Sovranità Individuale – 2
(Autodeterminazione in Autodichiarazione)
PATTI sottoscritti dagli stati registrati all’ONU ed al SEC (American Securities Exchange Act 1934)
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=10
https://docs.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtX3Z2N0RrQ0xtMms/edit?pli=1
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge1977881.pdf
Come abbiamo abbondantemente illustrato nella pagina Sovranità individuale (Introduzione), la REPUBBLICA ITALIANA è una Company/Azienda a tutti gli effetti iscritta nei data base UK e US, e contemporaneamente una colonia /protettorato degli Anglo-Americani.
Inoltre la Pagina di Dun & Bradstreet che è una Società Americana Leader nelle Informazioni dei Movimenti Creditizi Relativi a 220.000.000 di Aziende nel Mondo e Destinate al Marketing (B2B) Business-to-Business, dimostra che TUTTO l’Apparato Istituzionale Italiano è PRIVATO, perché Colonia degli US e dei Banchieri, compreso il Governo della “REPUBBLICA ITALIANA / ITALY REPUBLIC of (vedi cosa è), Camera dei Deputati, Senato della REPUBBLICA ITALIANA, Regioni anche Autonome, Comuni, Tribunali, Procure e tanti alti Enti e Società.
Come è possibile che i ministri del governo italiano debbano sempre piacere a paesi esteri.
Bene la risposta la trova nell’archivio dei beni culturali dove è presente un PDF, stampato dal Poligrafico della Zecca dello Stato.
Nero su bianco si legge di Cassibile e del fatto che dal 1943 chi comanda in Italia non è il popolo italico, bensì il potere anglo americano. FONTE:
http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Fonti/Fonti_XVI.pdf – vedi PDF già scaricato
Mai nessuno ha comandato in Italia, se non l’America e chi vuole veramente governare per il popolo italico dovrebbe denunciare la verità.
Definizione della parola Sovrano:
Al contrario, rispetto alla parola “suddito”, il concetto di Sovrano (nel senso proprio del termine, l’individuo che detiene la sovranità di Se stesso), differisce da quello di suddito, (si riferisce a colui che è soggetto colui che sta sotto), il quale rispetta il libero arbitrio per sé e per gli altri.
La condizione del suddito implica, di per sé, situazioni giuridiche puramente passive (doveri e soggezioni), mentre quella del Sovrano implica la titolarità di Diritti e delle altre situazioni giuridiche.
Questo concetto di fondo è comunque espresso, anche nella COSTITUZIONE Italiana
quando parla della Sovranità, Art. 1, nel quale sta scritto che la “Sovranità appartiene al POPOLO“, ed è molto importante la frase successiva la quale afferma che: “il POPOLO la esercita nelle forme previste dalla Costituzione”.
In altre parole e lo ripetiamo, la norma è come se dicesse che è illegittima qualsiasi legge che non permetta l’esercizio della Sovranità individuale da parte del cittadino.
Definizione della parola Popolo:
essa è un termine giuridico che indica l’insieme degli Esseri Viventi Umani, rappresentati dalle e nelle persone (forme umane) fisiche esistenti.
La Sovranità individuale è una caratteristica intrinseca ben definita dalla Costituzione italiana la quale conferma essere patrimonio del POPOLO SOVRANO:
Se un insieme chiamato POPOLO è indicato come SOVRANO, i singoli che lo compongo lo sono a tutti gli effetti anch’essi, in modo individuale e ciò lo spiega molto bene la teoria degli insiemi:
Definizione della parola “Insieme”, ecco dei Sinonimi: aggregato, totalità, collezione, set, mucchio, il tutto, congiuntamente, unitamente d’accordo, all’unanimità, complessivamente, nello stesso tempo, nello stesso momento, contemporaneamente, simultaneamente, in compagnia di, complesso.
Sovrano, ecco dei sinonimi: re, reggente, ras, che primeggia per valore, che è superiore a ogni altro: una mente, un’intelligenza, eccellente, eccelso, eminente, massimo, sommo, superiore, supremo, sublime, ecc.
Ragionamento di Logica:
Se un insieme “100” è formato da un agglomerato 100 unità di 1, che sommate assieme formano l’Insieme stesso “100”, e se il quale può od ha come in questo caso, dei “valori o caratteristiche” particolari (essere Sovrano), questi valori/caratteristiche debbono essere riscontrabili e definibili anche e per le sue singole singolarità/unità individuali, in quanto esse sono sempre una parte dell’insieme stesso e quindi con la stessa funzione.
Non ci vuole una specifica intelligenza per capire questo semplice e logico ragionamento di geometria e matematica, questo lo capiscono anche i bambini delle medie, quando imparano l’argomento degli “insiemi”.
Es.: la parola “moneta” indica un insieme, come la parola Popolo, ed anche una funzione, la sua “spendibilità”; prendiamone una da 100 euri, questa è un “insieme” e può, anzi è formata ad esempio da 100 unità di 1 euro cadauna, ma tutti e due sia il 100 che l’un (1) euro sono sempre “moneta” con la stessa funzione:
…”tutti e due le “monete” sono “spendibili” …..sia sottoforma di insieme: 100 €, sia come singola unità = 1 €, hanno la stessa caratteristica, sono monete spendibili.
…idem per la “Sovranità” che è, e deve essere “spendibile” sia dall’insieme, che dai singoli che la compongono…specificando che è individuale, in quanto il nome e la funzione è la stessa !
Chiaro o no ?
Inoltre nell’Art. 2 Costituzionale:
“La Repubblica Riconosce (vedi sotto, Ri-conosce: Ri – vedi sotto, Garantisce: Ga) i Diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia come nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità“, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Ecco altre ed importanti Disposizioni in materia di Dirittti Umani
1 – le disposizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014, che riafferma la superiorità dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e dei Diritti umani e della Persona fisica umana che sono inalienabili rispetto a tutte le altre norme, nonché agli stessi trattati UE e, più in generale, al Diritto internazionale;
Si rivela indispensabile alla luce dell’art. 10, primo comma, Cost. (IT), il quale impone di accertare se la norma del Diritto internazionale generalmente riconosciuta sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell’ordinamento internazionale, possa entrare nell’ordinamento costituzionale, in quanto non contrastante con principi fondamentali e diritti inviolabili e soprattutto perché è di livello giuridico superiore. E ciò è proprio quanto è accaduto nella specie. Fra i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale vi è il diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti riconosciuto dall’art. 24 Cost. (IT), in breve il diritto al Giudice /Tribunale. A maggior ragione, poi, ciò vale quando il diritto in questione è fatto valere a tutela dei Diritti fondamentali della Persona.
vedi Leggi e diritti della Terra
2 – dal 1796 “CRUDEN v NEALE, 2 NC 338 (1796) 2 SE 70”
http://www.no-debts.com/anti-federalist/files/cruden.txt
Sentenza in cui è stato definito quanto segue:
“Pertanto, ogni uomo è indipendente da tutte le leggi, eccetto le Leggi Naturali. Non è vincolato da nessuna istituzione creata dai suoi pari senza il suo consenso“.
3 – che la vera legge vigente sul territorio internazionale e di conseguenza, anche in Italia, è nei concetti che essa esprime, che però in parte sono tratti dal “diritto commerciale” o “Codice Commerciale Unificato” dell’U.C.C., che deriva direttamente dal diritto marittimo/ammiraglio “Admiral Law”, che si basa sul “HONOR”.
4 – il reato di “sostituzione di persona”, ai sensi dell’art. 494, è definito giuridicamente e nel codice penale esso appartiene alla categoria denominata “falsità personale” come segue:
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare pregiudizio ad altri, induce taluno a commettere un errore, a sostituire la propria persona con un’altra, o a rivendicare o attribuire ad un altro un falso nome, un falso stato o una condizione alla quale la legge attribuisce effetti giuridici, è punito con la reclusione fino a un anno” se tale atto non costituisce un reato di fede pubblica.
Si ricorda che in psicologia l’identificazione rappresenta il processo attraverso il quale un individuo costituisce/costruisce la propria personalità assimilando nella propria mente, uno o più tratti di un altro individuo e traendone ispirazione.
….ma il problema è che la…
REPUBBLICA dell’ITALIA (ITALY REPUBLIC of /REPUBBLICA ITALIANA) è in realtà una Società/Corporazione registrata al (S.E.C.): ITALY REPUBLIC of, nel data base
(American Securities Exchange Act 1934) e quindi essa deve eseguire i comandi dei suoi Padroni i Banchieri….
S.E.C. Securities and Exchange Commission di Washington D.C. 20549: vedi, REPUBLIC of ITALY
vedi qui la sua registrazione come Company /Azienda
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/OE032220?fbclid=IwAR3C0Q_BZvI8xuIiehg73r35P7Ehc7zMyEskORRdFQPK2YdJu2Eg1gGaTBU_aem_AZstwQe8VqyQcGh6pFKDI5vYgvvSpWQ5JyOBMJFtUvA_jCwPp9iHD5aMvBBwNOn1pd5FrxgWw56AnB9hybrx_XEf
….ma anche gli Stati Uniti USA Inc. del continente nord americano USA, sono una società PRIVATA, infatti:
La USA Inc. è stata dichiarata Fallita nel 2019 da Trump e RESA ESECUTIVA nel 2022, e quindi in ESSA non esiste più nessun presidente degli Stati Uniti territoriali, in quanto è sotto la direzione dei Militari, fino e per ora ad oggi….
Commento NdR: come possiamo osservare persino la legge Costituzionale dell’azienda Italia (Colonia/Protettorato degli USA Inc. – republic_of_italy_coloniaUS_in_mano_Banchieri). vedi sotto, Riconosce (RI) e DEVE Garantire (Ga) i DIRITTI INVIOLABILI dell’Uomo quale Sovrano, per diritto di nascita !
Ciò significa che lo stesso articolo Costituzionale italiano, conferma che: la Personalità è amministrata, svolta, gestita unicamente dall’Ente/Essere, inteso come Persona Umana, uomo naturale e reale, cioè anima vivente, fatta di carne, ossa e sangue con Spirito ed energia (il soggetto stesso = Io Sono) e la Costituzione Italiana garantisce questi diritti inviolabili dell’Essere Sovrano; ciò significa che anche la Costituzione è al servizio del Sovrano ! – vedi: Leggi della Terra
Altro è la PERSONALITA’ GIURIDICA, cioè la possibilità (FUNZIONE) di agire giuridicamente con e per mezzo anche della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, quale Legittimo Rappresentante (legale) della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA
– vedi, nella Pagina Introduzione, delle varie pagine della Sovranità individuale. la spiegazione particolareggiata del significato della parola “Persona” ciò dell’essere vivente con Nome e Cognome e di quella della FINZIONE PERSONA GIURIDICA e molto altro
(RI) – definizione della parola Riconosce, come da dizionario di italiano:
-(ri-co-nó-sce-re) v. (irr.: coniug. come conoscere)
– v.tr. (sogg-v-arg)
– Individuare, identificare qualcuno. o qualcosa di già noto;
– Dichiarare di accettare la legittimità di qualcosa o qualcuno.
– Dichiarare o accettare pubblicamente qualcuno o qualcosa come reale, legittimo.
– Accettare qualcuno in un certo ruolo: es.: (come) capo, ecc.
(Ga) – definizione della parola Garantisce, come da dizionario di Italiano:
Garantire (ga-ran-tì-re) v. (garantisco, garantisci, ecc.) – v.tr. (sogg-v-arg-prep.arg)
– Assicurare qualcosa a qualcuno.
– Assicurare il funzionamento di un oggetto o servizio venduto, per un periodo stabilito
– Salvaguardare qualcuno da qualcosa di spiacevole; sinonimo di: tutelare, proteggere da abusi
– (sogg-v-arg) Impegnarsi per l’assolvimento di un obbligo
Definizione delle parole Italiane:
Procura
Potere di rappresentare una persona in atti e negozi giuridici, conferito dalla persona stessa a qualcuno (procuratore); documento che attesta tale rappresentanza.
Nel diritto la procura è l’atto giuridico rivolto a terzi, con il quale un soggetto (detto rappresentato) conferisce ad un altro soggetto (detto rappresentante) il potere di compiere in suo nome e nel suo interesse atti giuridici, i cui effetti saranno direttamente imputati al rappresentato stesso.
Procuratore
Chi rappresenta una persona fisica o giuridica, grazie alla procura ricevuta
Curatore
Il curatore è un istituto previsto dall’ordinamento giuridico italiano di assistenza di una persona fisica o giuridica inabilitata, simile alla tutela
da parte del Tutore:
Tutore – nel diritto, rappresentante legale (L.R.) di una persona fisica o di una FINZIONE/PERSONA GIURIDICA
Amministratore
Nell’ordinamento italiano, gli amministratori costituiscono l’organo cui è affidata la gestione dell’ente e la direzione dell’attività imprenditoriale – rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio.
Notaio – (dal Latino, Notarius), il notaio (colui che prende nota) è in termini generali, un soggetto il cui coinvolgimento dà carattere a documenti privatiin tal senso che autorizza la firma.
DEFINIZIONE delle parole TITOLO e TITOLARITA’
https://www.treccani.it/vocabolario/titolo/ – (sintesi su Titolo di un qualcosa e Titolarita di esso)
Tìtolo s. m. [dal lat. titŭlus]. – 1. Con riferimento all’antichità romana (per la quale è di uso frequente, anche oggi, la forma lat. titulus), iscrizione apposta alle immagini degli antenati; più genericamente, iscrizione sopra statue, archi trionfali, ecc. 2. a. Il nome o la frase che serve a individuare uno di un periodico, di una rivista, alludendo più o meno chiaramente all’argomento o al soggetto
titoli: pubblici o privati, emessi cioè dallo stato e dagli altri enti pubblici o da aziende private o da persone.
Titolarità:
Titolarità s. f. [der. di titolare1]. – Il fatto, la condizione di essere titolare, o il titolare, di diritti, funzioni, benefici, documenti, scritti, titoli finanziati, ecc. t. in diritto, la posizione di colui al quale l’ordinamento attribuisce un diritto soggettivo oppure l’esercizio di un’azione a difesa di un diritto, o anche, più genericamente, la posizione di colui al quale compete il lato attivo di una situazione giuridica: titolo di un diritto, spettanza di un diritto soggettivo a un individuo, che pertanto ne è titolare.
In che cosa consiste l’atto di proprietà = Titolo di un bene
Quasi sempre, in relazione alla proprietà di un immobile c’è un atto di cessione del diritto da parte del precedente titolare, in quanto esiste un “titolo”, un contratto, che stabilisce il momento di trasferimento della proprietà da chi ha realizzato o ceduto il bene a chi lo ha acquistato.
Il documento in questione si chiama “atto di proprietà” ed è sempre un rogito notarile o una sentenza.
Non può essere eseguito nessun trasferimento immobiliare dai privati senza l’assistenza di un pubblico ufficiale, che rappresenta anche la condizione per trascrivere il trasferimento stesso nei pubblici registri immobiliari.
L’eventuale scrittura privata che prevede il trasferimento della proprietà di una casa o di un terreno, è nulla per “difetto di forma”.
La scrittura privata può contenere esclusivamente il cosiddetto compromesso, chiamato in termini tecnici “contratto preliminare”, vale a dire l’impegno a vendere e comprare in un successivo momento.
È esclusivamente l’atto pubblico, vale a dire l’atto notarile o la sentenza, a determinare il vero trasferimento del diritto di proprietà.
Se qualcuno dovesse chiedere di fare vedere l’atto di proprietà si deve andare a recuperare il documento con il quale si è diventati titolari dell’immobile vale a dire, a seconda dei casi:
Il contratto di acquisto (quale unico documento comprovante la titolarità ovvero il titolo del bene)
Tratto da: diritto.it
Lo stato NON è mai proprietario del “titolo”, ma lo è colui del quale sono stati utilizzati il Nome e Cognome, anche se in modo grafico invertiti e scritti in MAIUSCOLO, proprio per differenziare la Persona fisica Nome e Cognome dalla FINZIONE PESONA GIURIDICA: COGNOME e NOME che compare sull’atto di acquisto anche dei documenti a quest’ultima intestati e comperati dallo stato, anche se la FINZIONE è amministrata dal Governo dello stato, la titolarità e quindi la proprietà e del COGNOME e NOME è di proprietà UNICA del titolare indicato nel titolo e dovrebbe essere amministrata dalla Persona fisica umana e non dal governo/stato.
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La Costituzione per chi è stata scritta ?
Per il Popolo ed è il Popolo che forma uno Stato, e quindi la Sovranità è del Popolo.
La Costituzione è stata scritta tra il 1946 e il 1947 dall’Assemblea Costituente, composta da 556 deputati eletti dai cittadini il 2 giugno 1946, nella stessa occasione nella quale si tenne il referendum per la scelta tra monarchia e repubblica. La Costituzione è entrata in vigore il primo gennaio 1948.
La Costituzione è superiore alle altre leggi, che non possono andare in contrasto con i principi da essa stabiliti. Su molte materie, la Costituzione, afferma principi di carattere generale, che sono stati poi definiti nel dettaglio da leggi ordinarie.
continua su: https://www.geopop.it/come-e-nata-la-costituzione-italiana-e-qual-e-il-suo-contenuto/
Esempio di storpiatura voluta…..:
….dire che “Lo Stato fa parte della REPUBBLICA”, è giusto solo il contrario.
E’ la REPUBBLICA che, basandosi sulla Costituzione, forma o dovrebbe formare la REPUBBLICA ITALIANA, (Rappresentando il Popolo che è Sovrano, cioè è l’insieme dei Soggetti Sovrani nati sul suolo Italico) e lo Stato è l’insieme delle “funzioni” per servire il Popolo Sovrano.
Ancor di più:
L’accostamento tra REPUBBLICA ITALIANA, che rappresenta il Popolo SOVRANO, che ha formato e forma lo stato Italiano e la l‘Azienda Italia così come oggi attuata e dimostrata, è nei fatti oggi inaccostabile ed impossibile da farsi o da applicarsi, perché questi stati CRIMINALI con i loro governi lo impediscono anche con la forza…. vedi l’applicazione della forza fuorilegge nella farsa della falsa pandemia detta covid19….virus inesistente inventato per spaventare la popolazione mondiale con delle FALSITA’…
Conclusione:
Se parliamo di Stato-REPUBBLICA, parliamo solo e soltanto di Popolo, che esprime attraverso la Costituzione la sua Sovranità, demandandone l’applicazione, attraverso gli Enti Locali e periferici, che lo debbono servire ed eseguire, altrimenti trattasi di un grave reato se viene compiuto dalla Pubblica Amministrazione. !
Per questo motivo, non si può parlare e comparare uno Stato/Repubblica ad un’ Azienda Colonia Privata/Protettorato degli USA Inc. (come nei fatti oggi è la cosiddetta REPUBBLICA ITALIANA, in quanto essi, gli uomini al governo dello “stato”, SCHIAVIZZANO e calpestano il Popolo SOVRANO e le Sovranità Individuali in ogni loro espressione…. che invece lo compongono), qualsiasi essa sia e qualsiasi nome ne volesse assumere !
Non c’è nesso: “Tamquam non esset” = “Come se non esistesse”.
Tratto in parte da: movimentosovrano.blogspot.it, con precisazioni del redattore della Pagina.
Ricordate che:
“voi nascete liberi, apolidi, e preGiuridici, poi successivamente alla vostra nascita, al momento stipula del ‘contratto’ con la firma del Certificato di nascita prestampato dallo stato e firmato dai vs genitori senza a loro effettuare un consenso informato”…= esso diviene un TRUST un’ azienda individuale fiduciaria, con tanto di COD. FISCALE (certificato di nascita = FINZIONE/PERSONA GIURIDICA), amministrata dal governo/ stato.
