La Salute è un bene troppo prezioso perché esso venga affidato
esclusivamente ad altri.
Dobbiamo riassumere in prima persona questo diritto/dovere e
vegliare noi stessi sulla nostra Salute e su quella dei nostri familiari.
vedi:
Esami indispensabili, prima di
vaccinare
+
Danni dei Vaccini
NON
occorre essere tecnici o medici per poterlo fare, basta conoscere bene i princìpi
essenziali della Medicina Biologico Naturale e saperli mettere in pratica prima su di sé,
questo per poter prevenire ogni disturbo; se non saremo in grado di risolvere certi
problemi, ci avvarremo in quel caso, di tecnici più esperti in quel tipo di medicina.
In
primis occorre imparare a conoscersi ed a riconoscere le Leggi che regolano le strutture
Viventi; questa è lEducazione alla Salute; poi vi è lEducazione Sanitaria
che indica come utilizzare tecniche e gli strumenti per recuperare la Salute.
Dobbiamo
diventare adulti anche per questo problema, per toglierci le psico dipendenze dagli altri,
in modo da essere autosufficienti sopra tutto in materia di Salute.
Solo
Noi siamo e saremo in grado di garantire veramente la tutela della nostra Salute.
Siccome
lo Stato si è fatto senza nessun titolo, garante e tutelante della Salute e
della Vita, è la struttura dello Stato che deve pagare ed indennizzare colui al quale
questo diritto viene leso.
Art.
32 della Costituzione It.: "La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo e interesse
della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere
obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in NESSUN caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Questi
limiti li può e li deve porre lindividuo stesso, in quanto lessere può e
deve essere consapevole della propria dignità! Perentoriamente questo articolo pone a
carico dello stato, la Repubblica, lobbligo di tutelare la salute in quanto diritto
dellindividuo e della collettività.
Tutto
ciò che è a favore di una maggioranza, lede sicuramente i diritti di una minoranza.
In
materia di tutela sulla salute del cittadino, da parte dello Stato, NON vi può essere
criterio di maggioranza o di minoranza, ma solo ed esclusivamente
di totalità nellutilità del singolo.
Questa
tutela non è riservata solo per una maggioranza, ma essa è un diritto
dellindividuo e della TOTALE collettività.
Così
lart. Costituzionale sancisce, infatti esso parla prima di diritto alla salute
e di tutela dellindividuo e successivamente di interesse per la
collettività; infatti il bene della collettività lo si raggiunge SOLAMENTE
salvaguardando e tutelando la salute del SINGOLO, in quanto linsieme dei singoli
forma la collettività.
Affermare
che la collettività sia una maggioranza da tutelare a discapito di una minoranza che
purtroppo questa deve pagare un certo dazio è semplicemente
anticostituzionale, antidemocratico oltreché dittatoriale.
La
Teoria degli Insiemi può spiegare bene il concetto: linsieme
collettività è la semplice sommatoria aritmetica dei vari singoli che la
compongono e la salute collettiva è di fatto la sommatoria aritmetica della salute dei
vari Singoli cittadini che compongono la collettività.
NON
si PUO negare ciò o tentare di arrampicarsi sui vetri per modificare con un
atteggiamento mentale errato questa semplice verità e questo lo diciamo ai vari
giudici che nei Tribunali dei Minori Italiani, hanno fatto di tutto per andare
contro la Democrazia e la Libertà di Scelta terapeutica, nella Tutela della Salute del
singolo, condannando alla privazione della patria potestà genitori che si
erano opposti alle vaccinazioni obbligatorie ed obbligando alla vaccinazione
coatta bambini che non potevano difendersi, facendoli arrestare dai
carabinieri.
Follia
dellindottrinamento
di quei giudici al sistema dei
prepotenti della
sanità.
