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Home Filosofia

Come scrivere il proprio Nome e Cognome, correttamente.

Jean Paul Vanoli by Jean Paul Vanoli
25/05/2025
in Filosofia
23 min read
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Come scrivere il proprio Nome e Cognome, correttamente.
Ciò Vale soprattutto per coloro che si dicono “autodeterminati” !

Nella lingua italiana, lingua sacra e naturale, che è molto ma molto precedente a qualsiasi giurisdizione italiana, infatti le leggi civili e penali in questa nazione sono state scritte proprio con questa lingua; essa determina nella sua grammatica che gli italiani imparano a scuola fin dalle classi elementari, come si devono scrivere il  Nome e Cognome della propria Persona fisica viva, anche perché la grafia di un “nominativo” determina la sua FUNZIONE, ad esempio, se scritto graficamente così: Nome e Cognome, esso indica solamente la Persona fisica viva, come appunto insegna la grammatica italiana, la quale prescrive che si deve scrivere il Nome prima del Cognome e le due parole debbono essere scritte in Alternato, cioè le iniziali con lettere in Maiuscolo e le successive in minuscolo e mai tutto in minuscolo, cosa che invece è prescritta per i nomi degli oggetti inanimati o delle Persone ma nella situazione di “Deminutio Capitis“, cioè essere o porsi in una situazione di “svalutazione di se stessi”.
Oggi la “Deminutio Capitis”, apparentemente non ha più alcuna rilevanza giuridica, ma la sua impronta è ancora presente nella terminologia giuridica e nella cultura giuridica.
In particolare, la Deminutio Capitis è spesso citata come esempio di come il diritto romano abbia influenzato il diritto moderno e come alcune delle sue figure giuridiche siano ancora presenti nella nostra legislazione.
Da ciò si può dedurre che il modo di indicare e scrivere il Nome e Cognome, nella Capitis Deminutio Maxima, viene tutt’ora utilizzato in documenti ufficiali dello stato/governo, per scrivere i nostri Nomi (ad esempio in carte d’identità, documenti anagrafici, passaporti, patenti, etc.) così, con il COGNOME prima del NOME e per di più in con grafia in MAIUSCOLO = COGNOME e NOME.

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Teoria o Conferma del Tutto: l’InFinito manifestato

Questo sta ad indicare come noi abbiamo effettivamente “ceduto la nostra libertà ed amministrazione” alla “Corporazione Italia” (vedi QUI le prove documentali, sul fatto che sia una corporazione e non una REPUBBLICA)  e ciò fin DOPO la nascita, quando i nostri genitori si sono recati nel COMUNE ufficio anagrafe, a registrare la nascita della propria prole, firmando il Certificato di nascita, che crea la FINZIONE PERSONA GIURIDICA = COGNOME e NOME = un TRUST/Azienda fiduciaria amministrata dallo stato/governo, il quale approfitta della non conoscenza della verità da parte del genitori, non avendoli informati correttamente sulle sue FUNZIONI e compiendo quindi “circonvenzione di incapace” senza fare il giusto consenso informato, raggira i genitori togliendo loro il 99 % dell’amministrazione della FINZIONE con i suoi benefici finanziari  ed avocandola a se stesso, stato/governo e rendendovi quindi SCHIAVI ai suoi voleri e senza aiuto finanziario “prepagato”, come avviene nascostamente a voi tutti…

Quindi con la grafia scritta tutta in MAIUSCOLO, come appare nei documenti rilasciati dallo stato/governo,  a mezzo dei “facenti funzione”, im-piegati (a 90%), che lavorano nella Pubblica Amministrazione, (P.A.) i quali scrivono il nominativo di una Persona fisica viva, commettendo un’ illecita violazione della legge,  cosi: COGNOME  prima del NOME, che è il nominativo della PERSONA GIURIDICA e non quello della Persona fisica viva; questo tipo di scrittura e grafia: COGNOME e NOME indica anche in Italia, solo ed unicamente la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, che è un ente virtuale, cioè  morto, non vivente, un TRUST (azienda fiduciaria, infatti ha un suo proprio CODICE FISCALE per poter operare e che è, nelle persone NON autodeterminate, amministrato principalmente dallo stato/governo al 99%), infatti tutto ciò è confermato anche nell’Italiano COD. FISCALE, infatti in esso la grafia è scritta in MAIUSCOLO e con il COGNOME prima del NOME, esattamente il CONTRARIO di ciò che afferma e prescrive la lingua italiana, che è una lingua del Diritto naturale con livello gerarchico superiore alla giurisprudenza italiana ed è anche ben indicato e confermato anche nell’Art. 6 del COD. CIVILE italiano, il quale afferma che si scrive PRIMA il Prenome o Nome del Cognome, in quanto esprime la funzione vivente della Persona fisica umana ed INOLTRE prescrive quella forma di scrittura in (Alternato) del proprio nominativo, non si può modificare se non per disposizione di legge !
Quindi per sintetizzare, tutti i documenti che avete in mano, si riferiscono unicamente e solamente  alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA che è un TRUST amministrato principalmente dallo stato/governo, (ente virtuale anch’esso) rendendovi SCHIAVI e sottomessi ai suoi voleri, in qualsiasi ambito e non si riferiscono  MAI alla Persona fisica viva, per cui NON SONO i vostri documenti identificativi, ma indicano ed identificano solo la FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME), tutto ciò avviene fino a quando non vi rendete consapevoli, essendo stati fino a quel momenti: “incapaci di intendere e volere“, riprendendovi da maggiorenni “consapevoli di questi fatti”, l’amministrazione totale della FINZIONE PERSONA GIURIDICA sequestrandola e sottraendola allo stato/governo schiavista ed immettendola e segregandola in un “Trust personale estero”, documento che dovete NOTIFICARE a mezzo Raccomandata R/R o PEC, allo stato/governo schiavista ed ai suoi rappresentanti i “facenti funzione” che lavorano nella amministrazione della P.A. ed ai vari destinatari esteri come indicato nel Truste estero stesso.
Il Trust estero (sotto giurisdizione della TRUST -Jersey- LAW), lo trovate nelle pagine 4 e 4b della Sovranità individuale in questo sito.