Lo abbiamo già detto più volte, con quel titolo, il certificato di nascita, si attribuisce ad ogni nuovo nato/nascituro un Bond (Titolo obbligazionario) cosi pare di circa 2 milioni di euro, crescente nel tempo, a seconda delle competenze acquisite dall’individuo, che, piuttosto che essere consegnato al diretto interessato, al momento del raggiungimento della maggiore età, è sottratto con un espediente all’età di 10 anni, se l’individuo non certifica la sua “Esistenza in vita” viene nei fatti dichiarato “morto” ovvero bene/merce.
Pertanto, il denaro (Titolo, vedi sotto la definizione) che dovrebbe servire per le spese di sopravvivenza quali, l’acquisto di una casa, ecc., e che spetta di diritto all’individuo in carne ed ossa, viene inserito in lotti e commercializzato a livello internazionale a insaputa dei diretti interessati, andando a far parte del Pil nazionale.
Ecco perché nulla bisogna pagare poi al presunto stato/governo Italia, in quanto è uno stato nato con Violenza, Rapina, Truffa, Corruzione, quindi è un’azienda privata:
vedi qui i FATTI della storia, ed anche perché la REPUBLIC of ITALY (vedi conferma della sua registrazione), è una colonia US e quindi una azienda in mano ai privatI = company, infatti ciò è anche confermato dalla registrazione al SEC di cui abbiamo evidenziato e dimostrato con i riferimenti ed i links, proprio in queste pagine in quanto la REPUBLIC of ITALY /ITALY REPUBLIC of, sono registrati come “Governi esteri” quindi quale “governo estero” se non quello della REPUBBLICA ITALIANA.
Video da visionare sulla Sovranità – il Popolo Sovrano composto da singoli Sovrani, in una Nazione Sovrana:
SINTESI RIASSUNTIVA
Preparati ad essere “Pillola Rossa” all’estremo e prova un caso serio di “dissonanza cognitiva” e resistenza mentre leggi questo !!!
TUTTO con il quale sei stato programmato è una BUGIA !
Stiamo letteralmente vivendo una versione surreale di “The Truman Show”. Hai visto quel film con Jim Carrey ?
Nel film, il personaggio di Jim Carrey vive la vita di tutti i giorni, solo facendo i suoi normali affari, mentre gli “spettatori” guardano cosa succede. come noi che guardiamo i concorrenti nella casa del “Grande Fratello” mentre interagiscono l’uno con l’altro.
Alla fine il personaggio di Carrey trova una porta nascosta nel mondo esterno e si rende conto che tutto nella sua vita non era affatto reale, e infatti viveva in un set cinematografico su larga scala con lui completamente ignaro di essere la protagonista dello spettacolo.
Tutta la sua vita era una bugia, manipolata dai produttori della serie di reality show per conquistare spettatori che guardavano il dramma della sua vita svolgersi !
Ora mettiti nella posizione di Carrey. Come pensi che ti sentiresti se scoprissi che tutto ciò che conosci come “realtà” è in realtà una bugia, e il mondo intorno a te è una “bolla” onirica creata e manipolata, con te come la stella di un Grande Fratello casa in stile ?
Bene, questa “realtà” in cui tutti viviamo è la casa del “Grande Fratello”, e gli “spettatori” sono le élite, manipolano il nostro mondo intero, per il piacere della loro visione – e del profitto !
Quindi ecco l’enorme momento della pillola rossa per (alcuni) di voi.
OGNI SINGOLO PAESE nel mondo, probabilmente ad eccezione della manciata che non ha una banca centrale di proprietà dei Rothschild, è di fatto una società registrata in Vaticano, con il Papa che è il “Trustee” di TUTTE le multinazionali.
Quindi ogni volta che senti la parola “paese”, da ora in poi pensa “compagnia” (Società per Azioni /Companies).
E perché vengono create la maggior parte delle aziende ? Fare profitto per gli azionisti.
Ed ecco la parte migliore. TU, ME, ed OGNI SINGOLO individuo, altra persona che conosci, è un ASSET per il paese in cui vivi “dentro”.
Sei proprio come una sedia da ufficio o una scrivania del computer, di proprietà dell’azienda, alias “Paese/Governo/Stato”!
Quando sei stato registrato alla nascita con il Certificato di nascita (Titolo) ed i tuoi genitori hanno ricevuto il “certificato di nascita“, con quel documento inizia il tuo “contratto” con il tuo paese / azienda ospitante e consente alla “società” di fare soldi su tutto ciò che fai, al quale il presunto governo/stato, dice che devi rendergli denaro pagando tasse di tutti i tipi, ma e si trattiene il denaro del bond creato sul certificato di nascita.
Altrimenti nota come “FINZIONE PERSONA LEGALE (GIURIDICA)” o “uomo_di_paglia“, il certificato di nascita, quindi “ti contrae” nel paese / società ospitante senza che i tuoi genitori lo sappiano. Un conto bancario viene quindi impostato a tuo nome ed a tua insaputa, nel momento in cui i tuoi genitori hanno registrato all’anagrafe del COMUNE ove è avvenuta la tua nascita, quindi la società/azienda/governo/stato, può guadagnare l’interesse da ogni “transazione” effettuata, senza che tu lo sappia.
Tranne che non puoi accedere a quel conto bancario creato a tuo nome, perché questo è “posseduto” dal paese / società/governo/stato, come bene aziendale. Più sei “prezioso”, maggiore è l’interesse per la società / il paese.
In realtà non “possiedi” nulla. Il presunto ma non vero “proprietario” di qualunque cosa tu compri è il “paese/governo/stato” in cui vivi. Questo è il motivo per cui il “governo” (chi credi di eleggere) può confiscare la tua “proprietà”, se non paghi le tasse.
Quindi, ad esempio, se vivi nel Regno Unito e ti “compri” una nuova auto e la registri con la DVSA (Registro automobilistico), in effetti sei il “custode registrato” del veicolo, NON il “proprietario” del numero della targa del tuo veicolo, e così lo stato pretende di essere il proprietario dell’intera automobile, cosa FALSA, perché essa è titolata/intestata alla FINZIONE PERSONA FISICA: COGNOME e NOME, che è amministrata dallo governo/stato !
Guarda il tuo diario di bordo per vedere la prova !
Registrando l’auto con la DVSA si sta infatti entrando in un “contratto” con la DVSA, che quindi approfitta del pagamento della tassa e del MOT. La targa del veicolo è “posseduto” dalla DVSA, NON da te. Se non paghi l’imposta sulla tua auto, possono “confiscare” il tuo veicolo, in base alle condizioni del contratto al quale non sapevi che stavi partecipando !
(NdR: la stessa cosa, per la tua casa od altro bene, ma anche per i tuoi figli, ti insegnano che NON sei il loro “proprietario”, padre e madre, ma sei solo l’affidatario di soggetti di “proprietà dello stato” nel quale vivi !)
Nel frattempo, DVSA come entità aziendale, fa parte della più grande entità aziendale chiamata UK plc, che paga le entrate al VATICANO, che tra l’altro possiede le proprie armi nucleari.
Il sistema di moneta Fiat che l’élite bancaria globale ha creato, è tutta una frode, e le famiglie “dominanti” inclusi i Rothschild ed i Rockerfeller “prestano” denaro scritturale ai “governi” delle corporation, attraverso la Federal Reserve, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca d’Inghilterra o la Banca Centrale Europea (BCE), ecc., ciò che noi conosciamo come “denaro” è il modo con il quale guadagnano l’interesse per la moneta cartacea, che a lor non costa NULLA, perché la creano dal nulla, perché non è supportato da oro o altri metalli preziosi.
Quindi perché le élite ci spingono tutti verso una società completamente senza denaro; che quando ciò accadrà, i banchieri centrali avranno pochissimi costi generali per creare “denaro”, perché ogni transazione sarà digitale e non fisica.
Quello che conosciamo come il “paese” in cui viviamo, ci scambia come beni aziendali sul mercato azionario, man mano che il nostro “valore” personale aumenta o diminuisce. Quindi più tu “possiedi” e compri e paghi le tasse, più il tuo valore personale aumenta come patrimonio aziendale per il paese in cui vivi.
Ad esempio, se erediti una proprietà, vali di più per la società / il paese. Se ti trasferisci e ti trasferisci in un nuovo paese, diventi un patrimonio aziendale per il nuovo paese / società ospitante e una “perdita” per il vecchio paese / società ospitante.
Quindi, se ti sposti all’estero e spedisci un container da 40′ di tutti i tuoi beni per la casa nella tua nuova destinazione, ti verrà richiesto di completare una polizza assicurativa sul transito marittimo dichiarando il valore dei beni che stai portando con te. Tale valore, insieme al valore personale, viene quindi “trasferito” nel nuovo paese / società ospitante e il valore totale viene dichiarato come valore aziendale come bene aziendale.
Così, quando milioni di sfollati richiedenti asilo e migranti hanno viaggiato per l’Europa e altri paesi occidentali, portando solo uno zaino e gli abiti che indossano, sono effettivamente “beni a buon mercato” quei paesi / società “acquistati” dal loro paese ospitante originale / società.
Sì, avete letto bene. I paesi / le società occidentali stanno letteralmente pagando il paese / azienda più povero del paese ospitante originale per accogliere la loro gente.
Il commercio di “schiavi” è ben vivo e vegeto su scala globale e dà un nuovo significato al “libero scambio” e alla “libera circolazione delle persone”!
Tutto il nostro mondo vive in una grande circonvenzione di incapace, visto che tutta la popolazione è nei fatti “incapace ad intendere e volere, quindi i prePotenti ne approffittano !!!
Ma ci sono anche cose peggiori se puoi crederci.
Altri elementi tra i criminali informatici fraudolenti che sono responsabili di questa massiccia rete aziendale globale, altrimenti noti come “paesi” tutti collegati da “contratti”, è che alcuni di loro hanno persino avuto l’audacia di spingersi oltre e hanno eliminato milioni di persone, assicurate sulla vita/morte per ogni uomo, donna e bambino.
Semplicemente uccidono alcune centinaia di milioni dei loro “creditori” e raccolgono le polizze di assicurazione sulla vita !!!
ORA capisci perché ci sono state guerre continue da qualche parte nel mondo per secoli ? Le famiglie dominanti finanziano entrambi i lati delle guerre, non solo per guadagnare dalla vendita di armi e dall’espansione del Complesso Industriale Militare, ma anche per trarre profitto dalla morte delle vittime che vivono nel paese sbagliato nel momento sbagliato ! !!
Lo spopolamento dell’Agenda 21/30 prevede di ridurre la popolazione mondiale di 6 miliardi di persone non è solo un mito, è il conto alla rovescia a grandezza naturale mentre parliamo.
E chi sta entrando nella cabala ? anche Vladimir Putin.
La seguente “lettera” è stata scritta dall’eroico funzionario pubblico e dall’eccellente giudice Anna von Reitz, che ha dedicato la sua vita a cercare di risolvere questo problema.
Anna vive in Alaska e da anni lavora febbrilmente dietro le quinte, cercando di fermare questa enorme frode sulla gente del mondo, liberare il pianeta dalla moneta falsa, fermare il genocidio di massa e ripristinare l’integrità e l’umanità quello che dovrebbe essere, con tutti noi che viviamo come uomini e donne “liberi” sulla terra, tutti uguali per legge.
https://m.facebook.com/groups/1985229415080712?view=permalink&id=2014691075467879
The Dual Sovereignty Fraud – By Anna Von Reitz
Informazioni fornite a S.E. il Cardinale Mamberti e al Tribunale della Cancelleria Vaticana in merito alla nostra rivendicazione 6 marzo 2005, 19 gennaio 2023 e seguenti:
Nel 1937, osservando che i nostri Stati non erano ancora stati convocati, le due corporazioni municipali colluse che operavano nel Distretto di Columbia emisero una dichiarazione nota come “Dichiarazione di interdipendenza dei governi degli Stati Uniti”.
In pratica, le due corporazioni municipali colpevoli hanno dichiarato che, poiché i proprietari effettivi non erano in casa, stavano assumendo il controllo e lavorando insieme, attribuendosi reciprocamente la “Doppia Sovranità”, ossia fingendo che i nostri dipendenti federali avessero il diritto di ereditare le nostre proprietà e di stabilire doppie rivendicazioni sui nostri beni, che sarebbero stati abbandonati, a beneficio di potenze straniere. Questa offerta presenta numerosi problemi.
Per cominciare, non siamo mai stati informati delle loro attività o presunzioni; al contrario, queste rivendicazioni e attività si sono svolte clandestinamente e privatamente, senza alcun avviso al pubblico.
Entrambe le entità colpevoli sono corporazioni municipali e, in quanto tali, non hanno alcuna sovranità. In secondo luogo, i funzionari eletti e i dipendenti assunti di queste Corporazioni Municipali non possono derivare la sovranità da nessun’altra entità costituita. In terzo luogo, non hanno alcun permesso d’uso, tanto meno una proprietà valida, di alcuna terra in questo Paese.
Anche la loro città-stato internazionale indipendente, tecnicamente consentita dall’Articolo I, Sezione 8, Clausola 17 della Costituzione federale, è consentita come Città/stato di WASHINGTON D.C., non come Comune di Washington. Inoltre, deve essere conforme all’intento e allo scopo della legislazione, che è semplicemente quello di istituire un Campidoglio federale neutrale sotto il controllo del subappaltatore federale americano, non dei membri del Congresso territoriale o municipale.
Gli accordi per la condivisione dei poteri, che si sono manifestati nei trattati che hanno posto fine alla Guerra d’Indipendenza, sono stati attuati attraverso le Costituzioni federali e non c’è dubbio che la maggior parte delle attività e delle autorità intraprese dai Congressi territoriali e municipali, da quando il Congresso della Repubblica Federale Americana ha smesso di riunirsi nel 1860, non sono mai state destinate a loro, né sono state loro concesse.
L’intera situazione è un’usurpazione di puro interesse da parte di fornitori di servizi che si forniscono a spese dei loro datori di lavoro, il tutto all’insaputa o senza il consenso di questi ultimi.
Questo spiega l’enorme proliferazione di unità e servizi governativi “federali” e “statali” e di agenzie e dipendenti. Il numero effettivo di dipendenti federali che ci si potrebbe aspettare sarebbe di 2-5 milioni al massimo; invece, ci troviamo con 25 milioni di dipendenti federali, oltre 450 agenzie federali e un numero imprecisato di altri fornitori e subappaltatori.
Abbiamo già commentato il fatto che tutti i servizi federali sono duplicati ad almeno un livello, così che il Dipartimento del Lavoro Territoriale è speculare al Dipartimento del Lavoro Comunale, e finiamo per pagare due volte lo stesso servizio.
Inoltre, più di 450 agenzie federali, che sono in effetti subappaltatori dei nostri subappaltatori dei nostri subappaltatori, a tre livelli, sono assunte da questi doppi dipartimenti per svolgere la maggior parte del lavoro che dovrebbero fare. Così assistiamo allo spettacolo dei nostri subappaltatori che subappaltano il loro lavoro ai subappaltatori, che poi lo subappaltano a organizzazioni private che non hanno alcun legame con una carica o funzione pubblica.
Sorprendentemente, l’FBI, la CIA, il DHS e numerose altre organizzazioni di alto profilo sono corporazioni municipali straniere private, a scopo di lucro, possedute e gestite dal DIPARTIMENTO DI DIFESA municipale, un’altra corporazione municipale in franchising. Sono tutte gestite da Consigli di Amministrazione e non hanno più cariche o autorità pubbliche di qualsiasi altra società.
Ci troviamo a essere mal rappresentati e mal indirizzati da persone che non hanno nemmeno l’autorità di parlare con noi, tanto meno hanno la scusa di parlare per noi. Non sono nostri subappaltatori e non abbiamo delegato loro alcuna autorità o carica pubblica o potere. Non abbiamo accettato di assumere e dare potere a tutte queste Agenzie, in modo che i nostri veri subappaltatori potessero scaricare ulteriormente il loro lavoro e compensare le loro responsabilità.
Tutti i costi dell’agenzia sono stati scaricati su di noi in modo non consensuale e l’autorità legislativa conferita ai Congressi territoriali e municipali è stata esercitata in violazione della fiducia da agenzie amministrative non elette che hanno incautamente promulgato e applicato il codice amministrativo come se fosse legge.
Questo “errore” è stato affrontato dalla Corte Suprema del Tennessee nella causa Norton contro la Contea di Shelby nel 1886, e ancora oggi dobbiamo affrontare questo grave eccesso e cattiva amministrazione da parte delle corporazioni municipali colpevoli.
L’anno scorso, nel 2022, ben 136 anni dopo che la questione era stata presumibilmente decisa, la Corte Suprema territoriale ha dovuto riesaminare la questione in West Virginia contro EPA, e ancora una volta la Corte Suprema ha dovuto dire al Congresso che non gli è permesso di cedere le sue responsabilità legislative a subappaltatori.
Quante volte si deve ripetere questo concetto finché i subappaltatori, i loro Congressi e i loro subappaltatori delle agenzie non capiscono il messaggio?
Queste doppie affermazioni, a distanza di 136 anni l’una dall’altra, non sono di grande conforto per i milioni di americani e di imprese americane che nel frattempo sono stati trascinati in tribunali territoriali e municipali stranieri e condannati per reati normativi che non si applicano a loro o alle loro imprese.
Dopo 136 anni, le limitazioni delle Agenzie federali e delle Agenzie statali dovrebbero essere cementificate, e dovrebbero poter essere recitate per capitoli e versetti da tutti gli scolari di questo Paese. Invece, veniamo ancora tormentati e costretti a lottare per cose che sono: (1) ovvie e, in secondo luogo, (2) già decise.
Gli americani che hanno registrato la loro scelta politica e l’hanno portata avanti non dovrebbero mai e poi mai essere trattati male da un’agenzia federale o da una franchigia statale di qualsiasi tipo, eppure questi subappaltatori privati di subappaltatori – e a volte anche di un altro livello, e tutti non consensualmente a carico nostro – continuano queste pratiche di molestie senza alcuna autorità o carica pubblica. Si rifugiano nelle registrazioni straniere rubate e rifilate ai bambini, nei “contratti impliciti” e nei contratti palesemente non dichiarati derivanti dalla ricezione non consensuale di servizi e licenze.
Ne è testimonianza la scandalosa “Licenza di matrimonio”, già esposta nella nostra presentazione delle frodi sulle licenze promulgate contro il nostro popolo. Originariamente concepita per criminalizzare il matrimonio e limitare la capacità delle coppie negre e mulatte di sposarsi legalmente, questa orribile pratica ha portato alla denigrazione dell’istituzione del matrimonio e alla sua riduzione allo stato di una joint venture commerciale in cui si intromette un venale partner silenzioso, la corporazione municipale territoriale in franchising dello Stato, che poi usa il suo interesse meramente presunto nella joint venture per impadronirsi dei “prodotti”: i figli.
È riprovevole che ci si trovi di fronte a questa violazione dei diritti più sacri, comuni e universali dell’umanità da parte di entità costituite in forma societaria, e che siano stati utilizzati contratti privati non dichiarati, per giustificare questo comportamento e ancor meno per promuovere l’applicazione di qualsiasi rivendicazione basata su questa “licenza”.
Continuando a usare questo esempio, i franchising dello Stato sequestrano regolarmente bambini e distruggono famiglie altrimenti valide come mezzo per ottenere profitti per il loro franchising. Fanno pagare somme assolutamente spropositate per l’incarcerazione dei bambini in istituti e per l’affidamento – attualmente 6000 dollari al giorno per un bambino normale e 9000 dollari al giorno per i bambini con bisogni speciali – la maggior parte delle quali va nelle tasche dello Stato e degli ufficiali responsabili di questi rapimenti.
