Sovranità Individuale – Introduzione (Autodeterminazione)
Ciò che leggerai in queste pagine sulla Sovranità Individuale ti porterà a re-divenire legittimamente (legalmente) Stati Persona, Viventi e circolanti sul pianeta Terra, totalmente equiparati a qualsiasi altro stato/nazione della Terra, infatti il Trust che ho preparato per tutti gratuitamente, che trovate qui nel sito alla pagina 4 + 4b, della Sovranità individuale, è stato frutto di una mia personale ricerca iniziata nel 2011 e di raccolta di dati ed idee elaborate e riflettute alla luce anche delle Leggi internazonali e comunque e forse, potrebbe contenere errori di forma o altro tipo, che gradirei, se li riscontraste, che me li comunicaste (info@mednat.news), così da poterli correggere; per questi motivi, la lettura dovrà essere intesa solamente come apprendimento preliminare di informazione base e non come certezza o verità assoluta.
Ne consegue che come autore di questi articoli sulla Sovranità individuale, non mi assumo e declino qualsiasi responsabilità da un vostro inadeguato approfondimento e quindi, NON sono responsabile delle vostre azioni né ora, né in futuro per qualsiasi vostre azioni verso qualsiasi proposito da me suggerito.
L’intero materiale che trovate in queste pagine, può essere scaricato liberamente e ripubblicato liberamente ovunque, senza NESSUNA modifica, ma ed in ogni caso dovrà essere indicata la fonte dalla quale è stato estratto, cioè il sito: https://mednat.news
Inoltre ricordiamo ai lettori NON italiani, che questi dovranno modificare i contenuti dei Documenti qui presentati nelle pagine della Sovranità individuale, in base alle Leggi dei paesi ove abitano, cercando di mantenere i concetti espressi nel testo che trovate qui, e di cambiare i Destinatari ai quali inviare i Documenti che trovate in queste pagine, a seconda delle nazioni ove, come Uomini vivi /Persone fisiche umane, avete la casa/nazione dove abitate.
Iniziamo:
Noi tutti, gli umani, siamo nei fatti dei Regni/nazioni/Stati Persona viventi liberi (omo vivo) e sovrani sulla Terra, (vedi anche e non solo gli art. 1 e 2 della Costituzione Italiana), ovvero che si chiamano, ad esempio, negli USA: Federal Person…
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22 U.S. Code § 6010 – “United States person” defined. As used in this chapter, the term “United States person” means any United States citizen or alien admitted for permanent residence in the United States, and any corporation, partnership, or other organization organized under the laws of the United States.
Traduzione:
Definizione di “persona statunitense”. Ai sensi del presente capitolo, per “persona statunitense” si intende qualsiasi cittadino degli Stati Uniti o straniero ammesso a risiedere permanentemente negli Stati Uniti, nonché qualsiasi società, partenariato o altra organizzazione organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti. - Tenere presente che la REPUBBLICA ITALIANA è una Colonia/Protettorato degli USA Inc. come ben spiegato qui:
– Garibaldi_Regno_Italia_mafia_Inglesi_Cavour_Savoia
– republic_of_italy_coloniaUS_in_mano_Banchieri
… e di seguito qui sotto.
Nella Bibbia antico testamento, ad esempio sono narrate le guerre di conquista nelle zone del medio oriente, per la creazione di vari stati che sono nati SEMPRE sotto il segno della violenza, furto, rapine, stupri ed imposizioni di imposte, tasse, gabelle, ecc.
E ciò, in tutti i continenti del mondo è sempre avvenuto con questa tecnica violenta !
Ciò significa che gli stati autoproclamatisi, sono presunti tali, “de facto” ma NON “de jure” ed ognuno di essi si comporta come predone, rapinatore, stupratore, sulla popolazione ivi abitante, imponendo con la forza di leggi create per l’occasione, oppure con il ricatto, aggiungendovi imposte, tasse, gabelle, imponendole con i suoi “cani pastori”, cioè la forza pubblica: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc. ed in certi casi usando anche il proprio Esercito, le forze armate, ecco perché sono “presunti stati” NON supportati dalla vera Giustizia, infatti sono TUTTI stati Dittatoriali.
L’ esempio dei vichinghi è eloquente.
Iniziamo quindi ad analizzare anche la nascita del “presunto stato italico, nato anch’esso sotto il segno della violenza, guerra, rapina, furti, ed imposizioni di imposte e tasse, gabelle ecc.:
Quando è nata la “REPUBBLICA d’ITALIA ?: nel distretto del COLUMBIA (1934) US = REPUBBLICA ITALIANA”, essa fù registrata nel Data base US, nel 1934, con l’iscrizione del nominativo come REGNO d’ITALIA / KINGDOM of ITALY…,
..nel vecchio Data Base (US) delle Companies, Data base che poi ha cambiato nome in S.E.C (WASHINGTON D.C., US); tutto ciò oltre ad essere una Colonia dei Banchieri già dal 1934….perché finanziata dopo il suo fallimento, dai vari Banchieri americani, come richiesto da Benito Mussolini…un decennio prima della presa di ROMA.
Tutto ciò molti anni prima che fosse promulgata ufficialmente il suo ultimo nominativo…
Definizione della parola REPVBBLICA:
repùbblica (ant. repùblica, ant. raro repùbrica) s. f. (dal lat. respublica o res publica, propr. “cosa pubblica”, dal fenicio “il pubblico è il ré“, vedi art. 1 e 2 della Costituzione italiana:
Il popolo è “Sovrano”, quindi anche gli individui che lo compongono = Sovranità individuale – significa anche “stato persona” /nazione /regno libero e sovrano che si autogoverna, indipendentemente dalla nazione nella quale ha un suo domicilio o dove è nato/a.
Cronistoria sintetica di come è nata la “presunta” (non: de Jure, ma: de Facto) REPVBBLICA ITALIANA:
Il REGNO d’ITALIA è nato in maniera arbitraria e con violenza delle armi, furti e corruzioni, e sostituendo un REGNO (quello di Sardegna) che nessuno mai ha abrogato o estinto, tanto è vero che il primo decreto del REGNO d’ITALIA porta il numero 67, immediatamente successivo all’ultimo decreto del REGNO di SARDEGNA, che era il numero 66.
vedi le prove storiche questo CRIMINE:
Durante il ventennio fascista sotto la monarchia sabauda, il REGNO d’ITALIA, venne iscritto all’allora “Data Base” (US) delle Companies nell’anno 1932, in quello che poi divenne successivamente il S.E.C., cioè il “Security Exchange Commission” di Washington D.C. US, ri-registrata come “governo estero”…
….Data base che raggruppa enti privati (Companies) di tutti i tipi ed anche la cosiddetta REPUBBLICA ITALIANA, che però ed evidentemente, non era ancora nata e promulgata, però registrata con il nominativo: REGNO d’ITALIA.
Altre prove di ciò sono QUI
Sa Sardinya no est Italia: La Sardegna non è Italia.
Lo dice la storia, non le storielle raccontate a scuola….o dai mass media….
Mi piacerebbe vedere la reazione di Giorgio Napolitano se venisse a sapere che è stato il trentottesimo Capo dello Stato oggi chiamato Repubblica Italiana, ieri Regno d’Italia, avantieri Regno di Sardegna, nato a Cagliari-Bonaria il 19 giugno 1324 e pregnato per 537 anni dal sangue e dal sudore dei sardi.
Mi piacerebbe vedere la reazione di Umberto Bossi e di Salvini se venissero a sapere che il Po, “linfa vitale che percorre la Padania”, al tempo del Risorgimento era un fiume della Sardegna. Lo dicono i libri scolastici degli Stati preunitari.
Mi piacerebbe vedere la reazione degli abitanti di Reggio Emilia se venissero a sapere che il loro Tricolore non è la bandiera italiana. La bandiera tricolore italiana è la seconda bandiera dello Stato sardo, dopo quella dei “Quattro Mori”, disegnata e realizzata dall’intendente Bigotti il pomeriggio del 26 marzo 1848 per ordine del Consiglio dei Ministri sardo. Il documento è agli atti del Ministero di Guerra e Marina dell’allora Regno di Sardegna.
Mi piacerebbe vedere la reazione di Roberto Maroni e di Minniti, se venissero a sapere che i Prefetti, funzionari importantissimi dello Stato, non sono stati istituiti a Milano nel 1802, secondo le solenni celebrazioni del presunto bicentenario, ma a Cagliari il 4 maggio 1807. Abbiamo in Archivio l’editto di fondazione firmato nel Palazzo Regio di Castello dal re Vittorio Emanuele I di Sardegna.
Mi piacerebbe vedere la reazione dei torinesi se venissero a sapere che la capitale dello Stato che ha condotto il Risorgimento italiano non era Torino ma Cagliari fino al 1861. Torino era la “residenza” preferita dai Savoia, e divenne capitale provvisoria dello Stato soltanto dal 1861 al 1865.
Mi piacerebbe vedere la reazione di Roberto Benigni che al Festival di Sanremo non ci ha mai nominato se venisse a sapere che fino alla domenica mattina del 17 marzo 1861 tutta l’Italia era Sardegna e che tutti gli italiani erano sardi. Lo dicono i plebisciti di annessione al Regno sardo del Lombardo-Veneto, della Toscana, di Parma e Modena, delle Romagne e del Regno delle Due Sicilie.
Mi piacerebbe vedere le reazione di tutti i risorgimentalisti, se venissero a sapere che Mazzini e Garibaldi erano cittadini sardi a tutti gli effetti, con passaporto sardo, ubbidienti o ribelli alle leggi sarde (Garibaldi fu perfino condannato a morte dal Regno sardo). Vorrei che gli ultimi governanti usurpatori studiassero un po’, mi piacerebbe vedere la reazione di Giuliano Amato, ex presidente del Comitato per le celebrazioni del centocinquantenario dell’Unità d’Italia, che alla Sardegna non ha dato un euro, se venisse a sapere che la sedicesima statua sul frontone dell’Altare della Patria a Roma rappresenta la Sardegna “… la quale – dice l’enciclopedia on line Wikipedia – porta lo scettro e una corona in mano per ricordare che le battaglie che portarono all’unità e alla indipendenza d’Italia partirono proprio dal Regno di Sardegna e che tanti Sardi, fin dall’inizio, combatterono durante il Risorgimento. La corona è generosamente tenuta in mano e non sulla testa per ricordare che dal Regno di Sardegna nacque il Regno d’Italia…
Mi piacerebbe che sui libri di storia fosse scritta finalmente la verità…..
By Prof. Francesco Cesare Casula
L’Italia è frutto della pianificazione dei circoli massonici inglesi che si attivarono, tramite gli affiliati Cavour, Mazzini, Garibaldi, a finanziare e sostenere i Savoia nella loro invasione e conquista col sangue del regno borbonico: Regno delle 2 Sicilie.
I ROTHSCHILD sono stati anche i FINANZIATORI della SPEDIZIONE dei MILLE di Garibaldi
La conquista degli Stati che componevano la Penisola italiana ed in particolare, del ricco “Regno delle Due Sicilie” da parte dei Savoia, non fu solo dettata dall’esigenza di rientrare dall’esposizione nei confronti di una delle loro banche, che aveva già investito parecchio nelle avventure belliche piemontesi.
Nella spedizione dei Mille il ruolo della massoneria inglese, capeggiato da loro, fu determinante con un finanziamento di tre milioni di franchi ed il monitoraggio costante dell’impresa.
In particolare, questa cifra enorme fu stanziata a tal scopo da Albert Pike, Gran Maestro Venerabile della massoneria di Londra e da Lord Palmerson, Primo Ministro della Regina Vittoria d’Inghilterra.
E Garibaldi ed i suoi, rubarono Tutto l’oro del Regno delle due Sicilie.
Ecco le bandiere dei vari movimenti indipendentisti prima e durante il REGNO d’ITALIA
Ecco in sintesi ed in 15 minuti, come si è creata l’unità d’Italia, sempre con interferenze di altre nazioni e con il SANGUE, mai acquistando i terreni in modo legale, ma solo con guerre, conquiste, perdite, riconquiste e nuove perdite !
1847: la truffa della fusione perfetta senza interpellare i sardi
1861: la truffa del Regno d’Italia che secondo loro estingue il Regno di Sardegna, senza interpellare i sardi
1866: referendum truffa sulla annessione del veneto all’Italia
1934: l’Italia diventa società privata senza interpellare il popolo
1946: referendum truffa monarchia o repubblica, vince la monarchia, ma con la frode fanno vincere alla “repubblica”.
Da un vero Regno può nascere una REPUBBLICA “privata fasulla”, come lo è stato per l’Italia che è addirittura fino ad oggi una colonia/protettorato degli USA Inc. ?
Ecco la iscrizione degli USA Inc. nel Data base dello stato del Delaware (US)
Questo il documento del Gennaio 2021, con la sentenza della BANCAROTTA della Company: UNITED STATES CORPORATION Inc.
BankruptUnited_States_Corporation_Company-Inc
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Ritorniamo all’ITALIA – Definizione della parola “Italia”
Abbiamo cominciato a chiamarci così circa 23 secoli fa.
Il nome indicava inizialmente l’interno della Calabria, dove viveva una popolazione che i Greci della costa chiamavano Italoi, il cui nome era legato al loro animale totemico, il vitello. Poi il nome ha gradualmente esteso il suo significato fino a indicare l’intera penisola e ha rimpiazzato i suoi altri nomi antichi (Saturnia, Enotria, Esperia, Ausonia). Italia è il nome latino. In antico, il nome in osco (che era la lingua parlata in buona parte dell’Italia meridionale) era Viteliu.
Quindi alla fine della seconda guerra mondiale, il popolo italiano venne chiamato in seguito al voto, sul referendum monarchia o repubblica, referendum il cui esito era già stato deciso (come al solito) dalle oligarchie americane (banchieri US), che hanno anche falsato i risultati, perché in realtà aveva vinto la monarchia….
Inoltre il Trattato segretato fra Italia e Stati Uniti firmato da 5 persone mai autorizzate dal popolo, né mai elette da esso, alla fine della guerra mondiale, con coloro che l’avevano invasa (gli US) il 9 luglio 1943.
– vedi: https://it.wikipedia.org/wiki/Sbarco_in_Sicilia
The Italy Project è il nome con cui gli Stati Uniti d’ America, all’alba dello sbarco in Sicilia (9/7/1943) imposero alle autorità italiane un vero e proprio contratto mafioso, protezione in cambio di sottomissione. Da allora è stata Washington a decidere come e da chi dovevamo essere governati, con le buone o con le cattive.
Sicilia ’43 operazione Husky
La sbarco in Sicilia degli anglo-americani, con l’aiuto dei baroni/padroni terreri locali e della Mafia italo-americana, la corruzione e la sostituzione dei “sindaci/podestà” di allora, con i capi mafia locali in Sicilia, ebbe come conseguenza la caduta del Fascismo e la sottomissione TOTALE dell’Italia agli USA quale colonia/protettorato….confermata dalla firma del Trattato/ armistizio, (quello segretato) alla fine della guerra in Italia contro i tedeschi.
https://www.focus.it/cultura/storia/10-luglio-1943-sbarco-in-sicilia-truppe-alleati
Infatti: …con la firma (di 3 persone italiani ) a Cassibile, in frazione di Siracusa, dell’armistizio proclamato l’8 settembre con gli Alleati e l’inizio della Resistenza e l’inizio del controllo mafioso nel nascente stato: REPUBBLICA ITALIANA e quindi l’introduzione ufficiale della “mafia nello stato” italiano….
Quel Trattato (segretato, ma allegato a quello ufficiale) ha decretato inoltre, che l’Italia sarebbe stata un Protettorato/Colonia degli Stati Uniti d’America, cioè della USA Inc. e lo è ancora oggi.
Il Trattato di Parigi 8 settembre 1947 contiene CLAUSOLE SEGRETE che di fatto rendono l’Italia una COLONIA /Protettorato ANGLO-AMERICANA della USA Inc. (vedi sopra la sua iscrizione della USA Inc. nello stato del Delaware US) con la Perdita della Sovranità della REPUBBLICA ITALIANA / ITALY REPUBLIC of, che vien posta sotto il Protettorato /colonia degli USA Inc. (Company).
Nei secoli a spadroneggiare il territorio italico, si sono alternati i francesi, gli spagnoli, gli arabi, i barbari, siamo stati conquistati da Napoleone, dai punici, dagli austriaci ecc.. Ora il nostro nuovo padrone sono gli USA: quelli che avrebbero dovuto liberarci dalla schiavitù, ma che al contrario hanno invaso l’Italia e l’hanno controllata da nuovi padroni.
Mentre i media celebravano il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il 17/03/2011, ancora meno erano quelli che accennavano a rammentare al fatto che il fascismo ci lasciò in eredità un nuovo Padrone, gli USA Inc.
Cosa avvenne dopo il Trattato/armistizio condizionato…:
Altro che REPUBBLICA sovrana:
https://disquisendo.wordpress.com/2017/05/08/il-trattato-di-parigi-8-settembre-1947-contiene-clausole-segrete-che-di-fatto-rendono-litalia-una-colonia-anglo-americana-altro-che-sovrana/
Qui sopra l’Iscrizione della Italia come Corporazione privata nello stato del Delaware (off Shore = Di operazione che si svolge al di fuori del sistema economico di un paese, allo scopo di usufruire di condizioni di maggior convenienza sul piano fiscale e legale, come fanno i privati per non pagare le tasse…)
Inoltre:
https://byebyeunclesam.wordpress.com/2008/06/10/di-chi-e-la-repubblica-italiana/
Per il Fascismo fu l’inizio della fine, ma la popolazione pagò un prezzo molto alto. Tra stragi, violenze e stupri: i lati oscuri del nostro D-day fino ai giorni nostri….da parte dei “vincitori” i cosiddetti partigiani…
Nell’Archivio Storico della Reggia di Caserta, è conservato un documento inedito, datato 3 maggio 1945, che chiarisce gli eventi di portata internazionale avvenuti, in quei giorni cruciali, tra le sale monumentali e il Giardino inglese.
Il 29 aprile 1945, infatti, fu firmato l’atto di “resa incondizionata” delle forze nazifasciste in Italia, fissando il cessate il fuoco per il giorno 2 maggio. La guerra era finita.
Il documento ritrovato è una lettera scritta dal Direttore al Sovrintendente ai Monumenti di Napoli, da cui la Reggia dipendeva. Dopo un breve resoconto sulla situazione delle aree del Real Parco e della collina di San Silvestro occupate dai mezzi degli alleati, si legge: “le trattative delle truppe naziste e fasciste della Repubblica dell’alta Italia si sono svolte al Giardino Inglese e la firma dell’armistizio è avvenuta nella sala di rappresentanza di Astrea ove è ubicata la tazza di alabastro (studio del Maresciallo Alexander) alle ore 14 di ieri 2 maggio. Hanno presenziato rappresentanti della stampa estera e Ufficiali superiori dell’Esercito alleato”.
Grazie a questo documento recentemente ritrovato apprendiamo così che il 29 aprile 1945 al Giardino Inglese si svolsero le “trattative segrete” con le condizioni per la resa…. e la firma della resa incondizionata delle truppe nazifasciste.
La firma ufficiale dell’armistizio da parte di due o tre individui, mai indicati, né votati dal popolo, avvenne il 2 maggio alla presenza della stampa estera e degli alti Ufficiali dell’Esercito alleato nella sala di Astrea, l’Anticamera per gli Ambasciatori ospiti al Real Palazzo, trasformata in periodo di guerra in ufficio del Maresciallo Alexander, capo delle forze alleate, da quel momento l’Italia, divenne ufficialmente un Protettorato degli USA Inc., oltre ad essere una Colonia/protettorato nei fatti, dei Banchieri di oltre oceano, già dal 1923.
Visionate questo video Molto importante di un vero storico della geopolitica che si svolte per l’Italia ed alle spalle di essa:
Ecco il Canale di questo storico: Daniele Ganser – YouTube
vedi questo video illustrativo sul FATTO ormai noto, che l’Italia (ITALY REPUBLIC of/REPUBLIC of ITALY) è solo una Colonia/protettorato degli USA Inc.
https://t.me/c/1129972785/218634
Guardate anche “I crimini di USA e Nato spiegati in 14 minuti” su YouTube:
vedi questo altro video: i prePotenti che controllano il Pianeta: https://t.me/c/1301509471/34659
Gli USA Inc. fanno nel mondo quello che vogliono, guerre, epidemie, vaccini mortali, terrorismo, distruzione di strutture utili alle nazioni tipo oleodotti, gasodotti, ecc.
L’AfD è un partito politico tedesco, NON ITALIANO.
https://www.imolaoggi.it/2023/02/09/gasdotto-nord-stream-sabotato-da-usa-premio-pulitzer-hersh-accusa-biden/
https://www.maurizioblondet.it/alternative-fuer-deutschland-ha-chiesto-che-governo-usa-venga-indagato/
La NATO ugualmente al servizio degli USA, crea disordini, guerre, genocidi e non solo…e tutti in Europa stanno a guardare senza muovere un dito…anzi nascondono tutto..
Lo storico svizzero Daniele Ganser fa un elenco di crimini contro l’umanità e di clamorose bugie dal 1948 fino a pochi anni fa, perpetrati dall’imperialismo della NATO e propagandati come “esportazione di democrazia” da TV e giornalisti “appecorati”. La più grande vergogna per i vostri figli, per la storia e per il mondo, siete proprio voi, vigliacchi giornalisti al soldo della NATO.
Infatti nel 2023, il Consiglio UE ha approvato anche l’ingresso del Pentagono nella difesa europea…
vedi i video di Daniele Ganser più sotto:
Secondo molti, gli USA hanno la più forte influenza destabilizzante sugli eventi mondiali e rappresentano quindi la più grande minaccia alla pace mondiale (Allensbach 2019, Gallup International 2019). La superpotenza mondiale non ha acquisito questa triste posizione di vertice per caso. Nessun’altra nazione ha bombardato così tanti altri paesi e rovesciato così tanti governi come gli Stati Uniti dal 1945. Mantengono la maggior parte delle basi militari, esportano la maggior parte delle armi e hanno il budget per gli armamenti più alto del mondo. Daniele Ganser, ricercatore svizzero specializzato in storia contemporanea e politica internazionale, descrive in modo impressionante come gli Stati Uniti perseguono una politica di potenza mondiale in cui la violenza è un elemento centrale. Daniele Ganser insegna all’Università di San Gallo, in Svizzera.
https://www.youtube.com/results?search_query=daniele+ganser
Inoltre altra conferma dalla Tessera/Carta sanitaria Italiana:
DA VEDERE, RIVEDERE, IMPARARE E SPIATTELLARE IN FACCIA AI PROFESSORONI DI STORIA
USA Guerrafondai:
“GLI USA HANNO FATTO SALTARE IL NORD STREAM” (Gasodotto dalla Russia all’Europa)
Sarebbero dovuti essere questi i titoli di apertura dei maggiori quotidiani italiani e dei telegiornali.
È una vera dichiarazione di guerra all’ Europa far saltare il gasdotto per impedire gli Europei di rifornirsi di gas Russo !
E sì perché poche ore fa Seymour Hersh in un lungo e dettagliato report ha rivelato che l’esplosione dei gasdotti sottomarini Nord Stream dello scorso 22 settembre è stata frutto di un’operazione segreta ordinata dalla Casa Bianca e portata avanti dalla Cia in collaborazione con la Norvegia.
Per chi non lo sapesse fa Seymour Hersh è un giornalista investigativo statunitense. Forse il giornalista investigativo statunitense per eccellenza.
Nella sua lunga carriera, Hersh ha raccontato storie come l’omicidio di massa di 500 civili a My Lai in Vietnam che lo portò a ricevere il prestigioso premio Pulitzer, ha seguito lo scandalo Watergate per il New York Times, ha rivelato il bombardamento clandestino della Cambogia da parte degli Stati Uniti e la tortura dei prigionieri nella prigione di Abu Ghraib in Iraq.
Oltre al premio Pulitzer, ha ricevuto anche due National Magazine Awards, cinque George Polk Awards e, nel 2004, il George Orwell Award.
È il simbolo del giornalismo investigativo. Esperto di tematiche militari e governative.
Nel suo lungo report, Hersh rivela come lo scorso giugno sommozzatori della marina americana, utilizzando un’esercitazione militare della Nato come copertura, abbiano piazzato esplosivi lungo i due gasdotti Nord Stream che sono poi stati fatti detonare tre mesi dopo.
L’esercitazione usata come copertura è stata la Baltic Operations 22 o BALTOPS 22 dell’estate scorsa.
I sommozzatori del Diving and Salvage Center della Marina degli Stati Uniti a Panama City, in Florida, avrebbero piazzato esplosivi C4 lungo il gasdotto. Esplosivi che sono poi stati attivati da una boa sonar lanciata da un aereo (un P8 della marina norvegese) il 26 settembre.
Una notizia che avrebbe dovuto occupare l’apertura di tutte le testate italiane.
Invece niente. Zero assoluto. Un silenzio assordante.
Ma non sulle prime pagine. Ovunque. Neanche un trafiletto. Neanche due righe. Su nessun giornale cartaceo italiano.
Come spiegò Aldous Huxley, autore de ” Il Mondo Nuovo” (un manuale di istruzioni più che un libro, come 1984 di Orwell) : “i maggiori trionfi della propaganda sono stati compiuti non facendo qualcosa, ma astenendosi dal farlo. Importante è la verità, ma ancor più importante, da un punto di vista pratico, è il silenzio sulla verità”.
https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream
Naturalmente i partiti politici e la magistratura, TACCIONO, perché sono saldamente integrati (corrotti o collusi per interessi vari) nel Sistema mondiale diretto dagli USA Inc., di Washington D.C.
Gli USA Inc. hanno finanziato, creato guerre, compiuto atti terroristici, in ogni parte del pianeta “Anno 2022, hanno distrutto assieme agli inlesi e norvegesi, il gasodotto che porta Gas dalla Russsia all’europa, nel mare del nord, per destabilizzare l’Europa; Essi sono in guerra da quando si sono costituiti come Stati Uniti d’America, sotto il controllo degli USA Inc., a mezzo delle loro “agenzie di intelligence”, CIA in prima fila.
Uno storico statunitense, spiega e documenta come il DAESH / ISIS è stato creata dagli USA:
https://www.imolaoggi.it/2015/02/22/isis-e-lesercito-segreto-degli-stati-uniti/
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Torniamo all’ITALIA:
Iscrizioni ai Data Base americani del REGNO d’ITALIA: (vedi qui sotto nella foto)
Guardate con attenzione la data di registrazione nel Data Base del distretto di Columbia (US) della REPUBLIC of ITALY, da parte della Provincia di Palermo, molti anni prima che essa fosse promulgata ufficialmente dopo la 2° guerra mondiale !
Esaminiamo il nome (le parole in inglese) della REPUBBLICA ITALIANA, iscritta al SEC con il nominativo: ITALY REPUBLIC of:
Le parole ITALY REPUBLIC of /REPUBLIC of ITALY, significano ben tradotte, anche secondo l’analisi grammaticale:
“ITALIA” (Nome proprio)
REPUBBLICA (sostantivo-funzione)
di” (preposizione), cioè che la “REPUBBLICA è quella dell’ITALIA” = REPUBLIC of ITALY = REPUBBLICA d’ITALIA = REPUBBLICA ITALIANA
– ITALY = a country in southern Europe = una nazione nel meridione/sud dell’europa = ITALIA (nome)
– REPUBLIC = a country without a king or queen, usually governed by elected representatives of the people and a president = un paese /nazione, senza re o regina, di solito governato da rappresentanti eletti dal popolo e da un presidente (sostantivo)
– OF = preposition = DI (preposizione) = della
Quindi REPUBBLICA dell’ ITALIA = REPUBBLICA d’ITALIA = quindi in italiano si dice e si scrive cosi: REPUBBLICA d’ITALIA/REPUBBLICA ITALIANA che sono sinonimi.
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/Italy+Republic+of
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/Republic+of#Repubblica+di
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/repubblica+italiana
Anche il suo Alias, (cioè “altrimenti detto”…), (REPUBLIC ITALY of/ITALY REPUBLIC of, significa: “della REPUBBLICA ITALIANA”) che è un ufficio dislocato della azienda REPUBBLICA d’ITALIA registrata anch’essa al SEC sempre con lo stesso numero di iscrizione, per fare certe operazioni finanziarie sul e con il mostruoso debito italiano, inventato ed ampliato a dismisura dai vari governi italiani…..in combutta con i Banchieri US che detengono il Fonto Monetario Internazionale e la BCE (europea, banca privata NON pubblica, ma spacciata per tale….)
Quindi per riassumere:
La REPUBLIC OF ITALY/ITALY REPUBLIC of = REPUBBLICA d’ITALIA, è iscritta da prima della II° guerra mondiale al Data Base americano delle Companies, vedi sopra la foto del documento dell’iscrizione di quei tempi.
L’iscrizione al SEC della ITALY REPUBLIC of e del nominativo REPUBLIC ITALY of, sono state registrate come “governo estero”, ma sono molto più recenti: però questi nominativi sono registrati con la precisazione/clausola di essere un “governo estero”, di cui NON si danno i membri di quel governo (perché cambiano in continuazione), ma si intendono ovviamente quelli della ITALY REPUBLIC of = REPUBBLICA d’ITALIA, quindi l’unica nazione che ha un “governo estero” con quel nome ITALY REPUBLIC OF, è la REPUBBLICA ITALIANA, le cui parole tradotte in inglese, significano proprio: REPUBBLICA d’ITALIA od il suo sinonimo italiano: REPUBLICA ITALIANA.
Infatti nei documenti ufficiali, anche quelli depositati al SEC dalla REPUBBLICA ITALIANA, su sua carta intestata, e su quelli USA/SEC inerenti quei documenti depositati anche al SEC, si parla sempre di “ITALY” oppure di “REPUBLIC” sottintendendo sempre la REPUBBLICA ITALIANA !
Registrazione ITALY REPUBLIC of/ REPUBBLICA ITALIANA alla SEC:
https://sec.report/CIK/0000052782
vedi anche:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000052782/000104746919005601/a2239826zs-ba.htm
https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000052782
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52782/000110465922035851/0001104659-22-035851-index.htm
vedi anche qui le conferme:
https://sec.report/Document/0001047469-19-005560/
Un pò di cronistoria su questo tema:
La REPUBBLICA ITALIANA (ITALY REPUBLIC of / REPUBLIC of ITALY) è nei FATTI un’azienda pubblica o privata ?
SI è “privata” perché è in mano ai BANCHIERI d’oltre oceano, in quanto essa è una Colonia/Protettorato degli USA Inc. !
I FATTI Italiani:
Descrizione sequenze: Anno 1912
Sbarco del ministro Jung a New York; Il ministro del REGNO d’ITALIA, tiene un breve discorso alla folla dalla plancia della nave, per poi recarsi, per chiedere il finanziamento dell’Italia che era in default….
Mussolini poi, negli anni 1931-32, subito dopo la crisi finanziaria del 1929 (recessione pilotata dai soliti banchieri), viste le condizioni fallimentari delle finanze dell’Italia, dovette chiedere aiuto finanziario e collaborativo agli US a mezzo del presidente degli Stati Uniti di allora, Roosevelt che lo inviò dai banchieri con a capo Rockefeller) i quali gli concessero si gli aiuti, in cambio di “certe garanzie da parte del popolo italiano” per il ri-pagamento dei prestiti ottenuti, più gli interessi, garantendo con i “certificati di nascita” degli italiani, consegnati a quei CRIMINALI, i quali li utilizzarono per emettere da quelle date, a nome dei Nominativi dei certificati italiani consegnati, dei Bonds (titoli finanziari), amministrando quindi il denaro “ricavato” per loro stessi….il tutto a l’insaputa dei titolari dei certificati di nascita !
Da quella data l’allora Regno d’Italia rimase sotto ricatto da parte della USA Inc. fino al gorno d’oggi, rinfrescato e rinforzato dalla firma dell’armistizio del 1945, che consolidò il fatto che la nascente REPUBBLICA ITALIANA sarebbe rimasta sotto il dominio degli USA Inc. come colonia/protettorato degli US.
A quel punto
REPUBBLICA dell’ITALIA (Republic of Italy) è quindi nei Fatti ed in realtà una colonia/protettorato degli USA & C., trattata come una loro società/corporazione registrata nel dopo guerra al (S.E.C. – SEC al n° 0000052782: ITALY REPUBLIC of, come “governo estero”, ovviamente d’Italia) di fatto in mano ai Banchieri, agli US ed alla Mafia Italo-americana, avendo questo “stato” legato a filo doppio con i mafiosi italiani, avendo rinunciato, con i suoi politici collusi con i banchieri, anche e non solo alla Sovranità Monetaria (in varie occasioni dal 1944 fino agli anni 1982 e ribadita nel 2006) e sottoponendo lo stato stesso al ricatto finanziario con un cosiddetto “debito pubblico” INESISTENTE perché creato ad hoc dai vari governi delle Nazioni, per potere ricattare il Popolo non più Sovrano, ma SCHIAVO:
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782
(SEC, American Securities Exchange Act 1934) – vedi documento primario di registrazione, ed osservando bene la data di iscrizione (1934) al precedente data base americano dello stato di Columbia Data base che poi cambiò nome in S.E.C., è interessante notare che quando Mussolini stipulò gli accordi politico-militari dapprima con la Germania di Hitler attraverso l’Asse Roma Berlino nel 1936, ancora con la stessa Germania, firmando il Patto d’Acciaio nel 1939, per concludere con il Giappone tramite il Patto Tripartito, detto anche Asse Roma Berlino Tokyo, nel 1940, in realtà, il Regno d’Italia, a livello giuridico, era già una società registrata in America.
