STATO, Nazione, Regno libero e sovrano, in Persona fisica
Premessa:
Le Nazioni Unite riconoscono i cosiddetti “Diritti Umani” come non-derogabili: i quattro più importanti sono, il diritto alla vita, il diritto alla libertà dalla schiavitù, il diritto alla libertà dalla tortura ed il diritto all’impossibilità della retroattività dell’azione penale.
Ciò che è “umano” DEVE essere riconosciuto a tutti gi esseri umani, questa è la forma della universalità dei Diritti.
Come afferma James Griffin, in “Proceedings in the Aristotelian Society”, i “Diritti umani” sono diritti che gli esseri umani hanno “semplicemente in quanto esseri umani”.
Il “principio” di autodeterminazione dei popoli è sancito dagli articoli 1, par. 2, 55 e 76 della Carta delle Nazioni Unite: Charter-ONU-Italian
Questo “principio” è divenuto “diritto umano”, formalmente riconosciuto a tutti i popoli, in virtù dell’identico articolo l, dei due Patti internazionali, sui diritti umani del 1966
La DUDU è la Dichiarazione universale dei diritti umani ed è il documento più famoso sui Diritti Umani. È stata adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e riguarda tutte le persone del mondo, senza distinzioni, perché esistono diritti di cui ogni essere umano deve poter godere per il solo fatto di essere al mondo, quale individuo con proprio Nome e Cognome.
Ricordiamo che l’autoDeterminazione è un processo spirituale di cambiamento delle proprie attitudini/abitudini di vita, che deve comprendere tutti gli aspetti della Vita individuale e sociale.
Per dare un esempio: esso deve comprendere la nuova visione sul “sesso” e sessualità, fino a quella del cosiddetto “dio” dei religiosi, per eliminare tutti i condizionamenti, schemi mentali: che si formano attraverso l’apprendimento che acquisiamo grazie alle nostre esperienze nel vivere quotidiano.
Questo apprendimento non è sempre corretto, ma lo manteniamo perché ci evita l’ansia di affrontare qualcosa di nuovo, che famiglia, religione, educazione anche scolastica o sociale, hanno inserito nella mente dell’individuo che si sta autodeterminando.
Questa pratica/tecnica è una rivoluzione spirituale, che va attuata e determinata con la propria volontà, per modificare la propria personalità, funzione della mente, rendendola Sovrana e quindi libera da ogni condizionamento anche sociale e quindi anche giuridico, diventando uno vero e proprio Stato persona, come ospite nel quale abitate, e con un proprio trust extraterritoriale. che protegga anche figli, beni mobili ed immobili, oltre a confermare il cambio di “status” della Persona, le sue ideologie filosofico religiose, ed i principi alle quali si attiene, per il bene proprio e della società nella quale vive.
Ecco una Sentenza della Cassazione n°1981, 25 Giugno 1985 (sentenza Arafat), dalla quale si evince:
….D’altronde, come è pressoché unanimemente riconosciuto dalla dottrina e
come testimoniato dalla prassi degli Stati, i movimenti di liberazione nazionali, godono di una limitata soggettività internazionale. Agli stessi è
riconosciuto un locus standi all’interno della comunità internazionale, al fine limitato di discutere, su basi di perfetta parità con gli Stati territoriali, i modi ed i tempi dell’autodeterminazione dei popoli da loro politicamente controllati, in applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli, ritenuto norma consuetudinaria a carattere cogente“.
Si ricorda che il popolo è unicamente un insieme di Persone fisiche che vivono in un determinato territorio, come il popolo ha il diritto all’autodeterminazione, anche la Persona fisica umana ha diritto alla stessa possibile funzione = l’autodeterminazione !
Ecco un PDF della Serenissima Repubblica dei VenetKens (popoli veneti):
https://clnveneto.net/wp-content/uploads/2017/07/dichiarazione-spontanea-Patrizia-badii.pdf
Ecco come la Censura della Matrix, lavora a tutti i livelli:
Qui sotto trovate una pagina di it.wikipedia.org/Stato-persona, direttamente scaricata dal web, che è esistita e pubblicata per il pubblico, fino a Luglio 2024, poi è stata censurata dal web !
Contributori ai progetti Wikimedia
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Lo stato-persona è quel concetto dottrinario del diritto internazionale e quindi anche di quello diritto costituzionale italiano, che identifica lo stato come un’entità composta dai suoi organi funzionali, con i quali intraprende rapporti esterni con gli altri stati ed individui di diritto internazionale così come rapporti interni con i vari organi (fisiologici) che ne fanno parte.
In particolare lo Stato-Persona fisica umana ha capacità di agire attraverso i propri organi (fisiologici) in base a un rapporto organico, e quindi totalmente indipendente dallo stato/nazione ove è nato e si differenzia da quello di “rappresentanza” con altri stati persona per la bilateralità del rapporto fra le altre persone/stati; l’atto compiuto da un determinato organo è imputabile direttamente allo Stato/Persona, in quanto si realizza un’immedesimazione fra l’individuo persona fisica, titolare dell’organo, che svolge uno o più atti e lo Stato e cioè nel e sul suo “insieme” di organi, cioè il corpo stesso, sul quale ricadono gli effetti.
Il concetto fa parte del più ampio concetto di Stato-ordinamento.
Gli organi statali che compongono lo Stato-persona possono suddividersi in:
- individuali (persone fisiche umane)
- collegiali
- complessi
Questa pagina è rimasta visibile al pubblico fino Luglio 2024: Stato-persona_Wiki poi è stata cancellata, per la CENSURA sempre più stringente che stanno attuando sul WEB, i prePotenti del pianeta, i quali non vogliono che la popolazione si svegli dal suo “status” di schiavitù, ma noi l’abbiamo salvata, ecco lo screen shot:
DEFINIZIONE della parola “STATO“:
1. La parola STATO indica in primo luogo lo stare fermo, in contrapposizione a moto o movimento;
2. MAPPA più concretamente, uno stato è il modo di essere di una cosa o una persona (restituire allo s. originario, primitivo; s. d’assedio, di emergenza; come hai fatto a ridurti in questo s.?). La parola ha anche significati più specifici:
3. può riferirsi al modo di vivere degli uomini in quanto gruppi sociali (indigeni che vivono allo s. selvaggio);
4. in fisica e in chimica, indica la condizione in cui si trova una sostanza o un corpo (stati di aggregazione della materia; s. liquido, solido, gassoso);
5. nel linguaggio della contabilità, significa situazione (s. di fallimento; s. patrimoniale);
6. può riferirsi a una condizione economica e sociale (essere di umile s.; i tre stati della società: nobiltà, clero, borghesia; il quarto s.)
7. o a una condizione anagrafica e giuridica (s. della persona; s. di famiglia; s. coniugale, di celibe, libero);
8. in medicina, descrive le condizioni di salute di una persona (s. comatoso; essere in s. di incoscienza);
9. si può infine usare per parlare di un atteggiamento mentale ed emotivo (stati d’animo; essere in uno s. di euforia, di continua ansia).
10. MAPPA Un altro importante significato è quello di comunità costituita da un popolo che vive in un preciso territorio ed è organizzato politicamente (gli stati d’Europa; il territorio, i confini d’uno s.; s. confessionale, laico).
Lo stato /nazione deve avere queste caratteristiche per poter essere definito uno stato.
– Deve avere un territorio con dei confini ben definiti, ma è sempre e solo statico.
