Le
TASSE - 08/03/2013
Anticamente le tasse
pagate dai vari popoli erano del dieci %...( si chiamava
decima) e fino ad
allora cio' era equo e giusto, ma da quando sono nati i
Re, reucci, monarchie, e successivamente le democrazie
repubblicane...hanno aumentato la percentuale arrivando
al 45-50 % del guadagno (sudato) dei cittadini che di
conseguenza sono diventati
SUDDITI...come nel nostro caso
dell' Italia e cio' per arricchire pochi e spremere i
piu', cioe' noi poveri cittadini, anzi sudditi !
Suddito: si
riferisce a colui che è soggetto alla
sovranità di uno stato; la condizione del suddito
implica, di per sé,
situazioni giuridiche puramente passive (doveri e
soggezioni) !
ERARIO e
TASSE:
Nella Bibbia, la decima
(in ebraico
מעשׂר,
ma‛ăśêr, in greco δεκάτη, dekatē) era una tasse imposta
sugli agricoltori e allevatori di bestiame della decima
parte dei prodotti del suolo e del gregge per sostenere
i Leviti e i sacerdoti. (Levitico, 27:30-32).
Alcuni affermano che la
decima era già praticata in tempi antichissimi come
segno di riconoscenza a “Dio” dal quale dicono i
religiosi proviene ogni cosa (Genesi, citando l'episodi
di
Abramo e Melchisedek e il voto di Giacobbe in Genesi
capitoli 14 e 28 14:20; 28:22). Comunque, nell’ episodio
di Genesi 14, Abramo diede la decima parte del BOTTINO
di GUERRA a Melchisedek, non della sua proprietà
personale, e inoltre restituì il 90% del bottino al re
di Sodoma.
Storia nel mediterraneo:
Nell'antica Grecia e, successivamente, nel mondo romano, la decima era pagata sui frutti di un terreno – analogamente a una vera e propria imposta fondiaria – e sul bottino di guerra. Essa veniva corrisposta allo Stato, alla città o agli addetti al culto di un tempio (a Ercole vincitore, Apollo e Diana); nel primo caso mediante tale esborso veniva riconosciuto il diritto dello Stato su una terra. A Roma, nell'età repubblicana e durante il principato, la riscossione della decima era affidata ad appaltatori, detti pubblicani. Il sistema delle decime si sviluppò rapidamente nell'epoca medievale, soprattutto nella forma di contribuzioni ecclesiastiche. Tale usanza affonda le sue radici nella tradizione biblica: la legislazione mosaica stabiliva una duplice decima, quella ordinaria su tutti i frutti della terra, da offrirsi in natura o in danaro, e quella straordinaria, triennale, prelevata su tutte le entrate dell'anno di scadenza. La legislazione carolingia, considerato che il servizio del culto era d'indole pubblica, rese generale l'obbligo giuridico di pagare le decime su tutti i beni produttivi di un reddito. In seguito si distinse la decima prediale o dominicale che gravava su un fondo dalla decima personale o sacramentale che si pagava alla parrocchia di residenza. Spesso le decime erano cedute in appalto ai laici e si confondevano così con i canoni di affitto. Fin dal sec. XIII da parte laicale e, più tardi, nell'epoca delle riforme, anche da parte ecclesiastica, si levarono gravi critiche contro le decime che, in generale, furono ridotte e iniziarono la loro decadenza. Verso la fine del sec. XVIII si ebbero vari provvedimenti di soppressione che si accentuarono con l'avvento della Rivoluzione francese, pur mantenendo una diversa gradualità a seconda dei Paesi. Nel Regno d'Italia, in particolare, le decime e le altre imposte affini furono completamente abolite con legge 14 luglio 1887. § Decima ecclesiastica (o sacramentale o spirituale), tributo generico, ordinario, gravante sui fedeli. Il diritto canonico stabilisce le decime in ogni regione secondo i peculiari statuti e le consuetudini. Esse sono dovute ad alcuni enti ecclesiastici quale corrispettivo dell'amministrazione dei sacramenti, della cura d'anime e, in genere, delle funzioni di culto. Le decime “dominicali” sono legate ad antiche concessioni di fondi, o anche di capitali. Abolite le decime, con la già citata legge del 1887, sono state conservate, in corrispondenza dei servizi generici resi dagli enti ecclesiastici alla popolazione, le altre specie di prestazioni terratiche, come le “dominicali” – Tratto da: http://www.sapere.it/enciclopedia/d%C3%A8cima.html
"Scrivo da anni, inascoltato, che sono illecite – non le condotte dei cittadini che cercano di sottrarre i loro soldi o i loro beni alle tasse – bensì le tasse. Questo perché le tasse servono solo a rastrellare il denaro inverato (approfondisci da www.marra.it ) per comprare assurdamente dalle banche centrali, che sono private, il denaro da inverare che gli Stati non devono invece far altro che produrre da sé a costo zero e usare come meglio credono senza quindi creare alcun debito pubblico.
E scrivo inoltre, sempre da anni, che esse costituiscono anche uno strumento di dominio, perché servono a indebolire i cittadini inquadrandoli nelle varie categorie di 'evasori', 'riciclatori' eccetera.
Se pertanto questa vicenda delle 13 società è vera, Grillo è deprecabile, non perché ha cercato di sottrarre i suoi soldi esportandoli clandestinamente e investendoli altrove (salvo non sussistano altri reati), ma perché ha costruito la sua crescita politica facendo credere alla gente che pagare le tasse sia cosa buona e giusta per guadagnare così l'appoggio del potere economico e dei suoi media, salvo poi a organizzarsi per conto suo per eluderle.
I
Media, che è falso lo contrastino, e che in realtà lo hanno creato e lo sostengono secondo abili strategie (contrastano me, oscurandomi in tutte le possibili maniere).
Peraltro, poiché questa è una posizione altamente immorale, poiché è condivisa da tutti, ma con particolare forza dalla sinistra, e poiché chi è immorale lo è poi su tutti i piani, è sicuro, ora che si stanno scoperchiando gli altarini, che verranno fuori, anche a carico del PD (Partito Democratico), cose da far arrossire persino le imperturbabili facce di bronzo che lo controllano".
Avv. Alfonso Luigi Marra - vedi: marra.it
Cio' vi pare giusto ? ASSOLUTAMENTE
NO !
Per cui tutti coloro che partecipano al pagamento delle
tasse sono "correi" dello sperpero e delle TRUFFE, che i prePotenti attuano sulla ns pelle.....
Questa e'
semplice verita'.
Pagate in euro scritturali le "tasse"..
Nulla la cartella dell'Ag. Entrate, notificata al Trust - Maggio 2018
La notifica della cartella di pagamento effettuata dall'agente della riscossione direttamente a un trust è da considerarsi giuridicamente inesistente e/o radicalmente nulla in quanto il trust non è un soggetto fiscale e pertanto non può essere considerato quale generico soggetto passivo d'imposta. Questo il principio che emerge dalla sentenza 1365 depositata il 27 marzo dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (presidente Roggero - relatore Chiametti).
By Massimo Romeo - Tratto da: quotidianofisco.ilsole24ore.com
Vedi qui le motivazioni importanti dell'ILLEGITTIMITA' delle Tasse:
https://drive.google.com/file/d/0B1zHVL1aFF3jWG55ZUtiaTNfUU0/view?usp=sharing
PERCHE' le TASSE NON DEBBONO ESSERE PAGATE - IL DENARO (moneta di carta) e' ILLIMITATO per TUTTI, con la Sovranita' Monetaria
QUERELA per ILLEGITTIMITA' di QUALUNQUE TASSAZIONE nel REGIME FISCALE/MONETARIO ATTUALE
By Orazio Fergnani
ROMA, 17/08/2013
Al Comando stazione dei Carabinieri
Alla Procura Della Repubblica Competente
Al Procuratore presso la Corte di Cassazione
Al Ministro di Grazia e Giustizia
Alla Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia
Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
E, p.c. Ad Altri
QUERELA/DENUNCIA Contro :
1) Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano;
2) L’ ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi;
3) Gli ex presidenti del Consiglio dei ministri Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Mario Monti;
4) Il presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta;
5) Tutti i Presidenti della Camera e del Senato a partire dal gennaio 2002;
6) Tutti i Ministri dei vari governi avvicendatisi a partire dal gennaio 2002;
7) Tutti i Segretari dei Partiti dell’arco parlamentare a partire dall’anno 2002;
8) Tutti i Parlamentari a partire dal gennaio 2002;
9) L’ex Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi;
10) Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco;
11) Tutti i titolari e dirigenti del ministero dell’ Economia e Finanze a partire dal gennaio 2002;
12) Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Tesoro e del Bilancio a partire dal gennaio 2002;
13) Tutti i titolari e dirigenti del ministero delle Politiche Europee dal gennaio 2002;
14) Tutti i Consiglieri ed i Dirigenti della Banca d’Italia a partire dal gennaio 2002;
15) Tutti i Consiglieri d’amministrazione di tutte le banche operanti in Italia a partire dal 2002;
16) Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e Presid. di Equitalia S.p.A sig. Massimo Romano;
17) Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Presidente di Equitalia S.p.A sig. Attilio Befera.
18) Il Vice Presidente Equitalia sig. Antonio Mastrapasqua;
19) Il direttore generale di Equitalia sig. Marco Cuccagna;
20) Il Vice Direttore Generale di Equitalia sig. Luciano Mattonelli;
21) Il Vice Direttore Generale di Equitalia sig. Renato Raffaele Vicario;
22) L’Amministratore Delegato di Equitalia nord sig. Giancarlo Rossi;
23) L’Amministratore Delegato di Equitalia centro sig. Antonio Piras;
24) L’Amministratore Delegato di Equitalia sud sig. Benedetto Mineo;
25) I ministri delle finanze succedutisi a partire dall’emissione di sentenze in merito fin dal 2009 fra cui il sig. Mario Monti, il sig. Grilli per non aver revocato la concessione statale pur dopo le palesi violazioni di legge costantemente sanzionate;
26) I ministri dello sviluppo economico succedutisi a partire dall’emissione di sentenze in merito fin dal 2009, fra cui il sig. Corrado Passera per non aver revocato la concessione statale pur dopo le palesi violazioni di legge costantemente sanzionate;
27) tutti i dirigenti del consiglio d’amministrazione di Poste Italiane S.p.A., fra cui il sig. Giovanni Ialongo e il sig. Massimo Sarmi per non aver sospeso il servizio di consegna pur dopo le palesi violazioni di legge costantemente sanzionate;
28) Tutti i titolari di agenzie recupero credito esattoriali;
29) Tutti i Sindaci dei Comuni che eseguono esazioni fiscali dirette;
30) ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1) Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
2) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5) Attentato contro l’integrità l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.); 6) Infedeltà in affari di Stato (art.264 c.p.);
7) Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
8) Attentato contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
9)Peculato (art.314 c.p.);
10) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
11) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
12) Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
13) Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
14) Associazione a delinquere (art.416 bis);
15) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
16) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.);
17) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
18) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);
19) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
20) Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);
21) Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
22) Falsità in registri e notificazioni (art.484 c.p.);
23) Uso di atto falso (art.489 c.p.);
24) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
25) Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);
26) Furto (art.624 c.p.);
27) Rapina (art.628 c.p.);
28) Estorsione (art.629 c.p.);
29) Usurpazione (art. 631 c.p.);
30) Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art.634 c.p.);
31) Truffa (art.640 c.p.);
32) Usura (art.644 c.p.);
33) Appropriazione indebita (art.646 c.p.);
34) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
35) Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.
LUOGO DI COMMISSIONE :
Tutto il territorio italiano
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione; Persone offese: la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.
RIFERIMENTI
PRINCIPI FONDAMENTALI A SUPPORTO
Art. 1. …. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute Art. 52….L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53…..Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e (poi) di osservarne la Costituzione e le leggi. Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro ……..
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti…….
Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione……
Art. 91.Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Ed anche da considerare il dettato dell’ Articolo 31 della Costituzione : <La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.>
Analisi e riflessione preliminare:
E cosa c’è di più “agevolante e provvidenziale” per la formazione della famiglia …. Se non una casa??
Quindi con colpevole ritardo…. Ma meglio tardi che mai…..pochi anni fa il sig.r Romano Prodi prima, per le classi meno abbienti….. e poi il sig.r Silvio Berlusconi per tutte le prime case … hanno eliminata l’odiatissima tassa I.C.I. introdotta con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Noi cittadini pensavamo di esserci tolto il problema una volta per tutti ed aver sanato una intollerabile ed inammissibile vulnus al dettato della costituzione…. Ed invece arriva il sedicente “Tecnico” (secondo me non sa neanche da che cosa derivi e cosa significhi la parola) …. Ed immediatamente incomincia ad emanare una serie di decreti legge…. Della più assoluta astrusità, evidente incompetenza ed ignoranza nei più svariati campi.. con alla fine l’iperbole devastante ed inarrivabile del Decreto legislativo 201 del 06 dicembre 2011.
E NAPOLITANO NEL SUO RUOLO DI “GARANTE COSTITUZIONALE” DOVE ERA ???
e DOVE SI "TROVA" nel suo RUOLO di GARANTE anche l'ATTUALE PRESIDENTE ?
I Fatti
Sono tutti contenuti ed integrati nel concetto promanante dal Decreto lgs. 201 del 6 dicembre 2011 (e non solo – ma dall’azione stortiva e rapinatrice messa in atto dai vari Enti Locali ed Istituzioni dello Stato, anche private – vedi Equitalia), totalmente eversivo dei valori primordiali costitutivi e fondanti della Costituzione e motivo della stessa nascita e permanenza in vita dello Stato
……. Omissis……
Articolo 13. – (Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria).
2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
……. Omissis ……
10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
……. Omissis ……
I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
…….. omissis …….
11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo.
…….. omissis …….
In questo particolare momento storico/economico/politico di eccezionale gravità il Paese è chiamato a prendere delle gravissime decisioni che ne cambieranno drammaticamente la storia….. Non è accettabile che si prendano sempre e soltanto decisioni in favore delle banche e in sfavore dei cittadini….
Ma dove è il rispetto delle norme costituzionali ???? L’articolo 31 è chiarissimo….
La Repubblica DEVE agevolare e provvedere alla formazione della famiglia… e non al contrario sottrarre risorse alla famiglia tassando il bene FONDANTE …. PRIMARIO ….. LA CASA
Non so voi, io tutto questo lo chiamo :
ALTO TRADIMENTO DEL DETTATO DELLA COSTITUZIONE Da parte delle più alte cariche dello Stato.
Ancora molto più grave se si prende in considerazione la presente disamina..COMINCIAMO…..
1° Livello di esposizione/dimostrazione/deduzione
Insussistenza dei fatti attribuiti ai cittadini – scambio di persona
E’ risaputo che mediante le tasse lo Stato ricava le risorse per assicurare il benessere della collettività e che quindi necessita della moneta anche per questo scopo, diamo per assodato quindi che si debbano pagare imposte e tasse, tanto che non ci poniamo più la domanda sul perché esistano e né se perdurino i motivi che le hanno determinato l’iniziale istituzione.
Il problema è quindi se sussistano o persistano la necessità , le motivazioni, le ragioni, il DIRITTO….. Ciò possiamo capirlo solo se capiamo che la Moneta è una istituzione pubblica, cioè di proprietà della Comunità in quanto ne crea e neaccetta il valore per convenzione e per reciproca fiducia, allora e solo allora potremo capire come le imposte e le tasse non hanno senso e ragione di esistere nella situazione monetaria contingente (dal 1992). La moneta è essa stessa una “tassa” in quanto la funzione primaria è la stessa del fisco e cioè far circolare e condividere, ridistribuire la ricchezza con tutti gli altri cittadini…. Adempimento che però non può più espletare perché svuotata delle sue intrinseche valenze del la Sovranità monetaria, il potere di emettere moneta ex nihilo, non è più nelle mani della Comunità, precondizione per eventualmente e semmai, tassare i cittadini.
La distonia e dicotomia logica è avvenuta nel momento in cui la Sovranità monetaria è stata trasferita incostituzionalmente nelle mani di privati cittadini stranieri, la BCE, ai quali lo Stato italiano ha delegato un enorme potere a spese della comunità nazionale ed europea, e l’azione invece di far circolare e condividere la ricchezza fra i cittadini, al contrario gliela sottrae.
Rammento e sottolineo che è la comunità (Stato) che dovrebbe emettere Moneta, esercitando la Sovranità monetaria, senza doversi indebitare con altri soggetti perché è essa comunità dei cittadini (Stato) la creatrice del valore della Moneta e di conseguenza soltanto essa ne è la legittima proprietaria, e …. “poiché democrazia significa sovranità politica popolare, il popolo deve avere anche la sovranità monetaria che di quella politica è parte costitutiva ed essenziale in un sistema di democrazia vera o integrale in cui la moneta va dichiarata, a titolo originario, di proprietà dei cittadini sin dal momento della sua emissione.”
By Prof. G. Auriti.
