Protezione dai Vaccini, Decreti inCostituzionali ed altro
Visionate il video di questo link: Relazione di un Parlamentare alla UE
https://rumble.com/v1nn3ma-mislav-kolakusic-del-parlamento-europeo-vaccini-scandalo-corruzione-mondial.html
È iniziata la denuncia per crimini globali contro l’umanità, depositata e accettata dalla Corte Superiore di Giustizia del Canada (vedi link sotto). Un team di oltre 1.000 avvocati e più di 10.000 esperti medici, guidati dal tedesco Reiner Fuellmich, uno degli avvocati più potenti d’Europa, ha avviato la più grande causa della storia chiamata “Norimberga 2” contro l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e il Gruppo di Davos (Forum economico mondiale guidato da Klaus Schwab, ultraottantenne) per crimini contro l’umanità.
Il dottor Reiner Fuellmich è un avvocato tedesco-americano che ha vinto cause multimilionarie contro la frode della Deutsche Bank e contro la Volkswagen per la truffa del Dieselgate. È uno dei fondatori della “Commissione d’inchiesta della Corona tedesca”. Fuellmich e il suo team hanno raccolto migliaia di prove scientifiche che dimostrano la totale inaffidabilità dei test PCR e la frode dietro di essi. Fuellmich ha poi parlato dei vaccini e ha osservato che “non hanno nulla a che fare con i vaccini, ma fanno parte di esperimenti genetici”. Oltre ai test errati e ai certificati di morte fraudolenti emessi da personale medico corrotto, il vaccino “sperimentale” stesso viola l’articolo 32 della Convenzione di Ginevra.
Secondo l’articolo 32 della Quarta Convenzione del 1949, sono proibite “le mutilazioni e gli esperimenti medici o scientifici che non siano necessari al trattamento medico di una persona“.
Secondo l’articolo 147, l’esecuzione di esperimenti biologici su esseri umani costituisce una grave violazione della Convenzione.
Il vaccino “sperimentale” viola i 10 Codici di Norimberga, che prevedono la pena di morte per chi viola questi trattati internazionali”. Fuellmich ha anche aggiunto che tutto questo è da tempo previsto per essere attuato nel 2050. “Ma poi”, le stringhe sono diventate avidi e hanno deciso di anticipare i piani prima nel 2030 e infine nel 2020 con questa fretta che commettono tanti errori.
Ad esempio, i produttori di vaccini non avevano previsto che ci sarebbero stati così tanti effetti collaterali e morti”. “L’Europa”, continua Fuellmich, “che è il principale campo di battaglia in questa guerra. Questo perché è completamente in bancarotta. I fondi pensione sono stati completamente saccheggiati. Ecco perché vogliono conquistare l’Europa prima che la gente se ne accorga.
Che cosa sta accadendo “.
Ma chi sono queste persone che tirano le fila? Secondo Fuellmich si tratta di un gruppo di circa 3.000 super-ricchi. La cricca di Davos attorno a Klaus Schwab fa parte di questo gruppo. Cosa vogliono?
Controllo totale sull’essere umano.
Corrompono medici, personale ospedaliero e politici. Le persone che non collaborano vengono minacciate. Usano tutti i tipi di tecniche psicologiche per manipolare le persone.”
“I media mainstream”, riassume Fuellmich, “raccontano una falsa realtà e dicono che la maggioranza delle persone è favorevole alle misure e ai vaccini. Questo non è certamente vero.
Ad esempio, quasi tutti quelli con cui parlo in Germania sanno che una maschera non protegge da nulla, perché nel frattempo quasi tutti si informano attraverso i media alternativi. I vecchi media stanno morendo”.
Il consiglio di Fuellmich ?
“Diffondete la verità e i fatti il più ampiamente possibile e non sprecate le vostre energie con le persone che sono disperatamente vaccinate. Non possiamo salvare tutti. Molte persone moriranno.”
Fonte: https://corona-ausschuss.de/
PROTEZIONE Legale, di se stessi (anche per il lavoro) e dei FIGLI, dai VACCINI, presenti e futuri, anche quelli per i FALSI coronavirus dei vari tipi….che vogliono imporre a tutti….e per tutti gli annessi “trattamenti sanitari”, legati alle epidemie “inventate” come questa ultima del presunto e falso covid19
Promemoria IMPORTANTE:
Anche in caso di NON ottemperanza all’obbligo vaccinale, in Italia nessuno vi spara o porta via i figli, se non li vaccinate !
Trovate ampia spiegazione sul nostro sito ma prima di tutto leggete la Legge 119/17 così vi fate un’idea di cosa significa obbligo vaccinale in Italia.
By Corvelva Staff
https://www.corvelva.it/area-legale/legge-119-2017/legge-119-2017-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-7-giugno-2017-n-73-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-di-prevenzione-vaccinale.html
Guardate QUI nel sito, come potete tutelarvi e diffidare chi vi chiede di vaccinarvi i di vaccinare i vostri figli:
Cari genitori che siete contrari all’obbligo vaccinale sia per voi che per i vostri figli, vi giro questo documento dell’Anagrafe Nazionale Vaccini-AVN del Ministero della Salute del 25 marzo 2024:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5067_23_file.pdf in cui vengono spiegate tutte le modalità esecutive che deve rispettare il personale sanitario addetto all’effettuazione delle vaccinazioni.
MA QUELLO CHE E’ IMPORTANTE RILEVARE E’ CHE NELL’ULTIMA PAGINA, LA 125, NELL’ALLEGATO 5.6 MOTIVI DI ESCLUSIONE”, E’ PIANIFICATA LA POSSIBILITA’ DI INDICARE COME Motivo di esclusione dalla vaccinazione il ”Dissenso informato definitivo”, CHE COME EFFETTO HA LA NON ISCRIZIONE DEL BAMBINO NEGLI ELENCHI DEI NON VACCINATI CHE L’AST INVIA AI SERVIZI EDUCATIVI, ANNULLANDO QUINDI OGNI POSSIBILITA’ DI DECADENZA DELL’ISCRIZIONE NEGLI ASILI PER I BAMBINI 0/6 ANNI; più che giusto, visto che tuttora, purtroppo, i Servizi Educativi sembrano ignorare volutamente che il loro compito relativamente alla legge 119, si ferma all’art. 3-bis comma 3, con tanto di conferma al comma 5. Credo di non sbagliare se sostengo che questa possibilità è stata sistematicamente tenuta, diciamo, in disparte, dal personale sanitario incaricato delle vaccinazioni. Insieme alla “scoperta” di questo documento, di cui non mi assumo il merito visto che l’informazione mi è stata girata da altri, mi è stato anche riferito che già alcuni genitori sono riusciti ad ottenere quello che gli spetta di diritto, come tutti sappiamo: ossia che NESSUNO PUO’ OBBLIGARCI AD ASSUMERE OD A FARCI INIETTARE ALCUNCHE’ NEL NOSTRO CORPO NE’ IN QUELLO DEI NOSTRI FIGLI SE NON LO VOGLIAMO, che riguardi neonati o adulti, che si tratti di vaccini ma anche di altri medicinali. Ovviamente è un’opportunità che va conquistata, magari presentandosi al colloquio con l’AST senza il bambino ma piuttosto con questa legge in formato cartaceo, per “guidare” alla scoperta di questa possibilità il medico vaccinatore che volesse ancora negarla, e magari fotografando il monitor in cui compare il nome del bambino e la crocetta sul codice 06, per ricordo…
Tutte le richieste di dati ed informazioni, vanno fatte per iscritto ed inviate via PEC od R/R, alle autorità in-Sanitarie, ma DEBBONO essere preparate ed inviate sotto la legge detta FOIA, la quale spiega che le autorità sono OBBLIGATE a rispondere alle domande inviate sotto questa Legge, al cittadino che le richiede, pena il pagamento di una multa all’ente che non risponde di € 1.500.
Proprio perché la legittima inosservanza dell’infame imposizione del piano “vaccinale” introdotto con la legge Lorenzin del 2017 porta all’esclusione dei bambini italiani dalle strutture di assistenza alla prima infanzia e dalle scuole materne, nella mia qualità di Consigliera della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige ho lanciato l’azione TRASPARENZA A TUTELA DEI NOSTRI FIGLI, invitando i genitori italiani a pretendere dalle autorità responsabili la trasparenza sull’asserita efficacia e sicurezza dei vaccini pediatrici. A tale scopo ho preparato bozze per l’istanza di ostensione degli studi clinici con veri gruppi di controllo che confermino l’efficacia e la sicurezza. Tali studi NON esistono e, dunque, la legge Lorenzin è incostituzionale.
Se i genitori italiano insieme tutelano i loro bambini la politica non potrà far altro che prenderne atto per finalmente seguire l’interesse dei cittadini e non quello di big pharma.
https://drive.google.com/file/d/1gkHyVF9BnVj2EWhjlvNwJEIxAMctnF-q/view?usp=drivesdk
https://docs.google.com/file/d/1dDiVYeIJctf8h8DKlAOiP0eSrmQoHJbv/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
CONSENSO e DISSENSO INFORMATO nella PROFILASSI VACCINALE: MOTIVI di ESCLUSIONE dalla VACCINAZIONE
Il codice 05 – relativo ai dissensi informati temporanei – del manuale “Anagrafe Nazionale Vaccini. Specifiche funzionali” marzo 2024, versione 4.5 – è il migliore a mio giudizio, fra i codici interni amministrativi sanitari che classificano motivi di esclusione dalla profilassi vaccinale.
Perché si scrive e sottoscrive una sospensione di giudizio temporanea e non definitiva sull’atto sanitario invasivo, spiegando che le informazioni su tale atto rischioso non sono sufficienti e dunque si obietta all’atto con sospensione di giudizio, si dice cioè alla Asl che non si vaccina, si obietta al momento (dissenso informato) ma in futuro si rivaluta questa sospensione.
Il rifiuto definitivo dell’atto sanitario (cod. 06) è anche esso assolutamente legittimo in forza del diritto fondamentale alla autodeterminazione (art 3 Carta di Nizza: Diritto all’integrità della persona
Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
ed art. 5 Convenzione di Oviedo, sui diritti dell’uomo e della biomedicina 1997 ratificata dall’ Italia con la legge numero 145 del 28 marzo 2001 Art. 5
– Un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato
Hai il vantaggio – il codice 06 rispetto al codice 05 – che probabilmente la Asl si asterrà nello specifico caso di richiedere e inviare nuovi inviti alla vaccinazione del minore.
Invece un rifiuto temporaneo e non definitivo, può essere temporaneo per anni o diventare definitivo al compimento del 17 anno di età del minore, ma in un certo senso colloca più al riparo da possibili interpretazioni della obiezione in declinazione ideologica, possibili se la pratica individua il codice 06.
Vero è anche con il codice 05 si verrà ancora interpellati periodicamente con successivi inviti alla vaccinazione, proprio perché il rifiuto è temporaneo.
In ogni caso, si obietta e si sospende decidendo per quanto tempo si vuole perché un rifiuto definitivo della profilassi vaccinale può in qualunque momento essere revocato per iscritto dagli aventi diritti.
In ogni caso la scelta amministrativa del codice negli atti interni dalla Asl, è una prerogativa dei funzionari Asl e non dei genitori
La Asl lo fa in base al comportamento dei genitori ed al rapporto medico-paziente (colloquio, corrispondenza ecc..) e in base alla loro competenza bioetica-giuridica.
Cioè i genitori dicono: ci sono troppi rischi, più rischi che presunti benefici, le informazioni fornite dalla Asl e dai bugiardini sono carenti, ecc..
A questo punto dipende dalla competenza della Asl come incasellare questa scelta dei genitori di obiezione (che deve sempre essere attiva non passiva) e decidere o meno se la inadempienza vaccinale è in ottemperanza alla Carta di Nizza e Convenzione di Oviedo) o illegittima.
Al limite si può anche suggerire il codice che si individua, al funzionario Asl, fermo restando che questo codice amministrativo interno non è una scelta dei genitori, ma sono i medici a valutare quale sia il profilo di inadempienza / esclusione di fronte a cui si trovano, valutando il comportamento dei genitori chiamati a questo atto sanitario profilattico invasivo e rischioso.
Inutile guardare alla sola legge 119/2017
Si deve guardare a questa nell’intreccio delle fonti e relative gerarchie…
Ma di nuovo sono i dirigenti (sanitari in primis e scolastici in seconda battuta) che devono avere competenza e conoscenza (che purtroppo NON hanno) delle norme nell’intreccio e gerarchie delle fonti
Ad ogni modo, limitandosi alla mera lettura della norma 119/2017, i bambini inadempienti e per i quali non vi sia esonero medico, giustificato,
sino ad oggi sono stati sospesi da scuola (la legge addirittura parla di decadenza dalla iscrizione, ove la sospensione è una misura discrezionale del dirigente scolastico)
Il testo della legge 31 luglio 2017 n. 119 è carente per quanto riguarda il diritto al consenso e dissenso informato, colpevolmente carente, perché ha dimenticato di riferirsi a questo diritto fondamentale, citare dinanzi ai medici della Asl che si è a conoscenza di queste specifiche interne e codici di esclusione, potrebbe evitare forse possibili sospensioni, ma non escludere sanzioni amministrative pecuniarie.
Una corretta obiezione attiva può disinnescare le sanzioni e in ogni caso costituire uno scudo legale dinanzi al giudice di pace.
By Luca Scantamburlo – 19 agosto 2024
Prova legale dei GRAVI DANNI dei Vaccini:
https://presskit.it/2023/09/03/scoperta-la-prova-causale-inconfutabile-forense-dei-danni-da-vaccino-covid/?fbclid=IwAR2CF3dXzrpsGhT2EMJ8oD5mnNDIVUQCfs-nClDVUBzhUTVetq5atnKhoX4
PROF. PHILLIP BUCKHAULTS: VACCINI PFIZER CONTAMINATI CON DNA PLASMIDICO
Duecento miliardi di filamenti di DNA plasmidico trovati in ogni fiala di “vaccino” Pfizer analizzata, non ci finiscono per errore.
Le persone più attente e sveglie, oltre a chiederselo, si saranno anche già date una risposta sul perché insistono nel voler “vaccinare” tutti quanti noi ad intervalli regolari.
Queste notizie dai “professionisti della dis-informazione” non le sentirete mai. https://www.tiktok.com/@salvatorecurto96/video/7281257588262587681?_t=8fuKNpQtrX7&_r=1
Gli anticorpi IgG4 indotti da vaccinazioni ripetute possono generare tolleranza immunitaria alla proteina Spike SARS-CoV-2 – PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37243095/
Continua su: Danni dei Vaccini + Indice degli studi e ricerche sui Gravi danni dei Vaccini
Video del parlamentare Vittorio Sgarbi, molto importante:
https://youtu.be/RUTRBN3ZSRo
Censurato da Youtube, spostato su altra piattaforma ed anche lì censurato.
Informazioni sulla specializzazione dei medici vaccinatori:
Gli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 536-2014 dispongono che I medici sperimentatori e tutto il personale coinvolto nella sperimentazione clinica devono essere qualificati in termini di istruzione, formazione ed esperienza ad assolvere i propri compiti. Anche i siti in cui si svolge la sperimentazione devono essere opportunamente attrezzati.
In Italia l’inoculo dei farmaci genici sperimentali è avvenuto in capannoni improvvisati (hub), impiegando anche medici neolaureati e personale non avente competenza alcuna in materia di sperimentazione scientifica.
Nessuna casa farmaceutica, seriamente interessata a sviluppare dei medicinali di nuova concezione, avrebbe acconsentito ad avvalersi di perfetti ignoranti operanti dentro le tende da circo equestre, poiché ciò avrebbe mandato in fumo miliardi di dollari di investimenti.
Si vede che il fine concretamente perseguito non era quello di produrre «dati affidabili e robusti» (considerando 17, 45, 46, art.3, art.19 del Regolamento UE 536-2014), ma un altro…il controllo degli esseri viventi, l’inserimento di un siero genito spacciato per “vaccino” a mRna, che contiene anche tutta una serie di tossine invalidanti, immunodepressive ed ammalamenti di qualsiasi tipo e che può causare anche la “morte improvvisa” (SIDS e SADS), che oggi ormai è divenuta quotidiana fra i Vaccinati…., ma tutto ciò vale anche per i vaccini pediatrici che sono anch’essi altamente pericolosi.
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Bozza documenti per i DIPENDENTI a loro Protezione:
FAC SIMILE RICHIESTA RISARCIMENTO STIPENDI e MESSA in MORA EX ART. 1219 C.C.
Stante la illegittimità dei provvedimenti di sospensione per mancata vaccinazione, il cui effetto principale è la privazione dei mezzi di sussistenza necessari ai bisogni della vita del lavoratore e suoi famigliari, si pubblica fac simile per richiesta risarcimento stipendi non percepiti e messa in mora ex art. 1219 c.c., ponendo in rilievo la responsabilità solidale sia del datore di lavoro che dei singoli componenti il Consiglio dell’Ordine che ha disposto la sospensione.
Si invitano i soggetti interessati da provvedimenti di sospensione a voler scaricare il modulo ed a notificarlo via PEC o raccomandata R/R all’ordine di appartenenza ed al proprio datore di lavoro.
Il modello è SCARICABILE GRATUITAMENTE previa semplice registrazione come utente sul sito del Sindacato d’Azione.
https://www.sindacatoazione.it/fac-simile-richiesta-risarcimento-stipendi-messa-in-mora/
Vi raccomando chiedete tutte le informazioni alle ASL e P.A. (Pubblica Amministrazione) seguendo la legge del FOIA:
Con la normativa FOIA, l’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l’intera normativa è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.
Quindi TUTTE le richieste di dati ed informazioni, vanno fatte per iscritto ed inviate via PEC od R/R, alle autorità in-Sanitarie, ma DEBBONO essere preparate ed inviate sotto la Legge detta FOIA, la quale spiega che le autorità sono OBBLIGATE a rispondere alle domande inviate sotto questa Legge, al cittadino che le richiede, pena il pagamento di una multa all’ente che non risponde di € 1.500.
Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, i cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo della norma, è anche quello di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.
Pertanto:
Spett. Ente italiano (Pubblico o privato) all’attenzione del dirigente,
PEC:……………………….
Si richiede alla Pubblica Amministrazione od all’ente destinatario, secondo la Normativa del FOIA e relative impegnative da parte vostra contemplate nelle disposizioni del FOIA, di conoscere:…..(e poi inserite le richieste di dati).
(A chi vi chiede i dati vaccinali, medici ASL presidi, datori di lavoro, ecc., fate queste domande:
Ce l’hai la delega del titolare del trattamento dei dati, emessa dal Ministero della salute) ?
Hai fatto il corso ex artt. 29, 32 e 39 GDPR ?
E allora paga la sanzione.
https://www.cybersecurity360.it/news/accessi-abusivi-al-dossier-sanitario-due-asl-friulane-multate-dal-garante-privacy/
ATTENZIONE notizie IMPORTANTI:
https://www.eventiavversinews.it/prima-sentenza-in-italia-scatta-il-risarcimento-in-caso-di-richiesta-illegittima-di-green-pass-sentenza-tribunale-di-firenze-3-marzo-2022-n-155-il-testo-integrale/
In Italia è impossibile ricevere il vaccino anti-SARS-CoV-2 stabilito dalla legge !
Questa è la scoperta di un signore over-50 che si è recato nel centro di vaccinazione per adempiere l’obbligo e poter lavorare.
I medici hanno confessato all’utente over-50 che non hanno i farmaci con l’indicazione terapeutica anti-SARS-CoV-2 davanti alle telecamere e davanti alla Polizia di Stato !
Un inganno incredibile:
In Italia le persone si sono sottoposte ad un obbligo di vaccinazione eseguito dai medici tramite vaccini non obbligatori.
Prima Repubblica, 2° Repubblica, Repubblica delle Banane e infine Repubblica delle Pere !
CONDIVIDETE con amici, lavoratori e medici !
Speriamo che Finalmente le Procure e i Giudici potranno porre fine a questa storia CRIMINALE e sia fatta Giustizia in tutte le sedi.
L’OBBLIGO VACCINALE È INCOSTITUZIONALE !
Lo afferma, nero su bianco, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia
https://www.orizzontescuola.it/obbligo-vaccinale-e-incostituzionale-anche-per-il-consiglio-di-giustizia-amministrativa-sicilianoanief/
Per cui scrivete alla Corte Costituzionale questa PEC:
A ottobre la corte costituzionale deciderà se rendere obbligatorio il vaccino. Inutile quindi ricordarvi che qui si gioca il tutto per tutto. Se passerà come legge, non potremo più fare nulla e i campi di contenimento o la proibizione ad uscire di casa sono assicurati, come minimo! Dunque penso che tutti dovrebbero firmare se interessati alla libertà di opinione. Ecco qua la copia dell’esposto da inviare come PEC. Non uno ma dieci milioni di firme dovrebbero intasare il sito.
1.000.000 di queste PEC !
Alla CORTE COSTITUZIONALE
Invito tutte le Cittadine e tutti i Cittadini italiani, a inviare una PEC alla CORTE COSTITUZIONALE che in NOVEMBRE emetterà sentenza sull’obbligo vaccinale.
L’indirizzo PEC della Corte è:
segreteria.generale@pec.cortecostituzionale.it
OGGETTO:
Esposto all’eccellentissima Corte Costituzionale Italiana: anti-scientificità e incostituzionalità della “vaccinazione” obbligatoria COVID-19 e di tutte le altre vaccinazioni.
Il/La sottoscritto/a___ (nome e cognome), Cittadino/a della Repubblica Italiana è consapevole che ai sensi della Costituzione Italiana non può rivolgersi direttamente all’eccellentissima Corte Costituzionale per presentare l’esposto in oggetto.
Tuttavia, è ALTRETTANTO CONSAPEVOLE della gravità, della drammaticità del momento storico che l’Italia sta vivendo, poiché ogni giorno da più di 2 anni,
– sono compressi,
– sono calpestati,
– sono ignorati, i diritti costituzionali e i diritti inviolabili dell’Umanità, della Cittadinanza e dei Lavoratori.
Con piena fiducia, AFFIDA a codesta Eccellentissima Corte il presente esposto, dichiarando che:
– condivide in toto il contenuto medico-scientifico dell’allegato “Rapporto sulla campagna vaccinale e sulla gestione della COVID-19” della Società Italiana di Medicina link: https://societaitalianamedicina.it/
– ritiene l’obbligo vaccinale in oggetto incostituzionale, visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 32, 36 Cost. e viste le numerose ordinanze di remissione alla Corte Costituzionale dei decreti legge che impongono i trattamenti iniettivi anti Sars-CoV2 (virus mai isolato correttamente) per l’esercizio da parte dei Cittadini di diritti e libertà fondamentali;
– farà tutto ciò che gli/le è possibile in punto di diritto per garantire il TOTALE RISPETTO della Costituzione della Repubblica Italiana.
IN FEDE: Nome e Cognome, Persona fisica vivente = uomo vivo
Si allegherà alla PEC il documento redatto dai medici italiani che trovate sotto, comunque disponibile al seguente link:
https://societaitalianamedicina.it/
Chi di voi non avesse una PEC, può firmare in calce alla PEC di un vostro conoscente: in questo caso però, affinché la vostra firma abbia valore, dovete allegare alla PEC anche la copia di un vostro documento di riconoscimento valido (passaporto, carta d’identità, patente).
Leggete con attenzione: Legge Regione Lombardia 27/2021
Art. 7, commi:
- Al verificarsi di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, l’attivazione a livello comunale degli interventi urgenti di competenza per farvi fronte, in conformità alla pianificazione comunale di protezione civile, è curata direttamente dal comune interessato, il quale provvede, altresì, a darne tempestiva comunicazione alla prefettura, all’ente di area vasta territorialmente competente e alla Regione, anche ai fini di eventuali richieste di interventi a sostegno ai sensi del comma 7.
- Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di protezione civile di cui al presente articolo, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture operative di area vasta agli enti di area vasta del territorio regionale, di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del Codice (NDR: di Protezione Civile, D. Lgs. 1/2018)
Andate a cercare sull’Albo Pretorio del vostro COMUNE il Piano comunale di Protezione Civile.
Ci hanno fregati nel 2020 e pensano che nel frattempo non abbiamo imparato nulla.
DIMOSTRIAMO che NON È COSÌ !
Stanno violando la legge con atti che ben possono definirsi tradimento della “Repubblica”, che non è una repubblica, ma una colonia/protettorato degli US…., non cadiamoci per l’ennesima volta !
Legge Emilia-Romagna 1/2015
Art. 6, comma
- Al verificarsi di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), l’attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale.
Insomma sono tutte così, qualcuna più chiara, altre meno.
Il D. Lgs. 1/2018, che fa da quadro di riferimento VINCOLANTE per tutte le leggi regionali, è tassativo e comprensibile:
Art. 12, comma
- Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione.
Senza queste richieste di aiuto, nessun ente gerarchicamente superiore ha potere o motivo di intervenire (se il Sindaco non ha problemi… Che parla a fare il Presidente di Regione ?!?).
By Laura – Tratto da: Multilevel della Libertà – link di invito di Telegram: t.me/orgoglioitaliani
VACCINI e GIUSTIZIA:
ISTANZA-ESPOSTO RIAPERTURA INDAGINI PENALI e RICLASSIFICAZIONE di 2.200 DENUNCE AUTOARCHIVIATE a ROMA a MODELLO 45
Con l’amico piemontese Pier Giorgio Doppioni – quasi ottantaduenne e da anni in lotta per la verità e la giustizia nel campo della salute e sul tema della obbligatorietà dei trattamenti di vaccinoprofilassi (misura irragionevole e non rispettosa dei diritti umani) – abbiamo preparato un’istanza-esposto di sole cinque (5) pagine che qualunque cittadino potrà sottoscrivere e depositare liberamente presso la Procura della Repubblica.
A preparare il modello dell’atto ci ha aiutati pro bono un avvocato piemontese, senza impegno e ulteriori suoi coinvolgimenti.
La bozza dell’atto è stata da noi successivamente rivista, integrata e ampliata.
Questo atto potrà essere sottoscritto da coloro che NON hanno già firmato e sottoscritto l’esposto-denuncia con l’Avvocato Michele Rodaro (aprile 2022, Procura della Repubblica di Udine).
All’atto (liberamente adattabile) – firmato e depositato con autentica di firma con il proprio avvocato di fiducia, oppure in modo autonomo senza avvocato – andrà allegato a propria cura un DVD contenente il filmato “DOSSIER_GIUSTIZIA_50866 9140K” (liberamente scaricabile da YouTube e divulgato nell’anno 2021) citato nell’atto stesso, affinché la magistratura italiana rivaluti la riapertura delle indagini del procedimento penale RG 50866/2017 (Roma) e soprattutto perché si scoperchi il vaso di Pandora sepolto negli archivi romani, ove giacciono in 14 faldoni circa duemiladuecento denunce presentate a suo tempo dalla cittadinanza italiana e AUTOARCHIVIATE direttamente a mod. 45 (K) fra il 2017 e il 2018, senza l’apertura di alcun fascicolo.
Solo comprendendo quali abusi, irregolarità e ingiustizie hanno preparato il terreno alla stagione di golpe normativo e di deriva autoritaria sanitaria COVID-19, sarà possibile avere quello scandalo nazionale che aprirà gli occhi a molti sulla torsione che gli apparati sanitari e le autorità hanno subito negli ultimi anni a causa di conflitti di interessi, menzogne istituzionalizzate e a causa del disconoscimento della verità e dei diritti umani inalienabili, sacrificati sull’altare delle grandi multinazionali farmaceutiche che hanno ingannato i cittadini e i popoli con la complicità di chi non ha visto o voluto vedere, o di chi con negligenza, imperizia oppure imprudenza ha tradito la propria deontologia professionale, oppure ha mancato il rispetto del Giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e soprattutto alla propria coscienza.
By: Luca Scantamburlo, Barbara Todisco, Stefania Marchesini
By Tiziana Collazuol – 2 giugno 2022
https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/2022/06/vaccini-e-giustizia-istanza-esposto.html?m=1
Bozza di risposta per:
𝗢𝗕𝗕𝗟𝗜𝗚𝗢 𝗩𝗔𝗖𝗖𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗩𝗘𝗥 50 𝗥𝗜𝗦𝗣𝗢𝗦𝗧𝗔 𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗟𝗘𝗧𝗧𝗘𝗥𝗔 𝗥𝗔𝗖𝗖𝗢𝗠𝗔𝗠𝗗𝗔𝗧𝗔:
Luogo, data
Spettabile: Agenzia delle Entrate spa
[indicare l’Ufficio dal quale è arrivata la comunicazione]
e
Spettabile Azienda Sanitaria
[indicare la propria Azienda Sanitaria di appartenenza]
[N.B. inviare a mezzo PEC o raccomandata A/R entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate]
Egregi Signori,
Il sottoscritto/a…..
nato/a …….il ……
Per conto della FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME e COD FISCALE……) alla quale avete inviato la vostra lettera intestandola ad essa.
riscontro la Vostra comunicazione in merito al mio presunto inadempimento all’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS Cov-2. In proposito faccio presente che la norma che prevede l’obbligo predetto (art. 4 quater del decreto-legge 44/2021) è costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 1, 4, 13, 32, 35 e 36 cost. nonché illegale per contrasto con gli artt. 3, 15, 16 e 21 della Carta di Nizza e con il Regolamento UE 953/2021. Le pubbliche amministrazioni e i singoli funzionari ai sensi dell’art. 28 cost. rispondono dei danni cagionati dalla violazione delle norme dell’Unione Europea per cui invito e diffido codesta Amministrazione a voler disapplicare, come doveroso, le norme concernenti l’obbligo di vaccinazione per gli ultracinquantenni in quanto illegali. In difetto mi riservo di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del Vostro comportamento illegale.
La Repubblica Italiana non può impormi un trattamento sanitario, oltretutto ancora in fase di sperimentazione atteso che in base alle determine AIFA numeri 154/2020, 1/2021, 18/2021 e 49/2021 i risultati della fase 3 di sperimentazione dei vaccini contro la malattia
Covid-19 saranno resi pubblici a far data dal 2022 e sino al 2024, a seconda dei diversi vaccini. Non intendo prestarmi a partecipare ad una sperimentazione forzosa che è contraria alle norme del Codice di Norimberga, all’art. 7 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a New York il 16 dicembre 1966 (legge 25 ottobre 1977 n. 881), agli artt. 1.28 dell’allegato 1/1B e 2.9 dell’Allegato 1/2 del DM 15.07.1997, all’art. 3 del d.lgs. 24 giugno 2003 n. 211 e all’art. 28 del Reg. UE 536/2014. In particolare, è vietato costringere chicchessia a partecipare ad una sperimentazione clinica sotto la minaccia di condizionamenti finanziari, senza acquisire un consenso informato che garantisca la piena volontarietà della partecipazione alla sperimentazione e senza prevedere una adeguata copertura assicurativa per chi partecipi alla sperimentazione.
Inoltre, in base al nono rapporto di farmacovigilanza pubblicato da AIFA i vaccini in questione hanno dato luogo ad un numero significativo di reazioni avverse anche gravi comprensive di numerosi decessi. Pertanto, la Repubblica Italiana non ha diritto a chiedermi l’inoculazione forzosa di un trattamento sanitario che potrebbe causare anche la mia morte. Le norme in materia di vaccinazione obbligatoria sono incostituzionali laddove non prevedano l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati (si vada da ultimo
Corte cost. 23 giugno 2020 n. 118) e rifiuto di assoggettarmi ad un trattamento sperimentale per obbligo di legge oltretutto senza che si preveda nemmeno un indennizzo in mio favore in caso di effetti avversi e senza che il soggetto responsabile dell’inoculazione sia chiamato a rispondere dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose laddove dal trattamento dovesse derivare un danno alla mia integrità fisica.
Il tentativo di impormi la vaccinazione sotto la minaccia, in difetto, di subire una sanzione amministrativa ha rilevanza penale sotto il profilo dei reati di tentata violenza privata e tentata estorsione, reati che mi riservo di denunciare alla competente Procura della Repubblica affinché svolte le opportune indagini eserciti l’azione penale nei confronti dei responsabili del reato non senza sottolineare che ai sensi dell’art. 331 c.p.p. i destinatari della presente hanno l’obbligo di denuncia in quanto pubblici ufficiali.
Distinti saluti
firmare: Nome e Cognome – Persona fisica vivente = uomo vivo
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Mi raccomando chiedete tutte le informazioni alle ASL e P.A. seguendo ed osservando la legge del FOIA la quale obbliga lo stato e gli enti statali a rispondere per trasparenza alle domande fatte seguendo questa legge e riportando il riferimento di essa nella richiesta scritta inviata agli enti statali:
Con la normativa FOIA, l’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l’intera normativa è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.
Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, i cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo della norma, è anche quello di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.
Pertanto:
Spett. Ente italiano (Pubblico o privato) all’attenzione del dirigente,
PEC:……………………….
Si richiede alla Pubblica Amministrazione od all’ente destinatario, secondo la Normativa del FOIA e relative impegnative da parte vostra contemplate nelle disposizioni del FOIA, di conoscere:…..
1- gli studi scientifici pubblicati sul mancato isolamento del virus sars-cov2 (o dei vari virus che citano falsamente perché inesistenti in Natura) perché NON effettuati secondo i criteri scientifici denominati “Gold standard” ed i “postulati di Koch”, che obbligano ad effettuare controlli specifici di verifica.
2 – Sulla dimostrazione clinica e di laboratorio della presunta infettività dei presunti virus, il cui nome scientifico è nei fatti: esosoma
3 – sul contenuto dei Vaccini si chiede la copia integrale delle schede tecniche consegnate dal produttore al ministero.
4 – quali sono le controindicazioni ed i danni dei vaccini, visto che solo la Pfizer ne ha elencati per ora, solo 15.000
5 – prove e dimostrazioni scientifiche della innocuità assoluta dei vaccini
6 – assunzione personale scritta di responsabilità, da parte del dirigente della ASL e del medico vaccinatore, e del datore di lavoro, per eventuali danni derivanti dalla vaccinazione
7 – documento comprovante esistenza dell’assicurazione personale della ASL e del medico vaccinatore, per i danni procurati a terzi con i Vaccini.
8 – ricetta / documento scritto del medico della ASL o di quello di fiducia per la “prescrizione alla vaccinazione e di quale tipo di vaccino proposto/suggerito”.
Ed altro se volete….aggiungere qualcosa a vostra conoscenza.
IMPORTANTISSIMA SENTENZA del TRIBUNALE PENALE di CHIETI
Comunicato dell’associazione ContiamoCi !
Proscioglimento per A. F., lavoratore sanitario ed il suo accompagnatore e nostro vice-coordinatore regionale Abruzzo Pietro Ferrante che si erano recati presso il centro di vaccinazione all’interno dell’Ospedale Civile di Guardiagrele per adempiere all’obbligo di somministrazione di “vaccini anti-COVID-19”, chiedere una adeguata anamnesi con relativa informativa, chiedere esami pre-vaccinali ed infine un eventuale rilascio di esenzione temporanea per svolgere gli accertamenti necessari.
A seguito della consulenza (durata circa 50 minuti) i due utenti sono stati denunciati dal personale vaccinatore ed il P.M. Giuseppe Falasca ha chiesto la condanna per interruzione di pubblico servizio (articolo 340 c.p.) alla pena di 4 mesi di reclusione (convertita in 9.000 euro di multa ciascuno).
“…la condotta incriminata, considerata “perturbativa” del servizio, in realtà è stata determinata da reiterati illegittimi rifiuti del medico vaccinatore alle richieste del paziente…”, così stabilisce il giudice, Dott. Luca De Ninis, sui fatti avvenuti in data 19/02/2022 e che ora vedono la condotta del medico vaccinatore, Dott.ssa Marinella Valentina Primante e dei suoi “determinatori” soggetta alla valutazione da parte della magistratura penale.
Nella rigorosa sentenza (di 16 pagine) è stato ribadito un principio imprescindibile:
– il dovere del medico vaccinatore di tutelare il fondamentale diritto alla salute di ogni singolo utente;
– il dovere di corretta valutazione delle condizioni cliniche;
– il dovere della valutazione dei rischi e dei benefici dello specifico farmaco da somministrare;
– il dovere di corretta ed esauriente informativa.
L’avvocato Danielle Marguerite Mastrangelo, del Foro di Pescara, e l’avvocato Marino Marini, del Foro di Roma, legali rispettivamente per A. F. e P. F., dichiarano congiuntamente la soddisfazione per questa sentenza e la rilevanza della esatta analisi del giudice sulle diffuse lacune nella prassi dei centri di vaccinazione rispetto alla tutela del diritto alla salute.
ContiamoCi! esprime la massima solidarietà a P. F. e ad A. F., incorsi in una ingiusta accusa, poi felicemente conclusa con una storica sentenza che riabilita il medico nei suoi sempre imprescindibili doveri di difesa della persona.
Il testo integrale della sentenza a questo link:
https://www.contiamoci.net/post/importantissima-sentenza-del-tribunale-penale-di-chieti
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MULTE over 50 – Che PROCEDURA UTILIZZARE ?
Fate Attenzione: l’impugnazione delle multe per la mancata inoculazione del trattamento sperimentale NON E’ un’OSA (Opposizione a Sanzione Amministrativa) e non segue la procedura prevista dalla legge 689/1981.
A TUTTI: “SANZIONI” AVVISI DI DEBITO, E OPPOSIZIONI DINANZI AL GIUDICE
Libera scelta di non vaccinarsi e diritto alla difesa, formale e sostanziale
Su come impugnare correttamente, fate riferimento alle indicazioni dell’ Avv. Alessandro Fusillo che metterà online, al mio post del 6 dicembre (trovate link nel mio articolo del 7 dicembre 2022)
La opposizione dinanzi al giudice di pace va fatta entro 30 giorni ma qui sono 20 giorni dal ricevimento dell’avviso di debito se ci si oppone ex artt 615-617 cpc; si può integrare per iscritto o oralmente anche con altro, non solo con quello che scrivo e dico io.
Mi auguro che le OPPOSIZIONI siano migliaia, con udienze in calendario dal 2023 al 2050 !
By Luca Scantamburlo – 8 dicembre 2022
Altra indicazione Legale per rispondere:
SANZIONI AMMINISTRATIVE AGLI OVER 50enni:
FACCIAMO CHIAREZZA
Rispondere o non rispondere all’Avvio procedimento sanzionatorio ?
E’ una scelta personale se rispondere già all’inizio dell’avvio del procedimento sanzionatorio (con una istanza in autotutela ad esempio) oppure attendere l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.
Per me è giusto rispondere:
per disinnescare la sanzione, innanzi tutto, e per AFFERMARE i propri diritti civili ed umani.
Se non si risponde già ora all’avviso inizio del procedimento sanzionatorio, succede solo che continua la corsa dell’atto e si verrà sanzionati, dopo che la Asl /Min. Salute e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si saranno interfacciati.
Attenzione che se la sanzione avrà già titolo esecutivo – come già anticipato dai due enti in questi giorni – se non si paga si rischia l’atto di precetto (e la eventuale successiva riscossione forzata).
Se invece si risponde sin da subito ma si viene poi sanzionati ugualmente, nonostante una risposta di istanza in autotutela rimasta non accolta – ad esempio utilizzando la bozza proposta dall’Avv. Renate Holzeisen – allora si può impugnare la sanzione, ma i dirigenti che sanzionano si espongono poiche’ la istanza in autotutela pone alla attenzione della P.A. gravi profili di illeciti, anche penali in teoria, che potrebbero coinvolgerli in caso di azione penale della magistratura.
In ogni caso, bisogna IMPUGNARE
Ma arrivare in ricorso gerarchico dinanzi alla Asl o dinanzi alla Prefettura (in funzione di quale sia l’ente irrogante la sanzione) – oppure direttamente dinanzi al GdP in ricorso giudiziario – con alle spalle già una istanza in autotutela avanzata e rimasta inascoltata (la P.A. non è obbligata ad accoglierla), è un vantaggio secondo me, soprattutto dinanzi al GdP.
Decidete voi cosa fare !SANZIONI e VACCINAZIONI: OPPOSIZIONE DINANZI al GIUDICE di PACE e COSTO del CONTRIBUTO UNIFICATO
Il contributo unificato per una opposizione dinanzi al GdP sugli avvisi di debito aventi già titolo esecutivo per mancata vaccinazione, over 50 anni di età, è € 168 da pagare alla Tesoreria dello Stato, se ci oppone ex artt 615-617 cpc.
Invece sono € 43 nella classica impugnazione ed opposizione ex L. 689/1981Questo lo ricorda lo stesso Avv. Alessandro Fusillo in un video aggiornato, diffuso poche ore fa.
In tal caso, se il contributo unificato fosse di € 168 – invece di € 43 – si supererebbe addirittura l’importo della sanzione nell’avviso di debito di € 100, per cui lo Stato procederà ad “espropriazione forzata” in caso di mancato pagamento entro 60 GG dal ricevimento dell’avviso di debito.
Questo al Governo lo hanno fatto – molto probabilmente – per scoraggiare le opposizioni dinanzi al Giudice di Pace, e ciò è stato possibile andando in deroga alla legge 689/1981 (Rif art 4 sexies comma 7 DL 44/2021)Ho già illustrato i possibili profili di illegittimità degli avvisi di debito e della modalità di accertamento e riscossione, lesivi di più principi e plurimi soggettivi: soprattutto della violazione del diritto all’equo processo e del diritto alla difesa (ex art 6 CEDU).
A violazione del diritto alla difesa è palese, anche per il dilatarsi oltre ogni limite ragionevole del procedimento amministrativo sanzionatorio.
Se nessuno paga o impugna l’avviso di debito, il procedimento della Agenzia delle entrate Riscossione andrà avanti, verosimilmente.
In ogni caso, la incertezza regna e non è detto che gli atti di accertamento siano annullati dal Legislatore, e così dalla Agenzia delle entrate Riscossione
Chi lo ha ricevuti, ha avvisi di debito esecutivi.1) la sanzione parla di
ESPROPRIAZIONE forzata in caso di mancato pagamento entro i termini;
2) nel video precedente di giorni fa, l’Avv Alessandro Fusillo diceva di andare in giudizio in tantissimi e scatenare “l’inferno”, adesso egli ha un approccio più prudente, e dice di non pagare al momento, in attesa di sue nuove dopo le consultazioni che l’avvocato avrà con altri suoi colleghi.