– Deve avere un’organismo che viene governato da un governo – un capo-
– Deve avere degli organi
– Deve avere dei principi, statuti, leggi, ed in particolare una propria Costituzione
– Deve essere autosufficiente
Idem lo Stato/nazione o Stato Persona che invece NON è statico ma è Nomade sulla Terra, infatti noi Persone fisiche, non abbiamo radici come i vegetali, noi siamo LIBERI di camminare ovunque sulla terra, condizioni climatiche permettendo o di scorrazzare come gli animali terresti, volare liberi come li uccelli con appositi mezzi o di nuotare liberi come i pesci….
Per il resto delle altre caratteristiche è esattamente come indicato sorra. Infatti sono gli stati /nazioni della terra che hanno “copiato” le caratteristiche dal corpo fisico degli umani per autodefinirsi stati, nazioni o regni.
Lo stato/nazione è un ente, NON vivente, quindi solo virtuale, in pratica convenzionalmente accettato o subito dalla popolazione, i cui elementi costitutivi il “corpo dello stato” sono il Popolo sovrano, (l’insieme degli stati persona) il governo che lo rappresenta, gli organi che ne permettono la funzionalità ed il territorio sul quale vive quel popolo (insieme dei singoli individui Sovrani, oggi solo sudditi schiavizzati…..).
Ma lo stato è anche definito e definibile, come “stato individuale = stato persona“, la Persona fisica umana (omo vivo), in quanto il suo corpo contiene gli organi svolgono tutte le funzioni atte al suo sostentamento e quindi alla sua perfetta funzionalità, perché essa/o possa corrispondere in armonia e rispetto con gli altri stati Persone fisiche umane viventi.
Inoltre lo “stato persona” è un luogo, territorio, fisicamente extraterritoriale, in quanto esso stato persona è nomade, cioè la persona fisica umana libera, è fuori totalmente dallo stato territorio (nazione) nel quale è ospite od è nato e non ha le radici in esso, ad esempio come gli alberi ed i vegetali, gli animali uomo compreso percorrono il terreno della Terra e non hanno radici in essa, sono quindi extraterrestri e quindi extraterritoriali, non possono appartenere a nessun stato nazione, ma possono avere domicili in vari luoghi della Terra, in quanto la loro unica residenza è il corpo fisco della Persona stato umano, libero e quindi nomade.
La parola “residenza”, deriva dalla parola risiedere, questa da sedere, che è la parte anatomica comunemente chiamata “culo”, quindi noi siamo residenti sempre ed unicamente nel nostro corpo, seduti sul nostro culo.
STATO (Vivente, Estero = Living State) in e su Persona fisica umana nel proprio Trust° estero, sotto unica giurisdizione la propria Costituzione, la Common Law e la Trust (Jersey) Law, (da comunicare/NOTIFICARE in Affidavit, allo stato nel quale si vive)
Lo stato-persona fisica umana (extraterritoriale od estero, cioè fuori dal territorio, nazione, ove siete nati), è quel concetto dottrinario del diritto internazionale (accettato dall’art. 10 della Costituzione) e quindi anche di quello diritto costituzionale italiano, che identifica lo stato come un’entità composta dal suo corpo composto dai suoi organi funzionali, con i quali intraprende rapporti esterni con gli altri stati ed individui di diritto internazionale così come rapporti interni con i soggetti che ne fanno parte.
In particolare lo Stato-persona ha capacità di agire attraverso i propri organi in base a un rapporto organico, che si differenzia da quello di rappresentanza per la bilateralità del rapporto: l’atto compiuto da un determinato organo è imputabile direttamente allo Stato, in quanto si realizza un’immedesimazione fra l’individuo persona fisica, titolare dell’organo (fisiologico), che svolge uno o più atti e lo Stato stesso, sul quale ricadono gli effetti.
Il concetto fa parte del più ampio concetto di Stato-ordinamento.
Gli organi statali che compongono lo Stato-persona possono suddividersi in:
– individuali (Sovrani, nomadi e liberi)
– collegiali
– complessi
Tratto da:
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stato-persona&oldid=76177477
Pagina di it.Wikipedia.org, censurata e cancellata dal mese di Luglio 2024, per gli evidenti interessi di parte, a che queste informazioni non arrivino alla popolazione, che potrebbe svegliarsi dalla schiavitù, ma noi abbiano la copia originale di tale pagina e la trovate qui sopra all’inizio del testo.
Esempio: “sulla natura della esistenza e proclamazione di uno stato indipendente a livello internazionale”.
Il contenuto di questo manuale è il risultato delle trascrizioni delle risposte alle domande più importanti sulla natura giuridica di uno STATO/Nazione proclamatosi indipendente e reale.
Nel testo sono riportati, in modo sintetico, molti degli argomenti pubblicati nelle opere degli autori Balladore Pallieri, professore ordinario di diritto internazionale, nell’Università del Sacro Cuore di Milano, Riccardo Monaco, professore ordinario di diritto internazionale, nell’Università di Roma, e Giovanni Battaglini, professore di diritto internazionale, nell’Università di Ferrara. L’elaborazione delle loro opere è frutto di una grande conoscenza del diritto internazionale, che rimane, comunque, di origine “pattizia” (derivante da un patto) perché il diritto della comunità internazionale, sebbene si denomini “diritto internazionale pubblico”, ha in realtà la struttura e i caratteri del diritto privato.
Le norme a carattere internazionale sono efficaci, nel territorio di un soggetto internazionale, in virtù di una norma nazionale capace di entrare nella sfera di autonomia di uno Stato.
In buona sostanza, il diritto internazionale offre agli Stati soltanto degli schemi generali al solo fine di assicurare a ciascuno di essi una libera e pacifica convivenza. L’ordinamento internazionale, non essendo dotato di una assemblea legislativa preposta alla produzione di norme giuridiche obbligatorie, può essere considerato un sistema atipico.
In altre parole, l’ordinamento internazionale costituisce una struttura paritaria e non gerarchica e si può definire autonomo e originario, giacché non ripete la propria esistenza da altri ordinamenti giuridici. La comunità internazionale non ha una norma con la quale possa determinare quali Stati possano essere i componenti del suo ordinamento.
Pertanto, appare pacifico stabilire che l’obbligatorietà del diritto internazionale deriva unicamente dal diritto sottoscritto dalle parti contraenti, che non sempre viene osservato dagli Stati sottoscrittori dell’accordo. Per esempio, Israele non ha mai dato esecuzione alle risoluzioni ONU di porre fine all’occupazione dei territori palestinesi.
Nonostante ciò continua ad essere legittimamente un socio delle Nazioni Unite.
La funzione giurisdizionale internazionale, pertanto, è essenzialmente di natura arbitrale, cioè i rapporti tra soggetti di diritto internazionale danno vita a regole, principi, discipline che non sono proprie dell’uno o dell’altro soggetto di diritto internazionale, ma di un ordinamento diverso e autonomo. Ancora, gli ordinamenti degli Stati non sono legati all’ordinamento internazionale da un rapporto di gerarchia.
Quindi, lo Stato esiste e si costituisce indipendentemente dalle decisioni della comunità internazionale.
A questo proposito, l’ordinamento internazionale, si collega alla cosiddetta regola della effettività per la quale ciò che importa, ai fini internazionali, è ciò che effettivamente esiste.
Per questi motivi, lo Stato comincia ad esistere nel momento in cui il suo popolo si dichiara indipendente e approva il suo atto costitutivo perché tutti i popoli sono padroni del loro destino, il che significa che essi godono del diritto di autodeterminazione, come del resto stabiliscono gli artt. 1, comma 2, e 55 dello statuto delle Nazioni Unite.