Cercate cari lettori, di capire queste cose assai semplici, altrimenti non sarete mai dei veri AutoDeterminati !

In queste primarie, comprensibili, cristalline e non interpretabili leggi grammaticali, ribadite anche nell’ articolo di legge (Art. 6 C.C.) che identifica e dimostra come si deve nominare e dichiarare la Persona fisica viva: Nome e Cognome e come di seguito ben indicato nella scrittura dell’art. 6 C.C., si evince che:  “NON si può anteporre il COGNOME al Nome”

Ricordiamo e riportiamo come sono scritti alcuni Nomi illustri, ad avvalorare quanto sopra esposto, nel pieno rispetto della grammatica italiana e del codice civile:
Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Dante Alighieri, Galileo Galilei, Giosuè Carducci, Sofia Loren, Gina Lollobrigida, ecc.

Quando anche solo uno di questi Nomi e Cognomi, viene scritto al contrario ed in lettere tutte od in parte MAIUSCOLE (es. PINCO PALLINO, PALLINO PINCO, Pinco PALLINO, Pallino PINCO), avrete ragione, nell’indicare l’illecito, perché sino a prova contraria, ad esempio anche i signori facenti funzione della Pubblica Amministrazione (P.A.) del presunto stato/governo, devono adeguarsi e rispettate la Legge e la linguista insegnata anche dalla scuola dell’obbligo fino all’università, che loro hanno frequentato obbligatoriamente fino alle medie, per poter lavorare nella Pubblica Amministrazione, quindi non hanno scusanti.
Scrivere storpiando, alterando la forma grafica, esempio scrivere il proprio o l’altrui nome e cognome in minuscolo o non rispettare la posizione rispettiva del Nome e Cognome, è innanzi tutto la denigrazione della propria Persona fisica viva e rientra nelle Deminutio Capitis (svalutazione della propria Persona) ed è come indicare un’altro soggetto e non sé stessi e questo atto modifica i dati della Persona fisica vivente, è di fatto un illecito, punibile.
Chi violando, perseverasse a trasgredire il dispositivo dell’ Art. 6 C.C. (IT) si assumerà la “responsabilità personale penale (Art. 27 Costituzione IT.) nelle opportune sedi”.
Quindi ciò significa che Solo ed esclusivamente il Titolare Scrivente che è anche il Disponente, ha il DIRITTO (esclusivo e qualsiasi) sul proprio Nome proprio che i genitori, padre e madre gli hanno dato e NON lo stato), nessun altro, a meno che, questo “qualcun altro” non provi o non voglia ridurre in SERVITU’ e SCHIAVITU’ un essere umano, cioè una Persona fisica viva, che è tutelata anche dal Diritto Internazionale.
Vedi: https://www.altalex.com/documents/news/2017/01/19/capacita-e-diritti-delle-persone-fisiche-nel-diritto-internazionale-privato
https://www.brocardi.it/legge-diritto-internazionale-privato/titolo-iii/capo-ii/art23.html
https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/il-riconoscimento-giuridico-internazionale-dei-diritti-umani
Diritti dell’Uomo:
https://www.ohchr.org/en/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

L’identità personale costituisce “un bene per sé medesimo”, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata”. (sent. Corte Costituzione IT. n° 13/1994).
Quindi anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 13 del 1994, ha riconosciuto che il diritto all’identità personale rientra nella tutela prevista dall’art. 2 della Costituzione, contribuendo a formare il patrimonio inviolabile della Persona umana. (vivente)

