Cosa sono l’Atto di nascita ed il CERTIFICATO di NASCITA – ovvero Sovranità individuale oppure no ?
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti . Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” Art. 1 Diritti Umani (DUDU)
Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20 1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.
Atto di Nascita e CERTIFICATO di NASCITA
l diritto al nome si “acquisisce” (non si acquisita) al momento della nascita ed in base al rapporto di filiazione, basandosi sugli “atti di nascita” e/o di battesimo.
Cfr. art. 29, d.P.R. 3-11-2000, n. 396 – Semplificazione dell’ordinamento dello stato civile – e vedasi anche Cass. 3779/1978.
Questi 2 (due) primari documenti: “atto di nascita” e/o di battesimo, servono al COMUNE (uff Anagrafe, nella persona del cosiddetto pubblico ufficiale con funzione di registrante), per applicare nell’ulteriore “Certificato di nascita”, documento successivo e molto diverso dall’ “Atto di nascita”, (che in genere viene preparato dalla levatrice/ostetrica e/o dal medico in ospedale), per propinare la cosiddetta “FINZIONE PERSONA GIURIDICA, con il suo relativo COD. FISCALE” (TRUST Italiano), rappresentata dal documento chiamato per convenzione: “Certificato di nascita”, documento che viene registrato nel COMUNE di nascita, dando l’incarico della sua “amministrazione”, cioè gestione di quel nominativo (TRUST), al governo dello “stato” nel quale si nasce e sottraendo quindi l’amministrazione della FINZIONE ai genitori, che dovrebbero per diritto esserne i Trustee (fiduciari), e per di più senza fare ai genitori, il “consenso informato” legalmente dovuto per informare i genitori del neonato, sul fatto che il Trustee diventa il governo dello stato, cioè che l’amministrazione della FINZIONE è passata dalle mani dei propri genitori, all’amministrazione del Governo dello stato (ovvero alla Pubblica Amministrazione = P. A.) ove si nasce, ponendo cosi la FINZIONE sotto totale SCHIAVITU’, fino a quando l’individuo, la Persona fisica umana: Titolare unico e vero di quel titolo che è anche il Titolare Disponente della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, non si accorge dell’inganno perpetuato ai propri genitori e con apposito documento legale (Trust°/STATO estero), non la SOTTRAE al precedente amministratore il “Governo dello stato schiavista”, e quindi la PIGNORA e la SEGREGA con il suo COGNOME e NOME e relativo COD FISCALE, nel Trust° estero personale e quindi si riprende la gestione di essa, quale unico e vero Titolare e Disponente, infatti il Titolo (della FINZIONE) porta il suo COGNOME e NOME, ed inizia ad amministrarla in prima persona, fino alla morte della Persona fisica umana.
L’Ufficiale di Stato Civile, a seguito della denuncia della nascita compiuta da uno dei genitori, da un procuratore speciale, oppure dal medico o dalla ostetrica, o da un’altra persona che abbia assistito al parto, deposita nei Registri dello Stato Civile l’ “atto di nascita” che viene trascritto sul Certificato di nascita.
Le Differenze tra Certificato, estratto e/o atto di nascita, riguardano in primis le informazioni in essi contenute. Tutti certificano l’evento della nascita, ma il documento più completo è la copia integrale dell’atto di nascita.
Le differenze non riguardano però solo il contenuto, ma anche i soggetti che possono richiederne il rilascio.
Norme in materia di registrazione e riconoscimento della nascita
La capacità giuridica si “acquista” (NdR: no, non si “acquista” ma si “acquisisce”) con la nascita. I diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati alla sua nascita.
Cosa contiene l’Atto di nascita
L’atto di nascita contiene le seguenti informazioni:
– il luogo di nascita,
– l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita
– le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio
– le generalità, la cittadinanza, la residenza di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati
– il sesso del bambino ed il nome che gli viene dato.
Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l’ufficiale dello stato civile. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l’ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome. L’ufficiale dello stato civile accerta la verità della nascita attraverso l’attestazione o la dichiarazione sostitutiva e nell’atto di nascita fa menzione del modo di accertamento della nascita.