A proposito di Hitler, nei documenti ufficiali declassificati del governo americano, viene riportato come Adolf Hitler in realtà non fosse morto suicida nel 1945, ma come invece fosse vivo e vegeto ancora negli anni 50.
Hitler sarebbe fuggito grazie all’aiuto degli stessi servizi americani. In quei documenti c’è la prova che la seconda guerra mondiale è stata voluta da determinati poteri per giungere ad un risultato prestabilito, l’accentramento del potere del globalismo. In quei documenti c’è la prova che la storia ufficiale è una menzogna.
https://t.me/WhiteHatsQ/5341
Conclusione: lo “stato italiano” e cioè la supposta “REPUBBLICA ITALIANA, è una colonia/protettorato in mano agli US ed alla mafia, fin dai tempi di Garibaldi (unità d’Italia) e riconfermata con quella italo-americana dal 1944 & C, e dal 1982, anche e soprattutto in mano ai Banchieri, quando l’Italia su truffata e regalata alle banche, con un semplice scambio di lettere fra i ministero del Tesoro ed il dirigente della Banca d’Italia di allora, vedi: (L) con la storica “separazione dei beni” tra Banca d’Italia e ministero del Tesoro avvenuta nel luglio del 1981, i quali con quell’azione deplorevole e senza consultare il Parlamento, tanto meno il Popolo Sovrano, hanno sottratto al Popolo Sovrano e quindi allo stato suo “servitore”, anche la Sovranità Monetaria ! … il tutto trovò sfogo politico nello scontro con il ministro delle Finanze socialista Rino Formica che nel 1982, e portò alla crisi del Governo Spadolini.
Con l’asta dei BoT del luglio 1981 iniziava cosi, un nuovo regime di politica monetaria. Si inaugurava, infatti, il cosiddetto “divorzio” fra Tesoro e Banca d’ Italia: una “separazione dei beni” che esimeva la seconda dal garantire in asta il collocamento integrale dei titoli emessi a nome del Popolo Italiano ed offerti dal primo, e con questa azione lo stato iniziò ad indebitarsi sempre di più a favore dei banchieri e del FMI, per l’impossibilità a ripagare capitale con interessi ai creditori che avevano acquistato i titoli del debito… (coloro che detenevano il potere del credito, la grande finanza).
E tutto questo malaffare, è stato riconfermato da altre azioni, di politici collusi con i banchieri, contro il Popolo Sovrano, negli anni successivi !
(L) Ecco i documenti comprovanti lo scambio di lettere intercorso fra il Ministero del tesoro ed il dirigente della Banca d’Italia
http://www.studiolegalemarcomori.it/1981-due-lettere-ed-il-divorzio-tra-tesoro-e-banca-ditalia-e-realta/
Se volete fare altre ricerche visionate i Documenti storici, vedi qui:
https://fraser.stlouisfed.org
Premessa ulteriore con altri particolari:
Diversi siti pubblicano che la REPUBLIC of ITALY sarebbe un’azienda privata in quanto iscritta al SEC (data base US per le Company, o SpA), ma esaminando a fondo tale affermazione, ci si è accorti assieme da altri ricercatori, e che quest’affermazione è imprecisa ed inesatta, mentre per ALTRI IMPORTANTI MOTIVI possiamo concludere che nei FATTI la REPUBLIC of ITALY /ITALY REPUBLIC of, ovvero la REPUBBLICA ITALIANA è una FINZIONE GIURIDICA di cui i Proprietari e quindi i Beneficiari esclusivi avrebbero dovuto essere i singoli Sovrani che compongono il Popolo Sovrano (Art. 1 e 2 della Costituzione), tutti i vari enti ed uffici riscossori dello stato hanno TUTTI una Partita Iva o COD, FISCALE, come una qualsiasi azienda privata od associazione senza scopo di lucro a riconferma che questo presunto “stato” è nei FATTI una FINZIONE GIURIDICA (ente virtuale NON vivo), originariamente doveva essere di proprietà ed amministrazione del POPOLO Sovrano (art 1 e 2 Costituzione IT), fatto e cosa che ci hanno volutamente e subdolamente “scippato” a favore di Banchieri, Finanzieri, Multinazionali, e/o altri stati prePotenti, che ne sono nei FATTI gli amministratori/beneficiari …..!
Infatti pur propagandando al mondo intero che la Costituzione italiana è la “più bella del mondo”, il che è vero in parte, rispetto alle altre, in quanto essa è stata in realtà, volutamente formulata in modo ambiguo e subdolo, vedi video:
Ovviamente, queste Partite IVA/COD. FISCALE servono al solo scopo di gestire a norma di legge, imposte, tasse aggiuntive, che ben sappiamo dove poi finiranno.
Es.: un fornitore fattura alla Pubblica Amministrazione con IVA; l’IVA viene versata all’Erario e dall’Erario ai detentori del Debito Pubblico (FMI), e così via…
Questa FINZIONE, ente chiamato “stato”, ci è stata sottratta nei FATTI, sia come amministrazione, che come Beneficiari, a favore dei governi del presunto “stato” e cosi nei fatti è in mano come amministrazione /beneficiari ai Banchieri, Banche, multinazionali e/o ad altri stati o altri facoltosi privati che acquistano i “titoli di stato” garantiti dalle FINZIONI PERSONE GIURIDICHE dei “cittadini” nati sul territorio italico, ecco perché possiamo dire e confermare che la REPUBBLICA ITALIANA è in mano PRIVATA (oltre oceano) ! …..e qui descriviamo i particolari del come ciò è avvenuto nel tempo, infatti da dopo la 3° guerra mondiale la cosiddetta REPUBBLICA ITALIANA /ITALY REPUBLIC of, è stata ri-confermata, con trattati firmati (1947), ma “secretati”, quale colonia /Protettorato degli USA Inc.:
La REPUBLIC of ITALY (REPUBBLICA ITALIANA) iscritta sotto il nome di REGNO d’ITALIA nei fatti dal 1934 al data base americano delle Companies, ente che poi cambiò nome in S.E.C. e fu ri-registrata come “Governo estero” dopo la 2° guerra mondiale, con il nominativo ITALY REPUBLIC of, azienda che vende sui mercati finanziari i titoli di stato/azioni della REPUBBLICA ITALIANA, non è da considerarsi una vera e propria Private Company o S.p.A., come qualcuno ci ha erroneamente pur in buona fede, fatto intendere…, ma è molto peggio, perché nei fatti, occultando le cose/documenti, è che la REPUBBLICA ITALIANA è una colonia/protettorato degli USA Inc.
L’Europa Occidentale è in larga misura un Protettorato americano e i suoi Stati ricordano i vassalli e i pagatori di tributi dei vecchi imperi… L’Europa deve risolvere il problema causato dal suo sistema di redistribuzione sociale che è troppo pesante e ostacola la sua capacità di iniziative. L’Europa doveva essere indebitata e impoverita affinché il dominio statunitense potesse imporsi su tutta l’Eurasia. Occorreva con urgenza impoverire i ceti medi, e ciò è avvenuto in Italia anche a causa della Legge Biagi, che legalizza lo sfruttamento lavorativo. Il resto lo fecero il sistema bancario, le dittature imposte al Terzo mondo (che hanno costretto milioni di persone ad offrire manodopera semi schiavizzata, abbassando il costo del lavoro e smantellando il sistema dei diritti, frutto di lotte politiche e sindacali), e le privatizzazioni, promosse dal Fondo monetario internazionale, il quale finanziando gli stati, li ricatta e li controlla nelle loro politiche, asservendoli ai loro dictat !
Le campagne mediatiche menzognere fanno credere che il FMI (Fondo Monetario Internazionale) e la BCE (Banca Centrale Europea) tengano alla “stabilità” del paese, o alla “competitività” delle aziende italiane, mentre è l’esatto opposto: vogliono tenere in scacco l’intera economia del paese, strozzandola con il debito e rendendola poco competitiva attraverso varie strategie. I nostri politici, anziché cercare di contrastare il potere del FMI, lo assecondano, e lo propagandano come giusto e autorevole, mostrando così che l’Italia è soggiogata anche politicamente al potere straniero, come una colonia. In molti modi (privatizzando, non tutelando i prodotti italiani, accettando di pagare i diritti di signoraggio, foraggiando le società private, ecc.) i nostri governi operano per la distruzione economica e finanziaria del nostro paese, e non per il nostro benessere e per i nostri valori.
Guardate anche i “segreti interessi” della nascita della FALSA Unione europea:
Unione-Europea-unFALSO
https://dituttoedipiu.altervista.org/le-origini-segrete-dellunione-europea-e-i-veri-interessi-dei-suoi-mandanti/
Ecco intanto una altra precisazione di Guido Staccioli:
Cari amici ho un’informazione importantissima da una fonte più che attendibile…
“La REPUBBLICA ITALIANA da circa 15 anni ha un Programma di emissione di “titoli di stato” che immette nelle piattaforme finanziare, denominato “Global Programme” che risulta essere una modalità di finanziamento molto importante; consente alla REPUBBLICA ITALIANA di soddisfare la parte principale della propria provvista sui mercati internazionali.
L’aggettivo globale qualifica i titoli emessi in questo formato, in quanto sono diretti ad investitori di ogni parte del mondo, sebbene il mercato di riferimento principale sia quello degli Stati Uniti. Per poter emettere questi titoli, la Repubblica Italiana deve rispettare le norme della Securities Exchange Commission – S.E.C. dato che ne è iscritta, attraverso la registrazione del Prospetto, disponibile sul sito del debito:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/emissioni_sui_mercati_internazionali/Prospectus_Global_2013.PDF …..in particolare, a… pag. 17 del suddetto documento si evince l’obbligo per le REPUBBLICA ITALIANA di presentare un Form 18K contenente informazioni sulla situazione italiana: tali informazioni sono quelle derivanti da documenti ufficiali, come i documenti di finanza pubblica, disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le relazioni della Banca d’Italia e i comunicati dell’ISTAT, tutti sempre pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.
Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione II, del Debito Pubblico Sede: Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma, E-mail: xxxxx.xxxxxx@tesoro.it”
Piccolo inciso, applicando la logica:
Se si vendono sul mercato finanziario, al miglior offerente i “titoli di uno stato“, significa che quello “stato” è equiparato ad una “company” che vende i suoi titoli/azioni sui mercati finanziari.
Precisazione sul presunto “Debito Pubblico:
Noi tutti, nasciamo liberi, Apolidi in apolidia e veniamo “condannati” per due reati, che non abbiamo MAI commesso:
– Il primo, sentenziato dalla Grande Finanza, viene detto “DEBITO” sul pubblico, NON del pubblico, in quanto è stato creato dai vari governi ed imposto alla popolazione.
Ciò avviene in quanto i nostri genitori hanno firmato con un inconsapevole “consenso”, con la firma che gli hanno imposto da fare sul “certificato di nascita”, sul e nel quale viene creata la FINZIONE PERSONA GIURIDICA scritta con il COGNOME prima del NOME e graficamente scritta in MAIUSCOLO con relativo CODICE FISCALE.
Questa FINZIONE è schiava del governo della Nazione ove siete nati, fino a quando non vi create il vostro Trust estero, dopo aver capito quanto e come siete schiavi e come uscire dalla SCHIAVITU’, semplicemente con documenti legali e legittimi, che potete preparare da soli, senza avvocati o notai !
– Il secondo, sentenziato dalla Religione cattolica, viene detto “PECCATO ORIGINALE”, e la certificata appartenenza ad essa avviene con il “battesimo“.
Da esso basta uscire dalla chiesa cattolica “Sbattezzandovi”, ecco come fare:
https://mednat.news/2022/04/26/18077/
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Ecco altri FATTI che dimostrano che la REPUBLIC ITALY of NON è una REPUBBLICA del popolo italico:
Divorzio Bankitalia da Ministero del Tesoro-Finanze nel 1981, dalle cui lettere scambiate, si evince che è moltiplicato enormemente il debito pubblico, visto che i Titoli di stato sono stati immessi sul mercato finanziario e quindi lo stato o meglio i politici che hanno firmato questo CRIMINALE contratto, senza chiedere l’autorizzazione al Parlamento italiano, con i privati soprattutto banchieri e banche, obbligando quindi lo stato a pagare un capitale non più suo e quindi i relativi interessi capestro, con le quali nei FATTI l’Italia è ormai in mano TOTALMENTE ai privati che ci tengono per le palle… infatti hanno ci imposto presidenti del consiglio senza ricorrere alle urne (elezioni)…!
Da questa lettera è stato concepito ed è nato ed ampliato enormemente il “debito pubblico” fasullo, frutto del concepimento ideologico di soggetti di chiaro stampo mafioso-criminale ! vedi QUI:
http://www.studiolegalemarcomori.it/1981-due-lettere-ed-il-divorzio-tra-tesoro-e-banca-ditalia-e-realta/
Se volete fare altre ricerche visionate qui: Doc. storici vedi qui: https://fraser.stlouisfed.org ……cliccare su quello che si vuole ricercare e buon divertimento.
In linea generale gli italiani – Mussolini per primo nel 1943 – pensavano che lo sbarco degli Alleati (US + Inglesi) sarebbe stato effettuato in Sicilia, come dello stesso parere erano il generale Vittorio Ambrosio, succeduto al maresciallo Ugo Cavallero come capo di stato maggiore italiano ed il generale Alfredo Guzzoni, comandante delle forze in Sicilia. Nel frattempo all’interno dell’alto comando italiano prevaleva il pessimismo: a Roma, durante un vertice militare, il generale Mario Roatta spiegò che lo sbarco previsto dagli Alleati si poteva ostacolare, ma non impedire; l’ammiraglio Arturo Riccardi, capo di stato maggiore della Regia Marina, escluse in partenza qualsiasi azione delle sue forze da battaglia contro la flotta nemica.
In contemporanea negli US, era stato istituito l’Allied Military Government of Occupied Territories (AMGOT), al comando del generale Alexander e con gli affari civili delegati al maggiore generale Francis Rennell Rodd, a cui solo formalmente era sottoposto il colonnello italo-americano Charles Poletti.
Quest’ultimo, nominato direttore degli Affari civili, godette di notevole libertà nella scelta degli uomini che avrebbero dovuto amministrare l’isola[46].
Riguardo l’attività di Poletti, nel dopoguerra, sono state divulgate storie fantasiose circa la collaborazione tra Alleati e mafia siciliana, con il coinvolgimento del boss mafioso US, Lucky Luciano, che avrebbe usufruito della libertà concessagli dal governo statunitense in cambio del suo impegno a creare un movimento di resistenza in Sicilia prima dell’invasione.
La collaborazione di Luciano, come quella di Calogero Vizzini e di Giuseppe Genco Russo, che secondo alcune teorie che in pratica furono confermate dai fatti (l’Italia divenne colonia degli US e accettò le basi militari sul suo suolo), avrebbero poi avuto campo libero nella gestione politico-economica dell’isola in riconoscimento dell’appoggio fornito, non sono supportate da prove concrete e una commissione d’inchiesta del Senato italiano ben pilotata, riunita nel dopoguerra, non trovò riscontri documentali.
Ecco l’Impero USA
867 Basi Militari Statunitensi Nel Nuovo Strumento Online (World BEYOND War)
Gli USA, a differenza di qualsiasi altra nazione, mantengono una massiccia rete di installazioni militari estere in tutto il mondo.
Come è stata creata e come viene portata avanti ?
Alcune di queste installazioni fisiche si trovano su terreni occupati come bottino di guerra. La maggior parte è mantenuta attraverso collaborazioni con governi, molti dei quali brutali e oppressivi, che beneficiano della presenza delle basi. In molti casi, gli esseri umani sono stati sfollati per fare spazio a queste installazioni militari, spesso privando le persone di terreni agricoli, aggiungendo enormi quantità di inquinamento ai sistemi idrici e all’aria locali e rappresentando una presenza indesiderata.
Per esplorare questo database, fare clic sui marcatori della mappa o utilizzare il cruscotto per effettuare le selezioni…
https://www.nogeoingegneria.com/news-eng/usas-military-empire-a-visual-database/
In Italia, la presenza di mafiosi nelle cariche pubbliche siciliane a partire dalla fine dell’estate 1943, si spiega soprattutto con il caos provocato dall’invasione, nonché con la politica ben definita prima dell’insediamento dell’AMGOT e concordata con Luky Luciano.
Questo periodo di transizione favorì i mafiosi che, nel momento dell’arrivo degli Alleati, riuscirono a farsi rilasciare dalle carceri spacciandosi per prigionieri politici antifascisti, come da documento US, declassificato:
https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/documents/pdf/10-1.pdf
Nei documenti ufficiali, non solo di Washington, ma perfino della colonia tricolore, si evince, che la Repubblica è stata ipotecata fin dagli albori dal patto di Washington con la mafia italo-americana per favorire lo sbarco “alleato” (operazione Husky). Un consiglio di lettura, già pubblicato: il rapporto Scotten dell’ottobre 1943.
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2013/05/usa-alleati-di-mafia-dal-1943-contro.html
Cio’ significa che: la trattativa Stato & Mafia è antica, propedeutica all’armistizio corto di Cassibile. Allora, di che meravigliarsi se lo Stato tricolore (ed i vari governi) non hanno mai condotto una vera lotta alle organizzazioni criminali, ben protette dall’alleato-padrone, e lasciato ammazzare i suoi migliori rappresentanti.
Ecco, di seguito, uno stralcio esemplificativo di una relazione della Commissione parlamentare stragi.
http://www.memoteca.it/upload/dl/Appunti_di_Storia_Contemporanea/commisione_stragi.pdf , 1.2.
L’esistenza di un rapporto diretto tra settori politici e istituzionali e il potere mafioso è dato che, sin dalla fase fondativa della Repubblica, può ritenersi evincibile da documentate certezze:
“Le autorità fasciste di quel tempo, che avevano fino a quel momento combattuto la mafia, furono estromesse e il vuoto di potere fu rapidamente riempito da esponenti mafiosi, che ricostruirono una rete di controllo del mercato nero e di quello finanziario [48] Alla campagna d’Italia presero parte anche alcuni reparti della Repubblica Sociale Italiana che combatterono a fianco dei tedeschi e le formazioni del Corpo Italiano di Liberazione che invece combatterono insieme agli eserciti alleati. Durante la dura occupazione tedesca, si sviluppò il movimento della Resistenza italiana che organizzò una crescente attività militare di guerriglia nell’Italia centro-settentrionale che intralciò l’apparato militare e repressivo nazi-fascista.
Qui sono dimostrati gli accordi segreti fra mafia italo-americana, militari US e resistenza italiana, mafiosi siciliani, partigiani…. “Mafia e Alleati” racconta le vicende che dal 1941 al 1943 hanno come protagonisti i boss mafiosi americani, i padrini siciliani e i servizi segreti degli Stati Uniti. Ripercorre l’inchiesta del commissario investigativo dello Stato di New York, William Herlands, condotta nel 1954, e alla luce della documentazione di recente declassificata dagli archivi statunitensi, rende di facile comprensione la miriade di informazioni, e di controinformazioni, che la stimolante questione ha prodotto negli anni. Sullo sfondo dell’occupazione anglo-americana della Sicilia, l’Operazione Husky (10 luglio-17 agosto 1943), Lucky Luciano, Calogero Vizzini, gli agenti segreti Corvo, Scamporino, Marsloe, il capo dell’AMGOT Charles Poletti e tanti altri, sono le figure che popolano le pagine di questo lavoro.
Nel libro vengono anche pubblicati, per la prima volta in Italia, i nomi e le fotografie di numerosi agenti segreti arruolati nelle file dell’OSS (Office of Strategic Services, il precursore della CIA) con il compito di spianare la strada in Sicilia all’esercito del generale Patton e ristabilire la democrazia in Italia dopo la caduta del fascismo.
Altri argomenti che Ezio Costanzo affronta riguardano il ruolo avuto dall’AMGOT, il governo militare alleato, nella rinascita della mafia, le biografie di Lucky Luciano e di Calogero Vizzini, la nascita della nuova mafia, il fronte anticomunista costituitosi con l’aiuto dell’intelligence statunitense, le azioni di spionaggio condotte dai servizi segreti alleati durante l’Operazione Husky. Il libro è stato di recente presentato alla Fiera Internazionale del Libro di Torino.
Sono intervenuti Gian Carlo Caselli, magistrato, procuratore generale di Torino, procuratore capo antimafia a Palermo dal 1993 al 1999; Gianni Oliva, storico e scrittore, Carlo Romeo, direttore Segretariato sociale RAI (che ha organizzato la presentazione), Tiziana Guerrera, editrice de Le Nove Muse, che ha pubblicato il volume. ‘Con un linguaggio semplice e diretto – ha affermato lo storico Gianni Oliva nel suo intervento – indirizzato anche ai lettori meno esperti di storia, l’autore mette in luce, con particolare documentazione frutto della sua ricerca negli Stati Uniti, gli accordi tra il Naval Intelligence americano (i servizi segreti della Marina) e la malavita organizzata italo-americana per favorire lo sbarco in Sicilia e per liberare il porto di New York dalle spie nazi-fasciste (Operazione Underwold), riportando numerose testimonianze dei protagonisti rilasciate durante l’inchiesta Herlands e poco note al grande pubblico.
Il libro di Costanzo è un ottimo lavoro di analisi di quel momento storico che affronta anche le conseguenze sociali e politiche che il riemergere della mafia provoca nell’immediato dopoguerra in Sicilià.
‘Si tratta di un libro che si legge tutto d’un fiato – ha affermato Gian Carlo Caselli (magistrato) – che offre una serie di particolari di quegli anni dell’occupazione anglo-americana della Sicilia rimasti fino ad oggi poco chiari. Costanzo offre ai lettori la possibilità di addentrarsi nelle intrigate maglie dell’organizzazione dei servizi segreti americani e nelle operazioni condotte per l’occupazione della Sicilia nell’estate del 1943.
La pubblicazione di una serie documenti redatti dagli stessi agenti segreti durante la loro permanenza in Sicilia rende questo lavoro di grande attualità e permette di comprendere come gli intrecci tra mafia e politica abbiano trovato nella Sicilia occupata dell’estate del ’43 il loro umus ideale per svilupparsi ed accrescersi nella società siciliana del dopoguerrà. Le testimonianze e i racconti dei protagonisti hanno fatto emergere dati incontrovertibili sull’esistenza di tale accordo e su come la mafia americana sia stata determinante per garantire sia la sicurezza delle navi in partenza per l’Europa, sia la minuziosa ricerca di notizie in vista dell’occupazione della Sicilia.
Alcuni documenti dell’Office of Strategic Services hanno fornito anche un’utile chiave di lettura del momento immediatamente successivo della conquista della Sicilia e del periodo dell’amministrazione alleata dell’isola; carte che attestano che gli interventi occulti del governo americano negli affari interni dell’Italia sono andati oltre il pur sincero e legittimo spirito di libertà e democrazia, per incunearsi nelle scelte politiche ed economiche della nazione, come quelli diretti ad impedire ai comunisti di vincere le prime elezioni del dopoguerra.
L’alleanza con i ceti conservatori dell’isola, realizzata attraverso la mediazione della mafia, è servita agli Alleati non solo per amministrare l’isola durante la loro permanenza siciliana, ma ancor più per porre le basi di un futuro politico-sociale dell’Italia senza i comunisti, mal visti sia dai cattolici-liberali che dai mafiosi.
Dopo lo sbarco americano, la mafia ebbe così, per la prima volta nella sua storia, l’onore di essere portata sulla scena come legittima organizzazione politico-amministrativa, garantita da un esercito di occupazione. Alla robustezza della tradizione i vecchi padrini poterono aggiungere il piacevole prestigio che procurava loro la protezione dei conquistatori.
Tratto da: http://www.unaqualunque.it/a/2563/’mafia-e-alleati-servizi-segreti-americani-e-sbarco-in-sicilià.aspx
La mafia e il comportamento mafioso dello stato italiano è dichiarata (anno 2022) a chiare lettere dai Carabinieri stessi, guardate il video, se Youtube non lo censura…..
Lo “Stato” nello Stato. Ecco lo SCANDALO del SECOLO
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Passiamo ad un’altro tema ma sempre collegato:
Visionate anche in queste Pagine sulla “Sovranità individuale” nel sito https://mednat.news le quali dimostrano come gli enti ICC-UCC (che contengono le Normative-Codici Commerciali Internazionali) sono vincolanti per gli stati che vi hanno aderito e quindi anche per l’Italia con la sua adesione-iscrizione !
Mussolini denunciava prima del 1932 sulle “conferenza internazionali sull’Europa”, ancora prima della conferenza, sul Popolo del 12 gennaio 1932, pubblica un articolo durissimo:
A Febbraio, a Ginevra avviene la svolta. Alla conferenza sul disarmo, partecipano 62 nazioni.
Forte scontro tra Francia e Germania, dove quest’ultima abbandona la seduta ! Rivendica la soppressione dei trattati del 1918 riguardo al riarmo, e sostiene che deve essere parificato ai vicini, per la sua sicurezza; inoltre lamenta l’esoso cappio dei debiti che dovrà pagare a rate fino al 1988 (non é un errore !), che sta mettendo in ginocchio tutta la Germania, che inizia a superare i sei milioni di disoccupati con una moneta che vale meno (letteralmente) della carta straccia dei paesi creditori.
Una situazione insostenibile. (La Germania smetterà di pagare le riparazioni e gli altri paesi debitori sospenderanno i pagamenti di guerra)
C’è ancora scontro alla successiva Conferenza di Losanna del 9 luglio. Sempre per la questione del pagamento delle riparazioni dei vinti (Germania) e i debiti di guerra dei “vincitori” (fra cui Italia), di cui sono beneficiari gli americani e in minor misura gli inglesi. I due Paesi creditori vengono implorati con l’invito a rinunciare a queste esazioni, per poter conservare la pace economica, politica e soprattutto sociale dell’intera Europa. Nulla da fare !
È rottura per la forte opposizione degli Usa. L’Europa é quasi in ginocchio, ma la Germania sta ancora peggio, è in coma ! Mussolini, prima ancora della conferenza, sul Popolo del 12 gennaio, pubblica un articolo durissimo: con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica europea, contro il “pericolo delle conferenze internazionali”:
I popoli che si avviano faticosamente e fra inaudite miserie, ad uscire da uno degli inverni più tormentati che la storia ricordi, appena paragonabile all’ultimo inverno di guerra nelle trincee, ora che la data della Conferenza di Losanna è ufficialmente fissata, si domandano: Che cosa accadrà ? Avremo una definizione del problema debiti – riparazioni o sarà rinviato ancora una volta ?
Noi avremo una soluzione radicale oppure avremo una soluzione di compromesso che dilazionando nel tempo le difficoltà, non farà altro che complicare le cose all’infinito ? I governi d’Europa daranno ancora una volta prova di quella tremenda abulia che sembra paralizzarli tutte le volte che devono affrontare un problema e che li conduce quindi a polverizzare lo stesso durante i lavori delle Commissioni ? Queste ed altre domande affollano il nostro spirito.
La conferenza di Losanna deve giungere a quello che ormai si chiama il “colpo di spugna”, deve concludersi con la cancellazione del dare e dell’avere nella tragica contabilità della guerra. Non è affatto esagerato affermare, così ha detto l’on. Alessandro Shaw, deputato del Regno Unito, che la struttura economica e sociale dell’Europa si avvicina al precipizio; la cruda verità è che se le cose vanno avanti così come stanno andando, la scelta è semplicemente fra il ripudio dei debiti ed il caos.
Invece di una libera partecipazione con uomini e mezzi alla causa, gli alleati hanno tracciato la più strana, illogica, antistorica distinzione.
Quando un proiettile americano è stato sparato da un artigliere americano … con un cannone americano, gli Stati Uniti non hanno imposto agli alleati di pagare né l’uomo, né il costo del proiettile. Ma quando il proiettile americano è stato sparato da soldati alleati per il medesimo scopo, per la causa comune, nello stesso comune interesse… questo ha creato un debito in oro da pagarsi agli Stati Uniti.
Mai prima d’ora nella storia era stato così ingiustamente applicato. Il giusto messaggio che tutto il mondo aspetta è: “Rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. (Segnalazione: Franco Prevato. da Scritti e Discorsi)
La conferenza andrà avanti con varie sedute fino al 1936 senza mai approdare a nulla di concreto, pur verificandosi delle condizioni e molti segnali inquietanti che dovrebbero portare a più saggi consigli. Sia il fascismo mussoliniano sia il nazismo hitleriano stanno facendo di questo sopruso una bandiera all’interno del proprio Paese.
Questo tutti lo avvertono, e quindi significa che si vuole portare all’esasperazione alcuni popoli per fargli commettere passi falsi per poi intervenire con uno dei tanti motivi che non di rado sono creati con tanto cinismo. Sotto queste due bandiere (riarmo e debiti) ci sono tante micce per dar fuoco alle polveri, e sembra proprio che questo sia l’obiettivo di alcuni potenti della terra.
Cosa strana, in un libro pubblicato in questi anni in America da KNICKERBOCKER, dopo aver fatto delle accuratissime inchieste, interrogando tutti i capi responsabili della politica europea, concludeva (ed é anche il titolo del libro, stampato anche in Italia dalla Bompiani il 1° giugno del 1934) “Ci sarà la guerra in Europa ? Sottotitolo Ci sono 6.000.000 di uomini in uniforme.
“Il vecchio continente, nei suoi cinque “accampamenti” aspetta con la baionetta in canna. Che cosa aspetta ? Danzica, la Saar, l’Anschluss, i Francesi, od altro.
A Knickerbocker non era sfuggito nulla. Il volume era il seguito di un altro titolo molto significativo:
Può l’Europa tornare indietro ? Rimettersi in piedi ? Di particolare importanza molte pagine che riguardavano anche l’Italia.
Rileggendoli entrambi, lo scenario è quello che poi vedremo dal 1940 al 1945. Ma siamo nel 1932, e Knickerbocker non era per nulla uno sprovveduto, era famosissimo per le sue inchieste (premio Pulitzer del giornalismo) conosceva ed era ricevuto da Sovrani, da Primi Ministri, dai Ministri degli Esteri e dalle più eminenti personalità politiche di tutto il pianeta.
Non era quindi un romanziere, né un veggente.
Ma un acuto osservatore con una documentazione ineccepibile ottenuta dai Grandi della Terra, nelle cancellerie di ogni Paese. Concludeva che la guerra era certa, che avrebbe segnato la fine dell’Europa nella forma attuale; affermava, perfino matematicamente nelle ultime due pagina (292-293) che Stati Uniti, Inghilterra, Francia e…. l’Unione Sovietica insieme (e quest’ultima sembrò proprio una irreale bizzarria dell’autore – l’URSS con gli USA !!!) avrebbero vinto, per un motivo solo “che hanno tutto quanto desiderano per fare una guerra.
Le nazioni che non hanno quanto desiderano sono la Germania e il Giappone, e perderanno”. (Altro che profeta ! . Ha già scritto la pagina dell’anno 1945 !!
Tratto da: http://www.storiologia.it/apricrono/storia/a1932.htm
Inoltre la recente firma nel 2015 del trattato TTIP sul quale si parla della possibilità delle multinazionali di chiedere i danni, se le leggi di uno stato EU determinano un calo dei loro profitti finanziari ….e relative multe da potersi applicare per drenare denaro…. agli stati aderenti e firmatari dell’accordo (l’Italia è una di quelle)
http://www.ilpost.it/2014/11/06/ttip-2/
vedi anche: http://www.ilduce.net/operedelfascismo.htm
Mai prima di ora nella storia era stato cosi ingiustamente applicato; il giusto messaggio invece che tutto il mondo aspetta è “RIMETTI I NOSTRI DEBITI COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI Italia = nazione di diritto nei FATTI, privato,
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy–United_Kingdom_relations http://famguardian.org/Subjects/LawAndGovt/Articles/MemLawOnTheName.htm#1._What_English_grammar_experts_say (disquisizioni sul Nome/NOME)
A riconferma di tutto cio’: Chi è il proprietario dell’EURO ?
– By Auriti Il Sistema del Debito (truffa ed usura)
https://www.youtube.com/watch?v=zHm4TBRIKSQ
– By Auriti: https://www.youtube.com/watch?v=bhiiV7fcMM0
Ufficio MEF Ragioneria Generale dello Stato:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit–i/Contabilit_e_finanza_pubblica/
Se volete avere altre informazioni sulla presunta “REPUBBLICA ITALIANA” visionare anche la pagina 7 della sovranità individuale:
https://mednat.news/2022/05/27/17056/
La verità sul Trattato di Lisbona:
La Terza Guerra Mondiale è già iniziata, ma per ora è FINANZIARIA, ma potrebbe sfociare anche in modo militare…
Silente ed occultata da tutti i mass media, la terza guerra mondiale è entrata nella fase conclusiva.
Un tempo, le guerre si combattevano tra stati con armi sovvenzionate dai banchieri, che prestavano il denaro a tutti gli stati in guerra affinché si indebitassero con loro.
Oggi, hanno affilato le loro armi prendendo il controllo di tutti gli stati – e quindi dei popoli – grazie al tradimento dei politici a loro asserviti. Vediamo se è vero e, in tal caso, come ci sono riusciti.
Prima degli accordi di Bretton Woods, le banche degli stati dovevano avere una quantità di oro nei loro forzieri pari al denaro che stampavano. Succedeva, però, che esse stampavano più denaro rispetto al controvalore in oro che possedevano.
Perciò nel 1944 si decise che solamente il dollaro dovesse avere la controvertibilità in oro e le altre monete potessero essere scambiate con il dollaro che faceva da garante. Gli USA invece stamparono quasi 90 miliardi di dollari, creando un’inflazione globale, senza avere il controvalore in oro.
