AUTODETERMINAZIONE, STATO Persona e LEGGI INTERNAZIONALI e NAZIONALI che li CONFERMANO = STATUIZZAZIONE
I Rapporti ECONOMICI, SOCIALI e CULTURALI e la famiglia umana
PREAMBOLO
Gli Stati parti del presente Patto,
Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla Persona umana;
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’ideale dell’essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici;
– Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo;
– Considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;
Hanno convenuto quanto segue: PARTE PRIMA
Articolo 1
- Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono
liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. - Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
- Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alledisposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
Questi concetti sono stati Recepiti in Italia dalla Legge 881/77
Questa Legge italiana si adegua al principio di Autodeterminazione per la Persona fisica, Individuo e quella dei popoli, che sono solo un insieme delle Persone sovrane viventi in quell’area !
Validità legale delle Autocertificazioni come da DPR 445/2000 – https://www.tecnitrad.it/apostille/
L’azione che porta avanti il percorso di Autodeterminazione, in autodichiarazione, reclama e ripristina il diritto di esistere sotto le uniche Leggi Naturali = https://it.wikipedia.org/wiki/Giusnaturalismo e quindi i Diritti Universali, della Persona fisica umana ed alle leggi del diritto positivo che sono in armonia con le Leggi naturali.
Legge alla quale aderisce e sottostà lo Stato-Persona, è quella dei Diritti Naturali, Legge della Terra, quelli della Persona fisica umana, che gerarchicamente sono al di sopra di qualsiasi Diritto o legge umana (Diritto positivo) e che successivamente può essere definita a grandi linee giuridicamente parlando, come: Diritto/Legge della Terra – https://mednat.news/2020/11/03/leggi-cosmiche-della-natura/
CHIUNQUE TENTI di PROCEDERE contro, ostacolare o negare, senza aver DIMOSTRATO la sua GIURISDIZIONE, con un ATTO (azione) che possa ESSERE DANNOSO per una Persona fisica umana (Nome e Cognome) od “Omo vivo”, naturale, libero e quindi autodeterminato, nato apolide ed individuo riconosciuto anche dal Diritto Internazionale, lo fa sempre sotto la “propria responsabilità individuale illimitata” ed è soggetto alle conseguenze legali dei propri atti e/o scelte.
vedi: CONVENZIONE_sullo_STATUTO_degli_APOLIDI__del_1954
STANTE CIÒ, va CONSIDERATO anche che:
– la prima parte dell’articolo 10 della Costituzione italiana che cita: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, tutte le violazioni relative al DIRITTO NATURALE saranno tutelate nelle sedi competenti.
– quanto sancito dalla sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale che ribadisce la superiorità dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei diritti inalienabili dell’uomo su ogni altra norma, nonché sugli stessi Trattati UE e più in generale sul diritto internazionale.
– la sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, co. 1, n. 5, e co. 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), dell’art. 17 co. 2 e 4 del d.lg. 20 dicembre 1993 n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), degli artt. 4 co. 2 e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati, definisce l’illegittimità dell’attuale governo, ecco un esempio.
Ma noi Sovrani dichiarati ed autoDeterminati, osserviamo i Diritti e Leggi Naturali, Diritti dell’Uomo, Diritto/Legge della Terra,…e ci rapportiamo ai punti che ne assicurano la nozione/applicazione, indicati e sanciti anche dalla Common Law, purché siano consoni ai diritti naturali della persona e quindi anche umani ed alla Legge dell’Amore con il rispetto degli esseri Viventi e della Natura = Universo.
Inoltre in qualsiasi giurisprudenza, noi Sovrani, AutoDeterminati, osserviamo tutte quelle leggi del diritto positivo in armonia ai Diritti qui sopra indicati, cioè quelli naturali e dell’uomo oltre ad esempio, i codici stradali della nazione ove siamo o ci rechiamo, questo per la nostra ed altrui sicurezza e ciò anche per le cose esistenti, ma nei fatti nessuna nazione del mondo tutela veramente i diritti naturali e quindi quelli dell’Uomo e li applicano nel loro agire, quindi ecco il motivo dell’autoDeterminazione che serve anche per far rispettare questi diritti INALIENABILI.
Lo STATO, Persona vivente fisica umana (extraterritoriale od estero, cioè fuori dal territorio, nazione, ove si è nati), è quel concetto dottrinario del diritto internazionale (accettato anche dall’art. 10 della Costituzione Italiana) e quindi anche di quello del diritto costituzionale italiano, che identifica lo STATO/Persona, come un’entità composta dal suo corpo fisico, e quindi dai suoi organi funzionali fisiologici, con i quali può intraprendere rapporti esterni con gli altri STATI/Persone fisiche umane, individui di diritto internazionale per sottostare ai Diritti Naturali ed Umani e quelli della Persona fisica umana, (Nome e Cognome) così come rapporti interni con i vari organi fisiologici del corpo stesso, che ne fanno parte.
In particolare lo Stato Persona ha capacità di agire attraverso e con i propri organi fisici funzionali della Persona fisica umana, in base a un rapporto organico, che si differenzia da quello di rappresentanza per la bilateralità del rapporto, con gli altri Stati Persona, cosi come l’atto compiuto da un determinato organo è imputabile direttamente allo Stato, in quanto si realizza un’immedesimazione fra l’individuo/Persona fisica, titolare dell’organo (fisiologico), che svolge uno o più atti e lo Stato Persona stesso, il proprio corpo fisico, individuabile anche nella personalità acquisita dalla mente della Persona fisica sulla quale ricadono gli effetti.
Il concetto fa parte del più ampio concetto di Stato-ordinamento
Gli organi statali che compongono lo Stato-Persona, possono suddividersi in:
– Individuali (Sovrani individuali, nomadi quindi Liberi)
– Collegiali
– Complessi
Quindi definirsi giuridicamente Stato/Persona significa riprendere possesso di se stessi in modo anche extraterritoriale, come individuo ospite della nazione/stato nel quale abita od ha un temporaneo domicilio, in modo assolutamente legalistico.