Come avviene la formazione/creazione dell’atto di nascita
Per la formazione dell’atto di nascita, uno dei genitori, un procuratore speciale, il medico o l’ostetrica o altra persona che ha assistito al parto rendono la dichiarazione di nascita all’ufficiale di stato civile, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata
La dichiarazione è corredata da un’attestazione di avvenuta nascita contenente:
Le generalità della puerpera, (la madre)
– le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita
– il giorno e dell’ora della nascita
– il sesso del bambino.
Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l’attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Termini entro i quali rendere la dichiarazione di nascita
Puoi rendere la dichiarazione di nascita entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio nato fuori del matrimonio e, unitamente all’attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all’ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza dei genitori, nei dieci giorni successivi, anche attraverso l’utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l’autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore. I genitori, o uno di essi hanno anche facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza.
Tratto da: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_1_15.page#
DICHIARAZIONE/ATTO di NASCITA: in COMUNE od in OSPEDALE ? esempio: ecco le indicazioni dal COMUNE di MARTA (VT) Italia
https://comune.marta.vt.it/contenuti/116478/dichiarazione-nascita-comune-ospedale
La cittadinanza può essere rilasciata dal comune o dall’ ospedale stesso, in genere però non avviene quasi mai in ospedale.
Sappiate comunque che i COMUNI non agiscono tutti allo stesso modo…
Indipendentemente se la dichiarazione della nascita avvenga presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o presso il COMUNE, l’Ufficio di Stato Civile rilascerà il CODICE FISCALE ai nuovi nati, a mezzo del CERTIFICATO di nascita, per i residenti, tramite collegamento a ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente).
Il CODICE FISCALE è la certificazione della creazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA = COGNOME e NOME, viene dato e rilasciato solo dal ufficio anagrafe del COMUNE, perché è la creazione del TRUST personale.
Dal punto della Giurisprudenza italiana qui, indichiamo altre precisazioni sulla Persona fisica umana vivente e la distinzione con la PERSONA GIURIDICA che è la FINZIONE:
Si definisce “Persona fisica” ogni essere umano vivente in “carne ed ossa” che assume, dal momento della nascita, lo stato di individuo con Diritti e come tale ha una personalità e capacità giuridica, ovvero la titolarità di diritti e doveri e l’assunzione di una posizione nelle situazioni giuridiche. (in sintesi)
Dalla Treccani:
https://www.treccani.it/enciclopedia/persona-fisica-e-persona-giuridica/
Tutto ciò che sul Nome e Cognome (scritto in queste modalità grafiche) non è in linea con la lingua italiana e con l’Art. 6 CC, è una deminutio capitis essa riguarda gli umani ovvero le Persone fisiche, gli individui, ritenuti dagli stati, “inferiori”.
La persona fisica viene all’esistenza nel momento della nascita dell’essere umano, più precisamente quando il medesimo nasce vivo (mentre non è oggi richiesto il requisito della vitalità o idoneità del nato a continuare la vita), anche se la legge attribuisce rilievo al concepito e al non concepito.
Il fatto della nascita è il sostegno naturalistico dell’attribuzione della capacità giuridica.
L’uomo si trova naturalmente in particolari rapporti con l’ambiente sociale, sia esso familiare o sociale in senso lato, dai quali egli non può separarsi e dai quali il diritto non può prescindere: con riferimento a siffatti rapporti, alla persona fisica sono riconosciuti particolari status, dai quali derivano diritti e doveri, e che ineriscono essenzialmente a ogni persona, la quale non può cederli né farne oggetto di transazioni o pattuizioni: la cittadinanza, cioè il rapporto che lega ogni individuo a uno Stato; la famiglia, cioè il rapporto che lega ogni individuo ad altre persone per vincolo di consanguineità e di matrimonio.
I diritti della personalità (NdR: funzione della mente della Persona fisica), species rispetto al genus dei diritti assoluti, sono quelli che proteggono la persona come tale, nei suoi aspetti essenziali e nelle sue manifestazioni immediate; essi sorgono, come si è accennato, con il nascere del soggetto, e talvolta anche prima (v. il diritto alla vita del concepito) o in seguito, ma sempre originariamente, essendo diritti intrasferibili: tra essi sono particolarmente rilevanti il diritto alla vita, al nome, all’onore, alla propria immagine, e così via.
Nel momento in cui i nostri genitori, in genere nostro padre, va a denunciare la nostra nascita presso l’Ufficio Anagrafe/Stato Civile, accade qualcosa !