Così, quando l’URSS e la Cina restituirono i dollari agli Usa chiedendo in cambio l’oro, costrinsero il presidente Nixon, il 15 agosto 1971, a far cadere la convertibilità del dollaro con l’oro, facendo sì che la moneta perdesse il suo effettivo valore ed il suo reale valore diventò indotto dalla sottomissione degli stati – e quindi delle persone – ad accettarlo come moneta di scambio per i beni e i servizi che le persone producevano. 1 – Dato anche che la Republic of Italy /ITALY REPUBLIC of (Repubblica Italiana) non è LIBERA, ma è sottomessa dato che è una colonia/protettorato agli USA ed ai Banchieri oltre alla mafia Italo-americana, come da documento US, declassificato:
https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/documents/pdf/10-1.pdf
Nei documenti ufficiali, non solo di Washington, ma perfino della colonia tricolore, si evince, che la Repubblica è stata ipotecata fin dagli albori dal patto di Washington con la mafia italo-americana per favorire lo sbarco “alleato” (operazione Husky).
Un consiglio di lettura, già pubblicato: il rapporto Scotten dell’ottobre 1943.
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2013/05/usa-alleati-di-mafia-dal-1943-contro.html
Cio’ significa che: la trattativa Stato& Mafia è antica, propedeutica all’armistizio corto di Cassibile. Allora, di che meravigliarsi se lo Stato tricolore ( e i vari governi) non hanno mai condotto una vera lotta alle organizzazioni criminali, ben protette dall’alleato-padrone, e lasciato ammazzare i suoi migliori rappresentanti.
Ecco, di seguito, uno stralcio esemplificativo di una relazione della Commissione parlamentare stragi.
http://www.memoteca.it/upload/dl/Appunti_di_Storia_Contemporanea/commisione_stragi.pdf
“1.2. L’esistenza di un rapporto diretto tra settori politici e istituzionali e il potere mafioso è dato che, sin dalla fase fondativa della Repubblica, può ritenersi evincibile da documentate certezze”.
Nella relazione di minoranza del Movimento sociale italiano, presentata al termine dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla mafia della VI legislatura, vi sono, sotto forma di allegati, due documenti che appaiono di grande interesse per chiarire la possibile origine di un dialogo con la mafia di settori politici e istituzionali, fondando, sia pure sulla base di una valutazione probabilistica, l’ipotesi che tale dialogo (in forme ora armistiziali, ora più intensamente collusive) sia proseguito nei decenni successivi.
Sono due rapporti, con classifica di segretezza, inviati dal console generale degli Stati Uniti a Palermo, Alfred T. Nester, al Segretario di Stato il 21 e il 27 novembre 1944.
Conclusione: lo “stato italiano” e cioè la Repubblica Italiana, è una colonia/protettorato in mano agli US ed alla mafia italo-americana dal 1944 & C, infatti è anche iscritta come “Governo estero”, al data base US delle Companies, e dal 1982, anche e soprattutto in mano ai Banchieri, quando l’Italia fu truffata e regalata alle banche, con un semplice scambio di lettere fra in ministro del Tesoro ed il dirigente della Banca d’Italia di allora, e le hanno sottratto anche la Sovranità monetaria ! lo “stato italiano” e cioè la Repubblica Italiana, è una colonia/protettorato in mano agli US ed alla mafia italo-americana fin dal tempo dell’unità d’Italia e ribadita e riconfermata anche nel 1944 & C, e successivamente nel 1982, anche e soprattutto in mano ai Banchieri, quando l’Italia su truffata e regalata alle banche, con un semplice scambio di lettere fra i ministero del Tesoro ed il dirigente della Banca d’Italia di allora, con la storica “separazione dei beni” tra Banca d’Italia e ministero del Tesoro avvenuta nel luglio del 1981, i quali con quell’azione deplorevole e senza consultare il Parlamento, tanto meno il Popolo Sovrano, hanno sottratto al Popolo Sovrano e quindi allo stato suo “servitore”, anche la Sovranità monetaria !… il tutto trovo sfogo politico nello scontro con il ministro delle Finanze socialista Rino Formica che nel 1982, portò alla crisi del Governo Spadolini. Con l’asta dei BoT del luglio 1981 iniziava cosi, un nuovo regime di politica monetaria.
Si inaugurava, infatti, il cosiddetto “divorzio” fra Tesoro e Banca d’ Italia: una “separazione dei beni” che esimeva la seconda dal garantire in asta il collocamento integrale dei titoli emessi a nome del Popolo Italiano ed offerti dal primo, e con questa azione lo stato iniziò ad indebitarsi sempre di più a favore dei banchieri e del FMI, per l’impossibilità a ripagare capitale con interessi ai creditori che avevano acquistato i titoli del debito… (coloro che detenevano il potere del credito). E tutto questo malaffare, è stato riconfermato da altre azioni, di politici collusi con i banchieri, contro il Popolo Sovrano, negli anni successivi ! Inoltre:
Nel 1971, il nostro debito pubblico era di 16 miliardi e 145 milioni di euro, ma quel debito, nella realtà, non esisteva, in quanto la Banca d’Italia era, come previsto dall’articolo 3 del suo statuto, un ente di diritto pubblico a maggioranza pubblica, cioè dello stato, che poteva stampare così la moneta a suo piacimento, ripagando in questo modo i debiti che contraeva. A questo punto avviene il tradimento e, in barba alla Costituzione italiana, inizia la cessione ad enti privati delle quote di Banca d’Italia, che verrà forzatamente legalizzata grazie al tradimento dei politici, verificatosi nel 1992 con la legge 35/1992 dal Ministro del Tesoro Guido Carli, ex governatore della banca in questione (quando si dice il caso !).
Ma procediamo con ordine.
Dieci anni prima di questo tradimento, il Ministro del Tesoro Andreatta ed il governatore della Banca d’Italia Ciampi tolsero l’OBBLIGO alla banca di acquistare tutti i titoli di stato che venivano emessi e quindi di finanziare il debito pubblico, che passò così in soli dieci anni da 142 miliardi (dai 16 miliardi del 1971, perché lo stato finanziava la crescita attraverso l’emissione dei titoli) a ben 850 miliardi di debito – questa volta reale, in quanto contratto verso altri istituti bancari privati.
Nel 1992, solo il 5% delle quote di Banca d’Italia era rimasto di proprietà dello stato, mentre il restante 95% era andato in mano a banche private che le avevano acquistate dai principali gruppi bancari, quali Comit, Credito Italiano e Banco di Roma, che ne garantivano la maggioranza pubblica.
Gli acquirenti autorizzati a comprare i titoli di stato erano banche commerciali primarie ed istituzioni finanziarie private quali IMI, Monte dei Paschi, Unicredit, Goldman Sachs, Merryl Linch. Il gioco era fatto: in pochi anni il debito – nel 2000 – ha superato i 2040 miliardi di euro, grazie al tradimento dei politici che iniziarono in maniera concertata con i banchieri a svendere il patrimonio dello stato e dei cittadini a prezzi da saldo e, non contenti ancora, legalizzarono, con l’ennesimo tradimento verso il popolo, la privatizzazione della Banca d’Italia, grazie al governo Prodi che, il 16/12/2006, modificò lo statuto della banca all’articolo 3, facendo sì che essa non fosse più un ente di diritto pubblico, come dovrebbe essere in uno stato democratico.
Ma non è finita qui, in quanto in una guerra ci deve essere un vincitore – cioè le famiglie al comando delle banche centrali – ed uno sconfitto – ovvero i popoli dell’Euro-zona sotto la dittatura dell’oligarchia bancaria della BCE (banca privata) e della Commissione Europea, che ha potere decisionale sulle politiche sociali degli stati, mentre il parlamento europeo ha solo quello consultivo.
Caduta la controvertibilità in oro, il denaro doveva essere non più addebitato ai cittadini, ma accreditato, in quanto esso è la misura del valore dei beni e servizi che noi cittadini produciamo e non certo dei parassiti banchieri che ci prestano la moneta a debito e che ora decidono le politiche sociali degli stati grazie al collaborazionismo dei politici loro asserviti.
Questa moneta creata dal NULLA viene trasferita dalla BCE alle grandi banche commerciali private che poi le prestano agli stati ad altissimi interessi, generando un debito pubblico inesigibile perché frutto di una frode poi legalizzata.
Ora dal 2012 gli stati non potranno più decidere quanto spendere e in cosa grazie ai trattati del Fiscal Compact e del MES, o fondo salva stati, che è in realtà un istituto di speculazione finanziaria pronto a requisire gli ultimi beni patrimoniali del nostro già povero stato – beni demaniali e forestali e servizi locali di pubblico interesse. In Grecia hanno cominciato ad arrestare chi non ha la possibilità di pagare le tasse, portando i cittadini in campi militari in dismissione.
Tra non molto la stessa sorte toccherà all’Italia.
La terza guerra mondiale sta ormai per iniziare: la nostra ultima possibilità è che il Movimento5Stelle inizi a mandare alle trasmissioni pubbliche i suoi deputati a parlare della truffa del debito pubblico ed inserisca, come non fatto nel programma delle scorse elezioni, ma fino al 2022 ha fallito miseramente.
1) la sovranità monetaria,
2) la nazionalizzazione della Banca d’Italia,
3) l’uscita dall’Euro e
4) l’inesigibilità del debito pubblico frutto di una frode legalizzata, altrimenti vuol dire che anche Grillo è stato messo in campo dai gestori del vero potere delle banche, per far sì che quella parte dell’elettorato che non sarebbe andata a votare portasse gli astensionisti a superare il 50%, di modo che gli italiani non si riconoscessero più nelle deleghe sociali verso i politici che ci hanno tradito. Ma siamo sicuri, o almeno vogliamo sperare, che di certo non sarà così.
N.B. – Anno 2012, il popolo italiano ringrazia il governo Letta e il ministro Saccomanno per averci ricordato che non ci sono le risorse – ovvero il denaro – per non alzare l’aliquota dell’IVA, scordandosi furbescamente di dire che anche quest’anno sono stati sottratti al popolo, sottoforma di tassazione forzata, ben 90 miliardi di euro per pagare il debito derivante dal tradimento di averci venduto la sovranità monetaria ed altri 50,6 miliardi di euro con il MES, per un totale di oltre 140 miliardi, a fronte dei miseri 2 miliardi che occorrono per non alzare l’aliquota IVA. La storia ci insegna che, alla fine, ogni dittatura è destinata a cadere.
By Alessandro De Angelis – Scrittore e ricercatore antropologo – con aggiunte e precisazioni del redattore di questa pagina. – Canale Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=Z8E_bU96EbM
Altri riferimenti e dati sul fatto che l’azienda Stati Uniti (USA Inc.) è in mano ai privati (banchieri)
1. L’IRS non è un’agenzia del governo degli Stati Uniti.
Si tratta di un’agenzia del FMI (Metal Products diversificati v IRS et al. CV-93-405E-EJE USDCDI, Public Law 94-564, Report del Senato 94-1148 pag. 5967, Piano di Riorganizzazione No. 26, Public Law 102-391.)
2. Il FMI è un’agenzia delle Nazioni Unite. (Blacks Law Dictionary 6 ° ed. Pg. 816)
3. Gli Stati Uniti non hanno un Tesoro dal 1921. (41 Stat. Ch.214 pag. 654)
4. Il Tesoro degli Stati Uniti è ora il FMI (Documento presidenziale Volume 29-No.4 pg. 113, 22 USC 285-288)
5. Gli Stati Uniti non hanno alcun dipendente, perché non c’è più una nazione Stati Uniti. Niente più riorganizzazioni. Dopo oltre 200 anni di attività sotto il proprio fallimento è finalmente finita. (Executive Order 12803) Non impersonate uno dei creditori o azionisti o andrete in Prigione.18 USC 914
6. La FCC, la CIA, l’FBI, la NASA e tutte le altre agenzie non sono mai state parte del governo degli Stati Uniti. Anche se il “governo degli Stati Uniti” detiene quote di azioni in diverse Agenzie. (USV Strang, 254 US 491, Lewis contro gli Stati Uniti, 680 F.2d, 1239)
7. I numeri di previdenza sociale sono rilasciati dalle Nazioni Unite attraverso il FMI. L’applicazione di un numero di previdenza sociale è la SS5 forma.
Il Dipartimento del Tesoro (FMI) rilascia la SS5 non la Social Security Administration. Le nuove SS5 non indicano chi o che cosa li pubblica, la prima SS5 indicano che sono del Dipartimento del Tesoro. È possibile ottenere una copia della SS5 compilata con l’invio modulo SSA-l996 all’Amministrazione SS. (20 CFR capitolo 111, sottoparte B 42 2,103 (b) (2) (2) Leggere il cita sopra)
8. Non vi sono tribunali giudiziari in America e non ci sono stati dal 1789. I giudici non applicano statuti e codici. Gli amministratori esecutivi applicano Statuti e codici. (FRC v GE 281 US 464, Keller v PE 261 US 428, 1 Stat. 138-178)
9. Non ci sono stati dei giudici in America dal 1789. Ci sono solo stato amministratori. (FRC v GE 281 US 464, Keller v PE 261 US 428 1Stat. 138-178)
10. Secondo il GATT è necessario disporre di un numero di sicurezza sociale. House Report (103-826)
11. Abbiamo un Governo Mondiale, Una Legge Mondiale e ad un solo sistema monetario mondiale.
12. L’ONU è un Governo Mondiale Superiore ai Governi nazionali che hanno aderito all’ONU, che è finanziata dai soliti Banchieri, i padroni del Mondo – vedi il “lato oscuro” delle NAZIONI UNITE:
https://stopworldcontrol.com/it/dellonu/ – scaricate il video
https://www.profession-gendarme.com/demasquage-mondial-des-nations-unies/
https://stopworldcontrol.com/fr/nu/
13. Nessuno su questo pianeta è mai stato libero. Questo pianeta è una colonia di schiavi.
C’è sempre stato un unico governo mondiale. È solo che ora è molto meglio organizzato e ha cambiato il suo nome nel 1945 in Nazioni Unite.
14. New York City è definito nei regolamenti federali come le Nazioni Unite. Rudolph Gulliani riporta su C-Span che “New York era la capitale del mondo”, e aveva ragione. (20 CFR capitolo 111, sottoparte B 422,103 (b) (2) (2)
15. La Sicurezza sociale non è un’assicurazione o un contratto, né è un fondo fiduciario. (V. Davis Helvering 301 US 619, Steward Co. V. Davis 301 US 548.)
16. Il controllo della sicurezza sociale viene direttamente dal FMI, che è un’agenzia delle Nazioni Unite. (Guarda se ne ricevi una. Dovrebbe hanno scritto in alto a sinistra Tesoro degli Stati Uniti.)
17. Non detenete nessuna proprietà, gli schiavi non possono possedere proprietà. Leggete l’atto di proprietà di qualcosa che pensate sia vostro. Siete elencati come un inquilino. (Documento del Senato 43, 73 1 ° Congresso della sessione)
18. La corte più potente in America non è la Corte Suprema degli Stati Uniti, ma, la Corte Suprema della Pennsylvania. (42 Pa.C.S.A. 502)
19. La guerra rivoluzionaria è stata una frode. Vedere (22, 23 e 24)
20. Il re d’Inghilterra ha sostenuto finanziariamente entrambi i lati della guerra rivoluzionaria. (Trattato di Versailles 16 lug 1782, Trattato di Pace 8 Stat 80) …
E come al solito la storia si ripete, Prescott Bush, padre di George HW Bush e nonno di George W. Bush, ha finanziato entrambi i lati della seconda guerra mondiale. La famiglia Bush ha tradito i cittadini americani per decenni. “Sarah, se il popolo americano avesse mai conosciuto la verità su ciò che Bush ha fatto a questa nazione, sarebbe inseguito per le strade e linciato”, disse George Bush senior parlando in una intervista con Sarah McClendon nel dicembre 1992
21. Non è possibile utilizzare la Costituzione per difendere te stesso, perché non sei parte di essa. (Padelford Fay & Co. contro la Georgia Sindaco e l’Assessore della Città di Savannah 14 438, 520)
22. L’America è una colonia britannica. (Gli Stati Uniti sono una società, non una terra e si presentava tale durante la prima guerra d’indipendenza e le truppe britanniche non hanno mai lasciato fino al 1796.) Respublica v Sweers 1 Dallas 43, Trattato di Commercio 8 Stat 116, La Società per la moltiplicazione Gospel, & c. V. New Haven 8 Grano 464, Trattato di Pace 8 Stat 80, IRS di pubblicazione 6209, dello Statuto 20 ottobre 1774.)
23. La Gran Bretagna è di proprietà del Vaticano. (Trattato del 1213) 24.
Il Papa può abolire qualsiasi legge degli Stati Uniti. (Elementi di diritto ecclesiastico Vol.1 53-54)
25. Il documento A 1040 è per reso omaggio alla Gran Bretagna. (IRS pubblicazione 6209)
26. Il Papa afferma di possedere l’intero pianeta attraverso le leggi di conquista e di scoperta. (Bolle papali del 1455 e 1493)
27. Il Papa ha ordinato il genocidio e la riduzione in schiavitù di milioni di persone. (Bolle papali del 1455 e 1493)
28. Le leggi papali sono obbligatorie per tutti. (Bened. XIV., De Syn. Dioec, lib, IX., C. Vii., N. 4. Prati, 1844) (Sillabo, prop 28, 29, 44), in quanto mai annullate da nessuno…
29. Siamo schiavi e non possediamo assolutamente nulla neanche ciò che pensiamo sono i nostri figli. (Tillman v. Roberts 108 Quindi. 62, v Van Van Koten Koten 154 NE 146, il Documento del Senato 43 & 73 Congresso Sessione 1 ° Wynehammer persone v. 13 NY REP 378, 481)
30. Dittatore militare George Washington ha diviso gli Stati (Estates) in Distretti. (I messaggi e le carte del presidente Vo 1, pag 99. Websters 1828 dizionario per la definizione di beni.)
31. “The People” non include te e me. (Barron v Sindaco e Consiglio Comunale di Baltimora. 32 US 243)
32. Il governo degli Stati Uniti non è stato fondata sul cristianesimo. (Trattato di Tripoli 8 Stat 154.)
33. Non è il dovere della polizia proteggere voi. Il loro compito è quello di proteggere la Corporazione e violare i codici di arresto. Sapp v Tallahasee, 348 così. 2 °. 363, Reiff contro città di Philadelphia, 477 F.Supp. 1262, Lynch v N.C. Dipartimento di Giustizia 376 S.E. 2 °. 247.
Fonte: http://www.in5d.com/40-outrageous-facts-most-people-dont-know.html
34. Tutto negli “Stati Uniti” è in vendita: strade, ponti, scuole, ospedali, aeroporti, acqua carceri ecc Mi chiedo chi ha acquistato lago Klamath. Qualcuno ha il tempo di controllare ? (Executive Order 12803) 35. Siamo capitale umano. (Executive Order 13037)
36. L’ONU ha finanziato le operazioni del governo degli Stati Uniti da oltre 50 anni e ora possiede ogni uomo, donna e bambino in America. Le Nazioni Unite detengono anche tutta la Terra in America nel Diritto Soggettivo (fee simple).
37. La buona notizia è che non c’è bisogno di soddisfare i “nostri” obblighi fittizi. È possibile scaricare un obbligo fittizio con un altro obbligo fittizio.
38. La depressione e la seconda guerra mondiale sono state una farsa totale. Gli Stati Uniti e altre imprese hanno concesso prestiti ad altri in tutto il mondo durante la Depressione.
La costruzione di infrastrutture in Germania nel 1930, tra cui le Ferrovie è stata finanziata dagli Stati Uniti. In questo modo “, coloro che si definiscono” re “,” Primi Ministri, ecc. Hanno potuto sedersi a giocare una partita a scacchi con persone reali. Pensate a tutti gli americani, tedeschi, ecc. che hanno dato la vita pensando che stavano difendendo i loro paesi che non esistevano nemmeno. I milioni di persone innocenti che sono morte per niente. Non è chiaro perché la Svizzera non è stata mai coinvolta in questi fiaschi ?
È qui che la “Banca dei regolamenti internazionali” ha sede. Le guerre sono realizzati per mantenere il vostro sguardo dalla palla. Bisogna avere un nemico per mantenere l’illusione del “governo”.
39. Il “Stati Uniti” non hanno dichiarato l’indipendenza dalla Gran Bretagna o King George.
40. L’etimologia del governo significa controllare la mente. Dal greco latinizzato gubernatio “gestione, governo”, dal greco antico κυβερνισμός, κυβέρνησις (kybernismos, kybernesis) “sterzo, pilotaggio, guida”, da κυβερνάω (kybernao) “di governare, di guidare, di guidare, di agire come un pilota” più latino mente “mente”
Tratto da:
http://lospecchiodelpensiero.wordpress.com/2012/11/08/in-5-d-40-fatti-oltraggiosi-che-molti-non
La OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) è finanziata dai privati, Bill Gates in testa, ed è a sua volta anche un Governo con giurisdizione al di sopra dei Governi nazionali che hanno aderito ad essa.
Le sue normative DEBBONO essere messe in pratica, con qualsiasi mezzo (ricatti, corruzione, leggi ad ok, militarizzazione ecc……
Vedi a riprova la recente FASULLA Pandemia del FALSO Covid19 (che con il sars-cov2 sono virus inventati, nei laboratori dei militari e quelli delle case farmaceutiche, le BIG PHARMA, perché inesistente in natura, quindi sintetici/OGM)
Danneggiando ed uccidendo la popolazione con i loro Vaccini tossici !
Inoltre:
Vedi anche, come di è creato il “REGNO d’ITALIA” con violenza, truffa, raggiri:
https://pub.mednat.news/filosofia/Garibaldi_Regno_Italia_mafia_Inglesi_Cavour_Savoia.pdf
Tutto ciò in conseguenza ed a conferma che la cosiddetta ITALY REPUBLIC of = REPUBBLICA ITALIANA, NON è una “REPUBBLICA” indipendente, ma una “Colonia/Protettorato” degli STATI UNITI (USA Inc.), è anche il fatto che le loro basi ed uffici militari, sono molteplici (anno 2022, oltre 120, le basi oltre 60, con le relative armi anche atomiche) qui in Italia e sono ancora presenti ed anche ogni anno sono state ampliate, senza chiedere parere al loro “protettorato”.
Gli italiani sul loro territorio sono ancora, nei FATTI, occupati dai militari Americani “US Force”.
vedi nei fatti
https://www.tag43.it/basi-nato-americane-italia-dove-sono-che-funzioni-hanno/#:~:text=Tra%20basi%20Nato%20e%20statunitensi,alla%20ricostruzione%20dopo%20la%20Seconda
https://it.wikipedia.org/wiki/Presenza_militare_statunitense_in_Italia
https://www.forzeitaliane.it/quali-sono-le-basi-americane-in-italia-e-dove-si-trovano
https://pub.mednat.news/filosofia/republic_of_italy_coloniaUS_in_mano_Banchieri.pdf
Ecco gli “Accordi” a proposito delle basi e delle istallazioni logistiche USA e NATO in Italia:
a) le clausole segrete della ‘Convenzione d’Armistizio’ del 3 Settembre 1943;
b) le clausole segrete del ‘Trattato di pace’ imposto all’Italia, il 10 Febbraio del 1947 (Parigi);
c) il ‘Trattato NATO’ firmato a Washington il 4 Aprile 1949, ed entrato in vigore il 1 Agosto 1949;
d) il ‘Bilateral Infrastructure Agreement’ (BIA) o ‘Accordo segreto USA-Italia’ del 20 Ottobre 1954 (Accordo firmato dal Ministro Scelba e l’Ambasciatrice statunitense Clare Booth Luce, e mai sottoposto alla verifica, né alla ratifica del Parlamento);
e) il Trattato Italia-NATO, firmato a Parigi il 26 Luglio 1961 (reso operativo con Decreto del Presidente della Repubblica No. 2083, del 18 Settembre 1962);
f) Accordo bilaterale Italia-USA, firmato dal Governo Andreotti, il 16 Settembre 1972;
g) il ‘Memorandum d’intesa USA-Italia’ (Shell Agreement) del 2 Febbraio 1995;
h) Accordo segreto ‘Stone Ax’ (Ascia di Pietra), concluso inizialmente negli anni ‘50/’60 e rinnovato l’11 Settembre 2001.
AVVERTENZA IMPORTANTE
Lo “Stato e i Governi” italiani, sono da sempre illegittimi, nei fatti sono succursali, cioè una Colonia/Protettorato di una Corporazione di natura privatistica statunitense, denominata U.S.A (Army) a sua volta facente parte degli USA Inc., che il presidente Trump:
Sequestro_beni_UK+USAInc_Trump2019-20, ha dichiarato fallita la USA Inc., company… con un preciso ordine presidenziale, in qualità di CEO, amministratore delegato di essa.
Infatti seguendo le indicazioni della Dichiarazione di indipendenza degli USA, essa prevede di instaurare un nuovo governo se il precedente calpesta i Diritti della Costituzione.
Quindi anche gli Italiani sudditi e SCHIAVI della pseudo “REPUBBLICA ITALIANA” / REPUBLIC od ITALY / ITALY REPUBLIC of, che è una Colonia/Protettorato degli USA Inc., hanno questo diritto, che però fino ad ora NON hanno esercitato !
Conseguentemente le Forze Armate e le Forze di Polizia italiane, dotate di armamento da guerra, sono ancora in stato di belligeranza permanente (conflitto armato) contro la popolazione civile (Art. 20 trattato lungo di Cassibile e 4° Cap. USC 1 §§1, 2, 3. Es. Ord. 10834 the August 21th 1959 of D. D. Eisenhower. Fed. Reg. n. 24 FR6865. US Army n. 260-10. 34 Ops. Avv. Gen. 483, 485).
Molti cittadini italiani pensano di far parte di una Repubblica indipendente denominata REPUBBLICA ITALIANA.
In realtà, dal 1933, il presunto STATO (l’allora REGNO d’ITALIA), è successivamente diventato un Trust dopo la seconda guerra mondiale, con il nominativo: “ITALY REPUBLIC of“= REPUBBLICA ITALIANA od il suo Alias: REPUBLIC ITALY of, cioè una marchio/azienda iscritta al Data Base successivamente chiamato S.E.C. anch’esso con il numero di iscrizione: 0000052782 (see all company filings), specificando le loro funzioni: “Foreign Governements”, che tradotto in Italiano è cosi denominato = GOVERNI STRANIERI, ovviamente si tratta del governo della REPUBBLICA d’ITALIA/ITALY REPUBLIC of, che è il nome inglese dello stato Italiano, più chiaro di così si muore…….
Le nazioni del mondo che si iscrivono al S.E.C., lo debbono fare traducendo il proprio nominativo nella lingua inglese, non possono farlo senza la giusta traduzione del loro nominativo in inglese, oppure cambiano nome…
Quindi la traduzione del nominativo: REPUBBLICA ITALIANA è: ITALY REPUBLIC of oppure REPUBLIC of ITALY + la REPUBLIC ITALY of.
As filed with the Securities and Exchange Commission on April 9, 2013 Registration Statement No. 333-152589 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 POST-EFFECTIVE AMENDMENT NO. 2 TO REGISTRATION STATEMENT UNDER SCHEDULE B OF THE SECURITIES ACT OF 1933.
Traduzione:
“Come depositato presso la Securities and Exchange Commission il 9 aprile 2013 Dichiarazione di registrazione n. 333-152589 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 MODIFICA POST-EFFETTIVA N. 2 ALLA DICHIARAZIONE DI REGISTRAZIONE SOTTO LO SCHEMA B DEL SECURITIES ACT DEL 1933”.
REPUBBLICA ITALIANA / REPUBBLICA d’ITALIA = traduzione in inglese: “ITALY REPUBLIC of” (Nome del Registrante che è registrato):
The Honorable, CLAUDIO BISOGNIERO, Ambasciatore Italiano negli Stati Uniti 3000 Whitehaven Street, NW Washington, DC 20008, (Nome e indirizzo dell’Agente Autorizzato del Registrante negli Stati Uniti).
Business Address: MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE, VIA XX SETTEMBRE, 97 ROME L6 00187 (44) 20 7519 7000
Mailing Address: C/O SASM&F (UK) LLP 40 BANK STREET, CANARY WHARF LONDON X0 E14 5DS
Prima di continuare leggere con attenzione il contenuto di questo documento ufficiale in PDF ……….il quale conferma l’Iscrizione al SEC della ITALY REPUBLIC of / REPUBBLICA d’ITALIA
Riconferma della registrazione della REPUBBLICA d’ITALIA = REPUBLIC OF ITALY = ITALY REPUBLIC of + REPUBLIC ITALY of, come “Foreign Governements” = Governi esteri o stranieri, effettuata, è stata confermata ogni anno da dopo la seconda guerra mondiale:
Traduzione e fate ben attenzione chi è il mittente ed il destinatario:
RICEVUTO
1 DICEMBRE 2017
SKADDEN, ARPs, SLATE. MEAGHER & FLoM (UK) LLP
4o BANK STREET, CANARY WHARF – LONDON E|4 5DS
www.skadden.com
1 dicembre 2017
U.S Securities and Exchange Commission (Commissione statunitense per i titoli e le borse S.E.C. – come la Consob Italiana)
100 F Street, N.E. – Washington, DC 20549
RE: Repubblica Italiana – Relazione Annuale su Modulo 18-k
Signore e signori
Per conto della The Republic of Italy (“Italia”), trovate in allegato per il deposito con il Modulo SE, ai sensi del Securities Exchange Act del 1934 e della Rule 311(d) del Regolamento S-T, quattro copie complete della Relazione dell’Italia sul Debito Pubblico 2016, datato 31 ottobre 2017, comprensivo di un originale firmato in dattiloscritto.
Questo deposito fa parte della relazione annuale dell’Italia per l’anno chiuso al 31 dicembre 2016, presentata o da presentare, elettronicamente tramite EDGAR sotto la copertura del modulo-18-K in relazione a questo deposito cartaceo.
Si prega di confermare la ricezione di questa lettera e degli allegati apponendo un timbro sulla copia allegata e restituendo tale copia al nostro assistente legale, che è stato incaricato di attendere.
Eventuali domande in merito alla presente registrazione possono essere rivolte al sottoscritto
Distinti saluti
Avv. Andrea Spadacini
Questo qui sopra è un Documento ufficiale, tratto da:
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&SIC=8888&owner=include
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52782/000119312513452750/0001193125-13-452750-index.ht
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52782/999999999513001404/xslEFFECTX01/primary_doc.xml
In questi links, qui sopra, trovate altre conferme dell’adesione al SEC (US) della REPUBBLICA ITALIANA
Esempio pratico e firmato dall’Italia che aderisce ai regolamenti e normative di USS/SEC è questo:
Come viene replicata (che è uno dei tanti testi sottoscritti) la SUBALTERNITA’ giurisdizionale italiana (civile e commerciale) rispetto agli organi giudicanti, S.E.C. compresa, americani, vedi l’estratto dalle pagine 1 e 2:
“Italy shall irrevocably submit to the jurisdiction of the federal and state courts of the City of New York and irrevocably waive any immunity from the jurisdiction of such courts, to the extent permitted by Italian law….” continua nel documento…..
Traduzione da Google:
“L’Italia si sottoporrà irrevocabilmente alla giurisdizione dei tribunali federali e statali della città di New York e rinuncerà irrevocabilmente a qualsiasi immunità dalla giurisdizione di tali tribunali, nella misura consentita dalla legge italiana, ma non all’esecuzione, al sequestro o a procedimenti di natura analoga.
L’Italia rinuncerà a qualsiasi obiezione alla sede, in relazione a qualsiasi azione derivante da o basata sui titoli di debito o sui warrants intentata da qualsiasi detentore di titoli di debito o warrants.
L’Italia si riserva il diritto di invocare l’immunità sovrana ai sensi dell’United States Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 in relazione alle azioni intentate contro di essa ai sensi delle leggi federali statunitensi sui titoli o di qualsiasi legge statale sui titoli. In assenza di una rinuncia all’immunità da parte dell’Italia rispetto a queste azioni, non sarebbe possibile ottenere una sentenza degli Stati Uniti in una tale azione contro l’Italia, a meno che un tribunale non determini che l’Italia non ha diritto all’immunità sovrana in base all’Immunities Act rispetto a tale azione. L’esecutività in Italia delle sentenze definitive dei tribunali statunitensi ottenute in azioni basate sulle disposizioni in materia di responsabilità civile delle leggi federali statunitensi sui titoli è soggetta, tra l’altro, all’assenza di una sentenza definitiva contrastante da parte di un tribunale italiano o di un’azione precedentemente avviata in Italia tra le stesse parti e derivante dagli stessi fatti e circostanze e alla determinazione da parte dei tribunali italiani che i tribunali statunitensi avevano la giurisdizione, che il processo è stato adeguatamente notificato al convenuto e che l’esecuzione non violerebbe l’ordine pubblico italiano.
In generale, l’esecutività in Italia di sentenze definitive dei tribunali statunitensi ottenute non richiederebbe un nuovo processo in Italia.
In origine tutte le azioni portate davanti ai tribunali italiani, c’è un dubbio sull’applicabilità delle responsabilità basate sulle leggi federali statunitensi sui titoli.