E quale autorità c’è per tutto questo ? Un accordo di licenza non rivelato ?
Gli autori ammettono apertamente che tutto questo è stato fatto sotto un “mantello di segretezza” per “ragioni di sicurezza nazionale” – e semplicemente trascurano di menzionare quale nazione la sicurezza sarebbe a rischio come risultato di una piena e onesta divulgazione delle circostanze e della violazione della fiducia e dei contratti di servizio coinvolti.
Ci sono stati casi di persone che hanno ucciso a vista il personale dei servizi di protezione dell’infanzia, semplicemente per autodifesa, per evitare un rapimento. Ci sono stati casi di persone che hanno bruciato pubblicamente la Dichiarazione di interdipendenza del governo degli Stati Uniti per esprimere la loro opinione al riguardo.
Non è esagerato affermare che questa grossolana cattiva amministrazione, il malaffare e la criminale violazione della fiducia da parte delle Corporazioni Municipali con sede nel Distretto di Columbia ha raggiunto i suoi tentacoli in ogni possibile sfera di attività, con una criminalità senza pari in ogni aspetto di tutto ciò che hanno fatto qui nel corso degli ultimi cento anni, e la colpa è principalmente dell’incapacità dei Principi stranieri di limitare responsabilmente le attività delle entità incorporate da cui traggono profitto.
I dipendenti federali e statali in franchising sono stati costantemente mal indirizzati e incoraggiati ad assumere autorità che non possiedono e ad agire inconsapevolmente a proprio rischio, il che rappresenta un altro tradimento della fiducia da parte dei datori di lavoro comunali e statali in franchising.
Le corporazioni statali in franchising inviano poliziotti stradali sulle strade pubbliche senza alcuna nozione del loro ruolo limitato e senza alcun concetto di cosa possa significare un effettivo servizio pubblico da parte loro. Mandano poliziotti statali a eseguire sfratti illegali ed illegittimi legati alla frode dei titoli di proprietà e alle frodi ipotecarie di cui abbiamo già parlato. Lasciano uomini e donne in funzione in un ufficio chiamato “sceriffo”, quando in realtà nessuna contea costituita in franchising può avere un tale ufficio.
La Corte Suprema Territoriale ha tentato di aggirare la questione nella causa Mack e Prinz contro USA, Inc., in cui la Corte ha stabilito che l’applicazione o meno della Costituzione è una questione di discernimento e discrezione personale da parte dei cosiddetti “sceriffi” che lavorano per le contee incorporate in franchising delle corporazioni municipali. Cioè, privatamente, come americani, i cosiddetti “sceriffi” potevano decidere se onorare o meno la Legge Suprema del Paese.
Ovviamente, se ricoprissero effettivamente una carica pubblica, sarebbero obbligati dal loro giuramento e, in mancanza di un giuramento competente a sostegno della Costituzione, non starebbero ricoprendo una carica pubblica, ma una carica privata che impersona la carica pubblica.
Questo è esattamente ciò che troviamo. Queste persone vanno in giro credendo fermamente di essere lo “sceriffo” eletto, mentre in realtà l’ufficio a cui sono stati eletti è un ufficio aziendale privato. Alzano la mano e pronunciano un “giuramento” e pensano che questo sia un giuramento sufficiente, quando in realtà tutti i giuramenti di questo tipo devono essere scritti, adeguatamente testimoniati e registrati.
I loro datori di lavoro interessati non si preoccupano di dire a questi “sceriffi” qualcosa di diverso, con il risultato che non hanno un ufficio pubblico, nessuna autorità legata a un ufficio pubblico, nessuna garanzia pubblica, nessuna assicurazione privata che li protegga, e diventano vittime insieme a tutti gli altri. Alla fine si accorgono che c’è qualcosa che non va, oppure vengono citati in giudizio e anche se il “Procuratore Distrettuale” del Tribunale Militare non autorizzato, si rifiuta di perseguirli per gli aspetti criminali di ciò che fanno, i crimini commerciali alla fine li raggiungono.
Desideriamo che sia pienamente, liberamente e universalmente noto che esiste esattamente una sovranità in questo Paese, e che essa appartiene agli Stati-nazione dell’Unione, cinquanta Stati fratelli uniti per il loro reciproco beneficio, tutti ufficialmente iscritti come Stati dell’Unione a partire dal primo ottobre 2020, e conservati nei loro poteri unici.
Nessuna forma di sovranità posseduta da qualsiasi altro Principale o firmatario delle Costituzioni federali può essere imposta qui nel nostro Paese con la presunzione che noi, cittadini dello Stato e la sua strumentalità, gli Stati Uniti d’America, la nostra Federazione non incorporata di Stati, siamo assenti, in interregno, offrendo di assoggettarci o adottando volontariamente obblighi di cittadinanza straniera.
Inoltre, desideriamo che sia noto e riconosciuto che le nostre terre, il nostro suolo, le nostre imprese, i nostri corpi, il nostro lavoro, il nostro bestiame, le nostre città, i nostri paesi, le nostre strutture portuali, le nostre strade, i nostri confini e le altre infrastrutture, la nostra proprietà intellettuale, i nostri brevetti, i nostri marchi di fabbrica, i nostri diritti d’autore, i nostri buoni nomi, i nostri sondaggi, il denaro, il credito, i titoli e tutto il resto del valore materiale e immateriale che ci spetta di diritto, è rivendicato a nostro beneficio ed a beneficio del nostro Paese.
Desideriamo operare con onore, compassione e rispetto per tutti gli altri Paesi e nazioni che sono stati danneggiati dai subappaltatori territoriali e municipali britannici e dalle loro interminabili guerre a scopo di lucro, dai loro infiniti profitti mercenari e dal loro sconsiderato disprezzo per la salute e il benessere di questo pianeta e delle persone e degli animali che chiamano la Terra casa nostra.
Desideriamo un regolamento ufficiale, trasparente, consapevole, giusto e onesto di tutti i debiti da tutte le parti, e laddove un debito nazionale non può essere ragionevolmente ripagato, desideriamo perdonarlo e spianare la strada per il futuro. Non crediamo né tolleriamo il debito multigenerazionale. Riconosciamo che la morte pone fine all’indebitamento, e quindi siamo in piena conformità con la legge ecclesiastica, desiderosi di pace e pronti a riceverla.
A quelle nazioni come l’Iran, l’Iraq, l’Afghanistan, la Libia e ora l’Ucraina, che hanno subito interferenze politiche e danni devastanti per mano di queste corporazioni municipali, sappiate che, sebbene gli americani abbiano lavorato per queste corporazioni, esse non sono corporazioni americane. Si tratta di società municipali del territorio britannico e della città di Roma (Vaticano) che sono state gestite da interessi finanziari stranieri, tra cui la Banca d’Inghilterra, la Banca di Scozia e altre banche centrali e società di intermediazione mobiliare.
Sappiate che la stragrande maggioranza del popolo americano che si è arruolato al servizio di queste corporazioni municipali che fanno la guerra non aveva idea di lavorare come mercenari stranieri impegnati in guerre a scopo di lucro, né sapeva di esporre i vostri Paesi all’inquinamento attraverso le scorie nucleari, così come non sapeva di essere ucciso dall’esposizione alle stesse scorie nucleari.
Desideriamo che, una volta recuperati i nostri beni, facciamo tutto ciò che è in nostro potere per riportare la pace, l’abbondanza e la salute a tutti gli abitanti del pianeta. Desideriamo che tutte le sporche corporazioni, comprese le banche e le altre istituzioni che hanno tratto profitto dalla promozione della guerra, della morte, del furto e della malattia a spese pubbliche, siano liquidate, in modo che non possano mai più causare inutili conflitti e divisioni, infrangere la pace, interferire negli affari leciti di nazioni sane, mentire a reclute innocenti, inscenare false bandiere, assassinare per profitto o usare le banche e la valuta come mezzo per costringere politicamente e colpire chiunque o qualsiasi nazione.
Abbiamo chiuso con il Male e lo abbiamo riconosciuto per quello che è.
Esiste una sola vera sovranità, la sovranità di Tutto ciò che è, e un solo vero re, l’InFinito, vivente e quindi intelligente (NdR). Così come non esiste una doppia sovranità a disposizione o trasmessa ai subappaltatori delle Corporazioni Municipali, non esiste una doppia sovranità sulla Terra.
C’è solo una Coscienza Universale, l’InFinita energia di amore, (NdR) che dà liberamente vita a tutte le cose, ed un’infestazione di entità demoniache morte (non viventi ma amministrate da viventi che non hanno nessun amore – corporazioni senza cervello, senza volto, golose e disumane che sono state lasciate proliferare in nome di Mammona.
Desideriamo che d’ora in poi nessuna società esista solo per trarre profitto dai suoi azionisti, e che una comprensione vera e accurata di ciò che il denaro e il credito sono e non sono, sia liberamente condivisa su tutta la Terra, in modo che nessuno possa più essere vittima o ingannato su denaro, credito e cartolarizzazione.
Noi siamo il valore e la fonte di tutte le valutazioni, ognuno di noi e ogni Paese sulla Terra. Desideriamo la fine dell’idolatria ignorante del denaro e l’inizio di un mondo che utilizzi il denaro come strumento per realizzare obiettivi buoni e degni a ogni scala dell’esistenza.
Issue By: Anna Maria Riezinger, Fiduciary, The United States of America – In care of: Box 520994, Big Lake, Alaska 99652
June 16th 2023 – See this article and over 4200 others on Anna’s website here: www.annavonreitz.com – con alcune precisazioni del redattore della pagina.
Ecco l’indice degli scritti del giudice Anna von Reitz del Big Lake Alaska – http://www.annavonreitz.com
Se sei seriamente intenzionata a sapere come ripristinare la Repubblica e la tua libertà, devi impegnarti a fondo per sapere come le nostre libertà ci vengono derubate per frode, mancanza di piena divulgazione, inganno, minaccia, costrizione, coercizione e intimidazione ogni giorno delle nostre vite e siamo stati per oltre 100 anni dai criminali che hanno dirottato il nostro governo, la nostra ricchezza e il nostro patrimonio per il loro stesso guadagno e le loro cattive intenzioni.
Apparentemente molte persone non se ne sono accorte o non hanno prestato attenzione o non sapevano cosa significasse quando ho detto a tutti che avevo stabilito un Private Indemnity Bond presso il Tesoro degli Stati Uniti che copriva ogni stato dell’Unione – ma questa è una informazione fondamentale che ha marchiato sulla tua fronte nei giorni a venire.
Gli STATI UNITI, Inc. è in liquidazione già definita e quindi è rinata la REPUBBLICA degli Stati Uniti, della quale è trustee, l’amministratore è il presidente di quella Repubblica.
I Fiduciari fallimentari hanno già liquidato, venduto, eliminato altri saggi fondi, da tutte le franchigie degli STATI UNITI, Inc.
Ciò include anche la CONTEA di STATO MINORESOTA, CRAWFORD, MINNESOTA e JOHN MICHAEL DOE.
Quando le tue proprietà terriere e titoli di auto e mutui sono tutti nel inserite ed intestate a COGNOME e NOME (FINZIONE PERSONA GIURIDICA) sei in un franchising degli STATI UNITI, cosa pensi che succederà ?
Svincolati da questo falso contratto e Sarai finalmente libero !
Prendilo ?
Questa è una ripetizione di ciò che FDR ha fatto solo negli anni ’30, peggio.
Questa volta i bastardi marci vogliono tutto. Vogliono il copyright sul tuo nome, vogliono il tuo DNA, vogliono il tuo corpo, la tua casa, i tuoi affari, la tua terra – tutto ciò che è “assunto” appartiene alla versione JOHN MICHAEL DOE del tuo NOMINATIVO.
Vedi “Power to Sell – The Latest Land Grab”.
Se sei come la maggior parte delle persone, non avevi idea che esistesse una tale rivendicazione segreta nei tuoi confronti o nei tuoi beni e, a meno che tu non abbia letto le notizie pubblicate qui, questo ti sorprenderà. Non saprai cosa fare e non avrai nulla a disposizione per difenderti……. a MENO che…… ti ricordi che tu e la tua proprietà siete stati risarciti dalla perdita.
Come, perché, da chi ?
Da parte mia e della mia squadra perché eravamo svegli e abbiamo sistemato le cose per voi. Proprio come i vicini, abbiamo fatto tutto il lavoro in modo che in questo momento cruciale della storia, potessi ricordare in quale stato sei nato e scrivi quanto segue:
“Detenuti in garanzia privata” AMRI00001 RA393427640US Montana “…… o gli stessi numeri e qualunque sia il tuo stato di nascita, sulle tue proprietà terriere, titoli di veicoli o altri beni di proprietà che vengono dopo e cercano di sequestrare.
AMRI00001 RA393427640US Alaska
AMRI00001 RA393427640US Alabama
AMRI00001 RA393427640US Arkansas …..
Questa è la tua carta “Home Free”, la tua polizza di risarcimento, i tuoi mezzi per confutare tutti e tutti i reclami che vengono indirizzati contro le attività reali detenute nei NOMI delle LETTERE ALL CAPITAL.
Per favore, fai tutto il possibile per aiutare e informare i tuoi amici, i tuoi vicini e i tuoi connazionali.
Ho dato istruzioni specifiche per coloro che devono affrontare improvvise fatture “fiscali”, e “Avvisi di potere di vendita” e richieste simili fatte contro le loro case e proprietà terriere nell’articolo chiamato: “Potere di vendere” – L’ultima presa di terra .
PS – Usa il Private Indemnity Bond per proteggere i tuoi conti bancari e IRA e 401K, anche.
Informa le banche e i gestori IRA / 401K tramite Posta Raccomandata che i tuoi account sono account privati e sono detenuti sotto Private Registered Indemnity Bond AMRI00001 RA393427640US – Your Home State.
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By Anna Von Reitz – Tratto dal suo sito
vedi anche: Accesso al valore di Io Sono Persona fisica nata prePagata…riscoperto dal TRUST OPPT
“Quando l’ingiustizia diventa “LEGGE”, la Resistenza diventa un DOVERE” ! – By Bertolt Brecht
Tolto in sordina….un articolo della Costituzione Italiana…per schiavizzarci ancora di più….
– http://www.veja.it/2014/11/13/diritto-naturale-ribellione-larticolo-scomparso-dalla-nostra-costituzione/
Quando i soggetti della Pubblica Amministrazione (TRUST Italia), del presunto stato/governo italico, non rispondono alle nostre domande, essi sono passibili di denuncia per:
Omissioni in atti di ufficio, oppure per grave “abuso di potere“, per cui tenetene conto ed utilizzate queste possibilità per far valere i vs Diritti od obbligare i soggetti della PA ad osservare e praticare i suoi/loro doveri !
– https://mednat.news/2022/10/22/19997/
Video che illustra molto bene “cosa siete” (una Corporation /azienda….) quando dopo la vostra nascita venite registrati in COMUNE con e sul “certificato di nascita”:
https://rumble.com/embed/vcs459/?pub=jv8m7
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CARI LETTORI ed ENTI sappiate che alla Nascita di OGNI soggetto avvengono questi FATTI NASCOSTI a TUTTI:
All’atto di iscrizione sul Certificato di Nascita (FINZIONE PERSONA GIURIDICA) del Nome e Cognome scritti in parte o completamente in MAIUSCOLO del neonato e con la firma del documento da parte dei genitori (padre e madre), avviene un fatto sconosciuto e nascosto alla popolazione di uno stato, che è questo: nei FATTI essi cedono l’amministrazione dei propri figli ad un “finto stato di diritto”, in REALTA’ è una società di capitali iscritta anche al S.E.C. (US) e quindi sottoposta all’U.C.C. (Uniform Commercial Code),
Questa pagina prova che l’Italia non è una “Repubblica costituzionale fondata sul lavoro”, ma un PROTETTORATO/Colonia degli USA Inc., registrata presso la S.E.C. di WASHINGTON D.C. (US):
ITALY REPUBLIC of: ecco il numero di iscrizione del governo italiano al SEC: http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782
Ecco la registrazione come Azienda/Company, della THE REPUBLIC OF ITALY overview – Find and update company information – GOV.UK (company-information.service.gov.uk)
Quindi sulla base del Certificato di nascita firmato dai genitori (cioè avendo carpito il loro “consenso scritto” senza averli informati della realtà dei Fatti, con un vero e completo consenso informato NON dichiarato e comunicato ai genitori, dalla Pubblica Amministrazione del COMUNE ove si registrano i propri figli), crea un bel TRUST nominale/individuale, cioè una azienda fiduciaria con il vostro COGNOME e NOME scritto tutto od in parte in MAIUSCOLO, dove il neonato è solo in parte il BENEFICIARIO perché è condiviso con il presunto stato/governo (TRUST ITALIA), ma e che però NON è l’AMMINISTRATORE del suo STESSO VALORE…. che viene invece amministrato da quel “finto stato sociale” al posto dei propri genitori (mai stati informati) e tutto ciò senza che NESSUNO sappia NULLA….!, e ve lo nascondono anche quando raggiungete la maggiore età !
– vedi: all’inizio della Pagina della Sovranità Individuale (introduzione) in questo sito, la spiegazione particolareggiata delle definizioni di: PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) e della Persona fisica umana, uomo vivo, identificabile solo con un Nome e Cognome.
Ecco come il presunto stato/governo, costituito in TRUST, ti SCHIAVIZZA dalla nascita, con i suoi documenti prestampati e subdoli, facendo firmare un contratto ai tuoi genitori non informati, che ti cedono come amministrazione della tua FINZIONE, al presunto stato nel quale vivi.
Il TRUST generato tramite l’Atto di nascita e successivamente con il Certificato di nascita registrato nel COMUNE ove si nasce, diventa subito un Bond con la creazione del Codice Fiscale e dell’iscrizione alla AGENZIA. delle ENTRATE Spa…., che guarda caso, però è annesso alla Tessera Sanitaria che è collegata all’ABA americana (Associazione Bancaria americana).
Questa obbligazione viene consegnata dalla Corporation Italy, che è un vero e proprio TRUST, alle banche internazionali in cambio di soldi che amministra per conto suo, a vostra insaputa !
Per sua natura un Bond, Obbligazione, è un titolo di debito che attribuisce al suo possessore (Potere Mondiale) il diritto al rimborso del capitale prestato all’emittente alla scadenza, più un interesse su tale somma.
Sebbene sarà la Corporation Italy a rispondere a quel debito dinnanzi al creditore, il cui Certificato di nascita funge come la garanzia di tale prestito. Dato che l’intercambio dei Bond Tra Italy Spa e le Banche Private è uno intercambio Internazionale, resta pacifico che questo bond venga depositato, nelle Banche Dati degli stati.
Dopo qualche giorno dalla nascita, si crea, nel COMUNE ove si registra la prole, automaticamente una PERSONA GIURIDICA o fittizia/FINZIONE od uomo_di_paglia con il COGNOME e NOME dell’Essere umano (Nome e Cognome) effettuando un vero e proprio: furto di identità.
Questa FINZIONE/PERSONA GIURIDICA fittizia, infatti è un ente virtuale NON vivente, diventa a tutti gli effetti un ‘TRUST’ (azienda fiduciaria) con tanto di Codice Fiscale.
– Se come è vero, anche tutti i presunti stati, in realtà sono Società (aziende private) e gli Umani sono “diventati” dei ‘TRUST’ attraverso una oscura manipolazione schiavistica, della FINZIONE PERSONA GIURIDICA il loro gioco è fatto.
