Sovranità Individuale – Introduzione/b
(Autodeterminazione in Autodichiarazione)
La storia della schiavitù “volontaria”: certificati di nascita (insediamento). 22/07/2023
Un Settlement Certificate, noto anche come “Certificato di nascita” (FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, (COGNOME e NOME) dal 1837, è un documento ufficiale rilasciato ai “poveri” validamente registrati, che concede loro alcuni diritti fondamentali e il diritto a benefici in cambio del riconoscimento del loro status di proprietà dell’amministrazione di esso, come supposta “proprietà” e schiavi legali, noti anche come servi a contratto e servi. Un “insediamento” quindi equivale a una piantagione di schiavi volontari.
Certificati di origine dell’insediamento (nascita), versione statunitense.
Sotto il re Enrico VIII d’Inghilterra e i suoi consiglieri veneziani/magiari, le prime leggi sui poveri furono promulgate intorno al 1535 in coincidenza con il primo mandato ufficiale che richiedeva la tenuta di registri uniformi da parte di tutte le parrocchie della Chiesa d’Inghilterra di nascite, morti e matrimoni. I poveri erano considerati responsabilità della “Chiesa”, incluso garantire che avessero un ampio lavoro e non morissero di fame poiché erano considerati per impostazione predefinita proprietà amministrata dalla chiesa.
Sotto la regina Elisabetta I d’Inghilterra, furono introdotte una serie di misure che ebbero l’effetto di accelerare la privazione dei diritti civili dei contadini terrieri in poveri senza terra.
Ai sensi dell’Erection of Cottages Act 1588, i contadini richiedevano il permesso della parrocchia locale per erigere abitazioni, mentre prima la costruzione di un’abitazione da parte di un contadino sulla terra del loro signore era considerata un “diritto”. Di conseguenza, i ranghi dei poveri senza terra, o “poveri”, si ingrossarono.
Sotto la regina Elisabetta I d’Inghilterra, le leggi riguardanti l’amministrazione e la cura dei “poveri” furono perfezionate attraverso la Poor Law (1601) che introdusse un insieme base di “diritti” per i poveri, nonché l’introduzione di due “Overseers of the Poor” (Guardian) in ogni parrocchia, eletti a Pasqua e finanziati attraverso la prima tassa (tassa) attraverso le aliquote locali (ora chiamate “tasse comunali”) sui contribuenti proprietari di proprietà.
Sotto Carlo II d’Inghilterra, il concetto di “Settlements” come piantagioni di lavoratori poveri controllate dalla Chiesa d’Inghilterra fu ulteriormente perfezionato attraverso il Settlement Act (1662) e il Poor Relief Act (1662) includendo per la prima volta l’emissione di “Settlement Certificates” equivalenti a un “certificato di nascita, passaporto e previdenza sociale” riuniti in un unico documento.
Il luogo di nascita di un bambino era il suo luogo di insediamento, a meno che la madre non avesse un certificato di insediamento rilasciato da un’altra parrocchia in cui si affermava che il nascituro era incluso nel certificato. Tuttavia, dall’età di 7 anni in su, il bambino avrebbe potuto essere apprendista e guadagnarsi un insediamento attraverso il cosiddetto servizio a contratto, o “schiavitù volontaria”. Inoltre, il minore avrebbe potuto ottenere un risarcimento per sé stesso mediante il servizio entro i 16 anni.
In base alle “riforme” del Settlement Act (1662) e del Poor Relief Act (1662), nessuno era autorizzato a spostarsi da una città all’altra senza l’appropriato “Settlement Certificate”. Se una persona entrava in una parrocchia in cui non aveva un insediamento ufficiale e sembrava probabile che diventasse a carico della nuova parrocchia, allora i giudici (o i sorveglianti parrocchiali) avrebbero effettuato un esame. Da questo esame sotto giuramento, i giudici avrebbero determinato se quella persona avesse avuto i mezzi per sostenersi. I risultati dell’esame sono stati documentati in un Examination Paper.
A seguito dell’esame, l’intruso sarebbe stato quindi autorizzato a rimanere o sarebbe stato allontanato per mezzo di quello che era noto come ordine di rimozione, l’origine dell’equivalente moderno di un “avviso di sfratto e rimozione” quando uno sceriffo (Polizia) allontana le persone dalla loro casa.
Secondo i vari atti di conciliazione dal XVII secolo in poi fino all’introduzione dei certificati di nascita, il rilascio di un certificato di conciliazione era considerato un privilegio, non un diritto. Se un contadino voleva trasferirsi, la parrocchia di origine poteva scegliere di rilasciare un certificato di liquidazione che poi diventava effettivamente un’assicurazione di indennità per la nuova parrocchia se il povero non era in grado di guadagnarsi da vivere. Un certificato di transazione era valido solo se portava i sigilli dei sorveglianti di entrambe le parrocchie e quello dei giudici locali e non era trasferibile. Questo è lo stesso modello di Passaporti moderni per i cittadini elencati come “P” (Poveri o Peoni) usati oggi.
A causa dell’aumento del numero di “poveri”, nel 1723 fu approvata una nuova legge chiamata Workhouse Test Act (1723) in cui coloro che desideravano richiedere benefici e sollievo in quanto poveri ora dovevano entrare in una “casa di lavoro” essendo essenzialmente una prigione per uomini, donne e bambini per svolgere alcuni lavori fissi. Per garantire che tutti i poveri fossero contabilizzati e potessero essere identificati, furono introdotte anche nuove leggi per costringere i poveri a indossare una “P” sulla spalla destra come segno del loro status. Questa è sia l’origine della “P” ancora apposta come segno sui passaporti moderni e altri documenti “ufficiali” sia la “P” indossata dai detenuti del 20° secolo.
A partire dal 1773 con l’Inclosure Act 1773, seguito dall’Inclosure Consolidation Act 1801, il parlamento inglese ha effettivamente “privatizzato” enormi quantità di terra comune a beneficio di pochi, facendo sì che un gran numero di contadini diventassero “poveri senza terra” e quindi bisognosi di assistenza parrocchiale. Gli Inclosure Acts sono il fondamento del Land Title come è noto oggi.
A causa del deliberato furto “legale” di terra, ai sensi delle leggi parlamentari sulla chiusura della fine del XVIII e dell’inizio del XIX secolo, il numero dei poveri aumentò notevolmente. Ciò portò all’introduzione delle leggi più terribili e crudeli per consegnare a pochi eletti, la forza lavoro schiava necessaria per la rivoluzione industriale attraverso il Poor Law Amendment Act (1834) che affermava effettivamente che i poveri non potevano ricevere alcun beneficio a meno che non fossero costantemente “impiegati” in una prigione di lavoro. Così, nonostante i trattati internazionali contro la schiavitù, nacque la peggior schiavitù che era la “schiavitù salariata” o “schiavitù legale” per cui uomini, donne e bambini vivevano in condizioni terribili e venivano utilizzati come lavoratori “fino alla morte”.
Nei fatti la Persona divenne schiava e debitrice nei confronti delle presunte autorità:
Ucc Collateral Westpac | PDF | Security Interest | Uniform Commercial Code (scribd.com)
A partire dal 1834 furono introdotte alcune modifiche storiche alla tenuta dei registri delle nascite, delle morti e dei matrimoni, del rilascio dei documenti e della gestione dei “poveri”:
(i) Nel 1834, il Parlamento britannico introdusse il Poor Law Amendment Act (1834) che riorganizzò le parrocchie della Chiesa d’Inghilterra in sindacati che sarebbero poi stati responsabili dei poveri nella loro zona e amministrati da un Board of Poor Law Guardians, noto anche come Board of Guardians. I cancellieri dei tribunali dei magistrati detengono ancora il potere di un cancelliere del consiglio dei tutori.
Nel 1835 fu introdotto il Municipal Corporations Act (1835) che standardizzò efficacemente il modello societario per città e distretti, includendo il fatto che il comune con funzionari eletti fosse responsabile della raccolta dei dati e dell’amministrazione dei servizi;
Nel 1836 fu introdotto il Births and Deaths Registration Act (1836) che per la prima volta creò l’Ufficio del registro generale e l’obbligo di registrazioni uniformi di nascite, morti e matrimoni in tutto l’Impero da parte dei Consigli municipali e dei sindacati delle parrocchie.
Così, il 1° luglio 1837, il Certificato di Nascita fu formato come successore del Certificato di Settlement per tutti i “poveri” privati del loro diritto di nascita sulla terra per essere considerati schiavi legittimi (“volontari”) con benefici forniti dalla parrocchia/regione locale sottoscritti dalla Society of Lloyds come è ancora oggi.
A partire dal 1871, ulteriori modifiche storiche nell’amministrazione delle “stati anagrafiche” quali atti di nascita e atti di morte con l’introduzione dei distretti sanitari o “distretti sanitari”.
Il Local Government Act del 1871, il Public Health Act del 1872 e il Public Health Act del 1875 crearono un sistema di “distretti” chiamati Distretti Sanitari governati da un’Autorità Sanitaria responsabile di varie questioni di salute pubblica, inclusa la salute mentale legalmente noto come “salute”.
Sono stati creati due tipi di Distretti Sanitari: Urbano e Rurale. Mentre i distretti sanitari furono “aboliti” nel 1894 con il Local Government Act del 1894, l’amministrazione dei “poveri” è ancora in parte mantenuta sotto il concetto di consigli sanitari distrettuali di Guardiani comprendenti magistrati e altri “Giudici di Pace”.
Dal 1990 sotto le Nazioni Unite e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia, il sistema di rilascio dei certificati di nascita come prova che un uomo o una donna è un membro permanente della sottoclasse è diventato un sistema internazionale.
Certificato di nascita come prova che si è nati sulla terra ?
No esso identifica solamente la data della creazoine della FINZIONE PERSONA GIURIDICA alla quale viene attribuito da parte dello stato/governo un numero/COD. FISCALE che viene spacciato per quello della nascita del neonato uomo/persona viva sulla Terra, cosa non vera, dimostrata dal fato che il diritto al Nome (vedi art 6 C.C.) viene stravolto e cambiato da Nome e Cognome come insegna anche la lingua italiana, quale Legge naturale, in COGNOME e NOME, invertendo le due parole, cosa proibita dall’art. 6 C.C., e ciò viene fatto proprio da parte degli amministratori dello stato, per differenziare i due enti, quello Vivente, la Persona, dall’ente virtuale NON vivente della FINZIONE.
Un difetto fondamentale che rimane all’interno del sistema del certificato di insediamento (che assomiglia al certificato di nascita) per il culto romano e i suoi agenti, rimane il fatto che un certificato di insediamento è la prova che un uomo o una donna deve essere nato sulla terra affinché il certificato abbia effetto, indipendentemente dalle contorte presunzioni successive di ciò che il certificato rappresenta effettivamente. Se un uomo o una donna non è nato sulla terra da qualche parte, non gli potrebbe essere rilasciato un certificato.
Pertanto, qualsiasi rifiuto o restituzione di un certificato di nascita funge da prova perfetta che un uomo o una donna è nato sulla terra e sostiene qualsiasi Affidavit di Verità riguardante i loro immutabili diritti dal Divino Creatore.
(Nota del Redattore, NdR: per la giurisprudenza italiana odierna, basta riprendere in qualità di Titolari del titolo “certificato di nascita” del TRUST Italiano con relativo COD FISCALE, dell’amministrazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia = Certificato di Nascita, che è oggi “amministrata” inconsapevolmente da parte del titolare del TRUST, dallo stato nel quale si nasce, in modo da amministrarla direttamente ed unicamente da noi stessi, con un apposito documento legale = Trust estero = extraterritoriale, per sottrarsi all’amministrazione dello stato dittatore, vedi qui nel sito alla pagina 4 e 4b della sovranità individuale.
Nel sistema giudiziario angloamericano, questo “difetto” intrinseco è compensato dal trattamento di uomini e donne come terra stessa, attraverso la deliberata corruzione della definizione di Terra per includere tutto ciò che è nato naturalmente o si è auto-migliorato sulla Terra. In altre parole, il motivo tagliente per cui il sistema alla fine nega a ogni cittadino la propria parte del Commonwealth è perché sono considerati “chiacchiere” e semplici creature meno che schiavi.
I certificati di nascita sono “estremamente preziosi” per il titolare ai nominativi del quale il certificato è emesso.
Se è vero che i certificati di nascita sono considerati titoli di valore che vengono scambiati quali garanzie finanziarie, tra i soggetti privati internazionali e l’élite bancaria, generando flussi enormi di denaro, fatto che però il titolare al nominativo del quale il certificato è emesso, non ha accesso a tale valore finanziario intrinseco.
Invece, possedendo ma non amministrando direttamente il certificato di nascita, l’uomo o la donna acconsentono essenzialmente ad essere trattati come un povero o un peone e l’unico obbligo dell’élite è quello di fornire semplici avanzi in modo che l’uomo o la donna non muoiano di fame o di grave malattia.
Poiché i certificati di transazione e successivamente i certificati di nascita sono progettati esclusivamente e intenzionalmente per privare uomini e donne dalla loro legittima eredità attraverso la riduzione “volontaria” con il consenso ad essere identificati con la FINZIONE PERSONA GIURIDICA (NOME e COGNOME), in schiavitù e l’ammissione inconsapevole ad essere “poveri”, il sistema dei certificati di nascita è del tutto privo di legittimità, è un sistema globale di “circonvenzione di incapace” (reato penale) il tutto organizzato da una criminalità al potere ben conscia di ciò che fa, e priva di effetti legali.
DISCLAIMER: Le informazioni fornite sopra sono solo a scopo educativo e non pretendono di essere una sentenza, una decisione o un’azione ufficiale. Né le informazioni devono in alcun modo essere interpretate come consulenza legale. L’uso delle informazioni è a discrezione del lettore e nessuna responsabilità sarà accettata in caso di utilizzo. Chiedere sempre il parere di studiosi di diritto istruiti, rispettabili e onorevoli prima di qualsiasi azione che coinvolga la legge.
Fonte:
http://escapeesblog.wordpress.com/2012/01/09/birth-settlement-certificates/
“Così com’è la verità”: del giudice Anna von Reitz
King and Country [La storia di un uomo che ha imparato la legge e ha preso le banche]
Pietra angolare della libertà: i diritti di proprietà nell’America del 21° secolo
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Ed ora alcune altre PRECISAZIONI sulle “parole” adatte da utilizzare per “interfacciarsi” correttamente e legalmente con il $ixT€ma = tutti gli Stati del mondo – in modo appropriato e più preciso, particolarmente per i documenti che vengono preparati e notificati allo stato nel quale si nasce.
Innanzi tutto occorre come minimo, che ridiventiate Sovrani Individuali e successivamente inviando e/o protocollando nel vostro COMUNE ove avete il vostro domicilio ed alla Prefettura dalla quale dipende il Comune, il documento “Autocertificazione di Esistenza in Vita + quello di autocertificazione del Titolare e Disponente della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA e relativo suo COD. FISCALE, ovviamente e contemporaneamente sottraendola con apposito documento, all’amministrazione dello stato, per mezzo della vostra “personalità – funzione (della vostra Mente), e quindi con la vostra capacità Giuridica” quali Titolari e Disponenti della FINZIONE, anche il cambiamento di “status” da schiavo a Sovrano libero ed indipendente, attraverso e per mezzo il documento chiamato: Trust° estero autodichiarato e sottoposto solo ai Diritti Naturali, Umani, alla Costituzione del Trust estero stesso ed in terza analisi, riferentesi alla Giurisdizione/Legge TRUST Law del Jersey) e quindi vi sottraete così dalla SCHIAVITU’ nella quale siete stati immessi subito dopo la nascita e/o siete rimasti per ignoranza da quando siete divenuti maggiorenni, perché NESSUNO vi ha comunicato con un vero “Consenso Informato”, la realtà dei fatti, cosi come NON è avvenuto verso ed ai vostri genitori, subito dopo essere nati al momento della creazione del TRUST = FINZIONE PERSONA GIURDICA con relativo COD. FISCALE !
In questa pagina Trovate la BOZZA del documento del Trust° extraterritoriale, da preparare e personalizzare, nella Pagina 4 e 4b, della Sovranità Individuale.
Quindi per compilare in modo esatto e per essere precisi, occorre distinguere e comprendere per bene i “significati” che si danno a queste varie parole che si utilizzano nei documenti ufficiali.
Ora parliamo di cose altamente importanti, la:
DEFINIZIONE delle parole – i SIGNIFICATI di:
(Per le parole Persona, FINZIONE, ed altro ancora, vedi la pagina della “introduzione” alla Sovranità individuale) con il Cerca parole del vostro browser cercare la Parola Persona.
– Io Sono (Senza Nome, quindi indefinibile, ma devo assumere un Nome (o meglio ce lo danno i nostri genitori, della cui discendenza facciamo parte per la nostra incarnazione per poterci far riconoscere, quindi per definirci e distinguerci dagli altri Io Sono, sulla Terra dove nasciamo). I nostro Nome ce lo danno normalmente i nostri genitori.
Queste due parole “Io Sono”, sono da definirsi come un verbo:
“Tempo presente prima persona singolare del verbo Essere coniugato invece all’InFinito“, ciò significa che l’Io sono è un punto di osservazione nel tempo presente, dell’InFinito, il quale nell’insieme dei tendenti Infiniti “punti di osservazione”, Io Sono, rappresenta ed identifica l’InFinito nel presente.
– INDIVIDUO (Persona fisica umana, reale – Essere umano naturale vivo – con Nome e Cognome, questa parola definisce l’individualizzazione dell’Io Sono, ciò che permette di individualizzarlo, che ha anche una sua propria ed intrinseca Personalità e capacità di agire), etimologia: (dal latino individuus, parola composta dal prefisso in – privativo e dividuus “diviso” ) è il lemma corrispondente alla traduzione latina, fatta per la prima volta da Cicerone, del termine greco ἄτομος: (composto di ἀ– privativo e tema di τέμνω “tagliare”), quindi, individuo, vuol dire indivisibile ed è usato in filosofia per indicare che ogni singolo ente (Entità=Essere=Spirito) ha caratteristiche tali (un’individualità = Personalità) che lo rendono unico e lo differenziano da tutti gli altri Esseri della stessa specie.
Nei fatti quindi l’Essere = Io Sono = Spirito, (l’essenza Immortale con il suo corpo di plasma che si incarna sulla Terra creando assieme ai propri genitori, la parte fisica palpabile, del corpo vivente) egli si individua (si incarna), personalizzandosi (nella forma unica e personale di un Individuo = Persona fisica umana, quale anima vivente) cioè essere umano, nel suo corpo fisico fatto di carne, ossa, sangue e Spirito e che quindi manifesta la sua Individualità, con la Sua Persona che assume nella sua propria mEnte, le caratteristiche nella sua Personalità che lo caratterizza, cioè lo rende unico e lo individualizza e nessuno lo ha vestito, si è vestito sa solo nel ventre della propria madre con il concorso di ella.
Definizione delle parole. Persona fisica:
Si definisce “persona fisica” ogni essere umano che la assume, dal momento della nascita.
Fisico/a, è un aggettivo inerente la natura alla quale si riferisce, in questo caso alla persona vivente dotata di un fisico.
La “DEMINUTIO CAPITIS”, del Nome – (dal latino, diminuzione di status di un capo, di un individuo)
https://www.treccani.it/enciclopedia/capitis-deminutio_%28Enciclopedia-Italiana%29/
Ecco il significato di quelle regole romane:
Diminuzione numerica di un gruppo, per la perdita di un proprio membro, a causa del venir meno della libertà (deminutio capitis maxima), della cittadinanza (deminutio capitis media) e/o in conseguenza dell’uscita dalla famiglia per emancipazione, adozione, assoggettamento alla potestà di un altro.
http://www.sapere.it/enciclopedia/deminutio+capitis.html
La “Deminutio capitis”, sono Regole dell’Impero Romano sparito da 1.500 anni, eppure ancora oggi vi sono soggetti che le vorrebbero utilizzare per giustificare le loro idee, ma non si rendono conto che è non solo impossibile, ma illogico applicare quei concetti vecchi di 2000 anni e più, alla lingua italiana, vi sono soggetti che vorrebbero giustificare la scrittura, graficamente parlando, dei Nomi e Cognomi, scrivendoli cosi tutti in minuscolo: “pinco pallino – nomi e cognomi” contrariamente a ciò che prescrive la lingua italiana ed occidentale, e la giurisprudenza italiana: vedi Art 6 C.C. che invece prescrivono nella loro grammatica di scrivere il Nome e Cognome in alternato con la prima lettera delle due parole in MAIUSCOLO e le altre in tutto “minuscolo”, scrivere nome e cognome tutto in minuscolo è una cosa assai stupida perché significherebbe che questi soggetti si autodichiarano dei “mezzi uomini”, seguendo il concetto/significato delle regole dell’Impero romano della “deminutio capitis”…
https://www.treccani.it/enciclopedia/capitis-deminutio_%28Enciclopedia-Italiana%29/
Oggi anche nei documenti italiani nei Tribunali e non solo, si può usare questa “espressione” per indicare il cambiamento in peggio, delle condizioni (status) di una persona od una riduzione di potere, sia sul posto di lavoro sia in politica, ecc., cioè il passaggio da Persona fisica umana, Sovrana e libera, alla condizione di “status” come SCHIAVO, senza Diritti naturali, come lo è la FINZIONE PERSONA GIURIDICA che è amministrata dallo stato/governo, fino a quando essa non viene sottratta allo stato e ri-amministrata dalla Persona fisica umana.
Tratto da: https://it.wikipedia.org/wiki/Deminutio_capitis
Come si evidenzia la PERDITA della Sovranità e del diritto di proprietà del e sul proprio Nome e Cognome, cioè sulla Persona fisica umana ?
Risposta:
…quando ad esempio si scrive il proprio Nome e Cognome tutto in “minuscolo”, il contrario di ciò che prescrive la Legge naturale della lingua italiana, vedi oltre al link indicato, anche Art 6 del C.C. Italiano e/o come è stato modificato, commettendo un REATO da parte dello stato stesso, scrivendo il Nome e Cognome sulla PERSONA GIURIDICA, cioè sulla FINZIONE od uomo_di_paglia, invertendo e scrivendo il COGNOME prima del Nome e quasi sempre COGNOME e NOME tutto in MAIUSCOLO !
Risposta:
…scrivendo R/R o PEC, allo lo “stato” e/o alla Pubblica Amministrazione = P.A., ed ai vari destinatari indicati nel documento del Trust° estero indicato alla pagina 4 e 4b della Sovranità individuale) questa perdita di “sovranità” è evidente nei documenti che vi consegna (pagando), con il COGNOME scritto sempre prima del NOME e scritti in MAIUSCOLO, COGNOME e NOME oppure con il COGNOME e Nome scritto in alternato, che certifica che essa/o COGNOME e NOME/Nome, si riferisce solo alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA con COD. FISCALE od uomo_di_paglia, e MAI la Persona fisica umana, uomo vivo che cammina eretto sulla Terra; questo FATTO dimostrato, è effettuato dallo “stato” schiavista, su tutti i documenti intestati alla FINZIONE, precisiamo: ciò è una prassi illegittima ed illegale rispetto a ciò che giustamente scrive ed indica l’Art 6 C.C. (IT) che descrive come il Sovrano (non schiavo) si deve identificare, con e nello scrivere il Nome PRIMA del Cognome, il tutto come prescrive la lingua italiana (legge naturale), con la scrittura delle due parole in Alternato (la prima lettera in maiuscolo le altre in minuscolo), certificando così il suo “status” di Persona Sovrana e libera.
Mentre ciò che scrivono sui documenti, da parte dello “stato” schiavista e quindi da parte della Pubblica Amministrazione (P.A.), è quella che determina ed indica che siete SCHIAVI di coloro che usano questo tipo di scrittura SCHIAVISTA, certificando che essa è la dichiarazione di “status” da suddito/SCHIAVO, e se voi vi identificate nella FINZIONE PERSONA GIURIDICA dichiarate e date il vostro consenso all’essere suddito e quindi SCHIAVO, non Sovrano.
Vedi la sentenza del tribunale di Milano che conferma tutto ciò:
sentenza-Lainate-MI_Nome_Cognome
Controllate TUTTI i documenti, iniziando dal certificato di nascita…, carta di identità, carta sanitaria, patente, passaporto, conto corrente, fatture del Gas e Luce, telefono, ecc. e vedrete che sono TUTTI intestati alla FINZIONE SCHIAVA: COGNOME e NOME o COGNOME e Nome….., cioè allo SCHIAVO, che è la FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, con COD. FISCALE, che NON siete voi, in quanto Persone fisiche umane, sono vive e sono libere e Sovrane.
Ecco cosa significa la “DEMINUTIO CAPITIS“, specie quando il vostro Cognome e Nome sono scritti tutti od in parte, in minuscolo o tutti in Maiuscolo, esempio: mario rossi, rossi mario, oppure ROSSI MARIO o MARIO ROSSI /Mario ROSSI.
Questo modo di scrivere i nominativi delle Persone fisiche, certifica la PERDITA della Sovranità e l’accettazione dello “stato/status” di SCHIAVO, e ciò fino a quando non vi “svegliate” da bravi addormentati, da questo “status”, ed informate lo “stato” schiavista, che cambiate “Status”, con gli appositi documenti = il vostro Trust° personale, che trovate qui nelle pagine della Sovranità Individuale, alle pagine 4 e 4b.
Se volete potete chiedere di cambiare la Scrittura nei vostri documenti, ma non è indispensabile anzi inutile, se fate il vostro Trust estero.
Comunque vi diamo lo stesso delle indicazioni sul come preparare il vostro documento per la domanda di modifica dei dati sui vostri COGNOMI e NOMI.
“DEMINUTIO CAPITIS (cambiamento del proprio COGNOME e NOME in Nome e Cognome)
1) si scrive una lettera di accompagnamento, dove si intesta in oggetto
“Atto d’intervento ex lege 241/90 per procedimento relativo alla modifica del nome del sig. COGNOME e NOME (che è scritto prima il COGNOME e poi il NOME e tutto in MAIUSCOLO) in (Nome e Cognome scritto il Alternato, prima il Nome e poi il Cognome) presso i registri anagrafici originali”
Si descrive in breve la motivazione del procedimento
es.: “Mi sono accorto che nelle copie anastatiche del mio registro anagrafico non figurano le diciture a descrizione dei ruoli genitoriali di mio padre e mia madre e che il mio nome viene espresso in forma grafica tutta MAIUSCOLA, invece che in alternato (sole iniziali maiuscole), come prescrive la lingua italiana e l’art. 6 del Cod. Civile“
L’amministrazione deve provvedere a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, quindi dovete indicare nella richiesta di modifica, un vostro recapito postale.
Si spedisce tutto, con RACCOMANDATA R/R o vostra PEC personale, QUINDI la lettera più le NOTIFICHE debitamente integrate con tale intestazione, al PRESIDENTE del TRIBUNALE della VOSTRA CITTA’ (quindi il presidente sia del Civile che del Penale) e si aggiunge nella lettera d’accompagnamento il TERMINE di 30 giorni per la RISPOSTA SCRITTA (obbligatoria a questo punto per loro), specificando che in assenza di tale risposta, con le motivazioni dell’eventuale diniego, tutte le autocertificazioni accluse saranno da ritenersi ricevute in NOTIFICA.
OPPURE: si ripete tutta la trafila presso le cancellerie dei Tribunali, modificando come ho detto la modulistica per l’APERTURA di un VERO PROCEDIMENTO che vi RIGUARDI INDIVIDUALMENTE.
Questo piccolo paragrafo, sulla lettera di richiesta da inviare alla P.A., è stato preparato da: Valeria Gentili.
https://www.popolounicoevoluzione.org/diritto-naturale-vs-diritto-positivo-le-norme-immutabili-valeria-gentili
– IDENTITA’ – Definizioni:
ID: Identity Document = Documento di Identità = Atto di nascita;
NON è il Certificato di Nascita
https://quartattenzione.net/atto-di-nascita-si-nasce-solo-due-volte/#.Y0_C7KBBzIV
+ Codice Fiscale + Passaporto + Carta sanitaria + Patente ecc. – con COGNOME e NOME scritti in MAIUSCOLO e sempre con il COGNOME scritto prima del Nome in quanto essi sono i documenti della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, con il suo COD. FISCALE od uomo_di_paglia.
Lo stato compie un reato scrivendo il vostro nominativo sui documenti che da esso acquistate, perché quanto scrive in quel modo i COGNOMI e NOMI, è in totale contrasto con l’articolo 6 del C.C.
PASSAPORTO (definizione)
Precisazione su questo tema a conforto di quanto espresso fino ad ora:
sui “Passaporti” (passare da un porto), quindi non è un “Passepartout” (passare dappertutto), guardate con attenzione, cosa vi si trova in basso alla pagina ove sono indicati i vostri dati con la fotografia:
P<NAZCOGNOME<<NOME<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
spiegazione del significato di questo tipo di scrittura e segni:
P = passaporto
< =distinzione fra e
NAZ = le prime 3 lettere della nazione che emette il Passaporto ed immediatamente dopo il COGNOME della FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia.
<< questi 2 segni sono ciò che distingue fra FINZIONE/FAMIGLIA e NOME e subito dopo scrivono il NOME proprio ma sempre in MAIUSCOLO, il tutto in totale dispregio dell’Articolo 6 C.C. italiano e della Lingua italiana, che è una Legge naturale antecedente alla Giurisprudenza italiana..
ID-ENTITA’ = (una Entità-Essenza Immortale un’ Io Sono, incarnata in un corpo fisico, al quale il $ixT€ma criminale, ha propinato il suo numero ed il COGNOME e NOME scritti in MAIUSCOLO = ID)
ID-ENTIFICAZIONE (visiva, documentale o digitale)
Nei fatti, quindi Noi siamo Entità/Essenze immortali = Io Sono e NON ci riconosciamo nell’ ID dello stato nel quale nasciamo (la FINZIONE), Noi siamo quindi vivi e reali e quindi siamo dei veri “Dei” immortali = Punti di osservazione dell’InFinito personalizzati, cioè con personalità propria, incarnati in corpo fisici con un proprio Nome e Cognome, scritti così in Alternato, NON in MAIUSCOLO !
Fino a quando non si vede la separazione tra queste due cose l’ID e l’Entità, cioè fra quella che il sistema ti propina alla nascita, la FINZIONE PERSONA GIURIDICA un ID sui documento in carta o plastica ed identificandoti in essa, sarai per sempre intrappolato in questo paradigma circolare di paure e qualcuno perde la credenza-speranza in un futuro migliore, impossibile come SCHIAVI dello stato nel quale si vive !
Il più grande fattore di controllo immesso nelle menti degli umani, da questo $ixT€ma CRIMINALE, è quello dove i soggetti, che purtroppo si identificano nell’ID = la FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, cercano persino di difendere un’idea FALSA, che gli è stata insegnata tramite la famiglia, la tradizione, le religioni, la scuola e gli stati che ci hanno resi SCHIAVI, con il loro consenso NON informato, cioè inconsapevole, del sistema criminale instaurato sul pianeta Terra.
– Essere Umano = Uomo naturale = Persona fisica umana vivente e reale (corpo fisico non animale) riconosciuta dalle Leggi Internazionali, ma NON ben definita dallo stato italiano !, trattasi di Corpo fisico Umano, cioè Persona fisica con propria Personalità (individuo con Nome e Cognome – scritti in Maiuscolo/minuscolo, art.6 C.C. IT) è il corpo dell’Io Sono incarnato, affinché sia individualizzabile e definibile con il Suo proprio Nome e Cognome, e la propria personalità, caratteristica della mente dell’Io sono, dalle altre Persone fisiche umane.
Il termine “Persona” è stata ben chiarita e ben definita nella precedente pagina di introduzione alla Sovranità Individuale. ed è sinonimo di Corpo fisico umano e NON significa assolutamente una “maschera”.
Quindi il corpo fisico = Persona fisica reale quale Essere umano vivente, non animale, è stato creato dal suo Io sono quando ha deciso di incarnarsi su questo Pianeta, con l’aiuto dei genitori che lo hanno “chiamato” all’esistenza Terrestre.
Sinonimo di corpo fisico – vedi anche Individuo
Ricordate che la Persona e/o l’Individuo, possono essere SOLO CORPI UMANI.
– Corpo (fisico fatto di carne, sangue, ossa e Spirito è il corpo fisico dell’Io Sono e serve per poterlo definire come Persona e/o Individuo carnale/spirituale)
Il termine in filosofia ripropone il significato del linguaggio comune intendendo per corpo, ogni Essere esteso nello spazio e percepibile attraverso i sensi. Un corpo umano è fatto-costruito, anzi manifestato solo ed unicamente dall’Io Sono = Spirito, con una certa forma, quella Umana, e composto a grandi linee, di carne, sangue, ossa e Spirito divenendo quindi un’Anima Vivente ed indicano le caratteristiche della forma, quelle fisiche, biologiche, meccaniche, e quelle Spirituali (psichiche/mentali con propria Personalità) del corpo nella sua interezza, con il suo proprio Nome e Cognome per essere identificabile dalle altre Persone fisiche umane.
Umano: u·mà·no/: aggettivo
Proprio dell’uomo, in quanto rappresentante della specie, dal punto di vista biologico (il corpo u.; il genere u. ), o in quanto protagonista della vicenda storica (il progresso dello spirito u.; finché il Sole Risplenderà su le sciagure umane, Foscolo).
Come s.m.pl., gli uomini, il genere umano.
Uomo s.m. essere umano, persona fisica vivente, individuo – CONTRARIO di animale – vegetale – minerale, Don maschile di donna.
estens. genere umano, il prossimo, umanità, gente
maschio, sesso forte – CONTRARIO di donna, femmina
adulto – CONTRARIO di bambino
Essere umano può funzionare anche come un sostantivo è un pronome.
Il Nome o sostantivo è il tipo di parole il cui significato determina la realtà.
I sostantivi nominano tutte le cose: persone, oggetti, sensazioni, sentimenti, ecc.
Il pronome è la parola che sostituisce altri termini che designano persone o cose in un momento dato.
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/U/uomo.shtml
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura_umana
Ciò significa che le parole Essere umano, uomo naturale, uomo vivo e Persona fisica umana, sono SINONIMI e sono esseri Viventi. gli essenti incarnati !
Infatti anche nel diritto positivo una sentenza italiana della cassazione addirittura e finalmente, afferma:
Cassazione con la sentenza 27539/2019: “il feto, durante il travaglio, rientra nel concetto di uomo“.
Definizioni di questi concetti per immagini (sotto):
Questi sono due esseri umani, non animali ? SI
Sono due Persone Fisiche umane ? SI
Sono due Individui umani ? SI
ed ognuno di essi (maschio o femmina) ha una sua propri ed unica personalità psico mentale e quindi fisica…? SI
Cari falsificatori dei significati della parola “Persona fisica umana”, potete dimostrare che questi due esseri viventi rappresentati nella foto, non sono Persone fisiche umane ?
…chi è di diverso avviso è bene che vada da qualcuno a farsi curare !
Ripetiamo i nomi li possono “aggiudicare” dare, solo gli umani viventi e senzienti, coloro che non vivono NON possono dare nessun Nome a nessuno (cosa, animale, uomo).
Citazione dalla genesi della Bibbia, cap. 2.19
“Or il Signore Iddio aveva già formato dalla terra tutti gli animali della campagna e tutti gli uccelli del cielo. Li condusse quindi da Adamo per vedere con qual nome li avrebbe chiamati; poiché quel nome che egli avrebbe imposto ad ogni animale vivente quello fosse il suo nome”.
Traduzione dall’ebraico antico:
Ora l’Io sono, ovvero l’InFinità, avendo già formato sulla Terra e da essa, tutti gli animali della campagna e tutti gli uccelli del cielo.
Li condusse quindi all’Uomo, per vedere con qual nome li avrebbe chiamati; poiché quel nome che egli avrebbe imposto ad ogni animale vivente, quello fosse il suo nome.
Ecco perché solo gli esseri umani senzienti possono dare i nomi alle cose ed agli altri esseri viventi, con il loro proprio linguaggio.
