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Documenti sulla Sovranità
BOZZA / MODULO,
per la:
Legale
Rappresentanza (LR) per
i propri FIGLI
(minorenni)
- Con
Foto del minore
(bozza)
AUTOCERTIFICAZIONE della
QUALITÀ di LEGALE
RAPPRESENTANTE
(L.R.) di
Persone fisiche
umane e/o
GIURIDICHE, di custode,
di curatore
difensore
e simili
(Art. 46, lettera u)
D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445)
NOTIFICA n°
del. ......
Io sono (Nome e Cognome, scritto cosi' in alternato), Persona fisica umana, individuo di Diritto Internazionale con Personalità Giuridica (art. 6 D.U.D.U.), in funzione di questo, il sottoscritto, nato il ……………, in ………..domiciliato per ora in via ………….., citta’…. (Vedi: mia Autocertificazione di "Legale Rappresentante" protocollo n°.....- oppure TRUST° estero del......), consapevole che in caso di dichiarazione mendace, sarà punito/a ai sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento, eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.445/2000),
PREMESSO che
il presente atto è reso
necessario in quanto io
(Nome e Cognome) non
sono MAI menzionato come
Padre/Madre naturale e quindi genitore
di (Nome e Cognome) mio
figlio/a/i nei modelli
pre-stampati dei
registri anagrafici
relativi alla formazione
dell’Atto di Nascita.
DICHIARA di
1 - Essere il Madre
naturale dell’Essere/Io
sono,
incarnato in
Persona fisica umana, di
nome (Nome
e Cognome),
del
proprio
figlio/a) nata/o
in (nome
città)
il ............, alle
ore ............, con
domicilio nei pressi di
(citta') via
.............
Essere il
Padre naturale dell’Essere/Io
sono,
incarnato in
Persona fisica umana, di
nome (Nome
e Cognome),
del
proprio
figlio/a) nata/o
in (nome
città)
il ............, alle
ore ............, con
domicilio nei pressi di
(città) via
.............
2 - Detenere la
potestà genitoriale
per diritto naturale
e quindi la tutela,
dell’Essere incarnato nella Persona
fisica umana,
individuo
preGiuridico e
di Diritto
internazionale, di nome
(Nome e Cognome), figlio
venuto alla luce in (citta')
il giorno .............
dal
sottoscritto Padre
(Nome e Cognome) e dalla
madre
(Nome e Cognome), con
domicilio nei pressi di........
(città)
3 - Detenere
quindi, in veste
di Padre/Madre naturali, quale Trustee (Amministratore
- Tutelante -
Difensore), la qualità di
Legale Rappresentante
della seguente Persona
fisica umana, (figli/o/a) (Nome e Cognome), nato/i in (città) il...........
domiciliato/i a (citta')
in via.........n°.....,
di nazionalità (italica
oppure altro)
4 - Detenere
anche
la qualità
di Legale Rappresentante
(Trustee)
del centro di
imputazione di rapporti
giuridici, definito
anche FINZIONE/PERSONA GIURIDICA,
già creato e registrato
in anagrafe comunale
nel paese ove
dimoro,
(oppure non ancora creato
e/o registrato,
se non è stato ancora
registrato in anagrafe
del paese ove dimoro), sotto i
nomi così espressi dei miei Figlio/a:
(COGNOME
E
NOME) - (COGNOME
e Nome) creato in......
(città) il .............. con
recapito nei pressi del
mio/nostro domicilio (città).
Diffido chiunque,
autorità
statali
comprese, ad utilizzare
per i miei figli
naturali, qualsiasi
definizione commerciale
dei loro Nomi e Cognomi
o Persone fisiche, tipo,
oggetti, pacchi, beni,
ecc.
Inoltre con questa mia
autocertificazione,
comunico e ripeto che:
Detengo quindi la qualità
di Legale Rappresentanza
(L.R.),
a
TUTELA della
Persona fisica ed
anche della
sua/loro FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA così espressa:
(COGNOME E
NOME) ovvero
(COGNOME e Nome) e COD
FISCALE................... di mio figli/o/a e
sono quindi anche
l'AMMINISTRATORE (Trustee),
Difensore, Tutelante e
quindi di essere il BENEFICIARIO/Usufruttuario
di ESSA/E
e/o dei beni
mobili od immobili ad
esso/a intestati ed i
documenti identificativi
ad essa/e
riferenti, e/o
dei suoi/loro
relativi codici
espressi in stringhe
alfanumeriche, espresse
e/o in banda magnetica
e/o microchip e/o ogni
loro possibile utilizzo
in combinazione e
grafia, per esteso e/o
per segmenti di essi.
Per cui
ripeto:
DISCONOSCO qualsiasi
azione di terzi (anche
dello stato/nazione
nel quale dimoriamo
compreso) fatta sulla
Persona Fisica (Nome e
Cognome) e sulla FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA dei miei
figli/o/a (COGNOME E NOME,
con COD. FISCALE
n°….= TRUST), effettuata senza
il mio CONSENSO scritto,
anche qualsiasi azione
da parte del presunto
stato e/o enti dello
stesso od incaricati da
esso, e/o bancari e/o
finanziari, sanitari,
ecc.:
La Persona fisica umana
e/o la sua FINZIONE di
mio/a figlio/a, che
tutelo ed amministro,
NON può neppure essere
sottoposta a NESSUN
Trattamento sanitario:
tipo TSO, Obbligo
vaccinale di qualsiasi
tipo od altro, senza il mio
consenso scritto.
ed altresì
5 - SOTTRAGGO la
presunta Amministrazione
e PROPRIETA’
di detta FINZIONE
PERSONA GIURIDICA - vedi
punto 3 e 4 - (del
mio/miei figlio/i), alla
REPUBLIC of ITALY
(vedi conferma della sua
registrazione),
REPUBBLICA ITALIANA
(vedi cosa e' in quanto
sono da sempre l' Amministratore,
Beneficiario oltre che
unico ed indivisibile
CREDITORE, della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA dei
miei figli (COGNOME E
NOME con COD. FISC.
n°…………………), ed affinché
sia chiaro, ripeto che:
SOTTRAGGO la FINZIONE PERSONA
GIURIDICA dei miei
figli/o/a (COGNOME E NOME, COD. FISC:
n................) al
presunto stato
nel quale dimoro, e ciò
dal giorno della
sua/loro nascita o della
trascrizione nel paese
ove ho il mio domicilio.
Dichiaro inoltre, in
merito a questo
eventuale abuso, di
essere totalmente
contrario/a
all’ascrizione della
FINZIONE PERSONA
GIURIDICA, “ex
nihilo” in capo a mio/nostro
figlio/a ed a detta
ascrizione,
eventualmente,
salvo mio assenso
scritto.
NEGO QUI il mio consenso,
per qualsiasi uso
per iscrizione,
trascrizione, ecc.,
senza il mio consenso
scritto.
6 - di Non accettare alcun
CONTRATTO, ovvero
effetto di alcun accordo/contratto
(anche se accettato per
il mio silenzio assenso
che qui diniego ed
annullo) stipulato tra
voi, presunto STATO "ITALIA"
(od altra nazione),
CORPORATION
REPUBLIC of ITALY
(vedi conferma della sua
registrazione) - (od altra nazione), COMUNE di
................ e
qualsiasi terzo, avente
ad oggetto o presupposto
la sua Persona
fisica umana
o
sulle sue
FINZIONI o
posizioni giuridiche di
qualsiasi tipo, in base
al precetto “Res inter alios acta tertio neque
nocet neque prodest":
"Ciò che
è stato negoziato tra
alcuni non nuoce e non
giova ad altri".
7- Inoltre Faccio quindi
particolare richiamo ai
seguenti
articoli-PATTI-TRATTATI
nazionali ed
internazionali a cui
REPUBLIC of ITALY
(vedi conferma della sua
registrazione, punto 5),
è FIRMATARIA
con il codice d’iscrizione
SEC:
00000052782
-
- Art. 2, 3, 10 , 32
e 34 della
Costituzione della
REPUBBLICA ITALIANA;
- Art. II-63, II-81 e
II-84 della
Costituzione dell’Unione
Europea;
- Art. 26 della
Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo;
- Art. 3, 10, 14, 20
e 21 della
Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione
Europea;
- Art. 4, 5 e 13 del
Patto Internazionale sui
Diritti Economici,
sociali, culturali
del 19/12/1966;
- Art. 4 e 5 della
Convenzione
Internazionale contro la
discriminazione nel
campo dell’educazione
adottata dalla 11°
Conferenza Generale
dell’UNESCO a Parigi del
14/12/1960;
- Art. 9
Convenzione Europea per
la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e
delle libertà
fondamentali del
4/11/1950;
- Art. 2
Primo protocollo
aggiuntivo del
20/03/1982 della
Convenzione Europea
per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e
delle libertà
fondamentali del
4/11/1950;
- Art. 2, 4 e 5 della
Convenzione di Oviedo
del 1977;
- Art. 4
Carta Europea dei
Diritti del Malato di
Bruxelles;
8
- La presente
dichiarazione viene resa
relativamente ai punti
di cui ai numeri (1),
(2), (3), (4), (5), (6)
(7) e (8).
Ai sensi del
decreto legislativo n.
196/2003 autorizzo la
raccolta dei presenti
dati per il procedimento
in corso.
Esente da
imposta di bollo ai
sensi dell'art. 37 D.P.R.
28 dicembre 2000, n.
445.
La presente viene
pubblicizzata e
consegnata all'Ufficio
Protocollo del Comune di
........., con inoltro
per pubblicità e
conoscenza all’Ufficio
Anagrafe e all’Ufficio
di Stato Civile dello
stesso, in ottemperanza
dell'Art. 74 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
Nota
bene:
Rendo altresì noto a
coloro che lavorano
negli uffici municipali,
regionali e statali e di
qualsiasi altra
istituzione che se non
accettassero,
protocollassero e non
registrassero e
mantenessero in deposito
ufficialmente queste
autocertificazioni, è
possibile da parte
dell'autore delle
proprie istanze,
sporgere denuncia legale
contro il personale che
rifiuta di accettare e
registrare ufficialmente
questi documenti.
- Costituisce violazione
dei doveri d'ufficio la
mancata accettazione
delle dichiarazioni
sostitutive di
certificazione
(autocertificazione) o
di atto di notorietà da
parte della Pubblica
Amministrazione rese a
norma delle disposizioni
di cui agli art. 46,
o 47 a seconda del caso,
e
art. 74 comma 1 del
D.P.R.
445/2000
(CITTA') data .............
il
Padre dichiarante - la
Madre dichiarante
Firma leggibile (Nome e Cognome), Autenticata in COMUNE dove si abita
(con
colore BLU e timbro
della vs impronta
digitale - facoltativo - in ROSSO ed
obbligatoriamente la FOTO dei minori,
con allegato certificato
di nascita di essi)
TESTO della
Direttiva/normativa relativo alla protezione
delle Persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BOZZE di
presentazione del
documento del TRUST,
(da presentare, se
necessita, in
Tribunale od in
qualsiasi altra sede
necessaria per qualsiasi
altro caso/procedimento)
Al
sig. giudice (Nome e
Cognome) e
relativa FINZIONE
GIURIDICA (COGNOME E
NOME)
Del
Tribunale di
……………………
IN RIFERIMENTO AL
PROCEDIMENTO: …….. …. e
per sua Informazione
Il sottoscritto
(Nome e Cognome),
Trustee
del TRUST° estero
(COGNOME E NOME),
(TRUST° estero
sotto Giurisprudenza
solo
Internazionale e diritti
dell'Uomo)
nel quale sono inserite e
segregate la FINZIONE
PERSONA GIURIDICA e
relativi mobili ed
immobili ad essa
ascritti, come da
dichiarazione
Protocollata n°:………………
del …………………..
nel COMUNE
di ………….., e
della PREFETTURA
di ……………
prot. N°…………..
che contempla la
RETROATTIVITA’
della sua
amministrazione, sin dal
giorno della nascita
da parte del
Trustee (Nome e Cognome,
Persona fisica umana)
e successivamente con la
costituzione del TRUST°
(FINZIONE PERSONA
GIURIDICA:
(COGNOME E NOME)
in anagrafe del COMUNE di......)
di contenenti tutte le
disposizioni inserite
nella dichiarazione di
cui sopra, le ricordo
che tutto quello che
viene richiesto ad un TRUST° estero vestito,
deve essere posto
UNICAMENTE sotto
giurisdizione
internazionale,
o diritti dell'Uomo.
Distinti saluti.
Nome e cognome – Data
......– (Comune ove si
abita
Il trustee
(Nome e Cognome)
per conto del
TRUST° estero: (COGNOME
E NOME)
Allego fotocopia
del Passaporto. - COMUNE
di:………….
il
………………...
Firma:……………..
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Spett: COMUNE di…………… e
PREFETTURA di…………e
TRIBUNALE di…………….(Cancelleria) e
AGENZIA delle ENTRATE SpA di…………..
NOTIFICA n°….. del…………. COMUNE di…………..(recapito del TRUST, se è presso il vostro domicilio)
COMUNICAZIONE di avvenuta CREAZIONE, ISTITUZIONE e GESTIONE di Living TRUST° estero - tipo Jersey , quindi sotto Giurisdizione UNICAMENTE Internazionale, di Alto valore umanistico, dal (NOME), e Stato estero: COGNOME° - acronimo = VGP), già depositato il…..
Nella Persona fisica umana, (Nome e Cognome) quale Trustee/amministratore del TRUST° stesso,
NOTIFICO che:
Come da Dichiarazione del………………………… ripetuta il……….
Il NOME LEGALE, cioè la FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (COGNOME E NOME) con il relativo COD. FISCALE……quale NEGOZIO GIURIDICO, con tutti i documenti (Passaporto, Carta di Identità, Patente, carta Sanitaria, ecc., ad essa intestati, che ho acquistato, pagando, dallo stato nel quale attualmente Vivo) è stata SOTTRATTA Legalmente con il Documento della Legale Rappresentanza = LR), al presunto stato nel quale Vivo, e SEGREGATA con tutti documenti ed i beni, mobili ed immobili ad essa ascritti, in questo TRUST° estero (COGNOME E NOME, acronimo: VGP = Verità, Giustizia, Pace), con i GIUSTI e CORRETTI documenti Legali protocollati il ……………..presso il COMUNE …………………….ove ho il domicilio:…………….. e per conoscenza inviata allo stato REPUBLIC OF ITALY (reg. USA, nel S.E.C., data base delle COMPANIES mondiali, con il n° …………………….. ed
a mezzo la Prefettura di……………
Comunico che:
- Questo Living TRUST° estero (tipo Jersey) di alto valore umanitario, è sottoposto come indicato nelle disposizioni del TRUST°, esso stesso Stato Sovrano, UNICAMENTE alla Giurisprudenza Internazionale, Common Law e Diritti dell'Uomo, nel quale sono SEGREGATI documenti e beni (vedi sopra).
E, secondo il detto latino: "par in parem non habet imperium", significa che:
nel diritto pubblico internazionale, il principio secondo cui, un potere sovrano non può esercitare la giurisdizione su un altro potere sovrano, è alla base dell'atto di dottrina dello Stato e dell'immunità sovrana.
vedi: https://www.oxfordrefence.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100306400
- Tutto ciò è
legalmente possibile in
quanto sono il Titolare
di questa FINZIONE ed il
relativo amministratore
di essa (Trustee), fin dalla mia
nascita od iscrizione
all’anagrafe del
presunto stato nel quale
dimoro, quindi è
retroattiva fin dalla
creazione del TRUST
stesso .
- Recapito del TRUST°
presso il domicilio del
Trustee via….………………n°…
Comune di………….
PEC del TRUST°:……………………………..
Il Trustee del TRUST°
estero, qui descritto, è
la Persona fisica umana:
(Nome e Cognome), che è
un essere vivente, cioè un
Individuo tutelato SOLO
in Diritto Naturale,
Diritti dell'Uomo e
Giurisprudenza
Internazionale.
In quanto Trustee del
TRUST° estero di cui
sopra,
con
questa NOTIFICA si
comunica al presunto
stato nel quale per ora
dimoro (REPUBLIC OF
ITALY), che:
il TRUST°
stesso, nei fatti è un
vero e proprio “stato
estero” a sé stante,
fuori dalla
giurisdizione della
nazione nella quale
dimoro per ora.
Inoltre
il
TRUST° , vi ricordo che
esso NON è un soggetto
fiscale, chiamato a
pagare qualsiasi tassa,
imposta, multa,
balzello, ecc., perché
è solo un insieme
di beni, e che gli
individui Persone
fisiche umane e relative
loro FINZIONI PERSONE
GIURIDICHE, si sono
spossessate dei loro
beni SEGREGANDOLI nel
TRUST° estero di cui
sopra. – vedi Legge
Italiana n.
364 del 16/10/1989
P.S. leggi italiane su: STATO ESTERO
Immunità dalla
giurisdizione – Art. 10
Costituzione
E’ principio del diritto
internazionale
consuetudinario, al
quale l’ordinamento
italiano si conforma in
virtù dell’art. 10
Costituzione,
l’esenzione degli stati
esteri dalla
giurisdizione civile.
Essa concerne gli atti “Jure
imperii”, cioè quegli
atti attraverso i quali
si esplica l’esercizio
delle funzioni pubbliche
statali, vietando
apprezzamenti, indagini
o statizzazioni che
possano incidere od
interferire sugli atti o
comportamenti dello
Stato estero, che siano
espressione dei suoi
poteri sovrani.
Italy:
Legge 16 ottobre 1989,
n. 364:
Ratifica ed esecuzione
della convenzione sulla
legge applicabile ai
TRUSTs e sul loro
riconoscimento, adottata
da L'Aja il 1° luglio
1985. (Pubblicata nel
Suppl. Ord. alla G.U. n.
261 del 8 novembre 1989)
Art. 1
Il Presidente della
Repubblica è autorizzato
a ratificare la
convenzione sulla legge
applicabile ai TRUSTs e
sul loro riconoscimento,
adottata a L'Aja il 1°
luglio 1985.
Art. 2
Piena ed intera
esecuzione è data alla
convenzione di cui
all'art. 1 a decorrere
dalla sua entrata in
vigore in conformità a
quanto disposto
dall'art. 30 della
convenzione stessa.
Convenzione 1 luglio
1985
Convenzione relativa
alla legge sui TRUSTs ed
al loro riconoscimento
Preambolo
Gli Stati firmatari
della presente
Convenzione,
considerando che il
trust è un istituto
peculiare creato dai
tribunali di equità dei
paesi della Common Law,
adottata da altri paesi
con alcune modifiche,
hanno convenuto di
stabilire disposizioni
comuni relative alla
legge applicabile al
trust e di risolvere i
problemi più importanti
relativi al suo
riconoscimento; hanno
deciso di stipulare a
tal fine una Convenzione
e di adottare le
seguenti disposizioni……..
Il Trustee, amministratore fiduciario - Individuo tutelato SOLO in Diritto Internazionale:
Nome e Cognome
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PROMEMORIA per TUTTI coloro che
abitano in Italia:
TUTTO PUO ESSERE RIGETTATO, se in
DISONORE, VISTA la SENTENZA Italiana
del
27/01/2017 n. 2043 della Cassazione
Civile, sez. III
La
Suprema Corte afferma che un
pignoramento che colpisca beni che
si prospettano nella – formale e
separata – titolarità di un trust,
prospetta una fattispecie
giuridicamente impossibile, secondo
il vigente ordinamento interno e,
quindi, insanabilmente NULLA, per
impossibilità di identificare un
soggetto esecutato giuridicamente
possibile, siccome inesistente e
quindi insuscettibile tanto di
essere titolare di diritti quanto di
subire espropriazioni (cioè coattivi
trasferimenti) dei medesimi.
È invalido il pignoramento eseguito
nei confronti del TRUST anziché del
TRUSTEE e quindi per estensione sono
NULLI i procedimenti in disonore
condotti nei confronti del TRUST.
RIGETTO per Proposte di Contratto:
vedi i PDF delle bozze dei documenti
e come fare ed impostare il tutto:
http://www.tribunalepopolare.org/?fbclid=IwAR0IPu0ZWOkPSLHCF5jgYmq1Ot989fvJ3uQbNUreO1ETw3uKjJUI-IvawDA
IMPORTANTE da
Ricordare
Una volta che avete
fatto i documenti legali
qui sopra indicati,
voi avete cambiato
STATUS e siete SOLO
sotto la Giurisdizione
Internazionale e NON
più sotto la
giurisdizione dello
stato nel quale abitate
!
STATUS
definizione: s.m. lat.;
in it. s.m. inv.
Posizione e situazione
giuridica o sociale di
una persona. Legge: la
posizione di una persona
di fronte alla legge.
