadinanza, dichiari espressamente all’Ufficiale di stato civile o al console di voler rinunciare alla cittadinanza italiana.
Ovviamente il documento del Trust va inviato via PEC od R/R, all’ambasciata Italiana a Roma in Vaticano, cosi da informare l’ambasciatore italiano che avete acquisito cittadinanza nel vostro stato/trust.
Pignoramento beni segregati in un living Trust° ?
In Italia per gli impiegati della AGENZIA delle ENTRATE SpA (AdE) – Servizio Riscossioni = AdE Riscossioni e relativi mandatari, ed altri della Pubblica Amministrazione (PA), tutti i TRUST sono patrimoniali e quindi commerciali…ma NON soggetti fiscali !
Il Trustee (amministratore) non potendo prelevare del denaro dal Trust Estero, perché in esso non è concepita la possibilità di disgregare il patrimonio monetario e quindi di fare pagamenti di tasse, imposte, multe, balzelli, ecc., in altri Stati, se non nel proprio del Trust stesso.. a questo punto il Trustee non paga e non può pagare… l’AdER su quali beni si rivale, cioè chi multerebbe ?
Il TRUST ? Non può, perché è solo un insieme di beni, allora cerca di rivalersi sul Trustee e/o sui suoi beni, che però si è spossessato dei suoi beni, segregandoli anch’esso nel Trust° stesso e quindi, non possedendo più nessun tipo di beni, il presunto stato/governo Italiano la ITALY REPUBLIC of = REPUBLIC of ITALY, e la sua P.A., nulla può incassare….
Se avete creato il vostro Living Trust° estero, di alto valore umanistico, sotto, Common Law (Jersey TRUST LAW) e Diritti della Terra e quelli dei Diritti dell’Uomo, della Persona fisica umana, siete al sicuro legalmente e segregando in esso i vostri beni mobili ed immobili, ed i vostri figli ed il presunto stato/governo e l’AGENZIA delle ENTRATE SpA (ADE il regno dei morti…), nulla potrà sui vostri beni.
Dato che con il vostro Trust/STATO/Nazione/Regno libero e sovrano oltre che extraterritoriale, siete quindi ambasciatori del vostro stato estero ed il domicilio ove abitate è territorio estero extraterritoriale quale sede dell’ambasciata del vostro stato (COGNOME e NOME) quindi:
Privilegi doganali per diplomatici
https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz/befreiungen-verguenstigungen-und-zollpraeferenzen_einfuhr/zollfreier-warenverkehr–zollbefreiungen-/zollvorrechte-fuer-diplomaten.html
Art 8 della legge sull’IVA
https://www.itaxa.it/blog/esenzione-dipendenti-ambasciate-consolati-controlli-agenzia-entrate/
Come cittadini, senza il vostro Trust estero,
se volete potete Pagaere l’AGENZIA delle ENTRATE SpA – Agenzia Riscossioni, con Euro scritturali ! e fatelo, specie se siete sovrani: QUI la bozza per pagare con denaro scritturale:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/Pagamento+delle+imposte+estero+mediante+bonifico/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/pagamento-delle-imposte-estero-mediante-bonifico/coordinate-da-utilizzare-per-il-bonifico-estero
Coordinate+da+utilizzare+per+il+bonifico+estero/?page=modpagint
Con questo tipo di pagamento, sia che sia accettato o meno, avrete più tempo per formulare altre iniziative per la vostra protezione legale, per creare velocemente il vostro Trust° estero.
Da registrare (facoltativamente) nel Jersey, ma comunque va NOTIFICATO al governo del Jersey e se lo desiderate, da NON registrare nella nazione ove vivete.
Vedi art. 12 della Convenzione dell’Aja, il quale esplicitamente afferma che basta NOTIFICARE il documento del Trust estero alla PUBBLICA Amministrazione del paese ove avete il vostro domicilio, in Italia usate una PEC intestata al Trust, citando la Convenzione dell’Aja:
Art 12 Convenzione dell’Aja:
la Convenzione conferisce al Trustee la facoltà di rendere pubblica la sua qualità di fiduciario attraverso la registrazione dei beni oggetto del Trust ovvero mediante qualsiasi altra modalità idonea a rendere nota ai terzi l’esistenza del trust, salvi i divieti e le incompatibilità della registrazione con la legislazione dello Stato in cui essa debba avvenire.
Ecco quanto è scritto nella TRUST LAW del Jersey:
Tratto dal doc.: “TRUSTS (JERSEY) LAW 1984” – che trovate qui:
https://www.jerseylaw.je/laws/current/PDFs/13.875.pdf
pag. 9
1 – Esistenza di un Trust
Un Trust esiste quando una persona (nota come trustee) detiene o ha conferito nella persona o si ritiene che detenga o abbia conferito alla persona proprietà (di cui la persona non è il proprietario per diritto della persona)
(a) a beneficio di qualsiasi soggetto (noto come beneficiario) ancora accertato o esistente;
(b) per qualsiasi scopo che non sia a beneficio esclusivo del fiduciario; o
(c) per il beneficio di cui al sottoparagrafo (a) e anche per qualsiasi scopo menzionato nel sottoparagrafo (b).
2 – Riconoscimento di un trust dalla legge di Jersey
Fatta salva questa legge, un trust è riconosciuto dalla legge di Jersey come valido ed esecutivo.
pag. 10
3 – Competenza del tribunale
Il tribunale è competente se:
(a) il trust è un trust Jersey;
(b) un fiduciario di un trust estero è residente a Jersey;
(c) qualsiasi proprietà fiduciaria di un trust estero sia situata a Jersey; o
(d) l’amministrazione di qualsiasi proprietà in trust di un trust estero sia svolta a Jersey. (Modificato)
PARTE 2
DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE AL JERSEY TRUST
4 – Creazione di un trust
(1) Fatto salvo il paragrafo (3), un trust può nascere in qualsiasi modo.
(2) Fatta salva la generalità del paragrafo (1), un trust può nascere per dichiarazione orale, o per atto scritto (compreso un testamento o codicillo) o nascere per condotta.
(3) Un fondo comune può essere creato solo mediante uno strumento scritto.
Quindi ecco come si prepara un Trust Jersey autodichiarato, che può contenere tutte le info su status, ideologie, disposizioni, desiderata, pratiche e beni del disponente e del trustee che si adegua ad esse.
vedi: Manuale d’uso appropriato del trust
Altre info sul tema:
https://www.facebook.com/groups/notificadicortesia/permalink/400471416760508/
https://drive.google.com/folderview?id=0B9PEriRP9nMtWFI0WmZMdjMzZ3M&usp=sharing
https://tools.google.com/dlpage/drive/?hl=it
https://drive.google.com/folderview?id=0B8j6i7ZXCFbhWXdyREtUNWNIc0k&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B8j6i7ZXCFbhNkFSeEFIdkcwWEk&usp=sharing&tid=0B8j6i7ZXCFbhWXdyREtUNWNIc0k
https://www.facebook.com/notes/valeria-gentili/io-%CF%86/647149635364291
https://drive.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtVFk2dWJmbko2MzA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B034_dPJNj8FbnUtUk93OUp4blk&usp=sharing
TESTO della Direttiva/normativa relativo alla protezione delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Ricordatevi: se dovete autenticare le vs firme sui vostri documenti, andate in COMUNE ove abitate, costa meno (€16,50) che dal notaio, oppure in un altro COMUNE, ma della PROVINCIA ove avete il domicilio legale
Se dovete/volete fare l’Apostilla dell’Aja, in PREFETTURA, alcune prefetture affermano che accettano SOLO le autentiche delle firme, che provengono da Notai oppure dai COMUNI della provincia gestita dalla PREFETTURA della provincia, altrimenti non ve la fanno….(vedi ora il punto qui sopra Nota Bene, che annulla questa necessità) anche se sarebbero obbligati a farlo, perché non vi sono disposizioni di legge sul fatto che la PREFETTURA possa rifiutarsi per una autenticazione effettuata in un COMUNE, fuori dalla provincia gestita dalla stessa; comunque per evitare storie inutili con i funzionari….., seguite queste semplici indicazioni.