All’ insaputa dei nostri stessi genitori, viene creato per noi un COGNOME e NOME a CARATTERI in genere tutti MAIUSCOLI, che viene menzionato come “uomo_di_paglia” o “FINZIONE GIURIDICA” o “SOGGETTO GIURIDICO”
Che potere ABBIAMO sul nostro soggetto giuridico ? NESSUNO, né SIAMO SOLTANTO VITTIME !
– PDF L’uomo_di_paglia – APPROFONDIMENTO sull’UOMO di PAGLIA: ( link )
CERTIFICATO di NASCITA (parte prima)
Lo Stato Corporation Italia (come tutti gli altri stati del mondo) crea ex nihilo (dal nulla), ens legis (per effetto di legge), tramite il Certificato di nascita uno status, che corrisponde ad una serie di menzogne: SOGGETTO GIURIDICO.
Il neonato diventa soggetto giuridico (FINZIONE GIURIDICA), il cui ruolo fondamentale è quello di essere debitore in modo inestinguibile dello Stato Corporation (proprietario) in cui è stato anagraficamente inserito. Va da sé che lo Stato si arroga il ruolo di creditore “inalienabile” ed amministratore della artefatta FINZIONE GIURIDICA.
Leggendo il “legalese” di questo documento – vedi precisazione e commento QUI sotto*** – l’atto di nascita redatto dalla levatrice od in ospedale, dall’ostetrica/medico, si evince che un dichiarante (brava persona) ha trovato un bimbo “trovatello” che nel frattempo viene accudito da sua moglie (altra brava persona) e come si fa per gli oggetti smarriti, lo consegna alla pubblica amministrazione.
***Precisazione e commento sul documento qui sopra linkato, perché contiene due gravi errori: quello che ha sovrascritto nel atto di nascita il commento in rosso, in basso a sinistra, ha scritto due castronerie e falsità:
Persona fisica: si scrive con Nome e Cognome e non con COGNOME e Nome
Personalità giuridica: non si può scrivere con Cognome e nome Maiuscolo od Alternato, perché se non lo sapete, la parola “personalità” è una FUNZIONE della mente della Persona fisica, non è quindi una FINZIONE…
Qui PopoloUnicoevoluzione.org ha cannato grandemente nel fare quelle sovrascritte sbagliate in rosso in basso a sx, le altre sono giuste.
Quindi la levatrice se ne assume l’incarico (se ne appropria come amministrazione) tramite l’ostetrica che ne controlla la vitalità e l’ufficiale medico che ne controlla lo stato di salute, registrando data e ora della avvenuta consegna.
Interessante la grafia dei nomi degli attori coinvolti:
Dichiarante: COGNOME e NOME
Da: COGNOME e NOME
Neonato: COGNOME e NOME
Ostetrica: Cognome e Nome
Ufficiale medico: Cognome e Nome
L’unico motivo possibile che spieghi l’utilizzo di diverse forme di scrittura dei nomi è la “Deminutio Capitis”, da cui si comprende che le prime tre figure, sottostanno alla deminutio capitis maxima, ovvero sono schiavi senza diritti (SOGGETTI GIURIDICI), mentre le altre due figure godono della momentanea qualità di Persona Giuridica, attribuita loro dallo Stato nell’ esercizio delle loro pubbliche funzioni.
Nell’atto di nascita si indica il padre naturale con il termine di “dichiarante” asportando in tal modo il rapporto famigliare, la madre viene espressa con un moto da luogo “da” e giuridicamente viene identificata come puerpera (che non vuol dire madre), anch’ essa senza vincolo famigliare con il neonato, il quale viene indicato con i soli nomi propri a conferma di assenza di vincoli famigliari.
Viene in questo modo negato il vincolo di sangue della famiglia, ne consegue che tutta la legislatura riguardante lo “ius sanguinis” non è applicabile, in quanto non esiste traditio sanguinis (trasmissione del sangue)
Dato che la legge italiana prevede lo ius sanguinis, regolamentato dalla Legge 91 del 1992, ovvero si acquisisce la cittadinanza esclusivamente se si è di padre certamente italiano, visto che il padre agli atti non è menzionato come padre, la madre è puerpera (colei che dà alla luce) ma non è madre giuridicamente, noi tecnicamente siamo tutti apolidi.
Non ci è stata trasmessa la cittadinanza, non abbiamo una provenienza ex familia (dalla famiglia) quindi non abbiamo trasmissione genetica ipotetica di italianità.
