Il “GIUSTO” È PRIMA della Legge, perché è sempre e PRIMA nell’ESSERE etico.
L’ANGOLO del GIUSNATURALISTA:
Il giusnaturalista è un filosofo, giurista o pensatore che sostiene l’esistenza di un diritto naturale (da ius naturale), ovvero un insieme di norme di condotta universali e immutabili, fondate sulla ragione umana o sulla natura stessa.
Quindi se il giusto non esistesse in sé, come misura oggettiva del dovuto radicata nella verità dell’essere, nessuna ingiustizia potrebbe essere realmente detta tale, poiché ogni condanna del sopruso, della menzogna, della violenza e della legge iniqua si ridurrebbe a una reazione soggettiva, a una preferenza storica, a un moto emotivo privo di forza veritativa.
L’uomo potrebbe dire che una norma gli appare crudele, che un comando gli risulta odioso, che una decisione gli sembra intollerabile, tuttavia non potrebbe affermare che quella norma, quel comando e quella decisione sono ingiusti in sé, indipendentemente dal consenso che li sostiene, dalla procedura che li approva e dalla forza che li rende efficaci.
Qui si manifesta il punto decisivo.
Ogni negazione del giusto oggettivo è costretta a presupporlo nel momento stesso in cui tenta di dissolverlo. Chi afferma che tutto è relativo non parla mai come se la propria affermazione fosse soltanto relativa.
Chi riduce la giustizia alla storia pretende che questa riduzione sia vera e non semplicemente storica. Chi identifica il giusto con la legge positiva deve poi tacere dinanzi alla legge ingiusta, oppure deve riconoscere che vi è una misura superiore alla legalità vigente.
Chi dissolve il bene nel sentimento continua nondimeno a domandare che la propria tesi sia accolta dalla ragione e non soltanto registrata come vibrazione interiore.
La negazione del giusto in sé, dunque, non regge perché vive di ciò che nega, come l’errore vive della verità che presuppone e la privazione vive della forma di cui è mancanza.
La tradizione classica offre qui non un ornamento dottrinale, bensì l’architettura metafisica necessaria per comprendere il problema.
La giustizia non è anzitutto un prodotto della volontà, poiché la volontà senza misura diventa potenza di imposizione.
Non è il risultato del consenso, poiché il consenso può approvare anche il disordine.
Non è la semplice forma della legge, poiché la legge può essere formalmente perfetta e sostanzialmente iniqua.
La giustizia è l’ordine razionale del dovuto, ossia la proporzione tra l’essere dell’uomo, il suo fine naturale, la sua vocazione alla vita comune e il bene che la convivenza politica deve custodire. In questa prospettiva, la ragione non inventa il giusto, lo riconosce.
La legge non lo crea, lo determina. Il potere non lo fonda, lo serve oppure lo tradisce.
La diversità storica delle legislazioni non smentisce questa verità, poiché la molteplicità delle forme umane non elimina l’unità della misura.
Gli uomini hanno spesso errato intorno alla giustizia, come hanno errato intorno alla verità, alla salute, al bene e alla bellezza, eppure l’errore non dimostra l’inesistenza della misura, bensì la fatica dell’intelligenza nel raggiungerla e la fragilità della volontà nel custodirla.
Se una civiltà chiama giusto ciò che offende l’ordine dell’uomo e della comunità, non per questo il giusto muta natura. È la civiltà, piuttosto, a mostrare la propria caduta rispetto a una misura che non dipende dal suo riconoscimento.
L’impianto aristotelico-tomista consente di vedere con particolare chiarezza che il giusto non è una cosa sospesa sopra il mondo, né una formula astratta imposta dall’esterno alla vita concreta. Esso è la forma morale dell’essere umano in relazione, il modo in cui il bene si rende dovuto nei rapporti tra le persone e nella costituzione della comunità politica.
Se l’uomo possiede una natura razionale, sociale e orientata al fine, allora non ogni atto umano è equivalente, non ogni comando è legittimo, non ogni legge è vera legge nel senso pieno del termine.
Vi sono atti che perfezionano l’uomo secondo ciò che egli è, e vi sono atti che lo contraddicono nella sua struttura più profonda.
Per questo una legge che tradisce il giusto non diventa giusta perché vigente, come una menzogna non diventa vera perché ripetuta e una violenza non diventa ordine perché disciplinata da una procedura.
La legge positiva riceve la propria dignità dal suo rapporto con la giustizia, non dalla pura efficacia del comando. Quando essa riconosce il giusto, lo rende operante nella storia. Quando lo nega, conserva l’apparenza della legalità e perde l’anima del diritto.