Apostille Prefettura
Si apostillano in Prefettura i documenti rilasciati dai Comuni italiani, dalle Camere di Commercio, dalle Università pubbliche, dalle Scuole, dai Ministeri. In generale, si può affermare che gli atti non emessi da autorità giudiziarie sono apostillati in Prefettura, mentre per gli atti giuridici è competente la Procura della Repubblica.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, in Prefettura si appone la Apostille sui seguenti documenti:
– Certificati emessi dal Comune
– Visure Camerali munite di firma olografa, rilasciate dalla Camera di Commercio
– Certificati di Laurea emessi dalle Università con firma del responsabile
– Pagelle rilasciate da scuole pubbliche italiane (previa copia conforme all’originale).
– Certificati emessi da un Ministero italiano.
In Prefettura per l’Apostilla, se vi chiedono a cosa vi serve, ditegli che vi serve perché dovete recarvi all’estero in diverse nazioni con quel documento e quindi, come prescrive la legge e la convenzione internazionale, potete e quindi avete il diritto di avere l’Apostilla sul documento stesso, altrimenti dovreste andare da un notaio in tutte le nazioni ove vi recherete per farlo convalidare.
Affinché la Prefettura italiana possa procedere con l’apostillazione del documento è imprescindibile pertanto che sull’atto risulti la firma olografa (firma apposta su carta e non elettronica) e che a firmare l’atto sia stato un funzionario pubblico con firma depositata ed autenticata.
Territorialità
Inoltre, c’è un vincolo territoriale: è importante che ad apostillare un documento sia l’Ufficio Territoriale del Governo e cioè la Prefettura presente nello stesso territorio in cui è presente l’ente che ha rilasciato i documenti.
Ad esempio, su un certificato di nascita rilasciato dal Comune di Roma, la Prefettura di Milano non può apporre l’Apostilla; deve essere per forza la Prefettura di Roma ad applicarla perché è solo lì che la firma è riconosciuta.
Cosa si fa se il certificato è rilasciato in una città lontana da dove si vive e non è comoda la Prefettura di quella città ?
In quel caso, si può procedere a fare una copia conforme all’originale nella città dove si vive (in Comune o da un Notaio) e poi portare la copia presso la Prefettura locale (Ufficio Territoriale del Governo) per la Apostilla.
Apostille Procura della Repubblica presso il Tribunale
Per alcune tipologie di atti non è competente il Prefetto o l’Ufficio Territoriale del Governo, ma la Procura della Repubblica presso il Tribunale della città o della provincia in cui il certificato è rilasciato.
La Procura della Repubblica è competente per apostillare i seguenti documenti:
– Certificato del casellario
– Certificato carichi pendenti
– Atti sottoscritti da un funzionario del Tribunale
– Atti notarili
– Traduzioni asseverate
– Autocertificazioni come da DPR 445/2000
https://www.tecnitrad.it/apostille/
Promemoria:
Fate una letterina (vedi al Bozza qui sotto) di accompagnamento che consegnate al funzionario/impiegato della PREFETTURA:
Vi ricordo e preciso che, se compare il mio Nome e Cognome, in detto documento da autenticare (autentica di firma od Apostilla), esso DEVE essere scritto e riportato Solo ed Unicamente nella forma grafica scritta come ben evidenziato nella firma inserita nel documento stesso o che firmo davanti a lei, e cioè cosi: Nome e Cognome, come appunto vanno scritti Nome e Cognome in Italiano e nelle varie lingue del mondo e cioè Maiuscolo solo la prima lettera delle parole e le altre lettere in minuscolo.
Ogni altra forma scritturale di grafia non scritta il tale modo, vien rifiutata e rigettata.
Perciò se è necessario indicare il mio Nome e Cognome scrivetelo come richiesto
Vi ringrazio dell’attenzione e spero di ritirare il documento come richiesto dal sottoscritto ed anche dalla legislazione internazionale.
Firma: (Nome e Cognome)
ATTENZIONE
Autentica di firma in Comune
Dispositivo: Art. 2703 del Codice Civile: “L’autenticazione (della firma) consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”.
Vedere la Legge sull’autentica di Firma;
..essa afferma che l’autentica della firma autentica solo ed unicamente la Firma e quindi la forma grafica di essa, ma NON autentica il contenuto del documento ove è apposta la Firma e questa DEVE essere confermata con un Timbro od un allegato nel quale il vostro Nome e Cognome DEVE essere scritto e riportato esclusivamente nella forma grafica disegnata (Firma) sul documento cioè come si scrive in italiano il proprio Nome e Cognome, cioè in alternato Maiuscolo le prime lettere delle due parole, se l’autentica non riporta la forma grafica esatta della vostra Firma essa NON ha valore legale.
Fate attenzione che in molti COMUNI i loro impiegati fanno i finti tonti sull’autentica della Firma, dicendovi che non autenticano il contenuto del documento, ma la legge è chiara, si tratta di sola autentica di Firma e basta e non dell’autentica del contenuto del documento.
Questo perché hanno ricevuto circolari dal ministero: vedi una di queste in PDF
Comunque ricordatevi: l’Autentica delle Firma non è obbligatoria per le Autocertificazioni, basta accludere un documento di identità della FINZIONE PERSONA GIURIDICA o uomo_di_paglia, della quale siete i Titolari, cioè proprietari del Titolo.
Fonti → Codice Civile → LIBRO SESTO – Della tutela dei diritti → Titolo II – Delle prove → Capo II – Della prova documentale → Sezione II – Della scrittura privata
Per vostra informazione questo dice la LEGGE sulle autentiche di firma:
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.
L’Ufficiale di Anagrafe non ha competenza in merito al contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che rimangono in capo al dichiarante e si limita ad autenticare la sottoscrizione verificando che il contenuto del testo riguardi stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato.
L’autentica di firma è un’attestazione che viene resa da un pubblico ufficiale e che testimonia che la sottoscrizione in calce ad un qualsiasi documento (ovvero la firma del documento stesso) è stata apposta in sua presenza dopo averne accertato l’identità della persona che ha sottoscritto il documento.
Per autenticare la firma solo se ancora prescritta occorre presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido. L’autenticazione della firma avviene davanti al segretario comunale o altro dipendente incaricato a ricevere la documentazione, che attesti che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell’identità della persona che sottoscrive il documento.
Autentica notarile ed amministrativa
Bisogna sapere che esistono due tipi di autentiche di firma: una detta notarile ed una amministrativa. Esistono quindi due tipi di autentiche che cambiano in base al soggetto che le compie: a seconda dunque che sia un notaio o un Sindaco o un cancelliere o un segretario comunale si avrà un’autentica con un nome diverso. Per l’autentica notarile o amministrativa, comunque, va detto che la funzione è la stessa: autenticare che la firma apposta in calce ad un documento (il cui tipo deve essere uno di quelli visti in precedenza) sia autentica dopo averne debitamente verificato l’identità da parte di chi rilascia l’autenticazione.
L’autentica della firma va richiesta al Comune in cui si trova la persona che deve firmare, anche se diverso da quello di residenza.
È possibile fare autenticare la propria firma presso ogni Comune: il sottoscrittore apporrà la propria firma sul documento davanti a un dipendente incaricato dal Sindaco, il quale, a sua volta, apporrà un timbro che ne attesta l’autenticità.
Il dipendente del comune che rifiuta di farlo, può essere denunciato per omissioni in atti d’ufficio e per abuso di potere…
Fare Apostilla dell’AJA sul proprio documento, in Prefettura od in Tribunale.
Elenco delle nazioni del mondo che vi hanno aderito – PDF
Apostille: “E’ in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione. Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l’Apostille.
L’Apostille non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude.
Per consultare l’elenco degli Stati aderenti e le autorità competenti a rilasciare l’Apostille”:
https://www.miur.gov.it
Apostille:
In Italia la legalizzazione dei documenti spetta, generalmente, alla Prefettura.
