Sovranità Individuale – 2b
(Autodeterminazione in Autodichiarazione)
Vi ricordiamo ancora una volta che:
“Dopo la nascita veniamo registrati all’anagrafe del COMUNE ove si nasce e viene creato il codice fiscale dall’Agenzia delle Entrate (AdE = il luogo dei Morti)”, ovvero il luogo dei Morti = od uomo_di_paglia = FINZIONI PERSONE GIURIDICHE)
Al momento della registrazione viene creata un’altra entità fittizia/virtuale NON viva, definita in americano “strawman”, ovvero “uomo_di_paglia”, e a questa entità legano un bond, ovvero un titolo finanziario (che attualmente sembra si aggiri intorno ai due milioni di euros/dollari) che viene quotato in Borsa, ed e che è amministrato dallo stato in cui si nasce ed è anche illegalmente il beneficiario al posto della FINZIONE PERSONA GIURIDICA della quale la Persona fisica umana è il Titolare.
Infatti lo stato ha creato e crea la FINZIONE PERSONA GIURIDICA per distinguere la Persona fisica dalla PERSONA GIURIDICA che non sei tu, ma che porta le tue credenziali, quindi ne sei il Titolare, ma che è amministrata dallo stato/governo da quando è stata creata.
La cosa bizzarra è che tutte le leggi dello Stato, siano esse civili o penali, ricadono solo ed esclusivamente sullo “strawman” = FINZIONE PERSONA GIURIDICA e non sull’Essere Umano in carne, ossa e sangue e Spirito.”
Consultare i seguenti documenti per approfondire:
1. Ordine Esecutivo 13037 datato 4 Marzo 1997 “L’ESSERE UMANO definito come CAPITALE”
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-1997-03-10/pdf/WCPD-1997-03-10-Pg277.pdf
http://i-uv.com/wp-content/uploads/2014/03/Exe-Order-No.-13037-UCC-that-humans-are-capital.pdf
2. UCC Doc # 0000000181425776 depositato 12 agosto 2011 che fa riferimento a cittadini degli Stati Uniti come patrimonio immobiliare: “(Omissis) … VERI UOMINI con BRACCIA e GAMBE”.
Prestare attenzione particolare alla somma di $14,3 Quadrilioni, (14,3 milioni di miliardi di miliardi) registrata in transazione tra la la Federal Reserve System e gli Stati Uniti – Dipartimento del Tesoro, anno1789
3. UCC Doc # 2001059388 evidenzia il modello della Federal Reserve Bank di New York utilizzato per rendere certi i fondi collaterali in tutto il Mondo, compresi i relativi certificati di assicurazione, ivi comprese le polizze, i beni e i nascituri, definiti “CUCCIOLI di ANIMALE”…….
Specchietto riassuntivo con riferimenti legislativi a questo link:
http://www.scribd.com/doc/144661673/Ucc-Collateral-Westpac
RICERCHE ANAGRAFICHE (R.A.) – FATE MOLTA ATTENZIONE: per le vostre Richieste anagrafiche:
Richiesta al COMUNE ove si è nati, della fotocopia Anastatica del registro anagrafico completo del Certificato di nascita
– vedi qui il modello di richiesta
Il desiderio di riscoprire le proprie origini è molto sentito soprattutto da parte degli oriundi veneti residenti nei cinque Continenti, al di là della sempre più presente necessità di venire in possesso dei documenti necessari nell’iter amministrativo di acquisto ‘iure sanguinis” della cittadinanza italiana, come l’estratto dell’atto di nascita, del Certificato di nascita e/o matrimonio dei propri ascendenti.
La Regione non ha competenza in materia di anagrafe. Tale competenza spetta, ai sensi della vigente normativa, ai Comuni ai quali è quindi assegnata la tenuta dei registri anagrafici ed ai quali occorre rivolgersi per effettuare ricerche anagrafiche.
Pur tuttavia, nella consapevolezza dell’importanza che assume per i nostri emigranti ed oriundi ritrovare le proprie origini ed al fine di agevolare questa ricerca, di seguito si forniscono alcune informazioni che si auspica possano essere di utilità.
I registri di stato civile sono distinti in settori con le registrazioni della nascita, delle pubblicazioni di matrimonio, del matrimonio, di morte e talvolta di cittadinanza. Le registrazioni contengono dati estremamente significativi non solo dal punto di vista anagrafico ma anche sociale, come la professione esercitata dai genitori e il grado di alfabetizzazione posseduto (attraverso la firma).
Fino al 1 settembre 1871, erano le parrocchie competenti alla conservazione dei registri dello stato civile.
Infatti, conformemente a quanto prevedeva la legislazione austriaca, le funzioni di Ufficiale dello stato civile erano espletate dai parroci, titolari delle scritturazioni e della conservazione dei registri dello stato civile. Pertanto, per il periodo antecedente al 1 settembre 1871, è necessario individuare con precisione la parrocchia di nascita e quella di “residenza” (in realtà sono domiciliì temporanei, perché la residenza l’abbiamo solo nel nostro corpo dalla nascita alla morte), ove diversa dalla prima, ed indirizzare alla parrocchia stessa la richiesta di certificazione anagrafica.
In tal senso, utile motore di ricerca delle parrocchie italiane è: www.parrocchie.it.
A partire dal 1 settembre 1871 sono stati attivati gli Uffici comunali dello stato civile.
Dopo tale data, quindi, sono i Comuni preposti alla tenuta dei registri di nascita e/o matrimonio della popolazione residente.
Per contattare un COMUNE italiano, il sito:
Indirizzi email PEC certificati dei comuni italiani 2023 – Database in formato MySQL ed Excel delle province, comuni con coordinate geografiche, CAP, prefissi telefonici e città italiane (databasecomuni.it)
Di conseguenza, per poter acquisire l’estratto dell’atto di nascita e/o matrimonio dei propri ascendenti, è necessario individuare con esattezza l’anno e il COMUNE di nascita degli stessi, per poter poi indirizzare la ricerca o presso le parrocchie o presso gli uffici anagrafici comunali.
Per acquisire informazioni documentali sui propri ascendenti di sesso maschile, inoltre, vi è la possibilità di contattare gli Archivi di Stato, presenti in ciascun capoluogo di provincia, che sono preposti alla tenuta dei registri di leva militare e dei relativi ruoli matricolari delle persone nate all’interno del territorio provinciale; questi documenti permettono di conoscere dati anagrafici e sociali dei giovani italiani che hanno svolto il servizio militare.
Tratto da:
http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/ricercheanagrafiche
Alla Nascita, OLTRE all’ATTO di NASCITA, VIENE COMPILATO il CEDAP
Ecco le LINEE GUIDA di COMPILAZIONE del CEDAP
Ci sono dati interessanti sulla composizione della nostra codificazione.
Può essere utile a quelli che stanno cercando il nostro codice GMDN.
Dalle linee guida per le ostetriche nei parti a domicilio risulta:
– è obbligatorio la presenza, oltre che dell’ostetrica anche di altro soggetto sanitario, ma ed anche il seguente iter documentale:
– compilazione attestato di nascita
– compilazione CEDAP
– consegna Agenda della Salute del neonato
– chiusura della cartella ostetrica
– L’Osservatorio Regionale
1 – Sulla base dei CEDAP che l’ostetrica è tenuta a consegnare all’Ospedale di riferimento, per l’inoltro informatico dei dati all’Osservatorio regionale e nazionale sulle nascite, sarà monitorato il livello di assistenza relativo al parto a domicilio;
2 – attraverso le registrazioni delle Centrali 118 verranno registrati tutti i parti programmati a domicilio e quelli in cui è stato richiesto l’intervento di trasporto.
By Fernanda Vigagni – Scarica il PDF delle Linee guida CEDAP
Tratto da:
https://www.facebook.com/groups/notificadicortesia/404174416390208/?notif_t=group_comment_reply
SCHEDATI in Italia, i NEONATI dalle BIO BANCHE PEDIATRICHE
https://bioetica.governo.it/media/1821/p116_2014_biobanche_pediatriche_it.pdf
Attestazione di nuovo nato in auto-certificazione
https://docs.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtc3ppb0xMQ0g1bWM/edit?pli=1
ATTENZIONE: Ecco il secondo Essere incarnato/nato sulla Terra Italica, che è stato registrato all’anagrafe di un Comune Italiano con le Indicazioni sulla Sovranità Individuale, anche in questo caso
Registrata una bambina Sovrana – Ortona (I) – 16/08/2014
Elide, definita da “Sos Utenti” la seconda bimba “sovrana” d’Abruzzo, è stata “blindata” in un trust dai genitori, che hanno anche rinunciato a sottoporla ai vaccini obbligatori e hanno restituito il suo codice fiscale.
La piccola di Ortona, che adesso ha poco più di tre mesi, era finita sulle pagine dei giornali perché alla nascita è stata iscritta all’Anagrafe con una complessa procedura; lo scopo – spiega l’associazione dei consumatori che in questo percorso ha assistito i genitori di Elide – è di “renderla indipendente dallo Stato italiano affinché non gravi su di lei il fardello del debito pubblico”.
