AUTODICHIARAZIONE di L.R. – con Allegati per figli e Beni ivi segregati ed indicazioni sul TRUST estero
Diritti della Persona umana:
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_della_persona
Video che chiarisce i DIRITTI della Persona umana da parte del garante italiano della Privacy: https://vm.tiktok.com/ZGeutH9Nr
SOSTITUZIONE di PERSONA art 494 C. P.
Lo stato stesso con i suoi funzionari, commette sui nuovi nati, la sostituzione di persona da Persona fisica a PERSONA GIURIDICA, istituendo una FINZIONE (virtuale quindi NON vivente) collegata alla Persona fisica e se la Persona fisica acconsente per silenzio assenso, essa lo schiavizza perché essa è amministrata dallo stato, fino a quando la Persona fisica non si accorge dell’inganno e si ribella, sottraendo l’amministrazione di essa allo stato, con apposito documento legale..
Sono Furbi e truffaldini, non rispettano varie leggi, l’Articolo 494 del Codice Penale, infatti afferma:
Dispositivo dell’art. 494 Codice Penale
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio(1) o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona(2), o attribuendo a sé o ad altri un falso nome(3), o un falso stato(4), ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici(5), è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno(6).
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
Inoltre:
Dispositivo dell’art. 55 Codice Civile
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale [821].
Spiegazione dell’art. 55 Codice Civile
Anzitutto il soggetto che vanti tale diritto dovrà provare che la prevalenza dello stesso sussisteva già al momento della dichiarazione di assenza; in alternativa dimostrando che la scomparsa e la dichiarazione di assenza vennero fondate su date errate, antecedenti a quelle che si vogliono provare. Ne conseguiranno la revoca della dichiarazione ed il conseguente accertamento di assenza da un giorno successivo a quello su cui il soggetto afferma esistere il proprio diritto all’immissione nel possesso. La norma, nel far conseguire i frutti dal giorno in cui viene presentata domanda giudiziale (art. 1148 del c.c.), ritiene in buona fede il soggetto che inizialmente ha ottenuto l’immissione nel possesso dei beni del dichiarato assente.
Qui è indicata una bozza per Autodeterminarsi quali Legali Rappresentanti (L.R.) delle proprie FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, di quelle dei figli anche per le loro Persone anche fisiche oltre che delle loro FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, da poter inviare alla Pubblica Amministrazione del presunto stato ove vivete:
Ovviamente questa autodichiarazione PUO’ essere modificata anche per se stessi e per la propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA con l’annesso COD. FISCALE.
AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (L.R.) di Persone fisiche umane (minori di 18 anni) e/o GIURIDICHE, di custode, di curatore difensore e simili (Art. 46, lettera u) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
NOTIFICA n° del. ………. (Allegato 2 al Trust estero: COGNOME e NOME)
Io sono (Nome e Cognome, scritto così in alternato), Persona fisica umana, individuo di Diritto Internazionale con Personalità Giuridica (art. 6 D.U.D.U.), in funzione di questo, il sottoscritto, nato il ……………, in ………..domiciliato per ora in via ………….., città…….. (Vedi: mia Autocertificazione di “Legale Rappresentante” protocollo n°…..- oppure quello del TRUST° estero del…...), consapevole che in caso di dichiarazione mendace, sarà punito/a ai sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento, eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R.445/2000),
PREMESSO che
il presente atto è reso necessario in quanto io (Nome e Cognome) genitore, non sono MAI menzionato come Padre/Madre naturale e quindi genitore di (Nome e Cognome) mio figlio/a/i nei modelli pre-stampati dei registri anagrafici relativi alla formazione del “Certificato di Nascita“.
DICHIARA di
1 – Essere la Madre naturale dell’Essere/Io sono, incarnato in Persona fisica umana, di nome (Nome e Cognome), del proprio figlio/a) nata/o in (nome CITTA’) il …………, alle ore …………, con domicilio nei pressi di (citare la città) via ……………………………….
Essere il Padre naturale dell’Essere/Io sono, incarnato in Persona fisica umana, di nome (Nome e Cognome), del proprio figlio/a) nata/o in (nome CITTA’) il …………, alle ore …………, con domicilio nei pressi di (nome CITTA’) via ………….