Solo i documenti firmati dai notai, dai funzionari di Cancelleria e dagli ufficiali giudiziari non sono legalizzati dalla Prefettura, ma da un altro organo: la Procura della Repubblica.
La legalizzazione e l’ Apostille di per sé non hanno scadenza
– I documenti che vengono fatti o che devono avere validità in uno dei Paesi della Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 05/10/1961), devono avere l’Apostilla.
– L’Apostilla sostituisce la legalizzazione.
– L’Apostilla è un’annotazione, con un timbro specifico, messa sul documento originale
Chi proviene da uno degli Stati della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, deve andare dall’autorità interna competente, scelta da ogni Paese aderente, e farsi mettere l’apostille.
Gli Stati che aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 1985 (vedi art. 12) e sua applicazione, sostituiscono la legalizzazione degli atti che rientrano nel suo ambito di applicazione e che devono essere prodotti sul suo territorio, con l’apposizione della c.d. Apostilla. Quest’ultima consiste in un’annotazione, rigidamente conforme al modello allegato alla Convenzione, che va apposta sull’originale del certificato straniero da parte dell’Autorità estera indicata come competente dalla legge di ratifica della Convenzione.
Di conseguenza, se un cittadino straniero di un Paese che ha aderito alla Convenzione dell’Aja deve far valere in Italia un certificato (es. certificato di nascita), potrà recarsi presso l’Autorità competente nel proprio Stato, designata dall’atto di adesione alla Convenzione, per ottenere l’Apostilla.
Il documento apostillato viene riconosciuto in Italia in quanto anche l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja e dunque, in base alla legge italiana, quel documento deve essere ritenuto valido.
L’Apostille, come la legalizzazione, ha la funzione di attestare la veridicità della sottoscrizione e della qualifica legale del pubblico ufficiale straniero che ha rilasciato il documento, nonché l’autenticità del sigillo o del timbro apposto sull’atto.
La Convenzione dell’Aja del 1985 e sua applicazione agli atti pubblici stranieri, tra i quali rientrano, ad esempio: i documenti rilasciati da un’autorità o da un funzionario dipendente da un’Amministrazione del Paese estero, i documenti amministrativi, gli atti notarili e le dichiarazioni ufficiali indicanti la registrazione, il visto di data certa e l’autenticazione di firma apposti su atti privati.
L’Apostille permette quindi di evitare la legalizzazione di documenti di vario genere, che di frequente riguardano i rapporti di parentela ed i legami familiari, ma può essere apposta esclusivamente su documenti predisposti all’estero, da Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja. Invece i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall’Autorità consolare dei medesimi Paesi, sono soggetti alla procedura di legalizzazione presso la Prefettura competente.
E’ possibile verificare le Autorità dei Paesi firmatari la Convenzione dell’Aja competenti al rilascio delle Apostille collegandosi al sito internet qui linkato.
Il timbro obbligatorio che sostituisce la legalizzazione – vedi QUI il modello del timbro Apostille – PDF
Sarebbe più opportuno avere una postilla anche da parte di un ente Extra EU.
Per dare ulteriore valore ai vostri documenti potete se volete, aggiungere la postilla:
Registrato all’AJA (ed inviategli una copia apostillata) copia, ma essa vale solo per i paesi firmatari di detta convenzione: UE/AIA
La postilla registrata in un qualsiasi paese aderente alla UE, è accettata anche come reciprocità, fra tutti gli aderenti/firmatari, alla e della Convenzione dell’Aja del 1985.
L’ufficio dell’Aja richiede scrivendogli cosi:
….Si invita codesto spettabile Ente (il mittente, il vostro Trust° estero) ad inviare il tutto per competenza alla AMBASCIATA CONSOLARE ITALIANA, usare la seguente PEC: amb.laja.consolare@cert.esteri.it (esclusivamente per PEC, Posta Elettronica Certificata), ove il Console nel rispetto del diritto internazionale è superiore al magistrato o presidente di qualsiasi tribunale, e prenderà in consegna i vostri documenti Apostillati in Prefettura e li invierà ufficialmente ai loro uffici competenti, se compie correttamente il suo dovere….
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
MODALITA’ per le spedizioni dei vostri documenti:
– con Normale Raccomandata con ricevuta di Ritorno (R/R) oppure Via PEC che è la migliore soluzione rispetto alla R/R.
– oppure attraverso la UPU (Universal Postal Union)
– Con le vostre PEC: inserite all’interno della stessa mail, le lettere che inviate ed aggiungete come allegato, la stessa lettera firmata, ma in PDF come allegati e lo stesso testo senza la firma, anche nella parte del testo normale della mail, aggiungete l’oggetto e inviate la PEC.
Se la spedite via R/R postale, dovete inviarla senza busta in forma di Plico attraverso UNEP !
Nota bene: se decidete di Spedire il documento completo del Trust estero, via PEC + e.mail (ove indicato), o via Posta preparatelo in Plico R/R, cosi avrete la ricevuta del ricevimento da parte del destinatario, ma cosi si perdono tutti i links indicati nel Documento del Trust estero, che rimangono se spedite via PEC.
Se la spedite via posta che esso, plico, sia inviato a mezzo dei Messi Ufficiale (UNEP) del tribunale di……..pagando la cifra richiesta per la consegna ai destinatari, cosi i vs documenti divengono documenti Ufficiali….
Inviarne copia con lettera di presentazione anche all’ambasciata dello stato nel quale si vive che in genere è nella capitale dello stato stesso, come indicato in testa fra i destinatari.
IMPORTANTE, sul come fare per inviare documenti via R/R o PEC oppure via UNEP
https://www.studiocataldi.it/articoli/30949-atti-giudiziari-e-raccomandate-i-nuovi-moduli.asp
http://www.forumpa.it/pa-digitale/documenti-il-futuro-europeo-della-pec-necessarie-nuove-regole-tecniche
I servizi elettronici di recapito certificato hanno comunque degli effetti giuridici a livello degli Stati membri della UE in conformità all’articolo 43 dell’eIDAS.
Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
I dati inviati e ricevuti mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate nel servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Quando volete certificare i vostri documenti affinché divengano ATTI PUBBLICI ed abbiano ancora più valore anche in giudizio, dovete utilizzare questo Iter:
Nei vostri documenti inserite questa frase: “questo documento deve essere esposto nell’ ‘Albo Pretorio on line’ nel sito) del COMUNE” (ove viene protocollato e registrato), in quanto ha una valenza giuridica e di visibilità migliore che il cartaceo.
Spedite i vostri documenti firmati timbrati ed apostillati, a mezzo UNEP:
Preparate il Plico od i vari plichi da spedire con i vari destinatari e recatevi all’Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (in sigla, UNEP) che è l’ufficio presente presso i Tribunali e le Corti italiane all’interno del quale prestano servizio, tra gli altri, anche gli Ufficiali Giudiziari (noti anche come messi notificatori), i quali li consegneranno ufficialmente come “atti pubblici”, ai vari destinatari.
Così i vostri documenti divengono pubblici e dovrebbero anche essere, se lo indicate dentro i documenti, pubblicati a tutti gli effetti, nell’albo del Comune.
Una precisazione, messi notificatori e ufficiali giudiziari non sono la stessa cosa.
I primi possono solo notificare (anche un vigile può essere un messo notificatore), mentre i secondi, oltre a svolgere le funzioni del messo notificatore, si occupano di tutto il resto dell’iter, comprese le esecuzioni forzate.
SAPPIATE CHE l’Art. 28 della Costituzione: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [cfr. art. 97 c. 2]
Denuncia legale, del personale che lavora per le Istituzioni, per violazione dei doveri d’ufficio, Art. 74 DPR 445/2000, comma 1:
1. “Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico”.
CODICE PENALE – Dispositivo dell’art. 328
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta (1) un atto del suo ufficio (2) che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (3).