Nome e Cognome della Persona fisica, anche nel diritto positivo.
Questa sintesi linguistica è la base per comprendere appieno l’inganno e la “circonvenzione di incapace”, posta in essere dagli uomini del sistema criminale in essere sul pianeta Terra, per ridurre in schiavitù e servitù gli esseri umani, proprio con dolo, a partire dall’alterazione e dalla storpiatura/modifica della scrittura del Nome vedi grammatica italiana ed Art 6 C.C., IT.
Un esempio pratico e molto istruttivo per tutti:
Un giorno si presentò a Giosuè Carducci, quando era docente universitario a Bologna, uno studente, pregandolo di volergli firmare il libretto di frequenza. “Come si chiama lei ?”, gli domandò il Poeta. E quello, timidamente, “Rossi Arturo”.
Bruscamente, quasi sgarbatamente, il Carducci gli restituì il libretto senza neppure aprirlo: “Le farò la firma quando avrà imparato a dire correttamente il suo Nome !”.
Lo studente guardò il professore con aria interrogativa.
Ed il Carducci, ancor più severo: “Per sua regola, si dice e si scrive sempre il Nome prima del Cognome. L’eccezione è ammessa solo in caso di necessità alfabetiche !”. E il libretto non fu firmato.

La norma tradizionale della nostra lingua vuole il Nome collocato sempre prima del Cognome.
Qualcuno obietterà: e che male c’è a mettere prima il Cognome e poi il Nome ?
L’unica risposta possibile è questa: qui non si tratta di una regola trasgredendo la quale si commette un reato, ma sicuramente un’illecita violazione della legge, perché quello che prescrive la lingua italiana in questo caso, si tratta di un uso antico diventato norma comunemente accettata da un migliaio di anni (Legge consuetudinaria, quindi naturale), e non c’è nessuna ragione per non rispettare ciò, e ciò vale per tutte le lingue del mondo, anche perché queste lingue sono nate prima delle istituzioni degli stati, quindi appartengono a pieno titolo alle Leggi naturali perché frutto della consuetudine linguistica dei popoli !
Ma ed anche perché i tuoi genitori ti hanno dato Prima il Nome e poi l’appartenenza alle due famiglie, i Cognomi delle due discendenze maschile e femminile.
Volendo, c’è anche una ragione pratica per attenerci alla sequenza “Nome più Cognome”:
…se mi presentano Alberto Bruno, e la regola non si rispetta, non saprò mai quale sia il Nome e quale il Cognome di questo signore; e se mi scrive Rosina Alessio potrei restare a lungo nel dubbio se si tratti di un uomo o di una donna.

L’ordinamento Italiano ha emesso una Legge sul “Diritto al Nome”, nell’art 6 del C.C. in completa armonia con la grammatica italiana che indica COME si debbono scrivere Nome e Cognome, tutto ciò in completa sintonia con la lingua italiana, che è una delle Leggi naturali e con la grammatica di essa, che è la scienza che studia una lingua e le sue regole.
Esempio:  alcuni si chiedono quale legge indichi come devi scrivere Nome e Cognome, in Italia esiste ed è l’Art 6 del C.C. , in nazioni come la Francia e la Spagna la grammatica della lingua e nella normativa è uguale all’Italiana, in altre nazioni non ho controllato.

In Francia, l’ordine tradizionale prevede che il Nome (prénom) preceda il Cognome (nom de famille). Questo è l’ordine utilizzato nei documenti ufficiali, come l’atto di nascita e il passaporto. Tuttavia, in alcune situazioni amministrative o per esigenze specifiche, il cognome può essere scritto in lettere maiuscole per distinguerlo chiaramente dal nome.

Riferimenti Normativi
Articolo 60 del Codice Civile: Questo articolo consente a qualsiasi persona di richiedere la modifica del proprio Nome, inclusa l’aggiunta, la soppressione o la modifica dell’ordine dei prenomi, purché vi sia un interesse legittimo. French Business Law

Articolo 311-21 del Codice Civile: Disciplina la trasmissione del Cognome ai figli, permettendo ai genitori di scegliere se attribuire il Cognome del padre, della madre o entrambi i Cognomi uniti in un ordine scelto da loro. French Business Law

Articolo 61-4 del Codice Civile: Stabilisce che le decisioni relative al cambiamento di Nome e prenome devono essere annotate nei margini degli atti di stato civile della persona interessata. French Business Law

Conclusione
Sebbene non esista un articolo specifico nel Codice Civile francese che imponga l’ordine “Nome Cognome” come l’articolo 6 del Codice Civile italiano, la pratica comune e le disposizioni normative francesi mantengono questo ordine nei documenti ufficiali. Le leggi francesi offrono una certa flessibilità nella scelta e nell’ordine dei nomi, ma sempre nel rispetto delle procedure legali stabilite.