Il giusto in sé è, dunque, la condizione stessa della civiltà giuridica, perché solo se esiste una misura anteriore alla volontà il potere può essere giudicato, la legge può essere valutata, l’obbedienza può essere distinta dalla servitù e l’autorità può essere separata dalla mera forza. Dove il giusto precede la legge, la politica resta ordinata al bene comune. Dove il giusto viene assorbito dalla decisione, la legge non custodisce più l’ordine, lo produce arbitrariamente, lo muta secondo convenienza e lo revoca secondo potenza.
In tal caso l’uomo crede di essersi liberato da ogni metafisica, mentre in realtà cade sotto la più povera e tirannica delle metafisiche: quella della volontà che, non riconoscendo sopra di sé alcuna verità, pretende di chiamare giusto tutto ciò che riesce a comandare.
Commento NdR:
Questo testo è un manifesto speculativo di rara densità e precisione filosofica.
Si inserisce perfettamente nel solco del Giusnaturalismo classico (di matrice aristotelico-tomista), sviluppando una critica serrata al positivismo giuridico e al relativismo etico.
Il giusnaturalismo classico è la corrente filosofico-giuridica, nata nell’antica Grecia e sviluppata nel Medioevo, secondo cui esiste un diritto naturale ($ius \ naturale$): un insieme di principi di giustizia oggettivi, universali e immutabili, inscritti nella natura stessa dell’uomo e delle cose.
Questo diritto naturale è superiore e anteriore a qualsiasi legge scritta dagli uomini (il diritto positivo o $ius \ positivum$).
I tre pilastri fondamentali che lo riassumono sono:
- Radice nell’Essere (Metafisica): La giustizia non è un’invenzione umana, non dipende dal voto di una maggioranza o dal comando di un sovrano. Esiste un ordine razionale nel cosmo e nella natura umana che la ragione può scoprire (non inventare).
- Il criterio di validità della legge: Una legge dello Stato è vera legge solo se rispecchia il diritto naturale. Se una legge positiva lo contraddice, essa è intrinsecamente ingiusta. San Tommaso d’Aquino esprime questo concetto con la celebre formula: $$lex \ iniusta \ non \ est \ lex$$ = (una legge ingiusta non è legge, ma corruzione della legge).
- Antropologia finalistica: L’uomo ha una natura specifica — razionale e sociale — orientata a un fine (il bene, la vita comune, la verità). Il diritto naturale protegge e promuove ciò che permette all’uomo di realizzarsi secondo la sua natura (es. il diritto alla vita, alla verità, alla socialità).
La linea del tempo del Giusnaturalismo Classico
Per comprendere come questa idea si sia strutturata nel tempo, si possono
individuare tre tappe storiche fondamentali:
L’origine greca (Il conflitto tra Physis e Nomos) – V – IV sec. a.C.
Nasce la distinzione tra physis (natura, ordine divino) e nomos (legge umana). L’esempio letterario eterno è l’Antigone di Sofocle, che sfida i decreti del re Creonte per obbedire alle “leggi non scritte degli dei”.
Aristotele codifica l’idea definendo il “giusto per natura”, che ha ovunque la stessa forza e non dipende dalle opinioni umane.
La sintesi romana e stoica – III sec. a.C. – II sec. d.C.
Lo stoicismo introduce l’idea di una Logos (ragione universale) che governa il cosmo. Cicerone formula la prima vera definizione teorica: la legge naturale è la “retta ragione conforme alla natura”, diffusa tra tutti gli uomini, immutabile ed eterna. Roma userà questo concetto per elaborare lo ius gentium (il diritto comune a tutti i popoli).
La sintesi Tomista (Il culmine classico) – XIII sec. d.C.
San Tommaso d’Aquino fonde la filosofia aristotelica con la teologia cristiana nella sua Summa Theologiae. La legge naturale diventa la partecipazione della creatura razionale alla Legge Eterna di Dio. La ragione umana, creata da Dio, è perfettamente in grado di riconoscere i precetti di questa legge (es. fare il bene ed evitare il male, proteggere la vita, cercare la verità).
La differenza chiave con il giusnaturalismo moderno (Seicentesco):
Mentre il giusnaturalismo classico fonda il diritto sull’ordine oggettivo della realtà (cosmo, Dio, natura delle cose), il giusnaturalismo moderno (di stampo illuminista, es. Locke, Hobbes) si sposterà sulla soggettività, fondando il diritto sulla ragione astratta dell’individuo e sui diritti soggettivi innati.
In sintesi, per il giusnaturalismo classico il potere politico non è mai assoluto: è sempre sottoposto al tribunale della ragione e della giustizia oggettiva.