CODICE PENALE – Art. 328 – 2° comma
Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio è per legge obbligato, entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse, a compiere l’atto del suo ufficio, ed esporre le ragioni dell’eventuale ritardo nel riscontro.
CODICE PENALE – Art. 357–358–359
A quanto sopra è obbligato il pubblico ufficiale, la persona incaricata di pubblico servizio e/o la persona esercente servizi di pubblica necessità.
CODICE PENALE – Art. da 476 a 493bis
Note
(1) Il comma primo disciplina il reato di rifiuto di atti urgenti, la cui rilevanza è limitata a tassative ragioni d’urgenza di compiere l’atto tra cui rientrano ad esempio i sequestri obbligatori amministrativi, la confisca amministrativa, gli ordini di distruzione degli immobili abusivi, gli ordini di scioglimento delle manifestazioni vietate, la sospensione e la revoca della patente di guida, gli ordini di non circolare su determinate strade.
Questo dunque si consuma quando l’inerzia ha compromesso l’adozione efficace dell’atto urgente. In merito all’urgenza parte della dottrina ritiene che occorra distinguere tra termine perentorio in cui si ha una vera e propria omissione e termine ordinatorio in cui si avrebbe mero ritardo, in quanto l’atto può essere ancora compiuto e può esplicare i suoi effetti tipici.
(2) Rilevano solo gli atti esterni e quelli a rilevanza esterna, non invece gli atti interni cosiddetti organizzativi.
(3) Il comma secondo punisce invece la condotta di omissione non motivata di atti richiesti. Questa ovviamente non si realizza qualora il procedimento si sia concluso senza adozione espressa dell’atto in virtù del silenzio-assenso, previsto all’art. 20, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241. Dunque perché vi sia omissione è necessario il ricorrere di tre requisiti: la richiesta formale dell’interessato, il mancato compimento dell’atto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (termine previsto dalle norme amministrative) e la mancata esposizione dell’interessato, nello stesso termine, delle ragioni del ritardo.
Promemoria:
vedi:
– Nome, Prenome, Cognome – PDF
– Sentenza Italiana sul come scrivere il Nome ed il Cognome, distinguendo la persona fisica dalla FINZIONE GIURIDICA
– Sentenza, Bambina nata senza debito
– Denuncia di nascita dello stato
– FINZIONE GIURIDICA è il Certificato di nascita
– Sentenza nome e cognome NON in maiuscolo
DIRITTI e NOZIONI sui TRUST
Le tre figure del Trust Jersey che proponiamo sono queste:
Il DISPONENTE: Nome e Cognome
Il disponente (o settlor) è l’individuo che istituisce il trust e che trasferisce beni al Trustee o direttamente nel Trust, o si dichiara Trustee di quei beni (Trust autodichiarato, come quello che proponiamo qui). E’ il soggetto che si spossessa di parte del proprio patrimonio e lo affida al trustee per la realizzazione degli obiettivi che ha definito nell’atto istitutivo. del Trust.
Definizione dei Personaggi del Trust
Il TRUSTEE: (Nome e Cognome)
Il Trustee è colui che gestisce (amministra) i beni conferiti dal DISPONENTE nel trust nell’interesse dei beneficiari e secondo quanto disposto nell’atto istitutivo.
Il BENEFICIARIO od i Beneficiari: (Nome e Cognome)
I beneficiari finali sono coloro ai quali saranno assegnati i beni oggetto del trust alla sua scadenza. Tali beni spesso non coincideranno con quelli inizialmente conferiti dal disponente, ma saranno il risultato dell’amministrazione del trust. e potranno anche ricevere dei benefit che il Trust può destinare a loro.
Il NOMINATIVO del Trust estero che noi consigliamo, DEVE portate il COGNOME e NOME del Disponente/PERSONA FINZIONE GIURIDICA.
Ma comunque qualsiasi nominativo potrebbe essere indicato per nominare un TRUST, ma nel nostro caso indichiamo solo il COGNOME e NOME del Disponente, cioè della PERSONA GIURIDICA = uomo_di_paglia, alla quale sono intestati TUTTI i beni.
Per i TRUSTs, ricorrendo al Diritto internazionale, che secondo la prassi è gerarchicamente fonte superiore alle leggi della Repubblica Italiana (ved. nota qui sotto B) l’individuo “ex nihilo ens legis” (vale a dire -dal nulla, di legge-) trasformato in un’astrazione, una FINZIONE PERSONA GIURIDICA per mezzo del Certificato di nascita istituito strumentale al Sistema, in quanto l’amministra totalmente esso.
Nota B: L’articolo 10 comma 1 della Carta Costituzionale dispone che l’ordinamento giuridico si adatti automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, in quanto tali norme sono considerate parte integrante del diritto della Repubblica.
SINTESI
TRUST di ALTO SCOPO UMANITARIO in autodichiarazione
Esso è basato sulla logica giuridica riconosciuta a livello internazionale e nazionale su:
Lo Stato-Persona (Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale):
L’uomo che si amministra da solo: “Così ho gli stessi diritti dei migranti/apolidi”
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/luomo-che-si-amministra-solo-cos-ho-stessi-diritti-dei-1528463.html
Esso contiene:
– Protezione dei Diritti dell’Uomo e della Persona fisica umana
– La Certificazione di Legale Rappresentanza (solo se ben scritta) di fatto è un living Trust interno auto-dichiarato – vedi cosa è: L. R.- é_unTrust.
È un istituto giuridico non italiano seppur qui residente (Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall’Italia in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364).
1 – È da intendersi un “Trust di alto scopo umanitario”, scritto, redatto in autonomia e autodeterminazione, giuridicamente riconosciuto, vigente finanche nella potestà giudiziale del Diritto internazionale.
2 – E’ costituito dalla “Persona fisica umana”, a cui è riconosciuta la “personalità giuridica“ per diritto di nascita, vale a dire, è riconosciuta la facoltà di esercitare in prima persona anche e non solo la “CAPACITÀ di AGIRE GIURIDICAMENTE”, senza l’ausilio o l’ingerenza di intermediari. E’ amministrato dal Trustee ovvero l’amministratore fiduciario internazionale dei beni e degli interessi del beneficiario del Trust.
3 – La sottoscrizione dell’istituto giuridico AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (Articolo 46 lettera U DPR 28.12.2000, n. 445) è azionabile per alto scopo umanitario e sociale nell’interesse della Persona fisica umana.
4 – Alla Persona fisica umana autodeterminata, è riconosciuta la capacità di agire giuridicamente. Come da “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” (New York 16/12/66) che declama: “OGNI INDIVIDUO ha DIRITTO, in OGNI LUOGO, al RICONOSCIMENTO della sua PERSONALITÀ GIURIDICA”.
Il Patto è ratificato dall’Italia con la L. 881 del 25/10/1977, – si tratta di Trust interno autodichiarato (validi in Italia con la L. 364/1989) e confermato con sentenza della Cassazione e di Tribunali ordinari italiani:
a – Sentenza cassazione 2164 del 26 ottobre 2016 2 Tribunale, Reggio Emilia, sez. I civile, sentenza 27/08/2011; E’ valido il trust interno istituito per proteggere interessi meritevoli di tutela:
https://www.altalex.com/cerca?query=trust+autodichiarato
https://www.altalex.com/documents/news/2013/02/12/e-valido-il-trust-interno-istituito-per-proteggere-interessi-meritevoli-di-tutela la sentenza ed altre successive, riconoscono legittimo il “Trust interno”, istituito in Italia da disponente italiano con nomina di un trustee italiano, destinando e segregando nel Trust i beni siti in Italia;
b – riconosce la legittimità del “trust autodichiarato”, istituito da un disponente che dichiara se stesso quale trustee, finalizzando determinati suoi beni al perseguimento di uno scopo;
c – riconosce legittima la scelta della legge di Jersey come legge regolatrice di un Trust autodichiarato;
d – dichiara che la segregazione dei beni conseguente all’istituto del Trust interno autodichiarato resiste al pignoramento effettuato posteriormente.