La posizione di un
individuo in relazione
ad un altro o ad altri,
in particolare per
quanto riguarda la
posizione sociale o
professionale.
Dal momento che siamo sotto altra giurisdizione ne viene fatta notifica a tutte le istituzioni della nazione nel quale abitate.
Tutta la documentazione comprovante l'iter e' inviata da ciascuno di noi individualmente. sia via PEC che cartaceo a: Ministero degli Interni, Ministero Economia e Finanza, Agenzia delle Entrate, Carabinieri, Locali, Comune di residenza, ecc., soprattutto a quelle realtà con cui ciascuno sa di interfacciarsi. Es. Alcuni anche alla Polizia locale e al Tribunale, ecc...
Lo scopo è arrivare al riconoscimento definitivo del nostro Status e per aprire la strada a tutti coloro che vogliono cambiare giurisdizione e uscire dalla Corporation = REPUBLIC OF ITAY. Se non si fermano, occorre proseguire con la Corte dell'Aia e simili...
"Not Traspassing", = "Divieto di Accesso", territorio sotto la giurisdizione di Cvac nation Italia.
Per ulteriori informazioni vedi QUI: http://www.cvacnationitalia.net
Gruppo Ufficiale dei Members del CVAC nation Italia: https://www.facebook.com/groups/137611743588789/
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Se
volete uscire dalla SCHIAVITU' iniziate a protocollare presso il
Comune ove avete il vostro domicilio
+ Prefettura + Enti statali fiscali, necessari,
questo documento (LR) autocertificato,
DOPO avere proclamato e NOTIFICATO per iscritto
il vostro TRUST estero che contiene la
vostra
Sovranità Individuale che trovate qui
+
Legittimo
Rappresentante (legale) della FINZIONE
PERSONA GIURIDICA
(LR)
IMPORTANTE:
La
vostra LR, senza la dichiarazione di
Sovranità Individuale (la bozza la trovate qui)
può essere, specie se mal formulata come quelle
che trovate in certi gruppi di Facebook, messa
in un cassetto oppure contestata, se poi la LR
viene portata davanti ad un giudice, al 99,9%
egli la ricusa
come non valevole, proprio perché manca il
patto precedente con lo stato =
Dichiarazione di Sovranità individuale
che
sancisce che la
Persona fisica umana, quale
unico Titolare, che amministra la FINZIONE
GIURIDICA e quindi diviene unico Beneficiario, sottraendo la proprietà della FINZIONE allo stato e rifiuta
e non accetta la giurisdizione italiana, perche
Egli si richiama alla Giurisdizione superiore la
propria, ciò al Diritto Naturale (anche le leggi sui
diritti dell'Uomo) e/o la Common Law.
Per dare ulteriore valore ai vostri documenti
aggiungete la postilla: Registrato all'AIA
Ricordate che:
“Al momento del
contratto (atto di nascita
= FINZIONE PERSONA GIURIDICA)
lo stato italiano attribuisce ad
ogni nascituro un Bond (Titolo
obbligazionario) di circa 2
milioni di euro, crescente nel
tempo, a seconda delle
competenze acquisite che
piuttosto che essere consegnato
al diretto interessato, al
momento del raggiungimento della
maggiore età, è sottratto con un
espediente all’età di 10 anni.
Pertanto, il denaro che dovrebbe
servire per le spese di
sopravvivenza quali, l’acquisto
di una casa, ecc. viene inserito
in lotti e commercializzato a
livello internazionale a
insaputa dei diretti
interessati, andando a far parte
del Pil nazionale”.
Ecco perché
nulla
bisogna pagare poi al presunto Stato Italia, in
quanto è uno stato nato con Violenza, Rapina,
Truffa, Corruzione, quindi è un'azienda
privata:
vedi qui i FATTI della storia, ed anche
perché la
REPUBLIC of ITALY
(vedi conferma della sua registrazione), è una
colonia US e quindi una azienda
in mano ai privatI = company, infatti
ciò e anche
confermato dalla registrazione al SEC di
cui abbiamo evidenziato e
dimostrato con i riferimenti ed
i links, proprio in queste
pagine).
Come è possibile che i ministri del governo
italiano debbano sempre piacere a paesi esteri.
Bene la risposta la trova nell'archivio dei beni
culturali dove è presente un PDF, stampato dal
Poligrafico della Zecca dello Stato.
Nero su bianco si legge di Cassibile e del fatto
che dal 1943 chi comanda in Italia non è il
popolo italico, bensì il potere anglo americano.
FONTE:
http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Fonti/Fonti_XVI.pdf
vedi
PDF già scaricato
Mai nessuno ha comandato in Italia, se non
l'America e chi vuole veramente governare per il
popolo italico dovrebbe denunciare la verità.
Come lo sono anche gli US (United States of
America Inc.) = azienda privata = Corporation
Dall'anno 2019-2020 il
Presidente degli Stati Uniti ha cancellato la US
(United States Of America
INC) e ripristinato gli "USA=Stati Uniti
d'America" di cui è il Trustee......
https://telegra.ph/Gli-Stati-Uniti-dAmerica-sono-tornati-alla-Repubblica-Costituzionale---Quali-saranno-i-risvolti-epocali-per-lItalia-e-per-il-mon-10-10
Ecco
il documento ufficiale della cancellata:
US
(United States of America
INC)
![]() |
ECCO un ARTICOLO da LEGGERE con attenzione, malgrado diverse informazioni mancanti dell'articolista:
Vedi qui: negli USA è nata la Vera
rivoluzione di coloro che attuano la Sovranità
individuale
e non solo....,
IL TREDICESIMO EMENDAMENTO RITORNA DOPO 142 ANNI
Questa è una vera notizia bomba, anche se tutti
i media mainstream che l’hanno trattata hanno
fornito una mezza verità.
Dicono infatti “Adesso finalmente è ufficiale:
la schiavitù stata abolita definitivamente negli
U.S.”
NON E’ COSI’
La schiavitù è stata abolita immediatamente dopo
la fine della Guerra di Secessione e ratificata
da tutti gli Stati dell’Unione.
Il ripristino del testo originale del 13°
Emendamento reintegra un concetto basilare che
era stato del tutto cancellato:
SIAMO ESSERI DIVINI, CREATURE del PRIMO
CREATORE, DOTATI di LIBERO ARBITRIO ASSOLUTO e
MAI SOTTOPOSTI ad ALCUNA GERARCHIA.
-
vedi
anche:
SBATEZZATEVI
(fatelo
se siete stati battezzati in qualche
religione cristiana o non)
Vedi queste pagine preparate da un avvocato
italiano
- http://dottdemetriopriolo.simplesite.com/
perché dichiararsi Sovrani ?
-
By avv.
Demetrio Priolo
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Care
ESSENZE INCARNATE
Come possono obbligare un Essere umano ad
attenersi alle "loro leggi" ? (quelle del
$ixT€ma).
Pensaci bene, come possono ordinare ad un Essere
umano di fare questo o quello ? ....solo un
padrone può ordinare, ma se esiste un padrone
esiste uno
schiavo e questo non lo potevano fare alla
luce del sole.
Il
$ixT€ma
riesce a governare la tua obbligazione
(la tua
FINZIONE PERSONA GIURIDICA =
UOMO DI PAGLIA, cioè il tuo
COGNOME e NOME, scritto in STAMPATELLO, nel
certificato di nascita, carta di identità,
passaporto, ecc.), ma quello non sei Tu.
- vedi:
IO SONO
- vedi:
all'inizio della Pagina 1 la spiegazione
particolareggiata di PERSONA GIURIDICA
Ti hanno fatto credere di essere quel
COGNOME e
NOME, il loro gioco è stato quello di far
identificare l'essere umano in questa
obbligazione-FINZIONE GIURIDICA e FISCALE, attraverso
manipolazioni millenarie.
Inconsciamente oggi diventi quel “pezzo di
carta” e vieni gestito attraverso le loro regole
commerciali finanziarie e tu attraverso lavaggi
di testa, che partono sin dalla tua nascita, ti
trovi confuso, perduto.
La tua identità di
Divina Essenza incarnata
viene completamente annullata diventando uno
SCHIAVO accondiscendente una merce che con il
tempo diventerà deperibile.
Tu sei un valore è immenso, un valore
inquantificabile, e sono riusciti a
imprigionarti in un pezzo di carta.
Ora sta a te scegliere, chi essere.
Con
amore, By
Raffaele Gavuglio -
https://www.facebook.com/raffaele.gavuglio?fref=ts
(US): Inoltre,
registrandosi (firmando allo Stato il
certificato di nascita, da parte dei propri
genitori) la vostra
proprietà biologica (il corpo ed i corpi dei
vostri figli), e con la creazione di un
certificato di nascita ("FINZIONE
PERSONA GIURIDICA"
che è anche uno strumento di sicurezza
finanziaria che rappresenta la prova del
consenso dei genitori nella firma sul minore) si
acconsente così di diventare presunta proprietà,
ma sicura amministrazione da parte dello
Stato, sia di voi sia dei vostri figli.
Lo Stato crea quindi prima la FINZIONE
GIURIDICA di un bambino, che diviene operante con la firma dei
genitori sul certificato di nascita, al quale è
dato un "valore commerciale" e
finanziario.
Se si dispone di un certificato di nascita
vecchio-stile, guarda sul retro di essa, per
vedere 3 punti di interesse.
1) Un numero di 6-10 cifre che non avete mai
usato nella vostra vita.
2) Le parole "Ricavi ricevimento" sul lato
sinistro di questo numero.
3) le parole "per proprie finalità Solo" sul
lato destro del numero.
Per inciso, prima del 1900, chi è abituato a
scrivere l'evidenza di una nascita nella loro
famiglia.
Questa prima personalità legale legato a voi, è
conosciuto come un "CITTADINO NAZIONALE" che poi
diventa sinonimo di essere un "Dipendente
governativo", quando si invia (cedere) una
domanda (a mendicare) per la registrazione (a
segno su i tuoi diritti) per diventare un
peccatore (con la firma per la lotta chiamato
assicurazioni sociali o di sicurezza sociale).
Verrà visualizzato il tuo
Employee ID # (noto anche come SIN #), che crea
un'altra persona chiamata "CONTRIBUENTE"
fiscale.
Questo significa che l'utente accetta la legge
sull'imposta sul reddito, e ora ti fa debitore
dell'imposta sul reddito, in cambio dei
"benefici" di essere un dipendente del governo.
Tratto da:
http://www.thepowerhour.com/news4/strawman_scarecrow.htm
Ricorda cara
ESSENZA
IMMORTALE
Incarnata ed identificabile con Nome e Cognome
(un
atto di
personificazione,
come l'assunzione di una forma umana da parte di
un essere spirituale, eterno) che:
Il Sovrano
è
l'Io
Sono, che risiede sempre ed
esclusivamente nel suo corpo, la Persona fisica
umana, ovvero uomo naturale od essere umano che
è
l'IO SONO che la crea, per manifestarsi nella
dimensione, nel nostro caso Terrestre e quindi
distinguersi dagli altri IO Sono, con il suo
Nome e Cognome, per tutta la sua
vita sulla Terra.
Quando necessita, con il suo
corpo, può avere un domicilio in un bene suo o
di terzi...ma il domicilio non è la residenza !
infatti la parola domicilio ha nel suo etimo la
radice "dom" = casa e deriva dal latino
domus = casa - vedi:
http://www.etimo.it/?term=domicilio
Significato della parola Residenza = stare
dentro un qualcosa, in modo abituale e non
sporadico = cioe’ il proprio corpo infatti esso
e’ l’involucro ove l’Io
Sono rimane, risiede in
ogni istante e per tutta la sua vita terrestre !
Al contrario il domicilio
è un luogo ove l'Io
Sono,
con il suo corpo, può andare di tanto in tanto
e può variare poco o tanto, come luogo, nella
propria vita terrestre....
Il
$i$t€ma finanziario, religioso e politico,
utilizza scientemente termini
impropri, proprio per impedire che gli
Esseri
Viventi, cioè le
Essenze
Incarnate che non
conoscono
chi sono, credano con quelle parole
utilizzate razionalmente in modo improprio, che
essi sono “mortali”…. Questi, per ora "padroni
del mondo", sono dei veri e propri
CRIMINALI !
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GIUSTIZIA e
Legalità
Giustizia e legalita' sono due cose diverse, molto
diverse...
La parola Giustizia, è una parola molto
complessa, deriva da GIUSTO.
La giustizia esiste da migliaia di anni, anche se nel corso
degli anni ha subito una grande trasformazione.
Ma la GESTIONE della Giustizia è sempre stata corrotta o
ingiusta !
Arrivando ai giorni nostri, forse molto di quello che
facciamo, la maggior parte delle volte, non si può chiamare
nemmeno GIUSTIZIA !
Cosa è giusto e cosa non lo è ? La giustizia è sempre
legalità ?
Le leggi cambiano nel tempo e non sempre le possiamo
considerare giuste. Durante il fascismo erano legali le
leggi razziali contro gli ebrei, ma non per questo erano
giuste. Ciò dimostra che giustizia e legalità a volte sono
molto lontane l'una dall'altra.
Le leggi non cambiano solo nel tempo, anche a seconda del
luogo: in alcuni paesi musulmani le donne devono portare il
velo e non possono girare per strada senza che un uomo le
accompagni. A me questo sembra ingiusto, ma a molte donne
musulmane no, per loro sarebbe assurdo non farlo.
Rubare è illegale, ma se chi ruba sta morendo di fame, è
davvero ingiusto ? Per noi che viviamo agiatamente è facile
scandalizzarci per i piccoli furti dei poveri e diseredati.
Ma quanti di noi preferirebbero affamare la propria
famiglia, per non rubare un pezzo di pane ?
Il concetto di giustizia cambia quindi nel tempo, a seconda
del luogo, delle persone e delle situazioni. Legalità e
illegalità, giustizia e ingiustizia, sono temi che
appartengono ad ogni epoca e cambiano con il cambiare della
società.
By Michelle Coleman 3^G Guinizelli - Carracci
La legalità comprende l’insieme di tutte le azioni che all'interno del nostro stato si possono fare, che quindi, rispettano le leggi. Essa deve essere rispettata altrimenti si potrebbe aprire un caso penale/civile per l’azione scorretta. La legalità con il passare del tempo, come la giustizia, è cambiata. Per esempio: all'inizio del novecento le donne non potevano votare mentre ora possono. La giustizia è la legalità nel pensiero individuale, è quello che noi giudichiamo giusto o sbagliato.
By Lorenzo Rubino - Tratto da: progettocolomboregoliamoci.blogspot.it
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Avvocati, Giudici e la Colonia US divenuta Azienda PRIVATA "REPUBLIC OF ITALY" in mano ai BANCHIERI & C....
per i particolari ed i documenti che lo comprovano -
vedi QUI
e QUI
Gli avvocati GIURANO davanti al Consiglio dell'Ordine della loro provincia per poter esercitare...PECCATO che il loro ordine cosi come tutti gli altri ordini, SIA una SOCIETA' a CAPITALE PRIVATO e UNICA RAPPRESENTANTE per l'ITALIA del "BAR ASSOCIATION" !!....e forse non lo sanno neppure….!
http://www.ordineavvocatiagrigento.it/?p=7145
......leggete molto BENE !!!
Tutti gli avvocati dell'ordine di Milano, Roma, ecc., sono MEMBRI del "BAR ASSOCIATION"
COME lo SONO i GIUDICI !!
SONO, di FATTO, AGENTI di CORPORATIONS PRIVATE !!
NOI NON RICONOSCIAMO UNA GIUSTIZIA AMMINISTRATA da SOCIETA' a CAPITALE PRIVATO al SERVIZIO di CASSA di UNO STATO CHE di FATTO e CON le PROVE è UNA CORPORATION a CAPITALE PRIVATO, CHE GIURA FEDELTA' all’'ORDINAMENTO del COLUMBIA DISTRICT, QUANDO FIRMA i FINANCING STATEMENT della SEC /UCC !!
.....QUESTA è GIUSTIZIA ??, QUESTO SAREBBE UNO STATO di DIRITTO ?
http://www.raifer.de/index.php?id=5&L=1
ECCO QUA: TUTTI gli AVVOCATI ed i MAGISTRATI del MONDO, APPARTENGONO a QUESTA MEGA-ASSOCIAZIONE ...
una CORPORATION PRIVATA !!
Cosa ci stiamo a fare NOI in un sistema così odiosamente BUGIARDO ??
….a CHI APPARTIENE ?? (NdR: ai Banchieri del Mondo)
....ABBIAMO FIRMATO CONTRATTI CON QUESTA GENTE ?? (NdR: nessuno ha firmato nessun contratto, agiscono così perché noi Tacciamo....)
QUESTI FANNO SOLO PROFITTO...COME TUTTE le SOCIETA' a CAPITALE PRIVATO del MONDO….e la MERCE SIAMO NOI !...SVEGLIAMOCI !
http://www.ibanet.org/About_the_IBA/IBA_council.aspx
http://www.ibanet.org/About_the_IBA/intro_italian.aspx
GUARDATE che BEI CORSI ORGANIZZANO in COMUNIONE CON i PIRATI TOGATI delle CORPORATIONS
http://www.consiglionazionaleforense.it/…/studi-e-ricerche/…
TERZULTIMO LINK !!!
ORDINE DEGLI AVVOCATI di MILANO !!
http://www.ordineavvocatimilano.it/index.php?pgn=articolo...
SIAMO AMMINISTRATI DA UNA GIUSTIZIA PRIVATA !! E C'è ANCHE l'ABA - "AMERICAN BAR ASSOCIATION"....
La MADRE di TUTTE le TRUFFE ai DANNI dell'UMANITA'
Fino a quando non DICHIAREREMO per ISCRITTO la NULLITA' di QUESTO SISTEMA, che si VENDE COME "REPUBBLICA COSTITUZIONALE di UNO STATO SOVRANO"....NOI STIAMO ACCONSENTENDO e TACENDO...
…E’ infatti sul SILENZIO/ASSENSO che SI BASA TUTTA questa ENORME, PLANETARIA, SCHIFOSISSIMA TRUFFA SECOLARE
...Vi RENDETE CONTO che gli ISCRITTI al "BAR" SONO i SOLI a POTER AMMINISTRARE la LEGGE del COMMERCIO CHE è l'UNICA che ci "MANEGGIA" l'ESISTENZA ??
…Vi rendete conto che TUTTO è SOLO COMMERCIO di BENI, con o senza gambe ?
…Vi rendete conto che noi siamo dichiarati TRUST di BENI CEDUTI allo STATO alla nascita e dopo 7 ANNI VENIAMO DICHIARATI MORTI, perchè nessuno reclama la propria INNEGABILE ed INCONFUTABILE condizione di ESSERE UMANO VIVENTE SU QUESTA TERRA ?....
...e Vi RENDETE CONTO che di NOI, COME "SOGGETTI GIURIDICI" =
UOMO DI PAGLIA, SCRITTI a LETTERE MAIUSCOLE, la SOLA COSA CHE RESTA è QUESTA ??....FINO alla NOSTRA MORTE ??
http://www.tels.it/wp-conte…/uploads/…/06/codice-fiscale.png
By Valeria Gentili
Come è possibile che i ministri del governo italiano debbano sempre piacere a paesi esteri.
Bene la risposta la trova nell'archivio dei beni culturali dove è presente un PDF, stampato dal Poligrafico della Zecca dello Stato.
Nero su bianco si legge di Cassibile e del fatto che dal 1943 chi comanda in Italia non è il popolo italico, bensì il potere anglo americano. FONTE: http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Fonti/Fonti_XVI.pdf
vedi PDF gia' scaricato
Mai nessuno ha comandato in Italia, se non l'America e chi vuole veramente governare per il popolo italico dovrebbe denunciare la verità.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ecco come autodifendersi anche in Tribunale: L. 25 ottobre 1977, n. 881
Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966.
Articolo 14
- d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta: nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore di ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;
Articolo 16
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.
Utilizzate questo documento per poterlo fare legalmente:
Se volete uscire dalla SCHIAVITU'
iniziate a Protocollare presso il
Comune ove avete il vostro domicilio + Prefettura + Enti statali necessari,
fiscali, ecc., questo documento (L.R.) autocertificato, DOPO avere proclamato per iscritto la vostra Sovranità Individuale che trovate qui + Legittimo
Rappresentante (legale) della FINZIONE
PERSONA GIURIDICA (L.R.)