Ma se non si paga entro 60 giorni scatta il pignoramento, e se non si impugna entro venti giorni si rischia di perdere la possibilità di opposizione.
Io ringrazio l’Avv Alessandro Fusillo per essere sempre sul pezzo, e per le indicazioni che ci fornisce e per aver difeso più volte i nostri diritti civili e umani.
Personalmente non sono d’accordo nel non tentare la via giudiziaria dinanzi a GdP, difendendosi anche da soli senza avvocato, perché la controversia è simile e riguarda milioni di persone, e inoltre, poteva dire, chi se la sente e può, vada in giudizio dinanzi al GdP di pace. Se ne ha la possibilità.
E faccia valere le sue ragioni – Chi non ha questa possibilità, paghi i 100 euro se vuole.
Sinceramente, Non si dovrebbe dire non fate questo o fate questo, ma dare informazioni e lasciare la libera scelta alle persone
In ogni caso, opportuno sarebbe dire a chi se la sente e non ha problemi di soldi, di andare assolutamente a fare valere i suoi diritti dinanzi a GdP
Tante opposizioni, tanti pronunciamenti
E così si avrà qualche giudice che darà ragione ai cittadini, se non altro statisticamente, creando una giurisprudenza favorevole ….Ma se nessuno ci va…In ogni caso conosciamo già delle persone che hanno intenzione di adire in giudizio, chiedere la sospensione di efficacia del provvedimento, e chiedere di essere ascoltati perché una sentenza del giudice di pace faccia giustizia.
E si abbia una giurisprudenza a favore dei cittadini, come la più recente del Giudice di Pace di Chiavari (2022), o la storica prima sentenza del Giudice di Pace di Frosinone (2020), che hanno difeso i cittadini contro il potere autoritativo dello Stato ritenuto illegittimo
E dunque il giudice di pace è la figura più indicata per un riconoscimento della giustizia, un accoglimento delle opposizioni e un annullamento delle assurde e inique sanzioni.
By Luca Scantamburlo – 9 dicembre 2022
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BOZZA IN AUTOTUTELA: SANZIONI OVER 50enni
Richiesta archiviazione immediata del procedimento amministrativo sanzionatorio avviato
Tutti i download al seguente indirizzo – Leggete bene tutto e scaricate il file che preferite, o la bozza istanza in autotutela mia (di Luca, sulla base della bozza Holzeisen, già ottima), in due diverse versioni
* Generica
* Per gli esponenti-denuncianti con Avv Rodaro, 2022
oppure la bozza di istanza in autotutela originaria che trovate al link al blog ufficiale dell’avvocato Renate Holzeisen
Avete anche un file in download con testo in modifiche in colore rosso (solo per confronto fra le due bozze), da non usare, solo per comprensione di quali modifiche sono state fatte
Prima di firmare la spedire leggere bene tutte le pagine, perché si sottoscrivono di proprio pugno. Completare o correggere dove necessario.
I files sono editabili.
By Luca Scantamburlo – 11 aprile 2022
https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/2022/04/covid-19-ed-obbligo-vaccinale-sanzioni.html?m=1
Altra bozza di Ricorso presso il Giudice di Pace:
Ricorso-generico-Giudice_diPace
QUANTO TEMPO HA IL PREFETTO PER RISPONDERE AD UN RICORSO PREFETTIZIO ?
La Prefettura ha 210 GG per rispondere al ricorso gerarchico prefettizio, che si dilatano qualora nel ricorso si chieda anche l’audizione (cioè il confronto in presenza).
La storia dei 5 anni che continuo a sentire e leggere è destituita di fondamento, ed in ogni caso VIOLEREBBE il diritto all’equo processo (ex art 6 CEDU) ed il diritto del cittadino ad avere una buona amministrazione della giustizia (ex art 41 CDFUE).
Il ricorso gerarchico non ha spese di deposito (vi sono le sole spese di invio raccomandata memorie difensive + copia carta di identità e atto impugnato).
SPESE del RICORSO GdP
Le spese di ricorso dinanzi al Giudice di Pace (GdP) sono pari a € 43 di contributo unificato per il deposito (da versare alla Tesoreria dello Stato).
Al termine della udienza, nei GG successivi il GdP emana sentenza: di solito le spese processuali sono nulle, anche in caso di rigetto del ricorso per inammissibilità.
Se vi sono spese alle liti, generalmente il GdP compensa (ognuno paga per se’).
Fino a € 1100 del valore di causa, dinanzi al GdP ci si può difendere personalmente, stando da soli in giudizio (senza avvocato) o dare delega di difesa ad un amico, più esperto, anche se un semplice cittadino (dunque non necessariamente avvocato).
Anche qui, non ho mai sentito in vita mia di GdP che statuiscono spese processuali di centinaia di Euro.
Fra l’altro, sempre più GdP stanno dando ragione ai cittadini ultimamente.
LA BOZZA della ISTANZA in AUTOTUTELA PROPOSTA dall’ AVV. Renate Holzeisen
In ogni caso la dr.ssa Renate Holzeisen del Foro di Bolzano ha fatto un grande lavoro, con la sua bozza proposta online pro bono.
La idea della istanza in autotutela è stata una grande idea con la quale i cittadini sin da subito possono affermare ed azionare i propri diritti e chiamare tutti alla propria responsabilità ed al rispetto dei nostri diritti civili ed umani.
Brava Avv. Renate Holzeisen.
Proporrò nei prossimi gg una bozza integrata/modificata di tale istanza in autotutela.
By Luca Scantamburlo
7-9 aprile 2022
https://www.renate-holzeisen.eu/it/istruzioni-pratiche-per-la-difesa-contro-le-sanzioni/?noamp=available
COVID-19, VACCINAZIONI OBBLIGATORIE per over 50 anni e SANZIONI Amministrative:
ENTRO 90 GG DEVE CONCLUDERSI L’ ISTRUTTORIA SANZIONATORIA
Quanto tempo può durare una istruttoria di accertamento sanzionatorio dal momento del suo avvio ?
Domanda importante e così la sua risposta, soprattutto in merito all’avvio del procedimento sanzionatorio che l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha avviato nei mesi scorsi nei confronti di alcuni (non tutti) over 50 anni di età, per non essersi conformati all’obbligo di profilassi vaccinatoria anti-SARS-CoV-2 stabilito dalla legge italiana DL 7 gennaio 2022, nr 1 coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022 n.18.
Una sottrazione all’obbligo che – per altro – risponde a diritti sacrosanti di tutela di “heabas corpus“, principio consensualistico in ambito medico e della biologia, di tutela della propria dignità e del proprio convincimento personale, tutti tutelati dalla giurisprudenza di Cassazione e della Corte Costituzionale (sentenza n.438/2008), sulla scorta della Convenzione di Oviedo (ex art 5) e soprattutto sulla scorta della Carta dei Diritti Fondamentali della UE (ex art 3) la quale è legge vigente nel diritto eurounitario e di rango superiore alle leggi nazionali degli Stati.
Dei 90 GG ha parlato anche il Consiglio di Stato
Sentenza nr 1330, Sez. III – 13 marzo 2015.
Vedi anche Delibera A.G. Con n 136/06/CONS,
- 241/1990 art 5 comma 2)
Rif. Anche sentenza Cassazione n 4042 del 21 marzo 2001, che indica espressamente i 90 GG come tempo massimo per la conclusione del procedimento amministrativo
Vi è un orientamento di Cassazione che invece parla dei cinque anni (il termine di prescrizione), ma è per me una VIOLAZIONE del diritto all’equo processo ex art 6 CEDU,
Così come del diritto alla buona amministrazione (ex art 41 CDFUE, per cui ogni cittadino ha diritto che le questioni che lo riguardano siano trattate “entro un termine ragionevole dalle istituzioni”)
Anche la Costituzione della Repubblica italiana riconosce e garantisce “il buon andamento e l’imparzialità della amministrazione”, secondo quanto disposto dall’art 97 Cost.) Non si può considerare la conclusione entro termini ragionevoli, un procedimento che dura cinque anni.
La sentenza che sconfessa il primo orientamento di cui sopra, è la sentenza del 27 aprile 2006, n. 9591, Cassazione Sez. Unite
Il Consiglio di Stato ha espresso il suo parere nel 2015 e taglia la testa al toro:
(…) “La fase istruttoria del procedimento sanzionatorio che precede la notifica della sanzione al trasgressore non può, tuttavia, per scelte organizzative dell’Autorità, dilatarsi oltre i limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito”
E quindi, dal momento della contestazione della sanzione al trasgressore, scattano i 90 GG di tempo come termine entro il quale la P.A deve concludere il suo accertamento per irrogare una legittima sanzione, decorsi i quali ogni qualsiasi sanzione irrogata oltre questo limite temporale è da ritenersi illegittima.
Non si può protrarre ad libitum una istruttoria sanzionatoria.
I cinque anni sono un chiaro abuso ed una sorpassata convinzione giurisprudenziale.
L’obbligo vaccinale per gli over 50 anni di età era poi previsto dalla legge in vigore fino al 15 giugno 2022, termine di scadenza della obbligatorietà di profilassi anti-SARS-CoV-2.
L’obbligo è scaduto. La vaccinazione per questa coorte non è più obbligatoria. Stando a quanto riferisce ilSole24ore (news del 16.06.2022 Riccardo Ferrazza), sinora sono stati individuati 1,7 milioni di inadempienti per i quali è scattato l’avvio del procedimento sanzionatorio.
1,7 milioni su 2,4 milioni di nominativi individuati.
Se partissero ulteriori avvii di procedimento sanzionatorio, anche per i rimanenti (nonostante la scadenza dell’obbligo) valgono le considerazioni già sopra svolte: dal momento dell’accertamento scattano i 90 GG.
Rispondere con istanza in autotutela di richiesta di immediata archiviazione è sempre cosa buona e giusta
In ogni caso, rimane la possibilità di ricorso dinanzi al GdP.
By Luca Scantamburlo 18 giugno 2022
Bozza di richiesta dati e relative diffide alla Scuola dell’obbligo:
Procura del TRIBUNALE di…………… – Ufficio Cancelleria
v. ………………………..
PEC: ………………………………………………..
e
Ministero Salute: Ministro in carica sig. (Nome e Cognome) e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME)
segretariato.generale@sanita.it + seggen@postacert.sanita.it
e
Ministero Pubblica Istruzione: Ministro in carica sig.(Nome e Cognome) e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME)
uffgabinetto@postacert.istruzione.it – uffleg@postacert.istruzione.it
e
Ministero Grazia e Giustizia: Ministro in carica, sig. (Nome e Cognome) e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME)
capo.gabinetto@giustiziacert.it
e
Asl appartenenza: Direttore Sanitario in capo, sig. …………… e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA:
PEC o mail:
e
Prefetto sig…………………. e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA
PEC:……………………
e
Sindaco di …………………(prov……), sig. …………………. e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA, quale massima autorità sanitaria del COMUNE, secondo la legge vigente.
PEC:…..
e
Provveditore agli studi della regione: sig………………. e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA:
PEC:……………………………
e
Preside/direttore dell’Istituto:……………………
All’attenzione del sig…………………… e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA
PEC:………………
NOTIFICA n° …. con DIFFIDA – Data della PEC
Con la normativa FOIA, l’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l’intera normativa è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.
Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, i cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo della norma, è anche quello di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.
Pertanto:
Spett. Ente italiano (Pubblico o privato) all’attenzione del dirigente,
PEC:……………………….
Si richiede alla Pubblica Amministrazione od all’ente destinatario, secondo la Normativa del FOIA e relative impegnative da parte vostra contemplate nelle disposizioni del FOIA, di conoscere quanto di seguito qui richiesto.
I Sottoscritti genitori (Nome e Cognome dei due genitori) e relative nostre FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE, denominate: (COGNOME e NOME), madre, e del padre (COGNOME e NOME), quali genitori di nostro figlio (Nome e Cognome) e sua FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) avente domicilio in v………………………………. Italia.
Vi chiediamo con questa nostra PEC o R/R (data della PEC), con la quale vi chiediamo di CERTIFICARE l’innocuità delle sostanze esistenti nei Vaccini (Qualsiasi), che avete reso “obbligatori” ma richiedete il consenso quindi NON sono obbligatori, con la Legge119/2017 Lorenzin, ed oggi per quanto riguarda i Vaccini TOSSICI per la Covid19, vi ricordiamo che non abbiamo pregiudizi sui Vaccini, ma vogliamo ASSOLUTAMENTE essere CERTI, da genitori responsabili, della INNOCUITA’ dei Vaccini e quindi conoscere il vero rapporto di rischio e degli eventuali “benefici”.
QUINDI. per Vs informazione:
Vi inviamo questa ISTANZA:
con la richiesta di procedimento amministrativo per l’ APPLICAZIONE del PRINCIPIO di PRECAUZIONE e di SOSPENSIONE della L.119/17, ai sensi Comma IV art. 118 Costituzione “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà Principio di sussidiarietà orizzontale: esso consente ai PRIVATI di svolgere attività legate alla funzione amministrativa.
Tale funzione rimane nella titolarità degli enti pubblici. ma questi sono chiamati a favorire l’iniziativa privata lasciando ad essa ampi margini di manovra.
Storicamente, il principio si deve alla crisi dello stato sociale (welfare state) con la conseguente necessità che siano i PRIVATI, anche in forme associate, a sopperire alle necessità dovute a questa crisi.
Oggetto: DIFFIDA ad effettuare QUALSIASI tipo di Vaccinazioni e/o Profilassi sanitaria “obbligatoria o sperimentale” di qualsiasi tipo senza il nostro consenso.
Vi ricordiamo
Questo provvedimento (la vaccinazione obbligatoria o sperimentale) comporta notevoli rischi dal punto di vista sanitario, ormai ampiamente dimostrato dalle migliaia di ricerche e studi scientifici pubblicati nel mondo:
per cui i bambini sarebbero sottoposti ad una dose massiccia di vaccini (pieni di tossine con le analisi di laboratori, fatti sui Vaccini di tutti i tipi, hanno e dimostrano la loro totale tossicità, e tutto ciò proprio nel periodo di formazione del loro sistema immunitario rendendo i bambini immunodepressi (si chiama vAIDS l’immunodepressione da vaccino) ed in balia di qualsiasi malattia (malgrado la Costituzione Europea ed Internazionale, non richiami alcun obbligo in tal senso),
vedi: Contenuto Vaccini, dati scientifici ignorati completamente dal presunto “ministro” (mai votato dal Popolo sovrano, ormai reso suddito) e dal ministero della “salute” e dagli enti vaccinatori finanziati/pagati o collusi con Big Pharma, e quindi tutti quanti evidentemente collusi con le case farmaceutiche !
Quindi:
– Se lo scopo dell’intervento medico è di “promuovere la salute ed il benessere del bambino”, quindi perché lo sottoponiamo a un forte stress neuroimmunoendocrino in fase neonatale dai 3 mesi fino ai 6 anni, quando i suoi sistemi di difesa, immunitari e metabolici, si stanno lentamente formando ?
vedi: Danni dei Vaccini
Dato anche che l’Effetto Gregge/Herd Immunity, è una BALLA/BUGIA inventata. infatti NON esiste !!
– INOLTRE il criterio di “obbligatorietà” viola TOTALMENTE la libertà di scelta terapeutica (di Cura), la patria potestà e/o la responsabilità genitoriale, per cui la vaccinazione di massa obbligatoria è nei fatti INCOSTITUZIONALE (Art.32), soprattutto per il Contenuto Tossico dei vaccini.
Inoltre:
I VACCINI (QUALSIASI tipo) sono ormai chiaramente comprovati essere ARMI BIOTECNOLOGICHE
(vedi qui nel sito: Contenuti Tossici dei Vaccini) e di documenti in merito sui danni dei Vaccini, legati a fonti scientifiche internazionali inopinabilmente ed attendibili, ne abbiamo tantissimi (migliaia), inoltre in tutta questa faccenda il CONSENSO INFORMATO é richiesto per Legge la “prescrizione medica per il vaccino” e ciò per tutti i Vaccini (è richiesta la nello scenario dell’obbligo che percettivamente é UNA PISTOLA PUNTATA ALLA TESTA, vedi il “ricatto della possibilità di frequentare la scuola” 0-6, 06-16 e le multe che di solito vengono comminate, ciò crea tutto questo clima di tensione, stress, paura, sgomento e quindi schiavismo, percepito dalla popolazione ignorante delle Leggi e quindi rende manifesto l’art. 610 del. C. P. ovvero “Violenza Privata” da parte delle PA e PU, che con la loro diretta responsabilità personale di chi li vuole propinare, é ben evidenziata anche nell’art. 28 della Costituzione Italiana, assodato il grave rischio di intossicazione e (avvelenamento) ed infiammatorio (termine tecnico ASIA) che apportano i Vaccini, soprattutto ai bambini:
Inoltre la informo che:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto, ovvero opporsi alla Legge 119/2017 per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri (1) dal pericolo attuale di un danno grave alla persona“…
vedi anche: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art54.html
Vi DIFFIDIAMO dal voler eseguire in qualsiasi luogo (scuola od altro luogo), qualsiasi trattamento sanitario da noi non acconsentito per iscritto.
E siccome:
Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in NESSUN caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art 337 ter del Codice Civile: “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, un Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente”.
QUINDI e Pertanto, consapevoli delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000,
Noi sottoscritti (madre: Nome e Cognome) e (Padre: Nome e Cognome), genitori di (Nome e Cognome), facendo seguito ai vari contatti con Voi avuti tramite le lettere/PEC già inviateVi (se lo avete fatto altrimenti togliete questo periodo lessicale), dalle quali non abbiamo ricevuto risposte esaustive entro i termini di Legge:
Dichiariamo la nostra impossibilità e NON volontà a dare il consenso per le vaccinazioni “obbligatorie” e non, per i vaccini richiesti (qualsiasi), non ritenendo in alcun modo sufficienti gli elementi di informazione che (non ci sono stati MAI forniti neppure dal medico di base) per questo:
DIFFIDIAMO
QUALSIASI Organo della pubblica AMMINISTRAZIONE (PA) e QUALUNQUE SUO RAPPRESENTANTE, di QUALSIASI GRADO; QUALUNQUE RAPPRESENTANTE di QUALSIASI APPARTENENZA a QUALSIASI ENTE, dal NOTIFICARE DOCUMENTI e/o CONVOCAZIONI e/o RICHIESTE RIGUARDANTI OBBLIGO VACCINALE od altri TRATTAMENTI SANITARI tipo:
Tamponi, PCR, Mascherine (che riducono l’apporto di ossigeno nel sangue dei mascherati del 25%, oltre a “istigare a delinquere” perché la Legge https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art5 +
“il comparire mascherati in luogo pubblico, vìola l’art. 85 del TULPS e l’art. 5 della legge 22 maggio 1975 n. 152, aggiornata con l’art. 2 della legge n. 533 dell’8 agosto 1977 e dall’art. 10, comma 4-bis del DL 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005 n. 155, e pone lo/la scrivente in situazione di pericolo per manifesta potenziale minaccia verso terzi”.
vedi anche: https://pattoverascienza.com/mascherine-ma-sono-obbligatorie-no/, analisi seriologiche, prelievo del DNA, distanziamenti in classe, ecc., RELATIVI al MINORE:
(Nome e Cognome) e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME).
DIFFIDIAMO e lo ribadiamo:
L’Istituto scolastico: (Nominativo dell’Ente), dal sottoporre il minore: (Nome e Cognome), durante la sua permanenza nella struttura, da qualsiasi visita, prelievo ed analisi del sangue o del DNA, a mezzo di tamponi, uso di mascherine, ecc., od interrogatorio, richiesta verbale o scritta e qualsiasi voglia comunicazione in ogni forma essa possa essere espressa da parte di personale delle Asl, pediatri, medici paramedici di qualsiasi appartenenza ed Enti deputati alla cosiddetta “salute pubblica”, o per qualsiasi tipo di trattamento sanitario, vaccini, farmaci o discussioni in classe, esempio su: espianti, trapianti, trasfusioni di sangue, sesso, gender, ecc., senza la presenza e l’autorizzazione scritta dei Genitori.
Ogni eventuale richiesta, DEVE avvenire solo ed unicamente per via scritturale ed ufficiale direttamente ai Genitori e NON tramite il minore.
Inoltre si DIFFIDA dall’isolarli/lo/la da attività scolastiche, ricreative anche di gruppo, spostarlo/a/i in classi differenti da quella già di appartenenza ed imputare a lui eventuali casi di ammalamento o presunto “contagio” di suoi/loro compagni di e per qualsiasi malattia.
Faccio presente a tale proposito, che sarebbe obbligo dell’istituto scolare far rispettare la quarantena delle 6 settimane prevista per i bambini recentemente vaccinati, a garanzia dei soggetti “deboli”, quali i compagni di mio figlio/a/i anche se vaccinati, dato che ormai è ben noto che la vaccinazione NON immunizza MAI dalle malattie, ma immunodeprime il vaccinato e trasmette con l’inoculo del Vaccino, ammalamenti per le tossine Vaccinali !
NON firmate MAI questi modelli prestampati che la scuola vi consegna:
Promemoria per il Preside, Dirigente, ente:
Leggi per la Scuola: NIDO, MATERNA, ASILO, ELEMENTARE, MEDIA, SUPERIORE
Ministero Pubblica Istruzione (Piemonte ag. 2017)….
“si sottolinea che a nessun utente dei servizi scolastici sarà inibito l’accesso a scuola”
DIFFIDIAMO quindi
L’ISTITUTO SCOLASTICO, ad ACCOMPAGNARE e/o CONSEGNARE il MINORE: (Nome e Cognome), da/a TERZI (fatta eccezione di quelli espressamente indicati al ritiro del minore all’uscita scolastica, in forma scritta sul diario scolastico o su modulo).
In PARTICOLAR MODO a QUALSIASI PERSONALE di ENTI DEPUTATI alla SALUTE PUBBLICA e da ORGANI GIUDIZIALI.
Per qualsiasi motivo, l’ISTITUTO DEVE AVVERTIRE i GENITORI ed ATTENDERE il loro ARRIVO..
NOTIFICHIAMO
INOLTRE all’ISTITUTO SCOLASTICO che la mancata accettazione di iscrizione e di possibilità di frequenza scolare, anche per i non vaccinati, vista la non chiara legittimità della possibilità di operare del governo e del capo dello stato da un decennio, politici mai eletti dal Popolo sovrano, ciò apre uno scenario di “non legalità” della legge stessa emanata e quindi, FINO A QUANDO QUESTA LEGITTIMITA’ NON SARA’ CHIARITA, SI RITIENE L’ISTITUTO SCOLASTICO RESPONSABILE IN PRIMIS DELLA MANCATA APPLICAZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI e DEL DIRITTO all’ISTRUZIONE obbligatorio per Legge anche Nazionale.
DIFFIDIAMO e NEGHIAMO il consenso dal trattamento dei miei dati personali e di quelli dei miei figli di mio/a figlio/a minore: (Nome e Cognome).
In particolar modo diffido e nego la diffusione a NESSUNO, di qualsiasi dato di carattere sanitario (quali ad esempio certificati e/o libretti vaccinali), stato di salute, credenza religiosa e politica a terzi.
Questa diffida e negazione annulla qualsiasi precedente consenso dato inavvertitamente.
Direttiva 95/46/CE (D.Lgs 196/03) – D.U.D.U. – C.E.D.U.
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO – 27 aprile 2016….relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
(3) – La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha come obiettivo di armonizzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri.
(4) – Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo.
Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2003; 174 (SO 123): 1-208
Cari Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado da 0 ai 16 anni, vi ricordiamo queste vostre rimostranze che Voi avete fatto ai vostri superiori, visibile in questo PDF
Per i motivi sopra citati e relative Leggi e Norme Vigenti Internazionali e nazionali, QUALUNQUE ORGANO del presunto stato “REPUBBLIC ITALY OF / REPUBBLICA ITALIANA” od AMMINISTRAZIONE e/o QUALUNQUE LEGALE RAPPRESENTANTE di QUALSIASI APPARTENENZA e/o OGNI ENTE, a NOTIFICARE DOCUMENTI e/o CONVOCAZIONI e/o RICHIESTE RIGUARDANTI OBBLIGO VACCINALE RELATIVO a NOI (Genitori) od al MINORE (Nome e Cognome) e/o a relative FINZIONI GIURIDICHE: (COGNOME e NOME).
…e se insisterete ADIREMO a vie legali per le vostre “omissioni GRAVI in atti di ufficio” e tentativo di “intossicazione forzosa con sostanze tossiche di neonati e bambini”, che è un grave CRIMINE contro l’UMANITA’ perseguibile per legge !
L’OPPOSIZIONE e/o la NEGAZIONE a TALE DIRITTO e DIFFIDA in QUALSIASI FORMA, SCRITTA o VERBALE, UFFICIALE od UFFICIOSA, COSTITUIRA’ FONDAMENTO per una IMMEDIATA DENUNCIA alla PROCURA della REPUBBLICA, al TRIBUNALE INTERNAZIONALE dei DIRITTI dell’UOMO di GINEVRA (CH) ed alla CORTE EUROPEA dei DIRITTI dell’UOMO di STRASBURGO (F), anche per violazione legge 176/1991
Attendiamo le informazioni richieste entro e non oltre 30gg, via PEC o R/R.
Data della PEC – COMUNE di ……………………(Prov)
Distinti saluti – Firme della Persona fisica vivente = uomo vivo
—————————————————————————————————————-
Oppure altra richiesta di Info da inoltrare via PEC:
Mittente (Nome e Cognome)
Via …………………….Cap …………… Citta o paese ………………..
PEC ……………… Data ………………Pagine n° ……….
Al Direttore Generale della ASL ………….. (ovvero la ASL di pertinenza)
E per conoscenza, al Direttore Sanitario – al Direttore del Dipartimento della Prevenzione
ASL ………………. – Via …………….. Cap ……..Citta’ ………….PEC ………….
Al Presidente della Corte dei Conti
Corte dei Conti – V.le Mazzini …….. Cap. ……. Roma
procura.generale.segreteria@corteconticert.it
e per conoscenza:
Al Sindaco del Comune di……………..Via ………..Cap ……….. Città…………….PEC ………….
Al Direttore Generale Dott. Giuseppe Viggiano
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema sanitario e della statistica del Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta, n. 5, 00144 – Roma (RM)
PEC: dgsi@postacert.sanita.it
Al Direttore Generale della Agenzia delle Entrate Riscossione Spa
Via Giuseppe Grezar 14, 00142 – Roma (RM)
PEC: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Al Responsabile della Protezione Dei Dati (RPD)
Piazza Venezia 11, 00187 – Roma
PEC: protocollo@pec.gpdp.it
Al Sindaco di……….
PEC:
Al Prefetto
Prefettura di …………… Ufficio Territoriale del Governo
Via…………………….
PEC……………………………..
Al Presidente dell’AIFA
AIFA – via del Tritone 181, 00187 Roma
PEC: presidenza@pec.aifa.gov.it – PEC: protocollo@pec.aifa.gov.it
OGGETTO: sui vaccini richiesta informazioni o non solo.
Con la normativa FOIA, l’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l’intera normativa è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.
Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, i cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo della norma, è anche quello di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.
Pertanto:
Spett. Ente italiano (Pubblico o privato) all’attenzione del dirigente,
PEC:……………………….
Si richiede alla Pubblica Amministrazione od all’ente destinatario, secondo la Normativa del FOIA e relative impegnative da parte vostra contemplate nelle disposizioni del FOIA, di conoscere, quanto qui sotto richiesto.
Egregio Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore del Dipartimento della Prevenzione della ASL …………….., sita nel COMUNE di ……………, in Via ………………….
Io sottoscritta (Nome proprio) nata a …………… il ………., domicliato/a in ………… – Via …………, Città ………….., PEC ………………….,
chiedo che in base alla legge 241/1990 e ai sensi del 328 c.p. mi venga comunicato e inviato entro 30 giorni quanto sotto richiesto.
Ho ricevuto in data ………….. la lettera su carta intestata del ………., prot. n°………….., a firma del dr. ……………con la qualifica di ……….., con l’ intimazione a farmi obbligatoriamente inoculare il vaccino/siero genico, per il cosiddetto SARS COV 2 (mai isolato al mondo) in base all’art. 4 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni, nella legge n.76/2021.
Prima di prendere qualsiasi decisione, vi chiedo in base alla legge 241/1990 e ai sensi del 328 c.p. che entro 30 giorni mi informiate rispondendomi PER ISCRITTO su tutti i seguenti punti che ritengo fondamentali per la mia consapevolezza:
1 – comunicatemi per iscritto se il vaccino che intendete inocularmi è per prevenire il cosiddetto virus SARS-COV2,
– come obbligo vaccinale dall’art. 4, D.L n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni, nella legge n.76/2021
– come pure previsto dal D.L. 24/12/2021 n.1 – obbligo vaccinale
– come pure previsto dal D.L. 7/1/2022 n.1 – obbligo vaccinale e quarantena, oppure se tale vaccino/siero genico sperimentale, che intendete inocularmi sia per prevenire la sindrome influenzale Covid19 e in tal caso in base a quale fonte normativa e dati scientifici comprovanti l’efficacia e la sua non tossicità ?
2 – comunicatemi per iscritto di quale AZIENDA FARMACEUTICA volete iniettarmi il vaccino/siero genico, per prevenire il presunto virus SARS COV2 oppure per prevenire la sindrome influenzale Covid 19 e a quale lotto appartiene la fiala di tale vaccino che intendete inocularmi
3 – mandatemi la scheda tecnica di tale vaccino/siero genico sperimentale che intendete inocularmi
A) Poiche la legge 648 del 1996 è l’unica legge in Italia che permette un uso OFF LABEL, ovvero fuori indicazione, dei farmaci che diversamente NON potrebbero essere utilizzati a carico del sistema sanitario nazionale,
- B) poiché la condizione sine qua non che questo possa avvenire in Italia – e se non ci sono non si può applicare – è la presenza di STUDI di FASE 2 pubblicati per le indicazioni che voi andrete a propormi:
4 – inviatemi in proposito al vaccino che intendete inocularmi gli STUDI DI FASE 2 pubblicati per le indicazioni;
5 – comunicatemi per iscritto nel caso mi inoculaste il vaccino/siero genico anti sindrome influenzale Covid 19 (vaccino/siero genico sperimentale a mRNA) se me lo fareste pagare in quanto i vaccini anti sindrome influenzale Covid 19 sono in CLASSE 3 C nn….., pertanto NON sono a carico del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:
- a) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/01/21A00564/sg
b) Senato della Repubblica
DOCUMENTO: Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00388
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1299973
6 – nel caso mi voleste inoculare il vaccino/siero genico sperimentale, per la sindrome influenzale chiamata Covid19 comunicatemi per iscritto, in quanto io sono pure un contribuente dello Stato Italiano, CHI ha pagato tale vaccino/siero genico che mi inoculereste e con il denaro di CHI lo ha pagato.
7 – comunicatemi per iscritto se intendete inocularmi il vaccino/siero genico sperimentale, oppure il placebo.
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1281388/DETERMINA_154-2020_COMINRATY.pdf
8 – comunicatemi per iscritto il nominativo di un medico abilitato per la prescrizione di tale vaccino/siero genico SPERIMENTALE a mRNA.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/01/21A00564/sg
9 – inviatemi la LISTA COMPLETA degli ingredienti dei vaccini attualmente in circolazione nel nostro paese sia che siano per prevenire il cosiddetto virus Sars Cov2, sia che siano per prevenire la sindrome influenzale Covid 19
10 – comunicatemi e certificatemi se in o con tale vaccino/siero genico, che mi inoculereste ci sia il grafene o derivati dal grafene di identificazione a radio frequenza (Rfid) e/o qualsiasi forma di nanotecnologia e/o elementi radio riceventi e/o trasmittenti, e in tali casi con quali autorizzazioni di legge
11 – certificatemi per iscritto che in tale vaccino che mi inoculereste non ci sia nulla di cui al punto 9
12 – certificatemi che il vaccino/siero genico sperimentale, che mi inoculereste NON contiene MRC5 (cellule di feti abortiti o tracce di DNA umano), che andrebbe contro i miei principi etici e le mia fede anche se religiosa
13 – certificatemi che per il vaccino/siero genico sperimentale, che mi inoculereste, NON ci sia alcun rischio di reazioni iatrogene
14 – informatemi per iscritto di TUTTE le controindicazioni e di TUTTI i potenziali effetti collaterali, riparabili o irreparabili, a breve, medio e lungo termine dei vaccini sia che siano per prevenire il presunto virus Sars Cov2, sia che siano per prevenire la sindrome influenzale Covid 19, e di quelli pediatrici.
Comunicatemi per iscritto anche TUTTI gli effetti collaterali comunicati per iscritto dal produttore del vaccino a titolo CONFIDENZIALE o RISERVATO a qualunque organo o ente dello Stato Italiano e/o a qualunque membro del governo Conte e/o del governo Draghi
15 – certificatemi inequivocabilmente e in buona fede, in conformità con l’articolo 13 della Convenzione di Oviedo, che questa tecnologia NON abbia il potenziale di MODIFICARE IL DNA umano attraverso la cosiddetta trascrittasi inversa, che permette esplicitamente il trasferimento di informazioni dall’ mRNA al DNA
16 – certificatemi che questo vaccino che mi inoculereste NON contenga inserti di virus HIV e che non produca la SADS e SIDS (morte improvvisa)
17 – certificatemi che TUTTI i parametri medici per i test e gli studi richiesti siano stati rispettati
18 – specificatemi per iscritto quali ALTRI TRATTAMENTI sono disponibili per COMBATTERE il presunto virus SARS-CoV-2, (mai isolati correttamente secondo i Gold standards) specificando i vantaggi e gli svantaggi di ogni trattamento, ai sensi dell’articolo 2 del Codice di Norimberga.
Inoltre chiedo entro 30 giorni sempre in base alla legge 241/1990 e ai sensi del 328 c.p. che voi mi individuiate e mi comunichiate per iscritto Nome, Cognome e Codice Fiscale/Partita Iva del Responsabile dell’inoculazione di tale vaccino, che confermerà il consenso informato e si farà carico di tutte le responsabilità Civili e Penali in violazione dei Diritti (Art. 28 Costituzione).
Il responsabile della inoculazione di tale vaccino/siero genico sperimentale, deve avere una capacità economica documentata, per far fronte coi propri denari a qualsiasi danno cagionato, correlato al vaccino che mi verrà somministrato. Rigetto pertanto il suo rappresentante, delegato e o incaricato. etc.
Eventuali spese legali e processuali per sollecitare ed ottenere i risarcimenti di danni o effetti collaterali da vaccino/siero genico sperimentale, che mi inoculerebbe, saranno completamente a carico del Responsabile della vaccinazione e dello Stato che dovrà risarcire anch’esso i danni.
Inoltre il responsabile della somministrazione di tale vaccino/siero genico sperimentale, dovrà ulteriormente garantire i danni economici, che eventualmente saranno cagionati al sottoscritto, con una polizza assicurativa o fidejussione bancaria che copra totalmente le spese di cui sopra, “tutti i rischi”.
Chiedo inoltre sempre in base alla legge 241/1990 e ai sensi del 328 c.p. che mi vengano inviate le schede di laboratorio che definiscano la composizione della dose vaccinale e relativo Lotto, con l’obbligo di offrire composizioni di vaccini che non contengano sostanze ritenute nocive neanche in minime dosi neanche come metalli pesanti, arsenico, mercurio, alluminio oltre che DNA di feti umani o colture derivate, ecc.
Nella nostra nazione la pratica della segnalazione delle sospette reazioni avverse a farmaci e vaccini è poco attuata e in alcuni casi è addirittura misconosciuta o addirittura ostacolata per cui queste segnalazioni sono fortemente sottostimate sia quantitativamente che qualitativamente.
Pertanto, l’accertamento di eventuali effetti collaterali avversi e la loro correlazione alla vaccinazione obbligatoria verrà da me affidata con la massima trasparenza alle competenze di medici qualificati da me indicati.
Le spese onerose per l’accertamento dei danni e degli effetti collaterali dovuti alla vaccinazione saranno sempre e totalmente a carico del responsabile della vaccinazione.
Chi risponde a questa mia istanza lo fa sotto la sua personale piena responsabilità civile, penale e commerciale di spergiuro, e frode. Quindi sarà direttamente responsabile congiuntamente e disgiuntamente con Istituto e/o Ente o altro per il quale lavora.
Le dovute risposte da parte Vostra devono rendere possibile l’identificazione dello scrivente che mi risponderà ponendo la sua firma ben chiara quale diretto e personalmente responsabile dei suoi Atti, come prevede la Costituzione nel succitato articolo, pena la nullità delle risposte.
Inoltre, rispondetemi entro 30 giorni in base alla legge 241/1990 e ai sensi del 328 C.P. anche alle seguenti domande in MODO SEMPLICE, SI o NO.
Se mi inoculerete il vaccino per prevenire la presunta malattia Covid 19:
1 – a) posso SMETTERE di indossare la mascherina?
2 – a) posso FERMARE il distanziamento sociale?
3 – a) devo COMUNQUE seguire il coprifuoco nel caso venisse indetto ?
4 – a) Se io, i miei familiari e amici fossimo così vaccinati potremo ABBRACCIARCI di nuovo?
5 – a) sarò RESISTENTE al virus SARS COV2 e alle sue numerose varianti e per quanto tempo?
6 – a) EVITERÒ forme gravi con ospedalizzazione, così come la morte?
7 – a) sarò CONTAGIOSO per gli altri ?
8 – a) Se dovessi sperimentare una grave reazione avversa, con effetti a lungo termine (ancora sconosciuti) che portano anche alla morte, io (o la mia famiglia) sarò RISARCITO ?
Oltre alle vostre risposte, intendo ottenere INFORMAZIONI CONTRADDITTORIE dai laboratori e dagli esperti ufficiali del governo, così come da SCIENZIATI INDIPENDENTI e da TESTIMONIANZE di persone che sono già state vaccinate: solo quando avrò raccolto tutte queste informazioni potrò darvi il mio CONSENSO LIBERO E INFORMATO dopo aver valutato obiettivamente il rapporto benefici/rischi.
Se necessario, tornerò sul vostro invito, dopo aver selezionato il vaccino PIÙ ADATTO a me.
Siccome Sono in PERFETTA SALUTE e quindi voglio prendere una decisione ponderata e responsabile, ricordando a tutti i medici, comunque coinvolti, sempre il loro GIURAMENTO DI IPPOCRATE che rimane la pietra angolare della nostra medicina: “primum non nocere“.
Considerata la motivazione che sta seguendo chi mi ha intimato di sottopormi alla vaccinazione di STATO per prevenire l’infezione da SARS COV 2 in base all’art. 4 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni, nella legge n.76/2021, sottolineo:
1 – che l’art.78 della Costituzione italiana non prevede la fattispecie dello stato di emergenza, bensì soltanto lo stato di guerra, che in forza dell’art. 78 deve essere dichiarato dalle Camere, le quali conferiscono al Governo i necessari poteri;
2 – che l’Articolo 28 della Costituzione prevede che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
3 – che il Sindaco del COMUNE di ……………, nel quale io vivo e si trova pure codesta ASL, non ha mai dichiarato a partire dal 30 gennaio 2020 in poi, lo “stato di emergenza”, come dovuto per legge se e quando ci sia stata un’emergenza sanitaria o sia in atto nel territorio comunale, nessuno stato di emergenza sanitaria sul territorio da Lui gestito.
http://www.protezionecivile.gov.it/servizio-nazionale
https://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/Am0274.pdf
Distinti saluti
Firma (Nome e Cognome – Persona fisica vivente = uomo vivo)
——————————————————————————————————
Corrispondenza PEC con AIFA
– I “Vaccini” imposti per legge non esistono e non sono mai stati creati: PDF – vaccini_maiCreati
– https://app.box.com/s/y48g3vkzoeb0f38jq86m3j7wmdjip0zf
Compressione dei diritti fondamentali al tempo del Covid
https://www.studiocataldi.it/articoli/43894-compressione-dei-diritti-fondamentali-al-tempo-del-covid.asp#ixzz7LEnQw4sz
Arrivata la sentenza che annulla lo strumento del DPCM (QUALSIASI) per la compressione dei Diritti Costituzionalmente garantiti, che si possono comprimere solo con una legge e non con decreti….
TRIBUNALE PENALE DI PISA, giud. Dott.ssa Lina Manuali, sentenza emessa l’8 novembre 2021, depositata in data 17 febbraio 2022, n. 1842/2021
La sentenza del Tribunale Penale di Pisa, affronta tutte le violazioni costituzionali del periodo della pandemia, inclusa la proroga dello stato di emergenza:
https://www.labparlamento.it/wp-content/uploads/2022/02/LAB_SENTENZA-INTEGRALE-TRIBUNALE-PISA.pdf
TRIBUNALE DI PISTOIA:
Respinto il ricorso di un genitore che voleva vaccinare i propri figli minorenni contro il sars-cov-2, ma che aveva trovato opposizione da parte dell’altro genitore, che era invece contrario al vaccino.
Il giudice dà torto al vaccinista e tra i motivi della decisione troviamo che… i BUGIARDINI ALLEGATI alle FIALE del FARMACO-VACCINO, VIETANO la SOMMINISTRAZIONE ai MINORENNI !
La vaccinazione anti Covid-19 non corrisponde al miglior (best-interest) interesse del minore.
In risoluzione del conflitto genitoriale sorto in ordine alla vaccinazione dei figli minori, con una fondamentale sentenza del 4 marzo 2022 il Giudice Leoncini del Tribunale di Pistoia ha rigettato la richiesta del figlio ultra dodicenne e della madre che voleva sottoporre tutti e 3 i figli ad inoculazione statuendo (pag.6):
“la somministrazione di un trattamento sanitario, di cui non risulta nota la frequenza di importanti effetti collaterali a breve e soprattutto a medio-lungo termine, per fronteggiare rischi medici che possono ragionevolmente dirsi remoti non corrisponde a una ragionevole applicazione del principio di prudenza (precauzione).
