Nome e Cognome oppure COGNOME e NOME ?
Si scrive prima il Nome od il Cognome ?, e cosa è la Consuetudinaria FINZIONE: COGNOME e NOME
Premessa: la Lingua italiana cosi come tutte le altre lingue fanno parte della Legge naturale che è di livello giuridico superiore a qualsiasi altra legge nello stato ove si esercita quella lingua, in quanto la lingua del paese, in questo caso italiana, è nata ed esercitata per consuetudine MOLTO tempo prima della nascita del successivo stato/nazione detta “REPUBBLICA ITALIANA” (azienda iscritta al S.E.C. di WASHINGTON D.C. US, assieme alle companies mondiali, come governo estero = ITALY REPUBLIC of) e le sue Leggi, infatti le sue leggi sono state formulate con la lingua italiana esistente in precedenza, quindi essa è al di sopra delle leggi stesse.
Fatta questa premessa importante affermiamo quindi che la regola della lingua italiana insegnata fin dalle scuole elementari a tutti gli italiani, vuole che si scriva prima il Nome e poi il Cognome. Scrivere Nome più Cognome è sempre corretto. Quindi la grafia con il Nome prima e il Cognome dopo scritto in Alternato, è una consuetudine ormai propria della lingua italiana anche di quella antica, pertanto la si deve sempre adoperare.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, infatti, non si scrive prima il Cognome e poi il Nome, nemmeno in contesti istituzionali, burocratici, legali.
Infatti l’art. 6 C.C. (Diritto al Nome) conferma ciò che la lingua e la grammatica italiana insegnano, si scrive prima il Nome e poi il Cognome e debbono essere scritti in Alternato e MAI in MAIUSCOLO; chi scrive in modo diverso, compie un grave errore di italiano ed un reato vedi art. 6 del Codice Covile italiano e reientra nelle “diminuts capitis”, perdendo i propri diritti naturali e giuridici
Nella firma si deve scrivere prima il Nome e poi il Cognome in qualsiasi contesto, in modo oltre a tutto, leggibile (in caso di un eventuale secondo nome, avremo (Nome) + (secondo Nome) + (Cognome).
Riportare prima il Nome e poi il Cognome non è affatto una consuetudine di poco conto, se si considera che basandosi su tale regola, si può desumere quale sia il Nome e quale il Cognome quando ci si trova davanti a casi come:
Marco Ettore
Giulio Franco
Martina Antonella
Andrea Paola
e via discorrendo.
Interessante l’aneddoto riguardante Giosuè Carducci:
“Un giorno si presentò a Giosuè Carducci, quando era professore a Bologna, uno studente, pregandolo di volergli firmare il libretto di frequenza. «Come si chiama lei?», gli domandò il Poeta. E quello, timidamente, rispose (poniamo) Rossi Giovanni, dicendo prima il cognome e poi il nome. Bruscamente, quasi sgarbatamente, il Carducci gli restituì il libretto senza neppure aprirlo, dicendogli: «Tenga: Le farò la firma quando avrà imparato a dire correttamente il suo nome!» Cadendo dalle nuvole, lo studente guardò il professore con aria interrogativa. E il Carducci, più brusco che mai: «Per sua regola, si dice sempre e si scrive sempre il nome prima del cognome. L’eccezione è ammessa solo in caso di necessità alfabetiche!» E il libretto non fu firmato”.
Se più insegnanti si comportassero in questo modo, anziché, loro per primi, presentarsi e chiamare i propri allievi con Cognome e Nome, come spesso capita di sentire impropriamente, la scuola sarebbe un posto un pochino migliore !
Tratto da: https://mednat.news/2022/10/10/16863/
vedi anche:
https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/è-più-corretto-firmare-nomecognome-o-cognomenome/93#:~:text=Come%20si%20può%20verificare%20in,Mario%20Rossi
Tratto dal: Manuale di Diritto amministrativo – https://www.giappichelli.it › product › excerpt
Info sui Cognomi degli orfani, trovatelli, bambini abbandonati:
Prima del Medio Evo, i genitori in difficoltà economiche non abbandonavano i propri figli, ma li vendevano; le femmine venivano vendute per la prostituzione ed i maschi per i lavori dei campi e le fatiche.
Durante il Medio Evo Federico II di Svevia (re di sicilia ed altro) mise fine a questa pratica con una legge che proibiva la vendita delle femmine per la prostituzione.
Si passò così alla pratica detta “oblazione”, consisteva nel lasciare in “dono” i propri figli nei conventi.
Quando un bambino veniva abbandonato si doveva mettergli un Cognome.
A Napoli, tutti i bimbi della “ruota degli esposti” si chiamavano appunto Esposito, che è parola spagnola che indica appunto “esposto”.
A Firenze ed in Toscana, uno dei conventi fu lo “Spedale di Santa Maria degli Innocenti”, e gli esposti ebbero tutti il cognome di Innocenti, Nocenti, Nocentini.
A Milano l’istituto era l’ospizio di “Santa Caterina della Ruota”, che aveva come simbolo una “colomba”, perciò qui i trovatelli vennero nominati Colombo e Colombini. Similmente a Pavia, ad esempio, gli esposti vennero chiamati spesso Giorgi, mentre a Siena Della Scala.