In Spagna esiste una normativa che disciplina l’ordine e la grafia di Nome e Cognome, simile all’articolo 6 del Codice Civile italiano. La principale legge di riferimento è la Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos:  El Blog Legal+11gesnal.blogspot.com+11legislacionespanola.leyderecho.org+11

Principi fondamentali della Ley 40/1999
Ordine dei Cognomi: Tradizionalmente, il primo Cognome è quello paterno, seguito da quello materno. Tuttavia, la legge consente ai genitori, di comune accordo, di invertire quest’ordine al momento della registrazione del primo figlio. Questa scelta si applicherà anche ai figli successivi dello stesso legame .El Blog Legal

Modifica dell’ordine dei cognomi: Una volta raggiunta la maggiore età, una persona può richiedere la modifica dell’ordine dei propri Cognomi . papelea.com+3El Blog Legal+3gesnal.blogspot.com+3

Grafia dei Nomi e Cognomi: La legge permette di regolarizzare ortograficamente i cognomi per adeguarli alla grammatica e fonetica della lingua spagnola .reicaz.org+4Notizie Giuridiche+4papelea.com+4

Altre normative correlate
Ley del Registro Civil de 1957: Stabilisce che le persone sono identificate dal Nome e dai Cognomi corrispondenti a entrambi i genitori, e che la filiazione determina i Cognomi. In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, quest’ultimo può decidere l’ordine dei Cognomi al momento della registrazione. papelea.com

Reglamento del Registro Civil: Dettaglia ulteriormente le disposizioni relative alla registrazione dei nomi e cognomi, inclusi i criteri per la loro modifica e la regolarizzazione ortografica .
Conclusione
In Spagna, l’ordine e la grafia di nome e cognome sono regolati da leggi specifiche che, pur differendo nei dettagli, condividono con l’articolo 6 del Codice Civile italiano l’obiettivo di standardizzare la denominazione delle persone nei documenti ufficiali.
Pertanto, l’ordine ufficiale è: Nome proprio seguito dai Cognomi, in linea con la grammatica spagnola e simile alla prassi italiana.

Per riassumere:
Quindi dovete ricordare sempre che la legge Suprema, (livelli nella giurisprudenza), che determina come scrivere il Nome e Cognome è la lingua della nazione ove siete nati che si insegna alla scuola fin dalle prime classi.
La Lingua con la sua grammatica che  è insegnata a scuola è nei fatti una legge consuetudinaria (fonte di diritto/giurisprudenza) che esiste da molto tempo prima dello stato nel quale sei nato o vivi, quindi è “superiore” a qualsiasi altra legge dello stato in cui abiti.
Questo va ricordato sempre e dichiarato a tutti, specialmente ai “facenti funzione” della Pubblica Amministrazione dello stato (P.A.) che di linguistica non ne capiscono nulla…. !
Quindi ecco un promemoria sul tema:
Come si DEVE scrivere il proprio Nome e Cognome ??
Questo è ciò che insegna la lingua italiana già dalle prime classi elementari, e che è parte integrante della Legge Naturale, come lo sono tutte le lingue del mondo:
Domanda: “Perché i nomi propri si scrivono sempre con la lettera iniziale Maiuscola ?
Un nome proprio è ‘proprio’, e perciò prende l’iniziale Maiuscola, perché appartiene a qualcuno; è il Nome suo, di quell’uno e non di una cosa
(oggetto)”.
Quindi questa legge/lingua naturale, sancisce anche il “diritto di proprietà” del Nome e Cognome.

Se lo scrivi tutto in “minuscolo” o tutto in MAIUSCOLO, non hai e/o perdi il “diritto di proprietà” del e sul tuo Nome e Cognome, questo lo certifica anche la Lingua italiana o Legge Naturale; quindi imparate a scrivere come si deve il vostro Nome e Cognome, e non scrivetelo MAI tutto in minuscolo, o tutto in MAIUSCOLO, chi vi insegna a scriverlo ad esempio tutto in minuscolo, è un emerito IGNORANTE che non conosce le Leggi Naturali, fonti del diritto e neppure la grammatica della lingua del paese ove è nato.

A conferma di tutto ciò:
Vedi qui sotto la copia di parte della sentenza del Tribunale di Milano sul come scrivere il Nome e Cognome sui documenti.


PDF della Sentenza del Tribunale (MI), originale:
Sovranita_individuale_Sentenza_sul_nome_nel_certificato_nascita

Commento alla sentenza del Tribunale di MILANO, (vedi l’immagine) sul problema di come si deve iscrivere all’anagrafe e nei Documenti (qualsiasi), il proprio Nome e Cognome…:

Ecco le Motivazioni scritte nella Sentenza del Tribunale di MILANO, vedi l’immagine delle conclusioni di essa qui sopra.
Fate molta attenzione a ciò che ha scritto il Giudice nelle sentenza e che qui riportiamo, anche se egli non ha compreso il 100% della circonvenzione dello stato, in quanto non si è accorto che gli uffici anagrafe dello stato alterano e modificano il Nome e Cognome, come proibito dall’Art 6 del C.C., invertendo le due parole Nome e Cognome in COGNOME e NOME, non solo scrivendoli in maiuscolo, che giustamente il giudice condanna, ma scrivono prima il COGNOME del NOME, e ciò è confermato anche nel COD. FISCALE, controllatelo voi stessi.

