SIERI GENICI sperimentali, SPACCIATI per “VACCINI”, per la sindrome influenzale stagionale, alla quale hanno cambiato nome in COVID 19 (virus inesistente, come il Sars-Cov2, che è stato creato come arma biologica ‘chimera sintetica virale’, nei laboratori militari americani e dato alle BIG PHARMA per immetterlo nei Vaccini), il tutto per SPAVENTARE la POPOLAZIONE.
Questi pseudo Vaccini, DOVEVANO per LEGGE, AVERE PRESCRIZIONE MEDICA.
Ecco la Clamorosa Sentenza della Corte UE: “Dottori Liberi di non Farli”. Quindi sono stati emessi degli “Illegittimi Obblighi” dai vari presidenti del governo Italiano: Draghi, Conte & C.….
By Piero Angelo De Ruvo – Sottufficiale dell’Esercito Italiano in Congedo.. Ex sindacalista militare Membro del direttivo dell’associazione “Constitutio Italia”
I vaccini anti-Covid approdano alla Corte di giustizia dell’Unione europea: ”andavano somministrati su prescrizione e i medici sono liberi di non raccomandarli se nutrono dubbi sulla loro efficacia o sicurezza”. È questo in sintesi, uno dei punti della sentenza i cui effetti potrebbero ripercuotersi sui procedimenti in corso che riguardano i lavoratori sospesi perché non vaccinati, come prescritto dai Decreti Legge del Governo Draghi a varie categorie professionali e sociali. Essa giunge anche in soccorso a quei medici che sono stati sospesi o radiati dai rispettivi ordini professionali perché sfavorevoli alle imposizioni Covid effettuando esenzioni. Il ricorso alla Corte di giustizia Europea è stato promosso da Giovanni Frajese medico endocrinologo, che aveva sollevato alcune irregolarità da parte della Commissione europea nella procedura di autorizzazione dei prodotti per la covid a mRna Pfizer e Moderna.
(NdR: La sindrome Covid è una semplice sindrome influenzale stagionale, alla quale hanno cambiato nome per spaventare la ignorante popolazione, medici compresi)
Per questo aspetto, ma era prevedibile, i giudici hanno respinto il ricorso e condannato Frajese al pagamento delle spese legali, la sentenza ha aperto però alcune considerazioni sulla responsabilità dei medici vaccinatori e la legittimità della stessa campagna vaccinale Covid .Infatti, nella sentenza (link tra le fonti) non vi è alcun passaggio che legittima le autorizzazioni ai vaccini a mRna, confermando la piena libertà ed autonomia di cura del medico, ossia il medico non era vincolato alle vaccinazioni obbligate dallo Stato, l’unico obbligo, in relazione alle norme europee, era quello della prescrizione medica necessaria ai fini della somministrazione dei vaccini Covid a mRna.
La suprema Corte di Lussemburgo conclude che, se un medico nutrisse dei dubbi, quanto alla sicurezza o efficacia dei vaccini, egli resterebbe libero di non raccomandare o di non somministrarli.
Come hanno fatto coraggiosamente quei dottori di famiglia che, in scienza e coscienza, durante l’emergenza Covid non si sono fidati del protocollo mortifero “tachipirina e vigile attesa” imposto da AIFA (Agenzia del Farmaco) e ministro della Salute Roberto Speranza, ma hanno taciuto ed impedito cure domiciliari precoci più efficaci. Ed è per questo motivo, per eliminare ogni libertà di cura del medico di famiglia, che il ministro della sanità Schillaci sta cercando di modificare l’impianto legislativo vigente.
Oggi i medici di medicina generale sono lavoratori autonomi, se il piano di riforma va in porto, cambierà il rapporto dei medici di famiglia con il Servizio sanitario nazionale rendendoli dipendenti del Servizio sanitario nazionale come già adesso lo sono gli ospedalieri.
Lavoratori sospesi, medici radiati
Peccato che in Italia nessun medico, per ragioni di responsabilità legale, ha prescritto la somministrazione di questi vaccini, e alcuni medici che hanno sconsigliato o aver criticato la sicurezza e l’efficacia dei prodotti anti-Covid, sono finiti sotto procedimento disciplinare, e in vari casi sono stati sospesi come monito per gli altri radiati. Questa sentenza, secondo l’ordinamento europeo, è stata emessa dall’organo di giustizia di massimo grado che è gerarchicamente superiore anche ai tribunali nazionali. Di questa sentenza quindi anche i giudici italiani dovranno tenere conto nei tanti processi in corso e futuri che riguardano le conseguenze della campagna vaccinale Covid. Come bisogna tener conto dell’audizione fatta dal professor Donzelli davanti alla Commissione Covid dove ha evidenziato la pericolosità dei protocolli dell’emergenza Covid sulle mascherine obbligatorie e soprattutto sulla cura “paracetamolo e vigile attesa”
Giudice di Pace di Alessandria Demolisce
La sentenza della Corte UE è l’ultima, in ordine cronologico, di una lunga scia di sentenze emesse anche dai tribunali italiani. Infatti, il Giudice di Pace di Alessandria, Dott. Paolo Olezza, nella sentenza del 20/01/2025 N RG 1054/2022 “demolisce”, dal punto di vista normativo giuridico, punto per punto il castello inattendibile di tutti coloro, Governo in testa, che hanno gestito la pandemia COVID-19, emettendo la seguente decisione:
“Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede: – dichiara tenuta e quindi condanna la convenuta Presidenza del C.d.M. in persona del Presidente del Consiglio in carica, a risarcire ciascun attore nella misura di Euro 10,00 cadauno per il solo danno non patrimoniale consistente nelle voci di danno denominate danno dinamico-relazionale e danno morale, con espressa riserva da parte di ciascun attore di separata azione per ogni altra voce di danno individuale “patito e patiendo”, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Spese di lite compensate. Così deciso in ALESSANDRIA, il 20-01-2025″.
Questa sentenza ha comportato l’attestamento dell’esercizio di violenza privata nei confronti dei cittadini, costretti a condotte ed atteggiamenti non desiderati, in modo ricattatorio a fronte di inesistenti benefici per quanto concerne il contenimento dell’emergenza epidemica, violando gli articoli 3, 13, 16, 18, 4, 32 e 35 Cost. nonché gli artt. 1, 3, 15, 16, 20 e 21 della Carta di Nizza; artt. 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU del 1948; art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – CEDU.
La sentenza fa anche delle osservazioni sulla sospensione dal lavoro “Se il soggetto viene privato del reddito necessario al sostentamento proprio e di chi, da esso, ne dipende, conserva ancora il diritto alla salute oppure questo viene corroso ?” sulla sicurezza del vaccino Covid e sul profilo dell’efficacia “nessuna norma, neppure quelle a tutela della salute pubblica, possono comprimere il diritto alla vita ed alla dignità del singolo cittadino” (vedi: Art. 32 Costituzione).
By Piero Angelo De Ruvo – Sottufficiale dell’Esercito Italiano in Congedo – Ex sindacalista militare Membro del direttivo dell’associazione “Constitutio Italia”