A
questi giudici ricordiamo anche che il TSO (Trattamento Sanitario
Obbligatorio) lo è in assoluto per lo Stato stesso, in quanto esso non si può
assolutamente sottrarre alla richiesta della vaccinazione da parte del cittadino che la
richiede; ma NON può essere assolutamente imposta per nessun motivo al cittadino, senza
il suo esplicito consenso, tantè che la legge prevede la possibilità di richiedere
da parte sua, o da parte di chi esercita la tutela, lesonero dallo stesso: (art.
33/Legge 833/78
Al
limite in uno Stato di diritto, NON vi può essere costrizione vaccinale e si
deve prevedere la obiezione di Coscienza a queste leggi inique.
Senza Assenso
e
Consenso
informato
NON vi può essere NESSUNA
VACCINAZIONE.
Le
Sentenze della Corte Costituzionale n.: 88/79; 13/90: 907/90 affermano che il titolare
nellautodeterminazione è il Cittadino stesso.
Unaltra
sentenza della Corte Costituzionale del 16/3/92 dice che per le vaccinazioni ...NON esiste
coercibilità... confermando che i genitori hanno comunque i loro
obblighi (plurale) ai quali non devono sottrarsi; ma questi obblighi, NON possono
prevedere lobbligo di introdurre innaturalmente delle TOSSINE vaccinali (mercurio,
alluminio, virus e batteri (patogeni) di altre specie, prodotti cancerogeni, contaminanti,
ecc.).
Ricordiamo
che il fondamento del TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) è che:
1)
NON vi debbono essere alternative;
2)
NON devono essere Sperimentali, tipo la vaccinazione per l'Epatite B, voluta fortemente per
gli evidenti interessi dal poco On. De Lorenzo, On. C. Pomicino e On. Bianco.
3)
NON vi debbono essere rischi e pericolosità, fatti invece che nelle vaccinazioni sono
accertati e si sono verificati, (morti premature, handicap perenni, ecc.).
Per
lindividuo che paga con la morte o con un handicap per tutta la vita, la
non tutela da parte dello Stato in materia di Salute, come invece sancisce ed
obbliga lart. 32 della Costituzione, DEVE essere motivo di aiuto e di forte
risarcimento dei danni per il soggetto colpito, oltre che obbligare lo Stato ad abolire le
norme che invalidano o che presentano delle pericolosità se messe in atto, e qusto per un
qualsiasi abitante la comunità della nazione.
Non
si deve depistare, affermando attraverso la
classe medica come oggi si effettua in materia
di vaccinazioni, che le pericolosità che i vaccini hanno, riversano i loro danni
solamente su di una minoranza di individui che non supera il 10%, ma che per la
maggioranza del 90% si ottiene la tutela.
Il
fatto è che per il soggetto colpito, trattasi di NON tutela per il 100%.
La
Corte Costituzionale n. 87 del 1979, ha sentenziato che ogni attentato alla Salute
comporta lobbligo di risarcire il danno subito dallindividuo.
Il
nostro ordinamento ha previsto, per la tutela del diritto alla Salute, una serie di organi
dellamministrazione pubblica, preposti ad impedire che il cittadino subisca danni ad
opera di avvelenatori ed inquinatori.
Sono
stati creati enti ed organi sui quali incombe lobbligo di prevenire, reprimere ogni
frode alimentare, per la tutela della Salute dellindividuo e della collettività,
che pero' NON controllano nulla, salvo quando
un giudice lo ordina....
Ciò
malgrado la gente si ammala, muore per aver consumato prodotti alimentari sofisticati o
velenosi, oppure per aver respirato aria o bevuto acque o bevande avvelenate, oppure per
aver usato farmaci o vaccini che sempre hanno delle pericolose controindicazioni ecc.
Di
chi è la responsabilità della sofferenza e di queste stragi ?
Certamente di coloro che
avvelenano od inquinano, cioè di coloro che fabbricano e commercializzano questi
prodotti; secondariamente quella dello Stato che ne permette la commercializzazione senza
sottoporli ai giusti controlli.