2 – Detenere la potestà genitoriale per diritto naturale e quindi la tutela, dell’Essere incarnato nella Persona fisica umana, individuo nato Libero e preGiuridico, di Diritto internazionale, di nome (Nome e Cognome), figlio venuto alla luce in (nome città) il giorno …………. elle ore:………..dal sottoscritto Padre (Nome e Cognome) e dalla madre (Nome e Cognome), con domicilio nei pressi di…….. (nome CITTA’)
3 – Detenere quindi, in veste di Padre/Madre naturali, quale Trustee (Amministratore – Tutelante – Difensore), la qualità di Legale Rappresentante della seguente Persona fisica umana, (figli/o/a) (Nome e Cognome), nato/i in (nome CITTA’) il……….. domiciliato/i a (nome CITTA’) in via……………….n°….., di nazionalità (italica oppure altro)
4 – Detenere anche la qualità di Legale Rappresentante (Trustee) dei rapporti giuridici, definiti come FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, (COGNOME E NOME) con relativo COD. FISCALE, già creato e registrato in anagrafe Comunale nel paese ove dimoro, sotto i nomi così espressi dei miei Figli/o/a nella FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME) o (COGNOME e Nome) FINZIONE creata all’anagrafe da parte del COMUNE di………….. (nome città) il ………….. con recapito nei pressi del mio/nostro domicilio.
La Persona fisica e la FINZIONE PERSONA GIURIDICA: sono PIGNORATE e SEGREGATE in questo Trust estero.
Diffido chiunque, autorità statali comprese, ad utilizzare per i miei figli naturali, qualsiasi definizione commerciale dei loro Nomi e Cognomi, quali Persone fisiche, come tipo: oggetti, pacchi, beni, per il commercio, ecc.
Inoltre con questa mia autocertificazione, comunico e ripeto che:
Detengo quindi la qualità di Legale Rappresentanza (L.R.), a TUTELA della Persona fisica (Nome e Cognome elencare i vari loro Nomi e Cognomi) ed anche della sua/loro FINZIONE/PERSONA GIURIDICA così espressa: (COGNOME e NOME) ovvero (COGNOME e Nome) e COD FISCALE………………. di mio figli/o/a e sono quindi anche l’AMMINISTRATORE (Trustee), Difensore, Tutelante e quindi di essere il BENEFICIARIO/Usufruttuario di ESSA/E e/o dei beni mobili od immobili ad esso/a intestati ed i documenti identificativi ad essa/e riferenti, e/o dei suoi/loro relativi codici espressi in stringhe alfanumeriche, espresse e/o in banda magnetica e/o microchip e/o ogni loro possibile utilizzo in combinazione e grafia, per esteso e/o per segmenti di essi.
Per cui ripeto:
DISCONOSCO qualsiasi azione di terzi (anche dello stato/nazione nel quale dimoriamo compreso) fatta sulla Persona Fisica umana (Nome e Cognome) e sulla relativa FINZIONE/PERSONA GIURIDICA dei miei figli/o/a (COGNOME e NOME, con COD. FISCALE n°….= TRUST, Italiano), effettuata senza il mio CONSENSO scritto, anche qualsiasi azione da parte del presunto stato/governo e/o enti dello stesso od incaricati da esso, e/o bancari e/o finanziari, sanitari, ecc.:
La Persona fisica umana e/o la sua FINZIONE di mio/a figlio/a, che tutelo ed amministro, NON può neppure essere sottoposta a NESSUN Trattamento sanitario: farmacologico, tipo TSO, Obbligo vaccinale o sperimentale di qualsiasi tipo od altra tipologia detta “sanitaria”, tipo tamponi, PCR, prelievo di DNA, trapianto od espianto di organi, ecc. Identità digitale, senza il mio consenso scritto.