La cittadinanza viene creata nel momento in cui veniamo registrati all’anagrafe.
COME ?
Nel momento in cui i dati del nostro Atto di nascita vengono trasformati nel Certificato di nascita che viene inserito nei registri anagrafici Parte I Serie A e Parte II Serie B, con questo documento, il Certificato di nascita, si istituisce un vero e proprio Trust (vedi definizione nel glossario) mediante il quale i genitori inconsapevoli, consegnano il nascituro sotto l’ amministrazione, la tutela e la curatela dello Stato.
Vediamo nel dettaglio come veniamo iscritti nei due registri.
Come si può vedere nel registro Parte 1 serie A, nel box grafico* a sinistra, il padre, o chi ne fa le veci, firma e viene menzionato come il dichiarante, la madre, viene menzionata come un moto da luogo “da” ed il nascituro è indicato col solo nome.
Nella colonna di destra del registro parte 1 serie A, chiuso in un altro box grafico*, c’è scritto per la prima volta il cognome e il nome del nascituro per intero, sotto c’è la firma dell’ufficiale di stato civile (SE MANCA E’ SOLO PER UN VIZIO DI FORMA), ma non è prevista la firma dei genitori.
*Si definisce “box”, la struttura legale indicata con una bordatura intorno allo scritto, che ne sigilla il contenuto. Quando si firma all’ interno di un box, si sottoscrive solo il contenuto all’ interno del box.
Ne consegue che il dichiarante a sinistra e il nascituro (COGNOME e NOME) a destra, non sono legati in nessun modo.
Si tratta in realtà di una presa in consegna, creazione ex nhilo (dal nulla) ens legis (solo per una azione di legge) di una finzione giuridica prima inesistente, chiamata centro di imputazione giuridica o soggettività giuridica.
Video “L’Atto di Nascita traferito nel Certificato di nascita nel registro anagrafico (Registro Serie A – Parte I)”
Nel Registro Serie 2 Parte B La CESSIONE del BENE E’ ANCORA PIU’ EVIDENTE.
Con l’inserimento nel registro Parte 2 Serie B ha praticamente inizio la CESSIONE dell’amministrazione dei FIGLI ALLO STATO con l’ ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST VIVENTE, perché lo stato diviene il Trustee del TRUST appena istituito: COGNOME e NOME.
QUELLA PARTE CHE CERCANO DI NASCONDERCI, IMPEDENDOCENE L’ACCESSO.
QUI:
1) solo due sono citati come personalità giuridiche: l’ufficiale di stato civile e l’ostetrica
2) TUTTI gli altri figuranti sono citati come SOGGETTI GIURIDICI
3) il padre non è mai citato come tale
4) la madre UNA SOLA VOLTA
5) il documento si basa UNICAMENTE SUL CERTIFICATO di NASCITA documento altamente e fraudolentemente IMPERSONALE
6) La struttura di questo contratto è quella di un Trust vivente, ove lo stato corporation è il disponente, la pubblica amministrazione il fiduciario (trustee) e il soggetto giuridico il beneficiario (eterno debitore) e su questo ESISTE UNA SOLA ed UNICA FIRMA QUELLA dell’UFFICIALE di STATO CIVILE.
Ne consegue che quanto dichiarato dai “genitori” NON HA LA MINIMA VALENZA IN QUANTO MAI SOTTOFIRMATO PER AUTODICHIARAZIONE IN FEDE E IN ONORE da nessuno di loro che, NON SONO PARTE TESTIMONIANTE, NE’ DICHIARANTE.
(Potreste mai ritenere valido un contratto sottoscritto soltanto da una delle parti in causa ?)
CERTIFICATO DI NASCITA
A tutti gli effetti il CERTIFICATO di Nascita è un contratto unilaterale !
Questo contratto non è valido per diversi motivi
– Le figure famigliari in esso contenute, come si è potuto vedere, sono indicate in modo erroneo, non corrispondono alla verità.
– La negazione del vincolo famigliare impedisce l’applicazione dello “ius sanguinis” e di conseguenza la cittadinanza non viene trasmessa da padre certamente italiano. La contraddizione tra la negazione dello “ius sanguinis” e l’attribuzione della cittadinanza al neonato è insormontabile.