Ma
esso lo è ancor più, in quanto si è arrogato anche il diritto di tutelare
il diritto alla salute del cittadino e della collettività.
Spetta
allo Stato dunque organizzare la propria azione nellinteresse dei singoli e della
totale collettività, singoli compresi. Si DEVE far carico dei danni materiali e morali
subiti dalle vittime, rivalendosi in seconda fase su coloro che fabbricano prodotti
inquinanti o contenenti prodotti pericolosi alla salute, questo vale anche per i farmaci
ed i vaccini.
Lo
Stato deve risarcire i danni provocati per la sua inadempienza alle leggi che ha emanato;
occorre che i parenti delle vittime o il malcapitato stesso se non è morto, si
costituiscano parte civile anche contro i preposti funzionari dello Stato, (ministri,
medici e burocrati) che di fatto sono i diretti responsabili della mancata
tutela, ed è altrettanto giusto che le parti civili chiedano di chiamare in
giudizio lo Stato stesso.
Anche
perché esiste una legge riguardante la segnalazione agli organi competenti del Ministero
della Sanità, dei danni o delle anomalie che i farmaci od i vaccini producono sugli
utilizzatori; queste segnalazioni devono essere fatte obbligatoriamente sopra tutto dai
medici o paramedici stessi, ma possono essere fatte anche dai comuni cittadini.
Purtroppo
per i vaccini questo
non viene assolutamente fatto, tantè che pur essendoci
gravissime reazioni agli stessi, morte compresa, i medici si guardano bene dal segnalare
tutte le manifestazioni allergiche, lasciando il compito della segnalazione ai
cittadini stessi, che salvo rari casi non lo fanno, perché i medici li terrorizzano
oppure li depistano e quando essi denuncia questi misfatti alla magistratura,
questultima insabbia, altera, depista per indottrinamento o connivenza con il potere
vaccinatorio, le inchieste o le sentenze.
- Leggi
del Codice Penale n. 452: Delitti colposi contro la Salute pubblica; n. 443 - 444;
n.
586 Morte o lesione come conseguenza di altro delitto e n. 583.
- Legge
(L. 833/78, parte II, LOrganizzazione della Sanità Pubblica sez. I,
titolo I, n. 75) che dice chiaramente: Le sostanze sospettate nocive, saranno
sottoposte a sequestro provvisorio... come mai i vaccini, che è noto sono sostanze
tossiche, non sono sottoposti a sequestro? Lasciamo al lettore la risposta.
Sono
tanti i pranzi dellorrore, che consumiamo sulle nostre tavole senza che
lo Stato intervenga. Ogni giorno vediamo sui giornali solo la punta esterna di
questo enorme Iceberg, mentre unenorme massa di porcherie è sotto,
nascosta e lo Stato non fa NULLA per evitarlo, anzi sembra sia connivente.
Ricordate
lolio di colza, i manzi e vitelli allestrogeno ed alle farine di proteine
animali derivanti dagli scarti del macello, i pomodori al temik, il pane al gesso, il vino
al metanolo, il talidomide, i formaggi al latte in polvere per animali riciclato per
luomo, la frutta, verdure e legumi agli anti parassitari, i farmaci ed i vaccini con
le loro controindicazioni, laria al Tritio+ emesso dalle centrali nucleari,
lacqua al cloro, le piogge acide ecc., lelenco sarebbe lunghissimo.
Quanti
attentati al diritto alla salute senza che lo Stato tuteli NULLA, anzi ha
varato delle inique leggi che servono i potenti della finanza industriale a discapito del
povero cittadino. Questa è la cruda ma vera realtà. Sapete quale è il
principio chimico degli organo fosforici, con i quali si producono gli antiparassitari per
lagricoltura ?
E LO STESSO che si utilizza per produrre il GAS NERVINO !
Bastano
queste semplici frasi per farvi capire in quale pianeta viviamo e da che
esperti siamo gestiti.