ed altresì
5 – SOTTRAGGO la presunta Amministrazione e presunta PROPRIETA’ di detta FINZIONE PERSONA GIURIDICA – vedi punto 3 e 4 – (del mio/miei figlio/i), alla REPUBLIC of ITALY / REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa è in quanto sono da sempre l’Amministratore, Beneficiario oltre che unico ed indivisibile CREDITORE, della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA dei miei figli (COGNOME e NOME), ed affinché sia chiaro, ripeto che:
SOTTRAGGO la FINZIONE PERSONA GIURIDICA dei miei figli/o/a (COGNOME e NOME – vedi sopra) con il loro rispettivi CODICI FISCALI, e li SEGREGO nel mio Trust estero (se lo avete NOTIFICATO, nell’Allegato 2 a chi serve notificarlo, tipo ASL, Scuola…) al presunto stato/governo nel quale dimoro, e ciò dal giorno della sua/loro nascita o della trascrizione nel paese ove ho il mio domicilio.
Dichiaro inoltre, in merito a questo eventuale abuso, di essere totalmente contrario/a all’iscrizione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, “ex nihilo” in capo a mio/nostro figlio/a ed a detta ascrizione, eventualmente, salvo mio assenso scritto.
NEGO QUI il mio consenso, per qualsiasi uso per iscrizione, trascrizione, registrazione ecc., in banche dati di qualsiasi genere, senza il mio consenso scritto.
6 – di Non accettare alcun CONTRATTO, ovvero effetto di alcun accordo/contratto (anche se accettato per il mio silenzio assenso che qui diniego ed annullo) stipulato tra voi, presunto stato/governo “ITALIA” (od altra nazione), azienda: REPUBLIC of ITALY / REPUBBLICA ITALIANA / REPUBLIC ITALY of, esempio: COMUNE di ……………. e qualsiasi terzo, avente ad oggetto o presupposto la sua Persona fisica umana o sulla sua FINZIONE o posizioni giuridiche di qualsiasi tipo, in base al precetto “Res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest“: “Ciò che è stato negoziato tra alcuni non nuoce e non giova ad altri“.
7- Inoltre Faccio quindi particolare richiamo ai seguenti articoli-PATTI-TRATTATI nazionali ed internazionali a cui REPUBLIC of ITALY, è FIRMATARIA con il codice d’iscrizione SEC: 00000052782 = ITALY REPUBLIC of.
– Art. 2, 3, 10, 32 e 34 della Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA;
– Art. II-63, II-81 e II-84 della Costituzione dell’Unione Europea;
– Art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;
– Art. 3, 10, 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
– Art. 4, 5 e 13 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, sociali, culturali del 19/12/1966;
– Art. 4 e 5 della Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell’educazione adottata dalla 11° Conferenza Generale dell’UNESCO a Parigi;
– Art. 9 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950;
– Art. 2 Primo protocollo aggiuntivo del 20/03/1982 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950;
– Art. 2, 4 e 5 della Convenzione di Oviedo del 1977;
– Art. 4 Carta Europea dei Diritti del Malato di Bruxelles;
8 – La presente dichiarazione viene resa relativamente ai punti di cui ai numeri (1), (2), (3), (4), (5), (6) (7) e (8).
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizzo la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La presente viene pubblicizzata e consegnata all’Ufficio Protocollo del COMUNE di ………, con inoltro per pubblicità e conoscenza all’Ufficio Anagrafe e all’Ufficio di Stato Civile dello stesso, in ottemperanza dell’Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nota bene:
Rendo altresì noto a coloro che lavorano negli uffici municipali, regionali e statali e di qualsiasi altra istituzione che se non accettassero, protocollassero e non registrassero e mantenessero in deposito ufficialmente queste autocertificazioni, è possibile da parte dell’autore delle proprie istanze, sporgere denuncia legale contro il personale che rifiuta di accettare e registrare ufficialmente questi documenti.
– Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) o di atto di notorietà da parte della Pubblica Amministrazione rese a norma delle disposizioni di cui agli art. 46, o 47 a seconda del caso, e art. 74 comma 1 del D.P.R. 445/2000
(CITTA’) data ………….
il Padre dichiarante – la Madre dichiarante
Firma leggibile (Nome e Cognome), Autenticata in COMUNE dove si abita (meglio con colore BLU e timbro facoltativo della vs impronta digitale in ROSSO, ed obbligatoriamente la FOTO a colori dei minori, con allegato “Certificato di Nascita” della loro FINZIONE.