– Inoltre non viene fatta menzione nel Certificato di Nascita del debito pubblico che viene accollato alla FINZIONE PERSONA GIURDICA COGNOME e NOME copiato dal Nome e Cognome del neonato, proprio tramite l’artefatta FINZIONE GIURIDICA. Tale debito è per sua struttura e natura, insolvibile e di fatto certifica il ruolo di debitore della FINZIONE GIURIDICA per tutto il resto della vita se egli, il nuovo nato, al compimento del 18° anno di età. non si rende contro dell’inganno nel quale lo hanno trascinato e quindi con appositi documenti legali elimina il consenso dato con il suo silenzio sul quel tema, e si riprende l’amministrazione in proprio della FINZIONE PERSONA GIURIDICA sottraendola e segregandola nel suo Trust personale estero.
– Le omissioni dello Stato Corporation su questo contratto sono oltre il limite del sopportabile e che nessuno possa dire che tutto ciò è avvenuto per caso. La programmazione di questa gabbia è talmente evidente ed i tempi di realizzazione talmente lenti, così come la presentazione dei fatti è menzognera, da far comprendere che il progetto è unico e non ci sia alcun errore nella sua esecuzione.
– Inoltre questo contratto non è stato mai firmato da nessuno con capacità di agire in prima persona, che viene esercitata attraverso la carta d’identità (che viene firmata ancora in età minore), codice fiscale e altre scritture, codici magnetici etc.
Però il Certificato di nascita viene firmato dai genitori.
CONCLUSIONE
Con il CERTIFICATO di NASCITA VIENE CREATO, USANDO ARBITRARIAMENTE ed ARTIFICIOSAMENTE con il COGNOME e NOME del NEONATO, un “SOGGETTO GIURIDICO”, (un TRUST) ESSENDO TALE CONTRATTO NULLO “AB ORIGINE”, OGNI SUCCESSIVO ABUSO di TALE “STATUS” CREATO ENS LEGIS E’ ARBITRARIO, COERCITIVO, ILLEGALE e TESO ALLA SCHIAVIZZAZIONE del SINGOLO INDIVIDUO.
Ogni consenso ottenuto senza che ai genitori sia fornita una spiegazione dettagliata dei particolari sopra citati, rende il contratto nullo “ab origine” a causa di vizi occulti, effettuato senza Consenso informato ai genitori, sul cosa serve il Certificato di nascita
Ciononostante da quel momento si è sottoposti sotto la giurisdizione dello Stato, che ci accolla la propria parte di “debito pubblico” (creato dai governi, non dal pubblico) e si è soggetti a tutte le ingiuste imposizioni fiscali che hanno solo il fine di spremerci e di mantenerci in uno stato di schiavitù.
Chi è nuovo a questo argomento, è invitato a controllare tutti i suoi documenti (carta d’identità, patente, codice fiscale, tessera sanitaria, passaporto ecc…) e noterà che il proprio COGNOME e NOME è tutto scritto in maiuscolo con il cognome scritto PRIMA del nome, contrariamente a quanto indicato nell art. 6 Legge del C. Civile.
La stessa cosa la si può notare in tutte le lettere che vi arrivano (banche, AdE SpA, bollette, compagnie telefoniche ecc…). Per tutto ciò che riguarda tutte le vostre operazioni commerciali ed economiche e la vita sociale (a parte il penale), si fa riferimento al SOGGETTO PERSONA GIURIDICO, cioè ad una FINZIONE.
E’ importante comprendere come questa (entità astratta) è stata creata dallo Stato per giocare un solo ruolo : quello di essere il suo debitore da spremere e amministrarti la FINZIONE fino a quando con apposito documento (Trust estero extraterritoriale del Jersey) non gliela sottrai !
Ogni volta che vi identificate con la FINZIONE PERSONA GIURIDICA: COGNOME e NOME, date il consenso ad una autorità dello Stato di applicare le normative del diritto positivo su di voi. E appena consegnate un vostro documento di riconoscimento nelle mani di un ufficiale che rappresenta lo Stato, date il vostro consenso allo stesso ad agire sul beneficiario, che è rappresentato dal vostro soggetto giuridico. Quindi quel soggetto giuridico TUTTO od in parte MAIUSCOLO, con il COGNOME prima del NOME, non è altro che un intermediario in veste di schiavo fra la vostra vera essenza di essere umano/persona fisica umana e i vostri vessatori. E comunque con il COGNOME scritto prima del NOME, contrariamente a ciò che invece indica l’Art. 6 del C.C.