Infatti:
Nome [nó-me] s.m. (pl. -mi) – vedi etimo di Nome
– Parola che serve a indicare un essere vivente, Nome proprio di Persona fisica, un oggetto (una cosa), un’idea, un fatto, un sentimento: il nome di una strada, di una pianta.
Per precisare:
nóme s. m. [lat. nōmen, da una radice comune a molte altre lingue, spagnolo, nombre, francese Nom, tedesco Vorname, Inglese first name, indoeuropee (sanscr. nā̆ma, armeno anum, ittita lāman, gr. ὄνομα, got. namo, paleoslavo imę, albanese emër, ecc., forme certamente affini ma il cui rapporto non è sempre chiaro, soprattutto per il diverso vocalismo)].
– In senso lato, nella grammatica e nella linguistica, ogni parola che segua la flessione detta appunto nominale, cioè la declinazione (in contrapposizione alla flessione verbale o coniugazione): non solo quindi il sostantivo, ma anche l’aggettivo e, talvolta, le forme nominali del verbo (nome verbale). In senso ristretto, e nell’uso comune, il sostantivo, cioè il vocabolo che serve a designare una singola persona, un singolo animale, una singola cosa, o una classe di persone, animali o cose:
Non significa assolutamente come alcuni stupiti od in malafede, dicono: NON ME, cioè “non Io = non me !
Cognóme: Sostantivo maschile [dal latino cognomen, composto di co (assieme) e gnomen (nomen) “Nome”.
Ha le seguenti accezioni:
– Nome di famiglia, inteso come casato.
– Soprannome, epiteto.
Casato: Sostantivo maschile [derivato di casa]. Ha due accezioni:
– Famiglia, se antica, aristocratica o illustre.
– Cognome di famiglia.
Casata: Sostantivo femminile [derivato di casa]. Ha due accezioni:
– Complesso di famiglie della medesima stirpe, specialmente se hanno lo stesso cognome.
– Sinonimo di casato.
Stirpe: Sostantivo femminile (dal latino stirp, stirpis), propriamente “tronco, ramo, germoglio”.
Ha diverse accezioni:
– Discendenza, origine di una famiglia o di un individuo, soprattutto se di alto lignaggio o anche di un gruppo etnico o di un intero popolo.
– Insieme di persone che discendono da un capostipite comune.
In diritto, Discendenza, ha due distinti significati:
– Complesso delle persone che formano la discendenza immediata del de cuius, concetto importante in materia di successione.
– Complesso delle persone che discendono da un medesimo stipite o che più generalmente costituiscono un’unità etnica.
– In antropologia culturale e sociale, è sinonimo di etnia, clan, lignaggio.
Famìglia: Sostantivo femminile [dal latino famĭlia, derivato di famĭlus “servitore, domestico”].
Ha diverse accezioni:
– (sociale) gruppo di persone legate tra loro da un rapporto di parentela di primo grado, composto da genitori e figli.
– (burocratico) nucleo familiare, familiari.
– Gruppo di persone composto da più famiglie genealogicamente legate nell’ambito di più generazioni.
– Complesso delle persone discendenti da un antenato comune.
Definizione della parola Nome:
Segno anche legale e distintivo della Persona fisica umana viva.
Prenome: Appellativo individuale (Nome proprio o di battesimo) che designa la Persona nell’ambito del gruppo familiare. La scelta del Nome spetta, innanzitutto, ai genitori e, solo se essi non la compiono, ad altri soggetti.
Cognome: Indica l’appartenenza ad un determinato gruppo familiare.
Si acquisisce per nascita, per riconoscimento, per adozione, ecc.
È questo il principio di immutabilità del Nome e Cognome, che si scrive in segno grafico, solo cosi in alternato, con la prima lettera del Nome e del Cognome in Maiuscolo e le altre in minuscolo.
Nel Nome si comprendono il Prenome e il Cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al Nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
Ratio Legis:
La norma tutela l’identità personale dell’individuo come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (di cui all’ art. 2 Costituzione), segnando così il superamento della concezione pubblicistica del Nome come semplice strumento di identificazione della persona nell’esclusivo interesse della collettività.
Il diritto al Nome è pertanto uno dei Diritti della Persona fisica umana costituzionalmente riconosciuti e garantiti, precisando la stessa Carta, tra l’altro, che nessuno può essere privato, per motivi politici, del Nome (art. 22 Cost.).
Come diritto della personalità, il diritto al Nome è assoluto, indisponibile e non patrimoniale.
Quando, qualsivoglia PERSONA GIURIDICA, Ente, Dicastero, Prefettura, Ministero, Soggetto Privato scrive con grafia inesatta, lo fa illecitamente, con dolo, inganno, astuzia, superficialità, consuetudine, ignorantia legis, anteponendo il COGNOME al Nome e scrivendo il tutto in caratteri maiuscoli, di fatto sta violando una norma giuridica granitica e non interpretabile, più precisamente il codice civile all’Art. 6 C.C. Italiano:
“Ogni persona ha diritto al Nome che le è per legge attribuito (1). Nel Nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche (2) al Nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati” (3).
Commento sintetico e ripetitivo:
– Nome: segno legale distintivo della Persona fisica nata e vivente.
– Prenome: appellativo individuale (Nome proprio o di battesimo dell'”omo vivo“) che designa la persona nell’ambito del gruppo familiare. La scelta del Nome spetta, innanzitutto, ai genitori e, solo se essi non la compiono, ad altri soggetti. Esso viene notificato al momento della dichiarazione della nascita all’ufficiale dello stato civile del COMUNE ove si nasce.
– Cognome: indica l’appartenenza ad un determinato gruppo familiare. Si acquisisce per nascita (discendenza dai genitori), per riconoscimento [v. 269], per adozione [v. 299] etc.
Utilizzando una differente modalità scrittoria, anteponendo inoltre il Cognome al Nome ed usando la grafia in MAIUSCOLO si identifica la FINZIONE GIURIDICA od uomo_di_paglia = COGNOME e NOME, che nessuna norma o legge peraltro consente, di fatto, ens legis, un soggetto inesistente sul piano naturalistico, assume l’aspetto di un simulacro ingannatore giuridico, un arte factus (artefatto), privo di personalità e di soggettività giuridica, opera che deriva da un processo trasformativo intenzionale da parte dell’uomo, mera produzione di un artificio e pensiero giuridico, ingegno questo del pensiero umano per ridurre in servitù e schiavitù altri uomini, che viola palesemente il codice civile.
Ma non solo; se andiamo ad analizzare il motivo, il fine, il tornaconto, la convenienza, l’interesse, il vantaggio, la mira, l’abuso, per il quale, viene dolosamente storpiato il COGNOME e NOME, troviamo conforto nel Dispositivo dell’art. 494 Codice Penale – Fonti Codice penale LIBRO SECONDO Dei delitti in particolare Titolo VII Dei delitti contro la fede pubblica Capo IV Della falsità personale.
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (vedi: Enti, PERSONE GIURIDICHE, Ministeri, Società Private, Pubblici Ufficiali, Cancellieri, Giudici, Avvocati, Forze di Polizia, Polizia Locale, funzionari pubblici ecc., ecc.) o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso Nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.
Scrivere storpiando il Nome di un altro è di fatto un illecito ed un reato.
In questo primario, comprensibile, cristallino e non interpretabile articolo di legge (art. 6 C.C.) si evince che: NON si può anteporre il COGNOME al Nome e come di seguito ben evidenziato nel pieno rispetto del codice
civile.
Tratto in parte da: Nome, Prenome, Cognome – PDF
vedi:
– Sentenza Italiana sul come scrivere il Nome ed il Cognome, distinguendo la persona fisica dalla FINZIONE GIURIDICA
– Sentenza, Bambina nata senza debito
– Denuncia di nascita dello stato
– FINZIONE GIURIDICA è il Certificato di nascita
– Sentenza Nome e cognome NON in maiuscolo
Il diritto al Nome (Art 6 C.C. italiano) è indispensabile proprio per identificarci ed il nostro Nome e Cognome, ce lo danno i nostri genitori e NON lo stato, che si limita a registrare il Nome e Cognome deciso dai genitori, però aggiungendovi, cioè creando ex novo, il TRUST (FINZIONE/PERSONA GIURIDICA = azienda fiduciaria individuale con il nostro COGNOME e NOME, scritti in maiuscolo con il COGNOME prima del Nome (ente virtuale NON vivente, contrariamente a ciò che prescrive l’Art 6 del C.C. IT) ed relativo COD. FISCALE n…………. che conferma ciò, questo TRUST/FINZIONE od uomo_di_paglia, è il certificato di nascita (e tutti i documenti che lo stato ti propina e ti vende) che è però amministrato dallo stato, dal momento della firma da parte dei genitori sul certificato di nascita, per la registrazione nell’anagrafica del COMUNE ove e dopo la tua nascita come essere Libero e sovrano, e così ti SCHIAVIZZA fino a quando non gli SOTTRAI l’amministrazione con un apposto documento (vedi Trust estero alla Pagina 4 e 4/b della Sovranità Individuale).
Il COGNOME serve al presunto stato a certificare e registrare la discendenza, la famiglia dalla quale è nata la nuova Persona fisica umana, con secondo la legge (IT) dello “Ius Soli“, le cui Leggi stabiliscono come si deve scrivere un Nome e Cognome e stabilisce una relazione tra la Persona ed il Nome (Art. 6 C.C. – IT), è sicuramente “Italiana” sottoposta alle leggi del presunto stato/governo ITALIA, detto impropriamente REPUBBLICA ITALIANA /REPUBLIC of ITALY/ ITALY REPUBLIC of. (in realtà azienda con sede legale a LONDRA City of London) ed iscritta al SEC – US. WASHINGTON D.C.
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art6.html
….anche se arroga allo stato, a mezzo una legge “truffaldina”, che asserisce che il Nome è dato per Legge, cosa falsa, perché è dato al 99,9 % dai propri genitori !…NON è quindi dato per Legge, ma registrato per legge…..ciò che i genitori creano e danno alla propria progenie !
– vedi: Il Diritto al Nome proprio per identificarci come Persone fisiche umane viventi (Art 6 C.C. – IT), Il Nome in maiuscolo cosa è ? + cosa è invece l’UOMO DI PAGLIA – sei o non sei l’uomo di paglia ?
In pratica guardate cosa sta avvenendo, vedi anche:
http://www.mlnsardu.org/wordpress/2014-02-02-che-cosa-e-il-one-peoples-public-trust/
http://www.ilmioprimoministro.it/tag/sovranita-individuale/
https://www.facebook.com/groups/1523534761236992/
– Legal Nome Fraud – in realtà si tratta solo di “circonvenzione di incapace” e non di frode, perché lo stato ti permette ed indica se studi e capisci le leggi, la possibilità di uscire dallo status di schiavo per renderti libero ed usare successivamente lo stato al tuo servizio.
– Gruppo FB per informazioni sulla “Frode del Nome”: (in realtà non è una frode ma solo “circonvenzione di incapace”)
https://www.facebook.com/groups/1523534761236992/
– Gruppo La Frode del Nome (in realtà NON è una frode ma solo “circonvenzione di incapace”)
https://lafrodedelnomelegale.wordpress.com/2016/08/16/il-culto-legale-di-morte-dei-wrathschild/
http://kateofgaia.net/en/writings/kates-writings/birth-certificate-clausula-rebus-sic-stantibus/
– La Fraude du NOM Legal: (En réalité, il ne s’agit pas de Fraude, mais seulement que de contourner les incapables de comprendre et de vouloir)
https://www.youtube.com/watch?v=C4WmiFPD1VA
https://nomlegalarnaquefraude.wordpress.com/nom-legal-arnaque-fraude/
– El fraude del nombre legal: (En réalité, il ne s’agit que de contourner les incapables de comprendre et de vouloir)
http://astillasderealidad.blogspot.it/2016/03/el-fraude-del-nombre-legal.html
– Bedrageri af den juridiske navn: i virkeligheden er det kun et spørgsmål om omgåelse af uduelige mennesker, der ikke er i stand til at forstå og ønske
http://kateofgaia.net/wp-content/uploads/2016/09/F%C3%98DSELSATTEST_BEDRAGERI_CLAUSULA_REBUS_SIC_STANTIBUS.pdf
– απάτη του νομικού όνομα:
http://nomikisimvouli.blogspot.it/2012/01/blog-post_2139.html
Il diritto al Nome
Il diritto al Nome è uno dei Diritti della Persona fisica umana riconosciuti e garantiti anche dalla italiana Costituzione che all’Art. 22 sancisce, tra l’altro, che nessuno può essere privato, per motivi politici, del Nome.
Come il diritto della “riconoscimento della propria personalità”, il “diritto al Nome” è assoluto, indisponibile e non patrimoniale. (art. 6 del Cod. Civile IT)
Esso viene tutelato anche nella più ampia accezione di diritto all’identità personale: a tal fine sono perseguite le ipotesi di furto di identità consistenti nell’occultamento totale o parziale della propria identità mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di altro soggetto sia in vita che deceduto.
Articolo 6 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritto al Nome Dispositivo Spiegazione
Relazioni Dispositivo dell’art. 6 Codice Civile Fonti: Codice civile LIBRO PRIMO.
Delle persone e della famiglia. Titolo I
Delle persone fisiche Ogni persona ha diritto al Nome che le è per legge attribuito. Nel Nome si comprendono il PreNome (Nome proprio) e il Cognome (nome della famiglia dalla si discende).
Il diritto al Nome è pertanto uno dei Diritti della Persona, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, precisando la stessa Carta, tra l’altro, che nessuno può essere privato, per motivi politici, del Nome (art. 22 Cost.).
Come il diritto della personalità, il diritto al Nome è assoluto, indisponibile e non patrimoniale.
Ecco la sentenza di un tribunale italiano a Milano sul tema che conferma ciò che abbiano scritto fino ad ora: sentenza-Lainate-MI_Nome_Cognome
Diritto penale
Il Codice Penale italiano precisa in tre i beni essenziali della Persona fisica la vita e la sua incolumità, l’onore, la libertà.
Quindi quando, qualsivoglia PERSONA GIURIDICA, Ente, Dicastero, Prefettura, Ministero, Soggetto Privato scrive con grafia inesatta, illecitamente, con dolo, inganno, astuzia, superficialità, consuetudine, “ignorantia legis“, anteponendo il COGNOME al Nome e scrivendo tutto od in parte, in caratteri maiuscoli, di fatto sta violando una norma giuridica granitica e non interpretabile, più precisamente il Codice Civile italiano, all’Art 6.
Scrivere “storpiando” od alterando la “forma” del Nome è di fatto un illecito ed un reato, esempio:
il Nome si scrive sempre in italiano ed anche secondo l’articolo 6 del C.C. nel modo indicato nell’articolo stesso cioè cosi: Nome (scritto in alternato, prima lettera in Maiuscolo ed il resto in minuscolo), mentre lo stato stesso all’anagrafe, cambia la forma grafica del Nome in NOME (tutto MAIUSCOLO) e cosa assai più grave, immette PRIMA il COGNOME del NOME, cosa che assolutamente non si può fare, come ben specificato nell’Art. 6 del C.C. !
In questo primario, comprensibile, cristallino e non interpretabile articolo di legge (Art. 6 C.C.) si evince che: non si può anteporre il COGNOME al Nome e come di seguito ben evidenziato, riportiamo alcuni Nomi illustri, ad avvalorare quanto sopra esposto, nel pieno rispetto del codice civile.
Il Nome
E’ certamente vero che tra i Diritti che formano il patrimonio irretrattabile della Persona Umana, cosi come l’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all’identità personale:
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Si tratta, come efficacemente è stato osservato, del diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo.
L’identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata.
Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l’identità personale è evidentemente il Nome, singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione, che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione.
Ora, posto che nella disciplina giuridica del Nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, l’interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è soddisfatto allorché sia rettificato l’atto riconosciuto non veritiero.
Una volta certi i rapporti di famiglia della persona, non assume rilevanza ai fini dell’interesse pubblico che questi mantenga il Nome precedentemente portato al pari di qualsiasi altro omonimo.
In ordinamenti di civil law (internazionale), corrispondente all’affidavit è la “dichiarazione giurata” (nell’ordinamento italiano vedi articolo 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); per certi versi anche l’atto notorio (che, peraltro, è atto pubblico mentre, come detto, l’affidavit ha la stessa efficacia probatoria di una testimonianza giurata) può avere una funzione vicina quella dell’affidavit.
L’atto di notorietà (o atto notorio) è l’atto, pubblico, con il quale una persona (deponente) rende una dichiarazione, in presenza di più testimoni o di altri deponenti, attorno a uno o più fatti giuridici notoriamente conosciuti da tali persone (ed eventualmente da una cerchia più vasta).
In quanto atto pubblico, l’atto di notorietà fa prova legale sulla provenienza dai deponenti e su quanto fatto o dichiarato davanti al funzionario pubblico o al privato esercente una funzione pubblica (come il notaio) che lo riceve. Non fa, invece, prova legale circa i contenuti delle dichiarazioni. In altre parole, non fa prova legale dell’esistenza di fatti giuridici ma solo della loro notorietà.
L’atto di notorietà è conosciuto da vari ordinamenti di civil law (cod. civile): Italia, Francia, Spagna, ecc.
Nei paesi di common law (di derivazione anglosassone-inglese) una funzione simile è svolta dall’affidavit (dichiarazione giurata).
COMMON LAW:
La Common Law si distingue come un sistema giuridico sviluppato da casi, cioè da decisioni giudiziarie. In parole povere, il giudice di Common Law deriva la legge dalla precedente decisione di altri giudici. Ancora più importante, i tribunali di diritto comune in genere non creano norme giuridiche astratte per decidere casi futuri. Il metodo della Common Law non si concentra sulla derivazione deduttiva dei risultati dai principi giuridici generali, ma piuttosto sull’elaborazione induttiva dei principi dalle singole decisioni.
Ciò significa che solo i giudici stessi rimangono come creatori di diritto. Secondo questo punto di vista, la Common Law sarebbe in realtà diritto giurisprudenziale, una visione comune anche tra i comparatisti.
La Common Law è generalmente intesa come l’ordinamento giuridico che si sviluppò in Inghilterra dopo la conquista normanna del 1066 in contrapposizione al diritto canonico e alle leggi consuetudinarie locali (che sopravvissero per qualche tempo), e che in seguito raggiunse molti altri paesi durante l’espansione del Impero britannico.
L’area della Common Law comprende ora gli Stati Uniti e altri paesi, tra cui Australia, Canada, Nuova Zelanda e Irlanda.
La Common Law ha plasmato anche il sistema legale dell’India e di un certo numero di stati africani. Quando si parla di diritto inglese, qui, questo va preso alla lettera, riflettendo cioè le differenze tra Inghilterra, Gran Bretagna (che comprende Inghilterra, Scozia e Galles) e Regno Unito (che è composto da Gran Bretagna e Irlanda).
C’è un terreno comune: Inghilterra e Galles hanno condiviso un sistema legale comune sin dai tempi di Enrico VIII (“La Common Law dell’Inghilterra è la Common Law del Galles”). Anche l’Irlanda del Nord appartiene indiscutibilmente alla Common Law nonostante la sua limitata indipendenza. Eppure la Scozia, che ha perso la sua indipendenza solo nel 1707, è generalmente considerata parte del mondo del civil Law, anche quando l’influenza della Common Law inglese sembra crescere. Allo stesso modo, anche lo stato della Louisiana negli Stati Uniti e il Quebec in Canada non sono raggruppati tra le giurisdizioni di Common Law.
Oltre a questa definizione storica e geografica, ci sono alcune definizioni più ristrette di “diritto comune”:
In primo luogo, invece di riferirsi all’ordinamento giuridico nel suo insieme, la nozione di Common Law può riferirsi solo alla giurisprudenza. In questo senso, il diritto comune non è la descrizione di una famiglia giuridica distinta dal diritto civile, ma piuttosto la descrizione del diritto derivata da una certa fonte giuridica (casi contrapposti al diritto statutario). In secondo luogo, il riferimento può essere solo a quella parte della giurisprudenza che fa parte della legge in contrasto con l’equità. L’equità comprende un gran numero di dottrine legali, comprese prestazioni specifiche e ingiunzioni preliminari, il cui sviluppo e trattamento separati secondo la legge inglese è spiegato principalmente da fattori storici e dalla precedente divisione dei tribunali inglesi in tribunali di diritto e tribunali di equità.
Il contesto di solito determina quale significato si intende per “diritto comune”.
REPUBBLICA ITALIANA:
Per Art 10 Costituzione, la cosiddetta REPUBBLICA ITALIANA deve stare ed è sotto la Common Law, anche perché essa è una colonia /protettorato degli USA Inc.
Ma poi in pratica in Tribunale od in altre sedi, cercano di non sottostarvi ma Voi autodeterminati dovete usarla, anche perché ogni vostro documento deve essere effettuato in AFFIDAVIT (deposizione giurata), perché questa prassi è regolarmente accettata e riconosciuta dalla Legge italiana 445/2000 sui documenti e le autocertificazioni, che quindi divengono atti pubblici se notificati nel modo adatto.
Da Wikipedia:
Ecco chi fu con molta probabilità la prima multinazionale:
Inoltre:
Ecco come si esprime ad esempio la Common Law, sulle varie possibilità del Nome – FINZIONE:
Assumed Name form (Utilizzata soprattutto negli Stati Uniti)
Il nome presunto è uguale al nome legale ?
Un nome commerciale presunto (FINZIONE), chiamato anche nome DBA (Doing Business As), viene utilizzato da un’entità che conduce affari con un nome che non è il suo nome legale. Qualsiasi azienda che utilizza un nome falso/diverso, dovrebbe adottare misure per conformarsi agli statuti del nome falso nello stato o negli stati in cui svolge la propria attività.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Assumed+name+form
Legal Name (nome legale)
Un nome legale (FINZIONE od uomo_di_paglia) è il nome scritto tutto od in parte in MAIUSCOLO che identifica una persona giuridica utilizzata per scopi legali, amministrativi e altri scopi ufficiali. Il nome legale di nascita di una persona è generalmente il nome della persona che è stato dato ai fini della registrazione della nascita e che poi appare su un certificato di nascita (vedi NOME di nascita), ma può cambiare successivamente.
La maggior parte delle giurisdizioni richiede l’uso di un nome legale per tutti gli scopi legali e amministrativi e alcune giurisdizioni consentono o richiedono la registrazione di un cambio di nome al matrimonio.
Potrebbe essere necessario utilizzare il nome legale su vari documenti emessi dal governo (ad esempio, un’ingiunzione del tribunale). Il termine viene utilizzato anche quando un individuo cambia il proprio nome, in genere dopo aver raggiunto una certa età legale (di solito diciotto anni o più, sebbene possa essere fatto fino a quattordici anche in diverse nazioni europee).
Un nome a dominio (FINZIONE) e la sua durata Sezione 4Forma e contenuto di un nome a dominio (1) Un nome a dominio deve includere almeno due caratteri. FICORA può emettere un ordine in base al quale un numero appropriato di nomi a dominio di due caratteri deve essere assegnato a FICORA ai fini della gestione dei nomi a dominio. FICORA darà ulteriori disposizioni sui caratteri accettabili in un nome a dominio. (2) Un nome di dominio non deve essere formato da: 1) un’unica parola che indica una forma di impresa, fondazione o associazione, la loro abbreviazione o una parola “marchio di fabbrica”; (La sezione 2 è stata abrogata dalla legge del 21 aprile 2005 (241/2005).) 3) un unico nome di dominio di primo livello utilizzato globalmente o come codice paese. (3) Un nome di dominio non deve essere illegalmente basato su un nome o marchio protetto di proprietà di terzi o sul nome di una persona fisica. (241/2005) (4) Un nome a dominio non deve contenere espressioni offensive o che incitino ad attività criminali.
Un nome a dominio e la sua durata Sezione 4Forma e contenuto di un nome a dominio (1)
Un nome a dominio deve includere almeno due caratteri. FICORA può emettere un ordine in base al quale un numero appropriato di nomi a dominio di due caratteri deve essere assegnato a FICORA ai fini della gestione dei nomi a dominio. FICORA darà ulteriori disposizioni sui caratteri accettabili in un nome a dominio. (2) Un nome di dominio non deve essere formato da:
1) un’unica parola che indica una forma di impresa, fondazione o associazione, la loro abbreviazione o una parola “marchio di fabbrica”;
(La sezione 2 è stata abrogata dalla legge del 21 aprile 2005 (241/2005).
3) un unico nome di dominio di primo livello utilizzato globalmente o come codice paese. (3) Un nome di dominio non deve essere illegalmente basato su un nome o marchio protetto di proprietà di terzi o sul nome di una persona fisica. (241/2005)
(4) Un nome a dominio non deve contenere espressioni offensive o che incitino ad attività criminali.
First Name of the natural person (nome proprio della persona fisica umana).
Per nome di Persona fisica si intende il nome di una persona vivente costituito da un Nome e un Cognome ai sensi della legge sui nomi (694/1985).
Ordinamento italiano.
Nell’ordinamento italiano l’atto di notorietà (DiSAN – Autocertificazione) di norma può essere ricevuto dal Cancelliere (art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366) o dal Notaio (art. 1, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89), da tutti i pubblici ufficiali in veste e funzione, vedi Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Anagrafe, Protocollo, Aziende private a carattere Pubblico, vedi Utility, in presenza di almeno due testimoni; in alcuni casi, però, può essere ricevuto solo dal presidente del tribunale o, per delega di questo, dal cancelliere.
Già l’art. 7 del D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678 aveva previsto la possibilità di rendere la dichiarazione anche dinanzi al segretario comunale o al funzionario competente a ricevere la documentazione, ogniqualvolta fosse richiesta la presentazione di un atto di notorietà a un organo della pubblica amministrazione.
Un’ulteriore agevolazione è stata introdotta dall’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ha previsto la possibilità di sostituirlo, negli stessi casi, con una Dichiarazione Sostitutiva Dell’Atto Di Notorietà.
Questa possibilità è stata in seguito ampliata ed è ora sancita dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) laddove stabilisce che:
- L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
- La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
- Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. Articolo 46 (R) – del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)
Note: Una parte minoritaria della dottrina ritiene che possa essere ricevuto anche dal sindaco o suo delegato, interpretando estensivamente l’art. 231 del D. Lgs 19 febbraio 1998, n. 51, secondo il quale “quando leggi o decreti prevedono l’obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l’esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o a un suo delegato”.
….lo lega alla realtà, per tutelare interessi diversi ritenuti prevalenti. Tale ribellione può manifestarsi sotto diverse forme: Alcune volte, comporta una rinuncia all’accertamento dei fatti storici; mentre, altre volte, crea una vera e propria modificazione sostanziale della realtà storica.
Nelle prime ipotesi rientrano, ad esempio, le norme di cui all’art. 200 c.p.p., relative al segreto professionale: in questo caso l’ordinamento giuridico concede a tutta una serie di soggetti la facoltà di astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto in ragione del loro ministero, ufficio o professionale, rinunciando all’accertamento di una porzione del reale quella e solo quella di loro conoscenza, nel Nome della tutela della personalità.
Del secondo ordine di casi e ciò rileva ai fini di quest’analisi, fa parte il mondo della FINZIONE GIURIDICA, che comporta “un processo di equiparazione giuridica tra verità reale e verità legale”.
FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia – La Spiegazione dettagliata prosegue QUI
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Ora, qualche informazioni sugli USA Inc., e loro collegamenti con altre Nazioni e Vaticano…
- L’IRS non è un’agenzia governativa degli Stati Uniti, è un’agenzia del FMI (Fondo monetario internazionale) (Diversified Metal Products v IRS et al. CV-93-405E-EJE USDCDI, Public Law 94-564, Senate report 94-1148 pag. 5967, Piano di risanamento n.26, Legge pubblica 102-391)
- Il FMI (Fondo monetario internazionale) è un’agenzia delle Nazioni Unite (Black’s Law Dictionary 6th Ed. page 816)
- Gli Stati Uniti NON hanno un Tesoro dal 1921 (41 Stat. Ch 214 pagina 654)
- Il Tesoro degli Stati Uniti è ora il FMI (Fondo monetario internazionale) (Documenti presidenziali Volume 24-No. 4 pagina 113, 22 USC 285-2887)
- Gli Stati Uniti non hanno dipendenti perché non ci sono più gli Stati Uniti! Niente più riorganizzazioni. Dopo oltre 200 anni di bancarotta è finalmente finita. (Ordine esecutivo 12803)
- La FCC, la CIA, l’FBI, la NASA e tutte le altre bande alfabetiche non hanno mai fatto parte del governo degli Stati Uniti. Anche se il “governo degli Stati Uniti” deteneva azioni nelle agenzie. (USA contro Strang, 254 US491 Lewis contro USA, 680 F.2nd, 1239)
- I numeri di previdenza sociale sono emessi dalle Nazioni Unite tramite il FMI (Fondo monetario internazionale). La domanda per un numero di previdenza sociale è il modulo SS5. Il Dipartimento del Tesoro (FMI) emette i moduli SS5 e non l’Amministrazione della Previdenza Sociale. I nuovi moduli SS5 non indicano chi li pubblica mentre il vecchio modulo indica che sono il Dipartimento del Tesoro. (20 CFR (Council on Foreign Relations) Cap. 111 Sottoparte B. 422.103 (b))
- Non ci sono tribunali giudiziari in America e non ci sono stati dal 1789. I giudici non applicano Statuti e Codici. Gli amministratori esecutivi applicano statuti e codici. (FRC v. GE 281 US 464 Keller v. PE 261 US 428, 1 Stat 138-178)
- NON ci sono stati giudici in America dal 1789 . Ci sono stati solo amministratori. (FRC c. GE 281 US 464 Keller c. PE 261 US 428 1 Stat. 138-178)
- Secondo il GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade) DEVI avere un numero di previdenza sociale. (Rapporto della Camera (103-826)
- New York City è definita nei regolamenti federali come le Nazioni Unite. Rudolph Giuliani ha dichiarato su C-Span che “New York City è la capitale del mondo”. Per una volta ha detto la verità. (20 CFR (Council on Foreign Relations) Cap. 111, sottoparte B 44.103 (b) (2) (2) )
- La previdenza sociale non è un’assicurazione o un contratto. Né esiste un fondo fiduciario. (Helvering contro Davis 301 US 619 Steward Co. contro Davis 301 US 548)
- Il tuo assegno di sicurezza sociale proviene direttamente dal FMI (Fondo monetario internazionale), che è un’agenzia delle Nazioni Unite. (Dice Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nell’angolo in alto a sinistra, che fa ancora parte delle Nazioni Unite come indicato sopra)
- NON possiedi proprietà, gli schiavi non possono possedere proprietà. Leggi attentamente l’atto di proprietà della proprietà che ritieni tua. Sei elencato come TENANT: inquilino.
(Documento del Senato 43, 73° Congresso 1° Sessione) - La corte più potente in America NON è la Corte Suprema degli Stati Uniti, ma la Corte Suprema della Pennsylvania. (42 PA. CSA 502)
- Il re d’Inghilterra ha sostenuto finanziariamente entrambe le parti della guerra d’indipendenza americana. (Trattato di Versailles-16 luglio 1782 Trattato di pace 8 Stat 80)
- NON PUOI usare la Costituzione degli Stati Uniti per difenderti perché NON ne sei parte. (Padelford Fay & Co. contro Il sindaco e l’Assessore della città di Savannah 14 Georgia 438, 520)
- L’America è una colonia britannica. Gli “Stati Uniti” sono una corporazione, non una massa terrestre ed esistevano prima della guerra rivoluzionaria e le truppe britanniche non se ne andarono fino al 1796 (Republica v. Sweers 1 Dallas 43, Trattato di commercio 8 Stat 116, Trattato di pace 8 Stat 80, Pubblicazione IRS 6209, Statuto 20 ottobre 1774)
- La Gran Bretagna è di proprietà del Vaticano. (Trattato del 1213)
- Il Papa può abolire qualsiasi legge negli Stati Uniti (Elements of Ecclesiastical Law Vol. 1, 53-54)
- Un modulo 1040 è per Tributo pagato alla Gran Bretagna (Pubblicazione IRS 6209)
- Il Papa afferma di possedere l’intero pianeta attraverso le leggi della conquista e della scoperta. (Bolle papali del 1495 e 1493)
- Il Papa ha ordinato il genocidio e la riduzione in schiavitù di milioni di persone. (Bolle papali del 1455 e 1493)
- Le leggi del Papa sono obbligatorie per tutti. (Bened. XIV., De Syn. Dioec, lib, ix, c. vii, n. 4. Prati, 1844 Syllabus Prop 28, 29, 44)
- Siamo schiavi e non possediamo assolutamente nulla, nemmeno quelli che pensiamo siano i nostri figli. (Tillman contro Roberts 108 So. 62, Van Koten contro Van Koten 154 NE 146, Documento del Senato 438 73° Congresso 1a Sessione, Wynehammer contro People 13 NY REP 378, 481)
- Il dittatore militare George Washington ha diviso gli Stati (Tenute) in Distretti (Messaggi e documenti dei Presidenti Volume 1 pagina 99 1828 Dictionary of Estate)
- “The People” NON include te e me. (Barron contro sindaco e consiglio comunale di Baltimora 32 US 243)
- NON è compito della polizia proteggerti. Il loro compito è proteggere LA CORPORAZIONE e arrestare i decifratori di codici. (SAPP c. Tallahassee, 348 So. 2nd. 363, REiff c. City of Phila. 477 F. 1262, Lynch c. NC Dept. of Justice 376 SE 2nd. 247)
- Tutto negli “Stati Uniti” è in vendita: ponti, strade, acqua, scuole, ospedali, carceri, aeroporti, ecc. ecc. (Ordine esecutivo 12803)
- “ Siamo capitale umano (Executive Order 13037)
- L’ONU-Nazioni Unite ha finanziato le operazioni del governo degli Stati Uniti per oltre 50 anni (il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti fa parte dell’ONU vedi sopra) e ora possiede ogni uomo, donna e bambino in America. L’ONU detiene anche tutta la terra d’America in Fee Simple.
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Della FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, abbiamo parlato specificamente nella prima parte della “Introduzione” alla Sovranità individuale, ora vi diamo altri particolari giuridici sulle varie applicazioni di essa in giurisprudenza.
La FINZIONE, si è visto che è un espediente escogitato in vista di un fine pratico, che porta ad un’ipotesi di difformità tra la realtà giuridica e la realtà storica; è un’assunzione coscientemente falsa, ma accettata per qualche fine pratico.
Il diritto, nella figura del legislatore o del giudice, finge che un determinato fatto sia vero o avvenuto:
Nonostante non vi siano prove certe e inconfutabili circa la sua effettiva verificazione od addirittura, sebbene sussistano elementi chiari e inequivocabili che quel fatto non si è verificato (o è avvenuto diversamente).
La realtà concreta è modificata e corretta, in quanto si finge che, al posto del fatto realmente accaduto, se ne sia verificato un altro, che possa essere ricondotto ad una determinata fattispecie, sotto la quale il fatto reale non poteva essere assunto.
Il diritto, sempre inteso nella duplice accezione di organo legislativo e organo giudiziario, predispone finzioni giuridiche in situazioni eterogenee.
Alcune volte, la legge considera vero un fatto nell’impossibilità di accertare se il fatto sia realmente accaduto: si pensi al caso della commorienza di cui all’Art. 4 c.c..
Altre volte, l’ordinamento considera avvenuto un fatto, nonostante sia accertata una realtà contraria: Si pensi, ad esempio, all’avveramento della condizione di cui all’Art. 1359 c.c.; in questo è palese la prevalenza della FINZIONE sulla realtà, ben espressa dal brocardo latino “fictio iuris idem operatur, quod veritas.”
In ogni caso si tratta di “cosciente deformazione di una realtà concreta cui si riconnette una conseguenza giuridica propria di una differente fattispecie”.
FINZIONE e PRESUNZIONE
Il ricorso a una norma fittizia serve, lo si è visto, a creare una nuova realtà giuridica, nella quale si realizza ciò che, alla luce della realtà naturale, sarebbe impossibile: dicesi fictio “in re certa, contra veritatem, sine intentione celandi adversionem veritati, exclusa probatione contrarii, assumptio”.