Dal momento che un TRUST ed una società interagiscono sotto la presenza di un regolare contratto, si è fuori dal mondo della Civil Law e dei Diritti intrinseci degli umani, ma in quello della vecchia Admiralty Law o Legge del commercio = che è immessa in molte parti di U.C.C. (Uniform Commercial Code), e quella delle Merci IATA ( International Air Transport Association) !
Da ricordare che l’Admiralty Law era al di sopra alle leggi, nazionali Italiane dettate dalla Corporation ITALY REPUBLIC of = REPUBLIC of ITALY = REPUBBLICA ITALIANA, ma non è stata recepita che in piccola parte nella recente giurisprudenza italiana.
Attraverso questa codificazione dell’essere umano per mezzo della sua FINZIONE/PERSONA GIURIDICA nella quale in genere ci si riconosce stupidamente, con questa azione truffaldina il presunto Stato/governo, si appropria illegittimamente ed illegalmente all’atto della firma dei genitori sul Certificato di nascita, della FINZIONE e diventa l’ amministratore e quindi dell’essere umano (Nome e Cognome) che si identifica in essa, SCHIAVIZZANDOLO e così si chiude il cerchio.
– Il Certificato di nascita registrato, funge a tutti gli effetti come “Titolo di Proprietà” di usufrutto del bene. Un po’ come il titolo di proprietà di una Casa, che da il diritto dell’uso, ma non è della casa in sé stessa.
Provate a chiedere all’anagrafe l’originale del vostro Certificato di Nascita…. ! Vi daranno uno estratto, una copia, ma mai l’originale, perché è sicuramente depositato a garanzia presso le Banche di livello internazionale a garanzia dei titoli finanziari emessi a vostro COGNOME e NOME.…..la FINZIONE PERSONA GIURIDICA (vedi qui come si forma e si costituisce questo TRUST).
Dalla Persona Fisica umana, dopo essere nata, si crea un TRUST con il suo certificato di nascita. Il TRUST/il certificato di nascita e relativo cod. fiscale, ha il COGNOME e NOME del nuovo nato, scritto in LETTERE MAIUSCOLE (come i morti sulle lapidi).
Il disponente sono i genitori, l’amministratore è la Procura della Repubblica/Prefetto ed il beneficiario: lo Stato.
Il fondo del TRUST è: ….L’ ”animale uomo” schiavizzato !
Consultare i seguenti documenti per approfondire:
1. Ordine Esecutivo 13037 datato 4 Marzo 1997: “L’ESSERE UMANO definito come CAPITALE”
EO 13037 Indicates Humans Are Considered “Capital” (criminalgovernment.com)
2.UCC Doc # 0000000181425776 depositato 12 agosto 2011 che fa riferimento a cittadini degli Stati Uniti come patrimonio immobiliare:
“(Omissis) … VERI UOMINI con BRACCIA e GAMBE”.
Prestare attenzione particolare alla somma di $14,3 Quadrilioni, = 14,3 milioni di miliardi, in Italia, Francia ed US, in altri paesi la definizione è diversa) registrata in transazione tra la la Federal Reserve System e gli Stati Uniti – Dipartimento del Tesoro 1789
3. UCC Doc # 2001059388 evidenzia il modello della Federal Reserve Bank di New York utilizzato per rendere certi i fondi collaterali in tutto il Mondo, compresi i relativi certificati di assicurazione, ivi comprese le polizze, i beni e i nascituri, definiti “CUCCIOLI di ANIMALE”
Specchietto riassuntivo con riferimenti legislativi a questo link:
http://www.scribd.com/doc/144661673/Ucc-Collateral-Westpac
4. Coloro che considerano il codice UCC come IRRILEVANTE al di FUORI degli STATI UNITI, così facendo affermano che le pregresse modalità di finanziamento nel rapporto con la Federal Reserve Bank di New York sono di fatto nulle e prive di valenza.
Ecco come si lo si può scoprire:
1. Vai su questo sito: https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/#
Crea un account – E’ gratis – Effettua il Login
Clicca su Documenti catastali (‘LAND RECORDS’) – nel menù “Application”
Alla voce “Ricerche disponibili (‘SEARCHES AVAILABLE’) – Fai clic su “Grantor/Grantee”
Nel pannello di ricerca METTI IL TUO NOME (cognome, nome, secondo nome) scrivi: “FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK” Premi INVIO.
Trova la tua BANCA (nel tuo Paese) e puoi acquistare il documento per soli $ 4.00.
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Ogni volta che il presunto stato/governo si rivolge ad un cittadino, sia per applicare la legge, incassare tasse, ecc., si rivolge al TRUST la FINZIONE PERSONA GIURIDICA e non alla Persona fisica umana vivente, che invece ha la sua ed unica personalità giuridica.
Provate a vedere qualsiasi comunicazione che ricevete dallo stato, banche, ecc., e vedrete che appare sempre il vostro nome scritto in parte od interamente in LETTERE MAIUSCOLE e con il COGNOME scritto prima del NOME, proprio il contrario di ciò che prescrive l’art 6 CC It..
Questo accade perché la Società REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of / (vedi conferma della sua registrazione) iscritta al SEC…, può solo interagire con un’ altra figura/FINZIONE GIURIDICA, per essere dentro le normative dell’ U.C.C. che contiene alcune vecchie Leggi dell’Ammiragliato.
– Ogni qual volta, qualsiasi autorità (dal vigile urbano, al giudice della Corte Costituzionale) ti domanda “ lei è ROSSI MARIO ?” e tu rispondi “SI”, in quel preciso momento ti sei autonominato co-amministratore assieme allo stato, di quel TRUST e di conseguenza ti omologhi con il TRUST, accetti e dai consenso alla parte dell’accordo con un contratto firmato verbalmente, perché hai dato il tuo consenso alla proposta di contratto indicata nella domanda fattati: sei tu COGNOME e NOME ?.
– Ripassando le nozioni sul TRUST vediamo che l’incaricato al rispondere ad una domanda sul pagare le tasse, imposte, multe, ecc., generate dal Fondo del TRUST (cioè da te essere in carne e ossa: Mario Rossi e non ROSSI MARIO) è sempre l’amministratore del TRUST, il governo/stato, fino a quando NON gli sottrai l’amministrazione della FINZIONE con gli appositi documenti del tuo Trust° estero, che trovi a Pagina 4 e 4b della Sovranità individuale, qui in questo sito.
Cosa succede se noi rispondiamo diversamente ?
Potremo rispondere:
No, io sono Caio ! E negare all’infinito di essere quello che la Carta d’Identità della FINZIONE descrive. Od al massimo dire che quello è un Trust del quale sei unico ed esclusivo amministratore e beneficiario.
oppure:
No, Io sono questo: e segnalare un foglio con il tuo Nome proprio e quello della Famiglia alla quale appartieni: il Cognome, però scritti in alternato Maiuscolo/minuscole.
oppure:
No, Io sono il Testimone.
No, io sono un essere Umano Libero dal Nome e Cognome proprio quello che ho detto e scrivo solo il proprio Nome.
A quel punto quello che stai facendo è fare capire all’interlocutore che tu non sei addormentato, che tu sai di essere te Stesso: Essere Umano Libero, e non hai bisogno della Tutela od amministrazione da parte del governo/stato.
– Rigetto/Eradicare il Silenzio Assenso:
ogni volta che la Corporation Italy = ITALY REPUBLIC of / REPUBBLICA ITALIANA, manda una proposta di contratto al TRUST “PINCO PALLINO” = COGNOME e NOME, sotto nascoste vesti di tasse pseudo “contratte” dal cittadino Mario Rossi, noi possiamo rigettare la proposta del “contratto”, come da normative internazionali dell’ U.C.C. (Uniform Commercial Code).
Se per caso uno non rispondesse a tali proposte di contratto entro i termini determinati diventano accettati per la legge del silenzio/assenso.
Ecco perché NULLA bisogna pagare poi al presunto stato/governo Italia, in quanto è uno stato nato con Violenza, Rapina, Truffa, Corruzione, quindi è un’azienda privata (Corporation):
vedi qui i FATTI della storia, ed anche perché la ITALY REPUBLIC of / REPUBLIC of ITALY è una colonia US e quindi una azienda in mano ai privati = company, infatti ciò e anche confermato dalla registrazione al SEC di cui abbiamo evidenziato e dimostrato con i riferimenti ed i links, proprio in queste pagine fin dalla “introduzione” della Sovranità Individuale.
A proposito di catalogazioni e Codici fiscali a noi occultati:
“I codici di identificazione fiscale (in italiano Codice fiscale) rilasciati dall’Italia non sono registrati su documenti di identità ufficiali tipo Passaporto”.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/it/TIN_-_subject_sheet_-_2_structure_and_specificities_it.pdf (PDF eliminato dal sito, non si capisce perché ?)
…..a pag. 7/13 del documento si legge:
Il Codice è stato introdotto dopo la risoluzione del Parlamento europeo adottata l’8 giugno 2016 su proposta della Commissione UE
(COM(2016)26], secondo la definizione contenuta nella comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2012, relativa a un Piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale – COM(2012) 722 final.
E’ cambiata quindi la tessera sanitaria, che contiene il codice fiscale, sostituita da un documento unico chiamata “codice fiscale armonizzato europeo comune di identificazione del contribuente” ed ha come sigla “TIN“ (Tax Identification Number).
Tessera sanitaria e codici segreti IATA, Pentagono, ABA, che arrivano fin negli US (Banchieri dell’Ass. Banche Americane):
https://www.youtube.com/watch?v=UHfM-cmO-5s
ed è legata alle direttive dei:
– Codice Militare (Dipartimento della Difesa degli US), perché tutto viene da essi controllato ed eventualmente gestito…
– Codice commerciale (IATA – International Air Transport Association = Associazione dei Trasporti Internazionali Aerei) – perché ci considerano dei pacchi, delle merci…
Dall’IATA, inserita con il suo codice, nei codici alfanumerici presenti nella Tessera Sanitaria italiana (SSN), si evince che dal Cestui Que Vie, dal proprietario, dal titolare del COD. FISCALE della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, ricavano la creazione della MONETA-DENARO per mezzo degli ultimi 5 numeri partendo da destra, del codice completo presente e visibile nella Tessera Sanitaria, e tramite un logaritmo, si inventano i CRO bancari***, e quindi la possibilità di trasferire il denaro ove Essi vogliono.
Ma siccome siamo noi i proprietari veri ed unici della FINZIONE e del suo COD FISCALE, potremmo utilizzare quei codici (CRO) per riavere il denaro che Essi emettono a nome nostro, per cui si tratta di capire e conoscere ove questo nostro denaro è depositato nei loro forzieri.
– Codice bancario (American Banks Association)…, ultimi destinatari delle copie conformi all’originale, dei nostri certificati di nascita…,per emettere su di essi dei bonds (titoli finanziari)… che Loro si godono alle nostre spalle.
Ecco i link indicati nel video, riguardo la nostra tessera sanitaria. Ma noi siamo una colonia degli Stati Uniti ? = republic_of_italy_coloniaUS_in_mano_Banchieri +
http://sistemats1.sanita.finanze.it/w…
http://it.wikipedia.org/wiki/Internat… http://banking.about.com/od/howtobank…
What Is an ABA Number? (thebalancemoney.com)
Fonti e link, vedi qui per altri particolari:
Iscrizione del presunto stato italiano:
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782
altre fonti:
https://mednat.news – digitare nel “Cerca”: Sovranità Individuale
http://www.portalesovrano.it
http://fuoridimatrix.blogspot.it/p/schiavi-della-santa-sede-dal-1302anno.html
http://blog.miglioriamo.it/category/tempo-di-cambiare/
www.tempodicambiare.it
www.visionealchemica.com → fuoridimatrix.blogspot.it
– Le Bolle Papali che hanno cambiato il mondo di allora (medio evo), ma che per fortuna NON sono state incluse cosi come erano state promulgate in quei secoli, negli ordinamenti giurisprudenziali delle successive nascenti nazioni, tanto meno nella Common Law (anglosassone), anche se alcuni concetti sono “scivolati” dentro alle giurisdizioni latine….
ORA ATTENZIONE – TESSERA SANITARIA e BANCHIERI (cosa vi è in essa ?)
Vi ricordate i famosi codici IATA, ABA, MIL, della tessera sanitaria ?
Allora dalle ricerche fino ad ora fatte sulla tessera sanitaria e attraverso un apposito lettore di bande magnetiche risulta che nella tessera sanitaria quella senza microchip si leggono i seguenti dati:
CODICE FISCALE > COGNOME e NOME > ed una serie di numeri….(algoritmi) – probabilmente la prima stringa COD. FISC. + COGNOME e NOME è riferita al codice fiscale italiano e d alla IATA – il codice IATA fa riferimento all’INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
– la seconda stringa dei numeri seguenti… è riferita al codice ABA che fa riferimento all’ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION
….per scoprire il vostro codice ABA non serve il lettore che abbiamo utilizzato per scoprire tutto ciò, ma si può attraverso una “tabella” particolare, convertire il codice fiscale nei 32 numeri ABA.
ESEMPIO il mio codice fiscale inizia per …. allora la prima lettera come da tabella si converte in …., la seconda si converte in …., la terza in e così via fino a trovare i 32 numeri come postato sopra.
– i simboli ò e _ sono degli start ed end non rilevanti, quello che interessa sono i 32 numeri.
– Il famigerato codice MIL std 1189 riferito al MILITARY STANDARD DEPARTMENT OF DEFENSE BAR CODE SYMBOLOGY che sembrava essere omesso nella terza traccia della banda magnetica, in realtà è il codice a barre posto dietro la tessera sanitaria così come descritto in certi documenti che abbiamo rintracciato
TESSERA SANITARIA e BANCHIERI
https://www.aba.com/Products/Pages/PS98_Routing.aspx
Numeri di routing ABA
Il numero di routing ABA (a.k.a. numero ABA o numero di routing) è stato sviluppato dall’American Bankers Association (ABA) nel 1910. Il numero di routing ABA serve a identificare l’istituto finanziario specifico responsabile del pagamento di uno strumento negoziabile.
Originariamente progettato per identificare solo gli endpoint di elaborazione dei controlli, il numero di routing ABA si è evoluto per designare i partecipanti a stanze di compensazione automatizzate, trasferimento elettronico di fondi e operazioni bancarie on-line. Il numero di routing ABA è cambiato nel corso degli anni per accogliere il Federal Reserve System, l’avvento di MICR e l’implementazione dell’Ex Expedited Funds Availability Act (EFAA) e, più di recente, di Check 21.
Chi è idoneo per un numero di routing ABA ?
Un numero di routing ABA sarà emesso solo da un istituto finanziario federale o statale autorizzato a mantenere un conto presso una Federal Reserve Bank.
Per Ottenere un numero di routing
Il Registrar ufficiale dei numeri di routing ABA, Accuity, è responsabile per l’assegnazione dei numeri di routing in conformità con il criterio Numero di routing della scheda amministrativa del Numero di instradamento. Accuity è stato il registrar ufficiale dell’ABA dal 1911.
Un istituto finanziario appena organizzato deve compilare e presentare a Accuity una domanda per assegnare il proprio numero di routing ABA. Per ulteriori dettagli riguardanti il processo di domanda, o per saperne di più su ABA Routing Numbers; contatti di trasferimento, reintegrazione,…
Chiave ABA per i numeri di routing
Oltre ai suoi doveri di registro, Accuity pubblica la chiave dei numeri di routing della American Bankers Association. Dal 1911, questa Directory fornisce all’industria le informazioni sul numero di routing ufficiale. La chiave ABA to Routing Numbers è pubblicata a cadenza semestrale per tenere il passo con i rapidi cambiamenti nel settore.
Informazioni sul numero di routing imprecise, incomplete o mancanti possono costarti migliaia di dollari..
https://accuity.com/what-we-do/official-aba-registrar/
Tratto da Facebook: By Raffaele Gavuglio
LEGAL Entity IDENTIFIER
Codice LEI: l’identificativo internazionale per le FINZIONI GIURIDICHE
Lei-Italy è il servizio che consente alle imprese ed ai fondi italiani di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio codice LEI (Legal Entity Identifier), l’identificativo univoco e globale per soggetti che operano nei mercati finanziari.
https://lei-italy.infocamere.it/leii/Home.action
The Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee – LEI ROC :
The CES is chaired by Arthur Kennickell, Assistant Director, Research and Statistics, Federal Reserve Board, United States: http://www.federalreserve.gov/
The ROC also benefits from contributions of and interaction with an LEI Private Sector Preparatory Group of nearly 300 private sector experts across the globe. Experts interested in joining the PSPG should contact: Leiroc@bis.org
http://www.leiroc.org/
Committee on Evaluation and Standards (CES)
https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Committee_on_Standards_for_Educational_Evaluation
In breve tutto è sotto controllo e non solo, degli US, anche per gli standard…
Che cos’è il GLEIF ?
Istituita dal Financial Stability Board nel giugno 2014, la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) è un’organizzazione senza scopo di lucro creata per sostenere l’implementazione e l’utilizzo del Legal Entity Identifier (LEI).
I servizi della GLEIF assicurano l’integrità operativa del sistema LEI globale.
Il GLEIF accredita e controlla anche le Unità Operative Locali (LOU), le organizzazioni partner che rilasciano i LEI alle persone giuridiche che effettuano transazioni finanziarie. Il GLEIF è supervisionato dal LEI Regulatory Oversight Committee, composto da rappresentanti delle autorità pubbliche di tutto il mondo.
https://www.gleif.org/en
Legge U.C.C. (Leggi, Norme per i Rapporti Internazionali fra le varie FINZIONI GIURIDICHE + CODICI FISCALI, Companies, stati, banche, ecc.
https://docs.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtOFVIY0oyaERyYVE/edit?pli=1
https://www.youtube.com/watch?v=SGjfKnAjnNI”
Risorse per l’Identificatore Unico di Commercio (UTI)
Dal 12 febbraio 2014 tutti i derivati soggetti all’EMIR dovranno essere segnalati a un Trade Repository entro il giorno lavorativo successivo alla transazione.
Uno dei campi dati da compilare è l’UTI della transazione, ma la normativa non stabilisce in alcun modo come debba essere generato l’UTI, né a novembre 2013 esistono linee guida ufficiali su questo numero di riferimento. Al fine di fornire un contesto e una guida limitata, abbiamo compilato un elenco di risorse utili.
I suggerimenti per ulteriori risorse possono essere inviati a:
technical@treasurers.org
http://www.treasurers.org/node/9573
ISDA Focus: Identifiers and OTC Taxonomies
Le tassonomie ISDA OTC e UPI sosterranno i mandati normativi per aumentare la trasparenza attraverso il reporting pubblico e normativo. Oltre al coordinamento delle discussioni di mercato che hanno portato alle tassonomie proposte per le diverse classi di attività, ISDA ha messo in atto un modello di governance per supervisionare lo sviluppo delle tassonomie e garantire un adeguato supporto in futuro.
Le tassonomie finali saranno incluse nello standard di dati FpML per facilitare il processo di reporting. È in corso il coordinamento con altri standard internazionali come l’ISO per allinearsi alle tassonomie ISDA.