In questo scambio viene omesso il vantaggio dello Stato, ma vengono proposti i servizi che dovrebbero a questo punto essere totalmente gratuiti.
Per fare alcuni esempi citiamo la sanità, per nulla gratuita (come ben sanno tutti) e contenente l’obbligo di rispettare i protocolli previsti da leggi non sottoscritte in cui è obbligatorio, fra altre imposizioni, vaccinare i nuovi nati seguendo protocolli sanitari assai dubbi e rifiutando di prenderne responsabilità diretta, sottostare ai vari green pass, ecc..
Citiamo anche l’istruzione, che fino al momento in cui è obbligatoria, dovrebbe anche essere gratuita, fatto che sappiamo ben lungi dall’essere realtà. Senza parlare del fatto che i programmi e metodi di insegnamento sono altamente manipolatori oltre che contenenti nozioni evidentemente fasulle.
Con la LEGGE 31 ottobre 1955, n. 1064 vengono omesse le indicazioni di padre e di madre nei certificati relativi agli atti di nascita.
Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all’ordinamento dello stato civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L’indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:
1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
2) in tutti i documenti di riconoscimento.
Art. 2.
L’indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all’esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.
Art. 3.
Nei casi di cui agli articoli precedenti dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita.
Art. 4.
Prima dell’ultimo capoverso dell’art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:
“Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell’adottante o dell’affiliante e come figlio di questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito. Ciò sempre che l’affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termini degli articoli 410 e 411 del Codice civile.
“L’interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato”.
Art. 5.
Le disposizioni di cui all’art. 2 entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione dei regolamenti di attuazione emanati dai Ministri competenti.
Le altre norme entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Link della Legge sulla Gazzetta Ufficiale:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/
Leggi, Decreti Legge e Decreti Legislativi PER RICHIEDERE AL COMUNE COPIA ANASTATICA INTEGRALE DELL’ATTO ORIGINALE DI NASCITA DI VOSTRO FIGLIO:
D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352
” 2. I documenti NON possono essere sottratti all’accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.” “Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.”
http://www.camera.it/_bicamerali/sis/norme/dp352-92.htm
Legge Brunetta sulla Trasparenza della Pubblica amministrazione
art 11 CAPO III Trasparenza e rendicontazione della performance
Art. 11. Trasparenza
- La trasparenza è intesa come ACCESSIBILITA’ TOTALE, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
- Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
- Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
- Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
- Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
“Art. 3. Pubblicità e diritto alla conoscibilità
(articolo modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 97 del 2016)
- TUTTI I DOCUMENTI, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono PUBBLICI e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7.”
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
Percorso Interattivo
Tratto, dal sito:
popolounicoevoluzione.org, con piccole modifiche e precisazioni dall’admin della pagina.
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Che COS’È anche un CERTIFICATO di NASCITA ?
La tua documentazione di nascita dovrebbe essere semplice e trasparente, tuttavia diventa presto la traccia cartacea più complessa e segreta che si possa immaginare. Questo da solo suggerisce una lunga storia di corruzione. Il processo coinvolge un labirinto di trust segreti e varie parti della legislazione, incentrate sulla rivendicazione del tuo patrimonio.