La presunzione, invece, è la conseguenza che la legge o il Giudice trae da un fatto noto, per risalire a un fatto ignoto dicasi: praesumptio “in re non certa, sine intentione, si casus ferat, celandi adversionem veritati, exclusa probatione contrarii, assumptio”.
L’una si differenzia dall’altra per diversi motivi.
– Per il fondamento: infatti, la FINZIONE od uomo_di_paglia, non trova riscontro nella realtà, mentre la presunzione parte dal reale, anche se deformato.
– Per il grado di deformazione della realtà: infatti, la FINZIONE considera vero ciò che certamente è inesatto, mentre la presunzione considera vero ciò che in realtà è solo probabile, ma non del tutto escludibile.
– Per il procedimento logico: infatti, la FINZIONE introduce un falso, che va a prendere il posto della realtà, mentre la presunzione è una deduzione logica che, partendo da un fatto provato o notorio – e quindi da un fatto vero e reale, permette di provare un fatto ignoto.
– Per il regime probatorio: infatti, la FINZIONE non ammette prova contraria, giacché il fatto finto è assunto come vero, mentre la presunzione, quantomeno quella iuris tantum, può essere superata dalla prova di un fatto contrario a quello presunto.
Il tema probatorio permette di avanzare una considerazione ulteriore.
È vero che la FINZIONE è diversa dalla presunzione, ma le differenze si attenuano notevolmente se il confronto avviene tra la fictio e la praesumptio iuris et de iure; infatti, entrambe possiedono due caratteristiche:
E’ noto che il fatto assunto come vero non è vero e, in ogni caso, non è ammessa prova contraria.
FINZIONE ed ANALOGIA
L’analogia è quel procedimento logico con cui si cerca di estendere l’applicabilità di talune regole giuridiche da un caso noto e definito ad altri casi che presentano aspetti di ragionevole somiglianza.
Ciò che separa FINZIONE ed analogia sono la natura e, per certi versi, le finalità.
In primo luogo l’analogia è priva di qualsivoglia aspetto di FINZIONE.
Inoltre, la fictio, elude la necessità di individuare la ratio della norma da estendere analogicamente, poiché implica il riconoscimento della mancanza di una eadem ratio a cui estendere una eadem dispositio. Nell’analogia è indispensabile la ricerca di un’altra norma con cui è risolto legislativamente un problema analogo.
Quindi, la FINZIONE non postula la similitudine delle situazioni, ma l’irrealtà del fatto dato come ammesso; mentre, il presupposto dell’analogia, intesa come estensione di una disciplina giuridica prevista per un caso ad un caso simile, è la quasi identità della fattispecie.
Ciononostante, alcuni configurano le FINZIONI GIURIDICHE come procedimenti analogici.
In questo caso, però, è necessario distinguere tra un’analogia ordinaria ed un’analogia fittizia: quella ordinaria permette agli interpreti di scoprire agevolmente la somiglianza tra due fattispecie, da prendere in considerazione per l’estensione analogica dell’una all’altra, alla luce dei materiali giuridici e delle loro rationes, che fanno già parte del giuridico esistente; l’analogia fittizia, invece, viene non già scoperta, quanto istituita dagli interpreti, dato che non è immediatamente percepibile e rintracciabile in ciò che essi hanno a disposizione.
FINZIONE GIURIDICA ed INTERPRETAZIONE ESTENSIVA
Dal confronto tra FINZIONE e interpretazione estensiva emerge che i presupposti e gli effetti sul reale sono le principali discriminanti tra i due fenomeni.
Se la FINZIONE parte volontariamente da un dato falso, l’interpretazione estensiva inizia l’iter logico da un fatto reale ed allarga la portata dell’enunciato normativo a causa dell’identità della ratio delle due situazioni a confronto, dalla quale emerge l’imperfezione della previsione legislativa per la sua incapacità formale di corrispondere all’intera latitudine della situazione sostanziale.
In pratica, l’interpretazione estensiva resta nell’ambito della sola norma di riferimento e ne adegua il contenuto formale all’effettiva portata della situazione sostanziale, poiché la diversità tra le due situazioni a confronto è tale da non poter essere superata con la norma a disposizione.
Nella realtà, quindi, la fictio soccorre come remedium ultimum laddove la fattispecie è tale da non consentire l’applicazione di alcuna norma vigente; si ricorre, dunque, alla FINZIONE quando, nemmeno in via di interpretazione estensiva e analogica, una norma può arrivare ad essere applicabile ad una data situazione di fatto.
BIBLIOGRAFIA di RIFERIMENTO:
1 BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, 1758-1763, vol. III, 1983, 43.
3 G. TUZET, Finzioni giuridiche e letterarie: è possibile una teoria unificata?, in Dossier diritto e letteratura. Prospettive di ricerca, Atti del Primo Convegno Nazionale, Bologna, 27-28 maggio 2009, 51.
4 E. BIANCHI, Fictio iuris. Ricerca sulla finzione in diritto romano dal pensiero arcaico all’epoca augustea, Padova, 1997, 12.
– CASTRO, Sulla “fictio iuris”, in Labeo, 1999, 486-491.
5 E. DIENI, Finzioni canoniche: dinamiche del “come se” tra diritto sacro e diritto profano, 2004, 146.
6 E. DIENI, Finzioni canoniche: dinamiche del “come se” tra diritto sacro e diritto profano, 2004, 146.
7 A. GAMBARO, Finzione giuridica nel diritto positivo, in Digesto, IV Edizione, vol. VIII Civile, 1992, 344-345.
8 F. M. SILLA, La cognitio sulle libertates fideicommissae, Cedam, 2008, 138.
9 H. KELSEN, Zur Theorie der juristischen Fiktionen. Mit besonderer Berücksichtigung von Vaihingers Philosophie des Als-Ob, 1919, tr. it. Sulla teoria delle finzioni giuridiche, in Id., Dio e stato. La giurisprudenza come scienza dello spirito, a cura di A.Carrino, Napoli, ESI, 1988, 235- 265.
Tratto da un lavoro di: Ezio Maria Claudio Luigi Bigliazzi – non essendo in accordo che le indicazioni circa l’etimologia della parola “Persona”, in quanto imprecise ed incomplete, semanticamente e linguisticamente, ho estratto solo queste parti qui riportate; per le giuste e vere definizioni etimologiche, si rimanda alla prima parte della Introduzione.
DEFINIZIONE delle “FINZIONI PERSONE GIURIDICHE” – 17/05/2012
(NdR: Sono “FINZIONI GIURIDICHE”, enti virtuali NON viventi, i seguenti documenti anagrafici: Certificato di nascita, Carta di identità, Passaporto, Carta sanitaria, Patente e qualsiasi documento anche finanziario, bancario ecc,. nel quale il vostro COGNOME e NOME sono scritti tutti od in parte in MAIUSCOLO ma sempre con il COGNOME prima del NOME, che è un reato rispetto a ciò che sta scritto nell’Art. 6 C.C. IT; questi documenti vengono IMPOSTI e venduti ai suoi sudditi, dallo STATO (nazione) nel quale siete nati e/o vivete ! )
FINZIONE – definizione: una FINZIONE per logica e significato della parola stessa, è solo una rappresentazione di un qualcosa che è ben distinto dalla FINZIONE stessa = UOMO di PAGLIA
Lett. Rappresentazione operata dall’immaginazione e dalla fantasia: maschera – artificiosità – bluff – commedia – gioco – impersonare – manto – messinscena – infingimento
Atteggiamento o comportamento falso o simulato: il suo dolore è tutto una finzione
Finzione scenica, l’illusione della realtà creata dal teatro.
Quindi vedi il significato della FINZIONE GIURIDICA:
http://www.treccani.it/enciclopedia/finzione-giuridica_(Enciclopedia-Italiana)/
La FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, è un ente virtuale NON vivente quindi irreale, proprio il contrario della Persona fisica umana che è invece a tutti gli effetti reale e vivente !
Introduzione:
Queste FINZIONI PERSONE GIURIDICHE od uomini di paglia possono da principio suscitare perplessità nello studente di diritto, ma costui, a una seconda riflessione, le troverà utili: specialmente qualora risulti invariabilmente osservata la massima, che nessuna FINZIONE/PERSONA sia estesa a produrre nocumento alla Persona fisica vivente; poiché il loro utilizzo appropriato dovrebbe consistere nell’impedire un danno, o rimediare a un inconveniente, che potrebbe risultare dalla regola di diritto generale. Ed è dunque vero, che in: “fictione semper subsistit aequitas” (l’equità narrativa sussiste sempre).
FINZIONI PERSONE GIURIDICHE od uomo_di_paglia – FABBRICANTI_DI_STUPIDI_24_01_2014.pdf (mednat.news)
– Diritto e realtà
La storia giuridica ha riflettuto a lungo – e discute ancora – su che cosa sia il diritto.
Nel corso dei secoli il termine è stato oggetto di molte definizioni, anche assai diverse tra di loro; cercandone i tratti comuni, si giunge alla conclusione che il diritto è “il complesso di norme giuridiche, che ordinano la vita di una collettività in un determinato momento storico”.
Tale definizione fa emergere la stretta correlazione tra diritto e realtà, legati da un rapporto con valenza servile.
Il DIRITTO è al servizio della realtà: sia dal punto di vista fisiologico, in quanto – il potere legislativo – regola la condotta degli individui inseriti nel tessuto sociale; sia in chiave patologica, dal momento che – il potere giudiziario -, per risolvere le controversie sorte tra i soggetti giuridici, mira all’accertamento della realtà storica.
In certi casi, però, il diritto spezza il vincolo che lo lega alla realtà, per tutelare interessi diversi ritenuti prevalenti. Tale ribellione può manifestarsi sotto diverse forme: alcune volte, comporta una rinuncia all’accertamento dei fatti storici; mentre, altre volte, crea una vera e propria modificazione sostanziale della realtà storica.
Nelle prime ipotesi rientrano, ad esempio, le norme di cui all’Art. 200 c.p.p., relative al segreto professionale: in questo caso l’ordinamento giuridico concede a tutta una serie di soggetti la facoltà di astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto in ragione del loro ministero, ufficio o professionale, rinunciando all’accertamento di una porzione del reale – quella e solo quella di loro conoscenza –, nel Nome della tutela della personalità.
Del secondo ordine di casi – e ciò rileva ai fini di quest’analisi –, fa parte il mondo della “FINZIONE/PERSONA GIURIDICA”, che comporta “un processo di equiparazione giuridica tra verità reale e verità legale”.
La FINZIONE/PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia – si è visto – è un espediente escogitato in vista di un fine pratico, che porta ad un’ipotesi di difformità tra la realtà giuridica e la realtà storica; è un’assunzione coscientemente falsa, ma accettata per qualche fine pratico.
Il diritto – nella figura del legislatore o del giudice – FINGE che un determinato fatto sia vero o avvenuto: nonostante non vi siano prove certe e inconfutabili circa la sua effettiva verificazione od addirittura, sebbene sussistano elementi chiari e inequivocabili che quel fatto non si è verificato (o è avvenuto diversamente).
La realtà concreta è modificata e corretta, in quanto si finge che, al posto del fatto realmente accaduto, se ne sia verificato un altro, che possa essere ricondotto ad una determinata fattispecie, sotto la quale il fatto reale non poteva essere assunto.
Il diritto – sempre inteso nella duplice accezione di organo legislativo e organo giudiziario – predispone “FINZIONI PERSONE GIURIDICHE” = FABBRICANTI_DI_STUPIDI_24_01_2014.pdf (mednat.news), in situazioni eterogenee.
Alcune volte, la legge considera vero un fatto nell’impossibilità di accertare se il fatto sia realmente accaduto: si pensi al caso della commorienza di cui all’art. 4 C.C
Altre volte, l’ordinamento considera avvenuto un fatto, nonostante sia accertata una realtà contraria: si pensi, ad esempio, all’avveramento della condizione di cui all’Art. 1359 c.c. (La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all”avveramento di essa); in questo è palese la prevalenza della FINZIONE sulla realtà, ben espressa dal brocardo latino: “fictio iuris idem operatur, quod veritas”: (una FINZIONE PERSONA GIURIDICA di legge funziona nella stessa, più che la verità).
In ogni caso si tratta di “cosciente deformazione di una realtà concreta cui si riconnette una conseguenza giuridica propria di una differente fattispecie”.
FINZIONE PERSONA GIURIDICA e presunzione, come abbiamo già detto:
ll ricorso a una norma fittizia serve – lo si è visto – a creare una nuova realtà giuridica, nella quale si realizza ciò che, alla luce della realtà naturale, sarebbe impossibile: dicesi “fictio in re certa, contra veritatem, sine intentione celandi adversionem veritati, exclusa probatione contrarii, assumptio” (FINZIONE PERSONA GIURIDICA o FABBRICANTI_DI_STUPIDI_24_01_2014.pdf (mednat.news), in realtà e per la verità, è stata inventata così si dice, senza l’intenzione favorevole di nascondere la verità, con l’assunzione e l’esclusione della prova del contrario).
La presunzione, invece, è la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto, per risalire a un fatto ignoto: dicesi praesumptio (presunzione) “in re non certa, sine intentione, si casus ferat, celandi adversionem veritati, exclusa probatione contrarii, assumptio” (in pochi casi non certi, senza l’intenzione di, come del caso, l’assunzione favorevole di nascondere la verità ad esclusione della prova del contrario).
L’una si differenzia dall’altra per diversi motivi.
Per il fondamento: infatti, la FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, non trova riscontro nella realtà, mentre la presunzione parte dal reale, anche se deformato.
Per il grado di deformazione della realtà: infatti, la FINZIONE PERSONA GIURIDICA o FABBRICANTI_DI_STUPIDI_24_01_2014.pdf (mednat.news), considera vero ciò che certamente è inesatto, mentre la presunzione considera vero ciò che in realtà è solo probabile, ma non del tutto escludibile.
Per il procedimento logico: infatti, la FINZIONE/PERSONA GIURIDICA introduce un falso, che va a prendere il posto della realtà, mentre la presunzione è una deduzione logica che, partendo da un fatto provato o notorio – e quindi da un fatto vero e reale -, permette di provare un fatto ignoto.
Per il regime probatorio: infatti, la FINZIONE PERSONA GIURIDICA non ammette prova contraria, giacché il “fatto finto è assunto come vero” (?), mentre la presunzione – quantomeno quella “iuris tantum” (solo la legge) – può essere superata dalla prova di un fatto contrario a quello presunto.
Il tema probatorio permette di avanzare una considerazione ulteriore. È vero che la FINZIONE PERSONA GIURIDICA è diversa dalla presunzione, ma le differenze si attenuano notevolmente se il confronto avviene tra la “fictio” (narrativa) e la “praesumptio iuris et de iure” (presunzione dei diritti ); infatti, entrambe possiedono due caratteristiche: è noto che il fatto assunto come vero non è vero e, in ogni caso, non è ammessa prova contraria.
FINZIONE PERSONA GIURIDICA ed analogia
L’analogia è quel procedimento “underline;” logico con cui si cerca di estendere l’applicabilità di talune regole giuridiche da un caso noto e definito ad altri casi che presentino aspetti di ragionevole somiglianza.
Ciò che separa FINZIONE PERSONA GIURIDICA e analogia sono la natura e, per certi versi, le finalità.
In primo luogo l’analogia è priva di qualsivoglia aspetto di FINZIONE/PERSONA GIURIDICA.
Inoltre, la “fictio” elude la necessità di individuare la “ratio” della norma da estendere analogicamente, poiché implica il riconoscimento della mancanza di una “eadem ratio” (lo stesso vale) a cui estendere una “eadem dispositivo” (il dispositivo).
Nell’analogia è indispensabile la ricerca di un’altra norma con cui è risolto legislativamente un problema analogo.
Quindi, la FINZIONE PERSONA GIURIDICA non postula la similitudine delle situazioni, ma l’irrealtà del fatto dato come ammesso; mentre, il presupposto dell’analogia, intesa come estensione di una disciplina giuridica prevista per un caso ad un caso simile, è la quasi identità della fattispecie.
Ciononostante, alcuni configurano le finzioni giudiziali come procedimenti analogici.
In questo caso, però, è necessario distinguere tra un’analogia ordinaria ed un’analogia fittizia: quella ordinaria permette agli interpreti di scoprire agevolmente la somiglianza tra due fattispecie – da prendere in considerazione per l’estensione analogica dell’una all’altra -, alla luce dei materiali giuridici e delle loro “rationes” (ragioni), che fanno già parte del giuridico esistente; l’analogia fittizia, invece, viene non già scoperta, quanto istituita dagli interpreti, dato che non è immediatamente percepibile e rintracciabile in ciò che essi hanno a disposizione.
FINZIONE PERSONA GIURIDICA e interpretazione estensiva
Dal confronto tra FINZIONE PERSONA GIURIDICA e interpretazione estensiva emerge che i presupposti e gli effetti sul reale sono le principali discriminanti tra i due fenomeni.
Se la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, che è un ente virtuale NON Vivente = od uomo_di_paglia, parte volontariamente da un dato FALSO, l’interpretazione estensiva inizia l’iter logico da un fatto reale ed allarga la portata dell’enunciato normativo a causa dell’identità della “ratio” delle due situazioni a confronto, dalla quale emerge l’imperfezione della previsione legislativa per la sua incapacità formale di corrispondere all’intera latitudine della situazione sostanziale.
In pratica, l’interpretazione estensiva resta nell’ambito della sola norma di riferimento e ne adegua il contenuto formale all’effettiva portata della situazione sostanziale, poiché la diversità tra le due situazioni a confronto è tale da non poter essere superata con la norma a disposizione.
Nella realtà, quindi, la fictio soccorre come “remedium ultimum” (ultimo rimedio) laddove la fattispecie è tale da non consentire l’applicazione di alcuna norma vigente; si ricorre, dunque, alla FINZIONE/PERSONA GIURIDICA quando, nemmeno in via di interpretazione estensiva e analogica, una norma può arrivare ad essere applicabile ad una data situazione di fatto.
By Bardelle Federico – Tratto da: storia del diritto
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA: Enciclopedia Italiana TRECCANI (1932) – By Mario Rotondi
Uno fra gli artifici della tecnica giuridica, largamente praticato da tutti gli ordinamenti, è quello per cui si dà come esistente o come inesistente un fatto, indipendentemente dalla preoccupazione dell’accertamento della verità e talora anche nel riconosciuto contrasto con questa, e ciò al fine di ricollegare alla sussistenza del fatto, o alla sua mancanza, le conseguenze giuridiche che ne deriverebbero qualora esse corrispondessero alla realtà, rendendo cioè possibile o escludendo l’applicabilità di una norma al rapporto dato.
In altre parole, invece di modificare le norme esistenti, si modifica artificiosamente il fatto a cui queste dovrebbero applicarsi, fingendo inesistenti alcuni elementi che osterebbero all’applicazione di una norma, o fingendo sussistenti tali altri elementi che soli ne renderebbero possibile l’applicazione. Così, per trarre un esempio dal diritto romano – che fece larga applicazione delle FINZIONI -, nella fictio legis Corneliae, allo scopo di salvare la validità del testamento di chi fosse morto in prigionia del nemico, e di conseguenza in condizione d’incapacità, si fingeva che il testatore fosse morto all’atto stesso in cui era stato fatto prigioniero.
È questo della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, come si comprende, un artificio tecnico tanto più largamente usato in quegli ordinamenti che più si presentano tradizionali e conservatori, in quanto permette, senza nessuna formale modifica delle norme vigenti, di raggiungere gli stessi effetti che si conseguirebbero da un’espressa statuizione di norme nuove.
Non ci si deve quindi stupire del largo uso che il diritto romano fece della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (v., per es., fictio legis Corneliae, fictio divortii, FINZIONE/PERSONA GIURIDICA codicillare, ecc.) e dell’importanza che questa ebbe come elemento di progresso giuridico, massime in quanto servì, attraverso le larghe applicazioni escogitate dal pretore, a temperare l’eccessiva rigidezza dell’ius civile adattandolo a nuove esigenze, e dando tutela a interessi che se ne presentavano degni (es. tipico l’actio publiciana).
È quindi facile osservare come l’introduzione di FINZIONI legali valga praticamente a soddisfare le stesse esigenze che si soddisferebbero con l’introduzione di norme nuove che richiamassero sotto l’impero di norme già statuite altri rapporti, per i quali non fossero dimostrati sussistenti tutti gli elementi che costituiscono il presupposto della loro applicazione. Sono chiari inoltre i nessi che intercorrono tra questo istituto della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA e l’interpretazione analogica o la presunzione. Tanto la FINZIONE PERSONA GIURIDICA quanto l’interpretazione analogica estendono in realtà l’impero della norma oltre le ipotesi di fatto previste, per applicarla anche là dove non concorrerebbero tutti i presupposti della sua applicazione. Ma, a prescindere da ciò, profonda diversità intercorre tra i due processi.
Mentre l’interpretazione analogica può essere attuata dall’interprete in base all’indagine della ratio legis, che, dimostrata nell’ipotesi espressamente disciplinata e in quella non prevista dal legislatore una sostanziale identità di situazioni giuridiche, autorizza, anzi impone (quando non sia vietato a sensi dell’art. 4 disp. prel. cod. civ.), di colmare l’apparente lacuna, nella FINZIONE PERSONA GIURIDICA è implicita la dichiarazione dell’irrilevanza d’uno di quegli elementi che pur sarebbero condizione essenziale per l’applicazione della norma, sì che l’applicazione di questa si rende possibile solo per la dichiarata volontà del legislatore che deve espressamente statuire la FINZIONE PERSONA GIURIDICA.
(Nota del redattore: FABBRICANTI_DI_STUPIDI_24_01_2014.pdf (mednat.news)
Rapporti anche più intimi intercorrono tra la FINZIONE PERSONA GIURIDICA e la presunzione quando si tratti di presunzione stabilita per legge e tale da escludere ogni possibile dimostrazione del contrario (presunzione iuris et de iure; v. presunzione). Se una differenza si può segnare tra i due processi (ed è qui singolarmente difficile e sottile una distinzione), sembra doversi dire che nella presunzione iuris et de iure, con particolare riferimento all’aspetto probatorio e quindi processuale, si alleggerisce l’onere di una prova dando senz’altro per dimostrata l’esistenza di taluni elementi che configurano la fattispecie prevista dal legislatore; nella FINZIONE PERSONA GIURIDICA, invece, si afferma senz’altro come esistente un fatto che esclude l’applicabilità di norma diversa e opposta a quella che si vuole applicare.
Così, per limitarsi al già fatto esempio della fictio legis Corneliae, non si erra certo affermando che essa introduce una presunzione di morte, mentre non fa che porre senz’altro come esistente un fatto (la morte all’atto della cattività) tale da arrestare l’applicabilità di quella nomia che condurrebbe necessariamente alla nullità delle disposizioni testamentarie. Considerata l’affinità esistente fra le due figure e la possibilità di raggiungere spesso con l’una o con l’altra indifferentemente lo stesso risultato, appare chiaro che il legislatore può bene spesso indifferentemente appigliarsi all’una o all’altra via.
Parlando di FINZIONI GIURIDICHE od uomo_di_paglia, non intendiamo qui discorrere né delle finzioni che possono essere escogitate dai dichiaranti nel negozio giuridico, al fine di conseguire effetti diversi da quelli che l’espressa dichiarazione di volontà manifesterebbe (simulazione), né delle cosiddette finzioni dogmatiche, attuate dalla dottrina al fine di poter dare una giustificazione logica a taluni istituti o al fine di facilitare, con spesso discutibili accostamenti, la loro costruzione dogmatica.
Bibliografia:
F. Bernhöft, Zur Lehre von den Fiktionen, in Aus röm. u. bürgerlich. Recht, E. I. Bekker z. 16. VIII. 1907, Weimar 1907, p. 241 segg.; G. Demelius, inJahrbücher für die Dogmatik, Jena 1859, IV, p. 144 segg.; id., Die Rechtsfiktion in ihrer gesch. und dogmatischen Bedeutung, Weimar 1858; Bülow, in Archiv für civ. Praxis, LXII, p. 1 segg.; R. De Ruggiero, voce FINZIONE/PERSONA GIURIDICA legale, in Dizionario di diritto privato.
Video che illustra molto bene “cosa siete” (una Corporation /azienda fiduciaria….un TRUST) quando dopo la vostra nascita venite registrati in COMUNE con e sul “Certificato di nascita” = od uomo_di_paglia
– FABBRICANTI_DI_STUPIDI_24_01_2014.pdf (mednat.news)
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MORTE GIURIDICA
– In senso proprio, l’espressione indica la perdita dei diritti civili in seguito a una condanna penale.
Altro sign. fig.: la condanna all’ergastolo, e in passato alla deportazione. Per estensione, riprovazione sociale che comporta il pubblico disprezzo, l’isolamento, l’emarginazione e simili.
– In senso figurato, si dice della condizione di disagio dovuta a una condizione di vita priva di stimoli, all’impossibilità di soddisfare interessi e curiosità sociali o culturali e di esprimere la propria personalità, le proprie doti o le proprie capacità. Si dice anche di uno stato d’emarginazione, in cui si resta isolati o inascoltati, oppure della difficoltà di dialogo e comprensione con l’ambiente in cui si vive come pure dell’incapacità di adattarvisi, o ancora di una condizione d’inattività forzata.
– Infine, può inoltre riferirsi a una località geografica molto lontana da centri più vivaci, n cui ci si sente tagliati fuori dal mondo, come morti rispetto alla civiltà.
Questo a dimostrazione della differenza IMPORTANTE fra Persona fisica umana, essere Vivente (Nome e Cognome, scritti in alternato Maiuscolo e minuscolo) e = UOMO DI PAGLIA = FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia (COGNOME e NOME, scritti tutti od in parte in MAIUSCOLO, con il COGNOME prima del NOME, contrariamente a ciò che prescrive l’art. 6 del C. C. IT), essa è un ente virtuale NON vivente !
vedi anche: Memorandum della Legge sul Nome (scritto in MAIUSCOLO: COGNOME e NOME), quindi FINZIONE PERSONA GIURIDICA, ente virtuale NON vivente !a che:
Ricorda che: “Al momento del contratto (atto di nascita = FINZIONE/PERSONA GIURIDICA) pare che lo stato attribuisca ad ogni nascituro un Bond (Titolo obbligazionario) di circa 2 milioni e mezzo di euro, crescente nel tempo, a seconda delle competenze acquisite che piuttosto che essere consegnato al diretto interessato, al momento del raggiungimento della maggiore età, è sottratto con un espediente all’età di 10 anni.
Ecco un esempio degli USA:
Pertanto, il denaro che dovrebbe servire per le spese di sopravvivenza quali, l’acquisto di una casa, ecc., viene inserito in lotti e commercializzato a livello internazionale a insaputa dei diretti interessati, andando a far parte del Pil nazionale”.
Inoltre ecco in Italia il valore al “capitale umano” minimo di qualsiasi nato sul territorio italico:
Ecco perché nulla bisogna pagare poi al presunto stato/governo Italia, in quanto è un presunto stato nato con Violenza, Rapina, Truffa, Corruzione
vedi qui i FATTI della storia, ed anche perché la REPUBLIC of ITALY (vedi conferma della sua registrazione), è una Colonia/Protettorato US e quindi una azienda/Colonia in mano ai privati
Come è possibile che i ministri del governo italiano debbano sempre piacere a paesi esteri.
Bene la risposta la trova nell’archivio dei beni culturali dove è presente un PDF, stampato dal Poligrafico della Zecca dello Stato.
Nero su bianco si legge di Cassibile e del fatto che dal 1943 chi comanda in Italia non è il popolo italico, bensì il potere anglo americano. FONTE:
http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Fonti/Fonti_XVI.pdf
Mai nessuno ha comandato in Italia, se non l’America e chi vuole veramente governare per il popolo italico dovrebbe denunciare la verità.
Quello che è ancora più grave è che sulla sulla FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, che ha il tuo COGNOME e NOME, (i presunti stati ed i banchieri internazionali) sul tuo Certificato di nascita, emettono a tuo Nome…..dei Titoli finanziari es. quelli di stato (Bond = Titoli finanziari….più quelli che i banchieri esteri (US = i certificati di nascita della FINZIONE sono banconote federali + EU idem….) la parola banconote significa “note della banca”, tutto ciò a tuo COGNOME e NOME, cioè per mezzo della Tua FINZIONE PERSONA GIURIDICA e ciò, dalla tua nascita ed a tua insaputa, ed approfittando dell’ignoranza dei tuoi genitori, che non sono stati informati di ciò…quindi truffandoli e truffandoti, e se li gestiscono per conto loro…..mentre tu fatichi e non poco, ad avere il denaro per poter vivere, mentre nei fatti Tu e solo Tu sei il Titolare Unico e Beneficiario TOTALE ed indivisibile di tutto ciò che è stato emesso a Tuo Nome od a Nome della Tua FINZIONE !, ….per cui tutto, anche i titoli emessi a Nome Tuo o della Tua FINZIONE, Ti devono essere dati a Credito NON a debito, quindi sappi che sei molto ricco, e puoi richiedere al presunto stato/governo, il risarcimento anche per il Furto di identità !!
Nei fatti, fino ad ora, Ti hanno fatto credere di essere quel COGNOME e NOME (scritto in MAIUSCOLO sul pezzo di carta, i documenti di essa FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, e quindi sei uno schiavo amministrato dallo stato), il loro gioco è stato quello di far identificare l’Essere umano (Te stesso, la Persona fisica vivente) in questa obbligazione-FINZIONE PERSONA GIURIDICA con COD FISCALE = azienda fiduciaria privata ovvero un TRUST, attraverso manipolazioni fino ad oggi, che è solo nei fatti, un pezzo di carta o plastica, quindi un oggetto, che loro gestiscono senza fartelo sapere e quindi estorcendoTi del denaro guadagnato per mezzo del Tuo sudore e dei Tuoi sacrifici….. fino a quando non ne reclami la Proprietà e l’amministrazione con il tuo Trust estero (vedi Pagina 4 della sovranità Individuale), che contiene la tua Sovranità individuale e la Legale Rappresentanza (LR) della tua FINZIONE PERSONA GIURIDICA: i tuoi documenti e che fino a quando non li reclami con la tua legale titolarità, sono in mano ed amministrati a tua insaputa dallo “stato” criminale tal quale è, e ricordati che ne sei anche l’UNICO BENEFICIARIO, per cui puoi richiedere legalmente i tuoi beni finanziari e te sottratti con l’inganno, con “circonvenzione di incapace” effettuata sui genitori che firmano la cessione dell’amministrazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA appena creata dall’ufficiale del COMUNE, attuata con il furto di identità perpetrato dal presunto stato “de facto” NON “de Jure“, usando il tuo Nome e Cognome, scritto cosi:
COGNOME e NOME in MAIUSCOLO oppure così: COGNOME e Nome, proprio perché non sei tu quale la Persona fisica umana, ma è la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, con il tuo COGNOME e NOME, cioè un TRUST, una azienda fiduciaria individuale (scritta sui “documenti” che la identificano) e nascondendoti il tutto, anche quando divieni maggiorenne… !
Infatti lo stato/governo ha creato e crea le FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, per differenziare queste FINZIONI dalle Persone fisiche che non sono sotto la sua giurisdizione !
Tratto dal film Matrix
Morpheus:
“…Adesso ti dico perché sei qui: sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti; senti solo che c’è. E’ tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo, non sai bene di che si tratta ma l’avverti. E’ un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. E’ questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di costa sto parlando…”
Neo:
“Di Matrix.”
Morpheus:
“Ti interessa sapere di che si tratta? Che cos’è?…
“Matrix è ovunque, è intorno a noi; anche adesso, nella stanza in cui siamo. E’ quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore; l’avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. E’ il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.”
Neo:
“Quale verità ?”
Morpheus:
“Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri, sei nato in catene, sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore: una prigione per la tua mente…”
CARE ESSENZE INCARNATE
Come possono obbligare una Persona fisica, cioè un essere umano vivente, ad attenersi alle “loro leggi” ? (quelle del $ixT€ma).
Pensaci bene come possono ordinare ad un Essere umano, uomo naturale o Persona fisica umana, di fare questo o quello ? ….solo un “padrone” (colui che ha la proprietà su qualcuno o qualcosa) può ordinare, ma se esiste un padrone esiste anche uno SCHIAVO e questo non lo potevano fare alla luce del sole.
Il $ixT€ma riesce a rubare, gestire, governare e quindi amministrare, la tua obbligazione prePagata = cioè la FINZIONE PERSONA GIURIDICA che ti ha propinato e sottratto alla nascita e senza il tuo consenso, esso se ne è appropriato e di cui è finto proprietario fino a quando non ne reclami la proprietà e l’amministrazione con gli appositi documenti del tuo Trust estero, essa è la Tua e solo la tua FINZIONE GIURIDICA od uomo_di_paglia (ente virtuale NON vivente), altrimenti chiamata dal sistema, per far confondere le idee alla popolazione ignorante anche in linguistica, e far identificare falsamente la Persona Fisica con essa, la: “PERSONA GIURIDICA” = cioè il tuo COGNOME e NOME, scritto in MAIUSCOLO, nel certificato di nascita, nella carta di identità, passaporto, patente di guida, carta o tessera sanitaria, ecc., e siccome quella FINZIONE PERSONA GIURIDICA è un ente aziendale, ha un relativo CODICE FISCALE, è nei fatti un TRUST (IT), azienda fiduciaria, ma quello NON sei tu, in quanto individuo fisico vivente fatto di Spirito, carne e sangue e NON ti devi identificare in essa che è un oggetto, anche se ha il tuo COGNOME e NOME !… nei fatti lo ripetiamo la FINZIONE, è un’azienda fiduciaria = un Trust (la FINZIONE) che ti è stato rubato, con un furto di identità, sottratto alla nascita con la firma da parte dei tuoi genitori del certificato di nascita, che non ne sono stati informati…) dal presunto stato e quindi essa è in mano e sotto l’amministrazione del presunto stato/governo nel quale abiti ed in Italia, dell’AGENZIA delle ENTRATE Spa, ecc., (fino a quando il soggetto titolare vero ed unico, non sottrae a questi enti ed al presunto stato/governo, la vera titolarità e l’amministrazione di questa FINZIONE PERSONA GIURIDICA, con apposito documento Trust estero – vedi alla pagina 4) cosi come il presunto stato REPUBLIC of ITALY (vedi conferma della sua registrazione al SEC = ITALY REPUBLIC of), regioni, comuni, ministeri e governo sono colonie ed aziende private, in mano ai Banchieri mondiali proprietari anche del FMI e delle Banche di cui dispongono i capitali azionari e la direzione delle stesse)…
Il CODICE FISCALE riporta il COGNOME prima del NOME di ognuno che lo ha ricevuto, contrariamente a ciò che prescrive la lingua italiana che è una Legge naturale, oltre al fatto che l’art. 6 C.C. italiano nel quale è scritto anche che: Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome“….
INOLTRE:
….la nostra Tessera Sanitaria Italiana, riporta anche codici militari americani (PENTAGONO), aeronautici per le merci (IATA) e codici bancari dell’Associazione Bancari Americani (ABA) ?
Semplice perché la REPUBLIC OF ITALY = ITALY REPUBLIC of, REPUBLIC ITALY of, alias della supposta REPUBBLICA ITALIANA è una Colonia/Protettorato degli USA….e noi siamo dichiarati come “merci”, cioè ….cose, non come Persone fisiche umane….infatti tutti i certificati, documenti, tessera sanitaria compresa, cioè le FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, sono anche utilizzate per emettere i “titoli di stato” della REPUBBLICA ITALIANA, registrata con il suo REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of / REPUBLIC ITALY of, (suo alias) al S.E.C. come governo straniero (Cik n° 52782), assieme alle Companies (aziende) ivi registrate.
Ecco come gli stati/nazioni (Italia compresa) mantengono la SCHIAVITU’ senza che la popolazione capisca che è tenuta e ricattata come SCHIAVI, il tutto da parte dei banchieri che hanno in mano le nazioni e che ricattano con il denaro che “prestano” loro su pezzi di carta NON garantiti da ORO:
Inoltre con i nostri documenti, essendo in mano alla ABA (Ass. Banchieri Americana) come comprova la tessera sanitaria, essi i banchieri emettono titoli finanziari, quanto e come pare a loro ed incassano anche gli interessi quando li immettono sulle piattaforme finanziarie…e tutto nascondendoci questi FATTI !