La madre e il padre della bambina, Ilenia e David, nei giorni scorsi hanno restituito ufficialmente il codice fiscale attribuito alla neonata, “evitando così – dichiara Gennaro Baccile, presidente onorario e portavoce di Sos Utenti – che venisse marchiata come un prodotto da supermercato con codice a barre senza concordare con i genitori l’uso che di detto codice lo Stato intende fare.
La piccola – prosegue Baccile – è stata blindata in un trust contro ogni possibile aggressione personale giuridico-patrimoniale presente e futura da creditori che non siano annessi al trust” – vedi più sotto altri particolari…
CHIETI (I) 16/0572014
Non hanno voluto cedere la loro piccola allo Stato italiano, come ogni genitore fa, quando iscrive (firmando) il proprio figlio appena nato all’anagrafe del Comune di nascita.
È accaduto a Ortona, una giovane coppia, Davide impiantista e Ilenia casalinga, si è affidata all’assistenza legale di SOS Utenti, l’associazione con sede nella città di San Tommaso, che combatte con successo i casi di usura bancaria. Ed è proprio il presidente onorario del sodalizio Gennaro Baccile e la moglie che hanno fatto da testimoni a questa singolare procedura, la seconda in Italia – il primo caso si è verificato nel Comune di Milano – che ieri mattina ha bloccato per un paio d’ore l’ufficio municipale ortonese.
La piccola da ieri è Sovrana, appartiene a sé stessa e deve sottostare alle leggi del diritto internazionale e non a quello dello Stato italiano. Per essere chiari, non è che sia esente dal rispetto delle regole civili e penali cui ogni uomo è tenuto, anche se vivesse in Inghilterra o in India, ma non a quelle dello Stato fiscale, che all’atto di nascita già ti carica di un debito quello pubblico.
“Esisti per questo ti tasso”.
Ecco la piccola ortonese ha rotto uno schema: non sarà compresa in quelle statistiche che ti trasforma in un debitore ancora prima della nascita.
Cosa succede quando i genitori iscrivono all’anagrafe il proprio figlio ?
L’atto viene stilato con il COGNOME e NOME del nato in lettere maiuscole. “Con questo documento”, spiega Baccile, “si permette la completa cessione del bimbo alla Corporation Italia, una società privata a sua volta associata al SEC (vedi sotto, Securities and Exchange Commission, l’ente statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori), contestualmente si emette un bond, una obbligazione e sulla testa del neonato, e precisamente sulla FINZIONE PERSONA GIURIDICA con il COD FISCALE, solo perché esiste, mentre su di lui grava già illecitamente una parte del presunto debito pubblico, in realtà debito dei Governi dello stato.
Ecco questo David e Ilenia Seccia non lo hanno permesso, non hanno permesso che la loro bambina, potesse perdere la sua identità umana per diventare una FINZIONE GIURIDICA”.
Naturalmente la volontà dei genitori ha creato qualche problema ai dipendenti dell’anagrafe ortonese, forse all’oscuro di questo singolare vincolo cui ogni italiano all’atto di iscrizione all’anagrafe resta imbrigliato. Questo è il secondo caso in Italia, il primo è avvenuto a Lainate (Milano).
PDF della Sentenza del Tribunale (MI), originale
Sovranita_individuale_Sentenza_sul_nome_nel_certificato_nascita
Ma ad Ortona è successo qualcosa di più. Infatti mentre a Lainate (Milano), l’ufficiale dell’anagrafe ha preso atto della volontà dei genitori con un verbale, e segnalato il fatto alla Procura della Repubblica, quello di Ortona, anche guidato dai legali di SOS utenti, ha iscritto la bambina in un altro foglio, con diverso numero di protocollo, il numero 1 di un registro che probabilmente avrà altri adepti.
In quel documento è scritto il nome della piccola “della dinastia Seccia”. “Tutto rigorosamente con maiuscole e minuscole a loro posto”, aggiunge Baccile, “e non come un McDonald’s, o una qualsiasi società quotata in borsa”.
La storia è molto singolare e sembra che questa situazione giuridico-fiscale esista dalla crisi del 1929. “Quando”, osserva Baccile, “per salvare gli Stati alleati dal disastro economico, i banchieri si accollarono il debito, ma ipotecando le ricchezze dei cittadini degli Stati delle corporate. Per il quale ogni cittadino, ancora prima di nascere, ha secondo lo stato, un debito da pagare”.
– vedi: Il NOME cosa è ? + l’od uomo_di_paglia:
https://www.youtube.com/watch?v=RXFrBDI_DEw
definizione di: FINZIONE GIURIDICA:
https://drive.google.com/file/d/0B1zHVL1aFF3jNG14REhnajdZN00/view
vedi: Glossario per Sovranità Individuale + ACCESSO al VALORE di Io Sono + Il PARADIGMA dell’UOMO LIBERO !
CARTA di IDENTITA’ e/o Documenti “identificativi” unicamente della FINZIONE GIURIDICAm MAi della Persona fisica umana.
La carta d’identità secondo lo stato Italiano e l’Unione Europea, è un documento cartaceo od elettronico di “riconoscimento” chiamato legale della SOLA: “FINZIONE PERSONA GIURIDICA” (cosi come il CERTIFICATO di NASCITA” + PASSAPORTO ecc., = FINZIONE PERSONA GIURIDICA = od uomo_di_paglia imposti dal $ixT€ma), i dati contenuti sono strettamente personali cioè i dati anagrafici della creazione della FINZIONE ed altri dati ed elementi (lo stato civile, la cittadinanza, la professione, una fotografia e relativi collegamenti con la FINZIONE di cui voi stessi ne avete la proprietà, ma non l’amministrazione, ma quel documento NON vi identifica anche se viene spacciato per documento della Persona fisica umana e reale,…ecc.) quei dati sono utili ad identificare solo la FINZIONE PERSONA GIURIDICA (il TRUST individuale/azienda fiduciaria amministrata dallo stato/governo) a cui tale documento si riferisce, ed esso lo ripeto non si riferisce all’individuo, l’Ente/essenza incarnata dell’Io Sono e relativa sua forma terrestre, la Persona fisica umana e reale, ovvero essere umano o uomo naturale vivo, ma esclusivamente alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA.
I suoi usi, formalità per il rilascio, obbligatorietà e i dati contenuti differiscono da stato (nazione) a stato, in base alle rispettive normative.
La Direttiva 2004/38/CE obbliga i cittadini extracomunitari a portare sempre i documenti con sé, ed era finalizzata a facilitare il soggiorno in paesi dell’UE degli stessi cittadini appartenenti e quindi a rendere più liberi i loro viaggi, esclusi quelli non facenti parte della comunità Europea.
Quindi, l’obbligo vige per i cittadini extracomunitari, mentre differisce per i cittadini della UE, a seconda delle leggi dello Stato (nazione) membro.
Per tutti i cittadini e le cittadine, vale l’obbligo di fornire, su richiesta di funzionari pubblici, informazioni relative alla propria identità personale, al proprio stato o altre qualità personali.
Non si tratta, quindi, dell’obbligo di fornire un documento d’identità valido. In assenza, vale l’obbligo di fornire le proprie generalità a voce.
L’autorità di pubblica sicurezza, nell’ambito delle proprie competenze, ha la facoltà di ordinare a un individuo pericoloso o sospetto di munirsi di una carta di identità e di esibirla a ogni richiesta degli ufficiali di pubblica sicurezza.
In pratica, l’obbligo di portare un documento di identità deriva dalle leggi di pubblica sicurezza. Il funzionario pubblico può obbligare non solo a portare il documento dalle prossime volte, ma di esibirlo al momento. Diversamente, una forza di polizia può condurre la persona in caserma e convalidare il fermo, trattenendola fino all’accertamento dell’identità. La legge non esclude che possa essere trattenuta in cella.
Secondo talune fonti il fermo di polizia per identificazione non è più previsto da tempo.
– vedi: Il COGNOME e NOME = FINZIONE PERSONA GIURIDICA + https://www.youtube.com/watch?v=RXFrBDI_DEw
definizione di: FINZIONE GIURIDICA:
https://drive.google.com/file/d/0B1zHVL1aFF3jNG14REhnajdZN00/view
PDF:
Ecco descritto in modo preciso come è nata la SCHIAVITU’, come viene perpetrata e come viene ampliata dai CRIMINALI che controllano il PianEta
vedi anche: https://docs.google.com/file/d/0B1zHVL1aFF3jTENMb1p3TThpNkU/edit?pli=1
https://drive.google.com/folderview?id=0B034_dPJNj8FbnUtUk93OUp4blk&usp=sharing
Ecco come la legge italiana legifera in materia di Documenti di stato civili, vedi QUI:
Ordinamento dello stato civile: archivio informatico e semplificazioni
RI-NASCERE, con il nuovo “Certificato di nascita”= “Certificato di ESISTENZA in VITA”
Abbiamo visto come la stesura dei registri anagrafici degli atti di nascita, dai quali derivano tutti i nostri certificati, tutte le nostre azioni nel corso di una vita intera, l’iscrizione a scuola per i nostri figli, i nostri acquisti di beni, i nostri documenti, patente, passaporto, carta d’identità, siano basati su un singolo atto ufficiale che manca di fondamentali requisiti che definiscono la nostra origine, il nostro cognome naturale e non scritto in maiuscolo, la nostra paternità e maternità’ e molti altri dati sensibili, che altrove ci vengono quotidianamente richiesti…
Quell’atto non ci identifica per nulla…eppure tutta la nostra esistenza nella società’ “civile” dipende proprio da quel registro così incompleto e nebuloso. Originerà qui la nostra schiavitù ?