In definitiva… il Tribunale non può quindi ragionevolmente ritenere che possa corrispondere al miglior interesse, anche medico, del minore la somministrazione dei preparati sieri genetici, spacciati per Vaccini, attualmente in uso per la malattia da Sars-Cov-2″ (virus come il Covid19, mai isolati né sequenziati con prelievo in natura).
Si tratta di una decisione straordinaria e che segna una fondamentale inversione giurisprudenziale, fondata (finalmente) sul corretto bilanciamento del rapporto rischi/benefici della vaccinazione per la covid19 per i minori ed il cui solidissimo articolato giuridico e statistico potrà essere seguito nelle future pronunce sul tema del “vaccino”.
Era fondamentale darvi subito questa ottima notizia ma quanto prima ci torneremo sopra con un commento ad hoc.
NUOVA SENTENZA – Pesantissima condanna per la ASL che sospende l’OSS con funzioni amministrative non vaccinato. Oltre 10.000 euro di risarcimento oltre gli arretrati maggiorati degli interessi legali. Ecco il TESTO INTEGRALE della SENTENZA del TRIBUNALE di IVREA N.179-2022
https://www.eventiavversinews.it/nuova-sentenza-pesantissima-condanna-per-la-asl-che-sospende-loss-con-funzioni-amministrative-non-vaccinato-oltre-10-000-euro-di-risarcimento-oltre-gli-arretrati-maggiorati-degli-interessi-legali/https://avvocatiliberi.legal/04-03-2022-sentenza-storica-del-tribunale-di-pistoia-vaccinazione-anti-covid-19-di-minorenni-in-caso-di-disaccordo-dei-genitori/
Il Giudice Flavia Mazzini ha annullato la multa ad Umberto Carriera, ristoratore e Leader di IoApro, cliente dell’avvocato Lorenzo Nannelli ospite Meglio di Ieri
https://m.youtube.com/watch?v=kaGd-qOLZ_I
https://scenarieconomici.it/clamoroso-il-tribunale-di-napoli-reintegra-un-dipendente-asl-senza-vaccinazione-di-natalina-tilegna/
Sentenza n. 4/2022 del Giudice di Pace di Bressanone che segue l’iter logico della sentenza n. 1842/2021 del Tribunale di Pisa che di fatto ha dichiarato illegittimo lo “stato di emergenza” così come concepito, giuridicamente parlando.
Sentenza_Bressanone
Per tale effetto, risultano illegittimi anche tutti i provvedimenti successivi emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria, ivi compreso le proroghe dello stato di emergenza.
Sentenza_bressanone
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con l’ordinanza del 14 marzo 2022 (sotto allegata) rimette alla Corte Costituzionale la questione relativa alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nei confronti dei soggetti obbligati alla vaccinazione Covid 19, che non adempiono.
Violazione degli articoli 2, 3 e 32 comma 2 Costituzione
Il Tribunale rileva che l’obbligo vaccinale, introdotto per tutelare la salute pubblica, è stato irrigidito eccessivamente, tanto che ad un certo punto ha dato origine a uno squilibrio tra i diversi valori costituzionali in campo, primo tra tutti la dignità della persona e a seguire il diritto al lavoro, come mezzo di realizzazione e strumento per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una vita dignitosa.
Evidenzia inoltre che la legge che ha imposto l’obbligo vaccinale, anche se con nobili intenzioni, ha finito per realizzare una “forzata induzione” ad adempiere, mettendo il lavoratore di fronte a una scelta: vaccinarsi o subire condizioni di indigenza.
Fonte: Stipendio sospeso per chi non si vaccina:
parola alla Consulta https://www.studiocataldi.it/articoli/44142-stipendio-sospeso-per-chi-non-si-vaccina-parola-alla-consulta.asp#ixzz7OFmB9TJP
Si apre un altro fronte giudiziario relativo al green pass. Richieste del green pass da parte di aziende ed enti pubblici, se non previste dalla legge, determinano condotte illegittime e abusive con conseguente condanna al risarcimento danni.
https://www.eventiavversinews.it/prima-sentenza-in-italia-scatta-il-risarcimento-in-caso-di-richiesta-illegittima-di-green-pass-sentenza-tribunale-di-firenze-3-marzo-2022-n-155-il-testo-integrale/
Importante sentenza che dichiara che
https://www.eventiavversinews.it/un-altro-provvedimento-giudiziario-contro-lobbligo-vaccinale-il-tribunale-di-brescia-chiede-lintervento-della-corte-costituzionale-il-testo-integrale-dellordinanza/
Green Pass:
Dalla Cirolare del Viminale 10/08/2021
LE FORZE DELL’ORDINE CHE CONTROLLANO IL GREENPASS DEVONO MOSTRARE LA NOMINA DEL PREFETTO (anche telematica) CON LA QUALIFICA DI “AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA”.
(Art.4 comma 9 DL 19/2020 convertito nella L.35/2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
https://www.diritto.it/wp-content/uploads/circolare_certificazione_verde.pdf
Fate la: Dichiarazione di Genitorialità
A protezione di sé e dei propri figli, è necessario che i genitori inviino un documento alla pubblica amministrazione ed alle ASL di competenza, comprovante che essi sono la madre ed il padre biologici e reali, cioè che sono i genitori dei proprio figli (elencare Nome e Cognome data di nascita di tutti, con recapito domiciliare di tutti, oltre alle rispettive FINZIONI PERSONE GIURIDICHE con Cod. FISCALE ) e che per conto della propria capacità e personalità giuridica, agiscono con essa reclamando i propri Diritti quali, genitori (Madre e Padre) dei propri figli, e che tutta la famiglia vive sotto unicamente al Diritto naturale della genitorialità ed alla Patria potestà quale diritto naturale e della propria figliolanza in qualsiasi luogo della Terra, e come padri e madri consapevoli agiscono in tutto e per tutto per il benessere dei propri figli, rimanendo sempre sotto il Diritto naturale, i Diritti dell’uomo che lo proteggono, Leggi e Diritti, che sono al di sopra di qualsiasi legge sottostante.
I figli maggiorenni debbono anche dichiarare con autocertificazione, che loro sono i figli biologici e naturali dei propri genitori, cioè di padre (Nome e Cognome, nato il….) e madre (Nome e Cognome, nata il….)e domiciliati in………………….(e le loro FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, con COD. FISCALE) richiamando la “certificazione della figliolanza dai propri genitori”.
Facoltativo:
In più occorre denunciare con apposito documento, auto dichiarato, il fatto che questa PANDOMIMA del Covid19 è tutta una farsa ingannevole, senza nessun fondamento scientifico e anche che non sottostate alle disposizioni illegali emanate sul tema, pandemia e pseudo vaccini, test, tamponi, maschere, analisi, ecc..
Questi documenti servono anche ai genitori separati; chi effettua questi documenti ha una maggiore incidenza legale rispetto al genitore che non lo fa.
Ecco la Bozza indicativa sul come creare una:
Autocertificazione SOSTITUTIVA (FREE PASS) del discriminatorio GREEN PASS, che va firmata davanti un impiegato dell’anagrafe che autentica la firma del vostro COMUNE abitativo.
Questa autocertificazione va poi trasmessa all’Ente o alla scuola via PEC.
La comunicazione deve essere fatta in maniera ufficiale con l’invio di una autocertificazione con firma autenticata in comune oppure con firma digitale.
È necessario comunque portare sempre con sé l’autocertificazione anche se la stessa è stata ufficializzata all’ente via PEC o raccomandata.
3) AUTOCERTIFICAZIONE PERMANENTE SENZA SCADENZA
Per creare il FREE PASS in formato tessera plastificato 10×15 cm. è necessario recarsi in comune con l’autocertificazione e farsi autenticare la firma. L’autocertificazione così autenticata nella firma, andrà inserita nell’apposita plastichina pronta per l’uso.
Nel caso di contestazione da parte dei controllori, è sufficiente rispondere come indicato nelle istruzioni per l’uso, ovvero che:
1) è la stessa Costituzione della Repubblica Italiana a convalidare il documento e i principi in esso espressi
2) La legge non ammette ignoranza e il controllore ha il dovere di conoscere le leggi vigenti e di informarsi personalmente, non dalla TV o dai giornali.
Il Free Pass è perpetuo, non ha scadenza.
Perché è valido ? Su cosa basa la sua validità ?
Sul fatto che il DL che ha instituito il Green Pass ha emanato questa norma:
- 105/2021 che ha ufficializzato il Green Pass, ART. 4 punto 2):
“ il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»;
L’art. 36 del regolamento 953/2021 U.E. recita:
È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.
Sulla base di questa modifica, cade il Green Pass perché non si può applicarlo in violazione dell’art. 36 del regolamento europeo.
Ma, anche in base alla nostra costituzione, nessuno può discriminare e impedire il godimento dei diritti civili e politici dei cittadini.
Più persone faranno il FREE PASS (per motivi di privacy) e più diventerà consuetudine esibire l’autocertificazione.
Evitiamo che diventi consuetudine il green pass perché il fine è proprio quello di far diventare legge un GREEN PASS, non tanto perché è legale, ma perché se diventa una consuetudine, va da sé che poi diventi legge (usi e costumi del posto)
MESSAGGIO IMPORTANTE:
L’alternativa al Green Pass discriminatorio, è quindi l’Autocertificazione “VALIDA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE”, che può essere anche autenticata in COMUNE ed è stata studiata e creata da un team di avvocati.
Il documento è scaricabile dal sito ufficiale del COMICOST, un comitato costituito da avvocati che intendono far valere la Costituzione. Lì troverete anche il vademecum nel caso volessero contestarlo.
Link per scaricare i documenti (autocertificazione e istruzioni per l’uso): https://blog.comicost.it/?p=2859
Inoltre, È CALDAMENTE CONSIGLIATO per una maggiore e dettagli sull’argomento, guardare la replica della diretta con l’Avv. Nino Filippo Moriggia sulla pagina di Zainz (dura un’ora e mezza)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193062726180932&id=100044604121808
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Sieri Genici sperimentali, spacciati per vaccini:
Serve la prescrizione medica
Anche la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, come AIFA, confermano che ci vuole la ricetta RRL
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2021/03/COMUNICAZIONE-N-60-2021.pdf
Questo documento è datato 24-03-2021. Se lo leggete tutto, capirete perché, dopo soli otto giorni, il Governo ha emesso il DL 44 con lo scudo penale per i medici vaccinatori.
Ascolta questo sonoro che spiega bene la cosa:
https://www.radioradio.it/2022/03/consenso-informato-holzeisen-prescrizione-medica-vaccino/
Lo stato dittatore, ci ha tolto ogni diritto civile, attraverso le limitazioni ai servizi con il criminale marchio verde dettato da Big Pharma, per costringere alla Vaccinazione con il TOSSICO siero genetico. Quindi, abbiamo ancora il “dovere” di pagare le tasse, visto che i contributi si pagano in cambio di servizi dello stato?
C’è poi una possibilità ulteriore che è la strategia elaborata dalla collega avvocato Renate Holzeisen di Bolzano e che ha dato buoni frutti.
In sostanza si tratta di andare all’hub vaccinale – beninteso, dopo aver mandato le mie lettere e portandone una copia – eventualmente accompagnati da un avvocato (che potrà essere l’avv. Fusillo o uno dei suoi collaboratori solo in pochissime occasioni perché non siamo in grado di soddisfare tutte le richieste), un consulente o, almeno, un testimone, per mettere in difficoltà il medico vaccinatore o il direttore dell’hub che si potrà far chiamare.
Ecco le cose da dire e da far verbalizzare ai carabinieri e/o alla polizia dopo averli chiamati.
- Chiedere al medico di vaccinatore di scrivere che il vaccino che propone all’operatore sanitario impedisce il contagio da Sars-Cov2. Facendogli presente che se lo fa sarà comunque denunciato per falso in atto pubblico perché da bugiardino non è vero. Se non vuole scrivere niente occorre chiamare i carabinieri o la polizia per far verbalizzare il rifiuto e ciò che sta succedendo oltre all’identificazione di tutte le persone presenti.
- Chiedere al medico vaccinatore l’elenco esatto ed esaustivo delle componenti chimiche del vaccino, nessuna esclusa, unitamente ad una dichiarazione, sempre scritta del medico vaccinatore, che sotto la sua responsabilità egli ritiene che nessuna delle componenti potrà incidere negativamente sulla salute del paziente.
- Chiedere al medico vaccinatore di dichiarare per iscritto che a suo avviso non vi sono problemi di sorta in relazione a possibili complicanze ed effetti avversi quali: trombosi, infarto, miocardite, pericardite, paralisi di Bell, lesioni del nervo ottico, cecità.
- Chiedere al medico vaccinatore o al direttore del centro vaccinale di dichiarare per iscritto che le temperature di conservazione e trasporto dei vaccini sono state scrupolosamente rispettate come da bugiardino.
- Dichiarare a verbale che il vaccino non impedisce il contagio come attestato dal bugiardino (n.b. è opportuno stampare da internet i bugiardini dei vaccini ed averli con sé).
- Dichiarare che non si intende rifiutare il vaccino, ma esercitare il proprio diritto all’informazione medica previsto dalla legge 219/2017.
- Firmare il modulo di consenso con la seguente dicitura: “Sottoscrivo il presente modulo non di mia spontanea volontà ma perché costretto dalla minaccia di essere sospeso dall’albo di appartenenza e/o di non poter più lavorare, ritengo di essere vittima di un’estorsione ma non ho altra scelta se non quella di firmare il modulo perché altrimenti rimarrei senza mezzi di sussistenza. Mi riservo, in caso di effetti avversi, di denunciare il medico vaccinatore, la ASL, i responsabili del governo che hanno imposto l’obbligo di vaccinazione e la casa farmaceutica produttrice del vaccino. Chiedo al vaccinatore di controfirmare questo documento. Dichiaro inoltre che il presente documento non contiene alcuna informazione valida e completa affinché io possa assumere una decisione informata come previsto dalla legge 219/2017perché non chiarisce alcunché in merito al vaccino, effetti avversi a breve, medio e lungo termine, modalità per la segnalazione in sede di farmacovigilanza.”
- Presentare il mio consenso informato chiedendo che venga compilato in ogni sua parte. Far verbalizzare ai carabinieri che il vaccinatore non può o non vuole farlo.
- Chiedere copia della polizza assicurativa del centro vaccinale e del medico vaccinatore con massimale e coperture facendo presente che non esiste alcuno scudo civile e che chiunque causi danni con la vaccinazione deve risarcirli al danneggiato.
L’idea è di uscire dal centro vaccinale con un verbale dal quale emerga che il medico, non essendo in grado di rispondere alle richieste, deve soprassedere alla vaccinazione.
Lo scopo è di avere poi un’arma in più per difendersi laddove dovessero ignorare quanto accadrà e passare direttamente alla sospensione dall’albo e/o dalle mansioni lavorative.
Buone notizie (2021):
ITALIA VERSO la LIBERTÀ ! ADESSO iniziate a FARE VALERE i VOSTRI DIRITTI, !!!
La Corte di giustizia europea si è finalmente pronunciata il 27.1.2021 sul divieto delle vaccinazioni forzate.
Tutte le vaccinazioni forzate sono illegali di default. Il Consiglio d’Europa (da non confondere con l’UE), che comprende tutti gli stati europei tranne la Bielorussia, il Kosovo e il Vaticano, che è il padrino della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha deciso il 27.01.2021 nella sua risoluzione 2361/2021, tra le altre cose, che nessuno può essere vaccinato sotto pressione contro la sua volontà.
I 47 stati membri sono chiamati ad annunciare prima della vaccinazione che la vaccinazione non è obbligatoria e che le persone non vaccinate non possono essere discriminate.
La discriminazione in caso di rischi per la salute esistenti o se una “persona” non vuole essere vaccinata è anche esplicitamente vietata. I produttori di vaccini sono obbligati a pubblicare tutte le informazioni sulla sicurezza dei vaccini.
Con questa risoluzione, la più grande organizzazione europea per i diritti umani ha ora stabilito norme e obblighi ed elaborato linee guida di diritto internazionale che devono essere applicate da tutti i 47 stati membri, compresa l’UE come organizzazione.
La discriminazione, per esempio sul posto di lavoro o il divieto di viaggiare per i “non vaccinati”, sono quindi legalmente esclusi.
Dal 27 gennaio, non un solo politico ne ha parlato, e per una buona ragione. Vogliono che la gente dimentichi che non è obbligatorio e si faccia vaccinare “volontariamente”
Agire contro la risoluzione 2361/2021 è chiaramente un crimine contro l’umanità e un procedimento penale internazionale sarà avviato contro ogni singolo politico, funzionario pubblico, medico e qualsiasi altro agente vicario che cerchi di imporre la “vaccinazione obbligatoria” contro la libera volontà di un essere umano (“persona protetta”). Una nota importante è che i crimini contro l’umanità non hanno un termine di prescrizione.
https://institut-trivium.org/verbot-von-zwangsimpfung/
vedi: Gravissimi danni dei Vaccini
Guardate la sentenza della Corte Costituzionale sull’indennizzo dovuto per i Danni da Vaccino, per il cosiddetto cancro all’utero che dicono, ma è falso, generato dal virus HPV (i virus non sono Mai stati isolati in natura) ed invece è stato creato in laboratorio militare o di Big Pharma, quale chimera GM, tossica, per brevettare il vaccino (Gardasil-Cervarix), ecco la sentenza: Corte-costituzionale_181_2023
Vedi le falsità della virologia: https://pattoverascienza.com/?s=lanka
Leggete tutte le indicazioni, denunce e sentenze dell’avv. Renate Holzeisen
https://100giornidaleoni.it/tv/difendere-i-cittadini-dal-sistema-avv-renate-holzeisen/
https://www.radioradio.it/2021/12/documento-ema-holzeisen-sperimentazione/
https://www.radioradio.it/2021/12/vaccini-stato-medici-holzeisen-ema/
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/salute/326024/avvocato-holzeisen-vaccini-anti-covid-19-prescrizione-medica.html
https://www.francescadonato.eu/prescrizione-medica-per-i-vaccini/
Ecco la notizia che nessun TG darà mai:
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha condannato l’operato di Conte, ribadito la piena vigenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in Italia e sancito la propria giurisdizione anche sul suolo italico in seguito ai gravissimi abusi perpetrati dal Governo dal 2020.
Quindi, i tentativi di imposizione forzata della mascherina tramite DPCM (norme di secondo livello) oppure ordinanze regionali (norme amministrative) non contraddicono solo il decreto-legge 125/2020, l’articolo 85 del TULPS e la legge 152/1975, ma anche la legge 848/1955, la legge 881/1977 e la legge 145/2001 (tutte norme di primo livello).
Per il cosiddetto Green Pass fate attenzione a chiunque ve lo chiede anche in uniforme:
Ma come ci si difende in modo efficace ?Voglio dire se hai una schiera di agenti che Ti intimiamo di scendere dal treno che si può fare ? o da qualsiasi mezzo pubblico”
Risposta:
E chiedete voi a coloro che ve lo chiedono, che “loro” ti mostrino l’autorizzazione scritta per visionare un certificato sanitario.
Solo il prefetto le emana.
Se non l’hanno, grazie e arrivederci. Tutto meglio se filmato/registrato video per la vostra sicurezza”
…preavvisate che in caso di “violenza” verbale o fisica sul mio corpo ho diritto di esercitare l’autodifesa sul posto.
E’ quindi anche possibile videoregistrare/filmare qualsiasi avvenimento sul fermo stradale od altro similare, il tutto per la vostra sicurezza – vedi art. 234 Cod. Penale (Prova documentale)
Buona libertà a tutti !
Ecco il giurista Ugo Mattei che spiega velocemente l’accaduto:
Ricordiamo a tutti coloro che lavorano per lo stato nelle forze dell’ordine, militari compresi che:
QUESTORI, PREFETTI e FUNZIONARI PUBBLICI che hanno il DIRITTO-DOVERE di DISAPPLICARE i DECRETI LEGGE quando sono in contrasto con le leggi di livello Superiore specialmente contro i diritti sanciti dai diritti dell’uomo e dalla Costituzione:
https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/2021/10/questori-e-prefetti-e-funzionari.html?m=1
LEGGI QUI:
https://vaccinoconsapevole.blogspot.com/2021/10/questori-e-prefetti-e-funzionari.html?m=1
Ricordate che i medici che vogliono farvi inoculare un qualsiasi vaccino, debbono darvi la prescrizione medica, cosi come per tutti gli altri farmaci.
Richiedetela tassativamente, perché facendovi la prescrizione, loro Non sono coperti dallo scudo penale. Vedrete quanti si tireranno indietro, ma voi avete il diritto di pretendere la prescrizione..
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani:
LEGGI di RATIFICA della CONVENZIONE dei DIRITTI dell’Uomo
Legge 848/1955:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1955/09/24/055U0848/sg
Legge 881/1977:
SENTENZA RIVOLUZIONARIA !
– NON VACCINARSI E’ LEGITTIMA DIFESA
Allego le motivazioni della sentenza del Giudice di Pace di Lucca – che ha annullato l’avviso di addebito per mancata vaccinazione “Over50” di 100 euro – nella quale afferma due principi importanti:
1) la Corte Costituzionale non ha sentenziato sull’obbligo vaccinale per gli ultra 50enni, che appare peraltro di dubbia legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 32;
2) non vaccinarsi è causa di legittima difesa putativa e stato di necessità, a causa dei possibili effetti avversi, che lo Studio Fusi ha dimostrato essere presenti nella vaccinazione Anti Sars CoV-2, anche grazie a importanti studi scientifici
Ecco la Sentenza in PDF: Sentenza-GdP-Lucca- RG 1003-23
Militare della Guardia di Finanza sospeso da servizio e stipendio perché non vaccinato, il Tar annulla il provvedimento
https://www.forzearmate.eu/2022/01/24/militare-della-guardia-di-finanza-sospeso-da-servizio-e-stipendio-perche-non-vaccinato-il-tar-annulla-il-provvedimento/
IL TRIBUNALE DI VITERBO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE AL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI DEI DOCENTI SOSPESI.
Si tratta di un’ottima notizia e si è creato così un precedente che verrà utilizzato nelle altre cause in favore del personale scolastico sospeso.
Video: https://santalex.eu/tribunale-di-viterbo-condanna-il-ministero-dellistruzione/
vedi: dispositivo sentenza Viterbo
ANCHE il GIUDICE di PACE di BOLOGNA ANNULLA L’OBBLIGO VACCINALE e la SANZIONE da 100 EURO per gli OVER 50
Con la sentenza n. 2501/2023 pubblicata il 19.10.2023 (Sentenza Giudice di Pace di Bologna OVER 50), il Giudice di Pace di Bologna accoglieva il ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa di €. 100,00 a seguito della mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate e alla conseguente decadenza da ogni facoltà di prova contraria sulle eccezioni dedotte dal ricorrente, un associato “over 50” della Associazione EUNOMIS difeso dagli avvocati dell’Associazione già vittoriosi nel caso.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI sulla presunta VACCINAZIONE detta FALSAMENTE “OBBLIGATORIA”, in realtà meccanismi genetici spacciati per Vaccini sono molto pericolosi….
Prima debbono abrogare la legge sulla SALUTE:
Legge 14/1986, del 25 aprile, Salute generale.
Articolo 28
Tutte le misure preventive contenute in questo capitolo devono rispettare i seguenti principi:
a) Preferenza per la collaborazione volontaria con le autorità sanitarie.
b) Non possono essere ordinate misure coercitive che comportano rischi per la vita.
Hanno già riconosciuto ufficialmente che i FALSI “vaccini covid”, in realtà meccanismi genetici sintetici quindi OGM, hanno un “rischio per la vita”, secondo loro “piccolo”, ma esistente che porta anche alla morte per crisi cardiaca od altro.
La legge del 1986 non quantifica il rischio per la vita. Così com’è, la vaccinazione non può essere obbligatoria.
Regolamento (UE) 2021 953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.pdf
**Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953R%2801%29
ELENCO DELLE SENTENZE A FAVORE DEL POPOLO
“MASCHERINE ILLEGITTIME” ed altro….
Sentenza del Giudice di Pistoia: Sentenza-Giudice-Pistoia – GdP-S.Maria-CV-12-07-2023
– Giudice di Monza: sent. 933_2023 Monza
– SENTENZA GIUDICE DI PACE di Frosinone n. 516 del 29/07/2020
Link della sentenza:
https://www.altalex.com/documents/news/2020/08/05/covid-19-giudice-di-pace-frosinone-annulla-multa-per-violazione-lockdown
Nuova sentenza di corte di Appello di Frosinone:
Accertata lesione di “diritti inviolabili” durante l’emergenza. Annullate le sanzioni. Pronte valanghe di richieste di risarcimento
“L’istituzione dei Dpcm durante la presunta pandemia del Covid è da ritenersi illegittima”.
La sentenza 842 del 2022 rischia di entrare nella storia della giurisdizione italiana.
A sentenziarla è il Tribunale di Frosinone a firma del giudice Luigi Petraccone.
Questa decisione rischia di aprire ad una incredibile revisione di molti provvedimenti assunti dal governo nazionale per fronteggiare l’emergenza Covid.
In pratica tutti i vari decreti ministeriali che limitavano la libertà personale (ad esempio dall’obbligo vaccinale al Green Pass) possono di essere impugnati.
La storia nasce il 4 aprile 2020 (primo lockdown) quando un giovane frusinate venne fermato dalla Polizia stradale mentre era alla guida della sua auto. Non adducendo motivazioni giustificate e previste dal Decreto, l’uomo venne multato per 400 euro. L’automobilista, assistito dall’avvocato Giuseppe Cosimato, presentò ricorso al giudice di pace che in data 15 luglio 2020 accolse il ricorso.
A questa sentenza però si appellò la Prefettura di Frosinone che richiamava il rispetto del Dpcm emesso il 9 marzo 2020 con iscrizione del ricorso dinanzi al Tribunale il 25 agosto 2020. Ora a distanza di oltre due anni la chiusura del secondo grado di giudizio con il quale il Tribunale di Frosinone, il 6 ottobre, ha rigettato l’appello dichiarando di fatto illegittimo il Dpcm.
Il passaggio chiave del provvedimento è quando si sancisce «l’inviolabilità di un diritto inviolabile quale la circolazione e che di fatto provvedimenti restrittivi di questo tipo sono da ritenersi anti costituzionali anche se emanati a difesa di un altrettanto diritto inviolabile quale quello della difesa della salute pubblica».
Multato in auto durante il lockdown. Il tribunale: “Stato di emergenza e decreti illegittimi”: via ai risarcimenti
*ORDINANZA DEL TRIBUNALE di Roma del 16/12/2020*
Link della sentenza:
http://www.salvisjuribus.it/incostituzionalita-dei-dd-pp-cc-mm-alla-luce-della-ordinanza-del-tribunale-di-roma-del-16-dicembre-2020-n-45986/
*SENTENZA PENALE GUP* – (Giudice Udienze Preliminari) di Reggio Emilia n. 54 del 27/01/2021
Link della sentenza:
https://www.google.com/amp/s/www.ambientediritto.it/giurisprudenza/tribunale-di-reggio-emilia-27-01-2021-sentenza-n-54/amp/
*SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO n. 20/1940* – 16 dicembre 2020
(assoluzione da denuncia falsa autocertificazione)
Link della sentenza:
https://www.arclex.it/2020/12/16/falsa-autocertificazione-covid-19/
*SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE n. 7988 – 2021 del 01/03/2021*
Link della sentenza:
https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale-sez-4-1-marzo-2021-sentenza-n-7988/
*TAR LAZIO APPROVA CURE DOMICILIARI – 4 marzo 2021 (poi il Consiglio di Stato riabilita anche il Protocollo VIGILE ATTESA ma non esclude le cure domiciliari) *
https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/covid-19-comitato-cure-domiciliari-vince-ancora-al-tar-medici-devono-poter-prescrivere-farmaci-che-ritengono-opportuni/
*COPRIFUOCO ILLEGITTIMO – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MACERATA del 25 aprile 2021*
https://www.google.com/amp/s/www.periodicoitaliano.it/2021/04/25/il-coprifuoco-e-incostituzionale-il-giudice-di-pace-cancella-la-sanzione-a-un-ragazzo/amp/
*SENTENZA TRIBUNALE DI PISA – N. 419 del 17 marzo 2021*
https://www.altalex.com/documents/news/2021/07/05/tribunale-di-pisa-i-dpcm-sono-illegittimi-e-vanno-disapplicati
*TAR LIGURIA: GLI OPERATORI SANITARI NON SI POSSONO SOSPENDERE*
https://www.google.com/amp/s/www.ilparagone.it/attualita/il-tar-da-ragione-ai-medici-non-vaccinati-non-saranno-sospesi/amp/
*PROCEDIMENTI IN CORSO* – *INVALIDAZIONE TEST PCR (TAMPONI)
Sentenza rinviata al 21 settembre 2021*
Link per leggere la notizia
*14 APRILE: È INIZIATO IL PROCESSO PER 500 DECESSI BERGAMO E BRESCIA (imputati: Governo, medici, Regione e CTS)*
Link per leggere la notizia
https://www.google.com/amp/s/www.bergamonews.it/2021/03/20/vittime-del-covid-al-via-il-processo-civile-contro-regione-e-governo/428488/%3famp
Incostituzionalità dei D.P.C.M. alla luce della ordinanza del Tribunale di Roma del 16 dicembre 2020, n. 45986 | Salvis Juribus
Sentenza_Tribunale_Militare_di_Napoli– 13/03/2023
Tribunale di Roma, ord. 16 dicembre 2020, n. 45986 La vicenda.
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Liberati, ha emesso ordinanza di rilascio, ex articolo 665 del c.p.c., non accogliendo le doglianze del conduttore che aveva proposto opposizione.
IMPARIAMO A DIFENDERCI E SAPERE IN CHE LUOGHI LE NORME ESCLUSIVAMENTE NAZIONALI PERMETTONO LA RICHIESTA DI GREEN PASS
La psicosi collettiva continua, le richieste di green pass non dovute potrebbero aumentare: limitiamo i danni leggendo i decreti legge purtroppo in vigore.
D.L.105/21
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
D.L. 111/21
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125
Tuttavia, ricordiamo che il Garante della Privacy ha già ammonito a suo tempo tutti i presidenti regionali che hanno provato a superare la norma nazionale scrivendo:
“Le misure di sanità pubblica che implichino il trattamento di dati personali – ricorda l’Autorità – ricadono nelle materie assoggettate alla riserva di legge statale e, pertanto, non possono essere introdotte con un’ordinanza regionale, ma solo attraverso una disposizione di rango primario, previo parere del Garante.”
Fonte: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9691702
I passaggi:
1) assicurati di ciò che richiede la disposizione normativa nazionale, le altre regionali o comunali non son legittimate, vedi già esempi precedenti come quello sopra, in regioni quali Piemonte, Sicilia, Campania, tutti bocciati.
2) se stai ricevendo richieste non dovute informa chi sta commettendo un errore dei passaggi e della norma privacy;
3) se insistono cerca la fonte scritta, il responsabile, il DPO/RDP dell’ente responsabile della privacy.
4) con il link od il documento illegittimo a prova si può segnalare o far reclamo al garante privacy, indicando il responsabile dell’azienda/ente che sta commettendo errore.
Le multe per violazione privacy arrivano fino a € 10milioni.
I controlli del Garante sono a campione da sempre.
Non avere paura, la paura deve provarla chi sbaglia.
Noi dobbiamo agire nel diritto e nella ragione.
Mai un passo indietro.
Modulo reclamo:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
Indirizzi per reclamo o segnalazione:
– protocollo@gpdp.it
– protocollo@pec.gpdp.it (questo indirizzo è configurato per riceve SOLO da pec)
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COMUNICAZIONE di SERVIZIO a TUTTI i COLLEGHI (Avvocati e Medici) ITALIANI
Regolamento (UE) 2021 953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.pdf
**Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953R%2801%29
Fin da ora, in merito alle volontà manifestate da alcuni sconsiderati soggetti, sulla obbligatorietà di trattamenti sperimentali imposti surrettiziamente alla cittadinanza, devo informare tutti i colleghi avvocati italiani che già alcune Corti d’appello penali EUROPEE (es. di LISBONA) hanno utilizzato l’articolo 6 della dichiarazione dell’UNESCO come base giuridica per scardinare i trattamenti sanitari imposti senza consenso e così ogni avvocato italiano, se richiesto dai cittadini, dovrà difendere il cliente, eccependo davanti alla giurisdizione questo articolo della dichiarazione Unesco e citando le sentenze che all’uopo forniremo se necessarie. Si vince uniti.
«Articolo 6 – Consenso
- Qualsiasi intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere attuato solo con il consenso preventivo, libero e informato dell’interessato, basato su informazioni sufficienti. In tal caso, il consenso dovrebbe essere espresso e la persona interessata può revocarlo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo senza alcuno svantaggio o pregiudizio per l’interessato. “
http://www.eusebismo.org/articoli/22-11-2020-una-sentenza-storica
Guardate le risposte e le domande di un medico donna al dis-ordine dei medici che le ha inviato una lettera di sospensione, alla quale Lei risponde cosi:
https://www.miglioverde.eu/vaccino-lordine-la-mette-sotto-inchiesta-la-dottoressa-risponde/
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PUBBLICHIAMO le SENTENZE che GIORNALI e TV NON DICONO perché sono COLLUSI ed INDOTTRINATI e quindi anche per PAURA !
GAZZETTA UFFICIALE !
In base all’ Art.414 del c. p. Leggi 155/2005 e 152/1975 e dell’ art. 85,
Non si impone l’ uso di dispositivi medici per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) né all’aperto, né presso Enti o esercizi e/o luoghi pubblici.
Considerato che lo stato di emergenza è stato “ANNULLATO” retroattivamente il giorno 16 dicembre del 2020; Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020
Il TRIBUNALE si ROMA, SEZIONE 6° CIVILE, nell’ORDINANZA N°45986/2020:
DICHIARA: ILLEGITTIMI TUTTI I DPCM a partire dal 31-01-2020, ILLEGITTIMO lo STATO di EMERGENZA nel metodo e nel merito NULLIFICABILI TUTTI gli ATTI da essi scaturiti !
A seguito delle udienze, concesse presso la CAMERA dei DEPUTATI, ad Avvocati e Medici, il Dr. Pasquale Bacco, specialista in esami autoptici, ha eseguito accurate, minuziose e corrette indagini a riguardo; si è evinto ed è emerso che:
UFFICIALMENTE, NON SONO STATI REGISTRATI DECESSI ATTRIBUIBILI al VIRUS SARS-COV2, CONOSCIUTO COME COVID -19.
“Ogni decesso si è verificato per complicanze relative a patologie pregresse e trattamenti sanitari impropri, aggressivi e tossici forniti con protocolli errati ed obbligati dall’Ordine dei medici, colluso con le case farmaceutiche al fine di condurre una vaccinazione di massa, meglio conosciuta come terapia genica sperimentale”.
INOLTRE:
La SENTENZA 308/1990, CORTE COSTITUZIONALE – Cita quanto segue: “Non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo“
ALTRI MOTIVI di ILLECITO, RELATIVI ai DISPOSITIVI MEDICI per la PROTEZIONE delle VIE RESPIRATORIE (Mascherina chirurgica):
– PROCURATO ALLARME: Art.658 del codice penale
– TRUFFA AGGRAVATA: Art.640 del codice penale
– ABUSO di AUTORITA’: Art. 608 del codice penale
– VIOLENZA PRIVATA: Art. 610del codice penale
– VIOLAZIONE della COSTITUZIONE ITALIANA. Art. 1,2,4,10,13,16,32,41,54,78
– VIOLAZIONE della CONVENZIONE DI OVIEDO: Art. 5
– VIOLAZIONE della DICHIARAZIONE UNIVERSALE dei DIRITTI UMANI, Art.3
GERMANIA
SENTENZA di un TRIBUNALE TEDESCO CHE OBBLIGA la SCUOLA a TOGLIERE l’OBBLIGO di MASCHERINA !
Il TRIBUNALE di WEILHEIM ha concesso un’INGIUNZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA a favore delle parti interessate in un procedimento riguardante l’obbligo di indossare la mascherina in una scuola secondaria.
Il TRIBUNALE DECIDE: “L’ordinanza che impone di indossare maschere a scuola ai sensi dell’articolo 18 (2) dell’ORDINANZA bavarese sulla protezione dalle infezioni è INCOSTITUZIONALE e quindi NULLA.”
Il tribunale ha ottenuto perizie complete per questa decisione. Sulla base di una perizia del professore di psicologia Christof Kuhbandner, ha concluso “che LE MASCHERE FACCIALI PER I BAMBINI POSSONO RAPPRESENTARE UN RISCHIO SIGNIFICATIVO PER IL LORO BENESSERE MENTALE E FISICO”. Kuhbandner ha dichiarato, tra l’altro, che il 68% dei bambini si lamenta di un danno dovuto all’uso di mascherine. Inoltre, si può sviluppare una “bocca a maschera”, associata a malattie come la carie, l’alito cattivo e la gengivite. Infine, ci sono conseguenze per lo sviluppo dei bambini a causa dell’INTERRUZIONE della COMUNICAZIONE NON VERBALE.
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/amtsgericht-weilheim-maskenpflicht-in-der-schule-verfassungswidrig/
Vedi Livelli Gerarchici delle Leggi Umane:
https://pattoverascienza.com/giurisprudenza/
https://pattoverascienza.com/?s=livelli+gerarchici
Sentenza Corte Suprema di Strasburgo:
l’obbligo generalizzato delle mascherine è “una grave violazione della libertà personale e di circolazione”.
https://www.lastampa.it/esteri/2020/09/03/news/francia-mascherine-all-aperto-tar-di-strasburgo-boccia-il-decreto-pioggia-di-ricorsi-1.39262979?fbclid=IwAR1xk5vUkKY_Xpdl1n4iko7ok3bhJyu__oB2s4JI7aZr96o5x8U12HE6UV0
Per il Fermo Stradale vedi QUI:
https://pattoverascienza.com/fermo-stradale/
Per fare ricorso contro le multe senza avvocati:
https://www.studiocataldi.it/amp/news.asp?id=22676-multe-ricorsi-gratis-e-senza-avvocato-con-l-aiuto-del-ministero&__twitter_impression=true&s=09
In merito al licenziamento per mancato utilizzo DPI di protezione alle vie respiratorie ci sono i presupposti per un ricorso alla sezione lavoro del tribunale competente perché illegittimo in base a 3 profili:
-violazione art. 32 della costituzione
-violazione art. 13 della costituzione
-in relazione alla assoluta non proporzionalità rispetto al l’illecito commesso.
ATTENZIONE:
I DPCM SONO ILLEGITTIMI: il TRIBUNALE di ROMA SBUGIARDA CONTE
Secondo un’ordinanza del Tribunale di Roma le restrizioni che il Governo ha introdotto attraverso l’utilizzo dei DPCM non sono legittime perché trattasi di atti amministrativi che non possono interferire con diritti costituzionali. #Byoblu24
https://go.byoblu.com/ConteDPCM
Grande decisione del consiglio di stato italiano, che di fatto ANNULLA tutti i DL, DCPM, ecc., CHE HANNO CALPESTATO I DIRITTI COSTITUZIONALI, vedi video:
Il rifiuto di vendita di un negoziante e l’impedimento al libero ingresso del cliente può comportare anche una discriminazione sociale, regolamentata dalla legge di ratifica della convenzione di New York, LEGGE 13 ottobre 1975, n. 654
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/12/23/075U0654/sg
oltre che dall’articolo 43 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm
Quelli che sono qui sopra riportati, sono riferimenti di legge e considerazioni che un legale o un esperto di diritto potrà certamente esporre in maniera più ampia, precisa e strutturata.
Il governo non sembra incline ad arrestare l’emanazione di continui DL e DPCM, quindi l’unico vero freno alla dilagante ignoranza e violazione dei diritti è una corretta informazione soprattutto rivolta ai commercianti che, per loro ignoranza e per paura di ritorsioni legali, rendono le disposizioni delle ordinanze anti Covid19 più stringenti di quanto non siano già.
Notifica via PEC con la Richiesta ufficiale alle ASL, su “precisazioni scientifiche”, sulle presunte epidemie inventate…..PDF da scaricare e da compilare:
richiesta_alleASL_precisazioni_scientifiche_epidemia
Quello che le ASL devono dire e che NASCONDONO:
vedi PDF quello-che-leASL-devono-dire-e-che-nascondono
O ti vaccini o ti licenzio è reato di estorsione.
Art. 629 c.p.: Da 5 a 10 anni di carcere.
Tenetelo bene in mente.
Lettera di risposta alle ASL dopo aver ricevuto la lettera di invito a fare le Vaccinazioni: (da inviare via PEC)
Ho ricevuto in data ……….. l’invito a presentare la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione per il Sars-Cov2-Covid19, tramite Vs. lettera datata ………… protocollo nr. ………..
Credo che Vi riferiate alla terapia genica con i farmaci sperimentali di cui si fa un gran parlare in questo periodo, visto che non mi risulta esista ancora un vero e proprio vaccino sperimentato contro il cosiddetto Sars-Cov2, MAI isolato né sequenziato.
Ad oggi non ho provveduto ad inviare alcuna documentazione di avvenuta “vaccinazione” non avendo ricevuto alcuna documentazione informativa (Consenso informato) da parte Vostra sulle Vaccinazioni richieste.
In primis ho bisogno di sapere a quanto ammonta la retribuzione per i volontari che decidessero di accettare di essere reclutati per suddetta sperimentazione del presunto Vaccino per il Covid19-SarsCov2.
Mi risulta che questi ultimi farmaci ai quali desiderate espormi, previo mio consenso, siano stati autorizzati per la vendita ma non siano stati ancora definitivamente approvati, per cui mancano molte informazioni relative alla loro efficacia e sicurezza.
E’ evidente che trattasi di farmaci sperimentali dagli effetti ignoti a medio e lungo termine e imprevedibili anche a breve, pertanto la mia partecipazione volontaria arrecherebbe indubbio vantaggio alle case produttrici in termini di conoscenza del proprio prodotto a potenziale discapito della mia incolumità. In assenza di una congrua contropartita in denaro che al momento non mi sembra abbiate indicato, non posso prendere in considerazione la Vostra offerta.