MILITARY STANDARD SYMBOLOGY FOR MARKING, UNIT PACKS, OUTER CONTAINERS, AND SELECTED DOCUMENTS
20071005334, No – vedi PDF: ADA473534 (cercare su Google)
European Market Infrastructure
Regulation (EMIR) – Prepararsi al cambiamento del mercato dei derivati OTC
Introduzione:
Il crollo di Lehman Bros, AIG e Bear Stearns nel 2008 ha evidenziato delle debolezze fondamentali nella regolamentazione del mercato dei derivati OTC composto da circa 650 trilioni $. Nel 2009 il gruppo di nazioni del G20 ha concordato una serie di riforme del mercato OTC volte a ridurre il rischio sistemico e a migliorare la trasparenza del mercato: entro la fine del 2014 i contratti derivati saranno negoziati in borsa o su piattaforme elettroniche, compensati mediante controparti centrali (CCP), segnalati ai repertori di dati (TR) e soggetti a requisiti di capitale o altri requisiti per riflettere il rischio delle transazioni. L’Unione Europea sta attuando la maggior parte di questi requisiti attraverso la nuova normativa EMIR (European Market Infrastructure Regulation), entrata in vigore il 16 agosto 2012.
Guardate anche i “segreti interessi” della nascita della FALSA Unione europea:
Unione-Europea-un-FALSO
https://dituttoedipiu.altervista.org/le-origini-segrete-dellunione-europea-e-i-veri-interessi-dei-suoi-mandanti/
L’EMIR introduce nuove procedure di compensazione, di comunicazione delle operazioni e di gestione dei rischi significativi per le imprese, European Market Infrastructure
Regulation (EMIR)- Prepararsi al cambiamento del mercato dei derivati OTC come un regime di regolamentazione pan-europeo per CCP e TR. I requisiti operativi per le imprese verranno introdotti nel corso del 2013.
Chi è soggetto all’EMIR ?
La maggior parte delle imprese finanziare e non finanziarie stabilite in Europa che sono controparti nei contratti derivati:
– le “controparti finanziarie” comprendono banche, assicurazioni, società d’investimento, gestori di fondi, broker e fondi pensione;
– le “controparti non finanziarie” comprendono qualsiasi controparte stabilita in Europa che non sia definita dell’EMIR come controparte finanziaria, comprese le società non finanziarie, le CCP, i TR e le trading venues.
L’EMIR prevede inoltre l’estensione del campo di applicazione della normativa alla negoziazione dei derivati effettuata con entità anche al di fuori dell’UE, a condizione che vi siano determinate condizioni.
http://www.pwc.com/it/it/industries/asset-management/assets/docs/emir.pdf
STATO ESTERO in e su Persona fisica umana nel proprio TRUST estero, sotto Trust Law Jersey.
Lo Stato-persona fisica umana (extraterritoriale od estero, cioè fuori dallo territorio, nazione, ove siete nati), è quel concetto dottrinario del Diritto/Legge della Terra, diritto internazionale e quindi anche di quello diritto costituzionale italiano (art1 e 2), che identifica lo stato come un’entità composta dai suoi organi funzionali, con i quali intraprende rapporti esterni con gli altri stati ed individui di diritto internazionale così come rapporti interni con i soggetti che ne fanno parte.
Per la spiegazione completa vedi: Stato in Persona fisica
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I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI civili, sono SEMPRE ILLEGALI !
– Fate bene Attenzione:
Giudice messo con le spalle al muro….Con la Legge sui TRUST
Il procedimento giudiziario amministrativo (causa Civile) = TRUST
In un procedimento è il giudice che lo istruisce/dispone, quindi egli è il DISPONENTE
Egli è anche il TRUSTEE, l’amministratore, infatti amministra il procedimento giudiziario,
Ma è anche il BENEFICIARIO, in quanto egli incassa anche se per conto terzi, quanto viene richiesto e se l’imputato viene condannato.
Quindi nel procedimento civile, il giudice riveste queste 3 FUNZIONI fondamentali = DISPONENTE – TRUSTEE – BENEFICIARIO.
Il fatto che un giudice rivesta quelle 3 FUNZIONI, NON è permesso dalle Leggi sui TRUST italiani; nei fatti quindi il giudice riveste illegalmente le 3 funzioni ed è in disonore perché compie azioni illegali operando in Tribunale.
DISPONENTE:
Persona Fisica umana con la sua personalità giuridica che istituisce il trust e normalmente conferisce in esso i beni che costituiscono il fondo del Trust, detto settlor. Nella prassi il/i Disponente/i operano un conferimento irrevocabile, cosicché i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica (salvo riserve di usufrutto, possesso, ecc).
Anche il controllo sull’operato del Trustee è esercitato da soggetti diversi dal disponente (protector, beneficiario) così da scongiurare il rischio che il trust possa essere considerato simulato e quindi nullo, giacché in molte legislazioni il potere del Disponente sul trust istituito è previsto di blanda portata.
TESTO della Direttiva/normativa relativo alla protezione delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
TRUSTEE
Il Trustee può essere, come visto, una persona fisica, un professionista di fiducia del Settlor o anche una PERSONA GIURIDICA, come ad esempio un fondo pensione.
L’atto costitutivo del TRUST disciplina gli obblighi e i diritti del trustee e, in caso di pluralità di trustee, i modi di soluzione delle controversie.
BENEFICIARIO
Anche il Beneficiario, può essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust, come spesso avviene nei trust costituiti a scopo benefico (es.: “i miei nipoti e pronipoti”; “i poveri del villaggio X”; “i minatori del pozzo n. 14”).
Protector (facoltativo)
Persona fisica, professionista di fiducia del settlor che garantisce la correttezza delle attività svolte dal trustee ed, eventualmente, di supplenza del trustee.
E quindi il Giudice, nel procedimento giudiziario amministrativo, se svolge le 3 FUNZIONI come sempre avviene nei tribunali italiani e non, è in totale DISONORE…perché la legge italiana sui TRUST è chiarissima, un soggetto non può avere, né svolgere contemporaneamente le 3 funzioni del Trust !
È quindi possibile entrare, nella gestione del Trust, da parte del cosiddetto “imputato”, per togliere dal disonore il Giudice, però occorre seguire la forma/prassi giusta, quindi il cosiddetto imputato DEVE chiedere al Giudice se lui è il DISPONENTE ed attendere la sua risposta o la sua NON risposta, quindi chiederlo altre due volte (la richiesta va fatta per 3 volte al Giudice affinché sia valevole, secondo le regole internazionali nei procedimenti giudiziari).
Successivamente richiedere al Giudice se è anche il TRUSTEE del procedimento, ed attendere la sua risposta o la sua NON risposta, quindi chiederlo altre due volte (la richiesta va fatta per 3 volte al Giudice affinché sia valevole, secondo le regole internazionali nei procedimenti giudiziari).
Successivamente richiedere al Giudice se è anche il BENEFICIARIO del procedimento, ed attendere la sua risposta o la sua NON risposta, quindi chiederlo altre due volte (la richiesta va fatta per 3 volte al Giudice affinché sia valevole, secondo le regole internazionali nei procedimenti giudiziari).
A questo punto è possibile suggerire per 3 volte al giudice, per toglierlo dall’imbarazzo del “disonore”, che “l’imputato”, sia il Trustee del procedimento/trust, e quindi pilotare la cosa affinché si svolga nel migliore dei modi legalmente parlando.
Inoltre nei procedimenti commerciali il Trustee DEVE essere retribuito e quindi è possibile dire che il Trustee sia ricompensato magari con la cifra molto superiore a quella discussa nel procedimento…
Il tutto deve essere registrato dal cancelliere, che è sempre obbligato alla scrittura di quanto detto ed affermato in giudizio, come prescritto dalla Legge.
E quindi quel punto si lascia che il procedimento vada avanti fino alla sentenza condivisa.
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DEFINIZIONI e DISTINZIONE delle varie parole utilizzare anche e non solo in Giurisprudenza:
– Capacità = lo dice la parola stessa, è l’insieme delle possibilità di agire a 360° della Personalità, quale caratteristica della Mente della Persona fisica umana, che si individualizza e si arricchisce di informazioni, nella Persona, nella sua propria mEnte (Personalità), man mano che passa il tempo della sua evoluzione terrestre, manifestando la distinzione individualistica, la Personalità dell’IO SONO=Spirito, parte singola o punto dell’InFinito.
Capacità GIURIDICA = l’atto dell’azione nell’agire secondo il $ixT€ma “giuridico” al/nel quale ci si interfaccia dalla nascita e la si può utilizzare solo alla maggiore età, fino alla morte/trapasso, e la si può esercitare nello stato ove si ha il proprio domicilio o cittadinanza.
– Personalità Giuridica = la funzione e la capacità di agire con la propria mente della Persona fisica vivente, secondo le “norme giuridiche” di un qualsiasi stato, per interfacciare la Persona fisica umana, per mezzo delle sue capacità e funzioni mentali per ottenere uno scopo giuridico.
– Personalità = la “forma mentis”, la forma della sua propria mEnte, ciò che caratterizza la mente, (è un’insieme di qualità e/o funzioni solo della Persona fisica vivente), la quale in-formandosi, si struttura delineando a poco a poco la Personalità, la forma mentale, la caratteristica e gli attributi della Persona fisica creata e manifestata dall’IO SONO = Spirito e che esprime anche i comportamenti della Persona; naturalmente non è il Soggetto, ma lo qualifica per mezzo dell’insieme delle caratteristiche individuali (appunto la Personalità), non fisiche, ma Spirituali, mentali, attitudinali, che in quanto tali, costituiscono o conferiscono motivo di integrità e/o di distinzione fra le Persone e/o gli Individui.
La Personalità può essere sociale, amorevole, violenta, individualista, egocentrica, altruista, artistica, artigianale, ecc., essa raggruppa le varie attitudini, qualità e funzioni della mEnte della Persona Fisica umana.
Personalità – GIURIDICA = la funzione e la capacità di agire, secondo le “norme giuridiche”, per interfacciare la Persona Fisica, per mezzo delle sue capacita e funzioni (Personalità) per ottenere uno scopo, in questo caso giuridico, nella società ed il $ixT€ma.
Personalità Giuridica (attribuita al Soggetto = persona fisica = essere umano) ed è un suo diritto riconosciuta dai Diritti dell’Uomo e della Persona fisica umana), infatti Noi ABBIAMO, quali Persone fisiche ed esseri umani Viventi, non animali, od esseri umani, ovvero uomini naturali, una Personalità Giuridica, che è solo una Funzione, NON SIAMO una PERSONALITA’ GIURIDICA, ma abbiamo una funzione mentale perché siamo SOLO una Persona Fisica umana, vivente generata, assemblata, personalizzata dalla mente dell’IO SONO, con tendenti infinite funzioni fra le quali anche quella giuridica !
Quindi NON siamo una PERSONA/FINZIONE GIURIDICA, che non è un essere vivente, ma un ente virtuale (non vivente), cioè un’azienda fiduciaria individuale, con relativo COD: FISCALE n°……… detta FINZIONE, ma abbiamo anche e non solo una Personalità giuridica, riconosciuta anche a livello internazionale nei Diritti dell’Uomo.
Questo è quanto asserisce anche lo Stato (Italiano) sulla definizione di queste parole: https://www.brocardi.it/dizionario/178.html
Personalità giuridica
Per un Ente o persona giuridica, rappresenta l’attitudine ad essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive, ed a godere di una autonomia patrimoniale perfetta per le obbligazioni eventualmente contratte.
Essa è riconosciuta nei Diritti dell’Uomo (DUDU), nella giurisprudenza internazionale, ed in quella della nazione ove si vive.
Citata in:
Art. 39 Costituzione
Art. 154 Codice proc. penale – Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Art. 10 Legge sulle ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Art. 14 Legge sulle ONLUS – Disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto
Art. 1 Responsabilità persone giuridiche – Soggetti
Art. 221 bis Codice ambiente – Sistemi autonomi
https://www.altalex.com/guide/capacita-giuridica
La capacità giuridica è l’attitudine alla titolarità di riprendere diritti e di doveri anche e non solo giuridici, ovvero la sua capacità di essere capace di diritti e di obblighi.
La nozione di capacità giuridica nasce dall’elaborazione della dottrina, che, superando la concezione giusnaturalistica dell’esistenza di un diritto originario della persona, considera la titolarità dei diritti come una concessione dell’ordinamento, al ricorrere di una certa situazione di fatto.
Quando si acquisisce la capacità giuridica ?
La capacità giuridica si acquisisce con la nascita, e costituisce un attributo ineliminabile della Persona (art. 1 c.c.).
In diritto, quindi la “Personalità Giuridica” consiste nell’avere il DIRITTO all’esercizio della capacità giuridica, da parte dell’Individuo, Persona fisica umana vivente.
Ne consegue l’idoneità a divenire titolare di Diritti e obblighi o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.
Ricordiamo che la “personalità giuridica e la capacità di agire” sono SEMPRE funzioni della Mente della Persona fisica umana od uomo vivo.
Quindi la Personalità giuridica NON va confusa con la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, con cui si intende erroneamente un individuo (Persona fisica umana non animale) cui l’ordinamento giuridico riconosce la capacità giuridica, cioè la Personalità’ giuridica = che è lo ricordiamo ancora una volta, una Funzione della Mente della Persona fisica umana vivente.
A sua volta la capacità giuridica non va confusa con la capacità di agire, che precisa chi possa validamente compiere azioni, atti e fatti per l’esercizio dei DIRITTI spettantigli per caratteristica intrinseca o per l’adempimento dei doveri cui sia tenuto,
L. 25 ottobre 1977, n. 881 (questo articolo è molto importante perché certifica a livello Internazionale che vi è solo la “Personalità Giuridica” e NON la “FINZIONE = PERSONA GIURIDICA”, come dice anche nelle sue “leggi” (Diritto positivo) il “$ixt€ma per confondere le idee, utilizza di proposito in modo confusionale le parole, a discapito di coloro che non conosco la lingua italiana e quindi le vere definizioni delle parole utilizzate (scritte o verbalizzate), né la logica applicativa)
La leggi di cui qui sopra Ratifica ad esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966
Articolo 16
“Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua funzione = parte della Personalità Giuridica“.
QUINDI: NON utilizzate mai, nei vostri rapporti epistolari e non, con il $ixT€ma le parole: PERSONA GIURIDICA, ma solo ed UNICAMENTE queste: Personalità Giuridica NON scritte in maiuscolo !, …..in quanto il $ixT€ma utilizza consapevolmente parole inesatte per confondervi e farvi credere che la vs Persona fisica sia una “PERSONA GIURIDICA” e quindi cerca di farvi identificare in essa FINZIONE e cosi potervi amministrare ed imporre qualsiasi cosa voglia = SCHIAVITU’….
In realtà lo ripeto, Noi NON SIAMO una PERSONA GIURIDICA, ma abbiamo anche una “Personalità non solo Giuridica” (è una nostra caratteristica, funzione mentale), quindi la PERSONA GIURIDICA NON è quindi un individuo fisico (Persona), ma solo ed unicamente una FINZIONE.
– vedi: all’inizio della Pagina Introduzione della Sovranità Individuale, la spiegazione particolareggiata della parola Persona fisica umana e di quella della FINZIONE PERSONA GIURIDICA
Distinzione e definizione fra:
– FUNZIONE e FUNZIONI: lo dice la parola stessa, la capacità di funzionare, attivare azioni appropriate che raggiungano determinati scopi, da parte dell’individuo, che è una caratteristica/funzione mentale della Persona Umana, uomo naturale od essere umano.
Noi abbiamo funzioni, NON siamo le funzioni !
Dal dizionario, definizione della parola Funzione:
Compito (possibilità, capacità di azione, caratteristica) specifico di un individuo = Persona Umana, o uomo naturale), autoassegnato, assegnato o riconosciuto da terzi nell’ambito di un’attività organizzata o di una struttura: funzioni amministrative, f. direttive; la f. respiratoria, digestiva; la f. clorofilliana; la f. di un ingranaggio, di una leva; una f. meramente decorativa; una f. matematica, ecc.
La Funzione fa comunque parte della mente del e nell’agire della Persona=individuo=Ente=Essere=IO SONO=Spirito personalizzato, omo eretto quindi vivo.
Quella GIURIDICA = è la capacità di agire con azioni appropriate, secondo il sistema giuridico al/nel quali ci si interfaccia dalla nascita, oppure ove si ha il proprio domicilio.
Normalmente è attribuita come caratteristica/funzione dell’Individuo = capacità giuridica: deve anche intendersi la “sintesi” degli effetti giuridici, è una Funzione che la Persona Umana (fisica) può esercitare per mezzo della sua personalità in ambito anche contrattuale ed in qualsiasi altro ambito giudiziario – la si “acquisisce” alla nascita (NON la si acquista) e permette all’individuo Persona fisica, uomo naturale vivo, in carne ossa, sangue e Spirito = manifestazione fisica dell’Io Sono = (Nome e Cognome) di svolgere funzioni anche e non solo di ordine giuridico = contratti ed azioni in ambito anche e non solo giudiziario.
– FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (ente/oggetto inanimato NON vivente, ma virtuale) = (azienda fiduciaria = TRUST con proprio COD. FISCALE, ente impersonale oppure insieme di enti impersonali) imposto dallo stato ($i$t€ma) nel quale si nasce, di cui è amministratore della FINZIONE stessa, il presunto stato/governo, fino al momento che l’Essere IO SONO, che ha creato la propria Persona Umana (fisico), che ne è il Titolare, dato che essa porta il suo Nominativo (COGNOME e NOME), non interviene per reclamare e SOTTRARRE allo stato, nel quale è nato oppure vive, l’amministrazione di detta azienda chiamata: FINZIONE GIURIDICA (COGNOME e NOME – SCRITTI almeno una delle due parole scritte in MAIUSCOLO e con il COGNOME scritto “prima” del NOME, contrariamente a ciò che prescrive l‘art 6 del C.C.) e con il suo CODICE FISCALE; essa che non può neppure firmare nessun contratto, se non lo fa l’amministratore di detta FINZIONE, che però è sempre un individuo, cioè una Persona fisica umana, reale con Funzione anche di amministratore e potere di firma, essendo un essere in carne e sangue con Spirito/mente e Personalità anche e non solo giuridica, con potere di firma, proprio perché è Persona Fisica umana, ovvero Essere umano o uomo naturale e reale.
FINZIONE – definizione: una FINZIONE per logica e significato della parola stessa, è solo una rappresentazione di un qualcosa che è ben distinto dalla FINZIONE stessa.
Lett. Rappresentazione operata dall’immaginazione e dalla fantasia:
maschera – artificiosità – bluff – commedia – gioco – impersonare – manto – messinscena – infingimento
Atteggiamento o comportamento falso o simulato: il suo dolore è tutto una finzione
Finzione scenica, l’illusione della realtà creata dal teatro.
Quindi vedi il significato della FINZIONE GIURIDICA:
http://www.treccani.it/enciclopedia/finzione-giuridica_(Enciclopedia-Italiana)/
Che è un ente virtuale, cioè un oggetto inanimato, NON vivente !
Quindi FINZIONE e Persona fisica sono ovviamente due “cose” nettamente DISTINTE, la prima è un oggetto (Certificato di nascita, carta di identità, passaporto, carta sanitaria, patente, ecc…), la seconda un INDIVIDUO gestito dall’Io Sono = Spirito personalizzato dello stesso, cioè individualizzato = individuo, al quale è stato dato un Nome e Cognome.
Ecco perché occorre riprendere possesso dell’amministrazione della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA da parte della Persona fisica = Io Sono = Spirito individualizzato e personalizzato, e negli appositi documenti da presentare al $ixT€ma, NON si deve utilizzare in NESSUN caso, per sé stessi, la parole “Persona” legata alla forma GIURIDICA !
Ulteriori PRECISAZIONI
1 – COGNOME e NOME (scritto tutto od in parte in MAIUSCOLO) = “SOGGETTO” GIURIDICO = FINZIONE/PERSONA GIURIDICA = uomo_di_paglia (è contrabbandato come “soggetto”- non individuo-, in realtà è una sua “immagine”, oggetto virtuale NON vivente), non è quindi l’Individuo in carne ed ossa, ovvero la Persona/Individuo Umano Vivente, anche se nel suo indicativo, è inserito il COGNOME e NOME dell’individuo con Nome e Cognome.