E’ in quel momento che viene dato alla luce, generato dal nulla, il “soggetto giuridico”, quell’uomo_di_paglia al quale verrà imposta la quota-parte del debito pubblico inesistente fin dai primi istanti di vita, senza il suo consenso ?
E’ lui che pagherà fino all’ultimo dei suoi giorni e sarà un debitore per nascita ?…Pare proprio che sia così.
E’ nato un nuovo schiavo dalle catene invisibili e il lucchetto di esse lo abbiamo fatto scattare proprio noi che lo abbiamo generato, senza saperlo…
Quel bambino è sotto la “tutela” dello stato corporativo, non uno di diritto che può badare ai suoi bisogni, ma uno di diritto privato che ha come unico scopo il PROFITTO.
Possiamo fare qualcosa ora ?…Si, RI-NASCERE
Auto-certificarsi in autodichiarazione è un diritto sancito per legge anche in Italia.
Una procedura semplice e profondamente consapevole che abbiamo già spiegato in un altro video che tratta del LEGITTIMO RAPPRESENTANTE (anche Legale). Registrare nuovamente un certificato di nascita, stavolta completo in ogni informazione, è un nostro formale Diritto ed è un formale dovere per l’amministrazione prenderne atto, attraverso la registrazione a mezzo notifica, che noi utilizzeremo per dare “pubblicità” alla nostra dichiarazione.
Questo è il termine previsto dalla legge.
Per quanto riguarda noi stessi e i nostri figli, quelli già nati, sarà necessario presentarsi con un mandato di LEGITTIMO RAPPRESENTANTE (anche Legale della vostra FINZIONE PERSONA GIURIDICA), uno che si riferisca a noi e uno che riguardi i figli minori, che ci consentirà di notificare quanto è in nostro animo modificare relativamente al nostro atto anagrafico.
I genitori in attesa di bambini che saranno iscritti quindi con completezza di informazioni, dovranno seguire le indicazioni sulla auto-certificazione di nascita del figlio contenute nel video che appare ora in alto a sinistra.
Qualsiasi auto-certificazione riguardante un minore, sia esso affidato ad entrambi i genitori legittimi o naturali, sia esso in altra condizione affidataria, dovrà essere CONGIUNTA e presentata in modo concorde e consenziente, sia dal padre che dalla madre.
Le nostre auto-certificazioni avranno la stessa valenza di quelle che finora abbiamo utilizzato ed essendo notificate presso i COMUNI e le Procure di appartenenza, ne potremo richiedere copie con l’accesso agli atti, tramite richiesta scritta e protocollata, ciò in ogni momento.
Questo ci consentirà di averne sempre dei duplicati, in attesa di creare un registro pubblico digitale e online, dove potremo registrare i nostri certificati autografi e richiederne copia quando sarà necessario
Sarà un passo successivo, il primo di carattere COLLETTIVO, che ci porterà a creare documenti corretti e veridici, privi del soggetto giuridico espresso in maiuscole, un’entità fittizia che non ci rappresenta affatto e che ci e’ stata imposta, o meglio affibbiata a forza, senza una doverosa informazione preliminare su quali sarebbero state le conseguenze nell’accettarla
Si tratta di un vero e proprio CONTRATTO nella forma e nella sostanza, del quale non ci sono MAI stati forniti prospetti illustrativi, né è MAI stato possibile conoscerne anticipatamente clausole e responsabilità derivanti.
Si tratta quindi di un CONTRATTO NULLO nei TERMINI di STIPULA per GRAVE DIFETTO e MANCANZA di una delle due parti.
Siamo Esseri Umani, in carne, ossa, sangue e Spirito. Non siamo UOMINI di PAGLIA totalmente inerti), cioè FINZIONI GIURIDICHE create ad arte per privarci della nostra naturale Sovranità e ora, a ben guardare le cronache recenti, anche dei più basilari Diritti umani della Persona fisica umana e le Leggi della Terra, di auto-determinazione (autodichiarata), scelta individuale, dignità, minima sussistenza e prospettive di crescita
Nessuna lotta, nessun contrasto, ma unicamente la presa di Coscienza che tutto quello a cui stiamo assistendo in rapidissima progressione, può essere arrestato, trasformato e volto nuovamente a favore dell’Uomo solo con una solida e consapevole azione collettiva graduale, condotta in piena legalità e senza alcuna intenzione di sovvertimento dello “status quo”.
Si tratta di Giustizia In Amore, senza Pregiudizio
Impariamo a conoscere chi siamo veramente e insegniamolo a chi ci è accanto.
By Valeria Gentili – Tratto da:
https://www.facebook.com/groups/notificadicortesia/?fref=nf
– vedi: all’inizio della Pagina, Introduzione della Sovranità Individuale, la spiegazione particolareggiata delle definizioni delle parole “Persona” fisica umana e quella della FINZIONE PERSONA GIURIDICA.
Genitori SOVRANI; se state per avere la venuta alla Luce/nascita di una discendenza, seguite questi consigli:
Alla nascita (venuta alla Luce terrestre) di un Essere Vivente incarnato in Persona fisica umana, cioè SOVRANO, quindi preGiuridico, i genitori che di fatto lo hanno CREATO assieme all’Io sono dell’Essere stesso, e ne DETENGONO la PATRIA potestà fino alla maggiore età (18 anni), debbono EVITARE di “cedere” l’amministrazione del loro figlio/a al TRUST/azienda: REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa è – ITALY REPUBLIC OF (vedi conferma della sua registrazione al SEC, WASHINGTON D.C., US) – (vedi sotto, la dimostrazione e la certificazione di questa affermazione), firmando il “Certificato di nascita” = FINZIONE GIURIDICA, che viene loro presentato prestampato, ma richiedendo all’incaricato che lo porge, di modificare il Nome e Cognome che viene SEMPRE scritto tutto od in parte in STAMPATELLO (COGNOME e NOME in MAIUSCOLO e con il COGNOME scritto prima del NOME contrariamente a quanto indicato nell’Art. 6 del CC), e NON invece in Maiuscolo e minuscolo (Alternato) come dovrebbe essere nella lingua del paese ove abitate, in modo che l’amministrazione rimanga ai genitori e non venga ceduta all’azienda stato Italia (ITALY REPUBLIC of = REPUBLIC of ITALY = REPUBBLICA d’ITALIA = REPUBBLICA ITALIANA, firmando quel tipo di certificato, prestampato.
Se invece lo avete già firmato, potete successivamente SOTTRARNE la amministrazione al presunto stato/governo ove siete registrati e ritornare ad esserne anche l’UNICO Trustee/Beneficiario, sia per i figli minori che per voi stessi.
Con gli incaricati del TRUST REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa è = ITALY REPUBLIC of / REPUBLIC of ITALY, NON parlare MAI di “rifiuto di sottoscrivere il Certificato di nascita” (in genere), ma rifiuto di firmare quel tipo di “Certificato di nascita” in quanto il Nome è scritto tutto in “MAIUSCOLO”, e per primo viene indicato il COGNOME (Proprio il contrario di ciò che prescrive la grammatica della lingua di origine italiana e l’Art. 6 del CC, IT) perché esso rappresenta la FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia (un TRUST, cioè una azienda fiduciaria individuale, che viene però amministrata dallo stato/governo) mentre Voi, avete il diritto di decidere, quali genitori naturali e tutelanti il nuovo nato, di firmarlo solo se il Nome e Cognome vengono scritti come volete Voi, cioè l’iniziale Maiuscola, il resto in minuscolo e fatelo presente all’incaricato, se possibile davanti a testimoni, che in genere si rifiuta si di modificarlo e quindi quel tipo di certificato del COMUNE (prestampato) non firmatelo; se proprio non vi riuscite, lasciateli fare, tanto voi potrete riprenderne l’amministrazione in fase secondaria come Legali Rappresentanti del foglio/a, oppure lo potrà fare il nuovo nato, al compimento del 18° anno di età, quando l’individuo diviene maggiorenne.
Qui in allegato la copia della lettera del Comune, ricevuta da genitori sovrani, per questo problema, per il loro rifiuto di accettare il prestampato dell’ufficio Anagrafe del Comune di appartenenza.
State attenti vi è scritto che il Certificato di nascita è un contratto che assegna al nato una “FINZIONE GIURIDICA” = od uomo_di_paglia di cui è amministratore il TRUST = l’azienda Italia, cioè lo stato/governo della REPUBBLICA ITALIANA/ REPUBLIC of ITALY/ ITALY REPUBLIC of !
Dopo di che fate, quali genitori e tutelanti, la “il vostro Trust estero” contenente anche la “dichiarazione di sovranità” ed in vostri bene segregati in esso a nome e per conto della vostra figliolanza discendenza (maschio o femmina) ed inviatela ai dirigenti ed all’amministrazione del TRUST Italia……fino all’ONU, come indicato fra i destinatari nella pagina qui indicata.