È da evidenziare la rinuncia da parte dello Stato alla sovranità monetaria una “stranezza” giustificabile in altri tempi, quando la moneta aveva un proprio valore intrinseco perché costituita da pezzi coniati in metalli pregiati, o quando essa, pur rappresentata da simboli cartacei, aveva tuttavia una copertura nelle riserve auree o argentee delle banche, non si vedono ragioni fondate e legittime, per le quali lo Stato debba richiedere ad un istituto bancario privato il mutuo, sempre oneroso, di banconote create dal nulla prive di ogni valore intrinseco, trasferendogli in tal modo anche il loro valore, il potere d’acquisto, e quindi anche la sovranità monetaria e la sovranità tutta in senso assoluto.
Insomma il debito pubblico viene artificiosamente creato con la richiesta di denaro da parte dello Stato alla banca centrale (Bankitalia /BCE.
Questo porta al folle, demenziale, delinquenziale, perverso paradosso che più un’economia cresce, più ha bisogno di denaro cartaceo, o di altro supporto, per rappresentare il valore dei beni ed i servizi prodotti, e contemporaneamente più si indebita.
Oggi la moneta risulta essere per la massima parte una semplice stampa tipografica o digitazione elettronica senza alcunché a garanzia, salvo il controvalore costituito dal bene- servizio prodotto dal cittadino che si acquista con quella determinata quantità di “valuta – denaro – banconota”, che quindi, anche per questa ulteriore ragione, non può che essere di proprietà del cittadino e quindi della collettività.
Come si comprende bene sulla base di quanto generalmente assodato e condiviso il valore alla moneta al momento della creazione (e sempre) era ed è proprietà del cittadino produttore e di conseguenza della collettività. A questa legittima e giusta rivoluzione e mutazione concettuale dei rapporti giuridici e comportamentali sulla Sovranità monetaria …… non seguì alcunché di contestuale e simmetrico nella revisione dei rapporti fra Stato le banche, il fisco ed il cittadino contribuente.
Questa imposizione fiscale tuttora attuale, in vigore da sempre nel corso degli ultimi secoli in ogni parte del mondo civile aveva la sua motivazione ed un senso operativo nel vecchio corso delle monete quando queste erano esse stesse in metallo prezioso… o erano banconote di carta rappresentanti l’oro della riserva aurea dello Stato….
E quindi rappresentavano la somma del valore che fino a quel momento non aveva contribuito alla solidarietà sociale …. Motivo per cui era giusto che chi deteneva quelle somme in denaro, su quelle somme, o in ciò che le somme avevano permesso in un determinato tempo di acquistare fosse in vario modo tassato.
Ma quando a partire dal 15 agosto del 1971 è stato abolita (giustamente) la convertibilità in oro ….. e la moneta diventa in quello stesso istante invece semplice rappresentazione del valore che si riconosceva nel prodotto o nel servizio che il detentore della moneta andava ad “acquistare” le cose in merito alla tassazione avrebbero dovuto cambiare diametralmente.
Infatti, come oggi ben sappiamo, per averne avuto successive e reiterate conferme ufficiali …. :
A) l’euro (moneta) è fin dalla sua emissione ed in eterno di proprietà della B.C.E. ….
B) e se come abbiamo visto …. Il valore non è nella banconota (euro) …. ma nel bene, servizio, prodotto che si va ad acquistare (fin qui tutto perfettamente logico) ….
C) ne consegue che tutto il valore prodotto dall’individui, dalla collettività, dagli Stati…..viene integrato in eterno nella banconota (euro) (anche questo accettabile)…..
E) si verifica quello che è sanzionato da una miriade di articoli del codice civile e penale…. ed anche il più incredibile dei miracoli …. Ciò che è mio/nostro (IL VALORE PRODOTTO DEL NOSTRO LAVORO)…. l’euro lo integra in sé ed incredibilmente …. E, …. Meraviglia delle meraviglie quello che era il valore del nostro lavoro ……. diventa loro… IN ETERNO.
D) per di più le banconote (euro), a seguito della immotivata ed illegittima delega (?) ceduta alla BCE … da questa vengono emesse a debito degli Stati e dei cittadini…. il cosiddetto debito da signoraggio derivante dalla emissione della moneta stessa da parte della BCE …..
E) viene da pensare che in qualunque modo ci muoviamo ci facciamo del male….ma il peggio è che lo Stato, che dovrebbe essere uno strumento al servizio del Cittadino…. invece è un aguzzino del cittadino su mandato delle banche, in particolare la BCE… (come ormai dovrebbe apparire chiaro a tutti…) …
F) lo Stato, sulla semplice e superficiale scorta di una legislazione tributaria antidiluviana risalente al periodo in cui ancora vigeva la convertibilità della moneta in oro, che come visto aveva un senso e un supporto giuridico e di Diritto, …. pretende, ora, in un contesto del tutto diverso, addirittura opposto, contro ogni logica, legittimità fondata, senso del Diritto…. Il pagamento di tasse (qualunque tassa) da noi cittadini che non siamo mai in nessun momento possessori del VALORE…. MA AL CONTRARIO SEMPRE E SOLTANTO “”POSSESSORI DEL DEBITO”” per definizione e di fatto (il che è un folle e falsa montatura) ma, stante la spudorata, insensata, demenziale logica di potere attuale.. viene suffragata da leggi che travisano ogni logica e buon senso dichiarando per vero ciò che è falso.
G) in definitiva tutta questa sequela di operazioni altro non è che un semplice trasferimento di ricchezza dal popolo ai banchieri.
H) Si è utilizzata l’autorità dello Stato, nello specifico la potestà impositiva esercitata sul popolo, come strumento per attuare una azione illecita, e quindi agire per rifondere un Debito pubblico artefatto illegalmente è già in sé atto di pirateria internazionale estortiva e di rapina, assoluta ed
estrema gravità e rilevanza penale. Il debito pubblico è illegittimo, incostituzionale, fraudolento, nascendo dall’uso di questo potere monetario da parte di soggetti privati.
Dal che ne consegue che gli atti, ad essa azione collegati, perdono il fondamento giuridico e la legittimità per esser fatti valere, e non trova quindi giustificazione la potestà impositiva dello Stato e neppure quella delle amministrazioni periferiche a cui lo Stato la trasferisce, essendo viziato e contro legge il presupposto che la giustifica.
INSOMMA “Il Debito pubblico è primariamente e sostanzialmente un debito nato a causa della illegale ed incostituzionale cessione della Sovranità monetaria”, e la palese illegittimità tributaria deriva dalla incostituzionale cessione della Sovranità monetaria attuata con l’adesione al Trattato di Maastricht.
Il prelievo fiscale attuale si basa su un sistema normativo presupponente ancora la proprietà della moneta da parte dello Stato e dei Cittadini, e della convertibilità in oro, ….. metodo volutamente ed intenzionalmente lasciato intatto nelle sue norme, prassi e funzionalità, atavico, obsoleto, inorganico, inadeguato, in modo di raggirare per l’ennesima volta l’ignaro cittadino.
Tutto questo ottenuto attraverso l’emissione di denaro falso dal nulla …. aspetti immotivati, deviati di una stessa immane truffa architettata a danno dei cittadini e dello Stato, messa in atto dal sistema bancario e di chi lo controlla, attraverso l’indebita emissione da chi non ha titolo, risorse, ragioni, diritto, merito, delega.
Di cui le banche però pretendono il pagamento vero tramite le tasse di ogni forma, tipo, identità, provenienza, colore, misura, caratteristica, attraverso la schiavizzazione o il prelievo forzoso, i pignoramenti, la confisca di beni dei cittadini, degli imprenditori, delle Comunità locali dello Stato nazionale stesso.
Azioni che si sono potute esplicare grazie a contorsionismi e distorsioni logiche, legali e procedurali, volutamente inefficienti, incongrui, inetti, tutti strategicamente voluti, intenzionali, programmati.
In definitiva …. Fino a quando è esistita la convertibilità e la moneta era emessa dallo Stato attraverso la banca d’Italia era come possedere un appartamento ed era ““giusto”” pagarci le tasse ….
Ma ora che siamo in regime di non convertibilità e soprattutto ora che noi paghiamo un “affitto” (INTERESSE) al PROPRIETARIO (la B.C.E.) e quindi è come se abitassimo in un appartamento in affitto… chi deve pagare le tasse l’inquilino o il proprietario??
Ma proprio per entrare fino alla radice dell’argomento in merito alle tasse sulla prima casa… che già per tutti i motivi esposti sopra NON E’ DOVUTA….
Si può fare riferimento all’art. 31 della costituzione che dice:
<La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.>
E cosa c’è di più “agevolante e provvidenziale” per la formazione della famiglia …. Se non una casa?? Ed invece questo Sgoverno usurpatore e tutte le più alte cariche dello Stato confliggono, violano e disobbediscono a questo preciso dettato costituzionale.
2° Livello di esposizione/dimostrazione/deduzione
Incapacità di apertura di procedimento e di “stare in giudizio”
- oltre a ribadire l’inesistenza del valore giuridico della cartella esattoriale sottoscritta da un Direttore Generale delle qualità che vedremo nel corso della disquisizione, privo dei requisiti previsti dalla legge per poter rappresentare – con la sua firma -l’Amministrazione Finanziaria verso l’esterno, ai sensi 34bis comma 5 del dlgs 165\2001 (articolo introdotto dall’art. 7 legge n.3\2003 ) dove si prevede che le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto nello stesso articolo sono nulle di diritto e che restano ferme le disposizioni previste dall’art. 39 della legge 449\1997.
insistiamo nella richiesta di annullamento
per i seguenti motivi:
1) non corrisponde a verità che le previsioni contenute nell’art. 17 della legge 146\80 sarebbero state soppresse dall’art. 3 comma 129 della legge 662\1996.
Infatti ci risulta che l’art. 3 comma 130 della legge 662\1996 afferma genericamente che vengono abrogate le norme in contrasto con quanto previsto all’art. 129 della stessa legge 662\96, e leggendo quanto previsto dall’art. 129 e 130, si comprende facilmente che i suddetti articoli richiamando le modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali previste dall’art. 19 comma 3 del dlgs 29\1993 – trasfuse nell’art. 19 comma 3 del dlgs 165\01, non fanno altro che confermare quanto era stato previsto all’art. 17 della legge 146\80.
- ossia gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente, sono conferiti ai dirigenti in servizio con le modalità previste dall’art. 23 dello stesso decreto, e che solo una residua parte pari ad appena il 5% dell’organico dirigenziale - tramite procedure di Interpello - possa essere conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale
- non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali in possesso di specifiche qualità professionali, ed esclusivamente con contratto a tempo determinato e per un periodo non superiore a tre anni, caratteristiche che solo 400 Direttori Generali su 1200 possiedano.
- Dette disposizioni non fanno che rafforzare quanto era stato previsto dall’art. 17 della legge 146\1980, dove si prevedeva che nell’affidamento degli incarichi di direzione degli uffici finanziari, dovesse venire rispettato il cosi detto “ Principio Gerarchico “ garantito oltre che dall’art. 97 e dall’art. 98 della Costituzione
- dal dpr 246\1948 ( art. 5 ) e
- dal dpr 3\1957 ( art. 16 e 31 )
- dall’art. 20 e 55 del dpr 266\87
- dove si prevede che solo i Dirigenti possono sottoscrivere gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, e che in assenza del Dirigente la direzione dell’ufficio debba essere affidata a colui che ricopre il grado gerarchico piu’ elevato tra quelli individuati dall’art. 2095 del codice civile, ossia da coloro che appartengono alla Categoria dei Quadri, istituita con la legge 190\1985, riservata al personale a suo tempo inquadrato nella 9° qualifica funzionale qualifica ( la 9°), istituita ai sensi del d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86.
Principio gerarchico fissato oltre che nel T.U. degli impiegati civili dello Stato approvato con dpr 3\1957 ( art. 16 ) dove all’art. 31 dello stesso decreto si prevede che l’impiegato ha in diritto ad essere qualificato con il titolo giuridico conferitogli all’atto di nomina o di ultima promozione, titolo che può usare anche nella vita privata.
Principio della organizzazione gerarchica degli uffici prevista anche dalla direttiva comunitaria 91\533\CE recepita nella legge 152\1997 dove si prevede che il lavoratore assume il grado gerarchico corrispondente alla carriera\categoria, qualifica e alle mansioni per le quali è stato assunto in servizio, qualifica e categoria tra quelle individuate (ovviamente) all’art. 2095 del codice civile.
Infatti la ipotizzata soppressione di quanto previsto dall’art. 17 della legge 146\80 ad opera della legge 662\1986, se si fosse concretizzata, sarebbe stata illecita illegittima e incostituzionale in quanto con legge ordinaria ( legge 662\1996) si sarebbe abrogata una norma di rango costituzionale, ossia la legge finanziaria del 1980, approvata con legge 146\1980 che all’art. 17 non faceva altro che confermare quanto previsto dalla Costituzione e dal Codice Civile ( art. 2095) ossia che gli uffici finanziari possono venire diretti esclusivamente dai Dirigenti assunti
tramite pubblico concorso indetto “ annualmente” , e che in assenza del Dirigente, in attesa che vengano espletate le procedure per l’indizione del nuovo concorso per ricoprire il posto vacante, la direzione dell’Ufficio Finanziario competa di diritto a colui che possegga il grado gerarchico più elevato, previsione confermata dall’art. 20 della legge 266\87, dall’art. 10 della legge 358\91e dall’art. 76 del dpr 287\82 .
- Se poi fosse vero che successivamente alla Sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011 è intervenuto l’art. 8 comma 24 del d.l. 16\2012 convertito nella legge 44\2012, che avrebbe fatto salvo il cosiddetto “Incarico Dirigenziale Fiduciario” conferito,
- è altrettanto vero, che il suddetto “incarico fiduciario”, sempre ai sensi del comma 24 della succitata legge è stato conferito ad alcuni Dirigenti (nelle more) ossia solo per “ il tempo necessario all’amministrazione finanziaria per indire un nuovo concorso con le modalità previste dall’art. 34 bis del dlgs 165\01, ossia per predisporre le procedure occorrenti alla utilizzazione delle graduatorie dei Dirigenti formate a seguito di procedure selettive già espletate ed ancora valide.
- “ Procedure richiamate nel suddetto art. 8 comma 24 del succitato d.l. 16\2012 convertito nella legge 44\2012, previste dall’art. 1 comma 530 e 536 della legge 296\2006 e dall’art. 2 comma 2 del d.l. 203\2005 convertito nella legge 248\2005,
- dove si prevede che prima di indire nuovi concorsi, il conferimento di incarichi dirigenziali debba effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 della legge 449\1997 ossia tramite lo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già espletati .
- Modalità di conferimento (scorrimento delle graduatorie ancora valide) che essendo state previste da una legge di rango costituzionale quale è appunto la legge 296\2006 ossia dalla legge finanziaria 2007, non potevano e non possono tutt’ora venire derogate o modificate con legge ordinaria quale appunto è l’art. 8 comma 24 del d.l. 16\2012 convertito legge 44\2012 ai sensi del quale è stato conferito alla S.V.un Incarico Dirigenziale Fiduciario,
- incarichi peraltro giudicati incostituzionali dalla Corte Costituzionale con le Sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161\2008 e n. 69 del 2011.
- E che non possa essere altrimenti, è tutt’ora confermato dall’art. 28 comma 6 del dlgs 165\01 come modificato dall’art. 3 comma 6 e 7 della legge 145\2002, dove viene “ fatta salva alla data di entrata in vigore della suddetta legge” ad ogni effetto di legge, la validità delle graduatorie
degli idonei pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche di Dirigente, “ nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti”, modalità confermate successivamente dall’art. 17 del d.l. 78\2009 convertito nella legge 102\2009 dove si prevede che è fatto divieto di procedere a nuove assunzioni durante il periodo di vigenza di graduatorie ancora valide, e che le assunzioni effettuate in violazione dell’art. 34 bis del dlgs 165\01 sono nulle di diritto . Restano ferme le le disposizioni previste dall’art. 39 della legge 449\1997 nonche quanto previsto nel il DPCM del 26 ott. 2009.
- Modalità di conferimento di incarichi Dirigenziali confermate anche dall’art. 4 del d.l. 97\2008 convertito nella legge 129\08 che aveva “ Autorizzato” per il completamento del programma di cui alla legge ( costituzionale) 296\2006 art. 1 comma 481, (in combinato disposto con il D.M 19.04.2007 ( G.U. 123 del 29.05.07)
- – addirittura “l’integrale utilizzo della graduatoria“ di tutti coloro che avevano partecipato a tutti i concorsi per la Dirigenza, indetti negli ultimi venti anni .
- Questa singolare previsione (peraltro disattesa) avrebbe permesso di ottemperare a quanto previsto dalla legge 127\1997 art. 17 comma 81,82 e 137, dove si prevedeva la restituzione d’ufficio ai propri ruoli dirigenziali di legittima appartenenza dei Dirigenti presenti nelle Agenzie Fiscali della penisola e nelle isole, ossia la restituzione ai ruoli dirigenziali nei quali erano stati inquadrati nel momento della loro assunzione in servizio effettuata con l’approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso, sottoscritta dal Ministro delle Finanze ai sensi dell’art. 10 della legge 397\1975 .