Quando nasci (ti viene data la vita), viene creato un “Registro di Nascita Viva” come prova della tua Vita. L’equivalente neozelandese è una “Notifica di nascita per la registrazione”. È la tua dichiarazione giurata di vita, con i dettagli che identificano la tua posizione di vita. Registra il tuo nome di battesimo come un “Titolo” univoco, cioè Giovanni, per il tuo patrimonio. (Il tuo patrimonio è la “terra”, o proprietà, della tua mente, del tuo corpo e della tua anima, e tutta la proprietà fisica e intellettuale che deriva dalla tua energia vitale, compresi i tuoi diritti inalienabili innati.) L’autografo di tua madre stabilisce l’origine del tuo patrimonio (un patrimonio deve venire prima di un trust). Nella Common Law (la Legge della “Terra”), tua Madre e lo Stato sono automaticamente Trustees in un Trust Sovrano “espresso” con te come Beneficiario. Sei il titolare in “aspettativa” del tuo patrimonio, che ti discenderà di diritto quando raggiungerai la “maggiore età” (20), a meno che …
Ben presto, ai tuoi genitori viene detto che “devi” essere registrato. Non hanno alcun obbligo legale di questo tipo, ma lo Stato insiste per ragioni non rivelate. Secondo la legge ecclesiastica, un patrimonio può essere tenuto in custodia solo da un uomo. Ma a tua madre è stato chiesto il suo cognome da nubile, che costituisce “Maternità”. [MATERNITÀ. O è legittimo o naturale. La prima è la condizione della madre che ha dato alla luce figli legittimi, mentre la seconda è la condizione di colei che ha dato alla luce figli illegittimi. La maternità è sempre certa, mentre la paternità (v.) è solo presunta. – Bouvier’s Law Dictionary, ed. 1856.] Pertanto, tutti i figli nati naturalmente sono illegittimi (bastardi) con una paternità incerta, non avendo un titolare paterno del loro patrimonio. Al momento della registrazione, un “Informatore” (inconsapevolmente) fa un’accusa di illegittimità. [INFORMATORE. Una persona che informa o preferisce un’accusa contro un’altra. – Dizionario della legge di Black, 2a ed.] Legge sullo status dei bambini del 1969, recita: «Ai fini della presente legge, il matrimonio comprende un matrimonio nullo». Quindi sei legalmente un bastardo senza diritti. [BASTARDO. 4. Considerato nullius filius, un bastardo non ha sangue ereditabile in lui, e quindi nessun patrimonio può discendere a lui. – Bouvier’s Law Dictionary, ed. 1856.] Inoltre, il tuo “nome” (Titolo) viene registrato nella colonna “nato morto”. [Un bambino nato morto è uno… incapace di vivere… Se di fatto non sopravvivono fino a quando non riescono a confutare questa presunzione di diritto, non possono ereditare. – Dizionario della legge di Black, 2a ed.] Lo Stato può ora rivendicare legalmente il tuo patrimonio, rendendoti un “Ward of the State” in un Foreign Situs Trust “proprietà a vita”. [TENUTA. 9.-2. I patrimoni a vita creati per effetto di legge sono … 4. Giunzione. … L’eredità a vita è in qualche modo simile all’usufrutto del diritto civile. – Bouvier’s Law Dictionary, ed. 1856.] “Jointure” (unione) è simile all'”usufrutto” (diritto di derivare reddito dalla proprietà altrui).
Il Record of Live Birth viene utilizzato per emettere un Certificato di Nascita, certificando che un “Titolo” di proprietà è registrato come Titolo. È come una ricevuta di magazzino per il bambino, la merce consegnata. [RICEVUTA MAGAZZINO. Una ricevuta di magazzino, che è considerata un documento di proprietà, può essere uno strumento negoziabile utilizzato per il finanziamento con inventario come garanzia. – Black’s Law Dictionary, 7a edizione]. Allo stesso tempo, il tuo “nome di battesimo” e il tuo cognome sono stati registrati come nome commerciale. Solo le società hanno un “cognome”. Una “persona” giuridica è stata rilasciata dallo Stato come figlio in franchising della società madre.
Il Bond viene ceduto alla Banca Mondiale (Banca dei Regolamenti Internazionali, creata nel 1931 dal Vaticano) in qualità di Settlor del Trust. Il valore che avete per la società viene calcolato utilizzando le tabelle attuariali. La tua Obbligazione diventa un Titolo registrato, che il Tesoro utilizza come Garanzia per i titoli del Tesoro come Buoni del Tesoro, Note e Cambiali.
Quindi sei stato monetizzato. Il popolo è veramente il “Merito della Nazione”. Tuttavia, nel sistema corrotto, il credito del popolo è effettivamente “capitale umano”, o “bestiame”.
Anche se lo Stato può sequestrare il bambino come “Pupillo dello Stato” se l'”investimento” dello Stato è minacciato, il suo più grande valore è realizzato dall’adulto lavoratore “maturo”. Gli autori di questo inganno sanno che un giorno potresti scoprire la verità e invocare la tua procura dall’età di 18 anni. Legge sul diritto di proprietà del 2007, sezione 22. (1) «Le persone di età compresa tra i 18 e i 20 anni possono fare determinate cose, (…) (c) accettare la nomina, o agire, come avvocato, 22. (2) … ha lo stesso effetto che avrebbe se la persona avesse 20 anni». In breve, è possibile raggiungere la maggiore età (20 anni) dichiarando la propria procura a partire dall’età di 18 anni. Ma se possono in qualche modo “ucciderti”, ancora una volta, legalmente parlando, possono continuare a detenere i tuoi titoli di “proprietà del defunto”: proprietà immobiliare (terreni), proprietà personale (vita) e proprietà spirituale (Spirito).