Spesso i bimbi abbandonati venivano chiamati con Cognomi esplicativi: Esposti, Orfano, Proietti, Trovato, Ventura, Venturini, Bastardo, Ignoto, Incerto, D’Avanzo, Spurio. Casadei, Casadidio, Casagrande, Diotallevi, Donadio, Bentivoglio, Porco. In Veneto Balasso.
Se abbandonati vicino alla “ruota degli esposti” venivano chiamati Rota, vicino ad un “ponte” Da Ponte, vicino ad una chiesa il Cognome era Chiesa.
Erano i figli di “N.N.” (Nomen Nescio) o di “M. IGNOTA” (da cui il termine dispregiativo “mignotta”).
Nel rapporto organico con il governo/stato, non vi sono due soggetti giuridici: 1 – l’organo è la Persona giuridica con il proprio Cod. Fiscale (o una parte di essa) che si scrive in MAIUSCOLO con il COGNOME prima del NOME: (COGNOME e NOME),
2 – la funzionalità dell’organo, invece viene attivata solamente dalla Persona fisica (Nome e Cognome), in quanto solo ella possiede una propria personalità, che si può esplicare/esercitare, anche e non solo in ambito giuridico.
Parte Prima – L’Organizzazione
Cap. 9. Organi, uffici e persone fisiche. La questione dell’investitura
Persona giuridica, organo, ufficio sono entità astratte, schemi, concetti. Per potere concretamente funzionare, hanno bisogno di Persone fisiche, di individui umani, che operino come organi o svolgano i compiti propri dell’ufficio.
Notare bene come la giurisprudenza nel diritto separa molto bene le due entità, quella virtuale, ente NON vivente, la FINZIONE PERSONA GIURIDICA = COGNOME e NOME, dall’Ente, individuo, uomo vivo, cioè la Persona fisica con proprio Nome e Cognome. Tutto ciò sta ad indicare che la giurisprudenza chiarisce in modo inequivocabile la netta DISTINZIONE fra i due enti, la FINZIONE che è un ente viruale, morto e la Persona fisica vivente che se vuole può attivare la FINZIONE per i suoi rapporti con lo stato/governo o con le altre FINZIONI a scopo politico/burocratico e commerciale.
Quindi, fatte queste importanti considerazioni possiamo affermare che è lo stato il primo “falsificatore” sui Nomi e Cognomi, perché esso con i suoi imPiegati (a 90°), negli uffici amministrativi, non volutamente istruiti a dovere su questo tema, compiono continui e reiterati REATI OGNI giorno, quando registrano IMPROPRIAMENTE ed illegittimamente i neonati, le Persone fisiche, uomini vivi, individui, utilizzando i loro dai (Nome e Cognome) ma scritti invece con COGNOME e NOME scritti in MAIUSCOLO, proprio il contrario di ciò che presscrive la grammatica della lingua italiana e l’Art. 6 del C.C.
Ma questo lo fanno, pur essendo un REATO reiterato e continuato, per cercare di differenziare nettamente la Persona fisica dalla PERSONA GIURIDICA, che è solamente una FINZIONE e ciò è confermato dal COD. FISCALE della FINZIONE nel quale, come potete tutti osservare e verificare sui documenti che avete in mano, sta scritto nel CODICE, PRIMA il COGNOME e poi il NOME della PERSONA GIURIDICA, (verificate sui documenti rilasciati dal governo dello stato ove vivete) che è, e lo dimostriamo, un’azienda fiduciaria individuale, quindi un TRUST ove voi siete i Titolari, ma l’amministratore di quella FINZIONE è il governo dello stato ove vivete ed i beneficiari, sono il governo e per minima parte Voi come FINZIONE, per cui vi consigliamo di crearvi il vostro Trust estero sotto giurisdizione del Jersey (Isola della Manica), che trovate già in bozza precompilata qui nel sito alle pagine 4 e 4b della Sovranità individuale, sottraendo beni e la FINZIONE PERSONA GIURIDICA con il suo COD. FISCALE, all’amministrazione del governo/stato ed assumere voi stessi la sua amministrazione, segregando la stessa FINZIONE in esso, assieme ai beni del suo asset, ma ed anche per la protezione dei vostri figli dalle aggressioni della dittatura anche in-Sanitaria, ormai in atto in tutte le nazioni del mondo, governi legati e pagati dalle varie lobbies farmaceutiche, finanziarie, alimentari, industriali, ecc., segregando nel Trust estero, anche le loro Persone fisiche (minorenni) e le loro PERSONE GIURIDICHE e relativi COD. FISCALI; nel Trust e divenendo così gli unici amministratori tutelanti di essi.
Ciò significa che tutte le variazioni, modifiche, cambiamenti, oltre ad essere REATO perseguibile per legge, le modifiche alla grafia del Nome e Cognome, ricadono sotto la “Deminutio capitis” ovvero a definire quel nome e quindi quella Persona che si firma in un modo diverso dal quello della grammatica della lingua del paese, oltre a contravvenire alla legge ricadono sotto lo status di “schiavo, inferiore, mezzo uomo, omino, quaquaraqua”….
Quindi NON firmatevi con la storpiatura del vostro Nome e Cognome, come fanno alcuni “soggetti” credendo di essere superiori…, in verità sbagliando totalmente con le loro idee che qui confutiamo con dimostrazione della lingua e della grammatica Italiana.
Esempio di firme sotto la Deminutio capitis:
ROSSI MARIO, MARIO ROSSI, ROSSI Mario, MARIO Rossi, rossi mario, mario rossi sono tutte sotto la “deminutio capitis”, in lingua italiana rappresentano lo “stato” di essere inferiore, con minori gradi di libertà, doveri e soprattutto senza rispetto per sé e per gli altri.