Non sempre il requisito della territorialità è essenziale per l’acquisto della personalità internazionale, ciò significa che lo Stato non nasce da una regola stabilita dal diritto internazionale. Un esempio per tutti è quello della Santa Sede che, pur non avendo un territorio e un popolo, ha una personalità giuridica originaria acquisita, ipso iure, in virtù delle norme di diritto canonico approvate dal Papa.
Ne è prova il fatto che dopo essere cessata, nel 1870, la sovranità territoriale della Santa Sede, questa continuò ad operare come soggetto internazionale, a ricevere e inviare agenti diplomatici ed a concludere trattati internazionali, come quello dei Patti Lateranensi, che ebbero ad oggetto la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, ossia di uno Stato vassallo della Santa Sede.
QUINDI:
Tu per ora, sei un cespite (bene) del presunto stato dove sei nato, cosi ti hanno insegnato falsamente, perché con la firma del “certificato di nascita“, i tuoi genitori hanno “legalmente” ceduto con la loro firma (con consenso NON informato), il “bene”, alla amministrazione dello “stato/nazione”, ove sei nato, che copiando la tua identità (il tuo Nome e Cognome) crea con esso la FINZIONE: COGNOME e NOME e relativo CODICE FISCALE, cioè un’azienda individuale un TRUST (fiducia) italiano, che dovrebbe essere tua e tua soltanto, ma e da quel momento, ti viene sottratta come amministrazione di essa e mediante una serie di codici (Apgar / ISIN / CUSIP) poi inviati alla Crown corporation della “City of London” viene creato l’asset finanziario (Bond) legato al centro di imputazione giuridica FINZIONE PERSONA GIURIDICA con relativo CODICE FISCALE, (che è un vero e proprio BOND) collegato al certificato di nascita che definisce il personale rapporto di schiavitù con lo stato = Bonded Labour = o sfruttamento del lavoro per debiti, che è una “moderna” forma di SCHIAVITU’, che non risparmia NESSUNO !,….perché lo stato/governo dove sei nato e registrato, pur non essendone il titolare, amministra la tua azienda, la FINZIONE PERSONA GIURIDICA od uomo_di_paglia, della quale lo stato/governo, si è impossessato con “circonvenzione di incapace” ai tuoi genitori, che NON sono stati informati di ciò che stava realmente accadendo con quella firma… in COMUNE. e cosi ti amministra dalla nascita alla morte….
Lo stato CRIMINALE per creare la FINZIONE ha compiuto un reato di “sottrazione di identità” in quanto l’art. 6 del Cod. Civile, è chiaro esso afferma che NON si può modificare il Proprio Nome e Cognome, eppure ha oltre ad averlo sottratto al Titolare / Proprietario della FINZIONE, modificato il Nome e Cognome in COGNOME e NOME invertendo le parole, cosa che non è corretta ma illegale, perché tutti sanno che anche nella lingua italiana, Legge naturale, il Nome proprio viene e deve essere scritto prima del Cognome; questa inversione delle parole sta a significare che vi è una NETTA distinzione fra la Persona fisica umana che è reale e la suddetta FINZIONE PERSONA GIURIDICA, ente virtuale non vivente, questa cosa ed è stata fatta appositamente anche per creare pur con la netta e duplice distinzione fra le due entità, perché una è reale e vivente e l’altra è solo virtuale ed è amministrata dallo stato, e ciò lo capiscono solo coloro che la sanno distinguere, intendere e volere e gli altri ancora addormentati, che non ci fanno caso, continuano a dormire nella loro schiavitù, identificandosi in essa stupidamente.
Ciò significa che inconsciamente, oggi diventi e sei quel “pezzo di carta”, il loro “UOMO DI PAGLIA“, entità virtuale non vivente; con la firma da parte dei tuoi genitori del certificato di nascita sei stato regalato come amministrazione allo stato e vieni gestito da “loro i prePotenti”, attraverso le loro regole commerciali e finanziarie e tu, attraverso lavaggi di testa, che partono sin prima della tua nascita, quando cresci ti trovi confuso, perduto nel mare degli incapaci ad intendere e volere e rendendoti e sentendoti SCHIAVO, fino a quando non ti “risvegli” e ti rendi consapevolmente del tuo stato e della tua Vera Identità (Nome e Cognome) e reclami di diritto legale, la Proprietà/titolarità, in quanto ha il tuo COGNOME e NOME, e soprattutto riprendi ad essere il vero ed unico amministrazione (Trustee) di tale FINZIONE PERSONA GIURIDICA: ciò riguarda TUTTI i documenti che possiedi, ove è scritto il tuo COGNOME e NOME in forma grafica MAIUSCOLA (invertendo anche la sua scrittura da Nome e Cognome in COGNOME e NOME), dati che identificano SOLO quella FINZIONE od uomo_di_paglia, con COD. FISCALE, che è un ente virtuale NON vivente e NON identificano te stesso, che sei una Persona fisica umana vivente che ha un Nome e Cognome, ma la tua “azienda personale”, la tua FINZIONE/TRUST (fiducia), che però è amministrata dallo stato CRIMINALE, fino a quando Legalmente, non gliela SOTTRAI, con apposito documento che trovi QUI nel sito alla pagina 4 e 4b della Sovranità Individuale.
Ricordati che sulla tua FINZIONE, vengono emessi dei Titoli di stato /Obbligazioni, a mezzo del tuo COGNOME e NOME…..quali garanti e che li amministra lo stato o chi per esso….e tu vivi nella povertà e devi lavorare e sudare per poter sopravvivere….
Ma puoi chiedere il risarcimento Danni al presunto stato/governo che ti ha schiavizzato fino ad ora.
Vedi FABBRICANTI di Stupidi:
https://pub.mednat.news/filosofia/FABBRICANTI_DI_STUPIDI_24_01_2014.pdf
In tale condizione la tua UNICA e VERA identità di Essenza eterna incarnata ovvero una Persona fisica umana vivente, uomo naturale, essere umano, viene da QUESTO SISTEMA MAFIOSO CRIMINALE, completamente annullata, diventando essendo incapace di intendere e volere, uno SCHIAVO accondiscendente (per loro), una “merce” assoggettata al diritto marittimo, merce che con il tempo diventerà deperibile, per potersi appropriare e gestire, per conto dei Banchieri che controllano il mondo, la tua obbligazione, i tuoi bonds, emessi dall’apparato finanziario del SixTema, sulla FINZIONE PERSONA GIURIDICA con COD. FISCALE, del qual sei anche garante, e ciò dalla tua nascita fino alla tua morte e lo fanno in quanto per “loro“, sei disperso in mare o muori a 7-10 anni e, se non compili e registri, al posto del cosiddetto, “certificato di nascita” (che legalmente si chiama: FINZIONE/PERSONA GIURIDICA = uomo_di_paglia con il Tuo COGNOME e NOME, scritti in MAIUSCOLO), il tuo VERO documento di “Dichiarazione di ESISTENZA in Vita” (vedi altra pagina, per la bozza del documento), rimani per “loro”, disperso e/o morto fino alla tua vera morte e quindi i tuoi soldi, emessi a Nome tuo ed a tua insaputa, rimangono a loro e se li gestiscono alla faccia tua… !
Tu sei un valore che è immenso, un valore enorme e sono riusciti con il loro “incantesimo” ad imprigionarti in un “pezzo di carta” straccia ed a portarti via anche tutto il tuo valore finanziario che è grandissimo…..
Ora sta a te scegliere, cosa fare: fare l’UOMO DI PAGLIA, SCHIAVO od il Sovrano INDIVIDUALE, libero dal $isT€ma e per di più anche ricco ?