Conclusione:
tutte le leggi che obbligano ad un
provvedimento sanitario (TSO) che possa comunque
produrre dei danni al soggetto sottoposto, sono
Anticostituzionali, perché permettono che
si attenti alla sua Salute.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sentenza del Pretore di Brescia che ha
annullato
una sanzione comminata dall’Asl
locale, ai genitori per mancata vaccinazione
Cronistoria:
Una
coppia di genitori della provincia di Brescia ha impugnato davanti al pretore una sanzione
amministrativa comminata dalla Ausl locale perchè non avevano vaccinato la figlia ed il
pretore di Brescia li "assolve".
Il pretore ha
accolto il ricorso e
annullato la sanzione comminata dallAsl.
REPUBBLICA ITALIANA - PRETURA
CIRCONDARIALE di BRESCIA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Pretore di
Brescia - dott.ssa Eliana Genovese - ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile
di opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa da B. & G., in proprio
Contro
ASL di Leno (BS),
in proprio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
annullarsi o revocarsi l'opposta ordinanza-ingiunzione
Per il resistente:
rigettarsi la domanda
MOTIVI DELLA
DECISIONE
La problematica
relativa alle vaccinazioni obbligatorie è strettamente connessa alla tutela del diritto
alla salute, che viene riconosciuto dalla Costituzione come fondamentale diritto
dell'individuo e come interesse della collettività (art. 32 primo allinea).
Coerentemente con
tale configurazione del diritto alla salute, il secondo comma della norma citata
stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se
non per disposizioni di legge; la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
Con ciò la norma
costituzionale ha disegnato il diritto alla salute primariamente in termini di diritto
assoluto del singolo, e secondariamente come interesse della collettività.
Ed è proprio
l'interesse della collettività, inteso come interesse alla salute degli altri, che
giustifica la compressione del diritto alla autodeterminazione in ordine al proprio corpo
e alla propria salute da parte della legge, la quale in certi casi può imporre al singolo
determinati trattamenti sanitari, sempre peraltro col limite del rispetto della dignità
della persona umana.
In questa
prospettiva si inseriscono le vaccinazioni obbligatorie, tra cui quella contro l'epatite
B, le quali costituiscono dei veri e propri trattamenti sanitari obbligatori per legge, il
cui fondamento costituzionale è da individuarsi nell'art. 32 - secondo allinea - della
Costituzioni.
Va osservato come
la giurisprudenza che nel corso degli anni si è occupata della tematica in oggetto, sia
stata caratterizzata da una progressiva evoluzione verso una sempre maggiore attenzione e
rivalutazione del diritto alla salute inteso soprattutto come fondamentale diritto del
singolo.
A questo proposito
va innanzitutto ricordata la pronunzia della Corte Costituzionale n. 88/79 in cui, per la
prima volta, la Consulta esplicitamente definisce il diritto alla salute non solo come
interesse della collettività, ma soprattutto come diritto primario e assoluto di ogni
individuo.
Su questo filone
interpretativo si innesta la nota sentenza n. 307/90, in cui la Suprema Corte affermava,
in tema di vaccinazione antipoliomielitica, che "un trattamento sanitario può essere
imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di
chi vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro
temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e pertanto
tollerabili".
Nell'ipotesi di
danno alla salute del soggetto, causato proprio dalla profilassi vaccinale, secondo la
Corte il rilievo costituzionale alla salute come interesse della collettività non è da
solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria, in quanto tale rilievo non potrebbe
mai comportare il sacrificio della salute di ciascuno per la salute degli altri.
Sulla scorta di
tali considerazioni, basate evidentemente su di una lettura dell'art. 32 Cost. tesa a
valorizzare maggiormente il rilievo del diritto soggettivo del singolo alla salute, la
Corte giungeva alla declaratoria di illegittimità della legge impositiva dell'obbligo
della vaccinazione antipolio, nella parte in cui non prevedeva, al di fuori delle ipotesi
di tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., un'equa indennità nel caso di danno derivante
da contagio o da altra malattia casualmente riconducibile all'effettuazione della
vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica.