Qui sono evidenziati e dimostrati tutti i particolari di questa truffa CRIMINALE:
Come USCIRE da MATRIX
Se ti senti schiavo e vuoi liberarti dalla SCHIAVITU’ del sistema CRIMINALE attuale ed imperante,….
….puoi farlo SUBITO decidendo di affermarti (ritornare) come Ente od Eterna Essenza (Io Sono) Incarnata nella Persona fisica umana, non animale……vivente, con Nome e Cognome e quindi sei un Uomo SOVRANO (art. 1 e 2 della Costituzione Italiana)……notificando alle autorità di questo presunto stato/governo, facente parte dell’INIQUO $ixT€ma = Matrix, la tua:
“Dichiarazione di Sovranità Individuale”….
….Comunicando in essa, ad esso “stato”, di essere il “Legittimo Titolare e quindi Legale Rappresentante (L.R./LR – vedi cosa è: L. R.-é_unTrust) della FINZIONE PERSONA GIURIDICA”, con il proprio CODICE FISCALE n°…….., che è nei fatti un TRUST a tutti gli effetti (il quale è un’azienda fiduciaria individuale, con il vostro COGNOME e NOME, infatti ne siete il vero ed unico Titolare), questo TRUST però gestito/amministrato dal presunto stato/governo nel quale vivete, fino a quando non SOTTRAETE la vs. FINZIONE od uomo_di_paglia, al presunto stato, con gli appositi documenti (che trovate QUI nelle pagine 3 e 4) e la SEGREGATE all’interno del vs. TRUST estero, solo sotto Giurisdizione internazionale,…..e così puoi, se vuoi, sottrarre anche i tuoi figli al presunto stato, ribadendo con il “Certificati di Esistenza in Vita”,….che sei Vivo ed operativo al di fuori dai debiti e quindi CREDITORE dello stato e degli enti privati !
Leggi con attenzione queste pagine, rifletti e decidi di cosa vuoi fare di Te Stesso (Persona fisica Umana/Essere vivente umano)…
…..e della tua FINZIONE PERSONA GIURIDICA, con relativo COD. FISCALE, che è semplicemente un ente virtuale e NON un essere vivente umano.
In Italia il CODICE FISCALE è stato introdotto con il Decreto del presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 per rendere più efficiente l’amministrazione finanziaria con la creazione dell’Anagrafe tributaria, fortemente voluta dall’allora ministro delle finanze Bruno Visentini. Esso viene attribuito e rilasciato a ciascun “cittadino” italiano dall’AGENZIA delle ENTRATE S.p.A., e può essere attribuito anche ai cittadini stranieri.
Sin dalla riforma a ciascuna persona veniva consegnato un tesserino prima cartaceo poi di plastica con banda magnetica, riportante oltre al codice fiscale anche cognome, Nome, sesso, luogo di nascita, provincia di nascita, data di nascita e anno di emissione.
Il codice fiscale viene usato da tutte le amministrazioni pubbliche come identificativo del cittadino e del contribuente e di tutti gli altri soggetti obbligati ad averlo.
Il nuovo Codice è stato introdotto dopo la risoluzione del Parlamento europeo adottata l’8 giugno 2016 su proposta della Commissione UE [COM(2016)26], secondo la definizione contenuta nella comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2012, relativa a un Piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale – COM(2012) 722 finale.
E’ cambiata quindi anche la tessera sanitaria, che contiene il codice fiscale, sostituita da un documento unico chiamata “codice fiscale armonizzato europeo comune di identificazione del contribuente” ed ha come sigla “TIN“ (Tax Identification Number).
Ricorda cara ESSENZA Eterna, IMMORTALE ma Incarnata (atto di personificazione, come l’assunzione di una forma Persona fisica umana vivente, da parte di un Essere (entità spirituale, “divino” che tu sei), che:
Il Sovrano è l’Io Sono (Nome e Cognome), che risiede (ha la sua unica residenza) sempre ed esclusivamente nel suo corpo fisico per tutta la sua vita terrestre, per uno scopo preciso, la propria e l’altrui evoluzione spirituale.
Quando necessita, con il suo corpo, può avere un domicilio in un bene suo o di terzi…ma il “domicilio” NON è la “residenza” !…. infatti la parola Domicilio ha nel suo etimo la radice “dom” = casa e deriva dal latino domus = casa
– vedi: http://www.etimo.it/?term=domicilio
Significato della parola “Residenza” = stare dentro un qualcosa, in modo abituale e non sporadico = proveniente dalla parola Ri-siedere e questa da “sedere” che significa stare seduto, ma indica anche la parte anatomica del corpo = culo, infatti il proprio corpo è l’involucro ove l’Io Sono, risiede e personalizza la sua mente, la quale struttura la propria “personalità“, per potersi identificare rispetto agli altri Io Sono, rimane, risiede, in ogni istante e per tutta la sua vita terrestre ! …e quindi l’unico luogo ove l’Io Sono è residente, è il suo proprio corpo, il resto sono solo domiciliì, abitazioni, ecc.
http://etimo.it/?cmd=id&id=14494&md=a060991481b2f47295d39fc17fba0158
Al contrario il “Domicilio” è un luogo ove l’Io Sono, con il suo corpo fisico, può andare di tanto in tanto a posizionarsi con esso e può variare poco o tanto, come luogo, nella propria vita terrestre….
Il $ixt€ma finanziario, religioso e politico, utilizza scientemente termini impropri, proprio per impedire che gli Esseri Viventi, cioè le Essenze Incarnate che non conoscono chi sono, credano con quelle parole utilizzate razionalmente in modo improprio, che essi sono “mortali”…. e dipendenti dl sistema stesso….
Questi, per ora “padroni del mondo”, sono dei veri e propri CRIMINALI che hanno reso SCHIAVI e SFRUTTATA in modo VERGOGNOSO tutta la Terra, Esseri viventi compresi !
Cari lettori vi ricordiamo che, secondo la giurisprudenza Italiana ed Europea, VOI attualmente, NON SIETE PADRONI neppure del Vostro CORPO !
https://it.wikipedia.org/wiki/Atti_di_disposizione_del_proprio_corpo e….tutto ciò deriva dai Codici Canonici della Chiesa Cattolica Romana…voi avete secondo la chiesa cattolica, solo un “diritto di usufrutto del corpo” perché…essa voleva e vuole avere il controllo della Terra e dei suoi abitanti che ha tenuto e tiene in totale SCHIAVITU’ !
Inoltre esaminiamo altri fatti:
Esiste davvero un bond o più bonds, sui quali è riportato il nostro nome ed il numero del nostro certificato di nascita, in cui il beneficiario è il presunto e mafioso “stato”, mentre il debitore è ciascuno di noi ?
Ciò che sappiamo di certo che tutti i titoli di stato sono sempre stati emessi a nome delle FINZIONI PERSONE GIURIDICHE registrate all’anagrafe italiana, infatti dicono anche alla TV, che tutti i cittadini/sudditi, quando nascono in Italia, hanno cadauno un debito di circa € 40.000 …..in quanto “essi” i governanti, hanno creato il fasullo ed inesistente “debito pubblico” che dovrebbero pagare tutte le FINZIONI registrate alla loro anagrafe anche fiscale….cosi dicono loro….vedremo più avanti di chiarire questi dati….
Alla faccia di questi SCHIAVISTI “cristiani”….:
Vedi i DIRITTI dell’UOMO – vedi anche: Diritti Naturali
Questi gli articoli che andrebbero aggiornati cosi:
Articolo 4:
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto QUALSIASI forma
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha DIRITTO, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica e non essere identificato con la propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA, che nei fatti è una azienda fiduciaria individuale, quindi un TRUST, con il Nome del suo titolare ed amministratore (trustee), ma non che non sono la stessa cosa, la prima è una Persona fisica umana, un Essere vivente della specie umana, la seconda è una “azienda fiduciaria” (TRUST) utile per rapportarsi commercialmente con il resto del mondo.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Articolo 17
a. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
b. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Unicità dell’individuo e del diritto di ogni singolo individuo a essere tutelato per non essere soggetto alla massa e alle sue scelte.
Firmato: We the Poeple = Noi il Popolo …che è esattamente lo stesso pensiero di: ALDOUS HUXLEY
Questo è il tema che si ripropone spesso nei suoi libri, nasce un altro aspetto fondamentale: quello dell’unicità dell’individuo e del diritto di ogni singolo individuo a essere tutelato per non essere soggetto alla massa e alle sue scelte.
Huxley ritiene che l’ereditarietà rende ogni individuo differente e unico, e che proprio questa unicità sia indispensabile alla libertà.
Che cos’è il od un principio/diritto fondamentale ?
I fondamenti della Costituzione Italiana: i principi fondamentali (democratico, lavorista, solidarista, di uguaglianza e libertà) rappresentano i presupposti della nostra società e i suoi obbiettivi.
Nei primi articoli della Costituzione Italiana, si delineano la libertà, la fraternità, l’uguaglianza (1-2-3, della rivoluzione francese).
Neanche una legge o un atto fonte avente “forza di legge” può limitare la libertà personale delle Persone fisiche umane, essendo prevista a tal uopo anche la riserva di giurisdizione.
questo è uno dei Diritti fondamentali che debbono essere richiesti e richiamati in ogni situazione anche giudiziaria:
Habeas Corpus
Queste due par ole, latine sono estremamente importati da prendere in considerazione in quanto, in tutta la giurisprudenza internazionale e nazionale, esse hanno valore di intoccabilità, riguardo ai loro significati, Habeas Corpus letteralmente la traduzione dal latino dice: “che tu abbia il corpo“, è una locuzione latina utilizzata nei sistemi giuridici soprattutto di Common law, per indicare l’ordine emesso da un giudice di portare un prigioniero al proprio cospetto, per verificarne le condizioni personali ed evitare una detenzione senza concreti elementi di accusa.
Con riferimento generico all’istituto del diritto inglese, la locuzione è usata per indicare le garanzie delle libertà personali del cittadino assicurate costituzionalmente (il principio è sancito anche dall’art. 13 della Costituzione italiana).
Nonostante le sue origini siano molto antiche, ancora oggi l’Habeas Corpus è strumento essenziale per regolare le garanzie nei sistemi di Common Law.
Essa Esprime e sancisce la tutela dell’inviolabilità della Persona fisica umana.
In Italia il rispetto dei principi dell’Habeas Corpus è garantito dall’art. 13 della Costituzione, che sancisce la salvaguardia della libertà individuale contro eventuali abusi dello Stato.
Per l’appunto si legge che: “la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
L’obiettivo dell’Habeas corpus è proteggere il diritto alla libertà personale, che è uno dei diritti più fondamentali delle Persone fisiche umane. Si è rivelata una procedura molto efficace per salvaguardare la libertà personale contro la possibile arbitrarietà di agenti di potere pubblico.
Nel nostro ordinamento giuridico, l’istituto che più si avvicina al diritto di Habeas Corpus è rappresentato dal Tribunale del Riesame, non a caso conosciuto anche con la denominazione di Tribunale della Libertà.
– È una garanzia speciale per la tutela dei diritti fondamentali.
– La procedura è semplice e agile
– È un aspetto verbale senza bisogno di un avvocato o di un avvocato
– È un processo speciale e preferenziale.
– È un processo preventivo: poiché non è necessario andare in giudizio, ma si giunge a una preventiva comparizione.
– È un processo riparativo: se il giudice constata l’illegittimità della detenzione, sarà immediatamente rilasciato.
Diritti della Persona fisica Umana, ovvero dell’essere vivente, della sua personalità e del suo Nome (Nome e Cognome della discendenza), per essere identificabile come individuo o stato estero e non come “soggetto”….a qualche cosa od a chi che sia….:
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_della_persona
https://it.wikiversity.org/wiki/I_Diritti_della_Personalit%C3%A0
https://www.diritto.it/la-tutela-civile-dei-diritti-della-personalita/
http://www.enciclopedia-juridica.com/it/d/diritti-della-personalit%C3%A0/diritti-della-personalit%C3%A0.htm
http://www.difesadellinformazione.com/134/il-diritto-all-identita-personale/
https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?num=8422
https://www.altalex.com/documents/news/2015/11/03/diritto-al-Nome-nella-giurisprudenza-cedu
http://www.webgiuridico.it/codicecivile/articolo7-codicecivile.htm (risarcimento danni per uso improprio del Nome e Cognome)
Promemoria per tutti:
“Il diritto comune è il diritto REALE, il diritto SUPREMO della terra; il codice, le regole, i regolamenti, la politica e gli statuti sono “la legge della nazione nella quale si vive” (Self v. Rhay, 61 Wn (2d) 261].
Statuti legislativi applicati sul popolo, in nome della legge, sono un INGANNO.
Non hanno autorità e sono senza pietà, tanto meno umanità.
La giustizia senza ciò, è senza umanità e quindi ripugnante alla Costituzione.
I legislatori hanno ricevuto l’autorità dal popolo di legiferare codici, regole, regolamenti, e statuti che sono politiche, procedure e “leggi” per controllare il comportamento di burocrati, funzionari eletti e nominati, municipali e agenzie, ma non hanno mai avuto l’autorità di controllare il comportamento delle persone componenti il Popolo Sovrano…
Sintesi: GIURISPRUDENZA sui Diritti Naturali, dell’Uomo, diritti internazionali e Costituzione italiana
- la prima parte dell’Articolo 10 della Costituzione italiana che recita:
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, ciò significa che tutte le violazioni relative al DIRITTO NATURALE saranno tutelate nelle sedi giuridiche competenti; - la sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale, ribadisce la superiorità dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei Diritti inalienabili dell’uomo su ogni altra norma, nonché sugli stessi Trattati UE e più in generale sul diritto internazionale;
- la sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, co. 1, n. 5, e co. 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), dell’art. 17 co. 2 e 4 del d.lg. 20 dicembre 1993 n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), degli artt. 4 co. 2 e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati, definisce l’illegittimità degli attuali governi;
- la “REPUBBLICA ITALIANA = REPUBLIC od ITALY / ITALY REPUBLIC of, ” ha assunto precisi impegni di Diritto Internazionale, e che, in ogni caso la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è considerata, unanimemente, dalla Dottrina, maggioritaria rispetto alle norme del diritto positivo vigenti in Italia;
- le disposizioni delle normative nazionali e internazionali sopra citate definiscono in maniera inequivocabile i principi economici, sociali, culturali, civili e politici in capo all’Essere Umano/Persona fisica Umana e le procedure giuridiche sovranazionali applicabili per la loro tutela;
- inoltre, viste le seguenti norme:
- gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici nonché le aziende autonome statali sono state trasformate in società per azioni con decreto legge 5 dicembre 1991 n. 386 e segg;
- le norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello stato e degli enti pubblici in società per azioni sono state sancite con decreto legge 31 maggio 1994 n. 332 e segg;
- tutte le Istituzioni/enti sono “de facto” delle corporazioni/SpA, di conseguenza tutto è commercio e tutto è soggetto a contratto di Diritto privato;
d. il D&B D-U-N-S® Registered™ o codice di identificazione univoco di nove cifre, assegnato a ciascuna società censita nel database Dun & Bradstreet per consentirne l’identificazione in modo univoco e porla in relazione con altre aziende, è lo standard per rintracciare ed identificare tutte le aziende che operano a livello globale, ponendo in relazione le case madri, le controllate, le sedi centrali e le filiali di oltre 250 milioni di posizioni aziendali in tutto il mondo.
Il sistema di identificazione è utilizzato dalle organizzazioni mondiali più autorevoli, riconosciuto, raccomandato e/o richiesto da più di 50 associazioni internazionali, settoriali e professionali, ivi comprese le Nazioni Unite, il Governo Federale degli Stati Uniti e la Commissione Europea.
COMMON LAW (definizione)
La Common Law si distingue come un sistema giuridico sviluppato da casi, cioè da decisioni giudiziarie. In parole povere, il giudice di Common Law deriva la legge dalla precedente decisione di altri giudici. Ancora più importante, i tribunali di diritto comune in genere non creano norme giuridiche astratte per decidere casi futuri. Il metodo della Common Law non si concentra sulla derivazione deduttiva dei risultati dai principi giuridici generali, ma piuttosto sull’elaborazione induttiva dei principi dalle singole decisioni.
Ciò significa che solo i giudici stessi rimangono come creatori di diritto. Secondo questo punto di vista, la Common Law sarebbe in realtà diritto giurisprudenziale, una visione comune anche tra i comparatisti.
La Common Law è generalmente intesa come l’ordinamento giuridico che si sviluppò in Inghilterra dopo la conquista normanna del 1066 in contrapposizione al diritto canonico e alle leggi consuetudinarie locali (che sopravvissero per qualche tempo), e che in seguito raggiunse molti altri paesi durante l’espansione del Impero britannico.
L’area della Common Law comprende ora gli Stati Uniti e altri paesi, tra cui Australia, Canada, Nuova Zelanda e Irlanda.
La Common Law ha plasmato anche il sistema legale dell’India e di un certo numero di stati africani. Quando si parla di diritto inglese, qui, questo va preso alla lettera, riflettendo cioè le differenze tra Inghilterra, Gran Bretagna (che comprende Inghilterra, Scozia e Galles) e Regno Unito (che è composto da Gran Bretagna e Irlanda).
C’è un terreno comune: Inghilterra e Galles hanno condiviso un sistema legale comune sin dai tempi di Enrico VIII (“La Common Law dell’Inghilterra è la Common Law del Galles”). Anche l’Irlanda del Nord appartiene indiscutibilmente alla Common Law nonostante la sua limitata indipendenza. Eppure la Scozia, che ha perso la sua indipendenza solo nel 1707, è generalmente considerata parte del mondo del civil Law, anche quando l’influenza della Common Law inglese sembra crescere. Allo stesso modo, anche lo stato della Louisiana negli Stati Uniti e il Quebec in Canada non sono raggruppati tra le giurisdizioni di Common Law.
Oltre a questa definizione storica e geografica, ci sono alcune definizioni più ristrette di “diritto comune”:
In primo luogo, invece di riferirsi all’ordinamento giuridico nel suo insieme, la nozione di Common Law può riferirsi solo alla giurisprudenza. In questo senso, il diritto comune non è la descrizione di una famiglia giuridica distinta dal diritto civile, ma piuttosto la descrizione del diritto derivata da una certa fonte giuridica (casi contrapposti al diritto statutario). In secondo luogo, il riferimento può essere solo a quella parte della giurisprudenza che fa parte della legge in contrasto con l’equità. L’equità comprende un gran numero di dottrine legali, comprese prestazioni specifiche e ingiunzioni preliminari, il cui sviluppo e trattamento separati secondo la legge inglese è spiegato principalmente da fattori storici e dalla precedente divisione dei tribunali inglesi in tribunali di diritto e tribunali di equità.
Il contesto di solito determina quale significato si intende per “diritto comune“.
Ecco come si esprime ad esempio la Common Law, sulle varie possibilità del Nome/FINZIONE:
Assumed Name form: (Utilizzata soprattutto negli Stati Uniti)
Il nome presunto è uguale al nome legale ?
Un nome commerciale presunto (FINZIONE), chiamato anche nome DBA (doing business as), viene utilizzato da un’entità che conduce affari con un nome che non è il suo nome legale.
Qualsiasi azienda che utilizza un nome falso/diverso, dovrebbe adottare misure per conformarsi agli statuti del nome falso nello stato o negli stati in cui svolge la propria attività.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Assumed+name+form
LEGAL NAME (NOME legale)
Un nome legale (FINZIONE) è il NOME che indica una PERSONA GIURIDICA (non vivente ma virtuale) per scopi legali di controllo, amministrativi e altri scopi ufficiali. Il nome legale di nascita di una persona è generalmente il Nome della persona che è stato dato dai genitori alla nascita in totale libertà della propria progenie che viene utilizzato successivamente per preparare ai fini della registrazione della nascita e che poi appare su un certificato di nascita (vedi nome di nascita ), ma può cambiare successivamente. La maggior parte delle giurisdizioni richiede l’uso di un nome legale per tutti gli scopi legali e amministrativi e alcune giurisdizioni consentono o richiedono la registrazione di un cambio di nome al matrimonio. Potrebbe essere necessario utilizzare il nome legale su vari documenti emessi dal governo (ad esempio, un’ingiunzione del tribunale). Il termine viene utilizzato anche quando un individuo cambia il proprio nome, in genere dopo aver raggiunto una certa età legale (di solito diciotto anni o più, sebbene possa essere fatto fino a quattordici anche in diverse nazioni europee).
Un nome a dominio (FINZIONE) e la sua durata Sezione 4Forma e contenuto di un nome a dominio (1) Un nome a dominio deve includere almeno due caratteri. FICORA può emettere un ordine in base al quale un numero appropriato di nomi a dominio di due caratteri deve essere assegnato a FICORA ai fini della gestione dei nomi a dominio. FICORA darà ulteriori disposizioni sui caratteri accettabili in un nome a dominio. (2) Un nome di dominio non deve essere formato da: 1) un’unica parola che indica una forma di impresa, fondazione o associazione, la loro abbreviazione o una parola “marchio di fabbrica”; (La sezione 2 è stata abrogata dalla legge del 21 aprile 2005 (241/2005).) 3) un unico nome di dominio di primo livello utilizzato globalmente o come codice paese. (3) Un nome di dominio non deve essere illegalmente basato su un nome o marchio protetto di proprietà di terzi o sul nome di una persona fisica. (241/2005) (4) Un nome a dominio non deve contenere espressioni offensive o che incitino ad attività criminali.
Un nome a dominio e la sua durata Sezione 4Forma e contenuto di un nome a dominio (1)
Un nome a dominio deve includere almeno due caratteri. FICORA può emettere un ordine in base al quale un numero appropriato di nomi a dominio di due caratteri deve essere assegnato a FICORA ai fini della gestione dei nomi a dominio. FICORA darà ulteriori disposizioni sui caratteri accettabili in un nome a dominio. (2) Un nome di dominio non deve essere formato da:
1) un’unica parola che indica una forma di impresa, fondazione o associazione, la loro abbreviazione o una parola “marchio di fabbrica”;
(La sezione 2 è stata abrogata dalla legge del 21 aprile 2005 (241/2005).
3) un unico nome di dominio di primo livello utilizzato globalmente o come codice paese. (3) Un nome di dominio non deve essere illegalmente basato su un nome o marchio protetto di proprietà di terzi o sul nome di una persona fisica. (241/2005)
(4) Un nome a dominio non deve contenere espressioni offensive o che incitino ad attività criminali.
First Name of the natural person (nome proprio della persona fisica umana)
Per nome di persona fisica si intende il nome ufficiale di una persona costituito da un nome e un cognome ai sensi della legge sui nomi (694/1985).
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Il Living Trust estero che proponiamo alla pagina 4 e 4b, in questo sito, nelle pagine della Sovranità individuale, è anche uno STATO ESTERO extraterritoriale, in e su Persona fisica umana e reale, nel proprio Trust, sotto Trust Law Jersey ed il suo territorio è presente oltre che nel corpo Vivente della Persona Stato, Stato Persona, anche nel recapito fisico ove è depositato il documento del Trust estero, in genere il domicilio del Trustee.
Lo Stato-persona fisica umana (extraterritoriale od estero, cioè fuori dallo territorio, nazione, ove siete nati od avete il vostro domicilio), è quel concetto dottrinario del Diritto Naturale (Diritto/Legge della Terra), diritto internazionale e quindi anche di quello diritto costituzionale italiano (vedi Art. 10 Costituzione), che identifica lo stato come un’entità composta dai suoi organi funzionali, con i quali intraprende rapporti esterni con gli altri stati ed individui di diritto internazionale così come rapporti interni con i soggetti che ne fanno parte.
Altri Diritti li trovate anche QUI enunciati, con altri particolari:
Legge e Diritti naturali
https://mednat.news/2022/10/22/19997/
DICHIARAZIONE UNIVERSALE dei DIRITTI dell’UOMO + LIBERTA FONDAMENTALI (Trattato di Roma 04/11/1950) + LEGGE 881/77 (Ratifica del Patto internazionale del 1966 NY) + CONVENZIONE di OVIEDO (1997) + CARTA dei DIRITTI FONDAMENTALI dell’UNIONE EUROPEA (carta di Nizza, Francia, 07/12/200-2007) + CARTA dei DIRITTI UMANI della CITTà (Venezia, Italy, Dic/2002).
TESTO della Direttiva/normativa relativo alla protezione delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
DICHIARAZIONE delle NAZIONI UNITE sui Difensori dei Diritti Umani
OHCHR address:
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais Wilson – 52 rue des Pâquis, CH-1201 Geneva, Switzerland – Telephone: +41 22 917 9220 – E.mail: InfoDesk@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
UE – European Court of the Human Rights, Council of Europe
F-67075 Strasbourg – cedex
http://www.coe.int/t/democracy/migration/bodies/echr_en.asp
Diritti naturali della Persona fisica umana – (Francese):
https://jobo-etre-vivant-diverain.fr/proclamation-de-droits-et-termes-contractuels/
Recepimento ed applicazione dei Diritti Umani in Italia:
La tutela e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, oltre a riflettere i principi dell’ordinamento italiano, rappresentano elementi chiave per assicurare la pace e la sicurezza sul piano internazionale.
L’Italia conduce un’azione convinta a livello internazionale in favore della protezione e promozione dei diritti umani nel mondo, attraverso iniziative di carattere bilaterale e multilaterale, a livello globale e regionale, volte a rafforzare gli standard di riferimento comuni nel campo dei diritti umani e i meccanismi di verifica del loro rispetto e applicazione. L’impegno dell’Italia è ispirato ad una linea di dialogo inclusiva, rispettosa delle diversità e fondata sul principio dell’universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani.
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/diritti_umani/
Italia:
Il Comitato interministeriale per i diritti umani in Italia
Il Comitato interministeriale per i diritti umani rientra tra quelli definiti dalle Nazioni Unite come i National Mechanisms for Reporting and Follow-up (Meccanismi nazionali di segnalazione e monitoraggio, Nmrf) ed è responsabile di predisporre i rapporti periodici o ad hoc che l’Italia ha l’obbligo di presentare agli organi delle organizzazioni internazionali competenti in materia di diritti umani e di monitorare l’adeguamento della normativa italiana agli obblighi previsti dalle convenzioni di cui è parte.
https://cidu.esteri.it/attivita
In conclusione, quando lo Stato ospitante è incapace o riluttante ad ottemperare al proprio obbligo di proteggere i diritti umani delle persone che si trovano sul suo territorio, anche nei casi di abusi commessi da persone giuridiche, e di rimediare a tali abusi, altri Stati, come lo Stato di origine o, in alcune condizioni, Stati terzi, potrebbero avere un ruolo importante per garantire la protezione di diritti umani universalmente riconosciuti. In questa ottica, i meccanismi giurisdizionali di diritto internazionale privato che permettono l’esercizio della giurisdizione extraterritoriale civile si sono rivelati strumenti chiave per partecipare ad una migliore regolazione delle imprese multinazionali che operano nei Paesi in via di sviluppo. In particolare, i meccanismi in materia di azioni di risarcimento dei danni promosse dalle vittime dinanzi alle corti del Paese di origine dell’impresa o di Paesi terzi, hanno permesso di imporre obblighi e garantito, allo stesso tempo, ai ricorrenti di trovare un effettivo risarcimento per i danni subiti.
Tratto da: L’ESERCIZIO EXTRATERRITORIALE DELLA GIURISDIZIONE CIVILE CON RIFERIMENTO ALLE GRAVI VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI – By Claire Bright
Indirizzi utili per i Diritti Umani
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_for_Human_Rights
site: https://www.fidh.org/ – contact@fidh.org
– http://www.amnestyusa.org/research/human-rights-basics
Patto di rispetto dei Diritti inalienabili dell’Uomo (esempio)
– http://www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html
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Dal 1861 l’Italia è stata nei fatti, una colonia inglese e dal 1945, dopo l’ignobile resa dal conflitto ed i trattati di pace (anche segretati), è anche colonia/protettorato americano sotto USA Inc.
“Se non fosse stato per l’ammiraglio Mundy, non mi sarebbe mai stato permesso di passare lo stretto di Messina“. (By Giuseppe Garibaldi)
Negli anni 70-80 Kissinger era di casa da queste parti ed anche ora nulla è cambiato.
Quindi l’On Moro fu ammazzato perché, malgrado la “grave diffida” ad personam di Kissinger (confermata dalla moglie di Moro) ad operare nella strada che aveva intrapreso come DC con il PCI, “minaccia” dettagli a voce da Kissinger a New York (US), Aldo Moro però continuò la sua strada politica in Italia, è noto il famoso “compromesso storico” “varato” con una famosa stretta di mano con Berlinguer nel 1973, dopo e con l’avvicinamento fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista Italiano, osservata ed attuata nei precedenti anni Settanta……ed Aldo Moro fu quindi ASSASSINATO !
Continuiamo la nostra analisi storica, con un antefatto importante del 1787: Il trattato dei Moorish negli USA):
Ad onor del vero e per fare chiarezza, tutti gli abitanti della Terra, hanno anche il diritto di prendere spunto dai Moorish USA (I Mori, figli degli schiavi importati principalmente dagli arabi/spagnoli, dal MAROCCO negli USA) che sono stati i primi in assoluto a dichiararsi “Popolo e Nazione indipendente”, con un trattato legale controfirmato fra il sultano del MAROCCO e la nascente nazione americana degli anni 1776, il Trattato internazionale di Pace tra USA e Marocco, fu firmato nell’anno 1787, sotto la presidenza Lincoln.
Il popolo Moorish è quindi protetto e totalmente immune dalla SCHIAVITU’.
Treaty with Morocco, [1–25 January 1787] (archives.gov)
– https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-10-02-0292
– La Costituzione dello Zodiaco dei Moorish
I Mori sono uno Stato indipendente dagli USA.
Microsoft Word – ZODIAC_CONSTITUTION_ONLINE (itsuandi.org)
– La mission del popolo Moorish – Moorish America Republic
https://www.moorish.land/mission
– Mori in America – Moors in America – Moorish Americans
http://moorishamerican.net
– Centro di Studi Giuridici dei Moorish in America
Moorish Sovereign Citizens | Southern Poverty Law Center (splcenter.org)
–https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/moorish-sovereign-citizens
Ecco l’ordine esecutivo del presidente USA Trump, contro la violazione dei diritti umani
FONTI
– Sede della Corte Nord Florida
Sezione Bancarotta
Presidente
giudice Karen K. SPECIE
Northern District of Florida | United States Bankruptcy Court (uscourts.gov)
https://www.flnb.uscourts.gov
– Bankruptcy – Database di tutti i procedimenti per bancarotta degli USA
superare il captcha richiesto
si esplora lo status dell’istanza presentata dai due Moorish in oggetto
https://tinyurl.com/yyh9chmm
– Il capitolo 11 del codice sulla bancarotta US
Chapter 11 – Bankruptcy Basics | United States Courts (uscourts.gov)
https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-11-bankruptcy-basics
– Ordine del tribunale fallimentare (ultimo atto del 22/01/2021)
https://drive.google.com/file/d/1QKTIGXUp1oizRnNos4pbj7qB8O-fGRh7/view?usp=sharing
Anche la ex giudice canadese Anna Von Reizt, ora negli USA, riprendendo i documenti dei Moorish del 1787, e con le sue ricerche e conoscenze della giurisprudenza nella Common Law, ha sviluppato una sua linea di condotta per aiutare i popoli della Terra, ma ed in particolare quelli anglosassoni ad utilizzare dei suoi documenti per uscire dal sistema criminale in essere nel mondo e ristabilire i nostri sacro santi “diritti di vita sana e libera da tutto” cambiando “status” da SCHIAVI a Persone fisiche umane libere, con anche la possibilità di accedere ai risarcimento a noi dovuti dai soliti noti Criminali, che possiedono le Nazioni della Terra….
– http://www.annavonreitz.com/
continua qui:
https://lettorenonpercaso.blogspot.com/2016/04/giudice-anna-von-reitz-e-schiavitu-dei.html
Prima di discutere le sue implicazioni, vorremmo però presentarvi gli antefatti e le premesse alla situazione, secondo il principio:
“In claris non fit interpretatio = nella chiarezza non c’è spazio all’interpretazione“.
I governi e i media controllati dalle prePotenti “corporations”, si rifiutano per ovvie ragioni, di annunciare la loro dismissione. Quindi credo che il nostro ruolo, in quanto consapevoli cittadini del mondo, sia quello di capire cosa è successo e come è successo, in modo da poter informare gli altri ed avviare infine il processo di cambiamento globale che tutti stavamo aspettando.
Ma prima, riepiloghiamo come stanno le cose
Prima di proseguire, vorremmo fare alcune premesse.
- I governi sono tutti nei FATTI, “corporations”/aziende.
Il fenomeno dei Governi Aziendali è dimostrato non solo dal modo in cui i governi si comportano relativamente al Trust governativo (rivestendo cioè il ruolo di Beneficiario e non quello di Fiduciario), ma risulta anche dalla documentazione ufficiale !
Gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia, il Regno Unito, la Francia, l’Italia, il Brasile, il Giappone, il Sud Africa (e l’elenco potrebbe continuare…) sono tutte società/colonie che gravitano alle dipendenze degli Stati Uniti, registrate come tali presso la SEC – Security & Exchanges Commission americana e operanti, in quanto tali, a nostre spese. “Il $ixT€ma” è di natura oligarchica, essendo orientato al solo profitto di “pochi” e sostenuto dal lavoro e dalle finanze del resto della popolazione, quali sudditi od imPiegati….a 90°. - Le PERSONA GIURIDICHE (FINZIONI) sono corporations (Aziende fiduciarie oggi anche con il proprio COD. FISCALE).
Al momento della registrazione all’anagrafe di un nuovo nato, con il “Certificato di nascita firmato dai vostri genitori, viene utilizzato dal Governo o Governo Corporativo, orig. “Corporate Government”, n.d.t.) per avviare un TRUST a vostro COGNOME e NOME. Questo TRUST è utilizzato come collaterale per un conto di garanzia che viene creato e finanziato dal vostro COGNOME e NOME e relativo CODICE FISCALE.
Siete voi i beneficiari (reali) di questo TRUST… ma nessuno vi dice che esiste e che è lo stato che gestisce ed amministra anche finanziariamente quel TRUST con il vostro COGNOME e NOME e relativo suo COD FISCALE.
Se non sottoscrivete un “testamento” autodichiarato entro il compimento del 7° anno di età, il Governo Corporativo vi ritiene defunti e, in base a dei principi insiti nel Diritto Marittimo (orig. “Admiralty Law”, n.d.t.) ed impliciti come concetti nella giurisprudenza italiana, per cui siete ufficialmente considerati dal $ixT€ma come “dispersi in mare”, cosa che viene solo detta, ma non attuata dalla giurisprudenza odierna, in Italia.
Il Governo Corporativo assume quindi il controllo finanziario della vostra eredità patrimoniale e, consapevole del fatto che la maggior parte di voi vive oltre i 7 anni, continua a trattarvi come SCHIAVI, fintanto che credete che voi siete la FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, che porta il vostro COGNOME e NOME (NdR: Contrariamente a come indicato dall’Art. 6 del Codice Civile, che indica come di deve scrivere il proprio Nome e Cognome, in primis con il Nome PRIMA del Cognome ed il tutto scritto in Alternato, cioè la prima lettera delle due parole in Maiuscolo e le altre in minuscolo, esattamente come si insegna ancora oggi alla scuola elementare/primarie, sul come si deve scrivere il proprio Nome e Cognome), anche perché voi ne siete i Titolari reali, e pensate, perché cosi vi hanno inculcato falsamente, che vi rappresenti nella Vita, infatti quando le autorità del presunto stato/governo vi chiedono di identificarvi, voi estraete il documento (Carta di Identità) che però identifica solo la FINZIONE PERSONA GIURIDICA e consegnandola ad essi, quindi date il vostro consenso (inconsapevole) alle autorità, all’identificazione di Voi stessi Nome e Cognome scritto in quella forma illegale (con il COGNOME PRIMA del NOME), che è amministrata dal presunto stato/governo, con quel soggetto Virtuale scritto sul documento (oggetto, non individuo) che in realtà identifica SOLAMENTE la FINZIONE PERSONA GIURIDICA e non la Persona fisica umana che rappresentate con le presenza del vostro corpo come “omo eretti quindi vivi“.