Forse e se successivamente sarete chiamati dai Carabinieri (CC), con una convocazione, a presentarvi alla stazione locale; NON andate, ma richiedete per iscritto R/R alla stessa stazione CC, con la richiesta della presunta “convocazione” scritta, quale è l’oggetto del colloquio richiesto (non parlate di “convocazione” perché non siete loro sottoposti…) dopo di che, valuterete quando e se arrivare al colloquio verbale, che consiglio, deve iniziare prima con una vostra NAC di cortesia spiegando i fatti e la vostra Legge…(idee) inviata con R/R alla stazione dei Carabinieri, aspettando la loro risposta, inviate anche a loro una copia della vostra autodichiarazione di del vostro Trust° estero, che a suo tempo avete già notificato ai dirigenti del TRUST Italia.
La scelta, di usare la NAC, lo ricordiamo ancora è basata sul Libero Arbitrio, ma in genere non è risolutiva legalmente parlando.
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Ricordate che:
“Al momento del “contratto” senza consenso informato, quindi NULLO = (atto di nascita = FINZIONE PERSONA GIURIDICA) lo stato italiano attribuisce ad ogni nascituro un Bond (Titolo obbligazionario) di circa 2 milioni di euro, crescente nel tempo, a seconda delle competenze acquisite che piuttosto che essere consegnato al diretto interessato, al momento del raggiungimento della maggiore età, è sottratto con un espediente all’età di 10 anni.
Pertanto, il denaro che dovrebbe servire per le spese di sopravvivenza quali, l’acquisto di una casa ecc., viene inserito in lotti e commercializzato a livello internazionale a insaputa dei diretti interessati, andando a far parte del Pil nazionale”.
Ecco perché nulla bisogna pagare poi al presunto stato/governo Italia, in quanto è uno stato, nazione, nato con Violenza, Rapina, Truffa, Corruzione, quindi è un’azienda privata:
vedi qui i FATTI della storia, ed anche perché la REPUBLIC of ITALY (vedi conferma della sua registrazione), è una colonia US e quindi una azienda in mano ai privati = company, infatti ciò e anche confermato dalla registrazione al SEC di cui abbiamo evidenziato e dimostrato con i riferimenti ed i links, dei documenti comprovanti, proprio in queste precedenti pagine).
Mai nessuno ha comandato in Italia, se non l’America e chi vuole veramente governare per il popolo italico dovrebbe denunciare la verità.
Alla nascita del vostro figlio/a preparare, al posto del documento prestampato del Comune ove registrate la nascita del figlio/a, una “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione”, ai sensi DPR 445/2000 art. 46
Per altri particolari, vedi anche qui:
http://unicopopolo.altervista.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=51#p70
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Qui in questa pagina e su Youtube, visionate la registrazione del colloquio di un padre e mamma sovrani, con il responsabile dell’anagrafe, nel comune ove si è registrati e dove si dovrebbe registrare la propria discendenza, che voleva far firmare loro il certificato di nascita per la cessione della loro figlia al Trust Italia, mediante la FINZIONE PERSONA GIURIDICA = od uomo_di_paglia, cosa che naturalmente si sono rifiutati di fare, perché quel tipo di certificato NON era preparato e redatto con la giusta scrittura del Nome e Cognome.
Questa l’IMPORTANTE Sentenza del tribunale di Milano, Italy), che conferma ed accetta ciò che i Genitori avevano richiesto sul documento autocertificato di “Esistenza in Vita” da loro preparato e protocollato in Comune, sul quale, il Comune aveva fatto opposizione in Tribunale:
https://mednat.news/wp-content/uploads/2022/10/Sovranita_individuale_Sentenza_sul_nome_nel_certificato_nascita.pdf
Il Certificato di Esistenza in Vita, lo trovate nella pagina 3+3b e 4+4b, della Sovranità Individuale, qui nel sito, hanno ottenuto quindi la registrazione all’ufficio anagrafe del documento di identità (C.I.) con il COGNOME e NOME scritti in Maiuscolo e Minuscolo della loro figlia;
Il Comune è stato OBBLIGATO dal Giudice a registrare la piccola come e nelle modalità richieste dai genitori – Utilizzate questo documento per i Vostri figli !
Ecco altri Nuovi nati, che con il documento preparato dai genitori, hanno ottenuto la registrazione all’ufficio anagrafe del documento di identità (C.I.) con il COGNOME e NOME scritti in Maiuscolo e Minuscolo della loro progenie (figliolanza), con relativa tessera sanitaria NON elettronica, ma manuale, con le stesse varianti e senza codice fiscale:
TESSERA SANITARIA CARTACEA, indipendente e SLEGATA dal tesserino del CODICE FISCALE, di uno dei BIMBI ESENTI da DEBITO e LIBERI ed ESENTI DA SOGGETTIVITA’ GIURIDICA allo STATO (nazione), che le procedure che abbiamo qui messo a punto hanno permesso di registrare in questo modo.
Siamo alla fine del 2014 a 13 bambini e, presto a 14.
Come vedete la TESSERA SANITARIA pura e semplice, in formato CARTACEO e ADDIRITTURA SENZA DATA di SCADENZA ESISTE ECCOME.
A questo bimbo, Giulio, è GARANTITA l’ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA e ci mancherebbe ALTRO CHE NON lo FOSSE !
Stessa cosa, nel comune di ORTONA il cui Cap. (Codice di avviamento postale) è 66026 per la piccola (……), la prima BIMBA LIBERA da DEBITO ed ESENTE DA SOGGETTIVITA’ GIURIDICA di presunta “PROPRIETA'” ma di sicura amministrazione dallo stato Italiano (nazione)
Ora guardate il CAP che è stato scritto nel tesserino cartaceo, RIGOROSAMENTE a MANO.
Si tratta di un cap. inesistente SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, assegnato comunque, in forma di ASSEGNAZIONE D’UFFICIO VIRTUALE. PROVATE A CERCARLO NELL’ELENCO dei CODICI ITALIANI !
Anche qui la SCADENZA è ASSENTE….la BIMBA HA ASSISTENZA SANITARIA GARANTITA a VITA ! ci siamo….CONVINTI che e’ possibile ?
By Valeria Gentili
Scopri cosa contiene la TESSERA SANITARIA….. e perché contiene questi dati nascosti ?
– SCHEDA TECNICA TESSERA SANITARIA:
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/20182/30781/allegato%2Btecnico%2BTS-CNS%2Bex%2BDL%2B78-2010_v22-06-12.pdf/171df4ea-211c-00fc-36ec-f1a651e48303?version=1.1&inheritRedirect=true
Scheda tecnica ministeriale (IT) della Tessera Sanitaria: UFFICIALE-SANITA-allegatotecnicoTS-CNSexDL78-2010_v22-06-12
– CODICE IATA:
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Air_Transport_Association
– CODICE MILITARE -STD-1189:
MIL-STD-1189 B BAR CODE SYMBOLOGY (cod. del Pentagono segretato)
– CODICE ABA: https://www.thebalance.com/what-is-an-aba-number-and-where-can-i-find-it-315435 – ABA: American Bankers Association
Un ABA di routing numero di transito (ABA RTN) è un nove cifre del codice, utilizzato nel Stati Uniti (US), che appare nella parte inferiore del strumenti negoziabili come i controlli per identificare anche l’ istituto finanziario in cui è stato preparato.
L’ABA RTN è stato originariamente progettato per facilitare l’ordinamento, raggruppamento, e la spedizione di carta controlla di nuovo sul conto (scrittore di controllo) del cassetto. Come nuovi metodi di pagamento sono stati sviluppati (ACH e Wire), il sistema è stato ampliato per ospitare questi metodi di pagamento e trasferimento denaro..
L’ABA RTN è necessario per le banche della Federal Reserve per elaborare Fedwire trasferimenti di fondi, e dalla rete ACH per elaborare la raccolta diretta, il pagamento delle bollette e altri tali trasferimenti automatici.
Il sistema ABA RTN è stato sviluppato nel 1910 dalla American Bankers Association .
Video che spiega il contenuto dalla Tessera o Carta Sanitaria:
https://www.youtube.com/watch?v=XKNK7fw76i0&feature=emb_logo (video censurato da Youtube, perché non attinente al pensiero unico dei prePotenti del mondo che nascondono tutto ! )
Vedi qui: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/20182/30781/allegato%2Btecnico%2BTS-CNS%2Bex%2BDL%2B78-2010_v22-06-12.pdf/171df4ea-211c-00fc-36ec-f1a651e48303?version=1.1&inheritRedirect=true
Ebbene si, la tessera sanitaria ha delle codifiche americane ABA/IATAMIL-STD-1189, sono delle codificazioni che no dovrebbero essere pertinenti alla tessera sanitaria, dove potete trovare queste info, direttamente sulla scheda allegato tecnico della tessera sanitaria davvero da non credere ma è realtà.
Cosa ci fanno delle codificazioni americane (US) sulla tessera sanitaria resta a voi dedurlo….