La stessa Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 23/6/94, decideva la questione di legittimità,
sollevata dal Pretore di Bassano del Grappa, delle leggi che stabiliscono l'obbligo delle
vaccinazioni antipolio, antidifterica, antitetanica e antiepatite B, nella parte in cui
non prevedevano accertamenti preventivi idonei a ridurre il rischio di lesioni della
integrità psico-fisica per complicanze da vaccino.
La Suprema Corte,
nella citata pronuncia, pur dichiarando l'inammissibilità della questione, in quanto
implicante un intervento del legislatore "non a rime obbligate", al quale dunque
la Corte non poteva sostituirsi, avvertiva peraltro la necessità di richiamare
l'attenzione del legislatore sul problema sollevato dal Giudice a quo, affinche' vengano
individuati e prescritti in termini normativi, specifici e puntuali, gli accertamenti
preventivi idonei a prevedere e a prevenire i possibili rischi di complicanze derivanti
dall'inoculazione dei vaccini.
Numerose sono poi
le ordinanze con cui diversi Pretori hanno sollevato questione di costituzionalità delle
leggi impositive dell'obbligo delle vaccinazioni, sulla base di una rinnovata
interpretazione dell'art. 32 Cost. che privilegia l'autodeterminazione dell'individuo,
quale necessario corollario del diritto di ciascuno alla salite proprio in quanto diritto
fondamentale.
Siffatta
evoluzione giurisprudenziale in tema di diritto alla salute è strettamente correlata con
la questione dei danni e degli effetti negativi, a medio e lungo termine, conseguenti
all'uso delle vaccinazioni, messi in luce da numerosi e autorevoli studiosi a livello
nazionale ed internazionale.
A questo proposito
Robert Mendelson, professore associato presso il Dipartimento di medicina preventiva e di
salute pubblica della Scuola di Medicina A. Lincoln dell'Università dell'Illinois e
Direttore medico presso l'Ospedale americano internazionale Zion dell'Illinois,
evidenziava "notevoli e significativi rischi" associati ad ogni tipo di
vaccinazione, e "numerose controindicazioni che possono rendere molto pericolosa la
consuetudine di immunizzare i bambini senza previo accertamento" (estratto da How to
raise a healthy child, Chicago 1984).
Inoltre lo
studioso metteva in evidenza come siano tuttora poco approfonditi dalla medicina ufficiale
le conseguenze a lunga scadenza dell'inoculazione nel corpo dei bambini di proteine
estranee attraverso le vaccinazioni.
Sempre secondo
Mendelson, in base a studi effettuati anche sugli animali, si farebbe sempre più strada
la convinzione che le vaccinazioni indeboliscono il sistema immunitario e siano la causa
del drammatico incremento nei bambini (sotto gli occhi di tutti) delle malattie
auto-immunitarie come le allergie, la sclerosi multipla e le leucemie.
Anche una rivista
medico-scientifica a vasta diffusione come Lancet evidenziava, nel 1991, la necessità,
prima di intraprendere un protocollo vaccinale, , di esaminare il rapporto rischi da
complicanze del vaccino con il grado di immunizzazione dello stesso, con ciò ammettendo
l'esistenza di effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni.
Con specifico
riferimento alla vaccinazione contro l'epatite B, che stranamente e immotivatamente è
obbligatoria solamente in Italia, numerosi studi effettuati negli Stati Uniti hanno messo
in evidenza come alcune sostanze conservanti costituiscano cause accertate di malattie
allergizzanti sin dalla prima somministrazione (Uchida T., Naito S:: "Thimerosal
induces toxic reaction in non-sensitized animals", Int. Arch. Allergy Immunol. 104,
1994).
La vaccinazione in
oggetto viene inoltre criticata da un autorevole esperto in materia di vaccinazioni quale
il Prof. Sabin, creatore dell'omonimo vaccino, che la definiva un "errore
grossolano".