I fondi generati dalla monetizzazione della vostra “vita” per mezzo del vostri “Certificato di nascita” – usano voi Persone fisiche a garanzia, e quando per esempio chiedete/domandate finanziamenti bancari, mutui, ecc., vi vengono falsamente “prestati” solo con la vostra firma, sappiatelo, in realtà nei fatti siete voi stessi con la vostra firma che create dal nulla del denaro scritturale che la banca iscriverà sul e nel vostro Conto corrente, senza che la banca o la finanziaria vi presti NULLA, ma esso facendovi firmare dei modelli prestampati vo farà impegnare a pagare ad essa il capitale che avete creato voi stessi più gli interessi….truffandovi sempre in questi contratti fasulli e delinquenziali.
Quindi siete poi costretti a lavorare per ripagare al $ixT€ma criminale in essere, i capitali più gli interessi.
Legalmente, non avete alcun diritto perché siete considerati “deceduti” dall’età di 7 anni nella sostanza. Avete perso.
Cliccate qui per info sul vostro rapporto con il trust governativo → , ricordatete che l’Italia è una colonia, un protettorato USA Inc. e quindi sottostà alle leggi dei Banchieri che la finanziano e la ricattano attraverso il “debito” detto impropriamente pubblico… - I mass media sono lo strumento utilizzato dai Governi Aziendali per fare propaganda direttamente a casa vostra.
I media sono usati per manipolare la percezione pubblica delle azioni e delle omissioni dei governi, per rafforzare norme sociali, limiti e comportamenti e per vendervi ogni sorta di robaccia mediante la creazione di un bisogno e la fornitura di un prodotto che lo soddisfi. La cosa non è limitata soltanto ai media: la psicologia del vecchio paradigma è rafforzata anche dalle istituzioni educative (scuola) e religiose.
Società, governi e media dicono tutti le stesse bugie. Fanno tutti parte della stessa bestia o sistema CRIMINALE. - Di conseguenza, la struttura economica mondiale è (era) un meccanismo per la schiavizzazione di massa.
La schiavitù è un $ixT€ma in cui le persone sono trattate come proprietà e costrette a lavorare. Dal momento della loro cattura, acquisto/ amministrazione o nascita, gli schiavi sono trattenuti contro la loro volontà e privati del diritto di andarsene o rifiutarsi di lavorare.
Vi suona familiare ?
Siete nati in un $ixT€ma criminale, senza che vi sia mai stato detto come funzioni.
Siete stati cresciuti e stati educati a contribuire al $ixT€ma criminale in essere nella nazione ove nascete.
Appena siete iscritti all’anagrafe, diventate sudditi e siete allevati nel recinto della nazione ove siete registrati e siete trattati come animali da allevamento, istruiti per servire chi comanda quel sistema criminale, un esempio:
– se nascete ad un metro dal confine fra Italia e Francia, siete vi insegnano che siete italiani, con la cultura italiana la lingua e la religione di quel paese, ma se….
– nascete ad un metro al di là del supposto confine, che hanno loro dichiarato esserci, siete indottrinati nella lingua di quel paese, con la cultura e la lingua di quel paese…siete animali da allevamento, ma in tutti i casi siete costretti a lavorare molte ore al giorno e per tutta la vita, per il $ixT€ma criminale ed a pagare tasse esoste (tangenti) al sistema in auge. È necessario che ne rispettiate le regole – la maggior parte delle quali si riferiscono a beni e proprietà – o sarete puniti.
Per la sua natura, il sistema criminale fornirà abbondanza solo a pochi eletti, mentre gli altri soffriranno la fame. Anche se tutto questo non dovesse piacervi, non potete uscire dal $ixT€ma criminale.
Siamo animali da allevamento in recinti (i confini delle nazioni) nutriti da sottoprodotti come mandrie negli allevamenti intensivi….
Il $ist€ma CRIMINALE, “possiede” tutto, tutti e dappertutto.
Questo fino a quando non ve ne accorgete veramente e solo allora potete legalmente uscire e ridiventare Liberi nel vostro Trust/STATO/Nazione Sovrana, Libera ed estera, con questo Documento internazionale del Trust° estero che si trova a Pagina 4 e 4b, della Sovranità Individuale, qui in questo sito.
Fino ad ora, avete avuto una sola opzione: giocare. È come vivere in un casinò senza uscita, in cui il banco vince sempre.
Quando sono stati privatizzati dai Criminali Banchieri e prePotenti della terra, i nostri governi ?
Tutto iniziò con l’introduzione del Federal Reserve System.
In occasione della promulgazione del Federal Reserve Act, durante la sessione del 22 dicembre 1913 (vol. 51), l’oratore Charles A. Lindbergh avvertì il Congresso degli Stati Uniti delle inevitabili conseguenze dell’istituzione del sistema Federal Reserve, che avrebbe potuto prendere il controllo della società manipolando il tasso d’inflazione e il costo del denaro.
Queste furono le parole di Lindbergh:
“D’ora in poi, le crisi economiche saranno scientificamente create”.
E così fù.
Nel 1929, i Poteri-Che-Erano fecero crollare deliberatamente il mercato azionario. Come ?
Le fluttuazioni del mercato azionario sono guidate dalle emozioni. Prima del crollo del 1929, fu generato un periodo d’inflazione, suscitando artificiosamente l’eccitazione del mercato. Coloro che detenevano il controllo del mercato, dopo aver ceduto le loro partecipazioni azionarie a prezzi elevati, generarono il panico sui mercati. Una volta crollati i prezzi, riacquistarono le loro partecipazioni a prezzi stracciati, eliminando la concorrenza in difficoltà.
In breve, la Grande Depressione fu generata artificialmente in modo che le grandi aziende che controllavano il mercato azionario potessero trarne profitti, prestando ai governi il denaro necessario per riaversi dalle conseguenze del collasso pianificato.
Le nazioni sovrane furono costrette a firmare accordi sul debito che, per loro natura, sarebbero stati impossibili da solvere.
Quando i debiti nazionali cominciarono ad impennarsi, venne formalizzato il paradigma della “schiavitù da debito” e le corporation presero definitivamente il controllo.
Cari Sudditi:
Come richiedere nel COMUNE del vostro domicilio, il documento della vostra FINZIONE PERSONA GIURIDICA:
Il COMUNE (che rappresenta lo stato sul territorio) NON può MAI rifiutare la produzione e la consegna di un documento qualsiasi, soprattutto documento di identità C.I. della FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia in cartaceo e non elettronica con il chip, perché il rifiuto di atti d’ufficio è un Reato Penale, ed ai sensi del GDPR (legge privacy europea) la consegna dei documenti richiesti è praticamente un obbligo, e non viene fatta richiesta firmata, cioè nessuna autorizzazione da parte dei loro superiori.
Se comunque fanno difficoltà, chiedete all’ufficiale del COMUNE al quale fate la richiesta:
– chi è il titolare del trattamento dei dati da conferire per la C.I. elettronica,
– dove verrebbero conservate le impronte digitali richieste e
– come potete fare per revocare l’autorizzazione alla conservazione e/o utilizzo delle stesse. (vedi art. 7 GDPR)
Vedrete che dopo poco vi diranno: “Va bene, le facciamo C.I. cartacea”…
Ora parliamo delle bandiere esposte ad esempio nel parlamento:
Questa è la bandiera che tutti conosciamo, della cosiddetta REPUBBLICA ITALIANA, in realtà colonia/protettorato degli AngloAmericani, dalla fine della Terza guerra mondiale…
Questa è la bandiera esposta in parlamento dietro o di fianco alle scrivanie del “capo del governo” e del “presidente della REPUBBLICA”
Guardate le bordature delle bandiere, esso sono bordate di oro, con un preciso significato: sono bandiere di Guerra !…quindi siamo sempre in guerra….contro soprattutto i sudditi della “REPUBBLICA” e non solo….
Oggi, i Governi Aziendali continuano a mascherarsi da governi effettivi. Il $ixT€ma bancario della Federal Reserve (che domina l’economia occidentale) continua ad alternare strategicamente periodi di espansione economica a periodi di recessione, aumentando o diminuendo l’offerta di moneta (NdR: che stampano su carta proprio loro stessi a costi irrisori, ma che prestano al costo stampato sul pezzetto di carte) e l’accesso al credito.
L’attuale crisi finanziaria globale ne è un perfetto esempio. In tutto questo, anche i mass-media affiliati svolgono la loro parte, influenzando le tendenze emozionali del mercato azionario e coprendo le menzogne della classe politica e quella delle banche che li finanziano.
E così, siamo giunti finalmente a rovesciare i governi ?
No. È il rovesciamento delle corporations che si sono finora mascherate da governi. Se capite che “i governi” sono in realtà società private, che hanno sovrascritto di nascosto le costituzioni delle nazioni sovrane, la loro dismissione non può che essere vista come un atto dovuto.
La frode del governo è reale.
Finalmente, a causa dell’incapacità di controbattere alle rivendicazioni stilate secondo il codice UCC, l’intero complesso aziendale governativo si trova ad essere colpevole di frode, tradimento e messa in schiavitù.
Secondo il Diritto Internazionale, noi SCHIAVI abbiamo il diritto di chiedere giustizia per questi reati, in Nome e per conto del Popolo Uno. Così, esso attraverso una sua funzione con persone che hanno applicato ciò che andava fatto, ha scelto di pignorare e dismettere le corporations, le banche ed i governi responsabili, di confiscarne infrastrutture ed assets – fra cui tutto l’oro e l’argento di proprietà del sistema bancario – e di riconsegnarli in mano al Popolo Uno, le Persone fisiche umane e viventi, del pianeta Terra.
Non pensate a quest’azione come ad una sovversione, pensatela piuttosto come il recupero di beni rubati, un risarcimento.
La Legge Universale, la Common Law e l’UCC sono ora le leggi reggenti rispettivamente, giuridicamente e commercialmente il pianeta.
Lo Uniform Commercial Code (UCC) è la ‘bibbia’ del commercio ed è utilizzato in tutto il Mondo, ma a volte sotto mentite spoglie.
Il codice UCC non viene insegnato nelle Accademie di Diritto, ma è usato nelle questioni di alta finanza e negli ambienti delle corporazioni governative. Di conseguenza la maggior parte dei giuristi, degli avvocati e dei magistrati, hanno poca conoscenza dello strumento.
Consultare i seguenti documenti per approfondire:
1. Ordine Esecutivo 13037 datato 4 Marzo 1997
“L’ESSERE UMANO definito come CAPITALE”
2.UCC Doc # 0000000181425776 depositato 12 agosto 2011 che fa riferimento a cittadini degli Stati Uniti come patrimonio immobiliare: “(Omissis) … VERI UOMINI CON BRACCIA E GAMBE”. Prestare attenzione particolare alla somma di $14,3 Quadrilioni, (miliardi di miliardi di miliardi di miliardi) registrata in transazione tra la la Federal Reserve System e Gli Stati Uniti – Dipartimento del Tesoro 1789
3.UCC Doc # 2001059388 evidenzia il modello della Federal Reserve Bank di New York utilizzato per rendere certi i fondi collaterali in tutto il Mondo, compresi i relativi certificati di assicurazione, ivi comprese le polizze, i beni e i nascituri, definiti “CUCCIOLI di ANIMALE”
Specchietto riassuntivo con riferimenti legislativi a questo link:
http://www.scribd.com/doc/144661673/Ucc-Collateral-Westpac
Questo documento riassume i termini e le definizioni chiave dell’articolo 9 del Uniform Commercial Code (UCC) relativi alle garanzie e ai diritti di garanzia, compresa la definizione di debitore, parte garantita, garanzia reale e beni. Identifica la Westpac Banking Corporation come debitore e la Federal Reserve Bank di New York come parte garantita su una dichiarazione di finanziamento UCC, con le note della Federal Reserve elencate come garanzia.
Descrizione originale: Ucc Collaterale Westpac
Diritto d’autore: Attribuzione non commerciale (BY-NC)
Formati disponibili: Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
UCC: la Bibbia del commercio
CroniStoria di U.C.C. (Uniform Commercial Code)
Nel 1942, un gruppo di studiosi legali iniziò a lavorare su uno dei più lunghi e completi insiemi di leggi uniformi negli Stati Uniti: il Codice Commerciale Uniforme (UCC).
Due organizzazioni, l’American Law Institute, che ha anche sviluppato i Restatements of Law, e la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, hanno sviluppato il codice.
L’UCC ha costruito su precedenti atti commerciali uniformi che coinvolgono transazioni, come strumenti negoziabili e ricevute di vendita, adottati da molte legislature statali a partire dal 1896.
Lo scopo del Codice era quello di armonizzare le leggi in tutti i 50 stati riguardanti le vendite e le transazioni commerciali.
Prima della creazione dell’UCC, molti imprenditori non erano sicuri di quale legge si applicasse se un commerciante spediva un prodotto fabbricato in uno stato in un secondo o terzo stato.
All’epoca, le leggi che regolavano i contratti tra il commerciante, il produttore e il mittente differivano da stato a stato.
Dopo dieci anni di lavoro il Codice fu pubblicato e la Pennsylvania fu il primo stato ad adottarlo.
Il Codice universalizzò le transazioni commerciali e fornì ai governi statali un insieme di leggi riguardanti le transazioni commerciali.
Queste leggi furono codificate da 49 stati e territori. Tuttavia, la Louisiana e Washington D.C. hanno adottato solo parti del Codice.
Le prime bozze dell’UCC erano considerate radicali, promettendo protezioni per la verità nei prestiti ai consumatori e una severa regolamentazione della formazione e dell’esecuzione dei contratti.
I redattori alla fine hanno abbandonato molte di queste disposizioni a favore dei consumatori nel tentativo di creare un linguaggio che sarebbe stato accettabile per un gran numero di legislatori statali.
Tuttavia, l’UCC ha mantenuto caratteristiche chiave che forniscono alcune protezioni ai consumatori.
Per esempio, l’UCC incoraggia a evitare le formalità, il che significa che una parte non ha bisogno di usare la parola specifica “offerta” perché le parti capiscano che è stata fatta un’offerta.
L’UCC favorisce anche gli standard aperti, che sono aperti ad alcune interpretazioni e applicazioni giudiziarie, rispetto alle regole fisse e chiare.
I nove articoli dell’UCC affrontano vari aspetti delle vendite, compresa la vendita di beni, la locazione di beni, strumenti negoziabili, depositi bancari, trasferimenti di fondi, lettere di credito, vendite all’ingrosso, ricevute di magazzino, polizze di carico (cioè, ricevute per merci spedite), titoli di investimento e operazioni garantite.
Alcuni studiosi legali oggi considerano l’UCC uno dei più importanti sviluppi del diritto americano.
https://legalinc.com/blog/the-history-of-the-ucc/
Dopo gli anni 1950, questo codice UCC., è divenuto instaurandosi quale codice e norme per le compra vendite, servizi commerciali produzioni e vendite delle merci e relativi trasporti, oltre alle norme per i relativi contratti fra enti/FINZIONI/aziende quelli anche fra persone fisiche, quale codice che regolamenta tutto ciò nel mondo intero.
L’UCC è quindi divenuta la “Bibbia” del commercio, poiché disciplina esattamente il modo in cui il commercio internazionale va attuato.
Infatti, l’intero sistema commerciale mondiale ruota oggi intorno alle leggi UCC. Perfino la banca utilizza i processi legali disciplinati dall’UCC per ipotecarvi la casa o espropriarvi l’automobile.
Le leggi/norme UCC non sono tuttavia insegnate nelle facoltà di giurisprudenza. Restano un esclusivo monopolio delle multinazionali e dei loro agenti, che formano gli impiegati dei loro uffici legali aziendali quel tanto che basta per sbrigare le pratiche, mantenendo stretto riserbo sulla conoscenza approfondita di questo importante meccanismo.
Ciò non sorprende davvero, dato che il 99% delle nostre leggi disciplina la proprietà o il commercio.
Piccola cronistoria di coloro che hanno inziato la battaglia legale per il risarcimento del Popolo Uno, gli esseri viventi umani.
Dopo una serie di valutazioni estremamente prudenti, abbiamo concluso (noi Trustee del TRUST OPPT 1776) che le corporations operanti sotto l’egida di governi e sistemi finanziari apparentemente “pubblici” sono responsabili di “alto tradimento” verso i cittadini di questo pianeta, senza che essi ne siano a conoscenza, nè abbiano mai espresso in tal senso volontà o consenso intenzionale.
Ecco come il Trust “OPPT 1776”, per mezzo dei suoi Trustee, ha scoperto, svelato e rivelato il fatto che tutte le Nazioni, Banche, finanziarie, multinazionali del mondo, sono in mano ai Banchieri (facendoli divenire Colonie o Protettorati degli US. Inc, fornendo ai popoli della Terra, su come fare in modo legale, per farsi risarcire, con i loro Beni (Asset rubati ai popoli delle Nazioni del mondo), qui sotto nei tre links trovate la cronistoria dei FATTI su OPPT:
https://quartattenzione.net/oppt-unaltra-storia-prima-parte/#.YDdFxi2cZQI
https://quartattenzione.net/oppt-unaltra-storia-seconda-parte/#.YDdE4y2cZQI
https://quartattenzione.net/oppt-unaltra-storia-terza-parte/?fbclid=IwAR3px9eUyxbTcpKs9k4oW795xVp40rfD0L4vOvVY2UFlQxR_0lmXjp0bCdc#.YDdE0y2cZQI
Clicca qui per leggere la relazione finale dell’indagine →.
Documento paradigmatico da: The Treasury Finance Ag, Industriestrasse 21, Ch-6055alpnach Dorf, Svizzera
Informazioni sul documento
Un profilo della corruzione del sistema bancario mondiale, l’indagine sulla corruzione, il pignoramento del sistema bancario da parte dei detentori di garanzie e la liberazione dell’umanità dal sistema schiavo del debito del sistema bancario privato.
Titolo originale:
PARADIGM DOCUMENT FROM: THE TREASURY FINANCE AG, INDUSTRIESTRASSE 21, CH-6055ALPNACH DORF, SVIZZERA
Diritto d’autore: Attribuzione non commerciale (BY-NC)
Formati disponibili: Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Quindi, con lo scopo di pignorare l’intero sistema, gli amministratori fiduciari del TRUST OPPT 1776, hanno predisposto una trappola, usando gli stessi strumenti giuridici forniti dal $ixT€ma, contro il sistema stesso.
Vedi: Accesso al valore di Io Sono Persona fisica nata prePagata
Abbiamo di conseguenza riesumato, il TRUST risultante dall’originale Costituzione degli Stati Uniti del 1776, costituzione che è stata abbandonata dall’anno 1781 e nel 1933, quando il governo degli Stati Uniti (Trust) fu definitivamente registrato nell’elenco delle Companies mondiali (SEC) in quanto una corporation in mano di terzi, con Capitale WASHINGTON DC, del “District of Columbia”, dall’anno 1871.
La città di Washington coincide territorialmente e politicamente con il “Distretto di Columbia” (in inglese: District of Columbia, in sigla D.C., distretto federale previsto dalla Costituzione dell’Unione e formalizzato dal District of Columbia Organic Act del 1801), di cui è parte integrante.
Infatti, mentre in origine il distretto comprendeva le contee di Washington (donata dallo stato del Maryland) e Alexandria (donata dallo stato della Virginia), in seguito a un referendum del 1846 quest’ultima è tornata allo stato della Virginia e ha cambiato Nome in Contea di Arlington.
Di conseguenza con il District of Columbia Organic Act del 1871, il Congresso ha ufficialmente soppresso la contea di Washington, che comprendeva l’attuale città di Washington, sottoponendo l’intero territorio dapprima a un unico governatore di nomina presidenziale, poi, dal 1845, a un triumvirato composto da due politici e un ingegnere. Da quel momento la Città di Washington e il Distretto di Columbia divennero la stessa entità, condividendo la personalità giuridica.
Promemoria sugli USA:
Gli USA furono venduti ai Rothschild nel 1863. In una lettera dei Rothschild del 26 giugno 1863 si legge:
“pochi comprenderanno questo sistema. Coloro che lo comprendono saranno occupati a sfruttarlo, e la gente non potrà mai capire che il sistema va conto ai suoi interessi”
Radio Londra, proclamando la liberazione dell’Italia e la libertà per l’Europa, non ha mai risposto all’interrogativo: E della libertà di NON INDEBITARSI, che cosa ne dite ?
Ecco perché Mussolini fu condannato dal comitato centrale dell’usurocrazia. Ecco perché si fanno guerre “Guerre per creare debiti che poi devono essere pagati con gli interessi. La guerra è il sabotaggio massimo, quello più atroce.
Gli usurai provocano le guerre per creare carestia e per imporre monopoli a proprio vantaggio, per poi strozzare il mondo”.
“Gli usurai provocano guerre per creare debiti e nuovi rapporti di servitù: per poi sfruttare profitti derivanti dai mutamenti di valore della moneta. Va capito che tutto il sistema informativo controllato dall’usurocrazia mondiale è teso a mantenere l’ignoranza pubblica”.
“Ai liberali, che non sono tutti usurai, chiediamo: perché gli usurai sono tutti liberali ? La verità è questa: Una nazione che non vuole indebitarsi FA RABBIA AGLI USURAI.”
By Ezra Pound – Tratto da: https://neoprometheus.org/oro-e-lavoro-1944/
Tutto ciò che sta avvenendo oggi, si sapeva già da tempo…. solo che pochi potevano accedere a determinate verità.
Quindi ecco cosa hanno fatto i creatori del Trust OPPT 1776.
Possiamo vincolare al Trust di OPPT, ogni individuo del pianeta, in qualità di equamente beneficiario, indicandolo come “il Popolo Uno”.
Così facendo, gli Amministratori Fiduciari hanno generato un Trust di livello/lignaggio superiore a qualsiasi altro, essendo questo un Trust fra i Creatori (Io Sono) e le Sovranità individuali della Terra, le Persone fisiche con Nome e Cognome.
Questi “stati” individuali sovrani, sono i beneficiari dei Creatori e custodi delle loro manifestazioni sulla Terra. Legalmente parlando, non può esserci alcuna pretesa superiore a quella del One People’s Pubblic Trust (OPPT)… eccezion fatta per quella reclamata dai Creatori stessi (gli individui/Persone viventi) con il Diritto/Legge della Terra – Legge e Diritti naturali
Le risorse del nostro pianeta, indicate nei documenti UCC depositati come “la totalità dell’oro e dell’argento mondiali”, non possono quindi più essere soggetti a proprietà, né venduti a qualsiasi prezzo, né centellinati in quantità minime salariali per schiavizzarci, né nascosti per creare povertà o miseria.
Le risorse del nostro pianeta appartengono ora a ciascuno di noi in egual misura, per diritto di nascita.
Cerchiamo di riassumere questi documenti:
Specificando che le corporations, i governi e le banche sono la stessa cosa, è stato depositato un “Ordine di Ricerca e Azione” (orig. “Order of Finding and Action”, n.d.t.) contro il “Debitore”, denominazione della persona giuridica – creata attraverso le procedure dell’Uniform Commercial Code UCC – che comprende e racchiude in sé tutte le entità aziendali del mondo. I documenti depositati affermano che il Debitore abbia “consapevolmente, volontariamente e intenzionalmente commesso tradimento” mediante “possesso, manipolazione, favoreggiamento e connivenza con i sistemi monetari privati”, e abbia posto in essere una “schiavizzazione sistematica dei cittadini, senza il loro consenso consapevole, volontario ed intenzionale”.
I documenti UCC depositati sono pubblicamente registrati e seguono le normali procedure amministrative.
A fronte di una contestazione, al Debitore è concesso il diritto di replica. Se questa non perviene entro i previsti termini di scadenza, è avviata di default un’azione legale seguita dall’estinzione dell’entità giuridica, in questo caso, dovuta al fatto di non essere riuscita a confutare le accuse di tradimento da parte del Popolo Uno vivente.
La cosa importante da capire è che ogni documento UCC, dal momento in cui viene depositato, assurge a legge/norma mondiale, se rimane inconfutato.
Come contropartita, le corporations ed i loro assets sono da noi Popolo Uno, rivendicabili e da rivendicare.
La ricchezza del nostro pianeta viene restituita al Popolo Uno vivente. Siamo liberi, ma ognuno deve fare la propria parte in modo legale !
Tutto questo cosa significa?
Legalmente, nessuno può agire in veste di autorità superiore nel rapporti tra voi e il Creatore, che riporta le persone sotto la loro piena ed autonoma responsabilità, quella di essere personalmente responsabili per sé e di garantire il libero arbitrio e i diritti degli altri. Non c’è più una catena strutturata di comando. Non ci sono regole. Nessuna corporation dietro cui nascondersi. Voi siete – come il Creatore intese in origine – un Essere custode del vostro pianeta e dei suoi abitanti.
Si tratta di un massivo cambiamento di paradigma, che richiederà indubbiamente del tempo per trovare piena realizzazione, in un sistema di auto-responsabilità, in modo che il vostro libero arbitrio non possa più esservi tolto senza il vostro consenso consapevole.
Finora, la nostra esistenza all’interno del precedente $ixT€ma di schiavitù si è rivelata una lotta costante, una lotta per conciliare gli impegni lavorativi e familiari, una lotta per sbarcare il lunario e potersi permettere un posto in cui vivere, un luogo dove poter esistere.
In un mondo di abbondanza progettato specificamente dal Creatore per provvedere alle nostre necessità, questa lotta non era però uno stato naturale dell’essere. Piuttosto è stata il risultato di una guerra psicologica giocata contro di noi. E ha funzionato !
Ha mantenuto noi esseri umani sotto controllo, ci ha costretti a lavorare da bravi piccoli schiavi, garantendo la distribuzione dei profitti ai pochi privilegiati al potere.
Ma oggi, usando le sua stessa definizione, “il sistema” non esiste più, se noi tutti facciamo la nostra parte in modo legale per togliergli i presunto potere che ha preso con la forza e non, con la legalità.
Molti di noi hanno visto “il $ixT€ma” per quello che era. Molti non lo hanno fatto. Molti non hanno creduto che il “$ixT€ma” non fosse davvero un sistema. Molti se ne renderanno presto conto.
Indipendentemente da ciò, non appena la scomparsa del vecchio paradigma si radicherà e si manifesterà nelle nostre società, dovrà essere accompagnato da un cambiamento psicologico in tutti noi. Potrà sembrare esagerato, ma noi esseri umani abbiamo già affrontato diversi precedenti cambi di paradigma: considerate soltanto il cambiamento psicologico interiore richiesto alla razza degli schiavi afro-americani quando fu abolito il sistema di servitù non-volontaria… e quello del popolo tedesco quando crollò il muro di Berlino nel 1989… quello dei cittadini della ex Unione Sovietica, all’atto del sua dissoluzione nel 1991… quello del popolo egiziano, che ha fatto cadere la dittatura nel 2011… quello del popolo islandese, che nel 2012 ha imprigionato banchieri e politici corrotti e riscritto la propria costituzione…
Questo tipo di rivoluzione psicologica non è nuovo. Ma pone di fronte molte sfide a livello personale.
Questo è il momento di essere coraggiosi, e di essere coraggiosamente VOI stessi. In assenza di una struttura di controllo, ognuno di noi deve farsi carico del proprio destino e del destino del nostro pianeta. Dobbiamo imparare, ancora una volta, a compiere scelte per noi stessi e iniziare a creare il mondo nel quale vogliamo vivere.
Proprio come dei neo-genitori, dobbiamo accettare che la vita non sarà più la stessa e, in assenza di un “libro di regole” ci sintonizzeremo con i nostri istinti ed impareremo a cooperare in modo nuovo… insieme.
Perché i cambiamenti non si vedono ancora ?
Siate pazienti. In primo luogo, abbiamo bisogno di identificare come le azioni del TRUST OPPT 1776 abbiano cambiato il panorama legale, e il modo in cui ciò si ripercuote su di noi.
Il vecchio sistema corporativo scenderà in campo a combattere ? Ovviamente, si !
I governi controllati dalle corporations fingeranno che non sia cambiato nulla. Se voi continuerete ad accettare il loro $ixT€ma di schiavitù del debito, sono sicuro che i “Poteri-Che-Erano” saranno lieti di accontentarvi !
Ma non fatevi ingannare: sanno quanto è successo. Sanno che sono stati pignorati. Sanno che il gioco è finito. Ora è scritto nel Diritto Internazionale.
Abbiamo la libertà di non cooperare pacificamente con il vecchio sistema. È venuto il tempo per esercitare questa libertà.
Se vi sembra strano che i governi “visibili” siano ancora mascherati come tali, tenete presente che i governi “visibili” sono burattini aziendali che non hanno mai dettato legge veramente. A questo punto, gli ex proprietari vorrebbero farci credere che tutto proceda come prima. Finora, hanno sempre fatto affidamento sulla segretezza, e continueranno a fingere fino alla fine. Questo è il loro solo modo.
Come gestire le azioni del $ixT€ma contro di voi
Con la dissoluzione del sistema debito/schiavitù, ogni debito fittizio che presumevate di avere verso il sistema è stato sciolto. Pensateci per un minuto !
Per facilitarvi la transizione fuori dal vecchio sistema, è necessario che comprendiate quali rimedi immediati sia possibile applicare alle azioni in corso che il vecchio $ixT€ma ha intrapreso contro di voi.
In due recenti articoli su wakeup-world.com, abbiamo discusso un metodo pre-TRUST OPPT 1776 per riaffermare la propria autorità al di sopra del meccanismo di governo corporativo (vedi parte 1 e parte 2).
Questo metodo è radicato nella consapevolezza che 1) i precedenti governi erano corporations, e che 2) spetta a coloro che rivendicano l’autorità di governare l’onere di dimostrarne la legittimità.
Potete vedere uno studio sull’applicazione di questo metodo su un caso di vita reale nel documentario di Scott Bartle “What the FUQ? Frequently Unanswered Questions of the Australian Government”.
vedi anche: http://www.truth-now.net
– Join us on the Facebook page
https://www.facebook.com/ScottBartleWTF/
Semplificando, il punto nodale di questa sfida è stato:
“Avete una rivendicazione da fare su di me e io sono felice di onorare la vostra richiesta… però prima vorrei sapere se sto trattando con le persone giuste. Dimostratemi che voi rappresentate il vero governo di questo paese, così come costituitosi alla creazione di questa nazione.”
In questa situazione, una volta che l’ente che agisce per conto del Governo Aziendale non riesca a dimostrare la sua legittimità, il controllo di tale interazione potrebbe essere assunto da voi, introducendo i termini e le condizioni in base alle quali qualsiasi interazione tra voi e l’entità giuridica coinvolta possa continuare.
Considerato che non rappresenta più una FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, si dovrebbe notificare all’agente – in quanto Persona fisica umana individuale e reale (omo vivo) – un Avviso di Cortesia (orig. “Courtesy Notice”, n.d.t.) che include i termini e le condizioni in base a cui si accettano tutte le interazioni future. Oltre ad informarli, questa notifica dà loro la possibilità di ritirare la richiesta illegale formulata contro di voi. Se l’agente avvia ulteriori contatti con voi, va ad innescare un contratto personale fra le parti, disciplinato e vincolato dall’accettazione dei termini e delle condizioni da voi fornite.
Se un secondo agente della stessa ex corporation vi contatta per la medesima questione, ripetete la procedura anche con esso.
Ricordate: le aziende non esistono più, avete a che fare soltanto con altri individui.
Su questo sito alla Pagina 5 della Sovranità individuale sono disponibili linee guida dettagliate per la creazione del vostro Avviso di Cortesia comprensivo di Termini & Condizioni.
Il vostro potere è pronto per essere esercitato, a mezzo del vostro Trust° Jersey che trovate QUI alla Pagina 4 della Sovranità Individuale.
vedi: Accesso al valore di Io Sono Persona fisica nata prePagata…riscoperto anche dal TRUST OPPT 1776
La consapevolezza pubblica del nuovo paradigma necessiterà di tempo per manifestarsi nella nostra società. Fin quando le implicazioni di queste azioni legali, non saranno diffusamente conosciute e adottate dalla comunità, vi preghiamo di essere rispettosi verso chi non ne è ancora a conoscenza.
Alla fine, man mano che gli individui si risveglieranno al nuovo paradigma, cesseranno semplicemente di operare per conto delle ex corporations. Ma se, nel frattempo, vi accorgete che a qualcuno farebbe comodo disporre di un Avviso di Cortesia, onorate la vostra posizione di conoscenza e cogliete l’occasione per informarlo rispettosamente.
Anche gli agenti di ex corporations, ex banche ed ex governi sono proprio come voi e me: sono stati schiavi dello stesso $ixT€ma. Solo che loro non conoscono ancora la verità, tutto qua.
Nel caso di questioni legali, non è raccomandabile consegnare un Avviso di Cortesia comprensivo di Termini & Condizioni ad un (ex) agente di polizia che vi ferma per strada.
Anche in questo caso, vanno considerati proprio come il resto di noi… e realisticamente sarebbero ancora più suscettibili di arrestarvi e incriminarvi se vi rapportaste a loro in quel modo brusco.
Fino a quando l’opinione pubblica non raggiungerà il punto di saturazione, vi consiglio di assecondare da subito le cariche ufficiali e consegnare il vostro Avviso di Cortesia solo in un secondo momento, via fax, e-mail, lettera raccomandata, o anche a mano.
Se la cosa dovesse finire in tribunale, informate il Magistrato, il Giudice (o chi per esso) nello stesso modo su indicato, prima della data stabilita per l’udienza. Non vi consiglio di mettere il Giudice in difficoltà fornendogli Termini & Condizioni in tribunale. Se sarete rispettosi e permetterete loro di leggersi preventivamente in privato l’Avviso di Cortesia prima di ascoltarlo da voi, otterrete sicuramente un miglior risultato per tutti gli Esseri coinvolti in questa interazione.
Ricordate: la procedura di emissione degli Annunci di Cortesia è soltanto un buon esercizio di apprendimento a beneficio di coloro a cui vengono notificati, in quanto rimedio ad una data situazione.
Sarà comunque la cooperazione tra gli individui la chiave per manifestare il nuovo paradigma nella nostra società. In assenza di qualsiasi copertura mediatica ufficiale su questo argomento, la diffusione pubblica del di queste azioni legali, potrà avvenire soltanto attraverso la condivisione rispettosa delle informazioni all’interno delle nostre comunità e network.
Dopo tutto, siamo noi il “Popolo Uno, manifestato dall’InFinito”.
La Legge Universale è in essenza un principio omnicomprensivo che governa la condotta fra gli esseri.
La Legge Universale è espressa nei seguenti termini: “qualsiasi scelta dovuta al libero arbitrio è ammessa finché non interferisce con le scelte di libero arbitrio di un altro essere”.
La Common Law si riferisce alle “leggi dei precedenti giurisprudenziali” sviluppate nel corso dei millenni attraverso le sentenze di giudici e tribunali consimili. La Common Law si basa sul principio secondo cui non è corretto trattare casi simili ogni volta in modo diverso e sul principio del “non nuocere, non arrecare perdita”.
Per agevolare la transizione verso il mondo nuovo, abbiamo creato un nuovo quadro legislativo – basato sulla Legge Universale Naturale, Diritto/Legge della Terra e sulla Common Law – che ci permetterà di costruire un nuovo mondo e smantellare quello vecchio. – vedi: Legge e Diritti naturali
Qualsiasi persona, ed in particolar modo il personale militare i cui giuramenti sono stati cancellati dall’estinzione giuridica della corporation per cui hanno lavorato, possono “consapevolmente, volontariamente ed intenzionalmente” unirsi noi per proteggere e servire il “Popolo umano ed animale la natura in genere, manifestato dall’InFinito“.