I tribunali italiani possono inserire ed eseguire sentenze in valute estere. “
Questa è la ulteriore conferma inequivocabile che la REPUBLIC OF ITALY / ITALY REPUBLIC of, è sempre la REPUBBLICA ITALIANA (lo stato italiano) ed è iscritta fin dal 1934, come abbiamo visto precedentemente con il nome: “REGNO d’ITALIA”, e come sopra indicato nei documenti illustrati in precedenza, è ben evidenziato che si è quindi sottomessa volontariamente con la firma e con la sua iscrizione al successivo database SEC ed anche alle sue norme specificate in UCC:
Nelle varie funzioni della REPUBBLICA ITALIANA / REPUBLIC ITALY of / ITALY REPUBLIC of attraverso il suo Alias: (company), vi è quella di “vendere” sulle piazze finanziarie internazionali i titoli di stato del presunto debito Italiano……) fatto mai autorizzato dal parlamento italiano….e per fare ciò, la REPUBBLICA ITALIANA /REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of, ha DOVUTO iscriversi al SEC anche con con il suo Alias.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52782/000095012308008433/u55962svb.htm
https://www.dt.mef.gov.it//export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/emissioni_sui_mercati_internazionali/prospectus_global_2003.pdf
ISSUER (Emittente)
REPUBLIC of ITALY – Ministry of Economy and Finance
Via XX Settembre 97, 00187 Rome, Italy
LEGAL ADVISER TO THE REPUBLIC OF ITALY
Dottoressa Elena Comparato, Internal Counsel, Department of Treasury, Ministry of Economy and Finance
Via XX Settembre 97, 00187 Rome, Italy
LEGAL ADVISERS TO THE UNDERWRITERS, as to United States law as to Italian law
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP Studio Legale Bisconti
40 Bank Street Via Piemonte 32, Canary Wharf 00187 Rome, London E14 5DS Italy, England
LISTING AND INTERMEDIARY AGENT
Dexia Banque Internationale fia Luxembourg
69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg
FISCAL AGENT, PAYING AGENT AND REGISTRAR
Citibank, N.A. 5 Carmelite Street, London EC4Y 0PA, England
SIGNATURES Of the Issuer:
Pursuant to the requirements of the Securities Act of 1933, the registrant has duly caused this Registration Statement to be signed on its behalf by the undersigned, duly authorized in the City of Rome on July 29, 2008.
Traduzione:
FIRME Dell’Emittente:
Ai sensi dei requisiti del Securities Act del 1933, il dichiarante ha fatto sì che la presente Dichiarazione di Registrazione fosse firmata per suo conto dal sottoscritto, debitamente autorizzato nella città di Roma il 29 luglio 2008.
By: | /s/ MARIA CANNATA | |
Name: | Dottoressa Maria Cannata | |
Title: | Director General Direction II Department of Treasury Ministry of Economy and Finance(segue Firma autografa) |
Tratto da:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52782/000095012308008433/u55962svb.htm
Registrando al SEC anche il mandato scritto per fare anche questa funzione, che alla firma si esprime cosi:
“Of the Duly Auyotized representative in the United States:
Pursuant to the requirements of the Securities Act del 1933, the undersigned, the duly autorized representative in the United States of the Republic of Italy, has signed this Post-Effective Amendment N° 2 to the registration Statement in Washington D.C. on April 9,3013.
By Name: Claudio Bisognero – (segue la firma autografa)
– Title: Ambassador of Italy in the Unites Stats, Autorized Representative in the Unites States”.
Traduzione:
Del rappresentante debitamente autorizzato negli Stati Uniti:
Ai sensi dei requisiti del Securities Act del 1933, il sottoscritto, rappresentante debitamente autorizzato negli Stati Uniti della Repubblica Italiana, ha firmato il presente Emendamento post-effettivo n. 2 alla Dichiarazione di registrazione a Washington D.C. il 9 aprile 3013.
Per nome: Claudio Bisognero – (segue la firma autografa)
– Titolo: Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Rappresentante autorizzato negli Stati Uniti”.
Tratto da:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52782/000119312513147571/d518448dposam.htm
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/emissioni_sui_mercati_internazionali/Prospectus_Global_2013.PDF
Inoltre:
…….la dichiarazione dell’ambasciatore Claudio Bisognero viene confermata dall’art.10 comma 1 e 2 del D.Lgs.n.170/2004
Legge regolante i diritti su strumenti finanziari in forma scritturale
http://www.altalex.com/…/decreto-legislativo-24-03-2011…
Si fa presente come tale dichiarazione non tenga affatto conto della risoluzione dell’assemblea delle Nazioni Unite nr. 1514- xv del 15-12-1960, la quale dichiara anche ed espressamente che ogni assoggettamento dei popoli ad un dominio straniero è contrario alla Carta delle Nazioni Unite.
Diritti della Persona: https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_della_persona
https://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/dossier/2008/diritti_umani/Diritti_umani_Enciclopedia_Giuridica.pdf?fbclid=IwAR3BPbCvZtHseGdUBj-16V7mZyrbV9ShhSHdmSRTSfRpGi1nkXQd37P4AMU
https://revistas.urosario.edu.co/…/viewFile/1425/1308
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-politiche/docenti/egeria-nalin/nalin-a.a.-2014-2015/villanisucrimeainsudineuropa.pdf
La Colonia/Protettorato degli USA Inc., il presunto stato REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of, Partita IVA 06363391001 e codice di iscrizione alla Borsa di New York della “REPUBLIC of ITALY”: Cik 52782 = il numero di iscrizione al SEC……
Nei fatti ormai è straNoto che questa REPUBBLICA ITALIANA è una Colonia/Protettorato degli USA e precisamente dei banchieri di oltre oceano…. Essa NON ha nessuna indipendenza, deve obbedire agli ordini che le vengono impartiti !
I fatti attuali, 2019-2020-2021-2022, lo confermano ogni giorno di più…..
QUINDI l’Italia, ovvero la cosiddetta REPUBBLICA ITALIANA/ ITALY REPUBLIC of non è una REPUBBLICA Democratica indipendente, ma una Colonia/Protettorato agli ordini degli USA Inc. !…., naturalmente ciò che raccontano ufficialmente qui in Italia, è tutto FALSO.
E lo dimostra il fatto che questo presunto stato esegue gli ordini dei suoi padroni i Banchieri di oltre oceano…. infatti la sede Legale del presunto stato Italia è a LONDRA (UK):
C/O WHITE and CASE LLP 5 Old Broad treet LONDON X0 EC2N 1DW
Tutti ormai sanno che ogni capo del governo insediato in Italia, si è sempre recato negli STATI UNITI (US) per ricevere “ordini” da eseguire in Italia, e ciò da subito dopo la seconda guerra mondiale, fino ad oggi.
Le “elezioni” sono evidentemente fatte per far si che gli italiani “credano” di avere eletto loro il “governo”…,infatti a conferma del loro potere sopra il “Popolo” chiamatato “Sovrano”, in realtà esso è solo un popolo di “sudditi”…..e la dimostrazione evidente è che da 4 governi, anche le “elezioni” NON si sono più tenute in Italia (anni 2010-2022), malgrado che per legge avrebbero potuto tenerle, ma gli ordini dagli US, erano di non farle e quindi non le hanno attuate e ciò ormai da oltre 1 decennio….., e la popolazione non capisce in che “buco nero/dittatura” si è cacciata per suo silenzio / assenso….
Per riassumere quindi:
La REPUBBLICA ITALIANA o REPUBBLICA d’ITALIA / ITALY REPUBLIC of, / REPUBLIC of ITALY, è di fatto registrata regolarmente al SEC, ma NON si può assolutamente affermare, legalmente e giuridicamente, che la REPUBBLICA ITALIANA / REPUBBLICA d’ITALIA / ITALY REPUBLIC of, sia una “azienda privata”, per il solo fatto che essa è iscritta al SEC, anche come ITALY o REPUBBLIC (nei documenti ufficiali, disponibili alla visione nei links indicati, essa compare cosi identificata, sia Italiani che del SEC oppure quelli degli US), ma la cosa importante nei FATTI, è che essa è da sempre, una “Colonia/Protettorato degli USA Inc.”, per cui chi afferma che la ITALY REPUBLIC of / REPUBBLICA d’ITALIA / REPUBBLICA ITALIANA è una “Company” dice una cosa ERRATA, anzi è molto peggio, perché è sotto il Dominio straniero/Dittatura, come Colonia/Protettorato degli USA Inc.
– vedi: I banchieri controllano il nostro presunto stato
Esempio di traduzione di un documento del SEC riguardante la REPUBBLICA d’ITALIA / ITALY REPUBLIC of:
“La dichiarazione di registrazione diventa EFFETTIVA.
I Titoli di debito coperti dalla presente Dichiarazione di registrazione devono essere offerti in modo ritardato o continuativo ai sensi delle Release No. 33-6240 e 33-6424 ai sensi del Securities Act del 1933.
Infatti il Dun & Bradstreet che è una Società Americana Leader nelle Informazioni dei Movimenti Creditizi Relativi a 220.000.000 di Aziende nel Mondo e Destinate al Marketing (B2B) Business-to-Business, dimostra che TUTTO l’Apparato Istituzionale Italiano è PRIVATO e quindi il Governo della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica Italiana, Regioni anche Autonome, Tribunali, Procure e tutti gli apparati destinati alla tassazione del popolo sono da dichiararsi illegittimi ed anticostituzionali”.
Questa la cronistoria della “nascita” del REGNO d’ITALIA compiuta da Cavour, Garibaldi ed i suoi 1.000 carcerati liberati per quella missione e la Mafia che regnava nel REGNO delle DUE SICILIE, che fu conquistato facilmente con l’aiuto della mafia locale, corrompendo i generali, colonnelli, militari dell’esercito del Regno delle due Sicilie e rubando infine l’oro del regno stesso, facendolo sparire ¾ nelle casse del regno di Savoia perché indebitato con la Banca d’Inghilterra….ed ¼ non si sa dove fini la nave che lo trasportava…
vedi: La vera storia dell’Unità d’Italia:…..
….Corruzione, Rapina a mano armata dell’oro del REGNO delle DUE SICILIE (Trinacria), Stupri, Mafia, Schiavitù, espropri violenti, ecc. !
Garibaldi, Cavour, Mafia, Savoia, Inglesi, Regno d’Italia, che è nato con la violenza, truffa, corruzione
https://www.inuovivespri.it/2020/02/22/la-vera-storia-dellimpresa-dei-mille-46-massoneria-mafia-camorra-garibaldi-e-inghilterra-insieme-contro-francesco-ii/
https://amoregiustiziaverita.blogspot.com/storia.html?m=1
…successivamente questo REGNO d’ITALIA = REPUBBLICA ITALIANA divenne Colonia/Protettorato degli USA Inc., e lo è ancora tutt’ora.
https://pub.mednat.news/filosofia/republic_of_italy_coloniaUS_in_mano_Banchieri.pdf
RIASSUNTO su cosa è la REPUBBLICA ITALIANA in questo video che è quasi giusto come concetti espressi:
Questo video vi illustra al 90% dei dati esatti, anche se alcune parti sono imprecise, sul fatto che la REPUBBLICA ITALIANA / ITALY REPUBLIC of / REPUBLIC of ITALY
Anche se non condividiamo al 100% le affermazioni del video, l’Italia è solo una colonia/protettorato delle banche private americane che controllano anche il Popolo degli Stati Uniti attraverso la USA Inc…..il resto dei concetti espressi è condivisibile.
Tutto questo “meccanismo mafioso” è stato attuato in tutte le nazioni del mondo per asservirle al potere bancario, aggiungendovi anche le azioni dei “prestiti” del FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (FMI) ricattando cosi qualsiasi nazione che avrebbe ottenuto i prestiti dal FMI, rendendole schiave dei Banchieri padroni del Mondo, che stampano il denaro quando gli serve, su carta senza nessun contro valore in oro…..
Ecco invece come il Trust “OPPT 1776”, per mezzo dei suoi Trustee, ha scoperto, svelato e rivelato ed iscritto in UCC nel 2012, il fatto che tutte le Nazioni, Banche, finanziarie, multinazionali del mondo, sono in mano ai Banchieri (facendoli divenire Colonie o Protettorati degli USA. Inc, fornendo ai popoli della Terra, su come fare in modo legale, per farsi risarcire, con i loro Beni (Asset rubati ai popoli delle Nazioni del mondo),
Qui in sintesi risassuntivo ciò che è stato fatto da OPPT, a far data dal 28 novembre 2012, in forza dei documenti Eterni, Universali e Internazionali ad opera di The One People’s Public Trust 1776 (OPPT 1776) inclusi UCC Doc. #2013032035, #2012127914, #2012127810,
#2012127854 e #2012127907, in perpetuo, Doc. #2000043135, anche debitamente registrati nel pubblico registro del Washington District of Columbia, Washington USA,
https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS
https://eoetoday.wordpress.com/2020/11/26/the-left-and-right-agree-government-is-corrupt/
https://eoetoday-wordpress-com.translate.goog/2020/11/26/the-left-and-right-agree-government-is-corrupt/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it
Ciò significa che TUTTO È nullo, senza valore o comunque annullato (ovviamente sulla carta), ogni e qualsiasi ATTO COSTITUTIVO, ivi compresi quelli del preteso Governo della società di diritto privato REPUBBLICA ITALIANA /ITALY REPUBLIC of: iscritta al SEC, vedi qui:
https://sec.report/CIK/0000052782, SIC. 8888-FOREIGN GOVERNMENTS – GOVERNO ESTERO), et idem sonans, comprensivo di ogni e tutte le sue abbreviazioni, idem sonans o di altre forme giuridiche incluse, ma non limitatamente a tutte quelle forme di diritto anche conosciute come: Codice Civile, Penale, di Procedura Civile, di Procedura Penale, Codice Stradale et al., finanziarie e gestionali e in esso comprese e previste; ogni e tutti gli UFFICI APPARTENENTI, comprensivi di ogni e tutti i FUNZIONARI, ivi inclusi i PUBBLICI UFFICIALI, tutte le Forze dell’Ordine, i DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, gli ORDINI ESECUTIVI, i TRATTATI, le COSTITUZIONI, i MEMBRI APPARTENENTI, gli ATTI ed ogni e tutti i contratti e accordi ivi inclusi ORDINI PROFESSIONALI, TITOLI, TITOLI ACCADEMICI, DIVIETI o AUTORIZZAZIONI che dovessero essere intervenuti o intervenire in derivazione di questi.
Il Problerma è che, pur essendo il tutto legalmente validato (senza confutazione da parte dei citati SCHIAVISTI, quindi condannati per silenzio/assenso) sulla carta in U.C.C. (Uniform Commercial Code), gli stati, banche, ecc., se ne fregano perché hanno il potere “de facto” e NON “de Jure“, in quanto essi usano la forza militare ed una magistratura collusa e/o corrotta, per continuare nella loro “farsa violenta” della soppressione del Diritto anche internazionale come questi atti legali pubblicati in U.C.C. (mai confutati) e quindi continuano a fare ciò che vogliono, calpestando il Diritto ed il Pignoramento previsto nella Legge Internazionale che dovrebbero riconoscere: U.C.C.
Ecco perché consigliamo a chi vuole lavorare per uscire dall’amministrazione di questi CRIMINALI senza legge, di utilizzare stumenti legali che essi riconoscono come validi: le loro leggi vanno utilizzate per rivoltargliele contro, utilizzando anche interfacce a loro comprensibili, esempio il nostro Trust estero che trovate qui in questo sito, nelle pagine 4 e 4b, della Sovranità individuale.
Qui sotto nei tre links trovate la cronistoria dei FATTI su OPPT:
https://quartattenzione.net/oppt-unaltra-storia-prima-parte/#.YDdFxi2cZQI
https://quartattenzione.net/oppt-unaltra-storia-seconda-parte/#.YDdE4y2cZQI
https://quartattenzione.net/oppt-unaltra-storia-terza-parte/?fbclid=IwAR3px9eUyxbTcpKs9k4oW795xVp40rfD0L4vOvVY2UFlQxR_0lmXjp0bCdc#.YDdE0y2cZQI
Qui trovate i documenti derivanti dalle azioni di OPPT raccolte e pubblicati da coloro che stanno cercando di continuare l’attuazione dei documneti originali di OPPT 1776:
DOCUMENTI – Noi È, Io Sono, La Nazione (xn--noiiosono-23a.com)
Come è possibile che i ministri del governo italiano debbano sempre piacere a paesi esteri.
Bene la risposta la trova nell’archivio dei beni culturali dove è presente un PDF, stampato dal Poligrafico della Zecca dello Stato.
Nero su bianco si legge di Cassibile e del fatto che dal 1943 chi comanda in Italia non è il popolo italico, bensì il potere anglo americano. FONTE:
http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Fonti/Fonti_XVI.pdf
vedi PDF già scaricato
Mai nessuno ha comandato in Italia, se non l’America e chi vuole veramente governare per il popolo italico dovrebbe denunciare la verità.
“Quando l’ingiustizia diventa “LEGGE”, la Resistenza diventa un DOVERE” ! – By Bertolt Brecht
Tolto in sordina….un articolo delle Costituzione Italiana…,per schiavizzarci ancora di più….
– http://www.veja.it/2014/11/13/diritto-naturale-ribellione-larticolo-scomparso-dalla-nostra-costituzione/
Negli scritti qui sotto e nelle pagine susseguenti collegate sulla Sovranità Individuale, troverete TUTTE le PROVE della SCHIAVITU’ nella quale ci hanno introdotto, con l’UOMO DI PAGLIA i prePotenti del mondo a nostra insaputa e “legalmente”……fin dalla nostra nascita sul pianeta Terra.
Ma qui vi offriamo gratuitamente in queste pagine, anche il mezzo per poter uscire dalla SCHIAVITU’ in modo LEGALE e come proteggere da questi CRIMINALI, voi, la vostra famiglia, i vostri beni, il vostro denaro, ecc…… !
SCHIAVITU’ è applicata nei FATTI, dagli stati /nazioni (governi) del mondo, malgrado che essi abbiano aderito ai trattati internazionali sui Diritti dell’Uomo/Persona ed alla proibizione della schiavitu’:
https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/5-proibizione-della-schiavitu-e-del-lavoro-forzato#international-law
Patto internazionale sui diritti civili e politici
Articolo 8
1. Nessuno può essere tenuto in schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi in tutte le loro forme sono proibite.
2. Nessuno potrà essere tenuto in stato di “servitù” (vedi in questo link, la sua definizione).
https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/5-proibizione-della-schiavitu-e-del-lavoro-forzato
Art. 600 C.P. Italiano
….La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità,….
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600.html
– Violazioni-dei-diritti-umani – PDF
Ma gli stati (governi) di tutte le nazioni del mondo tengono in stato di schiavitù (vedi l’articolo del Cod. Penale Italiano, sopra citato) tutti i loro “cittadini”, costringendoli a lavorare in modo continuato “in situazioni di necessità”…, per pagare tasse altissime, bollette care anche per i servizi essenziali per la famiglia ecc., cioè per poter usufruire del minimo per la vita….e ciò fino alla morte…per poter sopravvivere, questa servitù DEVE essere chiamata: SCHIAVITU’ !
Vedi:
https://gf4justice.com/2020/08/14/americas-real-history-of-debt-slavery-bankruptcy-and-admiralty-maritime-law-american-digital-news/
https://www.suoloeterreitaliche.org/obbligazioni-sullatto-di-nascita-comprenderne-la-vera-origine/
A questo punto ti dovrebbe essere chiara nella mente, la tua reale condizione di vita attuale che puoi, se vuoi, riscattare e liberarti da questa SCHIAVITU’, con il documento del Trust estero, indicato alla Pagina 4 e 4b nelle pagine della Sovranità individuale !
vedi anche: CORTE SOVRANA
– Tribunale Popolare: http://cortesovrana.it/
La SOVRANITA’: avv. Marco Della Luna
PREMESSA ESSENZIALE su CHI SIAMO ?
– vedi: Chi siamo ? + IO SONO (definizione)
Qui in queste pagine si parla di come, servendosi delle stesse LEGGI di STATO, in questo caso Italiane (il $ixT€ma), mettere in condizioni l’Essere Umano, vedi sotto: (vedi sotto EU), cioè la Persona fisica umana, – vedi anche: Habeas Corpus – o uomo naturale, di recuperare il suo stato Naturale di Ente, cioè Essere = Essenza eterna, cioè Infinita, incarnato in un corpo fisico dotato di carne, ossa, sangue e Spirito e mEnte personalizzato, quindi individuo vivente umano, dotato anche e non solo di Libero Arbitrio, nascostogli e sottrattogli con un “tentativo di estorsione”, effettuato alla nascita con l’inganno (si chiama FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, ente NON vivente – vedi qui sotto: FINZIONE), da parte del presunto stato ove si nasce, dal quale comunque si può uscire seguendo le indicazioni che trovate anche in queste pagine.
Nella Costituzione italiana le parole “Persona fisica” NON esistono, questo perché la Persona fisica, cioè l’individuo “omo vivo” che si muove eretto sulla faccia della Terra, ed è l’Essere che è nato preGiuridico.
Nella Costituzione italiana invece e comunque esistono le parole “Persona umana”, che corrispondono comunque alla Persona fisica, all’individuo, che però nasce preGiuridico e quindi NON può essere messo sotto una qualsiasi giurisprudenza, se non con l’inganno della FINZIONE PERSONA GIURIDICA.
La Persona fisica umana: la persona è l’uomo (maschio o femmina), che comincia ad esistere dal momento della nascita; è rilevante anche il momento del concepimento: infatti ” il concepito è ritenuto come già nato” e il giudice può nominare infatti un “curatore del ventre”, per i beni del nascituro a lui riservati per la morte del padre.
Il soggetto diviene autonomo nei fatti ed acquisisce tutti i diritti della Persona, nel momento in cui avviene la separazione dal corpo della madre.
Sono persone anche gli schiavi, che giuridicamente sono RES: cose (potenziale idoneità alla titolarità di rapporti giuridici).
Si definisce come “capacità giuridica” l’attitudine mentale dell’uomo/Persona, di essere titolare di diritti e spetta tendenzialmente ai liberi, mentre la capacità di agire è l’attitudine mentale possibile del soggetto a compiere atti giuridici, mediante i quali acquisisce diritti o assume doveri che mancano a chi non ha le necessarie attitudini psicofisiche (infanti o malati di mente, o portatori di handicap).
La FINZIONE PERSONA GIURDICA con COD. FISCALE, è l’ente virtuale che si registra nel COMUNE di nascita all’anagrafe, con la firma dei genitori sul “Certificato di nascita”, la FINZIONE è amministrata in modo schiavistico dal governo del presunto stato/governo ve si nasce, fino a quando l’individuo si rende consapevole di non essere quella FINZIONE e con gli appositi documenti la SOTTRAE come amministrazione al governo dello stato ed inizia ad amministrarla da solo come Legale Rappresentante (L.R.).
Infatti le FINZIONI PERSONE GIURIDICHE (TRUST, aziende fiduciarie personali ed individuali con relativi COD. FISCALE) dei vari “cittadini” nati in questo caso in Italia, sono sottratte come amministrazione e beneficiari, da decenni ai veri titolari ed amministratori (i genitori) e cioè da quando i genitori del nuovo nato si recano in COMUNE all’ufficio Anagrafe a “registrare” per legge, il nuovo nato e l’ufficiale comunale, lo registra SOLO come FINZIONE PERSONA GIURIDICA e non come Persona fisica umana, infatti nel documento registrato, il “Certificato di nascita”, il nominativo della FINZIONE è scritto in MAIUSCOLO con, attenzione: il COGNOME scritto “PRIMA” del NOME, contrariamente a ciò che indica l’Art 6 del C.C., cioè che il Nome va indicato assieme al Cognome e va scritto “prima” del Cognome e che le due parole vanno scritte in Alternato, la prima lettera delle due parole in Maiuscolo e le altre in minuscolo e soprattutto come prescrive anche la lingua italiana, con il Nome PRIMA del Cognome.
Ciò è la prova provata che serve per “differenziare” la FINZIONE PERSONA GIURIDICA dalla Persona fisica umana, ma e contravvenendo da parte del presunto stato/governo, che in questo caso commette un ILLECITO, rispetto a quando indicato e prescritto dall’Art 6 del C.C.. Legge da esso stesso emanata….
Ma la conseguenza di ciò, NON viene detto/spiegato ai genitori del nuovo nato, da parte dell’ufficiale del COMUNE ove si registra il nuovo nato, commettendo un’altra azione ILLEGALE (mancanza di “consenso informato” anche sui “significati e funzioni” della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, quella indicata ed iscritta nel “Certificato di nascita” = (COGNOME e NOME), e neppure viene informato il nuovo “cittadino” quando compie i 18 anni e diventa maggiorenne.
Quindi si tratta di “circonvenzione di incapace” dei genitori e successivamente anche del nuovo maggiorenne, ed anche mancata trasparenza obbligatoria (La “trasparenza” delinea la comprensibilità dell’azione dei soggetti pubblici sotto diversi profili, quali la semplicità e la pubblicità, conoscibilità, in modo da consentire la conoscenza reale dell’attività amministrativa e di effettuare il controllo sulla stessa), da parte dello stato e quindi azione Truffaldina da parte del “presunto” stato/governo, (Truffa = Reato ai danni del patrimonio altrui eseguito mediante falsificazioni o raggiri, allo scopo di trarne profitto) che rende così SCHIAVI i suoi “cittadini” ormai sudditi e MAI “Sovrani“, come prescrive la Costituzione italiana articoli 1 e 2, fino a quando la Persona fisica umana, si rende conto del suo stato di “schiavitù” e con apposito documento il proprio Trust, si libera dalla SCHIAVITU’ nella quale ha vissuto fino a quel momento.
Perché e come si è arrivati a quel punto nella giurisprudenza italiana ?:
Tutto ciò (amministrazione e derivati, delle e sulle FINZIONI PERSONE GIURIDICHE) proviene dai concetti espressi nelle leggi del Diritto Canonico cattolico, che sono stati immessi concettualmente nelle leggi italiane, variando un poco le diciture, ma comunque con lo stesso concetto inalterato, al posto della parola “dio” è stata messa la parola “stato”, ecco la prova:
Ecco il valore del tuo certificato di nascita:
Diciannove milioni di euro, è il valore medio del vostro certificato di nascita, che viene scambiato in borsa a New York.
Quindi, se doveste vivere fino a 100 anni, avreste diritto a 190 mila euro per ogni anno di vita. Questi 190 mila euro divisi per 12 mesi danno come risultato € 15.833,33 euro al mese.
Tutto è già pagato in anticipo quando si nasce, quindi nasciamo prePagati.
Promemoria:
Il fatto che il sistema criminale abbia INVENTATO/ CREATO e scritto nei suoi documenti giuridici, che la FINZIONE è la PERSONA GIURIDICA è proprio per DISTINGUERLA dalla Persona fisica umana, che però ve lo ricordo, quest’ultima ha anche una “personalità giuridica” (qualifica su una delle particolari “funzioni” della mente) riconosciuta in tutto il mondo, ma e ricordate che la “personalità” è un attributo/funzione della mente della Persona fisica…non della FINZIONE che è un pezzo di carta o plastica con il suo numero di CODICE FISCALE.
Quindi basta nel dire le falsità sulla Persona fisica umana che è una “costruzione giuridica”, la Persona fisica umana è quello che NOI tutti siamo, questo perché ci incarniamo in un corpo fisico per essere presenti sul pianeta Terra, l’altra la FINZIONE (termine indicativo preciso) NON è reale ma FINZIONE, è SOLO la PERSONA GIURIDICA, cioè lo sono SOLO i documenti, con il suo COD. FISCALE, che lo stato criminale vi appioppa DOPO la nascita …e di cui vi potete anche servire per comunicare con esso…o con altri enti giuridici, ma NULLA a che fare con la Persona fisica umana, perché:
Noi nasciamo Liberi come gli animali, e NESSUNO dico NESSUNO può avanzare pretese e/o presunti diritti sull’Essere incarnato nella Persona fisica umana e la Libertà che è totale e che è diritto sacro e santo, è legata al bene dell’Essere (Benessere=Salute) ed a quello degli Esseri viventi sul pianeta Terra ed in particolare al livello Umano.
Vedi i Diritti della Persona fisica umana, sono acquisiti alla nascita, con l’uscita dalle acque del “mare nostrum”, cioè dalle acque del liquido amniotico che è la sostanza, (acqua salmatra), che circonda il neonato che è immerso in questo particolare liquido,all’interno del sacco amniotico. Serve a proteggere il feto da urti e infezioni, a garantire la giusta temperatura e favorire il corretto sviluppo fetale, nonchè il nutrimento.
Quindi, solo avendo queste consapevolezze, possiamo caricare della giusta energia e con le giuste Parole, i Documenti adatti (trovate le bozze nelle 2 pagine la 4 e la 4b, della Sovranità individuale, in questo sito) che ci faranno recuperare la nostra piena Libertà e Benessere fisico ed economico, vivendo in Onore per la durata della sua propria “mission” sulla Terra.
La società umana libera, cioè Sovrana, fonda la sua Libertà sulla Conoscenza e la Consapevolezza di ogni individuo (Persona fisica umana, uomo naturale od essere umano = omo vivo perché cammina eretto) che forma la collettività sociale dell’Unico Popolo di Madre Terra (UPMT).
Ormai il tempo è maturo e la consapevolezza su questi temi aumenta ogni giorno in modo esponenziale negli Umani ed il $ixT€ma sta iniziando a comprendere che la Coscienza individuale e collettiva si sta risvegliando e che ha poco tempo per sopravvivere, perché il “conto alla rovescia” per la sua trasformazione totale e completa nella Legge dell’AmOr, è già iniziato !
By Jean Paul della discendenza Vanoli – Sovrano proclamato e dichiarato per iscritto, al $ixT€ma, fin dal 2013.
ESSENZE INCARNATE = IO SONO (definizione)
Vedi il documento UFFICIALE di registrazione, riconosciuto a livello Internazionale di IO SONO ETERNA ESSENZA, vivente in una Persona fisica umana.
QUALCHE definizione/significato di parole MOLTO importanti:
ESSERE UMANO (definizione) – sinonimo della parola: Uomo (maschio-femmina)
La parola “Essere” significa semplicemente esistere, ed è un verbo coniugato all’infinito da cui tutti i viventi “provengono”, come parte infinitesimale dell’InFinità, quali suoi “punti di osservazione” !
La parola “umano”, è un aggettivo che determina la specie di appartenenza, non siamo animali, ma umani, come lo siete anche voi.
Tutto ciò appartiene al Diritto naturale, la Legge naturale: “vai e sopravvivi”.
vedi: https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/diritto_e_societa/Natura/sssgl_lostatodinatura.html
umano agg. [dal lat. humanus, der. di homo “uomo”] – Dell’uomo, che è proprio degli uomini, in quanto distinti rispetto agli altri esseri animati.
Le parole Essere umano, Uomo naturale e Persona fisica umana, sono SINONIMI e sono esseri Viventi (colui che vive eretto) !
Infatti anche nel diritto positivo una sentenza italiana della cassazione addirittura e finalmente, afferma:
Il feto inizia a essere considerato Persona dallo “inizio del travaglio”, e non già dal successivo momento del “distacco dall’utero materno”. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 27539/2019: “il feto, durante il travaglio, rientra nel concetto di uomo”, sostanzialmente confermando l’orientamento inaugurato nel 2008. Conseguenza di ciò, il fatto che la morte colposa del bimbo nelle fasi immediatamente precedenti la nascita integra il reato di omicidio, e non quello d’interruzione della gravidanza.
Ricordarsi che nel Diritto o Legge Naturale: l’uomo nasce privo di debiti, nasce sovrano, nasce solidale, non nasce predatore, non è in competizione, non depriva l’altro del sostentamento, ma è capace di contribuire al sostentamento dei più bisognosi, mettendoli nelle condizioni non di “prendere un secchio di pesce”, ma di “imparare a pescare”.
Ricordiamo che le Persone fisiche specialmente umane, hanno sempre un Corpo (fisico fatto di carne, sangue, ossa e Spirito, ed è il corpo fisico che si auto crea l’IO SONO, con il concorso dei genitori che ha scelto, per entrare nella esperienza evolutiva terrestre e che serve per poterlo definire ed indicare, individuare fra gli altri IO SONO, come Persona fisica e/o Individuo carnale/spirituale, umano non animale, e ciò è possibile solo quando assume il suo Nome e la sua discendenza il Cognome (famiglia/casato, ecc.).
Ora e Qui in questa pagina trovate la “definizione semantica esatta e completa…della parola “Persona” che è: Persona fisica umana, sinonimo di “essere vivente” od individuo con un proprio Nome (in genere dato dai propri genitori) e Cognome (che indica la discendenza della famiglia nella quale si è nati), fornito dai genitori del nuovo nato, e NON dal presunto stato/governo.
Per cui la ritraduzione/definizione certificata di cosa significa esattamente e semanticamente, la parola “Persona”, parola che purtroppo personaggi IGNORANTI od in malafede, hanno malamente tradotto e definito solo con la parola “maschera”, che è solo una derivazione terziaria della vera traduzione.
Definizione etimologica e semantica della parola “Persona”:
Il termine “Persona” deriva dal latino persōna persōnam, derivato a sua volta dall’etrusco φersu, indi φersuna, che nelle iscrizioni tombali riportate in questa lingua indicava il CORPO FISICO degli attori di teatro, anche quelli dei “personaggi mascherati”, e quindi della “personalità che gli attori impersonificavano sul palcoscenico, per il pubblico che andavano a teatro.
L’etrusco φersuna deriva a sua volta anche e non solo dal termine greco “soma”, σομα (soma, somatos) e significa “corpo, aspetto, composizione”, sinonimo di corpo fisico umano (uomo eretto perché vivo = consurge quid viventis) – vedi anche Individuo.