3 – Tribunale di Bologna, decreto 18 aprile 2000, in T&AF, 2000, pag. 372 secondo cui “in linea generale va peraltro richiamata la considerazione pressoché unanimemente espressa degli interpreti secondo la quale ove fossero individuati elementi ostativi tout court, verrebbe a cadere qualsiasi effetto al riconoscimento che lo Stato Italiano ha operato dell’istituto del trust con l’adesione e successiva ratifica della Convenzione de’ l’Aja”;
4 – Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001, in T&AF, 2002, pag. 241, che investito della questione della trascrivibilità di un trust autodichiarato ha affermato: “Questo trust deve considerarsi riconosciuto in Italia, in virtù di quell’unico ma espansivo elemento di estraneità all’ordinamento italiano che è rappresentato dal richiamo della legge inglese del Jersey”;
Tra i diritti fondamentali dell’essere umano si possono ricordare:
I Diritti della Persona fisica umana, il diritto alla vita, il diritto alla libertà individuale, il diritto all’autodeterminazione (cit. N. Saccani), il diritto a un giusto processo, il diritto ad un’esistenza dignitosa, il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy) e il diritto di voto, ecc.
Ecco qui le indicazioni per creare una vera ed efficace AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 46 lettera u) che è un “atto pubblico”, vedi cosa è: L. R.- é_unTrust, che fa quindi prova legale, enuncia “stati (status), qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, ed in più esprime la volontà di azionare determinate condotte o atti.
Di tale autocertificazione, in Diritto civile, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile perché si possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).
– De facto, detta autocertificazione realizza, se inserita in un Jersey Trust Autodichiarato così vincolando ex novo al beneficiario i beni (beni materiali + beni giuridici come ad es. le FINZIONI PERSONE GIURIDICHE o Fictio iuris e loro CODICI FISCALI, con gli asset sottostanti) anteriormente intestati alle fictio iuris ed amministrate se sottratte allo stato ed inserite nel Trust estero (Jersey), dal Trustee che ne è il Legale Rappresentante.
Ecco le Tre figure principali, del Trust Jersey e le loro definizioni:
DISPONENTE: (Nome e Cognome)
Il disponente (o settlor) è il soggetto che istituisce il trust e che trasferisce beni al Trustee o si dichiara Trustee di quei beni (Trust autodichiarato). E’ la Persona fisica per mezzo della sua FINZIONE PERSONA GIURIDICA che si spossessa di parte del proprio patrimonio e lo affida al Trustee per la realizzazione degli obiettivi che ha definito nell’atto istitutivo.
Il TRUSTEE: (Nome e Cognome)
Il Trustee è colui che gestisce (amministra) i beni conferiti nel trust nell’interesse del DISPONENTE e dei beneficiari e secondo quanto disposto nell’atto istitutivo.
Il BENEFICIARIO od i Beneficiari: Nome e Cognome
I beneficiari finali sono coloro ai quali saranno assegnati i beni oggetto del trust alla sua scadenza. Tali beni spesso non coincideranno con quelli inizialmente conferiti dal disponente, ma saranno il risultato dell’amministrazione del Trust. e potranno anche ricevere dei benefit che il Trust può destinare a loro.
Il NOMINATIVO del Trust estero del Jersey che noi consigliamo, DEVE portate il COGNOME e NOME della FINZIONE PERSONA GIURIDICA del Disponente.
Ma comunque qualsiasi nominativo potrebbe essere indicato per nominare un TRUST, ma nel nostro caso, indichiamo solo il COGNOME e NOME della PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) del Disponente.
La “SEGREGAZIONE dei beni” è aspetto saliente ed essenziale del Trust e, secondo l’art. 11 della Convenzione de L’Aja costituisce l’effetto minimo del riconoscimento di un Trust costituito in conformità della legge che lo regola, in questo caso la Trust Law del Jersey.
I beni (qualsiasi essi siano) conferiti al fondo in Trust, dunque, sono SEGREGATI, vale a dire non appartengono più, né al Settlor/Disponente, né al Trustee e l’effetto segregativo trova legittimazione nella stessa Convenzione de L’Aja del 01/07/1985 ratificata dall’Italia con la Legge 09/10/1989, n. 364 entrata in vigore il 01/01/1992.
La caratteristica più rilevante del Trust è che i beni o i diritti oggetto dello stesso non vengono trasferiti, ma concretizzano la sola apposizione di un vincolo di destinazione del patrimonio del Settlor/Disponente: i beni costituiscono un patrimonio separato, isolato da quello del Trustee, inattaccabile dai suoi creditori, poiché sono assenti formali effetti traslativi.
Due sono le condizioni per cui i beni non possono essere aggrediti dai creditori del Settlor/Disponente, seppure tali cespiti siano “usciti” dalla sua sfera di appartenenza, a seguito del trasferimento al trustee:
– che il conferimento in trust sia ben anteriore al decreto ingiuntivo per insolvenza debitoria;
– di non essere in presenza di debitore esecutato e sottostante ad un procedimento di esecuzione forzata come il pignoramento.
AVVERTENZE per il Lettore poco esperto in materia
Il “cittadino” è prettamente obbligato alla “venerazione del Diritto positivo imperante”, soggiogato com’è alla potestà giudiziale della legittima autorità statuale territoriale indicata nel Trust stesso, ne risulta meccanicamente sottomesso.
Lo scopo di questo articolo non è quello di istigare la sovversione, casomai è quello di suscitare una certa curiosità volta a valutare se non vi sia qualcosa che possa meritare la nostra disobbedienza legittima, al cospetto ed in forza dei Diritti Naturali e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Diritti della Persona fisica umana.
Quindi NULLA di illegale, anzi questo Trust è in forza di Legge = “de Jure” !
Che COSA PUÒ ESSERE OGGETTO di un TRUST ?
I beni che fanno parte di un patrimonio familiare o aziendale o parti di essi possono entrare in un TRUST, come a puro titolo di esempio: titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, azioni quotate in Italia o all’estero, immobili, terreni e beni mobili come: auto, barche, aerei, macchinari, ecc.
Inoltre, in un Trust può entrare sia la piena proprietà, sia la nuda proprietà di un bene o parte di esso con specifica della percentuale di proprietà.
Non solo, il TRUST del Jersey, che utilizziamo, permette di inserire anche le disposizioni ideologiche e lo “status” dei Disponenti, Trustee, e Beneficiari e la creazione di TRUSTs per una vasta gamma di scopi, prevedendo anche la possibilità di creare un Living Trust° (Trust vivente) a scopo anche filantropico, ideologico, filosofico/religioso ed infine ed oltre alla protezione del proprio patrimonio (beni mobili ed immobili ed asset sottostanti alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA), la pianificazione fiscale, la gestione, la protezione e segregazione in esso dei figli minori (Persone fisiche) e delle loro FINZIONI e COD. FISCALI con i beni sottostanti.
Inoltre permette di creare uno STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale sulla Terra.
I TRUST INTERNI – AMMISSIBILITÀ in ITALIA.
Con il recepimento della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, l’istituto del TRUST è stato formalmente accettato nell’ordinamento italiano, ne discende l’ormai pacifica trascrizione dei beni ricompresi nel TRUST al trustee proprio per rendere concreto l’effetto SEGREGATIVO (circolare Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008, n. 3) essenza del TRUST, che altrimenti risulterebbe inopponibile a terzi.
La legge regolatrice può essere, sia quella del modello inglese, sia quella del modello internazionale, ossia emanata negli ultimi quindici anni da numerose ex colonie britanniche sedi di centri finanziari internazionali (Jersey, Guernesey, Isola di Man, Malta, Isole Cayman, Bermude, Bahamas), ovvero quella del modello dei paesi di civil law, come ad esempio i paesi sudamericani, il Licthenstein (treuhand), il Principato di Monaco, S. Marino ed Israele.