Quindi, quando è scritto in MAIUSCOLO (o parte delle due parole), esso NON è un “Soggetto” ma un OGGETTO inanimato/virtuale = es.: Documento di identità, passaporto, carta sanitaria, patente, ecc., oppure caratteristiche come: Personalità Giuridica, Funzione Giuridica tutte diverse Funzioni dell’uomo eretto e quindi vivo stesso, la Persona Fisica umana, tutto ciò al contrario della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA.
Si consiglia in Italia nei documenti, per coloro che vogliono uscire dal $ixT€ma, di sostituire, come è indicato sopra, parole che sono la rappresentazione dell”uomo di paglia”, che il $ixt€ma crea propina/aggiudica ed “incolla” alla data della registrazione anagrafica in COMUNE ove si è nati e che rappresenta infatti una ditta, un’azienda fiduciaria/ TRUST, di proprietà della Persona fisica, ma amministrato dal governo/stato, fino a quando l’uomo vivo, la Persona Fisica umana (Nome e Cognome), uomo naturale = essere umano, non certifica con apposito documento che egli è l’UNICO ed indivisibile proprietario, quale Titolare e quindi anche amministratore e Beneficiario indivisibile della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA sottraendo la FINZIONE e la sua presunta amministrazione, al governo dello stato ove dimora.
2 – Nome Cognome (scritto in Maiuscolo e minuscolo, in alternato) = Persona = Individuo….”homo vivo“, ed è quella che definisce il corpo fisico in carne, ossa, sangue e Spirito, e la Persona fisica umana con la sua Personalità, che è l’uomo naturale, essere umano, il suo corpo è il vestito esterno dell’Io Sono incarnato sulla Terra, è il creatore e proprietario e la gestisce SOLO Lui. NON è certo di proprietà od amministrazione da parte di un qualsiasi presunto stato/governo !
Esempio. Nelle citazioni penali in Tribunale in Italia, in genere scrivono il Nome e Cognome (in Alternato) e NON il COGNOME e NOME in MAIUSCOLO, proprio per differenziare l’individuo, la Persona fisica, dalla FINZIONE PERSONA GIURIDICA…!
3 – nome cognome, scritto tutto in minuscolo, è una dizione INUTILE e fuorviante, NON contemplato da nessuna legge italiana del diritto positivo, che è anche linguisticamente errata, perché il Nome e Cognome si scrivono, in quasi tutte le lingue del mondo così: la prima lettera del Nome in Maiuscolo e le altre in minuscolo, scrivere in altro modo è fuorviante perché genera confusione a chi non capisce molto di queste sottili differenze fra le varie definizioni delle parole.
Questa ultima scrittura del “nome e cognome”, indica una deminutio capitis
Conclusioni:
L’Essere umano è la Persona fisica umana, ovvero l’individuo umano o uomo vivo eretto e naturale e la parola “PERSONA GIURIDICA” nel contesto giuridico, NON va utilizzata da noi Sovrani, anche se il codice Italiano la utilizza in certi casi, per imbrogliare le carte a coloro che NON sanno distinguere le cose con precisione.
Sono SOLO due le distinzioni valide da utilizzare, la 1 e/o la 2.
Il $ixT€ma utilizza appositamente parole inadatte, per confondere le idee a coloro che non studiano bene l’argomento sulla distinzione fra quelle parole = Persona e PERSONA GIURIDICA; quindi è sconsigliabile continuare ad utilizzarle, per non perpetuare l’inganno, es. NON utilizzate la parola “Persona” legandola ad una FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, perché la Persona fisica umana, ovvero uomo vivo e naturale = essere umano = individuo, con la sua Personalità, è SOLO di proprietà dell’IO SONO incarnato, infatti lo individualizza (E’ il Suo Vestito da Lui creato con l’aiuto dei genitori per poter vivere qui sulla Terra) ed è stata manifestata da Egli, e l’amministra SOLO Lui; il presunto stato /governo non ha, né può avere NESSUNA autorità sulla Persona Fisica umana, uomo vivo e naturale od essere umano, salvo il caso che quella Persona compia atti CONTRO la Legge dell’AmOr del proprio prossimo o contro la Natura (vedi: Leggi Cosmiche), cioè compia reati penalmente perseguibili contro i suoi simili e contro la Natura in genere !
Nei documenti che l’Individuo emettitore, Persona Umana, uomo vivo e naturale od essere umano, prepara, (IO SONO, Nome e Cognome), quale amministratore della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME = uomo_di_paglia), si consiglia e si deve quindi EVITARE di utilizzare nei documenti da proclamare/Notificare al SixT€ma, il termine “PERSONA GIURIDICA” (che è la FINZIONE), ma di utilizzare sempre il termine “Personalità Giuridica”, che è una Funzione della mente dell’uomo vivo, in quanto il termine “Persona”, ve lo ricordiamo ancora una volta, si riferisce esclusivamente alla Persona fisica umana, con la sua intrinseca e personale Personalità e quindi alle varie Funzioni della sua mente che risiede nel suo corpo dell’Io Sono, e da Egli creato, (il suo corpo fisico=Persona-Individuo, fatto di carne, sangue, ossa, e Spirito, cioè l’uomo vivo ed eretto) con il suo Nome e Cognome, affinché l’Io Sono sia identificabile ed individualizzato, quale autore di ogni azione e proprietà durante la sua vita Terrestre, mentre la parola “Personalità che è l’insieme delle caratteristiche, funzioni/aspetti sono parte delle capacità di azione della mente dell’Essere, è l’Individuo, la Persona Fisica umana, che svolge le varie funzioni ed è la sua capacità ad agire per mezzo delle caratteristiche/funzioni, della propria Personalità, utilizzando le capacità della propria mente, anche in ambito giuridico.
Il $ixT€ma ha “coniato” le parole “PERSONA GIURIDICA”, per confondere le idee ai suoi sudditi…; quindi se volete uscire da esso, utilizzate termini adatti e propri e NON impropri, come quello di “PERSONA/FINZIONE GIURIDICA”, per NON avallare ciò che insegna Matrix….e perpetuare l’inganno…dell’ uomo di paglia schiavo del $ixT€ma.
– vedi: all’inizio della Sovranità individuale – (Introduzione), la spiegazione particolareggiata della definizione delle parole Persona fisica umana e quella della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, comprese le loro notevoli distinzioni.
RIASSUNTO di questi concetti:
Persona e FINZIONE, Persona fisica e FINZIONE PERSONA GIURIDICA = il COGNOME e NOME scritti in MAIUSCOLO
Sintesi e Punti principali di distinzione, sui quali dovete riflettere:
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) e lo IO Sono (Nome e Cognome):
Cari amici che preparate e protocollate le vostre L.R. (autocertificazioni di LEGITTIMO e LEGALE RAPPRESENTANTE – vedi cosa è: L. R.- é_unTrust), della vostra FINZIONE PERSONA GIURIDICA, che dovete SOTTRARRE allo stato, con apposito documento, fate molta attenzione, perché se seguite superficialmente la cosa (esempio: le Legali Rappresentanze . LR – di Popolo Unico, PU, o di altri documenti di gruppi simili, esempio i documenti di Noi è Io Sono o di altri simili) potreste mettervi ancora più in GABBIA per alcuni errori e manchevolezze insite nei loro documenti, divenendo co-amministratori con il presunto stato/governo…e chi vince fra i due….il più forte, non certo voi !
Un esempio pratico delle FALSITA’ insegnate ad esempio da “noi è io sono” – Ecco una Disamina su alcuni scritti, tratti da “noi è io sono”: La registrazione in anagrafe in caratteri maiuscoli (deminutio capitis maxima), per il diritto commerciale UCC sta ad indicare che noi siamo una Società di capitali.
La società di capitali essendo un’entità astratta deve essere necessariamente “rappresentata” da una Persona Fisica (deminutio capitis minima).
Così, a seguito della registrazione in Comune, queste due finzioni giuridiche vengono create e “cucite” addosso ad ogni nuovo nato vivo: ci penserà poi la costante e continua “formazione” e “informazione” sociale a fare in modo che automaticamente e inconsciamente ci si identifichi in queste finzioni giuridiche in ogni ambito, occasione e momento della nostra vita.
La creazione della Persona Fisica o Straw Man (uomo_di_paglia) è un costrutto giuridico mai esistito ma accettato per consuetudine.
La FINZIONE
(NdR: che è una sola e NON due come qui sopra affermato, tant’é che il CODICE FISCALE è uno solo, quello della FINZIONE PERSONA GIURIDICA non fisica ! infatti esso ha il COGNOME scritto prima del NOME, contrariamente a quando insegnato da secoli dalla lingua italiana, che è una Legge naturale preesistente alla giurisdizione italiana, e che però è riportata giustamente anche nell’Art 6 del Cod. Civile Italiano, che ne riporta il senso, che si deve scrivere PRIMA il pre-Nome del Cognome.)
Fate attenzione:
La finzione Persona fisica definisce e crea il ruolo di debitore per nascita, a causa di una unilateralmente attribuita, presunta e mai dimostrata, “capacità di intendere e di volere” e quindi di agire. Attraverso di essa il sedicente Stato, agisce su uomini e donne imponendo tasse e vessazioni.
Tratto da: https://radio28tv.it/e-tempo-di-comprendere/ + https://www.noieiosonolanazione.earth/it/
Commenti NdR:
Peccato che chi ha scritto quelle frasi è totalmente ignorante sul significato Vero della parola Persona la quale indica, studiata e tradotta correttamente con la Semantica, il corpo fisico umano ! – vedi qui la traduzione del significato con l’uso della semantica del linguaggio: https://mednat.news/2022/10/10/16863/ con il Cerca parole del vostro browser, digitate la parola: Persona, definizione
Inoltre hanno dimenticato che se si scrive il nominativo di una persona tutto in minuscolo essa diventa, lo ripetiamo, una “deminutio capitis“, cioè indica un essere schiavo, inferiore, in parole povere un “quaquaraqua”…..e MAI una Persona fisica libera e consapevole.
NON solo ed inoltre, chi ha scritto afferma in altro suo scritto, cose FALSE perché:
NON è l’Atto di nascita che crea la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, ma il CERTIFICATO di nascita che crea anche il COD. FISCALE, cioè il TRUST Italiano attribuito alla PERSONA GIURIDICA lo uomo_di_paglia e Mai alla Persona fisica.
E poi la realtà dei FATTI è che la Persona fisica esce dal mare (liquido amniotico) per approdare sulla terra ferma, quando esce dall’utero di sua madre feto che è stato concepito con il seme del padre, al quale essi, i genitori, danno Nome e Cognome al neonato, che diviene dalla nascita una Persona fisica umana viva e quindi NON è una FINZIONE, in quanto questa è solo e comunque un NOMINATIVO: COGNOME e NOME scritto su di un pezzo di carta, di plastica o inscritta in un chip, essa è una FINZIONE od ente NON vivente ma virtuale…quindi inesistente, che però è amministrato dello stato/governo, fino a quando la Persona fisica si sveglia dal mare degli “incapaci ad intendere e volere” e finalmente inizia a comandare la propria nave….riprendendo e sottraendo la FINZIONE PERSONA GIURIDICA dall’amministrazione dello stato ed inizia ad amministrala lui stesso.
Inoltre faccio presente a questi pseudo scrittori che la loro profetessa afferma e conferma che la parola Persona indica l’uomo vivo, l’individuo, la Persona:
Infatti, nella trasmissione del 17 Febbraio 2011 su Freedomcentral, Heather Ann Tucci Jarraf, una dei trustee del TRUST OPPT 1776, esordisce con delle considerazioni che sono in linea con questa frase.
Il Gioco Finale.
Siamo, afferma Heather, nell’estremo gioco della creazione, che ha scelto di sperimentare la separazione, che si attua nella ‘Persona’, cioè nel ‘singolo individuo’, ed il gioco è ancora più estremo dato che la suddetta ‘persona’ è in uno stato di totale dimenticanza della scelta fatta (quella di giocare). “Ma a gioco estremo può corrispondere anche sperimentazione, e divertimento, estremo…”
Ella la Heather, ha usato giustamente la parola “Persona” nel suo vero e giusto significato di individuo e lo precisa pure, ma coloro che pretendono di essere i suoi seguaci (noi è io sono) se lo dimenticano e falsano il significato della parola Persona dicendo che è una FINZIONE, cosa NON vera, cioè FALSA !
Chi scrive quelle “cose” non solo dimostra la sua incompetenza, ma crea confusione e FALSIFICA la realtà !
Ecco chi si firma per aver scritto queste FALSITA’:
QUESTA VERITA’, E’ TUTTA LA VERITA’, L’ASSOLUTA VERITA’ IN “ONORE” E SENZA PREGIUDIZIO.
Uomo Vivo, gaetano costantino antonio-rotondo
2 novembre 2023
E qui dimostra per iscritto di essere un maschio in DISONORE !
(NdR: infatti inconsapevolmente, oltre a dichiarare il falso, colui che scrive usa per se stesso la “deminutio capitis” perché scrive nome e cognome in minuscolo…Ha .. ha…ha…)
Questo maschio ha evidentemente problemi di comprensione….
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Esaminiamo i Punti principali della Sovranità individuale:
1 – l’Io Sono è l’Essenza eterna, che crea la sua Persona fisica umana, uomo vivo e naturale, essere umano, con Nome e Cognome, per manifestarsi ed identificarsi in questa dimensione terrestre, quindi ne è il titolare unico ed indivisibile.
2 – La Persona Fisica umana ha insito in se stessa la mente (conscia ed inconscia = la propria Personalità) che riflette e compie il programma di evoluzione spirituale che l’Io Sono persegue, per la dimensione nella quale ha decido di apparire con il suo corpo fisico.
3 – La mente, che risiede nel corpo soprattutto nel cervello, ma che è parte del corpo psicobioelettronico, composto da plasma (4° stato della materia), ha insita in se stessa il programma per creare e manifestare la propria Personalità, che assume diversi molteplici e varissimi aspetti/funzioni, es. amorevole, violenta, artistica, manuale, ecc., e quindi anche quella Giuridica, affinché la mente dell’Io Sono si diversifichi e si personalizzi rispetto agli altri Io Sono (umani) materializzati, sulla Terra.
4 – La Personalità quindi è una Funzione intrinseca alle capacita mentali della Persona fisica umana (per mezzo ed attraverso della sua mente) il cui corpo è la manifestazione il vestito dell’Io Sono, lo personalizza, lo individualizza, essa, la Personalità e/o la Persona Fisica umana, ovvero essere umano o uomo naturale, NON è, e non è MAI stata di proprietà di NESSUNO (quindi non certo dello stato = $ixt€ma) anche se quest’ultimo utilizza tale parola per generare confusione nella mente dei NON Consapevoli…..
5 – Lo stato invece propina/crea/inventa alla registrazione nelle liste anagrafiche del COMUNE ove si nasce, e DOPO di essa, la nascita/venuta alla luce della Persona fisica umana, ovvero uomo naturale, essere umano, rubando/appropriandosi del Nome e Cognome e crea la FINZIONE/PERSONA GIURIDICA = uomo_di_paglia, (TRUST = azienda fiduciaria, identificabile solo con: COGNOME e NOME con tanto di COD. FISCALE che ha però il Nome e Cognome dell’individuo nato, ma invertendo le due parole da Nome e Cognome, in COGNOME e NOME, fatto illecito, vedi art 6 del Cod. Civile (IT), che afferma che non è possibile: “Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome”) è lo stato che lo crea, cambia il tipo di scrittura, da alternato a tutto od in parte MAIUSCOLO ed inverte il COGNOME prima del NOME, e dice di detenerne la “proprietà”, cosa falsa perché la proprietà di quel titolo è solamente di colui o colei alla quale il titolo è intestato, ma nei fatti il governo/ stato da quel momento diviene l’amministratore della FINZIONE, DOPO nascita della Persona fisica, nata libera e preGiuridica, fino a quando Egli od Ella, la Persona fisica umana, ovvero l’uomo naturale od essere umano reale e quindi individualizzato, non ne riprende possesso come vero Titolare Unico, SOTTRAENDOLA anche come amministrazione allo stato, con un apposito documento legale (la Legale Rappresentanza di FINZIONE PERSONA GIURIDICA – L.R. vedi cosa è: L. R.- é_unTrust), ecco perché con la dichiarazione di Sovranità individuale + l’autocertificazione di Esistenza in vita per i soggetti con più di 10 anni) + quella di L.R. (Legittimo Rappresentante legale, cioè con e del proprio TRUST con COD. FISCALE), si deve SOTTRARRE la presunta proprietà e l’amministrazione effettiva al presunto stato/governo, divenendo quale UNICO titolare, Trustee (amministratore) ed anche indivisibile beneficiario, cioè creditore ed usufruttuario di tutti i beni mobili ed immobili ad essa ascritti che vengono segregati nel Trust° estero autodichiarato di diritto internazionale del Jersey, che trovate alla Pagina 4 della Sovranità Individuale in questo sito; ciò significa che la Persona Fisica umana, uomo naturale ovvero essere umano (corpo fisico dell’Io Sono che si individualizza con il proprio corpo e la propria Personalità) si riappropria di ciò che è Suo quando è maggiorenne del furto ed amministrazione da parte del governo/stato della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (e non la Persona fisica vivente, come molti erroneamente sostengono), e dichiara anche nei documenti che presenta al presunto stato/governo, che l’Io Sono incarnato in Persona fisica terrestre umana o uomo naturale ovvero essere umano, con Nome e Cognome, NON si identifica MAI nella FINZIONE/PERSONA GIURIDICA con quel COD. FISCALE n°…., (COGNOME e Nome scritti quasi sempre tutto od in parte in MAIUSCOLO), ma la utilizza quale titolare unico ed indivisibile beneficiario, per interfacciarsi per mezzo di essa, con il $ixt€ma, gestendola per il suo bene e quello degli altri Viventi, od anche per interfacciarsi commercialmente con le altre FINZIONI PERSONE GIURIDICHE.
SINTESI Ripetitiva:
MOLTI non capiscono la distinzione logico-semantica (definizione delle parole) e linguistica …delle parole:
Persona Fisica umana (nel diritto romano) e FINZIONE/PERSONA GIURIDICA
La Persona fisica, essere umano, uomo naturale, è creata dall’Io Sono, infatti è la sua manifestazione fisica, ed anche per poter essere individuato con una identità precisa (Nome e Cognome), quale uomo vivo, per apparire nella dimensione, in questo caso Terrestre !
Quella GIURIDICA, NON è la Persona fisica, ma la FINZIONE PERSONA GIURIDICA che, SE ACCETTATA con silenzio assenso o con inconsapevole consenso) che è IMPOSTA dal “presunto governo/stato ove vivete” (stato “de Facto NON de Jure“), diviene il FALSO sostituto della Persona fisica, che il presunto stato/governo (Matrix=$ixT€ma di schiavitù) cerca di sostituire alla Vera Persona Fisica umana, uomo naturale ovvero essere umano, con la vostra accettazione inconsapevole e quindi con il vostro silenzio/assenso, ovvero “consenso NON informato” (quindi ILLEGALE), infatti è solo la Persona fisica che si “estingue” (muore-traPassa ….), la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, si “CANCELLA in automatico” alla morte della Persona fisica, od uomo naturale/essere umano !
NON esiste la “Persona giuridica” come ente vitale, perché è SOLO virtuale cioè NON vivente, di proprietà della Persona Fisica umana, ovvero uomo naturale, essere umano vivente, infatti quella azienda fiduciaria (TRUST), porta il vostro COGNOME e NOME scritti in parte o tutto in MAIUSCOLO, guardate sui documenti a voi intestati !