“I ‘cittadini’ italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana purché si trasferiscano, o abbiano trasferito, la propria ‘residenza’ all’estero e siano titolari di un’altra o di altre cittadinanze” (L. 91/1992, art. 11).
Disciplinato dalla italiana Legge 91/1992 Art. 3 e 11
Cosi ci si dichiara Sovrani individuali e quindi “Regali“, sia come Titolo nobiliare (il vostro Nome e Cognome) e finanziario, dato che nasciamo prePagati e preGiuridici, che come esseri viventi veramente Regali, cioè Persone fisiche umane Viventi, quindi individui Sovrani, sopra ogni cosa, ma sottoposti unicamente alla Legge dell’AmOr. Trust (cosa è ?) + Trust Sentenze ed indicazioni su di esso, come proteggersi da Terzi
https://www.marcoporcari.it/studio-legale/tempi-duri-per-chi-tende-a-negare-dignita-in-italia-al-trust-autodichiarato-cass-sez-tributaria-ordinanza-7-novembre-2018-15-gennaio-2019-n-734/
http://www.studiorizzuto.it/Trust
http://www.lexgv.it/2-non-categorizzato/15-il-Trust
vedi: Manuale d’uso appropriato del Trust
http://www.studiorizzuto.it/trust + http://www.lexgv.it/2-non-categorizzato/15-il-trust
PROMEMORIA per TUTTI coloro che abitano in Italia:
TUTTO PUO’ ESSERE RIGETTATO, se in DISONORE, VISTA la SENTENZA Italiana del 27/01/2017 n. 2043 della Cassazione Civile, sez. III
Vedere e ricordare l’Art. 12 della Convenzione dell’Aja, il quale esplicitamente afferma che basta NOTIFICARE il documento del proprio Trust estero alla PUBBLICA Amministrazione (P.A.) del paese ove avete il vostro domicilio, in Italia usate una PEC intestata al Trust, citando la Convenzione dell’Aja, la quale recita così: Art 12
“la Convenzione conferisce al Trustee la facoltà di rendere pubblica la sua qualità di fiduciario attraverso la registrazione dei beni oggetto del Trust ovvero mediante qualsiasi altra modalità idonea a rendere nota ai terzi l’esistenza del trust, salvi i divieti e le incompatibilità della registrazione con la legislazione dello Stato in cui essa debba avvenire”.
Per il nostro Trust° noi utilizziamo la TRUST (Jersey) LAW:
Ecco quanto è scritto in essa :
Tratto dal doc.: “TRUSTS (JERSEY) LAW 1984” – che trovate qui:
https://www.jerseylaw.je/laws/current/PDFs/13.875.pdf
pag. 9
1 – Esistenza di un Trust
Un Trust esiste quando una persona (nota come trustee) detiene o ha conferito nella persona o si ritiene che detenga o abbia conferito alla persona proprietà (di cui la persona non è il proprietario per diritto della persona)
(a) a beneficio di qualsiasi soggetto (noto come beneficiario) ancora accertato o esistente;
(b) per qualsiasi scopo che non sia a beneficio esclusivo del fiduciario; o
(c) per il beneficio di cui al sottoparagrafo (a) e anche per qualsiasi scopo menzionato nel sottoparagrafo (b).
2 – Riconoscimento di un trust dalla legge di Jersey
Fatta salva questa legge, un trust è riconosciuto dalla legge di Jersey come valido ed esecutivo.
pag. 10
3 – Competenza del tribunale
Il tribunale è competente se:
(a) il trust è un trust Jersey;
(b) un fiduciario di un trust estero è residente a Jersey;
(c) qualsiasi proprietà fiduciaria di un trust estero sia situata a Jersey; o
(d) l’amministrazione di qualsiasi proprietà in trust di un trust estero sia svolta a Jersey. (Modificato)
PARTE 2
DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE AL JERSEY TRUST
4 – Creazione di un trust
(1) Fatto salvo il paragrafo (3), un trust può nascere in qualsiasi modo.
(2) Fatta salva la generalità del paragrafo (1), un trust può nascere per dichiarazione orale, o per atto scritto (compreso un testamento o codicillo) o nascere per condotta.
(3) Un fondo comune può essere creato solo mediante uno strumento scritto.
Quindi ecco come si prepara un Trust Jersey autodichiarato, che può contenere tutte le info su “status”, ideologie, disposizioni, desiderata, pratiche e figli minorenni ed beni del disponente e del trustee, che si adeguano ad esse.
Il Sovrano che crea il suo Trust°/STATO Persona può infine ampliare la superficie, il territorio del suo STATO Persona, in STATO/Nazione/Regno sovrano, libero ed extraterritoriale, esistente anche nei terreni, appartamenti, garages, cantine, sottotetti, aziende, magazzini, ecc., in affitto od in proprietà, intestati alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA che porta il suoi Dati (COGNOME e NOME = uomo_di_paglia, con relativo COD. FISCALE), in qualità di Sovrano titolare di essa, per cui istituisce una vera e propria Nazione/Regno/STATO extrateritoriale con propria Costituzione e Governo, quindi Giurisdizione, sotto la quale quel nuovo STATO esiste, anche perché viene notificata quale nuova nazione Terrestre anche all’ONU.
vedi: Manuale d’uso appropriato del trust
La TRUST (Jersey) LAW afferma come valido il Trust autodichiarato.