La
vostra LR, senza la dichiarazione di
Sovranità Individuale (la bozza la trovate qui)
può essere, specie se mal formulata come quelle
che trovate in certi gruppi di Facebook, messa
in un cassetto oppure contestata, se poi la LR
viene portata davanti ad un giudice, al 99,9%
egli la ricusa
come non valevole, proprio perché manca il
patto precedente con lo stato =
Dichiarazione di Sovranità individuale che
sancisce che è la
Persona fisica umana, quale unico Titolare, che amministra da solo la FINZIONE PERSONA GIURIDICA e quindi diviene unico Usufruttuario/Beneficiario, sottraendo la proprietà della FINZIONE allo stato e rifiuta e non accetta la giurisdizione italiana, perche
Egli si richiama alla Giurisdizione superiore la
propria, cioè al Diritto Naturale (leggi sui
diritti dell'Uomo), la Trust Law del Jersey e/o la Common Law.
Per dare ulteriore valore ai vostri documenti
aggiungete la postilla: Registrato all'AIA
Tenete presente che è MOLTO meglio SEGREGARE la FINZIONE ed i beni ad essa ascritti, nel vostro TRUST estero vivente come qui indicato
IMPORTANTI DOCUMENTI:
UNA NUOVA ERA, il tuo
LASCIAPASSARE mondiale (il
PASSEPARTOUT, vedi sotto) - 23/04/2013
Ciao Fratello Caro,
Ci siamo, ecco il momento
fatidico. Quello che in più occasioni ti abbiamo
promesso. Il Bivio, lo Spartiacque, l’Unicum.
Pillola Rossa o Pillola Blu.
A te la scelta.
Con ciò che trovi qui puoi letteralmente
chiamarti fuori dalla schiavitù del
debito
(vedi anche la
Truffa
del
Debito pubblico),
la condizione gravosa ed angosciante che ora ti
trovi a vivere, e che apparentemente ti sembra
senza via d’uscita.
Ma se hai l’abitudine a vedere risolti i tuoi
problemi da altri, devi sapere che in questo
caso è diverso, sei tu a doverti mettere in
gioco.
Se credi infatti che in qualche modo i problemi
possono risolversi da soli, oppure se ti piace
pensare che, come nei film, arriva la cavalleria
a sgominare il tuo nemico, o addirittura se stai
aspettando un salvatore, un leader carismatico,
un messia che fa il lavoro al posto tuo, ebbene
sappi che nell’Universo
La Legge è diversa da così.
Pensi che la via che qui ti viene proposta è
gratuita, comoda, automatica ? Allora ti sbagli:
se cerchi garanzie, fatti un tostapane (due anni
tutto compreso !) Se poi cerchi bacchette
magiche per cancellare le tue scelte passate,
rivolgiti alla fata turchina !
Qui agisci sotto la tua totale responsabilità,
come protagonista della tua vita.
Sì, questa cosa è diversa da tutto ciò che trovi
nel modello di vita che il sistema ti propone
senza sosta attraverso i suoi media di massa,
quel modello che ormai da molti è conosciuto col
nome di “Matrix”.
In quel modello
sono altri,
che tu
probabilmente ignori
e che ti
è impossibile conoscere,
che nascostamente ti suggeriscono di
continuo, ciò che devi fare, e tu acconsenti a
farlo, spesso senza accorgertene.
Comportandoti quindi come un infante, che per
vivere ha bisogno di un tutore, di una guida,
perché ignora come condurre da sé la sua vita.
Qui invece, quando vuoi davvero chiamarti fuori
dalle situazioni gravose che vivi – e puoi
farlo, puoi davvero farlo – devi imparare a
prendere il timone della tua esistenza ed essere
consapevole che dal momento in cui imbocchi
questa strada devi contare sulle tue risorse,
sulla tua capacità di giudizio, sulla tua
saggezza nel prendere di volta in volta la
decisione giusta.
Chiamarsi fuori significa affermare con tutto il
proprio Essere “la
mia infanzia è finita, i miei tutori hanno
terminato il loro compito, ora la responsabilità
della mia vita è interamente nelle mie mani”.
Quando scegli questa strada evita quindi di
farlo con leggerezza perché da quel momento
devi farti
ONORE
dinanzi all’Universo
in ogni istante.
E ora fai bene attenzione a ciò che stai per
leggere.
Se dunque:
A - Tu patisci una situazione di difficoltà a
causa di
prestiti,
mutui,
situazioni creditizie varie, con intimazioni di
vario genere provenienti da
Banche,
istituzioni
statali
o finanziarie e soggetti similari.
B - Un tuo familiare, un amico o un
conoscente si trova vessato da debiti che per
l’affanno indotto dall’attuale crisi non sa più
come gestire.
(Come avrai di certo osservato, praticamente
quasi ogni individuo adulto del mondo
occidentale ricade nei due casi sopra descritti,
quindi l’applicabilità di una conoscenza come
quella che puoi trovare qui è piuttosto ampia.)
Ebbene, il contenuto di questo post può cambiare
decisamente in meglio la tua vita.
E può cambiare anche quella di un tuo familiare,
amico o conoscente: tu puoi consentirgli di
migliorare o risolvere la sua situazione e per
questo ti serba eterna gratitudine quando gli
giri queste informazioni.
Indipendentemente da tutto, probabilmente senza
saperlo, tra coloro che conosci ci sono
moltissime persone che ne hanno bisogno senza
che tu lo sai; per questo ti chiediamo di
condividere queste informazioni comunque
attraverso i canali che ritieni più opportuni,
anche a persone estranee all’uso di internet.
Perché le informazioni qui contenute possono
migliorare o risolvere una situazione debitoria
?
Perché possono aiutarti, o aiutare i tuoi cari,
a comprendere meglio quali sono i diritti
che secondo la legge noi abbiamo ma di cui
evitiamo di usare perché nella maggior parte dei
casi ignoriamo di averli, visto che per rendere
possibile il funzionamento della società nella
modalità attuale, generalmente queste conoscenze
vengono trattenute nelle mani di pochi.
Ma ora veniamo al dunque, le difficoltà in cui
versiamo ci fanno urgenza.
Il contenuto di questo post consiste quindi in:
- Una nota di testo introduttivo, che stai
leggendo ora, con cui viene inquadrato
l’argomento.
- Un video esplicativo con istruzioni pratiche
passo passo e considerazioni aggiuntive, per
confortarti riguardo a come gestire eventuali
incognite.
- Un video che ti illustra le fondamentali
premesse che ti sono necessarie per far sì che
l’azione che decidi di fare – quando scegli la
pillola rossa – diventa l’inizio di un cammino
al termine del quale il timone della tua vita è
saldamente in mano tua.
- Un modello di documento da scaricare
denominato Notifica che va completato con i tuoi
dati e inviato ai tuoi creditori a mezzo
raccomandata a plico, con ricevuta di ritorno.
Con questo kit puoi ottenere molto, molto di più di quanto ti appare ad un primo colpo d’occhio. Tuttavia, come è bene fare sempre nella vita, meglio per te evitare di credere ciecamente a ciò che ti vien detto: comportati quindi così anche in questo caso, te lo suggeriamo noi stessi.
Verifica, studiando per comprendere più
profondamente che puoi il documento che qui
scarichi, usalo solo dopo averlo compreso, e
forma la tua opinione solo dopo aver osservato i
fatti che seguono all’invio.
Quando la soluzione della tua vertenza è
positiva così come ti è stato qui prospettato, e
mettendoti la mano sul cuore ritieni che questa
conoscenza è per te di valore, in totale libertà
puoi fare una donazione all’apposito pulsante
sul sito.
In ogni caso preparati a dover cambiare la
visione del mondo che hai in questo momento: nel
senso che probabilmente attraverso l’azione che
fai con ciò che qui trovi puoi comprendere che
la realtà è diversa da come appare.
Dopo aver inviato la Notifica (vedi sotto)
Una volta inviata la vostra notifica, i vostri
creditori probabilmente si rivolgono a voi in
modo difforme da quanto legittimamente chiedete:
molto spesso infatti, coloro che vogliono
recuperare il debito/credito, letteralmente
vessano la persona con continue chiamate
telefoniche, e-mail, sms, ecc..
Per bloccarli,
come dei dischi rotti è bene dire loro: “Se ha
qualcosa da chiedermi lo deve fare solo tramite
A/R da inviare a…“.
Poi aggiungere, “se continuate a
chiamarmi/inviarmi e-mail, ecc…, sappiate che
state violando la legge 196 (legge sulla
privacy) con tutto quello che consegue“.
In questo modo, la nostra privacy è protetta, e
le loro vessazioni cessate.
Ricordatevi di negargli il consenso
all’utilizzo, mantenimento e trattamento dei
vostri dati sensibili.
Riferimenti
www.comenonpagare.com
Il sito di Antonino Fabio Ciaccio, Toni per gli
amici, autore e speaker radiofonico, che ha
condiviso la sua esperienza diretta con le prime
versioni della NAC, quando ancora non era nota
con questo nome. Sul suo sito la finestra dei
commenti raccoglie le esperienze degli utenti
della NAC.
http://movimentosovrano.blogspot.it/
Il sito di Sandro di Gaia, Sovrano, Ambasciatore
di Pace, che ha notificato la sua dichiarazione
di Sovranità individuale già nel 2007.
A lui si deve in particolar modo la forma
attuale che ha la N.A.C., ed il nome stesso, che
significa Notifica di Accettazione Condizionata
(del presunto debito).
Il concetto di NOTIFICA assume infatti,
all’interno dei meccanismi reconditi di sistema,
una valenza così fondante da assumere connotati
metafisici, ed è giusto che per un documento di
questa importanza venga ad esso reso onore.
Inoltre secondo La Legge alla Notifica si è
tenuti a rispondere se si vuole rimanere in
onore, mentre così non è per una normale
lettera.
http://nuovoparadigma.org/
Il sito coordinato da Francesca Colella per i
temi legati alla Sovranità, all’economia secondo
il Nuovo Paradigma. Qui trovi il reportage di 18
sperimentazioni relative alle N.A.C.
Di seguito al riquadro del video troverai
la documentazione da scaricare in formato word.
Nel caso tu che leggi sei di nazionalità
straniera, puoi tradurre o far tradurre le
N.A.C. nella lingua della tua nazione ed usarla
con gli eventuali adattamenti (il cuore
concettuale non differisce di molto da paese a
paese) interfacciandoti con i link indicati.
E ora, con un augurio di vita più serena e
luminosa, ti salutiamo e ti auguriamo buona
visione e buona… azione.
By Jervé, Toni, Sandro, Francesco
La
scelta, di usare la NAC, (Meglio
la NCD - vedi QUI), lo
ricordiamo ancora, è basata sul
Libero Arbitrio.
Tutte le Persone Dichiarate
Libere dai Debiti !
Vedi Avviso di
Dichiarazione di Assoluta Verità
UCC #
2013032035
Per ulteriori
informazioni vedi QUI:
http://www.cvacnationitalia.net
Gruppo Ufficiale dei
Members del CVAC nation Italia:
https://www.facebook.com/groups/137611743588789/
Il documento finale dell’OPPT
emesso il 18 marzo 2013. Questo documento ha
posto fine a tutte le restanti entità fatte
dall’uomo e ha ridato assoluta libertà a
tutte le persone di questo pianeta.
In questo documento il Creatore è indicato
come “Essenza Assoluta” e tutte le persone
create sono indicate come “Essenza Assoluta
incarnata”.
L’articolo VI afferma: “…Ho debitamente
verificato con piena responsabilità,
tramite la DICHIARAZIONE DI ORDINE (DELARATION
OF ORDER) che l’Eterna Essenza è trasparente e
conosciuta dal Fare (DO’ing) di ciascuno e che
ogni incarnazione di Essenza Eterna
nell’Universo di Eterna Essenza è libera e
libera dal debito, non confutata.”
Questo significa che NON ESISTE DEBITO.
Voi non avete alcun debito, nessuno ha debiti….
ed è ormai un fatto da divulgare e da esercitare
!
PROMEMORIA
Potete anche fare una Legale
Rappresentanza (L.R.-
LR) per i PROTEGGERE
i vostri figli dalle
aggressioni del
"presunto stato" ove
vivete, e/o dagli
Enti della Pubblica
Amministrazione (PA)
e/o enti privati, solo se essi
non hanno ancora
compiuto il 18esimo anno
di età con le stesse
modalità della vostra,
immettendo però al suo
interno, al contrario
della vostra, il Nome e Cognome della
Persona Fisica (Il
Nome e Cognome
scritto in Alternato) +
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA =
COGNOME E NOME (scritto
in MAIUSCOLO) dei vostri
figli, in modo che
siate solo VOI a
proteggere e
tutelare per ogni cosa,
i vostri figli,
anche per le cure
sanitarie del "presunto
stato", e/o per non
fare i
pericolosi
Vaccini !
Se negli uffici
municipali, regionali,
statali, (Istituzioni) non
accettano i vostri
documenti, tenete
presente che potete
sporgere DENUNCIA legale
CONTRO il personale che
RIFIUTA di accettare e
REGISTRARE i vostri
documenti:
- legale, del personale
che lavora per le
Istituzioni,
per violazione
dei doveri d'ufficio,
art. 74 DPR 445/2000,
comma 1 dell'art. 74:
1. Costituisce
violazione dei doveri
d'ufficio la mancata
accettazione delle
dichiarazioni
sostitutive di
certificazione o di atto
di notorieta' rese a
norma delle disposizioni
del presente testo
unico.
Dopo aver presentato e
protocollato questi
documenti, nel comune
ove avete il vostro
domicilio, richiede in
comune la copia
conforme dei
documenti depositati che
potete utilizzare per
qualsiasi cosa si
rendano necessari.
Questo documento
(autocertificazione) va
protocollato nel Comune
ove si abita ed inviato
in plico R/R, alla
Prefettura dalla quale
dipende il Comune.
TRUST (cosa è ?)
-
Vedi bozza di un
TRUST
autodichiarato
Trust Sentenze ed
indicazioni su di esso,
come proteggersi da
Terzi
La legge di Jersey sul trust:
Jersey nel
modello internazionale dei trust
vedi anche qui:
http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Diritto/Dossier/Holzmiller/2006/DIR_HOL_DPS_24_2006_TRUST_2.shtml
Da
registrare facoltativamente nel
Jersey ma e da NOTIFICARE nella nazione ove vivete
vedi:
Manuale d'uso
appropriato del trust
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ATTENZIONE:
Se negli uffici municipali,
regionali, statali,
(Istituzioni) non accettano i
vostri documenti, tenete presente
che potete sporgere DENUNCIA legale
CONTRO il personale che RIFIUTA di
ACCETTARE come validi e/o REGISTRARE i vostri
documenti:
Denuncia legale, del
personale che lavora per le
Istituzioni,
per
violazione dei doveri
d'ufficio,
vedi: art. 74 DPR
445/2000, comma 1 dell'art. 74:
1. Costituisce violazione dei doveri
d'ufficio la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di
notorietà rese a norma delle
disposizioni del presente testo
unico.
Dopo aver presentato e
protocollato questi documenti,
nel comune ove avete il vostro
domicilio, richiede in comune la
copia conforme dei documenti
depositati che potete utilizzare per
qualsiasi cosa si rendano necessari.
Questo documento
(autocertificazione) va protocollato
nel Comune ove si abita ed inviato
in plico R/R, alla Prefettura dalla
quale dipende il Comune.
Quindi per
chi si è
autocertificato
LEGITTIMO
RAPPRESENTANTE
(anche Legale) (LR) della
FINZIONE GIURIDICA con il suo
nome, con il documento, previsto
dal
DPR 445/2000, con il quale
si rivendica e si detiene la
qualità di Titolare e
Beneficiario unico, esclusivo e
CREDITORE
INDIVISIBILE, come
LEGITTIMO
RAPPRESENTANTE
(anche Legale) e curatore della
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA.
Tutto ciò è stato fatto sulle
basi della
Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani
del 1948,
ratificata in Italia nel 1977
tramite la
Legge 881.
Questa autocertificazione
ci consente di far valere i
diritti dell’Essere Umano (Nome
e Cognome scritto in alternato)
stabiliti per convenzione anche
internazionale.
SAPPIATE CHE LO:
Art.
28 della Costituzione:
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende
allo Stato e agli enti pubblici [cfr. art.
97 c. 2]
Denuncia legale, del personale che lavora per le
Istituzioni,
per violazione dei doveri d'ufficio, art. 74 DPR
445/2000, comma 1 dell'art. 74:
1.
Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la
mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà rese a norma delle disposizioni del
presente testo unico.
CODICE PENALE -
Dispositivo dell'art. 328
Il pubblico
ufficiale o l'incaricato
di un pubblico servizio,
che indebitamente rifiuta (1) un atto
del suo ufficio (2)
che, per ragioni
di giustizia o
di sicurezza
pubblica, o
di ordine pubblico o di
igiene e sanità,
deve essere compiuto senza ritardo,
è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni.
Fuori dei casi previsti dal primo
comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
un pubblico servizio, che entro trenta giorni
dalla richiesta di chi vi abbia interesse non
compie l'atto del suo ufficio e non risponde per
esporre le ragioni del ritardo, è punito con
la reclusione fino ad un anno o con la multa
fino a milletrentadue euro.
Tale richiesta
deve essere redatta in forma scritta ed il
termine di trenta giorni decorre dalla ricezione
della richiesta stessa (3).
CODICE PENALE - Art.
328 – 2° comma
Il Pubblico Ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio è per legge
obbligato, entro 30 giorni dalla richiesta di
chi vi ha interesse, a compiere l’atto del suo
ufficio, ed esporre le ragioni dell’eventuale
ritardo nel riscontro.
CODICE PENALE -
Art. 357-358-359
A quanto sopra è obbligato
il pubblico ufficiale, la persona incaricata di
pubblico servizio e/o la persona esercente
servizi di pubblica necessità.
CODICE PENALE - Art. da 476 a 493bis
Note
(1) Il comma primo disciplina il reato
di rifiuto di atti urgenti, la cui rilevanza è
limitata a tassative ragioni d'urgenza di
compiere l'atto tra cui rientrano ad esempio i
sequestri obbligatori amministrativi, la
confisca amministrativa, gli ordini di
distruzione degli immobili abusivi, gli ordini
di scioglimento delle manifestazioni vietate, la
sospensione e la revoca della patente di guida,
gli ordini di non circolare su determinate
strade.
Questo dunque si consuma quando
l'inerzia ha compromesso l'adozione efficace
dell'atto urgente. In merito all'urgenza parte
della dottrina ritiene che occorra distinguere
tra termine perentorio in cui si ha una vera e
propria omissione e termine ordinatorio in cui
si avrebbe mero ritardo, in quanto l'atto può
essere ancora compiuto e può esplicare i suoi
effetti tipici.
(2) Rilevano solo gli atti esterni e quelli a
rilevanza esterna, non invece gli atti interni
cosiddetti organizzativi.
(3) Il comma secondo punisce invece la condotta
di omissione non motivata di atti richiesti.
Questa ovviamente non si realizza qualora il
procedimento si sia concluso senza adozione
espressa dell'atto in virtù del
silenzio-assenso, previsto all'art. 20, comma 1,
della l. 7 agosto 1990, n. 241. Dunque perché vi
sia omissione è necessario il ricorrere di tre
requisiti: la richiesta formale
dell'interessato, il mancato compimento
dell'atto entro 30 giorni dalla ricezione della
richiesta (termine previsto dalle norme
amministrative) e la mancata esposizione
dell'interessato, nello stesso termine, delle
ragioni del ritardo.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
AVVISO
IMPORTANTE:
Sempre più spesso pare che le Poste italiane
evitino di incontrare i destinatari delle
notifiche inviate dalla Pubblica Amministrazione
(PA), e quindi fingono di non averli trovati (o
li inviano nei periodi di ferie, natale, luglio
agosto, e fanno decorrere i termini delle
notifiche inviandole direttamente ai comuni per
l'esposizione all'albo nel Comune ove abitate.
Tale procedura è illegale perché nessuno di voi
ha dato il consenso al Comune ove avete il vs
domicilio, di agire a nome e per conto dei
destinatari, cioè di voi stessi.
Il fatto
di non disporre dell'atto, al momento della loro
eventuale illegale notifica, non consente
all'avente diritto, di rigettarlo come
"negazione di offerta di contratto" che secondo
la norma UCC 1-308 può essere rifiutata dal
destinatario.
Solo in tale modo, ovvero
rigettando ogni forma di contratto e negandone
il consenso, tutta la procedura è nulla.
Noi
siamo persone umane e non FINZIONI PERSONE
GIURIDICHE, ricordiamocelo e solo noi disponiamo
di noi stessi.
Chiedete anche e sempre un
documento e identificate colui che tenta di
notificarVi qualunque cosa, anche il postino.
