CARO BOLLETTE e ingiunzione di pagamento
Sentenza della CASSAZIONE: La BOLLETTA (luce, gas, telefono, ecc.) NON PROVA l’ESISTENZA del CREDITO
La bolletta o fattura non è idonea a dimostrare l’effettiva esistenza del credito azionato dalla società che ha erogato il servizio idrico (od altro servizio).
Nonostante chi ha emesso la fattura possa, in base a tale documento, ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 17659/2019 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso di una società di gestione dell’acquedotto. In sede di gravame, il giudice aveva accolto l’opposizione del Comune contro il decreto ingiuntivo per il pagamento alla società di oltre 150mila euro di corrispettivo per il servizio di fornitura di acqua potabile.
Per la Corte territoriale aveva ragione il Comune nel sostenere che fossero insufficienti a dimostrare il credito azionato le tredici fatture versate in atti, in quanto documenti di provenienza unilaterale da parte della stessa società e in presenza di oggettiva contestazione in ordine all’effettiva erogazione del servizio, sia nell’anche nel quantum.
La fattura non prova l’esistenza del credito
Gli Ermellini ritengono che il provvedimento sia debitamente motivato e si sottragga a ogni censura in quanto si è attenuta al principio, enunciato ripetutamene dalla stessa Cassazione secondo cui la “fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto” (cfr. Cass., sent. n. 5915/2011).
Non giova alla società ricorrente neppure il riferimento al principio secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte.
Nel caso di specie, infatti, ciò che manca è proprio la prova dell’entità del credito pecuniario azionato in quanto nel giudizio ex art. 645 c.p.c. non possono valere le fatture poste alla base del provvedimento monitorio. Tale evenienza, secondo la Cassazione, ha dunque comportato il rigetto della pretesa azionata, confermato in sede di legittimità.
La bolletta e la prova del credito
Non è la prima volta che la giurisprudenza afferma che le fatture non possano costituire fonte di prova in favore della parte che le ha emesse. Anzi, le conclusioni sul punto risultano sostanzialmente unanimi.
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Secondo il Tribunale di Latina (sent. 763/2018), avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, la fattura inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Sicché, secondo la Cassazione quando tale rapporto sia contestato, la fattura non potrà costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (cfr. Cass. n. 9542/2018).
Leggi anche Cassazione: la fattura non è prova ma mero indizio
Scarica pdf Cass., III civ., ord. n. 17659/2019
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Potete per prevenzione, inviare una PEC o R/R al vostro fornitori dei servizi Luce e Gas, od acqua in questi termini.:
Spett.le ……………………………………………….(inserire il vostro fornitore di servizi)
Via ……………………………………………….
Inviato via [] PEC
Inviato via [] Raccomandata a/r
E p.c.
Spett.le: ARERA – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano
PEC: protocollo@pec.arera.it
OGGETTO: Atto di diffida e di costituzione in mora
Con la presente il/la sottoscritto/sottoscritta …………………………………………. Codice Fiscale …………………………… con abitazione/domicilio in: via …………………………, n° civico, Provincia di …………………………, titolare dell’Utenza n. ……… relativa alla fornitura da parte Vostra di [] Gas [] energia elettrica , acqua,
Vi significa quanto segue.
- A decorrere dal 10 agosto 2022, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022, art. 4, “le clausole contrattuali di modifica unilaterale sono sospese sino alla data del 30 aprile 2023”.
- Qualora tale aumento sia stato illegittimamente applicato, recita infatti l’art. 3 del Decreto Legge n. 115 del 9 agosto “fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso della controparte”, siete invitati (tramite l’allegato alla presente) di voler provvedere allo storno della fattura e alla sue riemissione con i corretti parametri previsti dal Decreto Legge sopra indicato.
- All’articolo 4 comma 1, del Decreto Legge 115 del 9 agosto 2022, entrato in vigore il 10 agosto 2022 è stabilito che “per ridurre gli effetti dell’aumento nel settore elettrico, l’Autorità di regolamentazione dell’energia di reti e ambienti ARERA provvede ad annullare per il quarto trimestre 2022 (ottobre-novembre-dicembre), le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”.
- All’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 115 del 9 agosto 2022 entrato in vigore il 10 agosto 2022 è stabilito che “per ridurre l’effetto degli aumenti dei prezzi del settore elettrico , l’ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022 (ottobre-novembre-dicembre) le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico”.5. Pertanto la somma relativa all’importo oneri generali di sistema per il terzo trimestre 2022 (ottobre-novembre-dicembre) non è dovuta e qualora sia/venga illecitamente applicata dovrà essere stornata dalla fattura di pertinenza. (vedasi allegato)
- Pertanto la somma relativa all’importo oneri generali di sistema per il terzo trimestre 2022 (ottobre-novembre-dicembre) non è dovuta e qualora sia/venga illecitamente applicata dovrà essere stornata dalla fattura di pertinenza. (vedasi allegato)
In relazione a quanto sopra esposto, con la presente, il sottoscritto/la sottoscritta, come ut sopra qualificato/a
DIFFIDA
dall’applicare unilateralmente, fino al 30 Aprile 2023, qualsivoglia variazione alle condizioni contrattuali tra noi convenute, lette, approvate e sottoscritte relative alla definizione del prezzo.
DIFFIDA
dall’applicare, addebitare e/o fatturare importi in eccedenza alle tariffe stabilite per contratto tra e parti, e dall’applicare, addebitare, fatturare importi relativi a oneri di sistema per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2022 e il 31 dicembre 2022 incluso.
INFORMA SIN D’ORA
che in difetto, provvederà ad incaricare legale rappresentante al fine della richiesta di tutela dei propri diritti nelle competenti sedi di Giustizia, siano esse penali e/o civili.
La presente è da valere anche quale costituzione in mora.
Luogo e data: ……………………………………………….
FIRMA – (Nome e Cognome), per conto di (COGNOME e NOME) FINZIONE PERSONA GIURIDICA alla quale è intestato il contratto per il servizio.
La ENI SpA ha speculato sulla pelle della popolazione italiana incassando come utile, circa 7 miliardi di euros.
Chi sono gli Azionisti di controllo = Stato Italiano
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha il controllo di fatto in Eni SpA in forza della partecipazione detenuta sia direttamente sia attraverso Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP SpA).
Quindi lo stato ha RUBATO e non tutelato come dovrebbe fare, per accumulare denaro da sperperare, agli italiani….
Però ha dato un contentino in questi termini:
E’ LEGGE IL CONGELAMENTO DELLE TARIFFE DI LUCE E GAS. EUROPEAN CONSUMERS METTE A DISPOSIZIONE UN MODELLO DI DIFFIDA…
Il Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” è stato convertito in legge n. 142 del 21 settembre 2022.
È legge quindi il congelamento delle tariffe di gas e luce, così come la non fatturazione degli oneri di sistema per il periodo ottobre-novembre-dicembre 2022.
Poi European Consumers mette a disposizione un modello di diffida da inviare all’Ente Erogatore di riferimento…
https://www.europeanconsumers.it/2022/10/07/e-legge-il-congelamento-delle-tariffe-di-gas-e-luce/
https://www.ilovetrading.it/2022/10/05/bollette-la-cassazione-cambia-tutto-puoi-contestare-e-non-pagare-segnati-sentenza/
Diffida addebito in bolletta degli “oneri dei morosi” – G.E.S.A. S.r.l.
https://www.gesasrl.eu/2018/05/diffida-addebito-bolletta-oneri-dei-morosi/