- La restituzione dei Dirigenti del Ministero delle Finanze ai ruoli di legittima appartenenza, avrebbe sanato quella terribile illegalità denunciata dal Tar del Lazio con la richiamata sentenza n. 6884 del 1° Agosto 2011, dove si afferma che su un organico di 1200 dirigenti circa 800 sono dei semplici impiegati a cui è stato conferito un incarico “dirigenzialefiduciario incostituzionale”, incostituzionalità rilevata anche dalla Corte dei Conti con sentenza n. 165 del 24.03.2009.
- Gli 800 “ incarichi fiduciari “ conferiti a semplici impiegati, di qualifica inferiore alla ex 9° qualifica, oltre ad essere stati attribuiti in violazione dei principi sanciti dalla Costituzione, risultano sottratti, scippati ai veri Dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ossia coloro che - tramite pubblico concorso - erano stati assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria del Ministero delle Finanze , ossia nella carriera disciplinata dal dpr 748\72, carriera equiparata a quella Segretari Comunali ai sensi dell’art. 25 e tabella del dpr 749\72, dopo che ai sensi dell’art. 55 del dpr 266\1987, - i Dirigenti di entrambe le suddette carriere direttive ( del Ministero Finanze e quelle dei Segretari Comunali ) erano confluite nella ex 9° qualifica funzionale, qualifica istituita dal d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86, qualifica funzionale che a termini di Legge - era destinata alla nuova “ categoria dei Quadri” istituita con la legge 190\1985, categoria ovviamente inferiore a quella dei Dirigenti ai sensi dell’art. 2095 del codice civile.
- Dirigenti del Ministero dell’Economia e Finanze, che avrebbero dovuto essere restituiti - “ d’ufficio “ai ruoli Dirigenziali di legittima appartenenza, al pari dei Segretari Comunali restituiti ai ruoli dirigenziali dalla data di entrata in vigore della legge 127\97 che all’art. 17 comma 82 aveva soppresso le norme che li avevano erroneamente inquadrati nella 9° qualifica
- Funzionale, ed esteso la stessa previsione anche alle altre Amministrazioni dello Stato ai sensi del Comma 137 dell’art. 17 della legge 127\97.
- Restituzione d’ufficio ( ai ruoli dirigenziali del Ministero delle Finanze ) riservata ai soli Conservatori dei Registri Immobiliari, anche loro assunti nei ruoli dirigenziali della stessa Carriera Direttiva Ordinaria e individuati nella tabella VI quadro I annesso al dpr 748\72, la cui appartenenza ai ruoli della Carr. Dirett. Ord. era stata confermata dall’art. 9 della legge 22\1983.
Conservatori dei registri immobiliari a cui - solo nel 2003 - la Circolare n. 7\2003 prot. n 57593 del 17 luglio 2003 attribuisce competenze dirigenziali e connessi poteri di firma delle strutture centrali e periferiche dell’Agenzia del Territorio.
Equiparazione ( tra Dirigenti del Ministero delle Finanze - Segretari Comunali e Conservatori dei Registri Immobiliari) confermata anche dall’art. 11 bis del d.l. 283\1981 convertito nella legge 432\1981, e per effetto di tale equiparazione la previsione di cui all’art. 55 del dpr 266\87 ( ossia l’inquadramento dei Segretari Comunali nella 9° qualifica funzionale) , e’ stata estesa di diritto anche ai Dirigenti del Ministero delle Finanze, in virtù del fatto che i ruoli dirigenziali di entrambe le carriere, erano state a suo tempo equiparate dal dpr 749\72 art. 25 e tabella di confronto tra le due carriere.
- Pertanto inspiegabilmente, mentre i Segretari Comunali sono stati restituiti d’ufficio e da oltre quindici anni, ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza, i Dirigenti del Ministero delle Finanze ( esclusi i Conservatori dei Registri Immobiliari) si trovino ancora relegati nella categoria dei quadri e inquadrati nella III Area F5, e pertanto costretti a sopportare soprusi, angherie e direttive imposte da “ Semplici Impiegati” nominati “ Dirigenti di Fiducia” da un’”organizzazione” che appare evidente si sia impadronita dei vertici dello Stato (leggasi Ministero Economia e Finanze), Organizzazione la cui natura dovrebbe venire identificata dagli organi Giudiziari, organizzazione che è pur certo, impedisce : a) il rientro della legalità nel nostro paese o inversamente; b) il rientro del nostro paese nella legalità (il ragionamento è biunivoco).
Dirigenti che dopo l’emanazione della Sentenza della Cassazione a Sezioni unite civili n. 14529 del 29 sett. 2003, come soggetti idonei collocati in una graduatoria concorsuale (a suo tempo) ancora valida, sono tutt’ora titolari di un diritto soggettivo all’assunzione su posti che risultavano (allora) e risultano ( oggi) ancora vacanti, posti che l’amministrazione deve ricoprire restituendo i Dirigenti in servizio ai ruoli di legittima appartenenza, o attingendo dalle graduatorie ancora valide di precedenti concorsi per la dirigenza, concorsi a cui potevano partecipare solamente coloro che erano collocati nella 9° qualifica funzionale, ossia sempre i Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Cariera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\7.
Posti che il Ministero dell’Economia e Finanze dalla data di entrata in vigore della legge 127\97, non poteva ricoprire con incarichi fiduciari attribuiti a semplici impiegati, scavalcando di fatto i Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\72, costretti a partecipare ad un secondo concorso per la dirigenza dopo la loro retrocessione alla categoria dei quadri che li ha visti inquadrati ai sensi della legge 190\1985 nella qualifica funzionale piu’ elevata la 9°, istituita dal d.l. 8\86 convertito nella legge 78\86.
- Appare evidente che retrocedere in carriera i Dirigenti per poi farli partecipare ad un Secondo concorso che ha consentito a soli 163 Dirigenti, il recupero del proprio Titolo Giuridico,
è servito non solo a lasciare fuori dal proprio ruolo oltre mille dirigenti , ma anche ad attribuire con “Incarichi Fiduciari “ le competenze dei mille Dirigenti a semplici impiegati, impiegati a cui viene attribuito lo stipendio da dirigente, ricco stipendio ottenuto illecitamente che serve a tenerlo legato a quella consorteria che gestisce nella totale illegalità il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per quanto sopra esposto appare evidente che quasi tutti gli atti sottoscritti dalla P.A. nei confronti dei cittadini (almeno due terzi) non solo sono nulli o annullabili, bensì “ Inesistenti”, in quanto sottoscritti da chi non possiede il titolo giuridico abilitante alla sottoscrizione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, ossia il potere che compete esclusivamente ai Dirigenti assunti – tramite pubblico concorso.
- nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal Dpr 748\73, dirigenti che risultano tutt’ora presenti nelle Agenzie Fiscali d’Italia, ossia coloro che sono stati a suo tempo erroneamente inquadrati nella 9° qualifica funzionale assieme ai Conservatori dei Registri Immobiliari e ai Segretari Comunali, dirigenti che nell’ordine gerarchico dei Ruoli, risultano Sovraordinati non solo ai “Dirigenti di fiducia”, ma anche ai Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali istituiti dall’art. 28 del dlgs 29\1993, ossia di tutti coloro che sono risultati vincitori del secondo concorso per la Dirigenza, bandito ai sensi del suddetto art. 28 del dlgs 29\93, dirigenti individuati anche all’art. 23 del dlgs 165\2001, nonchè in numero di 400, nella sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011.
3° Livello di esposizione/dimostrazione/deduzione
LA RESISTENZA ALLA LESIONE DI DIRITTI COSTITUZIONALI VIOLATI
Il diritto di resistenza è implicitamente ma sostanzialmente accolto dalla nostra Costituzione, in quanto rappresenta una estrinsecazione del principio della sovranità popolare, sancita dall’art. 1 della Costituzione e che quindi informa tutto il nostro Ordinamento giuridico.
Al “diritto – dovere” di resistenza all’oppressione viene riconosciuta legittimazione giuridica principalmente a partire dalla Rivoluzione Francese….nella Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che all’art.2 afferma :”Lo scopo di ogni società è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà e la proprietà, la sicurezza e la resistenzaall’oppressione”.
Anche l’attuale Costituzione della Repubblica Federale Tedesca ,all’art.20, 4° comma, afferma:” Tutti i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a rimuovere l’ordinamento vigente, se non sia possibile alcun altro rimedio”.
Secondo autorevoli costituzionalisti, anche se non è espressamente stabilito dalla nostra Carta Costituzionale, il “diritto di resistenza all’oppressione” è implicitamente legittimato, essendo una delle garanzie di difesa della Costituzione, in caso di violazione dei principi fondamentali in essa stabiliti e trova legittimazione nel principio della “sovranità popolare”, sancito nell’art. 1 della nostra Costituzione, che non a caso è l’articolo 1 ed è il cardine da cui TUTTO discende e rappresenta la legittimazione all’intero nostro Ordinamento giuridico.
La “sovranità”, peraltro, è attribuita ad ogni singolo cittadino, come membro del popolo, e non solo al popolo nel suo insieme e nel nostro Ordinamento giuridico, ci sono varie norme che stabiliscono la legittimità della resistenza individuale di fronte al provvedimento illegittimo (anche se apparentemente legittimo – come nel caso della promulgazione ed attuazione di una legge palesemente incostituzionale, IMU) dell’Autorità e/ o al comportamento arbitrario di un pubblico funzionario. Ricordiamo, l’art. 4 del DLL n. 288 del 1944 , che legittima la resistenza attiva ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora queste funzioni pubbliche siano esercitate in modo arbitrario….. Vedi l’art.650 del Codice Penale, che legittima la disobbedienza contro provvedimenti non “legalmente dati” dall’Autorità ,cioè emanati arbitrariamente (significa anche “incostituzionalmente”)…. e quindi illegittimi.
Per i militari, inoltre, il dovere di disobbedire all’ordine manifestamente illegittimo è previsto dalla legge 11.7.1978 n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che all’art. 4 stabilisce: ” Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori”. La norma è ribadita nell’art.25 del Regolamento di disciplina delle Forze Armate, varato con il DPR n. 545 del 1986.
Questa norme sono esplicazione dell’art. 52 , 2 comma della Costituzione :“l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”.
Allo stesso modo è perfettamente legittima la resistenza collettiva contro ordini, decisioni o comportamenti, in contrasto con i principi incostituzionali, adottati non solo da pubblici funzionari o dalle Autorità, ma anche da Organi Costituzionali, quali Governo e Parlamento, che rappresentano lo Stato-apparato. La resistenza collettiva si esercita attraverso l’esercizio dei diritti di libertà, previsti e tutelati espressamente dalla nostra Costituzione, come il diritto di manifestazione del pensiero (art. 21) ed il diritto di sciopero (art.40) , anche politico.
L’art. 54 della Costituzione poi sancisce: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini, cui sono affidate le funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento”. Si deve precisare il dovere di fedeltà e quello di obbedienza. Sono infatti due concetti completamente diversi: la fedeltà all’essenza ideale della Repubblica precede, logicamente e concettualmente, l’osservanza delle leggi dello Stato. Pertanto, il dovere di fedeltà alla Repubblica, e quindi alla Costituzione ed in particolare ai principi fondamentali in essa stabiliti, prevale sul dovere di obbedienza, di cui costituisce il presupposto giuridico. Quindi, in caso di contrasto delle leggi in vigore con i principi fondamentali dell’Ordinamento Costituzionale, è sempre l’obbedienza a questi ultimi che prevale sull’obbedienza alle leggi. Peraltro, la semplice obbedienza alle leggi non esaurisce l’obbligo di fedeltà alle Istituzioni, che richiede un comportamento concreto in sintoniacon i principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale.
Riguardo alla resistenza collettiva, il Prof. Giuliano Amato, acuto costituzionalista (il “dottor sottile” in seguito diventato Presidente del Consiglio dei Ministri), commentando le due sentenze di condanna emesse dai tribunali penali di Palermo e di Catania in seguito ai gravi moti di piazza del luglio 1960 contro il Governo dell’On. Tambroni, nel 1961 scriveva che i poteri che sono esercitati dallo Stato-governo“ non fanno capo originariamente ad esso, ma gli sono trasferiti, magari in via permanente, dal popolo”.
Pertanto, “l’esercizio di quei poteri deve svolgersi, per chiaro dettato costituzionale, in guisa tale da realizzare una permanente conformità dell’azione governativa agli interessi in senso lato della collettività popolare: si che, quando tale conformità non sia perseguita da quell’azione, è perfettamente conforme al sistema, cioè legittimo, il comportamento del popolo sovrano che ponga fine alla situazione costituzionalmente abnorme”.
E inoltre che “ la resistenza collettiva può indirizzarsi anche contro il Parlamento” qualora la sua azione sia illegittima. Pertanto, “potrebbe il popolo, nel mancato funzionamento dei meccanismi di garanzia predisposti all’interno dello Stato – governo, ripristinare con altri mezzi il rispetto del suo sovrano volere, che nella Costituzione trova la sua massima espressione”.
Inoltre, Giuliano Amato scrive nel 1962, in La sovranità popolare nell’ordinamento italiano, che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva”, compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione",
Allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva.
”Ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio….da parte dello Stato-governo, il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti”.
Naturalmente, la resistenza non può essere esercitata in forma violenta, perché, per difendere un diritto fondamentale, leso dall’esercizio arbitrario di pubbliche funzioni, non si può ledere e sacrificare altri diritti fondamentali, di pari o maggiore rilevanza, quale quello alla vita ed alla sicurezza delle persone.
La nostra Costituzione, sempre non a caso all’art.2 “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, tra i quali c’è sicuramente anche il “diritto ad un’abitazione” inoltre, la Costituzione, all’art.10 stabilisce espressamente che il nostro Ordinamento giuridico “si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, le quali recepiscono i principi fondamentali del “diritto delle genti”, ed alle quali nessuno può sottrarsi.
Neanche gli Enti Locali, nelle loro varie articolazioni (Regioni, Provincie, Comuni), i quali pertanto sono corresponsabili nell’adempimento di questi “compiti fondamentali”. Ne deriva che gli Enti Locali hanno non solo il diritto, ma soprattutto il dovere di attivarsi per promuovere anche attuare “atti di non collaborazione” con le iniziative incostituzionali (quali l’I.M.U.) decise dal Governo in modo illegittimo, perché in contrasto con i principi costituzionali.
La sovranità è esercitata in modo diretto attraverso i fondamentali diritti di libertà, garantiti espressamente dalla Costituzione, ed in modo indiretto attraverso la Pubblica Amministrazione dello Stato, la cui attività non può comunque essere in contrasto con la sovranità popolare.
Pertanto, quando lo Stato esprima una volontà contraria a quella del popolo, spetta a questo ( e quindi ai cittadini, singolarmente o collettivamente) riappropriarsi della sovranità per ripristinare la legalità (ad esempio difendere le Istituzioni democratiche). In pratica, quando il Governo, pur instauratosi legalmente (con elezioni) agisce al di fuori della propria legittimazione (che deriva dalla sovranità popolare espressa con la votazione di programmi), i cittadini, che sono gli effettivi titolari della sovranità devono, attivarsi con la resistenza per ripristinare la legalità violata.
Se non fosse consentito ai cittadini di ricorrere alla resistenza, quale estremo rimedio per ripristinare la legalità violata, il principio della sovranità popolare sarebbe di fatto privo di significato e di senso (IL CHE NON PUÒ ESSERE IN QUANTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO). Pertanto, la resistenza dei cittadini è uno strumento fondamentale, seppure eccezionale, di garanzia dei Diritti Costituzionalmente garantiti, anche se non espressamente stabiliti.
Pertanto, quando si compiono, da parte dello Stato o del Governo o del Parlamento, atti di eversione dell’ordine costituzionale, al fine di salvaguardare le Istituzioni democratiche, c’è non il diritto e dovere di resistenza sia individuale che collettiva “attiva”, purchè attuata in modo nonviolento, per non ledere i diritti fondamentali di altri individui.
Ma ritorniamo alla Costituzione che all’articolo 31 dice : <La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.>
E cosa c’è di più “agevolante e provvidenziale” per la formazione della famiglia …se non una casa? Un tetto sulla testa, e questo governo non solo non glielo agevola, ma glielo toglie.
Come ….. tu Stato metti nella carta di fondazione della tua Società (la COSTITUZIONE) una simile sanissima e sensatissima affermazione…. E poi la smentisci permettendo ad un Letta di suggere vampirescamente ed estorsivamente anche l’ultima stilla di sangue ai tuoi figli?????….
4° Livello di esposizione/dimostrazione/deduzione
Appello al Diritto internazionale di disconoscimento del “debito odioso”
In ultima analisi ed ultima “ratio” …. Quant’anche tutto quanto fino a qui dimostrato … NON FOSSE VALSO A NULLA… FACCIAMO RIFERIMENTO E CI SOCCORRE IL DIRITTO INTERNAZIONALE CON LA CLAUSOLA DEL “DEBITO ODIOSO E DETESTABILE”
Per debito odioso si intende quella teoria di diritto internazionale riguardante la successione tra Stati nel debito pubblico. Con esso ci si riferisce al debito nazionale assunto per perseguire interessi diversi da quelli nazionali nella piena consapevolezza dei creditori e nell’incoscienza dei cittadini …(come appunto è successo nella messa regime forzoso dell’euro da parte della B.C.E.).