Bar CODE Glossary:
https://www.expresscorp.com/Barcode-Glossary
Bar CODE –Guide
https://www.expresscorp.com/Barcode-Guide
Quindi per Riassumere:
il nostro Certificato di nascita contenente il COGNOME e NOME + COD. FISCALE della nostra FINZIONE PERSONA GIURIDICA con relativo COD. FISCALE, finiscono ai banchieri, passando per i vari steep, il che permette loro di emettere titoli finanziari di qualsiasi cifra, a nostro nome, ma a nostra insaputa, titoli che gestiscono ed incassano sia il valore e gli interessi per goderseli loro…..e noi viviamo al limite della sopravvivenza….
Qualcuno potrebbe confutare queste affermazioni, ringraziamo se qualcuno ci riesce.
SCHEDATI in Italia, i NEONATI dalle BIO BANCHE PEDIATRICHE con il loro DNA….
http://movimentosovrano.blogspot.it/2014/12/italia-schedati-i-neonati-dalle.html
– vedi anche: SBATEZZATEVI (fatelo se siete stati battezzati in qualche religione cristiana o non)
Per altri particolari:
Vedi queste pagine preparate da un avvocato italiano
Priolo_sovranità_ autodeterminazione
Perché dichiararsi Sovrani ? – By avv. Demetrio Priolo
IMPORTANTI LINK
http://www.finanzaonline.com/forum/lamaca/1502065-domine-dirige-nos-alla-scoperta-della-city-london-corporation.html
…..ove l’Italia ha la sua sede Legale = City LONDON (UK)….
Non Vi sembra il caso di aprire gli occhi ?
SMETTERE di PAGARE gli schiavisti, è un TUO SACROSANTO DIRITTO !
GUARDATE chi sarebbero i presunti “proprietari” delle vostre FINZIONI PERSONE GIURIDICHE = COGNOME e NOME (scritti in parte o tutto in MAIUSCOLO):
https://informationzero.wordpress.com/2015/03/17/noi-esseri-umani-non-siamo-liberi-calcola-a-chi-appartieni/comment-page-1/
ECCO alcune considerazioni:
1 – Premessa
Da qualche tempo non passa giorno che qualcuno non mi domandi via mail o per telefono, o su Facebook, o alle conferenze, qualcosa sul diritto di Sovranità individuale, diffuso all’inizio sul web da un personaggio che si chiama Santos Bonacci, e successivamente ripreso da molti altri siti, chi più chi meno informati in modo sufficiente.
Scrivo quindi semplici considerazioni, per dare una risposta cumulativa a tutti, anticipando le conclusioni: questa questione vale per il diritto anglosassone, ma anche e certamente vale anche per la giurisprudenza italiana (art. 1 e 2 – 10 Costituzione) e per i sistemi di civil law in generale.
Pochi sanno che l’Italia ha sottoscritto negli anni ’90, assieme ad altre nazioni, il riconoscimento completo di tutte le Common Law, di Diritto anglosassone.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;881
Lo stesso PDF della camera.it, ma interno al nostro portale
2 – In cosa consiste il DIRITTO di Sovranità individuale.
Partiamo dal concetto di sovranità individuale.
Secondo Santos Bonacci, il cittadino italiano può rivendicare il proprio diritto di Sovranità individuale rispetto allo Stato, dichiararsi quindi uomo libero, non soggetto al diritto dello Stato, se le sue leggi sono in contrasto con i Diritti Naturali, quelli dell’Uomo.
Per fare questo basta indirizzare una raccomandata od una PEC al Comune ove si abita/nasce, al Prefetto ed al Ministero dell’Interno, oltre agli altri e dovuti destinatari, scritta e firmata e possibilmente con tre testimoni.
Il diritto di rivendicare la propria sovranità nasce da un’attenta analisi delle leggi esistenti; analizzando tali leggi infatti si capisce che l’Italia, ovvero la cosiddetta REPUBBLICA ITALIANA / REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of, è una Colonia/ Protettorato degli USA Inc., e questa si deve comportare come subordinata /filiale di una azienda (USA Inc.) che si deve comportare e si comporta come una società privata, infatti è stata registrata come corporazione dal 1933. (vedi i documenti comprovanti alla Pagina introduzione della Sovranità individuale.
Fra parentesi, il nostro Ministero delle Finanze invierebbe ad un “registro, che sarebbe”, cosi si dice, di proprietà del Vaticano, un report finanziario periodico.
Il sistema in cui viviamo sarebbe basato sul silenzio-assenso; se non rispondi all’avvertimento che ti viene dato è come se accettassi l’imposizione che lo Stato ti fa.
Le norme traggono valore dal principio di non essere state mai contestate. Sono riconosciute valide perché nessuno le ha mai contestate.
Quindi se io contesto la validità delle norme statali, queste non sono valide.
A riprova di ciò, le persone portano dei video in cui un cittadino americano ha messo in difficoltà un giudice dichiarando di non riconoscere la sovranità dello Stato.
Cosa sia questo registro delle corporazioni non l’ho mai capito, perché le persone a cui mi sono rivolto mi hanno solo dato una serie di link incomprensibili, ma non un solo riferimento normativo.
Le mie conoscenze giuridiche mi permettono però di pronunciarmi sulla questione della contestazione delle leggi e sul principio del silenzio-assenso.
3. La differenza tra sistemi di Civili Law e di Common Law.
Intanto una prima cosa da dire è che tra i sistemi di common law, come quelli cui si riferisce Santos Bonacci, e i nostri corre una certa differenza.
I sistemi di civil law hanno una rigida scala gerarchica di leggi che hanno valore differente; prima di tutto vengono le leggi dell’UE, poi quelle costituzionali, poi le leggi ordinarie, ecc. In linea di massima non sono valide le leggi precedenti alla Costituzione, salvo eccezioni e salvo che non siano state confermate esplicitamente. Le leggi, poi, da noi disciplinano esplicitamente quasi tutto quello che il cittadino può fare o non fare.
In teoria (ma solo in teoria, perché la pratica è un po’ differente) i giudici dicono di applicare solo la legge.
I sistemi di common law invece sono basati su una serie di leggi che regolano i principi base, mentre poi l’applicazione della legge è lasciata al giudice. Il giudice cioè crea la legge.
Quindi ammesso e non concesso che nei sistemi anglosassoni i principi giuridici fatti propri da questa teoria siano validi, essi non lo sono altrettanto per il nostro ordinamento.
(NdR: qui si tratta però di una imprecisione importante, perché l’Italia ha ratificato e firmato un accordo internazionale che riconosce anche le giurisdizioni della Common Law, quindi la legge italiana può e deve essere in linea con quanto sottoscritto !)
Lo stesso PDF della camera.it, ma interno al nostro portale
Se in America o in Inghilterra una sentenza emanata da un giudice che dichiarasse valida la sovranità individuale sarebbe – in teoria – una vera e propria regola giuridica, da noi la stessa cosa sarebbe impossibile perché il giudice dovrebbe indicare esattamente quale norma ha applicato (quindi, in sostanza, o si trova una norma giuridica che affermi valido il diritto di sovranità oppure non è possibile fare un’affermazione del genere); e anche se poi un giudice dichiarasse valida la sovranità individuale, non è detto che ciò venga poi fatto da altri giudici.
4. Il concetto di diritto e di norma di legge. Il diritto come imposizione di forza.
Occorre a questo punto spiegare cosa è la legge, come nasce, e in cosa consiste.
La legge è, né più né meno, un atto di forza imposta dai vincitori a un popolo sottomesso.
In Italia la nostra Costituzione risale al 1947, e fu creata ad hoc dopo la fine della seconda guerra mondiale dai nostri politici, sotto il controllo degli USA che ne hanno gestito la formazione dopo l’occupazione.
Prima di allora le leggi erano state imposte da Mussolini agli italiani; il fascismo era una dittatura e quindi le leggi non erano certo scelte dal cittadino a proprio favore, ma erano imposte di forza dallo Stato anche a chi non voleva piegarsi ad esse.
Del resto Mussolini aveva semplicemente operato sul sistema preesistente: la Costituzione Albertina del 1848, dal 1861 fu imposta a forza ai territori strappati allo Stato Pontificio e ai Borbone, contro la volontà di costoro, e contro addirittura la volontà degli abitanti del meridione, la maggior parte dei quali contrari all’Unità d’Italia.
D’altronde in precedenza in quei territori c’erano stati, oltre alla Chiesa cattolica, i Romani, e prima dei Romani, gli Etruschi; e ciascuno aveva sempre strappato all’altro il proprio territorio imponendo le proprie leggi con la forza.
Gli USA, per volgere lo sguardo oltreoceano, sono nati perché gli europei hanno colonizzato quei territori, occupando con la forza i territori abitati dai nativi americani: Apache, Seminole, Nez Piercé, Sioux, ecc., vivevano a milioni in quei territori, da millenni.
Ma un bel giorno siamo arrivati noi europei, li abbiamo cacciati ed abbiamo imposto le nostre democratiche leggi. In alcuni casi tali leggi sono state imposte a popolazioni, come i Nez Piercé, che non conoscevano proprio il concetto di “conflitto” e “guerra” e che hanno accettato supinamente la cosa senza azzardare nessuna reazione.