Ai sensi degli artt. 6 e 8, co. 1 Convenzione dell’Aja 1.7.85, il Trust deve quindi essere Comunicato anche in Italia, poiché valido per legge scelta dal costituente (TRUST (Jersey) Law, per mezzo anche dell’articolo 10 Costituzione nel quale si dichiara che: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Quindi ai fini dell’applicazione dell’art 10 Cost., è stato riconosciuto dalla Legge 354/1989
Quindi per riassumere:
Il Trust interno, istituito nella forma del Trust autodichiarato secondo la TRUST (Jersey) LAW, alla quale è sottoposto in terza istanza il nostro Trust°, è legittimo ed idoneo a segregare, nel patrimonio del disponente iscritto alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) con relativo COD. FISCALE con i suoi Asset, gli “status” o modi di esistenza da attuare nel proprio vivere, i figli minorenni (Nome e Cognome) con le loro FINZIONI PERSONE GIURIDICHE (COGNOME e NOME) e relativi COD. FISCALI ed i beni ad esse ascritte destinati alle finalità per le quali il Trust è istituito, rendendo gli stessi beni vincolati non suscettibili di pignoramento da parte dei creditori personali del disponente-trustee, inoltre contiene gli “status” di coloro che sono nominati in esso, le loro ideologie, filosofiche, religiose e comunque qualsiasi desiderata del disponente e del trustee che le deve attuare e far attuare dai terzi.
Quindi il Trust autodichiarato è legittimo e idoneo a rendere vincolati i beni su cui è costituito. vedi: Tribunale di Reggio Emilia, 14 maggio 2007 ed altre sentenze allineate con la Costituzione e la TRUST (Jersey) LAW e per la convenzione dell’Aja firmata anche e non solo dall’Italia.
TESTO della Direttiva/normativa relativo alla protezione delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Apostilla dell’Aja: Ecco l’Elenco delle nazioni del mondo che vi hanno aderito – PDF
Apostille: “E’ in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione. Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l’Apostille.
L’Apostille non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude”.
Legge italiana sul riconoscimento dei trust anche autodichiarati e sulla Convenzione dell’Aja è stata: ratificata dall’Italia in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364).
Alla Persona fisica umana autodeterminata, è riconosciuta la capacità di agire giuridicamente, come da “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” (New York 16/12/66) che declama: “OGNI INDIVIDUO ha DIRITTO, in OGNI LUOGO, al RICONOSCIMENTO della sua PERSONALITÀ GIURIDICA”.
Il Patto è ratificato dall’Italia con la L. 881 del 25/10/1977, – si tratta di Trust interno autodichiarato (validi in Italia con la L. 364/1989) e confermato con sentenza della Cassazione e di Tribunali ordinari italiani:
a – Sentenza cassazione 2164 del 26 ottobre 2016 2 Tribunale, Reggio Emilia, sez. I civile, sentenza 27/08/2011;
E’ valido il trust interno istituito per proteggere interessi meritevoli di tutela:
https://www.altalex.com/cerca?query=trust+autodichiarato
https://www.altalex.com/documents/news/2013/02/12/e-valido-il-trust-interno-istituito-per-proteggere-interessi-meritevoli-di-tutela la sentenza ed altre successive, riconoscono legittimo il “Trust interno”, istituito in Italia da disponente italiano con nomina di un trustee italiano, destinando e segregando nel Trust i beni siti in Italia;
b – riconosce la legittimità del “trust autodichiarato”, istituito da un disponente che dichiara se stesso quale trustee, finalizzando determinati suoi beni al perseguimento di uno scopo;
c – riconosce legittima la scelta della legge di Jersey come legge regolatrice di un Trust autodichiarato;
d – dichiara che la segregazione dei beni conseguente all’istituto del Trust interno autodichiarato resiste al pignoramento effettuato posteriormente.
3 – Tribunale di Bologna, decreto 18 aprile 2000, in T&AF, 2000, pag. 372 secondo cui “in linea generale va peraltro richiamata la considerazione pressoché unanimemente espressa degli interpreti secondo la quale ove fossero individuati elementi ostativi tout court, verrebbe a cadere qualsiasi effetto al riconoscimento che lo Stato Italiano ha operato dell’istituto del trust con l’adesione e successiva ratifica della Convenzione de’ l’Aja”;
4 – Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001, in T&AF, 2002, pag. 241, che investito della questione della trascrivibilità di un trust autodichiarato ha affermato: “Questo trust deve considerarsi riconosciuto in Italia, in virtù di quell’unico ma espansivo elemento di estraneità all’ordinamento italiano che è rappresentato dal richiamo della legge inglese del Jersey”;
Leggete l’Art. 10 della Costituzione:
http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
Riconoscimento dei Trattati e delle Convenzioni fra gli stati del mondo, come debbono essere recepiti:
vedi: Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969, Approvata dall’Assemblea federale il 15 dicembre 1989.
Trattati fra gli stati e doveri reciproci, ricordate che il vostro Trust estero crea uno STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale e quindi accetta le convenzioni fra gli stati esistenti:
Convenzione di VIENNA (Austria) Art 1,2,3 ed altri
https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041101120858
https://docenti.unimc.it/andrea.caligiuri/teaching/2020/22055/files/documenti-e-materiali-fondamentali/convenzione-di-vienna-sul-diritto-dei-trattati-1969
– Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 7 maggio 1990, Entrata in vigore per la Svizzera il 6 giugno 1990
Ecco il Riconoscimento dello stato Italiano per il Trust estero:
Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L’Aja il 1° luglio 1985 – PDF
(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottata da altri paesi con alcune modifiche, hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di risolvere i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento; hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti disposizioni: vedi PDF sopra indicato.
– https://www.quagliarella.com/riconosciuta-la-validita-del-trust-autodichiarato/?fbclid=IwAR1dJeTS6mkadFlYMFEl-e30GYPK-tIDBoFKJCogbpZyeFC7YHEAKv3etZY
In sintesi:
– riconosce legittima la scelta della TRUST (Jersey) LAW, come legge regolatrice di un Trust autodichiarato;
– dichiara che la segregazione dei beni conseguente all’istituto del Trust interno autodichiarato resiste al pignoramento effettuato posteriormente.