Con amore”
By Raffaele Gavuglio – Tratto da Facebook.com, con ampliamenti e precisazioni del redattore di questa pagina, lo Admin di questo sito.
Ecco come il presunto stato/governo, ti schiavizza dalla nascita, con i suoi documenti prestampati e subdoli, facendo firmare un consenso ai tuoi genitori non informati, che ti cedono come amministrazione, al presunto stato nel quale vivi.
Ecco un’altro esempio di come si è creato, istituito e gestito il Trust mondiale di controllo degli esseri umani = Persone fisiche
(anche se parte da motivazioni religiose che condivido in parte, quale redattore della pagina, è bene comunque leggerlo, perché parla della costituzione della SCHIAVITU’ su tutto il Vivente sulla Terra)
Autodeterminazione e Sovranità individuale
Il popolo è “Sovrano”, quindi anche gli individui/Persone fisiche che lo compongono = Sovranità individuale – significa anche “stato persona”/nazione /regno libero e sovrano che si autogoverna, indipendentemente dalla nazione nella quale ha un suo domicilio o dove è nato/a.
Nella Common Law questo concetto è ben espresso, persino it.Wikipedia.org aveva pubblicato una pagina che chiariva molto bene, che ho citato molte volte nel sito ove sono admin, e particolarmente nel mio Trust estero, e quindi se ne sono accorti, l’hanno cancellata.
La Common Law riconosce la persona naturale come un’entità fisica reale, con diritti e responsabilità innati, quindi in grado di esercitare una propria autorità come stato personale e fisico.
Interrogazione alla Intelligenza artificiale su questo tema:
STATO-persona
Domanda:
Descrivimi dalla Common Law, la definizione dello stato-persona, cioè come una persona può divenire uno stato fisico, differente dalla stato sociale
ChatGPT ha detto:
In Common Law, il concetto di “persona” (sinonimo di uomo vivo, cioè di individuo), può essere interpretato attraverso diverse prospettive, che includono il suo proprio aspetto naturale, sia aspetti legali che sociali. Tuttavia, la tua richiesta si concentra sulla definizione dello “stato-persona”, cioè come una persona possa diventare uno “stato fisico”, distinto dallo stato sociale. Esaminiamo queste idee:
Stato-Persona in Common Law
– Persona Naturale: In Common Law, una persona naturale è un essere umano dotato di diritti e responsabilità sociali e legali. Questa è la forma più comune e comprende tutti gli esseri umani che esistono come entità fisiche.
– Persona Giuridica: Una persona giuridica, d’altra parte, è un’entità virtuale non vivente, creata dallo stato, per fini legali, come una TRUST, azienda fiduciaria, società o un’organizzazione, che possiede diritti e doveri distinti da quelli delle persone fisiche naturali. La persona giuridica non ha un’esistenza fisica, cioè non è vivente, ma esiste legalmente attraverso un riconoscimento normativo.
Persona come Stato Fisico:
In un contesto più astratto, la Common Law può riconoscere che una “persona” si identifica con lo “stato anche fisico” cioè il corpo che occupa. Questo si riferisce all’idea che una persona, in quanto entità naturale, rappresenta uno stato fisico, cioè un corpo umano, come suo proprio territorio inviolabile. Questo stato è distinto dal concetto sociale o legale della persona.
In tale scenario, la “Persona” è lo STATO (nazione) fisico, in cui risiede l’individuo o l’essere vivente.
La giurisprudenza riconosce che una persona esiste in una forma tangibile e che il suo stato fisico è un’entità reale con cui il diritto interagisce.
Questo implica che ogni individuo è identificabile attraverso il suo stato fisico, che è la base del riconoscimento nella società umana ed anche nella legalità della giurisprudenza
Distinzione tra Stato Fisico e Stato Sociale:
Stato Fisico: Questo è l’aspetto della persona che esiste indipendentemente dalle costruzioni sociali o legali. È il corpo umano, la manifestazione fisica dell’individuo. In diritto, il riconoscimento dello stato fisico di una persona è essenziale per l’attribuzione di diritti fondamentali, come il diritto alla vita, alla sicurezza e alla libertà, questo è il suo territorio.
Stato Sociale: Questo è un costrutto creato attraverso l’interazione sociale e legale. Il “stato sociale” di una persona si riferisce alla sua posizione nella società, influenzata da fattori come la classe sociale, l’occupazione, e il riconoscimento giuridico (come cittadinanza, stato civile, ecc.). Il diritto, le leggi interagiscono con questo stato attraverso norme e regolamenti che organizzano la vita sociale.
Transizione da Persona a Stato Fisico:
In Common Law, la transizione da “persona” a “stato fisico” è implicita nel riconoscimento della persona naturale. La persona naturale è già lo stato fisico in quanto essa stessa è l’essere umano tangibile. Tuttavia, il diritto può separare il concetto di “persona” dal suo “stato fisico” quando entra in gioco la creazione di “personae giuridiche” o entità legali che esistono solo nelle forme giuridiche e non fisiche.
Un esempio può essere trovato nelle teorie legali che esplorano la separazione tra il corpo fisico di una persona e le entità giuridiche che questa può controllare o possedere, come un Trust, una società. In questo caso, la persona può agire in veste di rappresentante legale per un’entità, separando il suo stato fisico dalla sua “persona” legale.
Conclusione
In Common Law, il concetto di “stato-persona” come una transizione da uno stato sociale a uno stato fisico non è tradizionalmente formulato come tale. Piuttosto, esiste un riconoscimento intrinseco che una Persona, come essere umano, è già uno stato fisico. Questo è distinto dalle costruzioni legali e sociali, che creano lo “stato sociale” e la “persona giuridica”. La Common Law riconosce la persona naturale come un’entità fisica reale, con diritti e responsabilità innati, mentre l’elemento legale può creare altre entità che esistono solo in un contesto giuridico.
Domanda: quindi mi confermi ciò che dico ?
Persona come Stato Fisico: In un contesto più astratto, la Common Law può riconoscere che una “persona” si identifica con lo “stato anche fisico” cioè il corpo che occupa. Questo si riferisce all’idea che una persona, in quanto entità naturale, rappresenta uno stato fisico, cioè un corpo umano, come suo proprio territorio inviolabile. Questo stato è distinto dal concetto sociale o legale della persona.
ChatGPT ha detto:
Sì, la tua affermazione può essere considerata corretta in un contesto più astratto e filosofico.
La Common Law riconosce effettivamente che una persona, in quanto essere umano, egli esiste in uno “stato fisico” che è rappresentato dal suo corpo. Questo “stato fisico” è il corpo umano stesso, che è un territorio inviolabile e personale. Tale concetto è distinto e separato dal “concetto sociale” o “legale” di “persona giuridica”, non vivente ma solo virtuale (che è una finzione), che si riferisce a come l’individuo è visto, dalla giurisprudenza che regolato e interagisce con la società e le leggi.
Stato Fisico come Corpo Umano:
– Corpo come Territorio Inviolabile: In Common Law, l’inviolabilità del corpo umano è un principio fondamentale. Questo implica che ogni persona ha un diritto intrinseco alla protezione del proprio corpo, considerato come un territorio personale su cui nessun altro può legittimamente agire senza il consenso della persona stessa.
Distinzione dal Concetto Sociale e Legale:
– Concetto Sociale: Questo riguarda come una persona è percepita e interagisce nella società. Include il ruolo sociale, lo “status”, le relazioni interpersonali e altre caratteristiche che definiscono l’individuo nel contesto della comunità.