I Pubblici Funzionari che scelgono aderire a questo nuovo paradigma, sono:
– autorizzati e obbligati a proteggere e preservare il sangue e la vita di tutte le persone;
– autorizzati a prendere in custodia, tutti e soli, gli agenti e gli ufficiali, i proprietari, gli operatori e i collusi nel favoreggiamento verso i sistemi monetari privati, i sistemi di applicazione della legge e i sistemi di messa in schiavitù;
– autorizzati a porre sotto sequestro qualsiasi sistema monetario privato, monitorando, trasferendo, rilasciando e raccogliendo dati legittimamente;
– autorizzati ad utilizzare qualsiasi mezzo e risorsa strategica per adempiere a questo incarico.
Di fatto, i membri delle forze militari dispongono ora di un quadro legale di riferimento che permette loro di abbandonare le milizie asservite al controllo corporativo, contribuendo attivamente alla riappropriazione dei beni in favore del Popolo Uno.
Se io fossi giudice dell’umana natura, direi che un numero crescente di agenti sarebbero lieti di accettare questi “ordini”!
Ora, eseguire gli “ordini” non vuol dire che i Pubblici Funzionari potranno arrestare il primo agente esattore che vi telefona perché la vostra carta di credito è scaduta. È dovere di ognuno di noi – come Esseri del Creatore – aiutare gli altri non informati, a capire questo cambiamento, informandoli e fornendo loro Avvisi di Cortesia. L’ordine di “esecuzione” si riferisce ai veri proprietari della struttura dei Governi Aziendali, cioè l’1% della popolazione.
Centri di assistenza per il Popolo Uno
Sebbene il servizio alla comunità non fosse affatto la motivazione in capo ai precedenti proprietari del “sistema”, le loro corporations adempivano comunque alcune necessarie funzioni di assistenza pubblica, come le forze di polizia e i servizi di sanità… nella speranza che noi ci saremmo mai accorti che fossero aziende !
FATE ATTENZIONE
usare ad esempio SOLO i Documenti di OPPT, può portavi a complicare le vostre “ribellioni” al $ixT€ma, essi vanno invece implementati con e nel Trust° estero (Jersey Trust Law, che trovate alla Pagina 4 + 4b della Sovranità Individuale, qui in questo sito) nel quale proteggete Legalmente voi e la vostra famiglia, e relative FINZIONI PERSONE GIURIDICHE e relativi CODICI FISCALI, beni compresi, dagli assalti e dalle prevaricazioni del $ixT€ma CRIMINALE esistente sulla Terra.
In Italia, alcuni che hanno utilizzato solo i documenti di OPPT, si sono visti portar via la Casa…..altri hanno subito dei TSO….
Andiamo avanti come “Popolo Uno” (Non unico…., ma unito)
Queste azioni legali rappresentano un massiccio spostamento di paradigma. Forniscono un cambiamento strutturale che consentirà uno shift energetico nel lungo termine.
Noi ratifichiamo a tempo indeterminato la nostra libertà come Esseri del Creatore. Corregge a livello legislativo gli squilibri dovuti a povertà, ingiustizia e non-sostenibilità. Fornisce una piattaforma attraverso cui tutti noi possiamo sperimentare le meraviglie e le risorse del nostro pianeta. Rimuovendo dalla facciata delle entità corporative i ridicoli protocolli posti a protezione dei loro esecutori, ci ricollegheremo energeticamente gli uni gli altri. In quanto Esseri. In piena responsabilità. Ciascuno in egual misura. Dato che Siamo. Liberi.
Siamo in un periodo di enorme trasformazione sociale, politica e spirituale.
Personalmente, occorre avvertire questa transizione come se fossimo un pò a cavallo fra due mondi.
Il sistema che ha controllato la nostra vita così a lungo è stato rimosso, ma il cambiamento non si è ancora pienamente manifestato nel mondo fisico attorno a noi. Anche se il processo di riforma mondiale delle ex corporations in cooperative richiederà indubbiamente del tempo, abbiamo già fin d’ora il legittimo potere di rifiutare il vecchio $ixT€ma, che ancora non ha smesso di fingere di essere reale.
Anche noi abbiamo tante decisioni da prendere ! Che cosa abbiamo scelto di Essere e di Fare nel nuovo mondo ? Quali sono le opportunità che intendiamo creare attraverso il nostro sistema ? E realisticamente, che cosa ne faremo dei “Poteri” ?
Per ora, ogni essere umano, cioè ogni Persona fisica umana, ha il dovere di manifestare nella sua vita quotidiana la libertà concessa dalla Libertà della propria Sovranità dichiarata con il proprio Trust estero vestito tipo Jersey, cercando di aiutare anche gli altri a capirlo, integrarlo e manifestarlo nella loro vita.
La libertà non è gratis. Si ottiene attraverso la responsabilità e la si conquista di giorno in giorno con battaglie contro coloro che ci opprimono e schiavizzano cercando di farlo in tutti i modi possibili, che noi combattiamo.
Il cambiamento inizia con voi. Fate la cosa giusta, adesso. Abbracciate la vostra responsabilità. Spargete la voce. ……….SIAMO LIBERI e prePagati:
Vedi: Accesso al valore di Io Sono Persona fisica nata prePagata…riscoperto dal TRUST OPPT
Vedi: l’UOMO DI PAGLIA:
FABBRICANTI_DI_STUPIDI_24_01_2014.pdf (mednat.news)
Promemoria IMPORTANTE:
Visto inoltre quanto recitano due sentenze della Corte Suprema U.S.A. del 1795 (Penhallow vs. Doane’s Administrator, 3 US 54, 1 L.Ed.57, 3 Dall. 54)
“Nella misura in cui ogni governo è una persona artificiale, un’astrazione, e una creatura della mente soltanto, un governo è in grado di interfacciarsi solo con un’altra persona artificiale. […] La manifestazione giuridica di ciò è che nessun governo, nonché qualunque legge, agenzia […] può occuparsi di qualcosa di diverso dalle aziende, dalle persone artificiali e dai contratti tra di loro”. Le persone artificiali, o persone giuridiche, sono propriamente delle società in trust, che hanno un beneficiario (che ne fruisce), un amministratore (che le amministra) ed un esecutore, che garantisce la validità del contratto tra i due”.
Del 1796 CRUDEN v NEALE, 2 NC 338 (1796) 2 SE 70 :
http://www.no-debts.com/anti-federalist/files/cruden.txt
-, in cui si è definito quanto segue: “Quindi, ogni uomo è indipendente da tutte le leggi ad eccezione di quelle naturali. Egli non è vincolato da alcuna istituzione creata da suoi simili senza il suo consenso”.
Considerato l’ordine presidenziale esecutivo nr. 13818 del 21 Dicembre 2017 del Presidente degli Stati Uniti d’America e relativo protocollo nr. 82 FR 60839 presso l’Us Government Publishing.
De scientia.
Tenuto conto del Canone 2057 del Diritto positivo che recita testualmente: “Qualsiasi Amministratore o Esecutore che si rifiuta di sciogliere immediatamente un trust di Cestui Que (Vie), su una Persona che stabilisce il suo status e la sua competenza, è colpevole di frode e violazione sostanziale dei doveri fiduciari che richiedono l’immediata rimozione e punizione.” . De scientia.
Ecco altre ed importanti Disposizioni in materia di Dirittti Umani
1 – le disposizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014, che riafferma la superiorità dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e dei diritti umani inalienabili rispetto a tutte le altre norme, nonché agli stessi trattati UE e, più in generale, al diritto internazionale;
Si rivela indispensabile alla luce dell’art. 10, primo comma, Cost. Italiana, il quale impone di accertare se la norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell’ordinamento internazionale, possa entrare nell’ordinamento costituzionale, in quanto non contrastante con principi fondamentali e diritti inviolabili. E ciò è proprio quanto è accaduto nella specie. Fra i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale vi è il diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti riconosciuto dall’art. 24 Cost., in breve il diritto al giudice. A maggior ragione, poi, ciò vale quando il diritto in questione è fatto valere a tutela dei diritti fondamentali della persona.
2 – dal 1796 “CRUDEN v NEALE, 2 NC 338 (1796) 2 SE 70”
http://www.no-debts.com/anti-federalist/files/cruden.txt
Sentenza in cui è stato definito quanto segue:
“Pertanto, ogni uomo è indipendente da tutte le leggi, eccetto le Leggi Naturali. Non è vincolato da nessuna istituzione creata dai suoi pari senza il suo consenso“.
3 – Purtroppo la legge vigente internazionale e, di conseguenza, anche quella Italiana vedi: Art 10 della Costituzione, è in realtà in diversi suoi concetti, simile al “diritto commerciale” o “Codice Commerciale Unificato” dell’U.C.C., che deriva direttamente dal diritto Diritto Marittimo / Legge dell’Ammiragliato (Admiralty Law), che si basa sul “HONOR”.
4 – il reato di “sostituzione di persona”, ai sensi dell’art. 494, è definito giuridicamente e nel codice penale esso appartiene alla categoria denominata “falsità personale” come segue:
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare pregiudizio ad altri, induce taluno a commettere un errore, a sostituire la propria persona con un’altra, o a rivendicare o attribuire ad un altro un falso Nome, un falso stato o una condizione alla quale la legge attribuisce effetti giuridici, è punito con la reclusione fino a un anno” se tale atto non costituisce un reato di fede pubblica”.
Si ricorda che in psicologia l’identificazione rappresenta il processo attraverso il quale un individuo costituisce la propria personalità assimilando uno o più tratti di un altro individuo e traendone ispirazione.
Inoltre, quando sono previste sanzioni e ricatti che limitano e intaccano qualunque norma del Diritto nazionale ed Internazionale riguardante la libertà del singolo individuo e la non esecuzione immediata dei suoi DIRITTI umani:
Patto di rispetto dei Diritti inalienabili dell’Uomo (esempio) quindi dei Diritti/Legge della Terra
– vedi: Legge e Diritti naturali
http://www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html
Quando la legge diventa ingiustizia e causa attacchi ai Diritti inalienabili dell’Uomo, difendersi e resistere è un dovere verso se stessi gli altri e verso la Legge stessa.
Vogliamo TUTTI un mondo migliore e possiamo sicuramente iniziare a cambiare Noi stessi;
Solo Uniti nella Verità e nell’azione/applicazione sociale, potremo realizzare un mondo libero dall’abuso, e la SCHIAVITU’, insinuandovi una potente “nuova consuetudine”: il rispetto del Diritto Naturale dell’Uomo, degli animali e della Natura intera.
RIGETTO:
E’ possibile anche fare dei RIGETTI legali a qualsiasi richiesta iniqua che lede i Diritti Inalienabili:
vedi anche:
RIGETTO-NOTIFICHE-Pignoramenti-MOBILIARI-e-IMMOBILIARI-2015.pdf
L’unica via di uscita da questo $i$t€ma vessatorio di tasse, imposte, balzelli, IMU, bolli, ecc., interessi usurai, è il RIGETTO a norma dell’ art. 1333 con questo strumento giuridico si può rifiutare qualsiasi proposta contrattuale vessatoria proveniente da qualsiasi ente impositore.
Dato che il Governo italiano è una Impresa di Profitto, il cui scopo è quello di rastrellare/recuperare “capitale” dalla IDENTITA’ GIURIDICA FITTIZIA (TRUST della FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia con proprio COD. FISCALE), attraverso imposte, tasse, dazi, canoni, emolumenti, diritti di segreteria e di cancelleria, balzelli, tariffe, gravami, pedaggi, esazioni, tributi, gabelle, ritenute, trattenute, compensi, adeguamenti, contribuzioni e multe sempre più gravose;
inoltre, “vendendo” il cosiddetto presunto debito Pubblico, viene favorita di fatto la schiavitù alle Multinazionali/Corporation, utilizzando la registrazione anagrafica come BOND registrati in libri contabili sotto la dicitura “governi entrate” la maggior parte dei Paesi sono registrati presso la borsa degli Stati Uniti come strumenti negoziabili, dovendo anche presentare una Relazione Annuale dell’Azienda.
L’incremento dei ricavi del “Governo” in attesa di essere guadagnato attraverso ulteriori tasse, multe, etc. sono elencati nelle relazioni annuale pubblicate sul Sito del SEC.
Ora, in virtù di quanto esaustivamente sin qui esposto, per quale motivo, gli Scriventi dovrebbero adempiere a presunti doveri/obblighi di origine commerciale ?
Essendo a conoscenza ed avendo contezza che i seguenti ISTITUTI/ ENTI/ MINISTERI/ GOVERNI/STATO sono indiscutibilmente la lunga mano della USA Inc., che comanda la cosiddetta REPUBBLICA ITALIANA da decenni, in quanto essa è una Colonia/Protettorato degli USA Inc., ed è legittima facoltà mia, decidere se contrattualizzare o meno, volta per volta ogni proposta contrattuale da parte della REPUBBLICA ITALIANA, o, per meglio definirla, la ITALY REPUBLIC of = REPUBLIC of ITALY, iscritta al SEC (data base delle companies mondiali, come “governo estero”)
Ma a livello pratico, per il “cittadino”, cosa comporta tutto questo ?
E’ semplice: essendo l’Italia un presunto stato protettorato/colonia degli USA Inc., tutte le richieste di pagamento, come ad esempio le tasse (casa, automobile, servizi vari), i verbali, le cartelle esattoriali inviate dalle Società del presunto stato ITALY REPUBLIC of/REPUBLIC of ITALY, o da altre società che ad essa sottostanno (in pratica i vari Ministeri), dal punto di vista prettamente giuridico sono dei contratti.
Ed in generale, affinché un contratto sia valido necessita di due figure:
– un Proponente, colui che propone il contratto, ed
– un Rispondente, colui che può accettare o rifiutare il contratto.
La validità di un contratto scritto è data dalla firma in umido del Proponente.
Il Rispondente può accettare il contratto firmandolo a sua volta in umido o può accettarlo per silenzio assenso dove previsto.
Quest’ultimo caso, che riguarda il contratto unilaterale e, cioè, il contratto con obbligazioni a carico del solo Proponente, è disciplinato dall’art. 1333 C.C., il quale stabilisce che: “la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso”.
Ecco che si comprende facilmente che noi, nei confronti di tutte le richieste di pagamento pervenute dalla Società Italia ed anche dalle Banche, che MAI prestano soldi, ma usano la vostra firma per farvi creare denaro FIAT, che poi immettono nel vostro conto corrente…senza dirvi nulla di ciò:.., ma siete Voi nei fatti, che lo avete creato con la vostra firma….,infatti questi CRIMINALI per fottervi bene, vi fanno firmare un foglio prestampato nel quale sta scritto che accettate che loro vi “prestino” denaro (in realtà solo VOSTRO)…, e vi impongono senza dirvi nulla in merito, di rendere il denaro non a voi stessi, ma a loro e vi chiedono oltre al capitale che è vostro, anche gli interessi, cosi vi truffano due volte… vi impongono sulla vostra ignoranza e con il ricatto e la prePotenza, di essere i rispondenti…..richiedendo anche i vostri beni in garanzia, e se non li pagate, come vogliono loro, vi tolgono i vostri beni messi a garanzia.
Se non conoscete la Verità, accettate e pagate quanto richiesto per per la vostra ignoranza e silenzio assenso.
Conosciuta la Verità, però, è vostra facoltà decidere di non accettare il presunto “contratto” (è sufficiente barrare il contratto diagonale, scrivere “NULLO” al sopra della barra e aggiungere la seguente dicitura:
“RIGETTO QUESTA OFFERTA di CONTRATTO e NEGO il CONSENSO al PRESENTE PROCEDIMENTO. SENZA PREGIUDIZIO, UCC 1-308.
NEGO l’AUTORIZZAZIONE al TRATTAMENTO dei miei DATI PERSONALI, UCC 1-103”.
Infine, basta firmare, aggiungere la data e rinviare al Proponente.
Infatti:
Nullità del Contratto carpito senza consenso informato – Validità o Nullità di un Contratto, secondo la Giurisprudenza Italiana:
Ai sensi dell’art. 1325, i requisiti essenziali del contratto, la cui mancanza determina la nullità del contratto sono:
l’accordo delle parti (di cui agli art. 1326 e seguenti e 1427 c.c.), la causa (ex art. 1343 e seguenti c.c.), l’oggetto (cfr. art. 1346 e seguenti c.c.) e la forma quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (di cui agli artt. 1350 e seguenti c.c.).
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/requisiti-contratto-e-nullita.asp
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/art1325.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-i/art1321.html
Nullo all’origine, “nullius ab origine”, è la traduzione della frase latina dal diritto romano, è equivalente ad annullato o anche più forte. Tuttavia anche in diritto internazionale, vedi le registrazioni dei contratti in UCC di Heater (per OPPT) per esempio, il connubio nullo, annullato, viene usato per questo; forse sarebbe d’uopo riportare la frase ab origine dopo nullo, annullato, visto che nel diritto positivo, molte parole e frasi latine non vengono appositamente tradotte (inlatin dog) per non dare margine di fraintendimento a causa della traduzione stessa, magari non precisa.
Inoltre:
Promemoria – Diritto di resistenza all’oppressione
Il diritto di resistenza all’oppressione, a ordini ingiusti e ingiustizie è un diritto riconosciuto dalla giurisprudenza internazionale, dalla dottrina e da alcune dichiarazioni e costituzioni. La Costituzione italiana non lo nomina ma la dottrina giuridica lo ritiene comunque tra i diritti implicitamente protetti dagli articoli 2, 11, 52, 54, e da leggi ordinarie e militari.
Un pratico esempio di applicazione dei nostri diritti umani sulla patente o meno per guidare un mezzo semovente:
Esempio: La Corte Suprema degli Stati Uniti (Giugno 2022) stabilisce che il normale utilizzo di un’automobile sulle strade pubbliche è un diritto e non è necessaria una Patente di guida:
“Il diritto di un cittadino di viaggiare sulle strade pubbliche e di trasportare i propri beni su di esse, con carrozze, carri o automobili, non è un semplice privilegio che può essere permesso o proibito a piacimento, ma un diritto comune che egli ha in virtù del suo diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. In base a questa garanzia costituzionale uno può, quindi, in condizioni normali, viaggiare a suo piacimento lungo le strade pubbliche o in luoghi pubblici, e mentre si comporta in modo ordinato e decoroso, senza interferire o disturbare i diritti altrui, sarà protetto, non solo nella sua persona, ma nella sua condotta sicura“.
https://wearechange.org/u-s-supreme-court-says-no-license-necessary-to-drive-automobile-on-public-highwaysstreets/
Personalità o Individualità ? – By Osho Rajneesh
La più grande avventura che possa accadere all’essere umano, è il passaggio tra lo stato di mente a quello di non-mente, dalla personalità all’individualità.
Lo stato di non-mente ha un’individualità, la mente invece è uno stato sociale. Tutte le personalità sono assolute maschere che nascondono la tua individualità. Io sono qui per distruggere la vostra personalità, e per darvi la nascita dell’individualità. Andare dal maestro significa andare alla ricerca della tua innocenza, in cerca della tua infanzia perduta, in cerca della tua originalità… in cerca della tua individualità, in cerca della libertà.
Ricordate:
nessun attaccamento potrà farvi crescere, nessun attaccamento cresce. Essi sono tutti contro la vostra indipendenza, la vostra libertà e la vostra individualità. Amare l’uomo e rispettarlo, rispettarne l’individualità e le sue differenze, è possibile, ma solo se prima hai rispetto per la tua individualità.
Tutto ciò è possibile solo se tu hai consolidato le radici del tuo essere individuale senza temerlo.
L’amore con i suoi occhi sa quando dire di sì e quando dire di no.
L’amore non è soggetto a interferenze dalle vite degli altri, e non permette che nessuno interferisca con la sua esistenza.
L’amore dona l’individualità agli altri, senza però togliere l’individualità a sé stesso…
Prova a cercare la tua individualità, la tua integrità e prova a farlo senza compromessi.
Perché più cercherai di ottenere l’individualità con i compromessi e meno sarai individuale.
In quel caso, diverrai solo una parte della ruota, un ingranaggio di un vasto meccanismo, e quindi non un essere individuale nella tua bellezza, nella tua verità…
Usa quindi il tuo Trust individuale che trovi qui alle pagine 4 e 4b della Sovranità individuale, per renderti sempre più individuale rispetto al $ixT€ma criminale mondiale, che ha abolito, schiavizzato, nei fatti l’individuo e la sua individualità
Tratto da. Fisica quantistica.it
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IMPORTANTE da ricordare:
Italia: “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione. Dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle Pa sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati”.
Tratto da:
https://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/la-decertificazione
ATTESTATO/ATTO e DICHIARAZIONE di NASCITA: cosa sono:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_8&facetNode_3=4_10&facetNode_2=3_1_4&previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC31455
Per legge Italiana, l’ospedale deve tenere la copia originale dell’atto di nascita che deve essere redatto in doppia copia, l’altra copia autentica, viene inviata al COMUNE ove è nato.
Ecco il Fac simile di come preparate questo documento, da preparare prima della nascita di una figlia/o
http://www.osservabimbo.it/documenti/nascite_graziagiustizia.pdf
vedi anche qui:
https://quartattenzione.net/atto-di-nascita-si-nasce-solo-due-volte/#.Y0_C7KBBzIV
Come avviene la trasmissione al COMUNE ?
Attualmente si procede all’invio tramite raccomandata A/R anticipata via PEC o fax, e nella ricevuta di ritorno si scrive atto n…. e protocollo di riferimento.
Oggetto: Formazione e contenuto dell’atto di nascita comunale
La formazione dell’Atto di nascita avviene mediante registrazione successiva negli archivi comunali delle dichiarazioni di nascita rese direttamente all’Ufficiale di stato civile o al direttore sanitario dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
L’Atto di nascita indica:
– Luogo di nascita; – Anno, mese, giorno, ora della nascita; – Generalità; – Cittadinanza,
– Residenza dei genitori legittimi nonché di quelli che rendono la dichiarazione di filiazione naturale e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il consenso a essere nominati;
– Sesso del bambino;
– Nome attribuito (dal genitore o, in mancanza, dall’ufficiale di stato civile);
– Cognome (quello del padre, omettendo la parola padre, se noto, oppure quello della madre, omettendo la parola madre, che consente ad essere nominata, oppure quello attribuito dall’ufficiale di stato civile se i genitori sono ignoti);
– Se il parto è plurimo, se ne dà menzione in ciascuno degli atti indicando l’ordine in cui le nascite sono seguite;
– Del modo di accertamento della nascita (attestazione di avvenuta nascita o dichiarazione sostitutiva del genitore se la puerpera non è assistita da personale sanitario)
A questo punto nel COMUNE al quale viene inviato l’attestato di nascita, viene registrato il COGNOME e NOME (con il COGNOME scritto PRIMA del NOME, cosa contraria a ciò che indica l’Art. 6 del Cod. Civile) e scritto in MAIUSCOLO, in quanto quella registrazione è nei fatti, la registrazione di un’azienda individuale (TRUST italiano) con tanto di CODICE FISCALE (scritto esso stesso in MAIUSCOLO), viene quindi creata la FINZIONE PERSONA GIURIDICA o UOMO di PAGLIA con il vostro COGNOME e NOME scritto in MAIUSCOLO che viene amministrato dal presunto stato /governo fino a quando non gli SOTTRAETE l’amministrazione, essendo voi i Titolari, quindi Proprietari e Disponenti di detta FINZIONE PERSONA GIURIDICA, con un’apposito documento LEGALE che QUI viene ben illustrato qui nel sito a Pag. 4 della “Sovranita individuale“.
vedi: la descrizione dell’ uomo_di_paglia
Ecco come avviene attuato il grande INGANNO e l’inizio della vostra SCHIAVITU’ !
A proposito di catalogazioni e Codici fiscali a noi occultati, si legge:
“I codici di identificazione fiscale (in italiano Codice fiscale) rilasciati dall’Italia, non sono registrati su documenti di identità ufficiali“.
www.aeit.it/aeit/documenti/tin_it.pdf
Eliminazione dai Certificati di nascita delle parole “Padre e Madre”, vengono sostituiti con queste parole: dichiarante, puerpera, partoriente, affiliata,
Ricordarsi che l’Atto di nascita NON è il Certificato di nascita, che è un TRUST ovvero un’azienda fiduciaria individuale al quale viene appiccicato un COD: FISCALE n°…….contenente COGNOME e NOME….del “Titolare” ma NON è legalmente scritto come indicato dall’Art. 6 del C. C. il quale prescrive come abbiamo già detto più volte, che il Nome debba essere indicato e scritto PRIMA del Cognome ed in caratteri alternati Maiuscolo la prima lettera delle due parole, il resto in minuscolo, cosi come insegna giustamente la lingua italiana ed estera in europa. infatti con il Certificato di nascita viene creata la FINZIONE PERSONA GIURIDICA ovvero l’uomo_di_paglia.
Vi suggerisco di cercare il significato etimologico di ogni parola che usate.
Scoprirete che quello originario è stato letteralmente stravolto e capovolto a 180°.
La madre è l’unico essere vivente che “genera” i propri figli e che li può aiutare a liberarsi dal $ixT€ma criminale in essere.
Per questo motivo la parola è stata fatta sparire dai “certificati di nascita” dopo gli anni 50 ed è per questo che viene esclusa dal documento di identità. Per lo stesso motivo hanno fatto sparire la “patria potestà” sostituendola con la “responsabilità genitoriale“.
Fintanto che non vi riappropriate voi stessi della “discendenza di sangue” non potete liberare nessuno quindi la privacy si va a far friggere.
Siete trattati tutti come “mucche, vitelli e manzi” nati e cresciuti sulla terra di cui “essi/loro” hanno preso possesso, e sulla quale hanno messo ogni vincolo soprattutto per mezzo del brevetto del 1998/2002.
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/9/notes/contents
–https://quartattenzione.net/atto-di-nascita-si-nasce-solo-due-volte/#.Y0_C7KBBzIV
Le figure genitoriali – 12/08/2019
Nell’Atto originale di nascita, oggi in genere, il Nome del Padre viene apposto nella riga a denominazione “dichiarante…..”, quello della Madre, nella riga “nato da…..”
Entrambe le definizioni non sono ascrivibili/riconducibili in alcun modo a FIGURE e FUNZIONI GENITORIALI.
Quindi Legalmente NON SONO figli vostri, voi siete unicamente degli affidatari, è lo stato che ve li affida…. mentre lui li amministra…quale Trustee illegale.
Per la legge Italiana, è dichiarante CHIUNQUE notifichi qualcosa alla Pubblica Amministrazione.
La figura giuridica del “padre” è ASSENTE da quell’atto, che prelude a cascata a tutti gli altri atti del minori, che poi diverrà maggiorenne, quindi, per farla breve, il Padre per lo stato NON ESISTE di fatto (non ve lo dicono, ma agiscono nei tribunali di conseguenza, come sapete, per togliere i figli ai genitori….)
Passiamo alla figura della Madre…
Nell’Atto originale di Nascita, il librone che il padre firma col certificato dell’ostetrica in mano (sul quale ci sarebbe da aprire ulteriore capitolo importante), la madre è citata nella riga “nato da”.
Ora la legge distingue due “status”
1) la Puerpuera (colei che ha partorito)
2) la Madre (figura genitoriale con diritti e doveri)
La Puerpera ha 10 giorni di tempo, DOPO IL PARTO, per decidere se tenere o meno il neonato. Può affidarlo all’ospedale, firmare e andarsene. Nel più totale anonimato e non rivederlo MAI PIU’.
Così recita la norma di legge
La Madre invece, incarna colei che ALLEVA la prole, ne prende carico, responsabilità (non più potestà dalla modifica del diritto di famiglia di quel….furbacchione di Renzi il politico) è la figura genitoriale femminile riconosciuta come status giuridico.
Quindi, dato che è fatto OBBLIGO, di registrare il neonato ENTRO E NON OLTRE (vi arrivano i carabinieri a casa se non lo fate) i 10 (DIECI) GIORNI dal PARTO, quando il “padre”-dichiarante registra suo figlio, la PUERPERA (tale è) potrebbe ancora nei termini, rinunciare alla prole
Schema dello stato dell’arte finora:
1) il padre non esiste nell’atto, esiste un DICHIARANTE
2) la madre non esiste nell’atto, esiste una PUERPERA, che può ancora decidere di rinunciare a suo figlio (entro 10 giorni dal parto)
il DICHIARANTE firma e iscrive VOLONTARIAMENTE un Bene che di fatto ha “rinvenuto”, ma del quale in nessuna parte della dichiarazione è detto “padre”, con la convalida di DUE TESTIMONI, di fronte ad UN PUBBLICO UFFICIALE del presunto STATO/governo….
….con un’ostetrica (ALTRO pubblico ufficiale) che preventivamente ha attestato che “sì è vero, so che è nato un maschio o una femmina il giorno tale, alle ore XX” (non si parla della Placenta e del cordone ombelicale che viene “sequestrato”, sottratto dall’ospedale, senza fare un consenso scritto sull’atto, richiedendo il permesso ai genitori, per attingere gratuitamente sangue e DNA più il cordone, materiale che viene poi venduto dall’ospedale stesso….
….il padre è come se fosse solo un TESTIMONE OCULARE DEL FATTO, infatti è definito “il Dichiarante”
A questo punto, riflettete, cosa dice quell’atto ?
– Il bimbo è orfano di un padre a tutti gli effetti
– La madre è una Puerpera, che neanche si presenta, ma delega alla firma.
Quindi…RINUNCIA, il “Bene” è preso in carico dallo Stato, viene ri-trascritto il suo COGNOME e NOME…nel Certificato ed in sole LETTERE MAIUSCOLE (come si trascrivono i nomi delle aziende per legge sugli atti pubblici, contrariamente a come invece viene indicato nell’Art.6 del C.C. IT, su come si debbono scrivere i Nomi e Cognomi, prima il Nome e poi il Cognome e non viceversa), e viene dichiarato “cittadino”; viene altresì creata seduta stante la nuova FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia (ente virtuale NON vivente) soggetto = sottomesso/oggetto giuridico e viene attribuito il CODICE FISCALE a quella FINZIONE, infatti essa è un’azienda fiduciaria individuale, infatti ha un suo CODICE FISCALE, ovvero l’UOMO DI PAGLIA, che viene “amministrato come Trustee”, da quel momento, dall’amministrazione dello stato (P.A.) fino a quando a questa amministrazione, essa viene SOTTRATTA con appositi documenti al presunto stato (Trust° estero) e la Persona fisica umana vivente (omo vivo che cammina eretto sulla faccia della Terra) che è il vero titolare perché porta il suo COGNOME e NOME, quindi è il vero proprietario e Disponente del titolo, diviene il vero ed unico Trustee (amministratore).
Il padre, che si crede giustamente tale, di fatto è come se fosse andato in CAMERA DI COMMERCIO ad aprire una nuova PARTITA IVA ed a iscrivere un’ AZIENDA INDIVIDUALE: la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, amministrata però dal presunto stato/governo all’insaputa sia dei genitori che del nuovo nato.
Nella realtà della norma applicata, come potete riscontrare dalle cronache, detta posizione si riferisce ad un BENE MOBILE
Trattato come tale, amministrato come tale, abusato come tale, allontanato come tale se serve monetizzare in altro modo e via dicendo…
Quindi la coppia che ne dichiara la “residenza” (falsità in quanto la parola “residenza” si riferisce per sua definizione semantico linguistica, solamente al proprio corpo, infatti noi tutti risediamo solamente ed unicamente nel nostro corpo fisico ed abbiamo tante possibilità di avere molti domiciliì, che variano nel corso della nostra vita Terrestre), la coppia quindi unita civilmente, con rito religioso o anche solo convivente, è UNICAMENTE AFFIDATARIA di una bene del “presunto Stato/governo“, solo fino a quando si “comporta bene” e lo amministra con dovizia, altrimenti il bene passa di mano…
I figli non sono vostri, e non si tratta di un tempo recente, se vogliamo dare a questa norma una datazione precisa ?
Parliamo di una legge del 1955 che sancisce la SPARIZIONE dei termini “madre” e “padre” dagli atti e dai certificati riguardanti il nucleo familiare
…infatti, se richiedete un certificato di famiglia in delegazione, non compaiono queste definizioni, ma solo: “M” puntato e “P” puntato.
Tutto quello che un certificato non menziona, NON ESISTE.
Sono anche agli atti in diversi procedimenti giudiziari, sia civili che penali.
Quindi, a chi si fa le giuste domande, dopo aver visto come allontanano i figli dai genitori naturali, possiamo dire che i figli non sono nostri ma dello stato che li amministra fino a quando non glieli SOTTRAETE con apposito documento legale:
Legale Rappresentanza di FINZIONE PERSONA GIURIDICA e/o Persona Fisica umana (dei figli), che contenga anche la SOTTRAZIONE anche pregressa, della stessa allo STATO ! – (NdR: vedi cosa è, L. R.-é_unTrust)
By Valeria Gentili con aggiunte e varianti del Redattore della pagina, lo Admin di questo sito.
Se non conosci i Diritti/Legge della Terra, i Diritti Umani verrai Privato di tutto….. quando loro lo decideranno, nelle e con le loro modalità. – vedi anche: Legge e Diritti naturali
– La RAPINA (furto di identità) del COGNOME e NOME “LEGALE” (FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia= CODICE FISCALE – TIN – Tax Identification Number), perchè lo stato né assume la sua amministrazione (è il Trustee) senza il consenso del titolare (disponente), e per di più lo stato si arroga il diritto di essere il co-beneficiario dei beni del disponente, potendo agire direttamente sulla FINZIONE PERSONA GIURIDICA, in quanto esso, lo stato né è l’amministratore…fino a quando non cambi l’amministratore del tuo TRUST, sottraendolo la sua amministrazione allo stato.
Le FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, sono aziende individuali con relativo CODICE FISCALE, perché definiti con appositi documenti, divengono dei TRUST propriamente detti (certificato di nascita sottoscritto dai genitori, che inconsapevolmente regalano l’amministrazione della PERSONA GIURIDICA del nuovo nato al presunto stato), che hanno un beneficiario “che beneficia”, un amministratore “che amministra” e un “esecutore testamentario”, che garantisce la validità del “contratto”, estorto con l’inganno ai genitori del nuovo nato e quindi possono essere SOTTRATTE allo stato (e quindi anche all’AG. ENTRATE SpA, oltre che ai “creditori” successivi alla dichiarazione inviata alla Pubblica Amministrazione) con l’apposito documento Legale con i beni ad essa intestati e segregati assieme alla vostra FINZIONE, con COD. FISCALE nel TRUST estero autodichiarato (vedi qui in questo sito, la pagina 4 e 4b della Sovranità individuale) che è di alto valore umanistico (vedi la Bozza del documento adatto, nelle pagine indicate).
La Salute sarà un diritto per pochi…i ricchi… Youtube ha censurato anche questo video….perché non conforme ai dictact, il pensiero unico dei prePotenti che purtroppo controllano il pianeta Terra
STATI ATTUALI ILLEGITTIMI ed ANTISOCIALI – 28/02/2017
Le fonti ufficiali citate nei precedenti post dimostrano che lo stato (compresi fisco e “giustizia”) rinuncia a creare denaro in proprio per le spese socialmente necessarie, ma permette ai banchieri di creare, per prestarlo o investirlo direttamente, denaro scritturale creato dal nulla, senza una legge che li autorizzi, senza imporre loro di dichiarare questa creazione come ricavo, senza tassarla, cioè li lascia evadere circa 540 miliardi l’anno, più dell’attuale gettito fiscale, preferendo spremere i cittadini e lasciarli senza servizi, senza pensione, senza lavoro e senza infrastrutture.
Perché i banchieri ogni anno mediamente creano dal nulla circa 1.000 miliardi di euro, cioè si prendono un potere d’acquisto pari al 61% del Pil – senza contare i circa 180 miliardi prodotti pure dal nulla dalla Banca d’Italia, che è di proprietà privata e in cui i privati scelgono il management e decidono la politica. Con quelli, arrivano al 72%.