La segregazione dei beni li rende non suscettibili di pignoramento da parte dei creditori personali del disponente – trustee, che ha istituito il trust. Nel caso in concreto un creditore del disponente trustee aveva pignorato i beni del TRUST dopo la sua istituzione, quindi è nullo il pignoramento.
Prima di entrare a studiare e parlare del Trust Jersey, da me messo a punto ed a disposizione di Tutti gratuitamente, in https://mednat.news alla voce Sovranità individuale, nelle 2 pagine la 4 e la 4b,
Ora parliamo di un termine che troverete in esso: ALLODIO
Allodio, definizione:
“parola di origine germanica: Allod, latinizzato in allodium che indica il possesso (proprietà privata, posseduta per intero) di beni immobili, IMMUNE da ogni soggezione, tributi, tasse, imposte, ecc., feudali o statali; si chiama allodio sovrano”.
Qualche altra info sui TRUSTs Italiani:
https://it.wikipedia.org/wiki/Trust
https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/17/il-trust-e-la-tutela-del-patrimonio-familiare
https://www.notaio-busani.it/it-IT/legge-trust-Italia-notaio.aspx
https://www.magistraturaindipendente.it/listituto-del-trust-e-la-legge-denominata-dopo-di-noi.htm
“In perpetuum et salvis juribus – Fiat justitia ruat caelum salvis juribus” – “Eternamente protetti i diritti – Si faccia giustizia e si proteggano i diritti anche se cade il cielo”.
By Jean Paul Vanoli – admin del sito https://mednat.news
Una notizia utile per coloro che desiderano AutoDeterminarsi veramente e completamente, ecco il documento ufficiale che ho appena ricevuto, da parte di un amico, il quale ha preparato e Notificato il suo personale Trust°/STATO estero ai destinatari indicati in esso, nazionali ed Internazionali, il trust estero del Jersey, copiato dal sito mednat.news ove ho inserito la bozza da personalizzare che ho realizzato dal 2013 anno nel quale lo scrivente ha dichiarato la propria “sovranità individuale”, in un Trust estero del Jersey.
Ecco il documento, che mi ha inviato, che è anche la sua carta di identità personale della Persona fisica o uomo vivo, firmato da un Giudice di pace, il documento è quindi un atto pubblico, che conferma che egli è anche l’ambasciatore del suo STATO Persona:
Pensateci, seriamente ed attuate il vostro stato persona usando la Bozza del testo da personalizzare che trovate nelle pagine qui sopra indicate.
AUTODETERMINAZIONE, STATO PERSONA, e LEGGI INTERNAZIONALI e NAZIONALI CHE li CONFERMANO.
Statuizzazione:
Validità legale delle Autocertificazioni come da DPR 445/2000 – https://www.tecnitrad.it/apostille/
L’azione che porta avanti il percorso di Autodeterminazione, in autodichiarazione, reclama e ripristina il diritto di esistere sotto le uniche Leggi e quindi i Diritti Universali, della Persona fisica umana e quelli Naturali = https://it.wikipedia.org/wiki/Giusnaturalismo
E la Legge alla quale aderisce e sottostà lo Stato-Persona, è quella dei Diritti Naturali, Legge della Terra, e quelli della Persona fisica umana, che gerarchicamente sono al di sopra di qualsiasi Diritto o legge umana, e che successivamente può essere definita a grandi linee giuridicamente parlando, come: Diritto/Legge della Terra – https://mednat.news/2020/11/03/leggi-cosmiche-della-natura/
CHIUNQUE TENTI di PROCEDERE senza aver DIMOSTRATO la sua GIURISDIZIONE, con un ATTO che possa ESSERE DANNOSO per una Persona fisica umana (Nome e Cognome) od “Omo vivo”, naturale, libero e quindi autodeterminato, divenuto apolide ed individuo di Diritto Internazionale, lo fa sempre sotto la propria responsabilità individuale illimitata ed è soggetto alla conseguenze dei propria atti e/o scelte.
vedi: CONVENZIONE_sullo_STATUTO_degli_APOLIDI__del_1954
STANTE CIÒ, va CONSIDERATO anche che:
– la prima parte dell’articolo 10 della Costituzione italiana che cita: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, tutte le violazioni relative al DIRITTO NATURALE saranno tutelate nelle sedi competenti.
– quanto sancito dalla sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale che ribadisce la superiorità dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei diritti inalienabili dell’uomo su ogni altra norma, nonché sugli stessi Trattati UE e più in generale sul diritto internazionale.
– la sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, co. 1, n. 5, e co. 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), dell’art. 17 co. 2 e 4 del d.lg. 20 dicembre 1993 n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), degli artt. 4 co. 2 e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati, definisce l’illegittimità dell’attuale governo.
Ma noi Sovrani dichiarati ed autodeterminati, osserviamo i Diritti e Leggi Naturali, Diritti dell’Uomo, Diritto/Legge della Terra,…e ci rapportiamo ai punti che ne assicurano la nozione/applicazione, anche alla Common Law, purché sia consone ai diritti naturali e quindi anche umani ed alla Legge dell’Amore ed i rispetto degli esseri Viventi e della Natura.
Inoltre in qualsiasi giurisprudenza osserviamo tutte quelle leggi in armonia ai diritti qui sopra indicati, cioè quelli naturali e dell’uomo oltre ad esempio. i codici stradali della nazione ove siamo, o ci rechiamo, per la nostra ed altrui sicurezza, e ciò anche per le cose esistenti..