….a buon intenditor poche parole…..
Infine:
Definizione della parola AutoDeterminazione:
L’atto con cui l’uomo si determina secondo la propria legge: espressione della ‘libertà’ positiva dell’uomo, e quindi della responsabilità e imputabilità di ogni suo volere e azione.
Vedi questa pagina che spiega esattamente cosa sia l’autodeterminazione e come deve essere applicata, secondo il Trattato di New York del 1966
In sintesi:
Autodeterminarsi significa cambiare il proprio “status giuridico” di “cittadino” schiavo dello “stato” nel quale vive, ed affermare la propria “Sovranità”, smettendo di delegare la responsabilità della propria vita e delle proprie scelte allo “stato”. Questo è un NOSTRO sacro e santo DIRITTO, sancito dai principi di assoluta Libertà.
Un essere autodeterminato, smette di delegare lo “stato” come tutore delle proprie scelte, ed è in “responsabilità illimitata” assumendosi in amore ed in onore, le conseguenze di tutto ciò che è nella sua creazione, fatta in ogni azione della vita di tutti i giorni.
Un Don (maschile di Donna in italiano) od una Donna autodeterminati, NON sono più soggetti alla giurisdizione della nazione/stato ove vive, salvo le leggi in linea con i diritti naturali od umani per il rispetto di sé, degli altri e della Natura.
In ogni caso, per quanto come appena detto a seguito del cambio della propria posizione giuridica “status” come “autodeterminati”, NON sono più soggetti a tale giurisdizione, essendo lo stato es.: stato Italia, sotto giurisdizione “Civil Law” (diritto positivo) ed essendo che anche all’Art. 10 della Costituzione Italiana si afferma che: L’ordinamento giuridico italiano si CONFORMA alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Si CONFORMA significa che riconosce, si adatta e rispetta le fonti superiori del diritto, di cui il DIRITTO NATURALE è sovrano, in quanto è la più alta fonte di diritto nella gerarchia delle fonti, che viene prima dell’uomo e di ciò che è stato creato dall’uomo stesso.
Diritto Naturale quindi contiene i principi generali universali, diritti pre-Giuridici insiti nella coscienza/mente dell’uomo.
Definizione di AutoDichiarazione:
Dichiarazione firmata dall’intestatario sotto la propria responsabilità.
Il Diritto all’AutoDeterminazione è una Legge del Diritto naturale, della Persona fisica vivente (Nome e Cognomi), infatti noi umani nasciamo liberi e sovrani, quali apolidi e viviamo in apolidia fino a quando i nostri genitori non firmano la cessione dell’amministrazione della propria progenie allo stato ove essi vivono, firmando inconsapevolmente e senza aver capito nulla di ciò che fanno, perché gli stati non effettuano il doveroso “consenso informato” (Il consenso informato è la manifestazione di volontà che il paziente esprime, per poter proseguire in qualsiasi azione pratica), spiegando loro cosa stanno firmando, perché essi senza saperlo accettano la gestione e l’ amministrazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA con tanto di COD FISCALE che contiene il COGNOME ed il NOME del nuovo nato, che diventa titolare della FINZIONE/TRUST italiano (azienda fiduciaria individuale, con proprio COD. FISCALE) che è l’uomo_di_paglia, che per mezzo dell’ufficio anagrafe del COMUNE ove si registra il neonato negli archivi fiscali dello stato, questi attribuisce a COGNOME e NOME e Cod. FISCALE che ha la proprietà di essere un’azienda (fiduciaria) il cui titolare del titolo è indicato nel titolo stesso, ma che però è amministrata dallo stato, fino a quando il nuovo nato crescendo si rende consapevole del proprio stato di “schiavitù e dipendenza” totale dallo stato, e inizia a risvegliarsi e cercare di riuscire ad intendere e volere. cosa che non ha fatto dalla nascita, fino a quel momento, arrivando volendo fino alla Autodichiarazione inviata agli enti statali ed internazionali della sua volontà ad auto liberarsi dalla schiavitù nel quale è vissuti e richiedendo il rispetto dei diritti, sottraendo l’amministrazione della FINZOINE allo stato per amministrarla egli stesso e ciò lo deve indicare nel suo proprio documento di AutoDeterminazione, con relativa comunicazione allo stato ed ai suoi vari enti, il suo ripristinato, giusto e vero “Status” di Sovrano liberato dalla schiavitù, nella quale lo stato lo aveva immesso, per spingerlo a trovare la soluzione, in quanto egli si identificava erroneamente nella FINZIONE PERSONA GIURIDICA: COGNOME e NOME od uomo_di_paglia. vedi: DUDU del 10/12/1948 ratificata in Italia con L. 881/77, in particolare negli articoli 1,2,3,4,5,17,18,19,22,23,25,27,29 e secondo l’ordinamento nazionale italiano, la giurisdizione internazionale prevale sul diritto interno: Cass. pe. 21/03/1975 – By De Scientia.
Per coloro che fanno una “obiezione” sull’affermazione “Persona fisica”, si chiarisce per coloro ai quali mancano i ricordi scolastici nella conoscenza della grammatica italiana, si definisce “Persona fisica”: “ogni essere umano la forma fisica, la assume dal momento della nascita”.