Inoltre, benché le banche creino il denaro dal nulla, quindi benché per esse sia impossibile restare insolventi (a meno ché non le saboti la banca centrale o l’insieme delle altre banche, per ragioni politiche), lo stato, complice di banchieri truffatori, finge che molte banche siano rimaste senza soldi per avere il pretesto di aggiungere tasse ai cittadini, con cui copre le bancarotte fatte dai managers scelti dai principali partiti di potere.
“Onesti ministri”, soprattutto nel 1992 e in anni seguenti, hanno stipulato – e segretato – contratti-scommessa con grandi banche speculatrici, scommettendo decine di miliardi sulla previsione che i tassi sarebbero saliti, mentre i medesimi banchieri (tra i quali era stato cooptato qualche ministro) poco dopo hanno avviato un trend discendente dei tassi, così che stanno guadagnando decine di miliardi a spese dei contribuenti italiani. Questi ministri, stipulando quei derivati, hanno fatto con lo stato italiano e coi soldi dei contribuenti semplicemente ciò che Mussari ha fatto con MPS e coi suoi depositati stipulando i derivati Alexandria e Santorini.
Ancora una pennellata: lo stato (come sopra) permette di fatto, quasi sempre, ai banchieri di esigere e incassare tassi sopra la soglia di usura, di spacciare ai risparmiatori prodotti-bidone, di nascondere nei bilanci le perdite sui crediti, di negare prestiti alle imprese sane e produttive per erogarli ad amici maxi-bidonisti che non li rimborseranno; poi sempre lo stato tiene nascosti i loro nomi.
L’apparato istituzionale Stato-UE è il principale strumento del crimine, e il settore bancario è la centrale dell’eversione anticostituzionale.
– Hanno affossato il lavoro, quale fondamento della Repubblica e diritto del cittadino.
– Hanno saccheggiato il risparmio ed eroso i redditi.
– Hanno condannato milioni e milioni di lavoratori a pensione sotto i 600 euro al mese. E su tutto hanno mentito e ingannato senza limiti la popolazione, e lo fanno ora sempre di più.
Lo stato italiano non ha alcuna legittimazione ad esercitare un potere sulla gente. Non ha diritto di giudicare né di pretendere tasse.
Hanno modificato l’art. 117 della Costituzione per rendere l’Italia supina e senza filtri rispetto alla legislazione europea diretta da Berlino, mentre i tedeschi si sono dotati di filtri per far prevalere il loro interesse nazionale sul legislatore europeo.
In tal modo la nostra cricca politocratica ha consentito lo svuotamento dei principi fondamentali della Costituzione italiana, dalla tutela del lavoro a quella del risparmio a quella dell’utilità sociale dell’impresa a quella dell’eguaglianza sostanziale a quella dell’astensione dell’Italia dalle guerre offensive.
Hanno ammazzato l’economia italiana con tasse poste per assicurare a banchieri tedeschi e francesi profitti di rapina su prestiti fraudolenti a Grecia e altri paesi.
Tutto questo è stato costruito, nei decenni, dalla sedicente sinistra (i progressisti), dal centro (i “moderati”), dai falsi europeisti – ovviamente, dalla dirigenza politica, non dalla base sciocca e ingenua che la vota in buona fede.
By Marco Della Luna (avvocato)
Ora passiamo alle Definizioni delle altre parole utili pe i nostri temi:
“Nomade“: agg. e s. m. e f., dal lat. nomas -ădis, gr. νομάς -άδος, propr. “che pascola, che va errando per mutare pascoli”, dal tema di νέμω “pascolare”.
Di gruppo etnico (e suoi appartenenti) che pratica il nomadismo: popolo, stirpe, tribù n., pastori nomadi, cioè individui od insieme di individui, che vanno in giro Liberi, sul pianeta Terra, senza frontiere, né limiti geografici o politici; come sost. (spesso riferito, in partic., ai Moabiti/ammoniti dell’antico Testamento della bibbia, Moorish (i popoli del Nord Africa), zingari/Rom, tutti individui senza dimora fissa): una tribù, una carovana, un accampamento di nomadi, un popolo di nomadi, individui nomadi, cioè liberi…..
Per estensione, di ciò che è caratteristico delle popolazioni nomadi: fare vita nomade.
I popoli/tribù, anche Persone fisiche umane nomadi, sono gruppi o persone che praticano il nomadismo, ovvero una forma di mobilità legata solitamente alla loro forma di economia, ma che può essere praticata anche per motivi di tradizione storica e culturale, fuori dalla politica delle nazioni.
Di persona o gruppo che non ha fissa dimora e muta frequentemente domicilio, o che si sposta continuamente da un luogo a un altro (anche per motivi inerenti all’attività svolta): essere, sentirsi un nomade; una compagnia di (artisti) nomadi. E con usi estensivi: da quando lasciai Torino ho sempre condotto vita n., ora solo, ora con la famiglia (Fogazzaro); nasceva costui … ereditando l’istinto nomade del padre e la naturale avarizia della madre (D’Annunzio); era un uomo nomade e libero, lieto dell’aria che respirava e della terra che calcava (P. Levi), ecc.
Ecco un data base che elenca le nazioni e le loro frontiere:
https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/world-administrative-boundaries/table/
DEFINIZIONE della parola “STATO“:
1. La parola STATO indica in primo luogo lo stare fermo, in contrapposizione a moto o movimento;
2. MAPPA più concretamente, uno stato è il modo di essere di una cosa o una persona (restituire allo s. originario, primitivo; s. d’assedio, di emergenza; come hai fatto a ridurti in questo s.?). La parola ha anche significati più specifici:
3. può riferirsi al modo di vivere degli uomini in quanto gruppi sociali (indigeni che vivono allo s. selvaggio);
4. in fisica e in chimica, indica la condizione in cui si trova una sostanza o un corpo (stati di aggregazione della materia; s. liquido, solido, gassoso);
5. nel linguaggio della contabilità, significa situazione (s. di fallimento; s. patrimoniale);
6. può riferirsi a una condizione economica e sociale (essere di umile s.; i tre stati della società: nobiltà, clero, borghesia; il quarto s.)
7. o a una condizione anagrafica e giuridica (s. della persona; s. di famiglia; s. coniugale, di celibe, libero);
8. in medicina, descrive le condizioni di salute di una persona (s. comatoso; essere in s. di incoscienza);
9. si può infine usare per parlare di un atteggiamento mentale ed emotivo (stati d’animo; essere in uno s. di euforia, di continua ansia).
10. MAPPA Un altro importante significato è quello di comunità costituita da un popolo che vive in un preciso territorio ed è organizzato politicamente (gli stati d’Europa; il territorio, i confini d’uno s.; s. confessionale, laico).
Lo stato /nazione deve avere queste caratteristiche per poter essere definito uno stato.
– Deve avere un territorio con dei confini ben definiti, ma è sempre e solo statico.
– Deve avere un’organismo che viene governato da un governo – un capo-
– Deve avere degli organi
– Deve avere dei principi, statuti, leggi, ed in particolare una propria Costituzione
– Deve essere autosufficiente
Idem lo STATO/nazione o Stato Persona che invece NON è statico ma è Nomade sulla Terra, infatti noi Persone fisiche, non abbiamo radici come i vegetali, noi siamo LIBERI di camminare ovunque sulla Terra, condizioni climatiche permettendo o di scorrazzare come gli animali terresti, volare liberi come gli uccelli, con gli aeromobili o di nuotare liberi come i pesci….
Per il resto delle altre caratteristiche è esattamente come indicato sorra. Infatti sono gli stati /nazioni della terra che hanno “copiato” le caratteristiche dal composizione del corpo fisico degli umani per autodefinirsi stati, nazioni o regni.
Lo stato (nazione) è un ente, NON vivente, quindi solo virtuale, in pratica convenzionalmente accettato o subito dalla popolazione, i cui elementi costitutivi il “corpo dello stato” sono il Popolo sovrano, (l’insieme degli STATI-persona) il governo che lo rappresenta, gli organi che ne permettono la funzionalità ed il territorio sul quale vive quel popolo (insieme dei singoli individui Sovrani, oggi solo sudditi schiavizzati…..).
Ma lo stato è anche definito e definibile, come “stato individuale = stato persona“, la Persona fisica umana (omo vivo), in quanto il suo corpo contiene gli organi svolgono tutte le funzioni atte al suo sostentamento e quindi alla sua perfetta funzionalità, perché essa/o possa corrispondere in armonia e rispetto con gli altri stati, Persone fisiche umane viventi.
Inoltre lo “stato persona” è un luogo, territorio, fisicamente extraterritoriale, in quanto esso stato persona è nomade, cioè la persona fisica umana libera, è fuori totalmente dallo stato territorio (nazione) nel quale è ospite od è nato e non ha le radici in esso, ad esempio come gli alberi ed i vegetali, gli animali uomo compreso percorrono il terreno della Terra e non hanno radici in essa, sono quindi extraterrestri e quindi extraterritoriali, non possono appartenere a nessun stato nazione, ma possono avere domicili in vari luoghi della Terra, in quanto la loro unica residenza è il corpo fisco della Persona stato umano, libero e quindi nomade.
STATO (Vivente, Estero = Living State) in e su Persona fisica umana nel proprio Trust° estero, sotto unica giurisdizione = Trust Law, Jersey (da comunicare/NOTIFICARE in Affidavit, allo stato nel quale si vive)
Lo stato-persona fisica umana (extraterritoriale od estero, cioè fuori dal territorio, nazione, ove siete nati), è quel concetto dottrinario del diritto internazionale (accettato dall’art. 10 della Costituzione) e quindi anche di quello diritto costituzionale italiano, che identifica lo stato come un’entità composta dal suo corpo composto dai suoi organi funzionali, con i quali intraprende rapporti esterni con gli altri stati ed individui di diritto internazionale così come rapporti interni con i soggetti che ne fanno parte.
In particolare lo Stato-persona ha capacità di agire attraverso i propri organi in base a un rapporto organico, che si differenzia da quello di rappresentanza per la bilateralità del rapporto: l’atto compiuto da un determinato organo è imputabile direttamente allo Stato, in quanto si realizza un’immedesimazione fra l’individuo persona fisica, titolare dell’organo (fisiologico), che svolge uno o più atti e lo Stato stesso, sul quale ricadono gli effetti.
Il concetto fa parte del più ampio concetto di Stato-ordinamento.
Gli organi statali che compongono lo Stato-persona possono suddividersi in:
– individuali (Sovrani, nomadi e liberi)
– collegiali
– complessi
Tratto da, it.Wikipedia.org, fino a Luglio 2024, dopodiché la pagina è stata cancellata/censurata da Wikipedia, affinché queste informazioni non giungano alla popolazione per far si che non si svegli ed inizi ad autodeterminarsi e ridiventare Sovrani Individuali.
Noi abbiano rimesso a settembre la pagina che avevamo salvato ma è stata immediatamente il giorno stesso, cancellata, ciò significa che vi sono soggetti pagati dal sistema criminale, che controllano ad ogni istante qualsiasi piattaforma, che NON fuoriesca dai loro piani/input. La dittatura continua ed è sempre più intensiva…
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stato-persona&oldid=76177477 La pagina cancellata si trovava a questo link.
Esempio: “sulla natura della esistenza e proclamazione di uno stato indipendente a livello internazionale”.
Il contenuto di questo manuale è il risultato delle trascrizioni delle risposte alle domande più importanti sulla natura giuridica di uno Stato/Nazione proclamatosi indipendente e reale.
Nel testo sono riportati, in modo sintetico, molti degli argomenti pubblicati nelle opere degli autori Balladore Pallieri, professore ordinario di diritto internazionale, nell’Università del Sacro Cuore di Milano, Riccardo Monaco, professore ordinario di diritto internazionale, nell’Università di Roma, e Giovanni Battaglini, professore di diritto internazionale, nell’Università di Ferrara. L’elaborazione delle loro opere è frutto di una grande conoscenza del diritto internazionale, che rimane, comunque, di origine “pattizia” (derivante da un patto) perché il diritto della comunità internazionale, sebbene si denomini “diritto internazionale pubblico”, ha in realtà la struttura e i caratteri del diritto privato.
Le norme a carattere internazionale sono efficaci, nel territorio di un soggetto internazionale, in virtù di una norma nazionale capace di entrare nella sfera di autonomia di uno Stato.
In buona sostanza, il diritto internazionale offre agli Stati soltanto degli schemi generali al solo fine di assicurare a ciascuno di essi una libera e pacifica convivenza. L’ordinamento internazionale, non essendo dotato di una assemblea legislativa preposta alla produzione di norme giuridiche obbligatorie, può essere considerato un sistema atipico.
In altre parole, l’ordinamento internazionale costituisce una struttura paritaria e non gerarchica e si può definire autonomo e originario, giacché non ripete la propria esistenza da altri ordinamenti giuridici. La comunità internazionale non ha una norma con la quale possa determinare quali Stati possano essere i componenti del suo ordinamento.
Pertanto, appare pacifico stabilire che l’obbligatorietà del diritto internazionale deriva unicamente dal diritto sottoscritto dalle parti contraenti, che non sempre viene osservato dagli Stati sottoscrittori dell’accordo. Per esempio, Israele non ha mai dato esecuzione alle risoluzioni ONU di porre fine all’occupazione dei territori palestinesi.
Nonostante ciò continua ad essere legittimamente un socio delle Nazioni Unite.
La funzione giurisdizionale internazionale, pertanto, è essenzialmente di natura arbitrale, cioè i rapporti tra soggetti di diritto internazionale danno vita a regole, principi, discipline che non sono proprie dell’uno o dell’altro soggetto di diritto internazionale, ma di un ordinamento diverso e autonomo. Ancora, gli ordinamenti degli Stati non sono legati all’ordinamento internazionale da un rapporto di gerarchia.
Quindi, lo Stato esiste e si costituisce indipendentemente dalle decisioni della comunità internazionale.
A questo proposito, l’ordinamento internazionale, si collega alla cosiddetta regola della effettività per la quale ciò che importa, ai fini internazionali, è ciò che effettivamente esiste.
Per questi motivi, lo Stato comincia ad esistere nel momento in cui il suo popolo si dichiara indipendente e approva il suo atto costitutivo perché tutti i popoli sono padroni del loro destino, il che significa che essi godono del diritto di autodeterminazione, come del resto stabiliscono gli artt. 1, comma 2, e 55 dello statuto delle Nazioni Unite.
Non sempre il requisito della territorialità è essenziale per l’acquisto della personalità internazionale, ciò significa che lo Stato non nasce da una regola stabilita dal diritto internazionale. Un esempio per tutti è quello della Santa Sede che, pur non avendo un territorio e un popolo, ha una personalità giuridica originaria acquisita, ipso iure, in virtù delle norme di diritto canonico approvate dal Papa.
Ne è prova il fatto che dopo essere cessata, nel 1870, la sovranità territoriale della Santa Sede, questa continuò ad operare come soggetto internazionale, a ricevere e inviare agenti diplomatici ed a concludere trattati internazionali, come quello dei Patti Lateranensi, che ebbero ad oggetto la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, ossia di uno Stato vassallo della Santa Sede.
QUINDI:
Tu per ora, sei un cespite (bene) del presunto stato dove sei nato, cosi ti hanno insegnato falsamente, perché con la firma del “certificato di nascita“, i tuoi genitori hanno “legalmente” ceduto con la loro firma (con consenso NON informato), il “bene”, alla amministrazione dello “stato nazione”, che rubando la tua identità (il tuo Nome e Cognome) crea con esso la FINZIONE: COGNOME e NOME e relativo CODICE FISCALE, cioè un’azienda individuale un TRUST (IT) che dovrebbe essere tua e tua soltanto, ma e da quel momento, ti viene sottratta e mediante una serie di codici (Apgar / ISIN / CUSIP) poi inviati alla Crown corporation della “City of London” viene creato l’asset finanziario (Bond) legato al centro di imputazione giuridica FINZIONE PERSONA GIURIDICA con relativo CODICE FISCALE, (che è un vero e proprio BOND) collegato al certificato di nascita che definisce il personale rapporto di schiavitù con lo stato = Bonded Labour = o sfruttamento del lavoro per debiti, che è una “moderna” forma di SCHIAVITU’, che non risparmia NESSUNO !,….perché lo stato/governo dove sei nato e registrato, amministra la tua azienda, la FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, della quale lo stato/governo, si è impossessato con “circonvenzione di incapace” ai tuoi genitori, che NON sono stati informati di ciò che stava realmente accadendo con quella firma… in COMUNE. e cosi ti amministra dalla nascita alla morte….
Lo stato CRIMINALE per creare la FINZIONE ha compiuto un reato di “sottrazione di identità” in quanto l’art. 6 del Cod. Civile, è chiaro esso afferma che NON si può modificare il Proprio Nome e Cognome, eppure ha oltre ad averlo sottratto al Titolare / Proprietario della FINZIONE, modificato il Nome e Cognome in COGNOME e NOME invertendo le parole, cosa che non è corretta ma illegale, perché tutti sanno che anche in italiano, il Nome proprio viene prima del Cognome; questa inversione delle parole sta a significare che vi è una NETTA distinzione fra la Persona fisica umana che è reale e la suddetta FINZIONE PERSONA GIURIDICA, questa cosa ed è stata fatta appositamente anche per creare pur con la netta distinzione fra le due entità una è reale e l’altra è solo virtuale ed è amministrata dallo stato, per coloro che la sanno distinguere/vedere e gli altri addormentati che non ci fanno caso e continuano a dormire nella loro schiavitù.
Ciò significa che inconsciamente, oggi diventi e sei quel “pezzo di carta”, il loro “UOMO DI PAGLIA“; con la firma da parte dei tuoi genitori del certificato di nascita sei stato regalato allo stato, e vieni gestito da “loro i prePotenti”, attraverso le loro regole commerciali e finanziarie e tu, attraverso lavaggi di testa, che partono sin prima della tua nascita, quando cresci ti trovi confuso, perduto e rendendoti e sentendoti SCHIAVO, fino a quando non ti “risvegli” e ti rendi consapevolmente del tuo stato e della tua Vera Identità e reclami di diritto legale, la Proprietà (titolarità, in quanto ha il tuo COGNOME e NOME) e l’amministrazione (Trustee) di tale FINZIONE PERSONA GIURIDICA: ciò riguarda TUTTI i documenti che possiedi, ove è scritto il tuo COGNOME e NOME in forma grafica MAIUSCOLA (invertendo anche la sua scrittura da Nome e Cognome in COGNOME e NOME), dati che identificano SOLO quella FINZIONE od uomo_di_paglia, con COD. FISCALE, che è un ente virtuale NON vivente e NON identificano te stesso, che sei una Persona fisica umana vivente che ha un Nome e Cognome, ma la tua “azienda personale”, la tua FINZIONE/TRUST, che però è amministrata dallo stato CRIMINALE, fino a quando Legalmente, non gliela SOTTRAI, con apposito documento che trovi QUI nel sito alla pagina 4 e 4b della Sovranità Individuale.
Ricordati che sulla tua FINZIONE, vengono emessi dei Titoli di stato /Obbligazioni, a mezzo del tuo COGNOME e NOME…..e li amministra lo stato o chi per esso….e tu vivi nella povertà e devi lavorare e sudare per poter sopravvivere….
Ma puoi chiedere il risarcimento Danni al presunto stato/governo che ti ha schiavizzato fino ad ora.
Vedi FABBRICANTI di Stupidi:
https://pub.mednat.news/filosofia/FABBRICANTI_DI_STUPIDI_24_01_2014.pdf
In tale condizione la tua UNICA e VERA identità di Essenza eterna incarnata ovvero una Persona fisica umana vivente, uomo naturale, essere umano, viene da QUESTO SISTEMA MAFIOSO CRIMINALE, completamente annullata, diventando uno SCHIAVO accondiscendente (per loro), una “merce” assoggettata al diritto marittimo, merce che con il tempo diventerà deperibile, per potersi appropriare e gestire, per conto dei Banchieri che controllano il mondo, la tua obbligazione, i tuoi bonds, emessi dall’apparato finanziario del SixTema, sulla FINZIONE PERSONA GIURIDICA con COD. FISCALE, dalla tua nascita fino alla tua morte, e lo fanno in quanto per “loro“, sei disperso in mare o muori a 7-10 anni e, se non compili e registri, al posto del cosiddetto, “certificato di nascita” (che legalmente si chiama: FINZIONE/PERSONA GIURIDICA = uomo_di_paglia con il Tuo COGNOME e NOME, scritti in MAIUSCOLO), il tuo VERO documento di “Dichiarazione di ESISTENZA in Vita” (vedi più in là in altra pagina, per la bozza del documento), rimani per “loro”, disperso e/o morto fino alla tua vera morte e quindi i tuoi soldi, emessi a Nome tuo ed a tua insaputa, rimangono a loro e se li gestiscono alla faccia tua… !
Tu sei un valore che è immenso, un valore enorme, e sono riusciti con il loro “incantesimo” ad imprigionarti in un “pezzo di carta” straccia ed a portarti via anche tutto il tuo valore finanziario che è grandissimo…..
Ora sta a te scegliere, cosa fare: fare l’UOMO DI PAGLIA, SCHIAVO od il Sovrano INDIVIDUALE, libero dal $isT€ma e per di più anche ricco ?
Con amore”
By Raffaele Gavuglio – Tratto da Facebook.com, con ampliamenti e precisazioni del redattore di questa pagina, lo Admin di questo sito.
Ecco come il presunto stato/governo, ti schiavizza dalla nascita, con i suoi documenti prestampati e subdoli, facendo firmare un contratto ai tuoi genitori non informati, che ti cedono come amministrazione, al presunto stato nel quale vivi.
Ecco un’altro esempio di come si è creato, istituito e gestito il Trust mondiale di controllo degli esseri umani = Persone fisiche
(anche se parte da motivazioni religiose che condivido in parte, quale redattore della pagina, è bene comunque leggerlo, perché parla della costituzione della SCHIAVITU’ su tutto il Vivente sulla Terra)
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Persona, sovranità e rappresentanza in Thomas Hobbes
(con commenti di Jean Paul Vanoli (vedi curriculum dello Admin del sito in ROSSO, nel PDF)
“Il corpo del Leviatano.
Attribuendo allo Stato, e dunque alla dimensione del politico, la funzione di sottrarre l’uomo alla caducità (Quale caducità ?…. solo quella che i cristiani specie cattolici attribuiscono alla Persona fisica umana), Franz Rosenzweig ha scritto: “Nei popoli del mondo vi è pura temporalità. Ma lo Stato (FINZIONE od uomo_di_paglia ente virtuale non vivente come la Persona fisica) è il tentativo che è necessario rinnovare incessantemente, di conferire eternità ai popoli nel tempo”
Continua QUI – PDF
Leggete con attenzione qui sotto alcune definizioni riguardanti la Persona fisica umana, i suoi diritti, nella sua corporeità.
Il concetto di Persona fisica umana (omo vivo che cammina eretto sulla faccia della Terra)
Il concetto di Persona non coincide con quello di “soggetto giuridico”: la FINZIONE PERSONA GIURIDICA con proprio CODICE FISCALE, ma comporta una considerazione più ampia del semplice “centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive”, attribuito alla FINZIONE od uomo_di_paglia, che è una “cosa” virtuale, cioè non vivente e reale come la Persona fisica.
La Persona è l’insieme delle caratteristiche del singolo individuo, e delle caratteristiche fisiche tangibili, etiche, comportamentali, morali e spirituali e fisiche nonché della proiezione del singolo nella vita sociale, vale dire, della percezione che ogni persona dà di sé stessa all’esterno.
Questo insieme di caratteristiche PsicoFisiche dà luogo a una combinazione irripetibile.
Quando si parla di identità, (dal punto di vista giuridico) si intende parlare di individui unici e con delle caratteristiche irripetibili.
Si deve considerare anche l’aspetto della disponibilità dei diritti che gode un soggetto in relazione a sé stesso, esempio avere una personalità anche giuridica.
Questa riflessione è importante per la tecnica di tutela che l’ordinamento giuridico deve apprestare per soccorrere il singolo. Ci si è chiesti se il singolo potesse avere una sorta di diritto soggettivo su sé stesso.
La questione porta a una risposta negativa, perché la tutela non guarda a una dimensione di dominio, nel senso che non si ha qualcosa, ma al modo di essere.
Il diritto soggettivo tende ad escludere altri individui garantendo a colui che diritto la fruizione esclusiva di un’utilità. Né la persona può essere oggetto di disposizioni per fini speculativi, da parte di nessuno !
Inoltre, si è sottolineato in giurisprudenza italiana, come l’attribuzione dei diritti della persona sia stata fatta dal Costituente all’uomo, non al cittadino, ciò significa che l’uomo persona fisica, non cittadino, ha diritti superiori al cittadino che è evidentemente un suddito giuridicamente parlando.
Art. 10 Costituzione: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Attraverso questa norma, il diritto internazionale in materia di diritti umani viene automaticamente incorporato nell’ordinamento giuridico interno, così garantendo la conformità dei minimi standard interni di tutela della persona con quelli internazionalmente vigenti nonché il rispetto degli obblighi dell’Italia di fronte alla comunità internazionale.
GUARDATE chi sono i fasulli, amministratori, e non sono “proprietari” delle vostre FINZIONI PERSONE GIURIDICHE = COGNOME e NOME (scritti con il COGNOME prima del NOME e tutti od in parte scritti in MAIUSCOLO):
https://informationzero.wordpress.com/2015/03/17/noi-esseri-umani-non-siamo-liberi-calcola-a-chi-appartieni/comment-page-1/
Qui in questo link, sono illustrate le foto dei vari certificati italiani con la spiegazione di ciò che indicano:
https://www.bing.com/images/search?q=spiegazione+del+certificato+di+nascita&qpvt=spiegazione+del+certificato+di+nascita&form=IGRE&first=1
Cosa è un certificato ?
https://acepi.it/en/content/what-certificate
Ovviamente gli stati nascondono molto bene come il Certificato di nascita (Titolo Finanziario) sia diverso da un semplice “atto di nascita” (nota storico anagrafica).
Il Certificato di nascita. attesta l’avvenuta cessione della amministrazione della FINZIONE PERSONA GIURDICA (COGNOME e NOME), creata con il Nominativo del nuovo nato, al Governo Corporation, il presunto stato, della amministrazione della FINZIONE creata per il “bambino nato vivo” che diventa da quel momento per mezzo della FINZIONE (se si identifica in essa) soggetto alle norme statutarie (Civil Law) di una Società Privata, compresa la titolarità del debito pubblico creato ad hoc, fraudolentemente, per schiavizzare i cittadini..,
L’atto di nascita invece, semplicemente “tiene memoria” dell’avvenuta venuta al mondo di un essere umano LIBERO e SOVRANO soggetto unicamente alla Public (common) Law ….
Nei fatti se ci identifichiamo nella FINZIONE, siamo stati trasformati in Titoli di Debito attraverso la registrazione anagrafica in COMUNE ove si è nati ed alla conseguente emissione del Certificato di nascita, firmato dai genitori con il loro consenso disinformato e quindi inconsapevoli dei veri fatti e senza la nostra Volontà espressa consapevolmente e liberamente ……… in quanto incapaci di intendere e volere in quel momento storico su quel tema, quindi il supposto Contratto di delega dell’amministrazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME con relativo COD. FISCALE, allo stato, è NULLO !
Cittadini schiavi o Esseri Umani Liberi Consapevoli e Autodeterminati ? La scelta è nostra !
By Eugenio Manescalchi, con precisazioni indispensabili del Redattore della pagina
Video che illustra bene quello che avviene nel mondo finanziario e mondiale quando un uomo nasce….
Vedi queste pagine preparate da un avvocato italiano
Priolo_demetrio_avv-perche_sovranita + dott._demetrio_priolo + Priolo_sovranità_ autodeterminazione
Perché dichiararsi Sovrani ? – By avv. Demetrio Priolof in parte è bene
ORIGINI della SCHIAVITU’ (video da visionare per capire molto bene la questione !)
Ecco un’altro esempio di come si è creato, istituito e gestito il Trust mondiale di controllo degli esseri umani, cioè sulle Persone fisiche (anche se parte da motivazioni religiose che condivido solo in parte, è bene comunque leggerlo, perché parla della costituzione della SCHIAVITU’ su tutto il Vivente sulla Terra)
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L’UNICO POPOLO UMANO della TERRA
We, the People – Noi, il Popolo (Io Sono in Noi)
– Niente e nessuno é al di sopra di Noi, solo il Principio Universale
– Noi siamo la Nazione Sovrana. Essa non esiste senza il Popolo. Il Popolo è la sua Anima Vivente.
– Non esiste gerarchia, esistono Diritti equanimi e Volontà comune.
– Esistono Etica e Buonsenso come viatico alla Convivenza.
– Esiste il Rispetto come regola dei rapporti sociali.
– Esiste l’Onore come espressione della Garanzia.
– Esiste la Condivisione costante come esercizio della Compassione e della Solidarietà.
– Esiste la Dignità come equazione e misura del Vivere
– Non esiste il Debito, esiste il Credito attribuito per Diritto di Nascita.
– Esiste la Gioia come manifestazione dell’Energia.
– Esiste il Lavoro come dimensione del Talento.
– Esiste la Passione come motore verso l’obiettivo comune.
– Esiste la Riconoscenza per la Madre Terra e la sua Tutela in forma di tributo costante.
– Esiste l’Amore, forza primaria che crea, lega e rende eterna questa Costituzione.
– La Nazione Sovrana è un TRUST, un perfetto accordo d’onore inscindibile. Un’entità non metafisica, una Persona in Nome collettivo, senza FINZIONE/ PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, Una “Charta”, un patto d’onore.
– Ogni Uomo e Donna Liberi e Sovrani sono la firma energetica e vivente in calce a questa Costituzione, sono Trust individuali che aderiscono all’Intento comune.
– L’Armonia e la Prosperità sono figli naturali di questa Nazione.
– La Volontà e l’Agire comune sono l’atto di fecondazione.
Il mio desiderio espresso, è che questo si compia ORA…..
By Valeria Gentili
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La base dei diritti naturali è il diritto alla Terra che implica tutti gli altri diritti naturali
Il “diritto alla terra” svolge un ruolo fondamentale nella costruzione dell’identità culturale delle popolazioni indigene. Tale diritto viene, talvolta, attribuito dalla giurisprudenza nazionale in virtù del riconoscimento di un pre-existing title: ovvero un titolo, giuridicamente vincolante, di preferenza e preminenza rispetto alle attività economiche dello Stato o di terzi privati.
Il rapporto ancestrale con la terra
Il rapporto ancestrale con le terre native, per le popolazioni indigene, è ricco di significati materiali e spirituali: la “terra” avrebbe un impatto diretto sulla realizzazione di una serie di diritti umani e, data l’interdipendenza tra diritti, le questioni legate al territorio possono potenzialmente avere un impatto trasversale. Le controversie sul possesso della terra sono spesso causa di violenti conflitti e pongono ostacoli al sereno svolgersi delle relazioni tra indigeni e Stato territoriale. Il “diritto di accesso alla terra” influisce, quindi, su tematiche quali la riduzione della povertà, l’accesso ai mezzi di sussistenza, i progetti di sviluppo e gli interventi umanitari. Le problematiche globali emergenti, i (NdR: presunti) cambiamenti climatici e la stessa rapida urbanizzazione hanno maggiormente complicato il quadro della tutela delle tribù indigene, poiché il settore privato e pubblico dello Stato tendono a espandersi avocando a sé una serie di territori e riserve destinate in origine alle popolazioni native.
Diritto alla terra e diritti connessi: l’indivisibilità dei diritti umani
Riconosciuto da molti autori come il “diritto-antecedente logico” per la costruzione della propria identità culturale, il diritto alla terra è intimamente connesso a una serie di ulteriori diritti che vengono internazionalmente riconosciuti alle popolazioni indigene, coerentemente con la teoria generale dei diritti umani per cui gli stessi sono, tra l’altro, indivisibili. All’interno di questo catalogo di diritti connessi figurano il diritto all’autodeterminazione (interna), il diritto all’autoidentificazione, il diritto alla previa consultazione informata, il diritto al culto, il diritto al cibo e il diritto a un adeguato standard di vita. Il riconoscimento del diritto alla terra comporta, inoltre, che lo Stato territoriale debba astenersi da qualsiasi tipo di turbativa in materia; non sarebbe cioè possibile, salvo casi di estrema necessità dello Stato, “interporsi” nel rapporto tra popolazione indigena e “terra nativa”.
La giurisprudenza degli Human rights treaty bodies
Nell’ambito del Patto sui diritti civili e politici del 1966 è stato creato un meccanismo di risoluzione delle controversie, non vincolante, che può essere attivato dai singoli individui, nei confronti dello Stato nazionale, per pretese violazioni dei diritti contenuti nell’Accordo.
Nel leading case “Lubicon Lake Band”, una tribù indigena del Canada, sostenne che lo sfruttamento di risorse naturali, quali gas e petrolio presenti nei loro territori ancestrali, da parte di aziende private aveva portato alla distruzione delle risorse naturali che garantivano loro il mantenimento del “tradizionale stile di vita”. I ricorrenti prospettarono così la violazione del diritto all’autodeterminazione laddove fu concessa l’espropriazione del loro territorio a vantaggio di aziende private canadesi. Il Comitato dell’ICCPR (International covenant on civil and political rights) nella sua analisi ritenne che fosse minacciato lo stile di vita della comunità indigena di riferimento, basato sul legame con la propria terra; mezzo di sostentamento e riferimento culturale: «Le storiche disuguaglianze […] e alcuni recenti sviluppi minacciano il tradizionale stile di vita e la cultura della Lubicon Lake Band, costituendo una violazione dell’articolo 27». Il tema dell’espropriazione della terra e del relativo reintegro costituiscono un tema centrale nella giurisprudenza del Comitato in materia. Lo stesso scorge l’esistenza di un “titolo” preferenziale per il godimento della terra “nativa” che viene ancorato, nell’esempio citato e in molti altri casi, al diritto all’autodeterminazione interna e al diritto a poter mantenere il proprio stile di vita tradizionale. Nell’ambito della giurisprudenza nazionale (di alcuni Stati quali il Canada) la prevalenza della proprietà delle popolazioni indigene viene associata a un “titolo preesistente” di proprietà/possesso derivante, questa volta, da un “legame storico”: frutto della permanenza degli individui nativi su quei territori in epoca precoloniale.
Il riconoscimento del pre-exing title nella giurisprudenza nazionale canadese
Data la centralità del diritto interno come elemento giuridico primario per un’efficiente tutela dei diritti specifici delle comunità indigene, un esempio interessante è la costituzionalizzazione dei diritti dei popoli aborigeni in Canada. La Carta dei diritti e delle libertà del Canada del 1982, e il Constitution Act dello stesso anno, prevedono che la garanzia di determinati diritti e libertà, ivi sanciti, non deve mai essere interpretata in modo da abrogare o derogare qualsiasi diritto aborigeno: devono, cioè, essere salvaguardati diritti derivanti da trattati stipulati dai popoli aborigeni anche qualora antecedenti alla Costituzione stessa. I diritti esistenti, ancestrali o di derivazione pattizia, sono riconosciuti e “convalidati” come “pre-existing rights”. Storica in tal senso è stata la sentenza “Calder” dove il ricorrente, nativo aborigeno, riteneva che i diritti tradizionali della propria tribù fossero esistenti da prima che le guerre portassero alla colonizzazione canadese. I giudici della Corte suprema canadese riconobbero che i diritti delle popolazioni indigene sono “diritti specifici” e non sono stati concessi per un “riconoscimento” legale, ma sono prerogative preesistenti delle popolazioni che erano popoli sovrani stabiliti sul quel territorio prima dell’arrivo dei coloni; questo costituisce prova di un “aboriginal title” sulle terre e sui diritti da riconoscersi a tali soggetti autoctoni. Al giudice nazionale non spetta altro che “accertare” l’esistenza di un diritto che preesiste.
Lo stesso riconoscimento avvenne nelle sentenze “Guerin” e “Sparrow” dove fu evidenziato che il titolo aborigeno è un vero e proprio diritto derivato dalla storica occupazione delle terre da parti degli aborigeni stessi, e conseguentemente il governo ha la responsabilità di agire in concerto con il rispetto dei diritti connessi a tale riconoscimento. In “Sparrow” questo tipo di rapporto governo – tribù viene definito “fiduciario”: «Il rapporto tra il governo nazionale e gli aborigeni è di tipo fiduciario e il riconoscimento dei diritti degli aborigeni deve essere definito alla luce di questo valore storico».