Lo STATO/Nazione Persona vivente fisica umana (extraterritoriale od estero, cioè fuori dal territorio, nazione, ove si è nati), è quel concetto dottrinario del diritto internazionale (accettato anche dall’art. 10 della Costituzione Italiana) e quindi anche di quello del diritto costituzionale italiano, che identifica lo STATO/Persona, come un’entità composta dal suo corpo fisico, composto dai suoi organi funzionali fisiologici, con i quali può intraprendere rapporti esterni con gli altri STATI/Persone fisiche umane, individui di diritto internazionale per sottostare ai Diritti Naturali ed Umani e quelli della Persona fisica umana, (Nome e Cognome) così come rapporti interni con i vari organi fisiologici del corpo stesso, che ne fanno parte.
In particolare lo Stato/nazione-Persona ha capacità di agire attraverso e con i propri organi fisici funzionali della Persona fisica umana, in base a un rapporto organico, che si differenzia da quello di rappresentanza per la bilateralità del rapporto, con gli altri Stati/Persona, cosi come l’atto compiuto da un determinato organo è imputabile direttamente allo Stato, in quanto si realizza un’immedesimazione fra l’individuo/persona fisica, titolare dell’organo (fisiologico), che svolge uno o più atti e lo Stato/Persona stesso (il proprio corpo fisico, individuabile nella personalità acquisita dalla mente), sul quale ricadono gli effetti.
Il concetto fa parte del più ampio concetto di Stato-ordinamento
Gli organi statali che compongono lo Stato-Persona, possono suddividersi in:
– Individuali (Sovrani individuali, nomadi quindi Liberi)
– Collegiali
– Complessi
Quindi definirsi giuridicamente Stato/Persona significa riprendere possesso di se stessi in modo anche extraterritoriale, come individuo ospite della nazione/stato nel quale abita od ha un temporaneo domicilio, in modo assolutamente legalistico.
“I ‘cittadini’ italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana purché si trasferiscano, o abbiano trasferito, la propria ‘residenza’ all’estero e siano titolari di un’altra o di altre cittadinanze” (L. 91/1992, art. 11).
Disciplinato dalla italiana Legge 91/1992 Art. 3 e 11
Cosi ci si dichiara Sovrani individuali e quindi Reali, sia come Titolo nobiliare (il vostro Nome e Cognome) e finanziario, dato che nasciamo prePagati e preGiuridici, che come esseri viventi veramente Reali, cioè Persone fisiche umane Viventi, quindi individui Sovrani, sopra ogni cosa, ma sottoposti unicamente alla Legge dell’AmOr. Trust (cosa è ?) + Trust Sentenze ed indicazioni su di esso, come proteggersi da Terzi
https://www.marcoporcari.it/studio-legale/tempi-duri-per-chi-tende-a-negare-dignita-in-italia-al-trust-autodichiarato-cass-sez-tributaria-ordinanza-7-novembre-2018-15-gennaio-2019-n-734/
http://www.studiorizzuto.it/Trust
http://www.lexgv.it/2-non-categorizzato/15-il-Trust
vedi: Manuale d’uso appropriato del Trust
http://www.studiorizzuto.it/trust + http://www.lexgv.it/2-non-categorizzato/15-il-trust
PROMEMORIA per TUTTI coloro che abitano in Italia:
TUTTO PUO’ ESSERE RIGETTATO, se in DISONORE, VISTA la SENTENZA Italiana del 27/01/2017 n. 2043 della Cassazione Civile, sez. III
Vedere Art. 12 della Convenzione dell’Aja, il quale esplicitamente afferma che basta NOTIFICARE il documento del Trust estero alla PUBBLICA Amministrazione del paese ove avete il vostro domicilio, in Italia usate una PEC intestata al Trust, citando la Convenzione dell’Aja:
Art 12 Convenzione dell’Aja recita così:
“la Convenzione conferisce al Trustee la facoltà di rendere pubblica la sua qualità di fiduciario attraverso la registrazione dei beni oggetto del Trust ovvero mediante qualsiasi altra modalità idonea a rendere nota ai terzi l’esistenza del trust, salvi i divieti e le incompatibilità della registrazione con la legislazione dello Stato in cui essa debba avvenire”.
Ecco quanto è scritto nella TRUST LAW del Jersey:
Tratto dal doc.: “TRUSTS (JERSEY) LAW 1984” – che trovate qui:
https://www.jerseylaw.je/laws/current/PDFs/13.875.pdf
pag. 9
1 – Esistenza di un Trust
Un Trust esiste quando una persona (nota come trustee) detiene o ha conferito nella persona o si ritiene che detenga o abbia conferito alla persona proprietà (di cui la persona non è il proprietario per diritto della persona)
(a) a beneficio di qualsiasi soggetto (noto come beneficiario) ancora accertato o esistente;
(b) per qualsiasi scopo che non sia a beneficio esclusivo del fiduciario; o
(c) per il beneficio di cui al sottoparagrafo (a) e anche per qualsiasi scopo menzionato nel sottoparagrafo (b).
2 – Riconoscimento di un trust dalla legge di Jersey
Fatta salva questa legge, un trust è riconosciuto dalla legge di Jersey come valido ed esecutivo.
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3 – Competenza del tribunale
Il tribunale è competente se:
(a) il trust è un trust Jersey;
(b) un fiduciario di un trust estero è residente a Jersey;
(c) qualsiasi proprietà fiduciaria di un trust estero sia situata a Jersey; o
(d) l’amministrazione di qualsiasi proprietà in trust di un trust estero sia svolta a Jersey. (Modificato)
PARTE 2
DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE AL JERSEY TRUST
4 – Creazione di un trust
(1) Fatto salvo il paragrafo (3), un trust può nascere in qualsiasi modo.
(2) Fatta salva la generalità del paragrafo (1), un trust può nascere per dichiarazione orale, o per atto scritto (compreso un testamento o codicillo) o nascere per condotta.
(3) Un fondo comune può essere creato solo mediante uno strumento scritto.