Alla luce di tali
osservazioni, che costitutuiscono per la verità solamente una piccola parte dei numerosi
studi svolti in proposito, ritiene questo Pretore che le leggi che impongono le
vaccinazioni debbano essere interpretate in armonia con la norma costituzionale del
diritto alla salute, nell'ambito del quale è in via esegetica da comprendere la
previsione e la adegata valutazione degli effetti nocivi e dannosi derivanti dalle
vaccinazioni.
Ciò trova piena
conferma sul piano legislativo.
Infatti l'art. 7
L. n. 210/92 stabilisce che ai fini della prevenzione delle complicanze causate da
vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro i sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla
popolazione
Tali progetti
assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e
complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle
scuole e alle comunità in genere. Le Regioni attraverso le unità sanitarie locali curano
la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a
tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione.
Dalla lettura
della disposizione in esame emergono alcuni dati di fondo: l'obbligo per le Regioni,
attraverso l'opera delle Asl, di raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da
vaccino e l'obbligo diretto alle Asl di predisporre d attuare, sulla base dei dati
raccolti, progetti di informazione rivolti alla popolazione, al fine, espressamente
dichiarato dalla norma, di prevenire le complicanze causate dalle vaccinazioni.
Pertanto è
evidente come assuma primaria importanza l'attività informativa rivolta in particolar
modo ai metodi di prevenzione, in relazione alle possibili conseguenze negative dei
vaccini, sia sugli effetti nocivi in generale, sia con specifico riferimento alla
situazione fisica del soggetto da vaccinare.
E' noto infatti
che i rischi da vaccino possono risultare non solo più gravi, ma statisticamente più
frequenti in soggetti che presentano particolari anamnesi familiari o anche personali,
dalle quali pertanto non è possibile prescindere se si vuole garantire una completa
attività di prevenzione, secondo lo spirito e la lettera della legge poco anzi citata.
Ciò significa che
il personale sanitario, prima di effettuare una vaccinazione, dovrebbe esaminare lo stato
di salute generale del bambino, anche richiedendo ai genitori informazioni volte ad
evidenziare eventuali situazioni di probabile predisposizione a complicanze da vaccino, o
per accertare una semplice controindicazione ad effettuare la profilassi vaccinale in quel
particolare periodo.
E' fatto notorio,
conosciuto anche da questo Giudice, che il personale medico incaricato si astiene dallo
svolgimento di tale attività, sicuramente fondamentale per la successiva raccolta di dati
sui danni da vaccino, né risulta che siano stati posti in essere, da parte della ASL,
quei progetti di informazione, redatti sulla base dei predetti dati, rivolti alla
popolazione e in particolare ai soggetti da vaccinare.
A questo proposito
non sembra a questo Pretore che sia sufficiente l'organizzazione, o la semplice
partecipazione a una conferenza, da parte dei medici della ASL, per ritenere assolto
l'obbligo che la legge n. 210/92 stabilisce, considerato che l'attività informativa,
rivolta alla prevenzione dei danni da vaccino, dovrebbe basarsi su dati obiettivi che non
vengono né raccolti né elaborati né tanto meno studiati.
Del resto, come si
rileva da una lettera versata in atti da ricorrente e non contestata, proprio un dirigente
del servizio prevenzione sanitaria della Regione Lombardia sottolineava il verificarsi di
sempre più frequenti reazioni morbose a seguito della somministrazione di vaccini,
segnalando ai Presidenti delle USSL l'assenza o comunque l'insufficienza dei dati raccolti
al fine di una loro corretta valutazione.
Ora, ad avviso
dello scrivente Pretore, la legge impositiva dell'obbligo della vaccinazione, che, come si
è detto in precedenza, discende dall'esigenza di tutela della salute come interesse della
collettività, deve necessariamente essere interpretata in correlazione con gli obblighi a
carico delle competenti strutture sanitarie previsti dalla legge n. 210/92 a tutela della
salute del singolo rispetto alle complicanze derivanti dai vaccini.