Questa prassi di scrivere in MAIUSCOLO COGNOME e NOME è stata dal Giudice condannata come estranea alla Legge, ma non si è accorto anche dell’inversione delle due parole….
Ciò evidenzia comunque che tutti i documenti o certificati di nascita, NON identificano la Persona fisica umana, ma un’altra “cosa”, come conferma anche il  Giudice trattasi della identificazione della FINZIONE (COGNOME e NOME = un TRUST).
Infatti:
Ecco quanto scritto dal COMUNE di LAINATE (MI) sul tema iscrizione anagrafica testo ripreso e citato nella sentenza del Tribunale di Milano, con trascrizione integrale della parte interessata:
“I deducenti vogliono che la loro figlia sia iscritta all’anagrafe, come sotto spiegato:
Il 19 ed il 20/03/2014 i deducenti genitori si presentarono congiuntamente all’ufficio anagrafico del Comune di Lainate e richiesero l’iscrizione della suddetta figlia esibendo l’attestazione di nascita rilasciata dall’ospedale di Rho.
Il 20/02/14 insistettero su questa richiesta con il funzionario  (del comune) Giancarla Anzani, responsabile dello Stat Civile.
La predetta funzionaria emise il doc, all.2, prot. 7977/11.1.f.6, in pari data, avente ad oggetto “denuncia di nascita della figlia M……”in cui si dichiara che si procederà all’annullamento dell’atto di nascita n. 27 part I serie A, e ciò in base alla seguente motivazione: la sua “stesura è stata richiesta in data 19/03/2014 e non sottoscritta dall’interessata in quanto, non potendo l’ufficiale di Stato Civile modificare l’atto, non è stata apposta la dizione “in qualità di amministratore e beneficiario del Trust: T……………..(Ti…………….M)” ed in quanto il nome e il cognome della neonata e dei genitori sono iscritti nell’atto con il carattere maiuscolo (FINZIONE GIURIDICA) anziché con la sola iniziale Maiuscola”, come prescrive la lingua Italiana”…. che è parte intrinseca della Legge naturale.
Fate ben attenzione il COMUNE stesso, definisce e scrive giustamente, che il Nome e Cognome scritti in MAIUSCOLO sono “FINZIONI GIURIDICHE”….

Ecco infine altra citazione dalla sentenza:
“segnatamente, in qual ricorso chiedono che ella sia scritta col Nome e Cognome aventi le iniziali, e le sole iniziali, maiuscole, come persona fisica naturale (NdR: essere umano vivente), escludendo che l’iscrizione richiesta e che verrà eseguita possa comportare o permettere l’iscrizione anagrafica di una persona giuridica e di una persona fittizia, avente nome (COGNOME e NOME), ovvero l’iscrizione della bimba in un modo diverso da quello richiesto, segnatamente come PERSONA GIURIDICA o FINZIONE GIURIDICA, identificata mediante la pratica di scrivere Nome e Cognome interamente in lettere Minuscole.
Non esiste per contro nessuna norma di legge che imponga od autorizzi gli uffici anagrafici a scrivere Nome e Cognome tutto in maiuscolo. Per contro la Legge (Art. 6 e 7) del Codice Civile tutela il diritto al preNome e al Cognome.
Siccome per regola grammaticale, il preNome ed il Cognome si scrivono con l’iniziale in Maiuscolo ed il resto in minuscolo, la tutela di legge data dal Codice Civile fonda il diritto soggettivo a che il proprio preNome e Cognome siano scritti secondo la regola grammaticale“.

Nella sentenza del Tribunale (sentenza, Lainate-MI Nome_Cognome), si conferma e si obbliga quindi il COMUNE a scrivere il Nome e Cognome del nuovo nato, come volevano i genitori e come la grammatica italiana impone:
PRIMA si scrive il Nome poi di seguito il Cognome e tutte e due le parole debbono essere scritte in Alternato, la prima lettera delle due parole DEVE essere scritta in Maiuscolo e le successive in minuscolo, come giustamente il giudice scrive nella sentenza, e NON come voleva il COMUNE che voleva scrivere/registrare il nuovo nato con il COGNOME prima del NOME e tutto in MAIUSCOLO, in dispregio totale dell’Art. 6 del C.C.
I genitori volevano  che anche il Nome dovesse essere scritto PRIMA  del Cognome ed in Alternato !
Questo perché il COMUNE voleva scrivere il Cognome prima del Nome e tutto in MAIUSCOLO
Il giudice nella sentenza ha detto NO, fate come chiedono i genitori  !
Infatti il giudice ha dato ragione a loro  ed ha condannato a pagare le spese al COMUNE.
Fra parentesi i genitori della bambina di LAINATE (MI) sono amici (NdR: Nota del Redattore di questa pagina)….il giudice ha dato ragione a loro  e condannato il COMUNE a pagare le spese processuali….