Quindi ecco come si prepara un Trust Jersey autodichiarato, che può contenere tutte le info su status, ideologie, disposizioni, desiderata, pratiche e beni del disponente e del trustee che si adegua ad esse.
vedi: Manuale d’uso appropriato del trust
La Legge di Jersey afferma valido il trust autodichiarato.
Ai sensi degli artt. 6 e 8, co. 1 Convenzione dell’Aja 1.7.85, il Trust deve quindi essere Comunicato anche in Italia, poiché valido per legge scelta dal costituente (Jersey Law), per mezzo anche dell’articolo 10 Costituzione nel quale si dichiara che: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Quindi ai fini dell’applicazione dell’art 10 Cost., è stato riconosciuto dalla Legge 354/1989
Quindi per riassumere:
Il Trust interno, istituito nella forma del Trust autodichiarato secondo la legge di Jersey alla quale è sottoposto, è legittimo ed idoneo a segregare, nel patrimonio del disponente, i beni destinati alle finalità per le quali il Trust è istituito, rendendo gli stessi beni vincolati non suscettibili di pignoramento da parte dei creditori personali del disponente-trustee, inoltre può contenere gli “status” di coloro che sono nominati in esso, le loro ideologie, filosofiche, religiose e comunque qualsiasi desiderata del disponente e del trustee che le deve attuare.
Quindi il Trust autodichiarato è legittimo e idoneo a rendere vincolati i beni su cui è costituito. – Tribunale di Reggio Emilia, 14 maggio 2007 ed altre sentenze allineate con la Costituzione e la Legge del Jersey e per la convenzione dell’Aja firmata anche e non solo dall’Italia.
TESTO della Direttiva/normativa relativo alla protezione delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Apostilla dell’Aja
Elenco delle nazioni del mondo che vi hanno aderito – PDF
Apostille: “E’ in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione. Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l’Apostille.
L’Apostille non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude”.
Legge italiana sul riconoscimento dei trust anche autodichiarati e sulla Convenzione dell’Aja è stata: ratificata dall’Italia in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364).
Alla Persona fisica umana autodeterminata, è riconosciuta la capacità di agire giuridicamente. Come da “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” (New York 16/12/66) che declama: “OGNI INDIVIDUO ha DIRITTO, in OGNI LUOGO, al RICONOSCIMENTO della sua PERSONALITÀ GIURIDICA”.
Il Patto è ratificato dall’Italia con la L. 881 del 25/10/1977, – si tratta di Trust interno autodichiarato (validi in Italia con la L. 364/1989) e confermato con sentenza della Cassazione e di Tribunali ordinari italiani:
a – Sentenza cassazione 2164 del 26 ottobre 2016 2 Tribunale, Reggio Emilia, sez. I civile, sentenza 27/08/2011; E’ valido il trust interno istituito per proteggere interessi meritevoli di tutela:
https://www.altalex.com/cerca?query=trust+autodichiarato
https://www.altalex.com/documents/news/2013/02/12/e-valido-il-trust-interno-istituito-per-proteggere-interessi-meritevoli-di-tutela la sentenza ed altre successive, riconoscono legittimo il “Trust interno”, istituito in Italia da disponente italiano con nomina di un trustee italiano, destinando e segregando nel Trust i beni siti in Italia;
b – riconosce la legittimità del “trust autodichiarato”, istituito da un disponente che dichiara se stesso quale trustee, finalizzando determinati suoi beni al perseguimento di uno scopo;
c – riconosce legittima la scelta della legge di Jersey come legge regolatrice di un Trust autodichiarato;
d – dichiara che la segregazione dei beni conseguente all’istituto del Trust interno autodichiarato resiste al pignoramento effettuato posteriormente.
3 – Tribunale di Bologna, decreto 18 aprile 2000, in T&AF, 2000, pag. 372 secondo cui “in linea generale va peraltro richiamata la considerazione pressoché unanimemente espressa degli interpreti secondo la quale ove fossero individuati elementi ostativi tout court, verrebbe a cadere qualsiasi effetto al riconoscimento che lo Stato Italiano ha operato dell’istituto del trust con l’adesione e successiva ratifica della Convenzione de’ l’Aja”;
4 – Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001, in T&AF, 2002, pag. 241, che investito della questione della trascrivibilità di un trust autodichiarato ha affermato: “Questo trust deve considerarsi riconosciuto in Italia, in virtù di quell’unico ma espansivo elemento di estraneità all’ordinamento italiano che è rappresentato dal richiamo della legge inglese del Jersey”;
Leggete l’Art. 10 della Costituzione:
http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
Riconoscimento dei Trattati e delle Convenzioni fra gli stati del mondo, come debbono essere recepiti:
vedi: Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969, Approvata dall’Assemblea federale il 15 dicembre 1989.
Trattati fra gli stati e doveri reciproci, ricordate che il vostro Trust estero crea uno STATO/Nazione/Regno libero, sovrano ed extraterritoriale e quindi accetta le convenzioni fra gli stati esistenti:
Convenzione di VIENNA (Austria) Art 1,2,3 ed altri
https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041101120858
https://docenti.unimc.it/andrea.caligiuri/teaching/2020/22055/files/documenti-e-materiali-fondamentali/convenzione-di-vienna-sul-diritto-dei-trattati-1969
– Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 7 maggio 1990, Entrata in vigore per la Svizzera il 6 giugno 1990
Ecco il Riconoscimento dello stato Italiano per il Trust estero:
Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L’Aja il 1° luglio 1985 – PDF
(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottata da altri paesi con alcune modifiche, hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di risolvere i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento; hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti disposizioni: vedi PDF sopra indicato.
– https://www.quagliarella.com/riconosciuta-la-validita-del-trust-autodichiarato/?fbclid=IwAR1dJeTS6mkadFlYMFEl-e30GYPK-tIDBoFKJCogbpZyeFC7YHEAKv3etZY
In sintesi:
– riconosce legittima la scelta della Legge di Jersey come legge regolatrice di un Trust autodichiarato;
– dichiara che la segregazione dei beni conseguente all’istituto del Trust interno autodichiarato resiste al pignoramento effettuato posteriormente.