Poi gli USA ogni tanto decidono di andare altrove (ad esempio nelle isole Hawaii) e, sterminando chi vi si oppone, decidono che quello è uno stato americano.
Poi decidono di esportare la democrazia in Iraq, vanno in Iraq, fanno milioni di morti, e instaurano un governo democratico (la stessa cosa che hanno fatto in Italia nel ’47, più o meno).
Il diritto è quindi un’imposizione, un atto di forza. E chi si ribella alle regole viene messo in galera, distrutto economicamente, e piegato con tutti i mezzi.
– Sei contrario alle trasfusioni perché sei Testimone di Geova ? Lo Stato te lo impone.
– Ritieni che la Chiesa cattolica sia un’istituzione che ha infangato e lordato il nome di Cristo, appropriandosi illecitamente del suo messaggio e trasformandolo in un messaggio di violenza e sopraffazione ? Non importa, devi tollerare il crocifisso e l’ora di religione.
– Sei favorevole all’eutanasia ? Pazienza. E’ proibita.
– Ritieni l’AGENZIA delle ENTRATE SpA / Riscossioni/ ex Equitalia un abuso ? Non importa, ti pignorano lo stesso la casa.
– Ritieni assurdo che chi è condannato a otto anni per associazione mafiosa possa sedere in parlamento ? Non importa. La legge lo permette e tu ti becchi un parlamentare condannato per mafia che decide per te cosa è giusto e cosa non lo è.
– Vorresti avere due mogli (se uomo) o due mariti (se donna) ? E’ vietato. Nella legislazione matrimoniale, poi, il massimo del ridicolo lo raggiungono alcune leggi americane (ad esempio in Texas) in cui sono proibiti i rapporti sessuali diversi dal normale coito vaginale.
Il concetto di diritto credo che però meglio di ogni altro sia esemplificato da un’intervista ad un parlamentare, poco tempo fa, al quale un giornalista chiese “scusi, ma se siamo in tempo di crisi, come mai l’anno scorso i partiti hanno preso per rimborsi elettorali una somma 14 volte superiore all’anno precedente ?” e il parlamentare (ricordiamolo, il parlamentare è quello che le leggi le fa e le vota) risponde senza avvedersi della contraddizione: “Ah non dipende da me, io ho solo rispettato la legge”.
E così via.
Ora, essendo il diritto un atto di forza imposto dall’alto anche contro la volontà della maggioranza dei cittadini, è logico che non ha alcun valore rivendicare il proprio diritto di sovranità.
A maggior ragione, poi, se si parte dal presupposto che il diritto è un arbitrio, un abuso del più forte su chi non ha i mezzi per ribellarsi, è inutile e anche contraddittorio rivolgersi per la tutela dei propri Diritti agli organi di quello stato che io non riconosco.
Equivale a rivolgersi al mafioso Totò Riina per cercare di fargli capire che è ingiusto che lui squagli la gente nell’acido, e per tentare di fargli capire che non può ammazzare la mia famiglia solo perché non gli pago il pizzo.
Le norme cioè sono valide perché lo Stato le fa rispettare con la forza. Non sono valide, invece, come la teoria di Bonacci vorrebbe, perché nessuno le contesta. Sono valide perché se non le rispetti lo Stato le fa rispettare coattivamente con la forza pubblica.
Quindi mandare una dichiarazione – come vorrebbero i sostenitori della teoria della sovranità – agli organi dello Stato con cui si dichiara di non riconoscere la sovranità statale, non serve a nulla. Mandarla poi seguendo i consigli che vengono dati da chi si occupa di questa teoria, cioè firmandole con l’impronta digitale e scrivendo con inchiostro rosso, ecc., equivale a farsi ridere dietro e tutt’al più a gettare i presupposti per un TSO.
5. Il concetto di diritto. Il diritto come insieme di regole per l’annientamento dell’individuo.
Va da sé che se lo Stato impone il diritto con la forza, non lo fa per il benessere dei cittadini. Quando gli europei sono andati in America (sia nell’America del nord che del sud) non hanno certo imposto le loro leggi per il benessere della popolazione locale.
Quando invadiamo la Libia (affermando che andiamo a liberarla) e imponiamo le nostre regole su quei territori, non lo facciamo di certo perché vogliamo il bene del popolo libico.
La verità invece è che il diritto persegue fini completamente opposti e serve ad ingabbiare il cittadino in una serie di regole per impedirne il libero sviluppo e il libero arbitrio.
Solo a titolo di esempio:
– Il diritto di proprietà privata è quasi inesistente; la verità è che il proprietario del terreno per costruirvi deve pagare; lo Stato può espropriarglielo quando vuole senza pagargliene il valore; per fare una minima modifica alla costruzione occorre chiedere autorizzazioni e pagare per averle, ecc. Se io ho una casa, non ho neanche il diritto di farne quello che voglio, perché anche solo per trasformarla da abitazione in studio devo chiedere l’autorizzazione.
– Il Ministero della Sanità decide quali cure sono ammesse negli ospedali e quali no, al fine di disincentivare cure alternative efficaci e incentivare cure ufficiali inefficaci dannose e costose (come la chemioterapia, a fronte di tutti gli studi – Di Bella ed altri– che hanno dimostrato l’inefficacia di queste cure e l’efficace di altre cure meno costose) che propongono metodi diversi.
– Le tasse sulla casa e sui terreni costituiscono una specie di gabbia in cui il cittadino è imprigionato costringendolo a lavorare come un mulo per pagare servizi di cui potrebbe anche fare a meno. Nonostante infatti siano da decenni state scoperte energie pulite e a costo zero, materiali riciclabili per i principali prodotti di uso quotidiano, e prodotti che possono ridurre a zero la necessità di riscaldamento (ad esempio alcune case di legno non hanno bisogno di riscaldamento anche in zone molto fredde), siamo costretti tutti ogni mese a pagare spazzatura, luce, gas, acqua, e interi stipendi familiari sono destinati solo a pagare bollette inutili, che non servirebbero a nulla se si diffondesse la tecnologia di Tesla e altri sistemi.
– Le tasse in generale non servono a pagare i servizi che lo Stato fornisce, ma servono a depredare il cittadino per non permettergli di vivere tranquillo. Basti pensare che con il costo di un F22 per la difesa aerea ci si potrebbe sanare il bilancio della giustizia, e con pochi F35 (dieci o quindici a seconda dei calcoli) si potrebbe fornire la sanità di tutti gli strumenti indispensabili per curare tutti gratuitamente. In altre parole, i politici non hanno bisogno dei nostri soldi per fornire i servizi statali; hanno bisogno di depredarci per far sì che la gente non evolva spiritualmente.
– I tribunali sono congegnati in modo che raramente chi ha un credito, piccolo o elevato che sia, possa conseguirlo per via giudiziale ed essere tutelato da frodi e abusi; basti pensare che il creditore per pignorare i beni del debitore e venderli può arrivare ad impiegare decenni, spendendo nel frattempo un mucchio di soldi per mantenere in piedi la procedura.
– Il peggio del peggio in termini di libertà però lo danno le recenti leggi tributarie in materia di spessometro, redditometro, ed anagrafe tributaria. Un sistema che in teoria controllerà tutte le spese dei cittadini per “normalizzare” ogni individuo: vuoi mangiare solo le mele del tuo campo per risparmiare soldi e comprarti tanti cd musicali che adori ?
Non puoi… non rientri nei parametri. Sei un tedesco che lavora in Italia e hai preso la cittadinanza italiana e sei abituato a bere 10 birre al giorno ? Cazzi tuoi, non te lo puoi permettere, altrimenti potrebbe scattare l’accertamento.
Si potrebbe proseguire all’infinito con altri esempi, ma la verità è che le leggi esistenti servono solo ad ingabbiare il cittadino in una rete di regole quasi del tutto inutili, che servono a fargli perdere tempo al fine di distoglierlo dall’impiegare lo stesso tempo nell’evoluzione di se stesso.
6. Il diritto di sovranità nella nostra legislazione (Italia).
Venendo al principio di sovranità nella nostra legislazione, ci si deve domandare se non ci siano altre strade per riconoscere la propria sovranità e se questa teoria sia completamente campata in aria o meno.
In teoria l’idea della sovranità individuale è giusta. Lo Stato non avrebbe il potere di decidere della vita altrui, salvo che questo potere non serva veramente a proteggere il cittadino, e salvo che questo potere sia davvero un’espressione della volontà della maggioranza.
Questo concetto di fondo è espresso nella Costituzione Italiana, dove all’articolo 1 è detto che la “sovranità appartiene al popolo”; molto importante è la frase successiva, questa: “il popolo la esercita nelle forme previste dalla Costituzione”.
In altre parole, la norma è come se dicesse che è illegittima qualsiasi legge che non permetta l’esercizio della sovranità da parte del cittadino.