Come vengono retribuiti i medici vaccinatori per metterci la siringa è quanto mai logico che vengano retribuiti coloro che ci mettono il braccio. Sono certo che ci avete sicuramente pensato e che si tratti di una semplice svista a cui vorrete ovviare al più presto.
Oltre alla contropartita economica che attendo di conoscere a breve giro di posta, in modo da poter partecipare e non rischiare di rimanere ingiustamente escluso dalla lista dei papabili anche considerando il fatto che i Vostri lotti pare stiano per scadere e che alcune cure per il covid potrebbero svincolarsi dalla censura da un momento all’altro, prima di valutare se sottoscrivere la mia adesione necessito anche di sapere il nome commerciale del farmaco che dovrei ricevere. A tal proposito ho bisogno che mi inviate la scheda tecnica in allegato.
Sono disponibili ad oggi studi provvisori sulla sicurezza ed efficacia di suddetti farmaci? Se si, ho bisogno di riceverli in allegato.
Potete fornirmi studi che confermino i dati sull’efficacia comunicati dall’azienda produttrice?
Perché al momento non è chiaro (ad esempio per Pfizer) se l’efficacia reale sia del 95% o dello 0,84%.
So che molte persone sono risultate positive dopo la somministrazione di una o anche due dosi dei farmaci oggetto di sperimentazione. Potete cortesemente spiegarmi in maniera esaustiva la ragione di tali contagi?
Sempre che certifichiate che i contagi siano dimostrati anche clinicamente ed in laboratorio, con i relativi studi pubblicati.
Questi ultimi farmaci, trattasi di farmaci immunizzanti o aventi altra funzione?
Su che base avrei diritto al green pass se questi farmaci mi mantengono contagioso e contagiabile?
Come sono stati compiuti gli studi dell’azienda produttrice per arrivare a dichiarare l’efficacia provvisoria del proprio farmaco?
Quante persone sono state coinvolte, nella sperimentazione precedente a quella sulla popolazione mondiale?
Quante persone si sono ammalate fra coloro che sono state inoculate? E fra coloro che hanno ricevuto il placebo?
Quale è stata la riduzione del rischio di un gruppo rispetto all’altro?
Dosi placebo sono somministrate tutt’oggi? E se si, in che percentuale ?
In caso di somministrazione eterologa come pensate di raccogliere i dati relativi alle reazioni avverse a medio e lungo termine? Esiste una farmacovigilanza attiva sul territorio? E passiva?
I medici vaccinatori e non, sono informati in tempo reale, delle possibili reazioni al farmaco sperimentale, che purtroppo esistono, anche perché sonon state riferite sia dagli enti statali che dalle stesse case farmaceutiche che li aggiornano man mano che questi si riscontrano nella popolazione e ciò avviene giornalmente… ?
Come spiegate la discrepanza tra il numero in percentuale delle reazioni avverse riportato in Europa e quello riportato in Italia ?
I dati provvisori di sicurezza ed efficacia sono stati confermati da studi indipendenti di peer review ? Se si, ho bisogno di ricevere la documentazione completa in allegato.
Esistono motivazioni che non siano prettamente sperimentali per sottopormi all’inoculazione di un farmaco genico piuttosto che un altro ?
Quanto dura l’eventuale supposta copertura offerta dal farmaco ?
Quali vantaggi concreti in termini di esenzione dalle restrizioni governative deriverebbero dalla mia adesione ? Siete in grado di certificarmi tali vantaggi e su quale base discriminate ?
Trattasi di sperimentazione una tantum o sarà richiesta più volte la mia gentile collaborazione ? In caso di somministrazione ripetuta a quanto ammonta l’aumento del rischio di evento avverso ? Avete dati a proposito ? Se si, ho bisogno di ricevere documentazione completa in allegato.
E’ noto che una inoculazione “imperfetta”, che non sia sufficientemente efficace e non impedisca l’ammalamento del vaccinato, può dare origine a mutazioni e provocare la diffusione di ceppi virulenti
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002198.
Esistono studi sulle possibili conseguenze in questi termini della sperimentazione anti Covid ?
E’ possibile che la diffusione delle cosiddette varianti cui abbiamo assistito da gennaio, sia dovuta alla sperimentazione stessa ? E come sono state con apposite ricerche e studi, certificate e quindi dimostrate esistenti veramente ?
Potete fornirmi l’elenco completo dei componenti del farmaco sperimentale cui dovrei sottopormi, ovviamente anche quelli non pubblicati sui bugiardino me presenti nel liquido del farmaco sperimentale spacciato per vaccino ?
Questo farmaco contiene adiuvanti?
Questo farmaco contiene conservanti?
Quali sono le probabilità che io sia allergico ad uno dei componenti?
Quali sono le probabilità che io possa incorrere in una anafilassi?
Questa sperimentazione con i presunto vaccini ad mRna, è attuata con conferma dei produttori, per modificare il lo mRna e Dna dei vaccinati a medio e lungo termine, come verificate tutto ciò e come lo potete risarcire, dato che anche la Cassazione ha già sentenziato che lo stato deve risarcire il danneggiato da vaccino anche per i vaccini consigliati….o proposti….come questi della sperimentazione, sotto ricatti ben precisi… ?
Il farmaco Astrazeneca contiene adenovirus di scimpanzè geneticamente modificato. Potete fornirmi studi sulla sua innocuità? L’adenovirus contenuto nel farmaco Astrazeneca è stato coltivato su cellule embrionali umane.
Secondo gli studi compiuti dalla Dr.ssa Theresa Deisher lo mRna e DNA estraneo può integrarsi nel genoma dell’ospite col meccanismo della mutagenesi inserzionale e dare origine a mutazioni genetiche e patologie autoimmuni. Potete fornirmi studi che abbiano dimostrato l’innocuità di questo procedimento?
Potete fornirmi informazioni dettagliate sulla sindrome conosciuta come ASIA o ADE ?
Non mi risulta che farmaci a mRNA, nonostante vari tentativi fatti, siano mai stati approvati fino ad ora. Come mai le precedenti sperimentazioni sono state interrotte? E’ possibile avere i risultati di tali studi?
Può essere definito “vaccino” un farmaco che non contiene l’antigene verso cui dovrebbe provocare una reazione?
Quella a cui sto per essere sottoposto può essere definita “terapia genica”?
E’ più volte stato ripetuto che l’mRNA non può modificare il genoma del ricevente. Quali sono gli studi fatti a riguardo che lo confermerebbe?
I farmaci che contengono mRNA possono provocare malattie ereditarie?
I farmaci a mRNA possono dare origine a patologie tumorali?
Potrei incorrere in disturbi del sistema nervoso? Quali e con quale probabilità?
Potrei avere conseguenze a livello del sistema cardiocircolatorio? Quali e con quale frequenza?
Potrei avere disturbi respiratori? Di quale entità e con quale probabilità?
Ho letto che durante la sperimentazione sono state provocate molte paralisi di Bell, infarti, problemi gravi di circolazione, emiparesi, ecc…. sono le possibili reazioni avverse? Con quale frequenza si presentano ?
La mia fertilità potrebbe risultare compromessa dall’inoculazione del farmaco?
Prima che mi venga somministrato il farmaco, verrà verificato che io non abbia già sviluppato anticorpi specifici per il Sars-Cov2?
Si dice che il livello di anticorpi che renderebbe immuni all’infezione da Sars-Cov2 ? Se avessi già contratto il Covid, qualora fosse confermato dalla conta anticorpale, e fossi stato asintomatico, sarebbe utile che io mi sottoponessi lo stesso al farmaco ?
Esistono rischi di iperimmunizzazione per questo farmaco? Sono stati compiuti studi a questo proposito?
E’ stata confrontata l’immunità acquisita a seguito della malattia contratta in modo naturale con quella che si raggiunge col farmaco ?
In base alla legge 219 del 2017 nessun trattamento sanitario può essere imposto ad un paziente senza il suo pieno consenso informato. Sono assolutamente consapevole che voi stiate proponendo e non imponendo, trattandosi di farmaci sperimentali che non possono per nessun motivo essere imposti, sono tuttavia a richiedere risposta scritta a ciascuna delle mie domande, in modo che io possa avere informazioni complete a disposizione per poter esercitare consapevolmente la mia scelta.
Confidando nella vostra sollecita e puntuale collaborazione nell’interesse nell’interesse della Scienza medica, quella vera, non quella della TV, resto in attesa di un Vostro gentile riscontro e rimango a disposizione ansioso di dare il mio piccolo contributo per il progresso dell’Umanità e la prosperità delle case farmaceutiche.
Articolo By Andrea Tosatto candidato sindaco Bologna, con piccole precisazioni ed aggiunte del dr. Jean Paul Vanoli
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A PROPOSITO delle PRESSIONI PERPRETATE da CERTI DIRIGENTI SCOLASTICI per INDURRE alla VACCINAZIONE, tampone, analisi, ecc…
Sappiate che chiunque
si presta a COERCIZIONE per indurre alla vaccinazione od altro trattamento in-sanitario, commette come minimo 4 reati:
1) ai sensi della Legge 219 del 2017;
2) Art. 610 del Codice Penale;
3) Art. 629 del Codice Penale.
4) Art. 32 della Costituzione
La legge 219 recita: “Nessun trattamento sanitario può essere attuato senza il consenso”.
il tutto oltre alle altre Convenzioni Oviedo, Norimberga, alle quali l’Italia ha aderito da anni… ecc.
Link art. 729 C.P.: Art. 629 – Estorsione del Codice penale Commentato Online (filodiritto.com) (1).
Link art. 610 C.P: https://www.mondodiritto.it/codici/codice-penale/art-610-codice-penale-violenza-privata.html
Link legge 219:
https://www.opicarboniaiglesias.it/legge-219-2017/#:~:text=1.&text=La%20presente%20legge%20tutela%20il,casi%20espressamente%20previsti%20dalla%20legge.
Tutto ciò oltre all’articolo 32 della Costituzione, che tutti calpestano, soprattutto i politici ed i magistrati collusi…
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana“.
E chi determina i limiti del rispetto di se stessi è solo ed unicamente la Persona fisica stessa !….
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CONDOTTA OMISSIVA P.A., e SANZIONI Covid-19, CHE FARE ?
La condotta omissiva della P.A. nei confronti dei cittadini è impugnabile al TAR.
Esempio: una istanza come procedimento amministrativo a cui la cittadinanza non abbia avuto motivazione nel ritardo della risposta.
Ho già detto che non ne vale la pena, per me (i ricorsi al TAR sono molto onerosi).
Se qualcuno ritiene che vuole una da risposta da parte della P.A. e si sente giustamente anche danneggiato, deve adire la autorità giudiziaria, ma al TAR inizialmente.
La scelta è obbligata in tal senso, come ambito giurisdizionale, essendo una omissione amministrativa, e la condotta omissiva – se ritenuta lesiva da parte di un cittadino – deve essere fatta valere al TAR, non altrove.
E’ certamente suo diritto ed interesse farlo.
Personalmente, per me gli sforzi e le energie (anche e soprattutto economici ) vanno ben direzionati e dunque per me non è una buona idea, non perché non sia giusto far valere i propri diritti ed interessi in tal senso, ma perché altri devono essere gli obiettivi prioritari
Dunque io NON parteciperò ad alcuna azione in tal senso.
Se qualcuno vuole giustamente adire la via giudiziaria, come cittadini italiani, bisogna anche a mio avviso – come ho spiegato da diversi mesi a questa – arrivare in Corte Costituzionale, in via incidentale, e chiedere alla Consulta se possibile anche l’esercizio dei poteri istruttori.
Durante una udienza oppure nel ricorso stesso, i legali possono sollevare la questione di legittimità costituzionale e chiedere la sospensione del procedimento, con il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale.
Sono sempre meravigliato del fatto che non sento quasi mai gli avvocati ribadire questa possibilità o volontà.
Se vogliamo fermare o rallentare questa deriva autoritaria, dobbiamo assolutamente arrivare alla Corte Costituzionale
Non è la salvezza né la soluzione a tutti i mali, ovviamente, ma sarebbe un momento storico importante di confronto dialettico e di garanzia e controllo costituzionale autentico.
L’accesso alla Corte Costituzionale come si sa, non è diretto.
Bisogna persuadere un Giudice od una Corte od un Collegio, del dubbio di legittimità costituzionale di un atto normativo o di una sua parte (un comma o uno o più articoli), durante un contenzioso in Tribunale.
A giorni divulghiamo un vademecum preparato da un intrepido cittadino romano, su come impugnare le eventuali sanzioni amministrative, nel ricorso al Giudice di Pace (GdP).
Ricordo a tutti che la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata anche davanti al Giudice di Pace
Anche senza avvocato (ammesso potersi difendere da soli senza un legale del Foro, ex art.82 cpc, cause di valore non superiore ai 1100 euro), dunque di fronte al Giudice di Pace.
Cioè la legge riconosce che è possibile stare da soli in giudizio (se si vuole rinunciare ad essere rappresentati da un avvocato), in casi particolari.
Sopra la soglia dei 1100 Euro, la difesa richiede l’assistenza giuridica di un avvocato, ad eccezione della discrezionalità che il GdP può avere, anche su istanza di parte, in cui si richieda di difendersi da soli anche per cause di valore superiore.
Ma in questo caso è una valutazione discrezionale del giudice se accettare o meno
In tutti i casi in cui viene consentita la difesa “personale”, ci si può fare assistere e rappresentare in giudizio anche da un soggetto che non abbia requisiti tecnici di difensore (cioè anche chi non è avvocato).
A questo soggetto, la parte se decide in tal senso, dovrà dare procura scritta.
Come principio generale, fatta salva questa facoltà ed eccezione davanti al Giudice di pace, davanti ad un Tribunale è sempre necessario il ministero di un legale (avvocato).
Prima di arrivare al GdP territorialmente competente, si può anche impugnare prima e fare un ricorso gerarchico al prefetto territorialmente competente (art.18 L. 689/1981), e solo in un secondo momento, impugnare eventualmente davanti al GdP il rigetto da parte del prefetto (ordinanza di rigetto).
Vantaggio e svantaggio del ricorso davanti al Prefetto: gratis, senza spese vive, di contributo unificato al deposito atti, e ci si difende da soli, con proprie memorie difensive.
Svantaggi: se il prefetto rigetta il ricorso, la sanzione verrà raddoppiata.
(NdR: se del caso si potrà pagare in Euros Scritturali)
Non si può presentare un ricorso ad entrambi, contemporaneamente.
ATTENZIONE !
Chi volesse impugnare una sanzione amministrativa dinanzi al Giudice di Pace, NON DEVE PAGARE la sanzione, altrimenti invalida il ricorso.
By Luca Scantamburlo – 16 novembre 2020
FALSITA’ in autocertificazione e divieti di spostamento causa Covid-19: l’attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una determinata attività non rientrano nell’ambito di operatività dell’art. 483 c.p. – Giurisprudenza penale
https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/12/14/falsita-in-autocertificazione-e-divieti-di-spostamento-causa-covid-19-lattestazione-della-propria-intenzione-di-recarsi-in-un-determinato-luogo-o-di-svolgere-una-determinata-attivita/
Corte di Cassazione – sez. V pen. – sent. 40291/2017: consenso informato– psicoterapia – libertà psichica – libertà morale – minori – 5 settembre 2017
La Corte di Cassazione ha affermato che sottoporre un minore ad un periodo di osservazione clinico-psicologica, senza il preventivo consenso dei genitori, viola la libertà psichica del minore e integra reato di “violenza privata”.
ATTENZIONE
“i cittadini saranno invitati a vaccinarsi per il presunto “covid19”
Questo passaggio – implicitamente – contenuto nella informativa FAQs della AIFA sulla prossima ed imminente vaccinazione contro la COVID-19, in Italia,
tradisce la consapevolezza del rispetto del principio consensualistico, da parte delle Istituzioni, che ne sono ben consapevoli ad alti livelli.
E’ molto importante – qualora si riceva l’invito scritto di vaccinazione oppure la chiamata – non cestinare l’invito, ma rispondere con educazione declinando l’invito qualora si decida di non vaccinarsi.
Ed esprimendo anche le proprie motivazioni di dissenso, con educazione e rispetto, di sospensione di giudizio sull’atto sanitario a cui si è invitati, facendo una valutazione del rapporto rischio/beneficio.
Dunque facendo valere non una posizione ideologica ma una posizione di prudenza e legittimo dissenso, nella prospettiva della tutela dell’habeas corpus e del principio consensualistico e personalistico.
Riaffermando dunque diritti costituzionali e fondamentali dell’individuo tutelati non solo dalla Costituzione, ma anche a livello internazionale (principio dell’habeas corpus e della difesa della integrità psicofisica), e codificati anche nel codice deontologico medico.
Ed a cui l’Italia è obbligata a conformarsi sia nell’ottica del riconoscimento dei diritti “inviolabili” dell’essere umano (art.2 Cost., un articolo aperto a diritti anche non codificati espressamente), sia nell’ottica del rispetto dell’ordinamento comunitario e dei suoi obblighi (art.117 Cost, e dunque rispetto della CDFUE).
Perché riaffermare i propri diritti è importante: infatti la parola e la sua pronuncia – espressione del pensiero intellettivo e del cuore e delle frequenze e memorie nervose – crea la realtà che ci circonda ed influenza a sua volta l’ambiente in cui siamo immersi e che vuole condizionarci e disciplinarci, contribuendo alla consapevolezza individuale e collettiva.
La prospettiva della conoscenza, negli ultimi sviluppi del sapere, è infatti sempre più costruttivista.
Qualora qualcuno decida di vaccinarsi e dunque di dare il proprio consenso, da cittadino ricordo che è suo diritto chiedere alle Autorità sanitarie – prima della somministrazione – copia del foglietto illustrativo del farmaco, che è buona cosa leggere sempre prima di fornire il consenso all’atto sanitario invasivo a cui si è chiamati (la componente di scommessa è ineludibile e potenziali reazioni avverse sono sempre possibili).
Buona cosa, per chi deciderà di vaccinarsi, richiedere al momento della somministrazione anche il numero di lotto di produzione della dose di vaccino, che si riceve.
E di segnalare per iscritto alle autorità sanitarie anche spontaneamente, ogni sospetta reazione avversa.
Ultima cosa: il principio consensualistico del paziente tutelato già da Convenzioni internazionali (Oviedo) e da dichiarazioni dell’Unesco, è atto normativo vincolante giuridicamente sin dall’anno 2009, in Europa, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona
Principio tutelato dalla Carta di Nizza-Strasburgo all’art.3 (difesa della integrità psicofisica e del consenso libero ed informato del paziente in ambito medico e terapeutico), equiparata a rango di Trattato (art.6 TUE) e atto normativo prevalente come fonte di diritto, qualora una normativa nazionale di un Paese UE entrasse in conflitto con essa.
By Luca Scantamburlo – 24 dicembre 2020
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MODULO per L’ASSUNZIONE di RESPONSABILITA’ da PARTE dell’AGENTE F.O., o da parte della P.A., NEI CONFRONTI del CITTADINO al QUALE SIA PRESCRITTO l’USO della MASCHERINA
Il sottoscritto……………………………………… nato a
il …………………………codice fiscale…………………………
domiciliato a ………………………………… in via…………………………………..n …………
CHIEDE
all’agente F.O. matricola ………………………………………..
con sede lavorativa a ………………………….
in via ………………………………………… n …..
ai sensi dell’ordinanza ministeriale …………………………….adottata ai sensi dell’art. 2 comma 1 del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 22 convertito con modificazioni nella legge formale 06 giugno 2020 n. 41
DI ASSUMERSI LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE
per qualsivoglia conseguenza possa derivare alla propria salute dall’utilizzo della mascherina protettiva il cui impiego è stato indicato come obbligatorio durante il transito all’aria aperta.
In assenza di tale assunzione di responsabilità e di mancato rilascio del consenso informato ai sensi dell’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 04 aprile 1997 resa esecutiva con legge ordinaria dello Stato n. 145/2001, il/la sottoscritto/a si riterrà libero/a di non acconsentire all’utilizzo dell’anzidetta mascherina protettiva.
Luogo e data
Firma (Nome e Cognome) – Persona fisica vivente = uomo vivo
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Bozza lettera PEC da inviare alle ASL, per proteggersi dai “trattamenti sanitari”:
TAMPONI (NdR: ed altro…basta modificarla a seconda delle esigenze)
Egregio Dott…..
Spett.le Ufficio ASL – via………………………………Comune di……………….
in base a quanto previsto dagli artt. 2,3, 13, 117 ed ultimo comma art. 32 della Costituzione, e dall’ art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE, Carta di Nizza, vincolante giuridicamente per l’Italia dall’anno 2009, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona), Le ricordo che i cittadini italiani ed europei godono della tutela del principio consensualistico in ambito medico e terapeutico (più in generale nell’ambito delle applicazioni della biologia e medicina).
Imporre un trattamento sanitario obbligatorio o farlo credere tale quando non lo è
– evocando anche un pregiudizio all’esercizio di propri diritti soggettivi o propri interessi legittimi qualora una persona esprima un legittimo dissenso al trattamento sanitario invasivo a cui si è invitati (terapeutico o diagnostico )
– è potenzialmente lesivo dei propri plurimi diritti soggettivi (diritto al rispetto della dignità umana, diritto al lavoro, diritto alla formazione scolastica ed universitaria e professionale più in generale) e di eventuali interessi legittimi.
Pertanto, La invito a desistere dall’insistere con questo invito perentorio rivolto alla mia attenzione affinché io mi sottoponga al tampone naso-faringeo, che può solo essere considerato fortemente raccomandato, allo stato attuale.
Il tampone é, fra l’altro, un test biologico di raccolta campione biologico naso-faringeo, avente rischi connessi ad un test di biologia molecolare scarso nell’affidabilità (numerosi i falsi positivi e negativi 0 (86%), e dal profilo di rischio invasivo e di danno non irrilevante, che dipende anche dalla perizia dell’operatore oltre che da altri fattori connessi al test stesso.
Vale comunque e sempre il principio consensualistico in capo al paziente, a maggior ragione quando un trattamento sanitario o terapeutico o diagnostico – invasivo e con un suo profilo di rischio – viene praticato su un soggetto sano.
Anche qualora ci fosse l’obbligatorietà secondo normativa di rango primario (che attualmente non c’è in Italia) di sottoporsi a tale trattamento di accertamento biologico molecolare, si tenga presente che ciò non presuppone la deroga al principio consensualistico o personalistico regolamentato dagli articoli sopra citati.
In ogni caso, fermo restando tale principio che vale anche in caso di obbligatorietà,
CHIEDO
1) il rispetto del principio consensualistico, libero ed informato, e dunque l’astenersi di richieste perentorie di trattamenti sanitari o accertamenti sanitari pregiudizievoli e discriminatori per l’accesso al mio posto di lavoro o a…….. ;
2) che mi venga fornita la eventuale normativa legislativa di rango primario (se esistente) – non sublegislativa, come DPCM, meri atti amministrativi, ordinanze “extra ordinem” soggette a scadenza nel contesto emergenziale – che disciplina l’obbligatorietà di sottoporsi al tampone naso-faringeo per poter eseguire il tirocinio in oggetto e di poter consultare eventualmente la documentazione dalla quale si evince che se un soggetto sceglie di non sottoporsi a trattamenti sanitari invasivi, non può eseguire mansioni di tirocinio presso la vostra struttura.
I trattamenti sanitari obbligatori sono infatti disposti per legge, ed esiste riserva di legge rinforzata secondo Costituzione (“se non per disposizione di legge”).
L’ultimo comma art. 32 esprime il rinforzo alla riserva: il rispetto della persona umana, cioè la dignità umana, che nessuna legge può calpestare ed oltraggiare.
Mi sembra doveroso, ricordarle che come stabilito dall’art. 35 del Codice di Deontologia medica, è un Suo dovere rispettare il mio eventuale dissenso.
E’ comunque mia facoltà adire la Autorità giudiziaria, in quanto verrebbe violato un mio diritto soggettivo ed eventuale interesse legittimo, qualora la autorità sanitaria continuasse ad insistere perché mi sottoponga al tampone senza rispetto del consenso libero ed informato, che tutela la integrità psicofisica dei cittadini italiani ed europei.
Con osservanza
FIRMA (Nome e Cognome), Persona fisica vivente – uomo vivo
PROMEMORIA da far leggere a Polizia, Carabinieri, GdF, ecc., Forze Armate: I DPCM NON SONO LEGGI
Per i militari il dovere di disobbedire all’ordine manifestatamente illegittimo è previsto dalla legge 11/07/1978 n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) che all’articolo 4 stabilisce:
“il militare al quale è impartito un ordine manifestatamente rivolto contro le istituzioni dello stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestatamente reato , ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al piu’ presto i superiori“.
La norma è altresì ribadita nell’articolo 25 del Regolamento di disciplina delle forze armate, varato con il D.P.R. numero 545 del 1986.
Questa norma è una chiara esecuzione dell’articolo 52 comma 2 della Costituzione, che stabilisce:
“l’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della REPUBBLICA“.
La Legge non ammette ignoranza.
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DIFFIDA LEGALE sull’obbligo di usare mascherine, scanner, tamponi, PCR, ecc.
Spett: ASL, Datore di lavoro, sindaco, presidente regione, ministro della salute, presidente del consiglio dei ministri del governo….ecc…..
Oggetto: DIFFIDA ad ADEMPIERE art. 1454 codice civile relativa alla rilevazione della temperatura a mezzo termoscanner corporea e all’imposizione dell’utilizzo del presidio medico chiamato “mascherino o mascherina o simili”
Il latore della presente, a seguito della stessa diffida, notificata in data……… a mezzo PEC
…………………., invita, attraverso questo atto riproducibile in giudizio, gli esercenti, i commercianti, i gerenti e i dipendenti di attività commerciali varie per natura e tipologia, ad astenersi da un determinato comportamento o a compiere una determinata attività come di seguito esaustivamente descritto (vedasi allegati), avvertendo delle conseguenze che possono derivare dall’inadempienza alla diffida.
Questa diffida ad adempiere richiama inderogabilmente i destinatari alla propria responsabilità, così come previsto dagli artt. 27 e 28 della COSTITUZIONE ITALIANA;
pertanto, applicare modus operandi arbitrari ed illeciti non giustificherà nessuno, in alcuna sede, in virtù dal praeceptum “ignorantia legis neminem excusat”
(In allegato, tutti i riferimenti e la documentazione inerente allo status giuridico dello scrivente).
Partendo dall’assunto che:
impedire l’accesso fisico ad un Cliente, presso un esercizio commerciale, (pertanto pubblico) è già
di per sé una gravissima violazione poiché tale azione avviene in forza di potere e non in forza di legge, esercitando arbitrariamente le proprie ragioni, si ritiene utile rammentare la gerarchia delle fonti nel Diritto:
In Primis il DIRITTO NATURE che è stato in parte inserito nei: DIRITTI dell’UOMO
Leggi di Diritto Internazionale (vedi art. 10 costituzione)
COSTITUZIONE ITALIANA.
NORME di PRIMO LIVELLO (fonti primarie):
Leggi ordinarie emanate dal Parlamento.
- P. R. – Decreto del Presidente della Repubblica.
- L. g. s. – Decreto Legislativo.
- L. – Decreto Legge (emanato dal Governo -temporaneo: decade dopo 60 gg se non convertito in Legge – emanato solo per questioni a carattere di urgenza).
NORME di SECONDO LIVELLO (fonti secondarie):
- Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri).
- P. C. M. – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- C. I. – Delibera Comitato Interministeriale.
NORME di TERZO LIVELLO:
– Circolari
– Interpretazioni.
– Ordinanze
In sintesi:
i D.L. i D.P.R. i D.P.C.M. le Disposizioni e le Circolari emanate dall’attuale Governo, attraverso SOGGETTI illegittimati (vedi Consulta sentenza n.° 1/2014 della Corte Costituzionale relativa alla Legge elettorale chiamata “Porcellum” che ha di fatto invalidato 148 Deputati tecnicamente NON votati dal popolo, non convalidati dal Parlamento entro i termini di Legge e non dopo 5 mesi…) non hanno tecnicamente e giuridicamente forza di Legge, essendo gli stessi promulgati da soggetti del tutto abusivi, a partire dal Dott. MATTARELLA Sergio e successivi individui che si stanno, nel tempo, alternando nell’ambito del Governo Italiano come usurpatori di potere politico e potere militare, semplici ed illegittimi “attori in costume che non possono smettere di recitare una parte”.
L’attuale governo è abusivo poiché eletto da parlamentari abusivi, a loro volta designati attraverso Leggi elettorali incostituzionali (sentenza 1/2014 corte costituzionale), i quali hanno prodotto un D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, le cui restrizioni vengono attivate dai DPCM che lo stesso governo emana e che hanno solo carattere amministrativo (accumulo di poteri = colpo di stato).
Lo stato dei fatti in cui il Paese si è venuto a trovare, parrebbe essere di emergenza per come è stata gestita la situazione da parte delle Istituzioni ma è utile ricordare che la Costituzione Italiana prevede tale stato solo in caso di guerra e, se siamo in guerra, chi di dovere avrebbe il compito di dichiararlo!
Alcuni Presidenti emeriti della Corte Costituzionale, così come la stessa attuale Presidente Marta Cartabia, hanno dichiarato che uno stato di emergenza non presuppone un “diritto speciale”.
Non dimentichiamo poi, che l’O.M.S. non ha dichiarato la pandemia, ma ha definito il virus pandemico (concetto ben diverso).
Inoltre, per correre ai ripari, il governo ha invocato la legge n. 1/2018 (poteri della protezione civile e quindi pieni poteri al Presidente del Consiglio “che esercita i poteri per il tramite del capo della protezione civile”, ed ai presidenti delle regioni in quanto autorità territoriali), ma questa legge prevede i pieni poteri in caso di “calamità naturale” non di pandemia (anche questo, concetto ben diverso).
Ne consegue che i DPCM sono nulli, poiché vìolano il Diritto prevalente.
Si evidenzia che:
nel caso di specie, la Regione Lombardia emettendo la “Nuova Ordinanza del 04 Aprile 2020 n° 521 Identificativo Atto n. 1721 con Oggetto “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25
MARZO 2020, N. 19” ha innegabilmente violato il principio di legalità in ambito amministrativo in merito all’illecita determinazione dell’uso della mascherina; la fattispecie che disciplina la condotta che porta alla violazione deve essere determinata e, non essendo lecita la norma, è come se non esistesse dal punto di vista sanzionatorio.
Per il principio di legalità deve esserci determinazione.
In questa imposizione dettata da un’Ordinanza Regionale, si viola palesemente l’art. 32 della Costituzione:
Dispositivo dell’art. 32 Costituzione
Fonti Costituzione PARTE I – Diritti e doveri dei cittadini
Titolo II – Rapporti etico-sociali
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo… (omissis). Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in NESSUN caso violare i limiti imposti dal rispetto della personaumana.”
Il diritto alla salute rappresenta per il costituente un fondamentale diritto dell’individuo, oltre ad un interesse primario per la collettività.
Il diritto in esame è qualificato come “inviolabile” dalla Costituzione.
Esso si sostanzia nel diritto all’integrità fisica e psichica, sia nel senso di poter aver e trattamenti medici di prevenzione e cura sia nel senso di poter godere di un ambiente di vita e lavoro salubre.
A livello comunitario il diritto alla salute è contemplato sia dall’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (come diritto alla prevenzione ed alle cure) sia dall’art. 3, che disciplina una serie di principi in materia, tra i quali, ad esempio, quello del rispetto del consenso informato.
Definendo meglio i contorni del concetto in questione, esso implica in senso negativo l’assenza di malattia, in senso positivo lo stato di completo benessere fisico e mentale.
E’ precipuamente il concetto di salute in senso positivo, da considerarsi un traguardo raggiunto dagli ordinamenti statali moderni, a impegnare lo Stato verso il raggiungimento del benessere dei propri cittadini, tramite interventi più che altro ispirati ad una logica di prevenzione dei mali, piuttosto che ad una cura di essi.
La salute è dunque considerato un diritto fondamentale, in
quanto rappresenta la premessa biologica che, garantendo l’integrità fisica, permette l’esercizio di tutti gli altri diritti presi in considerazione dall’ordinamento, indispensabile dunque per il pieno sviluppo della persona umana.
Esso, oltre ad essere di tutti, è anche proteiforme, per via della pluralità di situazioni soggettive da esso garantite. Importanza centrale assume il secondo comma, dato che sancisce la libera autodeterminazione del malato in merito al trattamento sanitario che non può quindi essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge (trattamento sanitario obbligatorio ASO – TSO).
La Costituzione sancisce in altri termini il diritto di rifiutare le terapie.
Naturale corollario della libera autodeterminazione del paziente è la disciplina del consenso informato, che rappresenta un vero e proprio presupposto di liceità del trattamento (e non mera causa di giustificazione dell’opera del medico).
Relativamente all’imposizione dell’uso della mascherina:
- essendo la mascherina un presidio medico chirurgico, essa non può essere imposta pena la violazione dell’ art 32 Costituzione e della Convenzione di Oviedo:
http://www.jus.unitn.it/biodiritto/pubblicazioni/docs/Diritto%20e%20diritti/Conv%20Oviedo%20penasa.pdf
- in base alla legge antiterrorismo e all’ art. 85 TUPS è vietato circolare travisati ovvero con il volto non identificabile;
- l’utilizzo della stessa, limita l’atto fisiologico primario ed essenziale per la vita ovvero la respirazione; la mancanza di una libera e sana respirazione è incompatibile con un ottimale stato di salute che rappresenta il bene primario di ciascun individuo, bene peraltro ampiamente tutelato dalla Costituzione e dalle Leggi 848/55 e 881/77, (vedi allegato a) queste ultime ratifica di leggi di diritto internazionale che per l’ 10 Cost. sono prevalenti rispetto alle comuni leggi del diritto positivo.
È immediatamente comprensibile che all’interno dello spazio compreso tra il viso e la mascherina si crei rapidamente un accumulo di aria viziata ipercapnica e maggiormente satura di microbi (virus, batteri e funghi contenuti all’ interno della cavità orale) a seguito della ripetuta inalazione della propria aria espirata che anziché disperdersi nell’ ambiente viene bloccata parzialmente dalla mascherina con il risultato di:
- aumentare la possibilità di sviluppare patologie delle alte e basse vie respiratorie;
- disperdere attraverso le vie di fuga dell’aria tra la mascherina ed il volto (sopra, sotto ed ai lati della mascherina) un’aria più satura di microbi (e potenzialmente anche del “coronavirus 19”) rispetto a quanto avverrebbe con una normale respirazione e, se i virus volano, come qualcuno sostiene, questi si disperderanno comunque nell’ ambiente. Inoltre l’uso prolungato della mascherina nei mesi comporta, per i motivi sopra esposti, l’incremento dell’acidosi tissutale che come è ormai ben noto predispone all’ insorgenza del tumore prima del cancro poi;
- l’imposizione della mascherina è lesiva della dignità dell’individuo, rappresenta metaforicamente un bavaglio, un simbolo di schiavitù; si ricorda che nella storia essa fu già imposta agli schiavi africani in America quando dovevano entrare nelle stanze dei bianchi per servirli in modo tale che non “appestassero” l’aria con il loro fiato infetto. Con il processo di Norimberga, per la prima volta nella Storia si sancisce il principio che nessuna legge può essere lesiva della dignità dell’Uomo e che il diritto naturale è, nella gerarchia delle leggi, superiore a qualsiasi legge e non si può fare finta di ignorarlo; in base a questo principio non esiste più la differenza tra chi ordina e chi esegue gli ordini, sono entrambi sullo stesso piano quando violano il diritto naturale e questo é anche ribadito dall’ articolo 28 ;
- nessuno stato di salute può coesistere con la soppressione delle libertà civili di cui abbiamo tutti responsabilità.
E’ chiaro e fin troppo lampante, come tale comportamento oppressivo e vessatorio, enfatizzato da atteggiamenti inutilmente ed ingiustamente aggressivi, serva solo a generare disguidi e a creare uno stato di ansia reattiva e diffidenza, abusando della credulità e della disinformazione del popolo, oltre che della pazienza dello stesso messa a durissima prova, con il fine ultimo di prevaricare sull’essere umano.
Relativamente al termoscanner o similari strumenti di misurazione corporea: Impedire l’accesso fisico ad un cittadino nell’intento di acquistare beni e/o generi di prima necessità quali sono ad esempio gli alimenti e che non intenda sottoporsi a verifica della temperatura corporea attraverso un termoscanner o altro sistema di rilevazione temperatura corporea, di fatto vìola la libertà personale (art. 13 Costituzione), consuma il reato di violenza privata (art. 610 codice penale), in quanto tale procedura è ben delineata dalle norme e leggi in materia di sanità pubblica, ovvero: l’operatore preposto alla misurazione della temperatura, chiunque esso sia ed a qualunque incarico o titolo sia stato mansionato o delegato, deve necessariamente essere un Medico o un Infermiere, pena la commissione del grave reato di esercizio abusivo di professione medica ed infermieristica art. 348 c.p.
La norma tutela l’interesse pubblico acché determinate attività delicate, socialmente rilevanti, vengano svolte solamente da chi possegga gli accertati requisiti morali e professionali.
Il rilevamento della temperatura vìola l’art. 32 della Costituzione, la Convenzione di Oviedo (SP), ove non sussista il consenso informato della persona e dell’essere umano, insieme all’art. 49 del dpr 445/2000 secondo cui non si possono autocertificare stati di salute.
Inoltre vìola la legge 196/2003 e la normativa europea 679/2016 entrambe sulla tutela della privacy.
A tal proposito, rileggendo il DPCM del 26 aprile si è notato che nell’allegato 6 “protocollo condiviso fra il governo e le parti sociali”, alla nota n. 1 a piè di pagina vi è scritto: “la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento dei dati PERSONALI”.
Ovvero siamo di fronte ad un falso in atto pubblico !
Si tratta di dati SENSIBILI, quindi ancora maggiormente tutelati dalla legge !
Ultimo ma non per importanza è d’uopo rammentare che nel Diritto, la norma è una regola di condotta, stabilita d’autorità o convenuta di comune accordo e di origine consuetudinaria, che ha per fine di guidare il comportamento dei singoli o della collettività, di regolare un’attività pratica, o di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati, una norma non è una legge, quest’ultima prevale sempre, in claris non fit interpretatio.
Lo scrivente non intende accettare questo vilipendio del Diritto, ove si abusa di norme e non di Leggi, per il fine ultimo di asservire il popolo, contravvenendo i più elementari diritti previsti dalla jus romana.
A fronte di quanto esaustivamente enunciato nella presente diffida, si intima di rispettare il diritto dello scrivente, della Persona Umana e dell’essere umano che rappresento, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dal ricevimento della presente.
Il latore della presente non si farà alcuno scrupolo nello sporgere denuncia/querela di parte, nei confronti di chiunque si presti o si ponga a discapito e violazione dei suoi diritti, citando in giudizio civile le PERSONE Fisiche in oggetto.
Con la massima osservanza, fiat justitia, ruat caelum e con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, tanto si doveva per il seguito di Vostra competenza.
Salvis iuribus – Firma Nome e Cognome, Persona fisica vivente = uomo vivo
P.S.
Dati scientifici sulle mascherine, tamponi ed altro:
https://pattoverascienza.com/?s=mascherine
L’immunità di gregge NON ESISTE è una falsità scientifica
https://mednat.news/vaccini/effetto_gregge.htm
Termoscanner Ministero della salute allegato.
http://www.salute.gov.it/portale/temi/SceltaStrutturaDispositivi.jsp?cod=V0301&liv=3
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Ecco come proteggere legalmente Voi ed i vs figli, dai Vaccini e da qualsiasi trattamento Sanitario !
(non serve nessun avvocato è già tutto precompilato, basta personalizzarle i documenti qui presenti)
Servono per:
Mascherine, Tamponi, analisi sierologiche (PCR), quarantene, misurazione della temperatura, Vaccini, presenti e futuri, ecc.
Vaccini – Modulo per l’assunzione di responsabilità da parte del medico/pediatra nei confronti del paziente minorenne al quale sia prescritto un vaccino:
ModuloVaccinoMinore_OD
Mascherine – Modulo per l’assunzione di responsabilità da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente al quale sia prescritto l’uso della mascherina:
ModuloMascherinaLavoro_OD
Vedere qui i dati sull’inutilità e pericolosità delle mascherine, oltre alle bozze dei documenti per il rigetto di esse, tamponi, quarantene, analisi sierologiche, ecc.
https://pattoverascienza.com/?p=2582
Solo con questi documenti legali, a costo zero !
https://pub.mednat.news/vaccini/lettera_asl.htm
Le lettere/notifiche (2) da inviare via PEC o R/R sono in bozza nella pagina indicata, vanno assolutamente personalizzate.
La DIFFIDA comprende la NEGAZIONE del consenso per qualsiasi trattamento sanitario: vaccinazioni, profilassi, test, analisi, tamponi, mascherine, ecc.
Sono stati anche introdotti gli articoli di legge italiana per obbligare gli enti scolastici di qualsiasi ordine e grado che si rifiutano di iscrivere e far frequentare I vs figli nei luoghi scolastici e non, ove volete immetterli !
Vi è anche la bozza di un “provvedimento d’urgenza da presentare in Tribunale” per obbligarli a fare ciò che volete per i vs figli.
Doc. Legale, con RIGETTO e DIFFIDA per Mascherine, Tamponi, controllo temperatura ecc.
Rigetto_diffida_mask-tamponi-temperatura – PDF
Vaccini – Modulo per l’assunzione di responsabilità da parte del medico/pediatra nei confronti del paziente minorenne al quale sia prescritto un vaccino: ModuloVaccinoMinore_OD
Mascherine – Modulo per l’assunzione di responsabilità da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente al quale sia prescritto l’uso della mascherina:
ModuloMascherinaLavoro_OD
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SCUOLA e DIRITTI, Che fare ? – 10 novembre 2020
By Luca Scantamburlo
Oltre alle legittime vie di ricorso in autotutela, oppure della via stragiudiziale della diffida al dirigente scolastico, o della istanza alla P.A. vi sono altre vie.