Fisico/a, sinonimo di corpo, è un aggettivo, inerente la natura alla quale si riferisce, in questo caso alla Persona vivente dotata di un fisico, cioè di un corpo, di forma umana vivente.
A conferma di tutto ciò che diciamo in merito a Nome e Cognome o COGNOME e NOME, vedi qui un’affermazione scritta di un COMUNE italiano (LAINATE – MI) che conferma che “loro” (Pubblica Amministrazione), con il consenso dei genitori, dopo la nascita del neonato nato libero (vivente in apolidia) da tutto e da tutti, essi i dipendenti della P.A., iscrivono all’anagrafe i nuovi nati così: COGNOMI e NOMI scritti in lettere MAIUSCOLE e la chiamano giustamente FINZIONE, per differenziare la “Persona fisica” dalla “FINZIONE PERSONA GIURIDICA” alla quale danno un CODICE FISCALE ALFANUMERICO, che contiene i dati del nuovo nato, ma anche in esso, con il COGNOME scritto prima del NOME….., contrariamente a ciò che ordina e prescrive l’art. 6 del Cod. Civile italiano, nel quale si afferma anche che: “NON sono permessi cambiamenti”…..
Il Comune di Lainate citato in Tribunale a Milano dai genitori, ha perso la causa e la bambina è stata iscritta come ha detto il giudice, scritta in alternato prima il Nome e poi il Cognome, come prescrive la lingua italiana e l’art. 6 C.C. italiano.
Perché lo stato inventa questo TRUST/Azienda fiduciaria individuale, scrivendo sui documenti che esso rilascia o vende, il COGNOME e NOME e non Nome e Cognome ?, in primis per differenziare e non confondere la Persona fisica (con corpo vivente) dalla e con la PERSONA GIURIDICA, che è per l’appunto una FINZIONE (ente virtuale NON vivente) che diventa l’interfaccia per comunicare con lo stato e le altre FINZIONI/Aziende e poi per poter controllare con il suo amministrare (abusivo, perché non viene fatto un consenso informato ai genitori che firmano senza sapere cosa fanno perché su quel tema sono “incapaci di intendere e volere”) e quindi schiavizzare il nuovo nato che viene ad essere indicato come tale, cosa non vera, per il nuovo nato è solo una Persona fisica vivente e non una “FINZIONE” (che è virtuale, non vivente), che così viene sottomesso e reso tale dalla firma con il consenso inconsapevole, dei propri genitori sul “Certificato di nascita”, quando lo si identifica in COGNOME e NOME.
Lo stato dunque crea la FINZIONE e, per poterla distinguere dalla Persona fisica che non potrebbe controllare, perché non ha COD. FISCALE, come la PERSONA GIURIDICA, salvo con la forza bruta ed usa il suo vero Nome e Cognome come indicato dall’ Art. 6 del Codice Civile, scrivendolo tutto od in parte in MAIUSCOLO, con il COGNOME scritto PRIMA del NOME, ecco l’Iter (ILLEGALE) della creazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA.
Perché tutti ci identifichiamo in Nome e Cognome, cioè nella Persona fisica vivente che ha il suo proprio Nome e Cognome ?
Perché sono stati i nostri genitori che ci hanno dato il Nome ed il Cognome derivante dalla/e famiglia/e dalle quali si discende, patriarcale e/o matriarcale o delle due.
La lingua italiana che è una Legge naturale, preesistente da circa 1.300 anni, alla giurisprudenza dello stato/governo italiano, è molto precisa in tal merito, insegna fin dalle scuole primarie (elementari) a scrivere giustamente il “prenome” cioè il Nome proprio, PRIMA del Cognome/i, di quello delle famiglie ascendenti e le due parole DEBBONO essere scritte in Alternato, la prima lettera Maiuscola il resto in minuscolo, per tutte le due parole che debbono comprendersi assieme tutte e due, per definire la Persona fisica vivente, il tutto confermato anche dall’articolo 6 del Codice Civile, ma e soprattutto ciò è contemplato ed insegnato dalla lingua italiana quale Legge Naturale preesistente dalla giurisprudenza italiana.
Tutto ciò che viene scritto in modo diverso, è un “reato” rispetto all’art. 6 C.C.; persino il presunto stato/governo commette REATO quando scrive su TUTTI i documenti nella forma di: COGNOME e NOME o COGNOME e Nome, da esso venduti/rilasciati, quindi esso commette un reato nei confronti della stessa legge che ha emesso…..
Non parliamo poi di quei soggetti che scrivono il loro Nome e Cognome tutto in “minuscolo”, i quali NON solo commettono reato nei confronti dell’art. 6 C.C. ma ricadono da soli e stupidamente nella Deminutio Capitis, cioè nella svalutazione del proprio “status” da essere libero a persona SCHIAVA con minori libertà e diritti, roba da matti…., devalutazione scritta di sé stessi, esempio: mario rossi, rossi mario
Le regole della lingua italiana stabiliscono inequivocabilmente che i nomi propri, inclusi i Nomi ed i Cognomi delle Persone fisiche, siano scritti con l’iniziale Maiuscola per enfatizzarne l’importanza e la specificità. D’altra parte, le altre parole all’interno di una frase, come articoli, preposizioni e aggettivi, sono generalmente scritte in minuscolo, a meno che non si tratti di nomi propri o di inizio frase.