Ora, occorre considerare che il popolo non ha più il diritto di scegliersi i propri rappresentanti grazie ad una legge elettorale che è una porcata anche nel nome (il cosiddetto Porcellum), ed è stata definita tale addirittura da chi l’ha preparata e le ha dato il nome (Calderoli); quindi i rappresentanti che siedono in parlamento non sono voluti dal popolo; occorre altresì considerare poi che molte leggi sono state delegate all’UE, e soprattutto che il sistema della moneta è un sistema illegittimo ove non è il cittadino ad essere proprietario della moneta, ma lo è un ente privato come la BCE (Banca Europea).
Tenendo presente tutte queste considerazioni, ne deriva a maggior ragione l’illegittimità della sovranità statale attuale, e il DIRITTO del singolo cittadino di svincolarsi da questo sistema.
Il problema però è che il cittadino non può svincolarsi nella pratica da questo sistema, perché lo Stato dispone di uno strumento che le singole persone non hanno: l’uso della forza.
Le teorie di Bonacci e dei seguaci della sovranità hanno ragione su un punto, cioè che il diritto di basa sul consenso e sulla non contestazione. Ma il nodo della questione è che non basta la contestazione da parte di uno o di mille individui che rivendicano la propria sovranità per distaccarsi dallo Stato; in teoria sarebbe necessario che il consenso venisse negato, e che quindi non riconoscessero la sovranità statale tutti quegli organi che in teoria sono deputati a far rispettare le leggi statali.
In altre parole, se d’un tratto polizia, carabinieri, esercito, tribunali, cessassero di riconoscere come valide le leggi statali, allora sì, d’un colpo lo Stato perderebbe il suo potere e ciascun individuo sarebbe sovrano a se stesso.
La nazione precipiterebbe però nell’anarchia, generando altri tipi di problemi e la necessità di altre soluzioni.
7. Conclusioni
A mio parere i gruppi che si occupano di sovranità individuale hanno l’importante funzione di stimolare una riflessione e un dibattito.
A me personalmente hanno fatto riflettere molto e fare importanti passi avanti di consapevolezza.
Avendo avuto modo di parlare con alcuni di loro, peraltro, mi sono fatto l’idea che il dibattito è interessante, ma il rischio è quello di perdersi a studiare codici, cavilli, leggi presenti, leggi passate, ecc., e far perdere del tempo alle persone per distoglierle da attività più proficue per se stessi ma pericolose per il sistema: la crescita individuale.
La vera libertà è dentro di noi, e non ci può essere sistema giuridico che può togliere la libertà a una persona libera dentro.
In questo senso, le storie di Gesù detto il “cristo”, di Osho, di Paramahansa Yogananda, di Gandhi, possono insegnare molto, ma anche la storia del Dalai Lama, che ha perso una terra e il suo regno, il Tibet, ma ha portato la libertà a milioni di individui con la diffusione del buddhismo all’esterno della sua terra.
Il Dalai Lama è l’esempio più importante al mondo, in questo senso, di un soggetto che ha la sovranità individuale; era infatti un ex sovrano spodestato dal governo cinese, che ha perso il regno. Ma in compenso non ha perso mai la sua sovranità individuale, aiutando milioni di persone a trovare la propria.
Tratto da: paolofranceschetti.blogspot.co.uk
Commento NdR: comunque la rivendicazione dei Diritti naturali, della Legge della Terra contenenti i propri DIRITTI (DUDU), e quelli della Persona fisica umana, per di più sanciti anche dalle Costituzioni, anche Italiana, è un’atto necessario da fare, indipendentemente da tutte le considerazioni e va fatto con azioni legali, cioè con gli stessi strumenti giuridici del $ixT€ma, e dato che abbiamo scoperto come fare, lo facciamo e basta…indicando a tutti la strada da percorrere….
Gridate a questi stati totalitari, che non avendo concesso il vs consenso, all’attuale stato di cose, siete nel diritto di chiedere anche i DANNI a questi stati Criminali, anche per mettere i vari funzionari (anche loro sono Essenze incarnate e non lo sanno) sulla strada della consapevolezza delle loro trasgressioni-azioni, quando cercano di far applicare leggi anticostituzionali come tutte quelle che impongono qualcosa contro la Sovranità individuale e quella del Popolo nel suo insieme = come avviene con i Frattali !
COME USCIRE da MATRX, il $ixT€ma
– Per divenire Sovrani operativi ed accettati come tali anche dal $ixT€ma, NON basta la “dichiarazione di Sovranità “, ma occorre assolutamente riprendere in quanto proprietari del Titolo e l’amministrazione della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA = od uomo_di_paglia e toglierla dalla giurisdizione dello stato (nazione) nel quale vivete, con apposito documento (qui sotto indicato) da protocollare in Comune ed in Prefettura, con il quale si dichiara che la FINZIONE PERSONA GIURIDICA viene amministrata, fin dalla nascita, dall’essere stesso Io Sono (Nome e Cognome), documento senza il quale la dichiarazione di Sovranità è monca e non viene presa in considerazione dal $ixT€ma; solo in quel momento, dopo il deposito del documento (qui sotto indicato) e Protocollato, diviene operativa persino in Tribunale.
– Non solo ma occorre anche istituire il vostro Trust° estero od altra nazione estera, fuori dalla EU), nel quale il beneficiario è Io Sono (Nome e Cognome od i figli) ed il trustee (amministratore) deve essere ovviamente una persona di fiducia, per poter operare commercialmente; introdurre in esso: conto corrente bancario o postale, titoli, denaro, i beni, intestati alla FINZIONE GIURIDICA, Asset compresi che sono sottostanti al COD. FISCALE, i figli minori, e tutto ciò che si desidera introdurre, ed operare con esso, come interfaccia, con il $ixT€ma.
Questo perché: Sentenza Cassazione Civile n. 21614 del 26/10/2016 (Sui Trust autodichiarati, ma sotto giurisdizione italiana)
https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-21614-del-26-10-2016
http://www.studiorizzuto.it/trust
http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/65075/65659-Presentazione lezione 07.05.2014.pdf
http://www.lexgv.it/2-non-categorizzato/15-il-trust
NULLITA’ del Contratto carpito senza consenso informato
Validità o Nullità di un Contratto, secondo la Giurisprudenza Italiana:
Ai sensi dell’art. 1325, i requisiti essenziali del contratto, la cui mancanza determina la nullità del contratto, sono: l’accordo delle parti (di cui agli artt. 1326 e seguenti e 1427 c.c.), la causa (ex art. 1343 e seguenti c.c.), l’oggetto (cfr. art. 1346 e seguenti c.c.) e la forma quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (di cui agli artt. 1350 e seguenti c.c.).
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/requisiti-contratto-e-nullita.asp
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/art1325.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-i/art1321.html
Nullo all’origine, “nullius ab origine”, è la traduzione della frase latina dal diritto romano, è equivalente ad annullato o anche più forte, per esempio, il connubio nullo, annullato, viene usato per questo; forse sarebbe d’uopo riportare la frase ab origine dopo nullo, annullato, visto che nel diritto positivo, molte parole e frasi latine non vengono appositamente tradotte (inlatin dog) per non dare margine di fraintendimento a causa della traduzione stessa, magari non precisa.
Qui sono previsti e puniti nel “Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts”, Risoluzione dell’Assemblea Generale n.56/83 del 12 Dicembre 2001, reperibile su http://legal.un.org/ilc/texts/9_6.htm, denominato anche Draft Articles o Progetto di articoli redatto dalla Commissione di diritto internazionale (CDI).
“Ogni singolo uomo, donna e bambino, ora ha il proprio TRUST fattualizzato (conto di deposito della Federal Reserve) a proprio nome, ma ad oggi i governi ecc., Non hanno informato le persone dell’esistenza di questi TRUST sebbene milioni di persone ne siano ora consapevoli e stiano cercando di accedervi in tutto il mondo per trarne i benefici finanziari, perché siete tutti nati prePAGATI.
PROMEMORIA
Ricordate che dovete SOTTRARRE allo stato (nazione), l’amministrazione delle FINZIONI PERSONE GIURIDICHE che hanno il COD. FISCALE, sia vostre, che quelle dei vs figli !
Solamente così sarete LEGALMENTE al riparo di qualsiasi azione fatte dal CRIMINALE stato (nazione) e dei loro accoliti, per qualsiasi problema….ma non sarete al riparo dalle violenza fisica fatta su di voi che lo stato (nazione) attraverso, vigili, polizia, carabinieri, GdF, Eurogenfor, ecc…. può effettuare, ma potrete denunciare quei soggetti che si sono prestati alla violenza e chiedere anche a loro i danni subiti !
COME fare REVOCARE l’amministrazione della FINZIONE e/o per SOTTRARRE la FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo suo COD FISCALE, al Governo dello stato nel quale vivete ?, ecco come fare in modo legittimo e legale:
Si deve iniziare (per iscritto) con la Revoca dell’Amministratore (PDF che spiega la cosa = revoca-amministratore) (in questo caso, si revoca l’amministrazione della FINZIONE che porta il vostro COGNOME e NOME, da parte dello stato/nazione ove si vive e cioè il governo dello stato ove siete registrati come FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, quindi la prima mossa che dovete fare dopo la REVOCA dell’amministratore (in questo caso il governo/stato ove vivete) è quella di SOTTRARRE l’amministrazione della FINZIONE nominando un nuovo amministratore, es. voi stessi (Nome e Cognome) come Persone fisiche umane viventi, così divenite l’amministratore unico del TRUST italiano con il suo COD. FISCALE che poi SEGREGATE nel vostro Trust° estero stesso, lo trovate alle pagine 4 e 4b della Sovranità individuale
La “mala gestio” dell’amministratore nel perseguire gli interessi della società a responsabilità limitata, oltre un’ipotesi di revoca giudiziale, può originare anche una revoca stragiudiziale, mediante la delibera assembleare dei soci.