Per favore NON fate confusione con le due cose…!
Precisazione, per chiarire a chi non fosse ancora chiaro:
E’ il $ixt€ma SCHIAVISTA che vuole che la FINZIONE PERSONA GIURIDICA si trasformi per incanto in “funzione giuridica”, ma è una falsità di una illogicità assoluta, in quanto un pezzo di carta o plastica o relativo chip incluso, NON potrà mai avere, divenire od avere una “funzione”; chi effettua la “funzione” (capacità di agire) NON è la FINZIONE, ma la mente dell’Io Sono e quindi quella della Persona Fisica umana, essere umano o uomo naturale, con la sua personalità anche e non solo giuridica, che ha questa unica possibilità.
Il sistema di schiavitù attuale, tende a farvi credere alle sue falsità ed a confondere le cose, per sottomettere, per mezzo della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, la “funzione giuridica” della vostra personalità, alla sua volontà, cosa che può fare solo sulla FINZIONE (se esso l’ amministra ancora) e non sulla Persona fisica umana, uomo naturale, od essere umano (unico in possesso di “funzioni”), anche se nei testi delle leggi del presunto stato/governo, sono preparate appositamente per far cadere negli equivoci con un tranello, coloro che ignorano questi FATTI, esso parla falsamente di “acquisto” di “funzione giuridica” della persona, in realtà non si “acquista”, ma si “acquisisce” al 18 esimo anno di età, ciò significa che solo la Persona e quindi l’Io Sono, individualizzato con Nome e Cognome, uomo vivo, all’età del 18esimo anno (in Italia) ha la possibilità di svolgere anche una “funzione giuridica” utilizzando la propria personalità per gestire anche e non solo la FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME), il pezzo di carta/plastica, per agire commercialmente nel $ixt€ma.
L’importante però per riordinare le cose, è che si faccia e si prepari comunque i giusti documenti da protocollare in COMUNE ed alla Pubblica amministrazione oltre ai vari enti nazionali ed internazionali, ove avete il vostro domicilio/abitazione ed alla PREFETTURA dal quale dipende il COMUNE, nel quale la Persona fisica, od essere umano, ovvero uomo naturale, cioè il VERO ed UNICO amministratore Legale della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, avoca a se stesso l’amministrazione esclusiva di essa, SOTTRAENDOLA Legalmente e quindi togliendo (al presunto stato/governo) l’amministrazione della stessa e la sua presunta titolarità.
Ripetiamo
L’Essere umano = Persona Fisica umana, ovvero l’uomo naturale od essere umano, la crea l’Io Sono (con il concorso dei suoi genitori terrestri) ed è il suo vestito terrestre, nessun altro può farlo, e cosi facendo diviene un’anima Vivente, uomo vivo identificabile solo con Nome e Cognome, fatta di carne, ossa, sangue e Spirito, e quando nascete, nascete in totale libertà e quindi preGiuridici, prima che il presunto stato vi “appioppi” il “certificato di nascita” (FINZIONE PERSONA GIURIDICA = az. privata individuale=TRUST italiano) e con esso e senza fare un consenso informato ai vostri genitori, spiegando loro cosa sta facendo…, cioè sta SOTTRAENDO ad essi l’amministrazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA e cosi vi schiavizza, fino a quando non vi rendete conto del “furto di identità” e degli scopi schiavisti dell’attuale amministratore (il presunto stato/governo) a scopo di sottomissione e controllo totale, attuato a vostra insaputa e senza il vs consenso, è cosi siete nei fatti suoi SCHIAVI, persino con i beni (mobili ed immobili) ad essa FINZIONE intestati, e ciò fino a quando non gliela SOTTRAETE, amministrandola voi in prima persona, con un apposito documento di Legale Rappresentante inserito nel vostro Trust° estero, quindi extraterritoriale (vedi pagine 4 e 4b della Sovranità individuale)… formulato nel modo giusto e con le parole adatte.
La FINZIONE PERSONA GIURIDICA, la impone il presunto stato/governo con il “Certificato di nascita“, commettendo quindi ed anche un “furto di identità”, non essendoci stato il consenso informato dell’individuo, questo furto serve, ad esso presunto stato, ad emettere dei Bonds (Titoli di stato e non) a nome e per conto della vostra FINZIONE PERSONA GIURIDICA, per cui il “presunto stato” l’amministra fino a quando non gliela SOTTRAETE legalmente con l’apposito documento (che trovate nel link indicato QUI sotto), e reclamando ad esso, per il “diritto risarcitorio” i bonds/titoli emessi a nome vostro ed a nome di tutti gli Essere umani, uomini naturali = Persona Fisica umana (Individui) che compongono il Popolo Sovrano (insieme degli individui che lo compongono), con relativi interessi e more…
Per i particolari li trovate in queste pagine sulla Sovranità Individuale e nelle pagine 4 e 4b trovate: la Sovranità, la Legale Rappresentanza Esistenza in vita, Segregazione dei beni e dei figli minori, creazione di un proprio stato extraterritoriale e molto altro, il tutto nel Trust°/STATO/Nazione/Regno sovrano, libero, ed estero, con la Segregazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD: FISCALE con i beni da essa ascritti.
GUARDATE chi sono i proprietari delle vostre FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE = COGNOME e NOME (scritti in MAIUSCOLO):
https://informationzero.wordpress.com/2015/03/17/noi-esseri-umani-non-siamo-liberi-calcola-a-chi-appartieni/comment-page-1/
Se volete uscire dalla Schiavitù iniziate a protocollare presso il COMUNE ove avete il vostro domicilio + Prefettura + Tribunale ed AG. ENTRATE SPA, Enti statali necessari ed a quelli Internazionali indicati nel Trust° come Destinatari, questo documento autocertificato, proclamando per iscritto la Creazione del proprio Living Trust° estero di alto valore umanitario.
REPUBBLICA ITALIANA:
Per Art 10 Costituzione, la cosiddetta REPUBBLICA ITALIANA deve stare ed è sotto la Common Law, anche perché essa è una colonia /protettorato degli USA Inc.
L’articolo 10 della Costituzione italiana stabilisce la volontà della nostra Repubblica di riconoscere e rispettare il diritto internazionale.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. L’articolo 10 garantisce anche il diritto di asilo a chi provenga da un paese in cui non sia consentito l’esercizio delle libertà fondamentali.
Ma poi in pratica in Tribunale od in altre sedi, cercano di non sottostarvi ma Voi autodeterminati dovete usare questo articolo Costituzionale, anche perché ogni vostro documento deve essere effettuato in AFFIDAVIT (deposizione giurata), perché questa prassi è regolarmente accettata e riconosciuta anche dalla Legge italiana 445/2000 sui documenti e le autocertificazioni.
Da Wikipedia:
Per dare ulteriore valore ai vostri documenti aggiungete la Apostilla dell’Aja ed eventualmente il Codice: ATECO – U99.00.00, il quale indica gli Organismi od organizzazioni internazionali ed extraterritoriali.
– vedete anche di SBATEZZARVI (fatelo se siete stati battezzati in qualche religione cristiana o non), con la Bozza di Lettera da NOTIFICARE alle autorità religiose della setta nella quale vi siete battezzati, che trovate nel link qui sopra indicato.
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CESSIONE di SOVRANITA’ da PARTE di UNO STATO, esempio quella del presunto stato/governo Italiano:
Art. 243 del codice penale: la norma che può liberarci di 3/4 della classe politica e restituire l’Italia agli italiani.
L’art. 243 c.p. recita espressamente: “Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue o se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo”.
Tale norma è inserita nella rubrica dei delitti contro lo Stato, elemento indispensabile per comprendere il bene giuridico che direttamente protegge. Ovvero gli atti ostili sono quelli che ledono la funzione dello Stato.
Per capire cosa questo significa basta rammentare quali sono i tre elementi fondanti di una nazione, ovvero il popolo, il territorio e la sovranità.
Ergo qualsiasi accordo (atto d’intelligenza) diretto a privarci di uno dei tre elementi fondanti dello Stato è un atto di ostilità. Questo significa che un accordo diretto a privarci della sovranità è, per definizione, un atto di ostilità contro lo Stato.
I colpevoli dovrebbero essere condannati all’ergastolo, visto che gli atti ostili si sono verificati, e si verificano ancora oggi, abbiamo infatti pacificamente ceduto, in forza di trattati internazionali (appunto atti d’intelligenza) la sovranità economica, quella monetaria e gran parte di quella legislativa.
Quotidianamente nelle aule di giustizia facciamo processi ben più complessi.
Stamani difendendo un imputato in tribunale, per una stupidissima violazione di domicilio, riflettevo… Incredibile come fosse più complessa la dimostrazione di quella fattispecie, rispetto a quella che consentirebbe di condannare all’ergastolo almeno 3/4 della classe politica per la cessione della nostra sovranità.
La cosa più banale del mondo. Ti sei accordato per cedere sovranità ?
Bene, carissimo… Vai all’ergastolo.
Ma la Procura di Roma, malgrado la mia denuncia, continua a non vedere, non sentire e non parlare… E neppure agisce, come la legge imporrebbe, contro il sottoscritto. Qualora scrivessi sciocchezze nelle denunce depositate infatti dovrei essere processato per calunnia.
By Avv. Marco Mori, blogger di scenarieconomici.it ed autore del libro “Il tramonto della democrazia – analisi giuridica della genesi di una dittatura europea” disponibile su ibs.it
Vedi queste pagine preparate da un avvocato italiano
– dott._demetrio_priolo
Perché dichiararsi Sovrani ? – By avv. Demetrio Priolo
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Cosa può dire e/o fare o NON fare la o le “forze dell’Ordine, su di voi ?
Polizia e carabinieri si occupano di tutelare l’ordine pubblico, cercando di prevenire la commissione di illeciti e, nel caso in cui non ci riescano, assicurando alla giustizia coloro che hanno violato la legge. Questa fondamentale funzione è esercitata anche grazie ai poteri che l’ordinamento conferisce alle autorità: si pensi solamente alla possibilità di compiere perquisizioni, ispezioni, controlli sugli automobilisti, ecc. Tutto ciò non significa però che la polizia possa agire a proprio piacimento, senza rispettare i limiti imposti dalla legge.
Controlli delle Forze dell’ordine, Carabinieri: a quali richieste devo obbedire, a quali invece posso rifiutarmi.
Diritti e doveri: il vademecum
Prima o poi, capita a tutti. E spesso, capita quando hai la mente presa da mille pensieri. Tranne quello di essere fermato dalla polizia. Proprio perché imprevedibile, un controllo delle cosiddette Forze dell’ordine, facilmente provoca un pizzico di nervosismo, addirittura panico nel caso di soggetti particolarmente ansiosi.
Questo pure nel caso l’automobilista non abbia assolutamente nulla da nascondere (perché se invece hai la coda di paglia e sai di aver commesso un infrazione, l’agitazione è una reazione comprensibile). Ecco perché, nell’eventualità di un controllo a sorpresa, è utile farsi trovare preparati. Conoscere i propri doveri, ma anche i propri diritti.
Sapere in anticipo come comportarsi di fronte alle richieste di un agente, aiuterà a rimanere lucidi al momento topico. E il più delle volte, ad accelerare la prassi. Prima di ripartire sereni, come se nulla fosse accaduto. Ecco 10 regole d’oro, sottoforma di domande e risposte. Ce ne sono tante altre: queste, intanto, le scolpiamo nella pietra.
LA POLIZIA MI MOSTRA LA PALETTA: SONO OBBLIGATO A FERMARMI ? SÌ.
Se la polizia ti intima di fermarti mentre sei al volante, occorre ovviamente obbedire e accostare sul ciglio della strada, o in qualunque luogo che non crei intralcio alla circolazione.
SONO OBBLIGATO A MOSTRARE LA PATENTE ?
SÌ. All’agente che si avvicinerà a noi sarà necessario esibire patente di guida e libretto di circolazione. In caso contrario, si rischia una sanzione amministrativa da 87 euro a 345 euro.
DEVO MOSTRARE L’ASSICURAZIONE ?
SÌ, ma soltanto nel caso la polizia me lo chiedesse, allora sarei obbligato anche a esibire il certificato di assicurazione.
DEVO ESIBIRE LA CARTA D’IDENTITÀ ?
Pure nel caso l’agente mi chiedesse esplicitamente di mostrare (non consegnare) un documento identificativo diverso dalla patente di guida, ho la facoltà di rifiutarmi, in quanto – sul suolo nazionale – non sono obbligato a portare con me carta d’identità o passaporto. Sarà sufficiente, su richiesta, declinare a voce le proprie generalità: nome, cognome, data e luogo di nascita.
DEVO RISPONDERE A QUALSIASI DOMANDA ?
Non sono tenuto a fornire risposta a domande che non siano inerenti al motivo che ha portato al fermo del veicolo.
LA POLIZIA PUÒ PERQUISIRE LA MIA AUTO ?
SÌ, salvo che non sia l’auto di un ambasciatore o di una ambasciata.
La perquisizione del mezzo rientra tra le legittime facoltà delle Forze dell’ordine. Può essere disposta per verificare che il veicolo sia conforme alle norme di circolazione e che rispetti le caratteristiche riportate sul libretto.
LA POLIZIA PUÒ PERQUISIRE L’AUTOMOBILISTA ?
SÌ. Qualora la polizia nutrisse fondati sospetti (detenzione di armi, sostanze stupefacenti, etc.), allora potrà procedere con la perquisizione sia del veicolo, sia della persona. Il soggetto avrà allora il dovere di collaborare con gli agenti. Non si ha diritto a un avvocato, a meno che non sia immediatamente reperibile. Se sei formalmente indagato, la polizia dovrà leggerti i tuoi diritti. Avrai il diritto di rimanere in silenzio, e di nominare un avvocato di fiducia.
LA POLIZIA PUÒ IMPORMI L’ALCOLTEST ?
SÌ. Se mi viene chiesto di sottopormi al test del tasso alcolemico, ho il dovere di obbedire. In realtà rientra tra i miei diritti anche il rifiuto, ma in tal caso sarai processato per guida in stato di ebbrezza: si presumerà che io fossi alla guida con un tasso di alcol nel sangue più elevato della soglia legale. In altre parole: verrei arrestato.
UN POLIZIOTTO DEVE FORNIRE LE SUE GENERALITÀ ?
Un agente di polizia non è tenuto a fornire le proprie generalità. Mentre in servizio, è semmai tenuto a mostrare il tesserino o la placca di riconoscimento che lo identifichi mediante numero di matricola. Tra i membri delle forze armate autorizzati a svolgere il proprio servizio anche in borghese: nel momento in cui esercita la propria funzione, l’agente dovrà esibire placca o tessera di riconoscimento.
POSSO FILMARE UN AGENTE DI POLIZIA ?
SÌ, anche per la propria incolumità e sicurezza.
È legittimo fotografare o filmare i pubblici ufficiali, compresi quindi gli operatori di polizia impegnati in operazioni di controllo o in manifestazioni e avvenimenti pubblici. Mentre è illecito diffondere la foto di un funzionario o un pubblico ufficiale fuori dall’esercizio delle proprie funzioni. Bisogna infine evitare la diffusione dei documenti video-fotografici tutte le volte in cui l’autorità pubblica lo vieti espressamente per iscritto.
Tratto da: https://www.motorbox.com/auto/magazine/vivere-auto/cosa-fare-se-mi-ferma-la-polizia-diritti-e-doveri-controlli
Vedi anche: https://www.laleggepertutti.it/48722_e-lecito-fotografare-o-filmare-la-polizia-e-gli-altri-pubblici-ufficiali
Quali sono le 10 cose che la Polizia non può fare.
La polizia può costringermi a mostrare i documenti ?
La polizia può fermarti per chiederti le generalità (nome, cognome, residenza, ecc.) ma non può chiederti i documenti, come ad esempio la carta d’identità o la tessera sanitaria.
Questa regola soffre due eccezioni:
– se ci si trova alla guida del proprio veicolo. In questa ipotesi, il Codice della strada obbliga il conducente a mostrare patente, carta di circolazione e certificato assicurativo;
– quando l’obbligo di portare con sé i documenti e di esibirli su richiesta sia stato oggetto di specifico ordine rivolto a persone con precedenti o ritenute socialmente pericolose [1].
Ricorda che il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro [2], mentre la condotta di chi fornisce generalità false è punita con la reclusione da uno a cinque anni [3].
La polizia può pedinarmi ?
La polizia può effettuare pedinamenti, purché non violi la libertà o la privacy commettendo il reato di molestie o perfino di stalking. Ad esempio, la polizia non può spingersi fino a sbirciare dalla finestra o entrare in casa tua.
Quanto appena detto vale come principio generale: non è vietato pedinare le persone.
La polizia può seguirti per vedere dove vai o cosa fai, ma non può entrare in casa tua (nei limiti di cui vedremo) oppure fotografarti mentre ti trovi in un luogo privato (la tua abitazione o quella di un tuo amico, ad esempio).
La polizia può fermarmi in strada senza motivo ?
La polizia può fermarmi senza motivo, ad esempio mentre sto passeggiando per conto mio? La risposta è positiva: nell’esecuzione dei propri compiti di prevenzione degli illeciti, la polizia può fermare e identificare le persone senza dover fornire spiegazioni.
Come sopra chiarito, il controllo consiste essenzialmente nella richiesta delle proprie generalità. Una volta che la polizia ha preso i tuoi dati, ti lascerà andare senza alcun problema.
Ciò che la polizia non può fare è fermarti e chiederti di seguirla per ulteriori accertamenti: se non ci sono concreti sospetti su di te, la polizia non può privarti della libertà personale.
La polizia può fermarti e portarti in questura solo se rifiuti di collaborare, cioè di identificarti fornendo le tue generalità [4].
Insomma: se mentre passeggi per strada la polizia ti ferma e ti chiede le generalità, davanti al tuo rifiuto può costringerti ad andare in questura per l’identificazione. Non hai nemmeno il diritto di chiamare il tuo avvocato.
La polizia può arrestarmi se fumo uno spinello ?
L’assunzione di droga non costituisce reato. Dunque, se la polizia ti sorprende a fumare uno spinello non potrà contestarti alcun reato né potrà arrestarti.
Ciò che le forze dell’ordine potranno fare, invece, è sequestrare la sostanza stupefacente che hai con te e redigere un verbale che verrà trasmesso alla prefettura territorialmente competente per l’avvio della procedura che condurrà all’applicazione della sanzione.
Secondo la legge [5], chi fa uso personale di droga o la detiene per sé è sottoposto, per un periodo che va da un minimo di un mese a un massimo di un anno, a una sanzione amministrativa tipo la sospensione della patente di guida, la sospensione della licenza di porto d’armi o del passaporto.
Se l’interessato è un minorenne, il prefetto può perfino convocare i genitori per stabilire un percorso terapeutico di recupero.
Sono costretto a rispondere alle domande della polizia ?
Per legge, nel caso in cui la polizia ti fermi sei obbligato solamente a identificarti, cioè a fornire le tue generalità: a ogni altra domanda puoi rifiutarti di rispondere. Ciò vale soprattutto se tu sei formalmente indagato: in questa ipotesi, non solo non sei tenuto a rispondere, ma la polizia deve perfino elencare i tuoi diritti, tra i quali c’è, per l’appunto, quello a rimanere in silenzio e a non rispondere ad alcuna domanda.
Se le indagini dovessero andare avanti, in qualità di indagato hai il diritto di rispondere solamente in presenza del tuo avvocato.
La polizia può perquisirmi senza motivo ?