RIGETTO per Proposte
di Contratto:
vedi i PDF delle bozze
dei documenti e come
fare ed impostare il
tutto:
http://www.tribunalepopolare.org/?fbclid=IwAR0IPu0ZWOkPSLHCF5jgYmq1Ot989fvJ3uQbNUreO1ETw3uKjJUI-IvawDA
è possibile anche fare dei RIGETTI
legali a qualsiasi
richiesta iniqua che
lede i Diritti
Inalienabili
vedi anche:
RIGETTO-NOTIFICHE-Pignoramenti-MOBILIARI-e-IMMOBILIARI-2015.pdf
AG. ENTRATE
SpA (Ag.
Riscossioni tasse ed
imposte, CHE è UNA
AZIENDA PRIVATA):
CARTELLE NULLE -
Sapete perché, oltre a
tutto il resto, le
cartelle di EQUILADRIA
sono illegali !
Perché nel riepilogo
vengono sommati dei
NUMERI che vengono
quantificati magicamente
in EURO diventando
“contraffazione” dei
numeri originari !
E, mancando l'unità di
VALORE a fianco ad ogni
numero (che deve essere
motivato), la loro
pretesa è riconducibile
(Codice Penale- Libro II
– Dei delitti in
particolare - TITOLO
XIII - Dei delitti
contro il patrimonio
mediante violenza alle
cose o alle persone) al
reato di estorsione
sanzionato dagli art.
624-625-629 del codice
penale italiano.
a) con la "CARTELLA DI
PAGAMENTO", viene omessa
la consegna, (pertanto è
inesistente), la copia
della procura scritta e
firmata, rivestita della
stessa forma del
contratto che il
rappresentante ha il
compito di concludere,
del PRESUNTO CREDITORE
con la quale lo stesso
chiede all'Agente della
Riscossione di intimare
alla presunta
“controparte”
l’adempimento di un
contratto tra lui e la
“presunta controparte;
b) l’intimazione ad
adempiere è priva della
firma di sottoscrizione
del pretendente;
c) i numeri
corrispondenti agli
Oneri di riscossione
entro e oltre le
scadenze, come pure gli
Importi a ruolo, sono
privi dei simboli
previsti dalla normativa
vigente indicante
l’unità di misura di
valore dell’euro. Tali
numeri diventano
“magicamente” euro nel
totale diventando così
“contraffazione” dei
numeri originari;
d) il bollettino postale
allegato con C/C
intestato ad AGENZIA
ENTRATE spa
rende falsa
l’affermazione scritta
nella prima facciata
"poiché l’Agente della
riscossione fornisce
solo le informazioni
relative alla situazione
dei pagamenti";
e) la richiesta del
pagamento della medesima
somma da parte di un
ulteriore e presunto
creditore, FINZIONE
PERSONA GIURIDICA nella
persona fisica
dell'Agente della
Riscossione (senza la
presentazione di alcun
contratto regolare),
alla "vostra”
FINZIONE PERSONA
GIURIDICA,
nella "veste impropria"
della vostra “Persona
Fisica umana”, pare essere
riconducibile agli
articoli del Codice
Penale- Libro II – Dei
delitti in particolare -
TITOLO XIII - Dei
delitti contro il
patrimonio mediante
violenza alle cose o
alle persone) e quindi
al reato di estorsione
sanzionato dagli art.
624-625-629 del codice
penale italiano
L'unità di misura del
valore, scritto per
intero o con sigla, deve
seguire una
regola/modalità.
La trovate qui
http://publications.europa.eu/code/it/it-370303.htm
La Cassazione ha annullato
i pignoramenti AG: delle
ENTRATE SpA / Equitalia:
https://search.app.goo.gl/tNjS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Notifica da inviare ad: Enti
statali, aziende, avvocati se
necessario, ecc.
NOTIFICA - Protocollo n. ...............
Citta' del
domicilio..................Data............
Spett:.......
via..............citta'...........
Data...........
nel pieno dei miei diritti come soggetto di diritto internazionale quale Persona Fisica umana, in carne ed ossa, dotata di Spirito: (Nome e Cognome), protetto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, riconosciuti dal Trattato di Roma (1950), riconosciuti dalla legge 881/77 e dall'articolo 10 della costituzione italiana, non potevo essere considerato sotto la giurisdizione di qualsivoglia giudice, essendo ciò in contrasto con le libertà fondamentali dell'Essere vivente; il giudice di pace o non, avrebbe dovuto documentarsi sul tema ed esprimere prima un giudizio nel merito;
b) il procedimento era basato sulla violazione della privacy ed uso non autorizzato dei miei dati, pertanto la (commissione tributaria od altra commissione, ente, o società....) alla quale si faceva rimando era del tutto incompetente;
c) era da me prevedibile un rifiuto da parte dell'autorità giudicante di voler entrare nel merito della questione, questo per un evidente conflitto di interessi in quanto tale autorità non è altro che parte della corporazione REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa è , partita iva 06363391001 e codice di iscrizione alla Borsa di New York cik 52782, su cui era basato il rifiuto di riconoscere qualsiasi obbligo contributivo da parte mia, Essere vivente, essenza libera e sovrana;
dal vocabolario:
- contribuente soggetto tenuto a pagare le imposte e i tributi stabiliti per legge;
- soggetto chi si trova nella condizione di dover subire un'autorità o un predominio o di sottostare a un obbligo;
ne consegue che un essere umano vivente, tutelato dai trattati internazionali, non può cedere alcuna sovranità a enti, corporazioni od altro;
mi dichiaro ben disposto a pagare qualsivoglia importo da Voi richiesto, a patto che dimostriate di esserne nel pieno diritto, e senza ostacolare il godimento dei miei stessi diritti fondamentali, sopra espressi.
Sono consapevole del fatto che in un tribunale non si applica un procedimento basato su leggi che dovrebbero garantire un'equa esistenza, ma avviene un vero e proprio atto amministrativo, ne concludo che il procedimento da me richiesto non è entrato nel merito dei miei diritti di essere umano sotto la tutela dei trattati sopraesposti e pertanto nel caso fosse stata emessa in mia presenza, la sentenza si sarebbe potuto configurare il reato di cui all'articolo 380 comma 2d del c.p.p. e successivo articolo 600 del c.p.
Pertanto Vi invito a rivedere la Vostra posizione in considerazione del fatto che il sottoscritto (Nome e Cognome)i essendo beneficiario del Trust (COGNOME E NOME - COD. FISC ...............................= FINZIONE/PERSONA GIURIDICA), di cui è unico amministratore (Nome e Cognome), posso essere considerato il solo creditore dei supposti debiti del Trust (COGNOME E NOME), a meno che non sia stato siglato un Contratto scritto e firmato tra le parti (COGNOME E NOME e COD. FISC.) e (COGNOME E NOME della SOCIETA' - STUDIO AVV. - ENTE STATALE, ecc.), che al momento non mi risulta esistente.
Tale Trust, (da registrare se volete, nel Jersey e da NOTIFICARE nella nazione ove vivete) di cui Vi allego copia, chiarisce senza ombra di dubbio il legame tra l'oggetto del Trust (COGNOME E NOME) (debitore), il suo amministratore (Nome e Cognome) (creditore) ed il solo beneficiario possibile l'essere vivente, la Persona fisica umana (Nome e Cognome).
Tale trust sostituisce ed integra quello precedentemente creato con l'atto di nascita dalla corporazione REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa è (partita IVA e SEC cik omessi) in quanto quest'ultimo fraudolento e con evidenti vizi di forma, ad esempio il "furto di identita' ", senza autorizzazione scritta da parte mia.
Come ben sapete il Trust
è un contratto valido a
tutti gli effetti,
redatto anche in forma
privata, non contemplato
dal codice civile ma
riconosciuto in Italia
dalla legge 364 del 1989
che ha ratificato la
Convenzione dell'Aja
del 1985 e
sua applicazione.
Pertanto se il
vecchio fraudolento
trust riconosceva nella
corporazione
REPUBBLICA ITALIANA
(vedi cosa è
(partita iva e
SEC cik omessi)
l'amministratore del
Trust (COGNOME E NOME e
COD. FISCALE.........) ora
questa funzione viene
esercitata da (Nome e
Cognome).
Pertanto ogni debito possa essere imputato alla FINZIONE (COGNOME E NOME e COD. FISCALE.........) e/o che possiate pretendere, dovrà in ogni caso essere riconosciuto e pagato all'unico vero ed unico beneficiario, vale a dire il sottoscritto.
Pertanto ogni pretesa di
tassa, imposta di
registro, o quant'altro
dovesse essere
richiesto, sarebbe
illegale e perseguibile.
Nel trust
sopramenzionato potrebbe
ravvisarsi una forma di
trust interno, tuttavia
essendo il beneficiario
un essere vivente, ne
risulta evidente la giurisdizionalità
internazionale essendo
quest'ultimo solo tutelato
dai trattati
internazionali e dai
Diritti dell'Uomo.
Patto di rispetto dei
Diritti inalienabili
dell'Uomo
(esempio)
http://www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html
Quando una "legge"
diventa ingiustizia e
causa attacchi ai
Diritti inalienabili
dell’Uomo, difendersi e
resistere è un dovere
verso se stessi, gli
altri e verso la "legge"
stessa.
Vogliamo TUTTI un mondo
migliore e possiamo
sicuramente iniziare a
cambiare Noi stessi;
Solo Uniti nella Verità
e
nell'azione/applicazione
sociale, potremo
realizzare un mondo
libero dall’abuso, e la
SCHIAVITU',
insinuandovi una potente
“nuova consuetudine”: il
rispetto del Diritto
Naturale dell’Uomo,
degli animali e della
Natura intera.
In fede
Firma leggibile
(Nome e Cognome),
Autenticata in COMUNE
dove si abita
Fonte: By G.
Tronconi, con
variazioni del
Redattore della pagina
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Presentazione dell'azione di OPPT nel 2010/2012
Strumenti Legali/Documentazione di OPPT
https://hearthaware.wordpress.com/2013/02/19/come-funziona-il-one-peoples-public-trust/
http://www.republicofkanata.com/canada-is-proclaimed-a-sovereign-republic-crown-authority-is-nullified-common-law-established-as-supreme-authority/?fb_action_ids=10152662163498301&fb_action_types=og.likes
UCC
- Per comprendere pienamente questo
vi invitiamo a leggere la
“Dichiarazione dei Fatti” sul link:
http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-initial-investigation/
e
http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-UCC-filings/>UCC
Filings>2012ptll> Declaration of
Facts.
Eccone due estratti:
Statuti Governativi Annullati:
(vedi: DECLARATION OF FACTS: UCC DOC
# 2012127914 Nov. 28 2012)
“….Che qualsiasi e tutti gli
statuti del Governo Federale degli
Stati Uniti, STATI UNITI, “STATO DEL
….” inclusa qualsiasi e tutte
le abbreviazioni, idem sonans, o
altre forme legali, finanziarie o
manageriali, e inclusi qualsiasi e
tutti gli UFFICI, inclusi
qualsiasi e tutti
i FUNZIONARI, gli
ADDETTI PUBBLICI, gli
ORDINI ESECUTIVI, i
TRATTATI, le COSTITUZIONI,
l’INSIEME DEI MEMBRI, gli ATTI, e
qualsiasi e tutti gli altri
contratti e accordi fatti sotto
questi e per mezzo di questi, sono
ora nulli, senza valore, o comunque
annullati, confutati,….”
Statuti Bancari
Annullati: (vedi TRUE
BILL: WA DC UCC DOC #
2012114776 Oct. 24 2012)
“Dichiarati e ordinati
irrevocabilmente
annullati; qualsiasi e
tutti gli statuti per
Bank of International
Settlements (BIS),
membri di questa e
pertanto includendo
tutti i beneficiari,
incluso tutti i vari
sistemi corporativi che
operano, aiutano,
favoriscono sistemi
finanziari privati e che
usano la fatturazione,
la riscossione, misure
di controllo e
pignoramento per operare
SISTEMI SCHIAVISTICI, e
che confiscano valori
leciti tramite
autorizzazioni illegali.
Ordine di Cessare e
Desistere
Fare riferimento a
DECLARATION AND ORDER:
UCC DOC # 2012 096074
Sept. 09/2012,
riconfermato e
ratificato
dal COMMERCIAL BILL UCC
DOC. NO. 2012114586 e
TRUE BILL UCC DOC. NO.
2012114776 che afferma:
Volontari nell’ambito
militare…. “per
arrestare e prendere in
custodia qualsiasi
corporazione, i loro
agenti, gli ufficiali e
altre figure,
indipendentemente dal
domicilio (domicili)
scelto, che possiedono,
operano, aiutano,
favoriscono sistemi
monetari privati e che
usano la
fatturazione, la
riscossione, misure di
controllo e pignoramento
per operare SISTEMI
SCHIAVISTICI…” e
recupero di tutti i
sistemi monetari
privati, sistemi per
l’inseguimento,
sistemi di
trasferimento, sistemi
di fatturazione,
imprese di
riscossione, sistemi
di controllo e
pignoramento, i quali
operano sistemi di
SCHIAVITU’…”
“Tutti gli Esseri del
Creatore dovranno
immediatamente assistere
tutti i Servitori
Pubblici qui
identificati, per
accrescere, proteggere,
preservare e completare
quest’ORDINE con tutti i
mezzi del Creatore e del
Creato come qui
enunciato, per mezzo e
sotto la piena
responsabilità
personale….”
Cercare i numeri dei
documenti elencati al
Registro di Washington
DC UCC (U niform
Commercial Code):
http://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/
- l’Amministrato e debitore la
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA: COGNOME e NOME
conferma che tutti i beni, servizi,
capitali, ecc. sono di UNICA ed
INDIVISIBILE Proprieta’ del
BENEFICIARIO (Nome e Cognome) al quale
si conferma di esonerarlo da
qualsiasi debito contratto o subito
dall’Amministrato debitore, salvo di
incassarli dai terzi che li
emettono, come Beneficiario Unico e
CREDITORE
indivisibile.
4 - Inoltre, COGNOME e NOME (FINZIONE/PERSONA GIURIDICA),
a titolo oneroso, con il presente
Accordo espressamente riconosce,
consente e concorda che
l’Amministratore e Creditore (vedi
specifiche nell’intestazione) non
può e non deve, in nessun caso, né
in alcuna maniera, essere
considerato come e/o con funzione di
alloggio, né il garante, di COGNOME e
NOME.
5 - Inoltre TUTTI gli ESSERI
UMANI, Persone in carne ed ossa,
sono LIBERI da QUALSIASI DEBITO:
vedi qui la Legge U.C.C.:
http://www.scribd.com/doc/144666831/131330716-Ucc-Eternal-Essence-18mar2013
Questo documento dichiara terminate
tutte le restanti FINZIONI
artificiali e riconduce tutte le
Persone di questo Pianeta alla
Libertà Assoluta.
In questo documento ci si riferisce
al Creatore come "Essenza Assoluta"
e tutte le Creature sono definite
come "Essenze Assolute Incarnate".
L'Articolo VI afferma:
"lo debitamente attesto, con piena
responsabilità e onestà d'intenti,
attraverso la DICHIARAZIONE
dell'ORDINE (DECLARATION OF ORDER),
che l'ESSENZA ETERNA è RESA
TRASPARENTE ed è VISIBILE
ATTRAVERSO il CREARE (DO’, english.)
di OGNI e di QUALSIASI FORMA di
ESSENZA ETERNA INCARNATA,
nell'UNIVERSO dell'ETERNA ESSENZA e
che ESSA è LIBERA e SOLLEVATA da
OGNI DEBITO in MODO INCONFUTATO”
Questo significa che NON ESISTE
NESSUN DEBITO per nessuna Persona
quale ESSENZA Incarnata.
Conclusioni
Il presente Accordo Privato è
continuativo e si perpetua in
effetti fino alla morte, vale a dire
la cessazione definitiva di tutte le
funzioni vitali e facoltà
dell’Amministratore e Creditore
(vedi specifiche nell’intestazione).
Il presente accordo privato è
datato: …………….
Amministrato e Debitore: COGNOME e
NOME (Firma in MAIUSCOLO)
L’Amministratore e Creditore (vedi
specifiche nell’intestazione)
accetta la firma in MAIUSCOLO della
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA: COGNOME e NOME
in accordo con
UCC § § 1-201 (39),
3-401 (b).
Il
sottoscritto Nome della discendenza
Cognome, abitante in ………………………….
(Sovrano individuale dichiarato,
vedi allegato, se lo si e') Titolare
unico, amministratore e creditore
beneficiario indivisibile (vedi
allegato) della “FINZIONE/PERSONA GIURIDICA”
denominata COGNOME E NOME con COD.
FISCALE n ……
Firma leggibile
(Nome e Cognome),
Autenticata in COMUNE dove si abita - Tutti i diritti
Riservati
....da Registrare (se volete,
perché è facoltativo -
consiglio meglio andare in Posta
e farsi fare la "data Certa" e
tenerlo in casa propria) con una
Notifica Protocollata nel Comune del
vs. domicilio ed alla Cancelleria del
Tribunale di competenza (zona ove si
abita)
Se volete
uscire dalla SCHIAVITU' iniziate
a protocollare presso il Comune ove
avete il vostro domicilio +
Prefettura + Enti statali
necessari, questo documento (LR)
autocertificato,
DOPO avere proclamato per
iscritto la vostra
Sovranità Individuale che trovate
qui +
LEGITTIMO
RAPPRESENTANTE
(anche Legale)
della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA
(L.R. - LR) che trovate sotto, in
questa pagina, meglio se la
trasformate in un
TRUST estero, vedi
in pagina 4.
La
vostra LR - L.R., senza la
dichiarazione di
Sovranità Individuale (la bozza
la trovate
qui nella pagina
3)
può essere, specie se mal
formulata, come quelle che trovate
in certi gruppi di Facebook, messa
in un cassetto oppure contestata, se
poi la L.R. viene portata davanti ad
un giudice, al 99,9% egli la ricusa
come non valevole (vizio di forma), proprio
perché
manca il patto precedente con lo
stato =
Dichiarazione di Sovranità
individuale
che sancisce che la
Persona Fisica umana quale titolare unico
della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, e quale
LEGITTIMO
RAPPRESENTANTE
(anche Legale),
amministratore e unico ed
indivisibile Beneficiario, sottrae
la proprietà e l'amministrazione della FINZIONE allo
stato e rifiuta, non accettando la
giurisdizione italiana, perche Egli
si richiama alla Giurisdizione
superiore la propria e/o le leggi
internazionali sui
diritti dell'Uomo
ed anche la Common Law.
Per dare ulteriore valore ai vostri
documenti aggiungete la postilla:
Registrato all'AIA e registratelo
presso i loro uffici delegati.
POTETE anche, al posto
dell'utilizzo della
Autocertificazione, vedi art. 46
- lettera u,
o 47 a seconda del caso
del DPR 28/12/2000 n°
445, utilizzare:
Atto
SOSTITUTIVO di NOTORIETA’,
INVECE della autocertificazione come
L.R.,
LEGITTIMO
RAPPRESENTANTE
(anche Legale),
cosi come quella
INDICATA QUI
nel TRUST estero,
contenente anche
l'autocertificazione dell'ESISTENZA
in VITA.
L'atto sostitutivo di Notorietà,
è l'apposita dichiarazione,
prevista dal DpR
445/2000, che deve essere
utilizzata nei rapporti con la
pubblica amministrazione, con i
gestori di servizi pubblici e con i
privati che vi consentono per
comprovare stati, qualità personali
e fatti a diretta conoscenza
dell’interessato.
La mancata accettazione di tali
dichiarazioni o la richiesta di
certificati o di atti di
notorietà costituisce, per la
pubblica amministrazione,
violazione dei doveri d'ufficio.
Cosa si
può dichiarare
Si può usare la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà per
certificare, a titolo definitivo:
- stati, fatti e qualità personali,
a diretta conoscenza
dell'interessato, non compresi
nell'elenco dei casi in cui si può
ricorrere all'autocertificazione;
- stati, fatti e qualità personali
relativi ad altri soggetti di cui il
dichiarante abbia conoscenza
diretta.
La
dichiarazione può riguardare anche
la conformità all'originale della
copia di:
- atti o documenti conservati o
rilasciati da una pubblica
amministrazione
- pubblicazioni
- titoli di studio o di servizio
- documenti fiscali che devono
essere obbligatoriamente conservati
dai privati.
Chi può
dichiarare
- cittadini italiani e dell'Unione
europea, persone giuridiche, società
di persone, pubbliche
amministrazioni, enti, associazioni
e comitati aventi sede legale in
Italia o in uno dei paesi
dell'Unione europea;
- cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti in Italia
limitatamente ai dati e ai fatti che
possono essere attestati
dall'amministrazione pubblica, o se
previsto da speciali disposizioni di
legge e/o da reciproche convenzioni
internazionali.