Inoltre, la definizione della parola “Persona” = “Adon”, in Fenicio/ebraico/aramaico antico (Alef,Daled,Nun), che è la lingua anche degli Shardani (antica lingua dei sardi della Sardegna) e lingua madre anche dell’Etrusco (dialetto della lingua Shardana) essendo il Fenicio “Adon”, anch’esso un dialetto della popolazione Shardana, che erano dei commercianti del mediterraneo o uomini del mare, che si era insediata in medio oriente in territorio palestinese (Philistei/Philistina/Palestina), generata e mantenuta tale, dalla popolazione Shardana (sarda) insediatasi in quei territori nel medio oriente, proliferando e mescolandosi con le popolazioni autoctone locali, alla quale hanno insegnato il loro idioma.
Ecco le definizione anche dei significati delle singole lettere che compongono la parola “Persona”:
Un ente geometrico in movimento espansivo, portatore di vita condensato nel capo (testa) che pensa e parla anche, per ampliare i propri punti di vista, dall’alto fino in basso per aprirsi a nuovi punti di vista….. cioè una persona fisica = “Adon” = parola dalla quale deriva il termine italiano Don e Donna.
Quasi tutti gli pseudo traduttori hanno sbagliato e di molto sul vero significato della parola Persona e si sono copiati a vicenda l’un l’altro, divulgando l’errore di traduzione, che è arrivato fino a noi pensate che persino la Treccani.it che è un dizionario “ben quotato”, fa questo GRAVE errore, pur essendo stata informata dal sottoscritto (NdR: admin del sito)
Vedi qui sul testo di Habeas Corpus, (abbiamo un corpo) ulteriori dati e conferme sul significato vero e preciso della parola Persona = corpo fisico:
Persona, definizione ulteriore con la traduzione dall’Ebraico:
Questa parola viene usata anche in ebraico per caratterizzare e differenziare l’uomo dagli altri esseri viventi in quanto appartenente alla specie Uomo/umanità, il Vivente, cioè il reale uomo eretto è vivente.
La parola Persona in questa lingua può essere indicata con il termine di: Adon e/o Nefeš
La parola ebraica Nefeš è vista in stretta relazione con la forma complessiva dell’essere umano, cioè la persona fisica umana.
Per questo possiamo dire che la Persona non ha nefeš, ma che essa è nefeš e vive come tale entità psicofisica, quindi anche in forma bioelettronica che è una componente funzionale del corpo fisico, compressa in un corpo fisico, che non ha nulla a che vedere con la parola convenzionalmente ed erroneamente chiamata “anima”.
Il vocabolo ebraico ‘ādhām (Adam da cui deriva Adon) è originariamente nome comune che designa in genere la razza umana, o in particolare un suo individuo (latino homo) od essere umano cioè “Adam” è sinonimo di “uomo” אדם”. “adamah” (terra) (confronta accadico adamātu, “dark = buio, scuro – red earth=terra rossa”) e quindi caratterizzano l’uomo come “terrestre” o “terroso”, cioè proveniente dalla terra, dai suoi componenti.
La Persona nel mondo greco veniva definita con la parola prosopon: ciò che si presenta (pros) alla vista (ôps). Cioè il viso ed il suo corpo fisico (omo vivo) che si vede, cioè vivente che cammina eretto sulla faccia della Terra.
Quindi significa che ogni individuo maschio o femmina, è una Persona fisica e reale, cioè un essere della specie umana con Diritti, dotato di capacità responsabile delle sue funzioni/azioni che lo personalizzano/caratterizzano ed è identificabile solamente con un proprio Nome e Cognome.
La Persona ha quindi la possibilità di prendere decisioni e di orientare la sua vita in funzione dei suoi doni, conoscenze e condizionamento sociali.
Quindi la parola Persona è anche sinonimo di essere umano = qualcuno (inteso come individuo reale ed umano, uomo eretto quindi vivo e tutti gli uomini sono uguali come diritti, anche secondo la legge naturale ed i Diritti della Persona fisica umana.
“Quod ad jus naturale attinet, omnes homines aequales sunt” – “Ignorantia ratione legis naturalis non exempta = Per quanto riguarda la legge naturale, tutti gli uomini sono uguali.
L’ignoranza non esenta dal rispetto della Legge naturale” ed i Diritti della Persona).
Il termine “Persona” in filosofia e nella realtà, ripropone il significato del linguaggio comune, intendendo con essa il corpo fisico umano, cioè ogni Essere esteso nello spazio e percepibile attraverso i sensi.
Un corpo umano è fatto-costruito, anzi manifestato, solo ed unicamente dall’IO SONO = Spirito che si incarna, – “spì·rito, sostantivo maschile: Realtà immateriale configurabile come entità superiore o trascendente (divinità) o come principio, immanente all’uomo, della vita morale, religiosa e intellettuale, il quale con il concorso dei propri padri e madri, con una certa forma, quella Umana e composto a grandi linee, di carne, sangue, ossa e Spirito/inFormazione, divenendo quindi un corpo fisico chiamata “Anima vivente“, che si muove e che indica le caratteristiche della forma, quelle fisiche, biologiche, meccaniche, e quelle Spirituali (psico/mentali) del corpo nella sua interezza, divenendo quindi una Persona fisica umana.
Ricordate che la Persona e/o l’Individuo umano, possono essere SOLO CORPI UMANI, esseri viventi (uomo vivo perché cammina eretto sulla Terra), non sono “maschere”, cioè oggetti !
– Corpo (fisico fatto di carne, sangue, ossa e Spirito, nei fatti è lo scafandro/corpo fisico che si auto crea l’IO SONO, con il concorso dei genitori, che ha scelto per entrare nella esperienza evolutiva terrestre, e che serve per poterlo definire, individuare fra gli altri IO SONO, come Persona e/o Individuo carnale/spirituale, umano non animale) DEVE ASSUMERE un Nome e Cognome per essere identificabile dagli altri Io Sono.
Altro che una semplice “maschera” …. come diversi soggetti impreparati, continuano a diffondere errando nella definizione della parola “Persona”, od altri che dicono che quella parola è un concetto giuridico, dimenticandosi che è SOLO la FINZIONE “PERSONA GIURIDICA”, cioè un ente virtuale il cui documento è scritto su di un oggetto di carta o plastica quindi non è un individuo, ma un Trust (azienda individuale) appioppata dallo stato all’individuo, dopo la nascita, all’iscrizione alle anagrafi comunali ove si è nati, ed ha un suo proprio CODICE FISCALE e che si scrive con il COGNOME prima del NOME, contrariamente a ciò che afferma l’Art. 6 del CC, ed in MAIUSCOLO tutto quanto o in parte, infatti questa FINZIONE è un “ologramma” virtuale, cioe una PERSONA GIURIDICA (virtuale), e non è la Persona fisica che invece è reale !
Si configura anche da parte del presunto “stato/governo“, il reato di “sostituzione di Persona fisica umana” in PERSONA GIURIDICA, art 494 C.P.
La “sostituzione di persona” ex art. 494 Codice Penale, appartiene alla categoria denominato “della falsità personale” così detta: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”. “Si ricorda che in psicologia, l’identificazione rappresenta quel processo mediante il quale un individuo costituisce la propria personalità assimilando uno o più tratti di un altro individuo e modellandosi su di essi.” .
L’art. 27 della Costituzione recita che “La responsabilità penale è personale. …”.
Si rammenta agli appartenenti alle FF.OO. ed a coloro che lavorano nela Pubblica Amministrazione (P.A.) che il proprio giuramento od impegno verso la REPUBBLICA è solenne e deve essere onorato.
Essere a conoscenza di servire la cossiddetta REPUBBLICA ITALIANA/ REPUBLIC of ITALY/ITALI REPUBLIC of, che è una Corporazione di natura nei Fatti privatistica, li rende rei di alto tradimento e complici di attività criminose.
Infatti l’art. 28 della Costituzione recita che “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici ”.
Nella legge non è ammessa l’ignoranza !
Nei Fatti, nessuno è in grado di confermare e dimostrare che la Persona fisica umana non è una persona reale, cioè un uomo vivo, che cammina eretto sulla Terra.
Mentre tutti sono in grado di capire che la “carta di identità, passaporto, patente, carta sanitaria”, ecc., sono documenti che definiscono solo ed unicamente la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, e che ha anche un proprio doc. di identità (esempio: Carta di Identità, Passaporto (che significa che uno deve passare da un “porto di proprietà di qualcuno”) scritto su di un oggetto di carta o plastica ed ora anche sotto forma digitale in un Chip inserito nel documento di plastica), con il COGNOME scritto prima del NOME con RELATIVO COD. FISCALE, nel quale si conferma la prassi illegittima ed illegale (vedi Art. 6 C.C.) ed è solo con il consenso accettato della Persona fisica che diventa “vivente virtualmente”, quando la Persona fisica umana si identifica in quei Documenti della FINZIONE.
Leggere attentamente l’Art 6 del Cod. Civile Italiano che spiega come si deve scrivere il Nome e Cognome della Persona fisica umana.
E’ evidente che il documento della FINZIONE PERSONA GIURIDICA è scritto da parte del presunto stato/governo stesso (a mezzo della Pubblica Amministrazione – P.A.), contravvenendo a quanto è indicato nell’Articolo 6 del C.C.:
Nome e Cognome, con il Nome PRIMA del Cognome e scritto come si insegna nella lingua italiana, PRIMA il Nome e poi il Cognome.
Se il consenso alla identificazione in essa la FINZIONE, da parte della Persona fisica, non viene dato, essa la FINZIONE, rimane “morta” anche virtualmente.
Sono solo coloro che non distinguono le sottili differenze semantiche delle vere definizioni delle parole, che si identificano stupidamente nella carta di identità, passaporto, patente, ecc. e credono ignorantemente che quegli oggetti indichino la Persona fisica, mentre quei pezzi di carta oggetti, identificano SOLO ed unicamente la FINZIONE PERSONA GIURIDICA ed il suo COD. FISCALE (Trust /azienda fiduciaria) !
Ma per potere identificare la Persona fisica umana, dagli altri Io Sono, incarnati nelle varie Persone fisiche umane, ella DEVE anche avere un Nome e Cognome che i genitori gli danno, non lo stato, altrimenti NON è identificabile dagli altri, Io Sono, semplice no ?
Il documento identificativo della Persona fisica umana è reperibile in Bozza per la personalizzazione, alla Pagina 4b della Sovranità individuale che trovate qui in questo sito nella pagina indicata e precisamente al Capitolo 15 del Trust estero stesso.
L’Io SONO / Ente / Spirito individualizzato ed identificabile sulla Terra e con il suo corpo = Persona fisica quale Essere umano, “uomo vivo” non animale, si incarna su questo Pianeta, con il suo corpo, nel suo tabernacolo o tempio, perchè lo ha creato lui, con l’aiuto dei suoi genitori che lo hanno “chiamato” all’esistenza terrestre.
Per “uomo vivo” si intende, l’uomo (femmina, maschio), ovvero ogni essere umano nato vivo che cammina eretto sulla Terra, cioè la Persona fisica umana, che cammina eretto sulla Terra.
Quel corpo fisico, Non lo crea assolutamente lo stato nel quale si nasce.
Quello che il presunto stato/governo crea, con un furto di identità e con alterazione illegittima (vedi Art. 6 Codice Civile – Diritto al nome – Brocardi.it), del COGNOME scritto in MAIUSCOLO e con il COGNOME scritto prima del NOME, identifica SOLO la FINZIONE PERSONA GIURIDICA (mai la Persona fisica umana) es in più aggiunge anche un CODICE FISCALE, questa azienda, che è nei fatti un TRUST (azienda fiduciaria individuale intestata al vostro COGNOME e NOME), che però è AMMINISTRATA dallo stato, fin quando, essendone il vero ed unico titolare, non gli SOTTRAI l’amministrazione, con un apposito documento legale, e puoi farlo solo quando raggiungi la maggiora età.
Qui nelle pagine della Sovranita individuale (Autodeterminazione) trovate come fare il documento per SOTTRARRE l’amministrazione del TRUST/FINZIONE PERSONA GIURIDICA, allo stato ed amministrarla da voi stessi come UNICO Amministratore/trustee.
QUINDI RIASSUMENDO, nei fatti e linguisticamente parlando, l’Essere umano e la Persona fisica umana sono solo sinonimi, in quanto essi sono fatti di Spirito, corpo, ossa, carne e sangue e su muovono sul pianeta Terra e che nascono totalmente Liberi quali “Apolidi in apolidia” ed con pieni Diritti Umani della Persona e solo dopo che i genitori del nuovo nato firmano in COMUNE il “Certificato di nascita” regalano allo stato l’amministrazione della FINZIONE, rendendo SCHIAVO allo stato il nuovo nato !
Ed ognuno di essi ha la sua propria Personalità, e NON SOLO, maschile o femminile, ecc., ma anche quella GIURIDICA, per caratteristica intriseca delle molteplici funzioni della mente che individualizza e personalizza l’IO SONO.
Semplice no ?
Dato che lo Admin di questo sito insegna anche semantica del linguaggio, la definizione esatta e chiara della parola Persona è questa:
Persona dal corpo fisico umano, cioè “uomo vivo” (Femmina o Maschio) che cammina eretto sulla faccia della Terra.
Per cui ho ritradotto cosa significa esattamente la parola Persona che traduttori IGNORANTI hanno malamente tradotto con “maschera”, che è solo una derivazione terziaria della vera traduzione.
Cari lettori, STUDIATEVI SEMANTICA, prima di fare affermazioni sbagliate.
La semantica e la fisica della manifestazione/creazione fisiologica della persona fisica umana, dimostrano quello che ho scritto.
Nessuna interferenza dello stato nella manifestazione gestazione e nascita della Persona fisica umana, perché sono intervenuti solo in tre:
– il creatore cioè l’Io Sono, che si incarna, cioè decide di creare il suo corpo fisico,
– il padre e la madre, che veicolano e lo costruiscono/alimentano fino alla nascita e fino a quando non è autosufficiente, il tutto in un atto di amore…
By Jean Paul Vanoli
Ecco a riprova di cosa è la PERSONA GIURIDICA = FINZIONE, la sentenza di un tribunale italiano, che certifica che la FINZIONE PERSONA GIURIDICA è creata ex Nilo, cioè dal nulla…dal presunto “stato/governo” e spacciata per il vero Nome e Cognome (scritto anche in alternato, come la lingua italiana insegna), ma essa è scritta in genere in MAIUSCOLO ed invertendo COGNOME con il Nome, malgrado che tutto ciò sia assolutamente e chiaramente espresso sulle modalità di attuazione, che corrispondono anche alla lingua italiana, nell’Articolo 6 del Cod. CIVILE (IT)…il quale afferma anche che:
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito (?).
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
Quindi ciò è espresso chiaramente nell’articolo 6 C.C. (IT) ed è questo:
Ecco la prova di cosa è la PERSONA GIURIDICA = FINZIONE, dalla sentenza di un tribunale italiano (MILANO), che certifica che la FINZIONE PERSONA GIURIDICA è creata ex Nilo, cioè dal nulla…dal presunto “stato/governo” e spacciata per il vero Nome e Cognome (che DEVONO essere scritti in alternato, come la lingua italiana insegna), ma invece nei Documenti della FINZIONE PERSONA GIURIDICA essi sono sempre scritti in MAIUSCOLO (le due parole od uno solo di esse) e soprattutto invertendo COGNOME con il Nome, malgrado che tutto ciò sia assolutamente e chiaramente espresso sulle modalità di attuazione, che corrispondono anche alla lingua italiana, e particolarmente cono ben indicate nell’Articolo 6 del Cod. CIVILE (IT)…il quale afferma anche che:….”NON sono ammessi cambiamenti“….:
Quindi ciò che è espresso chiaramente nell’articolo 6 C.C., è che:
1 – Il Nome ed il Cognome DEBBONO comparire ASSIEME (cioè si comprendono) quando si enunciano, comunicano o si scrive il proprio indicativo, ciò che ci identifica (Nome e Cognome), la persona fisica umana.
2 – la forma grammaticale evidenziata nell’articolo 6 C.C., è questa:
PRIMA si scrive il Nome e successivamente il Cognome, MAI viceversa, esattamente come prescrive la lingua italiana che si insegna a scuola.
3 – La forma Grafica di quelle due parole DEVE essere, come indicata nell’articolo questa:
la PRIMA lettera delle due parole (Nome e Cognome) debbono essere scritte in Maiuscolo e le altre in minuscolo.
4 – Non sono ammessi CAMBIAMENTI, AGGIUNTE o RETTIFICHE al Nome e Cognome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
Quindi non è assolutamente possibile cambiare, modificare, a piacimento sia da parte dell’individuo che da parte dello Stato/ governo, né aggiungere, alcun che, del Nome e Cognome.
Più chiaro di così si muore
In italia NON esiste NESSUNA Legge che prescriva di scrivere Nome e Cognome, nella formula scritta attuata da parte dello stesso stato/governo, per scrivere la FINZIONE PERSONA GIURIDICA così: COGNOME e NOME !
Nella realtà sono i genitori che danno il Nome e Cognome al nuovo nato e NON lo dà lo stato, il quale invece lo registra in COMUNE, invertendo in COGNOME e NOME, nel data base anagrafico e fiscale attribuendogli un COD. FISCALE che anch’esso è costituito, costruito ed attribuito alla e come FINZIONE PERSONA GIURIDICA con prima il COGNOME e poi il NOME……(in genere scritti i MAIUSCOLO od almeno una delle due parole) ovviamente per distinguere la FINZIONE con COD. FISCALE, dalla Persona fisica umana, che va sempre scritta in Alternato, come la lingua italiana insegna e prima il Nome del Cognome.
Tutto ciò quindi, Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”…. però lo “stato” schiavista stesso, modifica e calpesta in Toto l’Art.6 del Cod. Civile….per generare confusione in coloro che non conoscono la lingua italiane e/o le definizioni delle parole.
Inoltre:
Il diritto al nome si “acquisisce” (non si acquisita) al momento della nascita ed in base al rapporto di filiazione, basandosi sugli “atti di nascita” e/o di battesimo,
Cfr. art. 29, d.P.R. 3-11-2000, n. 396 – Semplificazione dell’ordinamento dello stato civile – e vedasi anche Cass. 3779/1978.
Questi due primari documenti: “atto di nascita” e/o di battesimo, servono successivamente per applicare successivamente la cosiddetta “FINZIONE PERSONA GIURIDICA, con il COD suo FISCALE”, rappresentata dal documento chiamato per convenzione: “Certificato di nascita”, documento che viene registrato nel COMUNE di nascita, dando l’incarico della sua “amministrazione”, cioè gestione di quel nominativo, allo “stato” e sottraendola quindi ai genitori, senza fare loro il “consenso informato” legalmente dovuto per informare i genitori del neonato, che l’amministrazione della FINZIONE è passata dalla mani dei propri genitori, all’amministrazione dello Stato (ovvero alla Pubblica Amministrazione = P. A.), ponendola sotto SCHIAVITU’, fino a quando l’individuo non si accorge dell’inganno perpetuato ai propri genitori e con apposito documento legale (Trust°/STATO estero), non la SOTTRAE al precedente amministratore lo “stato schiavista”, e la PIGNORA e la SEGREGA con il suo COGNOME e NOME e relativo COD FISCALE, e quindi si riprende quale unico e vero Titolare, infatti porta il suo COGNOME e NOME, l’amministrazione in prima persona della FINZIONE, fino alla morte della Persona fisica umana che l’amministra.
vedi qui sotto la copia di parte della sentenza del Tribunale di Milano sul come scrivere il Nome e Cognome sui documenti.
Commento alla sentenza del Tribunale di MILANO, (vedi l’immagine) sul problema di come si deve iscrivere all’anagrafe e nei Documenti (qualsiasi), il proprio Nome e Cognome…:
Ecco le Motivazioni scritte nella Sentenza del Tribunale di MILANO, vedi l’immagine delle conclusioni di essa qui sopra.
Fate molta attenzione a ciò che ha scritto il Giudice nelle sentenza e che qui riportiamo, anche egli non ha compreso il 100% della Truffa dello stato, in quanto non si è accorto che gli uffici anagrafe dello stato alterano e modificano il Nome e Cognome, come proibito dall’Art 6 del C.C. , invertendo le due parole Nome e Cognome in COGNOME e NOME non solo scrivendoli in maiuscolo, che giustamente il giudice condanna, ma scrivono prima il COGNOME del NOME, e ciò è confermato anche nel COD. FISCALE, controllatelo voi stessi.
Questa prassi di scrivere in MAIUSCOLO COGNOME e NOME è stata dal Giudice condannata come estranea alla Legge, ma non si è accorto anche dell’inversione delle due parole….
Ciò evidenzia comunque che tutti i documenti o certificati di nascita, NON identificano la Persona fisica umana, ma un’altra “cosa”, come conferma anche il Giudice trattasi della identificazione della FINZIONE (COGNOME e NOME).
Ecco la citazione dalla sentenza:
“segnatamente, in qual ricorso chiedono che ella sia scritta col Nome e Cognome aventi le iniziali, e le sole iniziali, maiuscole, come persona fisica naturale (NdR: essere umano vivente), escludendo che l’iscrizione richiesta e che verrà eseguita possa comportare o permettere l’iscrizione anagrafica di una persona giuridica e di una persona fittizia, avente nome (COGNOME e NOME), ovvero l’iscrizione della bimba in un modo diverso da quello richiesto, segnatamente come PERSONA GIURIDICA o FINZIONE GIURIDICA, identificata mediante la pratica di scrivere Nome e Cognome interamente in lettere Minuscole.
Non esiste per contro nessuna norma di legge che imponga od autorizzi gli uffici anagrafici a scrivere Nome e Cognome tutto in maiuscolo. Per contro la Legge (Art. 6 e 7) del Codice Civile tutela il diritto al preNome e al Cognome. Siccome per regola grammaticale, il preNome ed il Cognome si scrivono con l’iniziale in Maiuscolo ed il resto in minuscolo, la tutela di legge data dal Codice Civile fonda il diritto soggettivo a che il proprio preNome e Cognome siano scritti secondo la regola grammaticale“.
Nella sentenza del Tribunale (sentenza-Lainate-MI_Nome_Cognome), si conferma e si obbliga quindi il COMUNE a scrivere il Nome e Cognome del nuovo nato, come volevano i genitori e come la grammatica italiana impone:
PRIMA si scrive il Nome poi di seguito il Cognome e tutte e due le parole debbono essere scritte in Alternato, la prima lettera delle due parole DEVE essere scritta in Maiuscolo e le successive in minuscolo, come giustamente il giudice scrive nella sentenza, e NON come voleva il COMUNE che voleva scrivere/registrare il nuovo nato con il COGNOME prima del NOME e tutto in MAIUSCOLO, in dispregio totale dell’Art. 6 del C.C.
I genitori volevano che anche il Nome dovesse essere scritto PRIMA del Cognome ed in Alternato !
Questo perché il COMUNE voleva scrivere il Cognome prima del Nome e tutto in MAIUSCOLO
Il giudice nella sentenza ha detto NO, fate come chiedono i genitori !
Infatti il giudice ha dato ragione a loro e condannato a pagare le spese al COMUNE.
Fra parentesi i genitori della bambina di LAINATE (MI) sono amici (NdR: Nota del Redattore i queste pagine)….il giudice ha dato ragione a loro e condannato il COMUNE a pagare le spese processuali….
Inoltre, i documenti presentati al Tribunale confermano e CERTIFICANO anche che la Persona fisica NON è la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, e che non può essere condannata alla “reclusione”, mentre la FINZIONE PERSONA GIURIDICA si, cioè il COGNOME e NOME iscritto nei vari documenti (Carta Identità, patente, passaporto, carta sanitaria, ecc.) – vedi foto dei Documenti della Sentenza del Tribunale di Verona 1 – 2 –3 – 4 – 5 – si dice chiaramente ed intanto si CERTIFICA, con atti pubblici di un Tribunale, oltre a quelli di Milano, che la Persona fisica umana NON è la PERSONA GIURIDICA, essendo due entità DISTINTE, una la Persona Fisica umana ovviamente non animale, cioè l’essere umano e l’altra che è un ente “virtuale” (Inventato dal presunto stato italiano REPUBLIC OF ITALY/REPUBBLICA d’ITALIA/ITALY REPUBLIC of, registrata al S.E.C. che è il registro delle “Companies mondiali”, data base presente negli US-WASHINGTON D.C.), come “Governo straniero”, quindi la REPUBLIC OF ITALY, che DEVE avere una lista dei componenti di questo suo “Governo”…., sarebbe interessante che coloro negano che essa NON è la REPUBBLICA ITALIANA….ci fornissero l’elenco dei membri del “Governo” di questa REPUBLIC of ITALY / REPUBLIC ITALY of/ITALY REPUBLIC of, che nei fatti e nella realtà è registrata al SEC. (US).
Inoltre:
La FINZIONE PERSONA GIURIDICA, lo ricordiamo ancora una volta, viene “creata” ed imposta al nuovo nato “cittadino”, all’atto della stipula del “Certificato di nascita” che viene anche sotto firmato dai genitori, inconsapevoli della realtà e del significato del documento stesso, perché tenuti all’oscuro da parte dell’ufficiale incaricato al COMUNE, cioè dal rappresentante del presunto stato/governo, (in realtà, Colonia/Protettorato degli USA Inc.), che ha rubato l’identità del neonato, nel COMUNE ove si effettua la registrazione del “certificato di nascita”, dei veri FATTI, cioè del significato ed uso del “certificato di nascita”, del dare, firmando la cessione dell’amministrazione in esclusiva, allo stato sulla e della FINZIONE PERSONA GIURIDICA = COGNOME e NOME e relativo CODICE FISCALE annesso….,togliendola al vero Titolare della FINZIONE, tant’è che ne porta il suo COGNOME e NOME, che dovrebbe essere in realtà il vero ed unico amministratore, sostituito però alla registrazione del Certificato all’anagrafe del Comune, con lo stato…, tutto ciò fino a quando il vero ed unico titolare, la Persona fisica umana, non lo sottrae con un proprio documento: un Living Trust° estero, che trovate alla Pagina 4 e 4b della “Sovranità Individuale“, documento che va inviato via PEC o R/R, alla Pubblica Amministrazione del presunto stato ove abitate e con questo documento ed inizia a amministrar direttamente lui stesso, la FINZIONE che porta il suo COGNOME e NOME.
Breve sintesi della storia dei Censimenti
Definizione della parola: Censimento /cen·si·mén·to/ sostantivo maschile
Rilevazione statistica diretta ad accertare l’entità e le condizioni di un fatto collettivo o di una massa in un dato momento. “censimento della popolazione”
derivazione di censire, dal latino censere e poi dal latino tardo censire cioè “valutare, registrare i beni dei singoli cittadini”, come ad esempio il “catasto”.
Storia dei censimenti
La storia del mondo da sempre contraddistinta da enumerazioni di persone e cose.
Quando, prima ancora che si evolvesse la scrittura, l’uomo incideva tacche nei suoi dipinti rupestri, al fine di conteggiare altri uomini, utensili e prede di caccia, per soddisfare il bisogno tipicamente umano di “classificare e valutare” i propri averi. In questo modo vedeva la luce la prima rudimentale forma di statistica.
L’enumerazione, intesa come primi conteggi, è nata prima della scrittura. Le tacche incise su pietre o su ossi, i disegni rupestri o i nodi su una corda sono i primi strumenti per valutare la numerosità del proprio gruppo o della selvaggina cacciata.
Nelle epoche più remote tale tipo di conteggio serviva a organizzare le risorse di cibo e i soldati da mandare in guerra. La funzione era quella di reperire dati ed elementi per consentire il miglior governo della società. Erano presi in considerazione: la popolazione, gli uomini idonei alle armi, la determinazione del gettito delle imposte, la ripartizione della proprietà terriera.
Nelle grandi civiltà fluviali, in Mesopotamia e in Egitto, venivano effettuati veri e propri censimenti per misurare la quantità di uomini e di beni esistenti, informazioni di importanza strategica in caso di carestie o guerre.
Il censimento nell’antichità era una attività considerata così rilevante che a Roma vennero nominati dei magistrati aventi (anche) il compito di censire i cittadini, simili ai rilevatori delle indagini di oggi.
È difficile risalire alla prima forma di censimento, inteso come determinazione quantitativa individuale, universale, simultanea e periodica degli appartenenti ad una specifica entità territoriale.
Le prime informazioni riguardo a indagini sulla popolazione risalgono addirittura al 3800 a.C. dove i Sumeri affrontavano vere e proprie indagini per misurare la quantità di uomini e beni di cui si poteva disporre.
Alcune fonti citano notizie sicure di censimenti su vasta scala organizzati dalle grandi civiltà fluviali in Mesopotamia, con la prima sistematica attività d’enumerazione sviluppata dai Sumeri nel 3800 a.C.
Contestualmente gli antichi Egizi, in un epoca di continue guerre e carestie, approntarono sistemi di rilevazione e registrazione censuaria aventi rilevanza strategica per la pianificazione delle risorse da destinare alla popolazione e la quantità di manodopera e di soldati a disposizione dei faraoni.
In Cina furono approntati i primi conteggi della popolazione attorno al 3000 a.C.; contemporaneamente in India vennero eseguite enumerazioni delle persone e delle risorse alimentari: possiamo inferire che le attività censuarie “nascono” nelle terre storicamente più popolate, in cui la densità demografica, la natalità e la mobilità, sono considerati da sempre come indicatori di sopravvivenza per popoli interi.
Il più antico censimento di cui si conoscono i risultati è quello tramandato dalla Bibbia, effettuato da Mosè attorno al XIII secolo a.C., nel deserto del Sinai, dopo l’esodo dall’Egitto, e mirante all’enumerazione per capifamiglia, distinzione del mestiere, valutazione del censo, riguardo a tutti i maschi: “Il Signore parlò a Mosè, (…), e disse: “Fate il censimento di tutta la comunità degli Israeliti, secondo le loro famiglie, secondo il casato dei loro padri, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa,”….
I censimenti vennero effettuati dai Greci e dai Romani, già alcuni secoli prima della nascita di Gesù il nazareno.
Risale al 709 a.C. la Tabula Heracleensis, nella quale è previsto:
“eorumque nomina praenomina, patres aut patronos, tribus, cognomina, et quot annos quisque eorum habet, et rationem pecuniae ex formula census, quae Romae ab eo, qui tum censum populi acturus erit, proposita erit, ab iis iuratis accipito; eaque omnia in tabulas publicas sui municipi referunda curato; (…)”.
Nel 555 a.C. fu istituita da Servio Tullio la Lustratio, cerimonia di purificazione della città concomitante al censimento individuale dei cives maschi, ogni cinque anni (lustrum).
Risale al 443 a.C. l’istituzione dei censores, magistrati incaricati di censire la popolazione, eletti ogni cinque anni dai comizi centuriati. La finalità principale della loro attività di conteggio e classificazione risiedeva nell’ordinamento delle liste elettorali, delle milizie e dei tributi: si tramanda che il census comprendesse pure donne e bambini, principalmente per la distribuzione corretta delle annonae (generi alimentari).
Il censimento dell’antichità più famoso, quello di cui si sente parlare nella cultura cristiana sin dall’infanzia, è quello che fa da retroscena alla natività di Gesù il nazareno, riferito nel vangelo di Luca; non è ben chiaro però se fosse stato organizzato su scala globale (il mondo romano), per ordine d’Augusto, oppure locale, per volontà del legato di Siria, Quirinio.
Nei suoi Commenti sulle guerre galliche, Giulio Cesare indica che in un accampamento elvetico furono scoperte tavolette in caratteri greci contenenti i risultati di un censimento di 368.000 persone . Nota anche che i Resti del Belgio, alleati dei Romani, possedevano le informazioni più complete sulla popolazione delle tribù nemiche dei Romani.
Da notare che l’etimo latino census, da censēre (recitare, dichiarare solennemente), è evidentemente alla base delle principali dizioni straniere moderne riferentesi all’attività censuaria: census inglese, zensus tedesco, recensement francese, censo spagnolo.
I censores tenevano la loro carica per diciotto mesi, tempo massimo previsto per eseguire l’enumerazione della cittadinanza secondo classi di censo. Viene così introdotto il concetto di periodicità dell’enumerazione censuaria, canone fondamentale del censimento moderno.
In seguito il censimento fu introdotto come istituto obbligatorio non solo per l’urbe e la penisola italica ma anche per i territori conquistati, per valutarvi le risorse umane e le ricchezze economiche.
La chiesa cattolica romana fu uno dei principali artefici dei censimenti nelle zone ove essa aveva le parrocchie.
Dal VIII ° secolo, il carolingia ha proceduto da capitolari per inventariare tutti i loro beni (uomini, case, raccolti e bestiame). Nel 786, Carlo Magno fece contare “tutti i suoi sudditi di più di 12 anni costretti a prestare giuramento”. Ha ancora le scorte di manieri del IX ° secolo.
Dal XIII ° secolo, i dati sono più numerose e meno casuale, grazie alla proliferazione dei ruoli fiscali. Ad esempio, “registro delle dimensioni della città di Parigi per 1292 una cifra complessiva di 15.200 taillables per un totale di circa 60 000 (contro 25.000 alla fine del XII ° secolo).”
Come è “nato” il “Certificato di Nascita” ? = Corruzione del Diritto Naturale
Tratto in parte dal Codice di Diritto Canonico – Città del Vaticano
Articolo 325 – Atto di insediamento (nascita).
Canone 3347 – Un certificato di insediamento, noto anche come “Certificato di nascita” dal 1837, è un documento ufficiale rilasciato ai miserabili (poveri) validamente registrati che concede loro determinati diritti fondamentali e diritto a benefici in cambio del riconoscimento del loro status di essere posseduti come ‘proprietà’ e schiavi legittimi, noti anche come servi a contratto e servi. Un “insediamento” equivale quindi a una piantagione di schiavi volontari.