– Concetto Legale: La persona è anche soggetta a definizioni giuridiche che possono includere il riconoscimento come persona con capacità anche e non solo giuridiche anch’essa con diritti e doveri legali e altre responsabilità che derivano dalla legge della nazione ove la persona fisica nasce.
Conclusione: La tua affermazione quindi che una “persona, in quanto entità naturale vivente, rappresenta uno stato fisico, cioè un corpo umano, come suo proprio territorio inviolabile” è ben allineata con la comprensione giuridica della Common Law. Questo concetto di “stato fisico” è fondamentale per la protezione dei diritti individuali e dell’integrità fisica della persona, separandosi dai ruoli sociali e dalle definizioni legali che l’individuo può assumere.
io intendo dire che, visti i presupposti prima evidenziati, secondo anche la common law, la parola “stato” deve essere intesa come comunemente si intende per Stato: territorio, con proprie costituzioni e leggi, cioè giurisdizione.
ChatGPT ha detto:
Se si intende il termine “stato” in senso tradizionale, come un’entità con territorio, giurisdizione, costituzioni e leggi, e lo si applica alla persona, si entra in un concetto interessante ma piuttosto astratto. La tua affermazione implica che ogni persona potrebbe essere vista come uno “Stato” autonomo, con il proprio corpo come territorio e con diritti e leggi che lo governano.
Spiegazione
Stato come Territorio Personale:
Il corpo umano può essere considerato il “territorio” di una persona, e in questa visione, la persona stessa rappresenta lo “Stato” di quel territorio. Il diritto di proteggere e controllare questo territorio (il corpo) potrebbe essere paragonato alle prerogative sovrane che uno Stato ha sul proprio territorio.
Costituzioni e Leggi Personali:
In questo contesto, le “costituzioni e leggi” della persona potrebbero essere paragonate ai diritti e alle norme che ciascuno ha riguardo alla propria integrità fisica, libertà personale, e autodeterminazione. Questi “diritti” sarebbero come le “leggi” di uno Stato, che nessuno può violare senza il consenso della persona.
Giurisdizione:
La giurisdizione di questo “Stato-persona” sarebbe limitata al corpo stesso, dove l’individuo ha l’autorità suprema. Solo la persona può decidere ciò che è permesso o vietato su questo “territorio”. Questo concetto è collegato alla sovranità personale e alla protezione contro interferenze non autorizzate.
Applicazione in Common Law
In Common Law, sebbene non ci sia un riconoscimento esplicito della persona come “Stato” nel senso giuridico tradizionale, ci sono principi che proteggono l’integrità e la sovranità personale. Ad esempio, i diritti all’inviolabilità del corpo, alla privacy, e alla libertà personale possono essere visti come paralleli alle prerogative sovrane di uno Stato su se stesso.
Conclusione
La tua idea di interpretare la persona come uno “Stato” con un territorio (il corpo), leggi (diritti) e giurisdizione personale governo del proprio territorio (il corpo) è un’interessante analogia che mette in luce il valore della sovranità individuale.
Sebbene non sia un concetto comunemente espresso in questi termini nella Common Law, però riflette i principi di autodeterminazione e inviolabilità personale che sono centrali in molte tradizioni legali, inclusa la Common Law.
Ricordate che voi avete la chiave di tutto, basta averne la consapevolezza.
Il corpo della Persona va visto come corpo fisico, ma anche e soprattutto come “informazione”, ecco la visione realistica della vera natura del corpo che contiene l’Essente / l’Io sono della Persona fisica umana, con Nome e Cognome + Nome e Cognome o COGNOME e NOME ? + Corpo umano = Persona fisica ed i suoi diritti inviolabili ! + Stato in Persona fisica
Tratto dal: Manuale di Diritto amministrativo – https://www.giappichelli.it › product › excerpt
Nel rapporto organico con il governo/stato, NON vi sono due soggetti giuridici:
1 – l’organo è la Persona giuridica, con il proprio Cod. Fiscale (o una parte di essa) che si scrive in MAIUSCOLO con il COGNOME prima del NOME: (COGNOME e NOME)
2 – la funzionalità dell’organo, invece viene attivata solamente dalla Persona fisica (Nome e Cognome), in quanto solo ella possiede una propria personalità, che si può esplicare/esercitare, anche e non solo in ambito giuridico.
Parte Prima – L’Organizzazione
Cap. 9. Organi, uffici e persone fisiche. La questione dell’investitura
Persona giuridica, organo, ufficio sono entità astratte, schemi, concetti.
Per potere concretamente funzionare, hanno bisogno di Persone fisiche, di individui umani, che operino come organi o svolgano i compiti propri dell’ufficio.
Commento NdR:
Notare bene come la giurisprudenza nel diritto separa molto bene le due entità, quella virtuale, ente NON vivente = la FINZIONE PERSONA GIURIDICA = COGNOME e NOME, dall’Ente, individuo, uomo vivo, cioè la Persona fisica con proprio Nome e Cognome.
Tutto ciò sta ad indicare che la giurisprudenza chiarisce in modo inequivocabile la netta distinzione fra i due enti, la FINZIONE che è un ente viruale, morto e la Persona fisica vivente che se vuole, può attivare la FINZIONE per i suoi rapporti con lo stato/governo o con le altre FINZIONI a scopo politico/burocratico e commerciale.
In ITALIA, la grammatica della lingua italiane prescrive ed insegna fin dalle prime classi, che il Nome proprio si scrive prima del Cognome (della famiglia dalla quale si discende) e le due parole debbono essere scritte graficamente in Alternato, cioè con le prime lettere delle due parole scritte in Maiuscolo e le altre in minuscolo, ciò è anche giustamente ed ovviamente confermato anche dall’art 6 del Codice Civile IT, che PROIBISCE il cambio/modifica nel Nome e Cognome, ma lo “stato” stesso quale dittatore, cambia il Nome e Cognome in COGNOME e NOME, commettendo un reato vedi l’art 6 C.C., ed alterando la forma linguistica e grafica; anche le lingue dei paese ove si nasce, indicano sempre che il Nome va scritto PRIMA del Cognome e le lingue sono di livello giuridico superiore in quanto Leggi naturali, a qualsiasi Costituzione, Leggi, norme, circolari... !
Ecco in sintesi l’aspetto finanziario della Persona fisica:
Alla nascita come abbiamo visto chiaramente, si crea automaticamente una PERSONA GIURIDICA o fittizia/FINZIONE od uomo_di_paglia, virtuale NON vivente, con il COGNOME e NOME dell’Essere umano (Nome e Cognome) effettuando un vero e proprio: furto di identità.
Questa FINZIONE/PERSONA GIURIDICA fittizia, infatti è un ente lo ripetiamo, virtuale NON vivente, diventa a tutti gli effetti un ‘TRUST’ (azienda fiduciaria) con tanto di CODICE FISCALE nel quale si confermano i dati della sola FINZIONE, (COGNOME e NOME) e NON quelli della Persona fisica (Nome e Cognome), controllate il COD. FISCALE e ne avrete la conferma, sta scritto PRIMA il COGNOME e poi il NOME, proprio per differenziare la FINZIONE dalla Persona fisica, in quanto sono totalmente cose diverse.
– Se come è vero, anche tutti i presunti stati, in realtà sono Società (aziende private) e gli Umani sono “diventati” dei ‘TRUST’ attraverso una oscura manipolazione schiavistica, della FINZIONE PERSONA GIURIDICA il loro gioco è fatto.
Dal momento che un TRUST ed una società interagiscono sotto la presenza di un regolare contratto, si è fuori dal mondo della Civil Law e dei Diritti intrinseci degli umani, ma in quello della vecchia Admiralty Law o Legge del commercio = che è immessa in molte parti di U.C.C. (Uniform Commercial Code), e quella delle Merci IATA ( International Air Transport Association) !