TESTO della Direttiva/normativa relativo alla protezione delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati.
Tratto da: https://mednat.news/?s=sovranita+individuale
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TRUST di ALTO SCOPO UMANITARIO in autodichiarazione
Esso è basato sulla logica giuridica riconosciuta a livello internazionale e nazionale su:
Lo Stato (Nazione/Regno) Persona:
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato-persona
L’uomo che si amministra da solo: “Così ho gli stessi diritti dei migranti/apolidi”
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/luomo-che-si-amministra-solo-cos-ho-stessi-diritti-dei-1528463.html
Esso contiene:
– Protezione dei Diritti dell’Uomo e della Persona fisica umana
– La Certificazione di Legale Rappresentanza (solo se ben scritta) di fatto è un living Trust interno auto-dichiarato.
È un istituto giuridico non italiano seppur qui residente (Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall’Italia in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364).
1 – È da intendersi un “Trust di alto scopo umanitario”, scritto, redatto in autonomia e autodeterminazione, giuridicamente riconosciuto, vigente finanche nella potestà giudiziale del Diritto internazionale.
2 – E’ costituito dalla “Persona fisica umana”, a cui è riconosciuta la “personalità giuridica“ per diritto di nascita, vale a dire, è riconosciuta la facoltà di esercitare in prima persona anche e non solo la “CAPACITÀ di AGIRE GIURIDICAMENTE”, senza l’ausilio o l’ingerenza di intermediari. E’ amministrato dal Trustee ovvero l’amministratore fiduciario internazionale dei beni e degli interessi del beneficiario del Trust.
3 – La sottoscrizione dell’istituto giuridico AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (Articolo 46 lettera U DPR 28.12.2000, n. 445) è azionabile per alto scopo umanitario e sociale nell’interesse della Persona fisica umana.
4 – Alla Persona fisica umana autodeterminata, è riconosciuta la capacità di agire giuridicamente. Come da “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” (New York 16/12/66) che declama: “OGNI INDIVIDUO ha DIRITTO, in OGNI LUOGO, al RICONOSCIMENTO della sua PERSONALITÀ GIURIDICA”.
Il Patto è ratificato dall’Italia con la L. 881 del 25/10/1977, – si tratta di Trust interno autodichiarato (validi in Italia con la L. 364/1989) e confermato con sentenza della Cassazione e di Tribunali ordinari italiani:
a – Sentenza cassazione 2164 del 26 ottobre 2016 2 Tribunale, Reggio Emilia, sez. I civile, sentenza 27/08/2011; E’ valido il trust interno istituito per proteggere interessi meritevoli di tutela:
https://www.altalex.com/cerca?query=trust+autodichiarato
https://www.altalex.com/documents/news/2013/02/12/e-valido-il-trust-interno-istituito-per-proteggere-interessi-meritevoli-di-tutela la sentenza ed altre successive, riconoscono legittimo il “Trust interno”, istituito in Italia da disponente italiano con nomina di un trustee italiano, destinando e segregando nel Trust i beni siti in Italia;
b – riconosce la legittimità del “trust autodichiarato”, istituito da un disponente che dichiara se stesso quale trustee, finalizzando determinati suoi beni al perseguimento di uno scopo;
c – riconosce legittima la scelta della legge di Jersey come legge regolatrice di un Trust autodichiarato;
d – dichiara che la segregazione dei beni conseguente all’istituto del Trust interno autodichiarato resiste al pignoramento effettuato posteriormente.