Quindi, scrivere il proprio Nome e Cognome con l’iniziale in maiuscolo serve a evidenziare la loro natura di Nomi propri e a garantire il rispetto della Persona indicata ed una corretta ortografia e punteggiatura secondo le regole grammaticali italiane, proprietà intrinseca alla sacra Legge Naturale che è la Lingua del paese ove si vive, quindi essa è un Legge preGiuridica.
Quando si scrive un nome proprio, come il proprio Nome e Cognome, con l’iniziale in maiuscolo, si enfatizza la sua importanza e specificità in relazione ad altre parole nella frase. Questo significa che il nome proprio rappresenta un’entità unica e distintiva, che si differenzia dalle altre parole comuni presenti nella comunicazione.
Ad esempio, quando si parla di una Persona, il suo Nome e Cognome sono unici e rappresentano quella persona in modo specifico. Mettendo l’iniziale del nome proprio in Maiuscolo, si sottolinea che ci si riferisce a quella persona in particolare, distinguendola da qualsiasi altra, anche perché, e ce lo insegna la grammatica italiana, il nominativo di una Persona si scrive con l’iniziale in Maiuscolo (Nome e Cognome), mentre il nominativo di una cosa od oggetto NON la si scrive con l’iniziale in maiuscolo ma tutto in minuscolo, proprio per differenziare e distinguere una cosa da una Persona fisica vivente. Ricordatevelo.
Inoltre, questa pratica riflette anche una sorta di rispetto e riconoscimento dell’identità individuale delle Persone. Scrivere il nome proprio con l’iniziale Maiuscola è una convenzione linguistica che aiuta a comunicare in modo chiaro e preciso, oltre che etico (il rispetto per la Persona fisica) evidenziando l’importanza e la specificità del Nome proprio all’interno del contesto della frase.
Domanda fatta alla Chat GPT 3,5 (I.A.)
La lingua italiana è precisa sul rispetto della Persona precisando che essa deve avere un Nome e Cognome scritto nel modo adatto e quindi chiarisce e afferma che quelle due parole si debbono scrivere con le prime lettere in maiuscolo
ChatGPT
Hai ragione nel sottolineare che la lingua italiana ha delle regole precise riguardo all’uso delle maiuscole nei nomi propri, incluso il Nome ed il Cognome delle persone. Infatti, la convenzione ortografica italiana prevede che i nomi propri, compresi i Nomi e i Cognomi delle persone, siano scritti con l’iniziale in maiuscolo. Questo rispetto delle regole linguistiche contribuisce a garantire chiarezza e coerenza nel testo scritto, facilitando la comprensione e il riconoscimento dei Nomi propri all’interno di una frase o di un documento.
Pertanto, è importante seguire le norme ortografiche stabilite dalla lingua italiana per garantire un corretto utilizzo della lingua e un adeguato rispetto verso le Persone e la loro identità.
Si potrebbe interpretare così, in quanto non rispettare le regole grammaticali della lingua italiana nel modo in cui si scrive il proprio Nome e Cognome potrebbe essere considerato una mancanza di rispetto verso la propria identità e dignità.
La “deminutio capitis” era una riduzione dello status giuridico di una persona nell’antica Roma, e anche se l’uso delle maiuscole nei nomi propri è correlato indirettamente a questo concetto nell’uso moderno, ciò che rimane ed è certo, è il rispetto per la propria identità e l’uso corretto della lingua nella comunicazione scritta. Pertanto, nel contesto contemporaneo, scrivere il proprio Nome e Cognome correttamente, secondo le regole grammaticali stabilite, può essere visto come una dimostrazione di rispetto per se stessi e per gli altri.
Domanda alla ChatGPT:
Quindi per logica e coerenza se uno scrive il proprio Nome e Cognome solo in minuscolo degrada il rispetto che ha di se stesso o verso gli altri se scrivono i loro nomi e cognomi tutti in minuscolo.
ChatGPT
In termini di logica e coerenza, se una persona scrive il proprio nome e cognome solo in minuscolo o scrive i nomi e cognomi degli altri tutti in minuscolo, è interpretato come un segno di mancanza di rispetto verso se stessi o verso gli altri. In molte culture e contesti sociali, l’uso corretto delle maiuscole nei Nomi propri è considerato una pratica normale e rispettosa. Pertanto, non seguire questa convenzione ortografica è percepito come una mancanza di riguardo verso l’identità e l’importanza delle persone coinvolte.
Quindi in sintesi:
la Persona fisica che nasce, alla quale i genitori danno il preNome e quello delle famiglie discendenti. NON è una FINZIONE tant’é che non ha ODICE FISCALE che invece è collegato alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA, che però non è scritta come dice la lingua italiana e l’art 6 C.C. ,ma con il COGNOME scritto prima del NOME, proprio per distinguerla dalla Persona fisica, e non essere ancorato alle fesserie dei “guru” dell’autodeterminazione, che non sono capaci di intendere e volere…
By Jean Paul Vanoli
Studiate ragazzi che e meglio, così affinerete il vostro linguaggio anche vocale per farvi capire e comprendere meglio gli altri. Ma purtroppo il 99,9 % delle persone non conosce e non applica queste tecniche. Surfano ancora sulle onde del mare dell’ incapacità di intendere e volere…. Ed è così che il mondo vive nell’ ignoranza
Ecco i nostri Diritti quali Persone fisiche umane:
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_della_persona
Video che chiarisce i DIRITTI della Persona umana da parte del garante italiano della Privacy: https://vm.tiktok.com/ZGeutH9Nr
Qual è la differenza tra Atto di nascita, Estratto di nascita e Certificato di nascita.