Fonti e approfondimenti
– Villapolo Herrara, “I moderni indigeni. L’identità culturale di fronte alla interculturalità e alla globalizzazione”, Encuentro, 2000.
– Corpuz, “Indigenous peoples’ collective rights to lands, territories and natural resources”, Lessons from IFAD-supported projects, 2007.
– Mannheim, “Indigenous Languages, Politics, and Authority in Latin America: Historical and Ethnographic Perspectives”, 2018.
– Donoso Romo, “Comunicación, identidad y participación social en la educación intercultural bilingüe”, in Revista Yachaykuna, Instituto Científico de Culturas Indígenas No.5, 2004.
– Dakhno, “State territory and territorial integrity: structural and functional analysis of the morphology of concepts”, Granì PH, 2018.
– Pustorino, Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani, Cacucci Editore Bari, 2019.
Tratto da: lospiegone.com
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Ricordatevi che:
La “cittadinanza (il diritto) terrestre” è trasmessa secondo il principio dello “ius sanguinis” dai genitori, (principalmente dai padri e madri naturali), ai figli, quale diritto naturale sancito anche dalle legge dei vari stati del mondo.
– vedi: Il PARADIGMA dell’UOMO LIBERO ! + Manuale dei Diritti dell’Uomo – PDF dal sito Senato.it + Diritti dell’Uomo
DICHIARAZIONE delle NAZIONI UNITE sui Difensori dei Diritti Umani
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Le leggi naturali primarie sono:
La Legge dell’AmOr che regge l’UniVerso:
– essa è scritta in tutti gli esseri umani nel loro proprio Spirito individuale, nel loro cuore e nel loro DNA.
Infatti fin dagli albori dell’umanità maschi e femmine, simbolo materializzato delle due forze Yang & Ynn (maschile e femminile) che reggono, trasformano l’intero UniVerso e che copulano all’InFinito per creare e manifestare nella nostra dimensione spazio/temporale, la Vita, per mezzo della loro potente forza sessuale, hanno insegnato all’umanità vivente e ciò da sempre che, ad esempio, amando ed essendo riamato l’uomo (maschio e femmina) è sereno e felice, e se non ha quello tipo di esperienza soffre in continuazione fin tanto che non la raggiunge, infatti egli, sia come individuo che come comunità, insieme di individui, cercano di vivere quelle situazioni di benessere ricercando continuamente, per il singolo anche la sua “anima gemella” e soffre se non la trova; il sesso è la forza ed è il mezzo che lo spinge costantemente verso la ricerca della sensazione di benessere e piacere, che amare ed essere riamati, dona.
Quindi questa Legge vale anche per gli insiemi di individui che formano famiglie, gruppi, tribù, stati/nazioni, se si amano e quindi si rispettano, NON si fanno la guerra…., quindi amare secondo la sacra legge dell’AmOr, significa godere e far godere e vivere in pace ed armonia con gli altri viventi.
Da questa immane e imperitura legge dell’AmOr, nascono di Diritti Naturali ed i doveri che l’uomo ha poi scritto materialmente, per dare indicazioni per il rispetto di se stessi e della Natura, la nostra casa.
Ecco i nostri diritti in Terra:
Giusnaturalismo (giu-sna-tu-ra-lì-smo) – Significato:
Dottrina giuridico-filosofica che sostiene l’esistenza di un originario diritto naturale, assoluto e universale, che precede il diritto positivo, prodotto dagli umani con le leggi
– adattamento della locuzione latina [ius naturale] ‘diritto naturale’, col suffisso [-ismo] proprio delle dottrine.
“Che questa concezione assoluta della Diritto faccia parte della natura universale degli esseri umani è un diritto da giusnaturalista”.
PIRAMIDE dei vari Livelli Gerarchici, delle LEGGI umane nel mondo della Giurisprudenza (sintesi).
Vi sono ben precisi livelli di validità Giuridica fra le LEGGI nel MONDO:
Tutto ciò che viene meno o manca di questi requisiti e questi livelli, è ERRATO e contro l’uomo, quindi si DEVE trasgredire, perché ordini/disposizioni NON legali ed incoerenti con ciò che indicano i vari livelli di importanza delle LEGGI (Norme), qui ben chiaramente evidenziati ovvero la “Gerarchia delle fonti” del diritto.
Cioè, sostanzialmente, la gerarchia delle norme. Le quali norme sono collocate all’interno del sistema giuridico secondo un ordine gerarchico secondo il quale ciò che sta al vertice (I diritti dell’Uomo e sotto le Costituzioni delle varie nazioni del mondo) nel caso italiano essi imprimono i propri indirizzi, la propria caratterizzazione e volontà a tutto ciò che è collocato al di sotto, esattamente al pari di una gerarchia militare o di una gerarchia aziendale.
Al di sopra di TUTTO, gerarchicamente fra le Leggi, vi è solo: il Diritto Naturale, cioè il Diritto/Legge della Terra – Legge e Diritti naturali
1 – DIRITTI UNIVERSALI DELL’UOMO
Tali diritti presentano le seguenti peculiarità:
Sono dichiarati INVIOLABILI, nel senso che non possono essere cancellati neppure dal legislatore costituzionale, né tantomeno essere compressi nel loro nucleo essenziale.
Questi Diritti, sono riconosciuti non soltanto al singolo, ma anche alle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (famiglia, scuola, impresa, comunità religiosa, associazioni laiche…..).
2 – COMMON LAW (Leggi Internazionali alle quali l’Italia con la firma ed adesione si DEVE adeguare: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”) Art. 10 Costituzione valevole per i punti 1 e 2
3 – COSTITUZIONI NAZIONALI (La Costituzione, garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ossia di quei diritti basilari che fanno direttamente capo all’essere umano e che coinvolgono tutte le principali esternazioni della sua personalità…..)
Nella Costituzione italiana i diritti umani sono riconosciuti e garantiti principalmente dall’articolo 2:
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. valevole per i punti 1 e 2
La disciplina dei diritti di libertà e le loro garanzie costituzionali sono la componente principale per la determinazione della “forma di regime” di un determinato Stato (distinzione fra Dittatura e Democrazia Libera, la dittatura odierna è FUORILEGGE).
Quindi lo stato ed il governo DEBBONO rispettare i Diritti Umani !
4 – LEGGI-LEGGE (atto normativo o norma giuridica, attraverso il quale il potere legislativo esercita la sua funzione (legge in senso formale); Le Leggi sono presentate, discusse e promulgate dai Parlamenti, ed hanno valore gerarchico superiore ai Decreti, che non possono in alcun modo annullare le Leggi già promulgate.
5- DECRETI PRESIDENZIALI (Presidente della Repubblica, non può emettere nessuna Legge in contrasto/antitesi con le Leggi di livello superiore)- vedi punto 1, 2, 3
6 – DECRETI del PRESIDENTE del CONSIGLIO DEI MINISTRI (Presidente del Consiglio dei Ministri, non può emettere nessuna Legge in contrasto/antitesi con le Leggi di livello superiore)
– vedi punto 1, 2, 3, 4
7 – DECRETI REGIONALI del PRESIDENTE di una REGIONE (Presidente di una Regione, non può emettere nessuna Legge in contrasto/antitesi con le Leggi di livello superiore) – vedi punto 1, 2, 3, 4, 5
8 – ORDINANZE SINDACALI (quelle dei Sindaci, idem) – vedi punto 1, 2, 3, 4, 5, 6
NESSUNA di queste supposte Leggi/Norme, può annullare la Legge superiore dalla quale DEVE DIPENDERE.
- S. Tutte le norme che non rispettano questi requisiti sono ILLEGALI e debbono/possono essere denunciate in Tribunale
Riassumendo:
In che rapporto stanno le LEGGI, lo ripetiamo ?
La Gerarchia delle fonti internazionali
– XI Diritto internazionale.
http://www.studiamo.it/pages/diritto-pubblico-privato-ed-internazionale-norme-internazionali-introduzione-alle-norme-internazionali/7/
– La formazione delle norme Internazionali.
http://www.unipegaso.it/materiali/LMG-01/annoIV/DirInt_DAuria/ModII/Lezione_II.pdf
– La gerarchia delle fonti internazionali.
http://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=22&id=735
1. Norme consuetudinarie – compresi i principi generali di diritto comuni agli ordinamenti.
https://it.wikipedia.org/wiki/Consuetudine_(diritto_internazionale)
2. Trattati – obbligatorietà riposta nella consuetudine pacta sunt servanda.
http://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=22&id=735
3. Fonti previste da accordi – gli atti delle organizzazioni internazionali.
https://moodle2.units.it/pluginfile.php/324377/mod_resource/content/1/Le%20fonti%20del%20diritto%20internazionale%202019-20.pdf
La consuetudine è molto flessibile, poiché può essere derogata da una fonte inferiore, nei limiti in cui la consuetudine lo consente. Oggi si parla sempre più di un gruppo di norme cogenti – ius cogens.
L’art. 53 della Convenzione di Vienna sancisce la nullità di qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. Con norma imperativa del diritto internazionale generale si intende una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme, come norma a cui non si può apportare nessuna deroga e che non può essere modificata se non da una norma di diritto internazionale generale dello stesso carattere.
Il trattato quindi non può derogare le norme cogenti del diritto internazionale.
L’art. 64 stabilisce che se una norma imperativa di diritto internazionale generale è in contrasto con un trattato, questo diventa nullo e si estingue.
Ma cos’è il “diritto cogente” ?
La Convenzione di Vienna non lo dice, né la dottrina riesce a trovare un criterio di riferimento. Si fa leva sull’art. 103 della Carta dell’ONU: in caso di contrasti tra gli obblighi contratti dagli Stati membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da esse assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente statuto. Oggi il rispetto della Carta è considerato fondamentale.
By Alessandro Remigio
Noi e solo NOI siamo il Valore (anche della moneta=denaro, CHE è e DEVE essere NOSTRO e non delle Banche-Banchieri !)
AUTODETERMINAZIONE dei POPOLI
Anche Putin nel 2022 ha parlato e confermato questo:
“Il DIRITTO all’AUTODETERMINAZIONE dei POPOLI e quindi degli individui che li compongono !
“l. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. (…) 3. Gli Stati parti del presente Patto, (…), debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello statuto delle Nazioni Unite”.
https://unipd-centrodirittiumani.it/it/attivita/Autodeterminazione-diritti-umani-e-diritti-dei-popoli-diritti-delle-minoranze-territori-transnazionali/187
La Dichiarazione Universale dei diritti dei popoli (Carta di Algeri, l976), che è un importante atto politico non governativo, stabilisce all’articolo 5 che “Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e inalienabile all’autodeterminazione”.
– vedi anche la Legge Italiana, n° 881 del 1977, per la ratifica e sottoscrizione degli accordi internazionali.
Essa è utile per far vedere e certificare a coloro che lavorano nell’amministrazione statale, che tutte le Leggi ed accordi Internazionali, sono stati accettati e debbono essere eseguiti anche dall’Italia, per gli italiani.
Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966. (GU n.333 del 7-12-1977 – Suppl. Ordinario )
PRINCIPIO di AUTODETERMINAZIONE dei POPOLI
Detto principio è stato accettato e inscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945), e dispone che uno degli scopi dell’Organizzazione è sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell’eguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto dell’autodeterminazione.
Detto principio attiene ai soggetti internazionali, quali i Movimenti di Liberazione Nazionale, e quindi al loro assetto e alla loro legittimazione giuridica sul piano internazionale.
Viene riconosciuto a tre categorie di popoli:
1) ai popoli soggetti a potenza coloniale (estesa poi ai casi di cd neocolonialismo)
2) ai popoli soggetti a dominio straniero
3) ai popoli soggetti a regime razzista, ovvero che attua una discriminazione razziale.
Il diritto all’autodeterminazione è un diritto erga omnes, che quindi si può far valere nei confronti di tutti gli altri stati.
Gli effetti pratici del principio sono che: gli stati oppressori hanno l’obbligo di consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, e non devono far ricorso all’uso della forza per negare tale diritto; i popoli hanno un pieno diritto riconosciuto all’autodeterminazione nei confronti dello stato oppressore; gli stati terzi devono sostenere i popoli in lotta per l’autodeterminazione in qualsiasi forma e astenersi dall’aiutare lo stato oppressore.
Il principio di autodeterminazione dei popoli ha definitivamente soppiantato l’ottica tradizionale della sovranità statale, poiché in questo modo uno dei principali parametri di autorità degli Stati era la soddisfazione dei bisogni e l’accettazione da parte della popolazione.
È palese che tale principio sta alla base della democrazia e ha dato il colpo di grazia agli Stati multinazionali e coloniali.
Tratto e continua QUI: http://www.mlnv.org/main/le-leggi/
Commento NdR: i popoli sono un insieme di Persone fisiche umane, quindi se l’autodeterminazione dei popoli (come insieme) è applicabile e riconosciuta, anche alle singole persone che lo compongono (il popolo), ciò significa che qualsiasi Persona fisica umana può autodeterminarsi in virtù dei Diritti dell’uomo e dei popoli.
Tutto ciò deriva dall’applicazione delle leggi Internazionali su:
– Fondo monetario
– Brevetti
– Regole dell’abbordaggio
– Diritti Economici, sociali, culturali, Politici
– Energia
Queste Leggi internazionali ci permettono di esercitare i nostri diritti di essere liberi ed autodeterminati sul territorio ove si vive.
Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)
– Data di adozione 16/12/1966
– Data di entrata in vigore 23/3/1976
ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite – Adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966. Entrata in vigore internazionale: 23 marzo 1976. – Stati Parti al 1° settembre 2020: 173.
Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)
Preambolo
Gli Stati Parti del presente Patto,
Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’ideale dell’essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali;
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo;
Considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;
Hanno convenuto quanto segue:
Parte I
Articolo 1.
- Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
- Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
- Gli Stati Parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
Parte II
Articolo 2
- Ciascuno degli Stati Parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
TESTO UNICO BANCARIO (TUB)
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/TUB_giugno_2015.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/TUB-aprile-2014-appendice.pdf
DUDU – Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ITN
Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti.
Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione ed a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell’Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.
LEGGE di RECEPIMENTO 881 del 1977
http://legxv.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge1977881.pdf
ARTICOLO 10 della COSTITUZIONE ITALIANA
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
L’articolo 10(3) della Costituzione Italiana prevede che uno straniero al quale nel suo Paese sia impedito di esercitare “le libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana”, ha diritto d’asilo nel territorio italiano, “secondo le condizioni stabilite dalla legge”. L’asilo costituzionale è rimasto, per tanti anni, un concetto praticamente disapplicato fino al 1997, quando una sentenza della Corte di Cassazione ha indicato il tribunale ordinario come organo competente per decidere sulla concessione dell’asilo ai sensi della Costituzione, anche in assenza di una legge applicativa. Tuttavia, la legge di applicazione, a tutt’oggi, non è mai stata realizzata.
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html
PATTI sottoscritti dagli stati registrati all’ONU per tutti i Diritti dell’Uomo:
https://docs.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtX3Z2N0RrQ0xtMms/edit?pli=1
– Legge 25/10/77 n° 881:
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge1977881.pdf
L’Italia ha sottoscritto negli anni ’90, assieme ad altre nazioni, il riconoscimento completo di tutte le Common Law, di Diritto anglosassone – Lo stesso PDF della camera.it, ma interno al nostro portale
INFATTI:
Dichiarazione 7 ottobre 2021 Bruxelles (UE)
La Commissione europea ribadisce il primato del diritto dell’UE:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_21_5142
“La Commissione difende e ribadisce i principi fondanti dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ossia: il diritto dell’UE prevale sul diritto nazionale, anche sulle disposizioni costituzionali; tutte le sentenze della Corte di giustizia sono vincolanti per tutte le autorità degli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali. L’Unione europea è una comunità di valori e di diritto che devono essere rispettati in tutti gli Stati membri. I diritti dei cittadini europei sanciti dai trattati devono essere tutelati, a prescindere dal luogo in cui possono essere trattati nell’Unione europea“.
Guardate anche i “segreti interessi” della nascita della FALSA Unione europea:
Unione-Europea-un FALSO
https://dituttoedipiu.altervista.org/le-origini-segrete-dellunione-europea-e-i-veri-interessi-dei-suoi-mandanti/
Definizione dei TRATTATI INTERNAZIONALI
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Vienna_sul_diritto_dei_trattati
La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati è un trattato internazionale riguardante il diritto internazionale consuetudinario (o non scritto), in particolare riguardo ai trattati tra Stati.
Il trattato è stato adottato il 22 maggio 1969 e aperto alla firma il 23 maggio. La Convenzione è entrata in vigore il 27 gennaio 1980. A gennaio 2013 il trattato vincola 116 Stati.
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Vienna_sul_diritto_dei_trattati_tra_Stati_e_organizzazioni_internazionali_o_tra_organizzazioni_internazionali
INTERPRETAZIONE dei TRATTATI INTERNAZIONALI
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/it/d/interpretazione-dei-trattati-internazionali/interpretazione-dei-trattati-internazionali.htm
La Persona fisica umana è:
“Persona PROTETTA” in base alla “Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra”: i punti C e D, di detta convenzione, conclusa a Ginevra il 12 agosto 1949, ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 (in Suppl. alla G.U. 1° marzo, n. 53).
COMMON LAW COURT (GREAT BRITAIN & INTERNATIONAL)
La persona fisica è individuo di diritto internazionale.
Corte Internazionale di Giustizia (pronunce 27/06/01 e 31/03/04)
SIGNIFICATO di “TRADITIO” nelle OBBLIGAZIONI – Diritto Romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Traditio
https://it.wikibooks.org/wiki/Prontuario_di_diritto_romano/Il_negozio_giuridico
SIGNIFICATO di OBBLIGAZIONE nel Diritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Obbligazione_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Obbligazioni_del_diritto_romano
OBBLIGAZIONE di DARE
http://www.dirittoprivatoinrete.it/obbligazioni_di_dare.htm
RISOLUZIONE N° 48/141 dell’ALTO COMMISSARIO delle NAZIONI UNITE per la PROMOZIONE e la PROTEZIONE dei DIRITTI UMANI – ASSEMBLEA GENERALE dell’ONU (New York,1994)
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/dossier/I-diritti-umani-nel-sistema-Nazioni-Unite/7
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Ufficio-dellAlto-Commissario-delle-Nazioni-Unite-per-i-diritti-umani/45
Ricorso per difetto di Giurisdizione – esempio utile da TRASFORMARE anche per altre esigenze
http://www.life.it/wp-content/uploads/2011/09/ricorso-per-difetto-assoluto-di-giurisdizione.pdf
DIRITTO all’AUTODETERMINAZIONE dei POPOLI
Visionate i video delle ASSEMBLEE POPOLARI in ITALIA:
http://www.assembleepopolarinazionali.it/i-nostri-video.html
STATO SOVRANO VENETO: DECRETO NR.07 DEL 18.04.2019, DELEGA al CITTADINO del POPOLO VENETO.
FUNZIONE PRO TEMPORE – PUBBLICO UFFICIALE VENETO
Questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), costituito ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l’egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV)
PREMESSO CHE
– ogni Cittadino del Popolo Veneto ha la facoltà e autorità di manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole;
– ogni Cittadino del Popolo Veneto ha la facoltà e autorità del riconoscimento del proprio inalienabile diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento emanato da qualsiasi autorità straniera italiana di occupazione;
– ogni Cittadino del Popolo Veneto ha la facoltà e autorità di non essere e considerarsi suddito dello stato italiano e di non essere obbligato in alcun modo verso di esso;
– ogni Cittadino del Popolo Veneto ha la facoltà e autorità, come essere umano, di affermare in dignità e giustizia la propria nazionalità e cittadinanza Veneta;
– ogni Cittadino del Popolo Veneto ha la facoltà e autorità di ottemperare al dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d’occupazione straniere italiane.
– ogni Cittadino del Popolo Veneto ha facoltà e autorità di non identificarsi con l’imposta cittadinanza italiana e per l’effetto di non sentirsi obbligato a riconoscere l’illegale giurisdizione dello stato straniero italiano;
– ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di rappresentare se stesso;.
– ogni Cittadino del Popolo Veneto ha la facoltà e autorità di riconoscersi per ciò che è per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
– ogni Cittadino del Popolo Veneto ha quindi la facoltà e autorità di riconoscersi di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
– ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscere come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
– ogni Cittadino del Popolo Veneto ha diritto di difendersi, difendere i propri cari e i propri beni da qualsiasi aggressione, anche con l’uso della forza se inevitabile;
– che in concorso con questo MLNV ogni Cittadino del Popolo Veneto ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria;
– Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite di questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), considerata l’attuale parziale operatività della Polisia Nasionale Veneta
DECRETA
È attribuita pro tempore la funzione di “UFICIALE FEDERALE PUBLICO” ad ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto l’egida di questo MLNV-GVP col dovere di difendere e raccogliere le prove necessarie e impedire che vengano commessi e/o portati ad ulteriori conseguenze i delitti in danno del Popolo Veneto e della Nazione, segnalando tempestivamente alla Polisia Nasionale ogni intervento ed eventualmente ogni azione programmata per tale.
WSM
Con onore e rispetto
Venetia giovedì 18 aprile 2019
Sergio Bortotto – Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
Vedia anche: http://www.clnveneto.net/ (altri documenti ufficiali dello Stato Veneto, riconosciuti dalla azienda REPUBBLICA ITALIANA spa, sono presenti, nel sito)
NAZIONALITA’, (definizione)
La parola “nazionalità” è un concetto inventato artificialmente che viene utilizzato con successo per separare le persone.
Il fatto che la nazionalità sia un concetto appositamente inventato può essere visto nell’esempio della Russia, in cui sono ufficialmente riconosciute 250 nazionalità e tutte, tuttavia, parlano russo, che rimane nativo per molti.
E non perché i russi abbiano conquistato questi territori, ma perché per molto tempo la lingua russa è stata la stessa per tutti e non esisteva il concetto di nazionalità.
Gli invasori alieni hanno diviso tutte le persone in parti, denotandone alcune con il nome dell’area (ad esempio, i mongoli prendono il nome dall’area in cui vivevano i potenti), altre – con il nome della città (ad esempio, gli Adygs – da il nome della città di Od), il terzo – con il nome del glorioso leader (ad esempio, Cheremis o uzbeki).
Ma la cosa principale è che le cronache “antiche” sono state piantate a ogni popolo, a testimonianza della loro conquista da parte dei russi. Sì, Yermak andò in Siberia, ma non per conquistare, come è scritto ovunque, ma per battezzare i popoli in una nuova fede, poiché in Siberia, Altai e in Estremo Oriente a quel tempo continuavano ad aderire all’antica fede.
Affinché le persone assimilino l’idea di nazionalità, vengono costantemente inventate nuove lingue e nuove parole, che, ovviamente, vengono spacciate per antiche e per ufficiali.
Per questo, la lingua russa comune a tutti in passato è stata ben riformata, escludendo i significati semantici di tutte le lettere, lasciando solo il loro suono, eliminando così la possibilità di formazione delle parole e chiudendo la lingua. Pertanto, ora le parole suonano come suoni astratti, e non come una definizione del concetto che il parlante vuole trasmetterci.
Dopo tale “riforma” (pulizia politica), la lingua non ha potuto svilupparsi ulteriormente e si è congelata nella forma in cui era stata sviluppata dai nostri antenati. La lingua russa è stata stratificata in più di una dozzina di nuove lingue, le cosiddette lingue sacre hanno cominciato a essere isolate da essa, in cui si svolgono le funzioni religiose: slavo ecclesiastico, sacerdotale (greco), Volkhov (turco), ugro, ecc., che sono stati appositamente semplificati. I popoli che sono passati a loro sono condannati in anticipo alla limitazione della conoscenza e alla cessazione dello sviluppo.
Tutto ciò viene attuato dai prePotenti che controllano certi luoghi, per dividere le Persone fisiche umane dalla realtà antica, nella quale non esistevano nazionalità specifiche, ma solo lingue diverse in luoghi diversi.
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Lo sapete che in tutto il pianeta, gli Stati Sovrani riconosciuti tali, sono solo 196 ?
Tra questi esistono Stati con dei territori molto estesi, come per esempio la Russia, gli Stati Uniti, l’Australia. Ma esistono anche degli Stati così minuscoli, che la maggior parte delle persone, non soltanto ne ignora la loro esistenza, ma non li ha nemmeno mai sentito nominare.
Vi siete mai chiesti quali sono gli Stati indipendenti più piccoli al mondo ?
Ecco qua la lista con gli Stati indipendenti e sovrani, in Italia.
Stato della Città del Vaticano è nato con il Trattato Lateranense (Patti Lateransi), stipulato tra la Santa Sede e l’Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato il 7 giugno 1929.
Capitale: Città del Vaticano – Superficie (km²): 0,44 – Popolazione: 836 persone è lo stato indipendente più piccolo al mondo e il suo cuore è costituito dalla famosa Piazza di San Pietro.
Il capo di questo stato è il Papa, monarca assoluto ed unico titolare dei 3 poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario).
I cittadini vaticani sono i prelati residenti nel Vaticano o chi è nato, anche laico, nello Stato Città del Vaticano.
San Marino è un piccolo Stato al confine tra le Marche e l’Emilia-Romagna. è una Repubblica parlamentare con un’estensione pari a 61,2 km² che ha come lingua ufficiale l’Italiano.
Capitale: San Marino – Superficie (km²): 61,2 – Popolazione: 29.000 persone
Nel 2008 è stata inserita dall’UNESCO nel patrimonio dell’umanità insieme al Monte Titano, sulla quale è situata.
San Marino è divisa in Castelli, i quali a loro volta sono suddivisi in Curiazie, che corrispondono alle frazioni italiane.
Il Capo dello Stato della Repubblica di San Marino è il Capo di uno Stato con il più breve mandato al mondo (6 mesi di carica). ed il Sovrano Ordine di Malta, che però NON ha un suo territorio
Il Principato di San Bernardino (2013) – E’ uno stato a tutti gli effetti con territorio (per ora solo) nelle isole del Mar Rosso.
Ecco un’altro stato indipendente:
Liberland; esso si trova a cavallo tra la Serbia e la Croazia: Il cui motto è “vivi e lascia vivere”.
La particolarità è che le tasse non esistono. Dove si trova ? A poche ore di macchina dall’Italia.
http://www.sapereeundovere.it/nasce-liberland-lo-stato-senza-tasse/
Per registrarsi: https://liberland.org/en/registration/
La sua Costituzione: https://liberland.org/en/constitution/
Descrizione del futuro progetto di questo stato LIBERO:
http://conference.liberland.org/files/downloads/2016_05_Liberland_brochure_komplet.pdf
Potete iscrivervi e pagando ricevere la vostra Carta di Identità da questo paese:
….ma fatevi scrivere il Nome e Cognome in grafia Alternata !
KANATA – REPUBLIC OF KANATA … “IL NOSTRO VILLAGGIO COMUNE”
Benvenuti sul sito ufficiale della Republic of Kanata, legalmente istituito di “diritto comune” (Common Law) il 15 gennaio 2015 sul territorio dell’ex “Dominio del Canada”.
Gli Ufficiali Giurati, gli Sceriffi e i Cittadini della Repubblica hanno il mandato di reclamare le terre, le ricchezze e le istituzioni della nazione sotto una nuova, sovrana giurisdizione. Diamo il benvenuto a tutti i “canadesi”, compresi la polizia, i funzionari pubblici e gli ex agenti del vecchio regime, per promettere la loro fedeltà alla nuova Repubblica.
Una Convenzione costituzionale ratificherà la Costituzione repubblicana e terrà le elezioni per il primo Congresso generale della Repubblica.
Lunga vita alla Repubblica !
10 domande e risposte:
1 – Cosa è la Republic of Kanata ?
Una nazione sovrana di molte nazioni che si sono liberate dalla monarchia britannica e dal suo $ixT€ma tirannico di “legge della corona”.
Kanata è stata convocata con un Proclama pubblico il 15 gennaio 2015 che la istituisce come repubblica costituzionale di diritto comune (Common Law).
La Repubblica ha più di 1.000 firmatari fondatori, ma riflette la volontà di quasi il 60% dei canadesi, che quando sono stati intervistati nel 2013 hanno favorito la fine di tutti i legami con la monarchia britannica.
La Repubblica di Kanata è anche la realizzazione delle aspirazioni dei primi patrioti che tentarono senza successo di creare una tale Repubblica canadese nel 1837. “Kanata” è una parola irochese che significa “il nostro villaggio comune”.
2 – La Repubblica di Kanata è un governo legittimo ?
Sì, la sua costituzione fondatrice ha disgregato l’autorità politica della corona britannica in Canada e l’ha sostituita con una nazione sovrana composta da persone libere e autogovernate. La legittimità giuridica e la giurisdizione della Repubblica è stata creata da un Atto di Supremazia nel suo primo Congresso Generale, che ha istituito un’Alta Corte di Giustizia per amministrare il diritto comune ovunque nella nuova nazione. L’autorità di tutti gli ex agenti e funzionari della corona è stata formalmente revocata da questo Atto.
3 – Come influisce la nuova Repubblica sulla mia vita ?
La libertà dalla schiavitù del debito: Ora sei libero da tutti i tuoi precedenti debiti, mutui e tasse, che sono stati dichiarati legalmente nulli dalla Costituzione della Repubblica.
Ogni tentativo da parte di agenti del vecchio regime del “Canada” di riscuotere tali debiti o coercizione è ora un atto illegale, e i responsabili possono essere arrestati dagli sceriffi repubblicani e processati per tradimento dai tribunali di Common Law della nuova Repubblica.
Tutte le banche, il credito e la massa monetaria sono ora sotto il controllo del popolo.
Nessuna imposta sul reddito: Abolito con la nuova Costituzione.
Prosperità:
Si ha diritto a ricevere fino a duecento ettari di terreno precedentemente detenuto dalla cosiddetta “corona”, oltre a un reddito annuo garantito dal patrimonio precedentemente accumulato dalle agenzie della corona e dai loro partner aziendali super-ricchi.
Giustizia:
Ora avete il controllo diretto sulla legge e sui tribunali della terra eleggendo i loro giudici, giurie e sceriffi.
Democrazia diretta:
se avete sedici anni o più, ora potete votare alle elezioni ogni due anni per il Congresso Generale e ogni anno per gli organi di governo locali. Ora potete anche ricordare qualsiasi funzionario pubblico, giudice o sceriffo, eletto o non eletto, che ha violato il giuramento o ha perso la fiducia del popolo.
4 – Che cos’è il diritto comune ?
La base di ogni governo è autorità legittima. È insita in tutti gli uomini e le donne e li stabilisce come persone incondizionatamente libere, autogovernanti e sovrane, la cui vita e libertà non può essere sovvertita da alcun potere.
La legge comune è superiore e supera tutti gli statuti del governo e gli altri sistemi giuridici, come il “diritto canonico” della chiesa e la cosiddetta “legge dell’ammiragliato”, impiegati dai governi per governare arbitrariamente. “La legge comune (Common Law) è il buon senso scritto da Dio, nel cuore del popolo”
(By Giudice Edward Coke, 1628)
5 – I tribunali di Common Law sono legali e validi ?
Sì, la loro autorità e legittimità in quanto titolari dei diritti del popolo è riconosciuta dalla Corte Suprema degli Stati Uniti e dai tribunali della “corona” canadese, che discendono dalla tradizione del Common Law inglese.
Tale tradizione riconosce che il popolo stesso è il miglior garante della propria libertà; e che quindi la legge è sostenuta e definita da giurie cittadine e fatta rispettare dagli sceriffi delle contee locali e non da un governo centrale.
6 – Chi è Kevin Annett e qual è il suo ruolo nella Repubblica ?
Kevin è un leader del movimento del diritto comune (Common Law), della Repubblica e del Tribunale internazionale per i crimini di Stato e di Chiesa (ITCCS).
È uno speciale consulente di diritto comune del governo repubblicano e lavora attivamente con molte vittime di crimini contro l’umanità, a Kanata e in tutto il mondo. È anche il Convocatore del Distretto Uno (Costa Occidentale) nella Repubblica.
Kevin è anche candidato al premio Nobel per la pace e vincitore di premi per l’autore e per i diritti umani. Nato e cresciuto nelle praterie e sulla costa occidentale, Kevin è l’ex ministro della Chiesa Unita che per primo ha denunciato e documentato il genocidio della chiesa e della corona nelle scuole indiane.
(vedi: www.hiddennolonger.com ) .
Una biografia di Kevin e ulteriori informazioni si trovano su www.itccs.org e www.KevinAnnett.com
7 – Come faccio a entrare nella Repubblica e a farmi coinvolgere ?
La Repubblica di Kanata è un dato di fatto: dal 15 gennaio 2015 vivi nella sua giurisdizione di diritto comune in qualsiasi parte del territorio dell’ex “Dominio del Canada”. Tuttavia, puoi dichiarare la tua cittadinanza formale all’interno della Repubblica, prendendo una promessa alla costituzione repubblicana e ricevendo l’identificazione ufficiale come membro della Repubblica, compreso il passaporto e i documenti di cittadinanza. Potete anche prestare giuramento come sceriffo o altro funzionario pubblico, ed essere coinvolti nella vostra filiale locale e nel vostro Distretto, contattando republicofkanata@gmail.com
8 – Le nazioni indigene devono far parte della nuova Repubblica ?
No. Se una vera nazione indigena decide all’unanimità di non essere affiliata alla Repubblica, può legalmente separarsi e stabilire la propria nazione separata all’interno della Federazione generale della Repubblica. Tuttavia, la nazione indigena non può creare leggi o pratiche che violino la Costituzione e il diritto comune della Repubblica. Se la nazione indigena rimane all’interno della Repubblica, avrà la garanzia di essere rappresentata in una Camera separata delle Nazioni Indigene all’interno del Congresso Generale.
9 – Sono a rischio sotto la nuova Repubblica ?
Ogni movimento di libertà comporta dei rischi. Ma la legge e il popolo sono con noi, e ogni giorno arriva ogni giorno più polizia nella nostra giurisdizione insieme alla nostra crescente rete di sceriffi giurati di diritto comune (Common Law).
La vostra libertà e sicurezza saranno garantite tanto più renderete la Repubblica una realtà con il vostro rifiuto di partecipare al vecchio $ixT€ma chiamato “legge della corona” e “Canada”.
Allontanatevi dal vecchio sistema e reclamate la terra, la legge e il futuro, per tutti noi.
10 – Cosa devo fare dopo ?
Prendere la promessa alla Repubblica
Unisciti alla filiale repubblicana più vicina e aiuta a educare e mobilitare la tua famiglia e i tuoi vicini per la Repubblica.
Smettete di pagare le tasse e i pagamenti dei mutui ed emettete il nostro Ordine di revoca a tutte le agenzie e gli agenti governativi e aziendali.
Ricevere una formazione come sceriffo di diritto comune o ufficiale di pace
Difendi i tuoi compagni della Repubblica
by the General Congress of the Federated Republic of Kanata – January, 2015
Convened in Winnipeg under Common Law Jurisdiction
e.mail : republicofkanata@gmail.com
http://www.kanatarepublic.ca/what-is-the-republic-of-kanata/
Churches, records to be seized: Republic Order April 18, 2015
Exclusive Radio Free Kanata interview this Sunday: March 20, 2015
Guilty ! Why Canada and its churches stand convicted of Genocide, and what we are doing about it March 6, 2015
Radio Free Kanata Premiers This Sunday, March 1 February 24, 2015
La Sovranità individuale Continua in queste pagine:
https://mednat.news/?s=sovranita+individuale
Sovranità Individuale (Introduzione/b) – 1 + 1b + Sovranità Individuale – 2 + 2b + Sovranità Individuale – 3 + 3b + Sovranità Individuale/Trust estero Jersey – 4 + 4b + Sovranità Individuale – 5 + 5b + Sovranità Individuale – 6 + 6b + Sovranità individuale – 7 + 7b + Documenti sulla Sovranità