Canone 3348 – Sotto il re Enrico VIII d’Inghilterra e i suoi consiglieri veneziani/magiari, le prime leggi povere furono promulgate intorno al 1535 in coincidenza con il primo mandato ufficiale che richiedeva la tenuta di registri uniforme da parte di tutte le parrocchie della Chiesa d’Inghilterra di nascite, morti e matrimoni. I poveri erano considerati responsabilità della “Chiesa”, incluso l’assicurarsi che avessero un ampio lavoro e non morissero di fame poiché erano considerati, di default, proprietà della chiesa.
Canone 3349 – Sotto la regina Elisabetta I d’Inghilterra, furono introdotte una serie di misure che ebbero l’effetto di accelerare la privazione dei diritti dei “contadini della terra” in “poveri senza terra”. Ai sensi dell’Erection of Cottages Act 1588, i contadini richiedevano il permesso della parrocchia locale per erigere abitazioni mentre prima l’erezione di un’abitazione da parte di un contadino sulla terra del loro signore era considerata un ‘diritto’. Di conseguenza, i ranghi dei poveri senza terra, o ‘poveri’, si ingrandirono.
Can. 3350- Sotto la regina Elisabetta I d’Inghilterra, le leggi riguardanti l’amministrazione e la cura dei ‘poveri’ furono perfezionate attraverso la Poor Law (1601) che introdusse un insieme di base di ‘diritti’ per i poveri così come l’introduzione di due “Sorveglianti dei Poveri” (Guardiano) in ciascuna Parrocchia, eletti a Pasqua e finanziati attraverso il primo prelievo (imposta) tramite aliquote locali (ora dette ‘tasse comunali’ = oggi chiamata IMU tassa sugli immobili) sui contribuenti proprietari di immobili.
Canone 3351- Sotto Carlo II d’Inghilterra, il concetto di ‘Settlements’ come piantagioni di lavoratori poveri controllate dalla Chiesa d’Inghilterra fu ulteriormente perfezionato attraverso il Settlement Act (1662) e il Poor Relief Act (1662) incluso per la prima volta l’emissione di ‘Certificati di Settlement‘ equivalenti ad un ‘Certificato di Nascita, passaporto e sicurezza sociale’ riuniti in un unico documento. Il luogo di nascita di un bambino era il suo luogo di insediamento, a meno che sua madre non avesse un certificato di insediamento da un’altra parrocchia in cui si affermava che il nascituro era incluso nel certificato. Tuttavia, dall’età di 7 anni in su, il bambino avrebbe potuto essere apprendista e ottenere un insediamento per se stesso attraverso il cosiddetto servizio a contratto o ‘schiavitù volontaria’. Inoltre, il bambino avrebbe potuto ottenere un risarcimento per sé stesso all’età di 16 anni.
Canon 3352 – In base alle ‘riforme’ del Settlement Act (1662) e del Poor Relief Act (1662), nessuno poteva spostarsi da una città all’altra senza l’appropriato ‘Settlement Certificate’. Se una persona entrava in una parrocchia in cui non aveva un insediamento ufficiale e sembrava probabile che diventasse a carico della nuova parrocchia, allora sarebbe stato effettuato un esame dai giudici (o sorveglianti parrocchiali. Da questo esame su giuramento, i giudici avrebbero stabilito se quella persona avesse i mezzi per mantenersi. I risultati dell’esame sono stati documentati in un Examination Paper. A seguito dell’esame, l’intruso sarebbe stato quindi autorizzato a rimanere o sarebbe stato rimosso per mezzo di quello che era noto come un ordine di rimozione, l’origine dell’equivalente moderno di un ‘avviso di sfratto e rimozione’ quando uno sceriffo rimuove le persone dalla loro casa.
Canon 3353 -Secondo i vari atti transattivi dal XVII secolo in poi fino all’introduzione dei ‘certificati di nascita’, il rilascio di un certificato di transazione era considerato un privilegio, non un diritto. Se un contadino voleva trasferirsi, la parrocchia di origine poteva scegliere di rilasciare un certificato di insediamento che poi diventava di fatto un’assicurazione di indennità per la nuova parrocchia se il povero non era in grado di guadagnarsi da vivere. Un certificato di conciliazione era valido solo se recava i sigilli dei sorveglianti di entrambe le parrocchie e quello dei giudici locali e non era trasferibile. Questo è lo stesso modello di ‘passaporti‘ (Passare da un Porto, Aero-Porto) moderni per cittadini elencati come:
‘𝐏’ (𝐏𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢) utilizzato oggi.
(NdR: NON era certamente un Passapartout, cioè poter passare, entrare ovunque).
Canon 3354 (collegamento)
A causa dell’aumento del numero dei ‘poveri’, nel 1723 fu approvata una nuova legge chiamata Workhouse Test Act (1723) nella quale coloro che desideravano richiedere benefici e aiuti in quanto poveri, ora dovevano entrare in una ‘casa di lavoro’ essendo essenzialmente un carcere per uomini, donne e bambini per svolgere alcuni lavori prestabiliti.
𝐏𝐞𝐫 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐩𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢 𝐟𝐨𝐬𝐬𝐞𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐢 𝐞 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐨 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢, 𝐟𝐮𝐫𝐨𝐧𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐢 𝐩𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢 𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐨𝐬𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐚 ‘𝐏’ 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐩𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬.
𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐞̀ 𝐬𝐢𝐚 𝐥’𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 ‘𝐏’ 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐚𝐩𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐬𝐮𝐢 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢 𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 ‘𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢’ 𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 ‘𝐏’ 𝐢𝐧𝐝𝐨𝐬𝐬𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐠𝐢𝐨𝐧𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐗𝐗 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐥𝐨.
Canone 3355 – A partire dal 1773 con l’Inclosure Act 1773, seguito dall’Inclosure Consolidation Act 1801, il Parlamento inglese ha effettivamente ‘privatizzato’ enormi quantità di terra comune a beneficio di pochi, facendo sì che un numero enorme di contadini della terra diventasse ‘<poveri senza terra> e quindi bisognosi di assistenza parrocchiale. Gli Inclosure Acts sono alla base del Land Title come è noto oggi.
Can. 3356 – A causa del deliberato furto ‘legale’ di terreni ai sensi delle leggi sull’inclusione parlamentare della fine del 18° e dell’inizio del 19° secolo, il numero dei poveri aumentò drammaticamente. Ciò ha portato all’introduzione delle leggi più terribili e crudeli per fornire a pochi (l’elite), la forza lavoro schiava necessaria per la rivoluzione industriale attraverso il Poor Law Amendment Act (1834) che affermava effettivamente che i poveri non potevano ricevere alcun beneficio a meno che non fossero costantemente ‘impiegato’ in un carcere di lavoro. Così, nonostante i trattati internazionali contro la schiavitù, la peggiore schiavitù è stata la ‘schiavitù salariata’ o ‘schiavitù legale’ in base alla quale uomini, donne e bambini vivevano in condizioni terribili e continue fino ‘alla morte’.
Canon 3357- A partire dal 1834 furono introdotte alcune modifiche storiche alla tenuta dei registri di nascite, morti e matrimoni, all’emissione di documenti e alla gestione dei ‘poveri’:
(i) Nel 1834, il Parlamento britannico introdusse il Poor Law Amendment Act (1834) che riorganizzò le parrocchie della Chiesa d’Inghilterra in unioni che sarebbero poi responsabili dei poveri nella loro zona e amministrate da un Board of Poor Law Guardians, noto anche come il Consiglio dei Guardiani. I cancellieri dei tribunali dei magistrati detengono ancora il potere di un cancelliere del consiglio dei guardiani; e
(ii) nel 1835 fu introdotto il Municipal Corporations Act (1835) che standardizzò in modo efficace il modello aziendale per città e distretti, inclusa la responsabilizzazione del comune con funzionari eletti della raccolta dei dati e dell’amministrazione dei servizi; e
(iii) nel 1836 fu introdotto il Births and Deaths Registration Act (1836) che per la prima volta creò l’Ufficio del registro generale e l’obbligo di registri uniformi di nascite, morti e matrimoni in tutto l’Impero da parte dei consigli municipali e delle unioni delle parrocchie. Così il 1 luglio 1837 fu formato il “Certificato di Nascita” come successore del “Certificato di Settlement” (insediamento) per tutti i ‘poveri’ privati del diritto di primogenitura alla terra per essere considerati schiavi legittimi (‘volontari’) con benefici forniti dalla parrocchia / regione locale sottoscritti da la Società dei Lloyds com’è ancora oggi.
Canon 3358 – A partire dal 1871 vengono fatti ulteriori cambiamenti storici nell’amministrazione delle “statistiche vitali” come gli atti di nascita e di morte con l’introduzione dei distretti della salute o “distretti sanitari”. Il Local Government Act del 1871, il Public Health Act 1872 e il Public Health Act 1875 hanno creato un sistema di ‘distretti’ chiamati Distretti Sanitari governati da un’Autorità Sanitaria responsabile di varie questioni di salute pubblica, inclusa la salute mentale legalmente nota come ‘sanity’. Sono stati creati due tipi di distretti sanitari, urbani e rurali. Mentre i distretti sanitari sono stati ‘aboliti’ nel 1894 con la legge sul governo locale del 1894, l’amministrazione dei ‘poveri’ è ancora in parte mantenuta sotto il concetto di consigli sanitari distrettuali dei guardiani che includono magistrati e altri ‘giustizia di pace’.
Canon 3359 -Dal 1990 sotto la Convenzione delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sui diritti dell’infanzia, il sistema di rilascio dei certificati di nascita come prova dell’appartenenza permanente di un uomo o di una donna al sottoproletariato è diventato un sistema internazionale.
Can. 3360 – Una pecca fondamentale che rimane all’interno del Sistema dei certificati di insediamento (nascita) per il culto romano e i suoi agenti rimane il fatto che un certificato di insediamento è la prova che un uomo o una donna deve essere nato sulla terra affinché il certificato possa hanno effetto, indipendentemente dalle contorte successive presunzioni di ciò che il certificato effettivamente rappresenta. Se un uomo o una donna non erano nati da qualche parte in quella terra non poteva essere rilasciato un certificato. 𝐏𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨, 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐬𝐢𝐚𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐨 𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐧𝐚𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐮𝐧 𝐮𝐨𝐦𝐨 𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐬𝐢𝐚𝐬𝐢 𝐀𝐟𝐟𝐚𝐝𝐚𝐯𝐢𝐭 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐢 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐢𝐦𝐦𝐮𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐧𝐨.
Canon 3361 – Poiché i certificati di insediamento e successivi certificati di nascita sono progettati esclusivamente e di proposito per privare uomini e donne dalla loro legittima eredità attraverso la schiavitù volontaria e l’ammissione a essere ‘poveri’, il sistema dei certificati di nascita è del tutto privo di legittimità, un sistema globale di frode e criminalità organizzata e senza effetto lecito.
Canon 3362 – Poiché i certificati di nascita e il loro uso sono una corruzione deliberata di tutte le forme di diritto, filosofia del diritto e applicazione del diritto, il sistema è reprobo, proibito e non è mai permesso ripristinarlo.
https://archive.org/…/the_history_of_todays_slavery…
Testo inviatoci da: Anna Zamagna
Commento NdR: Queste leggi e norme, provengono quasi identiche come concetti, dal Codice di Diritto Canonico della chiesa cattolica romana e poi sono “scivolate” dentro la giurisprudenza in varie nazioni del mondo, soprattutto italiana, spagnola, inglese, ecc.
Il Codice di Diritto Canonico (abbreviato in CIC o anche CJC, dal titolo latino Codex Iuris o Juris Canonici), è il codice normativo della Chiesa cattolica di rito latino (alle Chiese sui iuris è dedicato il Codice dei canoni delle Chiese orientali).
“Si precisa come al singolo, o alla collettività, spetti la resistenza contro lo Stato, se esso avvalendosi della sua veste di sovranità, tenta di menomare i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi“.
Parlamentare della Democrazia Italiana: Aldo Moro, seduta per la Costituzione Italiana, di martedì 3 dicembre 1946
vedi questo video illustrativo sul FATTO ormai noto, che l’Italia (ITALY REPUBLIC of/REPUBLIC of ITALY) è solo una Colonia/protettorato degli USA Inc.
https://t.me/c/1129972785/218634
Qual è la differenza tra Atto di nascita, Estratto di nascita e Certificato di nascita.
L’atto di nascita è il documento che indica il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato; sono inoltre indicate le generalità, la cittadinanza, la “residenza” dei genitori. Diversa è la dichiarazione di nascita, cioè la denuncia, obbligatoria per legge, della dichiarazione di nascita di ogni nuovo nato, per l’iscrizione nel registro comunale dello stato civile.
L’attestazione di avvenuta nascita viene rilasciata dal personale medico, ostetrica, presente al parto.
L’Estratto di nascita è invece un documento che, rispetto al certificato, contiene alcuni dati in più. Oltre a quelli anagrafici reperibili nel Certificati di nascita, l’estratto renderà disponibili anche dati più dettagliati e annotazioni.
Una volta chiarita la differenza tra Certificato di nascita ed Estratto di nascita, è bene sapere che per richiedere i documenti relativi alla nascita di un soggetto, i genitori del bambino devono presentarsi all’ufficio di Stato civile del Comune. Presentando un documento di riconoscimento.
Alcuni soggetti come quelli di “popolo unico” o loro fuoriusciti, affermano che:
Con l’ATTO di NASCITA, VIENE CREATO (?), USANDO ARBITRARIAMENTE ed ARTIFICIOSAMENTE il NOME del NEONATO, il suo “SOGGETTO GIURIDICO”.
Ciò è FALSO, che sia l’”Atto di nascita” creare la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, perché essa viene Creata solo ed unicamente dal successivo “CERTIFICATO di NASCITA”, come è ben spiegato QUI nella
Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 22 febbraio 1999
“Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative” recita:
– “nell’attestato di nascita non va invece indicato il nome del neonato, né come cognome e né come prenome. Infatti all’atto della nascita non vi è ancora una attribuzione giuridica di paternità e di maternità del nato e conseguentemente di un nome. Ciò avverrà con la successiva “dichiarazione di nascita;”
Domanda:
Ciò avverrà con la successiva dichiarazione di nascita?? Dove esattamente??
Con il “Certificato di nascita”, che NON è l’Atto di nascita (che certifica la nascita della Persona fisica umana), che viene redatto successivamente in COMUNE, dall’ufficiale dell’anagrafe, con la firma inconsapevole dei genitori sul certificato stesso, e scritto con il COGNOME prima del NOME (in contrasto con art 6 del Cod. Civile), e come ben evidenziato nella circolare citata, ed è quest’ultimo il “Certificato di nascita” che crea la FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME scritti in genere tutto od in parte in MAIUSCOLO = COGNOME e Nome) con il suo relativo COD. FISCALE che conferma che il COGNOME è scritto PRIMA del NOME, in totale contrasto con l’art. 6 del C.C. (IT)
Per altre informazioni vedere anche:
https://www.dirittierisposte.it/Schede/Persone/Nascita-morte-e-certificati/atto_di_nascita_dichiarazioni_certificati_ed_estratti_id1118282_art.aspx#Che%20cosa%20%C3%A8%20l%C2%BFatto%20di%20nascita
Diritti della Persona umana: https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_della_persona
Quindi basta nel dire le falsità sulla Persona fisica umana che è una “costruzione giuridica”, la Persona fisica umana è quello che NOI tutti siamo, questo perché ci incarniamo in un corpo fisico per essere presenti sul pianeta Terra e fare la nostra esperienza terrestre, l’altra la FINZIONE (termine indicativo preciso) NON è reale ma FINZIONE, è SOLO la PERSONA GIURIDICA, irreale, virtuale, NON vivente, cioè lo sono SOLO i documenti pezzi di carta, plastica o chip, con il COD. FISCALE, che lo stato criminale vi appioppa DOPO la nascita, facendo firmare la cessione dell’amministrazione dei vostri figli allo “stato”, con firma che essi appongono sul Certificato di Nascita …e di cui vi potete anche servire per comunicare con lo “stato/nazione”…, o con altri enti giuridici, ma NULLA ha a che fare con la Persona fisica umana, perché:
Noi nasciamo Liberi come gli animali, e NESSUNO dico NESSUNO può avanzare pretese e/o diritti sull’Essere incarnato e la Libertà, che è diritto sacro e santo, è legata al bene dell’Essere (Benessere=Salute, vedi Fondamenti di Mednat.news qui in questo sito) ed a quello degli Esseri viventi sul pianeta Terra ed in particolare al livello Umano, essendo nati liberi, siamo Apolidi quindi preGiuridici.
QUINDI RIASSUMENDO, nei fatti e linguisticamente parlando l’Essere umano e la Persona fisica umana sono solo “sinonimi“, in quanto essi sono fatti di Spirito, corpo, ossa, carne e sangue ! e che ha la sua propria Personalità, e NON SOLO anche fra le altre tipologie di personalità anche quella GIURIDICA, questo per la caratteristica intrinseca della mente, che individua e personalizza l’IO SONO incarnato/nato che personalizza la mente e la personalità della Persona fisica umana, essere nato totalmente Libero, cioè Apolide (vedi qui sotto l’approvazione dell’Italia allo Statuto di Apolide in apolidia)
….e quindi anche nato preGiuridico, che si individua/identifica, con il suo proprio Nome e con il Cognome della famiglia di discendenza e non con il pezzo di carta, plastica, o chip, della FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME), inventata e creata dal presunto stato REPUBBLICA ITALIANA / ITALY REPUBLIC of /REPUBBLICA d’ITALIA, con il Certificato di Nascita e senza aver fatto un vero “consenso informato” spiegando i fatti che sono stati invece occultati ai genitori, che hanno firmato inconsapevolmente la cessione dell’amministrazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA al presunto stato/governo della cosiddetta: REPUBBLICA ITALIANA….
Semplice no ?
Guardate questo video, prestando attenzione che nel titolo del video si parla erroneamente dell’atto di nascita che non è la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, come lo è invece il “Certificato di Nascita”, quindi sostituite le parole “atto di nascita con “Certificato di nascita”:
Prestate attenzione nel video, alla minuziosa descrizione del registro anagrafico nel quale siamo tutti iscritti e che, come genitori, avete firmato voi stessi, all’atto della registrazione dei vostri figli. Ci sono diverse cose che meritano di essere chiarite ATTENTAMENTE.
Aggiungiamo che i registri, al momento della firma, sono dei RACCOGLITORI ad ANELLI con fogli rimovibili poiché vengono inseriti in una macchina da scrivere meccanica di vecchio tipo. Quindi le scelte del maiuscolo e dell’alternato sono VOLUTE e non dettate da “obbligatorie esigenze di software gestionale”. Solo in un secondo momento questi registri vengono rilegati.
Nel Registro A – Parte I che abbiamo firmato, NON VENGONO RIPORTATE NEANCHE le RESIDENZE dei due genitori, né il CODICE FISCALE di essi, che invece viene richiesto oramai per qualsiasi tipo di comunicazione con gli apparati dello stato.
Vi invitiamo tutti ad andare a chiedere ESTRATTO dell’ATTO di NASCITA per COPIA INTEGRALE, di fatto una FOTOCOPIA di questi registri, sia per voi che per i vostri figli.
Dovrete fare una precisa richiesta scritta. Stiamo studiando questi registri che la Pubblica Amministrazione stenta a rilasciare in copia conforme.
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Riassunto del Meccanismo fisico/fisiologico, della creazione / manifestazione della Persona fisica umana, ovvero dell’essere umano vivente.
La semantica e la fisica della creazione fisiologica della persona fisica umana, dimostrano quello che ho scritto.
Nessuna interferenza dello stato nella creazione gestazione e nascita della Persona fisica umana, perché sono intervenuti solo in tre : il creatore cioè l’Io Sono, che si incarna, cioè decide di creare il suo corpo fisico sulla Terra, il padre e la madre che veicolano e costruiscono/alimentano il corpo fisico fino alla nascita, il tutto in un atto di AmOre..
Lo stato o gli stati in questo processo creativo NON esistono. Solo quando nasce e/o subito dopo la nascita i genitori lo individualizzano dandogli Nome e Cognome; la Persona fisica umana nasce totalmente Libera e preGiuridica, ma con personalità anche e non solo giuridica.
La FINZIONI PERSONA GIURIDICA invece viene creata SOLO alla firma dei genitori sul “Certificato anagrafico di nascita”….e quando il COMUNE ove si nasce, registra il COGNOME e NOME (invertendo Illegalmente il COGNOME rispetto al Nome) fra le nuove FINZIONI CREATE, e ad essa viene attribuito un COD FISCALE, cioè la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, ente “virtuale” NON vivente.
Se la Persona fisica si “identifica” con la FINZIONE PERSONA GIURIDICA il suo “status” da Libero diviene Schiavo dello stato nel quale è nato sulla Terra….
Più chiaro di così… Il resto sono falsità, imbrogli, per fare confusione sui termini utilizzati anche in giurisprudenza che per ora solo pochi eletti comprendono, ma sempre più se ne renderanno conto e si ribelleranno alla schiavitù alla quale sono sottomessi..
RICORDATEVI:
Quando trovate una Persona che vi dice che la parola “Persona” significa “maschera”, chiedetegli questo:
“Dimostrami che non sei una Persona fisica umana“…, vedrete che non saprà, né potrà rispondervi….
Nome e Cognome della Persona fisica, anche nel diritto positivo.
Questa sintesi linguistica è la base per comprendere appieno l’inganno e la truffa posta in essere dagli uomini del sistema criminale in essere sul pianeta Terra, per ridurre in schiavitù e servitù altri simili, proprio con dolo, a partire dall’alterazione e dalla storpiatura/modifica della scrittura del Nome (Art 6 C.C., IT).
Un esempio pratico e molto istruttivo:
Un giorno si presentò a Giosuè Carducci, quando era docente universitario a Bologna, uno studente, pregandolo di volergli firmare il libretto di frequenza. “Come si chiama lei ?”, gli domandò il Poeta. E quello, timidamente, “Rossi Arturo”.
Bruscamente, quasi sgarbatamente, il Carducci gli restituì il libretto senza neppure aprirlo: “Le farò la firma quando avrà imparato a dire correttamente il suo Nome !”. Lo studente guardò il professore con aria interrogativa.
Ed il Carducci, ancor più severo: “Per sua regola, si dice e si scrive sempre il Nome prima del Cognome. L’eccezione è ammessa solo in caso di necessità alfabetiche !”. E il libretto non fu firmato.
La norma tradizionale della nostra lingua vuole il Nome collocato sempre prima del Cognome.
Qualcuno obietterà: e che male c’è a mettere prima il Cognome e poi il Nome ?
L’unica risposta possibile è questa: qui non si tratta di una regola trasgredendo la quale si commette un errore, ma di un uso diventato norma comunemente accettata (Legge consuetudinaria), e che non c’è ragione per non rispettare, per tutte le lingue del mondo ! Anche perché i tuoi genitori ti hanno dato Prima il Nome e poi l’appartenenza alla famiglia, il Cognome.
Volendo, c’è anche una ragione pratica per attenerci alla sequenza “Nome più Cognome”:
se mi presentano Alberto Bruno, e la regola non si rispetta, non saprò mai quale sia il Nome e quale il Cognome di questo signore; e se mi scrive Rosina Alessio potrei restare a lungo nel dubbio se si tratti di un uomo o di una donna.
Vedi comunque come l’ordinamento Italiano ha emesso una Legge l’ art 6 del C.C. che indica COME si debbono scrivere Nome e Cognome
Qui sotto si hanno le DEFINIZIONI delle parole utilizzate nelle Leggi italiane del diritto positivo: (in parte tratte da Studiocataldi.it e Treccani.it, con aggiunte/varianti di specifica del redattore della pagina)
Persona: la persona è l’uomo, femmina o maschio, individuo di diritto e comincia ad esistere dal momento della nascita; è rilevante anche il momento del concepimento, infatti secondo l’ordinamento italiano: “il concepito è ritenuto come già nato ” e il pretore nomina infatti un “curatore del ventre” per i beni del nascituro a lui riservati per la morte del padre.
L’individuo diviene autonomo di diritto nel momento in cui avviene la separazione dal corpo della madre. Sono Persone anche coloro che sono resi schiavi, che giuridicamente (IT) sono RES: cose (potenziale idoneità alla titolarità di rapporti giuridici).
Si definisce come capacità giuridica l’attitudine dell’individuo di essere titolare di diritti e doveri e spetta tendenzialmente ai liberi, non schiavi, mentre la capacità di agire è l’attitudine dell’individuo a compiere atti giuridici, mediante i quali acquista ulteriori diritti o assume altri doveri e manca a chi non ha le necessarie attitudini fisiopsichiche (infanti minorenni o malati di mente).
Nome:
s. m. [lat. nōmen -mĭnis, da una radice comune alle lingue indoeuropee]. – [vocabolo che serve a designare esseri animati, oggetti, fatti, idee, ecc.: il n. d’un animale, di un partito, di un fiore] ≈ denominazione – in espressione figurata: chiamare le cose col loro nome = nominare qualcosa esplicitamente.
Segno legale distintivo della Persona (Psicofisica umana).
Prenome: Appellativo individuale (Nome proprio o di battesimo) che designa la persona nell’ambito del gruppo familiare. La scelta del Nome spetta, innanzitutto, ai genitori e, solo se essi non la compiono, ad altri soggetti.
Esso viene trascritto negli atti di nascita.
Cognome:
s. m. [dal lat. cognomen, comp. di co–1 e gnomen (nomen) «nome»]. Il Cognome è il nome che indica a quale famiglia appartiene una Persona e, assieme al preNome (o “nome proprio di persona”), forma l’ antroponimo – Nome di famiglia, discendenza, casato.
Quindi indica solo l’appartenenza ad un determinato gruppo familiare, o discendenza.
Si “acquista” (?) per nascita, per riconoscimento [v. 269], per adozione [v. 299] etc. – in realtà di acquisisce, NON si acquista….
Quindi significa che:
“nel linguaggio giuridico, l’azione (od omissione) esecutiva, diretta in modo inequivoco a commettere un delitto, quando non sia completata o l’evento previsto non si verifichi”,… il risultato finale è quello di manipolare, condizionare, asservire, assoggettare, sottomettere, soggiogare e quindi SCHIAVIZZARE, l’essere, ovvero la Persona fisica umana che inconsapevolmente crede o peggio, è convinto di essere la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, con il relativo CODICE FISCALE…..
Definizione della parola SOGGETTO:
Nell’analisi logica, il SOGGETTO (dal latino subiectum “che sta sotto, che è alla base”) è l’elemento della frase a cui si riferisce il predicato, con il quale concorda nel numero, nella persona e nel genere.
Può indicare: Che si trova nella condizione di dover subire un’autorità o un predominio (i popoli assoggettati a Roma) o di sottostare a un obbligo, a un controllo, a un’ingerenza (giovani s. alla leva; enti s. al controllo dello Stato).
Tutto ciò significa che utilizzando una “differente modalità scrittoria” rispetto alla grammatica itaiana ed alle indicazioni precise dell’Art 6 C.C. (IT), anteponendo inoltre il COGNOME al Nome usando la grafia in MAIUSCOLO per le due parole o soltanto per una, essa indica il SOGGETTO VIRTUALE GIURIDICO = FINZIONE, non reale come la Persona fisica umana), che nessuna norma o legge peraltro consente, di fatto, ens legis, un soggetto inesistente sul piano naturalistico, assume l’aspetto di un “simulacro ingannatore giuridico”, un arte factus, artefatto privo di “personalità giuridica”, in quanto essa è solo un documento di carta o di plastica che la identifica in modo inequivocabile o semplicemente inserita in un elenco “Data Base” in computer, opera che deriva da un processo trasformativo intenzionale da parte dell’uomo, mera produzione di un artificio e pensiero giuridico, ingegno questo del pensiero umano per ridurre in servitù e schiavitù altri uomini, che viola palesemente il Codice Civile ed i Diritti della Persona fisica umana e quindi quelli Naturali ed Umani.
Ma non solo; se andiamo ad analizzare il motivo, il fine, il tornaconto, la convenienza, l’interesse, il vantaggio, la mira, l’abuso, per il quale, viene dolosamente storpiato il COGNOME e NOME, troviamo conforto nel:
Dispositivo dell’art. 494 Codice penale Fonti Codice penale LIBRO SECONDO Dei delitti in particolare Titolo VII Dei delitti contro la fede pubblica Capo IV Della falsità personale.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (vedi: Enti, PERSONE GIURIDICHE, Ministeri, Società Private, Pubblici Ufficiali, Cancellieri, Giudici, Avvocati, Forze di Polizia, Polizia Locale, funzionari pubblici etc etc) o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un FALSO Nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.
In questo primario, comprensibile, cristallino e non interpretabile articolo di legge (Art. 6 C.C.) si evince che: “non si può anteporre il COGNOME al Nome” e come di seguito ben evidenziato, riportiamo e ricordiamo come sono scritti alcuni Nomi illustri, ad avvalorare quanto sopra esposto, nel pieno rispetto del codice civile.
Quando anche solo uno di questi Nomi e Cognomi, verrà scritto al contrario ed in lettere tutte od in parte MAIUSCOLE (es. PINCO PALLINO, PALLINO PINCO, Pinco PALLINO, Pallino PINCO), avrete ragione, nell’indicare l’illecito, perché sino a prova contraria, i signori della Pubblica Amministrazione del presunto stato/governo, devono adeguarsi e rispettate la Legge e la linguista insegnata anche alla scuola dell’obbligo fino all’università.
Scrivere storpiando, alterando la forma grafica o la posizione rispettiva del Nome e Cognome, è come indicare un’altro soggetto, e questo atto è di fatto un illecito ed un reato, punibile con la reclusione fino ad 1 anno di carcere.
Chi violando perseverasse a trasgredire il dispositivo dell’ Art 6 C.C. (IT) si assumerà la “responsabilità personale penale (Art. 27 Costituzione IT.) nelle opportune sedi”.
Quindi ciò significa che Solo ed esclusivamente il Titolare Scrivente ha il DIRITTO (qualsiasi) sul proprio Nome (proprio che i genitori, padre e madre gli hanno dato e NON lo stato), nessun altro, a meno che, questo “qualcun altro” non provi o non voglia ridurre in servitù e schiavitù un essere umano, cioè una Persona fisica umana che è tutelata anche dal Diritto Internazionale.
L’identità personale costituisce “un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata”. (sent. Corte Costituzione IT. n° 13/1994).
Il Nome:
E’ certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della Persona fisica Umana, anche l’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all’identità personale.
La parola Uomo è sempre intesa come definizione della “specie di appartenenza” (umana rispetto ad animale o vegetale): il Maschio e/o la Femmina.
Umanità:
è l’insieme degli umani, cioè delle Persone fisiche umane, appartenenti alla specie Uomo.
Articolo 2. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Si tratta, come efficacemente è stato osservato, del diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano ed al tempo stesso qualificano l’individuo, cioè la Persona fisica umana.
L’identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto giurisprudenziale a che la sua individualità sia preservata.
Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l’identità personale è evidentemente il Nome, singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione, che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della Persona fisica umana nella sua vita di relazione con gli altri e la Natura nel suo insieme.
Vedi anche: Nell’ ordinamento “vivente” il cognome ha visto fortemente PDF
…gens di provenienza del soggetto cui è attribuito ma diviene uno degli elementi … Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l’identità personale è evidentemente il Nome – singolarmente … pregiudizievole l’uso indebito che altri faccia del Nome spettante al soggetto, parimenti e forse ancor più …
Sentenza n. 13 del 1994 – Consulta OnLine
Ad avviso del giudice a quo, se la rettifica è atto dovuto, in quanto l’Art 6 del Codice Civile, il quale tutela il “Nome che per legge è attribuito” (cosa falsa perché il nome proprio ce lo hanno dato i nostri genitori, semmai la Legge certifica ciò che già è un atto consutudinario da parte dei genitori del nuovo nato), ……. può esaudire le esigenze di protezione di un diritto all’identità personale che può … fra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l’identità della Pesona fisica umana…
Ora, posto che nella disciplina giuridica del Nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, l’interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è soddisfatto allorché sia rettificato l’atto riconosciuto non veritiero.
Una volta certi i rapporti di famiglia della Persona fisica, non assume rilevanza ai fini dell’interesse pubblico che questi mantenga il Nome precedentemente portato al pari di qualsiasi altro omonimo.
Commento di precisazione:
1) In materia di imposizione del Nome ai figli, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale [v. 316] godono di un ampio margine discrezionale.
L’intervento dello Stato è previsto al fine esclusivo di tutelare la dignità personale: in particolare, è vietata l’imposizione di nomi ridicoli o vergognosi, ed inoltre, è richiesta la corrispondenza del Nome al sesso. Tuttavia, si consente che nomi a valenza biunivoca – maschile e femminile – come il Nome Andrea, possano essere attribuiti a persone di sesso femminile.
2) La rettifica non è un cambiamento del Nome, ma un semplice adeguamento dello stesso alle risultanze dei registri dello stato civile.
3) È questo il principio di immutabilità del Nome. Esso soffre poche eccezioni: le modifiche del Cognome, con decreto presidenziale, per un mutamento della situazione familiare; le modifiche del Cognome, con decreto del procuratore generale, nelle ipotesi di Cognome ridicolo o vergognoso; le modifiche del prenome a seguito del mutamento di sesso. Non esiste un diritto al cambiamento del Nome.
Salvo che in determinate circostanze qui evidenziate da questa indicazioni legalitarie:
Legge sul cambio del Nome o Cognome
https://www.laleggepertutti.it/167931_cambio-di-nome-come-procedere
Ciò significa che:
Il diritto al Nome è uno dei Diritti della persona con la sua personalità riconosciuti e garantiti dai Diritti umani e dalle Leggi internazonali oltre che dalla Italiana Costituzione che all’Art. 22 sancisce, tra l’altro, che nessuno può essere privato, per motivi politici, del Nome.