Quattro vie attualmente per fronteggiare da cittadini e genitori consapevoli e responsabili, la situazione eccezionale di continua violazione dei diritti civili ed umani:
1) ritiro dai figli da scuola, e ottemperare all’obbligo di istruzione ed educazione, come educazione parentale, assolvendo i pochi adempimenti burocratici del caso, per chi può permetterselo (anche in termini economici e di tempo e di energia )
2) oltre ad un possibile ricorso al TAR per un controllo della conformità al dettato normativo, si può adire la autorità giudiziaria con ricorso d’urgenza ex art. 700 CPc, e portare il DS ed il Ministero della Istruzione in Tribunale, sede civile
3) richiesta urgente di disapplicazione atti e disposizioni dei DPCM, in autotutela, come portato avanti dalla Associazione di Milano ACU, Associazione Consumatori Utenti; potete chiedere loro modalità adesione al loro modulo ed azione:
Via Mauro Macchi 42 – 20124 Milano: associazione@acu.it
Reclami e segnalazioni: reclami@acu.it
4) DISOBBEDIENZA CIVILE
La disobbedienza civile e protesta, non violenta, della mamma ed insegnante Tiziana Costa, già avvocato esercitante in passato, è un esempio di grande coraggio nel solco della Morale di Antigone.
Disobbedire civilmente e senza violenza ad abusi ed atti ritenuti illegittimi, ma in tal caso – a seconda di come si disubbidisce – sono possibili conseguenze anche giuridiche, e che possono intaccare la responsabilità genitoriale in casi estremi (con intervento dei Servizi sociali e della Autorità giudiziaria.)
Se si decide di disubbidire, bisogna farlo con grande equilibrio, conoscenza del diritto, intelligenza, prudenza, ed attenzione all’ordinamento giuridico, ed ai propri doveri come genitori ed ai doveri e diritti stabiliti dal codice civile.
Trattandosi di uno stato di eccezione con violazione manifesta del principio di legalità sul piano formale e sostanziale, aiuta in tal senso lo scritto giuridico del prof. GIULIANO AMATO, del 1962.
Infatti, quello che molti dirigenti pubblici non sanno, è che autorevole dottrina in passato si è spinta fino a considerazioni giuridiche estreme, elaborate per situazioni eccezionali e di pericolo per la tenuta dell’assetto democratico dello Stato.
Giuliano Amato – oggi giudice della Corte Costituzionale – scrisse con grande coraggio, in epoca giovanile, nel 1962, in “La sovranità popolare nell’ordinamento italiano”, che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva” compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione”, allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva, purché non violenta.
Afferma egli inoltre:
” […] ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio […] il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti”.
Rif.: Giuliano Amato, “La sovranità popolare nell’ordinamento italiano” in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1962, pp. 351-360.
Giorgio Giannini, CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, Il “Diritto di resistenza nella Costituzione italiana”.
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Bozza di diffida da inviare ai dirigenti scolastici
DIFFIDA ad ADEMPIERE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell’ATTO di NOTORIETA’
(Da PRODURRE ed inviare agli ORGANI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE od a GESTORI si SERVIZI PUBBLICI PRIVATI – Esente Bollo ai sensi Tabella b- D.P.R. 642/72 Ex Art. 14)
In ottemperanza degli obblighi giuridici esistenti in diritto nazionale ed internazionale
Il Sottoscritto/a da persone umane, essente e vivente, maggiorenni con capacità di agire giuridica in diritto,
Istituto /scuola……………………………………………
Comune…………….Via …………………………
Alla c.a. del sig. ………………………DIRIGENTE SCOLASTICO
PEC:……………………………………..
Prot. Interno: ……..
Autocertificazioni, Art. 45, (46 – lettera u),47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Legge Italiana)
Oggetto: diffida ad adempiere.
Con riferimento all’oggetto,
IO sottoscritto (Nome e Cognome), padre nato a……………..il………………………..domiciliato in via ……………………………
e
IO sottoscritta (Nome e Cognome) madre, nata a …………………………. Il………….., domiciliata in via ……………………………………….
in qualità di, padre e madre naturali che esercitano, la patria podestà e la responsabilità genitoriale, del figlio naturale (Nome e Cognome) persona fisica umana, frequentante la scuola/istituto……………………….,
DIFFIDIAMO:
il Sig. ………………………………………., facente FUNZIONE di DIRIGENTE SCOLASTICO e tutti i funzionari (maestre, professori, medici, ecc, compresi.) della scuola, a NON attivare NESSUN protocollo sanitario di qualsiasi natura, alla/sulla persona fisica umana di nostro figlio (Nome e Cognome)
RIPETIAMO, NON VI E’ PERMESSO sottoporre in NESSUN modo, la persona fisica umana di nostro figlio (Nome e Cognome), a qualsiasi trattamento sanitario di qualsiasi natura (come tamponi, mascherine, vaccini, analisi del DNA ecc.), senza il nostro consenso scritto.
Chiunque tenti di violare, le nostre disposizioni, assumerà piena responsabilità illimitata da persona fisica umana e da FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, pertanto sarà perseguito penalmente nelle sedi preposte nazionali e internazionali, per violazione dei diritti umani nel rispetto dei seguenti trattati;
– CONVENZIONE DI OVIEDO 4 APRILE 1997;
– DICHIARAZIONE UNIVERSALE dei DIRITTI UMANI (Parigi 10 Dicembre 1948);
– CONVENZIONE di GINEVRA con attenzione per la IVa (12 Agosto 1949);
– CONVENZIONE EUROPEA per la SALVAGUARDIA dei DIRITTI dell’UOMO e delle LIBERTÀ FONDAMENTALI (Trattati di Roma, 4/11/1950);
– LEGGE n° 848/1955 (ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 04/11/1950 e del protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20/03/1952;
– LEGGE n°881/1977 (Ratifica del PATTO INTERNAZIONALE del 1966, New York), pubblicato nel supplemento della G.U. n° 333 del 07/12/1977;
– CARTA dei DIRITTI FONDAMENTALI dell’UNIONE EUROPEA (Carta di Nizza, 7 Dicembre 2000-2007);
– CARTA EUROPEA dei DIRITTI UMANI nella CITTÀ (Venezia, Dicembre 2002);
– Convenzione sulla legge applicabile ai TRUSTs e sul loro riconoscimento”, adottata a L’Aja l’1/7/1985, ratificata con la Legge 9/10/1989 n. 364;
…oltre a quanto definito in Diritto Positivo COSTITUZIONE ITALIANA art. n° 10 (“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”), ed…
art. 32 COSTITUZIONE ITALIANA:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
NESSUNO può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in NESSUN caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Questa nostra richiesta/volontà viene espressa ai sensi di legge ed in particolare ai sensi degli artt.13 e 32 co.2 della Costituzione ed anche ex legge n. 219/2017 statuente che “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale”.
Viene espressa anche in virtù delle normative sovranazionali, sia della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (Convenzione di Oviedo) del 1997 – che all’art. 5 stabilisce che “un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato” – sia della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione Europea del 2000, che al Capo I, art. 3, afferma: “Nell’ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato il consenso libero e informato della persona interessata”.
Si richiede anche l’esenzione della mascherina, vi informo che ad oggi non esiste una legge che renda obbligatorio l’utilizzo della stessa, l’imposizione forzata, potrebbe cagionare un danno psicologico e fisico, con tutte le conseguenze che ne derivano e che saranno a voi addebitate.
VI INFORMIAMO CHE SIAMO FAVOREVOLI ALLA DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA
Data della PEC
Distinti saluti (Firma Nome e Cognome dei genitori – Persone fisiche viventi, uomini vivi, genitori naturali e biologici)
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Alcuni docenti universitari, opponendosi alla deriva totalitaria delle istituzioni italiane, propongono un decalogo di principi orientati a riaffermare la centralità dell’articolo 33 della Costituzione:
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.
Per i firmatari del manifesto i doveri e i diritti dei docenti provengono direttamente dalla Costituzione, il cui vertice nella Gerarchia delle fonti del diritto ,non può certo essere contraddetto da disposizioni normative di rango inferiore e quindi secondario come i dpcm del governo.
Ecco una sintesi della guida:
- Il docente ha il diritto-dovere di svolgere la sua attività di insegnamento e di ricerca, individuando le modalità e i metodi più idonei. Il docente ha altresì il diritto di rifiutarsi di svolgere le lezioni in modalità non compatibili con le proprie linee etiche e deontologiche.
- Il docente ha il dovere di avviare un contatto diretto con gli studenti iscritti al corso, stabilendo una relazione individuale o di gruppo.
- Il docente ha il diritto di esercitare obiezione di coscienza rispetto a qualsiasi obbligo imposto che sia contrario ai suoi metodi e ai suoi principi. La Dad è un monstrum concettuale da rigettare in toto.
- Il docente non ha alcun dovere di istruirsi né di ‘aggiornarsi’ su tecniche di comunicazione estranee alla lezione universitaria, come gli spot video o i documentari televisivi.
- Il docente non può essere obbligato a registrare le lezioni su piattaforme private in quanto ne diventano ipso facto le detentrici economiche.
- Il docente ha il diritto/dovere di sottrarsi a qualsiasi forma di controllo da parte degli uffici delle modalità e degli orari degli accessi alle piattaforme didattiche.
7.Il docente ha il diritto/dovere di sottrarsi a qualsiasi ordine che lo porti a svolgere azioni di controllo poliziesco sulle presenze, sulle attitudini, sui costumi degli studenti
- È dovere del docente difendere la libertà di accesso agli spazi universitari: l’emergenza non può diventare una prova generale di sequestro degli spazi – aule, biblioteche ecc. – alla libera circolazione di tutti cittadini.
9.Il docente ha il diritto/dovere di opporsi con tutti i mezzi a sua disposizione alla possibilità che il suo insegnamento accresca il divario di classe, economico e sociale, tra i suoi studenti.
- Proprio del docente è il diritto/dovere di esprimere con l’efficacia di cui è capace il suo pensiero critico rispetto alle regole vigenti rigettando qualsiasi forma di controllo burocratico delle modalità imposte.
Si osserva en passant, che il controllo degli atenei e dei docenti universitari è tipico delle dittature, non delle pandemie (per di più inventate).
Tratto da: covidunderground
Dirigenti scolastici non possono sospendere i docenti, ancora una sentenza della Cassazione che conferma
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Leggete con attenzione e tempo a disposizione e capirete perché dovete agire in quel modo, non siate superficiali, perché se capirete i perché, saprete spiegarli in ogni sede ed a ogni persona.
Quindi siate concentrati ed attenti a ciò che leggerete.
Bozza della Lettera da inviare al preside della scuola, per coloro che vogliono esercitare il diritto di educazione parentale (Homeschooling)
Alla Cortese Attenzione del Dirigente scolastico ………………………………….
Istituto Comprensivo …………………………… Via ……………………………………………..
Città …………………………….
Oggetto: Educazione Parentale
Egr. Sig. ………………………… ,
I sottoscritti …………………………….. e ………………………….. , genitori di ……………… nato/a ………………. il ………………….. domiciliati a ……………………….. via ………………………….. CAP ……….Città ………………………………..Prov …………
Comunicano la loro intenzione di adempiere all’obbligo dell’istruzione scolastica per il loro figlio, tramite il ricorso all’ Educazione Parentale, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana, dell’articolo 147 del Codice Civile, del Testo Unico D.L. del 16/04/1994 n. 297 art 111, comma 1 e 2, e del D.L. 76/2005..
Dichiarano inoltre di essere in grado, in termini di competenze tecniche e di possibilità economiche, di garantire per il proprio figlio/a l’adempimento dell’obbligo di istruzione e formazione per l’Anno Scolastico ………………………….. .
Cordiali saluti,
Luogo e data Firma di entrambi i genitori (Nomi e Cognomi, Persone fisiche viventi = uomini vivi, genitori naturali e biologici
(FACOLTATIVO) Telefono ……………………. E-mail ………………………..
- B.
1. In caso di genitori “single” la comunicazione deve essere fatta e firmata da quello che esercita la patria potestà. Potrebbe venire richiesta prova dell’autocertificazione delle capacità tecniche ed economiche per istruire a casa, sentitevi liberi di mettere in elenco i titoli di studio conseguiti dai familiari e anche di amici che si occupano dell’istruzione del bambino.
2. È utile allegare una nota informativa sulle competenze tecniche (laurea, diploma, corsi, esperienze lavorative) in un secondo foglio da inviare con la dichiarazione. È possibile inserire in elenco oltre ai genitori, amici e parenti che contribuiscono all’educazione dello studente.
vedi qui per altre indicazioni su questo metodo:https://www.edupar.it/
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Altro tipo di Diffida, utile in ambito sanitario, scolastico e lavorativo
Spett.le Ufficio ASL, via………città……..- Egregio Dott…..
E sig Sindaco del COMUNE di:
In base a quanto previsto dagli artt. 2,3, 13, 117 ed ultimo comma art. 32 della Costituzione, e dall’ art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE, Carta di Nizza, vincolante giuridicamente per l’Italia dall’anno 2009, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona), Le ricordo che i cittadini italiani ed europei godono della tutela del principio consensualistico in ambito medico e terapeutico (più in generale nell’ambito delle applicazioni della biologia e medicina).
Imporre un trattamento sanitario obbligatorio o farlo credere tale quando non lo è – evocando anche un pregiudizio all’esercizio di propri diritti soggettivi o propri interessi legittimi qualora una persona esprima un legittimo dissenso al trattamento sanitario invasivo a cui si è invitati (terapeutico o diagnostico ) è potenzialmente lesivo dei propri plurimi diritti soggettivi (diritto al rispetto della dignità umana, diritto al lavoro, diritto alla formazione scolastica ed universitaria e professionale più in generale) e di eventuali interessi legittimi.
Pertanto, La invito a desistere dal rivolgermi questo invito perentorio affinché io mi sottoponga al tampone naso-faringeo, che può solo essere considerato fortemente raccomandato, allo stato attuale, od a qualsiasi altro presunto trattamento sanitario, tamponi/PCR, mascherine, analisi del sangue, ecc.
Il tampone è, fra l’altro, un test molecolare su raccolta campione biologico naso-faringeo, avente rischi connessi ad un test di biologia molecolare scarso nell’affidabilità (numerosi i falsi positivi e negativi attorno al 85%), e dal profilo di rischio invasivo e di danno non irrilevante, che dipende anche dalla perizia dell’operatore oltre che da altri fattori connessi al test stesso. Per di più essendo un trattamento sanitario deve essere eseguito da un medico otorinolaringoiatra.
Vale comunque e sempre il principio consensualistico in capo al paziente, a maggior ragione quando un trattamento sanitario o terapeutico o diagnostico – invasivo e con un suo profilo di rischio – viene praticato su un soggetto sano.
Anche qualora ci fosse una supposta obbligatorietà, secondo normativa di rango primario (che attualmente non c’è in Italia, la quale insegna in giurisprudenza e dovrebbe praticare ed eseguire i Livelli Gerarchici delle LEGGI…) di sottoporsi a tale trattamento di accertamento biologico molecolare, si tenga presente che ciò non presuppone la deroga al principio consensualistico o personalistico regolamentato dagli articoli sopra citati.
In ogni caso, fermo restando tale principio che vale anche in caso di obbligatorietà.
art. 32 Costituzione:……. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in NESSUN caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
CHIEDO
1) il rispetto del principio consensualistico, libero ed informato (art 32 Costituzione), e dunque l’astenersi di richieste perentorie di trattamenti sanitari o accertamenti sanitari pregiudizievoli e discriminatori per l’accesso al mio posto di lavoro o a…….. ;
2) che mi venga fornita la eventuale normativa legislativa di rango primario (se esistente) – non sublegislativa, come DPCM, meri atti amministrativi, ordinanze “extra ordinem” soggette a scadenza nel contesto emergenziale – che disciplina l’obbligatorietà di sottoporsi al tampone naso-faringeo per poter svolgere la mia mansione, e di poter consultare eventualmente la documentazione dalla quale si evince che se un soggetto sceglie di non sottoporsi a trattamenti sanitari invasivi, non può eseguire mansioni di tirocinio presso la vostra struttura.
I trattamenti sanitari obbligatori sono infatti disposti per legge, ed esiste riserva di legge rinforzata secondo Costituzione (“se non per disposizione di legge”). L’ultimo comma art. 32 esprime il rinforzo alla riserva: il rispetto della persona umana, cioè la dignità umana, che nessuna legge può calpestare ed oltraggiare.
Mi sembra doveroso, ricordarle che come stabilito dall’art. 35 del Codice di Deontologia medica, è un Suo dovere rispettare il mio dissenso.
E’ comunque mia facoltà adire la Autorità giudiziaria, in quanto verrebbe violato un mio diritto soggettivo ed eventuale interesse legittimo, qualora la autorità sanitaria continuasse ad insistere perché mi sottoponga al tampone senza rispetto del consenso libero ed informato, che tutela la integrità psicofisica dei cittadini italiani ed europei.
Cordialmente, con osservanza
FIRMA (Nome e Cognome, Persone fisiche viventi = uomini vivi, genitori naturali e biologici)
Tratto da un posto di Luca Scantamburlo, con modifiche del Redattore della pagina
CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI
La chiusura è valida solo se disposta dal prefetto non da dei vigili o poliziotti
La chiusura può essere disposta per:
– violazione delle norme igieniche
– disturbo alla quiete pubblica
– spaccio di droga o prostituzione nel locale
Tutte le altre motivazioni amministrative non costituiscono valido motivo di chiusura o ritiro della licenza, semmai abuso da parte delle Forze del dis-Ordine
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Bozza lettera PEC oppure R/R da inviare alle ASL, per proteggersi dai “trattamenti sanitari”: Tamponi ecc.
Egregio Dott…..
Spett.le Ufficio ASL – via………………………………Comune di……………….
in base a quanto previsto dagli artt. 2,3, 13, 117 ed ultimo comma art. 32 della Costituzione, e dall’ art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE, Carta di Nizza, vincolante giuridicamente per l’Italia dall’anno 2009, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona), Le ricordo che i cittadini italiani ed europei godono della tutela del principio consensualistico in ambito medico e terapeutico (più in generale nell’ambito delle applicazioni della biologia e medicina).
Imporre un trattamento sanitario obbligatorio o farlo credere tale quando non lo è
– evocando anche un pregiudizio all’esercizio di propri diritti soggettivi o propri interessi legittimi qualora una persona esprima un legittimo dissenso al trattamento sanitario invasivo a cui si è invitati (terapeutico o diagnostico )
– è potenzialmente lesivo dei propri plurimi diritti soggettivi (diritto al rispetto della dignità umana, diritto al lavoro, diritto alla formazione scolastica ed universitaria e professionale più in generale) e di eventuali interessi legittimi.
Pertanto, La invito a desistere dall’insistere con questo invito perentorio rivolto alla mia attenzione affinché io mi sottoponga al tampone naso-faringeo, che può solo essere considerato fortemente raccomandato, allo stato attuale.
Il tampone é, fra l’altro, un test biologico di raccolta campione biologico naso-faringeo, avente rischi connessi ad un test di biologia molecolare scarso nell’affidabilità (numerosi i falsi positivi e negativi 0 (86%), e dal profilo di rischio invasivo e di danno non irrilevante, che dipende anche dalla perizia dell’operatore oltre che da altri fattori connessi al test stesso.
Vale comunque e sempre il principio consensualistico in capo al paziente, a maggior ragione quando un trattamento sanitario o terapeutico o diagnostico – invasivo e con un suo profilo di rischio – viene praticato su un soggetto sano.
Anche qualora ci fosse l’obbligatorietà secondo normativa di rango primario (che attualmente non c’è in Italia) di sottoporsi a tale trattamento di accertamento biologico molecolare, si tenga presente che ciò non presuppone la deroga al principio consensualistico o personalistico regolamentato dagli articoli sopra citati.
In ogni caso, fermo restando tale principio che vale anche in caso di obbligatorietà,
CHIEDO
1) il rispetto del principio consensualistico, libero ed informato, e dunque l’astenersi di richieste perentorie di trattamenti sanitari o accertamenti sanitari pregiudizievoli e discriminatori per l’accesso al mio posto di lavoro o a…….. ;
2) che mi venga fornita la eventuale normativa legislativa di rango primario (se esistente) – non sublegislativa, come DPCM, meri atti amministrativi, ordinanze “extra ordinem” soggette a scadenza nel contesto emergenziale – che disciplina l’obbligatorietà di sottoporsi al tampone naso-faringeo per poter eseguire il tirocinio in oggetto e di poter consultare eventualmente la documentazione dalla quale si evince che se un soggetto sceglie di non sottoporsi a trattamenti sanitari invasivi, non può eseguire mansioni di tirocinio presso la vostra struttura.
I trattamenti sanitari obbligatori sono infatti disposti per legge, ed esiste riserva di legge rinforzata secondo Costituzione (“se non per disposizione di legge”).
L’ultimo comma art. 32 esprime il rinforzo alla riserva: il rispetto della persona umana, cioè la dignità umana, che nessuna legge può calpestare ed oltraggiare.
Mi sembra doveroso, ricordarle che come stabilito dall’art. 35 del Codice di Deontologia medica, è un Suo dovere rispettare il mio eventuale dissenso.
E’ comunque mia facoltà adire la Autorità giudiziaria, in quanto verrebbe violato un mio diritto soggettivo ed eventuale interesse legittimo, qualora la autorità sanitaria continuasse ad insistere perché mi sottoponga al tampone senza rispetto del consenso libero ed informato, che tutela la integrità psicofisica dei cittadini italiani ed europei.
Con osservanza
FIRMA (Nome e Cognome), Persone fisiche viventi = uomini vivi, genitori naturali biologici.
RIEPILOGO RICHIESTA VACCINAZIONI SCUOLA E ASL tutto quello che c’è da sapere e come consigliamo di agire.
– LEGGE LORENZIN 119/2017 e art. 3 BIS
Qualsiasi OBBLIGO VACCINALE, Lorenzin compresa NON E’ CONFORME alla normativa vigente sul consenso informato (Legge 219/2017).
https://t.me/LC_Genitori_e_Studenti/27830
– ISCRIZIONI SCOLASTICHE SULLA LEGGE LORENZIN
https://t.me/LC_Genitori_e_Studenti/27378
https://t.me/LC_Genitori_e_Studenti/31033
https://t.me/LC_Genitori_e_Studenti/31290
https://t.me/LC_Genitori_e_Studenti/35705
– ALLONTANAMENTO DALLE SCUOLE
https://t.me/LC_Genitori_e_Studenti/35432
– ASL e RICHIESTA VACCINAZIONI
Video colloquio Asl
https://t.me/LC_Genitori_e_Studenti/10135
In merito ai continui solleciti formali (raccomandata o PEC) da parte della Asl per adempiere alla regolarizzazione del piano vaccinale dei vostri figli, si consiglia di concludere l’iter tramite PEC o colloquio verbale.
– Qui un esempio per CONCLUDERE l’iter tramite PEC.
https://t.me/LC_Genitori_e_Studenti/30317
– FOGLIO DA FAR FIRMARE AL MEDICO VACCINATORE ASL
https://t.me/LC_Genitori_e_Studenti/34102
Per rifiutare qualsiasi trattamento sanitario (vaccino, tampone … o anche una semplice aspirina) bisogna STUDIARE il CONSENSO INFORMATO (Legge 219/2017)
https://t.me/LC_Genitori_e_Studenti/19706
Utilissimo per un colloquio verbale
– MULTA LORENZIN
https://t.me/LC_Genitori_e_Studenti/35272
-VACCINAZIONE ANTITETANICA e società sportive.
Vaccinazione ABROGATA dalla LEGGE 219/2017 (CONSENSO INFORMATO),
https://t.me/LC_Genitori_e_Studenti/19706.
La società sportiva non può più accedere a quel tipo di richiesta dato che il consenso informato al trattamento farmacologico rimane privato tra paziente e medico.
https://t.me/LC_Genitori_e_Studenti/35706
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Qui invece la BOZZA della Lettera per Proteggere le Persone fisiche umane, dai trattamenti sanitari, Vaccini ecc. da personalizzare:
Spett.:
Procura del TRIBUNALE di ………………………. – Ufficio Cancelleria
via. ………………………
PEC: della Cancelleria del Tribunale di competenza
e
Ministero Salute: Ministro in carica sig. (Nome e Cognome) e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME E NOME)
segretariato.generale@sanita.it + seggen@postacert.sanita.it
e
Ministero Grazia e Giustizia: Ministro in carica, sig. (Nome e Cognome) e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME E NOME)
capo.gabinetto@giustiziacert.it
e
Asl appartenenza: Direttore Sanitario in capo, sig. (Nome e Cognome) e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME E NOME)
PEC……………………..
e
Prefetto (di appartenenza, sig………………………..(Nome e Cognome) e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME E NOME)
PEC…………………
e
Sindaco del COMUNE ove si ha il proprio domicilio………….. sig. (Nome e Cognome) e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME E NOME), quale massima autorità sanitaria del COMUNE di ……………………. (prov), secondo la legge vigente.
Aggiungere come destinatario anche il Preside (Nome e Cognome) della Scuola ………………..ove i propri figli debbono andare
NOTIFICA n° ………. – Data della PEC – Comune di…………………….. – Pagine n° …..
OGGETTO:
Vaccino profilassi per la Persona fisica (Nome e Cognome) a mezzo FINZIONE/PERSONA GIURIDICA: (COGNOME E NOME), e COD FISCALE……………..
Egregi signori:
Nel pregare gentilmente i Destinatari della presente Notifica ed il personale medico ASL, di rispondere a tutte le domande e ringraziando anticipatamente per questo, vorrei ricordare alle SSVV che la Struttura Sanitaria Ambulatoriale è una struttura Regionale/Statale e che i funzionari che vi operano a qualsiasi titolo, sono Pubblici Ufficiali, e quindi in caso di informazioni che non rispondono al VERO, sono passibili di procedimenti Disciplinari o Penali a loro carico.
Vi ricordo che,
Azione penale: se tiene una condotta delittuosa con effetti pregiudizievoli non solo per il cittadino Sovrano (art 1 e 2 Costituzione), ma anche per l’amministrazione di appartenenza, e dell’:
art. 28 della Costituzione, secondo cui “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di DIRITTI. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
vedi: https://mednat.news/convenzione_diritti.htm
Quando si parla di Diritti dell’Uomo ci si riferisce a quelle situazioni che sono ritenute da tutti fondamentali a prescindere dall’intervento di un legislatore: in altre parole, i diritti dell’uomo vengono prima ancora di quelli codificati dalle leggi. Si tratta di una questione molto importante che molti, errando, danno per scontato. In realtà, non bisogna mai dimenticare l’importanza dei diritti umani, pena la possibilità di incorrere negli errori commessi dai totalitarismi del ventesimo secolo.
Nel caso vi fossero introdotte Leggi incostituzionali per la vaccinazione degli adulti, come quelle ormai in esercizio per i bambini/ragazzi, e Tutto questo in merito anche alla questione riguardante la Legge 119/17, che obbliga alla inoculazione nei bambini (vaccino profilassi) di 10 tipi di vaccini con relativi richiami, pari a circa 34 vaccinazioni obbligatorie, siccome è noto che questa incostituzionale Legge sulle vaccinazione obbligatorie, comporta notevoli rischi dal punto di vista sanitario (anche la morte), infatti i bambini italiani dovrebbero sottostare ed essere sottoposti ad una dose massiccia di vaccini c.a 34 inoculazioni di tossine (vedi: Contenuto dei Vaccini qui nel sito) nei primi 3 anni.
Non accettiamo di farle neppure noi adulti, senza avere, preventivamente alla scelta se vaccinarci o meno, ricevuto assicurazioni scritte sulla assoluta INNOCUITA’ dei Vaccini, da parte dei destinatari di questa NOTIFICA.
Dal momento che, in base alla Sentenza della Corte Costituzionale 307 del 22/06/90, (mai abrogata) con la quale si è obbligato il Parlamento a istituire la legge di indennizzo per danni da vaccino, chiediamo quindi che il medico che dovrebbe effettuare il trattamento in questione (la vaccinazione) nel caso fosse introdotta una legge/decreto, anche per gli adulti, mi assicuri preventivamente per ISCRITTO, assumendosi la piena responsabilità medica totale, che la vaccinazione non avrà ALCUNA conseguenza debole, media o grave e/o permanente (nel breve, medio e lungo periodo) sullo stato di salute della/del sottoscritta/o (Nome e Cognome), che potrebbero avvenire con gli obblighi vaccinali futuri, che non solo possono arrecare gravi danni alla salute, ma che inoltre limitano ed intaccano qualunque norma del “diritto” nazionale ed internazionale (Diritti Umani art 3,18,19), riguardante la libertà del singolo individuo e del suo accrescimento individuale e sociale PsicoFisico, cosa assai deleteria per la crescita Psicologica e di quella sociale, per la corretta formazione della specifica Personalità secondo il comando Costituzionale (Art. 3).
Decreto Presidente Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355, pubblicato in GU 15 ottobre 1999, n. 243 – Regolamento recante modificazioni al DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni obbligatorie (tale decreto non è stato ancora abolito), infatti ecco:
– SENTENZA del Tribunale di Napoli che spiegava che le Vaccinazioni NON SONO OBBLIGATORIE !
La corte di Appello di Napoli ha rigettato la domanda di coercizione della madre che rifiutava di vaccinare la figlia, da parte dell’ente vaccinatore, temendo per le ripercussioni sulla sua salute.
Ciò significa che non è neppure reato non vaccinare sé stessi.
vedi PDF della sentenza + Sentenza Tribunale di Bari
e:
– CASSAZIONE: NON è REATO NON VACCINARE i FIGLI in ITALIA , significa anche che non è reato non vaccinare sé stessi.
– Sentenza RIMINI – 2012, NON obbligo vaccinazione, significa che non è reato non vaccinare sé stessi
– NON è REATO NON VACCINARE i propri FIGLI , significa che non è reato non vaccinare sé stessi.
– Corte Costituzionale, sentenza n° 307/1990 dalla quale si evince che:
..art.32 della Costituzione, tutela la salute non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come DIRITTO primario ed assoluto del SINGOLO.
– https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=32
Tutto quanto disatteso ad esempio, dalla Legge 119/2017 della Lorenzin o da altre “Leggi” future nazionali o regionali che potessero essere promulgate.
Inoltre, nella L. 119/2017, sono previste sanzioni e ricatti che limitano e intaccano qualunque “Norma del diritto nazionale ed internazionale“ riguardante la libertà del singolo individuo.
Ricordiamo ai medici vaccinatori ed agli enti che propongono la vaccinazione che, SENZA CONSENSO dell’interessato o di chi ne fa le veci:
Persona fisica umana, Padre, Madre, Legale Rappresentante del soggetto, NESSUN trattamento sanitario, anche se obbligatorio, può essere propinato, art 32 Costituzionale, senza il CONSENSO dell’individuo.
“NESSUNO può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in NESSUN caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, il che significa che senza il vostro consenso nulla vi può essere imposto.
Delucidazioni sul CONSENSO
Facciamo quindi particolare richiamo ai seguenti articoli nazionali ed internazionali:
– Art. 2, 3, 10, 28, 32 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
– Art. II-63, II-81 e II-84 della del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (Parte II, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea);
– Art. II-21, II-14 e II 24 della Costituzione dell’Unione Europea Trattato, in vigore il 12/01/2009; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
– Art. 6 del Trattato di Lisbona del 17/12/2007, ratificato dall’ITALIA con la Legge 2 agosto 2008 n. 130 ed entrato in vigore il 12/01/2009;
– Art. 12, 26, 29 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; Recepita e Ratificata dal Governo Italiano con la legge 881/1977;
– Art. 3, 10, 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
– Art. 4, 5 e 13 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, sociali, culturali del 19/12/1966;
– Art. 1, 4 e 5 della Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell’educazione adottata dalla 11° Conferenza Generale dell’UNESCO a Parigi del 14/12/1960 ed il 21/12/65 entrata in vigore 04/01/1969 e ratificata dall’ITALIA 5 gennaio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 3 marzo 1976) ed il 4 febbraio 1976;
– Art. 8, 9,17 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950, Recepita e Ratificata dal Governo Italiano con la legge 848/1955;
– Art. 2 Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 20/03/1952, entrato in vigore il 18/05/1954, ratifica e ordine di esecuzioni in ITALIA dati con Legge n. 848 del 4 agosto 1955 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955). Data della ratifica: 26 ottobre 1955 (Gazzetta Ufficiale n. 255 del 5 novembre 1955). Entrata in vigore per l’Italia: 26 ottobre 1955;
Risoluzione del Parlamento EU, approvata il 14/03/1984;
– Art. 2, 4 e 5 della Convenzione di Oviedo del 1977, Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina, recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 145/2001 e della Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione di Oviedo), data di adozione 04/04/1997, data di entrata in vigore 01/12/1999, ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con Legge n. 145 del 28 Marzo 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001);
– Art. 4 Carta Europea dei Diritti del Malato presentata a Bruxelles il 15/11/2002;
– Art. 27, 29, 34 della Convenzione sul Diritto dei Trattati, adottata a Vienna il 23/5/1969 e ratificata dal Governo Italiano con la legge 112/1974 (Un trattato non crea né obblighi né diritti per uno Stato terzo senza il consenso di quest’ultimo);
– Art. 16 del Codice Deontologico Medico
– Art.3 della Legge sul Consenso Informato
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
Art. 3. 219
Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato ed a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Obiezione di Coscienza
– Art. 3, 10, 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
Art. 3: Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
– il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge
– il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone
– il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro
– il divieto della clonazione riproduttiva degli essere umani.
Art. 10: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
E ad alcune sentenze italiane in materia vaccinale e non:
– Corte Costituzionale, Sentenza n°307/1990 (14-22 Giugno 1990);
– Corte Costituzionale, Sentenza n°132/1992 (16-17 Marzo 1992);
– Corte Costituzionale, Sentenza n°258/1994 (20-23 Giugno 1994) Legittimità Costituzionale leggi dell’obbligo vaccinale;
– Corte Costituzionale, Sentenza n°27/1998 (23-28 Febbraio 1998) Indennizzo per danni da vaccino causati da vaccinazioni Antipolio antecedenti alle leggi dell’obbligo;
– Corte Costituzionale, Sentenza n°423/2000 (9-16 Ottobre 2000) Indennizzo per danni da vaccinazioni Anti-epatite B, effettuate prima dell’entrata in vigore della legge dell’obbligo;
– Corte Costituzionale, Sentenza n°461/2005 (14 Dicembre 2005);
– Corte costituzionale, Sentenza n°107/2012 (26 Aprile 2012);
– Corte Costituzionale, Giudizio di Legittimità Costituzionale dell’Articolo 1, Lettera C), della legge del 5 Marzo 1963, n° 292 (Vaccinazione Anti-Tetanica Obbligatoria);
– Corte di Cassazione, Sentenza n°23676/2008 (15 Settembre 2008)
Una sanzione pecuniaria imposta in una legge dell’obbligo vaccinale, prevede una discriminazione di estrazione sociale, poiché genera un conflitto tra chi ha i mezzi economici per poter far fronte alla sanzione e chi non ne ha, violando:
– Art. 2 e 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;
– Art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Inoltre si fa presente che in merito all’esposto “RISCHIO CONTAMINAZIONE INORGANICA NEI VACCINI”, depositato a marzo 2017, presso i NAS dei Carabinieri di Udine ed alla Procura della Repubblica di Udine dal Sig. Luca Scantamburlo (Indagini della Procura della Repubblica e Vaccini pericolosi-inchiesta – vedi: Contenuto Vaccini, qui nel sito), la stessa Procura della Repubblica di Udine ha aperto “un procedimento penale a carico di ignoti” sulle problematiche e criticità di sicurezza della vaccinoprofilassi da lui evidenziate nell’esposto, ed ha trasferito tutto il fascicolo alla Procura della Repubblica di Roma, per competenza (tutto sempre nello stesso mese di marzo 2017).
In merito all’accaduto, la pubblica opinione non ha avuto facile accesso a questa notizia, poiché la “stampa/quotidiani” contattati, non hanno risposto, ritenendo non opportuno (per non dire altro…) dare questa notizia di reato, o la giudicano non interessante per la opinione pubblica. Il che costituisce grave violazione dei principi deontologici della carta dei doveri dei giornalisti.
La testata giornalistica online “CORRIERE QUOTIDIANO” è stata la prima a darne notizia (Magistratura apre fascicolo sui vaccini, come sospendere legge 119).
Al momento della stesura di questa lettera, in merito alla VACCINO PROFILASSI, si fa presente che è in corso “un procedimento penale”.
vedi le recenti Conclusioni della Commissione Italiana Uranio Impoverito, indagine sui vaccini per militari:
– Relazione Finale della Commissione Uranio Impoverito 2013
– Relazione finale di ulteriore indagine sui Vaccini di detta Commissione 2018
– Il giorno 17/06/2020 è stato anche depositato (a mezzo Stazione dei Carabinieri), un ESPOSTO sui vari reati compiuti con le Vaccinazioni, presso la Procura del Tribunale di Milano.
Tale Esposto comprende c.a. 2.700 studi medico-scientifici pubblicati nel mondo, che dimostrano Collusioni, Corruzioni delle case farmaceutiche (Big Pharma), nei confronti dello stato italiano e dei e sui GRAVI Danni dei Vaccini sulla popolazione (bambini, adulti, anziani ed animali).
QUINDI
dato che è anche nostro assoluto e primario interesse come cittadina responsabile ed attenta alla salute mia personale e quella della mia famiglia, e confermati dai Diritti Umani,
PERTANTO:
Vi informo che prima di discutere sulla eventuale vaccinoprofilassi che avete richiesto o che richiederete in futuro e visto che ormai si evidenziano sempre più i Gravi Danni – vedi qui nel sito Danni dei Vaccini – (anche immunitari e genetici) dei Vaccini, come dimostrato oltre che dalle migliaia di studi pubblicati (di cui abbiamo già preso visione), anche nelle recenti sentenze di tribunali italiani ed esteri, sul risarcimento danni da vaccino a privati cittadini LESI dai VACCINI e come già certificato da studi medico clinico scientifici, ormai di dominio pubblico, (vedi allegati), persino i nostri militari sono stati ammalati ed alcuni uccisi dai Vaccini che gli avevano propinato, così come recentemente pubblicato anche dai giornali italiani, che hanno riportato le conclusioni della Commissione Uranio Impoverito: NON è l’uranio che ammala i militari, ma sono i Vaccini …
Chiediamo ufficialmente e categoricamente:
Con riferimento alle convocazioni per l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie attuali o future, per la difterite, la poliomielite, il tetano e l’epatite B, pertosse, meningococco B, meningococco C, morbillo, rosolia, parotite, varicella, influenza (o futuri per le varie influenze anche tipo: aviaria, sars, h1n1 (Maiala), covid19, od altri nuovi vaccini inventati…), vi chiediamo, ai sensi della legge n. 210/92 di fornirci tutte le informazioni necessarie per valutare l’opportunità di sottopormi o meno agli interventi eventualmente richiesti, per legge o non, sui Vaccini, Tamponi, mascherine, test del sangue, PCR, analisi, ecc..
Questo per poter assumere una decisione fondata su elementi concreti, scientificamente verificabili e in grado di consentirmi di valutare il rapporto rischio/beneficio per la mia Salute, vi chiedo le seguenti informazioni sui Vaccini per i vaccini sopracitati:
Per poter valutare il rischio che si possa correre con il pericolo di ammalarsi di quelle presunte “malattie”, abbiamo bisogno di sapere:
– Quanti soggetti si ammalano delle malattie per le quali si richiede la vaccinazione, nel nostro comune, nel territorio di questa ASL, nella nostra Regione e
– Quanti soggetti NON vaccinati di nessun vaccino, si sono ammalati delle “malattie” per le quali si vaccina ?
Anche per questo quesito, vi chiediamo di fornirci i dati relativi: nel nostro comune, nel territorio di questa ASL e nella nostra Regione.
Tutto ciò Ci occorre per poi valutare “efficacia e sicurezza” dei vaccini, che vorreste somministrare.
Per questa valutazione vi chiediamo:
A questo scopo vi chiediamo in funzione della Legge sull’accesso agli atti amministrativi.
– vedi per quelli medico/sanitari:
http://www.ass6.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/default/it/azienda_informa/_docs/Regolamentoaccessodocumenti.pdf
– di fornirci le schede tecniche di produzione, italiane ed estere, dei vaccini in questione o futuri, e di fornirci anche i foglietti illustrativi (bugiardini) che accompagnano sempre la confezione dei Vaccini che intendereste utilizzare ed inoltre di comunicarci i dati od i riferimenti bibliografici, della sperimentazione su coorti (doppio cieco) di soggetti (vaccinati e NON vaccinati di nessun vaccino), in base a cui i vaccini in commercio, sono stati omologati;
– quanti soggetti risulterebbero immunizzati dopo le varie vaccinazioni e per quanto tempo – NON dati statistici, ma studi su target di popolazione con controllo anticorpale di ogni soggetto vaccinato, prima e dopo il vaccino ?
– è possibile ottenere questi dati dalle sperimentazioni iniziali in base alle quali è stato deciso di effettuare le vaccinazioni obbligatorie nel nostro Stato, Regione, Comune.
– se sono stati eseguiti degli studi-controllo sulla salute, dopo l’inizio delle diverse vaccinazioni obbligatorie in Italia, nella nostra regione, in questa ASL, nel nostro Comune ? (controllo-confronto sulla loro salute, fra soggetti NON vaccinati di NESSUN vaccino e soggetti vaccinati)
– quali sono le ricerche e i controlli più recenti e successivi alla sperimentazione iniziale, compiuti per verificare l’efficacia e l’innocuità dei vaccini, in Italia, nella nostra regione, in questa ASL,e quindi nel nostro Comune ?
– quali sono le reazioni avverse ai vaccini, e con quale frequenza si manifestano, come vengono registrate da questa ASL e nella nostra Regione, Comune, ai sensi della legge n. 210 del ’92, e se i medici di questa ASL, sono stati informati ed educati a riconoscere TUTTI i danni da Vaccino e con quali corsi di aggiornamento specifici ?
– quali esami sono previsti da questa ASL, prima delle vaccinazioni, per prevenire le reazioni avverse (ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 20/23 giugno 1994);
– quali esami, preventivi e successivi alle vaccinazioni sono previsti, dalle autorità sanitarie ed enti a tutela della salute, per verificare l’efficacia e l’innocuità dei vaccini sull’organismo del soggetto da vaccinare e sul suo sistema immunitario dopo la vaccinazione;
– su quali presupposti scientifici e sperimentali si baserebbe il calendario vaccinale italiano attuale per i bambini e per gli oltre 65 anni nella Lombardia, considerato che in altre nazioni EU, le vaccinazioni sono effettuate più tardi e/o con altri tempi di somministrazione ed in molte nazioni non sono obbligatorie.