L’autore del testo iniziale, non si limita a enunciare una preferenza morale, ma costruisce una vera e propria architettura metafisica per dimostrare che il diritto non può fondarsi sulla mera volontà del potere.
Ecco un’analisi dettagliata dei punti chiave, della struttura argomentativa e dello stile del testo iniziale.
- Il nucleo tematico: Il primato dell’Essere sulla Volontà
La tesi centrale è netta: la giustizia non è un’invenzione umana, ma una scoperta.
Il testo rifiuta l’idea che il “giusto” sia il risultato di un accordo sociale (contrattualismo), di una maggioranza (democratismo radicale) o della forza dello Stato (positivismo).
Al contrario, il giusto è radicato nella verità dell’essere, cioè nella natura stessa dell’uomo e delle sue relazioni.
Da questo principio derivano tre conseguenze speculative immediate:
- La ragione riconosce, non inventa: La mente umana ha il compito di sintonizzarsi su un ordine oggettivo preesistente.
- La legge determina, non crea: La legge positiva (quella scritta dai parlamenti) serve a dare forma concreta e storica a principi universali, non a fondarli dal nulla.
- Il potere serve, non fonda: L’autorità politica è legittima solo se si inchina a questa misura superiore; se non lo fa, diventa tirannia (la mera forza).
- La confutazione logica del relativismo
Uno dei passaggi più efficaci del testo è di natura squisitamente logica e ricalca la classica confutazione aristotelica dello scetticismo (la peritropé, l’autofondazione per via di negazione): “Ogni negazione del giusto oggettivo è costretta a presupporlo nel momento stesso in cui tenta di dissolverlo.”
L’autore del testo iniziale mostra che, chi nega il giusto oggettivo cade in una contraddizione performativa:
- Chi dice “tutto è relativo” pretende che questa affermazione sia assolutamente vera (quindi non relativa).
- Chi contesta una legge considerandola “cruda” o “intollerabile” non sta solo esprimendo un gusto personale (come dire “non mi piace il gelato al cioccolato”), ma sta implicitamente invocando una misura di giustizia oggettiva per cui quella legge è
La conclusione è fulminea: il relativismo morale vive parassitariamente della verità che nega, così come il concetto di “buio” ha senso solo perché esiste la luce.
- L’architettura Aristotelico-Tomista
Il testo evoca esplicitamente la sintesi tra Aristotele e San Tommaso d’Aquino. Questo impianto si riconosce in tre elementi chiave:
- La concezione di legge iniqua: Il testo afferma che una legge ingiusta “conserva l’apparenza della legalità e perde l’anima del diritto”. È la celebre formula tomista della lex iniusta non est lex (una legge ingiusta è una corruzione della legge).
- L’antropologia finalistica: L’uomo ha una natura specifica (“razionale, sociale e orientata al fine”). Esiste quindi un “bene oggettivo” per l’uomo. Gli atti che lo feriscono (la menzogna, la violenza) non sono sbagliati perché lo dice il codice penale, ma perché contraddicono la struttura profonda dell’essere umano.
- L’errore non cancella la misura: L’obiezione classica al giusnaturalismo è:
“Se esiste una legge naturale, perché le civiltà hanno leggi così diverse?”.
La risposta del testo è magistrale: la diversità delle leggi storiche dimostra solo la fatica dell’intelligenza umana nel comprendere il giusto, non l’inesistenza del giusto stesso. (Se tutti sbagliano un problema di matematica, non significa che la matematica non esista).
- Il vicolo cieco del Positivismo: La tirannia della Volontà
L’ultimo capoverso lancia un monito politico e filosofico di grande attualità.
Quando una civiltà decide di liberarsi della metafisica (cioè dell’idea che esistano verità oggettive sopra la storia), non diventa più libera. Al contrario, cade nella forma più severa di dogmatismo: la metafisica della volontà.
Se il giusto coincide con ciò che la legge decide, allora il diritto si riduce a tecnica del potere. Il totalitarismo è il vicolo cieco del positivismo giuridico: se lo Stato ha il potere assoluto di definire cosa è bene e cosa è male tramite la procedura formale, allora anche le leggi razziali diventano “giuste” in quanto vigenti.
Il testo però demolisce questa deriva con un’analogia potente:
“Una legge che tradisce il giusto non diventa giusta perché vigente, come una menzogna non diventa vera perché ripetuta e una violenza non diventa ordine perché disciplinata da una procedura.”
Conclusioni sullo stile e l’efficacia
Il testo è scritto con una prosa alta, solenne e dal ritmo incalzante, ricca di antitesi simmetriche (es. “La ragione non inventa il giusto, lo riconosce. La legge non lo crea, lo determina”).