Casi
particolari - minori, interdetti,
inabilitati:
- MINORI: può dichiarare chi ne
esercita la patria potestà o il
tutore;
- INTERDETTI: può dichiarare il
tutore;
- INABILITATI e MINORI EMANCIPATI:
può dichiarare l'interessato con
l'assistenza del curatore;
- CHI NON SA o NON può FIRMARE deve
rendere la dichiarazione davanti al
pubblico ufficiale
- CHI SI TROVA in CONDIZIONI di
TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di
salute: la dichiarazione può essere
resa davanti al pubblico ufficiale
dal coniuge o, in sua assenza dai
figli o, in mancanza di questi
ultimi, da un parente in linea retta
o collaterale fino al terzo grado.
Come si
presenta
La dichiarazione deve essere
sottoscritta in presenza del
dipendente addetto a riceverla
oppure si trasmette, allegando copia
di un documento di identità del
dichiarante, via posta, fax o
e-mail; in quest'ultimo caso è
necessaria la firma digitale o pec.
Se la dichiarazione è da presentare
alle pubbliche amministrazioni ai
fini della riscossione di benefici
economici (pensioni, contributi,
ecc.) o ai privati che lo
consentono, la firma deve essere
autenticata.
Validità
- Le dichiarazioni sostitutive hanno
la stessa validità temporale degli
atti che sostituiscono.
Modulistica
MODULO PER LA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DI UNA
COPIA DI DOCUMENTO
Normativa di riferimento
- L. n. 183 del 12 novembre 2011
"Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2012").
-
D.P.R.
445/2000
del 28 dicembre
2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio
2001 "Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa".
- Circ. del Ministero di grazia e
giustizia del 22 febbraio 1999
"Regolamento di attuazione sulla
semplificazione delle certificazioni
amministrative".
- Circ. del Ministero dell'interno
del 2 febbraio 1999 "Decreto del
Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403, recante norme
di attuazione degli articoli 1, 2 e
3 della legge 15 maggio 1997, n.127,
in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative".
- D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998
"Regolamento di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 15
maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni
amministrative".
- L. n. 127 del 15 maggio 1997
"Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di
controllo".
- L. n. del 241 del 7 agosto 1990
"Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti".
IMPORTANTE:
SBATEZZATEVI
(fatelo se siete stati battezzati in
qualche religione cristiana o non,
scrivete cosi come suggerito, nel
caso della
chiesa cattolica, al Parroco
della città ove siete nati)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ecco la descrizione del valore importante
del
LEGITTIMO
RAPPRESENTANTE
(anche Legale)
(L.R. - LR)...
che deve seguire o
precedere la
DICHIARAZIONE di
SOVRANITA' INDIVIDUALE ...(oppure farla
in contemporanea)
..perché nei
fatti....la L.R. - LR....Essa è
nei fatti un
living trust
interno autodichiarato - 06/07/2016
(da registrare
facoltativamente nel
Jersey ma e da NOTIFICARE nella
nazione ove vivete)
RICONOSCIUTA la VALIDITÀ
del “TRUST INTERNO AUTODICHIARATO”,
anche
estero (comunque
da registrare
facoltativamente nel
Jersey e NOTIFICARE
nella nazione ove
vivete) -
Vedi
QUI.
TRUST (cosa è ?)
Trust Sentenze ed
indicazioni su di esso,
come proteggersi da
Terzi
NOTA FISCALE
TRUST AUTODICHIARATO. Vedi
sotto ed anche qui
QUI.
Vedi qui
l'applicazione della
Legge in merito al
Trust autodichiarato
Nulla la cartella dell'AGENZIA delle ENTRATE
SpA - Uff. RIscossioni, notificata
al
Trust
- Maggio 2018
La notifica della cartella di pagamento
effettuata dall'agente della riscossione
direttamente a un trust è da considerarsi
giuridicamente inesistente e/o radicalmente
nulla in quanto il trust non è un soggetto
fiscale e pertanto non può essere considerato
quale generico soggetto passivo d'imposta.
Questo il principio che emerge dalla sentenza
1365 depositata il 27 marzo dai giudici della
Commissione Tributaria Provinciale di Milano
(presidente Roggero - relatore Chiametti).
By Massimo Romeo -
Tratto da: quotidianofisco.ilsole24ore.com
Qui stiamo parlando di
Diritti Umani, vale a dire quelle situazioni
giuridiche riconosciute come fondamentali della
persona umana e tali che neppure lo Stato può
ostacolare nella loro realizzazione.
Il documento:
LEGITTIMO
RAPPRESENTANTE
(anche Legale) è di fatto un living
trust auto-dichiarato, non italiano seppur qui
residente.
È un ente di alto scopo umanitario
giuridicamente riconosciuto, vigente nella
potestà giudiziale del Diritto internazionale.
Vi partecipa un solo
individuo, l’essere umano, a cui è attribuita la
personalità giuridica, vale a dire la facoltà di
esercitare in prima persona la capacità di agire
giuridicamente, senza l’ausilio o l’ingerenza di
intermediari, è riconosciuta nel Patto
internazionale relativo ai diritti civili e
politici (New York 16/12/66) ratificato
dall’Italia con la
legge 881 del 25/10/1977 (Parte terza – Art. 16
"Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica".
Tale legge contiene norme che assicurano una
diretta protezione concreta all’esercizio dei
diritti umani, imponendosi direttamente ai
cittadini e agli organi dello Stato.
Quanto si trova segregato nella LR, che è un
trust interno auto-dichiarato,
(comunque
da registrare facoltativamente nel
Jersey e da NOTIFICARE nella
nazione ove vivete)
è conforme alla legge in quanto il disponente (settlor “il
proprietario dei beni”) se ne spossessa e li
attribuisce ad un curatore (trustee) che assume
l’obbligo di amministrarli secondo quanto
previsto dall’accordo di trust nell’interesse
del beneficiario individuato dallo stesso
disponente.
Il
LEGITTIMO
RAPPRESENTANTE
(anche Legale), quale trustee,
amministra e dispone in modo esclusivo ed
indivisibile, tutte le
FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE
stabilite a suo tempo dallo Stato,
artificiosamente, in capo all’individuo ed
appropriandosene senza il consenso del
vero ed unico titolare .....l'Essere, la Persona
stessa.
Con le FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE che lo Stato
si è illegalmente
attribuito della
proprietà del titolo,
e della sua
amministrazione, ha anche attribuito
(impropriamente, perche
sono comunque sue
intrinseche facoltà)
all’individuo (all’AdN)
l’appartenenza a
delimitate categorie
alla
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA)
alla stregua delle
tradizionali “FINZIONI PRETORIE” del mondo,
pregnato dalla cultura
giuridica dei romani,
come la "fictio
civitatis", quale
attribuzione fittizia
della cittadinanza
romana allo straniero,
con lo specifico fine di
conferirgli
legittimazione
processuale…
-
vedi:
all'inizio della Pagina
1 la spiegazione
particolareggiata di
PERSONA GIURIDICA
RIEPILOGANDO:
Il documento di
LEGITTIMO
RAPPRESENTANTE
(anche Legale) (L.R.
- LR) è quindi un atto pubblico
che fa prova legale. È
una
autoDichiarazione
sostitutiva dell’atto di
notorietà (Art.
47 Dpr. 455/2000
-
D.P.R.
445/2000)
in cui sono enunciati
“stati, qualità
personali o fatti a
diretta conoscenza
dell’interessato”.
Di tale atto, in Diritto
civile, la fidefacienza
(veridicità) è requisito
imprescindibile perché
si possa considerare
atto pubblico
(Art.
2699 c.c.,
Art. 483 c.p.).
De facto la L.R. realizza un
Trust interno patrimoniale
autodichiarato, che
trasformate in TRUST°
estero
da registrare
facoltativamente nel
Jersey e da
NOTIFICARE nella nazione ove
vivete)
così
vincolando i beni al
beneficiario.
La segregazione dei beni
(inseriti in una L.R.
autodichiarata), conseguente
all’istituzione del
trust interno autodichiarato resiste
al pignoramento
effettuato
posteriormente,
rendendoli NON
SUSCETTIBILI di
Ipoteca e/o PIGNORAMENTO da parte
dei creditori personali
del disponente o della
sua FINZIONE PERSONA
GIURIDICA, stato e
banche compresi.
Quindi tutti i beni di
coloro che partecipano
al Trust, trustee
compreso, non sono
Pignorabili od
ipotecabili.
(vedi sopra
UCC
)
![]() |
Come creare il proprio TRUST°
estero,
personale e famigliare,
nel quale inserire i propri beni, e/o
quelli della famiglia, figli, ecc.,
da registrare facoltativamente nel
Jersey e da NOTIFICARE nella nazione ove vivete.
Il tutto
staccato ed inespugnabile dal
$isTema
SCHIAVISTA che
imperante su tutta la Terra !
- vedi:
Padroni del mondo
Definizione della parola:
TRUST -
Definizione della frase:
Cestui que trust
Il trust è uno strumento giuridico che,
nell'interesse di uno o più beneficiari o per
uno specifico scopo, permette di strutturare in
vario modo "posizioni giuridiche" basate su
legami fiduciari.
Non esiste un rigido ed unitario modello di
trust, ma tanti possibili schemi che è possibile
costruire in vista di una finalità ultima da
raggiungere. I soggetti del trust o, più
correttamente, le "posizioni giuridiche", sono
generalmente tre:
- una è quella del
Disponente (o
settlor o grantor), cioè colui che
promuove/istituisce il trust;
disponente
[di-spo-nèn-te] (pl. -ti, part. pres. di
dispórre) - A agg. Che dispone
- B s.m. e f. DIR Autore di una disposizione,
spec. testamentaria
Il disponente intesta
o inserisce
i propri beni mobili
/
immobili
al Trust ed
affida all'amministratore la loro
amministrazione, il quale ha il potere-dovere
di gestirli secondo le "regole" del trust.
- la seconda è rappresentata
Trustee,
cioè dall'Amministratore/gestore
(trustee).
.
- la terza è quella del
Beneficiario (beneficiary),
espressa o implicita.
Beneficiario:
[be-ne-fi-cià-rio] agg., s. (pl. -ri)
- agg. dir. Che gode di un beneficio: ente b.
- s.m. (f. -ria) dir. Destinatario di beni o
proventi assegnati con atto giuridico: il b. di
un testamento
Posizione "eventuale" è
quella del guardiano (protector).
"Posizioni" e "soggetti" possono non coincidere.
Lo stesso soggetto può assumere più di una
posizione giuridica, in realtà solo
con la sua
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA
=
UOMO DI PAGLIA
(uomo
di paglia), come, ad esempio, nel
"trust autodichiarato" estero, di alto
valore umanitario (da
registrare facoltativamente nel
Jersey e da NOTIFCARE nella nazione ove vivete) in cui un soggetto è nel
contempo, disponente per mezzo della propria
FINZIONE PERSONA GIURIDICA e Trustee
(amministratore), così come
più soggetti possono rivestire una medesima
posizione (trust con una pluralità di disponenti,
di amministratori, ecc.).
Modellare un trust in grado di soddisfare un
interesse specifico significa individuare le
"regole" più idonee allo scopo: esse sono quelle
elaborate/scelte dal disponente, nel quadro normativo di
riferimento (Convenzione
dell'Aja, leggi straniere sul
Trust,
leggi italiane).
Da un trust valido conseguono necessariamente
caratteristici effetti:
- separazione e protezione del
patrimonio,
- intestazione all'amministratore (che non ne
diventa proprietario vero e proprio),
- gestione fiduciaria vincolata e
responsabilizzata dei beni. Gli effetti possono
coincidere con lo scopo principale/finale per
cui è stato costituito il trust.
Ecco due esempi
utili a tutti:
TRUST PERSONALE
estero di alto valore umanitario
(da registrare facoltativamente nel
Jersey e da NOTIFICARE nella nazione ove vivete)
L’istituto del Trust, può essere utilizzato per
le finalità più diverse, nell’interesse di un
singolo, di una famiglia o di un’impresa, con
riferimento alle successioni, alla
cointestazione di immobili, alla pianificazione
patrimoniale e fiscale, ovvero per il
soddisfacimento degli interessi di un gruppo
societario.
PRIMO PIANO
Con il trust non si possono derogare leggi che
tutelano:
- i minori e gli incapaci;
- gli effetti personali e patrimoniali del
matrimonio, la quota di legittima delle
successioni mortis causa, il trasferimento di
proprietà e le garanzie reali, la protezione dei
creditori in casi di insolvibilità, la
protezione dei terzi che agiscono in buona fede.
Questi limiti permettono di superare le riserve
avanzate da parte della dottrina in ordine
all’applicabilità, anche in Italia,
dell’istituto in esame.
PRASSI
Il trust a favore di un disabile si deve
intendere come un trust “di scopo”, ossia privo
di un beneficiario determinato. Secondo l’ar t.
73, comma 2, del TUIR (per il quale, “nei casi
in cui i beneficiari del trust siano
individuati, i redditi conseguiti dal trust sono
imputati in ogni caso ai beneficiari”), i
redditi conseguiti scontano l’IRES in capo al
trustee (e non l’IRPEF in capo al beneficiario).
È quanto affermano le Entrate. (Risoluzione
278/E del 4 ottobre 2007)
La conversione in legge del decreto
"milleproroghe" (d.l. 273/05) ha sancito
definitivamente la legittimità del trust: in
particolare, con l’inserimento, nel codice
civile, dell’art. 2645ter sono state create le
premesse affinché l’istituto trovi quel
riconoscimento finora mancante.
Questo nuovo articolo, infatti, prevede che si
possa stabilire, per atto pubblico, un vincolo
di destinazione a carico dei beni mobili o
immobili registrati allo scopo di proteggere
“interessi meritevoli di tutela”.
Questo vincolo potrà avere durata non superiore
a 90 anni, se riferito a enti o persone
giuridiche, o durata non superiore alla vita
della persona fisica beneficiaria se riferito a
individui o a gruppi di individui.
Data la grande flessibilità e adattabilità
dell’istituto del trust ai singoli casi
concreti, si aprono ora prospettive molto
interessanti nella gestione dei patti
parasociali, nella risoluzione dei conflitti di
interesse temporanei, nelle formulazione di
garanzie ad operazioni finanziarie, nelle
intestazioni fiduciarie in genere, nei passaggi
generazionali di imprese, nella gestione di
patrimoni ereditari, nella destinazione di
alcuni beni ad enti no profit ecc.
Art. 2645-ter
(Trascrizione di atti di destinazione)
Gli atti risultanti da atto pubblico, con cui
beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici
registri sono destinati, per un periodo non
superiore a novanta anni o per la durata della
vita della persona fisica beneficiaria, alla
realizzazione di interessi meritevoli di tutela
ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. possono
essere trascritti al fine di rendere opponibile
ai terzi il vincolo di destinazione; per la
realizzazione di tali interessi può agire, oltre
al conferente, qualsiasi interessato anche
durante la vita del conferente stesso.
I beni conferiti e i loro frutti possono essere
impiegati solo per la realizzazione del fine di
destinazione e possono costituire oggetto di
esecuzione, salvo quanto previsto dall’ar t.
2915, primo comma, c.c. solo per debiti con- tratti per tale scopo.
By Valeria Gentili
Costituzione - Atto istitutivo e parametri del
Jersey trust.pdf - Google Drive (da
registrare facoltativamente nel
Jersey e NOTIFICARE nella nazione ove vivete)
Convenzione relativa alla legge applicabile ai
trust
(2) ed al loro riconoscimento
(resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989
n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992)
http://www.il-trust-in-italia.it/aja/ConvAjaItal%20testo.htm
TRUST
(forestierismo)
(diritto)
(economia) istituto tipico
dei sistemi giuridici
di common
law, ma
attivo anche
nei paesi che
hanno aderito alla
specifica convenzione dell’Aja.
Esso
consiste in
un patrimonio
segregato,
impignorabile
se è
costituito e
registrato
fuori dallo
stato
italiano, per
la tutela degli interessi più
vari, ben
definibili
all'interno
del trust
stesso,
spesso di
un beneficiario ed amministrato da
un trustee,
quasi
sempre soggetto differente
dal costitutore del
Trust.
Tratto da:
http://it.wiktionary.org/wiki/trust
Ecco un
esempio di
Trust
(estero):
ATTO ISTITUTIVO
del TRUST
(JERSEY): “NOME
del TRUST”
(Bozza)
da registrare facoltativamente nel
Jersey e NOTIFICARE nella nazione ove vivete
Con
la presente scrittura, da conservare
agli atti del Notaio che
autenticherà le firme, si conviene
quanto appreso tra:
………………………., nato a ………………., il
………………… e residente in …………………..,
via …………………………, 30, CF:
…………………………………….., Libero
Professionista, di seguito indicato
come SETTLOR;
e
………………………….., nata a ……………… il
…………….e residente in ………………, Largo
…………………., CF:…………………, di seguito
indicata come TRUSTEE.
PREMESSO:
- che il SETTLOR intende costituire
in Italia un “Trust” al quale si
applicano le disposizioni della
Convenzione dell’Aja del 1° luglio
1985, ratificata dalla
REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa e'), con legge 16 ottobre 1989,
n. 364, entrata in vigore il 1°
gennaio 1992, salvo disposizioni di
maggiore favore.
- Che il SETTLOR trasferisce in questo momento al TRUSTEE appresso nominato, la somma di …………………., per mezzo di assegno bancario n............tratto sulla banca di ...............
- Che il SETTLOR intende trasferirgli successivamente altri beni e mezzi.
Ciò
premesso come parte integrante e
sostanziale della presente
scrittura.
ART. 1
COSTITUZIONE ed ACCETTAZIONE
Il SETTLOR istituisce un Trust
denominato “…………………………”.
Il Trust è irrevocabile ed ha la
durata di ottanta anni.
TRUSTEE viene nominata …………………… che
accetta tale nomina e le relative
condizioni.
Trustees possono essere nominati
solo soggetti residenti in Italia.
GUARDIANO viene nominata la dott.ssa
……………………………., che accetta tale
nomina e le relative condizioni.
ART.
2
CONFERIMENTO
Allo scopo di dotare il Trust di
idonei mezzi il SETTLOR sin d’ora
conferisce allo stesso la somma
iniziale di Euro ……………….. (……………….)
che verrà utilizzata dal TRUSTEE per
aprire un conto corrente bancario a
nome del Trust presso la Banca
……………………………... – Filiale di ……………….,
con esonero da ogni responsabilità
per la Banca stessa.
Potranno entrare nel patrimonio del
Trust altri beni mobili, immobili e
diritti in Italia o all’Estero che
il SETTLOR stesso o altri, con il
consenso del SETTLOR, se vivente,
possano conferire al Trust.
Sono beni del Trust tali
conferimenti, i frutti degli stessi
ed ogni bene e diritto acquistato
per mezzo di beni del Trust o
pervenuto quale corrispettivo
dell’alienazione dei beni del Trust.
Qualora beni immobili siano inclusi
tra beni in Trust, il TRUSTEE può
consentire a uno o più beneficiari o
loro familiari di abitarvi e/o di
utilizzarlo per altro uso,
permanentemente o stagionalmente, a
secondo della destinazione
dell’immobile, a titolo di comodato
precario.
Il denaro conferito in Trust, potrà
essere investito, a discrezione del
TRUSTEE, in titoli di Stato o
comunque in forme di investimento
che lo stesso riterrà opportune,
previo parere del GUARDIANO.
I beni del Trust sono separati dal
patrimonio personale del TRUSTEE,
non formano oggetto della sua
successione ereditaria, non fanno
parte di alcun regime patrimoniale
nascente dal suo matrimonio o da
convenzioni matrimoniali, non sono
in alcun modo aggredibili né dai
suoi creditori personali né dai
creditori del SETTLOR.
ART.
3
SCOPO del TRUST
Scopo del Trust è assicurare a
…………………, nata a ……………., il ………….. e
…………………….. nato a …………………, il
………………, residenti entrambi in
……………………., ……………., una autonomia
economico, patrimoniale e
finanziaria agli stessi, vita
natural durante.
Il TRUST viene istituito per
assicurare il mantenimento di un
eccellente tenore di vita mediante
l’uso diretto ed i redditi
eventualmente ricavati dall’impiego
del patrimonio del TRUST.
Qualunque interessato anche
moralmente, oltre al SETTLOR e al
TRUSTEE, potrà agire ed intervenire
perché sia dato adempimento allo
scopo del Trust.
Quando il Trust avrà esaurito il suo
scopo, per raggiungimento da parte
dei beneficiari di una autonomia
economica in grado di soddisfare lo
scopo del TRUST, il Trustee sotto la
supervisione del Guardiano
provvederà all’assegnazione dei beni
del TRUST. Il TRUSTEE dovrà disporre
dei beni in favore dei BENEFICIARI.