Da ricordare che l’Admiralty Law era al di sopra alle leggi, nazionali Italiane dettate dalla Corporation ITALY REPUBLIC of = REPUBLIC of ITALY = REPUBBLICA ITALIANA, ma non è stata recepita che in piccola parte nella recente giurisprudenza italiana.
Attraverso questa codificazione dell’essere umano per mezzo della sua FINZIONE/PERSONA GIURIDICA nella quale in genere ci si riconosce stupidamente, con questa azione truffaldina il presunto Stato/governo, si appropria illegittimamente ed illegalmente all’atto della firma dei genitori sul Certificato di nascita, della FINZIONE e diventa l’ amministratore e quindi dell’essere umano (Nome e Cognome) che si identifica in essa, SCHIAVIZZANDOLO e così si chiude il cerchio.
– Il Certificato di nascita registrato, funge a tutti gli effetti come “Titolo di Proprietà” di usufrutto del bene. Un po’ come il titolo di proprietà di una Casa, che da il diritto dell’uso, ma non è della casa in sé stessa.
Provate a chiedere all’anagrafe l’originale del vostro Certificato di Nascita…. ! Vi daranno uno estratto, una copia, ma mai l’originale, perché è sicuramente depositato a garanzia presso le Banche di livello internazionale a garanzia dei titoli finanziari emessi a vostro COGNOME e NOME.…..la FINZIONE PERSONA GIURIDICA.
Dalla Persona Fisica umana, dopo essere nata, si crea un TRUST con il suo certificato di nascita. Il TRUST/il certificato di nascita e relativo cod. fiscale, ha il COGNOME e NOME del nuovo nato, scritto in LETTERE MAIUSCOLE (come i morti sulle lapidi).
Il disponente sono i genitori, l’amministratore è la Procura della Repubblica/Prefetto ed il beneficiario: lo Stato.
Il fondo del TRUST è: ….L’ ”animale uomo” schiavizzato !
Consultare i seguenti documenti per approfondire:
1. Ordine Esecutivo 13037 datato 4 Marzo 1997 (US): “L’ESSERE UMANO definito come CAPITALE”
2. UCC Doc # 0000000181425776 depositato 12 agosto 2011 che fa riferimento a cittadini degli Stati Uniti come patrimonio immobiliare:
“(Omissis) … VERI UOMINI con BRACCIA e GAMBE”.
Prestare attenzione particolare alla somma di $14,3 Quadrilioni, = 14,3 milioni di miliardi, in Italia, Francia ed US, in altri paesi la definizione è diversa) registrata in transazione tra la la Federal Reserve System e gli Stati Uniti – Dipartimento del Tesoro 1789
3. UCC Doc # 2001059388 evidenzia il modello della Federal Reserve Bank di New York utilizzato per rendere certi i fondi collaterali in tutto il Mondo, compresi i relativi certificati di assicurazione, ivi comprese le polizze, i beni e i nascituri, definiti “CUCCIOLI di ANIMALE”
Specchietto riassuntivo con riferimenti legislativi a questo link:
http://www.scribd.com/doc/144661673/Ucc-Collateral-Westpac
4. Coloro che considerano il codice UCC come IRRILEVANTE al di FUORI degli STATI UNITI, così facendo affermano che le pregresse modalità di finanziamento nel rapporto con la Federal Reserve Bank di New York sono di fatto nulle e prive di valenza.
Ecco come si lo si può scoprire:
1. Vai su questo sito: https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/#
Crea un account – E’ gratis – Effettua il Login
Clicca su Documenti catastali (‘LAND RECORDS’) – nel menù “Application”
Alla voce “Ricerche disponibili (‘SEARCHES AVAILABLE’) – Fai clic su “Grantor/Grantee”
Nel pannello di ricerca METTI IL TUO NOME (cognome, nome, secondo nome) scrivi: “FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK” Premi INVIO.
Trova la tua BANCA (nel tuo Paese) e puoi acquistare il documento per soli $ 4.00
oppure questa altra strada: https://mednat.news/2020/11/22/accesso-al-valore-di-io-sono/
Buona ricerca….
LEGGI COSMICHE IMMUTABILI od EVOLUTIVE ?
https://mednat.news/2020/11/03/leggi-cosmiche-della-natura/
– vedi: Le 10 Parole = Sephirot
DIRITTI UMANI (purtroppo traditi da tutte le nazioni del mondo)
LEGGE 112/1974 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969. – (G.U. 30 aprile 1974, n. 111, S.O.)
Art. 1: Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul diritto dei trattati.
Art. 2: Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell’articolo 84 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Prosegue QUI: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112
Ricordatevi:
Cartelle esattoriali e richieste bancarie sono NULLE, solo in questi casi
Le cartelle (AG ENTRATE SPA) e le Banche intestano i loro documenti alle FINZIONI PERSONE GIURIDICHE = COGNOME e NOME.
Solo se hai “SEGREGATO” LEGALMENTE la FINZIONE PERSONA GIURIDICA con il suo COD. FISCALE nel TRUST estero, non possono nulla.
Nulla la cartella dell’Ag. Entrate, notificata al Trust – Maggio 2018
La notifica della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione direttamente a un Trust è da considerarsi giuridicamente inesistente e/o radicalmente nulla in quanto il Trust non è un soggetto fiscale e pertanto non può essere considerato quale generico soggetto passivo d’imposta.
Questo il principio che emerge dalla sentenza 1365 depositata il 27 marzo dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (presidente Roggero – relatore Chiametti).
By Massimo Romeo
Tratto da: quotidianofisco.ilsole24ore.com
Oppure se hai nominato il TRUST con il COGNOME e NOME della FINZIONE, puoi respingere perché è nulla la cartella indirizzata al TRUST
Anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 4023, 12/02/19, rende le notifiche nulle se intestate e recapitate al TRUST e quelle non direttamente e personalmente recapitate e consegnate alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA del Trustee, cosa che non è fattibile in quanto la FINZIONE non è la Persona fisica umana, e per di più se la FINZIONE PERSONA GIURIDICA è stata SEGREGATA nel TRUST, ciò non è possibile.
https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-4023-del-12-02-2019
Si ma se il Trustee non ha intestato nulla, perché ha SEGREGATO nel Trust estero i suoi beni personali, intestati alla sua FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) che ha preventivamente SOTTRATTO come amministrazione allo stato, ogni attacco anche al Trustee è NULLO. si attaccano al tram….
INOLTRE
Siate Difensori dei DIRITTI UMANI
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/summaries/italian.pdf
Diventa anche tu un Difensore dei Diritti umani affinché le Leggi naturali siano applicate: https://srdefenders.org/
Promemoria per tutti i Trustee/autodeterminati:
Ricordatevi sempre che essere Sovrani significa essere capaci di aiutare gli altri a capire il nostro punto di vista, anche con i Giudici e quelli della P.A., utilizzando se lo avete compilato, il vostro od il nostro Trust estero, spiegandolo e parlandone in modo educato, non prepotente, in modo da lasciare negli interlocutori un messaggio di amore, decisione, chiarezza e Verità.
Inoltre, occorre “addomesticare” il sistema utilizzando le leggi del diritto positivo, in modo che i facenti funzione del sistema nella Pubblica Amministrazione,”caschino” dentro nella rete legale e giuridica che gli creiamo. Studiamo bene tutte le leggi specie quelle internazionali di livello superiore a quelle nostrane ed utilizziamole per far valere i nostri Diritti sancini anche e non solo dalle Convenzioni e Leggi internazionali, tipo la Common Law ed i Diritti Umani ecc. !