Una volta che avete preparato il vostro Trust° estero, DOVETE, se avete inserito in esso i vostri beni mobili ed immobili, (con Allegato1 od i vostri figli nell’Allegato 2, come indicato nel Trust° estero stesso), oltre alla vostra FINZIONE PERSONA GIURIDICA con relativo COD. FISCALE n°………, comunicare al PRA (Pubblico Registro Automobilistico, Nautico, Aereo) ed alla Conservatoria del Registro Immobiliare, cioè il Catasto (per Terreni ed Immobili), che il bene è stato disposto, conferito e segregato nel Trust° estero (COGNOME e NOME).
Gli enti statali per Legge DEBBONO obbligatoriamente aggiungere una postilla nel loro data base: “bene segregato nel Trust estero (COGNOME e NOME), notificato il………”.
Inviate al PRA, Conservatoria del Registro Immobiliare, cioè il Catasto, (o per acquisti o vendite da Notaio) solo la prima/seconda pagina del vostro Trust° estero, quella che termina con:
– Questo Documento è da pubblicare negli Albi Pretori dei vari enti destinatari,
…..aggiungendovi una lettera di accompagnamento con la quale chiedete di variare il nominativo del conferimento del bene (del quale dovete indicare tutti i dati, come da Allegato 1) dalla FINZIONE PERSONA GIURIDICA al nuovo nominativo del Trust° estero.
Se non rispondono entro 8 giorni dalla vostra richiesta della annotazione del conferimento e segregazione nel Trust° dei beni in esso, dovete andare da un Notaio, depositare (NON registrare) presso di esso il documento del Trust° comprendente gli Allegati 1 e se necessario anche il 2, e chiedergli di comunicare lui stesso ai vari enti (Catasto, PRA, AG. ENTRATE spa) che i beni sono stati conferiti e segregati nel vostro Trust° estero ed il Notaio lo deve confermare con apposito documento o se volete, in aggiunta dentro nel documento del Trust estero stesso (anche sull’Allegato 1), in quanto voi siete il il disponente ed il Trustee del Trust° estero.
Questa Notifica agli enti indicati, conferirà al documento del Trust estero, maggior riconoscimento al contenuto del documento stesso.
Citazione dell’Art 12 Convenzione dell’Aja:
la Convenzione conferisce al Trustee la facoltà di rendere pubblica la sua qualità di fiduciario attraverso la registrazione dei beni oggetto del Trust ovvero mediante qualsiasi altra modalità idonea a rendere nota ai terzi l’esistenza del trust, salvi i divieti e le incompatibilità della registrazione con la legislazione dello Stato in cui essa debba avvenire.
Trust: obiettivi, scioglimento e nullità in Italia
https://www.laleggepertutti.it/61295_trust-obiettivi-scioglimento-e-nullita
Qui si capisce come è ritenuto quando è nullo come si annulla e risponde alla domanda sui soggetti coinvolti nel trust o all’impossibilità di perseguire gli scopi del trust medesimo.
Parla di leggi imperative inviolabili…che sono ritenute quelle legittime e non quelle legali che possono essere non riconosciute da trust stranieri
L’AGENZIA delle ENTRATE Spa e la “risoluzione consensuale” del trust | Diritto Bancario
http://www.dirittobancario.it/trust-e-dintorni/fiscalita/agenzia-delle-entrate-e-la-risoluzione-consensuale-del-trust per i legali rappresentanti (L.R.), ma anche per i Sovrani, può essere utile leggere questo per capire meglio cosa è questo Trust (negozio giuridico commerciale e come può essere regolato creato istituito) tramite risoluzione consensuale” sia possibile in applicazione della sec. 43(3) della legge regolatrice del trust…ecc
IMPORTANTE e per vostra informazione:
Leggete l’Art. 10 della Costituzione:
http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
Riconoscimento dei Trattati e delle Convenzioni fra gli stati del mondo, come debbono essere recepiti:
vedi: Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969, Approvata dall’Assemblea federale il 15 dicembre 1989.
Trattati fra gli stati e doveri reciproci, ricordate che il vostro Trust estero crea uno STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale e quindi accetta le convenzioni fra gli stati esistenti:
Convenzione di VIENNA (Austria) Art 1,2,3 ed altri
https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041101120858
https://docenti.unimc.it/andrea.caligiuri/teaching/2020/22055/files/documenti-e-materiali-fondamentali/convenzione-di-vienna-sul-diritto-dei-trattati-1969
– Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 7 maggio 1990, Entrata in vigore per la Svizzera il 6 giugno 1990
Ecco il Riconoscimento dello stato Italiano per il Trust estero:
Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L’Aja il 1° luglio 1985 – PDF
(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottata da altri paesi con alcune modifiche, hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di risolvere i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento; hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti disposizioni: vedi PDF sopra indicato.
– https://www.quagliarella.com/riconosciuta-la-validita-del-trust-autodichiarato/?fbclid=IwAR1dJeTS6mkadFlYMFEl-e30GYPK-tIDBoFKJCogbpZyeFC7YHEAKv3etZY
In sintesi:
– riconosce legittima la scelta della Legge di Jersey come legge regolatrice di un Trust autodichiarato;
– dichiara che la segregazione dei beni conseguente all’istituto del Trust interno autodichiarato resiste al pignoramento effettuato posteriormente.
La segregazione dei beni li rende non suscettibili di pignoramento da parte dei creditori personali del disponente – trustee, che ha istituito il trust. Nel caso in concreto un creditore del disponente trustee aveva pignorato i beni del TRUST dopo la sua istituzione, quindi è nullo il pignoramento.
Prima di entrare a studiare e parlare del Trust Jersey, da me messo a punto ed a disposizione di Tutti gratuitamente, nelle prossime 2 pagine la 4 e la 4b, parliamo di un termine che troverete in esso: ALLODIO
Allodio, definizione:
parola di origine germanica: Allod, latinizzato in allodium che indica il possesso (proprietà privata, posseduta per intero) di beni immobili, IMMUNE da ogni soggezione, tributi, tasse, imposte, ecc., feudali o statali; si chiama “allodio sovrano”.
Qualche altra info sui TRUSTs Italiani:
https://it.wikipedia.org/wiki/Trust
https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/17/il-trust-e-la-tutela-del-patrimonio-familiare
https://www.notaio-busani.it/it-IT/legge-trust-Italia-notaio.aspx
https://www.magistraturaindipendente.it/listituto-del-trust-e-la-legge-denominata-dopo-di-noi.htm
Promemoria:
Le cartelle delle tasse inviate in Italia, dall’AGENZIA delle ENTRATE SpA = AdE, sono NULLE !
Procedura per la Notifica dell’esenzione dalle imposte
(DSAN = Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio – Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445
Premesse:
Art. 53 della Costituzione Italiana: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.” Tale articolo è inserito nella Parte I, Diritti e doveri dei cittadini, Titolo IV, RAPPORTI POLITICI;
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iv/articolo-53
Art. 1180 c.c.: Adempimento del terzo “L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.”
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-ii/sezione-i/art1180.html
Pertanto, la metodologia più corretta per notificare la propria esenzione alle imposte è:
A – Scaricare al seguente link il modulo della Dichiarazione dell’Atto di Notorietà;
https://www.poliziadistato.it/statics/16/dichiarazione_atto_notorieta.pdf
Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (DSAN)
- L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
B – Completare con i propri dati la dichiarazione e sotto dove compare la parola “DICHIARA” dovete scrivere: di avvalersi e di appellarsi, Politicamente ex Art 53 della Costituzione Italiana e civilmente ex art 1180 del Codice Civile, per il saldo delle imposte effettuato dalle provviste inviate da parte di (Nome e Cognome) a mezzo la FINZIONE (COGNOME e NOME), come risulta dalle allegate distinte di versamento con euro scritturali FIAT effettuate, per ogni e qualsiasi imposta, tassa, bollo, ecc.