ART.
4
BENEFICIARI
Il SETTLOR nomina sin d’ora quale
Beneficiari dei beni del Trust
……………………., nata a ……………. il ………….. e
…………………. nato a ……….., il …………..,
residenti entrambi in
………………………………... .
La nomina e la revoca dei
Beneficiari è riservata “ad libitum”
al SETTLOR sin quando esso sia in
vita e sia capace di intender e di
volere.
I Beneficiarî non possono alienare
alcun proprio diritto nel corso
della Durata del Trust né in alcun
altro modo disporne, né tali diritti
entrano nella massa fallimentare in
caso di fallimento o insolvenza di
un Beneficiario né su di essi
possono essere compiuti atti di
esecuzione.
ART.
5
POTERI del TRUSTEE
Il TRUSTEE ha capacità processuale
attiva e passiva in relazione ai
beni del Trust.
Esso può comparire nella sua qualità
di TRUSTEE dinanzi a Notai e a
qualunque pubblica autorità senza
che mai si possa eccepirgli mancanza
o indeterminatezza di poteri.
L’ufficio di Trustee non è
remunerato.
Il
TRUSTEE potrà:
- delegare a professionisti e/o
consulenti l’amministrazione dei
beni del Trust;
- delegare a terzi il compimento
di singole attività per un tempo
determinato.
Il TRUSTEE deve tenere i beni del
Trust separati dai propri, in
particolare:
- tutte le volte che si tratti
di beni o diritti iscritti o
iscrivibili in registri pubblici o
privati il TRUSTEE è tenuto a
richiederne l’iscrizione o nella sua
qualità di TRUSTEE o a nome del
Trust o con qualunque altra modalità
che riveli l’esistenza del Trust;
- i rapporti bancari istituiti
dal TRUSTEE e tutti i contratti da
lui stipulati dovranno essere
intestati o al Trust o a lui
medesimo.
Il TRUSTEE consegna annualmente al
SETTLOR l’inventario dei beni del
Trust, unitamente ad una relazione
sull’amministrazione.
Ove il SETTLOR lo richieda, il
TRUSTEE deve sottoporsi ad una
verifica contabile e amministrativa,
condotta da uno o più professionisti
abilitati, nominato/i dal SETTLOR e
compensato/i dal Trust.
Nell’esercizio della propria
discrezionalità il TRUSTEE terrà
conto dei desideri del SETTLOR, come
manifestati verbalmente o per
iscritto.
Salve le disposizioni e le
limitazioni espresse in questo atto,
la discrezionalità del TRUSTEE
rimane tuttavia piena.
Nel corso della Durata del Trust il
Trustee può, per quanto riguarda
beni immobili inclusi nel Fondo in
trust, consentire ad uno o più
Beneficiari, attuale, di averne il
possesso o il godimento alle
condizioni che il Trustee ritenga
opportune, previo parere vincolante
del GUARDIANO.
ART.6
SUCCESSIONE del TRUSTEE
A. Il TRUSTEE rimane nell’ufficio
fino alla propria morte,
sopravvenuta incapacità, revoca o
dimissioni.
B. Esso può essere revocato in
ogni tempo, per mezzo di atto
scritto, dal SETTLOR, il quale
disporrà per la nuova nomina. In
caso di decesso del SETTLOR e di
morte, sopravvenuta incapacità,
revoca o dimissioni del TRUSTEE, il
TRUSTEE viene nominato dal
GUARDIANO.
C. Le dimissioni del TRUSTEE
hanno effetto 30 giorni dopo che lo
stesso ne abbia dato comunicazione
scritta al SETTLOR.
ART.7
LEGGE REGOLATRICE
Il Trust è regolato dalla Legge
inglese.
I diritti, le obbligazioni e la
responsabilità del TRUSTEE sono
disciplinate cumulativamente dalla
Legge inglese e dalla Legge
italiana.
Per l’applicazione della Legge
italiana il TRUSTEE è considerato
quale gestore di beni che, sebbene
di sua proprietà, sono destinati a
soddisfare esclusivamente interessi
altrui e ad essere trasferiti ai
Beneficiari.
ART.8
FORMA degli ATTI
Tutti gli atti che regolamentano o
siano modificativi del Trust devono
rivestire la forma autentica o
pubblica a pena di inefficacia.
ART.9
REDDITO del TRUST
Il reddito del Trust, assolto ogni
costo relativo all’amministrazione
dei beni del Trust ed ogni altro
costo inerente il Trust e al
raggiungimento dello scopo indicato
all’art. 3 del presente atto, dovrà
essere dal TRUSTEE mantenuto nel
Trust.
ART.10
LUOGO DELL’AMMINISTRAZIONE DEL TRUST
Il luogo dell’amministrazione del
Trust è fissato in …………….. , Piazza
……………..
Ogni atto, contabilità e documento
del Trust dovrà essere custodito nel
luogo dell’amministrazione.
ART.11
LIBRO degli EVENTI (EFFETTI VERSO i
TERZI)
A. il TRUSTEE è obbligato a
istituire, custodire ed aggiornare
il “Libro degli eventi del Trust”,
vidimato dal medesimo Notaio che
autentica le sottoscrizioni di
questa scrittura.
B. Il TRUSTEE registrerà in tale
libro ogni avvenimento del quale
ritenga opportuno conservare la
memoria.
C. in ogni caso il TRUSTEE
annoterà gli estremi e il contenuto
di qualsiasi atto per il quale la
forma autentica sia prescritta in
questa scrittura o del quale sia
comunque opportuno pervenire la
dispersione e manterrà una raccolta
completa di tali atti.
D. Chiunque contragga con il
TRUSTEE è legittimato a fare pieno
affidamento sulle risultanze del
“Libro degli eventi del Trust”.
ART.12
La CLAUSOLA CREDITIZIA
Lo scopo del Trust è anche quello
che prevede anche di proteggere
dall'eventualità che vengano
confermate le voci ufficiali di
esponenti di grande calibro del
mondo della finanza internazionale
(possiamo citare i virgolettati di
almeno 20 punte di diamante di FMI,
Bank of England, Fed...ecc., ecc)
che affermano che il denaro di
"proprietà" delle banche, lo è in
modo assolutamente improprio ed
anche e soprattutto contrario alla
Costituzione (cioè illegale) perché
creato dal nulla, a debito, sulla
base della nostra firma di garanzia
e valore e su di esso non possono
essere imposte tassazioni, che
sarebbero altresì dovute dalle
banche, come companies, poiché sono
entità di diritto societario a
carattere meramente privato.
ART.13
Il GUARDIANO
Il poteri del Guardiano sono fiduciari e non personali. E’ nominato dal SETTLOR e da questi revocato. In caso di morte del SETTLOR è nominato dai Beneficiari stessi o in ultima istanza dal TRUSTEE.
Il Guardiano:
1. può esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trust anche se non ne sia richiesto dal Trustee, oltre che per attività previste dal presente strumento;
2. ha diritto di agire in giudizio:
- per l’esecuzione del Trust e in caso di inadempimento delle obbligazioni del Trustee;
- in caso di violazione della legge regolatrice del Trust o della legge applicabile a uno specifico atto del Trustee.
Il Guardiano può ricevere un compenso per i suoi servizi, periodicamente convenuto, con il SETTLOR e successivamente con il TRUSTEE. Le spese sostenute dal GUARDIANO per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del TRUST.
Il Guardiano rimane nell’ufficio per il termine, o fino a dimissioni o, revoca o:
1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità;
2. se persona giuridica: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.
ART.14
MODIFICAZIONI di QUESTO STRUMENTO
Il SETTLOR e dopo la morte o sopravvenuta incapacità del SETTLOR il TRUSTEE, ottenuto il consenso del GUARDIANO, può modificare questo Strumento, tranne gli articoli intitolati
1. Scopo del Trust – art.3
2. Beneficiari – art. 4
Questo
Strumento è stato redatto
da.........................., in cui
sia il SETTLOR che il Notaro
autenticante ripongono piena
fiducia.
Le spese del presente atto inerenti
e conseguenti sono a carico del
TRUST.
Data............................
Firme..........................
SI CONSIGLIA DI REGISTRARLO FUORI
DALL'ITALIA
(da registrare facoltativamente nel
Jersey e NOTIFICARE nella nazione ove vivete)
Altra Bozza di TRUST
Nome e Cognome
(Persona fisica umana)
Via..........Citta'.... n. civico,
...Stato.....
Io sono (Nome e Cognome),
Persona Fisica umana, in qualita' di Sovrano
Individuale - (dichiarato in appositi
Documenti, inviati in varie occasioni ai vari
Enti del "presunto stato Italico", il primo il
(........)
- Documento inviato in copia R/R al Presidente
della Repubblica, Prefetto di ......, Sindaco di
............. e da loro ricevuta, ed
essendo anche la:
Legittima/o Titolare,
creditore e quindi beneficiario INDIVISIBILE,
oltre che Legale Rappresentante ed
amministratore UNICO/indivisibile, della
FINZIONE PERSONA GIURIDICA (TRUST individuale):
"COGNOME e NOME, COD. FISC.......", che amministro e tutelo,
avendola SOTTRATTA all'amministrazione
dello stato......., vedi il documento di Legale
Rappresentante (L.R.) depositato da tempo,
ai vari organi competenti del presunto stato
Italico: Protocollo n° ........ del ........,
nel e del Comune di ...........................
(prov ....), depositato in copia il
(..............), alla PREFETTURA di
................ ed al COMUNE di
............................................ ove
per ora abito, Comunico:
il mio Nuovo e Proprio Status =
Entita' Spirituale/Essere incarnato in
Persona Fisica umana Terrestre, dotata di Personalita'
anche e non solo giuridica, sottoposta in
Onore ed AmOr, SOLO ai
Diritti naturali, Diritti dell'Uomo
ed alla Common Law (Diritti internazionali) e
non siamo (Nome e Cognome e propria FINZIONE
PERSONA GIURIDICA) sottoposti a nessuna
giurisdizione nazionale del paese in cui per ora
dimoro.
Per cui il Soggetto/Persona
Fisica umana e
la propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA, NON sono
sottoposti alla Giurisdizione Italiana, per il
cambio di Status attuato, indicato, precisato,
dichiarato e inviato da tempo agli organi del
presunto stato: REPUBBLICA ITALIANA/REPUBLIC of ITALY,
vedi conferma della sua registrazione, e mai contestato, per cui divenuto la
mia/nostra Legge.
Oggetto: creazione di TRUST
autodichiarato di alto valore e scopo:
DECRETO e DICHIARO quanto segue:
- la rivendicazione dell’istituto giuridico
della ed in QUALITÀ LEGALE RAPPRESENTANTE del
TRUST (Settlor di un Living Trust di alto scopo)
e del DIRITTO sul TRUST di FINZIONE PERSONA
GIURIDICA, in esso SEGREGATA, è quella di DETENERE la caratteristica di
TUTORE, CURATORE anche NOTARILE e SIMILI
(Italy, Articolo 46 lettera u D.P.R. 28.12.2000,
n. 445), aziona, nella Giurisdizione del Diritto
Internazionale, un TRUST AUTODICHIARATO
(CONSTRUCTIVE TRUST), nel quale il Trustee
disponente del Diritto sul Trust costituito, a
seguito di Mandato/Accordo Privato, già
concordato dalle parti, opererà per veder
Riconosciuti, Tutelati, Garantiti, con
l'usufrutto e i benefici all’Essenza/Essere
incarnata in una
Persona Fisica umanadal
(Nome e Cognome), i DIRITTI inalienabili
costituenti l’alto scopo del Trust.
TRUST (cosa è ?) + Trust
Sentenze ed indicazioni
su di esso
NOMINATIVO del TRUST autodichiarato (Living
Trust di alto scopo) è:
COGNOME e NOME ®
e viene
denominato in questo documento con la parola
TRUST, ed è qui di seguito espresso,
nelle sue varie forme grafiche ed elettroniche:
COGNOME e NOME, COGNOME e Nome, NOME Cognome, e/o dei documenti identificativi
a esso riferentesi compresi i suoi relativi
codici, espressi in stringhe alfanumeriche,
ovvero espressi in banda magnetica e/o ogni loro
possibile utilizzo in combinazione, per esteso
e/o per segmenti di essi”, Trust creato alla mia
nascita ed alla mia iscrizione nelle liste
anagrafiche italiane, con recapito odierno in
...............................................via............
presso il domicilio del Trustee.
Questo per avvalorare e confermare la protezione
attraverso valenza – per mezzo della
curatela/tutela del Trustee (amministratore) del
DIRITTO sul TRUST COGNOME e NOME®, da
parte di Nome e Cognome:
- della Titolarita', curatela ed
amministrazione sulla propria FINZIONE PERSONA
GIURIDICA (registrata nello stato in cui vivo),
denominata: COGNOME
e NOME, COD FISCALE ......., inserita
nel Trust, in forza della Personalita'
Giuridica, intrinseca alla mia
Persona Fisica umana
(Nome e Cognome), quale individuo sulla
Terra, contenuta anche nella Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani:
Articolo 6: “Ogni individuo ha diritto, in
ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica”).
Tale precetto è indicato anche nella legge dello
Stato Italiano, 25 ottobre 1977, n. 881 alla
sezione “Patto internazionale "PARTE TERZA" art.
16” della legge di ratifica della DUDU e della
Convenzione di Roma, n. 5 del 1950 Legge 4
agosto 1955, n. 848:
"Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e
del Protocollo addizionale alla Convenzione
stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952".
L’ALTO SCOPO del TRUST, è dunque il superamento della presunta incapacità giuridica di agire del soggetto o cittadino, ovvero di Essere incarnato ed identificabile nella Persona Fisica umana, dal nome proprio (Nome e Cognome).
L'incapacità della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, di tutelare i beni (qualsiasi) pagati da: (Nome e Cognome), pur avendo ad essa ascritti i vari beni mobili ed immobili, conti correnti, ecc., se ancora amministrata dal "presunto stato" nel quale si vive, è stata innestata da esso, "stato", con frode (abuso della titolarità ed esclusivita' dell'uso del Nome e Cognome del Vero titolare - vedi sopra) poi successivamente da esso stato scritti nella nuova forma: COGNOME e NOME in MAIUSCOLO: (COGNOME e NOME) (per differenziare l'azienda, il TRUST, dalla Persona fisica umana Nome e Cognome, nei vari documenti amministrati abusivamente dal presunto "stato" stesso, con frode, inganno e quindi truffa, crimini reiterati fino alla data della SOTTRAZIONE dell'amministrazione infedele e bugiarda, da parte del presunto "stato" italiano e ciò fin dalla mia nascita (data di nascita...............), senza neppure informare di ciò i miei genitori, crimine perpetrato e reiterato anche in Italia, al compimento del 18esimo anno di eta', vale a dire reiterato senza il consenso informato disatteso da parte del presunto stato, all’interessato al 18esimo anno di eta' e quindi da questi accettato per ignoranza sul silenzio/assenso = consenso e ciò fin dal momento della firma dei miei genitori sul "certificato di nascita" del nuovo nato alla nascita, nato Libero da qualsiasi vincolo, ma reso poi SCHIAVO alla firma di detto certificato da parte dei miei genitori al e nel Comune di nascita, poi registrato in Italia all'anagrafe ed in copia alla Prefettura, nonché alla Procura della Repubblica, allorquando vengono attribuite al nuovo nato o registrato, le cosiddette FINZIONI PERSONE GIURIDICHE (aziende individuali private, con relativo CODICE FISCALE) denominate a volte con furbizia nella giurisprudenza italiana: “soggetto giuridico e/o persona fisica”, volte a tentare di vincolare l’Essenza incarnata, nella fatti specie la Persona fisica umana, in modo fraudolento e disinformante, alla Pubblica Amministrazione del presunto stato, o, meglio, alle “amministrazioni o trustees statali, in realta' aziende private”, tramite i vari "Pubblici Ufficiali", come gli ENTI tipo: AG. ENTRATE, COMUNI, Forze Armate, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e simili, compresi il personale che lavora in questi "ENTI", cioe' i tecnici o gli addetti della P.A., gli ufficiali sanitari, insegnanti delle scuole, il controllore sui mezzi pubblici, l’ufficiale giudiziario, ecc.
Parlare di "Diritti umani inalienabili",
equivale ad esprimere quelle situazioni
giuridiche riconosciute come fondamentali
dell’Essenza incarnata nella Persona fisica
umana (vedi sopra) e tali che neppure lo Stato
può ostacolare nella loro realizzazione.
Il viatico volto al recupero di tali Diritti è
costituito dalla Autocertificazione da parte del
Trustee garante del Diritto sul Trust sul
Disponente (la FINZIONE PERSONA GIURIDICA), come
detto, di fatto:
- Questo TRUST è un Living Trust autodichiarato
(Constructive trust), di alto scopo umanitario e
quindi protettivo; esso è un istituto giuridico
di Diritto internazionale vigente anche in
Italia, come da ratifica della Convenzione de
L’Aja dell'1 luglio 1985, in forza della Legge
16 ottobre 1989, n. 364.
Vi partecipa la “Essenza incarnata in una
Persona fisica umana "Nome e Cognome” a cui è
riconosciuta, la “personalità giuridica“ per
diritto di nascita, che agisce per tramite della
funzione di Trustee, quale amministratore del
TRUST autodichiarato: COGNOME e NOME®,
vale a dire che gli è riconosciuta la facoltà di
esercitare in prima persona, quale: Nome e
Cognome, la CAPACITÀ' di AGIRE GIURIDICAMENTE
autonomamente anche senza l’ausilio o
l’ingerenza di intermediari (avvocati, notai,
giudici, ecc.), per conto delle FINZIONI PERSONE
GIURIDICHE con il suo Nome e Cognome, e
costituito anche a salvaguardia e tutela della
FINZIONE PERSONA GIURIDICA immessa, con tutti i
beni ad essa ascritti nel TRUST di cui sopra.
Il “Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici” (New York 16/12/66) infatti
declama:
“OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO, IN OGNI LUOGO, AL
RICONOSCIMENTO DELLA SUA PERSONALITÀ
GIURIDICA”.
È così possibile affermare che alla Persona
fisica umana autodeterminata Nome e Cognome,
dotata dalla nascita di crediti universali, in
curatela del Disponente: la FINZIONE ed i beni
mobili ed immobili ad essa ascritti, è
riconosciuta la capacità di agire giuridicamente
anche in questo caso, per tutelare il Diritto ed
i Diritti sul e del TRUST.
Tale Patto internazionale è stato ratificato
dall’Italia con la Legge 881 del 25/10/1977 ed
è attuato con l'art 10 della Costituzione.
In Diritto internazionale, l’Autocertificazione
della qualità di Amministratore del Diritto sul
Trust a tutti gli effetti è un Trust
Autodichiarato (Constructive Trust di alto
valore etico).
In essa, la “Essenza incarnata, ”ovvero la
Persona Fisica umana, è il Soggetto - Trustee
al di sopra di tutto, non ha giurisdizione di
elezione, se non quella “non scritta” della
Legge Universale dell'AmOr e dell'Onore,
preesistente ad ogni forma di diritto positivo.
Il Disponente = FINZIONE è l'intestatario dei beni
materiali (mobili ed immobili), ma
non è esso che li ha pagati, in quanto
acquistati e frutto del sudore lavorativo della
Persona fisica umana Nome e Cognome e quindi
anche dei beni giuridici, beni di fatto
intestati alla predetta FINZIONE PERSONA
GIURIDICA, di cui è titolare e proprietario
avendo l'esclusiva del Nome e Cognome scritto in
tutte le sue forme anche di FINZIONE oltre che
UNICO beneficiario,di essa: COGNOME e NOME (vedi
sopra), stabilite artificiosamente dal "presunto
stato" nel quale si vive, mediante la
“Dichiarazione/certificato di nascita”.
Nel TRUST autodichiarato, essa, la FINZIONE
PERSONA GIURIDICA, quale Disponente, si
spossessa dei beni materiali e giuridici e li
attribuisce nel TRUST e sono quindi amministrati
dal curatore: “Trustee
– amministratore del Diritto sul Trust, che
assume anche l’obbligo di amministrare e
rappresentare (quale Trustee) detti beni
segregati nel Trust per ogni esigenza notarile,
legale, amministrativa, di notifica, fiscale,
ecc. come previsto dal Mandato/Accordo privato
del TRUST.
Tutti i beni potranno essere eventualmente,
dietro richiesta di acquisto di terzi, venduti
da parte del Trustee, in qualsiasi momento
dell'esistenza del Trust.
Il Trustee ha anche possibilita' di usufrutto di
qualsiasi bene esistente nel TRUST, quale
remunerazione sempre dovuta al Trustee.