Nel 1898 con la ratifica del trattato di Parigi, dopo la vittoria nella guerra ispano-americana, gli Stati Uniti non riconobbero il debito contratto da Cuba nei confronti della Spagna. Questa è probabilmente la prima vera fattispecie di applicazione diretta della dottrina del debito odioso.
Anche l’Urss, nel 1918, ripudiò i debiti contratti dal governo zarista. Il concetto fu poi individuato, definito e formulato da Alexander Nahun Sack, già ministro dello Zar Nicola II e poi professore di diritto a Parigi nel libro Gli effetti della trasformazione dello stato sul debito pubblico e su altre obbligazioni finanziarie pubblicato nel 1927.
Sack asserisce e sostiene : "se un governo dispotico incorre in un debito non per bisogni o per interessi dello Stato, ma per rafforzare il regime dispotico, per reprimere la lotta della popolazione contraria al regime stesso, tale debito è odioso per la popolazione dell'intero Stato. Questo debito non è un'obbligazione per la nazione: è un debito del regime che lo ha contratto, è un debito personale del potere che lo ha assunto; di conseguenza esso si estingue con la caduta di questo potere".
Concetto di debito illegittimo o ‘debito detestabile’ (odious debt) ormai pienamente recepito dal diritto internazionale quando ricorrano le seguenti condizioni :
1) Il governo di un paese ha conseguito un prestito senza il consenso dei cittadini o senza che ne fossero consapevoli. (Come appunto in occasione dell’introduzione forzosa del corso dell’euro senza preventiva consultazione popolare – visto che su trattava di sottrarre ai cittadini un diritto costituzionalmente garantito come quello primario della “SOVRANITA’ MONETARIA”).
2) I prestiti sono stati utilizzati per attività di cui la cittadinanza non ha beneficiato. … (NON SOLO… ma addirittura questo debito in espansione esponenziale sta costringendo alla fame milioni di cittadini che fino alla data fatidica del gennaio 2002 appartenevano in buona parte alla piccola e media borghesia).
3) I creditori sono al corrente dei primi due punti e se ne disinteressano. (Non solo ne sono perfettamente al corrente e se ne disinteressano… ma al contrario lo sanno perfettamente e addirittura sono perfettamente sodali e collusi in questa immane rapina scientemente ed intenzionalmente messa in atto da decenni per distruggere la Nazione e lo Stato italiano)…
Cari signori …QUI SIAMO DI FRONTE AD UNA PLATEALE RAPINA CONDOTTA CONTRO LO STATO ED I CITTADINI… CHE VEDE COLLUSI TUTTI LE PIU ALTE ISTITUZIONI E CARICHE DELLO STATO… COLORO CHE VI SONO STATI POSTI PROPRIO PER FUNGERE DA ULTIMO BALUARDO A QUALUNQUE ATTACCO INTERNO O ESTERNO… ED INVECE SONO STATI I PRIMI A VENDERSI ALLE BLANDIZIE, ALLE LUSINGHE ED AGLI ADESCAMENTI DELLA GRANDE FINANZA INTERNAZIONALE….
QUINDI
Per tutti questi, motivi, ragioni, diritti… sia per quanto concerne la filosofia della tassazione che per tutti gli altri risvolti precedentemente enunciati, appena accennati o sufficientemente tratteggiati, che coinvolgono i personaggi descritti in calce e moltissimi altri, consapevoli o meno della criminalità della loro azione di governo ed amministrazione….
CHIEDIAMO
di procedere alla verifica delle responsabilità dei fatti qui descritti di coloro in epigrafe elencati ai fini di:
a) assicurare la prova dei reati;
b) impedirne la soppressione e l’inquinamento delle prove;
c) impedire la continuazione dei reati;
d) Sollecitiamo pure l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita ricostruzione.
Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (Costituzione art. 112) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, e nelle descrizioni qui prodotte se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Costituzione, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.
Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale; e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
In FEDE.
Tratto da:
http://www.albamediterranea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84%3Aillegittimita-della-tassazione-querela-contro-organi-dello-stato-equitalia-ed-altri-in-associazione-del-19-agosto-2013&catid=1%3Aultime&Itemid=50
Pagato in agosto 2018 TUTTO il cosiddetto DEBITO
PUBBLICO, ecco la descrizione dell'avvenimento
epocale !
Guardate questi video vi illustrano come i CRIMINALI ci hanno resi SCHIAVI....
Video interessante da visionare sull'argomento tasse ed evasione fiscale
“C’è una grande truffa. Il nostro problema non è l’evasione fiscale. Noi, in verità, paghiamo più tasse più degli altri paesi europei: lo dicono i dati Eurostat. Il problema dell’Italia è chi amministra: è l’amministratore quello che spreca i soldi di tutti”.
“Vedete, in Italia ci scagliamo contro l’evasore senza badare cosa fa l’amministratore: questo è il grande gioco di prestigio”.
A dirlo non è un esponente politico qualunque, bensì Giuseppe Bortolussi, direttore della Cgia di Mestre nota per l’autorevolezza del suo Ufficio studio economici, e fra i fondatori del movimento “Verso Nord”.
La soluzione:
Ogni
villaggio (Comune)
dovrebbe essere
autogestito finanziariamente dai cittadini
che si dovrebbero essi stessi tassare a seconda delle
proprie necessita, per garantire le necessita, fino ai
propri confini comunali....
Ricordiamo che i confini comunali sono sempre collegati
ad altri confini comunali, quindi non ci sono
infrastrutture, al di fuori dei vari confini
comunali...di proprieta' di terzi...
Quindi le tasse dovrebbero variare da comune in comune,
in funzione delle necessita' comunali decise da tutti i
cittadini.
Per aiutare i comuni poveri di popolazione, basta
fornire una piccola percentuale delle tasse pagate nel
proprio comune, per garantire l'aiuto di quei comuni
"poveri", fino al momento della loro raggiunta
autosufficienza... che devono in qualche modo
raggiungere in un certo tempo, pena la decadenza degli
aiuti.
Negli USA l'agenzia (privata) di
riscossione delle Tasse, non paga le Tasse ed e' in mano
ai soliti Criminali !
....e per l’ Italia, vedi Equitalia, e sorpresa....scoprirete....che fino alla fine del 2013...e' stata registrata come Company in un stato degli USA (Paradiso Fiscale) al n° 5315638, poi dai primi del 2014, dopo la nostra scoperta il nome e’ stato cambiato in Equitax….chissa’ chi ha registrato la prima volta e chi lo ha cambiato dopo la nostra segnalazione…?
- digitate questo numero su questa pagina: https://delecorp.delaware.gov/tin/GINameSearch.jsp
vedi anche:
La struttura della TRUFFA EUROPEA + Uscite da Matrix in tre mosse, vedi QUI
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Confessioni di un
finanziere: "Incasso
tangenti per lo Stato" -
26/04/2014
Memorie di un finanziere della polizia
tributaria.
Si potrebbe intitolare così il sorprendente
documento esclusivo che state per leggere. Si
tratta della trascrizione, fedele alla lettera,
del disarmante sfogo di un disincantato, onesto
e preparato maresciallo della Guardia di
Finanza, impegnato da diversi lustri nei
temutissimi controlli alle imprese. L’uomo, di
cui evitiamo di indicare dati anagrafici e
curriculum per non renderlo riconoscibile, ha
apparecchiato per Libero uno zibaldone di
pensieri, suddiviso in capitoletti, sul suo
lavoro di tutti i giorni. Che per lui è
diventato un tran tran asfissiante, capace di
condurlo quasi al rigetto.
Il risultato è questa spietata radiografia che
stupisce e, in un certo senso, preoccupa di un
mestiere che tanto trambusto porta nelle vite
degli italiani. Infatti in questo sfogo il
militare dipinge le ispezioni delle Fiamme
gialle come un ineluttabile meccanismo
stritola-imprenditori il cui obiettivo non
sarebbe una vera e sana lotta alle frodi
fiscali, ma una fantasiosa e famelica caccia al
tesoro indispensabile a lanciare le carriere di
molti professionisti dell’Antievasione. «Nel
nostro lavoro ci sono forzature evidenti, a
volte imbarazzanti», ammette con Libero il
maresciallo. Che qui di seguito svela retroscena
e segreti dei controlli che intralciano ogni
giorno il lavoro di centinaia di imprenditori.
Una lettura che potrebbe agitare qualcuno e far
alzare il sopracciglio ad altri. Ma a tutti deve
essere chiaro che non di fiction si tratta e che
domani il nostro maresciallo e la sua pattuglia
potrebbero bussare alla vostra porta.
Preparatevi a leggere il testo di questo
finanziere raccolto in esclusiva da Libero.
Ossessione numeri
Dietro alle verifiche ci sono enormi interessi
economici: il dato del recupero dell’imposta
serve a molti. Sia ai politici che ai
finanzieri. Nella Guardia di Finanza il
raggiungimento degli obiettivi legittima
l’ottenimento dei premi incentivanti e gli
stipendi stellari dei generali, che sono decine:
uno per provincia, più uno per regione. Nel
nostro Corpo esistono vere e proprie task-force
che si occupano di fare previsioni di recupero
d’imposta e a fine anno queste devono essere
raggiunte, come se l’evasione fiscale si basasse
su dei budget. Gli operatori sul territorio sono
meno di chi elabora questa realtà virtuale, su
64 mila finanzieri siamo circa 4 mila a fare i
controlli.
Indietro non si
torna
A fine anno i generali chiedono il dato
dell’imposta evasa constatata e lo confrontano
con quello dell’anno prima. Il risultato non può
essere inferiore a quello di 12 mesi prima. Se
il dato scende bisogna dar conto al reparto
centrale di Roma del perché si siano recuperati
meno soldi e il comandante del reparto
periferico rischia di vedersi bloccare la
carriera. Per questo le nostre verifiche
proseguono anche di fronte a evidenti
illogicità. I nostri ufficiali parlano solo di
numeri e quando hanno sentore di un risultato,
magari per una previsione affrettata di un
ispettore, corrono dai loro superiori
anticipando che da quella verifica potrà venir
fuori un certo risultato: a quel punto non si
può più tornare indietro. Il verbale diventa
subito una statistica, una voce acquisita e
ufficiale di reddito non dichiarato. Quando si
prospetta un ventaglio di possibilità per
risolvere una contestazione si concentrano le
energie sempre su quella che porta il risultato
più alto. Che sarebbe poco grave se fosse la
strada giusta. Ma spesso non lo è. Per la
Finanza quello che conta è il dio numero. Il
nostro unico problema è come tirarlo fuori.
Per riuscirci c’è un
nuovo strumento infernale, la cosiddetta
“mediana”, che va di gran moda tra gli
ufficiali.
La si pronuncia con rispetto e deferenza, anche
perché da essa dipende la carriera di chi la
evoca. Si tratta di uno studio fatto a tavolino,
che stabilisce il valore medio della verifica
necessario a raggiungere gli obiettivi, il tetto
al di sotto del quale non si può andare. Se
capiamo che in un’azienda il verbale sarà di
entità inferiore alla mediana, derubrichiamo la
verifica a controllo in modo che non entri nelle
statistiche ufficiali.
Alla Guardia di
Finanza abbiamo uffici informatici che elaborano
dati in continuazione. Ma si tratta di numeri
“drogati”, come lo sono quelli dei sequestri.
Nei magazzini dei cinesi ho visto colleghi
registrare alla voce “giocattoli” ogni singolo
pallino delle pistole per bambini. Spesso questi
servizi si fanno in occasione delle feste
natalizie, così passa l’informazione che sul
territorio c’è sicurezza.
Con questi numeri i generali si riempiono la
bocca il 21 giugno, giorno della festa del
Corpo. Lo speaker spara cifre in presenza di
tutte le autorità, dei presidenti dei tribunali,
dei politici, ecc. ecc. Quel giorno è un
tripudio di dati pronunciato con voce stentorea:
recuperata tot Iva, scovati tot milioni di
redditi non dichiarati, arrestati x emittenti
fatture false. Una festa!
Normativa astrusa
La normativa tributaria italiana è talmente
ingarbugliata che si presta alla nostra logica
del risultato a ogni costo. Per noi è piuttosto
semplice fare un rilievo visto che siamo aiutati
da questa legislazione astrusa e abnorme, spesso
contradditoria e conflittuale.
Nel nostro Paese è quasi impossibile essere in
regola e per chi lo sembra ci prendiamo più
tempo per spulciare ogni carta. Infatti se una
norma può apparire favorevole all'imprenditore,
c’è sicuramente un’altra interpretabile in
maniera opposta. E in questo ci aiuta l’oceanica
produzione di sentenze, frutto di un eccessivo
contenzioso. Un contratto, un’operazione possono
essere interpretati in mille modi e alla fine
trovi sempre una sentenza della Cassazione che
ti permette di poter fondare un rilievo su basi
giuridiche certe. Questo è il Paese delle
sentenze.
Analizzando un
bilancio, un’imperfezione si trova sempre.
Magari per colpa dello stesso controllore che
prima dice all’imprenditore di comportarsi in un
modo e poi in un altro, inducendolo in errore.
Per esempio, su nostro suggerimento, un’azienda
non contabilizza più certe spese come pubblicità
(deducibili), ma come spese di rappresentanza
(deducibili solo in parte). Quindi arriva
l’Agenzia delle Entrate e spiega che quelle non
sono né l'una né l’altra. A volte succede che
qualcuno abbia già subito un controllo, abbia
aderito a un condono e, zac, arriviamo noi e
contestiamo lo stesso aspetto, ma in modo
diverso. Dopo i primi anni nel Corpo non ho più
sentito di controlli chiusi con un nulla di
fatto e in cui si torna a casa senza aver
contestato qualcosa. Alla fine chi lavora
impazzisce.
Chi sbaglia non paga
Come è possibile tutto questo ? Semplice: perché
chi sbaglia non paga, ma anche perché chi
sbaglia non saprà mai di averlo fatto.
Il motivo è semplice: noi non comunichiamo con
l’Agenzia delle Entrate e non sappiamo mai che
fine facciano i nostri verbali.
Per questo se ho commesso un errore non lo verrò
mai a sapere: il nostro è solo un verbale di
constatazione, a renderlo esecutivo è l’Agenzia
delle Entrate che lo trasforma in verbale di
accertamento. Però raramente i nostri colleghi
civili bocciano il nostro lavoro, anzi questo
non succede nel 99,9 per cento delle situazioni.
Si fidano di noi e, anche se sono molto più
preparati, nella maggior parte dei casi prendono
il nostro verbale e lo notificano, tale e quale,
al contribuente. Quello che sappiamo per certo è
che i nostri verbali, giusti o sbagliati che
siano, diventano numeri e quindi non ci
interessa che vengano annullati, tanto non ne
verremo mai a conoscenza né saremo chiamati a
risponderne. Per noi resta un grosso risultato.
E visto che nessuno paga per i propri errori, il
povero imprenditore continuerà a trovarsi ignaro
in un castello kafkiano fatto di norme e
risultati da ottenere.
Imprese sacrificali
Gli imprenditori con noi sono sempre gentili, ci
accolgono con il caffè, sopportano di averci tra
i piedi per settimane, ma si capisce che
vorrebbero dirci: scusateci, ma avremmo pure da
lavorare. A noi però questo non interessa:
dobbiamo contestargli un verbale a qualsiasi
costo e quando bussiamo alla loro porta sappiamo
che non hanno praticamente speranza di
salvezza. Per contrastare e contestare questa
trappola infernale l’imprenditore è costretto a
pagare consulenti costosissimi, ma noi rimaniamo
sempre sulle nostre posizioni. A volte capita
che per provare a difendersi il presunto evasore
chiami in soccorso come consulenti ex
finanzieri, ma spesso questo non gli evita la
sanzione. Anzi.
Negli ultimi anni ho
notato una certa arrendevolezza da parte degli
imprenditori: dopo un po’ si stancano.
Capiscono, e ce lo dicono, che tanto dovranno
fare ricorso perché noi non cambieremo idea. Per
tutti questi motivi molti di loro costituiscono
a inizio anno un fondo in previsione della
visita della Finanza. Sono coscienti che
qualcosa dovranno comunque pagare.
Chi fa veramente le grandi porcate, chi apre e
chiude partite Iva, emette false fatture o
costituisce società di comodo magari alle Cayman
è molto più veloce di noi e per questo non lo
incastriamo, mentre azzanniamo quelli che
operano sul territorio e che sono regolarmente
censiti nelle banche dati. Alla fine lo Stato
colpisce sempre i soliti noti. Non è una nostra
volontà, ma dipende dal fatto che non abbiamo
risorse per fare la vera lotta all’evasione e in
ogni caso dobbiamo fornire dei numeri al
ministero per poter legittimare la nostra
esistenza come istituzione. Anche in Europa.