L’atto di nascita è il documento che indica il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato; sono inoltre indicate le generalità, la cittadinanza, la “residenza”. in realtà il semplice domicilio dei genitori. Diversa è la dichiarazione di nascita, cioè la denuncia, obbligatoria per legge, della dichiarazione di nascita di ogni nuovo nato, per l’iscrizione nel registro comunale dello stato civile.
L’attestazione di avvenuta nascita viene rilasciata dal personale medico, ostetrica, presente al parto.
L’Estratto di nascita è invece un documento che, rispetto al certificato, contiene alcuni dati in più. Oltre a quelli anagrafici reperibili nel Certificati di nascita, l’estratto renderà disponibili anche dati più dettagliati e annotazioni.
Una volta chiarita la differenza tra Certificato di nascita ed Estratto di nascita, è bene sapere che per richiedere i documenti relativi alla nascita di un soggetto, i genitori del bambino devono presentarsi all’ufficio di Stato civile del Comune. Presentando un documento di riconoscimento della Persona giuridica /FINZIONE.
Alcuni soggetti come quelli di “popolo unico” o loro fuoriusciti, affermano che:
Con l’ATTO di NASCITA, VIENE CREATO (?), USANDO ARBITRARIAMENTE ed ARTIFICIOSAMENTE il Nome e Cognome del NEONATO, con il suo “SOGGETTO GIURIDICO” il TRUST.
Ciò è FALSO, che sia l’”Atto di nascita” creare la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, perché essa viene Creata solo ed unicamente dal successivo “CERTIFICATO di NASCITA”, come è ben spiegato QUI nella
Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 22 febbraio 1999
“Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative” recita:
– “nell’attestato di nascita non va invece indicato il nome del neonato, né come cognome e né come prenome. Infatti all’atto della nascita non vi è ancora una attribuzione giuridica di paternità e di maternità del nato e conseguentemente di un nome. Ciò avverrà con la successiva dichiarazione di nascita;”
Domanda:
Ciò avverrà con la successiva dichiarazione di nascita?? Dove esattamente??
Con il “Certificato di nascita”, che NON è l’Atto di nascita (che certifica la nascita della Persona fisica umana), che viene redatto successivamente in COMUNE, dall’ufficiale dell’anagrafe, con la firma inconsapevole dei genitori sul certificato stesso, e scritto con il COGNOME prima del NOME (in contrasto con art 6 del Cod. Civile), e come ben evidenziato nella circolare citata, ed è quest’ultimo il “Certificato di nascita” che crea la FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia (COGNOME e NOME) scritti in genere tutto od in parte in MAIUSCOLO = COGNOME e Nome, con il suo relativo COD. FISCALE che conferma che il COGNOME è scritto PRIMA del NOME, in totale contrasto con l’art. 6 del C.C. (IT)
https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/certificati/
Certificati e gli estratti dell’atto di nascita
Sono rilasciati dal Comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto. Il certificato di nascita, contenente i dati anagrafici, è un documento necessario che permette di identificare il nuovo nato: dal momento in cui verrà iscritto nei registri dello Stato civile, non solo verrà inserito nell’anagrafe del Comune ove avete il vostro domicilio abituale, ma si darà l’avvio all’attribuzione del Codice Fiscale e della tessera sanitaria, attraverso la quale il bambino verrà iscritto nel Servizio Sanitario Nazionale e potrà godere dei servizi sanitari.
(NdR:…. e quindi anche Fiscali; da quel momento la FINZIONE PERSONA GIURIDICA: COGNOME e NOME, sarà amministrata dal Governo del paese….cioè reso schiavo, anche dopo il 18°esimo anno di età, quando maggiorenne, se il nuovo individuo si identificherà in essa !)
Il certificato di nascita può essere richiesto dai genitori del neonato oppure può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse e conosca i dati anagrafici del bambino
Estratto di nascita
L’estratto di nascita è un documento che, rispetto al certificato di nascita, contiene alcuni dati in più: oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita sono inseriti anche l’ora di nascita, il nominativo dei genitori e altre informazioni relative allo stato civile come matrimonio, divorzio, ecc..
L’estratto di nascita, a differenza del certificato, può essere richiesto solo dai genitori oppure, se si tratta di un maggiorenne, dal diretto interessato. Può essere richiesto solo presso l’ufficio di stato civile nel quale è stata presentata la dichiarazione di nascita.
Alcuni comuni hanno previsto la possibilità di richiedere il certificato di nascita on line mediante la compilazione di un apposito formsul sito del Comune
L’estratto di nascita contiene l’indicazione della paternità e maternità; è il documento che riporta in modo completo le notizie contenute nell’atto di nascita, presente nel relativo registro di stato civile, ovvero, nome, cognome, luogo, data e ora di nascita, eventuali annotazioni (per esempio matrimonio, divorzio, tutela)
Diritti della Persona umana:
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_della_persona
sopra avete un Video che chiarisce i DIRITTI della Persona umana da parte del garante della Privacy.