C – Inviare la DICHIARAZIONE FIRMATA da (Nome e Cognome) quale legale rappresentante della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, via PEC, allegando un documento d’identità della FINZIONE a:
1. Agenzia delle Entrate: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
2. Propria Regione di Domicilio, sempre via PEC al presidente ella Regione ove si ha il domicilio
3. Proprio Comune di Domicilio sempre via PEC ove si abita (nel Comune, se si desidera è possibile Protocollare a mano)
NOTA: La procedura è valida sia per Persone fisiche vive, che per FINZIONI PERSONE GIURIDICHE con COD. FISCALE (nel secondo caso sarà il Legale Rappresentante la Persona fisica (Nome e Cognome) della FINZIONE PERSONA GIURIDICA a compilare ed inviare la DSAN).
Per quanto riguarda l’esenzione IVA, si rimanda alla Procedura specifica della Dichiarazione d’Intento al link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/243764/istruzioni+dichiarazione+intento_DI_istruzioni_DI_istr.pdf/f3ba3c43-7ad6-e006-5dfb-4ec143cead9c
Tratto da https://mednat.news/
Per emettere FATTURE / sempre International Invoice a terzi (qualsiasi) solo se avete notificato il vostro Trust° estero:
Ecco una delle possibili bozze sul come compilarla:
NDD-Bozza
Altre info utili:
Per poter lavorare con il Trust estero in Italia siccome non è sottoposto alla giurisdizione italiana, esso può essere utilizzato per acquistare e vendere servizi o beni il tutto senza IVA/TVA.
Il tutto senza avere un proprio COD: FISCALE (che però può essere inventato dal vostro Trust Stato estero, preparandolo ad esempio rovesciando/invertendo, il COD, FISCALE italiano, della vostra FINZIONE PERSONA GIURIDICA.
Questo malgrado ci sia una semplice “circolare” dell’AG: delle ENTRATE SpA, che NON è una legge quindi non ha valore, per il nostro Trust.
Ecco la circolare:
Ricordo che questa è una semplice circolare NON è una legge, quindi non ha valore rispetto alla L. 364/89 che recepisce integralmente i Trust con altre giurisdizioni esempio: la legge sui TRUST del Jersey, che hanno giurisdizione propria ed il Trust qui suggerito, è anche uno trust /STATO, con le proprie leggi e quindi propria giurisdizione sono di livello giurisprudenziale superiore vedi art. 10 Costituzione italiana, a mezzo della Convenzione dell’Aja firmata anche dall’Italia, quindi il Trust qui indicato nella pagina successiva, ha valore completo e totale anche in Italia.
Guardate come le i Decreti, leggine e circolari dell’AdE (AG. delle ENTRATE SpA) sono tendenziose e nei casi quando parlano della Persona fisica FALSE, però conoscono e fanno la distinzione fra Persone fisiche (Nome e Cognome come da Art. 6 C.C.) e PERSONE GIURIDICHE, che sono invece scritte con il COGNOME prima del NOME con relativo CODICE FISCALE, cioè il TRUST italiano, creato all’iscrizione del Certificato di nascita nel COMUNE ove siete nati, e le altre aziende, società, (sas, snc, srl, spa) ecc.
Leggete con attenzione ciò che scrivono:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1973-10-16&atto.codiceRedazionale=073U0605&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-01-15;6~art1
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MUTUI/ PRESTITI ecc., per pagare Banche e stato (con denaro scritturale) – Leggete con attenzione
Art. 1813 C.C., Italiano
Nozione
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Quindi siccome la banca quando chiedete un mutuo, non vi consegna una valigia piena di denaro contante, ma fa un semplice clik sulla tastiera di un Computer, e scrive sul vostro conto corrente la somma che avete “chiesto”, essa usa in tutti questi casi, denaro “SCRITTURALE” cioè nel fare quella semplice operazione di scrivere sul vostro conto corrente quei “numeri”, quindi secondo la Legge DOVETE rendere il saldo del mutuo nella stessa specie e qualità con la quale avete ricevuto quella cifra scritturale, cioè emettendo voi stessi euro/dollari scritturali come qui indicato e non dovrete MAI pagare la banca con denaro contante, ma solo con denaro scritturale da Voi creato.
Inoltre cosa assai più grave, siccome NON è la Banca che crea denaro scritturale dal NULLA, ma siete voi che con la vostra firma sul modulo prestampato che la banca vi fa firmare, senza effettuare nessun “consenso informato”, ma nascondendovi la realtà dei fatti, commettendo quindi un REATO, perché siete voi che create quel denaro dal nulla e la prova sta nel fatto che la banca PRIMA di quella vostra firma, quella cifra NON la possiede nel suo bilancio, ma la immette solo DOPO che lo avete voi emesso/creato quella somma e quindi la Banca se la fa propria con un vero e proprio “FURTO”…, e vi chiede anche da buona ladra, i presunti “interessi” sul denaro che Voi avete creato dal nulla, garantendolo con il vs Un/milionesimo dei titoli di stato emessi dal governo attraverso la Banca d’Italia, che li ha emessi per mezzo della vostra FINZONE PERSONA GIURIDICA che la garantisce, commettendo così anche il “reato di TRUFFA”, insomma le banche TRUFFANO le Persone fisiche attraverso le loro FINZONI PERSONE GIURIDICHE approfittando che sarebbe il presunto “stato” l’amministratore di esse, altra cosa FALSA.
Non solo ma la Banca cosi agendo commette un “FALSO in bilancio” perché una vota che ha immesso la cifra che solo voi avete creato, la immette nel bilancio nei debiti e non nei crediti, e cosi essa non pagherà mai le Tasse sugli utili che ne ricava sia per il capitale che per gli interessi….né l’Iva sul servizio fatto….
“EVASIONE FISCALE” ammontante a circa 1.000 miliardi di euros all’anno…., da parte delle Banche italiane, cifra confermata anche dalla Corte dei conti.
Quindi dalla Legge siete autorizzati a pagare in moneta/denaro scritturale le Banche e lo stato criminale. Ecco la bozza sul come compilare la scrittura con bonifico in denaro scritturale per pagare stato e banche:
https://mednat.news/2020/11/17/finanza-3-euro-scritturali-come-crearli/
In questo Link trovate la spiegazione del significato dei “codici” che trovare scritti sulle raccomandate che vi consegnano; cosi prima di ritirarla potete sapere da chi è stata inviata e per che cosa:
https://www.previdenzafacile.com/tutti-i-codici-raccomandata-market-chi-le-manda-e-cosa-contengono/
COSA CONTA DI PIÙ: LA CIRCOLARE O LA LEGGE ?
La risposta è facilmente desumibile dai principi generali della nostra Costituzione, che non indicano le circolari come “fonti del diritto”, ossia come atti vincolanti per i cittadini (e per i pubblici dipendenti)
Tuttavia, a scanso di equivoci, è intervenuta di recente una sentenza della Cassazione che afferma – finalmente in modo chiaro – la prevalenza della legge su qualsiasi circolare interna.
Per cui, qualora un funzionario della pubblica amministrazione (od in OSPEDALE-Pronto soccorso) dovesse opporvi l’esistenza di una circolare impostagli dai suoi “superiori”, che sembra contraddire la legge e che gli “lega le mani”, potrete fargli leggere questa sentenza e obbligarlo a rispettare il testo della normativa.
La COSTITUZIONE É SOPRA TUTTE le LEGGI e le Circolari NON possono contraddire Costituzione e Leggi !
Vediamo, più nel dettaglio, cosa dice la Cassazione.
La questione si riferisce a una contesa sorta con l’Agenzia delle entrate, uno degli organi certamente più produttivi di circolari interne, circolari che spesso vengono assunte anche dagli stessi giudici come elementi interpretativi delle norme di legge. Eppure non può essere così.
A differenza della Legge, che si rivolge a tutti i cittadini, la circolare è diretta solo ai dipendenti dell’amministrazione interessata ed è volta a spiegare loro una normativa, indicando come comportarsi operativamente nei rapporti con il cittadino e con gli altri uffici, ma il tutto nella cornice voluta dal legislatore. Insomma, si tratta di istruzioni per l’uso. La circolare spiega e applica, ma non contraddice mai.