Tangente di Stato
L’imprenditore, se accetta la proposta di
adesione al verbale entro 60 giorni, paga solo
un terzo di quanto gli viene contestato e spesso
salda anche se non lo ritiene giusto, per
togliersi il dente ed evitare ricorsi costosi (a
volte più dei verbali) e sine die.
In pratica accetta di pagare una tangente allo
Stato. Agli imprenditori i ricorsi costano molto
e se la commissione provinciale, il primo grado
della giustizia tributaria, dà ragione allo
Stato, l’imprenditore prima di ricorrere alla
commissione regionale, il secondo grado, deve
pagare metà del dovuto. Per questo chi lavora
spesso preferisce chiudere la partita
all’inizio, pagando un terzo.
Giustizia da farsa
Il contradditorio tra Guardia di Finanza e
imprenditori durante le verifiche è una farsa,
perché ognuno rimane sulla propria posizione, ma
va fatto per legge. Nel contradditorio gli
imprenditori non hanno scampo: quel numero,
quell’ipotesi di evasione, ormai è stato venduto
e non può più essere ridimensionato. È entrato
nel sistema e nelle nostre statistiche. A noi
non interessa se magari dopo anni quel verbale
verrà annullato e non avrà prodotto alcun
introito per lo Stato.
Le cose non vanno meglio con la giustizia
tributaria, gestita da commissioni composte da
avvocati, commercialisti, ufficiali della
Finanza in pensione che fanno i giudici
tributari gratuitamente giusto per fare qualcosa
o per sentirsi importanti. È incredibile, ma in
Italia il sistema economico-finanziario viene
affidato a un servizio di “volontariato”.
La verità è che un tale esercito di volontari
senza gratificazioni economiche non se la sente
di cassare completamente il lavoro di finanzieri
e Agenzia delle Entrate e l’imprenditore
qualcosa deve sempre pagare. Difficilmente
questi giudici per hobby danno torto allo Stato.
L’assurdità è che vengono pagati 30-40 euro per
motivare sentenze complesse che hanno come
oggetto verbali da milioni di euro, scritti da
marescialli aizzati dal sistema.
Formazione assente
Il nostro vero problema è la mancanza di
specializzazione di un Corpo che cerca di
riscattarsi nel modo sbagliato, provando a
portare a casa grandi risultati, sebbene
“storti”. A volte l’ignoranza aiuta a far
montare un rilievo che non sta né in cielo né in
terra.
Sulla nostra formazione non ho niente da dire,
perché non esiste. Eppure dobbiamo confrontarci
con specialisti agguerriti, leggere documenti in
lingue straniere, e la gran parte di noi non sa
una parola in inglese. Non ci forniscono nemmeno
i codici tributari aggiornati, mentre spendono
milioni per farci esercitare ai poligoni, visto
che siamo inspiegabilmente ancora una polizia
militare, come solo in Equador e Portogallo. Un
commercialista lavora 12 ore al giorno e si
forma continuamente.
Dall’altra parte della barricata c’è gente come
noi che non vede l’ora di scappare via
dall’ufficio, dove spesso non ha neppure a
disposizione una scrivania o la deve condividere
con altri colleghi. In questo modo il lavoro
diventa l’ultimo dei pensieri.
I più bravi vanno in pensione appena possono,
per riciclarsi come professionisti al soldo
delle aziende. Ci vuole una fortissima
motivazione per studiare una materia terribile
come il diritto tributario. Avvocati e
commercialisti trovano gli stimoli nelle
parcelle, da noi un maresciallo con vent’anni di
servizio guadagna 1.700 euro. Gli incentivi li
dobbiamo trovare dentro di noi, magari pensando
di sfruttare il sistema per trovare un altro
lavoro. È illogico che un mestiere così
delicato, dove si contestano milioni di euro
d’evasione, sia affidato a gente sottopagata e
impreparata. L’unico modo di tenersi aggiornati
è quello di studiare a proprie spese, pagandosi
master e corsi. Purtroppo la formazione è
costosissima e spesso ci rinunciamo. È chiaro
che un sistema del genere presti il fianco al
rischio della corruzione.
In più bisogna
considerare che per noi le verifiche sono
particolarmente rischiose. In base alla mia
esperienza non le facciamo con la giusta
professionalità, possiamo commettere errori in
buona fede, essere invischiati in fatti che
neanche capiamo. Per esempio alcuni di noi sono
stati accusati di aver ammorbidito un verbale
per un tornaconto, in realtà lo avevano fatto
per ignoranza e per questo ora quasi nessuno
vuole più fare questo tipo di lavoro.
Risorse all'osso
I nostri capi hanno budget di spesa sempre più
ristretti. Nonostante ciò ogni ufficiale deve
portare a casa i risultati con i soldi e le
pattuglie che ha. Risultati almeno uguali a
quelli dell’anno precedente. A causa di questa
mancanza di mezzi siamo costretti a portare via
dalle aziende penne, risme di carta,
spillatrici. E secondo me gli imprenditori se ne
accorgono, ma non dicono nulla per compassione.
Onestamente gli ufficiali non sono responsabili
di questa penuria di risorse, visto che i fondi
destinati alla lotta all’evasione vengono decisi
dai politici. Ma la frustrazione dei nostri
superiori viene compensata da ottimi stipendi
personali che lievitano grazie ai risultati
conseguiti. Cosa che ovviamente non succede a
noi.
Nel nostro lavoro, la mattina, ammesso che trovi
una macchina libera, devi prima fare car-sharing
e accompagnare diversi colleghi ai reparti,
quindi ti restano due o tre ore per fare visita
a un’azienda. Quando rientriamo da una verifica
il nostro principale problema è segnare sul
registro quanti chilometri abbiamo fatto e
quanta benzina abbiamo consumato. Arriveremo al
paradosso di fare le verifiche in ufficio a
contribuenti trovati su Google.
Lontani dalla realtà
I nostri vertici sono lontani dalla realtà, sono
convinti che noi facciamo “lotta all'evasione”.
C’è una distanza siderale tra chi sta in
trincea, come me, e chi vive nei salotti. Un
maresciallo può parlare solo con il tenente e
non con i gradi superiori. Il nostro messaggio
viene filtrato e arriva al vertice completamente
distorto. Nel nostro sistema militare non conta
quello che pensi del tuo lavoro, ma il grado che
hai sulle spalle. L’ufficiale non va a riferire
al superiore se l’ispettore gli ha detto che un
controllo potrebbe non portare a niente. Al
contrario insinua nei vertici la speranza che un
risultato arriverà.
E così chi va in giro per aziende deve
ingegnarsi per trovare il cavillo che porti al
risultato, solo per sentirsi dire bravo o per
una pacca sulla spalla. L’animo umano si
accontenta di poco. In questa catena di comando
in cui tutti devono fare carriera non sono
ammessi dubbi od obiezioni, l’informazione reale
resta a valle, al generale arriva quella
virtuale, il famoso “numero”. In nome del quale
vengono immolati molti evasori virtuali.
Tratto da: liberoquotidiano.it
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EQUITALIA un carrozzone pubblico, che
sperpera il nostro denaro.... - vedi anche:
Sovranita'
Individuale N.A.C.
Ecco i conti di Equitalia: perdite cumulate per
40 milioni dal 2010 al 2012, monte-stipendi da
500 milioni – 18 /06/2013
Un baraccone pubblico con oltre 8mila
dipendenti, che assorbono solo per gli stipendi
oltre 500 milioni di euro, costoso e capace
anche di produrre perdite.
È questa l'altra faccia della tanto odiata
Equitalia che emerge dai conti del gruppo della
riscossione. Ora il Governo ha frenato l'iperattivismo
della struttura guidata da Befera, ma la realtà,
al di là dei luoghi comuni, dice che l'attività
di Equitalia è in forte contrazione ormai da un
paio d'anni.
Almeno dal 2010 gli
sceriffi delle tasse hanno perso mordente. Il
dato che mostra il volto meno aggressivo di
Equitalia sta tutto nei ricavi scesi di 197
milioni tra il 2010 e il 2011 e assestatesi al
ribasso ulteriormente nel corso del 2012. Già ma
cosa sono i ricavi per gli esattori del fisco?
Sono semplicemente gli aggi, cioè le commissioni
riconosciute al gruppo guidato da Attilio Befera
sui volumi riscossi. Ebbene le commissioni
attive valevano 1,224 miliardi nel 2010, sono
scese a 1,031 miliardi nel 2011 e nell'ultimo
bilancio quello del 2012 la contrazione è stata
di altri 100 milioni, con le commissione attive
ferme a quota 925 milioni.
Aggi in calo di oltre un quarto. L'impatto della
rateizzazione.
In tre anni quindi Equitalia ha perso fatturato
per 300 milioni, il 25% del totale. E del resto
è la stessa Equitalia ad ammettere tra le pieghe
del bilancio del 2012 che gli aggi sono in
flessione in relazione ai minori volumi di
riscossione (-12,6% solo nel 2012) e in più
negli ultimi anni il dato è stato condizionato
dall'introduzione della possibilità di ricorrere
alla rateizzazione dei debiti da parte dei
cittadini. La riscossione dei ruoli esattoriali
che era stata di 8,6 miliardi nel 2011 è scesa
infatti di un miliardo secco attestandosi a 7,5
miliardi a fine 2012. Ma per Equitalia hanno
anche pesato tra i motivi del brusco
rallentamento il decremento dei rimborsi spese
per le procedure coattive. Insomma unghie
spuntate per i tanto vituperati esattori dello
Stato.Ovvio che ha pesato anche il clima di
intolleranza verso la faccia crudele
dell'esazione.
Il costo della
struttura
E più scendono gli incassi più si palesa
l'anomalia profonda dell'agenzia. Il costo del
lavoro pesa tantissimo sull'operatività della
struttura. Per pagare gli 8100 dipendenti del
gruppo se ne vanno ben 506 milioni di euro
l'anno. Erano addirittura 549 milioni nel 2011.
In ogni caso i salari degli sceriffi delle tasse
valgono il 50% del fatturato. Un costo che non
sarebbe accettabile in un'azienda privata. Se a
questi si tolgono altri 450 milioni di costi per
i servizi, si vede che resta ben poco nelle
casse di Equitalia. In realtà l'agenzia non
dovrebbe fare profitti, non è il suo scopo, ma
neanche perdere soldi. Ebbene nel 2011 il buco
di bilancio è stato di 73 milioni e solo nel
2012 si è tornati in utile per soli 8 milioni.
Tra il 2010 e il 2012 le perdite cumulate sono
state di 40 milioni.
Una sorta di beffa chiudere in passivo per chi
riscuote le tasse degli italiani.
Il costo del lavoro è davvero un problema per
Befera, tanto che la società è impegnata su un
forte piano di esuberi ed esodi incentivati. Con
l'attività in calo 8mile dipendenti sembrano
davvero eccessivi.
La cura dimagrante
parte dal vertice
Ma la cura ha riguardato anche il vertice della
società. I membri del consiglio
d'amministrazione e del collegio sindacale hanno
incassato complessivamente nel 2011 4,2 milioni
di euro. Nel 2012 ecco la sforbiciata con i
compensi scesi a 1,77 milioni. La cura
dimagrante è cominciata (per fortuna) dal
vertice.
By Favio Pavesi (ha collaborato Alberto Magnani)
Tratto da: ilsole24ore.com
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Il
TAR del Lazio schianta
Equitalia
- Roma, 05 Maggio 2013
Alcuni nostri
lettori, che ringraziamo e citiamo al termine di
questo post, ci segnalano LA NOTIZIA che
inconsciamente ogni italiano stava aspettando:
il T.A.R. del Lazio, con una sentenza che farà
storia, ha stabilito che le cartelle di
Equitalia e gli avvisi delle Agenzie delle
Entrate sono tutti nulli.
Il Tribunale
amministrativo ha stabilito che, all’interno
delle Agenzie delle Entrate, gran parte del
personale che firma gli accertamenti non ha i
requisiti di “dirigente”.
La conseguenza è che tali atti sono nulli e, con
essi, anche le successive cartelle Equitalia.»…
Il caso nasce dopo la richiesta, da parte di un
contribuente, di conoscere il nome del
funzionario che si occupava della sua pratica,
per poter meglio valutare la sua strategia di
difesa…”
Per chi volesse leggere più dettagliatamente il
testo della notizia, il link all’articolo è il
seguente:
http://www.ilnord.it/index.php?id_articolo=335#.UYYkoxnBydQ.facebook
Quello che ci preme
in questa sede scrivere a chiare lettere sono le
seguenti considerazioni:
La richiesta, da parte di un contribuente, di
conoscere il nome del funzionario che si
occupava della sua pratica è uno dei classici
comma delle NAC, la
Notifica di Accettazione Condizionata del
presunto debito di cui stiamo diffusamente
trattando da circa due settimane su queste
pagine, e costituisce una monumentale prova
della validità di approccio di questo strumento
per appurare se vi sono illiceità nei meccanismi
con i quali le "istituzioni" gravano i cittadini
di pretese vessatorie.
Una incredibile gravità e dimensione
dell’illecito da parte da parte della pubblica
amministrazione emerge delle motivazioni della
sentenza: 767 funzionari di Equitalia su 1146
sarebbero “abusivi”, quindi i loro atti
nulli.(funzionari che tra l’altro non è dato
sapere chi siano per “Motivi di sicurezza”. Una
delicatezza che non è stata usata per gli
italiani e i loro conti correnti, ormai
obbligatori per tutti per questioni di
tracciabilità del denaro. Si, il nostro !).
Il fatto che questa anomalia ha odiosamente
caratterizzato uno strumento di prelievo di
denaro che si è vergognosamente macchiato del
sangue di un ormai incalcolabile – perché
sottaciuto dai media ufficiali e mai denunciato
nelle sue effettive dimensioni – numero di
suicidi, rappresenta un irresistibile imperativo
per qualsiasi cittadino italiano degno di questo
nome a pretendere una ulteriore indagine per
capire se questo sia l’unico caso in cui sia
configurabile la nullità degli atti per
irregolarità, illeciti o altro.
Il conseguente emergere della necessità di una
“class-action” di massa da parte dei cittadini
nei confronti di istituzioni che non
garantiscono nei propri comportamenti
l’osservanza di quelle leggi che esse stesse
promulgano, e che i cittadini indifesi sono
invece tenuti ad osservare, con un divario di
tale entità da spingere persino a chiedersi se
le istituzioni nel loro complesso operano per
tutelare la popolazione, come dovrebbe essere, o
invece per fini diversi da questo.....
Insomma, questo fatto, per la macroscopica
rozzezza dell’irregolarità ci fa immediatamente
pensare che può essere la punta dell’iceberg
degli illeciti presenti all’interno dei
meccanismi del
sistema.
E ci conforta grandemente nella nostra sempre
crescente e alquanto legittima pretesa di
trasparenza assoluta tanto sui nostri doveri
quanto soprattutto sui nostri effettivi diritti
di cittadino, che nessuno si è preoccupato di
farci conoscere nel dettaglio.
Da oggi nessuno potrà dimenticare né far
dimenticare tutti coloro che si sono tolti la
vita per qualcosa di cui un Tribunale ha
stabilito la nullità giuridica.
By Jervé - Tratto da: iconicon.it
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Equitalia ha metodi da usura: Soffoca migliaia
di imprese – 05/03/2010
Bresso: 'Cinquantamila famiglie con rischiano il
lastrico, sosterrò una class action'. La
denuncia del consigliere comunale Udc, Goffi che
come avvocato da anni si batte contro la
'spregiudicatezza' con la quale società pubblica
riscuote debiti erariali. Ipoteche emesse a
fronte di debiti da esigere per centinaia di
milioni di euro in gran parte di artigiani,
commercianti, piccoli imprenditori che rischiano
il fallimento
L'incubo che grava su Torino ha i numeri di una
catastrofe finanziaria: sono cinquantamila le
case ipotecate solo in città e in provincia da
Equitalia la società dell'Agenzia delle entrate
che si occupa della riscossione dei debiti
erariali e cioè di chi non ha pagato o ha pagato
solo in parte Inps, Inail, Iva, sanzioni
amministrative e così via. Ipoteche emesse a
fronte di debiti da esigere per centinaia di
milioni di euro in gran parte di artigiani,
commercianti, piccoli imprenditori (ma anche di
semplici famiglie) che rischiano in questo modo
di essere messi sul lastrico.
«Se quelle ipoteche dovessero trasformarsi in
sequestri e poi nelle vendita dei beni, nel 2010
sono possibili migliaia di fallimenti di piccole
imprese a Torino e provincia, un fatto che
rischia di aggravare ancora di più la crisi»,
denuncia Alberto Goffi, capogruppo dell'Udc in
Consiglio comunale (e candidato alle Regionali).
Goffi, come avvocato, sta da tempo combattendo
una battaglia contro Equitalia per la
«spregiudicatezza» con cui a suo parere la
società conduce la riscossione dei debiti.