Come diritto della personalità, il diritto al Nome è assoluto, indisponibile e non patrimoniale. Esso viene tutelato anche nella più ampia accezione di diritto all’identità personale: a tal fine sono perseguite le ipotesi di furto di identità consistenti nell’occultamento totale o parziale della propria identità mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di altro soggetto sia in vita che deceduto.
Da un attenta analisi, assennata, diligente in ogni sua parte, precisa sino allo scrupolo, documentabile con fonti incontrovertibili, inconfutabili e certe, si arguisce, senza tema di smentita, che il tentativo, “nel linguaggio giuridico, l’azione (od omissione) esecutiva, diretta in modo inequivoco a commettere un delitto, quando non sia completata o l’evento previsto non si verifichi”, il risultato ultimo è quello di condizionare, manipolare, asservire, soggiogare, sottomettere, schiavizzare, l’essere umano che inconsapevolmente crede o peggio è convinto di essere il SOGGETTO GIURIDICO quale Persona fisica…
vedi: Capacità giuridica (possibilità di azione della mente e della sua Personalità, della Persona fisica umana)
– FINZIONE PERSONA GIURIDICA + FINZIONE PERSONA GIURIDICA (oggetti NON Persone, Enti virtuali NON viventi, che identificano il TRUST, cioè l’azienda individuale che ha un suo COD. FISCALE)
– vedi QUI il documento che comprova la cosa = UOMO DI PAGLIA
Commento NdR:
Ciò è un elemento estraneo alla vera natura della Persona fisica umana reale, cioè dell’Essere Umano, ovvero dell’individuo o uomo naturale, perché nei fatti è solo una concessione dell’ordinamento giuridico.
La volontà del suddetto “acquisto” deve essere comprovata, lo prevede anche l’articolo 1325 del Cod. Civile, il quale prevede il “consenso informato bilaterale, descrizione esplicita dell’oggetto, specifica di causa e corretta forma” !
Quindi da questo articolo di Legge, si evince perché sta purtroppo scritto, che la “Capacità Giuridica” si ACQUISTA (dovrebbe essere scritto “si acquisisce”… perché essa non la si compera…; nelle leggi “loro”, usano termini imprecisi o volutamente devianti per impedire di comprendere la realtà dei fatti alle Persone fisiche od esseri viventi…..) alla nascita siamo nati liberi e quindi siamo Apolidi cioè preGiuridici e solo successivamente alla nascita, quando si registra la nascita all’anagrafe dello stato, in Comume di nascita, con il “Certificato di nascita”, viene creata/inventata dallo stato ove si nasce, la “FINZIONE PERSONA GIURIDICA” (l’UOMO di PAGLIA) con il suo COD. FISCALE che contiene il COGNOME e NOME del nuovo nato e registrato alla anagrafe, che lo stato schiavista IMPONE all’individuo nato, mediante la firma inconsapevole di ciò che significa, da parte dei genitori, del “CERTIFICATO di nascita” con il COGNOME e NOME le due parole od una sola, scritte in STAMPATELLO/MAIUSCOLO e se non lo si firma o si chiede di modificare la scrittura del Nome, l’ufficiale dell’anagrafe si rifiuta sempre e quindi è come se per lo stato (impersonificato dal funzionario dell’anagrafe del COMUNE ove si registra il nuovo nato) quell’essere vivo e vegeto, non è mai esistito !
La modifica del COGNOME e NOME, avviene contravvenendo alla stesse Leggi dello Stato (Art. 6 C.C. IT), storpiando, modificando, cambiando la grafia e la trasposizione del COGNOME con il Nome, quindi commettendo un REATO….
Ricordiamo inoltre che la “capacità giuridica” è diversa dalla Capacità di Agire, in quanto anche quest’ultima è giustamente parte intrinseca dell’Essenza Incarnata (caratteristica della sua personalità, funzione della mente), che amministra, gestisce ed anima il Suo corpo fisico e gli confida questa capacita specifica di azione/movimento per agire, e ciò senza l’autorizzazione di NESSUN stato…..
Nell’articolo di legge citato (Art. 1325 del Cod. Civile IT), inoltre Non dice si “Acquisisce” per diritto di nascita, ma si “Acquista”, parola molto diversa.
Ma come faccio ad “acquistare” una “Capacità Giuridica” se non ho denaro alla nascita, né di poter dare un “assenso/consenso diretto” al contratto, quindi essa mi viene IMPOSTA, o meglio viene imposta ai genitori inconsapevoli di ciò che consegue alla firma sul “Certificato di nascita”, che NON è l’atto di nascita, né si prevede che si chieda il consenso al nuovo nato, neppure alla sua maggior età !…ed anche è previsto che essa abbia un costo….la “sudditanza/SCHIAVITU'”, per tutta la vita al potere CRIMINALE degli stati che violano tutti i Diritti della Persona fisica umana e quelli naturali ed umani !
https://quartattenzione.net/atto-di-nascita-si-nasce-solo-due-volte/#.Y0_C7KBBzIV
…a meno che…., il nascituro non abbia un suo valore intrinseco per diritto di registrazione…infatti ciò sarebbe dimostrabile dal fatto che il nativo in Italia (soggetto che lavora e vive ad esempio in Italia, gli viene propinato, senza che abbia dato il suo consenso, un “debito enorme” (c.a. € 40.000, anno 2019) che è la somma che si ottiene dividendo il falso e cosiddetto “debito pubblico”, per il quantitativo dei soggetti che nascono e sono registrati all’anagrafe e vivono nella nazione ad esempio, Italia.
In realtà il debito è dello stato dei parlamentari che lo hanno creato ed ampliato, NON del singolo individuo appartenente al Popolo/pubblico, cioè sono i politici che lo hanno “formato-creato”, sperperando e rubando i nostri soldi pagati con le tasse, per mezzo del nostro lavoro fattoe creato con sudore….
Ma ciò che è gravissimo, è che coloro che hanno fatto, formato-creato il debito pubblico nel corso dei decenni, non ne rispondono in prima persona, ma si fanno pagare il LORO debito contratto, dalla popolazione, i cittadini, che NON ne sono colpevoli !
E questa sarebbe la “giustizia” ?, NO questa è DITTATURA e CRIMINALITA’ organizzata !
Quindi se la Capacità Giuridica si “acquista”, come afferma questo articolo 1, ciò significa che questa “Capacità Giuridica” si può anche vendere, rinunciare, affittare, bloccare, a qualsiasi età e per qualsiasi motivo.
Attività e Capacità Giuridica
Nell’ordinamento, ovvero giurisdizione Italiana, l’attività giuridica è svolta da Enti, di diversa natura:
1 – le Persone fisiche, ossia gli uomini, entità psicofisiche viventi “omo vivo”;
2 – le persone giuridiche, ossia gli enti diversi dalle Persone fisiche, cioè i TRUST, aziende virtuali, FINZIONI NON viventi, che sono dotati di riconoscimento formale (associazioni, fondazioni, società di capitali) ma comunque sono enti virtuali che abbisognano di un amministratore che svolga per conto di essi, le funzioni adatte quale Trustee, utilizzando la sua propria personalità giuridica per poter amministrare al meglio il TRUST che gli è stato affidato.
3 – gli enti di fatto, ossia gli enti (sempre comunque virtuali NON viventi) diversi dalle Persone fisiche e dalle persone giuridiche che sono privi del riconoscimento formale e, cioè associazioni non riconosciute, comitati senza personalità giuridica, società di persone.
Gli individuo di diritto sono, dunque, anzitutto le Persone fisiche, cioè gli uomini vivi.
b) La nozione di capacità giuridica.
La titolarità di posizioni giuridiche presuppone la capacità giuridica espressa con la propria personalità giuridica acquisita alla nascita come Diritto naturale, riconosciuto a livello internazionale: “DUDU” (Diritti Umani).
La capacità giuridica generale è l’attitudine psicomentale alla titolarità di posizioni giuridiche, ossia l’idoneità dell’individuo umano vivo, alla titolarità di diritti e doveri giuridici, cioè di possibili rapporti giuridici.
Tale capacità è una qualità di carattere generale che, in virtù del principio di uguaglianza (art. 3 Costituzione), è riconosciuta a tutti gli uomini vivi, perché ciascun uomo, come si è visto (supra sub a), è destinatario di norme giuridiche dagli stati in cui vive con il suo consenso.
L’uomo, che ha una sua unità psicofisica ed una sua unica dignità, è il fine ultimo
dell’ordinamento giuridico e viene designato come Persona umana vivente “omo vivo” che cammina eretto sulla faccia della Terra.
La nozione di capacità giuridica non è definita dalla legge che si limita ad indicare nel fatto naturale della nascita il momento di acquisizione (non di acquisto) di una tale capacità (art. 1, comma 1, c.c.).
La capacità di giuridica è:
– generale quando l’individuo è astrattamente idoneo ad essere titolare di tutte le posizioni giuridiche connesse ai suoi interessi e alla sua attività;
– speciale quando l’individuo è idoneo ad essere titolare di alcune posizioni giuridiche, in quanto ha i requisiti richiesti dalla legge per la titolarità di determinati rapporti; es.: capacità matrimoniale, capacità lavorativa.
Con la capacità giuridica l’individuo è in grado di divenire titolare di diritti e doveri riconosciuti dall’ordinamento sin dal momento della sua venuta ad esistenza in quanto con la nascita della persona fisica si acquista la capacità giuridica.
È evidente, però, che la capacità di compiere atti giuridici che incidono sulla sfera giuridica del l’individuo, non può riconoscersi in capo ad un individuo che non ha raggiunto una certa maturità.
Pertanto dalla capacità giuridica, come astratta idoneità alla titolarità di posizioni giuridiche, va distinta la capacità di agire del medesimo individuo. La capacità d’agire designa l’idoneità del l’individuo a compiere e ricevere atti giuridici inerenti alla propria sfera personale e patrimoniale.
La capacità di agire è, dunque, l’attitudine dell’individuo a svolgere attività giuridica, ad esplicare la sua autonomia privata e si acquista al compimento del diciottesimo anno di età (art. 2, comma 1, c.c.),
età alla quale la legge, di regola, presume che l’individuo abbia raggiunto la piena maturità.
Inoltre all’Art. 2
Maggiore Età. Capacità di agire.
“La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”.
Commento NdR: vedi articolo 1 per i parallelismi; ma occorre anche considerare che siccome qui è scritto (art.2) che è il sistema che ti impone la maggior età e ti impone senza chiedere il tuo consenso, anche la Capacità giuridica, anzi sta scritto nell’articolo 1 C.C. che essa si “acquista”, quindi ciò significa che ce l’hanno “venduta” obbligatoriamente alla nascita e senza chiederci il consenso, né la firma in umido (come prescrivono le Leggi internazionali UCC = (UNIFORM COMMERCIAL CODE), sulla validità o meno dei contratti – Ecco i codici di spiegazione di come si opera con le transazioni economiche a livello mondiale, nel S.E.C.
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=%2Fecfrbrowse%2FTitle17%2F17cfr270_main_02.tpl
…ciò starebbe a significare anche che il “tuo/mio” corpo sarebbe” amministrato e di presunta “proprietà dal e del $ixtema”…..cosa assolutamente FALSA, perché è l’IO SONO, ovvero l’Ente / Essere (Nome e Cognome, scritti in Maiuscolo, minuscolo) che si è incarnato sulla Terra, è nato Libero, Apolide e quindi con tutti i Diritti della Persona fisica umana, oltre che essere anche nato Apolide quindi preGiuridico (nato prima di essere “sottoposto/imposto” alla giurisprudenza della nazione ove nasce, ed è l’UNICO che ha la capacita di Agire (vedi anche articolo 1 C.C.) per se stesso e quindi di amministrare il suo (“TRUST”, cioè la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, con il Suo COGNOME e NOME, scritti in MAIUSCOLO) – evidentemente in ciò vi è un grave controsenso.
Inoltre: dato che la capacità di agire subentra al compimento del 18 esimo anno di età, ciò significa che un neonato non può neppure legalmente “acquistare” la capacità giuridica; quindi essendo da neonato “estraneo ai fatti” è impossibilitato a liberamente scegliere di acquistarla (art 1 C.C. ITA), infatti egli nasce libero, Apolide e quindi preGiuridico !
Commento NdR: anche in questo articolo il $isT€ma si auto attribuisce il fatto che il Nome è per legge attribuito. Mentre i fatti dimostrano per Consuetudine che sono i genitori e NON la legge statale ad imporre il Nome all’individuo (Persona fisica umana) il nuovo nato.
CONTRATTI e CONSENSO:
Un qualsiasi contratto è una legge tra le parti, che può acquisire efficacia solo con il consenso.
Il consenso, per essere veritiero, deve essere pienamente informato e volontario, altrimenti è falsamente ottenuto e revocabile. Qualsiasi uomo o donna sensibile in carne e ossa, quale Persona fisica umana, che abbia dato il suo consenso in condizioni di non divulgazione (silenzio/assenso), inganno o costrizione (sotto ricatto), può ritirare il proprio consenso retroattivamente, o “ora per dopo” nunc pro tunc , annullando tutto l’assunto, la correzione di errori o omissioni causati.
Il mio diritto di accettare, o non accettare un qualsiasi contratto, è INVIOLABILE e ILLIMITATO.
“NIHIL TAM NATURALE EST QUAM EO GENERRE QUIDQUE DISSOLVERE QUO COLLOCATUM EST; IDEO VERBORUM. OBLIGATIO VERBIS TOLLITUR; CONSENSO NUDI OBLIGATORIO EN CONTRARIO CONSENSU DISSOLVITUR”.
“NIENTE È COSÌ NATURALE DA DISSOLVERE QUALCOSA NEL MODO IN CUI ERA UNITO; PERTANTO, L’OBBLIGO DELLE PAROLE VIENE RIMOSSO DALLE PAROLE STESSE; L’OBBLIGO DEL SEMPLICE CONSENSO È SCIOLTO DAL CONSENSO CONTRARIO”.
– In effetti, anche i governi incorporati non possono avere giurisdizione su Persone fisiche de Iure viventi, a meno che esse non abbiano pienamente divulgato il loro volontario consenso.
Ogni statuto emanato dalla legislazione del governo richiede il consenso di ogni uomo e donna.
“CONSENSO FACIT LEGEM / IL CONSENSO FA LA LEGGE”.
Quindi:
Fermate/bloccate immediatamente per iscritto, qualsiasi azione, contratto non accettato o coercizione, procedimento legale, preventivo, giudiziario o investigativo, fino a quando non sia stato dimostrato con evidenza chiara e netta, che ci sia la giusta e valevole giurisdizione per poter procedere, ricordando al propositore dell’eventuale procedimento, di dimostrare di essere titolare di un presunto incarico pubblico di un presunto Paese che è stato dimostrato nei FATTI, essere una corporazione/azienda di diritto privato, che non può pretendere di avere giurisdizione su una FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, senza il consenso del suo Amministratore Legale, tanto meno su un soggetto di diritto internazionale quale è la Persona fisica umana, cioè su un Homo Vivo, naturale, libero, autodeterminato, apolide, che in definitiva considera valido solo il giuramento prestato dal pretendente che può essere eseguito solo da un Homo vivo naturale che cammina eretto sulla Terra.
vedi CONVENZIONE_sullo_STATUTO_degli_APOLIDI__del_1954
Precisazioni sull’annullamento dei Contratti:
In riferimento all’art 1418 C.C. sulle Cause di Nullità del contratto: Il contratto e’ nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. – e sulla illiceità di causa e requisiti generanti la condizione di schiavitù di cui all’art. 600 C.P.: “Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni”, con l’ invalidante “Certificato di Nascita” originario, firmato inconsapevolmente dai miei genitori, senza un vero Consenso informato, da parte dello stato o chi per esso, inerente il soggetto FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, denominato (COGNOME e NOME) e di tutti gli identificativi ad essa associati, per vizi annullanti tutti gli effetti prodotti, caducanti ab origine (art. 1422 C.C.): “L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione”, la cui Ratio Legis, considerando la gravità del vizio dell’atto, comportante che il decorso del tempo non può mai convalidare il contratto.
Vizi sugli accordi che la/lo scrivente, Persona fisica umana, creditrice (Nome e Cognome), ne reclama la NULLITA’ in quanto parte direttamente interessata dall’amministrazione occulta del titolo obbligazionario (Bond) della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME e relativo COD. FISCALE). da parte della REPUBBLICA ITALIANA e scaturente dalla registrazione del soggetto Ente virtuale/FINZIONE GIURIDICA di cui lo/la scrivente risulta esserne il bene in garanzia, e per la frode sulla linea di sangue dei propri pro-creatori naturali la cui l’amministrazione del bene è stata ad essi sottratta illegittimamente e acquisita con l’inganno ai miei genitori, per assunzione e presunzione dal presunto stato/governo: della cosiddetta: REPUBBLICA ITALIANA.
Le persone artificiali, o FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE, sono propriamente delle società in TRUST, che hanno un beneficiario (che ne fruisce), un amministratore (che le amministra) ed un esecutore, che garantisce la validità del contratto tra i due.
Nota Bene: 1796 CRUDEN v NEALE, 2 NC 338 (1796) 2 SE 70
http://www.no-debts.com/anti-federalist/files/cruden.txt , in cui si è definito quanto segue:
“Quindi, ogni uomo è indipendente da tutte le leggi, ad eccezione di quelle naturali. Egli non è vincolato da alcuna istituzione creata da suoi simili senza il suo consenso”.
– lo stato denominato: “REPUBBLICA ITALIANA”, ha assunto precisi impegni di Diritto Internazionale, e che, in ogni caso la Dichiarazione Universale dei Diritti della Persona fisica umana e quelli enunciati nei Diritti dell’uomo (DUDU) è considerata, unanimemente, dalla Dottrina, maggioritaria rispetto alle norme del diritto positivo vigenti.
Vedi Sentenza della Corte Costituzionale italiana:
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf
I DIRITTI INVIOLABILI dell’UOMO e quindi quelli della Persona fisica umana
L’Articolo 2 della Costituzione italiana, sancisce il fondamentale principio secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell‟uomo, ed eleva “a regola fondamentale dello Stato,
per tutto quanto attiene ai rapporti tra la collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana [e che…] appartengono all‟uomo inteso come essere libero» (cfr. sent. n. 11 del 1956): diritti che, stante il loro “carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal costituente” (sent. n. 366 del 1991), non possono “essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali” (sent. n. 1146 del 1988), perché “appartengono all‟essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”.
All’art. 2 la Corte ha ricondotto in primis il diritto alla identità personale, intesa come il diritto ad essere se stesso, “con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche,
religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l‟individuo”, identità che “costituisce […] un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata» (sent. n. 13 del 1994).
In definitiva, secondo la Corte, l’articolo in esame si pone quale presidio per “l’integrità della sfera personale [dell’uomo] e la sua libertà di autodeterminarsi nella vita privata” (sent. n. 332 del 2000).
Alla identità personale è stato poi ricollegato il “diritto al nome” (espressamente indicato all’art. 22 della Costituzione ed all’articolo 6 del Codice Civile), inteso non come diritto alla scelta del nome, bensì come diritto al nome per legge attribuito (sent. n. 176 del 1988), e considerato, pertanto, quale “strumento identificativo della persona” (sent. n. 13 del 1994).
Dalla lettura congiunta dell’articolo 2 e delle norme successive che singole libertà enumerano, il giudice costituzionale ha desunto ulteriori Diritti della Persona fisica umana, che esercita con la sua mente la propria personalità, quali “quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo” (sent. n. 38 del 1973).
In particolare, dal combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 32, in materia di tutela della salute, la Corte ha esteso la qualifica della inviolabilità alla integrità personale, stabilendo che “la particolare
configurazione e garanzia di tale diritto impongono al legislatore di prevedere misure idonee ad assicurarne il più ampio ristoro” (sent. n. 319 del 1989). Interessante appare sul punto la sent. n. 132 del 1985, che ha incluso fra i diritti inviolabili anche il diritto al risarcimento del danno alla persona: “dove […] il sinistro investe l‟incolumità e la stessa conservazione dell’integrità fisica della persona, […] non si tratta di dischiudere la sfera dell’art. 2 Cost. a situazioni soggettive che il testo fondamentale manca di prevedere”, ma si prospetta “la lesione di valori, oggetto di autonoma e specifica tutela costituzionale, che la statuizione invocata richiama, quando contempla la categoria dei diritti inviolabili […]. Il diritto al risarcimento viene in rilievo, per l‟appunto, in quanto il danno
incide sulla salvezza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto […] fra la vittima del sinistro ed i prossimi congiunti”, rapporto che “tocca, poi, per più versi, nel disegno della Costituzione, la tutela di cui gode la persona” (sent. n. 132 del 1985).
Nell’alveo dei Diritti della Persona fisica umana che sono inviolabili, la Corte ha ricondotto sia “il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità”, che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere “per dovere di solidarietà sociale” (sent. n. 161 del 1985), sia il diverso diritto alla c.d. libertà sessuale, poiché, “essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di
disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto” (sent. n. 561 del 1987). Dal riconoscimento dell’autonoma rilevanza di tale libertà e dal suo inquadramento nell’ambito dell’art. 2, la medesima pronuncia ha fatto discendere la conseguenza che le eventuali violazioni importano il risarcimento del danno non patrimoniale, poiché “la violenza carnale comporta […] di per sé la
lesione di fondamentali valori di libertà e dignità della persona e può inoltre dar luogo a pregiudizi alla vita di relazione. Tali lesioni hanno autonomo rilievo sia rispetto alle sofferenze ed ai
perturbamenti psichici che la violenza carnale naturalmente comporta, sia rispetto agli eventuali danni patrimoniali a questa conseguenti: e la loro riparazione è doverosa, in quanto i suddetti valori sono, appunto, oggetto di diretta protezione costituzionale»
– Anche le disposizioni delle normative nazionali e internazionali citate, definiscono in maniera inequivocabile i principi economici, sociali, culturali, civili e politici in capo all’Essere vivente = Persona fisica umana e le procedure giuridiche sovranazionali applicabili per la loro tutela.
– le normative e i regolamenti, sia in senso generale sia inquadrati negli atti in oggetto, rivolti alle virtuali FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE, NON viventi, quindi a costrutti giuridici e mai a uomini e donne viventi i quali Persone fisiche umane (Homo vivo), sulle quali non è possibile ricondurre a nessun genere di giurisdizione in quanto “stati Persona”, risultano evidentemente privi di qualsiasi rivendicazione diretta a tali virtuali FINZIONI PERSONE GIURIDICHE e quindi nulli ab origine, perché improntati sulla frode.
Alla stessa stregua, è logico e legittimo affermare che, nel diritto positivo e/o interno, l’individuo, la Persona fisica umana (Homo vivo che cammina eretto) che ha raggiunto la capacità di agire può esprimere la propria volontà di non accettazione della condizione giuridica attribuitagli in uno stato di mancanza di tale capacità, quindi senza il proprio consenso, e relativa dissociazione dal sistema corporativo. Condizione, per altro, assimilata attraverso artifizi e raggiri operati nei riguardi di coloro che, innocentemente, rappresentavano la patria potestà.
Lo stesso istituto giuridico della morte civile consisteva, in passato, nella privazione della capacità giuridica, ravvisante la fictio iuris nel momento in cui l’individuo, colpito da tale provvedimento, pur essendo fisiologicamente vivo, era considerato defunto e giuridicamente trattato come tale. Ciò avvalora quanto precedentemente affermato in merito alla netta separazione tra l’uomo vivente e i suoi artefatti giuridici, cioè le FINZIONI.
Inoltre, l’obiezione di coscienza, quale fondamento della convivenza civile, in una società etica ed emancipata, è un diritto soggettivo dell’individuo, dettato dalla libertà e dignità dell’uomo, che non è costretto e non può essere costretto ad agire contro la propria coscienza. L’obiezione può essere disciplinata dalla normativa ma non vincolata, purché derivante da alto valore morale, oggettivamente tale, così che abbia un significato riconosciuto fondamentale dalla stessa logica dell’ordinamento.
– quanto recitano due sentenze della Corte Suprema U.S.A.: del 1795 (Penhallow vs. Doane’s Administrator, 3 US 54, 1 L.Ed.57, 3 Dall. 54) https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/54/case.html
“Nella misura in cui ogni governo è una persona artificiale, un’astrazione, e una creatura della mente soltanto, un governo è in grado di interfacciarsi solo con un’altra persona artificiale. […] La manifestazione giuridica di ciò è che nessun governo, nonché qualunque legge, agenzia […] può occuparsi di qualcosa di diverso dalle aziende, dalle persone artificiali e dai contratti tra di loro”.
Noi quali Apolidi, che viviamo in apolidia, facciamo “Obiezione di Coscienza ai governi” delle nazioni ove abitiamo e qui lo Notifichiamo per iscritto in Affidavit, nel nostro Trust estero ai governi esistenti ove viviamo.
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Ed ora alcune altre PRECISAZIONI sulle “parole” adatte da utilizzare per “interfacciarsi” correttamente e legalmente con il $ixT€ma = tutti gli Stati del mondo, in modo appropriato e più preciso.
Innanzi tutto occorre che ridiventiate Sovrani Individuali e successivamente inviando e/o protocollando nel vostro COMUNE ove avete il vostro domicilio ed alla Prefettura dalla quale dipende il Comune, il documento “Autocertificazione di Esistenza in Vita + quello di autocertificazione di LEGITTIMO e LEGALE RAPPRESENTANTE della vs. FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (denominata in abbreviazione = L.R. – LR), ovviamente e contemporaneamente sottraendola con apposito documento, all’amministrazione dello stato per mezzo della vostra “personalità – funzione (della Mente) e capacità Giuridica” attraverso e per mezzo il documento chiamato Trust° estero autodichiarato e sottoposto solo alla Giurisdizione/Legge TRUST Law del Jersey) e quindi vi sottraiate così dalla SCHIAVITU’ nella quale siete stati immessi subito dopo la nascita e/o siete rimasti per ignoranza da quando siete divenuti maggiorenni, perche NESSUNO vi ha comunicato con un Consenso Informato, la realtà dei fatti, cosi come NON è avvenuto verso ed ai vostri genitori !
In questa pagina Trovate la BOZZA del documento del Trust° estero da preparare e personalizzare, nella Pagina 4 della Sovranità Individuale.
Quindi per compilare in modo esatto e per essere precisi, occorre distinguere e comprendere per bene i significati che si danno a queste varie parole.
DEFINIZIONE delle parole – SIGNIFICATO di:
– IO SONO (Senza Nome, quindi indefinibile, ma devo assumere un Nome (o meglio ce lo danno i nostri genitori, della cui discendenza facciamo parte per la nostra incarnazione) per poterci far riconoscere, quindi per definirci e distinguerci dagli altri, sulla Terra dove nasciamo)
Queste due parole “Io Sono”, sono da definirsi come “Tempo presente prima persona singolare del verbo Essere coniugato invece all’InFinito”, ciò significa che l’Io sono è un punto di osservazione nel tempo presente, dell’Infinito, il quale nell’insieme dei tendenti Infiniti “punti di osservazione” Io Sono, rappresenta ed identifica l’InFinito.
– INDIVIDUO (Persona fisica umana, reale – Essere umano naturale – con Nome e Cognome, è l’individualizzazione dell’IO SONO, ciò che permette di individualizzarlo, che ha la sua propria ed intrinseca Personalità e capacità di agire):
(dal latino individuus, parola composta dal prefisso in – privativo e dividuus “diviso” ) è il lemma corrispondente alla traduzione latina, fatta per la prima volta da Cicerone, del termine greco ἄτομος: (composto di ἀ- privativo e tema di τέμνω “tagliare”), quindi, i. vuol dire indivisibile ed è usato in filosofia per indicare che ogni singolo ente (Entità=Essere=Spirito) ha caratteristiche tali (un’individualità = Personalità) che lo rendono unico e lo differenziano da tutti gli altri Esseri della stessa specie.
Nei fatti quindi l’ESSERE = IO SONO = Spirito, (l’ESSENZA Immortale) si individua (si incarna), personalizzandosi (nella forma unica e personale di un Individuo = Persona fisica umana) quale essere umano, nel suo corpo fisico fatto di carne, ossa, sangue e Spirito e che quindi manifesta la sua Individualità, con la Sua Persona che assume nella sua propria mEnte, delle caratteristiche nella sua Personalità che lo caratterizza, cioè lo rende unico e lo individualizza e nessuno lo ha vestito, si è vestito sa solo nel ventre della propria madre.
– DEMINUTIO CAPITIS – (dal latino, diminuzione di status di un capo, di un individuo)
Diminuzione numerica di un gruppo, per la perdita di un proprio membro, a causa del venir meno della libertà (deminutio capitis maxima), della cittadinanza (deminutio capitis media) e/o in conseguenza dell’uscita dalla famiglia per emancipazione, adozione, assoggettamento alla potestà di un altro.
http://www.sapere.it/enciclopedia/deminutio+capitis.html
Oggi anche nei documenti dei Tribunali e non solo, si usa questa “espressione” per indicare il cambiamento, in peggio, delle condizioni (status) di una persona od una riduzione di potere sia sul posto di lavoro sia in politica, ecc., cioè il passaggio da Persona fisica umana, Sovrana e libera, alla condizione di “status” come SCHIAVO, senza Diritti naturali.
Tratto da: https://it.wikipedia.org/wiki/Deminutio_capitis
Come si evidenzia la PERDITA della Sovranità del e sul proprio Nome e Cognome, cioè sulla Persona fisica umana ?, scrivendo (lo “stato” e/o la Pubblica Amministrazione = P.A.) nei documenti che vi consegna (pagando), con il COGNOME scritto sempre prima del NOME/Nome, e scritti in MAIUSCOLO, COGNOME e NOME oppure con il Nome scritto in alternato, che certifica che essa/o COGNOME e NOME/Nome, si riferisce ed è la FINZIONE PERSONA GIURIDICA con COD. FISCALE e MAI la Persona fisica umana, uomo vivo che cammina eretta sulla Terra) tutto questo FATTO, effettuato dallo “stato” schiavista, su tutti i documenti intestati alla FINZIONE, preciso, è una prassi illegittima rispetto a ciò che giustamente scrive ed indica l’Art 6 C.C. (IT) che descrive come il Sovrano (non schiavo) si deve identificare, con e nello scrivere il Nome PRIMA del Cognome, il tutto come prescrive la lingua italiana, con la scrittura delle due parole in Alternato (la prima lettera in maiuscolo le altre in minuscolo), certificando così il suo “status” di Persona Sovrana e libera.
Mentre ciò che scrivono sui documenti, da parte dello “stato” schiavista e da parte della Pubblica Amministrazione (P.A.), è quella che determina che siete SCHIAVI di coloro che usano questo tipo di scrittura SCHIAVISTA certificando che essa è la dichiarazione di “status” da suddito/SCHIAVO, e se voi vi identificate nella FINZIONE PERSONA GIURIDICA dichiarate e date il vostro consenso all’essere suddito e quindi SCHIAVO, non Sovrano.
Controllate TUTTI i documenti iniziando dal Certificato di nascita…carta di identità, carta sanitaria, patente, passaporto, conto corrente, fatture del Gas e Luce, telefono, ecc. e vedrete che sono TUTTI intestati alla FINZIONE SCHIAVA: COGNOME e NOME o COGNOME e Nome….., cioè allo SCHIAVO, UOMO di PAGLIA. che è la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, che NON siete voi, in quanto Persone fisiche umane, libere e Sovrane.
Ecco cosa significa la “DEMINUTIO CAPITIS”:
la PERDITA della Sovranità e l’accettazione dello “stato/status” di SCHIAVO, e ciò fino a quando non vi “svegliate” da bravi addormentati, da questo “status”, ed informate lo “stato” schiavista, che cambiate “Status”, con gli appositi documenti = il vostro Trust° personale che trovate qui nelle pagine della Sovranità Individuale, alle pagine 4 e 4b.
Se volete potete chiedere di cambiare la Scrittura nei vostri documenti, ma non è indispensabile se fate il vostro Trust estero.
Comunque vi diamo lo stesso delle indicazioni sul come preparare il vostro documento per la domanda di modifica dei dati sui vostri COGNOMI e NOMI.
“DEMINUTIO CAPITIS (cambiamento del proprio COGNOME e NOME in Nome e Cognome)
1) si scrive una lettera di accompagnamento, dove si intesta in oggetto
“Atto d’intervento ex lege 241/90 per procedimento relativo alla modifica del nome del sig. COGNOME e NOME (che è scritto prima il COGNOME e poi il NOME e tutto in MAIUSCOLO) in (Nome e Cognome scritto il Alternato, prima il Nome e poi il Cognome) presso i registri anagrafici originali”
Si descrive in breve la motivazione del procedimento
es.: “Mi sono accorto che nelle copie anastatiche del mio registro anagrafico non figurano le diciture a descrizione dei ruoli genitoriali di mio padre e mia madre e che il mio nome viene espresso in forma grafica tutta MAIUSCOLA, invece che in alternato (sole iniziali maiuscole), come prescrive la lingua italiana e l’art. 6 del Cod. Civile“
L’amministrazione deve provvedere a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, quindi dovete indicare nella richiesta di modifica, un vostro recapito postale.
Si spedisce tutto, con RACCOMANDATA R/R o vostra PEC personale, QUINDI la lettera più le NOTIFICHE debitamente integrate con tale intestazione, al PRESIDENTE del TRIBUNALE della VOSTRA CITTA’ (quindi il presidente sia del Civile che del Penale) e si aggiunge nella lettera d’accompagnamento il TERMINE di 30 giorni per la RISPOSTA SCRITTA (obbligatoria a questo punto per loro), specificando che in assenza di tale risposta, con le motivazioni dell’eventuale diniego, tutte le autocertificazioni accluse saranno da ritenersi ricevute in NOTIFICA.