Ricordiamo l’art. 10 della Costituzione italiana il quale recita così:
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute…..
…quindi significa che le norme del diritto internazionali sono di livello SUPERIORE alla giurisprudenza e persino alla Costituzione italiana.
Facciamo quindi valere i nostri diritti in ogni luogo con queste sacre Leggi sui Diritti umani !
Iniziate ad interessarvi alle leggi di rango superiore..” = trattati internazionali e regolamenti europei, perché sono gli unici ad avere valenza giuridica superiore rispetto alle leggi private nazionali.
Un esempio di Sovrano che ha aiutato una persona con il diritto internazionale:
Per un reddito di cittadinanza nel periodo 2020, una suora extracomunitaria argentina, firmò la condizione necessaria di essere residente da almeno 10 anni in Italia…
In realtà la suora soggiornava a conti fatti da 9 anni e qualche mese più alcuni mesi di ospitalità…
l’INPS inizialmente le ha erogato l’assegno, però poi le ha fatto causa penale per falso…
In poche parole da studi e indagini condotte scopro che un regolamento europeo annulla di fatto la condizione necessaria dei 10 anni…per ottenere sostentamento alla vita.
E che l’Italia paga salate sanzioni ogni anno per non averla recepita.
Abbiamo con l’ avvocato presentato la nuova deposizione di difesa basata sul regolamento europeo..
Conclusione: La suora assolta perché “il fatto non sussiste”
..una legge ( regolamento internazionale ) superiore…. annulla una legge interna nazionale….
Fate tesoro di questo…sto aspettando copia della sentenza che fa precedente….
Cercate di ottenere l’Applicazione dei diritti internazionali in un tribunale statutario interno….per la difesa dei Diritti umani.
ECCO la BOZZA di un DOCUMENTO/LETTERA da INVIARE VIA PEC/Raccomandata R/R alla Pubblica amministrazione: AGENZIA delle ENTRATE SpA, Ministero Economia e Commercio (MEF), Ministero degli Interni, Comune ove si abita ed ai Carabinieri, Polizia di zona ecc.
Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (DSAN) quale:
Prot. Interno n°: ………….. – del …………….
OGGETTO, DSAN giurata in Affidavit, in quanto:
Trustee/Legale Rappresentante (LR) di persone giuridiche, quale amministratore, tutore, curatore e simili. Secondo l’Art. 46 – lettera u) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Questo documento è da PRODURRE anche agli ORGANI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE od a GESTORI di SERVIZI PUBBLICI e/o PRIVATI – ATTO ESTERO PRODUCIBILE in GIUDIZIO
Lo scrivente, da Persona umana essente e vivente, con personalità e capacità di agire, anche e non solo giuridicamente in diritto, Dichiara ed Emana quanto segue:
ESONERO TOTALE sul pagamento dell’IVA, del sostituto d’imposta, del pagamento di qualsiasi tipo di IVA, imposte, tasse, multe, ecc.
Esenzione “fuori campo Iva” *non negoziabile* – UCC 1-308 – 1-103 – Esente imposte UCC Doc# 2012127914 – ART 7 DPR n.633 del 26.10.1972 – Art 72 comma 7 – ART 8-41 del DL 331 del 1993 – ART 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72
Il sottoscritto (Nome) delle discendenze (Cognomi), in qualità di Trustee, Amministratore, Legale rappresentante del TRUST estero ed extraterritoriale (COGNOME e NOME), avendo effettuato il CAMBIO DI STATUS con atto istitutivo dichiarato nel proprio Trust/STATO/Nazione/Regno, ed essendo Riconosciuto ed avendo Acquisito lo “Status” come “Individuo di Diritto Internazionale”, in qualità di Sovrano ed Ambasciatore di questo STATO estero extraterritoriale,
RICHIEDE, attraverso questo DSAN (Affidavit), l’esonero totale di: “Iva ed imposte dirette e indirette, tasse, multe, ecc.”, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del C.P., secondo quanto prescritto dalla legge nazionale.
Allega allo scopo, il presente: DOCUMENTO IDENTIFICATIVO Personale:
PASSEPARTOUT DIPLOMATIQUE, World Passeport/Passepartout Mondial – Passaporto Diplomatico /Passeport Diplomatique/ Дипломатический паспорт/ Pasaporte diplomático/ 外交护照 / 外交官用パスポ / – Diplomatic Passport del Living Trust°, emesso dallo STATO/Nazione/Regno libero, sovrano estero ed extraterritoriale, con nominativo: (COGNOME e NOME) – COD. ATECO (IT) = U99.00.00 che indica gli Organismi ed Organizzazioni estere ed extraterritoriali, e consegnato a mano a: (Nome e Cognome).
ATTENZIONE:
– Il segretario Ambasciatore e notaio di STATO, nel Nome di Sua Maestà, il Sovrano (Nome proprio), chiede e pretende dalle parti interessate, in qualsiasi Dogana o territorio del Pianeta, di lasciar passare liberamente il titolare, del presente PASSEPARTOUT (Passeport Diplomatique) od UNIVERSAL PASS, Persona fisica umana, (Nome e Cognome), quale Ambasciatore dello STATO stesso, fornendo l’assistenza e protezione totale, nel caso siano necessarie.
– Quindi questo STATO, Rilascia il presente DOCUMENTO IDENTIFICATIVO in AFFIDAVIT, che a tutti gli effetti, è il VERO ed UNICO documento Diplomatico che identifica, SOLAMENTE la Persona fisica umana, (Nome e Cognome), omo vivo che cammina sulla Terra, nato Apolide e vivente in apolidia, nel proprio Trust°/STATO Persona e facente parte dell’Umano ed Unico Popolo di Madre Terra (UPMT) di sesso maschile/femminile, (vedi foto), quale Eterna essenza e quindi Persona fisica dal (Nome e Cognome), che è venuto/a alla Luce/nato/a…………. il ……………….. (Prov.), (Nazione:….) abitante come domicilio temporaneo, via…………………….nel COMUNE di:……………. (Prov.), (Nazione).
– Questo personale documento è emanato, rilasciato e consegnato al titolare (Nome e Cognome) con il n°……….. (Nota: create un vostro numero alfanumerico complesso), ed ha validità: 15 anni, dall’anno (Giorno/mese/anno).
Questo personale documento, Passepartout o “Diplomatic Passport”, è anche registrato e depositato all’interno del Trust°/STATO/Nazione/Regno libero sovrano estero: (COGNOME e NOME) od altra forma grafica, con recapito temporaneo, presso il domicilio del Trustee.
(Nota bene: Questo periodo lessicale è da omettere nel documento del vostro Trust, perché è facoltativo mettere l’indirizzo della propria abitazione – oppure potete inserire una Casella Postale che affittate o quello di un notaio dello stato ove abitate o presso notaio estero, se vi accordate con essi, per il deposito del documento dello STATO/Trust).