– su quali presupposti scientifici e sperimentali si basa la somministrazione di più vaccini contemporaneamente (tipo esavalente o altri maggiormente polivalenti), quando molte ricerche indicano i vaccini polivalenti come i più pericolosi, infatti in diverse nazioni anche europee sono stati ritirati dal commercio (esavalente compresa).
– si richiede inoltre se nel nostro Comune, in questa ASL o nella nostra Regione, sono stati fatti studi controllo per determinare la percentuale dei soggetti che hanno già acquisito naturalmente l’immunità.
– quanti soggetti vaccinati si ammalano, nel nostro comune, nel territorio di questa Asl, nella nostra regione, e di quali malattie e/o per quelle per le quali si vaccina ?
– quanti i soggetti NON vaccinati, si ammalano delle presunte malattie sopra menzionate o di altre malattie per le quali si richiede/consiglia la vaccinazione, e che guariscono perfettamente od hanno delle conseguenze e quali ?
Anche per questo quesito vi chiedo i dati relativi al nostro Comune, al territorio di questa Asl e alla nostra regione.
– Richiediamo anche l’invio tutti gli studi clinici (non statistici) pubblicati, che dimostrino e quindi confermino l’esistenza della cosiddetta immunità di gregge.
Chiediamo solo studi clinici e di laboratori di verifica, ma anche quelli sulla dimostrazione clinica che la Herd Immunity – Immunità di Gregge sia una teoria valida, dimostrata con indagini cliniche e di laboratorio….e non una bufala inventata per spaventare politici e popolazione. NON ci servono bibliografie basate sulle statistiche, che sono evidentemente falsificabili e quindi non veritiere.
– dimostrazione scientifica dell’esistenza dei “virus detti selvaggi” dove sarebbero stati scoperti in Natura e come sarebbero stati identificati, si richiede solo studi scientifici e dimostratori con certezza assoluta, di detta esistenza e come si propagherebbero nell’aria o nella saliva che è un liquido asettico.
Inoltre vi ricordiamo ancora una volta che:
– chiediamo specificatamente che ci venga fornita Bibliografia, NON di dati statistici, ma quella di studi clinico-medico-scientifici provati e pubblicati e NON sponsorizzati dalle case farmaceutiche, come lo sono tutti gli studi a favore dei Vaccini, con Vs. dichiarazione scritta confermativa, sull’assoluta INNOCUITA’ di tutti i Vaccini “obbligatori per legge” presenti o futuri e non (cioè consigliati, presenti e futuri), e relative loro formulazioni, composizioni, descritte nelle schede tecniche dei vari produttori, che dovete fornirci assieme agli studi, che dimostrino anche l’assoluta assenza, nei vari vaccini da Voi utilizzati, di prodotti tossici e/o pericolosi (coadiuvanti, contaminanti + Contenuti nei Vaccini) per la salute umana e/o animale.
Infatti e purtroppo sono in enorme aumento nei bambini e giovani vaccinati, anche in Italia, malattie, tipo: immunodepressione, allergie, asma, diabete, epilessia, autismo, distrofie, leucemie, sclerosi, cancri, malattie rare e gastrointestinali, obesità, malattie autoimmuni, nascite con malformazioni, mutazioni genetiche, ecc.
vedi qui la Bibliografia sui Gravi danni dei Vaccini (2.700 studi pubblicati, che li dimostrano)
Egregi Medici della ASL,
Siccome siete medici che lavorano anche per il SSN, avete il dovere di rispondere alle domande che una persona vi pone sui vaccini e quindi sulla Salute, dato che essi vengono iniettati, con le loro sostanze tossiche, nei corpi viventi Sani, soprattutto e dato che Voi “siete preposti” alla nostra Salvaguardia (popolazione) come da Art 32 della Costituzione ed avete preso una laurea per poterlo fare, oltre al fatto che per Legge, lo stato ed i suoi rappresentanti, anche nel SSN, cioè i medici, sono obbligati a rispondere alle domande sulla Salute e quindi anche quelle sui Vaccini, da parte dei cittadini.
Queste le altre DOMANDE dirette a Voi:
1 – Dato che i vaccini in commercio sono stati esaminati in laboratorio, anche con microscopio elettronico (trovando non solo tutte le sostanze tossiche ponderali, che sono dichiarate nei bugiardini, ma anche nanoparticelle pericolosissime, NON DICHIARATE…..) ed abbiamo esaminato e controllato dei soggetti, con attrezzature di Bioelettronica, prima e dopo la vaccinazione, trovando tutte le alterazioni che ne intervengono…(mutazioni batteriche, scatenamento di proteine infiammatorie, intossicazioni pesanti, ecc. ) che alle volte portano reazioni immediate e/o invece possono scatenare nel tempo (giorni, mesi, anni, decenni) anche danni gravi di qualsiasi tipo, ai soggetti vaccinati….!
2 – quali sono, secondo la ASL, le sostanze tossiche contenute ad esempio nell’esavalente e nei vaccini oggi o futuri propinati ?
3 – quali sono le reazioni bioElettroniche/frequenziali e biochimiche che intervengono, quando queste sostanze tossiche entrano nell’organismo, ad esempio di un soggetto, quando con la vaccinazione si bypassano le principali vie di difesa immunitarie (pelle e mucose) ?
4 – cosa avviene (meccanismi) quando le sostanze eterologhe tossiche, come quelle dei vaccini arrivano nella microcircolazione ?
5 – quali i meccanismi intervengono, quando le sostanze tossiche vaccinali, se superano la microcircolazione, arrivano alla membrana cellulare ?… e quali “ponti” esistono per far entrare tali informazioni vaccinali ?
6 – cosa avviene (reazioni) a livello bioelettronico/frequenziale ed a quello biochimico nella cellula, quando quelle sostanze entrando nella cellula, intossicando il citoplasma ?
7 – cosa avviene (reazioni) ai mitocondri che sono presenti nella cellula ormai intossicata… quindi in stress ossidativo, dalle sostanze vaccinali ?
8 – infine cosa avviene (reazioni) all’ATP mitocondriale ?
9 – cosa avviene alla melanina presente nei liquidi extracellulari ed intracellulari, dopo vaccinazione ?
10 – quali sono le “vie” di introduzione delle sostanze tossiche vaccinali, specie i metalli pesanti: Alluminio (idrossido di) e Mercurio (thiomersal) specie nel cervello, e/o nelle ghiandole endocrine presenti in esso e chi o cosa li trasporta, perché recenti studi confermano che è il sistema linfatico che le trasporta, od in altre parti del corpo: ghiandole/organi (tiroide, gonadi, fegato, reni, milza, intestino, polmoni, ecc.) ?
11 – Vorremmo sapere cosa sono i virus, dato che dalle nostre ricerche essi sono presenti SOLO nei liquidi e MAI nell’aria…..e come farebbero a volare e quindi ad infettare dall’aria ?
– vedi: https://patteoverascienza.com/virologia/ + Contenuto Vaccini + https://mednat.news/cure_natur/flugge.htm
Infine, vi ricordiamo cari medici:
– Se lo scopo dell’intervento medico è di promuovere la salute ed il benessere del soggetto, quindi perché lo sottoponiamo a un forte stress neuroimmunoendocrino e specialmente in un bambino in fase neonatale, quando i suoi sistemi di difesa, immunitari e metabolici, si stanno lentamente formando ?
Altre IMPORTANTI DOMANDE:
Inoltre secondo l’articolo 32 della Costituzione italiana, dal quale si evince che lo Stato “TUTELA” la salute del cittadino,
Vi chiediamo di fornire risposte a questi precisi e semplici domande:
– che è vostro DOVERE informare la popolazione ed i tecnici sanitari su queste tossine inoculate con i vaccini…
– Visto che è DIRITTO dei cittadini (ed operatori sanitari), essere informati per Legge, dagli enti sanitari istituiti che dovrebbero essere a “tutela” della nostra salute personale e collettiva…
– Visto che NON esistono gli studi che dimostrino e certifichino che i cosiddetti virus, infetterebbero le persone dall’aria (fatto indimostrato), obbligando a mettere delle inutili e pericolose mascherine, che NON servono per i virus che vi passerebbero sicuramente attraverso essendo grandi come una nanoparticella, potreste segnalarci quali studi scientifici, NON statistici, pubblicati, che certifichino e dimostrino la presenza dei virus nell’aria o che le mascherine trattengano i virus e che queste sostanze i virus /esosomi, (NON microrganismi) infettino qualcuno ?
– Quale è l’organismo Europeo od Italiano, che effettua i controlli sulla tossicità o meno di TUTTE le sostanze vaccinali presenti in TUTTI i Vaccini in commercio, anche dei possibili “contaminanti” e nanoparticelle, ben evidenziate anche dalle analisi del dr. Montanari e di ricercatori esteri, spagnoli e tedeschi.
– vedi un articolo del dr. Montanari, ri-pubblicato qui:
https://pub.mednat.news/vaccini/contenuto_vaccini.htm ?
– Come mai ai soggetti/cittadini e quindi al vaccinando NON viene MAI fornito il libretto o foglio accluso ai vaccini (bugiardino) la cui consegna è obbligatoria per legge da fornire in allegato al farmaco/vaccino ?
– Siete al corrente che i vaccini esavalenti sono stati ritirati dal commercio “per il principio di precauzione” in decine di paesi europei e come mai in Italia ciò non è avvenuto e neppure comunicato alla popolazione ?
– Quali controlli-esami clinici vengono effettuati su soggetti, PRIMA della vaccinazione, per controllare lo stato di salute dei soggetti da vaccinare (sul sistema immunitario, HLA, anticorpi, ecc.) e sugli stessi, successivamente alla vaccinazione, con controllo dello stato di salute dopo:
1 mese – 1 anno – 2 anni – 3 anni – 5 – anni – 10 anni ?
Questo per vedere e verificare i risultati sugli stessi, della eventuale o meno “immunizzazione”, e/o possibili controindicazioni successive (effetti collaterali ed indesiderati o reazioni avverse) ?
A tal proposito ricordiamo che i test preventivi di compatibilità sono stati riconosciuti come DIRITTO dalla Sentenza 258/94 della Corte Costituzionale, anche se dal luglio 1994 il Ministero della Sanità ancora non li ha codificati….
Promemoria per voi Medici:
Non si possono fare le vaccinazioni SENZA il consenso informato del soggetto.
La comunicazione del 10 ottobre (2017) dell’Ufficio Legale dell’OMCEO:
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma – stabilisce in termini assai netti che senza consenso informato dei soggetti, non è possibile procedere alle vaccinazioni.
Rileva anche ufficialmente che si configura un illecito civile, penale e deontologico da parte del medico che procedesse a vaccinare un soggetto senza un chiaro avviso di consenso informato da parte del medico allo stesso.
Questa posizione rende chiare alcune cose:
a) I medici che abbiano attuato in passato o che provino ad attuare in futuro vaccinazioni su soggetti in assenza di esplicito consenso informato degli stessi, sono passibili di denuncia in sede civile, penale e presso il proprio Ordine di appartenenza.
- b) Medici, scienziati o altre figure della Pubblica Sanità che a vario titolo tentino di forzare tramite minacce i soggetti con terrorismo dialettico, a fornire assenso alle vaccinazioni senza fornirgli tutte le adeguate informazioni, cioè fornendogli informazioni inesatte o incomplete, o peggio ancora che fingano di non riconoscere aperto dissenso dei soggetti da vaccinare sono passibili di denuncia in sede civile, penale e presso il proprio Ordine di appartenenza.
Ricordo a tutti che è perfettamente legale e vostro diritto registrare i colloqui con medici, personale della sanità pubblica e in generale qualsiasi interlocutore. Legge 234 Cod.procedura Penale., comma 1
Ricordo che tali registrazioni sono legalmente valide per dimostrare eventuali illeciti e sostenere eventuali denunce in ambito processuale. Ricordo infine che qualsiasi tentativo di vietarle o impedirle è illegale e passibile a sua volta di denuncia in sede civile e se presenta rilievi di minaccia anche in sede penale.
Per concludere un elenco di domande più generiche:
1 – I farmaci vaccinali vengono proposti da “medici” e “pediatri” come un ottimo strumento di prevenzione con pochi effetti collaterali, ed aggiungono che nei decenni scorsi, hanno consentito di debellare molte malattie infettive, salvando milioni di vite umane.
INVECE,
Tutti i grafici delle malattie infettive, DOCUMENTI UFFICIALI disponibili a TUTTI, Pubblicati dall’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dagli ISTAT (Istituti Nazionali di Statistica) di tutte le Nazioni, TUTTI I GRAFICI confermano con una certezza ASSOLUTA, che i “vaccini” NON HANNO DEBELLATO NESSUNA MALATTIA cosiddetta “INFETTIVA”, poiché erano già praticamente scomparse MOLTO PRIMA dell’ introduzione dei “Vaccini”, con pochi casi isolati, GRAZIE a CONDIZIONI di VITA, Igiene ed Alimentazione, notevolmente migliorate.
CHI dice la VERITÀ allora, OMS e ISTAT, oppure i “medici” e “pediatri” ?
2 – A che cosa servono, in un “vaccino” per uso umano:
Alluminio, Mercurio, Piombo, Uranio, Tungsteno, Acciaio, Cobalto 60 RADIOATTIVO, Formaldeide, Glifosato, e MOLTO ALTRO, presenti spesso sotto forma anche di Nanoparticelle nei farmaci vaccinali iniettabili, e Documentati da SERI Laboratori ?
Perché nel vaccino per veterinaria denominato “Feligen”, che è un TRIVALENTE per i gatti, NON C’E’ NESSUNA delle SOSTANZE TOSSICHE sopra indicate, ed è pulito ?
Cosa sono e a che servono nei “vaccini”, questi contaminanti: SV40, MRC-5 e WI-38 ?
Eccipienti nei Vaccini – CDC – PDF + Da Corvelva – Contenuto dei vaccini (analisi)
3 – I “vaccini” usati adesso nel 2017/2018, spesso sono a MONITORAGGIO ADDIZIONALE (ultima fase di sperimentazione in “VIVO” che viene fatta purtroppo sui nostri Bambini) e riportano un lungo elenco di reazioni avverse anche GRAVI, come:
Epilessia, Encefalite, Encefalopatia (disturbi dello spettro Autistico), SIDS (Morte in culla), Arresto cardiaco e/o respiratorio, Sindrome di Guillain-Barrè (paralisi arti inferiori), Disordini Gastroenterici, ASIA (Sindrome Autoimmune), ecc.
Un farmaco vaccinale così, si può considerare sicuro ?
4 – Migliaia di Bimbi morti fra gennaio 2017 e dicembre 2020, in Italia, Tutti documentati con Data, Luogo, ed età, e tutti deceduti poco dopo le vaccinazioni e spesso per SIDS (Morte improvvisa in culla, infarti ecc.), sommato a migliaia di reazioni avverse anche GRAVI, (dati ritenuti da molti Dottori e Scienziati pesantemente sottostimati), vuol dire che i “vaccini” sono sicuri ?
5 – Esce nell’ autunno 2017 su molti quotidiani Nazionali Italiani, la Notizia che il 90% del personale medico, rifiuta il vaccino antinfluenzale.
Dopo pochi mesi il Ministero della Salute propone le vaccinazioni per tutto il personale medico. I medici INSORGONO “a sorpresa”, e di nuovo Notizia su molti quotidiani : “Nessuno ci obblighi..”….MA per i Bambini che sono stati obbligati, perché nessuna insurrezione ?
SE i “vaccini” sono sicuri, perché allora il 90% del personale medico e sanitario rifiuta uno strumento preventivo “sicuro” e a costo zero ?
6 – La procedura medica in materia di vaccinazioni prevede che il dottore o pediatra vaccinatore esegua degli esami sul soggetto da vaccinare per verificare che non sia allergico ad uno o più componenti del farmaco vaccinale, e questa è una prassi indicata anche dalle case farmaceutiche nei foglietti illustrativi.
Come potete eseguire un test allergologico sul soggetto, se NON sapete nemmeno che cosa contiene un farmaco vaccinale, poiché la casa farmaceutica NON dichiara tutti i componenti del “vaccino” ?
7 – Le case farmaceutiche dalle quali vengono acquistati i farmaci vaccinali usati per vaccinare i NOSTRI BAMBINI, sono state condannate (ed hanno spesso patteggiato e pagato) in decine di Nazioni di tutto il Mondo, condannate al risarcimento di Milioni di dollari per DANNI provocati dai loro farmaci, SOPRATTUTTO QUELLI VACCINALI, e per Dosaggi non veritieri, Frode sanitaria, Omissione di informazioni, Corruzione, Sperimentazione su Uomo.
È forse questo il vero motivo per il quale secondo molti Scienziati e come riportato anche da diversi Quotidiani, quasi il 90% di “dottori”, “pediatri” e personale medico, rifiutano i farmaci vaccinali ?
Non facciamo domande sull’ immunità del “gregge” (che è una Balla macroscopica), o sull’ effetto “bozzolo”, sui bambini immunodepressi (dai vaccini) che a scuola verranno messi nelle stesse classi dei bambini appena vaccinati o sulle vaccinazioni in gravidanza, perché non vogliamo offendere la nostra intelligenza, tantomeno la vostra.
Sapete cari “medici“, in Italia, i cittadini sani non malati, è una cosa MOLTO ed assolutamente IMPORTANTE, specie anche per noi stessi..
CHIEDO QUINDI:
GARANZIE con CERTIFICAZIONE SCRITTA da parte degli ASL, Ministero della “salute”, ISS, AIFA, Organi Giudiziari, Procura della Repubblica, e Ministeri e soggetti/enti indicati come destinatari, sui seguenti punti:
1 – di assoluta innocuità delle sostanze presenti nei Vaccini da eventualmente iniettare con essi od altro es. VitaminaK1, e la consegna alle nostre persone/a, dei relativi certificati originali (copie schede di produzione, non bugiardini) contenenti la/le segnalazione dei relativi meccanismi di trasformazione e le schede tecniche di produzione di tutte le sostanze presenti (occulte e dichiarate, nanoparticelle comprese, vedi: Contenuto Vaccini, qui nel sito) e della loro assoluta sicurezza sanitaria e di non attentato alla Perfetta Salute.
2 – Legittimità costituzionale di una azione di profilassi sanitaria, che determina in ogni caso, una sicura e certa intossicazione fisiologica, mentale/spirituale, derivante dalle tossine introdotte con i vaccini, ben identificate sulle schede di ogni vaccino.
vedi recenti conclusioni della Commissione Italiana Uranio Impoverito, indagine sui vaccini per militari:
– Relazione Finale della Commissione Uranio Impoverito 2013
– Relazione finale di ulteriore indagine sui Vaccini di detta Commissione 2018
3 – Danni e conseguenze, dato che ormai la letteratura scientifica è colma dei Gravi Danni dei Vaccini
Possediamo già c.a. 2.700 studi e ricerche pubblicate nel mondo, che ne descrivono gli effetti che vogliamo arricchire, quindi attendiamo da Voi la bibliografia a noi mancante e sicuramente in vostro possesso.
4 – Se lo scopo dell’intervento medico è di promuovere la salute ed il benessere dei cittadini, quindi perché li sottoponiamo a un forte stress neuroimmunoendocrino con i Vaccini, e soprattutto nei bambini quando i loro sistemi di difesa, immunitari e metabolici, si stanno lentamente formando ?
I vaccini dimostrano che attivano una immunità certa e dimostrabile, dato che gli anticorpi NON indicano assolutamente immunità ?
5 – Il criterio di obbligatorietà viola la libertà di scelta terapeutica (di Cura), per cui la vaccinazione di massa obbligatoria è nei fatti INCOSTITUZIONALE, dato che la cosiddetta immunità di gregge NON esiste !
A chi giova l’obbligo vaccinale…?….dato che NESSUNO conoscendo il vero contenuto dei vaccini si vaccinerebbe o vaccinerebbe i propri figli !
Con le intossicazioni attuate con l’azione vaccinale, attuale o futura, non solo si produce grande dolore psico/fisico nei soggetti vaccinati, ma anche gravi disagi psico/fisici anche alle famiglie con ulteriore problematica, cosi gravata di altri importanti problemi oltre a quelli per la sussistenza giornaliera.
Tanto per DOVERE di cittadino responsabile ed attento alla mia Perfetta Salute o di futura Madre, nell’applicazione dell’obbligo vaccinale presente o futuro, in quanto la INCOSTITUZIONALE Legge 119/17 e della trasparenza DOVUTA ed obbligatoria da parte degli organi dello Stato sulla Salute, bene primario della Popolazione Sovrana (violazione degli art. 1-2-32 Costituzione It.).
Attendiamo quindi dai destinatari della presente Notifica e particolarmente dalla ASL o da chi per essa, una riposta scritta ed ESAUSTIVA per tutte le domande poste, a stretto giro di posta, purché da personale competente, con risposte medico-scientifiche dettagliate, alle varie domande qui sopra esposte !
Quindi con la presente NOTIFICA ed in qualità di “Esercente” la mia Personalità per Diritto Naturale (vedi Diritti dell’Uomo) secondo la giurisdizione italiana ed estera, di me stessa/o (Nome e Cognome), attraverso questo Organo Giudiziario e relativi Ministeri indicati, in forza dell’esercizio dello Stato e della Legge che Voi dovreste rappresentare, vi richiamiamo alla sua applicazione sotto tutti i profili psico/fisici, dei quali non ho dubbi della vostra particolare sua applicazione completa a salvaguardia della Perfetta Salute psicofisica di me stessa, in quanto facente parte intrinseca del Popolo Sovrano composto dai suoi singoli individui (vedi qui nel sito Sovranità Individuale), dato che i Rischi connessi e correlati ai vaccini sono ormai noti, derivano anche dal fatto che le schede di produzione ed i bugiardini (un pò meno….), parlano chiaro sui contenuti di ogni vaccino e relativi possibili Gravi DANNI.
Nel pregare gentilmente il personale medico ASL, di rispondere a tutte le domande e ringraziando anticipatamente per questo, vorrei ricordare alle SSVV che la Struttura Sanitaria Ambulatoriale è una struttura Regionale/Statale e che i funzionari che vi operano a qualsiasi titolo, sono Pubblici Ufficiali, e quindi in caso di informazioni che non rispondenti al VERO (disinformazione), sono passibili di procedimenti Disciplinari o Penali a loro carico, se commettono falso in atto pubblico.
Ciò significa che:
Queste richieste NOTIFICATE, SOSPENDONO l’obbligo di vaccinazione (presente o futuro), fino a quando non riceveremo una risposta logico scientifica ed accertante l’assoluta innocuità dei Vaccini, dalla ASL stessa e/o dai destinatari di questa Notifica, risposta che avendo come oggetto la Salute e la Sicurezza di cittadino, dovrà pervenire in forma scritta mediante raccomandata PEC o R/R con ricevuta di ritorno, con data, timbro ASL e firma leggibile (in umido) del responsabile.
Tale richiesta di informazioni è contemplata negli obblighi informativi disciplinati anche dall’art. 2 del decreto Legge Lorenzin, DL. n. 73/2017 (convertito in legge 119/2017), il cui comma 1 stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2017”, il Ministero della Salute promuove iniziative di comunicazione e informazione sui farmaci vaccinali, ed è confermata dal (TAR, Lombardia, Brescia, sez. 1, ord. 5 aprile 2018 , n.133) con l’ordinanza 248/2018 Depositata il 5 aprile 2018.
Concludendo, si mette in evidenza quanto segue:
La non regolarità della documentazione attestante le vaccinazioni, non pregiudica in alcun caso l’accesso ai servizi o produzione lavorativi, vedi art.1 Costituzione: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
QUINDI
Attendiamo le vostre GARANZIE e CERTIFICAZIONI scritte, via R/R o PEC entro 30 gg come da termini di legge, in merito ai punti qui sopra esposti, trascorsi i quali, teniamo a ricordarvi che potreste essere personalmente passibili di denuncia personale, per “omissioni in atti d’Ufficio“.
Si consiglia di Visionare questi LINKS:
Deputata del Gruppo Misto alla Camera Sara Cunial:
https://www.youtube.com/watch?v=mugOE7j6lFw
Dottor Fabio Franchi (medico):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.2.0/
Dottor Mariano Amici (medico) che ha presentato un ricorso al TAR contro l’ordinanza di Zingaretti che prevede vaccinazioni obbligatorie nella Regione Lazio
– video https://youtu.be/QwAxpliVXwk
LINK UTILE:
https://pattoverascienza.com/?s=virologia
Data della PEC – in fede
(Nome e Cognome, Persona fisica vivente = uomo vivo genitore naturale e biologico), domiciliata/o in via………………………,
(cod Post) Comune di……………………Prov….
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2° LETTERA con DIFFIDA, per voi ed i vostri figli, da inviare solo DOPO i 30 gg della prima lettera !
(In Copia a tutti i Destinatari della 1° lettera precedente)
NOTIFICA n°…. Data della PEC o R/R, con DIFFIDA finale, per:
(inviarla a TUTTI gli altri enti ai quali avete inviato le lettere precedenti, quando essi non rispondono o rispondono in modo NON esaustivo e/o con prestampati che NON rispondono alle domande poste, e/o nei tempi di 30gg stabiliti dalla Legge, come sempre fanno perché non sanno, cioè sono incompetenti oppure non hanno il materiale richiesto… o sono in malafede…)
Oggetto: DIFFIDA ad effettuare QUALSIASI tipo di Vaccinazioni e/o qualsiasi tipo di Profilassi sanitarie
I Sottoscritti genitori (Nome e Cognome) (e Legali Rappresentanti L.R. – se lo siete immettetelo, altrimenti omettete questa parte: delle nostre FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE, denominate: COGNOME e NOME COD. FISC………………….. ) padre/i e madre/i di nostro/i figlio/i (Nome/i e Cognome/i) (e se avete fatto la LR = Legali Rappresentanti della Persona fisica ……… di vostro figlio – vedi sotto per il modello/bozza) ed anche della sua/loro FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME), (se non siete ancora LR, omettete questa parte, se invece siete LR dichiarati, aggiungete: con documenti già presentati il ….., e depositati agli organi dello stato con protocollo/PEC n°…. del….), avente domicilio in via …………………..città………….
Questa DIFFIDA vale anche per noi adulti.
Per Vs informazione:
ISTANZA: richiesta procedimento amministrativo di APPLICAZIONE del PRINCIPIO di PRECAUZIONE e di SOSPENSIONE della L.119/17
ai sensi Comma IV art. 118 Costituzione “ Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà Principio di sussidiarietà orizzontale: esso consente ai PRIVATI di svolgere attività legate alla funzione amministrativa. Tale funzione rimane nella titolarità degli enti pubblici ma questi sono chiamati a favorire l’iniziativa privata lasciando ad essa ampi margini di manovra. Storicamente, il principio si deve alla crisi dello stato sociale (welfare state) con la conseguente necessità che siano i PRIVATI, anche in forme associate, a sopperire alle necessità dovute a questa crisi.
Vi ricordiamo
Questo provvedimento (la vaccinazione) comporta notevoli rischi dal punto di vista sanitario: i bambini sarebbero sottoposti ad una dose massiccia di vaccini proprio nel periodo di formazione del loro sistema immunitario (malgrado la Costituzione Europa non richiami alcun obbligo in tal senso), contenenti sostanze altamente tossiche, vedi: Contenuto Vaccini qui nel sito – , ignorate dal ministro e dal ministero della “salute” e dagli enti vaccinatori !
– Se lo scopo dell’intervento medico è di promuovere la salute ed il benessere del bambino, quindi perché lo sottoponiamo a un forte stress neuroimmunoendocrino in fase neonatale, quando i suoi sistemi di difesa, immunitari e metabolici, si stanno lentamente formando ?
Dato anche che l’Effetto Gregge/Herd Immunity, è una BALLA/BUGIA inventata. infatti NON esiste !!
– INOLTRE il criterio di “obbligatorietà” viola TOTALMENTE la libertà di scelta terapeutica (di Cura), la patria potestà e/o la responsabilità genitoriale, per cui la vaccinazione di massa obbligatoria è nei fatti INCOSTITUZIONALE.
Inoltre:
I VACCINI (QUALSIASI tipo) sono ormai chiaramente comprovati essere ARMI BIOTECNOLOGICHE (vedi: Contenuti Tossici dei Vaccini, qui nel sito) e di documenti in merito sui danni dei Vaccini, legati a fonti scientifiche internazionali inopinabilmente ed attendibili, ne abbiamo tantissimi , inoltre in tutta questa faccenda il CONSENSO INFORMATO é richiesto nello scenario dell’obbligo che percettivamente é UNA PISTOLA PUNTATA ALLA TESTA, vedi il ricatto della possibilità di frequentare la scuola 0-6, 06-16 e le multe che vengono comminate, ciò crea tutto questo clima e rende manifesto l’art. 610 del. C. P. ovvero “Violenza Privata” da parte delle PA e PU che come loro diretta responsabilità personale di chi la vuole propinare, é ben evidenziata anche nell’art. 28 della Costituzione Italiana, assodato il grave rischio di intossicazione e avvelenamento che apportano i vaccini, soprattutto ai bambini:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto, ovvero opporsi alla Legge 119/2017 per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri (1) dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”…
vedi anche: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art54.html
QUINDI in funzione del fatto che malgrado vi avessimo inviato una nostra NOTIFICA n°….. in data…………….con diverse richieste e domande alle quali NON avete risposto, che conteneva anche l’elenco dei NOSTRI DIRITTI e delle leggi Nazionali ed Internazionali che avete calpestato, con le richieste ILLEGALI ed ILLEGITTIME di vaccinazioni “obbligatorie ”
Vi DIFFIDIAMO dal voler eseguire in qualsiasi luogo (scuola/asilo/nido compresi), qualsiasi trattamento sanitario da noi non acconsentito per iscritto.
E siccome:
Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in NESSUN caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art 337 ter del Codice Civile: “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, un Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente”.
QUINDI e Pertanto, consapevoli delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000,
Noi sottoscritti (Nome e Cognome Padre) e (Nome e Cognome Madre), genitori di (Nome e Cognome) facendo seguito agli ultimi contatti con Voi avuti (tramite il dott……….se lo avete fatto) tramite le lettere inviateVi, dalle quali non abbiamo ricevuto risposte esaustive entro i termini di Legge (30gg):
Dichiariamo la nostra impossibilità e NON volontà a dare il consenso per le vaccinazioni obbligatorie e non, per i vaccini richiesti, non ritenendo in alcun modo sufficienti gli elementi di informazione che (ci sono stati forniti o non ci sono stati forniti) e, in specifico, relativamente a quanto richiesto nelle nostre precedenti lettere raccomandate o via PEC, e per questo vi:
DIFFIDIAMO
QUALSIASI Organo della pubblica AMMINISTRAZIONE (PA) e QUALUNQUE SUO RAPPRESENTANTE, DI QUALSIASI GRADO; QUALUNQUE RAPPRESENTANTE DI QUALSIASI APPARTENENZA A QUALSIASI ENTE, DAL NOTIFICARE DOCUMENTI E/O CONVOCAZIONI E/O RICHIESTE RIGUARDANTI OBBLIGO VACCINALE RELATIVO AL MINORE: (Nome e Cognome e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA, COGNOME e NOME)
DIFFIDIAMO
L’Istituto scolastico, (di qualsiasi tipo), scuola materna, nido, asilo, da sottoporre il minore (Nome e Cognome), durante la sua permanenza nella struttura, da qualsiasi visita, prelievo ed analisi del sangue o del DNA, a mezzo di tamponi, uso di mascherine, ecc., od interrogatorio, richiesta verbale o scritta e qualsiasi voglia comunicazione in ogni forma essa possa essere espressa da parte di personale delle Asl, pediatri, medici paramedici di qualsiasi appartenenza ed Enti deputati alla salute pubblica, o per qualsiasi tipo di trattamento sanitario, vaccini, farmaci, o discussioni in classe, esempio su: espianti, trapianti, trasfusioni di sangue, ecc., senza la presenza e l’autorizzazione scritta dei Genitori.
Ogni eventuale richiesta, DEVE avvenire solo ed unicamente per via scritturale ed ufficiale direttamente ai Genitori e NON tramite il minore.
Inoltre si DIFFIDA dall’isolarli/lo/la da attività scolastiche, ricreative anche di gruppo, spostarlo/a/i in classi differenti da quella già di appartenenza, ed imputare a lui eventuali casi di ammalamento o presunto “contagio” di suoi/loro compagni di e per qualsiasi malattia. Facciamo presente a tale proposito, che sarebbe obbligo dell’istituto scolare far rispettare la quarantena delle 6 settimane prevista per alcuni vaccini, a garanzia dei soggetti “deboli”, quali i compagni di mio figlio/a/i anche se vaccinati, dato che ormai è noto che la vaccinazione NON immunizza dalle malattie, ma immunodeprime il vaccinato !
Promemoria per il Preside, Dirigente, ente:
Leggi per la Scuola: NIDO, MATERNA, ASILO, ELEMENTARE, MEDIA, SUPERIORE
Ministero Pubblica Istruzione (Piemonte ag. 2017)….
“si sottolinea che a nessun utente dei servizi scolastici sarà inibito l’accesso a scuola”
DIFFIDIAMO
L’ISTITUTO SCOLASTICO, materna, nido, asilo, ad ACCOMPAGNARE e/o CONSEGNARE il/la/i MINORE: (Nome e Cognome), da/a TERZI (fatta eccezione di quelli espressamente indicati al ritiro del minore all’uscita scolastica, in forma scritta sul diario scolastico o su modulo).
In PARTICOLAR MODO a QUALSIASI PERSONALE di ENTI DEPUTATI alla SALUTE PUBBLICA e da ORGANI GIUDIZIALI. L’ISTITUTO DEVE AVVERTIRE i GENITORI ed ATTENDERE il loro ARRIVO..
NOTIFICHIAMO
INOLTRE ALL’ISTITUTO SCOLASTICO O NIDO O ASILO che la mancata accettazione di iscrizione e di possibilità di frequenza scolare, anche per i non vaccinati, vista la non chiara legittimità della possibilità di operare del governo e del capo dello stato, apre uno scenario di “non legalità” della legge stessa emanata e quindi, FINO A QUANDO QUESTA LEGITTIMITA’ NON SARA’ CHIARITA, SI RITIENE L’ISTITUTO SCOLASTICO RESPONSABILE IN PRIMIS DELLA MANCATA APPLICAZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE.
DIFFIDIAMO e NEGHIAMO il consenso dal trattamento dei miei dati personali e di quelli dei miei figli (di mio figlio/a) minori/e. (Nome e Cognome dei figli)
In particolar modo diffido e nego la diffusione di qualsiasi dato di carattere sanitario (quali ad esempio certificati e/o libretti vaccinali), stato di salute, credenza religiosa e politica a terzi. Questa diffida e negazione annulla qualsiasi precedente consenso dato.
Direttiva 95/46/CE (D. Lgs 196/03) – D.U.D.U. – C.E.D.U.
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO- 27 aprile 2016….relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
(3) – La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha come obiettivo di armonizzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri.
(4) – Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo.
Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2003; 174 (SO 123): 1-208
Cari Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado da 0 ai 16 anni, vi ricordiamo queste vostre rimostranze che Voi avete fatto ai vostri superiori, visibile in questo PDF
Vi ricordiamo che: Il Consiglio di Europa di Strasburgo (Agosto 2020) afferma che: l’obbligo generalizzato delle mascherine è “una grave violazione della libertà personale e di circolazione”.
https://www.lastampa.it/esteri/2020/09/03/news/francia-mascherine-all-aperto-tar-di-strasburgo-boccia-il-decreto-pioggia-di-ricorsi-1.39262979?fbclid=IwAR1xk5vUkKY_Xpdl1n4iko7ok3bhJyu__oB2s4JI7aZr96o5x8U12HE6UV0
Per i motivi sopra citati e relative Leggi e Norme Vigenti Internazionali e nazionali, QUALUNQUE ORGANO del presunto stato “REPUBBLIC OF ITALY” od AMMINISTRAZIONE e/o QUALUNQUE LEGALE RAPPRESENTANTE di QUALSIASI APPARTENENZA e/o OGNI ENTE, a NOTIFICARE DOCUMENTI e/o CONVOCAZIONI e/o RICHIESTE RIGUARDANTI OBBLIGO VACCINALE RELATIVO a NOI (Nome e Cognome + COGNOME e NOME) od al MINORE (Nome Cognome + COGNOME e NOME) e/o a relative FINZIONI GIURIDICHE (COGNOME e NOME)
Siete con questa lettera, DIFFIDATI dal cercare di imporre qualsiasi atto sanitario o meno, senza la nostra autorizzazione/consenso scritto.
…e se insisterete ADIREMO a vie legali per le vostre “omissioni GRAVI in atti di ufficio” e tentativo di “intossicazione forzosa con sostanze tossiche di neonati e bambini”, che è un grave CRIMINE contro l’UMANITA’ perseguibile per legge !
Art. 1454, Cod. Civile (Diffida ad adempiere).
Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto.
L’OPPOSIZIONE e/o la NEGAZIONE A TALE DIRITTO e DIFFIDA in QUALSIASI FORMA, SCRITTA O VERBALE, UFFICIALE od UFFICIOSA, COSTITUIRA’ FONDAMENTO per una IMMEDIATA DENUNCIA alla PROCURA della REPUBBLICA, al TRIBUNALE INTERNAZIONALE dei DIRITTI dell’UOMO di GINEVRA (CH) ed al Consiglio d’Europa dei DIRITTI dell’UOMO di STRASBURGO (F), anche per violazione legge 176/1991, oltre che della Legge 152/75 del Co. Penale, la quale proibisce di circolare in pubblico con il viso coperto, cioè mascherati con mascherine…..(vedere qui nel sito)
Data…….. Comune di………
Distinti saluti
Firma in BLU del padre e la madre (Nomi e Cognomi, Persone fisiche viventi = uomini vivi, genitori naturali e biologici + Eventuali FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE (COGNOME e NOME) e Legali Rappresentanti di esse o di quelle dei figli)
———————————————————————————————————
Altra DIFFIDA utile:
Mittente: Nome Cognome …………………………………………….
Via………………………………, n°…… Città ………………………………(……) CAP …………..
Destinatari:
Scuola……………………………………. Via …………………………………,n°…….. Città ……………………………..(……..) CAP …
Nella persona del dirigente scolastico sig.: …………………….
e per conoscenza a:
Ministro della Salute Sig.: Speranza
PEC:
Comando Polizia Locale sig.:
PEC:
Comando dei Carabinieri nel comune del proprio domicilio, sig.:
PEC:
OGGETTO:
– RICHIESTA URGENTE DI RIPRISTINO LIBRETTI SANITARI PER IL CONTROLLO DELLA MICOBATTERIOSI E
– RICHIESTA DI NON IMPATTARE SULLA VITA SCOLASTICA DEI MINORI, IMPUTAZIONE DI EVENTUALI DANNI PSICOFISICI
– O “DI CRESCITA E SVILUPPO” IPOTETICAMENTE DERIVANTI DALLA NON APPLICAZIONE DELLA PRESENTE.
Io sottoscritto ……………………………… ………………………………… nato a ……………….. (…..) in data …………………… e domiciliato ………………………………………….. in Via ………………………………………… n° …………….. in qualità di genitore responsabile del minore ……………………………… ………………………………… nato a ……………….. (…..) in data …………………… e capo famiglia e tutore della stessa, con la presente tengo a specificare quanto segue:
PREMESSO CHE (Nota bene inserite queste due righe, solo se lo avete fatto)
In data …… …………………… …………. ho inviato ai destinatari sopra citati la raccomandata allegata ed ad oggi, malgrado numerosi solleciti, non ho avuto alcuna risposta
DICHIARO
Che in virtù della mia responsabilità, i miei figli non vengono mai accompagnati a scuola con deficit salutistici, febbre o altro. E’ nostra responsabilità di genitori attenti e scrupolosi da sempre.
VI INTIMO
– Ad intraprendere ogni azione in tutela dei minori iniziando ad informare di quanto emerge dalla presente sia il personale docente e non, i genitori e tutti coloro che sono appartenenti alla comunità scolastica da Voi rappresentata;
– ad effettuare con la massima solerzia i controlli sanitari contro la diffusione di gravi malattie come l Tubercolosi ripristinando i libretti sanitari scomparsi a cavallo di grosse epidemie bovine;
– a ripristinare il normale svolgimento scolastico senza alcun aggravio di alcun tipo verso i minori (in palese violazione anche di norme costituzionali ed internazionali) ed esempio imponendo distanziamento sociale, utilizzo di apparecchiature mediche da parte di personale non qualificato come i termoscanner (inattendibili per la stessa “termoregolazione” corporea), mascherine tanto inutili per la protezione da virus quanto ipoteticamente dannose, test PCR o su antigeni/anticorpi mai validati scientificamente e prodotti da industrie private, etc ;
– a non imporre vaccini a monitoraggio addizionale di cui ancora oggi non si sa come vengano purificati da
eventuali spore (micobatteriche e non) – armi biologiche – contaminanti derivate dai terreni di coltura o
eccipienti (i bovini hanno Mycobacterium Aium Subsp. Paratuberculosis endemico ad esempio e si usano per fare vaccini – Vedi CDC).
VI REPUTO PERTANTO PERSONALMENTE RESPONSABILI
di ogni eventuale danno psico-fisico o derivante dalla modifica delle attitudini scolastiche dei minori da me
rappresentati e dalla inosservanza di quanto emerge dalla presente missiva anche verso terzi.