Quando raggiungi la piena età legale sotto la giurisdizione marittima dell’Ammiragliato, che è la “Legge del Mare”, diventi idoneo a “registrare” la tua proprietà come “nave” che naviga sul “mare del commercio” con te come Comandante (Sig./Sig.ra/Sig.ra/Sig.ra).
La tua “nave” avrà un NOME di “persona” legale come MR JOHN DOE, e come Comandante sarai il “proprietario” responsabile, mentre lo Stato manterrà il “titolo legale” con i “poteri di gestione” come Registrar.
Probabilmente rinuncerai “volontariamente” al tuo patrimonio. Puoi iniziare a lavorare e registrarti come “contribuente”, oppure puoi iscriverti come “elettore” in un registro elettorale. Se decidi di non registrarti, sei “andato in mare”, e se sei scomparso per sette anni vieni dichiarato legalmente morto. Lo stesso processo viene applicato alle navi e ai marinai dispersi in mare. Per evitare procedimenti giudiziari, il Cestui Que Vie Act del 1666, ha semplicemente dichiarato che tutti sono morti dopo un’assenza di sette anni, a meno che non tornino a reclamare il loro patrimonio. Dopo sette anni, sei “morto” senza un testamento “intestato”, quindi viene nominato qualcuno per gestire il tuo patrimonio/trust. Il Public Trust si rivolge al tribunale della famiglia per gestire il tuo patrimonio ai sensi della legge sulla protezione dei diritti personali e di proprietà del 1988, sezione 11. Modulo PPPR 6 Domanda di ordinanza per l’amministrazione di un bene».
In base al primo Sovereign Trust istituito da tua Madre, sei il “detentore a tempo debito” del tuo Patrimonio e un futuro Creditore. In qualità di uomo/donna privato, sei l’esecutore/beneficiario del tuo Common Law Estate Trust e tutti i funzionari vincolati al giuramento sono i tuoi fiduciari pubblici. Ma con il nuovo Foreign Situs Trust, lo Stato ottiene il “titolo legale” (diritto di possesso) sul tuo patrimonio, mentre la “persona” giuridica ha solo il “titolo equo” (diritto d’uso). La “persona” giuridica, in quanto creazione dello Stato indebitato, è anche un debitore. Ogni uomo/donna che si assume erroneamente la responsabilità del COGNOME e NOME della “persona giuridica (Finzione) legale e dei suoi debiti entra nel ruolo dello Stato come Fiduciario responsabile. Lo Stato ha ribaltato la situazione.
Le persone, per registrazione (legalizzazione), sono impiegate dallo Stato come debitori di un cartello bancario privato, che è sostenuto da una corporazione privata dell’ordine degli avvocati (Law Society). Mentre “agisci” nel “ruolo” di finzione legale del tuo COGNOME e NOME aziendale, riceverai infinite presentazioni (fatture), che quell’impiegato dello Stato, la “persona” legale (Strawman) è obbligato a saldare.
Ma il furto del tuo patrimonio si basa su false presunzioni che non possono essere dimostrate nei fatti. Il difetto fondamentale è che per poter rilasciare un certificato di nascita, un uomo o una donna devono prima essere nati sulla terra. Chiaramente, non sei veramente morto, quindi sei ancora il “detentore vivente a tempo debito” del TUO titolo di proprietà. Ai sensi del Cestui Que Vie Act del 1666, IV “Se il presunto morto dimostra di essere vivo, allora il titolo viene restituito”.
Ricordate che solo voi avete un “compleanno” (giorno ed ora della nascita) in cui siete venuti al mondo da vostra Madre. Mentre la “persona giuridica artificiale” (non vivente) ha una “data di nascita” in cui è stata registrata dall’ufficiale di stato civile. Questi due eventi di solito hanno date diverse ! (vedi la tua data di Registrazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA/TRUST amministrato dallo stato)
Massima del diritto: “Chi non riesce a far valere i suoi diritti non ne ha”.
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