Inoltre, i documenti presentati al Tribunale confermano e CERTIFICANO anche che la Persona fisica viva NON è la FINZIONE PERSONA GIURIDICA,  e che non può essere condannata alla “reclusione”, mentre la FINZIONE PERSONA GIURIDICA si, cioè il COGNOME e NOME iscritto nei vari documenti (Carta Identità, patente, passaporto, carta sanitaria, ecc.) – vedi foto dei Documenti della Sentenza del Tribunale di Verona  1 – 2 –3 – 4 – 5 –  si dice chiaramente ed intanto si CERTIFICA, con atti pubblici di un Tribunale, oltre a quelli di Milano, che la Persona fisica umana NON è la PERSONA GIURIDICA, essendo due entità DISTINTE, una la Persona Fisica umana ovviamente non animale, cioè l’essere umano vivo e l’altra che è un ente “virtuale” (Inventato dal presunto stato ove si nasce, in questo caso italiano: REPUBBLICA d’ITALIA/ REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of, registrata al S.E.C.
Il numero di registrazione è 0000052782….che è il registro delle “Companies mondiali”, data base presente negli US-WASHINGTON D.C.), come “Governo straniero”, quindi la REPUBLIC OF ITALY, che DEVE avere una lista dei componenti di questo suo “Governo”…., sarebbe interessante che coloro negano che essa NON è la REPUBBLICA ITALIANA….ci fornissero l’elenco dei membri del “Governo” di questa REPUBLIC of ITALY / REPUBLIC ITALY of/ITALY REPUBLIC of, che nei fatti e nella realtà è registrata al SEC. (WASHINGTON D.C., US) nel data Base delle Aziende/Companies.
vedi: republic_of_italy_coloniaUS_in_mano_ai Banchieri.

La FINZIONE PERSONA GIURIDICA, lo ricordiamo ancora una volta, viene “creata” ed imposta al nuovo nato “cittadino”, all’atto della stipula del “Certificato di nascita” che viene anche sotto firmato dai genitori, inconsapevoli della realtà e del significato del documento stesso, perché tenuti all’oscuro da parte dell’ufficiale incaricato al COMUNE, cioè dal rappresentante del presunto stato/governo, (in realtà, Colonia/Protettorato degli USA Inc.), che ha rubato l’identità del neonato, nel COMUNE ove si effettua la registrazione del “Certificato di nascita”, dei veri  FATTI, cioè del  significato ed uso del “Certificato di nascita”, del dare, firmando la cessione dell’amministrazione in esclusiva, allo stato sulla e della FINZIONE PERSONA GIURIDICA = COGNOME e NOME e relativo CODICE FISCALE annesso….,togliendola al vero Titolare e disponente della FINZIONE, tant’è  che ne porta il suo COGNOME e NOME, che dovrebbe essere in realtà il vero ed unico amministratore, (alla maggiore età) sostituito però alla registrazione del Certificato all’anagrafe del Comune, con lo stato…, tutto ciò fino a quando il vero ed unico titolare, la Persona fisica umana, non lo sottrae con un proprio documento: un Living Trust° estero, che trovate alla Pagina 4 e 4b della “Sovranità Individuale“, documento che va inviato via PEC o R/R, alla Pubblica Amministrazione del presunto stato ove abitate ed ai vari destinatari indicati all’inizio del documento del Trust estero e con questo documento ed inizia a amministrare direttamente lui stesso, la FINZIONE che porta il suo COGNOME e NOME.

Definizione linguistica e semantica della parola Persona che fin dall’etrusco significa corpo fisico umano
QUI trovare le prove semantico linguistiche della vera traduzione dagli antichi idiomi della parola: Persona

Qui sotto abbiamo inserito anche le DEFINIZIONI di molte parole utilizzate nelle Leggi italiane del cosiddetto “diritto positivo”: (in parte tratte da Studiocataldi.it e Treccani.it, con aggiunte/varianti di specifica del redattore dei questa pagina)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile.
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Codice Civile
articolo 1 – Capacità giuridica
articolo 231 – Paternità del marito
articolo 232 – Presunzione di concepimento durante il matrimonio
articolo 234 – Nascita del figlio dopo i trecento giorni
articolo 236 – Atto di nascita e possesso di stato
articolo 243 bis – Disconoscimento di paternità
articolo 250 – Riconoscimento
articolo 253 – Inammissibilità del riconoscimento
articolo 254 – Forma del riconoscimento

Persona: la persona è l’uomo (il genere umano), femmina o maschio, individuo di diritto e comincia ad esistere dal momento della nascita; è rilevante anche il momento del concepimento, infatti secondo l’ordinamento italiano: “il concepito è ritenuto come già nato ” e il pretore nomina infatti un “curatore del ventre” per i beni del nascituro a lui riservati per la morte del padre.
L’individuo diviene autonomo di diritto nel momento in cui avviene la separazione dal corpo della madre. Sono Persone anche coloro che sono resi schiavi, che giuridicamente (IT) sono RES: cose (potenziale idoneità alla titolarità di rapporti giuridici).
Si definisce come capacità giuridica l’attitudine dell’individuo di essere titolare di diritti e doveri e spetta tendenzialmente ai liberi, non schiavi, mentre la capacità di agire è l’attitudine dell’individuo a compiere atti giuridici, mediante i quali acquista ulteriori diritti o assume altri doveri e manca a chi non ha le necessarie attitudini fisiopsichiche (infanti minorenni o malati di mente).