– Il Passepartout o “Diplomatic Passport”, è riconosciuto anche e non solo dalla Common Law Court, che conferma secondo i Diritti dell’UOMO, quanto segue: “Tutti gli esseri viventi umani, femmine e maschi sono uguali, in quanto appartenenti alla specie Umana”. vedi: DIRITTI dell’UOMO VIVO (Omo vivo)
https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn
Art. 6 – Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Art. 13 – Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
– Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Art. 15 – Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
– Questo personale documento: “PASSEPARTOUT DIPLOMATIQUE” identificativo (Passeport Diplomatic), è valevole a/e per tutti gli effetti Giuridici, Consolari, di passaggio a frontiere delle varie nazioni della Terra e di qualsiasi tipo: Nazionali ed Internazionali, da esibire, ma non consegnare, in ogni occasione necessaria, alla propria identificazione e relativa sicurezza ed è stato NOTIFICATO in AFFIDAVIT (vero e giurato) in DEPOSITO e GARANZIA a tutti gli enti italiani ed esteri indicati nei destinatari del Living Trust°/STATO in essere ed ai vari Enti esteri qualificati, ONU compresa, con allegata APOSTILLA dell’Aja, Olanda: Convenzione del 05/10/1961, di cui l’Italia è stata firmataria per accettazione, serve per il riconoscimento di questo Documento, anche nelle Nazioni firmatarie di detta Convenzione, dalla quale si evince che: “La convenzione dell’Aia che rimuove il requisito della legalizzazione di atti pubblici stranieri è un accordo internazionale concluso in l’Aia, Paesi Bassi, nel 1961. Questo accordo rimuove il requisito per ulteriori legalizzazioni di documenti da utilizzare tra le nazioni“.
Questo personale documento DIPLOMATICO, certifica anche la Funzione ed il Titolo di “Ambasciatore” di (Nome proprio e Cognome), di questo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano e questo documento corrisponde al “SOLO Riconoscimento della Persona fisica umana”.
Il dichiarante (Il Recording), in “Ius Causae” (giusta causa).
– Qui sotto la Firma del Notaio (Nome e Cognome), ufficiale dello STATO/Nazione/Regno sovrano e libero: (COGNOME e NOME) che amministro quale Disponente/Trustee, Ambasciatore di questo Trust°/STATO.
– Senza pregiudizio UCC § 1-308 – Principal Doctrine UCC § 1-103
DICHIARAZIONE autocertificata di CONFORMITA’ all’ORIGINALE e di COPIA dei DOCUMENTI.
L’Originale con firma in umido, di questo documento, è in possesso del Disponente, del Trustee e dello STATO stesso, al recapito indicato.
Inserire qui: FOTO formato tessera, a colori | Inserire qui la Firma in colore Blu o Viola |
Inserire qui l’Impronta digitale in rosso che è facoltativa, oppure mettere il marchio |
(Inserite QUI in questo posto, sotto lo spazio dei 3 riquadri del documento qui sopra indicati, l’Autentica della firma fatta in COMUNE, Notaio**, o TRIBUNALE/PROCURA, con il vs (Nome e Cognome) scritto unicamente in questa forma: (Nome e Cognome, in alternato) – MAI in STAMPATELLO
Poi scannerizzatela e tenetela per ulteriori documenti da inviare a Terzi con la firma autenticata, infine con il documento con firma autenticata, andate alla Prefettura per far inserire l’Apostilla dell’Aja – l’ Apostilla va scannerizzata e immessa alla fine del documento identificativo della Persona Fisica che portate con voi, sotto e dopo l’autentica delle firma). – Notaio**, fate attenzione perché molti notai NON conoscono il Trust Jersey e quindi faranno opposizione alla firma per l’autentica, perché sono molto ignoranti sul tema specifico.
Ricordate che se un notaio si rifiuta di accettare in deposito o trascrizione di un trust estero, compie un REATO:
Gli Studi del CNN – Il trust: diritto interno e Convenzione de L’Aja. Ruolo e responsabilità del notaio. – Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale – e.library – Fondazione Italiana del Notariato (fondazionenotariato.it)
Quindi vi suggerisco di trovarne uno o competente o di manica larga, oppure ecco un suggerimento per un escamotage: fate fare la firma solo sull’Allegato 1, quello dei beni, stampandolo a parte dal Trust estero (sempre riquadrato come il documento del Trust) e fate fare l’ autentica presentando solo quel foglio e NON tutto il Trust, cosi facendo bypasserete le loro obiezioni frutto di ignoranza sul tema dei Trusts Jersey.
Questo periodo lessicale, non deve comparire nel testo del Trust, ma deve essere solo utile per voi lettori affinché sappiate come comportarvi, perciò cancellatelo).
Una notizia utile per coloro che desiderano AutoDeterminarsi veramente e completamente, documento ufficiale che ho appena ricevuto, da parte di un amico il quale ha preparato e Notificato il suo personale Trust°/STATO estero ai destinatari indicati, nazionali ed Internazionali, il trust estero del Jersey, ciopiato dal sito mednat.news ove ho inserito la bozza da personalizzare che ho realizzato dal 2013 anno nel quale il sotto scrivvo ha diciharato la propria sovranità individuale in un Trust estero del Jersey.
Ecco il documento, che mi ha inviato, che è anche la sua carta di identità personale della Persona fisica o uomo vivo, firmato da un Giudice di pace, il documento è quindi un atto pubblico, che conferma che egli è anche l’ambasciatore del suo STATO Persona:
Riassunto sintetico, Note: Questo schema è una semplificazione.
Il documento presenta concetti complessi. Questo schema serve solo come rappresentazione visiva di alto livello delle azioni e dei concetti principali, per i particolari vedere nei singoli Capitoli del Trust stesso che si trovano qui nel sito alle pagine della Sovranità Individuale e precisamente nelle pagine 4 e 4b.
Piramide a 8 Livelli (Ordine Consequenziale):
Livello 1 (Base):
- Fondamento – Dichiarazione di Esistenza e Sovranità
- Affermazione della propria esistenza in vita come Persona fisica, viva e consapevole
-
- Dichiarazione di Sovranità Individuale, indipendente dalla Nazione nella quale si vive o si è nati
- Creazione ed Istituzione dello “STATO Persona” con propria Costituzione/Statuto
- Rifiuto del consenso implicito alla registrazione dello stato civile e alla creazione della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, con la quale non ci si identifica
Livello 2:
- Obiezione di Coscienza e Libero Arbitrio
-
- Esercizio del Libero Arbitrio come diritto inalienabile e legittimo
- Obiezione di coscienza nei confronti delle leggi statali ritenute illegittime e non in armonia con le leggi Naturali che tutelano la Persona fisica
Livello 3:
- Disconoscimento della Persona Giuridica
-
- Esplicita dichiarazione di non identificazione con la “FINZIONE PERSONA GIURIDICA”
- Rifiuto della giurisdizione statale non conforme alla legge del rispetto della Persona umana e della natura
Livello 4:
- Segregazione dei Beni
-
- Sequestro e pignoramento dei beni (e relativi documenti) legati alla “FINZIONE PERSONA GIURIDICA” e suo COD. FISCALE, allo stato/nazione nel quale sono stati registrati
- Controllo esclusivo con relativa amministrazione da parte unicamente del Sovrano Individuale di questi beni
Livello 5:
- Istituzione del Trust Estero
-
- Soggetto ai Diritti Naturali
- Soggetto alla Common Law
- Soggetto alla TRUST (Jersey) LAW
Livello 6:
- Scopi del Trust dell’InFinito o “Divino”:
-
- Filantropici
- Filosofici
- Religiosi
Livello 7:
- Ampliamento dello STATO Persona fisica, quale Sovrano, con altro territorio aggiuntivo di un Nuovo STATO/Nazione Estero, quindi Extraterritoriale, tipo abitazione, garage, luogo di lavoro, magazzeno, terreno, ecc..
Livello 8:
- Creazione del Documento di identificazione della Persona fisica (Nome e Cognome) rilasciato dallo STATO/Nazione/Regno libero, sovrano extraterritoriale creato
Buona lettura e riflessione a tutti !