Il primo comma dell’art. 2476 cod. civ. stabilisce infatti che “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società.”
Dalla violazione degli obblighi dell’amministratore, può nascere il suo dovere di risarcire il danno procurato, sia ai soci che ai terzi.
L’articolo esamina, sulla base del tipo di contratto che lega l’amministratore alla società, i casi di revoca dell’amministratore della (esempio: una srl) nominato a tempo determinato ed a tempo indeterminato.
Adottando un’interpretazione letterale, parte autorevole della dottrina ha escluso la possibilità in capo ai soci di disporre autonomamente la revoca dell’amministratore di srl, anche laddove si sospetti una “mala gestio” dell’amministratore. Secondo questa interpretazione, i soci potrebbero unicamente adire il Tribunale competente mediante l’azione di responsabilità e, in tale sede, chiedere il cambio dell’amministratore della azienda.
In senso opposto, però, si è espresso altro filone dottrinale, che ha poi incontrato il favore della giurisprudenza, che considerando il potere di revoca come un elemento proprio e insopprimibile dell’assemblea dei soci, pur nel silenzio legislativo, ne ha riconosciuto la titolarità direttamente in capo ai soci senza il previo esperimento dell’azione di responsabilità.
Al di fuori delle ipotesi di revoca giudiziale, la revoca dell’amministratore di: esempio una Srl, può essere disposta “stragiudizialmente” dall’Assemblea dei soci, con le modalità e sulla base delle condizioni previste dallo statuto.
Nel momento in cui avviene il cambio di amministratore della Srl, sia che dipenda da dimissioni che da revoca degli amministratori della Srl ovvero da revoca di amministratore unico della Srl, occorre prestare attenzione al dettato dell’art. 2385, comma III, cod. civ. il quale dispone che “la cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale”. La norma è dettata per le società per azioni, ma è analogicamente applicabile anche nelle società a responsabilità limitata.
In realtà, per ragioni di opportunità pubblicitaria, è oramai opinione condivisa quella secondo la quale il cambio dell’amministratore, debba essere reso noto mediante comunicazione anche all’Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio e presso ogni Ente al quale l’amministratore uscente era accreditato.
La carica di amministratore può essere svolta sia da una persona fisica che da un PERSONA GIURIDICA (FINZIONE); in questo ultimo caso, la PERSONA GIURIDICA dovrà delegare un suo rappresentante una Persona fisica che, a sua volta, dovrà presentare i requisiti di cui all’art. 2387 cod. civ.
L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del mandato, con votazione a maggioranza assembleare dei soci o da parte del Titolare della azienda anche se individuale.
La revoca dell’amministratore di condominio avviene innanzitutto inviando una lettera a quest’ultimo, da parte dei soci.
Permane la revoca dell’amministratore, che può essere deliberata dall’assemblea in ogni tempo e senza giusta causa, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto fra amministratore e condominio/azienda (Cass. n. 11472/1991) e con la maggioranza prevista per la sua nomina (art. 1136, co. 2, c.c.), o con decisione del Titolare dell’azienda, quale unico Titolare proprietario.
La revoca e la nomina dell’amministratore deve essere comunicata non solo alla persona giuridica (FINZIONE/facente funzione di amministratore e consegnata per iscritto alla Persona fisica del facente funzione, ma anche agli enti dell’amministrazione pubblica statale, come citato precedentemente.
La revoca assembleare e/o giudiziaria dell’amministratore per “mala gestio”, e lo prevede la giurisprudenza, il risarcimento danni procurato all’azienda.
L’amministratore è penalmente responsabile quando viola una norma penale. La casistica è ovviamente ampia, ma in generale può dirsi che è penalmente responsabile quando: non osserva norme di legge o di pubblica sicurezza;
Conferimento della carica di amministratore
art. 1129 comma 2 C.C.; cfr. Cass. n.1406/2007 secondo cui “l’incarico di amministratore del condominio può essere conferito, oltre che a una persona fisica, anche a una persona giuridica -nella specie una società di capitali- tenuto conto che la persona giuridica non soffre di limitazioni di capacità, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e che essa è in gradi di offrire, quanto all’adempimento della relativa obbligazione ed all’imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica”.
vedi anche:
https://www.to.camcom.it/variazione-dellorgano-amministrativo-iscrizione-nomina-conferma-e-cessazione-amministratori
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-vi-bis/art2383.html#:~:text=Gli%20amministratori%20sono%20rieleggibili%2C%20salvo,causa%20%5B2386%2C%202456%5D.
Cambio amministratore:
I soci che intendono cambiare il rappresentante legale, devono richiedere la convocazione di un’assemblea ordinaria. Il verbale redatto con le motivazioni della nomina del nuovo amministratore, deve essere depositato presso il Registro Imprese competente.
Poi debbono scrivere una lettera di dimissione immediata all’amministratore per togliergli la funzione di amministratore, e successivamente nominare il nuovo amministratore.
https://www.btstudiolegale.it/la-revoca-dell-amministratore-di-srl/#:~:text=L%27amministratore%20deve%20dar%20conto,irregolarità%20nella%20gestione%20della%20società
Ecco perché nel nostro Trust estero del Jersey, noi cambiamo l’amministrazione della FINZIONE PERSONA GIURUDICA che era in mano al governo/stato e riprendiamo personalmente quale Persona fisica facente funzione di amministratore esclusivo e per sempre e dalla data della sua creazione, del TRUST FINZIONE PERSONA GIURIDICA e del suo relativo COD. FISCALE.
Altra cosa IMPORTANTE da ricordare:
L’ente Living Trust° estero, cioè quello che create voi (autodichiarato), sotto giurisprudenza internazionale, di alto valore umanistico, cioè filantropico (filosofico/religioso), si può realizzare anche con la NOTIFICA della comunicazione da protocollare da parte del presunto stato/governo, nazione, ITALY REPUBLIC of /REPUBLIC OF ITALY/REPUBBLICA ITALIANA, con invio dei documenti dell’atto costitutivo del Trust° estero a mezzo dei messi ufficiali del tribunale (giudiziari) o del COMUNE (comunali) ove abitate, ai vari destinatari della pubblica Amministrazione (comune, prefettura, tribunale-cancelleria, ministero della giustizia ed alla AG. delle ENTRATE (ADE); per ottenere l’ufficialità del documento ed a quest’ultima si può richiedere per il rilascio di una copia conforme con un codice extraterritoriale (che va richiesto appositamente nella lettera di accompagnamento del documento del Trust° estero creato), in seno al codice per le attività extraterritoriali, in cui rientrano anche le attività di alto scopo umanitario, secondo il codice ATECO U99.00.00
vedi:
https://codiceateco.it/categoria/organizzazioni-ed-organismi-extraterritoriali
Creazione del proprio Trust° estero (azienda fiduciaria sotto giurisprudenza del Jersey – vedi la L.R. + Sovranità ed Esistenza in Vita + il Truste estero del tipo Jersey con relativa bozza da personalizzare, li trovate alla pagina 4 + 4b della Sovranità Individuale
http://www.studiorizzuto.it/trust.html
http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/65075/65659-Presentazione lezione 07.05.2014.pdf
http://www.lexgv.it/2-non-categorizzato/15-il-trust
Nulla ed inesistente, la cartella dell’AGENZIA delle ENTRATE SpA, (AdE, luogo dei morti) notificata al TRUST – Maggio 2018
La notifica della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione direttamente a un Trust è da considerarsi giuridicamente inesistente e/o radicalmente NULLA in quanto il Trust non è un soggetto fiscale e pertanto non può essere considerato quale generico soggetto passivo d’imposta.
Questo il principio che emerge dalla sentenza 1365 depositata il 27 marzo dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (presidente Roggero – relatore Chiametti).
By Massimo Romeo
Tratto da: quotidianofisco.ilsole24ore.com
vedi per altre info sul tema:
https://docs.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtYzJ6eTZRNjd6VVU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B1zHVL1aFF3jdHdfQlY3Z21yOXM/edit?pli=1
https://drive.google.com/folderview?id=0B034_dPJNj8FbnUtUk93OUp4blk&usp=sharing
La Sovranità individuale Continua in queste pagine:
https://mednat.news/?s=sovranita+individuale
Sovranità Individuale (Introduzione/b) – 1 + 1b + Sovranità Individuale – 2 + 2b + Sovranità Individuale – 3 + 3b + Sovranità Individuale/Trust estero Jersey – 4 + 4b + Sovranità Individuale – 5 + 5b + Sovranità Individuale – 6 + 6b + Sovranità individuale – 7 + 7b + Documenti sulla Sovranità
Vedi: Lo Stato-Persona: https://mednat.news/2024/09/04/29508/