L’AUTOCERTIFICAZIONE
della QUALITÀ di Trustee del
DIRITTO sul TRUST (D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
Art. 46,
o 47 a seconda del caso) è un atto pubblico che fa prova legale,
enuncia stati (Status), qualità personali
o fatti a diretta conoscenza dell’interessato ed
in più esprime la volontà di azionare
determinate condotte o atti.
Di tale autocertificazione, in Diritto civile,
la fidefacienza (veridicità) è requisito
imprescindibile affinché si possa considerare
atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).
De facto,
detta autocertificazione realizza un Trust
Autodichiarato (Constructive trust), vincolando
così i beni (intestati alle FICTION IURISB) del
Disponente FINZIONE (beni materiali + beni
giuridici, come ad es. le FINZIONI PERSONE
GIURIDICHE ed i beni mobili, bancari, finanziari
ed immobili ad esse ascritti).
Il sig. Nome e Cognome dichiara ed assume la
funzione di Trustee.
I Beneficiari sono (.......oppure i figli del
Trustee del Trust autodichiarato), salvo diverse
indicazioni inserite nel Trust stesso, ognuno a
seconda del tipo di bene ascritto al Trust.
Il Trustee potrà usufruire dell'utilizzo anche
dei beni ascritti al Trust, ed eventualmente
modificare le regole/norme ed i beni o FINZIONI
del trust stesso, in ogni momento.
I figli del Trustee sono per ora:
Nome e Cognome, nata/o il ..................; FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME E NOME con CoD.FISC......)............ e le loro FINZIONI sono immesse a loro tutela nel Trust stesso.
In questo Trust autodichiarato, io Nome e
Cognome IMMETTO: la FINZIONE PERSONA GIURIDICA: COGNOME e NOME®, che ormai
amministro direttamente, avendola SOTTRATTA
da tempo all'amministrazione del presunto
"stato", con appositi documenti di Sovranità,
Esistenza in Vita e Legale Rappresentante sopra
indicati, con tutti i beni ad essa intestati, ma
acquistati e pagati dal sottoscritto/a Nome e
Cognome:
Questi i Beni mobili intestati alla:
FINZIONE PERSONA GIURIDICA: COGNOME e NOME, COD.FISC.:
....................................... sono
conferiti dal Disponente, nel Trust®
Autodichiarato di cui è Trustee il sig. Nome e
Cognome
(Elencare tutti i beni mobili ed immobili da tutelare)
La “SEGREGAZIONE dei beni” è aspetto saliente ed
essenziale del TRUST in essere e, secondo l’art.
11 della Convenzione de L’Aja, costituisce
l’effetto minimo del riconoscimento di un TRUST
costituito in conformità alla Legge che lo
regola: Common Law e Diritti Umani.
I beni conferiti al fondo, dunque, sono
segregati, vale a dire che non appartengono, né
al Settlor/Disponente/FINZIONE PERSONA
GIURIDICA, né al Trustee, né a terzi, stato
compreso e che l’effetto segregativo trova
legittimazione nella stessa Convenzione de L’Aja
dell'01/07/1985 ratificata dall’Italia con la
Legge 09/10/1989, n. 364 entrata in vigore il
01/01/1992.
La caratteristica più rilevante del TRUST è che
i beni od i diritti, oggetto dello stesso non
vengono trasferiti, ma concretizzano la sola
apposizione di un vincolo di destinazione del
patrimonio del Settlor/Disponente:
i beni costituiscono un patrimonio separato,
isolato da quello del Trustee, inattaccabile dai
suoi creditori di qualsiasi tipo statali e/o
non, poiché sono assenti formali, ad effetti
traslativi, in quanto anche il Trust NON è un
soggetto/ente fiscale.
Si noti che il Trustee ben potrebbe essere a
pieno titolo anche eventualmente Disponente,
poiché la Convenzione dell’Aja ammette il “Trust
autodichiarato (Constructive trust)” in quanto
legittimo ed ammissibile, idoneo a segregare, il
patrimonio di colui che li ha acquistati ed
ascritti al Disponente, e/o quelli del Trustee,
i beni destinati allo scopo per il quale il
Trust è istituito, la protezione, tutela e
garanzia di essi, da qualsiasi tipo di azione
nei confronti dei beni segregati in esso.
[Nota 1]: È stata la Legge 4 gennaio 1968, n. 15
ad introdurre l’istituto dell’autocertificazione
nell’ordinamento italiano, disciplinando per la
prima volta in modo completo ed organico la
materia, cui hanno fatto seguito varie
rettificazioni, tra cui quelle contenute nella
Legge n. 127/1997 (a sua volta modificata dalla
Legge n. 191/98) e dal regolamento attuativo
emanato con D.P.R. n. 403/1998, in vigore dal 23
febbraio 1999.]
[Nota 2]: Diritti inalienabili
Legge n. 881 del 25 ottobre 1977 Autorizzazione
alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia
(Gazzetta Ufficiale n. 333 del 7 dicembre 1977).
Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta
Ufficiale n. 328 del 23 novembre 1978).]
[Nota 3]: Abuso della titolarità del nome Artt.
6, 7 e 9 c.c.:
Ogni qualvolta la forma grafica del nome
originale viene mutata, senza autorizzazione del
Titolare® del nome, Nome e Cognome, si configura
reato di ABUSO es.:
COGNOME e NOME in grafia “TUTTO MAIUSCOLO”,
oppure nome proprio in “Alternato” e cognome
“MAIUSCOLO”, o viceversa che sono sempre e
comunque FINZIONI PERSONE GIURIDICHE.
[Nota 4]: Personalità Giuridica
Nulla a che vedere con i Registri Prefettizi
riguardanti l’iscrizione al Registro delle
"persone" giuridiche private a cui è
eventualmente concessa "personalità giuridica";
infatti, nel caso degli enti e delle
associazioni all’interno degli Stati, la
“personalità giuridica” è “attribuita,
concessa”, SOLO al loro amministratore mentre,
per quanto riguarda la Persona fisica umana, la
cui soggettività giuridica è preesiste al
diritto positivo, la "personalità giuridica" è
semplicemente “riconosciuta” in quanto
intrinseca all'Essere Vivente quale Persona
fisica umana e non esistente al di fuori di
essa, quindi essa è inesistente nell'ente
FINZIONE stesso, se non nell'esercizio di detta
funzione attraverso il proprio
Trustee/amministratore dell'Ente.
[Nota 5]: FINZIONI PERSONE GIURIDICHE
Lo Stato, mediante la predetta
“Dichiarazione/certificato di nascita”, e
conseguente Atto di Nascita, attribuisce al
nascituro l’appartenenza a due delimitate
categorie:
- FINZIONE PERSONA GIURIDICA (grafia MAIUSCOLO
del COGNOME e NOME o di solo uno delle due
parole) come attestato in seguito dalla Carta
d’Identità, Passaporto, Patente di Guida, Carta
Sanitaria, ecc. di pertinenza amministrativo –
anagrafica a cura del Ministero degli Interni,
della Procura o Tribunale e del Ministero della
Giustizia, tutti documenti identificativi della
FINZIONE e non della
Persona Fisica umana, alla
quale è stata sottratta con la frode ed il
furto di identità dell'amministrazione di detta
FINZIONE fino a quando la Persona fisica umana
non la SOTTRAE al presunto stato che l'aveva
ridotto in stato di SCHIAVITU'.
- Persona fisica umana (grafia in alternato,
Maiuscolo/minuscolo del Nome e Cognome) di unica
proprietà ed amministrazione dell'Essere (IO
SONO) incarnato nella Persona Fisica umana.
Ciò alla stregua delle tradizionali “FINZIONI PRETORIE” come la FICTIO CIVITADIS, del mondo governato dalla cultura giuridica degli Antichi Romani che attribuiva FITTIZIAMENTE la cittadinanza romana allo straniero, con lo specifico fine di conferirgli legittimazione processuale con l'amministrazione dello stato su di esso.
Anche oggi, esse FINZIONI sono amministrate
illegalmente dal presunto stato nel quale si
vive, fino a quando il Titolare del nome non
SOTTRAE l'amministrazione della propria FINZIONE
PERSONA GIURIDICA, al presunto stato, con
apposito, preciso ed oculato documento di Legale
Rappresentanza L.R.
Da quanto sopra esposto, IO SONO Nome e Cognome,
eterna Essenza, originale, manifestata come
appellativo Sovrano: “Essenza dello Spirito
infinito”, incarnato in una
Persona Fisica umana, identificata con il solo Nome e Cognome:
(Nome e Cognome), quale “Trustee” del
“TRUST: COGNOME® e NOME", il giorno
........................., con domicilio
in...................................................
, e tuttora vivente, Legale Rappresentanza, L.R.
dichiarata il ..............., protocollo
n°..............(Comune
di.............................. (prov.......),
quale proprietario dei beni ascritti alla
FINZIONE PERSONA GIURIDICA (Disponente),e quale
Trustee del Diritto sul Trust, nella funzione di
Amministratore Fiduciario con Personalità
Giuridica con capacità di agire (art. 16 Patto
Internazionale dei Diritti Civili e Politici
PARTE TERZA delle Legge 881/1977), debitamente
COMPIUTO, eseguita, notificata e perfezionata,
comprensiva della data odierna (tutte le dette
registrazioni e Valori, debitamente prodotti,
emessi, depositati, domiciliati, confermati,
riconfermati, ratificati, verificati e
notificati, "nunc pro tunc, praeterea
preterea", tutti rideterminati e incorporati
in pieno riferimento come stabilito pienamente,
senza pregiudizio, in questo momento, agisce NEL
FARE e debitamente creare, emettere, confermare,
verificare, riconfermare, ratificare e
notificare questa NOTIFICA dichiara che è VERA,
accurata, corretta, e che l'IO SONO Nome e
Cognome è consapevole e competente nel
dichiarare quanto segue:
Visto i punti del documento del 16/01/2018,
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell'ATTO di NOTORIETÀ
ed ESISTENZA in VITA e LEGALE RAPPRESENTANZA e
conseguente amministrazione di FINZIONI PERSONE
GIURIDICHE, di tutore, di curatore e simili
(Art. 46 - lettera u,
o 47 a seconda del caso) D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, che recita: “qualità di legale
rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore e simili” ovvero
“aver rivendicato e detenere la qualità e
Titolarità unica ed esclusiva di Disponente del
Diritto sul TRUST, Amministratore del TRUST
stesso (vedi sopra), secondo il principio per
cui, non essendo il TRUST un ente dotato di
personalità giuridica, ma solo un insieme di
beni e rapporti destinati ad un fine determinato
e formalmente, il Trustee, è l' unico soggetto
di riferimento nei rapporti con i terzi non solo
quale legale rappresentante, ma come colui che
dispone del Diritto.
Ne consegue che esso ente/FINZIONE non è
litisconsorte necessario, in quanto l’effetto
proprio del TRUST non è quello di dare vita
ad un nuovo soggetto di diritto anche fiscale,
ma quello di istituire un patrimonio
destinato ad un fine prestabilito (Corte di
Cassazione sentenze n. 3456 del 20.02.2015, n.
10105/2014, n. 28363/2011, n. 2043 27/01/2017).
- IO SONO Nome e Cognome, essendo
colei che ha pagato per conto della propria
FINZIONE tutti i beni ad essa ascritti, accetto
di divenire e svolgere anche la funzione di
Trustee, per proteggere, tutelare, ed
amministrare il TRUST autocostituito, e
conferisco anche i miei beni da me acquistati ed
ascritti alla FINZIONE, TUTTI quanti: mobili ed
immobili esistenti sulla Terra, all'interno di
questo TRUST.
QUINDI DICHIARO anche di DETENERE la QUALITÀ di
TITOLARE UNICO ed ESCLUSIVO che conferisco al
TRUST:
- del nome Nome e Cognome ......................
espresso e/o scritto in tutti i caratteri e
tutte le sue forme anche MAIUSCOLE,
- essere titolare, proprietario ed
amministratore UNICO anche del Codice Fiscale
.......................... della propria
FINZIONE PERSONA GIURIDICA che conferisco nel
TRUST;
L'utilizzo dei succitati nomi e/o codici
alfanumerici può avvenire SOLO ed ESCLUSIVAMENTE
previo autorizzazione scritta del TRUSTEE.
L'utilizzo improprio senza il consenso scritto
del TRUSTEE comporterà un giusto risarcimento
danni a carico dei trasgressori per il
detrimento ed abuso subito.
- Vedi Rivalsa presente nella
Dichiarazione di Sovranità individuale e
ripetuta nella Legale Rappresentanza del
............................del sottoscritto
Trustee.
Il presente atto ANNULLA tutti gli eventuali
consensi al trattamento dei dati personali
firmati in data antecedente alla data del
presente atto privato sottoscritto.
- Il presente TRUST (vedi sopra) è anche
retroattivo fino alla mia nascita in Italia
dalla data della trascrizione del mio nome Nome
e Cognome e della mia FINZIONE PERSONA
GIURIDICA:
COGNOME e NOME®, negli Elenchi/Data Base
dell'anagrafe Italiana fiscale o non.
IO SONO, eterna Essenza, resa completamente
incarnata, manifestata come appellativo Sovrano
individuale, di “scienza dello Spirito Infinito”
Nome e Cognome, l'originale depositaria e fonte
del Valore dell'eterna Essenza, quale
Persona Fisica umana,
debitamente fa,
dichiara, rilascia, riconferma, convalida,
verifica e avvisa, con l'azione di firma
cosciente debitamente apposta in umido (secondo
norme UCC), che questo COSCIENTE INTENTO e
PAROLA dell’IO SONO definite NOTIFICA, assieme e
con le precedenti gia' presentate e
protocollate sono ORIGINALI assieme agli annessi
documenti dati in DEPOSITO e GARANZIA al COMUNE
ove ho il mio domicilio, e dichiara di essere
informata, ai sensi e per gli effetti di cui al
D.lgs. N° 196 del 30/06/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e
sono la Legge che emano e che dispongo quale
nuova tipologia di Status nel quale mi
riconosco:
DICHIARAZIONE SOVRANITA' INDIVIDUALE, quella
SOSTITUTIVA dell'ATTO di NOTORIETÀ e ESISTENZA
IN VITA, "nunc pro tunc, praeterea preterea",
e relative LEGALE RAPPRESENTANZA di FINZIONI E
PERSONE GIURIDICHE, nonché le specifiche e
coscienti dichiarazioni rese al loro interno
sono veritiere, accurate e complete con piena
responsabilità e sincerità dell’IO SONO che le
sottoscrive con la Propria
Persona Fisica umana, uomo naturale = essere
umano:
(Nome e Cognome)
Questo documento è stato stillato e firmato in
via privata nel ...............................
e depositato nello stato del..... il......
La sottoscritta, Titolare
esclusivo, amministratrice e creditrice
beneficiaria indivisibile ed unica della: “FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA”
(vedi sopra) .
Firma (Nome e Cognome in Blu),
certificata od
Autenticata in COMUNE dove si abita, e se si vuole anche impronta
digitale in rosso
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PROMEMORIA per TUTTI coloro che
abitano in Italia:
RIGETTO
TUTTO PUO ESSERE RIGETTATO, se in
DISONORE, VISTA la SENTENZA Italiana
del
27/01/2017 n. 2043 della Cassazione
Civile, sez. III
La
Suprema Corte afferma che un
pignoramento che colpisca beni che
si prospettano nella – formale e
separata – titolarità di un trust,
prospetta una fattispecie
giuridicamente impossibile, secondo
il vigente ordinamento interno e,
quindi, insanabilmente NULLA, per
impossibilità di identificare un
soggetto esecutato giuridicamente
possibile, siccome inesistente e
quindi insuscettibile tanto di
essere titolare di diritti quanto di
subire espropriazioni (cioè coattivi
trasferimenti) dei medesimi.
È invalido il pignoramento eseguito
nei confronti del TRUST anziché del
TRUSTEE e quindi per estensione sono
NULLI i procedimenti in disonore
condotti nei confronti del TRUST.
vedi qui altre INFO sul tema: http://assistingvessels.wordpress.com/trusts/
meglio, ancora anche QUI:
Per altre info sul tema, Sovranità Individuale eTrust estero famigliare (da registrare facoltativamente nel Jersey e NOTIFICARE nella nazione ove vivete):
https://tools.google.com/dlpage/drive/?hl=it
https://drive.google.com/folderview?id=0B9PEriRP9nMtWFI0WmZMdjMzZ3M&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B8j6i7ZXCFbhWXdyREtUNWNIc0k&usp=sharing
Affidavit:
https://drive.google.com/folderview?id=0B8j6i7ZXCFbhNkFSeEFIdkcwWEk&usp=sharing&tid=0B8j6i7ZXCFbhWXdyREtUNWNIc0k
Sovranita' Individuale di IO SONO
https://drive.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtVFk2dWJmbko2MzA/edit?usp=sharing
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Quando vi recate in
Tribunale, oppure andate in caserma e/o siete
fermati dai
Carabinieri, Polizia, Vigili, Guardia di Finanza
ecc.,
DOVETE
registrare ciò che accade con il vs cellulare,
meglio se video e non solo sonoro
-
Per la propria sicurezza e per
documentare ciò che accade, anche
in un procedimento in Tribunale, è
possibile registrare video e audio,
secondo:
Art. 234 codice di procedura penale
- Prova documentale - Brocardi.it
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-ii/capo-vii/art234.html
....e tenete a
disposizione la vostra
Dichiarazione
di Sovranità e l'autocertificazione di
Legittimo
Rappresentante (legale L.R.)
della FINZIONE/PERSONA GIURIDICA,
trasformata in TRUST estero, che avete protocollato nel
Comune ove abitate ed al quale
richiedete una copia autenticata
della vs autocertificazione, con
timbro del Comune,
Se siete in aula del Tribunale,
presentatele ufficialmente,
dichiarando ciò che state facendo e
consegnate i documenti direttamente
nelle mani del Giudice, nell'aula e
davanti a testimoni ai quali dite di
essere testimoni della consegna di
detti documenti, e chiedendo che la
consegna al Giudice di quei
documenti sia anche registrata nel
verbale dell'udienza, visto che il
cancelliere è obbligato a redigere
e registrare per iscritto, tutto ciò
che viene detto nell'aula.
Questa la Legge Italiana che vi autorizza alla
registrazione dei fatti e dei colloqui -
Avvisateli, se lo volete, che state registrando.
REGISTRAZIONE Video e/o sonori, per
la propria sicurezza:
Dispositivo dell'art. 234 Codice di Procedura
Penale
Fonti → Codice di Procedura Penale → LIBRO TERZO
- Prove → Titolo II - Mezzi di prova (Artt.
194-243) → Capo VII - Documenti
1.
È consentita l'acquisizione
di scritti o di altri documenti che
rappresentano fatti, persone o cose mediante la
fotografia, la cinematografia, la fonografia o
qualsiasi altro mezzo
(2).
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 31342 del 16 marzo 2011 la registrazione fonica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipi al colloquio medesimo è prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell’altro soggetto che ha preso parte alla conversazione.
Inoltre, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 18908 del 13 maggio 2011 è legale registrare una conversazione tra presenti perché chi dialoga ”accetta il rischio” di essere registrato; tuttavia la diffusione della registrazione costituisce violazione della privacy se è fatta per scopi diversi ”dalla tutela di un diritto proprio o altrui”.
Fuori dalla necessità di tutelare “un diritto proprio o altrui”, invece, la semplice registrazione di una conversazione non è reato se è effettuata per fini personali, in questo caso non c’è bisogno del consenso dell’interlocutore purché la registrazione venga custodita e non si proceda alla sua “comunicazione o diffusione”. Invece per poter diffondere a terzi la registrazione, quando ciò non sia necessario alla tutela di un diritto, è indispensabile il consenso dell’interlocutore per non incorrere nel reato di trattamento illecito dei dati personali (Dlgs 196/2003)
Dunque la registrazione (anche segreta) non costituisce reato se, e solo se, a farla è chi partecipa o assiste alla conversazione, mentre non è uno strumento utilizzabile da terzi che, invece, non possono captare conversazioni altrui.
"La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei», dice la Cassazione, "entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre".
La Corte di Cassazione ha recentemente riaffermato, con sentenza n. 29320 del 2012, che le registrazioni audio di dialoghi poste in essere da persona partecipante alla discussione possono essere utilizzati a fini processuali sebbene catturate di nascosto.
Vietate sono invece quelle effettuate da un soggetto assente che ha lasciato il dispositivo audio attivo per registrare conversazione di terzi.
Questo secondo caso si configura come ”intercettazione”, la quale deve sottostare a tutti gli oneri procedimentali richiesti dalla legge.