E ieri assieme alla presidente Mercedes Bresso
ha tenuto una affollatissima conferenza stampa
(c'erano decine di persone colpite da ipoteche
nel comitato elettorale della presidente
uscente) in cui oltre a ripetere la denuncia
contro Equitalia ha proposto insieme alla zarina
una serie di possibili soluzioni.
«Non è possibile - ha spiegato Goffi - che lo
Stato conceda agli evasori totali di poter
usufruire dello scudo fiscale, con cui pagando
il 5 per cento del dovuto, ci si mette a posto.
Mentre, allo stesso tempo, i piccoli
imprenditori, le famiglie, i lavoratori non
riescono a pagare i debiti perché Equitalia fa
scattare sanzioni così pesanti con interessi che
alla fine arrivano al 100-120 per cento».
Sanzioni che, ha sottolineato Goffi, crescono di
mese in mese e portano facilmente al raddoppio
del debito: «È un circolo vizioso - dice ancora
l'esponente Udc - il paradosso è che se un
artigiano o un commerciante è in difficoltà
(magari perché proprio lo Stato o un ente
pubblico è in ritardo con qualche pagamento) e
non riesce a far fronte a una ingiunzione, non
solo si trova la casa ipotecata (o vede scattare
il fermo amministrativo dell'auto, 70 mila a
Torino e provincia), ma Equitalia segnala anche
il fatto alle «centrali rischi» delle banche che
in questo modo bloccano ogni forma di credito.
In più il debito in poco tempo aumenta, anche
del 100 per cento.
E se il piccolo imprenditore già non ce la
faceva a pagare, ad esempio 50 mila euro,
figuriamoci se può far fronte al doppio».
Insomma un girone infernale, simile a quello
dell'usura, «solo che in questo caso è lo Stato
ad usare metodi usurari». «È chiaro che noi non
invitiamo nessuno ad evadere le tasse ma
chiediamo che ci sia invece equilibrio e che per
un anno si sospenda la riscossione - spiegano
Goffi e Bresso - anche perché i numeri sono
quelli di una emergenza: al 30 ottobre 2009 le
istanze di dilazione del debito presentate ad
Equitalia in provincia di Torino erano oltre 31
mila, contro le oltre 13 mila del 2008, per un
importo complessivo di 350 milioni contro i 68
milioni dell'intero anno precedente».
Bresso ha proposto anche
una serie di soluzioni per la drammatica
vicenda: «Non è accettabile che lo Stato si
comporti da usuraio - ha detto - per questo come
Regione prima di tutto costituiremo un elenco
delle persone coinvolte, per conoscere le
dimensioni del problema. Poi sosterremo una
class action». Non solo: la presidente della
Regione ha annunciato di voler proporre una
legge di iniziativa regionale in Parlamento per
istituire la "clear" tra enti pubblici, cioè la
compensazione dei crediti con i debiti:
«Se un imprenditore deve un tot di soldi allo
Stato per tasse o altro, ma ha anche crediti nei
confronto degli enti pubblici le due cose si
potrebbero facilmente compensare sull'esempio di
quanto avviene già da tempo tra le banche,
ancora prima dell'era informatica». Bresso ha
inoltre garantito «norme regionali per cercare
un sistema di garanzia sul modello dei fondi per
le pmi»
Tratto da: torino.repubblica.it
Sentenze utili per Equitalia ed Ag. delle
Entrate
La
Cassazione Civile Tributaria n.
4516 del 22 febbraio 2012, stabilisce che la
cartella di pagamento non può limitarsi a
riportare la cifra globale degli interessi
dovuti. Al contrario, in essa deve essere
indicato come si è arrivati ad un dato calcolo,
specificando le singole aliquote a base delle
annualità prese in considerazione.
L’operato di Equitalia non deve risultare
ricostruibile soltanto attraverso difficili
indagini che non competono al contribuente,
perché se così fosse, risulterebbe violato
il diritto di difesa del destinatario dell’atto.
La Cassazione ha precisato che sono illegittimi
tutti gli atti di riscossione notificati dopo
giugno 2008, se privi dell’indicazione della
base di calcolo degli interessi: quindi sono
tutte illegittime le cartelle Equitalia
notificate dopo giugno 2008.
ed anche:
La Commissione Tributaria regionale del
Piemonte, con
sentenza n. 92 del 1° ottobre 2012, ha
stabilito che l’atto di riscossione deve
indicare tutti quegli elementi che consentano al
contribuente di verificare la correttezza dei
calcoli effettuati dal concessionario.
Siamo qui in attesa di trovare delle risposte
alle domande che sorgono spontanee.
Chiediamo collaborazione anche a chi legge per
risolvere questo “mistero americano”, ci viene
in mente una lettura, forse la peggiore, quella
in virtù della quale abbiamo menzionato la
Notitia Criminis. Andiamo per punti. Il 30
giugno scadeva la convenzione di Equitalia
s.p.a. con lo Stato Italiano per la riscossione
di tributi. Questa Convenzione è stata prorogata
pochi giorni fa fino al 31/12/2013.
Chi ci dice che non ci sia un manipolo di
Italiani che, in previsione di questa “sede
vacante”, non abbia pensato bene di aprire una
SOCIETA’ OMOLOGA che si propone di TRUFFARE, per
mezzo dell’invio di cartelle FALSE agli ignari
contribuenti italiani, richiedendo debiti
inesistenti con more salatissime e portando
direttamente negli Stati Uniti a tassazione
zero, tutti i proventi di questa ipotetica
truffa di portata internazionale. Sarebbe il
colmo eh ?
By Alfred on Gaia
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Riporto di seguito il ricorso tipo per gli
avvocati che vogliono sollevare la questione di
costituzionalità della (assurda)
norma che ha vietato il pignoramento presso
terzi per il recupero delle somme di cui ai
decreti ex legge Pinto.
Al TRIBUNALE di ________________ SEZIONE
ESECUZIONI CIVILI
RICORSO ex art. 617 cpc avverso declaratoria di
improcedibilità di pignoramento presso terzi e
conseguente estinzione della procedura.
Istante ___________
L’istante propone opposizione avverso il
provvedimento di declaratoria di improcedibilità
e conseguente estinzione della procedura di
pignoramento presso terzi e solleva
Questione di anticostituzionalità dell’art. 6,
comma 6 del DL n 35 dell’8.4.2013 laddove vieta
gli atti di sequestro o di pignoramento presso
la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie
provinciali dello Stato per la riscossione
coattiva di somme liquidate a norma della legge
Pinto.
Non sussiste manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale, per
violazione degli artt. 3, 24, 41, 42 e 111,
della Costituzione, dell’articolo 6, co. 6 del
DL 8.4. 2013, n. 35 laddove recita:
«Art. 5-quinquies — Esecuzione forzata.
1. Al fine di assicurare un'ordinata
programmazione dei pagamenti dei creditori di
somme liquidate a norma della presente legge,
non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento presso la Tesoreria centrale e
presso le Tesorerie provinciali dello Stato per
la riscossione coattiva di somme liquidate a
norma della presente legge.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi
294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, i creditori di dette somme, a pena di
nullità rilevabile d’ufficio, eseguono i
pignoramenti e i sequestri esclusivamente
secondo le disposizioni del libro III, titolo II,
capo II del codice di procedura civile, con atto
notificato ai Ministeri di cui all’articolo 3,
comma 2, ovvero al funzionario delegato del
distretto in cui è stato emesso il provvedimento
giurisdizionale posto in esecuzione, con
l’effetto di sospendere ogni emissione di
ordinativi di pagamento relativamente alle somme
pignorate.
L’ufficio competente presso i Ministeri di cui
all’articolo 3, comma 2, a cui sia stato
notificato atto di pignoramento o di sequestro,
ovvero il funzionario delegato sono tenuti a
vincolare l’ammontare per cui si procede,
sempreché esistano in contabilità fondi soggetti
ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva
di effetti riguardo agli ordini di pagamento che
risultino già emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro
devono indicare a pena di nullità rilevabile
d’ufficio il provvedimento giurisdizionale posto
in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati alla Tesoreria centrale
e alle Tesorerie provinciali dello Stato non
determinano obblighi di accantonamento da parte
delle Tesorerie medesime, né sospendono
l’accreditamento di somme a favore delle
Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in
tali casi rendono dichiarazione negativa,
richiamando gli estremi della presente
disposizione di legge».
Con tale norma il legislatore, adducendo di
voler assicurare «un’ordinata programmazione dei
pagamenti dei creditori di somme liquidate» con
la L. 89/01, ha in realtà impedito l’esecuzione
forzata dei decreti Pinto, con l’aggravante che
non li paga e non li ha mai pagati
spontaneamente.
Intento, quello di non pagare, con il quale il
legislatore ha operato su due fronti.
Da un lato ha disposto che può essere esperita
solo una speciale esecuzione mobiliare presso il
debitore («…pignoramenti e i sequestri
esclusivamente secondo le disposizioni del libro
III, titolo II, capo II del codice di procedura
civile, con atto notificato ai Ministeri di cui
all’articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario
delegato del distretto in cui è stato emesso il
provvedimento giurisdizionale posto in
esecuzione»); dall’altro, ha escluso esecuzioni
presso le tesorerie precisando pleonasticamente
(ad evitare ogni equivoco e accantonamento di
somme) che: «gli atti di sequestro o di
pignoramento eventualmente notificati alla
Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali
dello Stato non determinano obblighi di
accantonamento da parte delle Tesorerie
medesime, né sospendono l’accreditamento di
somme a favore delle Amministrazioni
interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono
dichiarazione negativa, richiamando gli estremi
della presente disposizione di legge» (n. 4 art.
5 quinquies).
La principale innovazione normativa è però che
il creditore di un decreto Pinto può eseguire i
pignoramenti e i sequestri esclusivamente con
una espropriazione forzata presso il debitore
(con esclusione di esecuzioni mobiliari presso
terzi), con atto notificato al Ministero della
Giustizia, Ministero dell’Economia e Finanze e
Ministero della Difesa, ovvero al funzionario
delegato del distretto in cui è stato emesso il
provvedimento giurisdizionale posto in
esecuzione.
Norma sconcertante perché questi in uffici non è
mai esistita alcuna somma soggetta ad esecuzione
forzata.
Norma in sostanza affetta da svariati profili di
incostituzionalità con riferimento agli artt. 3,
24, 41, 42 e 111 Costituzione.
ART 3. È violato l’art. 3 della C. sotto il
profilo dell’uguaglianza perché un creditore nei
confronti dello Stato il cui credito scaturisce
da un decreto Pinto è discriminato rispetto ad
un creditore che vanti un credito che derivi da
altro che un decreto ex L. 89/01, cosa invero
singolare.
Mentre cioè ogni cittadino può esperire
qualsiasi tipo di esecuzione nei confronti dei
propri debitori, un creditore ex legge Pinto,
non solo può esperire solo una particolare
esecuzione mobiliare presso il debitore (con
«..atto notificato ai Ministeri di cui
all’articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario
delegato del distretto in cui è stato emesso il
provvedimento giurisdizionale posto in
esecuzione..»), ma, per di più, si tratta di un
tipo di azione destinata a non produrre altro
esito che un inutile dispendio di denaro e di
tempo, tanto più che non possono nemmeno essere
aggrediti tutti i beni del debitore, ma solo i
fondi esistenti nella contabilità destinati al
pagamento dei decreti Pinto, che non esistono.
Una violazione, quella dell’art. 3 della C.,
che, già in generale, è particolarmente grave,
ma che in questo caso è di una anomalia che
sconcerta.
Un principio di cui la Corte costituzionale ha
fatto larga applicazione in moltissime decisioni
eliminando da vari settori dell’ordinamento
norme discriminatorie verificando anche
l’intrinseca ragionevolezza delle scelte
legislative, anche indipendentemente dalla
comparazione tra norme.
Principio sempre ribadito sia in relazione alla
disciplina generale che in relazione alla
censurabilità delle deroghe ingiustificate
rivolto al riequilibrio del sistema mediante il
ripristino di una disciplina eguale per tutti e
la caducazione di deroghe non sorrette da validi
motivi (Ordinanza n. 582/1988).
Nella fattispecie la disparità di trattamento
tra i creditori di un decreto Pinto e gli altri
creditori e tanto macroscopica quanto
ingiustificata.
Art. 3, co. 1 e 2 Cost. è violato anche sotto il
profilo della ragionevolezza per essere del
tutto irragionevole limitare il diritto a
procedere ad esecuzione forzata, sia sotto il
profilo della non esperibilità di tutti i tipi
di esecuzione forzata («..non sono ammessi atti
di sequestro o di pignoramento presso la
Tesoreria centrale e presso le Tesorerie
provinciali dello Stato per la riscossione
coattiva di somme liquidate a norma della
presente legge..»), sia sotto il profilo di
limitare l’esecuzione forzata presso il debitore
alla disponibilità dei fondi in bilancio
(«..sempreché esistano in contabilità fondi
soggetti ad esecuzione forzata..»).
Canone della ragionevolezza al quale
innumerevoli volte la Corte Costituzionale è
ricorsa per decretare l’illegittimità delle
norme.
Principio di ragionevolezza che più volte in
passato la Corte ha valutato secondo logiche
concordi all’uguaglianza di cui all’art. 3, di
modo che la norma irragionevole era
costituzionalmente illegittima in quanto
apportatrice di irragionevoli discriminazioni.
Una impostazione alla quale conseguiva che, per
accertare l’irragionevolezza, era necessario
individuare il c.d. tertium comparationis.
Principio di ragionevolezza che, una volta
affrancato sia dal principio di uguaglianza che
dalla ricerca del tertium comparationis, la
Corte ha poi potuto affermare anche in assenza
di una sostanziale disparità di trattamento tra
fattispecie omogenee, allorché la norma presenti
una intrinseca incoerenza, contraddittorietà o
illogicità rispetto al contesto normativo
(sentenza n. 450/2000) o rispetto alla
complessiva finalità perseguita dal legislatore
(sentenza n. 416/2000).
Al canone della ragionevolezza la Corte è venuta
aggiungendo il canone del bilanciamento degli
interessi costituzionalmente protetti ed il
canone delle compatibilità finanziarie o di
sistema.
Nel caso di specie nella norma oggetto di
censura vi è una palese incoerenza e illogicità,
rispetto al contesto normativo, in materia di
esecuzione forzata, atteso che sussiste un
principio generale secondo cui il creditore,
nell’ambito del territorio dello Stato, può
aggredire TUTTI i beni del debitore.
Un principio che, se valido per i privati,
dovrebbe a maggior ragione esserlo per i
soggetti pubblici, che più dei privati
dovrebbero osservare le leggi.
Discriminazione dunque illogica, incoerente,
priva di giustificazioni, nel caso che ci
occupa, atteso che non vi è alcuna ragione per
sacrificare i creditori di decreti Pinto
rispetto ad altri tipi di creditori.
ART. 24 C. È palese la violazione dell’art 24 C.
sotto il profilo della violazione del diritto di
difesa, fortemente limitato quando si sia
creditori ex lege Pinto, vista la limitazione
delle azioni esecutive, al solo pignoramento
mobiliare presso il debitore e solo delle somme
(inesistenti) iscritte in bilancio all’uopo.
Non v’è dubbio che il diritto di difesa, in un
ordinamento democratico fondato sulla
Costituzione, si elevi a valore preminente e
inviolabile, al pari del diritto di libertà. Qui
invece si è istituito che tutti possano agire
per la difesa dei propri diritti ed interessi
legittimi, salvo i creditori ex lege Pinto.
L’art. 24 della Costituzione è infatti inserito
nella Parte I, dedicata ai «diritti e doveri dei
cittadini» e ai «rapporti civili», compresi tra
l’art. 13 e l’art. 28 della Costituzione.
Dunque, il diritto affermato dall’art. 24 della
Costituzione si trova accanto a tutte le varie
forme di libertà, che costituiscono il
fondamento dei valori garantiti dell’ordinamento
democratico.
Nella L. n. 98/1984, ad esempio, la Corte
Costituzionale attribuisce all’art. 24: «valore
preminente, essendo il diritto di difesa
inserito nel quadro dei diritti inviolabili
della persona».
Un diritto, quello alla difesa, gravemente
compromesso da una norma che, come qui, elimini
nella sostanza la possibilità di agire in
giudizio mediante uno strumento che per di più
non è uno tra i tanti al quale poter ricorrere,
ma l’unico, perché dopo questa norma non resta
di fatto che il ricorso al giudizio di
ottemperanza, che da possibilità di agire
caratterizzate da tempi così lunghi da rendere
inattuale la legittima aspettativa del creditore
ad essere pagato.
Norma quindi, quella oggetto della censura di
incostituzionalità, che impedisce di fatto la
possibilità di agire in giudizio ex esecutivis,
o quanto meno limita fortemente il potere di
agire in giudizio, nell’ambito dell’esecuzione
forzata, a quei cittadini il cui credito
scaturisce dai decreti esecutivi ex Legge Pinto.