In fede vi saluto
Firma: Nome e Cognome, Persone fisiche viventi = uomini vivi, genitori naturali e biologici – Luogo e data
(Testo per gentile concessione da parte di: Giancarlo Luzzi
Altri documenti utili:
AFFIDAVIT per i VACCINI (Documento che tutela le persone dall’aggressione Vaccinale)
MPORTANTE richiesta di Dati e DIFFIDA per il Ministro della “sanità ” sul presunto corona virus ed altro – PDF
– By: giancarlo.luzzi@tin.it
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Oggetto: DIFFIDA ad ADEMPIERE art. 1454 codice civile relativa alla rilevazione della temperatura a mezzo termoscanner corporea e all’imposizione dell’utilizzo del presidio medico chiamato “mascherino o mascherina o simili”
Il latore della presente, a seguito della stessa diffida, notificata in data……………………..a mezzo PEC…………………., invita, attraverso questo atto riproducibile in giudizio, gli esercenti, i commercianti, i gerenti e i dipendenti di attività commerciali varie per natura e tipologia, ad astenersi da un determinato comportamento o a compiere una determinata attività come di seguito esaustivamente descritto (vedasi allegati), avvertendo delle conseguenze che possono derivare dall’inadempienza alla diffida.
Questa diffida ad adempiere richiama inderogabilmente i destinatari alla propria responsabilità, così come previsto dagli artt. 27 e 28 della COSTITUZIONE ITALIANA;
pertanto, applicare modus operandi arbitrari ed illeciti non giustificherà nessuno, in alcuna sede, in virtù dal praeceptum “ignorantia legis neminem excusat”
(In allegato, tutti i riferimenti e la documentazione inerente allo status giuridico dello scrivente).
Partendo dall’assunto che:
– impedire l’accesso fisico ad un Cliente, presso un esercizio commerciale, (pertanto pubblico) è già
di per sé una gravissima violazione poiché tale azione avviene in forza di potere e non in forza di legge, esercitando arbitrariamente le proprie ragioni, si ritiene utile rammentare i livelli della gerarchia delle fonti nel Diritto:
1 – In primis vi sono i Diritti o leggi Naturali: dei quali ogni individuo è titolare fin dalla nascita, che trovano la loro legittimazione non nel fatto di essere riconosciuti e accettati da un governo che li concede, ma nel fatto di essere costitutivi della natura stessa dell’uomo (per es. diritto a respirare aria senza nessun impedimento, alla vita, alla libertà personale, al potersi muovere in qualsiasi parte della Terra, senso permessi, ecc.).
I Diritti Naturali, sono stati poi codificati e formalizzati in parte nei:
DIRITTI dell’UOMO
2 – Leggi di Diritto Internazionale (vedi art. 10 costituzione)
3 – COSTITUZIONE ITALIANA.
NORME di PRIMO LIVELLO (fonti primarie):
– Leggi ordinarie emanate dal Parlamento.
– D. P. R. – Decreto del Presidente della Repubblica.
– D. L. g. s. – Decreto Legislativo.
– D. L. – Decreto Legge (emanato dal Governo -temporaneo: decade dopo 60 gg se non convertito in Legge – emanato solo per questioni a carattere di urgenza).
4 – NORME di SECONDO LIVELLO (fonti secondarie):
– Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri).
– D. P. C. M. – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
– D. C. I. – Delibera Comitato Interministeriale.
5 – NORME di TERZO LIVELLO:
– Circolari.
– Interpretazioni.
– Ordinanze.
In sintesi:
I vari D.L., i D.P.R., i D.P.C.M., le Disposizioni e le Circolari emanate dall’attuale Governo, attraverso SOGGETTI illegittimati (vedi Consulta sentenza n.° 1/2014 della Corte Costituzionale relativa alla Legge elettorale chiamata “Porcellum” che ha di fatto invalidato 148 Deputati tecnicamente NON votati dal popolo, non convalidati dal Parlamento entro i termini di Legge e non dopo 5 mesi…) non hanno tecnicamente e giuridicamente forza di Legge, essendo gli stessi promulgati da soggetti del tutto abusivi, a partire dal Dott. MATTARELLA Sergio e successivi individui che si stanno, nel tempo, alternando nell’ambito del Governo Italiano come usurpatori di potere politico e potere militare, semplici ed illegittimi “attori in costume che non possono smettere di recitare una parte”.
L’attuale governo è abusivo poiché eletto da parlamentari abusivi, a loro volta designati attraverso Leggi elettorali incostituzionali (sentenza 1/2014 corte costituzionale), i quali hanno prodotto un D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, le cui restrizioni vengono attivate dai DPCM che lo stesso governo emana e che hanno solo carattere amministrativo (accumulo di poteri = colpo di stato).
Lo stato dei fatti in cui il Paese si è venuto a trovare, parrebbe essere di emergenza per come è stata gestita la situazione da parte delle Istituzioni ma è utile ricordare che la Costituzione Italiana prevede tale stato solo in caso di guerra e, se siamo in guerra, chi di dovere avrebbe il compito di dichiararlo!
Alcuni Presidenti emeriti della Corte Costituzionale, così come la stessa attuale Presidente Marta Cartabia, hanno dichiarato che uno stato di emergenza non presuppone un “diritto speciale”.
Non dimentichiamo poi, che l’O.M.S. non ha dichiarato la pandemia, ma ha definito il virus pandemico (concetto ben diverso).
Inoltre, per correre ai ripari, il governo ha invocato la legge n. 1/2018 (poteri della protezione civile e quindi pieni poteri al Presidente del Consiglio “che esercita i poteri per il tramite del capo della protezione civile”, ed ai presidenti delle regioni in quanto autorità territoriali), ma questa legge prevede i pieni poteri in caso di “calamità naturale” non di pandemia (anche questo, concetto ben diverso).
Ne consegue che i DPCM sono nulli, poiché vìolano il Diritto prevalente.
Si evidenzia che:
nel caso di specie, la Regione Lombardia (od altro decreto regionale) emettendo la “Nuova Ordinanza del 04 Aprile 2020 n° 521 Identificativo Atto n. 1721 con Oggetto “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19” ha innegabilmente violato il principio di legalità in ambito amministrativo in merito all’illecita determinazione dell’uso della mascherina; la fattispecie che disciplina la condotta che porta alla violazione deve essere determinata e, non essendo lecita la norma, è come se non esistesse dal punto di vista sanzionatorio. Per il principio di legalità deve esserci determinazione.
In questa imposizione dettata da un’Ordinanza Regionale, si viola palesemente l’art. 32 della Costituzione: Dispositivo dell’art. 32 Costituzione
Fonti Costituzione PARTE I – Diritti e doveri dei cittadini Titolo II – Rapporti etico-sociali
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo… (omissis). NESSUNO può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in NESSUN caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Il diritto alla salute rappresenta per il costituente un fondamentale diritto dell’individuo, oltre ad un interesse primario per la collettività.
Il diritto in esame è qualificato come “inviolabile” dalla Costituzione.
Esso si sostanzia nel diritto all’integrità fisica e psichica, sia nel senso di poter aver e trattamenti medici di prevenzione e cura sia nel senso di poter godere di un ambiente di vita e lavoro salubre.
A livello comunitario (UE), il diritto alla salute è contemplato sia dall’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (come diritto alla prevenzione ed alle cure) sia dall’art. 3, che disciplina una serie di principi in materia, tra i quali, ad esempio, quello del rispetto del consenso informato.
Definendo meglio i contorni del concetto in questione, esso implica in senso negativo l’assenza di malattia, in senso positivo lo stato di completo benessere fisico e mentale.
E’ precipuamente il concetto di salute in senso positivo, da considerarsi un traguardo raggiunto dagli ordinamenti statali moderni, a impegnare lo Stato verso il raggiungimento del benessere dei propri cittadini, tramite interventi più che altro ispirati ad una logica di prevenzione dei mali, piuttosto che ad una cura di essi.
La salute è dunque considerato un diritto fondamentale, in quanto rappresenta la premessa biologica che, garantendo l’integrità fisica, permette l’esercizio di tutti gli altri diritti presi in considerazione dall’ordinamento, indispensabile dunque per il pieno sviluppo della persona umana.
Esso, oltre ad essere di tutti, è anche proteiforme, per via della pluralità di situazioni soggettive da esso garantite. Importanza centrale assume il secondo comma, dato che sancisce la libera autodeterminazione del malato in merito al trattamento sanitario che non può quindi essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge (trattamento sanitario obbligatorio ASO – TSO).
La Costituzione sancisce in altri termini il diritto di rifiutare le terapie.
Naturale corollario della libera autodeterminazione del paziente è la disciplina del consenso informato, che rappresenta un vero e proprio presupposto di liceità del trattamento (e non mera causa di giustificazione dell’opera del medico).
Relativamente all’imposizione dell’uso della mascherina:
1. essendo la mascherina un presidio medico chirurgico, essa non può essere imposta pena la violazione dell’ art 32 Costituzione e della Convenzione di Oviedo
http://www.jus.unitn.it/biodiritto/pubblicazioni/docs/Diritto%20e%20diritti/Conv%20Oviedo%20penasa.pdf
2. in base alla legge antiterrorismo e all’ art. 85 TUPS è vietato circolare travisati ovvero con il volto non identificabile;
3. l’utilizzo della stessa, limita l’atto fisiologico primario ed essenziale per la vita ovvero la respirazione; la mancanza di una libera e sana respirazione è incompatibile con un ottimale stato di salute che rappresenta il bene primario di ciascun individuo, bene peraltro ampiamente tutelato dalla Costituzione e dalle Leggi 848/55 e 881/77, (vedi allegato a) queste ultime ratifica di leggi di diritto internazionale che per l’art. 10 Cost. sono prevalenti rispetto alle comuni leggi del diritto positivo.
È immediatamente comprensibile che all’interno dello spazio compreso tra il viso e la mascherina si crei rapidamente un accumulo di aria viziata ipercapnica e maggiormente satura di microbi (virus, batteri e funghi contenuti all’ interno della cavità orale) a seguito della ripetuta inalazione della propria aria espirata che anziché disperdersi nell’ ambiente viene bloccata parzialmente dalla mascherina con il risultato di:
– aumentare la possibilità di sviluppare patologie delle alte e basse vie respiratorie;
– disperdere attraverso le vie di fuga dell’aria tra la mascherina ed il volto (sopra, sotto ed ai lati della mascherina) un’aria più satura di microbi (e potenzialmente anche del “coronavirus 19”) rispetto a quanto avverrebbe con una normale respirazione e, se i virus volano, come qualcuno sostiene, questi si disperderanno comunque nell’ ambiente. Inoltre l’uso prolungato della mascherina nei mesi comporta, per i motivi sopra esposti, l’incremento dell’acidosi tissutale che come è ormai ben noto predispone all’ insorgenza del tumore prima del cancro poi;
– l’imposizione della mascherina è lesiva della dignità dell’individuo, rappresenta metaforicamente un bavaglio, un simbolo di schiavitù; si ricorda che nella storia essa fu già imposta agli schiavi africani in America quando dovevano entrare nelle stanze dei bianchi per servirli in modo tale che non “appestassero” l’aria con il loro fiato infetto. Con il processo di Norimberga, per la prima volta nella Storia si sancisce il principio che nessuna legge può essere lesiva della dignità dell’Uomo e che il diritto naturale è, nella gerarchia delle leggi, superiore a qualsiasi legge e non si può fare finta di ignorarlo; in base a questo principio non esiste più la differenza tra chi ordina e chi esegue gli ordini, sono entrambi sullo stesso piano quando violano il diritto naturale e questo é anche ribadito dall’ articolo 28 Cost.;
– nessuno stato di salute può coesistere con la soppressione delle libertà civili di cui abbiamo tutti responsabilità.
E’ chiaro e fin troppo lampante, come tale comportamento oppressivo e vessatorio, enfatizzato da atteggiamenti inutilmente ed ingiustamente aggressivi, serva solo a generare disguidi e a creare uno stato di ansia reattiva e diffidenza, abusando della credulità e della disinformazione del popolo, oltre che della pazienza dello stesso messa a durissima prova, con il fine ultimo di prevaricare sull’essere umano.
Inoltgre nei vari decreti se pur Illegali ed anticostituzionali, (IMPORTANTE, vedi: Livelli Gerarchici delle Leggi Umane), si indica che la mascherina può non essere indossata nei casi di “attività motoria” e per quella “sportiva”
Definizione delle parole: ATTIVITA’ MOTORIA:
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L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce attività motoria (o attività fisica) qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che richiede un dispendio energetico superiore a quello in condizioni di riposo.
In questa definizione rientrano quindi, non solo le attività sportive, ma anche l’attività lavorativa di coloro che svolgono un lavoro manuale e normali movimenti della vita quotidiana, come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e i lavori domestici.
L’attività motoria non va confusa con lo sport.
Il Piano d’azione globale dell’OMS per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020 prevede che gli stati membri adottino e attuino “Linee guida nazionali sull’attività fisica per la salute”.
L’Italia si è quindi dotata delle prime “linee di indirizzo sull’attività fisica perle differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione” redatte da un Tavolo di lavoro istituito presso la Direzione generale della Prevenzione sanitaria e approvate in Conferenza Stato-regioni il 7 marzo 2019.
L’attività motoria viene spesso suddivisa in moderata o intensa, dove l’intensità fa riferimento al ritmo con cui l’attività stessa viene svolta. L’intensità delle diverse forme di attività motoria varia da persona a persona: a seconda dello specifico livello individuale di forma fisica, camminare velocemente, ballare o svolgere lavori domestici possono essere considerati esempi di attività motoria moderata, mentre correre, pedalare e nuotare velocemente o spostare carichi pesanti sono possibili esempi di attività motoria intensa.
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Altro tipo di diffida dell’Avv. M. Mori:
Ho predisposto una lettera di diffida che ciascuno di Voi può copiare ed inviare alle Forze dell’Ordine (pec, mail, raccomandata o come preferite) che operano sui Vostri territori. La diffida punta a chiedere la disapplicazione delle norme di emergenza che risultano palesemente in contrasto con l’art. 13 della Costituzione.
Inviatele in tanti, è anche un modo civile di protestare e farci sentire.
Al Comando di Polizia Municipale di….
Alla Polizia di Stato di…
Alla Legione dei Carabinieri di…
Alla Guardia di Finanza di…
OGGETTO: diffida ad attuare le misure lesive della libertà personale disposte con la legislazione in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Compito delle Forze dell’Ordine non è la cieca esecuzione di quanto possa disporre un Governo in carica, ma è quello, ben più ampio ed importante, di essere fedeli alla Repubblica italiana osservandone la Costituzione e le leggi. Le Forze dell’Ordine pertanto devono rappresentare un baluardo di legalità anche di fronte ad eventuali violazioni delle stesse Istituzioni.
Il nostro ordinamento costituzionale non prevede la possibilità di conferire poteri speciali al Governo al di fuori del caso in cui sia dichiarato lo stato di guerra. Parimenti esistono diritti, come la libertà personale di cui all’art. 13 Cost., che risultano essere inviolabili. Specificatamente non è ammessa alcuna forma di detenzione, né di qualsiasi altra restrizione della libertà se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e comunque nei soli casi e modi previsti dalla legge. La libertà personale non va mai confusa con quella di circolazione di cui all’art. 16 Cost.
Qualsivoglia forma di detenzione domiciliare pertanto, ancorché limitata a determinate fasce orarie, è pacificamente illecita e gli eventuali provvedimenti amministrativi che disponessero il contrario dovrebbero essere da voi non solo disapplicati, ma addirittura dovrebbero dare luogo all’apertura di indagini nei confronti di chi li ha emessi, con obbligo sempre da parte Vostra di segnalare alla Magistratura il fatto come notizia di reato.
Nello specifico sono formalmente a diffidarVi a dare esecuzione a provvedimenti che impongano oggi o imponessero in futuro misure lesive della libertà personale, quali la detenzione domiciliare (cd. lockdown), la chiusura delle attività commerciali e professionali o l’imposizione delle mascherine anche chirurgiche, riservandomi ogni eventuale azione legale nei Vostri diretti confronti nel caso in cui doveste procedere comunque all’esecuzione di azioni incostituzionali e pertanto in violazione dei Vostri doveri d’ufficio.
Con osservanza.
Luogo e data
Firma: Nome e Cognome, Persone fisiche viventi = uomini vivi, genitori naturali e biologici
By avv. Marco Mori:
http://www.studiolegalemarcomori.it/le-forze-dellordine-devono-disapplicare-la-normativa-covid-lesiva-dellart-13-cost-la-diffida-inoltrare/
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Relativamente al termoscanner o similari strumenti di misurazione corporea:
Impedire l’accesso fisico ad un cittadino nell’intento di acquistare beni e/o generi di prima necessità quali sono ad esempio gli alimenti e che non intenda sottoporsi a verifica della temperatura corporea attraverso un termoscanner o altro sistema di rilevazione temperatura corporea, di fatto vìola la libertà personale (art. 13 Costituzione), consuma il reato di violenza privata (art. 610 codice penale), in quanto tale procedura è ben delineata dalle norme e leggi in materia di sanità pubblica, ovvero: l’operatore preposto alla misurazione della temperatura, chiunque esso sia ed a qualunque incarico o titolo sia stato mansionato o delegato, deve necessariamente essere un Medico o un Infermiere, pena la commissione del grave reato di esercizio abusivo di professione medica ed infermieristica art. 348 c.p.
La norma tutela l’interesse pubblico acché determinate attività delicate, socialmente rilevanti, vengano svolte solamente da chi possegga.
data della Notifica
Firma: Nome e Cognome – Persone fisiche viventi = uomini vivi, genitori naturali e biologici e
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QUI sotto, SONO DISPONIBILI altri MODULI che fanno ASSUMERE la RESPONSABILITÀ “PENALE” ai MEDICI per i VACCINI e per chi ci OBBLIGA a PORTARE MASCHERINE e per chi ci misura la TEMPERATURA sulla Testa; domanda: perché non sul braccio, ad esempio ?….che forse utilizzano un LASER che punta alle ghiandole endocrine del cervello ??
Chi di DOVERE, si ASSUMA le sue RESPONSABILITÀ sulla SALUTE ALTRUI per i VACCINI, MASCHERINE TAMPONI, esami SIEROLOGICI
Vaccini – Modulo per l’assunzione di responsabilità da parte del medico/pediatra nei confronti del paziente minorenne al quale sia prescritto un vaccino:
ModuloVaccinoMinore_OD
Mascherine – Modulo per l’assunzione di responsabilità da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente al quale sia prescritto l’uso della mascherina: ModuloMascherinaLavoro_OD
Moduli per manleva mascherina e vaccino Covid-19:
Modulo Mascherina Lavoro –>
https://www.avvocatopolacco.it/wp-content/uploads/2020/07/Modulo-Mascherina-Lavoro.pdf
Modulo Mascherina Scuola –>
https://www.avvocatopolacco.it/wp-content/uploads/2020/07/Modulo-Mascherina-Scuola.pdf
Modulo Mascherina Scuola Minore –>
https://www.avvocatopolacco.it/wp-content/uploads/2020/07/Modulo-Vaccino-Minore.pdf
Modulo Vaccino –>
https://www.avvocatopolacco.it/wp-content/uploads/2020/07/Modulo-Vaccino.pdf
Modulo Vaccino Medico ASL –>
https://www.avvocatopolacco.it/wp-content/uploads/2020/07/Modulo-Vaccino-Medico-Asl.pdf
Modulo Vaccino Minore –>
https://www.avvocatopolacco.it/wp-content/uploads/2020/07/Modulo-Mascherina-Scuola-Minore.pdf
Ricorso verbali multe coronavirus –>
https://www.avvocatopolacco.it/wp-content/uploads/2020/05/ricorso-verbali-multe-coronavirus.pdf
Fonte : https://www.avvocatopolacco.it/ + https://www.avvocatopolacco.it/contatti/
La GUERRA LEGALE È SOLO all’INIZIO….
Prepariamoci in modo LEGALE: DIRITTI dell’Uomo
Doc. Legale, con RIGETTO e DIFFIDA per Mascherine, Tamponi, controllo temperatura ecc.
Rigetto_diffida_mask-tamponi-temperatura – PDF
PROMEMORIA sui LIVELLI Gerarchici delle LEGGI umane:
In primis vi sono i Diritti o leggi Naturali: dei quali ogni individuo è titolare fin dalla nascita, che trovano la loro legittimazione non nel fatto di essere riconosciuti e accettati da un governo che li concede, ma nel fatto di essere costitutivi della natura stessa dell’uomo (per es. diritto a respirare aria senza nessun impedimento, alla vita, alla libertà personale, al potersi muovere in qualsiasi parte della Terra, senza permessi, ecc.).
Diritti Naturali, poi codificati e formalizzati in parte nei:
DIRITTI dell’Uomo, poi e sotto di essi, vi sono:
1) Leggi di Diritto Internazionale (vedi art. 10 Costituzione it.)
2) COSTITUZIONE Italiana.
3) NORME DI PRIMO LIVELLO (fonti primarie):
– Legge ordinaria emanata dal Parlamento.
– D. P. R. – Decreto del Presidente della Repubblica.
– D. L. g. s. – Decreto Legislativo.
– D. L. – Decreto Legge (emanato dal Governo -temporaneo: decade dopo 60 gg se non convertito
in Legge – emanato solo per questioni a carattere di urgenza).
4) NORME DI SECONDO LIVELLO (fonti secondarie):
– Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri).
– D. P. C. M. – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
– D. C. I. – Delibera Comitato Interministeriale.
5) NORME DI TERZO LIVELLO:
– Circolari.
– Interpretazioni.
– Ordinanze.
In sintesi:
i D.L. i D.P.R. i D.P.C.M. le Disposizioni e le Circolari emanate dall’attuale Governo, attraverso SOGGETTI illegittimati (vedi Consulta sentenza n.° 1/2014 della Corte Costituzionale relativa alla Legge elettorale chiamata “Porcellum” che ha di fatto invalidato 148 Deputati tecnicamente NON votati dal popolo, non convalidati dal Parlamento entro i termini di Legge e non dopo 5 mesi…) non hanno tecnicamente e giuridicamente forza di Legge, essendo gli stessi promulgati da soggetti del tutto abusivi, a partire dal Dott. MATTARELLA Sergio e successivi individui che si stanno, nel tempo, alternando nell’ambito del Governo Italiano come usurpatori di potere politico e potere militare, semplici ed illegittimi “attori in costume che non possono smettere di recitare una parte”.
Quindi:
Quando delle supposte Leggi/Decreti/normative sono in contrasto (parlano contro o invitano a trasgredire, come gli attuali DPCM, quelli Regionali o Sindacali), con le Leggi di livello gerarchico superiore, vanno TRASGREDITE e Denunciate ……in Tribunale !
E’ un DOVERE del Popolo Sovrano, mentre i sudditi si piegano ed eseguono gli ordini…come SCHIAVI !
CONTRO i DECRETI:
I governatori delle regione Italiane, cosi come i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri DPCM, NON possono ordinare i cittadini nessuna restrizione, dato che manca Legge ed uniformità sul territorio, e nessun decreto in contrasto ai ditti Umani e/o Costituzionali e senza il consenso del Popolo Sovrano (art 1 Costituzione) deve essere osservato.
Restrittive non vuol dire non conformi a Decreto Legge preposto.
Comunque il Presidente può emettere ordinanza che andrà recepita SOLO per i Comuni che presentano un peggioramento dell’andamento epidemiologico territoriale, quindi non può ordinare tutti i Veneti. Qui si parla di normativa vigente mica di opinioni personali a caso.
Ma l’Ordinanza/decreto DEVE comunque sottostare per la “Gerarchia delle Leggi” ai contenuti ed ai diritti delle leggi che gli sono superiori e non può quindi in alcun modo andare contro di esse.
Non date potere a questi personaggi che stanno facendo campagna elettorale alla Marchese del Grillo.
Alla prima sanzione impugnata si ride.
La Diffida può già essere un atto difensivo da portare al Prefetto o Giudice di Pace. Trovate tutto qui:
https://www.okmugello.it/news/attualita/954270/borgo-san-lorenzo-scuola-covid-e-diritti-di-tutti-i-bambini-una-madre-diffida-omoboni
Vedi anche: Quadro Bio-Logico sull’epidemia e Covid19 + DIRITTI dell’Uomo
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Per coloro che vengono fermati ed ai quali viene steso un VERBALE e e non sanno come comportarsi.
Avete diritto a fare la vostra dichiarazione.
FERMO STRADALE, Legittimo od ILLEGITTIMO ?
4° convenzione di Ginevra e “Habeas Corpus”…non andate da nessuna parte…non permettere di avere “mani” addosso al vostro corpo senza il vostro consenso…Il diritto di “habeas corpus”, che in sintesi richiede la sussistenza di precisi presupposti giuridici (Leggi, NON decreti – vedi Livelli gerarchici delle Leggi) per poter limitare la libertà di una persona, nel corso della storia è stato un importante strumento per la salvaguardia della libertà individuale contro l’azione arbitraria dello stato e si è poi esteso a tutti i sistemi giuridici occidentali….preavvisate che in caso di “violenza” sul mio corpo ho diritto di esercitare l’autodifesa sul posto.
E’ quindi anche possibile videoregistrare/filmare qualsiasi avvenimento sul fermo stradale od altro similare, il tutto per la vostra sicurezza e senza consenso dai terzi – vedi Legge 234 Cod.procedura Penale., comma 1 (Prova documentale)Da tenere presente:
L’art 2045 C. P., secondo il quale se il compiere o non compiere una determinata azione può comportare un rischio per l’incolumità propria o di altri, si é giustificati per stato di necessità a compiere o non compiere quella determinata azione anche sopravvenendo alla legge. Quindi, se in caso di fermo senza mascherina, ci si appella all’art 2045 CP, in quanto imbavagliarsi comporta un rischio per l’incolumità psicofisica ben documentato derivante da ipossia, ipercapnia, senso di soffocamento, stato d’ansia, acidosi, possibile svenimento…
Beh in questa maniera non vi é e non vi sarà mai possibilità di sanzionarci anche se vi é un DL in ballo…..INOLTRE:
I DIRITTI dell’UOMO, vengono TRADITI dai governi di tutto il mondo – anno 2020, per le epidemie inventate
Premesso che l’art 78 della Costituzione italiana è chiarissimo:
NON possono essere SOSPESI i DIRITTI della persona e la Costituzione in NESSUN caso di “emergenza”, ma solo in caso di GUERRA….
NON ESISTE NESSUNA LEGGE CHE IMPONE L’USO della MASCHERINA e neppure potrebbe mai esistere, se non VIOLANDO articoli di Legge esistenti, L. 152/75 e art 85 Legge 155/2005 e di Costituzione.
Chi OBBLIGA una persona a coprirsi il volto con un maschera o museruola, commette un REATO PENALE, per “incitazione a delinquere”.
inoltre
NESSUN “dpcm” decreti del presidente del consiglio dei ministri, può porre in deroga, né la Legge, né la Costituzione.
Queste due Leggi (divieto di uscire in pubblico mascherati o con ridotta possibilità di essere identificati, NON SONO INVALIDATE e/o NON DIVENGONO SECONDARIE a nessun dpcm !
CHIUNQUE INTIMI ad indossare sul volto una mascherina, rischia una DENUNCIA per:
– Istigazione a delinquere: art.414 cpp.
– Abuso di autorità: art. 608 cpp.
– Violenza privata: art. 610 cpp.
– Procurato allarme: art. 658 cpp.
– Truffa aggravata: art. 640 ccp.
– Violazione dei Diritti umani: art. 3
– Violazione della Costituzione Italiana: art. 1,2,4,10,13,16,32,41,54,78
– Violazione del trattato di Oviedo: art. 5Inoltre rendete edotto il pubblico ufficiale che vi ha fermati…:
– sta obbedendo a ordini illegittimi derivanti da provvedimenti illegittimi perché le norme che vincolano l’uso della mascherina (i vari DPCM e Ordinanze Regionali e Sindacali) sono atti di carattere amministrativo non aventi forza di Legge e non possono derogare e/o sospendere leggi di Stato vigenti e precedenti, la Costituzione le Leggi Internazionali ed i Diritti dell’uomo, Leggi di livello superiore ai vari DPCM e DL.
– Lo stesso decretare è incostituzionale, dunque illegittimo, ribadito da una recente sentenza di un Giudice di Frosinone, vedi:
sentenza_giudice-dipace_frosinoneLuglio2020, e ancor prima dalla dichiarazione annuale della Consulta (i Giudici Ermellini, Corte Costituzionale);
Per le multe illegali che propinano:
fare ricorso contro di esse con sentenza che le annulla, del giudice del tribunale di Frosinone e della condanna del Italia da parte del Consiglio di Europa (Diritti dell’Uomo) di Strasburgo: https://youtu.be/CGQ33F7fC7M
https://www.ilsole24ore.com/art/dai-giudici-primi-no-sanzioni-chi-ha-violato-lockdown-ADVtIsh
https://www.agi.it/cronaca/news/2020-11-02/covid-flash-mob-libert-espressione-10153768/
– L’agente che mi eleva VERBALE sta venendo meno al giuramento SOLENNE sull’Osservare, rispettare e far rispettare la Costituzione, la legge suprema dello Stato e si trova, dunque, in una situazione di totale DISONORE.– Inoltre lo stesso verbalizzante si rifiuta di darmi rassicurazioni, per iscritto, come è suo preciso dovere, che la sanzione che mi sta apponendo rispetti l’Ordinamento Giuridico Italiano, Costituzione in primis e il Diritto Internazionale generalmente riconosciuto a cui la stessa Costituzione si sottopone, è conforme al relativo art 10.
– Che l’invito a indossare la mascherina, da parte dello stesso verbalizzante, potrebbe essere riconducibile a reato di istigazione a delinquere, per i motivi succitati.
– Che il comportamento del verbalizzante, che sanziona può essere definito abusante, e, dunque, il Magistrato potrebbe configurare ed ipotizzare reato penale di abuso in atti d ufficio.
– Che un Senatore della Repubblica (Bagnai) ha dichiarato in Parlamento che da quando è stato dichiarato il famigerato stato di emergenza, non previsto dalla Costituzione, per i motivi dichiarati dal PdC, sono stati e vengono ancora violati ben 9 art della Costituzione, peraltro con riserva assoluta di Legge.
– Che una Deputata (Sara Cunial) ha strappato, in Parlamento, i Decreti del PdC, definendoli carta straccia.
– Che un altro Senatore (Sgarbi) ha dichiarato in Parlamento che il Governo ha mentito e continua a mentire su tutta la faccenda relativa al Covid 19.
– Che in una Repubblica Parlamentare, quando sono lesi i diritti fondamentali dei cittadini , la riserva di Legge è prerogativa del Parlamento che avrebbe dovuto e che dovrebbe legiferare d’urgenza, non basta la conversione in Legge dei vari decreti Legge, è incostituzionale, dunque illegittimo.
– Che vari Giuristi in tutte le parti d Italia si sono espressi e hanno condannato il comportamento di Governo, Parlamento e PdR, svoltosi e che stanno continuando ad operare nella piena ILLEGALITÀ, sia nella forma che nella sostanza.
– Che il PdR (Presidente della Repubblica) sta venendo meno con il suo comportamento irresponsabile al ruolo di Garante della Costituzione. Che lo stesso è stato eletto con i voti di 250 Parlamentari che lui stesso da Giudice Costituzionale, insieme ai colleghi Ermellini, ha dichiarato illegittimi, si sarebbero dunque, dovuti dimettere.
– Che nella mia dichiarazione ci sono notizie di reato a carico del verbalizzante perché rappresenta in questo momento lo Stato nella sua deriva giuridico legale, e, dunque, deve essere allertata la Procura della Repubblica di competenza, dove il PM (Pubblico Ministero) di turno sarà costretto ad aprire un fascicolo a suo carico, e, per conoscenza il suo diretto comandante, che dovrà prendere provvedimenti immediati.
Reso noto tutto ciò il pubblico ufficiale che procederà con la sanzione avrà quindi piena responsabilità in sede civile e penale, assumendosi ogni responsabilità personale derivante da questa sua decisione e condotta.
Resto a disposizione per eventuali ed ulteriori e mi rimetto alla legittima e solo a quella, Autorità delle FdO.Di questo verbale una copia sarà per me, una copia sarà per il pubblico ufficiale e una copia andrà in Procura.
FIRMA del Pubblico ufficiale e del privato – data, ora ed indirizzo del fermo
È vietato comparire mascherato in luogo pubblico
Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza TULPS RD 773/1931 – Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Gazz. Uff., 26 giugno 1931, n. 146) – vedi art 85 del TULPS, TUTT’ORA IN VIGORE E MAI ABOLITO….
anzi aggiornato con legge 22 maggio 1975 n. 152, sono state introdotte nuove disposizioni a tutela dell’ ordine pubblico, aggiornate con la legge 533 dell’8 agosto 1977 e infine dall’art. 10, comma 4-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144 …
Articolo 1.
L’autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.
Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.
L’autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Le attribuzioni dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell’autorità locale dal capo dell’ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà.
Articolo 85.
È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con l’ammenda da euro 10 a euro 103 .
È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con l’ammenda da euro 10 a euro 103 .
Questo articolo prevede in effetti il divieto di comparire mascherati in luogo pubblico, integrato dalla legge 152 del 1975 (è vietato ogni mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo), NON vale per i musulmani…..
Se venite sanzionati avete diritto a fare una dichiarazione e le 3 righe del verbale non bastano.
Potete quindi stampare ciò che è scritto qui sotto e allegarlo al verbale, e questo documento non può essere rifiutato ad essere allegato al verbale !
Nelle tre righe scrivete che state allegando la vostra dichiarazione composta da numero X di pagine…
Reso edotto il pubblico ufficiale (Nome e Cognome) che la Costituzione prevede:
– Articolo 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
– Articolo 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
– Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
NESSUNO può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in NESSUN caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
– Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
– Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Che la Legge 145/2001 (ratifica convenzione di Oviedo) Capitolo 2 Articolo 5 prevede che:
Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
Che la CARTA dei DIRITTI FONDAMENTALI dell’UNIONE EUROPEA (CDFUE) Articolo 52 prevede che:
Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge.
Che la CONVENZIONE EUROPEA per i DIRITTI dell’UOMO (CEDU) prevede che:
Articolo 2: Il diritto alla vita è protetto dalla legge
Articolo 5: Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà
Articolo 15: le deroghe alle libertà e ai diritti per stati di emergenza devono essere proporzionate, temporanee e non incidere sui diritti inderogabili
Che la DICHIARAZIONE UNIVERSALE dei DIRITTI UMANI (DUDU) prevede che:
– ARTICOLO 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
– ARTICOLO 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Che l’Articolo 5 della Legge n. 152 del 22 maggio 1975 prevede che: “E’ vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico. Questa legge è inoltre stata resa più severa dalle misure antiterrorismo del decreto-legge n. 155 del 2005.
Che l’Articolo 85 del Testo Unico di legge sulla pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 18 giugno 1931), così recita:
E’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Che le mascherine non sono mai state obbligatorie, ledono la Legge e quindi ordinare di metterle è reato penale per istigazione Articolo 414 C.P.
La mascherina è un Trattamento Sanitario Obbligatorio (?), quindi è un TSO, oltretutto passibile di inficiare la Salute e persino la Vita di una Persona, e come tale illegale, poiché non rispetta la normativa vigente, ovvero: di essere disposto dall’Autorità locale (il Sindaco), su richiesta e proposta di un Medico che deve visitare la Persona, oltre all’art 32 della Costituzione.
Inoltre reso edotto il pubblico ufficiale che:
– sta obbedendo a ordini illegittimi derivanti da provvedimenti illegittimi perchè le norme che vincolano l’uso della mascherina (i vari DPCM e Ordinanze Regionali e Sindacali) sono atti di carattere amministrativo non aventi forza di Legge e non possono derogare e/o sospendere leggi di Stato vigenti e precedenti, la Costituzione le Leggi Internazionali ed i Diritti dell’uomo, Leggi di livello superiore ai vari DPCM
– Lo stesso decretare è incostituzionale, dunque illegittimo, ribadito da una del Giudice di pace di Frosinone: SENTENZA_5162020_COVID-DPCM, ed ancor prima dalla dichiarazione annuale della Consulta (i Giudici Ermellini, Corte Costituzionale);
– L’agente che mi eleva VERBALE sta venendo meno al giuramento SOLENNE sull’Osservare, rispettare e far rispettare la Costituzione, la legge suprema dello Stato e si trova, dunque, in una situazione di totale DISONORE.
– Inoltre lo stesso verbalizzante si rifiuta di darmi rassicurazioni, per iscritto, come è suo preciso dovere, che la sanzione che mi sta apponendo rispetti l’Ordinamento Giuridico Italiano, Costituzione in primis e il Diritto Internazionale generalmente riconosciuto a cui la stessa Costituzione si sottopone, è conforme al relativo art 10.
– Che l’invito a indossare la mascherina, da parte dello stesso verbalizzante, potrebbe essere riconducibile a reato di istigazione a delinquere, per i motivi succitati.
– Che il comportamento del verbalizzante, che sanziona può essere definito abusante, e, dunque, il Magistrato potrebbe configurare ed ipotizzare reato penale di abuso in atti d ufficio.
– Che un Senatore della Repubblica (Bagnai) ha dichiarato in Parlamento che da quando è stato dichiarato il famigerato stato di emergenza, non previsto dalla Costituzione, per i motivi dichiarati dal PdC, sono stati e vengono ancora violati ben 9 art della Costituzione, peraltro con riserva assoluta di Legge.
– Che una Deputata (Sara Cunial) ha strappato, in Parlamento, i Decreti del PdC, definendoli carta straccia.
– Che un altro Senatore (Sgarbi) ha dichiarato in Parlamento che il Governo ha mentito e continua a mentire su tutta la faccenda relativa al Covid 19.
– Che in una Repubblica Parlamentare, quando sono lesi i diritti fondamentali dei cittadini , la riserva di Legge è prerogativa del Parlamento che avrebbe dovuto e che dovrebbe legiferare d’urgenza, non basta la conversione in Legge dei vari decreti Legge, è incostituzionale, dunque illegittimo.
– Che vari Giuristi in tutte le parti d Italia si sono espressi e hanno condannato il comportamento di Governo, Parlamento e PdR, svoltosi e che stanno continuando ad operare nella piena ILLEGALITÀ, sia nella forma che nella sostanza.
– Che il PdR (Presidente della Repubblica) sta venendo meno con il suo comportamento irresponsabile al ruolo di Garante della Costituzione. Che lo stesso è stato eletto con i voti di 250 Parlamentari che lui stesso da Giudice Costituzionale, insieme ai colleghi Ermellini, ha dichiarato illegittimi, si sarebbero dunque, dovuti dimettere.
– Che nella mia dichiarazione ci sono notizie di reato a carico del verbalizzante perché rappresenta in questo momento lo Stato nella sua deriva giuridico legale, e, dunque, deve essere allertata la Procura della Repubblica di competenza, dove il PM di turno sarà costretto ad aprire un fascicolo a suo carico, e, per conoscenza il suo diretto comandante, che dovrà prendere provvedimenti immediati.
Reso noto tutto ciò il pubblico ufficiale che procederà con la sanzione avrà quindi piena responsabilità in sede civile e penale, assumendosi ogni responsabilità personale derivante da questa sua decisione e condotta.
Resto a disposizione per eventuali ed ulteriori e mi rimetto alla legittima e solo a quella, Autorita delle FdO.
Di questo verbale una copia sarà per me, una copia sarà per il pubblico ufficiale e una copia andrà in Procura.
FIRMA (Nome e Cognome, Persone fisiche viventi = uomini vivi, genitori naturali e biologici)
(Testo, By Claudia Rigacci)
NON ESISTE UNA LEGGE CHE TI IMPONE la MASCHERINA – NON FIRMARE le EVENTUALI MULTE.
Come difendersi ?
Chi obbliga una persona a coprirsi il volto commette un REATO.
Infatti, le leggi 155/2005 e 152/1975 superano i DPCM i quali sono privi di “forza di legge”.
Cosa fare? Riferire a chi ti contesta il verbale di sapere se sta agendo in “FORZA DI LEGGE” oppure in “FORZA D’AUTORITA”. Se ti risponde “in forza di legge” chiedigli di farti vedere la legge.
NON ESISTE UNA LEGGE CHE TI IMPONE LA MASCHERINA. Se, nonostante tutto ti commina il verbale lo puoi denunciare per:
– istigazione
– Concorso di Reato”, vanno dal:
– Procurato Allarme Art.658 cpp.
– Truffa Aggravata Art. 640 cpp.
– Abuso di Autorità Art. 608 cpp.
– Violenza Privata Art. 610 cpp.
Dialogo:
Agente delle FF.OO. Salve, perché non porta la mascherina ?
Salve Agente, perché non c’è nessuna Legge che preveda l’obbligo di mettere una mascherina
Ma c’è un Decreto, ed esiste un’epidemia
Agente, a quale Legge sta facendo Riferimento ?
La Informo che, essendo Lei un Pubblico Ufficiale, e più precisamente un Agente di Pubblica Sicurezza durante l’Esercizio delle sue Funzioni, che lei può agire o in Forza di Legge, oppure in Forza di Autorità.
Se agisce in Forza di Legge, deve citare la Legge alla quale sta facendo Riferimento,
E come le ho già detto, non è stata promulgata (e non per “caso”) nessuna Legge che preveda l’obbligo di indossare una mascherina.
Pertanto, in assenza di una Legge lei può agire in Forza di Autorità.
Ma, in tal caso, dovrà compilare un “Ordine Scritto”, con:
Cognome, Nome, Grado e Numero di Matricola, dove Lei si assume personalmente la responsabilità di ciò che avrà ordinato, e delle relative Conseguenze.
I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), sono Atti Amministrativi provvisori che NON hanno Forza di Legge e, in ogni caso, se non vengono Convertiti in Legge entro 60 giorni, decadono, per di più questi Decreti sono contrari alle libertà individuali e collettive, sancite dal Diritti dell’Uomo e dalla Costituzione italiana ed altre normative.
I Decreti (DPCM), devono osservare e rispettare sempre ed in ogni caso, le Leggi in vigore, la COSTITUZIONE Italiana ed i TRATTATI INTERNAZIONALI, in quanto di livello superiore.
Fino a che non viene Dichiarato e Pubblicato in Gazzetta Ufficiale uno “stato di GUERRA”, la COSTITUZIONE ITALIANA, ART.78, NON PUÒ ESSERE SOSPESA IN NESSUN CASO DI EMERGENZA, NEMMENO EMERGENZA SANITARIA.
Tradotto in Italiano semplice e chiaro ciò significa che: i Decreti NON POSSONO VIOLARE nessun Articolo della COSTITUZIONE e nessun articolo di Legge.