In sostanza, il
legislatore ha inteso porre l'obbligo di effettuare talune profilassi vaccinali,
ritenendole necessarie alla esigenza di tutela della salute collettiva, ha però, sul
presupposto dell'esistenza di complicanze e danni che derivano proprio dai vaccini,
ritenuto parimenti indispensabile prevenire tali evenienze (in ossequio al principio
costituzionale che tutela la salute del singolo come diritto fondamentale e primario e non
come semplice interesse) predisponendo una serie di obblighi a carico delle strutture
sanitarie.
L'inosservanza di
siffatti obblighi produce sul piano pratico l'impossibilità di prevenire adeguatamente le
insorgenze di effetti negativi del vaccino.
Sul piano
giuridico sostanziale, non sembra potersi ipotizzare che il legislatore abbia imposto
degli obblighi a delle strutture pubbliche, consentendo poi che la loro inosservanza sia
scevra di conseguenze. Deriva allora, quale corollario, che l'inosservanza degli obblighi
di informazione e prevenzione non può che riverberarsi sulla applicazione della legge
impositiva dell'obbligo di vaccinazione, sulla base di una interpretazione sistematica non
solo delle due leggi citate ma anche dell'art. 4 L. 689/81 e dell'art. 51 c.p.
A questo proposito
va osservato come la materia degli illeciti amministrativi abbia numerosi punti di
contatto con il diritto penale, dal quale la legge n. 689/81 ha mutuato parecchi istituti.
Tra questi, per
l'espressa previsione di cui all'art. 4, sono ricomprese anche le cosiddette
discriminanti o
cause di giustificazione, la cui esistenza, per un principio di non contraddizione
dell'ordinamento, elide l'antigiuridicità del fatto, che resta pur sempre tipico, ossia
conforme al modello astratto di illecito previsto dal legislatore, ma cio' nondimeno lecito.
Alla base delle
discriminanti, e dunque anche di quella relativa all'esercizio di un diritto e di quella
dell'adempimento di un dovere, vi è sempre un bilanciamento di interessi, risolto dal
legislatore nel senso della legittimazione del comportamento che preserva il bene o
interesse considerato prevalente.
Nel caso in
oggetto i genitori sono astretti, nei confronti del figlio minore, da una parte
dall'obbligo giuridico di vaccinazione, ispirato all'ampia salvaguardia della salute
collettiva, e dall'altra, da una serie di obblighi, sanciti dalla Costituzione e dalle
leggi civili, quali l'obbligo di mantenimento, di istruzione, di educazione, e
primariamente di tutela e cura della salute.
Considerata,
dunque, l'oggettiva insufficienza informativa e preventiva riguardo non solo ai rischi, ma
anche ai metodi di prevenzione delle complicanze da vaccino, con riferimento, si
sottolinea, anche alla specificità anamnestica del vaccinando, non si può certamente
affermare che, nel dualismo degli obblighi anzidetti, confliggenti per carenze delle
autorità sanitarie, la scelta dei genitori di non sottoporre il figlio minore alla
profilassi vaccinale non sia la più opportuna nell'interesse appunto della salute del
minore.
Con la
conseguenza, sotto il profilo giuridico, che il fatto posto in essere dal ricorrente è
sicuramente tipico, ossia astrattamente conforme al modello astratto delineato dal
legislatore, ma in concreto privo del carattere della illiceità, in quanto
"discriminato" in base all'art. 51 c.p.
Con ulteriore
conseguenza che il provvedimento opposto deve essere annullato.
Appare tuttavia
equo compensare le spese.
PQM
Il pretore di
Brescia, definitivamente pronunziando, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto,
annulla il provvedimento opposto.
Spese interamente
compensate.
Brescia, 29/3/99
- Il Pretore
- Dott.ssa E. Genovese
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