ART. 41 e 42 Cost. Sono violati gli articoli 41
e 42 della C. sotto il profilo della lesione
dell’iniziativa privata e della proprietà
privata in quanto il cittadino proprietario di
somme portate da un titolo esecutivo non può di
fatto entrare in possesso dei propri beni (somme
liquidate nei decreti ex L. Pinto).
L’art. 41 tutela l’iniziativa economica privata,
che trova nel diritto di proprietà il suo
presupposto.
Nella formulazione di cui all’art. 42, secondo
comma: «la proprietà privata è riconosciuta e
garantita dalla legge, che ne determina i modi
di godimento e i limiti allo scopo di assicurare
la funzione sociale e di renderla accessibile a
tutti».
«L’adozione delle locuzioni riconoscere e
garantire consente di potere estendere la tutela
del privato non solo alla vicenda
dell’appartenenza del bene al suo titolare,
bensì anche a tutte le altre modalità di
godimento; nel senso che il riconoscimento della
rilevanza degli interessi generali e della loro
prevalenza su quelli individuali non può
rappresentare un giusto limite quando esso
stesso è tale da vanificare il riconoscimento e
la garanzia che il secondo comma dell’art. 42
offre al proprietario»,
(Alfio Finocchiaro, Il diritto di proprietà
nella giurisprudenza costituzionale italiana, in
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/filesDoc/Finocchiaro_8-10.10.2009.pdf
)
Nella determinazione della tutela della
proprietà hanno grande rilevanza anche i
principi enunciati dalla Corte di Strasburgo,
nella sua funzione di interprete della
Convenzione dei Diritti dell’Uomo, come meglio
specificato infra.
Con riferimento al caso di specie il diritto di
proprietà sulle somme di denaro di cui è
titolare un soggetto che ha avuto riconosciuto
un equo indennizzo ex L. 89/01 viene di fatto
compresso e compromesso, in quanto detto
cittadino non può agevolmente, o non può
affatto, entrare in possesso delle somme di
denaro delle quali gli è stato riconosciuto il
diritto.
Il diritto di proprietà è quindi violato sotto
il profilo del godimento effettivo, in
violazione degli artt. 41 e 42 Cost.
ART. 111 Cost. È violato l’art. 111 C. sotto il
profilo del diritto ad un giusto processo e
all’effettivo soddisfacimento del diritto. Ciò
anche in riferimento all’ Art. 6 CEDU e all’art.
41 Prot. Add. CEDU sotto il profilo della
garanzia che lo Stato deve dare della effettiva
soddisfazione delle pretese risarcitorie ex lege
Pinto entro sei mesi dalla esecutività delle
sentenze che le riconoscono sul piano interno.
La Corte di Strasburgo infatti si è più volte e
da tempo pronunciata nel senso che il mancato
pagamento dei decreti Pinto costituisce
ulteriore violazione dell’art 6 CEDU e dell’art
41 Prot. Add. CEDU, violando il principio
dell’effettività della tutela.
La materia, oltre che in numerosi altri
precedenti, è ampiamente trattata nelle nove
sentenze della Grande Camera del 29.3.06,
(Scordino ed altri c/Italia, rg 36813/1997;
Musci c/Italia n. 64699/01; Mostacciolo
c/Italia, n.1, n. 64705/01; Mostacciolo
c/Italia, n. 2, n. 65102/01; Cocchiarella
c/Italia, n. 64886/01; Apicella c/Italia, n.
64890/01; Zullo c/Italia, n. 64897/01;
Procaccino c/Italia n. 65075/01; Pizzati
c/Italia n. 62361/00).
Sulla specifica fattispecie del diritto al
risarcimento per il ritardo nel pagamento delle
somme spettanti per equa riparazione si veda di
recente: Casi Di Micco Governo italiano
Application n. 35770/03 sentenza del 28 luglio
2008 2 sezione.
In particolare nel caso Simaldone\Italia
(Affaire n. 22644/03, sentenza del 31/03/2009) è
stato stabilito che gli interessi legali non
escludono il diritto ad un ulteriore equo
indennizzo per il ritardo nel pagamento delle
sentenze L. Pinto.
È noto e pacifico che lo Stato italiano, con
riferimento alla lungaggine processuale,
presenta disfunzioni tali da negare e/o
differire il più possibile l’esercizio dei
diritti. La Grande Camera (sentenza del 29.03.06
citata) ha in proposito affermato:
–55. «Una volta che una decisione è stata
ottenuta dalla Corte d’Appello, lo Stato non
provvede spontaneamente al pagamento, ma
costringe il ricorrente a notificare la
decisione alla autorità, attendere 120 giorni
dopo la notifica, quindi fare un’istanza e
qualche volta ricorrere per un provvedimento
esecutivo, non sempre con successo perché i
fondi possono non essere disponibili».
–89. «..il diritto di accesso ad un tribunale
garantito dall’art. 6, par. 1 della Convenzione
sarebbe illusorio se il sistema legale di uno
Stato contraente consentisse che una decisione
giudiziaria finale vincolante rimanesse
inefficace a danno di una parte. L’esecuzione di
un giudizio pronunziato da una qualunque Corte
deve quindi essere considerato come parte
integrante del ‘processo’ ai fini di cui
all’art. 6».
–103. «Questa Corte sottolinea che, per essere
effettivo, un rimedio risarcitorio deve essere
accompagnato da un adeguato finanziamento, così
che possa essere dato effetto alle decisioni
entro sei mesi dal loro essere depositate nel
registro della corte d’appello che riconosce il
risarcimento, che, come dalla legge Pinto, sono
immediatamente esecutive».
Il concetto è stato ribadito anche nella
sentenza del 21.12.2010, Gaglione c/Italia (ric.
nn. 45867/07, 45918/07, 45919/07, 45920/07,
45921/07, 45922/07, 45923/07, 45924/07,
45925/07, 45926/07, 45927/07, 45928/07,
45929/07), in cui si accerta la violazione degli
artt. 6, 6-1, 34, 35, 35-1, 35-3, 35-3-b, 41,
46, 46-2, P1-1, P1-1-1 CEDU e si statuisce:
«Lo Stato deve garantire l’effettiva
soddisfazione delle pretese risarcitorie ex lege
Pinto entro sei mesi dalla esecutività delle
sentenze che riconoscono tali pretese sul piano
interno. Lo stato non può richiedere ai propri
cittadini di ricorrere avverso le inefficienze
della L. Pinto attraverso la Pinto stessa. Il
riconoscimento degli interessi moratori non è
sufficiente a riparare i danni morali patiti a
causa dell’eccessiva durata del procedimento
esecutivo.
Si raccomanda allo Stato Italiano di intervenire
quanto prima per arginare tale situazione, in
particolare emendando ove necessario la L. Pinto,
ed istituendo un fondo ad hoc per il
risarcimento dei danni da eccessiva durata del
processo».
Nel caso che ci occupa l’essere oltremodo
difficoltoso recuperare le somme di cui il
cittadino è creditore rende inefficace il
principio dell’effettivo soddisfacimento del
diritto, con violazione anche del principio che
il pagamento deve avvenire entro 6 mesi
dall’emanazione del decreto Pinto, con
conseguente violazione dell’art. 111 Cost. in
relazione all’art. 6 CEDU e art. 41 Prot. Add.
CEDU.
Si solleva quindi la questione di legittimità
costituzionale del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35 art. 6 co. 6 che stabilisce:
«Art. 5-quinquies – Esecuzione forzata. 1. Al
fine di assicurare un’ ordinata programmazione
dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a
norma della presente legge, non sono ammessi
atti di sequestro o di pignoramento presso la
Tesoreria centrale e presso le Tesorerie
provinciali dello Stato per la riscossione
coattiva di somme liquidate a norma della
presente legge.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi
294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, i creditori di dette somme, a pena di
nullità rilevabile d’ufficio, eseguono i
pignoramenti e i sequestri esclusivamente
secondo le disposizioni del libro III, titolo II,
capo II del codice di procedura civile, con atto
notificato ai Ministeri di cui all’articolo 3,
comma 2, ovvero al funzionario delegato del
distretto in cui è stato emesso il provvedimento
giurisdizionale posto in esecuzione, con
l’effetto di sospendere ogni emissione di
ordinativi di pagamento relativamente alle somme
pignorate.
L’ufficio competente presso i Ministeri di cui
all’articolo 3, comma 2, a cui sia stato
notificato atto di pignoramento o di sequestro,
ovvero il funzionario delegato sono tenuti a
vincolare l’ammontare per cui si procede,
sempreché esistano in contabilità fondi soggetti
ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva
di effetti riguardo agli ordini di pagamento che
risultino già emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro
devono indicare a pena di nullità rilevabile
d’ufficio il provvedimento giurisdizionale posto
in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati alla Tesoreria centrale
e alle Tesorerie provinciali dello Stato non
determinano obblighi di accantonamento da parte
delle Tesorerie medesime, né sospendono
l’accreditamento di somme a favore delle
Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in
tali casi rendono dichiarazione negativa,
richiamando gli estremi della presente
disposizione di legge.», per violazione degli
artt. 3, 24, 41, 42 e 111 della Costituzione».
Si chiede in conseguenza che il Giudice, previa
sospensione del processo e l’emissione di ogni
ulteriore provvedimento inerente opportuno e
consequenziale, voglia sollevare la questione di
illegittimità costituzionale del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35 art. 6 co. 6 e rinviare la
questione alla Corte costituzionale, con
emissione di ordinanza con la quale, riferiti i
termini e i motivi della istanza con cui è stata
sollevata la questione, disponga l’immediata
trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospenda il giudizio in corso
ed ordinando che, a cura della Cancelleria,
l’ordinanza di trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale sia notificata, quando non
se ne sia data lettura nel pubblico
dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico
Ministero quando il suo intervento sia
obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio
dei ministri od al Presidente della Giunta
regionale a seconda che sia in questione una
legge o un atto avente forza di legge dello
Stato o di una Regione.
L’ordinanza viene comunicata dal cancelliere
anche ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento o al Presidente del Consiglio
regionale interessato, con l’emissione di ogni
ulteriore provvedimento opportuno e
conseguenziale.
By Avv. L. Marra -
www.marra.it
Corte di Giustizia Europea (2015):
STOP ai pignoramenti delle prime case anche per
le Banche e le finanziarie. In allegato il testo
della sentenza in italiano
IMPORTANTISSIMO per i medici:
LEGGI
ATTENTAMENTE, GIRALA A QUANTE PIU’ PERSONE
CONOSCI, SCRIVI IL TUO NOME IN FONDO E INVIANE
SEMPRE UNA COPIA PER CONOSCENZA ALL’INDIRIZZO
RIPORTATO QUI nel sito:
http://www.giorgiobucci.eu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
RISCOSSIONE
TRIBUTI: ECCO COME TI FREGO IL POPOLO ITALIANO
La denuncia di Giorgio Bucci medico a Milano.
Da Milano ci scrive il dottor Giorgio Bucci per
denunciare una delle tante 'truffe legalizzate'
perpetrate al popolo italiano.
Scrive Bucci che da anni vive e lavora in
Lombardia- desidero proprio alla mia regione e
ai lettori partecipare per primi la mia storia
nata venti anni fa a Milano ma i cui riflessi
toccano gli interessi quotidiani di ogni
italiano quando siamo chiamati dalla riscossione
dei tributi a versare il denaro riscosso ai
pubblici esattori.
Tributi che gli esattori ci riscuotono quando ad
essi gli sono imposti dagli enti impositori e
cioe', ad esempio, dai comuni per lo smaltimento
dei rifiuti, dagli ordini professionali per gli
iscritti dei loro albi, etc. tutte le volte
appunto che agli esattori essi ne facciano
richiesta con il vantaggio di avere anticipato
tutto l’ammontare dei tributi messi a ruolo.
Questo vantaggio per gli enti impositori si
riflette sui cittadini riscossi con un aggravio
di pagamento per essi che risulta maggiorato da
altre due voci. E cioe' i diritti di riscossione
degli esattori per il lavoro che svolgono e le
spese che essi sostengono per notificare ai
cittadini riscossi le cartelle come la legge li
obbliga a fare e quindi per pagare i messi
notificatori o le spese delle raccomandate.
La mia storia incomincia a Milano dove lavoro
come medico e dove i medici vengono riscossi
dagli esattori, oggi chiamati servizi di
riscossione, perche' chiamati al pagamento dal
loro ente impositore cioe' l’ordine dei medici.
Questo che sto raccontando non ha nulla a che
vedere con il pagamento delle spese dei nostri
consumi quotidiani quali il gas, il telefono,
l’acqua o l’energia elettrica. Infatti questi
pagamenti si effettuano direttamente a queste
aziende senza gli aggravi economici che invece
ci sono quando siamo chiamati dagli esattori a
rispondere alle loro notifiche per il pagamento
del denaro da loro a noi riscosso. Voi mi
chiederete quale legame unisce la mia storia a
quello che ho prima spiegato interessare tutti.
Il legame e' dato dal nostro danno di denaro che
e' comune a tutti, medici e non.
E’ facile per tutti vedere come ci arrivano
nelle nostre case le cartelle degli esattori se
con il messo o con le raccomandate, perche' la
notifica obbliga chi la riceve a firmare la sua
ricezione, oppure come una normale lettera
aperta cosiddetta lettera stampa. Tutti noi
possiamo stimare che la quasi totalita' delle
spedizioni con cui ci arrivano le cartelle sono
con lettere stampa nelle cassette delle lettere.
Che cosa vuol dire tutto questo ?
Vuol dire che quando gli esattori non notificano
le cartelle esattoriali non hanno piu' diritto a
riscuotere dai cittadini e questi non sono piu'
obbligati al pagamento.
Ma questo fatto ne nasconde un altro altrettanto
grave che noi non scopriamo se qualcuno non ci
racconta la propria esperienza per essersene
accorto prima di noi. E cioe' che essendo a
carico del cittadino le spese della notifica
queste spese restano ugualmente a suo carico
anche quando una lettera stampa, che costa assai
meno, viene spedita al posto di una raccomandata
del costo di qualche euro.
Quindi possiamo immaginare la cifra economica in
questione che continua annualmente tutti gli
anni a gravare sui tributi riscossi agli
italiani. E nella mia storia ho scoperto proprio
quello che vi sto spiegando quando ho verificato
che a me e a tutti i medici di Milano e
provincia avveniva questa riscossione
illegittima.
Aver esplorato questo mondo misterioso nascosto
ai cittadini ha significato per me affrontare un
processo penale con l’imputazione di calunnia
contro l’ordine dei medici e l’esattoria di
Milano dalla quale sono stato assolto dopo una
sentenza della sezione penale della cassazione
ma significa avere tuttora aperti procedimenti
disciplinari a mio carico del mio ordine che non
sa spiegarmi perche' nel proprio bilancio
incassa l’intero importo della cartella
esattoriale quando invece non dovrebbe incassare
ne' i diritti di riscossione che vanno invece
alla esattoria ne le spese di notifica che
dovrebbero invece andare alle casse delle poste
italiane.
Visto che la legge non potra' mai esentare le
esattorie dalle notifiche e visto che questo
meccanismo continuera' sempre negli anni, come
continua cosi' da molti anni, non possiamo
allora in questo momento della nostra storia non
chiederci noi cittadini di fare chiarezza quando
invece tutto e' accaduto senza che ce ne
accorgessimo.
Ecco perche' ho voluto informare i lettori della
mia storia che puo' guidarci a fare le nostre
ricerche e i nostri conti sommando per
incominciare quelli gia' accumulati negli anni
scorsi e cosi' ci accorgiamo di trovarci di
fronte a enormi cifre di denaro.
Dott. Giorgio Bucci - medico di Milano -
27.12.2007
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
In Italia abbiamo da
sempre una attività dei Servizi di
Riscossione delle Tasse disciplinata da
Leggi dello Stato.
Leggi disattese da questi Servizi che comportano
una riscossione di denaro illegittima ai
cittadini.
Ad esempio agli avvocati (!), ai medici, per la
riscossione dei loro tributi di iscrizione agli
ordini e all'ente di previdenza, ma anche ad
esempio ai milioni di cittadini a cui sono
riscossi i tributi comunali sui rifiuti.
Lo scopo di questa riscossione illegittima è un
grave lucro economico illegittimo dei servizi di
riscossione che è reso possibile sia dal mancato
controllo dei competenti organi dello stato, ad
esempio magistratura e guardia di finanza, ma
soprattutto dall'incomprensibile acquiescenza
della popolazione che deve invece sollevare
questo grave illecito economico alle autorità e
alla pubblica opinione.
Illecito economico perché:
1) la riscossione deve avvenire solo con
notifica del titolo di credito mediante
raccomandata o con messo per l'acquisizione
della firma del debitore;
SENZA notifica non
avviene riscossione.
Tutti abbiamo la prova come, ad esempio i
tributi comunali sui rifiuti, siano fatti pagare
ai cittadini senza notifica perché anziché
essere spedite le raccomandate (e comunque nei
termini) sono spedite lettere stampe !