Nome:
s. m. [lat. nōmen -mĭnis, da una radice comune alle lingue indoeuropee]. – [vocabolo che serve a designare esseri animati, oggetti, fatti, idee, ecc.: il n. d’un animale, di un partito, di un fiore] ≈ denominazione – in espressione figurata: chiamare le cose col loro nome = nominare qualcosa esplicitamente.
Segno distintivo della Persona (Psicofisica umana).
Prenome: Appellativo individuale (Nome proprio o di battesimo) che designa la persona nell’ambito del gruppo familiare. La scelta del Nome spetta, innanzitutto, ai genitori e, solo se essi non la compiono, ad altri soggetti.
Esso viene trascritto negli atti di nascita.

Ogni uomo ha il diritto di richiedere l’uso del proprio Nome, ed in qualsiasi documento legale può richiedere che tale Nome, e solo quel Nome, appaia e sia usato come suo Nome, poiché normalmente ogni uomo ha un Nome genuino, cioè, il Nome che gli hanno dati i suoi genitori od i nomi di battesimo, seguiti dal Cognome del padre e ci dovrebbe essere anche il Cognome della madre perché il neonato proviene dalle due discendenze/dinastie, ma siccome in questo Pianeta nel mondo occidentale governano i maschi, il Cognome della madre NON viene indicato nella presentazione della Persona fisica con il proprio Nome e Cognome.

Nessuno può pretendere che un altro lo chiami o lo descriva con un Nome diverso da quello di battesimo o quello paterno o materno, a meno che non abbia l’autorità per indicarsi con un nuovo nome, perché, in mancanza di tale espressa autorità, la base del nuovo nome, che però non è ciò che la consuetudine che l’umanità ha deciso di fare alla nascita di un nuovo uomo, che è quella consuetudine che deve essere universale riconosciuta e vincolante.

Cognome:
s. m. [dal lat. cognomen, comp. di co–1 e gnomen (nomen) «nome»]. Il Cognome è il nome che indica a quale famiglia appartiene una Persona e, assieme al preNome (o “nome proprio di persona”), forma l’ antroponimo – Nome di famiglia, discendenza, casato.
Quindi indica solo l’appartenenza ad un determinato gruppo familiare, o discendenza.
Si “acquista” (?) per nascita, per riconoscimento [v. 269], per adozione [v. 299] etc. – in realtà di “acquisisce”, NON si acquista….
Quindi significa che:
“nel linguaggio giuridico, l’azione (od omissione) esecutiva, diretta in modo inequivoco a commettere un delitto, quando non sia completata o l’evento previsto non si verifichi”,… il risultato finale è quello di manipolare, condizionare, asservire, assoggettare, sottomettere, soggiogare e quindi SCHIAVIZZARE, l’essere, ovvero la Persona fisica  umana che inconsapevolmente crede o peggio, è convinto di essere la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, con il relativo CODICE FISCALE…..

Definizione della parola SOGGETTO:
Nell’analisi logica, il SOGGETTO (dal latino subiectum “che sta sotto, che è alla base”) è l’elemento della frase a cui si riferisce il predicato, con il quale concorda nel numero, nella persona e nel genere.
Può indicare: Che si trova nella condizione di dover subire un’autorità o un predominio (i popoli assoggettati  a Roma) o di sottostare a un obbligo, a un controllo, a un’ingerenza (giovani s. alla leva; enti s. al controllo dello Stato).

Tutto ciò significa che utilizzando una “differente modalità scrittoria” rispetto alla grammatica italiana ed alle indicazioni precise dell’Art 6 C.C. (IT), anteponendo inoltre il COGNOME al Nome usando la grafia in MAIUSCOLO per le due parole o soltanto per una, essa indica il SOGGETTO VIRTUALE GIURIDICO = FINZIONE, non reale come la Persona fisica umana), che nessuna norma o legge peraltro consente, di fatto, ens legis, un soggetto inesistente sul piano naturalistico, assume l’aspetto di un “simulacro ingannatore giuridico”, un arte factus, artefatto privo di “personalità giuridica”, in quanto essa è solo un documento di carta o di plastica che la identifica in modo inequivocabile o semplicemente inserita in un elenco “Data Base” in computer, opera che deriva da un processo trasformativo intenzionale da parte dell’uomo, mera produzione di un artificio e pensiero giuridico, ingegno questo del pensiero umano per ridurre in servitù e schiavitù altri uomini, che viola palesemente il Codice Civile ed i Diritti della Persona fisica umana e quindi quelli Naturali ed Umani.
Ma non solo; se andiamo ad analizzare il motivo, il fine, il tornaconto, la convenienza, l’interesse, il vantaggio, la mira, l’abuso, per il quale, viene dolosamente storpiato il COGNOME e NOME, troviamo conforto nel:
Dispositivo dell’art. 494 Codice penale (Sostituzione di persona) Fonti Codice penale LIBRO SECONDO Dei delitti in particolare Titolo VII  Dei delitti contro la fede pubblica Capo IV  Della falsità personale.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (vedi: Enti, PERSONE GIURIDICHE, Ministeri, Società Private, Pubblici Ufficiali, Cancellieri, Giudici, Avvocati, Forze di Polizia, Polizia Locale, funzionari pubblici etc etc) o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un FALSO Nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.