La segregazione dei beni li rende non suscettibili di pignoramento da parte dei creditori personali del disponente – trustee, che ha istituito il trust. Nel caso in concreto un creditore del disponente trustee aveva pignorato i beni del TRUST dopo la sua istituzione, quindi è nullo il pignoramento.
Prima di entrare a studiare e parlare del Trust Jersey, da me messo a punto ed a disposizione di Tutti gratuitamente, in questo sito, alla voce Sovranità individuale nelle 2 pagine la 4 e la 4b, ecco una Visione generale sintetica del contenuto del Trust:
– Il Documento è suddiviso in 15 Capitoli, nel quale sono illustrati gli “OGGETTI” in sintesi; per i particolari, vedere la sintesi dei OGGETTI del Trust ed i particolari, nei rispettivi Capitoli interni.
1 – PREMESSA ed autoDICHIARAZIONE dell’ Ente essente, immortale, quale Eterna Essenza (definita anche in U.C.C. = Oppt-Tool-Complete-UCC-Eternal-Essence-Filing e quindi riconosciuta anche in = eternal_essence_Discrict-Columbia2013), quale Frattale dell’insieme Infinito, quindi quale punto di osservazione dell’InFinito stesso nel Finito, dal nominativo proprio: (Nome), delle discendenze/dinastie reali: (Cognomi), uomo vivo (maschio o femmina), Persona fisica umana, quale Sovrano, Ambasciatore con immunità totale anche per i beni e Notaio del Regno qui citato e specificato, nato libero in “status” di Apolide e vivente in apolidia, quindi nato preGiuridico e prePagato.
2 – ESISTENZA in VITA di (Nome) delle discendenze/dinastie (Cognomi), e “riaffermazione di preEsistenza”, con status di Apolide quindi “preGiuridico” e “prePagato“, nato in totale libertà e senza vincoli, ma creditore universale e conferma della propria “residenza” unicamente nel proprio corpo, dalla nascita alla morte.
3 – OBIEZIONE di COSCIENZA alle leggi delle nazioni della Terra, in contrasto con la Costituzione di questo STATO (vedi Cap. 12) ed alla Legge dell’Amore, rispetto di sé, degli altri, della natura e dell’Universo e DICHIARAZIONE della PROPRIA SOVRANITA’ Individuale e del proprio Status di individuo in totale Libertà in STATO/Nazione/Regno libero e Sovrano, da parte dell’Uomo Vivo, Persona fisica umana dal nome proprio (Nome).
4 – DICHIARAZIONE di DISGIUNZIONE e DINIEGO di identificazione fra: Io Sono (Nome), delle discendenze/dinastie reali (Cognomi), Persona fisica umana, essere vivente reale, uomo vivo, cioè individuo Sovrano, Ambasciatore con immunità diplomatica totale e Notaio dello STATO/Nazione/Regno sopra citato e la Italiana FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME con COD FISCALE …………………) = TRUST individuale, od uomo_di_paglia, FINZIONE che è stata SEQUESTRATA, PIGNORATA allo stato nel quale vivo e SEGREGATA per sempre, in questo Trust° estero.
5 – CAMBIO di “Status” da “SCHIAVO” ad Uomo Libero dell’individuo citato, ovvero della Persona fisica, essere umano, (Nome, delle discendenze/dinastie: Cognomi), uomo vivo, Apolide in apolidia, con assoluta libertà di agire con la propria facoltà di agire nei Diritti dell’Uomo, quelli della Persona fisica umana, ed in “IUS NATURALIS” (Giusnaturalismo) riconosciuti a livello anche Internazionale e nella Legge Naturale della Terra = Giusnaturalismo:
https://it.wikipedia.org/wiki/Giusnaturalismo#Giusnaturalismo_e_diritto_naturale e nella Costituzione di questo Stato/Nazione/regno (vedi Cap. 12)
6 – SOTTRAZIONE in qualità di Disponente e Titolare del titolo, perché porta il mio COGNOME e NOME, al presunto “stato/governo” ove per ora dimoro, della “amministrazione” del TRUST individuale (IT): FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME) e relativo COD. FISCALE:……………….., allo stato REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of = REPUBBLICA ITALIANA, e la sua SEGREGAZIONE in questo Trust/STATO/Nazione/Regno estero, libero e sovrano.
Vedi anche lo Sbatezzarsi (disdire ed eliminare il contratto di adesione ad una qualsiasi fede religiosa, se si è fatto il battesimo).
7 – ASSUNZIONE personale di: (Nome, delle discendenze/dinastie: Cognomi), della carica di amministratore (Trustee) dei due Enti: la FINZIONE PERSONA GIURIDICA segregata in codesto Trust° estero, ed il Trust° estero stesso, qui istituito, unicamente sotto i Diritti naturali ed umani di cui sopra, la Costituzione (vedi Cap. 12) dello STATO/Nazione/Regno libero e sovrano estero qui citato e promulgato ed in terza istanza, sotto la Jersey: TRUST (Jersey) Law, con l‘Impegno da parte del trustee ad eseguire i mandati espressi in questo Trust estero.
8 – CONFERIMENTO e SEGREGAZIONE di tutti i beni mobili od immobili del Disponente e del Trustee (che è Apolide e vive in apolidia) e PIGNORAMENTO di tutti i beni ascritti alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE od uomo_di_paglia (vedi punto 6 ed Allegato 1 ed Allegato 2 per protezione dei figli, documenti esterni a questo documento), assieme alla SEGREGAZIONE di tutti i Documenti ad essa intestati e di tutti beni immateriali e materiali, che sono dal Disponente conferiti qui in questo Trust° estero ed anche il Titolo della nominata: FINZIONE PERSONA GIURIDICA e COD. FISCALE, ad essa intestati, e degli Asset sottostanti compresi, nel Trust° estero stesso, qui citato ed istituito.