La registrazione del colloquio per la Corte di Cassazione è un ottimo strumento di difesa. Può rappresentare un’ utile prova di prepotenze, minacce, insulti e ricatti subiti.
http://www.papaseparatiliguria.it/?p=6945
CASSAZIONE PENALE.
AUDIO E VIDEO REGISTRAZIONI
SONO UTILIZZABILI COME PROVE NEL
PROCESSO - 06 Febbraio 2017
Nessun dubbio: le video e audio
registrazioni sono lecite e
utilizzabili come prove
documentali nel processo
Spesso sorge l’interrogativo se sia conforme al diritto, oppure vietato, registrare – o videoregistrare – una conversazione tra presenti anche all’insaputa dell’altro partecipante al fine poi di fare uso della video-registrazione in un giudizio come prova.
(Corte di Cassazione, sez.
III Penale, sentenza n. 5241/17;
depositata il 3 febbraio)
Posso registrare con il mio
telefonino una telefonata (sia
in uscita che in entrata) ?
Posso fare una ripresa video o
foto di fatti o persone da
utilizzare in giudizio ? La
risposta è chiara:
assolutamente SI !
Lo conferma la Terza Sezione
Penale della Corte di Cassazione
con la sentenza del 3 febbraio
2017, n. 5241 dove chiarisce che
non vi è alcun limite al fatto
che un soggetto registri, magari
tramite il proprio smartphone,
una conversazione con un altra
persona senza necessità che
quest’ultima debba essere
preventivamente informata.
Video del rapporto sessuale. Nel
caso di specie la Suprema Corte,
nel decidere di un ricorso de
libertate proposto da un agente
di polizia indagato per aver
indotto indebitamente una
prostituta ad avere due rapporti
sessuali, ha esaminato la
questione della prova dei fatti
contestati.
Ebbene, nel fascicolo era
presente una video-registrazione
fatta dallo stesso indagato del
rapporto tra lo stesso e la
persona offesa (anzi, con due
persone offese).
Ecco allora che la Corte di
Cassazione ritiene necessario
svolgere alcune considerazioni
proprio sull’uso delle
registrazioni video e sonore nei
casi di violenza sessuale
affermando principi validi,
però, nella generalità dei casi.
Il principio espresso – anche
sulla scorta di consolidata
giurisprudenza – è che «le
registrazioni, video e/o sonore,
tra presenti, o anche di una
conversazione telefonica,
effettuata da uno dei partecipi
al colloquio, o da una persona
autorizzata ad assistervi …
costituisce prova documentale
valida e particolarmente
attendibile, perché cristallizza
in via definitiva ed oggettiva
un fatto storico».
Anche perché, ricordano i
giudici, «la persona che
registra (o, come nel nostro
caso, che viene filmata dallo
stesso autore del fatto) … è
pienamente legittimata a rendere
testimonianza, e quindi la
documentazione del colloquio
esclude qualsiasi contestazione
sul contenuto dello stesso,
anche se la registrazione fosse
avvenuta su consiglio o incarico
della Polizia Giudiziaria».
Del resto la Suprema Corte
riconosce espressamente una
circostanza incontestabile : «le
moderne tecniche di
registrazione [sono] alla
portata di tutti, per l’uso
massiccio dei telefonini smart,
che hanno sempre incorporati
registratori vocali e video, e
l’uso di app dedicate per la
registrazione di chiamate e di
suoni, consentono una
documentazione inconfutabile ed
oggettiva del contenuto di
colloqui e/o telefonate [nel
caso di specie] tra il
violentatore e la vittima».
Non sono intercettazioni. Del resto «le registrazioni di conversazioni – e di video – tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 c.p.p. in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono, come sopra visto, n una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni».
Principio valido anche nel processo civile. Ovviamente, quanto affermato in sede penale dalla Suprema Corte vale anche nel processo civile dove le video-registrazioni sono prove documentali che, generalmente, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche).
E la privacy? Infine, e per
completezza, resta da superare
un’ulteriore obiezione
solitamente mossa alle
video-registrazioni all’insaputa
( o anche no) dell’altra parte:
non puoi registrare senza il mio
consenso perché violeresti la
mia privacy.
Senonché l’obiezione non coglie
nel segno almeno in tutte le
ipotesi in cui la documentazione
così ottenuta venga
effettivamente utilizzata per
tutela dei propri diritti
(ovviamente la conclusione sarà
diversa se quei video fossero
diffusi!).
By Fabio
Valerini –
Assegnista di ricerca in diritto
processuale civile
Tratto da: http://www.anvu.it/cassazione-penale-audio-video-registrazioni-utilizzabili-prove-nel-processo
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AUTODIFESA IN TRIBUNALE
Ecco
come autodifendersi anche in
Tribunale:
L. 25 ottobre 1977,
n. 881
Ratifica
ed esecuzione del patto
internazionale relativo ai diritti
economici, sociali e culturali,
nonché del patto internazionale
relativo ai diritti civili e
politici, con protocollo
facoltativo, adottati e aperti alla
firma a New York rispettivamente il
16 e il 19 dicembre 1966.
Articolo 14
- d) ad essere presente al processo
ed a difendersi personalmente
o mediante un difensore di sua
scelta: nel caso sia sprovvisto di
un difensore, ad essere informato
del suo diritto ad averne e, ogni
qualvolta l'interesse della
giustizia lo esiga, a vedersi
assegnato un difensore di ufficio, a
titolo gratuito se egli non dispone
di mezzi sufficienti per
compensarlo;
Articolo 16
Ogni individuo ha diritto al
riconoscimento in qualsiasi luogo
della sua "personalità giuridica".
Anche la
Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo, art. 6 (c) recita:
(c) difendersi personalmente o avere
l’assistenza di un difensore di sua
scelta e, se non ha i mezzi per
retribuire un difensore, poter
essere assistito gratuitamente da un
avvocato d’ufficio, quando lo
esigono gli interessi della
giustizia;
Diritto all'Autodifesa,
senza avvocati, è sancito oltre che
dai Diritti dell'Uomo anche dalla
Costituzione Italiana:
Articolo 24
Costituzione
Tutti possono agire in giudizio,
per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi [cfr.
art.113].
La difesa è
diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con
appositi istituti, i mezzi per agire
e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione. La legge determina le
condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.
Quindi tale Diritto può
essere esercitato sia personalmente
(autodifesa) sia per mezzo del
difensore (difesa tecnica).
Esempio di autodifesa è il diritto
spettante sia all’indagato, sia alla
persona offesa, di ricevere
personalmente notizia del
procedimento penale in corso
attraverso l’informazione di
garanzia.
Pero' nell'ordinamento Italiano
questo Diritto all'autodifesa
sancito anche nella Costituzione
Italiana, NON è concesso !
L'autodifesa in quell'ordinamento
è
concessa soltanto nei ricorsi dal
giudice di pace, per cifre di valore
non superiore ai 1.100 euro o quando
il giudice, su richiesta
dell'interessato, lo autorizzi in
considerazione della natura ed
entità della causa. Negli altri casi
le parti devono essere assistite e
difese da un avvocato.
Un
avvocato però può assistere se
stesso, ma nel penale non gli è
concesso.
L'Autodifesa
nella Common Law
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I
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
civili, sono SEMPRE
ILLEGALI
! - Fate bene
Attenzione:
Giudice messo con le spalle al muro....Con la
Legge sui
TRUST
In un procedimento giudiziario, il giudice riveste illegalmente le 3 funzioni: Disponete del procedimento, Trustee in esso e Beneficiario perché incassa per conto terzi, se sentenzia a sfavore del cosiddetto "imputato"....
E quindi è in disonore...
È possibile entrare da parte del cosiddetto "imputato", per togliere dal disonore il giudice, dire e suggerire per 3 volte al giudice che l'imputato sia il trustee del procedimento/trust e quindi pilotare la cosa.
Inoltre nei procedimenti commerciali il trustee
deve essere retribuito e quindi è possibile
dire, ed affermare, facendolo registrare dal
cancelliere, che il trustee sarà compensato
magari con la cifra molto superiore a quella
discussa nel procedimento....
Utilizzate queste possibilità in
Onore, Rispetto ed AmOr oltre agli articoli di
Legge e relativi Documenti
(Sovranita' +
L.R.,
Legale Rappresentante di FINZIONE/PERSONA GIURIDICA) per
poterlo fare legalmente:
Se volete uscire
dalla Schiavitu' iniziate
a protocollare, dopo la dichiarazione
di Sovranità Individuale e
l'autocertificazione di Esistenza in
Vita, il doc. di
LEGITTIMO TITOLARE ed
RAPPRESENTANTE
(anche Legale) e quindi UNICO Beneficiario,
della
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA
che avete trasformato in TRUST
estero e protocollato,presso il Comune
e la Prefettura (della zona), ove
avete il vs domicilio..
SENTENZA (2013) di TRIBUNALE ITALIANO ufficio
esecuzioni immobiliari di Reggio Emilia, nella
quale il Trustee del Trust amministrato, ha
fermato/bloccato il tentativo di "rapina" di
immobile...
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Un Sovrano in azione:
Contatto Sai FB:
https://www.facebook.com/saibabavertum
Gruppo FB per informazioni sulla
“Frode del Nome”:
https://www.facebook.com/groups/1523534761236992/
video su e con Sai:
https://www.youtube.com/channel/UChG_EqY_a9zWvorkyU4Tabw
Precedenti interviste con Sai:
Podcast Senza Filtro Ep.12 con
Sai:
https://www.youtube.com/watch?v=shjDdYgteY8
Podcast Sentieri di Vita Ep. 65
con Sai:
https://youtu.be/EZ0zr-TWvAQ
SOVRANO (USA) incontra la POLIZIA = Confronto
SOVRANITA' INDIVIDUALE APPLICATA in TRIBUNALE a MILANO (I) - 2014
SOVRANITA' INDIVIDUALE APPLICATA in TRIBUNALE a UDINE (I) - 2014
SOVRANITA' INDIVIDUALE APPLICATA
IN TRIBUNALE a
POZZUOLI (NA), Italy - 2014
Guardate con ATTENZIONE, nel
VIDEO qui sotto, e state attenti a ciò che accade nell'aula
e con il giudice:
Ecco cosa dice il Sovrano individuale che si è presentato
in Tribunale affermando: Io Sono Kay:
..Se resti in
Onore e ti identifichi come Essenza cioè
Essere vivente, cioe' anima
con
Spirito
e
sangue
che scorre nelle vene
(corpo) e quindi "NON nella tua persona come
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA"
(di cui sei Titolare Unico e quindi beneficiario creditore
oltre che amministratore) i tribunali "de
facto" e NON "de
jure"
non possono NULLA contro la Tua
Persona Fisica umana. Violerebbero
le loro leggi, cadendo nello
spergiuro.
MAI accettare i loro verdetti o farsi intimorire:
opporsi sempre e ricorrere in appello. Ora è solo questione
di tempo. Il re è nudo perché prima ...ha abbandonato la
nave...
Ecco un video che indica un chiaro esempio di
Giusto comportamento da tenersi in una aula di Tribunale:
fate attenzione al comportamento del
giudice, prima di lasciare l'aula. si inchina davanti
all'Essere
vivente che si è dichiarato
Sovrano....alla fine è bene
dichiarare davanti ai testimoni presenti
in aula, che: "il giudice ha abbandonato l'aula"....("cioè
il comandante abbandona la nave"..è molto chiaro il
rifermento al
Diritto Marittimo) = Caso chiuso con: “Causa e
pregiudizio”.
Come mai ciò succede ? è semplice, perché il
giudice ha compreso e sa che non
può trattare ne'
giudicare al di fuori della sua propria
giurisdizione (competenza), in quanto l'Essere
che si è dichiarato Sovrano è al di sopra ed al di fuori
della giurisdizione del giudice che stava tentando di
giudicarlo....e riconoscendo tale diritto si è inchinato
davanti al Sovrano.
Sovrano dalla Guardia di Finanza per denunciare i misfatti del presunto stato "REPUBLIC OF ITALY"
Cittadino ARRESTA in fragranza di reato un Giudice, in Tribunale a Firenze (I) - 10/03/2015
ARRESTO in fragranza di Reato del giudice, in Italia, CHE PERO' è stato impedito dai poliziotti presenti !
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Privato cittadino può procedere all'ARRESTO
IN FLAGRANZA DI REATO, per cui è previsto l'arresto obbligatorio da
parte della polizia giudiziaria. - vedi: Codice Penale, art. 476 c.p.p.
L'arresto in flagranza è obbligatorio nei casi previsti
dall'art. 380 c.p.p..
In particolare l'arresto va eseguito obbligatoriamente:
- nei confronti di chiunque è colto in flagranza di un
delitto non colposo, tentato o consumato,
per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o
della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel
massimo a 20 anni;
- nei confronti di chiunque è colto in flagranza di uno
dei delitti non colposi, consumati o tentati,
specificatamente elencati dall'art. 380, comma 2 c.p.p..
L'arresto obbligatorio in flagranza è disciplinato
dall'art 380 C.P.P.
Arresto in flagranza eseguito da privati
In particolare, nelle ipotesi di arresto in flagranza di
reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio da
parte della polizia
giudiziaria (ai sensi degli
artt. 380 e seguenti del codice
di procedura penale italiano)
e limitatamente ai casi in cui il delitto sia
perseguibile d'ufficio, l'art. 383 del codice di
procedura penale stabilisce che:
" 1. Nei
casi previsti dall’art. 380 ogni persona è autorizzata a
procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di
delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza
ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il
corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige
il verbale della consegna e ne rilascia copia. »
Arresto obbligatorio nelle ipotesi di delitti
perseguibili a querela
Ai sensi del comma 3 dell'art. 380 c.p.p., nelle ipotesi
di delitto perseguibile a querela, l'arresto in
flagranza obbligatorio può essere eseguito solo se la
querela viene proposta, anche con dichiarazione resa
oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Tuttavia, se l'avente
diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è
posto immediatamente in libertà.
L'art. 383 del codice di procedura penale, al comma 1
prevede che gli individui privati abbiano la facoltà , e
non l'obbligo, di procedere all'arresto in flagranza
esclusivamente nei casi di arresto obbligatorio previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale e
purché si tratti di delitti perseguibili d'ufficio.
La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo
consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo
del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il
verbale della consegna e ne rilascia copia (ex art. 383
comma 2).
Il pubblico ministero non può disporre l’arresto in
flagranza se non nelle ipotesi di reati commessi nel
corso dell'udienza, a norma dell'articolo 476 comma 1
del codice di procedura penale (si pensi ad esempio, al
caso del padre della donna stuprata che nel corso
dell'udienza tira fuori una pistola e uccide l'imputato
presunto stupratore) e quando agisce uti privatus, cioè
come privato cittadino, nei casi e nei modi stabiliti
dal richiamato articolo 383 del codice di procedura
penale.
I presupposti sono:
Stato di flagranza di reato, (ex art. 382 c.p.p.).
Commissione dei delitti previsti dagli articoli 380
comma 2 (arresto obbligatorio) e 381 comma 2 (arresto
facoltativo) del codice di procedura penale.
Nelle sole ipotesi di arresto facoltativo, sussistenza
delle condizioni delle quali al comma 4 dell'articolo
381 del codice di procedura penale.
Sia nell'arresto obbligatorio sia in quello facoltativo,
proposizione della querela, nelle ipotesi di delitti
perseguibili a querela (ex artt. 380, comma 3 e 381,
comma 3 c.p.p.).
Si ha flagranza di reato quando il soggetto è sorpreso
nell'atto di commettere il delitto (o mentre lo compie e
immediatamente dopo).
Allo stesso modo, è in flagranza (o quasi flagranza)
colui che viene catturato dall'autorità di polizia o
dalla persona offesa dal reato o da altri al termine
dell'inseguimento (è necessario che l'attività di
inseguimento sia continua dal momento della commissione
del fatto), oppure viene sorpreso con cose o tracce
dalle quali L'art. 383 del codice di procedura penale,
al comma 1 prevede che gli individui privati abbiano la
facoltà , e non l'obbligo, di procedere all'arresto in
flagranza esclusivamente nei casi di arresto
obbligatorio previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale e purché si tratti di delitti
perseguibili d'ufficio.
La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo
consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo
del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il
verbale della consegna e ne rilascia copia (ex art. 383
comma 2).
Il pubblico ministero non può disporre l’arresto in
flagranza se non nelle ipotesi di reati commessi nel
corso dell'udienza, a norma dell'articolo 476 comma 1
del codice di procedura penale (si pensi ad esempio, al
caso del padre della donna stuprata che nel corso
dell'udienza tira fuori una pistola e uccide l'imputato
presunto stupratore) e quando agisce uti privatus, cioè
come privato cittadino, nei casi e nei modi stabiliti
dal richiamato articolo 383 del codice di procedura
penale.
I presupposti sono:
Stato di flagranza di reato, (ex art. 382 c.p.p.).
Commissione dei delitti previsti dagli articoli 380
comma 2 (arresto obbligatorio) e 381 comma 2 (arresto
facoltativo) del codice di procedura penale.
Nelle sole ipotesi di arresto facoltativo, sussistenza
delle condizioni delle quali al comma 4 dell'articolo
381 del codice di procedura penale.
Sia nell'arresto obbligatorio sia in quello facoltativo,
proposizione della querela, nelle ipotesi di delitti
perseguibili a querela (ex artt. 380, comma 3 e 381,
comma 3 c.p.p.).
Si ha flagranza di reato quando il soggetto è sorpreso
nell'atto di commettere il delitto (o mentre lo compie e
immediatamente dopo).
Allo stesso modo, è in flagranza (o quasi flagranza)
colui che viene catturato dall'autorità di polizia o
dalla persona offesa dal reato o da altri al termine
dell'inseguimento (è necessario che l'attività di
inseguimento sia continua dal momento della commissione
del fatto), oppure viene sorpreso con cose o tracce
dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato
immediatamente prima.
L’arresto in flagranza è eseguito nei confronti di
chiunque è colto in stato di flagranza di reato.
In proposito:
L’art. 382, comma 1 del codice di procedura penale,
stabilisce che è in stato di flagranza chi viene colto
nell’atto di commettere il reato (cosiddetta flagranza
propria) oppure chi, subito dopo il reato, è inseguito
dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da
altre persone oppure è sorpreso con cose o tracce dalle
quali appaia che egli abbia commesso il reato
immediatamente prima (cosiddetta quasi flagranza).
L'art. 382 comma 2 del codice di procedura penale
stabilisce che nel reato permanente (come ad esempio nel
sequestro di persona) lo stato di flagranza dura sino a
quando non è cessata la permanenza.
Le tipologie sono:
Arresto obbligatorio
L'arresto in flagranza è obbligatorio nei casi previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale. pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
Arresto in flagranza eseguito da privati
In particolare, nelle ipotesi di arresto in flagranza di
reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio da
parte della polizia giudiziaria (ai sensi degli artt.
380 e seguenti del c.p.p.) e limitatamente ai casi nei
quali il delitto sia perseguibile d’ufficio a norma
dell'articolol’art. 383 del codice di procedura penale.
Arresto obbligatorio nelle ipotesi di delitti
perseguibili a querela
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 380 del codice di
procedura penale, nelle ipotesi di delitto perseguibile
a querela, l'arresto in flagranza obbligatorio può
essere eseguito esclusivamente se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria
presente nel luogo.
Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela,
l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
Arresto facoltativo
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono
procedere all'arresto facoltativo se:
La misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla
pericolosità sociale del soggetto desunta dalle
circostanze del fatto o dalla sua personalità.
Se si procede per un delitto consumato o tentato per il
quale è prevista la pena della reclusione superiore nel
massimo a 3 anni o di un delitto colposo per il quale è
prevista una pena superiore nel massimo ai 5 anni di
reclusione.
Anche in questo caso se il delitto è perseguibile a
querela si procede all'arresto solo se il querelante la
propone, anche se è resa oralmente.
L'arresto o il fermo non è consentito quando tenuto
conto delle circostanze del fatto, appare che questo è
stato compiuto:
Nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima.
In presenza di una causa di non punibilità.
Le personalità immuni all'arresto sono:
Il Sommo Pontefice.
Il Presidente della Repubblica.
(Esclusivamente nell'ambito di atti espletati
nell'esercizio delle sue funzioni e se responsabile dei
reati di Alto tradimento e di attentato alla
Costituzione, come cittadino non ha immunità).
I Cardinali quando la sede papale è vacante.
I Capi e Ministri di Stati esteri in visita all'Italia.
I Diplomatici accreditati dalla
REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa è e
dallo Stato pontificio.
Gli Agenti consolari.
I Componenti del Consiglio d'Europa.