Promemoria IMPORTANTE
Il fatto che il sistema criminale abbia INVENTATO/ CREATO e scritto nei suoi documenti giuridici, che la FINZIONE, (scritta con il COGNOME prima del NOME su tutti i documenti, il tutto in CONTRASTO con l’Art 6 del C.C.), è la PERSONA GIURIDICA, è proprio per DISTINGUERLA dalla Persona fisica umana, che però ve lo ricordo, quest’ultima ha anche una “personalità giuridica” (qualifica di una particolare funzione fra le innumerevoli tipologia ma SOLO della mente umana) riconosciuta in tutto il mondo, ma e ricordate sempre che la “personalità” è un attributo/funzione della mente della Persona fisica…, e non la attribuisce o crea lo stato, ma solamente l’Entità incarnata nella Persona fisica e non è parte della FINZIONE che è un pezzo di carta o plastica con il suo numero di CODICE FISCALE, quindi “morta” e solo “virtuale”, quindi Voi Persone fisiche NON siete le FINZIONI PERSONE GIURIDICHE come per imbrogliarvi vi raccontano coloro che lavorano con e per lo stato mafioso.
Noi Persone fisiche (Nome e Cognome), nasciamo Liberi come gli animali e NESSUNO dico NESSUNO può avanzare pretese e/o diritti sull’Essere incarnato e la Libertà, che è diritto sacro e santo, è legata al bene dell’Essere (Benessere=Salute, vedi Fondamenti di Mednat.news qui in questo sito) ed a quello degli Esseri viventi sul pianeta Terra ed in particolare al livello Umano, essendo nati liberi, siamo Apolidi quindi preGiuridici.
E basta ancora delle falsità dette sulle parole “personalità giuridica” attribuita, cosi dicono i falsari della verità, specialmente i “guru” dell’autodeterminazione, dallo stato ove si nasce…perché la “personalità” è una delle tante funzioni della “mente” (vedi qui sotto la definizione della parola mente) della Persona umana, la quale è libera di scegliere a quale giurisprudenza essere sottoposta e l’autodeterminato si sottopone alle Leggi Naturali alla Costituzione del proprio stato, istituito con e nel proprio Trust° estero, e quindi anche alla sottoposta Common Law e per il proprio Trust° estero alla Trust Law del Jersey !
Definizione della parola mente: Il termine “mente” è comunemente utilizzato per descrivere l’insieme delle funzioni superiori della parte spirituale della Persona fisica che viva, ha sede principalmente nel cervello, nei due emisferi del cervello nella testa, quello nel cuore e quello nell’intestino, ove vi è la sede delle emozioni ed in particolare, quelle di cui si può avere soggettivamente coscienza in diverso grado, quali la percezione, il pensiero, l’intuizione, la ragione, la memoria, la volontà, tutte caratteristiche della mente, che è composta da plasma (4° stato della materia – vedi corpo psicobioelettronico).La Common Law (diritto consuetudinario) è fonte gerarchica primaria di Diritto PUBBLICO NON privato che appartiene a tutti, non come la Civil Law od il codice Civile italiano e tutte le leggi del cosiddetto “diritto positivo”, che sono leggi secondarie, gestite da società private: gli stati/nazioni.
Ciò significa che la Common Law è al di sopra di qualsiasi altra legge o giurisprudenza, perché sostiene, mantiene divulga il Diritto della Persona e quindi dell’Uomo, in qualsiasi luogo della Terra.
QUINDI RIASSUMENDO, nei fatti e linguisticamente parlando l’Essere umano e la Persona fisica vivente, o uomo vivo, sono solo “sinonimi“, in quanto essi sono fatti di Spirito, corpo, ossa, carne e sangue ! e che ha la sua propria Personalità, funzione della mente presente nella parte bioelettronica della Persona fisica vivente e NON SOLO, anche fra le altre tipologie di personalità possibili vi è anche quella GIURIDICA, questo per la caratteristica intrinseca della mente, che individua e personalizza l’Io Sono incarnato/nato che personalizza la mente e crea quindi la propria personalità, che si esplica in tantissimi modi con le varie funzioni della mente della Persona fisica umana, che è un essere nato totalmente Sovrano, Libero, prePagato ed anche preGiuridico, cioè Apolide (vedi qui sotto l’approvazione dell’Italia allo Statuto di Apolide in apolidia)
Inoltre:
Dato che la legge italiana prevede lo “ius sanguinis” (diritto del suolo), regolamentato dalla Legge 91 del 1992, ovvero si acquisisce la cittadinanza esclusivamente se si è figli di padre certamente italiano, visto che il padre agli atti di nascita, non è menzionato come padre, la madre è chiamata puerpera (colei che dà alla luce), ma non è madre giuridicamente, noi tecnicamente e legalmente alla nascita, siamo tutti apolidi.
….essendo nato libero apolide, è quindi preGiuridico, egli si deve individuare, cioè identificare, con il suo proprio Nome e con il Cognome delle famiglie di discendenza e non con il pezzo di carta, plastica o chip, che invece è la FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME), e relativo COD. FISCALE = TRUST italiano inventato e creato dallo stato con la creazione del TRUST/Azienda individuale fiduciaria, documento fatto firmare, per averne il consenso, prima della consegna del documento da parte dell’impiegato del COMUNE ove lo si iscrive, del cosiddetto “Certificato di Nascita e senza aver fatto un vero “consenso informato” spiegando i fatti, che sono stati invece occultati ai genitori, che hanno firmato inconsapevolmente la cessione della sola amministrazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, (non la proprietà, perché il Titolare è colui che ha il nominativo iscritto in esso: COGNOME e NOME) al presunto stato/governo della cosiddetta: REPUBBLICA ITALIANA….