Quant’anche ci fosse una reale epidemia – oppure Emergenza Sanitaria – i Decreti (DPCM), relativi al cosiddetto «SARS CoV-2», sono, pertanto, Atti ILLEGITTIMI che NON possono essere attuati, così come le misure restrittive in essi contenute, poiché emanati in Violazione :
– dei TRATTATI INTERNAZIONALI,
– della COSTITUZIONE ITALIANA,
– delle Leggi del Parlamento,
– in Assenza di Emergenza Sanitaria,
– in Assenza di epidemie. vedi: https://pattoverascienza.com/?s=epidemie+inventate
(Grafici e Dati Ufficiali di Mortalità ISTAT e Istituto Superiore di Sanità dei primi 6 mesi del 2020, Confermano che NON c’è mai stata e NON c’è nessuna epidemia).
I 20 mila morti in meno nel primo trimestre di quest’anno, rispetto al primo trimestre 2019, confermano già dal 1 aprile 2020, che NON c’è nessuna epidemia.
Certo, le migliaia di morti a marzo di quest’anno, nelle Province di Bergamo e Brescia, ci sono stati, è vero.
Ma qual’è stata la vera causa delle decessi ?
Questa è la domanda corretta.
I reati che si ravvisano a carico delle Autorità coinvolte, e dei Pubblici Ufficiali delle Forze dell’Ordine, o Agenti di Pubblica Sicurezza, in “Concorso di Reato”, vanno dal:
– Procurato Allarme Art.658 cpp.
– Truffa Aggravata Art. 640 cpp.
– Abuso di Autorità Art. 608 cpp.
– Violenza Privata Art. 610 cpp.
E Tutti i Reati che si potranno in seguito Ravvisare.
INOLTRE:
Vengono VIOLATI i seguenti Articoli:
Art. 1-2-4-10-13-16-32-41-54-78 della COSTITUZIONE ITALIANA.
Art. 5 del TRATTATO INTERNAZIONALE DI OVIEDO.
Art. 3 della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI.
Pertanto Agente,
Se lei procede a verbale nei miei confronti per NON aver indossato la “mascherina” in Assenza di epidemia e in Assenza di Sintomi, deve sapere che NON sta agendo in Forza di Legge, bensì in Forza di un Decreto INCOSTITUZIONALE E Illegittimo.
Pertanto sarò costretto, mio malgrado, a procedere a denuncia nei suoi confronti
per il concorso nei reati penali che le ho evidenziato.
E a questo proposito, la invito, gentilmente, a fornirmi i suoi dati Identificativi, quale suo preciso dovere in quanto Pubblico Ufficiale.
P.S.
Se permette, Agente,
Le faccio osservare che è mia abitudine andarmi a documentare.
Sappia che la mascherina portata per diverse ore al giorno, Provoca GRAVI conseguenze sulla Salute.
Parliamo di:
– IPERCAPNIA
– IPOSSIA
– ACIDOSI TISSUTALE
La invito pertanto Agente, per il rispetto della divisa che indossa, e per il suo bene, a documentarsi anche Lei.
Firma dell’agente che vi invita ad usare la mascherina
P.S.
L’ipercapnia (dal greco hyper: oltre, e kapnos: fumo) è l’aumento nel sangue della concentrazione di anidride carbonica (CO2). L’anidride carbonica è un prodotto di scarto dei processi metabolici cellulari.
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Altra Bozza di documento da far sottoscrivere al soggetto “pubblico ufficiale” che vi ferma per un controllo…..
Obbligo Uso Mascherina o qualsiasi altro trattamento sanitario. (Bozza da personalizzare)
DICHIARAZIONE di FORNITA INFORMAZIONE per AUTOTUTELA dell’individuo SOTTOSCRIVENTE
Io sottoscritto, (il vostro Nome e Cognome), in qualità di libero Individuo consapevole, nel pieno rispetto della Leggi internazionali e nazionali e dei vari ruoli o funzioni, rendo edotto il(i) Pubblico(i) Ufficiale(i): (Nome e Cognome e n° di matricola)
CHE:
Per tanto di seguito documentato, la mia Scelta di NON indossare od usare la mascherina/museruola, che va a minare la mia Salute, impedendomi di respirare come è necessario alla Perfetta Salute, non soltanto è l’Esercizio di un mio Diritto, ma è anche il Diniego di commettere un reato per il quale paradossalmente potrei essere condannato penalmente, anche con una sanzione pecuniaria. Art 152 C.P.
Rendo noto al Pubblico Ufficiale sottoscrivente che mi ha fermato, che non accetto la Norimberghiana frasi tipo: “sto soltanto eseguendo ordini” o similari,
Lo richiamo quindi al suo Giuramento e ai suoi Doveri di difendere la Costituzione e le Leggi della Repubblica che, obbedendo all’ordine di eseguire il DPCM, è deliberatamente in procinto di disattendere. Che, se decide di irrogare la sanzione, si assume ogni responsabilità personale illimitata, derivante da questa decisione e da questa condotta, per cui accetta il rischio di una denuncia ed una causa civile per il risarcimento dei danni, di rito automatico quando si violano Diritti Costituzionali e Leggi Penali e Civili.
L’USO della MASCHERINA, per proteggersi dai virus, quali ?, visto che non esistono virus nell’aria, perché l’ossigeno di essa li ossida ed i raggi solari (specie gli UV) li disintegrano in un secondo, in quanto i virus si mantengono tali solo nei liquidi organici, oltre al fatto che i virus essendo nanoparticelle, anche se potessero volare (ma non possono), passerebbero tranquillamente da qualsiasi mascherina, tant’è che i produttori di esse, scrivono chiaramente sulle confezioni che contengono le mascherine, “NON possono fermare o proteggere dai Virus”.
Inoltre:
Il suo uso è un Trattamento Sanitario, poiché comporta un’interferenza con le attività biologiche e fisiologiche naturali in grado di modificare e alterare un funzionamento normale della respirazione per l’Interferenza conclamata dalle stesse fonti ufficiali governative, perfino nelle linee guida inizialmente diffuse che raccomandavano di NON portare la mascherina se NON malati, in quanto causa un limitato apporto di ossigeno e una maggiorazione di anidride carbonica, che viene espulsa e poi reintrodotta, oltre al fatto che i batteri emessi dalla saliva vengono riassorbiti e reimmessi all’interno delle mucose buccali andando ad aumentare il processo infiammatorio mantenuto tale anche dal minore afflusso di ossigeno ed per l’aumento di anidride carbonica reintrodotto con l’uso di quella pericolosa mascherina; infatti sono ormai ben documentate nei pronto soccorsi dei vari ospedali i danni che essa produce a coloro che la usano.
– Non è sicuro a priori. L’utilizzo della mascherina è sconsigliabile, o addirittura assolutamente da evitare, con persone disabili, con alcune malattie, o in diverse fasce d’età; per cui per determinare se il soggetto sia compatibile diviene indispensabile una valutazione medica pregressa.
Infatti:
Un medico interpellato ospedaliero, evidentemente onesto, prende una fiala di un prelievo precedente e mostra il colore particolarmente nero del sangue. Il medico spiega che è dovuto all’elevata presenza di anidride carbonica a causa dell’uso della mascherina.
Dice inoltre che questo innalzamento si riscontra nel valore alto dell’emoglobina, anche in pazienti che 5 mesi fa non ce l’avevano. Grazie a lui apprendiamo che ci sono due tipi di emocromo, di cui uno riguardante proprio quello legato all’anidride carbonica.
Infine, chiedo che conseguenze può avere un alto tasso di anidride carbonica e mi risponde: l’acidosi… L’acidosi, in alcuni casi, per alcune persone, è l’anticamera del tumore…..
Si sancisce pertanto un obbligo contro la salute e quindi illegale, senza sapere se una persona è malata e senza sapere se quell’obbligo
sia compatibile con una condizione che una persona può NON sapere di avere.
– È’ un TSO, oltretutto passibile di inficiare la Salute e persino la Vita di una Persona, e come tale illegale, poiché non rispetta la normativa vigente, ovvero: di essere disposto dall’Autorità locale (il Sindaco), su richiesta e proposta di un Medico che deve visitare la Persona.
In merito alle NORME adottate per L’OBBLIGO MASCHERINA si evidenzia che:
Sussiste una compressione dei Diritti Costituzionali e in più l’imperativo di contravvenire a una Norma di rango Legale, a partire da norme del tutto subordinate.
Esse sono infatti ATTI AMMINISTRATIVI.
Per una gerarchia delle fonti del diritto le Ordinanze non possono andare “Contra Legem”.
Nel particolare:
– La Costituzione, nell’articolo 32 sancisce le modalità di obbligo di trattamenti sanitari, poi previste dalla legge 833/78; nonché che il Diritto alla Salute viene prima della possibilità di obbligo.
– Secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza 308/1990), fra parentesi: “non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva”.
Nell’articolo 13 (Costituzione) sancisce la Libertà individuale, per cui è una costrizione non poter uscire se non hai la mascherina o non poter entrare in un posto senza mascherina.
Nell’articolo 16 sancisce la Libertà di Movimento e Circolazione, violata nelle anzidette norme.
INOLTRE:
– Il Testo unico delle Leggi per la Pubblica Sicurezza sancisce che è vietato andare in giro in luoghi pubblici a volto mascherato, o travisato, in modo da non essere riconoscibili. vedi: art 85 TULPS
L’emergenza NON giustifica una deroga alla Legge penale, solo una Legge di pari rango con rispettiva deroga può farlo, ed un DPDM o subalterni decreti NON lo sono.
Inoltre le Leggi per i Livelli di Gerarchia di esse, vedi:
https://pattoverascienza.com/?p=508, impongono che una legge di rango inferiore (ed i DPCM e subalterni, sono di grado inferiore alle leggi superiori) possa affermare un concetto contrario a quelli indicati dalle Leggi di livello superiore:
I DIRITTI dell’Uomo sono il massimo e primo livello delle Leggi Umane
Le Costituzioni sono già di rango/livello inferiore, le Leggi emesse dal parlamento debbono sottostare alle direttive ed alle enunciazioni della Costituzione e questa ai Diritti dell’Uomo.
Quindi l’imposizione di una mascherina o di qualsiasi trattamento sanitario: Tamponi, prelievo di sangue o di DNA, controllo di temperatura, imposizione di Vaccini, ecc., sono da considerarsi legalmente azioni dittatoriali, cioè azioni criminali condannate dalle attuali Leggi, Internazionali e nazionali.
Per tanto questo documento informa colui (Pubblico Ufficiale o privato) che tenta di imporre una mascherina o qualsiasi altro trattamento sanitario, che sta TRASGREDENDO delle Leggi, cioè sta commettendo azioni criminali nei confronti di un Individuo libero e consapevole di questi fatti, accertati.
Visto, letto, compreso ed approvato.
Luogo e data:
L’individuo (Nome e Cognome) – Persone fisiche viventi = uomini vivi, genitori naturali e biologici
il Pubblico Ufficiale (Nome e Cognome e n° di matricola) Firma.:
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Le multe per violazione dei DCPM (decreti) non si pagano !
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Frosinone, Est. Manganiello, con Sentenza n. 516/2020 del 15 luglio 2020, depositata il 29 luglio 2020.
Il verdetto che fa giurisprudenza annulla un verbale della polizia stradale di Frosinone dell’11 aprile 2020.
Già lo lo sapevamo che le sanzioni per violazioni delle norme stabilite con i Dcpm non erano legali, ma adesso lo ha stabilito anche un giudice e questo significa che qualsiasi inosservanza di una condotta (mascherine, guanti, distanziamento, ecc. non è punibile in alcun modo.
TRASGREDITE …e se qualcuno vi fa una contravvenzione, fategliela leggere !!! e denunciateli !!
SENTENZA (sintesi)
– PDF della Sentenza: sentenza_giudice-dipace_frosinoneLuglio2020
Il Giudice di Pace Emilio Manganiello di Frosinone ha annullato una sanzione COVID-19 per i seguenti motivi:
1 – Lo Stato di Emergenza in Italia, ai sensi del Codice della Protezione Civile, può essere dichiarato solo per calamità naturali, e non per motivi sanitari.
2 – La Costituzione Italiana non ammette lo Stato di Emergenza.
Ai sensi dell’Articolo 78 della Costituzione l’unico caso in cui il Governo può assumere poteri straordinari è quello di Guerra
3 – I limiti di circolazione possono estendersi solo a eventuali luoghi, ma non possono limitare la libertà di spostamento.
4 – L’obbligo di dimora è una sanzione penale.
In pratica, con l’obbligo di stare in casa, abbiamo subito una sanzione penale senza avere fatto nulla !
Questa sentenza costituisce un precedente non da poco !
– PDF, copia della sentenza_giudice-dipace_frosinoneLuglio2020
https://www.teleuniverso.it/frosinone-lockdown-multe-illegittime-la-sentenza-del-giudice-di-pace/
Per difenderci Legalmente dai trattamenti sanitari “obbligatori” fino alle fasulle quarantene, gli strumenti di difesa non mancano.
Oltre ai primari articoli dei Diritti Umani ed i successivi articoli della Costituzione It., la lettera del dott. Giuseppe Lavra presidente OMCEO del 2017, è sicuramente preziosa:
“…un atto sanitario posto in essere in assenza di consenso può integrare un illecito civile, penale e deontologico.”
Da stampare e tener varie fotocopie sempre sottomano.
Vedi: PDF, Lavra-lettera-omceo, consenso informato
OBIEZIONE di COSCIENZA
Art. 1 legge 8 luglio 1998, n. 230: “I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato”,……
….ma l’Obiezione di Coscienza vale per qualsiasi altro campo dei Diritti Umani !
Storia dell’obiezione di coscienza in Italia (PDF), su gioc.org.
– Legge 15 dicembre 1972, n. 772, in materia di “Norme di attuazione della legge n. 772 del 15 dicembre 1972 sul riconoscimento dell’obiezione di coscienza.”
– Decreto del presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, in materia di “Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.”
– Legge 12 ottobre 1993, n. 413, in materia di “Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.”
– Legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.”
– Legge 2 agosto 2007, n. 130, in materia di “Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.”
– Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di “Codice dell’ordinamento militare.”
– Sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 1989, su giurcost.org.
– Sito del Servizio Obiezione di Coscienza e Pace A.P.G. XXIII, su odcpace.org.
– San Massimiliano, protettore degli obiettori di coscienza, su ospiti.peacelink.it.
– Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale sul sito della Lega Anti Vivisezione
——————————————————————————————————
Poi se volete essere perfetti, cautelandovi ancora meglio, e non pagare multe:
Dovete fare il vs TRUST estero che contiene:
Sovranità individuale + Esistenza in vita + Legale Rappresentante di FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (LR) personale, per voi genitori maggiorenni + Legale Rappresentante delle persone fisiche e relative loro FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE, dei vs figli minorenni.
Se sono minori dovete porre (scrivere in essa) che i vs figli sono SOLO sotto la vs TUTELA e protezione fisica e spirituale (ne siete padre e madre, genitori per Diritto naturale, che è al di sopra di qualsiasi Legge), introducendo i vs figli nella L.R. apposita, definendoli “persone fisiche” (Nome e Cognome) + che siete i loro amministratori Legali sulle e per le loro FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE con COD. FISCALE (COGNOME e NOME).
Il tutto segregato in un TRUST estero.
Cosi nessuno legalmente può pretendere nulla da loro.
– https://rinascimentoitalia.it (qui trovate aiuto anche per i documenti da inviare alle scuole)
Potete anche pagare le multe in €uros scritturali:
https://mednat.news/finanza/finanza_base.htm
Tutto questo lo dovete fare se volete uscire dalla schiavitù, ma va fatto per intero e sotto propria responsabilità personale in ONORE.
Continua con altre info, QUI: PDF in Francese, con tutti i grafici:
Scomparsa_malattie,_non_per_vaccini
vedi: Statistiche ISTAT sui Vaccini + Corruzione di Big Pharma a tutti i livelli
Bibliografia scientifica sui gravi danni dei Vaccini
——————————————————————————————————
DIFFIDA con COMUNICAZIONE DATI al Governo, ISS, e presunta Task Force:
Per l’Ufficio del Primo Ministro,
Sig. Giuseppe Conte e sua FINZIONE PERSONA GIURIDICA: CONTE GIUSEPPE
presidente@pec.governo.it
e per conoscenza al ministro della “salute”: sig. Roberto Speranza e sua FINZIONE PERSONA GIURIDICA: SPERANZA ROBERTO
seggen@postacert.sanita.it; dgprev@postacert.sanita.it
Dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità: Andrea Piccioli e sua FINZIONE PERSONA GIURIDICA: PICCIOLI ANDREA
protocollo.centrale@pec.iss.it
e relativa “Task Force” della Sanità……
https://innovazione.gov.it/nasce-la-task-force-italiana-per-l-utilizzo-dei-dati-contro-l-emergenza-covid-19/
NOTIFICA n° ….., con DIFFIDA ad ottemperare, a quanto indicato nella PEC – Data della PEC
OGGETTO: RICHIESTA URGENTE di CHIARIMENTI ed INTERVENTI IMMEDIATI
PREMESSO CHE
– le vacche hanno il Mycobacterium Avium Subsp. Paratuberculosis (1) endemico che e legato, insieme ad
altri micobatteri non tubercolari ed a quelli tubercolari, a malattie come Cancro, leucemia, linfoma, malattie autoimmuni, Sclerosi Multipla, Morbo di Crohn, Intestino Irritabile, Artrite Remautoide, Diabete e molte altre (2) per il quale non esistono ad oggi test rapidi ed affidabili (3), vaccini e terapie nei bovini e persone. Questo germe e termoresistente e contiene spore di difficile eliminazione con filtri meccanici o processi termici o simili (4);
– in Italia si sono verificate anche gravi epidemie di Tubercolosi Bovina (vedi Valle D’Aosta 2009) (5);
– i formaggi in Italia si fanno notoriamente a latte crudo, la tecnica di raccolta e la mescolanza e la pastorizzazione non distrugge del tutto questi batteri e le relative spore (4);
– secondo alcune pubblicazioni la SARS non sarebbe altro che una forma di micobatteriosi (6);
– in uno studio, l’incidenza di Mycobacterium Avium (tubercolosi aviaria) in una popolazione di suini e stata sorprendentemente dell’81% (7) e gli isolati di M. avium dai suini rappresentano una grave minaccia per gli esseri umani;
– poco prima della “pandemia” di COVID sono arrivate in Italia 10 tonnellate di suini in Italia che sono stati inceneriti (8);
– vi sono allarmi di infezioni da micobatteriosi ma che la ricerca della specie Mycobacterium tuberculosis nell’espettorato e negativa sin dal 2007 (9);
– secondo l’Associazione Microbiologi Clinici Italiani due italiani su dieci potrebbero essere positivi ai test immunologici per TB “latente” (10);
– per fare i vaccini si usano derivati bovini (11);
– le spore possono essere presenti oltre che nei vaccini anche nel test cutaneo per TBC o nel vaccino BCG (12);
– Il medico ricercatore Hartz, dopo ampi studi sull’uomo, e apparso in un vecchio numero del Journal of the American Medical Association ( JAMA), insistendo sul fatto che i composti del mercurio erano “parecchio dannosi per chi era affetto da tubercolosi” [13] Inoltre alcuni degli adiuvanti del petrolio usati per aumentare la potenza dei vaccini sono lipidi o olii che sono precursori di colesterolo che, diventando colesterolo nel corpo [14], hanno impatto su tali infezioni;
– che in epoca di epidemie bovine sono scomparsi i controlli per la diffusione della Tubercolosi previsti con i “libretti sanitari”(15), unico strumento valido di controllo epidemiologico attivo atto a scongiurare, appunto, la diffusione di queste malattie (in riferimento alla micobatteriosi in generale, tipica e non) mai debellate nella popolazione;
– che non esistono dati epidemiologici nell’uomo circa la presenza e diffusione di tali infezioni specie Mycobacterium Bovis, Mycobacterium Avium Subsp. Paratuberculosis, Mycobacterium Avium Complex (ricerca diretta e coltura specifica su campione di feci oltre che su espettorato) sul totale della popolazione e nemmeno in merito alla attuale infezione da “Coronavirus” il che farebbe pensare che non vi sia alcuna diagnosi differenziale sulla popolazione malgrado la elevata diffusione negli alimenti;
– che secondo alcune pubblicazioni i vaccini influenzali aumentano il rischio di coronavirus negli adulti dal 36% al 51% e nei bambini il tasso di infezione da Covid-19 potrebbe essere del 440% più alto (16) oltre al rischio di diffusione del 630% (17);
– il “nostro” Istituto Superiore di Sanita dal quale dipendete e, come si evince dallo stesso sito istituzionale (18) fondato e finanziato dalla famiglia Rockefeller (nota per svariati crimini verso l’umanità) in pieno conflitto di interesse e che anche l’OMS e in chiaro conflitto di interesse (19); e viste le attuali condizioni che gravano su ciascun italiano e sulla intera Patria Italia, in diritto, dignità ed onore e nell’interesse di tutti i cittadini:
VI CHIEDO
– Le tecniche dettagliate con le quali vengono purificati i vaccini da spore di micobatteri e micoplasma visto che, al contrario, vi sono svariati dubbi (20);
– dimostrazione dell’esistenza del cosiddetto coronavirus in quanto da alcune foto pubblicate sono esosomi, non risultano altre foto di questo virus isolato e purificato senza pericapside e non esistono pubblicazioni che provino che risponda ai postulati di Koch.
Vi INVITO CON la MASSIMA URGENZA
– a ripristinare i controlli epidemiologici della tuberbolosi mediante i “libretti sanitari” e test SPOT.TB e QuantiFERON-TB Gold In-Tube;
– ad effettuare la diagnosi differenziale mediante test della TB di rilascio IFNγ di sangue periferico (IGRA) come il T-SPOT.TB e QuantiFERON-TB Gold In-Tube a tutti i sospetti coronavirus ed a tutti gli italiani aventi le suddette malattie legate ai micobatteri;
– a smettere di incenerire cadaveri umani o animali potenzialmente infetti da micobatteri tipici e non salvo che non si rispettino le dovute accortezze (doppia camera 800°/1.000°C) (21);
– avvisare la nazione sui rischi igienici dell’ingestione di alimenti animali, sul fatto che il coronavirus non sia mai stato isolato, purificato e fotografato in modo diretto, che i test PCR (per lo stesso inventore Kery Mullis) (22) non vanno usati per la diagnosi di Virus e che gli anticorpi non sono un Gold-Standard anzi sono stati giudicati pari al tiro di dadi (23).
I test PCR, inoltre, sono imprecisi e presentano vari svantaggi (24), sono stati trovati contaminati con Covid-19 (25), in Tanzania addirittura capre e papaya sono risultate positive (26), tali test rRT-PCR come da dichiarazione anche del CDC e dell’FDA (luglio 2020) – malgrado raccolgano campioni clinici – si basano non su un purificato reale, naturale, integro ed attivo lavorato su BASF di Host umano da colture cellulari in VEROE6 ma hanno dovuto ricorrere a parti incomplete sintetizzate in laboratorio dalle sequenze Cinesi (27), per questi test la Svezia ha trovato migliaia di falsi positivi nei kit COVID-19 prodotti in Cina (28).
La sequenza-primer CTCCCTTTGTTGTGTTGT del test PCR per il coronavirus, inoltre, si trova in tutto il DNA
umano (29) e gli stessi autori dei test affermano che non va usato per la diagnosi ma solo per la ricerca (30);
– ad informare la cittadinanza sugli ipotetici problemi legati alla filtrazione dei vaccini da spore e micoplasmi e su quelli specifici del vaccino anti-influenzale;
– a terminare la sperimentazione con il 5G con la massima urgenza perché muta il fattore di crescita di queste infezioni accelerandolo (31);
– ad informare con la massima urgenza i cittadini dell’enorme conflitto di interesse dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’OMS ed a rimediare.
Vi DIFFIDO
dall’intraprendere verso di me o la mia famiglia ogni azione coercitiva o di sollecito in tali direzioni (test o vaccini o altro).
VI REPUTO RESPONSABILI
di ogni ipotetica situazione arrecante danno o dolo dovuta al ritardo o mancanza nell’effettuare quanto sopra.
In attesa di una Vostra celere risposta vi auguro buon lavoro.
Firma: Nome e Cognome – Persone fisiche viventi = uomini vivi, genitori naturali e biologici
Luogo, data
Riferimenti Bibliografici:
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2 – Malattie legate al Mycobacterium Avium Subsp. Paratuberculosis ed ad altri Micobatteri non tubercolari e tubercolari – Prof. Leonardo Sechi – Università Sassari e Cagliari
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- Immunization: The Reality Behind the Myth (Walene James);
Il latte come potenziale veicolo di Mybacterium avium subsp.paratuberculosis: implicazioni epidemiologiche e diagnostiche.
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- Ingredienti dei Vaccini
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- Conflitti di interesse dell’OMS
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- Rischio Biologico intrinseco nei vaccini.
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Pagina 5 di 6
- Distruzione termica Micobatteri
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- La tecnica della PCR non e da usarsi per i virus.
Lauritsen J. HIV & AIDS – Has Provincetown Become Protease Town. New York Native (1996);
- COVID ‘Immunity Passport’ No More Reliable Than a Coin Flip
- Perry Wilson, MD, MSCE
https://www.medscape.com/viewarticle/931097
Pagina 39: “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) of known titer (RNA copies/μL) spiked into a diluent consisting of a suspension of human A549 cells and viral transport medium (VTM) to mimic clinical specimen.”
Fonte
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-sweden-testing-idUSKBN25L1XF
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000008.11
https://pieceofmindful.com/2020/04/06/bombshell-who-coronavirus-pcr-test-primer-sequence-is-foundin-all-human-dna/
- Le onde elettromagnetiche del 5G inducono farmacoresistenze e mutazioni del fattore di crescita di diversi germi.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28203122/
By Giancarlo Luzzi – giancarlo.luzzi@tin.it
IMPORTANTE
Vedi anche: Livelli Gerarchici delle Leggi Umane
Vedi QUI, la Sentenza del giudice di Frosinone, che ha annullato una multa comminata in funzione dei DPCM Illegittimi emanati:
https://pattoverascienza.com/mascherine-inutili-bufala/
http://www.studiomassafra.com/news-e-giurisprudenza/ricorsocollettivoaltarlazioavversoildpcm03112020inrelazioneallobbligodiindossarelemascherineancheallapertoallachiusuradelleattivitaalcoprifuocoeallegeneralimisuresproporzionaterispettoallemergenzainvocataalorogiustificazione
Questo studio si occupa anche dei Tamponi, ed altro….
Promemoria:
È vietato comparire mascherato in luogo pubblico
Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza TULPS RD 773/1931 – Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Gazz. Uff., 26 giugno 1931, n. 146) – vedi art 85 del TULPS, TUTT’ORA IN VIGORE E MAI ABOLITO….
anzi aggiornato ed in linea con la Legge 22 maggio 1975 n. 152, sono state introdotte nuove disposizioni a tutela dell’ ordine pubblico, aggiornate ed in linea con la Legge 533 dell’8 agosto 1977 e infine dall’art. 10, comma 4-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144 …
Quindi, i tentativi di imposizione forzata della mascherina tramite DPCM (norme di secondo livello) oppure ordinanze regionali (norme amministrative) non contraddicono solo il decreto-legge 125/2020, l’articolo 85 del TULPS e la legge 152/1975, ma anche la legge 848/1955, la legge 881/1977 e la legge 145/2001 (tutte norme di primo livello).
QUINDI rendere edotti gli Agenti che vi fermano con questo testo:
Rendo quindi edotto il Pubblico Ufficiale che in assenza di una prescrizione circa l’obbligatorietà dell’uso permanente delle mascherine adottata con legge ed in deroga alla Legge Penale tutt’ora vigente, ogni cittadino che circola in luogo pubblico o aperto al pubblico mascherato è esposto alle sanzioni penali previste dall’art.85 del R.D. 773/1931 e dall’artt. 5 della L.152/1975 (legge Reale) e successive modifiche (legge antiterrorismo art. 85/2005).
Faccio infine rilevare che ogni imposizione che non derivi da una legge ordinaria, ma da un atto amministrativo che per sua natura di norma di rango secondario ed inferiore non può derogare né la Costituzione, né le leggi ordinarie, comporta una assunzione di possibili responsabilità personali sia civili, che penali a carico di quanti decidano comunque di pretenderne l’esecuzione in forza di autorità. Riservo ogni azione nelle competenti sedi giudiziarie.”.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10207804083056756&id=1734957793
Promemoria:
In particolare, sono due le norme fondamentali che impongono tali restrizioni:
– l’art. 85 del Testo Unico di legge sulla pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 18 giugno 1931), che così recita: “E’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con l’ammenda da L. 100 a 1000. È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si tolga la maschera, è punito con l’ammenda da L. 100 a 1000.”
– l’altra, un po’più dettagliata, è l’art. 5 della L. n. 152 del 22 maggio 1975: “E’ vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. ((Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il)) contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. ((Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l’arresto da due a tre anni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000 euro.)) Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza.”
Chi insiste nel farvi mettere la mascherina compie un’azione criminale…
Infatti, l’art. 414, comma primo, Codice penale, recita:
“Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione”.
Quindi a voi la scelta, se obbedire alle Leggi penali oppure ad un atto amministrativo come i DPCM ……
Per il Fermo Stradale altre info, vedi QUI sul sito
vedi anche qui:
https://www.jedanews.com/autocertificazione-quando-e-dove-bisogna-esibire-il-modulo-da-scaricare/
Tema chiusure attività:
…. anche qui molta disinformazione, in quanto nessuno può imporvi una chiusura, e se avete fatto un corso REC, dovreste sapere che le chiusure si possono imporre solo per 3 motivi:
– Questioni di ordine pubblico (musica troppo alta o apertura dopo orario di chiusura)
– Tramite Asl per forti inadempienze a livello sanitario (pulizia, intossicazione ecc..)
– E dalle forze dell’ ordine per gravi condotte (se spacciano nel locale e voi non allontanate la persona interessata )
Ogni altra chiusura forzata é abuso di potere da parte del Sindaco e delle forze dell’ ordine !
Art. 323 del codice penale ! – In questo caso si avvia ufficiale contestazione nei confronti del Sindaco in quanto questa é un’azione del tutto illegale !
Anche per quanto riguarda la capienza non vi è nessuna modifica alle vostre licenze, se avete una licenza per 100 persone nulla e nessuno può obbligarvi ad una riduzione dei coperti proprio perché non vi é legge o modifica alla licenza!
Su questo non vi impone nulla nessuno, dovete fare di vostra testa, ma l’importante é essere o cominciare ad essere consapevoli dei vostri diritti!
Le multe che vi rilasceranno non saranno quasi mai relative alle riaperture, ma affiancate sempre da qualche altra piccola sanzione, multa troppo alta, uscita di sicurezza, e via dicendo, proprio perché non esiste un reato non essendoci una legge che impone le chiusure!
Ricordatevi che affrontare il pubblico ufficiale con tono di sfida o al grido di io infrango le leggi per sono illegittime vi metterà su un livello di scontro, voi non state infrangendo nessuna legge, e la costituzione che vi autorizza !
Lasciateli pure fare, non cercate lo scontro verbale, ritirate i verbali e continuate la vostra serata, se in 90 giorni non vi arriva nulla avrete conferma che il sistema architettato non può stare in piedi se siete coscienti dei vostri diritti !
Se volessero farvi chiudere ricordate che non c’è nessuna ordinanza del Sindaco a livello comunale che impone una chiusura e che qualsiasi loro azione di forza è possibile di denuncia per abuso di potere appunto !
Il giorno dopo si riapre, con un sistema giudiziario intasato di multe e ricorsi ci sarà da ridere !
Riaprite con la consapevolezza che potete farlo, che non state violando alcuna legge e non cercate lo scontro con le forze dell’ordine, lasciate loro fare il loro lavoro purché non sfoci in un abuso, ogni situazione di violenza verrà usata contro di noi per screditarci !
Bisogna che siate consapevoli che dovranno avviare azioni di forza con qualcuno, potreste essere voi o no, ma devono dare un segnale che noi accoglieremo continuando a lavorare, vedrete video in TV, tartasseranno di controlli qualche attività, ma se avete coscienza che quello che fate é legale non avete nulla da temere !
In ogni caso un legale competente, vi potrà supportare in caso si arrivi a fare qualche ricorso, ma il tutto da soli é più difficile, e le uniche spese da affrontare saranno quella relative a cancelleria e marche da bollo.
Non si può avviare un cambiamento senza prima avviare un cambiamento dentro se stessi, e noi cominciamo a farlo adesso per difendere la nostra vita e i nostri diritti !
Riaprite tutto, con il massimo sostegno fra di voi, e senza fermarvi e fatelo soprattutto in piena consapevolezza dei diritti, a testa alta !
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Citazioni utili in difesa dello scetticismo sui vaccini – parte 3
By Gary G. Kohls, MD – Aggiornato il 31 gennaio 2021.
“Secondo le regole del diritto civile della responsabilità civile, tutti coloro che sono stati danneggiati da questi blocchi indotti dai PCR-test hanno il diritto di ricevere un pieno risarcimento per le loro perdite. In particolare, c’è un dovere di compensazione – cioè un dovere di pagare i danni per la perdita di profitti subita dalle imprese e dai lavoratori autonomi a causa del blocco e delle altre misure. Nel frattempo, però, le misure anti-corona hanno causato e continuano a causare danni così devastanti alla salute e all’economia della popolazione mondiale che i crimini commessi dai signori Drosten, Wieler e dall’OMS devono essere legalmente qualificati come veri e propri crimini contro l’umanità, come definiti nella sezione 7 del Codice Penale Internazionale.” – Dr Reiner Fuellmich
“Quando il New York Times e altri media hanno riferito che la SARS-CoV-2 è trasmissibile per via aerea perché tale e tale studio ha trovato l’RNA virale nei campioni d’aria, stavano affermando una conclusione fallace”. – Jeremy R. Hammond
“Se il test (PCR) funziona – Perché i falsi positivi?
Se le maschere funzionano – Perché i Sei Piedi?
Se il Six Feet funziona – Perché le maschere?
Se tutti e tre funzionano – Perché il Lockdown?
Se tutti e quattro funzionano – Perché il vaccino?
Se la SARS-CoV-2 esiste – Perché il virus non è stato isolato ?”
– Geoffrey Callaghan, geoffcal@uwindsor.ca
“La tabella di marcia per la prossima fase” del “Grande Reset” del Forum Economico Mondiale Nuovo Ordine Mondiale Agenda dei miliardari più avidi del pianeta e delle multinazionali più sociopatiche del pianeta (in particolare i CEO delle più grandi multinazionali farmaceutiche [Big Pharma, Big Vaccine, Big Banks, Big Tech, Big Medicine, Big Media] e i vari destinatari di tangenti dalla Fondazione Bill & Melinda Gates e il Forum Economico Mondiale])
I seguenti 7 paragrafi sono tratti dall’articolo del dottor Richard Moskowitz “Il caso contro le immunizzazioni”.
“È pericolosamente fuorviante, e in effetti è l’esatto contrario della verità, sostenere che un vaccino ci rende ‘immuni’ o ci protegge da una malattia acuta, se in realtà non fa altro che spingere la malattia più in profondità nell’interno e ci induce invece a ospitarla cronicamente, con il risultato che le nostre risposte ad essa diventano progressivamente più deboli ma mostrano sempre meno la tendenza a guarire o a risolversi spontaneamente. Quello che propongo, quindi, è di indagare nel modo più approfondito e oggettivo possibile come i vaccini funzionano effettivamente all’interno del corpo umano, e di iniziare semplicemente prestando attenzione alle implicazioni di ciò che già sappiamo. Consideriamo il processo di ammalarsi e riprendersi da una tipica malattia acuta, come il morbillo, in contrasto con quello che possiamo osservare dopo la somministrazione (intramuscolare) del vaccino contro il morbillo”.
“…Una volta inalato da un individuo suscettibile, il virus [del morbillo] subisce un periodo prolungato di moltiplicazione silenziosa, prima nelle tonsille, nelle adenoidi e nelle aggregazioni linfoidi accessorie del rinofaringe; poi nei linfonodi regionali della testa e del collo; e infine, diversi giorni dopo, passa nel sangue ed entra nella milza, nel fegato, nel timo e nel midollo osseo, gli organi ‘viscerali’ del sistema immunitario. Durante questo periodo di ‘incubazione’, che dura da 10 a 14 giorni, il paziente in genere si sente abbastanza bene e sperimenta pochi o nessun sintomo di alcun tipo”.
PROTEGGETEVI dagli abusi dei Sanitari
Se il medico SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN) non vi effettua una visita urgente o la rimanda a mesi di attesa,
ecco la soluzione legale:
Utilizzate la legge sulla INTRAMOENIA:
La libera professione medica intramuraria, chiamata anche “intramoenia” si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa. Il medico è tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa, come tutte le spese sanitarie, è detraibile dalle imposte. Le prestazioni sono generalmente le medesime che il medico deve erogare, sulla base del suo contratto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso la normale operatività come medico ospedaliero. Le prestazioni erogate in regime di intramoenia garantiscono al cittadino la possibilità di scegliere il medico a cui rivolgersi per una prestazione.
La Legge 8 novembre 2012, n. 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, per la libera attività intramuraria prevede:
– la proroga al 31 dicembre 2014 della realizzazione delle strutture per l’ attività libero professionale intramuraria (Alpi)
Le Regioni provvedono ad una ricognizione degli spazi disponibili e ad una valutazione dei volumi delle prestazioni effettuate negli ultimi due anni entro il 31 dicembre 2012.
Le Regioni, dove non siano disponibili spazi ad hoc, possono adottare, un programma sperimentale per svolgere l’Alpi presso studi professionali privati collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l’azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza Stato – Regioni.
– l’attivazione, entro il 31 marzo 2013, di un’infrastruttura di rete telematica per il collegamento in voce o in dati delle strutture che erogano le prestazioni in Alpi per gestire prenotazioni, impegno orario del medico, pazienti visitati, prescrizioni ed estremi dei pagamenti, anche in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico.
Le modalità tecniche per la realizzazione di tale infrastruttura sono determinate entro il 30 novembre 2012 con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in Conferenza Stato – Regioni.
E’ possibile la temporanea prosecuzione dell’attuale svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali già autorizzati fino all’attivazione del collegamento in rete e comunque non oltre il 30 aprile 2013.
Il pagamento di prestazioni direttamente alla competente struttura tramite mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso di singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio a suo carico entro il 30 aprile 2013.
La determinazione delle tariffe sulla base di importi idonei a remunerare il professionista, l’equipe, il personale di supporto, i costi pro-quota per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende.
Vuoi ottenere una prestazione sanitaria entro i tempi massimi stabiliti per legge ?
Ecco i passi per accedere alla “prestazione intramoenia” (cioè da “privato”, ma senza pagare alcun costo aggiuntivo rispetto al normale ticket).
E’ un tuo diritto garantito dalla legge124/98, sconosciuto ai più !
1) Chiedi al medico prescrittore che sulla ricetta sia indicata la classe di priorità:
“U” (urgente), da eseguirsi nel più breve tempo possibile e comunque entro massimo 72 ore);
“B” (breve), da eseguirsi entro massimo 10 giorni;
“D” (differibile), da eseguirsi entro massimo 30 giorni se trattasi di visite, oppure entro 60 giorni se trattasi di
accertamenti diagnostici;
“P” (programmata), da eseguirsi entro 120 giorni.
2)Alla prenotazione della visita specialistica o diagnostica presso il CUP, chiedi all’operatore la data in cui la prestazione verrà effettuata ed il tempo massimo di attesa previsto dalla legge.
3)Se non è possibile prenotare la visita specialistica o diagnostica per mancanza di date disponibili (la lista d’attesa è bloccata) OPPURE la data supera i limiti previsti dalla classe di priorità indicata sulla ricetta, chiedi all’operatore di individuare la Struttura Pubblica o Convenzionata del territorio in grado di erogare la stessa prestazione entro i tempi massimi stabiliti.
4)Se non è possibile, chiedi di effettuare la prestazione in regime intramoenia senza pagare alcun costo aggiuntivo rispetto al ticket.
5)Se anche questo non è possibile, chiedi che ti venga messa per iscritto la comunicazione della prima data disponibile per la prestazione richiesta o, in caso di lista d’attesa bloccata, per la prenotazione. Può essere un semplice talloncino, ma è importante tu lo abbia per poter proseguire con i passi successivi. Se trovi resistenza, insisti: avere la risposta scritta è un tuo diritto !
6)A questo punto, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, invia direttamente al Direttore Generale della tua ASL di riferimento territoriale (ATS in Lombardia) la richiesta scritta per usufruire di prestazioni in regime di attività libero-professionale. Il modulo per l’istanza è disponibile sul sito dell’ASL/ATS o presso gli uffici dell’ASL/ATS stessa.
7)Se, anche in questo caso, non ti viene comunicata la data OPPURE la data supera il limite temporali di legge, effettua la visita privatamente e successivamente invia la richiesta di rimborso alla tua ASL o ATS.
N.B. Le prestazioni che si possono ottenere intramoenia sono SOLO quelle prescritte dal medico di base e che vengono erogate attraverso il Sistema Sanitario Nazionale.
Le spese sostenute per visite specialistiche o diagnostiche “private” vengono rimborsate SOLO se effettuate in strutture private NON CONVENZIONATE con il SSN.
In caso di difficoltà, per informazioni o assistenza puoi contattare il TRIBUNALE per I DIRITTI del MALATO della regione Lombardia.
Il servizio è gratuito
Modulo per la richiesta di indennizzo/rimborso:
ISTANZA Rimborso Intramoenia
Il divieto di svolgere l’attività libero professionale presso studi professionali collegati in rete dove operano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSN ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga dell’azienda del SSN e a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni.
Per i direttori generali che non organizzeranno l’attività è prevista la decurtazione dalla retribuzione di risultato pari ad almeno il 20% o, nel caso di grave inadempienza, la destituzione dell’incarico.
Data di ultimo aggiornamento 3 dicembre 2021 https://www.salute.gov.it/portale/professioniSanitarie/dettaglioContenutiProfessioniSanitarie.jsp?lingua=italiano&id=3310&area=qualita&menu=intramuraria