La polizia può perquisirti solamente se è autorizzata dal giudice oppure nelle ipotesi in cui vi sia il fondato sospetto che tu abbia commesso determinati reati (spaccio, ecc.) oppure che tu abbia delle armi con te.
Soltanto nelle ipotesi di urgenza e solo quando vi sia il fondato sospetto che siano stati commessi particolari reati, è possibile procedere a perquisizione personale senza decreto del giudice.
Ad esempio, se la polizia intende perquisirti (o perquisire la tua auto) per cercare la droga, è inutile che ti opponi: per legge, le forze dell’ordine possono procedere a questo tipo di controllo quando hanno il fondato sospetto che qualcuno nasconda della sostanza stupefacente.
In casi del genere, non hai nemmeno diritto a un avvocato, in quanto la perquisizione va effettuata immediatamente. Tuttavia, puoi farti assistere dal tuo legale se egli è immediatamente reperibile. In altre parole, la polizia non è tenuta ad aspettare l’avvocato, ma se questi arriva durante lo svolgimento delle operazioni, sicuramente può assistervi, assicurandosi che la perquisizione avvenga nel rispetto della dignità del perquisito.
Ad ogni modo, la perquisizione personale deve avvenire sempre nel rispetto della tua dignità: ciò significa che non è possibile perquisirti davanti a tutti. Se ci si trova in un luogo pubblico (una piazza, ad esempio), allora la polizia dovrà condurti in un luogo un po’ più appartato.
La polizia può controllarmi il cellulare ?
La polizia non può controllarti il cellulare, a meno che questo non venga sequestrato perché costituisce il corpo del reato o cosa pertinente al reato.
Ad esempio, la polizia può perquisirti e sequestrarti il cellulare, se hai usato il dispositivo per commettere un delitto, ad esempio per scaricare immagini pedopornografiche oppure per fare riprese senza consenso in luoghi privati.
Solo dopo il sequestro sarà possibile accedere al contenuto dello smartphone.
La polizia può entrare in casa ?
La polizia non può entrare in casa tua se non ha un decreto del giudice che autorizza la perquisizione oppure un’ordinanza che autorizza l’esecuzione di una misura cautelare (ad esempio, gli arresti domiciliari) a carico di chi si trova all’interno.
Se la polizia bussa alla tua porta, è tuo diritto non farla entrare oppure chiedere di mostrarti il provvedimento del Giudice.
Se questo ti viene mostrato, controlla bene cosa c’è scritto: verifica, in particolare, che il tuo nominativo sia ben indicato, che siano specificati i motivi della perquisizione ed, eventualmente, gli oggetti che la polizia cerca.
Ricorda, ancora, che le perquisizioni possono essere effettuate solamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria, non anche dai semplici agenti.
Hai ovviamente il diritto di assistere alle operazioni della polizia: anzi, è bene che, in assenza di un avvocato, tu stia molto attento a tutto ciò che avviene. Se ci sono testimoni, ancora meglio.
I poliziotti che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni di cui innanzi, sono tenuti a rilasciare immediatamente all’interessato copia del verbale di esito dell’atto compiuto.
La polizia può entrare in casa senza mandato ?
Esistono diversi ipotesi in cui è consentito alla polizia di entrare in casa senza il permesso del giudice: si tratta delle perquisizioni fatte d’urgenza quando si ha il fondato sospetto che, in quel determinato luogo, si stia commettendo un crimine, ad esempio legato alle armi, agli esplosivi, alla droga oppure a delitti con finalità terroristica.
Inoltre, quando si deve eseguire un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o un ordine di carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per gravi delitti, la polizia procede a perquisizione personale o locale se sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono l’emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
La polizia può chiedere informazioni su di me ?
La polizia può chiedere informazioni su di te, magari ai vicini di casa o al tuo datore. È possibile ad esempio chiedere a che ora esci per andare a lavoro, a che ora rientri, se vai in palestra o in piscina.
Le persone a cui vengono richieste informazioni non sono peraltro obbligate a rispondere, a meno che non vengano sentite come persone informate sui fatti nell’ambito di una formale indagine.
La polizia non può mai ottenere informazioni riguardanti i tuoi dati sensibili (come ad esempio notizie concernenti lo stato di salute o l’orientamento sessuale) o altre informazioni riservate di cui sono a conoscenza determinati soggetti qualificati (il medico personale, ecc.) se non c’è una formale indagine in corso.
Insomma: la polizia può accedere ai tuoi dati personali solamente se il tuo nome è iscritto all’interno del registro degli indagati e queste informazioni sono essenziali per la prosecuzione delle indagini.
La polizia può intercettare le mie conversazioni ?
La polizia non può intercettare le tue telefonate, i tuoi messaggi, le tue chat o, più in generale, le conversazioni che intrattieni con altre persone.
La polizia può intercettarti solamente se sei indagato e soltanto se il giudice ha dato la propria autorizzazione, per un ristretto periodo di tempo.
Note:
[1] Art. 4, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e art. 294 del relativo regolamento di esecuzione.
[2] Art. 651 cod. pen.
[3] Art. 496 cod. pen.
[4] Art. 349 cod. proc. pen.
[5] Art. 75, D.P.R. n. 309/90.
GUARDIA di FINANZA (GdF)
Ci si può opporre ai controlli della Guardia di Finanza ?
Uno dei capisaldi della nostra Costituzione è l’aver posto un argine all’azione della Pubblica Amministrazione, imponendo ad essa di non travalicare il sentiero tracciato in anticipo dalla legge. Le autorità pubbliche – siano queste Carabinieri, Polizia o Guardia di Finanza – non possono agire se non in forza di una norma che ne regolamenta e definisce i poteri. È quello che si chiama «principio di legalità».
Tutte le volte in cui la disposizione di legge non esiste o non viene rispettata, si verifica un «abuso di potere», sicché il cittadino può rifiutarsi di obbedire agli ordini del pubblico ufficiale.
Proprio alla luce di ciò una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione [1] ha spiegato se e quando ci si può opporre ai controlli della Guardia di Finanza. La risposta è chiaramente affermativa, ma tutto sta nel comprendere quando il cittadino può esercitare questo potere. Un potere che, come vedremo a breve, gli consente di impedire l’apertura di armadi, borse e casseforti se non c’è un’apposita autorizzazione. Ma procediamo con ordine.
Come avevamo già chiarito in Cosa può fare la Guardia di Finanza durante una verifica, gli agenti delle Fiamme Gialle possono entrare in casa del contribuente solo previo «mandato» del giudice e sempre che vi siano gravi indizi di reato; possono invece entrare nello studio professionale o all’interno di un’azienda se hanno un «ordine di accesso» rilasciato dal funzionario dirigente dell’ufficio o dal comandante del reparto della GdF. Infine, per i locali a uso promiscuo è necessaria anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Anche per l’apertura di cassetti e borse e quant’altro risulti protetto da chiusure, è necessaria l’autorizzazione del magistrato, in quanto tali beni fanno parte della categoria concettuale del domicilio. L’eventuale assenso del contribuente – che fa venir meno la richiesta di autorizzazione al magistrato – legittima l’operato dei verificatori, consenso che dovrà essere trascritto sia nel processo verbale di accesso o giornaliero che nel processo verbale di constatazione (pvc). Leggi Durante una verifica la Finanza può aprire le borse?
Sul punto, la Cassazione a Sezioni Unite ha sostanzialmente autorizzato il diritto del contribuente di opporsi ai controlli della Guardia di Finanza in assenza dell’autorizzazione del giudice. E ha altresì detto, dall’altro lato, che l’assenza di uno specifico dissenso del contribuente nel corso della verifica fiscale all’apertura di borse, armadi, casseforti e mobili legittima i verificatori alla loro apertura senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Non è poi necessario il preventivo avvertimento al contribuente della possibilità di opporsi e della conseguente necessità dell’autorizzazione.
La vicenda da cui ha tratto origine la sentenza riguardava un accesso fiscale presso un’azienda in cui i finanzieri aprivano una valigetta dell’amministratore rinvenendo documentazione extracontabile. La società vittima del controllo fiscale, constatato il fatto che i finanzieri non avevano chiesto e ottenuto alcuna autorizzazione all’autorità giudiziaria, avevano ritenuto tale attività illegittima nonostante l’avvenuta collaborazione del contribuente. Di qui il quesito ai giudici della Cassazione: l’apertura di una borsa durante l’accesso per un controllo fiscale può avvenire senza autorizzazione della Procura se però c’è il consenso dell’interessato? E se il contribuente non viene informato della possibilità di opporsi al controllo, perché ritiene che gli agenti abbiano il potere di agire e perciò obbedisce al loro comando, la verifica fiscale si può ritenere legittima?
Le Sezioni Unite hanno ritenuto in buona sostanza:
– necessaria l’autorizzazione del Procuratore all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, in caso di “apertura coattiva”;
– non necessaria l’autorizzazione del Procuratore se l’apertura di pieghi, mobili, borse, casseforti, ecc. se c’è la collaborazione e il consenso del contribuente;
– non necessaria l’informazione al contribuente che può opporsi a tale controllo in mancanza dell’autorizzazione della Procura della Repubblica (non essendovi alcun obbligo in tal senso nella normativa).
Le Sezioni unite precisano peraltro che il consenso è mancante in caso di apertura operata dal contribuente sotto minaccia o determinata da coazioni implicite e ambientali, indotte cioè dalle modalità utilizzate dai verificatori per la richiesta di apertura. In questo caso, spetta al giudice di merito accertare la sussistenza o meno di uno spontaneo e non coartato consenso all’apertura, con le ovvie conseguenze che ne derivano.
In altre parole, il contribuente dovrebbe dimostrare che il suo consenso sia stato ottenuto attraverso “pressioni” dei verificatori. Per quanto condivisibile in linea di diritto, è evidente che tale situazione in pratica è del tutto irrealizzabile.
Occorrerebbe comprendere come il contribuente, al cospetto della differente versione dei verificatori (pubblici ufficiali) e di un pvc (facente fede fino a querela di falso) possa provare di essere stato “spinto” ad autorizzare l’apertura della borsa, del mobile o della cassaforte.
Note:
[1] Cass. S.U. sent. n. 3182/2022.
Tratto da: https://www.laleggepertutti.it/547138_ci-si-puo-opporre-ai-controlli-della-guardia-di-finanza
La POLIZIA LOCALE, può fermarti per chiederti le generalità (nome, cognome, residenza, ecc.) ma non può chiederti i documenti, come ad esempio la carta d’identità o la tessera sanitaria.
Questa regola soffre due eccezioni:
– se ci si trova alla guida del proprio veicolo. In questa ipotesi, il Codice della strada obbliga il conducente a mostrare patente, carta di circolazione e certificato assicurativo;
– quando l’obbligo di portare con sé i documenti e di esibirli su richiesta sia stato oggetto di specifico ordine rivolto a persone con precedenti o ritenute socialmente pericolose [1].
Ricorda che il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro [2], mentre la condotta di chi fornisce generalità false è punita con la reclusione da uno a cinque anni [3].
La Polizia Locale può pedinarmi ?
La Polizia Locale può effettuare pedinamenti, purché non violi la libertà o la privacy commettendo il reato di molestie o perfino di stalking. Ad esempio, la Polizia Locale non può spingersi fino a sbirciare dalla finestra o entrare in casa tua.
Quanto appena detto vale come principio generale: non è vietato pedinare le persone.
La Polizia Locale può seguirti per vedere dove vai o cosa fai, ma non può entrare in casa tua (nei limiti di cui vedremo) oppure fotografarti mentre ti trovi in un luogo privato (la tua abitazione o quella di un tuo amico, ad esempio).
La Polizia Locale può fermarmi in strada senza motivo?
La Polizia Locale può fermarmi senza motivo, ad esempio mentre sto passeggiando per conto mio? La risposta è positiva: nell’esecuzione dei propri compiti di prevenzione degli illeciti, la Polizia Locale può fermare e identificare le persone senza dover fornire spiegazioni.
Come sopra chiarito, il controllo consiste essenzialmente nella richiesta delle proprie generalità. Una volta che la Polizia Locale ha preso i tuoi dati, ti lascerà andare senza alcun problema.
Ciò che la Polizia Locale non può fare è fermarti e chiederti di seguirla per ulteriori accertamenti: se non ci sono concreti sospetti su di te, la Polizia Locale non può privarti della libertà personale.
La Polizia Locale può fermarti e portarti in questura solo se rifiuti di collaborare, cioè di identificarti fornendo le tue generalità [4].
Insomma: se mentre passeggi per strada la Polizia Locale ti ferma e ti chiede le generalità, davanti al tuo rifiuto può costringerti ad andare in questura per l’identificazione. Non hai nemmeno il diritto di chiamare il tuo avvocato.
La Polizia Locale può arrestarmi se fumo uno spinello?
L’assunzione di droga non costituisce reato. Dunque, se la Polizia Locale ti sorprende a fumare uno spinello non potrà contestarti alcun reato né potrà arrestarti.
Ciò che le forze dell’ordine potranno fare, invece, è sequestrare la sostanza stupefacente che hai con te e redigere un verbale che verrà trasmesso alla prefettura territorialmente competente per l’avvio della procedura che condurrà all’applicazione della sanzione.
Secondo la legge [5], chi fa uso personale di droga o la detiene per sé è sottoposto, per un periodo che va da un minimo di un mese a un massimo di un anno, a una sanzione amministrativa tipo la sospensione della patente di guida, la sospensione della licenza di porto d’armi o del passaporto.
Se l’interessato è un minorenne, il prefetto può perfino convocare i genitori per stabilire un percorso terapeutico di recupero.
Sono costretto a rispondere alle domande della Polizia Locale?
Per legge, nel caso in cui la Polizia Locale ti fermi sei obbligato solamente a identificarti, cioè a fornire le tue generalità: a ogni altra domanda puoi rifiutarti di rispondere. Ciò vale soprattutto se tu sei formalmente indagato: in questa ipotesi, non solo non sei tenuto a rispondere, ma la Polizia Locale deve perfino elencare i tuoi diritti, tra i quali c’è, per l’appunto, quello a rimanere in silenzio e a non rispondere ad alcuna domanda.
Se le indagini dovessero andare avanti, in qualità di indagato hai il diritto di rispondere solamente in presenza del tuo avvocato.
La Polizia Locale può perquisirmi senza motivo?
La Polizia Locale può perquisirti solamente se è autorizzata dal giudice oppure nelle ipotesi in cui vi sia il fondato sospetto che tu abbia commesso determinati reati (spaccio, ecc.) oppure che tu abbia delle armi con te.
Soltanto nelle ipotesi di urgenza e solo quando vi sia il fondato sospetto che siano stati commessi particolari reati, è possibile procedere a perquisizione personale senza decreto del giudice.
Ad esempio, se la Polizia Locale intende perquisirti (o perquisire la tua auto) per cercare la droga, è inutile che ti opponi: per legge, le forze dell’ordine possono procedere a questo tipo di controllo quando hanno il fondato sospetto che qualcuno nasconda della sostanza stupefacente.
In casi del genere, non hai nemmeno diritto a un avvocato, in quanto la perquisizione va effettuata immediatamente. Tuttavia, puoi farti assistere dal tuo legale se egli è immediatamente reperibile. In altre parole, la Polizia Locale non è tenuta ad aspettare l’avvocato, ma se questi arriva durante lo svolgimento delle operazioni, sicuramente può assistervi, assicurandosi che la perquisizione avvenga nel rispetto della dignità del perquisito.
Ad ogni modo, la perquisizione personale deve avvenire sempre nel rispetto della tua dignità: ciò significa che non è possibile perquisirti davanti a tutti. Se ci si trova in un luogo pubblico (una piazza, ad esempio), allora la Polizia Locale dovrà condurti in un luogo un po’ più appartato.
La Polizia Locale può controllarmi il cellulare?
La Polizia Locale non può controllarti il cellulare, a meno che questo non venga sequestrato perché costituisce il corpo del reato o cosa pertinente al reato.
Ad esempio, la Polizia Locale può perquisirti e sequestrarti il cellulare se hai usato il dispositivo per commettere un delitto, ad esempio per scaricare immagini pedopornografiche oppure per fare riprese senza consenso in luoghi privati.
Solo dopo il sequestro sarà possibile accedere al contenuto dello smartphone.
La Polizia Locale può entrare in casa?
La Polizia Locale non può entrare in casa tua se non ha un decreto del giudice che autorizza la perquisizione oppure un’ordinanza che autorizza l’esecuzione di una misura cautelare (ad esempio, gli arresti domiciliari) a carico di chi si trova all’interno.
Se la Polizia Locale bussa alla tua porta, è tuo diritto non farla entrare oppure chiedere di mostrarti il provvedimento del giudice.
Se questo ti viene mostrato, controlla bene cosa c’è scritto: verifica, in particolare, che il tuo nominativo sia ben indicato, che siano specificati i motivi della perquisizione ed, eventualmente, gli oggetti che la Polizia Locale cerca.
Ricorda, ancora, che le perquisizioni possono essere effettuate solamente dagli ufficiali di Polizia Locale giudiziaria, non anche dai semplici agenti.
Hai ovviamente il diritto di assistere alle operazioni della Polizia Locale: anzi, è bene che, in assenza di un avvocato, tu stia molto attento a tutto ciò che avviene. Se ci sono testimoni, ancora meglio.
I poliziotti che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni di cui innanzi, sono tenuti a rilasciare immediatamente all’interessato copia del verbale di esito dell’atto compiuto.
La Polizia Locale può entrare in casa senza mandato?
Esistono diversi ipotesi in cui è consentito alla Polizia Locale di entrare in casa senza il permesso del giudice: si tratta delle perquisizioni fatte d’urgenza quando si ha il fondato sospetto che, in quel determinato luogo, si stia commettendo un crimine, ad esempio legato alle armi, agli esplosivi, alla droga oppure a delitti con finalità terroristica.
Inoltre, quando si deve eseguire un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o un ordine di carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per gravi delitti, la Polizia Locale procede a perquisizione personale o locale se sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono l’emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
La Polizia Locale può chiedere informazioni su di me?
La Polizia Locale può chiedere informazioni su di te, magari ai vicini di casa o al tuo datore. È possibile ad esempio chiedere a che ora esci per andare a lavoro, a che ora rientri, se vai in palestra o in piscina.
Le persone a cui vengono richieste informazioni non sono peraltro obbligate a rispondere, a meno che non vengano sentite come persone informate sui fatti nell’ambito di una formale indagine.
La Polizia Locale non può mai ottenere informazioni riguardanti i tuoi dati sensibili (come ad esempio notizie concernenti lo stato di salute o l’orientamento sessuale) o altre informazioni riservate di cui sono a conoscenza determinati soggetti qualificati (il medico personale, ecc.) se non c’è una formale indagine in corso.
Insomma: la Polizia Locale può accedere ai tuoi dati personali solamente se il tuo nome è iscritto all’interno del registro degli indagati e queste informazioni sono essenziali per la prosecuzione delle indagini.
La Polizia Locale può intercettare le mie conversazioni?
La Polizia Locale non può intercettare le tue telefonate, i tuoi messaggi, le tue chat o, più in generale, le conversazioni che intrattieni con altre persone.
La Polizia Locale può intercettarti solamente se sei indagato e soltanto se il giudice ha dato la propria autorizzazione, per un ristretto periodo di tempo.
Note
[1] Art. 4, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e art. 294 del relativo regolamento di esecuzione.
[2] Art. 651 cod. pen.
[3] Art. 496 cod. pen.
[4] Art. 349 cod. proc. pen.
[5] Art. 75, D.P.R. n. 309/90.
Tratto da: https://www.laleggepertutti.it/449944_10-cose-che-la-Polizia Locale-non-puo-fare
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