Il rispetto della forma sullo scrivere il Nome e Cognome

L’articolo 6 del Codice civile stabilisce che ogni persona ha diritto al nome, comprendente il prenome (nome di battesimo) e il cognome. In linea con le regole della grammatica italiana e le convenzioni formali, si scrive prima il nome e poi il cognome, con l’uso delle maiuscole e minuscole alternato: la prima parola in maiuscolo e la seconda con solo l’iniziale maiuscola. Ad esempio: Mario Rossi. Questa forma è confermata sia dalla normativa che dalla grammatica italiana.

Scrivere invece tutto in maiuscolo o invertire l’ordine (es. ROSSI MARIO) NON rispetta la norma giuridica né quella linguistica.

Nome e Cognome:

  • Conferma: L’articolo 6 del Codice Civile stabilisce il diritto al nome (prenome e cognome). La forma corretta, come hai indicato, è Nome Cognome, con la prima lettera di ogni parola maiuscola e le successive minuscole (es. Mario Rossi).
  • Rilevanza: Questo formato è fondamentale per l’identificazione legale e il riconoscimento formale.

Principio di Legalità:

  • Conferma: Il principio “ciò che non è proibito è consentito” è un pilastro del diritto, in particolare del diritto penale.
  • Implicazioni:
    • Tutela della Libertà Individuale: Garantisce che i cittadini possano agire liberamente in tutti gli ambiti non espressamente vietati dalla legge.
    • Limitazione del Potere dello Stato: Vincola lo Stato ad agire solo nei limiti stabiliti dalla legge, evitando abusi.
    • Certezza del Diritto: Assicura che le persone sappiano quali comportamenti sono legali e quali no.
    • Fondamento Costituzionale: Il principio di legalità è sancito dalla Costituzione e trova applicazione pratica in diversi settori del diritto, specialmente nel diritto penale.
  • Importanza: Sia i cittadini che lo Stato devono rispettare i limiti della legge per garantire una società giusta e libera.

Il rispetto della forma: Nome e Cognome

L’articolo 6 del Codice civile stabilisce che ogni persona ha diritto al nome, comprendente il prenome (nome di battesimo) e il cognome. In linea con le regole della grammatica italiana e le convenzioni formali, si scrive prima il nome e poi il cognome, con l’uso delle maiuscole e minuscole alternato: la prima parola in maiuscolo e la seconda con solo l’iniziale maiuscola. Ad esempio: Mario Rossi. Questa è la forma corretta, confermata sia dalla normativa sia dalla grammatica italiana.

Un’inversione o l’uso errato delle maiuscole, non è conforme né alla norma giuridica né alla regola linguistica.

Quindi nei fatti lo stato compie azioni in contrasto con leggi dello stato stesso, come lo Scrivere invece tutto in maiuscolo o invertire l’ordine (es. ROSSI MARIO) NON può essere spacciato per una convenzione amministrativa o informatica, in quanto NON rispetta la norma giuridica né quella linguistica.
Comunque rimane un fatto incontestabile:
– Il Nome e Cognome identificano solamente la Persona fisica vivente,
– la FINZIONE PERSONA GIURIDICA: COGNOME e NOME identificano solamente la FINZIONE che è un ente virtuale, non vivente, assieme al suo COD. FISCALE, cioè indica il TRUST, l’azienda virtuale, quindi FINZIONE, che è sempre amministrata dallo stato/governo e solo quando un individuo si accorge di essere stato reso SCHIAVO con quell’artefatto virtuale, si assume la propria responsabilità da Autodeterminato, ed inizia ad amministrarsela da solo, SOTTRAENDO l’amministrazione della FINZIONE allo stato con l’apposito documento, NOTIFICANDO allo stato, il proprio Trust Estero quindi extraterritoriale, (che si trova alle pagine 4 e 4b della Sovranità), nel quale SEGREGA la FINZIONE assieme ai suoi documenti (Passaporto, Carta Identità, Patenti, ecc.), ed agli asset ad essa sottostanti (Beni, mobili ed immobili) e l’amministra da solo da maggiorenne.

A tutti i lettori trarre le proprie conclusioni, ma almeno svegliatevi e diventate Autodeterminati che amministrano la propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE, cioè il proprio TRUST = COGNOME e NOME Italiano e non permettono più allo stato di amministrare la FINZIONE, ma l’amministrano loro stessi, quali Trustee del loro Trust extraterritoriale !

Tags: art 6 CCcognomedirittofinzionegrammaticaleggenomepersona
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dr. Jean Paul Vanoli, esperto per la Vera scienza, conoscenza, filosofo della vita eterna, consulente in Medicine Naturali, Scienza della Nutrizione, Bioelettronica e Naturopatia. Consulente di: https://mednat.news (vedi Curriculum) - info@mednat.news - Sovrano, Ambasciatore e Trustee del Trust/Stato/Nazione/Regno libero, sovrano, extraterritoriale: VANOLI GIOVANNI PAOLO° - VANOLI G.P.° - VGP° (Trade Marks) - Defender of human, animal, bacteria and virus/exosomes rights, i.e. Life/Nature in general

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