Semplice no, ma state attenti ai concetti qui espressi, perché sono molto importanti, il perché lo capirete più avanti proseguendo la lettura di questo tema !
Guardate questo video, prestando attenzione che nel titolo del video si parla erroneamente dell’atto di nascita che non è la FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, come lo è invece il “Certificato di Nascita”, quindi sostituite le parole dette nel video “atto di nascita, con “Certificato di nascita”, perché sono due documenti differenti con funzioni diverse:
Prestate attenzione nel video, alla minuziosa descrizione del registro anagrafico nel quale siamo tutti iscritti e che, come genitori, avete firmato voi stessi, all’atto della registrazione dei vostri figli. Ci sono diverse cose che meritano di essere chiarite ATTENTAMENTE.
Aggiungiamo che i registri, al momento della firma, sono dei RACCOGLITORI ad ANELLI con fogli rimovibili poiché vengono inseriti in una macchina da scrivere meccanica di vecchio tipo. Quindi le scelte del maiuscolo e dell’alternato sono VOLUTE e non dettate da “obbligatorie esigenze di software gestionale” (vedi le circolari in merito a questo problema su come scrivere e registrare i dati anagrafici nei documenti ufficiali: 6009454anagrafica_tituk
– (Fonte Unibas.it) + https://mednat.news/wp-content/uploads/2022/10/6-Linee-guida-inserimento-anagrafiche.pdf – (Fonte: agid.gov.it).
Solo in un secondo momento questi registri vengono rilegati.
Nel Registro A – Parte I che abbiamo firmato, NON VENGONO RIPORTATE NEANCHE le RESIDENZE dei due genitori, né il CODICE FISCALE di essi, che invece viene richiesto oramai per qualsiasi tipo di comunicazione con gli apparati dello stato.
Vi invitiamo tutti ad andare a chiedere ESTRATTO dell’ATTO di NASCITA per COPIA INTEGRALE, di fatto una FOTOCOPIA di questi registri, sia per voi che per i vostri figli.
Dovrete fare una precisa richiesta scritta.
Stiamo studiando questi registri che la Pubblica Amministrazione “stenta” a rilasciare in copia conforme.
CARTA di IDENTITA’ della PERSONA GIURIDICA (non della Persona fisica), ecco come ottenere legalmente la C.I. cartacea ed elettronica:
Facciamo presente che sul sito web del Ministero dell’Interno, a questo indirizzo: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/richiedi/rilascio-e-rinnovo-in-italia/
Sappiamo benissimo per il quale i governi vorrebbero arrivare alla digitalizzazione completa dell’individuo. Inutile parlarne perché immagino lo sappiamo tutti molto bene fra noi.
In questa pagina, compare una richiesta che va contro la legge. Ovvero l’acquisizione delle impronte digitali per la carta di identità elettronica. In realtà questo è un vero e proprio abuso. Il problema è sorto quando un operatore comunale dell’anagrafe mi ha rimandato alle informazioni presenti sul portale del sito del ministero dell’Interno.
Gli impiegati si fanno forza di queste info governative, come se esse determinassero la legge vigente. Le leggi sono una cosa, mentre certi enunciati in un portale, seppure autorevole hanno valenza pari a zero. Non possono ne eludere ne violare le leggi vigenti. Il problema è che il cittadino si fa convincere e spesso ci casca pure, vista l’autorevolezza del portale in oggetto e le parole insistenti degli impiegati comunali che NON CONOSCONO LE LEGGI ma ti spingono assumerle come leggi vigenti.
La legge parla chiaro. Ai sensi dell’articolo 66 commi 3 e 4 del decreto legislativo 82/2005,ci sono dei dati obbligatori e dei dati facoltativi che il richiedente può scegliere di non inserire nella Carta di Identità Elettronica.
Quali sono i dati che la CIE deve contenere obbligatoriamente
Il titolare e richiedente della CIE mantiene un elevato livello di controllo sul contenuto della CIE e sulle informazioni date all’amministrazione che la rilascia. Infatti, ai sensi dell’art. 66, commi 3 e 4, del decreto legislativo 82/2005 ci sono dei dati obbligatori e dei dati facoltativi che il richiedente può scegliere di non inserire nella CIE.
Dati obbligatori
– i dati identificativi della persona, cioè nome, cognome, luogo e data di nascita
– il codice fiscale
Dati facoltativi, a richiesta dell’interessato
– gruppo sanguigno,
– scelta se donare gli organi,
– dati biometrici primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali) con esclusione, in ogni caso, del DNA,
– numeri di telefono,
– indirizzi di posta elettronica.
Quindi se a qualcuno hanno chiesto i dati biometrici, rifiutate caldamente. e portatevi dietro le leggi vigenti. Inoltre se l’impiegato insiste, chiamate un suo superiore e se ancora le cose non si sistemano chiamate le Forze dell’ordine. Si configura allo scopo il reato di Abuso in Atti di Ufficio.
Meglio che certi “capò comunali” non ci scherzino sopra, se non già il reato di Interruzione di pubblico servizio ed abuso di ufficio.
Segnalo inoltre che per l’attivazione della CIE per funzionare deve essere attivata con un’applicazione per telefonia mobile. Pertanto, anche quando ci avranno consegnato la nuova carta d’identità elettronica continueremo ad utilizzarla esattamente come abbiamo fatto con quella cartacea, evitando di attivarla.
Vedi le circolari del Ministero su questo tema:
C.I.-Circolare-Ministero