Secondo la sentenza della Cassazione (n. 6185 del 10.3.2017), le circolari, anche se si tratta di circolari dell’Agenzia delle Entrate non prevalgono mai sulla Legge.
(sarebbe, altrimenti, come attribuire all’amministrazione lo stesso potere del Parlamento, pur non essendo espressione del voto degli elettori).
La Suprema Corte interviene a ristabilire l’equilibrio, ricordando che anche le sentenze devono essere emesse dai giudici sulla base delle norme di legge e della loro interpretazione, non sulla base delle circolari o delle istruzioni rilasciate dai ministeri.
I tribunali non possono emettere sentenze basate su circolari se ad esse non corrisponde alcuna norma di legge a sancire un obbligo per il cittadino o il contribuente.
Insomma, la raccomandazione è chiara: per affermare l’esistenza di un diritto o di un obbligo per i cittadini non bisogna avere a riferimento le circolari, ma unicamente le norme di legge, i decreti legge o i decreti legislativi, eventualmente i decreti ministeriali di attuazione delle leggi”.
Fonte
https://www.laleggepertutti.it/155878_cosa-conta-di-piu-la-circolare-o-la-legge
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Bozza di Notifica da inviare ad: Enti statali, aziende, avvocati se necessario, ecc.
NOTIFICA – Protocollo n. ……………
Citta’ del domicilio………………Data…………
Spett:…….
via…………..citta’………..
Data………..
nel pieno dei miei Diritti intrinseci come soggetto di diritto internazionale quale Persona Fisica umana, in carne ed ossa, dotata di Spirito: (Nome e Cognome), protetto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, riconosciuti dal Trattato di Roma (1950), riconosciuti dalla legge 881/77 e dall’articolo 10 della costituzione italiana, cosi come quelli della Persona fisica umana, non potevo essere considerato sotto la giurisdizione di qualsivoglia giudice, essendo ciò in contrasto con le libertà fondamentali dell’Essere vivente; il giudice di pace o non, avrebbe dovuto documentarsi sul tema ed esprimere prima un giudizio nel merito;
- b) il procedimento era basato sulla violazione della privacy ed uso non autorizzato dei miei dati, pertanto la (commissione tributaria od altra commissione, ente, o società….) alla quale si faceva rimando era del tutto incompetente;
- c) era da me prevedibile un rifiuto da parte dell’autorità giudicante di voler entrare nel merito della questione, questo per un evidente conflitto di interessi in quanto tale autorità non è altro che parte della corporazione REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa è, partita iva 06363391001 e codice di iscrizione alla Borsa di New York cik 52782, su cui era basato il rifiuto di riconoscere qualsiasi obbligo contributivo da parte mia, Essere vivente, essenza libera e sovrana;
dal vocabolario:
– contribuente soggetto tenuto a pagare le imposte e i tributi stabiliti per legge;
– soggetto chi si trova nella condizione di dover subire un’autorità o un predominio o di sottostare a un obbligo;
ne consegue che un essere umano vivente, tutelato dai trattati internazionali, non può cedere alcuna sovranità a enti, corporazioni od altro;
mi dichiaro ben disposto a pagare qualsivoglia importo da Voi richiesto, a patto che dimostriate di esserne nel pieno diritto, e senza ostacolare il godimento dei miei stessi diritti fondamentali, sopra espressi e se esiste un contratto fra lo/la scrivente ed il vostro ente firmato in umido da entrambe le parti.
Sono consapevole del fatto che in un tribunale non si applica un procedimento basato su leggi che dovrebbero garantire un’equa esistenza, ma avviene un vero e proprio atto amministrativo, ne concludo che il procedimento da me richiesto non è entrato nel merito dei miei diritti di essere umano, quale Persona fisica umana, sotto la tutela dei trattati sopraesposti e pertanto nel caso fosse stata emessa in mia presenza, la sentenza si sarebbe potuto configurare il reato di cui all’articolo 380 comma 2d del c.p.p. e successivo articolo 600 del c.p.
Pertanto Vi invito a rivedere la Vostra posizione in considerazione del fatto che lo/la scrivente (Nome e Cognome)i essendo beneficiario del Trust (COGNOME e NOME – COD. FISC ………………………….= FINZIONE/PERSONA GIURIDICA), di cui è unico amministratore (Nome e Cognome), posso essere considerato il solo creditore dei supposti debiti del Trust (COGNOME e NOME), a meno che non sia stato siglato un Contratto scritto e firmato tra le parti (COGNOME e NOME e COD. FISC.) e (COGNOME e NOME della SOCIETA’ – STUDIO AVV. – ENTE STATALE, ecc.), che al momento non mi risulta esistente.
Tale Trust, (da notificare e/o registrare se volete nel Jersey e da NOTIFICARE nella nazione ove vivete) di cui Vi allego copia, chiarisce senza ombra di dubbio il legame tra l’oggetto del Trust (COGNOME e NOME) (debitore), il suo amministratore (Nome e Cognome) (creditore) ed il solo beneficiario possibile l’essere vivente, la Persona fisica umana (Nome e Cognome).
Tale trust sostituisce ed integra quello precedentemente creato con l’atto di nascita dalla corporazione REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa è partita IVA e SEC cik omessi) in quanto quest’ultimo fraudolento e con evidenti vizi di forma, ad esempio il “furto di identità “, senza autorizzazione scritta da parte mia.
Come ben sapete il Trust è un contratto valido a tutti gli effetti, redatto anche in forma privata, non contemplato dal codice civile ma riconosciuto in Italia dalla legge 364 del 1989 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1985 e sua applicazione.
Pertanto se il vecchio fraudolento trust riconosceva nella corporazione/ colonia/protettorato della USA Inc. = REPUBBLICA ITALIANA l’amministratore del TRUST italiano (COGNOME e NOME e COD. FISCALE………) ora questa funzione, la sua amministrazione viene esercitata unicamente e solo da (Nome e Cognome).
Pertanto ogni debito possa essere imputato alla FINZIONE (COGNOME e NOME e COD. FISCALE………) e/o che possiate pretendere, dovrà in ogni caso essere riconosciuto e pagato all’unico vero ed unico beneficiario, vale a dire lo/la scrivente.
Pertanto ogni pretesa di tassa, imposta di registro, o quant’altro dovesse essere richiesto, sarebbe illegale e perseguibile.
Nel trust sopramenzionato potrebbe ravvisarsi una forma di trust interno, tuttavia essendo il beneficiario un essere vivente, ne risulta evidente la giurisdizionalità internazionale essendo quest’ultimo solo tutelato dai trattati internazionali e dai Diritti dell’Uomo.
Patto di rispetto dei Diritti inalienabili dell’Uomo (esempio) – Diritti della Persona fisica umana
http://www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html
Quando una “legge” diventa ingiustizia e causa attacchi ai Diritti inalienabili dell’Uomo, difendersi e resistere è un dovere verso se stessi, gli altri e verso la “legge” stessa.
Vogliamo TUTTI un mondo migliore e possiamo sicuramente iniziare a cambiare Noi stessi;
Solo Uniti nella Verità e nell’azione/applicazione sociale, potremo realizzare un mondo libero dall’abuso, e la SCHIAVITU’, insinuandovi una potente “nuova consuetudine”: il rispetto del Diritto Naturale dell’Uomo, degli animali e della Natura intera.
In fede
Firma leggibile (Nome e Cognome), Autenticata in COMUNE dove si abita
Fonte: By G. Tronconi, con variazioni del Redattore della pagina, Admin del sito.
La Sovranità individuale Continua in queste pagine:
https://mednat.news/?s=sovranita+individuale
Sovranità Individuale (Introduzione/b) – 1 + 1b + Sovranità Individuale – 2 + 2b + Sovranità Individuale – 3 + 3b + Sovranità Individuale/Trust estero Jersey – 4 + 4b + Sovranità Individuale – 5 + 5b + Sovranità Individuale – 6 + 6b + Sovranità individuale – 7 + 7b + Documenti sulla Sovranità