OPPURE: si ripete tutta la trafila presso le cancellerie dei Tribunali, modificando come ho detto la modulistica per l’APERTURA di un VERO PROCEDIMENTO che vi RIGUARDI INDIVIDUALMENTE.
Questo piccolo paragrafo, sulla lettera di richiesta da inviare alla P.A., è stato preparato da: Valeria Gentili.
https://www.popolounicoevoluzione.org/diritto-naturale-vs-diritto-positivo-le-norme-immutabili-valeria-gentili
– IDENTITA’ – Definizioni:
ID: Identity Document = Documento di Identità = Atto di nascita;
NON è il Certificato di Nascita
https://quartattenzione.net/atto-di-nascita-si-nasce-solo-due-volte/#.Y0_C7KBBzIV
+ Codice Fiscale + Passaporto + Carta sanitaria + Patente ecc. – con COGNOME e NOME scritti in MAIUSCOLO in quanto essi sono i documenti della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, con il suo COD. FISCALE.
PASSAPORTO (definizione)
Precisazione su questo tema a conforto di quanto espresso fino ad ora:
sui Passaporti (passare da un porto), quindi non è un “Passepartout”, guardate con attenzione, cosa vi si trova in basso alla pagina ove sono indicati i vostri dati con la fotografia:
P<NAZCOGNOME<<NOME<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
spiegazione del significato:
P = passaporto
< =distinzione fra e
NAZ = le prime 3 lettere della nazione che emette il Passaporto ed immediatamente dopo il COGNOME della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, cioè l’indicativo della famiglia dalla quale si discende.
<< questi 2 segni sono ciò che distingue fra FINZIONE/FAMIGLIA e NOME e subito dopo scrivono il NOME proprio ma sempre in MAIUSCOLO !
il tutto in totale dispregio dell’Articolo 6 CC italiano.
ID-ENTITA’ = (una Entità-Essenza Immortale un’ IO SONO, incarnata in un corpo fisico, al quale il sistema ha propinato il suo numero ed il COGNOME e NOME scritti in MAIUSCOLO = ID)
ID-ENTIFICAZIONE (visiva o documentale)
Nei fatti, quindi Noi siamo Entità/Essenze immortali = IO SONO e NON ci riconosciamo nell’ ID dello stato (la FINZIONE), siamo quindi vivi e reali e quindi siamo dei veri “Dei” immortali = Punti dell’INFINITO personalizzati, con un Nome e Cognome, scritti così in alternato, NON in MAIUSCOLO !
Fino a quando non si vede la separazione tra queste due cose l’IDI e l’Entità, cioè fra quella che il sistema ti propina alla nascita, la FINZIONE PERSONA GIURIDICA un ID sui documento in carta o plastica ed identificandoti in essa, sarai per sempre intrappolato in questo paradigma circolare di paure e qualcuno perde la credenza-speranza in un futuro migliore, impossibile come SCHIAVI dello stato nel quale si vive !
Il più grande fattore di controllo immesso nelle menti degli umani, da questo $ixT€ma CRIMINALE, è quello dove i soggetti, che purtroppo si identificano nell’ID la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, cercano persino di difendere un’idea FALSA, che gli è stata insegnata tramite la famiglia, la tradizione, le religioni, la scuola e gli stati che ci hanno resi loro SCHIAVI, ecc.
– Essere Umano = Uomo naturale = Persona fisica umana vivente e reale (corpo fisico non animale) riconosciuta dalle Leggi Internazionali, ma NON ben definita dallo stato italiano !, trattasi di Corpo fisico Umano, cioè Persona fisica con propria Personalità (individuo con Nome e Cognome – scritti in Maiuscolo/minuscolo, art.6 C.C. IT) è il corpo dell’IO SONO incarnato, affinché sia individualizzabile e definibile con il Suo proprio Nome e Cognome, dalle altre Persone fisiche umane.
Il termine “Persona” è stato chiarito e ben definito in precedenza.
quindi il suo corpo = Persona fisica reale quale Essere umano, non animale, che si incarna su questo Pianeta, perché lo ha creato lui con l’aiuto dei suoi genitori che lo hanno “chiamato” all’esistenza Terrestre.
Sinonimo di corpo fisico – vedi anche Individuo
Ricordate che la Persona e/o l’Individuo possono essere SOLO CORPI UMANI.
– Corpo (fisico fatto di carne, sangue, ossa e Spirito è il corpo fisico dell’IO SONO e serve per poterlo definire come Persona e/o Individuo carnale/spirituale)
Il termine in filosofia ripropone il significato del linguaggio comune intendendo per corpo, ogni Essere esteso nello spazio e percepibile attraverso i sensi. Un corpo umano è fatto-costruito, anzi manifestato solo ed unicamente dall’IO SONO = Spirito, con una certa forma, quella Umana, e composto a grandi linee, di carne, sangue, ossa e Spirito divenendo quindi un’Anima Vivente ed indicano le caratteristiche della forma, quelle fisiche, biologiche, meccaniche, e quelle Spirituali (psichiche/mentali con propria Personalita) del corpo nella sua interezza, con il suo proprio Nome e Cognome per essere identificabile dalle altre Persone fisiche umane.
Umano: u·mà·no/: aggettivo
Proprio dell’uomo, in quanto rappresentante della specie, dal punto di vista biologico (il corpo u.; il genere u. ), o in quanto protagonista della vicenda storica (il progresso dello spirito u.; finché il Sole Risplenderà su le sciagure umane, Foscolo).
Come s.m.pl., gli uomini, il genere umano.
Uomo s.m. essere umano, persona fisica, individuo – CONTRARIO di animale – vegetale – minerale
estens. genere umano, il prossimo, umanità, gente
maschio, sesso forte – CONTRARIO di donna, femmina
adulto – CONTRARIO di bambino
Essere umano può funzionare anche come un sostantivo è un pronome.
Il Nome o sostantivo è il tipo di parole il cui significato determina la realtà. I sostantivi nominano tutte le cose: persone, oggetti, sensazioni, sentimenti, ecc.
Il pronome è la parola che sostituisce altri termini che designano persone o cose in un momento dato.
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/U/uomo.shtml
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura_umana
Ciò significa che le parole Essere umano, Uomo naturale e Persona fisica umana, sono SINONIMI e sono esseri Viventi !
Infatti anche nel diritto positivo una sentenza italiana della cassazione addirittura e finalmente, afferma:
Cassazione con la sentenza 27539/2019: “il feto, durante il travaglio, rientra nel concetto di uomo“.
Definizioni di questi concetti per immagini (sotto):
Questi sono due esseri umani, non animali ? SI
Sono due Persone Fisiche umane ? SI
Sono due Individui umani ? SI
ed ognuno di essi (maschio o femmina) ha una sua personalità psico mentale e fisica…? SI
cari falsificatori dei significati della parola “Persona fisica umana”, potete dimostrare che questi due esseri viventi rappresentati nella foto, non sono Persone fisiche umane ?
…chi è di diverso avviso è bene che vada da qualcuno a farsi curare !
Ripetiamo i nomi li possono “aggiudicare” dare, solo gli umani viventi e senzienti, coloro che non vivono NON possono dare nessun Nome a nessuno (cosa, animale, uomo).
Citazione dalla genesi della Bibbia, cap 2.19
Or il Signore Iddio aveva già formato dalla terra tutti gli animali della campagna e tutti gli uccelli del cielo. Li condusse quindi da Adamo per vedere con qual nome li avrebbe chiamati; poiché quel nome che egli avrebbe imposto ad ogni animale vivente quello fosse il suo nome.
Traduzione dall’ebraico antico:
Ora l’Io sono, ovvero l’InFinità, avendo già formato sulla Terra e da essa, tutti gli animali della campagna e tutti gli uccelli del cielo.
Li condusse quindi all’Uomo, per vedere con qual nome li avrebbe chiamati; poiché quel nome che egli avrebbe imposto ad ogni animale vivente, quello fosse il suo nome.
Ecco perché solo gli esseri umani senzienti possono dare i nomi alle cose ed agli altri esseri viventi, con il loro proprio linguaggio.
Infatti:
Nome [nó-me] s.m. (pl. -mi) – vedi etimo di Nome
– Parola che serve a indicare un essere vivente, Nome proprio di Persona fisica, un oggetto (una cosa), un’idea, un fatto, un sentimento: il nome di una strada, di una pianta.
Per precisare:
nóme s. m. [lat. nōmen, da una radice comune a molte altre lingue, spagnolo, nombre, francese Nom, tedesco Vorname, Inglese first name, indoeuropee (sanscr. nā̆ma, armeno anum, ittita lāman, gr. ὄνομα, got. namo, paleoslavo imę, albanese emër, ecc., forme certamente affini ma il cui rapporto non è sempre chiaro, soprattutto per il diverso vocalismo)].
– In senso lato, nella grammatica e nella linguistica, ogni parola che segua la flessione detta appunto nominale, cioè la declinazione (in contrapp. alla flessione verbale o coniugazione): non solo quindi il sostantivo, ma anche l’aggettivo e, talvolta, le forme nominali del verbo (nome verbale). In senso ristretto, e nell’uso com., il sostantivo, cioè il vocabolo che serve a designare una singola persona, un singolo animale, una singola cosa, o una classe di persone, animali o cose:
Non significa assolutamente come alcuni dicono: NON ME/non Io !
Cognóme: Sostantivo maschile [dal latino cognomen, composto di co (assieme) e gnomen (nomen) “Nome”.
Ha le seguenti accezioni:
– Nome di famiglia, inteso come casato.
– Soprannome, epiteto.
Casato: Sostantivo maschile [derivato di casa]. Ha due accezioni:
– Famiglia, se antica, aristocratica o illustre.
– Cognome di famiglia.
Casata: Sostantivo femminile [derivato di casa]. Ha due accezioni:
– Complesso di famiglie della medesima stirpe, specialmente se hanno lo stesso cognome.
– Sinonimo di casato.
Stirpe: Sostantivo femminile (dal latino stirp, stirpis), propriamente “tronco, ramo, germoglio”.
Ha diverse accezioni:
– Discendenza, origine di una famiglia o di un individuo, soprattutto se di alto lignaggio o anche di un gruppo etnico o di un intero popolo.
– Insieme di persone che discendono da un capostipite comune.
In diritto, Discendenza, ha due distinti significati:
– Complesso delle persone che formano la discendenza immediata del de cuius, concetto importante in materia di successione.
– Complesso delle persone che discendono da un medesimo stipite o che più generalmente costituiscono un’unità etnica.
– In antropologia culturale e sociale, è sinonimo di etnia, clan, lignaggio.
Famìglia: Sostantivo femminile [dal latino famĭlia, derivato di famĭlus “servitore, domestico”].
Ha diverse accezioni:
– (sociale) gruppo di persone legate tra loro da un rapporto di parentela di primo grado, composto da genitori e figli.
– (burocratico) nucleo familiare, familiari.
– Gruppo di persone composto da più famiglie genealogicamente legate nell’ambito di più generazioni.
– Complesso delle persone discendenti da un antenato comune.
Definizione della parola Nome:
Segno anche legale e distintivo della Persona fisica umana.
Prenome: Appellativo individuale (Nome proprio o di battesimo) che designa la Persona nell’ambito del gruppo familiare. La scelta del Nome spetta, innanzitutto, ai genitori e, solo se essi non la compiono, ad altri soggetti.
Cognome: Indica l’appartenenza ad un determinato gruppo familiare.
Si acquisisce per nascita, per riconoscimento, per adozione, ecc.
È questo il principio di immutabilità del Nome e Cognome, che si scrive in segno grafico, solo cosi in alternato, con la prima lettera del Nome e del Cognome in Maiuscolo e le altre in minuscolo.
Nel Nome si comprendono il Prenome e il Cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al Nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
Ratio Legis:
La norma tutela l’identità personale dell’individuo come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (di cui all’ art. 2 Costituzione), segnando così il superamento della concezione pubblicistica del Nome come semplice strumento di identificazione della persona nell’esclusivo interesse della collettività.
Il diritto al Nome è pertanto uno dei Diritti della Persona fisica umana costituzionalmente riconosciuti e garantiti, precisando la stessa Carta, tra l’altro, che nessuno può essere privato, per motivi politici, del Nome (art. 22 Cost.).
Come diritto della personalità, il diritto al Nome è assoluto, indisponibile e non patrimoniale.
Quando, qualsivoglia PERSONA GIURIDICA, Ente, Dicastero, Prefettura, Ministero, Soggetto Privato scrive con grafia inesatta, lo fa illecitamente, con dolo, inganno, astuzia, superficialità, consuetudine, ignorantia legis, anteponendo il COGNOME al Nome e scrivendo il tutto in caratteri maiuscoli, di fatto sta violando una norma giuridica granitica e non interpretabile, più precisamente il codice civile all’Art. 6 C.C.:
“Ogni persona ha diritto al Nome che le è per legge attribuito (1). Nel Nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche (2) al Nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati” (3).
Commento sintetico e ripetitivo:
– Nome: segno legale distintivo della Persona fisica nata e vivente.
– Prenome: appellativo individuale (Nome proprio o di battesimo dell'”omo vivo“) che designa la persona nell’ambito del gruppo familiare. La scelta del (—) spetta, innanzitutto, ai genitori e, solo se essi non la compiono, ad altri soggetti. Esso viene imposto al momento della dichiarazione della nascita all’ufficiale dello stato civile del COMUNE ove si nasce.
– Cognome: indica l’appartenenza ad un determinato gruppo familiare. Si acquista per nascita (discendenza dai genitori), per riconoscimento [v. 269], per adozione [v. 299] etc.
Utilizzando una differente modalità scrittoria, anteponendo inoltre il Cognome al Nome ed usando
la grafia in MAIUSCOLO (SOGGETTO/FINZIONE GIURIDICA = COGNOME e NOME), che nessuna norma o legge peraltro consente, di fatto, ens legis, un soggetto inesistente sul piano naturalistico, assume l’aspetto di un simulacro ingannatore giuridico, un arte factus (artefatto), privo di personalità e di soggettività giuridica, opera che deriva da un processo trasformativo intenzionale da parte dell’uomo, mera produzione di un artificio e pensiero giuridico, ingegno questo del pensiero umano per ridurre in servitù e schiavitù altri uomini, che viola palesemente il codice civile.
Ma non solo; se andiamo ad analizzare il motivo, il fine, il tornaconto, la convenienza, l’interesse, il vantaggio, la mira, l’abuso, per il quale, viene dolosamente storpiato il COGNOME e NOME,
troviamo conforto nel Dispositivo dell’art. 494 Codice penale Fonti Codice penale LIBRO SECONDO Dei delitti in particolare Titolo VII Dei delitti contro la fede pubblica Capo IV Della falsità personale.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (vedi: Enti, PERSONE GIURIDICHE, Ministeri, Società Private, Pubblici Ufficiali, Cancellieri, Giudici, Avvocati, Forze di Polizia, Polizia Locale, funzionari pubblici ecc., ecc) o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso Nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.
Scrivere storpiando il Nome di un altro è di fatto un illecito ed un reato.
In questo primario, comprensibile, cristallino e non interpretabile articolo di legge (art. 6 C.C.) si evince che: NON si può anteporre il COGNOME al Nome e come di seguito ben evidenziato nel pieno rispetto del codice
civile.
Tratto in parte da: Nome, Prenome, Cognome – PDF
vedi:
– Sentenza Italiana sul come scrivere il Nome ed il Cognome, distinguendo la persona fisica dalla FINZIONE GIURIDICA
– Sentenza, Bambina nata senza debito
– Denuncia di nascita dello stato
– FINZIONE GIURIDICA è il Certificato di nascita
– Sentenza Nome e cognome NON in maiuscolo
Il diritto al Nome (Art 6 C.C. italiano) è indispensabile proprio per identificarci ed il nostro Nome e Cognome, ce lo danno i nostri genitori e NON lo stato, che si limita a registrare il Nome e Cognome deciso dai genitori, però aggiungendovi il TRUST (FINZIONE/PERSONA GIURIDICA = azienda fiduciaria individuale con il nostro COGNOME e NOME, scritti in maiuscolo con il COGNOME prima del Nome (ente virtuale NON vivente, contrariamente a ciò che prescrive l’Art 6 del C.C. IT) ed relativo COD. FISCALE n…………. che conferma ciò, questo TRUST/FINZIONE è il certificato di nascita (e tutti i documenti che lo stato ti propina) ed è amministrato dallo stato, dal momento della firma da parte dei genitori sul certificato di nascita per la registrazione nell’anagrafica del COMUNE ove nasci, fino a quando non gli SOTTRAI l’amministrazione con un apposto documento (vedi Trust estero alla Pagina 4 e 4/b della Sovranità Individuale).
Il COGNOME serve al presunto stato a certificare e registrare la discendenza, la famiglia dalla quale è nata la nuova Persona fisica umana, con seondo la legge (IT) dello “Ius Soli“, le cui Leggi stabiliscono come si deve scrivere un Nome e Cognome e stabilisce una relazione tra la Persona ed il Nome (Art. 6 C.C. – IT), è sicuramente “Italiana” sottoposta alle leggi del presunto stato/governo ITALIA, detto impropriamente REPUBBLICA ITALIANA /REPUBLIC of ITALY/ ITALY REPUBLIC of. (iscritta al SEC – US)
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art6.html
….anche se arroga allo stato, a mezzo una legge “truffaldina”, che asserisce che il Nome è dato per Legge, cosa falso, perché è dato al 99,9 % dai propri genitori !…NON è quindi dato per Legge, ma registrato per legge…..ciò che i genitori creano e danno alla propria progenie !
– vedi: Il Diritto al Nome proprio per identificarci come Persone fisiche umane viventi (Art 6 C.C. – IT), Il Nome in maiuscolo cosa è ? + cosa è invece l’UOMO DI PAGLIA
In pratica guardate cosa sta avvenendo, vedi anche:
http://www.mlnsardu.org/wordpress/2014-02-02-che-cosa-e-il-one-peoples-public-trust/
http://www.ilmioprimoministro.it/tag/sovranita-individuale/
https://www.facebook.com/groups/1523534761236992/
– Legal Nome Fraud: http://legalnamefraud.net/
– Gruppo FB per informazioni sulla “Frode del Nome”:
https://www.facebook.com/groups/1523534761236992/
– Gruppo La Frode del Nome
http://www.blogtalkradio.com/legalnamefraudradioxt/2016/11/08/la-frode-del-Nome-legale–sostenendo-la-verit
https://lafrodedelnomelegale.wordpress.com/2016/08/16/il-culto-legale-di-morte-dei-wrathschild/
http://kateofgaia.net/en/writings/kates-writings/birth-certificate-clausula-rebus-sic-stantibus/
– La Fraude du NOM Legal:
https://www.youtube.com/watch?v=C4WmiFPD1VA
https://nomlegalarnaquefraude.wordpress.com/nom-legal-arnaque-fraude/
Contatto Sai FB: https://www.facebook.com/saibabavertum
– El fraude del nombre legal
http://astillasderealidad.blogspot.it/2016/03/el-fraude-del-nombre-legal.html
– Bedrageri af den juridiske navn
http://kateofgaia.net/wp-content/uploads/2016/09/F%C3%98DSELSATTEST_BEDRAGERI_CLAUSULA_REBUS_SIC_STANTIBUS.pdf
– απάτη του νομικού όνομα:
http://nomikisimvouli.blogspot.it/2012/01/blog-post_2139.html
– Svindel av juridiske navn
http://www.sigurdsdatter.com/bankene.html
Il diritto al Nome
Il diritto al Nome è uno dei Diritti della Persona fisica umana riconosciuti e garantiti anche dalla italiana Costituzione che all’Art. 22 sancisce, tra l’altro, che nessuno può essere privato, per motivi politici, del Nome.
Come diritto della personalità, il “diritto al Nome” è assoluto, indisponibile e non patrimoniale. (art. 6 del Cod. Civile IT)
Esso viene tutelato anche nella più ampia accezione di diritto all’identità personale: a tal fine sono perseguite le ipotesi di furto di identità consistenti nell’occultamento totale o parziale della propria identità mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di altro soggetto sia in vita che deceduto.
Articolo 6 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritto al Nome Dispositivo Spiegazione
Relazioni Dispositivo dell’art. 6 Codice Civile Fonti: Codice civile LIBRO PRIMO.
Delle persone e della famiglia. Titolo I
Delle persone fisiche Ogni persona ha diritto al Nome che le è per legge attribuito. Nel Nome si comprendono il PreNome (Nome proprio) e il Cognome.
Il diritto al Nome è pertanto uno dei Diritti della Persona, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, precisando la stessa Carta, tra l’altro, che nessuno può essere privato, per motivi politici, del Nome (art. 22 Cost.).
Come diritto della personalità, il diritto al Nome è assoluto, indisponibile e non patrimoniale.
Diritto penale
Il Codice Penale italiano precisa in tre i beni essenziali della Persona fisica la vita e la sua incolumità, l’onore, la libertà.
Quindi quando, qualsivoglia PERSONA GIURIDICA, Ente, Dicastero, Prefettura, Ministero, Soggetto Privato scrive con grafia inesatta, illecitamente, con dolo, inganno, astuzia, superficialità, consuetudine, “ignorantia legis”, anteponendo il COGNOME al Nome e scrivendo il tutto in caratteri maiuscoli, di fatto sta violando una norma giuridica granitica e non interpretabile, più precisamente il Codice Civile all’Art 6.
Scrivere “storpiando” od alterando la “forma” del Nome è di fatto un illecito ed un reato, esempio:
il Nome si scrive sempre in italiano ed anche secondo l’articolo 6 del C.C. nel modo indicato nell’articolo stesso cioè cosi: Nome (scritto in alternato, prima lettera in Maiuscolo ed il resto in minuscolo), mentre lo stato stesso all’anagrafe, cambia la forma grafica del Nome in NOME (tutto MAIUSCOLO) e cosa assai più grave, immette PRIMA il COGNOME del NOME, cosa che assolutamente non si può fare, come ben specificato nell’art. & del C.C. !
In questo primario, comprensibile, cristallino e non interpretabile articolo di legge (art. 6 C.C.) si evince che: non si può anteporre il COGNOME al Nome e come di seguito ben evidenziato, riportiamo alcuni Nomi illustri, ad avvalorare quanto sopra esposto, nel pieno rispetto del codice civile.
Il Nome
E’ certamente vero che tra i Diritti che formano il patrimonio irretrattabile della Persona Umana, cosi come l’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all’identità personale.
“Articolo 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Si tratta, come efficacemente è stato osservato, del diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo.
L’identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata.
Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l’identità personale è evidentemente il Nome, singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione, che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione.
Ora, posto che nella disciplina giuridica del Nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, l’interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è soddisfatto allorché sia rettificato l’atto riconosciuto non veritiero.
Una volta certi i rapporti di famiglia della persona, non assume rilevanza ai fini dell’interesse pubblico che questi mantenga il Nome precedentemente portato al pari di qualsiasi altro omonimo.
In ordinamenti di civil law (internazionale), corrispondente all’affidavit è la “dichiarazione giurata” (nell’ordinamento italiano vedi articolo 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); per certi versi anche l’atto notorio (che, peraltro, è atto pubblico mentre, come detto, l’affidavit ha la stessa efficacia probatoria di una testimonianza) può avere una funzione vicina quella dell’affidavit.
L’atto di notorietà (o atto notorio) è l’atto, pubblico, con il quale una persona (deponente) rende una dichiarazione, in presenza di più testimoni o di altri deponenti, attorno a uno o più fatti giuridici notoriamente conosciuti da tali persone (ed eventualmente da una cerchia più vasta).
In quanto atto pubblico, l’atto di notorietà fa prova legale sulla provenienza dai deponenti e su quanto fatto o dichiarato davanti al funzionario pubblico o al privato esercente una funzione pubblica (come il notaio) che lo riceve. Non fa, invece, prova legale circa i contenuti delle dichiarazioni. In altre parole, non fa prova legale dell’esistenza di fatti giuridici ma solo della loro notorietà.
L’atto di notorietà è conosciuto da vari ordinamenti di civil law: Italia, Francia, Spagna, ecc.
Nei paesi di common law (di derivazione anglosassone-inglese) una funzione simile è svolta dall’affidavit (dichiarazione giurata).
COMMON LAW:
La Common Law si distingue come un sistema giuridico sviluppato da casi, cioè da decisioni giudiziarie. In parole povere, il giudice di Common Law deriva la legge dalla precedente decisione di altri giudici. Ancora più importante, i tribunali di diritto comune in genere non creano norme giuridiche astratte per decidere casi futuri. Il metodo della Common Law non si concentra sulla derivazione deduttiva dei risultati dai principi giuridici generali, ma piuttosto sull’elaborazione induttiva dei principi dalle singole decisioni.
Ciò significa che solo i giudici stessi rimangono come creatori di diritto. Secondo questo punto di vista, la Common Law sarebbe in realtà diritto giurisprudenziale, una visione comune anche tra i comparatisti.
La Common Law è generalmente intesa come l’ordinamento giuridico che si sviluppò in Inghilterra dopo la conquista normanna del 1066 in contrapposizione al diritto canonico e alle leggi consuetudinarie locali (che sopravvissero per qualche tempo), e che in seguito raggiunse molti altri paesi durante l’espansione del Impero britannico.
L’area della Common Law comprende ora gli Stati Uniti e altri paesi, tra cui Australia, Canada, Nuova Zelanda e Irlanda.
La Common Law ha plasmato anche il sistema legale dell’India e di un certo numero di stati africani. Quando si parla di diritto inglese, qui, questo va preso alla lettera, riflettendo cioè le differenze tra Inghilterra, Gran Bretagna (che comprende Inghilterra, Scozia e Galles) e Regno Unito (che è composto da Gran Bretagna e Irlanda).
C’è un terreno comune: Inghilterra e Galles hanno condiviso un sistema legale comune sin dai tempi di Enrico VIII (“La Common Law dell’Inghilterra è la Common Law del Galles”). Anche l’Irlanda del Nord appartiene indiscutibilmente alla Common Law nonostante la sua limitata indipendenza. Eppure la Scozia, che ha perso la sua indipendenza solo nel 1707, è generalmente considerata parte del mondo del civil Law, anche quando l’influenza della Common Law inglese sembra crescere. Allo stesso modo, anche lo stato della Louisiana negli Stati Uniti e il Quebec in Canada non sono raggruppati tra le giurisdizioni di Common Law.
Oltre a questa definizione storica e geografica, ci sono alcune definizioni più ristrette di “diritto comune”:
In primo luogo, invece di riferirsi all’ordinamento giuridico nel suo insieme, la nozione di Common Law può riferirsi solo alla giurisprudenza. In questo senso, il diritto comune non è la descrizione di una famiglia giuridica distinta dal diritto civile, ma piuttosto la descrizione del diritto derivata da una certa fonte giuridica (casi contrapposti al diritto statutario). In secondo luogo, il riferimento può essere solo a quella parte della giurisprudenza che fa parte della legge in contrasto con l’equità. L’equità comprende un gran numero di dottrine legali, comprese prestazioni specifiche e ingiunzioni preliminari, il cui sviluppo e trattamento separati secondo la legge inglese è spiegato principalmente da fattori storici e dalla precedente divisione dei tribunali inglesi in tribunali di diritto e tribunali di equità.
Il contesto di solito determina quale significato si intende per “diritto comune”.
Tratto da: https://academic-oup-com
Ecco come si esprime ad esempio la Common Law, sulle varie possibilità del Nome – FINZIONE:
Assumed Name form (Utilizzata sopratutto negli Stati Uniti)
Il nome presunto è uguale al nome legale ?
Un nome commerciale presunto (FINZIONE), chiamato anche nome DBA (Doing Business As), viene utilizzato da un’entità che conduce affari con un nome che non è il suo nome legale. Qualsiasi azienda che utilizza un nome falso/diverso, dovrebbe adottare misure per conformarsi agli statuti del nome falso nello stato o negli stati in cui svolge la propria attività.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Assumed+name+form
Legal Name (nome legale)
Un nome legale (FINZIONE) è il nome che identifica una persona per scopi legali, amministrativi e altri scopi ufficiali. Il nome legale di nascita di una persona è generalmente il nome della persona che è stato dato ai fini della registrazione della nascita e che poi appare su un certificato di nascita (vedi nome di nascita ), ma può cambiare successivamente. La maggior parte delle giurisdizioni richiede l’uso di un nome legale per tutti gli scopi legali e amministrativi e alcune giurisdizioni consentono o richiedono la registrazione di un cambio di nome al matrimonio. Potrebbe essere necessario utilizzare il nome legale su vari documenti emessi dal governo (ad esempio, un’ingiunzione del tribunale). Il termine viene utilizzato anche quando un individuo cambia il proprio nome, in genere dopo aver raggiunto una certa età legale (di solito diciotto anni o più, sebbene possa essere fatto fino a quattordici anche in diverse nazioni europee).
Un nome a dominio (FINZIONE) e la sua durata Sezione 4Forma e contenuto di un nome a dominio (1) Un nome a dominio deve includere almeno due caratteri. FICORA può emettere un ordine in base al quale un numero appropriato di nomi a dominio di due caratteri deve essere assegnato a FICORA ai fini della gestione dei nomi a dominio. FICORA darà ulteriori disposizioni sui caratteri accettabili in un nome a dominio. (2) Un nome di dominio non deve essere formato da: 1) un’unica parola che indica una forma di impresa, fondazione o associazione, la loro abbreviazione o una parola “marchio di fabbrica”; (La sezione 2 è stata abrogata dalla legge del 21 aprile 2005 (241/2005).) 3) un unico nome di dominio di primo livello utilizzato globalmente o come codice paese. (3) Un nome di dominio non deve essere illegalmente basato su un nome o marchio protetto di proprietà di terzi o sul nome di una persona fisica. (241/2005) (4) Un nome a dominio non deve contenere espressioni offensive o che incitino ad attività criminali.
Un nome a dominio e la sua durata Sezione 4Forma e contenuto di un nome a dominio (1)
Un nome a dominio deve includere almeno due caratteri. FICORA può emettere un ordine in base al quale un numero appropriato di nomi a dominio di due caratteri deve essere assegnato a FICORA ai fini della gestione dei nomi a dominio. FICORA darà ulteriori disposizioni sui caratteri accettabili in un nome a dominio. (2) Un nome di dominio non deve essere formato da:
1) un’unica parola che indica una forma di impresa, fondazione o associazione, la loro abbreviazione o una parola “marchio di fabbrica”;
(La sezione 2 è stata abrogata dalla legge del 21 aprile 2005 (241/2005).
3) un unico nome di dominio di primo livello utilizzato globalmente o come codice paese. (3) Un nome di dominio non deve essere illegalmente basato su un nome o marchio protetto di proprietà di terzi o sul nome di una persona fisica. (241/2005)
(4) Un nome a dominio non deve contenere espressioni offensive o che incitino ad attività criminali.
First Name of the natural person (nome proprio della persona fisica umana)
Per nome di persona fisica si intende il nome di una persona vivente costituito da un nome e un cognome ai sensi della legge sui nomi (694/1985).
Ordinamento italiano.
Nell’ordinamento italiano l’atto di notorietà (DiSAN – Autocertificazione) di norma può essere ricevuto dal Cancelliere (art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366) o dal Notaio (art. 1, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89), da tutti i pubblici ufficiali in veste e funzione, vedi Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Anagrafe, Protocollo, Aziende private a carattere Pubblico, vedi Utility, in presenza di almeno due testimoni; in alcuni casi, però, può essere ricevuto solo dal presidente del tribunale o, per delega di questo, dal cancelliere.
Già l’art. 7 del D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678 aveva previsto la possibilità di rendere la dichiarazione anche dinanzi al segretario comunale o al funzionario competente a ricevere la documentazione, ogniqualvolta fosse richiesta la presentazione di un atto di notorietà a un organo della pubblica amministrazione.
Un’ulteriore agevolazione è stata introdotta dall’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ha previsto la possibilità di sostituirlo, negli stessi casi, con una Dichiarazione Sostitutiva Dell’Atto Di Notorietà.
Questa possibilità è stata in seguito ampliata ed è ora sancita dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) laddove stabilisce che:
- L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
- La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
- Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.
Note: Una parte minoritaria della dottrina ritiene che possa essere ricevuto anche dal sindaco o suo delegato, interpretando estensivamente l’art. 231 del D. Lgs 19 febbraio 1998, n. 51, secondo il quale “quando leggi o decreti prevedono l’obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l’esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o a un suo delegato”.
….lo lega alla realtà, per tutelare interessi diversi ritenuti prevalenti. Tale ribellione può manifestarsi sotto diverse forme: Alcune volte, comporta una rinuncia all’accertamento dei fatti storici; mentre, altre volte, crea una vera e propria modificazione sostanziale della realtà storica.
Nelle prime ipotesi rientrano, ad esempio, le norme di cui all’art. 200 c.p.p., relative al segreto professionale: in questo caso l’ordinamento giuridico concede a tutta una serie di soggetti la facoltà di astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto in ragione del loro ministero, ufficio o professionale, rinunciando all’accertamento di una porzione del reale quella e solo quella di loro conoscenza, nel Nome della tutela della personalità.
Del secondo ordine di casi e ciò rileva ai fini di quest’analisi, fa parte il mondo della FINZIONE GIURIDICA, che comporta “un processo di equiparazione giuridica tra verità reale e verità legale”.
FINZIONE PERSONA GIURIDICA – La Spiegazione dettagliata prosegue QUI
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