9 – DISCONOSCENZA da parte del Disponente (Nome proprio, delle discendenze Cognomi) di qualsiasi Legame, Contratto, Obbligo, Sottomissione SCHIAVISTA, come quella attuata sulla FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE od uomo_di_paglia (vedi sopra), da parte dello presunto stato/governo, nel quale dimoro temporaneamente, dalla sua creazione ed iscrizione anagrafica, in quanto ormai PIGNORATA allo stato ove dimoro e SEGREGATA in questo Trust° estero, salvo quei contratti che ritengo siano utili alla mia sopravvivenza e quindi da me accettati con il mio consenso scritto, orale o pratico.
10 – ISTITUZIONE di Living (vivente) Trust° estero di alto valore umanistico, sotto (vedi Punto 5 e 12) i Diritti Naturali, dell’Uomo e Common Law ed in terza istanza sotto la Jersey TRUST Law, anche a protezione del Trustee, uomo (maschio o femmina) vivo, da qualsiasi aggressione, da parte di qualsiasi stato o di terzi.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/11/08/089G0434/sg
https://www.marcoporcari.it/studio-legale/tempi-duri-per-chi-tende-a-negare-dignita-in-italia-al-trust-autodichiarato-cass-sez-tributaria-ordinanza-7-novembre-2018-15-gennaio-2019-n-734/
11 – ISTITUZIONE e CREAZIONE di STATO/Nazione/Regno sovrano libero, indipendente estero (extraterritoriale), dello stesso Trust° ed anche del Trustee, accettando solo ed unicamente di adeguarsi alle Leggi Naturali, i Diritti dell’Uomo e della Costituzione (vedi Cap. 12) del proprio STATO/Nazione, Regno libero, sovrano ed extraterritoriale estero, anche extraUE, dal nominativo: (COGNOME e NOME) o qualsiasi altra forma grafica, dove ed in qualsiasi luogo della Terra il Living Trust° sia presente con il proprio recapito o con la Persona del suo Sovrano ed Ambasciatore: (Nome, delle discendenze/dinastie: Cognomi).
12 – COSTITUZIONE / STATUTO dello STATO estero: (COGNOME e NOME), con enunciazione delle proprie Leggi, (vedi qui nel Cap. 12), contenente i Diritti e Doveri degli individui che possono decidere di vivere nello Stato di questo Trust° Nazione, Regno sovrano libero estero ed extraterritoriale che si basa sulla Legge dell’Amore ed il rispetto per sé, gli altri, la natura e l’Universo.
13 – RIVALSA: elenco delle somme pecuniarie da addebitare a coloro che impediscono l’attuazione, gestione, delle azioni di questo Trust° estero e per il risarcimento delle violenze di qualsiasi tipo, subite/attuate o minacciate sulla Persona fisica umana, essere vivente sulla Terra: (Nome, delle discendenze /dinastie: Cognomi) o sulla FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME) od uomo_di_paglia e relativo COD. FISCALE con tutti i suoi Asset, da egli amministrata, pignorata e segregata in questo Trust° estero, gestito dal Disponente e dal Trustee, con funzione anche di: Sovrano, Ambasciatore, con immunità totale anche per i beni, Notaio, Curatore, Tutelante, Difensore e Testimone del Trust°/STATO/Nazione/Regno sovrano, libero, ed extraterritoriale. Oltre ad altre DIFFIDE varie.
14 – INCARICO, ai Destinatari di questo documento = Trust° estero sotto giurisprudenza della propria Costituzione (Vedi Cap. 12) Diritti naturali e dell’Uomo (DUDU) ee in terza istanza, la TRUST (Jersey) LAW, ai quali questa autoDICHIARAZIONE viene presentata /comunicata /NOTIFICATA in AFFIDAVIT giurato, che lo hanno ricevuto via PEC od a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (R/R), di essere DEPOSITARI e GARANTI a titolo gratuito, di tutti i nostri Documenti ad essi NOTIFICATI, che debbono essere obbligatoriamente comunicati (internamente) ai loro dipendenti, sottoposti od inferiori, in tutti i territori /livelli di loro competenza.
15 – NOTIFICA, Istituzione/creazione e presentazione del PASSEPARTOUT Diplomatique (Passaporto Diplomatico) quale Unico DOCUMENTO di Riconoscimento, identificativo della Persona fisica umana di (Nome, delle discendenze/dinastie: Cognomi), uomo vivo, NON FINZIONE PERSONA GIURIDICA, appartenente all’Unico Popolo di Madre Terra (UPMT).
Si certifica che questo documento è un vero e proprio “PASSEPORT Diplomatique” che permette di andare ovunque sulla superficie terrestre ed in qualsiasi stato/nazione/regno della Terra, da parte del individuo, omo vivo, indicato nel documento stesso.
– Questo documento è Concesso ed emanato dallo STATO/Nazione/Regno libero e sovrano in Trust° estero: (COGNOME e NOME), e/o qualsiasi altra forma grafica scritta del nominativo del Trust°/STATO.
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Qualche altra info sui TRUSTs Italiani:
https://it.wikipedia.org/wiki/Trust
https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/17/il-trust-e-la-tutela-del-patrimonio-familiare
https://www.notaio-busani.it/it-IT/legge-trust-Italia-notaio.aspx
https://www.magistraturaindipendente.it/listituto-del-trust-e-la-legge-denominata-dopo-di-noi.htm
“In perpetuum et salvis juribus – Fiat justitia ruat caelum salvis juribus” – “Eternamente protetti i diritti – Si faccia giustizia e si proteggano i diritti anche se cade il cielo”.
By Jean Paul Vanoli – admin del sito https://mednat.news