2) ai cittadini, con
violazione delle leggi sulla
trasparenza amministrativa,
viene omesso sulle
cartelle l'indicazione delle leggi che devono
essere rispettate per la riscossione e quindi
non vengono descritte ai cittadini le voci della
cartella che comportano la cifra totale:
a) quota versata all'ente impositore (ordine dei
medici, comune)
b) diritti di riscossione
c) spese di notifica (raccomandate a.r. per la
cartella e anche per le notifiche delle rate
stesse di bollettini postali con c/c pt
autorizzato dal ministero delle finanze,messo).
Basti perciò
moltiplicare milioni di riscossioni per le somme
di denaro in esame e immaginare
l'entità della cifra economica che
rappresenta se sollevato alla pubblica opinione
un caso nazionale storico.
I Servizi di riscossione iscrivono nelle voci di
passivo le spese di notifica che invece non
sostengono e da ciò UN
COLOSSALE FALSO IN BILANCIO
fin qui mai indagato
ma che la pubblica denuncia può obbligare
magistratura e guardia di finanza a indagare:
chi beneficia di questa illegittima enorme somma
di denaro ?
Le coscienze unite dei cittadini onesti di ogni
parte d'Italia sono la sola forza di diritto che
pone fine a questo grave reato economico che
offende un intero popolo.
Questo che è forse il reato economico più grave
e storicamente più antico e che vede
protagonista la riscossione pubblica quando
crollerà questa misteriosa protezione ci sarà un
cataclisma biblico.
Come medico contro
l'ordine e l’esattoria, ho aperto una
breccia irreparabile in questo muro di
connivenze che, dopo una sentenza della sezione
penale della cassazione, mi ha visto assolto
dalla imputazione di calunnia.
Ora, dopo una sentenza della sezione civile
cassazione che ha accolto un mio ricorso, sono
in attesa della pubblicazione di una sentenza
della sezione civile della cassazione a SEZIONI
UNITE.
Quindi aspettiamo questa importantissima
sentenza che chiuderebbe il cerchio di molte
personali coraggiose solitarie battaglie
giudiziarie senza mai avere avuto aiuti
economici di sostegno e avendo pagato con la
sospensione illegittima comminatami dall'ordine
e anche una seconda ora pendente sospesa in
ricorso al ministero della salute.
Perciò aspettiamo le sezioni unite.
By dr. Giorgio Bucci -
[email protected]
Denuncia del 25 marzo 2002 fatta notificare come
atto giudiziario al Procuratore Generale di
Milano Borrelli insieme all'Ordine dei Medici di
Milano e alla Cariplo Esatri di Milano.
Video da
visionare per comprendere il meccanismo del
FURTO dei nostri beni da parte di questi
CRIMINALI a livello mondiale !
EURO FALSO: TUTTI I DEBITI CONTRATTI CON LE BANCHE SONO ANNULLABILI !
Nel contrato non è scritto chi è il proprietario della moneta….quindi: chi è il creditore ? chi il debitore ?E per cui TUTTI i debiti sono nulli “tutti i debiti contratti con le banche sono infatti annullabili”.
“Il sillogismo è semplice: siccome le banche evitano di iscrivere in contabilità, a patrimonio netto, la quota annuale di denaro virtuale che creano dal nulla, è evidente che lo considerano esse stesse “denaro falso“.
I debiti contratti con denaro falso ovviamente non sono giuridicamente validi.”
Ecco quindi che, se non tutti in generale, almeno quei debiti che implicano come creditore o controparte una banca, devono essere considerati nulli dalla nascita !
In sostanza, parafrasando, se il denaro non risulta “battezzato” contabilmente alla nascita certificandone l’origine, non può godere dei diritti civili.
Tratto dal testo dell’economista Nino Galloni, IL FUTURO DELLA BANCA, da dove si impara che la contabilità bancaria attuale è completamente falsa.
INOLTRE
Interrogazione
UE con richiesta di risposta scritta E-000302/2012 alla Commissione Articolo 117 del regolamento
Marco Scurria (PPE)
Oggetto: Natura giuridica della proprietà dell’euro
In risposta ad un’interrogazione scritta sul medesimo tema presentata dall’on. Borghezio fornita il 16 giugno 2011, la Commissione informa il collega che “al momento dell’emissione, le banconote in euro appartengono all’Eurosistema e che, una volta emesse, sia le banconote che le monete in euro appartengono al titolare del conto su cui sono addebitate in conseguenza”.
Può la Commissione chiarire quale sia la base giuridica su cui si basa questa affermazione ?
Olli Rehn non fa altro che ribadire che dopo l’emissione, ossia dopo la creazione fisica delle banconote o più verosimilmente dell’apparizione in video delle cifre sui terminali dell’Eurosistema (totalmente a costo zero, se si esclude l’energia elettrica che mantiene accesi i computers…) la proprietà dei valori nominali appartiene al nuovo proprietario, e se uno e' proprietario non puo' essere contemporaneamente debitore, dato che il denaro precedentemente all'emissione nei fatti apparteneva al NULLA.....e non alla banca ! e quindi e' al NULLA che semmai va reso....
Infatti:
Inoltre le
banche evadono enormemente il fisco
perche' immettono le cifre del denaro
che hanno emesso dal NULLA nei loro
bilanci come "debito" e non come
credito, come dovrebbe essere, ed in
questo modo non pagano le tasse sui
capitali che sottraggono con l'inganno a
chi ha firmato quel fatidico modulo,
sulla cui firma hanno creato dal NULLA
il denaro per il loro cliente che in
realta’ e’ suo REGALATO dal NULLA.
QUINDI Sono anche dei LADRI ! ed EVASORI
mostruosi ! e non pagano neppure I'VA
sul servizio fatto....
Le banche non prestano denaro,
vendono debiti...!
il denaro che inseriscono nei conti
correnti dei loro "clienti" e' creato
dalla vostra firma, quindi e' vostro,
infatti quel denaro non e' nel bilancio
della banca precedentemente alla vs
firma....perche' e' vostro e non della
banca, esso e' creato per voi dalla
banca proprio dal NULLA !.....non e' suo
!
......quindi NON dovete NULLA alla
banca, ne' capitale, ne' interessi !
Il documento che vi fanno firmare e' una
TRUFFA !
…fatevi
furbi sono dei CRIMINALI TRUFFATORI
assieme allo…. stato mafioso che li
protegge....sulla pelle dei sudditi
SCHIAVI !
Inoltre le
banche evadono enormemente il fisco
perche' immettono le cifre del denaro
che dicono FALSAMENTE di prestare,
denaro che hanno emesso dal NULLA, nei
loro bilanci come "debito" e non come
credito, come dovrebbe essere, ed in
questo modo non pagano le tasse sui
capitali che sottraggono con l'inganno a
chi ha firmato quel fatidico modulo,
sulla cui firma hanno creato dal NULLA
il denaro per il loro cliente che in
realta’ e’ suo REGALATO dal NULLA.
QUINDI Sono anche dei LADRI ! ed
EVASORI mostruosi ! e non
pagano neppure I'VA sul servizio
fatto....
Creazione
del denaro dal nulla:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521914001070
PAGARE
GRATIS CREANDO EURO
- 09/10/2016 - By avv. Marco Della Luna
I governi e
le autorità monetarie, come pure i
tribunali, accettano come un dato di
fatto legittimo che le banche
commerciali creano euro con mezzi
contabili, cioè semplicemente mediante
digitazioni elettroniche, per eseguire
pagamenti e prestiti, anche se nessuna
norma dà loro questo potere.
In effetti, il Trattato di Lisbona,
artt. 127 e 128, riserva al Sistema
Europeo delle Banche Centrali la
creazione delle sole banconote-euro, non
dell’euro scritturale-elettronico – o
così sembra, come ha stabilito
recentemente un giudice in una causa
mia, di cui ho parlato alcuni articoli
fa.
Da quanto sopra consegue, secondo
il principio che ciò che non è vietato è
consentito, che tutti possono creare
euro scritturale, perché a nessuno è
vietato.
In base a questo ragionamento, voi
potete creare euro, con idonee
registrazioni contabili, e inviarli
mediante pec ai vostri creditori,
soprattutto alle banche, in pagamento
dei vostri debiti.
Marco Saba per primo, ieri, ha
formulato e diffuso una lettera di
pagamento, che io ho modificato per
renderla legalmente corretta, e di cui
segue il testo.
Il sistema
di potere, basato sulla creazione
privata di moneta da parte dei banchieri
e sostenuto dai governi (sotto ricatto
dei banchieri) e delle c.d. Autorità
Monetarie (gestite dai banchieri
stessi), non riesce più a nascondere le
proprie contraddizioni
logico-giuridiche, e appare sempre più
assurdo nelle sue conseguenze, come è
sempre più distruttivo nella sua azione.
Su carta
intestata con dati fiscali e data.
CONSIGLIO di
USARE PEC CON FIRMA ELETTRONICA
CERTIFICATA
CONSIGLIO ANCHE di INVIARE la PEC PER
CONOSCENZA ANCHE alla BANCA D’ITALIA
Spett.:
Equitalia spa ed Agenzia delle Entrate
Nord spa
Indirizzo:_________________
VIA
PEC_____________________________
In relazione
alla pretesa creditoria che avete
azionato col precetto
datato______________________di
€___________________________ e
successiva esecuzione forzata,
1 – Tenuto conto che i governi, come
pure BRI, BCE, EBA e KMPG dichiarano e
accettano la prassi con cui le banche
non centrali creano moneta scritturale
nell’erogare prestiti e pagamenti,
nonché del fatto che il Tribunale di
Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa
nella pendente esecuzione forzata rg
216/14, afferma: “quanto, invece, alla
violazione dell’art 127 (ex art 105) del
trattato istitutivo dell’Unione Europea,
non si capisce per quale motivo la
creazione di moneta attraverso il
sistema bancario possa violare tale
norma, che nulla dispone in tal senso,
come è assolutamente irrilevante il
riferimento all’art 10 TUB, che non
vieta tale sistema, posto che comunque
l’Euro è una moneta non rappresentativa,
per cui non è richiesto un controvalore
per ogni biglietto stampato come all’era
del sistema aureo…”. e che – per il
principio di uguaglianza sancito
dall’art. 3 della Costituzione – tutti,
non solo le banche, possono creare
denaro elettronico fiduciario denominato
in euro, perché a nessuno viene vietato
di farlo (la semplice emissione contro
denaro preesistente è invece normata e
limitata ai possidenti i requisiti di
legge);
2 – Con la
presente, e con scritturazione contabile
di cui allego copia, in applicazione del
principio enunciato dal Tribunale, creo
____________ euro scritturali e ve li
bonifico, invitandovi a contabilizzarli
correttamente subito, a estinzione del
mio debito pregresso, (vostro presunto
credito)provvedendo io stesso a
contabilizzarne correttamente la
creazione, ovvero mettendo nelle ENTRATE
la quantità di euro creati e nelle
USCITE quelli spesi.
3 – Non è
necessario che rispondiate alla presente
in quanto la ricevuta elettronica di
consegna vale per quietanza d’effettuato
pagamento.
CAVEAT:
Qualora il pagamento non venisse
accettato, il debito si considererà
comunque estinto poiché, non è
consentito rifiutare l’euro come mezzo
di pagamento finale.
SEGUITO di: “PAGARE GRATIS CREANDO EURO”
-
11/10/2016
- By Marco Della Luna
Il mio articolo “Pagare gratis creando
euro” ha avuto molto successo e numerosi
debitori sembra vogliano mettersi a
creare euro scritturali, come fanno le
banche, per pagare i loro debiti.
Poiché ho ricevuto diverse richieste di
chiarimenti e indicazioni operative,
informo tutti coloro che intendono
sperimentare la creazione scritturale di
euro e il pagamento con essa di propri
debiti , che ovviamente i loro creditori
dichiareranno di non accettare quella
modalità di pagamento, indi procederanno
con decreti ingiuntivi, precetti,
pignoramenti, istanza di fallimento, a
seconda dei casi.
I debitori
potranno difendersi in tribunale
contestando che quegli euro così creati
e quei pagamenti sono validi come quelli
creati dalle banche ,in base al
principio di eguaglianza sancito dalla
costituzione, in base al generale
principio di reciprocità, e in base al
fatto che nessuna legge prevede o
proibisce la creazione euro scritturali,
la quale viene praticata tranquillamente
dalle banche e accettata addirittura ai
governi.
Non mi aspetto che i tribunali accettino
questi argomenti perché, aldilà della
loro correttezza logica e giuridica, il
potere giudiziario non può andare contro
il sistema di potere materiale e i suoi
interessi.
Però in tal modo si opera di far venire
alla luce dell’illegalità e le
contraddizioni del sistema e
l’inconsistenza della sua giustizia – un
sistema in cui le banche possono fare
sostanzialmente quello che vogliono e
violare i principi fondamentali della
costituzione, e arrogarsi il potere
esclusivo di creare danaro dal nulla
chiamandolo “euro” come quello della
BCE, senza una legge che le autorizzi a
fare ciò, semplicemente in base al
principio che ciò che non è proibito è
lecito, mentre ai cittadini fanno negare
questa possibilità: "might is right".
E se a creare gli euro scritturali e a
usarli per pagare o tentare di pagare
saranno decine di migliaia di cittadini,
allora si metterà in moto un processo di
tipo rivoluzionario, che i giudici non
potranno fermare.
P.S.
Ovviamente, la cosa illogica e
illegittima del vigente sistema è che le
banche commerciali private, e solo le
banche, abbiano la facoltà-privilegio,
accettata da tutte le istituzioni, anche
se nessuna legge gliela conferisce, di
creare moneta dal nulla, buona anche per
pagare le tasse, e denominarla “euro”.
Una facoltà che neanche gli Stati hanno
! Una facoltà essenzialmente politica e
sovrana.
Altrettanto
ovviamente la soluzione non può essere
il riconoscere a tutti la facoltà di
creare euro come fanno le banche, ma il
riconoscere a tutti questa facoltà è la
inevitabile conseguenza logica-giuridica
del dire, da parte delle autorità
monetarie e di quel giudice di Bolzano,
che le banche possono creare euro
scritturalmente perché la creazione
di tali euro non è proibita e non è
riservata alla BCE.
Quindi, come non è proibita alle banche
commerciali, così non è proibita a me,
né a te, che quindi, in quella logica,
possiamo emettere euro anche noi.
Conseguenza assurda, che dimostra
l’assurdità e insostenibilità della tesi
secondo cui le banche commerciali
abbiano il diritto di emettere euro
(scritturali).
http://marcodellaluna.info/sito/2016/10/15/creazione-di-moneta-scritturale-come-contabilizzarla/
By avv. Marco della Luna -
http://marcodellaluna.info/sito/2016/10/09/pagare-gratis-creando-euro/
Causa
CARIGE: Tribunale a Genova, sulla
creazione di denaro - 18/08/2016
Tribunale di Genova: accertamento
tecnico sulla creazione di danaro
bancario
http://centralerischibanche.blogspot.it/2016/08/tribunale-di-genova-accertamento.html
Tribunale civile di Genova, 18 agosto
2016, udienza nella causa sulla mancata
contabilizzazione della creazione di
danaro da parte di Banca Carige.
L'avvocato di Carige è Paolo Canepa
(fratello del magistrato Anna Canepa,
segretaria di Magistratura Democratica),
dello studio legale Roppo e Canepa, che
aveva assistito De Benedetti nella causa
sul Lodo Mondadori...
L'avvocato chiede che la causa sia
risolta subito per totale infondatezza,
invocando la temerarietà della
controparte.
Il Tribunale rimanda a prossima udienza,
il 4 ottobre 2016 alle 10.15, davanti al
Dott. Luigi Costanzo, presidente di
sezione nonché presidente vicario del
Tribunale, per decidere sulla nomina del
CTU.
L'avvocato Marco Della Luna, che
rappresenta la parte attrice, costituita
da una società finanziaria britannica e
da
Marco Saba, sostiene che far
emergere i ricavi da creazione di danaro
da parte delle banche commerciali, nel
caso di Carige oltre 25 miliardi,
oltreché a risanare il sistema bancario
italiano, porterebbe - attraverso la
conseguente tassazione - alla messa in
sicurezza del bilancio dello Stato.
Una domanda sorge spontanea: se tutto è
in regola, perché il management della
Cassa di Risparmio di Genova si oppone
all'accertamento ?
I mutui bancari sono una FRODE: come
difendersi ?
http://marcodellaluna.info/sito/2015/07/26/i-mutui-bancari-sono-una-truffa-come-difendersi/
Creazione
del denaro dal nulla:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521914001070
Le Banche
truffano gli stati, comuni ed altri
enti, vedi video del giudice della
Procura di Milano (I) dr. Robledo
IMPORTANTE
La Banca d’Inghilterra conferma
attraverso il documento
(dettagliatissimo in lingua originale)
raggiungibile al link sottostante, la
creazione di denaro dal NULLA attraverso
la riserva frazionaria e il signoraggio
bancario in mano a banche private e
autorizzate dalle banche centrali
anch’esse di proprietà delle suddette
banche in percentuale più o meno
variabile:"
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q102.pdf
In più, quest'altro link come
ulteriore, robusta conferma:
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/18/truth-money-iou-bank-of-england-austerity
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