3 – Tribunale di Bologna, decreto 18 aprile 2000, in T&AF, 2000, pag. 372 secondo cui “in linea generale va peraltro richiamata la considerazione pressoché unanimemente espressa degli interpreti secondo la quale ove fossero individuati elementi ostativi tout court, verrebbe a cadere qualsiasi effetto al riconoscimento che lo Stato Italiano ha operato dell’istituto del trust con l’adesione e successiva ratifica della Convenzione de’ l’Aja”;
4 – Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001, in T&AF, 2002, pag. 241, che investito della questione della trascrivibilità di un trust autodichiarato ha affermato: “Questo trust deve considerarsi riconosciuto in Italia, in virtù di quell’unico ma espansivo elemento di estraneità all’ordinamento italiano che è rappresentato dal richiamo della legge inglese del Jersey”;
Tra i diritti fondamentali dell’essere umano si possono ricordare:
I Diritti della Persona fisica umana, il diritto alla vita, il diritto alla libertà individuale, il diritto all’autodeterminazione (cit. N. Saccani), il diritto a un giusto processo, il diritto ad un’esistenza dignitosa, il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy) e il diritto di voto, ecc.
Ecco qui le indicazioni per creare una vera ed efficace AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 46 lettera u) che è un atto pubblico che fa quindi prova legale, enuncia “stati (status), qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, ed in più esprime la volontà di azionare determinate condotte o atti.
Di tale autocertificazione, in Diritto civile, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile perché si possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).
– De facto, detta autocertificazione realizza, se inserita in un Jersey Trust Autodichiarato così vincolando ex novo al beneficiario i beni (beni materiali + beni giuridici come ad es. le FINZIONI PERSONE GIURIDICHE o Fictio iuris e loro CODICI FISCALI) anteriormente intestati alle fictio iuris ed amministrate se sottratte allo stato ed inserite nel Trust estero (Jersey), dal Trustee che ne è il Legale Rappresentante.
La “SEGREGAZIONE dei beni” è aspetto saliente ed essenziale del Trust e, secondo l’art. 11 della Convenzione de L’Aja costituisce l’effetto minimo del riconoscimento di un Trust costituito in conformità della legge che lo regola, in questo caso la Trust Law del Jersey.
I beni (qualsiasi essi siano) conferiti al fondo in Trust, dunque, sono SEGREGATI, vale a dire non appartengono più, né al Settlor/Disponente, né al Trustee e l’effetto segregativo trova legittimazione nella stessa Convenzione de L’Aja del 01/07/1985 ratificata dall’Italia con la Legge 09/10/1989, n. 364 entrata in vigore il 01/01/1992.
La caratteristica più rilevante del Trust è che i beni o i diritti oggetto dello stesso non vengono trasferiti, ma concretizzano la sola apposizione di un vincolo di destinazione del patrimonio del Settlor/Disponente: i beni costituiscono un patrimonio separato, isolato da quello del Trustee, inattaccabile dai suoi creditori, poiché sono assenti formali effetti traslativi.
Due sono le condizioni per cui i beni non possono essere aggrediti dai creditori del Settlor/Disponente, seppure tali cespiti siano “usciti” dalla sua sfera di appartenenza, a seguito del trasferimento al trustee:
– che il conferimento in trust sia ben anteriore al decreto ingiuntivo per insolvenza debitoria;
– di non essere in presenza di debitore esecutato e sottostante ad un procedimento di esecuzione forzata come il pignoramento.
AVVERTENZE per il Lettore poco esperto in materia
Il “cittadino” è prettamente obbligato alla “venerazione del Diritto positivo imperante”, soggiogato com’è alla potestà giudiziale della legittima autorità statuale territoriale indicata nel Trust stesso, ne risulta meccanicamente sottomesso.
Lo scopo di questo articolo non è quello di istigare la sovversione, casomai è quello di suscitare una certa curiosità volta a valutare se non vi sia qualcosa che possa meritare la nostra disobbedienza legittima, al cospetto ed in forza dei Diritti Naturali e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Diritti della Persona fisica umana.
Quindi NULLA di illegale, anzi questo Trust è in forza di Legge = “de Jure” !
Che COSA PUÒ ESSERE OGGETTO di un TRUST ?
I beni che fanno parte di un patrimonio familiare o aziendale o parti di essi possono entrare in un TRUST, come a puro titolo di esempio: titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, azioni quotate in Italia o all’estero, immobili, terreni e beni mobili come: auto, barche, aerei, macchinari, ecc.
Inoltre, in un Trust può entrare sia la piena proprietà, sia la nuda proprietà di un bene o parte di esso con specifica della percentuale di proprietà.