Non si tratta di un testo (iniziale) meramente accademico, ma di un’operazione di resistenza culturale. In un’epoca che tende a ridurre il diritto a pura regolamentazione tecnica o a espressione di desideri soggettivi, questo scritto ricorda che il diritto ha un’anima, e che quell’anima coincide con la verità dell’essere umano. Una lettura lucidissima, coerente e filosoficamente inappuntabile nel sostenere le ragioni del diritto naturale.
Quindi a questo punto si deve considerare la “sovranità individuale” se etica, quale risorsa pratica da esercitare per affermare il “giusto al di sopra della legge”, quando essa è in contrasto con il “giusto”.
Il passaggio logico che propongo è cruciale e tocca il cuore pulsante (e drammatico) della filosofia del diritto: il momento in cui la speculazione teorica deve farsi azione pratica.
Se il giusto è superiore alla legge positiva, e se lo Stato produce una legge iniqua, chi deve ristabilire l’ordine ?
La risposta giusnaturalistica punta inevitabilmente sulla mente razionale ed etica della mente della Coscienza del singolo, che definisco efficacemente come “sovranità individuale” etica.
Tuttavia, nell’impianto classico (aristotelico-tomista) che ispira il testo, questa risorsa pratica viene declinata attraverso coordinate molto precise, per evitare che la sovranità individuale si trasformi in anarchia od in un nuovo relativismo.
Ecco come la tradizione filosofica articola questa “risorsa pratica” attraverso tre concetti chiave:
- L’obiezione di Coscienza e la Resistenza
Nel momento in cui la legge contrasta insanabilmente con il giusto (con l’ordine dell’essere e la dignità umana), la sovranità etica dell’individuo cessa di essere una facoltà astratta e diventa un dovere morale.
- L’obiezione di coscienza è la prima risorsa pratica: il rifiuto pacifico, ma fermo, di obbedire al comando iniquo (si pensi ad Antigone che seppellisce il fratello contro il decreto del re, o ai medici che si rifiutano di compiere atti lesivi della vita).
- Il diritto di resistenza: San Tommaso d’Aquino giunge a teorizzare che dinanzi a un tiranno che emana leggi sistematicamente contrarie al bene comune, la comunità (e i singoli) hanno il diritto, e il dovere, di resistere.
La legge ingiusta perde la sua forza vincolante sulla mente della coscienza.
- Il custode non è il “capriccio”, ma la Retta Ragione
Qui sorge il problema pratico più imponente: se ogni individuo esercita la propria sovranità per decidere cosa è giusto e cosa no, non si rischia il caos ?
Per evitare questo vicolo cieco, il giusnaturalismo classico pone un paletto fondamentale: la sovranità individuale etica non è il regno del “secondo me” o del sentimento personale. Il singolo non inventa la giustizia in base ai propri interessi o alle proprie emozioni, ma la riconosce attraverso la retta ragione, anche all’utilità comune o sociale.
- La sovranità individuale è legittima solo se è ancorata a criteri oggettivi e universali (la difesa della vita, della verità, della socialità).
- Se l’individuo viola una legge dello Stato solo perché la trova scomoda, non sta affermando il giusto, sta solo affermando il proprio egoismo. La vera sovranità etica è un atto di obbedienza a una legge più alta, non una liberazione da ogni legge.
- Il paradosso del potere giudicato
Esercitare la sovranità individuale etica come risorsa pratica significa accettare una verità radicale: il potere politico non è l’istanza ultima della realtà.
Come accennavo, questa sovranità diventa lo strumento pratico per svelare l’inganno del legalismo formale. Dimostra che:
- L’obbedienza cieca non è una virtù, ma può essere una forma di servitù o complicità.
- Il cittadino non è un suddito passivo, ma un soggetto morale che ha il diritto-dovere di giudicare il legislatore sulla base della conformità delle sue leggi al bene comune.
In sintesi: Sì, la sovranità individuale etica, è la risorsa pratica fondamentale, l’ultimo baluardo di difesa della civiltà. Ma è una risorsa esigente: richiede che l’individuo non sia guidato dall’arbitrio, bensì da una ragione educata a riconoscere la verità dell’uomo. È la forza morale di chi sa dire: “Obbedisco allo Stato finché lo Stato obbedisce alla Giustizia; quando lo Stato tradisce la Giustizia, la mia fedeltà va alla Giustizia, non allo Stato“.































