I TRUST INTERNI: AMMISSIBILITÀ in ITALIA.
Con il recepimento della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, l’istituto del TRUST è stato formalmente accettato nell’ordinamento italiano, ne discende l’ormai pacifica trascrizione dei beni ricompresi nel TRUST al trustee proprio per rendere concreto l’effetto SEGREGATIVO (circolare Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008, n. 3) essenza del TRUST, che altrimenti risulterebbe inopponibile a terzi.
La legge regolatrice può essere, sia quella del modello inglese, sia quella del modello internazionale, ossia emanata negli ultimi quindici anni da numerose ex colonie britanniche sedi di centri finanziari internazionali (Jersey, Guernesey, Isola di Man, Malta, Isole Cayman, Bermude, Bahamas), ovvero quella del modello dei paesi di civil law, come ad esempio i paesi sudamericani, il Licthenstein (treuhand), il Principato di Monaco, S. Marino e Israele.
Una volta che avete preparato il vostro Trust° estero, DOVETE, se avete inserito in esso i vostri beni mobili ed immobili, (con Allegato1 od i vostri figli nell’Allegato 2, come indicato nel Trust° estero stesso), oltre alla vostra FINZIONE PERSONA GIURIDICA con relativo COD. FISCALE n°………, comunicare al PRA (Pubblico Registro Automobilistico, Nautico, Aereo) ed alla Conservatoria del Registro Immobiliare, cioè il Catasto (per Terreni ed Immobili), che il bene è stato disposto, conferito e segregato nel Trust° estero (COGNOME e NOME).
Gli enti statali per Legge DEBBONO obbligatoriamente aggiungere una postilla nel loro data base: “bene segregato nel Trust estero (COGNOME e NOME), notificato il………”.
Inviate al PRA, Conservatoria del Registro Immobiliare, cioè il Catasto, (o per acquisti o vendite da Notaio) solo la prima/seconda pagina del vostro Trust° estero, quella che termina con:
– Questo Documento è da pubblicare negli Albi Pretori dei vari enti destinatari,
…..aggiungendovi una lettera di accompagnamento con la quale chiedete di variare il nominativo del conferimento del bene (del quale dovete indicare tutti i dati, come da Allegato 1) dalla FINZIONE PERSONA GIURIDICA al nuovo nominativo del Trust° estero.
Se non rispondono entro 8 giorni dalla vostra richiesta della annotazione del conferimento e segregazione nel Trust° dei beni in esso, dovete andare da un Notaio, depositare (NON registrare) presso di esso il documento del Trust° comprendente gli Allegati 1 e se necessario anche il 2, e chiedergli di comunicare lui stesso ai vari enti (Catasto, PRA, AG. ENTRATE spa) che i beni sono stati conferiti e segregati nel vostro Trust° estero ed il Notaio lo deve confermare con apposito documento o se volete, in aggiunta dentro nel documento del Trust estero stesso (anche sull’Allegato 1), in quanto voi siete il il disponente ed il Trustee del Trust° estero.
Questa Notifica agli enti indicati, conferirà al documento del Trust estero, maggior riconoscimento al contenuto del documento stesso.
Trust: obiettivi, scioglimento e nullità in Italia
https://www.laleggepertutti.it/61295_trust-obiettivi-scioglimento-e-nullita
Qui si capisce come è ritenuto quando è nullo come si annulla e risponde alla domanda sui soggetti coinvolti nel trust o all’impossibilità di perseguire gli scopi del trust medesimo.
Parla di leggi imperative inviolabili…che sono ritenute quelle legittime e non quelle legali che possono essere non riconosciute da trust stranieri
L’Agenzia delle Entrate Spa e la “risoluzione consensuale” del trust | Diritto Bancario
http://www.dirittobancario.it/trust-e-dintorni/fiscalita/agenzia-delle-entrate-e-la-risoluzione-consensuale-del-trust per i legali rappresentanti (L.R.), ma anche per i Sovrani, può essere utile leggere questo per capire meglio cosa è questo Trust (negozio giuridico commerciale e come può essere regolato creato istituito) tramite risoluzione consensuale” sia possibile in applicazione della sec. 43(3) della legge regolatrice del trust…ecc
IMPORTANTE e per vostra informazione:
Leggete l’Art. 10 della Costituzione:
http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
Riconoscimento dei Trattati e delle Convenzioni fra gli stati del mondo, come debbono essere recepiti
vedi: Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969, Approvata dall’Assemblea federale il 15 dicembre 1989 .
– Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 7 maggio 1990, Entrata in vigore per la Svizzera il 6 giugno 1990
Ecco il Riconoscimento dello stato Italiano per il Trust estero:
Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L’Aja il 1° luglio 1985 – PDF
(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottata da altri paesi con alcune modifiche, hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di risolvere i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento; hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti disposizioni: vedi PDF sopra indicato.
– https://www.quagliarella.com/riconosciuta-la-validita-del-trust-autodichiarato/?fbclid=IwAR1dJeTS6mkadFlYMFEl-e30GYPK-tIDBoFKJCogbpZyeFC7YHEAKv3etZY
In sintesi:
– riconosce legittima la scelta della Legge di Jersey come legge regolatrice di un trust autodichiarato;
– dichiara che la segregazione dei beni conseguente all’istituto del Trust interno autodichiarato resiste al pignoramento effettuato posteriormente.
La segregazione dei beni li rende non suscettibili di pignoramento da parte dei creditori personali del disponente – trustee, che ha istituito il trust. Nel caso in concreto un creditore del disponente trustee aveva pignorato i beni del TRUST dopo la sua istituzione, quindi è nullo il pignoramento.
Prima di entrare a studiare e parlare del Trust Jersey, da me messo a punto ed a disposizione di Tutti gratuitamente, nelle prossime 2 pagine la 4 e la 4b, parliamo di un termine che troverete in esso: ALLODIO
Allodio, definizione:
parola di origine germanica: Allod, latinizzato in allodium che indica il possesso (proprietà privata, posseduta per intero) di beni immobili, IMMUNE da ogni soggezione, tributi, tasse, imposte, ecc., feudali o statali; si chiama “allodio sovrano”.
Qualche altra info sui TRUSTs Italiani: https://it.wikipedia.org/wiki/Trust
https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/17/il-trust-e-la-tutela-del-patrimonio-familiare
https://www.notaio-busani.it/it-IT/legge-trust-Italia-notaio.aspx
https://www.magistraturaindipendente.it/listituto-del-trust-e-la-legge-denominata-dopo-di-noi.htm
Promemoria:
Le cartelle delle tasse inviate in Italia, dall’AGENZIA delle ENTRATE SpA = AdE, sono NULLE !
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In questo Allegato 1, che può essere allegato al vostro Trust estero, dovete inserire l’elenco dei documenti della FINZIONE PERSONA GIURIDICA (che dovete tenere a casa vostra e non inviare alla P.A. ma da esibire sono in tribunale, se foste citati, allegando questa lettera:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445.
(articolo 9, comma 6 del bando)
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………,
nato il …………………., a ……………………………………….. (Pr. ……………),
e domiciliato a ……………………………………………………………….. (Pr. …………),
in via ………………………………………………………………………………………..,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni (1), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA: che i certificati/referti della FINZIONE PERSONA GIURIDICA:
(COGNOME e NOME…………………………………………………………………..,
(1) di seguito qui elencati, allegati in copia alla presente dichiarazione:
Passaporto: …………………………………………………………………………………………….
C. Identità:…………………………………………………………………………………………………………..
Patente:…………………………………………………………………………………………
Carta Sanitaria:……………………………………………………………………………………………………
sono stati sequestrati, conferiti e segregati in originale nel Trust e nazionalizzati nello STATO estero indicato nel Trust stesso, assieme ai beni mobili ed immobili ad essi sottostanti:
……………………….………………………………………,
sito in via: ………………………………………………………, (luogo e data……………..)
(firma Nome e Cognome del trustee del Trust estero, leggibile del dichiarante)
(1) riportare gli estremi del documento esibito al momento della consegna della documentazione
Articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
Articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”;
Tratto da: https://mednat.news/?s=sovranita+individuale
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https://mednat.news/2024/03/11/28393/